Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 213 del 31/07/2024

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

213a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2024

_________________

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,

indi del vice presidente CASTELLONE

e del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,12).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (Relazione orale)(ore 10,15)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1162.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, vorrei replicare in merito alla questione degli indennizzi relativi ai beni mobili e vorrei ricordare all'opposizione, tramite lei, signor Presidente, che il Governo con questo decreto introduce modalità diverse e nuove per gli indennizzi di questo tipo in relazione agli eventi alluvionali. Nel passato, infatti, le alluvioni davano luogo ad indennizzi soltanto con provvedimenti di protezione civile relativi alla cosiddetta fase 2, cioè quella che interviene, di regola, a maggior distanza temporale dall'evento e per importi comunque inferiori rispetto a quelli previsti dal decreto e quindi le novità consistono nella diversa gestione di questo tipo di contributo in relazione ad un'alluvione, nello stanziare importi maggiori e nella tempestività dell'erogazione.

All'inizio, come ricorderà anche lei Presidente, gli indennizzi per i beni mobili non erano previsti: erano e sono previsti solo i risarcimenti dei beni immobili al 100 per cento. Tuttavia, sebbene non fossero previsti, il fatto che l'ordinanza n. 14 del Commissario straordinario, il generale Figliuolo, desse la possibilità di caricare sulla piattaforma Sfinge anche le perizie per tali danni, faceva già presagire l'intenzione del Governo di riconoscerli in una qualche forma e così è stato e io, da romagnola, ringrazio il Governo per questa decisione che considero una decisione coraggiosa, perché credo che a nessuno sfugga il fatto che quanto previsto da questo decreto con le novità introdotte verrà a costituire un precedente che, visto il continuo susseguirsi di eventi calamitosi come appunto le alluvioni, potrebbe in futuro - anzi, sicuramente sarà così - gravare molto sulle casse dello Stato, già messe a dura prova dal superbonus e adesso forse anche dai pasticci sul reddito di cittadinanza.

Quanto alla proposta di innalzare il limite massimo dell'indennizzo a 30.000 euro, fatta da una parte dell'opposizione - perché bisogna dire che su questo argomento l'opposizione si è divisa - la ritengo una richiesta decisamente demagogica e strumentale ai soli fini elettorali. Neanche l'ANCI è arrivata a chiedere tanto e ha ritenuto che 12.000 fosse già una cifra ragionevole. Non è vero che la proposta dei 30.000 euro era condivisa dalla struttura commissariale, come invece va dicendo qualche sindaco del ravennate. Capisco che in Emilia-Romagna siamo già in campagna elettorale, visto che Bonaccini è andato in Europa e a questo proposito, Presidente, mi lasci anche dire che la scelta del generale Figliuolo l'anno scorso è stata giusta, altrimenti oggi non saremmo qui per approvare una proroga di mandato, bensì per nominare un sostituto, con tutto ciò che comporta un passaggio di consegne in una fase così delicata come la ricostruzione, allora sì che avremmo sicuramente dei ritardi.

Capisco, quindi, che siamo in campagna elettorale, ma non è corretto farla sulla pelle degli alluvionati, con questo strumentale gioco al rialzo, solo per cercare di mettere in cattiva luce il Governo solo perché è di centrodestra, solo perché, per volontà degli elettori, non è espressione del centrosinistra. Altrimenti qualcuno mi dovrebbe spiegare come mai per il sisma del 2012 in Emilia nessuno, tantomeno Bonaccini, che era (lo è ancora, non lo so) il commissario alla ricostruzione, non ha mai rivendicato indennizzi per beni mobili. Eppure nel caso del terremoto un precedente c'era, perché indennizzi di questo tipo furono previsti per il sisma del 2009 dal Governo Berlusconi, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3789. È certo che se stessimo a quanto dichiarato dal senatore Croatti e dal senatore Manca, oggi quegli indennizzi dovremmo chiederli indietro, dovremmo chiedere di restituirli, perché a loro dire col terremoto i beni mobili non si danneggiano e pertanto tali indennizzi sarebbero stati dati impropriamente.

Perché, quindi, nel 2012 non sono stati dati e oggi invece si pretendono a gran voce, rivendicando cifre importanti come fosse una prassi consolidata? Perché non si riconosce con onestà intellettuale a questo Governo il merito di aver fatto qualcosa in più rispetto a quanto era previsto l'anno scorso? Io credo che non lo si faccia perché fa comodo distrarre l'attenzione dei cittadini alluvionati; fa comodo distrarre l'attenzione dalle responsabilità che la Regione, che Bonaccini come commissario contro il dissesto idrogeologico, che la Schlein come assessore al Patto per il clima e alla transizione ecologica hanno avuto in questa tragedia per non avere mai fatto la dovuta prevenzione. Questo per incapacità, per inerzia o perché la prevenzione non porta voti. Non so quale sia la risposta giusta, magari tutte e tre.

Fatto sta, comunque, che la Romagna non era preparata ad affrontare l'alluvione. Eppure la costruzione delle casse di espansione era stata programmata; addirittura la cassa di espansione sul fiume Senio, che oggi è oggetto anche di un esposto in procura, già nel 2005 era considerata opera di pubblico e irrinunciabile interesse, al fine di ridurre le eventuali piene in arrivo fino a Castel Bolognese e per mettere in sicurezza i territori della bassa Romagna. Tuttavia quella cassa di espansione non è mai stata costruita e Castel Bolognese, Lugo e i Comuni della bassa Romagna sono finiti sott'acqua e ci sono state anche delle vittime. La pulizia dei fiumi non è mai stata fatta in quarant'anni; si è permesso che nei fiumi crescessero vere e proprie foreste, eppure non è difficile capire che una portata dei fiumi troppo scarsa rispetto ad una piena importante può portare all'esondazione, soprattutto in pianura dove c'è una pendenza modestissima. Questo è proprio ciò che è successo a Faenza, dove ci sono state delle vittime.

Per di più si è continuato a costruire sistematicamente nelle aree definite a rischio idraulico. Oggi si vorrebbe che fossero previsti anche contributi per delocalizzare quegli edifici che non sono stati danneggiati - e un emendamento in questo senso c'è - ma che si trovano in zona a rischio. Sicuramente, se sarà necessario, la struttura commissariale, con ulteriori ordinanze, provvederà anche a questo; però, a parte gli edifici costruiti precedentemente ad una certa data, la domanda che bisognerebbe porsi è perché si è costruito in quelle zone a rischio. Le zone a rischio infatti, non le scopriamo solo oggi con i piani speciali; le zone a rischio ci sono sempre state, quindi sapevamo anche prima dov'erano. Oggi sentiamo il candidato della sinistra alla presidenza della Regione parlare di contrasto al dissesto idrogeologico e di azzeramento del consumo del suolo e sinceramente resto basita, perché il Comune di Ravenna è quello in Italia col maggiore incremento annuo di cementificazione. (Applausi). Addirittura la prima delibera approvata dal Consiglio comunale di Ravenna dopo l'alluvione è stata la cementificazione di sette ettari di terra lungo un canale. Direi un bel cambio di rotta da parte del candidato, non c'è che dire, anzi direi un performante cambio di rotta.

Un'altra cosa, rispondendo sempre al senatore Manca, tramite lei, Presidente: diamo un nome e un cognome a quel sindaco che, pur avendo avuto le risorse per la ricostruzione e per la messa in sicurezza del territorio, tarda nella messa a terra dei programmi e dei progetti. Quel sindaco è il sindaco di Ravenna, De Pascale, perché dei 12,3 milioni riconosciuti al Comune di Ravenna ne sono stati spesi solo… (Applausi. Commenti).

PRESIDENTE. Quello che vuole.

FAROLFI, relatrice. E dei 34,6 riconosciuti alla Provincia ne sono stati spesi solo… (Commenti).

PRESIDENTE. Senatrice, un attimo solo. Allora, colleghi, si può ovviamente dissentire sul contenuto della replica. (Commenti). Ho capito, ma questo, senatore Sensi, se ritiene, lei o qualcuno del suo Gruppo lo potrà far presente. (Commenti). Va bene, però adesso siamo in Aula e sto presiedendo io. La invito intanto ad avviarsi alla conclusione, senatrice Farolfi.

FAROLFI, relatrice. Sì, mi stavo avviando alla conclusione. (Commenti).

PRESIDENTE. Presidente Malan, mi pare di avere già risposto congruamente e assolutamente in tema. Quindi il suo intervento è assolutamente superfluo e la invito a lasciar proseguire la senatrice Farolfi. Prego, senatrice.

FAROLFI, relatrice. Grazie, Presidente. Tornando agli indennizzi, l'opposizione sostiene che ci siano le risorse per innalzarli. Però io voglio fare due osservazioni. La prima è questa: è vero che nella contabilità speciale entreranno 560 milioni, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto, comprensivi dei 210 destinati agli indennizzi dei beni mobili, ma è anche vero che i rimanenti 350 è già previsto che vadano a fronte della ricostruzione privata, che deve avere la priorità. I 560 milioni infatti, insieme ai 639 che sono già nella contabilità del commissario e ai 700 messi a disposizione dalla finanziaria, concorrono ad arrivare alla cifra di 1,9 miliardi, che è proprio la cifra stimata dalla struttura commissariale per la ricostruzione privata. Fra l'altro, vorrei far notare che è una cifra molto distante dai 4 miliardi che erano stati conteggiati dalla Regione Emilia-Romagna l'anno scorso, cifra anche questa gonfiata. (Applausi).

La seconda osservazione - e concludo, sarò brevissima - riguarda i 210 milioni per i beni mobili. È vero che alcuni nuclei ne hanno già fatto richiesta. È vero che altri hanno già provveduto a ricomprarli usando il Contributo immediato di Sostegno (CIS), che - ricordo - è stato dato a 23.000 famiglie, per un totale di 103 milioni. Però è anche vero che molti la richiesta non l'hanno ancora fatta. La struttura commissariale calcola che gli aventi diritto siano 35.000 persone (nuclei familiari). Quindi noi dobbiamo dare il tempo a tutti di fare la domanda, poi magari qualcuno non la farà, perché ha provveduto in altro modo; però noi gli dobbiamo lasciare il tempo per farla.

Quindi, anche se il quadro è già ben delineato, saremo in grado di capire se ci saranno dei residui solo a conclusione di tutte le procedure che sono in itinere, soprattutto le procedure che riguardano la ricostruzione privata, che - come ho detto prima - deve avere la priorità. Ho concluso. Grazie, Presidente. (Applausi).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo rinuncia a intervenire in sede di replica.

Per un'informativa urgente del Ministro degli affari esteri

ALFIERI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, penso di interpretare la preoccupazione anche degli altri Gruppi all'interno del Senato rispetto al rischio che il Medio Oriente si incendi. Ismail Haniyeh, capo di Hamas, organizzazione terroristica responsabile degli attacchi del 7 ottobre, è stato ucciso in territorio iraniano, in una situazione già maledettamente complicata dopo il vile attacco al villaggio druso, con la morte di dodici bambini, che ha portato alla reazione di Israele, uccidendo il numero due dell'ala militare di Hezbollah, il comandante Shukr.

È evidente che tutto questo rischia di mettere una pietra tombale sugli accordi faticosi che si stavano raggiungendo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, proprio nei giorni scorsi a Roma. La nostra città ha ospitato l'incontro dei servizi di intelligence di Qatar, Egitto, Stati Uniti e Israele, per provare a trovare una soluzione.

Tutto questo è saltato. Ci siamo battuti come Europa al fianco degli Stati Uniti per evitare l'escalation, ma oggi i rischi sono enormi. Per tale motivo chiediamo un'informativa urgente del ministro degli esteri Tajani. È chiaro infatti che quello che è successo questa notte con l'uccisione di Haniyeh, subito dopo che aveva assistito all'insediamento del nuovo Presidente iraniano - e voi sapete che nel mondo islamico, nel mondo arabo e nel mondo persiano i simboli hanno un valore ancora maggiore rispetto alla nostra cultura -, rappresenta un cambio di strategia. Netanyahu dice al mondo: andremo casa per casa, ovunque voi siate, a prescindere dalle conseguenze che questo può avere sulla geopolitica e sugli equilibri in Medio Oriente.

Noi siamo, con il contingente italiano in UNIFIL, apprezzati e radicati su quel territorio da tempo, ma siamo proprio sulla linea del fronte. Uno dei possibili rischi più concreti è che la reazione sia proprio al confine del fiume Litani, dove quella che era una conflittualità a bassa intensità, che aveva portato certamente a decine di migliaia di sfollati da entrambe le parti sia in Israele che in Libano, oggi rischia di diventare il nuovo epicentro dello scontro. Hezbollah non è Hamas. Hezbollah ha un arsenale molto più sofisticato: non ha solo i razzi iraniani a corta gittata, ma ha anche gli Scud russi che possono arrivare direttamente nei Paesi arabi moderati. È evidente che questo chiede un sussulto di responsabilità da parte dell'Europa, un'azione immediata anche da parte del Governo italiano, a tutela dei nostri connazionali e anche per un'iniziativa affinché l'Europa parli con una voce sola.

È evidente che, da questo punto di vista, il ministro Tajani potrà anche rispondere a un appello che è venuto da tutta la Commissione esteri e difesa ieri sulle elezioni in Venezuela, dove ancora una volta non sono stati rispettati gli standard minimi con cui si svolgono le elezioni, andando a limitare l'espressione libera del popolo venezuelano dopo tanti anni. (Applausi). Da questo punto di vista, penso che ci siano tutte le condizioni per avere qui il ministro Tajani affinché dia delle risposte chiare a quest'Assemblea. (Applausi).

PRESIDENTE. Hanno chiesto di intervenire altri colleghi, quindi al termine degli interventi farò presenti le determinazioni della Presidenza.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, anche noi ci uniamo alla richiesta del Partito Democratico per chiedere un'informativa urgente da parte del ministro Tajani su vicende che stanno sconquassando la politica internazionale e che sono una minaccia per la pace non soltanto nelle regioni interessate, ma in tutto il mondo. Come è già stato detto, siamo estremamente preoccupati di quello che sta succedendo in Venezuela dove, come purtroppo era facilmente prevedibile, il regime di Maduro ancora una volta si è fatto beffe della volontà del suo stesso popolo in modo estremamente evidente, come riconosciuto dall'Organizzazione degli Stati americani e anche dai vicini del Venezuela: mi riferisco a Paesi importanti quali il Cile e il Brasile, che hanno espresso perplessità sui dati comunicati dal Governo venezuelano e anche sulla reazione del regime di Maduro, che si sta macchiando di arresti dei principali esponenti della opposizione venezuelana. Vorremmo sentire dal ministro Tajani cosa il Governo sta facendo anche all'interno dell'Unione europea.

Poi c'è il tema del Medio Oriente, dove uno dei capi di Hamas è stato colpito da Israele proprio in coincidenza con l'attacco di Hezbollah nella parte settentrionale di Israele.

Noi sappiamo che, già dal 7 ottobre, gli attacchi missilistici di droni dal sud del Libano sono stati sostanzialmente ininterrotti e che una parte della popolazione del settentrione d'Israele ha dovuto scappare dalle proprie case. Tutto questo ha tenuto estremamente alta la tensione e ha creato, naturalmente, le premesse perché il conflitto si allarghi.

È ovvio che qui c'è un fil rouge che tiene tutto insieme, perché non possiamo dimenticare che uno degli Stati che sostiene il regime di Maduro è appunto l'Iran, la stessa Repubblica islamica che sta dietro a Hezbollah, che sta dietro ad Hamas, che sta dietro agli Houthi nello Yemen. Vi è dunque un fil rouge che lega l'Iran, la Russia, la Cina, la Corea del Nord e che vede la loro presenza in diversi scenari e in diversi teatri della instabilità della politica internazionale.

Quindi, io penso che sia fondamentale, prima della pausa estiva, che il Governo venga in Aula a informare il Parlamento su quello che sta succedendo e sul punto di vista del Governo italiano. Non dimentichiamo che il nostro Presidente del Consiglio è protagonista di una importante missione in Cina, uno dei Paesi coinvolti in questo fenomeno di instabilità e di indebolimento delle relazioni internazionali e della pace a livello planetario.

Quindi, sarebbe estremamente importante che il ministro Tajani, prima della pausa estiva, venga in Aula a rendere conto della posizione del Governo e delle azioni che si vogliono intraprendere in direzione di una stabilizzazione del quadro internazionale.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signora Presidente, voglio solo associarmi alla richiesta, fatta dal senatore Alfieri a nome del Gruppo del Partito Democratico e dal senatore Scalfarotto, ed immagino che lo faranno anche altri colleghi, sulla necessità di avere in Aula il prima possibile e prima, ovviamente, della pausa estiva il Ministro degli esteri.

Ciò, naturalmente, anche alla luce degli eventi drammatici accaduti stanotte, con la morte di uno dei capi militari di Hamas, che, peraltro, da quanto capisco e da quanto leggiamo sui giornali di oggi, faceva parte di una possibile delegazione in una trattativa per cercare di trovare una soluzione a quello che sta accadendo in Palestina. Capite bene, dunque, che, quando si colpisce uno di quelli con i quali si dovrebbe trattare, il rischio di escalation evidentemente diventa ancora più clamoroso e più grande.

La situazione la conosciamo tutti. Abbiamo più volte, anche in quest'Aula, parlato del 7 ottobre. In particolare noi, ma non solo noi, non abbiamo mai smesso, nemmeno per un attimo, di denunciare gli autentici crimini di guerra che stanno avvenendo nella Striscia di Gaza e la rappresaglia, insopportabile, dal mio punto di vista, del Governo israeliano, che sta determinando un vero e proprio genocidio della popolazione palestinese.

In conclusione, mi pare vi sia materia sufficiente per avere il Ministro degli affari esteri in Aula, al fine di capire insieme cosa effettivamente possa fare il Governo italiano e cosa effettivamente possa fare l'Unione europea, che poi mi pare il vero grande tema di fondo di questa vicenda.

Noi lo diciamo da molti mesi a questa parte. In realtà, lo dicevamo anche quando discutevamo della crisi ucraino-russa, in qualche modo denunciando un ruolo dell'Unione europea che non è sufficiente rispetto a quello che servirebbe ed una incapacità di mettere in campo una reale proposta politica.

Francamente, alla luce di quello che accade, mi pare sia davvero venuto il momento per provare a fare questa riflessione insieme, per cercare di capire, almeno dal nostro punto di vista, quale contributo possa dare il Parlamento italiano per cercare delle soluzioni che impediscano al mondo di precipitare effettivamente in una nuova guerra mondiale.

CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, come ben sa il senatore Alfieri, la Commissione affari esteri e difesa del Senato è da tempo che paventa la possibilità di un'escalation nella Regione mediorientale. Ne fa fede la risoluzione che abbiamo approvato all'unanimità, anche in Aula, sul conflitto israelo-palestinese, in cui tra l'altro si chiede la cessazione di ogni violenza e si chiede a Israele che temperi la sua azione in risposta a quell'orrendo crimine del 7 ottobre. Insomma, la Commissione è intervenuta da subito e lo testimoniano anche le tante audizioni che abbiamo fatto, non ultima quella del Comandante UNIFIL, a cui oggi giungano i nostri sentimenti di vicinanza e sostegno per il preziosissimo lavoro che quegli uomini e quelle donne stanno compiendo dal lontano 1978 in quell'area martoriata. (Applausi).

Vorrei fare una proposta: è evidente che la situazione oggi è gravida e il pericolo di escalation è ormai quasi una realtà, ma non possiamo ovviamente fermare i nostri lavori e soprattutto il nostro approfondimento su questo tema; la mia proposta è, quindi, di sentire il ministro Tajani in Commissione, anziché in Assemblea, in modo che possa essere fatta un'audizione nei tempi e nei modi più accelerati possibili.

TERZI DI SANT'AGATA (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (FdI). Signor Presidente, quella in Medio Oriente è una situazione che si sta sempre più complicando e in modo estremamente drammatico, peraltro in parallelo a quello che sta avvenendo in Venezuela, dove dire che si sta complicando è un eufemismo. Abbiamo oramai i carri armati di Maduro di fronte alle popolazioni che vogliono esprimere e riconoscere liberamente la loro stanchezza, il loro rifiuto e sdegno verso un regime comunista che continua a opprimerle.

Qual è il filo conduttore, come è stato detto? Il filo conduttore, in Medio Oriente come in Venezuela, è l'Iran, il fondamentalismo iraniano che si estende e trova anche dei sostegni e degli amici in altri continenti, come in Venezuela. Ricordo - parto rapidamente da questo per poi passare a quello che sta avvenendo in Medio Oriente - la necessità di assoluta coesione e unità dei 27 Stati dell'Unione nell'affrontare la crisi in Venezuela, cosa che non è avvenuta - ricordiamoci bene - nell'autunno del 2020, quando l'Unione europea stava per adottare un sostegno esplicito al presidente Guaidó ed è stata fermata da una decisione del Governo italiano di allora di non procedere assolutamente (Applausi), rompendo anche sul Venezuela, come già era avvenuto nel caso della Cina, l'unità e la coesione dell'Unione europea.

Passo rapidamente a quello che avviene in Medio Oriente - e non vorrei che anche in questo caso ci fossero delle distinzioni, delle fratture e dei giochi politici all'interno degli Stati dell'Unione - per capire esattamente cos'è avvenuto con l'attacco che ha ucciso Haniyeh e il vice comandante degli Hezbollah, cioè ha ucciso due teste dell'idra che sono Hamas ed Hezbollah; due idre che avvolgono di aggressioni e di atrocità genocidarie lo Stato di Israele, che vogliono distruggere lo Stato di Israele in un disegno coerente dietro il quale sta ancora una volta il regime islamico fondamentalista iraniano.

È chiaro che Hamas ha una sua dimensione - come è stato detto - che non è quella di Hezbollah, che è ancora più preoccupante. Abbiamo, sul confine del Litani, una presenza italiana di un contingente di pace multilaterale delle Nazioni Unite in base alla risoluzione 1701 che deve essere preservato e messo in condizione di operare attivamente. È veramente uno scandalo della comunità internazionale il fatto che un contingente di pace che agisce in base alle disposizioni delle Nazioni Unite non è messo in grado di controllare e di vedere le decine di migliaia di missili che sono immagazzinati nelle case e sul confine.

Molti di noi hanno visitato i tunnel sotterranei e le postazioni dall'altra parte del confine, dove si vede lo spiegamento di Hezbollah da cui continuano a partire attacchi. E l'ultimo attacco non può non essere partito con il beneplacito del padrone di casa degli Hezbollah, che è sempre l'Iran.

Desidero esprimere la forte solidarietà alle vittime druse arabe israeliane: mi riferisco a quei 12 bambini sul campo di calcio e alle decine e decine di bambini e familiari feriti da quell'attacco, che hanno subìto la conseguenza di essere minoranza in una popolazione multietnica, in un Paese democratico e civile che segue gli ordinamenti della libera democrazia, che è lo Stato di Israele.

Non possiamo non esprimere solidarietà anche a queste vittime. Così come dobbiamo esprimere solidarietà alle vittime a Gaza e, poiché diciamo che il diritto umanitario a Gaza deve essere sostenuto ed applicato, non possiamo continuare a guardare solo da quella parte. (Applausi). Guardiamo alle vittime dello Stato di Israele dell'attacco genocidario di Hamas del 7 ottobre. Cambiamo la politica dell'Unione europea e dell'Italia nei confronti dell'Iran, dove un potere onnipotente dei militari - si chiamano Pasdaran, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica - continua a non essere sanzionato a tutto campo nelle attività economiche e strategiche, nella formazione e creazione dei droni e missili e nel portare avanti l'addestramento addirittura di reparti, come quello di Hamas, che hanno invaso Israele il 7 ottobre.

Quindi, per questo credo che bisogna continuare la discussione in quest'Aula su questi temi; è un problema fondamentale di direzione della politica estera nazionale ed europea. Il prossimo Parlamento europeo è entrato in campo e deve proseguire la linea di raccontare la verità ai nostri cittadini e agire di conseguenza attraverso le istituzioni europee. (Applausi).

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, la settimana scorsa, durante l'informativa sul Venezuela, avevo dichiarato il mio pessimismo relativamente alle parole di Maduro, che aveva minacciato sangue qualora non avesse vinto le elezioni.

Vedo che, nonostante si sia autodichiarato vincitore nelle polemiche, sta comunque facendo scorrere sangue. Quindi, esprimo ferma e immediata condanna. Ieri in Commissione affari esteri e difesa tutti i Gruppi sono giunti a un accordo per far uscire immediatamente un comunicato stampa a supporto della richiesta di verificare il risultato delle elezioni in maniera molto ferma.

A questo si aggiunge quello che sta accadendo in Medio Oriente, ma non dimenticherei anche le situazioni in Russia e Ucraina e nel Mar Rosso, con l'attacco di droni marini degli Houthi, nonché in Africa, nel totale disinteresse.

Auspico e chiedo che il Ministro degli affari esteri venga in Aula a riferire. Al contrario di quanto chiesto dalla presidente Craxi, chiedo che il Ministro venga in Aula a esporre la linea del Governo. (Applausi). Tutti i Gruppi parlamentari saranno al suo fianco affinché porti in Europa la richiesta immediata di un cambio di politica. Non possiamo avere davanti ai nostri occhi guerre in ogni parte del mondo. Continuano a esserci morti; non ci sono morti di serie A e di serie B. (Applausi).

Sosteniamo assolutamente il cessate il fuoco e chiediamo che Israele smetta di fare ritorsioni. Abbiamo visto come l'Iran ha reagito all'ultimo attacco di Israele e non vorremmo che si ripetesse un ulteriore attacco dell'Iran.

Ribadisco, in conclusione, la richiesta che il ministro Tajani venga a riferire in Assemblea. (Applausi).

GELMINI (Misto-Az-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (Misto-Az-RE). Signora Presidente, anche noi ci associamo alla richiesta di poter ascoltare e condividere delle riflessioni con il Ministro degli affari esteri sulla tragica e non democratica vicenda del Venezuela, dove - come abbiamo potuto osservare in queste giornate - purtroppo l'afflato democratico e il desiderio del popolo venezuelano di vedere cessate le violenze da parte di Maduro non si sono realizzati. Visto che non ci sono stati osservatori internazionali e l'OSCE non ha potuto vigilare sul corretto svolgimento delle elezioni in Venezuela, credo sia importante fare un punto in Assemblea.

Sul Medio Oriente non cambiamo la nostra posizione. Noi ribadiamo la teoria del «due popoli, due Stati», ma lasciatemi dire che le parole che ho potuto ascoltare da parte del collega Terzi di Sant'Agata sono assolutamente condivisibili: no ad un ribaltamento della realtà e delle responsabilità rispetto agli attacchi pesanti a cui Israele è sottoposto da molto tempo, e da parte non solo di Hamas, ma anche di Hezbollah. A titolo personale, condivido totalmente quelle parole.

PRESIDENTE. Colleghi, c'è una richiesta pressoché unanime di informativa urgente del ministro degli affari esteri Tajani. La Presidenza, anche alla luce delle motivazioni e dell'evidenza della gravità della situazione internazionale, si fa tramite per la trasmissione di tale richiesta. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, che sicuramente si terrà in tempi brevi, si occuperà delle modalità con cui tenere l'informativa.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1162 (ore 10,51)

PRESIDENTE. Poiché siamo in attesa degli ultimi pareri della 5a Commissione sul disegno di legge n. 1162, sospendo i lavori dell'Assemblea fino alle ore 11,15, per riprendere con la trattazione degli emendamenti e le votazioni.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,51, è ripresa alle ore 11,21).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico» (1207).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1162 (ore 11,22)

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, mi rimetto al Governo.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, sul G1.200 esprimo parere favorevole condizionato alla seguente riformulazione dell'impegno: «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a promuovere».

Il parere è contrario sull'ordine del giorno G1.201.

Sull'ordine del giorno G1.202 il parere è favorevole ove accolta una riformulazione volta ad aggiungere, nel dispositivo, le parole: «a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare».

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.250, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, fino alle parole «i mutui stessi."», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.1.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.251, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, fino alle parole «per l'anno 2025".», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.2.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.4 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, vorrei dichiarare il mio voto favorevole su questo emendamento, non solo perché l'ho sottoscritto. Vorrei altresì invitare tutti i senatori a votare a favore, perché era stato detto ai cittadini, in questo caso dell'Emilia-Romagna, che avrebbero avuto il risarcimento totale dei danni subiti dall'alluvione. Pertanto, atteso che all'articolo 1 si prevede che il massimo risarcimento sia di 6.000 euro, sfido chiunque a dimostrare che la proposta recata dall'emendamento 1.4 (testo 2) sia demagogica, visto che si propone un massimo di 30.000 euro. Questa proposta non ha niente di demagogico e non è neanche propagandistica, quindi invito tutta la maggioranza a votare a favore dell'emendamento in esame.

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signora Presidente, anch'io, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, penso che abbiamo sottoscritto l'emendamento 1.4 (testo 2) con tutti i Gruppi di opposizione, perché è complicato spiegare che rimborsi di 6.000 euro possano essere la soluzione a tutti i danni che i privati del territorio hanno subìto. Chiediamo quindi al Governo di fare una riflessione, in particolare su questo emendamento, perché con 6.000 euro una famiglia che ha perso tutti i beni mobili della propria casa non può assolutamente rientrare dalle perdite che ha subito. Chiediamo una riflessione, perché dovremmo tornare sui territori a spiegare le ragioni di questa cifra così esigua per risolvere i problemi che i cittadini hanno avuto da un anno a questa parte.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signora Presidente, qui siamo un po' al cuore di una contraddizione che in fondo è una bugia. È stato detto che ci sarebbe stato il 100 per cento dei ristori, ma questo limite chiaramente nega quella promessa. Ora, nella storia politica del nostro Paese ci sono state tante motivazioni creative postume a promesse mancate. La più simpatica che ricordo è del presidente Berlusconi, che disse una volta a «Porta a porta»: «Se avessi preso il 100 per cento dei voti, allora sì avrei rispettato il 100 per cento delle promesse». Qui non c'è nemmeno questa creatività. C'è una frustrazione, che giustamente le amministrazioni locali denunciano e che vivono gravemente sulla loro pelle i cittadini e le cittadine colpite da questo disastro. (Applausi).

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signora Presidente, penso alle popolazioni alluvionate di un anno fa, che si sono viste arrivare alte personalità nei loro territori, con la promessa che non sarebbero rimasti da soli, che ci sarebbe stato un accoglimento rispetto alle loro richieste, che ci sarebbe stata un'attenzione particolare, data la laboriosità di quel territorio e dato ciò che quel territorio produce.

A un anno di distanza, le associazioni professionali chiedono che vengano risarciti i danni (ad esempio, Confagricoltura Ravenna ha chiesto che i danni all'agricoltura venissero risarciti), ma non hanno ricevuto risposte; anzi, hanno ricevuto una risposta un po' piccata dalla Presidenza del Consiglio. Poi arriva questo provvedimento, che dice: diamo riscontro a quello che avevamo promesso alle famiglie, cioè che anche gli indennizzi sui beni mobili verranno assicurati. Peccato che c'è un massimo di 6.000 euro. Ora, neanche quelle società o aziende che producono mobili che si devono montare a casa (non faccio nomi, ma tutti abbiamo capito a chi mi riferisco) fanno prezzi così bassi da ricostruire l'intero mobilio di una casa con soli 6.000 euro. Il che vuol dire che non soltanto non si dà un ristoro alle famiglie, ma che le si prende in giro, perché nessun elettrodomestico, nessun elemento di mobilio costa così poco per ricostruire un intero appartamento con 6.000 euro.

È passato più di un anno. Credo che quelle popolazioni abbiano dimostrato una grande dignità, rimboccandosi le maniche e andando avanti nelle proprie attività lavorative senza aiuti da parte dello Stato. Oggi ricevono uno schiaffo che forse non meritano, per la loro serietà, per la loro laboriosità e perché hanno sofferto veramente tanto e hanno visto passerelle che sono state appunto passerelle: persone straniere che nel loro dialetto dicevano di andare avanti e che non ne sarebbero stati lasciati soli. Oggi sono sbeffeggiati da un emendamento del genere. Almeno togliete il massimale di 6.000 euro e date retta agli amministratori locali, che, sentendo su di sé la responsabilità di ascoltare tutti i cittadini, a prescindere dall'orientamento politico, hanno chiesto a noi dell'opposizione (perché evidentemente la maggioranza non li ha ascoltati) di portare avanti emendamenti di dignità come questo, che non a caso è firmato da tutti i Gruppi di opposizione.

LISEI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI (FdI). Grazie, Presidente. Io invece ringrazio il Governo per l'attività che è stata svolta nel post-alluvione dell'Emilia-Romagna, che ha visto per la prima volta nella storia della Repubblica, su un evento calamitoso di questa specie, un intervento di 4,7 miliardi di euro, ricaduti su un territorio che ha avuto questi fenomeni alluvionali appena un anno fa. Ringrazio il Governo che, per la prima volta nella storia della Repubblica, è intervenuto subito e in tempi celeri rispetto a fenomeni alluvionali. (Applausi).

Lo dico perché le famiglie che erano alluvionate hanno ricevuto sul proprio conto corrente, a pochi giorni dall'alluvione, 5.000 euro immediatamente, cosa che non si era mai verificata in passato. (Applausi). E lo dico perché quelle famiglie per la prima volta riceveranno il risarcimento anche per i beni mobili: questo è un fenomeno che nei precedenti eventi calamitosi non è stato mai realizzato. Nei precedenti eventi calamitosi i beni mobili non sono mai stati risarciti e per la prima volta un Governo ha messo disponibilità anche su di essi. Inoltre, mentre questo Governo per la prima volta ha messo a disposizione tante risorse, per la ricostruzione sia privata che pubblica. E quelle stesse amministrazioni locali che oggi chiedono più risarcimenti non hanno speso i soldi che il Governo ha messo a disposizione. (Applausi). Sono le stesse amministrazioni locali che oggi si candidano per guidare la Regione Emilia-Romagna.

Allora, se vogliamo parlare seriamente di questa alluvione e di quello che ha fatto il Governo; se vogliamo parlare seriamente dell'impegno che si sono presi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vertici dell'Europa, dobbiamo farlo ricordando quello che è stato fatto, che è veramente eccezionale come sono stati eccezionali quel fenomeno alluvionale e i danni che purtroppo vengono non da qualche giorno prima, ma da una lontana e mancata gestione e cura del territorio. (Applausi).

Allora dico grazie al Governo, mentre le opposizioni hanno iniziato a speculare qualche giorno dopo, quando hanno capito che non era possibile avere come commissario il presidente Bonaccini. Una scelta questa che si è rivelata giusta, perché poi il presidente Bonaccini ha deciso di fare altro, per cui oggi avremmo un commissario eurodeputato. Da quel giorno qualcuno ha deciso di speculare sull'alluvione. Per questo chiediamo scusa alle famiglie. L'impegno del Governo, però, rimarrà e resterà inalterato per il rimborso del cento per cento dei danni, perché questo è un Governo che mantiene gli impegni, a differenza di quanto è stato fatto in passato. (Applausi).

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Lombardo, facendo lei parte dello stesso Gruppo del senatore Magni, non potrebbe intervenire in dichiarazione di voto, a meno che non lo facesse in dissenso. In ogni caso, se per lei va bene, le concederei un minuto per intervenire.

Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Misto-Az-RE). La ringrazio, signora Presidente.

In realtà non avrei voluto intervenire, perché già mi sentivo rappresentato. Però devo dire che, sia con l'intervento della relatrice che con l'intervento che mi ha preceduto, si fa campagna elettorale per le elezioni regionali su un tema così delicato come l'alluvione: questo è il tema. (Applausi). La differenza è molto semplice: fino a 6.000 euro si chiama non rimborso, ma elemosina, e quello che i cittadini emiliano-romagnoli non vogliono proprio l'elemosina. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4 (testo 2), presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole «2023, n. 213»;», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.8 a 1.5.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Sironi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole su questo emendamento, ma anche per riportare all'Assemblea un fenomeno che abbiamo visto attraversare l'intera legislatura. Quando il Governo si trova ad affrontare un caso che sollecita l'opinione pubblica e che crea allarme sociale, che cosa fa? Risolve il problema? No: crea un reato. Arrivano in Commissione giustizia e ci portano un bel reato e delle belle sanzioni penali. Che cosa si fa? Si buttano all'opinione pubblica qualche manetta e un po' di tempo in galera. Lo abbiamo visto, per esempio, con il decreto Cutro: c'è un barcone che affonda, con tantissimi morti; facciamo un bel reato universale per il globo terracqueo e andiamo a prendere gli scafisti.

Poi c'è la vicenda terribile di Caivano, che tutti ricordiamo, perché ha ferito la coscienza del Paese. E non vogliamo fare un bel decreto Caivano per far diventare la giustizia minorile una fattispecie che riempie le carceri, che crea sovraffollamento, che porta i ragazzi non a essere rieducati, ma ad andare a espiare la pena, così le persone saranno tranquille? Attenzione, però: perché a Caivano si fanno piccoli interventi, ma si fa una norma penale che va a colpire l'intero Paese, dalle Alpi fino alla Sicilia.

In questo caso, che cosa succede? Per le popolazioni che sono state colpite dalle alluvioni, c'è appunto, come diceva giustamente il collega Lombardo, poco meno o poco più di un'elemosina. Voglio però informare l'Assemblea che in Commissione giustizia stiamo lavorando su un bel nuovo reato di sciacallaggio, perché così potremo dire all'opinione pubblica di aver colpito lo sciacallaggio, che naturalmente è già reato e viene punito dalle norme esistenti.

Questo per dire che il livello di propaganda di questo Governo è diventato completamente insopportabile. Quello che vorremmo chiedervi, signori della maggioranza, è di risolvere i problemi, cioè di andare a incidere sulle questioni che tengono in bilico e in difficoltà la vita delle persone e di non limitarvi ad agitare qualche manetta per poi, come fa qualche partito della maggioranza, dare pubblicità alle visite in carcere, che sarebbe il caso di fare prima dei decreti-legge e non dopo. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, vorrei sottolineare ai colleghi che in particolare questo emendamento propone un'esenzione dell'IMU per tutte le abitazioni che sono state colpite. Molte persone addirittura non riescono a rientrare nelle proprie abitazioni, quindi si invita a riflettere sul fatto che evitare di far pagare un ulteriore dazio alle persone che non hanno accesso alle loro abitazioni, secondo me, sarebbe un modo per esprimere vicinanza, soprattutto, ovviamente, trovando delle risorse.

Mi rivolgo al Governo: respingere emendamenti come questo rappresenta un problema oggettivo, proprio per noi e per tutti i colleghi che ci rimettono la faccia sui territori. Per tale motivo, chiedevo un momento di attenzione su questo emendamento. (Applausi).

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole a questo emendamento e per dire che, nonostante tutti i primati che il senatore Lisei ha qui vantato, questo è uno dei tanti esempi di diritti che in occasione di altre calamità sono stati riconosciuti, ma che qui non vengono riconosciuti.

D'altra parte, non abbiamo ascoltato una sola risposta alla domanda se effettivamente sarebbe stato riconosciuto il 100 per cento dei danni, così come promesso all'inizio. Abbiamo dunque capito che la risposta è no.

Questo emendamento è semplicemente uno dei tanti esempi nei quali il Governo è chiamato a rispettare quello che è accaduto, riconoscendo diritti che sono stati riconosciuti in passato e che qui vengono negati. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dai senatori Croatti e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, identico all'emendamento 1.201, presentato dal senatore Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dai senatori Croatti e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dai senatori Croatti e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25,presentato dal senatore Manca e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.26, presentato dai senatori Croatti e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente solo per far capire l'importanza di questa serie di emendamenti sulla produzione agricola del nostro territorio.

È una questione differente rispetto a quello che è successo durante il terremoto o in altre calamità. È veramente complesso far ripartire la produzione agricola; molti imprenditori sono partiti e c'è un provvedimento all'articolo 12 che è andato in questo senso, però servono più risorse e più azioni. Questo emendamento, come altri, mira proprio alla produzione agricola che fa fatica a ripartire, perché i terreni su cui stanno lavorando sono estremamente compromessi, un po' dall'alluvione, ma anche dalle terre che sono rimaste sopra.

Chiedo quindi alla maggioranza, così come abbiamo chiesto al Governo, di fare un attimo di riflessione proprio sulla produzione agricola, al netto del fatto che molti imprenditori in questo momento purtroppo ancora non riescono ad attingere alle risorse che sono arrivate. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dai senatori Croatti e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Fina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'ordine del giorno G1.200, su cui il Governo ha espresso parere favorevole con riformulazione.Chiedo alla senatrice Spelgatti se accetta la proposta di riformulazione.

SPELGATTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, accetto la proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Rando, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.201, su cui la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario?

RANDO (PD-IDP). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.201, presentato dai senatori Rando e Manca.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatrice Fregolent, accetta la proposta di riformulazione avanzata sull'ordine del giorno G1.202?

FREGOLENT (IV-C-RE). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.202 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 1.0.600 (testo 2) è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.0.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento in oggetto riguarda il settore della pesca, con la previsione di una proroga dell'estensione del credito di imposta per l'acquisto dei carburanti.

Uno dei problemi principali che in questo momento molte aziende del nostro territorio hanno è quello della liquidità, in quanto hanno fatto investimenti che non sono rientrati e ora hanno la produzione completamente bloccata. Da qui la richiesta di proroga. Vorrei fare un appello ai colleghi che, come me, vanno sul territorio e incontrano gli imprenditori: occorre capire l'esigenza degli agricoltori e dei pescatori del nostro territorio, quindi chiedo una riflessione al Governo sull'emendamento. (Applausi).

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.7, presentato dai senatori Croatti e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.8, presentato dai senatori Di Girolamo e Croatti, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.0.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, questo emendamento mira a creare un fondo per compensare la Tari che verrà a mancare ai Comuni, che in questo momento sono in estrema difficoltà, soprattutto i loro amministratori.

Tutti dobbiamo vedere i sindaci come persone in prima linea che cercano di difendere il proprio territorio, qualunque sia la forza politica di appartenenza. Non è quello il ruolo del sindaco.

La finalità è quella di creare un fondo per i Comuni colpiti per aiutarli in maniera mirata, inserendo nella discussione anche quanto di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.9, presentato dai senatori Croatti e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10, presentato dai senatori Di Girolamo e Croatti, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.0.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento è riferito agli immobili completamente distrutti e totalmente inagibili sul territorio che sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2023 e che sono esenti da Irpef, Ires e Imu fino alla fine della ricostruzione o, al massimo, fino al 2025.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.11, presentato dai senatori Croatti e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.0.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, l'emendamento 1.0.12 riguarda l'alluvione che ha colpito il Piemonte nel mese di maggio, mettendo in ginocchio l'intera produzione agricola della mia Regione. Ciò che mi stupisce è che, nonostante questo sia un provvedimento che parla in generale della protezione civile e che dovrebbe andare incontro alle esigenze di tutte le popolazioni (quelle che in questo momento soffrono la siccità, quelle che, come nell'Emilia-Romagna, hanno subìto l'alluvione un anno fa e quelle che sono state alluvionate in questi mesi), il parere sugli emendamenti è continuamente negativo.

In Commissione la Sottosegretaria mi ha riferito che dalle Regioni è stato richiesto lo stato di calamità naturale e che stanno valutando i danni. Questa risposta mi ha lasciato un po' perplessa, perché gli eventi sono accaduti a maggio e, se a fine luglio, inizio agosto, non sono stati ancora valutati i danni, quindi non c'è l'attività di valutazione di ciò che ha subìto il territorio, ritengo sia difficile che i danni siano quantificati secondo le reali esigenze.

Faccio soltanto un esempio: sono stati dispersi gli alberi da frutto del territorio del Piemonte, ma anche tutta la produzione vinicola dell'alessandrino, con gravi danni per i produttori agricoli e per l'industria. Rivolgo quindi un ulteriore appello affinché vengano subito erogate le risorse e non ci sia bisogno di una burocrazia che sfianca chi ha subìto danni, che deve così impegnare risorse proprie per far ripartire le attività economiche, risorse che, in una situazione così drammatica, sono veramente scarse.

Chiedo quindi una valutazione. Come ho detto in Commissione e ripeto in questa sede, la Regione Piemonte è governata dal centrodestra, quindi non ci dovrebbe neanche essere quell'accanimento "terapeutico" contrario che avviene in Emilia-Romagna in quanto Regione non amica. Il Piemonte è una Regione amica della maggioranza e, nonostante questo, sono state le forze di opposizione a chiedere che gli imprenditori piemontesi venissero risarciti. Mi auguro quindi che vi sia un ripensamento del Governo sui finanziamenti a fronte dei danni che le popolazioni del Piemonte hanno subito nei mesi scorsi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.12, presentato dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

MANCA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (PD-IDP). Signor Presidente, il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo, a mio avviso, mostra tutta la confusione che regna nella maggioranza e che, secondo me, si salda con un'improvvisazione totale. Io francamente non comprendo le ragioni per le quali si possa esprimere un parere contrario su un emendamento che, di fatto, mette il commissario nelle condizioni di valutare gli immobili collocati in zona incongrua, cioè nelle immediate vicinanze di corsi d'acqua, in zone non sicure e non adatte al loro ripristino, e di decidere una loro demolizione e ricollocazione.

Siccome ho sentito un ottimismo da parte del senatore Lisei sull'azione del Governo, ritengo che non approvare questo emendamento sia un'ammissione di colpa e la dimostrazione che questo Governo fallisce nella ricostruzione.

Ricostruire infatti strade sulle frane e ripristinare immobili nelle immediate vicinanze dei corsi d'acqua non corrisponde all'attuazione di un piano straordinario per l'adattamento ai cambiamenti climatici, ma dimostra che avete come idea esclusivamente quella dell'emergenza e della ricostruzione di opere di somma urgenza senza una visione strutturale del futuro del nostro Paese e senza avere nella testa l'idea che i cambiamenti climatici ci appartengono e richiedono misure straordinarie per fare prevenzione.

Come si fa ad esprimere un parere contrario su questo emendamento? Penso - e lo ribadisco - che dietro a questa ricostruzione ci sia la politicizzazione di uno scontro tra i diversi livelli istituzionali, che si rivelerà un danno per il Governo e per il Paese. Provate a ripensare alle cose che state dicendo e ai pareri che state affrettando; se volete che la ricostruzione funzioni, il commissario dev'essere rapidamente nelle condizioni di approvare e periziare gli immobili che non sono collocati in zona congrua. Se vogliamo fare un qualcosa di utile per le future generazioni e non per la vostra propaganda, cambiate strada e cambiate idea; provate a ricostruire una relazione proficua e positiva con i livelli delle Istituzioni, che non si governano con dei capibastone e con dei capipartito, ma nell'interesse generale del Paese. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, nel dichiarare il nostro voto favorevole sull'emendamento 2.1, vorrei rilevare la mia sorpresa quanto al fatto che si sottolinea la necessità di intervenire sulla prevenzione. Ho sentito dire prima che non si sono fatte delle cose e ci sono delle responsabilità, con riferimento a chi ha governato e governa quei territori. Qui c'è una proposta di intervenire in modo preventivo per evitare, laddove possibile, che possa succedere di nuovo un fatto come l'alluvione e si esprime su di essa un parere contrario. Si dà mandato a un commissario che avete nominato, che deve intervenire. È un voto ideologico e non di merito. Su un emendamento di merito, si risponde in termini di merito. State facendo solo propaganda, altro che guardare al futuro.

Vi assumete la responsabilità di non dare una risposta sul terreno della prevenzione per essere in grado di intervenire preventivamente.

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Fregolent, poiché il suo Gruppo avrebbe esaurito i tempi, le chiederei di contenere l'intervento nel minuto. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, in realtà, chi mi ha preceduto ha sottolineato come l'emendamento 2.1 sia importante per la prevenzione. Al collega che è intervenuto ricordando cosa non ha fatto chi ha preceduto questo Governo volevo ricordare l'unità di missione Italia sicura che questo Governo aveva promesso di ricostituire, approvando un ordine del giorno, che siamo ancora in attesa che si concretizzi. Nel frattempo, c'è la possibilità di costruire interi territori, riparando, ripartendo ed evitando gli errori fatti nel passato, eppure abbiamo un parere negativo su un emendamento molto semplice.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, chiedo di accantonare l'emendamento 2.1. (Applausi).

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 è pertanto accantonato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 2.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, con l'emendamento 2.0.7 chiediamo di investire di più su trasparenza e tracciabilità, in realtà non abbiamo esattamente capito la motivazione della contrarietà del Governo a tale proposta, in quanto in questo caso non c'è un problema di costi e crediamo che invece ci sia bisogno di maggiore trasparenza, visto che quello di cui si parla è un processo molto delicato che conosciamo bene.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.6, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 2.0.7, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.8, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

In attesa del parere del Governo sull'emendamento accantonato, procederei all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno G4.200.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G4.200, il parere è favorevole, se vengono espunte le parole da «considerato che» a «e ritardando la ripresa dei territori interessati» e se viene inserita nel dispositivo la seguente riformulazione «a valutare l'opportunità di individuare un commissario straordinario».

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Croatti, ma chiedo anche a lei di stare nel minuto.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, si tratta di un emendamento che riguarda gli avvalimenti: la copertura economica sulle convenzioni, sia con le amministrazioni sia con le società, è dentro il 2023; con questo emendamento chiediamo di arrivare a garantire continuità al 2024 solamente per fare una programmazione dei lavori delle aziende.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dai senatori Croatti e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole «n. 36."».», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.4.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dalla senatrice Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Potenti, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G4.200?

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, la accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 4.0.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dai senatori Croatti e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.200, presentato dai senatori Croatti e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.201, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 5.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signora Presidente, l'emendamento in esame cerca di andare incontro ai Comuni per aiutarli ad affrontare questo momento difficile per quanto riguarda le nomine di dirigenti, utilizzando quelli selezionati dal progetto «Mille esperti PNRR». La maggior parte delle questioni di cui parliamo adesso riguarda le difficoltà dei sindaci sul territorio e l'assunzione dei dirigenti è fondamentale in questo momento, quindi c'è bisogno di dar loro manforte con strumenti operativi. Pertanto, se potete capire l'entità della difficoltà degli amministratori in questo momento, diamo loro dei dirigenti per poter affrontare in maniera seria questo passaggio. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dai senatori Croatti e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 6.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SIRONI (M5S). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, vorrei semplicemente richiamare il contenuto di questo emendamento, con cui si chiedono maggiori investimenti sulla CARG, che è il progetto della cartografia geotematica. Se parliamo di prevenzione, queste attività sono assolutamente indispensabili per qualsiasi pianificazione. Investire in questo progetto significa accelerare i processi di pianificazione per rispondere ai problemi del dissesto idrogeologico, ma anche sismico. Il Governo Conte ha investito 11 miliardi in due anni su questo progetto. Questo Governo non ha capito l'importanza di investire nella CARG, ma l'emendamento in esame spinge il Governo a farlo, perché prevenire è meglio che curare. Se però non investiamo negli strumenti che ci consentono di prevenire, non stiamo facendo un buon lavoro e un buon servizio al Paese e ai cittadini. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 6.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARRINI (PD-IDP). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei chiedere al Governo e al relatore un ripensamento rispetto al parere contrario su questo emendamento, che mira a semplificare la vita a Comuni che hanno avuto aggravi burocratici molto forti in questi ultimi mesi e che rischiano, per meri problemi formali, di perdere l'accesso a finanziamenti importanti. Non vedo per quale ragione si sia adottata una linea di contrarietà a questa richiesta, che è elementare e di buonsenso. È molto triste quando anche il buonsenso diventa difficile da raggiungere. Mi appello al Governo e alla relatrice per una diversa valutazione di questa proposta emendativa. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dal senatore Parrini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-bis, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.0.200, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 6-bis.0.201, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.0.202, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.0.203, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.0.204, presentato dalla senatrice Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, che si intendono illustrati.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 7.200.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, tranne sull'emendamento 7.0.200, che viene accantonato.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dai senatori Fina e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.3, presentato dal senatore Nicita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.4, presentato dal senatore Nicita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 7.0.200 è stato accantonato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 8-bis, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 8-bis.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Le ricordo che anche il Partito Democratico ha esaurito i tempi, quindi le concedo un minuto.

Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, ne userò anche meno.

Ho presentato un emendamento del tutto identico a un emendamento del senatore De Priamo; ripeto, è del tutto identico. Ci hanno detto in Commissione che questa proroga di termini aveva la contrarietà del MEF per ragioni di bilancio, ma non si capisce, non lo abbiamo capito e non ci è stato spiegato per quale motivo una proroga dei termini determini problemi di bilancio. È diventato un intercalare e il Governo nega anche richieste ragionevoli che vengono dalla maggioranza. (Applausi).

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Fina, immagino accetti la richiesta della senatrice Di Girolamo.

FINA (PD-IDP). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 8.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, il senatore Fina mi segnala che è saltata, per un disguido, la mia firma, che vorrei aggiungere, a questo emendamento. Voglio anche dire che trovo del tutto incomprensibile e grave il parere contrario, che colpisce le aspettative di popolazioni che meritano risposte, perché quelle che vengono date in questi giorni ai livelli locali e regionali appaiono del tutto inadeguate a far fronte a tali legittime aspettative.

PRESIDENTE. Segnalo pertanto agli Uffici che all'emendamento 8.4 si aggiunge la firma del senatore Verini.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-bis.0.200, presentato dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-bis.0.201, presentato dai senatori Nicita e Meloni, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 8-bis.0.202, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

NICITA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, questo è un emendamento che riguarda, in particolare, l'emergenza siccità e la crisi idrica nelle due principali isole italiane, la Sicilia e la Sardegna, anche se sappiamo che è un tema che riguarda tutto il Sud.

Qui non c'è stata occasione di portarlo avanti, ma è un tema sul quale diciamo è importante impegnarsi tutti. Le risorse che fino ad oggi sono state stanziate complessivamente sono inferiori ai 40 milioni. A fronte di questo abbiamo dei danni che, secondo la Lega delle cooperative, ieri già superavano i quattro miliardi.

La proposta che noi facciamo qui è quella di utilizzare i fondi sviluppo e coesione per iniziare a dare una effettività ai progetti che sono stati realizzati. Ci sono ventotto interventi, ma pochissime risorse fino adesso impegnate. È un problema di assoluta emergenza, sul quale abbiamo chiesto ai Ministri di venire a riferire in Aula ed anche in Commissione insularità. Naturalmente, non pretendiamo che questa sia la soluzione a tutto, ma in un decreto che si occupa del post-calamità e di protezione civile non ci poteva non essere una parte riguardante l'emergenza e la siccità.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-bis.0.202, presentato dal senatore Nicita.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 9-bis, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti agli articoli 9 e 9-bis.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 9.0.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signora Presidente, nonostante il parere contrario della relatrice e quello conforme del Governo, chiedo ai colleghi senatori della Sicilia di votare favorevolmente a questo emendamento che interviene per riconoscere la crisi che sta colpendo, per via della siccità, il comparto agricolo, in particolare quello dei lavoratori a tempo determinato che non hanno alcun ristoro e aiuto da parte del Governo in questa drammatica situazione. Confido nel voto favorevole da parte di tutti i colleghi siciliani. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.200, presentato dalle senatrici Bevilacqua e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 09-bis.200, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-bis.200, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «fenomeni sismici registrati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9-bis.201.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-ter, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sugli emendamenti 9-ter.215 e sul 9-ter.216, dei quali si chiede l'accantonamento.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento degli emendamenti 9-ter.215 e 9-ter.216.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,33)

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.200, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.201, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.202, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.203, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.204, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.205, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 9-ter.206, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.207, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.208, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 9-ter.209, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.210, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.211, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.212, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.213, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.214, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ricordo che gli emendamenti 9-ter.215 e 9-ter.216 sono stati accantonati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.0.200, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.0.201, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-quater, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-quater.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 9-quater.201, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-quater.202, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-quater.203, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-quater.204, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-quinquies, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-quinquies.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-quinquies.201, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-quinquies.202, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-sexies, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-sexies.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-sexies.201, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-sexies.202, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-sexies.203, presentato dalla senatrice Fregolent, identico all'emendamento 9-sexies.204, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-sexies.205, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-sexies.206, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-septies, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-septies.200, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-septies.201, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-septies.202, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-septies.203, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-septies.204, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-octies, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9-octies.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-octies.200, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 9-octies.201, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-octies.202, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-octies.203, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-octies.204, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole: «e non residenziale,», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9-octies.205.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-octies.206, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-octies.207, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-octies.208, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 9-octies.209, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-octies.210, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-novies, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9-novies.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-novies.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «per ciascuno degli anni 2025 e 2026;», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9-novies.201.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-novies.202, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-novies.203, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-novies.204, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-novies.205, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 9-novies.206, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-novies.207, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-novies.0.200, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-novies.0.201, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-decies, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-decies.200, presentato dalla senatrice Fregolent, fino alle parole «per ciascuno degli anni 2026 e 2027"».», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 9.decies.201 a 9-decies.203.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-decies.0.200, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-decies.0.201, presentato dai senatori Nave e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-duodecies, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-duodecies.200, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-duodecies.201, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-duodecies.202, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-terdecies, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-terdecies.200, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-terdecies.0.200, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole: «(Provincia di Grosseto)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9-terdecies.0.202.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-terdecies.0.201, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-terdecies.0.203, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-terdecies.0.204, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-terdecies.0.205, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-terdecies.0.206, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-terdecies.0.207, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-terdecies.0.208, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-terdecies.0.209, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, questo emendamento si riferisce all'interpretazione autentica che il Governo intende dare all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, stabilendo che la Fondazione Milano Cortina 2026 opera in regime di diritto privato, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e non riveste la qualifica di organismo pubblico.

A parte il fatto che le società pubbliche operano in regime di diritto privato ma mantengono la natura pubblica, faccio presente che questa interpretazione va in contrasto con la direttiva europea n. 24 del 2014, che è stata recepita anche da diverse sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Cassazione a sezioni Unite con sentenze del 2021 e del 2023. Ciò ha fortissime ripercussioni sui procedimenti penali in corso nei confronti di amministratori della società, e il fatto che sia una società pubblica ha fatto sì che il giudice abbia dovuto riclassificare i reati in base all'interpretazione del presente decreto-legge.

Faccio anche presente che la situazione economica e il bilancio di questa società sono fortemente in rosso, con un debito al 2023 di 101 milioni e che i soci della Fondazione sono Regioni, Comuni, Presidenza del Consiglio dei ministri e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Mi chiedo quindi in che modo questa interpretazione andrà a ricadere su chi dovrà ripianare il debito di questa società.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 11.2, presentato dalle senatrici Sironi e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 11.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11-bis, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FAROLFI, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-bis.200, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-bis.201, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-bis.202, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-bis.203, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-bis.204, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-bis.205, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-bis.206, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-bis.207, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-bis.200, presentato dal senatore Fina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Affinché possano esprimersi i pareri sugli emendamenti accantonati, compreso il parere ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento da parte del Presidente della Commissione bilancio, sospendo la seduta per dieci minuti.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,02, è ripresa alle ore 13,24).

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Informo che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata per le ore 15,45.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1162

PRESIDENTE. Per l'espressione dei pareri sui tre emendamenti mancanti servono ancora dieci minuti alla Commissione bilancio. Prima di sospendere desidero fare gli auguri di buon compleanno alla senatrice D'Elia, così come al senatore Galliani, che ha compiuto gli anni ieri.

Sospendo nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,26, è ripresa alle ore 13,48).

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti accantonati.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, leggo i pareri sugli emendamenti accantonati.

Sull'emendamento 2.1 permane un parere contrario del Governo. Sull'emendamento 7.0.200 il parere è favorevole ove accolta la seguente riformulazione: «Nel capo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis. - (Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, relative al sisma del 1990). - 1. Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».».

Sull'emendamento 9-ter.215 (testo 2), identico all'emendamento 9-ter.216, il parere è favorevole ove accolta la seguente riformulazione: «All'articolo 9-ter, comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, è stabilita la data di soppressione della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Fino alla data indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024, detta Struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), ultimo periodo, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 1, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».».

PRESIDENTE. Invito la relatrice a pronunziarsi su questi tre emendamenti.

FAROLFI, relatrice. Esprimo parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Nicita, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.0.200?

NICITA (PD-IDP). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Fina, accetta la riformulazione dell'emendamento 9-ter.215?

FINA (PD-IDP). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Aurora Floridia, accetta la riformulazione dell'emendamento 9-ter.216?

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente Calandrini, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento.

CALANDRINI (FdI). Nulla osta per la Commissione bilancio.

DAMANTE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE (M5S). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 7.0.200 (testo 2).

NAVE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti 9-ter.215 (testo 2) e 9-ter.216 (testo 2).

SALLEMI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLEMI (FdI). Chiedo di aggiungere la mia firma e quella dei senatori Russo, Pogliese e Bucalo all'emendamento 7.0.200 (testo 2).

GERMANA' (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' (LSP-PSd'Az). Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 7.0.200 (testo 2).

CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti 9-ter.215 (testo 2) e 9-ter.216 (testo 2).

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 7.0.200 (testo 2).

MUSOLINO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-C-RE). Presidente, chiedo di aggiungere le firme dell'intero Gruppo di Italia Viva all'emendamento 7.0.200 (testo 2).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 7.0.200 (testo 2).

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, vorrei aggiungere anch'io la firma agli emendamenti 9-ter.215 (testo 2) e 9-ter.216 (testo 2).

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200 (testo 2), presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.215 (testo 2), presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 9-ter.216 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16,30 con le dichiarazioni di voto.

(La seduta, sospesa alle ore 13,58, è ripresa alle ore 16,51).

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 16,51)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, nella seduta di oggi, dopo la votazione finale del decreto-legge in materia di ricostruzione e protezione civile, si passerà all'esame del disegno di legge per la proroga del termine di adozione di testi unici in materia tributaria.

La seduta di domani, con inizio alle ore 9, prevede la discussione del decreto-legge in materia penitenziaria e di giustizia civile e penale. Il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento al termine della discussione generale. Pertanto la Conferenza dei Capigruppo ha organizzato il relativo dibattito, stabilendo di passare alle dichiarazioni di voto e alla chiama.

Restano confermati gli altri argomenti già previsti nel calendario dei lavori.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi lunedì 5 agosto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1162 (ore 16,53)

PRESIDENTE. Questa mattina si è conclusa la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 1162.

Passiamo alla votazione finale.

SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, oggi in Aula siamo chiamati ad esprimerci su un provvedimento di ampio respiro, con una visione strategica. È un testo che si pone l'obiettivo di ricostruire il tessuto prima sociale e poi economico delle città e delle aree ferite da eventi calamitosi. Far tornare a vivere quei luoghi è un dovere, far tornare a battere il cuore di quei luoghi è un obbligo morale: è la sola risposta alla morte, al dolore e alle ferite che altrimenti rischiano di spegnere le luci di quei campanili, di quei borghi e di quelle città che rappresentano il tessuto della nostra Italia. Ricostruire e mettere in sicurezza, riconnettere delle aree e riallacciare i rapporti è l'unica strada per dare risposta a quei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, Regioni che lo scorso anno sono state interessate da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità, che hanno provocato gravi danni alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati e alla rete dei servizi essenziali e idraulici.

Grazie all'accurato lavoro svolto dal Governo Meloni, in particolare dal ministro Nello Musumeci, e a quello in corso di svolgimento in Parlamento, a breve l'Italia farà tutto questo. La nostra Nazione potrà dotarsi di una legge in materia di ricostruzione post-calamità che comprende un corpus di norme in grado di garantire maggiore programmazione, omogeneità ed efficacia degli interventi.

Si tratta di una pietra angolare e di un modello nuovo per rispondere alle emergenze e poi passare alla fase di ricostruzione, un passo in avanti deciso per il nostro Paese. Riconosciamo dei contributi a soggetti privati titolari di immobili che abbiano subito danni a causa di un evento calamitoso. Per questo stanziamo oltre 550 milioni ed un massimo di 6.000 euro per abitazione: è un qualcosa che non è mai stato fatto negli anni precedenti e in eventi di questo genere.

Allo stesso tempo, l'articolo 2 è volto ad accelerare le procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata per garantire quanto prima il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni. Al fine di promuovere la sicurezza del territorio e della popolazione delle aree maggiormente colpite dall'evento alluvionale, liberando al contempo le aree a maggior pericolosità idrogeologica, anche a seguito degli studi preliminari del Piano speciale sul dissesto, prevediamo la possibilità, per le imprese e i cittadini, di acquistare aree alternative o immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei Comuni in cui è ubicato l'immobile privato danneggiato.

La proroga dell'incarico del commissario per la ricostruzione risponde a un'evidente esigenza di continuità sugli interventi e garantirà un'attenta attività ispettiva, di controllo, vigilanza e repressione dei potenziali illeciti collegati all'utilizzo dei conti pubblici. Per assicurare continuità nei controlli, le azioni di verifica saranno a cadenza mensile: è la dimostrazione che non sarà lasciato spazio al caso. Le opere andranno realizzate nel perimetro della legalità ed effettuate a regola d'arte. In caso di accertamento di illeciti, le somme recuperate non andranno perse, ma saranno riversate in un apposito capitolo, per una successiva riassegnazione a territori colpiti dalle alluvioni a partire dal maggio dello scorso anno.

In questo percorso non lasciamo soli i Comuni: il loro ruolo sarà determinante nella ricostruzione e sarà centrale in quanto vestiranno i panni dell'organo intermedio. Gli enti locali, i sindaci e gli amministratori sono donne e uomini in trincea, in prima linea: sono loro che hanno il compito di continuare a erogare i servizi, allo stesso tempo collaborando a mettere a terra tutti gli interventi di ricostruzione progettati. Possono farlo con una struttura adeguata. Per questo, attraverso il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge, prevediamo la possibilità per gli enti locali di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi per assumere profili professionali indispensabili per raggiungere in breve tempo questi obiettivi. Per procedere con celerità, ampliamo la platea dei soggetti attuatori, pianificando specifiche convenzioni per gli interventi previsti, soprattutto per velocizzarli.

Riconnettere il tessuto sociale è un obiettivo che si può raggiungere solo attraverso la ricostruzione della rete infrastrutturale e viaria. Infatti, con l'articolo 7 rispondiamo all'esigenza di operare soprattutto nelle fasce di territorio collinari e montane, attraverso soggetti di comprovata esperienza nel settore ingegneristico. In questo sarà determinante anche la capacità progettuale del gruppo Ferrovie dello Stato, anche in considerazione del fatto che i fenomeni di dissesto hanno interessato strutture del gruppo ferroviario, con uno stanziamento di oltre 250 milioni. Anche all'ANAS sarà data la possibilità, attraverso le proprie capacità progettuali ed esecutive, di intervenire in maniera efficace e dando sostegno alle amministrazioni locali e ai piccoli Comuni montani (in difficoltà soprattutto per carenze di personale formato e attento a situazioni di questo genere, che magari non hanno mai vissuto in passato) che più di altri hanno bisogno di non essere lasciati da soli.

Con il piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali non tralasceremo gli interventi sulle opere di urbanizzazione primaria, come il collettamento fognario e per un piano speciale per i beni culturali, anche per rilanciare il turismo in alcune aree colpite negli anni precedenti. (Applausi).

Ci sarà un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite e sarà data priorità alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, perché solo ripopolando i territori possiamo sul serio contrastare il rischio idrogeologico. È innegabile che l'abbandono delle aree, la mancanza di cura, attenzione e manutenzione genera e può generare simili drammi.

Un altro aspetto riguarda lo stato di emergenza e il suo superamento con le attività di protezione civile. Attraverso l'articolo 8 estendiamo l'autorizzazione alla spesa di 92 milioni di euro per il 2023 e di ulteriori 50 milioni annui dal 2024 al 2027.

Come dicevo all'inizio di questo intervento, è un provvedimento corposo che riguarda anche il capitolo sicurezza. Per questo colgo l'occasione per ringraziare le Forze dell'ordine per la loro opera, di cui hanno dato dimostrazione anche al G7 di Brindisi, garantendo la sicurezza dei più grandi Capi di Stato internazionali.

L'Italia è un territorio bellissimo e allo stesso tempo fragile. I Campi Flegrei rappresentano in pieno questa sintesi: uno dei vulcani più pericolosi e complessi al mondo, un'area che purtroppo, nonostante i pericoli incombenti, ha visto uno sviluppo irragionevole. È inutile nascondersi e negarlo: chi doveva vigilare non lo ha fatto. Il Governo Meloni interviene nell'immediato per dare risposte ai cittadini e superare l'emergenza. Per la riqualificazione sismica e il ripristino degli edifici residenziali inagibili si riconosce un contributo per gli interventi di ripristino in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dopo il sisma del 20 maggio 2024.

Il nostro è un Paese caratterizzato da un'accentuata vulnerabilità sismica ed idrogeologica, che non hanno pari a livello europeo. In Italia ci sono 678.000 frane attive, due terzi di tutta l'Europa. Questa nostra fragilità rischia di essere accentuata dall'avanzare della crisi climatica, dal momento che l'abbandono delle aree interne e l'assenza dell'uomo determinano un ampliamento della portata di eventi catastrofali. Dunque dobbiamo essere consapevoli del fatto che crisi demografica e crisi climatica sono due facce della stessa medaglia e che di ciò dobbiamo tener conto nell'ambito del processo di ricostruzione, che è una creatura viva e in costante evoluzione.

Come sottolineato dal ministro Musumeci (è bene ricordarlo anche qui), la ricostruzione deve essere un'occasione di prevenzione, di ricostruire meglio e di innovazione. Il motto "dov'era com'era" ci porta lontani dal rendere i nostri luoghi più abitabili. Abbiamo a disposizione nuove tecnologie, la digitalizzazione, ed è dunque necessario farne buon uso. È per questi motivi e per altri che il nostro Gruppo darà il voto favorevole alla conversione di questo decreto-legge. (Applausi).

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signora Presidente, esponenti del Governo, gentili colleghi, quello che dopo un anno e mezzo non potete più fare è dire che tutte le responsabilità esistenti sulla faccia della terra dipendono dai Governi precedenti e non dal vostro, perché, dopo un anno e mezzo, non dico tanto la responsabilità, ma la visione di dove volete portare il Paese deve essere quantomeno tracciata, posto che due partiti su tre della vostra maggioranza già hanno governato negli anni precedenti. (Applausi).

Accusare le forze politiche dell'opposizione di non aver fatto mai prevenzione, in un provvedimento che parla del post-calamità, di protezione civile e di eventi internazionali sportivi (su tutti Milano Cortina), non è ingeneroso: è falso. È falso perché chi le parla orgogliosamente rivendica due misure del Governo Renzi: Casa Italia, per la ricostruzione del post-terremoto dell'Italia centrale, e l'unità di missione Italia Sicura, che è stata smantellata anche da una delle forze che fa parte del vostro Governo. Con un ordine del giorno voi avete detto che l'avreste ripristinata, ma ciò non è ancora avvenuto, perché il motivo per cui fu smantellata non era il fatto che non produceva effetti, ma il fatto che toglieva incarichi a dei Ministeri. E, tra un incarico e la prevenzione, voi avete scelto di continuare nell'onda di dare incarichi: poltrone piuttosto che sicurezza.

E allora, se questo è il provvedimento che dà la visione di questo Governo, che è il primo Governo politico - come lo definite voi - dopo molti anni, si tratta di una visione altamente insufficiente. Lo è perché non c'è la prevenzione, innanzitutto; avete bocciato tutti gli emendamenti che riguardavano la prevenzione. Lo è perché, se deve essere un decreto che dà dei ristori a chi ha subito un danno, si tratta di ristori spot, non c'è un criterio oggettivo. Non lo dicono soltanto le forze politiche, ma banalmente i cittadini dell'Emilia-Romagna. Forse sono diventati tutti di sinistra; ma, visto che ho avuto la fortuna di essere eletta in quel territorio, mi ricordo che il partito di Fratelli d'Italia era il secondo partito, con pochi punti percentuali di distacco dal Partito Democratico. Ciò vuol dire che, in questi anni, anche chi vi ha votato è rimasto profondamente deluso da come è stata gestita l'emergenza post-alluvione. Avete nominato un commissario che non era politico. Voi che vi vantate così tanto di voler far tornare all'onere della parola politica quel significato importante, avete scelto un commissario tecnico, ma non gli avete dato le risorse e soprattutto non capite la natura di quella popolazione. Quella popolazione infatti non vuole 5 o 6.000 euro spot (Applausi), ma vuole la ricostruzione e la possibilità di tornare a produrre, tanto è vero che ha messo delle proprie risorse per ricominciare a creare prodotto interno lordo non soltanto per quella regione, ma per il Paese. Non ha però avuto soddisfazione e cito in particolare gli agricoltori di Ravenna. Sono passati da essere eroi ad essere dimenticati nel giro di poche settimane; eroi perché l'acqua non stava per entrare nei loro campi (Applausi), ma hanno scelto loro di tutelare il patrimonio dell'Unesco, cioè le bellezze monumentali che sarebbero state devastate dall'acqua e dal fango. Hanno ricevuto gli applausi, ma non hanno ricevuto le risorse; e quando si sono permessi di dirlo, avete bacchettato l'associazione agricola di cui fanno parte, dicendo che quell'associazione attaccava politicamente il Governo. Come se dire di non aver ricevuto risorse sia una critica politica.

Avete anche inserito i Campi Flegrei e anche questa è una questione abbastanza surreale: pochi mesi fa avevate fatto un provvedimento ben più ampio, ma poi lo avete ristretto ridimensionando le aree incluse nella zona rossa, quella più sensibile, nel momento in cui ogni tre per due ci sono scosse telluriche ed emergenze dovute al fatto che non c'è la fine di quegli eventi naturali. Mi spiace che non ci sia il ministro Musumeci, ma dare la colpa dell'abusivismo solo agli amministratori locali vuol dire dimenticare i provvedimenti fatti dalle maggioranze, in particolare di centrodestra, dagli ultimi quindici anni ad oggi. Non mi sembra che quando il ministro Musumeci era presidente della Regione Sicilia si sia scagliato contro l'abusivismo e abbia fatto provvedimenti per abbattere tutti gli ecomostri della sua Regione. Quindi trovo veramente che lo scaricabarile non abbia sortito un buon effetto e non sia stato particolarmente elegante.

Infine, abbiamo i grandi eventi internazionali sportivi come Milano Cortina. Anche in questo caso nulla nasce dall'anno zero: ci sono state precedenti Olimpiadi, le Olimpiadi invernali della mia città, ci sono stati grandi eventi come ad esempio l'Expo. Quando ho letto la norma che prevede un soggetto privato per meglio spendere le risorse pubbliche mi è venuto da sorridere, perché mi sono ricordata a un certo punto che nella mia Commissione abbiamo analizzato anche il codice degli appalti del ministro Salvini, che nasceva con l'intenzione di dire basta ai commissari, alle norme ad hoc e all'emergenza: sarebbe bastato un codice ben scritto per far sì che finalmente i lavori nascessero e si sviluppassero in maniera corretta e coerente. Ma allora perché fate una norma ad hoc per Milano Cortina? Vuol dire per caso che il codice degli appalti del ministro Salvini ha fallito? (Applausi). Sì, ha fallito e non lo diciamo noi, ma le associazioni come l'ANCE, che avevano bisogno, anche dopo il blocco del superbonus, di avere uno strumento normativo per poter accedere a norme più semplici per procedere nei lavori, ma si sono viste di fatto bloccare intere gare d'appalto.

Questo è un provvedimento che non ci convince perché non dà le risposte che servono né a chi ha subito un danno né a un Paese che deve profondamente cambiare. Arriva dopo il salva casa di Salvini un provvedimento dove si dice che si è contro l'abusivismo edilizio e c'è un Ministro che si scaglia contro quei Comuni intorno al Vesuvio che, secondo lui, hanno il primato dell'abusivismo: mi viene abbastanza da sorridere. Evidentemente i due Ministri non si sono parlati quantomeno quando hanno dovuto rilasciare dichiarazioni pubbliche, perché sembra veramente una presa in giro e non serve a Milano Cortina.

Concludo proprio con riferimento alle Olimpiadi. A me dispiace molto che il Comune di Torino all'epoca abbia abbandonato il progetto olimpico. Mi dispiace, perché avevamo le infrastrutture per poterlo realizzare. Poi, dopo che è arrivato il nuovo sindaco Lo Russo e con il presidente della Regione Cirio, sia il Comune di Torino che la regione Piemonte hanno cercato di rientrare nella corsa olimpica, un po' rimbalzati.

Sono contenta che, per le Olimpiadi del 2030, la Francia sceglierà Torino, utilizzando l'Oval per il pattinaggio. Sono molto rammaricata che questa scelta non l'abbia fatta Milano, preferendo costruire un altro palazzetto dello sport; o Cortina, preferendo sradicare altri alberi piuttosto che utilizzare la pista del bob di Cesana Torinese. Mi dispiace, perché il sistema Italia o è sempre sistema Italia o diventa una barzelletta. (Applausi).

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, anche per ragioni di tempo io affronterò soltanto un punto di questo decreto, quello che riguarda i Campi Flegrei. Dico subito che noi voteremo contro il provvedimento: con un certo rammarico, non lo nego. Lo faremo, però, perché questo decreto affronta, dal nostro punto di vista, in maniera insufficiente quella che invece è una enorme vicenda, che riguarda peraltro centinaia di migliaia di persone, e sulla quale ci si sarebbe attesi uno sforzo vero da parte del Governo, con un lavoro magari unitario tra Stato centrale, enti locali, comunità, per dare delle risposte efficaci su obiettivi precisi.

Questo anche perché, signor Presidente, signori Ministri, quello del bradisismo non è un fenomeno emergenziale. Tra l'altro, è sotto monitoraggio da moltissimo tempo e quindi necessiterebbe almeno di risposte strutturali e non di risposte occasionali. Al contrario, dico subito che, non solo non serve, ma è a mio avviso molto grave la speculazione politica vera e propria di cui il ministro Musumeci in particolare, che mi dispiace oggi non ci sia, si è fatto portatore in tutti questi mesi.

Io considero totalmente insopportabile, come è stato ricordato anche da altri colleghi, scaricare le responsabilità sui sindaci del territorio, come se fossero colpevoli di non aver fatto abbastanza per ridurre la pressione abitativa. Tra l'altro, è stato ricordato ieri dalla senatrice Valente che fu proprio il centrodestra ad osteggiare la legge regionale campana del 2003, che si poneva esattamente l'obiettivo di ridurre la pressione abitativa nelle aree più a rischio.

Insomma, siete stati i campioni dei condoni edilizi e del consumo di suolo: veramente, ci manca solo questa speculazione politica insopportabile. Basta propaganda. Basta, una volta per tutte. (Applausi). Servono, invece, fatti concreti e risposte: a partire, per esempio, dalla questione enorme delle famiglie sfollate a seguito delle diffide di agibilità o agli ordini di sgombero.

Famiglie che devono essere messe nelle condizioni di tornare nelle proprie case in tempi ragionevoli. Si tratta di oltre 1.500 persone che sono in una condizione estremamente precaria, per essere gentili, alle quali il Governo si limita soltanto ad assicurare, per un tempo limitato, un contributo all'affitto. Contributo che, nella grande maggioranza dei casi, si rivelerà purtroppo insufficiente per coprire i costi ormai altissimi delle locazioni private.

Si sarebbero dovute investire risorse considerevoli nel recupero degli edifici privati e pubblici, danneggiati in particolare dall'ultima scossa più grave, quella del 20 maggio. E i costi dei lavori per la messa in sicurezza non possono certo ricadere sui singoli proprietari, come se si trattasse di un loro normale obbligo di manutenzione. Si investono 20 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025 e 2026 negli interventi di riqualificazione sismica e per la riparazione dei danni delle case sgomberate e dichiarate inagibili.

Sono cifre, però, lo capite bene, totalmente insufficienti rispetto alle reali esigenze. Dei 420 milioni diluiti sino al 2029, previsti per gli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e per le infrastrutture di trasporti e servizi, la metà sono detratti dal fondo sviluppo e coesione della Regione Campania. Il tutto peraltro condito dal solito ricorso al commissariamento, che non si capisce bene cosa potrà fare senza risorse disponibili. In realtà, credo che anche questa del commissariamento sia una scelta molto discutibile, non solo perché abbiamo già la legge speciale n. 189 del 1984 con un commissario, legge che fu dovuta alla crisi bradisismica dei primi anni Ottanta e che è stata un totale fallimento, perché non ha previsto un concessionario unico per le vie di fuga, che ancora oggi non sono state completate, ma anche perché più che un commissario servirebbe una cabina di regia composta da tutti gli enti coinvolti per evitare, per esempio, che su un tema grande come quello della pianificazione urbanistica venga sottratta la competenza alle istituzioni democraticamente elette nei territori. Tutto questo, peraltro, senza che sia stato mai dichiarato alcuno stato di emergenza nazionale per i Campi Flegrei e senza che siano state impegnate le risorse necessarie per intervenire con azioni risolutive. In queste condizioni, nelle modalità indicate dal decreto-legge e con le scarse risorse messe in campo, al commissario altro non spetterà che magari decidere qualche consulenza, ma non certo quella di programmare interventi o opere infrastrutturali.

Noi crediamo, signora Presidente, che esiste un solo modo per rendere tollerabile la convivenza della comunità con il bradisismo, perché alla fine di questo si tratta: intervenire su tutti gli edifici per renderli sicuri e antisismici, in grado cioè di sopportare eventi di magnitudo di lieve o media entità. Occorrerebbero controlli veloci, certificazioni sulle condizioni dei fabbricati, in modo da quantificare le risorse necessarie per salvaguardare il patrimonio abitativo e anche, naturalmente, il tessuto sociale esistente. I paesi ricompresi nella zona bradisismica vanno difesi nella loro totalità, che è fatta di case, ma è fatta anche di scuole, di chiese, di pubblici esercizi, di luoghi di socializzazione e quindi di persone, di residenti, di lavoratori, di cittadini, di rapporti umani, di legami e di identità, risorse che andrebbero concentrate per l'appunto nella messa in sicurezza degli edifici, senza alimentare nuovi cantieri decennali o pozzi senza fondo, come purtroppo succede troppo spesso. Vanno garantiti i diritti, a cominciare dalla salute: le prestazioni sanitarie pubbliche, per esempio, non possono essere ridimensionate in nessun caso diverso dal preallarme per rischio vulcanico di allerta arancione. Insomma, questi territori hanno bisogno di una concreta prospettiva di rinascita.

Non si può rinunciare allo sviluppo, che nei Campi Flegrei vuol dire il porto, la tutela delle attività produttive, le attività tradizionali del mare e del commercio e vuol dire anche turismo culturale. Su questo vorrei fare un'ulteriore considerazione finale: trovo davvero molto discutibile che nel decreto non compaia mai la parola «archeologia» e nemmeno la previsione di un fondo dedicato ai beni culturali. Lo trovo assurdo, anche perché parliamo - lo dico ai colleghi che magari lo sanno di meno - di un territorio ricchissimo di beni archeologici, che, in larga parte peraltro, ricadono nelle proprietà private in zona rossa. Invece, non si prevede nulla per il patrimonio; il Ministero della cultura ha censito i beni culturali in consegna allo Stato nella zona rossa, ma non ha preso in considerazione i tantissimi beni archeologici dei privati.

Infine, su un'altra questione molto rilevante, quella del Rione Terra e del Parco archeologico, vorrei ricordare che i cittadini, in particolare di Pozzuoli, che è il Comune dove queste aree incidono, sono già stati privati in passato di un luogo dal fortissimo valore identitario per la comunità locale, che fu acquisito dal Comune e poi però destinato ad alberghi di lusso. Fortunatamente, nei trent'anni successivi, con i finanziamenti della Regione Campania, il Rione Terra è stato restituito al pubblico, è diventato una straordinaria realtà archeologica del territorio. Ecco, il solo fatto che questo decreto-legge non preveda nulla sul tema della fruibilità di questi patrimoni archeologici, attorno ai quali ruota tutto il sistema degli operatori dei beni culturali, penso che la dica davvero lunga sulla miopia del Governo e sulla sua incapacità di soddisfare le attese del territorio.

Peraltro, lo vorrei davvero ricordare, stiamo parlando di un luogo - Pozzuoli, l'antica Puteoli - che ha una storia straordinaria, cominciata, pensate voi, nel 194 avanti Cristo, una storia che va avanti ancora oggi; la storia di quella che fu nell'antichità una città straordinaria, cosmopolita e multiculturale; una storia, un patrimonio culturale, quindi, che ha un enorme valore identitario e che bisognerebbe rispettare molto assieme, ovviamente, a tutti quelli che a Pozzuoli ci vivono ancora oggi.

Ecco, anche per queste ragioni e naturalmente per tutte quelle che sono state ricordate in discussione generale dalla mia collega Floridia, noi di Alleanza Verdi-Sinistra voteremo convintamente contro il decreto-legge al nostro esame. (Applausi).

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Grazie Presidente. Per suo tramite, siccome ho sentito la collega Fregolent che parlava di critiche da parte dell'ANCE sul cosiddetto decreto salva-casa del ministro Salvini, volevo rassicurare che non erano critiche - lo dico da responsabile nazionale del settore casa del mio partito - ma erano osservazioni sul fatto che il decreto fosse "contenuto" su determinati argomenti. Ricordo a tutti (l'ho detto in Parlamento la scorsa settimana) che la grande materia relativa al futuro che vogliamo per i nostri territori sarà contenuta nel provvedimento sulla rigenerazione urbana di cui stiamo trattando proprio in 8a Commissione e del quale proprio la prossima settimana verrà reso pubblico il testo unificato e per il quale fisseremo la data per la presentazione degli emendamenti. Volevo quindi tranquillizzare i colleghi perché anche su questo tema la maggioranza è pronta a intervenire.

Veniamo al decreto-legge in esame: oggi esaminiamo due interventi urgenti emanati a circa un mese di distanza per far fronte alle conseguenze di due eventi naturali nefasti: il primo prevede la ricostruzione post-alluvione, il secondo riguarda i rischi del bradisismo. L'occasione è anche utile per introdurre disposizioni più puntuali in tema di protezione civile.

Per quanto riguarda le alluvioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, è stata prevista una maggiore semplificazione per accedere ai contributi. Inoltre sono state implementate norme che consentono ulteriori assunzioni nella pubblica amministrazione, oltre a nuove disposizioni per contrastare il dissesto idrologico-ferroviario. Il decreto ridisegna la contribuzione pubblica nelle tre Regioni coinvolte dall'alluvione dello scorso anno. I contributi previsti possono essere destinati al rimborso fino al 100 per cento delle spese occorrenti per l'acquisto di aree edificabili alternative o di immobili immediatamente disponibili per destinazione residenziale o produttiva nello stesso Comune del bene danneggiato.

Il commissario straordinario potrà avvalersi di enti pubblici e organi statali per effettuare le verifiche sugli interventi per i quali siano stati concessi i contributi per la ricostruzione. Per le assunzioni a tempo determinato negli enti locali è prevista la facoltà di attingere anche alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni.

Sempre il commissario straordinario e la società RFI sottoscriveranno un'apposita convenzione per attuare interventi sulla rete ferroviaria per risolvere i problemi del dissesto idrogeologico lungo le infrastrutture dedicate ai treni.

Viene estesa la copertura dei contributi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in seguito agli eventi calamitosi verificatisi nel 2022 e 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per i quali non siano già stati previsti finanziamenti.

A differenza dell'altra parte del decreto-legge, che si occupa di guarire le ferite dell'alluvione, con le norme ora qui trasfuse dal decreto Campi Flegrei si punta alla prevenzione dei danni in una zona soggetta ad attività di bradisismo.

Abbiamo già affrontato il tema del rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei lo scorso novembre. Con le norme ora introdotte si finanziano 20 milioni di euro per l'anno in corso e diverse misure antisismiche urgenti. L'obiettivo è la tutela e la riqualificazione del patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, oltre agli interventi per le infrastrutture dei trasporti e dei servizi essenziali. Per realizzare questi obiettivi viene individuata la figura del commissario straordinario per l'attuazione del PNRR in quest'area, che resterà in carica fino al 2027. Il commissario potrà adottare misure di accelerazione dei lavori anche in deroga, inserendo nel programma di riqualificazione anche varianti agli strumenti urbanistici, in modo tale da semplificare le procedure e accelerare una macchina amministrativa ferma che deve essere più efficiente. Sono infatti necessari interventi urgenti, soprattutto per spendere in modo appropriato le risorse già assegnate.

La stessa logica guida la volontà di intervenire sulla mobilità e per garantire la continuità scolastica negli edifici, ad esempio, di Pozzuoli, che sono stati danneggiati e sgomberati perché inagibili.

Inoltre, ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità, viene riconosciuto un contributo per trovare una sistemazione autonoma. La disposizione a nostro giudizio più importante è quella che pone le basi strutturali per poter convivere con il fenomeno del bradisismo in maniera sicura, stabilendo specifici divieti in relazione al rilascio dei nuovi titoli edilizi per interventi di nuova costruzione, predisponendo inoltre un elenco degli edifici privati che abbiano una vulnerabilità sismica nei comuni interessati. In tutti questi casi si prevedono interventi di riqualificazione edilizia anche con procedure dedicate e appositi contributi alle famiglie.

Sotto il profilo finanziario il decreto Campi Flegrei mette in campo circa 400 milioni di euro. Voglio ricordare che per le alluvioni del 2023 il Governo con più provvedimenti ha messo in campo più di 6 miliardi di euro.

Si tratta, in sintesi, di misure concrete per porre rimedio all'azione nefasta delle forze della natura - l'alluvione e il bradisismo - spesso agevolate dalla precedente incuria dell'uomo.

Come ho avuto modo di dire in precedenti interventi, purtroppo io sono un "alluvionato" del 1994 (l'alluvione del Piemonte) e so bene quali siano le esigenze di chi viene colpito da queste tragedie. So bene cosa vuol dire sentirsi il fango addosso anche dopo che ti sei lavato decine di volte. Conosco quel suono che continua a riempire le orecchie e l'acqua che ribolle insinuandosi nella tua casa. Ricordo l'angoscia di quando guardavo fuori dalla finestra e, nel buio totale, vedevo sagome che galleggiavano e pregavo che non fossero persone, amici, parenti. Per questo posso dire che con una serie di decreti mirati dedicati alle popolazioni coinvolte nei disastri naturali di questi anni, il Governo si è dimostrato attento ai bisogni dei cittadini colpiti da eventi che hanno cambiato improvvisamente e forzosamente il corso della loro vita. Un Governo che sta lavorando per restituire la normalità della vita a chi vuole solo una vita normale. Un Governo così è un buon Governo e merita il nostro sostegno. (Applausi).

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, colleghi e colleghe, membri del Governo, grazie alla vostra spiccata capacità di sintesi oggi, visto che siamo ancora in tempi di saldi, mostrandovi sempre sul pezzo, siamo in Aula qui a votare ben due decreti-legge in uno; della serie due per uno. La votazione di questo provvedimento arriva dopo settimane di indiscutibili successi, sia a livello nazionale che internazionale, culminate con la letterina a Babbo Natale che la premier Meloni ha inviato a Ursula von der Leyen. (Applausi). Ma quanto siamo lontani da quei tempi in cui si usava ripetere che con Giorgia in Europa era finita la pacchia! Quanto siamo lontani da questa frase che, con il consueto aplomb istituzionale, la Presidente rivolgeva alle istituzioni comunitarie, rivelando sin da allora quello che sarebbe stato un approccio fallimentare su tutta la linea e che non ha fatto altro che mettere in evidenza la vostra totale incapacità e inconsistenza. (Applausi). Le vostre trasformazioni sono innegabili e sotto gli occhi di tutti, come quella di un Vice Premier, per esempio, che si sente un tantino sotto assedio. Qualcuno gli ha rubato voti e anche la scena e quindi cerca di spostarsi un po' più a destra ed è passato con molta nonchalance dall'affidarsi al cuore immacolato di Maria ad un più terreno generale di fanteria, pur di restare a galla, ma questo di certo non permette ai treni di arrivare in orario, ma che fa? Tanto lui pensa solo a una cosa: al Ponte e a nient'altro. (Applausi). Così, mentre Santanchè e Salvini si preparano per i dissetanti cocktail del Twiga, in mezza Italia la gente è senz'acqua. E qui, ministro Musumeci, il suo capolavoro: lei ha detto in Sicilia che negli anni passati non c'è mai stata una programmazione seria della crisi idrica. Ebbene, siamo qui a ricordarle che negli anni passati, esattamente dal 2017 al 2022, è stato lei il Presidente della Regione Sicilia. (Applausi). Ma complimenti, meno male che ci siamo noi a ricordarvi di queste cose. Questo provvedimento, al pari degli altri che state portando in Parlamento, è solo un'altra pagina mal scritta dei vostri fallimenti. Le misure sono inadeguate e insufficienti, abbiamo provato ad aggiustare il tiro in Commissione, ma come al solito avete deciso di andare dritti per la vostra strada. In Commissione abbiamo toccato con mano l'inconsistenza di questo Governo e al contempo abbiamo sentito dichiarazioni da parte di parlamentari della maggioranza che dicevano che è la prima volta che un Governo stanzia dei soldi per l'acquisto di mobili danneggiati. Eh già, complimenti per la fantasia, torno a dire. Peccato che i 6.000 euro ad abitazione che avete promesso siano solo una goccia nel mare rispetto alle spese che si trovano ancora ad affrontare le persone che sono state danneggiate dal maltempo. (Applausi). Parlo degli emiliano-romagnoli, ovviamente. Mi domando se il valore della vostra cucina, della cucina della presidente Meloni, o - che so - di quella di Giorgetti, o della sua, ministro Musumeci, rientri nella cifra di 3.200 euro, oppure se la vostra camera da letto o la cameretta dei vostri figli rientri nella spesa limite di 700 euro, perché è questa la miseria che con la vostra stravagante fantasia avete deciso di concedere a quei cittadini, proprio a loro che sono noti per la grande capacità di rimboccarsi le maniche e ripartire con grande forza, con più forza di prima. (Applausi).

Ancora, come definire il vergognoso botta e risposta del vice ministro Bignami con i sindaci del territorio? I titoli della stampa erano «Bignami minaccia gli alluvionati», è davvero pessimo leggere di un Vice Ministro incapace di accettare critiche rispetto al proprio operato e meno male che lui è uno dei migliori, almeno così vi sentiamo dire continuamente. Immaginiamoci gli altri come sono.

Come risposta, poi, alle esigenze dell'area dei Campi Flegrei, avete deciso di trasformare un provvedimento ad hoc in un emendamento da inserire nel decreto-legge che stiamo votando oggi, un segnale molto chiaro - diciamocelo - dell'importanza che date a quella comunità e a quei territori. Come ricordato dal senatore Nave nell'intervento precedente, per dare un sostegno al tessuto economico in difficoltà abbiamo proposto diverse soluzioni, tra cui l'istituzione di una zona franca urbana, la decontribuzione Sud al 100 per cento invece che al 30 per cento, la cassa integrazione in deroga. Abbiamo chiesto di incrementare le risorse a disposizione, soprattutto per la messa in sicurezza delle scuole, e di prevedere dei fondi aggiuntivi per il consolidamento del nostro immenso patrimonio archeologico, ma a voi queste proposte non sono chiaramente piaciute. In Commissione, inoltre, avete respinto gran parte degli emendamenti delle opposizioni che assicuravano anche ai territori alluvionati dell'Emilia-Romagna e a quelli interessati dal fenomeno del bradisismo la possibilità di usufruire del superbonus rafforzato; emendamenti che avevamo predisposto per riparare al vostro errore del taglio della cessione del credito e dello sconto in fattura. Avete scelto, però, di farlo solo per il cratere dell'Aquila. Ci mancherebbe, per carità, da abruzzese ho apprezzato questa misura e personalmente l'ho sostenuta e votata; tuttavia ci tengo a farvi notare che avete creato una incomprensibile disparità di trattamento tra i cittadini e i territori che vivono situazioni di difficoltà similari, seppur dovute a situazioni ed eventi diversi.

In quasi due anni di Governo, non avete raggiunto alcun risultato utile, se non per il vostro ego e la vostra delirante narrazione. In Europa lottate per un commissario dicendo di mandarci Fitto, che con il PNRR ha fatto faville, salvo poi leggere quanto dice la Ragioneria generale dello Stato, che vi invita ad essere più cauti con i trionfalismi. Meloni fa festa ad ogni rata del PNRR che ci viene assegnata, dicendo che siamo arrivati al traguardo prima degli altri; non dice però quello che afferma la Ragioneria dello Stato, ovvero che a due anni dal termine del programma del PNRR, dei 102 miliardi ricevuti, ne è stata spesa soltanto la metà. Non c'è una sola cosa di cui andar fieri.

Pensiamo al merito, che la signora Meloni poneva a base della sua e della vostra azione, anche per riscattare quanti, a suo dire, sono stati per decenni costretti ad abbassare la testa. Lo diceva poco prima delle elezioni, intervistata, tra l'altro, da Gennaro Sangiuliano, quindi con una domanda a sorpresa immagino. (Applausi). Per suo tramite, signora Presidente, vorrei chiedere alla presidente del Consiglio Meloni chi doveva rialzare la testa: forse quei giovani di Fratelli d'Italia che volevano intascarsi i soldi del servizio civile, che abbiamo visto in quei vomitevoli filmati, o i Ministri indagati per truffa ai danni dello Stato? (Applausi). Chi doveva rialzare la testa, il vice ministro Bignami che minaccia gli alluvionati, oppure il cognato d'Italia che scende dal treno così a caso? Forse Delmastro Delle Vedove o il buon Sangiuliano, che non ne azzecca una manco per sbaglio? (Applausi). Erano questi che dovevano rialzare la testa? Ad ogni modo, forse prima di rialzare la testa, avrebbero dovuto riempirla, concedetemelo. (Applausi). Qualcuno, quasi per giustificare e sminuire questi fatti, ha detto che queste cose aiutano la minoranza. No, cari miei, non ci siamo proprio: queste cose non aiutano noi. Queste cose qualificano voi e questa è cosa ben diversa. (Applausi).

L'unica azione concreta che avete deciso di mettere in campo in questi mesi, tramite la Regione Lombardia, è stata l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Sapete bene come la pensa il Movimento 5 Stelle sulla questione, ma oggi vorrei fare un passo in avanti e venirvi incontro. Con l'aeroporto intitolato a Berlusconi avete di fatto liberato una nuova casella per l'intitolazione del Ponte sullo Stretto. Ed ecco il nostro suggerimento: intitolare il Ponte al noto Marcello Dell'Utri, come riconoscimento per aver fatto - lui sì - il collegamento stabile con la Sicilia per anni e da ben prima che il progetto del Ponte si concretizzasse. (Applausi). Magari assicurategli anche una rendita dei pedaggi, visto che per i prossimi anni dovrà accontentarsi solo della modesta cifra ricevuta grazie alla generosità di un anonimo donatore (chissà chi sarà). Lui se lo merita e se lo aspetta, lo capiranno, ne siamo certi.

Anche nel provvedimento in esame sul merito vi siete superati. Penso all'articolo sulla Fondazione Milano Cortina che, grazie ad un'inchiesta, abbiamo scoperto essere rifugio per il riscatto lavorativo di giovani altamente meritevoli provenienti da famiglie in disagio economico. Ma non vi vergognate per niente di quello che state facendo? Ovviamente sono stata sarcastica con questa affermazione, ma non vi vergognate? Vado alla conclusione, signora Presidente.

PRESIDENTE. Concluda, ha finito il suo tempo. Non va alla conclusione per altri minuti; le concedo un minuto solo. Riesce a concludere in un minuto?

DI GIROLAMO (M5S). Signora Presidente, io la ringrazio, per un minuto.

Noi votiamo contro questo provvedimento, che riteniamo del tutto insufficiente. È esattamente come voi: è fatto di slogan, di parole distanti anni luce dai problemi del Paese reale; un Paese che state governando a vostra immagine e per quello che quotidianamente dimostrate di essere nella sostanza, nella forma e pure nel merito. È il peggior Governo degli ultimi decenni. (Applausi. Commenti).

Votiamo contro perché non siamo abituati a prendere in giro le persone, specie se sono in difficoltà. Questa è una vostra prerogativa, una vostra scelta, il vostro modo di fare politica, ed è giusto che siate voi ad assumervene tutte le responsabilità davanti al Paese. Ho concluso, grazie. (Applausi).

MINASI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (LSP-PSd'Az). Presidente, colleghi e Governo, ritorniamo a parlare del decreto-legge, perché il precedente intervento è stato solo un insulto continuo alla Premier e ai membri del Governo e nulla ha citato del provvedimento in esame. (Applausi).

Il provvedimento oggi in votazione è invece la plastica dimostrazione dell'operatività e della fattività di questo Governo, che non si limita a fare promesse o provvedimenti spot - come siamo stati abituati in precedenza - limitati al momento dell'emergenza o finalizzati a colpire e impressionare positivamente l'opinione pubblica; ma quelle promesse le attua e le mantiene, dando continuità e costanza al suo lavoro.

Era il gennaio scorso quando intervenivamo con nuovi sostegni per i territori colpiti dalle alluvioni del maggio 2023, prevedendo, da un lato, aiuti per la ricostruzione e, dall'altro, aiuti per la ripartenza delle industrie. Mentre a febbraio dell'anno prima approvavamo il decreto ricostruzione per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia e da quello dell'Aquila, con misure che semplificavano e acceleravano le procedure di ricostruzione.

Adesso torniamo a occuparci di queste problematiche, con nuovi importantissimi interventi, che certamente potranno favorire la rinascita delle aree ferite innanzitutto dagli eventi alluvionali, aiutando la ricostruzione non solo degli edifici privati, ma anche di quelli pubblici, delle infrastrutture viarie e ferroviarie, delle opere di difesa idraulica e della rete dei servizi essenziali.

Per farlo partiamo da una norma assolutamente innovativa, contenuta nell'articolo 1, cioè la previsione di contributi per i danni ai beni mobili distrutti o danneggiati dall'alluvione all'interno delle abitazioni private. Non era mai successo finora che un Governo si preoccupasse anche di questo, e cioè della mobilia, degli arredi, di tutto ciò che fa di una casa la nostra casa e che rappresenta qualcosa di essenziale per rendere quella casa abitabile e fruibile e la nostra vita una vita quotidiana, normale. Per la prima volta questa maggioranza pensa anche a questo aspetto, finora sempre trascurato, per quanto importantissimo, e dà la possibilità, a chi nell'alluvione ha perso tutto, di fruire di altri piccoli ma utilissimi sostegni. Questa previsione dimostra anche, più di ogni altra, quanto siano la sensibilità e l'attenzione che chi ha in questo momento nelle proprie mani le sorti dell'Italia mette nel guidarla, curando perfino dettagli che potrebbero essere insignificanti, ma che insignificanti non sono.

Viene poi previsto che i contributi per la ricostruzione privata possano essere anche destinati alla delocalizzazione o all'acquisto di aree alternative o di immobili dove riavviare l'attività produttiva o fissare la nuova residenza, attraverso l'accelerazione delle procedure di ristoro, per garantire quanto prima il rientro nelle case di abitazione. In questo caso, le aree degli immobili demoliti, da demolire o comunque danneggiati, che vengono abbandonate da chi delocalizza la propria residenza, vengono acquisite gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune. Tutto questo avverrà sotto la stretta sorveglianza del commissario straordinario, con verifiche a campione, per le quali potrà avvalersi anche di enti pubblici o di organi statali con competenze ispettive di controllo e di vigilanza, per la prevenzione o la repressione di illeciti correlati all'utilizzo dei contributi pubblici. Anche questa norma è di fondamentale importanza, perché siamo stati normalmente abituati a concedere soldi a pioggia ai territori che spesso non li utilizzano come dovrebbero o non li utilizzano appieno, perché sono mancati i controlli e le relative sanzioni. Con l'assegnazione di questo compito al commissario si può invece intervenire in maniera efficace anche sotto questo punto di vista e - perché no - agire anche culturalmente sulla mentalità e i comportamenti di chi magari pensa di poter profittare di finanziamenti pubblici per scopi diversi da quelli previsti, che sono la restituzione della dignità a chi ha visto la propria normalità stravolta da una catastrofe naturale.

La discussione del decreto-legge si è concentrata molto sugli aspetti finanziari. Siamo riusciti, con diversi emendamenti, a incrementare le risorse da destinare a territori e famiglie, mettendo particolare attenzione nella programmazione della spesa. Quindi diventa ancor più importante vigilare sull'impiego di queste risorse, ma anche accelerare la ricostruzione, il che si può fare solo attraverso una definizione più attenta delle relative modalità di attuazione. Ad esempio, si consente agli enti locali di poter assumere personale attraverso lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi o estendendo il novero dei soggetti che possono essere individuati quali soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.

C'è poi tutto l'aspetto di intervento sulle infrastrutture ferroviarie e viarie, fondamentali per la ripresa di qualunque territorio. In questo caso, l'articolo 6 inserisce quelle ferroviarie nel piano speciale predisposto dal commissario straordinario e vengono previsti RFI, come soggetto attuatore per provvedere alla messa in sicurezza e ripristino degli impianti ferroviari danneggiati, e l'ANAS, quale corrispondente soggetto attuatore per le arterie statali. Anche qui c'è un'attenzione mirata a voler far davvero ripartire le aree alluvionate attraverso l'affidamento di questi lavori a soggetti che sono garanzia per una buona riuscita degli interventi.

Con questo provvedimento il Governo non ha trascurato le altre popolazioni vittime di calamità e catastrofi naturali o comunque a rischio. Per questo inserisce misure anche per l'area dei Campi Flegrei e per le zone terremotate. Per quanto riguarda i Campi Flegrei, anche in questo caso le nuove norme di protezione civile e prevenzione del rischio bradisismico si collocano nel solco della continuità con le previsioni già introdotte in precedenza, facendo un passo in avanti quanto a utilità e importanza. Tra le varie previsioni, viene introdotta la nomina di un commissario straordinario, in carica fino al dicembre 2027, per assicurare la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica e la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali.

Vengono poi introdotte una serie di misure di semplificazione, accelerazione e deroga alle procedure esistenti per l'attuazione degli interventi, nonché misure emergenziali per assicurare la continuità scolastica, per esempio dei bambini e i ragazzi della zona, così che non siano penalizzati nel loro percorso di studi.

Inoltre, si torna a pensare anche alle popolazioni colpite dal terremoto dell'Aquila nel 2009 e del Centro Italia del 2016, con misure che potenziano alcune aree di intervento. Alcune di tali misure sono un ulteriore mattoncino - per usare un termine che cade a pennello visto l'argomento - nella ricostruzione di quelle aree e dimostrano, se ce ne fosse bisogno, l'efficacia di questo provvedimento.

Voglio cogliere l'occasione per sottolineare anche alcuni aspetti, come ad esempio gli ottimi risultati raggiunti in questo ambito sotto la nostra legislatura. Nonostante i problemi sopraggiunti che rallentano l'attività di ricostruzione - come lo stesso commissario ha recentemente ricordato, e mi riferisco all'inflazione, all'aumento dei costi dei materiali, alle difficoltà di approvvigionamento, alle difficoltà di trovare le maestranze e così via - questo Governo è riuscito, con un suo intervento, a dare una spinta decisiva alla ricostruzione stessa. I dati che voglio citare, che sono dell'ultimo rapporto dell'ufficio commissariale - parliamo di numeri, giusto per rispondere al precedente intervento - sono due. Il primo è che si sono ridotte le famiglie che ricorrono all'assistenza abitativa dalle oltre 14.000 del 2022 alle 11.000 di quest'anno.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,50)

(Segue MINASI). E già questo è un netto segnale dell'accelerazione impressa. Il secondo è il dato che arriva da Cassa depositi e prestiti, che ci dice che, al 30 giugno, sono stati concessi quattro miliardi e mezzo di euro, di cui, nel solo 2023, è stato erogato un terzo del totale e, nell'ultimo biennio, addirittura il 50 per cento dell'intero ammontare, quindi con un continuo trend in crescita segnato nei primi mesi dell'anno.

Questo trend consolida il cambio di passo rispetto al passato. Si è finalmente innescato un percorso virtuoso. Per citare sempre il rapporto, gli ultimi dati illustrano una forte fluidificazione del sistema di ricostruzione dopo molti ritardi accumulati negli anni nel post sisma.

La nomina dei commissari, signor Presidente - per rispondere alla senatrice Furlan - non può essere associata alla bontà o meno del codice degli appalti, perché nulla c'entra, ma a volte serve. Qui stiamo parlando di programmi straordinari di ricostruzione. Serve a garantire una risposta più efficiente e più tempestiva nelle operazioni di ricostruzione.

Quindi, credo che, alla luce di tutto questo, nessuno potrà mai smentire l'eccezionale lavoro che questo Governo sta portando avanti in tema di calamità naturali: che siano alluvioni, che sia il sisma, che sia la prevenzione del rischio, riuscendo a fare, per le zone terremotate, in meno di ventiquattro mesi quanto gli altri Governi non erano riusciti a fare neanche nel triplo del tempo.

Stiamo intervenendo concretamente, con i provvedimenti già varati e con questo decreto e gli altri che arriveranno. Per tutte queste ragioni, esprimo il voto favorevole del Gruppo Lega a questo provvedimento. (Applausi).

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, senatrici e senatori, signori del Governo: diciassette morti, più di 20.000 sfollati, dieci miliardi di danni. Questo è stato l'evento alluvionale in Emilia-Romagna di più di un anno fa. Basterebbero solo questi numeri a richiederci sufficiente serietà, responsabilità e i giusti toni, e cioè di muoverci nel segno della collaborazione e della determinazione comune negli interventi, anche per rendere ai cittadini la percezione di un solo Stato al loro fianco, non di mille articolazioni che litigano tra di loro.

Questo è anche il miglior modo di rendere onore alla resilienza e alla laboriosità di un popolo che si è rialzato da solo, al fianco delle proprie amministratrici, dei propri amministratori locali, delle Forze dell'ordine, delle associazioni dei volontari.

Invece, signor Presidente, siamo costretti a non tacere il cinismo di un Governo che, dal primo giorno ad oggi, ha immaginato di utilizzare questo evento come la possibilità di un assalto alla diligenza, come una possibile strumentalizzazione elettorale. (Applausi). Bisogna dire la verità: gli stivali nel fango del presidente Meloni, la promessa del 100 per cento dei ristori, la polemica quotidiana a tutto campo con gli enti locali avevano questo obiettivo. Ripeto: diciassette morti e 20.000 sfollati, all'inizio erano 36.000, con dieci miliardi di danni stimati, il terzo evento calamitoso più grave nel mondo nel 2023.

Oggi, d'altra parte, c'è stata una dimostrazione plastica. Mi ha molto sorpreso la relatrice, che in Commissione ha avuto toni di confronto, che oggi invece ha fatto sostanzialmente un comizio elettorale, in particolare contro il sindaco di Ravenna.

Signor Presidente, faccio una premessa. Io vorrei davvero sorvolare sulla confusione totale che, come ha detto il senatore Manca, abbiamo tristemente osservato in queste settimane: non solo l'incontinenza in materia di decretazione d'urgenza, facendo ancora una volta finta che il Capo dello Stato non abbia parlato in merito, ma il capolavoro al contrario. Noi convertiamo, infatti, due diversi decreti confluiti, uno dei quali, quello sui Campi Flegrei, su una materia già oggetto di decretazione di urgenza pochi mesi fa e che oggi, con questo provvedimento, è completamente sostituito.

Poi, cito i pareri arrivati in ritardo, subemendamenti a ripetizione e infine pareri sostanzialmente tautologici nella Commissione. A fronte dei nostri emendamenti e delle nostre proposte, la risposta è: o che non fa parte del programma del Governo, oppure che il MEF indica che per alcuni emendamenti c'è una copertura, mentre per altri no. In questo caso è del tutto evidente che nel secondo caso è una scelta. È qui lo sforzo che sia la relatrice sia la Sottosegretaria hanno fatto, ma con un Governo poco collaborativo. Insomma, è la dimostrazione che il Parlamento è stato sostanzialmente esautorato.

Poi, nel merito, noi abbiamo avuto sempre un'unica stella polare, quello che avete detto voi alle popolazioni di quei territori: avrete il 100 per cento dei ristori. La risposta che oggi c'è è positiva? No, è negativa. Non li avranno: questo è il punto. (Applausi). Vorrei dire un solo numero: il commissario Figliuolo dice di avere 1,9 miliardi. Quante risorse ha speso? 14 milioni. Su 1,9 miliardi ha speso 14 milioni. Voi avete detto che i Comuni non hanno speso ancora tutte le risorse, ma ai Comuni abbiamo dato le risorse per ricostruire strade e ponti; devono attenersi al codice che prevede procedure e che pure i Comuni hanno rispettato in tempi record e che adesso stanno appaltando. In fondo si è istituita una cabina di regia tra Stato ed enti locali, ma non l'avete mai riunita.

Io ho fatto un'esperienza nella mia vita, quando ero molto giovane: terremoto dell'Aquila del 2009, presidente del Consiglio Berlusconi, sottosegretario Bertolaso. Noi ci riunivamo la mattina alle ore 7, la sera alle ore 23, dal primo giorno e per mesi tutti i giorni, enti locali, Forze dell'ordine, Forze armate, grandi società nazionali per l'energia e per il gas; abbiamo gestito insieme quell'evento, pur da parti politiche completamente distanti. Quella cabina che non avete mai riunito è il luogo in cui chiarirsi con gli enti locali, evitando la polemica, o almeno che la polemica non sia il fine.

Allora, il tema del rapporto Governo-Comuni qui merita un approfondimento, perché la senatrice Valente ha ricordato che il ministro Musumeci, proprio ieri sui Campi Flegrei, ha detto che tutta la responsabilità è dei Comuni. Qui abbiamo sentito che tutta la responsabilità è dei Comuni. Ora il dubbio sorge spontaneo: esattamente qual è la vostra idea di autonomia differenziata? A me pare che l'unica differenza sia questa: quando si tratta del provvedimento "spacca Italia" - naturalmente so che quando dico questo i colleghi della Lega non si scompongono, anzi ne menano vanto, mentre quelli di Fratelli d'Italia masticano amaro - allora bisogna trasferire alle Regioni. Naturalmente avrete osservato, come noi, che in soli cinque giorni 350.000 italiani hanno firmato online e in modo certificato il sostegno al referendum (Applausi) e migliaia di banchetti, promossi da partiti, sindacati e associazioni, stanno riempiendo le nostre piazze: un enorme «no» vi travolgerà. Questa è l'autonomia differenziata "spacca Italia". Quando invece si tratta dei Comuni, cioè dell'autonomia locale più antica e riconosciuta dell'Italia, voi ne fate bersaglio per le vostre freccette.

Noi siamo completamente contrari all'idea che ci sia un vittimismo di Stato che scarichi sempre la colpa a qualcuno, che ci sia uno scaricabarile verso le autonomie locali e, soprattutto, siamo contrari proprio all'idea che ci possa essere un Sottosegretario che vada nei territori colpiti e dica, per coloro che sono eterodiretti dal PD, che non si sa se ci saranno i 6.000 euro che nemmeno bastano (Applausi), a proposito di come si affronta un evento così drammatico. Avete trattato le amministrazioni locali come dei questuanti, quando invece il Paese dovrebbe dotarsi della certezza del diritto, di quel codice della ricostruzione adesso in discussione alla Camera. Lo aspettiamo in Senato, ma lo aspettavamo da due anni.

Io vorrei dire che c'è un tema tutto politico. È un suggerimento non richiesto: si può, dopo aver vinto le elezioni, dire che è colpa dei Governi precedenti e che si sta facendo di più dei Governi precedenti? Tuttavia, è una formula che scade come lo yogurt. Dopo due anni non a noi dovete rendere conto, ma a quelli che vi hanno votato, ai quali, se continuate a dire che il problema sono i Governi precedenti, a un certo punto vi chiederanno che vi hanno eletto a fare: a governare il Paese o a continuare a fare opposizione a quelli che c'erano prima? (Applausi).

Certo che ci sono fenomeni enormi come il caos climatico, che moltiplicano gli eventi climatici estremi. Tutte le volte che ne abbiamo discusso e abbiamo parlato di transizione energetica ci avete raccontato che il problema era la Cina. Penso che la presidente Meloni sia andata in Cina a dire questo, che il problema sono loro.

Ieri la senatrice Petrucci si è lanciata, con sprezzo del pericolo, nell'indicazione della soluzione a tutti i problemi: il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima che avete approvato, il PNIEC. Si tratta, cioè, di quel pezzo di carta nel quale avete scritto che tutti i nostri problemi saranno risolti dal nucleare: la nuova generazione della fissione nel 2035, forse, e poi la fusione nel 2050, quindi coloro che osservano e rispondono ai fenomeni climatici estremi oggi aspettino con calma che arrivi la soluzione a tutti i mali. (Applausi).

Poi, a proposito del dissesto, la senatrice Petrucci ha detto che il Governo ha scritto a tutte le Regioni e solo sei hanno risposto. Ora, io per gentilezza non dirò quali sono le sei Regioni che hanno risposto. Certamente non penso che il Governo abbia una funzione epistolare, però vorrei ricordare che 14 Regioni sono attualmente governate dal centrodestra e che fino a poco fa - prima della Sardegna - erano 15. Spero che tra poco saranno meno.

La verità è che la calamità non è l'oggetto di questo provvedimento: è il soggetto. Siete voi la calamità. Questo è il punto! (Applausi).

Ora, so che il senatore Sigismondi ci dirà adesso che è stato fatto molto, ci ricorderà i primati raggiunti e le colpe dei Comuni. Allora io dico - e chiudo - di metterci d'accordo in questo modo: per due anni, ogni volta che noi abbiamo fatto delle osservazioni avete risposto che non ci eravamo resi conto che avete vinto le elezioni e, quindi, avete ragione. Bene, tra poco si vota in Emilia-Romagna e anche in altre Regioni. Si vota in quei territori colpiti, e voi avete attaccato oggi qui Michele De Pascale, che invece ha detto una cosa giusta: tra gli interventi manca completamente la voce della prevenzione e della messa in sicurezza. Purtroppo l'evento che si è verificato non va guardato con gli occhi del passato, ma con quelli del futuro. È un evento straordinario per il passato ma nessuno, visti i cambiamenti climatici, ha il coraggio di parlare abbastanza di straordinarietà guardando al futuro. Bene vedremo infine, proprio in quel momento, dopo che avete vantato tante volte il voto alle politiche, a chi daranno ragione le cittadine e i cittadini di cui voi non vi siete occupati a sufficienza e che alla fine vi giudicheranno. (Applausi).

SIGISMONDI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGISMONDI (FdI). Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ritengo inaccettabile ascoltare nell'Aula del Senato un intervento come quello della senatrice Di Girolamo, privo di qualsiasi contenuto utile alla discussione, pieno esclusivamente di inaccettabili offese. Evidentemente qualcuno ha scambiato la Camera alta per un cabaret. Evidentemente il senso delle istituzioni non appartiene a tutti noi. (Applausi).

Voglio nuovamente ribadire la vicinanza del Gruppo Fratelli d'Italia a tutte le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana, delle Marche e dei Campi Flegrei, che stanno affrontando una difficile situazione. E desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e a tutte le donne che stanno lavorando per il ritorno alla normalità. Ringrazio i volontari, la Protezione civile, gli amministratori locali, i sindaci (Applausi), le Forze dell'ordine e il commissario alla ricostruzione, il generale Figliuolo.

Speravo che questa discussione potesse essere serena e concreta e non influenzata dall'imminente campagna elettorale in Emilia-Romagna, ma evidentemente così non è stato. Ho sentito dire durante il dibattito che questo provvedimento sarebbe assolutamente privo di copertura economica, che in questo primo anno non si è visto nulla e che le risorse stanziate non sono sufficienti.

E allora mi preme ribadire che il Governo da subito ha dato prova di tempestività, esprimendo la chiara volontà, che ribadiamo quest'oggi in Aula, di dare ristoro al 100 per cento dei danni subiti dai privati. (Applausi). Ad oggi il Governo ha stanziato, di concerto con la struttura commissariale, 4,7 miliardi per la ricostruzione, di cui 2,8 miliardi per le opere pubbliche e 1,9 miliardi per la ricostruzione privata. Sono pochi? Sono molti? Sono quelli che servono e non è una mia riflessione. Sapete che questi giorni sono serviti per un bilancio del primo anno del commissario Figliuolo. Ho letto in una sua dichiarazione comparsa sui giornali che dai dati raccolti finora si può affermare che tali risorse permettono di far fronte a qualsiasi esigenza. (Applausi). Nonostante tutto, il centrosinistra continua a raccontare una verità che non trova riscontro nella realtà.

Abbiamo anche assistito a un gioco al rialzo, che è continuato anche questa mattina in Aula. Come sapete, il decreto in esame destina a una platea di 35.000 soggetti un contributo massimo di 6.000 euro ad abitazione per risarcimento dei mobili distrutti dall'alluvione. In Commissione - come dicevo quest'oggi in Aula - sull'argomento durante la discussione degli emendamenti, abbiamo assistito nuovamente a una sorta di gioco al rilancio. Dalle opposizioni con gli emendamenti c'è chi proponeva 12.000 euro, chi 18.000, chi 30.000. Peccato, che quando si è trattato del sisma del 2012 dell'Emilia-Romagna, i Governi di centrosinistra, il commissario Bonaccini, non hanno stanziato nulla per i beni mobili. (Applausi). Nulla per i beni mobili!

Certo, il centro sinistra e, in special modo, il MoVimento 5 Stelle se ne intendono di arredamento, considerando che hanno speso 100 milioni di euro per i banchi a rotelle. (Applausi). Ad un anno dalla nomina del commissario Figliuolo per le opere pubbliche sono stati realizzati oltre 6.000 interventi sulla viabilità, sul reticolo idrico, su argini e fiumi. Il 35 per cento degli interventi è stato ultimato, il 30 per cento è in fase di progettazione e così si andrà avanti fino a coprire il 100 per cento dei lavori pubblici. (Applausi).

Nelle settimane successive all'alluvione sono stati erogati i contributi di immediato soccorso. Come ricordava prima il collega Lisei, 23.000 famiglie hanno ricevuto in media 5.000 euro, con uno stanziamento di 103 milioni di euro. Anche questa è una novità mai vista in passato. Certo, bisogna continuare a lavorare per fare ancora meglio, incentivando in particolare i privati nella ricostruzione, ma certamente le accuse di aver fatto passerelle o di aver mentito alle popolazioni le rispediamo sonoramente al mittente.

Il Governo Meloni ha dato prova di grande concretezza e tempestività rispetto alle emergenze e con i decreti in esame intendiamo ulteriormente velocizzare i processi di ricostruzione, estendendo la platea dei soggetti attuatori degli interventi di riparazione. Viene altresì data la possibilità agli enti locali di potenziare l'organico amministrativo. Abbiamo introdotto con un emendamento di Fratelli d'Italia una norma fondamentale che agevola la ricostruzione del sisma 2009. (Applausi). I Campi Flegrei rappresentano un'altra emergenza per l'Italia, dove convivono contemporaneamente - come ha ricordato recentemente il ministro Musumeci - i rischi sismico, vulcanico e il bradisismo. È opportuno ricordare che in pochi mesi è la seconda volta che torniamo ad occuparci di questo argomento in Aula proprio a dimostrazione dell'attenzione che il Governo Meloni e il ministro Musumeci hanno nei confronti dei cittadini dei Campi Flegrei.

Negli ultimi anni si è fatto molto di più rispetto agli ultimi ottant'anni. Oggi, dopo il forte evento sismico del 20 maggio, si propongono ulteriori interventi, ma è un'area che purtroppo paga anni di gravi irresponsabilità nella gestione del territorio. In questa zona si è continuato a costruire come se il bradisismo non esistesse. Trovo assurdo che, nonostante le evidenti pericolosità ambientali, nessuno si sia fatto mai carico di limitare l'aumento del carico urbanistico. Lo abbiamo fatto noi con questo decreto-legge, vietando il rilascio di titoli edilizi per interventi di nuova costruzione. (Applausi). Questa è la verità che fa male alle opposizioni.

Il decreto prevede la nomina di un commissario straordinario al fine di attuare interventi di riqualificazione sismica sugli edifici pubblici e garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e dei servizi fondamentali; si prevedono procedure semplificate per la progettazione e per la realizzazione degli interventi come quelli di ripristino e di riqualificazione sismica degli edifici. Viene autorizzato un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Viene stabilita la procedura per l'adozione di un piano per la riqualificazione sismica del patrimonio privato con contributi per la riparazione degli edifici privati.

Più volte oggi ho sentito parlare del tema della delocalizzazione degli edifici situati in zona di alta pericolosità. Più volte ho sentito, sempre oggi, parlare della necessità in queste aree di provvedere all'adeguamento sismico del patrimonio immobiliare. Le opposizioni solo oggi si sono accorte di queste problematiche. Chiedo per suo tramite, Presidente, ancora una volta all'opposizione perché non ha affrontato questi temi quando erano al Governo. (Applausi). Perché non avete finalizzato il vostro superbonus al miglioramento sismico o alla delocalizzazione degli immobili in queste aree ad alta pericolosità? (Applausi). Avete speso 220 miliardi creando un buco alle casse dello Stato, altro che lettere! Solo cambiali ci avete lasciato per un grande spot elettorale, consentendo di ristrutturare gratuitamente ville e castelli in ogni parte d'Italia senza occuparvi dei veri problemi della Nazione. (Applausi. Commenti). Il superbonus è stata un'autentica follia, di cui portate la responsabilità politica ed oggi vi permettete di salire sul pulpito per elargire insegnamenti su come mettere in sicurezza il territorio nazionale. Non siete credibili. (Applausi. Commenti).

Il Governo Meloni e il ministro Musumeci continueranno a lavorare per mantenere gli impegni presi, dando risposte certe alle popolazioni colpite dall'alluvione e dai sismi e ai residenti dei Campi Flegrei.

Signor Presidente, con questo mio intervento annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (Applausi. Commenti).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Commenti).

Il margine era ampio. Ma, se qualcuno non è riuscito a votare, gli Uffici prenderanno atto dell'intenzione di votare, naturalmente, conformemente al Gruppo.

C'è un'epidemia di non funzionamenti, ma non posso revocare la votazione perché dei senatori sono usciti. Prego pertanto chi non è riuscito a votare per problemi tecnici ed era presente in Aula di comunicarlo agli Uffici, perché verrà registrato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1199) Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 18,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1199, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. Stiamo però parlando della senatrice Zedda.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ZEDDA, relatore. Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge n. 1199 ha ad oggetto la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici ed è composto di due articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni volte a prorogare il termine di adozione dei testi unici (Brusio).

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatrice, tra l'altro, al momento non ci sono iscritti a parlare in discussione generale. Quindi chiedo ai colleghi di consentire alla senatrice di svolgere il suo intervento e a noi tutti di poterlo ascoltare.

ZEDDA, relatore. Io la ringrazio, anche se chi fa il relatore sa bene ed è abituato a questo brusio sottostante, perché non c'è mai relazione senza brusio. La ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE. Ci mancherebbe, diciamo che questa Presidenza non lo tollererebbe.

ZEDDA, relatore. L'articolo 1 reca disposizioni volte a prorogare il termine di adozione dei testi unici previsto dalla legge delega n. 111 del 2023. Si ricorda che l'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione dei testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, ovvero non più attuali.

La disposizione in esame proroga il termine di adozione dei sopracitati testi unici dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025. Nell'analisi dell'impatto della regolamentazione si evidenzia che sono ancora in corso di lavorazione i decreti delega in materia di IVA e tributi degli enti territoriali. Peraltro, devono ancora essere definitivamente approvati i decreti delegati recanti disposizioni nelle seguenti materie: riordino del sistema nazionale della riscossione; revisione del regime impositivo dei redditi, dell'imposta di bollo e di altri tributi indiretti diversi dall'IVA; revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

L'articolo 2 prevede che la legge in esame entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

MUSOLINO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, che dirvi? Il Governo chiede di avere una delega per il riordino dei testi unici in materia di tributi e si dà un termine da solo: chiede di avere tempo fino al 29 agosto 2024. Dopodiché, si rende conto di non arrivarci e allora presenta un'altra legge e dice "datemi un ulteriore termine, anzi mi prendo un ulteriore termine e mi impegno a portare a casa questo risultato, nei modi in cui riuscirò a farlo, entro il 31 dicembre 2025". Se consideriamo che la legge delega era stata fatta nell'agosto 2023, stiamo parlando di un bel tempo in avanti, oltre due anni e mezzo di tempo per il riordino dei testi unici.

Cosa bisogna dire di questo provvedimento? Non possiamo che esprimere un giudizio critico e una valutazione critica su di esso. Ovviamente, il fine e l'obiettivo sono sicuramente impegnativi, perché la nostra tecnica legislativa, come Stato e come Nazione Italia, abbastanza disordinata. I testi unici sono tali soltanto nella definizione, ma in verità sono un affastellarsi di norme che di anno in anno si susseguono e vengono varate e approvate dal Parlamento ad hoc su determinati provvedimenti. Sono certamente testi disorganici, composti da provvedimenti che si susseguono negli anni. Spesso l'interprete e l'operatore del diritto sono davanti al dubbio se una norma sia ancora in vigore, sia stata abrogata, anche solo parzialmente, o sia stata invece sostituita in parte da qualche altra disposizione contenuta in una legge speciale. I testi unici hanno davvero bisogno di un intervento che faccia una reductio ad unum, in modo che finalmente abbiano il valore e il senso di un testo unico.

Evidentemente però, quando ci si dà un obiettivo, si deve anche fare una valutazione sui tempi necessari per realizzarlo. Sbagliare così clamorosamente il termine, di oltre un anno e mezzo, non può non attirare da parte delle opposizioni almeno un giudizio critico e un richiamo a una maggiore attenzione e a un maggiore rigore, per due motivi.

Il primo è che, nel momento in cui la legge delega l'ha voluta lo stesso Governo, che si è fatto dare la delega dal Parlamento, è chiaro che si è assunto la responsabilità di rispettare il termine. Nel momento in cui non riesce a rispettarlo, chiedendo una proroga di quasi un anno e mezzo, significa che forse non sa fare una programmazione corretta e non ha una precisa cognizione di quello che vuole fare, rendendosi conto che non ci sarebbe mai potuto arrivare. (Applausi). Oppure forse, in senso ancora più pratico, questa continua produzione di decreti-legge che si susseguono uno dietro l'altro, anche quando non ci sarebbe motivo di ricorrere alla decretazione d'urgenza, ha definitivamente ingolfato gli uffici, il MEF e la funzione legislativa del Parlamento, che si trova davanti a una continua produzione normativa governativa. Poi, di lato, su un binario che dovrebbe correre parallelamente, ma che invece, come vediamo, è completamente fermo, va avanti la produzione legislativa ordinaria che, come in questo caso, pur essendo meramente di riordino (quindi non produzione di nuove norme, ma semplificazione ed eliminazione di quelle abrogate, che non operano più o che sono ormai in contrasto con la legislazione dell'Unione europea, dunque con norme sovraordinate che le pongono fuori dall'ordinamento), non riesce a rispettare il termine.

Questo dovrebbe essere un motivo per il Governo, ma anche per le forze dell'opposizione, per fare una seria riflessione su questi primi due anni di Governo e di legislatura e per rendersi conto che quello che diciamo come forze dell'opposizione quando critichiamo il ricorso continuo alla decretazione d'urgenza non ha semplicemente una ragione politica e non è una mera critica politica, ma è anche una critica a questo metodo, che non consente di avere una produzione legislativa ordinaria e soprattutto ordinata, perché pecca di mancanza di sistematicità e di organicità. Quando in un testo come quello che abbiamo appena votato sulla protezione civile ci troviamo le norme anche sui grandi eventi sportivi, sulle Olimpiadi di Milano Cortina, insieme alle norme sui Campi Flegrei, insieme alle norme sulle alluvioni e sui rimborsi per l'acquisto dei beni mobili, è chiaro che sulla Gazzetta Ufficiale verrà pubblicato un testo rispetto al quale l'operatore avrà anche difficoltà a individuare la fonte della disposizione alla quale fare riferimento.

Se non basta un anno e mezzo e ci vuole un ulteriore anno e mezzo per fare semplicemente un'opera di pulizia di testi unici già esistenti, significa che è arrivato il momento che il Governo si renda conto che continuare a fare decretazione d'urgenza porterà semplicemente a un affastellamento di norme di vari argomenti, a una produzione eterogenea che non ha un'organicità e che non può essere né eseguita, né applicata correttamente. Questo vale a maggior ragione per quanto riguarda il regime dei tributi: ricordo che già con la scorsa legge di bilancio è stato introdotto il taglio del cuneo fiscale, ma come misura temporanea. Il ministro Giorgetti ci ha annunciato che verrà applicato anche per la prossima legge di bilancio, quindi vi saranno due esercizi finanziari con una misura che non c'era prima e che non sappiamo se verrà applicata stabilmente (al momento è una misura temporanea).

Sempre con la legge di bilancio dell'anno scorso, tuttora vigente, è stata applicata la riforma delle fasce delle aliquote Irpef, che sono state ridotte per semplificare. Anche questa è stata una misura temporanea, il che significa che l'operatore (il commercialista, il patronato, chi fa la dichiarazione dei redditi o il singolo cittadino), nel momento in cui dovrà fare la compilazione del suo modello di dichiarazione dei redditi, saprà che fino a un certo anno c'era un regime tributario, dal 2023 in poi ce n'è stato un altro e forse proseguirà per il 2024 (anche perché ricordo che il nostro sistema fiscale lavora sull'anno precedente, quindi la dichiarazione di quest'anno riguarda il reddito dell'anno precedente). Si creerà pertanto una confusione o quantomeno un'incertezza interpretativa, anche nella misura in cui dovranno essere fatti poi gli accertamenti e le verifiche sulle dichiarazioni dei redditi. Anche l'Agenzia delle entrate si trova quindi davanti a disposizioni di durata temporanea, il che significa che, nel ricostruire la posizione di un contribuente, saprà che fino a un certo periodo dovrà applicare un determinato regime e per gli anni successivi ne dovrà applicare altri.

Voi capite che questo sistema e questo modo di lavorare, anche dal punto di vista della legislazione in tema tributario e fiscale, intanto generano confusione nel contribuente, incertezza applicativa per l'operatore che lo deve assistere e soprattutto una composizione e una formazione di leggi che non riescono in nessun modo ad arginare il caos e l'aporia di un sistema, quello giuridico, che invece dovrebbe essere il più lineare, corretto, facilmente interpretabile o, quantomeno, facilmente consultabile.

L'Agenzia delle entrate, in adempimento alle disposizioni di questa legge delega, ha reso consultabili sul suo sito, dal mese di marzo 2024, i nove testi unici vigenti in materia di tributi, proprio al fine di sollecitare eventuali suggerimenti o proposte emendative. Nonostante sia scaduto il termine per la consultazione, questi sono però ancora vigenti e non ci sono ancora i nuovi testi disponibili, perché nel frattempo il Governo ha continuato a modificare la normativa.

Penso anche, signor Presidente, alle varie rottamazioni che ha fatto questo Governo; che pure vanno a incidere. Anche sulla riscossione c'è una proposta di modifica del testo unico, i DPR nn. 602 e 603 del 1973. Vedete quindi che abbiamo una normativa per certi versi anche risalente nel tempo, che viene modificata sistematicamente anche mediante strumenti come la rottamazione, con la riscossione tributaria, che è uno strumento a sé, e con le nuove norme sulla dichiarazione dei redditi.

In tutto questo, il Governo continua a fare decretazione d'urgenza e cambierà le norme anche per il prossimo anno. In legge di bilancio, infatti, è stato anticipato che verrà rinnovato il cuneo fiscale come misura temporanea. Nel frattempo, però, questi testi unici sono ancora in attesa. Forse, entro dicembre 2025 verranno finalmente pubblicati o, più probabilmente, quando verranno pubblicati già saranno oggetto di emendamenti, perché il Governo, nel frattempo, avrà fatto altri decreti-legge, altre leggi temporanee o altre misure non dotate di lungimiranza e di programmazione, che renderanno vano anche questo lavoro. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, oggi siamo chiamati a votare una proroga sull'applicazione dei testi unici del sistema tributario. Il Governo ci chiede, come veniva detto prima, di prolungare di un anno e mezzo i termini. Eppure, signor Presidente, un anno fa, durante la discussione sulla cosiddetta riforma tributaria, abbiamo votato contro, perché dicevamo che l'impostazione era sbagliata e pasticciata. Il Governo, però, non ci ha ascoltato, dicendo addirittura che bisognava accelerare i tempi e andare in questa direzione, perché la riflessione era che bisognava semplificare il sistema tributario e, allo stesso tempo, fare in fretta.

È passato un anno, non si è fatto nulla e si chiede una proroga di un anno e mezzo. La domanda allora è cosa si è fatto: a che punto siamo? Per quale ragione bisogna fare la proroga? Bisognerebbe dirlo. Quali intoppi si sono trovati?

Abbiamo spiegato che era ed è complicato intervenire su questa materia. Ovviamente, come sappiamo tutti, il fisco dovrebbe relazionarsi in modo positivo e chiaro con le cittadine e i cittadini. Dovrebbe dare certezza e vicinanza, non inseguire le persone, perché bisogna far loro pagare le tasse, devono pagarle tutti. Il sistema tributario deve funzionare, ma bisogna porsi in questo modo.

Vi è però anche la necessità di essere tempestivi, per l'inequità che esiste nel sistema tributario. In sostanza, sappiamo tutti che gli unici a pagare, che non possono evadere, sono i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e i pensionati. Altri hanno altri modi e altre scappatoie e l'elusione è molto diffusa.

Addirittura, si vuole fare la flat tax. Penso invece che si dovrebbe affrontare il tema che chi più ha più deve pagare, con una grande scala e gradini anche molto vicini tra di loro, per fare in modo che ognuno paghi il giusto.

Perché serve avere un sistema tributario che funzioni? Se vogliamo garantire i servizi e lo stato sociale, è chiaro che bisogna avere le risorse per farlo. Allora, capisco che c'è questa necessità, ma un anno è passato e si chiede sostanzialmente di spostare il termine di un altro anno e mezzo. Eppure, in queste settimane, in questi mesi e in questi due anni di Governo, quando avete deciso di accelerare, l'avete fatto con decreti-legge. Lo avete fatto in precedenza e probabilmente lo farete anche domani: siamo chiamati a tempi stretti e a fiducie una dietro l'altra, che impediscono la discussione. Forse è giunto il momento di fare una discussione seria su questo terreno e pensare, ad esempio, di introdurre elementi significativi sull'imposizione fiscale, come la patrimoniale (che so essere per molti una bestemmia). In questi anni, come tutti sapete, non siamo rimasti tutti uguali, infatti: chi più aveva continua ad avere di più e chi meno aveva continua ad avere di meno; sostanzialmente, il sistema tributario fa acqua da tutte le parti.

Intervenire è quindi necessario e urgente, ma la cosa secondo noi davvero sbagliata è che si spostino i termini, senza spiegare in modo corretto, dicendo che avete bisogno di un altro anno e mezzo per fare i decreti attuativi. Credo che facendo così si induca anche il cittadino a dire che, bene o male, ogni volta che si può evadere qualcosa lo si può fare, perché poi arriverà il momento in cui si faranno le sanatorie.

Per questa ragione siamo contrari alla proroga e votiamo convintamente contro il disegno di legge in esame. (Applausi).

DAMIANI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, nel salutare innanzitutto il rappresentante del Governo e i colleghi senatori, mi rivolgo a lei, perché in questi primi interventi dei colleghi si contesta oggi una cosa che non è mai esistita e non è mai stata fatta nella storia repubblicana di questo Paese: dopo cinquant'anni, una seria riforma del fisco, una seria riforma fiscale; mai nessuno ci aveva messo mano.

Questo Governo, in un anno e mezzo, ha fatto passi da gigante (Applausi) e, nonostante questo, si contesta anche il fatto di non aver preparato altri tre testi unici, che però sono pronti, perché tre ne sono stati già fatti. Oggi quindi si contesta questa proroga di poco più di un anno, fino a dicembre 2025, non per perdere tempo, ma per prendere tempo, che serve ed è necessario per semplificare ancora di più un tema fondamentale per l'economia e lo sviluppo del nostro Paese.

Signora Presidente, mi rivolgo a lei, mi sia consentita questa cosa. Il Consiglio dei ministri proprio di recente ha chiesto questa proroga e noi oggi la votiamo, ma, come dicevamo, sono sei i testi unici che la riforma fiscale chiede: ne sono già stati approvati tre e sono appunto quello sulle sanzioni tributarie, amministrative e penali, quello sui tributi erariali minori e il testo unico sulla giustizia tributaria. Quindi serve un po' di tempo, perché bisogna fare la ricognizione oggi di migliaia e migliaia di norme che oramai, nel sistema fiscale, si sono stratificate in tutti questi anni. Non è un'operazione semplice, da un punto di vista legislativo e normativo.

Quella che il Governo sta affrontando è stata una priorità non soltanto del programma di centrodestra, ma in particolar modo oggi, del programma di Forza Italia. Di questo andiamo fieri, perché quella sul fisco e sulla riforma del fisco è da sempre stata una battaglia identitaria del nostro partito e del nostro programma politico.

Proprio perché conosciamo la situazione odierna del fisco in Italia diciamo che è un lavoro difficile, veramente titanico, quindi completata l'emanazione di questi nove testi unici complessivi è previsto che verranno abolite circa 750 norme fiscali. Questo sarà un vantaggio in termini di semplificazione per tutti i contribuenti e non, come qualcuno in quest'Aula poc'anzi sosteneva, solo per alcuni. Sarà un vantaggio per tutto il sistema: lavoratori (autonomi, dipendenti o indipendenti) e imprese. Quello odierno quindi è un lavoro difficile e complicato, che aiuterà tutto il sistema Paese, tutta l'Italia, con una riforma che è la battaglia delle battaglie di questo Governo.

Va comunque precisato che non c'è alcun ritardo, come qualcuno vuol far pensare, perché i testi unici, anche se dobbiamo ancora approvarli, sono già stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate. Sono a disposizione per la consultazione pubblica dal 13 marzo 2024. Questo significa che le parti interessate stanno facendo arrivare commenti e suggerimenti, quindi si stanno acquisendo anche proposte migliorative integrative.

I testi unici che ancora mancano sono quelli relativi a imposte sui redditi, IVA, imposta di registro e altri tributi indiretti, agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori, adempimenti, accertamenti, versamenti e riscossioni. È importante ricordare e sottolineare come non vi sia alcun ritardo, quindi questa proroga non serve a prendere tempo, ma a migliorare le norme.

Un altro aspetto è relativo al fatto che oggi, in un anno e mezzo di Governo e in questa battaglia sulla riforma fiscale, sono stati già emanati 11 decreti fiscali per attuare la riforma del fisco attraverso quello che oggi dev'essere un rapporto di collaborazione tra il contribuente e il fisco, allo scopo di semplificare il versamento e l'esazione delle tasse, ma anche di ridurre la pressione fiscale su tutti i cittadini. La proroga, quindi, è necessaria per un riordino organico. Ecco perché serve il rinvio, proprio per assicurare l'organicità di tutta la materia e la completezza del quadro normativo.

Siamo anche molto soddisfatti del metodo seguito, che è quello dell'ascolto puntuale dei contribuenti, in coerenza con il paradigma della collaborazione tra Stato e cittadino. Le osservazioni che stanno arrivando sono numerose, molto dettagliate e puntuali, quindi si sta facendo anche questo tipo di lavoro di collaborazione.

Ribadiamo anche un'altra questione importante che è stata al centro del dibattito politico proprio in queste settimane: quello strumento vetusto, vecchio e impositivo, che entrava nelle case di tutti i cittadini che è stato il redditometro, grazie alla nostra battaglia, oggi finalmente è stato abolito. (Applausi).

Basta con questo fisco opprimente. Forza Italia ritiene da sempre superata la logica del redditometro, quindi propone modelli come quello del concordato preventivo. Ci si mette d'accordo per il pagamento delle tasse. Il concordato preventivo biennale è un'importante soluzione che implica un diverso approccio che non è inquisitorio sul contribuente, ma collaborativo. C'è una collaborazione tra Stato e cittadino, ecco perché abbiamo chiesto con forza l'abolizione del redditometro, che era uno strumento vessatorio per il contribuente.

Del resto, il recupero dell'evasione record che abbiamo avuto in questi anni - quasi 25 miliardi - è conseguenza di due anni di politica economica che ha posto le basi per una crescita sostenuta, accompagnata da un solido aumento dei posti di lavoro, che ha già fatto registrare il record di occupazione e il tasso più basso di disoccupazione degli ultimi quindici anni. Un gettito fiscale spontaneo dei contribuenti in misura così importante costituisce oggi una base solida su cui mettere le fondamenta della prossima legge di bilancio.

Questi sono gli auspici, oggi, di una riforma fiscale che è iniziata e non si è mai fermata. Voglio ricordare che 11 decreti attuativi sono già stati emanati, tre testi unici già presentati ed altri comunque già pubblicati. Ecco perché non si sta perdendo tempo, anzi, si sta andando avanti in maniera spedita. La legge di bilancio, come dicevo, vedrà confermata la riduzione del cuneo contributivo sui redditi medio-bassi degli italiani, altre importanti misure di carattere sociale e un approccio più misurato e ragionevole al deficit, al contenimento del debito pubblico e alla programmazione del 2025 e degli anni successivi.

Evidenziate queste ragioni, siamo favorevoli ed esprimiamo oggi il nostro consenso all'approvazione della proroga perché, come dicevo, il Governo, procedendo sulla strada giusta, sta andando spedito su quella che è la madre di tutte le battaglie, la riforma fiscale. (Applausi).

TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare innanzitutto una premessa prima di entrare nel merito di questo provvedimento, rispondendo al contempo al collega Damiani. La riforma fiscale si sta rivelando una vera e propria rappresentazione teatrale tragico-comica. Sarebbe stato forse meglio non mettere mano alla riforma. (Applausi). Ne abbiamo una testimonianza proprio con questo disegno di legge: si vuole infatti prorogare il riordino dei testi unici in ossequio alla legge delega, in cui si prevedeva di approvare i testi unici entro agosto 2024. Più volte il Governo e lo stesso Vice Ministro avevano annunciato addirittura l'approvazione prima dell'estate di ben dieci testi unici. Oggi apprendiamo che siamo all'anno zero. Vi accorgete anche del pasticcio, che noi avevamo evidenziato. Come si può procedere ad approvare dei testi unici con una riforma fiscale in corso di attuazione? (Applausi). Questa era l'assurdità, che dimostra però la superficialità, l'approssimazione e la mancanza di programmazione, nel momento in cui vi accingete a realizzare delle riforme. È come se volessimo costruire un palazzo senza aver completato la progettazione esecutiva. È ciò che volevate realizzare con questo provvedimento.

Oggi quindi ci chiedete questa ulteriore proroga. Attenzione, sono tanti i provvedimenti in cui dimostrate approssimazione e superficialità. Partiamo dal calendario fiscale: più volte lo avete modificato, promettendo, anche qui, la semplificazione. Oggi però i professionisti e i contribuenti si accorgono che siamo nuovamente nella congestione delle scadenze e dei pagamenti. Vi accingete così a chiedere ulteriori proroghe con un provvedimento di agosto.

Poi arriviamo alla vera barzelletta di questa riforma fiscale: il redditometro, che è stato richiamato in Aula. Prima è stato approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, poi la presidente Meloni lo ha sospeso e, in ultimo, lo state per reintrodurre - così si apprende - prevedendo l'esclusione dalla sua applicazione dei contribuenti che hanno uno scostamento entro i 70.000 euro. Questo significa concedere e riconoscere una vera e propria franchigia di evasione fiscale. (Applausi). Non è così che si combatte l'evasione fiscale, non con i condoni. Questo è infatti un ennesimo condono per chi evade fino a 70.000 euro. (Applausi). Non è con gli strumenti sintetici di accertamento che si contrasta l'evasione fiscale, che ha superato gli 80 miliardi di euro.

Noi avevamo proposto una nostra riforma fiscale e strumenti antievasione. Si era proposto ad esempio di incrociare le banche dati, favorire i pagamenti digitali, ridurre l'utilizzo del contante e soprattutto di andare a scovare le false residenze nei paradisi fiscali.

Altro aspetto controverso di questa riforma è il concordato preventivo biennale.

Doveva essere il fiore all'occhiello di questa maggioranza e di questa riforma. Oggi, però, si sta trasformando in un fiore appassito, perché tale è la realtà di questa misura, che nasce come rivoluzionaria, quando invece l'abbiamo già sperimentata nel corso del Governo Berlusconi, con il ministro Tremonti. Qui avete rispolverato dai vostri cassetti vecchi e impolverati una misura che già nasce fallimentare. Noi la contestiamo sul piano metodologico, perché non potete chiedere soldi a chi le tasse già le paga, ovvero i contribuenti affidabili, che hanno già un'affidabilità accertata, in base agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA), nel range 8-10. (Applausi). Nei confronti di questi contribuenti state introducendo l'istituto del ricatto, perché o accettano la proposta oppure subiranno verifiche. (Applausi).

Di contro, state facendo regali agli evasori, con il concordato preventivo biennale, promettendo loro mari e monti. Lo abbiamo definito un vero e proprio condono preventivo nei confronti di questi evasori. Nei confronti di questi falsi contribuenti, di questi falsi cittadini, state promettendo tanti regali. Siete partiti riservando la possibilità di accesso prima ai contribuenti affidabili, poi vi siete accorti che questa misura non attirava le attenzioni dei contribuenti evasori, quindi l'avete estesa ai forfettari, concedendo loro addirittura un beneficio e un ulteriore regime agevolativo con una tassazione al 15 per cento, che per le startup si riduce al 3 per cento; inoltre, per rendere più appetibile la misura, avete concesso anche uno sconto del 50 per cento. Adesso si parla dell'introduzione di una flat tax, con tre aliquote: 10, 12 e 15 per cento, a seconda dello scostamento accertato.

Siamo veramente al ridicolo, al mercato delle pentole. (Applausi). A questo punto, rivolgiamo al Ministro un suggerimento: perché, per rendere più appetibile questa misura, non regaliamo agli evasori anche un viaggio ai Caraibi? Così forse la misura sarà ancora più attrattiva. (Applausi). La verità è che non sapete più che pesci prendere con questa misura, rispetto alla quale, peraltro, recentemente la Commissione europea ha già espresso forte scetticismo. State veramente superando voi stessi.

C'è poi il tema della pressione fiscale, altro obiettivo. Nel recente rapporto dell'Unione europea, il nostro è tra i primi Paesi con la pressione fiscale ancora più alta, pari al 42,7 per cento del PIL. La pressione fiscale aumenta grazie all'aumento delle entrate tributarie che voi state vantando come risultato: +12 miliardi nel 2023 in base al rendiconto che è in corso di approvazione e nell'assestamento prevedete +25 miliardi. Attenzione, però: a pagare queste entrate tributarie sono i soliti contribuenti (lavoratori, pensionati, imprese e lavoratori affidabili), perché gli evasori non concorrono a questo aumento delle entrate tributarie. Siete anche rimasti lontani dalle nostre proposte di far pagare un contributo di solidarietà a chi oggi sta realizzando extraprofitti, perché quelle entrate tributarie non derivano dalla tassazione degli extraprofitti. (Applausi). Nell'ultimo bollettino Consob di questi giorni, addirittura le banche quotate stanno realizzando extraprofitti per un +67 per cento rispetto all'anno scorso, passando da 15,7 a 26,2 miliardi. Rinnoviamo l'invito al Governo ad introdurre quanto prima una tassazione equa e giusta sugli extraprofitti non solo delle banche, ma anche delle assicurazioni e soprattutto delle imprese del settore delle armi, che stanno facendo profitti à gogo. (Applausi).

Infine, un ultimo aspetto riguarda l'istituto della mediazione, che il Governo ha cancellato dal 1° gennaio. Altro che clima di fiducia tra fisco e contribuenti: avete cancellato un istituto che permetteva, soprattutto ai piccoli contribuenti che incorrevano in qualche controversia con il fisco fino a 50.000 euro, di ricorrere alla mediazione, cioè a un terzo mediatore che cercava di fare sintesi. Ora avete escluso questi contribuenti da questo istituto. Il risultato è che nel primo trimestre del 2024 i contenziosi tributari sono aumentati del 38 per cento. Questo è uno dei fallimenti della vostra riforma. (Applausi). Vi ricordo che uno degli obiettivi del PNRR era ridurre il contenzioso tributario.

Concludo, signor Presidente, dicendo che tutto ciò che è stato indicato e annoverato in questo mio breve intervento, dimostra il pressappochismo del Governo e a questo punto termino il mio intervento con la citazione di un noto critico teatrale statunitense, dato che stiamo assistendo a un vero e proprio teatrino fiscale. Mi riferisco a George Jean Nathan, quando diceva che i cattivi rappresentanti sono eletti dai bravi cittadini che non votano.

Esprimo pertanto la nostra contrarietà al provvedimento in esame. (Applausi).

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Lega al provvedimento in esame, ricordo che esso è una mera proroga, quindi non entra minimamente nel merito della organica riforma fiscale che è oggetto, come sapete, di tanti decreti attuativi. In Commissione ne sono già stati esaminati 14 (in realtà 15, perché sul concordato preventivo siamo anche ritornati), quindi è stato fatto un ampio e approfondito lavoro e ringrazio i membri di maggioranza e di opposizione della Commissione per l'attenzione con cui hanno seguito questi lavori.

Si è trattato di un lavoro complicato; la riforma, come sappiamo, è ampia e non settoriale, riguarda l'intero sistema fiscale e come tale è anche complessa, pertanto è giusto che le cose si facciano bene. È noto che l'ottimo è nemico del bene, quindi le cose vanno fatte con attenzione. In materia fiscale una virgola, un aggettivo, un termine cambiano la sostanza di una norma, quindi bisogna procedere con la giusta velocità, attenzione e fermezza ed è quello che esattamente stiamo facendo, tant'è che esprimeremo un ulteriore parere entro la chiusura estiva, poi riprenderemo a settembre con altri due pareri in arrivo.

Rubo pochi altri secondi, perché, proprio dall'esperienza che stiamo vedendo in Commissione finanze - mi rivolgo a lei, signora Presidente - penso che durante l'anno sarebbe utile per le Commissioni dedicare una sessione, un mese, tre mesi l'anno, proprio a compilare testi unici. Questa sarebbe un'enorme opera di semplificazione che valorizzerebbe anche molto il lavoro delle nostre Commissioni.

Ribadisco pertanto il voto favorevole della Lega al provvedimento in esame. (Applausi).

TAJANI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, in realtà la discussione che svolgiamo oggi sul presente disegno di legge un po' ci obbliga - lo dico, per suo tramite, al presidente Garavaglia - a tracciare un bilancio della delega fiscale dopo un anno dalla sua approvazione in quest'Aula (erano i primi di agosto, come i colleghi ricorderanno) e una decina abbondante di decreti legislativi dopo l'approvazione della delega.

Quell'approvazione in quel momento, lo scorso anno, fu celebrata dal Governo Meloni come una rivoluzione in campo fiscale; una rivoluzione - oggi apprendiamo - che chiede la proroga, quindi è una rivoluzione meditabonda, che cammina a passo lento. (Applausi).

Quella delega noi l'abbiamo contrastata lo scorso anno e durante il suo iter, per tre fondamentali ragioni, per tre fondamentali vulnus di impostazione e di principio che contiene. Il primo è il fatto che tutti i provvedimenti attuativi della delega sono una palese violazione del principio costituzionale di equità orizzontale, perché le misure dei decreti legislativi sono frammentarie, che parlano di regimi separati e di cedolari secche, non rispettando un principio di equità orizzontale che dovrebbe guidare tutti gli interventi in materia fiscale.

Il secondo grande problema è quello relativo al contrasto all'evasione fiscale. I decreti legislativi che abbiamo esaminato in Commissione parlano tutti una lingua ammiccante nei confronti di chi sceglie di evadere le tasse e di avere un rapporto di infedeltà fiscale. Questo è un altro grande tema che ci ha portato a schierarci convintamente contro alcune misure contenute nei decreti attuativi.

Poi vi è un grande ultimo tema, quello della tenuta dei conti pubblici. Tutte queste misure mettono gravemente in discussione e a rischio gli equilibri economico-contabili; è probabilmente questa la ragione del ritardo di cui oggi parliamo. Ci sono aspetti della delega - penso al riordino dell'IVA oppure alla revisione dei tributi degli enti locali - che non hanno ancora cominciato l'iter e non sono ancora stati visti dalle Commissioni del Parlamento (Camera e Senato), perché sono misure che hanno dei costi che evidentemente il Governo e il nostro Stato non possono permettersi. È questa la ragione per cui oggi parliamo di proroga, non altre. (Applausi).

I decreti che abbiamo potuto esaminare - come dicevo - contribuiscono a peggiorare il sistema fiscale, che già soffriva di un grande e grave dualismo tra i contribuenti che sono assoggettati al pagamento dell'Irpef, che per definizione non possono evadere le tasse, e tutti quelli che hanno la possibilità, per la natura dei redditi che introitano, di essere assoggettati a regimi cedolari separati o a flat tax.

Non si può tacere, a questo proposito, il richiamo che è già stato fatto dal collega Turco sui continui inciampi e sul fallimento cui è incorsa la misura simbolo di questa delega, il concordato preventivo. Una misura simbolo con la quale il Governo ambiva ad ottenere l'impossibile obiettivo di accompagnare con gentilezza e con un sorriso verso la fedeltà fiscale i contribuenti infedeli e recuperare quelle risorse che servono per l'attuazione della restante parte della delega.

Ma si è capito presto che questi due obiettivi non sono conciliabili, come ci hanno detto anche i professionisti del settore, i commercialisti e i tributaristi. Infatti i contribuenti infedeli non sono sembrati attratti dal concordato, anche perché contemporaneamente il Governo attuava, con decreti legislativi, misure di allentamento al contrasto all'evasione fiscale, attraverso l'indebolimento di sanzioni e pene e la revisione del sistema giudiziario in materia di questioni tributarie; mentre quelli che già pagano fedelmente le tasse non trovano vantaggio ad aderire a questo strumento.

È questa la ragione per cui in corsa, avvisato con alert importanti dai professionisti, il Governo è dovuto correre ai ripari, provando a rendere ancora più attrattivo questo strumento e introducendo l'improbabile principio della flat tax a scaglioni per i redditi eccedenti dichiarati da chi aderisce al concordato. Soltanto in autunno potremo sapere se questa spericolata operazione avrà dei risultati oppure se si tratterà del fallimento definitivo di una misura simbolo della delega. Peraltro - e veniamo alla discussione di oggi - non era molto difficile un anno fa prevedere che oggi ci saremmo trovati a dover prorogare i termini per l'adozione dei testi unici. Una delle contraddizioni della delega - e noi l'avevamo indicato lo scorso anno in discussione - è che essa conteneva due termini diversi per la sua attuazione: come è noto, prevede ventiquattro mesi per i decreti legislativi di attuazione della delega e soltanto un anno per l'implementazione e la revisione dei testi unici. Come può essere possibile che dei testi unici, che possono essere riordinati soltanto a valle di un processo di riforma complessivo, possano arrivare prima del termine per l'attuazione dei decreti legislativi? (Applausi). Si tratta di un grave errore di previsione e di una contraddizione del Governo. Non abbiamo nulla contro la riscrittura dei testi unici, che sono strumenti che l'ordinamento prevede per rendere più ordinato e più pulito il sistema legislativo, e contro l'essere più chiari rispetto ai contribuenti e ai cittadini. Ma ciò avviene, con buon senso, soltanto dopo che il processo di riforma è avvenuto.

Quindi oggi ci troviamo a discutere e a votare su una proroga termini che deriva semplicemente da un errore di valutazione e di prospettiva che il Governo ha commesso un anno fa. Questa è la ragione per cui voteremo contro la proroga dei termini, non potendo però tacere che questi testi unici conterranno revisioni e previsioni legislative che permangono profondamente inique e sbagliate, che assecondano e occhieggiano all'evasione fiscale e che sono in palese contrasto con un principio di equità orizzontale che è nostro dovere costituzionale difendere. (Applausi).

ORSOMARSO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSOMARSO (FdI). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, abbiamo sentito nel dibattito odierno, che ha riguardato due decreti-legge, sempre un accenno di offesa e di toni alti. Lo dico al collega Turco - per il suo tramite, Presidente - per la stima che porto alla sua competenza e al contributo che dà in Commissione. Parlare di azzardo - adesso non ricordo le parole - per chi ha rappresentato l'organizzazione dei conti dello Stato e parlare di barzelletta mi sembra un po' un'esagerazione. Vorrei rispondere alla citazione inglese del collega con un antico brocardo latino che recitava: in claris non fit interpretatio, cioè le cose chiare non sono suscettibili di interpretazione. A saldo del tema del fascismo che oggi perlomeno non avete citato, penso che possiamo rassicurare, in questo quadro complessivo di una stagione di riforma, gli italiani, chi ci guarda dall'estero, soprattutto l'Europa, che in Italia non c'è un problema di libertà democratiche.

Rispetto al tema che si sta dibattendo della libertà di stampa, credo che una riforma questo Governo debba metterla in campo per quanto riguarda il sostegno alla stampa e per pagare di più i giornalisti. Ciò per evitare, come abbiamo sentito in alcuni commenti anche in queste settimane, che qualcuno vada ad abbeverarsi in qualche ambasciata estera e quindi possa dare un contributo non coerente. Penso che nessuno di noi debba essere anti-italiano rappresentando questa nostra Nazione peggio di quanto potenzialmente è agli occhi di chi ci guarda, soprattutto in Europa.

I fatti oggi sono molto chiari. È arrivato oggi, per combinazione, ed è stato presentato alla grande dalla relatrice Tubetti in Commissione, il Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023. Riguardo a questa stagione di riforme - e lo dico anche con rispetto a chi è alternativo alla nostra visione delle cose e del mondo, a chi vorrebbe tornare ad essere maggioranza - ritengo si diventi maggioranza in un Paese e si vada a governare se ci si presenta alle elezioni con un programma. Magari in questo campo largo si può coniugare chi vuole prendere i soldi dalle tasche dei cittadini e fare tutta una serie di patrimoniali. Insomma, potete sempre farlo, visto tutte quelle riforme che sono mancate all'Italia in questo periodo. Era necessario che un Governo politico, fatto da sensibilità diverse, mettesse mano, rispetto ad un'organizzazione orizzontale e verticale dello Stato, a diverse riforme: da quella sul premierato per dare stabilità di Governo a quella sull'autonomia, su cui raccogliete le firme. Per quanto ci riguarda, rispetto a quello che in termini di debito pubblico produce quella parte dell'organizzazione dello Stato locale per noi significa invece responsabilità e accertamento più diretto, anche rispetto ad altre materie che vengono gestite dallo Stato.

Rispetto a questa proroga, è stato detto, nei vari interventi che mi hanno preceduto, che è una proroga tecnica: ci può anche stare viste le grandi riforme. Concordo anche con l'idea che il Parlamento debba tornare ad avere meno decretazione d'urgenza, ma è ovvio che un Governo politico, in ritardo rispetto a quelli che sono gli obiettivi di un'Italia che ricomincia a correre, di un'Italia che ricomincia ad avere fiducia in famiglie ed imprese, aveva la necessità di dimostrare coerenza, affidabilità e quindi anche velocità su tutte queste riforme.

Non ultima è quella della giustizia, che ha rappresentato una pietra miliare di questo nuovo patto con i cittadini che, per quanto ci riguarda, restano sempre le famiglie e le imprese.

Nella gestione finanziaria 2023, proprio perché i fatti sono chiari, noi riscontriamo che ancora non è intervenuta una riforma fiscale. Voglio ricordare che l'Italia è uno dei pochi Paesi europei che non ha codici unici sul piano tributario. Il che significa, rispetto a chi ci guarda dal lato domestico e anche degli investitori esteri, avere grandi preoccupazioni di certezza del diritto, per quanto riguarda gli investimenti e per quanto riguarda anche diritti ed eventuali sanzioni che accompagnano aziende, famiglie e imprese che non sono cittadini operosi dal punto di vista della fiscalità.

Quindi, la gestione 2023 ha portato - carta canta - anche rispetto al 2022, un aumento di accertamenti in entrata pari al 9,3 per cento: 95 miliardi in più rispetto al 2022. La gestione 2023 denota un totale di entrate pari a 740 miliardi di euro, quindi con un più 4,2, che sono i 30 miliardi che ci troviamo in più su una previsione di 672; quindi un più 10 per cento. Tutte maggiori entrate tributarie di quel Governo, annunciate da Tele Meloni, con lo spauracchio che doveva portare a grande evasione, a grande sfiducia, a non avere la tenuta sociale economica.

Voglio ricordare, anche rispetto alla memoria di questo confronto, di questo benchmark con gli altri Paesi europei, che quest'Italia forte solida vale anche rispetto a quella popolazione dell'Emilia-Romagna, che è un po' più avanti della classe dirigente che l'ha governata, che si rimbocca le maniche, con un Governo che interviene. La Spagna è fallita circa quindici volte nell'Ottocento e nel Novecento. La Germania Ovest è fallita nel 1953, l'Argentina nel 2000, e anche la Grecia. Io penso che noi dobbiamo, rispetto a questo tema, rispetto a queste riforme, rivolgere un augurio a quest'Italia operosa.

Io non so quale sia il metodo con cui voi volevate combattere l'evasione e che, avendo governato senza aver vinto mai le elezioni, potevate mettere in campo. Si poteva contribuire alle varie riforme di questo Governo politico, che ha il favore della maggioranza degli italiani. E infatti già annuncio, prima della fine del mio intervento, il voto favorevole del partito che ancora oggi ha la fiducia e la maggioranza degli italiani, perché anche su quello c'è un principio di lealtà alla nostra convivenza sociale e civile. (Applausi).

Voglio ricordare a me stesso, in un esercizio che non deve essere retorico, come funziona la nostra tenuta per far sì che non succeda da noi quello che è accaduto in Spagna, in Argentina, in Grecia, anche con speculazioni finanziarie. Io voglio ricordare ai costituzionalisti da Bignami che fare le leggi di bilancio in questa stagione politica è molto più complesso.

Lo avete provato anche voi, però, sulla vostra pelle, anche se erano Governi eterogenei, che non reggevano. Quindi, vale anche per il nostro collega Renzi, cui guardiamo con grande simpatia, che ormai continua a dare consigli non richiesti, una volta a destra e molto a sinistra. Meno male, insomma, che cominciano a non accettarli dato che il suo grado di affidabilità, anche nei confronti degli italiani, si è già abbastanza ridotto.

Noi contribuiamo a questa nostra tenuta sociale con le entrate tributarie, che sono l'80 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate fiscali, che così si dividono: 55 per cento di imposte sul patrimonio e redditi e 35 per cento di tasse e imposte sui cosiddetti affari. Quest'anno, grazie a ventidue mesi di Governo Meloni, quasi due anni, l'Irpef è al più 8,8 per cento. L'Irpef passa da 215 miliardi a 234 miliardi, l'Ires (+13,8 per cento) passa da 50 miliardi a 57,5 miliardi. Anche l'IVA ha sull'accertato un 2,2, ossia 4 miliardi in più. Questo testimonia che, a parte le grandi riforme, c'è altro.

Voglio citare il titolo di un articolo di quel giornale che accompagna i gufi e un racconto di un'Italia che non è appunto quello della Spagna, della Grecia, dell'Argentina o quant'altro. Il giornale «la Repubblica» titola un articolo: «Redditometro e concordato, è un fisco troppo amico. Così premiate le partite Iva e graziati i piccoli evasori». Non ce l'abbiamo con Repubblica, e perdonateci se i titoli non li condividiamo e vogliamo anche contestarli. Io penso che sia sufficiente il risultato che ho appena citato, che sta nel rendiconto del 2023, sul quale ancora non si applica l'obiettivo della riforma del concordato preventivo, insomma di chi guarda allo Stato che trasforma il cosiddetto redditometro, che era uno "spiometro", in una "evasometro". Il che significa andare a rintracciare con gli strumenti di intelligenza artificiale il grande lavoro dell'Agenzia delle entrate e, quindi, la riscossione e l'adesione ideale a un'Italia che rialza la testa, che è quello che ci testimoniano famiglie e imprese. Voglio ricordare anche in queste ultime ore i nostri atleti alle Olimpiadi, perché in quella stoccata di chi utilizzava la spada c'erano la soddisfazione e il sentiment di un Paese che rialza la testa.

La differenza sta proprio qui: è quella di immaginare che queste riforme accompagneranno stagioni che riguardano le nostre famiglie e le nostre imprese. Ci sono tre formule: una è quella dell'austerità, che noi abbiamo combattuto non soltanto sul piano non solo ideologico, ma anche politico. In Europa la Meloni è stata coerente rispetto a un'accozzaglia di numeri che creano maggioranze per occupare poltrone e sono quelle, ad esempio, che vorrebbero stratassare la casa degli italiani, che insieme ai nostri risparmi rappresenta un bene su cui il 70-80 per cento degli italiani ha messo le proprie risorse. Per cui non ci restava che organizzare meglio lo Stato; combattere l'evasione e avere gli introiti che stanno già arrivando; evidenziare con riforme complessive - e questo è un pezzo di tutte quelle riforme che in questi provvedimenti d'urgenza si stanno discutendo nei due rami del Parlamento - quella che è l'azione di un Governo coraggioso.

Mi pare di poter dire ai miei colleghi della maggioranza che occorre rivolgere un grande plauso, a dispetto di una sottovalutazione che è anti-italiana, al grande lavoro del ministro Giorgetti e del vice ministro Leo, per quello che stanno facendo, rispetto alla considerazione internazionale e rispetto a una congiuntura difficile, in cui quest'Italia - come mostra il rendiconto del 2023 sul 2022, nonostante i banchi a rotelle, il superbonus e tutta quell'altra roba - ha riportato un orgoglio patriottico a famiglie e imprese.

Anche per questo motivo votiamo a favore del provvedimento e continuiamo ad andare avanti. (Applausi).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PIRRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signora Presidente, intervengo solo per segnalare a quest'Aula, all'attenzione dei colleghi e - se qualcuno lo riporterà - al Ministro della salute, un ennesimo caso che si potrebbe definire di malasanità, ma che secondo me dà il segno di quanto siano in sofferenza anche gli operatori sanitari che si trovano ad affrontare, in carenza di organico, le esigenze quotidiane dei cittadini italiani nei nostri ospedali.

Come riporta un noto quotidiano torinese, qualche giorno fa un cittadino ha accompagnato la madre al pronto soccorso per un dolore al petto in orario serale. L'anziana donna, di ottantasette anni, è stata trattenuta in osservazione durante la notte. Il figlio si era raccomandato di chiamarlo all'indomani in caso di dimissioni; sennonché nessuno ha contattato il familiare e la donna è stata trovata vagare alle ore 11 del mattino successivo nei pressi di casa, in cerca della propria dimora. Ovviamente il figlio, informato da una vicina, è accorso a prendersi cura della madre - ripeto ottantasettenne - e poi ha fatto delle rimostranze nei confronti del personale sanitario dell'ospedale dov'era stata ricoverata durante la notte. Non vi leggo le risposte che possono sembrare un po' surreali di chi ovviamente aveva di fronte un cittadino scontento delle prestazioni erogate o quantomeno dell'esito del mattino dopo.

Ecco, quando parliamo di personale che è esaurito, che non sa come affrontare ogni giorno il sovraccarico di lavoro, mettiamoci nei suoi panni: magari la signora sembrava attenta e alla domanda se sapeva tornare a casa, avrà risposto di sì e quel personale, preso da mille incombenze, non ha pensato a chiamare il familiare.

Avere poco personale nei nostri pronto soccorso vuol dire anche questo. Quindi, quando noi chiediamo di assumere personale e di prestare attenzione alla nostra sanità, è perché esistono anche questi problemi. Questo non è un reale caso di malasanità, perché per fortuna la signora sta bene, ma sicuramente le cose potevano finire decisamente peggio e avremmo potuto leggere quest'oggi sui giornali di un'anziana trovata in chissà quale condizione e chissà dove, perché dimessa senza attenzione da uno dei nostri pronto soccorso.

Oltretutto segnalo che si tratta di un pronto soccorso di un'eccellenza torinese, uno di quegli ospedali dove uno pensa di essere fortunato se mandato lì con un'ambulanza. Quindi, figuratevi quando vi mandano in quelli in cui vi ritenete già sfortunati solo a sentirne il nome.

Ecco, quando diciamo che la nostra sanità va finanziata meglio, è anche per questi motivi. (Applausi).

CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Grazie Presidente, domani mattina alle ore 12,20, una ragazza italiana, una ragazza della provincia di Napoli, di Afragola, salirà su un ring alle Olimpiadi e andrà a combattere la sua battaglia, dopo anni dedicati alla boxe, contro un trans. Io trovo che questa sia una cosa che debba far riflettere perché, per la prima volta in mondovisione, un uomo picchierà una donna. (Applausi).

Io trovo questa una mancanza di rispetto nei confronti di tutte le donne, in primis perché riduce la possibilità che le donne conquistino delle medaglie e, in secondo luogo, perché domani una ragazza italiana della Polizia di Stato, delle Fiamme Oro, sarà presa a pugni da una persona in base al percepito, e non in base a ciò che è. Allora, in base al percepito, io che rientro nella categoria dei supermassimi - come ha detto molto bene l'onorevole Vannacci - percepirò di avere 20 chili in meno e, quindi, potrò andare a competere con chi pesa 20 chili meno di me, se passa il percepito.

Qualsiasi discriminazione va combattuta, nei confronti dei trans, nei confronti degli omosessuali, ma anche e soprattutto nei confronti delle donne che, con il precedente di domani, avranno diritto a meno medaglie (Applausi), avranno diritto a prendere i pugni in faccia e nessuno dice niente, né le femministe, né le tante donne di centrosinistra che adesso stanno urlando e si dovrebbero vergognare. (Applausi).

LEONARDI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI (FdI). Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea un fatto grave che, se confermato - proprio come accennava il collega - si dovrebbe consumare domani sul ring della boxe femminile alle Olimpiadi di Parigi. Le sue ripercussioni, se confermate, si abbatterebbero come uno tsunami su anni di orgogliose battaglie e legittime rivendicazioni delle donne di potersi affermare anche nel mondo dello sport. È noto, infatti, che alle Olimpiadi, domani la nostra pugile azzurra Angela Carini, dovrà incontrare sul ring non un'altra donna, ma - da quello che leggiamo sulla stampa nelle ultime ore - un uomo che, per mezzo della transizione, oggi è stato ammesso a combattere contro le donne. Se confermato, ci troveremmo di fronte a un uomo che combatte contro le donne.

Dovevano essere le Olimpiadi della parità raggiunta, almeno numericamente, fra gli atleti uomini e le atlete donne in competizione; un 50 per cento voluto e perseguito che, se paragonato al 4,4 per cento di donne presenti alle Olimpiadi di Parigi di cento anni fa, dava alla lunga la luce di quanti passi avanti sono stati fatti negli ultimi anni. Queste Olimpiadi rischiano invece di essere ricordate per essere quelle della slealtà competitiva, dei passi indietro per l'affermazione femminile; quelle che legittimano nuove forme di sopraffazione verso le donne, costrette a combattere con chi invece ha una struttura fisica e la forza di un uomo. Oggi ce ne accorgiamo perché ad essere coinvolta è un'atleta italiana, ma questo non è il primo caso in cui si parla di disparità, o meglio di ingiustizia, dovuta a caratteristiche biologiche che si registrano nel mondo dello sport. È il caso di Terry Miller e Andraya Yearwood che sono delle sprinter del Connecticut, che si identificano come donne e dal 2017 partecipano e vincono tutti i più importanti campionati scolastici e statali di atletica, lasciando indietro le coetanee, stabilendo nuovi record e soffiando loro trofei e medaglie. Questo è stato sottolineato anche da atlete donne come Martina Navratilova, paladina dei diritti LGBT, che ha dichiarato esplicitamente non essere giusto e onesto che le donne gareggino, ad esempio, contro la transgender Lia Thomas.

Da Vice Presidente della Commissione bicamerale sul femminicidio e ogni altra forma di violenza contro le donne, voglio dire che tutto questo non può e non deve diventare una nuova normalità. Non può e non deve essere accettato in nome di una presunta inclusione ciò che in realtà si può trasformare in una discriminazione contro le donne. Per chi difende le donne questo non è il tempo del silenzio. Le donne non si toccano neppure con un fiore, recita un noto detto; eppure non sembra corrispondere a ciò che l'ideologia woke potrebbe quotidianamente portare avanti e domani consumarsi su quel ring.

Noi siamo qui per questo, per difendere le donne, e a tutte quelle atlete, come la nostra Angela Carini, che per anni si allenano per arrivare alla competizione forse più ambita della loro carriera sportiva, con pochi giorni a disposizione per raccogliere i frutti di anni di lavoro e di sacrifici, noi diciamo che noi siamo e saremo lì a difenderle. (Applausi).

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei segnalare una serie di inesattezze che oggi il ministro Salvini, in risposta a un question time alla Camera, avrebbe detto in riferimento all'assegnazione degli alloggi popolari da parte del Comune di Milano.

Che cosa è successo? Siccome sono stati assegnati degli alloggi ad alcuni degli abitanti del campo rom di via Bonfadini, recentemente sgombrato proprio dall'amministrazione di centro sinistra, il ministro Salvini, rispondendo ad un'interrogazione di alcuni membri della maggioranza, avrebbe detto che questa è una scelta discrezionale del Comune di Milano e, quindi, si era dimostrato molto preoccupato.

Vorremmo ricordare al ministro Salvini, che ha anche la competenza per quanto riguarda il tema dell'abitare e quindi dovrebbe occuparsene, che non si tratta di una scelta discrezionale del Comune di Milano, ma sostanzialmente gli alloggi SAT sono delle soluzioni abitative transitorie che il Comune può assegnare in condizioni di fragilità accertata, in aggiunta agli alloggi previsti dal piano annuale, secondo quanto previsto da una legge varata dalla Regione Lombardia a tutela delle fasce deboli in stato di necessità. Infatti, non è un caso e andrebbe sottolineato che questo strumento sia stato usato proprio dalla Regione guidata dal presidente Fontana nel novembre del 2022, per lo sgombero delle case ALER di via Bolla. Si tratta, quindi, in tutta evidenza, non di una scelta autonoma discrezionale del Comune, ma di una decisione che in situazioni emergenziali viene presa ad un tavolo, che è quello della prefettura per l'ordine e per la sicurezza pubblica, e che quindi decide insieme in che modo poter assegnare alloggi, secondo una legge regionale, in situazioni di grave ed estrema difficoltà.

Penso che evidentemente il Ministro non fosse informato e questo già lo ritengo grave, perché in tal caso non conoscerebbe una legge della Regione Lombardia e soprattutto come stanno le cose. Se invece il Ministro avesse per caso mentito e raccontato una storia nello storytelling delle fake news per gettare benzina sul fuoco, questo sarebbe ancora più grave. (Applausi).

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, intervengo per fatto personale. Ritengo di essere stata attaccata dal senatore Sigismondi nel suo intervento in dichiarazione di voto e sinceramente mi meraviglio del suo atteggiamento nei miei confronti.

Che gli piaccia o no, quest'Aula è fatta per confrontarsi, e se può smentire anche solo una delle mie affermazioni riguardo al provvedimento o all'operato del Governo, lo faccia. Io ho raccontato solo quello che questo Governo è e quanto che sta facendo in questo Paese e - ripeto - se per lui il risultato è un cabaret, si faccia una domanda.

Ribadisco che, se il senatore Sigismondi può smentire anche solo una delle mie affermazioni, può farlo qui in quest'Aula, altrimenti si rassegni al triste ruolo di comparsa. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 1° agosto 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 1° agosto, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,32).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (1162)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 6-ter, le parole: « di cui al presente articolo » sono soppresse e dopo le parole: « comma 6-quater » sono aggiunte le seguenti: « del presente articolo »;

al capoverso 6-quater, le parole: « ai sensi del comma 6-ter » sono sostituite dalle seguenti: « , ai sensi del comma 6-ter, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "di beni mobili, e" sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso »;

al comma 2, dopo le parole: « Agenzia delle entrate » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « alla contabilità speciale » sono sostituite dalle seguenti: « nella contabilità speciale ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « contributi pubblici," e, » sono sostituite dalle seguenti: « contributi pubblici" e » e le parole: « di controllo" » sono sostituite dalle seguenti: « di controllo," »;

alla rubrica, la parola: « vigilanza) » è sostituita dalla seguente: « vigilanza ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di quanto previsto al comma 1 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023 »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « del 2023, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, » e alla lettera a) sono premesse le seguenti parole: « al primo periodo, »;

alla lettera a), le parole: « sono soppresse » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2025" »;

alla lettera b), dopo le parole: « con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi » sono inserite le seguenti: « o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate », dopo le parole: « facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni » sono inserite le seguenti: « o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate da altre amministrazioni » e dopo le parole: « delle Forze di Polizia » sono inserite le seguenti: « e delle Forze armate ».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « 20-novies, del » sono sostituite dalle seguenti: « 20-novies del »;

al capoverso 2-bis, all'alinea, le parole: « 2-bis Per » sono sostituite dalle seguenti: « 2-bis. Per » e, alla lettera f), le parole: « Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)" » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) »;

al capoverso 2-ter, le parole: « dalle società e soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « dalle società e dai soggetti » e le parole: « derivanti alle » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dalle »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-quater è aggiunto il seguente:

"9-quinquies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP), di cui all'articolo 15 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo" ».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), dopo la parola: « e » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis », dopo la parola: « milioni » sono inserite le seguenti: « di euro » e dopo le parole: « di IVA, » sono inserite le seguenti: « per le infrastrutture ».

alla lettera c), le parole: « con RFI » sono sostituite dalle seguenti: « con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) », le parole: « monitoraggio e » sono sostituite dalle seguenti: « monitoraggio nonché », le parole: « di RFI » sono sostituite dalle seguenti: « della RFI S.p.A. » e le parole: « - stipulato tra RFI » sono sostituite dalle seguenti: « stipulato tra la RFI »;

al comma 2, dopo le parole: « del 2023, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, » e le parole: « 2 gennaio 2018, n. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 gennaio 2018, n. 1, »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « del 2023, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, »;

al capoverso 3-bis, le parole: « ai sensi del medesimo all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del medesimo articolo » e dopo le parole: « all'articolo 20-bis » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto) - 1. All'articolo 20-decies, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale" ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « predisposta della » sono sostituite dalle seguenti: « predisposta dalla » e le parole: « e di sviluppo » sono sostituite dalle seguenti: « e sviluppo »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

1-ter. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "una quota, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti complessivi di bilancio, è destinata, per gli importi approvati e assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile" »;

alla rubrica, le parole: « Uffici speciali » sono sostituite dalle seguenti: « Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali » e le parole: « sisma 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « nei territori colpiti dal sisma del 2009 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « nonché relativamente » sono sostituite dalle seguenti: « e relativamente », dopo le parole: « lettera e) » sono inserite le seguenti: « del comma 2 dell'articolo 25 » e le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e 2023, ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - (Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche) - 1. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 al fine di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate per il superamento del predetto contesto emergenziale ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « Italia Meteo » sono sostituite dalla seguente: « ItaliaMeteo », le parole: « n. 205 del 27 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 27 dicembre 2017, n. 205 » e le parole: « presente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

alla rubrica, le parole: « Italia Meteo » sono sostituite dalla seguente: « ItaliaMeteo ».

Dopo il capo II sono inseriti i seguenti:

« Capo II-bis - ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Art. 9-bis. - (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024;

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023.

Art. 9-ter. - (Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei) - 1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12, è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:

a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

1) sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma, comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini, il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione;

2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata", uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) ad esercitare i poteri sostituivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché quello accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1 si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

7. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024-2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

b) nella misura di euro 20.600.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 per l'anno 2027, euro 61.800.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 e a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 41.200.000 per l'anno 2027, euro 40.376.000 per l'anno 2028 ed euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;

c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, a euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 36.050.000 per l'anno 2027, a euro 56.650.000 per l'anno 2028 e a euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Entro il 1° settembre 2024, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data del 3 luglio 2024;

b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;

c) dell'entità delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal programma;

d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel programma e non ancora avviati;

e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;

f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;

g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data del 3 luglio 2024, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;

b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato nonché dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data del 3 luglio 2024, nonché per i quali, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede altresì al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con i decreti di cui al comma 13, alinea, è altresì disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario di cui al comma 1, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate.

16. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: ", per la cui esecuzione" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.

17. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), del presente articolo, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del piano straordinario approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1), del presente articolo e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

Art. 9-quater. - (Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)-1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter nonché quelli indicati nell'articolo 9-quinquies sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa altresì la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articolo 95 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

b) articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;

c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2008;

d) codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:

1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo codice.

3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

Art. 9-quinquies. - (Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica) - 1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previsti dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.

Art. 9-sexies. - (Contributi per l'autonoma sistemazione) - 1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-novies, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e comunque non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024 e di euro 6.906.000 per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Art. 9-septies. - (Interventi di nuova costruzione) - 1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con destinazione d'uso residenziale.

Art. 9-octies. - (Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei) - 1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e della quantificazione dei relativi oneri economici, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data del 3 luglio 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 9-novies. - (Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili) - 1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo per edificio di euro 450 per metro quadro per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 per metro quadro per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.

4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto;

b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresì la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresì la finalità e l'idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;

d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.

7. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;

d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 6, secondo periodo;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento del Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;

b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per l'anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

Art. 9-decies. - (Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri) - 1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui al presente capo, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) al terzo periodo, le parole: "dieci unità" sono sostituite dalle seguenti: "venti unità", le parole: "nove di personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "diciannove di personale non dirigenziale" e le parole: "fino al numero massimo di quattro unità" sono sostituite dalle seguenti: "fino al numero massimo di otto unità";

c) all'ottavo periodo, le parole: "e di 655.664 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 907.339 euro per l'anno 2024 e di 1.159.014 euro per l'anno 2025".

Art. 9-undecies. - (Disposizioni finanziarie) - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-decies, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del CIPESS, da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25/2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)" di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

Capo II-ter - DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE

Art. 9-duodecies. - (Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia) - 1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici di cui al comma 2 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.

7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario del Governo sulla contabilità speciale dei Presidenti delle regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei comuni interessati.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo.

Art. 9-terdecies. - (Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124) - 1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2025";

b) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: « euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6.268.803 annui »;

2) alla lettera b), le parole: « euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui » sono sostituite dalle seguenti: « euro 11.908.750 annui »;

3) alla lettera c), le parole: « euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.177.860 annui »;

4) alla lettera d), le parole: « euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6.128.730 annui »;

5) alla lettera e), le parole: « euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui » sono sostituite dalle seguenti: « euro 75.996.252 annui »;

c) al comma 8:

1) all'alinea, le parole: « euro 62.669.029 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 14.000.000 per l'anno 2024 »;

2) alla lettera a), le parole: « euro 62.669.029 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 14.000.000 per l'anno 2024 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ "Capacità per la coesione 2021-2027" approvato con decisione di esecuzione della Commissione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma, ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « dell'ordine e della sicurezza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ordine e della sicurezza pubblici »;

al comma 6, le parole: « di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo »;

al comma 7:

alla lettera a), dopo le parole: « dell'importo di » è inserita la seguente: « euro » e le parole: « presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 »;

alla lettera b), dopo le parole: « dell'importo di » è inserita la seguente: « euro » e la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti »;

alla lettera d), dopo le parole: « quanto a » è inserita la seguente: « euro ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « è da intendersi » sono sostituite dalle seguenti: « si interpreta »;

alla rubrica, le parole: « Cortina 2026") » sono sostituite dalle seguenti: « Cortina 2026" ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. - (Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro, il sostegno finanziario statale alla candidatura è condizionato all'accoglimento del relativo piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 5.

2. Ciascuna proposta di candidatura, corredata del piano economico finanziario di cui al comma 1, è preventivamente trasmessa del proponente al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento per lo sport, entro sessanta giorni dal ricevimento esprime la propria valutazione tecnica sulla proposta di candidatura e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport per l'adozione del decreto di approvazione della candidatura, sentito il Consiglio dei ministri. Il termine può essere sospeso dal Dipartimento una sola volta, per mezzo di motivata richiesta di integrazioni. In caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazioni del Dipartimento entro i sessanta giorni successivi alla richiesta stessa, la proposta si intende ritirata. Allo scopo di supportare il Dipartimento nella valutazione di cui al presente comma, è istituito, presso il Dipartimento stesso, un Nucleo di valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono disciplinati le modalità di funzionamento del Nucleo, i requisiti per farne parte, il procedimento di nomina dei suoi componenti, la durata e i compensi per la partecipazione, fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun componente in ragione d'anno, in relazione alle attività effettivamente svolte, inclusi gli eventuali oneri a carico dell'amministrazione conferente, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Dipartimento può avvalersi anche della società Sport e salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione, nei limiti di quanto previsto dal comma 6.

3. La candidatura approvata ai sensi del comma 2 è gestita da un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a partecipare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla costituzione del Comitato di cui al primo periodo. Il Comitato provvede alla gestione delle risorse destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase successiva all'eventuale aggiudicazione.

4. Il Comitato di cui al comma 3 è altresì composto da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali e territoriali, dal Comitato italiano paralimpico e dal Comitato olimpico nazionale italiano, anche unitamente alle federazioni interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario assunto da ciascuno di essi. I rappresentanti di cui al primo periodo assumono l'incarico a titolo gratuito e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. La segreteria del Comitato è in ogni caso assicurata dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione di ciascun Comitato, i criteri di erogazione del contributo e le modalità di rendicontazione e di monitoraggio.

5. In caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Le attività svolte in esecuzione del contratto di aggiudicazione rimangono soggette al regime giuridico proprio delle organizzazioni sportive internazionali anche paralimpiche, con cui lo stesso contratto è stipulato, in conformità alle regole dell'ordinamento sportivo internazionale e nel rispetto della Carta olimpica e paralimpica.

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 sono autorizzate la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, di cui 150.000 euro per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 50.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2, e la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 300.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 100.000 euro annui per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2. In ogni caso, la copertura delle spese tecniche deve essere tale da garantire la proporzionalità del corrispettivo rispetto alle attività da svolgere al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della convenzione di cui al comma 2. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Quanto ai restanti oneri, quantificati in 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

Capo I

RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Contributi per beni mobili)

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

« 6-ter. Il Commissario straordinario, con i provvedimenti di cui al comma 1, può concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater del presente articolo.

6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario, ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo. ».

1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « di beni mobili, e » sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.

2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, la somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate confluisce per l'anno 2024 nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

01.1

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinto

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

          1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono esclusi altresì gli enti locali colpiti da calamità naturali."».

1.250 (già 1.0.3)

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 premettere i seguenti:

     «01. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato A ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."

     01-bis. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

1.1

Croatti, Di Girolamo

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa ai Comuni dell'allegato A del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale in disponibilità Commissario straordinario."».

1.251 (già 1.18)

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 premettere i seguenti:

          «01. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025";

          b) al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025".

          01-bis. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»

1.2

Croatti, Di Girolamo

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025." sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025.";

          b) al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025".».

1.3

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso, Fregolent

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) per danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12."».

1.4 (testo 2)

Manca, Croatti, Magni, Fregolent, Patton, Lombardo, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Irto, Basso, Fina

Respinto

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» con le seguenti: «nel limite massimo di spesa di euro 1.050 milioni, di cui euro 350 milioni a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) ed euro 700 milioni a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

     Conseguentemente, al comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole da: «nel limite di 3.200 euro» fino a: «6.000 euro» con le seguenti: «nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro.».

1.7

Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

          a) al capoverso "6-ter", dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» inserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

          b) al capoverso "6-quater", sostituire le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» con le seguenti: «nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina»;

          c) al capoverso "6-quater", sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» con le seguenti: «nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani»;

          d) al capoverso "6-quater", sostituire le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro».

1.8

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso "6-ter", dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» inserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

          b) al capoverso "6-quater", sostituire le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» con le seguenti: «nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina»;

          c) al capoverso "6-quater" sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» con le seguenti: «nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani»;

          d) al capoverso "6-quater" sostituire le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro».

1.200

Fregolent

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «6-ter», dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» inserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n.213»;

          b) al capoverso  «6-quater»  sostituire le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» con le seguenti: «nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina»;

          c) al capoverso  «6-quater»  sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» con le seguenti: «nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani»;

          d) al capoverso «6-quater» sostituire le le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro».

1.5

Fina, Irto, Basso

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso 6-ter, dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera einserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

          b) al capoverso 6-quater, sostituire le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» con le seguenti: «nel limite di 3.000 euro per il vano adibito a cucina»;

          c) al capoverso 6-quater, sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» con le seguenti: «nel limite di ulteriori 3.000 euro per ciascuno degli altri vani»;

          d) al capoverso 6-quater, sostituire le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 18.000 euro».

1.10

Sironi

Respinto

Al comma 1, capoverso "6-quater," sopprimere l'ultimo periodo.

1.11

Sironi

Respinto

Al comma 1, capoverso "6-quater" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «detratto l'importo dei premi pagati negli ultimi cinque anni».

1.13

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso 6-quater, inserire il seguente:

          «6-quinquies. Per danni ai beni mobili, quali veicoli e ciclomotori, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, il Commissario straordinario ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia del veicolo, nel limite di 5.000 euro per i veicoli e 700 euro per i motocicli. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.».

1.12

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso "6-quater" aggiungere il seguente:

          «6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario straordinario.».

     Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, capoverso "6-quater", pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024.».

1.28

Croatti, Di Girolamo

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di fruire delle agevolazioni previste per le abitazioni principali, nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali, i fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740, della  legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Per le finalità di cui al presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."»;

          b) alla rubrica, dopo la parola: «mobili» aggiungere le seguenti: «e immobili».

1.16

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", previa autorizzazione della Regione interessata,"».

1.201 (già 9.1)

Croatti

Id. em. 1.16

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

           «2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", previa autorizzazione della Regione interessata"».

1.17

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: "dagli eventi alluvionali" sono inserite le seguenti: "e atmosferici";

          b) al comma 2, dopo le parole: "e gli eventi alluvionali" sono inserite le seguenti: "e atmosferici".».

1.19

Croatti, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

          "7-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, avvalendosi della propria struttura di supporto di cui all'articolo 3, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi".».

1.20

Croatti, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) le parole da: "edifici municipali," fino a: "del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti";

          b) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati"».

1.21

Sironi

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis.  All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili."».

1.22

Sironi

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis.  All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

           "d-bis) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

          d-ter) soluzioni "nature based" per la mitigazione del rischio idraulico (alluvioni) che prevedono per esempio la riconnessione dei fiumi con le piane alluvionali, stabilire bypass per le piene, allargamento e creazione di nuove fasce tampone, ripristino e conservazione e creazione di nuove aree umide, riforestazione e conservazione delle foreste, pavimentazioni permeabili;

          d-quater) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

          d-quinquies) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

          d-sexies) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          d-septies) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

          d-octies) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.".

          2-ter. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile».

          2-quater. Per le finalità di cui ai precedenti commi, si provvede nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

1.25

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non  sono  soggette  a procedure  di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia  e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

          2-ter. I beneficiari delle somme di cui al comma 2-bis vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

          2-quater. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

1.26

Croatti, Di Girolamo

Sost. id. em. 1.25

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

          2-ter. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

          2-quater. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

1.27

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Ai fini dell'accoglienza degli sfollati per eventi alluvionali sono utilizzati, in via prioritaria, edificazioni abbandonate, o che hanno perduto la loro originaria funzione e versano in stato di abbandono, appositamente acquisiti dallo Stato, o per esso dalle Regioni, ristrutturati con le dovute attenzioni al risparmio energetico, nonché a quelle relative al mondo della disabilità.

          2-ter.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutato nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

1.29

Croatti, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Le imprese agricole le cui produzioni hanno subito danni dagli eventi alluvionali verificatisi il 1° maggio 2023 e che non hanno ottenuto concessioni o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario può concedere, nel limite di spesa di cui al comma 1, capoverso 6-ter, ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7».

1.30

Fina

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Per i danni ancora non risarciti derivati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra l'8 e il 12 dicembre 2017 nel territorio di Lentigione, frazione di Brescello in provincia di Reggio Emilia, per i quali è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza dal Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo  20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, può concedere ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del medesimo decreto-legge, fino a un limite di spesa aggiuntivo di 1.446.000 euro. Tali contributi sono destinati a coprire i danni non ancora risarciti per i beni mobili e immobili di proprietà di soggetti privati, con destinazione d'uso residenziale alla data degli eventi, secondo criteri commisurati alla gravità del danneggiamento subito. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, assicurando il rispetto dei limiti di spesa complessivi e la verifica dell'assenza di indennizzi assicurativi precedentemente ricevuti.».

G1.200

Spelgatti

V. testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali,

     premesso che:

          l'ondata di maltempo che ha colpito tra fine giugno 2024 il nord Italia, ha avuto un enorme impatto su alcune zone della Valle d'Aosta con violenti nubifragi e alluvioni, provocando frane, allagamenti e colate di fango e detriti, isolando intere zone;

          si sono registrati gravissimi danni a strade e infrastrutture, beni mobili e immobili di aziende e famiglie, ingenti perdite alle attività turistico-ricettive e agricole nelle zone interessate oltre che danni a livello paesaggistico, mettendo in ginocchio interi territori, fortunatamente senza provocare vittime;

          l'intervento immediato delle amministrazioni comunali e l'impegno dei soccorsi hanno consentito di mettere in salvo famiglie, residenti e turisti e di evitare conseguenze ancora più gravi, ma permane una profonda preoccupazione per la situazione delle comunità colpite;

          siamo agli inizi della stagione turistica estiva che rappresenta una delle principali fonti di guadagno per questi territori, e questi tragici eventi stanno avendo gravi ripercussioni sulle strutture ricettive che già hanno registrato disdette delle prenotazioni, con impatti anche sui mesi futuri,

     impegna il Governo:

          a promuovere iniziative intese a sostenere la Valle d'Aosta nel fronteggiare le gravissime conseguenze degli eventi alluvionali del 29 e il 30 giugno u.s., e consentire interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza di abitazioni ed infrastrutture nonché delle strutture turistiche danneggiate, anche considerando la stagione estiva ormai avviata.

G1.200 (testo 2)

Spelgatti

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali,

     premesso che:

          l'ondata di maltempo che ha colpito tra fine giugno 2024 il nord Italia, ha avuto un enorme impatto su alcune zone della Valle d'Aosta con violenti nubifragi e alluvioni, provocando frane, allagamenti e colate di fango e detriti, isolando intere zone;

          si sono registrati gravissimi danni a strade e infrastrutture, beni mobili e immobili di aziende e famiglie, ingenti perdite alle attività turistico-ricettive e agricole nelle zone interessate oltre che danni a livello paesaggistico, mettendo in ginocchio interi territori, fortunatamente senza provocare vittime;

          l'intervento immediato delle amministrazioni comunali e l'impegno dei soccorsi hanno consentito di mettere in salvo famiglie, residenti e turisti e di evitare conseguenze ancora più gravi, ma permane una profonda preoccupazione per la situazione delle comunità colpite;

          siamo agli inizi della stagione turistica estiva che rappresenta una delle principali fonti di guadagno per questi territori, e questi tragici eventi stanno avendo gravi ripercussioni sulle strutture ricettive che già hanno registrato disdette delle prenotazioni, con impatti anche sui mesi futuri,

     impegna il Governo:

          nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a promuovere iniziative intese a sostenere la Valle d'Aosta nel fronteggiare le gravissime conseguenze degli eventi alluvionali del 29 e il 30 giugno u.s., e consentire interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza di abitazioni ed infrastrutture nonché delle strutture turistiche danneggiate, anche considerando la stagione estiva ormai avviata.

G1.201

Rando, Manca

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (A.S. 1162);

     premesso che,

          la forte ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro-Nord del Paese ha particolarmente interessato l'Emilia-Romagna con violente precipitazioni;

          numerosi sono i disagi occorsi alle popolazioni dei territori appenninici delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, con anche una vittima;

          diversi corsi d'acqua sono esondati e molte aree sono state interessate da frane, strade e ferrovie interrotte, case allagate, cittadini evacuati, impianti industriali danneggiati e coltivazioni agricole compromesse,

     impegna il Governo:

          ad estendere le misure previste dal decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e dai successivi provvedimenti per il ristoro dei danni a beni immobili e mobili di cittadini ed imprese, nonché di riparazione, ripristino o ricostruzione di beni ed infrastrutture pubbliche danneggiate nei suddetti territori.

G1.202

Fregolent

V. testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (A.S. 1162-A),

     premesso che:

          in questi giorni nella laguna di Orbetello, località dell'Argentario in provincia di Grosseto, in Toscana, si è verificata una grave moria di pesci, la cui causa risiederebbe nel surriscaldamento delle acque della laguna, che ha portato alla decomposizione delle alghe e a una forte scarsità di ossigeno (anossia), tale da causare la morte di massa dei pesci;

          quanto descritto rappresenta un fatto gravissimo che rischia di avere impatto devastante sull'ambiente e sull'economia,

     impegna il Governo:

          ad adottare misure urgenti volte a scongiurare la moria dei pesci di Orbetello e al drenaggio e alla messa in sicurezza della laguna stessa.

G1.202 (testo 2)

Fregolent

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (A.S. 1162-A),

     premesso che:

          in questi giorni nella laguna di Orbetello, località dell'Argentario in provincia di Grosseto, in Toscana, si è verificata una grave moria di pesci, la cui causa risiederebbe nel surriscaldamento delle acque della laguna, che ha portato alla decomposizione delle alghe e a una forte scarsità di ossigeno (anossia), tale da causare la morte di massa dei pesci;

          quanto descritto rappresenta un fatto gravissimo che rischia di avere impatto devastante sull'ambiente e sull'economia,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare misure urgenti volte a scongiurare la moria dei pesci di Orbetello e al drenaggio e alla messa in sicurezza della laguna stessa.

1.0.600 (testo 2)

La Relatrice

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Trasferimento di funzioni al Commissario Straordinario per il Sisma 2016)

          1. Al fine di assicurare un maggiore coordinamento degli interventi di sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Sisma 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, i compiti e le funzioni precedentemente attribuiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 4 maggio 2021, all'Agenzia per la Coesione Territoriale ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, nonché le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC), sono trasferiti al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».

1.0.2

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi alluvionali del maggio 2023)

          1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.».

1.0.4

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

          1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-bis in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette."».

1.0.5

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

          1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 741 è aggiunto il seguente: "741-bis. I fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui al comma 741, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al comma 740 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale".».

1.0.7

Croatti, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

 (Proroga termini filiera agricola)

          1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dei cui all'allegato I del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si prevede che il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e di cui all'articolo 2,  commi 3 e 4,  del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'imprese e del made in Italy. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.8

Di Girolamo, Croatti

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione per i rischi derivanti dagli eventi alluvionali)

          1. La Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri per la protezione civile e le politiche del mare, promuovono periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi derivanti dagli eventi alluvionali al fine di rendere edotti i cittadini sulla gestione dei momenti immediatamente successivi al verificarsi dell'evento alluvionale in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

          2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

1.0.9

Croatti, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Compensazione TARI)

          1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel triennio 2023-2025 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

          2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il triennio 2023-2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

1.0.10

Di Girolamo, Croatti

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione di eventi calamitosi)

          1. Al fine di prevedere con un minor margine di errore eventi calamitosi e per consentire un sistema di allarme tempestivo, le pubbliche amministrazioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, possono ricorrere all'utilizzo di sistemi altamente tecnologici che contemplino anche l'intelligenza artificiale per la elaborazione di modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che consentano di prevedere con un minor margine di errore gli eventi calamitosi.

          2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, possono utilizzare sistemi altamente tecnologici supportati dalla intelligenza artificiale per la realizzazione, l'aggiornamento e l'interoperabilità dell'intero territorio nazionale di banche dati e quadri conoscitivi inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico e geochimico.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto in cui sono stabilite le modalità di elaborazione dei modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».

1.0.11

Croatti, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

          1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2025. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2024, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

          2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

          3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.».

1.0.12

Enrico Borghi, Fregolent, Scalfarotto, Paita

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per il sostegno delle popolazioni alluvionate)

          1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta e sono finalizzate all'erogazione di contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo, in favore di persone fisiche, persone giuridiche e liberi professionisti titolari di partita IVA i cui beni mobili e immobili siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali e dalle frane occorsi nei mesi di giugno e luglio 2024.

          2. I danni subiti possono essere dimostrati, sotto la propria responsabilità, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e i contributi ottenuti non possono in nessun caso considerarsi sostitutivi di indennizzi e risarcimenti dovuti in forza di polizze assicurative private.

          3. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è disposta la ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra le regioni interessate.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative)

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.

3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione. ».

EMENDAMENTI

2.1

Manca, Croatti, Magni, Fregolent, Patton, Lombardo, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Irto, Basso, Fina

Respinto

Al comma 1, capoverso 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2;»;

          b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in arre soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2;».

     Conseguentemente, al comma 1, capoverso 3-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'articolo 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f).»

2.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici ricadenti nelle aree di naturale esondazione delle aste fluviali esondate a causa degli eventi alluvionali, dove è previsto un allargamento delle aree di esondazione anche mediante lo spostamento degli argini;».

     Conseguentemente al capoverso 3-ter, dopo le parole: «ai sensi del comma 3-bis, lettera a)», inserire le seguenti: «lettera a-bis),».

2.3

Sironi

Respinto

Al comma 1, capoverso "3-ter" dopo le parole: «che provvede alla relativa demolizione» inserire le seguenti: «, messa in sicurezza e ripristino della funzione a verde».

2.4

Sironi

Respinto

 Al comma 1, capoverso "3-quater" dopo le parole: «sarebbe stato conseguibile dall'istante,» inserire le seguenti: «al maggior valore tra il prezzo di mercato e la quotazione immobiliare della relativa zona territoriale omogenea (zona OMI) vigente nel semestre precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso».

2.0.4

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di trasparenza e tracciabilità riguardo i contributi per la ricostruzione privata)

          1. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di ricostruzione privata, anche allo scopo di prevenire eventuali infiltrazioni criminali, all'articolo 20-sexies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: ", la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile", e dopo le parole: "obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010" sono inserite le seguenti: ", nonché di quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi,".

          2. Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dei contributi pubblici assegnati per interventi di ricostruzione privata, all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136,";

          b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati ed erogati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza, istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La piattaforma, di cui al precedente periodo, raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma."».

2.0.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sost. id. em. 2.0.4

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di trasparenza e tracciabilità riguardo i contributi per la ricostruzione privata)

          1. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di ricostruzione privata, anche allo scopo di prevenire eventuali infiltrazioni criminali, all'articolo 20-sexies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "è sempre obbligatorio" a: "codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile", e dopo le parole: "obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi".

          2. Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dei contributi pubblici assegnati per interventi di ricostruzione privata, all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 ";

          b)         dopo il comma 4, è inserito il seguente:

          "4-bis. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati ed erogati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione aí sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente."».

2.0.6

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di trasparenza riguardo gli interventi di ricostruzione pubblica)

          1. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

          "10-bis. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna con regolarità, con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

          10-ter. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per gli interventi di ricostruzione pubblica di cui al presente decreto è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale."».

2.0.7

Fina, Irto, Basso

Id. em. 2.0.6

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di trasparenza riguardo gli interventi di ricostruzione pubblica)

          1. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

          "10-bis. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna con regolarità, con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis, un documento di programmazione degli interventi, contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato, volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

          10-ter. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per gli interventi di ricostruzione pubblica di cui al presente decreto è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali e i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale."».

2.0.8

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rinaturalizzazione degli ambiti fluviali)

Laddove possibile, per sanare situazioni naturali fortemente degradate, rare o zone di salvaguardia idrogeologica, è necessario procedere alla rinaturalizzazione degli ambiti fluviali, evitando l'ulteriore cementificazione degli alvei e delle scogliere, individuando, altresì, ampi ed adeguati spazi di possibile esondazione dei corsi d'acqua.».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

(Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza)

1. All'articolo 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: « avvalendosi della propria struttura di supporto » sono inserite le seguenti: « ovvero, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici » e dopo le parole: « previo sorteggio dei beneficiari » sono inserite le seguenti: « o loro selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo, ».

EMENDAMENTO

3.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, nonché per prevenire e contrastare ogni condotta illecita correlata alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, la ricognizione dei danni subiti dai privati in conseguenza di eventi calamitosi e la quantificazione dei relativi danni è determinata esclusivamente tramite asseverazione effettuata da un professionista.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale)

1. All'articolo 20-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede, per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023.

3. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla n. 100 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi » sono sostituite dalle seguenti: « decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2025 »;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate da altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024";

b) al comma 10, le parole: "5 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "27 milioni"».

4.2

Croatti, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023.» sono aggiunte le seguenti: «e 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3

Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 20-octies, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole da: ", senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore" a: "di cui al comma 1 del presente articolo," sono soppresse;

          b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «selezione pubblica», inserire le seguenti: «, disposizioni in materia di contratti pubblici».

4.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

            «2-bis. All'articolo 20-octies, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole da: ", senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore" a: "di cui al comma 1 del presente articolo," sono soppresse;

          b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

4.200 (già 4.8)

Fregolent

Respinto

Al  comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» inserire le parole «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto 2021, n. 113 già avviate»

          b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, dopo le parole «sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi» sono inserite le seguenti parole «decorrenti dalla data di effettiva assunzione».

4.13

Di Girolamo

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio» con le seguenti: «mediante selezione pubblica per titoli ed esami».

4.14

Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, di accelerare la ricostruzione degli immobili ecclesiastici danneggiati dagli eventi sismici del centro Italia verificatisi nel 2009 e nel 2016, per sbloccare le procedure di ripristino delle stesse e per le strette finalità connesse alla perdurante situazione emergenziale, il Ministero della cultura indice un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di un contingente di 100 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato da destinare alla soprintendenza archeologica e delle belle arti del Centro Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

4.15

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali";

          b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4."».

G4.200

Potenti, Minasi

V. testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali,

     premesso che:

          la violenta ondata di maltempo che ha colpito la Toscana tra il 2 e il 3 novembre 2023, ha portato la Regione a proclamare lo stato di emergenza regionale e successivamente a chiedere quello nazionale;

          le conseguenze di tali eventi sono state drammatiche, le forti piogge hanno fatto straripare fiumi e torrenti, allagare case e aziende, danneggiare gravemente le infrastrutture ed hanno causarono la morte di ben 9 persone;

          il corso del fiume Bisenzio è esondato in più punti, tra le province di Prato e Firenze, lasciando oltre 40 mila utenze senza corrente e interrompendo per allagamenti arterie stradali strategiche come la Fi Pi Li;

          il Presidente della Regione, era stato nominato Commissario delegato per la gestione dell'emergenza, incarico terminato ad inizio febbraio, e che aveva individuato circa 800 opere per la ricostruzione, con una stima dei costi di quasi 2 miliardi di euro,

     considerato che:

          allo scadere del mandato del Commissario per l'emergenza in toscana per gli eventi di novembre 2023, non è stato dato un incarico per un Commissario che si occupi della fase della ricostruzione, fatto che contribuisce a rallentare le procedure di ricostruzione dato che gran parte dell'onere ricade sulle amministrazioni locali, creando disagio ai cittadini e ritardando la ripresa dei territori interessati,

     impegna il Governo:

          a valutare l'individuazione di un Commissario straordinario alla ricostruzione anche ai territori colpiti dalle alluvioni nel novembre scorso nella Regione Toscana, indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108, del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023, al fine di consentire di velocizzare i tempi burocratici per quei lavori urgenti e necessari a garantire il benessere dei cittadini e la ripresa dei territori interessati.

G4.200 (testo 2)

Potenti, Minasi

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali,

     premesso che:

          la violenta ondata di maltempo che ha colpito la Toscana tra il 2 e il 3 novembre 2023, ha portato la Regione a proclamare lo stato di emergenza regionale e successivamente a chiedere quello nazionale;

          le conseguenze di tali eventi sono state drammatiche, le forti piogge hanno fatto straripare fiumi e torrenti, allagare case e aziende, danneggiare gravemente le infrastrutture ed hanno causarono la morte di ben 9 persone;

          il corso del fiume Bisenzio è esondato in più punti, tra le province di Prato e Firenze, lasciando oltre 40 mila utenze senza corrente e interrompendo per allagamenti arterie stradali strategiche come la Fi Pi Li;

          il Presidente della Regione, era stato nominato Commissario delegato per la gestione dell'emergenza, incarico terminato ad inizio febbraio, e che aveva individuato circa 800 opere per la ricostruzione, con una stima dei costi di quasi 2 miliardi di euro,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di individuare un Commissario straordinario alla ricostruzione anche ai territori colpiti dalle alluvioni nel novembre scorso nella Regione Toscana, indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108, del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023, al fine di consentire di velocizzare i tempi burocratici per quei lavori urgenti e necessari a garantire il benessere dei cittadini e la ripresa dei territori interessati.

4.0.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Utilizzo di strumenti digitali)

          1. All'articolo 20-ter, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "all'Unione europea" sono inserite le seguenti: "e delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

          2. Al fine di assicurare un più efficace monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono inserite le seguenti: "e mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione" e dopo le parole: "soggetto attuatore" sono aggiunte le seguenti: ", nonché attraverso il codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136";

          b) all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 16, comma 2";

          c) all'articolo 20-quater, comma 3, lettera b), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 16, comma 2"».

4.0.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Id. em. 4.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Utilizzo di strumenti digitali)

          1. All'articolo 20-ter, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "all'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: "e delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

          2 Al fine di assicurare un più efficace monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono inserite le seguenti: "e mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione" e dopo le parole: "soggetto attuatore" sono aggiunte le seguenti: ", nonché attraverso il codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136";

          b) all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 16";

          c) all'articolo 20-quater, comma 3, lettera b), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 16".».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

(Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione)

1. All'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purché siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività:

a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;

b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni;

c) gli enti pubblici economici;

d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;

e) le aziende unità sanitarie locali;

f) le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2-ter. Le attività svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle società e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Società ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3. ».

2. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 3, terzo periodo, le parole « comma 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-bis e 3-ter ».

2-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-quater è aggiunto il seguente:

« 9-quinquies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP), di cui all'articolo 15 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo ».

EMENDAMENTI

5.1

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso.».

5.2

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

          b) il comma 2 è soppresso.».

5.4

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «relative attività» aggiungere le seguenti: «o possano comunque provvedervi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo».

5.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sost. id. em. 5.4

        Al comma 1, dopo le parole: «relative attività» aggiungere le seguenti:  «o possano comunque provvedere ad esse mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto.».

5.6

Croatti, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, capoverso "2-bis", dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

5.200 (già 5.7)

Croatti, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

          «2-bis.1. All'articolo 20 novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "si osservano le procedure" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "si osservano le procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in materia di codice dei contratti pubblici"».

5.201 (già 5.8)

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

          «2-ter. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "si osservano le procedure" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "essi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

5.0.1

Croatti, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del "Progetto 1000 Esperti PNRR" nei territori interessati dall'alluvione)

          1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10 per cento della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la Regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.

          2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.

          3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la Regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.

          4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

          5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del target di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

          6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.».

5.0.2

Croatti, Di Girolamo, Sironi, Trevisi

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

          1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a migliorare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel mese di maggio 2023 e al fine di fronteggiare il fenomeno della scarsità idrica del territorio del Distretto del fiume Po, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni annui.

          2. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa annua di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

          3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 6.

(Infrastrutture stradali e ferroviarie)

1. All'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « infrastrutture stradali » sono inserite le seguenti: « e, ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis, nel limite di 255 milioni di euro, comprensivo di IVA, per le infrastrutture ferroviarie »;

b) dopo le parole: « altresì l'individuazione » sono inserite le seguenti: « , per le infrastrutture stradali, »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio nonché degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel contratto di programma - parte servizi stipulato tra la RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

2. All'articolo 20-novies, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, dopo le parole: « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, » sono inserite le seguenti: « e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi, ».

3. All'articolo 20-novies del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ai sensi del medesimo articolo 20-octies, comma 2, lettera e), provvede, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi. ».

EMENDAMENTI

6.2

Sironi

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede,» inserire le seguenti: «, considerato l'elenco delle opere e degli interventi strutturali e non strutturali previsto dal Piano Speciale di cui al decreto-legge 1° giugno del 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,».

6.3

Sironi

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. I piani speciali cu cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettere d) e c), devono tenere conto dell'elaborazione delle strategie di difesa e di pianificazione che necessitano di un aggiornamento progressivo delle conoscenze idrologiche, idrauliche, geologiche e geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

6.4

Sironi

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue,» inserire le seguenti: «compatibili con l'elenco delle opere strutturali e non strutturali previsto dal Piano Speciale di cui la decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100».

6.200

Parrini

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di consentire ai soli Comuni interessati dalle consultazioni elettorali amministrative del 8 e 9 giugno 2024 il completamento delle pratiche relative all'accesso, per l'anno 2024, ai contributi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il termine di inserimento degli identificativi del progetto (CUP) sul ReGIS, di cui all'articolo 1, comma 31-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 30 agosto 2024.»

6.6

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici" e le parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;

          b) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati".».

ARTICOLO 6-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 6-bis.

(Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto)

1. All'articolo 20-decies, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: « di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 » sono aggiunte le seguenti: « , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale ».

EMENDAMENTI

6-bis.0.200 (già 6.0.1)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di gestioni dei materiali di scarto)

          1. All'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "da cui provengono i materiali stessi" sono aggiunte le seguenti: "; al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali";

          b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale"».

6-bis.0.201 (già 6.0.2)

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sost. id. em. 6-bis.0.200

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto)

          1. All'articolo 20-decies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "da cui provengono i materiali stessi" sono aggiunte le seguenti: "; al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali

          b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale».»

6-bis.0.202 (già 6.0.4)

Parrini, Franceschelli, Zambito

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

          1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, comma 3, 5 e 6 del presente decreto-legge, si intendono applicabili altresì agli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana il 2 novembre 2023.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2024.».

6-bis.0.203 (già 6.0.5)

Parrini, Franceschelli, Zambito

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

          1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, le agevolazioni contributive previste dagli articoli 9, comma 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applicano anche con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il personale dipendente operanti nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108, del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023,".

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:

          a) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

6-bis.0.204 (già 6.0.6)

Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

          1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 7.

(Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione)

1. L'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che, nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta dalla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

1-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009  e su proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

1-ter. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « una quota, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti complessivi di bilancio, è destinata, per gli importi approvati e assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ».

EMENDAMENTI

7.200 (già 7.2)

Fina, Di Girolamo (*)

Respinto

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

          «1-quater. Sono assegnate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC) risorse pari a 300 mila euro per l'anno 2024 a copertura delle spese di funzionamento, al fine di garantire l'ordinaria attività assegnata all'ufficio. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2024, si provvede a mediante corrispondere riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.0.3

Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contenzioso relativo al sisma 1990)

          1. Al fine di chiudere i contenziosi, maturati anche in sede CEDU, e relativi all'esigibilità del diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della egge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziate all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'Agenzia delle entrate, nel triennio 2024, 2025, 2026, provvede al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.».

7.0.4

Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sisma 1990, esecuzione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

          1. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziate all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025, 2026, mediante nuove risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.».

7.0.200

Nicita, Ternullo (*)

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Post-Calamità del sisma 1990 - Istituzione di un tavolo tecnico per l'esecuzione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

          1. Al fine di completare l'iter post-calamità in relazione al rimborso dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, per la parte eccedente le somme stanziate all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico con la partecipazione dei seguenti soggetti: un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa.

          2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla sua istituzione, invia al Ministro dell'economia e delle finanze gli esiti dell'istruttoria circa i rimborsi da completare, nonché le modalità e le tempistiche degli stessi.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.0.200 (testo 2)

Nicita, Ternullo (*)

Approvato

Nel capo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis

(Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, relative al sisma del 1990)

          1. Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa.

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Damante, Sallemi, Russo, Pogliese, Bucalo, Germanà, Bevilacqua, Magni, Musolino e gli altri componenti del Gruppo IV-C-RE.

Capo II

DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8.

(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile)

1. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « , verificatisi nell'anno 2021, » sono inserite le seguenti: « e relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2022 e 2023, ».

2. All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

8.2

Fina, Irto, Basso, Di Girolamo (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2024» con le seguenti: «1° ottobre 2024».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.3

Parrini, Franceschelli, Zambito

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2024» con le seguenti: «30 agosto 2024»;

          b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri di cui presente articolo, valutati in 1,55 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

          b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          d) quanto a 1,35 miliardi di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,35 miliardi di milioni di euro per l'anno 2024.».

8.4

Fina, Irto, Basso, Verini (*)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzioni dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 6 aprile 2023, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

          2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 8-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8-bis.

(Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche)

1. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 al fine di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate per il superamento del predetto contesto emergenziale.

EMENDAMENTI

8-bis.0.200

Enrico Borghi, Renzi, Paita, Fregolent, Scalfarotto

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Disposizioni urgenti  contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

          1. Al fine di garantire il coordinamento e il raccordo necessario per fare affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

          2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

          3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

          4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

          « 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

          5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

          b) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

          6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

          b) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».

8-bis.0.201 (già 8.0.4)

Nicita, Meloni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi in Sicilia e in Sardegna)

          1. Al fine di contrastare gli incendi in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di numero 3 Canadair ciascuna.

          2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2024.».

8-bis.0.202

Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

 (Disposizioni urgenti per la crisi idrica e l'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna)

          1. In considerazione della grave crisi idrica e dell'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 800 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, per l'attuazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico.

          2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni di cui al comma 1.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia ItaliaMeteo)

1. Tenuto conto della necessità di attivare la piena capacità operativa dell'Agenzia ItaliaMeteo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è estesa per la predetta Agenzia di un ulteriore quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

EMENDAMENTI

9.2

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Al fine di implementare il sistema di allerta delle zone frequentemente soggette a eventi calamitosi, è disposto, nel limite di spesa di 500.000 euro, il potenziamento e il mantenimento della rete di pluviometri e idrometri, nonché degli altri strumenti tecnologici preposti al monitoraggio dei rischi. Per far fronte alle emergenze è altresì implementata la formazione dei cittadini nelle aree di rischio, nonché il ricorso a sistemi di allerta ridondanti, come IT Alert o sirene collegabili a campanili e torri civiche.».

     Conseguentemente:

          - al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dal comma 1»;

          b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «All'attuazione di quanto previsto dal comma 1-bis, pari a 500 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrisponde riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

          - alla rubrica, dopo le parole: «Agenzia Italia Meteo», aggiungere le seguenti: «e per l'implementazione del sistema di allerta delle aree di rischio».

9.0.200

Bevilacqua, Di Girolamo

Respinto

 Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indennità per i lavoratori stagionali siciliani per danni dovuti alla siccità)

          1. All'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 8-quater, sono inseriti i seguenti:

          "8-quinquies. In considerazione della condizione di gravi crisi di siccità nella regione Sicilia, ulteriormente aggravata dalla carenza di infrastrutture idriche, l'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2024, abbiano svolto la prestazione nella detta regione per almeno 50 giornate, un'indennità pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          8-sexies. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

          8-septies.  Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Capo II-bis

ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella « zona di intervento » delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024;

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023.

EMENDAMENTI

09-bis.200 (già 9.0.1000/1)

Nave, Di Girolamo

Respinto

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 09-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 231)

          1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 231, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Sono esclusi altresì gli enti locali esistenti nell'area di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), per l'intera durata dell'emergenza.".

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9-bis.200 (già 9.0.1000/2)

Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024», aggiungere le seguenti: «, nonché al patrimonio edilizio danneggiato dai fenomeni sismici registrati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».

     Conseguentemente,

          a) all'articolo 9-ter, comma 2, sostituire le parole: «e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli», con le seguenti: «e sentiti i sindaci dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei»;

          b) all'articolo 9-ter, comma 12, dopo le parole: «n. 887 del 1984», aggiungere le seguenti: «, nonché nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici,»;

          c) all'articolo 9-ter,  comma 13, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico», aggiungere le seguenti: «, nonché quelli da realizzare nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici,»;

          d) all'articolo 9-ter, comma 13, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «alle zone interessate dal fenomeno bradisismico», aggiungere le seguenti: «, nonché a quelle dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici,»;

          e) all'articolo 9-sexies», comma 1, sostituire le parole: «avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli», con le seguenti: «avvalendosi dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei»;

          f) all'articolo 9-septies», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento», aggiungere le seguenti: «, nonché del fenomeno sismico nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei,».

          g) all'articolo 9-octies», comma 1, sostituire le parole: «i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare», con le seguenti: «i Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei provvedono a comunicare»;

          h) all'Art. 9-nonies», comma 7, lettera a), sostituire le parole: «i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli», con le seguenti: «i criteri di riparto tra i Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».

          i) all'«Art. 9-nonies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026» e al comma 9:

          - sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

          - dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

9-bis.201 (già 9.0.1000/3)

Fina, Irto, Basso

Precluso

Al, comma 1, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024», aggiungere le seguenti: «, nonché al patrimonio edilizio danneggiato dai fenomeni sismici registrati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».

ARTICOLO 9-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-ter.

(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12, è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:

a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

1) sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini il Dipartimento della protezione civile provvede a inviare al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione;

2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza « molto elevata » o « elevata », uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) ad esercitare i poteri sostituivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché quello accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1 si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

7. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024-2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

b) nella misura di euro 20.600.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 per l'anno 2027, euro 61.800.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 e a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 41.200.000 per l'anno 2027, euro 40.376.000 per l'anno 2028 ed euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;

c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, a euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 36.050.000 per l'anno 2027, a euro 56.650.000 per l'anno 2028 e a euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Entro il 1° settembre 2024, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data del 3 luglio 2024;

b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;

c) dell'entità delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal programma;

d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel programma e non ancora avviati;

e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;

f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;

g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data del 3 luglio 2024, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;

b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato nonché dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data del 3 luglio 2024, nonché per i quali, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede altresì al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con i decreti di cui al comma 13, alinea, è altresì disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario di cui al comma 1, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate.

16. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « , per la cui esecuzione » fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.

17. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), del presente articolo, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del piano straordinario approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1), del presente articolo e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

EMENDAMENTI

9-ter.200 (già 9.0.1000/6)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

9-ter.201 (già 9.0.1000/7)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021» inserire le seguenti: «fermo restando il ricorso, per le procedure di affidamento dei lavori, al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

9-ter.202 (già 9.0.1000/8)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: «ed è altresì» fino alla fine del comma.

9-ter.203 (già 9.0.1000/9)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli,» inserire le seguenti: «, le principali associazioni di categoria, le associazioni e i comitati civici locali,».

9-ter.204 (già 9.0.1000/11)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "«molto elevata» o «elevata»," con le seguenti: "«molto elevata», «elevata» o «media»,".

9-ter.205 (già 9.0.1000/12)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: "realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata»" inserire le seguenti: "oltre a quelli di classe «media»".

9-ter.206 (già 9.0.1000/13)

Fregolent

Id. em. 9-ter.205

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata»» inserire le parole: «oltre a quelli di classe «media».

9-ter.207 (già 9.0.1000/14)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto» inserire le seguenti: «, compresa quella portuale,».

9-ter.208 (già 9.0.1000/15)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un termine per provvedere non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «un termine per provvedere non superiore a trenta giorni».

9-ter.209 (già 9.0.1000/16)

De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni

Id. em. 9-ter.208

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: "un termine per provvedere non superiore a quindici giorni" con le parole: "un termine per provvedere non superiore a trenta giorni"

9-ter.210 (già 9.0.1000/17)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. Il commissario straordinario nell'attuazione degli interventi nell'area Flegrea di cui ai precedenti commi, non può agire in deroga alle procedure di affidamento dei lavori così come disciplinate dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

9-ter.211 (già 9.0.1000/18)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Commissario straordinario, in raccordo con la regione Campania, con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni della "zona d'intervento", provvede affinché i dati, i documenti e le informazioni in base ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi di cui al presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanzamento e attuazione, siano resi disponibili e accessibili mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali.».

9-ter.212 (già 9.0.1000/20)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

          «4-bis. Il reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese le figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-ter.213 (già 9.0.1000/21)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli».

9-ter.214 (già 9.0.1000/25)

De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 11, sostituire la lettera c) con la seguente:

          "c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".

9-ter.215 (già 9.0.1000/27)

Fina, Irto, Basso

V. testo 2

Al comma 14, dopo le parole: «titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione.» inserire le seguenti: «Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 - I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea).».

9-ter.215 (testo2)

Fina, Irto, Basso (*)

Approvato

Al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, è stabilita la data di soppressione della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Fino alla data indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024, detta Struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), ultimo periodo, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 1, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Nave, Cantalamessa e Lopreiato.

9-ter.216 (già 9.0.1000/28)

De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni

V. testo 2

Al comma 14, dopo le parole "titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione." inserire le seguenti: "Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 - I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea)."

9-ter.216 (testo 2)

De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni (*)

Id. em. 9-ter.215 (testo 2)

Al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, è stabilita la data di soppressione della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Fino alla data indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024, detta Struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), ultimo periodo, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 1, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Nave, Cantalamessa e Lopreiato.

9-ter.0.200 (già 9.0.1000/31)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.1

(Misure urgenti in materia di infrastrutture di trasporto nei Campi Flegrei)

          1. Al fine di potenziare l'attuale rete infrastrutturale con particolare attenzione alle vie di fuga necessarie in quei territori interessati dal fenomeno bradisismico e, conseguentemente, di favorire una maggiore sicurezza dei cittadini, il commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, di concerto con i comuni interessati dal suddetto fenomeno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, nel rispetto del contratto di programma 2022-2026, adotta un programma per la soppressione dei Passaggi a Livello ancora esistenti sulle linee ferroviarie della rete complementare insistenti sui territori medesimi per la realizzazione di opere sostitutive al Passaggio a Livello. In alternativa e, per le finalità di cui al presente comma e solo in determinate aree possono essere considerati i progetti riguardanti l'interramento dei passaggi a livello. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, economiche e strumentali previste a legislazione vigente presenti nella contabilità del commissario di cui all'articolo 9-ter.».

9-ter.0.201 (già 9.0.1000/32)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.1

(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

          1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

          2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1. si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni per l'anno 2025 destinati ad opere, e di 1 milione di euro per l'anno 2026 destinati all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della ultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024 e 200.000 euro per il 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 9-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-quater.

(Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)

1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter nonché quelli indicati nell'articolo 9-quinquies sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa altresì la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articolo 95 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

b) articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;

c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2008;

d) codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:

1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo codice.

3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

EMENDAMENTI

9-quater.200 (già 9.0.1000/34)

De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9-quater.201 (già 9.0.1000/33)

Fina, Irto, Basso

Id. em. 9-quater.200

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9-quater.202 (già 9.0.1000/35)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

9-quater.203 (già 9.0.1000/36)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Al comma 2, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando le procedure di affidamento dei lavori così come disciplinate dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

9-quater.204 (già 9.0.1000/37)

De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 2, lettera d) sopprimere i numeri 2) e 3).

ARTICOLO 9-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-quinquies.

(Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previsti dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.

EMENDAMENTI

9-quinquies.200 (già 9.0.1000/38)

De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: "15.000.000" con le seguenti: "30.000.000".

9-quinquies.201 (già 9.0.1000/39)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

          2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

          2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9-quinquies.202 (già 9.0.1000/40)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 9-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-sexies.

(Contributi per l'autonoma sistemazione)

1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-novies, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e comunque non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024 e di euro 6.906.000 per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

EMENDAMENTI

9-sexies.200 (già 9.0.1000/41)

De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

       a) sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1.  La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 600,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 800,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 900,00 per quelli composti da tre persone, di euro 1000,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 1200,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 1200,00 mensili previsti per il nucleo familiare.»;

       b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque,»;

       c) sostituire il comma 4 con il seguente:

          «4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 5.000.000,00 per l'anno 2024 e di euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.»

9-sexies.201 (già 9.0.1000/44)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «ai nuclei familiari la cui abitazione principale,» inserire le seguenti: «abituale e continuativa,»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «ai nuclei familiari la cui abitazione principale» inserire le seguenti: «abituale e continuativa,».

9-sexies.202 (già 9.0.1000/46)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 600,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 700,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 800 per quelli composti da tre persone, di euro 900,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 1.100,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità»;

          b) al comma 2 dopo le parole: «31 dicembre 2025,» inserire le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi»;

          c) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 3.000.000,00 per l'anno 2024 e di euro 6.000.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9-sexies.203 (già 9.0.1000/49)

Fregolent

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede» inserire le parole: «in fase di prima attuazione».

9-sexies.204 (già 9.0.1000/50)

Nave, Di Girolamo

Id. em. 9-sexies.203

Al comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede» inserire le seguenti: «in fase di prima attuazione».

9-sexies.205 (già 9.0.1000/51)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024» con le seguenti: «limite massimo di euro 4.550.000,00 per l'anno 2024».

9-sexies.206 (già 9.0.1000/52)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «4-bis. Al fine di far fronte all'emergenza abitativa aggravata dal rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e agevolare i nuclei familiari sgomberati, di cui al comma 1, nella ricerca di una sistemazione temporanea, possono essere stipulati, fino al 31 dicembre 2025, contratti di locazione transitori per sei mesi rinnovabili per altri sei. Per i proprietari che metteranno a disposizione i propri immobili è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU per tutta la durata del contratto transitorio. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 500 mila euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          4-ter. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare stabilisce con decreto le modalità di rimborso ai comuni per i mancati introiti derivanti dal comma 4-bis.

ARTICOLO 9-SEPTIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-septies.

(Interventi di nuova costruzione)

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con destinazione d'uso residenziale.

EMENDAMENTI

9-septies.200 (già 9.0.1000/54)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»

9-septies.201 (già 9.0.1000/55)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, inserire alla fine il seguente periodo: «Sono fatti salvi, purché nel rispetto della normativa antisismica, i Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana in corso o adottati.».

9-septies.202 (già 9.0.1000/56)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9-septies.203 (già 9.0.1000/57)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9-septies.204 (già 9.0.1000/58)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, che, a valle dell'analisi dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, dovessero risultare a media e alta vulnerabilità sismica, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

ARTICOLO 9-OCTIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-octies.

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e della quantificazione dei relativi oneri economici, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data del 3 luglio 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

EMENDAMENTI

9-octies.200 (già 9.0.1000/59)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9-octies.

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

          1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n.183, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

          2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-nonies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente.».

9-octies.201 (già 9.0.1000/60)

Fregolent

Id. em. 9-octies.200

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9-octies

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

          1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del  decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n.183 la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

          2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-nonies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente.»

9-octies.202 (già 9.0.1000/61)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

          «1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci, nonché in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

          2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1, ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria o di condono definite ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La Regione Campania, all'esito della comunicazione da parte dei Comuni interessati del sopravvenuto rilascio di provvedimenti di concessione, di autorizzazione in sanatoria o di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvede a trasmettere, semestralmente, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del programma di cui al presente comma.».

9-octies.203 (già 9.0.1000/71)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

          «1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni nell'anno 2024 e di euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità inconseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e/o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

          2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4,8.4.1 e 8.4.2.»;

          b) al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «il nesso di causalità» con le seguenti: «la compatibilità»;

          c) sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

9-octies.204 (già 9.0.1000/63)

Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con destinazione d'uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali,».

     Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9-octies, dopo le parole: «ad uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali,».

9-octies.205 (già 9.0.1000/62)

Fina, Irto, Basso

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con destinazione d'uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale».

     Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9-octies, dopo le parole: «ad uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale».

9-octies.206 (già 9.0.1000/64)

De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: " entro il 31 ottobre 2024".

9-octies.207 (già 9.0.1000/83)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data» con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data»;

          b) al medesimo comma, sostituire le parole: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

9-octies.208 (già 9.0.1000/67)

De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole "del 3 luglio 2024." con le seguenti: "della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.".

9-octies.209 (già 9.0.1000/66)

Fina, Irto, Basso

Id. em. 9-octies.208

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «del 3 luglio 2024» con le seguenti: «della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

9-octies.210 (già 9.0.1000/68)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Gli edifici con destinazione residenziale, non danneggiati e non inagibili, possono beneficiare fino al 2025 della disciplina relativa alla detrazione nella misura del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta.».

ARTICOLO 9-NOVIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-novies.

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadrato di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo per edificio di euro 450 per metro quadrato per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 per metro quadrato per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.

4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto;

b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresì la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresì la finalità e l'idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;

d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.

7. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;

d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 6, secondo periodo;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento del Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;

b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per l'anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

EMENDAMENTI

9-novies.200 (già 9.0.1000/72)

De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

          - al comma 1 sostituire le parole: "di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026" con le seguenti: "di euro 40 milioni per l'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

          - al comma 2 sostituire le parole: "Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili," con le seguenti: "Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 600/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.600/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili";

          - sostituire il comma 9 con il seguente:

          "9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

9-novies.201 (già 9.0.1000/73)

Fina, Irto, Basso

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

     Conseguentemente, al comma 9:

          - sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

          - dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

9-novies.202 (già 9.0.1000/75)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma è erogato anche a favore delle attività economiche e commerciali che hanno interrotto l'attività produttiva in esecuzione di provvedimenti di inagibilità adottati a seguito del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.».

     Conseguentemente:

          - alla rubrica, dopo le parole: «edifici residenziali» inserire le seguenti: «e non residenziali»;

          - al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «di euro 70 milioni nell'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

          - al comma 9, sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

          - al comma 9, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

9-novies.203 (già 9.0.1000/77)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

          «2-bis. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento sismico del 20 maggio 2024 costituendo causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata con inagibilità parziale o sgomberata per inagibilità hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

          2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 20 maggio 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.».

9-novies.204 (già 9.0.1000/78)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. In conseguenza dell' evento sismico del 20 maggio 2024 per i soggetti appartenenti a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi gli adempimenti fiscali e tributari in scadenza dalla medesima data del 20 maggio 2024 al 20 maggio 2025, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

9-novies.205 (già 9.0.1000/80)

De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole " sessanta giorni" con le seguenti: "novanta giorni".

9-novies.206 (già 9.0.1000/81)

Nave, Di Girolamo

Id. em. 9-novies.205

Al comma 6, sostituire le parole " sessanta giorni" con le seguenti: "novanta giorni".

9-novies.207 (già 9.0.1000/82)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

          «7-bis. Per l'anno 2024, alle attività con sede legale od operativa nella zona di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, non si applica l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

          7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9-novies.0.200 (già 9.0.1000/85)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-novies.1

 (Istituzione di una zona franca urbana nella zona di intervento)

          1. Nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

          2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito a causa della crisi bradisismica in atto una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2023 fino alla data di conversione in legge del presente decreto, rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022/2023, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei Comuni interessati dal fenomeno bradisismico, delle seguenti agevolazioni:

          a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

          b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

          c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

          d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

          3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due anni successivi.

          4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2024.

          5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

          6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime «de minimis», mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9-novies.0.201 (già 9.0.1000/86)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-novies.1

(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

          1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

          3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 9-DECIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-decies.

(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui al presente capo, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al terzo periodo, le parole: « dieci unità » sono sostituite dalle seguenti: « venti unità », le parole: « nove di personale non dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « diciannove di personale non dirigenziale » e le parole: « fino al numero massimo di quattro unità » sono sostituite dalle seguenti: « fino al numero massimo di otto unità »;

c) all'ottavo periodo, le parole: « e di 655.664 euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 907.339 euro per l'anno 2024 e di 1.159.014 euro per l'anno 2025 ».

EMENDAMENTI

9-decies.200 (già 9.0.1000/88)

Fregolent

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

       a) dopo il comma 1, inserire il seguente:  «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 6, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n.183, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a) le parole "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";

          b) al comma 2 le parole "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";

          c) al comma 5 dopo le parole "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le parole "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027"».

       b) alla rubrica inserire, in fine, le parole «e dei Comuni interessati»

     Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento pari 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-decies.201 (già 9.0.1000/89)

De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

       a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 6, del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a) le parole "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";

          b) al comma 2 le parole "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";

          c) al comma 5 dopo le parole "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le parole "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027"

          Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».      

       b) alla rubrica, inserire in fine le seguenti parole: «e dei Comuni interessati».

9-decies.202 (già 9.0.1000/90)

Fina, Irto, Basso

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), le parole: "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";

          b) al comma 2, le parole: "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";

          c) al comma 5 dopo le parole: "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le seguenti: "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027"».

          b) alla rubrica inserire in fine le parole: «e dei Comuni interessati»;

9-decies.203 (già 9.0.1000/91)

Nave, Di Girolamo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), le parole: "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";

          b) al comma 2, le parole: "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";

          c) al comma 5 dopo le parole: "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le seguenti: "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027"».

          b) alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e dei Comuni interessati»;

9-decies.0.200 (già 9.0.1000/92)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-decies.1

(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

          1. Ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni derivanti dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di 12 mesi fruibili nel periodo compreso tra il 1ª luglio 2024 e il 30 giugno 2025.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9-decies.0.201 (già 9.0.1000/93)

Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-decies.1

(Esonero contributivo)

          1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, ai datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, nella misura del 100 per cento dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

          2. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 9-UNDECIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-undecies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-decies, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del CIPESS, da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25/2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli « Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020) » di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

Capo II-ter

DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE

ARTICOLO 9-DUODECIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-duodecies.

(Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia)

1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato « contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione » in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici di cui al comma 2 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.

7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario del Governo sulla contabilità speciale dei Presidenti delle regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei comuni interessati.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo.

EMENDAMENTI

9-duodecies.200 (già 9.0.1000/95)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

          «8-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa degli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 impegnati per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31 dicembre 2021 dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma 2009 nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2016, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2027.

          8-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 186, lettera d), dopo le parole: "superiore a 100.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine dell'esercizio delle funzioni di coordinamento per un più efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)".

          8-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli enti locali del cratere sisma 2009 e del cratere sisma 2016, per gli anni dal 2024 al 2026, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 20 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Possono procedere all'incremento gli enti locali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, comma 4, lettere a) e b), oltre al requisito di cui alla lettera c), la cui percentuale è elevata al 20 per cento.

          8-quinquies. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti o incompleti possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate sulle risorse destinate alla ricostruzione. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo ed autorizzazione dell'incremento straordinario, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

          8-sexies. All'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: "diversi dall'Aquila" sono soppresse;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di competenza del Comune dell'Aquila, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, sono stabiliti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, con propria determinazione"».

9-duodecies.201 (già 9.0.1000/97)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

          «8-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e l'Associazione bancaria italiana provvedono, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo:

          a) all'aggiornamento dell'Accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

          b) alla definizione delle modalità e criteri di raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli interessi di sospensione complessivamente maturati in relazione ai finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, anche in funzione dell'assegnazione dei contributi pubblici previsti a loro parziale copertura;

          c) a rafforzare la collaborazione in relazione ai contributi pubblici per la ricostruzione erogati tramite il canale bancario.».

9-duodecies.202 (già 9.0.1000/98)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

          «8-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 20-quater

(Ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici)

          1. Al fine di concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, che sono state impossibilitate a riaprire le loro attività, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis.

          2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione, nel limite massimo di 40 mila euro per ciascuna impresa."».

ARTICOLO 9-TERDECIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-terdecies.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2025 »;

b) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: « euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6.268.803 annui »;

2) alla lettera b), le parole: « euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui » sono sostituite dalle seguenti: « euro 11.908.750 annui »;

3) alla lettera c), le parole: « euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.177.860 annui »;

4) alla lettera d), le parole: « euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6.128.730 annui »;

5) alla lettera e), le parole: « euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui » sono sostituite dalle seguenti: « euro 75.996.252 annui »;

c) al comma 8:

1) all'alinea, le parole: « euro 62.669.029 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 14.000.000 per l'anno 2024 »;

2) alla lettera a), le parole: « euro 62.669.029 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 14.000.000 per l'anno 2024 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ « Capacità per la coesione 2021-2027 » approvato con decisione di esecuzione della Commissione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma, ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

EMENDAMENTI

9-terdecies.200 (già 9.0.1000/102)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9-terdecies.0.200 (già 9.0.1)

Parrini, Franceschelli, Zambito

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies.

(Mitigazione del rischio idraulico)

          1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (Provincia di Grosseto).

TOSCANA

Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (Provincia di Firenze).

TOSCANA

Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA

Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA

Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).

TOSCANA

Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto

9-terdecies.0.202 (già 9.0.3)

Parrini, Franceschelli, Zambito

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies.

(Mitigazione del rischio idraulico)

          1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel Comune di Manciano (provincia di Grosseto).

9-terdecies.0.201 (già 9.0.2)

Parrini, Franceschelli, Zambito

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies.

(Mitigazione del rischio idraulico)

          1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

9-terdecies.0.203 (già 9.0.4)

Parrini, Franceschelli, Zambito

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies.

(Mitigazione del rischio idraulico)

          1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

9-terdecies.0.204 (già 9.0.1000/69)

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-terdecies.1

(Deroga ai vincoli paesaggistici per interventi di adeguamento sismico degli immobili privati)

          1. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela paesaggistica e al fine di rendere più resiliente ai fenomeni bradisismici l'edilizia privata dei Comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, è consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili purché:

          a) non vengano aumentati la cubatura e il volume totale e sia garantita l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico;

          b) l'immobile sia regolarmente accatastato alla data del 20 maggio 2024;

          c) non risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto;

          d)  sia rispettata la normativa vigente in materia antisismica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

          2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »

9-terdecies.0.205 (già 9.0.1000/70)

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-terdecies.1

(Istituzione di un Fondo per l'adeguamento del porto di Pozzuoli)

          1. Al fine di consentire il potenziamento delle vie di esodo mediante il sistema di trasporto intermodale nell'area dei Campi Flegrei interessata da fenomeni bradisismici e nello specifico per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Pozzuoli, è riconosciuto al comune di Pozzuoli un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Al trasferimento delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84.».

9-terdecies.0.206 (già 9.0.1000/84)

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-terdecies.1

(Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area dei Campi Flegrei)

          1. Al fine di ammodernare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono assegnati ai Comuni contributi complessivamente pari a di 150 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Le somme sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica degli edifici nonché a progetti di miglioramento o di adeguamento sismico, ivi comprese le relative progettazioni.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, in 150 milioni di euro per l'anno 2025 e in 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Con successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuata la tabella di ripartizione dei fondi tra i diversi Comuni.».

9-terdecies.0.207 (già 9.0.1000/87)

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-terdecies.1

(Sospensione dei mutui per i soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale )

          1. Al fine di sostenere i cittadini residenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, per l'anno 2024, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore dei soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate non pagate con scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024.

          2. L'ammissione al beneficio è subordinata alla condizione che il beneficiario e il suo nucleo familiare sia stato sgomberato dall'abitazione principale per inagibilità.

          3. La sospensione del pagamento delle rate non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

          a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

          b) fruizione di agevolazioni e garanzie pubbliche;

          c) mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino eventi naturali imprevisti e purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

          4. Fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.

          5. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sono a carico del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.».

9-terdecies.0.208 (già 9.0.1000/104)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies

(Mutui per l'acquisto della prima casa)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario" sono inserite le seguenti: "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera c-ter)";

          b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi.";

          c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

          "479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.

          479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui.".

          2. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone con propria ordinanza ulteriori misure con i Fondi della contabilità di cui all'articolo 4, del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.».

9-terdecies.0.209 (già 9.0.1000/103)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies

(Ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eventi alluvionali)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "Comuni indicati nell'allegato 1" sono inserite le seguenti: "o individuati dal decreto ministeriale 12 settembre 2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023".».

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI

ARTICOLI 10 E 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.)

1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi, in programma dal 13 al 15 giugno 2024, anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e di prevenzione del terrorismo, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 13.950.130 in favore delle Forze di polizia impegnate nei predetti servizi, di cui 4.676.230 euro per spese di personale e 9.273.900 euro per spese di funzionamento.

2. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 1.500 unità. Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.755.149 per l'anno 2024.

3. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, attraverso l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 5.750.718 per l'anno 2024, di cui 334.993 euro per spese di personale.

4. Al fine di assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente in occasione del Vertice di cui al comma 1, è autorizzata, per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di prestazioni di lavoro straordinario, la spesa complessiva di euro 1.810.282 per l'anno 2024, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

5. Le assunzioni straordinarie previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle unità da assumere non prima del 1° ottobre 2023 nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco, nel limite di 229 unità, possono essere effettuate non prima del 31 dicembre 2024.

6. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di euro 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;

b) quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di euro 932.295, delle risorse rivenienti ai sensi del comma 5;

c) quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;

d) quanto a euro 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 11.

(Fondazione « Milano Cortina 2026 »)

1. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, si interpreta nel senso che le attività svolte dalla Fondazione « Milano Cortina 2026 » non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico.

2. La Fondazione « Milano Cortina 2026 » opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

EMENDAMENTI

11.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.2

Sironi, Di Girolamo

Id. em. 11.1

Sopprimere l'articolo.

11.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

     «2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Fondazione Milano Cortina 2026 assicura, nell'espletamento delle procedure finalizzate all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti per l'esercizio delle funzioni attribuitele, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.».

11.4

Fina, Irto, Basso

Id. em. 11.3

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, la Fondazione Milano Cortina 2026 assicura, nell'espletamento delle procedure finalizzate all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti per l'esercizio delle funzioni attribuitele, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.».

ARTICOLO 11-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 11-bis.

(Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro, il sostegno finanziario statale alla candidatura è condizionato all'accoglimento del relativo piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire e della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 5.

2. Ciascuna proposta di candidatura, corredata del piano economico finanziario di cui al comma 1, è preventivamente trasmessa dal proponente al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento per lo sport, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime la propria valutazione tecnica sulla proposta di candidatura e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport per l'adozione del decreto di approvazione della candidatura, sentito il Consiglio dei ministri. Il termine può essere sospeso dal Dipartimento una sola volta, per mezzo di motivata richiesta di integrazioni. In caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazioni del Dipartimento entro i sessanta giorni successivi alla richiesta stessa, la proposta si intende ritirata. Allo scopo di supportare il Dipartimento nella valutazione di cui al presente comma, è istituito presso il Dipartimento stesso un Nucleo di valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità di funzionamento del Nucleo, i requisiti per farne parte, il procedimento di nomina dei suoi componenti, la durata e i compensi per la partecipazione, fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun componente in ragione d'anno, in relazione alle attività effettivamente svolte, inclusi gli eventuali oneri a carico dell'amministrazione conferente, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Dipartimento può avvalersi anche della società Sport e salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione, nei limiti di quanto previsto dal comma 6.

3. La candidatura approvata ai sensi del comma 2 è gestita da un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a partecipare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla costituzione del Comitato di cui al primo periodo. Il Comitato provvede alla gestione delle risorse destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase successiva all'eventuale aggiudicazione. 

4. Il Comitato di cui al comma 3 è altresì composto da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali e territoriali, dal Comitato italiano paralimpico e dal Comitato olimpico nazionale italiano, anche unitamente alle federazioni interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario assunto da ciascuno di essi. I rappresentanti di cui al primo periodo assumono l'incarico a titolo gratuito e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. La segreteria del Comitato è in ogni caso assicurata dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione di ciascun Comitato, i criteri di erogazione del contributo e le modalità di rendicontazione e di monitoraggio.

5. In caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Le attività svolte in esecuzione del contratto di aggiudicazione rimangono soggette al regime giuridico proprio delle organizzazioni sportive internazionali anche paralimpiche, con cui lo stesso contratto è stipulato, in conformità alle regole dell'ordinamento sportivo internazionale e nel rispetto della Carta olimpica e paralimpica. 

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 sono autorizzate la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, di cui 150.000 euro per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 50.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2, e la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 300.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 100.000 euro annui per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2. In ogni caso, la copertura delle spese tecniche deve essere tale da garantire la proporzionalità del corrispettivo rispetto alle attività da svolgere al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della convenzione di cui al comma 2. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Quanto ai restanti oneri, quantificati in 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

EMENDAMENTI

11-bis.200 (già 11.0.500/1)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Sopprimere il comma 1.

11-bis.201 (già 11.0.500/2)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «soglia di 5.000.000,00 di euro» con le seguenti: «soglia di 50.000.000,00 di euro».

11-bis.202 (già 11.0.500/3)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «all'accoglimento del relativo piano» fino alla fine del comma con le seguenti: «, ai fini della trasparenza, alla presentazione del piano economico finanziario, comprensivo della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima alle competenti Commissioni parlamentari per le relative valutazioni.».

     Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

11-bis.203 (già 11.0.500/6)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Sopprimere il comma 2.

11-bis.204 (già 11.0.500/8)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Sopprimere il comma 3.

11-bis.205 (già 11.0.500/9)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Sopprimere il comma 4.

11-bis.206 (già 11.0.500/11)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Sopprimere il comma 5.

11-bis.207 (già 11.0.500/12)

Fina, Irto, Basso

Respinto

Sopprimere il comma 6.

11-bis.0.200 (già 11.0.1)

Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Proroga termini piccole e medie opere)

          1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 32, comma 1, lettera f), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto";

          b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

          c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole: "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici (1199)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Proroga di termine)

1. All'articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le parole: « entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 ».

Art. 2.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1162 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.250 (già 1.0.3), 1.1, 1.251 (già 1.18), 1.2, 1.4 (testo 2), 1.7, 1.8, 1.200, 1.5, 1.10, 1.12, 1.28, 1.19, 1.25, 1.26, 1.27, 1.30, 1.0.600 (testo 2), 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.200 (già 4.8), 4.14, 4.15, 5.0.1, 5.0.2, 6.3, 6.200, 6.6, 6-bis.0.202 (già 6.0.4), 6-bis.0.203 (già 6.0.5), 6-bis.0.204 (già 6.0.6), 7.0.3, 7.0.4, 7.0.200, 7.200 (già 7.2), 8.3, 8.2, 8.4, 8-bis.0.200 (già 8.0.1), 8-bis.0.201 (già 8.0.4), 8-bis.0.202, 9.0.200, 9.2, 09-bis.200 (già 9.0.1000/1), 9-bis.200 (già 9.0.1000/2), 9-bis.201 (già 9.0.1000/3), 9-ter.205 (già 9.0.1000/12), 9-ter.206 (già 9.0.1000/13), 9-ter.207 (già 9.0.1000/14), 9-ter.211 (già 9.0.1000/18), 9-ter.212 (già 9.0.1000/20), 9-ter.214 (già 9.0.1000/25), 9-ter.0.200 (già 9.0.1000/31), 9-ter.0.201 (già 9.0.1000/32), 9-quinquies.200 (già 9.0.1000/38), 9-quinquies.201 (già 9.0.1000/39), 9-quinquies.202 (già 9.0.1000/40), 9-sexies.200 (già 9.0.1.000/41), 9-sexies.201 (già 9.0.1000/44), 9-sexies.202 (già 9.0.1000/46), 9-sexies.203 (già 9.0.1000/49), 9-sexies.204 (già 9.0.1000/50), 9-sexies.205 (già 9.0.1000/51), 9-sexies.206 (già 9.0.1000/52), 9-septies.202 (già 9.0.1000/56), 9-septies.203 (già 9.0.1000/57), 9-septies.204 (già 9.0.1000/58), 9-octies.200 (già 9.0.1000/59), 9-octies.201 (già 9.0.1000/60), 9-octies.202 (già 9.0.1000/61), 9-octies.203 (già 9.0.1000/71), 9-octies.204 (già 9.0.1000/63), 9-octies.205 (già 9.0.1000/62), 9-octies.210 (già 9.0.1000/68), 9-novies.200 (già 9.0.1000/72), 9-novies.201 (già 9.0.1000/73), 9-novies.202 (già 9.0.1000/75), 9-novies.203 (già 9.0.1000/77), 9-novies.204 (già 9.0.1000/78), 9-novies.207 (già 9.0.1000/82), 9-novies.0.200 (già 9.0.1000/85), 9-novies.0.201 (già 9.0.1000/86), 9-decies.200 (già 9.0.1000/88), 9-decies.201 (già 9.0.1000/89), 9-decies.202 (già 9.0.1000/90), 9-decies.203 (già 9.0.1000/91), 9-decies.0.200 (già 9.0.1000/92), 9-decies.0.201 (già 9.0.1000/93), 9-duodecies.200 (già 9.0.1000/95), 9-duodecies.202 (già 9.0.1000/98), 9-terdecies.0.204 (già 9.0.1000/69), 9-terdecies.0.205 (già 9.0.1000/70), 9-terdecies.0.206 (già 9.0.1000/84), 9-terdecies.0.207 (già 9.0.1000/87), 9-terdecies.0.208 (già 9.0.1000/104), 9-terdecies.0.209 (già 9.0.1000/103), 11.bis.202 (già 11.0.500/3), 11-bis.207 (già 11.0.500/12) e 11.bis.0.200 (già 11.0.1).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1199

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1162:

sulla prima parte dell'emendamento 1.250, la senatrice Sironi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.27, il senatore Croatti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.0.11, il senatore Cataldi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.0.12, la senatrice Lorenzin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 9-novies.0.200, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli identici emendamenti 11.1 e 11.2, la senatrice Sbrollini avrebbe voluto esprimere un voto di astensione; sulla votazione finale i senatori Melchiorre e Minasi avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1199:

sulla votazione finale, la senatrice Naturale avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giorgis, La Pietra, Maffoni, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Petrenga, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro delle imprese e del made in Italy

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (1207)

(presentato in data 31/07/2024)

C.1930 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Gelmini Mariastella, Versace Giusy

Disposizioni in materia di doppia preferenza di genere per l'elezione dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali (1208)

(presentato in data 30/07/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (1207)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.1930 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 31/07/2024).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 31 luglio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori (n. 184).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 luglio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti la revoca dei seguenti incarichi:

- Al dottor Paolo D'Angeli, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura;

- al dottor Luigi La Rocca, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura;

- alla dottoressa Alfonsina Russo, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento della prima rata del sostegno finanziario a fondo perduto e del sostegno sotto forma di prestito nell'ambito del piano per l'Ucraina dello strumento per l'Ucraina (COM(2024) 321 definitivo), alla 3a e alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (COM(2024) 287 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Seconda relazione sull'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (COM(2024) 357 definitivo), alla 1a, alla 2a e alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 luglio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9a Commissione permanente (Doc. XV, n. 279).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 29 e 30 luglio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 80/2024/G concernente "Rapporto inerente al piano di interventi per il PNRR: «Rinnovabili e batterie»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 542);

la deliberazione n. 81/2024/G concernente "Rapporto inerente al piano di interventi per il PNRR: «Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 8a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 543);

la deliberazione n. 82/2024/G concernente "Rapporto inerente al piano di interventi per il PNRR: «Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - navi»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 544);

la deliberazione n. 83/2024/G concernente "Rapporto inerente al piano di interventi per il PNRR: «Elettrificazione delle banchine (cold ironing)»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 545);

la deliberazione n. 84/2024/G concernente "Rapporto inerente al piano di interventi per il PNRR: «Nuove competenze e nuovi linguaggi»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 546);

la deliberazione n. 85/2024/G concernente "Rapporto inerente al piano di interventi per il PNRR: «Digitalizzazione dei parchi nazionali»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 547);

la deliberazione n. 86/2024/G, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione "Stato di attuazione degli interventi PNRR e PNC oggetto di controllo per il I semestre 2024 da parte della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 548).

Interrogazioni

MALPEZZI, VERDUCCI, NICITA, FRANCESCHELLI, D'ELIA, PARRINI, SENSI, CAMUSSO, LORENZIN, TAJANI, BASSO, ZAMBITO, ROJC, GIACOBBE, FURLAN, MANCA, ALFIERI, LA MARCA, DELRIO, ZAMPA - Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'istruzione e del merito. - Premesso che:

nell'ambito del PNRR, la misura M4C1 si occupa del potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione che vanno dagli asili nido all'università. In questa misura M4C1 l'investimento 1.1, piano per asili nido e scuole dell'infanzia, è finalizzato alla messa in sicurezza o nuova costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia per potenziare l'offerta formativa nella fascia di età 0-6 anni su tutto il territorio nazionale e per creare nuovi posti. L'investimento, a seguito della riprogrammazione del PNRR, ha un valore di 3,2 miliardi di euro;

un primo avviso pubblico per progetti "in essere" è stato pubblicato il 2 marzo 2021, e la graduatoria è stata pubblicata il 31 marzo 2022. In questa fase, 143 interventi sono stati ammessi in via definitiva per circa 206 milioni di euro. Il 22 settembre 2022 ulteriori 238 interventi sono stati ammessi in via definitiva per circa 389 milioni. Il 16 agosto 2022 sono state pubblicate 4 graduatorie per 2.190 interventi;

al fine di raggiungere il target previsto dall'Unione europea, il 3 maggio 2024 è stato pubblicato il decreto relativo a un nuovo piano finanziato con 734,9 milioni di euro destinati ai Comuni e ai 14 Comuni sedi di città metropolitane. Tali risorse derivano da economie del precedente piano asili nido e da fondi ulteriori recuperati nel bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito;

per il 31 dicembre 2025 il target europeo prevede la creazione di almeno 150.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni). Quest'ultimo target è stato modificato a seguito della riprogrammazione del PNRR: originariamente erano previsti 264.480 nuovi posti;

considerato che:

il PNRR si configura come un programma di performance, con traguardi qualitativi e quantitativi prefissati e scadenze sul loro raggiungimento. La rendicontazione riguarda sia gli aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi (milestone e target) sia quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute per la realizzazione dei progetti siano regolari e conformi alla normativa vigente e congruenti con i risultati raggiunti;

in conformità con le procedure previste all'interno del sistema di gestione e controllo, i soggetti attuatori sono tenuti alla presentazione di apposite e periodiche domande di rimborso a titolo di rendicontazione delle spese sostenute. Tale attività dovrà essere registrata sul sistema informativo ReGiS. Tutti gli investimenti di edilizia scolastica prevedono una rendicontazione a costi reali, ovvero l'obbligo per il soggetto attuatore di predisporre periodici "rendiconti di progetto" corredati dai documenti giustificativi, a comprova dei costi effettivamente sostenuti e della corretta gestione finanziaria e amministrativo contabile degli interventi, nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento;

nel caso in cui i soggetti attuatori non dispongano della capacità finanziaria necessaria per anticipare le spese sostenute possono avanzare una richiesta a titolo di anticipazione nei confronti dell'amministrazione centrale responsabile di interventi, così come previsto dall'accordo di concessione del finanziamento stipulato. La richiesta di anticipazione deve essere presentata sulla stessa piattaforma di gestione della candidatura del Ministero dell'istruzione, secondo le disposizioni già in precedenza comunicate;

a seguito dell'erogazione delle risorse a titolo di anticipazione, i trasferimenti delle successive tranche finanziarie intermedie al soggetto attuatore sono subordinati alla presentazione del rendiconto di progetto e all'esito positivo delle verifiche svolte dagli uffici dell'amministrazione centrale titolare degli interventi in merito a conformità, correttezza e regolarità della documentazione prodotta e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;

per i pagamenti intermedi ai soggetti attuatori è prevista la possibilità del riconoscimento fino al 90 per cento del contributo concesso con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori e sulla base delle spese debitamente certificate dal responsabile unico del procedimento ed effettivamente sostenute dal soggetto attuatore. Pertanto, ai fini del pagamento intermedio, il soggetto attuatore deve avere affidato i lavori e garantire l'integrale e corretta alimentazione delle informazioni relative al progetto e alla procedura di aggiudicazione, e all'inserimento su ReGiS delle spese e dei giustificativi;

alla conclusione dell'intervento il soggetto attuatore procede con la creazione del "rendiconto di progetto" corredato dal totale dei costi effettivamente sostenuti e presenta la domanda di saldo per il trasferimento dei rimanenti fondi PNRR. La richiesta di pagamento del saldo è presentata dal soggetto attuatore di norma sulla base del cronoprogramma di progetto e previa messa a disposizione della documentazione attestante la conclusione del progetto, nonché dell'esito positivo dei controlli effettuati;

rilevato che:

numerosi Comuni denunciano preoccupanti problemi legati alla rendicontazione dei fondi PNRR sulla misura M4C1, investimento 1.1, che rischiano di compromettere l'effettiva conclusione dei lavori e il raggiungimento degli obiettivi;

risulta, infatti, che ad oggi gran parte dei Comuni ha ricevuto solo l'anticipo sui lavori pur avendo già caricato sulla piattaforma ReGIS, secondo quanto previsto dalle procedure vigenti, la rendicontazione di progetto relativa agli stati di avanzamento dei lavori e alla documentazione sulle spese sostenute e dei giustificativi;

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti, per quanto di rispettiva competenza, quali siano le motivazioni che hanno finora impedito il riconoscimento ai Comuni dei pagamenti intermedi necessari per la prosecuzione e la conclusione degli investimenti relativi al piano asili nido e scuole dell'infanzia e se tali difficoltà siano dovute al mancato o incompleto inserimento da parte dei Comuni dei dati nella piattaforma oppure ad ingiustificati ritardi dovuti all'amministrazione centrale titolare degli interventi;

quali iniziative intendano adottare per risolvere queste problematiche e per favorire la tempestiva assegnazione delle risorse spettanti ai Comuni in relazione agli interventi relativi alla misura piano per asili nido e scuole dell'infanzia;

se non ritengano che il protrarsi ingiustificato dei ritardi nei pagamenti intermedi e del saldo rischi di compromettere il raggiungimento, entro il 31 dicembre 2025, del target di creazione di nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

(3-01300)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CROATTI, PIRRO, TURCO, NAVE, LICHERI Sabrina, MAZZELLA, BEVILACQUA, SIRONI, DAMANTE, LICHERI Ettore Antonio, DI GIROLAMO, PIRONDINI, LOPREIATO, PATUANELLI - Ai Ministri per lo sport e i giovani e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il gioco d'azzardo rappresenta una grave piaga sociale che colpisce in modo particolare i giovani;

le sponsorizzazioni da parte di società di scommesse sportive rappresentano un veicolo di promozione del gioco d'azzardo estremamente efficace, in grado di influenzare negativamente le scelte e i comportamenti dei minori;

considerato che:

il calcio, uno degli sport più seguiti e amati in tutto il mondo, rappresenta un terreno fertile per la proliferazione di tali sponsorizzazioni;

l'ultimo eclatante e preoccupante caso è quello dell'Inter e della ricca sponsorizzazione del colosso del bet, Betsson Sport. La squadra, a partire dalla prossima stagione agonistica, avrà un nuovo sponsor sulle maglie che richiama direttamente il mondo del gioco d'azzardo, in quanto Betsson Sport è ufficialmente un sito di infotainment (informazione e intrattenimento), ma fa parte della nota Betsson group, una società di scommesse che opera da decenni in oltre 20 Paesi distribuiti in tre continenti;

il logo del brand sarà presente sulle maglie nerazzurre della prima squadra maschile per tutti gli impegni sia nazionali (campionato e coppa Italia) sia internazionali (come Champions league e mondiale per club). I ragazzi e i bambini che indosseranno le magliette dei propri idoli diventeranno loro malgrado testimonial dei marchi dei signori dell'azzardo presenti sulla divisa;

considerato inoltre che:

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (detto "decreto dignità"), all'art. 9 prevede il divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, indipendentemente dal mezzo utilizzato;

nel 2019 l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM) ha pubblicato le linee guida sulle modalità di implementazione del divieto, concedendo una delega a giudizio degli interroganti non necessaria, in quanto chiunque voglia esercitare il proprio diritto di giocare d'azzardo ha già a disposizione strumenti e spazi sufficienti per conoscere quote e offerte commerciali legali, senza la necessità di "promuovere" ulteriormente queste informazioni in programmi sportivi;

sulla scia di questa deroga, sono nate decine di siti di infotainment che non pubblicano contenuti sulle scommesse ma le richiamano in modo palese;

considerato infine che, secondo l'ultima indagine dell'Istituto superiore di sanità, risalente al 2018, in Italia vi sarebbero 18,4 milioni di giocatori (il 36,4 per cento della popolazione maggiorenne) di cui un milione e mezzo (l'8 per cento dei giocatori) ad alto rischio, 1,4 milioni a rischio moderato e altri 2 milioni considerati a basso rischio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare misure per limitare ovvero ridurre drasticamente la possibile esposizione di persone vulnerabili ai rischi del gioco d'azzardo;

se non ritengano opportuno attivare campagne di sensibilizzazione sui rischi del gioco d'azzardo, anche alla luce di quanto disposto dall'AGCOM, laddove, a parere degli interroganti, la pubblicità del gioco legale viene vista non come un fattore di rischio ma, al contrario, come un modo per arginare le pratiche illegali;

quali iniziative intendano assumere per garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di pubblicità del gioco d'azzardo.

(3-01299)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORIDIA Aurora, SPAGNOLLI, PATTON - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

la Giunta comunale di Costermano sul Garda (Verona), con la delibera n. 63 del 30 aprile 2024, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per una viabilità alternativa per l'attraversamento del centro storico della frazione di Castion veronese, per un importo complessivo pari a 6.900.000 euro, che prevede la costruzione di una nuova strada, di una rotonda e l'allargamento dell'attuale ponte Tesina;

il ponte Tesina è una struttura storica risalente al 1700, si trova lungo la strada provinciale 9 a Costermano sul Garda, e specialmente durante la stagione turistica è notevolmente utilizzata da veicoli in transito nell'entroterra gardesano, oltre che da mezzi pesanti diretti nelle zone limitrofe della provincia di Verona;

il comitato civico Costermano, in data 18 luglio 2024, ha evidenziato la grave situazione relativa al passaggio dei mezzi pesanti lungo la provinciale, in particolare sul ponte Tesina, sollecitando interventi urgenti per garantire la sicurezza della struttura e per ridurre il traffico pesante che attraversa la frazione di Castion veronese. Il comitato ha espresso preoccupazione per l'impatto ambientale e paesaggistico delle nuove infrastrutture proposte, come la nuova strada e rotonda, che aumenterebbero il traffico e l'inquinamento nella zona vincolata della valle dei Mulini;

il 14 febbraio 2022, il Comune di Costermano sul Garda ha inviato una lettera alla Provincia e alla Regione Veneto per sollecitare controlli straordinari sulla stabilità del ponte e per prevedere misure necessarie per la sua manutenzione;

l'amministrazione comunale ha costruito due rotonde di grandi dimensioni all'interno di un'area verde di pregevole valore, non servita da rilevanti arterie stradali, dopo aver proposto la costruzione di un ponte tibetano di 333 metri nella valle dei Mulini, sito di interesse comunitario, oggetto di attenzione dalla trasmissione televisiva "Report", progetto poi ritirato per le criticità espresse dal genio civile e dalla forestale a livello geomorfologico e dalla Soprintendenza;

il territorio della provincia veronese, lombarda e trentina che circonda il lago di Garda è soffocato da una rete stradale regolarmente congestionata, che causa forti disagi a residenti e turisti e danni all'ambiente, al paesaggio, allo stesso turismo e alla salute;

considerato che, a parere degli interroganti:

la soluzione proposta dall'amministrazione comunale aggrava ulteriormente il già compromesso equilibrio ambientale e paesaggistico del territorio della provincia di Verona e dell'area gardesana e si inserisce lungo la valle dei Mulini, area a valenza ambientale e sottoposta a vincoli monumentali e paesaggistici;

il transito di mezzi pesanti sul ponte Tesina rappresenta un fattore di stress e può aggravare la sua situazione strutturale, come segnalato dal comitato civico, con conseguente pericolo di crollo e rischio per la sicurezza di chi transita,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione critica del ponte Tesina lungo la strada provinciale 9 a Costermano sul Garda e delle segnalazioni e richieste di intervento urgente da parte del comitato civico Costermano;

se non ritengano opportuno intervenire per predisporre un immediato blocco al transito dei mezzi pesanti superiori alle 3.5 tonnellate sul ponte, al fine di prevenire potenziali rischi per la sicurezza di persone e veicoli;

se reputino necessario avviare una perizia ingegneristica approfondita per valutare il consolidamento della struttura esistente del ponte Tesina, costruito nel 1700, come soluzione preliminare e meno costosa rispetto alla sua rimozione e ampliamento;

se non intendano valutare l'istituzione di un piano urbano della mobilità sostenibile specifico per l'area gardesana e il suo entroterra, che preveda misure per ridurre il traffico su gomma e promuova un sistema di mobilità sostenibile in armonia con il territorio circostante, al fine di ridurre il traffico di mezzi pesanti e di tutelare il capitale naturale del territorio e il benessere della comunità.

(4-01374)

FLORIDIA Aurora, SPAGNOLLI, SIRONI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

come si apprende da organi di stampa, le recenti emergenze all'aeroporto di Milano Malpensa riguardanti un Boeing 777-320 del 9 luglio e un Boeing 767-432ER del 16 luglio hanno sollevato preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza delle nuove rotte in fase di sperimentazione;

nella seduta del 17 aprile 2023, la commissione aeroportuale di Malpensa, acquisendo il voto unanime di tutti gli aventi diritto, ha formalizzato l'approvazione della zonizzazione acustica per l'aeroporto, ora in fase di sperimentazione prima dell'approvazione definitiva (LVA-2023);

nello specifico, tutte le amministrazioni comunali hanno confermato che, sovrapponendo le curve isofoniche 2023 alla cartografia dei piani di governo del territorio la situazione di fatto risulta conforme; non hanno segnalato, con riserva, ulteriori presenze di insediamenti di tipo residenziale in zona B, affermando in tal modo la compatibilità tra le aree del territorio interessate dalle curve di zonizzazione e i vigenti piani di governo del territorio;

la decisione approvata dalla commissione aeroportuale è basata sulla nota ufficiale 0015470 del 17 giugno 2019 pubblicata dal Ministero dell'ambiente, appositamente richiesta dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), al fine di verificare l'assoggettabilità o meno a valutazione ambientale strategica della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale;

il decreto legislativo n. 13 del 2005 stabilisce che, in caso di superamento dei limiti di rumorosità previsti, devono essere adottate misure relative alle emissioni acustiche;

considerato che:

la commissione aeroportuale, basandosi sul parere emesso dal Ministero dell'ambiente, ha ritenuto che, laddove le curve isofoniche definite non comportino modifiche ai piani territoriali già approvati, non occorre richiedere l'assoggettabilità della zonizzazione alla valutazione strategica;

la nota del Ministero dell'ambiente richiama il pronunciamento del Consiglio di Stato n. 01278/2015, che, evidenziando il carattere precettivo e prevalente della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale sulla strumentazione urbanistica comunale, si è espresso favorevolmente alla sottoposizione a VAS della zonizzazione stessa;

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il decreto del Presidente della Repubblica n. 476 del 1999 relativo alla regolamentazione dei voli notturni, accogliendo il ricorso della società che gestisce l'aeroporto di Venezia (SAVE) e evidenziando il contrasto con la direttiva 2002/30/CE e con il decreto legislativo n. 13 del 2001 di attuazione;

con riferimento ai contenuti di zonizzazione acustica approvati dalla commissione aeroportuale, emerge l'assenza di una relazione illustrativa o di uno studio ambientale che consenta di verificare se e come si sono valutati nel merito gli aspetti urbanistici e ambientali richiamati dalla citata nota del Ministero dell'ambiente;

inoltre si rilevano evidenti differenze tra la zonizzazione acustica aeroportuale LVA-2023 e la zonizzazione acustica aeroportuale vigente (detto "Tucano"), quest'ultima recepita dagli strumenti urbanistici comunali così come indicato dalla legge regionale n. 10 del 1999;

il recepimento della zonizzazione 2023 comporterebbe l'aggiornamento dei piani del governo del territorio vigenti sia nei piani di zonizzazione acustica comunali che nella cartografia, che dovrebbe sostituire le attuali curve isofoniche del Tucano, derivanti dal piano d'area Malpensa, con quelle della zonizzazione 2023;

preso atto che l'area territoriale esterna allo scalo di Malpensa è interamente compresa all'interno del parco lombardo della valle del Ticino e interferisce con il parco naturale del Ticino piemontese, area protetta fluviale più grande d'Europa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della recente approvazione dei livelli di zonizzazione acustica per l'aeroporto di Milano Malpensa e della relativa esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica;

se non ritengano opportuno verificare la correttezza dell'interpretazione formulata dalla commissione aeroportuale rispetto alla nota del Ministero dell'ambiente, alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato, delle normative vigenti in materia di valutazione ambientale, di impatto acustico e atmosferico relativo alle emissioni gassose derivate dalle flotte aeree operanti sullo scalo (art. 6 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997);

se non ritengano necessario intervenire affinché sia predisposta una relazione illustrativa dettagliata e uno studio ambientale approfondito sui contenuti di zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale, in modo da garantire la trasparenza e la corretta valutazione degli impatti ambientali e urbanistici;

se non ritengano di dover riconsiderare le misure di regolamentazione dei voli notturni, tenendo conto delle sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato.

(4-01375)

MAGNI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il 26 luglio 2024 il Consiglio comunale di Brescia ha approvato la delibera n. 143 del 18 luglio 2024 che concerne la modifica del regolamento di polizia urbana con l'introduzione della misura denominata DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), meglio nota come "DASPO urbano";

il provvedimento permette di sanzionare e allontanare per 48 ore da alcuni luoghi pubblici chi attua comportamenti contrari a quanto stabilisce il regolamento di polizia urbana, come il disturbo della quiete pubblica, l'accattonaggio, il commercio abusivo e l'ubriachezza molesta. Più nello specifico punisce le condotte che si verificano nell'ambito di stazioni di trasporto pubblico, stazioni ferroviarie, infrastrutture marittime e aeroporti, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi, ma anche aree verdi, spazi culturali, istituti scolastici e universitari. L'elenco degli spazi sui quali può essere applicato il DASPO è poi stato integrato dai decreti sicurezza, che hanno incluso anche i presidi sanitari, le fiere e i mercati;

a Brescia il perimetro di applicazione del DASPO riguarda l'area della stazione ferroviaria, le stazioni della metropolitana, tutti i parchi pubblici, le zone di via Milano e del Carmine (largo Formentone, rua Sovera, via San Faustino e contrada del Carmine). Il provvedimento sarà in vigore anche nel raggio di 100 metri dagli ingressi di presidi ospedalieri e scuole;

il DASPO urbano si chiama così perché richiama la misura originaria del DASPO, acronimo che sta per divieto di accedere alle manifestazioni sportive, una misura adottata in Italia nel 1989 per contrastare la violenza negli stadi. Nella pratica, il DASPO urbano comporta l'allontanamento da un certo luogo della persona responsabile di una condotta molesta. L'allontanamento viene eseguito dalla polizia e dura per 48 ore. Il destinatario del DASPO deve anche pagare una sanzione amministrativa pecuniaria tra 100 e 300 euro. In caso di violazione dell'ordine di allontanamento, la sanzione raddoppia. Se il fatto viene reiterato, il DASPO può essere esteso fino a un massimo di 12 mesi (che diventano due anni se il soggetto risulta precedentemente condannato per reati contro la persona o il patrimonio). Chi non osserva il divieto imposto può inoltre subire l'arresto fino a un anno (due anni per chi ha già condanne precedenti per reati contro la persona o il patrimonio);

nella citata delibera si fa esplicito riferimento alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 3 novembre 2023 nella quale "si è condivisa l'opportunità di recepire all'interno del regolamento di polizia urbana lo strumento di cui al citato D.L. n. 14/2017, art. 9 e 10";

risulta all'interrogante che nell'ambito dell'animato dibattito politico legato all'approvazione della delibera stessa, dinnanzi alla ferma contrarietà di una parte delle forze di maggioranza, in più occasioni, esponenti politici di diverso schieramento avrebbero fatto riferimento al fatto che l'introduzione nella città di Brescia dello strumento del DASPO urbano fosse la risposta ad un'esplicita e diretta richiesta avanzata dalla Prefettura;

considerato che nel programma elettorale e nelle linee di mandato della sindaca non risulta essere presente alcun riferimento alla misura adottata e che non risulta all'interrogante che nella città di Brescia si sia verificato un incremento delle situazioni di disagio o di emergenza sociale che costituiscono il presupposto del DASPO urbano,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se risultino veritiere le affermazioni secondo le quali l'approvazione delle modifiche al regolamento di polizia urbana e nello specifico l'introduzione del DASPO urbano sarebbe stata caldeggiata da parte della Prefettura;

quali siano le motivazioni alla base del detto orientamento;

in ultimo, se non ritenga le eventuali sollecitazioni della Prefettura un'inopportuna ingerenza nella vita politica e amministrativa della città di Brescia.

(4-01376)

CANTALAMESSA - Al Ministro della salute. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la centrale operativa del 118 della ASL di Salerno, ospitata in un locale di 300 metri quadri all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Scuola Medica Salernitana", sarà trasferita a Nocera Inferiore;

la decisione del direttore sanitario aziendale, Primo Sergianni, è stata motivata dall'esigenza di ottimizzare gli spazi e migliorare l'efficienza del servizio;

non risulta chiaro, però, come si intenda conciliare il trasferimento della centrale operativa 118 con l'atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria del 17 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 114), che prevede una collocazione all'interno dell'area ospedaliera di un dipartimento di emergenza accettazione (DEA) di secondo livello;

è noto come l'unica pista di atterraggio per elicottero all'interno di una struttura ospedaliera sede di dipartimento di emergenza di secondo livello sia quella del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, pertanto, una volta perso il contatto diretto, non è comprensibile come potrà la centrale operativa 118 coordinare il servizio, in tempo reale, tra elisoccorso e pronto soccorso. Invero, la vicinanza geografica è un fattore cruciale per garantire una risposta rapida nella riduzione dei tempi di trasferimento dei pazienti;

nell'eventualità di maxi emergenze (la centrale operativa 118 ha "funzione 2" di protezione civile), non risulta intelligibile come, da altro comune (magari con mobilità compromessa), si possano tenere i collegamenti diretti con gli altri uffici di governo che hanno sede a Salerno e come si possa mantenere un contatto diretto con il centro di coordinamento soccorsi della Prefettura;

considerato che ad oggi sono state ignorate le richieste avanzate dalle componenti sindacali e la petizione dei lavoratori del settore, e la cittadinanza resta preoccupata dalla dislocazione della centrale operativa 118 di Salerno e delle gravi conseguenze per la salute pubblica che ne potrebbero scaturire,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di verificare la reale opportunità del trasferimento della centrale operativa 118 della ASL di Salerno.

(4-01377)

DE ROSA - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

con determinazione del 24 giugno 2022 n. 35, il segretario generale del Comune di Anzio (Roma), quale dirigente ad interim preposto all'area amministrativa, settore gestione risorse umane, CED e formazione, ha indetto il concorso pubblico "per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 (cinque) unità - Categoria 'C' posizione economica C/1 - profilo professionale di 'Agente di Polizia Locale' con riserva di n. 3 (tre) posti per i volontari delle Forze Armate";

all'esito della procedura selettiva, l'ente, con determinazione del 9 agosto 2022 n. 52 del segretario generale, ha approvato i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria finale di merito;

successivamente, in ragione di un'istanza di riesame degli esiti della procedura pervenuta da uno tra i candidati idonei non vincitori, l'amministrazione comunale ha revisionato la graduatoria e, con determinazione del 24 marzo 2023 n. 31 del dirigente dell'area amministrativa, ne ha approvato una nuova di durata triennale a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa;

successivamente l'amministrazione comunale di Anzio ha proceduto, attingendo dalla menzionata graduatoria, all'assunzione di ulteriori 3 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, con profilo di istruttore di Polizia locale;

in ragione di dette assunzioni, l'amministrazione comunale ha determinato uno scorrimento della graduatoria sino alla 28a posizione;

del tutto inopinatamente, l'amministrazione comunale di Anzio, nonostante l'ingente spesa sostenuta per l'espletamento della procedura concorsuale indetta in ragione della determinazione del 24 giugno 2022 n. 35, ha emanato, in data 6 maggio 2024, un avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione diretta di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44;

né nell'avviso pubblico, né nella determinazione del 3 maggio 2024 n. 39, adottata dal dirigente della prima area ammnistrativa dell'ente, è possibile rinvenire, seppur in presenza di una graduatoria valida ed efficace (quella approvata con determinazione del 24 marzo 2023 n. 31), alcuna puntuale e approfondita motivazione volta ad illustrare le ragioni della scelta e a giustificare il sacrificio delle posizioni giuridiche dei soggetti idonei. Anzi, a ben vedere, nessuno dei già menzionati atti risulta essere motivato, essendo gli stessi tutt'al più corredati da motivazioni tautologiche,

si chiede di sapere:

se sia noto quale criterio sia stato adottato dall'amministrazione comunale di Anzio in merito all'espletamento della procedura concorsuale per l'assunzione del personale a tempo pieno e indeterminato al fine di coprire di due posti di agente di Polizia locale mediante la procedura di stabilizzazione ex art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023;

con quale criterio si sia deciso di adottare la procedura di stabilizzazione citata, nonostante vi sia a tutt'oggi una graduatoria aperta, e per quale motivo la copertura di due posti di istruttore di vigilanza di Polizia locale non sia avvenuta mediante scorrimento della medesima graduatoria, approvata con determinazione del 24 marzo 2023 n. 31;

se il Ministro in indirizzo ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, di prevedere misure finalizzate all'assunzione degli attuali idonei, esclusi in base alle disposizioni citate.

(4-01378)

GASPARRI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

secondo quanto emerso costantemente negli ultimi anni, in alcuni distretti di Corte d'appello (in particolare Reggio Calabria, Napoli, Catanzaro, Palermo) sono state liquidate somme ingentissime a titolo di riparazioni per ingiusta detenzione;

ci si chiede in queste ipotesi se debbano essere avviate verifiche per i profili di competenza sia dell'ispettorato del Ministero della giustizia che della Corte di conti, senza tralasciare peraltro l'ammontare delle spese per le attività di intercettazione sostenute da ogni ufficio di Procura; questi dati, in particolare l'ammontare delle liquidazioni dei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione, dovrebbero essere tenuti in considerazione per chi è titolare di un ufficio direttivo quale in primis quello di procuratore della Repubblica, prevedendo la "legge Cartabia" (nella parte della legge delega) verifiche concernenti gli esiti dei procedimenti giudiziari trattati dai magistrati, che devono avere rilievo con riferimento alle loro progressioni in carriera e alle procedure di conferma per chi è titolare di incarichi direttivi;

in un articolo pubblicato il 20 aprile 2024 su "il Giornale", dal titolo "I magistrati non pagano mai. Ma il conto è di 960 milioni", si legge che "il costo dei risarcimenti per ingiusta detenzione è enorme, circa 29 milioni di euro l'anno. I nomi di chi sbaglia? Un segreto". Si legge altresì che "dal 2018 al 2023 sarebbero state risarcite 4368 persone ingiustamente arrestate per un somma complessiva di 193 milioni di euro e mezzo, ma non si dice a chi dobbiamo tutti questi errori: dal 2017 al 2023 infatti sono state avviate 87 azioni disciplinari contro magistrati, ma l'esito è il seguente: 44 casi 'non doversi procedere', 27 assoluzioni, 8 censure e 7 sono ancora in corso, i magistrati non pagano mai e anche i pochi sanzionati non si possono nominare per una disposizione del CSM in data 27/8/2008 (...) a Napoli (...) si ricorre alla custodia cautelare nel 51,1% dei casi. Dopodiché, in termini di ingiusta detenzione (per la quale nel 2023 lo Stato ha speso 27.844,794 milioni di euro) (...) Reggio Calabria ha il record degli indennizzi: 8.019.396";

in altro articolo, pubblicato il 21 aprile 2024 sul "Il Sole-24 ore" dal titolo "I casi di ingiusta detenzione costano 28 milioni di euro allo Stato", emerge che sono "solo sette le azioni disciplinari a carico di magistrati per misure ingiustificate di privazione della libertà" e che "I distretti più significativi per numero di istanze di riparazioni per ingiusta detenzione presentate sono mediamente, quelli di Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro e Roma";

un'ulteriore riflessione si impone sia quanto all'abuso della misura restrittiva della custodia cautelare in carcere, sia soprattutto in merito all'uso "distorto" delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;

accade, invero, frequentemente che molti dei procedimenti, di norma avviati con grande clamore mediatico e poi conclusisi con un nulla di fatto (soprattutto nei distretti ad elevata densità criminale), siano fondati principalmente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia che spesso si rivelano non attendibili o non totalmente attendibili, anche in ragione dell'uso "distorto" che di tali dichiarazioni si tende di solito a fare;

in particolare, per quanto attiene alle problematiche afferenti ai collaboratori di giustizia, occorre mettere in rilievo alcune questioni di particolare rilevanza come i problemi relativi alle "dichiarazioni tardive" dei collaboratori di giustizia, rese cioè oltre i 180 giorni dal verbale illustrativo redatto al momento della manifestazione della volontà di collaborare;

accade di frequente che i collaboratori di giustizia (già sentiti nel corso delle indagini preliminari), in sede di escussione dibattimentale, in primo e addirittura in secondo grado di giudizio, rendano dichiarazioni aventi contenuti diversi rispetto a quelle rese in fase di indagine, introducendo temi nuovi con il coinvolgimento di persone mai menzionate nel corso delle indagini preliminari;

tuttavia, sovente, i collaboratori di giustizia vengono escussi su temi nuovi a notevole distanza temporale dai previsti 180 giorni, e anche dopo anni, su argomenti totalmente nuovi, nel corso di escussioni dibattimentali, talora addirittura in sede di dibattimento nel secondo grado di giudizio (sovente senza che ricorrano realmente i presupposti che legittimano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale), e ciò al solo fine strumentale di introdurre nuovi temi di indagine nei confronti di persone che non erano state menzionate in sede di indagini preliminari e nell'arco temporale dei "180 giorni";

si tratta frequentemente di dichiarazioni dei collaboratori generiche, non verificabili, per impossibilità oggettiva di rinvenire elementi di riscontro esterno, o addirittura di dichiarazioni de relato non verificabili perché non è reperibile la fonte primaria;

nei casi in cui una dichiarazione di un collaboratore di giustizia determini l'iscrizione nel registro notizie di reato di una persona, e tali dichiarazioni siano prive di riscontro o addirittura non riscontrabili, perché in sé generiche o addirittura smentite da altre fonti (quindi quando tali dichiarazioni costituiscono elementi indiziari privi di fondamento), occorre verificare perché e per quanto tempo viene mantenuta l'iscrizione sul registro delle notizie di reato della persona cui queste dichiarazioni si riferiscono,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di avviare opportune, accurate verifiche, a partire dai distretti di Corte d'appello per i quali le istanze per riparazione per ingiusta detenzione sono le più numerose, al fine di accertare: 1) l'entità delle liquidazioni per riparazione per ingiusta detenzione in ogni distretto di Corte d'appello e in particolare in quelli segnalati; 2) il numero dei procedimenti pendenti e non definiti; 3) il numero di istanze pendenti e in relazione alle quali i procedimenti non sono stati ancora fissati; 4) chi siano i magistrati che abbiano avviato le iniziative che hanno dato poi luogo alle azioni risarcitorie nei confronti dello Stato e che, cionondimeno, abbiano beneficiato di ingiuste (alla luce della riforma Cartabia) progressioni di carriera;

se ritenga di adottare iniziative volte a verificare quanti siano i procedimenti nei quali sono stati escussi i collaboratori di giustizia dopo 180 giorni nel corso delle istruttorie dibattimentali di primo e secondo grado.

(4-01379)

LICHERI Ettore Antonio - Al Ministro per lo sport e i giovani. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

si apprende da notizie degli organi di informazione che un tesserato della Federazione italiana pallacanestro (FIP), che riveste attualmente l'incarico di presidente di un comitato regionale, sia contestualmente: a) componente del consiglio direttivo e segretario generale della lega nazionale pallacanestro, che si occupa di rappresentare gli interessi delle società cestistiche che disputano i campionati di serie A2 e B nazionale; b) proprietario e fondatore di una società sportiva dilettantistica livornese che milita nel campionato di serie C gold, che gestisce l'impianto sportivo più importante della città di Livorno, e che ha come amministratore unico un altro soggetto cui sono stati affidati importanti incarichi nello stesso comitato regionale, tra cui quello di responsabile amministrativo. Tale società sportiva dilettantistica ha concesso in uso il suddetto impianto a due società cestistiche livornesi, affiliate alla medesima federazione e aderenti alla lega nazionale pallacanestro, che militano nel campionato di serie B nazionale;

inoltre, il predetto presidente di comitato regionale svolgerebbe anche l'attività di intermediario nei trasferimenti di tesserati, quali, ad esempio, atleti e tecnici, insieme ad un altro soggetto, dirigente di più società sportive affiliate alla FIP, senza l'abilitazione prevista dal decreto legislativo n. 37 del 2021 per lo svolgimento dell'attività di agente sportivo o procuratore. Sono disposizioni normative che peraltro vietano comunque anche a soggetti abilitati che rivestono incarichi all'interno di federazioni sportive nazionali, società o associazioni sportive e leghe di svolgere l'attività di agente sportivo o procuratore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se ritenga che sussista in questa fattispecie incompatibilità, incandidabilità o un conflitto di interessi in capo ad un tesserato di una federazione sportiva nazionale qualora ricopra contestualmente gli incarichi descritti.

(4-01380)

LICHERI Ettore Antonio - Al Ministro per lo sport e i giovani. - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

il presidente federale della Federazione italiana pallacanestro (FIP), dottor Giovanni Petrucci, dal mese di ottobre 2023, dopo aver avuto conferma che il comitato regionale FIP Lombardia non avrebbe sostenuto una sua candidatura in vista dell'assemblea elettiva per il quadriennio olimpico 2024-2028, avrebbe adottato una serie di condotte, nei confronti del presidente dello stesso comitato regionale, di carattere persecutorio e connotate dalla sola finalità di arrivare al suo commissariamento;

tali condotte si sarebbero contraddistinte per essere improntate alla mancata osservanza delle norme sul procedimento amministrativo e si sarebbero configurate in un sostanziale abuso di potere, come si evincerebbe dalla revoca immotivata di nomine in precedenza conferite, dalle indebite ingerenze nell'esercizio delle stesse, dall'inosservanza dei principi della separazione dei poteri degli organi federali e dall'utilizzo non conforme di risorse, uffici ed organi federali rispetto a quanto previsto dalla normativa federale e del CONI;

tali fatti risulterebbero dettagliatamente riportati in un esposto del 3 maggio 2024 trasmesso dal signor Giorgio Maggi, presidente del comitato Lombardia della FIP, al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro per lo sport e i giovani oltre che alla procura federale e alla commissione di garanzia federale della FIP, alla procura generale dello sport presso il CONI e alla commissione "di garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva" del CONI;

l'esposto esamina nel dettaglio anche alcune notizie riportate da alcuni organi di informazione circa la sussistenza di una serie di conflitti di interessi in capo al presidente federale, il quale, a detta delle ricostruzioni giornalistiche, impiegava risorse federali in difformità di quanto previsto dalle norme vigenti per: 1) rinnovare incarichi a società di capitali a lui vicine ben oltre la scadenza del proprio mandato elettorale e senza adottare una procedura di evidenza pubblica; 2) assumere parenti di dipendenti federali di sua fiducia, senza alcuna procedura di selezione e senza attivare alcuna procedura riguardante possibili conflitti di interesse degli organi apicali delle strutture territoriali, al pari di quanto fatto con il comitato regionale Lombardia; 3) conferire incarichi a persone di propria fiducia; 4) commissionare all'ufficio internal auditing di Sport e Salute S.p.A., diretto dal figlio dell'attuale presidente della COMTEC, un report in merito alla presunta sussistenza di una situazione di conflitto di interessi del presidente del comitato regionale Lombardia, utilizzando indebitamente le risorse federali, nonostante la Federazione sia munita di un proprio collegio dei revisori dei conti in grado di effettuare tale tipologia di attività;

posto che il procuratore federale della FIP, il cui incarico è stato prolungato dallo stesso presidente federale, in data 30 giugno 2021, nonostante gli artt. 32, comma 2, lett. i), e 36, comma 4, dello statuto federale demandino tale competenza al consiglio federale, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del signor Giorgio Maggi, al fine di arrivare quanto prima alla comminazione da parte degli organi di giustizia della FIP di una sanzione che potesse "legittimare" un "necessario" commissariamento del comitato regionale Lombardia,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che le condotte tenute dal presidente federale nei confronti dei suoi oppositori "politici" integrino o meno un danno allo sport nazionale ed alla Federazione italiana pallacanestro, atteso che esse sarebbero state adottate con la finalità esclusiva di perpetuare quello che l'interrogante ritiene un personalistico potere;

quali misure urgenti intenda attivare per ripristinare all'interno della FIP la legalità necessaria, sollecitando il Comitato olimpico nazionale italiano, in virtù dei poteri conferitigli dalle leggi dello Stato, dal proprio statuto e dai propri regolamenti, ad adottare tutti i provvedimenti di propria competenza, in virtù del fatto che l'attuale presidente federale della FIP sembra utilizzare gli uffici e le risorse federali per scopi non istituzionali dell'organismo sportivo.

(4-01381)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01327, del senatore De Cristofaro e della senatrice Cucchi.