Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 202 del 26/06/2024

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (1133)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

        Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalla Commissione al decreto-legge, si rinvia all'Atto Senato 1133-A (pagg. 10-37). Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 201.

ARTICOLI DA 1 A 38 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DELLE POLITICHE DI COESIONE EUROPEA

Articolo 1.

(Principi, finalità e definizioni)

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.

2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione di cui al comma 4, lettera i), del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060, anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

b) « PNRR »: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

c) « interventi del PNRR »: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

d) « FSC »: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) « Accordo per la coesione »: gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) « regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES unica per il Mezzogiorno »: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;

g) « amministrazione titolare di programma »: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;

h) « regioni meno sviluppate »: le regioni italiane individuate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;

i) « Autorità di gestione »: l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

l) « condizioni abilitanti »: il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;

m) « sistema nazionale di monitoraggio »: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Articolo 2.

(Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 tra la Commissione europea e l'Italia, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Articolo 3.

(Cabina di regia)

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2 del presente articolo, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, la Cabina di regia:

a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni;

b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;

c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4; i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari;

d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui al medesimo comma 1 è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4.

(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal FSC, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060, l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:

a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;

b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;

c) complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse del FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);

d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;

e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;

f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;

g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023;

h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060;

i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023;

m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060;

m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;

m-ter) interventi mirati alla formazione e all'istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori;

m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà educativa con riferimento al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili;

m-quinquies) valutazione dell'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e sono corredati di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:

a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;

b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;

c) completamento dell'intervento.

4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 3 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2 del presente articolo, nonché al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall'articolo 5, e provvede a convocare la Cabina di regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, l'attività di verifica di cui al primo periodo è effettuata unitamente alle amministrazioni centrali competenti per materia.

5. È ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.

6. Le amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

7. All'articolo 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, dopo le parole: « all'articolo 10, comma 1, » sono inserite le seguenti: « da adottare entro il 31 luglio 2024, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Piano strategico è aggiornato secondo le medesime modalità di cui al primo periodo. ».

7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano « Italia 5G » di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-bis, comma 8. All'esito delle procedure selettive e dell'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma operativo complementare di cui al comma 2.

4. I contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/ 1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5 la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

6-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'area dei funzionari e di 150 unità di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

6-quinquies. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-ter è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-ter è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter e 6-quinquies, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-septies. Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-octies. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: « da legge, » sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: « stabiliti per legge o » sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c) ».

Articolo 6-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2024, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.000.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 7.

(Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione)

1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una più efficiente e tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse del FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle nuove regole europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

3. Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestione, in caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna, sentita l'Autorità di gestione, al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.

4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia di cui all'articolo 3, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

Articolo 8.

(Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:

1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie « deep tech »;

2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;

3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.

3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.

4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5.

6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DI RAFFORZAMENTO DALLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di controlli)

1. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità. ».

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 3 del presente decreto, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25/2023 del 3 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera adottata ai sensi del primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;

b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;

c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi ai quali può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020.

3. A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. L'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, dà evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

5. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi ».

5-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025 ».

Capo III

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: « Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater » sono soppresse e le parole: « Fondo perequativo infrastrutturale » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ».

2. Il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:

1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

2) della specificità insulare, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

4) dell'estensione delle superfici territoriali;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per la realizzazione della medesima tipologia di interventi;

b) l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di città metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di città metropolitana responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;

c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:

01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;

1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici erogati;

3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;

e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

5. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente » sono sostituite dalle seguenti: « di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili ».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 del presente articolo e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera c), in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

8. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto. ».

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

Articolo 13-bis.

(Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)

1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « più sviluppate, » sono inserite le seguenti: « e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ».

2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11-bis del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178

3. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: « comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli, » sono soppresse;

b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS), può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico. ».

3-bis. Al fine di consentire all'Autorità competente per la VIA di provvedere ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera b), del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « valutazione ambientale » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, ».

3-ter. In attuazione di quanto previsto al comma 3-bis, nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituita la Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le Sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

4. All'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al quarto periodo, le parole: « cinque unità » sono sostituite dalle seguenti: « dieci unità » e le parole: « una unità » sono sostituite dalle seguenti: « due unità »;

c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: « Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi »;

d) al tredicesimo periodo, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole imprese e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-ter e 65-quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, e alla deliberazione n. 9 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, nonché della società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi della regione Calabria 28 luglio 2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, entrambe società controllate dalla regione Calabria, purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « sistema dei limiti di rischio » sono inserite le seguenti: « che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo ».

4-bis. All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: « destinata all'autoconsumo » sono inserite le seguenti: « anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

4-ter. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.

Articolo 15-bis.

(Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'università interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15-ter.

(Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva)

1. All'articolo 7, comma 7-quater, primo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 luglio 2024 ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 16.

(Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

1. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, i criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.

Articolo 17.

(Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia)

1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;

c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021- 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro;

b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1;

c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi del medesimo articolo 12.

9. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 17-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO)

1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale »;

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del citato articolo 13 ».

Articolo 18.

(Resto al SUD 2.0)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è istituita una specifica misura denominata « Resto al SUD 2.0 ».

2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;

c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi del medesimo articolo 12.

9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

10. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 19.

(Soggetti gestori)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. e dell'Ente nazionale per il microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente nazionale per il microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.

2. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR.

3. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.

4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

5. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.

6. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;

b) quanto a 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR relative al programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

Articolo 21.

(Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo e al secondo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo e dal secondo periodo, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Articolo 22.

(Bonus Giovani)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 23.

(Bonus Donne)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma 2 è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

5. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Articolo 24.

(Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

4. L'esonero di cui ai commi da 1 a 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 24-bis.

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « a ottantuno mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a novanta mesi »;

b) al comma 7, le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 25.

(Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

1. I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e quelli dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.

2. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26.

(Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:

a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;

b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.

2. All'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.

4. A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.

5. A ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27.

(Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.

3. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

4. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. ».

Articolo 28-bis.

(Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 28-ter.

(Disposizioni in materia di prestazione integrativa a favore dei dipendenti di Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.)

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: « 5,8 milioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 24,2 milioni » e le parole: « 8,3 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 34,6 milioni ».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle regioni meno sviluppate è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 « Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola » del PNRR.

1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « nell'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 ».

2. Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4-componente 1 - investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia » del PNRR.

4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, la parola « contrattuali » è sostituita dalle seguenti: « dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro e non oltre il 20 maggio 2024 »;

b) al comma 1-ter, le parole « Entro il 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 21 maggio al 5 giugno » e le parole « , entro il 15 aprile 2024, » sono soppresse.

Articolo 30.

(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

1. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituti dai seguenti: « Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro la data del 7 luglio 2024 ».

Articolo 31.

(Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e la collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato « RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 ».

2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

a) nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma nazionale, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS n. 48/2021 del 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno degli « Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno », la dotazione complessiva di 150.000.000 di euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

3. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano « RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », in coerenza con la destinazione territoriale delle fonti di finanziamento di cui al comma 2. I criteri di selezione e valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 32.

(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana evitando ulteriore consumo di suolo, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità « green », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale « Metro plus e Città medie sud 2021-2027 » nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1 nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 33.

(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

a) nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

2. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a), e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma, e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

Articolo 33-bis.

(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 33-ter.

(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare « Ex Matteo Rota » di via Garibaldi a Bergamo.

2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Articolo 34.

(Programma nazionale cultura)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021- 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo prevede, tra gli altri: un progetto « identità », finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto « grandi musei del Sud », finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto « periferie e cultura », finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 35.

(Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'interno nell'ambito del Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », nei seguenti ambiti:

a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;

b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;

c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

Articolo 35-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)

1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1.b, del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome. ».

Articolo 37.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che è corrispondentemente ridotto;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che è corrispondentemente ridotto;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 38.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

CONDIZIONE POSTA DALLA 5A COMMISSIONE E ACCETTATA DAL GOVERNO

        La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti condizioni:

            - all'articolo 4, comma 2, siano soppresse le lettere f-bis), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies);

            - all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 3 del presente decreto» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190»;

            - l'articolo 15-ter sia sostituito dal seguente: «l. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il l° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato.».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «definisce il quadro normativo nazionale finalizzato» aggiungere le seguenti: « a rafforzare il monitoraggio delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione e»

     Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente: « 4-bis. Al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione, le informazioni del sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma 4, lettera m), sono trasmesse con apposito rapporto al Parlamento con cadenza trimestrale. Il primo rapporto è trasmesso al parlamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»

1.100 (già 1.500/1)

Manca, Lorenzin, Nicita, Misiani

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «anche in relazione a» con le seguenti: «relativi alle»;

     Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole da: "da «In caso di inerzia» fino a: «assegna, sentita l'Autorità di gestione del programma,»" con le seguenti: "«il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero» con le seguenti: «l'Autorità di gestione del programma assegna»"

1.2

Damante

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: "esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione" con le seguenti: "concorrente in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.".

1.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014".

1.4

Pirro

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 3, aggiungere infine "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.6

Damante

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che non riguardano in via esclusiva l'attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del Reg UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 secondo comma della Costituzione

2.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: « risorse idriche; » aggiungere le seguenti: « crisi idrica e disponibilità della risorsa per usi civici, agricoli e industriale; rischi di desertificazione;»

2.100 (già 2.9)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

          b) al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.4

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria".

2.101 (già 2.12)

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione dell'ambiente», inserire le seguenti: «; messa in sicurezza degli edifici e conseguente miglioramento delle infrastrutture dei territori soggetti a rischio sismico;».

2.13

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori"

2.24

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire la seguente: "turismo"

2.26

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo la parola "energia;" inserire le seguenti: "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "anche per le transizioni digitale e verde" aggiungere le seguenti: "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.29

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», inserire le seguenti: «; lavoro; servizi sociali e sanitari; infrastrutturazione sociale».

2.30

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», inserire le seguenti: «; sicurezza della rete viaria provinciale; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori».

2.31

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027.".

2.33

Damante

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «messa in sicurezza della rete viaria; transizione digitale dei territori; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.».

2.34

Damante

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

G2.100

Liris

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

     premesso che,

          l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III) interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

          l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede altresì  all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

     impegna il Governo,

          in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria" e tra quelli afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.101

Pirovano

Precluso

Il Senato,

           in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

          premesso che:

          L'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III) interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

          L'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede altresì  all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

          impegna il Governo:

          in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria" e tra quelli afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.102

Fina

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

     premesso che:

          l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III) interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

          l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede altresì  all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

     impegna il Governo:

          in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria" e tra quelli afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.103

Liris

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

     premesso che,

          l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)" interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

     impegna il Governo,

          in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.104

Fina

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

     premesso che:

          l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)" interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

     impegna il Governo:

          in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'"energia" anche interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.

G2.105

Liris

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

     premesso che,

          l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede, all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi", interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

     impegna il Governo,

          in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria".

G2.106

Fina

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

     premesso che:

          l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

     impegna il Governo:

          in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria".

3.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014";

          b) Al comma 1, lettera a), dopo le parole "il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale", aggiungere le seguenti: "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni.";

          c) Al comma 2, dopo le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", aggiungere le seguenti: "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" inserire: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.19

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore».

3.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

          d-bis) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'art.4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2".

3.26

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

          "d-bis) approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2"

3.27

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          «d-bis) assicurare la conformità degli interventi al principio comunitario di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, come previsto all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.».

3.28

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole "e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti: ", dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dai rappresentanti dei soggetti economici e sociali.".

3.29

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «delle province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «, prevedendo altresì un meccanismo consultivo del partenariato economico e sociale».

3.31

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2 dopo le parole: "Trento e di Bolzano" inserire le seguenti: "e con i rappresentanti delle forze economiche e sociali".

3.32

Enrico Borghi

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale».

3.33

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.37

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.34

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.40

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Partecipano ai lavori della Cabina di regia le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

3.42

Pirro

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          "2-bis. La Cabina di regia di cui al comma 2 è altresì integrata dai rappresentanti delle Parti Sociali competenti per i settori della riforma, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

4.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: « un più efficiente utilizzo» con le seguenti: « il completo utilizzo» e le parole: «individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito» con le seguenti: « predispongono l'elenco degli interventi finalizzati al completo utilizzo delle risorse e il conseguimento»  

     Conseguentemente, alla Rubrica e ai commi 2 e 3, ovunque ricorra, sopprimere la parola: « prioritari»

4.3

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province"

4.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

4.10

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

4.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni secondo quanto previsto dall'articolo articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come da art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.15

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, previo coinvolgimento dei predetti Comitati,».

4.100 (già 4.31)

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera m-quinquies), inserire la seguente:

          "m-sexies) Coerenza degli investimenti rispetto ai requisiti comunitari di sostenibilità ambientale che escludono le attività connesse ai combustibili fossili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.".

4.101

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Sopprimere il comma 7-bis.

5.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: « ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette» aggiungere le seguenti: « al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»  

5.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: « le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente» aggiungere le seguenti: « al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»  

5.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, nonché pubblicate in tempo reale sul sito web OpenCoesione per favorire la trasparenza dei dati».

5.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «una specifica azione di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, che prevede il supporto di strumenti di analisi qualitativa, di valutazione dell'efficacia e di raggiungimento dei risultati, e la valorizzazione dei già esistenti sistemi di valutazione locale,».

5.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e sociale.".

5.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 3, dopo le parole "con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi", aggiungere le seguenti: "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.11

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniscono almeno due volte l'anno".

5.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          "3-bis. Il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud entro 30 giorni dal presente decreto provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniranno di norma almeno due volte l'anno".

6.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «delle condizioni abilitanti» aggiungere le seguenti: «, nonché al rafforzamento dell'azione delle Province finalizzata alla fornitura di servizi a supporto dei Comuni del loro territorio».

6.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni" inserire le seguenti: "e alle medesime condizioni contrattuali";

          b) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4".

6.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni", inserire le seguenti: "e alle medesime condizioni contrattuali" e aggiungere infine il seguente periodo: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4."

6.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere i commi 3 e 4;

          b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. la sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31dicembre 2026 si fa riferimento a quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato all Amministrazioni diverse da quelle regionali."

6.14a (già 5.5)

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

          "3. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato alle Amministrazioni diverse da quelle regionali."

6.16

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026" con le seguenti: "sono a tempo indeterminato".

6.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Alla fine del comma 4, sostituire le parole: "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026", con le seguenti: "sono a tempo indeterminato".

6.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

          «4-bis) Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

          4-ter) Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

          4-quater) Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

          4-quinquies) Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

6.19a (già 5.13)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

          "4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

          4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

          4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

          4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

6.23

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

 Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          "4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.»".

6.20

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          "4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.".

6.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis). Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in fine è inserito il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

6.22

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis) Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta," sono soppresse.

6.28

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.31

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" aggiungere le seguenti "e selezionati con procedura pubblica per titoli e colloquio,".

6.30

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" aggiungere le seguenti "previo espletamento di procedura concorsuale, e".

7.1

Damante

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole "e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5"

7.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, le parole "che risultano conclusi" sono sostituite dalle seguenti: "che risultano in stato di attuazione".

8.1

Basso, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 sostituire le parole: "anche realizzati da grandi imprese" con le seguenti: "realizzati da imprese di qualunque dimensione, in forma singola o associata o in collaborazione con enti di ricerca e hub tecnologici promossi o riconosciuti dai Ministeri competenti";

          b) al comma 2 sostituire le parole: "realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni" con le seguenti: "pmi o imprese di grandi dimensioni, in forma singola o associata, aggregazioni stabili di imprese o reti di imprese, in ogni caso anche prevedendo l'eventuale coinvolgimento di enti di ricerca pubblici o privati, digital hubs (eDIH e DIH) e competence centre".

8.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «anche realizzati da» inserire le seguenti: «piccole e medie imprese e da».

8.3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "lo sviluppo", inserire la seguente: "sostenibile".

8.4

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          "b-bis) Ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a partire dal 2025, sulla base del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435.

8.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento", aggiungere le seguenti: "e al riesame intermedio e importo di flessibilità" e al quarto periodo, dopo le parole "le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.7

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" inserire le seguenti "e al riesame intermedio e importo di flessibilità".

8.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.9

Damante

Precluso

Al comma 4, dopo le parole "di approvazione della Commissione europea" sono inserite le seguenti "e utilizzate fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus,"

G9.100

Paita

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

          il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito che consente all'amministrazione finanziaria una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla capacità di spesa del medesimo: l'accertamento scatta quando le spese sono eccessive rispetto al reddito dichiarato;

          il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consentiva all'Amministrazione finanziaria di esperire tale determinazione del reddito in base ad elementi e circostanze di fatto certi, in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, ove il reddito complessivo netto accertabile si discostasse per almeno un quarto da quello dichiarato.

          il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024, ha individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 38 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche;

       impegna il Governo:

          ad abolire il comma quinto dell'articolo 38 del DPR 600/1973, al fine di sopprime lo strumento c.d redditometro, ormai del tutto invasivo e che non consente di contrastare realmente l'evasione fiscale.

10.100

Damante

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178," inserire le seguenti: "su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle risorse";

          b) al comma 2, dopo le parole "della Presidenza del Consiglio dei ministri procede" inserire le seguenti: ", su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse,".

10.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2020, n. 178,» aggiungere le seguenti: «previa richiesta della regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione» e sostituire le parole: «può essere disposta» con le seguenti: «è disposta»

10.4

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere disposta» con le seguenti: «è disposta»

10.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: « può essere disposta un'assegnazione» inserire le seguenti: « pari al 20 per cento.»

10.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.»

10.7

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          "1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1 comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.11

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede» aggiungere le seguenti: «previo accordo con la regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione»

10.101 (già 10.14)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «di spese di investimento»;

          b) dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

          «5-ter. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'art.1 , comma 1 del DL 124/2023, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'art. 1 , comma 1 del DL 124/2023.

          5-quater. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021 - 2027, una quota pari al 10% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue modifiche e integrazioni, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo Sviluppo e Coesione disponibile e la quota assegnata alle Regioni e alle Province autonome a seguito dell'imputazione programmatica della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le Regioni e le Province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014 - 2020 per almeno l'80% dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun Ente. Il fondo di premialità è ripartito fra le Regioni e le Province autonome con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro il 30 giugno 2024 fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80% al Mezzogiorno e del 20% al Centro-nord.»

10.17

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole «senza vincoli di riparto tra i programmi» con le seguenti: «fermo restando il rispetto del vincolo di riparto territoriale di cui all'articolo 1, comma 178, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178».

10.102 (già 10.19)

Damante

Precluso

Dopo il comma 5-bis, inserire i seguenti:

          «5-ter. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dai punti 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.

          5-quater. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 in quanto non rientranti nei requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.»

10.103 (già 10.25)

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

          «5-ter. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza, previsti dagli Accordi per lo Sviluppo e la Coesione, sono integrati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative».

10.104 (già 10.26)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

           "5-bis.1. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza sono integrati con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.0.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

          1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.

10.0.7 (testo 2)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga termini questionari e rendicontazioni richiesti agli enti locali)

          1. Al fine di assicurare l'ordinata restituzione, da parte degli enti locali coinvolti, del questionario FC80U e delle schede di rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati e vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio annuali, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato al 15 luglio 2024 e la certificazione degli obiettivi di servizio per il 2023 di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge  11 dicembre 2016, n. 232, deve essere trasmessa digitalmente alla Sogei Spa entro il 31 luglio 2024.

10.0.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

          1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola e protezione civile.

11.100 (già 11.2)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

       a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziate sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

       b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

           «3-bis. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

                   "1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.";

                 b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

                    "1-bis. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

                        1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

                        2) dell'estensione delle superfici territoriali;

                        3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

                        4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

                        5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

                        6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi. Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

                            1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

                            2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

                            3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

                            4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

                        Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.";

                 c) il primo periodo del comma 1-ter è così sostituito:

                 "L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno deli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediate corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediate riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036."

                 d) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

                 "1-quater. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

                 e) il comma 1-quinquies è abrogato;

                 f) al comma 1-sexies le parole "dal terzo periodo" sono sostituite da "dall'ultimo periodo";

                 g) al comma 2 le parole "sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo," sono sostituite con "gli".»

11.101 (già 11.1)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, è rifinanziato per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033"

     Conseguentemente:

          1) Al comma 2, sostituire le parole: «Il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» con le seguenti: « Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033»;

          2) Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «del fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno » con le seguenti: « di cui al comma 2»

          3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede:

          a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»

11.6

Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: « e per le Isole»

11.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          1-bis. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, è previsto uno stanziamento iniziale di 4.400 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2034, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

          b) Al comma 3, lettera a) le parole: "l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro" sono sostituite dalle seguenti: "l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro".

11.102 (già 11.12)

Damante

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          "2-bis. La dotazione finanziaria del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno è incrementata di 3oo milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 206, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233.

          2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3.500 milioni complessivi, di cui di 3oo milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, si provvede:

          a) quanto a 3080 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

          b) quanto a 420 milioni di euro di euro, di cui 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

11.13

Pirro, Marton

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

          a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di promuovere il finanziamento delle attività di progettazione e di esecuzione da realizzare nei territori delle regioni non destinatarie del fondo di cui all'articolo 2, nonchè garantire i livelli essenziali di infrastrutture e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Al fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

          b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e 2-bis» e sostituire le parole: «di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma» con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis per ciascuna regione».

     Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «per il Mezzogiorno»

11.18

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281:» inserire le seguenti: «e consultazione delle proposte dei rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

11.30

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 3, lettera c) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

           "3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022."

11.34

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo le parole: "in conformità all'obiettivo" sono aggiunte le seguenti: "del 40 per cento".

11.35

Damante, Pirro

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. L'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo è esteso alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.".

11.38

Damante

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"

          b) all'allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina."

12.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Gli esiti della ricognizione sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari entro i successivi 30 giorni.»

12.2

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Sopprimere il comma 2

12.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Sopprimere il comma 3

12.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto".

12.0.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

 1. Al fine di migliorare l'efficacia dei Contratti di Sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti:

          a) una quota delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai Contratti di Sviluppo (CdS), al fine di garantire che i progetti in attesa di finanziamento, già avviati, possano rapidamente beneficiare delle risorse necessarie;

          b) è autorizzato l'avvio delle istruttorie dei Contratti di Sviluppo anche in assenza di fondi disponibili, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità. A tale fine, si prevede la possibilità di sottoscrivere contratti con condizione sospensiva, che diventeranno efficaci solo al momento della disponibilità delle risorse finanziarie.»

13.5

Martella, Manca

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole "80 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti "160 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025".

     Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» con le seguenti: « 180 milioni di euro per l'anno 2024, in 130 milioni di euro per l'anno 2025 e in 80 milioni di euro l'anno 2026»  

13.6

Martella, Manca

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: « 80 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: « 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027»

     Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» con le seguenti: «, in 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 80 milioni di euro per l'anno 2027»  

14.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"

14.7

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          "4.1. Gli interventi previsti al comma 1 sono realizzati nel rispetto del principio comunitario di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

14.100

Pirro, Damante, Turco

Precluso

Sopprimere il comma 4-bis.

14.0.8

Nicita

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

          1. Per il periodo 2021-27, agli enti locali delle regioni insulari è riconosciuta la facoltà di ripristinare l'uso delle economie di gara a valere su risorse PNRR e FSC inerenti ad interventi rubricati "piccole e medie opere", di cui all'art. 1, Legge 160/2019.»

14.0.6

Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

          1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per  ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato  nella missione « Fondi e accantonamenti »  ad  un  valore pari al 50 per cento dell'accantonamento,  a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto per i medesimi anni.

14.0.7

Nicita

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

          1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per  ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato  nella missione « Fondi e accantonamenti »  ad  un  valore pari al 50 per cento dell'accantonamento,  a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto, ivi incluso l'aumento di personale negli enti locali, prevedendo, nei casi dei Comuni in dissesto, che le assunzioni de quo vadano in deroga per i medesimi anni.»

14.0.5

Nicita

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

          1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici,  nell'anno 2024, gli enti locali delle regioni insulari possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

14.0.9 (testo 2)

Nicita, Meloni

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

          1. La dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 800 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione, di cui 200 da destinare agli interventi per il  superamento della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia e 600 milioni per gli interventi finalizzati ad incrementare la disponibilità della risorsa idrica e per il contrasto alla siccità.

14.0.100 (già 11.0.3)

Sabrina Licheri, Damante

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

          1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.100 (già 15.7)

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:

          "4-ter.1. Per i finanziamenti degli interventi, previsti ai commi 1 e 3, si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.".

15-ter.0.100 (già 15.0.7)

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-quater

(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei grandi confidi)

          1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sostituire il comma 11-quater con il seguente: "11-quater. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".

16.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dell'inserimento al lavoro» inserire le seguenti: «, nonché alla nascita di nuove imprese,».

16.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" inserire le seguenti ", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,".

16.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "e delle politiche sociali", aggiungere le seguenti ", in coerenza con il dettato della Legge 22 maggio 2017, n. 81, di cui all'art.10, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1-2 della stessa norma".

17.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

17.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a)  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

          «3-bis) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

          b) Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:

          «c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

          c) Al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

          d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017.".

17.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          "c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge n. 81 del 2017".

17.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

17.12

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

17.13 (testo corretto)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".

17.17

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

17.18

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.19

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro», e sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

17.20

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

17-bis.100

Pirro, Damante

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.3

Parrini, Giorgis

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «n. 123» inserire le seguenti: «, e, limitatamente a quanto previsto dai commi 4, lettera c), e 7 del presente articolo, nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.4

Verducci

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del comma 10 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché alle aree di crisi industriale della Regione Marche.»

     Conseguentemente:

          -  al comma 10, sostituire le parole: « 49,5 milioni di euro» con le seguenti: « 59,5 milioni di euro» e le parole: « 445, 5 milioni» con le seguenti: « 500 milioni»;

          - Agli ulteriori maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2024 e a 54,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 29,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

18.8

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

18.10

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;";

          b) al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese," inserire le seguenti: "le associazioni imprenditoriali,";

          c) al comma 7, lettera a), sostituire le parole: "40.000 euro" con le seguenti: "50.000 euro"; e le parole: "50.000 euro" con le seguenti: "70.000 euro"

18.12

Fregolent

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»

          b) al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese,» inserire le seguenti: «le Associazioni imprenditoriali,».

          c) al comma 7, lettera a),

          1) al primo periodo, sostituire la parola: «40.000» con la seguente: «50.000»

          2) al secondo periodo, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000»

18.100 (già 18.18)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.";

          b) Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

          "c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.";

          c)  Al comma 5, dopo le parole "24 agosto 2016" aggiungere le seguenti: ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81";

          d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.19

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 81/2017".

18.20

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          "c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della L. 81/2017".

18.21

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

18.22

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

18.23

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con il dettato dell'articolo10 della legge n. 81 del 2017".

18.26

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

18.27

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.34

Nave

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «sede legale» ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e operativa»

18.29

Parrini, Giorgis

Precluso

Al comma 7, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.33

Parrini, Giorgis

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle», ovunque ricorrono, con le seguenti: «nelle regioni del Mezzogiorno e nelle».

18.35

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

19.100 (già 19.5)

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «all'Ente Nazionale per il Microcredito» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni imprenditoriali e alla loro rete consulenziale».

19.2

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni."

19.3

Fregolent

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle Associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 1, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui agli articoli 17 e 18. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          2-ter. Il soggetto gestore di cui al comma 1 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.»

20.0.5

Fregolent

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

          1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.4

Misiani

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Riapertura dei termini per l'espletamento delle procedure ai fini dell'indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale)

          1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Riapertura termini indennità TPL)

          1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini   indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

21.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per i dipendenti assunti a tempo indeterminato», inserire le seguenti: «e a tempo pieno».

21.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,".

21.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

22.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2027».

22.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale".

22.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato", inserire le seguenti "e a tempo pieno".

22.5

Pirro

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

      a) al comma 1:

          1) dopo le parole: «da tempo determinato a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

          2) dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

      b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.».

22.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1 dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", aggiungere le seguenti: "aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

22.7

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", inserire le seguenti ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

22.8

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole "100 per cento" con le seguenti: "50 per cento";

          b) al comma 2, sopprimere le parole: "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.";

          c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento.".

22.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sostituire le parole "100 per cento" con le seguenti: "50 per cento";

          b) al comma 2 sopprimere le parole: "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato";

          c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      «1-bis. le assunzioni di cui al comma 1devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavorator mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.».

22.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole "non sono stati mai occupati a tempo indeterminato".

22.14

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          "2-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costi­tuiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incre­mento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per inter­ posta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendi stato.".

22.15

Fregolent

Precluso

Al comma 3, dopo le parole «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di 36 mesi»

22.16

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.28

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

22.31

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La maggiorazione di cui al comma 3 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

22.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 22-bis

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

          1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5 bis e 5-ter sono sostituiti dai seguenti:

          "5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis."

23.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

          "1.Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolamenterà la norma.

          2.Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, al comma 180 cancellare le parole "di tre o più figli".

          3. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, sopprimere il comma 181.

          4. Agli oneri del presente articolo, quantificati in 200 milioni, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

23.3

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 23

(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

          1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.

          2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 180, le parole "di tre o più figli" sono soppresse;

          b) il comma 181 è abrogato".

          3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."."

23.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

23.6

Misiani, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» con le seguenti «per un periodo massimo di trentasei mesi».

23.7

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "per un periodo massimo di ventiquattro mesi" inserire le seguenti ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

23.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

 Al comma 1 dopo le parole un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti:

          "aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

23.9

Pirro

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          1) dopo le parole: «in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

          2) dopo le parole: «nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.»;

          3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

23.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale" e dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "a tempo pieno" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.".

23.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "e a tempo pieno".

23.100 (già 23.14)

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, dopo le parole «residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno» sopprimere le seguenti: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.15

Fregolent

Precluso

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.19

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.21

Fregolent

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

23.22

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

     «2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato».

23.30

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 7, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

23.32

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 7, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

24.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

24.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale"

24.6

Pirro, Damante

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato non dirigenziale da tempo determinato a tempo indeterminato".

          b) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

24.7

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

24.11

Fregolent

Precluso

Al comma 1, dopo le parole «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

24.12

Pirro

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro»;

          b) dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali. È esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»

24.13

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "e a tempo pieno".

24.16

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "ventiquattro mesi" con le seguenti "trentasei mesi".

24.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole "ventiquattro mesi" con le seguenti: "36 mesi".

24.18

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.27

Pirro, Damante

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi».

24.31

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.33

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24-bis.0.100 (già 24.0.5)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.1

(Abolizione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

          1. Abrogare il comma 7 dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»

24-bis.0.101 (già 24.0.4)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-ter

(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

          1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7 è abrogato.»

24-bis.0.102 (già 24.0.8)

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-ter

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

          1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

24-bis.0.103 (già 24.0.9)

Fregolent

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «Art. 24-ter

          (Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

          1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

25.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: "sono iscritti", sostituire le parole: "d'ufficio" con le seguenti: "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

          b) sopprimere il comma 2.

25.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "d'ufficio" con le seguenti: "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

25.4

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sono altresì iscritti d'ufficio alla medesima piattaforma i dipendenti, interessati alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro, delle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale:

          a) destinatari di azioni finalizzate alla rioccupazione, ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

          b) nel caso di cessazione anche parziale dell'attività, destinatari di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

          c) nel caso di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, destinatari del relativo trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

25.7

Fregolent

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli enti di patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.»

25.8

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152".

25.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Sopprimere il comma 2.

26.2

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti: ", sentite le Regioni e le parti sociali,".

26.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti: "sentite le Regioni e le parti sociali".

26.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ai datori di lavoro" inserire le seguenti: ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";

          b) Al comma 2, dopo le parole: "nazionali e internazionali" inserire le seguenti: ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";

          c) Al comma 3, dopo le parole: "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" inserire le seguenti: ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea".

26.6

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "ai datori di lavoro" inserire le seguenti: ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,".

26.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.".

26.9

Pirro

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

26.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.»

26.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

          "3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Si­stema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e solo dopo aver acquisito il parere del Garante della privacy, gli strumenti di intelligenza artifi­ciale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite, informando che i dati sono affidati all'intelligenza artificiale e che tale monitoraggio non contenga bias discriminatori ".

26.13

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole "disposizioni vigenti" sono aggiunte le seguenti: "e d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali";

          b) dopo le parole "intelligenza artificiale" sono inserite le seguenti: ", individuati con procedura di gara a evidenza pubblica entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto".

26.14

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" inserire le seguenti: ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avviene in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea,".

26.17

Pirro

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

          «6-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente: «d-quater) sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL implementato attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».

26.16

Enrico Borghi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          «6-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al programma strategico dell'Unione europea per il Decennio digitale ovvero alla strategia europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher,  da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

          6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 6-bis.

          6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

     Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole «presente articolo» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei commi da 6-bis a 6-quater».

26.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

          «7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher,  da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

          7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-bis.

          7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

27.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "e del Ministero delle imprese e del Made in Italy"

     Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: "delle politiche sociali" aggiungere le seguenti: "e del Ministro delle imprese e del Made in Italy".

27.2

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" inserire le seguenti: ", che deve in ogni caso comprendere le parti sociali,".

27.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" inserire le seguenti: "che deve in ogni caso comprendere le parti sociali".

27.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" aggiungere le seguenti: ", a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata,".

27.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" aggiungere le seguenti: "a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata."

27.7

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          "2-bis. La cabina di regia di cui al comma 1 riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica e comunque non superiore ai tre mesi, l'attività svolta.".

27.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" con le seguenti "pari o superiore a 50 lavoratori".

27.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" con le seguenti "pari o superiore a 100 lavoratori".

27.10

Pirro, Damante

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole "250 lavoratori" con le seguenti "200 lavoratori";

          b) sostituire le parole "almeno un biennio" con le seguenti "almeno 12 mesi";

          c) dopo le parole "senza soluzione di continuità" inserire le seguenti ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".

27.13

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "da almeno un biennio" con le seguenti "da almeno un anno".

28.2

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, capoverso «11», dopo le parole: "Negli appalti pubblici" inserire le seguenti: "di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro".

28.4

Fregolent

Precluso

Al comma 1, capoverso comma «11.», dopo le parole: «Negli appalti pubblici» inserire le seguenti: «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

28-ter.100

Damante, Pirro

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «comma 3» fino alla fine del comma, con le seguenti:

          «, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a. al primo periodo, le parole "al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80 per cento";

          b. le parole "5,8 milioni" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "38,8 milioni";

          c. all'ultimo periodo, le parole "8,3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "55,4 milioni."».

29.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024" con le seguenti: "fino al 30 giugno 2024".

29.100

Pirondini

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma è disposta la riapertura dei termini dei bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, scaduti il 30 maggio 2024"

31.1

Fregolent

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «la collaborazione tra ricerca e imprese,» inserire le seguenti: «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.2

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "la collaborazione tra ricerca e imprese," inserire le seguenti: "garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,".

31.100 (già 31.4)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma nazionale» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma».

31.101 (già 31.6)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma Nazionale" inserire le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

32.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1 le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.6

Damante

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane" inserire le seguenti: ", e previo parere della Regione competente,";

          b) al comma 2, dopo le parole "ai sensi del comma 1" inserire le seguenti: ", e previa intesa della Conferenza Unificata,".

32.9

Mirabelli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, evitando ulteriore consumo di suolo, anche attraverso il recupero o la realizzazione di infrastrutture, di spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.»

32.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, dopo le parole «nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma».

32.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

32.100

Pirro, Damante

Precluso

Sopprimere il comma 2-bis.

32.101 (già 32.16)

Mirabelli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

          «2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per gli ulteriori interventi di rigenerazione urbana nei comuni diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi nell'ambito del PNRR, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 fino all'anno 2043. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

          a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

          b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

          c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

          d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

          e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

          Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

          2-quater. Ai fini di cui al comma 2-ter, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono; tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 2-ter.

32.102 (già 32.21)

Martella

Precluso

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

          «2-ter. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

          2-quater. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 novembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

32.0.1

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

          1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

          2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

          b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

32.0.2

Fregolent

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Riqualificazione dei teatri e delle sale cinematografiche dismesse)

          1. Per gli immobili destinati a sale teatri e sale cinematografiche, la cui attività sia cessata da almeno 8 anni, è consentita l'attività di ristrutturazione edilizia per l'introduzione di cambi di destinazione d'uso finalizzati alla riconversione funzionale delle stesse per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi fino ad un massimo del 90 per cento della superficie complessiva, a condizione che nella restante superficie venga mantenuta la destinazione precedente.»

33.5

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, lettera a) dopo le parole "all'autoconsumo delle", inserire le seguenti: "micro e piccole"

33.6

Fregolent

Precluso

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «all'autoconsumo delle», inserire le seguenti: «micro e piccole»

33.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « con priorità per quelli destinati alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, evitando ulteriore consumo di suolo.»

33.9

Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) nelle aree industriali e produttive delle regioni insulari alla realizzazione di progetti di tecnologie di dissalazione da acqua marina di ultima generazione per la produzione di idrogeno verde"

33.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "dei criteri di ammissibilità della spesa" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

33.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

33.13

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          "4-bis. Per le disposizioni in materia di investimenti relativi agli interventi infrastrutturali del presente articolo si applica il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.".

33-ter.0.100 (già 33.0.1)

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

          1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

          1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.

          1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

          1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

          1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

          a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

          b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

          c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

          1055-sexies. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-bis e 1055-ter, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall''Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

          1055-septies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli dal 2025 al 2031.

          4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

          5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

          6. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33-ter.0.101 (già 33.0.5)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

          1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.»

33-ter.0.102 (già 33.0.7)

Misiani, Basso, Nicita, Lorenzin, Manca, Martella

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Fondo intelligenza naturale)

          1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo Intelligenza naturale», con dotazione iniziale pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1, che sono interamente destinate alla copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

          3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando a tal fine una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

          4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

          5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale, e aggiornato con cadenza semestrale.

          6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il "Fondo Intelligenza Naturale" devono presentare, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2, la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 8.

          8. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026."

33-ter.0.103 (già 33.0.8)

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Fondo Italia 2035)

          1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2035», con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.

          2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

          3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

          4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

          5. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032"

33-ter.0.104 (già 33.0.9)

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Credito formazione futuro)

          1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2028, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

          2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

          3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, Competence Center, ITS, centri di elevata capacità di innovazione.

          4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

          5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

          6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

          7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

          8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

          9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

          10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

          11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

          12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

          13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

          14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 15.

          15. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33-ter.0.105 (già 33.0.10)

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Credito destinazione futuro)

          1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e green, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

          3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

          5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

          6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

          7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli dal 2025 al 2027.

          8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

          9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33-ter.0.106 (già 33.0.11)

Basso, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Voucher Italia digitale)

          1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

          2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

          3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

          4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

          5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

          6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

          7. Con decreto del Ministro delle imprese de del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'imprese e al numero dei dipendenti occupati.

          8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

          9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

33-ter.0.107 (già 33.0.13)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

          1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

          2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

          3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

          a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;

          b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

          c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

          d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

          e) il piano finanziario e il crono-programma.

          Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

          4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

          5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

          6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

          7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

          8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

          9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

          10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a)         al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

          b)         al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

          c)         al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.4

Damante

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole "le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti ", sentita la Conferenza Unificata,";

          b) dopo le parole "luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti ", sentita la Conferenza Unificata,";

          c) dopo le parole "valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;" inserire le seguenti "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;".

34.6

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", inserire le seguenti: "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3"

34.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1 dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

34.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR» aggiungere le seguenti: «, sentiti i partner socioeconomici e istituzionali così come regolato dall'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027».

34.13

Nicita

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "ambito culturale;" inserire le seguenti: "un progetto per la promozione di eventi di rievocazione storica e partecipazione sportiva, quali i Palii e le competizioni, per l'inclusione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali;".

34.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "predetto Programma" aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

34.16

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

36.4

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis - All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".»

36.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis - All'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-ter Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

37.100 (già 37.500/1)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

   « a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni per l'anno 2025.».

37.101 (già 37.1)

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

          a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

          c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»»

37.102

Pirro, Damante

Precluso

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

          "a) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

37-bis.0.100 (già 37.0.1)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-ter

(Proroga termini piccole e medie opere)

          1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), numero 2), è aggiunto infine il seguente periodo: "I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024, sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto.";

          b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 luglio 2024";

          c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 settembre 2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se, alla scadenza di cui al comma 31-bis, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32."

37-bis.0.101 (già 37.0.2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «Art. 37-bis

          (Proroga termini piccole e medie opere) 

          1. Al decreto-legge 2 marzo 2024 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

          "1. All'articolo 32, comma 1, lettera f), punto 2) aggiungere infine il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«

          2. All'articolo 33, comma 1, lettera c) le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 luglio 2024".

          3. All'articolo 33, comma 1, lettera g) le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 settembre 2024" e alla fine aggiungere il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32".».

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 27 E 28 GIUGNO 2024

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6

(6-00099) n. 1 (26 giugno 2024)

Terzi Di Sant'Agata, Matera, Scurria, Zanettin, Murelli, De Poli.

Approvata

Il Senato,

        premesso che:

            il Consiglio europeo del 27-28 giugno 2024 reca nel suo ordine del giorno tra i vari punti: Ucraina; Medio Oriente; sicurezza e difesa; competitività; migrazione; Agenda strategica per l'Unione europea 2024-2029 e processo di riforme dell'Unione europea,

        considerato che:

            la questione Ucraina, anche alla luce delle decisioni adottate in occasione del Vertice del G7 presieduto dal Presidente del Consiglio (13-15 giugno) e del Vertice di Lucerna per la pace in Ucraina (15-16 giugno), resta prioritaria per l'Unione europea, la quale continua a lavorare a sostegno di Kiev nella sua lotta contro l'aggressione russa;

            il 25 giugno, in Lussemburgo, si sono aperti ufficialmente i colloqui di adesione con l'Ucraina e la Moldova, un ulteriore passo verso l'integrazione dei due Paesi e sicuramente un segnale politico e di solidarietà molto forte;

            contemporaneamente proseguono i negoziati col Montenegro, confermando e rafforzando la prospettiva europea ed atlantica di questo Paese e dei Balcani Occidentali;

            la crisi in Medio Oriente costituirà un altro tema prioritario dei lavori del Consiglio europeo, anche alla luce dei recenti sviluppi sul piano internazionale e della necessità di evitare un'escalation regionale con particolare riferimento al Libano;

            il recente Vertice dei leader del G7 ha dedicato una sessione di lavoro specifica alla situazione in Medio Oriente;

            i Capi di Stato e di Governo torneranno ad affrontare il tema della "sicurezza e difesa" in attuazione delle linee indicate dall'Agenda di Versailles e dalla Bussola strategica. Particolare attenzione è riservata al tema degli investimenti nell'industria della difesa, al ruolo della Banca europea degli investimenti e al Programma dell'industria europea della difesa (EDIP);

            il Consiglio europeo terrà una nuova discussione sul tema della competitività per valutare i progressi in questo ambito alla luce delle Conclusioni del Consiglio europeo straordinario di aprile e con particolare riferimento all'Unione dei mercati dei capitali. Su questi temi, la Presidenza belga presenterà un rapporto;

            i Capi di Stato e di Governo saranno chiamati a discutere dell'attribuzione degli incarichi di vertice dell'Unione europea per il prossimo ciclo istituzionale;

            il Consiglio europeo sarà chiamato ad adottare l'Agenda strategica dell'UE per il periodo 2024-2029 e ⁠- sulla base della comunicazione della Commissione europea dello scorso marzo - ad uno scambio di vedute in materia di riforme necessarie per preparare l'Unione a futuri allargamenti;

            su richiesta italiana, i Capi di Stato e di Governo terranno una discussione strategica in materia di migrazione sulla base degli aggiornamenti forniti dalla Commissione europea,

        impegna il Governo:

            1. a continuare ad assicurare all'Ucraina il sostegno europeo nelle sue diverse dimensioni - politico-diplomatica, economico-finanziaria, militare e umanitaria - per tutto il tempo necessario e anche alla luce delle decisioni adottate in occasione dell'ultimo Vertice G7, inclusa quella relativa al sostegno finanziario a Kiev mediante l'impiego delle risorse derivanti dai profitti straordinari prodotti dai beni congelati russi, in coerenza con il quadro giuridico già concordato a livello europeo;

            2. a favorire ogni iniziativa diplomatica finalizzata ad una pace giusta, fondata sulla Carta delle Nazioni Unite e rispettosa del diritto internazionale;

            3. a condannare con la massima fermezza la retorica nucleare irresponsabile e minacciosa della Russia e ad impegnarsi per far sì che i responsabili delle atrocità commesse contro il popolo ucraino siano perseguiti in linea con il diritto internazionale;

            4. a riaffermare la più ferma condanna della complicità del regime bielorusso nella guerra della Russia contro l'Ucraina; ad esprimere la costante preoccupazione per la continua repressione del regime nei confronti dei media indipendenti, della società civile, dell'opposizione e dei cittadini che esprimono pacificamente le loro opinioni; a condannare il cattivo trattamento dei prigionieri politici e a chiedere il loro rilascio immediato e incondizionato;

            5. a proseguire i propri sforzi diplomatici per il Medio Oriente, sulla base delle decisioni assunte nel Vertice del G7 di giugno, in ambito Nazioni Unite e in occasione del Consiglio europeo di marzo 2024, affinché possa giungersi ad una soluzione basata sul principio dei "due Stati" sovrani che possano vivere fianco a fianco in pace e sicurezza, all'interno di confini sicuri e riconosciuti conformemente al diritto internazionale e alle Risoluzioni delle Nazioni Unite;

            6. a continuare a svolgere, insieme ai principali partner internazionali, un ruolo attivo per l'attuazione della proposta di accordo in tre fasi che porti ad un cessate il fuoco immediato, al rilascio di tutti gli ostaggi e alla distribuzione di aiuti umanitari su larga scala nella Striscia di Gaza, in linea con la Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2735 del 10 giugno 2024;

            7. a ribadire la più ferma condanna dei massacri, delle atroci violenze e della deportazione di ostaggi condotti da Hamas e da altri gruppi terroristici contro Israele il 7 ottobre 2023; ad esprimere solidarietà e il pieno sostegno ad Israele e al suo popolo, riaffermando l'impegno per la sua sicurezza nel rispetto del diritto internazionale umanitario;

            8. a proseguire nell'impegno, d'intesa con gli altri Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di un'industria europea della difesa capace di ridurre le inefficienze, garantire le catene di fornitura e perseguire livelli tecnologici più elevati, esplorando adeguati strumenti comuni europei di finanziamento a sostegno del settore;

            9. a mantenere centrale nel dibattito europeo dei prossimi mesi il tema della competitività, del futuro del mercato unico e di una politica industriale europea solida e all'avanguardia;

            10. a rinnovare la necessità della semplificazione e della riduzione degli oneri burocratici superflui e non proporzionati, a partire dagli obblighi di rendicontazione, soprattutto per le piccole e medie imprese, per favorire la competitività dei sistemi economici degli Stati membri di fronte alle sfide poste dalla concorrenza internazionale;

            11. a sostenere nuovamente la necessità di ogni azione utile a garantire all'economia europea le condizioni necessarie per la piena sicurezza energetica dell'Unione e per minimizzare le dipendenze esterne nei settori chiave, a partire da quello delle materie prime, memori delle difficoltà affrontate nel periodo pandemico Covid-19 e nella prima fase della guerra russo-ucraina;

            12. a lavorare per assicurare che nel processo decisionale relativo ai nuovi assetti istituzionali dell'Unione europea venga riconosciuto all'Italia un ruolo adeguato al suo peso ed al suo status di Paese fondatore;

            13. a concordare con i partner europei la prossima Agenda strategica dell'Unione europea per il periodo 2024-2029 che, sulla base di un rigido rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità già previsti dai Trattati con un ruolo centrale spettante agli organi parlamentari, dovrà concentrarsi su alcune grandi priorità quali, tra l'altro: una politica estera comune forte e in grado di garantire all'Unione europea un ruolo chiave sulla scena internazionale; una politica industriale efficace per un'Europa competitiva e autonoma nei settori strategici, ivi incluso quello della difesa; una politica economica equilibrata che sappia coniugare stabilità finanziaria e crescita economica; una politica agricola forte che sostenga le produzioni nazionali e tuteli gli agricoltori dalla concorrenza sleale degli altri partner; politiche ambientali sostenibili e compatibili con la difesa della competitività e dei posti di lavoro e senza costi per i cittadini; una politica migratoria efficace che assicuri la difesa dei confini europei e la sicurezza dei nostri cittadini; politiche demografiche attive che favoriscano la natalità;

            14. ad impegnarsi affinché il prossimo bilancio pluriennale europeo sia all'altezza delle sfide dell'Unione e rifletta in modo appropriato le priorità dell'Agenda strategica;

            15. a lavorare per l'indicazione di un eventuale percorso in ordine alle riforme istituzionali necessarie per assicurare un'Unione europea più efficiente ed al servizio dei suoi cittadini, anche in vista delle future prospettive di allargamento;

            16. a proseguire il lavoro affinché l'Unione europea sviluppi una politica migratoria di carattere strutturale fondata sulla dimensione esterna e su un'efficace cooperazione con i Paesi di origine e transito. Resta fondamentale una relazione mutualmente paritaria e vantaggiosa con l'Africa, di cui il Piano Mattei rappresenta un elemento fondamentale;

            17. a riaffermare la centralità dello sviluppo di accordi di partenariato onnicomprensivi con i Paesi terzi di origine e di transito migrazione, in un'ottica di sviluppo e cooperazione reciproci, e ad incoraggiare iniziative, anche sotto forma di partenariati pubblico-privati, di sviluppo sostenibile e di formazione professionale nei Paesi africani; a riconoscere il valore strategico di accordi efficaci tra l'Unione europea, gli Stati membri, i Paesi mediterranei e africani per il controllo e la legalità dei flussi migratori;

            18. a ribadire il forte sostegno al processo di allargamento a favore dei Paesi dei Balcani occidentali;

            19. a proseguire l'azione di sostegno alla Moldova di fronte alle azioni destabilizzanti da parte di Mosca e a continuare a sostenere gli sforzi di riforma delle autorità di Chișinău nel percorso di avvicinamento all'Unione europea;

            20. a monitorare gli sviluppi in Georgia, mantenendo alta l'attenzione sul rispetto dei valori e dei principi su cui si fonda l'Unione, che costituiscono un elemento essenziale per ogni Paese che aspira a diventarne membro;

            21. a contrastare efficacemente i costanti tentativi di disinformazione e di influenza malevola, perpetratati da soggetti esteri volti a screditare e destabilizzare gli Stati membri dell'Unione europea.

(6-00100) n. 2 (26 giugno 2024)

Enrico Borghi, Paita, Renzi, Scalfarotto, Fregolent, Musolino, Sbrollini.

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            nel prossimo Consiglio europeo del 27-28 giugno 2024 verranno trattati i seguenti temi: sviluppi della guerra di aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa; sviluppi dei conflitti in Medio Oriente; l'implementazione della capacità di difesa comune dell'UE; percorsi per il miglioramento della competitività UE sul mercato globale; questione migratoria; politica estera comune; difesa comune dalle minacce ibride e l'adozione dell'Agenda strategica 2024-2029 per il prossimo ciclo istituzionale;

            riguardo al fronte ucraino occorre ribadire il fermo sostegno politico, economico e militare del nostro Paese nell'ambito della strategia comune adottata nell'ambito dell'Unione europea e della NATO, ferma la necessità di accompagnare il percorso di integrazione europea dell'Ucraina a una intensa azione diplomatica rivolta a una normalizzazione dei rapporti, sollecitando l'adozione di un approccio costruttivo e di dialogo tra le parti coinvolte, anche promuovendo la nomina di un inviato di pace per l'Ucraina;

            un'azione comune europea si rende indispensabile, altresì, sul fronte mediorientale, dove si registrano preoccupanti sviluppi per la popolazione civile a Gaza e, in particolare, a Rafah, incolpevolmente coinvolta nelle legittime iniziative poste in essere dallo Stato di Israele per liberare gli ostaggi catturati e torturati dai terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre; la scarsità di aiuti umanitari, così come gli effetti dei bombardamenti e degli attacchi nel contesto urbano, stanno rendendo sempre più ineludibile la condivisione dell'approccio statunitense alla questione palestinese, da risolversi - con il sostegno del nostro Paese e dell'Unione europea - necessariamente nella politica «due popoli, due Stati», quale traguardo di un percorso che, coerentemente con quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, impone il rilascio immediato degli ostaggi, il cessate il fuoco e sostegni concreti alla popolazione civile;

            anche solo i due conflitti appena richiamati confermano la priorità di sollecitare la realizzazione di una politica estera europea comune, affinché l'UE possa acquisire quell'autonomia strategica che le sfide globali e il nuovo contesto geopolitico impongono al vecchio continente: un passaggio indispensabile del processo di federalizzazione europeo, cui dovrà fare seguito l'approntamento di una difesa e di un esercito comuni, al fine affrontare le minacce comuni e di aumentare la prontezza e la capacità difensiva dell'intero continente, ma anche di evitare ripetizioni tra gli Stati membri e ottimizzare le risorse e gli investimenti, anche attraverso una razionalizzazione degli interventi;

            l'autonomia strategica europea passa necessariamente dal consolidamento del mercato unico e dal rafforzamento della competitività delle imprese europee, sia in termini di produttività che di resilienza. In questo percorso, il percorso tracciato dall'ex presidente del Consiglio Draghi appare obbligato: elaborazione di una politica industriale comune nei comparti strategici e fondamentali per le sfide del domani (difesa, nuove tecnologie, energia in primis), nonché di una strategia di protezione delle nostre industrie su un terreno di competizione globale ineguale causato da asimmetrie nelle normative, nei sussidi, nelle politiche commerciali e nei livelli di tutela dei lavoratori, spesso sfruttati al fine di abbattere i costi di produzione e aumentare la competitività del prodotto a scapito della salute degli stessi e delle loro famiglie;

            un'azione comune europea deve essere sollecitata anche sul piano di una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura: le notevoli differenze di civiltà che permangono rispetto ad alcuni Stati membri sul fronte dell'accoglienza non possono più essere tollerate. Occorre definire un sistema di gestione del fenomeno migratorio che ponga al centro la solidarietà tra gli Stati e tra i popoli, riconoscendo il carattere prioritario del salvataggio delle persone in mare e adoperandosi anche a livello internazionale per garantire il rispetto della dignità della persona, con un approccio coordinato, condiviso ed efficace;

            un'Europa coesa, più forte e integrata rappresenta la premessa per un allargamento consapevole e fondato su valori condivisi: le ingerenze russe sul percorso europeo della Georgia e della Moldova non possono in alcun modo minare il sogno europeo di due popoli che si riconoscono profondamente nei nostri valori e che vogliono fare del pluralismo democratico la pietra miliare delle loro Nazioni;

            proprio le ingerenze estere sul percorso di integrazione europea dimostrano la crescente pericolosità delle minacce emergenti e ibride alla sicurezza nazionale ed europea. L'intelligenza artificiale e le tecnologie, se utilizzate come armi di destabilizzazione, rischiano di pregiudicare la libertà delle istituzioni democratiche e la libera formazione del consenso, attraverso campagne mirate di disinformazione e di fake news che rischiano di minare la fiducia nei cittadini nelle istituzioni nazionali ed europee e nell'Alleanza atlantica;

            i rischi derivanti dall'applicazione malevola delle nuove tecnologie è di mettere a repentaglio la coesione e i valori europei a discapito degli interessi di potenze straniere o di regimi autoritari che agiscono promuovendo valori del tutto in contrasto con i principi di libertà e democrazia che sorreggono il modello di società occidentale. Il Consiglio europeo, in risposta all'aumento delle minacce ibride rivolte all'UE, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, è chiamato ad adottare soluzioni comuni e condivise per difendersi dal proliferare di atti d'intimidazione, sabotaggi, disinformazione, attività informatiche dannose e strumentalizzazione dei migranti da parte di Paesi terzi;

            in questo contesto la prossima Agenda strategica per il 2024-2029 si dovrà necessariamente basare su tre pilastri: un'Europa libera e democratica, un'Europa forte e sicura, un'Europa prospera e competitiva, una agenda la cui attuazione sarà inesorabilmente influenzata dalle nomine nell'ambito del prossimo ciclo istituzionale. Considerando che lo scorso ciclo istituzionale ha visto portare avanti delle politiche che hanno danneggiato, sia la competitività europea che l'ambiente, a causa di un ambientalismo "ideologico" che non ha tenuto conto delle implicazioni economiche e sociali causate da alcune politiche proposte dalla Commissione UE, si rende necessario, ora, sostenere un cambiamento dei vertici istituzionali che hanno rischiato di compromettere la competitività dell'Unione europea e la stessa transizione ecologica, al fine di affermare una transizione giusta ed equa che non pregiudichi milioni di lavoratori e non favorisca il dumping economico e sociale portato avanti dagli altri attori globali,

         impegna il Governo:

            1) a garantire all'Ucraina ogni supporto politico, economico, umanitario, diplomatico e militare, al fine di ripristinare la stabilità e la sicurezza della regione e del continente, anche promuovendo la nomina di un inviato di pace per l'Ucraina, nonché il prosieguo del percorso di allargamento dell'Unione europea;

            2) a promuovere attivamente una soluzione alla crisi umanitaria a Gaza, sostenendo la richiesta del Consiglio europeo per una pausa umanitaria immediata e un cessate il fuoco che consenta di restituire alle famiglie gli ostaggi israeliani e mettere in sicurezza la popolazione civile, appoggiando una risoluzione pacifica del conflitto in linea con quanto proposto dai nostri alleati statunitensi, nonché l'adozione del modello «due popoli, due Stati»;

            3) a promuovere una politica estera e diplomatica comune nell'ambito dell'Unione europea, così da avviare un percorso di integrazione che porti alla creazione di un esercito comune e di una difesa europea;

            4) a sostenere le iniziative volte a rafforzare la produttività e la resilienza economica dell'UE, completando il mercato unico e sviluppando una strategia per proteggere le industrie europee su un terreno di competizione globale;

            5) a promuovere una gestione comune delle frontiere esterne dell'UE e una politica migratoria solidale e umana, adoperandosi per garantire la sicurezza interna dell'Europa attraverso una gestione efficace e coordinata dei flussi migratori, ma anche promuovendo ogni iniziativa necessaria ad assicurare la tutela dell'incolumità, il rispetto della dignità e delle aspettative di vita dei migranti;

            6) a sollecitare il percorso di allargamento dell'Unione europea, sostenendo l'integrazione della Georgia e della Moldova, scongiurando ogni eventuale e ulteriore ingerenza da parte di potenze straniere;

            7) a promuovere l'adozione di soluzioni per difendere l'UE dalle minacce ibride, incluse le attività informatiche dannose, la disinformazione e la strumentalizzazione dei migranti, sostenendo lo sviluppo di misure per aumentare la resilienza e la sicurezza tecnologica dell'Europa, anche attraverso investimenti comuni in materia di resilienza cibernetica e sulle ulteriori nuove tecnologie, in particolare le cosiddette dual use;

            8) a garantire discontinuità nella Presidenza della Commissione europea rispetto al precedente ciclo istituzionale, al fine di garantire all'Agenda strategica 2024-2029 un diverso approccio alle sfide globali cui l'Europa e i cittadini europei sono chiamati a rispondere, rifuggendo qualsivoglia impostazione fondata su presupposti ambientali eccessivamente ideologici in favore di una strategia che metta a sistema le esigenze europee e i bisogni della popolazione, garantendo maggiore competitività e autonomia all'Unione europea.

(6-00100) n. 2 (testo 2) (26 giugno 2024)

Enrico Borghi, Paita, Renzi, Scalfarotto, Fregolent, Musolino, Sbrollini.

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

        premesso che:

            nel prossimo Consiglio europeo del 27-28 giugno 2024 verranno trattati i seguenti temi: sviluppi della guerra di aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa; sviluppi dei conflitti in Medio Oriente; l'implementazione della capacità di difesa comune dell'UE; percorsi per il miglioramento della competitività UE sul mercato globale; questione migratoria; politica estera comune; difesa comune dalle minacce ibride e l'adozione dell'Agenda strategica 2024-2029 per il prossimo ciclo istituzionale;

            riguardo al fronte ucraino occorre ribadire il fermo sostegno politico, economico e militare del nostro Paese nell'ambito della strategia comune adottata nell'ambito dell'Unione europea e della NATO, ferma la necessità di accompagnare il percorso di integrazione europea dell'Ucraina a una intensa azione diplomatica rivolta a una normalizzazione dei rapporti, sollecitando l'adozione di un approccio costruttivo e di dialogo tra le parti coinvolte, anche promuovendo la nomina di un inviato di pace per l'Ucraina;

            un'azione comune europea si rende indispensabile, altresì, sul fronte mediorientale, dove si registrano preoccupanti sviluppi per la popolazione civile a Gaza e, in particolare, a Rafah, incolpevolmente coinvolta nelle legittime iniziative poste in essere dallo Stato di Israele per liberare gli ostaggi catturati e torturati dai terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre; la scarsità di aiuti umanitari, così come gli effetti dei bombardamenti e degli attacchi nel contesto urbano, stanno rendendo sempre più ineludibile la condivisione dell'approccio statunitense alla questione palestinese, da risolversi - con il sostegno del nostro Paese e dell'Unione europea - necessariamente nella politica «due popoli, due Stati», quale traguardo di un percorso che, coerentemente con quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, impone il rilascio immediato degli ostaggi, il cessate il fuoco e sostegni concreti alla popolazione civile;

            anche solo i due conflitti appena richiamati confermano la priorità di sollecitare la realizzazione di una politica estera europea comune, affinché l'UE possa acquisire quell'autonomia strategica che le sfide globali e il nuovo contesto geopolitico impongono al vecchio continente: un passaggio indispensabile del processo di federalizzazione europeo, cui dovrà fare seguito l'approntamento di una difesa e di un esercito comuni, al fine affrontare le minacce comuni e di aumentare la prontezza e la capacità difensiva dell'intero continente, ma anche di evitare ripetizioni tra gli Stati membri e ottimizzare le risorse e gli investimenti, anche attraverso una razionalizzazione degli interventi;

            l'autonomia strategica europea passa necessariamente dal consolidamento del mercato unico e dal rafforzamento della competitività delle imprese europee, sia in termini di produttività che di resilienza. In questo percorso, il percorso tracciato dall'ex presidente del Consiglio Draghi appare obbligato: elaborazione di una politica industriale comune nei comparti strategici e fondamentali per le sfide del domani (difesa, nuove tecnologie, energia in primis), nonché di una strategia di protezione delle nostre industrie su un terreno di competizione globale ineguale causato da asimmetrie nelle normative, nei sussidi, nelle politiche commerciali e nei livelli di tutela dei lavoratori, spesso sfruttati al fine di abbattere i costi di produzione e aumentare la competitività del prodotto a scapito della salute degli stessi e delle loro famiglie;

            un'azione comune europea deve essere sollecitata anche sul piano di una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura: le notevoli differenze di civiltà che permangono rispetto ad alcuni Stati membri sul fronte dell'accoglienza non possono più essere tollerate. Occorre definire un sistema di gestione del fenomeno migratorio che ponga al centro la solidarietà tra gli Stati e tra i popoli, riconoscendo il carattere prioritario del salvataggio delle persone in mare e adoperandosi anche a livello internazionale per garantire il rispetto della dignità della persona, con un approccio coordinato, condiviso ed efficace;

            un'Europa coesa, più forte e integrata rappresenta la premessa per un allargamento consapevole e fondato su valori condivisi: le ingerenze russe sul percorso europeo della Georgia e della Moldova non possono in alcun modo minare il sogno europeo di due popoli che si riconoscono profondamente nei nostri valori e che vogliono fare del pluralismo democratico la pietra miliare delle loro Nazioni;

            proprio le ingerenze estere sul percorso di integrazione europea dimostrano la crescente pericolosità delle minacce emergenti e ibride alla sicurezza nazionale ed europea. L'intelligenza artificiale e le tecnologie, se utilizzate come armi di destabilizzazione, rischiano di pregiudicare la libertà delle istituzioni democratiche e la libera formazione del consenso, attraverso campagne mirate di disinformazione e di fake news che rischiano di minare la fiducia nei cittadini nelle istituzioni nazionali ed europee e nell'Alleanza atlantica;

            i rischi derivanti dall'applicazione malevola delle nuove tecnologie è di mettere a repentaglio la coesione e i valori europei a discapito degli interessi di potenze straniere o di regimi autoritari che agiscono promuovendo valori del tutto in contrasto con i principi di libertà e democrazia che sorreggono il modello di società occidentale. Il Consiglio europeo, in risposta all'aumento delle minacce ibride rivolte all'UE, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, è chiamato ad adottare soluzioni comuni e condivise per difendersi dal proliferare di atti d'intimidazione, sabotaggi, disinformazione, attività informatiche dannose e strumentalizzazione dei migranti da parte di Paesi terzi;

            in questo contesto la prossima Agenda strategica per il 2024-2029 si dovrà necessariamente basare su tre pilastri: un'Europa libera e democratica, un'Europa forte e sicura, un'Europa prospera e competitiva, una agenda la cui attuazione sarà inesorabilmente influenzata dalle nomine nell'ambito del prossimo ciclo istituzionale. Considerando che lo scorso ciclo istituzionale ha visto portare avanti delle politiche che hanno danneggiato, sia la competitività europea che l'ambiente, a causa di un ambientalismo "ideologico" che non ha tenuto conto delle implicazioni economiche e sociali causate da alcune politiche proposte dalla Commissione UE, si rende necessario, ora, sostenere un cambiamento dei vertici istituzionali che hanno rischiato di compromettere la competitività dell'Unione europea e la stessa transizione ecologica, al fine di affermare una transizione giusta ed equa che non pregiudichi milioni di lavoratori e non favorisca il dumping economico e sociale portato avanti dagli altri attori globali,

         impegna il Governo:

            1) a garantire all'Ucraina ogni supporto politico, economico, umanitario, diplomatico e militare, al fine di ripristinare la stabilità e la sicurezza della regione e del continente, nonché il prosieguo del percorso di allargamento dell'Unione europea;

            2) a promuovere attivamente una soluzione alla crisi umanitaria a Gaza, sostenendo la richiesta del Consiglio europeo per una pausa umanitaria immediata e un cessate il fuoco che consenta di restituire alle famiglie gli ostaggi israeliani e mettere in sicurezza la popolazione civile, appoggiando una risoluzione pacifica del conflitto in linea con quanto proposto dai nostri alleati statunitensi, nonché l'adozione del modello «due popoli, due Stati»;

            3) a promuovere una politica estera e diplomatica comune nell'ambito dell'Unione europea, così da avviare un percorso di integrazione che porti alla creazione di una difesa europea;

            4) a sostenere le iniziative volte a rafforzare la produttività e la resilienza economica dell'UE, completando il mercato unico e sviluppando una strategia per proteggere le industrie europee su un terreno di competizione globale;

            5) a promuovere il controllo comune delle frontiere esterne dell'UE e una politica migratoria solidale e umana, adoperandosi per garantire la sicurezza interna dell'Europa attraverso una gestione efficace e coordinata dei flussi migratori;

            6) a facilitare il percorso di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali, sostenendo l'integrazione della Moldova, scongiurando ogni eventuale e ulteriore ingerenza da parte di potenze straniere;

            7) a promuovere l'adozione di soluzioni per difendere l'UE dalle minacce ibride, incluse le attività informatiche dannose, la disinformazione e la strumentalizzazione dei migranti, sostenendo lo sviluppo di misure per aumentare la resilienza e la sicurezza tecnologica dell'Europa, anche attraverso investimenti comuni in materia di resilienza cibernetica e sulle ulteriori nuove tecnologie;

            8) a garantire discontinuità nella Presidenza della Commissione europea rispetto al precedente ciclo istituzionale, al fine di garantire all'Agenda strategica 2024-2029 un diverso approccio alle sfide globali cui l'Europa e i cittadini europei sono chiamati a rispondere, rifuggendo qualsivoglia impostazione fondata su presupposti ambientali eccessivamente ideologici in favore di una strategia che metta a sistema le esigenze europee e i bisogni della popolazione, garantendo maggiore competitività e autonomia all'Unione europea.

(6-00101) n. 3 (26 giugno 2024)

Patuanelli, Maiorino, Lorefice, Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Marton, Mazzella, Nave, Naturale, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco.

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            nel prossimo Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri saranno chiamati a esaminare gli sviluppi delle crisi internazionali in atto, in particolare la situazione in Ucraina e in Medio Oriente, oltre a valutare gli aspetti legati alla sicurezza e alla difesa comune; tra i temi all'ordine del giorno del Consiglio europeo dovrebbero inoltre essere ricompresi anche quelli inerenti alla competitività, alle relazioni esterne e al prossimo ciclo istituzionale;

            l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina si protrae ormai da oltre due anni e le strategie sinora perseguite per porre fine al conflitto non hanno raggiunto alcun risultato concreto; il conflitto si è trasformato in una guerra di logoramento che va avanti nella totale assenza di effettivi interventi diplomatici al fine di giungere a una concreta soluzione di pace, nel rispetto del diritto internazionale;

            preoccupa il mero e continuo invio di armamenti all'Ucraina, come emerso anche dalle dichiarazioni a margine dell'ultimo G7, tenutosi sotto la presidenza italiana, che ha concordato sulla necessità di "aumentare la produzione e le consegne" di armi. In particolare è stato raggiunto tra i leader del G7 - su proposta degli Stati Uniti - un accordo unanime sullo stanziamento di un fondo di solidarietà a favore dell'Ucraina di 50 miliardi di dollari in prestiti, garantito dai profitti degli asset russi - al quale contribuirà anche l'Italia - e che servirà non solo per la ricostruzione del Paese, ma anche - come confermato dal cancelliere tedesco Scholz - per sostenere Kiev nell'acquisto di armi;

            si delinea pertanto, nel breve periodo, solamente un ulteriore sforzo militare europeo e nessuna concreta e penetrante prospettiva negoziale volta a porre fine alle operazioni belliche in territorio ucraino. In tal senso, le prospettive di ricostruzione e pace giusta sembrano solo dei proclami;

            lo scorso 29 febbraio il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'Ucraina, con il voto contrario del solo Movimento 5 Stelle come partito italiano, che delinea, a livello europeo, una preoccupante posizione oltranzista, che sembrerebbe non lasciare spazio a nessuna soluzione negoziale; al contrario, la risoluzione risulta essere un'invocazione agli Stati membri a fornire quanto più supporto militare possibile: nessuna restrizione autoimposta all'assistenza militare, incremento significativo della produzione industriale al fine di soddisfare le esigenze dell'Ucraina e ricostituire gli arsenali europei esauriti, fornitura di sofisticati sistemi d'arma con tanto di elencazione, un impegno a sostenere militarmente l'Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del PIL annuo per ogni Stato membro;

            accogliendo la richiesta del presidente ucraino Zelensky, il 15 e il 16 giugno 2024 si è tenuta in Svizzera la Conferenza ad alto livello sulla pace in Ucraina - a cui ha partecipato anche l'UE - con l'obiettivo di sviluppare tra i capi di Stato e di Governo una visione comune verso una pace giusta e duratura nel Paese, quale fondamento per un futuro processo di pace, anche tramite la definizione di una roadmap comune che coinvolga entrambe le parti;

            nonostante la condivisibilità dei suoi obiettivi, la Conferenza si è delineata come una "conferenza sulla pace" e non una "conferenza di pace", nè si può tralasciare come l'esclusione della Federazione russa dai negoziati, nonché la mancata partecipazione ai lavori di alcuni Paesi - in particolare gli Stati BRICS, specialmente Brasile, India, Cina e Sudafrica - abbia avuto un impatto negativo sulla riuscita della medesima Conferenza. Nonostante i proclami, si è pertanto ancora molto distanti dal raggiungimento dell'obiettivo di una pace globale, giusta e duratura per l'Ucraina, basata sul diritto internazionale e sulla Carta delle Nazioni Unite;

            risulta quanto mai di primaria importanza avviare un concreto piano di pace europeo per l'Ucraina, mai seriamente intrapreso, che preveda uno stop immediato degli attacchi russi; la pace, così come la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale devono quindi essere la bussola dell'azione europea, in particolare nei teatri di guerra;

            la crisi in atto in terra mediorientale, oltre ad essere probabilmente la più grave mai verificatasi, scaturisce da una situazione radicata e probabilmente sottovalutata dalla politica internazionale;

            dopo l'attacco terroristico lanciato da Hamas verso Israele il 7 ottobre 2023, le condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza sono oltremodo disumane e drammatiche: è urgente una ulteriore mobilitazione della comunità internazionale per garantire l'accesso agli aiuti umanitari alla popolazione civile intrappolata a Gaza. Gli aiuti attuali sono infatti totalmente insufficienti, a cominciare da cibo, acqua potabile, medicinali, materiale igienico-sanitario, fornitura di elettricità e di carburante, essenziali all'espletamento delle operazioni umanitarie, al soddisfacimento di bisogni vitali di prima necessità e affinché le condizioni di salute pubblica non si aggravino ulteriormente;

            all'esito dell'ultimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024, i Capi di Stato e di Governo hanno chiesto una pausa umanitaria immediata che porti a un cessate il fuoco sostenibile, alla liberazione senza condizioni di tutti gli ostaggi e alla fornitura di assistenza umanitaria. Il Consiglio europeo ha inoltre condannato fermamente la violenza dei coloni estremisti, affermando che i responsabili devono rispondere delle loro azioni, e ha invitato il Consiglio ad accelerare i lavori relativi all'adozione di pertinenti misure restrittive mirate. Ha inoltre condannato le decisioni del Governo israeliano di estendere ulteriormente gli insediamenti illegali in tutta la Cisgiordania occupata e ha esortato Israele a revocare tali decisioni;

            il 19 aprile scorso il Consiglio europeo, dando seguito a quanto sopra esposto, ha deciso di inserire quattro persone e due entità nell'elenco del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani. Le persone e le entità inserite nell'elenco si sono rese responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di palestinesi, tra cui torture e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché della violazione del diritto di proprietà e del diritto alla vita privata e familiare dei palestinesi in Cisgiordania;

            il 10 maggio scorso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astenuti, tra cui l'Italia, una risoluzione presentata dagli Emirati Arabi Uniti che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite; il voto espresso a forte maggioranza ha un grande valore simbolico e solidaristico, considerata la catastrofe umanitaria in atto nella Striscia di Gaza e l'intenzione di Israele di procedere con l'offensiva su Rafah;

            da ultimo, lo scorso 10 giugno, l'Alto rappresentante Borrell ha dichiarato che l'Unione accoglie con favore l'adozione della risoluzione 2735 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per la cessazione delle ostilità a Gaza;

            la pace è l'unica opzione possibile in Medio Oriente: la creazione di uno Stato palestinese contribuirebbe alla pace e alla sicurezza internazionali, consentirebbe di mantenere la soluzione "due popoli - due Stati" e getterebbe le basi per la costruzione di una pace duratura;

            oltre ai fronti bellici di Ucraina e Medio Oriente, nell'ambito delle relazioni esterne, il Consiglio europeo porrà la sua attenzione su alcuni scenari internazionali critici, ma che ricoprono un ruolo di primaria importanza per la stabilità di alcuni quadranti geopolitici, in particolare la situazione della Georgia che ha ottenuto lo status di Paese candidato all'adesione all'UE nel dicembre 2023 e che nelle scorse settimane è stata scenario di forti tensioni politiche;

            un mese fa il Parlamento georgiano ha approvato la cosiddetta legge sulla trasparenza dell'influenza straniera con cui vengono strette le maglie sul controllo nei confronti dei media e verso le ONG che ricevono fondi dall'estero sul modello di un'analoga legge già adottata in Russia, provocando un'ondata di proteste e manifestazioni, con comportamenti intimidatori e repressivi da parte delle forze dell'ordine georgiane;

            l'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell ha chiaramente espresso come la nuova legge georgiana "influisce negativamente sui progressi della Georgia nel percorso dell'UE" e come "lo spirito e il contenuto della legge non siano in linea con le norme e i valori fondamentali dell'UE";

            le scorse settimane sono state contrassegnate da importanti appuntamenti internazionali, non solo la già citata Conferenza sulla pace in Ucraina, ma soprattutto il vertice G7, di Borgo Egnazia a cui l'UE ha partecipato, rappresentata dal presidente del Consiglio europeo Michel e dalla presidente della Commissione europea von der Leyen;

            in particolare, nelle conclusioni adottate a chiusura del vertice, non compare nel testo del comunicato riferito al capitolo sull'uguaglianza di genere, diffuso a margine del vertice, il punto relativo all'importanza di garantire "un accesso effettivo e sicuro all'aborto", che sarebbe stato espunto su precisa contrarietà del Governo italiano, nonostante fosse stato già inserito nel corso del G7 dello scorso anno di Hiroshima e che Francia e Canada, proprio in vista del summit in Puglia, avessero chiesto di rafforzare il riferimento;

            la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti figurano tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il Parlamento europeo, con una storica risoluzione approvata lo scorso aprile, ha dichiarato la volontà di inserire il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, condannando il regresso sui diritti delle donne e su tutti i tentativi di limitare o rimuovere gli ostacoli esistenti per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi (SRHR) e la parità di genere a livello globale, anche negli Stati membri dell'UE;

            l'inizio del 2024 ha visto l'affermazione di una nuova tendenza in seno alle assemblee e all'agenda politica dell'Unione europea, con il rafforzamento della volontà di fare della difesa europea una priorità politica nell'agenda dell'Unione: in particolare, si sta affermando con sempre più forza il tema della strategia europea per l'industria della difesa (EDIS) quale priorità politica dell'Unione, declinata nel senso di un rafforzamento della capacità di produzione di armi e munizioni, incentivandone altresì la produzione e la cooperazione transfrontaliera;

            all'EDIS si accompagna l'istituzione di un Programma europeo di investimenti per la difesa (EDIP), un fondo da 100 miliardi di euro, da approvarsi in sede di Consiglio europeo, che mira a incrementare l'acquisto di armi congiunto e mettere l'UE nella posizione di aumentare la produzione di armi e munizioni a livello dei singoli Paesi;

            la proposta di Regolamento istitutivo di un programma europeo per l'industria della difesa (EDIP) è attualmente all'esame, per il parere, delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato: tra gli elementi principali della strategia, la previsione di un fondo da 1,5 miliardi di euro, almeno il 40 per cento entro il 2030 di acquisti congiunti di armi e priorità alla produzione europea; in base alla delineata strategia, il valore del commercio della difesa intra-UE dovrà essere almeno il 35 per cento del totale ed entro il 2030 il 50 per cento degli acquisti dovrà essere fatto in Europa e il 60 per cento entro il 2035;

            in questo contesto di rafforzamento della base industriale militare europea, che lascia presagire una vera e propria corsa al riarmo, va ricondotta anche la recente decisione del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) che - su mandato del Consiglio europeo - ha deliberato di intensificare il sostegno all'industria della sicurezza e della difesa dell'Europa, anche attraverso un piano ad hoc da 4,5 miliardi di euro, presentato in occasione dell'ultima riunione dei Ministri delle finanze (ECOFIN), nel corso della quale l'iniziativa ha ricevuto ampio sostegno;

            in particolare, preoccupa il dichiarato intendimento della BEI di ampliare la portata dei suoi investimenti al di là dell'attuale definizione di beni e infrastrutture dual use militare e civile, allentando le norme vigenti e rivedendo potenzialmente la lista di esclusione che attualmente impedisce il finanziamento da parte della stessa BEI di beni a scopo militare come armi e munizioni;

            alla luce di questo scenario allarmante, 30 organizzazioni della società civile di tutta Europa hanno inviato una lettera per esortare la Banca europea per gli investimenti a resistere alle richieste di un maggiore sostegno al settore della difesa, sottolineando come "l'ampliamento della definizione di dual use scatenerebbe una dinamica che probabilmente vedrebbe la spesa per le armi sempre più dominante nel portafoglio della BEI";

            la stessa presidente uscente della Commissione von der Leyen si è a più riprese espressa sulla necessità dell'Europa di prepararsi alla guerra con un piano straordinario di riarmo europeo e il commissario europeo uscente all'economia Paolo Gentiloni si è pronunciato favorevolmente all'ipotesi di un'eventuale emissione di eurobond per finanziare le capacità di difesa europee;

            sebbene non siano previsti eurobond a livello europeo per finanziare gli acquisti della difesa, l'UE non esclude la possibilità per gli Stati membri di fare debito comune a questo scopo. L'Esecutivo europeo favorirà l'acquisto congiunto da parte dei Paesi, come avviene attualmente con la piattaforma UE per l'acquisto del gas;

            tale nuovo orientamento in seno all'agenda politica dell'Unione europea lascia trasparire un deciso mutamento di prospettiva all'interno dell'Unione stessa e preoccupa per le ricadute dirette che il rafforzamento della strategia per l'industria della difesa potrebbe avere nei confronti delle altre priorità legislative dell'UE su temi centrali quali la transizione verde e digitale, la sanità, l'istruzione, la green economy, in particolare con riferimento al prossimo ciclo istituzionale;

            l'Unione europea, nello spirito dei padri fondatori e come solennemente sancito a più riprese negli stessi Trattati istitutivi e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, si prefigge di promuovere e contribuire alla pace e alla sicurezza in Europa e nel mondo, alla democrazia e ai diritti umani;

            nell'ambito del prossimo Consiglio europeo, i leader dei Paesi membri torneranno a confrontarsi sul tema della competitività, già al centro della riunione straordinaria dell'EUCO del 17-18 aprile scorso. In questa occasione Mario Draghi dovrebbe infatti essere chiamato ad illustrare il suo rapporto sul futuro della competitività europea, fulcro del nuovo Patto europeo, a sua volta cuore dell'Agenda strategica 2024-2029;

            di fronte alla nuova realtà geopolitica e a sfide sempre più complesse, l'UE si è detta risoluta ad agire con determinazione al fine di garantire la propria competitività a lungo termine, prosperità e leadership sulla scena mondiale e a rafforzare la propria sovranità strategica;

            per conseguire questi risultati, i Capi di Stato e di Governo dell'UE hanno sottolineato la necessità di un nuovo patto per la competitività, ancorato a un mercato unico pienamente integrato. In tale contesto rivestono un'importanza fondamentale gli investimenti e l'accesso al capitale, così come la necessità per l'UE di ridurre le sue dipendenze strategiche in settori quali l'energia, le materie prime critiche, i semiconduttori, la salute, il digitale, i prodotti alimentari, le tecnologie critiche, la chimica, la biotecnologia e lo spazio. Proprio al fine di attuare il patto, i leader dell'UE hanno a più riprese invitato a compiere rapidi progressi riguardo a una serie di fattori chiave della competitività;

            il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno sarà il primo incontro ordinario previsto in agenda tra i Capi di Stato e di Governo europei dopo le elezioni del Parlamento europeo e nelle more delle trattative in corso che delineeranno gli assetti e gli equilibri della nuova Commissione europea; il nuovo ciclo istituzionale non può che prospettare nuove sfide per il futuro dell'Unione europea;

            una prima riflessione è legata all'astensionismo sempre più marcato in occasione delle elezioni europee: più di un elettore europeo su due non si è recato alle urne, con effetti diversificati da Stato membro a Stato membro, con un netto calo di partecipazione negli Stati dell'Europa mediterranea, soprattutto Spagna e Italia;

            gli elettori percepiscono le elezioni europee come distanti, atte a determinare degli equilibri politici, quelli di Bruxelles, che diventano molto più degli affari diplomatici che una scelta elettorale;

            la recente tornata elettorale, nonostante abbia mantenuto nel complesso del Parlamento europeo una maggioranza europeista sostenuta dalle grandi e tradizionali famiglie partitiche europee, non può non evidenziare la crescente influenza delle spinte sovraniste con un acuirsi dei temi identitari, i timori per una mai risolta questione migratoria, la situazione economica in peggioramento, i fronti bellici e una crescente e latente diffidenza verso i temi della transizione ecologica e verde. Alla condivisione gli elettori hanno dato segnali di chiusura e ripiegamento sui propri confini nazionali;

            nel prossimo ciclo istituzionale l'Unione europea non deve perdere l'occasione per autoriformarsi avviando una seria riforma dei trattati che veda il superamento del principio del voto all'unanimità in sede del Consiglio e l'attribuzione al Parlamento europeo del diritto di iniziativa legislativa alla pari di qualsiasi assemblea parlamentare nazionale, nonché un netto rafforzamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini europei;

            la scorsa legislatura europea, appena conclusasi, ha visto l'Unione europea capace di fronteggiare con un rinnovato spirito unitario eventi straordinari, una pandemia globale, la crisi energetica e una guerra alle porte dell'Europa. Nell'Agenda strategica 2024-2029 che caratterizzerà il prossimo ciclo istituzionale, l'Unione europea delinea la sua azione nello scenario geopolitico internazionale come attore globale influente, garante della sicurezza e difesa e sostenitore del diritto e delle istituzioni internazionali, attraverso una governance globale equa e un multilateralismo inclusivo. Proprio per questo e per riprendere lo spirito dei padri e degli Stati fondatori, la nuova Commissione europea dovrà dotarsi di un Commissario europeo per la pace,

        impegna, quindi, il Governo, in sede europea:

            1) in merito alla crisi ucraina:

                a) ad adoperarsi al fine di escludere categoricamente eventuali invii di truppe di Paesi dell'Unione europea in territorio ucraino, considerate le potenziali drammatiche conseguenze in termini di escalation del conflitto;

                b) a imprimere una concreta svolta per profondere il massimo ed efficace sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Stati membri, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche e l'avvio, con iniziative multilaterali o bilaterali, di negoziati utili a una de-escalation militare, per il raggiungimento di una soluzione politica, giusta, equilibrata, duratura, adoperandosi da subito per una Conferenza di pace da tenersi sotto l'egida delle Nazioni Unite, portando il nostro Paese finalmente a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione politica in linea con i principi del diritto internazionale;

                c) ad intraprendere tutte le azioni necessarie atte a scongiurare la distrazione, sia di ulteriori risorse di bilancio interne, sia delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del co-finanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad una economia di guerra;

                d) in analogia con quanto già avviene a livello degli altri Stati membri dell'Unione, a comunicare a ciascuna Camera, nelle rispettive Assemblee, in merito alle autorizzazioni di invio di armamenti, anche con riferimento al loro potenziale offensivo, procedendo alla declassificazione degli allegati contenenti la lista di armamenti inviati ed eventualmente da inviare;

                e) a sostenere il costante invio di aiuti umanitari per la popolazione ucraina, nonché il rafforzamento delle misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui donne, anziani e disabili;

                f) a non dare seguito alla proposta avanzata dal Parlamento europeo circa il sostegno militare all'Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del loro PIL annuo;

                g) a sostenere e monitorare i necessari processi di riforme politiche, giuridiche ed economiche, in particolare nel settore dello Stato di diritto, richiesti all'Ucraina, anche nell'ottica del processo di adesione all'UE, in linea con i valori fondamentali dell'Unione dettati dai trattati istitutivi per il suo allargamento;

            2) in merito alla crisi in Medio Oriente:

                a) a profondere ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato «cessate il fuoco» permanente e duraturo, a garanzia dell'incolumità della popolazione civile di entrambe le parti;

                b) a farsi promotore, a livello europeo, della sospensione della vendita, della cessione e del trasferimento di armamenti allo Stato di Israele, nel rispetto della Posizione comune (2008/944/PESC) sulle esportazioni di armi e del Trattato sul commercio di armi (ATT) dell'ONU;

                c) alla luce della catastrofe umanitaria in corso a Gaza, ad adoperarsi con urgenza a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, per assicurare la fornitura di massicci aiuti umanitari via mare, terra ed aria, nonché l'ingresso di personale sanitario e umanitario nella Striscia di Gaza, a tal fine garantendo l'apertura permanente di adeguati corridoi umanitari, inclusi quelli marittimi e, al contempo, permettendo l'evacuazione dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, bambini e anziani;

                d) a intraprendere ogni utile iniziativa di carattere internazionale ed europeo volta a promuovere, con urgenza, una conferenza di pace che accompagni un processo di negoziato sulla base delle legittime aspettative delle parti in conflitto, nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, all'interno della cornice di principio «due popoli, due Stati»;

                e) a farsi promotore in sede europea di una forte iniziativa diplomatica sul Governo israeliano affinché rispetti il diritto internazionale umanitario e accetti la prospettiva del riavvio di un processo di pace basato sul principio «due popoli, due Stati»;

                f) a promuovere presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente, allo scopo di accertare le violazioni e gli abusi del diritto internazionale e umanitario ai danni della popolazione civile, al contempo sostenendo le opportune iniziative nelle sedi giurisdizionali internazionali volte al medesimo scopo;

                g) ad adottare altresì nelle competenti sedi europee le iniziative necessarie volte a conseguire una posizione comune, in seno alle istituzioni dell'UE, finalizzata al riconoscimento da parte dell'Unione dello Stato di Palestina, dando seguito alle intenzioni manifestate in occasioni di precedenti Consigli europei già dal 1999;

            3) in riferimento alle relazioni esterne:

                a) a ribadire la condanna, di concerto con le istituzioni europee, dell'adozione della legge georgiana sulle influenze straniere che contrasta con gli impegni di avanzamento democratico assunti dalla Georgia con l'Unione europea nel suo percorso di adesione e prevenire ogni forma di strumentalizzazione politica che possa degenerare in violenze e conflitti;

                b) a ribadire, in tutti i consessi internazionali ed europei, in linea con le indicazioni delle Nazioni Unite, con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonchè con la risoluzione del Parlamento europeo dello scorso 11 aprile (2024/2655(RSP), l'impegno all'accesso all'aborto sicuro e legale quale diritto fondamentale e parte essenziale della copertura sanitaria universale, nell'ambito del rispetto della salute e dei diritti riproduttivi e sessuali, compresa l'assistenza per un aborto sicuro e legale;

            4) in riferimento alla politica di sicurezza e difesa:

                a) a sostenere l'obiettivo di una effettiva difesa comune europea quale pilastro della politica estera dell'UE e strumento politico e di razionalizzazione degli investimenti militari, non meramente industriale, al fine di garantire all'Europa la necessaria indipendenza strategica per diventare un attore geopolitico autonomo sullo scacchiere globale, in grado di difendere i propri interessi, al fine di promuoverne i valori di pace, rispetto e di difesa del diritto internazionale e dei diritti umani, anche a garanzia di una maggiore sicurezza dell'Unione;

                b) con riferimento all'ipotesi dell'eventuale ricorso all'emissione di eurobond per finanziare le capacità di difesa europee, a sostenere il ricorso all'emissione di debito comune europeo come strumento stabile finalizzato a sostenere gli investimenti nella produzione di «beni pubblici» europei considerati prioritari, quali la salute, l'istruzione, la ricerca, l'innovazione, la sicurezza e la transizione energetica;

                c) a scongiurare qualsiasi tentativo di aumentare i finanziamenti di beni a scopo militare, come armi e munizioni, anche attraverso una ferma opposizione all'ipotesi di ampliamento della portata degli investimenti della BEI rispetto all'attuale definizione di dual use, dando, al contrario, priorità al finanziamento di progetti che vadano a beneficio dell'ambiente e della società, affrontando la crisi del costo della vita e l'emergenza climatica;

            5) in materia di competitività:

                a) a promuovere il modello sociale ed economico europeo al fine di costruire un'economia solida, innovativa e resiliente, stimolando le transizioni verde e digitale dell'UE, nonché la neutralità climatica e di sostenere, al contempo, la promozione di una politica comune d'investimento nella ricerca e nell'innovazione dei settori economici strategici per favorire la competitività delle imprese e sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate che possano contribuire alla transizione verso un'economia verde, la ricerca delle energie rinnovabili, la mobilità green, la gestione dei rifiuti, lo sviluppo di tecnologie pulite e sostenibili e la promozione dell'innovazione nel settore dell'energia;

                b) a sostenere, nell'ambito del rafforzamento del mercato unico europeo e dell'unione dei mercati dei capitali, la proposta istitutiva di una tassa unica sul capitale quale strumento di una nuova fiscalità europea improntata a criteri di welfare comune, che scoraggi la competizione interna tra gli Stati membri e si delinei quale baluardo alla gestione condivisa delle crisi;

            6) in riferimento al prossimo ciclo istituzionale:

                a) a sostenere una concreta revisione dei trattati e le necessarie riforme istituzionali europee che vedano il superamento del voto all'unanimità in seno al Consiglio con l'introduzione del voto a maggioranza qualificata, l'attribuzione al Parlamento europeo del potere di iniziativa legislativa, nonché la nomina del Presidente della Commissione europea;

                b) a rafforzare gli strumenti di partecipazione dei cittadini europei introducendo un referendum abrogativo europeo per gli atti normativi e la riforma dello strumento dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) per renderlo di più facile approccio, snello ed efficace, supportato anche da un sistema efficiente di divulgazione e promozione all'interno dell'Unione;

                c) a proporre, nella composizione e nomina della nuova Commissione europea, la figura di un Commissario europeo alla pace che possa, di concerto con le Nazioni Unite, adoperarsi a nome dell'Unione europea per la risoluzione dei conflitti in corso.

(6-00101) n. 3 (testo 2) (26 giugno 2024)

Patuanelli, Maiorino, Lorefice, Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Marton, Mazzella, Nave, Naturale, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco.

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

        premesso che:

            nel prossimo Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri saranno chiamati a esaminare gli sviluppi delle crisi internazionali in atto, in particolare la situazione in Ucraina e in Medio Oriente, oltre a valutare gli aspetti legati alla sicurezza e alla difesa comune; tra i temi all'ordine del giorno del Consiglio europeo dovrebbero inoltre essere ricompresi anche quelli inerenti alla competitività, alle relazioni esterne e al prossimo ciclo istituzionale;

            l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina si protrae ormai da oltre due anni e le strategie sinora perseguite per porre fine al conflitto non hanno raggiunto alcun risultato concreto; il conflitto si è trasformato in una guerra di logoramento che va avanti nella totale assenza di effettivi interventi diplomatici al fine di giungere a una concreta soluzione di pace, nel rispetto del diritto internazionale;

            preoccupa il mero e continuo invio di armamenti all'Ucraina, come emerso anche dalle dichiarazioni a margine dell'ultimo G7, tenutosi sotto la presidenza italiana, che ha concordato sulla necessità di "aumentare la produzione e le consegne" di armi. In particolare è stato raggiunto tra i leader del G7 - su proposta degli Stati Uniti - un accordo unanime sullo stanziamento di un fondo di solidarietà a favore dell'Ucraina di 50 miliardi di dollari in prestiti, garantito dai profitti degli asset russi - al quale contribuirà anche l'Italia - e che servirà non solo per la ricostruzione del Paese, ma anche - come confermato dal cancelliere tedesco Scholz - per sostenere Kiev nell'acquisto di armi;

            si delinea pertanto, nel breve periodo, solamente un ulteriore sforzo militare europeo e nessuna concreta e penetrante prospettiva negoziale volta a porre fine alle operazioni belliche in territorio ucraino. In tal senso, le prospettive di ricostruzione e pace giusta sembrano solo dei proclami;

            lo scorso 29 febbraio il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'Ucraina, con il voto contrario del solo Movimento 5 Stelle come partito italiano, che delinea, a livello europeo, una preoccupante posizione oltranzista, che sembrerebbe non lasciare spazio a nessuna soluzione negoziale; al contrario, la risoluzione risulta essere un'invocazione agli Stati membri a fornire quanto più supporto militare possibile: nessuna restrizione autoimposta all'assistenza militare, incremento significativo della produzione industriale al fine di soddisfare le esigenze dell'Ucraina e ricostituire gli arsenali europei esauriti, fornitura di sofisticati sistemi d'arma con tanto di elencazione, un impegno a sostenere militarmente l'Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del PIL annuo per ogni Stato membro;

            accogliendo la richiesta del presidente ucraino Zelensky, il 15 e il 16 giugno 2024 si è tenuta in Svizzera la Conferenza ad alto livello sulla pace in Ucraina - a cui ha partecipato anche l'UE - con l'obiettivo di sviluppare tra i capi di Stato e di Governo una visione comune verso una pace giusta e duratura nel Paese, quale fondamento per un futuro processo di pace, anche tramite la definizione di una roadmap comune che coinvolga entrambe le parti;

            nonostante la condivisibilità dei suoi obiettivi, la Conferenza si è delineata come una "conferenza sulla pace" e non una "conferenza di pace", nè si può tralasciare come l'esclusione della Federazione russa dai negoziati, nonché la mancata partecipazione ai lavori di alcuni Paesi - in particolare gli Stati BRICS, specialmente Brasile, India, Cina e Sudafrica - abbia avuto un impatto negativo sulla riuscita della medesima Conferenza. Nonostante i proclami, si è pertanto ancora molto distanti dal raggiungimento dell'obiettivo di una pace globale, giusta e duratura per l'Ucraina, basata sul diritto internazionale e sulla Carta delle Nazioni Unite;

            risulta quanto mai di primaria importanza avviare un concreto piano di pace europeo per l'Ucraina, mai seriamente intrapreso, che preveda uno stop immediato degli attacchi russi; la pace, così come la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale devono quindi essere la bussola dell'azione europea, in particolare nei teatri di guerra;

            la crisi in atto in terra mediorientale, oltre ad essere probabilmente la più grave mai verificatasi, scaturisce da una situazione radicata e probabilmente sottovalutata dalla politica internazionale;

            dopo l'attacco terroristico lanciato da Hamas verso Israele il 7 ottobre 2023, le condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza sono oltremodo disumane e drammatiche: è urgente una ulteriore mobilitazione della comunità internazionale per garantire l'accesso agli aiuti umanitari alla popolazione civile intrappolata a Gaza. Gli aiuti attuali sono infatti totalmente insufficienti, a cominciare da cibo, acqua potabile, medicinali, materiale igienico-sanitario, fornitura di elettricità e di carburante, essenziali all'espletamento delle operazioni umanitarie, al soddisfacimento di bisogni vitali di prima necessità e affinché le condizioni di salute pubblica non si aggravino ulteriormente;

            all'esito dell'ultimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024, i Capi di Stato e di Governo hanno chiesto una pausa umanitaria immediata che porti a un cessate il fuoco sostenibile, alla liberazione senza condizioni di tutti gli ostaggi e alla fornitura di assistenza umanitaria. Il Consiglio europeo ha inoltre condannato fermamente la violenza dei coloni estremisti, affermando che i responsabili devono rispondere delle loro azioni, e ha invitato il Consiglio ad accelerare i lavori relativi all'adozione di pertinenti misure restrittive mirate. Ha inoltre condannato le decisioni del Governo israeliano di estendere ulteriormente gli insediamenti illegali in tutta la Cisgiordania occupata e ha esortato Israele a revocare tali decisioni;

            il 19 aprile scorso il Consiglio europeo, dando seguito a quanto sopra esposto, ha deciso di inserire quattro persone e due entità nell'elenco del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani. Le persone e le entità inserite nell'elenco si sono rese responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di palestinesi, tra cui torture e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché della violazione del diritto di proprietà e del diritto alla vita privata e familiare dei palestinesi in Cisgiordania;

            il 10 maggio scorso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astenuti, tra cui l'Italia, una risoluzione presentata dagli Emirati Arabi Uniti che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite; il voto espresso a forte maggioranza ha un grande valore simbolico e solidaristico, considerata la catastrofe umanitaria in atto nella Striscia di Gaza e l'intenzione di Israele di procedere con l'offensiva su Rafah;

            da ultimo, lo scorso 10 giugno, l'Alto rappresentante Borrell ha dichiarato che l'Unione accoglie con favore l'adozione della risoluzione 2735 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per la cessazione delle ostilità a Gaza;

            la pace è l'unica opzione possibile in Medio Oriente: la creazione di uno Stato palestinese contribuirebbe alla pace e alla sicurezza internazionali, consentirebbe di mantenere la soluzione "due popoli - due Stati" e getterebbe le basi per la costruzione di una pace duratura;

            oltre ai fronti bellici di Ucraina e Medio Oriente, nell'ambito delle relazioni esterne, il Consiglio europeo porrà la sua attenzione su alcuni scenari internazionali critici, ma che ricoprono un ruolo di primaria importanza per la stabilità di alcuni quadranti geopolitici, in particolare la situazione della Georgia che ha ottenuto lo status di Paese candidato all'adesione all'UE nel dicembre 2023 e che nelle scorse settimane è stata scenario di forti tensioni politiche;

            un mese fa il Parlamento georgiano ha approvato la cosiddetta legge sulla trasparenza dell'influenza straniera con cui vengono strette le maglie sul controllo nei confronti dei media e verso le ONG che ricevono fondi dall'estero sul modello di un'analoga legge già adottata in Russia, provocando un'ondata di proteste e manifestazioni, con comportamenti intimidatori e repressivi da parte delle forze dell'ordine georgiane;

            l'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell ha chiaramente espresso come la nuova legge georgiana "influisce negativamente sui progressi della Georgia nel percorso dell'UE" e come "lo spirito e il contenuto della legge non siano in linea con le norme e i valori fondamentali dell'UE";

            le scorse settimane sono state contrassegnate da importanti appuntamenti internazionali, non solo la già citata Conferenza sulla pace in Ucraina, ma soprattutto il vertice G7, di Borgo Egnazia a cui l'UE ha partecipato, rappresentata dal presidente del Consiglio europeo Michel e dalla presidente della Commissione europea von der Leyen;

            in particolare, nelle conclusioni adottate a chiusura del vertice, non compare nel testo del comunicato riferito al capitolo sull'uguaglianza di genere, diffuso a margine del vertice, il punto relativo all'importanza di garantire "un accesso effettivo e sicuro all'aborto", che sarebbe stato espunto su precisa contrarietà del Governo italiano, nonostante fosse stato già inserito nel corso del G7 dello scorso anno di Hiroshima e che Francia e Canada, proprio in vista del summit in Puglia, avessero chiesto di rafforzare il riferimento;

            la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti figurano tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il Parlamento europeo, con una storica risoluzione approvata lo scorso aprile, ha dichiarato la volontà di inserire il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, condannando il regresso sui diritti delle donne e su tutti i tentativi di limitare o rimuovere gli ostacoli esistenti per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi (SRHR) e la parità di genere a livello globale, anche negli Stati membri dell'UE;

            l'inizio del 2024 ha visto l'affermazione di una nuova tendenza in seno alle assemblee e all'agenda politica dell'Unione europea, con il rafforzamento della volontà di fare della difesa europea una priorità politica nell'agenda dell'Unione: in particolare, si sta affermando con sempre più forza il tema della strategia europea per l'industria della difesa (EDIS) quale priorità politica dell'Unione, declinata nel senso di un rafforzamento della capacità di produzione di armi e munizioni, incentivandone altresì la produzione e la cooperazione transfrontaliera;

            all'EDIS si accompagna l'istituzione di un Programma europeo di investimenti per la difesa (EDIP), un fondo da 100 miliardi di euro, da approvarsi in sede di Consiglio europeo, che mira a incrementare l'acquisto di armi congiunto e mettere l'UE nella posizione di aumentare la produzione di armi e munizioni a livello dei singoli Paesi;

            la proposta di Regolamento istitutivo di un programma europeo per l'industria della difesa (EDIP) è attualmente all'esame, per il parere, delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato: tra gli elementi principali della strategia, la previsione di un fondo da 1,5 miliardi di euro, almeno il 40 per cento entro il 2030 di acquisti congiunti di armi e priorità alla produzione europea; in base alla delineata strategia, il valore del commercio della difesa intra-UE dovrà essere almeno il 35 per cento del totale ed entro il 2030 il 50 per cento degli acquisti dovrà essere fatto in Europa e il 60 per cento entro il 2035;

            in questo contesto di rafforzamento della base industriale militare europea, che lascia presagire una vera e propria corsa al riarmo, va ricondotta anche la recente decisione del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) che - su mandato del Consiglio europeo - ha deliberato di intensificare il sostegno all'industria della sicurezza e della difesa dell'Europa, anche attraverso un piano ad hoc da 4,5 miliardi di euro, presentato in occasione dell'ultima riunione dei Ministri delle finanze (ECOFIN), nel corso della quale l'iniziativa ha ricevuto ampio sostegno;

            in particolare, preoccupa il dichiarato intendimento della BEI di ampliare la portata dei suoi investimenti al di là dell'attuale definizione di beni e infrastrutture dual use militare e civile, allentando le norme vigenti e rivedendo potenzialmente la lista di esclusione che attualmente impedisce il finanziamento da parte della stessa BEI di beni a scopo militare come armi e munizioni;

            alla luce di questo scenario allarmante, 30 organizzazioni della società civile di tutta Europa hanno inviato una lettera per esortare la Banca europea per gli investimenti a resistere alle richieste di un maggiore sostegno al settore della difesa, sottolineando come "l'ampliamento della definizione di dual use scatenerebbe una dinamica che probabilmente vedrebbe la spesa per le armi sempre più dominante nel portafoglio della BEI";

            la stessa presidente uscente della Commissione von der Leyen si è a più riprese espressa sulla necessità dell'Europa di prepararsi alla guerra con un piano straordinario di riarmo europeo e il commissario europeo uscente all'economia Paolo Gentiloni si è pronunciato favorevolmente all'ipotesi di un'eventuale emissione di eurobond per finanziare le capacità di difesa europee;

            sebbene non siano previsti eurobond a livello europeo per finanziare gli acquisti della difesa, l'UE non esclude la possibilità per gli Stati membri di fare debito comune a questo scopo. L'Esecutivo europeo favorirà l'acquisto congiunto da parte dei Paesi, come avviene attualmente con la piattaforma UE per l'acquisto del gas;

            tale nuovo orientamento in seno all'agenda politica dell'Unione europea lascia trasparire un deciso mutamento di prospettiva all'interno dell'Unione stessa e preoccupa per le ricadute dirette che il rafforzamento della strategia per l'industria della difesa potrebbe avere nei confronti delle altre priorità legislative dell'UE su temi centrali quali la transizione verde e digitale, la sanità, l'istruzione, la green economy, in particolare con riferimento al prossimo ciclo istituzionale;

            l'Unione europea, nello spirito dei padri fondatori e come solennemente sancito a più riprese negli stessi Trattati istitutivi e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, si prefigge di promuovere e contribuire alla pace e alla sicurezza in Europa e nel mondo, alla democrazia e ai diritti umani;

            nell'ambito del prossimo Consiglio europeo, i leader dei Paesi membri torneranno a confrontarsi sul tema della competitività, già al centro della riunione straordinaria dell'EUCO del 17-18 aprile scorso. In questa occasione Mario Draghi dovrebbe infatti essere chiamato ad illustrare il suo rapporto sul futuro della competitività europea, fulcro del nuovo Patto europeo, a sua volta cuore dell'Agenda strategica 2024-2029;

            di fronte alla nuova realtà geopolitica e a sfide sempre più complesse, l'UE si è detta risoluta ad agire con determinazione al fine di garantire la propria competitività a lungo termine, prosperità e leadership sulla scena mondiale e a rafforzare la propria sovranità strategica;

            per conseguire questi risultati, i Capi di Stato e di Governo dell'UE hanno sottolineato la necessità di un nuovo patto per la competitività, ancorato a un mercato unico pienamente integrato. In tale contesto rivestono un'importanza fondamentale gli investimenti e l'accesso al capitale, così come la necessità per l'UE di ridurre le sue dipendenze strategiche in settori quali l'energia, le materie prime critiche, i semiconduttori, la salute, il digitale, i prodotti alimentari, le tecnologie critiche, la chimica, la biotecnologia e lo spazio. Proprio al fine di attuare il patto, i leader dell'UE hanno a più riprese invitato a compiere rapidi progressi riguardo a una serie di fattori chiave della competitività;

            il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno sarà il primo incontro ordinario previsto in agenda tra i Capi di Stato e di Governo europei dopo le elezioni del Parlamento europeo e nelle more delle trattative in corso che delineeranno gli assetti e gli equilibri della nuova Commissione europea; il nuovo ciclo istituzionale non può che prospettare nuove sfide per il futuro dell'Unione europea;

            una prima riflessione è legata all'astensionismo sempre più marcato in occasione delle elezioni europee: più di un elettore europeo su due non si è recato alle urne, con effetti diversificati da Stato membro a Stato membro, con un netto calo di partecipazione negli Stati dell'Europa mediterranea, soprattutto Spagna e Italia;

            gli elettori percepiscono le elezioni europee come distanti, atte a determinare degli equilibri politici, quelli di Bruxelles, che diventano molto più degli affari diplomatici che una scelta elettorale;

            la recente tornata elettorale, nonostante abbia mantenuto nel complesso del Parlamento europeo una maggioranza europeista sostenuta dalle grandi e tradizionali famiglie partitiche europee, non può non evidenziare la crescente influenza delle spinte sovraniste con un acuirsi dei temi identitari, i timori per una mai risolta questione migratoria, la situazione economica in peggioramento, i fronti bellici e una crescente e latente diffidenza verso i temi della transizione ecologica e verde. Alla condivisione gli elettori hanno dato segnali di chiusura e ripiegamento sui propri confini nazionali;

            nel prossimo ciclo istituzionale l'Unione europea non deve perdere l'occasione per autoriformarsi avviando una seria riforma dei trattati che veda il superamento del principio del voto all'unanimità in sede del Consiglio e l'attribuzione al Parlamento europeo del diritto di iniziativa legislativa alla pari di qualsiasi assemblea parlamentare nazionale, nonché un netto rafforzamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini europei;

            la scorsa legislatura europea, appena conclusasi, ha visto l'Unione europea capace di fronteggiare con un rinnovato spirito unitario eventi straordinari, una pandemia globale, la crisi energetica e una guerra alle porte dell'Europa. Nell'Agenda strategica 2024-2029 che caratterizzerà il prossimo ciclo istituzionale, l'Unione europea delinea la sua azione nello scenario geopolitico internazionale come attore globale influente, garante della sicurezza e difesa e sostenitore del diritto e delle istituzioni internazionali, attraverso una governance globale equa e un multilateralismo inclusivo. Proprio per questo e per riprendere lo spirito dei padri e degli Stati fondatori, la nuova Commissione europea dovrà dotarsi di un Commissario europeo per la pace,

        impegna, quindi, il Governo, in sede europea:

            1) in merito alla crisi ucraina:

                a) ad adoperarsi al fine di escludere categoricamente eventuali invii di truppe di Paesi dell'Unione europea in territorio ucraino, considerate le potenziali drammatiche conseguenze in termini di escalation del conflitto;

                b) a imprimere una concreta svolta per profondere il massimo ed efficace sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Stati membri, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche e l'avvio, con iniziative multilaterali o bilaterali, di negoziati utili a una de-escalation militare, per il raggiungimento di una soluzione politica, giusta, equilibrata, duratura, adoperandosi da subito per una Conferenza di pace da tenersi sotto l'egida delle Nazioni Unite, portando il nostro Paese finalmente a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione politica in linea con i principi del diritto internazionale;

                c) ad intraprendere tutte le azioni necessarie atte a scongiurare la distrazione, sia di ulteriori risorse di bilancio interne, sia delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del co-finanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad una economia di guerra;

                d) in analogia con quanto già avviene a livello degli altri Stati membri dell'Unione, a comunicare a ciascuna Camera, nelle rispettive Assemblee, in merito alle autorizzazioni di invio di armamenti, anche con riferimento al loro potenziale offensivo, procedendo alla declassificazione degli allegati contenenti la lista di armamenti inviati ed eventualmente da inviare;

                e) a sostenere il costante invio di aiuti umanitari per la popolazione ucraina, nonché il rafforzamento delle misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui donne, anziani e disabili;

                f) a non dare seguito alla proposta avanzata dal Parlamento europeo circa il sostegno militare all'Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del loro PIL annuo;

                g) a sostenere e monitorare i necessari processi di riforme politiche, giuridiche ed economiche, in particolare nel settore dello Stato di diritto, richiesti all'Ucraina, anche nell'ottica del processo di adesione all'UE, in linea con i valori fondamentali dell'Unione dettati dai trattati istitutivi per il suo allargamento;

            2) in merito alla crisi in Medio Oriente:

                a) a profondere ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato «cessate il fuoco» permanente e duraturo, a garanzia dell'incolumità della popolazione civile di entrambe le parti;

                b) a farsi promotore, a livello europeo, della sospensione della vendita, della cessione e del trasferimento di armamenti allo Stato di Israele, nel rispetto della Posizione comune (2008/944/PESC) sulle esportazioni di armi e del Trattato sul commercio di armi (ATT) dell'ONU;

                c) alla luce della catastrofe umanitaria in corso a Gaza, ad adoperarsi con urgenza a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, per assicurare la fornitura di massicci aiuti umanitari via mare, terra ed aria, nonché l'ingresso di personale sanitario e umanitario nella Striscia di Gaza, a tal fine garantendo l'apertura permanente di adeguati corridoi umanitari, inclusi quelli marittimi e, al contempo, permettendo l'evacuazione dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, bambini e anziani;

                d) a intraprendere ogni utile iniziativa di carattere internazionale ed europeo volta a promuovere, con urgenza, una conferenza di pace che accompagni un processo di negoziato sulla base delle legittime aspettative delle parti in conflitto, nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, all'interno della cornice di principio «due popoli, due Stati»;

                e) a farsi promotore in sede europea di una forte iniziativa diplomatica sul Governo israeliano affinché rispetti il diritto internazionale umanitario e accetti la prospettiva del riavvio di un processo di pace basato sul principio «due popoli, due Stati»;

                f) a promuovere presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente, allo scopo di accertare le violazioni e gli abusi del diritto internazionale e umanitario ai danni della popolazione civile, al contempo sostenendo le opportune iniziative nelle sedi giurisdizionali internazionali volte al medesimo scopo;

                g) ad adottare altresì nelle competenti sedi europee le iniziative necessarie volte a conseguire una posizione comune, in seno alle istituzioni dell'UE, finalizzata al riconoscimento da parte dell'Unione dello Stato di Palestina, dando seguito alle intenzioni manifestate in occasioni di precedenti Consigli europei già dal 1999;

            3) in riferimento alle relazioni esterne:

                a) a ribadire la condanna, di concerto con le istituzioni europee, dell'adozione della legge georgiana sulle influenze straniere che contrasta con gli impegni di avanzamento democratico assunti dalla Georgia con l'Unione europea nel suo percorso di adesione;

                b) a ribadire, in tutti i consessi internazionali ed europei, in linea con le indicazioni delle Nazioni Unite, con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonchè con la risoluzione del Parlamento europeo dello scorso 11 aprile (2024/2655(RSP), l'impegno all'accesso all'aborto sicuro e legale quale diritto fondamentale e parte essenziale della copertura sanitaria universale, nell'ambito del rispetto della salute e dei diritti riproduttivi e sessuali, compresa l'assistenza per un aborto sicuro e legale;

            4) in riferimento alla politica di sicurezza e difesa:

                a) a sostenere l'obiettivo di una effettiva difesa comune europea quale pilastro della politica estera dell'UE e strumento politico e di razionalizzazione degli investimenti militari, non meramente industriale, al fine di garantire all'Europa la necessaria indipendenza strategica per diventare un attore geopolitico autonomo sullo scacchiere globale, in grado di difendere i propri interessi, al fine di promuoverne i valori di pace, rispetto e di difesa del diritto internazionale e dei diritti umani, anche a garanzia di una maggiore sicurezza dell'Unione;

                b) con riferimento all'ipotesi dell'eventuale ricorso all'emissione di eurobond per finanziare le capacità di difesa europee, a sostenere il ricorso all'emissione di debito comune europeo come strumento stabile finalizzato a sostenere gli investimenti nella produzione di «beni pubblici» europei considerati prioritari, quali la salute, l'istruzione, la ricerca, l'innovazione, la sicurezza e la transizione energetica;

                c) a scongiurare qualsiasi tentativo di aumentare i finanziamenti di beni a scopo militare, come armi e munizioni, anche attraverso una ferma opposizione all'ipotesi di ampliamento della portata degli investimenti della BEI rispetto all'attuale definizione di dual use, dando, al contrario, priorità al finanziamento di progetti che vadano a beneficio dell'ambiente e della società, affrontando la crisi del costo della vita e l'emergenza climatica;

            5) in materia di competitività:

                a) a promuovere il modello sociale ed economico europeo al fine di costruire un'economia solida, innovativa e resiliente, stimolando le transizioni verde e digitale dell'UE, nonché la neutralità climatica e di sostenere, al contempo, la promozione di una politica comune d'investimento nella ricerca e nell'innovazione dei settori economici strategici per favorire la competitività delle imprese e sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate che possano contribuire alla transizione verso un'economia verde, la ricerca delle energie rinnovabili, la mobilità green, la gestione dei rifiuti, lo sviluppo di tecnologie pulite e sostenibili e la promozione dell'innovazione nel settore dell'energia;

                b) a sostenere, nell'ambito del rafforzamento del mercato unico europeo e dell'unione dei mercati dei capitali, la proposta istitutiva di una tassa unica sul capitale quale strumento di una nuova fiscalità europea improntata a criteri di welfare comune, che scoraggi la competizione interna tra gli Stati membri e si delinei quale baluardo alla gestione condivisa delle crisi;

            6) in riferimento al prossimo ciclo istituzionale:

                a) a sostenere una concreta revisione dei trattati e le necessarie riforme istituzionali europee che vedano il superamento del voto all'unanimità in seno al Consiglio con l'introduzione del voto a maggioranza qualificata, l'attribuzione al Parlamento europeo del potere di iniziativa legislativa, nonché la nomina del Presidente della Commissione europea;

                b) a rafforzare gli strumenti di partecipazione dei cittadini europei introducendo un referendum abrogativo europeo per gli atti normativi e la riforma dello strumento dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) per renderlo di più facile approccio, snello ed efficace, supportato anche da un sistema efficiente di divulgazione e promozione all'interno dell'Unione;

                c) a proporre, nella composizione e nomina della nuova Commissione europea, la figura di un Commissario europeo alla pace che possa, di concerto con le Nazioni Unite, adoperarsi a nome dell'Unione europea per la risoluzione dei conflitti in corso.

(6-00102) n. 4 (26 giugno 2024)

Calenda, Gelmini, Lombardo, Versace.

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            secondo il Kiel Institute for the World Economy, ad aprile 2024, gli aiuti europei in supporto all'Ucraina (intesi, sia come istituzioni comunitarie, che come aiuti bilaterali dei singoli Stati) ammontavano a 102 miliardi di euro per quanto riguarda le risorse allocate e 76 miliardi di risorse per quanto riguarda quelle previste;

            secondo la Banca mondiale la guerra illegale che la Russia sta conducendo in Ucraina ha causato oltre 486 miliardi di dollari di danni;

            il 12 febbraio 2024 il Consiglio europeo ha previsto il blocco di circa 260 miliardi di obblighi dei Depositari centrali di titoli (CSD) che detengono attività e riserve della Banca centrale di Russia (BCR). Oggi questi beni si trovano per la maggior parte nell'Unione europea;

            il G7 sotto la Presidenza italiana, svoltosi in Puglia dal 13 al 15 giugno 2024, ha esplicitato nel suo documento finale la volontà di mettere a disposizione dell'Ucraina prestiti straordinari pari a circa 50 miliardi di dollari. L'accordo dovrebbe essere finanziato, in parte, attingendo ai sopracitati beni congelati della Banca centrale russa;

            la Conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina, svoltasi in Svizzera il 15 e 16 giugno 2024, ha riaffermato la necessità di difendere i principi di "sovranità, indipendenza e integrità territoriale di tutti gli Stati, compresa l'Ucraina" e ha auspicato, al contempo, la formalizzazione di "un dialogo tra tutte le parti per porre fine alla guerra". L'evento è stato sicuramente un passo in avanti, anche se l'assenza della Russia e della Cina e il voto contrario al documento finale di attori geopolitici fondamentali (tra gli altri India, Arabia Saudita, Messico, Indonesia e Sud Africa) ne ha fortemente ridimensionato la portata;

            il 20 giugno 2024 gli ambasciatori dell'Unione europea hanno trovato l'accordo per il quattordicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, prevedendo la possibilità, da parte delle imprese europee, di agire presso le corti degli Stati membri per chiedere il risarcimento di danni subiti a fronte di cause avviate in Paesi terzi da soggetti russi o controllati da russi per contratti o transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalle sanzioni europee e di chiedere il risarcimento dei danni provocati da soggetti russi che hanno beneficiato dei provvedimenti russi di assegnazione in amministrazione temporanea;

            il pogrom organizzato e realizzato da Hamas il 7 ottobre 2023 era deliberatamente finalizzato a interrompere il processo di pacificazione mediato dagli Stati Uniti tra Israele e alcuni Paesi arabi, in base ai cosiddetti "Accordi di Abramo", da cui sarebbero derivati effetti anche rispetto alla gestione dei rapporti israelo-palestinesi;

            l'attacco di Hamas e la sproporzionata reazione militare israeliana a Gaza hanno scatenato un conflitto che, dopo otto mesi di guerra, ha raggiunto livelli di assoluta emergenza politica e umanitaria: sono oltre 70.000 le bombe sganciate sulla Striscia di Gaza e più di 35.000 le vittime civili che queste hanno provocato. Allo stesso tempo, sono ancora circa 130 gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, di cui almeno un terzo si stima non siano più in vita;

            da ciò deriva un quadro drammatico che rende complessi gli sforzi della comunità internazionale per alleviare le conseguenze della guerra sui civili e per riavviare un processo di pace fondato sul principio «due popoli, due Stati», una strategia che non è mai stata così distante dall'agenda degli interlocutori di parte israeliana e palestinese, i quali dovrebbero, in teoria, perseguirne la realizzazione e che nondimeno costituisce l'unica prospettiva realistica di pacificazione e di sicurezza per l'intera regione mediorientale, anche al di là dei confini delle aree contese e rivendicate dalle parti in conflitto;

            il 10 giugno 2024 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato per la prima volta una risoluzione con un piano per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza proposto dagli Stati Uniti, che si compone di tre fasi, finalizzate al raggiungimento della pace, all'invio di aiuti umanitari nella Striscia, al rilascio degli ostaggi israeliani e al ritiro delle truppe israeliane da Gaza;

            il 14 giugno 2024 il comunicato finale del G7 tenutosi in Puglia ha ribadito la necessità di arrivare ad un cessate il fuoco, in perfetta linea di continuità con la risoluzione ONU S/RES/2735 (2024);

            il conflitto tra Israele e Hamas è stato utilizzato come un pretesto da parte del gruppo terroristico degli Houthi yemeniti per attentati nel Mar Rosso finalizzati a condizionare il traffico commerciale lungo la rotta che collega l'Oceano Indiano al Mar Mediterraneo;

            gli oltre 200 attacchi registrati da novembre 2023 ad oggi hanno generato pesanti ricadute economiche per il commercio internazionale e per il nostro Paese: rispetto a novembre 2023, il traffico commerciale nello stretto di Bab el-Mandeb è tuttora inferiore di oltre il 60 per cento e il costo di trasporto di un container da Shangai a Genova è superiore di quasi quattro volte il costo precedente all'inizio delle operazioni degli Houthi;

            lo scorso 19 febbraio il Consiglio affari esteri dell'UE, in base agli articoli 42 e 43 del Trattato sull'Unione europea (TUE), ha deciso di avviare EUNAVFOR ASPIDES (dal greco aspis, cioè scudo), un'operazione di sicurezza marittima difensiva per ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso (Decisione PESC 2024/632 del Consiglio), affidata al comando tattico del nostro Paese;

            la decisione europea è coerente con quanto stabilito al punto 3 della risoluzione 2722/2024 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 gennaio del 2024 che, in base alla legalità internazionale, riconosce il pieno diritto degli Stati membri a difendere le proprie imbarcazioni dagli attacchi che minacciano la libertà di navigazione;

            la missione ASPIDES ha garantito la protezione di oltre 150 navi commerciali che sono transitate nello stretto di Bab el-Mandeb da febbraio ad oggi;

            negli anni precedenti alla crisi pandemica e ai più recenti sviluppi internazionali, caratterizzati da uno scenario geopolitico stabile e prospettive economiche favorevoli, gli Stati membri hanno adottato un approccio concorrenziale interno, ignorando il posizionamento internazionale dell'Unione come competitor degli altri grandi attori economici mondiali. Questo ha compromesso l'avanzamento dell'Unione nel suo percorso di integrazione e, di conseguenza, il suo consolidamento economico e sociale;

            con l'invasione russa dell'Ucraina siamo entrati in una nuova era geo-economica, che ha costretto gli Stati membri dell'Unione europea - e non solo - a rivedere il proprio approccio al commercio estero al fine di individuare partner commerciali affidabili;

            nonostante l'Unione europea sia leader mondiale in ambiti come la sostenibilità e l'inclusione sociale, la sua economia non cresce al passo degli altri grandi attori economici mondiali;

            il livello di reddito pro capite dell'Unione rimane ad oggi inferiore del 27 per cento rispetto a quello degli Stati Uniti. Gran parte di questo divario è dovuto a differenze di produttività: il contributo al PIL per ora lavorata da un americano nel 2022 era infatti maggiore del 35 per cento rispetto a quello di un europeo;

            anche prima che iniziassero a montare nuove pressioni geopolitiche, erano emersi sintomi che testimoniavano l'erosione della competitività delle imprese europee rispetto a quelle degli altri grandi attori economici mondiali. Tra il 2015 e il 2022 le imprese europee hanno destinato alla ricerca e allo sviluppo una percentuale dei loro ricavi pari a circa la metà di quella delle loro controparti americane e hanno effettuato investimenti proporzionalmente minori. Di conseguenza, le imprese europee sono cresciute a due terzi del ritmo delle aziende statunitensi e il rendimento del loro capitale è stato inferiore di circa quattro punti percentuali;

            nel 2022 la capitalizzazione totale di mercato delle aziende americane era 2,5 volte superiore rispetto a quella delle loro controparti europee e, nel 2023, poco più del 2 per cento delle imprese europee aveva un numero di dipendenti compreso tra 20 e 250, una dimensione che invece riguardava circa il 14 per cento delle imprese americane,

      impegna il Governo:

            1. a promuovere e rafforzare l'impegno nel sostegno politico, finanziario, economico, umanitario e militare all'Ucraina, attuando quanto previsto dal documento finale del G7 italiano del 13-15 giugno 2024 (ovvero, 50 miliardi di prestiti straordinari presi dai miliardi russi confiscati dalle banche europee);

            2. a sostenere iniziative politiche e diplomatiche per porre fine all'aggressione russa e così da arrivare a una pace giusta, nel rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Ucraina alla propria libertà, sicurezza e integrità territoriale;

            3. a supportare ulteriori impegni in sede UE per la creazione di un'autonoma capacità di difesa europea, complementare e integrata nel sistema della NATO;

            4. ad assicurare l'impegno dell'Italia e degli altri Paesi dell'Unione europea nel proseguire sulla strada tracciata dalla risoluzione ONU e dalle dichiarazioni finali del G7, finalizzata alla ripresa del processo negoziale israelo-palestinese, in base al principio dei «due popoli, due Stati», fondato sul contrasto alla strategia e all'organizzazione terroristica di Hamas, sul coinvolgimento degli Stati arabi nella gestione della transizione e della ricostruzione a Gaza e sulla mobilitazione internazionale contro gli insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania;

            5. ad operare in coerenza con gli indirizzi della Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla situazione a Gaza e sulla necessità di raggiungere un cessate il fuoco e di evitare i rischi di un'escalation regionale, tenendo conto degli obblighi del diritto internazionale umanitario, delle esigenze della popolazione civile e della improrogabile urgenza della liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas;

            6. a portare avanti la missione ASPIDES a livello europeo, per garantire la protezione delle navi mercantili che transitano per il Mar Rosso ed alleviare le ricadute economiche che gli attacchi degli Houthi yemeniti hanno comportato negli ultimi sette mesi;

            7. a collaborare con i Governi degli altri Stati membri per l'introduzione di un pacchetto comunitario di incentivi che sostenga le imprese nel percorso di ammodernamento - in chiave digitale e sostenibile - dei propri macchinari e dei propri modelli di business, prevedendo meccanismi semplici come quello del credito di imposta per consentire agli imprenditori di programmare i propri investimenti anche nel medio e nel lungo periodo;

            8. a promuovere politiche di integrazione economica all'interno dell'Unione, per consolidarne il posizionamento internazionale come unico attore economico piuttosto che come una somma di economie nazionali in competizione tra loro;

            9. a definire una strategia commerciale europea che identifichi e promuova partnership con Paesi e Regioni affidabili, per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione;

            10. ad incentivare la collaborazione a livello europeo tra università, istituti di ricerca e imprese, per facilitare il trasferimento tecnologico e la commercializzazione delle innovazioni.

(6-00102) n. 4 (testo 2) (26 giugno 2024)

Calenda, Gelmini, Lombardo, Versace.

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

        premesso che:

            secondo il Kiel Institute for the World Economy, ad aprile 2024, gli aiuti europei in supporto all'Ucraina (intesi, sia come istituzioni comunitarie, che come aiuti bilaterali dei singoli Stati) ammontavano a 102 miliardi di euro per quanto riguarda le risorse allocate e 76 miliardi di risorse per quanto riguarda quelle previste;

            secondo la Banca mondiale la guerra illegale che la Russia sta conducendo in Ucraina ha causato oltre 486 miliardi di dollari di danni;

            il 12 febbraio 2024 il Consiglio europeo ha previsto il blocco di circa 260 miliardi di obblighi dei Depositari centrali di titoli (CSD) che detengono attività e riserve della Banca centrale di Russia (BCR). Oggi questi beni si trovano per la maggior parte nell'Unione europea;

            il G7 sotto la Presidenza italiana, svoltosi in Puglia dal 13 al 15 giugno 2024, ha esplicitato nel suo documento finale la volontà di mettere a disposizione dell'Ucraina prestiti straordinari pari a circa 50 miliardi di dollari. L'accordo dovrebbe essere finanziato, in parte, attingendo ai sopracitati beni congelati della Banca centrale russa;

            la Conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina, svoltasi in Svizzera il 15 e 16 giugno 2024, ha riaffermato la necessità di difendere i principi di "sovranità, indipendenza e integrità territoriale di tutti gli Stati, compresa l'Ucraina" e ha auspicato, al contempo, la formalizzazione di "un dialogo tra tutte le parti per porre fine alla guerra". L'evento è stato sicuramente un passo in avanti, anche se l'assenza della Russia e della Cina e il voto contrario al documento finale di attori geopolitici fondamentali (tra gli altri India, Arabia Saudita, Messico, Indonesia e Sud Africa) ne ha fortemente ridimensionato la portata;

            il 20 giugno 2024 gli ambasciatori dell'Unione europea hanno trovato l'accordo per il quattordicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, prevedendo la possibilità, da parte delle imprese europee, di agire presso le corti degli Stati membri per chiedere il risarcimento di danni subiti a fronte di cause avviate in Paesi terzi da soggetti russi o controllati da russi per contratti o transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalle sanzioni europee e di chiedere il risarcimento dei danni provocati da soggetti russi che hanno beneficiato dei provvedimenti russi di assegnazione in amministrazione temporanea;

            il pogrom organizzato e realizzato da Hamas il 7 ottobre 2023 era deliberatamente finalizzato a interrompere il processo di pacificazione mediato dagli Stati Uniti tra Israele e alcuni Paesi arabi, in base ai cosiddetti "Accordi di Abramo", da cui sarebbero derivati effetti anche rispetto alla gestione dei rapporti israelo-palestinesi;

            l'attacco di Hamas e la sproporzionata reazione militare israeliana a Gaza hanno scatenato un conflitto che, dopo otto mesi di guerra, ha raggiunto livelli di assoluta emergenza politica e umanitaria: sono oltre 70.000 le bombe sganciate sulla Striscia di Gaza e più di 35.000 le vittime civili che queste hanno provocato. Allo stesso tempo, sono ancora circa 130 gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, di cui almeno un terzo si stima non siano più in vita;

            da ciò deriva un quadro drammatico che rende complessi gli sforzi della comunità internazionale per alleviare le conseguenze della guerra sui civili e per riavviare un processo di pace fondato sul principio «due popoli, due Stati», una strategia che non è mai stata così distante dall'agenda degli interlocutori di parte israeliana e palestinese, i quali dovrebbero, in teoria, perseguirne la realizzazione e che nondimeno costituisce l'unica prospettiva realistica di pacificazione e di sicurezza per l'intera regione mediorientale, anche al di là dei confini delle aree contese e rivendicate dalle parti in conflitto;

            il 10 giugno 2024 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato per la prima volta una risoluzione con un piano per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza proposto dagli Stati Uniti, che si compone di tre fasi, finalizzate al raggiungimento della pace, all'invio di aiuti umanitari nella Striscia, al rilascio degli ostaggi israeliani e al ritiro delle truppe israeliane da Gaza;

            il 14 giugno 2024 il comunicato finale del G7 tenutosi in Puglia ha ribadito la necessità di arrivare ad un cessate il fuoco, in perfetta linea di continuità con la risoluzione ONU S/RES/2735 (2024);

            il conflitto tra Israele e Hamas è stato utilizzato come un pretesto da parte del gruppo terroristico degli Houthi yemeniti per attentati nel Mar Rosso finalizzati a condizionare il traffico commerciale lungo la rotta che collega l'Oceano Indiano al Mar Mediterraneo;

            gli oltre 200 attacchi registrati da novembre 2023 ad oggi hanno generato pesanti ricadute economiche per il commercio internazionale e per il nostro Paese: rispetto a novembre 2023, il traffico commerciale nello stretto di Bab el-Mandeb è tuttora inferiore di oltre il 60 per cento e il costo di trasporto di un container da Shangai a Genova è superiore di quasi quattro volte il costo precedente all'inizio delle operazioni degli Houthi;

            lo scorso 19 febbraio il Consiglio affari esteri dell'UE, in base agli articoli 42 e 43 del Trattato sull'Unione europea (TUE), ha deciso di avviare EUNAVFOR ASPIDES (dal greco aspis, cioè scudo), un'operazione di sicurezza marittima difensiva per ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso (Decisione PESC 2024/632 del Consiglio), affidata al comando tattico del nostro Paese;

            la decisione europea è coerente con quanto stabilito al punto 3 della risoluzione 2722/2024 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 gennaio del 2024 che, in base alla legalità internazionale, riconosce il pieno diritto degli Stati membri a difendere le proprie imbarcazioni dagli attacchi che minacciano la libertà di navigazione;

            la missione ASPIDES ha garantito la protezione di oltre 150 navi commerciali che sono transitate nello stretto di Bab el-Mandeb da febbraio ad oggi;

            negli anni precedenti alla crisi pandemica e ai più recenti sviluppi internazionali, caratterizzati da uno scenario geopolitico stabile e prospettive economiche favorevoli, gli Stati membri hanno adottato un approccio concorrenziale interno, ignorando il posizionamento internazionale dell'Unione come competitor degli altri grandi attori economici mondiali. Questo ha compromesso l'avanzamento dell'Unione nel suo percorso di integrazione e, di conseguenza, il suo consolidamento economico e sociale;

            con l'invasione russa dell'Ucraina siamo entrati in una nuova era geo-economica, che ha costretto gli Stati membri dell'Unione europea - e non solo - a rivedere il proprio approccio al commercio estero al fine di individuare partner commerciali affidabili;

            nonostante l'Unione europea sia leader mondiale in ambiti come la sostenibilità e l'inclusione sociale, la sua economia non cresce al passo degli altri grandi attori economici mondiali;

            il livello di reddito pro capite dell'Unione rimane ad oggi inferiore del 27 per cento rispetto a quello degli Stati Uniti. Gran parte di questo divario è dovuto a differenze di produttività: il contributo al PIL per ora lavorata da un americano nel 2022 era infatti maggiore del 35 per cento rispetto a quello di un europeo;

            anche prima che iniziassero a montare nuove pressioni geopolitiche, erano emersi sintomi che testimoniavano l'erosione della competitività delle imprese europee rispetto a quelle degli altri grandi attori economici mondiali. Tra il 2015 e il 2022 le imprese europee hanno destinato alla ricerca e allo sviluppo una percentuale dei loro ricavi pari a circa la metà di quella delle loro controparti americane e hanno effettuato investimenti proporzionalmente minori. Di conseguenza, le imprese europee sono cresciute a due terzi del ritmo delle aziende statunitensi e il rendimento del loro capitale è stato inferiore di circa quattro punti percentuali;

            nel 2022 la capitalizzazione totale di mercato delle aziende americane era 2,5 volte superiore rispetto a quella delle loro controparti europee e, nel 2023, poco più del 2 per cento delle imprese europee aveva un numero di dipendenti compreso tra 20 e 250, una dimensione che invece riguardava circa il 14 per cento delle imprese americane,

      impegna il Governo:

            1. a promuovere e rafforzare l'impegno nel sostegno politico, finanziario, economico, umanitario e militare all'Ucraina, attuando quanto previsto dal documento finale del G7 italiano del 13-15 giugno 2024;

            2. a sostenere iniziative politiche e diplomatiche per porre fine all'aggressione russa e così da arrivare a una pace giusta, nel rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Ucraina alla propria libertà, sicurezza e integrità territoriale;

            3. a supportare ulteriori impegni in sede UE per la creazione di un'autonoma capacità di difesa europea, complementare e integrata nel sistema della NATO;

            4. ad assicurare l'impegno dell'Italia e degli altri Paesi dell'Unione europea nel proseguire sulla strada tracciata dalla risoluzione ONU e dalle dichiarazioni finali del G7, finalizzata alla ripresa del processo negoziale israelo-palestinese, in base al principio dei «due popoli, due Stati», fondato sul contrasto alla strategia e all'organizzazione terroristica di Hamas, sul coinvolgimento degli Stati arabi nella gestione della transizione e della ricostruzione a Gaza e sulla mobilitazione internazionale contro gli insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania;

            5. ad operare in coerenza con gli indirizzi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2735 sulla situazione a Gaza e sulla necessità di raggiungere un cessate il fuoco e di evitare i rischi di un'escalation regionale, tenendo conto degli obblighi del diritto internazionale umanitario, delle esigenze della popolazione civile e della improrogabile urgenza della liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas;

            6. a portare avanti la missione ASPIDES a livello europeo, per garantire la protezione delle navi mercantili che transitano per il Mar Rosso ed alleviare le ricadute economiche che gli attacchi degli Houthi yemeniti hanno comportato negli ultimi sette mesi;

            7. a collaborare con i Governi degli altri Stati membri per l'introduzione di un pacchetto comunitario di incentivi che sostenga le imprese nel percorso di ammodernamento - in chiave digitale e sostenibile - dei propri macchinari e dei propri modelli di business;

            8. a promuovere politiche di integrazione economica all'interno dell'Unione, per consolidarne il posizionamento internazionale come unico attore economico piuttosto che come una somma di economie nazionali in competizione tra loro;

            9. a definire una strategia commerciale europea che identifichi e promuova partnership con Paesi e Regioni affidabili, per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, nel rispetto delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e degli accordi commerciali esistenti;

            10. ad incentivare la collaborazione a livello europeo tra università, istituti di ricerca e imprese, per facilitare il trasferimento tecnologico e la commercializzazione delle innovazioni.

(6-00103) n. 5 (26 giugno 2024)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni.

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

        premesso che:

            nel prossimo Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024 i Capi di Stato e di Governo dell'UE discuteranno del prosieguo del sostegno all'Ucraina di fronte alla guerra di aggressione della Russia, delle politiche di sicurezza e difesa, di competitività, delle relazioni esterne e, ovviamente, essendo il primo Consiglio europeo dopo le elezioni che hanno rinnovato il Parlamento, del nuovo ciclo istituzionale;

            l'Unione europea, segnata da due terribili guerre alle sue porte, in Ucraina e in Medi Oriente, e in un contesto mondiale caratterizzato da un confronto acceso tra Cina e USA, si gioca nel futuro prossimo il ruolo che potrà e vorrà assumere nella complessa ridefinizione degli assetti geopolitici mondiali in corso;

            quella in corso a Gaza è una catastrofe umanitaria e bisogna lavorare per ottenere un cessate il fuoco immediato, la fine delle violenze, il rilascio di tutti gli ostaggi e il rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario ad opera di tutte le parti;

            i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, la privazione di elettricità, cibo, acqua e carburante e gli ordini di evacuazione impartiti ai palestinesi sono da considerarsi come attacchi indiscriminati, punizioni collettive e trasferimenti forzati di popolazione che equivalgono a crimini di guerra secondo il diritto internazionale;

            preoccupa il protrarsi del conflitto in Ucraina, che prefigura una condizione di guerra di logoramento destinata a protrarsi sul lungo periodo, prolungando e aumentando così il carico di morte, distruzione e sofferenza; la fornitura di armamenti all'Ucraina era stata considerata come uno strumento volto a determinare migliori condizioni negoziali; permangono al contrario una mancanza di iniziativa, di partecipazione e collaborazione dell'Unione a qualsiasi percorso negoziale e l'assenza di sforzi volti ad individuare condizioni concrete e realistiche in cui tale negoziato possa aver luogo;

            il Vertice di pace sull'Ucraina, tenutosi a Lucerna il 15 e 16 giugno 2024, è totalmente insoddisfacente sia nelle modalità di coinvolgimento che negli esiti. È apprezzabile che nella dichiarazione finale si affermi che "il dialogo tra tutte le parti è necessario per porre fine alla guerra" e che si solleciti il completo scambio di prigionieri di guerra e il ritorno dei bambini deportati dalla Russia. È però necessario uno sforzo più autorevole e ampio verso una soluzione diplomatica al conflitto;

            grande assente continua ad essere una prospettiva di soluzione diplomatica del conflitto in atto. Eppure dalle elezioni europee escono indeboliti quei Governi che si erano spinti su una prospettiva di maggior coinvolgimento nel conflitto, con la proposta di invio di truppe di Stati membri dell'Unione in Ucraina. Oggi più che mai bisogna escludere questa ipotesi, così come ogni altra azione che possa condurre ad una ulteriore escalation e allargamento del conflitto;

            la difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani nel mondo sono elementi costitutivi dell'Unione europea e su questi deve basarsi la sua azione esterna e la sua autonomia strategica, determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo che razionalizzi la spesa militare nazionale;

            la Turchia da anni, come riconosciuto anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dal Consiglio d'Europa, limita e viola con leggi e provvedimenti lo Stato di diritto, le libertà fondamentali, i diritti umani e le libertà civili, nonché attua operazioni militari contrarie al diritto internazionale e alle relazioni di buon vicinato; in particolare negli ultimi mesi è proseguita la sostituzione dei sindaci eletti democraticamente nelle municipalità a maggioranza curda del Sud-Est turco e recentemente la Turchia ha lanciato una nuova operazione militare nella Regione del Kurdistan in Iraq, nello specifico nella regione di Gara e nella Siria del Nord l'occupazione turca in questa area ha già portato a un massiccio sfollamento della popolazione curda, ed è stata caratterizzata da gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, tra cui bombardamenti indiscriminati, uccisioni sommarie, arresti illegali, torture e sparizioni forzate, nonché saccheggi sistematici e confische illegali di proprietà;

            l'Unione europea dovrebbe costruire e rafforzare la propria autonomia strategica, determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa comune e di un esercito europeo. A tal proposito, la decisione di aumentare la spesa militare al 2 per cento del PIL nel quadro dell'impegno NATO, oltre ad alimentare una ulteriore e pericolosa corsa agli armamenti, muove in una direzione opposta all'autonomia strategica dell'Unione e ad un sistema di difesa comune che, al contrario, dovrebbe comportare una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva. Secondo i dati dell'Agenzia europea della difesa (EDA), infatti, nel 2020 gli Stati membri hanno speso solo 4,1 miliardi di euro su progetti collaborativi, a fronte di una spesa collettiva europea di circa 300 miliardi di dollari. Solo definendo chiaramente obiettivi e interessi strategici, solo disponendo anche di strumenti per imporre, dove necessario, le proprie scelte, l'Unione europea sarà più credibile, autonoma e capace di difendere davvero i valori in cui crede;

            le iniziative prese dalla Commissione europea in materia di difesa, in particolare la Strategia industriale per la difesa europea (EDIS) e il regolamento per il Programma europeo per l'industria della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e la fornitura tempestiva di prodotti per la difesa (EDIP), non sono orientate nella direzione di un coordinamento tra gli Stati membri volto a razionalizzare e ridurre la spesa militare, ma piuttosto a mobilitare ulteriori risorse per il loro incremento, stimolandone la produzione industriale senza peraltro che a questo corrisponda una effettiva politica estera e di difesa comune indirizzata alla pace ed al rafforzamento dei luoghi multilaterali di confronto. Tale traiettoria si inserisce nel quadro di una pericolosa corsa al riarmo globale già in atto ed è aggravata dall'assenza di effettive prerogative di controllo democratico affidate al Parlamento europeo;

            nella maggior parte dei Paesi europei pesa il dato dell'astensione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo: nonostante i tempi e le sfide che il continente si trova ad affrontare, un elettore europeo su due ha scelto di non andare a votare. Questo è un dato allarmante per la democrazia europea e dovrebbe far riflettere considerando in particolare che nei prossimi cinque anni l'Unione europea si gioca la possibilità di rilanciarsi, dando risposte alle domande dei suoi cittadini e acquisendo un nuovo status globale, oppure di autocondannarsi al declino e alla perdita dei suoi riferimenti valoriali e politici;

            nei prossimi anni le classi dirigenti europee dovrebbero avere la forza di affermare un'idea di Europa radicalmente differente da quella proposta negli ultimi cinque anni, capace di mettere al centro la lotta alle disuguaglianze. Solo questa strada, infatti, è in grado di restituire all'Unione europea la capacità di essere un punto di riferimento collettivo. La credibilità di una moneta, la forza del sistema produttivo e l'affidabilità della politica estera hanno molto a che fare con la volontà di costruire la giustizia sociale. Una volontà che è stata per troppo tempo sostituita dalle necessità di un mercato che ormai in Europa non esiste più, cancellato dall'avidità della finanza, alimentata da una perenne austerità. Le misure di austerità e gli iniqui sistemi fiscali che affliggono l'Europa vanno a tutto vantaggio dei potenti titolari di interessi privati. È giunto il momento di invertire la rotta della povertà e della disuguaglianza in Europa, mettendo al primo posto le persone;

            i prossimi anni saranno anche quelli fondamentali affinché l'UE rafforzi le politiche di lotta globale contro i cambiamenti climatici, puntando con sempre maggior determinazione alla neutralità climatica entro il 2050, come definito attraverso il Green Deal, che ha reso l'Europa il primo continente con un'agenda climatica ambiziosa, e confermato con il pacchetto climatico "Fit for 55", che mira a rendere tutti i settori economici dell'UE idonei a raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (GHG) al 2030;

            abbandonare o indebolire le ambizioni del Green Deal come i partiti conservatori e di estrema destra continuano a sostenere, oltre che gravemente irresponsabile nei confronti del futuro del pianeta e delle giovani generazioni, porterebbe l'UE a diventare un attore insignificante nell'economia della transizione energetica, aumentando al contempo la sua vulnerabilità alle catene di approvvigionamento e alle tecnologie controllate da altri Paesi. Il rispetto degli obiettivi ambientali dell'UE può avere successo attraverso, in primo luogo, un'adeguata politica industriale a livello comunitario con investimenti massicci in nuove tecnologie e infrastrutture dedicate alla transizione energetica e, in secondo luogo, anticipando al 2025 l'istituzione del Fondo sociale per il clima, con l'obiettivo di garantire una transizione energetica equa e socialmente inclusiva, al fine di sostenere i redditi più fragili e le imprese che richiedono sostegno per la riconversione del proprio processo produttivo nella fase di transizione verde;

            la recente approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo, con maggioranza qualificata, del Regolamento sul ripristino della natura mette nelle condizioni l'Europa di assumere un ruolo di leadership nell'affrontare la crisi del clima e della biodiversità, tenendo fede ai propri impegni globali, anche in vista dell'imminente Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità che si terrà a fine anno. Nei prossimi cinque anni biodiversità e clima sono e devono restare priorità strategiche della politica comunitaria anche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico che colpiscono con sempre maggior gravità i Paesi e le economie continentali;

            il 17 giugno si è tenuta una riunione informale dei Capi di Stato e di Governo sull'assetto e la direzione della prossima Commissione europea e sulle nomine delle nuove cariche istituzionali, ed è apparso evidente l'isolamento del Governo italiano che rischia di affrontare le importanti sfide per il Paese e l'Unione senza adeguate sponde;

            a questo si aggiunge l'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo notificata al nostro Paese che, a detta dell'Ufficio parlamentare di bilancio, andrebbe affrontata attraverso "un consolidamento ambizioso e protratto nel tempo che imporrà di individuare delle priorità di politica economica", che tradotto comporta per il nostro Paese ogni anno una stretta, al netto del possibile sconto per tener conto dell'aumento della spesa per interessi sul debito, di almeno lo 0,5 per cento del PIL;

            invero la suddetta situazione è stata anche determinata ed aggravata dalle mancate entrate previste dalla manovra di finanza pubblica per il 2024 che hanno generato un deficit aggiuntivo per un ammontare pari a circa 20 miliardi di euro, alle quali aggiungere l'intervenuta e drastica politica sociale del Governo che, da una parte ha tagliato le pensioni sopra i 2.000 euro e dall'altra ha stanziato la misera somma pari a 5 miliardi di euro per rinnovare i contratti pubblici nel triennio 2021-2024 e che comporterà un aumento del 6 per cento, a fronte di un'inflazione del periodo superiore al 15 per cento;

            secondo le nuove regole di bilancio appena entrate in vigore, i Paesi con un deficit eccessivo devono presentare entro il 20 settembre un piano pluriennale di risanamento delle finanze pubbliche. Solo in autunno quindi Bruxelles specificherà l'ammontare dell'aggiustamento annuo necessario per rientrare nei ranghi. Per ora, si limita a raccomandare che la crescita della spesa netta nel 2025 sia coerente con l'aggiustamento di bilancio richiesto dal nuovo quadro di governance economica;

            infine, la riforma della governance economica entrata in vigore attraverso la clausola di salvaguardia per la resilienza del deficit (Deficit resilience safeguard) chiede a tutti gli Stati membri non solo di impegnarsi a raggiungere un disavanzo del 3 per cento del PIL, ma di restare al di sotto di tale livello, soprattutto nei periodi di crescita dell'economia, al fine di creare riserve di bilancio necessarie per affrontare le crisi future;

            l'11 aprile 2024, dopo un articolato negoziato nel quadro della procedura legislativa ordinaria, è stato approvato il regolamento UE 2024/1083 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS). Il regolamento, denominato espressamente "legge europea per la libertà dei media", opera una armonizzazione minima delle discipline nazionali relative al settore dei media, al fine di dare soluzione a problematiche derivanti dalla diversità di norme e procedure nazionali relative alla libertà e al pluralismo. Tali differenze incidono sul funzionamento del mercato interno, ostacolando le attività dei fornitori di servizi di media e influendo sulle condizioni di investimento. Il regolamento persegue infatti due principali finalità, tra loro strettamente connesse. La prima è quella di assicurare il buon funzionamento del mercato dei servizi di media alla luce della rilevanza che essi rivestono nel mercato interno europeo: oltre a rappresentare un settore economicamente importante e in rapida evoluzione, che si muove in una dimensione sempre più digitale e transnazionale, i servizi di media permettono anche a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione, svolgendo in questo modo una funzione di controllo pubblico di interesse generale. La seconda è quella di rafforzare la libertà dei media e il loro pluralismo, che sono tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

            la libertà dei media continua a trovarsi pericolosamente vicina al punto di rottura in molti Paesi dell'UE e in alcuni casi deve essere quasi completamente ripristinata, secondo quanto riportato nel Rapporto sulla libertà dei media 2024 di Liberties. In Italia in generale le principali questioni riguardano gli attacchi e le aggressioni ai giornalisti, l'influenza del Governo sul servizio pubblico, il numero elevato di procedimenti legali nei confronti dei giornalisti da parte di figure istituzionali pubbliche, nonché un uso frequente delle SLAPP che colpiscono soprattutto il giornalismo d'inchiesta, i discorsi d'odio online e in generale i vari tentativi di censurare i membri della stampa o di limitare in altro modo la libertà di espressione;

            la Direttiva anti-SLAPP e l'European media freedom act (EMFA) sono due iniziative legislative che proteggeranno meglio i giornalisti: la prima vuole fornire la protezione necessaria da azioni legali transfrontaliere abusive; la seconda, le cui norme entreranno in vigore nell'agosto 2025, crea un nuovo organismo di controllo e introduce nuove misure e criteri per la libertà e il pluralismo dei media negli Stati membri;

            l'Italia non ha firmato la dichiarazione UE per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità LGBTQIA+. Tale dichiarazione è stata presentata dalla Presidenza di turno belga il 17 maggio scorso, simbolicamente nella giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, ed è stata firmata da 18 Paesi membri dell'UE;

            il testo del documento prevede, tra le altre raccomandazioni, l'impegno degli Stati membri a: a) riaffermare la propria responsabilità e il proprio impegno nel promuovere l'uguaglianza e nel prevenire e combattere la discriminazione, in particolare sulla base dell'identità di genere, dell'espressione di genere, del sesso e dell'orientamento sessuale; b) rafforzare la protezione delle persone LGBTQIA+, sia online sia offline, da qualsiasi forma di odio, discriminazione e violenza, compreso il divieto delle "pratiche di conversione"; c) sostenere la nomina di un nuovo Commissario per l'uguaglianza quando sarà formata la prossima Commissione; d) perseguire e attuare una nuova strategia per arricchire i diritti delle persone LGBTQIA+ durante la prossima legislatura, stanziando risorse sufficienti e collaborando con la società civile;

            la mancata adesione dell'Italia rischia di sostenere a livello sociale un modello non inclusivo e discriminatorio nei confronti delle persone LGBTQIA+, limitandone le libertà garantite dalla Costituzione. Secondo un sondaggio condotto dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE, in Italia il 18 per cento della popolazione LGBTQIA+ dichiara di aver subito tentativi di "conversione" o "guarigione" dall'omosessualità. In un caso su 5 questo tipo di violenza avverrebbe in famiglia;

            l'11 aprile 2024 con 336 voti a favore, 163 contrari e 39 astensioni il Parlamento europeo si è espresso per il riconoscimento dell'aborto come diritto fondamentale. Nel testo della risoluzione, gli eurodeputati chiedono che l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sia modificato, affermando che: "ognuno ha il diritto all'autonomia decisionale sul proprio corpo, all'accesso libero all'aborto sicuro e legale". La risoluzione condanna il fatto che, in alcuni Stati membri, l'aborto sia negato dai medici, e in alcuni casi da intere istituzioni mediche, sulla base di una clausola di "coscienza", spesso in situazioni in cui un eventuale ritardo metterà in pericolo la vita o la salute del paziente. In particolare, il Parlamento europeo ha sottolineato che in Italia l'accesso all'assistenza all'aborto sta subendo erosioni e che un'ampia maggioranza di medici si dichiara obiettore di coscienza, cosa che rende estremamente difficile de facto l'assistenza all'aborto in alcune regioni;

            il Country report 2024, da poco pubblicato, e che contiene le raccomandazioni sulle "politiche economiche, di bilancio, sociali, strutturali e occupazionali" per ciascuno dei 27 Paesi UE, ha dedicato nel capitolo italiano un intero paragrafo al disegno di legge sull'autonomia differenziata, approvato il 19 giugno 2024 dalla Camera dei deputati. Secondo la Commissione infatti, la riforma, che consentirà alle Regioni di acquisire maggiore autonomia e controllare tutte quelle materie sottratte all'esclusiva competenza dello Stato, comporterà "rischi per la coesione e le finanze pubbliche". Il disegno di legge, si legge nel report "include alcune tutele per le finanze pubbliche, come le valutazioni periodiche delle capacità fiscali regionali e i requisiti per i contributi regionali per raggiungere gli obiettivi fiscali nazionali. Tuttavia sebbene assegni specifiche prerogative al Governo nel processo negoziale, non fornisce alcun quadro comune per valutare le richieste regionali di competenze aggiuntive",

        impegna il Governo:

            1. a condizionare rigorosamente le nomine della prossima presidenza della Commissione europea, dell'Alto rappresentante per la politica estera e la politica di sicurezza e della Presidenza del Consiglio europeo a chiari impegni politici volti ad impegni internazionali per la pace e il disarmo; per la difesa della democrazia e dello Stato di diritto, incluso l'impegno pieno ad applicare ogni condizionalità economica già prevista a tal fine; per il mantenimento di elevate ambizioni per la lotta al cambiamento climatico, per redistribuire i costi della transizione e definirne un robusto sostegno sociale; per un'agenda europea contro le diseguaglianze e la povertà e per l'implementazione effettiva del pilastro sociale; per rafforzare le norme europee a tutela del lavoro e dei diritti;

            2. a lavorare nell'ambito del Consiglio europeo e in ogni sede internazionale per arrivare in tempi brevi ad un cessate il fuoco a Gaza, per mettere fine alla catastrofe umanitaria in corso, per l'interruzione di ogni ulteriore escalation militare, per la liberazione degli ostaggi e per la costruzione delle condizioni per avviare un processo di pace;

            3. a chiedere che il Consiglio europeo assuma un protagonismo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina e avvii una forte iniziativa dell'Unione per il cessate il fuoco e l'avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale;

            4. a sospendere la fornitura nazionale di equipaggiamento militare all'Ucraina e a sollevare in Consiglio europeo la necessità di interrompere anche ricorso all'European peace facilty a questo fine;

            5. a richiedere una presa di posizione del Consiglio europeo sulla pratica di sostituzione dei sindaci eletti democraticamente nelle municipalità a maggioranza curda del Sud-Est turco con fiduciari governativi fedeli al regime di Erdogan e ad esortare, in coordinamento con gli altri partner europei, le autorità turche dall'astenersi a mettere in atto qualsiasi altra azione militare nella regione autonoma del Kurdistan e nella Siria del Nord e a ritirarsi dai territori occupati illegalmente in Siria e in Iraq;

            6. a sostenere il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione nel quadro di un sistema di sicurezza e difesa europeo che preveda la razionalizzazione e la riduzione complessiva della spesa militare;

            7. ad avviare in sede europea una trattativa al fine di revisionare la proposta di riforma delle regole di governance economica dell'UE approvata in sede di Consiglio dell'Unione europea lo scorso 29 aprile 2024 che riconosca un quadro di bilancio a sostegno della resilienza delle economie dell'UE agli shock, pur rispettando la sostenibilità dei debiti ed offra agli Stati membri la possibilità di crearsi uno spazio finanziario adeguato (riserve di bilancio) per attuare politiche anticicliche nei futuri momenti di crisi;

            8. ad attivarsi nelle sedi istituzionali europee, a partire dal prossimo Consiglio europeo, al fine di ottenere, nell'interesse dell'Italia e dell'UE, riforme e azioni concrete nel corso della nuova legislatura per ridurre le disuguaglianze esistenti tra i vari stati e tra i cittadini europei;

            9. ad avanzare in Consiglio europeo l'urgenza di una tassazione europea sulle grandi ricchezze volta a finanziare investimenti necessari per la lotta alla povertà, alle politiche sociali ed alla transizione ecologica;

            10. a promuovere l'adozione da parte dell'Unione europea di misure volte a garantire maggiori standard democratici negli Stati membri e, con specifico riguardo alla tutela dei diritti civili, sostenere le politiche europee dirette a contrastare ogni discriminazione contro le persone LGBTQIA+ e attivarsi per ottenere l'espresso riconoscimento dell'aborto come diritto fondamentale anche attraverso la modifica dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE con l'affermazione che: "ognuno ha il diritto all'autonomia decisionale sul proprio corpo, all'accesso libero all'aborto sicuro e legale";

            11. a sostenere, nelle competenti sedi, le nuove norme che previste dalla legge europea per la libertà dei media: quelle dirette all'efficace protezione dei giornalisti e dei fornitori dei servizi di media e, in particolare, la tutela dei rapporti tra i giornalisti e le fonti anche da intercettazioni e/o captazioni di conversazione e messaggi;

            12. a lavorare nell'ambito del Consiglio europeo per mantenere la crisi del clima e della biodiversità priorità strategiche della politica comunitaria, secondo gli impegni internazionali, anche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico che colpiscono con sempre maggior gravità i Paesi e le economie continentali;

            13. a promuovere l'adozione da parte dell'Unione europea di una politica industriale comune con ulteriori investimenti in nuove tecnologie e infrastrutture dedicate alla transizione energetica, in modo da sostenere le economie dei Paesi europei nei processi di decarbonizzazione e di progressivo abbandono delle fonti fossili;

            14. ad attivarsi nelle sedi istituzionali dell'Unione, a partire dal prossimo Consiglio europeo, per anticipare al 2025 l'istituzione del Fondo sociale per il clima, con l'obiettivo di garantire una transizione energetica equa e socialmente inclusiva al fine di sostenere i redditi più fragili e le imprese che richiedono sostegno per la riconversione del proprio processo produttivo nella fase di transizione verde.

(6-00104) n. 6 (26 giugno 2024)

Boccia, Alfieri, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Bazoli, Lorenzin, Mirabelli, Nicita, Zambito, Irto, Basso, D'Elia, Zampa.

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

        premesso che:

            nel prossimo Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024, i Capi di Stato e di Governo discuteranno di importanti questioni inerenti all'Ucraina, alla sicurezza e difesa, alla competitività, alle relazioni esterne e al prossimo ciclo istituzionale;

            il Consiglio europeo ha costantemente ribadito la ferma condanna dell'aggressione russa all'Ucraina e il pieno sostegno dell'Unione europea, per tutto il tempo necessario, al diritto naturale di autotutela dell'Ucraina, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, per la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale;

            l'Unione europea ha riaffermato la propria determinazione a sostenere la difesa, ma anche la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, anche nel contesto del processo di allargamento ed in tale segno è stato elaborato lo Strumento europeo per l'Ucraina;

            il Consiglio dell'Unione europea ha da ultimo approvato, il 24 giugno scorso, il quattordicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia;

            la Conferenza di pace tenutasi lo scorso 15 e 16 giugno in Svizzera ha segnato un primo passo importante per esplorare possibili vie di pace a medio termine e la dichiarazione del vertice, firmata da 77 Paesi, ha riaffermato la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, un obiettivo chiave per la delegazione del Paese;

            tuttavia, la dichiarazione finale non è stata firmata da diversi Paesi. Brasile, India e Sudafrica, le tre potenze economiche del forum dei BRICS, non figurano tra i firmatari della dichiarazione congiunta;

            l'Unione europea deve continuare nel suo sforzo diplomatico per il raggiungimento di una pace giusta, anche attraverso un maggiore coinvolgimento e sostegno dei Paesi del Sud globale presenti alla Conferenza di pace solamente con 93 delegazioni sulle 160 invitate;

            in occasione del vertice del G7 tenutosi in Puglia dal 13 al 15 giugno si è raggiunto un accordo per sbloccare entro la fine dell'anno un prestito da 50 miliardi di dollari all'Ucraina, finanziato attraverso i profitti generati dagli asset russi congelati, sia in Europa che negli Stati Uniti;

            la catastrofe umanitaria in corso nella Striscia di Gaza, a seguito dei brutali attacchi terroristici di Hamas contro Israele, ha profondamente colpito l'opinione pubblica, che ha manifestato apertamente in tutto il mondo per chiedere il cessate il fuoco e imprimere una maggiore pressione internazionale per giungere alla fine delle ostilità;

            resta assolutamente necessario un cessate il fuoco per fornire aiuti salvavita a chi ne ha bisogno e per garantire il rilascio degli ostaggi;

            dopo anni di inerzia, la comunità internazionale e l'Unione europea devono recuperare un ruolo attivo nella risoluzione della crisi in Medio Oriente, anche sostenendo le componenti più avanzate delle società israeliana e palestinese nella ripresa del processo di pace e della soluzione politica dei «due popoli, due Stati», e rafforzando le iniziative di dialogo con i Paesi terzi dell'area o da essi promosse;

            una forte e chiara azione politica dell'Unione, anche alla vigilia del rinnovo delle istituzioni europee, si deve esplicare anche attraverso il riconoscimento europeo dello Stato di Palestina, altrimenti le dichiarazioni resteranno ancora una volta prive di fondamento e credibilità, condannando l'Unione europea all'irrilevanza sul piano diplomatico;

            il Medio Oriente si trova a vivere una profonda instabilità politica e militare, con azioni e provocazioni che stanno determinando un'escalation regionale, a partire dagli scontri al confine tra Israele e Libano, dalla Siria e dagli attacchi nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran;

            in particolare, desta preoccupazione l'intensificarsi degli scontri tra Israele ed Hezbollah che potrebbero finire con l'aggiungere un altro fronte al conflitto già in atto, in aperta violazione della risoluzione 1701/2006 del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

            pesanti sono gli impatti della crisi di Suez sul settore del trasporto marittimo, con la riduzione del 50 per cento dei passaggi dal canale di Suez nei primi mesi del 2024 per le compagnie di navigazione, che optano per il passaggio per il Capo di Buona Speranza. La programmazione delle nuove rotte sta avvantaggiando i porti del Mediterraneo più vicini allo Stretto di Gibilterra come Tangeri e i porti spagnoli; la riorganizzazione dei servizi da parte delle compagnie marittime comporta un maggiore utilizzo del transhipment e una riduzione dei porti con servizi diretti, danneggiando i nostri porti;

            a fronte della delicata situazione internazionale, l'Unione europea deve rafforzare il proprio ruolo e i propri strumenti di sicurezza e difesa comune, anche attraverso maggiori e più efficaci investimenti nella sua base industriale e tecnologica, superando la frammentazione nazionale, sia ai fini della prevenzione dei conflitti che a quelli dell'autonoma e rapida capacità di risposta alle crisi;

            l'accresciuta esposizione dell'Unione europea alla diffusione di fake news ostili e alla disinformazione, che hanno mostrato una forte incidenza nell'orientare gli scenari di politica interna ed internazionale anche nell'ultima campagna elettorale per il Parlamento europeo, rende urgente rafforzare in sede europea la strategia e le attività di cybersicurezza e cyberdifesa, come ricordato recentemente anche dal presidente Mattarella;

            quanto alla definizione delle priorità per l'Agenda strategica 2024-2029, oltre a rafforzare la sicurezza e l'autonomia negli ambiti dell'energia e della difesa, sarà essenziale preservare anche le ambizioni che l'UE si è posta negli ultimi anni, in particolare per quanto riguarda il cambiamento climatico, la salute, l'occupazione e la coesione sociale e territoriale, accompagnando cittadini e imprese nella doppia transizione verde e digitale, senza disperdere la proficua esperienza di innovativi strumenti, come il Next Generation EU e l'emissione di debito comune;

            come evidenziato dal Rapporto Letta pubblicato recentemente e dalle anticipazioni sul Rapporto Draghi, le molteplici crisi degli ultimi anni e le nuove sfide poste da un contesto globale profondamente mutato rendono prioritario, per l'Unione europea, sia implementare e modernizzare il mercato interno, come motore di sviluppo e coesione, sia ripensare e rilanciare la propria competitività rispetto a partner e concorrenti, soprattutto nei settori tecnologicamente più avanzati. Ciò, in particolare, richiede una vera e propria strategia europea di ampio respiro, adeguatamente sostenuta sul piano finanziario anche da investimenti privati, attraverso la leva della finanza europea integrata;

            la Commissione europea, in attuazione del nuovo Patto di stabilità sottoscritto dal Governo, ha ufficializzato l'apertura di una procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia, che comporterà una correzione del nostro bilancio strutturale per almeno lo 0,5 per cento annuo in rapporto al PIL. Anche alla luce della procedura d'infrazione e in attuazione del "braccio preventivo" del Patto, al nostro Paese è stata assegnata una "traiettoria di riferimento", a valle della quale si aprirà un negoziato tra Commissione e Governo. Entro la scadenza del 20 settembre prossimo, il Governo italiano dovrà presentare un Piano pluriennale di interventi correttivi, che sarà approvato nel pacchetto d'autunno del Semestre europeo, assieme alle raccomandazioni sul deficit;

            secondo le recenti stime dell'UPB, l'aggiustamento strutturale dello 0,5 per cento annuo in rapporto al PIL su un orizzonte temporale di settte anni - inserito già nei tendenziali del DEF fino al 2027 - corrisponde ad un intervento correttivo per circa 12 miliardi di euro annui. Si tratta di un percorso particolarmente impegnativo che va ad incidere fortemente sulle aspettative future dei cittadini e delle imprese, con ricadute che rischiano di andare ad incidere sul benessere socio-economico e sulla competitività del nostro Paese;

            sulla credibilità e affidabilità del Paese in seno all'Unione, continua inoltre a pesare la condotta del Governo e della maggioranza parlamentare sul Meccanismo europeo di stabilità (MES): la mancata ratifica dell'accordo che modifica il Trattato istitutivo del MES, nel dicembre scorso, lascia l'Italia quale unico Paese dell'eurozona a non aver ancora provveduto, impedendo così l'entrata in vigore del nuovo meccanismo e la possibilità di utilizzo per quei Paesi che ne avrebbero intenzione;

            il Consiglio europeo si riunisce a pochi giorni dallo svolgimento delle elezioni europee ed avrà un ruolo centrale nella definizione del nuovo ciclo istituzionale e delle linee programmatiche per il futuro dell'Unione europea;

            il Governo italiano si presenta alla riunione dopo mesi di strategie e decisioni a livello europeo miopi, contraddittorie e controproducenti, come dimostrato dalla gestione del negoziato che ha portato al nuovo Patto di stabilità e crescita e dalla vicenda del MES, e con un atteggiamento ambiguo rispetto al futuro dell'Unione europea, propugnando un arretramento della stessa a favore di interessi nazionali che ci espongono al rischio di un ritorno all'austerità;

            ciò determina una posizione di debolezza e isolamento dell'Italia nella cruciale partita del rinnovo delle cariche istituzionali di vertice dell'Unione e, in particolare, della nuova composizione della Commissione europea, anziché favorire la formazione di un consenso intorno alle candidature italiane in settori cruciali per il nostro Paese quali quelli economici,

       impegna il Governo:

              1) a sostenere un rinnovato e più incisivo impegno diplomatico e politico dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati, per mettere in campo tutte le iniziative utili al perseguimento di una pace giusta e sicura e a sostenere, altresì, la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, nonché il suo ammodernamento e le opportune riforme nel contesto del processo di adesione all'Unione europea;

              2) a ribadire la ferma condanna della grave, inammissibile e ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina e a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

              3) ad adoperarsi in ogni sede internazionale per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;

              4) a promuovere - forte dell'impegno assunto nel 2014 dal Parlamento europeo - il riconoscimento dello Stato di Palestina, nel rispetto del diritto alla sicurezza dello Stato di Israele;

              5) a sostenere ogni iniziativa delle Nazioni Unite volta a ottenere un immediato cessate il fuoco e la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani, a tutelare l'incolumità della popolazione civile di Gaza, a garantire la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della Striscia, a rispettare la legalità internazionale e le decisioni dei suoi organi giurisdizionali, a rilanciare il processo di pace;

              6) ad adoperarsi in sede europea al fine di rendere più efficaci le azioni dissuasive delle unità navali a protezione del naviglio mercantile in transito dal Mar Rosso e a favorire investimenti in competitività sul mercato del commercio internazionale, incluse le infrastrutturazioni, per mantenere i volumi dei traffici marittimi;

              7) a rafforzare lo strumento dell'European Peace Facility, così come gli impegni per una difesa comune che razionalizzi e renda più efficienti gli attuali investimenti nazionali, nonché a promuovere sempre più appalti congiunti, politiche industriali integrate e programmi di investimento comuni, che permettano anche di riorientare ed internalizzare le catene di approvvigionamento, come risposta strutturale a medio termine alle esigenze di sicurezza ed autonomia strategica, in particolare in relazione alle materie prime e alle fonti energetiche;

              8) a sostenere la previsione, l'utilizzo e l'implementazione a livello europeo di tutti gli strumenti di cybersicurezza e cyberdifesa per il monitoraggio e il contrasto, rapido e coordinato, delle minacce ibride, della diffusione di fake news e delle ingerenze straniere, in particolare nei processi democratici dell'Unione;

              9) ad assumere una chiara e determinata posizione, a livello bilaterale e in tutti gli organismi europei, nei confronti delle azioni destabilizzanti nelle aree di interesse dell'Italia e dei Paesi europei, in particolare nell'area dei Balcani, per evitare che si rafforzi ulteriormente l'influenza della Russia nelle stesse;

              10) a contribuire alla definizione di una nuova Agenda strategica 2024-2029 per un'Unione europea più forte e unita, contro i nazionalismi e gli estremismi e nel quadro dei valori fondanti del progetto europeo, che sia incentrata: sui diritti sociali, dal lavoro e dalla qualità retributiva alla salute e all'istruzione; sulla coesione sociale e territoriale e sulle transizioni sostenibili e giuste, che non lascino indietro nessuno e al contempo costituiscano un'opportunità per la crescita e la competitività nel contesto economico globale; sull'autonomia strategica, l'autorevolezza internazionale e la capacità di difesa della pace; sulla difesa dello Stato di diritto e dei diritti umani, dei valori della libertà, dell'eguaglianza e della democrazia dentro e fuori i propri confini;

              11) a promuovere il miglioramento del mercato interno, con specifico riferimento al quadro normativo, rimuovendo la frammentazione e i persistenti ostacoli al fine di garantire benefici per tutti, in particolare nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni e nel quadro della duplice transizione verde e digitale;

              12) a contribuire alla realizzazione di significativi progressi del Mercato unico dei capitali, senza barriere interne e con un sistema comune di regole e vigilanza, per rispondere al fabbisogno di investimenti per la crescita, unitamente alle emissioni di debito comune;

              13) a trasmettere al Parlamento e a rendere di pubblica conoscenza i contenuti della Traiettoria di riferimento assegnata dalla Commissione europea al nostro Paese, alla luce dell'apertura della procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo, al fine di consentire l'avvio tempestivo di un ampio dibattito nelle sedi istituzionali e con le parti economiche e sociali, orientato a definire le azioni e gli interventi da adottare nei prossimi mesi in attuazione degli obblighi e delle scadenze da rispettare in relazione al nuovo Patto di stabilità, a partire da quelli del Piano pluriennale da presentare in UE entro il 20 settembre 2024;

              14) a garantire, per quanto di competenza, la ratifica da parte dell'Italia dell'accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), assicurando al Paese credibilità e affidabilità;

              15) ad adoperarsi per assicurare un'adeguata e autorevole rappresentanza dell'Italia nei vertici istituzionali dell'Unione europea e, in particolare, negli incarichi commissariali nel cruciale settore economico;

              16) a contribuire alla rapida pianificazione di un percorso di riforma dei Trattati, al fine di estendere la decisione a maggioranza qualificata ad un più ampio numero di settori, superando i veti e rendendo più efficace e rapida l'azione dell'UE nel contesto di un suo allargamento e ad assicurare processi decisionali più democratici a partire dalla previsione di un reale diritto di iniziativa legislativa per il Parlamento europeo, dando seguito alle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa.