Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 239 del 06/11/2024
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
239a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2024
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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente CASTELLONE
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).
Si dia lettura del processo verbale.
MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,07)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1287, già approvato dalla Camera dei deputati.
La relatrice, senatrice Murelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
MURELLI, relatrice. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati il 30 ottobre scorso mediante voto di fiducia, è volto alla conversione in legge del decreto salva-infrazioni, finalizzato alla riduzione del numero delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e ad evitare l'apertura di nuove.
Ricordo che il decreto è stato emanato sulla base della legge n. 234 del 2012 relativo alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che prevede, oltre allo strumento della legge europea e della legge di delegazione europea, anche la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti qualora l'urgenza di adempiere a obblighi derivanti dall'Unione europea non consenta di attendere la data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea e della legge europea relativa all'anno di riferimento.
Il testo del decreto-legge, dopo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, si compone di 27 articoli rispetto ai 18 originari. Con la sua approvazione definitiva sarà agevolata la chiusura di 15 procedure di infrazione e un caso di EU Pilot. Si tratta, quindi, di un provvedimento particolarmente importante per allineare l'ordinamento nazionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'esame in 4ª Commissione è stato particolarmente rapido per consentire la conversione in legge entro la scadenza del prossimo 15 novembre. Sono stati presentati 176 emendamenti dai Gruppi di minoranza che sono stati esaminati in due sedute dalla Commissione. Essendo stati tutti respinti, il testo del decreto-legge all'esame dell'Assemblea corrisponde a quello trasmesso dalla Camera dei deputati.
Di particolare rilevanza è l'articolo 1 sulle concessioni balneari. Si fissa il termine al 30 settembre 2027 per le attuali concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive. Si definiscono inoltre i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti, nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Si escludono dalle nuove procedure dell'affidamento le concessioni ove si svolge attività sportiva dilettantistica senza fine di lucro.
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono relativi alla giustizia. In particolare, l'articolo 2 concerne le tutele previdenziali accessorie per i magistrati onorari del contingente a esaurimento che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni.
L'articolo 3 concerne il diritto di avvalersi di un difensore in taluni atti di indagine e il diritto di informare una persona di fiducia, anziché un familiare nei casi di privazione di libertà personale, arresto e fermo.
L'articolo 4 prevede l'aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia di 250 unità.
L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile e all'ordinamento penitenziario minorile.
L'articolo 6 riconosce al conducente sottoposto a un controllo su strada la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo.
L'articolo 7 integra la normativa italiana relativa al cielo unico europeo, disponendo che l'ENAC è l'Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.
L'articolo 8 stabilisce i requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T.
L'articolo 9 modifica il testo unico sull'immigrazione al fine di risolvere la procedura di infrazione relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi come volontari e stagionali.
Gli articoli 10, 11 e 12 sono relativi al tema del lavoro. L'articolo 10 interviene in materia di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento al computo dei periodi di contribuzione pensionistica maturati in base ai rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali.
L'articolo 11 è relativo al computo della indennità risarcitoria onnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale.
L'articolo 12 è relativo al pubblico impiego ed esclude la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato senza lo svolgimento di un concorso pubblico.
L'articolo 11-bis proroga al 15 novembre 2024 il termine per procedere all'assunzione straordinaria di 200 unità di operatori del corpo dei Vigili del fuoco.
L'articolo 13 concerne il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.
L'articolo 14 è relativo alla cosiddetta direttiva aria per il superamento dei valori di limite di concentrazione di particelle atmosferiche inquinanti. Gli articoli 14-bis e 14-ter sono relativi ai rifiuti. Il primo apporta modifiche alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche (RAEE) per semplificare la raccolta e il deposito e migliorare la consapevolezza sulla corretta gestione di tali rifiuti. L'articolo 14-ter estende invece ai produttori del commercio elettronico la responsabilità e prevede che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto naturalmente RAEE sia soggetto alla responsabilità medesima e sia tenuto ad adempiere ai relativi obblighi.
L'articolo 15, in materia di diritto d'autore, prevede di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, oltre agli organismi di gestione collettiva, anche le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono costituiti o controllati dai titolari degli stessi diritti.
L'articolo 16 prevede l'introduzione di obblighi di pubblicità per i centri di elaborazione dati che hanno un fabbisogno di potenza pari almeno a 500 chilowatt.
L'articolo 16-bis disciplina la procedura di recupero dell'aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all'esenzione dell'ICI prevista a favore degli enti non commerciali.
L'articolo 16-ter tratta ancora la tematica del lavoro e stabilisce che il distacco del personale dovrà ora ritenersi assoggettato a IVA.
L'articolo 16-quater designa l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato.
L'articolo 16-quinquies, invece, prevede l'esenzione dall'imposizione fiscale degli atti e delle operazioni poste in essere per il trasferimento, a titolo gratuito, della società del gruppo facente capo a Tirrenia di Navigazione SpA in favore delle Regioni.
L'articolo 16-sexies modifica il decreto legislativo n. 142 del 2020 sul test di proporzionalità nella regolamentazione delle professioni, per prevedere che la valutazione di proporzionalità sui disegni di legge d'iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari sia effettuata dalle medesime amministrazioni competenti a dare il parere del Governo su tali disegni di legge o emendamenti.
L'articolo 16-septies autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un concorso per il reclutamento di dieci unità di personale non dirigenziale, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, da effettuarsi in data non anteriore al 1° maggio 2025, al fine di potenziare il Dipartimento per le politiche europee.
L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria, facendo salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies.
Infine, l'articolo 18 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.
Ha chiesto di intervenire il senatore Magni per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta a discutere di una pregiudiziale sulla costituzionalità di un decreto-legge che dovrebbe affrontare alcuni elementi di superamento di infrazioni; invece, è un decreto-legge che sostanzialmente solleva preoccupazioni sul rispetto costituzionale degli obblighi europei. Questo Governo sembra accumulare con preoccupante regolarità decreti-legge che si pongono in netto contrasto con la Costituzione anche in settori come questo, in materia di adempimenti comunitari, in cui la strada sembrerebbe obbligata.
Il decreto oggi in esame nasce infatti con l'intento dichiarato di adeguare il nostro ordinamento normativo all'Europa, prevedendo l'apertura di nuove procedure di infrazione e scongiurando l'aggravamento di quelle precedenti. Tuttavia - questo è il dato vero - il decreto in discussione, anziché affrontare, superare e sanare disposizioni infrazionistiche precedenti, le incrementa e le moltiplica, a partire dall'articolo 1. Tale articolo, che riguarda le concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali a scopo turistico e ricreativo, proroga ulteriormente la validità delle concessioni fino al 30 settembre 2027, con possibilità di estensione fino al 2028, in presenza di ragioni oggettive che impediscano di concludere le procedure selettive entro quella data. Si tratta, di fatto, di una ulteriore proroga automatica che in pratica è già stata giudicata illegittima dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dal Consiglio di Stato.
Ricordo che il Presidente della Repubblica, in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022, aveva espresso forti perplessità in merito a queste proroghe, ritenendole incompatibili con il diritto europeo.
Mi soffermo un secondo su queste cose, per dire che in sostanza non solo si fa una proroga che viola il disposto dell'articolo 12 della direttiva Bolkestein, che impone procedure trasparenti per l'assegnazione delle concessioni, ma che siamo di fronte a una situazione incancrenita, che si utilizza molto spesso politicamente. Non a caso si va nel 2027, perché, quando ci sono le campagne elettorali, si va in questa direzione, dicendo «padroni a casa nostra». Sta di fatto che questi padroni a casa nostra utilizzano però un territorio che è di tutti noi. Credo che sia giusto, in qualche modo, affrontare il problema di come vengono date le concessioni. Visto e considerato che viene sottolineata la questione del libero mercato, sarebbe opportuno che il libero mercato in questo caso desse una valutazione sul fatto che su quel territorio, che è di tutti noi (perché è demaniale), lo Stato deve avere la possibilità di incamerare una giusta remunerazione di fronte a un'evoluzione del mercato stesso. Invece tutto questo non viene fatto e la vicenda in sostanza viene gestita in questo modo.
Sottolineo un altro aspetto di anticostituzionalità, per quanto ci riguarda, relativo all'articolo 13 e alla tutela della fauna selvatica. Questo decreto si limita a ribadire l'importanza del rispetto degli habitat per gli uccelli, ma non fornisce strumenti efficaci per garantire la protezione delle aree Natura 2000. Il nostro pianeta non è composto solo da uomini e donne in carne ed ossa, ma anche da molte specie viventi, che vanno in qualche modo preservate e garantite, perché il pianeta è un equilibrio complessivo e complesso che va sostanzialmente salvaguardato. Anche qui ci sono non tanto delle lobby, quanto piuttosto dei soggetti organizzati nel nostro Paese, per i quali affrontare la regolamentazione della fauna diventa una questione di vita o di morte. (Brusio). È molto difficile intervenire.
PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Magni, nonostante la sua voce stentorea. Colleghi, per cortesia.
MAGNI (Misto-AVS). Io riesco a parlare, però ovviamente è molto complicato.
Volevo sottolineare questo dato, rispetto a una direttiva europea che dovrebbe salvaguardare l'interesse di tutti, perché la biosfera e le specie animali vanno salvaguardate, la natura va salvaguardata, per il bene comune delle persone in carne ed ossa. Il problema è che le cose indicate dall'Unione europea su questo terreno vengono considerate dei limiti sui quali il nostro Paese pensa di sorvolare.
Sottolineo poi l'articolo 14, sulla questione del clima. Cosa deve succedere ancora per renderci edotti del fatto che il clima è cambiato? Ve lo chiedo e lo chiedo a tutti. È impossibile negare che ci sia il cambiamento climatico di fronte ai disastri che stanno avvenendo, in particolare in Europa, con eventi che nessuno di noi ha mai visto. Cosa serve ancora, cosa deve succedere ancora per convincerci tutti che la questione climatica è prioritaria? Le immissioni, in particolare del PM10, aggravano la salute dei cittadini e provocano cambiamenti climatici. Ci sono dei limiti, su cui questo decreto cerca di sorvolare, perché si continua a pensare - e questa è la cosa sbagliata - che la transizione ecologica e il cambiamento climatico siano in contrasto rispetto a un possibile sviluppo. Noi pensiamo sia vero il contrario. Se continuiamo a far finta che il cambiamento climatico non ci sia, che il problema della transizione non vada affrontato, andando avanti come è stato fatto nel passato, c'è il rischio di venire travolti e altro che, come si dice, il bene comune! Verremo tutti travolti.
Tutto questo è in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, che sancisce il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Ricordo inoltre la palese disattenzione anche dell'articolo 9 della Costituzione.
Abbiamo presentato una questione pregiudiziale non per divertimento, ma affinché non si proceda con il provvedimento perché riteniamo anticostituzionale disattendere la Costituzione e i vincoli europei che siamo tenuti a rispettare. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Rojc per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.
ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi, Governo, come è noto l'emanazione di decreti-legge salva-infrazioni, come quello in esame, è considerato evento eccezionale. Tali provvedimenti, infatti, devono essere specificamente motivati, in ottemperanza all'articolo 77 della Costituzione, da una effettiva urgenza di prevenire violazioni dell'ordinamento europeo o di porvi rimedio. Il decreto-legge in esame risulta, come bene ha spiegato il collega che mi ha preceduto, purtroppo radicalmente carente nei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77.
Ciò si evince evidentemente dal fatto che soltanto una delle procedure oggetto del provvedimento stesso, cioè quella sulla capacità amministrativa e contabile del Ministero della giustizia, si trovi in uno stadio avanzato tale da giustificare il ricorso a un atto d'urgenza, perché al riguardo vi è un ricorso per inadempimento ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, introdotto dalla Commissione europea stessa, che potrebbe condurre a una sentenza di accertamento e di condanna da parte della Corte di giustizia.
Tutte le altre procedure d'infrazione contenute all'interno del provvedimento in esame non presentano caratteristiche di tale urgenza da motivare l'adozione di un decreto-legge Salva-infrazioni. Siamo pertanto in presenza di un'ennesima forzatura. Il Governo, a nostro avviso, fa una cosa gravissima: ancora una volta calpesta la nostra Costituzione ed è questa la ragione per la quale abbiamo presentato e depositato una questione pregiudiziale, perché con essa chiediamo proprio di difendere lo spirito e il testo della nostra Costituzione. Se per voi infatti essa può essere in alcuni casi attaccata o calpestata, per noi va difesa e tutelata sempre, anche e soprattutto dall'utilizzo reiterato, spropositato e non corretto di decreti-legge che, come sappiamo, violano e mettono in discussione anche le prerogative del Parlamento stesso. È questa la seconda ragione per la quale abbiamo presentato e depositato tale richiesta di pregiudiziale di costituzionalità, difendendo le prerogative costituzionali del Parlamento.
Perché non utilizzare invece lo strumento ordinario della legge europea? Si ricorre alla decretazione d'urgenza perché si vuole comprimere la discussione parlamentare, ridurre i tempi di esame e le opportunità, anche per noi delle opposizioni, di fornire un utile contributo su questioni complesse e delicate.
Perché rifiutare il confronto? Sarebbe solo nell'interesse di tutti; fermatevi, siete ancora in tempo. Apriamo un confronto nel merito, difendiamo così insieme le prerogative del Parlamento, facendolo nell'interesse di tutti. Vi chiediamo una cosa sola, ma di eccezionale importanza: fare in modo che quest'Aula non sia privata della possibilità di un confronto serio e approfondito su materie così delicate, da cui deriva anche una parte fondamentale di credibilità del nostro Paese a livello europeo e internazionale. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Cataldi per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.
CATALDI (M5S). Signor Presidente, questo provvedimento mette in luce un problema che definirei di qualità della normazione, ma non mi riferisco a quella sciatteria che spesso caratterizza alcuni provvedimenti di questo Governo, a quell'approccio a volte dilettantistico a temi di carattere giuridico. Qui c'è un problema di qualità della normazione che va ad alterare gli equilibri democratici.
Signor Presidente, noi ci siamo dovuti ormai abituare alla sistematica violazione dell'articolo 77 della Costituzione come se nulla fosse. Assistiamo al ripetuto e sistematico abuso della decretazione d'urgenza e su questo tema addirittura il Comitato per la legislazione, di cui anch'io faccio parte, ha portato avanti un lungo iter di audizioni rispetto alle quali, a quanto pare, questo Governo sta facendo finta di non sentire, nonostante quel Comitato sia composto anche da parlamentari della maggioranza. A questo abuso della decretazione d'urgenza avete ora aggiunto un'altra anomala modalità di presentazione dei disegni di legge: state accorpando all'interno di un unico disegno di legge una serie di tematiche di grande rilevanza, comprimendo il dialogo democratico; questa mattina sono intervenuto in discussione generale sul disegno di legge sicurezza, avrei dovuto trattare 14 argomenti e alla fine, nei dieci minuti che mi sono stati concessi, sono riuscito a trattarne tre, se avessi voluto trattarli tutti quanti secondi di democrazia mi sarebbero stati concessi per affrontare ogni singolo provvedimento? (Applausi).
Adesso arriva questo provvedimento, nel quale si commette un'altra anomalia, cioè si sta confondendo l'urgenza con quella che è una negligenza di questo Governo, che sono i suoi ritardi, perché esistono, per ridurre il numero delle procedure di infrazione, degli strumenti ordinari che sono già previsti fin dal 2012. Il Governo, se avesse voluto, avrebbe avuto a disposizione questi due strumenti: uno di questi è la legge di delegazione europea e può servire per recepire le direttive, per adeguarsi ai regolamenti, oppure c'è la legge europea che si può adottare quando, come nella maggior parte dei casi che interessano questo provvedimento, siamo già magari in fase di precontenzioso o in infrazione. Nel 2001 c'è stata una modifica della legge del 2012 ed è stata data al Governo la possibilità di intervenire ben due volte, sia con la legge di delegazione europea, sia con la legge europea. Questo Governo che cosa fa? La legge di delegazione europea avrebbe dovuto presentarla il 28 febbraio e invece la presenta a ottobre; va bene, otto mesi di ritardo ve li vogliamo perdonare, ma la legge europea non è stata mai presentata nel corso di tutta la vostra legislatura. (Applausi). E allora qual è l'urgenza? Ditecelo, perché non l'abbiamo capito. È l'urgenza di rimediare ai vostri ritardi? Pensate che i ritardi del Governo ci hanno fatto anche conquistare un primato, perché oggi il numero delle infrazioni dell'Italia è superiore alla media degli altri Paesi europei, ma voi non volete ascoltare le opposizioni, non le ascoltate. Ma quello che è grave è che questo provvedimento è stato esaminato anche dal Comitato per la legislazione, cui ho accennato prima, il quale in modo unanime vi ha rivolto un invito a rafforzare la programmazione legislativa. In sostanza vi stanno, anzi vi stiamo dicendo che non sapete pianificare e questo ve lo hanno detto anche i parlamentari della maggioranza. Vi chiedo, allora, se volete ignorare anche quello che vi dicono i vostri parlamentari. Voi, tuttavia, non ascoltate i vostri parlamentari né quello che vi dice il Comitato.
Non solo, ma non raccogliete neppure i solleciti della Corte costituzionale, perché adesso abbiamo capito che vi importa poco della Costituzione e quindi, se potete, la calpestate, come state facendo con la decretazione di urgenza e con il provvedimento in esame; quando proprio non potete calpestarla, la cambiate, oppure fate degli annunci, delle esternazioni: ad esempio, adesso, quando si tratta di attaccare la magistratura, dite che cambierete la Costituzione anche su questo. È una cosa che mi fa veramente inorridire.
Signora Presidente, rivolgo allora un appello alla maggioranza: non portate avanti questo disegno di legge, fate un passo indietro, venite in Aula con una legge europea ed esaminiamola. Non vi facciamo perdere tempo, ma sarebbe un'occasione per questo Governo di dimostrare di essere davvero democratici, di rispettare davvero il Parlamento, la Costituzione e i cittadini che vogliamo in quest'Aula rappresentare. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di amministratori locali
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il sindaco Luca Fanton e tutta l'amministrazione del Comune di Calalzo di Cadore, in provincia di Belluno, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1287 (ore 10,34)
PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensive presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.
Finora a questa Presidenza è pervenuta una sola richiesta di intervento, quindi, qualora vi fossero altri colleghi che intendono intervenire, prego di far arrivare la richiesta alla Presidenza tempestivamente.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo alle tre questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ovviamente la prima ragione per la quale voteremo a favore è che ancora una volta la decretazione d'urgenza viene utilizzata in modo completamente improprio: non ci sono i requisiti di necessità e urgenza, non si capisce proprio per quale motivo non procediamo secondo la via retta che esiste in questo caso. Peraltro, le infrazioni sulle quali si va a operare sono tutte (tranne una, credo) ancora in uno stato abbastanza iniziale; pertanto, come dice la legge, se il decreto-legge servisse a porre in essere rimedi che l'iter ordinario non fa in tempo a mettere in piedi, allora si capirebbe e avrebbe un suo senso. In questo caso, però, in realtà abbiamo la possibilità di operare secondo lo schema previsto dalla legge: ricordo che esistono la legge europea e la legge di delegazione europea. Segnalo che la legge europea non ci è mai stata consegnata, noi non l'abbiamo ancora ancora vista e lo stesso disegno di legge di delegazione europea è arrivato con estremo ritardo.
Rispetto a quello che chiederemmo di fare, non c'è una volontà dilatoria dell'opposizione, perché sappiamo bene, avendo tutti più o meno governato negli ultimi anni, che le infrazioni sono un tema molto importante. Alcuni Governi se ne sono occupati in modo molto continuativo: c'era un Governo negli anni 2014 e 2015 in cui le riunioni del Consiglio dei ministri si aprivano con l'elenco di quante infrazioni erano state chiuse tra un Consiglio dei ministri e l'altro; si teneva proprio una sorta di roadmap, di conteggio molto preciso, e non mi risulta che stia accadendo in questa fase. Ci sono modalità diverse, perché l'uso del decreto-legge diventa veramente un'umiliazione dell'istituzione parlamentare, perché è inutile, soverchia. Basterebbe appunto fare ciò che noi sappiamo che si deve fare: il Governo produca il disegno di legge di delegazione europea e la legge europea e andiamo avanti nel modo giusto. Tutto ciò in relazione all'articolo 77 della Costituzione e all'uso improprio che il Governo continua a fare dei decreti-legge. Ieri ci siamo dilungati sui decreti-legge per norme penali; ormai siamo a una tecnica legislativa completamente inaccettabile. Dico questo anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che è presente in Aula.
Il secondo tema è legato al fatto che, comunque, con un decreto-legge non si può ribaltare la gerarchia delle fonti.
Io mi concentro su una sola cosa. Qui dentro voi allungate ancora una volta la questione della famosa direttiva Bolkenstein, delle concessioni date, tra gli altri, a coloro che utilizzano le nostre battigie, le nostre spiagge: i famosi balneari.
Noi sappiamo che l'Unione europea funziona con alcuni princìpi semplici e inderogabili, uno dei quali è che noi siamo un mercato unico, nel quale deve essere possibile esercitare il diritto di concorrenza. Se noi abbiamo dei beni demaniali dati in concessione a dei privati per cifre irrisorie e non è possibile per nessuno sfidare quelle rendite di posizione, allora nessuno può dire: io investirò di più, tratterò meglio quel bene demaniale, voglio avere quel bene, voglio concorrere a quel bene dello Stato per utilizzarlo meglio, per renderlo più profittevole, per valorizzarlo al meglio.
Se si dice che no, questo non si può fare perché la tale famiglia possiede o gestisce quello stabilimento balneare da cinquant'anni, e quindi quella concessione non si può muovere, la cosa può piacere o non piacere, ma il punto è che stiamo violando un principio base dell'Unione europea. Non funziona così. Non si può fare. Questo ce lo dicono la Corte europea, il Consiglio di Stato, ce lo stanno dicendo tutti.
Voi, con questo decreto, ancora una volta, approvate, con un decreto-legge, l'aggiramento, il superamento di un principio, di uno dei pilastri dell'Unione europea. E noi sappiamo che il diritto dell'Unione è sovraordinato al nostro. Quindi, come quando create i Paesi sicuri per decreto-legge, ma poi non ce li fate neanche discutere, perché li fate diventare un emendamento a un altro provvedimento, è per noi gioco facile dirvi che questo non si può fare, che non funziona così. Non si può derogare al diritto dell'Unione europea sulla base di un decreto-legge. Per quanto vi agitiate, non si può fare. (Applausi).
Questo è uno dei motivi per i quali il decreto-legge in esame merita di essere sottoposto a una questione di legittimità costituzionale: perché è contrario alla Costituzione, dove la Costituzione indica le cessioni di sovranità e il riconoscimento dell'ordinamento internazionale come prevalente rispetto al nostro. Dice la Costituzione che dobbiamo adeguarci alle norme di diritto internazionale.
Per queste due ragioni, la violazione patente dei requisiti di necessità ed urgenza e la violazione patente del principio di gerarchia delle fonti, entrambi scritti e scolpiti nella Costituzione, non si può che votare a favore della questione di legittimità costituzionale. (Applausi).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Rojc e da altri senatori (QP2) e dal senatore Lorefice e da altri senatori (QP3).
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.
CROATTI (M5S). Signor Presidente, all'interno di questo decreto infrazioni, il Governo, dopo due anni, toglie la testa dalla sabbia e decide finalmente di affrontare il tema delle concessioni demaniali. (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, siamo in discussione generale. L'auspicio sarebbe di essere tutti qui presenti e attenti. Ma, qualora l'attenzione non riuscisse a essere catturata, si può anche non essere presenti in Aula. I presenti, però, devono consentire al collega di svolgere l'intervento e a noi tutti di ascoltare. Quindi, vi chiedo di abbassare il volume della voce.
CROATTI (M5S). La ringrazio, Presidente.
Dicevo che all'interno di questo decreto-legge infrazioni il Governo, dopo oltre due anni, toglie la testa dalla sabbia e decide finalmente di affrontare il tema delle concessioni balneari. Ma qual è il risultato? Il Governo Meloni e tutti i partiti di destra riescono, con questo provvedimento, a tradire e ad abbandonare tutti quanti: in primo luogo, i cittadini, che sono gli unici proprietari delle nostre spiagge; in secondo luogo, le piccole e le micro imprese, che si troveranno senza alcuna tutela dopo questo provvedimento; e soprattutto i Comuni italiani, che saranno lasciati di nuovo da soli a gestire una partita veramente complicata sul tema delle concessioni balneari. Questa è una situazione paradigmatica del modo di intendere e di fare la politica della destra italiana: lasciare soccombere i più deboli e far prevalere i più forti e i più furbi.
Questo succede su tutti i provvedimenti, dalla sanità alla giustizia, alla scuola, all'economia, alle pensioni. È un modo vergognoso di affrontare i provvedimenti di questo Paese. (Applausi).
Anche sulle concessioni balneari vediamo il vero volto del Governo - è sempre disattento quando si parla qui, in Aula - e dei partiti di destra che lo sostengono in questo momento. Cade la maschera di tutte le bugie raccontate dalla politica della destra in questo Paese, che ha sempre finto di essere dalla parte delle piccole e medie imprese e dei balneari, ma che ha portato gli imprenditori a lavorare con una difficoltà estrema, a causa di un'inerzia che ha messo in ginocchio un intero comparto e ha liberato il campo a faccendieri e grossi affaristi su un tema importantissimo. (Applausi).
L'ultima fase della farsa di questo Governo irresponsabile è arrivata dalla Commissione europea, che rispedisce indietro la maggior parte degli emendamenti che avete presentato su questo decreto-legge infrazioni. Esattamente come è ridicola e farlocca la mappatura con cui siamo andati avanti per più di un anno a raccontare che avreste fermato l'Europa: una pagliacciata che ci ha esposti al ridicolo, che è stata rimandata indietro e di cui è sparita ogni traccia in tutti i provvedimenti.
Alla fine, le uniche misure che sono state partorite generano una totale incertezza nei territori sulle azioni che verranno intraprese da Comuni e imprenditori. Parlavo prima della frustrazione degli operatori stessi che, davanti a questa ennesima proroga, si troveranno a non investire un centesimo nelle loro concessioni: una proroga al 2027 che nessuno voleva.
Al provvedimento mancano le misure che avevate annunciato, come la tutela e la valorizzazione delle piccole imprese, per impedire che le offerte predatorie multiple cadano sui nostri territori. La vostra norma sulle spiagge è uguale, identica a una legge della giungla. (Applausi).
Poteva e doveva essere una grande opportunità rispetto alla direttiva Bolkestein. Poteva garantire più diritti per tutti i cittadini. Poteva abbattere inaccettabili privilegi. Poteva dare certezze ai concessionari di poter investire e rinnovare il comparto. Si poteva dare più competitività alla nostra offerta turistica. Si poteva dare più innovazione e si poteva creare un'occupazione migliore e posti di lavoro sani.
Tutto questo era stato messo a terra dal Governo precedente. Molti colleghi hanno anche votato il provvedimento sulla concorrenza del 2022: era una riforma che aveva già intrapreso la maggior parte dei percorsi. Ma voi per strappare voti e per mentire siete speciali: avete creato un'aspettativa che, dopo due anni, decade completamente. Avete mentito soprattutto ai concessionari e alle associazioni, che avete trascinato in giro per anni, per poi non raccogliere nulla di quello che vi avevano proposto. (Applausi).
E ciò è stato completamente inadatto per quelle persone, ma la cosa più ridicola è stata la farsa che avete raccontato dei pugni che avreste battuto sui tavoli europei e che avreste escluso le spiagge dalla direttiva Bolkestein. Tutto questo è stato ridicolo. Altro che pugni che avete battuto sui banchi europei! Qui sono state adottate, proprio come pugni nei denti, penose politiche e lo vediamo con questo provvedimento.
La conseguenza è stata due anni di vergognose menzogne in Parlamento su questo tema - lasciamo stare gli anni di propaganda - che hanno partorito questa brutta legge, un provvedimento che abbandona tutti: abbandona cittadini, abbandona le piccole imprese e abbandona i Comuni. Questo è il capolavoro della vostra incapacità politica (Applausi). Come dicevate all'inizio di questa legislatura, il vostro motto sarà: non disturbate chi vuole fare, chi fa impresa va sostenuto e agevolato, non vessato. Ecco, questo siete: il Governo di don Abbondio e la maggioranza di don Abbondio (Applausi).
Lasciate un comparto nel caos con in mano delle proroghe e non potrà intervenire nessuno. Alimenterete solamente incertezza, bloccherete ancora gli investimenti e la competitività della nostra offerta turistica, rischiando di far andare in altri Paesi l'offerta turistica più innovativa. Questo state facendo alle nostre spiagge italiane. Questo state facendo al comparto turistico del nostro Paese. È davvero da vigliacchi lasciare il cerino in mano, come sempre in tutte le fasi, ai sindaci dei territori: saranno loro che dovranno gestire e trovare il modo di tutelare e salvare le imprese del nostro Paese. I Comuni saranno portati a dover scrivere bandi, a proteggere le peculiarità del loro territorio, a salvare la microimpresa e tenere in alto il loro comparto. Davanti a questa inadempienza, i Comuni - e sempre i Comuni - dovranno proteggere dai grandi comparti economici - avete creato uno spauracchio per mentire durante la campagna elettorale - le nostre spiagge con i bandi che saranno lasciati nelle loro mani. Saranno loro a dover proteggere le piccole imprese e impedire che i grandi speculatori possano intervenire sulle spiagge del nostro Paese.
Concludo, Presidente: abbiamo provato a raccontare questa storia per tanto tempo e a dire che dovevamo intervenire in maniera positiva sulla normativa Bolkestein. E, soprattutto, abbiamo provato a battagliare alla Camera e al Senato con emendamenti, presentati in più provvedimenti, per tutelare i Comuni e le piccole imprese. Tutto questo sarebbe servito per sostenere chi è meno forte, chi è più in difficoltà, la libertà dei cittadini di usufruire delle spiagge, la potenzialità di far crescere e innovare l'offerta turistica del settore. Ci abbiamo approvato con tanti emendamenti, ma sono stati tutti respinti, anche in quest'Aula.
Per l'ennesima volta, quello che doveva essere un Governo politico chiederà la fiducia. Di politico non avete praticamente niente, perché continuate a chiedere la fiducia su provvedimenti dove non toccate palla, nessuno di voi tocca palla in questi provvedimenti. (Applausi). Per l'ennesima volta saremo noi a provare a portare avanti questi temi che ci arrivano direttamente dai cittadini e dalle categorie, ma come sempre sicuramente verranno bocciati e soppressi con fiducie a ripetizione. Effettivamente voi siete patrioti a parole, ma siete traditori nei fatti e lasciate il comparto del turismo economico di nuovo in balia della vostra incapacità (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti e le studentesse del Liceo delle scienze umane «Pindaro» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1287 (ore 10,54)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sensi. Ne ha facoltà.
SENSI (PD-IDP). Pensavo ci fosse il senatore Romeo prima di me.
PRESIDENTE. Ha ragione, ma siamo noi che abbiamo fatto un'inversione.
SENSI (PD-IDP). Ci mancherebbe, è giusto. (Commenti). Colgo lo sforzo di pace del presidente Romeo. La pace è sempre giusta, mi raccomando, anche oggi, quando vi congratulerete. Ricordatelo.
Sottosegretaria Siracusano, senatrici, senatori, dell'utilizzo di uno strumento legislativo come quello di cui stiamo discutendo in Aula abbiamo detto a più riprese. La Commissione politiche dell'Unione europea, della quale mi onoro di fare parte -tanto che nella scorsa legislatura, alla Camera, abbiamo lottato perché sopravvivesse a seguito dello sciagurato taglio dei parlamentari - avrebbe due strumenti ordinari a disposizione per recepire e sanare dall'Europa. Il primo è la legge di delegazione europea, che quest'anno abbiamo visto a ottobre. Il termine, secondo la legge, sarebbe il 28 febbraio. Sono passati otto mesi, ma evidentemente la maggioranza, nel frattempo, aveva judo. C'è poi la famigerata, ma ormai dovrei dire fantomatica, legge europea, che qualcuno addirittura favoleggia di aver visto da viva, ma che è sparita da ormai due anni - forse andrebbe avvertito il ministro Piantedosi - e che parrebbe essere stata sostituita etnicamente - per usare un gergo caro e familiare alla maggioranza - dal maldestro clone che è, tanto per cambiare, un decreto-legge che salverà pure qualche infrazione, ma certo non la faccia né di questo Governo né - ahimè - della Commissione, che accetta codina questo andazzo che disprezza e dispone del Parlamento.
Non parliamo della Relazione programmatica, arrivata comodamente a luglio, per non dire di quella consuntiva. L'ultima, relativa al 2022, è stata presentata un anno fa, lo scorso dicembre. Chissà quando arriverà quella relativa al 2023. Probabilmente arriverà insieme alla prossima legge europea, come le valigie dell'onorevole Trombetta nello sketch dell'eterno Totò.
Fino a qui il metodo. Ci sarebbe poi il merito di questo omnibus, gran parte del quale rileva della nota questione dei balneari - punto politico - sulla quale l'attuale maggioranza ha costruito ai tempi dell'opposizione, e non di tutti, perché Forza Italia e Lega se ne stavano belli comodi al Governo con Draghi, secondo il noto adagio della Francia e della Spagna. Quando la destra stava in minoranza si incatenava a rodomontesche promesse che puntualmente oggi disattende perché ce lo chiede l'Europa. Leggendo la relazione illustrativa del decreto, basterebbe soltanto sottolineare - cito - le indebite sovracompensazioni in favore dei concessionari uscenti che i balneari, illusi in tutti questi anni dall'attuale Governo, considerano un esproprio che passerà, chiavi in mano, l'azienda al miglior offerente, compresi i beni acquisiti da più di cinque anni, anche totalmente ammortizzati.
Speravo di sentire parlare prima di me il presidente Romeo, che immagino parlerà dopo e spero di apprezzarne il tentativo equilibristico. A Roma si dice che "l'uomo Ragno je spiccia casa". Vorrei dirgli di non preoccuparsi, di non frequentare gli specchi. (Applausi). È tutto chiaro, limpido e cristallino, soprattutto ai balneari, di cui si possono dire molte cose, ma certo che non si fanno prendere in giro soprattutto da chi ha campato sopra la loro battaglia e ora propina loro il lodo Ursula. Auguri, con buona pace, se posso, della coerenza. Ma si sa che la prosa del Governo ha una metrica differente dalla poesia dell'opposizione, dell'europeismo di necessità di una destra che contro l'Europa e le sue istituzioni ha costruito una carriera, dei balneari prima vezzeggiati, ora scaricati e beffati come parenti impresentabili. Felicissima sera, altro che Bolkestein: qui stiamo a Mario Merola.
Per entrare dentro le contraddizioni che il Governo riesce a infilare perfino in un collage come questo, basterebbe soltanto citare l'articolo che prevede il reclutamento presso la Presidenza del Consiglio di dieci unità di personale non dirigenziale in deroga - ma, direi, in barba - alle vigenti facoltà assunzionali. Ciò significa che il Governo sta facendo figli e figliastri nell'amministrazione dello Stato. Con la legge di bilancio l'Esecutivo sta letteralmente affamando i Comuni, bloccando il turnover, per il quale, se uno va in pensione, uno viene assunto. (Applausi). L'effetto è che i Comuni, dai più grandi ai più piccini, che hanno finanziato ad esempio i nidi con il PNRR, non potranno reperire chi vi lavora dentro, perché a voi, pussa via, non è consentito.
A Palazzo Chigi invece la musica cambia: si possono fare delle assunzioni straordinarie oltre il turnover, con la scusa di dare alla struttura di Fitto, al quale facciamo i migliori auguri per le audizioni del Parlamento europeo, personale messo in corsia preferenziale. Per tutti gli altri non c'è un soldo. Per i Chigi boys, magicamente, si trovano le coperture. Sarà la prossimità al potere. Deus vult, o dea.
Il Partito Democratico ha inoltre provato a riproporre emendamenti che andassero nella direzione di creare un provvedimento di clemenza nelle carceri italiane; provvedimento che ampi settori della società civile e un basico senso di umanità e ragionevolezza suggerirebbero di adottare.
I numeri del sovraffollamento, degli spazi a disposizione dei detenuti, delle condizioni in cui versano, della salute mentale loro e del personale carcerario, della cifra senza precedenti di suicidi, meritavano forse una valutazione più compassionevole e strategica da parte della maggioranza e del Governo; ma niente da fare: è solo un omnibus, dentro c'è di tutto, di tutto un po' tranne ciò che è giusto, ciò che è necessario, ciò che è urgente. Sa cosa penso, Presidente? Penso che misure come quella che discutiamo questa mattina ci restituiscano in fondo l'idea più compiuta e più autentica di questa destra e del suo rapporto con l'Europa: un rapporto fatto di necessità più che di scelta, di giustapposizione più che di maturazione, di paratassi e non di sintassi, di accumulo senz'altro criterio che non sia quello di accostare, senza cucire e senza tessere in una visione di insieme.
La legge europea sostituita - si diceva - dal salva infrazioni; la pezza a colori di un arlecchino sbiadito, servo di tre padroni: il moderatismo, per contrasto e reazione - e sottolineo reazione - di Forza Italia; il cattivismo in outsourcing di quel che resta del capitano a cedere il passo - sono i gradi e la gerarchia - al generale; e la solitudine pneumatica della Premier, mal circondata, europeista per sopravvivenza prima ancora che per convenienza. In questo omnibus che è la destra italiana, che è questo provvedimento, che è il vostro rapporto con l'Europa che si sposta a destra, più "bus" che "omni", non c'è chiarezza, non c'è sguardo, non c'è orizzonte, se non un parare colpi, la sterilizzazione dell'Europa come impaccio, come percorso a ostacoli, come fastidio. Lo vediamo con il PNRR e il desolante spread, tra le risorse su carta e quelle realmente impiegate, investite, realizzate. Lo vediamo nella manovra di bilancio e nell'economia, con una frenata che il Governo prova a impallare soltanto con nuovi inutili reati da dare in pasto alla pancia del Paese. Lo vediamo sulla politica estera: sempre più riluttanti e timidi sull'Ucraina e inerti sul Medioriente, entusiasti da oggi del nuovo - nuovo? - corso americano, quello che si era concluso con l'assalto al Campidoglio e che oggi ricomincia da Musk e da Putin. Vedremo, a proposito, l'impatto che avrà la vittoria di Trump sulla maggioranza. Solo questa mattina sembrava che in Michigan avessero votato per Salvini o in Wisconsin per Lollobrigida. Volevo rassicurarvi: siete già molto a destra, avete solide radici, non c'è bisogno di rincorrere il format di Bannon, poiché è tutto già en plein air.
Concludo, signor Presidente. Vi inviterei soltanto a cominciare a fidarvi del Parlamento, degli strumenti a sua e a nostra disposizione, come la legge europea e non questo pastrocchio; a prendere impegni, invece di porre mano alla solita decretazione di urgenza, come ha ricordato la mia capogruppo Tatiana Rojc, poiché ne vengono fuori omnibus come questo, per i quali si fa fatica a riconoscere cosa è proprio e cosa no. Non è necessario - Presidente, lo dico per il suo tramite - ripartire da zero ogni volta, con questa malfidata palingenesi; non è necessario né utile. Ci sono gli strumenti. L'orizzonte di un Paese come il nostro, dentro l'Europa e non malgrado l'Europa, è più lato, più alto, più degno di questo rammendo, perché siamo e restiamo un grande Paese che in Europa conta, che voi lo vogliate o no; e perché, sempre che lo vogliate o no, il Partito Democratico, non solo sul dialogo con l'Europa, ma su quel dialogo che è l'Europa c'è e ci sarà, come sempre dalla parte delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, delle italiane e degli italiani. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Matera. Ne ha facoltà.
MATERA (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, ci troviamo oggi a discutere per la seconda volta in questa legislatura il cosiddetto decreto-legge salva infrazioni. (Brusio).
Posso continuare?
PRESIDENTE. Sì, assolutamente. Stavo dialogando con il nostro Segretario d'Assemblea, al quale non tornavano i conti sulla sequenza degli interventi.
Prego, senatore, continui.
MATERA (FdI). La ringrazio, Presidente.
Questo provvedimento è cruciale per rafforzare la posizione dell'Italia in Europa, segnando un passo decisivo verso la riduzione del numero delle procedure di infrazione a carico del nostro Paese. Con la conversione di questo decreto-legge, l'Italia chiuderà quindici procedure d'infrazione e un caso di pre-infrazione, raggiungendo un minimo storico. Al momento abbiamo sessantanove infrazioni aperte, ma con questo intervento legislativo possiamo scendere sotto la media europea di cinquantasei infrazioni per Stato membro.
Questo risultato dimostra il valore del dialogo proficuo con la Commissione europea; sottolinea l'efficacia delle politiche di adeguamento volute dal Governo Meloni ed è il risultato di un'intensa attività normativa volta a garantire la tempestiva attuazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Si tratta di una modalità di recepimento della normativa europea che è ben presente al legislatore italiano, visto che l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012 consente, anche con provvedimento d'urgenza, di introdurre disposizioni per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Si tratta peraltro di una possibilità ben contemplata anche dal Regolamento del Senato.
Non possiamo ignorare che alcuni Paesi partner, come ad esempio la Germania (ha 63 procedure aperte), la Spagna (87) e la Polonia (90), hanno numeri di infrazioni pendenti superiori ai nostri. Questa posizione ci rende non solo più competitivi, ma anche più coerenti nel rispetto degli impegni presi. (Applausi).
Ricordo, a questo proposito, che in passato l'Italia ha pagato oltre 1 miliardo di euro per infrazioni europee. Si tratta di una cifra enorme, frutto di scelte e omissioni che non appartengono a questo Governo (Applausi), visto che in media, per arrivare a pagare sanzioni per procedure di infrazione, ci vogliono due anni. Quelle per le quali paghiamo sono molto datate e difficili da chiudere. Questo decreto-legge previene sicuramente l'aggravamento delle procedure e, quindi, il rischio di condanna a ulteriori sanzioni.
Oggi siamo qui per fare la differenza e per assicurare che l'Italia possa svolgere un ruolo di primo piano, rispettando gli impegni, ma senza mai sacrificare gli interessi nazionali. Tra le procedure interessate dal decreto ha una particolare rilevanza quella cosiddetta per i balneari, in cui la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l'opportunità di tutelare le sacrosante aspettative degli attuali concessionari. Molto importante è l'esclusione dall'applicazione della direttiva Bolkestein delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno finalità sociali e ricreative. Su una procedura di infrazione già avviata da chi ha preceduto questo Governo, il Governo Meloni ha trovato un accordo con l'Unione europea, un risultato impensabile sino a pochi anni fa.
Tra i punti principali della riforma troviamo l'estensione della validità delle concessioni attuali, l'obbligo di avviare le gare entro giugno 2027 e la durata delle concessioni da cinque a venti anni, così da permettere ai concessionari di ammortizzare gli investimenti. È prevista l'assunzione dei lavoratori impiegati nelle precedenti concessioni e l'indennizzo a carico del concessionario subentrante. Tutto questo, insomma, non dà sicuramente l'idea o l'impressione che i balneari siano stati abbandonati da questo Governo. Anzi, abbiamo saputo trovare un punto di equilibrio. Forse si poteva fare di meglio e riproveremo sicuramente, per fare ancora di meglio. È un punto di caduta, però, non facile né banale. Il Governo Meloni ha difeso le legittime aspettative degli attuali concessionari e ha saputo al contempo rispondere alle esigenze della concorrenza che ci richiede l'Europa.
Questo decreto riguarda anche altri ambiti importanti, come la questione dell'abuso dei contratti a tempo determinato nel settore pubblico, un problema che l'Italia si trascina dietro dal 2019. Questo Governo ha trovato una soluzione concreta per sanare le procedure di infrazione e per sostenere i lavoratori precari. Viene introdotta una norma che prevede un'indennità compresa da 4 a 24 mensilità, che stabilirà il giudice di volta in volta, per chi subisce un abuso di contratti a tempo determinato. Questo Governo vuole garantire tutela e dignità a tutti i lavoratori, per cui non esistono lavoratori di serie A e di serie B: tutti meritano gli stessi diritti. (Applausi).
Diversi sono gli articoli in materia di giustizia. Per evitare qualsiasi ragionamento, senatore Sensi, che possa assumere valore ideologico, mi limito a ricordare l'articolo 4, il quale prevede l'aumento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di 250 unità. Con questo decreto l'azione del Governo Meloni testimonia la rinnovata autorevolezza dell'Italia in Europa.
Gli stessi che pronosticavano isolamento e crisi sono gli stessi che oggi, pur di non riconoscere i nostri successi, arrivano a chiedere alla Commissione europea di procedere contro l'Italia, come nel caso dell'interrogazione sulle politiche migratorie, sul modello Albania, presentata a Bruxelles dalle opposizioni, a riprova che alcuni preferirebbero vedere la propria Nazione ultima in Europa, pur di non ammettere i meriti di questo Governo. (Applausi).
Anche su questo tema, nonostante i bastoni tra le ruote, stiamo portando soluzioni concrete e andremo avanti, consapevoli che purtroppo oggi in Italia un rinvio alla Corte di giustizia europea non si nega a nessuno.
Infine, voglio riconoscere il grande lavoro svolto dal ministro Fitto, al quale auguriamo tutte le fortune che lui e questo Governo meritano; con competenza e determinazione egli ha guidato la nostra interlocuzione con l'Europa, difendendo l'Italia con autorevolezza e serietà. Sono tutte norme importanti che ci pongono in linea con il diritto europeo e ci iscrivono in un percorso virtuoso di adeguamento in cui il Governo Meloni è sempre attento, permettendo altresì all'Italia di evitare di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie a carico del bilancio dello Stato.
Ricordo a me stesso, ancora una volta, che l'Italia ha versato multe europee, a seguito di procedure di infrazione, per 1 miliardo e 143 milioni di euro: somme di sicuro non imputabili al Governo Meloni e a Fratelli d'Italia. Noi siamo al Governo non per fare polemica, ma per lavorare e cercare di risolvere i problemi del Paese, anche con l'adeguamento alle infrazioni dell'Unione europea.
Oggi l'Italia non si presenta più in Europa con il cappello in mano a elemosinare ascolto (Applausi): l'Italia oggi è protagonista, decisa a farsi rispettare e a difendere gli interessi dei cittadini. Questo è il posto che la storia ci ha riservato e questo è il ruolo che il Governo Meloni intende rivendicare con orgoglio e senso di responsabilità. Altri, prima di me e meglio di me, hanno dichiarato che abbiamo attraversato molte tempeste: noi non siamo quelli che si lamentano del vento, ma siamo quelli che aggiustano le vele. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, mi scuso con la Presidenza, perché non ero pronto e quindi ringrazio anche i colleghi che hanno lasciato che intervenissi alla fine. Ha ragione il collega Sensi: preferiamo non rincorrere nessuno, non è mai bene rincorrere gli altri, anche se oggi vi vediamo un po' "attapirati".
Al di là di questo, visto che la questione principale di questo decreto-legge in fase di discussione, che ha tenuto poi il Parlamento in ansia per diversi giorni, è stata quella legata al famoso tema delle concessioni balneari, e visto che questa tematica è stata seguita dalla Lega da diverso tempo, vorrei con questo intervento ricordare la coerenza che il nostro movimento ha avuto su di essa. In parte ho anche seguito la tematica personalmente e, quindi, la conosco nel suo percorso che inizia nel 2018, con la legge n. 145, che porta la firma del nostro ministro Gian Marco Centinaio, con un emendamento che ci fece presentare ai tempi della legge di bilancio, con il primo Governo del MoVimento 5 Stelle, dove si riuscì a ottenere, anche qui, attraverso un'interlocuzione con l'Europa, grazie al lavoro che fece Gian Marco Centinaio, l'estensione temporale delle concessioni demaniali a quindici anni.
Quella legge in alcuni casi oggi, per quei sindaci che hanno operato tale estensione, pubblicando chiaramente il rinnovo e quindi facendo una vera e propria pubblicazione, alcuni tribunali amministrativi regionali la ritengono un titolo valido come estensione dei quindici anni.
Ci siamo imbattuti poi con Governi nuovi. Il Governo Conte II non ha portato avanti il lavoro sui decreti attuativi della legge n. 145, fatta e promossa dalla Lega.
Poi è arrivato il Governo Draghi e quindi, non essendoci i decreti attuativi, con la legge di conversione del decreto concorrenza si è riproposto il tema che noi abbiamo affrontato, ovviamente, con serietà. Personalmente, ho partecipato a una manifestazione in piazza a Roma prendendomi anche i fischi da parte di alcuni balneari che ovviamente non erano d'accordo, perché volevano giustamente il riconoscimento della legge n. 145. Ma purtroppo, cambiando il Governo, cambiando le maggioranze e cambiando anche gli orientamenti, siamo dovuti intervenire per tamponare, per cercare di difendere e di venire incontro alle categorie. E anche lì penso che il lavoro della Lega sia stato un lavoro importante e prezioso. Intanto in quella norma sulla concorrenza siamo riusciti a ottenere l'inserimento del valore aziendale nell'indennizzo, perché questa era la dizione esatta. Poi bisognava approvare il decreto attuativo, ma nella legge, con una battaglia durata molto tempo, siamo riusciti a inserirlo, oltre a tutta una serie di criteri di premialità che andavano proprio a tutelare le nostre aziende tanto vituperate, che però ricordo rappresentano il 7 per cento del PIL del turismo italiano, che rappresenta il 14 per cento del PIL nazionale. Stiamo parlando di imprese che, nel corso della loro storia, al di là di tutto quello che in molti dicono, hanno contribuito a rendere il nostro Paese attrattivo. E, se oggi le spiagge italiane vengono riconosciute in tutto il mondo per come vengono gestite, almeno cerchiamo di avere il coraggio di dire che buona parte del merito ce l'hanno proprio loro, che con il loro lavoro e con la loro serietà hanno creato questo modello, una sorta di marchio su come devono essere gestite le spiagge. (Applausi).
Ma tornando alla storia, dopo il Governo Draghi arriva il Governo Meloni: intanto i decreti attuativi del decreto concorrenza scadono e, quindi, si ritorna daccapo a dover riproporre la tematica; c'è un'altra interlocuzione con l'Europa e si riparte, ma anche qui la Lega è coerente. Così come ha fatto con la legge n. 145, così come ha fatto nel Governo Draghi, ha fatto anche nel Governo Meloni e ha portato avanti quell'impegno con dei suoi emendamenti, uno dei quali - lo ricordo - è stato approvato. Mi riferisco all'emendamento sull'istituzione del tavolo tecnico, che aveva il compito di mappare il territorio per verificare se la risorsa fosse scarsa o no e, quindi, se fosse applicabile o no la direttiva Bolkestein nel nostro territorio; mappatura che il ministro Salvini ha fatto e dalla quale emerge che la risorsa non era assolutamente scarsa. Ma purtroppo l'Unione europea questa mappatura non l'ha minimamente tenuta in considerazione: ha cominciato a parlare di mappatura quantitativa non qualitativa, ha dato un giudizio politico che sostanzialmente non ha preso in considerazione questo criterio. Ci hanno detto chiaramente che questo criterio non lo dovevamo neanche tenere in considerazione. Peccato che la sentenza della Corte di giustizia europea parli chiaro su come e dove si deve applicare la direttiva Bolkestein. Anche qui, non si capisce perché le regole valgano in alcuni casi e non in altri, ma è un giudizio politico della Commissione che non ha preso in considerazione la questione.
Nella trattativa che il Governo ha dovuto condurre, ovviamente attraverso il ministro per le politiche europee Fitto, non si è riusciti, quindi, a far accettare questo criterio. C'era la necessità di approvare una norma, altrimenti si sarebbe andati a gara, ovviamente senza poter avere dei paletti né dei criteri di premialità, e quindi bisognava agire a tutti i costi, anche per evitare l'aggravarsi di una procedura di infrazione che era dietro l'angolo. Da questo punto di vista, esprimiamo soddisfazione rispetto al fatto che si sia ottenuto, in questa trattativa, un periodo transitorio fino al 2027 per organizzare le evidenze pubbliche.
Non comprendiamo, invece, come sia stato possibile che la Commissione dell'Unione europea non abbia voluto aprire sul riconoscimento del valore aziendale dell'indennizzo e su un sistema anche di prelazione che ricalca esattamente il modello del Portogallo. Il Portogallo ha proposto la prelazione, l'Europa l'ha accettata e ha tolto la procedura di infrazione; invece, per noi la prelazione non è stata neanche tenuta in considerazione. Questo sempre per dire che alla base di tutte le decisioni non ci sono regole chiare e certe per tutti, ma giudizi politici a seconda del Governo che rappresenta un Paese piuttosto che un altro. Questa è una mia opinione, mi prendo anche la responsabilità rispetto a quello che dico, perché è giusto prendersela fino in fondo.
Naturalmente restano comunque dei dubbi anche sul fatto che addirittura nella norma sull'indennizzo, senza il valore aziendale, sia previsto che vengano indennizzate solo le attività che hanno investito negli ultimi cinque anni. Immaginate, col Covid e nell'incertezza della normativa, chi ha investito negli ultimi cinque anni. È un po' come se noi oggi volessimo calcolare e dare un indennizzo al settore dell'automotive sulla base degli investimenti fatti sul motore termico, quando sappiamo tutti che le case sono andate verso il motore elettrico. Questo è davvero inspiegabile, come è anche inspiegabile - lo dico e mi dispiace - il fatto che siano stati esclusi dalla direttiva Bolkestein solo i circoli sportivi e non si sia invece pensato di escludere anche quelle associazioni non profit che operano su progetti di inclusività e solidarietà sociale. (Applausi). Tuttavia, quello che mi stupisce di più è il fatto che nessuno abbia protestato da questo punto di vista.
Anche questi elementi ci fanno pensare che il giudizio della Commissione sia davvero un giudizio politico più che un giudizio di valorizzazione che tenga in considerazione il valore del nostro Paese. Inoltre, visto che c'è un periodo transitorio, speriamo che nel tempo questa trattativa possa andare avanti e si possano riuscire ad affermare i giusti princìpi che il Governo ha portato avanti.
Dico con chiarezza che di solito la normativa sulla concorrenza nasce perché più concorrenti ci sono, più possibilità ci sono, più i prezzi si abbassano (pensiamo a vari settori, come quello della telefonia). Questo dovrebbe essere l'obiettivo finale. Vorrei fare una domanda per lasciarla agli atti: secondo voi, dopo che ci saranno queste gare e queste aste, l'ombrellone e il lettino che prendiamo e paghiamo quando andiamo in vacanza nel nostro Paese costeranno di meno, come dovrebbe essere, o di più? Io ho visto che qualche Comune aveva già fatto le gare: arrivano i nuovi e, guarda caso, l'ombrellone costa di più. Se la concorrenza è basata sul fatto che finalmente il cittadino, con investimenti nuovi, paga di meno e ha migliori servizi, evviva la concorrenza; se, invece, la concorrenza diventa un elemento per far sì che qualcuno si appropria delle nostre spiagge e noi paghiamo di più, questa non è concorrenza. Pertanto mi auguro e spero vivamente che il Governo vada avanti nella trattativa e si faccia riconoscere quello che è giusto che venga riconosciuto, perché possiamo pensarla come vogliamo, ma ribadisco che quello balneare è uno dei settori strategici del nostro Paese e quindi l'Italia deve lottare fino in fondo per far sì che vengano difese le proprie aziende.
Noi della Lega abbiamo la coscienza pulita: ai balneari abbiamo detto fin dai tempi come sarebbe andata, abbiamo detto che non si sarebbe usciti dalle aste e lo abbiamo fatto in campagna elettorale; quello che potevamo fare lo abbiamo fatto; questi sono i risultati, speriamo che si possa ottenere qualcosa in più, perché si può sempre migliorare. Apprezziamo lo sforzo del Governo. Si poteva fare di più? Si può sempre fare di più. Noi ci crediamo ed è questo l'obiettivo che continueremo a portare avanti con coerenza, a differenza di tanti altri. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti, gli studenti e le studentesse dell'Istituto di istruzione superiore «Marco Tullio Cicerone» di Sala Consilina, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1287 (ore 11,23)
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.
MURELLI, relatrice. Signor Presidente, voglio solo fare una precisazione. Quando prima ho letto la relazione, l'ho illustrata per articoli in generale e per argomenti. Poi ho consegnato la relazione dettagliata, riportando tutte le procedure di infrazioni, affinché venisse allegato al Resoconto della seduta odierna.
Volevo poi ringraziare i colleghi in Commissione per il confronto, il Presidente per la gestione sempre magistrale, tutti i funzionari di Commissione per il supporto completo, che danno sempre, approfondito e puntuale.
Volevo poi precisare un punto. Proprio in quest'Aula l'anno scorso c'eravamo impegnati a non presentare un altro decreto infrazioni, ma questo era l'unico strumento veloce per poter chiudere la procedura di infrazione aperta sui balneari e quindi abbiamo deciso di inserirne altre 14. Non dobbiamo però mai dimenticare che ogni procedura d'infrazione costa all'Italia una somma forfettaria minima di 10 milioni di euro, che poi viene incrementata dalle penalità per ogni giorno di ritardo, con un coefficiente di gravità in base al provvedimento mancato.
Naturalmente, è un fattore che riflette la capacità finanziaria del Paese stesso. Attualmente, spendiamo 1,143 milioni di euro. Quindi, con questo provvedimento chiudiamo queste quindici procedure di infrazione, una procedura EU Pilot ed evitiamo che si creino nuove sanzioni pecuniarie che vadano direttamente a incrementare il deficit del nostro bilancio.
Questo è l'aspetto importante che mi premeva sottolineare. Abbiamo dunque incardinato in Senato e in 4ª Commissione la legge di delegazione europea e quindi ci sarà modo di confrontarci nelle prossime settimane su questo importante argomento.
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.
CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1287, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 131, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo direttamente alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1287, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
LOMBARDO (Misto-Az-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMBARDO (Misto-Az-RE). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, oggi ci troviamo qui a parlare della conversione in legge del decreto n. 131 del 2024, recante disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione. Ho voluto leggere tutto il titolo, perché mi rifiuto di chiamarlo decreto salva infrazioni.
Dopo il decreto salva-case, il decreto salva-infrazioni: io mi accontenterei di un Governo che sapesse governare, non che intende salvare il Paese da non si sa bene che cosa. Perché è sbagliata concettualmente la dicitura salva-infrazioni? Perché in Italia gli strumenti per adeguarsi agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo ci sono e sono la legge europea e la legge di delegazione europea. Chi l'ha vista in questo Parlamento la legge europea? Chi ha visto la legge di delegazione europea?
Signor Ministro, chiedo un po' della sua attenzione perché l'anno scorso, in Commissione politiche europee, come ricorderà bene il presidente Terzi di Sant'Agata, avevamo chiesto se la presentazione di un decreto sulle infrazioni dovesse essere considerata la via ordinaria? La risposta che ci è stata data dalla Sottosegretaria, che ringrazio per la presenza in Commissione, era che quella era un'ipotesi eccezionale, perché il Governo era entrato in carica da poco e c'erano ancora delle procedure da dover risolvere, ma lo strumento della legge era quello ordinario, quantomeno per adeguarsi agli obblighi europei.
Siamo purtroppo all'ennesimo esempio di un abuso della decretazione, di un abuso della fiducia, ma soprattutto di uno svilimento del Parlamento e del ruolo dei parlamentari nell'adempiere agli obblighi europei. (Applausi).
Signora Presidente, perché esiste la procedura di infrazione? Mi perdonerà questa pedanteria, però spesso si parla a sproposito in Italia del rapporto con l'Unione europea. La ratio della procedura di infrazione è proprio quella di ripristinare la legalità dell'ordinamento europeo, violata dall'inadempimento degli Stati. Questa è la ratio della procedura d'infrazione, non la condanna degli Stati rispetto all'adempimento, che è una delle possibili conseguenze quando, a una sentenza dichiarativa d'inadempimento, ve n'è una successiva di condanna. La legalità violata dall'inadempimento: stiamo parlando di obblighi che noi abbiamo rispetto all'ordinamento europeo. Se ogni Stato nazionale, dopo aver approvato una direttiva, potesse fare delle leggi per distogliersi da quegli obblighi, non esisterebbe l'ordinamento giuridico così come l'abbiamo inteso integrato.
Ribadisco quanto ho detto la settimana scorsa in quest'Aula. Quando qualche parlamentare chiede un'indagine conoscitiva sulla gerarchia delle fonti del nostro sistema sembra un chirurgo che, mentre sta operando, dice: fermi tutti, ho bisogno di sapere dove sono gli organi del corpo umano. Ma stiamo scherzando? (Applausi).
Signora Presidente, ci sono diversi profili politici di questa normativa, che chiude 16 infrazioni su 69 aperte, che meriterebbero di essere valutate. Ovviamente quella politicamente più sensibile è quella relativa ai balneari. Voglio dire solo una cosa rispetto alle spiagge italiane, affinché lo sappiano coloro che ci ascoltano in Aula e anche fuori: questa maggioranza rispetto alle spiagge mette la testa sotto la sabbia. Infatti, nella discussione sul decreto milleproroghe esattamente questa parte della maggioranza ci aveva detto che le mappature, citate dal senatore Romeo, e la scarsità dei beni sarebbero state il motivo per il quale noi non saremmo andati sotto infrazione. Ricordo che in quest'Aula dicevo che esisteva una procedura di infrazione e oggi il presidente Romeo ha riconosciuto che, per evitare l'aggravarsi di questa procedura di infrazione (che allora evidentemente esisteva, come sapeva benissimo), oggi si prende tempo. Si dice ai concessionari delle spiagge che abbiamo capito che dobbiamo avviare procedure selettive in maniera trasparente, non discriminatoria, in modo da garantire a tutti la partecipazione, ma che le faremo nel 2027.
Ecco, vi chiedo una moratoria alle bugie. Evitiamo di passare i prossimi due anni dicendo che non siamo pronti a fare i bandi per il 2027. Quando si parla di concorrenza non si tratta semplicemente di garantire costi accessibili per tutti, ma anche di garantire la qualità del servizio. Questo è quello cui dovrebbe mirare la concorrenza. Ricordo che gli introiti delle spiagge italiane sono pari a 30 miliardi di euro e, come giustamente prima ricordava il senatore Romeo, sono una parte importante del patrimonio e del PIL italiano. Il rischio sapete qual è, se non diamo informazioni certe ai concessionari e agli amministratori? Che queste spiagge verranno svendute ai fondi internazionali di investimento. Cerchiamo di capire come utilizzare questi due anni senza ripetere la menzogna sulla scarsità e sulla mappatura, ma arrivando pronti per salvaguardare un patrimonio italiano inestimabile ed evitare che le spiagge italiane non siano inaccessibili a tutti.
Concludo, signora Presidente, facendo una citazione molto breve. Tra queste procedure di infrazione troverete l'adeguamento a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La cito perché è interessante notare che questa maggioranza, tra qualche ora, si troverà a votare per adeguarsi a una sentenza della Corte di giustizia; quella stessa maggioranza che poi magari va in TV, sui giornali, dai media e dice che le sentenze della Corte di giustizia non devono essere eseguite perché sono semplicemente interpretative, di orientamento. (Applausi).
Sono dei vincoli, degli obblighi ai quali vi dovete e ci dobbiamo adeguare. Peccato non aver potuto partecipare come Parlamento all'adeguamento di questa infrazione, perché probabilmente su alcuni punti anche le opposizioni avrebbero potuto votare favorevolmente. Con la posizione della questione di fiducia, ovviamente voteremo contro. (Applausi).
FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (IV-C-RE). Signora Presidente, componenti del Governo, onorevoli colleghi, questo decreto-legge lascia molti perplessi, perché l'oggetto del contendere, cioè le infrazioni europee, hanno altri strumenti per essere adeguatamente analizzati e superati, la legge europea e la legge di delegazione europea, come giustamente hanno ricordato il collega Scalfarotto nell'illustrazione della sua questione pregiudiziale di costituzionalità e adesso il collega Lombardo nella sua dichiarazione di voto. Mi rivolgo sia al collega Lombardo che all'amico Ivan per dire che non posso pensare che dopo due anni di Governo non si abbiano ben chiari gli strumenti per fare le cose perbene. Per fare le cose perbene c'è un discrimine, che è la continua campagna elettorale che questo Paese si trova a superare: una volta ci sono le europee, una volta c'è la Liguria, oggi c'è l'Emilia-Romagna, domani l'Umbria.
La legge di delegazione europea ha un iter molto più lungo, molto più ragionato e meno sbandierato. Come si può sbandierare una legge di delegazione europea? È poco sexy la legge di delegazione europea, è molto più intimista e più ragionata. Allora facciamo un decreto, che, come veniva ricordato prima, risolve più o meno sedici infrazioni (più o meno perché ne apre altre, per com'è stato scritto). Secondo me, quindi, tra vuoto e pieno, ci saranno altre procedure d'infrazione per il nostro Paese, anche perché nel frattempo è stato soltanto esaminato alla Camera e non in questa sede. Le forze di opposizione lo hanno detto la Camera: non sono stati neanche accolti gli ordini del giorno che evitavano altre procedure di infrazione. Tutto il ragionamento viene concentrato sulla madre di tutte le infrazioni: i fantastici balneari; la madre perché, insieme ai taxi e ad altre cose, è stata l'oggetto della caduta di un Governo - il Governo Draghi - e di promesse elettorali che da quel momento in poi sono state elargite da questa maggioranza.
Badate bene: con questo provvedimento mi aspettavo che venisse risolto il problema dell'idroelettrico, che è un grande caos che renderà felici gli avvocati amministrativisti, quindi la mia categoria (parlo contro i miei colleghi), con i bandi per rendere compatibile l'idroelettrico, che non ci dovrebbe essere con una legge sulla concorrenza: la Regione Lombardia è stata la prima a emettere i bandi per il piccolo idroelettrico e ha più ricorsi che bandi. Mi aspettavo che venisse risolto il problema del trasporto pubblico locale, o comunque del trasporto privato, o che si adeguasse il servizio dei taxi a un Paese civile. Ovviamente non è stato fatto. Tra l'altro c'è un inasprimento della normativa contro gli NCC voluto da Salvini in queste ore.
L'attenzione è stata concentrata sui balneari. Certo non sono stati evitati i bandi; si sapeva che questo non poteva avvenire, perché c'è una procedura di infrazione dell'Unione europea contro l'Italia e allora si è deciso, come sempre, di buttare il pallone in tribuna. I bandi verranno fatti nel 2027, ma questi due anni potevano essere utilizzati per mappare in maniera seria le coste, per aiutare quei Comuni che non hanno fatto una mappatura a procedere e per parlare con i proprietari di stabilimenti balneari. Tutto questo non è stato fatto. Nel 2027 verranno fatti i bandi. Come verranno fatti? Chi si aggiudica il bando pagherà le migliorie fatte dai precedenti proprietari. È un modo furbesco per dire che se è il privato a dover risarcire e non il pubblico - come abbiamo sempre detto - nessun bando di gara andrà a buon fine e verranno di fatto riconfermati i precedenti proprietari.
Questo giochino non vi riesce, perché non tiene conto del fatto che nel frattempo il mondo dei balneari è cambiato ovunque e ci sono grandi multinazionali, soprattutto straniere. In questo modo, invece di tutelare i balneari antichi, le famiglie di balneari, quei piccoli stabilimenti familiari presenti nel nostro contesto economico, si aprono e spalancano le porte alle multinazionali straniere, che ci impiegano un attimo a pagare le migliorie fatte. Infatti, essendo delle multinazionali, hanno a disposizione le loro risorse e i finanziamenti delle banche e possono fare molto di più dei piccoli che in questi anni, invece, hanno dovuto lottare prima con la pandemia e, poi, con l'erosione delle coste e i cambiamenti climatici, tutte cose che vediamo quotidianamente quando apriamo i giornali e percepiamo la tragedia climatica. Invece di fare il bene dei proprietari antichi e dei cittadini che hanno il diritto dell'accesso al libero mare (che continua a essere vietato in questo Paese, nonostante le leggi sulla concorrenza di antica memoria bersaniana, che non vengono di fatto attuate), si decide di fare un accrocchio. Che si tratti effettivamente di un accrocchio se ne sono accorti anche coloro che la maggioranza, a parole, ha sempre detto di tutelare, i quali si sono dichiarati profondamente insoddisfatti dalle parole e dalle promesse elettorali fatte in questi anni.
Anche solo per questo, anche solo perché, ancora una volta, avete deciso di non risolvere in maniera corretta, moderna e concorrenziale un problema antico, è con orgoglio che Italia Viva dirà no a questo provvedimento. Se vorrete avere delle idee per quanto riguarda l'idroelettrico, i taxi e altre cose che tengono bloccato il nostro Paese, rivolgetevi alle minoranze che in questi giorni e settimane hanno continuato a proporvi degli emendamenti migliorativi che sono stati completamente disattesi, se non - forse - neanche letti e capiti. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta si usa lo strumento della fiducia. Anziché affrontare in modo aperto i problemi, anche per le diversità che esistono dentro la maggioranza, si decide di mettere la fiducia. Uno strumento che dovrebbe essere utilizzato in casi estremi è ormai diventato un'abitudine. Sostanzialmente, ogni due per tre siamo di fronte alla fiducia. Questa è la prima cosa da sottolineare. Porre la fiducia vuol dire che non ci si vuole confrontare con le proposte, in particolare quelle delle opposizioni. Questa impostazione richiama, già di per sé, un voto contrario.
Vorrei in particolare soffermarmi, anche in considerazione degli interventi svolti in discussione generale, sul tema dei balneari. Ho sentito il senatore Romeo dire con grande orgoglio di aver difeso uno spazio, un ruolo e un'eccellenza italiana. Sono d'accordo che vada salvaguardata l'eccellenza italiana, anche quando, ad esempio, si vende la TIM a un fondo americano o ad altre multinazionali americane. Questo fatto vale sempre e il problema è quindi più generale. Rimaniamo però sul tema delle concessioni balneari. Mi pare che tutti siamo consapevoli che il settore vada riorganizzato, anche perché la materia prima usata è il suolo demaniale (che è di tutti i cittadini italiani, quelli attuali e i futuri), l'acqua (che è proprietà di tutti) e il sole (anch'esso planetario). Il problema è che le materie prime sono di proprietà non pubblica, nel senso dell'Italia, ma quasi mondiale.
Su questo il problema di una concorrenza regolata - sottolineo «regolata», poiché non sono un bolscevico, ma penso in sostanza di affrontarlo in termini concreti e quindi di non regalare ad altri il lavoro fatto - rappresenta un diritto prima di tutto dei cittadini italiani e delle cittadine italiane, perché è un diritto anche mio di poter concorrere e di avere una regola. Continuare a pensare che bisogna difendere i gestori degli stabilimenti che ci sono oggi, rinviando i problemi e dicendo che è colpa dell'Europa, è un imbroglio nei confronti di quelle persone, perché non è così; alla fine si difendono i furbi e si colpiscono sempre i più piccoli; in questa situazione si colpiscono coloro che si comportano bene e si premiano i furbi.
C'è un problema di concorrenza, di regole e di costi. Anche sui costi bisogna definire le regole. Prima ho parlato di concorrenza regolata. Questo non lo si risolve con un decreto, ma con la discussione, con il confronto, con i tempi necessari. Ma voi vi siete rifiutati, continuate a rifiutarvi e continuate in modo demagogico ad andare in questa direzione. Direte: intanto abbiamo rinviato fino al 2027; spetterà a chi verrà dopo affrontare il problema. Bel modo di governare; questo è proprio un bel modo di governare. D'altronde, è un fatto normale per voi. Ad esempio, a livello di Governo si ha l'idea di voler avere sempre ragione, e se ad esempio i tecnici dell'ISPRA non sono bravi perché non danno ragione al Governo, allora il Governo cosa fa? Cambia l'ISPRA. In sostanza, il concetto non è affrontare il problema, ma pensare: noi siamo bravi, abbiamo già deciso, sappiamo che cosa dobbiamo fare, quindi andiamo in questa direzione.
Questo vale, come ho detto prima, sui balneari e - ripeto quello che dicevo nella discussione precedente - sulla questione del clima. Davvero noi pensiamo che su questo tema possiamo continuare a rinviare? Possiamo continuare a far finta di non essere di fronte a fenomeni ingestibili e imprevedibili? Allora, se è così, l'unica cosa che ci rimane da fare è comportarci in modo da ridurre drasticamente le emissioni e abbassare la temperatura, in particolare delle acque, altrimenti poi ci tornano indietro le conseguenze. Facciamo quindi le cose che dobbiamo fare sulla transizione ecologica. Voi, invece, a volte dite in modo dispregiativo dite che è un problema di quattro ambientalisti. In realtà è un problema di tutti noi e hanno ragione coloro che sottolineano ogni giorno questa cosa; è giusto che i ragazzi delle nuove generazioni ci pongano questi problemi, perché il futuro è loro e noi gli stiamo portando via il futuro. Questo è il dato fondamentale, ma noi continuiamo a far finta di nulla da questo punto di vista.
Voi avete l'idea di una società molto corporativa e le corporazioni che hanno un certo peso contano molto. Ad esempio, una delle corporazioni è quella dei cacciatori: decidono loro che cosa cacciare, non è il pubblico che decide come si salvaguarda la fauna del nostro pianeta. Questi temi sono complessi, nessuno di noi ha la soluzione in tasca, ma vanno affrontati e bisogna decidere in quale direzione andare.
Voi continuate a pensare di utilizzare le difficoltà che le persone vivono, perché il cambiamento ci crea dei problemi. Di fronte a questo, anziché affrontare il cambiamento in mare aperto, voi usate la paura e dite che stavamo meglio prima. Questo è un modo per far regredire il nostro Paese e per far ritardare la sua capacità di competizione a livello internazionale. (Applausi).
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signora Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame, cosiddetto salva-infrazioni, è necessario per dare attuazione agli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti del nostro Paese. Con il decreto vengono chiusi ben 16 casi di infrazione e un caso di pre-infrazione, mentre per sei casi le norme introdotte sono in grado di condurre all'immediata archiviazione. In altri 11 casi le disposizioni adottate pongono le premesse per giungere in tempi rapidi all'archiviazione.
Il primo articolo riguarda le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, che vengono prorogate fino al 30 settembre 2027 per esercitare le attività turistico-ricreative e sportive, prorogando anche quelle gestite da società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del terzo settore, dopo l'approvazione alla Camera dei deputati di un emendamento proprio di Forza Italia. Le nuove procedure di affidamento delle concessioni dovranno comunque essere espletate entro il 30 giugno 2027, prevedendo anche criteri di indennizzo per i concessionari uscenti. Verranno previste anche la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali.
I titolari delle concessioni demaniali marittime e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili possono mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive. Si tratta di un passo in avanti ulteriore per dare una soluzione a questa annosa questione, sollevata proprio dall'apertura di una procedura di infrazione, dando seguito alle proroghe precedenti del 2021 e del 2023. Forza Italia proseguirà comunque nell'impegno di tutelare e sostenere le attività imprenditoriali italiane del settore balneare.
Diverse sono inoltre le disposizioni che intervengono su procedure che riguardano il settore della giustizia, di cui chi parla si occupa in modo specifico. Si parte da quella che dà un'interpretazione autentica sulle tipologie di contribuzione e sulle norme previdenziali obbligatorie per i magistrati onorari confermati, che vengono iscritti alle assicurazioni INPS per disoccupazione involontaria, maternità e malattie. Inoltre, viene stabilito il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, proprio per adeguarsi a una direttiva europea del 2013. Viene sancito il diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e il diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con autorità consolari e di avvalersi di un difensore anche quando le informazioni vengono prese dalla Polizia giudiziaria.
Per dare attuazione alla direttiva sui corretti tempi di pagamento dei debiti commerciali e superare la procedura di infrazione che riguarda i ritardi sui tempi di pagamento dei servizi di intercettazione, viene previsto un aumento significativo della dotazione organica del Ministero della giustizia di 250 unità, che abbiano le professionalità richieste. Vengono modificati il codice penale minorile e l'ordinamento penitenziario minorile, al fine di dare le garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali e garantire il corretto recepimento della direttiva in tema del 2016.
Si attua il completo recepimento della direttiva del 2000 relativa al controllo su strada, sul corretto utilizzo del tachigrafo e sul relativo diritto di autodifesa dei conducenti di autovetture. Si modifica la disciplina che riguarda il computo dell'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore in caso di rapporto a tempo determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale, attraverso un'indennità anche superiore alle 12 mensilità, ove possa provare il maggior danno. Viene regolata anche la responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Vi sono poi disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione Cielo unico europeo con l'ENAC, che accerta le violazioni e commina le sanzioni. Si interviene altresì sul sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali provenienti da Paesi terzi, garantendo che debbono avere un alloggio adeguato, oltre a regolari condizioni salariali.
In materia di diritto d'autore vengono previsti nuovi soggetti che possono intermediare i diritti delle società indipendenti che non siano controllate dai titolari dei diritti. Cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno anticontraffazione da parte della SIAE; il contrassegno potrà essere apposto anche dagli altri soggetti che gestiscono i diritti d'autore. Ci sono anche misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, prevedendo l'avvio di due iniziative, l'istituzione di un programma di finanziamento di interventi a sostegno della mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane, sottoposte alle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria, e la costituzione di una cabina di regia per definire, nel breve periodo, un piano nazionale di ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.
Si tratta effettivamente di un decreto-legge che ci mette più in linea con il diritto dell'Unione europea, riducendo le procedure di infrazione e le sanzioni che ne conseguirebbero. Su tale misura pertanto il Gruppo Forza Italia esprimerà senza dubbio un voto favorevole. (Applausi).
LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOREFICE (M5S). Signora Presidente, colleghe e colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ci ritroviamo nuovamente ad affrontare un tema purtroppo ricorrente. Ho visto che tantissimi degli interventi, anche legati alla questione pregiudiziale, hanno messo in evidenza un modo di operare di questo Governo che dal nostro punto di vista, continua a calpestare… Sì, Presidente, tramite lei, spero che i colleghi di maggioranza si rendano conto che dopo due anni, non più due mesi o tre mesi, con tre manovre di bilancio già realizzate, ancora continuiamo a lavorare in maniera impropria, inopportuna, calpestando i milioni di italiani che hanno dato a noi il potere di rappresentarli presso il Parlamento.
Purtroppo per primi i colleghi di maggioranza non capiscono che questo modo di agire del Governo fa male non solo alle cosiddette minoranze e opposizioni, ma alla democrazia. (Applausi). Non va bene, non ci basta sentire le parole della Sottosegretaria, che è in fase di incardinamento, o della relatrice e del Presidente; parole di scuse o per dire che faranno di meglio. Sono passati due anni e voi continuate a calpestare le norme interne, ma anche quelle di buonsenso.
Quando pensate di mettere fine a questo vostro modo di agire? Ribadisco, non per rispetto mio o dei parlamentari, ma per i milioni di italiani che ci hanno dato questo diritto di rappresentanza. Capisco che la maggioranza, specialmente la Premier e Fratelli d'Italia, forse ancora vogliono perseguire quell'intento scellerato del premierato. Stiamo vedendo che, senza bisogno di andare a modificare le norme generali e dare ulteriore potere alla donna o all'uomo solo al comando, lo state già facendo. Ci state calpestando giornalmente, settimanalmente, mensilmente da due anni.
Quando arriverà il momento di dire basta? Specialmente i fratellini e le sorelline d'Italia, oltre alle chiacchiere fatte in campagna elettorale, negli oltre quattro anni di opposizione si sono divertiti a fare proclami. È chiaro infatti che quando fai solo opposizione, è facile pompare o alzare i toni, parlando alla pancia della gente. Ora avete l'onere di trovare le soluzioni. In che modo agite? Qualcuno parlava poco fa di bulimia nell'uso della decretazione d'urgenza. Facciamo parlare i dati; vi siete resi conto che in due anni avete già fatto 78 decreti-legge, di cui convertiti, ricompresi o fatti confluire 64. In due anni, 64 decreti-legge senza la necessaria e reale urgenza.
Per non parlare - mi dispiace che non ci sia il ministro Ciriani, che ormai vedo dimesso quando viene qui mogio mogio a leggere il discorsetto, ma anche lui forse si è stancato (Applausi) - del fatto che stiamo parlando di 68 fiducie. State battendo tutti i record, dove volete arrivare?
Ora provo a interagire anche con i colleghi che mi hanno preceduto, mi dispiace che non ci sia il senatore Matera, ma tramite lei, Presidente, spero di arrivargli lo stesso. Il collega ha parlato di bastoni tra le ruote messi dalle opposizioni. Signori, noi non mettiamo i bastoni tra le ruote a nessuno, ma svolgiamo con dignità e onore il nostro ruolo, quando mettiamo in evidenza determinati temi o chiediamo con forza la possibilità di un confronto franco affinché possiamo trovare assieme le soluzioni ai problemi degli italiani. Mi permetto di portare a conoscenza dei colleghi della 4a Commissione, avendo trascorso l'intera legislatura precedente in 14a Commissione, che si occupava allora di politiche dell'Unione europea, che lì si lavorava d'intesa, anche negli ultimi passaggi dell'ultimo Governo Draghi o in quello precedente, il Conte II; ricordo ai colleghi della Lega che quell'emendamento a prima firma Bossi che ha permesso, tra l'altro prendendo una parte del disegno di legge presentato dall'allora presidente Licheri, di modificare la legge n. 234 del 2012, dando la possibilità al Parlamento di utilizzare nella Commissione competente due leggi di delegazione europea e due leggi europee. Voi in due anni avete approvato zero leggi, perché l'unica legge di delegazione europea che avete trasformato era un disegno di legge già incardinato dal precedente Governo, pertanto in due anni zero leggi: come pensate di andare avanti?
Riporto anche alla memoria l'ultimo Governo, quello a guida Draghi. In una delle tante sedute di Commissione, un membro dell'opposizione - tal Fazzolari - aveva presentato a sua volta tanti emendamenti; ebbene, noi con senso di responsabilità, anche in quell'occasione, nonostante non vi fosse una pregiudiziale di fatto, ragionando e argomentando, abbiamo accolto e fatto passare tanti emendamenti, pertanto non solo abbiamo dato dignità al Parlamento, ma abbiamo avuto la possibilità e l'opportunità di dibattere anche in maniera accesa e quando c'erano delle buone proposte, le facevamo passare.
Voi, invece, non ci date neanche questa possibilità e questa opportunità. (Applausi). Dove volete arrivare, cari colleghi? Mi rivolgo tramite lei, signor Presidente, anche al presidente Terzi di Sant'Agata. Ci state veramente portando allo sfinimento, quasi ci sentiamo inutili ad andare in Commissione a trattare temi importanti. Il cosiddetto salva infrazioni a che serve? Quali prodotti chimici usate? Non ne ho idea. Ho sentito giustificazioni allucinanti, per giustificare anche solo la porzione di una procedura di infrazione, quella legata ai balneari, ne avete infilate altre sedici; se c'erano l'urgenza e l'emergenza di trattare quello specifico argomento, potevate farlo in maniera puntuale, senza trasformare quello che voi definite uno strumento di emergenza in una gestione ordinaria.
Signor Presidente, faccio chiaramente appello a lei e per suo tramite, a questo punto, mi rivolgo anche al presidente La Russa, perché ritengo che ci siano tutti gli estremi per chiedere alla massima carica del Senato di intervenire, al fine di chiedere anche al Governo, se serve, se questo modo di operare si ritiene ancora legittimo e rispettoso del voto degli italiani. Staremo in trepidante attesa di ricevere risposte.
Provando ad articolare anche qualche argomento legato al decreto-legge in esame, che doveva essere trattato in sede d'esame della legge europea, pensiamo di risolvere procedure ataviche e complesse come l'abuso del ricorso ai contratti a termine in questo modo? Voi non ci avete dato neanche la possibilità di aprire bocca; noi non abbiamo avuto neanche tale possibilità; ieri siamo stati costretti a liquidare in maniera veloce anche tanti emendamenti e ci siamo sentiti mortificati da questo modo di agire; sentivamo e percepivamo a pelle quasi l'inutilità del ruolo di parlamentari. Mi dispiace dirlo, signori, ma abbiamo rubato i soldi nell'esercizio delle nostre funzioni; ci dovremmo vergognare di utilizzare o di consentire al Governo di calpestare delle funzioni basilari per l'esercizio della democrazia.
Inoltre, zittire il Parlamento significa anche zittire gli italiani; principalmente, voi state mettendo la museruola agli italiani (facendo qualche riferimento alla museruola vedo che qualcuno si agita), che non sono sicuramente dei quadrupedi e non voglio dare dei cani agli italiani, che, anzi, sono quei nobili soggetti che ci danno la possibilità di esercitare al massimo il diritto di rappresentanza.
Signor Presidente, avviandomi alla conclusione del mio intervento, vorrei provare anche a rilanciare le parole utilizzate da un esponente di altissimo livello di questa maggioranza durante la pandemia (l'intervento - che leggerò - era quindi legato anche a un ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza e all'utilizzo di strumenti calati dall'alto): ci è stato detto in maniera chiara (e capirete chiaramente da chi), con buona pace della presunta centralità del Parlamento, che: "il premier Giuseppe Conte ha probabilmente malinterpretato l'invito del Presidente della Repubblica alla collaborazione tra le forze politiche; sembra aver capito che a lui e al suo Governo siano stati dati pieni poteri e all'opposizione solo il compito di tacere e votare qualsiasi provvedimento; una nuova e bizzarra versione di unità nazionale". Fratellini e sorelline d'Italia, era Giorgia Meloni che diceva questo. (Applausi). Ricordatevi delle parole pronunciate dalla Premier quando si divertiva all'opposizione a spararle non grosse, ma grossissime.
Pertanto, concludo il mio intervento preannunciando chiaramente un voto contrario alla fiducia, perché non la si può dare. Infatti, il termine «fiducia» legato a questo Governo è palesemente un ossimoro: vergognatevi. (Applausi).
CENTINAIO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTINAIO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ovviamente la Lega voterà la fiducia a questo Governo, perché ritiene che un provvedimento di questo tipo sia positivo per il nostro Paese, perché migliora ulteriormente i rapporti tra l'Italia e l'Europa.
Un elogio va dato al Governo per il provvedimento in esame, che ha sicuramente aspetti positivi e non capiamo perché siano arrivate critiche da parte dell'opposizione. Grazie a questo provvedimento riduciamo il numero delle infrazioni, come hanno ammesso anche i senatori che hanno parlato prima di me.
Riduciamo il numero delle infrazioni, ma si critica il decreto-legge in discussione e non riesco a capire perché si critichi un provvedimento che riduce il numero delle infrazioni. Diminuiamo le criticità e armonizziamo la normativa, anche in questo caso: abbiamo sempre detto che dobbiamo rendere le normative del nostro Paese sempre più armoniche, ma, quando si prova a farlo, partono le critiche. Tuteliamo i lavoratori, in particolar modo gli stagionali, che sono quelli che hanno più bisogno, impiegati in settori in cui spesso vengono anche pagati di meno (penso soprattutto all'agricoltura, al turismo, ma anche ad altri) e anche in questo caso piovono le critiche.
Con il provvedimento in esame, ovviamente, avendo meno infrazioni, tuteliamo il debito pubblico, paghiamo meno multe, quindi risparmiamo soldi, ma partono le critiche.
Altra cosa importante: con questo provvedimento aumentiamo il numero di operatori nel settore giustizia. In quest'Aula ho sentito da più di un Gruppo di minoranza e di maggioranza che è necessario aumentare il numero degli operatori del settore, ma, anche in questo caso, piovono le critiche.
Quindi, signor Presidente, faccio veramente fatica a capirne le motivazioni. Se non si vuole votare la fiducia, va benissimo. Non votate la fiducia, perché non avete fiducia in questo Governo. Sta nel gioco delle parti. Chi sta all'opposizione la fiducia non la vota e non la voterà mai; chi sta in maggioranza ed appoggia questo Governo la fiducia la vota.
L'altro provvedimento sul quale penso che si debba soffermare per la maggior parte del tempo il mio intervento riguarda la questione balneare. Ho ascoltato gli interventi dei colleghi, anche tutti quelli svolti alla Camera dei deputati, di maggioranza e di opposizione, visto e considerato che, come ben sapete, è un argomento che mi sta molto a cuore, che conosco e che, quando ero Ministro, ho trattato.
Innanzitutto, sicuramente non in quest'Aula, ho sentito definire i balneari cattivoni, che non pagano abbastanza e sono una casta. Ho sentito dire cose che non stavano né in cielo né in terra. Non sto qua a ripetere tutto il pregresso e tutto quello che è successo in questi anni, perché ne ha parlato prima il mio Capogruppo, il senatore Romeo, che ringrazio, perché è stato perfetto nella descrizione di quello che è successo.
Ricordo però a quest'Assemblea la legge n. 145 del 2018. Alcuni la chiamavano la legge Centinaio, io no: la chiamavo la legge di tutti, signor Presidente (Applausi), perché prima di essere messa in votazione in quella legge di bilancio, fu condivisa con tutti, con le associazioni di categoria, ma soprattutto con tutti i Gruppi parlamentari presenti in Parlamento dal sottoscritto, che andò personalmente dai parlamentari della maggioranza (allora era in carica il Governo gialloverde), ma anche da tutti quelli di opposizione. Tutti dissero che era una proposta condivisa ed erano tutti favorevoli.
Ricordo anche tutti i convegni e le trasmissioni televisive cui abbiamo partecipato, in cui tutti dicevano: abbiamo trovato la miglior legge possibile, e si prendevano i meriti. Non è la legge Centinaio, dicevano, ma è anche la nostra. Bene, meglio.
Finita l'esperienza gialloverde è diventata la legge di nessuno. Sono rimasto solo io; è rimasta solo la Lega con quel provvedimento in mano. C'era chi diceva: non mi interessa più; chi diceva: Gianmarco, hai tradito i balneari, perché dovevi farli uscire dalla Bolkestein; altri dicevano che quindici anni erano troppi; altri ancora dicevano che avevamo estorto loro l'appoggio, perché non li volevano (eppure l'avevano votata e l'avevano condivisa; ma andiamo avanti.
Persino il Consiglio di Stato in una sua sentenza disse che era tutto brutto ed erano tutti cattivi e che il Parlamento non doveva più legiferare. Io ricordo sempre a tutti, al Consiglio di Stato su tutti, che il Parlamento eletto dai cittadini italiani ha il diritto e il dovere di legiferare su quello che riguarda la vita dei cittadini italiani e che nessuno ci può dire che cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. (Applausi).
Ricordo poi ai colleghi - anche qui, lo ricordo a tanti colleghi, di tutti i partiti - che venne invitato qui Frits Bolkestein: non Pippo, Pluto o Paperino, ma Frits Bolkestein venne invitato in Italia a darci un'interpretazione autentica della sua direttiva e disse allora che i balneari sarebbero dovuti stare fuori dalla direttiva che porta il suo nome, perché non costituiscono un servizio; se fuori dalla direttiva Bolkestein ci sono categorie professionali che danno e sono servizi, non si vede perché dentro la Bolkestein ci debba stare chi servizio non è. Mi ricordo quel giorno: applausi a scena aperta da parte della politica italiana; come sempre però, finito il convegno, come dice mia mamma, passata la festa, gabbato lo santo, quindi siano ancora tutti col cerino in mano, soprattutto i balneari.
Altra cosa che mi piace ricordare e che ha ricordato benissimo il presidente Romeo è il fatto che l'Italia fa un provvedimento in linea con le indicazioni della direttiva Bolkestein e ci mandano in procedura di infrazione; gli altri Paesi fanno la stessa cosa e la procedura di infrazione non arriva: due pesi e due misure, due modi di ragionare diversi. Non voglio dire che c'è qualcosa che non va in Europa, non voglio dire che c'è un'Europa cattiva, anche se lo penso, non voglio dire che c'è un'Europa che pensa che l'Italia debba essere trattata in un modo diverso rispetto al Portogallo o agli altri Paesi; penso però che questa direttiva sia totalmente sbagliata, Presidente. Ho l'arroganza di dire - perché molto spesso, quando si parla dell'Europa, l'Europa appare infallibile, fino a quando non ci si accorge che invece sta facendo una stupidaggine dietro l'altra - che la direttiva Bolkestein è fatta male; fuori dalla Bolkestein ci sono categorie che dovrebbero stare dentro e dentro la Bolkestein ci sono categorie che dovrebbero stare fuori. Posso dirlo senza pensare di commettere una lesa maestà nei confronti dell'Europa? Lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico.
Cari colleghi, lo dico qua perché ho partecipato alle campagne elettorali in cui tutti, maggioranza e opposizione, abbiamo detto quello che sta dicendo Gianmarco Centinaio, ma lo abbiamo detto ai balneari, per portare a casa i voti. Tutti abbiamo detto che la direttiva Bolkestein è sbagliata e allora il lavoro che dobbiamo fare adesso, tutti insieme, è di creare una lobby sana, Presidente, e chiedere all'Europa di cambiare quella direttiva, perché si può fare. (Applausi).
Le direttive non sono le tavole della Santa alleanza. La direttiva Bolkestein non sono i Dieci comandamenti, che non si possono cambiare. La direttiva Bolkestein è una cosa che è stata fatta e che può essere cambiata, in quanto la consideriamo errata, vetusta e da modificare, ma dobbiamo farlo. A questo punto, chiedo al Governo e ai partiti, compreso il mio, compreso Gianmarco Centinaio, ma compresi anche i Gruppi di opposizione, di fare questa cosa, per essere coerenti con quanto diciamo ai cittadini italiani e alle varie categorie, negli incontri pubblici o one to one, quando magari siamo sotto l'ombrellone e viene il balneare di turno a chiederci, a me o ai colleghi, cosa stiamo facendo e noi gli rispondiamo di non preoccuparsi perché lo tuteleremo. Questo, a meno di non andare in una spiaggia libera, l'hanno fatto tutti in questi anni.
Insomma, l'obiettivo di tutti noi dev'essere quello di tutelare i cittadini italiani, anche dall'Europa, Presidente, e su questa cosa noi siamo sempre stati coerenti. (Applausi).
ROJC (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, anche in questa circostanza - mi rivolgo ai colleghi della maggioranza - avete mentito e avete illuso prima di tutto i tanti operatori e le nostre amministrazioni comunali, facendo credere che si potesse uscire dalla direttiva Bolkestein. Questo decreto-legge, che in certi aspetti potremmo anche condividere, proietta la grande illusione della Bolkestein, che è un aspetto politico molto rilevante per il nostro Paese, fatto di mari, coste, spiagge e turismo. La ministra Santanchè è sempre presente, attenta e sul pezzo, specie quando si parla di balneazione, spiagge e turismo balneare: anche oggi è presente in Aula, vedo.
La vicenda dei balneari è emblematica dell'incapacità di gestione da parte di questo Governo e della pervicacia con cui vi ostinate a mentire agli italiani. Vi chiedo se sia malafede o ignoranza. Sarebbe troppo lungo - e anche inutile, a questo punto - elencare le promesse fatte ai balneari, non solo quelle di Salvini o di Santanché, ma della stessa premier Meloni: una lista infinita di dichiarazioni e promesse mirabolanti, utili - bisogna dirlo - per vincere le elezioni, presentandosi in campagna elettorale come eroi di cartapesta, schierati contro i malefici burocrati di Bruxelles. Poi è arrivata la vittoria alle elezioni, che per voi è stata uno scontro frontale con la realtà e un brusco risveglio in questi due anni; abbiamo avuto decine e decine di esempi di marcia indietro e per i balneari la storia è sempre quella.
Colleghi, la maggioranza dei Comuni costieri italiani non ha il Piano coste. Abbiamo provato a farvi capire che, se si immagina che dal 2027 si faranno finalmente le gare per le concessioni, occorre che per quella data tutti i Comuni siano pronti e in grado di determinare, con scelte politico-amministrative, l'assetto delle proprie coste. Occorre definire un equilibrio virtuoso tra attività d'impresa e libertà dei cittadini di godere il mare senza pagare (Applausi), individuando tratti di costa da proteggere, dove fermare l'erosione, censendo, definendo strategie da finanziare, offrendo ai Comuni la possibilità di valorizzare le proprie spiagge e intascando parte del gettito.
Non ci avete nemmeno pensato, avete persino rigettato gli emendamenti minimi proposti per far sì che l'accesso al mare, attraverso le concessioni, fosse realmente consentito a tutti i cittadini. Avete detto di no, probabilmente perché l'idea di sfruttamento delle spiagge che avete in mente non vi consente di comprendere che in questo Paese ci sono centinaia di chilometri di costa preda di infinite concessioni e di fatto inaccessibili ai cittadini che vogliono godersi il mare liberamente.
Alla base di questo disastro c'è un dato allarmante che ormai è una costante del vostro agire politico: la totale ignoranza del sistema d'impresa del nostro Paese e, ancor più grave, l'assoluta incapacità di comprendere come l'attività di impresa sia diversa tra il Nord e il Sud del nostro Paese. Se, anziché un bacino di voti da conquistare a qualunque costo, aveste visto gli imprenditori balneari come una componente fondamentale del PIL del Paese, probabilmente avreste riflettuto meglio. Invece, avete deciso di aprire una fase storica in cui soprattutto le piccole imprese, spesso a carattere familiare, che animano il mondo balneare, saranno spazzate via con tanti saluti e una pacca sulle spalle ma forse nemmeno quella.
È incredibile che proprio voi, che vi atteggiate a difensori di chi fa impresa, abbiate impedito che le misure di sostegno alle imprese, a valere sui fondi comunitari, potessero essere utilizzate in assenza di una prospettiva pluriennale di mantenimento della concessione. Con questo provvedimento sono lasciati al loro destino migliaia di piccoli e piccolissimi imprenditori balneari, da Nord a Sud, soggetti che con fatica avevano effettuato una transizione verso forme di impresa vere e strutturate. L'indennizzo inadeguato a riconoscere gli investimenti fatti dalle imprese sarà uno scoglio sufficientemente alto per impedire ad altre aziende a conduzione familiare e alle imprese piccole e medio-piccole di partecipare alle gare. E a favore di chi? Dei gruppi finanziari che non vedono l'ora di mettere le mani sulle concessioni. Da anni le procure di mezza Italia lanciano allarmi sul rischio che la criminalità penetri nel settore. Complimenti, ci siete riusciti: da veri patrioti, avete consentito alla finanza internazionale, anche a quella che scherma proventi illeciti, di fare comodi shopping nel settore come fosse un outlet, con tanti saluti al made in Italy a voi tanto caro. (Applausi).
Il PD aveva proposto una norma anticoncentrazione, sia per limitare il numero di concessioni accumulabili, sia per avvantaggiare le imprese di minori dimensioni, quelle giovanili, con finalità turistico-ricettive. Questa proposta, come tantissime altre, è stata spazzata via.
Sulla Bolkestein avete preferito andare avanti sempre con illusioni, bugie e proroghe alle concessioni, tutte sempre dichiarate in contrasto con l'ordinamento comunitario da tutti gli interventi giurisprudenziali. Avete sconfessato l'accordo con l'Europa stabilito nel 2021 dal Governo Draghi con la legge sulla concorrenza. Procedure di evidenza pubblica, sì, e diritto dell'Italia a disciplinare con una sua legge quadro seria le stesse procedure di gara: lo hanno fatto tutti gli altri Paesi europei, noi no. Non avete voluto dare seguito né all'accordo, né alla legge sulla concorrenza del 2021, che conferiva appunto una delega al Governo per l'emanazione di criteri omogenei, rigorosi, stabiliti e resi seri grazie al confronto con gli enti concessori, i Comuni, le Regioni, gli operatori e tutti gli stakeholder del settore. Avete illuso e perso tempo. Usciremo dalla Bolkestein, mai nelle mani dei burocrati di Bruxelles! Qui però è meglio farla finita con le citazioni, visto che già troppo spesso la politica è fatta di parole vuote.
Occorrevano criteri seri e rigorosi, che tenessero conto delle specificità delle coste italiane e delle diversità dei territori; criteri omogenei, ma frutto di un confronto serio con il resto del Paese, le Regioni e i Comuni. Le gare sulle procedure per le concessioni riguardano ciò che può e poteva esserci sotto la linea del Demanio. Sono infatti gli stessi Comuni che sviluppano i piani dell'arenile, cioè le funzioni sotto la linea del Demanio. Qui mi rivolgo al Ministro competente, che ovviamente non sappiamo chi sia, sicuramente non quello del turismo. I Comuni avrebbero dovuto fare i piani dell'arenile coerentemente con i criteri della Bolkestein, ma non li avete neanche chiamati al confronto, ad esempio, per mettere la pianificazione territoriale e urbanistica prospiciente le spiagge in relazione con i criteri per le nuove concessioni. Insomma, si poteva e si doveva fare meglio.
Si sarebbe dovuta fare una legge quadro sulle concessioni, costruendo criteri, ascoltando gli stakeholder e coinvolgendo il Paese. Oggi all'articolo 1 del decreto-legge salva infrazioni, cioè quello della Bolkestein, non vi è nulla sui criteri che individuano gli adeguati ed equi indennizzi che il concessionario uscente dovrà avere, magari dal subentrante. Dalle promesse ai tristi risultati ci proprio è passato il mare, ma sotto forma di tsunami, che si abbatterà sul lavoro e sul sacrificio di 7.000 imprese e circa 60.000 lavoratori.
Il Partito Democratico sarà ovviamente e convintamente dall'altra parte per tutto un insieme di ragioni, al netto degli altri provvedimenti contenuti nel decreto salva infrazioni e alla luce del grande tema politico della Bolkestein, pertanto il nostro Gruppo esprimerà un voto contrario. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e le studentesse e i docenti dell'Istituto comprensivo statale «Mascolo-de Curtis» di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1287
e della questione di fiducia (ore 12,27)
TERZI DI SANT'AGATA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TERZI DI SANT'AGATA (FdI). Signor Presidente, mi consenta di utilizzare quest'occasione per manifestare, di fronte a ragazzi così interessati ai nostri lavori, all'attività legislativa e al futuro di questo Paese e della sua buona politica, qualche osservazione e impressione cautamente ottimista.
La prima che vorrei manifestare è quella che ho potuto constatare in questi due anni, ma anche negli ultimi tempi, soprattutto durante l'esame del disegno di legge di conversione di questo decreto-legge e del precedente decreto salva infrazioni, l'anno scorso. Sono emerse alcune indicazioni in questo senso e diversi colleghi, commissari dell'opposizione e della maggioranza, vi hanno anche accennato, esponendo anche considerazioni molto critiche nei confronti dei dibattiti e del cursus procedendi della 4a Commissione. Devo però dire che, sia durante l'esame di questo decreto-legge salva infrazioni sia durante quello dell'anno scorso, l'atmosfera della discussione e del dialogo è stata costruttiva, a mio giudizio. Di questo volevo ringraziare tutti i componenti della Commissione (Applausi), come pure ritengo di poterli ringraziare ogni volta che propongono rinvii per approfondimenti e audizioni per avere maggiori conoscenze sui temi in dibattito. Naturalmente, siamo legati all'agenda parlamentare e a quella del fare, che è l'agenda di questo Governo e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni (Applausi): di conseguenza, questi sono il faro e la direttrice che ci portano avanti.
La seconda nota di ottimismo è il lavoro straordinario che è stato fatto dal presidente Meloni, dal ministro Fitto e dal sottosegretario Siracusano. Abbiamo visto anche la capacità di negoziare e di dialogare con le istituzioni europee, di fare progressi e di portare sempre avanti l'interesse nazionale e quello europeo.
La terza considerazione che vorrei fare - me lo consenta, signor Presidente - riguarda qualcosa che ancora sentiamo rimbombare da più di due anni (forse ancora di più), ossia che ci isoliamo in Europa, siamo emarginati, siamo fuori e non se ne può più di avere un'Italia così compromessa nell'Europa e magari anche nel contesto occidentale e nel mondo. Vorrei invece tranquillizzare le angosce dei colleghi delle opposizioni, che continuano a esprimersi e a spendersi non soltanto qui, ma in giro per il mondo, con questi leitmotiv e su queste note dolorose. Ad esempio, cito quello che nei giorni scorsi ha scritto il primo quotidiano statunitense, il «New York Times», di tendenza marcatamente democratica: in un Paese dove generalmente Governi e indici di approvazione hanno vita breve, il presidente Meloni è un raro esempio di stabilità. (Applausi). «Le Monde» ha elogiato il lavoro del Governo. Ho detto «Le Monde», non certo un estremista della destra più bieca e retriva; fra l'altro, mi risulta che «Le Monde diplomatique» sia diffuso insieme a «il manifesto» nelle edicole italiane. «The Economist», un altro giornale indipendente e molto letto in Europa, ha descritto il presidente Meloni come una guida di pragmatismo, che registra un consenso superiore al 40 per cento, il doppio dei presidenti Macron e Scholz. (Applausi).
Su questi punti magari non dobbiamo certo affidarci alla lettura dei giornali stranieri e neanche a quella dei giornali italiani, ma non si può dire che soffriamo e dobbiamo avere frustrazioni perché siamo i reietti del mondo e dell'Europa, in un mondo che va nella direzione dell'affermazione di princìpi identitari (Applausi) e di culture che non ne possono più dell'ideologia woke, della cancel culture, degli abbattimenti delle statue di Cristoforo Colombo e di Garibaldi (Applausi) e di culture che vogliono scrivere la storia in tutti i sensi. Questo non è certo il mondo che abbiamo intorno. Grazie al cielo, magari - anche se in politica non si fanno mai previsioni - qualche cenno di fiducia - ancor più di quella, peraltro grandissima, che questa parte dell'emiciclo ha nel ruolo dell'Italia e della buona politica che questa maggioranza sta portando avanti - viene rafforzato dal contesto d'insieme. Ecco qui, dunque, il ruolo del Governo Meloni e il posizionamento in Europa.
Il provvedimento che ci accingiamo a varare oggi e che stiamo per votare è un risultato estremamente significativo e permetterà di ridurre - com'è già stato detto negli interventi precedenti - il numero di infrazioni ai minimi storici, da quando il percorso delle infrazioni è stato applicato all'Italia. Anche con questo, come nel provvedimento precedente.
Guardate bene, è stata citata la cifra cumulata sino al 2022. Non credo che avessimo modo, come maggioranza e come Fratelli d'Italia, di contribuire ad accumulare quella cifra, anziché ridurla di 1,15 miliardi di euro per infrazioni sanzionate dall'Europa, attraverso un moltiplicatore che è anche abbastanza curioso. Il coefficiente di incremento della sanzione per l'Italia è infatti uno dei tre o quattro più alti. Fra l'altro, come osservavo un momento fa con la relatrice Murelli, che pure voglio ringraziare per lo straordinario lavoro che ha fatto su questo provvedimento, si tratta di un coefficiente di aumento della sanzione che non tiene in nessun conto l'esistenza del debito pubblico, che invece ha rilevanza ai sensi del Patto di stabilità e crescita. Ecco quindi ridurre l'impatto sui cittadini, sui contribuenti e sul sistema Paese nella situazione finanziaria.
Non c'è alcuna difficoltà, per questa maggioranza e per il Governo Meloni, nell'affrontare anche in futuro il tema delle infrazioni. Questa linea rispetta la precisa volontà degli elettori, l'interesse nazionale, i programmi europei e le loro scadenze e porta una voce sempre più autorevole in Europa. Di questo non possiamo che essere veramente orgogliosi.
Non si comprende, signor Presidente, come anche al di fuori delle nostre frontiere l'opposizione continui invece a portare avanti la narrazione di un'Italia che non conta ed è isolata, come dicevo all'inizio. Non si comprende perché l'opposizione stessa, con i suoi rappresentanti in Europa, lanci inviti ad aprire procedure d'infrazione contro l'Italia su questioni come quella dei centri per i migranti aperti dal Governo italiano in Albania per lottare contro l'immigrazione irregolare. (Applausi). Il Governo è al lavoro nell'interesse della Nazione, per contrastare e sanzionare il traffico di esseri umani e per salvare vite alla mercé di sistemi criminali e malavitosi. Non è certo encomiabile, almeno per quello che io credo, il lavoro di chi cerca di far aprire sanzioni contro il proprio Paese. (Applausi).
Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,37)
(Segue TERZI DI SANT'AGATA). Credetemi, circa il ruolo italiano in Europa assisto talvolta ad alcune digressioni che definire ardite è un eufemismo. Le abbiamo sentite prima nelle dichiarazioni di voto. Penso a tutta la discussione che ruota intorno alla primazia del diritto europeo sul diritto nazionale o dell'ordinamento europeo sull'ordinamento nazionale. Penso ad esempio alla famosa sentenza del tribunale di Bologna che riguarda il decreto sui Paesi sicuri. Quel decreto, a mio avviso, è un modello di legalità nella gestione dei flussi illegali (Applausi), sul quale si sono espressi positivamente diversi leader europei e non europei, come il premier laburista Starmer, che ha elogiato proprio questo modello (e anche Starmer non è certamente un uomo di estrema destra).
In 4a Commissione si è unanimemente convenuto circa l'opportunità di approfondire il tema della primazia del diritto europeo rispetto al diritto nazionale. Sarà un percorso utile per tutti, perché lavorare con l'UE significa dialogare con l'UE e dialogare costruttivamente con l'UE significa approfondire e risolvere criticità, offrire soluzioni alternative e forgiare nuove rotte. Il grande disegno europeo afferma il principio di pari dignità e responsabilità delle Nazioni, senza burattini e senza burattinai. Questo è il senso di un dibattito che deve concentrarsi, oggi come non mai, sul grande tema della proporzionalità e della sussidiarietà, in una realtà attraversata da policrisi e sfide globali.
Vorrei fare allora un accenno su questo aspetto, per concludere: policrisi e sfide globali non erano come oggi, quando è stata varata la legge n. 234 del 2012. Questo dobbiamo tenerlo sempre presente.
Forse non è l'attività contro le infrazioni che rientra in questa mia considerazione. Ma sicuramente, se la legge n. 234 consente l'attivazione di misure attraverso la decretazione d'urgenza, la realtà nella quale viviamo la spiega e la spiega ampiamente.
Volevo parlare brevemente della cosiddetta Bolkestein e dell'attività che ha fatto il Governo anche nel decreto salva infrazioni sul lavoro, come già detto da diverse voci autorevoli, che ringrazio, da parte della maggioranza. In questo senso voglio esprimere nel modo più convinto e fermo il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sul provvedimento e rivolgere di nuovo gli auguri di buon lavoro al Governo. (Applausi).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1287, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome della senatrice Farolfi).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Farolfi.
(Il senatore Segretario Maffoni fa l'appello).
Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1287, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 166 |
| Senatori votanti | 165 |
| Maggioranza | 82 |
| Favorevoli | 100 |
| Contrari | 63 |
| Astenuti | 2 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 131.
Come da accordi tra i Capigruppo, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16.
(La seduta, sospesa alle ore 13,10, è ripresa alle ore 16).
Presidenza del vice presidente CASTELLONE
Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:
(1175) Deputato FURFARO ed altri. - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1175, già approvato dalla Camera dei deputati.
La relatrice, senatrice Minasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
MINASI, relatrice. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che oggi discutiamo è finalizzato ad assicurare in maniera progressiva il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora. Per quanto riguarda concretamente il contenuto del provvedimento, bisogna premettere che, allo stato attuale, il diritto dei senza fissa dimora all'assistenza sanitaria non è compiutamente garantito, per la difficoltà che riscontrano queste persone ad ottenere la residenza. Quindi l'assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale è preclusa, fatta eccezione ovviamente per le prestazioni di emergenza presso i pronto soccorso, a chi non risulti iscritto all'anagrafe comunale. Infatti, ai sensi dell'articolo 19 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, condizione essenziale per l'utenza dei servizi dell'azienda sanitaria locale è la residenza nello stesso territorio delle ASL.
Riguardo all'ottenimento della residenza, è emerso, nel corso dell'iter alla Camera, che, pur esistendo in materia un diritto soggettivo, in moltissimi casi tale diritto è negato invece alle persone senza dimora con le più disparate motivazioni. Conseguenza di questo è che chi sta male può sì, in caso di emergenza, recarsi al pronto soccorso e avere l'assistenza. Ma, per quanto riguarda le medicine, gli esami e tutto ciò che comporta un'assistenza di cura, queste persone possono solo rivolgersi alle associazioni di volontariato, che appunto offrono questi servizi in maniera gratuita. Ovviamente l'offerta è ampiamente al di sotto della richiesta, sebbene non si riesca a censire quante siano dette persone sul territorio, perché non è facile.
L'obiettivo del disegno di legge è, pertanto, di colmare questo vuoto di tutela, contrastante con i principi garantiti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione e con i principi ispiratori della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2026, per il finanziamento di un programma sperimentale da attuarsi nelle Città metropolitane - è in queste città che si riscontra una maggiore presenza di senza fissa dimora - per assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria alle persone prive della residenza anagrafica che soggiornano regolarmente nel territorio italiano e consentire loro l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta e l'accesso poi alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza.
È prevista la ripartizione del fondo tra le Regioni sulla base della popolazione residente nelle Città metropolitane con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza fissa dimora.
Con lo stesso provvedimento sono anche stabiliti i criteri per l'accesso al programma sperimentale e per la relativa attuazione. Lo schema del decreto attuativo dovrà essere trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari.
L'articolo 2 prevede che, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore di questo disegno di legge, il 30 giugno di ciascun anno il Governo presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riguardo al numero di persone senza fissa dimora che si sono iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna Regione, al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore di queste stesse persone, alle eventuali criticità emerse in fase attuativa e ai costi effettivamente sostenuti.
Questo disegno di legge va verso un Servizio sanitario universale. Il Governo sta lavorando in maniera ottimale per combattere l'esclusione sociale, cercando in maniera efficace di riorganizzare il sistema sanitario e costruendo percorsi che mettano al centro la persona, per arrivare al contempo a garantire finalmente il diritto di cura a tutti i cittadini.
Vorrei sottolineare come questa maggioranza, a differenza dell'opposizione che comunque contrasta sempre anche gli ottimi provvedimenti di questo Governo, quando dall'opposizione arrivano proposte valide come quello in esame, sappia essere accanto a essa.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GEMMATO, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ringraziando la relatrice e i colleghi, riporto semplicemente il sentimento della Camera dei deputati dove questo provvedimento ha avuto gestazione, che ha visto l'unanimità delle parti politiche - destra, centro e sinistra - rispetto al tema dell'assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora.
Vorrei premettere un discorso che vorrei fosse chiaro non come esercizio illogico o privo di fondamento, ma come realtà fattuale. Il nostro Sistema sanitario nazionale pubblico ad oggi assiste tutti quanti: bianchi, neri, gialli, arancioni, destra, sinistra, centro - perdonatemi l'esemplificazione - e quindi evidentemente anche le persone senza fissa dimora. Se cioè una persona senza fissa dimora ha bisogno di assistenza sanitaria, si presenta in qualsiasi ospedale della nostra Nazione e, ossequiando all'universalismo del Sistema sanitario nazionale pubblico, così come voluto dall'articolo 32 della nostra Costituzione, ha accesso alle cure.
Quando, alla Camera dei deputati, in XII Commissione, l'onorevole Furfaro, del Gruppo PD, ed altri deputati del Gruppo Fratelli d'Italia, quindi del centrodestra, hanno immaginato di dare vita a questo provvedimento, sostanzialmente pensavano a un altro tipo di fattispecie. Rassicuro, quindi, l'Assemblea e tutti quanti noi, che il Sistema sanitario nazionale pubblico oggi prende in carico chiunque e questo è un universalismo che dobbiamo difendere.
A margine di questo ragionamento, l'intendimento di chi ha prodotto il provvedimento, ovvero tutte le forze parlamentari della XII Commissione, era quello di rispondere all'esigenza di garantire ai senza fissa dimora il medico di medicina generale. La persona senza fissa dimora ha accesso alle cure già oggi, ma paradossalmente non ha un medico di medicina generale che possa prendersene carico. E, pertanto, si è deciso di intraprendere questo iter di legge proprio per fare in modo di apportare un cambiamento. Il fatto che dotiamo questo provvedimento di un solo milione di euro è dovuto a due tipi di difficoltà che si sono presentate. La prima era quella legata alla parametrazione dei soggetti interessati dal provvedimento: riusciamo a desumere quanti possano essere i senza fissa dimora, ma non sappiamo quanti di loro abbiano intenzione di accedere al medico di medicina generale. Registro che nella mia attività di consigliere comunale mi ha stupito un fatto particolare, ovvero la vicenda di una donna che ha deciso, per libera scelta, di dormire sotto al Comune. Ebbene, interrogata dai servizi sociali e da tutti, la stessa ha risposto che aveva scelto liberamente di dormire per strada, che era una libertà che non le si poteva negare. Aggiungo che però, mentre questa è una libera scelta, vi sono anche persone che purtroppo decidono di non curarsi e, quindi, di non rivolgersi al medico, perché non gliene importa nulla. Quindi, parametrare il numero di queste persone diventava difficile. Questa era la prima difficoltà. La seconda era, invece, capire quanto costasse la prestazione sanitaria per ciascuna di queste persone, di cui non conoscevamo la parametrazione. Ognuno di noi costa mediamente per il Sistema sanitario nazionale pubblico 2.200 euro. Ma è evidente che non si poteva partire da zero, perché gli stessi, presentandosi al pronto soccorso, entravano nel sistema sanitario e quindi già godono oggi dei suoi servizi. Di qui l'idea di partire con una sperimentazione: un milione di euro e le Città metropolitane, quelle in cui verosimilmente c'è il maggior numero di persone senza fissa dimora, per capire in fase sperimentale quanti sono coloro che vogliono entrarvi a pieno diritto, sia ossequiando l'articolo 32 della nostra Costituzione, sia facendo prevenzione attiva. Se c'è un medico di medicina generale che prende in carico un senza fissa dimora, gli spiega che deve fare tutta una serie di indagini diagnostiche, che si deve curare, che deve fare prevenzione, che ci sono dei corretti stili di vita ai quali aderire, probabilmente non solo quella persona non si ammala - e già questo è ciò per cui siamo chiamati, come Ministero della salute, a legiferare - ma si produce anche l'effetto collaterale indotto diretto, per cui quell'individuo non costa alle casse dello Stato. Questo ragionamento ha portato a quella che può sembrare una soluzione di compromesso (soltanto un milione di euro, soltanto le Città metropolitane). In verità è una soluzione che crea un'area test che poi porterà, laddove dovesse emergerne la necessità, ad una copertura maggiore e, quindi, a una miglior cura di tutti i cittadini non solo italiani, ma di qualunque provenienza che evidentemente abbiano bisogno di cure, ossequiando a quello che è lo straordinario universalismo del nostro Sistema sanitario nazionale pubblico. (Applausi).
PRESIDENTE. Trattandosi di un disegno di legge dalla sede redigente, si passerà immediatamente alla votazione degli articoli.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva all'unanimità. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva all'unanimità. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva all'unanimità. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, il provvedimento in discussione riguarda una realtà complicatissima. È corretto dire che è stato portato avanti dalla maggioranza su suggerimento della minoranza - cosa inusuale all'inverso - ed è positivo. È complicato perché hic sunt leones, cioè siamo parlando di una realtà estremamente complessa, perché esistono 1.000 sfaccettature: esiste la persona senza fissa dimora obbligata dalla povertà, dalla mancanza di vita comunitaria, magari è un unico superstite di una famiglia che se n'è andata per tanti motivi; esistono persone che scelgono di diventare senza fissa dimora, anzi mal sopportano qualunque interesse su di sé. Ad esempio, chiunque è vissuto nel centro storico di Roma - come me, fortunatissimo - sa che alcune persone sono punti di riferimento di chi è senza fissa dimora e sa che in certi casi basta una carezza, un piccolo lavaggio con acqua calda, basta un pasto caldo per ridare vitalità a quelle persone. In altri casi, invece, possiamo offrire psicoterapia, pensioni, cure sofisticate, soprattutto per chi vive all'addiaccio. Non solo non riusciamo a curarli, ma ogni cosa viene mal sopportata, come il brusio che in questo momento offende la difficoltà del mio dire. (Applausi). Ogni tanto un po' di rispetto per le difficoltà lo gradirei. (Brusìo).
Io credo che sia logico, sano, scientificamente e politicamente corretto tentare di intervenire senza forzare troppo. Altrimenti, veramente non esprimeremo la volontà di libertà di queste persone. Chiaramente, esistono anche persone che rifiutano le cure per altre psicopatologie. Oggi parliamo delle persone senza fissa dimora che non sono iscritte all'anagrafe.
Io sostengo, per esperienza di circa mezzo secolo e scampoli di più da neuropsichiatra, la leggerezza, la dolcezza, il rispetto di certe scelte, complicatissime da capire, da comprendere. La difficoltà a sintonizzarsi con le tantissime persone senza fissa dimora non deve allontanarci dal tentativo di intervenire.
Ripeto - e non vorrei essere polarico tanto da disturbarvi - che, senza il rispetto per questa scelta, magari bislacca, magari singolare, non riusciremo a dare alcuna positivizzazione della persona, che in ogni caso soffre. Magari vuole, ma soffre. Che vogliamo fare?
Io credo che benefici apparentemente secondari, come l'acqua calda, l'acqua fresca quando fa caldo, un pasto caldo quando fa freddo e anche quando fa caldo, siano fondamentali. Però, poi, esistono anche malattie della pelle, malattie di chi vive all'addiaccio, malattie reumatiche, problemi cardiologici, che vanno affrontati con dolcezza. Senza la dolcezza, mai come in questo caso, rischieremmo solo il danno. Se la dolcezza e la leggerezza sono il nostro Polo Nord in qualsiasi intervento medico e sanitario, in questo caso siamo agli estremi. Io credo di dare una positività al provvedimento.
Noi della minoranza rispettiamo chi propone. Non sempre il rispetto è reciproco. Questo va detto con molta fermezza, senza forza, senza violenza, anche perché spesso è più efficace una carezza che un cazzotto. Di questo, da psichiatra, sono profondamente convinto.
Voglio raccontare una piccola esperienza personale. Io sono legato a un politico di chiara fama, Giulio Andreotti, un mio lontano zio. Io ho dei gemelli con la stessa cifra: Antonio Guidi, Giulio Andreotti. Talvolta veniva a casa mia e, ogni volta, mi raccontava degli incontri che aveva fatto, delle persone senza fissa dimora. Io gli chiedevo perché me lo raccontava. Egli diceva, con profonda saggezza, che è importante che quelle persone abbiano il riconoscimento di nome e cognome, di persona che esiste, perché la loro voglia è il cupio dissolvi: cancellarsi, uccidersi senza scomparire, ma scomparendo nella realtà sociale.
Io credo che sia questo l'insegnamento. Noi dobbiamo cercare, anche attraverso il provvedimento in esame, la difficile sfida di contribuire ad accettarsi, più che ad accettare queste persone nomadi di se stesse. (Applausi).
SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SBROLLINI (IV-C-RE). Signora Presidente, sottosegretario Gemmato, colleghe e colleghi, ringrazio prima di tutto la relatrice, la collega Minasi, e ringrazio anche i colleghi della Camera che hanno lavorato su questo disegno di legge.
È un disegno di legge che, prima di tutto, signora Presidente, rappresentanti del Governo, ci spinge a fare una riflessione seria sullo stato di salute del nostro Paese, per quanto riguarda le politiche di welfare. Noi sappiamo che siamo di fronte ad una situazione sempre più frammentata, con una povertà assoluta, come ci dicono ormai, purtroppo, tutti gli indicatori. I dati Istat, per citare i più recenti, ci dicono che la povertà assoluta continua a crescere e continuano a crescere le situazioni di emarginazione.
Allora, la prima riflessione che ci poniamo come Gruppo Italia Viva, ma che vogliamo riportare anche in quest'Aula del Senato - così com'è stato fatto dai colleghi della Camera - è quella che ci deve vedere cambiare pagina. C'è una società sempre più individualista, ma, dall'altra parte, abbiamo nella nostra Costituzione dei valori e degli ideali a cui non possiamo non guardare ancora una volta con grande rispetto, perché siano la bussola nel nostro agire politico da legislatori e da parlamentari. Quella che vogliamo costruire è una società migliore, inclusiva. Ce lo dice l'articolo 32 della Costituzione, cioè il diritto alla salute. Ce lo dice la legge sul Servizio sanitario nazionale pubblico, una grande conquista del nostro Paese del 1978, che parte sempre dal tema dell'universalità, dove nessuno deve rimanere indietro, dove tutti hanno il diritto a essere curati e di essere parte della vita quotidiana della società.
Quindi, perché è importante che il nostro agire politico parta prima di tutto da politiche di welfare attente alla persona, ma attente anche a ricostruire un sistema di comunità? Io vorrei che il Governo mi ascoltasse per quello che sto dicendo in questo momento, proprio perché le parole del sottosegretario Gemmato, che condivido, vanno in questa direzione. È importante lavorare a una sperimentazione sui territori. È importante che ci sia unanimità di intenti nelle Aule parlamentari su questo provvedimento. È chiaro, quindi, che il voto di Italia Viva sul disegno di legge in esame sarà favorevole. Quando il Parlamento si muove su iniziative parlamentari, costruiamo sicuramente politiche positive per il nostro Paese, perché guardiamo al bene comune, guardiamo al concetto di comunità.
C'è però una seconda parte in questo disegno di legge, che condividiamo per lo spirito, che è quella cioè di riconoscere un diritto a persone che oggi sono considerate invisibili nei nostri Comuni, nei nostri territori, persone che non hanno una dimora, non hanno alcun riconoscimento giuridico, non hanno proprio un'identità e quindi non fanno parte della vita quotidiana del nostro Paese, della vita culturale e sociale attiva di ogni cittadino. Ed ecco perché torna il concetto di universalità e di comunità nell'affrontare la questione. È una parte, signora Presidente, su cui mi voglio soffermare e che il Gruppo Italia Viva ha ribadito anche ieri nei propri interventi: mi riferisco a politiche di welfare che vadano a rafforzare il Sistema sanitario nazionale in quanto tutti hanno il diritto di essere curati. (Applausi).
Non dobbiamo però parlare solo di cura: vogliamo parlare soprattutto di prevenzione. Come ha ricordato la nostra collega, senatrice Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, il tema della prevenzione ci sta a cuore e tutte le politiche di welfare devono partire dalla prevenzione. Pensiamo che, per attuare politiche sociali più attente, occorra investire nei nostri territori e nei Comuni. Vogliamo che queste persone non rimangano più ai margini e siano considerate invisibili - o addirittura spesso viste come soggetti che creano insicurezza nei nostri territori e in cui non abbiamo alcuna fiducia, ma che anzi guardiamo con diffidenza - e allora la manovra finanziaria a cui siamo arrivati purtroppo non ci piace e speriamo ancora di poterla cambiare, affinché investa sul diritto alla salute, sulla prevenzione e sul diritto all'istruzione, insomma sui pilastri fondamentali del welfare. Ciò significa costruire sicurezza sociale, politiche attive, partecipazione e cittadinanza attiva di tutti coloro che vivono nel nostro territorio.
Il nostro Gruppo politico, pertanto, raccoglie e sostiene con grande forza l'appello ormai disperato dei nostri sindaci di tutti i colori politici che ci dicono di non tagliare sui servizi alla persona, sulla sicurezza e sul contrasto al dissesto idrogeologico, tutti temi che riguardano la sicurezza e la vita quotidiana dei nostri cittadini. Come possiamo pensare di occuparci di queste persone che sono ai margini se poi non garantiamo risorse ai Comuni?
Noi sosterremo anche l'Assemblea dell'ANCI, che si svolgerà a Torino dal 20 al 22 novembre, per favorire politiche a favore delle nostre comunità. Lo dico senza polemica, ma anzi con grande rispetto per il lavoro di tutti noi, perché Italia Viva ha sempre assunto un atteggiamento di grande responsabilità. Saremo sempre al vostro fianco quando ci saranno politiche sociali a favore della persona e della comunità. Questo è un disegno di legge che va nella direzione giusta e che noi sosterremo con grande forza. Credo che assumerci una tale responsabilità per le persone più fragili della società significhi davvero essere responsabili anche quando legiferiamo; significa essere responsabili della nostra vita, della nostra quotidianità.
Il voto delle prime ore di questa mattina ha visto gli Stati Uniti andare in una direzione diversa da quella auspicata da Italia Viva, con la vittoria di un altro leader. Io mi auguro che quella paura, quell'insicurezza e quell'armiamoci tutti e costruiamo una società più individualista non diventi mai il nostro modello di società. L'Italia è infatti fondata sul terzo settore, che è una gamba fondamentale del nostro sistema di welfare e che si basa proprio sul volontariato e sulle associazioni, che sono una ricchezza infinita, un patrimonio culturale del nostro Paese.
Quindi l'appello che lancio anche attraverso il sottosegretario Gemmato è quello di costruire davvero e investire risorse su coloro che fanno bene e hanno voglia di costruire una società più giusta e più equa. (Applausi).
Saluto a rappresentanze di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo nelle tribune di primo ordine gli studenti e i docenti del Liceo classico «Plinio Seniore» di Castellamare Di Stabia, in provincia di Napoli, e nelle tribune di secondo ordine gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Giulio Rivera» di Guglionesi, in provincia di Campobasso. Benvenuti. (Applausi).
Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1175 (ore 16,35)
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, vorrei dire che non mi capita spesso, anzi quasi mai, di votare a favore di un provvedimento. In questo caso voto a favore con grande soddisfazione e quindi con grande convinzione rispetto al provvedimento in discussione. Lo faccio perché credo che sia molto importante che tra di noi si discuta degli ultimi, di coloro che nessuno di noi conosce e che addirittura in qualche caso ci fanno paura, che cerchiamo di evitare e che però vivono nelle nostre città e nei nostri paesi. Sono persone senza dimora, sostanzialmente assenti anche dall'anagrafe comunale, che in alcuni casi scelgono di esserlo e in altre occasioni vengono a trovarsi in questa situazione. Penso quindi che sia una pagina positiva per il Parlamento affrontare questo tema in modo collettivo e unitario: questo vorrei sottolinearlo.
Vorrei sottolineare anche un altro dato importante. Noi estendiamo un diritto alle persone senza fissa dimora, un diritto universale: questo Paese, con grande orgoglio, dal 1978 ha una legge sulla sanità come diritto universale. È per questo che bisogna riflettere tutti insieme, visto che oggi c'è grande tribolazione tra tutte le persone, sul fatto che la sanità molto spesso non risponde ai bisogni della gente. In questo caso estendiamo un diritto, perchè non si tratta di essere compassionevoli, un diritto di cittadinanza, a costo zero nei confronti del singolo. Ciò perché il nostro welfare è basato sulla tassazione che è in grado di elargire servizi: queste sono le cose di valore importanti che, a mio avviso, dobbiamo trasferire anche alle giovani generazioni. La collettività è in grado di farsi carico delle fragilità e non emargina tali soggetti che non devono chiedono la carità, ma hanno un diritto.
Vorrei però porre l'attenzione sul fatto che la sanità non è misurabile nel modo che utilizziamo molto spesso. Se partiamo dal fatto che è un diritto universale per tutti e che deve poter essere esigibile, ci vogliono le risorse per andare in questa direzione. Nessuno è in grado di quantificare il numero delle persone a cui facciamo riferimento: sono forse 400-500.000, ma non si sa esattamente. Molte di queste persone senza fissa dimora, che non siamo neanche in grado di quantificare, spesso sono vittime di processi. Pensiamo ad esempio alle famiglie disagiate che a un certo punto vengono sfrattate e perdono la casa. Ovviamente la famiglia si divide, si frantuma e quindi ognuno per sé. Come si suol dire, ognun per sé e Dio per tutti, ma il problema è che parliamo di persone in carne ed ossa che devono affrontare la giornata. Forse, riguardo la questione degli affitti, mi rivolgo in questo caso alla maggioranza, dobbiamo porci il problema di aver cancellato il Fondo sulla morosità incolpevole (Applausi): è una cosa che non sta in piedi.
Questo è il dato fondamentale su cui dobbiamo riflettere.
Riflettiamo anche su un altro elemento: tutte queste cose non possiamo scaricarle sugli enti locali, ai quali mentre riduciamo i trasferimenti, mandiamo però le fragilità. E voi sapete benissimo - almeno io lo so, ma lo sapete anche voi, soprattutto se abitate in un paese piccolo come il mio - che, quando c'è un problema, la prima persona da cui si va è il sindaco, perché il sindaco rappresenta lo Stato. Quindi evitiamo di mettere in difficoltà i Comuni. Molto spesso, per quello che so (credo di conoscere una parte del problema, come tutti voi), sono i Comuni che coordinano il rapporto con le associazioni che intervengono, dal volontariato alla Chiesa. Tutti partecipano, in un certo modo, per poter dare una risposta in questa direzione.
Molto spesso da una parte non ce ne accorgiamo e dall'altra ci danno fastidio, diciamocelo chiaro. Ci danno fastidio quando li vediamo, magari sotto un portico o vicino a un teatro, per di più adesso che arriva la stagione fredda. Riflettiamo su queste cose. Vorrei sottolineare una cosa, rivolgendomi al Sottosegretario: facciamo in modo che il Fondo non sia utilizzato solo dalle Città metropolitane. Il nostro Paese è molto grande; evitiamo che le risorse disponibili vadano solo in direzione dei grandi centri urbani, in cui certamente c'è una presenza maggiore di senza fissa dimora. Però anche nelle città minori esiste questo problema e quindi è necessario distribuire con equità e con parsimonia l'insieme di questa sperimentazione, il cui obiettivo credo sia quello di diventare un fatto strutturale e di non restare una sperimentazione. (Applausi).
SILVESTRO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SILVESTRO (FI-BP-PPE). Signora Presidente, innanzitutto bisogna dire che questo disegno di legge ha il merito di avere mostrato quello che molti non conoscevano, cioè che in Italia c'è un'intera città di persone che non ha diritto ad essere curata. Ho utilizzato un paradosso per dire che un numero di circa 100.000 persone, pari alla popolazione di città grandi come Arezzo, Udine oppure Ancona, che vive in Italia, non riceve assistenza sanitaria. Si tratta di uomini, in larghissima maggioranza, e di donne, una ogni dieci persone senza fissa dimora, che hanno solo accesso al pronto soccorso per gli interventi di emergenza (e ci mancherebbe altro), ma non hanno la possibilità di effettuare altre cure e non hanno diritto ai medicinali, in quanto non hanno una residenza in cui sono registrati.
Purtroppo si finisce a vivere in strada per varie cause (la perdita di un lavoro o di un reddito), con le conseguenze che questo ha sui rapporti con lo Stato, che spesso è un creditore esigente e implacabile, cui conseguono la rottura delle relazioni familiari e spesso l'insorgere di problemi di salute. Si vive in una povertà materiale e immateriale, in un disagio che non è solo l'assenza di beni primari, ma anche il vedere opacizzarsi le aspettative personali. Vengono meno le normali relazioni, gli affetti e le emozioni di una vita regolare. Vero è che molti di loro sono stranieri, in numero sempre più crescente, ma è altrettanto vero che circa quattro su dieci persone senza dimora sono italiane.
L'occasione di questa legge ci impone di aprire gli occhi su questo fenomeno, su cui forse manca lo Stato, ma che certamente è seguito da un vasto insieme di associazioni di volontari, pronte a dare loro aiuto materiale e conforto, a cui non finiremo mai di ribadire la nostra infinita gratitudine e riconoscenza per quello che fanno ogni giorno e ogni sera, distribuendo pasti caldi e bevande, e ogni notte, andando a coprire con le coperte o i piumini chi dorme per strada. Dormire tra i cartoni accorcia la loro esistenza, posto che le statistiche ci dicono che non si possono sopportare a lungo condizioni di vita così disagevoli e proibitive. In molti casi purtroppo vengono meno le loro stesse vite, visto l'alto tasso di mortalità, tanto che si parla anche di strage invisibile delle persone senza dimora.
Vivere senza una casa aggrava le condizioni psicologiche di chi non è circondato da quei punti fermi che sono le proprie mura, i propri oggetti, i propri affetti. Come cura primaria servirebbe proprio un'assistenza psicologica che faccia comprendere le ragioni del disagio e inneschi una reazione a tornare a una vita normale.
Si introduce ora un regime sperimentale per fare in modo che anche queste persone invisibili accedano a un diritto in più, quello delle cure, che alcune Regioni già garantiscono nella propria competenza in materia di salute.
Serve però una norma nazionale alla quale poi le Regioni dovranno dare attuazione, consentendo a tutti di accedere almeno al medico di base, con l'augurio che queste disposizioni, che ora stanno per diventare legge, facciano partire da subito la fase sperimentale. È necessario poi passare alla piena copertura, dando a chi vive in strada l'assistenza che ogni cittadino merita.
Annuncio pertanto il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia sul disegno di legge in esame. (Applausi).
MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZELLA (M5S). Signora Presidente, signor Sottosegretario, oggi con il nostro voto abbiamo l'opportunità di garantire dignità e diritti a una parte della popolazione che spesso viene marginalizzata, le persone senza fissa dimora.
Il disegno di legge, che stiamo per discutere e votare, rappresenta un importante passo verso la tutela di un diritto fondamentale, il diritto alla salute universale. Questo diritto, purtroppo, non è ancora però assicurato a tutti, indipendentemente dalla condizione sociale, economica o dalla stabilità abitativa degli individui.
La proposta di legge, articolata in tre articoli, introduce misure concrete e ben delineate che vanno a rispondere a esigenze urgenti e cruciali. Tra queste vi è la possibilità per gli individui senza fissa dimora di registrarsi presso le aziende sanitarie e di scegliere un medico di medicina generale. È questa la novità di questa proposta di legge. Ciò consentirà ai senza fissa dimora di avere un'assistenza sanitaria, fondamentale diritto per poter avere salute e benessere. È essenziale però fornire a queste persone, che spesso sono invisibili, anche le risorse necessarie per curare le proprie patologie e accedere a cure preventive, promuovendo in questo modo una società più giusta e inclusiva.
La legge prevede inoltre programmi di monitoraggio e di cura specificatamente dedicati alle persone senza fissa dimora. Questi programmi hanno il potenziale di cambiare la vita di molti, offrendo non solo assistenza sanitaria, ma anche l'opportunità di reinserirsi nel tessuto sociale comunitario.
Permettetemi però di sottolineare che nonostante questi intenti nobili e la bontà delle proposte, ci troviamo di fronte a una sfida più grande che merita la nostra attenzione e il nostro impegno. Riflettiamo dunque su un fenomeno allarmante che ha colpito il nostro Paese: l'aumento della povertà assoluta. È una definizione che spaventa molti politici in quest'Aula. Ho però il dovere di ricordare che la povertà assoluta è in aumento, siamo a quasi 6 milioni di italiani in povertà assoluta, una condizione che interessa il 10 per cento della popolazione italiana. Questo dato, che già di per sé è inquietante, è amplificato dalla precarietà economica che colpisce proprio questa parte importante della nostra popolazione.
Ne deriva che il nostro dovere è affrontare non solo le conseguenze di questa crisi, ma anche le sue cause più profonde. Non ci dobbiamo cioè limitare solamente a svolgere questo compito nobile di dare assistenza ai senzatetto e senza fissa dimora, ma dobbiamo allargare la nostra visuale per cercare di comprendere i fenomeni che portano anche queste persone ad allontanarsi dalla nostra società.
Pertanto, se non interveniamo con urgenza - questa dovrebbe essere un'urgenza - il numero dei senza fissa dimora è tendenzialmente destinato ad aumentare.
Sappiamo che le difficoltà lavorative spingono queste persone molto spesso a isolarsi e inducono una situazione di vulnerabilità, sappiamo che sicuramente anche le condizioni di salute e i drammi familiari le allontanano, ma in questo nostro magnifico Paese non possiamo permetterci che oltre il 10 per cento della popolazione si trovi in stato di povertà assoluta, e di questo 10 per cento un milione sono bambini.
Questa legge, quindi, sebbene fondamentale, non può e non deve essere considerata un'azione autonoma e isolata, non possiamo limitarci a mettere la solita toppa su un problema se poi il problema più complessivo richiede un approccio integrato e sistemico. È imperativo che l'assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora divenga parte di una strategia più ampia e complessiva, indirizzata a combattere le povertà in tutte le varie forme. È necessario che mettiamo al centro della nostra agenda politica la creazione di un sistema di protezione sociale sostenibile (invece tale sistema è ormai sotto attacco). Solo così potremo garantire non soltanto assistenza sanitaria a circa 90.000-100.000 senzatetto, ma potremo dare anche una possibilità, un'opportunità di formazione, di lavoro, di integrazione sociale per coloro che attualmente vivono in condizioni di grande precarietà.
In aggiunta, dovremmo considerare che le povertà non sono un fenomeno statico, ma sono un fenomeno dinamico della nostra società, che è necessariamente interconnesso con le politiche economiche, sociali e fiscali del nostro Paese. Pertanto, l'impatto della pandemia, le crisi energetiche, il cambiamento climatico sono fattori che non si possono trascurare e che necessitano anch'essi di risposte adeguate. La lotta alle povertà, quindi, deve diventare il nostro principale obiettivo per portare quella che comunque è ancora la settima potenza mondiale ad un livello accettabile. Ricordiamoci, poi, come ha fatto anche qualche altro collega, che molto spesso di queste persone, ma anche delle persone povere, che sono milioni, se ne interessano, piuttosto che lo Stato, le associazioni di volontariato, le associazioni no profit, ed è a loro che noi dobbiamo la nostra completa gratitudine per l'attività che svolgono al servizio del Paese.
In conclusione, il provvedimento che oggi siamo chiamati a votare rappresenta sicuramente un passo avanti verso una maggiore giustizia sociale e una concreta risposta ai bisogni primari e urgenti, ma di una categoria molto limitata di persone che hanno bisogno sicuramente del nostro aiuto. Pertanto, ribadisco che il nostro impegno deve andare anche oltre questa assistenza che facciamo ai senzatetto e ai senza fissa dimora. È fondamentale che continuiamo a lavorare con determinazione, la stessa determinazione che stiamo mettendo insieme tutti adesso per costruire un avvenire dove nessuno veramente sia lasciato indietro, non solamente 10.000 o 100.000 persone. Il nostro voto oggi non deve solo sancire l'adozione di questa importante legge, ma deve rappresentare un impegno collettivo di questo e dell'altro ramo del Parlamento verso un cambiamento culturale e sociale che sia in grado di garantire dignità e diritti fondamentali per tutti.
Per queste ragioni, il Gruppo MoVimento 5 Stelle esprime un voto decisamente favorevole su questo provvedimento, consapevole che la strada da percorrere è ancora lunga e - permettetemi - il MoVimento 5 Stelle ha tracciato una rotta in questa direzione già nella precedente legislatura e anche in questa e ringrazio coloro che hanno portato avanti anche le nostre idee. È però fondamentale iniziare a percorrere questa strada, volta a cercare di sconfiggere effettivamente le povertà assolute senza indugi.
L'assistenza sanitaria deve essere considerata uno dei più fondamentali diritti - consentitemi questa locuzione linguistica non perfettamente corretta - della nostra comunità, affinché ognuno di noi possa sentirsi parte integrante e attiva di questa società. (Applausi).
MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURELLI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, signor sottosegretario Gemmato, colleghi e colleghe, il disegno di legge in esame, che è già stato approvato alla Camera, è la dimostrazione che, se anche le proposte legislative arrivano dall'opposizione ma toccano temi trasversali a tutela dei fragili, questo Governo e questo Parlamento ci sono per portarle avanti tutti insieme. Rivolgo, quindi, i miei complimenti a tutti noi, a tutto il Parlamento, anche perché la proposta è finalizzata a riconoscere il diritto all'assistenza sanitaria delle persone senza fissa dimora, prive di residenza anagrafica sul territorio nazionale.
Attualmente, nella nostra legislazione, se un individuo risulta senza iscrizione all'anagrafe, perde il diritto fondamentale alla tutela della salute, cessando per esso l'assistenza sanitaria, escluse ovviamente le prestazioni di emergenza al pronto soccorso. Sono quelle persone che versano in uno stato di povertà materiale e immateriale connotato dal forte disagio abitativo, vale a dire dall'impossibilità o incapacità di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento di un'abitazione; oppure, secondo la definizione europea, sono quelle persone che vivono in spazi pubblici, in dormitori notturni e sono costrette a trascorrere molte ore nella giornata in uno spazio pubblico all'aperto.
L'obiettivo dell'intervento è quello di colmare un vuoto normativo che contrasta con i principi garantiti dagli articoli della nostra Costituzione che riguardano l'uguaglianza, il diritto alla salute e i principi della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, in base ai quali l'assistenza sanitaria deve essere garantita a tutti coloro che risiedono e dimorano sul nostro territorio nazionale.
Nello specifico, il provvedimento consente alle persone senza fissa dimora di iscriversi nell'elenco degli assistiti delle aziende sanitarie locali, al fine di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni dei livelli essenziali. Grazie al Ministero della salute si istituisce un fondo di un milione di euro per il finanziamento del programma sperimentale. È quindi previsto che il fondo debba essere ripartito, sempre con decreto del Ministero della salute, tra le Città metropolitane, tenendo conto della rispettiva popolazione residente; si stabilisce, inoltre, che sullo schema di decreto deve essere acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e debbano essere anche sentite le associazioni di volontariato e assistenza sociale che naturalmente già operano in favore delle persone senza fissa dimora. Si tratta di una sperimentazione che metterà a disposizione questo milione di euro per il 2025 e per il 2026.
Secondo i dati dell'Istat del 2022, in Italia sono 96.167 le persone senza tetto e senza fissa dimora iscritte in anagrafe; la maggioranza sono uomini, il 38 per cento è rappresentato da cittadini stranieri provenienti in oltre la metà dei casi dal continente africano. Le persone senza tetto e senza fissa dimora censite sono residenti in 2.198 Comuni italiani, ma si concentrano per il 50 per cento in sei Città metropolitane: Roma con il 23 per cento, Milano con il 9 per cento, Napoli con il 7 per cento, Torino con il 4,6 per cento, Genova con il 3 per cento e Foggia con il 3,7 per cento. L'idea è anche quella di andare a fare, attraverso l'iscrizione all'anagrafe, un censimento ancora più dettagliato di queste persone.
Entro il 30 giugno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso all'entrata in vigore di questa legge, il Governo presenterà anche alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del monitoraggio, con particolare riferimento a queste persone iscritte alle aziende unità sanitarie locali di ciascuna Regione, al numero e alla tecnologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza fissa dimora, alle criticità emerse in fase di attuazione della presente legge e naturalmente anche ai costi relativi.
Ringrazio quindi i colleghi proponenti del disegno di legge. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega, in quanto il disegno di legge in esame è un passo avanti importante verso il sistema universalistico su cui si fonda il nostro Servizio sanitario nazionale e ci rende particolarmente orgogliosi, perché recepisce la richiesta di garantire l'assistenza sanitaria di base ai più fragili e agli invisibili, svincolandola dalla residenza anagrafica e dalla regolarità di soggiorno. Allo stesso tempo, però, è la dimostrazione che il concetto di inclusione è praticabile attraverso le politiche pubbliche, che nella concretezza rendono esigibili i diritti, a cominciare da quello alla salute, unico diritto ad essere indicato come fondamentale dalla nostra Costituzione. (Applausi).
ZAMBITO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAMBITO (PD-IDP). Signora Presidente, senatrici e senatori, sottosegretario Gemmato, oggi in quest'Aula si può chiudere un processo legislativo che restituirà diritti a chi se li vede negati. Noi tutti siamo abituati a chiamarli invisibili. Sono quelle donne e quegli uomini che vivono senza una fissa dimora e che non vedono riconosciuto nessun diritto, tra cui anche quello alle cure sanitarie.
È davvero un onore per me intervenire a nome del Gruppo Partito Democratico su questa proposta di legge, che porta la prima firma di un nostro collega deputato, peraltro mio conterraneo, l'onorevole Marco Furfaro. Una proposta, già approvata all'unanimità alla Camera, che oggi può avere il via libera definitivo per essere applicata già a partire dal 1° gennaio 2025.
Una proposta che porta il Paese a fare un piccolo passo avanti nella direzione giusta, quella di non voltarsi dall'altra parte, facendo finta che i senza fissa dimora non esistano e che consente loro di essere seguiti da un medico di medicina generale. Proposta, peraltro, che diverse Regioni hanno già da tempo attuato, tra cui anche l'Emilia Romagna. È un passo avanti importante, non solo nel campo dei diritti, ma anche della sicurezza sanitaria.
Come dicevo in apertura, è una legge che rappresenta una conquista per la giustizia sociale nel nostro Paese e che restituisce diritti che fino ad oggi sono stati ingiustamente negati. Diritti stabiliti con chiarezza dalla nostra Costituzione all'articolo 3, sul principio di parità ed eguaglianza, e all'articolo 32, laddove stabilisce che: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti».(Applausi).
Soprattutto, è una proposta che si allinea con i principi che hanno portato alla nascita del nostro Servizio sanitario nazionale, in base ai quali l'assistenza sanitaria deve essere garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, senza distinzione di condizioni individuali o sociali.
Lo diceva nel suo intervento il sottosegretario Gemmato. Però, signor Sottosegretario, non è la stessa cosa per un senzatetto avere accesso al Pronto soccorso o al medico di famiglia. È tutta un'altra cosa.
Colleghe e colleghi, in un tempo in cui è sotto attacco e a rischio definanziamento, con questo disegno di legge riscopriamo il valore unico di incredibile portata del Servizio sanitario nazionale, la sua funzione nella società come fattore di coesione sociale e di abbattimento delle diseguaglianze.
Come sapete, la nostra proposta era stata pensata per una piena applicazione sull'intero territorio italiano. Ragioni di costi hanno rimodulato l'attuazione, che partirà, per il 2025 e il 2026, come progetto sperimentale nelle quattordici Città metropolitane. Con questo compromesso raggiunto alla Camera dei deputati si potrà comunque raggiungere il 60 per cento delle persone senza fissa dimora, che attualmente sono prive dell'assistenza sanitaria territoriale.
È una legge importante, insomma, come dicono con chiarezza anche i numeri dell'Istat. Le persone senza tetto e senza fissa dimora sono in Italia circa 96.000, mentre la popolazione che formalmente risulta residente nei campi attrezzati o negli insediamenti tollerati e spontanei è pari a circa 16.000 unità. Stiamo parlando di donne e uomini che vivono ai margini della società, in condizioni di difficoltà e di bisogno.
Si tratta di persone per le quali l'assistenza sanitaria rappresenta la condizione necessaria per salvare la propria vita, curarsi e avere accesso anche a cure psicologiche, ai servizi per le dipendenze. È il punto di partenza per iniziare un percorso di riscatto sociale.
Guardando tra i numeri, riusciamo anche a ricostruire parzialmente il volto degli invisibili: sono per il 38 per cento stranieri e in maggioranza uomini. L'ultimo rapporto Caritas riporta che sul fronte lavoro si registra una netta prevalenza delle persone disoccupate (70 per cento), molte delle quali possiamo immaginare essere anche inoccupabili. Colpisce tuttavia il dato di chi ha un'occupazione: più di uno su dieci, cioè il 13 per cento, dichiara di avere un lavoro, spesso un lavoro da dipendente. Spesso sono lavoratori senza contratto, le prime vittime dello sfruttamento che ancora dilaga in molte aree suburbane della penisola. Per quanto riguarda il livello di istruzione, il 43 per cento risulta con un titolo di licenza media inferiore, il 16,5 per cento di licenza superiore, il 9,4 per cento ha un diploma professionale, il 4,9 per cento degli homeless assistiti possiede un diploma di laurea e solo il 7 per cento si dichiara senza alcun titolo di studio.
Il rapporto Caritas ci consegna una doppia fotografia: da una parte, persone che risultano fortemente deprivate sul piano materiale e che dunque necessitano di tutto, alloggio, cibo, vestiario, cure mediche, istruzione, orientamento; dall'altra, descrive invece zone grigie, dove il confine tra povertà estreme e vulnerabilità sociali non appare così netto.
Quindi, signor Sottosegretario, per suo tramite, signora Presidente, cominciamo a sfatare una convinzione e lo facciamo coi dati dell'Istat e con quelli contenuti nei report annuali della Caritas: la maggior parte di queste persone non sceglie questa condizione, ma è vittima di eventi che li riducono ad uno stato di indigenza. Stiamo parlando, tra gli altri, di padri di famiglia che si separano e finiscono a dormire in macchina; donne vittime di violenza che scappano da casa e vanno a vivere da amici per trovare un riparo; persone che perdono il lavoro e finiscono in strada, dopo essere stati sfrattati; lavoratori con salario così basso da non potersi permettere un alloggio. L'ultimo rapporto Caritas ce lo dice con chiarezza: più del 10 per cento delle persone senza fissa dimora sono lavoratori con stipendi molto bassi, persone, donne e uomini che perdono la possibilità di avere un tetto sopra la testa e conseguentemente anche la residenza.
Questo disegno di legge supera la drammatica condizione di inaccessibilità al sistema sanitario e garantisce finalmente il pieno accesso alle cure. Vede, signora Presidente, nella mia vita ho avuto la fortuna - il privilegio direi - di svolgere la funzione di amministratrice locale, l'assessora alle politiche per la casa nella mia città, Pisa. Sono stata a contatto per dieci lunghissimi anni con persone senza fissa dimora. Ho ascoltato i loro problemi, li ho seguiti, li ho aiutati quando avevano bisogno, a volte sono anche andata personalmente in farmacia ad acquistare un farmaco per loro, perché non potevano farsi fare la ricetta. I loro volti sono impressi nella mia memoria e oggi scorrono davanti ai miei occhi in un momento così particolare che potrà rendere giustizia alla loro condizione, anche perché non sempre siamo riusciti ad aiutarli. Tutte queste persone sono accomunate dalla stessa esigenza, tutte hanno bisogno di essere riconosciute dallo Stato.
Concludo tornando al disegno di legge che oggi siamo chiamati a votare. Il Gruppo Partito Democratico voterà con convinzione a favore. Oggi inizia un percorso nuovo, ci sono soldi stanziati per avviare la fase sperimentale del progetto nelle Città metropolitane e ci auguriamo che ben presto si possa estendere almeno alle città ad alta tensione abitativa.
Dobbiamo assumere l'impegno di sostenere chi vive in condizione di fragilità. L'assistenza sanitaria è il primo tassello, ma c'è bisogno anche di una legge per il riconoscimento della residenza fittizia su tutto il territorio nazionale, affinché la presa in carico sia anche sociale, non solo sanitaria. (Applausi).
Lo Stato deve dare a tutti i cittadini l'opportunità di riscattarsi. Solo così si potrà dire che avremo fatto la nostra parte con responsabilità. (Applausi).
LEONARDI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEONARDI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Gemmato, oggi ci troviamo qui a discutere e approvare un provvedimento importante per il nostro Paese. Il disegno di legge si propone di garantire l'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, un tema che tocca profondamente il nostro senso di giustizia e umanità.
Iniziamo sottolineando un concetto fondamentale: l'assistenza sanitaria non è un lusso, ma un diritto inalienabile di ogni essere umano. L'articolo 32 della nostra Costituzione stabilisce chiaramente che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Oggi, con questo provvedimento, compiamo un passo aggiuntivo verso l'adempimento di questo dovere costituzionale.
Le persone senza dimora, spesso invisibili nella nostra società, vivono una condizione di vulnerabilità estrema e sono spesso prive di un accesso adeguato ai servizi sanitari a causa non solo della loro situazione economica, ma anche dell'assenza di una residenza anagrafica. Con la perdita della residenza anagrafica, infatti, si è costretti a rinunciare non solo al medico di base (e con esso a quella presa in carico che ci accompagna in tutte le fasi della nostra vita), ma anche all'accesso ai consultori o alle vaccinazioni. In pratica, viene meno qualunque tipo di assistenza, ad eccezione delle cure fornite sempre e a chiunque dai pronto soccorso. Questa mancanza non solo nega loro il diritto alla salute, ma li espone anche a ulteriori rischi di marginalizzazione.
Quando parliamo di persone che non hanno la residenza, non dobbiamo pensare unicamente ai senza fissa dimora che vivono in strada o in stazione, ma anche a tutta una serie di casistiche legate alle nuove fragilità. Penso, ad esempio, ai tanti padri separati che non riescono a pagare una nuova casa e dormono ospiti di amici o parenti, se non addirittura nella propria auto, oppure ad anziani, magari rimasti soli e con i figli lontani, che non riescono più a sostenere il costo di un affitto. Abbiamo visto anche casi estremi di intere famiglie con bambini piccoli costrette a dormire in auto per la perdita della casa, quindi anche della residenza.
Fino a oggi la normativa vigente ha creato di fatto un vuoto di tutela. Le persone senza fissa dimora, infatti, non possono iscriversi al servizio sanitario nazionale e non possono esercitare il diritto di scelta del medico di medicina generale.
Questo provvedimento, approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, si propone di colmare tale lacuna, fornendo un accesso diretto e dignitoso all'assistenza sanitaria. Si tratta di un riconoscimento per tutte le persone prive della residenza anagrafica in Italia o all'estero e che soggiornano regolarmente nel territorio nazionale per poter gestire il diritto all'assistenza di prossimità. Assicurare l'accesso ai servizi sanitari alle persone senza dimora significa restituire loro dignità e riconoscere il loro valore come membri della nostra comunità. La nostra società non può dirsi veramente civile, se lascia indietro i più vulnerabili. (Applausi).
Il disegno di legge prevede un programma sperimentale di assistenza sanitaria nelle Città metropolitane, una scelta che riconosce la concentrazione del problema in aree ad elevata densità di popolazione. Questo approccio non solo permette di testare l'efficacia della misura in un contesto controllato, ma offre anche l'opportunità di valutare le risorse necessarie per un'implementazione più ampia in futuro.
Il fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 destinato a questo programma dal Ministero della salute è una prima risposta concreta per assicurare che le persone senza dimora possano finalmente accedere ai servizi sanitari. Con questo finanziamento sarà possibile garantire l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta e l'accesso ai livelli essenziali di assistenza. È un primo passo decisivo verso la dignità e l'inclusione sociale.
Dandogli accesso al medico di medicina generale, ci facciamo carico delle istanze di salute di un soggetto, curandolo al meglio e facendo prevenzione, cosa che oggi non può avvenire, poiché le cure prestate con gli accessi al pronto soccorso intervengono quando il quadro clinico è già compromesso e la malattia si è acutizzata e cronicizzata. Una presa in carico precoce, che è anche l'obiettivo che ci si prefigge di raggiungere con questo provvedimento, potrà avere un effetto positivo sul singolo, ma anche sull'intera collettività.
Reputo fondamentale sottolineare l'importanza del coinvolgimento delle associazioni di volontariato e delle Regioni in questo processo (molte delle quali, lo ricordo, hanno già deliberato in tal senso). La collaborazione con il terzo settore è essenziale per garantire che il programma risponda realmente alle necessità delle persone senza dimora ed è importante che le organizzazioni che operano quotidianamente sul campo a supporto delle persone in condizioni di fragilità possano fornire supporto e assistenza in modo coordinato ed efficace. La sinergia fra pubblico e privato è una chiave per il successo di questa iniziativa. Siamo chiamati a ribadire una volta di più che l'Italia è un Paese che si prende cura di tutti i suoi cittadini (Applausi), anche di quelli che, a causa delle circostanze della vita, si trovano in condizioni difficili.
L'universalità delle cure garantite dal nostro sistema sanitario è un cardine del nostro modello ed è un grandissimo motivo di orgoglio, apprezzato e riconosciuto anche da altre Nazioni, com'è avvenuto - lo voglio ricordare - durante il recente G7 Salute, che si è tenuto nella mia Regione, le Marche. Non possiamo permettere che il diritto alla salute diventi un privilegio riservato a pochi. Il lavoro che si sta facendo quotidianamente, sia con il Parlamento sia con il Governo Meloni, va costantemente e concretamente nella direzione di un potenziamento del sistema sanitario nazionale, di investimenti e risorse crescenti e di adeguate tutele al nostro personale sanitario, com'è avvenuto con il provvedimento approvato proprio ieri in quest'Aula contro le aggressioni agli operatori sanitari. Questo disegno di legge è quindi un ulteriore modo per affermare con forza, insieme ai tanti provvedimenti che stiamo mettendo in campo, che la salute è un diritto universale.
L'importanza della trasparenza nella gestione del fondo è un altro aspetto cruciale. Il disegno di legge prevede che, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore, il Governo presenti una relazione annuale sul suo stato di attuazione. Sarà fondamentale monitorare il numero di persone senza dimora iscritte, le prestazioni erogate e le eventuali criticità emerse. Questa trasparenza non solo garantirà una gestione oculata delle risorse, ma permetterà anche al Parlamento di valutare l'efficacia del programma e di attuare eventuali correttivi.
Oggi abbiamo un'opportunità per il Senato di dimostrare coesione e responsabilità e di mostrare che la politica può essere al servizio dei cittadini, in particolare di quelli più fragili, senza distinzioni o divisioni. (Applausi). Voglio ricordare che, dopo che si è parlato per anni di questo provvedimento, è stato il Governo Meloni a riuscire a portarlo a compimento. (Applausi). Poiché crediamo fermamente che l'assistenza sanitaria sia un diritto che deve essere garantito a tutti, sento il dovere di ringraziare ancora una volta tutto il personale sanitario (Applausi), che rende possibile la cura con umanità e competenza, fornendo tutti i giorni risposte ai bisogni di salute.
Concludendo, sono orgogliosa di esprimere il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva all'unanimità. (v. Allegato B). (Applausi).
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signora Presidente, colleghe e colleghi, a nome della comunità di Europa Verde e AVS sono qui a ricordare e a salutare Gianpaolo Silvestri, giornalista, politico e senatore della XV legislatura, mente fervida dell'ambientalismo italiano e cofondatore dei Verdi, scomparso dopo una malattia breve e fulminante.
Non ho purtroppo avuto il piacere di conoscerlo personalmente, perché in quegli anni vivevo in Germania, ma ne conosco la fama e il grande rispetto di cui gode nella nostra comunità. Oltre ad essere stato cofondatore dei Verdi, regalando un contributo fondamentale al pensiero politico verde, ha contribuito alla fondazione dell'Arcigay, giocando un ruolo importantissimo in un movimento, quello LGBTQ, che in Italia ha dovuto superare molti ostacoli.
Il suo spirito intellettuale e intuitivo gli ha fatto evitare qualsiasi schematismo, semplificazione e banalizzazione, esplorando con profonda sensibilità questioni etiche rilevanti come quelle dell'identità sessuale e della visione della persona all'interno del pensiero ecologista. Ha sempre lavorato al progetto di un soggetto politico ecologista aperto, attento ai diritti e al valore dello Stato di diritto, della pace e della democrazia.
Aveva solo settant'anni e una mente nobile e lucida, con ancora tanto da fare e da dire. Buon viaggio, Gianpaolo, dalla tua comunità. (Applausi).
PRESIDENTE. Grazie, senatrice Floridia, per aver voluto ricordare il senatore Silvestri. La Presidenza si associa a questo ricordo.
MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, avrei voluto fare ieri questo intervento ma non è stato possibile farne di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
Ieri è stato il giorno dei funerali di Aurora, la ragazzina di tredici anni uccisa a Piacenza per mano del suo ragazzo (non possiamo chiamarlo fidanzato, perché aveva anche lui quindici anni). Ritengo però sia giusto e doveroso ricordare questa ragazzina, non soltanto perché è l'ennesimo femminicidio che si verifica, ma perché purtroppo denota il problema e il disagio che i nostri giovani vivono quotidianamente. Anche nel momento in cui la ragazzina ha espresso aiuto ed era seguita dai servizi sociali, non è stata aiutata. Sebbene il ragazzo di quindici anni attraverso episodi non completamente corretti nella sua quotidianità, abbia manifestato la necessità di essere seguito, non lo è stato. Tutti dobbiamo farci una colpa di quello che è successo.
Volevo condividere con l'Assemblea le parole che ha usato ieri il vescovo Cevolotto durante l'omelia, il quale ha detto che volere il bene delle nuove generazioni richiede di essere al servizio della fiducia. Una comunità che non combatte la paura e la sfiducia verso il domani e verso l'altro che incontra e che non riesce a custodire il futuro dei propri figli è destinata a non averne.
Penso che tutti dobbiamo provare un senso di colpa e che dobbiamo lavorare tutti insieme, almeno da quest'Aula, per ascoltare gli allarmi che la nuova generazione, la futura generazione di questi giovani, ci sta lanciando. Sono richieste di aiuto e noi dobbiamo rispondere unitamente, per fare in modo che ci siano future generazioni che non abbiano paura e siano supportate dalle istituzioni, dalla società e da tutto il sistema. (Applausi).
PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, c'è una cosa su cui tutte le forze politiche dovrebbero essere d'accordo e che dovrebbe accomunarci tutti: la necessità di dare segnali chiari, sempre, contro qualsiasi forma di antisemitismo, sia che riguardi l'oggi, sia che riguardi il nostro passato, per impedire che ci siano cedimenti, che ci siano ambiguità e che ci siano revisionismi e travisamenti della storia. Purtroppo dobbiamo prendere atto che questa condizione non è data nel nostro Paese e io prendo la parola davvero con molta tristezza per mettere a conoscenza l'Assemblea di un fatto che reputo molto grave.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, che è quello competente, guidato dal ministro Urso, per la seconda volta in quattro mesi, scavalcando la consulta filatelica (che invece dovrebbe dare un parere, pur non vincolante, ma obbligatorio su qualsiasi emissione filatelica proprio per la grande importanza simbolica che tali emissioni hanno), ha pensato di dedicare un'emissione filatelica, un francobollo dello Stato, a una persona che nella propria vita si è macchiata di comportamenti violentemente, visceralmente ed estremisticamente antisemiti.
È avvenuto nel mese di giugno con il francobollo per Italo Foschi, che durante la Repubblica sociale italiana è stato un rastrellatore e persecutore di ebrei tra i più spietati, al quale è stato dedicato un francobollo con il risibile pretesto che erano trascorsi centoquarantuno anni dalla sua nascita e che era stato il primo presidente della Roma calcio. Sì, è stato anche il primo presidente della Roma calcio, ma soprattutto è stato un persecutore degli ebrei nel periodo più buio del Novecento italiano.
Pochi giorni fa, nonostante su Foschi sia scoppiata una tempesta di polemiche e in quest'Aula si sia chiesto al Ministro di ritirare e distruggere il francobollo, c'è stato il bis, perché evidentemente non si è tenuto conto della massima che errare è umano, ma perseverare è diabolico.
Nei cento anni dalla morte si è dedicato un francobollo, di nuovo scavalcando la consulta filatelica, a Maffeo Pantaleoni, che è stato, si, un valido economista e nessuno lo mette in discussione, ma negli anni Venti nel nostro Paese, insieme a Giovanni Preziosi, è stato un antisemita veramente esasperato, che per primo ha voluto che fosse tradotto nel nostro Paese e ci fosse un'edizione italiana dei «Protocolli dei savi anziani di Sion».
Credo che dedicare emissioni filateliche a persone con questa storia sia un affronto alla storia del nostro Paese e ai valori fondamentali della Costituzione della nostra Repubblica. È una cosa che mette molta tristezza e suscita anche un po' di vergogna il fatto che non ci sia la sensibilità istituzionale di evitare scivolamenti del genere.
Non posso che augurarmi, a conclusione di questo mio intervento, che il ministro Urso, quando dovesse venire a rispondere all'interrogazione che abbiamo prontamente presentato anche su questa seconda emissione filatelica in omaggio di un antisemita, arrivasse in Aula per dirci di stare tranquilli, perché ha già provveduto a dare ordine di ritirare e distruggere i francobolli in questione.
Questa sarebbe l'unica scelta decente che il Governo dovrebbe fare. Noi ci auguriamo che la faccia e saremmo davvero sorpresi se ciò non avvenisse in tempo breve. (Applausi).
SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SBROLLINI (IV-C-RE). Signora Presidente, vorrei fare un appello al nostro Governo e al ministro Tajani affinché si possa convocare l'ambasciatore iraniano su una vicenda che abbiamo appreso tutti dal video, ormai diventato virale, di una ragazza straordinaria e coraggiosa che in Iran si è spogliata dei suoi vestiti, perché era stata rimproverata dalla Polizia per non aver indossato correttamente il velo.
Questa ragazza, il cui nome pare essere Ahoo Daryaei - mi scuso per la pronuncia, che non so se sia corretta - ha dimostrato con grande lucidità il coraggio e la forza delle donne (Applausi) che stanno provando a fare una rivoluzione femminile nei luoghi in cui non c'è più neanche la voce. Pensiamo a quello che sta accadendo alle donne afgane o alle tante donne nel mondo che non hanno più alcun diritto, neanche quello di parlare e di comunicare con l'esterno.
Non possiamo non essere sensibili, come popolo italiano e come parlamentari, rispetto a quello che le donne stanno subendo in questo momento nel mondo, come le altre che prima di questa ragazza hanno compiuto tali atti di coraggio. Altro che follia, come abbiamo sentito dire anche nei telegiornali e in alcuni giornali, che hanno parlato di una ragazza folle e pazza. (Applausi). Ma quale follia? Qui stiamo affermando il diritto delle donne alla loro libertà, alla loro autonomia e alla loro emancipazione nel mondo.
Questo appello, signora Presidente, cui so che tutto il nostro Parlamento ovviamente risponderà in maniera positiva, lo vorrei estendere anche alle tante donne italiane ed europee che in questo momento sono calpestate nei loro diritti, perché tante forme di violenza ci sono ogni giorno nel nostro Paese.
A pochi giorni dalla celebrazione del 25 novembre vorrei ricordare una ragazza straordinaria, che si chiama Chiara Balistreri, e la sua vicenda allucinante, che oggi ha denunciato in un video a sua volta purtroppo diventato virale sui social, come altri, nel quale dice: «Preferisco registrarmi da viva prima che diventi l'ennesimo caso di femminicidio». Come si può mettere ai domiciliari un uomo che, dopo aver tentato di uccidere la propria ex, si dà alla latitanza per due anni? Quest'uomo, di cui adesso sappiamo ben poco, sta minacciando ancora questa ragazza italiana, che ha un nome e un cognome. Anche su questo credo che il Governo e tutto il Parlamento debbano dare delle risposte, perché non è possibile che nel 2024, in Italia, una ragazza debba fare un appello di questo tipo sui social perché non si sente protetta dallo Stato, nella sua vita quotidiana. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 7 novembre 2024
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 7 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 17,31).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (1287)
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1287, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;
premesso che:
il disegno di legge in esame nasce dalla necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione europea e l'aggravamento di quelle pendenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, favorendo la riduzione del numero complessivo delle procedure avviate dalla Commissione europea nei confronti del nostro paese che, ad oggi, è superiore alla media degli Stati membri dell'Unione europea;
il provvedimento intende agevolare la chiusura di n. 16 procedure d'infrazione, tra cui: la n. 2020/4118, in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (articolo 1); la n. 2023/2187, in materia di protezione della fauna selvatica (articolo 13); le nn. 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299, in materia miglioramento della qualità dell'aria (articolo 14); l'articolo 1, al fine di consentire l'adeguamento dell'ordinamento alla decisione della Corte di giustizia 20 aprile 2023, in causa C-348/22 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, reca modifiche alla legge 5 agosto 2022 n. 118, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive»; apportando modificazioni all'articolo 3, rubricato «Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive» e all'articolo 4, rubricato «Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive» della citata legge 5 agosto 2022 n. 118;
in particolare si prevede che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ed i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo continuino ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della medesima legge n. 118 del 2022 precisando al contempo che il differimento del termine previsto non incide sulla validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, già deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero deliberati anteriormente alla data del 30 settembre 2027 con adeguata motivazione;
lo stesso articolo 1 dispone che, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, possa differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028;
al comma 9 del medesimo articolo viene poi previsto che in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione (intesa come ritorno economico) sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025;
la disposizione normativa è l'ennesima proroga dopo quella di febbraio 2023 prevista nel decreto Milleproroghe, con la quale il Governo ha riconosciuto la possibilità ai Comuni di estendere le concessioni balneari attualmente in vigore fino al 2024 (e in alcuni casi anche fino al 2025 per tutti quei Comuni che non sono in grado di preparare i bandi per tempo) senza alcun bando di assegnazione, proroga che anche di recente il Consiglio di Stato ha di fatto dichiarata illegittima;
questa materia è da tempo all'attenzione della Corte di giustizia europea che ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo la proroga delle concessioni demaniali marittime disposta per legge, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. [...] Quanto alle modifiche approvate in materia di concessioni demaniali, è evidente che i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive accrescono l'incertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento; con Sentenza del 20/05/2024, n. 4481 il Consiglio di Stato ha ribadito infatti che tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva, laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata - sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l'indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva;
devono quindi essere disapplicate, perché contrastanti con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e comunque con l'articolo 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell'Ue, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; si può ritenere compatibile con il diritto dell'Ue la sola proroga tecnica funzionale allo svolgimento della gara laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31/12/2023 e consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31/12/2024, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31/12/ 2023. Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica però, le autorità amministrative competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi; il testo normativo, disponendo invece l'ennesima proroga automatica fino al 2027 delle concessioni demaniali, non solo non chiude la procedura d'infrazione, ma rischia di esporsi al rischio di disapplicazione per contrasto con il diritto europeo e la giurisprudenza amministrativa, nonché con il diritto nazionale per violazione del principio di ragionevolezza. Invero, non si comprendono le ragioni a sostegno dell'ennesima proroga in un contesto normativo e giuridico che richiede unicamente regole certe per la definizione delle procedure di gara, già avviate peraltro da alcuni enti. Inoltre, sembra difficile sostenere che la predisposizione delle nuove gare richieda un termine ampio di due anni, specie considerando che gli enti avrebbero dovuto da tempo avviare quanto necessario per le nuove gare; lo stesso provvedimento introduce diverse norme a favore del gestore come gli indennizzi a carico del subentrante, che sembrano essere cospicui e dei quali non si comprende la ratio, previsione che può svantaggiare la partecipazione dei concorrenti, tenuti a sostenere ad avvio del rapporto spese fisse dipendenti da scelte e attività del concessionario uscente e indurre gli stessi enti nelle procedure di gara a privilegiare la continuità per evitare il prodursi di situazioni di difficile gestione rispetto al rischio legale di contenziosi riguardo il valore degli indennizzi, rischio che verrebbe sensibilmente ridotto nel caso di aggiudicazione in favore del gestore uscente;
l'articolo 13 detta disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica ed è finalizzato a contribuire al superamento delle contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2023/2187; in particolare la disposizione integra l'articolo 19-ter della legge n. 157/1992, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 5-bis finalizzato a garantire che il Piano di controllo straordinario ivi disciplinato, inteso essenzialmente a un più efficace controllo dei cinghiali, non si ponga in contrasto con le pertinenti direttive unionali. In particolare, viene espressamente previsto il rispetto della disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche («direttiva Habitat») e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici («direttiva Uccelli»);
la norma così come delineata si limita a dichiarare apoditticamente il rispetto della disciplina di recepimento delle direttive Habitat e Uccelli senza rispondere alla richiesta EUP (2023)10419 della Commissione europea con la quale viene specificatamente chiesto in che modo le disposizioni della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, che ha introdotto l'articolo 19-ter della legge n. 157/1992, garantiscano il rispetto all'interno delle zone Natura 2000 degli obiettivi di conservazione sito-specifici e delle misure di conservazione di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat e all'articolo 4 della Direttiva Uccelli, in particolare garantendo che nelle aree Natura 2000 non si pratichi l'abbattimento o la cattura di specie per le quali tali aree sono state designate in contraddizione con gli obiettivi sito-specifici, mettendo in pericolo l'integrità dei siti stessi; l'articolo 14 del provvedimento in esame prevede, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia Ue 10 novembre 2020, nella causa C-644/2018, e maggio 2002, nella causa C-573/2019, l'avvio di due distinte iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. La prima iniziativa riguarda l'istituzione di un programma di finanziamento da 500 milioni di euro, da destinare alla realizzazione di interventi di sostegno alla mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane sottoposte alle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria e la seconda riguarda la costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei Ministeri interessati, che dovrà definire nel breve periodo un piano nazionale di ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria; sono pendenti nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione (procedure 2020/2299; 2015/2043, 2014/2147) avviate dalla Commissione europea per cattiva applicazione della Direttiva sulla qualità dell'aria. In particolare per la procedura di infrazione 2014/2147 il 10 novembre 2020 è già stata adottata la sentenza con la quale, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, la Corte di giustizia europea ha accertato che l'Italia ha violato la direttiva 2008/ 590/CE sulla qualità dell'aria e ciò in quanto per periodi di tempo differenti l'Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, in alcune zone i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limiti fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate. Le regioni coinvolte dalla sentenza sono Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto; anche nell'ambito della procedura di infrazione 2015/2043 la Corte di giustizia con sentenza del 12 maggio 2022 ha riconosciuto l'inadempimento dell'Italia per violazione della medesima direttiva, con particolare riferimento al superamento sistematico e continuato del valore limite del biossido di azoto che avrebbe dovuto essere rispettati già dal 2010. Le regioni in cui tale valore è stato superato, in modo sistematico e continuato, sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana; infine il 30 ottobre 2020 la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2020/2299 invitando l'Italia a conformarsi alle prescrizioni della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto riguarda il materiale particolato (PM2,5). La Commissione afferma che i dati disponibili per l'Italia dimostrano che dal 2015 il valore limite per il PM2,5 non è stato rispettato in diverse città della valle del Po. Inoltre le misure previste dall'Italia non sono state ritenute sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve tempo possibile; già con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» il Governo attraverso la decretazione d'urgenza aveva assunto (articolo 9) in materia di circolazione stradale misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299;
per poter valutare l'impatto del decreto ai fini di chiusura delle procedure d'infrazione aperte sarà necessario attendere diversi anni affinché sulla base di un programma di finanziamento destinato ai Comuni per rafforzare gli interventi sul settore della mobilità urbana e sul traffico, sia possibile elaborare gli scenari emissivi dai quali stimare, mediante l'uso di modelli, il mutato nuovo scenario; il decreto inoltre si concentra su interventi nel settore della mobilità sostenibile e sul traffico, senza intervenire in alcuno degli altri settori responsabili delle emissioni in atmosfera, come industria e produzione energetica, agricoltura, riscaldamento domestico che sono settori che contribuiscono in modo sostanziale a determinare la qualità dell'aria; considerato che: appare del tutto evidente come il decreto all'esame dell'aula faccia un utilizzo non coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e operi una commistione e una sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in netto contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019); l'articolo 117 della Costituzione così come modificato dall'articolo 3 legge Costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, pone in rilievo i rapporti dello Stato con altri ordinamenti come quello comunitario, costituzionalizza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ponendo senz'altro la questione dell'illegittimità di provvedimenti legislativi statali in contrasto con i principi e le norme sovranazionali: illegittimità che espone lo Stato, nello specifico caso di violazione degli obblighi europei, a procedure d'infrazione sulle quali il decreto non agevola la chiusura attraverso la decretazione d'urgenza;
alla luce del quadro complessivo fin qui esposto appare del tutto evidente l'incompatibilità del decreto in esame con i principi costituzionali ed europei in tema di tutela della salute e dell'ambiente, tanto più che la recente legge costituzionale 22 febbraio 2022 n. 1, ha finalmente introdotto, anche formalmente, la tutela dell'ambiente in Costituzione sancendo, nell'articolo 9 che «la Repubblica... tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.» e riformulando l'articolo 41 nel senso che «l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali...»,
tutto ciò premesso
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 1287.
________________
(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.
QP2
Rojc, Giorgis, Franceschini, Malpezzi, Meloni, Parrini, Sensi, Valente
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1287, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;
premesso che:
il decreto-legge n. 131 del 2024 risulta radicalmente carente dei presupposti di straordinarietà e di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Peraltro, una soltanto delle procedure di infrazione oggetto del provvedimento è giunta ad uno stadio avanzato. Si tratta della procedura relativa al rafforzamento della capacità amministrativa contabile del Ministero della giustizia, in relazione alla quale la Commissione europea ha già presentato il ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 258 del TFUE e potrebbe, pertanto, essere emessa una sentenza della Corte di giustizia che accerta l'inadempimento dell'Italia. Le altre procedure di infrazione sono allo stadio di messa in mora o di parere motivato ai sensi dell'articolo 258, e potrebbero pertanto tuttora trovare soluzione attraverso il ricorso allo strumento ordinario della legge europea, espressamente disciplinato dalla legge n. 234 del 2012;
la legge n. 234 del 2012 - che costituisce la disciplina quadro per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Ue - prevede quale strumento ordinario per adempiere agli obblighi discendenti dall'Ue la presentazione di due appositi disegni di legge, la legge di delegazione europea e la legge europea. L'articolo 37 della medesima legge n. 234 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, soltanto ove essi siano «necessari a fronte di atti normativi dell'Ue o di sentenze della Corte di giustizia dell'Ue ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento»;
l'emanazione di decreti-legge «salva infrazioni», come quello in esame, in coerenza del resto con l'articolo 77 della Costituzione, è giustificata solo ove sussista una effettiva urgenza di prevenire violazioni dell'ordinamento Ue o porvi rimedio e non sia possibile provvedervi nei tempi che sarebbero presumibilmente richiesti dalla approvazione delle leggi europea e di delegazione europea;
il ricorso ad un decreto-legge per dare soluzione a procedure che sono ancora in uno stadio precoce non è soltanto privo dei presupposti di necessità e urgenza, ma lede gravemente le prerogative parlamentari, per la obiettiva riduzione dei tempi di esame su questioni di particolare complessità e delicatezza,
tutto ciò premesso
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 1287.
________________
(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.
QP3
Respinta (*)
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame dell'A.S. 1287 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano»;
se è vero che, a norma dell'articolo 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è prevista la possibilità per l'Esecutivo di presentare provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, è altrettanto vero che la facoltà di presentare tali provvedimenti è espressamente subordinata dalla legge «qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento»;
vale, altresì, la pena di ricordare come l'Esecutivo in carica non abbia mai presentato al Parlamento nel corso della XIX legislatura il disegno di Legge europea, sostituendo a tale strumento normativo «ordinario» quello della decretazione d'urgenza per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, pur in assenza dei necessari presupposti normativi previsti dalla richiamata legge n. 234/2012;
la fase discendente di esame e approvazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea - con il contestuale esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione - rappresenta il momento per compiere, in sede parlamentare, una verifica complessiva dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea da parte dell'Italia;
in linea generale, il mancato pieno utilizzo del meccanismo legislativo previsto per la fase discendente di attuazione del diritto dell'Unione europea determina un peggioramento dello stato del contenzioso pendente nei riguardi dell'Italia, che oggi ha a suo carico un numero di procedure di infrazione superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea;
il ricorso allo strumento del decreto-legge per affrontare il nodo delle numerose procedure di infrazione pendenti a carico del nostro Paese rappresenta dunque una scelta discutibile e di dubbia legittimità formale da parte dell'Esecutivo, che contribuisce a comprimere le prerogative proprie del Parlamento e delle sue Commissioni permanenti;
l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea dovrebbe infatti avvenire attraverso gli strumenti ordinari previsti dalla citata legge n. 234/2012, ovvero la legge di delegazione europea e la legge europea, che sono state introdotte nel nostro ordinamento proprio per assicurare il corretto e celere adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con l'adeguato coinvolgimento delle Camere;
inoltre, grazie alle recenti modifiche introdotte nel 2021, la legge n. 234 del 2012 prevede la possibilità di presentare due disegni di legge europea l'anno, nonché del disegno di legge di delegazione europea, proprio per assicurare la piena e tempestiva attuazione degli obblighi discendenti da atti giuridici dell'Ue nel corso della cosiddetta fase discendente, quale momento fondamentale del rapporto delicato tra l'ordinamento interno e quello eurounitario;
a tali osservazioni, si aggiunge altresì il ritardo da parte del Governo nella presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea che, a norma della richiamata legge 234/2012 avrebbe dovuto essere presentato in Parlamento entro il 28 febbraio di quest'anno e che è stato trasmesso al Senato solo nel mese di ottobre scorso;
infine, preme ai firmatari segnalare che il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza si rivela, nel caso del provvedimento in titolo, ulteriormente viziato ab origine quanto ai profili di «straordinaria necessità ed urgenza» richiamati nella premessa del decreto-legge in esame quale giustificativo dell'adozione del medesimo atto, a fronte dell'avvenuta introduzione nel nostro ordinamento, ad opera della legge 234/2012, proprio della legge di delegazione europea e della legge europea, che assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea;
inoltre, è altresì il caso di rilevare come le ragioni del presunto carattere di «straordinaria necessità ed urgenza» non possano essere avanzate dal Governo a giustificativo del ricorso alla decretazione d'urgenza dal momento che il provvedimento in esame si pone sì l'obiettivo di agevolare la chiusura di un numero, peraltro limitato, di procedure di infrazione a fronte di quelle attualmente pendenti nei confronti del nostro Paese, ma senza garanzia di una loro effettiva risoluzione a fronte dei rilievi mossi dalla Commissione europea su una vasta ed eterogenea tipologia di questioni;
a ciò si aggiunge da parte del Governo, un abnorme, continuo e inappropriato uso della decretazione d'urgenza, in carenza dei presupposti legittimanti sopra richiamati, attraverso il quale si assiste alla radicale e inaccettabile alterazione dello schema fisiologico del rapporto con il Parlamento che determina una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa; tale prassi, infatti, continua a mortificare il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;
numerose sentenze della Corte costituzionale hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi evitando l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza;
è solo il caso di sottolineare come ciò sia ancor più vero soprattutto laddove sia previsto un iter legislativo preferenziale come nel caso della legge di delegazione e della legge europea;
è opportuno rammentare, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 171 del 2007, ha riaffermato come «l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione - non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza di ragioni di necessità e di urgenza»,
tutto ciò premesso
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 1287.
________________
(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « 5 agosto 2022, n. 118 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
alla lettera a):
al numero 1.1), secondo periodo, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « della disposizione di cui al presente numero », le parole: « deliberati anteriormente a tale data » sono sostituite dalle seguenti: « deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027 » e le parole: « all'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore »;
al numero 1.2), capoverso a), le parole: « al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, » sono soppresse, le parole: « al Registro nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel Registro nazionale » e le parole: « quelle gestite dagli » sono sostituite dalle seguenti: « e quelle gestite dagli »;
dopo il numero 3) è inserito il seguente:
« 3-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione" »;
alla lettera b), capoverso Art. 4:
al comma 1, le parole: « e), f) » sono sostituite dalle seguenti: « e) e f), » e dopo le parole: « legge 4 dicembre 1993, n. 494, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea »;
al comma 2, le parole: « sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio » sono sostituite dalle seguenti: « per almeno trenta giorni nel sito internet istituzionale dell'ente concedente e nell'albo pretorio », le parole: « , per almeno trenta giorni » sono soppresse e le parole: « italiana, e per » sono sostituite dalle seguenti: « italiana e, per »;
al comma 3:
al secondo periodo, la parola: « condente » è sostituita dalla seguente: « concedente » e le parole: « salvo nel caso » sono sostituite dalle seguenti: « tranne che nel caso »;
al terzo periodo, le parole: « e non oltre » sono soppresse;
al comma 4:
all'alinea, le parole: « del sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « del sito internet istituzionale »;
alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini di quanto previsto dal comma 9, quarto periodo »;
al comma 5, la parola: « ai », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « a »;
al comma 6:
all'alinea, le parole: « del principio » sono sostituite dalle seguenti: « dei princìpi »;
alla lettera b), la parola: « indicati » è sostituita dalla seguente: « indicato »;
alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con riguardo all'offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione, all'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie e all'offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilità »;
alla lettera g), dopo le parole: « l'impegno ad assumere, » è inserita la seguente: « preferibilmente »;
al comma 7, secondo periodo, le parole: « e non oltre » sono soppresse;
al comma 9, al primo periodo, le parole: « da adottarsi » sono sostituite dalle seguenti: « , da adottare » e, al secondo periodo, le parole: « di un professionista nominato » sono sostituite dalle seguenti: « di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati »;
al comma 10, lettere a) e b), la parola: « punto » è sostituita dalla seguente: « numero »;
al comma 11:
al primo periodo, dopo le parole: « lettera b) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;
al comma 13, le parole: « all'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore »;
al comma 2, le parole: « 22 dicembre 2022, n. 198, » sono sostituite dalle seguenti: « 29 dicembre 2022, n. 198, ».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), le parole: « vecchiaia e superstiti » sono sostituite dalle seguenti: « , la vecchiaia e i superstiti ».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera b), le parole: « persona, oppure » sono sostituite dalle seguenti: « persona oppure ».
All'articolo 4:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: « amministrativa-contabile » sono sostituite dalle seguenti: « amministrativo-contabile », le parole: « unità Area Funzionari » sono sostituite dalle seguenti: « unità dell'area dei funzionari » e le parole: « unità Area Assistenti » sono sostituite dalle seguenti: « unità dell'area degli assistenti »;
al secondo periodo, dopo le parole: « a tempo indeterminato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « all'Area Funzionari » sono sostituite dalle seguenti: « all'area dei funzionari » e le parole: « all'Area Assistenti » sono sostituite dalle seguenti: « all'area degli assistenti »;
al comma 3, le parole: « quanto a euro 2.000.000, » sono sostituite dalle seguenti: « , quanto a euro 2.000.000 » e dopo le parole: « con modificazioni » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
alla rubrica, le parole: « amministrativa-contabile » sono sostituite dalle seguenti: « amministrativo-contabile ».
All'articolo 5:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto »;
alla lettera a), le parole: « direttiva 2016/800/UE » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, »;
alla lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « legge 26 luglio 1975, n. 354 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
alla lettera d), numero 2), capoverso 1-bis, alinea, le parole: « di una di una o più » sono sostituite dalle seguenti: « di una o più »;
alla lettera e), capoverso 12-bis:
al comma 1, dopo le parole: « quanto previsto dall'articolo 1 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;
al comma 3, lettera c), le parole: « e fisica e » sono sostituite dalle seguenti: « sia fisica sia »;
al comma 5, le parole: « alla età e capacità » sono sostituite dalle seguenti: « all'età e alle capacità »;
al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: « dell'11 maggio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'11 maggio 2016, »;
alla rubrica, le parole: « direttiva 2016/800/UE » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva (UE) 2016/800 ».
All'articolo 6:
al comma 1, alinea, le parole: « 144, dopo il comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 144, dopo il comma 1 »;
alla rubrica, le parole: « n. 144 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 144, ».
All'articolo 7:
al comma 1, secondo periodo, le parole: « all'articolo 3, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3 del », le parole: « del 4 luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 4 luglio 2018 », le parole: « n. 549/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, » e le parole: « n. 551/2004, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 551/2004 »;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in particolare, nella determinazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo, si ha riguardo ai criteri dettati dall'articolo 11 della medesima legge n. 689 del 1981 nonché al numero di funzionalità non sviluppate »;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
« 9-bis. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano se le misure attuative assicurano i medesimi livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi »;
al comma 10:
alla lettera a), dopo le parole: « non applicano » sono inserite le seguenti: « , ove prevista, »;
alla lettera c), le parole: « dall'Autorità nazionale di vigilanza » sono sostituite dalle seguenti: « dall'autorità nazionale di vigilanza »;
alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 »;
alla lettera e), le parole: « le informazioni e chiarimenti » sono sostituite dalle seguenti: « le informazioni e i chiarimenti »;
alla lettera f), le parole: « paragrafo 2 del » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 2, del »;
al comma 12, le parole: « all'E.N.A.C » sono sostituite dalle seguenti: « all'E.N.A.C. ».
All'articolo 8:
al comma 1, lettera b), capoverso 1, le parole: « provvede ad adottare e mantiene » sono sostituite dalle seguenti: « adotta e mantiene »;
alla rubrica, le parole: « in materia sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di sicurezza ».
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso 15-bis, le parole: « eccessivo, rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « eccessivo rispetto ».
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: « contraenti dell'accordo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « aderenti all'Accordo », le parole: « Svizzera, di Paesi » sono sostituite dalle seguenti: « Svizzera e di Paesi »;
alla lettera d), le parole: « contraenti dell'Accordo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « aderenti all'Accordo »;
al comma 2, le parole: « per l'anno 2034 » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2034 ».
All'articolo 11:
alla rubrica, le parole: « infrazione 2014/4231 » sono sostituite dalle seguenti: « infrazione n. 2014/4231 ».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
« Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Procedura di infrazione n. 2014/4231) - 1. L'assunzione straordinaria di 200 unità di personale nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, non può essere effettuata prima del 15 novembre 2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è autorizzata la spesa di 3.872.000 euro per l'anno 2024, per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3.872.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.
4. Ai fini del completamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e per consentire l'ottimale definizione del nuovo assetto operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 13, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2023, le parole: "30 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».
All'articolo 12:
alla rubrica, le parole: « 30 marzo 2001 n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2001, n. 165 ».
All'articolo 13:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) le parole: "da euro 20 a euro 300" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 150 a euro 500";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000";
b) al comma 1-quater, le parole: "attività diverse dall'attività di tiro" sono sostituite dalle seguenti: "una diversa attività di tiro";
c) dopo il comma 1-quater sono aggiunti i seguenti:
"1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.
1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per 'attività di tiro' si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia".
1-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti nel territorio ».
All'articolo 14:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: « in causa », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « relativa alla causa », le parole: « della durata massima di 54 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « , in coerenza con il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, della durata massima di 60 mesi » e la parola: « fondo » è sostituita dalla seguente: « Fondo »;
al secondo periodo, le parole da: « sono individuati » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , individuati ai sensi del comma 3, possono concorrere all'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai relativi interventi in materia di mobilità »;
al comma 2, primo periodo, le parole: « in zone di superamento » sono sostituite dalle seguenti: « in zone nelle quali è intervenuto il superamento », le parole: « 2010 n. 155 e » sono sostituite dalle seguenti: « 2010, n. 155, » e le parole: « in causa C-573/19, in relazione agli ossidi di azoto » sono sostituite dalle seguenti: « relativa alla causa C-573/19, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto (NO2), »;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: « del programma » sono inserite le seguenti: « di cui al medesimo comma 1 » e le parole: « rappresentati dagli enti proponenti gli interventi e dall'ANCI » sono sostituite dalle seguenti: « che sono gli enti proponenti gli interventi nonché l'ANCI »;
al secondo periodo, le parole: « legge n. 234 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;
al quarto periodo, la parola: « (CUP) » è soppressa;
al comma 4, le parole: « in causa », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « relativa alla causa », dopo le parole: « del TFUE, in merito ai superamenti » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « NO2 » è sostituita dalla seguente: « NO2 » e le parole: « di seguito denominato Piano » sono sostituite dalle seguenti: « di seguito denominato "Piano" »;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: « e per il PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « e il PNRR »;
al secondo periodo, le parole: « d'intesa dai capi dei predetti dipartimenti » sono sostituite dalle seguenti: « dai capi dei predetti dipartimenti, d'intesa tra loro »;
al comma 6, secondo periodo, le parole: « l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Piano medesimo e delle loro competenze, le Amministrazioni centrali, regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure » sono sostituite dalle seguenti: « l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e delle competenze delle amministrazioni interessate »;
al comma 7:
al primo periodo, la parola: « decorrente » è sostituita dalla seguente: « decorrenti »;
al secondo periodo, le parole: « può essere prorogata la durata del Piano fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, nonché disposta la revisione ovvero l'aggiornamento dello stesso » sono sostituite dalle seguenti: « la durata del Piano può essere prorogata fino al massimo di ulteriori ventiquattro mesi e possono essere disposti la revisione o l'aggiornamento del Piano stesso »;
al comma 8, le parole: « di carattere finanziario, » sono sostituite dalla seguente: « finanziario », la parola: « NO2 » è sostituita dalla seguente: « NO2 » e le parole: « in causa » sono sostituite dalle seguenti: « relativa alla causa »;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: « delle Piano » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano » e la parola: « (ISPRA) » è soppressa;
al secondo periodo, le parole: « dell'ambiente della sicurezza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ambiente e della sicurezza energetica »;
al terzo periodo, le parole: « di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo periodo ».
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
« Art. 14-bis. - (Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Procedure d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097) - 1. Al fine di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente l'eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 10.1 è inserito il seguente:
"10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefìci ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis";
b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Ritiro di AEE secondo i sistemi 'uno contro uno' e 'uno contro zero') - 1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.
2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.
3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.
4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 40 del 20 febbraio 2023. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2.
5. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'integrità delle apparecchiature è garantita mediante l'adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.
6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso.
7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.
10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65 dell'8 marzo 2010 e n. 121 del 31 maggio 2016 sono abrogati";
c) all'articolo 38, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 10.2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefìci ambientali ed economici del loro corretto riciclaggio".
Art. 14-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico) - 1. Dopo l'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
"Art. 178-quater. - (Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico) - 1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, nonché del presente articolo.
2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dall'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l'immissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.
3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.
4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di:
a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all'articolo 237;
b) raccolta e invio delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione;
c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4;
d) comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e).
5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al medesimo comma 3.
6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 trasmettono gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro i successivi sessanta giorni, può chiederne la modifica ovvero l'integrazione. Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. L'accordo acquista efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato ovvero integrato.
8. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, è istituita un'apposita sezione in cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico che stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e, con modalità semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti sul mercato mediante le medesime piattaforme.
9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al comma 8 del presente articolo, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Per i prodotti di cui al titolo II della parte quarta, gli accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente l'immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori del territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.
11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, se non è tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo" ».
All'articolo 15:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2), la parola: « congiunzione » è sostituita dalla seguente: « parola »;
alla lettera b):
il numero 1) è sostituito dal seguente:
« 1) al primo comma, le parole: "ed agli altri organismi di gestione collettiva" sono sostituite dalle seguenti: ", agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti" »;
al numero 2), le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) »;
al numero 3), dopo le parole: « 2017, n. 35 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al numero 4), la parola: « S.I.A.E. » è sostituita dalla seguente: « SIAE », dopo le parole: « categoria di titolari » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « n. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1), »;
al numero 5), la parola: « (S.I.A.E.) » è sostituita dalla seguente: « (SIAE), »;
al comma 3:
alla lettera d), capoverso 5-bis, le parole: « , devono essere inoltre diversificati » sono sostituite dalle seguenti: « e devono essere diversificati »;
alla lettera e), capoverso 3-bis, alinea, le parole: « al più tardi entro novanta giorni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « entro i novanta giorni successivi » e dopo le parole: « di cui all'articolo 17, » sono inserite le seguenti: « comma 2, »;
alla lettera f), capoverso 1-bis:
al primo periodo, le parole: « Registro delle imprese di cui alla legge » sono sostituite dalle seguenti: « registro delle imprese, di cui al capo II della legge » e le parole: « sul proprio sito web » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet »;
al secondo periodo, la parola: « (SIAE) » è soppressa, le parole: « sul proprio sito web » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet » e le parole: « Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 » sono sostituite dalle seguenti: « predetto registro delle imprese »;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati.
3-ter. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 171-bis:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: "dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della presente legge";
2) al comma 2, primo periodo, la parola: "SIAE" è sostituita dalle seguenti: "ai sensi della presente legge";
b) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), le parole: ", ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge";
c) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole: "di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "di contrassegno apposto ai sensi della presente legge, ove richiesto, o provvisti di contrassegno";
d) all'articolo 171-septies, comma 1, la lettera a) è abrogata;
e) all'articolo 181-bis:
1) al comma 1, la parola: "appone" è sostituita dalle seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati," e dopo le parole: "accordi tra la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti";
2) al comma 2, le parole: "la SIAE verifica" sono sostituite dalle seguenti: "la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano";
3) al comma 3, dopo le parole: "tra la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti", le parole: ", anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti";
4) al comma 4:
4.1) dopo le parole: "I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno" sono inserite le seguenti: "nonché le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie";
4.2) le parole: "sentite la SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti";
4.3) dopo le parole: "tra la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti";
5) al comma 6, dopo le parole: "trimestralmente la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti", dopo le parole: "e la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti" e dopo le parole: "alla SIAE" sono inserite le seguenti: ", agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendenti";
6) al comma 7, dopo le parole: "la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti".
3-quater. Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».
All'articolo 16:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore », le parole: « e successivamente entro il 15 maggio di ciascun anno » sono soppresse e le parole: « del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, come modificato dal regolamento (UE) 2024/264 della Commissione »;
alla lettera a), la parola: « nome » è sostituita dalle seguenti: « nome e cognome »;
alla lettera c), le parole: « europea » e le parole: « , sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati » sono soppresse;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. I gestori di centri dati di cui al comma 1 aggiornano le informazioni rese pubbliche ai sensi del medesimo comma entro il 15 maggio di ciascun anno »;
al comma 2, le parole: « Il comma 1 non si applica » sono sostituite dalle seguenti: « I commi 1 e 1-bis non si applicano » e le parole: « al diritto dell'Unione e nazionale a tutela » sono sostituite dalle seguenti: « alle norme nazionali e dell'Unione europea volte alla tutela ».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
« Art. 16-bis. - (Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023) - 1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presente comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.
2. Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.
4. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve essere indicata nella dichiarazione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonché la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. La struttura, individuata ai sensi del comma 5, adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8.
7. Le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della struttura di cui al comma 5.
8. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 16-ter. - (Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto) - 1. Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
Art. 16-quater. - (Disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica) - 1. Al fine del completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti ivi previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento medesimo.
2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) è Autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio".
3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole: "migliori tecniche disponibili di cyber-sicurezza" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza,";
b) all'articolo 22, comma 1, capoverso 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza".
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorità competente provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 16-quinquies. - (Disposizioni urgenti in materia di aiuti di Stato) - 1. Il comma 24-bis dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è abrogato.
Art. 16-sexies. - (Valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate) - 1. Al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalità degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3";
b) all'articolo 4, comma 8, alinea, dopo la parola: "altresì," sono inserite le seguenti: "nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero".
Art. 16-septies. - (Disposizioni per la prevenzione e la definizione delle procedure d'infrazione e pre-infrazione) - 1. Al fine di rafforzare l'attività di coordinamento di cui all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento alla prevenzione e alla definizione delle procedure d'infrazione e di pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° maggio 2025, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 10 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di 10 unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 809.877 euro per l'anno 2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 19.767 euro per l'anno 2025 e di 29.650 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al personale di cui al medesimo comma 1 per le prestazioni di lavoro straordinario.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 829.644 euro per l'anno 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: « articoli 4, 10 e 14, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies » e la parola: « interessate » è sostituita dalla seguente: « competenti ».
All'allegato 1, allegato 4-quater:
alla voce NCPG 215, le parole: « Capo d'Ali' » sono sostituite dalle seguenti: « Capo d'Alì »;
alla voce NCPG 225, la parola: « Calava' » è sostituita dalla seguente: « Calavà ».
ARTICOLI DA 1 A 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO 1
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118)
1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: « Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027 ». Gli effetti della disposizione di cui al presente numero non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;
1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; »;
2) al comma 2, le parole: « Le concessioni » sono sostituite dalle seguenti: « Per le medesime finalità di cui al comma 1, le concessioni » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2027 »;
3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028. »;
3-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione »;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale »;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
« Art. 4. - (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive). - 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
1-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea.
2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il bando è pubblicato per almeno trenta giorni nel sito internet istituzionale dell'ente concedente e nell'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente concedente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, tranne che nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro il 30 giugno 2027.
4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:
a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 9;
c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;
d) la misura del canone;
e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario, anche ai fini di quanto previsto dal comma 9, quarto periodo;
g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
o) i criteri di aggiudicazione;
p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
5. La durata della concessione non è inferiore a cinque anni e non è superiore a venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto dei princìpi di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:
a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e);
b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicato dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
c) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa, anche con riguardo all'offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione, all'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie e all'offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilità;
f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
g) l'impegno ad assumere, preferibilmente in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;
h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
10. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e di pregio naturale e ad alta redditività";
b) al numero 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro".
11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12 del presente articolo.
12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori. ».
2. L'articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.
Articolo 2.
(Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari - Procedura d'infrazione n. 2016/4081)
1. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
Articolo 3.
(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Procedura d'infrazione n. 2023/2006)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 293, comma 1, lettera f), le parole: « ai familiari » sono sostituite dalle seguenti: « a un familiare o ad altra persona di fiducia »;
b) all'articolo 350, comma 5, dopo la parola: « assumere », sono inserite le seguenti: « notizie e indicazioni » e le parole: « notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini » sono sostituite dalle seguenti: « quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini »;
c) all'articolo 386, comma 1, lettera f), le parole: « ai familiari » sono sostituite dalle seguenti: « a un familiare o ad altra persona di fiducia »;
d) all'articolo 387, comma 1, le parole: « ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata ».
Articolo 4.
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativo-contabile del Ministero della giustizia - Procedura d'infrazione n. 2021/4037)
1. Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativo-contabile e per garantire la piena operatività degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nonché di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è aumentata di 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità dell'area dei funzionari e 189 unità dell'area degli assistenti. Per le medesime finalità, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 61 unità appartenenti all'area dei funzionari e 189 unità appartenenti all'area degli assistenti, mediante l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per l'anno 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dall'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di euro 1.056.250 per l'anno 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Articolo 5.
(Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali - Procedura d'infrazione 2023/2090)
1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: « minorenne » sono aggiunte le seguenti: « , assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali »;
b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « responsabilità genitoriale » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter »;
c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
« Art. 9-bis. - (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale) - 1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.
2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale. »;
d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: « di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede » sono sostituite dalle seguenti: « degli altri esercenti la responsabilità genitoriale »;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne;
b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale;
c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza. »;
e) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
« Art. 12-bis. - (Diritto all'informazione) - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto:
a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter;
b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;
c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6;
d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9;
e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.
3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto:
a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata;
b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;
c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute sia fisica sia psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.
4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che:
a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;
b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;
c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato all'età e alle capacità del minorenne.
Art. 12-ter. - (Informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale) - 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede.
2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale. ».
2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: « decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 » sono aggiunte le seguenti: « , assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali »;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. »;
b) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
« Art. 11-bis. - (Informazioni relative alla detenzione) - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, quando è disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne è altresì informato che:
a) ha diritto a che la privazione della libertà personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età;
b) ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale;
c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunità e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;
d) ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorità giudiziaria circa le modalità di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva è disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate. ».
Articolo 6.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in materia di controlli su strada - Procedura d'infrazione n. 2022/0231)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. ».
Articolo 7.
(Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 - Procedure di infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056)
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/116 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004.
2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) è l'Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Si applicano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689; in particolare, nella determinazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo, si ha riguardo ai criteri dettati dall'articolo 11 della medesima legge n. 689 del 1981 nonché al numero di funzionalità non sviluppate.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che effettuano servizi di controllo del traffico aereo (ATC):
a) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori « en-route » associati, che non attuano la sottofunzionalità di gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi (sottofunzionalità AMAN) estesa all'orizzonte di 180 miglia nautiche entro il 31 dicembre 2024;
b) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e nei settori di avvicinamento associati che non attuano la sottofunzionalità di gestione del traffico aereo (sottofunzionalità ATM) sull'integrazione fra gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi e gestione delle partenze (integrazione AMAN/DMAN) entro il 31 dicembre 2027.
4. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino che non attuano la sottofunzionalità estesa sul piano operativo aeroportuale (AOP) entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano la funzionalità sulle reti di sicurezza degli aeroporti entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
6. Ai soggetti operativi che non attuano la sottofunzionalità ATM sulle operazioni sullo spazio aereo a rotte libere (FRA) transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilità di connessione del FRA con le aree terminali di controllo (TMA) entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai soggetti operativi che forniscono servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano, entro il 31 dicembre 2027, la sottofunzionalità ATM integrazione fra piano operativo aeroportuale e piano operativo della rete (integrazione AOP/NOP), nonché, entro il 31 dicembre 2025, le seguenti ulteriori funzionalità relative alla gestione delle informazioni a livello di sistema:
a) sottofunzionalità ATM sulle specifiche e infrastruttura tecnica del profilo di gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIM) giallo per lo scambio di dati ATM per tutte le altre funzionalità ATM;
b) sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni aeronautiche;
c) sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni meteorologiche;
d) sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni tra reti cooperative;
e) sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni di volo (profilo giallo).
8. Ai soggetti operativi che non forniscono e gestiscono le chiavi pubbliche di infrastruttura (PKI) e la sicurezza cibernetica entro il 31 dicembre 2024 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
9. Ai fornitori di ATS e agli operatori aerei italiani che non attuano la sottofunzionalità ATM sulla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al livello di volo 285 entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
9-bis. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano se le misure attuative assicurano i medesimi livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi.
10. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro ai fornitori di ATS che:
a) non applicano, ove prevista, la modulazione delle tariffe di navigazione aerea, secondo quanto previsto all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
b) utilizzano le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o presso i terminali non solo per coprire i costi determinati relativi ai servizi di rotta o presso i terminali, ma anche per finanziare proprie attività commerciali;
c) omettono di porre in essere, nel periodo di riferimento, le misure individuate, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, dall'autorità nazionale di vigilanza, ovvero dalla Commissione europea, per conseguire gli obiettivi prestazionali contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni;
d) omettono di fornire all'autorità nazionale di vigilanza, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317:
1) le informazioni sulle condizioni locali pertinenti per la fissazione di obiettivi prestazionali nazionali o di obiettivi prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo;
2) i dati necessari per stabilire il tasso di rendimento del capitale proprio per le tariffe di navigazione aerea;
3) le informazioni circa gli investimenti previsti nei cinque anni successivi alla data della richiesta, che illustrino il profilo delle spese previste per gli investimenti nuovi e in corso durante e dopo il periodo di riferimento e il modo in cui i grandi investimenti contribuiscono alle prestazioni in ogni settore essenziale di prestazione;
4) il piano aziendale di cui all'allegato III, punto ATM/ANS.OR.D.005, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione;
5) le informazioni richieste ai fini della disapplicazione del dispositivo di ripartizione del rischio di costo, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
6) i dati sulle basi di calcolo e le informazioni sulla ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali, nonché i dati sui proventi da attività commerciali e sui fondi pubblici ricevuti;
e) omettono di fornire all'autorità nazionale di vigilanza i documenti, i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti per monitorare il raggiungimento degli obiettivi prestazionali contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni;
f) non consentono all'autorità nazionale di vigilanza l'accesso a locali, terreni o veicoli pertinenti, secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
g) omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale l'indicazione dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea che sono compresi nella base di calcolo delle tariffe, così come individuati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
h) omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati relativi alle altre entrate di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
11. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di ATS, agli operatori aeroportuali italiani, ai coordinatori aeroportuali e agli operatori aerei italiani che:
a) omettono di trasmettere alla Commissione europea gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, ovvero omettono di adottare le misure necessarie per garantirne la qualità, la convalida e la trasmissione tempestiva;
b) omettono di fornire alla Commissione europea le informazioni da essa richieste sui loro controlli di qualità e sulle procedure di convalida adottate in relazione a tali dati.
12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il successivo trasferimento all'E.N.A.C. ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.
Articolo 8.
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea - Procedura d'infrazione n. 2019/2279)
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-bis:
1) al comma 3:
1.1) all'alinea, le parole: « definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 » e le parole: « tale da » sono sostituite dalla seguente: « deve »;
1.2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4. »;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
« 5-bis. Per le gallerie individuate nell'allegato 4-quater, la richiesta di messa in servizio di cui al comma 5 è presentata entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato. La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non può in ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.
5-ter. La trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio di cui ai commi 5 e 5-bis, qualora non sanata entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Commissione, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, diminuita di un terzo. »;
3) al comma 6:
3.1) le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis »;
3.2) la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centottanta »;
4) al comma 7, le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis »;
5) al comma 8, la lettera c) è abrogata;
6) al comma 9, secondo periodo, le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis »;
b) all'articolo 10-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione, il Gestore adotta e mantiene, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime, la cui efficacia è asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza. »;
c) all'articolo 16:
1) al comma 1-bis:
1.1) le parole: « centomila euro a trecentomila euro » sono sostituite dalle seguenti: « trecentomila euro a cinquecentomila euro »;
1.2) le parole: « comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 5 e 5-bis »;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
« 1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, lettera a), dal quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione, il Gestore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro. »;
3) al comma 2, alinea, le parole: « diecimila euro » sono sostituite dalle seguenti: « ventimila euro »;
4) dopo il comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
« 5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento delle modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione. »;
d) all'Allegato 4, punto 3.4:
1) la parola: « inoltra » è sostituita dalle seguenti: « trasmette gli elaborati progettuali e »;
2) dopo le parole: « di sicurezza alla Commissione » sono inserite le seguenti: « , asseverata da parte di organismi di controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonché all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio »;
e) dopo l'Allegato 4-ter è aggiunto l'Allegato 4-quater di cui all'allegato 1 del presente decreto.
Articolo 9.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n. 2023/2022)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 15, è inserito il seguente:
« 15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione. ».
Articolo 10.
(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali - Caso EU Pilot (2021) 10047/Empl)
1. All'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
« 1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione Svizzera e di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera. »;
b) al comma 2, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « periodi di assicurazione » sono inserite le seguenti: « ai sensi dei commi 1 e 1-bis », e le parole: « maturati presso l'organizzazione internazionale » sono soppresse;
d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale e maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana. ».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 annui a decorrere dall'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dal 1° gennaio 2025.
Articolo 11.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato - Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. »;
b) il comma 3 è abrogato.
Articolo 11-bis.
(Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. L'assunzione straordinaria di 200 unità di personale nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, non può essere effettuata prima del 15 novembre 2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è autorizzata la spesa di 3.872.000 euro per l'anno 2024, per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3.872.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.
4. Ai fini del completamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e per consentire l'ottimale definizione del nuovo assetto operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 13, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2023, le parole: « 30 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
Articolo 12.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231)
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: « Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. ».
Articolo 13.
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. ».
1-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) le parole: « da euro 20 a euro 300 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 150 a euro 500 »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000 »;
b) al comma 1-quater, le parole: « attività diverse dall'attività di tiro » sono sostituite dalle seguenti: « una diversa attività di tiro »;
c) dopo il comma 1-quater sono aggiunti i seguenti:
« 1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.
1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attività di tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia ».
1-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti nel territorio.
Articolo 14.
(Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria - Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)
1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, relativa alla causa C-573/19, e del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato uno specifico programma, in coerenza con il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, della durata massima di 60 mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle seguenti annualità: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo, individuati ai sensi del comma 3, possono concorrere all'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai relativi interventi in materia di mobilità.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dalle città metropolitane, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, in zone nelle quali è intervenuto il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, relativa alla causa C-573/19, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto (NO2), ovvero dalla lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024 relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2147 in merito ai superamenti continui e di lungo periodo, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al primo periodo possono avvalersi del supporto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 3.
3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità di gestione e di monitoraggio del programma di cui al medesimo comma 1, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, che sono gli enti proponenti gli interventi nonché l'ANCI per il supporto indicato dal comma 2, i requisiti degli interventi e le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai fini della gestione del programma di finanziamento, il medesimo decreto può prevedere l'attribuzione di attività a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 2. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede all'approvazione delle proposte di cui al primo periodo, con indicazione del cronoprogramma procedurale e di realizzazione, nei limiti delle risorse indicate al comma 1. Gli interventi sono identificati attraverso il Codice Unico di progetto ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/2018, pronunciata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della conseguente lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024, adottata ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10, nonché della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, relativa alla causa C-573/2019, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto NO2, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, comprensivo di cronoprogramma, di seguito denominato « Piano ».
5. La cabina di regia di cui al comma 4 è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministro della salute, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR nonché da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate dalle procedure di infrazione di cui al comma 4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo modalità definite con apposito decreto adottato dai capi dei predetti dipartimenti, d'intesa tra loro, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il Piano elaborato dalla cabina di regia è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Piano contiene, altresì, l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e delle competenze delle amministrazioni interessate.
7. Il Piano ha una durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con delibera del Consiglio dei ministri, adottata secondo le modalità di cui al comma 6, primo periodo, la durata del Piano può essere prorogata fino al massimo di ulteriori ventiquattro mesi e possono essere disposti la revisione o l'aggiornamento del Piano stesso, anche sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui al comma 9.
8. Le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano sono tenute ad adottare le relative misure di carattere normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, finanziario volte ad assicurare il rispetto dei valori limite di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto NO2, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, relativa alla causa C-573/2019.
9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al monitoraggio dell'attuazione del Piano e delle relative misure, verificandone gli effetti e gli eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma approvato superiori al trimestre, la cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita deliberazione adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può anche autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al secondo periodo può essere deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche per la tempestiva attuazione di misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute necessarie per assicurare l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della lettera di costituzione in mora della Commissione europea di cui al comma 4.
10. La cabina di regia di cui al comma 4 è istituita senza oneri a carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di regia non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 14-bis.
(Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Procedure d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097)
1. Al fine di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente l'eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 10.1 è inserito il seguente:
« 10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefìci ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis »;
b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
« Art. 11. - (Ritiro di AEE secondo i sistemi "uno contro uno" e "uno contro zero") - 1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.
2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.
3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.
4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 40 del 20 febbraio 2023. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2.
5. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'integrità delle apparecchiature è garantita mediante l'adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.
6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso.
7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.
10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65 dell'8 marzo 2010 e n. 121 del 31 maggio 2016 sono abrogati »;
c) all'articolo 38, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 10.2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefìci ambientali ed economici del loro corretto riciclaggio ».
Articolo 14-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico)
1. Dopo l'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
« Art. 178-quater. - (Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico) - 1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, nonché del presente articolo.
2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dall'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l'immissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.
3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.
4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di:
a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all'articolo 237;
b) raccolta e invio delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione;
c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4;
d) comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e).
5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al medesimo comma 3.
6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 trasmettono gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro i successivi sessanta giorni, può chiederne la modifica ovvero l'integrazione. Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. L'accordo acquista efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato ovvero integrato.
8. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, è istituita un'apposita sezione in cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico che stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e, con modalità semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti sul mercato mediante le medesime piattaforme.
9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al comma 8 del presente articolo, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Per i prodotti di cui al titolo II della parte quarta, gli accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente l'immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori del territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.
11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, se non è tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo ».
Articolo 15.
(Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore - Procedura di infrazione n. 2017/4092)
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni
a) all'articolo 15-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: « In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti »;
2) al comma 2-ter, terzo periodo, la parola: « e » è sostituita dal seguente segno di interpunzione: « , » e, dopo le parole: « gestione collettiva », sono inserite le seguenti: « e le entità di gestione indipendenti »;
b) all'articolo 180:
1) al primo comma, le parole: « ed agli altri organismi di gestione collettiva » sono sostituite dalle seguenti: « , agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti »;
2) al secondo comma, numero 1), primo periodo, dopo le parole: « gestione collettiva » sono inserite le seguenti: « e ciascuna entità di gestione indipendente », e al secondo periodo, dopo le parole: « gestione collettiva » sono inserite le seguenti: « e delle entità di gestione indipendenti »;
3) al terzo comma, dopo le parole: « secondo le norme stabilite dal regolamento », sono inserite le seguenti: « e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, »;
4) al sesto comma, dopo le parole: « è conferito », le parole: « alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « all'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari, come individuato ai sensi del comma 2, numero 1), »;
5) al settimo comma, le parole: « riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), » sono soppresse.
2. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: « gestione collettiva » sono inserite le seguenti: « e le entità di gestione indipendenti », e, dopo le parole: « in Italia, » sono inserite le seguenti: « nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia, ».
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole da: « agli articoli » fino a: « 27, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1,14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4, »;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: « , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore » sono soppresse;
2) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « alcuna condizione » sono inserite le seguenti: « che ne renda gravoso l'esercizio »;
3) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di entità di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresì:
a) lo scopo lucrativo dell'entità di gestione indipendente;
b) le modalità di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entità di gestione indipendente;
c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entità di gestione indipendente di attività potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attività di intermediazione. »;
c) all'articolo 8:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi »;
2) al comma 1, alinea, dopo la parola: « intermediazione » sono inserite le seguenti: « del diritto d'autore o »;
d) all'articolo 14, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Le entità di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attività di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attività. Gli investimenti delle entità di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme e devono essere diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. »;
e) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Le entità di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, comma 2, le entità di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:
a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
b) il nome del titolare dei diritti;
c) il nome dell'editore o produttore pertinente;
d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti. »;
f) all'articolo 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il registro delle imprese, di cui al capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresì, nel proprio sito internet il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresì alla Società italiana autori ed editori, che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica nel proprio sito internet e presso il predetto registro delle imprese. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13. ».
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati.
3-ter. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 171-bis:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: « dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi della presente legge »;
2) al comma 2, primo periodo, la parola: « SIAE » è sostituita dalle seguenti: « ai sensi della presente legge »;
b) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), le parole: « , ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » sono sostituite dalle seguenti: « l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge »;
c) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole: « di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE » sono sostituite dalle seguenti: « di contrassegno apposto ai sensi della presente legge, ove richiesto, o provvisti di contrassegno »;
d) all'articolo 171-septies, comma 1, la lettera a) è abrogata;
e) all'articolo 181-bis:
1) al comma 1, la parola: « appone » è sostituita dalle seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati, » e dopo le parole: « accordi tra la SIAE » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti »;
2) al comma 2, le parole: « la SIAE verifica » sono sostituite dalle seguenti: « la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano »;
3) al comma 3, dopo le parole: « tra la SIAE » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti », le parole: « , anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti »;
4) al comma 4:
4.1) dopo le parole: « I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno » sono inserite le seguenti: « nonché le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie »;
4.2) le parole: « sentite la SIAE » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti »;
4.3) dopo le parole: « tra la SIAE » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti »;
5) al comma 6, dopo le parole: « trimestralmente la SIAE » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti », dopo le parole: « e la SIAE » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti » e dopo le parole: « alla SIAE » sono inserite le seguenti: « , agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendenti »;
6) al comma 7, dopo le parole: « la SIAE » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti ».
3-quater. Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 16.
(Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati - attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, come modificato dal regolamento (UE) 2024/264 della Commissione, del 17 gennaio 2024, con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, rendono pubbliche le seguenti informazioni:
a) denominazione del centro dati, nome e cognome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;
b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;
c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024.
1-bis. I gestori di centri dati di cui al comma 1 aggiornano le informazioni rese pubbliche ai sensi del medesimo comma entro il 15 maggio di ciascun anno.
2. I commi 1 e 1-bis non si applicano ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette alle norme nazionali e dell'Unione europea volte alla tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.
Articolo 16-bis.
(Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presente comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.
2. Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.
4. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve essere indicata nella dichiarazione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonché la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. La struttura, individuata ai sensi del comma 5, adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8.
7. Le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della struttura di cui al comma 5.
8. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 16-ter.
(Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto)
1. Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
Articolo 16-quater.
(Disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica)
1. Al fine del completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti ivi previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento medesimo.
2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
« e-bis) è Autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ».
3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole: « migliori tecniche disponibili di cyber-sicurezza » sono inserite le seguenti: « , d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza, »;
b) all'articolo 22, comma 1, capoverso 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza ».
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorità competente provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 16-quinquies.
(Disposizioni urgenti in materia di aiuti di Stato)
1. Il comma 24-bis dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è abrogato.
Articolo 16-sexies.
(Valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate)
1. Al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalità degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3 »;
b) all'articolo 4, comma 8, alinea, dopo la parola: « altresì, » sono inserite le seguenti: « nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero ».
Articolo 16-septies.
(Disposizioni per la prevenzione e la definizione delle procedure d'infrazione e pre-infrazione)
1. Al fine di rafforzare l'attività di coordinamento di cui all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento alla prevenzione e alla definizione delle procedure d'infrazione e di pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° maggio 2025, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 10 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di 10 unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 809.877 euro per l'anno 2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 19.767 euro per l'anno 2025 e di 29.650 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al personale di cui al medesimo comma 1 per le prestazioni di lavoro straordinario.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 829.644 euro per l'anno 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 17.
(Disposizioni finanziarie)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità competenti provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 18.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 8, comma 1, lettera e), recante modifiche
al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264)
« Allegato 4-quater
(di cui all'articolo 10-bis, comma 5-bis)
Elenco delle gallerie con nuovi termini per la presentazione dell'istanza di messa in servizio da parte dei Gestori, con termini comunque non superiori al 31 dicembre 2027
NCPG | Galleria | Termine presentazione istanza di messa in servizio |
77 | Monte Mario | 01/06/2026 |
129 | Fornaci | 01/06/2027 |
131 | Orco | 01/04/2027 |
132 | Rocca Carpanea | 01/12/2027 |
134 | Montegrosso | 31/12/2026 |
137 | Colle Dico | 31/12/2026 |
187 | Stonio | 31/12/2026 |
188 | Ara Salere | 31/05/2026 |
189 | Roviano | 30/11/2027 |
190 | Pietrasecca | 23/09/2027 |
191 | Colle Mulino | 22/12/2027 |
192 | Monte Sant'Angelo | 29/09/2026 |
193 | San Rocco | 31/12/2026 |
194 | Genzano | 31/12/2026 |
195 | San Giacomo | 31/12/2026 |
196 | Gran Sasso | 31/12/2026 |
198 | Colledara | 31/12/2026 |
200 | Collurania | 31/12/2026 |
201 | San Domenico | 31/12/2026 |
202 | Colle Castiglione | 31/12/2026 |
209 | Bricco | 31/12/2026 |
214 | Piano Cutiri | 31/12/2027 |
215 | Capo d'Alì III | 31/12/2027 |
216 | Sant'Alessio | 31/12/2027 |
217 | Taormina | 31/12/2027 |
218 | Giardini | 31/12/2027 |
219 | San Giovanni | 31/12/2027 |
220 | Telegrafo | 31/12/2027 |
221 | Villafranca | 31/12/2027 |
223 | Mongiove | 31/12/2027 |
224 | Torretta | 31/12/2027 |
225 | Capo Calavà | 31/12/2027 |
226 | Petraro | 31/12/2027 |
227 | Porrazza | 31/12/2027 |
228 | Cipolla | 31/12/2027 |
229 | Baldassarre | 31/12/2027 |
230 | San Cono | 31/12/2027 |
232 | Badetta | 31/12/2026 |
233 | Caronia | 31/12/2027 |
234 | Pagliarotto | 31/12/2027 |
235 | Portale | 31/12/2026 |
236 | Santo Stefano | 31/12/2027 |
237 | Colonna | 31/12/2027 |
238 | Torremuzza | 31/12/2027 |
239 | Piana | 31/12/2027 |
240 | Guardia | 31/12/2027 |
241 | Halaesa | 31/12/2026 |
242 | Sant'Ambrogio | 31/12/2027 |
243 | Langenia | 31/12/2026 |
244 | Carbonara | 31/12/2027 |
245 | Sant'Elia | 31/12/2027 |
246 | Gallizza | 31/12/2026 |
247 | Santa Lucia | 31/12/2026 |
248 | Battaglia | 31/12/2026 |
274 | Montecrevola | 01/05/2026 |
313 | Tusa | 31/12/2027 |
314 | Piano Paradiso | 31/12/2027 |
315 | Torre Finale | 31/12/2027 |
316 | Cipollazzo | 31/12/2026 |
317 | Cozzo Minneria | 31/12/2027 |
486 | Picchiarella | 01/12/2026 |
487 | Casacastalda | 01/12/2026 |
71 | Monreale | 01/03/2026 |
155 | Cote de Sorreley | 31/07/2026 |
157 | Signayes | 31/07/2026 |
».
EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.1
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Sopprimere l'articolo
1.2
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118)
1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2025, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2025, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2026, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale»;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive). - 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 5. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente concedente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2027.
4. L'ente concedente, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza, può prevedere:
a) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;
b) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale.".
5. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:
a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 10;
c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 6;
d) la misura del canone;
e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 10, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
o) i criteri di aggiudicazione;
p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
6. La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
7. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:
a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 5, lettera e);
b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
c) la partecipazione di associazioni di promozione sociali e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche;
d) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
e) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
f) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;
g) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
h) la partecipazione di consorzi di ripascimento o soggetti che si impegnano a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione;
i) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;
l) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
m) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
n) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
o) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
8. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
10. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Per gli indennizzi di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo di compensazione per i concessionari uscenti», con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2024 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
11. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e di pregio naturale e ad alta redditività";
b) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro".
12. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12.
13. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori.».
2. L'articolo 10-quater del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.
1.3
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1.5
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque esse ricorrano le parole: "30 settembre 2027" con le parole: "fino al 31 gennaio 2025";
b) al numero 3) sostituire le parole "31 marzo 2028" con le seguenti"31 luglio 2025";
c) al numero 4, sostituire le parole "31 luglio 2027" con le parole "31 luglio 2025", le parole "30 giugno 2027" con le parole "30 giugno 2025" e le parole "30 giugno 2028" con le parole «30 giugno 2026".
Conseguentemente, aggiungere il seguente numero:
"3-bis.1) In caso di inerzia e del mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 si procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.".
1.6
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: "dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241," aggiungere le seguenti: ", supportata dall'avvenuto aggiornamento dei piani di utilizzo delle aree demaniali regionali e comunali"
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9:
- al primo periodo, sostituire le parole: "effettuati negli ultimi cinque anni" con le seguenti: "in beni materiali e immateriali,";
- al quarto periodo, sostituire le parole: "non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento" con le seguenti: "non inferiore al 50 per cento e per la restante parte mediante rilascio di garanzia fideiussoria. Il mancato rispetto delle disposizioni"
1.7
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), punto 1.1), inserire in fine le seguenti parole: «, nonché dei criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 9»
b) alla lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, sopprimere l'ultimo periodo
1.8
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso «lettera a)», sopprimere le parole da: «quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro» fino alla fine della lettera
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
«1-bis) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1-ter. Limitatamente alle aree demaniali oggetto delle concessioni di cui al comma 1-bis in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente concedente può riservare la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 alle medesime società, associazioni sportive o enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Qualora l'ente concedente eserciti la facoltà di cui al periodo precedente, si applicano, per quanto compatibili con il presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 4».
1.9
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso «lettera a)», aggiungere, in fine, le parole: e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.
1.10
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso «lettera a)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso ogni concessione dovrà garantire che almeno il cinquanta per cento della superficie della spiaggia, entro i limiti comunali, devono rimanere liberi da ogni attrezzatura e impianti. La superficie da prendere in considerazione è la superficie di media marea».
1.11
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso «lettera a)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso il settanta per cento della lunghezza complessiva della costa di ogni comune deve rimanere libero e fruibile gratuitamente dagli utenti».
1.12
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso «lettera a)», aggiungere, in fine, le parole: «Allo scopo di garantire sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali l'adeguato equilibrio tra modalità concessoria e la libera, generalizzata e gratuita fruizione, una quota non inferiore al cinquanta per cento della spiaggia ricompresa nel territorio di ogni singolo comune in zone di balneazione consentita è inderogabilmente riservata al pubblico e gratuito uso. È facoltà delle regioni e dei comuni aumentare la predetta quota del cinquanta per cento a seconda delle varie tipologie costiere e degli ecosistemi territoriali».
1.13
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
All'articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.14
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
"3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le procedure selettive di cui al comma 2, sono vincolate a criteri omogenei coerenti con la direttiva 2006/123/CE, al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza, accordando priorità unicamente ai progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e sociale e la piena accessibilità, escludendo coloro che abbiano commesso abusi altri illeciti legati alla gestione delle aree demaniali. Gli enti concedenti provvedono ad avviare un tavolo di concertazione con i portatori di interessi diffusi e di protezione ambientale al fine di recepire indicazioni e suggerimenti sul funzionamento delle procedure selettive»."
1.15
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno dell'anno di riferimento, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.
1.16
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 luglio, una relazione concernente lo stato degli ecosistemi del demanio marittimo, lacuale e fluviale e delle relative concessioni.
1.17
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «anche al fine di agevolare la partecipazione» con le seguenti: «al fine di garantire la partecipazione»
b) al comma 4, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti» aggiungere le seguenti: «avuto riguardo in particolare a quella acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricreative in regime di concessione»
2) sostituire le parole: «e che agevolano la partecipazione» con le seguenti: «e che garantiscono la partecipazione»
c) al comma 6, lettera h), sostituire le parole: «anche svolte in regime di concessione» con le seguenti: «in particolare svolte in regime di concessione»
1.18
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È in ogni caso assicurata l'attività di monitoraggio dell'erosione e dell'evoluzione della linea di costa all'interno della pianificazione delle amministrazioni territoriali, nel rispetto della normativa italiana ed europea finalizzata a prevenire e mitigare l'impatto negativo dell'erosione costiera e proteggere la biodiversità, al fine di preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti e di ridurre al minimo gli effetti negativi sulle strutture esistenti in prossimità della costa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede tramite le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
1.19
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La procedura di affidamento delle concessioni demaniali deve altresì garantire il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
1.20
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di salvaguardare e rendere possibile l'incremento del numero di spiagge libere, nell'ambito territoriale di ciascun ente concedente, non può essere comunque aumentata la quota di area demaniale affidata e da affidare in concessione in base ai vigenti strumenti di pianificazione degli enti concedenti (piani degli arenili). Nelle spiagge in concessione è sempre garantito il libero e gratuito accesso anche ai fini della balneazione e per il raggiungimento della battigia.
1.21
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1.1. La procedura di affidamento di cui al comma 1 deve assicurare l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate su ciascun ambito omogeneo di costa, assicurando l'adeguata distanza da aree degradate o caratterizzate da fattori inquinanti, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di violazione da parte del titolare della concessione degli obblighi di libero e gratuito accesso e transito alla battigia derivanti dall'esercizio della concessione, della decadenza della stessa.»
1.22
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, avvalendosi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima.»
1.23
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana possono essere sostituite da un'unica pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 36 del 2023.
1.24
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2027» con le seguenti: «31 dicembre 2025»
1.25
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L'ente concedente, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza, può prevedere:
a) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;
b) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale.».
1.26
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i nove anni, senza possibilità di proroghe».
1.27
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, alla lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi compreso il pagamento dell'intero indennizzo dovuto dal concessionario subentrante ai sensi del comma 9».
1.28
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) i requisiti previsti dagli articoli 57 e 102 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di rispetto delle clausole sociali del bando di gara e in materia di garanzie occupazionali e rispetto dell'applicazione di CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto o concessione;»
1.29
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
1.30
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1.31
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
"o-bis) i criteri ambientali minimi per la progettazione e la gestione sostenibile delle attività;"
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6:
- alla lettera c), dopo le parole: del pregio architettonico aggiungere le seguenti: , della compatibilità ambientale e paesaggistica;
- dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) previsione di interventi che concorrano al conseguimento del risparmio delle risorse idriche, delle risorse energetiche e di manutenzione degli arenili, ivi inclusi eventuali interventi di ripascimento, ove necessari, e di raccolta e conferimento dei rifiuti abbandonati o spiaggiati.
1.32
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera q) sostituire le parole: e l'eventuale numero massimo con le seguenti: e il numero massimo e, dopo le parole: al medesimo offerente, aggiungere le seguenti: o per i quali il medesimo concorrente può partecipare
1.33
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera q), dopo le parole: «l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente» aggiungere le seguenti: «o per i quali il medesimo concorrente può partecipare».
1.34
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, dopo la lettera q) inserire la seguente: «q-bis) il diritto di prelazione, in caso di valutazione di parità delle offerte, in favore del concessionario uscente che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, abbia utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;».
1.35
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.
1.36
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, sostituire le parole: «superiore ai venti anni», con le seguenti: «non superiore a nove anni».
1.37
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, sostituire le parole: superiore ai venti anni, con le seguenti: non superiore a dieci anni.
1.38
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo le parole: «superiore a venti anni» aggiungere le seguenti: «senza possibilità di proroga».
1.39
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, alinea, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «specifiche premialità in relazione a requisiti legati alla tutela dell'ambiente, all'accessibilità e al risparmio energetico nonché»
1.40
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, alinea, aggiungere, in fine, le parole: affinché vengano assicurati la massima imparzialità e trasparenza, accordando priorità unicamente ai progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e sociale e la piena accessibilità, escludendo coloro che siano stati condannati per aver commesso abusi o altri illeciti legati alla gestione delle spiagge.
1.41
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, alinea, aggiungere, in, fine, le seguenti parole: «garantendo l'alternanza tra spiagge libere e in concessione».
1.42
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, sopprimere la lettera a).
1.43
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera b), dopo le parole: «delle persone con disabilità» aggiungere le seguenti: «e area ludica per bambini e bambine».
1.44
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) la partecipazione di associazioni di promozione sociali e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche;»;
b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) la partecipazione di consorzi di ripascimento o soggetti che si impegnano a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione.».
1.45
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) l'esclusione della possibilità di pulizia e vagliatura con mezzi meccanici invasivi e dello spianamento;»
1.46
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) impegnare gli operatori ad applicare le migliori soluzioni basate sulla tutela ambientale con specifici interventi di rinaturalizzazione delle coste;»
1.47
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera c), dopo le parole: «dei manufatti» aggiungere la seguente: «amovibili».
1.48
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera d), dopo le parole: «specificità culturali» aggiungere le seguenti: «e ambientali».
1.49
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera d), dopo le parole: «ed enogastronomiche» aggiungere le seguenti: «a km 0».
1.50
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 4», comma 6, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) la natura asservita e prospiciente della concessione demaniale con l'area della struttura turistico-ricettiva, tale da costituire un bene strumentale all'esercizio dell'attività;».
1.51
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera f), dopo le parole: "protezione dell'ambiente", inserire le seguenti: "di promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico,"
1.52
Precluso
Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 4», comma 6, alla lettera f), dopo le parole: dei lavoratori aggiungere le seguenti: con giusta retribuzione.
1.53
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 4», comma 6, alla lettera f), dopo le parole: dei lavoratori aggiungere le seguenti: con giusta retribuzione.
1.54
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire la lettera g) con la seguente:
"g) valorizzazione delle micro e piccole imprese che, pur non essendo obbligate ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano tra i propri dipendenti persone con disabilità iscritte al collocamento mirato;
1.55
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e la riassunzione delle lavoratrici e dei lavoratori del precedente rapporto concessorio soggetto a bando di gara, che tenga conto, per il primo bando, dei lavoratori stagionali, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione;».
1.56
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 6, alla lettera h), aggiungere in fine il seguente periodo: "Tale esperienza deve essere valutata con riferimento a quella maturata in forma diretta o indiretta dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, o dal direttore tecnico o dagli amministratori, in caso di impresa collettiva".
1.57
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lett. b), capoverso «Art. 4», comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: "h-bis) adeguata considerazione della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali".
1.58
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il medesimo soggetto giuridico, non può essere titolare, in via diretta e indiretta, nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, a pena di decadenza dell'affidamento, di più di una concessione demaniale marittima, al fine di garantire la massima partecipazione anche delle microimprese e delle piccole imprese.»
1.59
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) se l'offerente è già titolare, in via diretta o indiretta, di altro rapporto concessorio nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, al fine di garantire la massima partecipazione anche delle microimprese e delle piccole imprese.»
1.60
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 6, sostituire la lettera l) con la seguente: "l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui ciascuna impresa può essere titolare, in via diretta o indiretta, nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, non può essere superiore a due".
1.61
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4,» comma 6, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
«m-bis) l'impegno ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti dal concessionario e da eventuali appaltatori e subappaltatori i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria degli stabilimenti balneari o delle strutture turistico-ricettive che gestiscono stabilimenti balneari.»
1.62
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini della valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l'essere micro o piccola impresa, o impresa giovanile, turistico-ricreativa o sportiva, operante in ambito demaniale marittimo.
1.63
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4,», dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. La presenza di lavoratori con contratto non regolare è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del rapporto concessorio.»
1.64
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 8
1.65
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», sostituire il comma 8 con il seguente:
8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può, per fini di interesse pubblico e di tutela del territorio:
a) ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario;
b) ordinare al concessionario uscente, con provvedimento motivato, il mantenimento delle opere amovibili, affinché siano assegnate al concessionario subentrante, che dovrà corrispondere l'indennizzo, calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 9. In tal caso, la successiva rimozione di tali opere sarà a carico del nuovo concessionario.
1.66
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 42, comma 3, le parole "la revoca non dà diritto a indennizzo" sono soppresse;
b) l'articolo 49 è abrogato».
1.67
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, primo periodo sostituire le parole da: degli investimenti effettuati, fino alla fine del periodo, con le seguenti: aziendale dell'impresa insistente su tale area, compreso l'avviamento, nonché al valore degli investimenti, materiali e immateriali, effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, stabilito sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025.
1.68
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: "nonché" fino alla fine, con le seguenti: "nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente sia un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni sia l'avviamento aziendale conseguito, stabiliti sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025".
1.69
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, al primo periodo, sostituire le parole: «un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni» con le seguenti: «un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati nel corso dell'intera concessione e sul valore aziendale d'impresa»
1.70
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: "L'indennizzo dovrà comprendere anche il riconoscimento del valore delle strutture, degli impianti e delle attrezzature che il concessionario uscente è tenuto a trasferire al concessionario subentrante per il loro utilizzo fino al rilascio da parte delle Amministrazioni competenti dei titoli autorizzativi prescritti per il progetto per la cui realizzazione esso ha ottenuto l'aggiudicazione del bando di gara".
1.71
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «con perizia acquisita» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un perito giurato incaricato dal concessionario uscente, individuandolo all'interno di liste, albi, o ancora, elenchi pubblici, non prima della effettiva aggiudicazione del bando da parte del concessionario subentrante».
1.72
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: di un professionista fino alla fine del periodo, con le seguenti: di uno o più professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra i dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti all'Albo professionale.
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione della presente disposizione, la perizia effettuata ai sensi del presente comma può essere utilizzata per le procedure di affidamento da bandire entro il termine di cui all'ultimo periodo del comma 3. Qualora esse siano avviate in data successiva, i valori devono essere aggiornati sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati.
1.73
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo sostituire le parole: «del concessionario uscente» con le seguenti: «dell'ente concedente»
b) al quarto periodo, sopprimere le parole «in misura non inferiore al venti per cento»
c) al quinto periodo, sopprimere le parole «e non»
1.74
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e al deposito di una fideiussione ovvero di adeguate forme alternative di garanzia del pagamento della quota restante, escutibile se dopo novanta giorni dalla data di stipula della concessione a favore di un nuovo concessionario non è stato effettuato il saldo dell'importo dell'indennizzo.
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, quinto periodo, dopo le parole: mancato tempestivo pagamento aggiungere le seguenti: e deposito della fideiussione ovvero presentazione della garanzia.
1.75
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Nell'ambito della concessione di pertinenze demaniali marittime, in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili demaniali tenendo conto del conseguente accrescimento di valore del bene, della sua virtuosa gestione, della storicità aziendale e comunque, pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante. Il mancato pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dall'aggiudicazione e comunque non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
1.76
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sulla base del valore di mercato.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Una quota non inferiore al 50 per cento delle maggiori entrate conseguenti all'aggiornamento di cui al precedente periodo è assegnata all'ente concedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi volti alla qualificazione e alla gestione degli arenili, alla qualificazione e tutela ambientale della costa e del mare, alla qualificazione delle spiagge libere, alla manutenzione ed il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è individuato il termine temporale per il pagamento dei canoni demaniali e la definizione di criteri omogenei per la determinazione del numero massimo di rateizzazioni annue ed i relativi termini di pagamento. A decorrere dal 1° gennaio 2025, è data la facoltà all'ente concedente di stabilire un sovracanone annuo aggiuntivo al canone di cui al primo periodo, a carico del concessionario, fino al massimo del 30 per cento del canone medesimo, da destinare alla realizzazione di interventi di tutela ambientale, contrasto del dissesto idrogeologico, innovazione.
1.77
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 100 per cento.
1.78
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
1.79
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «Una quota dei canoni» aggiungere le seguenti: «, comunque non inferiore al trenta per cento».
1.80
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali deve altresì prevedere la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e la riassunzione delle lavoratrici e dei lavoratori in forza presso il precedente rapporto concessorio soggetto a bando di gara, anche tenendo conto, per il primo bando, dei lavoratori stagionali, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione, nonché l'inserimento, per i successivi cambi di concessione, di una clausola di salvaguardia.»
1.81
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Nelle spiagge in concessione è sempre garantito il libero e gratuito accesso anche ai fini della balneazione e per il raggiungimento della battigia.»
1.82
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. In ogni caso una persona giuridica o persona fisica non può essere titolare, nella stessa regione, di oltre due concessioni di beni pubblici, in tal caso si provvede con immediatezza alla messa in gara delle concessioni più vecchie.»
1.83
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni di pertinenze demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che continuano ad avere efficacia sino al riordino della materia e, comunque, non oltre, il 30 settembre 2027.
1-ter. Al fine di introdurre una disciplina specifica per le concessioni di pertinenze demaniali marittime, la legge di riordino dispone la riorganizzazione del regime fiscale, individuando meccanismi premiali, aliquote dedicate e nuovi parametri per la determinazione del canone concessorio che tengano conto delle specificità della categoria, con particolare riguardo all'incidenza economica degli oneri manutentori, nonché le modalità per il riconoscimento di un equo indennizzo del concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, tenendo comunque conto del conseguente accrescimento di valore del bene, della sua virtuosa gestione e della storicità aziendale.
1.84
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Per rafforzare le strutture tecniche degli uffici del demanio negli enti locali, i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in deroga ai limiti vigenti in materia di facoltà assunzionali, possono procedere all'assunzione a tempo determinato di funzionari altamente qualificati nei limiti di spesa di 20 milioni per il triennio 2025-2027. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - città ed autonomie locali.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.85
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'articolo 45-bis del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è abrogato.»
1.0.1
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis
(Proroghe e ulteriori misure urgenti in materia di canoni demaniali)
1. Le concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le concessioni lacuali e fluviali affidate agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e agli enti del terzo settore, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prorogate al 31 dicembre 2033. Al termine del predetto periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «non può essere inferiore a» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore a».
3. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."
3.0.1
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis
(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)
1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.
2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva , nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.
4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.»
4.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità dell'area dei funzionari e 189 unità dell'area degli assistenti" con le seguenti: "500 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 122 unità Area Funzionari e 378 unità Area Assistenti";
b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "di cui 61 unità appartenenti all'Area Funzionari e 189 unità appartenenti all'Area Assistenti" con le seguenti: "di cui 122 unità appartenenti all'Area Funzionari e 378 unità appartenenti all'Area Assistenti";
c) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 10.005.420 per l'anno 2025 e di euro 20.010.840 annui a decorrere dall'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di euro 2.112.500 per l'anno 2025 e di euro 211.500 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.";
d) al comma 3:
1) sostituire le parole: "euro 2.000.000, per l'anno 2025" con le seguenti: "euro 4.000.000, per l'anno 2025";
2) sostituire le parole: "euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "euro 12.117.920 per l'anno 2025 e a euro 20.222.340 a decorrere dall'anno 2026".
5.1
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare".
2-ter. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente articolo, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.
2-quater. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 2-bis è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
2-quinquies. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.»
5.2
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54:
1) al comma 1, le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare.»;
b) all'articolo 69-bis:
a) il comma 2 è soppresso;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato."»
2-ter. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data.".
5.3
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell'articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354.»
6.1
Precluso
Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: controllo su strada aggiungere le seguenti: "e comunque non oltre le ventiquattro ore,".
9.1
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore."
9.2
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, il comma 3 è abrogato."
9.3
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla?legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375."
11.0.1
Precluso
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori - Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presìdi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.
12.1
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "quattro e un massimo di ventiquattro" con le seguenti: "sei e un massimo di trentasei".
12.2
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Allo scopo di prevenire il contenzioso e per stabilizzare le funzioni di ricerca, anche correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, utilizzano il 50 per cento delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per stabilizzare unità di personale ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2 e 2-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale viene mantenuto in servizio fino alla stabilizzazione a valersi anche sui fondi ordinari dell'ente ai sensi del comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".
12.3
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Allo scopo di prevenire i contenziosi nel triennio 2025-2027, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, utilizzano il 50 per cento delle capacità assunzionali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".
12.4
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.".
12.5
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, sono previste, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, misure per raggiungere la parità di trattamento giuridico ed economico del personale precario.".
12.6
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2013, n. 191, dopo le parole: «a tempo» sono aggiunte le seguenti: «determinato e».".
12.7
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.".
12.8
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ripristinate le condizioni previgenti al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
12.9
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è opzionale per i lavoratori che potranno comunque avvalersi di quanto previsto dalla normativa previgente.".
12.0.1
Precluso
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
"Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - CASO ARES (2021) 5623843)
1. Al comma 121 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono aggiunte le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «dell'importo nominale» è aggiunta la seguente: «massimo».
2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 123 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 2017, è incrementata di 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
12.0.2
Precluso
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale di ricerca degli Enti pubblici di ricerca. Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. Al personale con mansioni di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, stabilizzato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera i periodi di servizio prestati a vario titolo con contratti a tempo determinato presso i medesimi enti ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
12.0.3
Precluso
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di Carta elettronica riservata al personale ATA- CASO ARES (2021) 5623843)
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2024, anche al personale ATA delle istituzioni scolastiche.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.1
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica eccetto nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».
2. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Articolo e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel rispetto del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per sviluppare la convivenza con la fauna selvatica, attraverso piani di prevenzione e gestione ecologica della fauna selvatica, di durata quinquennale»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il piano di cui al comma 1 è attuato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dalle associazioni di tutela ambientale riconosciute, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale»;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
3. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;
b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) il 90 per cento per l'implementazione dei piani di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 1».
13.2
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fauna selvatica anche nelle zone» sono sostituti dalle seguenti: «fauna selvatica eccetto nelle zone»;
b) le parole: «, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto» sono soppresse;
c) le parole: «Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di controllo numerico mediante cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».
13.3
Precluso
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
2. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
13.4
Precluso
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
13.5
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
13.6
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;
b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) il 90 per cento per l'implementazione dei piani di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 1».»
13.7
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 19-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «presente disposizione» sono sostituite da: «legge di conversione del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131»;
b) le parole: «sentito per quanto di competenza, l'» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del parere dell'»;
c) le parole: «per la gestione e il contenimento» sono sostituite dalle seguenti: «per sviluppare la convivenza con la fauna selvatica, attraverso i piani di prevenzione e gestione ecologica»;
02. Il comma 2, dell'articolo 19-ter, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato;
03. Il comma 3, dell'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato.
13.8
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto» sono soppresse;
b) al comma 4 le parole: «dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini,» e le parole «nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio» sono soppresse.
13.9
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.
13.10
Precluso
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.".
13.11
Precluso
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene prevista l'adozione di un sistema sanzionatorio che contempli sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive di entità tale da garantire l'applicazione immediata della norma di divieto.".
13.12
Precluso
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, il nuovo sistema sanzionatorio viene adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed improntato sulle caratteristiche di adeguatezza, efficacia e dissuasività.".
13.13
Precluso
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, è previsto il divieto di uso, trasporto, vendita o cessione di proiettili contenenti piombo al fine di tutelare la salute pubblica, la fauna e l'ambiente.".
13.14
Precluso
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, tale divieto deve applicarsi a tutte le zone umide, incluse le zone parzialmente o totalmente aride in determinati periodi dell'anno e dunque non solo a quelle classificate come siti Ramsar, o componenti della Rete Natura 2000, di riserve naturali e di oasi di protezione.".
13.15
Precluso
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di rispettare le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 nonché il contenuto dell'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, viene adottato un piano straordinario contro il bracconaggio della durata di tre anni, che contempli sanzioni penali tali da prevenire e contrastare efficacemente tale fenomeno criminoso.".
13.16
Precluso
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono fornite alla Commissione Europea adeguate informazioni e cifre aggiornate sul fenomeno del bracconaggio e sulle sue attuali tendenze, nonché una sintesi del sistema operativo attuale anti-bracconaggio e del sistema sanzionatorio attualmente vigente.".
13.17
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle specie di avifauna per le quali sono attualmente previsti piani di gestione e per le quali deve essere adottata la misura della moratoria dell'attività di caccia per i prossimi tre anni.
13.18
Precluso
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle specie di avifauna per le quali sono attualmente previsti piani di gestione e per le quali deve essere adottata la misura della moratoria dell'attività di caccia per i prossimi tre anni.".
13.19
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
"5-ter. Con riferimento alla procedura EU Pilot n. 2013/5283 aperta nei confronti dello Stato italiano a causa degli illeciti contro gli uccelli selvatici e successivamente archiviata a seguito dell'adozione del Piano d'azione nazionale per il contrasto al bracconaggio, rimanendo evidente la gravità del persistere di tale fenomeno criminoso come richiamato nella procedura EU Pilot n. 2023/10542, al fine di permettere un'adeguata serie di misure in proposito, l'attività venatoria viene sospesa per la stagione 2025-2026 e 2026-2027 per rendere più facile l'identificazione dell'impatto e delle responsabilità degli atti criminosi di caccia illegale.".
13.20
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
"5-ter. Al fine di conseguire una piena applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in relazione a quanto contenuto nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 sulle inadempienze dell'Italia rispetto al diritto comunitario, con riferimento alle specie di uccelli con stato di popolazione non favorevole, vengono escluse dai calendari venatori delle tre prossime stagioni di caccia le seguenti specie: Allodola, Combattente, Coturnice, Fagiano di Monte, Marzaiola, Mestolone, Codone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice rossa, Tordo Sassello, Tortora selvatica.".
13.21
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
"5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, l'attività venatoria è sospesa sino al censimento di tutte le zone umide e di quelle che regolarmente, sia pur temporaneamente, si trovano in tale condizione attraverso la mappatura del territorio nazionale.".
13.22
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
"5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove, di concerto con il Articolo della sicurezza energetica, promuove campagne di sensibilizzazione sul divieto di proiettili al piombo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.".
13.23
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente: "
"5-ter. Le disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, valgono per tutte le zone umide del nostro Paese e per tutti i tipi di zone umide indipendentemente dalla loro designazione o ubicazione in siti di importanza internazionale o soggetti a forme di protezione".
13.24
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, nonché al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, è fatto divieto di commercializzare per il consumo animali selvatici abbattuti sino alla verifica dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento suddetto su tutto il territorio nazionale».
13.25
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con particolare riferimento al Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, tramite la previsione di un sistema sanzionatorio adeguato, efficace e certo».
13.26
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei divieti previsti dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, finalizzato al divieto dell'uso di proiettili contenenti piombo in tutte le zone umide, sia permanenti che temporanee».
13.27
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Con particolare riferimento a quanto contenuto nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 in relazione alla violazione di misure di tutela per le specie di avifauna migratrice, la stagione venatoria deve concludersi il 31 dicembre di ogni anno al fine di proteggere tali specie durante il ritorno al luogo di nidificazione come previsto dall'articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici».
13.28
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. In relazione alle contestazioni contenute nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 relativa al mancato rispetto del diritto europeo da parte dell'Italia, con particolare riferimento alle violazioni o al mancato adeguamento e osservanza dell'articolo 7 della Direttiva 147/2009/UE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la stagione venatoria non può avere inizio prima del giorno 15 del mese di ottobre, per il divieto posto da tale articolo all'esercizio della caccia durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza».
13.29
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Al fine di assicurare la tutela dell'avifauna migratoria, priorità recata dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene adottato dal Governo il Piano nazionale di identificazione dei valichi montani nei quali l'attività venatoria è rigorosamente vietata senza eccezione alcuna».
13.30
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Con particolare riferimento alle misure previste dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, entro 90 giorni dall'approvazione della presente disposizione vengono adottate misure per il contrasto al fenomeno del bracconaggio, sia per quanto riguarda l'adozione di un adeguato, dissuasivo ed efficace sistema sanzionatorio, sia per quanto riguarda l'aumento degli organici predisposti alle operazioni di controllo».
13.31
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Al fine di evitare nuovi contenziosi con la Unione europea in relazione al rispetto della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Articolo e della sicurezza energetica, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, promuove un Piano di controllo nazionale sui calendari venatori adottati dalle regioni nella stagione venatoria 2024-2025».
13.32
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Articolo e della sicurezza energetica sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta con decreto misure per il contrasto del bracconaggio con relativo aumento degli organici predisposti alle operazioni di controllo».
13.33
Fregolent, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis.1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole «posteriormente alla data del 31 agosto» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve eventuali deroghe stabilite dal piano gestionale della concessione sentito l'ISPRA»;
2) al comma 1, lettera a), le parole «senza fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «anche a fini di lucro»;
3) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili.»;
4) al comma 1, lettera b), dopo le parole «per tutta la stagione venatoria» sono aggiunte le seguenti: «con eventuale estensione a tutto l'anno sulla base di Valutazione di incidenza ambientale favorevole»;
5) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico - venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis).»;
6) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le attività delle aziende faunistico - venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o 2 venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.».
13.34
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1-bis, lettera c), capoverso comma «1-quinquies», sostituire le parole: non è considerato con le seguenti: è considerato.
13.35
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1-bis, lettera c), sopprimere il capoverso comma 1-sexies.
13.36
Precluso
Sostituire il comma 1-ter con il seguente:
"1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate come zone umide quelle di cui al Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.".
13.0.1
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Articolo. 13-bis.
(Disposizioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale di animali che risultano non portatori delle modifiche genetiche inserite che, quindi, vengono soppressi, non deve superare il 2 per cento del totale della colonia»;
b) all'articolo 14, comma 3, le parole: «purché compatibile con le finalità della procedura» sono soppresse;
c) all'articolo 25, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da un esperto in metodi alternativi esterno allo stabilimento e, nel caso si utilizzino cani o primati, anche da un etologo»;
d) all'articolo 36 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In ottemperanza a quanto previsto al comma 1, il Ministero raccoglie e pubblica anche i progetti con esito negativo»;
e) all'articolo 41:
1) la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:
«c) con un importo annuale pari ad euro 5.000.000 all'anno, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, di cui:
1) per il 10 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
2) per il 90 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, università pubbliche e centri di ricerca per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi sostitutivi»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ogni stabilimento utilizzatore, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 37, è tenuto ad investire almeno il 25 per cento delle risorse utilizzate per progetti che prevedono il ricorso ad animali, nello sviluppo e implementazione di modelli human-based che non prevedono l'utilizzo di animali o parti di essi»;
f) all'allegato III Sezione b, punto 4, primo capoverso, le parole: «,se possibile,» sono soppresse;
g) all'allegato III Sezione b, punto 6 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «I primati devono disporre di recinti esterni».
13.0.2
Precluso
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
"13-bis
(Modifiche alla legge n. 172 del 1° dicembre 2023 in materia di "meat sounding")
1. Al fine di evitare ulteriori contrasti con il diritto unionale in materia di denominazione dei prodotti alimentari in commercio, l'articolo 3 della legge n. 172 del 1° dicembre 2023 è soppresso."
14.1
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 1, primo periodo, le parole: per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029, sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, 165 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 420 milioni di euro per l'anno 2028 e 450 milioni di euro per l'anno 2029.
14.2
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 155 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027;
- al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 300 milioni di euro di cui 100 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni di euro per il 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro di cui 100 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni per il 2027;
- al comma 2, sostituire le parole: 50.000 abitanti e dalle città metropolitane con le seguenti: 50.000 abitanti, dalle città metropolitane e dai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti per interventi che interessino una popolazione complessiva di almeno 50.000 abitanti.
14.3
Precluso
Al comma 2 sopprimere le parole: "con popolazione superiore a 50.000 abitanti.".
14.4
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate altresì al finanziamento degli interventi proposti dai comuni interessati al fine di superare la procedura di infrazione 2015/2043 per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e la procedura di infrazione 2020/2299 relativamente al superamento dei valori limite del PM2,5.".
14.5
Di Girolamo, Lorefice, Bevilacqua
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, gli enti locali possono adottare appositi provvedimenti per limitare la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento nel limite massimo di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal codice della strada. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono fissati in 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione, a esclusione delle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici."
14.6
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità sostenibile, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo» con una dotazione complessiva di 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo sono individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. La lettera a) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogata.
14.7
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: qualità dell'aria aggiungere le seguenti: in applicazione delle linee guida elaborate dall'OMS e delle migliori best practices internazionali ed europee,.
14.8
Precluso
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Piano è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione.".
14.9
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano è trasmesso, per le opportune osservazioni, alle competenti commissioni parlamentari.
14.10
Precluso
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori di competenza trattati.
14.11
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: e delle città.
14.12
Precluso
Al comma 8, dopo le parole: "materiale particolato PM10," aggiungere le seguenti: ", composti organici volatili (COV)".
14.13
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
"10-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo da destinare al finanziamento di progetti proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 30.000 abitanti e dalle città metropolitane interessati dal superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, finalizzati all'integrazione spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, alla piantumazione di nuovi alberi e all'aumento degli spazi verdi urbani e periurbani. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la quota delle risorse da destinare all'attuazione delle misure e alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli interventi oggetto di finanziamento sono individuati, tenendo conto di quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalità con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.".
14.14
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis Al fine di individuare ulteriori misure ed iniziative finalizzate ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa ai superamenti in zone e agglomerati del territorio italiano dei valori limite di materiale particolato PM10, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti modalità e criteri per la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi, anche attraverso la riduzione del numero dei capi allevati sul territorio nazionale, incentivando con misure di sostegno la riconversione delle attività agricole e zootecniche verso un modello compatibile con la salute, l'ambiente e il benessere animale.
14.15
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2025 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di complessivi 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
10-ter. La lettera a) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogata.
10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 10-bis, garantendo la priorità per gli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.
14.16
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di favorire una maggiore la fruizione dei servizi di trasporto pubblico, il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, per il riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale riconosciuto in favore delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 25.000 euro, è rifinanziato per ciascun anno del quinquennio 2024-2028, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
10-ter. La lettera a) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogata.
14.17
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui al comma 479 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.
10-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.18
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Sensi, Rojc, Spagnolli
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di sostenere il Piano della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di porre in sicurezza le piste ciclabili è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per la ricostruzione e il rifinanziamento del Fondo istituito dal comma 1121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.0.1
Di Girolamo, Lorefice, Bevilacqua
Precluso
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis01.
(Misure per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14-bis.1
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «10.2», primo periodo apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dei RAEE" inserire le seguenti: ", del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita";
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare".
14-bis.2
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 11», comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: "ha durata non superiore a un anno" con le seguenti: "ha durata non superiore a sei mesi".
14-bis.3
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «6-bis», primo periodo, sostituire le parole: "non superiore al 3 per cento" con le parole: "non inferiore al 2 per cento e fino al 5 per cento".
14-ter.1
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 178-quater», sopprimere il comma 10.
14-ter.2
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 178-quater», comma 11, sopprimere le parole: "prescindere dall'uso di imballaggi ovvero"
15.1
Precluso
Al comma 3, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-bis. Agli organismi di gestione collettiva e alla Società italiana degli autori e degli editori è fatto divieto di detenere quote di entità di gestione indipendente.».
15.2
Precluso
Al comma 3, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
"2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Agli organismi di gestione collettiva e alla Società italiana degli autori e degli editori è fatto divieto di detenere quote di entità di gestione indipendente.»".
16-bis.1
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: in almeno uno degli anni con le seguenti: per almeno una delle annualità e le parole: un importo superiore a 50.000 euro annui con le seguenti: un importo a titolo di imposta superiore a 50.000 euro annui
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ai fini della natura dell'attività svolta il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
16-bis.2
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: superiori a 100.000 euro con le seguenti: superiori a 50.000 euro.
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (1175)
ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Sperimentazione e monitoraggio)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale, da attuare nelle città metropolitane, per assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, e per consentire alle predette persone l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito tra le regioni, sulla base della popolazione residente nelle città metropolitane presenti nei rispettivi territori, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora. Il decreto previsto dal secondo periodo stabilisce altresì i criteri per l'accesso al programma sperimentale di cui al primo periodo e per l'attuazione del medesimo programma, in modo da garantire il rispetto del limite delle disponibilità del fondo di cui al presente articolo, e disciplina le modalità per la verifica, nel corso di ciascun esercizio finanziario, della spesa effettivamente sostenuta. Lo schema del medesimo decreto, corredato di una relazione tecnica redatta in conformità all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
Art. 2.
Approvato
(Relazione alle Camere)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, con particolare riferimento:
a) al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione;
b) al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora;
c) alle eventuali criticità emerse in fase di attuazione della presente legge;
d) ai costi effettivamente sostenuti.
Art. 3.
Approvato
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1287
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno dì legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1175
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Testo integrale della relazione orale della senatrice Murelli sul disegno di legge n. 1287
Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati il 30 ottobre scorso (mediante voto di fiducia), è volto alla conversione in legge del "decreto salva-infrazioni" (n. 131 del 2024), finalizzato alla riduzione del numero delle procedure di infrazioni aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e a evitarne l'apertura di nuove.
Ricordo che il decreto è stato emanato sulla base della legge n. 234 del 2012 relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che prevede, oltre allo strumento della legge europea e della legge di delegazione europea, anche la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti, qualora l'urgenza di adempiere a obblighi derivanti dall'Unione europea non consenta di attendere la data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento (articolo 37).
Il testo del decreto-legge, dopo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, si compone ora di 27 articoli, rispetto ai 18 originari. Con la sua approvazione definitiva sarà agevolata la chiusura di 15 procedure di infrazione e di un caso EU Pilot.
Si tratta quindi di un provvedimento particolarmente importante per allineare l'ordinamento nazionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'esame in 4a Commissione è stato quindi particolarmente rapido, per consentirne la conversione in legge entro la scadenza del 15 novembre prossimo. Sono stati presentati 176 emendamenti da parte dei Gruppi di minoranza, che sono stati esaminati nelle due sedute odierne della Commissione. Essendo stati tutti respinti, il testo del decreto-legge all'esame dell'Assemblea corrisponde a quello trasmesso dalla Camera dei deputati.
Di particolare pregnanza politica è l'articolo 1, finalizzato alla chiusura della procedura di infrazione n. 2020/4118 sulle concessioni balneari. In particolare, si fissa il termine del 30 settembre 2027 per le attuali concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, finalizzate all'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive, e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore.
Si definiscono, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni che dovranno essere espletate, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Con il comma 1-bis, introdotto dalla Camera nel nuovo articolo 4 della legge n. 118 del 2022, si escludono dalle nuove procedure sull'affidamento, le concessioni ove si svolge attività sportiva dilettantistica senza fine di lucro.
L'articolo 2 reca una norma di interpretazione autentica finalizzata a rispondere alla procedura di infrazione n. 2016/4081 in cui la Commissione europea rilevava la mancanza della tutela previdenziale accessoria per i magistrati onorari del contingente ad esaurimento che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni. In base alla norma interpretativa, tali soggetti sono iscritti, oltre che al regime pensionistico generale INPS, anche alle assicurazioni INPS relative alla disoccupazione involontaria, alle malattie e alla maternità.
L'articolo 3 reca modifiche al codice di procedura penale, al fine di adeguarlo alla direttiva 2013/48/UE, per il cui non corretto recepimento l'Italia è sottoposta alla procedura di infrazione n. 2023/2006 per quanto concerne il diritto di avvalersi di un difensore in taluni atti di indagini e il diritto di informare una persona di fiducia, anziché un familiare, nei casi di privazione di libertà personale, arresto e fermo.
L'articolo 4 prevede l'aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia di 250 unità, al fine di garantire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e di quelli relativi ai servizi di intercettazione, in relazione alla procedura di infrazione n. 2021/4037 relativa alla non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento.
L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile e dell'ordinamento penitenziario minorile, al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2023/2090, in cui la Commissione europea ha contestato la presenza di lacune nel recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.
L'articolo 6, al fine di rispondere alla procedura di infrazione n. 2022/0231, novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008, introducendo il nuovo comma 1-bis, al fine di riconoscere al conducente, sottoposto a un controllo su strada, la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo.
L'articolo 7 integra la normativa italiana relativa al "Cielo unico europeo", introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 e 2019/317 e disponendo che l'ENAC è l'autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, al fine di risolvere le procedure di infrazione n. 2024/2091 e n. 2023/2056.
L'articolo 8 modifica in più punti il decreto legislativo n. 264 del 2006 che ha attuato le disposizioni dettate dalla direttiva 2004/54/CE sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T), al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione n. 2019/2279.
L'articolo 9 modifica il Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2023/2022 per il non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali. In particolare, si prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 350 a un massimo di 5.500 euro per ciascun lavoratore) nei confronti del datore di lavoro che mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e rispetto alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.
L'articolo 10 accoglie le osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, relativo alla piena applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2013 (causa C-233/12), in materia di libera circolazione dei lavoratori. In particolare, si modifica la disciplina della legge n. 115 del 2015, relativa al computo dei periodi di contribuzione pensionistica maturati in base ai rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali.
L'articolo 11, a fronte della procedura di infrazione 2014/4231, avviata dalla Commissione europea, modifica la disciplina relativa al computo dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale. In particolare, la norma consente al prestatore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno. La norma, inoltre, abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento laddove i CCNL prevedano l'assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.
L'articolo 11-bis proroga al 15 novembre 2024 il termine per procedere all'assunzione straordinaria di 200 unità di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di consentire di reperire le risorse finanziarie necessarie. Tale assunzione era prevista dal decreto-legge n. 69 del 2023 (salva-infrazioni 2023), in risposta alla procedura di infrazione n. 2014/4231.
L'articolo 12 interviene in risposta alla procedura di infrazione n. 2014/4231, oggetto anche dei precedenti articoli 11 e 11-bis. In particolare, si modifica il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo al pubblico impiego, che esclude la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, senza lo svolgimento di un concorso pubblico. Si stabilisce che, in caso di successione abusiva di contratti a tempo determinato, il dipendente pubblico ha diritto a ottenere un'indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità calcolate sull'ultima retribuzione.
L'articolo 13 novella l'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un nuovo comma al fine di prevedere che sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (direttiva Habitat), al fine di rispondere alla procedura di infrazione n. 2023/2187.
L'articolo 14 reca una serie di misure volte a superare le procedure di infrazione n. 2014/2147 (sfociata nella sentenza della Corte di giustizia dell'UE nella causa C-644/18), n. 2015/2043 (sfociata nella sentenza nella causa C-573/19) e n. 2020/2299, relative al superamento dei valori limite di concentrazione di particelle atmosferiche inquinanti, in violazione della direttiva europea 2008/50/CE. In particolare, si prevede un programma di finanziamento da 500 milioni di euro, da destinare alla realizzazione di interventi di sostegno alla mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane, nonché la costituzione di una cabina di regia chiamata a definire un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria.
L'articolo 14-bis, al fine di rispondere alle procedure di infrazione n. 2024/2142 e n. 2024/2097, apporta modifiche alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione di tali rifiuti, consentendo quindi di incrementare il tasso di raccolta dei medesimi rifiuti. Sono previsti programmi di informazione e sensibilizzazione, con sanzioni per la mancata attivazione di tali programmi, e viene riscritta la disciplina del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori.
L'articolo 14-ter, in materia di responsabilità estesa del produttore nel commercio elettronico, prevede che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, sia soggetto alla responsabilità medesima e sia tenuto ad adempiere ai relativi obblighi.
L'articolo 15, al fine di rispondere alla procedura di infrazione n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore, prevede ai commi da 1 a 3, modifiche alla legge n. 633 del 1941, al decreto legislativo n. 35 del 2017 e al decreto-legge n. 148 del 2017, nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, oltre agli organismi di gestione collettiva (ad oggi solo la SIAE), anche le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono costituiti o controllati dai titolari dei diritti stessi. Lo stesso articolo 15, ai commi 3-bis e 3-quater, dispone la cessazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno anticontraffazione sui supporti contenenti le opere d'autore protette, sostituendolo con la possibilità che tale contrassegno sia apposto, su richiesta degli interessati, dall'organismo di gestione collettiva o dell'entità di gestione indipendente.
L'articolo 16, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791, dispone l'introduzione di obblighi di pubblicità per i centri di elaborazione dati che hanno un fabbisogno di potenza pari ad almeno 500 kW. La direttiva (UE) 2023/1791 è inserita nel disegno di legge di delegazione europea 2024. Tuttavia, al fine di prevenire l'avvio di una procedura di infrazione per inosservanza del termine di recepimento scaduto il 15 maggio 2024, si intende dare tempestiva attuazione all'articolo 12 della direttiva.
L'articolo 16-bis, introdotto dalla Camera, disciplina, ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018 e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, la procedura di recupero dell'aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all'esenzione dell'ICI prevista a favore degli enti non commerciali. In particolare, i soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali in almeno una delle annualità 2012 e 2013, con imposta a debito superiore a 50 mila euro annui, o che, indipendente da quanto dichiarato, siano stati chiamati a versare un importo superiore a 50 mila euro annui, sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione ai fini del recupero dell'ICI riferita al periodo dal 2006 al 2011.
L'articolo 16-ter dispone l'abrogazione dell'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, che prevedeva la non rilevanza, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dei distacchi di personale per i quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Conseguentemente, il distacco del personale dovrà ora ritenersi assoggettato all'IVA.
L'articolo 16-quater designa l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 che istituisce un codice di rete che dispone regole settoriali specifiche per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.
L'articolo 16-quinquies dispone l'abrogazione dell'articolo 19-ter, comma 24-bis, del decreto-legge n. 135 del 2009, che prevedeva l'esenzione da imposizione fiscale degli atti e delle operazioni poste in essere per il trasferimento, a titolo gratuito, della società del gruppo facente capo a Tirrenia di navigazione Spa in favore delle regioni.
L'articolo 16-sexies modifica il decreto legislativo n. 142 del 2020, attuativo della direttiva (UE) 2018/958 sul test di proporzionalità nella regolamentazione delle professioni, per prevedere che la valutazione di proporzionalità sui disegni di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari, sia effettuata dalle medesime amministrazioni competenti a dare il parere del Governo su tali disegni di legge o emendamenti.
L'articolo 16-septies autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un concorso per il reclutamento di 10 unità di personale non dirigenziale, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, da effettuarsi in data non anteriore al 1° maggio 2025, al fine di rafforzare l'attività del Dipartimento per le politiche europee, per il coordinamento relativo alla prevenzione e alla definizione delle procedure di infrazione e di pre-infrazione.
L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria, facendo salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies, che introducono nuovi e maggiori oneri, provvedendo alla contestuale copertura degli stessi.
Infine, l'articolo 18 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1287:
sulla questione pregiudiziale, i senatori Enrico Borghi e Sironi avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.
Disegno di legge n. 1175:
sulla votazione finale, la senatrice Biancofiore avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Camusso, Cantu', Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Lorenzin, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestroni e Sisto.
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Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ronzulli, per attività di rappresentanza del Senato; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare; Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Losacco e Malpezzi, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Alfieri, Bilotti, Cantalamessa e De Cristofaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.
Alla ripresa pomeridiana è da considerare in missione la senatrice Petrucci, per partecipare a un incontro internazionale (dalle ore 17).
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Sensi Filippo, Zampa Sandra, Camusso Susanna Lina Giulia, Furlan Annamaria, Zambito Ylenia, Basso Lorenzo, D'Elia Cecilia, Delrio Graziano, Fina Michele, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, Irto Nicola, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Nicita Antonio, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verducci Francesco, Verini Walter
Disposizioni in materia di diritto alla disconnessione nei rapporti di lavoro (1290)
(presentato in data 06/11/2024);
senatori Romeo Massimiliano, Cantu' Maria Cristina, Murelli Elena, Minasi Tilde, Centinaio Gian Marco, Stefani Erika, Borghesi Stefano, Bergesio Giorgio Maria, Garavaglia Massimo, Marti Roberto, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Testor Elena
Misure per il sostegno, la tutela e l'assistenza dei malati oncologici (1291)
(presentato in data 06/11/2024).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
7ª (Cultura, istruzione) e 10ª (Sanità e lavoro)
sen. Bucalo Carmela ed altri
Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici (1260)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 06/11/2024).
Disegni di legge, nuova assegnazione
7ª (Cultura, istruzione) e 10ª (Sanità e lavoro)
in sede redigente
sen. Castellone Maria Domenica ed altri
Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici (186)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali
Già assegnato, in sede redigente, alla 10ª Commissione permanente (Sanità e lavoro)
(assegnato in data 06/11/2024).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 06/11/2024 la 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
sen. Stefani Erika "Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale" (1123)
(presentato in data 30/04/2024).
Camera dei deputati, trasmissione di documenti
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 31 ottobre 2024, ha trasmesso il documento approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, dalle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato), nella seduta del 30 ottobre 2024, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini") (COM(2024) 132 final) e la proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 final) (Doc. XVIII, n. 21) (Atto n. 588).
Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, recante l'esercizio dei poteri speciali, con veto, in ordine alla notifica della società Manta Aircraft S.r.l. - Progetto di collaborazione fra Manta Aircraft S.r.l. e la società cinese Shenyang Aviation Industry Group, finalizzata al finanziamento ed alla costruzione di 2 prototipi civili del velivolo denominato "ANN Plus", che sarà destinato al trasporto di passeggeri tra una regione e l'altra della Cina.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 587).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti SpA nell'anno 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. LIV, n. 2).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 18-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni concernenti il Patrimonio Rilancio, aggiornata al 31 dicembre 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. XXXIX, n. 1).
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania e all'Italia in relazione alle alluvioni verificatesi nel 2024 (COM(2024) 480 definitivo), alla 5a e alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2024) 502 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 30 ottobre e 5 novembre 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
di FORMEZ P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1ª e alla 5a Commissione permanente (Doc. XV, n. 305);
della Fondazione la Biennale di Venezia, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 306);
dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi (INdAM), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 307);
dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9a Commissione permanente (Doc. XV, n. 308);
di ANAS S.p.A., per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 309).
Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 30 ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, il parere reso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, nell'adunanza del 28 ottobre 2024, in merito alla proposta di legge FOTI: «Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale» (atto Camera n. 1621).
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 585).
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 6 novembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 89/2024/G, concernente l'indagine "Amministrazione pubblica e intelligenza artificiale (EUROSAI parallel audit)", di integrazione alla deliberazione n. 60/2024/G, con la quale è stato approvato il documento relativo al "Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2024 e nel contesto triennale 2024-2026".
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e all'8a Commissione permanente (Atto n. 586).
Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti
È pervenuto al Senato un voto della regione Veneto concernente: "Risoluzione relativa a «La Vespa, una targa storica del patrimonio culturale italiano»".
Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 7a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (n. 26).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, in data 5 novembre 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2024) 517 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 novembre 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.
Interrogazioni
GASPARRI, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, TREVISI, ZANETTIN - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
da un articolo del 26 ottobre 2024 a firma dei giornalisti Vittorio Malagutti e Giovanni Tizian, comparso sul quotidiano "Il Domani", diretto da Emiliano Fittipaldi, si è appreso che sono state realizzate registrazioni clandestine nel corso di due riunioni con i commissari straordinari di Condotte d'Acqua S.p.A. in a.s., tenutesi presso gli uffici del Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui una alla presenza del Ministro, notizia che se fosse confermata sarebbe di una gravità inaudita e senza precedenti. Insomma persone non ancora individuate si sarebbero presentate munite di un registratore, sia nella stanza di un Ministro della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni che in quella di un capo di Gabinetto, e avrebbero illecitamente registrato il contenuto delle riunioni per poi fornire tali registrazioni a un quotidiano, con lo specifico intento di arrecare danni all'azione di un Ministro che sta riportando ordine e legalità nel settore delle amministrazioni straordinarie;
è notizia di questi giorni che nel nostro Paese operano gruppi organizzati per la realizzazione di attività illecite di dossieraggio a danno dei vertici dello Stato e di personalità politiche e della società civile;
si è appreso da recenti dichiarazioni del Ministro in indirizzo, inoltre, che anche nel periodo in cui il Ministro stesso ricopriva il delicato incarico di presidente del COPASIR, avrebbe subito accessi illeciti alla propria corrispondenza, in relazione ai quali è stata presentata denuncia ai competenti organi giudiziari, e ai propri conti correnti bancari, come risulterebbe dagli atti della Procura della Repubblica di Perugia, nelle cui indagini risulterebbe, peraltro, coinvolto Giovanni Tizian, ossia uno dei firmatari dell'articolo apparso su "Il Domani" citato, che, unitamente ad altri suoi colleghi del medesimo quotidiano, avrebbe ricevuto illecitamente documentazione dall'indagato Striano;
considerato che:
uno dei citati commissari straordinari, il professor Giovanni Bruno, è già salito agli onori della cronaca per vicende poco limpide legate alla sua nomina come commissario straordinario di Eldo in a.s., oggetto di indagine da parte della Procura di Roma, e ai sorteggi, ritenuti anomali, legati alla nomina come commissario di Condotte d'Acqua in a.s. stessa, nonché agli intrecci con i professionisti cui sono stati attribuiti gli incarichi di consulenza;
si fa riferimento, in proposito, agli articoli de "il Fatto Quotidiano" del 7 ottobre 2018 e di "Libero" dell'8 ottobre 2021 e all'inchiesta de "L'Espresso" del 14 dicembre 2018,
si chiede di sapere se le circostanze riportate risultino rispondere al vero e se il Ministro in indirizzo intenda proseguire nell'opera di rigore e di coordinamento nella gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e di quella di Condotte d'Acqua in particolare, nonostante gli ostacoli che vengano frapposti.
(3-01450)
FURLAN, ALFIERI, BASSO, CAMUSSO, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, NICITA, PARRINI, RANDO, ROJC, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
dagli organi di stampa si è appresa la notizia di una nuova, ennesima, aggressione ai danni di un addetto delle ferrovie in servizio sulla tratta regionale Genova-Busalla;
il capotreno è stato aggredito e accoltellato al momento del controllo biglietti, mentre il treno si trovava all'altezza della stazione Genova Rivarolo. È stato trasferito in codice rosso in ospedale ed ha riportato ferite con prognosi di 14 giorni;
la notizia dell'aggressione ha prodotto l'immediata reazione dei sindacati di categoria. FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, UGL ferrovieri, FAST CONFSAL e Orsa Trasporti hanno proclamato uno sciopero di otto ore nella giornata di martedì 5 novembre 2024;
la FIT CISL dal 2022 ha avviato un monitoraggio costante degli episodi di violenza di cui sono vittime autisti, controllori, agenti e operatori di stazione, capitreno e macchinisti. Come riportato dalle agenzie di stampa, si tratta di "una lunga lista di pugni e calci; di minacce da parte di aggressori armati di forbici, spranghe, coltelli, bottiglie; quando va bene di sputi e insulti, ma anche di peggio. Tanto per fare qualche esempio, nel 2022 figura l'autista della linea 380 di Palermo Amat aggredito da una persona che prima distrugge il vetro di sicurezza e poi lo prende a pugni; ad aprile un autista di Taranto dell'allora Amat resta infortunato in una sassaiola scatenata contro l'autobus; il 29 aprile un autista Ctm di Cagliari viene prima colpito in volto da una pietra, poi preso a calci da due aggressori, medicato in ospedale e dimesso con una prognosi di 7 giorni; il 18 maggio a Roma un dipendente Atac al capolinea Ponte Mammolo è preso a bottigliate in testa; il 18 giugno un autista Amtab di Bari preso a morsi e calci al capolinea di piazzale Aldo Moro; il 27 giugno Milano un agente di stazione a San Donato Milanese si è visto assalire da cinque delinquenti riportando ferite e 15 giorni di prognosi";
considerato che:
nel corso della XVIII Legislatura, il 1° aprile 2022, è stato siglato il "protocollo per la promozione della sicurezza nel processo di sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale", sottoscritto dall'allora Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Ministero dell'interno, Conferenza Stato-Regioni, ANCI, associazioni datoriali e sindacati;
l'obiettivo del protocollo era quello di "individuare azioni concrete da mettere in atto per garantire la sicurezza del servizio di Tpl affrontando in modo particolare le criticità in cui può trovarsi tutto il personale frontline: autisti di autobus e tram, personale di bordo in macchina dei treni, addetti alla verifica dei titoli di viaggio, addetti alla vendita e assistenza clienti durante il viaggio";
il protocollo individua "misure di sistema" e "misure specifiche". Tra le misure di sistema, propone di istituire una sede istituzionale, a livello nazionale, di monitoraggio, consultazione, confronto e proposta sui temi della sicurezza nel TPL, anche attraverso la costituzione di tavoli tematici. Tra le "misure specifiche": investimenti in videosorveglianza e protezione di infrastrutture e mezzi, equipaggiamenti minimi obbligatori, isolamento del posto di guida degli operatori con cabine protette, sistemi di controllo degli accessi, un numero nazionale di emergenza dedicato a personale e utenti, adozione di procedure standard finalizzate alla protezione del personale, programmi di protezione e sicurezza, controllo e presidio anche attraverso la presenza di guardie giurate e unità cinofile;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato il tavolo per dar corso al protocollo il 22 ottobre 2024, a distanza di 18 mesi dalla sottoscrizione,
si chiede di sapere:
quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo, con la massima urgenza e con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, per contrastare ogni forma di violenza e consentire al personale di svolgere in sicurezza il proprio lavoro;
quali iniziative intendano adottare al fine di dare seguito agli impegni sottoscritti da Governo e parti sociali nell'aprile 2022 con il protocollo per la promozione della sicurezza nel processo di sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale.
(3-01451)
SALVITTI, BIANCOFIORE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
il mercato del lavoro appare ormai in una fase di consolidato rilancio, come testimoniato dai dati ISTAT, che anche nell'ultima rilevazione, pubblicata il 31 ottobre 2024, attestano un numero di occupati ormai stabilmente intorno alla soglia di 24 milioni di unità;
in questo contesto, residuano ancora alcuni comparti produttivi in cui si avvertono significative difficoltà nel reperimento di personale, dovute a diversi fattori, tra cui la tendenza demografica negativa;
oltre a proseguire nel rilancio della formazione professionale e nel processo di riduzione del mismatch interno tra domanda e offerta di lavoro, appaiono utili politiche migratorie in grado di garantire l'ingresso nel Paese di ulteriori lavoratori opportunamente formati;
le politiche adottate nell'ultimo biennio, in controtendenza con il recente passato, si sono opportunamente caratterizzate per aver privilegiato flussi migratori regolari, pianificati a monte attraverso una programmazione strutturata;
con il "decreto flussi" 2023-2025 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023), infatti, si è per la prima volta elaborata una programmazione dei flussi su base triennale (2023-2025), ed il decreto-legge n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2023, ha inoltre posto al di fuori delle quote gli ingressi dei cittadini stranieri che completano programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
la promozione dell'immigrazione regolare risulta altresì funzionale a garantire che i lavoratori siano effettivamente tutelati e protetti, ponendosi come ulteriore strumento indiretto di contrasto al caporalato ed al lavoro sommerso e irregolare;
coerentemente con questa visione, il decreto-legge n. 145 del 2024 (attualmente all'esame della Camera dei deputati) prevede, accanto a disposizioni di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di ingresso in Italia per motivi di lavoro;
in questo scenario appare fondamentale la collaborazione con i Paesi dell'area del Mediterraneo, promuovendo progetti che garantiscano ai lavoratori, prima della partenza, un'adeguata formazione, tanto sul fronte professionale, quanto su quello linguistico e sugli aspetti di sicurezza sul lavoro,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per implementare la collaborazione con i Paesi dell'area del Mediterraneo, soprattutto al fine di favorire progetti volti alla formazione qualificata dei lavoratori, nell'ambito della più ampia strategia di promozione dell'ingresso regolare di stranieri in Italia.
(3-01452)
RANDO, FURLAN, NICITA, BASSO, CAMUSSO, CRISANTI, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MALPEZZI, MARTELLA, ROJC, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERINI, ZAMPA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il 23 ottobre 2024 si è appresa la notizia che il boss Giuseppe Corona, condannato a 15 anni e 2 mesi in appello e accusato di riciclaggio e intestazione fittizia e sottoposto al regime di carcere duro, di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nell'istituto penitenziario Milano Opera, è stato rimesso in libertà dopo che sono scaduti i termini massimi di custodia cautelare;
la scarcerazione di Giuseppe Corona è arrivata a distanza di pochi giorni da un'altra vicenda analoga, che ha portato alla scarcerazione di nove boss trapanesi fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Si sono riaperte le porte del carcere per scadenza dei termini di custodia cautelare per Nicola Accardo boss di Partanna, Vincenzo La Cascia, capomafia della cosca di Campobello di Mazara, il paese scelto da Messina Denaro per l'ultimo periodo della sua latitanza, entrambi al 41-bis, Andrea Valenti, parente dei favoreggiatori storici del boss di Castelvetrano, i Bonafede, Filippo Dell'Aquila, Angelo Greco, Calogero Guarino, Giuseppe Tilotta, Antonio Triolo, Raffaele Urso;
i problemi relativi alla dotazione organica dei tribunali stanno producendo effetti sui tempi dei processi, arrivando ad esiti preoccupanti come quelli evidenziati;
in questo modo si vanificano anni di indagini e intercettazioni da parte di magistratura inquirente e forze dell'ordine, con il concreto rischio di mandare un messaggio sbagliato ai cittadini e alle vittime delle mafie,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda avviare per potenziare gli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli più esposti nel contrasto delle mafie.
(3-01453)
MAZZELLA, LOPREIATO, LICHERI Ettore Antonio, LOREFICE, BEVILACQUA, ALOISIO, CASTIELLO, CATALDI, NAVE, NATURALE, LICHERI Sabrina, MARTON, PIRONDINI, SCARPINATO - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
il Solofrana è un torrente tributario del fiume Sarno che ha origine presso Sant'Agata Irpina, frazione del comune di Solofra (Avellino), e che raccoglie le acque di vari torrenti, in cui si immettono anche i reflui provenienti dalle locali industrie conciarie. In particolare, per lunghi anni, il torrente è stato costantemente interessato da fenomeni sintomatici di un elevato inquinamento ambientale, quali esalazioni nauseabonde, anomale colorazioni delle acque e presenza di schiume;
tale situazione continua a persistere, così come riportato dall'ultima "Relazione di validazione n. 48/TF/23" di ARPA Campania, secondo cui "per quanto riguarda la matrice suolo e relativamente ai campioni di acqua sotterranea, il sito della falda profonda Solofrana Montorese risulta potenzialmente contaminato per il superamento delle relative CSC";
a Solofra, in via Carpisani, è presente un impianto di depurazione adibito al trattamento delle acque reflue del polo conciario che, insieme ad un altro impianto sito nel comune di Mercato San Severino (Salerno) e alla rete di collettori comprensoriali, costituisce il complesso depurativo Alto Sarno, di proprietà della Regione Campania;
nel 2010, la fine dello stato di emergenza socio-economico-ambientale dell'area del bacino idrografico del fiume Sarno ha determinato la cessazione della gestione commissariale del complesso depurativo Alto Sarno e il subentro nelle attività gestionali della Regione Campania;
l'ente idrico campano, con deliberazione n. 24/2022 ha riconosciuto, nel comune di Solofra, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni prescritte per la salvaguardia della gestione del servizio idrico in forma autonoma;
attualmente, l'impianto di depurazione di Mercato San Severino è affidato alla gestione di Gori S.p.A., una società mista a prevalente capitale pubblico la cui quota di maggioranza (51 per cento) è detenuta dal socio pubblico Ente d'ambito sarnese vesuviano (ex AT03). Il depuratore di Solofra, ricadente nel territorio di competenza nell'Ente d'ambito irpino (ex AT01 Calore Irpino), è invece gestito da Cogei S.r.l.;
da notizie di stampa, che trovano conferma nelle dichiarazioni rese dal sindaco di Solofra durante la seduta del Consiglio comunale del 26 gennaio 2024, si apprende che, nell'ambito di una generale riorganizzazione del servizio idrico integrato cittadino, la Giunta comunale di Solofra sia intenzionata ad intraprendere un percorso affinché l'impianto di depurazione di via Carpisani sia affidato, previo ammodernamento, ad una società mista di proprietà comunale per il 51 per cento e con il restante 49 per cento di capitale privato;
le suddette notizie di stampa identificano, quale possibile società affìdataria, la Co.Di.So. (Consorzio disinquinamento Solofra) S.p.A., società mista la cui governance è in capo al Comune di Solofra, che detiene il 51 per cento del capitale sociale, mentre il restante 49 per cento appartiene al soggetto privato Co.De.So. (Consorzio depurazione Solofra) S.r.l., consorzio cui sono iscritti circa 50 imprenditori conciari. Inoltre, attualmente, la Co.Di.So. detiene la gestione degli impianti fognari cittadini;
nei mesi scorsi, l'assemblea di Co.De.So. ha deliberato, all'unanimità, di approvare il progetto, già discusso in un incontro allargato in Comune, che vede il consorzio degli imprenditori conciari quale affidatario, unitamente al Comune, per la gestione dell'impianto di depurazione;
la bozza dell'accordo è stata approvata e la Co.De.So. S.r.l. si è dichiarata disponibile a partecipare alla gestione del depuratore di Solofra, a condizione che vengano realizzati interventi di adeguamento dell'impianto e previa eliminazione degli scarichi civili attualmente immessi (recapitandoli all'impianto di Mercato San Severino), al fine di destinare il depuratore al servizio esclusivo delle imprese consorziate;
gli interroganti ritengono che la partecipazione delle imprese conciarie, ossia dei produttori delle acque reflue trattate dal depuratore, alla gestione del depuratore stesso possa presentare profili di attrito con la disciplina in materia di conflitto di interessi, di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali imminenti misure di competenza intenda adottare per vigilare e risolvere le citate criticità;
se ritenga opportuno applicare il principio, europeo e nazionale, di "chi inquina paga", mediante la ricostruzione delle responsabilità in merito ai fenomeni della possibile contaminazione della falda profonda Solofrana Montorese;
se, alla luce dell'eventuale necessità della bonifica e delle ingenti risorse a tal fine indispensabili, non ritenga necessario rivalutare la perimetrazione del sito da regionale a nazionale.
(3-01454)
SCALFAROTTO - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
secondo organi di stampa "Sistema moda Italia", una delle più importanti associazioni tra imprese della filiera dell'eleganza italiana, rappresentante il mondo del tessile, avrebbe abbandonato la federazione di riferimento del comparto, Confindustria moda, un gigante che rappresenta 60.000 imprese, 550.000 addetti, 108 miliardi di euro di fatturato, tre quarti dei quali destinati all'export;
quello di Confindustria moda è un progetto quasi decennale, nato intorno al tavolo della moda istituito nel 2016 presso il Ministero dello sviluppo economico e creato al fine di mettere a sistema le filiere della moda, abbigliamento e accessori, tradizionalmente molto frammentate tra loro, per competere con compattezza e di concerto anche sui mercati internazionali;
per effetto dell'abbandono di Confindustria moda da parte di Sistema moda Italia, il sistema italiano delle relazioni industriali e istituzionali e quello della formazione in questo settore verrà sostanzialmente depotenziato e anche il peso delle singole componenti della filiera ne uscirà ridimensionato all'interno dell'associazionismo imprenditoriale;
la necessità di assicurare una confederazione della moda forte, coesa e unita rappresenta una priorità non solo per mantenere l'Italia all'avanguardia in questo settore, ma anche per consentire alle filiere nazionali di continuare a competere sul mercato globale, dove i competitor spesso guadagnano considerevoli quote di mercato perché accompagnate da un framework rappresentativo di riferimento che consente loro di agire in maniera sistematica e coerente,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, che cosa abbia fatto, nei limiti delle proprie competenze, per prevenire ed evitare la situazione di crisi interna che ha portato Sistema moda Italia ad abbandonare Confindustria moda e quali iniziative intenda adottare per sollecitare e incentivare il massimo grado di coesione all'interno delle filiere della moda, facendosi promotore di un percorso di ottimizzazione delle esperienze di Sistema moda Italia e Confindustria moda in un'ottica unitaria, in quanto fondamentale per garantire la competitività del Paese anche nel medio-lungo periodo.
(3-01455)
(già 4-00973)
GELMETTI, MALAN, DE CARLO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
con decreto ministeriale 6 settembre 2024, il Ministro in indirizzo ha nominato i nuovi commissari straordinari di Condotte d'Acqua, in ragione della scadenza della terna commissariale precedente a seguito del decreto del Tribunale di Roma del 26 luglio 2024 che dichiarava cessata l'attività d'impresa della stessa società;
già la nomina dei commissari uscenti nel 2018 aveva destato polemiche, in virtù dell'applicazione del metodo del sorteggio, che in teoria avrebbe dovuto garantire la massima imparzialità, ma che nella sostanza ha avuto come esito la nomina di noti professionisti legati ad ancor più noti studi legali;
da quanto appreso da un articolo apparso su "La Verità" il 2 novembre 2024, la decisione di nominare una nuova terna è stata determinata anche dalla condotta poco diligente dei precedenti commissari, con specifico riferimento alla cessione della quota detenuta da Condotte d'Acqua in Eurolink, il consorzio che si occuperà della costruzione del ponte sullo stretto di Messina;
la vendita del lotto, che era escluso dall'originario programma di cessione, è avvenuta non solo senza essere stata preceduta da una gara pubblica, ma addirittura sulla base di una perizia di stima risalente al 2021, quindi antecedente alla decisione del Consiglio dei ministri di riavviare la procedura per la realizzazione del ponte;
la tempistica dell'operazione risulta, peraltro, particolarmente sospetta, essendosi il procedimento relativo a tale vendita consumato integralmente nel brevissimo lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del "decreto ponte" da parte del Consiglio dei ministri il 16 marzo 2023 e la pubblicazione di tale decreto, avvenuta il 31 marzo 2023;
infatti, nonostante l'eco che l'approvazione del decreto-legge aveva avuto sugli organi di stampa e il comunicato ufficiale da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne anticipava i contenuti, i commissari straordinari hanno ritenuto di stipulare il contatto il 30 marzo 2023, proprio il giorno prima della pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, evento che avrebbe sicuramente impattato sul valore della partecipazione in Eurolink;
la condotta dei commissari ha, dunque, determinato la svendita di tale importante asset, che coinvolge l'opera pubblica più importante della storia repubblicana, ad un prezzo che non può che essere considerato irrisorio, in spregio ai creditori che da anni attendono di essere ripagati;
ciò peraltro è comprovato dalla valutazione del valore della partecipazione compiuta dall'esperto del Ministero delle imprese e del made in Italy, che l'ha quantificata in un range compreso tra 14 e 43 milioni di euro; si tratta di un valore particolarmente significativo, se si considera che nel contratto del 30 marzo 2023 è stato pattuito un corrispettivo di 14 milioni di euro, pari al valore minimo risultante dalla suddetta valutazione, a fronte della cessione non solo della partecipazione in Eurolink, ma anche dei tre lotti che costituiscono il ramo core dell'azienda;
la vicenda suscita dunque numerose perplessità relativamente alla tempistica dell'operazione, all'estensione della vendita senza una procedura di gara e alla congruità del prezzo;
al danno si aggiunge la beffa dei maxi compensi richiesti dai commissari uscenti di Condotte S.p.A., quantificati nella spropositata somma di quasi 34 milioni di euro, a cui il Ministero si è opposto,
si chiede di conoscere quali siano le ragioni che hanno mosso le decisioni del Ministro in indirizzo in merito alle vicende descritte e le specifiche valutazioni in ordine al valore della partecipazione in Eurolink, nonché se la quantificazione dei compensi richiesti dai precedenti commissari di Condotte S.p.A. sia avvenuta in violazione delle regole vigenti.
(3-01456)
POTENTI, ROMEO - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
solo pochi giorni fa, tra il 19 e il 20 ottobre 2024, l'Emilia-Romagna è stata nuovamente colpita da gravi eventi alluvionali che hanno provocato danni ingenti in numerose città della regione, tra cui Bologna, Modena e Reggio Emilia;
le forti piogge hanno causato l'esondazione di vari fiumi, allagando strade e aree urbane, costringendo oltre 3.000 persone ad abbandonare le proprie case, lasciando oltre 15.000 abitazioni senza elettricità e purtroppo provocando una vittima;
questo avvenimento fa parte di una serie di eventi estremi che negli ultimi 18 mesi hanno interessato la regione, causando 18 vittime e danni economici stimati per circa 8,5 miliardi di euro, secondo fonti locali e dell'Unione europea;
molto recenti sono anche le alluvioni che hanno interessato la Toscana dal 23 settembre e il 25 ottobre 2024, in particolare le province di Livorno e Pisa, che hanno provocato frane e allagamenti a causa di una grande quantità di pioggia cadute in poche ore, nonché il crollo di ponti e la chiusura di strade, con tutti i problemi di circolazione conseguenti e con danni pesantissimi anche a coltivazioni e allevamenti;
quelli di questi giorni sono numeri drammatici soprattutto data la frequenza e la violenza degli eventi, che sollevano interrogativi sull'efficacia delle politiche di prevenzione del rischio idrogeologico e di gestione delle acque messe in atto dalle Regioni colpite, generando grande preoccupazione nelle popolazioni, anche perché troppo recenti sono le immagini drammatiche di Valencia;
è necessario un cambio di passo che ponga attenzione alle misure di prevenzione dal rischio idrogeologico, della messa in sicurezza del territorio e della vulnerabilità del territorio accumulate nel tempo, non solo nel lungo ma anche nel breve periodo, che metta in sicurezza la popolazione nell'eventualità di nuovi eventi, nella speranza che non si verificheranno più con tale violenza;
in contesti di particolare fragilità sono infatti necessari anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fiumi e sui canali per evitare il degrado delle opere idrauliche e soprattutto l'accumulo di sedimenti e di altro materiale da trasporto solido, che riduce la sezione dei corsi d'acqua, favorendo fenomeni di esondazione;
le Regioni dispongono di strumenti di programmazione e pianificazione per la gestione del rischio ambientale, per ridurre i pericoli derivanti da eventi come alluvioni, frane e piene fluviali; si tratta spesso di interventi di particolare complessità che necessitano di tempi lunghi di realizzazione e costi notevoli, che spesso rallentano la loro pianificazione e la realizzazione, accentuando la vulnerabilità del territorio agli eventi estremi,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per contrastare il rischio idrogeologico incluso l'accertamento dell'effettiva attuazione da parte delle autorità regionali e locali interessate di misure di prevenzione nel lungo e nel breve periodo, e il monitoraggio dei fondi stanziati per la messa in sicurezza del territorio al fine di tutelare in maniera effettiva ed efficace i cittadini.
(3-01457)
BOCCIA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, MISIANI, IRTO - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
la produzione automobilistica delle principali case europee sta registrando una contrazione senza precedenti. Gli ultimi dati ACEA e ANFIA evidenziano la crisi di un settore che rappresenta il 7 per cento del PIL della UE e 13 milioni di lavoratori occupati, e che minaccia la tenuta dell'intera economia europea. Nel corso del 2024, alcuni dei principali impianti di produzione di autovetture delle 5 più grandi case automobilistiche europee (BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault e Volkswagen) hanno operato a ritmi inferiori rispetto alle proprie capacità produttive. Di recente, la Volkswagen, la più grande casa automobilistica europea per vendite, ha preannunciato la chiusura di tre stabilimenti, mentre in Italia la Stellantis ha registrato nel terzo trimestre 2024 un preoccupante calo dei volumi produttivi che hanno coinvolto gli stabilimenti di Melfi e Mirafiori e l'avvio di una fase di proteste da parte dei lavoratori del settore;
al crollo delle immatricolazioni in Europa e in Italia concorrono numerosi fattori: con più di 500 auto per mille abitanti, il mercato europeo dell'automobile presenta margini di crescita assai ridotti; la progressiva reinterpretazione della mobilità urbana sta spingendo molte amministrazioni locali a favorire l'utilizzo del trasporto pubblico sostenibile, delle piste ciclabili e il car pooling; a differenza delle precedenti, le giovani generazioni non vedono nell'automobile un bene materiale indispensabile, tanto che, come evidenziano i dati ACI e ISTAT, tra il 2011 e il 2021 il numero di auto intestate a persone under 25 è diminuito del 43 per cento; l'incremento dei prezzi delle autovetture, che nel solo periodo tra il 2019 e il 2022 hanno registrato un aumento del 34,3 per cento; la riduzione del numero di autovetture del segmento delle utilitarie;
nella presente congiuntura, la Cina e l'approccio cinese al prodotto sono emersi come disruptor del settore. In base a recenti analisi di mercato, si stima che i costruttori cinesi, entro il 2030, conquisteranno una quota pari al 33 per cento del mercato globale di autovetture, consolidandosi nel mercato europeo con una quota pari al 12 per cento. Alla base di tale successo ci sono diversi vantaggi strutturali, in parte costruiti diligentemente negli anni. Le case automobilistiche cinesi producono autovetture ormai comparabili a quelle dei concorrenti occidentali, ma con costi largamente inferiori. Il vantaggio competitivo si registra in particolare nel settore delle autovetture a propulsione elettrica che richiedono un impiego massiccio di semiconduttori e di terre rare di cui la Cina controlla gran parte dell'estrazione mondiale e della lavorazione intermedia. Ciò permette ai produttori cinesi di controllare circa il 75 per cento della produzione mondiale di batterie;
a differenza dei produttori cinesi, i numerosi costruttori europei operano in orizzonti temporali ristretti. Sotto la pressione dei mercati finanziari, si trovano costretti ad adottare politiche incentrate sui profitti a breve termine. In Europa, l'approccio alla produzione è caratterizzato da una scarsa coordinazione, anche nell'ambito della ricerca e dello sviluppo e nelle politiche di incentivazione;
il contesto impone una profonda riflessione sulle politiche industriali da adottare. Si è di fatto di fronte ad uno shock sistemico settoriale paragonabile per dimensioni e gravità a quello recentemente sperimentato nel settore dell'approvvigionamento energetico. Appare concreto il rischio, al netto delle misure protezionistiche varate dalla UE, di un duro confronto sullo scenario internazionale;
a fronte di un quadro generale dell'automotive in progressivo deterioramento, per resistere alle spinte competitive provenienti dall'estero, abbattere i costi e rilanciare le produzioni sostenibili e a zero emissioni appare indispensabile: favorire l'aggregazione delle forze fra i marchi, la condivisione di piattaforme e avanzamenti tecnologici per ricostruire economie di scala e ottimizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo; accompagnare tale percorso con la creazione di un apposito fondo europeo comune per il settore automotive; istituire una vera e propria catena di valore europea, dotata di una filiera integrata in grado di autoprodursi le batterie destinate alle vetture a propulsione elettrica, riducendo contestualmente la dipendenza dell'Unione da fonti di approvvigionamento rischiose sotto il profilo geopolitico; promuovere le politiche di transizione verso le nuove tecnologie e di sostegno alle tecnologie da affiancare all'elettrico, quali i motori con propulsione ad idrogeno; sostenere la domanda con appositi incentivi;
in tale contesto, il taglio previsto nel disegno di legge di bilancio dell'80 per cento delle risorse stanziate per gli anni compresi tra il 2025 e il 2030 del fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto dei veicoli non inquinanti (da 5,8 a 1,2 miliardi di euro) appare una scelta incomprensibile. La transizione del settore automotive è soggetta a leve di attuazione che necessitano di incentivi pubblici per colmare il proprio gap competitivo e le decisioni finora assunte, unitamente al dialogo avviato per favorire l'insediamento in Italia di produttori extraeuropei, appaiono in contrasto con gli interessi del Paese,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per ripristinare con urgenza le risorse del fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto dei veicoli non inquinanti, oggetto del taglio previsto nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2025 pari a circa 4,6 miliardi di euro, e se intenda assumere iniziative, condivise con altri Paesi membri UE, per l'istituzione di un fondo pluriennale per la competitività europea dedicato a supportare, con ulteriori risorse, le imprese del settore automotive implicate nella transizione;
quali misure intenda adottare al fine di mantenere operativi gli stabilimenti di produzione di autovetture in Italia e i marchi storici della nostra filiera dell'automotive, altrimenti destinati alla chiusura o al trasferimento all'estero oppure ad essere oggetto di acquisizione da parte dei concorrenti internazionali, e se intenda attivarsi nelle sedi istituzionali europee al fine di promuovere politiche volte alla creazione di grandi player industriali europei nel settore della produzione automobilistica e nella filiera dell'automotive europea, anche mediante aggregazioni, capaci di competere sul mercato internazionale, con l'obiettivo di una presenza stabile e significativa nel territorio italiano di stabilimenti operativi, di investimenti, di livelli occupazionali, di indotto e componentistica;
quali misure intenda adottare nei confronti di Stellantis per garantire un futuro certo agli stabilimenti in Italia e all'indotto e il mantenimento dei livelli occupazionali;
se intenda attivarsi per prorogare al 2025 la cassa integrazione straordinaria per il settore dell'automotive;
se intenda proseguire e rafforzare le politiche di sostegno volte alla transizione del settore automotive, in quanto le novità introdotte nel contesto normativo europeo, l'evoluzione tecnologica nella propulsione elettrica, delle batterie di ricarica e dei circuiti e le nuove esigenze di mobilità dei cittadini impongono alle aziende automobilistiche l'avvio immediato di un processo di ulteriore profonda trasformazione del loro assetto produttivo e della filiera di distribuzione;
se intenda attivarsi al fine di garantire nell'immediato l'erogazione di bonus, benefici e altre misure di vantaggio volte a sostenere la domanda di autoveicoli, con priorità per i veicoli a propulsione elettrica.
(3-01458)
VALENTE, MALPEZZI, IRTO, BASSO, RANDO, CAMUSSO, FRANCESCHINI, NICITA, MARTELLA, ROJC, FRANCESCHELLI, ZAMBITO, TAJANI, SENSI, ROSSOMANDO, LA MARCA, ZAMPA, MANCA, FINA, FURLAN - Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. - Premesso che:
la legge 5 maggio 2022, n. 53, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere, reca un'articolata disciplina sulla raccolta di dati ed informazioni sulla violenza contro le donne, con la finalità di attuare un monitoraggio puntuale delle violenze di genere ed elaborare politiche di prevenzione e contrasto; la necessità di acquisire dati statistici ufficiali sul complesso della violenza subita dalle donne è raccomandata dalla Convenzione di Istanbul, dal rapporto GREVIO e dall'European institute for gender equality, poiché l'elaborazione di statistiche di qualità è strettamente collegata all'adozione di politiche di intervento efficaci;
a tale proposito, la legge introduce norme finalizzate a garantire un costante, effettivo e coordinato monitoraggio del fenomeno attraverso la prescrizione dell'obbligo per tutti gli uffici pubblici e privati che contribuiscono all'informazione statistica, per le strutture sanitarie pubbliche, per i centri anti violenza e le case rifugio, di fornire i dati e le notizie relativi alle violenze di genere, integrando in modo sistematico e più ampio le rilevazioni annuali condotte dall'ISTAT in materia; e, soprattutto, attraverso l'istituzione di un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati;
nello specifico, al fine di apportare ai sistemi informatici dei Ministeri coinvolti le necessarie modifiche, nonché al fine di istituire una banca dati interministeriale sui dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno subito violenza e sporto denuncia, è prevista l'adozione di una serie di decreti interministeriali;
nello specifico, all'art. 4, comma 2, è prevista l'adozione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le pari opportunità ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per apportare le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni adottate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di emergenza urgenza per il soccorso alle vittime di violenza; all'articolo 5, comma 1, si prevede che il Ministero dell'interno debba provvedere entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, a dotare il sistema di elaborazione dati di ulteriori funzionalità per rilevare più informazioni sulla relazione tra autore e vittima; al comma 2 dello stesso articolo, il Ministero della giustizia entro 12 mesi dall'entrata in vigore, deve individuare le modalità e le informazioni utili per monitorare con i propri sistemi informativi il fenomeno della violenza di genere; ancora, il comma 4 dell'articolo 5 ha previsto l'adozione di un decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, per istituire un sistema interministeriale di raccolta dati; da ultimo, l'articolo 6, comma 1, prevede che con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, sono apportate le modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato;
come si evince, l'emanazione di questi decreti interministeriali risulta essere fondamentale per la completa attuazione della legge;
la legge n. 53 del 2022 è frutto dell'ampio lavoro di approfondimento svolto dai componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere della XVIII Legislatura, e rappresenta un tassello importante nell'ambito degli strumenti normativi di contrasto alla violenza di genere;
da quanto risulta agli interroganti, a più di due anni dall'emanazione della legge non sembra che siano stati emanati, per le parti di reciproca competenza, i decreti ministeriali citati; tale ritardo rende inefficace il sistema di rilevazione introdotto, vanificando l'utilità dello strumento e privando le politiche di contrasto alla violenza di genere di un sistema statistico efficiente e completo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello stato di attuazione della legge n. 53 del 2022 e a che punto sia l'emanazione dei decreti ministeriali previsti;
quali orientamenti intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;
quali iniziative urgenti e necessarie intenda intraprendere al fine di completare l'attuazione della legge n. 53 del 2022.
(3-01459)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DI GIROLAMO - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
la legge 7 giugno 2000, n. 150, reca "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
all'articolo 9, comma 2, si prevede che gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni siano costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti;
l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, recante "Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi", prevede: "L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69";
con decreto ministeriale n. 1201/136 del 27 settembre 2024, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha conferito l'incarico di "addetto stampa" del vice ministro Edmondo Cirielli al dottor Massimiliano Francesco Ferrini;
da notizie di stampa si apprende che il dottor Ferrini non risulterebbe iscritto all'albo nazionale dei giornalisti;
sul sito web istituzionale del Ministero, alla sezione "collaboratori del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato agli Affari Esteri - Personale estraneo alla PA con contratto a tempo determinato", al dottor Ferrini risultava conferito l'incarico di addetto stampa, con compenso contrattuale annuo lordo di 50.000 euro;
a seguito delle notizie di stampa richiamate, la dicitura nella stessa sezione del sito web istituzionale è stata modificata in "responsabile per le relazioni istituzionali e le comunicazioni esterne (addetto stampa)",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se non ritenga opportuno fare chiarezza sulla vicenda;
per quale motivo la dicitura riguardante l'incarico conferito al dottor Ferrini, contenuta nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Ministero, sia stata modificata nelle ultime settimane.
(4-01570)
BILOTTI, PIRRO - Ai Ministri dell'interno e della giustizia. - Premesso che:
il braccialetto elettronico, applicato nell'ambito delle misure penali dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa (articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale) e, dunque, del contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, rappresenta uno strumento essenziale per garantire la sicurezza delle vittime, contribuendo a monitorare il rispetto delle misure disposte dai giudici nei confronti degli aggressori;
recenti notizie di cronaca, come anche una lettera ricevuta e pubblicata da "Fanpage" in data 26 ottobre 2024, evidenziano preoccupanti problemi nel funzionamento dei dispositivi. In particolare, nella lettera, inviata da una vittima di violenza, venivano segnalati ripetuti malfunzionamenti del braccialetto elettronico assegnato al suo ex compagno, che più volte si era avvicinato oltre la soglia dei 500 metri senza che il dispositivo rilevasse la violazione;
la testimone ha dichiarato che inizialmente il dispositivo funzionava correttamente, attivando gli allarmi di sicurezza previsti, ma in seguito ha iniziato a mostrare anomalie e, in almeno due occasioni, esso non ha rilevato la vicinanza dell'uomo, pur avendo egli oltrepassato la distanza minima prevista dall'ordinanza;
nonostante le segnalazioni, la società incaricata di gestire i dispositivi, Fastweb S.p.A., non ha risposto ai solleciti per la verifica del funzionamento, lasciando la vittima senza adeguata protezione;
considerato che:
come riportato da numerose fonti di cronaca, in meno di un mese sono stati commessi ben tre femminicidi da parte di uomini che indossavano o avrebbero dovuto indossare il braccialetto;
come evidenziato nell'interrogazione 4-01504 del 9 ottobre 2024, i braccialetti presentano malfunzionamenti anche rispetto a falsi allarmi che pervengono giornalmente alle forze di polizia incaricate del loro controllo;
tutte le criticità presentate dai dispositivi elettronici rischiano di vanificare le misure disposte dai giudici e mettere seriamente in pericolo la sicurezza delle vittime di violenze e maltrattamenti, che si ritrovano vulnerabili e costrette a convivere con un senso di insicurezza costante;
tale situazione si inserisce in un contesto già segnato da un elevatissimo numero di vittime di violenza di genere, che rende fondamentale un urgente intervento istituzionale per garantire la piena efficienza e affidabilità dei sistemi di protezione,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per verificare l'affidabilità dei braccialetti elettronici attualmente in uso e accertare le responsabilità dei malfunzionamenti segnalati, al fine di evitare che si ripetano situazioni come quella descritta;
se non ritengano necessario introdurre un monitoraggio periodico dei dispositivi e degli interventi di manutenzione, per assicurare che la loro funzionalità sia costantemente garantita e in linea con le esigenze di tutela della sicurezza delle vittime;
se siano previsti o in corso procedimenti per rivedere il sistema di gestione e manutenzione dei dispositivi affidati alla società vincitrice del bando di fornitura, ovvero Fastweb, garantendo interventi tempestivi in caso di segnalazioni di malfunzionamento;
quali ulteriori misure intendano adottare per rafforzare la sicurezza delle vittime di violenza domestica e potenziare la fiducia nell'uso di tecnologie di protezione come i braccialetti elettronici, incluse eventuali soluzioni alternative o integrative che possano supportare le forze dell'ordine nell'attuazione delle misure cautelari;
se non ritengano opportuno avviare una revisione delle procedure di allarme e segnalazione per rendere più tempestiva l'attivazione degli interventi di soccorso e garantire una costante verifica della vicinanza tra aggressore e vittima.
(4-01571)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):
3-01451 della senatrice Furlan ed altri, sulle misure per contrastare ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori del trasporto pubblico locale e regionale.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 238ª seduta pubblica del 5 novembre 2024, a pagina 107, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla quinta riga del secondo capoverso, dopo le parole "dell'OSCE", inserire le seguenti: "; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare". Conseguentemente inserire nelle caselle relative a tutte le votazioni del senatore un asterisco che richiami la seguente nota da pubblicare in calce alla medesima pagina:
"(*) Il senatore Casini è in missione, e non dunque assente come figura dal prospetto della votazione."