Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 205 del 03/07/2024

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

205a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2024

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Presidenza del vice presidente RONZULLI,

indi del vice presidente CASTELLONE

e del presidente LA RUSSA

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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 207 del 16 luglio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,05).

Si dia lettura del processo verbale.

IANNONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 2 luglio 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione» (1180).

Discussione del disegno di legge:

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (Relazione orale)(ore 17,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1138.

I relatori, senatori De Carlo e Bergesio, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Carlo.

DE CARLO, relatore. Signor Presidente, anticipando che sia io che il senatore Bergesio, corelatore del provvedimento, inoltreremo la relazione che è molto corposa visto che il testo del provvedimento conta oltre 15 pagine, mi limiterò nei pochissimi minuti che ruberò a quest'Aula a definire per sommi capi e grandi linee non solo la ratio del provvedimento, ma anche le tante risorse che poi alla fine di esso hanno evidenza.

Già nell'articolo 1 c'è una prima grande risposta al mondo dell'agricoltura rispetto alla moratoria sui mutui, tanto richiesta dalle aziende che avevano subito un 20 per cento di calo di fatturato o del 30 per cento della produzione, aggiunto poi in Commissione, che consente loro di avere una boccata di ossigeno in un momento difficile. Non ci si è limitati però solamente a questo. Ci sono oltre 21 milioni a copertura dei costi per interessi di finanziamenti bancari per le aziende agricole e della pesca; una parte già nel decreto-legge e una parte con tanti emendamenti presentati dai relatori, dai commissari, e anche dall'opposizione. Ricordo l'approvazione dell'emendamento presentato dalla senatrice Nocco di 15 milioni sulle filiere che erano particolarmente colpite (settore oleario, agrumicolo, lattiero, caseario e ovicaprino) a copertura dei costi di interessi dovuti nel 2023 sui finanziamenti bancari relativi alle OP. Ricordo poi un rifinanziamento del fondo delle filiere di 32 milioni; 12 milioni per sostenere la filiera del grano e 20 per affrontare il dramma del granchio blu. E ancora 40 milioni nel 2024 per la ZES unica del Sud; 4 milioni con la nuova istituzione, per volontà e merito del corelatore Bergesio, per sostenere le razze autoctone in via di estinzione o comunque problematiche per allineare l'Italia a ciò che fa già il resto d'Europa, tutelando le proprie produzioni a scapito invece di quelle magari acquisite in altre aree.

So poi di ottenere il parziale favore della senatrice Cattaneo, ricordando che avendo preso un impegno nel corso della presentazione della prima sperimentazione a terra delle tecniche di evoluzione assistita, nel provvedimento c'è un'ulteriore proroga per la sperimentazione fino al termine del 2025. Non è un caso il limite al 2025 perché noi auspichiamo che la prossima Commissione europea riesca a legiferare finalmente in maniera moderna su un tema come quello delle TEA, che ha avuto - occorre ricordare - anche episodi spiacevoli e sgradevoli, come l'attacco al campo della provincia di Pavia, dove c'è stata la prima sperimentazione a terra, che ha visto durante la notte la distruzione di gran parte delle piantine che l'università stava sperimentando. Ciò non è andato solamente contro un volere democratico di questo Senato che quasi alla totale unanimità aveva votato per la sperimentazione a terra, ma anche vanificando tanto lavoro dei nostri ricercatori che da anni ci chiedono, insieme alle associazioni agricole, di intervenire sul tema.

È stato approvato poi un "emendamento frane" dell'opposizione, presentato nello specifico dalla collega Aurora Floridia, con il quale sono stati inclusi tra gli interventi indennizzabili anche quelli causati alle produzioni agricole ed alle aziende ubicate nei territori alluvionati di Emilia-Romagna, Toscana e Marche dalle frane e da altri eventi alluvionali. A questi interventi abbiamo riservato fino ad 8 milioni.

Siamo intervenuti anche sulle spese che i Comuni affrontano per la gestione della Carta dedicata a te, con 4 milioni dati ai Comuni grazie a convenzioni con ANCI per sostenere le spese di gestione della misura.

C'è poi tutta la parte dedicata al lavoro, anche a seguito di ciò che è accaduto a Cisterna di Latina con l'omicidio del povero bracciante abbandonato sostanzialmente privo di un braccio, che rappresenta una pagina buia non dell'agricoltura, ma di un contesto sociale difficile, che soprattutto mi sento di dire non rappresenta la totalità dell'agricoltura. Ricordo infatti che la stragrande maggioranza dei nostri agricoltori, pur tra mille difficoltà, svolge un ruolo fondamentale. Vanno stigmatizzate invece quelle situazioni che poi degenerano in ciò che è accaduto; per noi si tratta di un vero e proprio omicidio e non semplicemente di una casualità data da una morte sul lavoro. Siamo intervenuti pesantemente sul punto con quattro emendamenti dei relatori; uno sugli ammortizzatori sociali, l'altro sul rafforzamento dei controlli per il contrasto all'illegalità e al caporalato; si concede sostanzialmente l'accesso ai dati dell'INPS e alle altre banche dati del personale dell'INAIL, al Comando dei carabinieri a tutela del lavoro e alla Guardia di finanza, con l'assunzione di 403 unità di personale ispettivo INPS e di 111 unità dell'INAIL. Si è messo in piedi un sistema informatico, con tutti i dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'INPS e dell'AGEA, al fine di avere sempre una fotografia in tempo reale, che dia riscontro delle congruità delle informazioni fornite dalle aziende sulla loro situazione effettiva (estensione in ettari, tipo di coltivazione) e sul numero susseguente dei loro occupati. C'è poi la banca appalti, alla quale si devono iscrivere tutte le imprese che partecipano a gare dove il committente è impresa agricola. Questo è fondamentale per contrastare il fenomeno delle imprese "senza terra", di quelle imprese che operano in modo irregolare. Qui si stabiliscono anche le regole per la stipula.

Ci sono poi tanti altri interventi, come quelli sul kiwi e sulla peronospora, dove gli emendamenti dei relatori hanno superato di parecchio gli emendamenti dell'opposizione, a dimostrazione che è vero che si può fare sempre di più, ma certe volte si fa molto nei decreti e si può lavorare molto anche in Commissione. Lo dico sulla peronospora, sulla flavescenza dorata, sul bostrico, con 9 milioni dedicati in tre anni al contrasto di queste nuove malattie e di questi nuovi batteri, che insieme alla Xylella flagellano le nostre colture e che sono frutto anche del cambiamento climatico, per il quale probabilmente negli anni precedenti non avevamo un monitoraggio tale da consentire di capire prima ciò che accadeva. C'è l'articolo 4, che disciplina le norme sulle pratiche sleali. C'è l'introduzione del Granaio Italia. C'è la grande partita del divieto del fotovoltaico a terra: basta consumo di suolo agricolo. Abbiamo investito molto sull'agrifotovoltaico, dove l'Europa ci ha concesso ulteriori 800 milioni, oltre al miliardo e 500 milioni già stanziati, ma non ha senso, in un mondo che dovrà produrre di più è meglio, consumare il suolo agricolo.

Bene, tutto questo pacchetto, tutto questo decreto-legge consta di circa 350 milioni di euro, esclusa la parte Ilva, dove c'è naturalmente il prestito di 150 milioni per mettere una pezza all'ennesima situazione di difficoltà. Ciò che attiene all'agricoltura oggi raggiunge e supera i 350 milioni di euro, a dimostrazione di un impegno concreto e serio, che ha avuto non solo nei numeri, ma anche nelle manifestazioni di supporto delle aziende agricole, un'ottima evidenza. Lascio la parola per ulteriori approfondimenti al collega Bergesio, anticipando che consegneremo la relazione alla Presidenza. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergesio.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, sarò brevissimo. Ringrazio naturalmente il sottosegretario La Pietra per l'impegno con cui ha seguito per il Governo l'esame del provvedimento in Commissione. Ringrazio il corelatore e Presidente di Commissione, senatore De Carlo, per l'impegno.

Il provvedimento che esaminiamo oggi in Aula vale 600 milioni di euro: i 150 di Ilva e, a scalare, il resto riguarda per il 95 per cento l'agricoltura. Sono previste tante misure, come è stato detto bene in precedenza: il sostegno alle imprese agricole in difficoltà, l'utilizzo consapevole del suolo agricolo, le pratiche commerciali sleali, la trasparenza dei mercati. Avevamo una situazione drammatica, dove i nostri agricoltori e produttori vanno al mercato senza avere la possibilità di capire quale sarà il prezzo della merce che avranno la possibilità di ottenere a fine mercato. Un po' di chiarezza e di regolarità, soprattutto nell'approccio verso il mercato, ci voleva, responsabilizzando anche qui la struttura mercatale italiana, che è molto forte e si è resa disponibile.

Oltre a questo, viene istituito un conteggio reale della valorizzazione dei prodotti agricoli, attraverso il percorso dell'individuazione del costo di produzione, sia di quello puntuale che di quello medio, che diventa sostanzialmente strategico per andare a definire le necessità dell'agricoltore, dopo aver lavorato per mesi e mesi la propria terra e aver prodotto un prodotto sano e salubre, per vederlo alla fine almeno remunerato nei costi.

C'è il tema del contrasto alla PSA, che non significa solo ed esclusivamente fauna selvatica, perché a volte, quando ci ritroviamo in Commissione o nell'interpretazione legislativa dei Ministeri o di chi fa questa interpretazione degli emendamenti, si pensa sempre che vogliamo modificare la legge n. 157 del 1992. Non è così. Abbiamo un patrimonio suinicolo che è una parte straordinaria del made in Italy e che vale oltre 20 miliardi. Occorre proteggerlo e lo si fa attraverso due misure importanti di questo decreto-legge. La prima è il rafforzamento della struttura per combattere la peste suina africana e arrivare nei prossimi mesi ed anni all'eradicazione. L'altro tema sostanziale è mettere in sicurezza gli allevamenti attraverso un piano strategico nazionale sulla biosicurezza, finanziato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), che darà delle risposte puntuali in questo settore.

Vengo al tema della siccità. È vero che quest'anno in gran parte del Paese abbiamo problemi più alluvionali che non siccitosi, ma c'è una parte che ha problemi di siccità (l'anno scorso tutto il Paese aveva questo problema). Vi è quindi il rafforzamento della struttura commissariale e l'identificazione delle priorità delle nuove opere. Il ministro Salvini ha svolto un'attività importante già l'anno scorso andando a recuperare i progetti strategici finanziando il piano da 13 miliardi per i primi 950 milioni di euro. In questo provvedimento c'è un'identificazione puntuale per dar vita alle progettualità. Abbiamo inserito insieme, perché in Commissione su questo punto la maggioranza è stata unanime, un emendamento importante con il quale proroghiamo al 31 dicembre 2026 l'entrata in vigore del deflusso minimo ecologico imposto dall'Unione europea, in modo da dare modo a tutti di attuare sui corsi d'acqua le sperimentazioni necessarie e di risolvere il problema della captazione delle acque nei periodi in cui se ne ha bisogno, senza andare incontro a delle pericolose vertenze con gli enti pubblici e, dall'altra parte, senza essere sotto scacco di una normativa che non è così chiara a livello nazionale.

Oltre a questo, abbiamo previsto anche delle misure per quanto riguarda gli adempimenti assicurativi. C'è il tema della siccità e quello della cabina di regia per quanto riguarda la protezione del nostro Paese dalla carenza di acqua, ma c'è anche il tema strategico di indennizzare. È un tasto sul quale battiamo sovente, perché far funzionare bene il Fondo di solidarietà nazionale - è stato aperto proprio in questi giorni per misure emergenziali alla Sicilia attraverso un emendamento importante - è fondamentale, così come far funzionare bene il Fondo Agricat e tutto il sistema assicurativo. Abbiamo un problema enorme e lo sappiamo tutti: le compagnie di assicurazione non vogliono più indennizzare l'agricoltura perché sono in forte perdita. Quindi, o andiamo a realizzare un sistema come questo, efficiente, puntuale, pubblico-privato insieme a sostegno dell'agricoltura, oppure non avremo modo di proteggere le produzioni agricole italiane.

Sottolineo anche l'impegno dei commissari, che voglio ringraziare, sulle tecniche di evoluzione assistita, con la proroga di questa sperimentazione che auspico. Come ha detto prima il Presidente, non siamo andati troppo oltre la scadenza di cui all'emendamento, perché speriamo di dare un procedimento strutturale in modo che tutti i nostri produttori e i nostri coltivatori possano usufruirne.

Signor Presidente, come ha anticipato il presidente De Carlo, la relazione è a disposizione di tutti. Noi siamo qui e avremo modo di confrontarci nel cammino del provvedimento. (Applausi).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.

Ha chiesto di intervenire il senatore Magni per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, onorevoli colleghi, unitamente alle altre forze politiche dell'opposizione e ai Gruppi di opposizione, abbiamo deciso di presentare la questione pregiudiziale su questo provvedimento per una serie di ragioni.

Prima fra tutte, il provvedimento che siamo chiamati a discutere è l'ennesimo decreto-legge totalmente in violazione con quanto previsto dalla Carta costituzionale. Il Governo di fatto legifera e il Parlamento deve solo discutere e ratificare quello che il Governo decide. Questo è il dato fondamentale: certamente c'è la necessità - poi su questo torno - di dare delle risposte su alcuni temi, ma questo provvedimento che si chiamava addirittura "decreto agricoltura e imprese strategiche" è poi diventato un omnibus in cui si sono infilate parecchie questioni, anziché approfondire e avere il tempo necessario per discutere alcuni temi importanti che tali questioni pongono. Le norme introdotte su alcuni temi non li affrontano con quello spirito che si diceva prima; anzi, sono contrarie e avrebbero richiesto un approfondimento e una discussione. Invece, il Governo continua a decretare e a dirci che dobbiamo accettare.

Secondo punto: questo decreto - come ho detto - è un provvedimento omnibus, eterogeneo, con cinque capi che disciplinano materie molto diverse tra loro: interventi nel settore agricolo, diffusione delle malattie negli allevamenti; si parla poi di siccità, ma anche di concorrenza, e ancora di Ilva, di imprese di rilevanza strategica a cui si è aggiunto il caporalato. Si tratta di temi molto importanti, anche molto complessi, che avrebbero richiesto una discussione, alcune modifiche e una puntuale risposta.

Voglio ricordare - l'abbiamo sottolineato anche ieri sull'ordine dei lavori - che la Corte costituzionale e il Presidente della Repubblica hanno richiamato più volte i Governi, anche in passato, a usare con parsimonia e molta delicatezza lo strumento della decretazione d'urgenza. Questo non riguarda solo il rapporto tra il Parlamento e il Governo, ma riguarda davvero i valori e i diritti fondamentali della Carta costituzionale, che assegna al Parlamento e agli eletti la priorità della discussione, non la ratifica: questo è il dato. C'è una differenza tra la costruzione della proposta, delle soluzioni e la decisione, come ho già detto altre volte, ovviamente tra la maggioranza e l'opposizione, però il problema è che ratificare significa ridurre il ruolo del parlamentare e del Parlamento. Noi assistiamo sistematicamente allo svilimento del Parlamento e delle sue funzioni nell'accentramento delle funzioni legislative nel Governo. In sostanza, state già praticando quello che avete proposto nella scellerata riforma del premierato; lo state applicando attraverso la decretazione d'urgenza. Questo è l'aspetto più importante di incostituzionalità che sottolineiamo.

Poi ci sono alcune ragioni specifiche contenute nel decreto-legge stesso. Passiamo ad evidenziare alcune forti criticità in relazione ad alcune specifiche disposizioni del decreto-legge: ad esempio, l'articolo 4, in tema di rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, in merito al quale è del tutto inopportuno il ricorso allo strumento d'urgenza, tanto più grave se si considera la mancata adozione già lo scorso anno - e anche quest'anno - della legge annuale sulla concorrenza, in violazione di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, degli articoli 101 e 109 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99. In sostanza, una legge che non applicate la fate diventare una decretazione d'urgenza. Questa è davvero una cosa che grida vendetta dal punto di vista del principio costituzionale.

Inoltre, come ho già detto in altre occasioni, sono state introdotte numerose norme che rendono ancora più eterogeneo il contenuto del provvedimento, con svariati profili di delicatezza e complessità, che vanno a incidere direttamente, non solo nel merito, ma anche sulla tenuta dei principi costituzionali.

Veniamo, poi, a un altro capitolo, che anche i relatori hanno spiegato benissimo. Hanno detto come al decreto agricoltura si sia attaccato un pezzetto dell'Ilva. L'Ilva è una azienda strategica per questo Paese, la cui tematica avrebbe bisogno di una discussione approfondita e non essere oggetto di decretazione. Occorrerebbe riflettere su cosa si voglia fare in merito all'acciaio del nostro Paese; di come si intenda affrontare la riconversione tecnologica e green dell'acciaio. Come si affronta la questione della bonifica?

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,30)

(Segue MAGNI). Non si può, infatti, continuare, come ho già detto altre volte con forza, a chiedere ai cittadini di Taranto se devono scegliere tra avere un posto di lavoro e, nello stesso tempo, magari morire per un tumore, oppure morire di fame perché non hanno più un posto di lavoro. Non spetta ai cittadini compiere questa scelta. I cittadini devono avere la possibilità di avere un lavoro sano in un ambiente sano.

Questo vuol dire affrontare il problema di quale sia l'indirizzo strategico di questa impresa. Come si pensa di rilanciarla: oppure continuiamo a stanziare risorse senza sapere che esse non possono rilanciare l'impresa, ma consentono solo all'impresa di sopravvivere. Questo è il dato, quando si parla di strategia e di indirizzo strategico. Questo è ciò che vogliamo sottolineare.

Il problema è che il provvedimento non dà risposte in questa direzione. Per questa ragione, ovviamente, noi contestiamo questa impostazione in violazione anche di quello che voleva essere il decreto stesso. Poi vi sono gli articoli 9 e 10, riguardanti gli organi di controllo, che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del provvedimento, in relazione ai quali non sussistono certo i requisiti di urgenza. Per non parlare, poi, dell'articolo 9-quater, che prevede l'incorporazione di SIN Spa nell'Agea, disposizione che tante polemiche ha suscitato: i giornali li leggiamo tutti.

Tant'è che era stato espunto dal testo prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a riprova della totale incoerenza sulla necessità o meno di avere l'urgenza. Poi, però, è rispuntato in Commissione. Quindi, anche qui, dove sta l'urgenza? È una scelta politica, in qualche modo di rispondere ad esigenze di parte. In sostanza, la contestazione che facciamo, per la quale chiediamo di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1138, è che non vi è la necessità della decretazione d'urgenza: qui si è passati da due capitoli a cinque capitoli, molti dei quali non avevano nessuna necessità di decretazione d'urgenza.

In conclusione, questo modo di fare svilisce, impoverisce e riduce il ruolo del parlamentare a semplice ratificatore di quanto deciso dal Governo, in contrasto totale con quanto prevede ancora oggi la Costituzione vigente. Capisco che vogliate modificarla, ma oggi non potete farlo. La Costituzione vigente in Italia è quella che non è ancora stata modificata. Quindi, il Parlamento è centrale dal punto di vista della discussione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata si svolgerà una discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, non è neanche il caso di entrare troppo nel merito del decreto-legge, perché qui, se i miei conti non sono errati, siamo al sessantottesimo decreto-legge della legislatura. Ieri abbiamo discusso e votato un decreto-legge sulle rappresentanze sindacali dei militari; oggi, un decreto-legge sull'agricoltura. Ora, gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono proprio molto chiari e stabiliscono che la funzione legislativa appartiene al Parlamento, ma queste sono proprio nozioni base di diritto costituzionale: il Governo dovrebbe fare l'esecutivo, il Parlamento dovrebbe fare il legislativo. Questa piccola distinzione - ironizzo, signora Presidente - ce la siamo persa ormai da tempo e non possiamo farne soltanto una colpa a questo Governo, per carità, tant'è che in alcuni tentativi di riforma costituzionale del passato si è provato a risolvere il tema della iperdecretazione d'urgenza anche, per esempio, creando i disegni di legge a data fissa, in modo tale da poter mettere il Governo in condizione di portare avanti i provvedimenti chiave del proprio programma nella certezza della tempistica. Tutto ciò senza tirare per la giacca l'istituto della decretazione d'urgenza, che, come sappiamo, questo Governo ha cominciato a utilizzare, per esempio, in modo secondo me non soltanto scandaloso dal punto di vista costituzionale per la creazione di norme penali. Da quando il Governo Meloni è in carica, infatti, abbiamo creato reati per decreto-legge, quindi reati che sono diventati tali, incidendo sullo statuto di libertà dei cittadini dopo un semplice Consiglio dei ministri, e che sono stati anche poi modificati in sede di conversione grazie a emendamenti del Governo stesso, che quindi ha ammesso di averli scritti male. In tal modo, abbiamo avuto figure di reato che hanno vissuto nel nostro ordinamento perché il decreto-legge era già in vigore, ma nei sessanta giorni quella stessa figura di reato si era modificata, con problemi enormi per gli interpreti, per i giudici, di applicazione dei principi della successione delle norme penali nel tempo.

Questo è successo, così come è successo, come abbiamo visto ieri, che si sia utilizzato lo strumento del decreto-legge per norme puramente ordinamentali. Signora Presidente, mi aiuti a capire per quale motivo si deve varare un decreto-legge per stabilire i distacchi dei militari che sono assegnati alle rappresentanze sindacali o la misurazione della rappresentatività di questa o di quella sigla sindacale, quando si tratta di norme che potevano essere quasi stabilite con una circolare ministeriale. Tra l'altro, trattandosi di provvedimenti pacificamente accolti, perché anche le opposizioni più dure si sono astenute e quelle più ragionevoli hanno votato a favore, quel provvedimento poteva essere preso tranquillamente con un disegno di legge ordinario, che forse si poteva approvare addirittura in sede deliberante. Si trattava, cioè, di un tema che non creava nessuna discussione. Il Governo, invece, ormai è entrato in una sorta di abitudine, di coazione a ripetere, per cui si riunisce e approva leggi direttamente.

Questo, secondo me, non può andare e penso che sia stata corretta l'idea di presentare una questione pregiudiziale per denunciare l'incostituzionalità del provvedimento in esame; e io credo che dovremo farlo continuamente, per sottolineare l'uso improprio e così frequente di questo strumento: se ogni qualvolta, infatti il Governo verrà in Parlamento con decreti-legge noi utilizzeremo questo strumento faremo una cosa corretta, proprio anche ai fini della denuncia di questa abitudine che trovo sbagliata dal punto di vista costituzionale e non solo.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, basta esaminarlo per renderci conto che in questo caso le caratteristiche che un decreto-legge dovrebbe avere secondo la Costituzione non ci sono. Questa è una norma estremamente eterogenea, per esempio, che è stata imbottita come un sandwich durante l'esame in Commissione. Quindi si sono surrettiziamente fatte salire sull'autobus di questo provvedimento di legge anche norme che non avevano davvero niente a che vedere, per esempio, con l'agricoltura.

Andiamo ad approvare norme sull'Ilva e sulle imprese strategiche per coprire il pateracchio che il ministro Urso sta facendo con l'impresa tarantina; ogni tanto lo vediamo arrivare qui, ma la situazione di Ilva è sempre peggiore e stiamo andando direttamente, signora Presidente - diciamolo in questa sede - verso la chiusura di quell'impresa. Quella è un'impresa strategica che il Governo si troverà sostanzialmente a spegnere, che si sta spegnendo dall'interno, dove la produzione continua a scendere e aumenta la cassa integrazione. Questo Governo ha eliminato il reddito di cittadinanza, ma stiamo creando una specie di reddito di cittadinanza per gli abitanti di Taranto e provincia, perché alla fine quello che si vuole fare sostanzialmente è tenere quelle persone in cassa integrazione per sempre, senza avere neanche l'acciaio che serve a un Paese trasformatore ed esportatore come l'Italia.

Ci sono norme sulla siccità, ci sono norme sulle malattie degli animali, c'è qualsiasi tipo di norma in un provvedimento che è assolutamente eterogeneo, quindi privo di quei criteri di omogeneità che un decreto-legge dovrebbe avere, che appunto non ha nulla di urgente, perché questo provvedimento non va a incidere su una specifica situazione che abbia i caratteri della straordinarietà e dell'imprevedibilità, cioè quei caratteri che la Costituzione richiede per poter creare quelle eccezioni al principio che a legiferare sia il Parlamento e a esercitare il potere esecutivo sia il Governo e quindi la incostituzionalità di questo provvedimento è evidente.

Voglio aggiungere un altro punto, perché poi sembra quasi che si utilizzi questa strada anche per far fronte alle inadempienze del Governo stesso, perché sappiamo che abbiamo un obbligo: ogni anno dovremmo approvare una legge sulla concorrenza, signora Presidente. Questa maggioranza con il concetto di concorrenza ha proprio dei problemi di tipo freudiano, tanto che se lo sognano la notte; sappiamo quanto l'idea di mettere a gara delle concessioni sia una cosa che dà agli esponenti della maggioranza delle vere e proprie palpitazioni, li mette in una situazione di aritmia cardiaca. Non so chi di voi abbia avuto oggi occasione di andare da qualche parte a Roma, ma di taxi sostanzialmente non c'era ombra. Poi abbiamo la ministra Santanchè che quando arriva alla stazione Termini si scandalizza, ma qualcuno dovrebbe ricordarle che fa il Ministro en passant, ma anche in tal caso bisognerebbe che il Governo pensasse di rimettere ordine e di creare, come succede in un'economia di mercato, una situazione di concorrenza. È paradossale, peraltro, che non lo faccia un Governo di destra, che dovrebbe essere campione del libero mercato. Quelle norme che vanno a sancire la concorrenza sleale o le pratiche sleali che sono state riportate in questo decreto-legge, quindi, avrebbero dovuto più correttamente essere oggetto di quella legge sulla concorrenza che non si è fatta né l'anno scorso, né quest'anno. E invece che cosa si fa? Si utilizza sempre questa specie di omnibus, questa specie di veicolo, nel quale alla fine si infila di tutto. Naturalmente sappiamo che il Ministro dell'agricoltura ha una sua autorevolezza intrinseca che gli consente di fare un po' il bello e il cattivo tempo, ma questo non ci esime, come opposizioni, di dire che siamo in presenza, con questo malloppo, di una palese violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, violazione che deriva dalla incapacità del Governo di fare ciò che dovrebbe e di conseguenza noi, come opposizioni, denunciamo, presentiamo le questioni pregiudiziali e le votiamo nella convinzione che siano giuste. Temo che questa sarà respinta, ma mi creda, Presidente, qualche volta anche se si va sotto con i numeri, si sa di avere ragione. (Applausi).

NAVE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signora Presidente, come è già stato detto in precedenza, a nome del MoVimento 5 Stelle volevo mettere in evidenza non solo le discrepanze, ma anche e soprattutto il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e quindi anche l'impossibilità di emendare in base alle vere necessità del Paese.

Noi in realtà ci troviamo oggi a dover discutere d'urgenza in questo provvedimento per l'Ilva. Solo questo Governo in due anni ha discusso ben tre decreti-legge sull'Ilva, sempre rincorrendo le questioni e mai ponendo a sistema condizioni utili per il sito di Taranto. Così come sembra evidente che sia la cronaca quotidiana a dettare l'agenda politica di questo Governo, mentre dovrebbe essere il contrario, cioè si dovrebbero mettere a sistema e programmare le esigenze indifferibili del Paese.

Ci saremmo aspettati qualcosa in più sul caso del caporalato; nel provvedimento invece, al di là degli annunci, abbiamo trovato ben poco che possa aiutare i lavoratori sfruttati ad uscire non solo dalle carenze sanitarie, ma anche dalle condizioni che mettono in pericolo la loro vita, che la cronaca quotidiana mette in evidenza.

Presidente, rilevo altresì l'eterogeneità del provvedimento. Si parla in esso di materie molto diverse dall'agricoltura alle malattie negli allevamenti, dalla siccità alle imprese con interesse strategico, come l'Ilva. Ricordo ancora gli articoli 9 e 10 che riguardano organi di controllo che nulla hanno a che vedere con la decretazione d'urgenza, che però si trovano nel provvedimento.

Nell'articolo 4 si ravvisano forti criticità. Con questo articolo infatti si mira al contrasto delle pratiche sleali; in realtà sarebbe stato molto più utile e giusto che ciò avvenisse all'interno della legge annuale sulla concorrenza. Come però già anticipato dai colleghi, siamo fermi al 2022, con la legge votata nel 2023. Manca ancora la legge annuale del 2023 e quella del 2024.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole alla questione pregiudiziale da parte del MoVimento 5 Stelle. (Applausi).

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signora Presidente, non tornerò su quanto detto dai miei colleghi. È semplicemente visibile, come ha detto il senatore Scalfarotto, guardando il fascicolo e leggendo il testo che c'è stato consegnato e quello che oggi presentiamo in approvazione, che essi non sono nemmeno figli o parenti di quello che è il testo originario se non in alcune parti. Riconosciamo in alcune parti un'omogeneità rispetto a quello che era il testo originario emendato per le parti che si rendevano necessarie. Sono stati però introdotti molti elementi, come hanno rilevato il senatore Magni e altri senatori.

Per quanto ci riguarda la decretazione di urgenza trae origine da condizioni necessarie ed urgenti. Le condizioni necessarie per legiferare in questa materia ci sono; l'urgenza però è dettata dall'inadempienza del Governo che in due anni non ha dato risposte e soluzioni alle problematiche esistenti. Ricordo infatti che il tema della PSA esiste da due anni e non è stato arginato, così come esiste da molto tempo il tema del granchio blu sul quale non si è fatto nulla. Ricordo ancora che anche il tema della determinazione del giusto prezzo esiste da tempo. Si è colta l'occasione in questa strozzatura della democrazia che si è voluta realizzare con questo decreto di urgenza per fare dei blitz in ordine ad alcune fattispecie che erano state espunte in sede di prima stesura del decreto-legge. Penso ad esempio all'incorporazione di SIN Spa nell'Agea. Non entro nel merito perché lo faremo nel corso della discussione generale. Non vorrei che le nostre parole fossero strumentalizzate; noi non siamo contrari a certi percorsi, provvedimenti o norme. Ogni norma però presenta la sua forma. Se c'era questa esigenza, poteva essere presentato un altro decreto oppure un disegno di legge al fine di dare una composizione organica. Il Governo è in carica da due anni e non da due mesi. (Applausi). Alcune questioni esistono da tempo. Non possiamo quindi dichiarare oggi l'urgenza di una questione contingente rispetto a problemi che sono diventati urgenti perché in due anni non è stata data una risposta.

Abbiamo visto questa strozzatura della democrazia, che mortifica con i decreti-legge la competenza del Parlamento, anche in Commissione. Voglio ringraziare i funzionari, il Presidente, i relatori e il Sottosegretario. È evidente però che quando ci avviciniamo alla conversione di un decreto-legge i tempi sono stretti per cui la discussione non è fattibile. E, non facendo la discussione, si mortificano le proposte e le esigenze di confronto rispetto a temi che non incidono su di noi, ma sulla vita di tante imprese, di tante famiglie, di tanti territori che oggi non vedono risposte sufficienti.

È evidente che questo continuo ricorso alla decretazione e il continuo ricorso alla fiducia fanno sì che siamo nell'ambito di un monocameralismo di fatto. Domani ci troveremo votare la fiducia, in tempi ristretti, perché il testo deve andare alla Camera, che a sua volta entro il 14 lo deve licenziare. Pertanto ci domandiamo tutti: ma il popolo perché ci ha eletto? Ci ha eletto per prendere delle carte, leggerle, nemmeno discuterle e passarle da un ramo all'altro del Parlamento o per entrare nel merito delle fattispecie? (Applausi). Io credo che noi dobbiamo entrare nel merito delle fattispecie e dobbiamo anche avere il coraggio di confrontarci su di esse.

Vorrei concludere dicendo che siamo partiti da un decreto elettorale o decreto di propaganda, che è stato fatto prima delle elezioni, dove si è promesso ai cacciatori chissà che cosa, con annunci sui social, come se il Parlamento si fosse trasferito sui social. Sono state fatte diverse promesse alle categorie e poi, in fase di conversione, è diventato un decreto veicolo, dove sono stati scaricati centinaia di emendamenti (credo siamo arrivati intorno a 1.000), per poi arrivare in fondo ad approvare una legge omnibus, perché questo testo è una legge omnibus. (Applausi).

Da parte nostra c'è stata una volontà costruttiva, perché non credo che al Gruppo Partito Democratico possa essere imputato di non aver tenuto un comportamento costruttivo in Commissione e di essersi sottratto alle sue responsabilità quando siamo stati chiamati ad approvare norme che erano nell'interesse del Paese. (Applausi). Penso al florovivaismo, penso all'agricoltore custode, penso ad altre situazioni. Siamo al di sopra di ogni sospetto e non possiamo essere tacciati di voler fare un'opposizione intransigente, senza pensare all'interesse delle imprese, perché con questo provvedimento è a loro che dobbiamo dare delle risposte.

Voglio concludere dicendo anche che, quando si mortifica la democrazia, questo non riguarda solo i deputati e senatori di opposizione, ma anche quelli di maggioranza, che ne subiscono le conseguenze. (Applausi). È sufficiente andare a vedere la mole dei ritiri di emendamenti presentati per dimostrare che, quando non si esercita il modello democratico e parlamentare, come prevede la nostra Costituzione, i diritti mortificati sono quelli dei cittadini e delle imprese, ma anche quelli di chi è stato eletto per rappresentarli. (Applausi).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà. (Brusio).

Chi vuole lasciare l'Aula per favore lo faccia in silenzio, per permettere al senatore Spagnolli di intervenire.

SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Grazie, Presidente. Ho abbastanza voce per superare il rumore di fondo dei colleghi che escono.

Vede, Presidente, questo decreto-legge è di fatto una norma omnibus, come è già stato detto negli interventi precedenti. I cinque capi dell'articolato disciplinano materie molto diverse tra loro, che in parte non hanno niente da spartire con l'oggetto del decreto-legge stesso. Pur sussistendo la necessità di far fronte ad esigenze reali e urgenti del settore agricolo e degli allevamenti - e do atto che alcune delle decisioni prese in questo decreto danno risposte a tali esigenze - il complesso delle disposizioni… (Brusio).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Spagnolli. Nonostante la sua voce forte, per me è complicato ascoltarla. Chiedo che i colleghi facciano un po' di silenzio.

Prego, senatore, continui.

SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Grazie, Presidente.

Come dicevo, questo provvedimento è inadatto ad essere affrontato con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbe invece, come hanno detto i colleghi prima, nuove regole meditate e opportunamente approfondite in sede legislativa, quindi con il pieno coinvolgimento del Parlamento anche nella fase di elaborazione. Viviamo però nel momento in cui il Governo si assume il ruolo legislativo e anche qui lo fa.

Io intendo però concentrarmi su un tema e cioè sul problema della peste suina africana, in particolare sullo scellerato mancato coinvolgimento, in questo decreto, dei cacciatori nelle misure adottate per affrontarlo. Forse non è ancora abbastanza chiaro, ma ci troviamo in una condizione emergenziale e non sono più consentiti ritardi, errori ed omissioni nella strategia di controllo. Quando qualche anno fa furono constatati i primi casi di peste suina in Europa (in Belgio e in Slovacchia), si presero provvedimenti drastici sopprimendo ogni individuo di specie suine domestiche e selvatiche in un raggio di 5 chilometri dal focolaio individuato e, se la malattia non veniva debellata, allargando il raggio d'azione di tali abbattimenti; e non ci furono altri casi in quei Paesi.

Da noi invece le decisioni della politica sono state, come troppo spesso accade, da un lato lente e farraginose, e dall'altro cerchiobottiste. Così, quando gli episodi di ritrovamento di cinghiali infetti si sono fatti frequenti in diverse regioni italiane, una serie di Paesi ha bloccato le importazioni dei salumi made in Italy.

Con questo decreto-legge si prova a fare un passo in avanti. Mi chiedo però perché si coinvolgano l'Esercito e la Protezione civile, che nulla sanno di animali selvatici, e non i cacciatori in maniera formale, che sono gli unici esperti certificati di fauna selvatica. I cacciatori sono persone formate per legge e informate per interesse. Essi pertanto, più di chiunque altro, sanno come evitare di diffondere la malattia, che si trasmette per contatto con gli animali infetti e con le carcasse, disinfestando ogni volta con attenzione le attrezzature, gli abiti, le scarpe e i veicoli. Allo stesso tempo, i cacciatori, frequentando quotidianamente per passione i luoghi in cui maggiormente si concentra la presenza dei cinghiali, possono fungere da sentinelle del territorio, segnalando alle autorità competenti la presenza di carcasse o di branchi in prossimità di allevamenti di suini. Faccio allora fatica a capire perché, in questo provvedimento, non si sia seguito l'esempio di alcuni piani regionali, compreso quello della Provincia autonoma di Bolzano (che a suo tempo ho contribuito personalmente a pensare e a realizzare), e le richieste che sopraggiungono da diverse categorie di persone interessate dal punto di vista economico o professionale, coinvolgendo fin da subito - ed è comunque già tardi - i cacciatori.

Appare evidente che sulla decisione politica di escludere i cacciatori incide l'imperante mentalità e la conseguente battaglia di diverse associazioni ambientaliste ed animaliste contro la caccia. La conseguenza è che non viene affrontato adeguatamente il problema, in prospettiva più grave per la nostra produzione alimentare made in Italy, che tanto sta a cuore all'attuale Governo. È vero, signor Presidente, che alcune Regioni coinvolgono i cacciatori, ma se i soldi che costano Esercito e Protezione civile fossero dati alle associazioni dei cacciatori, si potrebbe essere certi che il monitoraggio e il prelievo sarebbero fatti bene, per tempo e con efficacia.

Va ribadito poi, come per altre situazioni dove è stato richiesto l'intervento dell'Esercito in ambiti civili, un concetto di fondo: le donne e gli uomini in divisa sono formati e pagati per altri scopi ed a quelli dovrebbero dedicarsi. Servirebbe qui invece un dispositivo articolato che valorizzi le persone con esperienza nel rapporto tra natura e attività umane, che preveda interventi rapidi e sburocratizzati: barriere, controllo del territorio, riduzione dei cinghiali selvatici, più controlli sanitari negli allevamenti, fino al rilascio di un vero e proprio green pass sugli animali oggetto di controlli campione. È chiaro che alcuni di questi interventi possono incontrare resistenze da parte delle associazioni predette; evidentemente, come spesso accade in simili casi, anche qui il decisore politico preferisce tenersi buone queste associazioni per evitare polemiche e sperare che l'Esercito, la Protezione civile e lo stellone italico aiutino a far rientrare la situazione. Ma accadrà difficilmente questo ed il grave è che nel nostro Paese ci sono precedenti che fanno da monito, come la Xylella fastidiosa, dove, per non voler intervenire drasticamente fin da subito, ci si è trovati dopo e ci si trova ancora nella condizione di abbattere migliaia e migliaia di olivi in Puglia: un vero e proprio disastro ambientale, economico e paesaggistico. Al contrario, l'avvento del colpo di fuoco batterico in Alto Adige a partire dal 1999 ha potuto essere circoscritto grazie al decisivo e rapido intervento pubblico, che ha fatto abbattere e distruggere migliaia di arbusti ornamentali appartenenti alla famiglia delle rosacee e facilmente infettabili, oltre al relativo numero di alberi di melo colpiti all'inizio, salvando però in tal modo milioni di alberi di melo e le conseguenti produzioni agricole. Questo a dimostrazione che, se la politica fa il suo dovere, anche a costo di apparire impopolare, si prevengono i problemi, altrimenti no. In questo caso, probabilmente no.

Infatti, signora Presidente, la sensazione è che qui non si stia facendo tutto quello che è necessario e i costi ambientali, sociali ed economici di oggi non saranno nulla rispetto a quelli che si andranno a pagare un domani per la questione della peste suina. Spero naturalmente di essere smentito dai fatti, ma il mancato coinvolgimento dei cacciatori e in generale l'approccio non rigoroso al problema non fanno presagire il meglio. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signora Presidente, mi permetta di associarmi ai ringraziamenti del collega Franceschelli, ai funzionari degli Uffici della Commissione, ma anche al sottosegretario La Pietra, al presidente De Carlo e al relatore Bergesio per l'attenzione che hanno posto in Commissione alle questioni e alle proposte che abbiamo portato avanti. Purtroppo, tale attenzione non si è trasformata in un recepimento, anche in principio, di alcune delle questioni che abbiamo posto. Anzi, purtroppo, ancora una volta constatiamo che i colleghi di maggioranza approveranno un decreto ricorrendo all'annunciato voto di fiducia che svilisce l'azione legislativa dei parlamentari (Applausi), di coloro che sono stati chiamati dal popolo per rappresentare in quest'Aula la voce mai univoca, ma sempre legittima, dei cittadini.

Costringere al pensiero unico non è democratico e non è utile né al Governo, né al Paese. Abbiamo oltre 200 menti, signora Presidente, in questo ramo del Parlamento che - mi permetta di dire - sono in grado di pensare, elaborare e decidere sugli effetti futuri delle proprie decisioni, 200 menti che purtroppo i voti di fiducia bloccano. È un Parlamento costretto ad eseguire il volere e gli ordini del Governo: che grande spreco di risorse. Purtroppo, stiamo vivendo la prefazione di quello che i partiti di Governo vorrebbero fosse il nuovo capitolo della storia repubblicana, il premierato, un capitolo che non ci piace e al quale ci opporremo, utilizzando gli strumenti democratici a noi disponibili.

Il decreto-legge che esaminiamo oggi mette assieme due tematiche completamente diverse fra di loro: agricoltura e imprese di interesse strategico, tematiche certamente meritevoli di dignità maggiore e approfondimenti specifici. Il comune denominatore che troviamo nel modo in cui sono trattati nel decreto questi temi (per dire la verità anche molti altri temi) è la drammatica mancanza di una visione del futuro. Manca una programmazione strategica capace di rassicurare imprenditori italiani e stranieri, lavoratori e quelle centinaia di migliaia di famiglie che da questi settori traggono sussistenza.

Per l'agricoltura il decreto propone provvedimenti che sono essenzialmente mirati a mettere delle toppe alle voragini che si aprono sotto la tempesta delle emergenze e della mancanza di prevenzione e programmazione. Con questo provvedimento non si fa prevenzione, anzi si cerca di curare in maniera approssimativa, con poche risorse e interventi incapaci di risolvere alla radice i problemi reali e da codice rosso. Due esempi su tutto sono il granchio blu e la peste suina: problemi che stanno mettendo in ginocchio gli operatori del settore e sui quali il Governo propone toppe temporanee, pur sapendo che si apriranno falle ancora più profonde che bisognerebbe prevenire con misure mirate e chirurgiche, le stesse misure che servirebbero per combattere seriamente un'altra piaga: il caporalato.

Signora Presidente, il caporalato si contrasta e si previene seguendo due strade, entrambe indispensabili e necessarie.

La prima è quella dei controlli severi, rigidi e costanti, non mossi soltanto dall'emozione del momento o dall'attenzione che i media riservano al problema per un evento tragico, come quello del barbaro abbandono e della morte del giovane bracciante emigrato Satnam Singh: non evento, ma piuttosto omicidio, che ha scosso ognuno di noi per la brutalità con cui si è consumato.

I controlli sono parte integrante del sistema come forma di prevenzione: non come tentativo di cura; prevenzione di un male che troppo spesso si insinua nella sottocultura offensiva e putrida dello sfruttamento del lavoratore, ancora meglio se straniero, alimentando l'ingordigia logica del profitto personale che considera tasse, contributi previdenziali e persino le assicurazioni come pizzo di Stato.

No, signora Presidente, non si tratta di pizzo di Stato. Si tratta di rispettare la legge e di rispettare i lavoratori e le loro famiglie. Come a sua conoscenza, signora Presidente, abbiamo gli strumenti normativi per garantire sistemi di controllo su tutto il territorio nazionale. Servono maggiori risorse e la volontà politica del Governo, che ha il dovere di attuare le leggi che garantiscono la totale sicurezza sul posto di lavoro e il rispetto dei diritti al lavoro, alla dignità e alla vita. È una questione di civiltà.

La seconda strada da seguire, per contrastare il caporalato, è quella, purtroppo non percorsa dal Governo, di creare un terreno fertile per chi segue e rispetta la legge. Dobbiamo garantire che rispettare le regole sia conveniente, non solo per evitare le multe, ma anche perché così si creano i presupposti essenziali per aprire le strade a finanziamenti, a benefici fiscali, alla pianificazione del futuro attraverso prospettive di crescita che lo Stato e l'Europa devono garantire. Come diceva il giudice Paolo Borsellino, signora Presidente: è chiaro che quanto più le leggi vengono osservate, tanto più si ritiene che siano giuste. (Applausi).

Gli emendamenti che noi del Partito Democratico avevamo presentato in Commissione andavano in questa direzione, suggerendo di usare la digitalizzazione, capace di snellire le attività burocratiche, che ci sembra ancora scarsamente considerata, se non guardata con diffidenza, da chi teme che la trasparenza possa frenare l'economia. Noi sappiamo che non è così. È l'inverso, signora Presidente. Sono le acque torbide a essere il regno di chi pensa che il profitto personale valga più della vita e dei diritti dei lavoratori. Abbiamo chiesto alla maggioranza di adottare il nostro emendamento, che avrebbe inserito il possesso del documento unico di regolarità contributiva come strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione o dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo e finanziamento.

Lo abbiamo chiesto per lanciare un messaggio chiaro agli imprenditori onesti: lo Stato è con voi. Lo Stato vi tutela. Lo Stato vi premia. Lo Stato vi affianca nella lotta alla concorrenza scorretta. I partiti di maggioranza non ci hanno dato ascolto.

Signora Presidente, l'agricoltura presidente è un settore che contribuisce al 3,8 per cento del PIL italiano e al 3,6 dell'occupazione nazionale e alla diffusione del made in Italy nel mondo. Pensavamo fosse logico che nel decreto agricoltura si affrontassero questioni e interventi strutturali, anche per utilizzare al meglio i vantaggi competitivi che l'Italia offre nelle sue diverse e magnifiche Regioni.

Un esempio, del quale abbiamo discusso anche la scorsa settimana, è il settore florovivaistico; un altro è la valorizzazione degli ingredienti della dieta mediterranea. Entrambi i settori sono tipici delle Regioni del Mezzogiorno, grazie al calore del sole e alle qualità organolettiche di terreno. Potrebbero quindi rappresentare un volano di occupazione e sviluppo di aree per noi strategiche.

Ma di strategia, in questo decreto, non c'è ombra, né una benché minima traccia, come del resto accade per la politica industriale. Questo decreto, infatti, parla di imprese a interesse strategico. Ebbene, è la stessa parola "strategico" che contiene in sé l'obbligo ad affrontare l'argomentare con visione futura, seguendo un ben più ampio piano di sviluppo, capace di delineare con nitidezza il destino del Paese.

Avremmo voluto che questo decreto facesse finalmente chiarezza sulla politica industriale di questo Governo. Avremmo voluto confrontarci sulle linee guida. condividendole o magari scontrandoci. Almeno, signora Presidente, avremmo fatto chiarezza. Invece, siamo ancora qui a chiederci: ma qual è la politica industriale di questo Governo? Non lo sappiamo noi, non lo sanno gli imprenditori, non lo sanno i sindacati e le associazioni di categoria, non lo sanno i possibili investitori italiani e stranieri, non lo sanno i dipendenti delle aziende. Il vero problema è che lo stesso Governo a non sapere quale sia la sua politica industriale: e non lo sa perché questa politica non esiste. (Applausi).

Signora Presidente, questo Governo continua ad operare solo dove c'è un'emergenza, senza riuscire a risolvere il problema. Ebbene un'emergenza è quella dell'Ilva di Taranto. Ad oggi l'Ilva ha solo un altoforno in funzione. Una sentenza della Corte europea di poco più una settimana fa richiede interventi significativi per prevenire danni ambientali e alla salute umana.

Servirebbero quindi interventi urgenti, decisi, risolutivi, ma il Governo continua a proporre misure tampone emergenziali, continua ad essere in balia degli eventi e del mercato, come fa con tutte le questioni in materia di industria. Non è così, però, che deve andare, non è così che funziona l'economia. La chiave di volta è nell'analisi, nella programmazione, nella visione del futuro.

Mi avvio a concludere il mio intervento dicendo, come ho già fatto in passato, ma sono costretto a dirlo ancora una volta, che oggi abbiamo perso un'altra buona occasione: sviluppo del settore agricolo, riconversione industriale, utilizzo di nuove tecnologie e trasparenza. Ci sarebbe stato tanto di cui parlare e su cui confrontarsi per contribuire a migliorare le regole di un gioco che non appartiene ai partiti, ad una maggioranza o una minoranza, ma al Paese intero in termini di sistema, società e comunità.

Purtroppo, anche questo provvedimento si risolve in uno spreco di risorse e di tempo; tempo che l'Italia e gli italiani non hanno, perché viviamo tempi difficili in cui il mercato globalizzato non ammette pause o indecisioni. Abbiamo doveri a cui non possiamo e non vogliamo sottrarci, ma dai quali questo Governo cerca di estrometterci, penalizzando solo il futuro del Paese e quello dei nostri giovani. Certo, il Governo sopravviverà al test della fiducia, come è avvenuto fino ad oggi; vincerà grazie alla forza dei numeri e all'utilizzo strumentale delle procedure parlamentari, ma sarà una vittoria di parte, non dell'Italia e non certo degli italiani. Noi continueremo a vigilare e a lottare. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FdI). Signora Presidente, signor sottosegretario La Pietra, ringrazio, per l'ottimo lavoro svolto, il Presidente e il Vice Presidente della 9a Commissione, oltre che, ovviamente, anche tutti i colleghi.

Ebbene, si sa, si sapeva che l'agricoltura italiana è da sempre la Cenerentola della nostra economia e anche dell'economia europea, ma grazie al Governo guidato da Giorgia Meloni l'agricoltura italiana riacquista giorno dopo giorno dignità in Italia, ma soprattutto in Europa. Debbo dire che mai come in questo momento il Governo ha dimostrato di reagire di fronte ad una situazione di emergenza ed è questa la ragione per cui si è scelto di presentare un decreto-legge che, con urgenza, affrontasse i problemi che l'agricoltura sta sopportando da troppo tempo.

Partiamo da un tema ormai noto anche ai più, rispetto al quale va dato merito anche alla collega senatrice Nocco per l'iniziativa denominata Granaio Italia. Dobbiamo far fronte ad un problema importante qual è quello del mercato dei cereali, che ha raggiunto livelli bassissimi, al di sotto dei costi di produzione, che deve fare i conti non con le difficoltà climatiche e ambientali che ogni giorno si pongono di fronte alle difficoltà che già gli agricoltori hanno, ma con le difficoltà di un mercato incontrollato. Per questo è stata introdotta la misura prevista all'articolo 9, volta a porre controlli sui mercati per quanto riguarda il commercio agroalimentare. Si presta, quindi, attenzione in primis a questo, perché poi a come produrre bene ci pensa l'agricoltore italiano, che è il migliore al mondo. Tuttavia, anche con il registro telematico dei cereali, voluto dall'iniziativa Granaio Italia, di concerto con il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si intende avere un controllo continuo delle produzioni nazionali per confrontarci con quei prodotti che entrano in maniera illegittima e che poi ci ritroviamo trasformati sulle nostre tavole; prodotti che non rispettano i crismi a cui gli agricoltori italiani, attraverso protocolli e disciplinari, sono giustamente costretti, perché producono bene, rispettando le norme relative all'utilizzo degli agrofarmaci, quindi rispetto ai tempi di carenza che gli stessi impongono e che sono fondamentali per la sanità del prodotto.

Non basta, però, perché ci troviamo di fronte all'ingresso di prodotti assolutamente non soggetti ai nostri disciplinari, che quindi contengono spesso residui di principio attivo da agrofarmaco in quantità che sono dieci volte superiori a quelli contenuti nei nostri prodotti. Ebbene, con il decreto agricoltura si pone rimedio a tanti aspetti che finora non erano stati affrontati in forma significativa e concreta, come la peste africana che ha colpito i suini, la brucellosi per quanto riguarda i bovini, gli ovini, le bufale, ma anche la tubercolosi bovina e bufalina. Questo vale anche per patologie vegetali come la flavescenza dorata o la peronospora che colpisce il kiwi (o la pianta di actinidia).

Con questo decreto-legge agricoltura, abbiamo affrontato problemi che riguardano il granchio blu, questa specie animale invasiva che, come è noto a tutti, ha colpito le nostre coste, le lagune dove si allevavano le vongole, e parlo al passato perché sono state completamente distrutte, come anche la cozza DOP e molte altre specie animali predate dal granchio blu. Il Ministro sin da subito disse che bisognava trovare soluzione immediata a tali problemi e questo decreto, che tra poco diventerà legge, affronterà ulteriormente la problematica per dare risposte concrete a chi è stato vittima dei danni inferti dal granchio blu.

Va anche rilevato un altro passo importante che è stato fatto con le tecniche di evoluzione assistita (TEA), un passo notevole e significativo per la nostra agricoltura, grazie al quale avremo un'evoluzione nel coltivare le specie che consentirà di far fronte a problematiche come la scarsità idrica, come l'utilizzo di minori quantità di concimi minerali, come l'utilizzo se non l'eliminazione di alcuni principi attivi oggi utilizzati per coltivare alcune specie vegetali.

Si tratta di passi significativi e importanti per i quali ci voleva un decreto specifico come questo, perché quella dell'agricoltore, che forse non tutti conoscono, se non per via delle proprie origini e dalla discendenza da parenti, da nonni, da bisnonni agricoltori, è una professione molto difficile. Più volte ho avuto modo di farlo presente: l'agricoltore si definisce negli ultimi anni imprenditore, ma l'agricoltore è un uomo che deve fare i conti non solo con l'impresa, non solo con i costi, non solo con le difficoltà, non solo con i bilanci, ma anche con una componente su cui non può incidere, che è quella che dipende dal cielo, da una situazione climatica fortemente cambiata, che spazia da bombe d'acqua, da grandi periodi di piovosità a grandi periodi di siccità. Anche in questo senso il decreto, con l'articolo 11, ha messo mano ai problemi critici legati alla siccità, segno tangibile di attenzione alla problematica.

Lo stesso si può dire per quanto riguarda le misure urgenti per dare risposte immediate a problemi legati al lavoro, come quello noto a tutti del caporalato, che esiste da molto tempo e il tragico evento cui purtroppo abbiamo assistito, che è stato ribadito un po' da tutti, più che a una negligenza legata a un sistema come quello del caporalato, che dura purtroppo da troppi anni e che va assolutamente debellato, è dovuto veramente ad una inconsistenza umana che rasenta l'omicidio.

Ebbene, queste cose non debbono più accadere. Anche attraverso questo provvedimento avremo particolare attenzione affinché episodi tristi, tragici e miserevoli non accadano più.

Per andare verso la conclusione di una riflessione su un provvedimento importante, che passa attraverso il problema delle frane che è stato affrontato e la Carta dedicata a te, cosa dire per avvalorare il lavoro svolto? È importante aver affrontato sin da subito queste problematiche perché l'agricoltore lo attende. Non è però solo l'agricoltore che oggi abbiamo promosso finalmente a custode dell'ambiente e del territorio - un compito importante per tutti noi - ma è anche quella figura che consente di avere sulle nostre tavole un prodotto sano, di grande qualità, buono, che è poi il made in Italy che ci caratterizza in tutto il mondo.

Ebbene, Presidente, che dire per ringraziare quello che è poi comunque un primo approccio alle problematiche? È proprio il caso di dire che chi ben semina ben raccoglie. Devo dire che qui abbiamo seminato bene; il decreto-legge agricoltura presenta sicuramente i presupposti per avere un buon raccolto. Li avremo tutti perché abbiamo anche un Governo guidato da un Presidente come Giorgia Meloni e un Ministro sensibile ai problemi della nostra agricoltura. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, come anche altri colleghi hanno detto in precedenza, ringraziamo per il lavoro svolto in Commissione i relatori e l'assistenza che vi è stata da parte dei funzionari. C'è un tema però che è emerso con molta chiarezza: questo provvedimento, che era una decretazione d'urgenza, ha vissuto e vive un paradosso. C'erano cioè questioni urgenti che non hanno avuto risposte adeguate e questioni non urgenti che hanno avuto una risposta incompleta e comunque una risposta che non era necessario dare adesso con i tempi della decretazione d'urgenza.

La questione che da gran parte di questo decreto-legge viene trattata riguarda le emergenze dell'agricoltura. Si tratta di una questione che esiste. La questione della siccità è davvero un'emergenza. So che tanti colleghi, anche della maggioranza, hanno presentato degli emendamenti che non sono stati accolti. Chiedo quindi al Governo se è convinto che, sulla questione dell'emergenza e della siccità in termini assoluti, e in particolare con riferimento al Mezzogiorno, alla Sicilia e alla Sardegna, con questo decreto-legge noi possiamo andare dagli agricoltori e dagli allevatori italiani e chiedere loro se risponde in modo sufficiente o adeguato ai gravi problemi che il Paese si trova davanti.

Io sono convinto che tutte le persone nella Commissione e in quest'Aula danno una risposta negativa a tale domanda. Se c'è una decretazione d'urgenza e la risposta non è sufficiente, i casi sono due: o il tema non era urgente e, nel caso della siccità, lo è, o le risposte sono inadeguate. Ciò significa che si sta facendo semplicemente propaganda. E questo è tanto più grave perché il settore del quale stiamo parlando - come sa benissimo il Presidente della Commissione - è caratterizzato da elementi di soglie di irreversibilità. Ci sono delle soglie, superate le quali, si avvia la desertificazione. Ci sono delle soglie, superate le quali, in acqua ci sono delle specie che non sopravvivono. Ci sono soglie, superate le quali, certi terreni non vengono più coltivati e certi lavoratori abbandonano il terreno. Il punto è che noi siamo già oltre questa soglia in moltissime zone del Paese. E questa maggioranza ha sventolato fino a qualche settimana fa, in campagna elettorale, una propaganda per la quale tutte le difficoltà che abbiamo avuto nel settore dell'agricoltura e nel settore della pesca in Italia sono dovute soprattutto agli interventi della Commissione europea, che viene vista come una matrigna legislativa che impedisce ai tanti lavoratori di poter realizzare le proprie aspettative.

Ebbene, rispetto a questa propaganda, ciò che oggi c'è nel decreto è una collezione di misure totalmente inefficaci, inefficienti e insufficienti. Sulla siccità, per esempio, non ci sono misure strutturali, non ci sono misure di emergenza e non ci sono misure compensative. Oggi in Sicilia l'allarme che viene lanciato è di danni che stanno raggiungendo i 2 miliardi, semplicemente come danni complessivi. Noi avevamo presentato degli emendamenti che riguardavano la viticoltura, il tema della vendemmia verde e il tema di recuperare tutta una serie di colture che sono andate al macero; bisognerà risostituire quel tipo di terreni, perché il ciclo climatico li ha danneggiati. Ebbene, non c'è stata alcuna risposta positiva su questo da parte del Governo, forse perché davvero non era una semplice gaffe quella del Ministro dell'agricoltura, che vede come una fortuna la circostanza che la siccità non riguardi le zone del Mezzogiorno e della Sicilia. Ma in questo caso, oltre alla fortuna, c'è la sfortuna di avere un Ministro che non riconosce la gravità della situazione in Sicilia e non riconosce l'opportunità degli emendamenti che abbiamo presentato.

Più in generale, sulla questione del settore agricolo, davvero si pensa che tutta la questione del prezzo minimo sia risolta da questo articolo? Il tema non è semplicemente avere una previsione di quelli che possono essere i costi attesi, peraltro in assenza di variabilità climatica e di variabilità di importazioni ed esportazioni. Si può costruire l'idea di un costo atteso, ma il tema è come si distribuisce la questione della rendita tra la distribuzione finale, che decide i prezzi giorno per giorno, e chi svolge prima l'attività di produzione. Ma questo significa un intervento vero sulla concorrenza e anche sulla concorrenza sleale, che sono due concetti diversi. Intervenire sulla concorrenza significa definire misure di incentivi e di concorrenza che tengano conto dei mercati geografici rilevanti sotto il profilo antitrust, delle differenze regionali, delle differenze di costo, dei costi di trasporto, ma anche della circostanza che i mutamenti climatici, per esempio negli ortaggi, agiscono anche sul time to market, cioè sul tempo in cui la concorrenza agisce. Dobbiamo dare agli agricoltori innanzitutto una distribuzione di rendita tale per cui veramente la maggior parte della rendita vada non al proprietario della terra, ma a chi lavora dentro il terreno e il territorio. (Applausi). Ma dobbiamo anche pensare a recuperare un'idea di impresa e di organizzazione verticale, tale che gli incentivi sono quelli giusti anche per la concorrenza.

Sulla concorrenza sleale abbiamo un elemento che non è stato analizzato. Io non sono convinto che il tipo di contratto che viene proposto dia gli incentivi sufficienti. Ci saranno incentivi da parte di molte imprese nazionali a comportarsi esattamente come si comportavano le imprese straniere, cioè a delocalizzare. Questa è un'altra questione che incide sulla concorrenza sleale, è un tema urgente. Ma effettivamente la risposta - come hanno detto i colleghi - doveva venire da un altro tipo di intervento, un intervento di tipo industriale-agricolo, che guardi all'intera filiera, che dia degli incentivi di aggregazione, ma che agisca soprattutto sul piano della distribuzione.

Un altro pezzo di emendamenti che non è stato tenuto in considerazione riguardava l'elemento della pesca, in particolare gli strumenti sulla demolizione delle diverse imbarcazioni per diverse tipologie di categorie. Noi proponevamo sostanzialmente che le risorse che vengono date a una certa area geografica restino comunque in quell'area geografica per la demolizione delle imbarcazioni, indipendentemente dalla capienza rispetto alle diverse categorie. Questo ci sembra ragionevole, perché significa ridistribuire le risorse nei territori e non semplicemente sulla base delle dimensioni delle imbarcazioni. Ci sono alcune zone come la Sicilia in cui le imbarcazioni più grandi non ci sono e sarebbe corretto che le risorse destinate alla demolizione di quelle imbarcazioni restassero sul territorio, anziché andare altrove. Anche a tale proposito non siamo stati ascoltati.

Sul capolarato ha detto benissimo il collega Giacobbe: c'è un tema profondo di regole, di etica e - mi si consenta, signor Presidente - anche di etica profonda e di onestà fra di noi. Siamo tutti d'accordo che quello che è accaduto a Latina sia stato un omicidio; per lo meno noi pensiamo questo. Però, guardate, se certe cose avvengono, è perché viene meno la considerazione umana e basilare della persona come meritevole di dignità. (Applausi). Soltanto il concetto di una persona come proprietà può permettere fatti del genere, e difficilmente avvengono per la follia di un singolo, che certamente c'è stata.

La nostra domanda da legislatori responsabili è la seguente: che cosa abbiamo fatto noi per favorire e far sì che singole follie possano produrre siffatti eventi? Questa è la domanda che ciascuno di noi nella propria coscienza deve porsi. Quando rappresentiamo il migrante come un soggetto non soltanto senza dimora, ma anche senza dignità umana, poi troviamo qualcuno che approfitta della sua follia per fare quello che è accaduto. (Applausi). Su questo la risposta non può essere costruire un database, anche perché il database c'era già. La risposta su questo non è costruire un database: la risposta è un insieme di politiche dettagliate quali quelle che noi abbiamo prospettato la settimana scorsa in una interrogazione della senatrice Camusso.

In conclusione, qui si è persa effettivamente un'occasione, ma temo soprattutto che non siano stati colti l'urgenza e il tema della irreversibilità. Vi parlo da siciliano: abbiamo tanti casi di desertificazione e qualche giorno fa abbiamo dichiarato morto il lago di Pergusa, raccontato da poeti greci e latini. Quello è un esempio di come la desertificazione avanza e non ci può essere cittadinanza quando c'è desertificazione; non ci può essere sovranità neanche alimentare quando c'è desertificazione. Mi auguro che, quando ci sarà il G7 a Siracusa, non si faccia vedere in Sicilia, ai nostri partner stranieri, ciò che in Sicilia anche da questo Governo non è stato fatto. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.

CATTANEO (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, questo mio intervento viene da lontano e nasce dal decreto-legge siccità del 2023. Nella conversione in legge di quel decreto-legge, grazie al senatore Luca De Carlo e con la quasi unanimità della Commissione agricoltura, fu aggiunto l'articolo 9-bis che semplifica le procedure per la sperimentazione in campo aperto di piante ottenute da nuove biotecnologie agrarie. Questa è stata una semplificazione importante che rispondeva a un'esigenza molto diffusa nella comunità scientifica di settore, molto sentita anche dagli imprenditori agricoli, visionaria, ed io stessa la salutai come una buona notizia.

Ebbene, grazie a quella legge, il 13 maggio scorso si è inaugurata presso l'azienda agricola Radice Fossati a Mezzana Bigli, in provincia di Pavia, la sperimentazione in campo di una varietà di riso - è stata la prima volta - che potrebbe consentire di diminuire l'uso degli agrofarmaci; una sperimentazione messa a punto dalla professoressa Vittoria Brambilla dell'Università statale di Milano, tramite la tecnologia CRISPR-Cas9. È stato davvero un traguardo importantissimo per la nostra ricerca pubblica; un traguardo che si è realizzato in quella giornata che si è trasformata - eravamo presenti anche il senatore De Carlo e la sottoscritta - in una festa che, a mio avviso, celebrava, oltre a quel traguardo importante, qualcosa di inedito nel nostro Paese e troppo poco frequentemente realizzato, e cioè un'alleanza tra scienza e politica. È la dimostrazione che, quando ci si allea, i risultati arrivano.

Quella legge però aveva il grosso limite di imporre alle procedure semplificate per le biotecnologie in campo un termine, quello del 31 dicembre 2024, che la rendeva - io avevo usato queste parole - un'apertura mutilata. All'epoca presentai un emendamento per rendere permanente quella semplificazione, perché chiunque fa ricerca sa benissimo che un anno e mezzo non è sufficiente per valutare la resa delle condizioni e delle sperimentazioni in campo aperto di quelle culture e chiunque, anche non esperto in ambito agrario, può ben intuire che i cicli della natura non si conciliano con termini amministrativi puntuali, al 31 dicembre di qualsiasi anno. Questi erano già due elementi direi sufficienti da soli a far comprendere che sarebbero stati necessari nuovi interventi legislativi per non vanificare gli effetti di quella semplificazione e permettere, quindi, una programmazione delle attività di ricerca. Senza contare - come già citato - che già allora, a maggio del 2023, era in corso l'iter di una disciplina europea in materia di nuove biotecnologie vegetali, che è in via di approvazione, e questa disciplina europea, entrando in vigore, andrà in ogni caso a sostituire quella italiana.

Ebbene, un anno dopo il decreto-legge siccità ci ritroviamo di nuovo in quest'Aula chiamati a convertire un nuovo decreto in materia di agricoltura e i relatori in Commissione, i senatori De Carlo e Bergesio, meritoriamente hanno presentato un emendamento, che è stato approvato, per ampliare, da una parte, l'ambito delle possibili sperimentazioni e per prorogare di un altro anno, fino al 31 dicembre 2025, il termine alla semplificazione delle sperimentazioni in campo aperto di cui stiamo parlando. Io non posso che nuovamente felicitarmi con loro per l'interesse e il lavoro profuso su questa materia, tanto importante per la ricerca italiana e per l'ambiente, ma parimenti non posso che presentare lo stesso emendamento che presentai lo scorso anno per eliminare, anziché differire, questo limite temporale e rendere permanente la semplificazione delle procedure per poter far ricerca sulle biotecnologie nuove vegetali in campo aperto. Del resto, non ci sono argomenti scientifici per dover rendere nuovamente temporanea e non permanente una procedura che libera la possibilità di studiare la resa in campo aperto delle colture geneticamente migliorate; una libertà di ricerca che - lo ricordo - per più di vent'anni è stata ostacolata da un divieto di fatto. Ci sono studiosi, ci sono imprenditori in tutto il Paese che lavorano su vite, limone, frumento, pomodoro; su queste e altre culture tipiche italiane gli scienziati del nostro sistema hanno lavorato per anni e vorrebbero poterne valutare la resa con rigore scientifico, massima sicurezza e il tempo necessario per farlo.

È chiaro che la posta in gioco è tutto: la conoscenza, lo sviluppo, la competitività del Paese, in un settore oggi vitale per mantenere la competitività della nostra agricoltura. In questo contesto è anche bene citare - l'ha fatto il senatore De Carlo - che venerdì 21 giugno l'Italia della scienza e dell'innovazione, ma anche la politica della scienza e dell'innovazione, si è svegliata con la pessima notizia che la coltivazione sperimentale della professoressa Brambilla era stata vandalizzata e devastata da ignoti ecoterroristi: una notizia che ha avuto risalto nel mondo dalle pagine della prestigiosa rivista «Science». Eliminare il limite temporale alle sperimentazioni in campo sarebbe vitale, tanto più dopo questo atto vile, violento e oscurantista e sarebbe un segnale importante per la comunità scientifica italiana - a cui per tanti anni è stato impedito di condurre le proprie ricerche - del fatto che l'Italia è e vuole essere sempre di più un Paese che tiene nella giusta considerazione la scienza, la ricerca e i nostri studiosi. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, fra i tanti temi e argomenti che tratta questo decreto-legge omnibus sono due quelli su cui vorrei soffermarmi nel tempo che mi è concesso della discussione generale. In merito al primo, credo che quello in esame sia il settimo decreto-legge di questo Governo in cui si affronta la vicenda ex Ilva, che mette una toppa e nasconde sotto il tappeto i problemi veri. Penso sia giusto ricordare a tutti noi che i nuovi impianti ex Ilva sparsi nel territorio nazionale occupano direttamente più di diecimila lavoratori e coinvolgono non meno di ventimila tra indotto e altre attività.

Tra questi ci sono quotidianamente, in cassa integrazione e smaltimento ferie, tra 3.500-4.000 lavoratori e lavoratrici. In capo all'Ilva ci sono poi 2.000 persone a cassa integrazione a zero ore. Riguardo all'indotto diretto, che coinvolge almeno 5.000 persone solo a Taranto, anche nell'indotto si fa ampio uso degli ammortizzatori sociali e in alcuni casi i lavoratori sono stati licenziati per chiusura dell'azienda per mancanza di commesse per crediti eccessivi che hanno messo in fallimento le aziende dell'indotto.

Stiamo parlando sostanzialmente di oltre 30.000 persone e, quindi, di quante famiglie vengono coinvolte e cosa significa per l'Italia e il nostro Paese l'Ilva. Allo stesso tempo, la situazione degli impianti ex Ilva rimane critica sul terreno della sicurezza. Io ho avuto modo di dirlo allo stesso prefetto di Genova quando andai a fare una ispezione. Egli mi pose il fatto che non capitano grandi incidenti, sebbene si facciano solo manutenzioni di aggiustaggio, proprio per l'attenzione forte dei lavoratori, per i rischi molto alti. Egli era molto preoccupato, e questo ce l'hanno detto pure i commissari, i quali hanno affermato che il piano di ripartenza che hanno presentato in commissione ha bisogno di risorse fresche: occorre intervenire per fare una manutenzione non dell'aggiustaggio, ma preventiva e, quindi, di funzionalità degli impianti e di messa in sicurezza dell'ambiente e dei lavoratori. Le risorse non possono essere toppe sulle buche, ma necessitano semmai di un impiego preciso.

I 150 milioni che vengono previsti nel decreto servono ai commissari, che ci chiedono però di stanziarne subito altri 320, già promessi, che però non sono previsti nel provvedimento, e servono immediatamente.

La domanda che ho cercato di porre e pongo è che forse è giunto il momento. Certo il problema dell'Ilva esiste da anni, non è una colpa di questo Governo; ma, essendo in carica da due anni, deve affrontarlo. Servirebbe una strategia, servirebbe prendere una volta tanto in mano il problema dell'Ilva, fare una discussione pacata tra tutti noi, proprio perché ovviamente la situazione è - a mio avviso - drammatica da questo punto di vista, e si corre il rischio di avere un'azienda di grande importanza che viene meno e il pericolo dal punto di vista della desertificazione industriale.

È inutile dirlo: questo decreto non basta, ed è il punto che vorrei sottolineare. Abbiamo capito che questo Governo sostanzialmente ci mette la toppa. Nell'emergenza si fa, ma è la settima volta che si fa. Allora, bisogna porsi il problema di come affrontarlo.

Il secondo tema che vorrei sottolineare è quello del caporalato. Nel decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale non c'era una sola parola sul caporalato (niente di niente) e si tratta di un problema di dimensioni sconvolgenti. Si parla di migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici agricoli, migranti che vivono in 150 ghetti presenti in 38 Comuni, collocati in 11 Regioni. Non è un problema del Sud: è un problema del Nord e del Sud. Il dato è che - come ho detto prima - nel decreto-legge non è affrontato il tema del caporalato. Questa è la situazione che abbiamo se registriamo il disprezzo della vita umana, con il capitalismo razzista che c'è e che si esplicita mettendo le persone nei casolari, nelle baracche, nelle tende e nelle roulotte. Facciamo finta tutti di non vederli. Questa situazione penso sia inaccettabile, non più tollerabile per uno Stato di diritto, in un Paese civile. Quindi, dobbiamo pretendere di affrontare il tema.

Noi abbiamo presentato un ordine del giorno che è stato accolto, però vorrei davvero sottolineare che non si può pensare di accorgersi di una tragedia solo quando avviene. Ci si accorge e si discute di un tema solo quando succede una tragedia. Una persona meritava di essere messa immediatamente in galera. Come diceva prima il senatore Nicita, c'è il concetto di proprietà delle persone, sostanzialmente il concetto di schiavitù: si può disporre di una persona e, quindi, se non c'è più, la si può usare e buttare dove si vuole. Questo è ciò che è avvenuto.

Allora non si mette una toppa su questo, non basta dire di aumentare le sanzioni e poco altro. Annunciate che faremo il 100 per cento dei controlli. Certo, se ne facciamo uno o due, li abbiamo aumentati del 100 per cento.

Forse il problema è che bisogna discutere con più pacatezza. Vorrei sottolineare a tutti noi che la scorsa legislatura era stata chiusa con una relazione di un'indagine conoscitiva sul caporalato che indicava molte cose da fare: magari, allora, utilizziamo quel lavoro che è stato già fatto. Mi chiedo, quindi, quando avremo il coraggio di scardinare davvero la catena e la filiera costante che usa le persone sostanzialmente mettendole in schiavitù. Un giorno si è parlato di come funziona il caporalato: se uno deve raccogliere i pomodori o qualcos'altro, visto che lo Stato in questo caso è assente, dice a Magni che ha bisogno di 20 lavoratori e Magni glieli porta. Quei lavoratori, che sono invisibili, hanno bisogno di un tetto e di alcuni permessi ed è sempre Magni a pensarci. Questo succede in filiera, e non solo nell'agricoltura. Questo è ciò che avviene nel caporalato, per cui bisogna mettere in discussione questo fatto e forse anche il modo di produrre in agricoltura, dove molto spesso gli unici a pagare sono i lavoratori schiavizzati e sfruttati, ma anche gli stessi agricoltori, in particolare i piccoli agricoltori. Allora, forse, bisogna affrontare il problema in modo diverso ed è necessaria una risposta immediata, e chiedo di affrontare questo tema di cui nessuno di noi, a partire da me stesso, ha la soluzione in tasca. Non vi è, però, bisogno non di un decreto-legge, ma di una discussione seria su come è strutturata la filiera del prodotto in agricoltura, e non solo per poter dare una risposta alla drammatica situazione.

Occorre infine rafforzare gli strumenti di controllo, ma anche a questo riguardo il decreto-legge fa delle previsioni di assunzioni che però sono in sostituzione di quelli che andranno in pensione. Al contrario, bisogna aumentare. E, per fare le cose, bisogna stanziare i quattrini e spenderli; le cose non si possono fare a invarianza di costi.

Per questa ragione ho cercato di approfondire almeno due temi rispetto ai quali - come ho detto prima - lungi da me la pretesa di avere la soluzione in tasca. Tutti noi in Parlamento, però, siamo chiamati a dare una risposta, perché da una parte ci sono 30.000 lavoratori e le loro famiglie che rischiano il posto di lavoro e, dall'altra, c'è un modo produttivo in cui il caporalato è diffuso e non solo nelle aree del Mezzogiorno, ma in tutto il Paese. Si tratta, quindi, di una piaga alla quale siamo chiamati a trovare una soluzione. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, colleghi, Sottosegretario, nel decreto-legge agricoltura - come anticipava il senatore Magni - ha trovato spazio anche la norma per tenere sostanzialmente a galla lo stabilimento siderurgico ex Ilva. E io, Presidente, proprio sull'impianto tarantino ho concentrato il mio intervento, lasciando poi ai colleghi la trattazione del cuore del provvedimento.

Intervengo sull'ex Ilva perché ritengo debba essere sfruttata ogni occasione per ribadire quanto inutile e inefficace si stia rivelando la politica industriale di questo Governo. Nello specifico su Taranto, è evidente che il Governo stia inseguendo gli eventi sul tema dell'ex Ilva. Tra Acciaierie d'Italia ed ex Ilva, la continua scelta di spingere per un finanziamento delle misure straordinarie non sta aiutando. Si continua a spostare in là la palla, evitando la discussione definitiva, ossia cosa fare del polo di Taranto. Servono tanti milioni - lo abbiamo detto e ridetto - per far tornare il polo Tarantino alla sua capacità ordinaria, ma il decreto ne stanzia soltanto 150; tutto questo dimenticando o forse, peggio, ignorando le problematiche ambientali e sanitarie.

Di decreto in decreto, il Governo Meloni prosegue senza un credibile progetto di politica industriale e non chiarisce nulla sulle prospettive di tutela occupazionale, dei livelli di salute pubblica, di sviluppo economico, di tutela ambientale. Quali sono quindi le intenzioni? Qual è il progetto? Il Governo vuole rimettere l'acciaio al centro di un piano di strategia industriale? Non c'è chiarezza.

Il destino dell'ex Ilva va assolutamente riscritto. È necessario lavorare affinché smetta di essere un caso emblematico negativo. Se ci pensate, ciò che racconta questo impianto ha del paradossale: ci sono state condanne, la magistratura ha disposto sequestri e ciò nonostante si è cercato in tutti i modi di mantenere in vita l'impianto a fronte, poi, di cosa? Di impegni improbabili, di promesse incerte.

Qui le uniche cose certe sono quelle contenute nel rapporto del 2022 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che dice: «L'acciaieria Ilva di Taranto (…) ha compromesso la salute delle persone e violato diritti umani per decenni scaricando enormi volumi di inquinamento atmosferico tossico (…). Nelle vicinanze i residenti soffrono di livelli elevati di malattie respiratorie, malattie cardiache, cancro, malattie neurologiche debilitanti e mortalità prematura». E l'Italia invece cosa fa, tornando al paradossale di cui parlavo prima? Riconosce per legge l'immunità amministrativa e penale alle persone incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia ambientale. Si è cercato poi successivamente di ammorbidire in qualche modo i contenuti di queste previsioni con formulazioni però astratte e talmente generiche da risultare inutili, inefficaci. Finalmente giorni fa la verità e la giustizia sono arrivate anche con la Corte costituzionale che interviene per fare chiarezza, con la Corte europea di giustizia che sconfessa il nostro legislatore e pone al centro la salute umana, l'integrità ambientale, prevedendo che, qualora l'attività dell'installazione interessata presenti pericoli, si esiga che l'esercizio dell'installazione venga sospeso.

Ecco, Presidente, per tutto questo, anzi anche per tutto questo, la questione dell'ex Ilva continua a essere una ferita aperta sia per i tarantini, sia per l'intero Paese. Ci troviamo nuovamente a discutere del suo futuro e l'orizzonte ad oggi è nero per l'occupazione, per l'economia, per il fronte ambientale, per quello della salute. La priorità, Presidente, è evitare quindi la chiusura di un impianto che contribuisce indirettamente all'1,5 per cento del PIL italiano? Ce lo chiediamo.

Transizione energetica, difesa delle condizioni ambientali dell'impianto, lotta per un lavoro dignitoso e ben retribuito, strategia industriale seria per non ridurre le prospettive produttive e la quota di acciaio sfornata dagli altiforni: questi devono essere gli elementi che devono camminare e andare di pari passo e ogni capitale privato che vuole sostituirsi alla fallimentare gestione ArcelorMittal acciaierie d'Italia deve essere contenuto e perimetrato dallo Stato entro questi binari. Eppure, questo Governo non ha trovato niente di meglio da fare che tagliare gli investimenti. Sono stati bloccati 900 milioni per la transizione equa; ha cancellato un finanziamento di 1,2 miliardi di euro del PNRR necessari per la diversificazione industriale e ha letteralmente regalato 680 milioni di denaro pubblico ad ArcelorMittal prima di dichiarare lo stato di insolvenza.

Ci chiediamo se è in questo modo che il Governo intende portare a termine gli impegni che si era dato. Così si va soltanto verso il baratro. Noi, Presidente, non vediamo altri scenari all'orizzonte. A farne le spese saranno ovviamente tutte le imprese dell'indotto che oggi sono a rischio chiusura. Ciò significa che più di 5.000 lavoratrici e lavoratori rischiano di rimanere a piedi mentre chi, tra loro, spera ancora di accedere alla cassa integrazione non ha alcuna certezza di tornare a lavoro, e intanto a Taranto le persone continuano ad ammalarsi; persone e cittadini che sono costretti ancora a scegliere tra lavoro e salute.

All'amministrazione straordinaria era stato chiesto di predisporre e compilare un piano industriale, ma qui c'è il vuoto. Signor Presidente, manca totalmente una strategia industriale nazionale. È come se ci fossero delle difficoltà e delle resistenze a capire e acquisire consapevolezza della necessità di un piano che tenga conto delle fonti inquinanti, delle bonifiche, della decarbonizzazione verso un progressivo abbandono del fossile per energie rinnovabili meno inquinanti. Una riconversione avrebbe ricadute positive non solo sul lavoro, ma anche e soprattutto sulla salute dei cittadini che oggi vivono a stretto contatto con polveri altamente inquinanti, dannose -come abbiamo detto e continueremo a dire - per la loro salute. Bisogna dirlo e basta. È stato già pagato un prezzo altissimo in termini di vite, soprattutto dei giovani.

C'è un dato, Presidente, fornito da Legambiente che preoccupa molto: nell'anno appena trascorso la produzione a Taranto per la prima volta è scesa sotto i 3 milioni di tonnellate, però i livelli dell'inquinamento sono aumentati. Lo dimostra il fatto che livelli di PM10 e benzene nell'aria tarantina sono passati da una media annuale di 3,3 microgrammi per metro cubo di aria nel 2022 ad una di 4 nel 2023. Si produce di meno, ma l'aria è più inquinata. Questo, sempre secondo Legambiente, è giustificato unicamente dal fatto che gli impianti sono vecchi, vecchissimi, vetusti e non viene più praticata una manutenzione adeguata e appropriata. Il Governo Conte II aveva già intrapreso una strada per la riqualificazione del sito; una strada che questo Governo ha abbandonato, e non si capisce ancora per andare dove.

Il Governo Meloni è stato capace - dobbiamo dircelo - di farsi prendere in giro da ArcelorMittal che oggi investe in Francia, nella decarbonizzazione dell'acciaieria di Dunkerque, per una cifra di almeno un miliardo di euro, una beffa doppia se si considera che il Governo di Parigi ha promesso un investimento di 850 milioni di euro. Noi invece abbiamo regalato milioni di euro per farli andar via. Tutto questo continua ad essere paradossale.

Che destino, che futuro ha la produzione nazionale dell'acciaio? Noi non siamo ostili a priori al mantenimento della produzione dell'acciaio. Quello che è però fondamentale e determinante è l'attenzione che deve essere data ai dossier industriali e ambientali. In quali condizioni verrà prodotto e quale futuro si vuole indicare per l'Ilva? A preoccupare sono infatti le condizioni infrastrutturali degli impianti. Senza investimenti e senza manutenzione rischiano i tarantini e rischia l'intero Paese.

Ricordo che l'ex Ilva di Taranto è tra le poche rimaste a ciclo integrale e, se vogliamo che sia competitiva sul mercato, non possiamo prescindere dall'avvio di un processo di decarbonizzazione. Sono gli stessi sindacati dei lavoratori che hanno sottolineato l'importanza di effettuare al più presto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Senza questi interventi a breve noi ci ritroveremo ad affrontare l'ennesima emergenza. Dobbiamo pertanto tornare a pensare e programmare un'agenda nazionale per le infrastrutture. In questo senso il PNRR è una grande opportunità perché impone piani e progetti di lungo corso; un'occasione che non possiamo perdere se vogliamo che il nostro Paese sia autosufficiente nell'industria dell'acciaio. Alle porte abbiamo la concorrenza indiana e quella cinese. Davanti a noi abbiamo però anche un futuro in cui i settori cruciali (costruzioni, aerospazio, automotive) possono ridare all'ex Ilva centralità e con lei un progresso e un ruolo di primo piano anche al Paese.

In chiusura, Presidente, colleghi, vorrei tornare sull'immediato futuro delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva e ovviamente di quelli dell'indotto. Si impone, a questo punto, un intervento serio e concreto. Le risorse stanziate sono poche. In fase emendativa si è aperta la possibilità di utilizzare altre risorse, che però non sono state quantificate; ma, se consideriamo le perdite che il sito produce ogni mese, le possibilità che a brevissimo si parli di una nuova emergenza occupazionale sono davvero molto concrete. Il Governo si dice patriota; però, a questo punto, in quanto tale abbia questo scatto di orgoglio e programmi un futuro concreto e salubre per i lavoratori e le loro famiglie, che hanno pagato un prezzo altissimo, ai quali lavoratori e alle quali lavoratrici noi a questo punto dovremmo chiedere tutti i giorni scusa. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bizzotto. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il decreto-legge agricoltura che ci apprestiamo a votare è un provvedimento di fondamentale importanza per il futuro dell'agricoltura e della pesca italiane. Purtroppo, come tutti sappiamo, la nostra agricoltura sta vivendo un momento particolarmente complesso e pieno di difficoltà, a causa della crisi economica che ha colpito il settore primario. Proprio per questi motivi il decreto-legge mette in campo una serie di misure urgenti e nuovi strumenti che serviranno a rafforzare le filiere e a tutelare il lavoro e la produzione delle aziende agricole italiane. Il provvedimento offre risposte puntuali e soluzioni concrete sia da un punto di vista normativo, sia da un punto di vista economico, dimostrando ancora una volta come la difesa dell'agricoltura e del made in Italy sia un'assoluta priorità per il Governo e la maggioranza di centrodestra. (Applausi).

Entrando nel dettaglio, il provvedimento interviene in molti ambiti e affronta di petto molte questioni sollevate dal mondo agricolo. Tra le tante misure contenute nel testo di legge, voglio partire da quella che probabilmente è la più importante, perché riguarda un'azienda agricola su tre. Mi riferisco alla moratoria sui debiti, prevista dall'articolo 1 per tutte quelle aziende che hanno registrato una diminuzione di fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno precedente. Stiamo parlando, secondo i dati forniti dalle associazioni di categoria, di una potenziale platea di 150.000 imprese, che potranno beneficiare per un anno della sospensione del pagamento della parte capitale delle rate dei mutui. Una vera e propria boccata d'ossigeno per migliaia di imprese che quotidianamente devono affrontare l'aumento dei costi di produzione e dei tassi di interesse bancari.

Altre misure importantissime da un punto di vista economico sono quelle a favore delle aziende colpite dalla moria dei kiwi, che potranno accedere alle risorse del fondo di solidarietà nazionale, i ristori per le aziende colpite dalla flavescenza dorata e gli interventi per sostenere le filiere in difficoltà. (Applausi). A tal proposito, mi preme ricordare le risorse del fondo filiere, che saranno destinate ai produttori di grano duro, e le risorse destinate alle imprese e ai consorzi della pesca, messi in ginocchio dalla crisi economica generata dal granchio blu. Proprio sull'emergenza del granchio blu il provvedimento introduce finalmente anche la nomina di un commissario straordinario, per fronteggiare una situazione che oggi è sempre più drammatica e che mette a rischio la sopravvivenza di oltre 2.000 imprese nel solo delta del Po.

Un'altra questione fondamentale sulla quale interviene il testo di legge è quella del contrasto alle pratiche commerciali sleali, con l'introduzione di un meccanismo che garantirà pagamenti più rapidi a favore degli agricoltori danneggiati da queste pratiche. Il decreto-legge agricoltura interviene con decisione anche sull'annoso problema della fauna selvatica, con lo stanziamento di ulteriori 20 milioni di euro di risarcimenti e l'uso dell'Esercito per contenere l'invasione di animali selvatici. Il nostro auspicio è che queste importanti misure di contrasto alla fauna selvatica vengano ora sostenute con piani regionali straordinari di contenimento, per ridurre il numero eccessivo di cinghiali che assediano campi, stalle e strade. Una vera e propria invasione che, oltre a devastare le colture, rappresenta un serio pericolo per gli ecosistemi e la sicurezza dei cittadini. Basti pensare che i danni provocati dalla fauna selvatica ammontano a 200 milioni di euro all'anno, oltre al rischio di diffusione della peste suina.

Un'altra novità fondamentale introdotta da questo decreto-legge sulla quale esprimiamo la nostra massima soddisfazione è lo stop al fotovoltaico selvaggio a terra (Applausi), con il divieto di installazione di nuovi impianti sui terreni agricoli; una norma sacrosanta e di assoluto buon senso che ferma, da un lato, il consumo indiscriminato di suolo agricolo e, dall'altro, la speculazione dei grandi fondi di investimento che mettono a rischio la produzione agricola e la sicurezza alimentare del nostro Paese.

Sacrosanti sono anche gli emendamenti che introducono misure sempre più dure e più stringenti contro il caporalato, che rappresenta una piaga inaccettabile (Applausi) che va combattuta ed estirpata dal nostro Paese in maniera definitiva. Fatti come quelli di Latina non si devono vedere mai più nel nostro Paese. (Applausi).

Gentili colleghi, come detto in apertura del mio intervento, il decreto agricoltura ha il grande merito di intervenire in maniera efficace su molte questioni e di fornire soluzioni concrete a molti problemi. E lo fa all'insegna di una strategia d'azione che garantisce più risorse economiche, meno burocrazia e più regole certe a difesa dei nostri agricoltori. Una strategia che ci trova perfettamente d'accordo, perché finalmente viene data priorità alla sostenibilità economica delle aziende agricole. Se vogliamo dare un futuro all'agricoltura italiana, la prima vera questione da affrontare è quella della produttività e della redditività delle imprese. Basta, basta con le follie green tanto care alla sinistra italiana (Applausi) e ai burocrati europei. Basta con la falsa ideologia green che sta mettendo in ginocchio migliaia di aziende. La sostenibilità ambientale non si realizzerà mai se prima non viene tutelata è garantita la sostenibilità economica e sociale (Applausi) delle nostre imprese, dei nostri lavoratori e delle nostre famiglie.

Aiutare chi lavora e chi produce, tagliare la burocrazia, abbassare le tasse, difendere con ogni mezzo il made in Italy e l'agricoltura italiana: questa è la nostra missione, queste sono le priorità politiche della Lega, queste sono le cose che stiamo facendo al Governo e che dobbiamo continuare a fare ogni giorno di più per costruire un'Italia più forte, più giusta, più competitiva, con buona pace delle chiacchiere inutili della sinistra. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martella. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi e colleghi, signor rappresentante del Governo, anche in questo decreto-legge prevalentemente dedicato ai temi dell'agricoltura avete voluto metterci - diciamo così - una spruzzata sull'ex Ilva. Ancora una volta un modo estemporaneo e inadeguato di affrontare quella che forse è la madre di tutte le crisi industriali di questo Paese e che, al contrario di quello che state facendo, avrebbe bisogno di un approccio organico e di respiro, e non di continuare con questo tratto di estemporaneità che vi ha caratterizzato e di improvvisazione. Un approccio organico che vi abbiamo proposto nel corso degli ultimi venti mesi, senza purtroppo trovare ascolto. Oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti: Acciaierie d'Italia, dopo aver assorbito ingenti risorse pubbliche negli ultimi mesi, è oggi in amministrazione straordinaria. La produzione è in costante calo, così come gli ordinativi. Soltanto un altoforno è in funzione, mentre altri due sono stati fermati per ragioni di sicurezza e per mancanza di pezzi di ricambio. Crescono i lavoratori in cassa integrazione, non c'è liquidità per pagare le fatture di fornitura e i servizi per l'indotto. Insomma, un disastro annunciato che necessitava di un cambio di gestione immediato, venti mesi fa, e di investimenti da parte di un vero e proprio socio industriale interessato a rilanciare il sito e a risanarlo, innanzitutto dal punto di vista ambientale; ipotesi, questa, sempre rifiutata dal Governo in carica, che ha creduto alle promesse del management di Arcelor Mittal, ha ceduto alle loro richieste, ha sottoscritto un memorandum, salvo accorgersi, al momento della necessaria ricapitalizzazione di Acciaierie d'Italia, che in realtà non vi era nessuna intenzione di investire e di ricapitalizzare l'azienda.

Oggi, quindi, care colleghe e cari colleghi, è bene fare fino in fondo un'operazione di verità. Sì, perché forse abbiamo superato il limite per la sopravvivenza dell'ex Ilva; sì, perché le prospettive per il futuro sono assai deboli. La situazione di Acciaierie - non vi è dubbio - è oggettivamente drammatica e la scelta dell'amministrazione è ed è stata densa di incognite. L'amministrazione fin da subito si è trovata a navigare in acque agitate e dall'incerto approdo e questa operazione di verità è tanto più necessaria anche oggi, alla luce di notizie riguardanti indagini in corso della Guardia di finanza.

A tutto questo si aggiunge adesso la sentenza della Corte di giustizia europea, sulla quale ritornerò più avanti, ma che da subito evidenzia quanta discrasia vi sia tra i tempi della realtà e quelli del Governo, dove persino lo strumento del decreto-legge appare lento ed inefficace. Su questa vertenza si gioca la capacità del nostro Paese di definirsi ancora competitivo e di definirsi un Paese industriale. Ve l'avevamo detto in occasione della conversione dell'ultimo decreto che andava aperta una nuova fase per evitare il ripetersi degli errori compiuti nell'ultimo anno e mezzo. Noi vi abbiamo sempre offerto, per la verità, la disponibilità al confronto sul merito delle questioni, che purtroppo avete sempre eluso, non facendo tanto un torto a noi, ma un torto a Taranto, alla città, ai suoi cittadini, ai lavoratori e all'intero Paese. (Applausi).

Avevamo detto che il piano industriale era indispensabile per comprendere e valutare aspetti decisivi sul futuro dell'impianto, perché parliamo dello stabilimento più grande d'Europa e di un settore produttivo fondamentale per la nostra economia, indispensabile per il funzionamento di altri settori manifatturieri e cruciale per l'occupazione. Così tornate invece sulla materia, dopo che vi avevamo detto questo, con un pannicello caldo, con qualcosa che non è una terapia, ma è una dilazione, una presa di tempo, quando di tempo non ce n'è più e, anzi, rischiamo di essere fuori tempo massimo. Ve l'hanno detto i sindacati ieri, non tanto tempo fa: ieri, in un incontro al Ministero del lavoro hanno giustamente giudicato irricevibile la richiesta di cassa integrazione al buio per oltre 5.000 addetti, di cui 4.400 solo a Taranto. Vi è la legittima richiesta che prima vi sia la presentazione di un piano industriale, che non può essere subordinato all'accettazione di questi numeri di cassa integrazione. Ecco, ancora una volta attendiamo che il Governo nella sua interezza (dispiace che qui non ci sia nessuno dei Ministri che si è occupato di questo dossier) parli una sola lingua, solleciti che ci sia il via libera al prestito ponte e che si affrontino tutte le questioni strutturali legate alla ripartenza. In Commissione industria ve l'avevamo proposto con i nostri emendamenti, che avevano appunto l'obiettivo di fornire qualche certezza. Abbiamo per esempio proposto - l'avevamo fatto anche nei precedenti decreti - di istituire presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un tavolo istituzionale con il compito di individuare e valutare i soggetti presenti sul mercato, eventualmente interessati ad acquistare gli impianti ex Ilva e ad investire in essi, attenendosi a determinati criteri, a partire da quello del rilancio occupazionale e industriale e soprattutto della tutela ambientale e sanitaria. Vi avevo fatto riferimento prima. Questo è ancora è più necessario, alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea. Anzi, alla luce di quella sentenza, questo tavolo sarebbe ancora più strategico quale strumento di raccordo tra le istituzioni, le realtà territoriali e le organizzazioni sindacali.

Avevamo presentato una serie di proposte in merito alle garanzie della continuità produttiva, al mantenimento dei livelli occupazionali, sulla prosecuzione dei processi di decarbonizzazione e di bonifica, per i quali si rende necessario il pieno utilizzo di tutte le risorse che originariamente sono state destinate, sulla cassa integrazione, sulla salvaguardia dell'indotto, sulla valutazione dell'impatto sanitario ambientale e degli interventi posti in essere.

Concludo, signor Presidente, ma su questo voglio soffermarmi ancora una volta. Se ci aveste dato ascolto nei mesi precedenti, quando in più occasioni abbiamo presentato questa proposta emendativa, probabilmente adesso non ci troveremmo nella difficoltà nella quale siamo rispetto alla sentenza della Corte di giustizia europea. Quella sentenza, infatti, ha stabilito che la valutazione del danno sanitario deve fare parte integrante ed essenziale del procedimento di autorizzazione alla protezione e all'esercizio della stessa installazione; che l'emissione di sostanze nocive deve essere sempre considerata preventivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio; che di fronte ad una situazione di accertato pericolo, grave per l'integrità dell'ambiente e della salute, l'attività industriale deve essere sospesa.

Ora la parola passa al tribunale di Milano, come sappiamo. Ma sappiamo anche che la strada è tracciata. Il Governo avrebbe dovuto darci ascolto per affrontare finalmente questa questione, accogliendo le proposte emendative. Così non è avvenuto e su questo decreto-legge verrà posta l'ennesima questione di fiducia. La vostra inadeguatezza, però, ci preoccupa sempre di più. Per questo, vi chiediamo di fare presto e di non giocare con la vita dei lavoratori, di Taranto e dei cittadini di quella città. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pogliese. Ne ha facoltà.

POGLIESE (FdI). Signor Presidente, ministro Lollobrigida, sottosegretario La Pietra, per me è un piacere e un dovere, da Capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione agricoltura, intervenire su un decreto-legge molto atteso e fortemente voluto, che racchiude alcune misure di fondamentale importanza per un settore vitale della nostra economia, simbolo delle nostre tradizioni, delle nostre radici, della nostra storia. Un settore fondamentale, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista identitario.

Il decreto agricoltura, come è stato brillantemente evidenziato dal presidente De Carlo e dal vice presidente Bergesio, i due bravissimi relatori di questo decreto-legge contiene stanziamenti complessivi per oltre 350 milioni di euro, soltanto per il settore agricolo. Non va inteso come un sostegno economico una tantum, fondamentale all'interno di un quadro congiunturale particolarmente delicato, quale quello che stiamo vivendo, ma come un vero e proprio cambio di paradigma, coerente con la strada tracciata da questo Governo e dal ministro Lollobrigida da quando è iniziato questo percorso.

Basti pensare, dal punto di vista economico-finanziario, ai 170 milioni di euro destinati agli aiuti alle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura, colpite dalla crisi di mercato indotta da eventi geopolitici. Basti pensare ai venti milioni di euro stanziati per contrastare la peste suina africana. Basti pensare ai dieci milioni di euro di stanziamento aggiuntivo destinati al fondo per la sovranità alimentare del 2025, anche per il 2026. Basti pensare ai 40 milioni di euro per la ZES unica per il Mezzogiorno per le imprese agricole come credito d'imposta. Basti pensare ai venti milioni di euro incrementati per il fondo per la qualità e la competitività della produzione dell'intero comparto cerealicolo. Basti pensare agli stanziamenti altrettanto significativi per contrastare la Xylella, la brucellosi ed altre assolute emergenze del comparto agricolo. Tuttavia, in assoluta coerenza con il cambio di paradigma a cui facevo riferimento prima, sono da cogliere con grandissima soddisfazione le misure previste all'articolo 5, laddove vengono limitate le procedure di utilizzo del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra. Credo che l'articolo 5 sia di fondamentale importanza perché, signor ministro Lollobrigida (con cui mi complimento per questa iniziativa), cambia radicalmente una impostazione che negli ultimi anni è stata fortemente voluta soprattutto all'interno delle istituzioni europee, che hanno preferito i parchi fotovoltaici ai campi coltivati, che addirittura talvolta hanno sovvenzionato gli agricoltori pur di non coltivare e di consumare il suolo, nella logica di una bieca visione di un green che danneggia sia l'uomo che la natura. Con il decreto-legge in esame si cambia radicalmente pagina e si inizia un percorso assolutamente qualificante.

Ritengo che sia altrettanto importante il tema del contrasto alle pratiche commerciali sleali, con l'introduzione del costo medio di produzione previsto dall'articolo 4, per evitare le dinamiche, a volte davvero folli, della formazione del prezzo del prodotto e del suo lievitare da pochi centesimi di euro al chilo fino a 5, 6, 7 euro soprattutto sui banchi della grande distribuzione. Il collega Salemi sa meglio di altri quello che puntualmente è accaduto, soprattutto all'interno di alcuni contesti temporali per alcuni prodotti di eccellenza (penso al pomodorino di Pachino), laddove quello che ho prima esternato si verifica puntualmente. Per questo credo che sia molto importante, anche su questo tema, il cambiamento di paradigma e considero importante il ruolo che si attribuisce all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), con l'incarico di stimare il costo di produzione medio per ogni derrata agricola. Vi è poi il tema del controllo di queste procedure, con un potenziamento radicale, sancito attraverso alcuni ruoli importanti attribuiti ai direttori di mercati generali, che dovranno segnalare la mancata trasparenza delle contrattazioni all'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

Altrettanto importante è quanto previsto dall'articolo 1, attraverso il quale si determina la moratoria di dodici mesi sui mutui, includendo anche i prestiti e le cambiali agrarie, nel caso in cui le imprese agricole e della pesca abbiano subito perdite di volumi d'affari di almeno il 20 per cento nel 2023. In questo caso, come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, viene riservato un contributo in conto interessi di 20 milioni di euro nel 2024, di 10 milioni nel 2025 e di 10 milioni nel 2020.

Da siciliano, signor ministro Lollobrigida, non posso che apprezzare l'intervento previsto sul tema della siccità. In Sicilia è un'assoluta emergenza, caro sottosegretario La Pietra, con conseguenze devastanti all'interno di tutto il comparto agricolo. Vi sono alcune fotografie nitide dell'esistente che certificano come il 70 per cento degli agricoltori abbia subito perdite significative, registrando una diminuzione del 45 per cento della produzione di mais e foraggi, del 30 per cento della produzione di grano, del 20 per cento per quella degli ortaggi, senza dimenticare le gravissime difficoltà degli allevatori. Per questa ragione non posso che accogliere con grande favore l'approvazione di un emendamento che è stato proposto dal sottoscritto, dal capogruppo Malan, dai colleghi siciliani Sallemi, Russo e Bucalo, volto a determinare un contributo significativo alle imprese agricole siciliane che, a seguito della siccità, hanno subito danni e non sono state coperte da assicurazioni. Esse potranno accedere a un fondo da 15 milioni di euro di risarcimenti che credo rappresenti ossigeno vitale all'interno di un quadro congiunturale particolarmente delicato. In Sicilia, il 70 per cento del territorio è a rischio desertificazione. Circa 850.000 persone, ovvero un quinto della popolazione siciliana, è interessato da un piano di razionamento dell'acqua potabile, con una riduzione dal 10 per cento al 45 per cento.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 19,30)

(Segue POGLIESE). In un quadro così drammatico, c'è l'assoluta necessita, però, di un'azione coordinata fra il Governo nazionale e il Governo regionale, che si sta puntualmente avviando in Sicilia a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, laddove sono stati stanziati i primi 20 milioni di euro e all'interno di questo decreto-legge si registra un rafforzamento del ruolo del Commissario per la siccità e soprattutto l'ampliamento dei suoi poteri per l'efficientamento idrico. C'è anche la necessità, però, di una visione su questo tema, che non può limitarsi ad affrontare l'emergenza, ma deve contribuire a risolvere il problema in maniera strutturale. Penso alla costruzione di dissalatori, come si sta facendo in Sicilia, penso al potenziamento della rete idrica e penso anche alla sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza a fronte di una risorsa assolutamente vitale. In Sicilia vi è una perdita all'interno della nostra rete del 51 per cento. I nostri invasi sono riempiti per una percentuale del 25 per cento rispetto al totale. Ecco perché credo che ci sia la necessità di un'assoluta sinergia che si sta puntualmente registrando fra il Governo nazionale e il Governo regionale.

Altrettanto importanti - mi avvio alla conclusione, presidente La Russa - sono gli articoli aggiuntivi grazie agli emendamenti dei relatori sul tema del lavoro agricolo, del contrasto al fenomeno del caporalato; una risposta immediata che viene anche da alcuni episodi che hanno molto colpito la pubblica opinione, anche con un rafforzamento dell'organico, con molte assunzioni immaginate e da qui a breve realizzate.

Per tali ragioni, complessivamente non posso che esprimere un sentimento di sincera gratitudine nei confronti del Governo per quello che ha fatto e voglio complimentarmi con il presidente De Carlo, con il vice presidente Bergesio e con tutti i componenti della 9a Commissione per il lavoro svolto, che credo abbia contribuito a migliorare questo testo. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Carlo.

DE CARLO, relatore. Signor Presidente, approfitto per salutare il Ministro che ci ha raggiunti.

Secondo i primi interventi, sembra quasi che non ci fossero i requisiti di urgenza rispetto a questo decreto-legge. In realtà non credo che bloccare il fotovoltaico a terra, sostenere le imprese sui mutui, intervenire in tante situazioni di crisi e anche il prestito stesso dell'Ilva non fossero questioni urgenti. Semmai, lo dovremmo spiegare a quelli che aspettano questi interventi e che ogni giorno fronteggiano la crisi che va acuendosi. Era quindi certamente urgente intervenire, eccome se era intelligente farlo. (Applausi).

Quanto alla questione sollevata prima dal collega Franceschelli rispetto ai diritti mortificati anche della maggioranza, non direi: questo è in assoluto uno dei provvedimenti che ha visto - è vero - più emendamenti ritirati proprio per evitare che il decreto avesse un carattere omnibus. Pur non avendo una grandissima esperienza parlamentare, anche se ho trascorso metà della scorsa legislatura alla Camera e metà al Senato e questo anno e mezzo ancora al Senato, di decreti omnibus ne ho visti molti e molti anche peggiori di questo e quindi mi sento di rincuorarlo che tanti emendamenti sono stati ritirati dalla maggioranza anche per evitare che ci fosse un problema di poca omogeneità rispetto al testo originario e quindi non certo per uno svilimento, una lesione e una mortificazione dei diritti della maggioranza, che invece anche con le brillanti senatrici Nocco e Fallucchi hanno visto parecchi emendamenti approvati. (Applausi). Questo a dimostrazione di come il lavoro in Commissione e le idee paghino e lo facciano anche quando le idee sono buone da parte dell'opposizione e quando sono condivise. Questa maggioranza e questo Governo non hanno sicuramente fatto a meno di rendere partecipi tutti della bontà delle idee. Penso, ad esempio, a Granaio Italia; anche gli esponenti dell'opposizione hanno potuto sottoscrivere l'emendamento e presentarlo proprio per l'importanza e l'urgenza che rivestiva e rappresentava per questa Nazione. Altrimenti non credo che avrebbero chiesto di sottoscriverlo se non ne avessero ravvisato l'urgenza.

Il collega Spagnolli ci ricorda che altre Nazioni sono intervenute in maniera più precisa e più puntuale. Ricordo, anche sommessamente, che ci sono Nazioni dove si fanno anche meno controlli rispetto a noi e quindi risultano meno casi perché si fanno meno controlli. Non credo che in Francia non abbiano il problema della PSA, semmai, forse, anche se non posso dirlo con assoluta certezza, fanno qualche controllo in meno di quello che fanno i nostri servizi veterinari che comunque lo fanno per la tutela e la salute non solo degli animali, ma anche degli uomini.

Il senatore Giacobbe ha affermato che manca una visione sul futuro. Può darsi che manchi anche una visione sul futuro. Mi dispiace che non ci sia, però se la visione che manca sul futuro ha consentito a questo Governo in due anni di stanziare le risorse che nessun altro Governo aveva previsto negli anni precedenti, non credo manchi la visione e sicuramente non manca la volontà di intervenire su quelle che lui definisce toppe e voragini, come quella del granchio blu e della peste suina, che forse ragionevolmente potevano essere contrastate - la prima sicuramente - se ci fosse stato un sistema di monitoraggio già presente, che invece non esiste. I colleghi della Commissione sanno che abbiamo attivato un'indagine conoscitiva per renderci conto se abbiamo sistemi di monitoraggio e soprattutto strumenti per poi intervenire.

Il collega Nicita ha parlato di interventi insufficienti sulla siccità. Se ci fosse, ma credo che i colleghi glielo possano riportare, vorrei dire che è vero che questo non è un decreto-legge che interviene solo sulla siccità. Il collega Pogliese ha prima ricordato che l'emendamento a prima firma Malan, sottoscritto da tutti i nostri senatori siciliani, rappresenti comunque uno stanziamento di 15 milioni, che qualcuno potrebbe definire toppa, ma che qualcuno definisce forse buoni come l'acqua.

Ricordo a tutti e soprattutto a me stesso che questo è il primo Governo che ha istituito un anno fa la cabina di regia sulla siccità. Non credo che la siccità sia un fenomeno scoppiato con l'avvento del Governo Meloni, anzi è qualcosa che si trascina da anni, che nessuno aveva mai pensato di risolvere in maniera strutturale. (Applausi). Anche in tal caso però sono i fatti che smentiscono certe affermazioni e non Luca De Carlo.

Al collega e amico Magni ricordo, anche a me stesso, che questo è un Governo attento alle questioni sociali. È attento a quello che è lo sfruttamento delle persone soprattutto straniere in certi contesti. È un Governo che deplora anche l'utilizzo strumentale di certe cooperative degli extracomunitari e degli stranieri, come abbiamo avuto modo di vedere con qualche esponente di qualche partito politico. (Applausi). Tralasciamo però la questione perché ciò non è materia del contendere.

Alla senatrice Cattaneo, che ringrazio per la precisa spiegazione circa la questione delle TEA, posso dire che anch'io, come lei ben sa, sarei iperpropenso ad avere una normativa che non abbia un limite temporale. La nostra è stata una proroga di un decreto siccità che l'anno scorso ci ha consentito comunque la prima sperimentazione a terra proprio nell'attesa di quello che diceva lei e, cioè, che l'Europa possa normare in maniera moderna un tema che ci consentirà e ci consentirebbe già adesso di affrontare certe tematiche, come quelle della siccità, che mettono fortemente in difficoltà questa Nazione, ma non solo.

Per tutti questi ragionevoli motivi, io credo che questo sia un ottimo decreto-legge, che non è un lontano parente come lo ha definito il mio amico Franceschelli che ha detto che esso è uscito neanche parente di quello che era entrato. Certo, questo è il fratello maggiore. Maggiori sono sicuramente le risorse che, grazie al lavoro dei commissari, hanno arricchito il provvedimento che oggi, grazie a Dio e agli uomini, conta quasi mezzo miliardo. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergesio.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, saluto innanzitutto il Ministro e lo ringrazio per essere stato il promotore di questo decreto-legge fondamentale. Non ripeterò quanto già detto dal mio collega De Carlo sul tema dei decreti su Ilva, ex Ilva, eccetera. Prima la senatrice Licheri ha citato alcuni aspetti, come anche il senatore Martella. Non dimentichiamoci che non è questo il primo decreto-legge; i decreti sono partiti dal 2012 e ad oggi, con questo, sono stati emanati 15 decreti-legge. Credo che non ci sia stato un Governo monocolore ogni cinque anni, ma ci sono stati più Governi che si sono susseguiti; le responsabilità vanno pertanto distribuite. C'è la volontà di difendere la produzione di acciaio in Italia (il principio di cui si diceva prima) e si sta cercando una soluzione adeguata a problemi che non sono nati oggi, ma sono nati negli ultimi quindici anni. Tali problemi non sono di facile soluzione e lo sappiamo bene.

Abbiamo verificato l'opportunità di inserire anche degli emendamenti a tutela della filiera dei fornitori, ma è sempre più complicato e sempre più difficile. Infatti una strategia comune ci porterà sicuramente ad avere una soluzione adeguata, penso nei prossimi mesi, perché questa produzione va difesa. È un interesse nazionale e questa Assemblea ha delle grandi responsabilità su questo, a prescindere dal colore politico.

Un altro tema che, a mio avviso, è molto importante e che è stato sollevato da più parti riguarda gli oltre 800 emendamenti presentati. Io non ho una lunghissima esperienza parlamentare, ma sono uno di quelli che l'attività parlamentare la frequenta ogni qualvolta c'è una seduta della Commissione o dell'Assemblea. Se in un decreto abbiamo la possibilità di presentare degli emendamenti, ancorché poi vengano espressi dei pareri contrari da parte del Governo e la maggioranza venga invitata al ritiro, questo è comunque un arricchimento. Ho visto che a volte su alcuni emendamenti, in riflessione totale, siamo riusciti a contribuire ad approvare delle norme. Guardi, senatore Martella, io non sono spaventato dal fatto che il provvedimento, rispetto a come è partito, sia stato modificato per un 30 o per un 35 per cento, ma credo anzi che il contributo dei commissari in Commissione e in Aula sia fondamentale. Questo è il senso vero della democrazia e il senso vero del Parlamento. Se il Senato, durante i lavori della Commissione e dell'Assemblea, non avesse questo compito, sarebbe tutto più spento e soprattutto per noi non ci sarebbe la possibilità di avere un ruolo importante.

Sull'emergenza siccità ha detto bene il mio collega. Il tema sostanziale è che era ed è un'emergenza. Ci sono i soldi stanziati per la Sicilia, ma soprattutto - lo dico a lei, Presidente - noi abbiamo il tema delle garanzie delle polizze assicurative. Il rafforzamento di Agricat diventa fondamentale, signor Ministro. La capacità di responsabilizzare le assicurazioni, perché emettano queste polizze e diano un sostegno all'agricoltura è estremamente importante e lei lo sa bene. Da sole le compagnie assicurative non possono più lavorare in agricoltura, perché hanno delle fortissime perdite. Occorre sostenere e aiutare l'intervento delle polizze da parte di chi aderisce a questo sistema e, dall'altra parte, avremo la possibilità di avere una garanzia sulla mancata produzione in agricoltura.

Prima alcuni senatori hanno riferito che non riusciremo a definire un prezzo minimo. Ma non è un prezzo minimo, è il costo di produzione, che è tutta un'altra cosa. Anch'io all'inizio avevo intuito che dal provvedimento venisse fuori un prezzo minimo, ma, dall'analisi che abbiamo svolto con Ismea e con il Ministero, con i quali abbiamo analizzato direttamente il decreto, è emerso che il costo di produzione differenziato e il costo medio saranno quelli che daranno all'agricoltore la possibilità di avere una garanzia sulle sue produzioni e sul prezzo di vendita, collegato finalmente al sistema. Avere la possibilità di formalizzare i contratti per i mercati diventa fondamentale, perché molte volte l'agricoltore parte, va al mercato e non sa che prezzo avrà del prodotto finale. Un costo di produzione, abbinato a un prezzo finale certo, con un contratto vero: questo dà la possibilità di dare delle risposte concrete. Perciò anch'io sono soddisfatto di questo provvedimento e credo che avremo sicuramente la possibilità di vederne gli effetti nei prossimi mesi, anche perché - l'abbiamo detto in precedenza - con 600 milioni di euro spalmati in tre anni, 150 in Ilva e il resto in agricoltura, credo che sia stato fatto uno sforzo notevole che vale la pena sostenere e soprattutto approvare il più in fretta possibile. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LOLLOBRIGIDA, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Signor Presidente, innanzitutto rivolgo un saluto e un ringraziamento a tutti i colleghi del Senato per il lavoro svolto anche nella fase preliminare alla redazione del decreto-legge, cioè nella fase nella quale, in un rapporto normale con il Governo, arrivano da tutti i banchi del Parlamento, sia in Aula che in altre sedi, consigli su come poter intervenire e migliorare i nostri settori di carattere strategico.

L'obiettivo che ci diamo è esattamente il contrario di quello che da alcuni veniva sottolineato come un difetto di questo provvedimento: la mancanza di strategia. In realtà, questo Governo ha una visione e una strategia di fondo che incide su ogni atto del Governo stesso ed è quella di rafforzare il sistema Italia da ogni punto di vista (economico, sociale e delle relazioni anche di carattere internazionale), dando all'Italia la possibilità di svolgere quel ruolo che, a nostro avviso, nel tempo la storia le ha assegnato, ossia contribuire attivamente allo sviluppo di un pianeta che abbia dei connotati che corrispondono a qualità della vita e benessere. Molti di questi argomenti fanno riferimento al nostro modello di vita, alla storia millenaria che appartiene al nostro popolo; una storia che è stata contaminata da tutte le culture che nel tempo hanno attraversato il nostro piccolo lembo di terra e che hanno lasciato a noi in eredità una forza, una capacità e una qualità che è invidiata da tutto il resto del mondo e che noi con generosità dobbiamo continuare ad offrire al mondo per quanto possiamo e sappiamo fare in ogni ambito, da quello della ricerca a quello della nostra cultura di produzione agroalimentare e di trasformazione, che credo siano oggettivamente considerate una eccellenza, non tanto e non solo da noi italiani ma da tutti coloro che chiedono di comprare italiano e di imparare da noi come si possano produrre cose così qualitativamente importanti e anche come controllare la sicurezza degli alimenti.

Mi permetto di ringraziare tutti i parlamentari. In particolare voglio ringraziare i senatori Bergesio e De Carlo, sia in qualità di relatori che di componenti della Commissione agricoltura, che pure ringrazio tutta. Tale Commissione ha lavorato per migliorare un intervento di carattere normativo che ovviamente nella fase di decretazione richiede l'intervento successivo del Parlamento non solo per l'approvazione dell'atto, ma per un contributo a migliorarlo. Credo che il decreto-legge in esame sia entrato in Commissione con alcuni elementi positivi che andrò a descrivere, ma che ne sia uscito con elementi che ne hanno ancora migliorato l'efficacia con riferimento preciso allo scopo di una decretazione in via d'urgenza che è quello di andare ad affrontare delle emergenze. Alcune di esse sono emerse negli ultimi mesi ed altre in realtà, pur essendo presenti nell'attività d'impresa o nella vita sociale, erano state probabilmente affrontate con strumenti inidonei a risolvere i problemi.

Non è detto che questo decreto-legge sia risolutivo per tutto, anzi escludiamo che lo sia, ma è un segnale a nostro avviso certamente positivo, nel verso giusto, che pragmaticamente affronta alcune contingenze e mette alcuni punti fermi su alcune situazioni inevase che andrò a descrivere e che potrebbero essere delle soluzioni. Se non lo saranno, andremo ancora ad intervenire perché lo siano, senza rinviare il problema ad altre legislature, come evidentemente è avvenuto in passato.

Voglio ringraziare il sottosegretario La Pietra, che ha presenziato ai lavori della Commissione, e il collega ministro Ciriani (Applausi), che hanno avuto anche una relazione istituzionale con tutti i luoghi delle decisioni rispetto all'azione che la politica può svolgere, secondo un mandato che la Costituzione ci assegna per quota parte e che deve rispettare, nel complesso, quelle precauzioni che, rispetto a un provvedimento di questa natura, non devono mai trasformare un mezzo in un modo per aggirare altri modi di legiferare che sono insiti nella natura normativa che è assegnata prioritariamente al Parlamento e solo in via d'urgenza ad altri strumenti, che, come questo, accelerano le modalità per legiferare.

Entrando nel merito, bisogna intanto partire da un presupposto di carattere generale. È una cosa che ho ribadito nelle piazze e credo ancora di più che il Parlamento italiano sia il luogo idoneo per sottolineare questo aspetto: chiunque sia in grado di dimostrare che c'è stato negli ultimi trent'anni un Governo che in venti mesi ha messo più risorse sull'agricoltura di quanto ha fatto il Governo Meloni ce lo dica, ce lo dimostri e noi saremo ben lieti di dire che ci siamo sbagliati. Ma a noi risulta che questo Governo è quello che ha rimesso al centro l'agricoltura in Italia, con stanziamenti mai visti da alcun Governo degli ultimi trent'anni, o almeno da quando faccio attività politica, senza dovermi rivolgere alla storia della Nazione. Penso che possano bastare per ricordare alle forze politiche presenti quanto sia importante far seguire a delle enunciazioni delle questioni di carattere concreto: una di queste è lo stanziamento finanziario.

Credo che sia oggettivo che di agricoltura, durante questi venti mesi scarsi di Governo, si sia parlato molto di più che nel passato, non solo perché sono emerse alcune problematiche e criticità di carattere generale, ma perché le scelte di questo Governo sono state orientate a capovolgere quella che era la visione di un'agricoltura che non avesse più il ruolo che gli è stato assegnato dalla storia e da chi aveva contezza del ruolo degli agricoltori. Parlo anche del livello europeo: un'Europa che nasce da trattati molto rilevanti e importanti, non tanto per la scelta di verticalizzare e rendere politico un contesto geografico, ma perché si davano degli obiettivi per rendere più prospera la vita dei cittadini. Faccio riferimento al Trattato di Roma in particolare, che nascono, sempre in Italia, con le linee guida di Messina. Le normative sull'agricoltura vengono poi codificate l'anno successivo, sempre in Italia, a Stresa, dando una netta percezione di quanto l'Europa nasca con dinamiche interconnesse a una Nazione che ne è protagonista che è stata protagonista nella sua fondazione e che dovrà essere protagonista anche nel riportare un'attenzione strategica su quei temi che la videro nascere.

Quando faccio riferimento ai Trattati di Roma, faccio riferimento non tanto ai primi 37 articoli, che evidentemente delineano i principi secondo i quali alcune Nazioni, a dodici anni da un terribile conflitto come la Seconda guerra mondiale ritenevano utile e conveniente mettersi insieme, ma all'articolo 38 e seguenti, quando, entrando nel merito, scelsero l'elemento su cui creare un modello economico forte e prospero. Erano persone che avevano avuto vittime in famiglia, che avevano avuto terribili esperienze solo dodici anni prima. A ben guardare, la nostra memoria sembra molto prossima, quando immaginiamo che cosa facevamo dodici anni fa.

Ebbene, immaginiamo quelle sei Nazioni che scelgono, attraverso i Padri fondatori dell'Europa, di convergere su un obiettivo comune. Maggiore prosperità per il popolo tedesco, per il popolo italiano, per il popolo francese, per il popolo belga, per quello olandese, per quello lussemburghese, in un'ottica, però, di aggregazione che doveva venire. Qual era il pilastro su cui l'Europa converge? L'industria? No, perché l'industria, nonostante si andasse verso la crescita di quel settore di natura economica, sceglie di adottare un altro tipo di principio. È l'agricoltura. L'agricoltura è il pilastro fondamentale su cui si costruisce un modello d'Europa a garanzia della sicurezza alimentare e a garanzia della manutenzione del territorio.

L'agricoltore è fondamentale nella gestione del territorio. L'agricoltore era, per i Padri fondatori d'Europa, il centro della tenuta del nostro sistema, anche dal punto di vista ambientale, oltre che dal punto di vista dell'approvvigionamento del cibo, che era evidentemente mancato nella fase del conflitto più di ogni altra cosa.

Nel tempo, l'Europa questo lo ha considerato un elemento secondario, sempre di più. La centralità che si era persa, oggi, con il nostro Governo viene ritrovata anche in quel consesso. Il 21 marzo si torna a parlare tra leader europei, dopo decenni, della agricoltura come questione centrale da affrontare a fianco dei grandi conflitti ai quali spesso è interconnessa. Lo dico perché, se si contesta la visione strategica, si deve comprendere la ragione per la quale noi riteniamo l'agricoltura un elemento eccezionalmente importante; insieme alla pesca, un elemento di garanzia per la produzione agroalimentare, per la tenuta del nostro sistema di approvvigionamento e anche quindi per rendere l'Europa protetta e l'Italia protetta da ogni rischio di condizionamento, anche attraverso le catene alimentari, e per la nostra libertà in futuro.

Su questo abbiamo incentrato la nostra azione, fin dall'inizio, con un aumento esponenziale dei finanziamenti, con la revisione del PNRR, raddoppiando le cifre che erano indirizzate al rafforzamento del sistema agricolo, alla produzione di energia solare, che ha visto protagonista il Ministero dell'agricoltura con il finanziamento, per ora, di 13.500 aziende che produrranno energia pulita senza sottrarre neanche un metro di terra a quello per cui la terra è finalizzata: la produzione di cibo.

Abbiamo avuto modo di proteggere il nostro sistema. Lo abbiamo fatto, anche se non tutti erano d'accordo, con una norma che incide sul nostro modello di produzione che, a nostro avviso, deve essere legato alla terra, al lavoro, alla qualità come elemento portante. Per noi, per la nostra tradizione, il cibo non è solamente un elemento nutrizionale, ma è anche un elemento di carattere culturale, identitario, di benessere.

Per questo abbiamo contrastato l'ipotesi della produzione di cibo coltivato in laboratorio. Lo abbiamo fatto in Italia. Abbiamo valutato positivamente il dibattito che ne è emerso e abbiamo valutato altrettanto positivamente che in Europa tante altre nazioni hanno sottoscritto il documento presentato da Italia, Francia e Austria, che considera questa produzione un potenziale pericolo per la salute, per l'ambiente, per la cultura, per il lavoro, per l'identità, per tutti quei fattori che, in quest'Aula, avevamo denunciato, ascoltando parte del Parlamento rivendicare la possibilità che l'Europa impedisca all'Italia di normare in questo settore. È stato esattamente il contrario. In Europa seguono il buon esempio di una Nazione che di qualità ne sa evidentemente, ai loro occhi, spesso più di loro. Anche dall'altra parte dell'oceano, la Florida ha scelto di seguire l'esempio dell'Italia, con una normativa di questo tipo e tanti altri Stati stanno discutendo dell'argomento.

Purtroppo, noi interveniamo in un settore che nel tempo è stato marginalizzato. L'agricoltore è stato letto come problematico per l'ambiente; non il primo custode dell'ambiente, ma un problema per l'ambiente. Il tentativo è stato quello di trasformare la PAC in uno strumento pedagogico educativo dell'agricoltore, piuttosto che in uno strumento che incentiva la produzione, che dà la possibilità all'agricoltore di garantirsi il reddito a prescindere dal valore dei suoi prodotti, per il suo ruolo che veniva considerato fondamentale da chi ha immaginato lo strumento di custode di alcune aree. Col senno di poi abbiamo verificato, immagino tutti, che ciò corrisponde esattamente a una visione strategica che i Padri fondatori dell'Europa avevano chiara all'epoca… (Commenti).

PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, non interrompa, la richiamo all'ordine. Prego, signor Ministro, prosegua.

LOLLOBRIGIDA, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Signor Presidente, posso chiederle se ho un tempo?

PRESIDENTE. Il Regolamento prevede che il Presidente può allungare il suo tempo fino a trenta minuti, quindi lei ne avrebbe altri quindici, secondo il nostro Regolamento. Spero che non li usi tutti, ma questo è un altro discorso.

LOLLOBRIGIDA, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Mi scuso per la domanda, ma avendo avuto la fortuna di lavorare alla Camera dei deputati, non conosco il Regolamento del Senato, tuttavia, conoscendo anche la capacità dei colleghi di conoscere con puntualità le norme, la visione strategica su cui incide il decreto-legge non credo richieda troppe chiacchiere sui singoli punti, che i colleghi avranno modo di leggere ulteriormente e che peraltro sono contenuti anche negli interventi dei senatori di maggioranza che hanno avuto modo di sottolineare lo stanziamento delle spese e la loro finalizzazione.

La questione secondo me più rilevante è la visione strategica del Paese, provando a coniugare gli interventi del Parlamento in una visione di rilancio dell'asset primario. Purtroppo, poiché i Governi precedenti visibilmente non hanno avuto la stessa visione, le crisi del settore agricolo sono state molteplici, quindi uno degli interventi più importanti che abbiamo messo in campo prevede di dare alle imprese agricole la possibilità di respirare. All'articolo 1 del decreto-legge si stabilisce l'erogazione di un credito alle imprese che lo scorso anno hanno avuto un danno in termini di diminuzione del volume di affari del 20 per cento. Il Parlamento ha migliorato ulteriormente questo intervento, dando la possibilità di intervenire anche con una moratoria per le imprese che hanno una diminuzione delle produzioni del 30 per cento, in maniera da anticipare il problema rispetto anche all'anno che verrà. Abbiamo avuto una crescita del costo del denaro e interveniamo su questo con 20 milioni per riuscire ad abbattere tale costo; parallelamente abbiamo predisposto altri interventi con i grandi istituti di credito: abbiamo firmato un protocollo con il gruppo Intesa che porta a 20 miliardi l'intervento in favore dell'agroindustria e del settore agricolo e ciò permetterà ulteriormente di avere disponibilità in questo senso. Abbiamo lavorato per garantire al mondo agricolo la possibilità di avere credito d'imposta nelle zone economiche speciali (ZES); abbiamo disposto agevolazioni contributive nelle aree alluvionate, proprio perché è importantissimo mantenere in quelle aree la possibilità di sgravare quegli imprenditori agricoli, che desidero salutare e ringraziare non tanto per quello che hanno fatto prima dell'alluvione, ma per quello che hanno fatto dopo, con coraggio, ricostruendo e restando al loro posto, cercando di tenere in piedi quell'attività. A loro dobbiamo tanto ed è anche per questo che abbiamo cercato risorse in ogni modo, per andar loro incontro. (Applausi).

Siamo intervenuti su alcune fitopatie molto rilevanti. Certo, anche in quel caso si può fare di più, si può fare tutto, ma le condizioni nelle quali ci siamo trovati, con le criticità che ben conoscete dal punto di vista dell'economia dello Stato, ci permettono di fare sempre un passo alla volta per non creare illusioni. Siamo comunque intervenuti su filiere delicatissime, come quella del kiwi che per alcune aree del Paese è strategica, quella delle pere e ovviamente quella della vite. Siamo stati colpiti dalla peronospora, quest'anno in maniera più significativa rispetto agli anni precedenti; abbiamo fatto un primo intervento di 7 milioni, che è stato insufficiente, poi abbiamo stanziato altri 10 milioni, altri 30 milioni li metteremo ora e continueremo ad intervenire man mano che troveremo risorse. (Applausi).

Nel frattempo siamo intervenuti per migliorare uno strumento, quello del fondo mutualistico Agricat, che è strategico all'interno di un quadro, quello assicurativo, che ci è stato lasciato e che era un disastro, perché aveva creato un buco di 220 milioni. (Applausi). Abbiamo dovuto fare una ricerca nelle casse del Ministero per una legge che doveva aumentare il numero di assicurati diminuendo i premi assicurativi e che, invece, ha diminuito il numero degli assicurati, aumentando i premi assicurativi e di questo forse qualcuno del passato è responsabile. (Applausi).

Abbiamo lavorato sulla trasparenza dei prezzi di mercato. Ha ragione lei, senatore Bergesio: non siamo intenzionati a intervenire in maniera impropria sull'impresa e sulla libertà di impresa. (Applausi). Crediamo, però, che non ci debba essere, come è normale, una posizione dominante che mette in ginocchio gli agricoltori. Se allora è impraticabile la scelta di imporre un prezzo di vendita all'imprenditore agricolo, noi controlleremo tutti quelli che invece compreranno prodotti a un prezzo che sia inferiore al costo medio di produzione. (Applausi). Il che significa utilizzare al meglio le nostre Forze dell'ordine, cercando, ovviamente nella libertà di impresa, di punire chi eventualmente viola le regole della concorrenza leale. Su questo abbiamo lavorato. Qualcuno parlò di pioggia di posti di lavoro al Ministero, ebbene assumeremo più carabinieri, più ispettori del controllo qualità e repressioni frodi (Applausi) perché il pubblico impiego non è un posto per raccomandati, ma quando funziona bene è un luogo in cui la burocrazia, quando fa il suo lavoro, aiuta il sistema a funzionare meglio e a rispettare le regole, quindi sono contento che si stia andando in questo senso. Abbiamo per questo anche rafforzato uno strumento, Ismea, del quale spesso ci si è riempita la bocca. Ismea è tornata ad essere centrale per arrivare non solo all'analisi da pubblicare nei telegiornali e sulle statistiche, ma anche ad intervenire in modo attivo sulle verifiche, come quella che ho appena citato, in correlazione con le Forze dell'ordine.

Abbiamo lavorato sui pannelli fotovoltaici. Ho rivendicato il fatto che abbiamo, da una parte, triplicato la previsione di produzione di energia solare che era stata fatta dal Governo precedente, e dall'altra abbiamo posto fine a uno scempio che anche questo Parlamento nel 2021 sentì come un'emergenza, normando e dicendo che bisognava individuare le aree idonee per le installazioni di pannelli. (Applausi). Dopo quattro anni, però, visto che non si riusciva a fare per responsabilità di tutti, l'abbiamo fatto senza guardare in faccia a nessuno, senza guardare in faccia alle lobby, agli articoli, a quelli che ti attaccano perché hai posto un freno all'aggressione ai terreni agricoli che sono definiti così per produrre agricoltura, per produrre cibo, per produrre nutrimento. Se vuoi produrre sul tuo terreno altro, senza il rispetto della vocazione che permette anche interventi di fiscalità agevolata, cambi la destinazione d'uso del tuo terreno e paghi le tasse come gli altri italiani. (Applausi). Non è pensabile che qualcuno possa aggirare questo problema.

La peste suina africana è un disastro, è una delle criticità maggiori che stiamo affrontando, come la sta affrontando il resto del mondo, perché la peste suina non è una questione italiana. Lo stiamo facendo - ha ragione il senatore De Carlo - spesso in maniera più attenta anche di altre Nazioni e questo ci viene riconosciuto. Abbiamo, a questo scopo, schierato anche l'Esercito. Qualcuno ha detto che l'Esercito deve fare altro, ma io penso che l'Esercito possa essere tranquillamente utilizzato e anzi ci auguriamo che venga utilizzato più per questioni di questa natura che per altro quando si rende disponibile, come è avvenuto, e ringrazio il ministro della difesa Crosetto e tutto lo Stato maggiore per aver garantito la possibilità di utilizzare nel contrasto al primo veicolo che c'è oggi di diffusione della peste suina che è l'ungulato, anche l'Esercito, non riuscendo a farlo in maniera efficace con il solo aiuto di chi è abilitato all'uso delle armi. Anche su questa vicenda dell'abbattimento degli ungulati in Italia per la scienza, non per il Ministro, in un quantitativo eccessivo rispetto a quanto sia tollerabile dall'equilibrio del nostro ecosistema, abbiamo anche aumentato di un mese la possibilità di attività venatoria rispetto agli ungulati e anche l'utilizzo dei visori notturni che ci sono stati segnalati come elementi che possono aiutare ad affrontare e a risolvere questo problema. Questo non è un decreto per l'attività venatoria e quindi, rispetto alle polemiche, mi assumo la responsabilità di dire con serenità che avremo altre occasioni per discutere nel merito dell'attività venatoria, del contrasto a chi impedisce attività lecite in questo Stato, ma non è questo il decreto per farlo.

Siamo andati incontro quindi agli inviti e alle sollecitazioni a ridurre il tema dell'attività venatoria solo connessa alla peste suina africana e non invece incidente su una normativa, la legge n. 157 del 1992, che a mio avviso va rivista, aggiornata e regolamentata in maniera tale che il rispetto della legge (Applausi) possa esserci per tutti dopo che il Parlamento ne abbia stabilito le modalità di attuazione.

Così siamo intervenuti su altre due criticità, la brucellosi e la tubercolosi bovina. Il commissario ulteriore che è stato istituito avrà una serie di puntualizzazioni, anche grazie al Parlamento, per interventi che non stabilizzino la criticità, ma che la affrontino e risolvano. E così per il granchio blu, un'altra criticità; il granchio blu non è arrivato lo scorso anno, ma è presente nel Mediterraneo dalla metà degli anni Cinquanta. È stato Considerato dalla FAO e dalla CEE, allora l'Unione europea si chiamava così, non più specie aliena, perché era ormai endemica nel Mediterraneo. Eppure nessuno ha pensato a prevedere che ci potesse essere una fluttuazione di abbondanza come quella che c'è stata nella scorsa stagione. Siamo intervenuti immediatamente su due pilastri: in primo luogo abbiamo cercato di arginare la presenza di un crostaceo che è un pericolo per l'ambiente e purtroppo anche per alcune attività come la venericoltura che è stata messa in ginocchio. La mia solidarietà totale è andata ai nostri pescatori e acquacoltori. Essa però non sarebbe stata sufficiente se non avessimo stanziato risorse idonee come abbiamo fatto fin dall'inizio (Applausi), successivamente e anche in questo ulteriore intervento.

Abbiamo poi avuto modo di intervenire con l'istituzione di un commissario per il granchio blu. Serve infatti la possibilità di portare avanti interventi in maniera rapida. Insieme al Ministro dell'ambiente avremo la possibilità di nominare un commissario che dovrà affrontare in termini contingenti la criticità nel settore della venericoltura, ma anche e soprattutto il processo di diminuzione della presenza di questa specie che è per l'ambiente devastante e va contrastata secondo le regole o anche, secondo l'altro processo, valorizzata. È questo un altro degli argomenti sui quali abbiamo lavorato perché il granchio blu è un alimento molto apprezzato e dal grande valore di mercato in tante altre Nazioni. Anche da questo punto di vista gli interventi che abbiamo fatto sembrano aver avuto dei ritorni in termini occupazionali.

Abbiamo lavorato sulle razze autoctone e sulla difesa di alcune razze che rischiano in Italia un indebolimento. Abbiamo lavorato - e ringrazio il senatore La Pietra ancora una volta - su Granaio Italia, un'altra questione che era stata lasciata inevasa, rinviata ogni anno. Nel nome della trasparenza so che tanti altri colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione condividono l'istituzione di Granaio Italia. La differenza è questo Governo, finalmente, dopo anni, è riuscito a rendere operativo questo strumento di trasparenza. (Applausi).

Così come sulla Xylella: anche in tal caso, immaginare di stabilizzare la Xylella con devoluzioni infinite, senza avere una strategia che possa mettere in condizione o di reimpiantare colture ad essa resistenti oppure di riconvertire, qualora l'agricoltore ritenga che ci sia questo tipo di interesse, i terreni attualmente impossibilitati a produrre buon olio in Puglia. Su questo abbiamo investito risorse che serviranno esattamente al tema.

Così come siamo intervenuti sul bostrico, altra criticità che riguarda il nostro patrimonio boschivo e forestale.

Ha ragione chi crede come noi nella scienza. È chiaro che noi non vogliamo mutare il nostro modello e le tecnologie evolutive avanzate sono una risposta in linea con lo sviluppo che la natura farebbe, anche probabilmente in assenza dell'uomo, ma per il quale ci vorrebbe troppo tempo. Cerchiamo di avere un insieme di piante che siano meno idroesigenti, più produttive e in linea con quello che la scienza in Italia - con quello che Nazareno Strampelli, in particolare - con l'ibridazione, è già riuscita a realizzare nel tempo. Non ci fermeranno gli ecoterroristi con la distruzione dei campi sperimentali. Chi contrasta la scienza con attentati si chiama terrorista. Non ci sono altri termini per definirlo. (Applausi). Si vuole infatti creare terrore intorno a un argomento serio come quello di cui parliamo. Si può discutere, ma non bisogna usare nessun atto di violenza, anche quelli di questo tipo. Per questo lavoriamo sulla proroga e lavoriamo in Europa per convincere le Nazioni che non hanno lo stesso tipo di approccio che abbiamo noi su questa strada.

Poi c'è una diminuzione dei costi. Di solito le poltrone vengono moltiplicate, ma nel nostro Governo e nel nostro Ministero le abbiamo diminuite. Abbiamo diminuito i consigli di amministrazione, abbiamo cancellato alcune società che nel tempo avevano visto solo aumentare i costi di gestione. Una di queste era SIN SpA.

PRESIDENTE. Si avvii a concludere, grazie.

LOLLOBRIGIDA, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Avremo modo di confrontarci su quello che è successo in quello strumento in questi anni, ma non c'è ragione di farlo durante una decretazione che invece ci vede, in linea con la tutela dei lavoratori dell'azienda stessa, garantire una diminuzione dei consigli di amministrazione, una diminuzione di spesa e un aumento di efficienza, che è ciò a cui miriamo.

Mi scuso, presidente La Russa. Mi ha lasciato terminare, nonostante avessi superato i tempi. Ringrazio per la pazienza.

PRESIDENTE. Non li ha ancora superati. Ha ancora cinquanta secondi. (Applausi).

LOLLOBRIGIDA, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ovviamente mi auguro che qui e nell'altro ramo del Parlamento ci possa essere un atteggiamento in linea con quella che è stata fin dall'inizio la vocazione di confronto con tutte le forze politiche e con i colleghi che mi hanno preceduto (Stefano Patuanelli, De Castro) su tanti temi.

Non ho citato la vicenda del caporalato, che è fondamentale. Lo voglio fare in quest'Aula, lo farò con la collega Calderone, perché è un elemento fondamentale riuscire a contrastare un fenomeno di questa natura e farlo in maniera efficace. Non è qui la soluzione. È un segnale avere anticipato alcune scelte che facevano già parte di un disegno di legge precedente alla tragica fine di Satnam, con la conseguenza rispetto a un atto criminoso. Sottolineo di nuovo che un criminale è un criminale e un imprenditore agricolo è un'altra cosa. Io credo che colui che ha compiuto quell'atto scellerato sia un criminale e che chiamarlo imprenditore agricolo sia fuorviante, perché gente come lui deve stare lontano da qualsiasi consesso sociale, possibilmente in galera. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha parlato esattamente trenta minuti, che è il termine massimo che, a discrezione del Presidente, può essere concesso a una replica di un componente del Governo, quindi nel pieno rispetto del Regolamento. Lo dico per il collega che non conosceva questo articolo.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1138, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63, nel testo proposto dalla Commissione.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, non ci sarà la discussione sulla questione di fiducia e si procederà direttamente alle dichiarazioni di voto e alla successiva chiama, che avranno luogo nella seduta di domani.

Adesso, per quelli che ne hanno ancora voglia, ci sono due dichiarazioni di fine seduta, l'ultima delle quali affidata proprio al collega Scalfarotto.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 20,14)

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PELLEGRINO (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per portare oggi in Senato e riflettere su quanto accaduto lo scorso weekend a Milano. Durante il punto stampa della segretaria del Partito Democratico Elli Schlein, dentro al Pride, quattro giornalisti sono stati molestati da un uomo che ripetutamente li ha palpeggiati e toccati nelle parti intime.

Innanzitutto è importante riflettere su come tale manifestazione, che dovrebbe essere dedicata alla celebrazione dei diritti e dell'inclusività, si possa trasformare in occasione di abuso e prevaricazione. Ci saremmo aspettati una risposta da parte degli organizzatori dell'evento, che invece tarda ad arrivare.

Le molestie - ricordo - rappresentano un attacco alla dignità di chi le subisce. Un recente rapporto dell'Istat, ad esempio, parla di addirittura mezzo milione di donne molestate sessualmente tra il 2019 e il 2021. Tra le vittime ci sono anche uomini. Gli autori delle violenze contro gli uomini sono esattamente gli stessi uomini, per la maggior parte; anche su questo potremmo fare una riflessione.

Vorrei intanto esprimere la mia vicinanza e solidarietà a Chiara Daffini e ai suoi colleghi. È doveroso sottolineare che la gravità dell'accaduto non viene minimamente attenuata dal fatto che tra le vittime ci siano degli uomini, poiché la violenza, la molestia e l'abuso non conoscono sesso e devono essere condannate con la stessa fermezza e la stessa determinazione in ogni circostanza e senza distinzione di genere. Ci tengo a ribadirlo anche in quest'Aula, perché questo episodio è passato molto in sordina. Non ho sentito ad esempio le reazioni feroci delle femministe, sempre pronte a urlare e a tuonare indignazione. Non ho visto le levate di scudi dei tanti giornalai di sinistra né dei tanti blogger travolti dalla passione dei diritti civili. Laddove in altri contesti la sinistra avrebbe proposto interrogazioni, ispezioni e dispensato pubblici anatemi verso una società patriarcale che uccide l'uguaglianza, qui arriva il corto circuito del silenzio. A mio avviso, non si può risolvere una molestia sessuale solo con un lieve disappunto e francamente da una manifestazione definita per antonomasia quella dei diritti ci saremmo aspettati di più, almeno una parola in più. (Applausi).

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, è la seconda volta che intervengo a fine seduta per chiedere che il ministro Urso risponda a una mia interrogazione del 25 gennaio scorso. Oggi siamo al 3 luglio e credo che mi dovrò rivolgere, dopo aver provato due volte con il Senato, direttamente alla dottoressa Sciarelli perché dedichi una puntata di «Chi l'ha visto?» alla mia interrogazione, visto che il ministro Urso non risponde. Si tratta della disgregazione di Confindustria Moda, l'associazione delle associazioni del settore della filiera della moda, del tessile, del lusso, degli accessori, che sotto lo sguardo del Ministro si sta dissolvendo. Volevo pertanto sapere dal Ministro se ne fosse a conoscenza e se stesse esercitando la sua moral suasion per fare in modo che Confindustria Moda, una entità che serviva a fare sistema in un settore importantissimo del made in Italy e delle nostre esportazioni, non si disgregasse.

Purtroppo gli ho posto tali quesiti il 25 gennaio ed è la seconda volta che sollecito. Lo farò ogni settimana finché il Ministro, che si chiama "del made in Italy", mi vorrà rispondere su una vicenda che ha a che fare appunto con il made in Italy. Purtroppo non c'è il ministro Ciriani, che è Ministro dei rapporti con il Parlamento, ma confido che i nostri Uffici del Senato possano parlare con l'ufficio rapporti con il Parlamento del Ministero del ministro Urso perché finalmente mi risponda.

PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, il suo sollecito sarà certamente trasmesso al Ministro.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 4 luglio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,19).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (1138)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Magni, De Cristofaro, Boccia, Franceschelli, Nave, Sabrina Licheri, Enrico Borghi, Fregolent, Lombardo, Unterberger, Spagnolli

Respinta

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 1138-A

     Premesso che,

          - il decreto-legge in conversione presenta profili di criticità in relazione alla sussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza: pur sussistendo l'esigenza di far fronte a talune esigenze del settore agricolo e degli allevamenti, il complesso delle disposizioni inserite nel provvedimento mal si prestano ad essere affrontate con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbero, al contrario, risposte meditate e opportunamente approfondite in sede legislativa, ciò che non è adeguatamente consentito dai tempi necessariamente compressi del procedimento di conversione in legge di un decreto-legge; e infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata su materie che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incidono direttamente sulla tenuta di principi costituzionali;

          - il decreto-legge in conversione reca interventi che presentano un elevato tasso di eterogeneità. I cinque Capi del provvedimento disciplinano materie molto diverse tra loro e riguardano interventi per il settore agricolo e della diffusione delle malattie negli allevamenti, della siccità e in tema di imprese di interesse strategico; vi sono inoltre alcune disposizioni - gli articoli 9 e 10 - che riguardano gli organi di controllo che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del decreto legge in conversione e di cui non si ravvisa la necessità e l'urgenza, confermando quanto già osservato in merito alla inopportunità dell'uso del decreto legge per affrontare tali questioni;

          - l'uso improprio della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale - a partire almeno dalla sentenza n. 171/2007 - incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla tenuta della forma di governo parlamentare, ma ha anche rilevanti ulteriori implicazioni; dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa - come disciplinata dalla Costituzione - appare correlata "alla tutela dei valori e diritti fondamentali", il ricorso improprio alla decretazione d'urgenza, indebitamente spostando il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo "il cui potere deriva direttamente dal popolo" (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3); ciò appare suscettibile di incidere sulla stessa forma di Stato e sulla tenuta di molteplici parametri costituzionali, specie nel caso in cui - come per il decreto-legge in conversione - il provvedimento incida su diritti fondamentali delle persone e delle imprese;

          - sussistono inoltre forti criticità in relazione ad alcune puntuali disposizioni del decreto-legge in conversione. In particolare, con riferimento all'articolo 4, in tema di rafforzamento del contrasto delle pratiche sleali si ravvisa l'inopportunità del ricorso alla disciplina di tali materie con lo strumento della decretazione d'urgenza, tanto più grave se si considera la mancata adozione negli anni 2023 e nel corrente anno della legge annuale sulla concorrenza che rappresenta la sede designata ad affrontare le materie della concorrenza, della rimozione delle barriere e degli ostacoli per le attività imprenditoriali, della tutela delle imprese e dei consumatori e del contrasto alle pratiche sleali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, degli articoli da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

          - a seguito dell'esame in Commissione, sono state introdotte numerose norme che, oltre a rendere ancora più eterogeneo il contenuto del provvedimento in esame, presentano svariati profili di delicatezza e complessità, che vanno ad incidere direttamente anche sulla tenuta di principi costituzionali. Tra le molteplici materie, emergono in tutta evidenza le problematiche legate all'introduzione dell'articolo 4-ter recante "Interventi in materia di rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare", e l'introduzione nel provvedimento dell'articolo 9-quater con il quale si prevede l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN Spa nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea. Tale disposizione, oltre a non avere i requisiti di necessità ed urgenza, risultava espunta dal decreto-legge in esame prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e nonostante ciò inserita nel testo durante l'esame in Commissione in palese contrasto con i rilievi già formulati nel merito;

          - sarebbe stato invece necessario intervenire in modo straordinario, determinato e con urgenza in materia di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo ed al lavoro sommerso e irregolare, ma non sono state introdotte, disattendendo gli annunci fatti dallo stesso Governo, misure realmente efficaci e tali da risolvere minimamente il problema;

          tutto ciò premesso,  

          delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 1138-A.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « congiunture avverse » il segno di interpunzione « , » è soppresso, dopo le parole: « nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo » sono inserite le seguenti: « , al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico » e le parole da: « , anche contenendo gli effetti » fino a: « granchio blu (Callinectes sapidus), » sono soppresse;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « almeno al 20 per cento, » sono inserite le seguenti: « o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria, » e dopo le parole: « all'articolo 106 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al »;

al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al primo periodo » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al terzo periodo, le parole: « nuovi o maggior oneri » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi o maggiori oneri »;

al quarto periodo, dopo le parole: « rilasciate dal Fondo » il segno di interpunzione « , » è soppresso e dopo le parole: « alimentare (ISMEA) » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al quinto periodo, la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti » e la parola: « relative » è sostituita dalla seguente: « relativi »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: "e della pesca" sono inserite le seguenti: "nonché alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168" »;

al comma 3, lettera b), dopo le parole: « dell'articolo 43 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al », dopo le parole: « regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 » sono inserite le seguenti: « , dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, » e le parole: « nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura » sono soppresse;

al comma 4, al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, », dopo le parole: « è incrementata di » sono inserite le seguenti: « 1 milione di euro per l'anno 2024 e » e dopo le parole: « 10 milioni di euro » il segno di interpunzione « , » è soppresso; al terzo periodo, le parole: « pari a 10 milioni di euro, » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro » e le parole: « delle proiezioni » sono sostituite dalle seguenti: « dello stanziamento »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e della competitività, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;

b) quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;

c) quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario »;

al comma 5, le parole: « nel limite complessivo di 32 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « , nel limite complessivo di 32 milioni di euro, », le parole: « e di contrasto » sono sostituite dalle seguenti: « e al contrasto » e la parola: « prolificazione » è sostituita dalla seguente: « proliferazione »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonché il limite del contributo per singolo intervento.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

al comma 6, capoverso 6, dopo le parole: « sono prorogati di due anni » sono inserite le seguenti: « , senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, » e le parole: « n. 234 e dell'articolo 38-bis » sono sostituite dalle seguenti: « n. 234, e di cui all'articolo 38-bis » e le parole: « del 29 settembre », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 29 settembre »;

al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, le parole: « di prodotti agricoli, nel settore » sono sostituite dalle seguenti: « di prodotti agricoli e nel settore »;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: « oneri di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente articolo » e le parole: « e della pesca » sono sostituite dalle seguenti: « e di quello della pesca e dell'acquacoltura »;

al terzo periodo, le parole: « cui al precedente periodo, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al precedente periodo », dopo le parole: « all'articolo 16-bis » il segno di interpunzione « , » è soppresso e dopo le parole: « n. 162, » sono inserite le seguenti: « introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, »;

al comma 9, le parole: « oneri di cui al comma 7, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo »;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di produzioni vegetali" sono inserite le seguenti: "con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali";

b) le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

9-ter. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalità del sistema Carta dell'uso dei suoli i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-quater. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è abrogato »;

alla rubrica, dopo le parole: « imprese agricole, » sono inserite le seguenti: « florovivaistiche, ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento "Dedicata a te") - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate".

Art. 1-ter. - (Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100) - 1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;

i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102";

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

"3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies" ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti » sono sostituite dalle seguenti: « per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « derivanti dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dall'attuazione del comma 1 » le parole: « valutati in 83,7 » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in 67,45 » e dopo le parole: « 2024 e 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera a), le parole: « n. 85, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 85; »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

al comma 4, le parole: « All'attuazione del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione del comma 3 » e le parole: « senza oneri nuovi o aggiunti » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. - (Interventi in materia di ammortizzatori sociali) - 1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate anche a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 2-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro) - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "la decadenza dal beneficio" sono inserite le seguenti: "e di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare";

b) dopo le parole: "il personale ispettivo dell'INL" sono inserite le seguenti: ", compreso il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,".

2. L'INPS è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 111 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'INAIL sono autorizzati per l'anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

Art. 2-quater. - (Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura) - 1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-quinquies. - (Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura) - 1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo è istituita, presso l'INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.

2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono individuati i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS rilascia all'impresa richiedente un'attestazione di conformità.

4. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge n. 92 del 1979 rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma 3.

5. La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

6. Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « Le imprese agricole, che nel corso della campagna 2023, hanno subito » sono inserite le seguenti: « e segnalato », dopo la parola: « actinidia » il segno di interpunzione « , » è soppresso, dopo le parole: « agenti patogeni » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « fondi mutualistici » il segno di interpunzione « , » è soppresso e dopo le parole: « del comma 4 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "moria del kiwi" sul proprio territorio, come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 2, la parola: « avviene » è sostituita dalle seguenti: « è effettuata »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « 12 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 44 milioni di euro », le parole: « 2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni », dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « 10 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 40 milioni »;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « un ulteriore milione » sono sostituite dalle seguenti: « ulteriori 2 milioni »;

al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 855 è inserito il seguente:

"855-bis. Il fondo di cui al comma 855 può essere altresì utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus".

5-ter. La dotazione del fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;

al comma 6, le parole: « per un importo » sono soppresse;

al comma 7, dopo la parola: « nazionali » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo la parola: « annui » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 8, dopo la parola: « annui » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

8-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-ter. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;

alla rubrica, le parole: « e dalla flavescenza dorata » sono sostituite dalle seguenti: « , dalla flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa » e le parole: « di AGRI-CAT s.r.l. » sono sostituite dalle seguenti: « della società AGRI-CAT s.r.l. ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli) - 1. I registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto definisce le modalità attuative del presente articolo, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: « dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo »;

alla lettera d):

al capoverso 6-bis, dopo la parola: « regolamenti » il segno di interpunzione « , » è soppresso, dopo la parola: « agroalimentari » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « rapporti tra imprese della filiera » sono sostituite dalle seguenti: « rapporti tra imprese nella filiera »;

al capoverso 6-ter, le parole da: « del decreto legislativo » fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: « all'ICQRF »;

al capoverso 6-quater, le parole: « rapporti tra imprese della filiera » sono sostituite dalle seguenti: « rapporti tra imprese nella filiera » e dopo la parola: « fornitore » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: "tutte le informazioni necessarie" sono inserite le seguenti: ", in particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e ai relativi servizi," »;

al comma 2, dopo le parole: « corrispondente riduzione » sono inserite le seguenti: « dello stanziamento »;

al comma 3, le parole: « dal 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2024 » e dopo le parole: « corrispondente riduzione » sono inserite le seguenti: « dello stanziamento ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 139 a 142 sono sostituiti dai seguenti:

"139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais; d) 40 tonnellate annue per l'orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena; g) 30 tonnellate annue per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.

140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

141. Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142 sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare con le modalità e nei tempi previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4-ter. - (Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare) - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese".

2. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese";

b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il beneficio di cui alla presente lettera non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003".

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese".

4. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese" ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al capoverso 1-bis, primo periodo:

le parole: « di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 » sono soppresse;

dopo le parole: « a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), » sono inserite le seguenti: « incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, »;

le parole: « , e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo »;

al capoverso 1-bis, secondo periodo, le parole: « Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, » sono sostituite dalle seguenti: « comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto » e le parole: « dal Piano nazionale degli investimenti complementari » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano nazionale per gli investimenti complementari »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 è inserito il seguente:

"423-bis. Le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari".

2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025 ».

Nel capo I, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis. - (Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole) - 1. Al fine di garantire la continuità di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027".

2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito ».

All'articolo 6:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « il Fondo di conto capitale » sono sostituite dalle seguenti: « il Fondo di parte capitale » e, al secondo periodo, le parole: « di euro per il », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di euro per l'anno » e le parole: « l'accantonamento del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « l'accantonamento relativo al Ministero »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attuazione al Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) sino al 31 dicembre 2028 è consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo »;

al comma 3:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione";

2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia";

3) dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:

"9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i subcommissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo" »;

alla lettera b), capoverso Art. 2-bis:

al comma 1, le parole: « per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana » e le parole: « della medesima legge n. 157 del 1992 » sono soppresse;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « un contingente di massimo 177 unità » sono sostituite dalle seguenti: « un contingente composto di un massimo di 177 unità », le parole: « il servizio di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « le attività di cui al comma 1 » e dopo le parole: « terzo periodo » sono aggiunte le seguenti: « del presente comma »;

al secondo periodo, le parole: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario di cui all'articolo 2 »;

al terzo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023 » e le parole: « e può procedere » sono sostituite dalle seguenti: « e lo stesso personale può procedere »;

al comma 5, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario di cui all'articolo 2. »;

i commi 6 e 7 sono soppressi;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185" ».

All'articolo 7:

al comma 1, la parola: « prolificazione », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « proliferazione »;

al comma 2, dopo le parole: « del funzionamento » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 3, alinea, dopo la parola: « personale » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « personale, non dirigenziale, » sono sostituite dalle seguenti: « personale non dirigenziale », al secondo periodo, dopo le parole: « comma 2 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e dopo le parole: « la struttura » il segno di interpunzione « , » è soppresso, al terzo periodo, dopo le parole: « è reso indisponibile » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e, al quarto periodo, dopo le parole: « 2025 e 2026 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 5, alinea, la parola: « prolificazione » è sostituita dalla seguente: « proliferazione »;

al comma 6, dopo le parole: « del piano di intervento » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 5 », le parole: « Consiglio nazionale della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio nazionale delle ricerche » e le parole: « approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale » sono sostituite dalle seguenti: « approvano con proprio decreto il piano di intervento di cui al primo periodo »;

al comma 7, dopo le parole: « a mezzo di ordinanze » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 9:

all'alinea, dopo le parole: « al comma 5 » il segno di interpunzione « , » è soppresso, le parole: « derivanti dal » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » e le parole: « complessivamente quantificati in 10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026 »;

alla lettera a), dopo le parole: « per l'anno 2026 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « l'accantonamento del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « l'accantonamento relativo al Ministero »;

alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2026 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « l'accantonamento del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « l'accantonamento relativo al Ministero »;

al comma 10, le parole: « della sicurezza energetica, » sono sostituite dalle seguenti: « della sicurezza energetica e ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019 » e dopo le parole: « finalità perseguite » sono inserite le seguenti: « , anche promuovendo e sovraintendendo i processi afferenti all'attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea »;

al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: « è reso indisponibile » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 6, secondo periodo, le parole: « quanto a euro 76.720 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , quanto a euro 76.720 per l'anno 2024, » e le parole: « quanto a euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , quanto a euro 125.160 per l'anno 2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026, »;

alla rubrica, le parole: « di brucellosi » sono sostituite dalle seguenti: « della brucellosi ».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: « nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente: »;

alla lettera b), capoverso a), le parole: « tramite il comandante generale » sono sostituite dalle seguenti: « tramite il Comandante generale »;

alla lettera c), capoverso 2-quater, le parole: « della agricoltura », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dell'agricoltura ».

Nel capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 9-bis. - (Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi) - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024".

Art. 9-ter. - (Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche) - 1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore".

2. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalità previste dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono essere inserite sul portale informatico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

3. Le disposizioni cui al comma 2 si applicano anche ai contributi dovuti a partire dall'anno 2020.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9-quater. - (Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA) - 1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del SIAN, nonché al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata "Agenzia".

2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.

3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attività di cui al comma 4.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.

6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a decorrere dall'anno 2024, le risorse stanziate sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.

8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1, è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.

9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.

11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresì all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al comma 1.

12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7:

a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;

b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;

c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza dell'eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b) con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate e del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti;

d) il regime previdenziale in godimento.

13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.

14. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al comma 13 del presente articolo, all'articolo 01 del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il Ministero" sono sostituite dalla seguente: "AGEA";

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" ».

La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: « Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare ».

All'articolo 10:

al comma 1, capoverso b), dopo le parole: « del lavoro e » sono inserite le seguenti: « delle associazioni » e le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)" ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 3-bis, le parole: « cabina di regia » sono sostituite dalle seguenti: « Cabina di regia »;

al numero 2):

al capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: « Commissario straordinario » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 3 » e, al quarto periodo, le parole: « si intende » sono sostituite dalle seguenti: « si intendono », le parole: « di cui al comma 516, articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 » e dopo le parole: « delle infrastrutture e » è inserita la seguente: « dei »;

al capoverso 4-ter, dopo le parole: « Commissario straordinario » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 3 »;

al numero 3), capoverso 5, le parole: « di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 », le parole: « di interventi nel settore idrico » sono soppresse e le parole: « di cui all'Allegato A-ter » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'Allegato 2 »;

alla lettera b):

al numero 2), alla parola: « anche » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo la parola: « pubblica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al numero 3), le parole: « il secondo periodo è soppresso » sono sostituite dalle seguenti: « le parole da: "; provvede" fino alla fine della lettera sono soppresse »;

al numero 5), all'alinea, le parole: « , sono inserite, in fine, » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunte » e, al capoverso h-bis), il segno di interpunzione « . » è sostituito dal seguente: « ; »;

al numero 6), le parole: « al settimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « all'ottavo periodo »;

al comma 2, dopo le parole: « dalla legge » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « sono aggiunti gli Allegati A-bis e A-ter » sono sostituite dalle seguenti: « all'Allegato A sono premessi gli Allegati 1 e 2 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati" ».

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: « disciplinato » è sostituita dalla seguente: « da disciplinare » e dopo le parole: « 30 luglio 1999, n. 303 » sono inserite le seguenti: « , con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012 »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare ai sensi del comma 1 »;

al secondo periodo, le parole: « di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare ai sensi del comma 1 »;

al comma 3, al terzo periodo, le parole: « , e l'incarico di Capo del Dipartimento, » sono sostituite dalle seguenti: « e l'incarico di Capo del Dipartimento » e, all'ultimo periodo, dopo le parole: « A tale fine » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « un ulteriore contingente di cinque unità di personale non dirigenziale, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « un ulteriore contingente di sette unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e di quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale » e le parole: « proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri » sono sostituite dalle seguenti: « proveniente da Ministeri »;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A tale fine è autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno 2024 e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo »;

al comma 5, dopo le parole: « comma 11, » è inserita la seguente: « del »;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: « alla data di cui al medesimo comma 2, » sono inserite le seguenti: « secondo periodo, », le parole: « venti unità complessive » sono sostituite dalle seguenti: « ventisei unità complessive » e dopo le parole: « predetta data di cui al comma 2, » sono inserite le seguenti: « secondo periodo, »;

al terzo periodo, dopo le parole: « data di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « , secondo periodo, »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Nel capo IV, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

« Art. 12-bis. - (Disposizioni in materia di conferimento di incarichi) - 1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia".

2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attività professionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « All'articolo 39 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, », le parole: « al comma 1, dopo il primo periodo, » sono soppresse e dopo le parole: « il seguente » è inserita la seguente: « periodo »;

al comma 2, la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine » e dopo le parole: « del presente comma » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti".

2-ter. All'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: "salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente" sono inserite le seguenti: ". Ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilità che eventualmente residuano possono essere destinate" e la parola: ", nonché" è soppressa ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « assegna termine » sono sostituite dalle seguenti: « assegna un termine » e le parole: « sono nettamente » sono sostituite dalle seguenti: « siano nettamente »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 3, le parole: « , all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo, all'articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 » e dopo le parole: « funzioni specialistiche » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: « n. 191, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-bis. - (Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico) - 1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria di imprese di interesse strategico nazionale, nel caso in cui la vendita dei compendi aziendali, effettuata all'esito di una procedura di evidenza pubblica, sia dichiarata nulla o sia annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Art. 15-ter. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

All'Allegato I, le parole « ALLEGATO A-bis » sono sostituite dalle seguenti: « Allegato 1 » e la terza riga è soppressa.

All'Allegato II, le parole: « ALLEGATO A-ter » sono sostituite dalle seguenti: « Allegato 2 ».

ARTICOLI DA 1 A 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE E ALLEGATI I E II

Capo I

INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI

Articolo 1.

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico e a quello della pesca e dell'acquacoltura sono realizzati gli interventi urgenti di cui ai seguenti commi.

2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 « Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina », relativi agli aiuti di importo limitato.

2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: « e della pesca » sono inserite le seguenti: « nonché alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168 ».

3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e agroalimentare » sono sostituite dalle seguenti: « , agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura »;

b) dopo le parole: « degli approvvigionamenti alimentari, » sono inserite le seguenti: « nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, ».

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e della competitività, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;

b) quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;

c) quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e al contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonché il limite del contributo per singolo intervento.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. ».

7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. - (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 - 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. ».

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti di cui al precedente periodo risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.

9. Agli oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di produzioni vegetali » sono inserite le seguenti: « con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali »;

b) le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

9-ter. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalità del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-quater. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è abrogato.

Articolo 1-bis.

(Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento « Dedicata a te »)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate ».

Articolo 1-ter.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

« i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;

i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 »;

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

« 3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies ».

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura)

1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il primo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7-ter. L'INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità. ».

4. All'attuazione del comma 3, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2-bis.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate anche a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 2-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « la decadenza dal beneficio » sono inserite le seguenti: « e di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare »;

b) dopo le parole: « il personale ispettivo dell'INL » sono inserite le seguenti: « , compreso il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ».

2. L'INPS è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 111 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'INAIL sono autorizzati per l'anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

Articolo 2-quater.

(Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura)

1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2-quinquies.

(Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura)

1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo è istituita, presso l'INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.

2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono individuati i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS rilascia all'impresa richiedente un'attestazione di conformità.

4. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui al articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge n. 92 del 1979 rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma 3.

5. La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

6. Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 3.

(Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa e per garantire il funzionamento della società AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)

1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa del fenomeno denominato « moria del kiwi », dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4 del presente articolo. Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della « moria del kiwi » sul proprio territorio, come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni è effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della « moria del kiwi ».

4. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 4 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e 40 milioni di euro per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro.

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 855 è inserito il seguente:

« 855-bis. Il fondo di cui al comma 855 può essere altresì utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus ».

5-ter. La dotazione del fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024 e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo.

8-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-ter. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Articolo 3-bis.

(Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli)

1. I registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto definisce le modalità attuative del presente articolo, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola.

Articolo 4.

(Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« o-bis) "costo medio di produzione": il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

o-ter) "costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento. »;

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter). »;

c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: « comprese quelle relative ai prezzi » sono inserite le seguenti: « stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter) »;

d) all'articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9 all'ICQRF.

6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato. »;

d-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: « tutte le informazioni necessarie » sono inserite le seguenti: « , in particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e ai relativi servizi, ».

e) all'articolo 10, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione. ».

2. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono assegnati al suddetto Istituto 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al relativo onere, pari ad 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di cui al comma 2, sono assegnati al suddetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 4-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 139 a 142 sono sostituiti dai seguenti:

« 139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais; d) 40 tonnellate annue per l'orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena; g) 30 tonnellate annue per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.

140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

141. Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142 sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare con le modalità e nei tempi previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141 ».

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4-ter.

(Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese ».

2. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese »;

b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il beneficio di cui alla presente lettera non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ».

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese ».

4. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese ».

Articolo 5.

(Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. ».

2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 è inserito il seguente:

« 423-bis. Le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari ».

2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

Articolo 5-bis.

(Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole)

1. Al fine di garantire la continuità di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi » sono sostituite dalle seguenti: « i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ».

2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito.

Capo II

MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA), DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA, OVINA E CAPRINA E DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA, NONCHÉ PER IL CONTENIMENTO DEL GRANCHIO BLU

Articolo 6.

(Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana)

2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attuazione al Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA), sino al 31 dicembre 2028 è consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.

3. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione »;

2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia »;

3) dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:

« 9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo »;

b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile). - 1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'articolo 1 del presente decreto, nonché le misure adottate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente composto di un massimo di 177 unità del personale delle Forze armate è autorizzato a svolgere le attività di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di cui al terzo periodo del presente comma. Le relative spese di personale e le spese di funzionamento, nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario di cui all'articolo 2. Al personale impiegato nell'ambito delle attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.

3. Limitatamente all'esecuzione delle attività di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e lo stesso personale può procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

4. Il personale militare di cui al comma 3, nell'esecuzione delle operazioni di bio-regolazione, può utilizzare le dotazioni di armamento di cui è fornito, ove compatibili con le attività di cui al comma 1.

5. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al comma 1 del presente articolo, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sono a carico di quest'ultimo.

8. Il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale. ».

3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 ».

Articolo 7.

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus)

1. Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché di contribuire alla difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

3. Alla struttura di cui al comma 2 è assegnato un contingente di personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni:

a) n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) n. 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c) n. 1 unità dal Ministero dell'economia e delle finanze;

d) n. 1 unità dal Ministero del turismo;

e) n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto;

f) n. 1 unità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) n. 1 unità dal Ministero della salute.

4. Il contingente di cui al comma 3 è integrato, nei limiti di ulteriori 6 unità, dal personale non dirigenziale degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti predetti. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 non appartenente al Ministero presso cui è collocata la struttura è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale della struttura di cui al comma 2 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto è autorizzata la spesa di euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »" della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Nel piano di intervento di cui al primo periodo sono individuate, tra le altre, le seguenti misure:

a) misure di difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;

b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;

c) interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;

d) altri investimenti atti a impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;

e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.

6. Per la redazione del piano di intervento di cui al comma 5 il Commissario straordinario può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentite le regioni interessate dalle misure attuative del piano, approvano con proprio decreto il piano di intervento di cui al primo periodo.

7. Il Commissario straordinario provvede, altresì, all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, a mezzo di ordinanze adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.

9. All'attuazione del piano di cui al comma 5 sono destinati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

10. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

11. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.

Articolo 8.

(Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina)

1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario straordinario nazionale è nominato per un periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso è compatibile con altri incarichi pubblici.

2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, e adotta provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite, anche promuovendo e sovraintendendo i processi afferenti all'attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al comma 1 può avvalersi di un sub-commissario, dallo stesso designato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità analoghi a quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento, nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. L'incarico di sub-commissario è compatibile con altri incarichi pubblici.

4. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette funzioni, alla Direzione generale della salute animale può essere assegnato un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

5. Al commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4.

6. Per la corresponsione al contingente di personale di cui al comma 4 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e missioni è autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno 2024, di euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno 2026. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede, quanto a euro 76.720 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e, quanto a euro 125.160 per l'anno 2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Capo III

MISURE URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA, PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) E PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Articolo 9.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonché nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell'ambito delle competenze in materia ambientale, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:

« Art. 161-ter. - (Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare). - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia agroalimentare;

b) i requisiti che il predetto personale deve possedere, nonché le relative attività di formazione e aggiornamento. »;

b) all'articolo 174-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale altresì del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vicecomandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale; »;

c) all'articolo 174-bis, il comma 2-quater è sostituito dal seguente:

« 2-quater. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-bis.

(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024 ».

Articolo 9-ter.

(Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche)

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore ».

2. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalità previste dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono essere inserite sul portale informatico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

3. Le disposizioni cui al comma 2 si applicano anche ai contributi dovuti a partire dall'anno 2020.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-quater.

(Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA)

1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del SIAN, nonché al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata « Agenzia ».

2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.

3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attività di cui al comma 4.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.

6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a decorrere dall'anno 2024, le risorse stanziate sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.

8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1, è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.

9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.

11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresì all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al comma 1.

12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7:

a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;

b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;

c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza dell'eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b) con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate e del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti;

d) il regime previdenziale in godimento.

13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.

14. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al comma 13 del presente articolo, all'articolo 01 del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « il Ministero » sono sostituite dalla seguente: « AGEA »;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Capo IV

NORME IN MATERIA FAUNISTICA E VENATORIA NONCHÉ MISURE IN MATERIA DI UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA E DI RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE

Articolo 10.

(Guardie venatorie)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ».

1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa) ».

Articolo 10-bis.

(Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 11.

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia approva la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter »;

2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorità di bacino distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario di cui all'articolo 3, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Per le finalità di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche collaborano con le autorità di bacino distrettuali.

Entro il 31 ottobre 2024 le autorità di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di cui al terzo periodo, per programmazioni si intendono il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché le programmazioni relative ad interventi finanziati a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ultimo quinquennio.

4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. »;

3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. In coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Per gli interventi di cui all'Allegato 2, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 » e, al quinto periodo, le parole « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « opera » sono inserite le seguenti: « , anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

3) al comma 3, lettera f), le parole da: « ; provvede » fino alla fine della lettera sono soppresse;

4) al comma 3 lettera g), le parole « , da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione » sono soppresse;

5) al comma 3, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

« h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;

h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter. »;

6) al comma 6, all'ottavo periodo, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, all'allegato A sono premessi gli Allegati 1 e 2, di cui agli Allegati I e II al presente decreto.

2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati ».

Articolo 12.

(Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato « Dipartimento per le politiche del mare », da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, la Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale generale e di due unità di personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all'unità di personale dirigenziale generale e alle due unità di personale dirigenziale non generale già assegnate alla struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo e l'incarico di Capo del Dipartimento possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 930.791 euro per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla struttura di missione di cui al comma 2, un ulteriore contingente di sette unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e di quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno 2024 e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data di cui al medesimo comma 2, secondo periodo, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di ventisei unità complessive di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche del mare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, secondo periodo, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2, secondo periodo, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia ».

2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attività professionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Capo V

MISURE URGENTI PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Articolo 13.

(Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. ».

2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti ».

2-ter. All'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: « salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente » sono inserite le seguenti: « . Ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilità che eventualmente residuano possono essere destinate » e la parola: « , nonché » è soppressa.

Articolo 14.

(Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata. ».

2. Al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, per il quale non si è conclusa nell'anno 2023 la selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno 2024, si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro 235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 del presente articolo, all'articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dopo le parole: « specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori » sono inserite le seguenti « ovvero, nel limite di 25 unità, al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche ».

Articolo 15.

(Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Sino a tale data può essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali. ».

2. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Se ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita, l'affittuario può essere individuato anche in deroga a quanto sopra prescritto. In tal caso il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza. ».

Articolo 15-bis.

(Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico)

1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria di imprese di interesse strategico nazionale, nel caso in cui la vendita dei compendi aziendali, effettuata all'esito di una procedura di evidenza pubblica, sia dichiarata nulla o sia annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Articolo 15-ter.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Allegato I

(di cui all'articolo 11, comma 2)

« ALLEGATO 1

(di cui all'articolo 1, comma 5)

Regione

Intervento

Emilia-Romagna

 

Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale

Emilia-Romagna

 

Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo

Lazio

 

Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica

Piemonte

 

Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese-Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara - 1° lotto-2°, 3° e 4° stralcio funzionale

 ».

 

Allegato II

(di cui all'articolo 11, comma 2)

« ALLEGATO 2

(di cui all'articolo 1, comma 5)

Regione

Intervento

Lombardia- Trentino-Alto Adige

Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro

Veneto

Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso

 ».

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1138

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1138:

sulla votazione della questione pregiudiziale, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, Furlan, Garavaglia, Guidi, La Marca, La Pietra, Lorenzin, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Tajani e Unterberger.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Borghesi, Losacco e Malpezzi, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Alfieri, Bilotti e Cantalamessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Mennuni, per partecipare a un incontro internazionale.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica la senatrice Ester Mieli, in sostituzione del senatore Andrea Augello.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione (1180)

(presentato in data 02/07/2024);

senatori De Poli Antonio, Gasparri Maurizio, Mennuni Lavinia, Iannone Antonio, Rastrelli Sergio

Delega al Governo in materia di riordino del settore termale (1181)

(presentato in data 03/07/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Cantu' Maria Cristina ed altri

Opzione professionalizzante nei licei classici e scientifici (1147)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/07/2024);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

dep. Furfaro Marco ed altri

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (1175)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.433 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.555)

(assegnato in data 03/07/2024);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Gasparri Maurizio

Istituzione del reddito di maternità (1176)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/07/2024).

In sede referente

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci Nello ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione (1180)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 03/07/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 03/07/2024 la 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (1138)

(presentato in data 15/05/2024).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 2 luglio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 19 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (n. 172).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 2 luglio 2024 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 luglio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

al dottor Giovanni Filippini, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della salute;

all'ingegnere Stefania Crotta, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

al dottor Alessandro Guerri, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

all'ingegner Luca Proietti, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

al Generale di Brigata della Guardia di Finanza Christian Tettamanti, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

al Contrammiraglio Francesco Tomas, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° luglio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, la relazione concernente l'attività svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a, alla 5a, alla 6a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Doc. LXV, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell'UE (COM(2024) 276 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca Centrale europea - Sull'attuazione e i risultati del programma "Pericles IV" per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel 2023 (COM(2024) 259 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2022 (COM(2024) 267 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Fregolent ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01234 del senatore Scalfarotto e della senatrice Paita.

Interpellanze

BOCCIA, PATUANELLI, MAGNI, BORGHI Enrico, MUSOLINO, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, ALFIERI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il presidente della Regione Veneto, con una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha formalmente chiesto l'avvio della trattativa con il Governo per ottenere le funzioni delegate delle nove materie "non LEP" che è possibile gestire in forma decentrata;

le nove materie "non LEP" riguardano: rapporti internazionali e con la UE; commercio con l'estero; professioni; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; organizzazione della giustizia di pace;

la suddetta proposta è stata accolta con estrema cautela da diversi ministri del Governo, a partire dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, in quanto ritenuta decisamente "affrettata", in ragione della mancata attuazione dei LEP, del loro finanziamento e misurabilità, nonché dell'assenza di una valutazione complessiva di monitoraggio e di impatto finanziario dei "non LEP";

anche alcune Regioni del Sud Italia, a guida del centrodestra, come la Regione Calabria, hanno espresso una netta contrarietà nei confronti della proposta; in particolare, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con un ordine del giorno, approvato dal Consiglio regionale, ha evidenziato la necessità di "valutare l'opportunità di prevedere, prima di procedere alla stipula di intese che prevedano l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sulle materie escluse dalla determinazione dei Lep, la predisposizione di un'analisi di impatto della regolamentazione che tenga conto della valutazione degli effetti delle ipotesi di intervento normativo e regolamentare regionale";

il trasferimento delle suddette materie, in assenza di adeguati criteri, rischia di produrre un impatto in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie di cui non si conosce l'entità effettiva, che moltiplicato per tutte le regioni prefigura problematiche di coordinamento e tenuta della finanza pubblica di notevole consistenza, per non parlare del differente risultato in termini economici, sociali e di accesso ai servizi per i cittadini residenti nelle diverse aree territoriali del nostro Paese;

a giudizio degli interpellanti il preoccupante rischio che emerge dalla proposta avanzata del presidente della Regione Veneto è che ogni singola Regione contratti con il Governo i criteri per il trasferimento delle materie, che possono essere diversi da quelli utilizzati per la stessa funzione da un'altra Regione. L'effetto ultimo è quello di "spezzettare" le materie e distinguere, per ciascuna delle centinaia di funzioni differenziate fra LEP e non LEP, e di differenziare la spesa, il personale e le risorse strumentali necessarie per renderla possibile;

è una situazione che, come ampiamente evidenziato durante il dibattito sul disegno di legge sull'autonomia differenziata, si prospetta in palese contrasto con il principio del coordinamento della finanza pubblica sancito dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione;

considerato che:

la situazione dei conti pubblici del nostro Paese è molto preoccupante e, in prospettiva, nei prossimi mesi saranno inevitabili interventi di rilevante portata per riportarli su un percorso di sostenibilità. Il deficit è stimato al 4,3 per cento del PIL, dopo aver raggiunto il picco del 7,4 per cento nel 2023, a fronte di una crescita economica che per l'anno in corso si prospetta sotto la soglia dell'1 per cento;

in ragione degli andamenti di finanza pubblica, la Commissione europea, in attuazione del nuovo patto di stabilità sottoscritto dal Governo, ha ufficializzato l'apertura di una procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia, che comporterà una correzione del nostro bilancio strutturale per almeno lo 0,5 per cento annuo in rapporto al PIL. Anche alla luce della procedura d'infrazione e in attuazione del "braccio preventivo" del patto, al nostro Paese è stata assegnata una "traiettoria di riferimento", a valle della quale si aprirà un negoziato tra Commissione e Governo. Entro la scadenza del 20 settembre 2024 il Governo italiano dovrà presentare un "piano pluriennale" di interventi correttivi, che sarà approvato nel pacchetto d'autunno del semestre europeo, assieme alle raccomandazioni sul deficit;

la prossima manovra di bilancio si prospetta, pertanto, di importo base non inferiore a 30 miliardi di euro proprio per rispondere all'attuale situazione della nostra finanza pubblica e per far fronte alla procedura d'infrazione per deficit eccessivo;

alla luce della difficile situazione in atto, appare alquanto inopportuno aggiungere ulteriori situazioni di instabilità per la finanza pubblica, come si prospettano in conseguenza dell'iniziativa del presidente della Regione Veneto,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e se intenda attivarsi, per quanto di propria competenza, per evitare ulteriori situazioni di instabilità per le finanze pubbliche che possano derivare dall'attuazione delle proposte contenute nella lettera inviata dal presidente della Regione Veneto al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

se non ritenga opportuno attivarsi per chiarire, in via definitiva, quale sia l'impatto atteso sui conti pubblici derivanti dall'attuazione dell'autonomia differenziata nel suo complesso e se gli effetti prodotti dalla sua attuazione siano tali da compromettere il percorso pluriennale di interventi correttivi che sarà concordato con la Commissione europea;

se intenda chiarire quali siano gli effetti per la finanza pubblica dell'eventuale trasferimento delle nove materie non LEP alla Regione Veneto e più in generale quale sia l'impatto per ciascuna Regione in caso di richiesta di loro trasferimento.

(2-00020p. a.)

Interrogazioni

TURCO - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:

il progetto proposto dalla Ecologistic S.p.A. riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Ginosa (Taranto), con l'inserimento di una centrale termoelettrica in assetto trigenerativo, ovvero, in altri termini, di un inceneritore o termovalorizzatore. Questo impianto, di potenza 90 megawatt termici e 20 megawatt elettrici, utilizzerà come combustibile il CSS (combustibile solido secondario) ottenuto dal trattamento della frazione plastica non recuperabile;

il Comune di Ginosa ha sollevato numerose preoccupazioni in merito, che richiedono un esame attento e urgente riguardo all'impatto ambientale e sulla salute pubblica, come evidenziato dalle osservazioni elaborate dal tecnico incaricato dal Comune stesso;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 31 maggio 2022, il Comune di Ginosa ha espresso la propria contrarietà all'insediamento di impianti di smaltimento rifiuti nel territorio comunale, evidenziando la necessità di proteggere la salute dei cittadini e l'ambiente, nonché di salvaguardare la vocazione agricola e turistica del territorio;

considerato che:

le principali criticità sollevate dal Comune riguardano una serie di aspetti di primaria importanza;

la Ecologistic S.p.A., precedentemente Logistic & Trade S.r.l., opera in base a un contratto di comodato d'uso gratuito con il Comune di Ginosa, datato 11 agosto 2014, che non permette cambiamenti di destinazione d'uso dei locali senza autorizzazione. La trasformazione dell'attività di stoccaggio rifiuti in attività di combustione viola quindi il contratto esistente. Manca, inoltre, il requisito di titolarità: il contratto di comodato è stato stipulato con Logistic & Trade e non con Ecologistic, che subentra senza un aggiornamento formale del contratto. Pertanto, Ecologistic ad avviso dell'interrogante non ha il titolo per richiedere l'ampliamento dell'attività;

la superficie totale dell'area interessata supera i 40 ettari, necessitando, secondo la legge regionale 7 novembre 2022, n. 26, un parere obbligatorio del Comune, che non risulta essere stato ottenuto;

l'area destinata all'ampliamento è di uso agricolo, secondo il piano di gestione dei rifiuti, il che pone severi limiti alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti;

la costruzione di un camino di 45 metri altererebbe significativamente il paesaggio, contravvenendo alle norme del piano paesaggistico territoriale regionale, in particolare quelle riguardanti le componenti culturali e insediative;

l'area è vicina a formazioni arbustive protette e la costruzione dell'impianto contrasta con gli obiettivi di tutela del piano paesaggistico, che prevede limitazioni alle attività di trasformazione del paesaggio naturale;

la Ecologistic S.p.A. prevede di ottenere parte del CSS-C necessario da terzi, potenzialmente aumentando l'afflusso di rifiuti da trattare e non limitandosi a quelli autoprodotti, senza una valutazione adeguata degli impatti ambientali derivanti;

le emissioni di sostanze pericolose come cloro, mercurio e diossine, derivanti dalla combustione del CSS, potrebbero essere state sottostimate, con gravi rischi per la salute pubblica e l'ambiente;

la documentazione presentata dal proponente non fornisce dettagli sufficienti sulla conformità alle migliori tecniche disponibili (BAT), soprattutto per quanto riguarda la combustione del CSS-C;

considerato inoltre che:

non risultano chiari le modalità e gli importi relativi ai finanziamenti concessi da Invitalia a Ecologistic per la realizzazione del progetto;

la gestione dei rifiuti nel territorio di Ginosa deve rispettare i principi di sostenibilità e di tutela dell'ambiente, in linea con la normativa vigente (decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni);

la popolazione locale ha espresso forte preoccupazione per le possibili conseguenze negative sulla salute pubblica e sull'ambiente derivanti dall'attuazione del progetto;

il Ministero dell'ambiente ha avviato la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) per il progetto, e il Comune di Ginosa ha trasmesso le proprie osservazioni al Ministero, richiedendo una valutazione attenta e rigorosa degli impatti,

si chiede di sapere:

quali valutazioni siano state fatte riguardo alle osservazioni presentate dal Comune di Ginosa in merito alle problematiche sollevate (anche di legittimità e conformità giuridica) circa il progetto di ampliamento dello stabilimento di trattamento dei rifiuti e all'inserimento della centrale termoelettrica;

se si intenda rendere note le misure di monitoraggio e controllo delle emissioni inquinanti che si ritiene di applicare, al fine di garantire che l'attività della centrale termoelettrica non comprometta la qualità dell'aria e la salute dei cittadini e non danneggi la vocazione agricola e turistica del territorio;

come si intenda rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla popolazione locale riguardo alla possibile "falsa" chiusura del ciclo dei rifiuti, ovvero all'uso di frazioni plastiche non recuperabili come combustibile, che potrebbe mascherare una gestione inefficiente e insostenibile dei rifiuti;

se vi sia l'intenzione di prendere atto che non ci sono le condizioni tecnologiche, ambientali e sanitarie per il rilascio dei titoli autorizzativi;

se siano state considerate alternative più sostenibili e meno impattanti per la gestione dei rifiuti nel territorio di Ginosa, in linea con gli obiettivi di economia circolare e riduzione delle emissioni di gas serra;

se si intenda fornire spiegazioni sulle motivazioni che hanno indotto Invitalia a finanziare un progetto di questa tipologia, in palese contrasto con gli obiettivi della transizione ecologica e potenzialmente rischiosi e dannosi per il territorio e per la comunità locale;

se si intenda, altresì, rendere noti i dettagli dell'importo del finanziamento concesso da Invitalia per il progetto, specificando le condizioni e le finalità per le quali tali fondi sono stati destinati.

(3-01240)

GASPARRI, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

si è svolta il 1° luglio 2024, a Milano, l'inaugurazione dei locali della Divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), che affiancherà le divisioni di Parigi e Monaco di Baviera e avrà competenza sui contenziosi relativi ai settori medicale-farmaceutico, agro-alimentare, fitosanitario e moda;

a Milano è già operativa dal 1° giugno 2023 la Divisione locale italiana del TUB, parte integrante della giurisdizione brevettuale europea;

l'assegnazione di una delle divisioni centrali del TUB, giunta al termine di un complesso negoziato a livello europeo, è un riconoscimento dell'Italia quale seconda economia manifatturiera d'Europa e mette Milano sempre più al centro del nuovo sistema europeo di protezione della proprietà intellettuale, strumento essenziale per tutelare la competitività delle imprese italiane sui mercati esteri;

l'avvio a pieno regime del nuovo sistema brevettuale unificato coincide con l'inizio di una nuova Legislatura europea, nel corso della quale l'Unione è chiamata a dotarsi di una politica industriale ambiziosa e pragmatica, in grado di rilanciare la competitività e far fronte alle sfide che i settori produttivi si trovano ad affrontare: rischi geopolitici, diversificazione dei mercati di approvvigionamento e di sbocco, innovazione tecnologica e cambiamenti climatici,

si chiede di sapere quali ricadute potrà generare il nuovo polo giurisdizionale di Milano sulle imprese e sugli operatori del diritto nel settore della proprietà industriale e quali ulteriori iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere, anche a livello europeo, per favorire la competitività delle imprese italiane sui mercati esteri.

(3-01241)

MURELLI, ROMEO - Al Ministro per le disabilità. - Premesso che:

nell'ambito della presidenza del G7, l'Italia ha promosso per la prima volta in assoluto a livello ministeriale il G7 Inclusione e disabilità, una nuova linea ministeriale che consentirà ai Paesi del G7 di confrontarsi sui temi dell'inclusione e della disabilità e di condividere strategie e impegni per contrastare le discriminazioni e garantire a tutti il diritto alla piena partecipazione civile, sociale e politica alla vita quotidiana;

come annunciato, il G7 Inclusione e disabilità si terrà in Umbria il 14, 15 e 16 ottobre 2024 e, nella giornata di accoglienza delle delegazioni, si svolgerà un evento pubblico in piazza ad Assisi dedicato all'incontro, al mondo associativo e alle famiglie al quale tutti potranno partecipare;

il tema della disabilità è generalmente declinato nella prospettiva dell'inclusione, che è imprescindibile per tutelare i diritti fondamentali, ma è indispensabile andare oltre e puntare anche sulla valorizzazione delle persone, investendo sui talenti e sulle competenze di ognuno;

in questa prospettiva, è necessario lavorare sui temi prioritari della vita autonoma e indipendente delle persone con disabilità e dell'inclusione lavorativa, ma anche sui diritti che costituiscono una precondizione per l'inclusione sociale, come il diritto all'accessibilità, che deve essere universale e riguardare tutti gli aspetti della vita;

il G7 Inclusione e disabilità potrà costituire un'occasione concreta per rafforzare gli impegni in questi ambiti e per valorizzare anche l'esperienza dell'Italia che ha recentemente adottato i decreti attuativi della riforma in materia di disabilità,

si chiede di sapere come sarà organizzato il G7 Inclusione e disabilità e se vi siano prime indicazioni in merito alle tematiche che saranno trattate.

(3-01242)

NICITA, BOCCIA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, ALFIERI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

in Sicilia perdura una condizione di grave siccità con una forte anomalia della precipitazione cumulata: a fine maggio 2024 le precipitazioni accumulate in Sicilia negli ultimi 12 mesi, con una media regionale di 453 millimetri, sono scese sotto la soglia di 500 millimetri medi, valore che non si registrava dalla grande siccità del 2002, quando nello stesso periodo l'accumulo medio risultava essere stato di 415 millimetri. Spiccano alcune aree della regione, principalmente nella Sicilia centro-orientale e sulla fascia centro-meridionale, dove gli accumuli annuali sono inferiori a 300 millimetri, con deficit che arrivano a superare il 60 per cento a livello annuale, come a Catania, dove con soli 240 millimetri caduti in un anno mancano all'appello oltre 400 millimetri di pioggia;

nelle zone del Catanese e del Siracusano si registrano le anomalie più alte. Catania città registra addirittura un'anomalia del 70 per cento, il che vale a dire che nel periodo compreso tra luglio 2023 ed aprile 2024 a Catania vi è stato il 70 per cento in meno delle precipitazioni. A Linguaglossa si tocca il 79 per cento in meno, a Mineo si arriva al 67 per cento, a Paternò al 71. Nel Catanese non cadeva così poca pioggia dal 1969. Nel Siracusano, invece, i centri più in crisi sono Augusta e Lentini, con percentuali analoghe;

la condizione di grave siccità riguarda in ogni caso l'intera regione Sicilia: le 29 le dighe siciliane mostrano quasi tutte una portata dell'acqua dimezzata rispetto all'anno precedente e una parte significativa di questa è da tempo bloccata o dispersa per gli ostacoli alla distribuzione, alla pulitura degli alvei, al blocco delle perdite;

per il comparto agricolo e zootecnico quest'anno si stima una perdita pari in media al 50 per cento della produzione nello scenario di "improbabili precipitazioni estive" e del 75 per cento nel caso in cui queste non dovessero verificarsi. Grano, cereali e foraggi, segnala la Coldiretti, fanno registrare un calo nella produzione con punte del 100 per cento, per non parlare dei danni al settore zootecnico;

il piano di razionamento dell'acqua coinvolge quasi un milione di persone, circa un quinto della popolazione siciliana. La riduzione forzata di forniture d'acqua potabile da parte di Siciliacque, la società che gestisce le reti idriche dell'isola, riguarda già 93 comuni nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. Sono previste riduzioni della portata d'acqua fra il 10 e il 45 per cento, con punte più alte in 15 centri del nisseno e dell'agrigentino. Secondo i dati ANBI, in alcuni invasi dell'isola per uso potabile manca oltre il 90 per cento dell'acqua;

nei giorni scorsi è stato lanciato un allarme dai centri di dialisi alla Regione. Per ognuno dei 4.000 pazienti sotto trattamento nelle 81 strutture dell'isola, servono 1.500 litri di acqua a seduta, mentre in molti comuni l'acqua viene erogata ogni 15 giorni;

anche le associazioni del settore turistico hanno lanciato l'allarme circa la fornitura di acqua potabile e sul costo dell'impiego delle autobotti;

ad oggi, l'intervento del presidente della Regione Siciliana risulta assolutamente insufficiente: solamente 20 milioni di euro per misure compensative, ma la stima della perdita economica complessiva va, a seconda degli scenari ipotizzati, da un miliardo a 2 miliardi e 686 milioni di euro;

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, il Governo ha dato parere negativo su un emendamento a prima firma del primo interrogante (emendamento 14.0.9 (testo 2), poi respinto, che destinava tra l'altro 600 milioni al contrasto urgente all'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna;

in Sardegna, l'emergenza siccità è rappresentata dal passaggio delle scorte nelle dighe dal 62,8 al 57,4 per cento. In numeri assoluti ciò significa che in un mese (l'ultimo dato è relativo al 30 giugno 2024) l'isola ha a disposizione 100 milioni di metri cubi in meno negli invasi, la cui portata è passata da 1145.63 milioni di metri cubi a 1048.06 milioni. A soffrire maggiormente la sete sono le campagne della parte centro-orientale dell'isola, Ogliastra e Nuorese, ma c'è vi sono aree in cui la situazione è addirittura peggiore, come nel Sulcis;

in tutte le regioni meridionali, in ogni caso, nessuna significativa precipitazione piovosa ha mitigato la gravissima aridità, che attanaglia da quasi un anno il Mezzogiorno. Mentre al Nord i corpi idrici sono al colmo, in Basilicata le riserve d'acqua stoccata nei bacini artificiali sono calate di 12 milioni di metri cubi in una settimana ed il deficit sul 2023 è salito a quasi 194 milioni di metri cubi; in Puglia sono 12 i milioni di metri cubi d'acqua rilasciati dagli invasi della Capitanata ed il deficit rispetto ai volumi invasabili è di circa il 56 per cento; nel basso Salento, da inizio 2024, la pioggia caduta è stata mediamente di 169 millimetri (a Santa Maria di Leuca, solo 125,5 millimetri) registrando quindi un 45 per cento in meno sull'andamento climatico consueto. La Regione Basilicata si accinge a richiedere lo stato di emergenza; la Calabria occupa, insieme a Basilicata, Sicilia e Puglia, il primo posto della classifica delle regioni sottoposte a un elevato tasso di stress idrico, analizzando il rapporto tra prelievi idrici totali e disponibilità di acqua superficiale e sotterranea. Le sorgenti idriche sono in calo del 50 per cento e gli invasi sono pochi e obsoleti. Le coltivazioni della vite di Bivongi, Palizzi, Pellaro, la produzione bergamotticola hanno avuto un crollo importante rispetto agli scorsi anni, mettendo in pericolo la tenuta economica e sociale del tessuto produttivo e delle aziende stesse. Le produzioni di olio d'oliva e quelle orticole si sono ridimensionate in maniera trasversale sia sulla fascia ionica che su quella tirrenica del Reggino che nei territori del Vibonese. Nelle ultime settimane tutte le fonti regionali che alimentano l'acquedotto campano Torano-Biferno (sorgenti del Maretto, del Torano e del Biferno, per il tramite dell'acquedotto molisano) stanno registrando un "severo e perdurante decremento della capacità di alimentazione". Nel 2017, anno nel quale fu dichiarata l'emergenza idrica, nel mese di maggio la portata delle fonti era pari a 4.156 litri al secondo. Dal 1° al 19 giugno è stata di 4.077 litri al secondo;

considerata la necessità di un'azione rapida e coordinata a livello nazionale per affrontare la crisi climatica ed idrica e garantire la sopravvivenza del settore agricolo e zootecnico, fondamentale per l'economia e la sicurezza alimentare del Paese, la sostenibilità dei flussi turistici e le stesse condizioni di vivibilità della popolazione residente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei dati riportati e quali azioni di propria competenza abbia posto in essere sino a questo momento per fronteggiare la crisi idrica;

quali urgenti e improcrastinabili misure, sia di carattere emergenziale che di carattere strutturale, il Governo intenda mettere in atto per fronteggiare la gravissima crisi che le regioni insulari e meridionali stanno attraversando sia sotto il profilo ambientale che sotto quello economico-sociale.

(3-01243)

MENIA, MALAN, BARCAIUOLO, MIELI, SPERANZON, ZEDDA - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

i cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Spagna al 31 dicembre 2022 erano 233.886; rispetto al 2021, le migrazioni annuali verso la Spagna erano aumentate oltre il 7 per cento;

secondo i dati dell'ufficio statistica del Ministero dell'interno, tra i Paesi dell'Unione europea la Spagna rappresenta la quarta destinazione per scelta dei nostri connazionali che decidono di trasferirsi all'estero;

la tendenza migratoria dall'Italia verso la Spagna è in continua crescita, circa del 10 per cento nell'ultimo anno, come emerso dall'ultima riunione della rete consolare in Spagna, tenutasi a Madrid, lo scorso gennaio, che assiste circa 290.000 connazionali regolarmente registrati;

l'ordinamento giuridico spagnolo, come principio generale, impone agli stranieri che acquisiscono la cittadinanza spagnola l'obbligo di rinunciare a quella di origine;

considerato che:

tale obbligo non sussiste per i cittadini di alcuni Stati con i quali la Spagna ha stipulato specifici accordi, come da ultimo con la Francia, grazie alla Convenzione di Montauban;

risultano in corso delle interlocuzioni con il Governo spagnolo per la redazione di una convenzione sul modello dell'accordo tra Spagna e Francia,

si chiede di sapere se tali interlocuzioni siano effettivamente in corso e, in questo caso, quale sia lo stato di avanzamento dei lavori al fine di garantire il mantenimento della cittadinanza italiana ai connazionali che, molto numerosi, si stabiliscono in Spagna.

(3-01244)

(già 4-01278)

SIRONI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

nel 2019 il Comitato olimpico internazionale ha assegnato alle città di Milano e Cortina d'Ampezzo l'organizzazione dei giochi olimpici e paralimpici invernali 2026: nel dossier di candidatura si legge che "il piano di realizzazione di Milano Cortina 2026 prevedrà una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) complessiva (...) La VAS sarà condotta da una commissione ad hoc alla quale concorreranno tutte le Autorità Regionali coinvolte nei Giochi: Regione Lombardia, Regione Veneto e Province Autonome di Bolzano e Trento. Il piano di realizzazione complessivo dei Giochi sarà inoltre sottoposto, nel quadro della VAS, a una specifica valutazione per evitare ogni possibile impatto sulla conservazione della biodiversità e del patrimonio culturale" e che "La VAS complessiva espletata per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 garantirà che si tenga conto dei fattori ambientali in sede di sviluppo delle azioni strategiche";

le autorità interessate dovranno stabilire se i progetti dovranno essere sottoposti o meno a una valutazione di impatto ambientale (VIA) specifica. La conduzione della VIA rientrerà nelle responsabilità delle Regioni e sarà condotta preliminarmente durante la fase di progettazione, come previsto dall'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla normativa regionale applicabile (legge n. 4 del 2016 della Regione Veneto e legge n. 05 del 2010 della Regione Lombardia);

il dossier inoltre dà atto che "Il Pala Italia Santa Giulia è una struttura privata che fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione denominato Montecity - Rogoredo, nella parte sudorientale di Milano. L'organizzazione responsabile della progettazione e della realizzazione della sede - Risanamento S.p.A. - procederà secondo le seguenti fasi di realizzazione: a) pubblicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - gennaio 2019";

la Direzione generale per il patrimonio naturalistico dell'allora Ministero della transizione ecologica aveva informato che stava curando la trasmissione alla Commissione europea delle misure di compensazione per interventi per i quali la valutazione di incidenza fosse giunta a conclusioni negative e che fra i diversi interventi previsti "all'interno di siti della rete Natura 2000, alcuni hanno comportato o comporteranno la necessità di attuare la procedura di deroga prevista dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat', a seguito di valutazione di incidenza conclusa con esito negativo";

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 926 del 2022, tuttavia, si afferma che "il Piano degli interventi è stato predisposto effettuando la ricognizione degli interventi già ricompresi in piani e programmi di livello territoriale, per i quali sono state già effettuate specifiche procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)" e che esso "rileva quale programma finanziario e che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006 lo stesso non è assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica". L'art. 1 approva: "1. (...) il Piano degli interventi predisposto dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., (...) 2. Il suddetto Piano degli interventi effettua una ricognizione delle opere con indicazione del relativo codice unico di progetto (CUP), del costo dell'intervento, del soggetto attuatore, delle priorità di realizzazione degli interventi, delle relative fonti e coperture finanziarie, suddividendole in essenziali ed essenziali-indifferibili, secondo quanto specificato nell'articolo 2 del presente decreto", senza alcuna indicazione della VAS;

considerato che il piano interessa l'intera regione alpina e che la procedura di VAS deve essere effettuata su piani o programmi che possano avere significativi impatti sull'ambiente, al fine di individuare la strategia più sostenibile per l'ambiente, valutando tutte le alternative e comparando gli obiettivi di sviluppo del piano o programma con gli effetti significativi, singoli e cumulativi che la sua attuazione potrebbe avere sull'ambiente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere alle valutazioni ambientali omesse prima della completa realizzazione delle opere olimpiche, in ossequio alle direttive europee e alla legislazione nazionale di settore;

quale sia la tempistica entro cui si procederà alla nomina dei membri della nuova commissione VIA-VAS.

(3-01245)

SBROLLINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

l'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) è un ente morale istituito con decreto del Capo dello Stato n. 650 del 1947, che con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 ha assunto la personalità giuridica di diritto privato;

con legge n. 337 del 1953, all'ente è stata riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi dei mutilati per causa di servizio presso le pubbliche amministrazioni e gli istituti di assistenza in materia;

il sostegno all'UNMS è disciplinato dalle leggi n. 476 del 1987 e n. 438 del 1998; inoltre l'ente è tra i destinatari del 5 per mille dell'IRPEF ed è iscritto al registro delle associazioni di promozione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'Unione ha un unico patrimonio, contabilità, soggettività tributaria, e le articolazioni periferiche sono dotate di indipendenza operativa e funzionale, ma non di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale o contabile;

l'UNMS riscuote i contributi associativi, su partite di pensione erogate dallo Stato, tramite lo strumento delle deleghe con ritenuta sui ratei mensili delle stesse;

l'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha attribuito all'INPS tutte le relative funzioni per la riscossione dei contributi sindacali;

l'ente, in quanto percettore di finanziamenti pubblici, deve essere sottoposto, nell'ambito del suo autogoverno, alle regole democratiche di elezione dei propri vertici interni e, al contempo, ai controlli opportuni sulla gestione da parte delle istituzioni finanziatrici e della magistratura contabile;

in molteplici occasioni, ogniqualvolta i soggetti che ricoprivano cariche sociali, ovvero ai vertici delle articolazioni periferiche, hanno richiesto, in base ai principi di trasparenza richiamati, o informazioni o copia della documentazione, sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari e sospensioni o espulsioni, col chiaro intento di non consentire agli iscritti la conoscibilità degli atti a fondamento della redazione dei bilanci;

relativamente ai provvedimenti disciplinari, questi sono stati più volte oggetto di impugnativa giudiziale da parte degli interessati e, nonostante le numerosissime sentenze favorevoli, la risposta del presidente nazionale si è sempre concretizzata in ulteriori provvedimenti che a loro volta necessitavano di ulteriori azioni legali;

l'attività messa in atto dal presidente, attraverso queste azioni disciplinari secondo l'interrogante pretestuose, è evidentemente tesa all'attuazione di una politica di epurazione che mira ad asservire i vertici dell'associazione alle indicazioni e agli scopi del presidente nazionale;

tale impostazione, le richiamate pretestuose espulsioni di diversi presidenti di sezione, le sentenze avverse all'UNMS e le conseguenti spese prive di fondamento statutario, insieme al procedimento contro il Comune di Napoli per il rilascio di un immobile e la vendita, forse conseguente, della sede di proprietà nella stessa città, potrebbero anche aver seriamente compromesso la solidità patrimoniale dell'ente, a totale insaputa dei soci e dei vertici locali;

più recentemente, poi, risulterebbe da notizie riportate da organi di stampa locali che la sezione di Agrigento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, attraverso il suo presidente Arturo Tortorici, avrebbe aderito ad un partito politico e che tale scelta "sarebbe condivisa con l'associazione nazionale, che sostiene le politiche del movimento guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, come evidenziato anche dai rapporti di collaborazione e vicinanza tra il presidente nazionale Antonino Mondello e la ministra Alessandra Locatelli",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con urgenza per verificare prima, e garantire poi, la corretta gestione ed utilizzazione dei fondi pubblici erogati a favore dell'ente e la salvaguardia del suo patrimonio e se non intenda, valutata la sussistenza e la gravità dei presupposti richiamati, adottare le iniziative di competenza attraverso il commissariamento dell'ente.

(3-01246)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MAIORINO, ALFIERI, DE CRISTOFARO, CATALDI, PARRINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il 29 novembre 2019 il comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha sostenuto una violazione da parte dell'Italia del patto sui diritti civili e politici (caso Staderini-De Lucia versus Italia). Le conclusioni del comitato (comm. 2656/2015) dichiaravano che in Italia l'esercizio effettivo del diritto di tutti i cittadini a promuovere referendum è irragionevolmente regolato e, di fatto, impedito, concludendo che l'Italia ha violato il diritto di partecipare alla vita politica e al governo del Paese attraverso i referendum e le leggi di iniziativa popolare;

il richiamo del comitato ONU ha spinto l'Italia a introdurre la possibilità di raccogliere le firme per i referendum attraverso una piattaforma on line con la legge di bilancio per il 2021. La raccolta firme on line prevista (art. 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020), oltre che per i quesiti referendari, vale anche per i progetti di legge di iniziativa popolare, e renderebbe finalmente gratuita la possibilità di attivare iniziative di democrazia diretta senza dover ricorrere a privati;

le piattaforme per la raccolta delle firme referendarie realizzate da aziende informatiche sono infatti diverse, ma con costi ingenti e significativi anche per i comitati referendari. La normativa transitoria consente infatti la raccolta delle firme attraverso piattaforme private, ma con costi pari a circa un euro per ciascuna firma;

il 14 novembre 2023 è stato finalmente annunciato il caricamento on line della piattaforma, che avrebbe dovuto essere operativa già a gennaio 2022. La data effettiva è slittata ulteriormente di mesi, salvo poi dichiarare la piattaforma impossibile da utilizzare perché ancora da testare. Ad oggi il sito dedicato risulta ancora inaccessibile;

considerato che:

numerosi sono stati gli atti di sindacato ispettivo presentati volti a sollecitare l'accessibilità e l'operatività effettiva della piattaforma, ma tutti con scarso esito. In risposta ad un'interrogazione però il ministro Nordio, in data 17 maggio 2023, ha dichiarato che pochi giorni prima il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento per la transizione digitale del Ministero della giustizia avevano sottoscritto un accordo per la definizione degli impegni e l'attuazione delle attività progettuali volte al completamento e alla successiva attivazione e al contestuale passaggio delle competenze relative alla gestione della piattaforma dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero attraverso un'apposita convenzione;

in particolare, l'accordo prevedeva un piano per le attività di completamento, attivazione e il passaggio delle competenze relative alla gestione della piattaforma "Referendum" attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro misto, con rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, della SOGEI S.p.A., gestore della piattaforma, del Ministero della giustizia, futuro gestore, e della Corte di cassazione, che era chiamata per legge alla verifica delle sottoscrizioni referendarie. Il piano di lavoro avrebbe avuto una durata non superiore a 12 mesi. Per scadere quindi circa un mese fa, nel maggio 2024;

solo una volta che le parti avessero attestato congiuntamente l'integrale adempimento delle attività previste dall'accordo sottoscritto il 5 maggio 2023, ha concluso il Ministro, la piattaforma sarebbe stata trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della giustizia, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, e solo allora il Ministero sarebbe stato individuato quale gestore della piattaforma,

si chiede di sapere:

a che punto siano i lavori relativi al piano per le attività di completamento, attivazione e passaggio delle competenze relative alla gestione della piattaforma on line di cui all'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020, e l'adempimento delle attività previste dall'accordo sottoscritto il 5 maggio 2023 e se sia stata siglata l'apposita convenzione;

quando sarà disponibile e operativa la piattaforma, strumento di partecipazione fondamentale alla vita politica e al governo del Paese attraverso i referendum e le leggi di iniziativa popolare, ponendo così fine alla violazione del patto sui diritti civili e politici evidenziato dal comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite e, conseguentemente, quando le cittadine e i cittadini potranno usufruire del sito dedicato e dei suoi strumenti.

(3-01239)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LOMBARDO - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

Mario Paciolla, un giovane cooperante italiano, è stato trovato impiccato il 15 luglio 2020 nella sua abitazione a San Vicente del Caguán, in Colombia, dove stava svolgendo una missione di osservatore per le Nazioni Unite nell'ambito dell'accordo tra Governo colombiano e FARC;

lo scorso 14 giugno 2024 la Procura di Roma ha chiesto, per la seconda volta, l'archiviazione del caso, ritenendo accreditata l'ipotesi del suicidio, malgrado vi siano numerosi elementi, a partire dal sangue e dalle ferite sul corpo, che suggeriscono l'ipotesi alternativa dell'omicidio, sostenuta dai familiari della vittima;

la famiglia del cooperante italiano ha espresso la propria contrarietà all'archiviazione e chiesto la piena divulgazione dei dati dell'autopsia effettuata in Italia, avanzando nuovamente la richiesta di essere ascoltata dalla Procura sui punti ancora oscuri degli eventi immediatamente successivi alla morte di Mario Paciolla,

si chiede di sapere:

quali azioni concrete il Ministro in indirizzo abbia intrapreso o intenda intraprendere per verificare con le autorità colombiane se sia possibile appurare le circostanze e raccogliere le testimonianze in grado di chiarire, se non la responsabilità, il contesto in cui è avvenuto il delitto e se siano state avviate le indagini in Colombia;

quali misure intenda adottare per sostenere la famiglia di Mario Paciolla nella ricerca della verità, complicata da rapporti con le istituzioni colombiane, che solo eufemisticamente possono essere giudicate poco collaborative.

(4-01306)

DE POLI - Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per la protezione civile e le politiche del mare. - Premesso che:

le acque dell'Adriatico centro-settentrionale sono attualmente interessate da un fenomeno di intensa fioritura algale;

le rilevazioni dell'Agenzia per la protezione ambientale delle Marche hanno evidenziato un'intensificazione di strie e affioramenti di mucillagini sotto costa lungo l'intero litorale regionale;

le mareggiate dei giorni scorsi non hanno contribuito a migliorare le condizioni delle acque. Al contrario, si sono registrati affioramenti più consistenti nei porti e nelle insenature esposte a venti e correnti dominanti;

il materiale in sospensione, oltre a rappresentare un disagio per la balneazione, depositandosi sui fondali interferisce con l'equilibrio dell'ecosistema marino e ostruisce gli attrezzi da pesca (nasse, reti da posta, reti a strascico, filtri di aspirazione e raffreddamento dei motori delle imbarcazioni);

considerato che in attesa delle condizioni meteorologiche più favorevoli che contribuiscano alla mitigazione del fenomeno, il regolare svolgimento delle attività di pesca è minacciato o gravemente compromesso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;

quali iniziative intendano assumere per monitorare l'evoluzione del fenomeno e stimare il suo impatto sul comparto della pesca, con ogni conseguente determinazione.

(4-01307)

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO - Ai Ministri della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che da organi di stampa si apprende che si susseguono a Montichiari (Brescia) le partenze di carichi di merci pericolose, quali armi ed esplosivi, dall'aeroporto "Gabriele d'Annunzio" e i lavoratori aeroportuali sono in stato di agitazione per protestare contro il transito di armi e armamenti di qualsiasi tipo attraverso l'aeroporto stesso;

considerato che:

sussiste un rischio elevato per la sicurezza dei lavoratori derivante dall'attività di movimentazione di merci pericolose (armi ed esplosivi) nell'aeroporto di Montichiari, l'attività di carico e scarico di armi, razzi, missili ed esplosivi in dotazione ai militari;

i lavoratori non vogliono essere complici delle guerre in corso nel mondo, rifiutando di partecipare al trasporto di armi con voli militari travestiti da voli civili;

i lavoratori aeroportuali denunciano che continuano a subire le conseguenze delle scelte del Governo, mentre i salari rimangono tra i più bassi d'Europa e si spendono miliardi di euro in armamenti, mentre sanità e servizi pubblici subiscono tagli inaccettabili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritengano di assoluta priorità, a giudizio degli interroganti in ragione della grave situazione esistente in Ucraina e nella striscia di Gaza, chiarire la posizione del Governo italiano in merito alle esportazioni di armamenti nonché spiegare la prosecuzione del commercio d'armi con Israele;

se siano a conoscenza delle denunce e delle segnalazioni dei lavoratori aereoportuali riguardanti il transito di armi attraverso l'aeroporto di Montichiari e quali risposte siano state date a tali segnalazioni, nonché quali provvedimenti siano stati presi o siano in programma per impedire l'utilizzo di aeroporti civili per il transito di armi e materiali militari, al fine di evitare il coinvolgimento dei lavoratori civili in attività potenzialmente pericolose ed eticamente discutibili;

se non ritengano opportuno presentare alle Camere un nuovo rapporto sul rilascio delle autorizzazioni alle esportazioni di armi, per verificare quali altri Paesi siano stati eventualmente destinatari di armamenti, in contrasto con la legge italiana;

se intendano adoperarsi nelle opportune sedi internazionali, al fine di compiere e far compiere passi di distensione e di blocco dei bombardamenti.

(4-01308)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-01240 del senatore Turco, sul progetto di ampliamento della centrale termoelettrica presente a Ginosa (Taranto);

10ª Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01246 della senatrice Sbrollini, sulla gestione dell'Unione nazionale mutilati per servizio.