Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 226 del 01/10/2024
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
226a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2024
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Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del vice presidente CASTELLONE
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 235 del 29 ottobre 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente RONZULLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).
Si dia lettura del processo verbale.
IANNONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Per un'informativa urgente del Governo sulla situazione in Medio Oriente
BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, l'incubo peggiore, che potessimo tornare ai tempi delle guerre tra Israele e Libano, che nei nostri ricordi ci riporta a quasi vent'anni fa, è tornato. Purtroppo nella scorsa notte mezzi - mezzi militari israeliani - e uomini hanno superato il confine del Libano. La sovranità territoriale - lo abbiamo detto ieri in Conferenza dei Capigruppo - non può essere violata. L'Europa, l'Italia e la comunità internazionale non possono restare a guardare in silenzio.
Nonostante la disponibilità del Governo a riferire nelle Commissioni congiunte esteri e difesa di Camera e Senato, noi rinnoviamo, attraverso la Presidenza, l'invito al Governo a riferire immediatamente in Aula, perché questi bombardamenti non possono continuare. Il cessate il fuoco a Gaza e in Libano, per preservare la popolazione, liberare gli ostaggi e riaprire lo spazio della politica, dev'essere un imperativo.
Signora Presidente, chiediamo attraverso lei al Presidente del Senato di chiedere al ministro Tajani e al ministro Crosetto di riferire urgentemente al Parlamento italiano. Non possiamo restare in attesa: Israele deve fermarsi e bisogna chiamare un timeout serio in questo contesto, che è diventato di una gravità inaudita; mentre noi parliamo, perdono la vita civili innocenti, che non c'entrano nulla con questa autentica follia e il Governo italiano non può più restare in silenzio e alzare le spalle. Chiediamo che la Presidente del Consiglio, che guida anche il G7, si faccia portavoce di un'iniziativa diplomatica di cui in questo momento c'è un grandissimo bisogno.
Pertanto, signora Presidente, rinnoviamo l'invito fatto ieri in Conferenza dei Capigruppo: speravamo tutti che non accadesse quello che è accaduto questa notte, ma purtroppo è accaduto; il Gruppo Partito Democratico chiede al Governo di riferire urgentemente in Aula. (Applausi).
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, anche da parte nostra c'è la richiesta di un'informativa urgente nelle Aule del Parlamento (e ovviamente, per quanto ci riguarda, in quella del Senato) da parte del Governo, rispetto a una situazione che sta esplodendo in quei territori.
Riteniamo che possa essere di utilità anche al Governo parlare in quest'Aula per avere un mandato chiaro da parte del Parlamento al fine di rafforzare l'azione di governo verso una pace possibile nelle terre del Medio Oriente, dove ogni giorno, come ricordava il collega Boccia, muoiono innocenti e persone che non hanno nulla a che fare o a che vedere con i gruppi terroristici, che pure tutti noi riconosciamo essere presenti in quelle aree; l'azione che sta facendo Israele, inconcepibile in questa fase, rischia di portare a un'escalation del conflitto, che non vogliamo e non possiamo pensare sia inevitabile.
Anche da parte nostra, quindi, c'è la richiesta al Governo di riferire in Aula e non nelle Commissioni parlamentari, perché riteniamo che sia questa la sede dove discutere e confrontarci su un tema così importante e fondamentale per la vita dei cittadini. (Applausi).
PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, condividiamo certamente la preoccupazione e il fatto che si debba fare di tutto per evitare un'escalation che sembra purtroppo continuare. Credo che il Governo, la presidente Meloni innanzitutto e il ministro Tajani, anche ieri sera e questa mattina, stiano lavorando proprio in questa direzione, con rapporti ai massimi livelli (tra l'altro, la diplomazia italiana è sempre stata particolarmente efficace e particolarmente ascoltata); ritengo pertanto che ci si debba affidare a questo lavoro e che sarebbe controproducente creare un clamore che i fatti già determinano.
Questa mattina sono convocate congiuntamente le Commissioni di Camera e Senato affari esteri e difesa, che sono il luogo in cui tutti noi possiamo anche avere qualche informazione in più e portare qualche elemento in più. Detto questo, credo che si debba e si possa aspettare l'esito del lavoro in queste Commissioni e subito dopo ascoltare questa legittima richiesta, come sono legittime e condivise le preoccupazioni.
Stiamo attenti però a evitare che diventi un palcoscenico di divisione anche all'interno di quest'Aula o di quella di Montecitorio. Verifichiamo prima che il lavoro in Commissione possa essere magari più proficuo, come tutti noi - credo - auspichiamo.
PAITA (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (IV-C-RE). Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto per questa opportunità. Ritengo che sia molto importante il coinvolgimento del Parlamento in questa fase e francamente non sono preoccupata del clamore che può uscire dal Parlamento; piuttosto, sono preoccupata del fatto che possano essere tenute posizioni in qualche modo divisive, senza un contributo reale al rafforzamento dell'azione diplomatica. Penso che dovremmo cercare, invece, di riportare il più possibile la discussione in quest'Aula. Naturalmente, chi vi parla ha sempre sostenuto che ci fosse un diritto-dovere di Israele di difendersi, ma è altrettanto vero che noi, in questo momento, abbiamo la necessità di rafforzare l'azione diplomatica e se il nostro Paese sarà maggiormente protagonista di quest'azione, penso che potrebbero esserci anche delle grandi opportunità per il complesso della situazione che stiamo vivendo, che agita e preoccupa tutti noi.
Non so quindi dare una risposta rispetto alle convinzioni così nette che avete espresso sull'opportunità di partire prima dalle Assemblee del Parlamento o dalle Commissioni: è uno spettacolo che francamente poco mi appassiona. Personalmente, sono favorevole al coinvolgimento del Parlamento nelle modalità e nelle forme che possibilmente tutti insieme, a partire magari - lo suggerisco - da una Conferenza dei Capigruppo da convocare immediatamente, riterremo complessivamente di adottare. Lo spettacolo di una divisione sul tema se sia meglio partire dall'Assemblea o dalle Commissioni, francamente, vista la delicatezza del momento, me lo risparmierei, perché non è nell'interesse della causa, né della preoccupazione che in questo momento legittimamente imprese e cittadini italiani hanno.
Signor Presidente, mi rivolgo a lei: se volesse accogliere, d'intesa con il Presidente del Senato, la mia proposta di convocazione di una Conferenza dei Capigruppo per ragionare su un percorso che ci veda tutti soddisfatti e contenti, a nome del mio Gruppo, ne sarei molto lieta.
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo alla richiesta avanzata dal presidente Boccia e dal presidente Patuanelli. Una discussione in Aula è necessaria per l'assunzione di grandi responsabilità da parte di tutti noi su cosa sta avvenendo ogni giorno in Medio Oriente. Tra l'altro, c'è un silenzio assordante sull'azione criminale del Governo di Netanyahu che sta invadendo e allargando un conflitto, che mi auguro si fermi più in fretta possibile, perché nessuno di noi può prevedere che cosa può succedere in questa situazione. È necessario alzare fortemente la sensibilità, il tiro e prendere una posizione forte su questo terreno, perché l'azione del Governo di Israele non è più giustificabile.
Vorrei altresì sottolineare che c'era e c'è un impegno a non dare armi e sostegno al Governo di Israele: a me risulta che non sia così e vorrei poter discutere di tutto questo; domani, per altre vie, avrò modo di denunciare questo fatto.
MALAN (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FdI). Signor Presidente, questa mattina si è svolta l'audizione dei Ministri competenti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, nelle Commissioni riunite e congiunte, dove qualunque senatore, oltre che naturalmente qualunque componente dell'altro ramo del Parlamento, poteva intervenire e fare domande in modo assai più agile di quanto avvenga in un'Aula parlamentare. Pertanto, il contatto con il Governo c'è ed è del tutto tempestivo, essendo stato programmato prima dell'inizio di questa operazione. La posizione del Governo è peraltro in generale molto chiara. Gli appelli alla moderazione al fine di evitare escalation sono stati molto chiari nei giorni precedenti. La seduta è terminata poco fa per evidenti ragioni. La disponibilità del Governo è già stata manifestata per domani e, di conseguenza, credo che nulla possa essere fatto prima.
Detto questo, se il Governo riterrà di dare anche un'informativa in Aula non credo che ci siano difficoltà. Direi però che, quanto all'urgenza della situazione, l'intervento del Governo è stato tempestivo, anche perché, se ci si riunisse tra mezz'ora, credo che non ci sarebbero ancora elementi. Pur sperando in un evolversi diverso della situazione, l'intervento è assolutamente tempestivo. Domani chiunque potrà partecipare, naturalmente i membri delle Commissioni convocate, ma anche qualunque parlamentare, a maggior ragione i Presidenti dei Gruppi. Ribadiamo il pieno sostegno alla posizione del Governo, alla ricerca di una soluzione. Non dimentichiamo le conseguenze che, per una percentuale ormai molto alta di popolazione israeliana, ha il lancio di missili da Gaza e dal territorio libanese, dove Hezbollah è presente ben al di là dei limiti previsti dalla risoluzione delle Nazioni Unite, che negli scorsi anni ha consentito una situazione più pacifica. Il lancio di decine di migliaia di missili sul Nord di Israele colpisce centinaia di migliaia di israeliani su una popolazione di otto milioni, non di sessanta milioni (sarebbe come se noi, in Italia, avessimo un milione e mezzo di profughi che non possono vivere nelle loro case, perché bersagliati dal territorio di un altro Stato). Anche di questo bisogna tenere conto.
In ogni caso, penso che la Conferenza dei Capigruppo e la Presidenza esamineranno quanto sarà opportuno fare.
PRESIDENTE. In effetti, già ieri pomeriggio, nel corso della riunione della Conferenza dei Capigruppo, è stato affrontato l'argomento. Come avete ricordato, domani mattina si svolgerà la seduta delle Commissioni riunite. Comunque, ho preso nota della vostra richiesta e la riferirò personalmente al Presidente del Senato.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (Relazione orale)(ore 10,19)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1222.
Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, ha avuto luogo la discussione generale e il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 5a e 6a, con le modifiche richieste dalla 5a Commissione permanente.
Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge.
DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, oggi l'Assemblea esamina un decreto variegato nei contenuti, sicuramente poliedrico, poiché contiene importanti e positive misure a beneficio di lavoratori autonomi, famiglie, imprese ed enti territoriali.
Il centrodestra ha sempre portato avanti l'idea che bisognasse intervenire sul fronte fiscale con misure in grado di generare maggiori entrate attraverso norme che non risultassero punitive per i contribuenti, con un fisco amico e attento nei confronti di tanti lavoratori autonomi e partite IVA, che, in passato, si sono trovati ad aprire nel tempo contenziosi con il fisco.
Il decreto-legge in esame interviene proprio su questo aspetto, introducendo un'importante novità, dalla quale vorrei partire per analizzare i contenuti del testo e motivare la nostra decisione sul voto finale. Mi riferisco, in particolare, alla nuova spinta impressa dal concordato preventivo biennale, che riguarderà un'ampia platea di autonomi e partite IVA, che potranno aderirvi entro il prossimo 31 ottobre attraverso il ravvedimento speciale.
Questa misura, relativa agli anni 2018-2022, per i contribuenti che aderiranno al concordato, appunto preventivo biennale, riguarda una platea di oltre 4,5 milioni di contribuenti, che avranno la possibilità di regolarizzare la propria situazione nei confronti dell'erario a condizioni particolarmente vantaggiose. Si tratta di una misura equa, che permetterà ad un grandissimo numero di partite IVA e autonomi di regolarizzare la posizione con il fisco italiano, con aliquote ridotte, senza sanzioni e in maniera premiante per i contribuenti che nel tempo hanno dimostrato di essere più affidabili.
È una norma che dimostra una grande attenzione verso la categoria dei lavoratori autonomi, fondamentali per il sistema Paese e che, inoltre, per quanto riguarda gli anni centrali del Covid-19, prevede un'ulteriore diminuzione dell'imposta sostitutiva, proprio a dimostrare quanto dicevamo all'inizio: bisogna andare incontro a lavoratori e imprese che hanno aperto un contenzioso con il fisco per motivi troppo spesso indipendenti dalla loro volontà.
Gli autonomi hanno pagato molto caro quegli anni e l'attenzione che dimostra il Governo nei loro confronti attraverso questa misura non fa altro che contribuire a chiudere un periodo complesso, per sostenere e rafforzare ancora di più il rilancio economico che sta vivendo l'Italia.
La misura determinerà maggiore gettito a fronte di una riduzione generalizzata della pressione fiscale e, soprattutto, consentirà di incamerare risorse utili per tagliare l'Irpef ai redditi sotto i 60.000 euro. Com'è evidente, il decreto omnibus interviene con una misura che non ha effetti solo ed esclusivamente per i lavoratori che ne beneficeranno, ma, a cascata, anche per altre categorie economiche.
Pensiamo ora ad un altro capitolo importante, quello che riguarda il PNRR. Grazie all'emendamento contenuto nel provvedimento, il Governo semplifica il processo di erogazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori del Piano. Si tratta di una misura straordinaria che permetterà di sveltire la realizzazione delle opere in cantiere, grazie alla velocizzazione delle procedure di erogazione dei fondi.
Questo è un aspetto su cui vorrei focalizzare la parte centrale del mio intervento. L'Italia ha dimostrato di essere il Paese capofila per quanto riguarda il PNRR: con questo Governo siamo stati i primi a ricevere le tranche di finanziamento e a presentare i relativi progetti; ora dobbiamo e possiamo imprimere un'ulteriore accelerazione con questo correttivo, erogando velocemente le risorse per finanziare il 90 per cento dei costi trasferiti entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta. Andremo così incontro a cittadini ed enti locali che, grazie a queste misure, potranno finalmente beneficiare di opere che modernizzeranno a trecentosessanta gradi il nostro Paese.
Quando parliamo di PNRR, parliamo di investimenti che avranno un impatto sul nostro futuro e quindi sulle nuove generazioni. Sono risorse, quelle europee, che vanno messe a terra per il bene dei territori, al di là dei colori di appartenenza. Questo dovrebbe spingerci a fare squadra in Parlamento e, più in generale, a tutti i livelli istituzionali, affinché si raggiunga il traguardo portando a casa tutte le risorse, senza spendere male o in maniera inefficiente neppure un centesimo. Va in questa direzione la misura contenuta nel decreto-legge che approviamo oggi. Si spinge sull'acceleratore per il bene dell'Italia, per il bene e il futuro dei nostri territori.
Parliamo ancora di enti locali. Un emendamento approvato ieri nelle Commissioni bilancio e finanze in maniera bipartisan estende al 2027 la rinegoziazione dei mutui degli enti locali. Si tratta di una norma che dà respiro a chi ogni giorno si occupa di garantire i servizi ai cittadini delle nostre comunità. Questa misura infatti alleggerisce l'equilibrio corrente degli enti locali, estendendo appunto la possibilità di utilizzare fino al 2027, senza vincoli di destinazione, le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e prestiti e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dai Comuni.
Sempre in tema di enti locali, nelle scorse settimane l'allarme era stato lanciato proprio dall'ANCI: ad oggi, in oltre 2.100 Comuni italiani ci sono soltanto 261 posti di segretari comunali, e questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore. La misura introdotta dal decreto-legge oggi in esame va incontro alle istanze dei sindaci e inserisce nuove regole per ridurre i tempi per l'immissione in servizio di nuovi segretari comunali, nell'ottica di superare la cronica carenza di personale. L'emendamento approvato prevede la possibilità di consentire l'utilizzo fino a trentasei mesi di segretari comunali di prima fascia nei Comuni anche per le amministrazioni non abilitate. Si tratta di una norma importante per rafforzare le amministrazioni e quindi impattare positivamente sulla vita dei cittadini.
Il decreto-legge in esame mostra inoltre attenzione verso le famiglie a più basso reddito, in un quadro complessivo di sostegni diretti e indiretti che nel tempo impatteranno positivamente su questa parte della popolazione. Il Governo ha introdotto infatti il bonus Natale di 100 euro esentasse, che sarà erogato con la tredicesima mensilità a circa 1,1 milioni di lavoratori dipendenti. Sosteniamo la famiglia e la natalità con il bonus che ha un forte impatto sociale, che rafforza il welfare familiare e dimostra ancora una volta quanto questa maggioranza e questo Governo siano attenti tanto al mondo produttivo quanto alle fasce più deboli della popolazione, in un'ottica sistemica che non lascia indietro nessuno.
Passiamo ora a una misura che va invece a beneficio delle imprese che operano nel settore zootecnico. Vorrei evidenziare lo stanziamento di 10 milioni per andare incontro a chi ha subito i danni causati dalla peste suina, come gli operatori della filiera, e l'emendamento approvato ieri in Commissione sul contenimento dei cinghiali selvatici, per il quale invece sono stati previsti altri 13 milioni: sono due interventi tangibili e concreti, con i quali il centrodestra e il Governo dimostrano ancora una volta attenzione al mondo del settore primario, il mondo agricolo.
Questo, onorevoli colleghi, è il nostro linguaggio che ci contraddistingue e ci connota positivamente. L'Italia che produce e che dà lavoro merita la massima fiducia e il massimo sostegno. Questo è lo spirito che ci ha mossi finora nelle azioni intraprese, anche a livello parlamentare, e proseguiremo in questa direzione, convinti che con il sostegno alle imprese l'Italia rinasca, generando posti di lavoro, crescita e sviluppo nei territori.
Per tutte queste ragioni, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia- Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE voterà a favore di questa fiducia. (Applausi).
PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, colleghi, Governo, per me è davvero complicato parlare nel merito di questo provvedimento, perché è semplicemente inammissibile il modo in cui si è lavorato. Non è responsabilità né dei relatori, né dei Presidenti di Commissione: a entrambi va la mia solidarietà per l'imbarazzo a cui sono stati costretti per via del Ministero dell'economia e delle finanze e del Consiglio dei ministri.
Questo decreto-legge porta la data del 9 agosto, in concomitanza, cioè, con l'inizio della pausa estiva. Ciò significava che i tempi di conversione avrebbero subìto in partenza una contrazione di una ventina di giorni. Quale fretta c'era da parte del Consiglio dei ministri? Se stiamo alle norme contenute, nessuna. Potevano tranquillamente essere emanate nel primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. Poi siamo andati in Commissione, dove sono stati presentati 700 emendamenti: un numero tutto sommato accettabile per un provvedimento di ordine fiscale e che interviene su tantissime materie. La Commissione poi è scesa attorno ai 400 dopo le dichiarazioni di improponibilità. Da lì è stato un continuo rimandare, in attesa di mediazioni politiche maturate tutte in sede extraparlamentare e dei pareri del MEF, che sono giunti solo dopo una lunga attesa e per appena circa 50 emendamenti. Per tutti gli altri, parere contrario e bocciatura, compresi ovviamente quelli del Gruppo per le Autonomie. Gli altri, alcuni molto importanti per le stesse forze della maggioranza, non si possono neppure ripresentare e discutere, perché intanto il Governo ha annunciato il voto di fiducia, l'ennesimo dall'inizio della legislatura. Alla fine della fiera, il contributo del Senato e delle competenti Commissioni si è ridotto, se così si può dire, quasi a una revisione della punteggiatura del testo. La Camera non potrà fare neppure questo: l'imminente scadenza del decreto-legge costringerà i colleghi a una chiacchierata in Commissione e in Aula, per poi votare, anche lì, con la fiducia.
Siamo oltre il monocameralismo di fatto, che oramai non scandalizza nessuno e che è diventato la norma per qualsiasi provvedimento che contiene più di tre articoli. Siamo alla spoliazione delle prerogative del Parlamento, ridotto a un guscio vuoto, chiamato a occupare il proprio tempo con iniziative di indubbia creatività legislativa. Abbiamo ormai occupato tutto il calendario con le giornate celebrative che abbiamo introdotto e che andremo ulteriormente a introdurre, oppure moltiplicando le Commissioni parlamentari d'inchiesta, dove - come ha ricordato il Presidente della Repubblica - c'è il rischio di sovrapporsi, se non addirittura a contrapporsi, ad altri poteri dello Stato.
La prossima settimana giungerà in quest'Aula il Piano strutturale di bilancio ed è pleonastico evidenziarne l'importanza: sarà il campo da gioco dei prossimi sette anni, con effetti che riguarderanno anche il prossimo Governo. Il Ministro ha già fatto sapere che non potrà essere in Commissione, ma si collegherà da remoto. Insomma, non ci sono neppure le condizioni minime di decoro per un dibattito degno di questo nome. Con questo andazzo non oso immaginare cosa succederà con la legge di bilancio. Se non si è in grado di gestire un numero sostanzialmente limitato di emendamenti, cosa succederà quando se ne presenterà qualche migliaio? La risposta è già nota ed è nell'ordine di scuderia che la Presidente del Consiglio ha già dato alla maggioranza, riportato da alcune testate giornalistiche: non presentate emendamenti.
Allora, signor Presidente, non posso che fare un auspicio. Lo faccio con il disincanto di chi sa che questi appelli, anche quando giungono dalle figure apicali delle nostre istituzioni, cadono sistematicamente nel vuoto. Prendiamoci un impegno tutti, Camera e Senato, a rendere il lavoro delle Commissioni il più agile e corretto possibile, ma il Governo garantisca al Parlamento lo svolgimento delle proprie funzioni.
Questo vale anche per il Senato, che esaminerà la prossima manovra in seconda lettura. Lo chiediamo al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e alla Presidente del Consiglio, che negli anni in cui era all'opposizione è sempre stata una severa fustigatrice delle derive del ruolo del Parlamento.
Per tutte queste ragioni, signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie voterà contro il provvedimento in esame. (Applausi).
PAITA (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (IV-C-RE). Signor Presidente, siamo alla prova dell'ennesimo decreto-legge omnibus e, quando arriva un provvedimento del genere da parte di questo Governo, abbiamo sempre tre certezze: la prima è che non serve assolutamente a niente, la seconda è che serve molto a Lotito e la terza è che ci si arriva sempre e costantemente con la fiducia. Senatore Lotito, lo dico con grande rispetto nei suoi confronti perché, come ho già avuto modo di dirle in un'altra occasione, lei è il vero capo di questa maggioranza, (Applausi) per cui io le porto un enorme rispetto per le battaglie che quasi sempre riesce a condurre, a discapito di questioni magari più urgenti e più serie per il Paese, ma che evidentemente non trovano lo stesso spazio rispetto alle sue battaglie.
Il decreto-legge in esame contiene tantissime misure; quella che mi sorprende di più in senso negativo nei confronti del Paese è che di fatto, con questo intervento, si dimezzano le risorse che erano necessarie sul tema del rientro dei cervelli. In un Paese che ha il grande dramma della fuga costante di intelligenze e di talenti, che non riescono a trovarvi il luogo giusto per potersi affermare (perché gli stipendi sono troppo bassi, perché la ricerca ha problemi o perché non ci sono condizioni di vita che consentano loro di impegnarsi nel proprio Paese), il fatto di alterare e diminuire gli interventi che, per esempio, il Governo Renzi aveva voluto in favore del rientro dei cervelli è veramente mortificante.
Abbiamo visto un ultimo rush finale, con la solita propaganda: l'inserimento nella tredicesima mensilità dei famigerati 100 euro. Naturalmente, si tratta di un incremento che riguarda solo determinate categorie e solo con un determinato livello di indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). Ho però ancora nella memoria l'affermazione che la premier Meloni faceva quando noi, con l'impostazione degli 80 euro, eravamo arrivati con tutte le mensilità a una grande platea di italiani: all'epoca si diceva che quell'intervento fosse una mancia; invece, ora che l'intervento è esclusivamente per le tredicesime mensilità ed esclusivamente per una certa categoria di ISEE, quindi una tantum, non è una mancia. No, quella che cos'è? È un gesto di disperazione, per provare a dare un segnale minimo nei confronti degli italiani: tuttavia, è sempre meglio di niente, nelle condizioni in cui versano; massimo rispetto. Stiamo parlando però di politiche che non sono in grado di risolvere il problema del costo della vita per le persone, soprattutto in un anno in cui, come abbiamo visto, pur nell'ambito di un incremento in termini occupazionali, è aumentato e non è sostenibile per gli italiani.
All'interno del decreto-legge abbiamo poi visto tutta una serie di questioni che sinceramente, partendo dal tema dell'IVA, lasciano molto perplessi. Si è cioè intervenuti sugli sport invernali - va benissimo - e sull'ippica, su roulotte e caravan, sulla chirurgia estetica. Intendiamoci, ognuno di questi settori ha una sua dignità e una sua rilevanza.
Però, come sarebbe bello cominciare a parlare, proposito di decreti che riguardano l'economia, per esempio di temi sacrosanti di interesse del Paese come la politica industriale, mentre non si riesce a trovare una posizione e una soluzione alle questioni dell'ILVA. (Applausi). Noi invece parliamo di questo.
Abbiamo poi visto quello che - lo dico sinceramente - mi innervosisce di più e mi mette in una condizione davvero di grande difficoltà nell'analizzare questi provvedimenti, ossia la logica della meritocrazia al contrario: non sei in grado di risolvere il problema dei rifiuti? Hai i rifiuti per strada? Non sei in grado di realizzare un impianto di termovalorizzazione? Allora ti troviamo una soluzione, perché sei il Presidente della Regione Sicilia, dentro questo provvedimento.
Colleghi, così si fa un danno al Paese, perché se si comincia a parlare di poteri assoluti e non si fanno le gare, prima con la giustificazione del PNRR e, dopo, con l'approvazione di un vero e proprio intervento sul tema dell'emergenza, si mortificano quei territori che, invece, fanno politiche sui rifiuti e di aggregazione delle società che si occupano di rifiuti, provano a risolvere i problemi nei loro territori, fanno investimenti e sfidano anche la popolazione che dice: "non nel mio giardino".
Si fa una scelta, come dicevo prima, di meritocrazia al contrario, aiutando quelli che non sono capaci di fare. Credo che questo sia inaccettabile anche perché, da grande combattente in favore della sburocratizzazione, penso che la sburocratizzazione sia un incentivo a favore di chi fa bene. È giusto allentare le procedure, per esempio, come è avvenuto nel cosiddetto decreto Genova, quando si dimostra di saper realizzare un'opera di ripristino del territorio nei tempi giusti. Allora sì che l'eliminazione della burocrazia ha un senso.
Se invece si eliminano gare, procedure ad evidenza pubblica e concorrenza in un territorio che invece non dimostra di saper essere all'altezza, allora si altera il mercato, la concorrenza e anche il principio di meritocrazia. Dico questo perché voi siete quelli dell'autonomia. Ma l'autonomia, concepita in un senso meno demagogico di come l'avete impostata, che cos'è al nervo? Dovrebbe consistere nella logica per la quale si dà maggiore autonomia ai territori che dimostrano di saper fare di più. Questa è l'autonomia al contrario, oltre che la meritocrazia al contrario.
In Sicilia c'è poi un altro problema. Questa Regione non è riuscita in tanti anni a risolvere il tema dell'emergenza idrica. È un altro tassello della questione. Voi, invece che prevedere un sistema nazionale che dia incentivi e crei meccanismi di lotta alla burocrazia per investimenti complessivi, date una mano, con una logica completamente antitetica alla concorrenza, a un territorio che non è stato capace nemmeno di risolvere l'emergenza idrica in questi anni.
Avete inferto un colpo all'università perché il Fondo per la ricerca e la competitività istituito nel 2020 è stato riversato nel Fondo di finanziamento ordinario in modo del tutto illogico.
Avete lavorato sul tema dei capitali evasi, drenando le risorse dalla delega fiscale. La famigerata delega fiscale, che doveva rivedere tutto il sistema, pian piano viene asciugata. Io cerco sempre di essere collaborativa in ambito istituzionale e in Commissione ma, come giustamente ha detto il collega Manca in Commissione, c'è stata veramente una scarsa capacità di rispetto nei confronti delle opposizioni e di chi fa parte di questa Commissione.
Infatti, all'ultimo minuto è arrivato, puntuale come la morte, l'emendamento alla delega fiscale che rivedeva il prosciugamento in favore del recupero dei capitali evasi.
Ora, non è il principio in sé: figuriamoci se siamo contro l'idea che ci possa essere un recupero di capitali da chi in passato non ha fatto bene il proprio dovere ma vuole comunque rimettersi in sintonia con le azioni giuste nei confronti del Paese. Ma a voi sembra normale che la politica in tema fiscale venga ridotta solo ed esclusivamente a questa questione? E che questo avvenga nottetempo, in una seduta della Commissione, senza coinvolgimento e rispetto istituzionale da parte della maggioranza? Io penso di no.
Insomma, questo decreto-legge non produrrà effetti economici per il Paese e contiene tante e tali questioni parcellizzate che, come sempre, necessita che il Governo ponga la questione di fiducia. È un decreto-legge che, culturalmente, propone un'idea di Paese che non è quella che ho in mente io, cioè un Paese che viene premiato se sa fare e non se non sa fare. Ma questo, come dicevo in premessa, è un decreto-legge che ha un padre, come sempre capita, e si chiama Lotito, non Giorgia Meloni. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, ribadisco subito che il nostro sarà un voto di ferma contrarietà alla questione di fiducia posta su questo provvedimento, come già annunciato ieri, per questioni di metodo e per questioni di merito.
Parliamo di metodo. Abbiamo già denunciato il fatto che sia un decreto-legge nato il 9 agosto e incardinato il 3 settembre. Di fatto, si è deciso - perché questa era la richiesta, visto che i tempi erano molto stretti - di non fare neppure le audizioni. Abbiamo risolto il problema chiedendo ai soggetti che vengono tradizionalmente coinvolti di farci avere delle note scritte. Abbiamo deciso che bisognava presentare gli emendamenti entro il 13 settembre. Sono passati diciotto giorni, siamo qua e tutto questo è già successo, ma si è verificata anche una grave disfunzione. Oltre a quanto diceva il senatore Patton, il problema è che in queste settimane il decreto-legge non è rimasto com'era: ci sono arrivati alcuni emendamenti "calibri da novanta", come si usa dire, che hanno allargato di molto l'intervento su una serie di materie. Mi riferisco a due in particolare: uno sul condono fiscale e l'altro sul cosiddetto bonus dei 100 euro.
A proposito del condono fiscale non avete spiegato, non avete detto niente, nonostante vi fosse stato richiesto, ad esempio su come sia andato quello precedente, che è stato un fallimento, come avete ammesso (non pubblicamente, ma in Commissione). Il concordato fatto precedentemente non ha prodotto assolutamente risultati e voi, anziché correggere questa cosa cambiando impostazione, l'avete raddoppiata: anziché un periodo di due anni avete detto cinque anni, poi corretto a quattro anni, dal 2018 al 2022, una specie di condono tombale. Infatti, l'ultima sera di esame di questo provvedimento in Commissione è arrivata una relazione tecnica che prevede una spesa di quasi un miliardo, ossia oltre 900 milioni di euro, per coprire le mancate entrate.
Voi siete convinti che questa cosa produrrà degli effetti, che ovviamente non potete inserire come entrate, perché non ci sono. Avete quindi dovuto trovare la copertura. Ebbene, all'inizio si era partiti dicendo che questo provvedimento aveva costo zero, cioè non doveva comportare oneri per lo Stato.
Invece avete trovato un miliardo per favorire i furbi, quelli che non pagano le tasse. In sostanza in questo Paese quelli che fanno i furbi e non pagano le tasse vengono premiati; invece quelli che pagano le tasse sono continuamente vessati e si continua ad andare in questa direzione. Ciò è diseducativo.
Vorrei che ragionassimo: chi non paga le tasse e fa il furbo, avendo la certezza che questo Governo fa un condono ogni sei mesi o al massimo ogni anno, spera nel prossimo condono e continua a non pagare. Questo è il dato. Voi date il "la" al fatto di continuare a non pagare le tasse. E non venite a dirci che sono entrate più tasse, perché stiamo parlando di quelli che le tasse non le hanno pagate; non siete stati in grado di prenderle prima e non le prenderete neanche adesso, con questa impostazione. Questo è davvero un dato diseducativo. Fino a quando i lavoratori dipendenti e i pensionati saranno così tolleranti da continuare a pagare fino all'ultimo centesimo? Questa è la domanda da farsi. Se salta questo equilibrio, il Paese avrà una grande difficoltà.
La seconda questione riguarda il cosiddetto bonus di 100 euro, che viene dato solo a una piccola platea di lavoratori dipendenti, che però devono avere a carico due persone: moglie e figlio a carico oppure marito e figlio a carico. Tendenzialmente, come tutti noi sappiamo, avete pensato che la moglie deve fare la casalinga e quindi è a carico del marito; questo è un concetto patriarcale e arretrato. Talmente arretrato che avete escluso le coppie di fatto e addirittura avete fatto una cosa odiosa, perché in Commissione abbiamo discusso addirittura sui figli che avevano diritto. Nel provvedimento su cui oggi voi della maggioranza esprimerete un voto favorevole c'è scritto: il figlio, anche se adottivo. Eppure la legge prevede che non vi sia una distinzione: i figli adottivi sono figli. Ma voi avete scritto questa cosa nel testo; il provvedimento meriterebbe un voto contrario solo per questo. È questa l'idea che avete della famiglia; bisogna individuare quel tipo di famiglia e già il fatto di aver adottato un figlio è qualcosa di anormale, perché l'avete specificato nel testo, con dei distinguo inaccettabili da questo punto di vista.
Mi sono soffermato su questi due punti, perché sono due emendamenti, uno del Governo e l'altro dei relatori, che sono stati presentati dopo che ci è stato detto che non c'era il tempo, non c'erano le risorse e non c'erano cose da fare. Però si sono trovate le risorse in questa direzione. Allora la domanda è: perché non si è trovato il tempo di discutere e sono stati bocciati una serie di emendamenti sul settore scolastico, dicendo che la materia non era compatibile e pertinente rispetto alla discussione? Trattandosi di un decreto omnibus, tutto era pertinente ed era possibile fare tutto.
Il dato vero è che non si affrontano i temi fondamentali, come ad esempio la questione delle disuguaglianze. Si pensa di risolverla con i bonus, invece di affrontarla seriamente? È certamente importante il sostegno alle famiglie con figli e al loro potere d'acquisto. Questo è l'altro dato: si deve intervenire sul potere d'acquisto, che si è ridotto a causa dell'inflazione. Questa era una discussione da fare e su di essa si doveva intavolare un ragionamento con un'idea di prospettiva, non con dei bonus una tantum, peraltro discriminatori per il modo con cui vengono concessi.
Bisognava affrontare ad esempio la crisi industriale, con un accenno nella discussione ad un piano industriale.
Ora, non c'è traccia di piano industriale, eppure la produzione delle categorie tradizionali del nostro Paese - l'automotive e il tessile - sta registrando, da diciotto mesi, un continuo scivolamento in perdita dal punto di vista delle ore lavorate. Questo è il dato che bisognava affrontare sostanzialmente. Bisognava, ad esempio, fare proposte, dare sovvenzioni, prendere iniziative nei confronti delle piccole e medie imprese, ma tutto questo non c'è.
Siamo di fronte ad un decreto omnibus che non prevede nulla in tema di sanità, eppure dire che il comparto è in difficoltà è dire poco. Ci troviamo, quindi, in una situazione in cui questa maggioranza continua ad affrontare delle materie in modo frammentario, senza un respiro di prospettiva più generale, ma una cosa è certa: attraverso queste misure si favoriscono le corporazioni e i furbi.
Per questa ragione, credo che il provvedimento meriti un voto totalmente contrario da parte di Alleanza Verdi e Sinistra. (Applausi).
DAMIANI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAMIANI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, rivolgo un saluto e un ringraziamento al Governo e ai colleghi presenti in Aula. Anche io, come tutti i colleghi intervenuti prima di me, mi unisco al coro dei ringraziamenti per il lavoro che in queste settimane è stato svolto dai Presidenti delle due Commissioni bilancio e finanze, dai due relatori, dai membri delle Commissioni 5a e 6a e dal Governo, che ha seguito passo per passo la conversione di questo decreto.
Intervengo anche, signor Presidente, per dichiarare il voto favorevole del Gruppo parlamentare Forza Italia alla fiducia a questa maggioranza di centrodestra, a questo Governo, ma intervengo anche per spiegare l'importanza del nostro voto favorevole oggi su questo provvedimento, che non è solo un provvedimento fiscale, ma contiene tante altre misure importanti per lo sviluppo, per l'economia, per i territori, per gli enti locali, per le Regioni, per le famiglie. Si tratta, quindi, di un provvedimento che si può anche definire omnibus, ma perché comprende tante materie e tanti temi cari oggi al nostro Paese. Parlerò anche di questo, quindi, oltre a ribadire la nostra piena e incondizionata fiducia al Governo che, con grande difficoltà, sta lavorando in un momento anche geopolitico particolare per il nostro Paese.
Tanti sono i temi importanti e necessari. Mi soffermerò anche su qualche polemica che abbiamo ascoltato in Aula o su qualche - guardandolo dalla mia parte politica - retaggio culturale forse ormai obsoleto, per il quale si utilizzano oggi dei termini vecchi e passati, senza aprire gli occhi sulla reale situazione attuale del nostro Paese. È per questo che affrontiamo in questo modo i temi economici, guardando alla realtà del Paese e alle difficoltà e per questo mettiamo in campo delle misure che vanno in quella direzione. Nell'ambito del mio intervento parlerò anche di questo, ma voglio ricordare alcuni temi a me cari che vengono trattati in questo provvedimento.
Provengo - e ne sono fiero - da una Regione del Sud Italia che, grazie a questo Governo, ha visto la trasformazione di un provvedimento economico importante, che è quello relativo alle zone economiche speciali, che oggi sono arrivate a riguardare e abbracciare tutto il Mezzogiorno d'Italia, dal momento che con questo provvedimento si realizza il raddoppio della dotazione economica a disposizione per le nostre imprese. Precedentemente, vi erano diverse zone economiche distribuite a macchia di leopardo sul territorio e la richiesta che veniva dai territori era di riperimetrare, cioè di ampliare queste zone.
Noi lo facciamo oggi e lo abbiamo fatto in questi anni di Governo con l'ampliamento delle zone economiche speciali. Tutte le Regioni del Sud oggi rientrano in una grande zona economica speciale. Si è trattato di un grande esperimento anche a livello europeo. È chiaro che qualche difficoltà iniziale si è registrata da un punto di vista strutturale dell'organismo stesso, ma posso assicurare che oggi gli uffici lavorano bene. Grazie a questa misura di semplificazione e di sburocratizzazione, finalmente i nostri imprenditori del Mezzogiorno d'Italia hanno autorizzazioni uniche per aprire le loro imprese e fare investimenti in soli quarantacinque giorni. È una rivoluzione importante che non va tenuta nel cassetto, ma divulgata. Gli imprenditori oggi ci chiedono anche questo; non chiedono solo risorse e crediti di imposta, ma anche la possibilità di ottenere una riposta in tempi veloci con una semplice domanda. È quello che oggi fa la zona economica speciale. Ecco perché sono contento del provvedimento al nostro esame e del raddoppio della dotazione. Nel futuro sarà necessario continuare a trovare e reperire risorse che vanno in questa direzione.
Penso che tutti quanti noi frequentiamo i nostri territori, dai quali arrivano dei feedback. Io ne ho avuti tanti. Sul mio territorio ho tante associazioni dilettantistiche che oggi, grazie a questo provvedimento, hanno la possibilità di poter ottenere dei crediti di imposta proprio grazie alla sponsorizzazione. Gli investimenti su associazioni sportive dilettantistiche sono attività importanti sul nostro territorio, anche dal punto di vista sociale. Ottengo quindi dei feedback positivi perché è una norma che va in una direzione importante per poter continuare oggi a stimolare lo sviluppo di queste associazioni.
È anche un provvedimento che contiene alcuni differimenti di proroghe termini. Ci sono poi tante altre importanti misure. Nel nostro Paese viviamo - non dico quotidianamente - delle emergenze. C'è allora un aumento della dotazione del Fondo emergenze nazionali pari a 150 milioni di euro per il 2024.
Abbiamo anche tante altre misure che riguardano interventi sociali. Ci sono degli interventi per il Comune di Napoli e misure a sostegno di territori fragili e deboli, come quelle per i nuclei familiari del complesso edilizio «Le vele». Vi sono tante altre misure, alle quali se ne sono aggiunte altre grazie alle proposte avanzate dal Parlamento, dai Gruppi parlamentari, dal centrodestra, da Forza Italia, ma anche dalle opposizioni che hanno lavorato. Ecco perché non si capisce la contrapposizione quando poi anche le opposizioni stimolano il ragionamento e il confronto con la maggioranza, in particolar modo su temi come quelli relativi agli enti locali. Oggi vediamo accolte numerose proposte studiate con noi e con il Governo. Ritengo quindi un po' troppo superficiali tante critiche.
Abbiamo introdotto il famoso bonus dei 100 euro per una platea di circa un milione di famiglie. Si tratta di una misura importante. Certo, anche noi vogliamo una platea più ampia. La vogliono tutti. Oggi comunque dotiamo un milione di nuclei familiari, soprattutto in un periodo particolare, come quello delle feste natalizie, di un potere d'acquisto maggiore rispetto a quello che avevano.
Interveniamo altresì su un'altra iniziativa parlamentare che ha suscitato in queste ore scalpore. Noi stiamo affrontando con determinazione, come non ha fatto mai nessuno negli ultimi cinquanta anni, una grande riforma, che è la riforma fiscale, per dare finalmente ai nostri cittadini un fisco equo. Le tasse le devono pagare tutti, ma ne dobbiamo pagare di meno tutti quanti. Stiamo facendo questa grande rivoluzione e abbiamo studiato all'interno della riforma fiscale il cosiddetto concordato biennale preventivo. Lo Stato si mette cioè d'accordo con le partite IVA, con gli autonomi e i contribuenti per il versamento e per il pagamento delle tasse.
In questo decreto, con l'iniziativa parlamentare, avendo ascoltato tutte le categorie e i professionisti, abbiamo pensato anche alla possibilità di uno speciale ravvedimento, per poter oggi portare ulteriore gettito nelle casse dello Stato, con un ravvedimento che riguarda gli anni dal 2018 al 2022.
Qui non voglio polemizzare sul retaggio antico di qualche formazione politica di sinistra, che parla ancora di condono e non guarda a qual è oggi la situazione reale del Paese. La gente, i professionisti, le tasse le vogliono pagare, ma oggi vi è anche una difficoltà, dovuta al momento particolare storico del nostro Paese. Noi dobbiamo invogliare la gente a pagare le tasse, anche coloro che hanno difficoltà, e soprattutto dobbiamo premiare chi le tasse le ha sempre pagate e le paga puntualmente, sempre e tutti gli anni.
Quindi, io respingo al mittente le polemiche sulle parole utilizzate (come condono) per quanto riguarda questo provvedimento, quando, invece, la bontà del provvedimento va sicuramente nella direzione delle entrate.
Vi sono poi anche dei provvedimenti in materia di PNRR, proprio per dare maggiore liquidità anche agli enti locali. Siamo intervenuti, grazie al contributo che ha dato l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), con tutta una serie di proposte. Abbiamo aggiunto un articolo che prevede, fino al 2027, la facoltà, per i Comuni, di utilizzare le economie che rivengono dalla rinegoziazione dei mutui. I Comuni hanno vissuto una certa tensione finanziaria perché i tassi sono aumentati. Oggi si sono abbassati, quindi diamo la possibilità di utilizzare questi risparmi per i nostri Comuni. L'ANCI è stato determinante.
Inoltre, abbiamo accolto proposte che sono arrivate dalle nostre Regioni. La Regione Sicilia ci ha chiesto un sostegno per quanto riguarda la chiusura del ciclo dei rifiuti, attraverso la possibilità di chiudere tale ciclo con l'impiantistica. In questo caso, abbiamo pensato a un provvedimento che va in quella direzione.
Infine, non vanno etichettate alcune proposte con il nome di singoli senatori. Io non sono l'avvocato difensore, in quest'Aula, del senatore Lotito, assolutamente, ma voglio ricordare che una proposta che, da sempre, noi portiamo avanti, tutto il centrodestra, è quella contro la pirateria. Vi è anche un ordine del giorno, che in quest'Aula tutto il centrodestra ha votato qualche mese fa, quando il cosiddetto disegno di legge sui diritti d'autore, che veniva dalla Camera, era arrivato blindato. Già all'epoca avevamo chiesto, come centrodestra, di intervenire. Non chiedevamo un intervento pesante, ma la possibilità di stroncare chi mette in rete contenuti illegali, per difendere il cinema italiano, lo sport italiano, i diritti d'autore, la nostra musica, che in questo Paese sono fondamentali. (Applausi).
In conclusione, questi sono interventi complessivi di un provvedimento che noi di Forza Italia difendiamo. Pertanto, voteremo a favore, non soltanto del provvedimento, ma anche della fiducia al nostro Governo. (Applausi).
PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRRO (M5S). Signora Presidente, cittadini italiani, udite, udite: ricchi, premi e cotillon in questo decreto! (Applausi). Ce n'è per tutti i gusti, incluso il cinema a quanto pare, salvo aver bocciato un nostro emendamento che prorogava il credito d'imposta per il settore cinematografico. Forse questo vi è sfuggito.
Devo dire che questo decreto nasce zoppo fin dall'origine, perché non so se vi siete accorti che abbiamo lavorato a tappe forzate in Commissione, con la continua ombra delle tre settimane di ritardo con cui ci stavamo accingendo ai lavori su questo provvedimento fondamentale per il Paese. Ritardo dovuto al fatto che il Consiglio dei ministri ha pensato bene di approvarlo, di vararlo, il 9 agosto, quando entrambe le Camere avevano già sospeso i lavori. Evidentemente, i Ministri si erano distratti e non si erano accorti che i loro parlamentari erano già sdraiati al mare, su una bella spiaggia ben attrezzata. (Applausi).
Dopo questa piccola distrazione ci siamo accinti con fervore a portare avanti questo provvedimento così mirabolante, come descritto con enfasi dal collega Damiani. Il problema è che tutte quelle belle misure che il senatore ha decantato, cubano per qualche decina di milioni; la più fortunata - udite udite - è quella dei 100 milioni sul famoso bonus Natale, che io chiamo "famiglia patriarcale".
Per quanto riguarda invece quel fisco amico che dovrebbe aiutare tutti a pagare le tasse, cito quel bel concordato preventivo che avete tirato fuori dalla tasca, una misura innovativa tanto che ricalca quasi fedelmente l'esperimento fallito vent'anni fa dal vostro ministro Tremonti (quindi, insomma, l'innovazione è proprio il vostro forte); ebbene per chi le tasse non le paga o le vuole pagare il meno possibile o le vuole evadere avete trovato due spiccioli in confronto ai 100 milioni per le famiglie: la finanziate infatti solamente con 990 milioni. Che saranno mai 990 milioni per gli evasori? Questo è il vostro modo di ragionare e di strizzare l'occhio ai furbetti, e lo fate sempre perché evidentemente sono il vostro bersaglio preferito, in senso positivo ovviamente.
Abbiamo sentito il senatore Damiani insistere che il ravvedimento non è un condono: una sottigliezza semantica scritta nella norma che però nei fatti si scontra dolorosamente con la realtà. Cosa fa infatti questa misura? A chi non ha pagato le tasse o non vuole aderire al vostro mirabolante concordato preventivo biennale, voi strizzate l'occhio; gli dite che non farete controlli su quello che ha pagato o non pagato tra il 2018 e il 2022; e, siccome questo concordato è proprio indigesto (tant'è vero che l'avete già modificato diverse volte prima ancora che entri in vigore), gli fate pure il ricattino di sottofondo dicendogli che, se non aderirà, sarà inserito nelle liste selettive di soggetti da sottoporre ad accertamento. Praticamente passiamo dal fisco amico al ricatto di Stato (Applausi): questo state facendo.
Tutto questo - lo ricordo - alla modica cifra di quasi un miliardo, mentre strizzate l'occhio a chi fa montagne di soldi, come colossi del web e banche. Lo sapete che i profitti delle banche italiane sono notevolmente superiori rispetto a quelli delle banche di tutti i Paesi che ci circondano, come Francia e Spagna? La famosa tassa sugli extraprofitti la volete fare, ma non la volete fare; l'avete scritta ma l'avete modificata; adesso siamo al punto in cui la norma sugli extraprofitti diventa un contributo volontario, però, siccome non sapete bene come scrivere il contributo volontario, ve lo state facendo scrivere direttamente dalle banche, tant'è che questi vi hanno rifilato una sola anche stavolta, e invece di un contributo volontario si stanno mettendo d'accordo per un anticipo di liquidità. Perfetto, ci manca solo che poi sui colossi del web vi mettiate d'accordo col vostro amico Elon Musk e abbiamo chiuso il cerchio. (Applausi).
Una nota a margine, signora Presidente. La Presidente del Consiglio ha fatto giusto in tempo ad invitarlo e a farsi consegnare il premio dall'amico Elon Musk, perché tra qualche settimana approveremo qui il disegno di legge Varchi - spero di no, ma sciaguratamente temo di sì - ossia quello che rende reato universale la gestazione per altri. Insomma, ha fatto giusto in tempo a farsi le foto di rito prima che l'amichetto, che ha due figli fatti con la gestazione per altri, diventasse criminale universale (Applausi). Vorrei vedere poi come farà a farsi le foto di rito in futuro. Queste sono solo alcune delle contraddizioni che tanto piacciono alla maggioranza.
Passiamo oltre. Che altro c'è in questo mirabolante decreto-legge? Il bonus Natale: fate credere con tutti i vostri annunci ai cittadini italiani che date loro 100 euro in più a Natale. Wow, che bravi che siete, peccato che non è niente di nuovo, perché semplicemente state anticipando quello che l'anno scorso, anzi a gennaio, avete chiamato bonus Befana. Siccome però avete le elezioni in tre Regioni, avete pensato bene di anticiparlo un pochino, non sia mai che vi dà una spintarella, visti i disastri che avete fatto sul territorio (Applausi).
Quello che non dite alle famiglie è che questo non è proprio un bonus per tutti, perché è l'emblema di quello che considerate voi il panorama della struttura sociale italiana, perché va alle famiglie monoreddito con coniuge e figlio a carico. Non basta solo il figlio a carico, ci deve essere anche il coniuge; sì, perché la famiglia perfetta è quella dove papà la mattina si alza e va a lavorare, la mamma mette il grembiule, lava i figli, li porta a scuola e poi va a rassettare la casa (Applausi), perché c'è un limite di 28.000 euro di reddito per percepirlo. È a richiesta, tra l'altro, non è nemmeno automatico, quindi questi poveretti lo devono pure chiedere (e se gli sfugge la scadenza, addio bonus Babbo Natale, ci vediamo l'anno prossimo). Oltre a doverlo richiedere, se il reddito proviene da un solo componente lo prendono, se arriva da due componenti che guadagnano 12.000 euro l'uno, quindi stanno abbondantemente sotto i 28.000 non lo prendono più. Quindi, mamma cara, devi stare a casa a cucinare: questa è l'idea che avete dell'Italia (Applausi). Lo spiegate benissimo. D'altronde, è di pochi minuti fa un comunicato che ci informa che una consigliera comunale di Forza Italia ha pensato bene di dire che le donne vere sono solo quelle che sono mamme e brave, così dando una bella mazzata tutte quelle donne che, per scelta magari, mamme non lo vogliono essere e sono liberissime di scegliere di non esserlo, e - ancora peggio - a quelle che mamme avrebbero voluto essere, ma non hanno potuto anche per l'idea restrittiva che avete voi della maternità. (Applausi).
Con questi 100 milioni potevate veramente fare un favore alle donne e alle mamme, senza stare a guardare reddito, stato civile e compagnia cantando. Potevate riabbassare l'IVA sui pannolini e i prodotti dell'igiene intima femminile, quell'IVA che voi avete alzato con la finta scusa che l'abbassamento non aveva prodotto risultati, quando invece i risultati li aveva avuti e sono anche certificati. C'erano state delle distorsioni solo in alcune zone dove c'è poca concorrenza. Ma voi buttate fumo negli occhi.
Mi avvio a concludere, signora Presidente, rubando solo qualche secondo in più per dire che neanche col contentino dei 2 milioni sul bonus psicologo ci avete convinto, in primo luogo perché ve lo abbiamo chiesto in tutte le salse di dare importanza anche voi alla salute mentale; in secondo luogo, se ci mettevate qualcosa in più si riversava in risparmi dieci volte maggiori da parte dello Stato, com'è stato certificato dagli studi che sono stati condotti sugli esiti del bonus psicologo.
In conclusione, signora Presidente, questo Governo dimostra ancora una volta che non è fatto da incapaci; è solo un Governo neoliberista, austero ed elitario, che strizza l'occhio a chi vuole lui, ai potenti di turno, a una fetta esclusiva della società, oltre che ad amici, parenti, conoscenti e amanti di turno. (Applausi). Mi auguro vivamente che i cittadini italiani si sveglino presto da questa anestesia in cui li avete ridotti, parlando di problemi irreali e irrilevanti, e che lasciate il governo di questo Paese a chi, come il presidente Conte, ha dimostrato con le sue misure di far girare davvero l'economia, facendo crescere in due anni il PIL del 13 per cento e riducendo il debito del 20 per cento, cosa che voi non sapete fare con una crescita asfittica dello 0,7 per cento (Applausi),ancora più bassa di quello che il vostro mirabolante Ministro, che non ne azzecca una in termini di previsioni, aveva preannunciato.
Quindi, annuncio orgogliosamente e convintamente il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. (Applausi).
BORGHI Claudio (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Claudio (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, onorevoli colleghi, non è mai troppo tardi per imparare. Io, per esempio, nel dibattito che si è appena tenuto, e segnatamente nell'intervento che la collega Pirro ha appena fatto, ho scoperto qualcosa della mia gioventù, della mia infanzia. Vivevo in una famiglia in cui mio padre era un impiegato a basso reddito della Pirelli e mia madre (quindi coniugi) era a suo carico, impropriamente, perché secondo me lavorava tantissimo come casalinga in casa. (Commenti). Sì, sistemava la casa: è una cosa incredibile. Evidentemente, ero in una famiglia riprovevole, che non meritava aiuto. Tuttavia, vi posso assicurare che per l'epoca, per quanto mi ricordo io, se ci fosse stato un Governo che avesse dato un piccolo aiuto a quel tipo di famiglia a basso reddito con papà, mamma e figlio, forse sarei stato contento. (Applausi). Non mi sentivo riprovevole. Poi, come è ovvio, politica è fare delle scelte, altrimenti uno potrebbe chiedersi perché non dare 100.000 euro a tutti. La risposta è ovvia: perché non si può. Tuttavia, all'interno delle categorie che, per scelta, possono essere aiutate, secondo me la famiglia monoreddito o a reddito basso potrebbe anche non essere l'ultimo degli obiettivi per dare un aiuto. Poi, per carità - ripeto - si tratta di scelte. C'è chi ha pensato o pensava di impiegare fino a 100 miliardi per dare soldi a chi non aveva voglia di lavorare: va bene, quelli sono altri incentivi, e non c'è alcun problema. Tuttavia, dal mio punto di vista, non credo sia così negativo aiutare la famiglia tradizionale italiana a basso reddito. Prendiamo atto che per il Movimento 5 Stelle, invece, è una cosa riprovevole, che non deve essere fatta.
Noi del Gruppo Lega voteremo la fiducia al provvedimento in esame, perché secondo noi contiene elementi utili, che in buona parte sono stati descritti anche ieri nel corso della discussione generale. In ogni caso, tuttavia, ripetiamo che tanti provvedimenti sono stati approvati in Commissione con il voto favorevole o con l'astensione dell'opposizione e, quindi, evidentemente ci poteva essere un certo accordo sul fatto che buona parte di quei provvedimenti fosse utile, anche quelli la cui iniziativa legislativa non era della maggioranza. Riteniamo pertanto che, oggettivamente, il provvedimento non contenga elementi che cambieranno il mondo: ieri l'ho definito un decreto-legge di manutenzione, ma anche la manutenzione serve in molti casi. Non si deve sempre necessariamente progettare l'automobile nuova: in molti casi quello che ti migliora o ti salva la vita è anche stringere un piccolo bullone. Pertanto, dal nostro punto di vista, questo tipo di manutenzione, con interventi magari molto settoriali inseriti all'interno del decreto-legge in esame, va nella direzione giusta: aiutare il turismo e le famiglie; consentire a chi in questo momento è vessato e non riesce a venir fuori, per problemi di difficoltà personale, dalle scadenze fiscali, di riuscire a tirare una riga con il passato e ritornare a pagare le tasse, come giustamente deve fare un cittadino, ma senza essere schiacciato da oneri eccessivi, che alla fine fanno sì che non si paghino né le tasse passate, né quelle future, con il risultato che non ci guadagna oggettivamente nessuno, né il cittadino che non riesce ad avere una vita normale, né lo Stato che non incassa nulla.
Pertanto, dal nostro punto di vista, gli strumenti previsti dal decreto-legge in esame sono giusti e voteremo la fiducia.
Detto questo, devo però necessariamente sfruttare il tempo che mi viene dato per far capire al Governo che non tutto va benissimo. La definizione stessa di decreto omnibus è quella che - secondo me - dovremmo evitare. Capisco che le urgenze ci sono, ma in molti casi non vorrei si confondesse l'urgenza con la sottovalutazione del ruolo del Parlamento. Se il decreto omnibus arriva in una Commissione - in questo caso è arrivato in Commissione bilancio e finanze riunite, ma va bene qualsiasi assegnazione - è evidente che contiene dei temi per cui i commissari sono in difficoltà, perché non sono quelli che attengono alla loro area di specializzazione.
Io, per esempio, di VPN so abbastanza poco. Una volta ho provato a farlo funzionare perché in aereo non ero consentito usare il mio abbonamento per vedere il calcio. Ma per il resto è ovvio che non sono esattamente un tecnico. Allo stesso modo, su altri aspetti sicuramente all'interno delle Commissioni di merito saprebbero dirmi nel dettaglio le procedure, mentre si decide di far discutere, per emendamento, qualcosa che non è attinente normalmente alla specificità e alla competenza di una determinata Commissione.
È quindi doveroso da parte mia richiamare il Governo, per quanto possibile, a garantire in primis un'omogeneità della decretazione. Sappiamo che il passaggio successivo, vale a dire il controllo di omogeneità dell'attività emendativa del Parlamento, in certi casi diventa punitivo. Tutti presentano infatti un emendamento pensando che sia giusto - e spesso lo è - e in molti casi è difficile spiegare perché, all'interno di un decreto omnibus, che quindi in teoria dice che va tutto bene, delle istanze che possono essere molto positive non vengono però accettate.
Questo lo dico per i tanti miei colleghi di tutti i partiti, compresa l'opposizione, che giustamente si lamentano di aver presentato un emendamento che affrontava una problematica seria e importante, ma che non è stato preso in considerazione. Ma non è stato preso in considerazione perché non omogeneo. Il controllo di omogeneità che non viene fatto a monte viene fatto a valle. Si può fare. Ma, se venisse fatto a monte, sarebbe la cosa migliore.
Devo dire un'altra cosa. Quanto più i decreti-legge sono ampi come raggio di interesse, tanto più viene il sospetto che ci sia, nella fretta di concluderli e nei tempi stretti per tutti, un atteggiamento che vede prevalere chi grida di più. Sinceramente preferirei evitare ciò: i provvedimenti che ricevono maggiore attenzione dovrebbero essere non quelli di chi grida di più, ma quelli che portano maggiore utilità ai cittadini e trovano probabilmente maggior consenso. Altrimenti la Lega, che strutturalmente è un partito leale che non si tira mai indietro, sempre pronto ad appoggiare e fare squadra, a un certo punto rischia di sentirsi penalizzato perché grida poco su determinati temi o argomenti. (Applausi). Richiamo un po' tutti all'ordine su questo tema.
Detto questo, è però indubbio che gli aspetti contenuti nel decreto sono positivi. Il mio richiamo è per il futuro, perché tutto deve essere possibilmente orientato a un unico faro, che è l'interesse dei cittadini e non di parte.
Per il resto, ripeto che buona parte di tutti questi provvedimenti, soprattutto se ponderati per il valore che impegnano, sono molto positivi per i cittadini e preannuncio pertanto, con assoluta convinzione, il voto favorevole della Lega Salvini Premier. (Applausi).
MANCA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCA (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, quando il Governo approva un decreto-legge e lo pubblica l'8 agosto sceglie la strada del non coinvolgimento del Parlamento. Sceglie la strada della confusione. Sceglie la strada della precarietà nel percorso di conversione di un provvedimento, che è stato definito omnibus, ma che in realtà affronta questioni corporative, tipiche della destra italiana, che tende a dare risposte individuali di fronte a problemi comunitari. Sceglie la strada della semplificazione, piuttosto che mettersi a lavoro per individuare misure urgenti che sarebbero necessarie e prioritarie per contrastare la precarietà, per aumentare i salari, per garantire diritti di cittadinanza fondamentali quali salute, formazione e istruzione.
Senza nulla togliere alle prerogative dei Presidenti delle Commissioni, è stato un percorso tortuoso, determinato da una maggioranza molto confusa, con grandi contraddizioni, che - a nostro avviso - è sempre capace di unirsi sugli obiettivi corporativi (il fisco, ad esempio) e - diciamoci la verità - su misure che hanno inevitabilmente un volto elettorale, anche quando sono sbagliate e precarie. A questa maggioranza interessa la comunicazione e non la soluzione dei problemi di questo Paese. Questo vale per il bonus Befana. (Applausi).
È una maggioranza che ha mostrato il volto della confusione e della volontà di una lotta interna per occupare il potere. Diciamoci la verità, colleghe senatrici e colleghi senatori: un Governo che, di fronte al tema del calcio, su cui in discussione c'è non il merito di un emendamento, ma l'occupazione del potere, la gestione delle federazioni, mostra una lotta interna tra i partiti di maggioranza (non risolta), "va nel pallone" e fa mancare per ore i numeri nella Commissione bilancio, perché non è in grado di affrontare un tema banale e certamente non prioritario, non riesce ad affrontare i problemi del Paese e non ha alcuna idea dello sviluppo economico e sociale del futuro di questo Paese. (Applausi).
Ciò che mi sconvolge sempre, anche all'interno dei decreti-legge, è che non c'è mai un'indicazione chiara sul futuro del Paese, sulle priorità da affrontare. C'è sempre la soluzione di problemi corporativi, individuali, utili esclusivamente alla gestione del consenso e inutili a garantire un futuro al Paese. I nostri giovani, Presidente, continueranno a recarsi altrove se non troveranno in questo Paese speranza per un futuro nel quale intraprendere le loro iniziative occupazionali, formative, familiari.
Diciamocelo con grande chiarezza: che la destra abbia un volto corporativo a noi è chiaro, lo sappiamo bene. Ma lo vogliamo dire con forza, perché poi sottolineerò sul fisco due questioni molto semplici. Noi abbiamo avanzato - e ringrazio i colleghi del Gruppo Partito Democratico della Commissione programmazione economica, bilancio - proposte alternative, perché abbiamo un'altra visione del Paese, abbiamo altre priorità. Vi abbiamo chiesto di contrastare da subito le discriminazioni, le disuguaglianze, le fragilità, la povertà, le tante solitudini che si ampliano ogni giorno in assenza di interventi urgenti sui salari. Non ve la cavate coi dati sull'occupazione senza andare a guardare cosa c'è dentro quei numeri. Dentro quei numeri c'è precarietà, c'è solitudine, c'è insostenibilità, c'è impraticabilità a costruire la dimensione familiare.
Allora come ci rispondete? Ho ascoltato il collega Borghi: arriva il viceministro Leo a raccontarci l'importanza di un bonus Befana che va anticipato a Natale. Questa è la grande scelta di questo Governo. E lo fa nonostante le nostre richieste e la nostra disponibilità ad affrontare insieme la modifica dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, che è necessaria. Voi continuate ad avere una visione patriarcale e medievale della famiglia. (Applausi). Non andate da nessuna parte con queste misure, perché ampliano le discriminazioni e creano ulteriori conflitti.
Non basta, per le elezioni regionali, dire che si danno 100 euro a un nucleo familiare, che deve avere una moglie e un figlio a carico, senza andare a vedere bene quali sono le priorità e le aree di povertà e di solitudine, senza tener conto del fatto che oggi la famiglia in Italia è plurale. Dobbiamo parlare di famiglie. Dobbiamo parlare di luoghi nei quali la convivenza spesso è necessaria, perché non si hanno le condizioni per investire sul futuro di quel nucleo familiare; quel futuro che voi negate, visto che non state governando per le future generazioni, ma state governando esclusivamente con una visione trimestrale del consenso. (Applausi).
Lo dico con grande chiarezza: avete individuato modifiche al concordato preventivo biennale, Presidente, e il meccanismo di ravvedimento consente al contribuente di regolarizzare i mancati versamenti per gli anni dal 2018 al 2022, pagando un'imposta sostitutiva parametrata al punteggio di affidabilità fiscale. Per un mese avete nascosto gli impatti finanziari, agendo con un emendamento del Parlamento. Avete cioè evitato di metterci la faccia, come Governo, e di presentare un emendamento che avrebbe avuto bisogno della relazione tecnica sulle coperture. Avete introdotto le coperture domenica pomeriggio, all'ultima curva, quasi di nascosto e - lo dico, Presidente - dicendo al Paese una cosa vergognosa: usate quasi un miliardo di euro di risorse di finanza pubblica per agevolare l'evasione e l'elusione fiscale, anziché destinarlo ad aiutare le famiglie, a sostenere gli enti territoriali, ad accelerare gli investimenti e a garantire un futuro comunitario a questo Paese. (Applausi).
Insomma, potete usare tutti gli aggettivi che volete ("concordato preventivo"); potete usare il meccanismo del ravvedimento; potete introdurre qualsiasi declinazione sul piano lessicale, ma non potete, per ragioni di responsabilità e di trasparenza nei confronti del Paese, confondere che questa è una misura che legittima un condono e costa alla finanza pubblica, sottraendo risorse per aiutare le famiglie e le imprese di questo Paese e continuando, Presidente, ad avere un carico insostenibile tutto poggiato sul lavoro e le pensioni. Come faremo a garantire salari più alti, se continuerete a lasciare tutto il peso fiscale sul lavoro e sulle pensioni, ampliando una forbice che compromette perfino il pilastro fondamentale della progressività, dell'equità fiscale e della legalità? (Applausi).
Tante cose le abbiamo fermate, fortunatamente, sul fisco. Sono stati fortunatamente respinti tanti emendamenti, che addirittura avrebbero voluto annullare l'iter penale nel momento in cui si conclude e si completa il debito con l'Erario. Ma quali volete che siano le barriere per pagare le tasse e per non evadere, se addirittura volete eludere il meccanismo che non pagare le tasse è un reato? (Applausi). Vorrei dire con grande chiarezza che tutto questo fortunatamente l'abbiamo fermato, anche attraverso la nostra opposizione e le tante nostre proposte.
Avete affrontato il tema della ZES unica, Presidente, sottraendo risorse dal fondo complementare. Avete, cioè, introdotto nella ZES unica meccanismi che non saranno più in grado di andare ad affrontare bene il tema delle aree interne e della riduzione delle disuguaglianze territoriali. E avete cancellato misure che erano previste utilizzando le risorse del fondo complementare, come gli accordi per l'innovazione e la costruzione e il miglioramento penitenziario delle carceri per gli adulti e i minori. Avete sottratto risorse ai piani urbani integrati. Avete, cioè, fatto dei tagli sul futuro del Paese e sulle priorità. E non ho bisogno di aggiungere altro sulle condizioni delle carceri in questo Paese. Tagliate le risorse che nel fondo complementare erano destinate a quegli interventi. Ora capisco tutto e capisco che siate di fronte a una sfida importante, la nuova governance europea, ad affrontare la quale mi sembra non siate preparati. Avremo tempo, la prossima settimana, di mettere a fuoco bene il fatto che anche lì state scegliendo le priorità sbagliate.
Credo, Presidente - e mi avvio alle conclusioni - che non possiamo dare fiducia a un Governo che sceglie di non governare e che nega il futuro a questo Paese. Noi abbiamo scelto di votare contro questo provvedimento perché non garantisce né un futuro alle giovani generazioni, né un investimento sull'impresa e sul lavoro, né una visione di un piano industriale capace di affrontare le transizioni come un'opportunità e non come un peso. Questa sfida non la state affrontando e state lavorando esclusivamente su meccanismi corporativi individuali utili per il consenso, ma negativi per il futuro del Paese. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Vincenzo Simoncelli» di Sora, in provincia di Frosinone, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1222
e della questione di fiducia (ore 11,39)
AMBROGIO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMBROGIO (FdI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, voglio innanzitutto ringraziare i Presidenti della 5a e della 6a Commissione, il mio presidente Nicola Calandrini, il presidente Massimo Garavaglia, i colleghi relatori, senatori Giorgio Salvitti e Claudio Lotito, per il grande lavoro che è stato fatto con equilibrio e con efficacia per portare oggi in Aula questo documento. Un ringraziamento va anche al sottosegretario Savino, che è sempre stata presente con noi, lo è oggi, ma lo è stata in tutto il corso dei lavori di questi giorni. Si è trattato di un lavoro lungo che andrò poi a definire anche nei suoi contenuti. Ma prima vorrei partire con alcune considerazioni, prima di entrare nel merito, rispetto ad alcune polemiche che ci sono state anche nei giorni scorsi, in particolare quella che faceva riferimento all'uso dei decreti-legge da parte di questo Governo, che sarebbe stato per alcuni eccessivo.
Ebbene, per fare un po' di cronaca, mi piace andare a guardare i dati e voglio solo ricordare che il Governo Conte I ha portato a casa 38 decreti-legge, il Conte II ne ha portati 51, il Governo Draghi ne ha portati 44 e, nonostante la legislatura si sia conclusa prima e quindi abbia avuto un termine inferiore, avete portato a casa 133 decreti-legge. Lascerei quindi da parte questa polemica, perché non mi sembra che abbia alcun fondamento. (Applausi).
Assistiamo poi, in quest'Aula, a un teatrino da parte delle opposizioni, per cui da questa parte la maggioranza sarebbe composta da brutti e da cattivi, da quelli che vogliono in qualche modo soverchiare l'ordine democratico e ridurre il Parlamento a un giocattolo inutile. Questa è una narrazione che non ci appartiene, ma non lo dico io, lo dicono i fatti, lo dice la storia. In realtà i dati ci dicono che questo Governo ha lavorato bene ed è stato un Governo efficace. I dati ci restituiscono un'inflazione che è assolutamente sotto controllo e non è mai stata così bassa, delle buone performance del PIL, dei livelli occupazionali mai così alti. Prima sentivo parlare dei soldi che diamo perché il potere di acquisto è diminuito, ma i dati OCSE ci dicono, invece, che il potere di acquisto è aumentato; la Nazione ha raggiunto livelli macroeconomici dopo essere rimasta ferma al palo per almeno un paio di decenni. Quindi, raccontarci qui qualcosa di diverso non regge. Basti pensare, ancora, ai valori dello spread, che è stabile e assolutamente sotto controllo; alla borsa, che procede senza scossoni; alle banche, che sono in grado oggi di sostenere le imprese. Aggiungiamo ancora i dati del PNRR, che mettono l'Italia all'avanguardia rispetto agli altri Paesi europei. Poi c'è il tema del Mezzogiorno, rispetto al quale ho sentito parlare, sia negli interventi svolti nella giornata di ieri in discussione generale, sia in quelli di oggi nel corso delle dichiarazioni di voto, di mancanze relative allo stanziamento per la ZES. Abbiamo aggiunto 1,6 miliardi agli 1,8 miliardi che erano già stati stanziati: mi sembra un risultato importante, un'attenzione che questo Governo sta dimostrando verso l'area del Mezzogiorno. (Applausi). C'è chi dice che i patrioti stanno dividendo l'Italia e che le risorse sono solo al Nord: questa storia non ci convince e i dati lo dicono, perché vanno assolutamente nella direzione opposta.
Ricordo ancora il taglio dei tassi, già annunciato dalla BCE, che apporterà una spinta significativa all'economia reale. Si tratta di tutta una serie di dati che - fatevene una ragione ancora una volta - ci dice che l'Italia sta bene, che la strada che abbiamo imboccato è sempre meno impervia e la velocità del sistema socioeconomico aumenta. Stiamo, quindi, andando nella direzione giusta.
In un altro passaggio riportato dai media e in Assemblea si è parlato di un decreto omnibus che avrebbe distribuito una serie di aiuti a pioggia. Quando vedo che 13 milioni di euro a sostegno della dorsale appenninica, in aiuto di tutti quegli operatori che, a causa della poca neve, hanno visto comunque ridurre i propri ricavi di oltre il 30 per cento, mi chiedo se si tratta di una mancia (Applausi) o forse lo erano i 120 milioni dati per il bonus monopattino oppure il bonus Cina, quello che doveva essere nelle more della Via della seta. (Applausi). Quello cosa era? Forse un compendio di alta politica? Credo sia giusto ritornare a quelli che sono i dati reali che - ripeto - indicano che stiamo andando nella direzione giusta, così come abbiamo fatto con la ZES.
Voglio riportare una serie di dati circa gli stanziamenti che sono stati apportati con questo documento, che vanno nella direzione opposta rispetto a quella sostenuta da chi ha detto che è una scatola vuota. Non è una scatola vuota, per esempio, la somma di 100 euro una tantum, che però verrà data a un milione di lavoratori in attesa che si producano gli effetti del regime fiscale sulle tredicesime mensilità.
C'è poi chi parla di ambientalismo e chi invece fa ambientalismo per velocizzare il completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti in Sicilia, e questo nel solco degli interventi del PNRR e del Piano nazionale complementare. Si prevedono dei maggiori poteri in capo al commissario straordinario. Sono misure che andranno a velocizzare una serie di meccanismi e miglioreranno i risultati in tema ambientale in quella Regione.
Ricordo ancora il potenziamento del bonus psicologo. Abbiamo portato il bonus psicologo a 12 milioni di euro, aggiungendone ulteriori 2 in questo provvedimento. Si è proceduto esattamente nella direzione che il Governo aveva annunciato e condiviso anche con le minoranze.
Abbiamo introdotto le pene fino a un anno di carcere per la pirateria TV sulla trasmissione delle partite di calcio e degli eventi sportivi a pagamento. Non è una misura volta a sostenere le cause di uno o dell'altro: sono emendamenti, misure condivise da tutti, dal Governo e dall'intero Parlamento, almeno dall'intera maggioranza. La pirateria sottrae risorse allo sport ed è un tema su cui non è possibile avere tentennamenti. Il sistema va difeso e tutelato.
Vorrei soffermarmi poi sul ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022, rivolto a quasi 3 milioni di partite IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre. È una misura che comporta, sì, oggi un esborso di 986 milioni da parte dello Stato, ma che sappiamo apporterà poi un maggiore gettito in futuro. È, quindi, una misura giusta. La norma salva Santa Lucia è stata proposta dai relatori, ma l'abbiamo firmata tutti i membri di Commissione, e tutti l'abbiamo condivisa, perché non potevamo permettere che un presidio di eccellenza come il Santa Lucia chiudesse i battenti. (Applausi). Quindi, dopo il tavolo del MIMIT, il finanziamento straordinario di 11 milioni da parte del Governo ha permesso alla Fondazione di continuare. Ecco, allora, un ulteriore atto concreto a sostegno delle realtà della sanità italiana.
Aggiungiamo ancora la semplificazione dei processi di erogazione delle risorse del PNRR: sugli atenei, 120 milioni di euro per le attività di ricerca e innovazione in partenariato pubblico privato; il contributo straordinario di 10 milioni di euro in favore degli allevatori colpiti dalla peste suina; ancora, l'accoglimento delle richieste che arrivavano anche dall'ANCI per la riduzione dei tempi per l'immissione dei segretari comunali nei piccoli Comuni. Questa era una norma di buonsenso, che aveva l'obiettivo di calmierare la criticità legata alla carenza dei segretari comunali nelle piccole realtà.
Potremmo andare avanti ancora molto, ma credo che ciò sia sufficiente per definire e far capire che questo è un provvedimento con dei contenuti e non una scatola vuota, non un provvedimento che manca di visione. Senza cadere in particolari trionfalismi, bisogna avere il buonsenso di riconoscere che questo Governo ha fatto un grande lavoro in materia economica e fiscale. Le sfide sono tante, ma sono finiti anche i tempi degli sprechi e delle mostruosità finanziarie, che hanno messo assolutamente sul lastrico la nostra Nazione, e hanno ipotecato il futuro della nostra Nazione.
Noi stiamo facendo un lavoro che fanno i politici buoni, quelli che sono buoni amministratori, esattamente come farebbero i buoni padri e madri di famiglia. Quindi, noi ribadiamo la bontà e la funzionalità di un provvedimento omnibus che dà molte risposte e appare come un ulteriore tassello verso la stabilizzazione e la crescita.
Per questo, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sarà assolutamente favorevole alla questione di fiducia. (Applausi).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1222, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 5a e 6a, con le modifiche richieste dalla 5a Commissione permanente, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Boccia).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Boccia.
(Il senatore Segretario Iannone fa l'appello).
Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1222, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 5a e 6a, con le modifiche richieste dalla 5a Commissione permanente, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 166 |
| Senatori votanti | 165 |
| Maggioranza | 83 |
| Favorevoli | 98 |
| Contrari | 66 |
| Astenuti | 1 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 113.
La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 16,15, con votazioni alle ore 16,30, così come da accordi tra i Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 12,23, è ripresa alle ore 16,16).
Presidenza del vice presidente CASTELLONE
Parlamento in seduta comune, convocazione
PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato martedì 8 ottobre 2024, alle ore 12,30, con all'ordine del giorno la votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.
Discussione dalla sede redigente e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(1060) Deputato RIZZETTO ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,17)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1060, già approvato dalla Camera dei deputati.
La relatrice, senatrice Cosenza, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
COSENZA, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatori, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 1060, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui la 7a Commissione permanente ha concluso l'esame in sede redigente lo scorso 17 settembre. Il disegno di legge, a prima firma dell'onorevole Rizzetto ed altri, era già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati; nel corso dell'esame in sede redigente, la Commissione ha condiviso le finalità e i contenuti del provvedimento normativo in considerazione dell'importanza di rafforzare la conoscenza della sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei giovani. Si è reso, tuttavia, necessario apportare una modifica di carattere prettamente formale al testo approvato in prima lettura, ciò che comporterà un nuovo passaggio - mi auguro davvero rapidissimo - presso l'altro ramo del Parlamento.
L'articolo 1 reca le finalità e l'oggetto del provvedimento. Si tratta di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore. Tali finalità sono raggiunte tramite l'introduzione, operata dal successivo articolo 2, delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.
L'articolo 2, costituito da un unico comma, prevede, come appena ricordato, l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica; ciò avviene tramite una novella all'articolo 3, comma 1 della legge n. 92 del 2019 che, nel testo vigente, conferisce al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di definire con proprio decreto tali linee guida, indicando in particolare l'elenco delle tematiche in riferimento alle quali sono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento propri dell'insegnamento dell'educazione civica.
L'articolo 2 aggiunge quindi all'elenco di tematiche proprie dell'insegnamento dell'educazione civica le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. È proprio in relazione a tale novella che si è reso necessario operare la richiamata modifica del testo licenziato dalla Camera. In tale testo la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro era stata aggiunta tramite novella all'articolo 3, comma 1, della legge n. 92, consistente nell'inserimento della lettera h-bis. Tuttavia, successivamente alla trasmissione del provvedimento approvato in prima lettura, è entrata in vigore altra disposizione che ha richiamato il comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 92, al fine di ampliare i contenuti dell'insegnamento dell'educazione civica con la tematica dell'educazione finanziaria. Si tratta dell'articolo 25, comma 1, lettera c) della legge 5 marzo 2024, n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, in vigore dal 27 marzo. Si è reso pertanto necessario correggere il riferimento alla lettera h-bis con quello alla lettera h-ter.
L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria; il suo unico comma prevede che dall'attuazione della presente legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione della stessa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (Applausi).
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame.
VALENTE, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».
PRESIDENTE. Come da intesa tra i Gruppi, sospendo la seduta che riprenderà alle 16,30 con il voto degli articoli.
(La seduta, sospesa alle ore 16,21, è ripresa alle ore 16,30).
Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, non parlo volentieri, perché si parla di un grande dolore e di una grande sofferenza. Se vogliamo una non identificazione su questo tema; è come dire che si può morire d'amore. (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio.
GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Grazie, signor Presidente, andiamo avanti, se possibile. Mi ricorda il morire d'amore, per mancanza d'amore, per amore tradito, per desiderio d'amore che non si conosce. Morire o ammalarsi di lavoro è quasi la stessa contraddizione.
Il diritto-dovere sancito anche dalla Costituzione, ma soprattutto dalla prassi di vita: da quando l'uomo e la donna sono scesi dall'albero e sono usciti dalle caverne, il lavoro ci dà identità, prima ancora che risultati economici. Ci dà spazio per confrontarsi, ci dà modo di sentirsi persona senza vergognarsi.
Purtroppo di lavoro si muore - e possiamo dare delle cifre - ma, in maniera un po' subdola, ci si ammala a livello sia fisico, sia psicologico, sia psicofisico. Direi che l'impegno di trovare lavoro affatica, ma con qualche risultato; insomma, quando ho smesso di studiare, anch'io mi sono impegnato a trovare lavoro. Soprattutto il lavoro, nella mia attività sia sindacale sia di neuropsichiatria, è stato il centro, il fulcro e l'interesse principale della mia vita.
Credo, al di là delle note autobiografiche, che il lavoro costituisca le fondamenta profonde e radicate di quella casa meravigliosa, anche se qualche volta di difficile accesso, che si chiama società civile. La consapevolezza che dobbiamo difendere la nostra salute nel lavoro e difendere quella degli altri credo che sia una delle forme più importanti della comunicazione, dell'educazione civica, ma anche del nostro equilibrio mentale. Troppo spesso interessi e presenza d'illegalità creano i presupposti di orribile fattura che procurano, nel lavoro e nella clandestinità, malattia, sofferenza e morte. Quest'anno - ma le cifre non danno conto, se non in maniera molto magmatica, della realtà - circa quattrocento persone sono morte, ma chissà quante se ne sono ammalate e magari si nasconde una denuncia.
Credo davvero che dobbiamo impegnarci tutti a far sì che questo diritto fondamentale non si riduca al minimo a causa del rischio, ma anche che sia la compartecipazione al lavoro a regolare le attività, e non l'iperproduttività. Immagino che qualche millennio fa ci si accordasse, magari tramite grugniti, con una comunicazione non verbale complicata, per lavorare tutti insieme, per abbattere un albero o creare problemi a un dinosauro; c'era, se possibile, prima ancora che quella della forza, l'esibizione meravigliosa della solidarietà (Applausi): facciamolo insieme per farlo meglio e in maniera meno rischiosa.
Oggi questa comunicazione è sempre portata all'estremo sui media e sui social, che non demonizzo, perché li utilizzo anch'io finché posso, perché abbreviano, se possibile, le distanze. Anche qui in quest'Aula qualche volta si sopraffà l'avversario, ma anche l'amico o l'amica, in una realtà incondivisibile di iperproduttività muscolare, mentre bisognerebbe vivere la gioia di lavorare insieme per un prodotto che, prima ancora che migliore, più forte e più remunerativo, sia più umano.
Qualche volta, quando si costruiva un mosaico, lo si faceva insieme e a mettere insieme le tesserine si gioiva, non si scansava l'amico o l'amica e spesso le tesserine migliori di un mosaico erano quelle sbreccate, scolpite male, che però rifrangevano la luce e davano più spessore alle cose, creando i capolavori. Dobbiamo contribuire tutti noi a creare l'educazione e la sensibilità giusta, così possiamo fare il vero capolavoro. Credo che un lavoro - c'è un ossimoro in questo - condiviso, non pericoloso, sia veramente il capolavoro: il lavoro nella solidarietà, nell'affettività e non nella pericolosità. (Applausi).
SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SBROLLINI (IV-C-RE). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, Italia Viva si asterrà su questo provvedimento, perché certamente non voteremo mai contro un tema così importante come quello che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Contemporaneamente, non possiamo votare a favore, perché - com'è stato detto anche nel dibattito dei colleghi nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera - questo provvedimento purtroppo rischia, ancora una volta, di rimanere una legge manifesto, per cui poi non ci sono gli strumenti per poter parlare meglio di come investire su un tema così serio e grave come quello delle morti e degli incidenti nei luoghi di lavoro e quindi per interrogarci su come mettere davvero fine a questa piaga enorme della società. Purtroppo gli incidenti sui luoghi di lavoro sono quotidiani e anche oggi ce n'è stato un altro.
Siamo tornati spesso su questi argomenti, anche in altri provvedimenti più specifici, però, se si vuole inserire questo tema così importante del rispetto e della conoscenza, allora bisognava prima di tutto mettere le risorse economiche, per quanto riguarda la formazione di chi poi dovrà parlare di questi argomenti e insegnare ai ragazzi un tema così delicato e complesso.
Qui, ancora una volta, non ci sono risorse economiche e soprattutto - noi lo sappiamo bene - si destina soltanto un'ora a settimana all'educazione civica. Allora come Gruppo parlamentare ci interroghiamo anche su questo: se si voleva fare qualcosa di positivo per i nostri studenti, per la conoscenza e l'approfondimento di una materia così complessa, bisognava prima di tutto aumentare le ore di educazione civica. È questo l'appello che noi rivolgiamo al Governo: aumentiamo le ore di educazione civica (Applausi). Infatti, quando parliamo di sicurezza nei luoghi di lavoro, di formazione e di persone che operano in ambiti lavorativi difficili, dobbiamo prima di tutto chiederci se ci sono le risorse economiche e chi si dovrà occupare dell'insegnamento nelle scuole di questo argomento e soprattutto trovare gli strumenti più adatti e capire anche quali docenti dovrebbero intervenire in materia.
C'è una riflessione che dobbiamo fare (e questo è compito della politica, del Parlamento tutto e del Governo): ogni volta che si verifica un incidente e una persona muore su un luogo di lavoro, vuol dire che c'è un fallimento dello Stato e la politica non ha fatto fino in fondo il suo dovere. (Applausi). Questo ovviamente non lo attribuiamo soltanto a questo Governo, ci mancherebbe, perché purtroppo questa è una piaga che ci portiamo da anni.
Quando però si decide di intervenire con strumenti che dovrebbero andare nella direzione di migliorare e di investire nella formazione e nella sicurezza, ci troviamo di fronte soltanto (basta leggere l'articolo 3 del provvedimento in votazione) quasi a un ricatto morale.
Per tutte queste ragioni, con grande dispiacere, non possiamo esprimere un voto favorevole, mentre, per esempio, avremmo voluto che ai ragazzi fossero insegnati anche gli strumenti di base su significato e conoscenza di rispetto dello Stato, sulle norme costituzionali basilari per andare incontro a tutta una serie di richieste che oggi la società, più di prima, ci chiede. Ci chiede tanta formazione e tanta competenza. Purtroppo, a tutto questo, ancora una volta, non abbiamo trovato nessuna risposta e nessun elemento di concretezza che vada nella direzione di dare certezza ad un provvedimento che, invece, avrebbe potuto essere molto importante dal punto di vista educativo, valoriale e formativo.
Ancora una volta, in conclusione, signora Presidente, non affrontiamo il vero tema, ossia come essere vicini ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze; non parliamo dei valori di cui oggi la società dovrebbe parlare. Io mi auguro che siano valori positivi e che non si tratti, come sta accadendo da ormai due anni con questo Governo, di provvedimenti che prevedono quasi sempre di introdurre nuovi reati. Invece occorrerebbe parlare di prevenzione o di tutto quello che è conoscenza e formazione, perché, se non c'è sapere e non c'è conoscenza, non andremo a formare adulti migliori. Il pensiero, le idee e soprattutto tutto ciò che dev'essere critica (e il pensiero è critica) devono essere necessariamente l'obiettivo che ci dobbiamo porre, prima di tutto come componenti della 7a Commissione, perché abbiamo trattato questo argomento; a mio avviso, però, prima di tutto è un dovere verso i nostri cittadini. Noi che abbiamo un ruolo politico importante, perché rappresentiamo le istituzioni, dovremmo legiferare in questo senso: meno provvedimenti spot, meno leggi manifesto e più attenzione a quello che, invece, serve oggi per dare un'educazione completa e formativa ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, cercando davvero di costruire un welfare che abbia come pilastri le famiglie e le scuole. Tuttavia, se non diamo soldi alla scuola, ma continuiamo a delegarle responsabilità per quello che non riusciamo a fare come società, ancora una volta avremo fallito come Stato.
Per tutte queste ragioni, il Gruppo Italia Viva si asterrà sul provvedimento in esame. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, inizio subito il mio intervento dicendo che il provvedimento in discussione ovviamente, durante il proprio iter, ha subìto modificazioni, trasformandosi opportunamente da un intervento in materia di diritto sul lavoro uno sull'insegnamento nelle scuole della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Chiaramente è un provvedimento limitato, quindi riconosco al presidente della X Commissione della Camera, onorevole Rizzetto, che è il primo firmatario di questa proposta di legge, di aver coscientemente indirizzato, rispetto anche agli avvenimenti accaduti nel nostro Paese, un ragionamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, perché è molto importante, visto ciò che è successo e che succede molto spesso. Pertanto, secondo me sarebbe opportuno aumentare la cultura e le conoscenze in materia nelle scuole di ogni scuola di ordine e grado e non solo nelle scuole secondarie, perché molto spesso si arriva alla fine.
Ho provato in altre occasioni, quando facevo un altro lavoro, a intervenire nelle scuole nelle ore che vengono utilizzate per spiegare i diritti del lavoro a chi si appresta a entrare nel mondo delle imprese e del processo produttivo. Tuttavia, molto spesso è un'informazione, più che un'educazione e una presa di coscienza.
Penso sia un fatto positivo e importante che il Parlamento discuta e si faccia carico di come promuovere la cultura e la conoscenza nelle scuole a favore di coloro che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro.
Qual è il limite vero (ed è per questo che, credo, le opposizioni si asterranno e ci asterremo anche noi)? Il problema è che tutta questa iniziativa viene sostanzialmente delegata, nell'ambito delle trentatré ore, agli insegnanti. Pertanto, le stesse persone che fanno qualsiasi cosa dentro le scuole devono trovare, nella loro programmazione, lo spazio anche per questa formazione. Questo è il limite.
Facciamo il conto delle materie che devono essere approfondite nell'ambito delle trentatré ore riservate all'educazione civica. Basti pensare che ultimamente abbiamo introdotto l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Questo è il limite vero di queste cose, non nel propositore. In questo caso, è il Governo che si dovrebbe far carico di ampliare lo spazio per gli insegnanti che possono dare un contributo specifico su un certo indirizzo. Questo è quanto ci sentiamo di rilevare. Rischiamo sostanzialmente di fare una buona cosa, che però nella pratica è lasciata alla soggettività del o della docente e che quindi difficilmente è in grado di diventare un elemento programmatorio concreto che va nella giusta direzione.
Bisogna affrontare questo tema, non in questo provvedimento, ma se si vuole andare concretamente in quella direzione bisognerà agire.
Per questo motivo, il voto di astensione non è contrario al provvedimento, in tale materia ma tiene conto della difficile realizzazione concreta della misura. Credo che sarebbe opportuno cominciare da subito a ragionare con gli enti preposti, visto che ci sono più enti che hanno a disposizione risorse per poter dare contributi che vadano in questa direzione. Una volta fatta la legge, si deve poi essere in grado di coinvolgere tutti i soggetti interessati per mettere a disposizione uomini e mezzi affinché venga concretamente attuata, perché credo che questa sia una delle priorità nel nostro Paese. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti del Liceo scientifico «Elio Vittorini» di Napoli, presenti in tribuna. (Applausi). È bello che siate in Aula proprio quando discutiamo sull'introduzione della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'educazione civica.
Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1060 (ore 16,53)
PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, è un bene che anche i ragazzi possano seguire questa discussione.
Non possiamo che partire dal messaggio del 12 settembre del Presidente della Repubblica, lanciato in occasione della presentazione della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia: «Le morti e gli incidenti sul lavoro sono una intollerabile offesa per la coscienza collettiva», così diceva il Presidente della Repubblica; «Svolgere un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società non può e non deve implicare rischi per l'integrità degli individui. La sicurezza nel lavoro è condizione necessaria per rendere effettivo il diritto fondamentale e inalienabile alla salute, tutelato dalla Costituzione, che non può trovare limiti nella mancanza o nell'inadeguatezza di misure idonee a rendere il lavoro e i luoghi ove esso si svolge sani e privi di pericoli. Non sarà mai sufficiente l'impegno a questo scopo delle istituzioni e delle parti sociali».
Siamo ben consapevoli che tutto ciò che faremo non sarà mai sufficiente, ma lo dobbiamo fare. Ecco allora che con questo disegno di legge si intende aggiungere l'insegnamento della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'ora di educazione civica negli istituti scolastici, rispondendo in parte a questo monito e a questa esortazione. Siamo consapevoli che alle poche ore di educazione civica che seguono i nostri ragazzi a scuola si chiede tantissimo, probabilmente troppo, ma dobbiamo farlo, posto che i temi da insegnare e da porre all'attenzione dei più giovani sono moltissimi. Non dobbiamo mai dimenticare che, dietro ognuno degli oltre 1.000 morti per incidenti sul lavoro in Italia, ci sono una persona e la sua famiglia. Questa è purtroppo la constatazione più triste ed è ciò da cui dobbiamo ripartire per essere consapevoli e coscienti di ciò che trattiamo.
Siamo consapevoli che è necessaria una maggiore attenzione ai rischi e alle misure di sicurezza, che devono essere le più appropriate e puntuali. La patente a crediti, che è una novità, crea una selezione tra le aziende che hanno maggiore sensibilità su questi temi; è chiaro però che serve una presenza più capillare dei controlli, altrimenti anche questo strumento rischia di non essere sufficientemente efficace. Serve anche una cultura della sicurezza sul lavoro, che, nelle poche ore di educazione civica, possa accendere una consapevolezza nelle teste dei ragazzi e nelle loro coscienze, anche perché domani saranno loro i lavoratori e i datori di lavoro.
Accogliamo l'appello del presidente Mattarella alle istituzioni (quindi anche a noi). Nelle Commissioni d'inchiesta e in quelle di merito che trattano il tema del lavoro sicuro facciamo e faremo le nostre proposte per tentare di ridurre quell'elenco di persone morte ogni anno in Italia per il solo fatto di essersi recate al lavoro. Mentre le sanzioni intervengono (purtroppo sempre dopo), è però certamente da incoraggiare la creazione di una coscienza della sicurezza sul lavoro e di un percorso formativo dei ragazzi che comprenda anche questo tema. Questo credo sia nostro compito.
Anche per questa ragione e forti di questa sensibilità, confermiamo il voto favorevole dei senatori di Forza Italia a questo disegno di legge. (Applausi).
PIRONDINI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRONDINI (M5S). Signora Presidente, questo testo sicuramente tocca temi molto importanti. Nel titolo si parla di «introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica». Qui si toccano almeno due temi molto importanti, quello dell'educazione civica (quindi il percorso scolastico) e quello enorme della sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda il tema dell'educazione civica, va detto che si parla di un monte ore di trentatré all'anno, che, suddivise per le trentatré settimane scolastiche, sono di fatto un'ora a settimana. È evidente che quest'ora dev'essere organizzata bene perché possa essere efficiente e anche sostenuta dal punto di vista finanziario, per non rendere questo un provvedimento spot, con un bel titolo e un bel nome, ma di fatto poi totalmente inefficiente e inefficace rispetto agli obiettivi.
Tra l'altro, i temi portanti e i pilastri del tema dell'educazione civica sono assolutamente condivisibili e importanti. Ci sono il tema della Costituzione, quello dello sviluppo economico e della sostenibilità, nonché quello della cittadinanza digitale, a cui, durante questa legislatura, ne sono poi stati aggiunti anche altri, come l'educazione finanziaria e la sicurezza sul lavoro. Sono tutti temi assolutamente importanti e condivisibili, che però devono trovare poi una rispondenza nei finanziamenti e nell'organizzazione di quest'ora di educazione civica, il cui principio in assoluto ci troverebbe e ci trova d'accordo.
C'è un tema, però: sapete quanto stanzia il Governo, per ciascun istituto scolastico del nostro Paese, per quest'ora di educazione civica? Sette euro. Ebbene, vorrei capire come si può, con 7 euro per ciascuna scuola del nostro Paese pensare di organizzare seriamente l'ora di educazione civica, che deve poi trattare tutti questi temi, uno più importante dell'altro. La grossa mancanza che ha questo testo, quindi, è quella di parlare di cose sicuramente importanti e condivisibili, senza però, dall'altra parte, mettere in campo le risorse per poterle realizzare. Tant'è vero che l'articolo 3 del testo che votiamo oggi recita: «Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», cioè le scuole devono farsi bastare quei 7 euro. Secondo me faranno un po' fatica.
Non si può non parlare, però, oggi, visto il tema che stiamo toccando, della sicurezza sul lavoro, su cui il MoVimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge. I numeri sono drammatici e venivano ricordati negli interventi precedenti: nel 2023 ci sono stati 1.041 morti, quasi tre al giorno; questo vuol dire che nel nostro Paese tre persone la mattina partono per andare a lavorare e la sera non tornano a casa, è un numero drammatico. La tendenza che si registra è negativa: nei primi sei mesi del 2024, l'aumento delle morti è stato del 4,2 per cento e, sempre nei primi sei mesi del 2024, sono state in aumento del 19,6 per cento le patologie di origine professionale, quindi, a fronte di una situazione assolutamente drammatica riscontrabile nei numeri nel 2023, ne abbiamo una nel 2024 che sta ancora peggiorando. È di questo che vorrei parlare, ossia delle proposte che il MoVimento 5 Stelle fa rispetto a questo tema. Ne vorrei citare principalmente tre.
La prima è relativa al numero degli ispettori sul lavoro presenti in questo momento in Italia, che sono assolutamente insufficienti e mal retribuiti. Quando ci si pone il tema delle leggi per creare un deterrente rispetto a un problema come quello delle morti sul lavoro, poi bisogna anche porsi quello di chi va a fare i controlli rispetto all'applicazione di quelle leggi.
La seconda proposta è quella avanzata nel nostro disegno di legge, il n. 1091, che chiede di fatto l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi e gravissime, che non è semplicemente un testo che chiede di inasprire le pene, ma che prima di tutto lavora sulla prevenzione, che dev'essere il punto di partenza di questo ragionamento. Va ad intervenire, ad esempio, sul decreto-legge n. 81 per chiarire meglio quali sono le responsabilità e le ottemperanze che ricadono sugli imprenditori e per mettere in difficoltà gli imprenditori che, in nome del maggior profitto, mettono a rischio la salute e la vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo secondo noi è fondamentale, perché è evidente che non si può continuare ad assistere a una strage quotidiana - perché di questo parliamo - a cui ogni giorno assistiamo e di cui sono vittime i nostri concittadini e connazionali, che perdono la vita sul luogo di lavoro: questo, francamente, è insopportabile.
La terza proposta che abbiamo avanzato è quella della Procura nazionale, cioè chiediamo che ci sia un pool di magistrati che abbia competenze specifiche rispetto a questi reati per poterli perseguire con maggiore attenzione e per far sì che chi, in nome del profitto, voglia lucrare sulla salute e sulla vita delle persone mettendole in una condizione di scarsa sicurezza non lo possa fare e, nel caso in cui lo faccia, si veda anche comminate pene che siano adeguate e superiori a quelle attuali. Lo dico perché non possiamo più assistere a drammi come la strage di Brandizzo, le morti sul lavoro di Firenze nel cantiere di Esselunga o la tragedia di Luana D'Orazio, a cui noi vorremmo dedicare quel testo di legge. Luana è la ragazza che a ventidue anni ha perso la vita, lasciando un figlio di cinque anni, perché la macchina con la quale stava lavorando non aveva più le protezioni, che erano state tolte per poter produrre in modo più veloce: per produrre di più quindi Luana ha perso la vita e suo figlio ha perso la mamma, e questo francamente è inaccettabile. (Applausi). Non vogliamo nemmeno più assistere a tragedie come quella di Satnam Singh, il bracciante lasciato morire davanti casa, dopo aver subìto l'infortunio che poi lo ha portato alla morte, perché non c'è stata nemmeno la pietà umana di prestargli soccorso, ma ci si è preoccupati esclusivamente che nessuno sapesse quello che era successo e così lo si è abbandonato come fosse un oggetto davanti a casa, lasciandolo morire.
È chiaro allora che è importante parlare di questo tema all'interno delle scuole, però lo è altrettanto non essere ipocriti e, se si vuole parlare nelle scuole e nei percorsi scolastici, all'interno dell'ora di educazione civica, di un tema importante come quello della sicurezza sul lavoro, bisogna anche poi mettere a disposizione delle risorse finanziarie conseguenti, affinché questo progetto sia reale e non semplicemente uno spot elettorale.
Questo è il motivo per cui il MoVimento 5 Stelle oggi si astiene; condividiamo evidentemente il tema del documento, ma troviamo che non ci sia alcun riscontro pratico nella mancanza di risorse che questo documento porta con sé.
Vorrei dire al Governo che, se vuole fare qualcosa di veramente utile per contrastare le morti sul lavoro, potrebbe leggere il nostro disegno di legge e magari farlo votare. (Applausi).
MARTI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento all'esame dell'Assemblea è di grande rilievo perché affronta la sicurezza sul lavoro, che diventa così un grande tema culturale, che ha a che vedere con la prevenzione del rischio e con la costruzione di un equilibrio avanzato, che consenta agli studenti e alle studentesse, ai lavoratori e alle lavoratrici di non sottovalutare i pericoli o le minacce che mettono a rischio la vita delle persone e la sicurezza stessa del lavoro che svolgono.
È fondamentale accendere un riflettore e mettere una lente di ingrandimento che permetta di guardare anche da un'altra prospettiva, cioè quella dello Stato che non soltanto legifera, vigila, monitora e sanziona il datore di lavoro, ma cerca anche di offrire ai giovani lavoratori strumenti di conoscenza necessari a comprendere quali sono i propri diritti sul posto di lavoro e i no che devono imporre, qualora si trovino nella condizione di vedersi proposto un ambiente di lavoro insicuro o che non tutela la loro salute e il loro benessere.
L'auspicio è che si sviluppi un'educazione che promuova una cultura della sicurezza anche nelle aziende, tra i lavoratori e i datori di lavoro. La sicurezza sui luoghi di lavoro dev'essere una priorità in ogni ambiente e la formazione di un tassello fondamentale per rendere il luogo di lavoro stesso sicuro e prevenire così incidenti ed infortuni.
Ad oggi, sono obbligatori i corsi di sicurezza sul lavoro per chi è già impiegato. Sono corsi di formazione progettati per fornire conoscenze e competenze ai lavoratori e ai datori di lavoro sulle migliori pratiche per poter prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro e la formazione può variare in base alle esigenze specifiche delle aziende o alla natura del lavoro svolto. La moderna concezione di sicurezza sul lavoro che il nostro Paese deve acquistare appieno guarda però a questa disciplina come a un concetto generale, più che a una serie di norme, come una filosofia da perseguire più che un complesso di strumenti da utilizzare per proteggersi, una vera e propria cultura più che qualcosa imposto dall'alto.
Grazie al provvedimento al nostro esame, che nasce anche dalla spinta degli studenti, questo aspetto si porta all'interno di un'offerta formativa, educativa e curriculare e si introduce nell'educazione civica. Voglio ricordare all'Assemblea e ai colleghi che è grazie a un provvedimento della Lega che i nostri ragazzi sono tornati a seguirla nel 2020, con uno stimolo di coscienza comune al bene comune che, inevitabilmente, deve includere la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Questa formazione si aggiunge a quella obbligatoria, di una durata minima di quattro ore l'anno, già prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro durante i percorsi di orientamento, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. Abbiamo ritenuto preferibile affidare a un insegnamento trasversale come quello dell'educazione civica l'obiettivo della diffusione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, proprio per centrare la finalità di creare una cultura forte della sicurezza del lavoro e non solo una mera conoscenza del diritto, come se si trattasse solo di nozioni di diritto del lavoro e quindi delle norme vigenti: è un cambiamento epocale, ciò che all'Italia serve di più.
L'istruzione ha il compito in primo luogo di trasmettere agli studenti l'importanza di lavorare e di studiare in condizioni salubri. Per loro stessi l'ambiente circostante è una condizione imprescindibile, che genera benefici dal punto di vista fisico e mentale.
Questi insegnamenti devono essere impartiti sin dalla giovane età, perché, se apprendono che non è giusto lavorare in situazioni pericolose e rischiose, saranno poi gli studenti stessi a rifiutarsi di esporsi ad un rischio elevato, consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele degli stessi lavoratori.
Mi spiace essere stato costretto a modificare il testo e doverlo quindi inviare alla Camera in terza lettura, ma questo Governo sta lavorando tanto e velocemente, sicché nel testo vi era, purtroppo, un errore formale. Il giorno stesso della trasmissione del testo dalla Camera al Senato è entrata in vigore anche la legge che include l'educazione finanziaria tra i temi da affrontare durante il percorso di educazione civica. Quindi, è stato necessario modificare la lettera di riferimento nell'elenco.
Sono certo, però, che gli uffici di entrambi i rami del Parlamento si adopereranno per farci approvare il testo in via definitiva quanto prima. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (Applausi).
RANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANDO (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei partire, per andare nel merito di questo disegno di legge, dal fatto che questo 2024 si sta caratterizzando come un anno drammatico per la sicurezza e per la legalità sul lavoro nel nostro Paese. Un anno che si è aperto con due stragi del lavoro, l'incidente nel cantiere Esselunga di Firenze e l'esplosione della centrale idroelettrica di Suviana sull'Appennino bolognese.
Due tragedie che si sommano agli infortuni sul lavoro quotidiani, alle morti che ogni giorno compongono questo drammatico bollettino di guerra, per i numeri sempre crescenti, senza dimenticare la terribile vicenda della morte di Satnam Singh, della quale il collega Pirondini già ha detto.
Parlando di cultura della sicurezza, dobbiamo fare ancora di più per contrastare lo sfruttamento del lavoro in Italia, il caporalato, che spesso è nelle mani della criminalità organizzata e delle mafie. Tutto questo non dovrebbe solo indignarci, ma farci assumere ancora maggiore responsabilità come legislatore.
I dati INAIL del 2022 ci forniscono una fotografia tragica su questo fronte. Oltre 1.000 vittime e più di 580.000 infortuni. La sicurezza sul lavoro, inutile girarci intorno, è diventata un'emergenza nazionale, ma dobbiamo gestirla con una visione complessa, con interventi sistemici, con risorse finalizzate ad incidere su diversi fronti. Lo abbiamo detto a più riprese durante i lavori parlamentari di questi mesi: la cultura della sicurezza sul lavoro, la tutela della salute nei posti di lavoro, la cultura della legalità e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori deve permeare ogni ambito della nostra società ed essere al centro degli interventi e delle azioni politiche.
Questo disegno di legge oggi in discussione poteva fare di più in questa direzione. Non possiamo negare che possa essere un segnale importante portare anche nelle scuole l'insegnamento della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma voglio dire subito che questa misura da sola non basta. Non basta per il modo in cui è stata scritta, senza risorse finanziarie aggiuntive, senza il coinvolgimento di chi già oggi svolge un ruolo cruciale per la sicurezza dei lavoratori, le organizzazioni sindacali prima di tutto e le associazioni di tutela.
Un disegno di legge scarso di contenuti, che proprio per questo non fa onore al grande tema che intende affrontare. In Commissione abbiamo presentato emendamenti non accolti ed in particolare la proposta di inserire, accanto alla parola sicurezza, la parola salute delle lavoratrici e dei lavoratori e di legalità nel mondo del lavoro.
Dobbiamo insegnare anche a scuola che cosa significa legalità nel mondo del lavoro e cosa significa diritti e doveri nel mondo del lavoro. Serve un piano nazionale contro gli infortuni e le morti sul lavoro, una strategia che include anche la promozione, appunto, della cultura della sicurezza, della salute e della legalità.
Ci saremmo aspettati un intervento comune e collettivo, perché si tratta di un problema antico e cronicizzato. Voi, invece, avete previsto norme sulla sicurezza per i lavoratori e lavoratrici, prima in un decreto e poi in due collegati dei lavori in discussione, uno alla Camera e l'altro al Senato. Una grande confusione normativa, con il risultato che i passi in avanti sono ben pochi, anche pensando, per esempio, alla gestione degli appalti per le opere edilizie.
I dati ci confermano che allargare la catena dei subappalti senza controlli, senza evidenza pubblica, non solo aumenta il rischio di mancata formazione per i lavoratori e le lavoratrici e quindi di incidenti (si veda il caso di Firenze), ma rende ancora più complessi i controlli su eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata. In tanti di questi incidenti si è fatto persino fatica a comprendere chi era la ditta subappaltante titolare e responsabile dei cantieri, con una deresponsabilizzazione generalizzata.
Bisogna invece partire dall'inizio, dalle premesse. L'unica maniera per affrontare, a nostro avviso, il tema della salute, della legalità e della sicurezza sul lavoro, perché anche di salute si parla nel Testo unico in vigore, è iniziare investendo costantemente e sistematicamente sulla formazione, prevedendo ed impegnando risorse. Serve farlo in maniera precisa, mappando le fragilità e le esigenze delle diverse realtà di lavoro e trovando nuovi modi per uscire dal meccanismo per cui il lavoratore o la lavoratrice, vedendosi proporre lezioni generiche e inadeguate, viva i corsi sulla sicurezza spesso come obblighi inutili. Se faremo questo, mettendo anche le risorse, troverà maggiore significato anche insegnare la cultura della sicurezza, della promozione della cultura della legalità nei luoghi di lavoro e della tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, nelle ore di lezione a scuola.
Davanti all'aumento delle tragedie nel lavoro, ci saremmo aspettati un percorso condiviso tra enti, forze sociali e partiti. Non è mai stato accettabile, a maggior ragione non lo è nel 2024, che un cittadino o una cittadina italiana si veda messa nella condizione di dover scegliere fra il proprio lavoro e la propria salute e sicurezza. (Applausi). Entrambi sono diritti sanciti dalla nostra Costituzione e non possiamo più permettere che, per negligenza, carenze di strumenti o fondi, impossibilità logistica o formazione non adeguata, le vite delle persone sul luogo del lavoro siano messe in pericolo quotidianamente.
È ovvio che non si possa prescindere dalla scuola come punto di partenza dell'educazione a una cultura della sicurezza, della promozione della legalità e della salute sul lavoro. Per restituirle autorevolezza come entità educante in cui sono applicati i valori democratici del confronto, del dialogo, del riconoscimento reciproco, non sono sufficienti le sanzioni, non sono sufficienti guizzi normativi, lontani dalla realtà delle aule, generici e generalisti. Le ragazze e i ragazzi di questo Paese non sono meri contenitori atti a ricevere acriticamente tutto quello di cui li si riempie, soprattutto se privo di progettualità e visione d'insieme. Lo dico, signora Presidente, perché non possiamo nascondere la durissima bocciatura del Consiglio superiore della pubblica istruzione proprio delle linee guida del ministro Valditara sull'educazione civica. È quasi paradossale ritrovarci in quest'Aula a discutere su una materia così importante dopo i rilievi posti sul documento ministeriale: mancato ancoraggio ai princìpi costituzionali, soprattutto in riferimento alla relazione sociale tra individuo e collettività, sostituita da un approccio individualista. Proviamo a pensare questa critica dentro il dibattito di oggi e come l'assenza di una visione sociale impatti con i principi che volete portare avanti con questo provvedimento.
Questo Governo continua ad inserire temi dentro l'educazione civica senza affrontare il tema della formazione, delle risorse per la scuola: un atteggiamento sbagliato e alla lunga controproducente. Ecco perché dico che, se davvero vogliamo parlare di salute, legalità e sicurezza a scuola, parliamo allora dell'adeguamento degli organici e delle retribuzioni, di formazione del personale docente, di dialogo e inclusione, di investimenti in scuole che siano strutturalmente affidabili, funzionali, accoglienti e senza barriere architettoniche.
Solo pochi giorni fa è stata discussa in Aula una mia interrogazione che faceva riferimento alla Giornata nazionale per la sicurezza a scuola, un'iniziativa che questo Governo ha di fatto abbandonato da due anni, così come non è stato convocato l'Osservatorio per l'edilizia scolastica. È solo un esempio, ma lascia intendere con chiarezza che non servono delle leggine, buone solo per fare un'intervista; servono interventi strutturali, soprattutto se parliamo di educazione e di sicurezza, della tutela della salute e della legalità sul lavoro. Servono risorse e anche in questo testo non sono state previste, come in tanti altri provvedimenti destinati al mondo dell'educazione. (Applausi). Insomma, serve una chiara volontà politica, la volontà di andare oltre gli spot, la propaganda, l'una tantum, oltre ai disegni di legge un po' come questo, che gettano molto fumo negli occhi senza offrire nemmeno un barlume di concretezza.
Per queste ragioni, signora Presidente e colleghi, a nome del Gruppo del Partito Democratico, dichiaro il nostro voto di astensione sul provvedimento. (Applausi).
IANNONE (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IANNONE (FdI). Signora Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il sottosegretario Paola Frassinetti per il lavoro che ha seguito sia alla Camera che al Senato. Naturalmente desidero ringraziare la nostra relatrice, la senatrice Giulia Cosenza. Personalmente credo che a questo provvedimento non si possa che esprimere un voto favorevole per il nobile e necessario obiettivo di insegnare, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, le conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro.
Le parole del presidente Mattarella ci spronano a fare di più, ma soprattutto ci dicono che in Italia negli anni scorsi non è stato fatto nulla. A me dispiace sentir parlare di spot, di legge manifesto e di possibilità di votare ben altri provvedimenti, quando nella scorsa legislatura e nei precedenti Governi questi provvedimenti non li abbiamo visti realizzare e non li abbiamo visti approvare. (Applausi). Insomma, non vi abbiamo visto arrivare. Fratelli d'Italia già nella passata legislatura ha sostenuto la necessità di iniziare un lavoro che, partendo dalla prevenzione, non può non prevedere l'affermazione di una nuova cultura della sicurezza. Imprescindibile, quindi, è il ruolo della scuola e pertanto il collega parlamentare Rizzetto, primo firmatario della legge, individua la necessità dell'insegnamento, che in questo testo si concretizza come ulteriore tema di trattazione per l'educazione civica.
È chiaro a tutti quanti noi che non basterà questo provvedimento a risolvere il problema, così come non si può però negare l'importanza di puntare anche sulla formazione dei giovani, che saranno i lavoratori di domani e dopodomani. Nella nostra Nazione muoiono tre persone al giorno: molti si ammalano sui luoghi di lavoro e altrettanti rimangono infortunati. Abbiamo un diritto costituzionalmente garantito dall'articolo 32 della nostra Carta, che parla di lavoro in ambiente sano e sicuro. Per conoscere i propri diritti bisogna saper leggere un contratto: è indispensabile, per conoscere condizioni non negoziabili che possano orientare scelte serie di lavoro. Anche valorizzare l'esperienza delle testimonianze dei familiari delle vittime, o di vittime stesse che sono rimaste gravemente lese, rappresenta una concreta occasione di presa di coscienza per gli studenti.
Inoltre, voglio ricordare, per chi richiede concretezza e fatti dal Governo, che il Governo è fortemente impegnato e ha già incrementato il Fondo indennizzi per le vittime del lavoro, così come sono stati messi in campo ben 900 ispettori in più per i necessari controlli. A questo ritengo importante accompagnare la scelta di questo insegnamento da inserire tra i saperi che formano le nuove generazioni.
Pertanto, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo provvedimento. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
MARTELLA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLA (PD-IDP). Signora Presidente, prendo la parola per sollecitare il Governo ad intervenire sulla vertenza Superjet International di Tessera a Venezia, che sta vivendo una forte fase di incertezza per il proprio futuro produttivo e occupazionale. Entro il 31 ottobre prossimo, cioè tra poco tempo, andranno sbloccate le quote azionarie attualmente congelate a seguito delle sanzioni internazionali, trasferendole dall'attuale azionista russo a un nuovo soggetto che si è proposto. Vi è quindi molta e comprensibile apprensione tra i 115 laboratori e le loro famiglie, che attendono il superamento di questa fase di incertezza e che vorrebbero evitare la chiusura di una produzione così importante.
Quella della chiusura sarebbe una ipotesi disastrosa per i lavoratori e per il territorio e va assolutamente scongiurata. Per questo, tramite lei, chiedo ancora una volta al Governo di intervenire per affrontare questa situazione, per dare un futuro al sito produttivo, che è strategico e importante per le competenze professionali che ci sono, per l'intero comparto e, naturalmente, per la città di Venezia. (Appalusi).
PRESIDENTE. La Presidenza raccoglie la sua sollecitazione.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 2 ottobre 2024
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 17,26).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (1222)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: « all'Agenzia delle entrate » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al secondo periodo, le parole: « La comunicazione di cui » sono sostituite dalle seguenti: « La comunicazione integrativa di cui », le parole: « a pena dello scarto » sono sostituite dalle seguenti: « a pena del rigetto » e le parole: « ed è corredata dagli estremi » sono sostituite dalle seguenti: « e degli estremi »;
al quinto periodo, le parole: « , sono approvati » sono sostituite dalle seguenti: « è approvato »;
al comma 4, alinea, le parole: « micro imprese » sono sostituite dalla seguente: « microimprese » e alla lettera a), le parole: « indicati al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal comma 1 »;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: « decreto-legge n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto-legge n. 124 », dopo le parole: « commi 2 e 4 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « delle ZES Unica per il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « della ZES unica »;
al secondo periodo, dopo le parole: « le regioni » e dopo le parole: « di cui al primo periodo » il segno di interpunzione « , » è soppresso, le parole: « decreto-legge n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto-legge n. 124 » e le parole: « decreto del Ministro per gli affari europei, il sud » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud »;
al comma 6, capoverso b), la parola: « entrambi » è sostituita dalle seguenti: « gli uni e le altre ».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
« Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti) - 1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.
3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.
5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, per 469.799 euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per 1.638.839 euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.
Art. 2-ter. - (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono) - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c).
Art. 2-quater. - (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale) - 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo d'imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo.
11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 14.
12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti di cui al comma 1, il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: « Fino alla data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla data di applicazione », le parole: « possono ritenersi applicabili » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere applicate » e dopo le parole: « n. 633, » sono inserite le seguenti: « nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, ».
All'articolo 4:
al comma 1, secondo periodo, la parola: « 7milioni » è sostituita dalle seguenti: « 7 milioni »;
al comma 2, terzo periodo, le parole: « Le società sportive professionistiche e società » sono sostituite dalle seguenti: « Le società sportive professionistiche e le società »;
al comma 3, le parole: « Sono esclusi dalla disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni »;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: « Dipartimento dello sport » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per lo sport »;
al secondo periodo, le parole: « il decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il regolamento di cui al decreto »;
al terzo periodo, la parola: « web » è sostituita dalla seguente: « internet », le parole: « , è pubblicato » sono sostituite dalle seguenti: « è pubblicato » e le parole: « del citato decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del citato regolamento di cui al decreto »;
al comma 5, le parole: « n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 »;
al comma 7, le parole: « Dipartimento dello sport » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per lo sport ».
All'articolo 5:
al comma 2, le parole: « Fino alla data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla data di applicazione » e dopo le parole: « n. 633 del 1972, » sono inserite le seguenti: « nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, »;
al comma 3, dopo le parole: « n. 633 del 1972, » sono inserite le seguenti: « nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, »;
al comma 4, all'alinea, dopo le parole: « numero 1-septies) » sono inserite le seguenti: « , introdotto dal comma 1 del presente articolo » e, al capoverso 1-octies), le parole: « diciotto mesi dalla nascita » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita ».
All'articolo 6:
al comma 1, alinea, dopo le parole: « allegato 1 » sono inserite le seguenti: « al presente decreto »;
al comma 5, dopo le parole: « allegato 2 » sono inserite le seguenti: « al presente decreto » e dopo le parole: « 23 dicembre 2020 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al comma 7, dopo le parole: « commi 1 e 5 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».
Nel capo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 6-bis. - (Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente) -1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la parola: "univocamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente";
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete" sono inserite le seguenti: "nonché i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati";
3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "destinatario del provvedimento" sono aggiunte le seguenti: "garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta";
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "ai prestatori di servizi di accesso alla rete," sono inserite le seguenti: "compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,";
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "provvedono comunque" sono inserite le seguenti: ", entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,";
6) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco e che non risultino utilizzati per finalità illecite";
7) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2";
b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "destinatari dei provvedimenti di disabilitazione" sono inserite le seguenti: "di cui al medesimo articolo 2, comma 5".
Art. 6-ter. - (Introduzione dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633) - 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nel titolo III, capo III, sezione II, dopo l'articolo 174-quinquies è aggiunto il seguente:
"Art. 174-sexies. - 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.
3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" ».
All'articolo 7:
al comma 5, dopo le parole: « dal 2027 al 2033 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.
Nel capo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 7-bis. - (Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero) - 1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione al sub investimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature" della missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati dalla società Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal traguardo M6C2-6 del PNRR, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre 2025 fatte salve l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro e non oltre quindici giorni dalla suddetta data di entrata in vigore.
Art. 7-ter. - (Proroga di termini per l'affidamento dei lavori) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 857 è sostituito dal seguente:
"857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo".
Art. 7-quater. - (Proroga di termine per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale) - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "un ulteriore anno" sono sostituite dalle seguenti: "due ulteriori anni" ».
Nel capo III, all'articolo 8 sono premessi i seguenti:
« Art. 7-quinquies. - (Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.
6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7-sexies. - (Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica) - 1. All'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da: "Resta fermo" fino a "ai fini dell'IVA" sono sostituite dalle seguenti: "Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si fa luogo a rimborsi d'imposta".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: « rese indisponibili, nei rispettivi » sono sostituite dalle seguenti: « rese indisponibili nei rispettivi » e le parole: « e in quelli ad essi collegati » sono sostituite dalle seguenti: « e di quelli ad essi collegati »;
al comma 2, le parole: « Piano nazionale complementare » sono sostituite dalle seguenti: « Piano nazionale per gli investimenti complementari » e le parole: « comma 3, del decreto-legge n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3, del citato decreto-legge n. 19 »;
alla rubrica, le parole: « Piano nazionale complementare » sono sostituite dalle seguenti: « Piano nazionale per gli investimenti complementari ».
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
« Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici";
b) al comma 141, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.";
c) al comma 143, le parole: ", fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza" sono soppresse;
d) al comma 148-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno, del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".
Art. 8-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana) - 1. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ", unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026," sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".
2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56" ».
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: « anno accademico 2024-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « anno accademico 2024/2025 »;
al comma 2, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 », le parole: « per il 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025 » e le parole: « decreto-legge n. 48 » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto-legge n. 48 »;
al comma 4, capoverso 623, primo periodo, le parole: « piano nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale » sono sostituite dalle seguenti: « piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale », dopo le parole: « dell'istruzione e del merito » sono inserite le seguenti: « n. 240 del », le parole: « articolo 11 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 11 del regolamento di cui al decreto » e le parole: « tecnologiche, e all'innovazione digitale, » sono sostituite dalle seguenti: « tecnologiche e all'innovazione digitale »;
alla rubrica, le parole: « 2024-2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 2024/2025 ».
All'articolo 10:
al comma 1, all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 26 del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al » e, al capoverso 5-bis, le parole: « all'articolo 26, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 5 del presente articolo »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "e dei prodotti lattiero-caseari" sono sostituite dalle seguenti: ", dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli" »;
al comma 3, alinea, le parole: « di cui comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 6 »;
al comma 4, le parole: « di cui comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;
al comma 5, la parola « web » è sostituita dalla seguente: « internet »;
al comma 10, la parola « web » è sostituita dalla seguente: « internet »;
al comma 11, le parole: « tecnico contabile » sono sostituite dalla seguente: « tecnico-contabile »;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
« 12-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e per le finalità di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, sentito il Ministero dell'interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12-ter. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "con risorse europee" sono inserite le seguenti: "e per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova governance europea" »;
al comma 13, alinea, dopo le parole: « garantendo altresì al medesimo » è inserita la seguente: « Commissario »;
dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
« 13-bis. All'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "concessionari di pubblici servizi" sono inserite le seguenti: "o fornitori di servizi pubblici essenziali", dopo le parole: "controllate, che" sono inserite le seguenti: ", da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,", le parole: "anche nell'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente nell'ambito", le parole: "su tutto il territorio nazionale e" sono sostituite dalle seguenti: ", con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati" e le parole: "ricezione, digitalizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione".
13-ter. Al fine di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione siciliana, nonché in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della medesima Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)";
b) al comma 4, le parole: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse ».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
« Art. 10-bis. - (Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) - 1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";
b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024";
c) al comma 34, al primo periodo, la parola: "2023" è sostituita dalla seguente: "2024" e le parole: "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo è soppresso ».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo » e le parole: « del citato decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo codice »;
al comma 2, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di cui al decreto legislativo »;
al comma 5, dopo le parole: « 2025 e 2026 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
« Art. 11-bis. - (Finanziamento dell'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa") - 1. Tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento dell'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa" della missione 4, componente 2, del PNRR. Sono parimenti destinati alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, assunte con riferimento all'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa".
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa" nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.
Art. 11-ter. - (Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale) - 1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) le parole: "sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici" sono sostituite dalle seguenti: "sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Fondazione può altresì, operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza";
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto non profit partecipato dalla stessa regione".
2. All'articolo 1, comma 951, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale" sono aggiunte le seguenti: "nonché alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza".
3. Al fine di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del made in Italy il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy le condizioni dell'offerta più vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione sul proprio sito istituzionale. Il diritto di prelazione è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno è inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni stabilite nell'avviso di vendita è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.
4. La regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti non profit per l'acquisizione e la gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3 ».
All'articolo 12:
al comma 1, primo periodo, la parola: « statali » è soppressa;
al comma 2, lettera a), dopo le parole: « comma 1-bis » è inserita la seguente: « , alinea ».
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: « all'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 17 »;
al comma 2, la parola: « accredito » è sostituita dalla seguente: « accreditamento », le parole: « decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016 » e le parole: « il Ministero verifica il rispetto di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al ».
All'articolo 14:
al comma 1, al secondo periodo, le parole: « del Ministro della cultura » sono sostituite con le seguenti: « del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di una identità europea »;
al comma 2, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;
al comma 3, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, all'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "aree archeologiche e parchi naturali" sono inserite le seguenti: "e l'acquisto di strumenti musicali". All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo," sono inserite le seguenti: "per l'acquisto di strumenti musicali" »;
al comma 5, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».
All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: « n. 89 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 » e dopo le parole: « Continente africano » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 2, le parole: « SIMEST S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società SIMEST S.p.A. ».
All'articolo 16:
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni ».
Nel capo III, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:
« Art. 16-bis. -(Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo) - 1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2022 e dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del 14 febbraio 2024. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.
2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: "idonee al contenimento dei cinghiali selvatici" sono aggiunte le seguenti: "; spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario straordinario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri" e, al terzo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2025";
b) al comma 2-quinquies, le parole: ", pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022," sono soppresse, dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: ", quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022," e dopo le parole: "dalla legge 28 marzo 2022, n. 25" sono aggiunte le seguenti: ", quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026";
c) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
"2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario è, altresì, autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario".
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: « loro conti » sono sostituite dalle seguenti: « propri conti »;
al comma 2, le parole: « Avvenuta l'apertura » sono sostituite dalle seguenti: « Dopo l'apertura » e le parole: « ivi pure indicata » sono sostituite dalle seguenti: « ivi indicata »;
dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
« 2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024" ».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
« Art. 17-bis. - (Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie delle province e delle città metropolitane) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 è inserito il seguente:
"419-bis. Per le province e le città metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
Art. 17-ter. - (Proroga dell'utilizzo libero delle economie da mutuo) - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: "2026" è sostituita dalla seguente: "2027" ».
All'articolo 18:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla Sezione degli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e successivi rifinanziamenti ».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
« Art. 18-bis. - (Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - 1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.
Art. 18-ter. - (Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) - 1. Al comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
Art. 18-quater. - (Disposizioni in materia di segretari comunali) - 1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi.
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, per i quali il periodo massimo di incarico di ventiquattro mesi sia scaduto nei centoventi giorni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi del presente articolo, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti con popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi del presente articolo rilevano esclusivamente ai fini economici, ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato CCNL del 16 maggio 2001.
6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese";
b) al terzo periodo, le parole: "Nel biennio successivo alla" sono sostituite dalle seguenti: "Nei tre anni dalla".
7. All'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la lettera a) è abrogata.
8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.
Art. 18-quinquies. - (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR) - 1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità ai quali le Amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera b):
al capoverso 527-ter, al primo periodo, le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » e le parole: « nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis » sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato VI-bis » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis »;
al capoverso 527-quater, dopo la parola: « Qualora » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « non è migliorato » sono sostituite dalle seguenti: « non sia migliorato »;
alla lettera c), capoverso Allegato VI-bis, le parole: « Tabella 1 » sono soppresse.
All'articolo 20:
al comma 2, lettera b), le parole: « si cui » sono sostituite dalle seguenti: « di cui »;
al comma 3, la parola: « 30% » è sostituita dalle seguenti: « 30 per cento ».
All'articolo 21:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: « dall'U.O. » sono sostituite dalle seguenti: « dall'unità operativa » e le parole: « Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024 »;
al secondo periodo, dopo la parola: « rispettivamente » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « cinque o più unità » sono sostituite dalle seguenti: « cinque o più persone »;
al comma 4, dopo le parole: « del comune stesso » il segno di interpunzione « , » è soppresso.
Nel capo V, all'articolo 22 è premesso il seguente:
« Art. 21-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».
ARTICOLI DA 1 A 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE E ALLEGATI 1, 2 E 3
Capo I
DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)
1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura definita ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 16, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo è incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui:
a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa;
b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024;
c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024.
3. I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
4. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 1;
b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, qualora il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del citato decreto-legge n. 124 del 2023 e dal citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
6. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento; ».
Articolo 2.
(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)
1. All'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 200.000 ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2-bis.
(Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti)
1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.
3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.
5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, per 469.799 euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per 1.638.839 euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.
Articolo 2-ter.
(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c).
Articolo 2-quater.
(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)
1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo d'imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo.
11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 14.
12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti di cui al comma 1, il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209.
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche)
1. Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15- quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 4.
(Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione. Le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, certificano di svolgere attività sportiva giovanile.
3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si applica, nei limiti di compatibilità, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196, concernente « Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche ». Sul sito internet del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
6. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva.
Articolo 5.
(Modifiche alla disciplina in materia di IVA)
1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
« 1-septies) erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto. ».
2. Fino alla data di applicazione dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui al comma 1 si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 1-septies), introdotto dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
« 1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita. ».
5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 6.
(Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri)
1. I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni:
a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83;
b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui alla lettera a), svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
2. A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.
3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
4. L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020 svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.
6. In caso di esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 5, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239, della legge n. 213 del 2023.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
Articolo 6-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente)
1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la parola: « univocamente » è sostituita dalla seguente: « prevalentemente »;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete » sono inserite le seguenti: « nonché i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati »;
3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: « destinatario del provvedimento » sono aggiunte le seguenti: « garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta »;
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « ai prestatori di servizi di accesso alla rete, » sono inserite le seguenti: « compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati, »;
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « provvedono comunque » sono inserite le seguenti: « , entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, »;
6) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD) provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco e che non risultino utilizzati per finalità illecite »;
7) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
« 7-bis. L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2 »;
b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « destinatari dei provvedimenti di disabilitazione » sono inserite le seguenti: « di cui al medesimo articolo 2, comma 5 ».
Articolo 6-ter.
(Introduzione dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633)
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nel titolo III, capo III, sezione II, dopo l'articolo 174-quinquies è aggiunto il seguente:
« Art. 174-sexies. - 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.
3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI
Articolo 7.
(Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione)
1. Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.
2. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge n. 213 del 2023, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali di cui all'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 213 del 2023, può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.
3. All'articolo 1, comma 52, della legge n. 213 del 2023, le parole: « 30 giugno 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2024 ».
4. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
5. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 7-bis.
(Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero)
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione al sub investimento 1.1.2 « Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature » della missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati dalla società Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal traguardo M6C2-6 del PNRR, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre 2025 fatte salve l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro e non oltre quindici giorni dalla suddetta data di entrata in vigore.
Articolo 7-ter.
(Proroga di termini per l'affidamento dei lavori)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 857 è sostituito dal seguente:
« 857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo ».
Articolo 7-quater.
(Proroga di termine per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale)
1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « un ulteriore anno » sono sostituite dalle seguenti: « due ulteriori anni ».
Capo III
MISURE DI CARATTERE ECONOMICO
Articolo 7-quinquies.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.
6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 7-sexies.
(Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica)
1. All'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da: « Resta fermo » fino a: « ai fini dell'IVA » sono sostituite dalle seguenti: « Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non si fa luogo a rimborsi d'imposta ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 8.
(Misure in materia di Piano nazionale per gli investimenti complementari)
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, oggetto della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in data 9 luglio 2024, per gli importi di cui all'allegato 3 al presente decreto, sono accantonate e rese indisponibili nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024. Qualora le Amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e di quelli ad essi collegati, le somme di cui al primo periodo, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili. Una quota fino a 750 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui al primo periodo è destinata alla copertura degli eventuali oneri di cui all'articolo 1.
2. Per le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, conseguente alla informativa presentata in data 9 luglio 2024, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024, può essere adottato entro il 15 novembre 2024.
Articolo 8-bis.
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici »;
b) al comma 141, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili »;
c) al comma 143, le parole: « , fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza » sono soppresse;
d) al comma 148-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori ».
Articolo 8-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)
1. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « , unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026, » sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori ».
2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ».
Articolo 9.
(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024/2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024/2025)
1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
« 4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025. ».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per l'anno 2024 e in 29,98 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all'alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.
3. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
« 4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui. ».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 è sostituito dal seguente:
« 623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 240 del 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche e all'innovazione digitale nonché al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. ».
Articolo 10.
(Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR)
1. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità. ».
1-bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « e dei prodotti lattiero-caseari » sono sostituite dalle seguenti: « , dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli ».
2. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-quater è abrogato;
b) al comma 2-quinquies le parole: « 2-bis, 2-ter e 2-quater » sono sostituite dalle seguenti: « 2-bis e 2-ter ».
3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:
a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
c) le regioni e le province autonome;
d) le province e le città metropolitane;
e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
i) le autorità di sistema portuale;
l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonché gli enti di cui al comma 3, lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.
5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.
6. Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.
7. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.
8. Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1-108.
9. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.
10. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle società, sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5.
11. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico-contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.
12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e per le finalità di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, sentito il Ministero dell'interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12-ter. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: « con risorse europee » sono inserite le seguenti: « e per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova governance europea ».
13. In considerazione del fatto che la concessionaria Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2008, n. 3702, provvede alla copertura economica e finanziaria dei lavori di competenza del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, garantendo altresì al medesimo Commissario il necessario supporto tecnico-operativo-logistico per la progettazione e la realizzazione di tali lavori, non si applicano alla suddetta Società, sino alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, le seguenti disposizioni nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero comunque disciplinare le medesime materie:
a) articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) articolo 5, commi 2, 3 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
13-bis. All'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, dopo le parole: « concessionari di pubblici servizi » sono inserite le seguenti: « o fornitori di servizi pubblici essenziali », dopo le parole: « controllate, che » sono inserite le seguenti: « , da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, », le parole: « anche nell'ambito » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente nell'ambito », le parole: « su tutto il territorio nazionale e » sono sostituite dalle seguenti: « , con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati » e le parole: « ricezione, digitalizzazione » sono sostituite dalle seguenti « digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione ».
13-ter. Al fine di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione siciliana, nonché in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della medesima Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) »;
b) al comma 4, le parole: « delle disposizioni del codice dei contratti » fino a: « n. 36, » sono soppresse.
Articolo 10-bis.
(Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: « 30 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2024 »;
b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024 »;
c) al comma 34, al primo periodo, la parola: « 2023 » è sostituita dalla seguente: « 2024 » e le parole « 31 maggio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2025 » e il terzo periodo è soppresso.
Articolo 11.
(Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura)
1. Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per le finalità generali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del medesimo codice.
2. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
4. È assegnato, nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7.
5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009.
Articolo 11-bis.
(Finanziamento dell'investimento « Partenariati per la ricerca e l'innovazione-Orizzonte Europa »)
1. Tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento dell'investimento « Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa » della missione 4, componente 2, del PNRR. Sono parimenti destinati alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, assunte con riferimento all'investimento « Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa ».
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento « Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa » nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.
Articolo 11-ter.
(Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale)
1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) le parole: « sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Fondazione può altresì operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza »;
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto non profit partecipato dalla stessa regione ».
2. All'articolo 1, comma 951, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale » sono aggiunte le seguenti: « nonché alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza ».
3. Al fine di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del made in Italy il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy le condizioni dell'offerta più vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione nel proprio sito internet istituzionale. Il diritto di prelazione è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno è inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni stabilite nell'avviso di vendita, è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.
4. La regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti non profit per l'acquisizione e la gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3.
Articolo 12.
(Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università)
1. Per l'anno 2024 le risorse stanziate sul fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le università statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, adottate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026.
2. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, alinea, dopo le parole: « 31 dicembre 2025 », sono inserite le seguenti: « e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026 »;
b) al comma 1-quinquies, le parole: « nei termini indicati dai medesimi provvedimenti » sono sostituite dalle seguenti: « entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027 » e le parole: « derivanti dall'applicazione del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « e non docente ».
Articolo 13.
(Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito)
1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
2. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Articolo 14.
(Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali)
1. Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., è istituito il Comitato nazionale « Neapolis 2500 », di seguito denominato « Comitato ». Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso decreto determina, altresì, i compiti le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui al settimo periodo. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di una identità europea.
2. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024.
4. All'articolo 90, comma 12, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « in svolgimento entro il 30 giugno 2026 » sono soppresse.
4-bis. Al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, all'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « aree archeologiche e parchi naturali » sono inserite le seguenti: « e l'acquisto di strumenti musicali ». All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: « mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, » sono inserite le seguenti: « per l'acquisto di strumenti musicali ».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Articolo 15.
(Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri)
1. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano il Continente africano, presentate fino al 31 dicembre 2025, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia. Ai relativi oneri, pari a 613.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui alla lettera d) del comma 1 del suddetto articolo 72.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società SIMEST S.p.A. versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 16.
(Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni)
1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, possono essere impiegate dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. anche per le finalità di cui agli articoli 208, comma 11, lettera g), e 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 16-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo)
1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2022 e dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023 pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del 14 febbraio 2024. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.
2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: « idonee al contenimento dei cinghiali selvatici » sono aggiunte le seguenti: « ; spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario straordinario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri » e, al terzo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 13 milioni di euro per l'anno 2025 »;
b) al comma 2-quinquies, le parole: « , pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, » sono soppresse, dopo le parole: « si provvede » sono inserite le seguenti: « , quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, » e dopo le parole: « dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 » sono aggiunte le seguenti: « , quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 »;
c) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
« 2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario è, altresì, autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ».
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Capo IV
MISURE ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI
Articolo 17.
(Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)
1. Gli enti locali che non hanno aperto propri conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell'adempimento di tale obbligo da parte degli enti locali interessati, nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali che hanno loro affidato la relativa riscossione, non trova applicazione l'articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano.
2. Dopo l'apertura del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ivi indicata, se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, continuano nondimeno ad incassare direttamente le somme di cui al medesimo comma 1, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto. Se gli enti locali non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro la data ivi indicata, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo.
2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024 ».
Articolo 17-bis.
(Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie delle province e delle città metropolitane)
1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 è inserito il seguente:
« 419-bis. Per le province e le città metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».
Articolo 17-ter.
(Proroga dell'utilizzo libero delle economie da mutuo)
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: « 2026 » è sostituita dalla seguente: « 2027 ».
Articolo 18.
(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)
1. L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che le risorse di cui al medesimo comma sono anche quelle di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla Sezione degli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e successivi rifinanziamenti.
Articolo 18-bis.
(Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.
Articolo 18-ter.
(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. Al comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».
Articolo 18-quater.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi.
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, per i quali il periodo massimo di incarico di ventiquattro mesi sia scaduto nei centoventi giorni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi del presente articolo, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti con popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi del presente articolo rilevano esclusivamente ai fini economici, ferma restando, la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato CCNL del 16 maggio 2001.
6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche, » e le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un mese »;
b) al terzo periodo, le parole: « Nel biennio successivo alla » sono sostituite dalle seguenti: « Nei tre anni dalla ».
7. All'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la lettera a) è abrogata.
8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.
Articolo 18-quinquies.
(Disposizioni finanziarie in materia di PNRR)
1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità ai quali le Amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 19.
(Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 527:
1) al secondo periodo, le parole « 31 maggio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 settembre 2024 »;
2) al terzo periodo, le parole « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 ottobre 2024 »;
3) al quarto periodo, le parole « entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed » sono soppresse;
b) dopo il comma 527, sono inseriti i seguenti:
« 527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.
527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo.
527-quater. Qualora, in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non sia migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti "Redditi da lavoro dipendente", sanità e trasferimenti agli enti locali.
527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. »;
c) dopo l'allegato VI, è inserito il seguente:
« Allegato VI-bis
(Articolo 1, comma 527-ter)
REGIONI
| Percentuali di riparto
| Riparto contributo RSO per l'anno 2024 |
Abruzzo | 3,16 | 9.645.865,79 |
Basilicata | 2,50 | 7.620.665,79 |
Calabria | 4,46 | 13.604.765,79 |
Campania | 10,54 | 32.146.518,41 |
Emilia-Romagna | 8,51 | 25.945.065,79 |
Lazio | 11,70 | 35.695.113,16 |
Liguria | 3,10 | 9.457.407,90 |
Lombardia | 17,48 | 53.321.705,27 |
Marche | 3,48 | 10.621.223,69 |
Molise | 0,96 | 2.919.492,10 |
Piemonte | 8,23 | 25.092.992,10 |
Puglia | 8,15 | 24.865.686,83 |
Toscana | 7,82 | 23.842.813,17 |
Umbria | 1,96 | 5.984.260,52 |
Veneto | 7,95 | 24.236.423,69 |
TOTALE | 100,00 | 305.000.000,00 |
».
Articolo 20.
(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)
1. Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 13.000.000 per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui del fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
Articolo 21.
(Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato « Le Vele » dell'area di Scampia)
1. Il Comune di Napoli può assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti dall'unità operativa tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024, detentori delle unità immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato « Le Vele », Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo è riconosciuto rispettivamente fino ad un massimo di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più persone. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in favore dei nuclei familiari di cui al comma 1, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
4. Ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli, entro il limite massimo di cui al comma 5, il Ministero dell'interno procede all'erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione da parte del comune stesso dei contributi erogati ai sensi del comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Articolo 22.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 6, comma 1)
Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974.
REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Bergamo: | Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve; |
Provincia di Brescia: | Ponte di Legno; |
Provincia di Lecco: | Bulciago, Molteno; |
Provincia di Monza e della Brianza: | Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano; |
Provincia di Sondrio: | Andalo Valtellino, Bema; |
Provincia di Varese: | Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate. |
REGIONE PIEMONTE
Provincia Verbano-Cusio-Ossola: | Stresa; |
Provincia di Vercelli: | Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa. |
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia di Bolzano: | Martello; |
Provincia di Trento: | Peio, Rabbi. |
REGIONE VALLE D'AOSTA
Provincia d'Aosta: | Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve. |
Allegato 2
(articolo 6, comma 5)
Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.
Provincia di Brescia:
Berzo Demo
Corteno Golgi
Edolo
Incudine
Malonno
Monno
Paisco Loveno
Ponte di Legno
Sonico
Vezza d'Oglio
Vione
Provincia di Sondrio:
Albaredo per San Marco
Albosaggia
Andalo Valtellino
Aprica
Ardenno
Bema
Berbenno di Valtellina
Bianzone
Bormio
Buglio in Monte
Caiolo
Campodolcino
Caspoggio
Castello dell'Acqua
Castione Andevenno
Cedrasco
Cercino
Chiavenna
Chiesa in Valmalenco
Chiuro
Cino
Civo
Colorina
Cosio Valtellino
Dazio
Delebio
Dubino
Faedo Valtellino
Forcola
Fusine
Gordona
Grosio
Grosotto
Lanzada
Livigno
Lovero
Madesimo
Mantello
Mazzo di Valtellina
Mello
Mese
Montagna in Valtellina
Morbegno
Novate Mezzola
Piantedo
Piateda
Piuro
Poggiridenti
Ponte in Valtellina
Postalesio
Prata Camportaccio
Rogolo
Samolaco
San Giacomo Filippo
Sernio
Sondalo
Sondrio
Spriana
Talamona
Tartano
Teglio
Tirano
Torre di Santa Maria
Tovo di Sant'Agata
Traona
Tresivio
Val Masino
Valdidentro
Valdisotto
Valfurva
Verceia
Vervio
Villa di Chiavenna
Villa di Tirano
Allegato 3
(articolo 8, comma 1)
DL 59/2021, art. 1, comma | Programma | Capitolo/PG | 2024 (importi in euro) |
2, lettera A n.1 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | 7484/1 MEF | 12.500.000 |
2, lettera A n.2 | Servizi digitali e competenze digitali | 7485/1 MEF | 34.172.500 |
2, lettera A n.3 | Tecnologie spaziali ed economia satellitare | 7486/1 MEF | 50.515.000 |
2, lettera A n.4 | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | 7487/1 MEF | 8.687.500 |
2, lettera C n.1 | Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus | 7248/12 MIT | 1.149.836 |
2-ter, lettera C | Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi-Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi (microliquefattori e navi bunkerine) | 7603/1 MIT | 912.651 |
2, lettera C n.3 | Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali | 7150/5 MIT | 2.873.500 |
2, lettera C n.4 | Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci - Locomotori, carri e raccordi ferroviari | 7506/1 MIT | 55.000.000 |
2, lettera C n.5 | Strade sicure - Messa in sicurezza e sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 7701/4 MIT | 117.000.000 |
2, lettera C n.6 | Strade sicure - sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. ANAS e concessionari | 7405/1 MIT | 11.215.167 |
2, lettera C n.7 | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali | 7258/6 MIT | 50.411.551 |
2, lettera C n.9 | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | 7258/8 MIT | 598.000 |
2, lettera C n.11 | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) | 7258/10 MIT | 1.149.297 |
2, lettera D n.1 | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali | 8130/1 MIC | 132.227.833 |
2, lettera E n.1 | Salute, ambiente, biodiversità e clima | 7122/1 SALUTE | 53.458.254 |
2, lettera E n.3 | Ecosistema innovativo della salute | 7213/1 SALUTE | 14.280.000 |
2, lettera F n.1 | « Polis » - Case dei servizi di cittadinanza digitale | 7521/1 MIMIT | 134.532 |
2, lettera F n.3 | Accordi per l'Innovazione | 7483/12 MIMIT | 44.000.000 |
2, lettera G n.1 | Costruzione e miglioramento strutture penitenziarie per adulti e minori | 7300/18-19 e 7400/5-6 GIUSTIZIA | 17.600.000 |
2, lettera H n.1 | Contratti di filiera agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura | 7373/1 MASAF | 58.810.000 |
2, lettera I n.1 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario | 7450/1 MUR | 70.000.000 |
2, lettera L n.1 | Piani urbani integrati | 7279/1 INTERNO | 20.000.000 |
| Totale | 756.695.621 | |
CONDIZIONE POSTA DALLA 5A COMMISSIONE E ACCETTATA DAL GOVERNO
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
- all'articolo 2-quater (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale), siano apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, e al comma 3, le parole: "l'incremento dello stesso calcolato" siano sostituite dalle seguenti: "il valore dello stesso incrementato";
b) al comma 9, sia soppresso il secondo periodo;
- all'articolo 11, comma 5-ter, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente:
"Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.";
- all'articolo 14, comma 5-bis, il primo periodo sia sostituito dai seguenti:
"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.2
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate», con le seguenti: «inviano dal 2 gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 all'Agenzia delle entrate» e le parole: «entro il termine del 15 novembre 2024», con le seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2024».
1.4
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Al comma 1, le parole: "al 2 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 16 dicembre 2024".
1.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1, le parole: "al 2 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 16 dicembre 2024".
1.8
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al primo periodo le parole: «1.800 di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3.400 di euro per l'anno 2024»";
b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1.";
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8
1.10 (testo 2)
Damante, Pirro, Barbara Floridia, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, sostituire le parole da "di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024" fino alla fine del comma, con le seguenti: "1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater";
b) dopo il comma, inserire i seguenti:
"2-bis. Per l'anno 2024, è stabilito l'incremento, nel limite massimo di 350 milioni di euro, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2-ter. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
2- quater. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 650 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
3) sopprimere il comma 3;
4) sopprimere il comma 5-bis."."
Conseguentemente sopprimere l'articolo 8
1.11
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 750 milioni per l'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024."
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8
1.12
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 560 milioni per l'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 560 milioni di euro per l'anno 2024."
1.13
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 290 milioni per l'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 290 milioni di euro per l'anno 2024."
1.16
Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita, Losacco
Precluso
All'articolo 1, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: "il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES Unica rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità" con le seguenti: "il Ministero delle imprese e del made in Italy rende nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di sua titolarità";
b) sostituire le parole: "Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni, che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024" con le seguenti: "Il Ministero delle imprese e del made in Italy se intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definisce con proprio provvedimento le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024".
1.17
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: "e le regioni della ZES Unica rendono" con la seguente: "rende" e la parola: "loro" con la seguente:"sua";
b) al secondo periodo, sostituire le parole: "e le regioni, che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definiscono" con le seguenti: ", se intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definisce".
1.100
Damante, Pirro, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 5, sostituire le parole da: «il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES Unica» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Ministero delle imprese e del made in Italy rende nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di sua titolarità ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy se intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definisce con proprio provvedimento le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.».
1.18
Damante, Barbara Floridia, Sabrina Licheri
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. All'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.";
c) al comma 4, primo periodo le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026";
d) al comma 6, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".
5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 5-quinquies a 5-septies.
5-quinquies. È stabilito l'incremento, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
5-sexies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2025, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5-septies. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2024, e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
3) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
4) il comma 3 è abrogato;
5) il comma 5-bis è abrogato".»
1.23
Damante, Barbara Floridia, Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: »ovvero all'ampliamento« sono aggiunte le seguenti: »o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica«.
1.101 (già 1.29)
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».
1.30
Damante, Pirro, Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. All'articolo 38 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 2, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"
G1.100
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico",
Premesso che,
le recenti vicende giudiziarie e amministrative che riguardano una parte rilevante e strategica del Polo industriale siracusano - il depuratore IAS - costituiscono l'occasione urgente per la definizione di una strategia multidimensionale che ne garantisca il futuro in un quadro di transizione energetica ed ecologica, sostenibilità ambientale, tutela della salute, rilancio dell'occupazione, riqualificazione dei lavoratori, bonifica e riconversione industriale;
il Polo industriale siracusano dispone di un sistema infrastrutturato e interdipendente, con capacità e competenze particolarmente idonee allo sviluppo di un polo mediterraneo dell'idrogeno collegato con altri siti strategici siciliani (Termini Imerese e Gela). Esso inoltre è uno dei principali siti di emissione antropogenica di CO2 e, dunque, la sua riconversione - assieme alla riqualificazione dei lavoratori - si pone come strategica anche nel quadro di un piano nazionale per il clima e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. La scala e la dimensione temporale degli investimenti necessari sono tali da richiedere forti e non più rinviabili investimenti strategici, cooperazione pubblico-privato, confronto sinergico con i lavoratori;
la Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 104bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, nella parte in cui non prevede che le misure indicate si applichino per un periodo non superiore a trentasei mesi (termine ritenuto congruo sulla base del precedente Ilva);
impegna il Governo
a valutare, alla prima occasione disponibile, l'opportunità di procedere ad una riformulazione dell'art. 104bis Disp. Att. c. p. p recependo le disposizioni della Corte, in particolare imponendo un termine massimo di consultazione delle misure prescrittive per impianti sotto sequestro giudiziario fino a sei mesi e un termine massimo di operatività degli impianti di 36 mesi;
a valutare, conseguentemente, l'opportunità di riesaminare e modificare il DPCM che qualificava IAS e Priolo Servizi scpa come infrastrutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti della società ISAB, estendendo tale condizione agli impianti (e alle relative condotte) dei grandi utenti la cui attività di depurazione è co-essenziale al funzionamento dell'IAS e, quindi, di ISAB;
a valutare l'opportunità di riesaminare e, conseguentemente, modificare il DPCM del 12/9/2023 in modo da assorbire integralmente le osservazioni della magistratura, definendo, d'intesa con la Regione, le risorse immediatamente disponibili, un cronoprogramma verificabile degli investimenti (ivi incluso il termine massimo di operatività degli impianti di cui alla decisione della Corte), un credibile un monitoraggio quotidiano effettivo, un sistema replicabile, di controlli umani e automatici, che sia efficace e bilanciato su parametri certi e definiti con criteri condivisi e pienamente rispettosi della legislazione vigente, previa consultazione con tutti gli enti e i soggetti elegibili;
conseguentemente, a valutare l'opportunità individui per IAS una nuova e semplificata struttura di Governance, con meccanismi di controllo rafforzati e garanzie di economicità nella gestione, assegnando ad IAS nuovi ruoli prospettici e nuovi finanziamenti per procedere verso una strategia di diversificazione nel campo della desalinizzazione delle acque marine nella prospettiva di liberare le risorse idriche attualmente usate dalle industrie per altri usi.
G1.101
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, Atto Senato 1222;
premesso che:
il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, oggetto di conversione, reca, al Capo I, misure di carattere fiscale,
l'esame in sede referente del disegno di legge del predetto decreto ha portato all'approvazione dell'emendamento 2.0.3 (testo 4), il quale introduce un trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono, e un'imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale;
in particolare l'articolo aggiuntivo 2-ter, contenuto del predetto emendamento, costruisce la struttura dell'imposta sostitutiva per accedere al ravvedimento speciale utilizzando i valori del livello di affidabilità fiscale (ISA) ottenuti dai contribuenti, anche per le annualità 2018-2022;
il comma 6 del citato articolo prevede una riduzione delle imposte sostitutive applicabili per i periodi di imposta 2020-2021;
considerato che:
la situazione emergenziale dettata dalla pandemia da COVID-19 ha determinato, specialmente per gli anni 2020 e 2021, diverse cause di esclusione o disapplicazione degli ISA, come ad esempio una diminuzione dei ricavi e compensi maggiore del 30 per cento rispetto al 2019;
con riferimento a tali casistiche mancherebbe dunque il parametro per calcolare la maggiorazione della base imponibile e l'imposta sostitutiva previste dalla disciplina introdotta con l'emendamento in questione, ovvero anche per determinare il regime agevolativo,
impegna il Governo
a individuare lo strumento normativo più adatto o, ove possibile, una misura in via di prassi, in modo tale da determinare, con riferimento alle annualità 2018-2022 per i casi di esclusione o disapplicazione degli ISA, come parametro i valori medi ovvero mediani dell'indice di affidabilità fiscale degli esercizi 2020, 2021, 2022, in modo da applicare una maggiorazione della base imponibile e un'aliquota dell'imposta sostitutiva che tenga conto delle specifiche condizioni economico-finanziarie dei contribuenti operanti in tali annualità.
G1.102
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, (A.S. 1222-A)
Premesso che,
con decreto dipartimentale del 18 dicembre 2023 n. 2788 veniva indetto concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali;
la procedura concorsuale indetta con il richiamato bando nazionale è svolta in tutte le sue fasi a livello regionale esclusivamente presso gli USR che hanno posti da mettere a concorso, per un totale sul livello nazionale di 587 posti;
con decreto ministeriale del 8 giugno 2023, n. 107 sono state definite le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale;
sono numerose le azioni legali, su tutto il livello nazionale, promosse da partecipanti al concorso al fine di contestare le disparità di trattamento tra i vari concorsi e all'interno delle rispettive procedure;
impegna il Governo
ad intervenire a livello normativo al fine di:
a) consentire l'ammissione alle successive fasi concorsuali per i partecipanti al concorso ordinario che hanno raggiunto la sufficienza alla prova di accesso, uniformando i criteri di votazione e valutazione;
b) garantire, in ogni caso, condizioni di pari merito tra i partecipanti al concorso ordinario e i partecipanti al concorso riservato, che hanno avuto accesso al corso Intensivo di preparazione alla funzione di Dirigente Scolastico per aver raggiunto la sufficienza nella prova di accesso;
2.100
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole da "trasferito" fino alla fine del comma con le seguenti: "presentato la richiesta di trasferire la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile presso l'Ufficio di anagrafe del comune competente successivamente al 31 marzo 2025.".
2.101
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti "al 31 marzo 2025".
2.102
Precluso
Al comma 2 aggiungere dopo la parola "decreto" le seguenti: ", con esclusione dei seguenti soggetti:
a) soggetti residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo di imposta 2024, che non hanno tuttavia trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) soggetti che hanno presentato istanza di interpello in accordo all'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, indicando in tale istanza la propria intenzione di trasferire nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel periodo di imposta 2024 o in quello 2025;
c) soggetti che hanno acquistato un diritto di proprietà o un altro diritto reale di un immobile situato nel territorio dello Stato nei 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto o che hanno stipulato un accordo vincolante con un'impresa di costruzione o ristrutturazione finalizzato all'acquisto di un diritto di proprietà o un altro diritto reale di un immobile situato nel territorio dello Stato nei 48 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e che trasferiranno presso tale immobile la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, in caso di immobile in costruzione o ristrutturazione, entro 12 mesi dal completamento dei lavori di costruzione o ristrutturazione;
d) soggetti che hanno stipulato un contratto di locazione o di comodato di un immobile situato nel territorio dello Stato nei 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza anche successiva a tale data e che trasferiranno presso tale immobile la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) soggetti che hanno iscritto i figli presso istituti scolastici situati nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza da un anno scolastico o da un trimestre o quadrimestre di un anno scolastico che inizia successivamente a tale data;
f) soggetti che hanno sottoscritto un contratto di lavoro dipendente nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza successiva a tale data;
g) soggetti non cittadini dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che hanno avviato le procedure di richiesta del visto di ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto"
2-bis.100
Precluso
Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
"1. Per l'anno 2024, l'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 è aumentato per ogni figlio a carico con meno di tre anni dell'importo mensile di 30 euro per Isee inferiori ai 15.000 euro.
2. L'importo, di cui al comma precedente è corrisposto a beneficiari secondo l'ordine delle relative posizioni Isee fino alla concorrenza dello stanziamento di 103.000 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
3. L'Inps eroga l'importo aggiuntivo dell'assegno unico universale, di cui al comma 1, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2024.
2-bis.101
Precluso
Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
"1. Per l'anno 2024, la maggiorazione dell'assegno unico universale, di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 è aumentata per ogni figlio a carico con meno di sei anni, i cui genitori siano entrambi percettori di reddito da lavoro, dell'importo mensile di 30 euro per Isee inferiori ai 15.000 euro.
2. L'importo di cui al comma precedente è corrisposto a beneficiari secondo l'ordine delle relative posizioni Isee fino alla concorrenza dello stanziamento di 103.000 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
3. L'Inps eroga l'importo aggiuntivo dell'assegno unico universale, di cui al comma 1, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2024.
2-bis.102 (già 2.0.1000/1)
Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Precluso
Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti: "1. Al fine di sostenere le famiglie, in relazione ai costi di trasporto per studenti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2024, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di individuazione dei beneficiari, con priorità per le famiglie meno abbienti, di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. »
2-bis.103 (già 2.0.1000/2)
Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Precluso
Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti: "1. Al fine di incrementare le risorse per la fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è incrementato di ulteriori 100,3 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ala ripartizione e all'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, con priorità di destinazione delle medesime in favore delle famiglie meno abbienti.»
2-bis.104 (già 2.0.1000/3)
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "A decorrere dall'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 200 euro, ai lavoratori con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.";
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1) all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "valutati in 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, e 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, e 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2-bis.105 (già 2.0.1000/4)
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "pari a 100 euro" con le seguenti: "pari a 2o0 euro" e le parole da: "lavoratori dipendenti per i quali ricorrano congiuntamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.",
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1) all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 401,2 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2-bis.106 (già 2.0.1000/5)
Manca, Tajani, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti:« 165 euro»;
2) alla lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 28.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 35.000 euro»;
3) sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità»;
4) Sopprimere la lettera c)
b) al comma 4, sostituire le parole: «del coniuge e dei figli» con le seguenti: «del familiare a carico in condizioni di disabilità»
2-bis.107 (già 2.0.1000/6)
Manca, Tajani, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti:« 200 euro»
2) sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità»
3) Sopprimere la lettera c)
b) al comma 4, sostituire le parole: «del coniuge e dei figli» con le seguenti: «del familiare a carico in condizioni di disabilità»
2-bis.108 (già 2.0.1000/7)
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sopprimere la parola: "dipendenti";
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1)all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 195,3 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
Conseguentemente, all'articolo, sopprimere ovunque ricorra, la parola "dipendente".
2-bis.109 (già 2.0.1000/8)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
- all'alinea, le parole "per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e di importo pari a 200 euro se il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e ha almeno un figlio riconosciuto, adottivo o affidato, alla condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi."
- sopprimere le lettere a), b) e c).
Conseguentemente, al comma 6 dopo la lettera c) inserire la seguente:
"c-bis) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori risorse provenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213";
Conseguentemente, sono soppressi i commi 272 e 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213.
2-bis.110 (già 2.0.1000/9)
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: "per i quali ricorrono congiuntamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "con un reddito complessivo annuo non superiore a 35.000 euro.";
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1)all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 228,6 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 128,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2-bis.111 (già 2.0.1000/10)
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: "per i quali ricorrono congiuntamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.";
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1)all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 200,6 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2-bis.112 (già 2.0.1000/11)
Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole:« ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni» con le seguenti: «ricorre la seguente condizione»
2) alla lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 28.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 35.000 euro»
3) sopprimere le lettere b) e c)
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli,»
c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: «valutati in 100,3 milioni di euro» con le seguenti: «550,3 milioni di euro»;
2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro per l'anno 2024.»
2-bis.113 (già 2.0.1000/12)
Manca, Tajani, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole:« ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni» con le seguenti: «ricorre la seguente condizione»
2) sopprimere le lettere b) e c)
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli,»
c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: «valutati in 100,3 milioni di euro» con le seguenti: «450,3 milioni di euro»;
2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «d) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024.»
2-bis.114 (già 2.0.1000/13)
Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 28.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 55.000 euro»
2) sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».«
3) sopprimere la lettera c)
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: »del coniuge e«;
c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: »valutati in 100,3 milioni di euro« con le seguenti: »288,3 milioni di euro«;
2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: »d) quanto a 188 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 188 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2024.«
2-bis.115 (già 2.0.1000/14)
Tajani, Manca, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 28.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 35.000 euro»
2) sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
3) sopprimere la lettera c);
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «del coniuge e»
c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: «valutati in 100,3 milioni di euro» con le seguenti: «250,3 milioni di euro»;
2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2024.»
2-bis.116 (già 2.0.1000/15)
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "28.000 euro" con le seguenti: "35.000 euro";
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1) all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 128,3 milioni di euro";
3) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 28 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2-bis.117 (già 2.0.1000/16)
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera b);
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»
c) al comma 6:
1) all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 168,6 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2-bis.118 (già 2.0.1000/17)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al comma 6 dopo la lettera c) inserire la seguente:
"c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori risorse provenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213";
Conseguentemente, sono soppressi i commi 272 e 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213.
2-bis.119 (già 2.0.1000/18)
Manca, Tajani, Boccia, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
2) Sopprimere la lettera c)
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «del coniuge e»
c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: «valutati in 100,3 milioni di euro» con le seguenti: «200,3 milioni di euro»;
2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2024.»
2-bis.120 (già 2.0.1000/19)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1, alla lettera b):
- dopo le parole: "effettivamente separato" inserire le seguenti: "o la parte dell'unione civile";
- sopprimere le parole: "adottivo o".
2-bis.121 (già 2.0.1000/20)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "anche se nato fuori del matrimonio".
2-bis.122 (già 2.0.1000/21)
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;
c) al comma 6:
1) all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 132,3 milioni di euro";
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 32 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
2-bis.123 (già 2.0.1000/22)
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
«L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.»;
b) al comma 6:
1) alinea, sostituire le parole: «valutati in 100,3 milioni di euro» con le seguenti: «130,3 milioni di euro»:
2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: «c-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
2-bis.124 (già 2.0.1000/23)
Pirro, Damante, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo».
4.4
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Pirro, Lorefice
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo non può essere concesso a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco d'azzardo, incluse scommesse, casinò online e giochi a premi. Nel caso di accertamento di investimenti, diretti o indiretti, in contenuti di intrattenimento o informazione che includano qualsiasi tipo di promozione del gioco d'azzardo, l'impresa beneficiaria decade dal diritto all'utilizzo del credito di imposta.
4.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Rafforzamento delle misure di sostegno alla partica sportiva)
1. All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e di centri estivi e invernali" sono inserite le seguenti "e per la pratica sportiva dei figli a carico" ».
5.4
Pirro, Turco, Barbara Floridia, Croatti, Damante
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga ai numeri 114.1) e 114.2) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i prodotti assorbenti, i tamponi per la protezione dell'igiene femminile, le coppette mestruali e i pannolini per bambini sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.
3-ter. Al minor gettito derivante dal comma 3-bis, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 162,65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3-quater.
3-quater. È stabilito l'incremento, nel limite massimo di 41 milioni di euro per l'anno 2024 e di 162,65 milioni di euro per l'anno 2025, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»
5.100 (già em. 5.16)
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. La percentuale di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilita nella misura del 7,30 per cento per le cessioni di cavalli vivi, di cui al n. 1) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
5.101 (già em. 5.22)
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".»
5.0.3
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Imposta di soggiorno)
1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pari al almeno il 30% è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.
2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al comma precedente per un periodo di almeno sei giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.».
7.7
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Pirro
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2025, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.».
7.13
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi»."
7.15
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5-bis. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, le parole "31 ottobre 2024" sono sostitute dalle seguenti: "31 marzo 2025"; b) al comma 10: 1) le parole "entro il 16 dicembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2025"; 2) al terzo periodo le parole "a decorrere dal 17 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2025"; 3) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025".
5.ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10,7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-sexies.0.100 (già 7.0.11)
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-sexies.1
(Proroga di termini in materia di attività di meccatronica)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e tre mesi».»
7-sexies.0.101 (già 7.0.13)
Lorenzin, Manca, Tajani, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
"Art. 7-septies
(Proroga di termini in materia di attività di meccatronica)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e tre mesi».
7-sexies.0.102 (già 7.0.33)
Patuanelli, Naturale, Pirro, Damante, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-septies
(Proroga esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7-sexies.0.103 (già 7.0.43)
Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-septies
(Proroga di termini in materia di accise sulla birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2024";
b) al comma 3-quater, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2024".
2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.".
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
7-sexies.0.104 (già 7.0.46)
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-septies
(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)
1. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Al fine di assicurare la continuità dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività e favorire una ordinata migrazione dei servizi, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al primo periodo, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026, alle medesime condizioni, su richiesta dell'amministrazione contraente. Le amministrazioni che si avvalgono della proroga di cui al periodo precedente possono recedere anticipatamente dai contratti prorogati per aderire ai contratti del nuovo strumento di acquisto e di negoziazione per la fornitura di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività."».
7-sexies.0.105 (già 7.0.48)
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-septies
(Proroga termini in materia di Indennità per i lavoratori delle aree di crisi complessa)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali delle aree di crisi industriali complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Sicilia, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022». Agli oneri del presente articolo, valutati in 331 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7-sexies.0.106 (già 7.0.54)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-septies
(Proroga termini in materia di assicurazioni per macchine agricole)
All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
7-sexies.0.107 (già 7.0.55)
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-septies
(Proroga termini in materia di assicurazioni per macchine agricole)
1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»
8.1
Tajani, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "737.500.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 12.500.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 12.500.000 euro per l'anno 2024."
8.2
Tajani, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "715.827.500";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 34.172.500 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 34.172.500 euro per l'anno 2024."
8.3
Tajani, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "699.485.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 50.515.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50.515.000 euro per l'anno 2024."
8.4
Tajani, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "741.312.500";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 8.687.500 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 8.687.500 euro per l'anno 2024."
8.5
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "748.850.164 milioni";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 1.149.836 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.149.836 euro per l'anno 2024."
8.6
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "749.087.349";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 912.651 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 912.651 euro per l'anno 2024."
8.7
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "747.126.500";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 2.873.500 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.873.500 euro per l'anno 2024."
8.8
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "695.000.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 55.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 55.000.000 euro per l'anno 2024."
8.9
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:"1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, è ridotta di 55 milioni di euro per l'anno 2024.
8.12
Fina, Irto, Basso, Manca, Tajani
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "633.000.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 117.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 117.000.000 euro per l'anno 2024."
8.13
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "738.784.833";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 11.215.617 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 11.215.617 euro per l'anno 2024."
8.14
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "699.588.449";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 50.411.551 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50.411.551 euro per l'anno 2024."
8.15
Irto, Basso, Fina, Manca, Tajani
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "749.402.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 598.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 598.000 euro per l'anno 2024."
8.16
Basso, Irto, Fina, Manca, Tajani
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "748.850.703";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 1.149.297 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.149.297 euro per l'anno 2024."
8.17
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca, Tajani
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "617.772.167";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 132.227.833 euro l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 132.227.833 euro per l'anno 2024."
8.18
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "696.541.746 milioni";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 53.458.254 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 53.458.254 euro per l'anno 2024."
8.19
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "735.720.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 14.280.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 14.280.000 euro per l'anno 2024."
8.20
Manca, Tajani, Martella, Franceschelli, Giacobbe
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "749.865.468";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 134.532 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 134.532 euro per l'anno 2024."
8.21
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Manca, Tajani
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "706.000.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 44.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 44.000.000 euro per l'anno 2024."
8.22
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Al comma 1, allegato 3, sopprimere la voce: «2, lettera G n.1, Costruzione e miglioramento strutture penitenziarie per adulti e minori, 7300/18-19 e 7400/5-6 GIUSTIZIA, 17.600.000»
Conseguentemente al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole "750 milioni" con le seguenti: "732,4 milioni";
Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 17, 6 milioni di euro per l'anno 2024 si procede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 17, 6 milioni di euro per l'anno 2024."
8.23
Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca, Tajani
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "691.190.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 58.810.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 58.810.000 euro per l'anno 2024."
8.24
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca, Tajani
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce

Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "680.000.000";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 70.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 70.000.000 euro per l'anno 2024."
8.25
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce
![]()
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "730 milioni";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 20.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20.000.000 euro per l'anno 2024."
8.26
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "sono accantonate e rese indisponibili, nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024" inserire il seguente periodo: "Sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), n.1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101".
8.27
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "sono accantonate e rese indisponibili, nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024" è aggiunto il seguente periodo: "sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'art.1 comma 2, lettera L, n.1 del DL 59/2021".
8.28
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Al comma 1, dopo le parole:" Qualora le amministrazioni" inserire le seguenti:"titolari"
8.29
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole:" anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati" con le seguenti:"utilizzando i sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli ad essi collegati ovvero, in casi di urgenza o impossibilità del loro utilizzo, inoltrando la documentazione pervenuta dai Soggetti attuatori, entro un termine utile".
8.100 (già 8.30)
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e di quelli ad essi collegati» con le seguenti: «utilizzando i sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli ad essi collegati ovvero, in casi di urgenza o impossibilità del loro utilizzo, inoltrando la documentazione pervenuta dai Soggetti attuatori, entro un termine utile».
8.31
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:" 1-bis. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare di cui al comma 1 si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.
8.101 (già 8.32)
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare di cui al comma 1 si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.»
8.35 (testo 2)
Precluso
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere le seguenti voci:


Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "578 milioni di";
dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Per l'anno 2024 è disposto l'incremento, pari a 172 milioni di euro, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."
9.1
D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando
Precluso
Al comma 1, sostituire il capoverso "4-bis" con il seguente: «4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2024-25.»
Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: "e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede" con le seguenti: "e in 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede quanto a 17,49 milioni di euro per l'anno 2024";
b) dopo le parole: "del predetto articolo 13, comma 9" inserire le seguenti: "e quanto a 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."
9.100 (già 9.2)
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire il capoverso «4-bis» con il seguente: «4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2024/2025»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025»
9.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1, sostituire il capoverso "4-bis.", con il seguente:
«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2024-25».
9.9
Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: «2-quater. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter può essere esercitata entro cinque giorni dall'entrata in vigore presente disposizione anche dal personale che ha svolto o è in corso di svolgimento del sesto anno di servizio (anno scolastico 2023/2024) presso le istituzioni scolastiche all'estero purché abbia presentato istanza agli uffici competenti entro il termine del 15 giugno 2024.»"
9.35
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche delle scuole dell'infanzia e primaria sono confermati i ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
9.36
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023 sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
9.37
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso, Zampa, Furlan
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.
4-ter. Per le suddette finalità , il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
4-quater. Agli oneri di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026."
9.38
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per tali finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
9.39
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 31 dicembre 2024 i contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.
9.40
D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Per l'anno scolastico 2024-25 sono riattivati, fino al 30 giugno 2025, i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112."
9.41
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis) Sono prorogati per l'a.s. 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024.
In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2024/2026.
10.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "quotati in mercati regolamentati," sono aggiunte le parole: "e alle società controllate dalle stesse,".
10.7
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Al comma 1, capoverso "5-bis", dopo le parole: "quotati in mercati regolamentati," sono aggiunte le parole: "e alle società controllate dalle stesse,".
10.100 (già 10.10)
Precluso
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:" 1-ter. All'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Gli atti di scioglimento o di liquidazione, di cui al comma 5, delle società partecipate o controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono esenti da imposte fiscali, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.».
10.101 (già 10.12)
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis.1 All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e alle società di cui all'articolo 52, comma 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 21, nonché alle partecipazioni da parte della pubblica amministrazione in tali società".»
10.102 (già 10.13)
Precluso
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:« 1-ter. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si intendono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge»
10.17
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 2-quater è sostituito dal seguente: "2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica in mercati diversi da quelli in cui le imprese di cui al comma 2 agiscono ai sensi del medesimo comma 2-bis, le stesse sono tenute a rendere accessibili a imprese terze, presenti su tali diversi mercati, i medesimi beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, a condizioni equivalenti a quelle già praticate per l'accesso agli stessi a società da esse partecipate o controllate operanti in tali mercati, e comunque eque e non discriminatorie, fatte salve le determinazioni delle autorità di regolazione di settore, ove applicabili."»
Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera b)
10.18
Precluso
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
"2-bis. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi che compongono l'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287. Conseguentemente, è abrogata la lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica."
10.19
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 4, penultimo periodo, dopo la parola "liquidazione" aggiungere le seguenti "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b) al comma 5, sostituire le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le parole "entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge" e dopo il primo periodo inserire il seguente periodo: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";
c) al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";
d) al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";
e) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
"11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà gestita dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.
10.21
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 4, penultimo periodo, dopo la parola "liquidazione" sono aggiunte le seguenti "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge" e dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";
- al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";
- al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";
- dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi: "11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà gestita dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione."
10.23
Precluso
Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché gli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.»
10.31
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole:" La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome predispone un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma che viene discussa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità dei costi e delle eventuali necessità di sostegno."
10.104 (già 10.42)
Precluso
Dopo il comma 12-ter, inserire il seguente: «12-quater. L'articolo 44-quinquies del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.».
10.46
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Al comma 13, sopprimere la lettera a).
10.47
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Al comma 13, sopprimere la lettera b).
10.48
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Al comma 13, sopprimere la lettera c).
10.49
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Al comma 13, sopprimere la lettera d).
10.106 (già 10.500/1)
Precluso
Al comma 13-ter, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «maggio 2024» e la lettera a)
Conseguentemente, dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente: "13-quater. In considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi del deficit idrico in Sicilia, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore della Regione Sicilia. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.«.
10-bis.0.100 (già 10.0.1)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
"Art. 10-ter
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria."
10-bis.0.101 (già 10.0.18)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-ter
(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente."
11.23
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
11.26
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 4, dopo le parole «fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma» sono inserite le seguenti: «finalizzato alla garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, nonché all'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale, in ragione dell'amministrazione straordinaria della Fondazione».
11.27
Precluso
Al comma 4, dopo le parole «fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma» aggiungere le seguenti: «finalizzato alla garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, nonché all'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale, in ragione dell'amministrazione straordinaria della Fondazione.».
11.28
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 4, dopo le parole «fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma» aggiungere le seguenti: «finalizzato alla garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, nonché all'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale, in ragione dell'amministrazione straordinaria della Fondazione».
11.29
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Per l'anno 2024, è assegnato un contributo di 300 mila euro all'Istituto Superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento). Agli oneri derivanti dal presente comma pari a euro 300 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
11-ter.100 (già 11.0.500/1)
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 3, al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvaguardando i livelli occupazionali».
11-ter.101 [già 11.0.500/2 (testo 2) (])
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, tenendo conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con la partecipazione di un rappresentante del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della Città di Siracusa avente ad oggetto la ricognizione, da concludersi entro i successivi 30 giorni, dei maggiori costi e degli ulteriori finanziamenti già attivati per l'esecuzione dell'opera rispetto a quanto previsto dall'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 195 1988, n. 67.>»
11-ter.0.100 (già 11.0.15)
Precluso
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 11-quater
(Estensione riabilitazione)
1. Ai fini dell'eliminazione delle liste di attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai livelli essenziali di assistenza, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, già riconosciuti agli assicurati dall'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.».
11-ter.0.101 (già 11.0.16)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-quater
(Estensione riabilitazione)
1. Ai fini dell'eliminazione delle liste di attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai livelli essenziali di assistenza, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, già riconosciuti agli assicurati dall'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.».
11-ter.0.102 (già 11.0.22)
Lorenzin, Zampa, Furlan, Zambito, Camusso
Precluso
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-quater
(Misure in materia di videosorveglianza presso i presidi sanitari)
1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario che svolge la propria attività nell'ambito dei presidi sanitari operanti sul territorio nazionale, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per l'istallazione di sistemi di videosorveglianza all'interno dei presidi medesimi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
3. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose avvenuti all'interno dei presidi sanitari, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:
a) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
11-ter.0.103 (già 11.0.26)
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-quater
(Tavolo ricognitivo finanziamenti per il Polo ospedaliero di Siracusa)
1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, tenendo conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con la partecipazione di un rappresentante del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della Città di Siracusa avente ad oggetto la ricognizione, da concludersi entro i successivi 30 giorni, dei maggiori costi e degli ulteriori finanziamenti già attivati per l'esecuzione dell'opera rispetto a quanto previsto dall'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 195 1988, n. 67.»
12.1
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia
Precluso
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per l'assunzione di ricercatori e per il conseguente consolidamento nella posizione di professore di prima e seconda fascia.
2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca al fine di incrementare l'organico in deroga al Sistema di accreditamento vigente previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 4.
4. Entro il 30 novembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
12.4
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: "2-bis. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «740 milioni di euro per l'anno 2024, 790 milioni di euro per l'anno 2025 e 840 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, parti a 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".
12.5
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2 bis) Nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025 per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025 per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023, restano in carica fino al 15 aprile 2026.".
13.3
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi storici di quotidiani politici a diffusione nazionale, è istituito presso il Ministero della cultura un apposito Fondo con dotazione di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo possono essere assegnate, con decreto del Ministro della cultura, da emanare con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ciascun anno, alle Soprintendenze per i beni culturali, ad enti o altri soggetti individuati con il medesimo decreto per lo svolgimento delle attività di conservazione ed informatizzazione degli archivi storici di cui al presente comma.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
14.100 (già 14.6)
Precluso
Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente: «4-ter. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento".»
17-ter.0.100 (già 17.0.11)
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-quater
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
17-ter.0.101 (già 17.0.13)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-quater
1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituto dal seguente: «1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».
2. Dopo il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente comma: «1091-bis. Il comma 1091, così come riformulato dal presente provvedimento, si applica a decorrere dagli incentivi erogabili per l'anno 2023. Gli incentivi erogabili al personale dipendente non avvocato, anche di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono esclusi dai limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
17-ter.0.102 (già 17.0.16)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-quater
(Modifiche alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale)
1. All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle parole: "L'applicazione del" sono anteposte le parole "Per i Comuni"
17-ter.0.103 (già 17.0.17)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 17-quater
(Modifiche alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale)
All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono anteposte le seguenti parole:
"Per i Comuni"."
17-ter.0.104 (già 17.0.19)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-quater
(Monitoraggio del gettito dell'IMU riconducibile all'abitazione principale,
anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022)
1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).
2. Entro il 30 giugno 2025, il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.»
17-ter.0.105 (già 17.0.20)
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-ter.1
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-bis.1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.". 3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW"; b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"."
17-ter.0.106 (già 17.0.25)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-quater
(Modalità accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche)
1. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle Opere Pubbliche sono consentite anche alle Stazioni Appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.»
17-ter.0.107 (già 17.0.26)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 17-quater
(Modalità accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche)
1. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle Opere Pubbliche sono consentite anche alle Stazioni Appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi."
17-ter.0.108 (già 17.0.38)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-quater
(Nuovo termine approvazione bilancio consolidato)
1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre dell'anno successivo";
b) Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento".»
17-ter.0.109 (già 17.0.36)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 17-quater
(Nuovo termine approvazione bilancio consolidato)
Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre dell'anno successivo";
b) Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento".
17-ter.0.110 (già 17.0.39)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 17-quater
(Proroga deroga rendicontazione contributi straordinari maggiori oneri energia e gas)
1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "nello stesso anno 2022," sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".
17-ter.0.111 (già 17.0.47)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-quater
(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.»
17-ter.0.112 (già 17.0.51)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-quater
(Rigenerazione Urbana)
1. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole "quindici mesi" sono sostituite dalle parole "trenta mesi";
b) alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi".
Sono conseguentemente fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la procedura di affidamento dei lavori.
18-quinquies.0.100 (già 18.0.8)
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-sexies
(Nomina Energy Manager in convezione con altri Comuni)
1. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 287. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati."
18-quinquies.0.101 (già 18.0.9)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-sexies
(Nomina Energy Manager in convezione con altri Comuni)
1. All'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-bis:
"1-bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 287. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati."
18-quinquies.0.102 (già 18.0.13)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-sexies
(Disciplina del potenziamento uffici entrate e dei relativi incentivi)
1. L'articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituto dai seguenti:
«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».
«1091-bis. Il comma che precede si applica a decorrere dagli incentivi erogabili per l'anno 2023. Gli incentivi erogabili al personale dipendente non avvocato, anche di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono esclusi dai limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
18-quinquies.0.103 (già 18.0.14)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-sexies
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole "entro il 30 aprile 2024" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2024";
b) al comma 34 il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2025 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.".
18-quinquies.0.104 (già 18.0.17)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-sexies
1. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".
3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";
b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"."
18-quinquies.0.105 (già 18.0.18)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-sexies
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".
3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";
b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"."
18-quinquies.0.106 (già 18.0.19)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 18-sexies
(Rigenerazione urbana)
1. Alla legge 234/2921, art. 1, comma 538, lettera a) le parole "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta mesi" e alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi".
Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la procedura di affidamento dei lavori.
18-quinquies.0.107 (già 18.0.21)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-sexies
1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalle seguenti: «trentasei, e comunque prorogabili fino al 30 giugno 2026».»
18-quinquies.0.108 (già 18.0.22)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-sexies
(Segretari comunali - proroga termine art. 12 bis decreto-legge 4/2022)
1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalle seguenti: «trentasei, e comunque prorogabili fino al 30 giugno 2026».
18-quinquies.0.109 (già 18.0.23)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-sexies
(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni
risorse straordinarie covid-19 per il 2022)
1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
18-quinquies.0.110 (già 18.0.24)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-sexies
(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni sulle risorse straordinarie Covid-19 per il 2022)
1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.
18-quinquies.0.111 (già 18.0.25)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-sexies
(Esonero rendicontazioni ex art. 158 TUEL per i contributi straordinari energia)
1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è apportata la seguente modifica: le parole "nello stesso anno 2022," sono sostituite dalle seguenti parole "negli anni 2022 e 2023".
18-quinquies.0.112 (già 18.0.27)
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-sexies
(Interpretazione autentica decorrenza tassazione costituzione diritti reali di godimento su beni immobili)
1. L'articolo 1, comma 92 lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024»
18-quinquies.0.113 (già 18.0.31)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-sexies
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 498 è inserito il seguente comma:
"498-bis. Il commissariamento di cui al comma 499, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al 2021, 2022 e 2023, è sospeso nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino, nel caso del potenziamento dei servizi sociali comunali, la somma complessiva di 15mila euro, ovvero, se superiore, il valore corrispondente al 5 per cento delle somme assegnate oggetto di rendicontazione e, nel caso dei servizi di asilo nido e di trasporto scolastico di studenti con disabilità, un valore complessivo pari al costo di due utenti per ciascuna delle annualità oggetto di rendicontazione. Nei casi di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Interno invia al sindaco del comune interessato un invito a provvedere all'utilizzo dei fondi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di rendicontazione e monitoraggio secondo le modalità attuative di cui al comma 501;";
b) al comma 499, dopo le parole "SOSE Spa," sono inserite le parole "di cui al comma 498,".»
18-quinquies.0.114 (già 18.0.32)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-sexies
(Revisione del commissariamento per mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio in caso di importi minimi.)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 498 è inserito il seguente comma:
"498-bis. Il commissariamento di cui al comma 499, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al 2021, 2022 e 2023, è sospeso nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino, nel caso del potenziamento dei servizi sociali comunali, la somma complessiva di 15mila euro, ovvero, se superiore, il valore corrispondente al 5 per cento delle somme assegnate oggetto di rendicontazione e, nel caso dei servizi di asilo nido e di trasporto scolastico di studenti con disabilità, un valore complessivo pari al costo di due utenti per ciascuna delle annualità oggetto di rendicontazione. Nei casi di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Interno invia al sindaco del comune interessato un invito a provvedere all'utilizzo dei fondi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di rendicontazione e monitoraggio secondo le modalità attuative di cui al comma 501;";
b) al comma 499, dopo le parole "SOSE Spa," sono inserite le parole "di cui al comma 498,".
18-quinquies.0.115 (già 18.0.33)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-sexies
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato. "
18-quinquies.0.116 (già 18.0.35)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-sexies
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.»
18-quinquies.0.117 (già 18.0.36)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-sexies
(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità
degli enti locali in dissesto finanziario)
1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.
18-quinquies.0.118 (già 18.0.37)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-sexies
(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)
1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.
18-quinquies.0.119 (già 18.0.38)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-sexies
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
18-quinquies.0.120 (già 18.0.39)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-sexies
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione - applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione."
18-quinquies.0.121 (già 18.0.44)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-sexies
(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
18-quinquies.0.122 (già 18.0.45)
Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-sexies
1. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.»
18-quinquies.0.123 (già 18.0.49)
Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-sexies
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e dalle disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".
3. All'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";
b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"."
19.4
Precluso
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «527-ter», terzo periodo, dopo le parole: "costituisce un'economia che concorre" aggiungere le seguenti: "alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e";
b) al capoverso «527-quater», al primo periodo, dopo le parole: " fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024" inserire le seguenti: "e le risorse del fondo destinate alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale"
19.5
Precluso
All'articolo 19, apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, lettera b), capoverso «527-ter», al terzo periodo, dopo le parole: "costituisce un'economia che concorre" inserire le seguenti: "alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e";
b) Al comma 1, lettera b), alinea «527-quater», al primo periodo, dopo le parole: "fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024" inserire le seguenti: "e le risorse del fondo destinate alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale".
19.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
1. All'articolo 2, comma 68, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola "secondo" è soppressa.
19.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 19-bis.
(Erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato)
1. All'articolo 2, comma 68, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola "secondo" è soppressa.".
19.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono inserite le seguenti ", ovvero per le Regioni entro il 31 ottobre dell'anno successivo";
b) all'articolo 68, comma 5, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre";
c) dopo il comma 5 dell'articolo 68, è inserito il seguente: "5-bis. I bilanci consolidati delle Regioni sono trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione.".
2. Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono aggiunte le seguenti "ovvero entro il 31 ottobre per le Regioni".
3. All'articolo 9, comma 1 - quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 dopo le parole "previsto per l'approvazione" sono inserite "ovvero entro 7 giorni per il bilancio consolidato".
19.0.15
Precluso
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.»
20.3
Precluso
Sostituire il comma 3, con il seguente:" 3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 15 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 15 gennaio 2023 al 31 marzo 2023".
20.4
Precluso
Al comma 3 sostituire le parole "dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022" con le seguenti: "dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023".
21-bis.0.100 (già 21.0.8)
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.1
(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)
1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»
21-bis.0.101 (già 21.0.9)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-ter
(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)
1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE
Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (1060)
ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE
Art. 1.
Approvato
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore.
2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge introduce le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.
Art. 2.
Approvato
(Introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:
« h-ter) conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ».
Art. 3.
Approvato
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1060
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Centinaio, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Orsomarso, Ostellari, Pirovano, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Dreosto, Floridia Aurora, Maiorino, Mieli, Spinelli, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bilotti e Campione, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; De Rosa, Giacobbe, Menia e Murelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE; Borghese, per attività dell'Unione Interparlamentare.
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, variazioni nella composizione
Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 i senatori Matera e Barcaiuolo in sostituzione, rispettivamente, dei senatori Malan e Berrino, dimissionari.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Romeo Massimiliano, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pucciarelli Stefania, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo
Istituzione della Giornata nazionale della famiglia (1249)
(presentato in data 01/10/2024);
senatore Mazzella Orfeo
Disposizioni per la sperimentazione del voto elettronico per gli elettori affetti da disabilità motorie e gravi patologie (1250)
(presentato in data 01/10/2024);
senatore Mazzella Orfeo
Disposizioni in materia di terapie complementari e integrative (1251)
(presentato in data 01/10/2024);
senatore Mazzella Orfeo
Disposizioni per l'istituzione delle Pancreas Units per la prevenzione, diagnosi e cura delle neoplasie pancreatiche (1252)
(presentato in data 01/10/2024);
senatore Mazzella Orfeo
Istituzione del Comitato Interministeriale per la Prevenzione primaria (1253)
(presentato in data 01/10/2024);
senatore Mazzella Orfeo
Istituzione dell'Albo nazionale degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco (1254)
(presentato in data 01/10/2024);
senatore Gasparri Maurizio
Istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 (1255)
(presentato in data 01/10/2024).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
Sen. De Cristofaro Peppe ed altri
Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media (828)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 01/10/2024).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Sen. Gasparri Maurizio
Istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 (1255)
previ pareri delle Commissioni 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 01/10/2024).
Disegni di legge, ritiro
Il senatore Maurizio Gasparri ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Gasparri. - "Istituzione della Giornata in memoria delle Marocchinate" (1126).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro della difesa, con lettere del 27 settembre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - gli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei seguenti programmi pluriennali di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento):
- SMD 5/2024, denominato «Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare» (n. 206);
- SMD 6/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica (n. 207);
- SMD 8/2024, denominato «Rotary Wing Mission Training Center (RWMTC) - segmento Marina militare» (n. 208);
- SMD 10/2024, denominato «Capacità di sorveglianza marittima nazionale - segmento terrestre (Rete Radar Costiera - RRC)» (n. 209);
- SMD 17/2024, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS) (n. 210);
- SMD 18/2024, relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano (n. 211);
- SMD 25/2024, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (nuovo Main Battle Tank e piattaforme derivate) dello Strumento militare terrestre» (n. 212).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Governo, trasmissione di atti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 settembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, gli estratti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2024, recanti:
l'esercizio di poteri speciali, approvato con prescrizioni, in ordine alla notifica della società TIM S.P.A. - Piano annuale 2024 relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 565);
l'esercizio di poteri speciali, approvato con prescrizioni, in ordine alla notifica della società VODAFONE ITALIA S.P.A. - Piano annuale 2024 relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 566).
I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 settembre 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, che la Commissione europea ha prorogato il termine per fornire riscontro alla richiesta di informazioni supplementari in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2024/0438/IT, relativa agli articoli 5, comma 1, lettera d), e 23 del disegno di legge (Atto Senato n. 1146) recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.
La predetta comunicazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 564).
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Attuazione della strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 (COM(2024) 420 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.
Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 16 al 30 settembre 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.
Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.
L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 1° ottobre 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 289);
dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento (INSR), per gli esercizi 2022 e 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 290);
dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani (INSV), per gli esercizi 2022 e 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 291).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, in data 1° ottobre 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (COM(2024) 426 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 1° ottobre 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a e alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.
Mozioni
ALFIERI, BOCCIA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI - Il Senato,
premesso che:
secondo quanto emerso da un'inchiesta del "The Guardian" negli ultimi 18 mesi, le forze di sicurezza tunisine, finanziate dall'Unione europea, avrebbero commesso sistematicamente crimini ai danni dei migranti;
secondo le testimonianze raccolte dal quotidiano britannico a Sfax, città portuale da cui salpa la maggior parte delle imbarcazioni dirette verso l'Europa, centinaia di donne migranti subsahariane sarebbero state violentate dalle forze di sicurezza tunisine. "Nove su dieci, ha dichiarato la direttrice di un'organizzazione che fornisce assistenza medica a Sfax, delle donne africane migranti arrestate nei dintorni di Sfax hanno subito violenze sessuali o torture";
la guardia nazionale, come già ampiamente documentato da diversi media e organizzazioni non governative nei mesi scorsi, continuerebbe, inoltre, a derubare, picchiare e abbandonare donne e bambini migranti nel deserto senza cibo né acqua;
attualmente decine di migliaia di rifugiati e migranti subsahariani si trovano nell'enorme campo profughi di El Amra, una città a nord di Sfax, dove vivono in condizioni descritte come orribili e dove è vietato l'ingresso alle organizzazioni umanitarie, finanche all'UNHCR, l'alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. L'agenzia dell'ONU ha registrato 12.000 rifugiati o richiedenti asilo in Tunisia, ma gli stessi funzionari ammettono che si tratterebbe di una minima parte del numero di persone migranti che vivono a El Amra;
considerato che:
il 16 luglio 2023 il Presidente della Tunisia, Kais Saied, e l'Unione europea hanno firmato un memorandum di intesa, con l'obiettivo di frenare le partenze dei migranti dal Paese nordafricano. L'accordo prevede un finanziamento di 105 milioni di euro per la gestione delle frontiere e 150 milioni di euro per il sostegno al bilancio;
in merito al memorandum la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, ha prontamente espresso preoccupazione per la sicurezza dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Tunisia, che rimangono bloccati a seguito del loro allontanamento in aree remote e desolate vicino ai confini del Paese con Libia e Algeria;
occorre rilevare come il memorandum sia stato firmato in un contesto caratterizzato da una forte torsione autoritaria del presidente tunisino il quale, in circa tre anni, ha concentrato sempre più potere nelle proprie mani fino ad arrivare alla promulgazione di una nuova Costituzione dai tratti fortemente autoritari, allo scioglimento dell'Autorità nazionale anticorruzione (INLUCC) e del Consiglio superiore della magistratura, oltre al licenziamento di numerosi magistrati;
come evidenziato da "Human rights watch" nel suo rapporto mondiale 2024, dal febbraio 2023, inoltre, è in corso una nuova ondata di arresti che sta colpendo diversi esponenti politici dell'opposizione, giornalisti, avvocati, sindacalisti, attivisti ed esponenti vari della società civile; arresti accompagnati da una campagna gravemente xenofoba e senza precedenti contro i migranti subsahariani, accusati di programmare una "sostituzione etnica";
inoltre, si sottolinea come nel corso del 2023, la polizia, l'esercito e la guardia nazionale tunisina, compresa la guardia costiera, avrebbero commesso gravi abusi contro migranti, rifugiati e richiedenti asilo africani, tra cui percosse, uso eccessivo della forza, alcuni casi di tortura, arresti e detenzioni arbitrarie, espulsioni collettive verso regioni frontaliere pericolose e azioni pericolose in mare durante l'intercettazione di imbarcazioni;
le affermazioni xenofobe del presidente tunisino, con le quali ha accusato i migranti subsahariani di un piano criminale per "organizzare una grande ondata" di migrazione nel Paese per realizzare una "grande sostituzione etnica" sono state seguite da crescenti violenze e maltrattamenti da parte delle autorità tunisine nei confronti dei migranti medesimi;
rilevato che:
per una parte consistente i 105 milioni di euro accordati (di cui 42 milioni già erogati) sono destinati proprio alla guardia nazionale tunisina. Come riportato nell'inchiesta del Guardian, l'Unione europea avrebbe finanziato la manutenzione di navi, veicoli e altre attrezzature per la guardia costiera tunisina e fornito nuove imbarcazioni, termocamere e altra assistenza operativa. Nel deserto al confine con la Libia, inoltre, l'Unione ha previsto la "costruzione e l'equipaggiamento di un centro di comando e controllo per la guardia nazionale tunisina";
val la pena evidenziare come il pilastro dedicato alla migrazione della partnership strategica UE-Tunisia si porrebbe l'obiettivo di "combattere il traffico di essere umani", e di farlo "nel rispetto dei diritti" dei migranti;
le motovedette fornite dalla UE alla guardia nazionale marittima tunisina hanno impedito a più di 50.000 persone di attraversare il Mediterraneo nel 2024. Sulla rotta che raggiunge le coste italiane, nei primi 8 mesi dell'anno "Frontex" ha registrato 41.000 ingressi, il 64 per cento in meno rispetto all'anno precedente: respingimenti che hanno portato al continuo aumento del numero di persone migranti stipate a El Amra, giunto ad oltre 100.000;
come denunciato dalle organizzazioni internazionali, il cibo e l'acqua non raggiungono il campo, i migranti vivono privi di qualunque forma di assistenza sanitaria, malattie come tubercolosi, HIV, scabbia e sifilide sono largamente diffuse. Si aggiunga il preoccupante aumento del tasso di mortalità infantile;
in un documento riservato, reso pubblico dell'inchiesta del Guardian, sono riportati gli esiti di un'indagine della SEAE, il servizio diplomatico dell'Unione europea. Nella relazione si parla di "schiacciamento del dissenso e di deterioramento del clima politico e restringimento dello spazio civile" dall'inizio della presidenza di Saied, "che ha sospeso il parlamento, concentrando il potere nelle sue mani". In merito alle elezioni presidenziali che si terranno il prossimo 6 ottobre il testo evidenzia come i diversi candidati presidenti siano stati arrestati, così come i molti attivisti dei diritti civili, delle organizzazioni non governative, avvocati e giornalisti, tutti accusati di svolgere falsa propaganda;
dal documento emergerebbe, inoltre, il tema della gestione dei migranti, dei campi e delle deportazioni nel deserto dove, come riportato ripetutamente da diversi organi di stampa, finiscono con il morire di fame e di sete;
lo scorso 24 settembre la Commissione europea, per il tramite della sua portavoce, Ana Pisonero, ha respinto l'accusa di aver messo fondi a disposizione delle forze di sicurezza tunisine nell'ambito dell'accordo UE-Tunisia; tuttavia, ha anche dichiarato che il monitoraggio europeo in merito al rispetto degli standard internazionali in materia di rispetto dei diritti umani da parte del governo tunisino sarà istituito entro la fine del 2024 e, dunque, non è ancora operativo. Al riguardo si evidenzia che per quanto riguarda le missioni di verifica, già nel corso del 2023, due delegazioni del Parlamento europeo si sono viste rifiutare l'ingresso in Tunisia;
in merito alle violenze delle forze di polizia tunisine riportate dall'inchiesta del quotidiano britannico la portavoce ha dichiarato che è "molto importante che vengano debitamente indagate dalle autorità competenti", indagine che, come di tutta evidenza, appare di difficile realizzazione da parte dell'attuale Governo;
considerato, inoltre, che:
nonostante la deriva autoritaria del Governo tunisino e le ripetute denunce da parte delle organizzazioni internazionali relative alle sistematiche violazioni dei diritti umani dei migranti, la Presidente del Consiglio dei ministri ha provveduto a rafforzare le relazioni bilaterali con Tunisi, in un'ottica tutta volta al respingimento dei migranti;
la giurisprudenza di merito ha più volte riconosciuto la Tunisia quale "Paese non sicuro", adducendo a fondamento delle decisioni il deteriorato tasso di democraticità del Paese e la palese violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
preoccupazioni sono state sollevate anche dagli organismi internazionali: infatti, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, insieme ad alcuni relatori speciali, gruppi di lavoro e comitati, si è ampiamente espresso condannando quanto sta avvenendo in Tunisia ai danni delle persone migranti, chiarendo come l'intercettazione dei migranti in mare e il loro rimpatrio illegale in Tunisia, dove rischiano persecuzioni e violazioni del diritto alla vita, torture e altri maltrattamenti, traffico di esseri umani e sparizioni forzate, costituisca una violazione del principio di non respingimento sulla base degli obblighi applicabili in ottemperanza al diritto dei trattati e al diritto internazionale consuetudinario;
con il decreto 7 maggio 2024, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno e quello della giustizia, ha emanato l'atto di aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale, di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nella lista continua a figurare la Tunisia,
impegna il Governo:
1) ad adoperarsi presso gli Stati membri della UE per garantire il rispetto degli standard internazionali in materia di diritti umani da parte del Governo tunisino, sia nell'ambito del memorandum UE-Tunisia che in sede di relazioni bilaterali;
2) ad adoperarsi perché tra le condizioni per l'attuazione di qualunque intesa con il Governo tunisino sia sempre ricompreso il ripristino delle garanzie democratiche e del pluralismo della rappresentanza nel Paese;
3) a procedere ad un aggiornamento dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale in coerenza con i principi nazionali e sovranazionali in materia, provvedendo, pertanto, all'esclusione della Tunisia dalla lista.
(1-00103)
Interrogazioni
DURNWALDER - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
l'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e certificare la situazione economica delle famiglie e per dare a coloro che si trovano in condizioni economiche svantaggiate la possibilità di accedere ad agevolazioni nei servizi sanitari e sociali;
il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, stabilisce che il patrimonio immobiliare delle persone fisiche che non svolgono attività d'impresa deve essere dichiarato nell'ISEE;
considerato che:
ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, all'articolo 9, comma 3-bis, disciplina il carattere di ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile, che presuppone un'attività di impresa;
ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito degli agricoltori è costituito dal reddito agrario e dal reddito dominicale. Nella determinazione del reddito dominicale rientra anche la rendita catastale dei fabbricati rurali,
si chiede di sapere se, ai fini della determinazione dell'ISEE, i fabbricati rurali, in quanto beni strumentali all'attività agricola, siano da indicare nella dichiarazione sostitutiva unica.
(3-01374)
(già 4-01398)
MISIANI, TAJANI, ROJC, FURLAN, RANDO, DELRIO, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA, MALPEZZI, FRANCESCHELLI, VERINI, VERDUCCI, BASSO, IRTO, PARRINI, ALFIERI, GIACOBBE, VALENTE, ROSSOMANDO, MARTELLA, MANCA, D'ELIA, NICITA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti", prevede all'articolo 12 una controversa misura volta a disciplinare la presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali;
con le innovazioni introdotte, si consente allo statuto societario di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo. Viene conseguentemente disciplinato, in dettaglio, il numero dei consiglieri spettanti in base ai risultati ottenuti dalla lista dei consiglieri uscenti. L'applicazione di tali disposizioni è prevista a decorrere dalla prima assemblea convocata dalle società quotate per una data successiva al 1° gennaio 2025;
tali disposizioni, uniche nel panorama internazionale, sono state da subito oggetto di forti perplessità da parte di buona parte degli organi di governance delle società quotate, dagli azionisti, a partire da quelli di minoranza, dagli investitori nazionali ed internazionali e dagli analisti dei mercati di capitali, in ragione del loro potenziale effetto negativo sulla competitività del mercato italiano nel panorama internazionale;
importanti criticità emergono in relazione a diverse disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge n. 21 del 2024 e al loro combinato disposto, tra le quali quelle che limitano e complicano la capacità del consiglio di amministrazione uscente di proporre una nuova lista, i complicati meccanismi previsti per l'elezione del consiglio di amministrazione, nonché riguardo al sistema previsto per i diritti di voto e al ruolo e agli interessi degli azionisti di minoranza;
in recenti studi di analisi sull'applicazione concreta della suddetta norma, a partire dallo studio dell'Università cattolica di Milano - Centro ricerche finanziarie sulla corporate governance (Belcredi, Bozzi), iniziano ad emergere preoccupanti rischi ed effetti sul futuro assetto della governance di numerose ed importanti società quotate del sistema economico italiano. In particolare, le nuove regole di voto lasciano margini ristretti all'autonomia statutaria e generano dubbi applicativi. Le nuove regole possono produrre impatti di rilievo e, in casi specifici, addirittura ribaltare l'esito dell'assemblea portando a una potenziale instabilità degli assetti societari e a un incentivo a creare blocchi di disturbo che paiono meritevoli di un supplemento di riflessione da parte del legislatore;
le analisi mostrano che la mancanza di chiarezza da parte dell'articolo 12 della legge n. 21 del 2024 rispetto al "sistema della legge elettorale" adottato è in grado di determinare assetti di governance sensibilmente diversi in società come TIM, e come nei casi di Generali e Mediobanca, dove gli azionisti critici verso l'attuale management potrebbero ottenere, a determinate condizioni, un sostanziale potere di veto sulla presentazione della lista del consiglio di amministrazione uscente tanto che in occasione del prossimo rinnovo del consiglio sarebbe impossibile per l'organo amministrativo presentare una propria lista senza il consenso dei consiglieri di minoranza;
le regole asimmetriche introdotte dalla "legge capitali", in palese contrasto con le finalità della legge stessa, sono orientate a favorire taluni azionisti attivi e alla creazione di posizioni di disturbo, a tal punto che con le regole introdotte, in svariati casi, non risulta conveniente addirittura presentare le liste del consiglio di amministrazione, con effetti negativi per le public company che, non avendo azionisti di riferimento, non avrebbero altro modo per presentare le liste;
considerato che:
l'obiettivo dichiarato della "legge capitali" da parte dell'Esecutivo era quello di introdurre misure finalizzate a migliorare la competitività del mercato dei capitali italiano, fondamentale per accompagnare e sostenere la ripresa che si è andata consolidando in questi ultimi anni e affrontare le sfide della transizione che attendono il nostro Paese;
l'esito finale è molto distante dagli obiettivi prefissati, tanto da alimentare una crescente sfiducia degli investitori sul mercato italiano dei capitali. La scelta di associare, altresì, alla "legge capitali" la delega di riforma del testo unico della finanza (TUF), con importanti sovrapposizioni tematiche, complica ulteriormente la situazione di trasparenza e certezza del diritto e rischia di configurare le disposizioni del citato articolo 12 e dell'intero corpo della legge stessa come una temporary rule destinata ad essere superata dalla delega con rilevanti negativi effetti in termini di affidabilità e credibilità del Paese nel consesso economico e finanziario internazionale;
in sede di approvazione della legge capitali, il Governo e la maggioranza, in Senato, hanno respinto la proposta del Partito democratico di costituire un comitato tecnico composto da esperti di alto profilo internazionale per affiancare il Governo nell'attuazione della delega, così come avvenuto con il precedente del 1997 e nel 1998, al fine proprio di scongiurare fibrillazioni e instabilità,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare in relazione ai potenziali rischi emergenti dall'applicazione concreta dell'articolo 12 della legge n. 21 del 2024, espressi dalle società interessate, dagli azionisti, dagli investitori e dagli analisti di mercato dei capitali e in relazione al potenziale effetto negativo di tali disposizioni sulla competitività del mercato italiano nel panorama internazionale;
se, a tal fine, intenda attivarsi tempestivamente allo scopo di rivedere le disposizioni dell'articolo 12 della legge n. 21 del 2024 prima della loro effettiva applicazione prevista per il 1° gennaio 2025 e se intenda favorire la discussione in Parlamento di una condivisa riforma organica in materia di mercato dei capitali, che sia effettivamente indirizzata a migliorare la competitività del mercato dei capitali italiano, fondamentale per accompagnare e sostenere la crescita del nostro sistema economico e affrontare le sfide che attendono il nostro Paese.
(3-01375)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CUCCHI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
l'interrogante riceve quotidianamente segnalazioni sulle condizioni di vita e i disservizi di varia tipologia che si verificano negli istituti penitenziari e richieste d'aiuto scritte da parte di familiari di detenuti;
a far data dall'inizio dell'ultimo anno in particolare, sono state ricevute numerosissime segnalazioni riguardanti a vario titolo la casa circondariale di Montacuto a Ancona;
in particolare, le comunicazioni ricevute hanno riguardato rispettivamente: il caso di un giovane detenuto ritenuto a rischio di suicidio, il quale poche ore dopo il ricevimento della stessa comunicazione si è effettivamente ucciso; la richiesta di aiuto di un detenuto con necrosi al testicolo che non sarebbe stato portato in ospedale per l'intervento e successivamente per i controlli; il caso di un ragazzo di 32 anni, diabetico, al quale sarebbe stato riscontrato un problema ai reni e che non sarebbe stato portato in ospedale; ultimamente anche il caso di un detenuto arrivato al colloquio con i genitori con ecchimosi facciali, che secondo la madre non sarebbero state curate. Altre comunicazioni lamentavano difficoltà nel rapportarsi con la direzione della struttura carceraria e con il reparto medico;
sovente le famiglie lamentano difficoltà a parlare con il Garante regionale delle persone private della libertà personale;
considerato che:
è del 25 settembre 2024 una nota del sindacato CISL delle Marche che denuncia il sovraffollamento del carcere di Montacuto e la carenza di personale, sottostimato di oltre il 30 per cento;
nella nota si sottolineano anche le difficoltà nella gestione di detenuti con problemi psichici in quanto "non dispongono di personale medico specialistico fisso all'interno del carcere, rendendo complessi gli accessi ai servizi sanitari e mettendo a rischio la salute dei detenuti con esigenze particolari. La necessità di una presenza medica costante è sempre più evidente per garantire cure adeguate e prevenire situazioni di crisi",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare le effettive condizioni di vita all'interno della casa circondariale di Montacuto ed accertare in particolare l'operatività del reparto medico e l'adeguatezza dell'assistenza sanitaria prestata ai detenuti;
se non ritenga opportuno intervenire per incrementare il numero di agenti di Polizia penitenziaria;
quali iniziative intenda intraprendere per garantire che tutti i detenuti abbiano un'assistenza medica e sanitaria tempestiva e adeguata alle loro condizioni fisiche, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.
(4-01477)
DE CRISTOFARO - Ai Ministri della cultura e dell'interno. - Premesso che:
"il Messaggero" del 16 settembre 2024 riporta la notizia del ritrovamento ad opera di alcuni speleologi di un cippo dedicato ad Arnaldo Mussolini, insieme ad un miglio romano, a Poggio San Lorenzo, piccolo comune di 500 abitanti in provincia di Rieti;
lo stesso articolo riporta la notizia della decisione da parte dell'amministrazione comunale di procedere ad un restauro e riposizionamento di entrambi i cippi passando attraverso l'accesso ai fondi stanziati dalla delibera della Giunta regionale n. 136 del 19 marzo 2019, che stanzia 40.000 euro del costo complessivo ammissibile;
con delibera n. 39 del 26 maggio 2023 del Comune avente ad oggetto "approvazione del progetto definitivo-esecutivo lavori di valorizzazione dell'area già destinata a piazza Guglielmo Marconi e percorsi storici nel capoluogo di Poggio San Lorenzo" sono stati quindi stanziati 39.736,09 euro;
con determina n. 59 del 7 settembre 2023 del Comune sono stati assegnati i lavori di "valorizzazione dell'area già destinata a Piazza Guglielmo Marconi e percorsi storici nel capoluogo di Poggio San Lorenzo";
il miglio romano restaurato è stato posto fuori dal centro storico cittadino mentre per il cippo dedicato ad Arnaldo Mussolini l'amministrazione ha deciso il collocamento in piazza Guglielmo Marconi, piazza centrale del comune;
il restauro e posizionamento sono stati condivisi con la Soprintendenza per i beni culturali;
considerato che:
il collocamento del cippo ha suscitato aspre polemiche nella comunità locale, con la richiesta da parte di molti cittadini di rimuovere il monumento dedicato ad Arnaldo Mussolini, fratello di Benito Mussolini e discusso interprete del fascismo, coinvolto in diverse vicende oscure del ventennio;
la delibera della Giunta regionale n. 136 del 19 marzo 2019 è finalizzata all'approvazione delle "linee di indirizzo in merito ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale" e rappresenta una grande opportunità per la valorizzazione del patrimonio storico dei piccoli comuni del Lazio;
il cippo, privo di valore storico, non ha alcun legame con la storia del comune di Poggio San Lorenzo, infatti lo stesso sindaco ha affermato che: "Non sappiamo perché fu fatta quell'opera, non risultano legami con il nostro paese", evidenziando in questo modo la finalità propagandistica e nostalgica della decisione presa dall'amministrazione comunale,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, per quanto di competenza, al fine di verificare il corretto impiego di fondi pubblici destinati al restauro del patrimonio culturale utilizzati per il restauro di un manufatto privo di legami con la comunità o di valore o significato storico e quali motivazioni abbiano portato la Soprintendenza ad autorizzarne il restauro e il riposizionamento, anche in relazione agli effetti che può creare sull'ordine pubblico il posizionamento nella piazza principale del paese di un cippo celebrativo di un esponente di spicco del regime fascista, noto per il suo ruolo controverso e oscuro al fianco del fratello capo del fascismo.
(4-01478)
LOPREIATO, PIRRO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il cancelliere è una figura professionale che combina competenze teoriche e pratiche in ambito giuridico, con un'ampia esperienza nella gestione dei processi e delle relative problematiche. Il cancelliere ha il compito di supportare il magistrato, assistendolo durante le fasi istruttorie, dibattimentali e redazionali dei verbali, e assume responsabilità di coordinamento del lavoro;
il contratto collettivo nazionale integrativo del 29 luglio 2010, firmato tra il Ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali, ha inquadrato il cancelliere tra il personale non dirigenziale, classificandolo nell'area II con il ruolo di "assistente amministrativo";
considerato che:
il decreto ministeriale 9 novembre 2017 ha rivisitato e aggiornato diversi profili del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, tra cui quello del cancelliere, rinominandolo "esperto". A questa figura sono stati affidati compiti più qualificati di collaborazione con il magistrato e di coordinamento tra quest'ultimo e le cancellerie. In tale ruolo, il cancelliere esperto svolge attività quali la "conformazione degli atti", la gestione delle procedure di accettazione e rinuncia all'eredità, la redazione di inventari e schede del casellario giudiziario e la liquidazione delle spese di giustizia. Inoltre, il cancelliere esperto gioca un ruolo cruciale nell'ufficio del processo, dove gli vengono assegnate funzioni di coordinamento degli uffici per il processo, pur essendo ancora inquadrato nell'area II;
questa nuova impostazione ha fatto emergere evidenti sovrapposizioni con le mansioni del funzionario giudiziario, che invece appartiene all'area III del contratto collettivo nazionale del lavoro, comparto integrativo funzionari, allontanando il cancelliere esperto dalle altre figure presenti nell'area II del contratto nazionale, cui è attualmente assimilato;
considerata la rilevanza del ruolo del cancelliere esperto e la sua carenza all'interno dei tribunali italiani, nel 2020 è stato bandito un concorso per l'assunzione di 2.700 cancellieri esperti. Potevano partecipare gli assistenti amministrativi con almeno 4 anni di esperienza (anche se di fatto ce ne sono voluti 22), oltre a giudici di pace, vice procuratori onorari e avvocati con almeno due anni di iscrizione all'albo, anche se è stato concesso solo a coloro con più di 12 anni di iscrizione;
rilevato che:
nonostante le nuove assunzioni, secondo quanto emerso dalla bozza di riforma "ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria" datata 25 luglio 2024, vi sarebbe l'intenzione di sopprimere la figura del cancelliere esperto, riducendola al ruolo di semplice assistente di area II. Questa riforma, se confermata, attribuirebbe agli attuali 8.000 assistenti amministrativi una riqualificazione solo nominale, vanificando la progressione professionale già acquisita dai cancellieri esperti;
coloro che hanno lasciato il loro precedente incarico per partecipare al concorso con la prospettiva di una progressione di carriera si troverebbero, a seguito della riforma, a svolgere mansioni depotenziate e non allineate alla loro competenza, senza ottenere l'inquadramento nell'area III nonostante molte delle loro funzioni corrispondano a quelle dei funzionari di quell'area;
questa prospettiva ha generato un forte malcontento nella categoria, portando alla nascita del comitato cancellieri esperti, con l'intento di organizzare manifestazioni e presidi a difesa dei loro diritti professionali;
negli ultimi anni, numerosi cancellieri e altre figure professionali dell'amministrazione giudiziaria hanno deciso di trasferirsi in altri ministeri, attratti da migliori condizioni lavorative e possibilità di crescita professionale. La soppressione del profilo del cancelliere esperto potrebbe portare a ulteriori perdite di personale qualificato;
è evidente che il cancelliere esperto ricopre una funzione di responsabilità, gestione e coordinamento fondamentale per il buon funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e che una sua eliminazione sarebbe impensabile;
è quindi indispensabile garantire un corretto inquadramento professionale a questa figura, riconoscendo le giuste opportunità di progressione di carriera e un adeguato trattamento economico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda riconoscere alla figura dei cancellieri esperti un adeguato inquadramento professionale nell'area III del contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali;
se intenda quantificare e garantire lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per adeguare la retribuzione dei cancellieri esperti al loro nuovo inquadramento e alle loro responsabilità.
(4-01479)
SCALFAROTTO - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
Ruslan Sidiki, un uomo di 35 anni con doppia cittadinanza russa e italiana, è stato arrestato a fine novembre 2023 dai servizi di sicurezza di Mosca con l'accusa di atti di resistenza attiva contro l'invasione russa in Ucraina per aver sabotato, in due circostanze, punti e infrastrutture strategiche utilizzate delle forze russe, senza tuttavia provocare né morti né feriti;
secondo fonti di stampa Sidiki, durante la notte dell'arresto, all'interno della stazione di polizia "Ryazan" è stato barbaramente torturato con metodi estremamente violenti, tra cui scariche elettriche, impiccagione per i polsi e gravi sevizie, al fine di ottenere una confessione in merito alle accuse di sabotaggio;
dopo le violente torture, è stato trasportato in prigione, dove il medico di guardia ha documentato le profonde lesioni sul corpo del cittadino italo-russo, riportate anche dal referto medico ottenuto dallo stesso avvocato di Sidiki: inoltre, quest'ultimo, per aver accettato di difenderlo, ha subito minacce e intimidazioni da parte delle autorità russe in più occasioni;
l'accusa nei confronti di Ruslan Sidiki è di atto terroristico e di essere al servizio dell'intelligence ucraina, e rischia una pena detentiva fino a 32 anni: le accuse mosse dal Cremlino e le violenze contro il cittadino italo-russo rappresentano con ogni evidenza un metodo punitivo contro chi compie atti di protesta e di resistenza contro l'invasione russa in Ucraina, testimoniando ancora una volta come il regime russo agisca in modo repressivo e violento contro qualsiasi forma di dissenso;
è necessario che la rappresentanza diplomatica italiana verifichi rapidamente le condizioni di detenzione e l'integrità fisica e psicologica di Sidiki, chiedendo anche in modo tempestivo la liberazione del cittadino italo-russo: la situazione richiede azioni rapide e un coinvolgimento incessante dei nostri canali diplomatici, al fine di evitare il rischio di ulteriori torture e gravi violazioni dei diritti umani,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di Ruslan Sidiki e quali misure siano state intraprese dalla rete diplomatica italiana per garantire il rispetto dei diritti umani e un trattamento dignitoso durante la sua detenzione;
se, tramite i canali diplomatici italiani, intenda convocare l'ambasciatore russo al fine di ottenere informazioni aggiornate sulle condizioni fisiche e psichiche del cittadino italo-russo e chiedere con determinazione la liberazione di Ruslan Sidiki.
(4-01480)
SCALFAROTTO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il coordinamento delle camere penali calabresi, con documento del 27 giugno 2024, ha proclamato lo stato di agitazione per le distorsioni e lo stato di sofferenza che caratterizzano la giustizia penale nella regione Calabria, denunciando una cronica carenza di organico in alcuni tribunali e la conseguente difficoltà di assicurare una soddisfacente e tempestiva risposta alla domanda di giustizia;
nel tribunale distrettuale di Catanzaro, ad esempio, la situazione appare drammatica sotto più di un aspetto: la pianta organica è sottodimensionata, così come il numero effettivo dei giudici: di fatto, a causa del numero esiguo di giudici per le indagini preliminari, si assiste a procedimenti per il riesame sempre più lunghi, costringendo inoltre l'ufficio dibattimento a costanti rinvii dei processi con rito monocratico al 2026;
le problematiche ravvisate presso il tribunale distrettuale di Catanzaro si segnalano anche in diversi tribunali calabresi, tra cui quelli di Cosenza e di Vibo Valentia;
secondo il coordinamento, tale stato di sofferenza, però, non è dovuto soltanto alla carenza di organico nelle file della magistratura giudicante, ma anche al sovraccarico derivante dal "modo" di regolare i processi per reati di criminalità organizzata: infatti, sul piano organizzativo, in Calabria i maxiprocessi paralizzano la giustizia penale ordinaria, determinano un sovraccarico dei procedimenti incidentali cautelari, e danno luogo alla sistematica quanto inaccettabile delocalizzazione dei processi speciali, sottratti alla loro sede naturale;
il coordinamento ha invocato l'interessamento e il coinvolgimento delle istituzioni sulle problematiche sollevate, con l'auspicio che l'agenda emergenziale, dettata da croniche carenze di organico e dalle difficoltà provocate all'organizzazione della giustizia dalla complessa gestione dei maxiprocessi, possa concludersi in favore di una più organizzata ed efficiente gestione dell'amministrazione penale in Calabria;
avendo riscontrato la sostanziale immobilità delle istituzioni rispetto alle gravi criticità denunciate, il coordinamento, facendo seguito alla proclamazione dello stato di agitazione, ha deliberato una sequenza di iniziative di astensione che, a staffetta, interesseranno tutte le camere penali calabresi: in segno di protesta la camera penale di Cosenza si è astenuta dall'attività giudiziaria dal 16 al 20 settembre, quella di Vibo Valentia dal 23 al 27 settembre, poi quella di Catanzaro dal 30 settembre al 4 ottobre e le altre camere dei distretti calabresi proseguiranno singolarmente fino al 23 novembre per arrivare poi all'astensione regionale di tre giorni per il 10, 11 e 12 dicembre;
appare necessario e urgente che il Ministro in indirizzo si attivi rapidamente al fine di risolvere le criticità evidenziate dal coordinamento delle camere penali calabresi, ponendo in essere misure volte ad incrementare in modo consistente gli organici della magistratura in Calabria e predisponendo ogni altra azione di potenziamento, umano e strumentale, delle strutture periferiche del Ministero della giustizia per far fronte efficacemente alle specificità proprie della regione,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per dare adeguata risposta a quanto denunciato dal coordinamento delle camere penali calabresi.
(4-01481)
ZULLO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
l'articolo 10, comma 1, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che siano esenti dall'IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie;
la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/e del 2005 ha sancito la non applicabilità dell'IVA alle prestazioni di medicina e chirurgia estetica;
la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 21 marzo 2013 in merito al procedimento C-91/12, ha stabilito, per una società di servizi svedese (e non per il singolo professionista), l'applicabilità dell'IVA alle prestazioni mediche il cui fine sia meramente estetico;
a seguito della sentenza, l'Agenzia delle entrate non ha provveduto ad aggiornare le disposizioni previste nella circolare citata;
nel dicembre 2023, con la legge 15 dicembre 2023, n. 191, il legislatore ha disposto l'introduzione dell'art. 4-quater nel testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", con cui si stabilisce che l'esenzione dall'IVA si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, solo "a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica";
non risulta chiaro dalla normativa vigente quale professionista debba attestare, di volta in volta, se le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica da svolgere abbiano il fine di tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica;
di fronte a tale difficoltà interpretativa è intervenuta, di recente, la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che, sollecitata dal comparto specialistico interessato, ha fornito il proprio parere secondo cui dovrebbe essere lo stesso medico che effettua la prestazione sanitaria di chirurgia estetica a rilasciare l'attestazione medica certificante lo status quo e il diritto del paziente all'esenzione dell'IVA;
è utile ricordare che tale diritto-dovere di certificare è già previsto dalle leggi e regolamenti attuativi per la procedura per la registrazione delle ricevute al "sistema tessera sanitaria" in funzione da anni. Sono i chirurghi e gli operatori che indicano autonomamente a questa piattaforma dell'Agenzia delle entrate la natura estetica o ricostruttiva utilizzando appositi semplici codici. Allinearsi a questa procedura semplificherebbe la questione dell'imposizione IVA ai pazienti,
si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per chiarire, alla categoria interessata e agli organi accertatori, quali siano i contenuti e i soggetti prescrittori delle attestazioni per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica esenti da IVA, rendendo così pienamente attuativa la disciplina introdotta dall'articolo 4-quater della legge n. 191 del 2023.
(4-01482)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-01310, del senatore Verini ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 3-01360 del senatore Misiani ed altri.