Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 243 del 20/11/2024

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

243a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2024

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Presidenza del vice presidente CENTINAIO,

indi del vice presidente RONZULLI

e del vice presidente CASTELLONE

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(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 246 e 264 del 27 novembre 2024 e del 21 gennaio 2025
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06).

Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sullo svolgimento dei lavori della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi convocata per oggi

MUSOLINO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signor Presidente, sarò brevissima. Intervengo soltanto per lasciare agli atti della seduta di oggi che questa mattina c'era una doppia convocazione in Commissione di vigilanza Rai, una alle ore 8,15, per discutere il calendario e il programma delle audizioni, e una alle ore 8,30, sulla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione. Anche questa mattina tutta la maggioranza non si è presentata in Commissione (non è la prima volta che accade), impedendo così sostanzialmente il funzionamento della Commissione stessa. Non mi riferisco soltanto alla parte relativa alla nomina del Presidente, per la quale evidentemente assistiamo a uno stallo all'interno delle forze della maggioranza, ma al funzionamento integrale della Commissione, perché non è stato possibile programmare le audizioni, né discutere sullo svolgimento degli ulteriori lavori. Questo stallo causa anche, inevitabilmente, uno stallo nei lavori della stessa Rai, perché, a seguito della mancata nomina del Presidente, anche le nomine, i lavori e tutto ciò che va organizzato in Rai in questo momento è fermo. Volevo lasciarlo agli atti della seduta di oggi, perché ritengo che questa condotta e questa scelta da parte della maggioranza vadano sicuramente stigmatizzate.

FURLAN (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche lei per due minuti di tempo tassativi.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, grazie, li farò bastare. Volevo informare l'Assemblea di un fatto molto grave che in questi mesi purtroppo si sta ripetendo: non siamo in grado, in Commissione di vigilanza Rai, di discutere e di votare sulla Presidenza della Rai. Presidente, la Rai fa parte della storia di questo Paese, ha avuto una grande funzione informativa, formativa e di spettacolo, con livelli altissimi. Ormai stiamo perdendo questa caratteristica. Ogni giorno guardiamo gli ascolti e ogni giorno scopriamo che vi sono stati ascolti maggiori da parte di Mediaset, La7 e Sky. La sera e la giornata delle elezioni di quest'ultima tornata elettorale regionale, se i cittadini e le cittadine volevano avere qualche notizia, dovevano andare su queste televisioni (Applausi), perché la Rai non ha dedicato alcun momento di approfondimento e di informazione, anche rispetto a una partita elettorale assolutamente significativa. Moltissimi grandi protagonisti della Rai sono andati in altre televisioni.

Allora, Presidente, questo atteggiamento per cui la Presidenza non si concorda e non si discute, non si trovano percorsi che tengano assieme, ma, siccome non si hanno i numeri, si disertano la Commissione di vigilanza e le votazioni, deve finire (Applausi), perché a pagare questo atteggiamento della maggioranza… (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice, la ringrazio. Avevamo detto due minuti. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea una rappresentanza di studenti e studentesse della facoltà di giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. (Applausi).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1086, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Priamo.

DE PRIAMO, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Minasi.

MINASI, relatrice. Signor Presidente, anch'io rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara inammissibili gli emendamenti 5.0.2 e 8.5, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, sull'articolo 1 abbiamo presentato un solo emendamento, parzialmente soppressivo, e voglio spiegarne il motivo. Riguardo a questo articolo siamo ben disposti e ben consideriamo la stretta su chi guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti. Il punto è che andate ben oltre quella che è la limitazione a queste condizioni, poiché andate a rivedere un principio costituzionalmente garantito, che è quello della possibilità per il soggetto di dar prova di non essere in condizioni di non poter guidare, e lo fate in maniera molto chiara andando a modificare l'articolo. L'emendamento soppressivo vuole ripristinare la condizione previgente dell'articolo in essere.

Passando al merito, sappiamo che esistono anche dei medicinali - andando oltre il concetto di uso di stupefacenti - a base ad esempio di codeina o di paracetamolo che, se assunti per circa una settimana, possono dare dei risultati positivi ai test che vengono somministrati agli utenti della strada. Il soggetto che risulterà positivo ai test, attraverso la modifica che introduce con l'articolo 1, non potrà più dimostrare il contrario. Questo è un fatto noto sia ai medici sia ai giuristi che abbiamo ascoltato e che abbiamo voluto interpretare con questo emendamento soppressivo parziale.

Inoltre, signor Presidente, vorrei ricordare che ho sottoscritto anche un emendamento del Gruppo AVS che va sempre in questo senso, per tutelare coloro che utilizzano dei medicinali ad uso esclusivamente terapeutico. Riteniamo ingiustificata la condanna e il ritiro della patente delle persone esclusivamente per il fatto di utilizzare dei medicinali a scopo terapeutico, come soggetti affetti da forme tumorali o fibromialgia. (Applausi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno in esame.

DE PRIAMO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Esprimo poi parere contrario sugli ordini del giorno G1.150 e G2.150; sull'ordine del giorno G9.150 il parere è favorevole previa riformulazione dell'impegno come segue: «nel rispetto della normativa unionale vigente, a rivedere il limite anagrafico previsto per l'ottenimento della patente D, valutando la possibilità di permettere ai lavoratori del settore di proseguire nel servizio su base volontaria anche oltre i 68 anni, tenuto conto prioritariamente delle esigenze di sicurezza della circolazione che impongono la previa verifica della idoneità psicofisica degli stessi».

Il parere è contrario sugli ordini del giorno G9.151, G19.150 e G 35.150.

Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G22.150, G23.150, G23.151.

Sull'ordine giorno G35.151, a prima firma della senatrice Malpezzi, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: quanto al primo considerato, sostituire la parola «invalide» con le seguenti: «in condizione di disabilità»; quanto al terzo considerato, sostituire la parola «invalido» con le seguenti: «persona in condizioni di disabilità»; quanto all'impegno, sostituire con il seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, che, qualora la certificazione medico-legale dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza attesti che le condizioni che danno luogo al rilascio dell'autorizzazione hanno carattere permanente o ingravescente e rientrano in una delle voci individuate dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, tale autorizzazione ha carattere illimitato; di valutare, altresì, l'estensione della validità dell'autorizzazione a dieci anni, prevedendo l'introduzione di un codice QR e altre eventuali caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici con finalità antifrode».

Sull'ordine del giorno G35.152, presentato dai senatori Potenti e Germanà, il parere è favorevole.

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, siccome la riformulazione dell'ordine del giorno G35.151 a mia prima firma è complessa, posso chiedere una copia del testo?

PRESIDENTE. Va bene, senatrice.

FERRANTE, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente i nostri lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 10,26).

Passiamo alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati su tutti gli articoli.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

PIRRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1.150.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.150.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori insistono per la votazione nonostante il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.150, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatrice Sironi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.150?

SIRONI (M5S). Sì, Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno G2.150.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.150, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, il mio Gruppo esprimerà un voto favorevole sull'articolo 2 apprezzando l'impegno del Governo nella disciplina delle sanzioni per l'abbandono degli animali in strada.

Il Gruppo MoVimento 5 Stelle sosterrà quindi l'approvazione dell'articolo 2. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Basso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.2.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, questo emendamento intende ripristinare la realtà sulle Città 30, che con il provvedimento in esame viene completamente smembrata.

Le Città 30 sono una visione di nuova mobilità sostenibile, già posta in essere in numerosi Comuni d'Italia e in altri Paesi europei, che ha dimostrato come il tasso di mortalità e incidenza stradale venga ridotto grazie all'applicazione della riduzione della velocità per gli automobilisti e, in generale, per gli utenti della strada.

Questo emendamento vuole rivedere il tema della velocità, che ci fa correre tutti i giorni. È la velocità della nostra vita che ci fa accelerare e spingere sul pedale dell'acceleratore quando siamo in auto e corriamo per fare qualunque cosa.

Città 30 è una visione che deve essere portata avanti e non deve essere smantellata, come invece il ministro Salvini sta facendo in quest'ultimo periodo. Più avanti magari interverrò nuovamente per soffermarmi sull'attività del ministro Salvini che è in contraddizione con il suo trascorso e il suo passato, anche non troppo lontano nel tempo.

In conclusione, il voto del mio Gruppo sarà favorevole sull'emendamento 3.0.2. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento vuole eliminare il limite dei 20 punti per chi viene sorpreso in infrazione nel momento in cui deve essergli sospesa la patente.

I dati Istat rilevano che i soggetti che hanno meno di 20 punti sulla patente sono, allo stato attuale, pari a circa il 3 per cento della popolazione. Tenendo in considerazione questo punteggio, la buona volontà della norma (ossia ripristinare maggiore sicurezza e compiere una stretta su chi fa il pazzo in auto) viene sostanzialmente smembrata. L'intento dell'emendamento in oggetto è quindi dare maggiore portata alla volontà del testo che è stato predisposto dal Governo.

Per questi motivi, il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.13, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «autisti professionali».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.14.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dai senatori Sironi e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.21, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'ordine del giorno G4.150 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dalle senatrici Paita e Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

BASSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, questo emendamento e altri che abbiamo presentato a questo articolo chiedono di incentivare e sostenere l'educazione stradale. Se tutti abbiamo commentato durante la discussione generale - e tutti siamo convinti che il vero problema sia quello della sicurezza nelle strade - che il vero obiettivo del codice della strada debba essere quello di ridurre il numero degli incidenti e la mortalità, noi crediamo che il tema della formazione sia fondamentale.

Noi ci rendiamo conto che, dopo mesi in cui il testo era bloccato in Senato, non abbiate voluto aprire la discussione per fare emendamenti al provvedimento sul codice della strada, ma davvero non volete cercare di incentivare il fattore culturale? Davvero possiamo pensare che, aumentando le pene, si risolvano i problemi della sicurezza stradale, senza cambiare la cultura con cui andiamo nelle strade, per la quale i nostri giovani sono abituati, fin da piccoli, a vedere le strade come qualcosa di altro da loro? (Applausi).

Vi chiediamo, dunque, di aumentate i corsi di formazione nelle scuole. Facciamola diventare una materia extracurricolare vera, facciamo approfondimenti e creiamo meccanismi per creare una nuova cultura sulla strada. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 5.0.2 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.3, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 7.3, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, voglio fare un excursus di questo articolo. Ricordo che si parlò, diverso tempo fa, di un terribile incidente causato da un ventenne youtuber che, alla velocità di 124 chilometri orari, raggiunti in pochissimi secondi, mentre sviluppava una diretta sui social, purtroppo scatenò una dinamica sulla strada nella quale perse la vita un bambino di circa cinque anni. Scorrendo le pagine social del ministro Salvini posso affermare con sicurezza che questo articolo nasce proprio da quell'evento.

Inizialmente il testo dell'articolo era diverso, ma nel corso dell'esame alla Camera ha subìto una modifica. Condividevamo totalmente il testo iniziale, che prevedeva di estendere da uno a tre anni l'attesa per un neopatentato di potersi mettere alla guida di un'auto potente, superiore ai 1.000 cc di cilindrata. Nel corso dell'esame del disegno di legge alla Camera il testo è stato modificato: è rimasta l'estensione da uno a tre anni della limitazione nell'utilizzo delle auto più potenti da parte dei neopatentati, ma è stato aumentato il limite di rapporto di potenza dell'auto, estendendolo da 55 a 70 kW.

Il nostro voto sul testo originario, quello approdato alla Camera dei deputati, sarebbe stato favorevole relativamente a questo articolo, in virtù non tanto della dinamica del terribile incidente in sé, quanto del ragionamento scaturito da esso, e cioè su quanto potesse essere poco congruo il termine di un anno affinché un neopatentato potesse davvero prendere dimestichezza con la guida e con tutti i fattori endogeni ed esogeni che possono riguardare un'automobile così potente. Tuttavia, sebbene quel testo avrebbe avuto un nostro voto favorevole, dopo questa inconcepibile modifica dichiaro il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1.

BASSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, la richiesta contenuta nell'emendamento a mia prima firma era nata in maniera trasversale, per concedere ai medici di medicina generale di dare il benestare per la patente per i ciclomotori. Era una richiesta condivisa, rispetto alla quale quindi non abbiamo compreso il parere contrario da parte del Governo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.3, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.4, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, intervengo per motivare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sull'emendamento 8.2.

Con questo emendamento intendiamo estendere agli aspiranti nuovi utenti della strada, coloro che conseguiranno la patente di guida, la possibilità di effettuare dei corsi di apprendimento sull'effetto derivante dall'uso di droghe e alcol, sulla percezione del rischio - come dicevo precedentemente - sul primissimo soccorso in caso di incidenti e sulle cause più frequenti degli incidenti stradali. Si deve generare una nuova consapevolezza, in quanto l'utenza deve essere messa nelle condizioni di sapere quali sono i fattori che possono generare minore sicurezza sulla strada, affinché possano essere affrontati e superati.

Per questo dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 8.5 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'ordine del giorno G9.150, su cui il parere favorevole è condizionato ad una riformulazione. Chiedo alla senatrice Fregolent se accetta la riformulazione.

FREGOLENT (IV-C-RE). Accetto, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.150 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G9.151, su cui il Governo ha espresso parere contrario. Chiedo alla senatrice Floridia se insiste per la votazione.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Insisto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.151, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.2, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Sironi e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dai senatori Sironi e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.8, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, e 10.9, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.11, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.12, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.13, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.14, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.16, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.17, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.18, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.20, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, identico all'emendamento 10.21, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.22, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «e 12, 145,».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 10.23.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.25, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.26, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 10.27, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.28, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.29, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.30, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.33, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.35, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.0.1, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, fino alle parole «dalle seguenti:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 10.0.2.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «categoria B o BE".».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 10.0.4.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, sull'ordine dei lavori le chiederei cortesemente, per poter seguire meglio il fascicolo, di specificare quando le votazioni sono unite e quando invece vengono assorbite. In questo caso, ad esempio, abbiamo votato l'emendamento 10.0.3, però lei non ha specificato che sarebbe stato votato insieme al 10.0.4; questo potrebbe trarre in confusione poi l'indicazione di voto che bisogna dare all'intero Gruppo. La ringrazio per questa attenzione, se vorrà.

PRESIDENTE. Mi scuso, forse mi sono espresso male, ma io l'ho detto che si votava la prima parte dell'emendamento 10.0.3.

DI GIROLAMO (M5S). La prima parte, perfetto. Quindi non ho inteso che fosse stato assorbito o precluso il secondo. Le chiedo semplicemente se lo può specificare e la ringrazio.

PRESIDENTE. Va bene, senatrice.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.6, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.7, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.8, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «lettera c).».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, identico all'emendamento 14.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.8, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.10, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.11, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.12, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.13, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 14.16, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.17, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, ho evitato di fare interventi multipli durante la votazione degli emendamenti per svolgere un'unica dichiarazione di voto sull'articolo 14, in cui il Governo e la maggioranza vanno a scovare quello che reputano il reale problema per la sicurezza sulla strada: il monopattino elettrico.

Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti soppressivi, che sono stati respinti, per cercare di mettere a posto le ideologie della destra su un fenomeno che ha contrassegnato lo sviluppo del sistema della micromobilità elettrica, su quello che è di fatto un ambito in cui diverse aziende hanno investito. Infatti, in pochissimi anni, dal 2019 ad oggi, quelle aziende hanno investito nei Comuni con la mobilità in sharing tramite l'affitto di monopattini elettrici, registrando una crescita esponenziale dei noleggi, pari al 39 per cento. In un periodo caratterizzato da grandi problemi economici per il nostro Paese, quelle aziende raggiungono oggi un fatturato di 119 milioni di euro, hanno 2.300 dipendenti addetti, fanno circolare circa 100.000 monopattini per le strade italiane.

Il problema non riguarderà solo coloro che effettuano lo sharing. Rispetto agli obblighi che avete previsto, ad esempio quello dell'assicurazione non incide sullo sharing, perché era già prevista; certamente non inciderà l'obbligo del cosiddetto targhino, che è semplicemente un ulteriore balzello per quelle società, ma probabilmente con quei numeri riuscirebbero tranquillamente a sostenerlo. Quello che ucciderà lo sharing sarà l'obbligo del casco per tutti, anche per coloro che hanno acquisito grande dimestichezza nell'uso dei monopattini su strada. Lo dico perché a distanza di cinque anni, da quando si è sviluppato il grande mito del monopattino elettrico, diverse persone hanno iniziato ad utilizzarlo sin dai primi tempi. La situazione è simile a quella della guida di un'autovettura per i neopatentati: dopo alcuni anni si riesce a capire qual è la risposta dell'attrezzo a seconda delle condizioni stradali. Io, ad esempio, non uso il monopattino sui sampietrini, perché mi crea un problema alle braccia, mentre lo uso sulle strade lisce e asfaltate. È una mia questione personale, una mia scelta, perché so che in quel caso la mia incolumità può essere messa in discussione: potrei non reagire bene all'uso del monopattino sui sampietrini quando avverto problemi di forza sulle mie braccia.

La previsione dell'obbligo del casco per tutti andrà certamente ad uccidere lo sharing, questo grande esempio di mobilità sostenibile che - ricordiamolo - va ad abbattere le emissioni di anidride carbonica in aria. La persona che non ha voglia di pedalare, la persona che perde il bus o il cui autobus è perennemente in ritardo, sceglie di muoversi in maniera autonoma; la persona che non voleva pagare l'assicurazione del motorino, sceglieva di muoversi in monopattino. Si tratta di scelte diverse che attengono alla possibilità di un soggetto di scegliere cosa fare della propria vita, come muoversi. Penso che ognuno di noi abbia diritto a una tale scelta. Ebbene, voi, con queste limitazioni, state costringendo le persone a fare quello che dite voi. State ammazzando lo sharing e aumenterete di fatto le emissioni di anidride carbonica in aria, perché chi oggi usa il monopattino in sharing, molto probabilmente tornerà a mettersi in auto, incrementando la congestione del traffico, soprattutto nelle grandi città, e le emissioni di anidride carbonica.

Potrei continuare ancora per minuti a sostenere i buoni motivi dei nostri emendamenti che voi avete appena respinto, ma questo mi serve solo per annunciare il voto contrario e giustificato del MoVimento 5 Stelle sull'articolo in esame. (Applausi).

MENNUNI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENNUNI (FdI). Signor Presidente, io invece vorrei esprimere il grande favore per tutta la norma in esame, ma in particolare per l'articolo che ci stiamo apprestando a votare. Come senatrice con un lungo corso nell'ambito dell'amministrazione di Roma Capitale, so quante e quali sono state le difficoltà che abbiamo dovuto vivere con il precedente codice della strada. E rammento che, con l'attuale onorevole Matone, che era consigliere comunale insieme a me e insieme al relatore Andrea De Priamo, molte volte ci siamo dovuti misurare con il tema del decoro urbano relativo ai monopattini, alla mobilità dolce, al pericolo arrecato ai nostri giovani. Ricordo, per esempio, quante persone purtroppo hanno perso la vita per il fatto di andare in giro con il monopattino senza indossare il casco.

Credo, quindi, che dobbiamo sempre avere a mente, prima di tutto, la sicurezza della cittadinanza e degli utenti della strada. Per tali motivi, sono lieta e onorata di consegnare il voto favorevole su questa che ritengo sia una fondamentale norma di civiltà. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 15.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 15.4, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.7, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «ed eventualmente orizzontale», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 15.8 e 15.9.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.11, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.12, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.13, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.14, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «circolazione, esclusiva».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 15.15 e 15.16.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.17, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.18, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «il numero 3)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 15.19 a 15.21.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.23, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «con la seguente: «destinata»;».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 15.24 e 15.25.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.26, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.27, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.28, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.29, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.30, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 15.31, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.32, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.33, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.34, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.35, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico agli emendamenti 15.36, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, e 15.37, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.38, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.39, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 15.40, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.41, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 15.42, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.43, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.44, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.45, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.46, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, identico all'emendamento 15.47, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.48, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.49, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.50, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico agli emendamenti 15.51, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, e 15.52, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.54, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.55, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.56.

BASSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, gli emendamenti 15.56, 15.57 e 15.58 sono relativi a un articolo che cerca di mettere finalmente chiarezza - come sarebbe stato auspicabile e giusto - al tema della sicurezza dei cicloamatori e dei ciclisti sulle strade.

Inserire le parole «ove le condizioni della strada lo consentano», quando si tratta di limiti, significa fondamentalmente non metterli mai. Il problema si pone laddove ci sono difficoltà e le condizioni della strada rendono difficoltoso il sorpasso, per mettere delle garanzie a tutela dell'utente più fragile, che è il ciclista.

Possiamo discutere su quali siano le misure giuste (se quella indicata dal Governo e dal Ministro, di un metro e mezzo, è eccessiva), possiamo disciplinare o decidere che sia il Ministero a normare in termini tecnici e non inserire una norma primaria. Ma prevedere «ove le condizioni della strada lo consentano» significa non prendersi minimamente cura della questione, deresponsabilizzare e lasciare la sicurezza in mano non al codice, ma a chi non ha alcuna intenzione di rispettare le condizioni di sicurezza dell'utente più fragile. (Applausi).

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, questi tre emendamenti uguali, presentati dai Gruppi di opposizione, come diceva il collega Basso, cercano di ripristinare un po' di dignità a favore del limite di un metro e mezzo, tanto declamato, da rispettare obbligatoriamente quando un automobilista si accinge a sorpassare un soggetto che va in bici (un ciclista o un amatore della bici).

Un soggetto in auto è obbligato a rispettare il limite di un metro e mezzo nel sorpasso di una bici, perché è chiaro che l'autovettura crea uno spostamento d'aria e un risucchio che possono essere fatali per il ciclista.

Le parole «ove le condizioni della strada lo consentano» vanno completamente a svilire l'intento della normativa. Sottosegretario, lo dico a lei perché, avendo seguito il provvedimento, avrà sviluppato anche lei una sensibilità al tema, viste le deleghe che le sono state assegnate. Il discorso è chiaro.

Vi siete riempiti la bocca con quanto questo processo di conversione sia stato fatto ascoltando le associazioni che vi hanno chiesto di essere audite. Parlo di associazioni che rappresentano le vittime della strada, familiari e persone che hanno sofferto a causa di un incidente o una collisione del proprio familiare in bici con un'autovettura. I concetti erano ben chiari e fanno il paio con la stretta sulle Città 30.

È questo il motivo per cui sosteniamo che con questo provvedimento non andate ad aumentare la sicurezza sulla strada. State facendo finta di farlo, come avete fatto finta di ricevere le associazioni che vi chiedevano di essere ascoltate per ottenere davvero una maggiore sicurezza sulla strada.

I dati ce lo confermano; non stiamo andando in questa direzione. Ci sono situazioni simili, applicate già in altri Paesi europei, che riportano statisticamente il miglioramento delle incidentalità sulla strada. C'è il Piano nazionale sicurezza stradale, di derivazione europea, che ci invita a tendere, entro il 2030, a zero morti in strada. Il ministro Salvini ha detto che sta andando in questa direzione anche con questo provvedimento, ma a noi non risulta.

Continueremo a intervenire anche per dare voce alle persone che fuori da queste Aule ci stanno contattando e stanno manifestando. Sono giorni che riceviamo e-mail: non le stiamo ricevendo solo noi, ma anche voi. Dallo scorso16 novembre la nostra casella di posta istituzionale è intasata da e-mail con cui ci viene chiesto di ascoltare e metterci una mano sulla coscienza.

Noi ci siamo messi la mano sulla coscienza e stiamo intervenendo in merito. Mi piacerebbe sentire cosa voi ne pensate. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.56, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico agli emendamenti 15.57, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, e 15.58, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.59, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.60, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 15.61, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.62, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.63, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.64, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.65, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.67, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.68, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico agli emendamenti 15.69, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, e 15.70, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.71, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole: «l'articolo 3, comma 1,».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 15.72.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, volevo ricordare di che cosa parla l'emendamento successivo ed identico, 16.0.2, ed esprimere il voto del mio Gruppo. Qui prendiamo in considerazione veicoli destinati al trasporto di persone e merci già circolanti, che ad oggi non sono soggetti all'obbligo dell'installazione di dispositivi che possano emettere degli alert, degli allarmi, in caso di avvicinamento di un soggetto vulnerabile, che non si rende conto della sagoma di questi mezzi così voluminosi.

In Commissione questo emendamento è stato trasformato in ordine del giorno ed è stato accolto dal Governo. Io volevo approfittare di questo intervento in Aula anche per ringraziare il Sottosegretario che mi ha dato ascolto. In questa sede, però, voglio solo rimarcare che, per far sì che questo ordine del giorno diventi realtà, è necessario istituire un fondo affinché i soggetti proprietari possano essere aiutati, almeno in parte, nell'installazione di questi nuovi dispositivi.

È certamente un'innovazione legislativa che va a migliorare, questa sì, la sicurezza sulla strada, soprattutto per i soggetti più fragili. Però, è necessario anche che i proprietari di questi mezzi non siano strozzati dall'obbligo di doverli installare, ma vengano aiutati per contribuire a migliorare le condizioni della sicurezza stradale. Pertanto, il voto del MoVimento 5 Stelle sarà favorevole. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.0.1, fino alle parole «sezione II.», presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 16.0.2.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico e linguistico «Elio Vittorini» di Gela, in provincia di Caltanissetta, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1086 (ore 11,30)

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Senatrice Sironi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G19.150?

SIRONI (M5S). Sì, signor Presidente, e vorrei evidenziare all'Assemblea l'importanza di un voto favorevole su questo ordine del giorno. Stiamo parlando della realizzazione dei corridoi faunistici. Sul nostro territorio, le poche aree verdi e naturali che sono rimaste - e che sono tutelate - sono spesso attraversate da infrastrutture stradali. Questo sicuramente rende piacevole il viaggio, guardando a destra e a sinistra prati e boschi, ma non si considera che in quei prati e in quei boschi vivono animali, ossia la fauna selvatica. La presenza dell'infrastruttura crea un ostacolo agli spostamenti della fauna selvatica. Esistono dei corridori naturali (sono cunicoli che passano sotto queste strade), che però, a causa anche degli eventi atmosferici, si occludono; pertanto, anche solo la pulizia, banalmente, di questi cunicoli favorirebbe il transito e gli spostamenti della fauna.

Penso a un caso particolare, quello del Trentino, dove abbiamo deciso di partecipare a un progetto europeo di ripopolazione dell'orso bruno. Tra le condizioni previste dal progetto vi era la creazione dei corridoi faunistici, proprio immaginando che questi orsi si sarebbero spostati nelle aree più interne per ricongiungersi con altre popolazioni di orsi già presenti. Purtroppo questo progetto è stato accettato, è stato sottoscritto, sono stati stanziati i fondi, ma non sono state messe in atto le condizioni ivi scritte: i corridoi faunistici non sono stati realizzati, la popolazione degli orsi si è moltiplicata e ora si sta avvicinando all'abitato perché non ha la possibilità di andare verso le zone interne.

Insisto quindi sull'importanza della creazione, della cura e della manutenzione dei corridoi faunistici per la sana e sicura convivenza tra uomo e animale. (Applausi).

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella del senatore Nave all'ordine del giorno G19.150.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G19.150, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 11,34)

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.3, presentato dalle senatrici Paita e Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.1, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.2, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.4, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.5, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G22.150 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

MINASI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI, relatrice. Volevo solo precisare, in merito all'ordine del giorno G23.150, che è stato espresso parere favorevole sul testo 2.

PRESIDENTE. Sì, lo avevamo già annotato.

NICITA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo in merito all'ordine del giorno G22.150.

PRESIDENTE. Senatore Nicita, l'ordine del giorno G22.150 è già stato accolto. Non l'abbiamo votato, perché il parere era favorevole. Ora siamo sull'articolo 23.

NICITA (PD-IDP). Vorrei fare una dichiarazione di voto, solo per informare l'Aula che con questo ordine del giorno si impegna il Governo, laddove ci fossero dei fondi disponibili, a destinarli alle risorse necessarie per realizzare una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra via Basse del Brenta e via Michela, stazione, strada provinciale 24. Io sono andato a vedere su Google Map: effettivamente c'è lo spazio per costruire una rotatoria, perché accanto c'è una fattoria (Applausi), però mi sembra che anche più avanti ci siano altri posti che si prestano alla rotatoria. Allora facciamo un elenco di ordini del giorno su Google Map e ciascuno di noi può dare dei suggerimenti su dove fare delle rotatorie, che mi sembra anche pertinente a quello di cui stiamo discutendo. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «numero 1.3)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 23.2 a 23.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.5.

DELRIO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo per sottolineare il senso di questi emendamenti soppressivi che il Gruppo ha presentato. Noi pensiamo che questa sia una grande occasione persa. Lo dico perché questa raffica di votazioni, signora Presidente, rischia di farci perdere il senso profondo di questa riforma del codice della strada. Doveva essere l'occasione - come è stato ricordato ieri dalla senatrice Zampa - per una grande alleanza con le associazioni dei familiari delle vittime della strada, con le associazioni dei ciclisti, con le associazioni di coloro che difendono la mobilità sostenibile e che pensano che l'Italia abbia troppe auto e non troppo poche auto che circolano nelle città. (Applausi).

Coloro che hanno amministrato e che hanno fatto i sindaci - io indegnamente sono tra questi e ce ne sono parecchi anche tra i colleghi del centrodestra - sanno che i maggiori pericoli per i pedoni, per i nostri figli e per i nostri anziani si trovano proprio nei tessuti urbani. Questa era una grandissima occasione. Quando l'associazione dei familiari delle vittime della strada dice che questo è diventato un codice della strage, cioè che ha invertito l'ordine delle priorità, mettendo prima le priorità degli utenti forti e dietro le priorità degli utenti deboli, sta dicendo una grande verità. La vera emergenza era proteggere gli utenti deboli dentro e fuori dai tessuti urbani. Questo è già stato detto molto bene prima, così come è stata sottolineata la limitazione alla scelta della mobilità sostenibile.

Ma io vorrei intervenire, signora Presidente, per sottolineare un altro aspetto, in particolare agli amici della Lega. Mentre stiamo approvando la riforma dell'autonomia, che forse non approveremo mai, perché la Corte ha provveduto a intervenire, e mentre il Presidente degli Stati Uniti neoeletto pensa a mettere i dazi contro l'Europa, noi stiamo pensando di delegare il commercio estero al Veneto. Questo è il senso dell'autonomia. (Applausi). In questa condizione tutti gli autonomisti più convinti - io indegnamente sono tra questi, perché sono un autonomista convinto - pensano che si debba trovare un'altra via dell'autonomia.

Questo provvedimento, cari amici della maggioranza, è fortemente centralista, che umilia l'autonomia dei sindaci. (Applausi). Sono loro che devono decidere dove fare le ZTL, sono loro che hanno le statistiche sull'incidentalità. Cosa vuol dire un provvedimento centralista in cui c'è un funzionario del Ministero (che io rispetto tantissimo, figuratevi) che deve dire a un sindaco come regolare e tutelare gli utenti dentro i tessuti urbani? (Applausi). È una cosa ridicola, è un provvedimento che non ha né capo né coda, impostato così. Bisognava dare più autonomia ai sindaci, non meno autonomia, non più libertà a ognuno di fare quel che gli pare nel tessuto urbano, togliendo le sanzioni multiple. Bisognava responsabilizzare gli utenti. E chi la fa quest'opera? Un funzionario del Ministero delle infrastrutture? Ma via, ma siamo seri, dai. Questo provvedimento, impostato così, è inemendabile. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.5, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 23.6, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.7, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 23.8, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.9, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.10, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.12, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 23.13, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.14, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 23.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.16, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.19, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.20, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 23.21, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.22, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.24, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.25, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G23.150 (testo 2) e G23.151 non verranno posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 24.2, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, fino alle parole «14-ter».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 24.3 e 24.4.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.5, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 24.6, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 24.0.150, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.3, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

BERRINO (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRINO (FdI). Signor Presidente, vorrei segnalare che sull'articolo 25 ho votato erroneamente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Vedo che anche il senatore De Cristofaro segnala di aver votato erroneamente.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.2, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, identico agli emendamenti 27.3, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, 27.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, e 27.5, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.6, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, identico all'emendamento 27.7, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 27.8, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «n. 281,».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 27.9.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.11, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, identico all'emendamento 27.10, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.12, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 27.13, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «del presente codice.».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 27.14 e 27.16.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.15, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.17, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.21, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.22, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 27.23, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.24, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.25, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.27, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.4, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.5, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.2, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.3, presentato dalla senatrice Fregolent, identico all'emendamento 29.4, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.6, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.7, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.0.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.0.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.0.3, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.0.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.0.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.1, presentato dalla senatrice Fregolent, identico all'emendamento 34.0.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.3, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.4, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.5, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.6, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.7, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.8, presentato dalle senatrici Paita e Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.1, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.2, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.3, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.4, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.5, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.6, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.7, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.8, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.10, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.11, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.12, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 35.13, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,», presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 35.14.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.15, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.17, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.18, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.19, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.20, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.21, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.22, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.24, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.26, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.28, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.29, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 35.30, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «sopprimere le lettere i)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 35.31 a 35.35.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.36, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.37, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.38, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 35.41, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «utilizzati per le esercitazioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 35.42.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 35.43, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «sopprimere le lettere l)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 35.44 a 35.46.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.47, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.48, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 35.49, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «azionati esclusivamente da motore;».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 35.50.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.52, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.53, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 35.54, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «l'introduzione di dispositivi automatici».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 35.55 e 35.56.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.57, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.58, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.59, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.60, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.61, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.62, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.63, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.64, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.65, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.66, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.67, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.68, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.69, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.70, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.71, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.72, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.73, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 35.74, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.75, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 35.76, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «con la seguente: «sicurezza».».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 35.77.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.78, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.79, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.82, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.83, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.84, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.86, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.89, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 35.90, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.92, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.93, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.94, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.95, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.96, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.97, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.98, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.99, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 35.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BASSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, abbiamo fatto 302 votazioni fino adesso, su un disegno di legge in prima lettura per noi al Senato, senza avere la possibilità di fare alcuna modifica. Ora ci stiamo accingendo a votare l'articolo 35, che è una delega per modificare tutto quello che fino a qui abbiamo discusso e votato. (Applausi).

Una delega che, a detta del collega Rosso, che ieri, in discussione generale, ci ha raccontato quello che sarà il nuovo codice della strada, darà un testo completamente diverso da tutti i 34 articoli che abbiamo fino adesso discusso e votato. In tutto questo, e all'interno di questo complesso di provvedimenti, votazioni e rotatorie, io vi chiedo se sia possibile, così come prevede la normativa europea, inserire la tecnologia per controllare gli angoli ciechi dei TIR e dei grandi veicoli, che sono la principale fonte di incidenti, anche mortali.

Stiamo chiedendo di utilizzare una tecnologia per evitare gli incidenti, che possono essere evitati, così come la norma europea ci richiede. Abbiamo discusso per ore, ma non c'è stato concesso di fare alcuna modifica. Io vi prego di tenere in considerazione questi consigli e la possibilità di inserire la tecnologia, la formazione. Altrimenti, questo nuovo codice della strada, non solo non porterà a nulla, ma sarà foriero di tanti incidenti e, purtroppo, di tante nuove morti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.101, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.102, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.103 (testo 2), presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Basso, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G35.150?

BASSO (PD-IDP). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G35.150, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatrice Malpezzi, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G35.151?

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, ho letto la riformulazione che i relatori hanno fatto di questo ordine del giorno. È una riformulazione che ci sentiamo di accogliere, ma chiediamo comunque di porlo comunque in votazione.

Un ordine del giorno invita il Governo a «valutare l'opportunità di» e magari non è così vincolante. Ricordiamo, però, che qui stiamo parlando di persone con una disabilità permanente, alle quali viene richiesta, nonostante la certificazione INPS, di rinnovare ogni cinque anni tale certificazione, per verificare se possono avere delle agevolazioni rispetto alla sosta o rispetto alla circolazione.

Con questo ordine del giorno, noi chiediamo al Governo, se la disabilità è certificata ed è permanente, di semplificare, evitando di far chiedere la certificazione più volte. Per questo chiedo il voto di questo ordine del giorno, in modo tale che il Governo riconosca che questa è una volontà unanime del Parlamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G35.151 (testo 2), presentato dai senatori Malpezzi e Mazzella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G35.152 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

Sulle notizie di stampa inerenti a provvedimenti assunti nei confronti di agenti di Polizia penitenziaria del carcere di Trapani

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Siamo, credo, tutti sconvolti dalle notizie che sono arrivate da Trapani, dove la procura…

PRESIDENTE. Senatore Verini, la Presidenza deve essere preavvertita su queste cose, che lei ha ricevuto in questo momento sul cellulare.

VERINI (PD-IDP). Chiediamo, col suo tramite, Presidente, di poter avere quanto prima il ministro Nordio in Aula per spiegare, dal suo punto di osservazione, cosa è successo a Trapani, dove 11 agenti di Polizia penitenziaria sono stati arrestati per ipotesi di gravi reati di tortura dal NIC, il Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria. Mi auguro, Presidente, che non sia già una qualche attuazione della "dottrina Delmastro". (Applausi).

PRESIDENTE. Senatore Verini, la ringrazio, però questo argomento non è sull'ordine dei lavori.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1086 (ore 12,15)

SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, mi ha colto in contropiede, non mi aspettavo questa solerzia, ma la ringrazio comunque.

Presidente, ci accingiamo a votare un provvedimento che tocca la vita delle persone ed è chiaro che non uso questo termine a caso. A differenza di altri Paesi, infatti, in Italia permane ancora una sottovalutazione sociale diffusa sul mettersi alla guida dopo aver bevuto, sul mancato rispetto dei limiti di velocità in città, sull'uso dei cellulari. C'è un detto che ricorre tra gli utenti della strada: negli altri Paesi le regole del codice della strada sono regole, da noi sono consigli per l'uso. Non è così, purtroppo; dovrebbero essere regole anche da noi, ma nella testa delle persone questo non è ancora entrato. Cito non a caso i comportamenti di cui sopra, percepiti come peccati veniali e che invece sono tra le principali cause degli incidenti, anche mortali. Ieri la collega Zampa ricordava alcuni dati: gli incidenti stradali sono la principale causa di morte tra gli under 30; il tasso di mortalità stradale in Italia è due volte maggiore di quello del Regno Unito e molto più alto di quelli della Germania, della Spagna e della Francia. C'è poi il danno economico, che si salda alla tragedia sociale: quasi 18 miliardi di euro nel 2022, ovvero quasi un miliardo del PIL.

Davanti a tutto questo, Presidente, noi ci aspettavamo un provvedimento che puntasse con decisione verso la prevenzione. Ma prevenire non significa solo fare campagne di sensibilizzazione, che comunque sono importanti; significa anche garantire la manutenzione delle strade, favorire la mobilità alternativa, l'uso dei mezzi pubblici, la presenza dei taxi nelle ore notturne e quant'altro possa servire per consentire una mobilità più soft e meno a rischio. Significa ridurre la presenza e la circolazione di auto nelle nostre città e di ridurne la velocità. Significa anche avviare una riflessione sugli esami per il rilascio delle patenti, perché la sensazione è che troppo spesso si sia di manica generosa, e questo al netto delle truffe sui rilasci e sui rinnovi che ogni tanto leggiamo sui giornali.

Questo testo, invece, è in scia con lo spirito che anima il Governo attuale di fronte di qualsiasi questione sociale. Si inaspriscono le pene, si aumentano le sanzioni, si cerca come sempre il nemico da additare, il capro espiatorio responsabile di ogni male: chi sbaglia è colpevole, ma non si va a scavare sul perché qualcuno sbagli, che è il vero problema. Certo che i comportamenti incivili e incoscienti vanno condannati e perseguiti, questo nessuno lo discute, ma non diminuisci gli incidenti se continui a immaginare una mobilità auto-centrica, se restringi le norme a tutela dei bambini, degli anziani e dei ciclisti, se rendi più difficile mettere in sicurezza i marciapiedi, le piste ciclabili, le zone a traffico limitato, se non investi in miglioramento delle infrastrutture. Il punto vero, Presidente, è che questo provvedimento sgancia brutalmente la sicurezza stradale dal tema più generale della transizione ecologica e non si coglie niente a questo riguardo nel provvedimento che abbiamo letto.

È un provvedimento centralista, perché toglie potere ai sindaci, al loro lavoro per ripensare le città in una chiave di sostenibilità urbanistica e di tutela dei soggetti più fragili. Insomma, la sensazione alquanto amara è più dell'ennesima occasione mancata: è un provvedimento ideologico, come sempre debole con i forti e forte coi deboli, come l'hanno definito le associazioni dei familiari delle vittime della strada all'uopo audite. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, il nostro Gruppo esprimerà un voto contrario, (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico statale «Tito Acerbo», di Pescara, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1086 (ore 12,22)

BIANCOFIORE (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signora Presidente, Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge che oggi siamo chiamati ad approvare nasce dalla volontà di porre fine innanzitutto umanamente, o quantomeno di tentare di arginare con gli strumenti nei nostri poteri che sono le norme, al triste e quotidiano countdown di morti e incidenti sulle arterie stradali del nostro Paese. Un impegno che avevamo assunto nei confronti di tutti gli utenti della strada, soprattutto i vulnerabili, traguardo che la dice lunga sull'impegno con gli italiani del Governo Meloni e del ministro Salvini, dopo trent'anni dall'ultima riforma del codice della strada. Correva infatti l'anno 1992.

Solo questo potrebbe bastare a darci la misura ed il senso di questa riforma organica tanto attesa, che siamo certi renderà le nostre strade più sicure e più moderne dopo anni di inerzia e di interventi spot, alias propagandistici, capaci di alimentare soltanto il caos sulle nostre strade. Al contrario, con questo nuovo codice della strada vogliamo ridare armonia ed equilibrio a norme per certi versi obsolete, non più attuali, adattandole alle esigenze che la realtà di oggi ci impone. Una realtà che vede le nostre strade maggiormente percorse e, come dicevo, purtroppo un aumento esponenziale di incidenti, che spesso, troppo spesso, coinvolgono giovani e giovanissimi.

Spiace davvero, Presidente, assistere al solito teatrino di chi continua a negare la bontà e la necessità di alcune misure non più rinviabili, se vogliamo davvero contrastare la lunga sequela di morti sulle nostre strade e garantire così una mobilità più sicura a tutti i cittadini, perché è proprio questo l'obiettivo del disegno di legge che stiamo per approvare: contrastare senza se e senza ma le principali cause di incidenti stradali, rendere le strade più sicure e assicurare alla giustizia, con pene che siano correttamente severe, chi commette o addirittura reitera reati stradali.

In altri termini, non possono esistere, signora Presidente, vie di mezzo quando si parla di sicurezza stradale, ma deve esistere tolleranza zero - e ne siamo molto orgogliosi - contro chi, recidivo, continua a mettersi alla guida ubriaco o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e serve pugno duro, durissimo, contro chi usa il cellulare alla guida: una pessima abitudine che fatica ad abbandonarci ancora oggi e che rappresenta una delle principali distrazioni, ovvero la primissima causa dell'incidentalità. Vieni beccato con il cellulare alla guida? Ti ritiriamo e sospendiamo immediatamente la patente sin dalla prima infrazione, senza se e senza ma, come pure se passi con il semaforo rosso, o non dai la precedenza ai pedoni negli attraversamenti pedonali, ti verrà ritirata la patente da un massimo di sette anni ad un minimo di quindici giorni. Questa è certezza di vera sicurezza stradale.

Non solo, però, repressioni delle infrazioni più gravi. Ci teniamo, Presidente, anche a fare prevenzione, grazie a quei corsi di educazione stradale rivolti ai giovani e giovanissimi, per responsabilizzarli sui rischi e sui pericoli di certe condotte, perché quella che abbiamo intrapreso a favore della sicurezza stradale sia davvero una battaglia di civiltà e - lasciatemi pure dire - di educazione civica, soprattutto di educazione civica.

Non possiamo infatti ignorare che, da quando la mattina usciamo di casa fino a quando vi rientriamo la sera, siamo tutti utenti delle nostre strade. Per questo motivo il nuovo codice della strada ci riguarda tutti. Basta leggere i dati diffusi dall'Istat e dalla Polizia di Stato per rendersene conto. Oggi le principali cause di incidente stradale sono la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata, mentre la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti era e rimane uno dei comportamenti più pericolosi in assoluto. Per questo - come annunciavo prima e ci tengo a ribadirlo a chi ci sta ascoltando da casa - andiamo a contrastare questo odioso e irresponsabile fenomeno alla guida, un fenomeno tristemente capace di lasciare una lunghissima scia di sangue dietro di sé.

Un fenomeno che ci deve coinvolgere tutti, come persone prima che come legislatori, perché ancora troppe famiglie piangono i propri figli, uccisi da chi poteva e soprattutto doveva evitare di mettersi alla guida di un'automobile, divenuta a quel punto strumento inesorabile di morte, con un telefonino. I recidivi, cioè coloro che sono già stati condannati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore ai limiti imposti per legge, si vedranno comminare il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche e, nei casi più gravi di recidiva, si potrà guidare solo dopo aver installato sul veicolo, a spese dell'interessato, l'alcolock, un dispositivo che impedisce al mezzo di avviarsi qualora venga riscontrato un tasso alcolemico del guidatore anche di poco superiore allo zero. Questo significa avere un pugno duro, sì, perché la vita è il valore più grande che il Governo è chiamato a tutelare e ne siamo orgogliosi. Questa per noi - lo ribadisco - è la differenza tra battersi il pugno sul petto per la disperazione e garantire viceversa la sicurezza stradale.

Sono poi commossa e ringrazio il ministro Salvini per la sensibilità dimostrata nell'aver fatto propria una norma della quale avevamo discusso nel corso del mio question time sulla gestione degli animali domestici. Voglio dire un grazie sentito alla senatrice De Girolamo, per aver sottoscritto questo articolo, e a tutta l'Assemblea (alle opposizioni e alla maggioranza), perché ha scritto una bellissima pagina a favore degli animali domestici e contro l'abbandono degli animali domestici. Francamente invece, visto come si è comportata l'Assemblea, mi aspetto che ci sia un altro atteggiamento da parte di chi è chiamato a fare delle delibere a favore degli animali domestici in questo Parlamento, perché ci si mette semplicemente in idem sentire con il sentimento della gente e soprattutto con il sentimento in questo caso dell'Assemblea.

Il ritiro della patente e l'inasprimento delle pene contro chi abbandona gli animali in strada è per me una norma sovrana; un reato, prima ancora che un fenomeno, altrettanto odioso, vigliacco, bieco e feroce, perché commesso su esseri indifesi e - attenzione - su esseri senzienti, che provano sentimenti e dolori. Quindi è giusto che non vengano trattati come oggetti, come fanno quegli orrendi criminali che abbandonano i nostri animali per strada, abbandonandoli al loro destino, abbandonandoli alla sofferenza e spesso causando incidenti stradali gravissimi.

Questo disegno di legge contiene anche misure importanti sulla mobilità dolce. Vogliamo riportare sulle nostre strade regole chiare e un po' di buonsenso, innanzitutto per quei monopattini che spesso vediamo sfrecciare per le nostre città in spregio ad ogni norma del codice della strada e che poi ritroviamo gettati sui marciapiedi e sulle piste ciclabili, a intralciare pedoni e mezzi di soccorso, sporchi, incidentati, distrutti. Ora chi li utilizza dovrà rispettare il codice della strada, invece, e dotarsi di contrassegno di assicurazione; non potrà uscire dai centri abitati e obbligatoriamente dovrà indossare un casco. Nessun furore ideologico, colleghi; servivano semplicemente delle regole e finalmente le abbiamo scritte.

Come pure abbiamo scritto nuove regole per la realizzazione di piste ciclabili davvero sicure e come pure abbiamo previsto l'abrogazione della terribile norma, voluta da altri Governi nelle scorse legislature, che consentiva alle biciclette di percorrere le corsie preferenziali, con forte pericolo per i ciclisti stessi e per gli autisti dei mezzi pubblici. Insomma, siamo riusciti a dare risposte a delle istanze attese da anni, tanto dai cittadini quanto dalle categorie. Penso ad esempio alla norma che permetterà di fronteggiare almeno in parte la cronica carenza di autisti nei trasporti locali, come l'abbassamento del limite di età per la guida dei mezzi pubblici, all'istituzione del registro telematico delle imprese di consulenza, richiesto dalle associazioni di categoria, e anche a quella norma che dico essere di civiltà sugli autovelox o i T-Red di nuova installazione, grazie a cui avere il conto alla rovescia e una durata minima del giallo, perché tali strumenti non siano dei semplici bancomat a danno dei cittadini e a solo vantaggio dei Comuni che vogliono fare cassa.

Da ultimo, abbiamo voluto riportare ordine su delle norme in certi casi dettate da certi sindaci semplicemente per propaganda e furore ideologico, questo sì (e chiudo quasi, Presidente). Mi riferisco alle cosiddette Zone 30 del nuovo codice. Vogliamo allora dire un sì forte e convinto alle Zone 30 vicine ad asili, scuole, campi sportivi, ospedali, parchi giochi; un altro forte sì alle Zone 30 nelle strade senza marciapiedi o dove c'è intenso traffico di pedoni e ciclisti. Voglio però dire un secco no, invece, a tutte quelle ordinanze illogiche, prima ancora che ideologiche, che vorrebbero imporre i 30 chilometri orari nelle nostre città, tradendo lo spirito della norma e mettendo in difficoltà i cittadini senza il minimo beneficio in termini di sicurezza e di riduzione delle emissioni, e probabilmente anche le aziende produttrici, perché sono norme che sottendono all'idea di eliminare i parchi veicoli dalle nostre strade.

Concludo allora, signor Presidente, dicendo che la sicurezza e la tutela dell'ambiente e della salute delle persone fragili, coniugate con la modernità, l'efficienza, la sostenibilità e il buonsenso, fanno da cardine a questa riforma indispensabile per la quotidianità degli italiani. Siamo orgogliosi di poter andare avanti in questa direzione, al fianco del Governo Meloni, nel combattere questa epocale battaglia in nome della vita e della sicurezza stradale, per la sicurezza dei nostri figli e per la sicurezza di tutti noi utenti della strada. Questo è il sentimento che ci ha accompagnato nel costruire un provvedimento non più rinviabile e che voteremo convintamente. Ogni morto in meno, ogni candela in meno, ogni fiore in meno sulle nostre strade darà un senso superiore al nostro essere qui in queste solenni Aule non ad occupare semplicemente degli scranni, ma a garantire il futuro dei cittadini.

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, componenti del Governo, onorevoli senatori, non ci convince questo codice della strada, perché non vediamo una definizione complessiva di che cosa si vuole fare effettivamente per la sicurezza. Ci sono alcune norme spot che riguardano l'assunzione di alcol e di droga, questo è vero, ma poi non c'è nulla che serva a regolamentare, ad esempio per evitare che un ragazzo che abbia assunto sostanze stupefacenti, magari uscendo da una discoteca prenda un'auto e succeda l'irrimediabile, come ogni sabato sera purtroppo ci dicono le cronache delle nostre città che si riempiono di morti. Ad esempio, banalmente non c'è un numero adeguato di personale della Polizia stradale: a denunciarlo non è l'opposizione cieca e livorosa che non riesce mai a vedere il buono che viene fatto da questo Governo, ma banalmente è la Polizia stradale, secondo la quale sono sottodimensionati e non riescono a fare i controlli.

Analogamente, si parla di controllo della velocità ma poi si depotenzia l'utilizzo degli autovelox, perché vengono considerati strumenti per fare cassa. Allora delle due l'una: o mettiamo gli autovelox o mettiamo la Polizia stradale. Come si fa a controllare una persona che ha assunto delle sostanze stupefacenti o alcoliche che si mette alla guida di un'autovettura?

Non c'è una cornice ideale in questo codice della strada per evitare i morti. Evidentemente se ne sono accorti anche i soggetti che da anni si occupano di questo argomento: ventisei associazioni di familiari di vittime della strada hanno scritto ripetutamente in questi giorni a noi senatori per dire di porre rimedio a questo codice che non ha avuto una lettura seria al Senato, perché non sono state apportate rilevanti modifiche rispetto a quello che era accaduto alla Camera. Eppure, essendo un codice e non un decreto che decade, si sarebbe potuto incidere molto di più dopo aver ricevuto delle sollecitazioni da parte di chi per anni si è occupato di tutelare la memoria delle proprie vittime, ma soprattutto facendo atti concreti contro quella che viene definita una mattanza quotidiana. Siamo ormai arrivati a oltre 3.000 morti sulle strade e più di 250.000 feriti, soltanto quest'anno: è veramente una tragedia infinita che non vede riscontri in norme adeguate.

Viene veramente da sorridere perché questo Governo, che difendeva con la sua maggioranza la bontà dell'autonomia differenziata non più tardi di ieri (non è che stiamo parlando di interventi fatti a inizio legislatura), e che anzi di fatto dice come la Corte costituzionale abbia mantenuto integra l'autonomia differenziata e quanto sia importante dare voce alle Regioni e agli enti locali, stabilisce centralmente quali possono essere le Zone a traffico limitato e le Zone 30.

Ma un sindaco non è in grado di stabilire nella sua città quali sono i luoghi dove mettere le ZTL e le Zone 30? Inoltre, se i cittadini non saranno contenti delle scelte che, come diceva prima la collega, sono dettate da furore ideologico, banalmente, cinque anni dopo non eleggeranno più quel sindaco. Non credo che un sindaco abbia bisogno di un tutore romano che non conosce la città e che non sa quali sono gli elementi necessari per dare una svolta ecologica anche alla città, perché le Zone 30 servono anche a diminuire le emissioni in atmosfera.

Nel provvedimento non c'è nulla per un'alternativa vera all'autovettura, perché, al netto della sicurezza data ai monopattini, invece molto poco viene fatto per incrementare le piste ciclabili e la possibilità di andare avanti per quanto riguarda…

PRESIDENTE. Senatrice, il suo tempo è finito.

FREGOLENT (IV-C-RE). Pensavo di avere dieci minuti.

PRESIDENTE. Sono finiti, non so come mai. Il sistema segnala quindici secondi. C'è un errore qui allora.

FREGOLENT (IV-C-RE). Mi sembrava che avessi appena iniziato a parlare. Di solito, noi di Italia Viva siamo abituati a parlare poco, ma quando parliamo capiamo i minuti che abbiamo a disposizione.

PRESIDENTE. C'era un errore nel sistema. Anche a me in effetti sembrano troppo veloci i dieci minuti. Prego, senatrice, ne ha altri cinque.

FREGOLENT (IV-C-RE). Detto questo, non credo che un funzionario statale possa sostituirsi a un sindaco eletto dai cittadini; poi ripeto che, se i cittadini non saranno contenti delle scelte fatte a livello comunale per stabilire quali sono le ZTL e quali sono le Zone 30, manderanno a casa felici e contenti questo sindaco incapace e pieno di furore ideologico, altrimenti banalmente verrà riconfermato. Visto che, quando ci fu il furore ideologico, era stato individuato un sindaco su tutti, il sindaco Lepore di Bologna, alla luce dei risultati delle elezioni regionali, forse il furore ideologico è dalla parte di chi vuole tutelare banalmente le piste ciclabili, le ZTL e le Zone 30, ma questa è una considerazione en passant.

Secondo me manca tutta la parte legata all'educazione. Oggi è presente in Aula per assistere ai lavori una scolaresca e molti di loro sono fruitori non soltanto di mezzi pubblici, ma già di mezzi privati: ci sono le autovetture che si possono guidare da minorenni, i motocicli, le biciclette e i monopattini. Non sono solo soggetti che vengono scarrozzati, ma sono loro stesse persone che guidano e devono essere in grado di capire che utilizzare un cellulare mentre si guida non va bene, che arrivarci in pieno stato di coscienza deve essere sempre un elemento imprescindibile. Tuttavia non riesco a capire è perché l'uso del cellulare determini la sospensione della patente solo si hanno meno di 20 punti: perché, se invece utilizza il cellulare una persona che ha 30 punti è un atto di civiltà? È ugualmente un atto di incoscienza, si è solo avuta una botta di fortuna, nel senso che prima non si è stati beccati e quindi si hanno tutti i punti della patente, ma non è un elemento virtuoso il solo fatto di avere più 20 punti.

Ci sono, quindi, incongruenze tipiche, ahimè, del Ministro che ha partorito questo codice della strada, cioè il ministro Salvini, che ha inasprito un po' le pene, ha inasprito un po' le multe, ma poi di fatto ha annacquato la possibilità di fare la differenza nel codice, perché tendenzialmente sarebbe andato contro a quelli che lui probabilmente pensa essere i suoi elettori ideali, cioè quelli che vogliono meno regole, meno lacciuoli, per poter essere liberi e perché devono fare un po' quello che desiderano.

Per questo motivi e per dare voce alle lettere che in questi giorni abbiamo ricevuto perché venissero posti in essere degli emendamenti, non perché venisse del tutto stracciato questo codice della strada, ma perché venissero ascoltati veramente i soggetti che in questi anni, sulla loro pelle, hanno vissuto delle tragedie, noi abbiamo orgogliosamente votato contro ogni articolo, perché non avevano alcuna struttura generale, e voteremo contro il disegno di legge nel suo complesso. (Applausi).

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, purtroppo nel 2023 sono ancora 3.039 i morti in incidenti stradali in Italia. Che otto persone al giorno muoiano ancora sulla strada, nonostante i passi avanti che sono stati fatti in tema di sicurezza, è preoccupante e merita nuove norme restrittive. Le vittime aumentano anche per i conducenti di monopattini (sono state 21 nel 2023) e per le biciclette (sono state 212). Il confronto con l'Unione europea è impietoso: per ogni milione di abitanti si contano in media 45 morti nell'Unione europea, mentre nel nostro Paese sono ben 52. Rimaniamo purtroppo al diciannovesimo posto in Europa.

Infine, su più di 52.000 incidenti con lesioni sono 5.085 quelli con almeno un conducente in stato di ebbrezza e 1.700 quelli con un conducente sotto effetto di stupefacenti. E per le sanzioni rimangono ai primi posti l'eccesso di velocità e l'utilizzo durante la guida di smartphone. Nel complesso, sono dati molto preoccupanti. Questo disegno di legge dà risposte proprio a questi problemi, inasprendo le norme e le sanzioni, anche penali, sulla guida in stato di alterazione psicofisica, sull'omicidio stradale, le lesioni stradali, i superamenti dei limiti di velocità: una stretta assolutamente necessaria per salvare vite.

Così come viene rivisitato il sistema della patente a punti, dopo una decurtazione che porti il titolare ad avere meno di 20 punti, oltre all'ulteriore decurtazione del punteggio residuo viene irrogata anche la sanzione della sospensione breve della patente. Ma investiamo anche nella prevenzione, attraverso la formazione dei guidatori, così come inseriamo una maggiore gradualità alla guida delle cilindrate maggiori per i neopatentati. Grande attenzione è stata dedicata ad aumentare la sicurezza delle biciclette e dei veicoli di micromobilità elettrica. Alle modifiche che introducemmo nel 2021 in Commissione trasporti alla Camera (segnalatori di direzione, freni, velocità massima a 20 all'ora, giubbotto catarifrangente di notte), si aggiungono ora casco, assicurazione e targa.

Vista la complessità della materia, il disegno di legge comprende un'ampia delega legislativa per il riordino complessivo della materia stessa. Sono stati numerosi gli emendamenti di Forza Italia approvati alla Camera, e anche qui al Senato abbiamo presentato un pacchetto importante di emendamenti volto a migliorare ulteriormente il testo nella direzione della sicurezza e della prevenzione. In considerazione dell'urgenza di entrare in vigore che hanno molte disposizioni salvavita contenute in questo disegno di legge, abbiamo convenuto che un nuovo passaggio alla Camera ne avrebbe rinviato troppo l'entrata in vigore, e per questo motivo abbiamo ritenuto di convertire gli emendamenti più significativi in ordini del giorno che impegnano il Governo a inserirne il contenuto e il dispositivo nei decreti di attuazione della delega.

Abbiamo quindi impegnato il Governo, con questa serie di ordini del giorno, a rivedere la disciplina speciale relativa ai neopatentati e a dare attuazione all'insegnamento a scuola guida degli effetti di alcol e droga sulla guida, di elementi di primo soccorso, dei fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada. Abbiamo impegnato il Governo a rivedere la materia della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per le violazioni al codice della strada, assicurando la destinazione prioritaria alla sicurezza stradale, alla manutenzione delle strade, all'aggiornamento della segnaletica e non solo per tappare buchi di bilancio. Si dovranno adottare misure per l'installazione dei dispositivi di segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti adibiti a trasporto collettivo di persone, cioè dei pullman. Lo abbiamo già fatto con i TIR e l'Europa ci ha copiati; ora chiediamo che venga fatto anche per i pullman.

L'articolo 35 collega la dissuasività della sanzione anche alle situazioni reddituali del soggetto. Abbiamo voluto specificare che, in sede di attuazione della delega, questo principio venga interpretato non nel senso di alzare le sanzioni a chi ha un reddito più elevato, mantenendole immutate per i meno abbienti, ma invece di ridurre l'importo delle sanzioni per i meno abbienti, mantenendo le altre immutate.

Si dovranno promuovere meccanismi di avviso digitale finalizzati a segnalare la scadenza della patente di guida, con modalità semplificate per l'utente; prevedere un importo massimo per tutta Italia da corrispondere per l'accesso alle ZTL.

Abbiamo impegnato il Governo ad adottare disposizioni volte a individuare una soglia della sanzione pecuniaria al di sotto della quale non è dovuto il versamento del contributo unificato e comunque prevedere la restituzione dello stesso in caso di accoglimento dell'opposizione.

Abbiamo proposto di individuare meccanismi premiali che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti, anche prevedendo una riduzione più alta dell'importo della sanzione prevista.

Per quanto riguarda la micromobilità, abbiamo lavorato per rendere le nuove norme più eque. Siamo intervenuti per far sì che l'assicurazione dei monopattini sia di costo adeguato alla lesività del mezzo, sicuramente inferiore ai veicoli di maggiore potenza come le auto o i camion. E, ancora, sul casco obbligatorio per i monopattini ci siamo chiesti come mai non fosse stato introdotto anche per le biciclette, stante i dati di mortalità che rilevano 212 deceduti per le biciclette e 21 per i monopattini. Ricordo che attualmente è ancora consentito a un minore di condurre una bicicletta di notte su una strada extraurbana senza un casco protettivo. Il casco obbligatorio anche per i minorenni potrebbe indurre anche gli adulti ad adeguarsi, come è successo, per esempio, per il casco obbligatorio per i minori sulle piste da sci. Pensate che su 50 bambini deceduti nel 2023, 6 erano in bicicletta. Anche su questo argomento il Governo ci ha ascoltato e si è impegnato in sede di delega a perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione, con particolare riguardo all'uso di sistemi di protezione personale da valutare in relazione alle caratteristiche tecniche e all'utilizzo dei velocipedi.

Abbiamo infine fatto presente le difficoltà delle aziende di sharing ad adeguarsi alla normativa del casco, ricordando che ci sono oltre 5.000 lavoratori a rischio. Anche in questo caso il Governo si è impegnato a valutare l'impatto della misura. Siamo soddisfatti sia del fatto che anche il Senato abbia potuto approfondire tematiche che interessano la vita quotidiana di tutti gli italiani, sia che il Governo abbia riconosciuto la validità delle nostre proposte e osservazioni.

Voglio essere chiaro perché ho ascoltato tutto il dibattito di ieri: oggi voteremo convintamente questo provvedimento. Le proposte fatte da Forza Italia non toccano le norme che entreranno subito in vigore, ma vedranno la luce in fase di delega, non stravolgendo, ma rafforzando il provvedimento. Sono convinto che abbiamo lavorato duramente per migliorare la sicurezza di tutti e per ridurre quei lutti improvvisi e strazianti che ancora troppe famiglie provano tutti i giorni. (Applausi).

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, Ministro, ieri in discussione generale ho voluto dare voce alle associazioni delle vittime sulle strade che di fatto - voglio essere anche oggi chiara e netta - hanno subito la tremenda e disumana strumentalizzazione da parte del ministro Salvini e della maggioranza in merito al provvedimento sul codice della strada.

Il ministro Salvini ha avuto il coraggio di legare il nuovo codice della strada ad una sorta di omaggio alle vittime di incidenti stradali e alle loro famiglie. Ieri pomeriggio, anche in quest'Aula, ho dovuto sentire esternazioni veramente imbarazzanti e fuori luogo. La destra afferma che questo codice della strada salverà vite umane. Viviamo sullo stesso pianeta? È infatti letteralmente ciò che questo nuovo codice non fa e, per essere di nuovo chiari, non lo fa, andando manifestamente contro le associazioni delle vittime della strada. Dopo quello che è stato detto ieri da alcuni esponenti della destra come Potenti e Pellegrini, potremmo quasi dire che parte della maggioranza in quest'Aula è stata un'incubatrice di fake news.

Le associazioni delle vittime sulla strada si sono dovute scomodare per dichiarare pubblicamente che lo sfregio ai familiari delle vittime di violenza stradale è doppio e inaccettabile. Ieri avete avuto il coraggio di cavalcare il dolore di chi oggi non ha più voce, perché vittima di un incidente stradale, e lo state facendo anche oggi. Avete cavalcato anche la sofferenza di intere famiglie straziate da lutti dovuti a questi incidenti, famiglie che in un istante hanno perso persone amate, amiche, giovani e meno giovani, bambine e bambini.

Sappiamo con certezza che nessuna raccomandazione o richiesta presentata dalle associazioni dei familiari delle vittime è stata accolta. Zero. È francamente inaccettabile sentire anche in quest'Aula, anche oggi, quanto poco vi interessi la realtà dei fatti, evidentemente per il vostro tornaconto elettorale.

C'è un motivo per cui il codice della strada è stato soprannominato codice della strage. O credete veramente che le associazioni delle vittime si siano svegliate una mattina, decidendo di chiamarlo così, a caso, per sfizio, per gioco, per divertimento? Che opinione avete del lavoro che quotidianamente fanno per educare e formare alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile? Tutte le associazioni delle vittime sulla strada, centinaia di persone esperte del settore, si sono pronunciate contro questo codice e a microfoni e telecamere spente persino la maggioranza si permette di dire che alcuni articoli sono inaccettabili. Eppure ciò non si rispecchia nel vostro voto.

Anche oggi, a maggior ragione in presenza del ministro Salvini, ritengo importante dare di nuovo voce direttamente a Marco Scarponi della Fondazione Michele Scarponi, familiare di una vittima della strada, famoso ciclista su strada che vinse anche il Giro d'Italia nel 2011 e che è morto in un incidente stradale, investito da un furgone mentre si stava allenando sulle sue strade che conosceva come le proprie tasche. Parlo di una delle associazioni che il ministro Salvini si è più volte vantato di aver ascoltato.

Rileggo, anche per le colleghe e i colleghi che ieri non hanno potuto partecipare alla discussione generale, quanto scrive Marco Scarponi: «Onorevole Ministro, tanti familiari delle vittime, come me, i miei genitori e mia sorella, non hanno scelto di diventare quello che sono oggi. La tragedia che ci ha colpito sette anni fa con la morte di Michele ci ha portato a reagire impegnandoci ogni giorno per una nuova strada che salvaguardi più vite umane possibili. Noi e tanti come noi abbiamo creato associazioni e fondazioni, entriamo nelle scuole, promuoviamo occasioni di confronto e incontriamo cittadini e cittadine ogni giorno. Alcuni di noi sono diventati veri e propri tecnici della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. Se qualcosa è cambiato in meglio in merito a questi aspetti nel nostro Paese, lo dobbiamo anche a loro. Abbiamo aspettato tanto tempo, troppo, che il codice della strada, quel patto stretto tra tutti noi per condividere la strada in pace, cambiasse, mettendo al centro finalmente una visione giusta, nuova, con la persona e la vita al primo posto e con tutte quelle riforme necessarie per favorire una vera cultura della sicurezza stradale e della mobilità attiva e sostenibile. Confidavamo davvero che queste modifiche fossero una risposta a un passato e a un presente ancora di dolore e ci aprissero un futuro di speranza. Purtroppo non è così. Non è corretto che il Governo dica che ha ascoltato le associazioni dei familiari delle vittime. Le ha fatte parlare, ma non le ha ascoltate, non ha preso niente di quanto è stato detto nelle audizioni. Questo atteggiamento non solo tradisce le aspettative di chi crede in una mobilità più sicura, ma ferisce profondamente coloro che hanno già pagato un prezzo altissimo. Marco Scarponi».

Le associazioni sono state barbaramente strumentalizzate. Questo è.

Colleghe e colleghi della maggioranza, quando voterete questo codice della strada dovrete essere perfettamente consapevoli che voterete contro le associazioni dei familiari delle vittime sulla strada, ma anche contro le future generazioni, tra cui anche le nostre figlie e i nostri figli che tanto volete punire per le loro scorrette azioni, anche con questo codice della strada, e che hanno invece il diritto di circolare in sicurezza tutti i giorni sulle nostre strade che anche voi sapete essere spesso molto pericolose.

In più ieri, in discussione generale, siamo venuti a conoscere altri nemici che ha la destra. Per la destra ci sono vecchi e nuovi nemici ad ogni angolo: prima gli immigrati, poi gli ambientalisti e ancora le donne e i loro diritti.

Adesso i nemici sono i giovani: bravi e belli quando lavorano sottopagati e si accontentano di otto metri quadri di stanza a 1.000 euro di affitto al mese; terribili e da incarcerare quando chiedono più diritti per le persone e per il pianeta. Ieri il senatore Potenti ha dato dei gradassi e degli irresponsabili ai giovani; la senatrice Pellegrino ha parlato di ragazzi drogati, ubriachi, in stato di ebbrezza, che pensano solo allo sballo.

Ma cosa vi hanno fatto di male questi giovani? Perché continuate a denigrarli e a colpirli nei diversi provvedimenti che portate in Aula, dal disegno di legge sicurezza al decreto rave, solo per citarne due? Dai vostri interventi di ieri sembra che siano proprio loro i principali responsabili degli incidenti in Italia e che per questo servano misure repressive forti con i deboli e deboli con i forti.

Ieri ho voluto controllare i dati. Secondo i dati ACI-Istat del 2023, la fascia d'età dei giovani è responsabile di circa il 10-12 per cento degli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia. Che si fa con il restante 88 per cento? Veramente volete continuare a criminalizzare un'intera fascia di popolazione?

Perché non entrate o non siete entrati anche in qui in Aula nel merito del vero problema della sicurezza sulla strada, che è quello dei veicoli a motore che causano il 94 per cento degli incidenti e il 98 per cento dei morti? Il motivo è presto detto: avete preferito dare tutta una serie di diritti pericolosi proprio ai veicoli a motore. Avete deciso di allentare alcune restrizioni e dare loro maggiore libertà di circolare, permettendo maggiore velocità anche alle giovani generazioni, che poi però andrete a castigare, e riducendo controlli e sanzioni.

Ieri, in discussione generale, avete illustrato molto bene la visione antiquata che avete della circolazione, della sicurezza futura delle strade italiane e della mobilità sostenibile. Oggi, voi della maggioranza, con questo codice della strada votate il ritorno a un passato pericoloso, un via libera alla giungla urbana, una minaccia per tutte e tutti: automobilisti, pedoni, ciclisti, famiglie, persone con disabilità e comunità intere.

Per quanto riguarda il lavoro in Commissione, non so come qualcuno possa aver affermato che abbiamo lavorato in sintonia, quando non c'è stato alcun margine di azione per migliorare il testo, ma solo finta e mielosa apertura al dialogo. Sembrava che alcuni emendamenti si sarebbero potuti trasformare in ordini del giorno che sono stati poi definiti non vincolanti. Peccato, però, che il Diktat del Governo sia stato di non toccare i punti cardine del disegno di legge, proprio quelli più problematici sulla sicurezza e l'incolumità della strada.

Io spero ancora che oggi siate in grado di immedesimarvi in una studentessa che va all'università o a scuola in bicicletta con il terrore di essere schiacciata da un camion e dai suoi angoli ciechi. Spero possiate immedesimarvi, per un solo momento, in una persona che perde un proprio caro: provate a immaginarlo solo un istante e non voterete questo codice della strada.

Noi non possiamo rassegnarci. La vita non è uno scherzo e va presa sul serio. Non vogliamo continuare a guardare dalla finestra, senza far niente, quelle città europee e qualche città italiana virtuosa, come Bologna, che invece stanno creando spazio per grandi e piccoli, per i cittadini, facendo tornare a vivere strade e piazze, facendo crescere la qualità di vita nonché l'economia locale, restituendo la città alle persone.

Per tutti questi motivi, dichiaro, a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra, il voto contrario a questo provvedimento. Ricordo che la vita non è uno scherzo: prendiamola e prendetela sul serio. (Applausi).

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, colleghi e colleghe, membri del Governo, mi rivolgo al ministro Salvini. Quando lei ha iniziato a parlare di necessità di maggiore sicurezza sulle strade, correva il mese di marzo. Le sue erano delle dichiarazioni molto forti, che invitavano il Parlamento a procedere con un iter procedurale molto snello, affinché entro agosto si avesse il nuovo codice della strada revisionato.

Così però non è stato, perché, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, c'è stato uno stop. Questo probabilmente perché tanti erano i temi rimasti irrisolti, collegati proprio alla maggiore sicurezza degli utenti della strada. E questo a me già sembrava un paradosso. Francamente, ritengo che, tra i pochi presenti al momento in quest'Aula, nessuno possa non condividere almeno il focus su cui è incentrato il titolo di questo provvedimento, ovvero interventi in materia di sicurezza stradale.

Si sarebbe dovuta realizzare una revisione del codice, una revisione alta del codice.

Allora, Ministro, sa cosa le dico? Le parole contano tanto e contano molto di più di quelle che vengono usate negli spot o nei post. Questo lo dico anche in ragione del fatto che i dati di rilevamento del tasso degli incidenti stradali riguardano davvero tutti i cittadini e tutti i santi giorni.

Detto ciò, questa volta ci aspettavamo un atteggiamento da parte del Governo ben diverso. Ci aspettavamo un'ulteriore fase di ascolto e di confronto, al solo fine di migliorare le norme previste in questo testo e meglio modellarle al mutato contesto di mobilità delle nostre strade. Invece no: siamo di nuovo qui. Il Senato è in seduta a ratificare il lavoro svolto dalla Camera e questo perché probabilmente non siete nemmeno in grado di organizzare i lavori parlamentari.

Ovviamente non è solo questo il motivo che ci indispone a votare favorevolmente il vostro nuovo codice della strada: c'è ben altro. Devo entrare nel merito anche dopo aver ascoltato gli interventi in discussione generale di ieri dei colleghi di maggioranza, che ho sentito gioire per la mancata approvazione dei loro numerosi emendamenti e per l'approvazione dei loro ordini del giorno vincolanti che avrebbero riscritto un nuovo codice, la delega e quant'altro. Io vedo semplicemente dei parlamentari che rinnegano il loro ruolo di legislatori e giustificano le carenze di questo Governo, anche nel dialogo che dovrebbe essere fatto all'esterno con le persone interessate dal codice.

Come dicevo, vado nel merito, anche perché davvero non riuscirei ad esprimere tutto quello che ho da dire su questo codice. I dieci minuti non mi bastano per la dichiarazione di voto e cercherò di essere sintetica. All'articolo 1, sia ben chiaro, a noi sta bene la stretta aggiuntiva che è stata riservata a chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e uso di sostanze psicotrope. Peccato che voi non fate solo questo, ma andate ben oltre. Voi andate a cancellare quella frase «in stato di alterazione psicofisica», che è l'unico elemento che potrebbe garantire la possibilità per un soggetto di provare il contrario. E questo perché oggi sappiamo benissimo che esistono dei medicinali che contengono delle sostanze che, se assunte per settimane, possono produrre una reazione positiva al test che verrebbe loro fatto. Parlo del paracetamolo, o della codeina: si tratta di semplici analgesici, antidolorifici che probabilmente anche noi in quest'Aula utilizziamo quando abbiamo dei dolori, ma che sicuramente persone affette da tumori o da fibromialgia sono costretti ad utilizzare.

Allora, con questa modifica al codice voi andate a inserire indirettamente un divieto che - sia ben chiaro - siete liberi di fare, ma non nel codice della strada; voi potete indicare un divieto; ponete per legge il divieto di consumare farmaci di questo tipo, il divieto di assumere droghe e non capisco perché non lo fate. Lo fate qui dentro, in maniera indiretta, andando a travisare anche quello che la Costituzione ci garantisce. (Applausi).

Allora, Presidente, qui ravvedo l'incostituzionalità della norma, proprio per effetto del ragionamento che vi ho fatto, ovvero l'inserimento di un divieto indiretto. Ma questi sono concetti che sono chiari ai medici, ai giuristi, tranne che a voi ovviamente, esattamente come non interessa a voi capire la differenza tra CDB e THC. Che cosa c'entra questo? È molto semplice: c'entra, perché la questione fa il paio con quello che avete inserito nel disegno di legge sicurezza, che è ancora in discussione qui in Senato, e dove proibite la commercializzazione di prodotti contenenti CDB e non THC, che è cosa ben diversa. Non so perché davvero non fate un provvedimento dove vietate l'uso di queste sostanze in maniera chiara. Voi ve ne daremo atto e ve lo voteremo pure, perché ad oggi questo non c'è e non esiste. Non so che cosa vi trattenga.

Soprassiedo sull'articolo 7 per le limitazioni ai neopatentati, perché ne ho già discusso in fase di illustrazione degli emendamenti e vado avanti, continuando sulla vostra spasmodica ricerca del nemico numero uno della sicurezza stradale, che finalmente avete trovato e avete inserito nell'articolo 14. Che bravi! Sono i monopattini elettrici, l'oggetto della discordia, il monopattino elettrico di proprietà privata o in condivisione, in sharing, da qualunque punto lo si voglia guardare.

Come dimenticare allora le parole della presidente Meloni, che dichiarò nell'ottobre 2022 alla Camera dei deputati: «Non disturbate chi vuole fare». Ma siamo sicuri? Siamo sicuri di chi stiamo parlando? No, perché con targa, casco e assicurazione a me non sembra che voi non stiate disturbando un settore che ad oggi ha raggiunto un fatturato di 119 milioni di euro, che ad oggi ha 2.300 addetti dipendenti, che ad oggi ha 100.000 monopattini sparsi su tutte le strade d'Italia; un settore che, da quando è stato introdotto il monopattino nelle strade, dal 2019 ad oggi, ha raggiunto un incremento del 39 per cento dei noleggi: una crescita spropositata in un ambiente che decresce economicamente. È soprattutto il casco, rendendolo obbligatorio per ogni età, la scure che abbatterà almeno il 70 per cento dell'utilizzo dello sharing dei monopattini, con buona pace, Presidente, di chi voleva fare, che stava facendo e che stava facendo pure bene, appunto. E se consideriamo che la contrazione della domanda dello sharing si riverserà sul ritorno all'uso dell'auto privata da parte di queste persone, il danno è anche doppio, a causa delle nuove immissioni in aria di CO2 e particelle inquinanti.

E arrivo all'articolo 15, quando invece troviamo il grande bluff, Ministro, il suo grande bluff, con tutta la maggioranza al seguito, ovviamente. Attenzione, però, questo non lo dico io, ma lo dicono centinaia e centinaia di cittadini che già da prima di domenica e domenica 17 si sono mossi in onore della Giornata in memoria delle vittime della strada e che ci chiedevano e continuano a chiederci a gran voce - ancora ora continuano ad arrivarci mail - di rendere dignità ed onore a quelle persone, ai ciclisti morti a causa di una collisione con un'automobile. L'innovazione legislativa che obbliga un automobilista a procedere al sorpasso di un ciclista garantendo la distanza di un metro e mezzo dallo stesso viene completamente svilita dalla frase che la segue, ovvero «ove le condizioni della strada lo consentano». Ci siamo fatti portavoce allora delle istanze di tutti i cittadini che sono qui fuori a dimostrare contro di voi, con soluzioni interpretative della norma per migliorare la definizione dei casi, ma la vostra sordità ha raggiunto veramente dei livelli mai visti.

Ma andiamo avanti e lo faccio saltando a piè pari l'obbrobrio delle sanzioni cumulative relative agli autovelox, che non è certo un deterrente alla fretta che fa pigiare sull'acceleratore dell'auto. Piuttosto invece è utile a creare un ambiente giuridico che diventa complesso da gestire da parte dei Comuni, quando devono elevare una multa.

Arrivo alle Zone 30 e mi dispiace che il Ministro sia andato via, perché volevo ricordargli un po' le sue azioni. Quelle irragionevoli Città 30, quelle aree di mobilità lenta a cui il Ministro ha promesso una grande battaglia, concentrandosi però solo su un Comune, quello di Bologna, e dimenticando quello di Olbia. Il Comune di Olbia è amministrato da un sindaco che siede nelle fila di Forza Italia sin dalle prime ore; nel 2021 forse è stato proprio lui il pioniere dell'attuazione delle prime Città 30, non solo all'interno della città urbana e del centro urbano, ma anche nelle frazioni. Lui si chiama Nizzi ed è convinto che la Zona 30 sia la via giusta e che Salvini semmai debba imparare a rispettare l'autonomia dei territori. Ma Nizzi non è solo, no, perché ci sono il sindaco di Vicenza, il sindaco di Verona, l'ex sindaco di Genova, il sindaco di Treviso e Salvini stesso, che nel febbraio 2023 ha stanziato ben 13 milioni di euro proprio sulla sicurezza dei pedoni, facendo riferimento all'implementazione delle Zone 30, per mitigare la differenza delle velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato.

Allora, Presidente, mi avvio alla conclusione… (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Ha parlato anche ieri: le do trenta secondi.

DI GIROLAMO (M5S). Va bene, Presidente, chiudo molto velocemente. Noi non ci macchieremo le mani di rosso, di sangue, come state facendo voi. Noi stiamo ascoltando le persone che fuori ci stanno chiedendo di fermarvi, di farvi riflettere, perché questo vostro codice della strada non avrà il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (Applausi).

MINASI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (LSP-PSd'Az). Presidente, Governo, ovviamente ce ne faremo una ragione se non avremo il voto favorevole dei 5 Stelle, che è solito sempre insultare. (Applausi. Commenti).

PRESIDENTE. Senatrice Pirro.

MINASI (LSP-PSd'Az). Sarà questo forse il nuovo mood imposto dal nuovo capo Conte.

Invece io con molta soddisfazione… (Commenti).

PRESIDENTE. Se parlate fuori microfono, vi sento solo io. Non è che da casa vi possano sentire. Senatrice, lei ha parlato e adesso sta intervenendo la senatrice Minasi. Vi chiedo di rispettare i tempi, perché dobbiamo finire entro le ore 13,30.

Prego, senatrice Minasi.

MINASI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, oggi con molta soddisfazione intervengo in dichiarazione di voto, a nome del Gruppo Lega, sul disegno di legge presentato dal ministro Salvini, che reca interventi in materia di sicurezza stradale. Prima di procedere, voglio ringraziare il ministro Salvini per il suo straordinario lavoro (Applausi) nel portare avanti una riforma tanto necessaria quanto coraggiosa. E rispondo agli attacchi di chi non ha saputo cogliere il valore della nuova legge. Voglio ribadire invece l'importanza della sua determinazione nell'affrontare un tema che incide profondamente sulla vita quotidiana di ogni cittadino.

Il ministro Salvini ha dimostrato una visione chiara e una ferma volontà di offrire finalmente un codice della strada organico, ponderato e lungimirante. Si tratta di una riforma di assoluto buonsenso, pensata per rispondere alle esigenze reali delle comunità - perché noi ci confrontiamo con le comunità, a differenza di chi invece non lo fa e pretende in quest'Aula di strumentalizzare - e per garantire una maggiore sicurezza sulle nostre strade. A differenza di quanto fatto negli anni precedenti e dai Governi precedenti, che sono spesso intervenuti con spot e con interventi frammentari, il ministro Salvini ha scelto di occuparsi del tema in maniera strutturale e complessiva. E questo approccio non solo supera il vecchio modello di intervento emergenziale, ma pone al centro la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione soprattutto ai giovani e agli utenti più vulnerabili della strada.

Le critiche ricevute, che sono strumentali, non intaccano ovviamente la portata di questa riforma che introduce misure concrete per tutelare la vita delle persone e promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità sulle nostre strade. È proprio grazie a questa visione strutturata e al lavoro instancabile del ministro Salvini che possiamo guardare con fiducia a un futuro in cui la sicurezza stradale diventi una priorità vera e non solo dichiarata. È nato così un insieme di norme che tocca tutta una serie di aspetti, anche nuovi, relativi alla sicurezza stradale ed elaborati attraverso un'istruttoria molto attenta e articolata che ha tenuto in gran conto i contributi dei gruppi di soggetti interessati. Infatti sono state numerosissime le audizioni di rappresentanti istituzionali e delle associazioni vittime della strada. A chi ha detto in Aula che abbiamo strumentalizzato le associazioni e che sono fasulle le audizioni che abbiamo dichiarato di aver fatto, voglio rispondere che ieri, uscendo da quest'Aula, mi sono imbattuta in alcuni rappresentanti delle associazioni di familiari di vittime della strada, che mi hanno ringraziato e mi hanno chiesto di portare i loro ringraziamenti anche al ministro Salvini per questo codice della strada. (Applausi). Molte delle proposte arrivate da quei gruppi sono state recepite, a riprova di quanto per noi sia importante l'ascolto. Le numerose modifiche apportate al testo iniziale dimostrano l'attenzione con cui questo lavoro è stato condotto, per arrivare a un testo finale il più possibile condiviso e rispondente alle concrete esigenze della sicurezza dei cittadini.

Spiace quindi che i colleghi di opposizione, per mera propaganda politica, si siano scagliati contro questo disegno… (Commenti).

PRESIDENTE. Colleghi, non parlate fuori microfono.

MINASI (LSP-PSd'Az). Come dicevo, spiace che si siano scagliati contro questo disegno che prevede interventi volti a garantire una mobilità più sicura per i cittadini. D'altronde la passione - consentitemi di dirlo - con cui il ministro Salvini ha portato avanti questa riforma nasce proprio da una dolorosa constatazione che non consentiva più di rimandare ulteriormente l'intervento. Mi riferisco al numero dei morti sulle strade. Non sto qui a elencare i dati, ma quegli incidenti sempre più vedono coinvolti monopattini e mezzi di micromobilità elettrica, sempre più utilizzati soprattutto nelle grandi città, dove certamente si dimostrano utilissimi per bypassare il traffico cittadino o comunque per spostamenti rapidi e improvvisi, ma sono anche sempre più usati in maniera scorretta e selvaggia, con la conseguenza di un numero sempre più crescente di incidenti anche mortali, soprattutto tra i più giovani.

Ci dispiace dover disturbare le aziende che affittano i monopattini, che dovranno certamente riorganizzarsi, ma a noi sta a cuore la vita dei cittadini e non certo i fatturati delle aziende.

Cause di queste morti sono principalmente la distrazione, l'uso del telefonino alla guida, ma anche l'alta velocità, la guida in stato di ubriachezza o sotto sostanze stupefacenti, cioè la violazione stessa delle norme basilari della sicurezza stradale; soprattutto, purtroppo tra i ragazzi non ci si rende conto di quanto mettersi al volante, per esempio, dopo aver bevuto possa essere pericoloso per sé e per gli altri. Citando alcuni dati a questo riguardo, provenienti dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, su 52.459 incidenti con lesioni, 5.085, cioè ben il 10 per cento, si sono verificati con almeno uno dei conducenti in stato di ebbrezza e in 1.676 è stato accertato l'uso di stupefacenti. Per questo si è reso necessario intervenire partendo proprio da queste constatazioni, prevedendo misure stringenti di prevenzione e sanzioni che vanno a incidere anche sulle norme penali, ma anche misure deterrenti, come la sospensione breve della patente. Questo perché noi abbiamo attenzione e amore per i giovani, al contrario di quanto è stato riferito in quest'Aula.

Un altro capitolo importante, che si interseca con l'aspetto della prevenzione, è quello della formazione, più che mai fondamentale per andare a incidere sulla cultura, sulla visione e anche sulla preparazione del guidatore, soprattutto per cercare di educare nel tempo a una guida responsabile e attenta, facendo capire quanto una distrazione, anche piccola e semplice, possa essere fatale, e dunque quanto sia indispensabile una responsabilizzazione personale. L'educazione stradale, che già rientra nei programmi di educazione civica nelle scuole, reintrodotta grazie ad una legge proposta dalla Lega, sarà oggetto anche di corsi extracurriculari per gli studenti delle scuole superiori.

Alla formazione, poi, affianchiamo anche un rafforzamento del sistema dei controlli con violazioni accertabili anche da remoto, proprio per scoraggiare comportamenti sbagliati o superficiali; tra questi, anche l'abbandono di animali sulle strade. Per tale ipotesi vengono giustamente inasprite le pene fino a sette anni di carcere, sia nel rispetto dei nostri piccoli amici a quattro zampe, che hanno diritto di essere amati e tenuti da chi ne abbia davvero cura, sia per prevenire terribili incidenti causati dagli animali lasciati incivilmente sulle strade dai padroni.

Un ultimo punto sul quale vorrei soffermarmi è quello della velocità nei centri urbani. Anche a questo proposito il nuovo codice della strada prevede, sì, pene pesanti con il ritiro immediato della patente quando si superano i limiti di velocità nei centri urbani; tuttavia, riguardo alle Zone 30, che qualcuno ha definito visione di una nuova mobilità sostenibile, noi di certo diciamo sì alle Zone 30 vicino alle scuole, nelle strade dove c'è intenso traffico di pedoni e ciclisti, ma non possiamo acconsentire alle ordinanze ideologiche di chi vorrebbe imporre le Zone 30 in tutte le città, creando solo un disagio ai cittadini, senza alcun beneficio a favore della sicurezza. (Applausi).

Credo quindi che il lavoro del Ministro non si sia limitato a rispondere a necessità contingenti o a richieste dettate dall'urgenza del momento, ma abbia mirato a costruire un sistema che mette al centro la tutela della vita, la sicurezza di tutti gli utenti della strada e la prevenzione di comportamenti pericolosi. Questo approccio, tanto strutturato quanto lungimirante, dimostra cosa significa davvero fare politica per il bene del Paese: offrire soluzioni durature, concrete, responsabili e capaci di migliorare la qualità delle persone e di garantire un futuro più sicuro per tutti. Grazie a questa visione, il ministro Salvini e la Lega stanno tracciando una strada - per restare in tema - che non solo innova, ma rafforza la fiducia nelle istituzioni, dimostrando che si può e si deve lavorare con determinazione per il progresso e la sicurezza delle nostre comunità. Ciò premesso, con orgoglio dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega. (Applausi).

BASSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, siamo chiamati - e ne siamo consapevoli - a votare un provvedimento che avremmo voluto rappresentasse davvero una svolta nella tutela della vita umana sulle nostre strade. Così la maggioranza - lo abbiamo ascoltato - continua a ripeterci, ma non è così nei fatti. Il nuovo codice della strada che sta per diventare legge tradisce le aspettative dei cittadini, delle amministrazioni locali e soprattutto delle famiglie che ogni giorno convivono con il dolore di una perdita evitabile. Non possiamo chiudere gli occhi, il testo che abbiamo davanti è un'occasione mancata e in molti aspetti addirittura un passo indietro. Ieri, durante la discussione generale, oggi nel dibattito sugli oltre 300 emendamenti, tutti abbiamo ricordato le tragedie che accadono sulle nostre strade. Venerdì l'Istat ha pubblicato le stime preliminari sugli incidenti stradali in Italia nei primi sei mesi del 2024: tra gennaio e giugno c'è stato un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2023, del numero di vittime sia sulle strade urbane (+8 per cento), sia su quelle extraurbane (+1 per cento), mentre le stime indicano una diminuzione delle morti in autostrada. Sono dati che dovrebbero preoccupare, soprattutto considerando che le modifiche al codice della strada interverranno in misura maggiore sulle strade urbane ed extraurbane, rendendo più difficile l'utilizzo dei dispositivi di controllo automatico, delle violazioni dei limiti di velocità e limitando la possibilità delle amministrazioni comunali di abbassare invece il limite da 50 a 30 chilometri all'ora. Ogni giorno in Italia muoiono otto persone, oltre 600 rimangono ferite e non sono solo numeri, parliamo di progetti interrotti, di vite spezzate, di famiglie distrutte, sono tragedie che ci chiedono di agire con responsabilità, di avere il coraggio di scegliere misure che invertano questa inaccettabile deriva di morte.

Come hanno scritto le associazioni dei familiari delle vittime, si tratta di decidere se volete dare o meno priorità alla protezione della vita. Questo codice purtroppo non lo fa, questo codice ignora i veri problemi. Le cause principali degli incidenti stradali in Italia sono note: eccesso di velocità, distrazione alla guida, mancato rispetto della precedenza. Non lo diciamo noi, lo dicono i dati ufficiali, ma questo testo, invece di affrontarle, sembra minimizzarle, permette ai neopatentati di guidare auto potenti, nonostante siano una delle categorie più vulnerabili; introduce il concetto assurdo delle sanzioni cumulative, per cui un conducente può infrangere ripetutamente i limiti di velocità nell'arco di un'ora ricevendo una sola multa; limita l'uso della tecnologia per rilevare la velocità, uno strumento fondamentale per salvare vite, soprattutto nelle aree urbane. Questo non è un codice della sicurezza, è un codice che manda un messaggio pericoloso: si può correre, si può rischiare, si possono violare le regole senza pagarne le conseguenze. È un codice inaccettabile, che ha una visione arretrata, miope, anacronistica. In un momento in cui l'Europa guarda al futuro della mobilità sostenendo alternative all'uso dell'auto, questo codice torna indietro, penalizza chi sceglie di muoversi in modo sostenibile, impone obblighi e restrizioni alle biciclette e ai monopattini, equiparandoli ai mezzi motorizzati, come se rappresentassero il problema anziché una parte della soluzione. Il nuovo codice ostacola, inoltre, la realizzazione di piste ciclabili e scoraggia l'uso delle bici con norme contraddittorie; rende più difficile l'istituzione di zone a traffico limitato e di aree pedonali, strumenti che non solo migliorano la qualità dell'aria, ma salvano vite. Le città che hanno avuto il coraggio di adottare le Zone 30, come Bologna e non solo, hanno visto una riduzione degli incidenti del 20 per cento. Berlino, con misure simili, ha abbattuto le emissioni di ossidi di azoto del 40 per cento. Questo è il futuro, non si può ignorarlo e, come ha già ricordato ieri la collega Zampa, i cittadini di Bologna lo hanno capito e hanno premiato questa scelta. (Applausi).

Questo codice, invece, è calato dall'alto, non ascolta il grido dei cittadini e la voce dei territori. Quando abbiamo audito le associazioni delle famiglie delle vittime -tutte le associazioni - queste ci hanno rivolto un appello chiaro: fermiamo questo testo, riscriviamolo. Sono loro a ricordarci che le strade più sicure non si costruiscono con norme punitive, ma con prevenzione, formazione, tecnologia e responsabilità. Allo stesso modo, i sindaci, che sono i primi a conoscere i bisogni della comunità, sono stati esautorati. Questo codice centralizza decisioni fondamentali, sottraendo ai Comuni la possibilità di istituire ZTL, piste ciclabili, misure per ridurre la velocità, come hanno ben evidenziato nel dibattito i colleghi Irto e Delrio. Come possiamo ignorare la voce di chi vive e amministra i territori, di chi ogni giorno vuole dare risposte ai cittadini che chiedono più sicurezza? Ma non vi rendete conto della follia di voler spaccare l'Italia sulla sanità, l'istruzione e le politiche energetiche e poi voler decidere a Roma, al Ministero, dove posizionare i cartelli stradali e la velocità delle singole rotonde e delle strade urbane? (Applausi). Cerchiamo di capire la valenza e la portata di quello che stiamo decidendo oggi; non stiamo votando solo un testo di legge, stiamo decidendo che tipo di società vogliamo essere, se vogliamo continuare a leggere ogni giorno numeri che somigliano a un bollettino di guerra o se vogliamo impegnarci a costruire strade più sicure, città più vivibili, un futuro più giusto.

Oggi questa è la nostra sfida: avere il coraggio di dire no a norme che tradiscono la protezione della vita ed impegnarci per riscriverne di nuove e più tutelanti.

Alle famiglie delle vittime va il nostro impegno; le loro voci oggi risuonano in quest'Aula, attraverso i dati, le storie, le richieste di buonsenso che ci hanno presentato e che ha ricordato la collega Floridia. Non possiamo tradire la fiducia di chi ha già perso troppo. Non possiamo accettare un codice che, come hanno detto loro stessi, garantisce il perpetuarsi della strage stradale. Se non si investe nella mobilità sostenibile e alternativa all'uso dell'automobile e nella tecnologia, come si intende ridurre il numero di auto in circolazione, la quantità di emissioni, il numero di incidenti? Per tutte queste ragioni il nostro voto sarà convintamente contrario.

Il nostro no non è però un rifiuto, ma una proposta, è la richiesta di fermarsi, di ascoltare le associazioni delle famiglie delle vittime, gli esperti, i territori. Il nostro no è la speranza di poter lavorare insieme per un codice della strada che metta al centro la vita umana invece dell'automobile, che renda le nostre città più vivibili e che prepari il Paese alle sfide del futuro. Un futuro che deve veder scendere il numero di questa quotidiana strage, il nostro no è un atto di impegno.

La mobilitazione continuerà sul territorio al fianco di chi si batte per ripensare lo spazio pubblico, ridurre la velocità nei centri urbani, incentivare modalità di trasporto più sicure e meno inquinanti. Questo è il futuro della mobilità ed è una battaglia che il Partito Democratico continuerà a portare avanti, specie di fronte alla miopia cronica di questo Governo. Serve però l'impegno di tutti, perché la sicurezza stradale è una battaglia che riguarda ciascuno di noi. Non possiamo più permetterci di aspettare; ogni giorno perso significa altre vite spezzate, altri sogni infranti. Abbiamo il dovere morale e politico di fermare questa strage silenziosa. Noi continueremo a lottare per questi obiettivi in Parlamento e nei territori. (Applausi).

SIGISMONDI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGISMONDI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che oggi stiamo discutendo merita tutta la nostra attenzione. La sicurezza stradale è un tema molto delicato e rappresenta uno dei problemi più gravi della nostra Nazione, che resta uno dei Paesi più motorizzati d'Europa e con elevati livelli di incidentalità. Le statistiche in tal senso sono molto allarmanti. I dati relativi al 2023, che quest'oggi sono stati più volte ricordati, danno un quadro molto preoccupante, rilevando circa 166.000 incidenti, approssimativamente 456 al giorno, causando la morte di oltre 3.000 persone. Ciò significa che otto persone ogni giorno perdono la vita a causa degli incidenti stradali.

Pensate che nel nostro Paese, che sta invecchiando sempre più, gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte nella fascia d'età tra i quindici e i ventinove anni. Ho scelto di iniziare questo mio intervento citando queste tragiche statistiche per dare il senso di quanto sia importante e delicata la tematica che stiamo affrontando quest'oggi.

Di fronte a questo scenario, la politica non poteva rimanere indifferente e il Governo Meloni ha scelto di non restare a guardare. Era necessario intervenire tempestivamente per fermare queste continue stragi sulle strade italiane che ogni anno spezzano il futuro di tanti connazionali, devastano le famiglie, cancellano sogni, desideri e ambizioni, soprattutto dei nostri giovani. (Applausi).

La revisione del codice della strada non rappresenta dunque un documento tecnico composto di regole, istanze e percentuali. La revisione del codice della strada rappresenta la chiara volontà politica di questo Governo di tentare di mettere un freno a questa mattanza di vite umane che insanguina le nostre strade. È un tema che tocca ciascuno di noi; chi guida, chi non ha la patente, chi va in bicicletta, chi semplicemente passeggia. È un tema che riguarda ogni fascia d'età: anziani, adulti, adolescenti e perfino bambini. Pensate che addirittura sono in aumento i decessi a seguito di incidenti nella fascia di età tra zero e quattrodici anni.

La revisione del codice era dunque una priorità del Governo Meloni. Non si poteva più aspettare.

Era necessario rivedere un testo risalente al 1992, ormai vecchio di trentadue anni, un periodo in cui il mondo della mobilità è notevolmente cambiato.

È stato svolto un lungo lavoro e permettetemi oggi di ringraziare il ministro Salvini, il vice ministro Bignami, il sottosegretario Ferrante, che con noi ha condiviso molte ore in Commissione, i relatori e tutti i membri della Commissione. Nella fase emendativa abbiamo scelto di essere pragmatici e veloci e di evitare la terza lettura alla Camera, poiché in una Nazione dove sulle strade muore una persona ogni tre ore era fondamentale approvare il provvedimento il prima possibile. Abbiamo quindi deciso di ritirare tutti i nostri emendamenti, trasformandoli in ordini del giorno vincolanti, affinché possano essere recepiti nell'ampia delega al Governo contenuta nel disegno di legge. Non abbiamo la presunzione di affermare che questo disegno di legge risolva tutti i problemi, ma possiamo sicuramente affermare che questo testo mette finalmente un argine a chi scambia le autovetture per cabine telefoniche, a chi usa le auto come set per diventare youtuber e a chi scambia le strade per piste di Formula 1. (Applausi).

Non siamo disponibili a tollerare chi gioca o scherza sulle nostre strade.

Si tratta, dunque, di una normativa volutamente più severa nei confronti di chi guida in stato di ebbrezza. Agli automobilisti condannati per i reati di guida in stato di ebbrezza potranno essere applicate limitazioni alla guida con l'obbligo di installazione del dispositivo di blocco di tipo alcolock, che eviterà l'accensione dell'autovettura nel caso in cui il guidatore abbia un tasso alcolemico superiore allo zero.

La normativa è più severa anche nei confronti di chi fa uso di droga. Le Forze di polizia vengono messe nelle condizioni di contestare più facilmente il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Finalmente si potranno svolgere sul luogo del controllo accertamenti preliminari con test salivari e, in caso di esito positivo, potrà essere direttamente impartito il divieto di proseguire il tragitto. Si afferma quindi il principio fondamentale per cui chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti viene punito senza dover verificare lo stato di alterazione derivante dall'assunzione della sostanza.

Questa revisione del codice stabilisce in maniera inequivocabile che, se vuoi sballarti ubriacandoti, se scegli di devastarti la vita con le droghe, non puoi guidare. (Applausi). Rappresenti infatti un pericolo per te e per gli altri e lo Stato non è disponibile a farti sconti.

Questo è un codice più severo anche nei confronti di chi usa il telefono alla guida. La distrazione alla guida resta infatti la prima causa di incidenti stradali. Con questo nuovo codice, chi utilizza il telefono alla guida sarà soggetto non solo a una multa più elevata rispetto al passato, ma anche alla sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Tolleranza zero anche nei confronti di un'altra piaga della nostra Nazione, l'eccesso di velocità, con l'inasprimento delle sanzioni e con la possibilità di sospensione della patente da quindici a trenta giorni.

Il disegno di legge si occupa anche dei monopattini elettrici, il cui uso è aumentato notevolmente negli ultimi anni e purtroppo sono aumentate anche le vittime tra gli utenti di questi mezzi. Finalmente anche questi mezzi dovranno essere dotati di contrassegno identificativo e assicurazione. Chi li guida dovrà indossare un casco e il loro utilizzo sarà consentito solo su strade urbane. Non vedremo più monopattini sfrecciare e correre su piste ciclabili, marciapiedi e aree pedonali. Non si tratta di una guerra contro queste nuove forme di mobilità, ma semplicemente di promuovere un uso consapevole e sicuro di questi mezzi sulle strade.

Non si può però parlare di sicurezza stradale senza incentivare e investire nell'educazione e nella cultura della sicurezza. Il provvedimento in approvazione promuove e incentiva la partecipazione a corsi extracurriculari di educazione stradale organizzati dalla scuola. L'obiettivo è che soprattutto i più giovani comprendano quanto sia fondamentale per la salvaguardia della propria e dell'altrui incolumità adottare un comportamento corretto quando si trovano al volante.

La revisione del codice introduce norme più severe nei confronti degli incivili che abbandonano gli animali domestici sulle strade, con l'introduzione di pene rafforzate. (Applausi). Questo provvedimento non solo tutela gli animali, ma mira anche a scongiurare i pericoli che potrebbero derivare per gli utenti della strada.

Potrei continuare per ore a raccontare gli elementi qualificanti di questo provvedimento, ma penso che il dibattito e soprattutto gli interventi del centrodestra e di Fratelli d'Italia siamo stati abbondantemente esaustivi. Ho sentito, però, dalle opposizioni dire che questo codice sarebbe un'occasione persa.

Io mi domando: se ci sono, ancora oggi, dei problemi non risolti, vorrei tanto sapere, perché non l'avete detto, cosa avete fatto voi quando eravate al Governo? Mi piacerebbe sapere perché non avete messo in pratica tutti i provvedimenti che quest'oggi avete elencato. Cara senatrice Di Girolamo, chi si è macchiato le mani di rosso in passato? Chi poteva fare e non ha fatto? (Applausi).

Prima della dichiarazione di voto, desidero esprimere un profondo e sentito ringraziamento a tutti coloro che, ogni giorno, vigilano sul rispetto delle norme. Fratelli d'Italia rivolge la sua gratitudine agli uomini e alle donne in divisa per il loro straordinario lavoro quotidiano, che garantisce la sicurezza dei cittadini. Questi uomini e donne non meritano attacchi ed offese, come purtroppo è accaduto nei giorni scorsi, ma piuttosto infinita e incondizionata stima per il loro impegno, un impegno spesso rischioso, che rappresenta un grande esempio per tutti noi. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,36, è ripresa alle ore 16,02).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(1037) Deputato PANIZZUT ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1037, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Berrino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BERRINO, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, la finalità fondamentale del disegno di legge n. 1037 consiste nel riconoscimento e nella promozione della mototerapia. Ricordo che il provvedimento è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione affari sociali, alla quale era stato assegnato, ha approvato cinque emendamenti riferiti al testo originario, due dei quali presentati in conseguenza di condizioni formulate dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Successivamente in Assemblea non sono stati presentati emendamenti e lo scorso 21 febbraio la Camera dei deputati ha approvato a maggioranza il testo licenziato dalla Commissione.

In Senato, il disegno di legge è stato assegnato in sede redigente alla 10a Commissione, la quale ha proceduto a una trattazione accurata anche per mezzo di audizioni. La Commissione ha infine respinto tutti gli emendamenti posti in votazione e ha approvato a maggioranza tutti gli articoli del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Gli obiettivi essenziali del disegno di legge, esplicitati dall'articolo 1 e ai quali ho inizialmente accennato, sono dunque il riconoscimento e la promozione della mototerapia in quanto terapia complementare, atta a rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, a contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e ad accrescere l'autonomia, il benessere psicofisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

Ai sensi dell'articolo 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, sono adottate le linee guida in materia, riguardanti in particolare: gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia e i relativi criteri generali di programmazione, attuazione, monitoraggio dei progetti medesimi; le modalità di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico e sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte; il coinvolgimento degli enti privati operanti nell'ambito della mototerapia; i compiti e le responsabilità dell'operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve possedere, nonché i relativi percorsi formativi; i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie; la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili; le disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 3 prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia, da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità.

Infine, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LOCATELLI, ministro per le disabilità. Signor Presidente, ci tenevo a portare il mio ringraziamento agli Uffici delle Commissioni della Camera e del Senato che hanno lavorato a questo provvedimento, a tutti i deputati e i senatori che sono intervenuti in un dibattito costruttivo, all'onorevole Panizzut per la proposta di legge e al senatore Berrino per essere stato relatore del provvedimento.

Credo che con questo provvedimento noi portiamo un po' di luce in un percorso di cura che deve rispettare sempre il percorso convenzionale. Abbiamo bisogno tutti delle medicine, delle cure, degli ospedali e dei medici, ma è altrettanto importante una dimensione della vita legata all'umanizzazione delle cure e questo passa anche attraverso la capacità delle terapie complementari (come la mototerapia, ma in futuro spero nel riconoscimento di tante altre, come la musicoterapia, la clownterapia, l'arteterapia e tutte quelle che già conosciamo) di dare davvero un sollievo, un'emozione, una luce, una carezza e qualcosa di più a quei bambini che hanno una malattia grave, cronica, degenerativa, oncologica, rara o una disabilità e spesso vivono in contesti ospedalieri dei periodi temporanei o prolungati, anche di isolamento.

Grazie a tutti gli operatori e alle famiglie, che si dedicano agli altri e che davvero credono che la dimensione della vita di ogni persona sia legata sicuramente al benessere e alla salute, ma anche alla dimensione sociale e alla sua dignità. (Applausi).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale. (Applausi).

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,30).

Indìco nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,31, è ripresa alle ore 16,51).

Indìco nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti della Scuola paritaria di secondo grado «Madre Mazzarello» di Torino. (Applausi).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1037 (ore 16,53)

*CATTANEO (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, Governo, colleghi, intervengo sul disegno di legge in esame non senza imbarazzo nella speranza che quest'Assemblea, sebbene all'ultimo momento utile, voglia risparmiare al Paese, alla medicina, alle difficili storie di malattia, l'umiliazione (Applausi) di una legge spot senza capo né coda, che introduce nell'ordinamento una pratica priva di alcuna evidenza scientifica. (Applausi).

Mi riferisco, tramite lei, Presidente, al Governo: non è un percorso di cura, non è una terapia complementare, non esiste alcuna minima evidenza a sostegno della proposta e della promozione della mototerapia. Con questo disegno di legge si spaccia per terapia quel che non lo è (Applausi), quel che non è terapia integrativa, che non è terapia complementare, ma è attività ludica, così come il gioco a scacchi o il gioco con la palla.

E, per favore, vestendo i panni della scienziata, vi chiedo la decenza di non contrabbandare un articolo di valore nullo e privo di misure oggettive, pubblicato sullo «European journal of integrative medicine» come il presupposto scientifico per giustificare questa legge.

Perché parlo di valore nullo? Sono andata a leggere l'articolo, facendolo anche per dare elementi a voi, e scusate se ne approfitto per spiegare come funziona la scienza e cosa sono le pubblicazioni. Nella relazione illustrativa di questa legge ci si riferisce al citato articolo che tratta di malattie oncologiche pediatriche pubblicato sullo «European journal of integrative medicine», rivista che ha un fattore di impatto di 1.3. Il fattore d'impatto - non so se lo sapete - misura quanto la rivista e le sue pubblicazioni sono di riferimento nel campo. Ecco, un punteggio così basso significa che siamo nella totale irrilevanza scientifica. (Applausi).

Per avere un termine di paragone la rivista «Science», su cui ho avuto il piacere di pubblicare anche recentemente, ha un impact factor di 47, il «New england journal of medicine», che pubblica articoli in ambito clinico oncologico, ha un fattore di impatto di 91. Stiamo parlando quindi di un fattore di impatto nullo.

Ancor più però del fattore di impatto, valgono le citazioni delle pubblicazioni da parte degli altri studiosi: più un articolo è citato nelle pubblicazioni successive, più vuol dire che quell'articolo è importante. Ci sono pubblicazioni che accumulano, perché citate dagli altri, decine, centinaia, migliaia di citazioni che aumentano di anno in anno.

Ebbene, c'è un dato che spero vi interessi. Non so se sapete quante volte è stato citato l'articolo alla base di questa legge, nell'arco dei cinque anni successivi alla sua pubblicazione: è stato citato zero volte. (Applausi). Eppure sembra fornire aiuto a malati oncologici, e le pubblicazioni e gli studiosi che si occupano di malattie oncologiche, per giunta pediatriche, nel mondo sono migliaia, sono centinaia di migliaia, sono milioni.

Nessuno si accorge di questo articolo, nessuno lo cita. Le citazioni sono a zero. Mi correggo: ce n'è una, di citazione, ma da parte degli stessi autori, in una loro pubblicazione successiva. Quindi questo lavoro è irrilevante, nessuno se ne accorge. E trovo inverosimile che a citare questo articolo sia il Parlamento, che non ha gli strumenti per dire cosa è terapia. (Brusio).

PRESIDENTE. Senatrice Cattaneo un attimo. Chiedo ai colleghi di restare in silenzio. Chi non è interessato può uscire dall'Aula perché il brusìo è davvero troppo alto.

CATTANEO (Aut (SVP-PATT, Cb)). La ringrazio, Presidente.

Che sia nullo lo dice anche l'impianto metodologico fortemente carente. Infatti, vi ricordo che la ricerca, se vogliamo chiamarla così, è consistita nella somministrazione di un questionario: quindi domande a cinquanta bambini di circa dieci anni con malattia oncologica, i quali poi sono stati sollecitati a rispondere se dopo mototerapia, dopo una sessione in moto di due ore una volta al mese, avessero o meno dolore e quali fossero le loro emozioni. Lo stesso è stato fatto sui cinquanta genitori che li seguivano e su venticinque professionisti. Quindi, uno schema fragile, trattandosi di un questionario privo di misure oggettive quantitative.

Il terzo elemento che dimostra che è nullo è l'assenza dei controlli. Non è stato verificato come si comporta un analogo gruppo esposto ad altro intervento o attività. Potrebbe farli sentire ancora meglio giocare agli scacchi o la musicoterapia, per la quale, invece, esistono evidenze del fatto che riduce la necessità di analgesici ed anestetici in interventi pediatrici. (Applausi).

Oppure, potrebbe bastare l'attenzione che si dedica a questi bambini oncologici e il fatto di distrarli dalla loro malattia. Che sia nullo lo dimostra anche l'assenza di un follow up, cioè cosa succede il giorno dopo e qual è l'effetto su parametri medici misurabili.

Il mio maggiore sconforto, però, deriva dall'osservare come il Parlamento sia costantemente incapace di discernere tra realtà e finzione quando legifera su temi che riguardano innovazione, scienza e medicina; peggio ancora, è incapace di attrezzarsi metodologicamente per affrancare quello su cui legifera alle migliori conoscenze disponibili.

Ovviamente, le attività ludico ricreative e l'attività fisica ed intellettuale, le azioni di stimolo alla curiosità, che quotidianamente si fanno senza bisogno di leggi, soprattutto nei reparti pediatrici, per la gioia e il benessere di tutti i partecipanti, possono essere importanti. Io credo, però, che sia assolutamente tossico definire terapie attività prive di alcuna minima evidenza di beneficio. In tal senso si sono espresse molte associazioni di settore. Ciò alimenta, infatti, confusione e false speranze.

Inoltre, colleghi, anche immaginando per un istante di definire terapia quel che terapia non è, davvero pensate che disciplinare con legge questa singola attività, tra le molteplici possibili, sia qualcosa di minimamente sensato? Perché non l'aromaterapia, allora, o la cristalloterapia o la delfinoterapia, su cui, tra l'altro, esiste un disegno di legge specifico risalente alla XVI legislatura?

Non so se lo sapete, ma la mototerapia è fortemente discriminante. Infatti, molti pazienti pediatrici ne sarebbero esclusi. Non sarebbe meglio immaginare, come è stato osservato nel corso dei lavori della 10a Commissione, se intervento parlamentare deve essere, una cornice legislativa unica, demandando a fonti di grado diverso, alla luce delle evidenze validate dall'Istituto superiore di sanità, se si manifesteranno, l'eventuale regolamentazione di queste attività?

Visto che le prove a sostegno della mototerapia sono uguali a zero, può qualcuno spiegarmi, qui in quest'Aula, adesso, perché proprio la mototerapia debba essere riconosciuta dalla legge? Qual è il criterio? È forse dimostrato che sia più efficace delle altre attività? Però, dovete dimostrarlo.

Colleghe e colleghi, approvando questo disegno di legge, voi scrivete una nuova pagina imbarazzante della legislazione anti scientifica di questa legislatura. Ce ne sono state altre.

L'unico riscatto che vedo possibile è avere il coraggio di bocciare questo disegno di legge. (Applausi).

In questo senso avevo presentato degli emendamenti in Commissione e col medesimo auspicio intervengo oggi, perché ritornare sui propri passi penso sia molto più dignitoso che perseverare in scelte francamente imbarazzanti. (Applausi).

GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, membri del Governo, forse è privo di utilità scientifica il provvedimento, ma l'intervento che mi ha preceduto, figlio dell'oscurantismo pregalileiano, mi dà la forza di andare avanti. Ormai da tempo non sentivo uno scienziato, o tale definitosi, porre una finestra sul mondo della realtà di persone in crisi di vita come se fosse una verità assoluta: io sono tutta la scienza, gli altri no. È veramente una schifezza.

Se permettete, nel mio piccolo, essendo stato oggetto di scienza sbagliata per tanti anni, ma anche, con un minimo di risarcimento narcisistico, presidente dell'Istituto italiano degli affari sociali, il più antico istituto di ricerca scientifica italiano, forse…(Brusio).

PRESIDENTE. Senatore Boccia, la prego di richiamare anche i suoi colleghi.

GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Forse avrò un minimo di pedigree per dire qualcosa. Io credo che al di là dei report, spesso, spessissimo orientati dal mercato, perché questo va detto…(Commenti).

PRESIDENTE. Senatore Licheri.

GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Posso continuare?

PRESIDENTE. Certo, senatore Guidi, può continuare.

GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Credo di dire quello che vivo nella mia realtà. Peraltro, anch'io ho uno scooter che fa le veci delle mie gambe, non da qualche anno, per un errore medico di pseudoscienziati. Allora, credo che bisogna discutere su quante possibilità offriamo a persone che hanno una ridotta capacità di scelta, soprattutto bambini, malati oncologici (Brusio. Richiami del Presidente). Però io così smetto. Se mi togliete la parola fate un atto giusto, però vorrei continuare ad andare avanti per gli altri (Applausi), altrimenti vince l'intolleranza, che spesso scorre nella scienza. Ne ho l'immagine diretta, se posso permettermi, ad alto livello, perché ho rappresentato l'Italia nel mondo scientifico nel più antico e se vogliamo glorioso istituto di ricerca pubblico italiano.

Io dico questo: perché cercare di distruggere e non valorizzare delle opzioni di libertà? (Applausi). Perché prendiamo persone che hanno realtà di mobilità, di emozioni e di sentimenti limitate e diciamo loro no, perché l'ha detto una scienziata, che rispetto, al Senato? Ma chi se ne frega! (Commenti). Io penso alla vita delle persone che hanno poca scelta e che, attraverso l'azione di una persona che ha una malattia rara, possono sognare, possono vivere le emozioni che hanno visto tanto spesso in televisione, tanto spesso nei media, tanto spesso tra compagni che li superano in velocità, ma non li superano nella capacità di sognare, forse. Io lo dico da antico, vecchio, forse un po' rincoglionito neuropsichiatra infantile: forse dire "no" a questa finestra sul mondo così complicata da vivere, se non attraverso un nostro interessamento, beh sarebbe un atto di crudeltà, sarebbe un atto di oscurantismo, un atto di chiusura per essere puri. Ma cos'è la purezza, ragazzi? Scherziamo? Quante volte l'impact factor è condizionato da interessi privatissimi? Nessuno è puro, nessuno è completamente serio in certe realtà; lo dicevano persone che rispetto moltissimo. Chi può permettersi di dire, come tanti membri della scienza, "io sto sempre dalla parte della ragione e voi avete sempre torto"? Questo non è scientifico, questo non è leale, questo non è politico.

Allora io dico, con enorme serenità, che è un provvedimento al limite, che cerca di combattere la ipermedicalizzazione, la iperrelazionalità. Uno più uno fa sempre due? No. Qualche volta, Presidente, uno più uno fa tre, fa quattro, perché dobbiamo considerare le emozioni, i sentimenti, le frustrazioni di chi ha poca, pochissima libertà di scelta. Voi la state limitando per pregiudizi, perché, se l'avesse proposta qualcuno del centrosinistra, saremmo tutti entusiasti di applaudire la mototerapia. (Applausi). Ma che male fa? Qualcuno sarà illuso (ma quante terapie illudono?), ma qualcuno sarà vincente, almeno per un'ora della sua vita quotidiana.

Allora io credo di avere una grande responsabilità, perché mi sono preso l'onere di aprire i lavori su un argomento complesso. Ho detto "sì", perché mi piglio l'incarico di essere scomodo, ma di rappresentare sentimenti, emozioni, frustrazioni, la realtà limitata di persone che hanno problemi enormi, che non possiamo restringere nella cornice della cosiddetta scientificità, che nessuno ha mai dimostrato che cos'è veramente.

Allora io non promuovo, Presidente, una deregulation della scienza. Mi pongo al servizio dell'opposizione per discutere anche fuori dall'Aula, ma sono contento, anche perché certo ostracismo di maniera fa veramente un pochettino arrossire le gote di chi rappresenta l'opposizione. La scienza non è sempre perfetta; la scienza deve essere aperta al nuovo, deve essere aperta a stimoli, sempre considerando con rispetto immenso l'utente di riferimento, che in questo caso sono, Ministro, sinceramente, persone con enormi difficoltà di vita, con enormi limitazioni, che (perché no?) una volta tanto andare in moto farà sentire più libere. Ma vi sembra poco? Possiamo dire di no? Io no! (Applausi).

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signora Presidente, innanzitutto mi permetta di ringraziare la collega Cattaneo (Applausi), che non credo abbia voluto dare lezioni su una univocità di scienza; che cos'è una ricerca scientifica lo dicono i testi, non lo dice l'opinione, che può essere confutata. Infatti in questo caso non siamo di fronte ad una ricerca scientifica, perché banalmente non c'è il Ministero della sanità dietro questo questionario. È stata fatta una domanda a cinquanta bambini malati, ma se di fronte a una malattia, ci venisse chiesto se ci è piaciuto andare in moto, credo che tutti noi, se fossimo malati e costretti a subire delle cure molto pesanti, diremmo che la libertà è la cosa più bella del mondo. La moto da sempre, insieme ad altre cose - ad esempio, a me piacerebbe andare a cavallo, cosa che non so fare -, crea un senso di libertà.

Un conto è il sentimento del bambino e un altro conto è finanziarlo con una legge dello Stato che prevederà delle risorse. Immagino che verrà indicato un elemento finanziario, altrimenti non ha senso. Si vuol dire che chi ha la moto farà la mototerapia e che chi non ce l'ha andrà in bicicletta? Non credo. Quindi vorrà dire che verranno sottratte risorse da altre parti. Anche se non fosse così, stiamo dando valenza scientifica a una cosa che non lo è. È stato detto che ci saranno altri elementi, ad esempio la clownterapia, che viene fatta dai volontari per donare un sorriso (quindi siamo nella fase di donare un sorriso a un bambino). Tra l'altro, è una ricerca fatta sulla mia città, Torino, con cinquanta bambini che non ha avuto eco in altre città, in altri posti, con altri questionari e, come diceva giustamente la senatrice Cattaneo, senza un confronto con altre terapie e senza una indicazione medica veritiera.

Credo che in questo caso siamo di fronte a un'associazione di cui fa parte qualche amico - forse gli interessi privati di cui si diceva prima - e a una proposta di legge che è stata presentata per ringraziare un'associazione. Tutto qui. Non siamo di fronte alla scienza, ma di fronte a degli amici che andavano premiati con una legge. (Applausi). Abbiamo quindi il Parlamento al servizio dell'amichettismo. Orgogliosamente con il mio Gruppo, come avvenuto alla Camera, voterò contro il disegno di legge in esame. Credo che questo sia forse uno dei momenti più bassi vissuti da questo Parlamento (Applausi), e mi permetto di dire il perché: ci sono delle persone malate, dei bambini malati che hanno delle emozioni ed hanno voglia di vivere, che vengono solleticati pietosamente con una legge che di scientifico - ripeto - non ha niente.

In questi giorni la mia città ha ospitato un evento sportivo bellissimo, gli ATP Finals di tennis, e il Regina Margherita ha dato la possibilità a quei bambini di accompagnare i campioni di tennis prima della gara. Quello che mi ha colpito sono state le parole di una bambina, che era felice di accompagnare il nostro campione Sinner. Quando le hanno chiesto che cosa avrebbe domandato a Sinner, lei ha risposto che gli avrebbe chiesto se aveva paura. Una bambina malata di cancro che chiede al campionissimo se ha paura prima di un evento sportivo: questi sono i bambini. (Applausi). È ovvio che cinquanta bambini avranno detto che andare in moto li avrebbe fatti sentire meglio, ma noi siamo il Parlamento e dobbiamo fare distinzione tra essere pelosi ed essere scientifici. (Applausi). Siamo il Parlamento, non siamo la parrocchia, non siamo un'associazione caritatevole. Ripeto, siamo il Parlamento, e a me spiace che questo Parlamento effettivamente non capisca la differenza tra cosa vuol dire normare e cosa vuol dire fare della finta carità pietosa. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, onorevoli colleghi, come ho già detto in Commissione, questo provvedimento a me pare del tutto incomprensibile. Pensare davvero di occupare anche più di due ore questo Parlamento per discutere del provvedimento in esame mi sembra incomprensibile, perché potrei anche smetterla qui e fare mio (ovviamente non sono capace e non ho nessuna competenza) quello che diceva la senatrice Cattaneo nel suo intervento, in cui ha spiegato benissimo che non c'entra niente dal punto di vista terapeutico e scientifico. Non c'è niente di scientifico in questo provvedimento e questo era chiaro anche in Commissione, tant'è che anche alcuni componenti della maggioranza avevano dei dubbi, perché è inutile girarci intorno. Hanno avuto forti dubbi anche alcuni componenti della maggioranza, però, caparbiamente lei, signora Ministra, ha voluto questo provvedimento, questo è il dato vero.

Pertanto, in sostanza, siamo di fronte al fatto che di fronte a una fragilità si scambia per terapia qualsiasi cosa; di fronte a una difficoltà, si interviene con la musicoterapia, con i clown, con il disegno, con ogni cosa che può venire in mente; una persona che, per esempio, non cammina, la si mette su un cavallo e la si fa camminare su un cavallo e, tutto contento ovviamente, si solleva dalla propria condizione; oppure, se uno fa fatica sempre a camminare, va in una vasca e nuota, certamente si sente sollevato. Potrei fare migliaia esempi concreti, che succedono ogni giorno. Il problema è capire se questo Parlamento confonde questi interventi con la scienza e io penso di sì, credo che la maggioranza li confonda con la scienza; anche su altri aspetti del diritto - ovviamente dà fastidio - si procede con il ragionamento per cui abbiamo la maggioranza, quindi possiamo decidere quello che vogliamo.

È davvero una situazione incomprensibile quella per cui noi facciamo una legge del genere. Domani, se fossi un'associazione che fa clownterapia, chiederei di poterla fare, ho il diritto di farlo. Oppure, se sono un'associazione musicale, credo che avrei il diritto di chiedere a questo Parlamento di fare una legge per la musicoterapia. Questo è il dato: andiamo avanti così. Sarebbe diverso, signora Ministra, se si pensasse ad una cornice per una serie di supporti che molto spesso sono dati da associazioni di volontari. L'intervento dei volontari in una situazione di difficoltà non è una terapia, non è un modo di dare sollievo alle persone, farle sorridere e migliorare la loro condizione? Certamente, se uno sta poco bene, se riceve un'attenzione si sente sollevato e per un momento non pensa a quello che ha e quindi è felice. Ma questo è ciò che succede in ogni famiglia normale tutti i giorni, perché questo è il dato e noi facciamo una legge. Una legge per chi, per un'associazione? Ma chi l'ha detto? Per quale ragione? In questo caso si dice che si fa una legge che non ha costi, ma allora che senso ha? Se non ha costi mettiamo tutti, facciamo una discussione diversa su cos'è l'intervento di sollievo, di partecipazione, di contribuzione per le persone che hanno una difficoltà. Questa è la cosa che non si capisce e quindi siamo legittimati, almeno io lo sono, a pensare che ci sia dietro un rapporto non dico personale, ma di interesse: un'associazione fa pressione, ha una influenza maggiore degli altri e per questo si porta un disegno di legge in Parlamento, questo è il dato.

Il Parlamento addirittura legifera, mentre non fa quello che dovrebbe fare nell'ambito della sanità, dove ad esempio bisogna aspettare non so quanti anni per fare una colonscopia o addirittura non si aumentano i salari per gli infermieri e i medici, che quindi vanno all'estero. Ebbene, anziché legiferare su altro, affrontiamo questi problemi.

Francamente la cosa migliore sarebbe, se aveste il coraggio, un sussulto d'orgoglio e ritiraste questo provvedimento, ma proprio in termini precisi. (Applausi), perché non ha alcuna base scientifica e in più è discriminatorio, in quanto lascia fuori non un pezzettino, non qualcuno, ma tutto il mondo. Per noi è impossibile votare un disegno di questa natura, pur condividendo il fatto che una serie di atti serve per dare sollievo, per dare un momento di felicità, per distogliere l'attenzione della persona dalla sua sofferenza. Senza voler fare tanta propaganda, l'altro giorno ho presentato un docufilm in una sala del Senato, nel quale si vede che sono tante le attività che svolgono i volontari di ogni tipo, ma non hanno una copertina di legge: sono poste in essere dalla gente, da associazioni, da volontari che vanno in questa direzione.

Lo dico davvero con tutto il cuore, ma anche con la forza di chi è contrario su queste cose: ritirate questo provvedimento, abbiate il coraggio di ritirarlo. Noi non possiamo votarlo. (Applausi).

SILVESTRO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi, Governo, tra le molte lodevoli iniziative parlamentari, esaminiamo oggi un tema di particolare sensibilità, una proposta che prevede il riconoscimento e la promozione della mototerapia. Si intende ora promuovere la mototerapia come terapia complementare, con l'intento di rendere più agevole il percorso di riabilitazione. Essendo una metodologia di riabilitazione per i bambini e per i ragazzi affetti da disturbi del neurosviluppo, la mototerapia diventa uno strumento in più da affiancare alle terapie che si utilizzano per i giovani con disabilità. In Italia 13 bambini su 1.000 sono colpiti da disturbo dello spettro autistico. Grazie alla mototerapia, si possono coinvolgere concretamente i giovani, utilizzando la motocicletta come attivatore emozionale. Allo stesso tempo, vengono attivati l'apparato sensoriale, quello motorio e quello cognitivo, semplicemente coinvolgendo i giovani in quello che da loro è percepito come un gioco di grandi dimensioni. Ormai sono circa vent'anni che la mototerapia viene utilizzata in progetti riabilitativi che coinvolgono i ragazzi in un momento in cui hanno la possibilità di relazionarsi con gli altri. Certamente la mototerapia può essere utilizzata anche con ragazzi che presentano altri disturbi dello sviluppo, ma anche ritardi mentali o psicomotori. È documentato che l'utilizzo della mototerapia attenua i sintomi della malattia; allo stesso tempo i processi con cui i giovani si relazionano agli altri vengono modificati positivamente e aumenta la loro interazione sociale. (Commenti).

PRESIDENTE. Senatore Licheri! Senatore Silvestro, un attimo solo. Tra poco interverranno i senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle in dichiarazione di voto e potranno dire tutto quello che vogliono. Lasciate parlare il senatore Silvestro. Prego, senatore.

SILVESTRO (FI-BP-PPE). La ringrazio, signor Presidente.

Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, altro non fa che riconoscere e promuovere la mototerapia nell'ambito delle terapie complementari da utilizzare con i più giovani.

Presidente, voglio portare un'esperienza che ho vissuto direttamente sulla mia pelle, a proposito della clownterapia, di cui prima ho sentito parlare. Mio figlio è stato ricoverato nel 2016 al Bambin Gesù, dove praticavano, appunto, la clownterapia. Mio figlio è scomparso nel 2017, ma vi devo dire che quelli sono stati momenti in cui ha avuto la massima distrazione impiegandosi in attività diversive rispetto alle terapie, perché la scienza a volte non va a braccetto con le emozioni umane che possono rappresentare le altre attività.

Con questo, dichiaro il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (Applausi).

MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui ci dobbiamo capire seriamente. Di cosa stiamo parlando? Che cos'è la mototerapia? Il termine è ingannevole. Mototerapia: ci stiamo muovendo? Facciamo qualcosa? È una terapia con il moto? No, si tratta - come voi dite nella relazione illustrativa - di sessioni di motocross freestyle. Questo è quello che noi stiamo andando ad approvare. (Applausi).

Allora il motocross freestyle è stato importato in Italia da Vanni Oddera, un campione del motocross, che risulta all'interno dell'unico articolo scientifico citato all'interno della relazione illustrativa. (Applausi).

Abbiamo chiarito che si tratta di motocross e, quindi, di un'attività spettacolare ludica. Vi dirò però una cosa di più. Dalle audizioni è emerso che la parola mototerapia è una proprietà intellettuale e industriale registrata al Ministero dello sviluppo economico, Ufficio marchi e brevetti, approvata in data luglio 2020. (Applausi). Ma vi rendete conto? È una "marchietta". È un marchio registrato, signor Ministro! Il dottor Nuzzo dice che è un marchio registrato; c'è un articolo e c'è una registrazione, sorgeranno dei problemi anche da un punto di vista del marchio che è stato registrato al Ministero dello sviluppo economico.

Soprattutto però lo stesso dottor Nuzzo, terapista, autore del marchio mototerapia, dice che non ha ancora raggiunto il numero minimo di casi trattati utili a realizzare un articolo scientifico per validarne i dati. (Applausi). E lo dice chi fa la terapia con la moto e non Vanni Oddera, che è campione di motocross. Ma cosa state approvando in quest'Aula? Signor Ministro, questa è una "marchietta"! È "una marchietta"!

PRESIDENTE. Lo ha già detto quattro volte. Abbiamo capito il senso. (Commenti).

Senatrice Pirro! Lo ha detto quattro volte. Non sdoganiamo questi termini in Aula. Vada avanti.

MAZZELLA (M5S). Non è una parola offensiva: è un marchio registrato. Ho detto che è un marchio registrato. Non ho detto che è una marchetta, cosa che onestamente avrei potuto anche dire. Vi invito a prendere in considerazione, ovviamente, non solo l'intenzione. (Commenti). Credo di poter parlare più serenamente con voi se mi lasciate parlare.

In primo luogo, è fondamentale sottolineare come il termine terapia sia strettamente legato a trattamenti medici, comprovati e supportati da solide evidenze scientifiche. Qui non ci sono evidenze scientifiche, ma non solo. Nel corso delle audizioni che abbiamo svolto - vi invito veramente ad ascoltarle anche dopo, quando avrete approvato il provvedimento e vi sentirete in colpa per quello che avete fatto - tutti gli auditi hanno detto che non c'è una base scientifica a sostenere l'utilizzo in ambito terapeutico del motocross freestyle terapia.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,34)

(Segue MAZZELLA). È questo quello che stiamo approvando. La comunità scientifica - come ha detto la professoressa senatrice a vita Cattaneo - richiede prove rigorose e validate per raccomandare qualsiasi forma terapeutica, sottolineando l'importanza di adottare un approccio evidence based che vada al di là delle esperienze aneddotiche, e questa è un'esperienza aneddotica.

Sapete perché è un'esperienza aneddotica? Lo dico per farvelo capire, perché le parole della professoressa Cattaneo forse non vi hanno colpito profondamente. Questo è l'articolo scientifico, che mostriamo per farlo vedere a tutti quanti. (Il senatore Mazzella e i senatori del Gruppo M5S mostrano all'Aula una copia dell'articolo).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di riporre la copia dell'articolo.

MAZZELLA (M5S). L'articolo scientifico in questione è un questionario auto somministrato a cinquanta bambini dell'età media di nove anni, che hanno assistito a delle esibizioni di motocross freestyle terapia e dopo hanno descritto il loro stato di stress, il loro stato emotivo e la loro percezione del dolore. Questo è quello che stiamo andando ad approvare.

Vorrei poi fare una riflessione generale su una questione importantissima, un altro aspetto centrale che nessuno qui ha trattato, neanche i miei colleghi, e che merita un'attenta riflessione. Mi riferisco alla mancanza di un disegno di legge quadro che regoli in modo organico le terapie complementari. È questo il vero problema, signor Ministro, e gliel'ho detto anche in Commissione. (Applausi).

Senza un'adeguata cornice normativa, il riconoscimento della mototerapia rischia di risultare inadeguato e incompleto, poiché le terapie complementari sono molteplici. E tutti sappiamo quali sono le terapie complementari: la musicoterapia, l'arte terapia e anche quella che lei ha citato in Commissione, la montagna terapia. Anche quella esiste, ma noi non l'approveremo. Oggi noi approviamo la freestyle motocross terapia: questo stiamo approvando. (Applausi).

Ebbene, il rafforzamento di uno specifico intervento come la mototerapia senza un regolamento generale per tutte le altre terapie non convenzionali è un errore pacchiano, vistoso e grossolano. (Applausi). Questa legge, se approvata, crea una gerarchia di valori tra le varie tipologie di trattamento senza una base giuridica solida su cui fondare tale distinzione.

Questo disegno di legge si presenta come una scappatoia per l'approvazione di una pratica senza un quadro normativo chiaro e coerente rispetto a tutte le altre terapie complementari. In Italia, la mancanza di questa disciplina è un problema serio, al quale dobbiamo noi rimediare con una legge quadro. Chi oggi approva questa legge senza la cornice di una legge sulle terapie complementari e integrative è un irresponsabile. Voi tutti siete degli irresponsabili! (Applausi).

Non possiamo permetterci di aprire la porta a una segregazione legislativa che rischia di danneggiare l'intero settore delle terapie complementari e integrative. Quando avremo approvato questo provvedimento, con queste caratteristiche, in questo modo, con questi articoli, avremo condizionato l'approvazione di tutte le altre terapie complementari. Signor Ministro, non solo è un errore, ma è un qualcosa che non si può proprio ascoltare. Non è possibile che questo Senato approvi una legge del genere. Attraverso di lei, signor Presidente, mi rivolgo al senatore Liris, che è un medico. Come è possibile che lei, senatore, possa approvare un testo del genere? Non possiamo.

In Commissione sono emerse tante criticità, ma, oltre all'assenza della documentazione scientifica e all'assenza di un quadro normativo, c'è di più: non esistono delle linee guida. Noi andremo ad approvare un progetto di legge, che chiameremo terapia con la moto piuttosto che mototerapia - ma sempre di motocross terapia stiamo parlando - senza preesistenti linee guida.

È come costruire un edificio senza fondamenta. Ma vi rendete conto di quello che state facendo? Le linee guida dovrebbero essere adottate solo dopo un'approfondita analisi e validazione scientifica. Non si approva un disegno di legge sulla mototerapia e si demanda a dopo l'approvazione delle linee guida. Ma cosa state costruendo?

Non possiamo ignorare che stiamo colmando un vuoto legislativo senza avere esaminato a fondo le terapie complementari, le quali richiedono una certezza che questo disegno di legge non fornisce.

Questo provvedimento poi crea un altro vulnus, che è la disparità di accesso. Sapete perché la disparità di accesso? Non entrerà nei LEA, perché è a costo zero e, non entrando nei LEA, chi la potrà fare la mototerapia col motocross negli ospedali? Chi la potrà fare? Quanti sono i terapisti che fanno la mototerapia? Quanti e in quante Regioni? E non essendo esigibile, perché non è inserito nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, mi dite le mamme e i bambini che vorranno praticare la mototerapia quando e dove la praticheranno? In Sicilia, in Valle d'Aosta? Dove? Questo creerà disparità di accesso.

Permettetemi solo un minuto: approvare questo disegno di legge senza delle linee guida è un qualcosa che non si può ascoltare da senatori e senatrici. Non si può demandare a una successiva analisi l'approvazione. Ma voi sapete che cosa avete scritto? Almeno spero che ve lo siate letto. Chi la farà la mototerapia? Avete letto l'articolo 2? Avete letto chi materialmente farà la mototerapia negli ospedali? La fanno enti privati, anche sportivi, dilettantistici che operano nell'ambito della mototerapia. Chiameremo delle associazioni, che sono degli enti privati, a fare la motocross terapia ai bambini.

Comunque, dopo due anni, non credevo di poter assistere alla vergognosa presentazione di una terapia di motocross da dare ai bambini, semplicemente perché dobbiamo soddisfare il ministro Locatelli. Mi scusi, Ministro, lei ha sbagliato: ha fatto tante cose belle, ma questa è totalmente errata e totalmente sbagliata e la invito a ritirare il provvedimento. Il Movimento 5 Stelle voterà sicuramente contro il disegno di legge, ma vi invito a ritirarlo. Non lo votate, votate contro, uscite dall'Aula. Questa è un'Aula sacra. Uscite da quest'Aula e andate in bagno. (Applausi). Fate qualcosa, per favore. Fate quello che volete, ma dovete uscire. Fatevi un giro in moto. Andatevi a fare un giro in moto (Applausi).

Il MoVimento 5 Stelle è contrario e sarà sempre contrario ad atteggiamenti antiscientifici come questo. (Applausi).

CANTU' (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTU' (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, colleghe, colleghi, Ministro, in sede di dichiarazione di voto, a nome del Gruppo, nell'annunciare il nostro voto favorevole, vorrei accompagnarla con una riflessione che mi auguro possa aiutarci a vederla in prospettiva.

Proviamo a immaginare che non possa essere solo la scienza a portare sviluppo e innovazione nella cura, nel prendersi cura della persona nella sua globalità. La ricerca, infatti, si fa anche provando a combinare elementi che fino a quel momento nessuno ha mai provato ad accostare, oppure a dividerli, andando oltre le certezze scientifiche consolidate, perché un tempo c'era chi pensava che l'atomo fosse indivisibile e poi è arrivato il CERN. Non voglio certo far assurgere a ricerca scientifica la cosiddetta mototerapia (Brusio. Richiami del Presidente), ma sicuramente è importante, in una strategia di welfare evoluto ed integrato, dare a chi è svantaggiato tutte le opportunità per stimolare capacità e abilità residue, in particolare ad interagire con il prossimo. Qui sì che potranno entrare in giuoco scienziati osservazionali, che dai comportamenti potrebbero trarre spunti per ricerche dalle reazioni dei pazienti. Forse non sarà una "terapia" che porterà qualcuno al Nobel, ma potrebbe essere un supporto per individuare altri metodi da applicare all'utenza eleggibile e quindi da valutare per la tutela delle fragilità, soprattutto pediatriche.

Ragion per cui io, che non ho mai voluto neanche un "Ciao", ma ho avuto fratelli che per la moto erano disponibili alla qualunque, ritengo che sia un'emozione che possa far vedere loro e manifestare qualche reazione proattiva e soprattutto far sì che gli osservatori possano comprendere, dai loro gesti e dalle loro reazioni, che strada intraprendere per riabilitarli in modo più apprezzabile.

Per queste ragioni, riteniamo che il provvedimento possa essere approvato a invarianza finanziaria e che, qualora, come auspichiamo, in linea con coloro che per primi l'hanno praticata, dovesse consolidare gli esiti delle sperimentalità intercorse, si possa andare a consolidare in questa prospettiva una logica utile ad assurgere a terapia complementare ad ogni conseguente effetto. Vi ringrazio. (Applausi).

FURLAN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signora Presidente, contrariamente all'esile composizione - molto esile - di questo disegno di legge, noi vi abbiamo dedicato in questi mesi molto tempo all'interno della Commissione, con un confronto lungo e complesso sui principi e sugli obiettivi che compongono la proposta che oggi stiamo discutendo. Dalle audizioni agli emendamenti che, come Gruppo Partito Democratico, abbiamo cercato di mettere in evidenza nella discussione, è apparso subito molto chiaro che non vi era nessun supporto scientifico che consentisse di definire la mototerapia come una terapia.

Non ce l'ho con chi ha portato all'ospedale Gaslini della mia città sicuramente un bel momento e una bella esperienza per quei bambini. Mi riferisco al campione di motocross Vanni Oddera, che da bambino tra l'altro amava più i boschi che la scuola. Ma, quando parliamo di terapia e quindi di cura, parliamo di qualcosa di molto diverso, che - come ci ha ricordato con grande precisione e con grande efficacia la collega senatrice Cattaneo - ha bisogno di sperimentazioni, di vidimazioni, di controlli e di monitoraggi. Ma di cosa stiamo parlando?

C'è una cosa che mi ha colpito sin da subito. Quando parliamo della mototerapia negli ospedali dei bambini e delle bambine, la stessa senatrice ha fatto un passaggio molto importante: a quali bambini possiamo riferirci? Se la mototerapia è un supporto psicologico rivolto innanzitutto ai bambini di lunga degenza, ai bambini con patologie ematologiche (leucemia, aplasia) e ai bambini con patologie oncologiche - care colleghe e cari colleghi - una volta entrati in quei reparti le mamme, per stare insieme ai bambini, devono tagliarsi cortissimi le unghie e anche i capelli.

Io per due anni sono entrata rapata in quei reparti (Applausi), perché ogni centimetro, ogni millimetro della propria pelle e dei propri capelli può portare un microbo, che per bambini immunodepressi può anche significare l'aggravamento della patologia e magari anche la morte. Quando parliamo di queste cose, parliamo di scienza o di qualcosa di diverso? (Applausi). È vergognoso. È vergognoso come abbiamo trattato questo tema.

Avevamo fatto un tentativo - lo ricordava il senatore Mazzella prima - con grande efficacia e anche grande puntigliosità (Applausi): facciamo un quadro delle cosiddette terapie complementari e su questo lavoriamo. Siete stati sordi.

Stride tantissimo che proprio oggi, con uno sciopero generale dei medici e di tutto il personale sanitario (Applausi), a cui ha aderito il 90 per cento del personale, per mancanza di strutture e terapie e per carenza di personale medico-sanitario, noi oggi discutiamo della mototerapia. (Applausi). È una vergogna tutto questo e non può essere sopportato in un'Aula parlamentare. (Applausi). Fermatevi in queste cose, perché così non diamo risposte nemmeno in termini di sostegno psicologico di cui tutti, quando siamo in ospedale, abbiamo bisogno, ma in modo particolare i bambini e le bambine, attraverso le tante iniziative di volontari del terzo settore, non solo di personale medico, che offrono la loro opera.

Definire terapie e cura quello che lo non è significa sottovalutare il male che tante volte colpisce le persone e che nelle Aule parlamentari deve essere trattato con rispetto e conoscenza.

Il nostro è quindi un convinto voto contrario. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo statale «Giuseppe Moscati» di Grottaglie, in provincia di Taranto, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1037 (ore 17,51)

LEONARDI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Locatelli, oggi siamo chiamati ad esprimere il nostro voto su un disegno di legge che ha uno scopo nobile: favorire il benessere psicofisico e migliorare l'esperienza di ospedalizzazione di persone con gravi patologie, in particolare in età pediatrica.

La mototerapia quale terapia complementare rappresenta una sintesi fra innovazione, solidarietà e attenzione alle persone più vulnerabili; un progetto che racconta come sport e inclusione possano generare impatti concreti sulla qualità della vita. Se è del tutto evidente che non si tratta di una terapia in grado di guarire da una patologia grave, è altrettanto chiaro che possa incidere sulla qualità emotiva con cui i piccoli pazienti affrontano la malattia.

I dati raccolti dall'équipe medica in uno studio svolto presso il reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino hanno evidenziato infatti risultati positivi. I bambini coinvolti hanno mostrato una riduzione nella percezione del dolore, accompagnata da un aumento delle emozioni positive. Anche i loro genitori, spesso travolti dallo stress causato dalla malattia dei figli, hanno riportato un miglioramento del proprio stato emotivo. Lo abbiamo sentito nelle audizioni svolte in Commissione e dalle esperienze che sono state raccontate. È evidente che un intervento del genere non solo tocca le vite di chi soffre, ma offre sollievo alle famiglie.

Oggi non stiamo semplicemente discutendo di una terapia complementare, ma stiamo parlando di restituire momenti di gioia e possibilità di inclusione a chi vive situazioni difficili. (Applausi).

Le esperienze della clownterapia, della pet-terapia, dell'ippoterapia e della musicoterapia - ne cito solo alcune - hanno già da tempo evidenziato l'importanza delle terapie complementari per migliorare il benessere dei pazienti, influendo sullo stato d'animo di chi è costretto a lunghi periodi in ospedale, riuscendo, con l'interazione giocosa e allegra, a trasformare le emozioni negative di chi vive un disagio sanitario o sociale in emozioni positive. Lo sanno bene i tanti volontari che entrano nelle nostre corsie per leggere una favola e portare doni e giochi, quei supereroi che si calano dai tetti degli ospedali per entrare nelle corsie e strappare un sorriso e un abbraccio, rendendo realtà il sogno di tanti bambini malati e riempiendo di gratitudine il cuore di tanti genitori.

Il disegno di legge richiama gli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione e il dovere di garantire a tutti i cittadini, in particolare ai più fragili, le condizioni per il pieno sviluppo della propria personalità umana, nonché gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità. (Applausi). Noi confermiamo con convinzione il nostro impegno per perseguire quegli obiettivi richiamati, garantendo l'accesso ad esperienze che possano migliorare la loro qualità della vita. È ovvio che tutto questo deve avvenire e avverrà sempre con il supporto, la supervisione e il coinvolgimento diretto del personale sanitario.

Il disegno di legge in esame rappresenta, quindi, un esempio di politiche inclusive che valorizzano la partecipazione attiva di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni di salute, per offrire un'esperienza che abbatte barriere fisiche, sociali e culturali. Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale. (Applausi).

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,57, è ripresa alle ore 18,17).

Indìco nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione dalla sede redigente e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(845) Deputati LUPI e COLUCCI Alessandro. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,19)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 845, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Romeo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ROMEO, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, è oggi all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 845, riguardante l'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e di formazione professionale, di cui la 7a Commissione, di cui faccio parte, ha concluso l'esame in sede redigente lo scorso 1° ottobre.

Il disegno di legge, a prima firma dell'onorevole Lupi, era già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Nel corso dell'esame in sede redigente la Commissione ha condiviso la finalità e i contenuti del provvedimento stesso, approvandone il testo. Come è noto, le competenze non cognitive sono riconducibili ad abilità legate agli ambiti emotivi, sociali e relazionali, capacità comportamentali, caratteristiche psicologiche, come l'ottimismo, e sistemi motivazionali.

Gli studi in materia hanno evidenziato che le competenze non cognitive rappresentano un fattore chiave per la riuscita delle persone nelle diverse dimensioni della vita, dal successo scolastico alla realizzazione professionale, alla stabilità economica, fino alla salute fisica e mentale.

La maturazione delle competenze non cognitive, che inizia nei primi anni di vita del bambino, continua nel percorso scolastico e prosegue senza interrompersi per tutta la vita adulta, può essere sviluppata mediante opportuni programmi di carattere educativo.

Il disegno di legge al nostro esame - per cercare di velocizzare i lavori, visto che ci sono anche degli impegni che alcuni Gruppi hanno preso con la Presidenza - regolamenta il discorso legato alle competenze non cognitive attraverso degli articoli che cercano di introdurre percorsi di sperimentazione e di formazione nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e di contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, introducendo un piano formativo straordinario.

Mi sembra che nei confronti del provvedimento vi sia un consenso da parte di tutto il Parlamento, salvo alcuni distinguo di chi ritiene che si potesse fare di più. Sappiamo che si può sempre fare meglio, ma penso che su una tematica così importante l'Assemblea possa dare un segnale anche in tempi abbastanza rapidi. (Applausi).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

La senatrice Mieli non è riuscita a votare. Registriamo il voto conforme al Gruppo. Anche le senatrici Mancini e Cosenza segnalano di non essere riuscite a votare.

Passiamo alla votazione finale.

GELMINI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame è nato nella precedente legislatura e, come ha sottolineato il collega Romeo, ha avuto una gestazione abbastanza lunga. Credo però che vada dato merito ai colleghi, onorevoli Lupi e Alessandro Colucci di averlo ripresentato alla Camera.

Si tratta di una proposta di legge sulle competenze non cognitive maturata all'interno dell'Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, di cui faccio parte. Tale Intergruppo ha il pregio, da un lato, della trasversalità e, dall'altro, di avere sempre riconosciuto un ruolo centrale al tema dell'istruzione, dell'educazione e della formazione dei nostri giovani.

Si tratta di un provvedimento che riprende come base teorica gli studi condotti in materia dal professor James Heckman, docente dell'Università di Chicago e premio Nobel dell'economia. Io credo, però, che dobbiamo un ringraziamento speciale anche a tre italiani: Giorgio Vittadini, Giorgio Chiosso ed Anna Maria Poggi, che hanno curato il volume "Viaggio nelle character skills. Persone, relazioni e valori". A loro tre va un ringraziamento speciale, perché conoscono la scuola italiana.

I contenuti di questa proposta nascono sui banchi di scuola e nascono dall'esperienza di tanti insegnanti, ai quali, come genitori, dobbiamo tutti un grande plauso per il lavoro che svolgono all'interno della scuola italiana.

Ma cosa sono le competenze non cognitive? Si tratta di competenze sociali e relazionali, che aiutano lo sviluppo della personalità e anche del talento dei nostri giovani. Penso, per esempio, all'empatia, alla motivazione, alla creatività, alla capacità di gestire lo stress, ma anche alla proattività e al gioco di squadra.

Noi, attraverso lo sviluppo di queste abilità umane e sociali, vogliamo favorire lo sviluppo integrale della persona con l'obiettivo di abbattere la dispersione scolastica, almeno in parte, di superare le diseguaglianze e la povertà educativa, ma anche di favorire lo sviluppo del carattere e della personalità di giovani che non sono meno competenti o meno capaci di altri, ma che, a volte, hanno delle difficoltà di apprendimento legate più a delle questioni interiori non risolte.

Pensiamo anche ai NEET, cioè alle persone che non lavorano e non studiano, che in Italia rappresentano il 16 per cento della popolazione, ben al di sopra della media UE, che è dell'11 per cento. Insomma, siamo di fronte ad un cambiamento d'epoca, rispetto al quale anche il sistema della formazione si deve adeguare e trovare nuovi metodi e nuovo slancio.

Questa proposta di legge suggerisce tre cose. La prima è quella di fare tesoro e mettere a meccanismo comune di conoscenza i progetti pilota che già esistono all'interno delle scuole italiane. Partiamo dalle buone pratiche e dai risultati che sono stati ottenuti attraverso lo sviluppo delle competenze non cognitive e proviamo a fare un salto di qualità, rendendo ordinamentale quel processo.

Il secondo punto è la formazione dei docenti. Io credo che, sviluppando la motivazione, guardando agli studenti non come a un numero, ma come a delle persone, facendo in modo di valorizzare la loro individualità, inclinazione e talento, volto non solo all'acquisizione delle competenze, ma anche allo sviluppo della persona, noi costruiremo il Paese di domani e quindi favoriremo la crescita dei nostri ragazzi. Io penso che sia sicuramente un passo nella giusta direzione.

Chiudo, però, dicendo che, per favorire l'ottenimento di questo risultato e il miglioramento degli apprendimenti, è fondamentale ricostruire un'alleanza tra gli studenti, gli insegnanti e le famiglie. Qualche volta noi genitori commettiamo l'errore di giustificare un insuccesso scolastico e di schierarci dalla parte dei nostri figli, piuttosto che favorire un'alleanza con gli insegnanti.

Così facendo, non facciamo il loro bene. C'è bisogno di rafforzare, invece, la fiducia, la stima e l'autorevolezza degli insegnanti.

Questo dipende anche da come noi genitori intendiamo agire. Credo però che questa proposta di legge sia un passo nella giusta direzione e un aiuto alla crescita di tutti i nostri ragazzi.

Per questa ragione il Gruppo Noi Moderati voterà a favore. (Applausi).

RONZULLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, oggi voglio parlare di un tema che tocca da vicino il futuro dei nostri giovani, la salute della nostra società: la dispersione scolastica e la necessità di integrare le competenze non cognitive nel nostro sistema educativo.

Viviamo in un'epoca complessa, in cui i ragazzi affrontano sfide senza precedenti: l'ansia, la pressione sociale, l'isolamento e la competizione sono solo alcune delle difficoltà che caratterizzano la loro quotidianità. Molti di loro si sentono sopraffatti, confusi, privi di motivazione e questo può portare ad un abbandono del percorso scolastico. La dispersione scolastica non è solo un problema individuale, ma è un problema che riguarda l'intera comunità e il nostro futuro collettivo.

È qui che entra in gioco la proposta di legge per la prevenzione della dispersione scolastica, attraverso l'introduzione delle competenze non cognitive nel metodo didattico. Cosa intendiamo con competenze non cognitive? Si tratta di abilità umane e sociali che non si legano direttamente al sapere teorico, ma che sono essenziali per lo sviluppo integrale dell'individuo. Pensiamo alla gestione dello stress, all'empatia, al problem solving, alla motivazione, alla proattività: queste competenze, al pari delle competenze trasversali, sono cruciali per aiutare i ragazzi a navigare tra le difficoltà della vita quotidiana, a costruire relazioni significative, a trovare il loro posto nel mondo e prepararli ad affrontare le sfide della vita sia dentro, che fuori il contesto scolastico.

Immaginate un ambiente scolastico in cui non si insegna solo a memorizzare nozioni, ma si forma un individuo capace di affrontare le sfide con resilienza. La proposta di legge, seppure in via sperimentale, mira a integrare queste competenze nelle attività educative, perché vogliamo che ogni studente si senta non solo preparato dal punto di vista accademico, ma anche sicuro di sé, motivato e pronto a prendere decisioni consapevoli.

Il Ministero dell'istruzione e del merito, quindi, avrà il compito di sviluppare linee guida chiare per implementare queste competenze, affinché le scuole diventino luoghi di apprendimento, dove i ragazzi possano crescere non solo come studenti, ma come persone. Sarà quindi fondamentale mappare le esigenze già esistenti nelle scuole per apprendere da ciò che ha funzionato e costruire su queste basi.

Inoltre, entro pochi mesi dall'entrata in vigore della legge, avremo a disposizione un piano straordinario di azioni formative per i docenti. È essenziale che i nostri insegnanti siano preparati e anche supportati in questo cambiamento. Dobbiamo garantire che siano equipaggiati per affrontare le necessità emotive e sociali dei loro studenti, creando un ambiente inclusivo e accogliente. I nostri insegnanti sono il cuore della nostra istruzione e meritano di essere supportati in questo cambiamento fondamentale. Dobbiamo ricordare che dietro ogni numero di dispersione scolastica c'è una storia, un giovane che per vari motivi si sente escluso o incapace di continuare e non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno. Ogni ragazzo merita di essere ascoltato, supportato e guidato verso un futuro luminoso.

Sostenere questo disegno di legge significa investire nel futuro della nostra società e dare a ogni giovane l'opportunità di brillare, superare le difficoltà, costruire un percorso di vita ricco e soddisfacente. Significa costruire una società in cui ogni giovane possa realizzare il proprio potenziale, contribuendo così a un futuro migliore per tutti noi.

In conclusione, insieme possiamo fare la differenza nella vita dei nostri ragazzi e contribuire a creare un sistema educativo che non solo insegna, ma forma i cittadini del futuro, pronti ad affrontare le sfide del mondo moderno.

Per questi motivi, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questa proposta.

Presidente, approfitto dei minuti che mi restano perché, parlando di ragazzi, non posso non fare un accenno alla Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che ricorre proprio oggi. Il pensiero non può che andare a tutti i bambini ai quali le guerre e l'orrore hanno strappato il diritto alla spensieratezza, bimbi costretti a lottare per la vita, anziché giocare con i loro coetanei. Ma anche nel nostro Paese ci sono ancora troppi bambini che vivono situazioni di degrado e povertà. È dovere delle istituzioni mettere in campo ogni sforzo possibile per restituire ai bambini e ai ragazzi il diritto a un'infanzia e a un'adolescenza serene, combattendo ogni forma di disagio e di discriminazione, per far sì che possano sentirsi rispettati, ascoltati e soprattutto protetti. Questo è davvero, credo, il primo obiettivo di un Paese che voglia dirsi civile. (Applausi).

MUSOLINO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, Governo, mi ricollego alle parole della collega Ronzulli nell'esprimere formalmente un apprezzamento, perché è da celebrare il fatto che questo provvedimento di legge arrivi in Aula nello stesso giorno in cui si celebra la Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Mi sembra un bel modo per prendere atto che tanto si deve fare e che qualcosa si incomincia a fare.

Nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il diritto all'istruzione e al benessere psicofisico è fra i 10 diritti fondamentali sanciti. Questo disegno di legge sicuramente costituisce una forma, ancorché embrionale (mi sia consentito dirlo), di attuazione di tali diritti. Dico embrionale perché indubbiamente la scuola italiana deve cambiare, evolversi e tener conto delle trasformazioni della società, delle mutate attitudini degli studenti e anche delle loro capacità, che certe volte prendono consistenza in modo diverso dal mero studio accademico. Tutti noi abbiamo conosciuto dei compagni di scuola che magari erano geniali nella loro vita e nella loro espressione, ma poi a scuola avevano un rendimento carente o addirittura tendevano a non frequentare la scuola, perché in quella scuola non si riconoscevano, non si sentivano valorizzati, e apprezzati e venivano isolati, forse neanche compresi.

C'è uno studio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza del 2022 (quindi molto recente), che pone in evidenza uno stretto collegamento tra il mancato sviluppo dell'apprezzamento, da parte della scuola, delle capacità non cognitive e trasversali e la dispersione scolastica, cioè dimostra apertamente e direi anche in maniera tecnica come il fatto di non tener conto di queste capacità, che pure esistono e che sono all'evidenza dei professori e dei docenti, porti poi questi studenti ad abbandonare gli studi o a fare una cosiddetta dispersione scolastica secondaria, cioè a frequentare la scuola in maniera discontinua o a ripetere lo stesso anno di scuola per più anni (il cosiddetto fenomeno della ripetenza, considerato anch'esso di dispersione scolastica).

La necessità di tener conto delle capacità non cognitive e trasversali è sicuramente cogente, urgente e da prendere in considerazione e valorizzare, dando gli strumenti alla scuola. Riconosciamo che, dietro tanti progetti e tanta buona volontà del corpo docente di voler tenere conto di queste capacità e queste attitudini, c'è una non corrispondenza dei mezzi tecnici e degli strumenti valutativi. Quindi c'è la predisposizione da parte del docente a tenere in considerazione determinate capacità, senza poterle però poi tramutare in un voto o in un apprezzamento accademico, quindi senza poterne tenere conto nei giudizi formali che vengono espressi nella valutazione dei discenti.

Da questo punto di vista, che proprio oggi si discuta questo disegno di legge è sicuramente testimonianza dell'impegno da parte del Parlamento al riconoscimento delle capacità degli studenti e della volontà di fare un passo in avanti nel nostro percorso scolastico e formativo.

Dico "scolastico" e "formativo" perché, correttamente, questo provvedimento si rivolge non soltanto alla scuola obbligatoria, ma anche ai percorsi di formazione professionale e ai CPIA, quindi anche agli studenti adulti, che sono una grande fetta della popolazione, i quali, per vari motivi, non hanno potuto studiare nell'età scolare, magari perché non apprezzati o perché non sono stati messi in condizione di poter coltivare il loro diritto allo studio e che da adulti invece dimostrano la volontà di voler recuperare. Quindi ben venga, da questo punto di vista, un disegno di legge che si incarica di tener conto di queste specificità, di valorizzarle e di trasformarle in percorsi formativi, dando gli strumenti al personale docente per poterli sviluppare, valutare e tradurre in linee guida che potranno essere estese a tutto il comparto scolastico dell'istruzione.

Quello in esame è un disegno di legge, quindi, che si occupa di disciplinare una fase di sperimentazione di durata triennale che, dopo un monitoraggio dei progetti già esistenti (in questo va riconosciuta la grande e buona volontà del corpo scolastico italiano di aver già avanzato e sviluppato questi progetti), avvia una sperimentazione di tre anni che si tradurrà in linee guida che verranno utilizzate, auspicabilmente a seguito di una relazione conclusiva, e verranno tradotte in regole vere e proprie di formazione e di valutazione. Da questo punto di vista, l'apprezzamento verso il disegno di legge in discussione è assolutamente sincero, perché c'è bisogno di apprezzare queste capacità e queste competenze non cognitive e trasversali.

C'è un ulteriore tema che va sviluppato e approfondito, ed è quello relativo ai drammi che si sono verificati tra i nostri ragazzi dopo il Covid, con lo sviluppo di disturbi alimentari in percentuale elevatissima (quasi il 60 per cento nella fascia tra i quindici e i diciannove anni). Perché faccio riferimento al Covid? Perché il Covid, causando la sospensione dell'attività didattica in presenza, impedendo agli studenti di frequentare la comunità scolastica e di poter sviluppare quelle capacità sociali e relazionali che invece in questo disegno di legge vengono finalmente apprezzate, ha prodotto delle conseguenze drammatiche con cui facciamo ancora molto poco i conti. Anzi, tendiamo forse a sottovalutare il fenomeno e a non volercene prendere seriamente carico per affrontarlo.

La scuola e i percorsi formativi hanno un obiettivo primario, ovviamente, che è quello della formazione degli studenti, ma nella formazione degli studenti un ruolo centrale lo giocano la socialità e la capacità relazionale degli studenti. In questo senso, un altro elemento che va tenuto in considerazione e che mi auguro che venga sviluppato in queste linee guida di prossima formazione sono anche i NEET, cioè quei ragazzi nella fascia preadolescenziale e postadolescenziale tra i quindici e i diciannove anni che non frequentano né la scuola, né altri luoghi, cioè stanno chiusi in casa e non fanno nulla. Questa fascia di ragazzi e giovani, i NEET, nel 2023 in Italia era pari al 16,1 per cento della popolazione di età compresa tra i sedici e i ventinove anni. Siamo secondi in tutto il mondo per la quantità dei NEET; siamo diminuiti un po' ma siamo ancora alti, il che vuol dire che c'è una grande domanda di socializzazione, di relazione, di comunità, di sviluppo di competenze non cognitive e trasversali, per valorizzare ciò che, in questo sistema scolastico così come è concepito, pur con tutta la sua efficienza e capacità formativa, deve essere migliorato.

Uno studio pubblicato oggi su un noto quotidiano nazionale dice che l'Italia è prima nel mondo per la difficoltà denunciata dai suoi studenti di approcciarsi alla matematica, cioè gli studenti italiani sono in assoluto nel mondo quelli che hanno più difficoltà a studiare la matematica.

È un dato che mi ha lasciato particolarmente sorpresa, e non tanto per la difficoltà nello studio della matematica, che forse chiunque abbia fatto gli studi classici come me in parte può anche condividere e comprendere, quanto perché pensavo che negli anni che sono trascorsi da quando mi sono diplomata fino ad oggi questa remora, questa difficoltà ad approcciarsi allo studio della matematica fosse superata e si fossero evoluti anche i sistemi didattici. Invece evidentemente non è così.

Quello che mi ha colpito molto di questa ricerca sulla difficoltà nello studio della matematica è il fatto che i sociologi che l'hanno redatta hanno evidenziato come il più grande fattore di stress e di impedimento all'acquisizione delle nozioni, e quindi della conoscenza della matematica, sia l'ansia: viene sancito proprio plasticamente che, quando si studia con l'ansia, non si riesce ad apprendere, i processi cognitivi si spengono, si annullano.

Un disegno di legge come quello in esame sicuramente va incontro a questa necessità. L'unica cosa per la quale, francamente, come sempre, non posso che avere un moto di delusione nei confronti del Governo è la mancanza di risorse: anche il disegno di legge in discussione, pur con tutta la sua buona volontà, le sue buone intenzioni, pur con tutta la capacità di prendere atto di un mutato quadro e di una necessità di adeguare la scuola ai nuovi contesti, poi tradisce le sue intenzioni e sacrifica anche le nostre aspettative; non disponendo di risorse specifiche, finisce per affidare come sempre tutto alla buona volontà del personale scolastico e al sacrificio dello stesso. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Chiedo però ai prossimi senatori che interverranno se è possibile ridurre il tempo dei loro interventi, per rientrare con l'orario di chiusura dei nostri lavori.

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, cercherò di essere abbastanza breve. Intanto vorrei sottolineare che il provvedimento in esame ha cambiato nome: è nato come disegno di legge che doveva contrastare la dispersione scolastica, poi ha cambiato titolo ed è arrivato alla nostra attenzione con un riferimento a competenze non cognitive.

Il dato che vorrei sottolineare nel breve tempo che ho, anche rispetto a quanto volevo dire, è che nell'affrontare questo tema intanto bisognerebbe evitare l'omologazione, perché si parte da situazioni dei ragazzi che sono diverse. Per far questo bisognerebbe investire risorse e, quindi, non si può varare un provvedimento a costo zero; come molti provvedimenti di questo Governo, è a invarianza di costi. Per affrontare il disagio in modo davvero importante, bisogna assumere, fare formazione agli insegnanti e spero non si pensi che vada fatta al di fuori dell'orario di lavoro. Bisognerebbe assumere pedagogisti, cioè persone che possono dare un contributo per andare in questa direzione, lavorare in équipe e, quindi, in modo collettivo, sapendo che si tratta non di omologazione, ma di socialità; insomma tutte cose che molti anni fa, quando io ero ragazzo, ci insegnava don Milani.

Per fare una battuta, io credo che il provvedimento non vedrà il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra. In parte ci dispiace, perché si era partiti con una certa disponibilità, anche da un punto di vista trasversale, ma il risultato non è questo e pertanto ci asterremo. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico e linguistico «Elio Vittorini» di Gela, in provincia di Caltanissetta, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 845 (ore 18,50)

ALOISIO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signor Presidente, mi scuso già da adesso, ma parlerò per i miei dieci minuti.

Oggi siamo chiamati ad affrontare un tema di straordinaria importanza qual è l'introduzione delle competenze non cognitive nei percorsi educativi. Pur riconoscendo le finalità nobili e condivisibili del disegno di legge, il testo, dopo un lungo iter che a far tempo dalla scorsa legislatura ne ha annacquato la portata innovativa, svilendone il valore, si presenta oggi alla stregua di un denaro finto che non compra, un mero elenco di buone intenzioni privo di concretezza e soprattutto di risorse adeguate. Le competenze non cognitive - come ognuno sa - comprendono abilità legate agli ambiti emotivi e psicosociali, dalle capacità comportamentali a tratti della personalità come l'apertura all'esperienza, l'estroversione, la creatività e la stabilità emotiva. Si tratta di competenze essenziali per formare individui che siano non solo bravi studenti, ma anche cittadini responsabili, capaci di costruire relazioni e affrontare le difficoltà della vita.

Tuttavia, mi chiedo come possiamo promuovere efficacemente tali competenze se non forniamo le risorse necessarie per farlo. Talvolta non è tanto importante innalzare un edificio, quanto vedere dinanzi a sé le fondamenta degli edifici possibili, ma non è questo il caso. Le scuole necessitano di programmi pragmatici, di formazione specifica per gli insegnanti e di un supporto finanziario con investimenti adeguati che permettano l'implementazione di tali progetti.

Sicuri segni, i ripetuti, insistiti e più oscuri risvolti che quotidianamente ci riporta la pagina nera della cronaca ci dicono come le esperienze di disagio e vulnerabilità che i nostri giovani stanno vivendo richiedano un'attenzione affatto particolare da parte delle istituzioni. Tuttavia, il testo che stiamo esaminando non sembra farsi carico di questa urgenza, dacché, mentre discutiamo il disegno di legge sulle competenze non cognitive, ci corre l'obbligo di evidenziare una grave lacuna che permea questo provvedimento, ovvero la totale assenza di un focus sull'educazione emotiva, cioè sul creare uno spazio dove i giovani possano confrontarsi e sperimentare le loro esigenze. Si tratta di un aspetto cruciale che la maggioranza sembra ignorare. E non possiamo permettere che la nostra capacità educativa si limiti a un elenco di buone intenzioni, trascurando quell'ascolto volto a raccogliere le necessità fondamentali dei nostri giovani. L'educazione emotiva non è solo un complemento, ma è anche una necessità entro l'alveo di una società complessa e tale che le competenze non cognitive non possono essere dissociate da una solida formazione emotiva.

Occorre avere una maggiore disponibilità di tempo da dedicare ai ragazzi. A tal proposito, sto lavorando a un disegno di legge specifico da affiancare agli altri dei colleghi concentrati sul tema, che prevede l'incremento del monte ore scolastico dedicato all'educazione emotiva, insieme all'istituzione di un fondo per l'aggiornamento degli insegnanti: una formazione continua fondamentale affinché i docenti siano adeguatamente preparati per determinare la formazione delle competenze emotive e sociali ai loro studenti. La mancanza di un focus sull'educazione emotiva nel disegno di legge in esame quest'oggi è pertanto una grave omissione, perché la vera educazione non può limitarsi a trasmettere conoscenze, ma deve anche creare le condizioni per coltivare il cuore e la mente.

Come ha sottolineato Daniel Goleman, «l'analisi dell'analfabetismo emotivo è fondamentale per affrontare le sfide che i nostri giovani stanno vivendo oggi. Per questo motivo, è nostro dovere agire per prevenire forme di disagio che possono portare a comportamenti devianti, come il bullismo e il cyberbullismo. (Applausi). Goleman prosegue sostenendo che la capacità di riconoscere, comprendere e gestire le emozioni proprie e altrui è essenziale per il successo non solo in aula, ma nella vita. Immaginate un'aula dove i nostri ragazzi apprendono non solo la storia e la matematica, ma anche come comunicare in modo empatico, collaborare con i compagni e affrontare le sfide della vita attraverso la resilienza e una sana gestione del conflitto. Si tratta non di un sogno irraggiungibile, bensì di una possibilità concreta, ma ci vuole la volontà politica. Allo stesso modo, altri studiosi, come James Coleman, ci ricordano che le relazioni interpersonali sono fondamentali per l'apprendimento. In un'epoca segnata dalla solitudine, dall'isolamento e dall'indifferenza, dobbiamo ripensare le nostre scuole come comunità inclusive e accoglienti, in cui ogni studente si sente visto, ascoltato e valorizzato. È necessario rendere le scuole punti di riferimento per i cittadini, luoghi dove le famiglie si sentano supportate e aiutate a trovare risposte ai problemi che la vita ci pone.

Le competenze non cognitive, come la capacità di formare legami significativi e di lavorare in team, devono diventare parte integrante del nostro vivere quotidiano. Dobbiamo fare in modo che ogni ragazzo possa privilegiare il potere del noi invece che subire il peso dell'io. Ribadisco, però, che tutto ciò necessita di un impegno concreto e sostenibile sotto il profilo economico: aspetti che sono totalmente assenti nel provvedimento al nostro esame.

Evidenzio che gli emendamenti proposti dalle opposizioni volti a migliorare il testo sono stati quasi tutti respinti. È stata accolta solamente una proposta emendativa a mia prima firma; è l'unica notizia positiva e di questo ringrazio il Governo. Infatti, nell'ambito di una sperimentazione nazionale, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, grazie al mio emendamento il Governo garantirà l'accessibilità di tali competenze anche agli studenti con disabilità e ai bisogni educativi speciali, promuovendo un'educazione realmente inclusiva ed equa. Tale proposta emendativa ci dà modo di ribadire come - a nostro giudizio - il sistema educativo non debba lasciare indietro nessuno, offrendo a tutti le stesse opportunità di apprendimento e sviluppo; una capacità di inclusione che non è solo una questione di equità, ma rappresenta anche un investimento che arricchisce l'intera comunità scolastica.

Nel merito del provvedimento l'articolo 1 del disegno di legge reca disposizioni indirizzate a favorire e introdurre nei percorsi scolastici lo sviluppo delle competenze non cognitive. Come possiamo parlare, tuttavia, di successo formativo e di prevenzione della povertà educativa se non abbiamo una progettualità concreta per attuare queste idee? (Applausi).

La teoria è ben scritta, ma manca pragmatismo. Le scuole necessitano di programmi concreti, di formazione adeguata per gli insegnanti, di spazi di socializzazione e convivialità, come ad esempio teatri, laboratori, cineforum, palestre e biblioteche. Serve quindi un investimento finanziario che permetta l'implementazione di questi progetti.

Analogamente l'articolo 2 propone solo una mappatura di esperienze già esistenti, senza alcun piano concreto per integrarle nel curriculum. Dove sono le risorse destinate alla formazione degli insegnanti, alla creazione di programmi specifici e al monitoraggio dell'efficacia di queste iniziative?

Soffermandoci poi sull'articolo 3, che prevede un piano straordinario di azioni formative per i docenti, mi chiedo che fine farà questa progettualità se mancano le risorse necessarie.

L'articolo 4, infine, introduce una sperimentazione su scala nazionale, senza delineare però alcun vero e proprio percorso formativo.

Onorevoli colleghi, in estrema sintesi, non possiamo permetterci di esprimere un voto favorevole su un disegno di legge che, sebbene apprezzabile nelle intenzioni, giunge sul filo di lana come un insieme di promesse vuote. È nostra responsabilità garantire che le politiche educative siano efficaci, concrete e sostenute da adeguate risorse.

Sostenere lo sviluppo delle competenze non cognitive è essenziale, ma deve avvenire in un contesto di maggiore realismo e più ampia progettualità. Pertanto, il MoVimento 5 Stelle, convinto fermamente che i nostri giovani meritino più di un semplice elenco di buone intenzioni, dichiara il suo voto di astensione sul provvedimento. (Applausi).

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, la scuola, insieme alla famiglia, è il luogo deputato alla formazione dei giovani. Ciò significa che essa non può limitarsi a trasmettere il sapere, cioè istruire, ma deve anche educare, cioè impegnarsi affinché gli allievi possano sviluppare una loro personalità, forgiando il proprio carattere. Ciò è fondamentale per permettere loro di entrare in società da protagonisti attivi.

Il compito dell'educatore, inoltre, è quello di tirare fuori da ogni individuo ciò che è già nel fondo della sua anima, che costituisce il suo essere, cioè la propria identità e personalità.

La scuola ha svolto da sempre questo ruolo, ma negli ultimi decenni esso si è andato perdendo o assottigliando. Da qualche anno, però, anche nel mondo del lavoro si è cominciato a dare sempre più attenzione alle competenze non cognitive. Le soft skills o life skills sono richieste ai nuovi assunti per svolgere mansioni sempre meno meccaniche e sempre più creative. Non basta, infatti, sapere tante cose, ma occorre anche assumere in modo critico e creativo le nozioni che si sono apprese, integrandole nel proprio progetto di vita e facendole fruttare nella vita quotidiana. Più in generale, è la nostra società che ha sempre più bisogno di queste risorse, fra l'altro indispensabili per il buon funzionamento della democrazia. Si è infatti diffuso tra i giovani, negli ultimi tempi, un senso di insicurezza e disagio, che crea non pochi problemi, anche quando non sfocia - come purtroppo pure accade - in episodi di violenza. Si pensi solo al bullismo, all'aggressività diffusa, alla violenza contro gli insegnanti e agli altri studenti, oppure alla sempre più diffusa immaturità affettiva e all'incapacità di vivere i sentimenti e le emozioni senza lasciarsene sopraffare.

Per non dire dello stress, il quale, non opportunamente gestito, può creare forti scompensi della personalità. Il lungo periodo del Covid-19 ha finito poi per accentuare, secondo molti studi, queste disfunzioni. Fra le conseguenze più vistose sono da considerare la mancanza di sicurezza e l'inefficacia manifestata nei rapporti interpersonali; la scarsa capacità di empatia, cioè della capacità di immedesimarsi nell'altro, e la scarsa consapevolezza di sé stessi e delle proprie capacità. Non poche volte si è poi incapaci di prendere una decisione di fronte a qualsiasi dilemma; incapaci, fra l'altro, di esercitare fino in fondo quei diritti che ci spettano in quanto cittadini.

Per sviluppare tutte queste attitudini, considerata anche la complessità delle nostre società, la legge prevede opportunamente un'apposita formazione dei docenti che saranno preposti a questa attività. E la legge prevede anche una fase di sperimentazione, che inizierà già dal prossimo anno, propedeutica all'introduzione vera e propria delle attività di implementazione delle conoscenze non cognitive nei percorsi scolastici.

Per tutto questo, consapevoli dell'importanza del progetto educativo che sta a monte delle disposizioni qui in esame, il Gruppo Lega dichiara il proprio voto favorevole al disegno di legge. (Applausi).

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, tocca anche a me fare una piccola cronistoria, ma sarò molto rapida. Questo disegno di legge nasce nella scorsa legislatura: pressoché simile, ma aveva una cosa in più ed è l'unica cosa che qui manca e che ci costringe, nostro malgrado, ad astenerci.

Nella scorsa legislatura avevamo trovato le risorse e le risorse sono fondamentali per fare in modo che questo disegno di legge, che tocca un punto estremamente cruciale e serve alla scuola, possa davvero esplicare la sua efficacia.

Signor Presidente, vogliamo essere ottimisti. Intanto, abbiamo lavorato molto bene in Commissione, tanto che, dopo tanto tempo, abbiamo un disegno di legge che vedrà una terza lettura. Dopo essere partito dalla Camera, arrivato al Senato, qui la Commissione ha potuto apportare delle modifiche molto utili. E tornerà alla Camera con grande tranquillità, avendo consentito ai legislatori, per una volta, di svolgere bene il proprio lavoro. (Applausi). E di questo ringrazio sia il Presidente della Commissione, il presidente Marti, ma ringrazio anche il Governo, perché devo riconoscere che c'è stato uno scambio davvero attento e proficuo nell'elaborazione del percorso.

Io voglio essere ottimista perché, essendoci un'altra lettura e sapendo che si sta lavorando per provare a costruire un fondo che possa dare respiro a questo disegno di legge, io mi auguro appunto che, nel corso della prossima lettura, possa esserci un appoggio complessivo e favorevole anche del Partito Democratico perché quelle risorse finalmente sono state ritrovate.

Perché quelle risorse sono fondamentali, signor Presidente? Il Governo lo sa benissimo. Per rendere efficaci le competenze non cognitive e per non renderle una cosa a sé rispetto al percorso che si fa a scuola, unendole alle competenze cognitive, c'è bisogno di insegnanti formati. Alcune scuole sono già partite. Alcune scuole da anni portano avanti questo tipo di percorso e hanno messo in atto una didattica estremamente innovativa.

Alcune di queste scuole, per esempio, sono quelle che hanno già sperimentato da anni, a partire dal 2014, percorsi quadriennali, perché avevano bisogno, dovendo modificare tutto il loro percorso di studi e facendo in modo di raggiungere gli stessi obiettivi in quattro anni, di modificare appunto la didattica, tanto che si parla di una didattica per competenze. Proprio in quest'Aula, quando abbiamo approvato i percorsi quadriennali e abbiamo votato difformemente dalla richiesta del Governo, una delle motivazioni era anche questa: se anche in quei percorsi non aiutate i docenti a formarsi e a dotarsi di una didattica diversa e innovativa e ad essere pronti a rispondere a quelle esigenze, anche un obiettivo che può essere considerato positivo non viene raggiunto. È il tema delle risorse, Sottosegretaria, lei lo sa bene; un tema che, soprattutto quando riguarda la scuola, diventa fondamentale, perché noi non possiamo continuamente chiedere cose buone.

Ripeto: questo disegno di legge tocca degli aspetti fondamentali. Non c'è un'opposizione che dice state sbagliando, perché lo sentiamo nostro. Come ha spiegato la collega Gelmini, l'abbiamo elaborato all'interno dell'intergruppo sulla sussidiarietà. È trasversale: ci sono forze politiche che si sono confrontate e hanno sposato il tentativo di portare avanti questa impostazione. Ma, se non abbiamo le risorse, anche quell'obiettivo diventa un'ulteriore fatica per le scuole, fatica e paura. Una cosa che ci hanno detto molti mondi legati alla scuola, nelle audizioni, è stata quella di prestare attenzione, perché per come la state raccontando - e non è il vostro obiettivo - sembra che vogliate dedicare l'attenzione alle competenze non cognitive, dimenticandovi che, senza le competenze cognitive, il lavoro non riesce a farsi. E l'obiettivo non è questo, ma è invece proprio quello di lavorare insieme - lo provo a spiegare più semplicemente - e cioè lo svolgimento normale di un percorso di una disciplina, unito però alla modalità con cui sia il docente la insegna rispetto ai bisogni particolari che ha in quella classe; quindi in che modo riesce a modificare la classica lezione frontale per raccogliere le esigenze dei ragazzi che si trova davanti e cogliere, attraverso le loro emozioni, i loro bisogni e le loro sensazioni quegli apprendimenti che possono stare insieme. In che modo lo facciamo? Qui serve una didattica per competenze e la didattica per competenze la fai solo attraverso la formazione.

In questo disegno di legge, togliendo qualsiasi possibilità, nonostante la buona volontà - devo dire - anche del relatore, che ha atteso fino all'ultimo nel tentativo di riuscire a trovare quelle risorse e quel fondo, si rischia di fare un po' un buco nell'acqua che noi vorremmo veramente evitare. Ripeto - e chiudo - che l'obiettivo è estremamente positivo, così come l'utilità per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze di crescere in un ambiente scolastico capace di interpretare i loro bisogni e, quindi, di parlare la loro lingua. Chi può non essere d'accordo? Ma, per fare questo, noi abbiamo bisogno di investire nel gruppo del consiglio di classe e del collegio docenti, offrendo loro gli strumenti affinché quella capacità didattica e quella nuova innovazione didattica possano essere davvero efficaci. Dobbiamo aiutarli a fare scuola, dando loro gli strumenti; il che vuol dire fare in modo di potenziare percorsi di aggiornamento e di formazione e, per fare quello, ci vogliono le risorse.

Quindi, lo ribadisco: l'astensione che noi esprimiamo in questo provvedimento riguarda ciò che manca; dall'altra parte, però, fiduciosi aspettiamo che il Governo e la Sottosegretaria, che è attenta a questo aspetto, possano trovare quelle risorse che noi, con una serie di emendamenti trasversali, vi abbiamo chiesto. (Applausi).

BUCALO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCALO (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario, il disegno di legge che oggi ci apprestiamo ad approvare parte da un assunto fondamentale: l'istruzione è un pilastro portante della società e che la scuola, oltre a formare le menti, forma le coscienze (Applausi), e il progresso delle coscienze porta al progresso di una Nazione.

Purtroppo viviamo tempi complessi, soprattutto dopo gli anni tragici della pandemia, che hanno messo a nudo tutta la nostra vulnerabilità, specie nei bambini e negli adolescenti. La scuola, oggi più che mai, è chiamata ad affrontare un'enorme sfida: quella di innovare l'azione didattica, anche e soprattutto con lo scopo di contrastare il problema dell'abbandono scolastico e dei giovani che non studiano, non lavorano e non si formano (i cosiddetti NEET). Solo obiettivi, questi, del PNRR, e quindi di primaria importanza per la nostra Nazione, che stiamo affrontando con grande impegno.

Negli ultimi due anni, grazie al Governo Meloni e al ministro Valditara, si sono fatti passi in avanti. La dispersione scolastica - questo è un dato oggettivo inconfutabile - ha raggiunto un nuovo minimo storico, scendendo al 9,4 per cento nel 2024. (Applausi). E scende - lo voglio precisare - soprattutto nel Mezzogiorno, scende nel Sud. (Applausi). Questo risultato è stato raggiunto grazie a un lavoro mirato, a una serie di interventi messi in campo che hanno consentito di intervenire in maniera puntuale e non a chiacchiere, non a teorie, ma in pratica, con fatti concreti e inconfutabili, con cifre. (Applausi). Ha consentito di intervenire sul territorio e di coinvolgere i ragazzi sul piano didattico e sul piano delle competenze extracurriculari.

La presente proposta di legge ha come obiettivo proprio quello di dare un contributo in tal senso. È ormai assodato che il compito primario del percorso educativo e didattico non è la sola trasmissione dei saperi e l'acquisizione di competenze cognitive noi - Presidente, tramite la sua persona mi rivolgo alla collega Malpezzi - non dimentichiamo assolutamente; anzi, ribadiamo a gran voce che vogliamo le competenze cognitive. Ma l'istruzione deve riconoscere l'importanza dell'implementazione di tutte le competenze trasversali esistenti, comprese quelle non cognitive, per raggiungere obiettivi formativi personali.

Per questo oggi più che mai sono necessari percorsi scolastici che preparino le nuove generazioni ad avere abilità di gestione dello stress, apertura mentale, capacità di comunicazione, fiducia in sé stessi, negli altri, nella comunità; in poche parole, atteggiamenti positivi e corretti, con le giuste competenze, che rendano l'individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita quotidiana, anche nel campo lavorativo.

Torno di nuovo a quei famosi NEET, di cui ho sentito parlare in diversi interventi. Questo è un punto su cui abbiamo fatto un intervento importantissimo: mi riferisco al nuovo modello della filiera formativa tecnico-professionale (quattro più due), un intervento che mira soprattutto a superare il problema dei NEET e della dispersione scolastica e a ridurre il disallineamento con il mercato del lavoro. (Applausi). Il mercato del lavoro sempre più competitivo chiede maggiore professionalità e nuove figure professionali, ma noi, come scuola, non riusciamo a darle. Ecco che interviene il Ministero e fa questa grande riforma.

Il disegno di legge in esame ha un obiettivo importante, che è quello di rendere gli studenti autonomi nel compiere delle scelte consapevoli anche a proposito della prosecuzione della propria formazione, in modo da poter realmente cambiare il proprio futuro, in modo che si possa finalmente portare il ragazzo alla piena realizzazione della sua formazione integrale e a scegliere la propria via (Applausi), perché ha una formazione integrale.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, chiederei ai colleghi solo un attimo di attenzione, non per me ma perché dedichiamo la parte finale della seduta alla Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia.

Come Vice presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, dico che in questa Giornata avremmo voluto tanto poter affrontare un tema riguardante l'infanzia e concretamente provare a dare una risposta. I dati che anche in questi giorni sono stati presentati da Save the Children, ma anche dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ci stanno dicendo come in Italia troppi bambini si trovino in povertà assoluta e tanti in povertà relativa. Sono percentuali da capogiro e che ci fanno dire che ci sono bambini che dormono in case non riscaldate, che non hanno un pasto proteico giornaliero, che non hanno i soldi per potersi comprare un libro, che non hanno la possibilità di svolgere una vita normale. E, quando non si svolge una vita normale in quella fascia d'età, si è a rischio e c'è il rischio che non si possano avere delle prospettive per il futuro.

Quando parliamo dei diritti dell'infanzia, forse dovremmo parlare proprio di futuro. Un Paese che non mette in atto - e non c'è alcuna polemica politica - strategie che si occupano dell'infanzia e non le mette al centro della propria azione politica è un Paese che non investe sul futuro. Allora dico che in questa Giornata forse tutti noi dovremmo prendere l'impegno di provare a realizzare, almeno da qui al prossimo anno, un grande intervento nei confronti dell'infanzia. Il primo tra tutti - ma ce ne possono essere altri - potrebbe essere quello di avere finalmente una mappatura chiara sulla situazione degli asili nido e una possibilità importante di capire che fine ha fatto la garanzia infanzia: quel pacchetto di norme che sappiamo essere così importante (Applausi), che proviene dall'Unione europea e che deve trovare deve trovare una condivisione per l'utilizzo, perché lì ci sono risposte che possono servire proprio a tutti i nostri bambini. (Applausi).

MENNUNI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENNUNI (FdI). Signora Presidente, devo dire che in questa Giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza è chiaro che le coscienze di tutti sono mosse verso i problemi gravi che purtroppo stiamo vedendo - ahimé - in termini di povertà educativa, che spesso cogliamo in vari ambiti. È per questo che sono molto convinta del fatto che sia assolutamente fondamentale e rilevante che, per la tutela e la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, sia importante avere la massima compartecipazione possibile di tutte le forze politiche. Penso alla protezione del minore, dell'adolescente che ha vissuto, per esempio, la fase del lock down, di cui oggi stiamo vedendo gli effetti nello sviluppo, nella fioritura di quella che avrebbe dovuto essere un'adolescenza, che vuol dire l'affacciarsi alla vita del minore; un minore che invece è stato per molti mesi chiuso in casa in didattica a distanza (DAD), magari con il suo cellulare, e che quindi fatica di più a trovare quella socialità che dovrebbe essere un elemento fondamentale del suo sviluppo, della sua evoluzione. Crediamo che questo sia un tema sul quale è bello e importante che vi sia massima compartecipazione.

Per questo ho colto subito con entusiasmo la richiesta della senatrice Malpezzi di fare questo momento di riflessione a fine seduta sul tema, perché sappiamo che su molte di queste tematiche vi è assoluta convergenza. Spero pertanto che potremo continuare a lavorare insieme per dare il nostro fattivo e concreto contributo, come vedo che il Governo sta facendo, per esempio, nel rinforzare i programmi scolastici per dare maggiore preparazione ai nostri ragazzi, piuttosto che nel vietare l'utilizzo dello smartphone in classe perché - come dicevano i greci - il bene è nel mezzo. Noi andiamo quindi a valorizzare le tecnologie, ma dobbiamo anche salvaguardare la mente, lo sviluppo e l'evoluzione dei nostri bambini, perché vogliamo crescere una gioventù libera e forte. (Applausi).

SIRONI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, in occasione del trentacinquesimo anniversario della approvazione, da parte dell'Assemblea delle Nazioni unite, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia nel 1991, oggi si celebra la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per sottolineare l'impegno a garantire loro l'opportunità di crescere e raggiungere il loro pieno potenziale.

La Convenzione è uno dei trattati sui diritti umani più ratificata al mondo, ma - ahimè - è ancora ben lungi dall'essere attuata. Per esempio, la nostra stessa Italia è uno degli Stati membri del G8, annoverata tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che meno tutelano i diritti dei minori, come sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ratificata in Italia nel lontano 1978.

Oggi in Italia abbiamo ancora 1.295.000 minori che vivono in povertà assoluta (pari al 13,5% del totale), di cui 200.000 tra gli zero e i cinque anni (pari all'8,5 per cento del totale) che vivono in povertà alimentare, cioè non riescono a fare un pasto proteico ogni due giorni; in più abbiamo l'abbandono scolastico. Gli investimenti sono scarsi ed evidentemente insufficienti. Le politiche sono frammentate e inefficaci ed è vergognoso che quel che dovrebbe essere intollerabile si stia trasformando in accettabile.

Tuttavia, se passiamo a guardare quel che accade nel mondo, i dati sono drammatici e ci rappresentano che un miliardo di minori ogni anno è colpito da violenza, abusi fisici, sessuali, emotivi e abbandono, con conseguenze che rimarranno per tutto il resto della vita. I dati (si riferiscono al 2023) mostrano che un bambino su cinque (pari a 473 milioni) nel 2023 viveva in una zona di guerra; ogni giorno c'è stata una media di 31 bambini al giorno mutilati o uccisi; 17,6 milioni sono in uno stato di fame (questo dato è aumentato del 20 per cento rispetto a dieci anni fa).

C'è anche il problema del cambiamento climatico: 300 milioni di bambini - quindi uno su otto - su scala globale hanno subito eventi meteorologici estremi con l'interruzione del percorso scolastico e dei percorsi formativi e 40 milioni di minori. Insomma, gli attivisti dell'infanzia di tutto il mondo si chiedono quali azioni compiere per trovare la soluzione della crisi climatica, ma soprattutto per porre fine ai conflitti. Il nostro Paese dovrebbe impegnarsi per la promozione di soluzioni negoziali dei conflitti in corso, perché mi pare che l'età della clava sia abbastanza remota e dovrebbe essere subentrata quella della ragione. Ma, se continuiamo a investire in armi, in strumenti di distruzione e di morte, non so come faremo.

Concludo facendo mie le parole del portavoce UNICEF James Elder: le grida dei bambini non si sentono, il silenzio del mondo diventa assordante e ancora permettiamo che l'immaginabile diventi il paesaggio dell'infanzia, una nuova normalità orribile e inaccettabile. (Applausi).

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, oggi - come è stato ricordato da chi mi ha preceduta - è la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: giornata che vuole sensibilizzare tutti sul benessere di bambini, bambine e adolescenti, soprattutto nei contesti più difficili, e vuol riconoscere espressamente che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti.

Condizioni di povertà, conflitti, violenze, cambiamenti climatici causano sofferenze a troppi bambini ancora oggi. Il compito degli adulti, quindi, e anche il nostro, dovrebbe essere quello di farli sorridere. Spesso ci domandiamo come riuscire a tutelare la loro dignità e il loro diritto a essere bambini, un periodo che dovrebbe essere fatto di gioco, di affetti, di momenti positivi; ad accompagnarli in un momento di crescita che dovrebbe essere sacro, poiché è in questa fase della vita che si costruiscono le basi di tutto quello che sarà l'adulto di domani.

Purtroppo, ancora troppo spesso l'infanzia e l'adolescenza vengono negate o violate, anche attraverso matrimoni precoci o forzati, i cui numeri sono ancora impressionanti, o attraverso le mutilazioni genitali. Presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato assisteremo a un'audizione proprio su questo fenomeno, che riguarda 230 milioni di donne e ragazze che vi sono state sottoposte in giovane età e che sono segnate per sempre. L'audizione di domani riguarderà il fenomeno presente in Italia.

Occorre, quindi, non voltarci dall'altra parte, occorre vigilare su tutti quei fenomeni che colpiscono i più piccoli e i più indifesi. La responsabilità di noi amministratori è quella di avere la massima attenzione nell'emanazione di provvedimenti che potrebbero avere ricadute anche involontarie sui bambini.

Mi lasci, signor Presidente, esprimere un forte rammarico nell'apprendere dell'autorizzazione da parte del presidente Biden per la fornitura di mine antiuomo all'Ucraina. Sappiamo che proprio i bambini sono quelli più a rischio per questa tipologia di armi, motivo che portò alla sua messa al bando con il Trattato di Ottawa nel 1997. Spero che la notizia sia un fake, altrimenti sarebbe un triste ritorno al passato. (Applausi).

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei sollecitare una risposta da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy a una interrogazione che abbiamo presentato per conoscere quali siano le iniziative che il Governo, e in particolare il Ministro, intende assumere per assicurare una diffusione del servizio postale e degli altri servizi assicurati dalle Poste Italiane secondo criteri di prossimità dell'utenza.

Si moltiplicano, in questi giorni, le proteste e le lamentele da parte di molti cittadini nella città di Torino, che chiedono che non vengano chiusi diversi uffici postali che parrebbe invece Poste Italiane voglia chiudere. La questione merita una risposta e credo che il Ministro debba dare rassicurazioni e rispondere a tali richieste, che hanno - a nostro giudizio - un solido fondamento. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo in tal senso, come da lei richiesto.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 21 novembre 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 21 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,32).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1086)

TITOLO I

DEGLI ILLECITI, DELLE SANZIONI, DELLA FORMAZIONE E DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO

Capo I

DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 186, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

« 9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO-Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.

9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli »;

b) all'articolo 187:

1) al comma 1, le parole: « in stato di alterazione psico-fisica » sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: « in stato di alterazione psico-fisica » sono soppresse;

3) al comma 2, le parole: « agli accertamenti di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3 »;

4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso »;

5) al comma 3, le parole: « qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia » sono sostituite dalle seguenti: « qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale »;

6) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore »;

7) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca »;

8) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca »;

9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero ai sensi dell'articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell'articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida e l'interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.

6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all'estero di cui all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento dei predetti reati.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive »;

10) al comma 8, le parole: « si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 » sono sostituite dalle seguenti: « si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento »;

11) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti ».

2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni »;

b) all'articolo 590-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 9-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli aumenti previsti dal presente comma si applicano sia alle sanzioni pecuniarie che a quelle detentive previste dal comma 2, lettere b) e c).».

1.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.3

Di Girolamo, Nave, Pirro (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.4

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire il capoverso 6 con il seguente:

          «6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, disciplina il procedimento di sospensione della patente a seguito delle certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5.».

1.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 9), dopo il capoverso «6-quater», aggiungere il seguente:

          «6-quinquies. In assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano al conducente che dimostra di essere in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di uno specifico piano terapeutico.».

     Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 285 del 1992, articolo 187, comma 6-quinquies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per autorizzare ogni Commissione Medica Locale a rilasciare uno specifico codice identificativo al fine di essere riportato sulla patente di guida, con il quale si certifica che il conducente è in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di precisi piani terapeutici.».

G1.150

Cucchi, Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Di Girolamo (*)

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285",

     premesso che:

          il provvedimento in esame reca modifiche al codice della strada innovando, tra l'altro, la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti;

          in questo ambito, ricordiamo che la cannabis ad uso medico è prodotta in Italia in conformità alle direttive europee in materia di medicinali sulla base di un processo produttivo autorizzato dall'AIFA. La distribuzione è autorizzata dall'Organismo statale per la cannabis, attivo presso il Ministero della salute;

          come evidenziato in audizione dall'Associazione pazienti cannabis medica, la cannabis medica ovviamente nulla a che vedere con la cannabis a scopo ludico, in quanto è certificata sulla scorta di rigorosi standard botanici e farmacologici, ed è regolamentata esclusivamente da prescrizioni mediche rilasciate sulla base di precisi piani terapeutici;

          nonostante ciò, i pazienti subiscono spesso il pregiudizio legato alla cannabis usata a scopo ludico-ricreazionale;

          la nuova disciplina non solo non garantisce la sicurezza sulle nostre strade, ma non tutela neanche chi utilizza cannabis a fini terapeutici, che di fatto non potrà praticamente più guidare,

     impegna il Governo:

          ad adottare le opportune iniziative normative al fine di uniformare il trattamento dei conducenti/pazienti in cura con cannabis medica che risulterebbero sempre positivi con quei pazienti che si curano con altre tipologie di farmaci psicoattivi (benzodiazepine, antidepressivi maggiori, eccetera) per i quali non sussiste il giudizio di non idoneità alla guida, né sono previsti drug-test ad opera delle Forze dell'Ordine nei controlli sulla strada;

          ad apportare le opportune modifiche al fine di garantire che almeno in assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni previste in materia di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, non si applicano al conducente che dimostri di essere in cura con cannabis medica prescritta sulla base di uno specifico piano terapeutico.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Abbandono di animali)

1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo »;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno ».

2. Al primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte ».

3. Al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

2.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis.  Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) le parole: "o con animali" sono soppresse;

          2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del Codice penale.".

          b) dopo l'articolo 222 è aggiunto il seguente:

          "Articolo 222-bis (Circostanze aggravanti per reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale) -

          1. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-ter, comma 1, del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

          2. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo."».

2.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 222, è aggiunto il seguente:

          "Articolo 222-bis (Circostanze aggravanti per reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale) - 1. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-ter, comma 1, del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

          2. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.";

          b) all'articolo 9, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) le parole: "o con animali" sono soppresse;

          2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale."».

G2.150 (già 2.0.2 e 27.0.3)

Sironi

Respinto

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285",

     premesso che

          al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale sarebbe opportuno evitare la circolazione di veicoli a trazione animale di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci,

     impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di autorizzare i Comuni su richiesta dei titolari, a riconvertire le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica, garantendo che gli animali dismessi dai servizi di cui sopra siano classificati come "non destinati alla produzione di alimenti" ed essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, assicurando loro condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

2.0.1

Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

          1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: "o con animali" sono soppresse;

          b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale."».

2.0.2

Maiorino, Di Girolamo, Sironi, Nave, Aurora Floridia

Ritirato e trasformato nell'odg G2.150

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale e salvaguardia dell'occupazione)

          1. Anche al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:

          a) i servizi di piazza a trazione animale;

          b) i servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;

          c) veicoli destinati al trasporto di cose.

          2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

          
3. Gli animali dismessi dai servizi di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere classificati come «non destinati alla produzione di alimenti» e devono mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

          
4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale" sono sostituite dalle seguenti: "e natante";

          b) alla lettera b), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale", sono sostituite dalle seguenti: "e natante".

          5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

          
6. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate.».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Modifiche al codice della strada concernenti l'uso del dispositivo alcolock)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

« 3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.

3-quater. Fuori dei casi previsti dall'articolo 186, il titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione ».

EMENDAMENTI

3.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          «0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          "3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione devono essere dotati di un dispositivo di tipo alcolock. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali del dispositivo di cui al presente comma".».

3.2

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          «0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          "3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce un cronogramma volto all'installazione del dispositivo di tipo alcolock, per tutti i mezzi del trasporto pubblico su gomma, dei veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone e degli scuolabus".».

3.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

          «3-ter. L'uso del dispositivo di tipo alcolock, conformemente alla disciplina EN 50436 di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, è disciplinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per stabilire le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione, le officine autorizzate al montaggio dello stesso, nonché ogni altra disposizione necessaria in conformità a quanto disposto all'articolo 186, commi 9-ter e 9-quater.».

3.6

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli di tipo N utilizzati da più guidatori in modo promiscuo».

3.0.2

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche ai limiti di velocità)

          1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 142, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

          "1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Per le strade urbane di scorrimento (tipo D) il limite di velocità è di 50 km/h, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, esclusivamente in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, mentre per le strade di quartiere (tipo E) e locali (tipo F) tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade.

          1-bis. Per la viabilità nelle aree classificate come zona scolastica o zona residenziale e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presìdi ospedalieri e sanitari, il limite di velocità è articolato come segue: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede; 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione; 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. A tal fine non sono calcolate le corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici. Le velocità massime previste nel presente comma possono essere diminuite con deliberazione dell'amministrazione comunale e apposizione di specifica segnaletica;"».

Capo II

DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Modifiche al codice della strada relative all'inserimento della sospensione breve della patente correlata al punteggio, nonché aggravamento delle sanzioni per condotte lesive della sicurezza stradale)

1. All'articolo 218, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « Entro il termine di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il termine di quindici giorni dal ritiro »;

b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: « Nei casi di cui all'articolo 218-ter, comma 1, lettera m), la patente ritirata dall'organo accertatore è trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata ai sensi del medesimo articolo. Dal medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si aggiunge a quello previsto dall'articolo 218-ter »;

c) al decimo periodo, le parole: « Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni nel caso in cui sia presentata istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente ».

2. Dopo l'articolo 218-bis del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 218-ter. - (Sospensione della patente in relazione al punteggio) - 1. Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando, al momento dell'accertamento delle seguenti violazioni, dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite:

a) articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;

b) articolo 143, comma 11;

c) articolo 145, comma 10;

d) articolo 146, comma 3;

e) articolo 147, comma 5;

f) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8;

g) articolo 149, comma 5;

h) articolo 154, comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3;

i) articolo 171, comma 2;

l) articolo 172, commi 10 e 11;

m) articolo 173, comma 3-bis;

n) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo, e 11, ultimo periodo;

o) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8;

p) articolo 186-bis, comma 2;

q) articolo 191, comma 4.

2. La sospensione breve di cui al comma 1 è disposta:

a) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti;

b) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti.

3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 222 e 223, la durata della sospensione prevista dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo è raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all'estero che commettono alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato, considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, un punteggio di almeno un punto di penalizzazione nella banca dati prevista dall'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti si applica la sospensione breve di cui al comma 2, lettera a), se al momento dell'accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero quella di cui al comma 2, lettera b), se risulta un punteggio superiore a dieci punti.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. In deroga alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 218, la sospensione della patente prevista dal presente articolo non è subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto. La patente ritirata dall'agente od organo di polizia è conservata presso l'ufficio o comando da cui dipende l'accertatore ed è restituita all'interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato per qualsiasi causa, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue.

7. La sospensione è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 a cura dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione.

8. Chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente prevista dai commi 2, lettere a) e b), e 3 del presente articolo è punito con le sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 218. Le medesime sanzioni si applicano, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo, nei confronti di chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente avvalendosi del permesso di guida di cui all'articolo 218, comma 2, in violazione dei limiti previsti dal permesso stesso.

9. Quando una delle violazioni di cui al comma 1 è commessa più volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, le disposizioni del presente articolo si applicano solo se la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non è già prevista per le violazioni indicate nello stesso comma 1 ».

3. Al codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 142, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni »;

b) all'articolo 173, comma 3-bis:

1) al primo periodo, le parole: « da euro 165 a euro 660 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi »;

c) alla tabella dei punteggi prevista all'articolo 126-bis, il capoverso « Art. 173 » è sostituito dal seguente: « Art. 173, comma 3 - 8; Comma 3-bis, primo periodo - 5; Comma 3-bis, secondo periodo - 10 ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, premettere il seguente:

          «01. All'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate oltre il limite massimo fissato dalla singola norma tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.»;

          b) alla rubrica, dopo le parole: «sicurezza stradale» aggiungere le seguenti: «e per le condizioni economiche del trasgressore».

4.4

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter, comma 1, sostituire le parole: «Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando, al momento dell'accertamento delle seguenti violazioni, dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attributo alla patente posseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite:» con le seguenti: «Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, in caso di accertamento delle seguenti violazioni:».

4.6

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti» inserire le seguenti: «e inferiore a dieci punti per i conducenti professionali».

4.8

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», comma 1, sopprimere la lettera n).

4.9

Fregolent

Id. em. 4.8

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», comma 1, sopprimere la lettera n).

4.13

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente:

          «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, il punteggio risultante nella CQC, se posseduta, anziché quello risultante dalla patente di guida.».

4.14

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente:

          «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali in base alla somma dei punteggi presenti nella patente e nella Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).».

4.16

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. In deroga al comma 2, per i conducenti titolari carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, nonché per i conducenti muniti di un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB di cui al comma 8 dello stesso articolo 116, la sospensione breve è disposta per un periodo di sette giorni nei casi in cui, al momento dell'accertamento, il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti sulla predetta carta di qualificazione o, per i titolari di certificazione KA o KB, sulla predetta certificazione.».

4.17

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. Per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente.».

4.18

Sironi, Nave

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 8 dell'articolo 9 le parole: "o con animali" sono soppresse;

          b) al medesimo comma dopo le parole: "a motore." sono aggiunte le seguenti: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale."».

4.21

Fregolent

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) all'articolo 173, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o al noleggio con conducente"».

G4.150

Pellegrino

Ritirato

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285",

     premesso che

          l'articolo 4 introduce la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida, ridisegnando il sistema della penalizzazione. In particolare, si prevede per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio inferiore a venti punti, non solo l'ulteriore decurtazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, ma anche la sospensione breve della patente. Tuttavia, questo meccanismo aggiuntivo scatta solo in presenza di una serie enumerata e tassativa di infrazioni già sanzionate con la decurtazione,

     impegna il Governo

          a prevedere che la sospensione breve della patente di guida non venga correlata alla quantità dei punti che il conducente detiene al momento dell'accertamento, ma applicata solo a seguito delle seguenti infrazioni: 

          a) circolazione contromano;

          b) mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico che vietino la marcia;

          c) violazione delle regole di attraversamento dei passaggi a livello;

          d) per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di autoveicoli con rimorchio che insieme raggiungano la stessa massa, di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente guida, nonché di autoarticolati e autosnodati, guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste, qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l e anche se abbiano causato un incidente.

4.0.1

Paita, Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Osservatori regionali sulla sicurezza stradale)

          1. Le regioni istituiscono osservatori regionali sulla sicurezza stradale.

          2. Al fine di finanziare gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Capo III

DELLA FORMAZIONE, DEI TITOLI ABILITATIVI E DEI RELATIVI REQUISITI E DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Promozione dell'attività formativa nelle scuole)

1. All'articolo 230 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell'articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all'articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all'articolo 123, e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione ».

EMENDAMENTI

5.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          "1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

     Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: «RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO» aggiungere le seguenti: «ATTIVITA' FORMATIVA NELLE AUTOSCUOLE E NELLE SCUOLE».

5.3

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:

          «2-ter). La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e mobility management scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022 organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell'articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all'articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti formatori tra gli enti e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e mobility management scolastico e sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi extracurricolari di cui al primo periodo e per la relativa certificazione».

5.4

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-ter» apportare le seguenti modificazioni:

          1) dopo le parole: «La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale» inserire le seguenti: «unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e mobility management scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022»;

          2) dopo le parole: «sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale», inserire le seguenti: «, mobilità sostenibile e mobility management scolastico,».

5.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «due punti» con le seguenti: «tre punti».

5.6

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-ter», sopprimere le parole da: «sono individuati» fino a: «di cui all'articolo 123, e».

5.7

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 123,» inserire le seguenti: «i professionisti specializzati in mobility manager».

5.8

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:

          «2-quater. Nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrano la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada. Nella medesima occasione gli edifici pubblici espongono la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.».

5.9

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di assumere l'educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all'educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile";

          b) al comma 2, le parole: "l'educazione stradale" sono soppresse.».

5.10

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile";

          b) al comma 2, primo periodo, le parole: "l'educazione stradale," sono soppresse.».

5.0.2

Di Girolamo, Nave

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di formazione dei consulenti automobilistici)

          1. È istituito, presso la Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

          2. L'iscrizione delle imprese al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

          3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti la modalità ed i termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche, nonché i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i casi in cui si provvede alla revoca o alla cancellazione dell'iscrizione.

          4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica ovvero dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.».

5.0.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Formazione personale professionale)

          1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per lo svolgimento di corsi formazione, per i soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore che svolgono attività di carattere professionale nel settore dell'autotrasporto, finalizzati al riconoscimento del credito di due punti da assegnare alla Carta di qualificazione del Conducente (CQC).».

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

1. È istituito, presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. L'iscrizione dell'impresa nel registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità ogni due anni e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione generale per la motorizzazione.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la modalità e i termini per l'iscrizione nel registro delle agenzie telematiche nonché i programmi dei corsi di formazione che il titolare dell'impresa deve dimostrare di aver frequentato in sede di richiesta della conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione.

4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'istituzione e alla gestione del registro delle agenzie telematiche di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Limitazioni per i neopatentati)

1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l'ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di patenti di guida conseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

7.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 117, comma 2-bis, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "per il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "per i primi tre anni"».

7.3

Di Girolamo, Nave

Id. em. 7.2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 117, comma 2-bis, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "per il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "per i primi tre anni"».

7.5

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

         «2-bis. Le limitazioni del comma 2-bis dell'articolo 117, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano ai neotitolari di patente di guida di categoria B che l'abbiano conseguita attraverso il percorso previsto nell'articolo 115, comma 1-ter, e che abbiano effettuato la preparazione alle prove dell'articolo 121, comma 1, presso la medesima autoscuola di cui all'articolo 115, comma 1-ter.».

7.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:  

«Art. 7-bis.

(Accertamento dei requisiti fisici e psichici)

          1. All'articolo 119, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale."».

7.0.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)

          1. All'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tali ore di esercitazione possono essere effettuate per non più della loro metà attraverso l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017".

          2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente progetto di legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017, aggiornando le caratteristiche dei simulatori di guida di alta qualità.».

7.0.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Titolari di patente B ultrasettantenni)

          1. All'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

          "6-bis. Al compimento del settantesimo anno d'età, la patente di categoria B, su richiesta del titolare, può abilitare alla guida esclusiva dei veicoli a tre o quattro ruote della categoria AM. Tale limitazione viene annotata sulla patente di guida. In questi casi la patente è valida per cinque anni. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente B in patente AM. È riconosciuta la stessa facoltà al titolare di patente B al compimento dell'ottantesimo anno d'età e, in questo caso, la patente è valida per tre anni."».

7.0.4

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

          1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

7.0.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

          1. Al comma 13 dell'articolo 174 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

          "Per violazioni che attengono al rispetto degli orari di guida e di riposo, la sanzione è interamente e unicamente a carico dell'impresa."».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Titoli abilitativi ed esercitazioni di guida)

1. All'articolo 120, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1 ».

2. All'articolo 122 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « L'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis, l'autorizzazione »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso trasportare passeggeri »;

c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2 solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni di guida nelle condizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con sé anche la certificazione rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma. Chiunque guida senza tale certificazione è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti il numero minimo delle ore di esercitazione che l'aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B è tenuto a effettuare presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni di cui al comma 2 nonché la disciplina e le modalità di svolgimento delle medesime esercitazioni »;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero ».

EMENDAMENTI

8.2

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          «1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

          b) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: "e attività formativa"».

8.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

         «1-bis. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          "1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."».

     Conseguentemente:

          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."».

          Alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e attività formativa».

8.5

Basso, Irto, Fina

Inammissibile

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trasportare passeggeri» aggiungere le seguenti: «. I trasgressori di quanto previsto al periodo precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero.».

8.8

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, lettera c), capoverso «5-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «anche con l'ausilio di simulatori di guida.».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone)

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame »;

b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame »;

c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Il limite di età è ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, il limite di età è ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri ».

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

G9.150

Fregolent

V. testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          quello dei bus turistici in Italia rappresenta un settore economico significativo, che dà lavoro a oltre 20mila persone, con altrettanti bus che viaggiano sulle strade italiane, creando ricchezza per circa 2,5 miliardi di euro l'anno e permettendo di valorizzare al meglio la vocazione turistica dell'Italia accompagnando i turisti alla scoperta dell'arte di cui le nostre città sono imperniate;

          i bus turistici del nostro Paese percorrono annualmente oltre 1,7 miliardi di chilometri, generando un indotto diretto di consumi e servizi (si pensi a titolo esemplificativo alle guide turistiche e alle aziende di manutenzione delle flotte) e un notevole ritorno per i conti pubblici, se si considerano i 270 milioni di euro di accise derivanti dall'acquisto dei carburanti ed i 100 milioni di euro incassati direttamente dai comuni attraverso l'emissione dei ticket per l'accesso alle ZTL;

          ad oggi, il settore sta affrontando delle difficoltà derivanti dalla mancanza di autisti, che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative stimano a circa 7mila unità. Detto numero di lavoratori appare difficilmente reperibile nel breve periodo, in particolare tra i neo-maggiorenni;

          avvicinare i più giovani al settore risulta difficile, e nei prossimi 5 anni si prevede una perdita di lavoratori ed expertise del settore dovuta al limite di età per l'idoneità della patente D, che attualmente è fissato a 68 anni;

          se si prendono in considerazione i Paesi europei a noi più vicini sia culturalmente che territorialmente, il limite anagrafico per il conseguimento della patente D è presente solo in Italia;

          tale limite pone le aziende italiane operanti nel settore in forte svantaggio rispetto a quelle competitor operanti nei principali mercati europei;

          l'approdo dei lavoratori alla categoria di autisti di bus turistici è generalmente molto elevata, e l'età pensionabile che nel nostro Paese cresce costantemente;

          l'eliminazione del limite anagrafico per la guida con patente D potrebbe rappresentare un intervento risolutivo anche sotto l'aspetto sociale e occupazionale, al fine di permettere il passaggio di conoscenza tra le generazioni più esperte di autisti e quelle ancora acerbe,

     impegna il  Governo:

          nel rispetto della normativa unionale vigente a  eliminare ogni limite anagrafico previsto per l'ottenimento della patente D, permettendo ai lavoratori del settore di proseguire nel servizio su base volontaria anche oltre i 68 anni, senza trascurare aspetti quali la sicurezza e l'idoneità degli stessi.

G9.150 (testo 2)

Fregolent

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          quello dei bus turistici in Italia rappresenta un settore economico significativo, che dà lavoro a oltre 20.000 persone, con altrettanti bus che viaggiano sulle strade italiane, creando ricchezza per circa 2,5 miliardi di euro l'anno e permettendo di valorizzare al meglio la vocazione turistica dell'Italia, accompagnando i turisti alla scoperta dell'arte di cui le nostre città sono imperniate;

          i bus turistici del nostro Paese percorrono annualmente oltre 1,7 miliardi di chilometri, generando un indotto diretto di consumi e servizi (si pensi a titolo esemplificativo alle guide turistiche e alle aziende di manutenzione delle flotte) e un notevole ritorno per i conti pubblici, se si considerano i 270 milioni di euro di accise derivanti dall'acquisto dei carburanti ed i 100 milioni di euro incassati direttamente dai Comuni attraverso l'emissione dei ticket per l'accesso alle ZTL;

          ad oggi, il settore sta affrontando delle difficoltà derivanti dalla mancanza di autisti, che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative stimano a circa 7.000 unità. Detto numero di lavoratori appare difficilmente reperibile nel breve periodo, in particolare tra i neo-maggiorenni;

          avvicinare i più giovani al settore risulta difficile, e nei prossimi 5 anni si prevede una perdita di lavoratori ed expertise del settore dovuta al limite di età per l'idoneità della patente D, che attualmente è fissato a 68 anni;

          se si prendono in considerazione i Paesi europei a noi più vicini sia culturalmente che territorialmente, il limite anagrafico per il conseguimento della patente D è presente solo in Italia;

          tale limite pone le aziende italiane operanti nel settore in forte svantaggio rispetto a quelle competitor operanti nei principali mercati europei;

          l'approdo dei lavoratori alla categoria di autisti di bus turistici è generalmente molto elevata, e che l'età pensionabile nel nostro Paese cresce costantemente;

          l'eliminazione del limite anagrafico per la guida con patente D potrebbe rappresentare un intervento risolutivo anche sotto l'aspetto sociale e occupazionale, al fine di permettere il passaggio di conoscenza tra le generazioni più esperte di autisti e quelle ancora acerbe,

     impegna il  Governo:

          nel rispetto della normativa unionale vigente, a rivedere il limite anagrafico previsto per l'ottenimento della patente D, valutando la possibilità di permettere ai lavoratori del settore di proseguire nel servizio su base volontaria anche oltre i 68 anni, tenuto conto prioritariamente delle esigenze di sicurezza della circolazione che impongono la previa verifica della idoneità psicofisica degli stessi.

G9.151

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285",

     premesso che:

          ancora oggi nel nostro Paese centinaia di cavalli vengono ancora utilizzati quotidianamente per il trasporto delle carrozze turistiche;

          come ricorda la LAV, il dibattito sulla sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, oltre ai maltrattamenti subiti dagli animali va avanti da anni anche a colpi di ordinanze, regolamenti, ricorsi e annullamenti. Ai contenziosi giudiziari si aggiungono le manifestazioni delle Associazioni per la tutela degli animali e la crescente sensibilità dell'opinione pubblica che ritiene le cosiddette «carrozzelle» o «botticelle» un retaggio del passato che costa sofferenza agli animali;

          i cavalli che trainano le carrozze, infatti, sono costretti a lavorare per molte ore al giorno, con carichi fino a 900 kg, esposti a condizioni climatiche sempre più estreme, sottoposti a un elevatissimo livello di stress per muoversi nel traffico e forzati a eseguire un compito in cui non hanno modo di interagire positivamente con quello che li circonda;

          a ciò si aggiunga che ogni anno i cavalli sono vittime di incidenti. In particolare, durante la stagione estiva, si verificano malori ed episodi mortali dovuti alle proibitive condizioni in cui gli animali sono costretti a lavorare per via delle alte temperature e del tasso di umidità relativa;

          è necessario seguire modelli già adottati in altre città estere, come Berlino o Vienna o New York, dove in sostituzione dei cavalli si utilizzano mezzi elettrici ed eco-carrozze,

     impegna il Governo:

          ad adottare tutte le iniziative normative volte a garantire il definitivo superamento dei servizi di piazza con veicoli a trazione animale, e conseguentemente ad avviare tutte le iniziative di competenza e di concerto con gli enti locali al fine di:

          a) consentire la riconversione delle licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, ecc.;

          b) a garantire agli animali dismessi dai suddetti servizi di cui al comma 1 il pensionamento e mantenimento da parte dei proprietari, al fine di assicurare loro condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

9.0.2

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

       (Modifiche alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

          1. All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il conducente che non supera di oltre il 10 per cento la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 ad euro 868 al conducente e al vettore che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).";

          b) al comma 5 dopo le parole: ", si applica" sono aggiunte le seguenti: "al vettore e al trasportatore";

          c) al comma 8 dopo le parole: "di cui al regolamento (CE) 561/2006", sono aggiunte le seguenti: "per oltre il 10 per cento";

          d) al comma 9 dopo le parole: "di cui al regolamento (CE) 561/2006 è soggetto", sono aggiunte le seguenti: "al fermo del mezzo sino a regolarizzazione, nonché"».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica »;

b) all'articolo 142, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

« 6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis, di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un'ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 198-bis »;

c) all'articolo 193:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo »;

2) al comma 4-ter, dopo le parole: « con quelli provenienti » sono aggiunte le seguenti: « dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all'articolo 146, comma 3, nonché »;

d) all'articolo 198, comma 1, dopo le parole: « diverse disposizioni » sono inserite le seguenti: « , relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale, »;

e) all'articolo 198, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis, quando più violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.

2-ter. Il controllo in uscita con i dispositivi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, può essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione all'interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli all'interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza consentito »;

f) all'articolo 201:

1) al comma 1-bis, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

« g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo nonché per l'accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada »;

2) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:

« 1-quinquies. I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni tra quelle indicate dal comma 1-bis, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, per l'accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice »;

3) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

« 5-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, quando le violazioni previste dagli articoli 175, commi 2, 7, lettera a), e 9, e 176, commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e 17, commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la semplice visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza che sono installati lungo le strade stesse. In tali casi, l'accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza, con l'acquisizione e conservazione di un filmato avente data e orario certificati in modo contestuale dall'operatore di polizia, oppure deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle ventiquattro ore precedenti al momento dell'accertamento, quando l'orario di effettivo funzionamento è certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni accertate, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia eventualmente presenti lungo l'autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non sia stata effettuata, si procede alla notificazione degli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1. Ai dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 45 ».

2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. Ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, l'elenco di cui al comma 2 del presente articolo è aggiornato in modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione, di proprietà di soggetti residenti nel territorio comunale, registrati nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione, l'accesso alla quale è disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, siano accessibili ai comuni e ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

EMENDAMENTI

10.1

Sironi, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.2

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) all'articolo 142, comma 6, dopo le parole: "debitamente omologate" sono inserite le seguenti: "o approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more dell'emanazione di un regolamento specifico,"».

10.4

Sironi, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 142» inserire le seguenti «sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, dopo le parole: "apparecchiature debitamente omologate" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, o approvate ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del medesimo decreto";

          2) al comma 6, dopo le parole: "apparecchiature debitamente omologate" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, o approvate ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del medesimo decreto";

          3) "».

10.6

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: «dei commi 7, 8, 9, o 9-bis» con le seguenti: «del comma 7».

10.7

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-bis.

10.8

Di Girolamo, Nave

Id. em. 10.7

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «2-bis».

10.9

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Id. em. 10.7

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «2-bis».

10.11

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «2-bis)», le parole: «una sola sanzione per ciascun giorno di calendario,» sono sostituite dalle seguenti: «una sola sanzione per ogni periodo inferiore ad un'ora,».

10.12

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «2-bis)», sostituire le parole: «ciascun giorno di calendario» con le seguenti: «ogni periodo inferiore ad un'ora,».

10.13

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), sostituire le parole: «ciascun giorno di calendario» con le seguenti: «ciascuna ora».

10.14

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), dopo le parole: «ciascun giorno di calendario» inserire le seguenti: «limitatamente alle violazioni successive alla prima nell'arco del medesimo mese,».

10.16

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «2-ter».

10.17

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

10.18

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

          «e-bis) all'articolo 200, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

          "4-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, quando il verbale è redatto con sistemi informatici che producono documenti digitali conformi alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido, è consegnato un documento riepilogativo sintetico che gli consente di acquisire, con le modalità di cui al comma 5-bis, copia digitale del verbale, per stamparne una copia in formato analogico ovvero per provvedere al pagamento ai sensi dell'articolo 202. In tale caso, il verbale sottoscritto digitalmente costituisce originale che deve esse conservato agli atti dell'Ufficio o Comando da cui dipende chi ha accertato la violazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La consegna del documento riepilogativo costituisce contestazione della violazione. Nel caso in cui il trasgressore non è presente al momento dell'accertamento della violazione, il documento riepilogativo può essere lasciato sul veicolo.

          4-ter. Il trasgressore, il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido di cui all'articolo 196, previa identificazione con strumenti di identità digitale, può ottenere copia digitale del verbale accedendo in modo riservato e sicuro al portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione.

          4-quater. Nei casi indicati ai commi 4-bis e 4-ter, in alternativa al deposito nel portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione, il verbale digitale può essere consegnato al trasgressore o all'obbligato in solido mediante notifica al loro domicilio digitale, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui il documento di cui al comma 4-bis viene lasciato sul veicolo, l'acquisizione del verbale digitale, che deve avvenire senza oneri per l'interessato, costituisce notifica ai sensi dell'articolo 201."».

10.20

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.21

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Id. em. 10.20

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.22

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso «g-bis)», con il seguente:

          «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, comma 3,147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158 commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217 per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le condizioni per l'accesso alle banche dati necessarie per il loro funzionamento; nelle more continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando ovvero era in fermata o sosta sulla strada;».

10.23

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso «g-bis)», con il seguente:

          «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando oppure era in fermata o in sosta sulla strada».

10.25

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso «g-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «146, comma 3,» fino a: «e 217,» con le seguenti: «145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, comma 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, nonché delle violazioni in materia di fermata di cui all'articolo 158, comma 1,».

10.26

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso «g-bis)», primo periodo, dopo le parole: «nei soli casi previsti» inserire le seguenti: «dal comma 2, lettera d), nonché».

10.27

Fregolent

Id. em. 10.26

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso «g-bis)», primo periodo, dopo le parole: «nei soli casi previsti» inserire le seguenti: «dal comma 2, lettera d), nonché».

10.28

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso «g-bis)», dopo la parola: «171» inserire le seguenti: «173, comma 2,».

10.29

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

          «1-bis) al comma 1-bis, dopo la lettera g-ter) è inserita la seguente: "g-quater) accertamento della violazione di cui all'articolo 173, comma 3-bis, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento e limitatamente alla sperimentazione, almeno triennale, avviata con specifiche linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Garante della protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali."».

10.30

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

          «1-bis) all'articolo 173, comma 3-bis, accertamento della violazione per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento e limitatamente alla sperimentazione, almeno triennale, avviata con specifiche linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Garante della protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali».

10.33

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1 lettera f), numero 2), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dispositivi o le apparecchiature per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono prevedere il blocco automatico della velocità una volta che si sia raggiunto il limite previsto dalla legge.».

10.35

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Al decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, articolo 4, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano"».

10.0.1

Di Girolamo, Nave

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

          1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero classificati ad uso speciale"».

10.0.2

Di Girolamo, Nave

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

          1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono sostituite dalle seguenti: "anche di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5T"».

10.0.3

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

          1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 115:

          1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e D1 e D1E";

          2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: "D1 e D1E", sono sostituite dalle seguenti: "D e DE";

          3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

          4) al comma 2, lettera a), la parola: "sessantacinque", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

          5) al comma 2, lettera b), la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

          b) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

          "3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

          4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE".».

     Conseguentemente dopo il Titolo I inserire il seguente:

          «TITOLO I-bis

          DELLA GUIDA DEI VEICOLI E DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA».

10.0.4

Di Girolamo, Nave

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

          1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 115:

          1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e D1 e D1E";

          2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: "D1 e D1E", sono sostituite dalle seguenti: "D e DE";

          3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

          4) al comma 2, lettera a), la parola: "sessantacinque", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

          5) al comma 2, lettera b), la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

          b) all'articolo 126, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

          "3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE".»

10.0.6

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

          1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          "1-bis. I limiti di velocità di cui al comma 1 devono essere indicati con cartelli chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse e posizionati ogni chilometro"».

10.0.7

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

          1. Al fine di rafforzare i poteri di controllo degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, mediante l'impiego di dispositivi elettronici, per la prevenzione e il contrasto delle violazioni alle norme di comportamento in materia di velocità all'interno dei centri abitati, all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) le parole: "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,", sono sostituite dalle seguenti: "Su tutte le tipologie di strade di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,";

          2) l'ultimo periodo è soppresso;

          b) al comma 2:

          1) al primo periodo, le parole: "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti proprietari individuano le strade ovvero singoli tratti di esse sui quali utilizzare o installare prioritariamente i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano";

          2) l'ultimo periodo è soppresso.».

10.0.8

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ampliamento dei controlli automatici della velocità)

          1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano"».

ARTICOLI 11 E 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione)

1. In considerazione dell'esigenza della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, possono essere utilizzate, anche per la determinazione della velocità media su tratti determinati, apparecchiature di rilevamento approvate od omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.

2. In via sperimentale, nelle more della conclusione della procedura di approvazione od omologazione, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate apparecchiature di rilevamento della velocità di navigazione, previa istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredata di una relazione tecnica e delle certificazioni di enti riconosciuti o di laboratori autorizzati, attestanti le prove alle quali le apparecchiature sono state sottoposte, nonché di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza delle stesse.

3. Al valore della velocità rilevato mediante le apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 si applica una riduzione pari al 10 per cento con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale.

4. Gli organi accertatori possono utilizzare le apparecchiature di cui al presente articolo anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, purché la violazione sia documentata con sistemi fotografici, videografici o analoghi che, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, consentano di accertare, anche successivamente, i fatti, le circostanze e il responsabile dell'illecito amministrativo, compresi i dati identificativi del mezzo nautico.

5. Al fine dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e dell'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 è reso noto al pubblico esclusivamente mediante previsione nei provvedimenti che fissano i limiti di velocità.

Art. 12.

Approvato

(Campagne di richiamo)

1. Dopo l'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 80-bis. - (Campagne di richiamo di sicurezza) - 1. I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, garantiscono l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalità dei veicoli di categoria M, N e O che hanno immesso sul mercato o hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti più tale rischio; i costruttori devono altresì svolgere una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5 e seguenti.

2. Il costruttore che, avendo provveduto agli adempimenti di cui al comma 1, dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che ad un veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti ha l'obbligo di inserire i relativi dati nell'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e di provvedere al suo aggiornamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il costruttore che omette di adottare le misure correttive di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell'elenco telematico prescritte ai sensi dei commi 1 e 2 è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.

4. Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di accesso all'elenco telematico di cui al comma 2 da parte degli operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti.

5. Chiunque circola con un veicolo presente nell'elenco telematico di cui al comma 2 è soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma 14 ».

EMENDAMENTI

12.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 80-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. Gli operatori economici che non hanno effettuato nell'arco temporale previsto dal comma 2 il richiamo della casa madre nelle modalità previste, non è concessa la possibilità di svolgere la revisione degli stessi.».

12.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          "4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

          - al miglioramento della sicurezza stradale,

          - alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,

          - all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente,

          - alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,

          - a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,

          - allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,

          - a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,

          - alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo,

          - a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,

          - alla rimozione dei rifiuti stradali,

          - alla cura e prevenzione del randagismo,

          - all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

          La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione."

          2. Al comma 5-bis, le parole: "di cui alla lettera c)" sono soppresse.».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore)

1. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, con funzione di titolare dell'attività, sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:

a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana;

b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

c) euro 100 a titolo di rimborso forfetario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettera c).

1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, è corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, è corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta, oltre al 50 per cento della quota di competenza di cui ai commi 1, lettera b), e 1-bis.

1-quater. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono posti interamente a carico dei soggetti richiedenti.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle attività ispettive e di vigilanza disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1-sexies. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attività di cui al comma 1-quinquies sono posti interamente a carico dei soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza »;

c) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello del servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa od ogni seduta antimeridiana o pomeridiana.

3. All'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81 del presente codice e remunerato ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quinquies, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo sono altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 15 ».

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dovuti dai soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 1-sexies, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le relative modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 2.

6. Alla tabella III.1 (Art. 242 - Accertamenti tecnici) allegata al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella colonna: « Accertamenti consentiti », le parole: « Lettere d), e) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Lettere c), d), e) ».

EMENDAMENTO

13.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. All'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 12 è sostituito dal seguente:

          "Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10. La tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, è annualmente rivalutata sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente"».

TITOLO II

MICROMOBILITÀ

Capo I

DEI VEICOLI DESTINATI ALLA MICROMOBILITÀ ELETTRICA

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di monopattini e altri dispositivi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 75, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , imponendo al gestore del servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree »;

c) al comma 75-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies quinquies »;

d) al comma 75-quinquies, le parole: « 75-vicies ter » sono sostituite dalle seguenti: « 75-vicies quinquies »;

e) al comma 75-novies, le parole: « I conducenti di età inferiore a diciotto anni » sono sostituite dalle seguenti: « I conducenti dei monopattini »;

f) al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: « , salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile » sono soppresse;

g) il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

« 75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h »;

h) il comma 75-quinquiesdecies è sostituito dal seguente:

« 75-quinquiesdecies. È vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli »;

i) il comma 75-undevicies è sostituito dal seguente:

« 75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater »;

l) al comma 75-vicies bis, le parole: « di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies »;

m) dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti:

« 75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attività previste dall'articolo 208, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto è generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.

75-vicies quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ».

2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilità elettrica, diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.

EMENDAMENTI

14.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere l'articolo.

14.2

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera m).

14.3

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere la lettera c).

          b) al medesimo comma, sopprimere la lettera m).

14.4

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

14.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Id. em. 14.4

Al comma 1) sopprimere la lettera e).

14.7

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1), lettera e), dopo le parole: «i conducenti dei monopattini» aggiungere le seguenti: «che non siano messi a disposizione dagli operatori di noleggio di monopattini elettrici».

14.8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.9

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

14.10

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

14.11

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

14.12

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

14.13

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1), lettera m), sopprimere il capoverso «75-viciesquinquies».

14.15

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1), lettera m), capoverso «75-viciesquinquies», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: «2054 del codice civile» con le seguenti: «2043 del codice civile»;

          b) sopprimere il secondo periodo.

14.16

Sironi, Di Girolamo, Nave

Sost. id. em. 14.15

Al comma 1, lettera m), capoverso «comma 75-viciesquinquies», sostituire le parole: «dall'articolo 2054» con le seguenti: «dall'articolo 2043»; al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

14.17

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Capo II

DELLE REGOLE DI CIRCOLAZIONE

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Modifiche alla disciplina della ciclabilità)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, la lettera E-bis è sostituita dalla seguente:

« E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 7-bis) è abrogato;

2) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

« 12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di una pista ciclabile »;

3) il numero 12-ter) è sostituito dal seguente:

« 12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli »;

4) al numero 53-bis), dopo la parola: « ciclisti » sono inserite le seguenti: « , conducenti di ciclomotori e di motocicli »;

5) dopo il numero 54) è inserito il seguente:

« 54-bis) Zona ciclabile: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione con priorità per i velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine »;

6) dopo il numero 55) è inserito il seguente:

« 55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera i), dopo le parole: « riservare strade » sono inserite le seguenti: « o singole corsie »;

1.2) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente:

« i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili »;

1.3) la lettera i-ter) è abrogata;

1.4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile »;

2) dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:

« 11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h »;

d) all'articolo 40, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile, la prima striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l'obbligo di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche »;

e) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere presenti e funzionanti secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1 »;

f) all'articolo 143, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La disposizione del comma 2 non si applica ai velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia »;

g) all'articolo 145:

1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti »;

2) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

« 4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua »;

h) all'articolo 148, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

« 9-bis. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo »;

i) all'articolo 150, il comma 2-bis è abrogato;

l) all'articolo 153, comma 1, primo periodo, le parole: « a motore » sono soppresse;

m) all'articolo 154:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; dette segnalazioni non devono essere effettuate nella zona di attestamento ciclabile »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai conducenti di velocipedi è consentito cambiare direzione all'interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico »;

n) all'articolo 182:

1) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili »;

2) il comma 9-ter è abrogato;

o) all'articolo 208, comma 4, lettera c), le parole: « e ciclisti » sono sostituite dalle seguenti: « , ciclisti e conducenti di ciclomotori e di motocicli ».

2. Le condizioni per la realizzazione della corsia ciclabile di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché la relativa segnaletica, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

EMENDAMENTI

15.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sopprimere l'articolo.

15.2

Basso, Irto, Fina

Id. em. 15.1

Sopprimere l'articolo.

15.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sopprimere la lettera a);

          2) alla lettera g), sopprimere il numero 1).

15.4

Basso, Irto, Fina

Id. em. 15.3

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

15.5

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a); al medesimo comma, lettera g), sopprimere il numero 1).

15.7

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: «segnaletica verticale» aggiungere le seguenti: «ed eventualmente orizzontale».

     Conseguentemente, al medesimo comma 1:

          alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

          2) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

          «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di una pista ciclabile"»;

          alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

          «3) il numero 12-ter) è sostituito dal seguente:

          "12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane destinata alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli, contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua;"»;

          alla lettera b), numero 5), capoverso 54-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed eventualmente da segnaletica orizzontale.»,

          alla lettera b), numero 6), sostituire il capoverso 55-bis) con il seguente:

          «55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione»;

          alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.2) con il seguente:

          «1.2) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente:

         "i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili"»;

          alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.3) con il seguente:

          «1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

          "i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri."»;

          alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.4) con il seguente:

         «1.4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          "i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, di norma a destra, una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile"»;

          alla lettera c), numero 2) sostituire il capoverso 11-ter con il seguente:

          «11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h;»,

          alla lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale;»

          alla lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro;»

          alla lettera h), capoverso 9-bis sopprimere le parole: ", ove le condizioni della strada lo consentano;"

          sostituire la lettera i) con la seguente:

          «i) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

          "2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile."».

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

15.8

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: «segnaletica verticale» inserire le seguenti: «ed eventualmente orizzontale».

15.9

Di Girolamo, Nave

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «E-bis» dopo le parole: «segnaletica verticale,» inserire le seguenti: «ed eventualmente orizzontale,».

15.11

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          «a-bis) all'articolo 2, comma 7, le parole: "centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "centri abitati di comuni con popolazione complessiva non superiore a diecimila abitanti"».

15.12

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

15.13

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

15.14

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «12-bis)» con il seguente:

          «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di una pista ciclabile.».

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

         «2. Le caratteristiche di dettaglio della "Corsia ciclabile" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

15.15

Di Girolamo, Nave

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «12-bis)» con il seguente:

          «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento;».

15.16

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «12-bis)» con il seguente:

          «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento;».

15.17

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso numero «12-bis», sostituire le parole: «, idonea a favorire la circolazione» con le seguenti: «salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria,».

     Conseguentemente:

          - al medesimo comma, medesimo capoverso, dopo le parole: «casi in cui non sia possibile» aggiungere le seguenti: «o adeguato al caso concreto»;

          - sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

15.18

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

     Conseguentemente, al medesimo comma 1:

          a) alla lettera c), sopprimere il numero 1.2);

          b) sopprimere la lettera i).

15.19

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) sopprimere il numero 3);

          b) alla lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.2;

          c) sopprimere la lettera i).

15.20

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

     Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

15.21

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3);

          b) sopprimere il comma 2.

15.23

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «idonea» con la seguente: «destinata»;

          b) al comma 1, lettera b), numero 3), alla fine del periodo, dopo la parola: «velocipedi,» inserire le seguenti: «contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua»;

          c) al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato».

15.24

Di Girolamo, Nave

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «12-ter)» sostituire la parola: «idonea» con la seguente: «destinata»; al medesimo comma, numero e capoverso, dopo la parola: «velocipedi» inserire le seguenti: «contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua»;

          b) al comma 1, lettera c), numero 1), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili» con le seguenti: «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato».

15.25

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «12-ter)», sostituire la parola: «idonea» con la seguente: «destinata».

15.26

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «e di motocicli.».

15.27

Di Girolamo, Nave

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), numero 5), sostituire il capoverso "54-bis)," con il seguente: "54-bis)," alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole "ed eventualmente da segnaletica orizzontale";

          b) al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso: «11-ter» con il seguente: «11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h».

15.28

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso «54-bis)», aggiungere, in fine, le parole: «ed eventualmente da segnaletica orizzontale.».

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso comma 11-ter con il seguente:

          «11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.».

15.29

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «55-bis)», dopo la parola: «ciclabile» inserire le seguenti: «per ciclomotori e motocicli» e dopo le parole: «dei velocipedi» inserire le seguenti: «, dei ciclomotori e dei motocicli».

     Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le parole: «e delle due ruote a motore».

15.30

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «55-bis)», aggiungere, in fine, le parole: «e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione».

15.31

Di Girolamo, Nave

Id. em. 15.30

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «55-bis)» alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione».

15.32

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere il numero 1.2).

15.33

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1),  numero 1.2), capoverso «i-bis)», sostituire le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili» con le seguenti: «, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili».

15.34

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), numero 1.2), capoverso «i-bis)», sostituire le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili» con le seguenti: «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato.».

15.35

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.3).

15.36

Di Girolamo, Nave

Id. em. 15.35

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.3).

15.37

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Id. em. 15.35

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.3).

15.38

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c) numero 1), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

          «1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente: "i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri."».

15.39

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

          «1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente: "i-ter) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri"».

15.40

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Id. em. 15.39

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

          «1.3) la lettera i-ter, è sostituita dalla seguente:

          "i-ter) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri"».

15.41

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), numero 1.4), sostituire il capoverso «i-quater)» con il seguente:

          «i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile».

15.42

Di Girolamo, Nave

Id. em. 15.41

Al comma 1, lettera c), numero 1, numero 1.4, sostituire il capoverso «i-quater)» con il seguente:

      «i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile».

15.43

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), numero 1.4), capoverso «i-quater)», dopo le parole: «con una corsia per senso di marcia» aggiungere le seguenti: «ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra».

15.44

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «11-ter.», dopo le parole: «misure di moderazione del traffico» inserire le seguenti: «, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter), e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater), senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure».

15.45

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          «d-bis) all'articolo 50:

          1) al comma 1, le parole: "o di 0,5 chilowatt se adibiti al trasporto di merci," sono soppresse;

          2) al comma 2:

          2.1) dopo le parole: "trasporto di merci" sono inserite le seguenti: "o persone";

          2.2 ) le parole: "lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico > 0,3 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo.» sono sostituite con le seguenti:

          «a) se a due ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico > 0,1 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

          b) se a tre ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico 0,2 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

          c) in entrambi i casi la scheda tecnica del veicolo deve riportare l'indicazione di un carico trasportabile di almeno 35 Kg."».

15.46

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «2-bisaggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale».

15.47

Basso, Irto, Fina

Id. em. 15.46

Al comma 1, lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «, fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale.».

15.48

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

15.49

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

15.50

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro».

15.51

Di Girolamo, Nave

Id. em. 15.50

Al comma 1, lettera g), capoverso «comma 4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro».

15.52

Basso, Irto, Fina

Id. em. 15.50

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro.».

15.54

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

15.55

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso «9-bis» con il seguente:

          «9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri e, in ogni caso, la maggiore distanza laterale possibile di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa. Prima di effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.».

15.56

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera h), capoverso «comma 9-bis», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ove le condizioni della strada lo consentano».

15.57

Di Girolamo, Nave

Id. em. 15.56

Al comma 1, lettera h), capoverso «comma 9-bis», sopprimere le parole: «, ove le condizioni della strada lo consentano,».

15.58

Basso, Irto, Fina

Id. em. 15.56

Al comma 1, lettera h), capoverso «9-bis», sopprimere le parole: «, ove le condizioni della strada lo consentano,».

15.59

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera h), capoverso «comma 9-bis,» sostituire le parole: «, ove le condizioni della strada lo consentano», con le seguenti: «nelle strade urbane, la distanza di sicurezza di un metro e nelle strade extra urbane,».

15.60

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

         «i) all'articolo 150, il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

          "2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile."».

15.61

Basso, Irto, Fina

Id. em. 15.60

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

          «i) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.».

15.62

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

15.63

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera n), al numero 1) premettere il seguente:

          «01) al comma 1, le parole da: "quando circolano fuori dai centri abitati" fino alla fine del comma, sono soppresse.».

15.64

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

          «1-bis) al comma 9, dopo le parole: "quando esistono" sono inserite le seguenti: "e sono percorribili in sicurezza".».

15.65

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

          «1-bis) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esenti dall'obbligo di circolazione sulle corsie e piste ciclabili i velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone".».

15.67

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera n), inserire la seguente:

          «n-bis) dopo l'articolo 182, è inserito il seguente:

"Art. 182-bis.

(Circolazione di velocipedi, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate)

          1. Sulle corsie di cui all'articolo 7, comma 1), lettera i), del presente codice è sempre consentita la circolazione delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli, salvo diversa disposizione, motivata da considerazioni sulla sicurezza della circolazione, da adottarsi con ordinanza del sindaco"».

15.68

Basso, Irto, Fina

Respinto

Sopprimere il comma 2.

15.69

Di Girolamo, Nave

Id. em. 15.68

Sopprimere il comma 2.

15.70

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Id. em. 15.68

Sopprimere il comma 2.

15.71

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Le caratteristiche di dettaglio della "Corsia ciclabile" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

15.72

Di Girolamo, Nave

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali)

1. All'articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto maggiorenne ».

EMENDAMENTI

16.0.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

          1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          "1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

          1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.".

          2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

          4. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

          5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

          6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

     Conseguentemente, dopo il Titolo II, aggiungere il seguente:

         «TITOLO II-bis

          DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI

          Capo I

          EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO E DI SEGNALAZIONE DEGLI ANGOLI CIECHI»

     Conseguentemente, all'articolo 35, comma 3, lettera u), sopprimere le seguenti parole: «riducendo gli angoli morti».

16.0.2

Di Girolamo, Nave

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

          1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

          "1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

          1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.

          1-quater. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

          1-quinquies Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

          1-sexies Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

          1-septies Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

TITOLO III

DEI SEGNALI E DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASI PARTICOLARI

Capo I

DEI PASSAGGI A LIVELLO

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

« 1-sexies. Nel caso in cui l'attraversamento comporti un'altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni, il segnalamento, realizzato secondo le modalità previste dal regolamento, deve essere definito con apposita convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture interessate dall'attraversamento stesso »;

b) all'articolo 40, comma 5, le parole: « o il segnale di "passaggio a livello" » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché in corrispondenza dei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi o del segnale "fermarsi e dare precedenza" »;

c) all'articolo 44, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere può essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente, che entra in funzione, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica, per avvertire in tempo utile del passaggio del treno. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria in caso di visibilità insufficiente »;

d) all'articolo 145, comma 7, le parole: « ferroviarie o » sono soppresse;

e) all'articolo 147:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere e senza i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada:

a) nei casi in cui la segnaletica indichi il solo obbligo di dare la precedenza, devono assicurarsi che nessun treno sia in vista e, in caso affermativo, attraversare rapidamente il passaggio a livello; in caso contrario devono fermarsi, prima della linea di arresto discontinua, senza impegnare il passaggio a livello e riprendere la marcia dopo il passaggio del treno;

b) nei casi in cui la segnaletica indichi l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni caso, prima della linea di arresto continua e attraversare rapidamente il passaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia alcun treno in vista »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel caso di passaggi a livello senza barriere o semibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada devono fermarsi prima della linea di arresto continua qualora tali dispositivi siano in funzione »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli utenti della strada non devono impegnare o attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o semibarriere quando:

a) le barriere o le semibarriere siano chiuse o in movimento di chiusura;

b) le barriere o le semibarriere siano in movimento di apertura;

c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44;

d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo »;

4) al comma 3-bis, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, » e le parole: « conformi alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « approvati od omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

5) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, può essere effettuato dopo almeno tre secondi dall'entrata in funzione dei medesimi dispositivi »;

6) al comma 4, dopo le parole: « Gli utenti della strada » sono inserite le seguenti: « non devono impegnare un passaggio a livello quando non hanno la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'attraversamento e, in ogni caso, », dopo le parole: « arresto forzato del veicolo » sono inserite le seguenti: « o di intrappolamento tra le barriere, » e dopo le parole: « portarlo fuori dei binari » sono inserite le seguenti: « , eventualmente anche abbattendo le barriere, »;

7) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Chiunque, in violazione delle disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3, lettere a), c) e d), impegna o attraversa un passaggio a livello con o senza barriere o semibarriere è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni del comma 4, primo periodo. Chiunque, in violazione delle disposizioni del comma 3, lettera b), impegna o attraversa un passaggio a livello con barriere o semibarriere è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344 »;

8) al comma 6, dopo le parole: « in una violazione di cui al comma 5 » sono inserite le seguenti: « , primo e secondo periodo, »;

9) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

« 6-bis. L'installazione dei dispositivi di cui al comma 3-bis è consentita anche al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, a sue spese, previa convenzione con l'ente proprietario o gestore della strada ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti gestori provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione.

EMENDAMENTI

17.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «in caso di visibilità insufficiente».

17.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

          10) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente: «6-ter. Nelle more dell'eliminazione dei passaggi a livello, il gestore dell'infrastruttura nazionale provvede all'installazione del sistema Protezione Automatica Integrativa - Passaggi a Livello (PAI-PL).».

17.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

          «2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli enti gestori provvedono ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse finalizzate alla manutenzione. Per le medesime finalità del presente articolo, nonché per contribuire ai necessari interventi di ammodernamento tecnologico e messa in sicurezza dei passaggi a livello, e realizzazione di sottopassi ferroviari carrabili, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti criteri e modalità di riparto delle suddette risorse.

          2-bis. A copertura delle disposizioni di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità visiva)

1. All'articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche ».

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie)

1. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri alle squadre di soccorso e ai vigili del fuoco, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche idonei. A tal fine, sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco. Di tale programma i gestori informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

G19.150 (già 19.0.2 e 27.26)

Sironi, Di Girolamo (*), Nave (*)

Respinto

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285",

     premesso che

          le molte discontinuità del tessuto naturale causate dalle infrastrutture umane (strade, ferrovie, recinzioni, edifici) e la frammentazione degli habitat che ne consegue costringono gli animali a cercare punti di attraversamento a volte molto pericolosi (rettilinei stradali, curve senza visibilità, tratti con intenso traffico veicolare) per spostarsi verso altre aree;

          la mancanza di appositi ecodotti, ovvero di passaggi ecologici atti all'attraversamento della fauna selvatica ha un forte impatto sia sulla fauna selvatica, sia sulla incolumità degli automobilisti e sui danni agli autoveicoli con conseguenti contenziosi;

          al fine di consentire il superamento della barriera stradale da parte della fauna selvatica e di evitare interferenze con la circolazione veicolare,

     impegna il Governo a:

          1) individuare le soluzioni più adatte per migliorare la situazione sulle strade e sul territorio;

          2) promuovere e favorire gli interventi di immediata realizzazione, come la disostruzione dei numerosi tubi di drenaggio presenti sotto le strade, ma attualmente ostruiti da terra, ramaglia e rifiuti vari;

          3)  promuovere e favorire la progettazione, di concerto con gli Enti competenti sul territorio, di specifici ecodotti (sotterranei o sopraelevati), adatti alla realtà del luogo ed alla tipologia di fauna presente nelle diverse realtà specifiche, nonché anche di altre misure di tutela, quali recinzioni, dissuasori di velocità, cartellonistica acustica/luminosa di avviso di ultima generazione).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.0.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

          1. All'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

          "c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica;";

          b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

          "2-ter: Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione."».

19.0.2

Sironi, Di Girolamo, Nave

Ritirato e trasformato nell'odg G19.150

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'attraversamento della fauna)

          1. All'articolo 14, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

          "c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.".

          b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

          "2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui al comma 1, lettera c-bis), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione."».

19.0.3

Paita, Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità)

          1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole "1,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "5 milioni di euro annui".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Capo II

AUTO DI SICUREZZA - SAFETY CAR, PANNELLI CON VALORE PRESCRITTIVO E OSSERVANZA RIGOROSA DELL'OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE A DESTRA

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Modifiche al codice della strada in materia di norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43:

1) al comma 5, dopo le parole: « o con la sicurezza della circolazione » sono inserite le seguenti: « o con la protezione degli operatori stradali »;

2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, al fine di prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di persone sulla carreggiata, dall'installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevedibili, il rallentamento graduale della marcia dei veicoli e l'eventuale regolazione del flusso veicolare può avvenire anche mediante l'impiego di veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, nonché dei soggetti in possesso dell'abilitazione prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 12.

5-ter. I veicoli di cui al comma 5-bis, impiegati nelle attività di cui al medesimo comma, devono tenere in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta: "auto di sicurezza - safety car". Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, d'intesa con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare nei casi di cui al comma 5-bis nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi »;

b) all'articolo 177:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nelle situazioni di cui all'articolo 43, comma 5-bis, è vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5-bis. Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo di cui all'articolo 151, comma 1, lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, impiegati nella procedura di cui all'articolo 43, comma 5-bis »;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Alle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la durata della sospensione è da tre a sei mesi ».

EMENDAMENTO

20.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1) , dopo le parole: «operatori stradali» aggiungere la seguente: «e autostradali».

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Uso dei pannelli a messaggio variabile con valore prescrittivo)

1. All'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:

« 19-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a messaggio variabile devono essere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificarne il momento di accensione o spegnimento e il regolare funzionamento. Di ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o modifica del contenuto del messaggio deve essere conservata idonea registrazione in grado di certificare l'orario e il corretto svolgimento delle operazioni stesse. L'orario di effettivo funzionamento registrato deve essere certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 3, che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi noti mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali a messaggio variabile, devono essere indicati le modalità e i tempi di funzionamento dei segnali e di accensione e spegnimento degli stessi.

19-ter. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione nonché informazioni utili alla guida relative alla strada su cui sono installati e agli itinerari o ambiti a essa correlati. Tali indicazioni sono fornite con segnali di dimensioni, colori e forme uguali a quelle dei corrispondenti segnali verticali. Nei comuni classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso i segnali a messaggio variabile possono prevedere anche l'impiego alternato di lingue straniere.

19-quater. Dall'attuazione di quanto previsto dai commi 19-bis e 19-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

EMENDAMENTO

21.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, capoverso «19-bis» sopprimere le parole: «e i tempi».

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Misure per contrastare il rischio della circolazione contromano, osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale)

1. Al fine di contrastare il rischio della circolazione contromano, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le caratteristiche, le modalità e i tempi di attuazione della segnaletica obbligatoria da installare, nelle strade a doppia carreggiata, nei punti di possibile imbocco contromano.

2. All'articolo 143, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del predetto veicolo ».

3. All'articolo 176, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso di cui all'articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto è fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata ».

4. All'articolo 20, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o pregiudizio della sicurezza stradale ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

22.2

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "e nelle more dell'adeguamento del regolamento, è consentita la circolazione per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 13,50 m. e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m."».

22.4

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

       «4-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) al comma 3:

          1) al primo periodo, le parole: «18 t» sono sostituite dalle seguenti: «22 t»;

          2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t.»;

        b) al comma 4, le parole: «40 t» sono sostituite dalle seguenti: «44 t».»

22.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "19,5 t." sono aggiunte le seguenti: "Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t."».

G22.150

Romeo

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

     premesso che

          il disegno di legge in esame apporta una serie di modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tese al rafforzamento della sicurezza stradale, anche mediante inasprimento delle sanzioni di comportamenti pericolosi e rafforzamento dei controlli;

     considerato che:

          per garantire e rafforzare la sicurezza stradale, accanto alle regole di condotta sono necessari interventi infrastrutturali che rendano la rete viaria più sicura,

     impegna il Governo

          a destinare, all'interno degli stanziamenti disponibili e non impegnati del fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al Comune di Cittadella (PD) le risorse necessarie alla realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra Via Basse del Brenta e Via Michela (sp24).

22.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di pubblicità di autoveicoli e di campagne pubblicitarie per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile)

          1. La pubblicità di autoveicoli, con qualsiasi mezzo effettuata, deve essere accompagnata da un messaggio promozionale che tenuto conto dei comportamenti statisticamente più pericolosi incoraggi la guida sicura, ovvero l'uso della mobilità attiva o della mobilità condivisa o del trasporto pubblico, a rotazione tra i seguenti:

          1. «Per i tragitti quotidiani, usa i mezzi pubblici»;

          2. «Per gli spostamenti brevi in città, scegli di camminare o andare in bicicletta»;

          3. «Prendi in considerazione l'uso condiviso dell'auto»;

          4. «Quando guidi, rispetta i limiti di velocità, non distrarti e da sempre la precedenza».

          2. La competenza amministrativa a vigilare sul rispetto e a sanzionare le violazioni della disposizione di cui al primo comma è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che agisce con i medesimi poteri previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

          3. Una quota pari al 5 per cento delle spese sostenute dagli operatori pubblicitari, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, per pubblicità di autoveicoli effettuata con qualsiasi mezzo in Italia, è devoluta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa corrente del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinata alla progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie di promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, sentiti il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministero dell'interno.

          4. La Fondazione Pubblicità Progresso, nell'ambito dell'attività istituzionale di comunicazione sociale volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su temi civili, culturali ed educativi della comunità e a favorire la nascita di comportamenti virtuosi orientati alla crescita del bene comune, promuove annualmente almeno una campagna pubblicitaria dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.

          5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.».

TITOLO IV

DELLA SOSTA, DELLA CIRCOLAZIONE IN CASI PARTICOLARI E DELLE STRADE

Capo I

DELLA DISCIPLINA E DELLA TARIFFAZIONE DELLA SOSTA

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Modifiche al codice della strada in materia di disciplina della sosta)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera d), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o alla ricarica di tali veicoli »;

1.2) alla lettera d), il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti »;

1.3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le modalità di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle tariffe »;

1.4) alla lettera g), la parola: « cose » è sostituita dalla seguente: « merci »;

2) il comma 5 è abrogato;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l'accesso sia indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili »;

4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell'esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio »;

b) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli »;

c) all'articolo 188, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento ».

2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

23.1

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere il numero 1.3).

     Conseguentemente, sopprimere il numero 4).

23.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), sopprimere il numero 1.3);

          b) sopprimere il numero 4).

23.3

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere il numero 1.3).

23.4

Di Girolamo, Nave

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere il numero 1.3).

23.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

          «1.3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          "f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali;";».

23.6

Di Girolamo, Nave

Id. em. 23.5

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

      «1.3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          "f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali";»

23.7

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.3), capoverso «lettera f)», sopprimere dalle parole: «con decreto del Ministro» fino alla fine della lettera.

23.8

Basso, Irto, Fina

Id. em. 23.7

Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.3), capoverso «f)», sopprimere le parole da: «con decreto del Ministro» fino alla fine della lettera.

23.9

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.3), capoverso «f)», sopprimere le parole da: «le categorie dei veicoli esentati» fino alla fine della lettera.

23.10

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.3), capoverso «f)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

23.12

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

23.13

Di Girolamo, Nave

Id. em. 23.12

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

23.14

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

     «4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

          "Il comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell'esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico."».

23.15

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Id. em. 23.14

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

          «4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

          "Il comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell'esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico."».

23.16

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: "durata del parcheggio." inserire le seguenti: "Il Comune prevede inoltre la destinazione di una quota di spazi di sosta gratuita dedicati ai ciclomotori e ai motocicli in misura adeguata al numero di tali mezzi circolanti sul territorio.".

23.19

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) all'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1. il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli»;

          2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.».»

23.20

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

      «b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

       "2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde."».

     Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

          3. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità dell'articolo 42, comma 2-bis del codice della strada, introdotto dal comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono approvate apposite linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le predette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.

23.21

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sost. id. em. 23.20

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          «b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          "2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può installare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera larghezza della carreggiata o della corsia o anche solo per una parte di esse, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, secondo quanto indicato nel primo periodo, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi nonché elementi di arredo funzionale o urbano, anche vegetali"».

     Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità delle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1, lettera b-bis) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dei dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le suddette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.».

23.22

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

      «b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

       "2-bis. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde."».

23.23

Sironi, Di Girolamo, Nave

Ritirato e trasformato nell'odg G23.151

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis) All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          "2-bis. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde."».

23.24

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          "2-bis. All'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. E' consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.»"».

23.25

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo la c) aggiungere la seguente:

          "c-bis) all'articolo 188, comma 4, sostituire le parole: "da euro 168 ad euro 672" con le seguenti: "da euro 336 euro ad euro 1344".

G23.150

Sigismondi, Rosa, Farolfi, Petrucci, Tubetti

V. testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285",

     premesso che

          il Decreto legge n.121/2021, convertito in legge n.156/2021, ha modificato il Codice della Strada con l'introduzione del nuovo articolo 188-bis recante "Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni", demandando al Comune di residenza il rilascio del contrassegno;

          l'attuazione di questa disposizione è subordinata all'approvazione delle specifiche istruzioni relative a:

          - segnaletica stradale verticale e orizzontale

          - caratteristiche del contrassegno e modalità di rilascio su tutto il territorio nazionale.

          Tali specifiche devono essere previste nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada DPR 495/1992;

          il rinvio a norme regolamentari non entrate in vigore (nella stesura del progetto di legge si rinviava all'art. 381-bis del Regolamento rimasto inattuato) non consentirebbe la piena applicazione degli art. 158 comma 2, lettera g-bis) e art. 188-bis, comma 3) del Codice della Strada;

          il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 7/4/2022, oltre ad erogare finanziamenti per la realizzazione degli "stalli rosa", ha definito le caratteristiche della segnaletica stradale da adottare per ottenere i finanziamenti;

          sulla questione de quo né il Ministero dell'Interno, né il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si sono ancora pronunciati;

     impegna il Governo

          a valutare, per dirimere qualsiasi dubbio applicativo, l'introduzione nel Regolamento del Codice della Strada, come previsto nel progetto di stesura, di un apposito articolo, che disciplini un modello di contrassegno uniforme su tutto il territorio nazionale (alla stregua di quello in uso per le persone invalide con ridotta capacità motoria) e confermi le caratteristiche della segnaletica stradale contenuta nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 7/4/2022.

G23.150 (testo 2)

Sigismondi, Rosa, Farolfi, Petrucci, Tubetti

Accolto

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          il decreto-legge n. 121/2021, convertito in legge n.156/2021, ha modificato il Codice della strada con l'introduzione del nuovo articolo 188-bis recante "Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni", demandando al Comune di residenza il rilascio del contrassegno;

          l'attuazione di questa disposizione è subordinata all'approvazione delle specifiche istruzioni relative a:

          - segnaletica stradale verticale e orizzontale;

          - caratteristiche del contrassegno e modalità di rilascio su tutto il territorio nazionale.

          Tali specifiche devono essere previste nel Regolamento di esecuzione del Codice della strada DPR n. 495/1992;

          il rinvio a norme regolamentari non entrate in vigore (nella stesura del progetto di legge si rinviava all'articolo 381-bis del Regolamento rimasto inattuato) non consentirebbe la piena applicazione degli articoli 158, comma 2, lettera g-bis) e 188-bis, comma 3, del Codice della strada;

          il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7/4/2022, oltre ad erogare finanziamenti per la realizzazione degli "stalli rosa", ha definito le caratteristiche della segnaletica stradale da adottare per ottenere i finanziamenti;

          sulla questione de quo, né il Ministero dell'interno, né il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sono ancora pronunciati,

     impegna il Governo:

          compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare, per dirimere qualsiasi dubbio applicativo, l'introduzione nel Regolamento del Codice della strada, come previsto nel progetto di stesura, di un apposito articolo, che disciplini un modello di contrassegno uniforme su tutto il territorio nazionale (alla stregua di quello in uso per le persone invalide con ridotta capacità motoria) e confermi le caratteristiche della segnaletica stradale contenuta nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 7/4/2022.

G23.151 (già 23.23 e 27.28)

Sironi

Accolto

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285";

    premesso che:

          in Italia, diversamente da quanto accade nella maggior parte dei Paesi Europei, gli incidenti stradali in ambito urbano sono in continuo aumento, evidenziando drammaticamente l'esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale;

          le strade hanno funzioni diverse che richiedono velocità azioni di guida diverse, compresa, per esempio, la prontezza a gestire ciclisti e pedoni, bambini compresi;

          queste diverse funzioni possono essere rese esplicite dal design e dalle caratteristiche della strada, rendendo più semplice per i conducenti adattarvi la guida in modo appropriato;

          una progettazione stradale autoesplicativa fornisce al conducente un'impressione chiara ed intuitiva di come guidare, eliminando gli elementi di sorpresa e inducendo una guida prudente;

     considerato che:

          l'articolo 35, al comma 3, lettera t) attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di predisporre linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate alla sicurezza di tutti gli utilizzatori compresi pedoni e ciclisti,

     impegna il Governo:

        a favorire e promuovere  nei centri urbani  l'adozione di dispositivi e l'esecuzione di interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità per la messa in sicurezza degli utenti vulnerabili, mediante la realizzazione o l'installazione, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche con piantumazione di verde.

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni per violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell'articolo 157, comma 6, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Qualora la violazione di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione è calcolata moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo per il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito compresi nel tempo intercorso dall'inizio della violazione fino al momento dell'accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi stabiliti dal quarto periodo »;

2) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

« 14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, si applica anche in caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9, consistente nel mancato pagamento dell'intera somma prevista. Al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, è maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa dell'intero periodo tariffato per il giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. La sanzione e la relativa maggiorazione per il recupero della tariffa si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione.

14-ter. Nel caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9 per insufficiente pagamento della somma prevista, alla sanzione di cui al comma 14, primo periodo, si applica la seguente disciplina:

a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;

b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;

c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo.

14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione »;

3) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel mancato pagamento dell'intera somma prevista, la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, è maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Fuori dei casi di cui al primo e al secondo periodo, quando la violazione della sosta tariffata consiste nel pagamento insufficiente, si applica la seguente disciplina:

a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;

b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;

c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo »;

4) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« 15.1. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Quando la sosta senza pagamento o con pagamento insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno dell'accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche limitata nella durata massima, si applicano le sanzioni di cui al comma 14, quarto periodo, secondo le disposizioni e nei modi indicati nel quinto periodo del medesimo comma »;

b) all'articolo 158:

1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli ».

EMENDAMENTI

24.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

24.2

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi «14-ter» e «14-quater».

24.3

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso «14-ter».

24.4

Di Girolamo, Nave

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere il capoverso «14-ter».

24.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

24.6

Di Girolamo, Nave

Id. em. 24.5

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

24.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

          1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

          «4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

          4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».

24.0.150 (già 26.0.1)

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Id. em. 24.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

          1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

          "4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

          4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338"».

24.0.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni degli operatori di trasporto pubblico non di linea)

          1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4:

          1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 e, se si tratta di autobus, da euro 1.812 ad euro 7.249»;

          2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione»;

          b) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;

          c) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Chiunque, essendo munito di autorizzazione, rivolge la propria attività all'utenza indifferenziata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 1.812 a ? 7.249. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. La disposizione non si applica ai casi di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21».

24.0.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

          1. All'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1. al comma 4:

          a) al primo periodo, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;

          b) al primo periodo, le parole da: «ovvero, pur essendo munito» fino a: «all'autorizzazione» sono soppresse;

          c) al primo periodo, le parole da «euro 173» fino a «euro 1.731» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.812 a euro 7.249»;

          d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione.»;

          2. al comma 4-bis l'ultimo periodo è soppresso;

          3. dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Salvo che il fatto non costituisca un più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.812 a euro 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

ARTICOLI DA 25 A 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Modifiche al codice della strada in materia di circolazione fuori dei centri abitati)

1. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

« 1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza, possono istituire zone a traffico limitato territoriali. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, né alle strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia adottata una disciplina più restrittiva ai sensi dell'articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato territoriali, verificando che l'istituzione della zona a traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione e di sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. La proposta di istituzione della zona a traffico limitato è adottata sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio, limitatamente agli aspetti riguardanti la sicurezza della circolazione stradale. Gli enti proprietari delle strade interessate provvedono all'apposizione della relativa segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L'apposizione della segnaletica non è necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di entrata in vigore, e che i siti internet istituzionali degli enti interessati diano informazioni sulla durata del divieto per l'intero periodo. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g) »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Le autorità che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. L'accesso alle zone a traffico limitato per le categorie autorizzate non può in ogni caso essere a titolo oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui veicoli, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 1-sexies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344 ».

Art. 26.

Approvato

(Modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione ».

Capo II

DELLA CIRCOLAZIONE IN CASI PARTICOLARI E DELLE STRADE

Art. 27.

Approvato

(Modifiche al codice della strada in materia di circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade)

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell'aria ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i comuni, qualora si renda necessario disporre divieti o limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza, anche in riferimento alla facoltà di cui al comma 1, lettera b), in determinati ambiti stradali coincidenti con zone già istituite o con l'intero centro abitato, comunicano l'entrata in vigore del divieto o della limitazione con almeno ventiquattro ore di preavviso attraverso i mezzi di informazione disponibili ».

2. All'articolo 16 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, su viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieto, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

EMENDAMENTI

27.2

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere il comma 1.

27.3

Di Girolamo, Nave

Id. em. 27.2

Sopprimere il comma 1.

27.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Id. em. 27.2

Sopprimere il comma 1.

27.5

Basso, Irto, Fina

Id. em. 27.2

Sopprimere il comma 1.

27.6

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27.7

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Id. em. 27.6

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

27.8

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «b)» con il seguente:

          «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti».

27.9

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «b)» con il seguente:

          «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti».

27.11

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «b)» con il seguente:

          «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».»

27.10

Basso, Irto, Fina

Id. em. 27.11

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «b)» con il seguente:

          «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

27.12

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «b)» con il seguente:

          «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice.».

27.13

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), capoverso «b)», sostituire le parole da: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti."

27.14

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «b)», sostituire le parole da: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.".

27.16

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «b)», sostituire le parole: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice.".

27.15

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «b)», sostituire le parole: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".

27.17

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «b)», primo periodo, sopprimere la parola: "congiuntamente".

27.21

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione e riduzione della probabilità e della gravità degli incidenti stradali in particolare a tutela degli utenti vulnerabili della strada, anche subordinandola all'obbligo di installazione e attivazione di sistemi e dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento a quelli per l'adattamento intelligente ai limiti di velocità e a quelli di allerta per la presenza di pedoni e ciclisti, previsti dal Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla relativa legislazione attuativa».»

27.22

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          «b-bis) al comma 9-bis le parole: «ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida» sono sostituite dalle seguenti: «ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti».»

27.23

Di Girolamo, Nave

Id. em. 27.22

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          «b-bis) al comma 9-bis le parole: «ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida» sono sostituite dalle seguenti: «ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti».»

27.24

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. Dopo l'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)

          1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito "Commissione".

          2. La Commissione si compone di: tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti; un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico; un rappresentante dell'ANAS; un rappresentante dell'AISCAT; un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome; un rappresentante dell'Unione delle province italiane; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL; un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

          3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietario gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:

          a) Direttrice Padana;

          b) Direttrice Tirrenica;

          c) Direttrice Adriatica;

          d) Direttrici Tirreno-Adriatico;

          e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

          4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

          5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

          6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato cartografico, su una sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.

          7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

          8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.».

          1-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          1-quater. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro novanta giorni dalla sua costituzione.»

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al codice della strada in materia di costituzione di itinerari abilitati al trasporto eccezionale, circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade)».

27.25

Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere il comma 2.

27.28

Di Girolamo, Nave

Ritirato e trasformato nell'odg G23.151

Al comma 2, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:

          «1-ter. All'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. E' consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.»".

27.26

Sironi, Nave

Ritirato e trasformato nell'odg G19.150

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 14, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis)  

          alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica;

          b) all'articolo 14, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

          2-ter: "Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione.".»

27.27

Di Girolamo, Nave

Respinto

 Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di aumentare il livello di sicurezza stradale all'interno dei centri abitati e di rafforzare le misure a tutela della vita umana prevenendo e mitigando gli effetti dannosi di incidenti che coinvolgono, in particolare, gli utenti vulnerabili, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E,».

27.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

          1. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 58) è sostituito dal seguente: "58) ZONA O STRADA RESIDENZIALE: zona o strada urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione degli utenti vulnerabili della strada e dell'ambiente, che devono in ogni caso includere un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h, l'inibizione del traffico di mero attraversamento, la limitazione della sosta veicolare e il diritto di circolazione, sosta e precedenza dei pedoni e dei velocipedi sull'intera sede stradale, tutelata da appositi interventi infrastrutturali di moderazione della velocità e di miglioramento della qualità dello spazio pubblico, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

          b) il numero 58-bis) è sostituito dal seguente: "58-bis) ZONA O STRADA SCOLASTICA: zona o strada urbana nella quale si trovano uno o più edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione delle bambine e dei bambini e dell'ambiente, che in ogni caso devono includere almeno un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h e le limitazioni previste dal comma 11-bis dell'articolo 7 almeno in corrispondenza degli accessi negli orari di entrata e uscita degli alunni, delimitata all'accesso o lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.".

          2. All'articolo 7, comma 11-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nel primo periodo, dopo le parole: "zone", sono aggiunte le seguenti: "o strade";

          b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nelle suddette zone o strade, inoltre, sono attuate preferibilmente le seguenti misure: gli attraversamenti pedonali e ciclabili sono realizzati con rialzo della pavimentazione stradale, i marciapiedi sono ampliati in corrispondenza delle intersezioni, i percorsi preferenziali da casa a scuola sono oggetto di specifici interventi di messa in sicurezza, gli spazi stradali in prossimità degli accessi agli edifici scolastici sono riorganizzati per favorire la socialità, il gioco e l'attività motoria e sportiva.".»

27.0.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche del codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)

          1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

          "Art. 70. (Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale). - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:

          a. I servizi di piazza a trazione animale;

          b. I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;

          c. Veicoli destinati al trasporto di cose;

          d. Carri agricoli;

          e. Veicoli a trazione animale muniti di pattini.".

          2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

          3. Gli animali dismessi dai servizi di cui al comma 1 devono essere classificati come "non destinati alla produzione di alimenti" e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

          4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale" sono sostituite dalle seguenti: "e natante";

          b) alla lettera b), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale", sono sostituite dalle seguenti: "e natante".

          5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del Codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

          6. All'entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui al comma 1 sono soppresse.»

27.0.3

Sironi, Nave

Ritirato e trasformato nell'odg G2.150

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Modifiche del Codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)

          1. L'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"Art. 70

(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale).

          1.Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci.

          Rientrano nel divieto:

          a. I servizi di piazza a trazione animale

          b. I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale

          c. Veicoli destinati al trasporto di cose

          d. Carri agricoli

          e. Veicoli a trazione animale muniti di pattini

          2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

          3. Gli animali dismessi dai servizi di cui al comma 1 devono essere classificati come "non destinati alla produzione di alimenti" e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

          4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: « e natante»;

          b) alla lettera b), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: « e natante».

          5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544 - ter del Codice penale l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

          6. All'entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui al comma 1 sono soppresse".».

27.0.4

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

          1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale e di rafforzare la tutela della vita umana specificamente all'interno dei centri abitati, prevenendo e riducendo gli effetti dannosi di scontri e investimenti stradali, in particolare per gli utenti vulnerabili, dovuti o aggravati dalla velocità veicolare, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale note e disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane, salvo i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E,».

          2. I nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati stabiliti dal comma precedente trovano applicazione una volta decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in armonia con le strategie generali individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, della mobilità sostenibile e del traffico urbano, i Comuni provvedono:

          a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle strade che si trovano all'interno dei centri abitati, ovvero alla sua conferma o al suo aggiornamento;

          b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione dei provvedimenti amministrativi eventualmente ritenuti opportuni per l'applicazione differenziata dei limiti di velocità per alcune tipologie di strade urbane.

          3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b) del precedente comma, i nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati sono da intendersi comunque vigenti, secondo la classificazione delle strade esistente oppure, in mancanza, in ogni caso secondo le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

          4. La copertura finanziaria degli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del comma 2 è assicurata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, a valere sulle somme di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e sulla quota di proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".»

27.0.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

          1. All'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E.».

ARTICOLI 28 E 29 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

(Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione in ambito portuale)

1. All'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « capo di circondario » sono inserite le seguenti: « o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita ».

Art. 29.

Approvato

(Modifica al codice della strada in materia di circolazione di macchine agricole)

1. All'articolo 57, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada: a) per il proprio trasferimento; b) per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale; c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola ».

EMENDAMENTI

29.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Le macchine agricole di cui al comma 1 impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.".

29.2

Fregolent

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "Fino al 30 giugno 2024" sono soppresse».

29.3

Fregolent

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025».

29.4

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Fina

Id. em. 29.3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".»

29.6

Fregolent

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 4, secondo periodo, le parole: "Da tale violazione discende" sono sostituite con le seguenti: "Con modalità stabilite dal decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore, da tale violazione può discendere"».

29.7

Fregolent

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "limitato transito su strada degli stessi", sono inserite le seguenti: "Per i medesimi convogli citati, la misura dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari, si calcola con le modalità stabilite da decreto del Ministro dei trasporti, fatte salve le competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."».

ARTICOLI DA 30 A 32 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

Approvato

(Locazione senza conducente)

1. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto di persone su strada può utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con un'impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro »;

b) al comma 4:

1) alla lettera b-bis), le parole: « i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, » sono soppresse;

2) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

« b-ter) i veicoli, aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone ».

Art. 31.

Approvato

(Veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori)

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, l'articolo 179, comma 1, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applica ai veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o di valori nel territorio nazionale.

Art. 32.

Approvato

(Circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. L'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente articolo ».

EMENDAMENTI

32.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

          1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero l'Automobile Club d'Italia (ACI) per le manifestazioni automobilistiche e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), per le manifestazioni motociclistiche»;

          b) all'articolo 60, comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS»;

          c) all'articolo 93, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

             1) al terzo periodo, dopo le parole: «titolo di proprietà e» sono aggiunte le seguenti: «, per quelli di un'età compresa tra i venti e i ventinove anni di anzianità di costruzione»;

            2) al quinto periodo, dopo le parole: «concessa anche retroattivamente» sono aggiunte le seguenti: «con la sola presentazione dell'istanza di immatricolazione e senza ulteriori documenti o certificazioni».

          2. L'articolo 215, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: «Sono classificati di interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS e da questo dotati, per quelli di età compresa tra i venti e ventinove anni della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009. Per i motoveicoli e gli autoveicoli con una età di almeno trent'anni, per la classificazione di interesse storico o collezionistico è sufficiente l'iscrizione in uno dei suddetti registri».

32.0.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sicurezza stradale e motorismo storico)

          1. All'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) sono aggiunte, in fine, le parole: «, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori.».»

32.0.3

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sicurezza stradale e motorismo storico)

          1. All'articolo 60, comma 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori.».

ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

Approvato

(Modifica al codice della strada in materia di circolazione nelle isole minori)

1. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni » sono sostituite dalle seguenti: « il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo ».

EMENDAMENTI

33.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Destinazione specifica di quota parte delle risorse stanziate per l'attuazione del PNSS)

          1. Una quota parte non inferiore al 15 per cento degli importi stanziati negli stati di previsione della spesa in conto capitale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, è destinata annualmente al concorso finanziario dello Stato alla progettazione e realizzazione di programmi di intervento dei comuni tesi in specifico:

          a) all'applicazione e al rispetto del limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h sulle strade urbane;

          b) all'adeguamento dell'infrastruttura stradale per la moderazione del traffico e della velocità stessa all'interno dei centri abitati;

          c) alla riallocazione dello spazio pubblico stradale fra i diversi usi e utenti in modo più equo e democratico, ai fini della piena ed effettiva attuazione della definizione di «strada» stabilita dall'articolo 2, comma 1, del vigente codice della strada.».

33.0.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Finalità dei piani, programmi e atti normativi e amministrativi in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti)

          1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni, secondo le rispettive competenze e in applicazione delle disposizioni stabilite dal presente codice, orientano i propri piani, programmi e atti normativi e amministrativi comunque denominati in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti, al fine di innalzare il livello di tutela della vita umana e la protezione dell'incolumità delle persone e aumentare la sicurezza stradale, in particolare all'interno dei centri abitati; migliorare la convivenza tra tutti gli utenti della strada; promuovere la mobilità sostenibile, in particolare quella attiva, e la diversione modale dal mezzo privato motorizzato; proteggere l'ambiente urbano e il clima; di migliorare l'accessibilità e la qualità dello spazio pubblico; riequilibrare in modo più equo e democratico la distribuzione della strada tra i diversi usi e utenti; sviluppare la dimensione di prossimità delle città, favorendo la coesione sociale e l'economia locale; assicurare una più elevata qualità della vita per gli abitanti delle città, indipendentemente da età, limitazioni alla mobilità e mezzo di trasporto utilizzato, e una maggiore attrattività e competitività per le imprese insediate.».

ARTICOLO 34 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34.

Approvato

(Disposizioni in materia di rimorchi)

1. All'articolo 56, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « e trainabili da » sono inserite le seguenti: « motoveicoli di cui all'articolo 53 e da ».

EMENDAMENTI

34.0.1

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)

          1. All'articolo 80, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «stabilisce le tariffe» sono inserite le seguenti: «, provvedendo al relativo aggiornamento triennale sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto al periodo precedente,».

34.0.2

Fina, Irto, Basso

Id. em. 34.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «Art. 34-bis.

          (Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)

          1. All'articolo 80, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «stabilisce le tariffe» sono inserite le seguenti: «, provvedendo al relativo aggiornamento triennale sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto al periodo precedente,».

34.0.3

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

          1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».

34.0.4

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

          1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

          «4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

          4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».

34.0.5

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Innalzamento limiti per la non concorrenza della indennità di trasferta alla determinazione del reddito da lavoro dipendente degli autotrasportatori)

          1. Allo scopo di stimolare la concorrenza e fare fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

          2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.6

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

          1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono inserite le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».

34.0.7

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

          1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

          2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

          3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

          4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

34.0.8

Paita, Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 34-bis.

(Programmi di intervento strategico)

          1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS) che individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi, a risolvere le problematiche delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.

          2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione o dal ripristino delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali di interesse statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti.

          3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica integrata, d'intesa con gli enti interessati e con i soggetti attuatori delle opere, garantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali interessati e la sostenibilità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere.

          4. I PIS possono, altresì, essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in conformità con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante finanziamenti pubblici e privati.

          5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle Camere una relazione sui PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 34-ter.

(Strumenti di comunicazione e di partecipazione)

          1. Ai fini della redazione dei PIS la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento dei Ministeri e degli enti pubblici interessati, attiva specifici percorsi di comunicazione e di coinvolgimento delle comunità locali interessate, garantendo la loro partecipazione nelle scelte.

          2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, con gli enti locali, con le istituzioni e gli enti pubblici interessati promuove e garantisce la conoscenza e la piena diffusione dei PIS attivati.

Art. 34-quater.

(Modalità di attuazione dei PIS)

          1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale propone un PIS recante i seguenti elementi costitutivi:

          a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;

          b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché ambientali e della salute pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);

          c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai conseguenti interventi;

          d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei relativi ruoli;

          e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle misure e delle opere compensative;

          f) previsione delle misure di attuazione e di gestione, compresi gli schemi tipo di accordi tra i soggetti attuatori e i soggetti interferiti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali volti alla corresponsione delle indennità speciali previste dalla presente legge;

          g) valutazione dei costi;

          h) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata;

          i) individuazione dei percorsi informativi e partecipativi di cui all'articolo 2.

Art. 34-quinquies.

(Accordi di programma)

          1. Per la definizione dei PIS, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e approva specifici accordi di programma fra la stessa Presidenza, le regioni, gli enti locali, i soggetti attuatori ed altri eventuali soggetti interessati, sulla base della proposta formulata ai sensi dell'articolo 3 e delle eventuali rimodulazioni e integrazioni apportate dalle regioni e dagli enti interessati.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato tecnico che svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e consultive sull'attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'accordo di programma di cui al medesimo comma 1.

           3. I PIS sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 34-sexies.

(Indennità speciale)

          1. I PIS prevedono interventi per la tutela dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui ai medesimi programmi. I requisiti della residenza e della dimora devono sussistere in epoca anteriore all'approvazione del relativo PIS.

          2. Per le finalità di cui al comma 1 è posto a carico dei soggetti attuatori delle opere infrastrutturali l'obbligo di corresponsione di un'indennità speciale in favore dei soggetti di cui al comma 1 destinata a compensare la loro ricollocazione in immobili adibiti a prima abitazione nonché ogni altra spesa definita accessoria alla ricollocazione. L'importo dell'indennità speciale è determinato in base a parametri stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto da emanare d'intesa con la regione interessata ed è aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

          3. L'indennità speciale di cui al comma 2 spetta ai seguenti soggetti: a) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione autonoma; b) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione in una nuova abitazione.

          4 Ai locatari, ai residenti e ai dimoranti negli immobili di cui al comma 1, che richiedano la ricollocazione in alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) non assegnabili in quanto in carente stato di manutenzione, non spetta l'indennità speciale di cui al comma 2; ai medesimi soggetti è corrisposta una somma pari a euro 10.000, aggiornata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, per la copertura delle spese di trasloco e di attivazione delle utenze domestiche.

          5. Il comune procede all'assegnazione degli alloggi ristrutturati secondo procedure adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          6. Nel caso di ricollocazione abitativa dei soggetti di cui al comma 3, lettera b), i relativi oneri finanziari sono posti a carico dei soggetti di cui al comma 2.

          7. I locatari, i residenti e i dimoranti negli immobili di cui al comma 1 possono richiedere l'assegnazione degli alloggi di ERP qualora possiedano i requisiti prescritti dalla normativa vigente. In tale caso la perdita dell'immobile è equiparata allo sfratto esecutivo.

Art. 34-septies.

(Tutela delle attività economiche)

          1. I PIS individuano gli interventi per la tutela delle attività economiche incompatibili con la realizzazione dell'opera infrastrutturale, al fine di garantirne la continuità.

          2. Il titolare dell'attività economica interferita che riceve dal soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale l'indennità di cui all'articolo 7 assume l'obbligo di garantire la continuità occupazionale e produttiva per il periodo di tre anni a decorrere dall'erogazione del saldo dell'indennità.

          3. Il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti a carico dei soggetti interferiti dalla realizzazione di opere infrastrutturali al fine dell'ottenimento delle indennità, comporta la restituzione dell'indennità corrisposta, comprensiva degli interessi legali nel frattempo maturati.

          4. Qualora si verifichi un caso fortuito o di forza maggiore ovvero sopravvengano altri gravi motivi, il soggetto beneficiario dell'indennità di cui al comma 2, su autorizzazione del soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale, ha diritto al mantenimento della stessa indennità e all'esenzione dall'obbligo di cui al citato comma 2.

          5. Alle regioni è affidato il controllo dell'attuazione del presente articolo.

Art. 34-octies.

(Ulteriori tutele)

          1. Le tutele previste dalla presente legge possono essere estese, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche a soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili o compromessi dalla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate dai PIS di cui all'articolo 3, anche per interventi in corso di realizzazione e su richiesta dei competenti enti locali.

          2. Qualora la situazione abitativa e i requisiti dei soggetti collocati in immobili incompatibili con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1 non rientrino nelle disposizioni della presente legge ma richiedano comunque un intervento di tutela, la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante le misure di attuazione e di gestione stabilite nell'accordo di programma di cui all'articolo 4, individua le necessarie soluzioni, ferma restando la possibilità di concedere, in tutto o in parte, le indennità previste dalla presente legge.

          3. Nei casi di micro, piccole e medie imprese, definite in conformità a quanto stabilito nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, la cui attività sia incompatibile con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, le misure di attuazione e di gestione dei PIS prevedono la corresponsione da parte del soggetto attuatore di un'indennità compensativa delle spese di trasloco e del fermo produttivo.

          4. L'erogazione dell'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per lo stesso periodo di fermo produttivo e per le stesse tipologie di spesa.

          5. Ai fini di agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei soggetti residenti interferiti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, i comuni hanno la facoltà di adottare specifiche misure di carattere urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree e alla tutela dei residenti e delle attività insediate, ricorrendo alle procedure acceleratorie vigenti. 6. Qualora la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1 comporti il trasferimento dei soggetti insediati nel territorio, siano essi persone fisiche o attività economiche, gli stessi possono essere ricollocati in comuni diversi a cura del soggetto attuatore delle opere, previo consenso dei comuni e a condizione che la nuova collocazione risulti conforme sotto il profilo della sicurezza e della compatibilità ambientale e paesaggistica.

Art. 34-novies.

(PIS per rischio idrogeologico)

          1. I PIS possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, necessarie a prevenire eventi calamitosi o a fare fronte alle conseguenze prodotte da tali eventi.

          2. I PIS possono altresì essere utilizzati per fare fronte alle conseguenze di calamità, catastrofi o altri eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza.

          3. Le opere di cui al comma 1 comprendono anche la realizzazione di edifici sostitutivi utili alla ricollocazione, al di fuori delle aree a rischio, di persone fisiche e di attività economiche.

          Art. 34-decies.

          (Copertura finanziaria)

          1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 34-bis a 34-novies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

TITOLO V

DELEGA AL GOVERNO E DELEGIFICAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 35.

Approvato

(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al primo periodo o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, che recepiscono comunque le disposizioni di cui alla presente legge, sono improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, ai seguenti princìpi di carattere generale:

a) miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la completa digitalizzazione e automazione delle procedure, con particolare riguardo a quelle relative ai veicoli pesanti;

b) semplificazione delle procedure e garanzia del raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale;

c) riassetto della ripartizione delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, anche con riguardo alla previsione di limiti alla circolazione, tenuto conto dell'esigenza di agevolare comunque l'accesso dei soggetti che svolgono servizi di polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione e di assistenza sanitaria, ai soli fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

d) previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante iniziative volte a sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, sulle conseguenze degli incidenti stradali e sulle relative cause, anche in occasione della Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade, prevedendo altresì il conferimento ad atti normativi secondari della competenza per l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;

b) revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice della strada, al fine di promuovere, anche attraverso opportuni adeguamenti terminologici, una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie dei soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale;

c) armonizzazione delle disposizioni del codice della strada con la disciplina in materia di disabilità e revisione della disciplina della circolazione dei veicoli per uso di persone con disabilità, tenuto conto dell'evoluzione delle norme tecniche di settore, al fine di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilità promuovendo, nel contempo, la massima tutela dei medesimi;

d) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 4, con espressa indicazione delle norme generali che regolano la materia, che sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi del medesimo comma 4;

e) revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo princìpi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;

f) revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo:

1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento;

2) l'aggravamento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità individuale e della sicurezza stradale e dell'utenza vulnerabile della strada;

3) la dissuasività delle sanzioni, che sono commisurate alla situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato;

4) l'armonizzazione delle disposizioni del codice della strada con la disciplina concernente gli illeciti penali e amministrativi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno effetti anche sulla sicurezza della circolazione stradale;

5) la revisione della disciplina in materia di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, tenuto conto anche degli esiti delle relazioni predisposte dagli enti locali sulla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità, al fine di assicurarne l'utilizzo prioritario per gli interventi destinati alla riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale;

g) semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni mediante digitalizzazione dei verbali, anche prevedendo una disciplina semplificata per eventuali atti di preavviso di accertamento e conseguenti pagamenti, al fine di ridurre gli oneri a carico dei cittadini e della pubblica amministrazione, assicurando una notificazione tempestiva, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione;

h) revisione della disciplina in materia di solidarietà delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo alle ipotesi di noleggio di veicoli senza conducente, prevedendo procedure semplificate che tengano conto dei diversi interessi dei soggetti interessati, ferma restando, comunque, la necessità di assicurare il pagamento della sanzione, anche mediante la semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni;

i) revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo i velocipedi e gli altri dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale, tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita;

l) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:

1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

2) la definizione di criteri per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali, anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista, e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);

3) la definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;

m) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure;

n) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità e urgenza connessi all'attivazione dei predetti servizi ausiliari;

o) riordino della disciplina per l'uso, limitatamente all'espletamento dei servizi urgenti di istituto, dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante;

p) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;

q) revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità ovvero di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate;

r) introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici, ivi compreso l'uso di etilometri monouso obbligatori, ai fini della sicurezza della circolazione;

s) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare, attribuendo, esclusivamente in tal caso, all'ente proprietario o al concessionario di autostrade la facoltà di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali o, in alternativa, di appositi dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici, ove non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative;

t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani, finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista;

u) semplificazione, con finalità di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti e la sistemazione del carico sui veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive;

v) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva della riduzione degli adempimenti richiesti all'utente;

z) miglioramento della fluidità della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità;

aa) razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze dei vari soggetti intervenienti, garantendo la tutela degli interessi coinvolti e in particolare della sicurezza individuale e collettiva, anche assicurando un'adeguata attività formativa, anche con l'ausilio di simulatori di guida e con riferimento, tra l'altro, all'attività di primo soccorso;

bb) riordino e semplificazione della disciplina relativa alla conferma di validità della patente di guida per conducenti con disabilità, diabetici e affetti da patologie neurologiche;

cc) riordino e semplificazione della composizione delle commissioni mediche locali, anche mediante l'eventuale svolgimento delle funzioni da parte di centri sanitari privati, purché già riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero della salute;

dd) determinazione del termine temporale minimo di permanenza nel territorio italiano dei veicoli immatricolati all'estero decorso il quale il proprietario del veicolo deve provvedere a stipulare un contratto di assicurazione adeguato in conformità all'ordinamento nazionale;

ee) modifica della disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, determinando l'arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano decorso il quale il proprietario del veicolo deve immatricolarlo in conformità all'ordinamento nazionale.

4. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la modifica della disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti, nelle seguenti materie:

a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, con introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle violazioni delle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;

b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei carichi sporgenti trasportati dai veicoli adibiti all'autotrasporto;

c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;

d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;

e) per le nuove installazioni delle lanterne semaforiche, previsione di una adeguata regolamentazione della durata minima della luce gialla semaforica, comprendente altresì l'apposizione di dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione della luce;

f) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;

g) introduzione e implementazione di dispositivi adeguati e tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti;

h) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;

i) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine di assicurare il coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine;

l) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo nonché di produzione delle targhe automobilistiche;

m) riassetto della disciplina tecnica concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni e ogni forma di occupazione del suolo stradale;

n) semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse, di mezzi pubblicitari, anche da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con la previsione di congrui tempi di durata delle medesime e individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta;

o) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali;

p) disciplina delle procedure di omologazione dei veicoli che tenga conto dell'innovazione nelle tecnologie del settore e delle ricerche nonché delle sperimentazioni nazionali e internazionali sui veicoli che adottano sistemi di guida automatizzata, al fine di valutare la possibilità che tali veicoli possano circolare e siano progressivamente introdotti sul mercato nazionale;

q) disciplina del processo di trasformazione digitale esteso progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al Sistema nazionale integrato dei trasporti, di cui all'allegato « Connettere l'Italia » al Documento di economia e finanza 2017, e ad altre infrastrutture di completamento, tenuto conto che tutte le infrastrutture stradali, anche in ambito urbano, e i servizi di cui alla Piattaforma C-ITS, istituita dalla Commissione europea, interagiscono sempre più con i veicoli ad elevato livello di automazione e connessione che le percorrono;

r) adeguamento della disciplina attuativa della legge 1° ottobre 2018, n. 117, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, in modo da garantire la piena e completa efficacia dei dispositivi antiabbandono anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l'autoveicolo;

s) aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale.

5. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 4 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, che recano l'elenco delle norme abrogate.

6. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per coordinare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo.

7. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti di cui ai commi 4 e 6, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

35.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere l'articolo.

35.2

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta».

35.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante l'analisi di incidentalità stradale e l'utilizzo del costo sociale come parametro per la valutazione del rischio stradale;»

     Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          «b-bis) miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l'obiettivo di identificarne le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli;».

35.4

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «in materia di viabilità» aggiungere le seguenti: «, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,».

35.5

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «in materia di viabilità» inserire le seguenti: «e di polizia stradale»  .

35.6

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          «c-bis) mantenimento e conferma dei principi generali e degli obiettivi, ai quali le norme e i provvedimenti attuativi sono finalizzati, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del vigente codice della strada;».

35.7

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e nei giorni immediatamente precedenti o successivi a tale ricorrenza.».

35.8

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

          «d-bis) disciplina degli accertamenti in materia di corresponsabilità della filiera del trasporto e della logistica al fine di coinvolgere tutta la filiera focalizzando l'attenzione sulla sicurezza stradale;

          d-ter) disciplina delle modalità dei controlli su strada dei veicoli pesanti per tutti gli aspetti che possono influire negativamente sulla concorrenza tra le imprese, tenuto conto del sempre maggiore impatto nella circolazione di veicoli e autisti di altri Paesi Europei ed Extra Europei;

          d-quater) definizione di una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative locali/territoriali concernenti la sicurezza nelle "interferenze" tra utenti della strada, al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l'adozione di soluzioni differenziate.».

35.10

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          «d-bis) previsione che nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrino la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada e che nella medesima occasione gli edifici pubblici espongano la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.».

35.11

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          «d-bis) previsione, anche in vista della nuova normativa europea denominata «direttiva patente 4», di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni.».

35.12

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          «d-bis) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.».

35.13

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «, con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,».

     Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo le parole: «nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade» aggiungere le seguenti: «in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,».

35.14

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «, con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,».

35.15

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade» aggiungere le seguenti: «in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,».

35.17

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

          «a-bis) per ragioni di chiarezza della legislazione, previsione di norme interpretative volte a chiarire il senso dei termini "omologazione ed approvazione" previsti dall'articolo 192 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;».

35.18

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «opportuni adeguamenti terminologici» inserire le seguenti: «tesi a superare il termine "incidente" con "scontro",».

35.19

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          «d-bis) adozione di tutte le iniziative volte a dare soluzione alle croniche criticità organizzative e di carenze di personale che interessano da anni le diverse attività di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, al fine di: a) riaffermare la centralità del ruolo pubblico in materia di revisione dei veicoli pesanti garantendo l'uniformità dei controlli e rivedendo le politiche finora volte a esternalizzare i servizi; b) potenziare la motorizzazione civile anche attraverso un piano di assunzioni; c) dare soluzione alle disparità di condizioni lavorative e di trattamento economico a svantaggio del personale del settore pubblico che svolge controlli di sicurezza (collaudi e revisioni di veicoli, esami di patenti di guida, nautiche, professionali, e altro), rispetto agli ispettori privati autorizzati a parità di attività svolta;».

35.20

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

       «e) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale»;

     al medesimo comma sostituire la lettera i) con la seguente:

       «i) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale».

35.21

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

          «e) incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;».

35.22

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: «revisione della disciplina» fino a: «proporzionalità» con la seguente: «incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada.».

35.24

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, anche disponendo che le condotte di cui all'articolo 173, comma 2 del codice della strada siano contemplate tra le circostanze aggravanti dei reati delineati agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.».

35.26

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, lettera f), numero 3), sostituire le parole da: «la dissuasività delle sanzioni» fino a: «tipo di veicolo guidato» con le seguenti: «la graduazione delle sanzioni, commisurate secondo i principi e criteri previsti dal numero 1) e successivamente aumentate tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché della potenza e del.».

35.28

Fregolent

Respinto

Al comma 3, lettera f), numero 5), in fine, inserire il seguente periodo: «La revisione di cui al presente numero dev'essere effettuata lasciando impregiudicate le quote minime vigenti da destinarsi agli interventi per la sicurezza stradale ai sensi del comma 4, lettera a), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

35.29

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera g) aggiungere, in fine, le parole: «comunicando in maniera istantanea attraverso strumenti già esistenti, la sanzione prevista e le modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa.».

35.30

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3, sopprimere le lettere i), l), t) e z).

35.31

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Al comma 3, sopprimere le lettere i), l), t) e z).

35.32

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 3, sopprimere le lettere i) e l).

     Conseguentemente,

          al medesimo comma, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: «Le linee guida, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo i seguenti obiettivi:

          1) realizzazione di una pianificazione urbana orientata alla mobilità, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle "Città a 15 minuti";

          2) integrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità, ecc.), i Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità;

          3) promozione delle «Zone 30», aree in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h, con ridisegno delle infrastrutture stradali e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole di comportamento in strada, al fine di moderare la velocità del traffico e rendere le strade più sicure e accessibili per tutti gli utenti;

          4) promozione della mobilità inclusiva, attraverso l'implementazione di politiche di trasporto che tengano conto delle esigenze di tutti gli utenti della strada, compresi i cosiddetti utenti vulnerabili;

          5) implementazione di tecnologie avanzate per migliorare l'accessibilità e la mobilità, come le applicazioni per smartphone che forniscono informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico e le soluzioni di mobilità condivisa;

          6) regolamentazione avanzata degli incroci semaforici, per conseguire il miglioramento della gestione del traffico, con possibilità di adattare i cicli semaforici in tempo reale per evitare fenomeni di congestione, dare priorità a correnti di traffico specifiche, con riferimento alla micromobilità;

          7) regolamentazione dell'uso dei monopattini elettrici, con riferimento a limiti di velocità, requisiti di età per i conducenti, obblighi in tema di casco e indumenti ad alta visibilità e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole;

          8) miglioramento della progettazione degli attraversamenti pedonali, ad esempio con riferimento all'eliminazione di ostacoli alla visuale reciproca tra pedoni e conducenti, realizzazione di marciapiedi «avanzati» rispetto agli spazi di sosta;».

35.33

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

     Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), sopprimere il numero 1).

35.34

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

35.35

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

35.36

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

          «i) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale;».

35.37

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

          «i) ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo anche, in modo distinto tra loro, i velocipedi e i dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali;».

35.38

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole da: «individuando» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «mettendo al centro del sistema urbano la mobilità dolce e sostenibile, sensibilizzando gli altri utenti della strada al rispetto di questa.».

35.41

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

          «i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni, con l'esclusione per quel che riguarda gli istruttori autorizzati delle scuole guida;».

35.42

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

         «i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni;».

35.43

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3, sopprimere le lettere l) e t).

35.44

Di Girolamo, Nave

Precluso

Al comma 3, la lettera l) e la lettera t) sono soppresse.

35.45

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

35.46

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

35.47

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

          «l) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva, da attuare anche attraverso:

          1) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

          2) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili;

          3) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

          4) la definizione di criteri orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);».

35.48

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

          «l) adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:

          1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

          2) la definizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di linee guida di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);».

35.49

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: «con particolare riguardo» fino a: «prevalentemente elettrica» con le seguenti: «come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.».

     Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

          al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;»

          al numero 2), sostituire le parole da: «per la progettazione fino alla fine del numero: alla sicurezza con le seguenti: orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);»

          sostituire il numero 3) con i seguenti:

          «3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

            4) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili.».

35.50

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: «con particolare riguardo» fino alle parole: «prevalentemente elettrica» con le seguenti: «come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.».

     Conseguentemente:

          1) al medesimo comma, medesima lettera:

          a) al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;»;

          b) al numero 2), sostituire le parole da: «per la progettazione» fino alla fine del numero con le seguenti: «orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);»;

          2) sostituire il numero 3) con i seguenti:

          «3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

          3-bis) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti.».

35.52

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) introduzione, anche per i veicoli di categoria M e M1, dell'utilizzo di dispositivi e apparecchiature, come il tachigrafo, per il rilevamento della velocità con blocco automatico; ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sulla sicurezza dei veicoli, introduzione dell'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di limitazione automatica della velocità su tutti gli autoveicoli circolanti;».

35.53

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'installazione negli autoveicoli di strumenti che consentano l'utilizzo degli apparecchi elettronici durante la guida esclusivamente attraverso messaggi vocali.».

35.54

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano impossibile la guida quando si utilizzano apparecchi elettronici tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;».

35.55

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano possibile impostare automaticamente il non superamento dei limiti di velocità dei veicoli, tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;».

35.56

Basso, Irto, Fina

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

         «r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, prevedere l'introduzione di dispositivi automatici di controllo della velocità all'interno degli autoveicoli, anche utilizzando incentivi volti a favorire l'installazione di detti meccanismi nei veicoli già circolanti;».

35.57

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della sicurezza stradale, come i sistemi di controllo del traffico in tempo reale e le soluzioni di mobilità intelligente;».

35.58

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) pianificazione proattiva delle emergenze, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di incidenti o altre situazioni critiche sulla rete stradale e autostradale;».

35.59

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.».

35.60

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera s), premettere le seguenti parole: «previsione di una formazione specifica per gli addetti degli enti proprietari e gestori delle infrastrutture, al fine di migliorare la loro capacità di gestire le emergenze e di garantire la continuità del servizio e».

35.61

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

         «s-bis) con riferimento alla manutenzione delle infrastrutture, attribuzione precisa di compiti e responsabilità agli enti gestori e concessionari di reti stradali e autostradali realizzando una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture, comprese AINOP e ANSFISA, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza nella gestione delle infrastrutture;».

35.62

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

         «s-bis) adozione, al fine di aumentare la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti e a protezione della fauna selvatica, di tutte le iniziative necessarie volte alla progettazione e realizzazione di passaggi faunistici e per il recupero di corridoi faunistici, che consentano l'attraversamento degli animali senza dover interferire con le carreggiate;».

35.63

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

          «s-bis) miglioramento della collaborazione tra enti, con una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture critiche stradali, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza sia in condizioni ordinarie che in emergenza;».

35.64

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera t).

35.65

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera t) con la seguente:

         «t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;».

35.66

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 3 sostituire la lettera t) con la seguente:

         «t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo, di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote».

35.67

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera t), sostituire le parole da: «destinate» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;».

35.68

Fregolent

Respinto

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi, motocicli e utilizzatori di veicoli a due ruote in genere;».

35.69

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo un adeguato aumento dei fondi per gli enti gestori delle infrastrutture coinvolte.».

35.70

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: «; le linee guida e di indirizzo di cui alla presente lettera sono redatte in modo che venga garantita la continuità con gli interventi realizzati dagli enti locali in attuazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

35.71

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

          «t-bis) implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Stradale, in conformità alle linee guida ANSFISA e allo standard ISO 39001;».

35.72

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera u), dopo le parole: «delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione» aggiungere la seguente: «prevedendo».

     Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: «l'installazione di dispositivi» aggiungere le seguenti: «di sicurezza denominati "Angoli ciechi su tutti i veicoli in circolazione".».

35.73

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera z).

35.74

Sironi, Di Girolamo, Nave

Id. em. 35.73

Al comma 3, sopprimere la lettera z).

35.75

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera z) con la seguente:

          «z) miglioramento della sicurezza della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati;».

35.76

Basso, Irto, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: «fluidità» con la seguente: «sicurezza».

     Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «, in coerenza con quanto previsto in materia di gestione della velocità, in particolare nelle aree urbane, dal Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.».

35.77

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: «fluidità» con la seguente: «sicurezza».

     Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati;».

35.78

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera z), sostituire le parole: «della circolazione,» con le seguenti: «della circolazione extra urbana,».

35.79

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera aa), dopo le parole: «semplificazione delle procedure» aggiungere le seguenti: «e dei testi validi ai fini dell'esame per il conseguimento del titolo abilitativo».

35.82

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

          «aa-bis) prevedere modalità secondo le quali la conferma della validità della patente sia subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;».

35.83

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

          «aa-bis) prevedere misure per contrastare la carenza di autisti nel settore del trasporto pubblico con autobus, in particolare abbassando l'età minima dei conducenti professionisti a 18 anni per la guida di veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, D1 e D1E si rende opportuna in conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva UE 2022/2561 del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti;».

35.84

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

          «aa-bis) prevedere modalità atte a far sì che la conferma della validità della patente di guida sia subordinata anche all'esito positivo di una formazione periodica erogata da autoscuole o centri di istruzione automobilistica. Tale formazione consente ai titolari di patente di guida di aggiornare e perfezionare le conoscenze essenziali per la loro capacità di guida, con particolare riguardo alla sicurezza stradale, alla salute, alla riduzione dell'impatto ambientale della guida e alla conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi innovativi di sicurezza ed assistenza alla guida, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;».

35.86

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:

          «dd-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di misurare il tasso alcolemico del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.».

35.89

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

          «ee-bis) introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3.».

35.90

Fregolent

Id. em. 35.89

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

          «ee-bis) introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3».

35.92

Fregolent

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

          «ee-bis) realizzazione di un Catasto digitale della segnaletica stradale, gestito a livello centrale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'interno del quale debbono confluire i dati inseriti dagli enti gestori delle strade sulle condizioni della segnaletica di propria competenza, destinando parte delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione del codice della strada ai suddetti enti gestori, ai fini dell'implementazione di propri sistemi di registrazione interconnessi con il Catasto di cui alla presente lettera».

35.93

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

          «ff) previsione, anche in vista della nuova normativa europea in materia di patenti di guida denominata «Direttiva patente 4», di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni.».

35.94

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

          «ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.».

35.95

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «prevedendo l'installazione ogni chilometro di cartelli, chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse, indicanti il limite di velocità vigente».

35.96

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          «c-bis) previsione che nei segnali a messaggio variabile siano indicati in alternanza con i messaggi informativi della circolazione stradale, anche messaggi indicanti il numero di vittime causate nell'anno in corso dall'eccesso di velocità;».

35.97

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, lettera l), dopo le parole: «, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3 del citato decreto legislativo, sia accolta anche il presenza di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo,».

35.98

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, lettera l), dopo le parole: «targhe automobilistiche» aggiungere le seguenti: «consentendo, per il prioritario interesse della tutela ambientale, anche il perfezionamento delle procedure di trattamento di un veicolo a fine vita anche qualora questo si trovi in condizione di fermo amministrativo disciplinato dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, quando non vi sia concomitanza tra acquisto di un nuovo veicolo e rottamazione del vecchio e quindi non operando eventuali ecoincentivi;».

35.99

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

          «l-bis) prevedere che chi procede ad iscriversi al P.R.A possa fornire, oltre all'indirizzo fisico anche un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per fornire le informazioni necessarie. Qualora la posta certificata non venga successivamente rinnovata il soggetto che rilascia la posta PEC è obbligato a comunicare al PRA il nuovo indirizzo PEC o l'annullamento dell'abbonamento in sostituzione dell'indirizzo di residenza;».

35.101

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) adeguamento alla normativa europea, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati «angoli ciechi» sui veicoli pesanti consistenti nella evidenziazione degli angoli ciechi attraverso appositi adesivi e nell'installazione di un dispositivo sonoro di avvertimento per il conducente, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore;».

35.102

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

          «t) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento dei 90 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico;».

35.103 (testo 2)

Basso, Irto, Fina, Giacobbe

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:

 «s-bis) introduzione modalità atte a far sì che, al compimento degli 85 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico;

 s-ter) introduzione di modalità semplificate e procedimenti atti a permettere ai cittadini italiani iscritti all'AIRE la possibilità di espletare operazioni di conseguimento o di duplicato per conferma di validità di titoli abilitativi alla guida presso le istituzioni consolari o le sedi istituzionali all'estero, opportunamente individuate, del luogo di residenza naturale».

G35.150

Basso, Irto, Fina

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che,

          il provvedimento in commento reca modifiche del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada). Un intervento normativo senz'altro necessario in ragione della persistenza nel nostro Paese di livelli troppo elevati di scontri stradali. I numeri sono quelli di una strage quotidiana: 3159 morti e 223.475 feriti nel 2022, di cui il 73,4 per cento in ambito urbano. Vite e famiglie distrutte ma anche un costo sociale assolutamente inaccettabile: circa 18 miliardi l'anno, l'1 per cento circa del Pil italiano, a causa degli scontri stradali;

          l'Italia è uno tra i pochi Paesi europei in cui gli scontri stradali in ambito urbano continuano a crescere: 28,9 morti per milione di abitanti, il doppio rispetto alla Germania (15,7 morti per milione di abitanti) il triplo rispetto alla Gran Bretagna (10,9 morti per milione di abitanti);

          tutto ciò si traduce nella paura di muoversi a piedi e in bicicletta nelle nostre città, nel disincentivo alla mobilità attiva. In audizione sul provvedimento alcuni esperti hanno messo in luce che uno studio promosso dal Policy Studies Institute di Londra, che riguarda 15 Paesi del mondo, evidenzia come i genitori italiani accompagnano i propri figli a scuola molto più rispetto agli altri Paesi Europei. L'autonomia di spostamento dei bambini italiani nell'andare a scuola è passata dall'11 per cento nel 2002 al 7 per cento nel 2010. Per fornire un metro di paragone, l'autonomia dei bambini inglesi è al 41 per cento e quella dei tedeschi al 40 per cento;

          le città sono il palcoscenico su cui saranno maggiori gli impatti derivanti dai cambiamenti climatici e dalle grandi migrazioni economiche e sociali. Evidentemente la mobilità urbana assume un rilievo centrale in tale scenario e diventa uno dei driver principali per una transizione ecologica che tenga insieme le esigenze sociali ed economiche dei cittadini;

          la maggior parte delle vittime di scontro stradale si registra in ambito urbano, che si configura quindi come un elemento imprescindibile di analisi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza;

          l'articolo 35, al comma 3, lettera t) attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di predisporre linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a 2 ruote, che rischia, da un lato, di risultare parziale in relazione ad una pianificazione urbana orientata alla mobilità sostenibile e, dall'altro lato, di non tener conto del lavoro fatto dalle amministrazioni con i PUMS,

impegna il Governo:

          ad elaborare le linee guida, d'intesa con la Conferenza Unificata, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo l'obiettivo di realizzare una pianificazione urbana orientata alla mobilità con l'obiettivo di:

          a) ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle «Città a 15 minuti»;

          b) tener conto, ai fini della definizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità, e altro), dei Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità.

G35.151

Malpezzi

V. testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     Premesso che,

          l'articolo 35, comma 4, del disegno di legge in esame autorizza il governo ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per la modifica della disciplina prevista dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al dPR 16 dicembre 1992, n. 495, in una serie di materie;

     considerato che:

          l'articolo 381 del dPR 16 dicembre 1992, n. 495, prevede al comma 2 che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario;

          al comma 3 del medesimo articolo si prevede poi che per il rilascio della autorizzazione, l'interessato debba presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare dati personali e elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza. L'autorizzazione ha validità 5 anni e per il rinnovo è richiesta la presentazione di un certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio, anche nel caso di disabilità irreversibile già certificata da INPS;

          ciò rappresenta una incongruità, sia perché l'invalido dispone della certificazione INPS di disabilità permanente, sia perché si richiede ad un medico di base di confermare una diagnosi complessa; e richiede inoltre agli interessati adempimenti, oltre a tutto costosi, quando esiste già una certificazione ufficiale,

     impegna il Governo:

          a prevedere, nell'ambito delle modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al dPR 16 dicembre 1992, n. 495, che nel caso di disabilità irreversibile già certificata da INPS non sia richiesto per il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 381 del medesimo regolamento la presentazione di un certificato del medico curante che attesti il permanere di una condizione irreversibile già certificata.

G35.151 (testo 2)

Malpezzi, Mazzella (*)

Approvato

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 35, comma 4, del disegno di legge in esame autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per la modifica della disciplina prevista dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, in una serie di materie;

     considerato che:

          l'articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, prevede al comma 2 che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone in condizione di disabilità, con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il Comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario;

          al comma 3 del medesimo articolo si prevede poi che per il rilascio della autorizzazione, l'interessato debba presentare domanda al sindaco del Comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare dati personali e elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza. L'autorizzazione ha validità 5 anni e per il rinnovo è richiesta la presentazione di un certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio, anche nel caso di disabilità irreversibile già certificata da INPS;

          ciò rappresenta una incongruità, sia perché la persona in condizione di disabilità dispone della certificazione INPS di disabilità permanente, sia perché si richiede ad un medico di base di confermare una diagnosi complessa; e richiede inoltre agli interessati adempimenti, oltre a tutto costosi, quando esiste già una certificazione ufficiale,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, che, qualora la certificazione medico-legale dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza attesti che le condizioni che danno luogo al rilascio dell'autorizzazione hanno carattere permanente o ingravescente e rientrano in una delle voci individuate dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, tale autorizzazione ha carattere illimitato;

          di valutare, altresì, l'estensione della validità dell'autorizzazione a 10 anni, prevedendo l'introduzione di un codice QR e altre eventuali caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici con finalità antifrode.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G35.152

Potenti, Germanà

Accolto

Il Senato,

          in sede di discussione del  disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 35 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale;

          dagli ultimi dati ISTAT emerge che tra i fattori di maggiore rischio per i giovani alla guida, oltre all'abuso di bevande alcoliche e di stupefacenti e alla distrazione, vi è il mancato rispetto degli obblighi di utilizzo dei dispositivi di sicurezza;

          quella del ridotto ricorso alla cintura di sicurezza, infatti, è purtroppo ormai una diffusa quanto pericolosa consuetudine, che denota un evidente limite di informazione e di percezione del rischio;

          le statistiche, in particolare, riportano un elevato tasso di mortalità per i passeggeri dei sedili posteriori, sensibilmente superiore a quello degli occupanti dei sedili anteriori, maggiormente protetti dai sistemi di sicurezza installati nei più recenti modelli di automobili;

          peraltro, l'Associazione dei familiari e delle vittime della strada ha rilevato quanto sia errata la percezione di larga parte dell'opinione pubblica in base alla quale i sedili posteriori sarebbero più sicuri,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, tra le condotte particolarmente lesive dell'incolumità individuale e della sicurezza stradale tali da comportare un aggravamento delle sanzioni, anche il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte di titolari di patente B nei primi tre anni dal conseguimento della stessa.

ARTICOLO 36 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 36.

Approvato

(Disposizioni attuative e clausola di invarianza finanziaria)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle disposizioni della presente legge modificative del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Fermo restando quando previsto dall'articolo 35, comma 9, dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia (1037)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Riconoscimento della mototerapia)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e con gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la presente legge riconosce e promuove la mototerapia, in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

Art. 2.

Approvato

(Linee guida)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le linee guida per garantire un'uniforme regolamentazione e attuazione della mototerapia nel territorio nazionale.

2. Nell'ambito delle linee guida di cui al comma 1 sono disciplinati:

a) gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia nonché i criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi;

b) le modalità di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolge il progetto e delle condizioni di salute dell'utente;

c) il coinvolgimento degli enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, che operano nell'ambito della mototerapia;

d) i compiti e le responsabilità dell'operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve possedere nonché i relativi percorsi formativi;

e) i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie da garantire;

f) la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili;

g) le disposizioni finali e transitorie.

Art. 3.

Approvato

(Progetti di mototerapia)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 2, gli eventi e i progetti di mototerapia sono svolti nel rispetto delle indicazioni previste dalle linee guida medesime.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (845)

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.

2. All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 5, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali di cui al comma 1, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento « Indicazioni nazionali e nuovi scenari », con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Art. 2.

Approvato

(Mappatura delle esperienze e dei progetti già esistenti)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti alla lotta contro la dispersione scolastica e la povertà educativa. La mappatura è corredata di un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.

Art. 3.

Approvato

(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)

1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, delle istituzioni scolastiche nonché delle università, degli enti accreditati per la formazione, delle scuole superiori di mediazione linguistica e dei consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive e trasversali.

Art. 4.

Approvato

(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, per un triennio decorrente dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, con la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti, garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, inclusi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un'educazione realmente inclusiva ed equa;

b) all'individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente;

c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;

d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il medesimo Comitato svolge le sue funzioni.

6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1 il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.

8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Art. 5.

Approvato

(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale)

1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti e le procedure di valutazione dei progetti medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Art. 6.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1086 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.0.2, 10.5, 10.18, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.6, 12.0.1, 15.7, 15.11, 16.0.1, 16.0.2, 17.1, 17.2, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 22.0.1, 27.24, 27.26, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 29.7, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 33.0.1, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.5, 34.0.8, 34.0.6, 34.0.7, 35.19, 35.56, 35.62, 35.69, 35.92, 35.95, 35.103 (testo 2), 35.97, 35.98, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.29, 35.57, 35.60, 35.71, 35.82, 35.84, 35.93, 35.55, 35.72, 35.89, 35.90 e 35.101.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1037

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 845

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1086:

sugli emendamenti 4.17 e 23.22, la senatrice Murelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 11, la senatrice Bilotti avrebbe voluto esprimere un voto contrario e il senatore Magni avrebbe voluto esprimere un voto di astensione; sull'emendamento 35.78, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 35.101, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1037:

sugli articoli 1 e 2, il senatore Magni avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 4, il senatore Guidi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e il senatore Mazzella avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, la senatrice Zampa avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Gasparri, Germanà, Giacobbe, La Pietra, Malan, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Paita, Rauti, Rossomando, Rubbia, Russo, Segre, Sisto, Stefani e Zaffini.

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Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dreosto, per attività della 3a Commissione permanente; Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato (dalle ore 11,30); Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Occhiuto e Sbrollini, per partecipare a un incontro istituzionale; La Marca, per partecipare a un incontro internazionale.

Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato (dalle ore 11,30); Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice e Petrucci, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Floridia Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Occhiuto e Sbrollini, per partecipare a un incontro istituzionale; La Marca, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Mieli Ester

Disposizioni a tutela dei familiari delle vittime di violenza domestica (1305)

(presentato in data 19/11/2024);

senatore Matera Domenico

Disposizioni in materia di attività funebre e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni di settore (1306)

(presentato in data 20/11/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 20/11/2024 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021" (1233)

(presentato in data 18/09/2024).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 18 novembre 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (n. 235).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 6ª e 10ª, che esprimeranno il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2024) 506 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 19 novembre 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2024) 531 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 19 novembre 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bongiorno, Garavaglia, Pellegrino, Zanettin, Zullo, Satta, Mancini, Leonardi, Berrino e Silvestro hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00109 della senatrice Pucciarelli ed altri.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

Le interrogazioni 3-00252 e 3-00511, del senatore Bergesio ed altri, e l'interrogazione 3-01085 dei senatori Centinaio e Bergesio, rivolte al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si intendono rivolte anche al Ministro della salute come primo destinatario.

L'interrogazione 3-01449, della senatrice Castellone ed altri, rivolta ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute, è rivolta solo al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Mozioni

RENZI, BORGHI Enrico, FREGOLENT, MUSOLINO, PAITA, SBROLLINI, SCALFAROTTO - Il Senato,

premesso che:

durante un evento per presentare un nuovo modello di auto per la Polizia penitenziaria, Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario di Stato per la giustizia con delega al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel commentare le nuove auto preposte a trasportare i detenuti in regime di 41-bis, detto "carcere duro", ha dichiarato: "Sarò forse anche infantile, un po' fanciullesco, ma l'idea di vedere sfilare questo potente mezzo che dà il prestigio, con il Gruppo Operativo Mobile sopra, far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia… è sicuramente per il sottoscritto una intima gioia";

la frase pronunciata dal sottosegretario Delmastro è di assoluta gravità, indegna per la carica di assoluta importanza che ricopre e profondamente lesiva della dignità delle persone soggette a restrizioni di libertà: non è accettabile che il sottosegretario Delmastro continui a rivestire la carica conferita dal Ministro della giustizia, avendo dimostrato, in più occasioni, un totale disprezzo verso i principi costituzionali, i quali, invece, dovrebbero essere rispettati in modo integerrimo da chi riveste cariche istituzionali;

il dovere di osservare la Costituzione e le leggi della Repubblica impongono, secondo i proponenti del presente atto di indirizzo, al Governo di sollecitare urgentemente le dimissioni del sottosegretario Delmastro,

impegna il Governo, alla luce delle dichiarazioni rese, ad avviare le procedure di revoca della nomina dell'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove quale sottosegretario di Stato per la giustizia, avendo dimostrato quest'ultimo di non avere i requisiti per ricoprire una carica di tale importanza.

(1-00110)

GIORGIS, MAIORINO, DE CRISTOFARO, MUSOLINO, PARRINI - Il Senato,

premesso che:

il 14 novembre 2024, la Corte costituzionale, a seguito dei ricorsi presentati da alcune Regioni, ha emesso un comunicato con cui ha annunciato una sentenza di incostituzionalità di molteplici e rilevanti parti della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tutti peraltro puntualmente rilevati dai numerosi esperti auditi durante l'iter di approvazione della legge;

tra i profili di incostituzionalità della legge ravvisati dalla Corte appare particolarmente rilevante quello che prevede la possibilità di trasferire alle Regioni "materie o ambiti di materie";

la Corte infatti, nel comunicato, ha chiarito come la devoluzione possa riguardare solo specifiche funzioni legislative e amministrative e "debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà";

tra i profili di incostituzionalità della legge ravvisati dalla Corte va poi segnalato quello riguardante "il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento";

alla luce del comunicato della Corte costituzionale, appare del tutto discutibile l'operato sin qui svolto dall'attuale CLEP (Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni), che in un quadro di indeterminatezza della delega legislativa, pare che abbia autonomamente individuato per la determinazione dei fabbisogni standard criteri come il clima, il costo della vita e gli aspetti sociodemografici della popolazione residente, criteri che, se mal declinati in assenza di puntuali indicazioni da parte del Parlamento, potrebbero portare a garantire ai cittadini diritti solo in funzione del luogo in cui sono nati;

altrettanto significativo è il passaggio del comunicato in cui, fra le previsioni della legge interpretate "in modo costituzionalmente orientato", si chiarisce che se il legislatore qualifica una materia come "no LEP" i relativi trasferimenti "non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali";

inoltre, si precisa in modo netto che "I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all'esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l'autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini";

in attesa che la Corte costituzionale depositi la sentenza annunciata nel comunicato,

impegna il Governo:

1) a non procedere alla stipula di alcuna intesa e a sospendere con immediatezza i negoziati avviati con alcune Regioni, volti a trasferire a queste ultime forme particolari di autonomia differenziata sulla base della legge n. 86 del 2024;

2) a sospendere le attività del CLEP.

(1-00111)

Interrogazioni

FURLAN, RANDO, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, ALFIERI, BASSO, D'ELIA, DELRIO, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MISIANI, NICITA, PARRINI, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI - Ai Ministri dell'istruzione e del merito e dell'interno. - Premesso che:

come appreso dagli organi d'informazione, il 15 novembre 2024 a Palermo, all'interno dell'istituto comprensivo statale "Rita Borsellino", si è svolta una lezione di educazione stradale durante la quale alcuni agenti della Polizia locale hanno inscenato una simulazione di arresto, con tanto di urla, spari a salve e l'ausilio di un cane addestrato;

come riportato dai giornali, molti dei bambini della scuola materna e primaria, di età compresa tra i 3 e i 10 anni, sono scoppiati in lacrime per lo spavento;

l'episodio, ripreso in un video che ha rapidamente fatto il giro dei social network, ha scatenato reazioni accese da parte di genitori e associazioni;

il comandante della Polizia municipale di Palermo, Colucciello, ha riconosciuto l'errore, ammettendo che simili dimostrazioni non dovrebbero mai coinvolgere i più piccoli. Nessun intervento invece da parte di istituzioni locali e del Governo nel merito dell'esercitazione e sulla reale utilità di svolgere tali dimostrazioni che normalizzano comportamenti aggressivi, anche nel caso di studenti più grandi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, accaduti nell'istituto comprensivo statale Rita Borsellino di Palermo, e quali iniziative intendano adottare, a Palermo e su tutto il territorio nazionale, al fine di scongiurare il ripetersi di dimostrazioni o esercitazioni che normalizzano comportamenti aggressivi a scapito di modelli improntati al dialogo e all'inclusione sociale;

se sia stata avviata un'ispezione presso la scuola menzionata, al fine di conoscere nel dettaglio i programmi educativi approvati.

(3-01481)

BILOTTI, LICHERI Ettore Antonio - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

il 12 aprile 2024, l'associazione britannica "Action on armed violence" (AOAV) ha pubblicato un report, intitolato "Chi sta armando Israele" ("Who is arming Israel"), in cui veniva documentato il ruolo cruciale svolto dall'Italia nelle esportazioni militari verso Israele. Nello specifico, si legge nel report che: "L'Italia si posiziona come il terzo maggiore fornitore di equipaggiamento militare a Israele, contribuendo per lo 0,9% alle importazioni totali di armi di Israele dal 2019 al 2023. Le esportazioni hanno riguardato principalmente elicotteri e artiglieria navale. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il valore di queste vendite di armi ha raggiunto i 13,7 milioni di euro lo scorso anno. In particolare, tra ottobre e dicembre, l'Italia ha approvato esportazioni per un valore di 2,1 milioni di euro, nonostante le precedenti dichiarazioni del governo che suggerivano una sospensione delle vendite di armi verso paesi coinvolti in conflitti o accusati di violazioni dei diritti umani. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiarito al parlamento che l'Italia ha continuato a rispettare i contratti esistenti dopo attente revisioni e che ogni contratto è stato valutato singolarmente per garantire che i materiali esportati non potessero essere utilizzati contro le popolazioni civili, in linea con il quadro normativo italiano sulle esportazioni di armi. I dati di CAAT [Campaign against arms trade] mostrano che tra il 2014 e il 2022, il valore delle licenze di esportazione dall'Italia a Israele ha totalizzato 114 milioni di euro, incluse licenze relative a navi da guerra, armi leggere/artiglieria, velivoli e munizioni";

il 5 novembre 2024, la stessa AOAV ha pubblicato un'indagine intitolata "La sporca dozzina di Israele: le armi dell'IDF più letali a Gaza" ("Israel's dirty dozen: the IDF's most lethal weapons in Gaza"), che mette in luce l'impiego di armi avanzate da parte delle forze di difesa israeliane (IDF) nei bombardamenti a Gaza;

l'uso di munizioni come il GBU-39 e sistemi di artiglieria avanzati, responsabili di gravi conseguenze umanitarie e di un elevato numero di vittime civili, solleva ulteriori e importanti questioni etiche e legali sul rispetto del diritto internazionale umanitario rispetto alla guerra che Israele sta continuando a portare avanti a Gaza;

considerato che in risposta all'interrogazione 4-02518, presentata alla Camera dei deputati in data 18 marzo 2024, il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha giustificato tali esportazioni, dichiarando che l'Italia avrebbe rispettato i contratti preesistenti, senza sottoscriverne di nuovi a partire dall'ottobre 2023, e che ciascun contratto sarebbe stato valutato per garantire che i materiali esportati non potessero essere usati contro le popolazioni civili, in linea con il quadro normativo nazionale sulle esportazioni di armi. Tuttavia, come ricordato, secondo i dati dell'associazione britannica "Campaign against arms trade", tra le licenze di esportazioni ve ne erano relative a navi da guerra, armi leggere e artiglieria, velivoli e munizioni, che non è davvero comprensibile come possano essere giudicate tali da non contribuire al disastro che si è abbattuto sui civili di Gaza,

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri utilizzati nelle valutazioni rispetto alla presunta impossibilità di uso contro i civili che hanno consentito il prosieguo delle esportazioni militari verso Israele;

se, alla luce anche del rapporto citato rispetto alle armi utilizzate dall'IDF e ai loro terribili effetti sui civili, il Governo intenda rivedere la propria posizione e valutare l'immediata sospensione di qualsiasi esportazione di armi verso Israele;

se, data la situazione che si aggrava di giorno in giorno nella striscia di Gaza, così come nel resto dei territori palestinesi, intenda adottare azioni concrete per facilitare un dialogo di pace tra la Palestina e Israele, a partire dal riconoscimento dello Stato di Palestina, alla stregua di quanto fatto da ben 146 Stati in tutto il mondo, incluse nazioni estremamente vicine all'Italia come la Spagna, la Slovenia, la Norvegia e l'Irlanda, oltre alla Città del Vaticano.

(3-01482)

PAITA, FREGOLENT - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

il trasporto ferroviario, inclusa l'alta velocità, registra negli ultimi mesi criticità di carattere strutturale;

sulle tratte i guasti, i malfunzionamenti e gli incidenti sono all'ordine del giorno, con conseguenti disagi per i passeggeri che sono costretti a subire deviazioni, cancellazioni e ritardi che spesso superano i 60 minuti;

lo scorso 8 novembre, addirittura, alla stazione Termini di Roma, il Frecciargento Roma-Genova 8556, programmato con partenza alle ore 16.20, è partito, a quanto risulta senza ragione, alle ore 15.30, di fatto con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario previsto, al fine di far arrivare il treno a destinazione secondo l'orario stabilito ed eludere un quasi certo ritardo, arrecando un evidente danno ai cittadini che avevano acquistato il biglietto per le ore 16.20;

il 2 ottobre, a causa di un guasto alla rete (secondo il Ministro in indirizzo dovuto "a un chiodo"), per più di due ore la circolazione dei treni nelle stazioni di Roma Termini e Tiburtina ha subito gravi ripercussioni, con la cancellazione o la modifica di più di 100 corse tra alta velocità, intercity e regionali: di fatto dalle ore 6.30 fino alle ore 8.45 le due stazioni sono rimaste bloccate, provocando estremi ritardi (fino a 4 ore) per tutta la giornata nella linea ferroviaria italiana;

i ritardi sull'alta velocità sono all'ordine del giorno, mentre ritardi e cancellazioni delle linee regionali rappresentano la quotidianità con cui sono chiamati a confrontarsi anche i lavoratori pendolari, con effetti negativi su benessere e vita familiare;

cittadini e turisti si trovano, di fatto, costretti a organizzare i propri spostamenti dando per scontato l'insorgere di problemi sulla tratta, con inesorabili ripercussioni sulla mobilità e sul benessere dei passeggeri in termini di stress;

la sofferenza strutturale e perdurante della rete ferroviaria italiana, con costanti ritardi e cancellazioni dei viaggi, è ormai nota da tempo e pare non fermarsi come rappresentato anche nell'ultima relazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di fatto un'autorità terza e imparziale) trasmessa al Parlamento il 18 settembre 2024, nelle cui conclusioni si richiede "un significativo cambio di rotta gestionale e industriale" per evitare "il collasso di singole modalità" e garantire "competitività e vivibilità nel Paese";

le difficoltà della mobilità riguardano anche il trasporto aereo, segnato da ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni, che contribuiscono a rendere ancor più disfunzionale il sistema di trasporto del Paese nel suo complesso: la scorsa estate, si sono ravvisati diversi problemi strutturali, come la cronica mancanza di personale di volo e di terra, e un enorme guasto informatico che ha bloccato gli aeroporti, causando profondi disagi ai viaggiatori;

è, secondo le interroganti, innegabile che da quando il Ministro in indirizzo si è insediato al dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, i ritardi e disagi della rete ferroviaria siano in costante aumento, non ponendo mai in essere alcun rimedio per risolvere i disagi segnalati da milioni di passeggeri: servono misure urgenti da parte del Ministro che vadano nella direzione di risolvere i gravissimi problemi strutturali che stanno comportando numerosi ritardi sulle linee ferroviarie italiane, ponendo una rapida soluzione alla cronicità dei ritardi dei treni,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia assumere per interrompere la cronicità dei ritardi e dei disagi sulle tratte ferroviarie, promuovendo urgenti misure che vadano a risolvere gli ormai strutturali problemi che da tempo stanno interessando le linee ferroviarie, restituendo così ai cittadini un servizio ferroviario accettabile;

quali misure urgenti intenda adottare al fine di risolvere i ritardi, le cancellazioni e le riprogrammazioni che stanno segnando il trasporto aereo, con l'obiettivo di rendere il sistema di trasporti del Paese più funzionale in tutto il suo complesso.

(3-01483)

SPAGNOLLI, UNTERBERGER, PATTON, DURNWALDER - Al Ministro per lo sport e i giovani. - Premesso che:

in Italia, la disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale è dettata dal decreto ministeriale 24 aprile 2013, adottato di concerto tra il Ministro della salute e l'allora Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

l'articolo 4 prevede che coloro che partecipano a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, devono sottoporsi ad apposito controllo medico, al fine di ottenere una certificazione attestante l'idoneità all'attività da esibire all'atto dell'iscrizione all'evento;

l'obbligo di esibizione della certificazione medica per i "runner amatoriali" o "turistico-sportivi", così come attualmente disciplinata, esiste esclusivamente in Italia, mentre in tutto il resto del mondo è autocertificabile secondo diverse modalità stabilite nei diversi Paesi, ed impedisce, di fatto, alle grandi competizioni popolari di corsa su strada (maratone e non solo) organizzate in Italia di essere "concorrenziali" con quelle organizzate all'estero;

le corse su strada costituiscono oggi, infatti, non soltanto obiettivi positivi che portano le persone a tenersi in forma con le ovvie ricadute sulla loro salute, ma anche un'occasione di business e di richiamo turistico per i nostri territori, spesso di ineguagliabile bellezza;

peraltro, il costo degli esami richiesti (elettrocardiogramma, spirometria, eccetera) è, in molti Paesi, mediamente superiore rispetto al corrispettivo pagato in Italia, con l'ulteriore conseguenza che, per molti aspiranti partecipanti stranieri, le competizioni italiane risultano non essere attrattive;

da qualche anno, la Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) ha introdotto un regolamento che permette agli atleti stranieri di partecipare alle manifestazioni italiane senza l'obbligatorietà di certificato medico (e di tesseramento);

nello specifico, il runner straniero ha due possibilità: iscriversi ad una gara organizzata dalla FIDAL, sottoscrivendo un'apposita card e presentando il certificato medico richiesto agli atleti italiani, il che gli consente di rientrare nelle classifiche generali della manifestazione; oppure iscriversi ad una gara FIDAL con finalità turistico-sportive, decidendo quindi di partecipare in modalità "non competitiva", valida per i soli atleti stranieri e senza obbligatorietà del certificato medico, il che lo costringe però a partire in coda alla manifestazione sportiva e ad essere inserito in una classifica di arrivo distinta da quella ufficiale, senza nemmeno poter beneficiare di eventuali premi;

questa iniziativa della FIDAL sembrerebbe aver favorito una maggiore partecipazione di atleti stranieri alle manifestazioni sportive italiane, tuttavia rischia di mettere in ridicolo gli organizzatori e, quindi, l'intero sistema sportivo del nostro Paese, perché solo in Italia si consente agli atleti di partecipare ad una competizione seppure non agonistica di alto livello senza comparire nella classifica finale e, in ogni caso, essa costituisce una complicazione burocratica rispetto a quanto avviene all'estero;

tutto questo provoca ricadute negative sull'intero indotto generato dalle manifestazioni sportive, non solo in termini di perdita di rilevanza dell'evento tra le manifestazioni a livello mondiale, ma soprattutto in termini economici, sia per i territori interessati, sia per gli organizzatori, che attraggono meno sponsor a queste tipologie di eventi;

queste grandi manifestazioni sportive attirano in tutto il mondo un numero sempre crescente di partecipanti, generando un indotto notevole, e sono ormai diventate un vero e proprio fenomeno culturale e sociale, che interessa uomini e donne di tutte le fasce di età e consente di condividere esperienze diverse, specie se a confrontarsi sono atleti di diversa cultura e nazionalità;

sarebbe, pertanto, opportuno favorire una maggiore partecipazione collettiva, allineandosi alle prassi degli altri Paesi e semplificando le procedure di accertamento dello stato di salute degli atleti, attribuendo direttamente loro la responsabilità di autocertificare la propria idoneità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivida quanto esposto e se non intenda, di concerto con il Ministro della salute, farsi promotore di un'iniziativa di modifica normativa della disciplina attuale in materia di certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale, che consenta di unificare le procedure di partecipazione di tutti gli atleti alle manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, prevedendo un obbligo di autocertificazione, in luogo del certificato medico, valevole sia per gli atleti stranieri, sia per gli atleti italiani, sempre e comunque nel rispetto della normativa italiana a tutela della salute e delle condizioni minime di sicurezza delle manifestazioni sportive, che è un obiettivo fondamentale intrinseco delle medesime.

(3-01484)

PUCCIARELLI, GERMANÀ, MINASI, POTENTI, ROMEO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

il diritto allo sciopero, sancito dall'articolo 40 della Costituzione, ha un rilievo fondamentale nella nostra società, esso consente a tutti i lavoratori di affermare e rivendicare diritti e condizioni migliori sul lavoro. Tuttavia, anche il diritto dei cittadini di usufruire di un sistema di mobilità pubblica trova tutela costituzionale, in particolare alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 16, 33 e 34. Il trasporto pubblico, infatti, offerto a condizioni accessibili a tutti, consente di neutralizzare le disparità sociali e di conferire uguali opportunità di lavoro e d'istruzione ai cittadini meno abbienti, che non sempre possono sostenere il costo della mobilità privata per recarsi sul luogo di lavoro o per raggiungere l'istituzione scolastica o universitaria;

le rivendicazioni in termini di migliori condizioni e sicurezza dei lavoratori del settore dei trasporti sono giuste e condivisibili, e il Governo e l'attuale maggioranza hanno già cominciato a intervenire con misure ad hoc, ad esempio in tema di sicurezza a bordo di treni e autobus. Tuttavia, la quantità di scioperi nel settore dei trasporti proclamati negli ultimi due anni ha assunto dimensioni inedite, manifestandosi, soprattutto in alcune città, con cadenza periodica mensile e, talvolta, settimanale;

in tali circostanze, per svolgere qualsiasi attività abituale, quale ad esempio recarsi sul posto di lavoro o semplicemente portare i propri figli a scuola, i cittadini sono costretti a riorganizzare le proprie abitudini e, in particolare, chi usufruisce quotidianamente del trasporto pubblico deve necessariamente servirsi di mezzi privati;

ciò provoca sicuramente forti disagi alla mobilità, ma anche gravi danni ambientali, a causa degli elevati valori di agenti inquinanti che vengono immessi nell'aria nelle ore di punta per l'utilizzo obbligato di auto private,

si chiede di sapere quale sia la consistenza degli scioperi di settore proclamati negli ultimi due anni e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare per garantire sicurezza e condizioni migliori per i lavoratori del settore e, allo stesso tempo, per salvaguardare il diritto di tutti i cittadini di usufruire del sistema di mobilità pubblica per le fondamentali esigenze di vita e lavoro.

(3-01485)

NATURALE, MAIORINO - Ai Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:

secondo quanto è emerso da un'inchiesta diffusa il 17 novembre 2024 dal programma televisivo "Report", una nota catena di supermercati presente sul territorio nazionale avrebbe inviato ai propri clienti professionali una lettera tesa a rintracciare dei prodotti a base di maiale, come salsiccia e pancetta, perché sospetti di essere infetti da peste suina africana (PSA), una malattia virale che colpisce i suidi (suini e cinghiali);

dall'inchiesta emergevano altresì delle omissioni poste in essere da parte degli operatori della filiera suinicola per la mancata segnalazione di casi di contagio negli stabilimenti, oltre che per l'utilizzo dell'elettrocuzione, un metodo di abbattimento cruento che infligge forti sofferenze agli animali;

sebbene la PSA non sia trasmissibile all'uomo, la presenza del virus nei prodotti alimentari della grande distribuzione determina un nefasto effetto in termini espansivi, con profondo nocumento per il comparto allevatoriale e per gli equilibri ecosistemici animali;

se, infatti, anche con riferimento a questo più recente caso di cronaca, non veniva svolta alcuna attività di richiamo al consumatore finale perché non attinente al settore della sicurezza alimentare, è di tutta evidenza la sussistenza di un concreto rischio di allargamento del contagio, specie negli allevamenti. Si tratta di un allarme, dunque, che investe in maniera concreta e irrompente il comparto agricolo;

considerato altresì che:

la lotta per l'eradicazione della peste suina africana ha comportato lo stanziamento di significative risorse pubbliche, anche al fine di arginare gli ingenti danni registrati. In particolare, da ultimo, l'articolo 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 ("decreto agricoltura"), ha disposto il rifinanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per il 2025 del fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, ripartito tra le Regioni che tengano conto della consistenza suinicola, dell'eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado;

in generale, l'Associazione industriali delle carni e dei salumi ha stimato perdite per un ammontare pari a 500 milioni di euro in un biennio legate al mancato export, oltre al rischio di subire ulteriori mancate entrate per 60 milioni di euro al mese in assenza di significativi miglioramenti dell'attuale situazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano, mediante un'operazione di trasparenza informativa a beneficio dei consumatori, di dare l'opportuno rilievo pubblico alla diffusione della peste suina africana per il tramite del vettore della distribuzione commerciale, il quale, pur non avendo effetti direttamente lesivi per la salute dell'uomo, costituisce un evidente pericolo per le rese degli allevamenti nazionali, per l'igiene pubblica e per la sanità animale;

se reputino che la stessa diffusione attraverso i canali del mercato alimentare vanifichi la portata precettiva delle disposizioni normative sinora approntate e le risorse pubbliche stanziate nella lotta e nell'auspicata eradicazione del virus;

quali urgenti misure intendano promuovere nell'immediatezza al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni relative alla manutenzione delle recinzioni e delle barriere per frazionare il territorio, alla conduzione degli allevamenti interessati dall'infezione nonché alla corretta gestione delle carcasse dei suidi coinvolti, spesso abbandonate per giorni, in elusione delle più elementari misure di biosicurezza;

se ritengano imprescindibile intensificare le operazioni di controllo riguardanti i casi di contagio negli stabilimenti e sulle modalità di abbattimento perseguite da parte delle ditte incaricate, in molte occasioni non rispettose del benessere animale.

(3-01486)

DE CARLO, MALAN, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI - Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:

la Commissione europea, a settembre 2024, ha adottato la proposta sulle opportunità di pesca per il 2025 per il Mediterraneo e il mar Nero, che approderà sul tavolo dei ministri UE della pesca il 9 e 10 dicembre per il via libera finale;

tale provvedimento introdurrà delle misure che stabiliranno, molto probabilmente, limitazioni alle attività di pesca per il comparto ittico italiano, in termini di riduzioni delle giornate di pesca;

ciò potrebbe comportare sensibili ripercussioni nel settore ittico, messo a dura prova anche dagli eventi climatici avversi che hanno colpito le coste italiane,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, in sede europea, affinché siano salvaguardati gli interessi delle imprese italiane del settore della pesca.

(3-01487)

FRANCESCHELLI, BOCCIA, MARTELLA, GIACOBBE - Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:

il settore del grano in Italia sta vivendo una situazione di grave difficoltà. Nel Centro-Sud, la produzione di grano duro è in caduta libera a causa dei mercati globali e delle difficili condizioni di coltivazione dei campi e delle rese di prodotto. Al Nord, invece, il grano tenero è influenzato dal maltempo, che ne riduce la qualità, sebbene i mercati siano meno penalizzanti;

la produzione in Puglia, primo granaio d'Italia, è risultata dimezzata, mentre in molte zone della Sicilia non si è raccolto nulla. La situazione è incerta, con agricoltori che si trovano a fronteggiare condizioni estreme: da un lato, l'abbandono delle coltivazioni dei terreni nel Mezzogiorno rende difficile la conversione ad altre colture, dall'altro, si assiste a una discrepanza tra rese scarse e qualità eccellente del grano duro, soprattutto per il valore proteico;

un agricoltore che ha seminato grano duro produce 20-30 quintali per ettaro, venduti a 30 euro al quintale, con un ricavo di 600-800 euro, spesso inferiore alle spese sostenute. Un recente rapporto evidenzia un tasso di approvvigionamento del grano duro nazionale in calo, al 56,4 per cento nel 2023, il valore più basso del decennio. Sempre secondo il rapporto la produzione scenderà ulteriormente, con una diminuzione del 10,6 per cento delle superfici coltivate e una raccolta in calo del 15-20 per cento, nonostante le buone rese nel Centro Italia. Di conseguenza, le importazioni aumenteranno: dai 13,8 milioni di quintali del 2012 ai 30,6 milioni del 2023. Tra agosto 2023 e giugno 2024, i prezzi del grano duro sono calati del 15,4 per cento;

la situazione del mercato del frumento tenero panificabile oggi sul listino si trova in una fase di attesa, con la domanda selettiva e l'offerta cauta nel prendere posizione in attesa di meglio caratterizzare i lotti. I prezzi sono scesi a 225 euro a tonnellata rispetto ai 250 dell'anno precedente, influenzati dai mutati equilibri geopolitici della guerra tra Russia e Ucraina, con la produzione ucraina che continua a influenzare i mercati europei;

per far fronte alle oscillazioni dei prezzi di mercato e tutelare gli agricoltori, Consorzi agrari d'Italia ha messo in campo i contratti di filiera. Sostenere la redditività delle coltivazioni cerealicole e in particolare del grano, aumentando rese e qualità della granella utilizzando nuove varietà resistenti agli stress climatici, adottando le scelte agronomiche più adatte ai diversi areali, applicando l'agricoltura di precisione e limitando gli effetti negativi della volatilità dei mercati grazie a contratti di filiera e future che permettono alle aziende agricole di avere un flusso di cassa stabile e quindi di pianificare acquisti e investimenti,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda al riguardo assumere per sostenere le imprese del settore cerealicolo e in particolare quelle dedite alla produzione del grano a fronte delle difficoltà di mercato, del calo dei prezzi sui listini e della redditività dei produttori;

se intenda attivarsi tempestivamente per finanziare e rilanciare i programmi di investimento finalizzati al sostegno di iniziative agronomiche che vanno a rafforzare l'attività di ricerca e il rafforzamento delle filiere autoctone, valorizzando il lavoro dell'agricoltore e delle produzioni nazionali e interventi sulla filiera.

(3-01488)

FINA - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) svolge un ruolo fondamentale nelle politiche di conservazione della fauna selvatica, inteso come azioni di tutela e di gestione del patrimonio faunistico;

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che reca norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, dispone che ISPRA fornisca alle Regioni pareri e indicazioni di carattere tecnico-scientifico per la programmazione faunistico-venatoria secondo criteri omogenei a livello nazionale e in sintonia con i principi di conservazione delle risorse faunistiche;

l'importante ruolo svolto dall'Istituto è evidenziato in alcune sentenze della Corte costituzionale, che è intervenuta più volte stabilendo che la normativa statale, in quanto preordinata alla preservazione della fauna, sia inderogabile da parte della legislazione regionale, e ha assegnato particolare valore all'intervento dell'ISPRA, allo scopo di garantire l'osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, in particolare stabilendo che sia consentito ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica solo quando l'ISPRA abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici;

nel corso del recente passato, sono stati ripetuti gli attacchi e le critiche ad ISPRA, tese ad indebolire il suo decisivo ruolo nell'applicazione della legge n. 157 del 1992, nonché della legislazione europea a tutela dell'ambiente e della fauna selvatica;

anche in risposta a tali attacchi, come riportato dalla stampa nazionale, il 24 ottobre 2024 numerosi docenti ed esponenti del mondo della ricerca, della conservazione della fauna e del mondo della caccia hanno lanciato una lettera appello alla Presidente del Consiglio dei ministri per manifestare la loro sincera e profonda preoccupazione per "gli attacchi sempre più pressanti e ingiustificati" subiti in questi ultimi anni da ISPRA; hanno inoltre voluto sottolineare come, "nonostante l'ISPRA goda da anni della stima del mondo scientifico italiano, europeo ed internazionale, si [sia] arrivati a contestare i dati da esso prodotti in sede europea pur di raggiungere il risultato di una scorretta applicazione dei principi della direttiva che deve assicurare la conservazione degli uccelli selvatici e una caccia ecocompatibile";

tali attacchi risultano particolarmente "sgrammaticati" considerando la recente apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere a sostegno del fondamentale ruolo svolto dall'ISPRA nella corretta applicazione della normativa italiana ed europea in materia di ambiente e prelievo venatorio, nonché a tutela dell'Istituto e della sua autonomia scientifica.

(3-01489)

FINA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

il patrimonio immobiliare dell'ATER provinciale di Teramo danneggiato dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dall'agosto 2016 è molto esteso e i procedimenti tecnico-amministrativi cui tale patrimonio è sottoposto sono molto complessi e articolati e ormai risalenti nel tempo;

sono ancora oggi numerose le famiglie già residenti nei 14 immobili ATER dichiarati inagibili e sgomberati 8 anni fa, che attendono da troppo tempo una risposta alle proprie necessità e alle proprie legittime aspettative;

è evidente che la mancata soluzione di tale annosa problematica determina conseguenze negative di particolare rilievo sociale, oltre che di politica abitativa sul territorio;

considerato che:

sul sito istituzionale dell'ATER si riscontrano problemi per la consultazione dello stato di avanzamento dei lavori su tali immobili, pregiudicando i basilari standard di trasparenza cui l'azione della pubblica amministrazione deve essere informata;

si riscontrano anomalie, dall'accesso agli atti amministrativi e dalla consultazione dello stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali, sul cronoprogramma delle opere, sulle tempistiche di impiego delle risorse pubbliche, nonché sulla classificazione degli immobili rispetto al danno subito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, ritenga di attivare ogni azione tesa a verificare quanto esposto, al fine di garantire la necessaria vigilanza sull'impiego delle risorse pubbliche nonché di verificare tempi e modi in cui si stanno svolgendo gli iter tecnico-amministrativi;

come intenda agire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei doveri di pubblicazione e trasparenza in merito allo stato di avanzamento degli interventi di adeguamento e ricostruzione del patrimonio immobiliare ATER danneggiato dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale nel 2016.

(3-01490)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAGNI, CAMUSSO, DAMANTE, NICITA - Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

in data 12 maggio 2022, con ordinanza, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha sottoposto a misura cautelare con sequestro preventivo l'impianto consortile di depurazione delle acque gestito dalla società Industria acqua siracusana S.p.A., disponendo, altresì, la continuità operativa dell'impianto solo per i reflui domestici e non per quelli industriali;

nel luglio dello stesso anno il depuratore consortile ha avuto la possibilità di riprendere a funzionare per i reflui domestici e industriali, perché l'Assessorato territorio e ambiente ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale necessaria a consentire la ripresa delle attività dell'impianto posto sotto sequestro. L'impianto ha ripreso la piena attività, dunque, nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione indicati nel parere della commissione tecnica specialistica degli enti competenti in materia ambientale, dell'ARPA e del Comune di Priolo Gargallo;

l'autorizzazione imponeva anche che venisse avviato un percorso di adeguamento dell'impianto al fine di raggiungere standard ambientali elevati, ma la Regione Sicilia, a dicembre 2022, l'ha sospesa per il mancato rispetto di numerose prescrizioni previste nel provvedimento;

nel decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, si è previsto che "il giudice autorizza la prosecuzione delle attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra esigenze di continuità delle attività industriali e la salvaguardia dell'occupazione, della salute e dell'ambiente";

con tale provvedimento il Governo ha, dunque, autorizzato IAS a continuare le proprie attività ma, nel maggio 2024, la Corte costituzionale ha stabilito che nessuna delega in bianco può essere concessa al Governo per sacrificare l'ambiente e la salute, anche se in relazione a produzioni industriali ritenute strategiche per la nazione;

con decisione del giudice del Tribunale di Siracusa, emessa in data 31 luglio 2024, non è stata, dunque, autorizzata la prosecuzione delle attività dell'impianto e, a novembre 2024, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il divieto di prosecuzione delle attività di conferimento reflui industriali al depuratore consortile IAS;

in particolare, nel decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, si prevedeva un percorso di 36 mesi per riportare i parametri entro i limiti previsti, dichiarando l'intero polo industriale, depuratore IAS compreso, asset di interesse strategico nazionale. Il giudice per le indagini preliminari di Siracusa si è rifiutato di applicare il decreto. L'Avvocatura dello Stato ha risposto appellandosi al Tribunale del riesame di Roma, che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della competenza territoriale senza sospendere l'efficacia del provvedimento del giudice di Siracusa;

ad oggi, dunque, IAS S.p.A. deve fermare gli impianti;

il Ministro delle imprese e del made in Italy ha criticato duramente la sentenza del Tribunale del riesame e ha convocato un tavolo a Roma, in accordo con il presidente della Regione Siciliana, invitando imprese, sindacati e gli enti locali;

l'intera vicenda IAS non può che essere inquadrata nell'ambito della crisi del polo industriale siracusano, ed è di tutta evidenza la responsabilità governativa di non aver previsto stanziamenti per il risanamento del territorio e il rilancio del polo industriale attraverso un piano di riconversione;

va segnalato che, in generale, nel Paese, diversi impianti industriali sono fermi, moltissimi contratti di lavoro non saranno rinnovati, non si scorge all'orizzonte neanche un piano di investimenti green da parte dei privati;

la chiusura di Versalis ENI non può che rappresentare un duro colpo sul piano occupazionale, e non è escluso che possa rappresentare l'inizio di un processo di deindustrializzazione che coinvolgerà anche gli altri siti;

nel polo industriale di Siracusa sono impiegati 10.000 lavoratori e ben il 52 per cento del PIL provinciale è prodotto nella zona industriale;

è evidente che la soluzione per la situazione del polo industriale di Siracusa, nonché, più in generale, per tutte le diverse realtà industriali del nostro Paese, non può che essere quella di risanare e riconvertire per scongiurare i licenziamenti di tantissimi lavoratori e rilanciare un settore rispetto al quale poco si è fatto in questi anni,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo su quanto riferito e, in particolare, se non ritengano di intraprendere, al più presto, e di concerto, tutte le iniziative utili non solo riguardo alla delicata situazione del polo industriale di Siracusa, e della IAS S.p.A. in particolare ma, più in generale, per mettere a punto nell'immediato concreti piani industriali che garantiscano il rilancio di un settore particolarmente rilevante per l'economia del nostro Paese, qual è il comparto industriale, assicurando una transizione ecologica equa, ovvero economicamente e socialmente sostenibile.

(4-01599)

POTENTI - Al Ministro della cultura. - Premesso che:

a San Nicola, una delle isole Tremiti, si trova il sito archeologico della tomba di Vipsania Giulia Agrippina, meglio nota come "Giulia minore". Le ceneri di questa nobildonna romana, nipote dell'imperatore Augusto e morta alle Tremiti il 28 o il 29 dopo Cristo, vennero tumulate in una nicchia ad arco scavata nella pietra della piccola necropoli;

come noto, la giovane fu ivi esiliata dall'imperatore Augusto. Giulia rimase sull'isola per il resto della sua vita, vivendo grazie ai contributi a lei concessi dall'augusta Livia Drusilla. Quando morì, venne seppellita sull'isola, in quanto, come già successo alla madre, venne proibito di conservare le sue ceneri nella tomba di famiglia, il mausoleo di Augusto;

nel corso dell'evento di presentazione del libro di inchiesta "Giulia minore - l'altra Giulia", scritto dal giornalista e scrittore Stanislao Liberatore, tenutosi il 13 novembre 2024 a Roma, l'interrogante è stato informato dalla diretta testimonianza dell'autore dello stato di mancata valorizzazione del sito archeologico, difficilmente accessibile, in apparente stato di abbandono e non segnalato da alcuna cartellonistica od altra fonte di informazione,

si chiede di sapere:

di quali informazioni sia in possesso il Ministero in indirizzo;

quali azioni di competenza voglia porre in essere per valorizzare il sito archeologico.

(4-01600)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01315 del senatore Verini ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-01325 della senatrice Zambito ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 242ª seduta pubblica del 19 novembre 2024, a pagina 65, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla terza riga del primo capoverso, prima della parola "Germana'", inserire la seguente parola: "Gasparri,".