Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 201 del 25/06/2024
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
201a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024
_________________
Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CASTELLONE
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente LA RUSSA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,37).
Si dia lettura del processo verbale.
DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 giugno.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Sulle morti sul lavoro avvenute nel corso dell'ultima settimana
PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Purtroppo anche oggi, 25 giugno, abbiamo un altro lutto sul lavoro: si tratta di Giovanni Terrana, un operaio di sessantacinque anni, morto questa mattina a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, cadendo da una impalcatura di circa cinque metri.
Come sapete bene, purtroppo non è l'unica vittima di incidenti sul lavoro che si susseguono con una allarmante e inaccettabile frequenza. Solo negli ultimi giorni, tornando a ritroso, dobbiamo ricordare Giovanni Guarascio, di sessantanove anni, spezzino, che è morto quando la gru accanto a cui lavorava è caduta e col suo lungo braccio lo ha colpito mortalmente. Il giorno 24 Bocar Diallo, un senegalese di trentuno anni, è deceduto nel reparto grandi ustioni di Verona in seguito alla nota vicenda dell'esplosione presso lo stabilimento dell'Aluminium Bozen di Bolzano; il 21 - quindi vedete la frequenza è incredibile - Valerio Salvatore, giovane romano di appena ventinove anni, è caduto dal tetto di un'azienda a Campoleone, in provincia di Latina, da circa dieci metri e non ha avuto scampo. Mirko Schirolli il 21 giugno, nella stessa giornata, è morto in una fabbrica in provincia di Mantova, schiacciato da un macchinario industriale. Come vedete, è un bollettino di guerra incredibile. Il giorno prima, il 20 giugno, Pierpaolo Bodini, di diciotto anni, è morto per il crollo di un macchinario che lo ha travolto mentre lavorava in un campo all'interno di una cascina a Brembio, in Lombardia, nel lodigiano. Queste vicende avvengono al Nord, al Centro e al Sud. Vi è poi il caso forse più noto, quello di Satnam Singh, bracciante indiano, che il 19 giugno è morto dissanguato, abbandonato dal datore di lavoro davanti casa, dopo aver perso il braccio destro in un incidente sul lavoro nella sua azienda agricola.
È un bollettino allarmante, incredibile e inaccettabile, che tutte le forze politiche hanno sottolineato, che il Presidente della Repubblica ha messo al centro di un suo specifico intervento e che noi non possiamo ignorare.
In accordo con il Presidente della Commissione d'inchiesta del Senato sugli infortuni sul lavoro si stanno intensificando i lavori della Commissione per portare una relazione all'Assemblea, ma dalle parole bisognerà passare ai fatti, e cioè alla normativa. Credo però che, al di là della normativa, una presa di coscienza, una consapevolezza della centralità di tale questione debba attraversare tutte le forze politiche e portarci a risposte le più urgenti possibili, perché il bollettino di vera e propria guerra non abbia a proseguire in questa maniera allucinante.
Ringrazio i Presidente di tutti i Gruppi che hanno dato mandato a me di ricordare le vittime anche per conto di tutte le forze politiche presenti al Senato, nella Conferenza dei Capigruppo appena svoltasi, e in forza a questo loro mandato vi invito a rivolgere loro un pensiero con qualche attimo di silenzio. (L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). Vi ringrazio. (Applausi).
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 luglio.
Nella seduta di oggi, senza orario di chiusura, si svolgerà la discussione generale del decreto-legge coesione. Dopo la preannunciata posizione della questione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione bilancio, si proseguirà con la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge sul Terzo settore, già approvato dalla Camera dei deputati.
Le dichiarazioni di voto e la chiama sulla fiducia sul decreto avranno luogo domani, a partire dalle ore 10.
Resta confermata, per la seduta di domani, alle ore 15, la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024. La consegna del testo delle Comunicazioni rese alla Camera dei deputati avrà luogo nel corso della mattinata.
Il calendario dei lavori della settimana corrente è altresì integrato con la discussione del disegno di legge concernente la delega al Governo in materia di florovivaismo, per il quale la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi per complessive tre ore, escluse le dichiarazioni di voto. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 10 di domani.
Il calendario prevede inoltre il decreto-legge sulle rappresentanze sindacali militari, attualmente all'esame della Camera dei deputati, ove trasmesso in tempo utile.
Giovedì 27 giugno, alle ore 15, avrà luogo il question time con la presenza dei Ministri della difesa, dell'agricoltura e dell'università.
Nelle settimane successive, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, saranno discussi i seguenti decreti-legge: agricoltura e imprese di interesse strategico, nella settimana dal 2 al 4 luglio; liste di attesa, nella settimana dal 9 all'11 luglio; protezione civile e semplificazione edilizia e urbanistica, nella settimana dal 16 al 18 luglio; sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, nella settimana dal 23 al 25 luglio.
Giovedì 4, 11, 18 e 25 luglio, alle ore 15, avrà luogo il question time.
Su richiesta di un Gruppo parlamentare, la Conferenza dei Capigruppo ha altresì convenuto di inserire nel calendario dei lavori, a partire da martedì 17 settembre, la discussione del disegno di legge, sottoscritto da un terzo dei senatori, concernente disposizioni in materia di morte medicalmente assistita.
È stato infine stabilito di riassegnare in sede deliberante i seguenti disegni di legge, già conclusi in sede redigente: nuova denominazione Giornata vittime dei disastri ambientali, istituzione del Museo del Ricordo, promozione delle manifestazioni in abiti storici, centenario della Fondazione della città di Latina.
Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di maggio e giugno 2024:
- Disegno di legge n. 1097 - Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Disegno di legge n. 1048 - Delega al Governo in materia di florovivaismo (approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)
Calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 luglio:
| Martedì | 25 | giugno | h. 16,30 | - Disegno di legge n. 1133 - Decreto-legge n. 60, Coesione (scade il 6 luglio)
- Disegno di legge n. 1097 - Terzo settore (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Consegna del testo delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024 (mercoledì 26, mattina)
- Discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024 (mercoledì 26, ore 15)
- Disegno di legge n. 1048 - Delega al Governo in materia di florovivaismo (approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 61, Rappresentanze sindacali militari (ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (scade l'8 luglio)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 27, ore 15) |
| Mercoledì | 26 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 27 | " | h. 10 |
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1048 (Delega al Governo in materia di florovivaismo) dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 26 giugno.
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. … (Decreto-legge n. 61, Rappresentanze sindacali militari) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
| Martedì | 2 | luglio | h. 16,30 | Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 1138 - Decreto-legge n. 63, Agricoltura e imprese di interesse strategico (scade il 14 luglio)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 4, ore 15) |
| Mercoledì | 3 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 4 | " | h. 10 |
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1138 (Decreto-legge n. 63, Agricoltura e imprese di interesse strategico) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
| Martedì | 9 | luglio | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 1161 - Decreto-legge n. 73, Liste di attesa (scade il 6 agosto)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 11, ore 15) |
| Mercoledì | 10 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 11 | " | h. 10 |
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1161 (Decreto-legge n. 73, Liste di attesa) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
| Martedì | 16 | luglio | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 1162 - Decreto-legge n. 76, Ricostruzione e protezione civile (scade il 10 agosto)
- Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 69, Semplificazione edilizia e urbanistica (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 28 luglio)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 18, ore 15) |
| Mercoledì | 17 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 18 | " | h. 10 |
I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1162 (Decreto-legge n. 76, Ricostruzione e protezione civile) e n. ... (Decreto-legge n. 69, Semplificazione edilizia e urbanistica) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.
| Martedì | 23 | luglio | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 71, Sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 30 luglio)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 25, ore 15) |
| Mercoledì | 24 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 25 | " | h. 10 |
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. … (Decreto-legge n. 71, Sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1133
(Decreto-legge n. 60, Coesione)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 35' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 29' |
| FI-BP-PPE |
| 24' |
| Misto |
| 20' |
| IV-C-RE |
| 17' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 17' |
Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)
| Governo |
| 30' |
| Gruppi 3 ore di cui: |
|
|
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 26' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 22' |
| FI-BP-PPE |
| 18' |
| Misto |
| 15' |
| IV-C-RE |
| 13' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 13' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1048
(Delega al Governo in materia di florovivaismo)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 26' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 22' |
| FI-BP-PPE |
| 18' |
| Misto |
| 15' |
| IV-C-RE |
| 13' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 13' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 61, Rappresentanze sindacali militari)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 26' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 22' |
| FI-BP-PPE |
| 18' |
| Misto |
| 15' |
| IV-C-RE |
| 13' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 13' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1138
(Decreto-legge n. 63, Agricoltura e imprese di interesse strategico)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 35' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 29' |
| FI-BP-PPE |
| 24' |
| Misto |
| 20' |
| IV-C-RE |
| 17' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 17' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1161
(Decreto-legge n. 73, Liste di attesa)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 35' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 29' |
| FI-BP-PPE |
| 24' |
| Misto |
| 20' |
| IV-C-RE |
| 17' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 17' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1162
(Decreto-legge n. 76, Ricostruzione e protezione civile)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 35' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 29' |
| FI-BP-PPE |
| 24' |
| Misto |
| 20' |
| IV-C-RE |
| 17' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 17' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 69, Semplificazione edilizia e urbanistica)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 26' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 22' |
| FI-BP-PPE |
| 18' |
| Misto |
| 15' |
| IV-C-RE |
| 13' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 13' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 71, Sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 26' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 22' |
| FI-BP-PPE |
| 18' |
| Misto |
| 15' |
| IV-C-RE |
| 13' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 13' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 13' |
Discussione del disegno di legge:
(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (Relazione orale)(ore 16,50)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1133.
Il relatore, senatore Gelmetti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gelmetti.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge coesione è stato esaminato in 5a Commissione con estrema armonia tra maggioranza e opposizione, tant'è vero che non c'è stato alcun problema per quanto riguarda i vari lavori che si sono svolti durante la discussione degli emendamenti. Il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell'ambito della revisione del PNRR.
Permettetemi di ringraziare il presidente della Commissione Calandrini, che ha guidato con grande piglio e con serenità - come dicevo prima - un lavoro che è stato svolto in modo sereno da entrambe le parti. Ringrazio altresì il sottosegretario Siracusano, che è stato sempre presente nelle varie discussioni, e soprattutto il ministro Fitto, che - è notizia di ieri - sta chiudendo la quinta rata, che vuol dire altri 8,5 miliardi di euro per la nostra Nazione, che si sommano alle altre rate, per arrivare a 113 miliardi di euro. E ciò permette all'Italia di essere il Paese che più sta lavorando e producendo in termini di PNRR.
Il decreto-legge in discussione è composto da 38 articoli, che illustro velocemente.
L'articolo 1 individua i princìpi e le finalità del provvedimento, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione nei settori strategici: risorse idriche, infrastrutture per il rischio geologico e protezione dell'ambiente, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, energia, sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese anche per le transizioni digitale e verde. L'obiettivo è rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi cofinanziati.
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 16,54)
(Segue GELMETTI, relatore). L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del decreto per l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse nei settori strategici di cui prima.
L'articolo 3 configura la cabina di regia per il Fondo di sviluppo e coesione e il confronto tra Stato, Regioni e Province autonome per il coordinamento, la complementarità, la sinergia e il monitoraggio.
All'articolo 4 ci sono le disposizioni per l'individuazione da parte delle amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027, con un elenco di interventi prioritari nei settori strategici. Al comma 7 dell'articolo 4 c'è il piano strategico per la ZES unica del Mezzogiorno.
All'articolo 5 ci sono disposizioni di monitoraggio e rafforzamento degli interventi prioritari, con relazioni semestrali.
All'articolo 6 troviamo il rafforzamento della capacità amministrativa e il supporto tecnico specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione. I commi 5 e 6 dell'articolo 6 prevedono la convenzione con la società in house Eutalia Srl per l'attuazione di specifiche progettualità.
L'articolo 7 definisce la premialità per le Regioni e Province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici.
L'articolo 8 reca le norme di finalizzazione ad attivare gli obiettivi previsti dal regolamento istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa e per il fondo per una transizione giusta.
L'articolo 9 stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione, con funzioni di controllo e di autorità di audit, sia composto da cinque unità.
L'articolo 10 introduce la possibilità di assegnare, con delibera CIPESS, le risorse del Fondo di sviluppo e coesione anche a quelle Regioni con cui non sia stato sottoscritto l'Accordo per la coesione.
L'articolo 11 interviene in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. I commi 5 e 7 dell'articolo 11 portano al 40 per cento la quota di risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni devono destinare al Mezzogiorno.
L'articolo 12 interviene sui contratti istituzionali di sviluppo per la ricognizione delle funzioni di responsabile unico del contratto e per la revisione della governance.
L'articolo 13 dispone sulle zone logistiche semplificate, introducendo un contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese già esistenti e di quelle nuove. I commi 4 e 5 dell'articolo 13 aumentano la disponibilità del Fondo di sostegno per i Comuni marginali.
L'articolo 14 tratta del risanamento del sito industriale di Bagnoli (provvedimento molto sentito). Il comma 4 dell'articolo 14 reca disposizioni per la valorizzazione energetica e la gestione dei rifiuti in Sicilia.
L'articolo 15 reca norme sulle misure di revoca delle risorse del Fondo di sostegno ai Comuni marginali.
L'articolo 16 prevede specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionale.
L'articolo 17 disciplina l'autoimpiego nel Centro-Nord Italia per il sostegno di attività imprenditoriali e libero-professionali per gli under 35.
L'articolo 18 disciplina le misure denominate Sud 2.0 per gli under 35 nel Mezzogiorno.
L'articolo 19 prevede che il Ministro del lavoro si avvalga di soggetti gestori delle misure per l'autoimpiego nel Centro-Nord e Sud 2.0.
Lascio ora la parola alla collega Murelli.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Murelli.
MURELLI, relatrice. Presidente, dall'articolo 20 al 29, nel decreto coesione, ci sono misure per il mercato del lavoro, in particolare per rafforzare l'occupazione delle categorie dei lavoratori più svantaggiate in generale del Mezzogiorno. A disposizione per la promozione dell'occupazione ci sono oltre 2,8 miliardi di euro, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-27 e sulle risorse della Misura 5 del PNRR, dedicata alle politiche attive collegate al programma GOL, a cui si aggiungono le risorse per la riconversione della competenza dei lavoratori nelle grandi imprese in crisi.
Le principali misure in materia di lavoro sono la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività di impresa; gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica; l'iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL e modifica al funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.
Al fine di incrementare l'occupazione, il decreto coesione prevede inoltre tre esoneri contributivi per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni. Si tratta del bonus giovani, che consiste nell'esonero al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 500 euro per ventiquattro mesi, per l'assunzione di giovani di età non inferiore ai trentacinque anni; c'è il bonus donne, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, che prevede l'esonero al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro, senza applicazione dei limiti di età; la terza misura riguarda il bonus ZES, che sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno, attraverso uno sgravio contributivo del 100 per cento, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nei limiti di 650 euro, per ciascun lavoratore assunto, per datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti.
Il decreto introduce poi misure per lo sviluppo e coesione territoriale, quali, tra l'altro, la revisione della disciplina e il finanziamento del Fondo perequativo infrastrutturale; la ricognizione dello stato di attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo; l'estensione delle misure di semplificazione dei benefici fiscali previsti per le ZES uniche e anche per le zone logistiche semplificate; le misure volte ad accelerare la realizzazione di interventi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana nel comprensorio campano di Bagnoli-Coroglio.
Infine, sono introdotte misure specifiche in materia di istruzione, università e ricerca, con rinnovo fino al 15 giugno degli incarichi dei 6.147 collaboratori scolastici, assunti a tempo determinato a supporto dei progetti del PNRR e di Agenda Sud, e l'accelerazione di impiego delle risorse del Programma nazionale scuola e competenze 2021-2027, destinate al potenziamento delle infrastrutture sportive, dei laboratori tecnici e degli arredi negli asili; investimenti a favore della rigenerazione urbana, del contrasto al disagio socioeconomico e abitativo, per il recupero dei siti industriali e per la cultura, con l'approvazione del Piano di azione per il Programma nazionale cultura; sulla sicurezza, attribuendo a specifica operazione nel programma Sicurezza per la legalità 2021-2027 la qualifica di operazioni di importanza strategica.
In aggiunta, ci sono gli emendamenti approvati in Commissione bilancio la scorsa settimana, che riguardano in particolare gli emendamenti dei relatori, che rimpolpano di 330 milioni la dote finanziaria assegnata dalla legge di bilancio per il 2024 ai contratti di sviluppo, i programmi straordinari di investimento, siglati dal Ministero delle imprese e del made in Italy; 80 milioni sono autorizzati per quest'anno, passando così da 190 ai 270 milioni; 250 milioni per il 2025, passando dai 310 ai 560 milioni.
Il secondo emendamento riguarda i segretari comunali e provinciali. È aumentata l'assunzione di 245 nuovi segretari generali comunali e provinciali. L'altra buona notizia riguarda gli enti locali: è stato approvato un emendamento che limita il vincolo di cassa alle entrate da trasferimenti mutui; via libera anche ai 18 milioni fino al 2029 per la metro M1 di Milano. Infine, grazie all'approvazione di un emendamento firmato da tutti i Capigruppo di tutte le forze politiche, i Comuni avranno più tempo per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI fino al 2024.
Anch'io vorrei concludere ringraziando direttamente la Commissione, i colleghi relatori, i funzionari, la sottosegretaria Siracusano, il sottosegretario Freni e il ministro Fitto per la collaborazione in Commissione.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.
CATALDI (M5S). Signora Presidente, penso che non ci siano più dubbi sul fatto che questo è il Governo delle contraddizioni.
Tramite lei, signora Presidente, vorrei rivolgere l'attenzione ai colleghi di maggioranza. Siamo stati per mesi in Commissione, quando si trattava l'autonomia differenziata, a parlare di quanto tragica fosse la situazione delle Regioni italiane, di quali fossero i divari territoriali e di come ci fosse bisogno di coesione territoriale. Quando abbiamo parlato di autonomia differenziata, abbiamo spiegato quanto fossero urgenti interventi soprattutto per la perequazione infrastrutturale.
Abbiamo spiegato che tante Regioni non riescono a essere attrattive proprio per le carenze infrastrutturali. E allora, quando ho letto il titolo del provvedimento di questo Governo - è lo stesso che ha fatto una manovra contraria alla coesione, che accentua le divergenze territoriali - che è decreto coesione, lì per lì ho pensato che fosse un ravvedimento operoso e ci avessero ripensato. (Applausi).
Signora Presidente, sono rimasto un po' stupito da quello che pensavo fosse un revirement; pensavo che magari prima non c'erano i soldi, ma ora li hanno trovati, e ho visto che hanno trovato qualche soldo - anzi, 13 miliardi - per costruire un ponte, che sembra più un'opera propagandistica che una realmente e concretamente realizzabile in tempi brevi.
Ebbene, colleghi, se però quei 13 miliardi li aveste distribuiti in maniera più capillare, magari avreste risolto piccole criticità territoriali. Ci sono alcune aree di crisi industriale complessa in cui con qualche milione di euro riuscireste a risolvere problemi e a creare sviluppo e occupazione.
Signora Presidente, mi sto sempre più convincendo, invece, che il problema è il seguente: voi, colleghi, potete parlare di coesione territoriale, ma non la sapete fare; se aveste saputo realmente come procedere per fare coesione territoriale, innanzi tutto non avreste approvato il provvedimento sull'autonomia differenziata, perché rema nella direzione opposta. (Applausi).
Sembra che non abbiate ancora capito da cosa dipendono le divergenze territoriali: uno Stato che investe sempre e solo in alcune Regioni, e solo in alcune Regioni rende possibili gli investimenti, ma lascia indietro le altre, ha l'obbligo morale di pareggiare i conti; prima ancora di pensare all'autonomia, occorre fare gli stessi investimenti e far sì che ogni angolo del Paese possa avere le stesse opportunità di sviluppo.
Ora, è vero che ci sono degli incentivi, sui quali non ho nulla in contrario, ma sappiate però che da soli sono un'arma a doppio taglio. Ve lo dico perché vivo in un'area che ha subìto gli effetti di una politica basata solo sugli incentivi e ha creato nel tempo un disastro: mi riferisco a un'area di transizione che per anni ha beneficiato di alcuni incentivi, ed è quindi nata una zona industriale, che adesso è diventata area di crisi industriale complessa. Questa zona industriale è nata senza un progetto industriale organico, con aziende che non avevano nulla a che fare l'una con l'altra; non c'era un progetto che ipotizzava un distretto industriale. Soltanto incentivi, senza fare altro: è chiaro allora che abbiamo creato occupazione, ma gli incentivi non sono eterni. Pertanto, senza una politica che possa risolvere le criticità di quei territori, finito l'incentivo, le imprese sono andate via e oggi abbiamo a che fare con decine di migliaia di disoccupati per una politica che si è disinteressata di quel territorio, ma si è limitata a fare gli incentivi e poi, quando sono finiti, si è disinteressata di quell'area, che ancora oggi è di crisi industriale complessa.
Se non volete ascoltare le parole che vi stiamo cercando di indirizzare, provate allora ad andare a lezione almeno dall'Europa e vedete cosa fanno gli altri Paesi. Vi abbiamo parlato per mesi di infrastrutture, alle quali avete detto di no e avete bocciato tutto. Guardate cosa fanno gli altri Paesi: la Spagna ha previsto, sì, degli incentivi, e ha attratto investimenti esteri ponendo dei limiti - dà gli incentivi se si assumono almeno 50 persone a tempo indeterminato - e sta investendo nelle infrastrutture, utilizzando i fondi europei, nelle aree più deboli; l'hanno fatto l'Irlanda e tutti i Paesi europei, anche la Germania che, da quando è caduto il muro di Berlino; quando deve intervenire per la coesione territoriale, investe nelle infrastrutture.
Voi su questo avete detto di no e non potete limitarvi a dare dei contentini. Dovete cominciare a pensare avendo una visione diversa sul futuro dell'Italia, se davvero avete a cuore l'intero Paese. (Applausi).
State parlando soltanto a livello teorico, quindi utilizzando il nomen iuris, con il quale però posso anche vendervi un triciclo e dire che è una motocicletta, salvo poi che chi la compra si accorge che ci sono i pedali, non si va a motore e quindi non è una motocicletta.
Voglio capire se vi siete resi conto delle ricadute territoriali che hanno le vostre politiche. Voi parlate agli imprenditori. Mi fa piacere che parliate agli imprenditori, ma avete capito che serve un contesto favorevole agli investimenti? Lasciamo da parte, per un momento, le infrastrutture. Avete fatto l'autonomia differenziata, quindi state navigando nella direzione opposta alla coesione territoriale. Ma voi pensate al fatto che le imprese hanno bisogno anche di un contesto di legalità? Le imprese, infatti, soprattutto gli investitori esteri, se non hanno un contesto di legalità, in Italia non vengono a investire. E voi cosa fate per creare questo contesto di legalità? Spaventate i cittadini, come se tutte le procure stessero a guardare i loro cellulari, le depotenziate, riducete la possibilità di fare delle intercettazioni. Questo è il contesto di legalità che volete creare per attirare investimenti? (Applausi).
Parliamo, poi, della certezza del diritto. Anche in questo contesto tante aziende (e mi riferisco anche a quelle che se ne sono andate dal territorio in cui io vivo) vogliono certezza del diritto. Pensate alle aziende che lavorano in più ambiti territoriali. Voi qui state moltiplicando le fonti normative. Si arriverà a poter normare in maniera divergente anche fino a ventitré materie. Ma quale imprenditore deciderà di investire in Italia se deve coprire l'intero territorio nazionale? Dovrà avere a che fare con un diritto frammentario.
Poi proponete la vostra stravagante soluzione di eliminare non si sa quante vecchie leggi senza neppure porvi il problema di controllare se quelle vecchie leggi ne avevano abrogate altre a loro volta. Non è questo il modo di creare la certezza del diritto. La certezza del diritto si crea se c'è un'uniformità normativa su tutto il territorio nazionale. Quello che state facendo ha delle ricadute territoriali pesantissime. Questo le persone, prima o poi, lo capiranno da sole e lo capiranno quando si accorgeranno che, con la cessione delle materie, tante delle risorse economiche rimarranno nelle Regioni in cui ci sono le sedi legali.
Penso alle aziende che hanno la sede legale in una Regione e che lavorano in tutte le altre, magari creando ricchezza. Immagino, ad esempio, un'azienda che si occupa di turismo, che ha una rete di villaggi turistici nel Centro-Sud e la sede legale al Nord. Dove andranno a finire queste risorse? Dove andrà a finire il frutto di questa fiscalità? La ricchezza sarà prodotta nelle Regioni del Sud, ma andrà a finanziare le materie che vengono cedute alle Regioni del Nord.
Allora, se davvero volete parlare di decreto coesione, dimostrate coerenza. Volete la coesione territoriale? Allora dovete aggiungere poco a questa norma. Aggiungete un solo articolo che abroghi l'autonomia differenziata e che spinga sulla perequazione infrastrutturale. (Applausi).
NICITA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NICITA (PD-IDP). Signora Presidente, ringrazio il relatore, collega Gelmetti, per aver ricordato i lavori della Commissione. Egli ha affermato che i lavori si sono svolti in estrema armonia; io direi che si sono svolti nel rispetto istituzionale, anche grazie al lavoro svolto dal presidente Calandrini, ma noi, con estrema armonia, abbiamo detto di no a questo decreto-legge. Abbiamo detto di no a diversi emendamenti e confermiamo la nostra piena contrarietà a questo impianto. Quindi, si può essere armoniosi, restando risolutamente contrari.
Le ragioni sono state in parte esposte dal collega che mi ha preceduto. In questa impostazione, signor Ministro, come abbiamo detto tante volte, è mancata un'idea di disegno di politica per il Sud e anche di disegno del rapporto fra il PNRR e il decreto-legge coesione. È vero che hanno in comune la provenienza, perché sono entrambe fonti di finanziamento europee, ma sono fondi che hanno anche finalità completamente diverse.
Lei ha impostato il lavoro del Governo sul PNRR e sul decreto-legge coesione su un aspetto che è condivisibile, cioè la necessità di coordinare queste fonti di finanziamento e non tanto perché esse vanno comunque coordinate. Come spiegherò, infatti, in realtà hanno logiche e anche obiettivi diversi.
Quello che è importante a livello di coordinamento è l'idea della complementarità nelle forme di investimento (quello sì), perché quando si programmano degli investimenti, anche se si hanno fonti diverse di finanziamento, se insistono nel medesimo territorio, tali fonti debbono trovare una complementarietà strategica.
Invece, se dovessimo fare una sintesi, emerge effettivamente un capovolgimento delle politiche tradizionali di coesione e una spinta all'accentramento. Le politiche di coesione europee nascono dall'idea molto precisa di superare i divari tra le Regioni, di arrivare ad una convergenza e di ascoltare innanzitutto i territori. In questo caso il dibattito che si svolge ormai da decenni sull'alternativa fra decentramento e accentramento (se sia più utile una politica decentrata o una politica di coordinamento centrale) si è sempre basato su due opposte esigenze. Quando parliamo di decentramento, facciamo riferimento ad un'idea molto particolare, cioè che le informazioni (di questo parlava già Von Hayek, lo dico ai residui liberali della destra) sono disperse nella società, quindi più noi decentriamo le decisioni e il coinvolgimento amministrativo, più siamo capaci di ascoltare i territori. D'altra parte, l'accentramento ha l'esigenza di coordinare proprio le attività decentrate e quindi tra le due opzioni ci deve essere un elemento di complementarità, da una parte, ma dall'altra anche alcuni elementi di selettività che stabiliscano le priorità.
Quello che noi osserviamo da un anno a questa parte è una cascata di iniziative, fra revisione del PNRR e delle politiche di coesione, che non danno alcuna complementarità fra accentramento e decentramento, in cui c'è solo una forte spinta all'accentramento, una riduzione del coinvolgimento dei territori, ma soprattutto una forte capacità, da parte del Governo centrale, di riscrivere e determinare delle risorse che, invece, secondo la programmazione europea (mi riferisco al Fondo per lo sviluppo e la coesione) sono destinate alle Regioni e lo sono, tra l'altro, con una precisa percentuale, perché il 70 per cento dei circa 70 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 deve andare necessariamente al Sud. In quel caso come si fa, allora, a scegliere la selettività sotto il profilo dell'accentramento? Cosa assume priorità? Come decide il Governo se favorire un investimento in una Regione o in un'altra? Come viene coinvolta la comunità locale?
Tutte queste domande hanno ricevuto risposte tutte verso l'accentramento, con una serie di provvedimenti. Cito i tre che hanno fatto parte della politica di questo Governo: ovviamente il decreto-legge sul PNRR, il cosiddetto decreto-legge Sud e, da ultimo, il decreto-legge di cui stiamo discutendo. Il decreto-legge PNRR ha introdotto il principio, di cui abbiamo parlato tante volte anche qui in Aula col Ministro, del definanziamento, per cui alcune misure vengono spostate da una tipologia di finanziamento ad un'altra e riguardano quasi tutte il Sud. Poi, nel decreto-legge cosiddetto Sud abbiamo introdotto la riforma del fondo e la nuova definizione degli accordi di coesione e della zona economica speciale (ZES): siamo passati al principio che tutto è ZES e che quindi niente è ZES dal punto di vista della selettività delle politiche e dunque degli incentivi e delle ricadute sul territorio. Adesso, con il decreto-legge in esame, rafforziamo il coordinamento, introduciamo anche questi princìpi per i quali una parte di risorse destinate al progetto Strategic technologies for Europe platform (STEP) in realtà possono essere nuovamente rinegoziate. A mio avviso però, signor Ministro, depotenziamo la capacità amministrativa locale, perché in realtà il disegno del PNRR era di altro tipo: era quello di destinare - infatti la missione 1 lo faceva - tantissime risorse al potenziamento della capacità amministrativa. Dal 2008 al 2030 un milione di persone in meno lavoreranno nella pubblica amministrazione, abbiamo pubbliche amministrazioni depauperate, incapaci di fare questi tipi di progetti e risolviamo questo problema indebolendo ancora questa capacità con il riaccentramento.
Il provvedimento è pieno - ne parlerà la collega Lorenzin - di misure particolari di piccole assunzioni di potenziamento del Governo centrale - qualcuno lo ha commentato come bulimia amministrativa - ma non si capisce per quale ragione il trasferimento di queste competenze di per sé dovrebbe risolvere alcuni problemi. Invece, signor Ministro, le devo dire che siamo rimasti molto delusi perché anche nella strategia emendativa che ha accompagnato questo decreto abbiamo visto delle proposte del tutto ultronee, avanzate da parte di colleghi della maggioranza, che sono state approvate e alcune, che noi proponevamo, che invece sono state respinte. È stato accolto - e di questo ringraziamo il Governo - un nostro emendamento contenente una importante precisazione sul Fondo di perequazione, che adesso, grazie a questa modifica, introduce espressamente l'obiettivo di rimuovere gli svantaggi dell'insularità ai sensi dell'articolo 119, comma 6 della Costituzione. Questo è un risultato positivo su un tema molto importante che abbiamo raggiunto nella Commissione, ma non deve restare soltanto un elemento formale, signor Ministro: occorre individuare quali sono gli specifici svantaggi dell'insularità, non si tratta semplicemente di dire la stessa cosa in modo diverso, ma occorre definire anche a livello europeo una nuova strategia.
C'è un altro tema che abbiamo posto e che invece è stato bocciato a proposito di coesione: un emendamento che destinava 800 milioni alla Sardegna e alla Sicilia per contrastare la gravissima emergenza della siccità che stiamo vivendo. In questo momento, come sapete, in Sicilia in particolare, ma anche nel Nord della Sardegna, registriamo situazioni gravissime, perché nell'ultimo anno è piovuto infinitamente meno rispetto alla media degli anni precedenti, addirittura ci sono dei valori inferiori a quelli del 2002-2003 che son stati anni di grande siccità, circa 93 Comuni vedono interrotta la somministrazione di acqua potabile e rispetto a danni che sono stati stimati fra uno e due miliardi, abbiamo uno stanziamento di appena 20 milioni. Come mai, a proposito di coesione, non si è ritenuto necessario dire qualcosa su questo e il nostro emendamento è stato bocciato? Se la coesione e l'accentramento previsti non servono a velocizzare strade preferenziali e quindi a contrastare le emergenze che ci sono come quella della siccità in questo momento, a cosa serve questo accentramento, se non semplicemente a dare maggiori poteri e a redistribuirli anche sotto forma di consolidamento politico?
Questo, signor Ministro, è solo un esempio di come questo tipo di provvedimento sembra cadere in un momento in cui va tutto bene, in un momento di fortuna in cui ci mettiamo a ridisegnare la governance perché tutto il resto va talmente bene che pensiamo semplicemente a concentrarci sui meccanismi amministrativi. In realtà non è così, siamo pieni di emergenze ed effettivamente parlare di un decreto coesione nel momento stesso in cui questa maggioranza approva l'autonomia differenziata e poi risponde con un accentramento del potere, sa non soltanto di paradosso, ma in qualche modo di beffa. Ma insomma, la coesione, almeno voi della maggioranza, ce l'avete? Pensate ad uno Stato che deve avere la capacità di accentrare i poteri per realizzare delle politiche o credete nell'autonomia delle Regioni? Qui si fa tutto a stagioni alterne, in funzione del provvedimento, signor Presidente, e la cosa più triste è che noi siamo qui a rincorrere provvedimenti amministrativi di fronte ad un Paese più povero, più diviso, più bisognoso e sempre più in emergenza. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegrino. Ne ha facoltà.
PELLEGRINO (FdI). Signor Presidente, Ministri, onorevoli colleghi, con il decreto che oggi ci accingiamo ad approvare si è compiuto un ulteriore passo per il rilancio delle politiche del Governo Meloni in materia di coesione economica e territoriale, un processo di riforma già avviato con l'approvazione del decreto PNRR, che aboliva l'Agenzia della coesione territoriale, e proseguito dal decreto Sud, che ha riformato il Fondo sviluppo e coesione e le ZES. Con la riforma del Fondo abbiamo introdotto lo strumento dell'Accordo per la coesione, dove le intese firmate in ciascuna Regione dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Regione rappresenteranno lo strumento indispensabile per sbloccare l'assegnazione alle amministrazioni regionali delle risorse.
Con la riforma delle otto precedenti ripartizioni attive dal 2021, prima concentrate e legate alle infrastrutture portuali, abbiamo oggi finalmente una zona economica speciale unica che copre l'intero Mezzogiorno, con un ruolo di incentivo agli investimenti locali e di attrazione di capitali esteri. Quindi, colleghi, abbiamo un Sud non più diviso in figli e figliastri, ma con un credito d'imposta eguale per tutti, con l'importantissimo scopo di favorire volumi di investimento maggiori rispetto a quelli che le imprese meridionali avrebbero realizzato anche in sua assenza.
Nella ZES il commercio e l'investimento estero giocano contemporaneamente, quindi un Governo più che avveduto ha inteso ampliare questo strumento per utilizzarlo in maniera strategica sia come vettore di interessi nazionali che per assicurare tecnologia, infrastrutture, formazione professionale a vantaggio delle società e dei territori, per farlo diventare il motore dinamico delle economie locali.
La crescita del flusso delle merci e del traffico roll on-roll off nel Mediterraneo generato dal raddoppio del Canale di Suez rappresenterà il futuro che maggiormente andrà ad incidere sullo sviluppo del trasporto marittimo, ovviamente non appena si supererà la crisi del Medio Oriente e si tornerà alla normalità, e quindi torneremo al transito del 12 per cento di traffico mercantile mondiale e al 40 per cento di quello nazionale (un bacino di utenza enorme per le nostre aziende). Grazie al Governo Meloni, l'Italia portuale si farà trovare pronta.
Il passaggio però più consistente per le politiche di coesione rimane il testo che oggi andiamo ad affrontare, il cui principio ispiratore è innanzitutto un massimo coordinamento tra gli interventi finanziati dalla politica di coesione, quelli del PNRR e della politica industriale, e dove l'obiettivo è armonizzarli tutti perché le azioni non si sovrappongano, non vadano in contrasto e non risultino conseguentemente poco efficaci. Introduciamo pertanto una cabina di regia per assicurare il coordinamento, salvaguardare la coerenza degli interventi finanziati, identificare le priorità delle piattaforme STEP da sostenere con il concorso della politica di coesione.
In particolare, con le STEP stabiliamo che parte dei fondi da investire in questa piattaforma possano provenire da una riprogrammazione delle risorse di coesione, ossia dirottando parte di questi soldi per finanziare la politica industriale e strategica. Vogliamo dunque conferire unitarietà di sistema e una visione comune alle principali leve di sviluppo e organicità, accelerando e rafforzando l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027, che aveva visto finora impegni e spese quasi pari a zero. Il nostro obiettivo è invece rimettere in moto, in modo concreto, coerente e concordato con gli altri programmi, risorse europee pari a 43 miliardi di euro; a questi si aggiungono risorse di cofinanziamento nazionali e regionali per un totale complessivo di 74 miliardi.
Ai soliti detrattori che non hanno saputo far altro che esprimere preoccupazione per la gestione di questi soldi rispondiamo che il decreto prevede specifiche disposizioni per garantire che ogni euro venga speso con la massima efficacia. Abbiamo messo in moto meccanismi di monitoraggio rigorosi ed incentivi per le amministrazioni regionali che rispettano i tempi e gli obiettivi previsti. Inoltre, l'introduzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia o inadempimento dimostra la nostra determinazione a non lasciare nulla al caso.
Qualcuno si è detto preoccupato riguardo alla complessità burocratica e alla possibilità che le amministrazioni locali possono avere difficoltà a gestire i progetti. Su questo punto il decreto-legge in esame prevede un rafforzamento significativo della capacità amministrativa di tutti i soggetti coinvolti; saranno organizzati corsi di formazione, supporto tecnico, ma soprattutto, con l'approvazione in Commissione bilancio del Senato dell'emendamento dei relatori, vengono stanziati 1,33 milioni per assumere 245 segretari comunali e provinciali. La modifica normativa porterà quindi a riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, ma soprattutto rappresenta un impegno concreto e tangibile per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali e per consentire loro il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
Ho sentito poi anche molte critiche sulla scelta dei settori strategici su cui concentrarsi.
Alcuni sostengono che avremmo dovuto focalizzarci su altri. Bene, vorrei ricordare che questi settori sono stati scelti in accordo con la Commissione europea e rispondono alle necessità urgenti e alle sfide future del nostro Paese. Investire in queste aree non solo ci permetterà di rispettare le cosiddette condizioni abilitanti del regolamento europeo sulla politica di coesione, ma anche di garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo per tutti. Tutte misure, quindi, studiate attentamente per garantire che le risorse vengano utilizzate in modo efficiente e mirato, riducendo la burocrazia e favorendo una rapida attuazione dei progetti.
Ma credo che la parte più bella di questo decreto si chiami Bagnoli. Per chi diceva che ci siamo fatti vedere solo a Caivano e che non ci occupiamo di tutto il resto, ecco, con questo decreto siamo arrivati anche a Bagnoli (Applausi), prevedendo 1,2 miliardi per la bonifica e il recupero dell'area di Bagnoli a Napoli. Questo finanziamento pertanto non ha solo una valenza ambientale, ma anche sociale, economica e di prospettiva per quel territorio e rappresenta un segnale molto significativo che mette in moto la quota dell'FSC, consentendo di arrivare a questi interventi. Con buona pace - possiamo dirlo - del presidente De Luca, che piuttosto che parlare scompostamente ogni volta che gli è possibile, dovrebbe raccontarci cosa ha fatto lui di concreto per Bagnoli (Applausi), per Caivano e per il resto della Campania, visto che la governa ormai da quasi dieci anni.
In conclusione, il decreto coesione rappresenta un'opportunità unica per il nostro Paese, una risposta concreta alle sfide che affrontiamo e una dimostrazione della volontà di questa maggioranza di costruire un'Italia più equa, più prospera, più unita e quindi più stabile economicamente.
Vorrei da ultimo - last but not least - ringraziare il ministro Fitto per la pragmaticità e la concretezza messe in campo, il sottosegretario Siracusano per la disponibilità e la grande diplomazia e tutti i colleghi della Commissione bilancio per il grande lavoro svolto. Sono fiduciosa e convinta che questo decreto sia un passo nella giusta direzione e che, con grande determinazione e realismo, possiamo realizzare gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati, in nome dell'Italia tutta. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lorenzin. Ne ha facoltà.
LORENZIN (PD-IDP). Signora Presidente, innanzitutto mi permetta di dire una cosa: abbiamo lavorato con un clima civile a questo provvedimento e ringrazio per questo il presidente Calandrini e anche il ministro Fitto, con cui abbiamo avuto sicuramente una proficua interlocuzione. Questo però non toglie il fatto che i dubbi iniziali che avevamo su questo provvedimento purtroppo rimangono. Rimane non tanto la questione di fondo, il tema che sicuramente tutti vogliamo affrontare, cioè la necessità di un'armonizzazione degli interventi europei che abbiamo a disposizione, dai vari fondi di coesione allo STEP, al PNRR. L'esigenza di armonizzare e di non perdere risorse è sicuramente condivisa. Per questo, come Partito Democratico e come opposizione, abbiamo lavorato con uno spirito totalmente costruttivo e non ostruzionistico a questo provvedimento.
Però i dubbi che abbiamo avuto sin dall'inizio e che sinceramente non sono ancora venuti meno, riguardano innanzitutto il fatto che questo provvedimento tende a concludere un percorso che il Governo ha dichiaratamente già iniziato nel 2023, un percorso di accentramento a Palazzo Chigi, quindi a livello centrale, di tutte le politiche di stampo europeo, politiche che tra loro hanno origini e obiettivi molto diversificati. Sappiamo bene che i fondi di coesione mirano all'eliminazione delle diseguaglianze territoriali, tant'è vero che sono concentrati principalmente al Sud.
Lo dico con buona pace della senatrice Pellegrino, perché se da Caivano si va a Bagnoli abbiamo fatto un pezzettino nella stessa Regione, ma non mi sembra una cosa eccezionale dal punto di vista delle misure di coesione. (Applausi).
Abbiamo poi la questione che il PNRR mira ad una strategia puramente industriale e in capo ad una dimensione centralizzata fin dal suo inizio. Quindi, innanzitutto, andiamo a realizzare l'ennesima cabina di regia che si riposiziona a livello di Palazzo Chigi, con un accentramento a Palazzo Chigi e presso il Ministero di competenza di tutte le funzioni relative alle politiche del territorio, con un'azione di discrezionalità molto alta. Tant'è vero che all'inizio di questo provvedimento - e sono stati accolti, per fortuna, i nostri emendamenti - non c'erano i Comuni, non c'era la partecipazione degli enti territoriali, non c'era neanche la partecipazione, nelle fasi di azione sulle diverse competenze di questo decreto, dei soggetti di partenariato privato: pensiamo al ruolo dell'industria in tutta la parte dello sviluppo del Sud, così come delle azioni e delle parti sociali, cioè i sindacati, quando gran parte di questo decreto-legge si muove anche sulle politiche del lavoro.
Quindi, all'inizio, la visione che ci è stata presentata dal Governo era quella di un accentramento di tutte le funzioni in questa cabina di regia, con un'azione discrezionale molto forte. Può funzionare questo? Abbiamo sinceramente dei forti dubbi sul fatto che possa portare il risultato, considerando che è vero che abbiamo assunzioni all'interno della cabina di regia e in alcuni Ministeri, ma le stazioni di attuazione, cioè le centrali appaltanti che da sempre sono un elemento di criticità nella realizzazione degli interventi, rimangono depotenziate.
Abbiamo ancora una questione che rimane irrisolta in questo provvedimento, che è quella del capitale umano, che è stata sollevata anche negli interventi che mi hanno preceduto, perché se è vero che per i segretari comunali abbiamo uno stanziamento economico piuttosto importante, è anche vero che i contratti dei professionisti che dovranno gestire le gare e i progetti, secondo un calcolo becero che abbiamo fatto in Commissione bilancio tra quanto vengono remunerati e le risorse a disposizione, sicuramente non sono adeguati alla richiesta di competenze e di specificità che la complessità di questi stessi progetti richiede. Con un personale sottopagato andiamo poco lontano. Innanzitutto, non lo troviamo nella pubblica amministrazione, dopodiché non ha le qualità per portare avanti progetti coordinati da 74 miliardi.
Rimane quindi una problematica di fondo: relativamente alla strategia sul personale, sulla formazione, ma anche sul bilancio come possiamo rafforzare nel nostro Paese il capitale umano della nostra pubblica amministrazione, non solo per gestire i miliardi di appalti e di progetti che abbiamo in campo, ma anche per immaginare processi di partenariato e di messa a terra dei bisogni strategici che abbiamo, dalle infrastrutture all'assetto idrogeologico, ai sistemi digitali, ai sistemi di compensazione sul personale, alle valutazioni industriali? Questa si chiama visione industriale per il Sud.
Anche sulla parte del lavoro, rispetto alle criticità che sono emerse, noi abbiamo discusso molto questo decreto-legge in Commissione bilancio, ma questo provvedimento riguardava tantissimo la Commissione lavoro per il modo in cui si interviene sui contratti, su alcune aree (pensiamo a tutta la parte dell'autoimpiego, alla parte dei giovani e alla parte delle donne), in cui, a nostro parere, c'era frammentarietà degli interventi. Ancora una volta, c'era frammentarietà di interventi e non una visione che ci portasse nel medio-lungo periodo, fermo restando che Resto al Sud, che è l'altro grande provvedimento, si avvia verso la fine. Quindi, noi abbiamo una situazione dove al Sud alcuni provvedimenti che dovevano durare, soprattutto sul lavoro e sugli incentivi, fino al 2029, vedranno la fine a metà di quest'anno.
Come si parlano quindi queste diverse misure? Da un lato, ci sono le misure europee e i problemi del Governo nel conciliare i nostri bisogni con i dettami che vengono dalla Commissione; dall'altro, però, ci sono sicuramente nodi che rimangono irrisolti, in particolare sulle strategie di impiego e di incentivo industriale nel nostro Meridione, che dovevano durare fino al 2029. Questa rimane una partita aperta, per la quale in questo provvedimento ancora non vediamo una soluzione.
L'altro aspetto è quello delle cabine di regia. Mi si permetta un dubbio tutto mio personale e dico con piena onestà intellettuale che spero di venire smentita dai fatti: sulle cabine di regia non siamo molto fortunati in Italia. Anche in questo provvedimento, che è stato in Commissione, dov'è maturato, sono stati approvati emendamenti molto importanti sull'impiego femminile, sulla digitalizzazione, sull'autoimpiego e sui giovani, ma poi ci ritroviamo in una situazione in cui parte degli altri Ministeri ci dice che non si poteva fare e non era accettabile dalle politiche europee: il provvedimento però è stato un mese in Commissione, possibile che il MEF e gli altri non si parlino? Questo è un grande tema - a proposito delle cabine di regia - in cui la prima regia la dovremmo fare fra di noi, nel senso di mettere le persone intorno a un tavolo e riuscire a farle parlare. In Italia purtroppo tale questione è sempre aperta.
L'altra questione che ci ha lasciato l'amaro in bocca, signora Presidente, è il fatto che non sono stati approvati i nostri emendamenti, perché chiedevamo che il Parlamento avesse una funzione. Nel momento in cui si riaccentrano le politiche a livello centrale, il Parlamento deve avere una capacità di check and balance, quindi la possibilità di fare un monitoraggio e che ci sia la valutazione d'impatto del monitoraggio del Parlamento almeno una volta all'anno, come abbiamo detto. (Applausi). Se siete così convinti che questo nuovo modello organizzativo porti risultati, perché non possiamo presentarlo al Parlamento? Qual è la nostra funzione? Che problema c'è a fare in modo che il Parlamento abbia contezza di come vengono spese le risorse e del cronoprogramma degli interventi attuati in una nuova strategia di combinazione di diverse componenti? Ricordiamo infatti che essa, solo per questo, vale 74 miliardi. Credo quindi che questo sia il luogo che dovrebbe avere forza e capacità di valutazione e di monitoraggio, perché chi controlla il controllore? Questo è un ruolo che spetta al Parlamento, a proposito di tutto il dibattito che abbiamo fatto fino alla scorsa settimana sul premierato e sul ruolo di check and balance.
Mi avvio a concludere, però tale questione è stata non secondaria nella nostra valutazione su questo progetto, fermo restando che nel momento presente c'è una schizofrenia legislativa nel nostro Paese, dove, da un lato, andiamo verso politiche di accentramento nazionale e, dall'altra, continuiamo imperterriti la strada della superautonomia differenziata. (Applausi). Questi due aspetti non sono conciliabili o quantomeno non abbiamo di fronte a noi un disegno unitario che ci spieghi bene cosa accadrà delle varie funzioni e dei vari livelli dello Stato e dei provvedimenti e delle azioni che mettiamo in campo nei prossimi anni con il sovraffollamento, ma anche la sovrapposizione di strumenti molto diversi fra di loro e che spesso sembrano inconciliabili. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.
MUSOLINO (IV-C-RE). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori del Governo, il decreto coesione, come è nominato, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, altro non è che la prosecuzione di quel percorso che questo Governo ha intrapreso dall'inizio della sua legislatura: un percorso che, devo dire, viene perseguito con ostinazione e soprattutto con brutale indifferenza a quelli che sono i tentativi delle opposizioni di apportare dei correttivi o quantomeno dei suggerimenti o qualcosa su cui possa valere la pena di stimolare una riflessione.
Dico questo perché abbiamo già fatto presente, nell'ambito delle discussioni che hanno preceduto questo disegno di legge e hanno riguardato i provvedimenti che lo hanno preceduto, come il Governo abbia in qualche modo mutuato il sistema di controllo del PNRR che, proprio per definizione, è un cosiddetto Piano per performance, cioè un piano di investimento dove l'erogazione delle somme è sottoposta alla verifica e al controllo del raggiungimento dell'obiettivo e, quindi, l'erogazione è scaglionata a seguito di un monitoraggio e ha deciso di adoperarlo anche per la gestione degli altri fondi, in questo caso il Fondo di sviluppo e coesione e anche tutti gli altri fondi di cui in questo testo si tenta di fare una sorta di armonizzazione. Ma c'è un "ma" molto grande, sul quale evidentemente non riusciamo a trovare con il Governo un punto di caduta comune che ci faccia ragionare. Nel momento in cui si decide di mutuare lo stesso strumento di gestione del Fondo per fondi che hanno natura diversa, derivazione ed origine diversa, finalità diversa, ovviamente si comincia a creare una sorta di sovrapposizione di piani.
Ma siete ovviamente consapevoli di questo nella misura in cui, con questo decreto, altro non volete fare che, appunto, cercare di dare una disciplina ed evitare l'affastellamento. Tale affastellamento, purtroppo, l'avete generato voi stessi e, soprattutto, lo ha generato il Ministro, in occasione delle varie rimodulazioni del PNRR, quando ha eliminato alcuni progetti dal PNRR. Mi riferisco agli interventi di rigenerazione urbana; ha promesso che comunque i progetti sarebbero stati finanziati con altre fonti; ci ha tenuti fermi otto mesi su questo argomento senza dichiarare quali sarebbero state queste fonti di finanziamento; ha sostanzialmente litigato col ministro Giorgetti, che si è rifiutato di mettere a disposizione le somme del Fondo complementare e infine, li ha reinseriti facendoli gravare prevalentemente sul Fondo di sviluppo e coesione.
Siccome tutto questo non bastava a soddisfare l'azione del Governo, ha anche rafforzato i poteri di gestione centralizzata di queste fonti di finanziamento, stabilendo addirittura un superamento del potere di veto e di commissariamento degli enti locali. Cioè, se ti sta bene lo fai, come dico io, nei tempi che dico io; se non ti sta bene, ti commissario; se l'intervento è fattibile, bene, altrimenti ritiro il finanziamento e queste somme le utilizzo in altro modo per altre progettualità.
Come si può porre tutta questa visione, tutta quest'architrave che viene continuamente amentata e implementata con provvedimenti, circolari e DPCM? Come si può armonizzare questa struttura che state costruendo con l'autonomia differenziata? (Applausi). È un mistero irrisolto sul quale ostinatamente vi rifiutate di interloquire. Eppure, la contraddizione è evidente ed è nei fatti. Basti pensare a ciò che è successo sulla ZES unica del Mezzogiorno, un provvedimento che era stato salutato dalla maggioranza come la soluzione di tutti i mali, lo strumento per promuovere finalmente lo sviluppo del Sud e attirare gli investitori privati. Questa fantastica ZES del Mezzogiorno è stata approvata - lo ricordo a me stessa perché le date hanno importanza - con il decreto-legge n. 124 del 2023, convertito in legge il 13 novembre 2023. Ebbene, siamo alla fine di giugno e scopriamo, o meglio abbiamo la conferma, che da novembre del 2023 ad oggi la ZES unica del Mezzogiorno sostanzialmente è stata solo una sigla, un acronimo. (Applausi).
Che cos'è la ZES? È un acronimo. Dico questo perché nel decreto-legge in esame è previsto che, entro sessanta giorni dall'approvazione, dovrà essere emanato un decreto attuativo del piano strategico della ZES unica del Mezzogiorno. Mi chiedo quindi cosa abbiamo fatto fino a adesso: se siamo ancora all'approvazione di un piano strategico, figuratevi gli interventi. Si deve dire lo stesso per quanto riguarda la norma relativa alle assunzioni dei lavoratori da parte delle imprese che si insediano nella ZES unica del Mezzogiorno, che possono beneficiare di uno sgravo contributivo al 100 per cento per i primi due anni, a condizione che gli assunti abbiano un'età superiore ai trentacinque anni. Non si è capito il perché del limite dei trentacinque anni d'età. Eppure, mi ha colpito molto, perché invece nella misura denominata «Resto al Sud», un altro strumento inserito in questo decreto-legge, c'è scritto che gli aiuti previsti per chi promuove un'attività e decide di investire al Sud verranno destinati soltanto ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni. Siamo cioè alla sperequazione anche all'interno delle misure perequative: per usufruire della misura Resto al Sud dobbiamo avere meno di trentacinque anni; invece, se siamo assunti da un'industria che fa un insediamento nella ZES unica, dobbiamo avere più di trentacinque anni. Questa è una sovrapposizione di strumenti e di norme che alla fine tradisce una massificazione, una improvvisazione negli strumenti. Non c'è una strategia, non c'è una regia: c'è un tentativo semplice - per carità anche comprensibile per certi versi, ma non giustificabile - di gestire fonti di finanziamento imponenti che vengono e derivano da finalità diverse, che il Governo ha invece tirato tutte insieme all'interno di un unico calderone e che adesso deve incominciare a dipanare. Si è, infatti, creata una grandissima confusione: interventi di rigenerazione urbana tolti dal PNRR e passati sul Fondo per lo sviluppo e la coesione; un fondo perequativo, che è il benvenuto e di cui faccio i complimenti al Governo, ma con amarezza perché abbiamo denunciato nella legge di bilancio che il fondo perequativo, cioè il fondo destinato al Sud, era stato svuotato e vi erano rimasti appena 800 milioni. Tuttavia, su questo rilievo io rammento il silenzio assoluto da parte tanto del Governo e delle forze della maggioranza. (Applausi). Oggi, però, con il decreto-legge in esame vediamo che il fondo perequativo viene nuovamente finanziato, addirittura con una dotazione di 4,6 miliardi da oggi al 2033 e, quindi, con la piena conferma che fino adesso era stato sostanzialmente svuotato a favore di altri interventi, fatti in altri posti, sicuramente non nel Sud Italia.
Non ci consola neppure che sia stato previsto uno stanziamento standard del 40 per cento delle risorse a valere sui fondi di bilancio per gli interventi al Sud, perché questa non è altro che la misura minima prevista sempre sui fondi per lo sviluppo e la coesione, portata fuori dalla sua casa e reintrodotta in un altro provvedimento attraverso una finestrella. Mi chiedo perché l'intervento sia a valere sui fondi di bilancio e non mantenendo i vincoli sui fondi per lo sviluppo e la coesione: perché questi ultimi sono maggiori di quelli di bilancio, perché questi ultimi sono più vincolanti e gli altri li possiamo cambiare?
Sono tante le domande che ci facciamo, signor Ministro, ma a esse non riceviamo risposte puntuali, come accade quando viene a farci la relazione sullo stato di attuazione del PNRR, una relazione molto generale, ma assolutamente non puntuale, purtroppo. Anche su questi interventi ci aspettiamo una risposta, ma purtroppo sappiamo già che tarderà ad arrivare o addirittura mancherà del tutto. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta di fronte all'ennesimo decreto-legge che promette dal titolo di risolvere una serie di questioni e poi si smentisce sostanzialmente nei contenuti. In questo decreto-legge ci sono molte cose che non ci piacciono, ma sulla prima, che è la più importante, vorrei spendere qualche minuto.
Si tratta di un decreto-legge che affronta in modo del tutto inadeguato la questione fondamentale della coesione nel nostro Paese. Una settimana fa, la Commissione europea ha rivolto un monito al nostro Paese perché acceleri la discussione sull'attuazione dei programmi di politica di coesione sociale insieme al rafforzamento delle capacità amministrative a livello nazionale, in particolare a livello subnazionale. La Commissione europea ha sottolineato delle cose che sostanzialmente conosciamo già. Sappiamo bene, infatti, che il ritardo economico del Mezzogiorno rappresenta la più importante fonte di disuguaglianza per l'Italia e uno dei maggiori freni per la crescita economica complessiva del Paese. Nel Mezzogiorno vive un terzo della popolazione, si produce un quinto del PIL e nelle Regioni meridionali si origina appena un decimo delle esportazioni. Sono tutti dati confermati dall'ISTAT e, quindi, non devo inventare nulla. Basti vedere la spesa pubblica pro capite: nel Nord-Est si registra una spesa più alta, 197 euro pro capite, quasi tre volte superiore a quella del Sud, che è di 72 euro. La spesa dei Comuni della Calabria, ad esempio, è di 37 euro pro capite di fronte ai 142 della media nazionale. Con questi ragionamenti voglio dire che usare la parola «coesione» per denominare il provvedimento in esame è inadeguato: la parola è importante e vuol dire che si ammette che ci sono forti disuguaglianze, in particolare tra Nord e Sud del Paese, ma questo lo si è visto anche con i finanziamenti del PNRR; in Italia abbiamo avuto più finanziamenti perché era necessario affrontare il problema delle disuguaglianze nel Paese.
Quali sono le proposte forti in questo decreto-legge? Qual è la proposta in termini di politica industriale, che cosa si intende produrre, in quale indirizzo, in quali settori? Quali sono le risorse che vanno nella direzione della formazione e della costruzione dei saperi? Non basta scrivere che bisogna realizzare i livelli essenziali di prestazione, perché non si realizza la coesione sociale stabilendola a parole, ma servono dei fatti, occorrono degli interventi normativi. Invece assistiamo sostanzialmente a dei bonus, ad assunzioni precarie: cioè non c'è un'idea di Paese, almeno a noi pare così. Mi sembra del tutto inadeguato, da questo punto di vista, chiamare decreto coesione un provvedimento come quello in esame. Dal titolo, mi sarei aspettato un robusto intervento che andasse in una certa direzione. In passato, ad esempio, si diceva che il Mezzogiorno poteva essere la piattaforma in grado di sviluppare tutta l'Europa, e poi alcune politiche sono andate in una certa direzione. Vediamo ad esempio - ne discuteremo in altri momenti - la più grande fabbrica del Mezzogiorno, certo ereditata, che ormai da due anni non produce più nulla, ma che viene mantenuta in piedi e per la quale si spendono soldi come fosse il pozzo di San Patrizio, cioè sostanzialmente a perdere, senza alcuna idea di rilancio. Cosa se ne intende fare? Come si intende intervenire?
Per il momento si sopravvive e si va avanti così, ma questo non crea coesione sociale.
Nello stesso tempo, in Parlamento sono state approvate - lo hanno già detto altri - politiche sull'autonomia differenziata, che - almeno dal nostro punto di vista - sono la cosa peggiore sul terreno della unità e della coesione, perché si rischia di alimentare egoismi e addirittura differenze sostanziali tra una zona del Paese e l'altra. Questo per ricordare gli atti concreti.
Quando si parla di coesione e di uno sviluppo importante del Paese andrebbero coinvolti tutti i soggetti. Già altri hanno ricordato che, se abbiamo recuperato nella governance la partecipazione dei Comuni e delle autonomie locali, è stato solo grazie ad emendamenti che abbiamo presentato. Avete però lasciato fuori le parti sociali, che sono fondamentali - almeno a mio avviso - per affrontare il problema della questione sia del governo dei processi di trasformazione, sia degli indirizzi di politica industriale, economica e turistica. Addirittura pensate in questa occasione di concentrare il controllo attraverso un commissariamento; addirittura si pensa di ridurre la partecipazione delle stesse Regioni meridionali. Come tutti noi sappiamo, il Mezzogiorno non è tutto uguale, così come il Nord non è tutto uguale: ognuno ha una sua specificità e anche una sua vivacità da valorizzare.
Tutto questo io non lo vedo; può darsi che io sia un po' miope, essendo invecchiato, ma francamente non vedo politicamente questo indirizzo. Mi sembra che galleggiamo. Se riteniamo che il Mezzogiorno sia debole dal punto di vista dell'amministrazione pubblica e che manchino delle figure importanti, pensiamo che questi problemi si risolvono con i bonus e con la decontribuzione, oppure con un investimento serio in quella direzione? Se pensiamo che sia necessario sviluppare una filiera piuttosto che un'altra, occorre fare delle scelte e dare degli indirizzi: questo non c'è nel decreto-legge in discussione.
Per questa ragione, signor Presidente, noi riteniamo di essere contrari. Certo, la discussione è pacata e mi sembra naturale che si faccia in modo pacato, ma sarebbe opportuno tenere conto anche dei suggerimenti che l'opposizione dà; invece non ne tenete conto e addirittura siamo all'ennesima posizione della fiducia.
In sostanza, il decreto è blindato e bisogna andare in questa direzione. È il dato che non ci convince ed è per questo che diamo un giudizio negativo sia sul merito che sul metodo. La questione della coesione del Paese credo debba interessare tutti e ognuno di noi deve partecipare con le proprie proposte e il proprio sostegno per risolvere i problemi del Paese. Un Paese che è disuguale non cresce e, se non cresce, la sua competitività e anche la sua credibilità, a livello nazionale e internazionale, vengono meno.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.
OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, intervengo con piacere oggi sul decreto-legge coesione che riguarda il Mezzogiorno, il lavoro dei giovani e delle donne e affronta numerose altre questioni legate all'utilizzo più puntuale dei fondi europei e nazionali per la coesione territoriale.
Mi stimola anche l'intervento del collega Magni, che ha parlato del concetto di coesione e lo ha messo in contrapposizione all'autonomia differenziata e alla situazione che c'è nel Mezzogiorno. In realtà è vero: la parola coesione è bella; deriva dal latino coesus e significa stare insieme, essere uniti. Richiama alla mente immagini di unione, di armonia, di concordia e il desiderio umano di integrazione, dove gli elementi si legano tra di loro per creare un'unità più forte e stabile. In fisica la coesione descrive la forza che tiene insieme le molecole di un materiale, determinandone la resistenza e la stabilità. Ad esempio, la coesione dell'acqua permette alle gocce di formarsi e muoversi verso l'alto di un tubo, superando la forza di gravità. Allo stesso modo, la coesione tra le persone in una comunità permette loro di sostenersi a vicenda, di aderire a valori condivisi e di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni, superando gli ostacoli, proprio come le molecole d'acqua.
Quindi, la coesione non è solo un principio economico, non può riguardare solo gli aspetti economici, ma è un valore culturale e politico, che ha radici profonde e ha un senso di identità nella nostra storia. Essa rappresenta un elemento fondamentale, riferito proprio al Mezzogiorno, per rafforzare il tessuto sociale ed economico del Paese, soprattutto delle Regioni più svantaggiate. Significa solidarietà, che è necessaria per superare le disparità, e permette a una nazione di affrontare sfide globali, con una visione condivisa del futuro.
In questo decreto-legge ci sono misure importanti, che sono state sottolineate prima dai colleghi. Ci sono contributi per gli under 35 e sgravi fiscali; c'è Resto al Sud, con contributi a fondo perduto per promuovere nuove attività imprenditoriali, specialmente nel Sud. C'è il bonus ZES, con sgravi contributivi per le assunzioni nel Mezzogiorno; c'è il sostegno alle donne, con incentivi per l'assunzione di donne senza impiego regolare da almeno ventiquattro mesi. Ci sono poi tante altre misure che hanno guidato lo spirito di questo provvedimento e riguardano l'impiego delle risorse in settori più strategici, come le infrastrutture per il rischio idrogeologico, la protezione dell'ambiente, le risorse idriche, i rifiuti, i trasporti, la mobilità sostenibile, l'energia, la transizione digitale e la transizione verde, il sostegno alle attività di impresa.
Si tratta di una serie di programmi di investimento per complessivi 74 miliardi di euro, finanziati con risorse europee, alle quali si uniscono le risorse nazionali. per 32 miliardi. Negli ultimi giorni - per questo motivo mi sono soffermato proprio sul termine educazione - io e altri miei colleghi del Sud siamo stati "criticati" per aver messo a rischio la coesione del nostro Paese con il voto dato qui in Senato sulla legge sull'autonomia differenziata. Siamo stati accusati, con tanto di manifesti pubblicati e affissi sui muri e sui cassonetti stradali delle nostre città, di tradimento del nostro territorio e di aver voltato le spalle al Sud. Eppure, qui in Senato abbiamo lavorato intensamente per modificare il testo originario di quella legge presentata dal ministro Calderoli, inserendo norme specifiche che tutelano il Sud.
Con le modifiche introdotte, nessuna delega di autonomia potrà essere attuata senza prima garantire la definizione, la quantificazione e soprattutto il finanziamento dei LEP, che sono riferiti ai diritti sociali di tutti gli italiani, e quelli civili credo siano già garantiti. Le accuse a noi rivolte sono state alimentate da quelle forze politiche, cui si sono uniti anche dei vescovi del nostro territorio, che nel 2001 promossero la riforma del Titolo V, consentendo alle Regioni di gestire la quasi totalità dei servizi, senza garanzie di rispetto, senza l'accenno a una benché minima idea di livello minimo essenziale e senza riferimento alcuno ai LEP.
Oggi, grazie alla legge sull'autonomia, il nostro impegno può essere la garanzia che il Sud dell'Italia potrà fare un passo avanti. Ovviamente il meccanismo che abbiamo introdotto garantisce una distribuzione più equa a patto che i LEP siano adeguatamente finanziati. Questa sarà la vera rivoluzione culturale del nostro Paese: bilanciare i servizi essenziali, oggi carenti in alcune aree, specialmente al Sud, rappresenta un'opportunità per unire l'Italia attraverso l'equità.
Questa è la vera coesione e dice il giusto chi sostiene che non c'è necessità di accelerare questo processo di approvazione definitiva, anche del testo di quella legge alla Camera, dato che oggi non si vede all'orizzonte la possibilità di finanziamento dei LEP. E, senza il finanziamento, quella legge rimarrà sostanzialmente inapplicabile, diventando un argomento divisivo per il nostro Paese, che nella sostanza è stato sempre diviso e c'è sempre stata la questione meridionale: un Paese diviso fra Nord e Sud.
Per lo stesso motivo dico che ha ragione il nostro segretario Tajani quando dice che è necessaria una vigilanza attiva sull'applicazione di quella legge, garantendo ogni nuova iniziativa che possa essere di autonomia data alle Regioni solo dopo aver messo sullo stesso piano i territori, con una partenza uguale per tutti con riguardo ai servizi essenziali che interessano tutti i cittadini.
Ci vuole la vigilanza attiva: abbiamo visto altre leggi nel passato, tantissime, che sono partite con l'obiettivo di creare sviluppo al Sud e hanno prodotto risultati opposti. Ricordo per esempio la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, che ha lasciato un elenco interminabile - alcune situazioni vengono riprese proprio con questo decreto coesione - di fallimenti industriali legati a una cattiva visione strategica, con bonifiche poi da effettuare sul territorio. Penso all'industria petrolchimica di Manfredonia, all'industria siderurgica di Gioia Tauro, a quella chimica di Saline Joniche, alla Liquichimica di Salerno, allo zuccherificio di Termoli, alla Liquichimica di Crotone, o all'Italsider, che è trattata nel provvedimento di Bagnoli, allo zuccherificio di Policoro, all'industria del cemento di Porto Torres in Sardegna e all'industria chimica di Gela in Sicilia. Sono esempi che riflettono problematiche comuni che hanno avuto visioni sbagliate, pur partendo da provvedimenti che avevano come interesse il superamento del gap industriale, anzi economico-sociale fra Nord e Sud.
Noi di Forza Italia abbiamo sempre sostenuto valori liberali, esaltando la sussidiarietà e la libertà individuale contro l'eccessivo intervento dello Stato. Ecco perché siamo per la coesione, siamo per l'etoeconomia. La nostra visione punta a un equilibrio tra l'autonomia delle Regioni e un'unità d'Italia forte e coesa. Non possiamo però ignorare che ogni decisione riguardante l'autonomia debba anche considerare l'intero tessuto nazionale. Attualmente si dice che manchino le risorse; infatti, hanno previsto per i LEP 170 miliardi di euro. Sono tanti. Ma, se pensiamo che negli ultimi anni abbiamo utilizzato per i bonus 150 miliardi (sono rimasti a carico degli italiani e a carico dello Stato) e 40 miliardi per il reddito di cittadinanza, capiamo che anche in prospettiva questi provvedimenti possono essere un aiuto per capire in che direzione possa andare il nostro Paese. Ovviamente sono provvedimenti che vanno supportati con risorse. Ecco perché i 170 miliardi previsti, che possono essere anche graduali, in qualche modo porterebbero all'attuazione piena di questo provvedimento e anche di quelli collegati che riguardano ovviamente il decreto di cui parliamo.
Allora la nostra visione deve essere rivolta al futuro e la mia esperienza di sindaco mi dice che il problema principale del Sud è la mancanza di opportunità di lavoro dei giovani. Bisogna insistere sul progetto di coesione e non ci saranno mai risorse. Forse è su queste cose che dovrebbe incalzare anche la minoranza e noi stessi dovremmo farlo, perché il Governo possa su questo piano concentrarsi sui limiti e sui problemi del Sud. Il 40 per cento delle risorse del PNRR è stato assegnato al Sud, che avrà anche circa l'80 per cento dei 32 miliardi assegnati alle Regioni dal Fondo di sviluppo e coesione e i 75 miliardi di euro della programmazione europea per la coesione, di cui l'85 per cento è destinato al Sud. Riusciremo a spenderli? È su questo tema che dovremmo confrontarci.
Per quanto ci riguarda, il nostro impegno deve essere quello di guardare oltre le critiche immediate e lavorare per il bene comune, con la consapevolezza che le decisioni difficili di oggi saranno anche i pilastri per il benessere del domani. La coesione, in fin dei conti, è l'essenza della nostra unità nazionale, è il fondamento su cui costruire un futuro per tutti noi. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.
NAVE (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il mio collega Roberto Cataldi poc'anzi, quando ha iniziato a parlare in discussione generale su questo decreto, ha parlato di contraddizione. E allora sul percorso delle contraddizioni che contraddistinguono questo decreto-legge proviamo a continuare e, quindi, a chiarire meglio i concetti che a noi in realtà non sono piaciuti e che però non piaceranno nemmeno agli italiani.
Quanto a contraddizioni, per esempio, possiamo iniziare a parlare di Decontribuzione Sud, quella misura di cui questo Governo si era quasi dimenticato e la cui scadenza era prevista al 30 luglio; sapevamo perfettamente che il ministro Fitto ne voleva l'eliminazione e non voleva assolutamente che fosse prorogata; poi improvvisamente oggi leggiamo sui giornali che il Governo fa marcia indietro su quella misura che ha contribuito nel tempo a far crescere le assunzioni, quelle assunzioni di cui questo Governo si fa vanto. In realtà, però, le assunzioni dovute a Decontribuzione Sud sono un atto dovuto al Governo Conte II, che ha previsto tale misura e ha voluto metterla in piedi. (Applausi). Oggi come atto dovuto leggo dai giornali che il ministro Fitto dice, contento, che per fortuna abbiamo avuto una proroga di sei mesi, ma era un atto dovuto; vedo anche un'autocelebrazione per questo motivo, ed è sui giornali. E allora mi chiedo perché si autocelebra, quando poi in realtà ci si accorge di una misura ex post, la cui scadenza tra l'altro è il 30 luglio. E dobbiamo sperare che vengano fatti i decreti attuativi, altrimenti chissà poi quando le imprese ne trarranno giovamento.
E occorre parlare non solo di decontribuzione Sud, ma anche di Resto al Sud, che viene di nuovo rifinanziata, ma ci troviamo in alcune contraddizioni, la prima delle quali è anagrafica: viene ridotta l'età a trentacinque anni, ma non abbiamo visto il vincolo non solo di anagrafica, ma neppure di cittadinanza, nel senso che il cittadino prende i fondi per Resto al Sud, ma non è tenuto a essere un cittadino del Sud, e non solo; la sede legale di chi fa impresa al Sud, prendendo gli incentivi, può essere al Nord e basta che la sede operativa sia al Sud; anche lì abbiamo quindi alcune contraddizioni abbastanza evidenti.
Quello su cui in realtà mi interessa concentrarmi oggi, signor Presidente, è proprio l'articolo 14, con il quale praticamente vengono stanziati 1,2 miliardi per la realizzazione di interventi di bonifica e di riqualificazione dell'area di Bagnoli; in altri termini, interventi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana (nel dettaglio, nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio). Il ministro Fitto ha ribadito più volte che l'obiettivo prefissato in questo articolato è restituire ai cittadini un territorio per troppo tempo abbandonato al degrado alle porte di Napoli e valorizzarne la posizione strategica, anche in prospettiva di un rilancio industriale dell'intero Mezzogiorno, a riprova del fatto che il Governo può agire concretamente. Lo stesso Ministro poi considera il finanziamento rilevantissimo, con valenza non solo ambientale, ma anche e soprattutto sociale, economica e di prospettiva per il territorio interessato: è un segnale importante, che mette in moto la quota del Fondo sviluppo e coesione assegnata a quel territorio, che consentirà - in sinergia con tutti i componenti della cabina di regia, a partire dal sindaco di Napoli, che è commissario di Bagnoli - di avviare questi interventi.
Signora Presidente, se per il ministro Fitto la somma destinata a Bagnoli rappresenta un finanziamento di un certo rilievo, per noi rappresenta invece una grave mancanza, anzi gravissima, perché costituisce l'ennesima vergogna ammazza Sud, nient'altro che la continuazione di un'operazione scellerata di sventramento delle casse meridionali.
Non può e non deve sfuggire che l'assegnazione delle risorse prevede l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione già destinati per legge alla Regione Campania: doveroso allora risulta chiederci e chiedere, se il sito è d'interesse nazionale (SIN), perché Bagnoli è un SIN, e allora perché si intende riqualificare l'area con il Fondo per lo sviluppo e la coesione e non aggiungere in realtà i fondi nazionali? Bagnoli infatti ha bisogno di altro: è contigua alla zona rossa di Pozzuoli per l'area sismica e, quindi, avrà necessità di altre opere. Così abbiamo provato a inserirla all'interno degli emendamenti, in una proposta emendativa che non è passata. Bagnoli è un'area divisa da binari delle Ferrovie dello Stato e della metropolitana.
In caso di bradisismo, i cittadini hanno difficoltà addirittura a raggiungere l'interno con l'area della costa. Quindi, si poteva intervenire in tal senso con i fondi di coesione. Invece no: essi vengono destinati per altre opere già previste.
Signor Presidente, in realtà c'erano altre opere per cui la Regione Campania aveva bisogno dei soldi. Una poteva riguardare gli ospedali. Prendiamo il caso dell'ospedale di Ischia, che in settimana ha visto cedere un motore del condizionatore per le gravi inefficienze e le carenze strutturali che esso riporta, così come tanti altri ospedali.
Signor Presidente, concludo ribadendo ancora una volta, ove mai ce ne fosse bisogno, che la nostra azione, come MoVimento 5 Stelle, sarà quella di monitorare affinché si smetta con violenze e scippi al Sud, soprattutto con i fondi di coesione. Basta con questo scippo! (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.
MISIANI (PD-IDP). Signora Presidente, questo provvedimento è molto articolato e affronta una pluralità di argomenti. Mi concentro su alcuni punti qualificanti, tentando di integrare le riflessioni che hanno già svolto i colleghi e le colleghe intervenuti prima di me.
Il primo punto è il tema dell'accentramento delle politiche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Come hanno detto altri colleghi, con questo provvedimento il Governo prosegue un'opera di accentramento dei poteri delle politiche a Palazzo Chigi che è stata messa sistematicamente in campo nei diciannove mesi di operatività del Governo Meloni.
In questo caso, la centralizzazione riguarda la programmazione e l'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione. Come dicevo, è parte di un processo. Se mettiamo in fila quello che è accaduto e sta accadendo, questo dato politico diventa evidente. Pensiamo alla proliferazione delle cabine di regia, alla nascita di diversi dipartimenti. Pensiamo anche alla centralizzazione interministeriale, alla sottrazione al MEF della gestione del PNRR, che è stato portato interamente a Palazzo Chigi.
Pensiamo anche a quello che sta venendo avanti, macroscopico: è il provvedimento di riforma costituzionale che introduce il premierato, con il suo carico di accentramento dei poteri nella figura del o della Presidente del Consiglio. È una tendenza solo apparentemente in contraddizione con la legge sull'autonomia differenziata, che dovrebbe portare all'attribuzione di forme ulteriori di autonomia alle Regioni che ne fanno richiesta.
Parlo di apparente contraddizione, perché, in realtà, il disegno politico del Governo emerge chiaramente: l'autonomia differenziata per le Regioni ricche del Nord, che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale; la più spietata centralizzazione nei confronti delle Regioni del Mezzogiorno, con la centralizzazione della gestione della programmazione delle risorse europee nazionali; ancora, lo smantellamento delle otto zone economiche speciali centralizzate, unificate ancora una volta in capo allo Stato centrale, sulla base di un pregiudizio implicito nei confronti della classe dirigente del Mezzogiorno, che, di fatto, viene spogliata di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo; un pregiudizio negativo nei confronti degli amministratori locali e degli amministratori regionali e la centralizzazione di tutte queste politiche in nome, questo sì, di un modello istituzionale differenziato e - mi sia consentito dirlo - discriminatorio.
L'articolato di questo decreto-legge stabilisce che, anche per le politiche di coesione, il percorso è appunto quello dell'accentramento delle competenze e degli ambiti dei poteri decisionali nel Dipartimento per le politiche di coesione per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le conseguenze sono lo svuotamento, il mancato coinvolgimento, l'espunzione vera e propria delle Regioni e degli enti locali dal sistema di Governo e il rifiuto, il rigetto nei confronti di qualunque ipotesi di monitoraggio parlamentare.
Il ruolo che il decreto-legge in esame affida alla cabina di regia e i poteri affidati al dipartimento di fatto abbattono e ridimensionano i principi di partecipazione, di multilateralità e la governance multilivello, che era l'essenza delle politiche di coesione, per come sono state introdotte e implementate nel Paese. È emblematica, da questo punto di vista, la formulazione iniziale dell'articolo 3 sulla cabina di regia, dove di fatto non era previsto alcun coinvolgimento nemmeno degli enti locali; solo grazie a un nostro emendamento e alla battaglia che abbiamo condotto nella Commissione parlamentare di riferimento, il Governo ha quantomeno reintrodotto la presenza dei presidenti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) nella cabina di regia. Questo accentramento - lo sottolineo con particolare evidenza - riguarda anche le altre amministrazioni centrali, che di fatto hanno funzioni ancillari rispetto alla cabina di regia, così come disegnata dal provvedimento.
Il secondo punto riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa, che è cruciale se vogliamo raggiungere un obiettivo condiviso, cioè un'accelerazione della spesa delle risorse europee e nazionali a disposizione per le politiche di coesione e di sviluppo. Il rafforzamento della capacità amministrativa si traduce in misure e in scelte del tutto insufficienti, come hanno sottolineato altri colleghi. Invece di proporre concorsi pubblici, che dovrebbe essere la via maestra per il reclutamento nella pubblica amministrazione di quelle competenze, di quelle alte professionalità che servono per quel salto di qualità che, a parole, viene invocato come una delle ragioni fondative di questo provvedimento, la scelta è quella di assunzioni di carattere precario, di basso livello professionale e retributivo - lo ripeto - quando invece sarebbe necessaria un'operazione radicalmente diversa. Per non parlare del pannicello caldo dell'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali.
Sempre in questo contesto, che noi riteniamo molto discutibile, è paradigmatica ancora una volta la scelta che si fa con la convenzione con la società in house Eutalia Srl, dove il reclutamento viene addirittura fatto con la compilazione di un modello e un colloquio conoscitivo; però, in caso di assenza di candidature o di candidature ritenute idonee, o di impossibilità ad assumere l'incarico da parte di soggetti ritenuti idonei, la società può comunque individuare collaboratori tramite selezione diretta. Addio a qualunque forma pubblica di reclutamento, per non parlare delle procedure concorsuali, e vai con il reclutamento diretto, evidentemente su basi assolutamente discrezionali.
Avviandomi alla conclusione, signora Presidente, il terzo punto riguarda il tema del Mezzogiorno, che naturalmente è cruciale in un decreto-legge dedicato alla coesione. È stata appena approvata la legge sull'autonomia differenziata, che produrrà le conseguenze che abbiamo denunciato in quest'Aula così come alla Camera dei deputati e nel dibattito pubblico nel Paese. Questo provvedimento prosegue in un percorso di vero e proprio abbandono del Mezzogiorno d'Italia al suo destino. Dico ciò pensando alle disposizioni sull'assegnazione delle risorse della programmazione della politica di coesione, a quello che viene fatto sul tema delle anticipazioni. Ma penso anche alla clausola, apparentemente migliorativa, che eleva dal 34 al 40 per cento la quota di investimenti da destinare alle Regioni del Mezzogiorno; tale aumento, però, avviene su un perimetro ridotto rispetto a quello iniziale, perché si escludono gli investimenti di RFI e quelli di ANAS e quindi, di fatto, ci si limita agli investimenti delle amministrazioni centrali; sono investimenti significativi, ma naturalmente, tagliando fuori le predette tipologie, l'aumento del 40 per cento diventa del tutto teorico, come peraltro denuncia la Svimez nella sua audizione. Non vorrei poi parlare del tema, che non viene migliorato, dei meccanismi di monitoraggio in corso e di verifica ex post dell'effettivo rispetto della clausola che quantifica in questo caso nel 40 per cento la quota di investimenti da destinare al Mezzogiorno.
Dulcis in fundo - mi rivolgo al signor Ministro - veniamo alla parodia, perché questo è l'unico termine che si può utilizzare, del Fondo perequativo infrastrutturale, che è stato introdotto negli anni passati come parte attuativa della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Peccato che questo Fondo avesse 4,6 miliardi di dotazione nella versione iniziale e ne siano rimasti 700, ovvero 100 milioni all'anno dal 2027 al 2033. Si può anche ridenominarlo «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» destinando il 100 per cento di queste risorse e non l'80, come nella versione precedente, al Mezzogiorno, ma il 100 per cento di 700 milioni è comunque enormemente di meno dell'80 per cento di 4,6 miliardi e questo noi lo denunciamo con forza in questa sede. (Applausi)
Vorrei proseguire, ma temo di aver esaurito il tempo, sulle disposizioni per l'autoimpiego, per le agevolazioni alle assunzioni: qui non c'è molto di nuovo rispetto al passato, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista delle risorse stanziate, ma anche queste misure, che sono deludenti rispetto alle aspettative e a quello che sarebbe necessario mettere in campo, confermano la valutazione negativa su questo provvedimento, su misure specifiche che contiene, ma soprattutto sulla filosofia complessiva che lo ispira. (Applausi).
Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 18,30)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.
RUSSO (FdI). Signor Presidente, chi mi ha preceduto, soprattutto gli esponenti dell'opposizione, ha parlato di frammentarietà del provvedimento, di assenza di logica strategica, di contraddizione rispetto a un provvedimento legato alla coesione con l'approvazione dell'autonomia differenziata, tutte cose - per carità - rispettabili in quanto opinioni, ma se si vuole essere oggettivi, leggendo il provvedimento, si deve prendere atto del lavoro che è stato svolto in Commissione, di cui hanno parlato i relatori, in cui con spirito - ritengo - assolutamente attento sono stati accolti diversi emendamenti dell'opposizione, a dimostrazione che il lavoro non è stato fatto con pregiudizialità, ma con la volontà di costruire un provvedimento veramente ben fatto e, laddove qualcuno ha fatto notare che magari c'era qualcosa da migliorare, lo si è fatto, perché sia chiaro: quando gli emendamenti passano, ciò avviene con il voto di tutti, anche e soprattutto della maggioranza. C'è qualcuno che ha preso atto che c'era qualcosa da migliorare, ma perché aveva costruito in realtà una strategia, che è quella di avere finalmente una politica di coesione che mette a sistema tutte le risorse disponibili che - ricordo a me stesso - sono risorse di per sé straordinarie, che quindi necessitano di un approccio straordinario e che hanno bisogno di una visione strategica per cui si fanno le cabine di regia, per cui è necessario che il potere centrale interloquisca con i vari livelli di potere locale, mantenendo la strategia. Per questo abbiamo stretto gli accordi di sviluppo e coesione: per avere un diverso rapporto con le istituzioni delle Regioni nel quale, insieme a loro, si è costruito un elenco di priorità e si sono individuate le risorse per i singoli progetti che si portano avanti con un monitoraggio stretto. Ribadisco che sono state accolte anche tante proposte delle opposizioni, ma la logica generale rimane, ovvero quella di una revisione totale delle politiche di sviluppo del sistema Italia.
Nel provvedimento in esame sono contenuti importanti fattori di sostegno e crescita, quali l'autoimpiego e la promozione dell'occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Sud. Inoltre, vi sono investimenti sulle competenze anche per i lavoratori in esubero delle grandi aziende in crisi e la valorizzazione delle opportunità che la tecnologia ci offre con innovazioni grazie alla piattaforma telematica detta SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), che permette di monitorare, favorendoli, percorsi di inserimento sociale nonché di formazione, lavoro e politiche attive del lavoro.
Queste sono, in estrema sintesi, le linee guida del provvedimento in esame, che intende realizzare una vera e propria riforma della politica di coesione inserita nel processo di revisione del PNRR, ciò al fine di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 finalizzati in una nuova struttura a ridurre divari e dislivelli territoriali.
Per un quadro d'insieme e una valutazione completa il decreto va quindi letto ad ampio spettro e in combinato disposto con i dettati e le riforme del PNRR, che prevede un robusto impegno normativo teso ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea.
Il nuovo provvedimento, pertanto, alla luce di queste considerazioni, intende attuare le riforme previste nel PNRR muovendosi nella cornice tracciata dal decreto-legge Sud e in particolare si muove su tre indirizzi principali: le misure per attuare la riforma della politica di coesione, gli interventi per lo sviluppo, gli interventi per il lavoro.
Con riferimento alla riforma della politica di coesione, il nuovo testo introduce misure per potenziare l'efficienza della spesa e aumentare la coerenza di impiego tra le varie fonti di finanziamento disponibili. Inoltre, si intende giungere a un quadro complessivo in cui tutte le risorse del Fondo di coesione e del PNRR vengano utilizzate in maniera sinergica, al fine anche di velocizzare la procedura e migliorarne la stessa attuazione. Il sostegno allo sviluppo competitivo del sistema produttivo, soprattutto nel Mezzogiorno, è trasversale a più misure e concerne diversi fronti. Cito la dotazione infrastrutturale, con la revisione della disciplina del Fondo perequativo, specificatamente dedicato al Sud, che non era una dimenticanza: si è attesa la rivisitazione di tutte le risorse disponibili per poter avere finalmente un Fondo perequativo degno di questo nome che sicuramente attenziona i gap infrastrutturali nel Mezzogiorno. Quindi c'è un potenziamento dell'attività di ricerca e di innovazione, come il recupero dei siti industriali del Sud nei Comuni superiori a 5.000 abitanti.
Il tema del lavoro rappresenta, negli obiettivi del Governo, l'altro capitolo portante del provvedimento in esame. In particolare, il decreto-legge introduce una serie di incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, indirizzate a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di soggetti quali i giovani, le donne e i disoccupati di lunga durata. A disposizione per la promozione dell'occupazione sono previsti oltre 2,8 miliardi a valere sul programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e sulle risorse del PNRR dedicate alle politiche attive collegate al programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori. A ciò si aggiungono le risorse per la riconversione delle competenze dei lavoratori nelle grandi imprese in crisi. Le misure intervengono lungo tre direttrici fondamentali. Per l'occupazione, si introducono disposizioni per incentivare l'avvio di progetti di autoimprenditorialità nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno, per sostenere l'occupazione nelle ZES e favorire l'assunzione di giovani e donne; le politiche attive a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa; la prevenzione e il contrasto al lavoro irregolare negli appalti pubblici e privati.
Al fine di incentivare nuove attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero professionale al Centro-Nord e nel Mezzogiorno sono previste due misure specifiche dominate Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0. Beneficiati dalle stesse sono i giovani under 35 in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi o disoccupati, o ancora disoccupati e destinatari delle misure di politica attiva (Garanzia di occupabilità dei lavoratori o GOL). Sono previsti altresì finanziamenti per i servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare, di tutoraggio per l'incremento delle competenze, o veri e propri sostegni all'investimento attraverso voucher e interventi in regime di de minimis. Poi ci sono gli sgravi legati al bonus giovani, al bonus donne e tante altre misure legate sempre alle politiche attive del lavoro.
La politica di questo Governo non mira al sussidio che mantiene le persone, soprattutto i giovani, in condizioni di perenne subordinazione rispetto al potere politico, ma alla dignità del lavoro che si acquisisce con gli incentivi. (Applausi). Quando si parla di incentivi, non si parla di sussidi a pioggia, ma della capacità di innescare processi virtuosi che oggettivamente creino possibilità di sviluppo a lungo termine; per cui si chiamano incentivi e non sussidi.
Tali interventi sul lavoro stimolano la riflessione sulla misura decontribuzione Sud, al centro del dibattito pubblico nelle scorse settimane e oggetto, come spesso accade, di imprecisioni e polemiche strumentali. È notizia odierna che, grazie al ministro Fitto, che ringraziamo, è stata ottenuta la proroga di questa importante misura al 31 dicembre di quest'anno, con una apertura da parte delle istituzioni europee sulla possibilità di renderla misura strutturale, a dimostrazione di quanto la polemica strumentale catastrofista delle opposizioni sia fallace. Non è stato certamente il Governo Meloni che voleva interromperne il rinnovo. Infatti ci siamo attivati per negoziare, sempre attraverso il ministro Fitto, con la Commissione europea nuove modalità possibili di applicazione della misura, in conformità con la disciplina europea.
La misura decontribuzione Sud è stata infatti decisa dall'Europa come strumento straordinario per affrontare prima la crisi dovuta alla pandemia, poi quella correlata alla guerra in Ucraina. Non a caso, anche i Governi che ci hanno preceduto hanno potuto procedere solo attraverso proroghe di sei o di dodici mesi, proprio come il Governo Meloni. L'Europa adesso ha deciso che misure del genere debbono essere interrotte in tutti gli Stati, quindi il ministro Fitto sta tenendo aperto il dialogo con la Commissione per ottenere un'apertura per misure analoghe, che abbiano però una natura strutturale di incentivo per i giovani, al fine di costruirsi un futuro dignitoso, e non l'ennesimo sussidio di Stato. Tali misure in buona parte sono già previste, appunto, nel decreto coesione.
Sul piano delle infrastrutture, poi, è previsto che almeno il 40 per cento delle risorse venga riservato al Sud. Non mancano gli interventi per scuole e istituti tecnici, oltre a quelli per la legalità, con i quali, ad esempio, si punta alla reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tutti interventi che rientrano nel quadro della revisione del PNRR, portata avanti con autorevolezza dal nostro Governo in Europa e in sintonia con altri provvedimenti, come la ZES unica per il Sud, una vera e propria rivoluzione che consentirà finalmente al Mezzogiorno di crescere e di colmare il divario con il resto dell'Italia e dell'Europa.
L'importante lavoro svolto dal Governo Meloni, e in particolare dal ministro Fitto, è stato riconosciuto anche dalla Conferenza unificata delle Regioni e delle Province, che si è espressa favorevolmente al provvedimento. Non si tratta di un via libera di routine, né peraltro scontato. Il parere della Conferenza unificata segna un'ulteriore accelerazione del percorso di riforma della politica di coesione portato davanti dal ministro Fitto e dal Governo. La linea tracciata dal decreto Sud prima e dal decreto-legge coesione dopo spiega in modo assai concreto il senso del nuovo corso italiano nel campo della politica di coesione, sulla quale Bruxelles - come già detto - ha ampiamente concordato, cogliendo e sottolineando, tra le altre cose, la svolta nell'integrazione tra le risorse europee e le risorse ordinarie.
In sintesi, quello che noi e il Governo abbiamo fatto con questo decreto, che ci accingiamo a convertire in legge, è stato designare una possibilità di sviluppo concreto per il nostro Paese, oggettivamente legata a una visione che altri hanno ignorato per anni, perché hanno preferito, loro sì, vivere alla giornata, vivere sul singolo intervento, vivere sulla singola elemosina concessa al Sud e soprattutto ai giovani del Sud. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
I relatori rinunciano ad intervenire in sede di replica.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
FITTO, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Grazie, Presidente. Ho ascoltato con molta attenzione i contenuti dei vari interventi e penso che sia molto importante, in questa replica, fare due considerazioni, una di carattere generale, anche per respingere alcune critiche che sinceramente mi sembrano abbastanza ingenerose sulle scelte che il Governo ha messo in campo, e una per rispondere in modo molto puntuale e dettagliato ad alcune valutazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti.
Sulla prima parte, penso che ci sia la necessità di mettere in campo qualche riflessione più specifica. Non ho ascoltato nessuna valutazione su cosa è accaduto in questi anni, non ho ascoltato nessuna valutazione e nessun giudizio sull'efficacia o meno delle politiche di coesione, cioè delle risorse europee, non ho ascoltato nessuna valutazione su quelli che sono non i giudizi della maggioranza, ma i risultati che emergono dai rapporti che la Commissione europea ha presentato, sia lo scorso anno che quest'anno. Quei rapporti indicano l'Italia come il Paese che è chiuso in una trappola di sviluppo, come il Paese che usa male le risorse che gli vengono assegnate, come il Paese che non è riuscito a rendere efficace questa spesa. Non lo diciamo noi; basta leggere questi rapporti, per capire che l'approccio sull'uso di queste risorse dovrebbe essere leggermente differente da parte del nostro Paese, essendo l'Italia uno dei principali beneficiari della politica di coesione.
Lo dico anche con un altro elemento, che mi sembra molto assente dal dibattito che abbiamo tenuto, soprattutto sul fronte critico. Non ho ascoltato nessuna valutazione, in termini di comparazione con gli altri Paesi europei, sui rischi che corre l'Italia. Siccome siamo in una fase nella quale il prossimo bilancio europeo punterà anche all'allargamento dell'Unione europea, la politica di coesione, insieme a quella dell'agricoltura, saranno i due capitoli del bilancio europeo più grossi e più a rischio. I Paesi come il nostro, che hanno una maggiore possibilità di utilizzo, dovrebbero essere più preoccupati della qualità della spesa.
Concludo la premessa respingendo sinceramente un'altra critica che ho ripetutamente ascoltato relativa all'accentramento di potere nelle mani del Governo, da una parte, e della mancanza di visione dall'altra. La mancanza di visione è singolare, perché il Governo ha scelto, nell'atto della propria costituzione e organizzazione, di mettere insieme, secondo la visione del Presidente del Consiglio, le deleghe del Piano nazionale di ripresa e resilienza con quelle della coesione, proprio per avere una visione strategica ed evitare la sovrapposizione degli interventi e per evitare che la mano destra non sapesse quello che faceva la mano sinistra. L'abbiamo fatto anche secondo una logica che - consentitemi - ha anticipato di circa un anno le raccomandazioni della Commissione europea, che nello scorso luglio ha indicato agli Stati membri di creare una sinergia tra il Piano nazionale di ripresa e resilienza e la politica di coesione.
Alcuni colleghi di maggioranza - che ringrazio - hanno ripercorso le scelte che il Governo ha messo in campo: da un lato, la riforma del Fondo di sviluppo e coesione, dall'altra la revisione - per fortuna - del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della sua governance. Dall'altro ancora, si completa con questo decreto la riforma della politica di coesione, che non è diventata per caso, nella revisione del PNRR, una delle sette nuove riforme che abbiamo inserito, che dà proprio il "la" alla visione organica dell'utilizzo di queste risorse e mette in campo una strategia che indica in modo coordinato l'uso delle stesse risorse.
Ho ascoltato un'altra critica sull'accentramento. Sinceramente la trovo paradossale, perché dei tre fondi dei quali parliamo non c'è stato alcun accentramento nel merito. Poi, nella narrazione possiamo anche dire questo, ma quando abbiamo deciso la riforma del Fondo di sviluppo e coesione, cioè delle risorse nazionali, non abbiamo accentrato; abbiamo lasciato le risorse alle Regioni e abbiamo invertito un meccanismo, che era quello dell'assegnazione delle risorse al buio senza termini, senza progetti, senza cronoprogramma. Abbiamo obbligato a proporre delle soluzioni affiancate da un cronoprogramma temporale e finanziario per realizzare gli interventi, sottoscrivendo un'intesa. Abbiamo fatto lo stesso nell'ambito della nuova governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dove non c'è un accentramento di poteri, ma c'è una organizzazione identica a quella che la Commissione europea ha messo in campo per tutti i piani nazionali di ripresa e resilienza, perché abbiamo messo di fronte allo specchio l'organizzazione europea. Abbiamo messo in campo una struttura centrale che si raccorda con le altre amministrazioni.
Anche qui, devo dire, ho ascoltato critiche che non corrispondono ai contenuti del testo. Non c'è una cabina di regia che fa nuove assunzioni, com'è stato detto; c'è una cabina di regia che c'era, che utilizzava le risorse del Fondo di sviluppo e coesione, che era finalizzata a quello, che si allarga alle amministrazioni interessate alla politica di coesione, cioè programmi europei di competenza nazionale, e che coinvolge al suo interno, su richiesta avanzata dopo il confronto che abbiamo avuto con l'ANCI e l'UPI, anche i loro rappresentanti, in una visione che non aggiunge nulla dal punto di vista organizzativo e che mette in campo una scelta totalmente condivisa - lo ricordava il senatore Russo poco fa -, tant'è che sinceramente è singolare ascoltare questa critica dopo un parere favorevole da parte della Conferenza unificata. Quindi, si è più realisti del re in quest'Aula, perché, anziché prendere atto del fatto che, nel confronto con Regioni, Province e Comuni, si è costruita positivamente una dimensione ed una condivisione di questo testo, si indica una criticità proprio in questo pseudo-accentramento che semplicemente non esiste.
Abbiamo fatto di più con questo decreto: abbiamo anche individuato delle modifiche sostanziali a programmi che sono di competenza nazionale. Per quanto riguarda i programmi regionali, vorrei capire dov'è scritto in questo decreto che il Governo accentra e toglie poteri, competenze e risorse alle Regioni. È vero il contrario.
È vero che le Regioni, per poter attivare il programma di coesione di loro competenza, hanno bisogno di mettere come quota di cofinanziamento risorse che non avevano e che il Governo, prima col decreto sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per una parte, e poi con questo decreto per il suo completamento, mette a loro disposizione per poter cofinanziare questo programma, che diversamente non sarebbe partito. La dimostrazione di ciò? La percentuale di spesa e di impegno di una programmazione come questa che, per il periodo 2021-2027, è pari a zero, perché non c'è la possibilità di farlo partire, quindi oggi mettiamo le istituzioni nelle condizioni di utilizzare queste risorse con un criterio che ritengo fondamentale per migliorare la qualità della spesa: le risorse per poter cofinanziare questi programmi vengono assegnate sulla base dei risultati raggiunti.
E non è vero che non ci sono gli obiettivi, perché nei programmi regionali non imponiamo nulla: noi indichiamo le cinque priorità che sono le condizioni abilitanti indicate dalla Commissione europea nella politica di coesione, che inseriamo all'interno di questo decreto-legge e che dicono sostanzialmente che bisogna realizzare interventi quali il completamento del ciclo dei rifiuti, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno: è accettabile che oggi ancora paghiamo per vedere portare i nostri rifiuti all'estero e che, nonostante i numerosi cicli di programmazione, non siano ancora stati completati gli interventi per il ciclo integrato dei rifiuti? È normale che, dal punto di vista della risorsa idrica, abbiamo la maggiore percentuale di perdite di un bene fondamentale qual è l'acqua e non utilizziamo le risorse per uno degli obiettivi previsti? È normale che non interveniamo sul fronte degli investimenti energetici? È normale che non mettiamo in campo investimenti su trasporto e mobilità sostenibile e per le imprese, così come indicato dalla Commissione europea? Non stiamo imponendo nulla: noi all'interno di questo provvedimento stiamo dicendo che le risorse che vengono prese dal nostro Paese per raggiungere questi obiettivi devono essere realizzate con queste modalità.
E soprattutto è importante chiarire il tema del Fondo di perequazione, che è stato citato (basta leggere l'articolo 11, lo dico anche a chi parlava di mancanza di esclusione delle infrastrutture): innanzi tutto, al comma 2 dell'articolo 11, si fa riferimento in modo molto chiaro allo sviluppo degli interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Perché dite che non c'è il tema infrastrutturale? È inserito nel decreto, al comma 2 dell'articolo 11, che parla della perequazione infrastrutturale.
Il tema delle risorse è chiarito ancora meglio, perché se andiamo dietro alla polemica sull'importo di 4,6 miliardi ridotto con l'ultima legge di stabilità a 800 milioni, bisogna farsi due domande. La prima è collegata al fatto che quei criteri non consentivano l'utilizzo di tali risorse; la seconda è che non si riduce il Fondo, perché, se si legge bene sempre questo articolo, si capisce che il Fondo utilizza una percentuale delle risorse - aumentandola dal 34 al 40 per cento - esattamente secondo quanto previsto nel PNRR per le Regioni che hanno bisogno di questa perequazione infrastrutturale e lo fa tramite il Fondo pluriennale degli investimenti, che al momento, nell'ambito del bilancio del nostro Paese, è pari a 6 miliardi di euro. Se si considera il 40 per cento di 6 miliardi, parliamo di 2,4 miliardi di euro per ogni annualità, quindi evidentemente non stiamo parlando di una scelta che penalizza, ma che mette a disposizione ulteriori risorse in questa direzione e rappresenta un'opportunità in coordinamento con le altre risorse che mettiamo in campo e anche e soprattutto con le scelte che vedono in questo decreto-legge anche altri aspetti molto importanti.
Ho ascoltato anche critiche su alcune misure collegate, per esempio alle politiche del lavoro, sul tema degli under 35. Lo dico ai colleghi che le hanno sollevate: sono i programmi comunitari che danno queste indicazioni, non è una scelta del Governo. Noi in questo decreto-legge ci stiamo muovendo non dove vogliamo; stiamo rimodulando e compiendo scelte dentro la politica di coesione, che ha una programmazione europea di 43 miliardi di euro di risorse europee che diventano quasi 75 con il cofinanziamento nazionale e regionale, che si inserisce in una programmazione più ampia quale quella che abbiamo messo in campo e che per la prima volta mette in campo anche risposte concrete rispetto agli obiettivi per i quali dover realizzare finalmente gli interventi per i quali riceviamo queste risorse.
Dobbiamo, infatti, dirci con chiarezza che il meccanismo dei progetti sponda, cioè della possibilità di rendicontare progetti precedenti, ha portato a creare il cosiddetto concetto delle risorse liberate, risorse che vengono rendicontate per un intervento che non è stato realizzato con quelle modalità e che vengono utilizzate all'interno dei bilanci, soprattutto regionali, ma anche nazionali, in modo libero.
Noi abbiamo creato un meccanismo per il quale, se prendi le risorse per quegli obiettivi, realizzi quegli obiettivi; e lo fai anche all'interno dei singoli programmi nazionali, nei quali noi non abbiamo compiuto scelte differenti. Abbiamo compiuto scelte che, dal punto di vista delle soluzioni settoriali sul mondo del lavoro, nell'ambito della ricerca, dell'università, delle infrastrutture, hanno una tempistica precisa e degli obiettivi chiari, che non possono essere in alcun modo essere messe in discussione. Noi, infatti, prendiamo queste risorse per fare questo, non per fare altro. Quindi, è inimmaginabile continuare a fare altro.
Voglio anche cogliere l'occasione, visto che è stato sollevato il problema, per un chiarimento sul tema della decontribuzione e delle assunzioni al Sud. La discussione è abbastanza particolare su questo tema. L'Italia non ha ottenuto una misura fino al 2029, come spesso sento raccontare; l'Italia ha presentato una misura che, nella sua legge nazionale, reca la previsione del 2029, ma che aveva bisogno di una notifica e di un'approvazione da parte della Commissione europea. Tale approvazione è stata data per sei mesi, al massimo per un anno, di volta in volta, sulla base del temporary framework per il Covid-19, cioè come misura straordinaria. Quando è scaduta, alla luce di quello che è successo con l'invasione dell'Ucraina, la misura è stata prorogata. Quando si fa questa polemica, bisognerebbe ricordare che non si è mai ottenuta questa misura per più di sei mesi o di un anno. Quindi, dire che era stata prevista fino al 2029 non corrisponde al vero. (Applausi).
Soprattutto, il Governo ha ottenuto, con una complessa trattativa con la Commissione europea, è una proroga di altri sei mesi, che sono veramente straordinari, per i quali ho avuto modo, questa mattina a Bruxelles, di ringraziare la vice presidente della Commissione europea Margrethe Vestager, perché è con la sua direzione generale che abbiamo trattato questa proroga ulteriore di sei mesi nei quali dobbiamo trattare una nuova misura di decontribuzione, differente da quella che abbiamo avuto fino ad oggi. Non è possibile, infatti, avere quella misura, perché era straordinaria e legata esclusivamente alla straordinarietà del momento che vivevamo, dal punto di vista occupazionale, nella stagione del Covid-19.
Concludo con una riflessione di carattere più generale. È stato citato, per una critica, lo Svimez. Io vorrei ricordare, non per assumere particolari meriti, ma come dato oggettivo, che, nonostante la discussione che si è tenuta su questo testo, non sono stati citati i dati dello Svimez usciti la scorsa settimana relativamente al Mezzogiorno d'Italia e all'anno 2023. In questi dati, c'è una crescita del prodotto interno lordo, a fronte di una media nazionale dello 0,9, dell'1,3 per cento nel Mezzogiorno.
Non si tratta di assumersi nessun merito. Si tratta di prendere atto di un dato, che è indicativo di come ci sia una politica che sta iniziando a dare delle risposte. Non è possibile, infatti, immaginare di attribuire responsabilità quando i dati sono negativi e di ignorare e non citare i dati quando sono positivi, come in questa circostanza.
Anche in questo senso, penso sia importante ricordare che la crescita dei nuovi occupati, nella media dei dati Svimez, sempre per il 2023, si attesta a livello nazionale all'1,8 per cento, e al 2,6 per cento nel Mezzogiorno d'Italia. Penso sia altrettanto importante citare il dato relativo agli investimenti in opere pubbliche, che cresce da 8,7 a 13 miliardi di euro.
Sono dati che sicuramente rappresentano segnali positivi, per un tema che riguarda un lavoro che va ancora implementato in questa direzione e che stiamo cercando di portare avanti con risultati che sono, dal nostro punto di vista, importanti e positivi, perché danno l'idea di una visione d'insieme che abbiamo messo in campo.
Nella riorganizzazione complessiva dell'uso di queste risorse, infatti, noi stiamo affrontando un tema che lascia intendere che stiamo cambiando negativamente un sistema che precedentemente funzionava. Noi stiamo intervenendo sulla politica di coesione, cioè sulla parte delle risorse europee che rappresenta da sempre un elemento di grave preoccupazione, che ha creato un danno reputazionale al nostro Paese. È un dato oggettivo. Ho citato, all'inizio del mio intervento, il rapporto che la Commissione europea ha fatto sulla politica di coesione: l'ottavo rapporto nel 2022 e il nono del 2023.
Basta leggere questi rapporti per capire la mancanza di efficacia di questa politica del nostro Paese e la necessità di intervenire in questa direzione. Il mio approccio è quindi quello di chiedere un lavoro comune su questo, non una valutazione critica a prescindere su elementi che spesso non troviamo all'interno di questo testo e soprattutto, laddove possibile, sarebbe auspicabile immaginare anche contributi che possano andare nella direzione di migliorare ulteriormente le scelte che andremo a fare. Nell'ambito del presente decreto-legge coesione, infatti, facciamo delle scelte che puntano ad accelerare la spesa di queste risorse, se è vero, come è vero, che questa programmazione ha la necessità e l'obbligo di spendere il 20 per cento dell'intero programma entro il 31 dicembre 2025; tuttavia siamo anche in una fase nella quale abbiamo la possibilità di aprire un confronto con la Commissione europea per rivedere le altre quattro annualità dopo il 2025. Questo è un tema molto importante, perché rivedere quelle priorità può voler dire anche individuare esigenze concrete che dovessero emergere e obiettivi che dobbiamo cercare di raggiungere.
Pertanto, avviandomi veramente alla conclusione, il nostro approccio è questo. Mi dispiace ascoltare alcune critiche sulla mancanza di visione, ma il punto forte della strategia del Governo Meloni su questo tema è proprio la visione, è proprio aver immaginato una visione completa, d'insieme delle scelte che abbiamo messo in campo (Applausi), anche e soprattutto rispetto a una capacità concreta di dare risposte settoriali rispetto alle letture messe in campo su questo terreno, sia nell'ambito degli strumenti che abbiamo predisposto, sia nell'ambito anche di altre scelte che sono coordinate, come per esempio quella sulla zona economica speciale. Al riguardo anche in questa sede ho ascoltato delle critiche, ma nei prossimi giorni presenterò in Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento una relazione sul monitoraggio del lavoro delle otto zone economiche speciali per poter valutare insieme la situazione che emerge da quell'esperienza e per poter anche dare una risposta ad alcune critiche che ho ascoltato rispetto alla inesistenza della struttura e alla mancanza di interventi. Tali rilievi, però, tendono a creare un clima che non solo non corrisponde nemmeno lontanamente alla realtà dei fatti, ma soprattutto omettono un elemento un po' particolare, cioè che anche sulla ZES c'è una strategia collegata ad un altro elemento molto importante, che ha visto il Governo Meloni dare un'indicazione fondamentale per l'Italia, per il Sud Italia come centralità all'interno del Mediterraneo col Piano Mattei. Il fatto di aver creato una zona economica speciale al centro del Mediterraneo, che non riguarda otto piccole aree delle Regioni del Sud Italia, ma che riguarda le otto Regioni del Mezzogiorno d'Italia dà una prospettiva, dà una visione, dà un'opportunità (Applausi), crea le condizioni perché il nostro Paese possa svolgere un ruolo sempre più efficace in questa direzione e sempre più in grado di attrarre eventuali opportunità e nuovi investimenti. Tutto ciò ha il fine di creare le condizioni perché quella semplificazione dal punto di vista autorizzativo, le opportunità collegate agli incentivi fiscali e il piano di infrastrutturazione fondamentale in questa direzione possano costituire, proprio in questo ambito, in questa visione, una strategia d'insieme che completa il percorso che il Governo ha messo in campo partendo dal PNRR, passando per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e oggi dall'approvazione del decreto-legge in discussione nell'ambito delle politiche di coesione. (Applausi).
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame.
DURNWALDER, segretario. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti condizioni:
- all'articolo 4, comma 2, siano soppresse lettera f-bis), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies);
- all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 3 del presente decreto» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
- l'articolo 15-ter sia sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024.
Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il l° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato.».
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani.
CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1133, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60, nel testo proposto dalla Commissione, con le modifiche richieste nel parere espresso dalla 5a Commissione stessa.
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, non ci sarà la discussione sulla questione di fiducia e si procederà direttamente alle dichiarazioni di voto e alla successiva chiama, che avranno luogo nella seduta di domani.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, intervengo sull'ordine dei lavori. Colgo alcuni spunti del commissario, anzi mi correggo del ministro Fitto (Commenti. Applausi).
Come il Ministro sa bene, abbiamo dato ampia disponibilità, su questo provvedimento, a ragionare di alcune eventuali, potenziali modifiche, proposte anche con nostri emendamenti e speravamo di poter fare una discussione anche in Aula. Ci sono 308 emendamenti che al Senato si esauriscono in qualche ora di votazioni, quindi non è chiaro perché anche oggi il Governo ponga la fiducia su un provvedimento che, con il contributo del Senato, avrebbe potuto avere un miglioramento. Fermo restando che, come ho detto in Commissione, avendo seguito il provvedimento - lo ricorda probabilmente il Ministro - alcuni spunti di questo provvedimento erano condivisibili e avrebbero potuto vedere la compartecipazione della mia forza politica anche in ottica di un voto non per forza negativo. È chiaro che con la fiducia tutto questo salta e ci dispiace che venga umiliata la possibilità del Senato di contribuire al miglioramento di un testo che poteva avere dei passaggi condivisibili. (Applausi).
MANCA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCA (PD-IDP). Signora Presidente, anche noi abbiamo garantito, durante i lavori in Commissione, l'ampio confronto e soprattutto la disponibilità del Partito Democratico ad essere propositivo e costruttivo, non abbiamo fatto ostruzionismo. Dunque, la posizione della fiducia è, a nostro avviso, un atto di arroganza istituzionale che continua a confermare la difficoltà di questo Governo a dialogare in quest'Aula. Non si rafforza in questo modo il ruolo del Parlamento. Sarebbe invece stato molto interessante interloquire con il Ministro, in particolare dopo le sue repliche, che contengono anche tante cose inesatte sbagliate, perché la programmazione dei fondi di sviluppo e coesione era già regolata anche nella legislatura precedente, con patti che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni.
Il Ministro ha parlato del fatto che questo Governo ha una sua visione, ma francamente la visione dello sviluppo economico e sociale di questo Governo, su come il Paese si prepara ad affrontare un nuovo modello di sviluppo, per quello che ci riguarda è incomprensibile e assente, quindi questo è un Governo senza visione e ci sarebbe piaciuto molto in quest'Aula poter interloquire con gli emendamenti evidenziando anche le nostre proposte, cosa che il Governo, ponendo la fiducia, ha voluto evitare.
Quindi, se fosse possibile, anche noi gradiremmo poter discutere questo provvedimento senza l'ennesima fiducia, che è un colpo mortale al Parlamento e al ruolo di quest'Assemblea. (Applausi).
PAITA (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (IV-C-RE). Signor Ministro, devo dire che anch'io sono rimasta molto colpita da questa richiesta di fiducia. Noi, insieme ai colleghi che mi hanno preceduta, in Commissione bilancio abbiamo lavorato in uno spirito costruttivo. Pensi, signor Ministro, che solo oggi sono arrivate tre corpose modifiche per una serie di errori che sono stati commessi nel corso della costruzione del provvedimento; anziché fare le barricate, metterci a fare delle riunioni fiume in Commissione, abbiamo rispettato l'ulteriore implementazione di correzioni che sono state fatte nel corso di tutto il provvedimento. A fronte di ciò, abbiamo presentato emendamenti del tutto ragionevoli e abbiamo condotto una discussione in un clima di serietà e, anche con il presidente Calandrini, sempre di collaborazione. Tutto mi sarei aspettata tranne che il voto di fiducia su un provvedimento che poteva avere anche dei miglioramenti: al suo interno c'è tutta una serie di cose anche molto articolate che poteva essere oggetto di una discussione serena in Parlamento.
Non so come leggere questa cosa. Comincio a leggerla un po' come un segnale di debolezza? Come il segnale di un po' di stanchezza di questa maggioranza? Un conto è mettere la fiducia su questioni sulle quali ci sono dei problemi oggettivi dal punto di vista politico. Però, se fate così sul decreto-legge coesione, cosa farete quando invece si tratterà di votare provvedimenti ben più complessi dal punto di vista finanziario? Non lo so.
Ripeto e dico in maniera spassionata che non la prendo come una vicenda casuale: è il frutto di un po' di difficoltà che ci sono e che francamente, secondo me, non risolverete in questo modo. Ve lo dico con franchezza. Peccato, perché dentro questo provvedimento potevano esserci anche dei punti votabili; però, se a voi non interessa che ci sia una collaborazione dentro il Parlamento, sarà quel che sarà, cioè sarà una discussione ideologica e dogmatica. Non so dove vi porterà, ma secondo me vi porterà poco lontano. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, vorrei associarmi alla valutazione fatta dai colleghi sulla critica alla questione di fiducia. Devo dire che, indipendentemente dalle valutazioni che ognuno di noi fa, abbiamo anche ridotto il numero degli emendamenti per l'Aula. Ognuno di noi ha cercato di autoregolarsi e di arrivare in Aula per fare una discussione di merito e contribuire. Sottolineo ciò che ho detto già prima nel mio intervento: sul tema della coesione ognuno di noi credo abbia qualcosa con cui contribuire, purché ci si ascolti. Invece il dato fondamentale è un'arroganza da un certo punto di vista.
La cosa che più mi preoccupa è svilire i senatori e le senatrici sostanzialmente riducendoli ad alzare la mano, a seconda che siano d'accordo o contrari. Credo che ognuno di noi, invece, abbia la capacità di capire e sapere che esistono una maggioranza e un'opposizione, ma si vuole contribuire per il bene dei cittadini italiani. Mi sembra che la maggioranza faccia una scelta su questo terreno: decreti e fiducie. Non mi pare questo il modo migliore per far lavorare in termini costruttivi il Parlamento. (Applausi).
Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:
(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,11)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1097, già approvato dalla Camera dei deputati.
La relatrice, senatrice Mancini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
MANCINI, relatrice. Presidente, il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati con modifiche e integrazioni, reca un complesso di modifiche normative in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.
L'articolo 1 estende alle forme associative dei Comuni, ivi comprese le Comunità montane, isolane e di arcipelago, la possibilità, attualmente prevista per i singoli Comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali vigenti. Le assunzioni in oggetto, effettuate dalle forme associative comunali, così come già previste per quelle suddette dei singoli Comuni, devono avvenire nell'ambito delle risorse richiamate dall'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni. Resta fermo il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio.
Il comma 1 dell'articolo 2, novellando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e successive modificazioni, istituisce, nell'ambito della rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il tavolo nazionale di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione e sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate e finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie. Per la partecipazione al tavolo, di cui è disciplinata la composizione, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo o suo delegato presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte dal medesimo tavolo.
Il successivo comma 2 reca alcune modifiche all'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente la relazione triennale al Parlamento sull'attuazione della disciplina in materia di adozione e affidamento dei minori. In particolare, la novella introduce in via aggiuntiva la previsione di una relazione annuale specifica concernente le attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori.
L'articolo 3 stabilisce che la Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori. L'istituzione di tale giornata è intesa ad informare e sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età, quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione al diritto del medesimo. Si prevede che, ai fini della celebrazione della Giornata, le istituzioni pubbliche possano promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado realizzare campagne pubblicitarie nazionali di carattere sociale. Il comma 3 specifica che la Giornata non determina gli effetti civili connessi ai giorni festivi, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
L'articolo 4, che consta di un unico comma, reca alcune modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del luglio 2017. La lettera a) specifica che, per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, i proventi derivati dai rapporti di sponsorizzazione promo-pubblicitari, concessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, devono essere comunque impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
La successiva lettera b) prevede, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, l'iscrizione nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.
La lettera c) in primo luogo modifica la disciplina sulla possibilità di attuazione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa. Le modifiche, tra l'altro, elevano il limite nella misura dei proventi complessivi, posto come condizione per la suddetta possibilità, e introducono, per i casi di rispetto del nuovo limite più basso, la possibilità di rendiconto per cassa in forma aggregata. La medesima lettera introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, dell'adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.
La lettera m) modifica l'articolo 87, comma 3, del codice del Terzo settore e successive modificazioni; comma concernente la possibilità, relativamente alle attività diverse da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili. La novella pone un coordinamento con la revisione dei limiti della misura dei proventi operata dalla lettera c) e con la suddetta introduzione della tipologia di rendiconto per cassa in forma aggregata.
La novella di cui alla lettera d), concernente l'articolo 24, comma 4, del citato codice del Terzo settore, ci consente in via ordinaria, salvo divieto espresso all'atto costitutivo nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via telematica, purché sia possibile verificare l'indennità dell'associato che partecipi ai voti.
Le lettere e) e f) recano alcune modifiche agli articoli 30 e 31 del codice del Terzo settore e successive modificazioni, con riferimento rispettivamente alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni riconosciute e non riconosciute nel Terzo settore e alle ipotesi che determinino l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime.
La lettera g) modifica l'articolo 36 del codice del Terzo settore, relativo ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.
La lettera h) inserisce il comma 2-bis nell'articolo 41 del codice del Terzo settore, articolo relativo alle reti associative. Il nuovo comma prevede che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislativa e deve essere integrato entro un anno.
Le lettere i) e l) modificano gli articoli 47 e 48 del codice del Terzo settore. Le novelle concernono la domanda d'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.
La lettera n) prevede la possibilità di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore per le associazioni fra militari di categorie in congedo.
La lettera o) interviene al comma 8 dell'articolo 101.
L'articolo 5 dispone una modifica all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modificazioni, fissando al 3 per cento la quota degli utili netti annuali per le imprese sociali.
Il successivo articolo 6 prevede la soppressione della Fondazione Italia sociale. Si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione sia estinta e liquidata.
L'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale agli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni.
L'articolo 8 introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità, procedura prevista dall'articolo 705 del codice civile. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
BELLUCCI, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signora Presidente, ringrazio la relatrice e i membri di Commissione per i contributi che hanno dato e anche per gli altri approfondimenti che sono stati svolti attraverso le audizioni.
È un disegno di legge che tende a dare risposte alle politiche sociali, ai più fragili, in particolare ai minori senza famiglia, ma anche al Terzo settore, con un pacchetto di prime semplificazioni, nella gestione amministrativa e burocratica, sciogliendo alcuni nodi che sono rimasti insoluti rispetto al codice del Terzo settore che è stato inaugurato nel 2017. È un primo pacchetto di riforma al quale faranno seguito altri, collazionato con tutti i protagonisti: gli enti del Terzo settore, in seno al Consiglio nazionale del Terzo settore, ma anche al Forum del terzo settore. Quindi, è un lavoro corale con le categorie di rappresentanza, i notai, gli avvocati e i commercialisti, tutti coloro che hanno contribuito a inserire delle norme di buonsenso. Ringrazio davvero tutti per come hanno accompagnato questo provvedimento. E di nuovo ringrazio la relatrice. (Applausi).
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale. (Brusio).
Vi prego, colleghi, se intendete lasciare l'Aula, di farlo in silenzio, per permettere ai senatori di fare la loro dichiarazione di voto.
GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevole presidente del mio Gruppo, senatrice Biancofiore, senatore Malan, colleghi, mi scuso se la voce è fioca, ma a detta dei medici ho straviziato un po'. Ora, a una persona cosiddetta normale, se fa un aperitivo al giorno morigeratamente, si dice "bravo"; quando però la stessa cosa la fa una persona con disabilità allora stravizia: evidentemente, il giudizio implica una disabilità o la normalità, per cui quello che si vive nella normalità è tutto normale, mentre quello che si vive con disabilità sembra vizioso. Sono molto orgoglioso dei miei vizi, che non fanno male a nessuno, almeno credo, ma toccherebbe chiederlo a chi mi ama.
Sono molto sereno nel rappresentare questo provvedimento che, per motivi anche… (Brusio). Non si riesce, signor Presidente, non è possibile.
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di non disturbare il senatore Guidi, che sta provando a fare la sua dichiarazione di voto. Mi scuso, senatore.
GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Altro che scusarsi, la ringrazio; ci provo.
Fa parte della mia vita il Terzo settore. Ricordo con nostalgia - mi venga permessa - quando, decenni fa, ad Assisi, preceduto da un Ministro che amo molto, Rosa Russo Iervolino, alla quale succedetti qualche anno dopo - ma non la amo per quello, bensì per quello che ha fatto e che ancora insiste nel fare - parlai del Terzo settore come della colonna vertebrale del nostro Paese. Dico che oggi è ancora più vero. In questo periodo così complesso, il Terzo settore è uno dei valori fondamentali del nostro meraviglioso Paese. (Applausi).
È lungimirante l'apertura che il Governo fa.
Tra l'altro, mi sono molto rasserenato nel sentire per l'ennesima volta Raffaele Fitto, con la sua calma, con la sua scientificità politica e il suo rispetto per la maggioranza e l'opposizione, dire che non ha visione. Come ha detto il senatore Misiani, significa non saper leggere. Qualche analfabetismo lo perdoniamo ancora.
La lungimiranza del Governo, per quanto mi riguarda, mi gratifica due volte: per l'attenzione, nuova e più concreta, al Terzo settore, ma anche per l'apertura nuova, detta, esplicitata all'infanzia, all'adolescenza e a quel periodo, così particolare, delicato, da rispettare, da comprendere, ma da far partecipare, della post adolescenza. Tale lungimiranza permette maggiori possibilità di assumere, a livello consortile dei Comuni, gli assistenti sociali.
Qualcuno trasecolerà. Il senatore Guidi, che ha sempre visto in modo problematico gli assistenti sociali, ne parla bene. Ci mancherebbe altro: io ho sempre lavorato con le assistenti sociali che, pur essendo capo servizio, non ho mai definito mie. Però, qualche volta, in assenza di un tribunale della famiglia, ma anche di una realtà di ascolto reale per la famiglia - lo so perché l'ho fatto e bisogna tradurlo in realtà locali - è molto difficile che l'infanzia venga ascoltata. E lì, forse, il potere di molte, troppe assistenti sociali è eccessivo.
Questo accade, però, perché manca l'ascolto delle persone con disabilità, a causa della mancanza del tribunale della famiglia. Ritengo importantissimo dare stabilità e garantire maggiori assunzioni agli assistenti sociali, in una realtà consortile che preveda anche delle differenze territoriali che, in un'unica azione, vengono esaltate e non cancellate. Poi esiste la Commissione, che si estende all'infanzia e all'adolescenza, ma soprattutto al periodo così fluido della post adolescenza. Lo si definisce liquido, come se chi non sa nuotare affoga: forse sarà anche vera questa definizione.
Colleghi, se non recepiamo le istanze, non controlliamo le difficoltà. Questo è implicito. Ma, se non sappiamo cogliere le istanze di questa fase della vita di una persona, così delicata, forse non recepiremo più una voglia di vivere, una voglia di autorappresentarsi, che non deve essere mai demonizzata, mai miticizzata, mai esorcizzata.
Bisogna tenerne conto, con un po' di umiltà. Forse, quando si applicano provvedimenti così delicati, ci vuole scientificità, ci vuole amore per la politica, ci vuole anche un po' di umiltà. Ne sappiamo qualcosa, avendo gestito, oltre che la politica, anche associazioni così delicate.
Vi è poi il discorso dei finanziamenti, il fatto di tener conto di realtà che finora non sono state addirittura prese in considerazione, delegando tutto ad associazioni un po' di bandiera o di sindacato.
Concludo - anche perché la voce mi assiste poco - dicendo che qualche volta si può dare un parere positivo anche sull'onda del consenso del proprio partito, della propria coalizione, del proprio Gruppo; questa volta, proprio per motivi prima di tutto professionali e poi politico-partitici, esprimo un parere estremamente favorevole e, se mi fosse permesso di dirlo, entusiasta. Abbiamo bisogno di entusiasmo, abbiamo bisogno di fiducia, abbiamo bisogno - perché no? - di dare speranza a chi vive la politica dall'esterno, ma poi in realtà tutti fanno politica anche quando dicono che sono disinteressati e non votano (anche quella è una politica). Bisogna dar loro speranza e questo provvedimento dà una speranza che diventerà senza dubbio concretezza. (Applausi).
SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SBROLLINI (IV-C-RE). Signora Presidente, vice ministra Bellucci, colleghe e colleghi, su questi temi che riguardano provvedimenti così importanti come le politiche sociali e la riforma del Terzo settore, da sempre come Italia Viva vorremmo lanciare un messaggio positivo. Crediamo che su questi temi bisognerebbe avere un'ampia maggioranza e soprattutto un confronto, che c'è stato su molte questioni e su molti temi.
D'altra parte, condividiamo gran parte dei contenuti del testo in discussione, proprio perché si va anche nella direzione di una certa continuità con la grande riforma del Governo Renzi proprio sui temi che riguardano le politiche sociali e il Terzo settore. Mi fa piacere poter dire anche in questa sede che, nonostante l'alternanza dei Governi, c'è stata una certa continuità su alcune questioni; su altre, però, la direzione non è stata proprio questa, a cominciare dal tema delle risorse. Noi sappiamo che anche i dati di qualche giorno fa dell'Istat ci dicono purtroppo che la povertà continua ad aumentare e che le fragilità sono in aumento. E lo sanno soprattutto i nostri amministratori locali; sappiamo, infatti, quali difficoltà riscontrano i sindaci dei Comuni - penso soprattutto a quelli piccoli - nelle attività quotidiane, nel dare risposte ai loro cittadini, alle famiglie che sono sempre più povere. Per questo motivo noi ci esprimeremo con un'astensione, che però mi permetto di definire positiva, perché vede i lati positivi di questo provvedimento. Tuttavia, è sul tema delle risorse che desidero soffermarmi, perché soprattutto i piccoli Comuni non hanno la possibilità e la capacità di aiutare le tante marginalità oggi presenti nei nostri territori.
Noi avevamo chiesto di istituire un fondo da 40 milioni di euro per aiutare i Comuni nella presa in carico non solo delle varie marginalità, ma soprattutto sulla questione che riguarda i minori, perché sappiamo che la povertà minorile e il disagio giovanile sono dei grandi problemi in continuo aumento. Su questo avremmo preferito più concretezza e meno slogan; avremmo preferito meno giornate del ricordo e invece più risorse adeguate per gli amministratori di tutti i colori politici, ovviamente. (Applausi).
Va benissimo, certamente, aver istituito la Giornata dell'ascolto dei minori, ci mancherebbe. Tuttavia, signora Vice Ministra, anche se so che lei ha una grande sensibilità su questi temi, dobbiamo coinvolgere certamente tutto il mondo delle scuole, il personale, le tantissime professionalità, le competenze di cui è ricco il nostro Paese.
Abbiamo bisogno, insomma, di guardare alla riforma del Terzo settore in maniera molto più strategica per i prossimi mesi e, d'altra parte, chi fa una riforma deve avere una visione del Paese almeno da qui ai prossimi dieci anni. Su questo vorremmo che ci fosse un coinvolgimento ancora maggiore di tutti gli attori, di tutti i protagonisti che abbiamo nei territori: quindi una maggiore coesione territoriale, servizi socioassistenziali riparativi, cultura, agricoltura sociale, sport, formazione professionale, tutti temi che devono riguardare questa grande riforma e il codice del Terzo settore. Credo che su questo dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, favorendo un maggiore coordinamento, per esempio, tra la riforma del Terzo settore e la riforma dello sport. È importante che gli enti sportivi dilettantistici si iscrivano anche al Registro unico nazionale del Terzo settore per poter beneficiare delle stesse opportunità. Penso, ad esempio, al tema del cinque per mille, al tema delle donazioni, del social bonus, del social lending, a tutte quelle opportunità che la riforma porta con sé. Su questo vorrei anche, rappresentanti del Governo, che ci fosse continuità con un fondo permanente sulle sponsorizzazioni. Il nostro partito ha presentato un disegno di legge anche a tal riguardo, che chiede stabilità, per esempio, sul credito d'imposta per le sponsorizzazioni territoriali. Sarebbe un modo pulito e trasparente per aiutare le società sportive dilettantistiche e quegli imprenditori che vogliono sponsorizzare la propria squadra, la propria associazione di riferimento. Questo non possiamo più legarlo a una finanziaria o all'altra, sapendo che le risorse sono sempre meno e sarebbe necessario, quindi, avere un fondo ad hoc anche per questo.
Consideriamo molto positiva poi la misura di coordinamento rispetto ai bilanci, perché sappiamo che gli enti sono diversi - gli enti di formazione, gli enti che si occupano di istruzione - e giustamente tengono in conto di avere anche un esercizio diverso rispetto agli altri. Consideriamo positiva la norma sulle ONLUS che, proprio perché prevalentemente a partecipazione pubblica, non entreranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Un altro aspetto è quello della delega fiscale. Come il Governo sa, Italia Viva ha votato a favore della delega fiscale, perché credeva di vedere lì quelle risorse che non si sono viste in altri provvedimenti: era una delega non in bianco, ma con contenuto e aspettative. Nella delega fiscale, ad esempio, bisogna accelerare sulle misure di favore rispetto alla fiscalità del Terzo settore, perché è importante che in questa fase tutti possano essere aiutati allo stesso modo. Credo che su questo bisognerà lavorare ancora molto, perché il Terzo settore - lo sappiamo - ha tante sfaccettature, ma ricordo - perché i numeri sono importanti - che oggi ci sono 5,5 milioni di volontari che sono una parte fondamentale del nostro Paese, insieme a quasi un milione di lavoratori e di lavoratrici che operano nel settore. Dobbiamo vedere il Terzo settore come un'economia sociale, un motore di sviluppo, una competenza europea e ciò significa investire non soltanto sul significato etico che oggi ha il volontariato, ma anche sulle professionalità e sulle competenze. Se ne parla tanto, ma poi sappiamo che molti enti, molte associazioni invece non ce l'hanno fatta e hanno dovuto chiudere e sono migliaia sui nostri territori e spesso sono l'unica gamba, l'unico strumento che può dare a quella comunità un aiuto, un sostegno vero. (Applausi).
C'è poi un altro aspetto. Voi sapete che la posizione di Italia Viva sul bonus 110 è molto chiara e lo è sempre stata fin dall'inizio. È un'eredità negativa, è stata lasciata sulle spalle dei cittadini e delle imprese, ma c'è un punto: non possiamo permetterci di far fallire tante realtà sociosanitarie e socioassistenziali che, peraltro, sono state inserite nelle opportunità di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Termino dicendo che dobbiamo aiutare soprattutto le associazioni e gli enti: penso anche alle RSA e a tutti coloro che fanno un lavoro magari invisibile, perché basato su tanto volontariato, ma molto utile al nostro Paese.
Mi auguro che questa riforma abbia davvero le gambe per poter camminare in maniera celere, ma soprattutto abbia le risorse necessarie per dare stabilità ad un quadro del Paese che vede sempre di più crescere un divario sociale e culturale molto preoccupante, soprattutto se guardiamo alla povertà minorile.
Per tutte queste ragioni, signora Presidente, il voto di Italia Viva sarà di astensione. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi daremo un voto di astensione, come abbiamo fatto sugli articoli di un disegno di legge che è necessario che guardi in faccia la realtà. Sono passati molti anni dal 2001, da quella legge costituzionale che ha introdotto un elemento importante sul terreno del Terzo settore. Il terzo settore è diventato sempre più pesante dal punto di vista della qualità e della quantità dei servizi che svolge. Però è anche vero - lo tocco con mano anche in parte in famiglia, perché ho delle persone molto vicine che fanno attività sociale nel Terzo settore - un dato: ad esempio la legge delega n. 106 del 2016, con i decreti attuativi, ha appesantito in alcuni comparti del Terzo settore la burocrazia, con il rischio che alcuni servizi vengano meno. Penso, ad esempio, a chi fa il trasporto delle persone che hanno bisogno di fare delle visite mediche o di recarsi presso gli enti pubblici. Molto spesso chi fa questa attività nei piccoli Comuni subisce molto la burocrazia, per cui andrebbe valutato come semplificare questo tema. Abbiamo visto anche appesantirsi molto la regolamentazione. Eppure questo settore produce circa il 5 per cento del PIL nel nostro Paese, perché dà lavoro a parecchie persone, produce attività, ha molti volontari.
È necessario che alcune cose vengano fatte. Penso ad esempio a un altro dato: il Terzo settore guarda spesso alle questioni di disabilità, dei minori e delle difficoltà, ma è anche un settore dove si sviluppa la socialità. Ad esempio, durante il Covid molte attività del Terzo settore hanno rischiato di saltare dal punto di vista dell'attività sociale; un'organizzazione importante come l'ARCI - ma non solo - ha avuto grandi difficoltà. A me sembra che occorrerebbe fare più attenzione a seconda di dove si opera. È importante, ad esempio, lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali, nonché le questioni associative sovracomunali.
Però, se poi il contenimento della spesa limita la possibilità di utilizzare il Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale, forse bisogna porsi il problema di come si finanzia un elemento. Abbiamo parlato prima del decreto coesione, ma anche la socialità, anche il fatto di avere un terzo settore che funziona è un elemento di coesione, un elemento di coesione e socialità per tutta la società, quindi è un bene. Però allora bisogna spendere risorse in questa direzione e a noi non pare che ci siano risorse a sufficienza.
Devo anche fare qualche critica dal punto di vista del merito. Ad esempio noi non pensiamo, con tutto il rispetto per gli Alpini, i Carabinieri e via dicendo, che le Forze armate possano in qualche modo rientrare nel terzo settore; questa non ci pare la cosa più significativa. Inoltre ci convince molto poco la scelta di istituire una Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, sia perché c'è già la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sia perché, francamente, non si avverte la necessità di istituire un'ulteriore giornata. Ci sarebbe bisogno di ulteriori interventi ben finanziati, tenuto conto del livello di risorse molto al di sotto delle necessità.
Per questa ragione - l'ho fatta molto breve - abbiamo deciso di astenerci. Il nostro non è un voto contrario all'impalcatura complessiva del provvedimento, però le risorse sono molto limitate e alcune questioni che ho sottolineato non ci convincono. (Applausi).
SILVESTRO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SILVESTRO (FI-BP-PPE). Grazie, Presidente. Dopo l'approvazione alla Camera dei deputati, il disegno di legge al nostro esame è stato esaminato in sede redigente dalla 10a Commissione del Senato, che ha approvato il testo senza modifiche, pur avendo approfondito le tematiche con ulteriori audizioni.
Il disegno di legge di iniziativa del Governo contiene modifiche puntuali al codice del terzo settore, che sono state apprezzate innanzitutto dagli stessi operatori del terzo settore, nuovamente auditi qui in Senato. La Camera ha aggiunto ulteriori articoli che hanno completato e arricchito il complesso dell'articolato. Ecco perché ci sentiamo di condividere un testo che segna un passo in avanti in favore di chi opera nell'interesse degli altri e lo fa ogni giorno, con un impegno e con servizi che spesso vanno a integrare quelli offerti dalle strutture pubbliche.
Si interviene con norme da loro stessi richieste e che migliorano le modalità e gli spazi in cui intervengono gli operatori del sociale a favore dei cittadini. Innanzitutto vengono modificate e integrate le norme del codice del terzo settore, adeguandole al nuovo contesto emerso dopo gli anni della pandemia. Viene ampliata la possibilità, per gli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, di scrivere il bilancio in forma semplificata. Sono presenti inoltre disposizioni che puntualizzano il rapporto delle associazioni sportive dilettantistiche con le sponsorizzazioni, consentendone l'utilizzo per attività di interesse generale. Vengono alzati i limiti per i quali le associazioni debbono nominare un revisore legale. Inoltre, viene alzata la percentuale di lavoratori rispetto a quella degli associati, per poter impiegare forza lavoro nell'associazione di promozione sociale.
Sono state modificate anche le disposizioni del RUNTS, il Registro unico nazionale del terzo settore, per semplificarne l'accesso ai dati con nuove norme anche per l'approvazione e il deposito dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS e presso il registro delle imprese. La possibilità di iscrivere al RUNTS le associazioni di militari in congedo e pensionati che svolgono determinate attività di interesse generale è un altro elemento da valutare con assoluto favore.
Insomma, il complesso delle modifiche e delle nuove norme introdotte rappresenta un presidio essenziale, a tutela dell'attività associativa senza scopo di lucro.
Quindi, si tratta di semplificazioni amministrative e disposizioni per un più puntuale reperimento delle risorse necessarie a far funzionare l'articolata macchina della solidarietà sociale. È apprezzabile anche l'estensione per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali, comprese le Comunità montane e quelle isolane. Sappiamo quanto sia importante il ruolo svolto da questi lavoratori nelle nostre comunità, per cui le disposizioni previste sono da accogliere positivamente.
La Camera ha voluto introdurre un tavolo nazionale per l'inclusione sociale dei minori fuori famiglia, di quelli in affido e in carico ai servizi sociali: un tema delicatissimo che riguarda i soggetti più vulnerabili, che vedrà il coordinamento e il monitoraggio degli interventi da adottare a tutela di queste categorie fragili, ma che vedrà coinvolto anche il lavoro della Commissione infanzia, che sarà relazionata dal lavoro del tavolo e della rete per la protezione e l'inclusione sociale.
A favore di una maggiore sensibilizzazione, ogni 9 aprile ci sarà la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, per la quale le scuole potranno promuovere apposite iniziative di coinvolgimento delle comunità scolastiche. L'inclusione dei minori è uno dei temi fondanti di qualsiasi società che voglia definirsi civile e inclusiva e queste disposizioni vanno proprio nella direzione di adottare interventi di maggiore inclusione e protezione nei confronti dei minori che non hanno una famiglia che li possa seguire.
Va ricordato come molte norme concrete di questo Governo - mi riferisco, ad esempio, a quella del cosiddetto decreto Caivano - sono già andate in questo senso, riguardando non solo la realtà di Caivano, ma tutte quelle aree nazionali in cui avviene l'esposizione dei minori al degrado e all'emarginazione. Quindi, siamo in presenza di un complesso di disposizioni destinate a sostenere gli ambiti dell'inclusione e del sociale, che opera a sostegno dei cittadini, spesso degli ultimi della società, all'insegna della piena solidarietà.
Vorrei concludere questa dichiarazione di voto, che ovviamente vede favorevoli i senatori di Forza Italia, con il ricordo di Claudia Fiaschi, che tutti ricordano come una donna straordinaria, per lungo tempo portavoce del Forum del terzo settore e che ci ha lasciato prematuramente pochi mesi fa a marzo di quest'anno. (Applausi).
MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZELLA (M5S). Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è un disegno di legge di iniziativa del Governo recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore, che, con il lavoro emendativo svolto alla Camera anche dal nostro Gruppo politico, MoVimento 5 Stelle, è stato trasformato fino a diventare una sorta di piccola riforma del codice del terzo settore.
Nell'ambito di questa piccola riforma, riconosciamo alcuni aspetti positivi che apprezziamo, mentre per altri osserviamo criticità, che evidenzierò nel corso del mio intervento. Condividiamo la previsione di un aumento degli assistenti sociali sul territorio, avendo però attenzione maggiore rispetto ad una loro specifica professionalità e formazione. Su tali aspetti, purtroppo, si è assistito sempre di più ad una standardizzazione dei servizi a discapito del benessere del minore e delle famiglie. Pertanto, sarebbe auspicabile che, oltre all'aumento numerico degli assistenti sociali, ci fosse anche una preparazione e una consapevolezza da parte degli operatori che devono svolgere le loro attività nell'unico interesse dei soggetti fragili.
Inoltre, troviamo critiche le modifiche che hanno innalzato la soglia limite oltre la quale diventa obbligatorio, per le associazioni riconosciute e non riconosciute del terzo settore, nominare un organo di controllo contabile e un revisore legale dei conti. Il rischio è che, nel tentativo di semplificare il sistema di gestione del terzo settore, si vadano poi ad inficiare i meccanismi di controllo, di trasparenza e gli opportuni sistemi di tutela.
Con riferimento poi alla distribuzione del numero di assistenti sociali, la gran parte delle Regioni ha una ripartizione meno uniforme, con aree ben strutturate e altre gravemente deficitarie. A due anni dall'introduzione del livello essenziale di prestazione, come si evince dal focus n. 5 del 2023 dell'Ufficio parlamentare di bilancio, denominato «L'attuazione del livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale: il reclutamento degli assistenti sociali» ha prodotto un numero di 1.688 assistenti sociali. Si tratta di un numero che non riteniamo molto elevato e complessivamente non sufficiente, soprattutto a coprire le evidenti sperequazioni che esistono tra i territori. Abbiamo dunque una diffusione a macchia di leopardo del personale addetto all'assistenza delle comunità più fragili del nostro Paese. A seguito di tale aumento, che però, come abbiamo detto, non è sufficiente né uniforme, il numero delle agenzie di tutela della salute (ATS) che raggiunge il livello essenziale di prestazione è cresciuto. È cresciuto in queste Regioni, ma in quelle del Mezzogiorno il rapporto tra assistenti sociali e abitanti resta inferiore al livello essenziale, quindi di gran lunga inferiore al rapporto di 1 a 5.000 abitanti introdotto grazie all'approvazione di una nostra proposta emendativa.
Attenzione, però: il problema si ripropone anche in aree disagiate e isolate del Nord. Infatti, la legge n. 178 del 2020, grazie al predetto emendamento, ha di fatto introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza speciale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti. Oggi ci attendiamo da questa maggioranza che venga raggiunto un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, tutto ciò per potenziare ulteriormente il sistema dei servizi sociali comunali e per renderli uniformi su tutto il territorio nazionale.
Veniamo ora al capitolo delle risorse: quelle con cui finanziare le assunzioni sono relative a due diversi fondi distribuiti ai Comuni, la quota parte del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, innanzi tutto, e poi la quota parte del Fondo di solidarietà comunale, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali.
Apprezziamo l'articolo 2 del provvedimento, con il quale viene istituito un tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e dei minori affidati in carico ai servizi sociali territoriali. Tuttavia, reputiamo opportuno prevedere, tra gli otto rappresentanti di organismi del terzo settore partecipanti al tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, la presenza di un membro facente parte di associazioni di persone con disabilità di rilievo nazionale, quale portatore di interessi e dei bisogni dei minori con disabilità.
Ci dispiace molto, signor Vice Ministro, che un emendamento che andava in questa direzione non sia stato accolto da questa maggioranza, evidentemente sorda alle richieste fatte dalle associazioni di categoria delle persone con disabilità. (Applausi).
Non contesto il principio di base che vede proprio nell'informazione e nella conoscenza il presupposto fondamentale per dare concretezza e attuazione ai diritti dei minori, ma mi risulta difficile pensare e immaginare che, istituendo una giornata senza prevedere coperture (nessuna copertura), sempre a invarianza di spesa, come tutto questo decreto, si riesca in qualche modo a raggiungere l'obiettivo. Senza risorse, si rende di fatto questa giornata una misura puramente simbolica.
Ora però arriviamo alla nota che duole: questo disegno di legge puntualizza che la norma si possa tradurre in azioni concrete a costo zero, ovvero possa avvenire fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio (sostanzialmente, quindi, a invarianza finanziaria), mentre per noi era necessario prevedere un maggior investimento di risorse anche e soprattutto per monitorare il meccanismo di spesa e formare il personale necessario all'accesso ai fondi.
È questa una delle tante urgenze che questo Governo avrebbe potuto affrontare, se non fosse per il fatto che avete deciso invece di rinunciare ai tre miliardi di extraprofitti bancari o di dare priorità a progetti come il ponte sullo Stretto di Messina, destinandovi 14 miliardi. (Applausi).
Ormai è chiaro agli italiani che, quando si tratta di destinare fondi per aiutare le persone più fragili, chiudete le orecchie e gli occhi e vi girate dall'altra parte, dalla parte dei più forti e dalla parte dei poteri forti.
In considerazione di ciò, il MoVimento 5 Stelle si asterrà. (Applausi).
MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei iniziare dicendo grazie: grazie alle tante associazioni ed enti del terzo settore che esistono in Italia; grazie ai tanti volontari, circa quattro milioni e mezzo, che, nella loro attività quotidiana e gratuita, garantiscono quei servizi necessari ed essenziali che il nostro sistema pubblico non riesce a garantire completamente.
Un settore che diventa indispensabile per la quotidianità e per il welfare sociale; un settore che ha dimostrato di esserci sempre, nella quotidianità, per anziani e disabili, per i fragili, ma anche nelle grandi catastrofi naturali, come i terremoti, scavando ad Amatrice e a L'Aquila, o con le mani nel fango, come nelle diverse alluvioni avvenute purtroppo in diverse Regioni, come per esempio l'Emilia-Romagna da cui provengo, o a causa del maltempo di questi giorni, in cui ci sono stati problemi in diversi territori. Non dimentichiamo quello che hanno fatto silenziosamente questi enti ed associazioni durante la pandemia. Grazie a tutti.
Il terzo settore è una realtà da sostenere e rilanciare. Ecco perché la riforma adottata nel 2017 attendeva di essere completamente attuata. Ed ecco perché questo Governo ha voluto dare una risposta concreta, sistemando quelle criticità e storture che aspettavano da tempo. Si tratta di un lavoro che era iniziato con la legge di bilancio che, ad esempio, ha semplificato e uniformato le modalità di monitoraggio, ma anche di rendicontazione, del Fondo nazionale per le non autosufficienze e del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, grazie alla ministra Erika Stefani e adesso alla ministra Locatelli.
Tale lavoro ha anche derogato al tetto per l'assunzione da parte degli enti locali, delle Regioni e delle Province autonome, relativamente alla gestione del registro unico familiare degli enti del terzo settore.
Il percorso è proseguito con questo disegno di legge che ci accingiamo a votare, fatto dell'ascolto attento dato da questo Governo al mondo del terzo settore, che chiedeva di semplificare, di rivedere la parte burocratica ed amministrativa. Questo perché, con l'entrata in vigore del codice, molte associazioni ed enti di volontariato hanno dovuto fare i conti con una serie di adempimenti e procedure burocratiche che hanno rallentato e complicato l'attività quotidiana, rischiando di compromettere le loro funzioni sociali.
Ecco perché in questo disegno di legge viene estesa alle forme associative dei Comuni la possibilità, attualmente prevista per i singoli Comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, a valere sulle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e l'esclusione sociale. Non solo: nell'ambito della rete dell'inclusione e della protezione sociale, viene istituito il tavolo nazionale di lavoro sui minori affidati ed in carico ai servizi sociali e territoriali e sui neo maggiorenni in prosieguo amministrativo.
Questo tavolo, oltre ad essere formato dai Ministri e dai funzionari, intende anche avere la partecipazione di un rappresentante delle associazioni familiari tra le più rappresentative e di otto rappresentanti di enti del terzo settore. Questo è un segnale molto importante. L'articolo 3 istituisce nell'8 aprile la Giornata di ascolto dei minori, che ovviamente non ha effetti civili sulle festività e, come sempre, si celebrerà senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.
Negli articoli successivi vengono riviste alcune norme del codice del terzo settore. È modificata la norma specificatamente dedicata alle attività sportive dilettantistiche e quella sulle imprese sociali costituite in forma di associazioni e fondazioni. Si modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa; si consente in via ordinaria la possibilità per i soci di intervenire utilizzando i mezzi delle telecomunicazioni e il voto per via elettronica.
Si è aggiunto anche un altro emendamento del Governo, una novità importante, in favore delle associazioni d'Arma, che pone un rimedio ai problemi che si erano creati nel 2017 con la riforma del codice del terzo settore per le associazioni d'Arma, con l'Associazione nazionale dei Carabinieri e degli Alpini. Potranno finalmente iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e continuare svolgere il loro prezioso lavoro, da sempre a vantaggio della comunità e della protezione del bene comune, usufruendo però del regime giuridico degli enti del terzo settore.
Signor Presidente, la Lega crede fortemente nell'attività di volontariato come sistema solidaristico, indispensabile per la tenuta del nostro welfare sociale e pilastro importante del nostro sistema Paese. Un modello tutto italiano, che molti Paesi ci invidiano e che, grazie al ministro Locatelli, stiamo facendo conoscere a livello internazionale, con la sua partecipazione all'ONU oppure nell'organizzazione del G7, a ottobre in Umbria. Con questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega. (Applausi).
ZAMBITO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAMBITO (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, sarà capitato a molti di noi di riflettere su come sarebbe possibile essere comunità senza le attività, i presidi e servizi offerti dal terzo settore, una risorsa imprescindibile, che è davvero un vanto per il nostro Paese. Si tratta di un ambito indispensabile, stratificato e significativo, una rete preziosa, attiva da decenni e riconosciuta solamente in tempi recenti grazie a un Governo di centrosinistra. Sono certamente organizzazioni diverse per dimensioni e per tipo di attività svolta, ma tutte rispondono ai bisogni della comunità per il solo bene comune.
Vogliamo essere chiari: per noi il terzo settore è una realtà da sostenere lavorando in sinergia con i territori. In questo modo ha promosso un profondo cambiamento sociale, che ha migliorato la qualità della nostra vita. I numeri lo confermano: l'aumento del 52,8 per cento di associazioni afferenti negli ultimi dieci anni e i 4,5 milioni di volontari stimati sono dati che raccontano di un settore in crescita, a indicare, dunque, la necessità sempre più forte di integrare e di supportare le istituzioni rispetto a nuove povertà, a solitudini emergenti, alle fragilità, alla carenza dei servizi. Solo per fare alcuni esempi, parliamo di un mondo che lavora nelle carceri per il reinserimento dei detenuti, con i migranti, con le persone con disabilità e fragilità. È un settore che si è occupato del soccorso e della ricostruzione dopo le grandi tragedie naturali, che si impegna ad avere un Paese libero dalle mafie e dai ricatti quotidiani della criminalità organizzata; un settore che non lascia soli gli anziani, che si oppone al razzismo e all'intolleranza, che aiuta le donne vittime di violenza, che lotta contro la dispersione e l'abbandono scolastico nelle realtà più marginali del Paese.
Signora Presidente, per essere davvero comunità, serve ridurre le diseguaglianze e certamente in questo il terzo settore svolge un ruolo determinante. Mi sembrava una premessa importante e desidero anche sottolineare che noi non siamo affezionati alle nostre riforme; siamo consapevoli che sia necessario rivedere ed aggiornare le norme per migliorare la risposta dello Stato. Tuttavia, nel caso di questo provvedimento il giudizio non è del tutto positivo: in sintesi, qualche novità positiva, ma tante ombre e tante soluzioni rinviate.
Ben venga, dunque, l'ascolto attento dato al mondo del terzo settore, che chiedeva di semplificare e di rivedere la parte burocratico-amministrativa. È corretto avere esteso alle forme associative dei Comuni la possibilità di assumere a tempo indeterminato assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa, sebbene le risorse stanziate non siano comunque sufficienti. Tuttavia di questo hanno parlato i miei colleghi che mi hanno preceduto.
Giungendo alle dolenti note, invece, ci lascia molto perplessi la norma che istituisce un tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e dei minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e la previsione di una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei minori fuori famiglia. Da un lato, si va a istituire un tavolo di lavoro che faccia azione di supporto, monitoraggio, valutazione e analisi e, dall'altro lato, con il disegno di legge a prima firma dei ministri Roccella e Nordio, si istituisce un registro nazionale in ogni tribunale e anche un osservatorio nazionale con il compito di monitorare eventuali anomalie e promuovere ispezioni. Qual è la ragione di questa duplicazione? Sembra quasi che ogni Ministero lavori senza alcun accordo su progettualità sovrapposte che creano confusione. A noi sta a cuore il diritto del minore e l'interesse di tutelarlo, quindi ci chiediamo se la vera volontà sia quella di ascoltare i minori e proteggerli, perché i dubbi onestamente non mancano e con le vostre azioni rischiate di aumentare la confusione.
Che dire, poi, della proposta di istituire il 9 aprile di ogni anno la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori? Non servono nuove giornate, mere bandierine di propaganda fine a se stessa, volte a intortare l'opinione pubblica. Servono risorse adeguate. Per noi la partecipazione è molto di più di una giornata di ascolto: è sviluppare il protagonismo dei nostri giovani, dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, anche in attuazione del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
In generale, signora Presidente, non sembra proprio che questo Governo si sia occupato realmente, oltre agli slogan, di minori. Il decreto immigrazione ha fatto saltare un pilastro di civiltà con il diritto alla protezione degli under 18; il decreto Caivano punisce per educare; oppure vogliamo parlare dei 210 euro di assegno restituiti dalle famiglie monogenitoriali o dei tagli agli asili nido, dello stop dell'IVA al 5 per cento per i prodotti per l'infanzia o ancora del taglio per i centri estivi? Ma è questa la coerenza del Governo? Non ci ingannate: difendere la famiglia significa riconoscere il lavoro di cura, ma anche riconoscere le professionalità come quelle degli educatori che ogni giorno assistono anziani, soggetti fragili, disabili, soggetti svantaggiati.
Come Partito Democratico, porteremo sempre avanti tutte le battaglie per i diritti, la qualità della vita e la dignità delle persone. Ci troverete pronti quando verrà il momento di ricostruire i supporti alle nostre comunità, ai giovani, agli anziani soli, alle famiglie in difficoltà e che non riescono nemmeno più a curarsi. Non c'è futuro senza assicurare a tutte e a tutti istruzione, cure sanitarie, abitazioni dignitose, assistenza, previdenza pensionistica, sostegno al lavoro. Si poteva fare di più con questo disegno di legge, ad esempio accettando anche le proposte che abbiamo avanzato in Commissione e con gli emendamenti, dopo un percorso di ascolto delle realtà associative. La volontà di non modificare il testo per evitare il rinvio alla Camera blocca un percorso di riforma necessario per dare risposte che gli enti del terzo settore chiedono da molti anni.
È sintomatica la vicenda dei lasciti testamentari, che aveva visto adesione anche dal Ministero, che però non è stata accolta in questo testo. Occorre infatti completare la semplificazione normativa necessaria a sgravare gli enti da un appesantimento burocratico che comporta spesso ingenti spese e il ricorso alle vie legali prima di entrare in possesso dei beni. Un'occasione persa, così come l'emendamento per rafforzare la trasparenza delle modalità di utilizzo del cinque per mille da parte degli enti non profit, rafforzando il dialogo con i loro donatori e una richiesta che arriva dal terzo settore che non avete voluto accogliere per il desiderio di fare presto e portare a casa una legge senza pensare alle soluzioni che in questo modo perdiamo per strada. Per risparmiare il tempo della terza lettura si rinviano sine die norme che potevano essere tranquillamente inserite in questa seconda lettura al Senato.
Con queste osservazioni ho provato a spiegarvi l'amarezza che rimane per un lavoro parlamentare che, alla fine, risulta essere frettoloso, impreciso, incapace di includere tutte le soluzioni ai problemi che in questi anni le realtà del terzo settore hanno portato alla nostra attenzione.
L'Italia può dirsi fortunata, grazie al contributo fondamentale di associazioni e di organizzazioni della società che affiancano e spesso suppliscono alle carenze dello Stato, un contributo da valorizzare e mai impoverire, che meritava un impegno maggiore in quest'Aula.
Per questi motivi, solo sintesi di molte altre perplessità che rimangono su questo provvedimento, annuncio il voto di astensione del Gruppo Partito Democratico. (Applausi).
SATTA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SATTA (FdI). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, per prima cosa vorrei anch'io esprimere un sincero ringraziamento al vice ministro Bellucci per la passione, la competenza e la determinazione che ha posto in tutte le occasioni di discussione di questo provvedimento. Grazie poi al presidente Zaffini, alla relatrice Mancini e a tutti i colleghi e colleghe per il lavoro svolto in 10a Commissione.
Il provvedimento che ci accingiamo a votare, già approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore. Si tratta di un intervento normativo importante e molto atteso, che interessa non solo specifici enti, ma ridisegna un settore, quello del volontariato nazionale, che a partire dagli anni Ottanta ha assunto un ruolo decisivo e un valore economico, sociale e culturale sempre più riconosciuto e apprezzato, come un volano di supporto in un settore, quello delle politiche sociali, che ha un ruolo strategico all'interno del tessuto connettivo della nostra Nazione.
Ricordo anche il contesto temporale nel quale si inserisce, dopo gli eventi tragici della pandemia che ha portato a restrizioni mai viste della nostra libertà, con conseguenze radicali su tutto il nostro vivere la socialità. È proprio da quella drammatica esperienza che deriva non solo l'esigenza di riscrivere un modello sociosanitario che possa essere in grado di affrontare queste emergenze per il futuro, ma anche la necessità di recuperare ogni spazio per una sana vita sociale e recuperare quelle certezze nelle quali ogni cittadino possa ritrovarsi.
Da questi obiettivi deriva la necessità di rivisitare il corredo di norme che regolamentano il terzo settore. È noto come la riforma del terzo settore adottata nel 2017 attendeva di essere completamente attuata. Proprio con questo provvedimento si coniuga l'interesse delle organizzazioni che ne fanno parte e che da anni aspettano delle risposte concrete nell'incertezza della piena entrata in vigore di tutte quelle disposizioni agevolative, ma anche per il sostegno alle importanti attività che queste associazioni quotidianamente svolgono nell'interesse della collettività, soprattutto a vantaggio dei più fragili.
È davvero un provvedimento importante, colleghi, perché interviene su una materia delicata, a partire dagli assistenti sociali, donne e uomini che aiutano altre persone. A tal proposito sottolineo la deroga che supera i vincoli per le assunzioni degli assistenti sociali e nelle forme associative comunali per rendere sempre più capillare una presenza fondamentale nel territorio e rispondere a un fabbisogno che cresce e si modifica nel tempo. Questa deroga però al tempo stesso salvaguarda il rigore della gestione delle risorse finanziarie. Infatti le assunzioni possono avvenire nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale già esistenti e devono essere finanziate attraverso le risorse attualmente disponibili nei Fondi povertà e solidarietà comunale.
Altra questione fondamentale che viene affrontata è quella che attiene all'integrazione e all'inclusione sociale dei minori più vulnerabili. Viene istituito un tavolo di lavoro nell'ambito della rete della protezione e dell'inclusione sociale dedicato ai minori che si trovano fuori dal contesto familiare, a coloro ai quali vengono affidati, ai servizi sociali territoriali e ai neomaggiorenni che si trovano in una condizione di prosieguo amministrativo. Con l'approccio coordinato e la messa a punto del sistema informativo si prevede pertanto un miglioramento significativo nella gestione delle informazioni riguardanti i minori affidati ai servizi sociali, finalizzato ad ottenere interventi mirati ed efficaci.
Ricordo poi con soddisfazione che nella data del 9 aprile sarà istituita la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori. Non si tratta di una delle tante giornate dedicate a un tema; certo, non risolve tutti i problemi, ma è davvero necessario ascoltare i minorenni anche nella sede giudiziaria. Si tratta quindi di un significativo segnale; uno strumento da affiancare a tante altre iniziative per tutelare la salute e il benessere psicologico dei minorenni, e che sarà utile a potenziare gli strumenti di ascolto.
Altra novità riguarda le associazioni d'Arma. Con le associazioni nazionali dei Carabinieri o degli Alpini, sarà finalmente possibile iscriversi al ruolo unico nazionale del terzo settore per poter svolgere il loro prezioso lavoro, da sempre a vantaggio delle comunità e della protezione del bene comune, avvantaggiandosi del regime giuridico degli enti del terzo settore.
Per queste ragioni, colleghi, e per molte altre, il provvedimento che ci apprestiamo a votare deve essere considerato un atto che farà la differenza per molte persone. È il segno di un'Italia ispirata dai suoi migliori valori solidaristici e che non vuole lasciare solo nessuno. Pertanto annuncio il convinto voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
AMIDEI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Colleghi, gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno questa sera sono numerosi, quindi vi prego di mantenere un rigoroso rispetto del tempo a disposizione, che è di tre minuti per ciascun intervento.
Prego, senatore Amidei, ne ha facoltà.
AMIDEI (FdI). Grazie, Presidente. Con grande orgoglio ricordo una persona della mia terra scomparsa quarant'anni fa: il senatore Antonio Bisaglia, detto Toni Bisaglia. Ieri lo abbiamo ricordato in una commemorazione, con la Santa Messa; era anche presente il senatore Casini.
Chi era Antonio Bisaglia e perché oggi lo ricordo con orgoglio a quarant'anni dalla sua scomparsa? È stato un politico e un uomo che ha saputo rappresentare un territorio come il Polesine; l'ha saputo rappresentare per molti anni, rivestendo ruoli importanti, dal 1963 fino alla sua tragica fine, avvenuta quarant'anni fa, ieri, il 24 giugno 1984. È stato Ministro dell'industria, dell'artigianato e del commercio, è stato Ministro delle attività produttive, è stato Ministro dell'agricoltura, è stato Sottosegretario di Stato e nel suo ultimo incarico da deputato, poi passato per ininterrotti anni, dal 1963 al 1979, diventando senatore e presidente del Gruppo della Democrazia Cristiana in Senato.
Ma perché oggi ricordo Antonio Bisaglia, detto Toni? Perché non è facile, colleghi senatori, Presidente, non è facile a distanza di molti anni non tanto trovare memoria in una commemorazione, come a volte si fa in quest'Aula così importante, ma non è facile trovare un uomo come Antonio Bisaglia ancora nella memoria della gente di un territorio, che viene ricordato, che si è incarnato nel tessuto sociale di un territorio quale il Polesine.
La sua tragica fine, discutibile e ancora incerta, è avvenuta quel 24 giugno 1984, in un tragico incidente, scivolando dalla barca e morendo. Il fratello dedicò ulteriori dieci anni della sua vita per capire quali fossero le ragioni che determinarono la fine di Toni Bisaglia. Lo stesso fratello trovò fine poi nel lago di Centro Cadore a Calalzo, e poi si appurò che venne soffocato. Tragiche fini, storie di politici che con orgoglio rivestirono questo ruolo, portando le istanze della propria terra e dell'intero territorio nazionale. Voglio ancora ricordarlo, per quanto ha fatto per noi e per dire a questa persona, che da quarant'anni non c'è più e che forse mi ascolta: grazie Toni, per quello che hai fatto per l'Italia, per il nostro Paese e per il Polesine. (Applausi).
PAITA (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (IV-C-RE). Signora Presidente, Satnam Singh è morto. Della sua drammatica vicenda avevo parlato in un intervento di fine seduta sei giorni fa, il 19 giugno, mercoledì scorso, di fronte a un'Aula svuotata, più o meno come quella di oggi. Evidentemente in quel caso un po' poco interessata al caso, che non era diventato ancora mediatico. Una macchina avvolgi-cavi gli aveva tranciato un braccio e provocato gravissime lesioni alle gambe e alla testa. Il suo datore di lavoro, Antonello Lovato, anziché portarlo in ospedale, lo aveva abbandonato davanti alla sua abitazione gettando il braccio in una cassetta della frutta.
Satnam non aveva il permesso di soggiorno, non aveva un contratto, veniva pagato pochi euro al giorno, così come migliaia di altri immigrati che lavorano nei campi e nelle fabbriche del nostro Paese. Oggi è a tutti evidente la drammaticità della vicenda, aggravata, se possibile, dal fatto che il padre del titolare dell'azienda, Renzo Lovato, a seguito dell'incidente aveva scaricato tutta la responsabilità dell'accaduto sul povero lavoratore indiano, colpevole secondo lui di non avere rispettato le indicazioni. Lo stesso Renzo Lovato risulta già da cinque anni indagato per caporalato dalla procura di Latina, che ha accertato i reati commessi tra il 2019 e 2020: indagini che dallo scorso luglio riposano tra i corridoi del tribunale tra cavilli, lungaggini burocratiche e difetti di notifica; colpevolmente, perché ancora non è stata fissata un'udienza preliminare.
In questi giorni il Governo, per tramite della ministra del lavoro Calderone, ha annunciato più controlli e più ispettori. In questi due anni abbiamo perso il conto di quante volte siano stati fatti questi proclami, poi risolti nel nulla. È troppo tardi ora, anche rispetto alle parole pronunciate dal ministro Lollobrigida, che ha in qualche modo minimizzato il problema, parlando di un incidente, come di un caso isolato. Purtroppo, Presidente, le morti sul lavoro sono aumentate e, invece che minimizzare, la politica e tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Le leggi ci sono. Il Governo Renzi, con la legge che aveva voluto la ministra Teresa Bellanova nel 2020, aveva dato un forte impegno per cercare di contrastare lo sfruttamento e il caporalato, ma queste misure per funzionare devono essere finalizzate e applicate con vigore, hanno bisogno di finanziamenti costanti.
Io penso che più che proclami, più che azioni comunicative, più che il tentativo come sempre di minimizzare si sia di fronte all'esigenza di una discussione vera dentro quest'Aula. Noi l'abbiamo chiesta, l'abbiamo chiesta nella Conferenza dei Capigruppo, l'abbiamo chiesta sin dal primo momento; ci è sembrato, anziché metterci a fare polemica, che il contributo giusto fosse aprire una riflessione seria su questo tema. Tra l'altro, qualche giorno dopo anche un altro ragazzo, Pierpaolo Baldini. di diciotto anni, è morto sul lavoro, in questo caso schiacciato da una macchina nella provincia di Lodi.
Signora Presidente, conosco la sua sensibilità sul tema. La prego per cortesia di agire all'interno di tutte le sedi opportune, perché ci sia un confronto con i ministri Lollobrigida e Calderone quanto prima e che questo confronto possa essere un passo in avanti nel tentare almeno di individuare finanziamenti maggiori per i controlli e una discussione vera su come provare a evitare forme di sfruttamento così incivili, così gravi in quest'epoca moderna; cose che non dovrebbero nemmeno sentirsi in qualche modo e che purtroppo ancora ci sono.
Io rimango stupefatta ancora una volta del fatto che parecchi colleghi hanno sentito di cosa stiamo parlando e siano usciti. È vero che è un intervento di fine seduta, però penso che non ci siamo proprio. Lo dico con sincerità e senza alcun intento di polemica. Però, di fronte a un tema come questo, anche cinque minuti alle ore 20 di sera forse possono valere il rispetto e la dignità delle istituzioni.
La prego, signora Presidente, di chiedere che quanto prima i Ministri vengano in Aula non per essere giudicati, non per fare polemica, ma per provare tutti insieme a trovare delle soluzioni rispetto a tale questione. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatrice Paita, questo è un tema che sta a cuore non solo a me e alla Presidenza, ma a tutta quest'Aula, che ha deciso di aprire proprio la seduta di oggi, se ricorda, con un minuto di silenzio in ricordo di Satman Singh e con l'impegno del Presidente di intervenire quanto prima per quella che è una vera e propria strage, quella dei morti sul lavoro.
CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMUSSO (PD-IDP). Signora Presidente, c'era una canzone di Billie Holiday che, tradotta in italiano, recita così: «Gli alberi del Sud portano strani frutti, sangue sulle foglie e sangue alle radici, corpi neri che oscillano nella brezza del Sud, strani frutti che pendono dai pioppi». Era una canzone che riguardava ovviamente tempi che pensavamo abbandonati, quelli dello schiavismo; quelli in cui chi lavorava in quelle campagne e in quelle coltivazioni perdeva qualunque forma di dignità. Credo che dobbiamo essere tutti molto preoccupati del fatto che abbiamo visto scene che ricordano molto più quelle, che non quello che dovrebbe essere il lavoro ordinario, e forse dovremmo anche cambiare un po' il nostro linguaggio.
Satman Singh non è morto per un infortunio sul lavoro: Satman Singh è morto perché, dopo un infortunio, è stato lasciato morire e si è deciso che doveva morire. Allora forse è più corretto chiamarlo omicidio che non infortunio sul lavoro. Ciò non toglie - lo ricordava il Presidente oggi pomeriggio aprendo la seduta - che Satman Singh è uno dei tanti nomi dei dieci giorni terribili che abbiamo alle spalle.
Il Presidente non ha fatto in tempo a elencare un altro lavoratore che è morto oggi a Marghera, che, come Satnam Singh e come Diallo, fa parte di quei lavoratori che sono spesso negli appalti e sotto caporale.
E allora spesso chiediamo, giustamente e necessariamente, che vengano i Ministri a riferire in Aula. Ne parliamo come necessità in un dibattito serio di quest'Aula su quei temi. Ma vorrei dire che abbiamo un grande problema: le leggi che abbiamo non vengono applicate e spesso immaginiamo che basterebbe farne di nuove perché magicamente si risolvano problemi già previsti in quelle leggi che non sono applicate.
Abbiamo anche un altro problema, e lo risottolineo: credo sia una vergogna che la Rai abbia aperto un servizio dicendo che si è trattato di una leggerezza del lavoratore di fronte a quello che si è dimostrato assolutamente un omicidio e - devo dire - senza il coraggio del sistema di informazione pubblica di fare domande essenziali, ossia perché non sono stati chiamati i soccorsi, perché non si è deciso di fare ciò che normalmente si farebbe (prestare soccorso e mettere in sicurezza il lavoratore) e perché si usano e si utilizzano i caporali.
Credo allora che il messaggio che forse dobbiamo dare è che ci vogliono gli ispettori e l'applicazione delle leggi, però non possiamo continuare a raccontarci sempre gli stessi 800 ispettori: sono ventuno mesi che raccontiamo degli ispettori che erano stati decisi dal Governo Draghi. Forse la cosa che davvero dovrebbero fare i Ministri è - da un lato - fare un nuovo concorso immediato perché ci siano davvero più ispettori e - dall'altro - mettere in atto le misure che la stessa legge sul caporalato prevede. Basterebbe che si dessero i dati sulla congruità perché un po' di caporali cominciassero a scomparire dalle nostre terre. (Applausi).
TURCO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURCO (M5S). Signor Presidente, oggi è una giornata importante per la città di Taranto. La Corte di giustizia europea ha finalmente cancellato e tolto l'ambiguità tra l'attività produttiva e il diritto alla salute e all'ambiente di Taranto. Si tratta di una sentenza che, in maniera inequivocabile, evidenzia l'incompatibilità dell'impianto siderurgico con il diritto alla salute e all'ambiente.
Oggi quella sentenza boccia anche il piano del Governo, che prevede un riutilizzo degli altiforni ormai quasi tutti spenti con l'utilizzo della tecnologia a carbone, chiaramente incompatibile non solo con le sentenze che già si sono pronunciate, ma anche con quest'ultima. Essa è in conflitto anche con la proposta di valutazione d'impatto sanitario (VIS) che i commissari del Governo hanno presentato al Ministro dell'ambiente, perché certifica, sì, che c'è stata una riduzione del rischio di mortalità a seguito degli interventi programmati e realizzati all'interno dell'impianto, ma non sono stati assolutamente azzerati il rischio di mortalità né l'impatto sull'ambiente.
Oggi chiediamo quindi, in virtù di quest'ultima sentenza, che il Governo ne prenda atto, modifichi il piano degli investimenti, non orientandolo a un riesame di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che prevede solo la tecnologia a carbone, che trasforma peraltro un altoforno in un inceneritore; adotti tutte le misure per realizzare concretamente la riconversione economica, sociale e culturale del territorio e ponga fine al calvario degli oltre 7.000 lavoratori in cassa integrazione.
Sento anche il dovere di ringraziare le associazioni e i cittadini di Taranto che ancora lottano per un futuro libero dal ricatto tra lavoro e diritto alla salute e all'ambiente. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 26 giugno 2024
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 20,37).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (1133)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: « (PNRR) italiano » sono sostituite dalle seguenti: « (PNRR) »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione di cui al comma 4, lettera i), del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060 anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari »;
al comma 4:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera d), le parole: « "Fondo FSC" o » sono soppresse;
alla lettera f), le parole: « di cui all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 9 »;
alla lettera h), le parole: « individuate dall'articolo 108 » sono sostituite dalle seguenti: « individuate ai sensi dell'articolo 108 ».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo la parola: « Partenariato » sono inserite le seguenti: « 2021-2027 », dopo le parole: « e l'Italia » sono inserite le seguenti: « , di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final, », le parole: « riferimento alle » sono sostituite dalle seguenti: « l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle », dopo le parole: « infrastrutture per il rischio idrogeologico e » sono inserite le seguenti: « il rischio idraulico e per » e dopo le parole: « sostegno allo sviluppo » è inserita la seguente: « sostenibile ».
All'articolo 3:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e dopo le parole: « province autonome di Trento e di Bolzano » sono inserite le seguenti: « e gli enti locali »;
alla lettera a), dopo le parole: « il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale » sono aggiunte le seguenti: « in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni »;
alla lettera c), dopo le parole: « articolo 4 » sono aggiunte le seguenti: « ; i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari »;
al comma 2, le parole: « Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, » sono sostituite dalle seguenti: « Cabina di regia di cui al medesimo comma 1 » e dopo le parole: « province autonome di Trento e di Bolzano » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) ».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: « dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027 » sono sostituite dalle seguenti: « dal FSC »;
al comma 2:
all'alinea, le parole: « dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060 »;
alla lettera b), dopo le parole: « anche per esaurimento delle risorse, » sono inserite le seguenti: « con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità, »;
alla lettera c), le parole: « risorse FSC » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del FSC », le parole: « e con le risorse del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « e a valere sulle risorse del PNRR » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) »;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
« f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale »;
alla lettera h), le parole: « 118-bis del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « 118 bis del regolamento »;
alla lettera l), le parole: « del decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge »;
dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:
« m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;
m-ter) interventi mirati alla formazione e all'istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori;
m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà educativa con riferimento al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili;
m-quinquies) valutazione dell'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento »;
al comma 3, alinea, dopo le parole: « commi 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « corredati da » sono sostituite dalle seguenti: « corredati di »;
al comma 4, primo periodo, le parole: « trasmessi ai sensi del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « trasmessi ai sensi del comma 3 », dopo le parole: « comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e dopo le parole: « articolo 5 » sono aggiunte le seguenti: « , e provvede a convocare la Cabina di regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi »;
al comma 6, le parole: « di programmi, che » sono sostituite dalle seguenti: « di programmi che » e le parole: « dei trasporti, trasmettono » sono sostituite dalle seguenti: « dei trasporti trasmettono »;
al comma 7, le parole: « decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge », le parole: « al primo periodo, » sono soppresse e le parole: « e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo »;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
« 7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo la parola: « Stato » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 2, dopo le parole: « per il Sud » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri »;
al comma 3, dopo le parole: « per il Sud » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri » e le parole: « Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 »;
al comma 4, dopo le parole: « presente articolo » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: « sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni » sono inserite le seguenti: « centrali, regionali e locali » e le parole: « Programma nazionale di assistenza tecnica-Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 » sono sostituite dalle seguenti: « Programma nazionale di assistenza tecnica-Capacità per la coesione 2021-2027 »;
al comma 2, la parola: « deliberazione », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « delibera », le parole: « n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017 », le parole: « n. 36 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 36/2020 », le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2024 » e dopo le parole: « del predetto Programma » sono aggiunte le seguenti: « operativo complementare »;
al comma 3, le parole: « del decreto-legge n. 152 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge n. 152 », le parole: « comma 8,. » sono sostituite dalle seguenti: « comma 8. », le parole: « all'acquisizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'acquisizione » e dopo le parole: « criteri di ammissibilità del Programma » sono inserite le seguenti: « operativo complementare »;
al comma 4, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2024 » e le parole: « del decreto-legge n. 152 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge n. 152 »;
al comma 5, le parole: « delle e regioni » sono sostituite dalle seguenti: « delle regioni », dopo le parole: « primo periodo » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 » sono sostituite dalle seguenti: « Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 »;
al comma 6, dopo le parole: « al comma 5 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
6-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.
6-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'area dei funzionari e di 150 unità di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.
6-quinquies. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-ter è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-ter è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter e 6-quinquies, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-septies. Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-octies. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: "da legge," sono soppresse;
b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: "stabiliti per legge o" sono soppresse;
c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)" ».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
« Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali) - 1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2024, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.000.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».
All'articolo 7:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « modalità di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo », le parole: « programmi europei FESR e FSE Plus » sono sostituite dalle seguenti: « programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus » e le parole: « risorse FSC » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del FSC » e, al secondo periodo, dopo le parole: « delle regioni » sono inserite le seguenti: « e delle province autonome di Trento e di Bolzano », le parole: « sono definite » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti » e dopo le parole: « delle finanze » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 3, le parole da: « In caso di inerzia » fino a: « ovvero dei relativi soggetti attuatori » sono sostituite dalle seguenti: « Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestione, in caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 » e le parole: « assegna all'amministrazione responsabile ovvero » sono sostituite dalle seguenti: « assegna, sentita l'Autorità di gestione, » e dopo le parole: « Cabina di regia » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 3 »;
al comma 4, dopo le parole: « Cabina di regia » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 3 » e le parole: « del decreto-legge n. 77 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge n. 77 del 2021 »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione ».
All'articolo 8:
al comma 1, alinea, le parole: « (regolamento STEP) » sono sostituite dalla seguente: « (STEP) »;
al comma 3, dopo le parole: « regolamento (UE) 2021/1056 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 » e dopo le parole: « indicate al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;
al comma 4, le parole: « 11 e 12 , del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « 11 e 12 del regolamento »;
al comma 6, dopo le parole: « lettere a) e b), » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: « programmi e progetto » sono sostituite dalle seguenti: « programmi e progetti ».
All'articolo 10:
al comma 1, alinea, al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3 del presente decreto » e le parole: « n. 25 del 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 25/2023 del 3 agosto 2023 » e, al terzo periodo, le parole: « delibera di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « delibera adottata ai sensi del primo periodo »;
al comma 2, le parole: « interventi, cui » sono sostituite dalle seguenti: « interventi ai quali »;
al comma 3, le parole: « delibera del CIPESS di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1 » e dopo le parole: « assegnate ai sensi del comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « del presente articolo »;
al comma 4, dopo le parole: « assegnate ai sensi del comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025" ».
All'articolo 11:
al comma 1, dopo la parola: « nazionale, » sono inserite le seguenti: « di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione » e le parole da: « il Fondo di cui all'articolo 22 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater" sono soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno" »;
al comma 2, le parole: « fondo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno », le parole: « aeroportuali, idriche » sono sostituite dalle seguenti: « aeroportuali e idriche » e dopo la parola: « assistenziali » sono inserite le seguenti: « , per la cura dell'infanzia »;
al comma 3:
all'alinea, la parola: « adottato » è sostituita dalle seguenti: « da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;
alla lettera a):
all'alinea, le parole: « fondo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno »;
al numero 1), le parole: « nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto »;
al numero 7), le parole: « dal Piano complementare » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano nazionale per gli investimenti complementari » e le parole: « per realizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « per la realizzazione »;
alla lettera b), le parole: « l'amministrazione statale o regionale » sono sostituite dalle seguenti: « l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di città metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di città metropolitana »;
alla lettera c):
al numero 1) è premesso il seguente:
« 01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio »;
al numero 2), le parole: « servizi educativi, sanitari o assistenziali » sono sostituite dalle seguenti: « servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici »;
il comma 4 è soppresso;
al comma 6, le parole: « che non abbia » sono sostituite dalle seguenti: « che non abbiano »;
al comma 7, le parole: « dell'articolo 1 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1 » e dopo le parole: « nei territori di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;
al comma 8, le parole: « nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 ».
All'articolo 12:
al comma 2, le parole: « per il sud » sono sostituite dalle seguenti: « per il Sud »;
al comma 3, le parole: « e per il PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « e il PNRR ».
All'articolo 13:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 »;
al comma 3, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;
al comma 5, dopo le parole: « commi 2 e 4 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « ed imputati sulla quota » sono sostituite dalle seguenti: « con imputazione alla quota ».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
« Art. 13-bis. - (Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione) - 1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "più sviluppate," sono inserite le seguenti: "e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,".
2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: « comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;
al comma 2, dopo le parole: « 400 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro » e le parole: « adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 » sono soppresse;
al comma 3, lettera b), capoverso 14-bis, le parole: « comma 13- bis » sono sostituite dalle seguenti: « comma 13-bis », le parole: « marino costiera » sono sostituite dalla seguente: « marino-costiera », dopo le parole: « di cui al comma 14 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo », dopo le parole: « valutazione di impatto ambientale » è inserita la seguente: « (VIA) » e le parole: « assoggettati a VAS » sono sostituite dalle seguenti: « assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS) »;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Al fine di consentire all'Autorità competente per la VIA di provvedere ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera b), del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "valutazione ambientale" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA,".
3-ter. In attuazione di quanto previsto al comma 3-bis, nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituita la Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le Sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. »;
al comma 4, alinea, le parole: « n. 11 del 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 febbraio 2024, n. 11 »;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) al quarto periodo, le parole: "cinque unità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità" e le parole: "una unità" sono sostituite dalle seguenti: "due unità";
c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: "Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi";
d) al tredicesimo periodo, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";
e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" ».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: « piccole e microimprese » sono sostituite dalle seguenti: « piccole imprese e microimprese »;
al comma 3, le parole: « legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 » sono sostituite dalle seguenti: « legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, e alla deliberazione n. 9 », le parole: « leggi regionali della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « leggi della regione Calabria 28 luglio 2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43 » e le parole da: « aventi ad oggetto » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;
al comma 4, le parole: « di limiti » sono sostituite dalle seguenti: « dei limiti »;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "destinata all'autoconsumo" sono inserite le seguenti: "anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".
4-ter. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 ».
Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 15-bis. - (Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni)-1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'università interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 15-ter. - (Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva) - 1. All'articolo 7, comma 7-quater, primo periodo, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "20 luglio 2024" ».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: « i termini, criteri » sono sostituite dalle seguenti: « i termini, i criteri ».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: « professionali localizzate » sono sostituite dalle seguenti: « professionali, localizzate »;
al comma 2, dopo le parole: « apertura di partita IVA » sono inserite le seguenti: « nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale »;
al comma 3, lettera a), la parola: « Piano » è sostituita dalla seguente: « Programma »;
al comma 6, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni »;
al comma 7:
all'alinea, le parole: « al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti de minimis »;
alla lettera b), le parole: « di cui al comma 1. » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1; »;
alla lettera c), la parola: « oltre » è sostituita dalle seguenti: « di valore superiore a »;
al comma 8, le parole: « di Naspi » sono sostituite dalle seguenti: « della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) », le parole: « di cui al decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 12 del decreto-legge » e le parole: « ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del medesimo articolo 12 »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia ».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
« Art. 17-bis. - (Modifiche alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO) - 1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale";
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del medesimo articolo 13" ».
All'articolo 18:
al comma 2, dopo le parole: « apertura di partita IVA » sono inserite le seguenti: « nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale »;
al comma 3, lettera a), la parola: « Piano » è sostituita dalla seguente: « Programma »;
al comma 5, le parole: « la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 »;
al comma 6, le parole: « il sud » sono sostituite dalle seguenti: « il Sud » e dopo la parola: « vigore » sono inserite le seguenti: « della legge di conversione »;
al comma 7:
all'alinea, le parole: « disposizioni al regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni del regolamento » e le parole: « sugli aiuti » sono sostituite dalle seguenti: « , relativo agli aiuti »;
alla lettera b), dopo le parole: « 75 per cento » sono inserite le seguenti: « dell'investimento »;
alla lettera c), la parola: « oltre » è sostituita dalle seguenti: « di valore superiore a » e dopo le parole: « 70 per cento » sono inserite le seguenti: « dell'investimento »;
al comma 8, le parole: « di Naspi » sono sostituite dalle seguenti: « della NASpI », le parole: « di cui al decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 12 del decreto-legge » e le parole: « ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del medesimo articolo 12 ».
All'articolo 19:
al comma 1, le parole: « articoli 17 e 18 delle società » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 17 e 18, delle società », le parole: « Italia S.p.A., Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « Italia S.p.A. e Agenzia nazionale », le parole: « ed Ente Nazionale Microcredito » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'Ente nazionale per il microcredito », le parole: « all'Ente Nazionale Microcredito » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ente nazionale per il microcredito » e le parole: « ed erogazione » sono sostituite dalle seguenti: « e l'erogazione »;
al comma 4, dopo le parole: « Ministero del lavoro » sono inserite le seguenti: « e delle politiche sociali » e le parole: « con le piattaforme regionali nonché dei soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti ».
All'articolo 20:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: « quanto ad euro » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a »;
alla lettera b), le parole: « quanto ad euro » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a » e le parole: « risorse del PNRR programma » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del PNRR relative al programma ».
All'articolo 21:
al comma 2, le parole: « e non è cumulabile » sono sostituite dalle seguenti: « , non è cumulabile » e le parole: « , ma è compatibile » sono sostituite dalle seguenti: « ed è compatibile »;
al comma 3, le parole: « ai sensi del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del testo unico di cui al decreto »;
al comma 4, la parola: « adottato » è sostituita dalle seguenti: « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;
al comma 7, al terzo periodo, le parole: « L'INPS, provvede » sono sostituite dalle seguenti: « L'INPS provvede » e le parole: « ai primi due periodi del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « al primo e al secondo periodo » e, al quinto periodo, le parole: « dai primi due periodi del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « dal primo e dal secondo periodo, » e le parole: « e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028, ».
All'articolo 22:
al comma 2, le parole: « soggetti che alla data » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti che, alla data »;
al comma 3, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica »;
al comma 7, quarto periodo, le parole: « dal primo periodo del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « dal primo periodo, » e le parole: « delle procedure dei vincoli » sono sostituite dalle seguenti: « delle procedure, dei vincoli »;
al comma 10, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, », alle parole: « per la definizione » sono premesse le seguenti: « le modalità » e le parole: « con INPS » sono sostituite dalle seguenti: « con l'INPS »;
al comma 11, le parole: « a 10, del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « a 10 del presente articolo ».
All'articolo 23
al comma 1, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica », le parole: « comma seguente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 » e dopo la parola: « (INAIL) » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 2, le parole: « Zona Economica Speciale » sono sostituite dalla seguente: « ZES », le parole: « e nelle aree di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « , o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2 » e le parole: « annualmente individuate » sono sostituite dalle seguenti: « annualmente individuati »;
al comma 4, al primo periodo, le parole: « e di 115,7 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e 115,7 milioni » e, al quarto periodo, le parole: « del presente comma pari a » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a », le parole: « e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027, » e le parole: « delle procedure dei vincoli » sono sostituite dalle seguenti: « delle procedure, dei vincoli »;
al comma 7, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto », le parole: « e per la definizione » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità per la definizione » e le parole: « con INPS » sono sostituite dalle seguenti: « con l'INPS ».
All'articolo 24:
al comma 1, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica »;
al comma 2, le parole: « Zona economica Speciale » sono sostituite dalla seguente: « ZES »;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato »;
al comma 4, le parole: « commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1 a 3 »;
al comma 7, al primo periodo, le parole: « per l'anno 2026, e » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026 e » e, al quarto periodo, le parole: « primo periodo del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo, », le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 », le parole: « per l'anno 2026, e a » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026 e » e le parole: « delle procedure dei vincoli » sono sostituite dalle seguenti: « delle procedure, dei vincoli »;
al comma 9, le parole: « 31 dicembre 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;
al comma 10, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro sessanta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto », le parole: « e per la definizione » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità per la definizione » e le parole: « con INPS » sono sostituite dalle seguenti: « con l'INPS »;
alla rubrica, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica ».
Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
« Art. 24-bis. - (Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali) - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a novanta mesi";
b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».
All'articolo 25:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « (NASPI) e quelli di Indennità » sono sostituite dalle seguenti: « (NASpI) e quelli dell'indennità », al secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono aggiunte le seguenti: « , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » e, al terzo periodo, le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando »;
alla rubrica, le parole: « e di Indennità » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'indennità ».
All'articolo 26:
al comma 5, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono aggiunte le seguenti: « , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».
All'articolo 27:
al comma 1, le parole: « (regolamento STEP) » sono sostituite dalla seguente: « (STEP) »;
al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;
al comma 3, le parole: « lavoratori, e che » sono sostituite dalle seguenti: « lavoratori e che »;
al comma 4, le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese ».
All'articolo 28:
al comma 1:
al capoverso 10, le parole: « il direttore dei lavori o il committente, » sono sostituite dalle seguenti: « il direttore dei lavori, o il committente »;
al capoverso 11, dopo le parole: « responsabile del progetto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».
Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 28-bis. - (Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili) - 1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
Art. 28-ter. - (Disposizioni in materia di prestazione integrativa a favore dei dipendenti di Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.) - 1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "5,8 milioni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "24,2 milioni" e le parole: "8,3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "34,6 milioni" ».
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: « "regioni meno sviluppate' » sono sostituite dalle seguenti: « regioni meno sviluppate » e le parole: « Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole » sono sostituite dalle seguenti: « Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025" »;
al comma 3, le parole: « età 0-6 anni » sono sostituite dalle seguenti: « età da zero a sei anni »;
al comma 4, al primo periodo, le parole: « in esecuzione » sono soppresse, al terzo periodo, dopo le parole: « euro per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », al quarto periodo, le parole: « per l'anno 2025, » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025; » e, dopo il quarto periodo, sono aggiunti i seguenti: « Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».
All'articolo 30:
al comma 1, le parole: « del citato programma », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « del progetto di cui al medesimo primo periodo », le parole: « stanziamento di cui » sono sostituite dalla seguente: « stanziamento », le parole: « modificazione, dalla legge 1 » sono sostituite dalle seguenti: « modificazioni, dalla legge 1° » e le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data del 7 luglio 2024 ».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole: « Ricerca innovazione » sono sostituite dalle seguenti: « Ricerca, innovazione », le parole: « di collaborazione » sono sostituite dalle seguenti: « la collaborazione », le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore » e le parole: « i contenuti e obiettivi » sono sostituite dalle seguenti: « i contenuti e gli obiettivi »;
al comma 2:
all'alinea, le parole: « programmi, di competenza » sono sostituite dalle seguenti: « programmi di competenza »;
alla lettera a), le parole: « Ricerca innovazione » sono sostituite dalle seguenti: « Ricerca, innovazione » e le parole: « del PN » sono sostituite dalle seguenti: « del Programma nazionale »;
alla lettera b), le parole: « 27 luglio 2021, n. 48 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 48/2021 del 27 luglio 2021 », le parole: « per l'Innovazione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'innovazione » e la parola: « euro » è sostituita dalle seguenti: « di euro »;
al comma 4, le parole: « delle individuate fonti di finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 ».
All'articolo 32:
al comma 1, dopo le parole: « a sostenere la rigenerazione urbana » sono inserite le seguenti: « evitando ulteriore consumo di suolo » e le parole: « nonché a contrastare » sono sostituite dalle seguenti: « a contrastare »;
al comma 2, al primo periodo, la parola: « , adottato » è sostituita dalle seguenti: « , da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » e dopo le parole: « del comma 1 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e, al secondo periodo, le parole: « , secondo periodo, » sono soppresse;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».
All'articolo 33:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « i contenuti e obiettivi » sono sostituite dalle seguenti: « i contenuti e gli obiettivi », le parole: « Ricerca innovazione » sono sostituite dalle seguenti: « Ricerca, innovazione », le parole: « adottato, di concerto » sono sostituite dalle seguenti: « , da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto » e le parole: « con la Conferenza Stato - Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;
alla lettera a), le parole: « aree industriali produttive » sono sostituite dalle seguenti: « aree industriali, produttive » e le parole: « comuni superiori a » sono sostituite dalle seguenti: « comuni con popolazione superiore a »;
al comma 3, le parole: « a valere sul Fondo FSC » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sul FSC » e le parole: « aree di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a), »;
al comma 4, al primo periodo, le parole: « Struttura di missione ZES unica » sono sostituite dalle seguenti: « Struttura di missione ZES » e le parole: « n. 163 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 162 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « citato Programma » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».
Nel capo VI del titolo I, dopo l'articolo 33 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 33-bis. - (Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti) - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 33-ter. - (Ulteriori disposizioni in materia di investimenti) - 1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:
a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;
b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;
c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare « Ex Matteo Rota » di via Garibaldi a Bergamo.
2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».
All'articolo 34:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « aree urbane caratterizzati » sono sostituite dalle seguenti: « aree urbane caratterizzate » e, al secondo periodo, dopo le parole: « primo periodo » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « da determinate con » sono sostituite dalle seguenti: « da determinare con ».
All'articolo 35:
al comma 1, le parole: « Ministero dell'Interno » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'interno »;
al comma 2, alinea, dopo le parole: « seguenti ambiti » è aggiunto il seguente segno di interpunzione: « : ».
Nel capo VIII del titolo I, dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:
« Art. 35-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza) - 1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.
2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».
Al titolo II, la partizione: « Capo I - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI » è soppressa.
All'articolo 36:
al comma 1, capoverso 1-bis, le parole: « investimento 2.1b) » sono sostituite dalle seguenti: « investimento 2.1.b, ».
L'articolo 37 è sostituito dal seguente:
« Art. 37. - (Disposizioni finanziarie) - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che è corrispondentemente ridotto;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che è corrispondentemente ridotto;
c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 ».
Dopo l'articolo 37 è inserita la seguente partizione: « TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI ».
All'articolo 38 è premesso il seguente:
« Art. 37-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».
ARTICOLI DA 1 A 38 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
TITOLO I
MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DELLE POLITICHE DI COESIONE EUROPEA
Articolo 1.
(Principi, finalità e definizioni)
1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.
2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione di cui al comma 4, lettera i), del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060, anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
b) « PNRR »: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
c) « interventi del PNRR »: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
d) « FSC »: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
e) « Accordo per la coesione »: gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
f) « regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES unica per il Mezzogiorno »: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;
g) « amministrazione titolare di programma »: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;
h) « regioni meno sviluppate »: le regioni italiane individuate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;
i) « Autorità di gestione »: l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
l) « condizioni abilitanti »: il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;
m) « sistema nazionale di monitoraggio »: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
Articolo 2.
(Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)
1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 tra la Commissione europea e l'Italia, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Articolo 3.
(Cabina di regia)
1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2 del presente articolo, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, la Cabina di regia:
a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni;
b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;
c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4; i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari;
d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui al medesimo comma 1 è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 4.
(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)
1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal FSC, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.
2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060, l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:
a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;
b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;
c) complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse del FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);
d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;
e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;
f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;
g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023;
h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060;
i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023;
m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060;
m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;
m-ter) interventi mirati alla formazione e all'istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori;
m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà educativa con riferimento al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili;
m-quinquies) valutazione dell'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e sono corredati di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:
a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
c) completamento dell'intervento.
4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 3 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2 del presente articolo, nonché al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall'articolo 5, e provvede a convocare la Cabina di regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, l'attività di verifica di cui al primo periodo è effettuata unitamente alle amministrazioni centrali competenti per materia.
5. È ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.
6. Le amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.
7. All'articolo 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, dopo le parole: « all'articolo 10, comma 1, » sono inserite le seguenti: « da adottare entro il 31 luglio 2024, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Piano strategico è aggiornato secondo le medesime modalità di cui al primo periodo. ».
7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano « Italia 5G » di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)
1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.
2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.
3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)
1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-bis, comma 8. All'esito delle procedure selettive e dell'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma operativo complementare di cui al comma 2.
4. I contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.
5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/ 1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.
6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5 la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
6-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.
6-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'area dei funzionari e di 150 unità di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.
6-quinquies. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-ter è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-ter è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter e 6-quinquies, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-septies. Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-octies. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: « da legge, » sono soppresse;
b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: « stabiliti per legge o » sono soppresse;
c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c) ».
Articolo 6-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)
1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2024, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.000.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Articolo 7.
(Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione)
1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una più efficiente e tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse del FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle nuove regole europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.
3. Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestione, in caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna, sentita l'Autorità di gestione, al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.
4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia di cui all'articolo 3, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
Articolo 8.
(Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)
1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:
a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:
1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie « deep tech »;
2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).
2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.
3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.
4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.
5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5.
6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.
Capo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DI RAFFORZAMENTO DALLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
Articolo 9.
(Disposizioni in materia di controlli)
1. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità. ».
Articolo 10.
(Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)
1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 3 del presente decreto, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25/2023 del 3 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera adottata ai sensi del primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:
a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.
2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi ai quali può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020.
3. A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. L'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, dà evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.
5. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi ».
5-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025 ».
Capo III
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE
Articolo 11.
(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)
1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: « Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater » sono soppresse e le parole: « Fondo perequativo infrastrutturale » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ».
2. Il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:
a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:
1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
2) della specificità insulare, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;
3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;
4) dell'estensione delle superfici territoriali;
5) della densità della popolazione e delle unità produttive;
6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;
7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per la realizzazione della medesima tipologia di interventi;
b) l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di città metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di città metropolitana responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;
c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:
01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;
1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;
2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici erogati;
3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;
e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.
5. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente » sono sostituite dalle seguenti: « di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili ».
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 del presente articolo e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera c), in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.
8. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto. ».
Articolo 12.
(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)
1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.
Articolo 13.
(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)
1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.
2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.
Articolo 13-bis.
(Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)
1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « più sviluppate, » sono inserite le seguenti: « e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ».
2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Articolo 14.
(Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)
1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11-bis del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178
3. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole: « comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli, » sono soppresse;
b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
« 14-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS), può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico. ».
3-bis. Al fine di consentire all'Autorità competente per la VIA di provvedere ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera b), del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « valutazione ambientale » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, ».
3-ter. In attuazione di quanto previsto al comma 3-bis, nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituita la Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le Sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
4. All'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
« 6-bis Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) al quarto periodo, le parole: « cinque unità » sono sostituite dalle seguenti: « dieci unità » e le parole: « una unità » sono sostituite dalle seguenti: « due unità »;
c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: « Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi »;
d) al tredicesimo periodo, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;
e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di investimenti)
1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole imprese e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-ter e 65-quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.
2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, e alla deliberazione n. 9 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, nonché della società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi della regione Calabria 28 luglio 2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, entrambe società controllate dalla regione Calabria, purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
4. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « sistema dei limiti di rischio » sono inserite le seguenti: « che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo ».
4-bis. All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: « destinata all'autoconsumo » sono inserite le seguenti: « anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».
4-ter. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
Articolo 15-bis.
(Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni)
1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'università interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 15-ter.
(Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva)
1. All'articolo 7, comma 7-quater, primo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 luglio 2024 ».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 16.
(Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)
1. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, i criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.
Articolo 17.
(Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia)
1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.
3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;
b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;
c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.
5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021- 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:
a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro;
b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1;
c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.
8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi del medesimo articolo 12.
9. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Articolo 17-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO)
1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale »;
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del citato articolo 13 ».
Articolo 18.
(Resto al SUD 2.0)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è istituita una specifica misura denominata « Resto al SUD 2.0 ».
2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.
3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.
5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027
7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:
a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi del medesimo articolo 12.
9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
10. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Articolo 19.
(Soggetti gestori)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. e dell'Ente nazionale per il microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente nazionale per il microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.
2. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR.
3. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.
4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.
5. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.
6. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 20.
(Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;
b) quanto a 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR relative al programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.
Articolo 21.
(Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)
1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo e al secondo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo e dal secondo periodo, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
Articolo 22.
(Bonus Giovani)
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Articolo 23.
(Bonus Donne)
1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma 2 è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
5. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
Articolo 24.
(Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.
3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
4. L'esonero di cui ai commi da 1 a 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Articolo 24-bis.
(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « a ottantuno mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a novanta mesi »;
b) al comma 7, le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 25.
(Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)
1. I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e quelli dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.
2. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 26.
(Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:
a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;
b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.
2. All'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.
3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.
4. A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.
5. A ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 27.
(Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)
1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.
3. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.
4. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 28.
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
« 10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. ».
Articolo 28-bis.
(Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)
1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
Articolo 28-ter.
(Disposizioni in materia di prestazione integrativa a favore dei dipendenti di Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.)
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: « 5,8 milioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 24,2 milioni » e le parole: « 8,3 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 34,6 milioni ».
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Articolo 29.
(Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)
1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle regioni meno sviluppate è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 « Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola » del PNRR.
1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « nell'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 ».
2. Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.
3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4-componente 1 - investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia » del PNRR.
4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, la parola « contrattuali » è sostituita dalle seguenti: « dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro e non oltre il 20 maggio 2024 »;
b) al comma 1-ter, le parole « Entro il 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 21 maggio al 5 giugno » e le parole « , entro il 15 aprile 2024, » sono soppresse.
Articolo 30.
(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)
1. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituti dai seguenti: « Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro la data del 7 luglio 2024 ».
Articolo 31.
(Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca)
1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e la collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato « RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 ».
2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:
a) nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma nazionale, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;
b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS n. 48/2021 del 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno degli « Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno », la dotazione complessiva di 150.000.000 di euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.
3. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano « RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », in coerenza con la destinazione territoriale delle fonti di finanziamento di cui al comma 2. I criteri di selezione e valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Articolo 32.
(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana evitando ulteriore consumo di suolo, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità « green », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.
2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale « Metro plus e Città medie sud 2021-2027 » nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1 nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.
2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Articolo 33.
(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:
a) nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.
2. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.
3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a), e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma, e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.
Articolo 33-bis.
(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 33-ter.
(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)
1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:
a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;
b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;
c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare « Ex Matteo Rota » di via Garibaldi a Bergamo.
2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA
Articolo 34.
(Programma nazionale cultura)
1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021- 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo prevede, tra gli altri: un progetto « identità », finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto « grandi musei del Sud », finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto « periferie e cultura », finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 35.
(Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)
1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'interno nell'ambito del Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », nei seguenti ambiti:
a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.
Articolo 35-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)
1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.
2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
TITOLO II
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Articolo 36.
(Disposizioni in materia di soggetti attuatori)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1.b, del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome. ».
Articolo 37.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che è corrispondentemente ridotto;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che è corrispondentemente ridotto;
c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Articolo 38.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
CONDIZIONE POSTA DALLA 5A COMMISSIONE E ACCETTATA DAL GOVERNO
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti condizioni:
- all'articolo 4, comma 2, siano soppresse le lettere f-bis), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies);
- all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 3 del presente decreto» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190»;
- l'articolo 15-ter sia sostituito dal seguente: «l. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il l° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato.».
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (1097)
ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali)
1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ».
Art. 2.
Approvato
(Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo)
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:
« 10-ter. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ferme restando le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per la famiglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è altresì istituito un apposito tavolo nazionale di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Il tavolo nazionale di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense, da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per ogni membro può essere nominato un supplente. Per la partecipazione al tavolo nazionale di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo nazionale di lavoro o un suo delegato, per i fini di cui all'articolo 1, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte dal tavolo stesso ».
2. All'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « cadenza triennale, » sono inserite le seguenti: « il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata per la famiglia, » e le parole: « Ministro per la solidarietà sociale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali »;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. La relazione di cui al comma 1 è integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione e di analisi svolte dal tavolo nazionale di lavoro di cui all'articolo 21, comma 10-ter, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, anche in riferimento all'uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali ».
Art. 3.
Approvato
(Giornata nazionale dell'ascolto dei minori)
1. La Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.
2. Ai fini della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
Approvato
(Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)
1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 »;
b) all'articolo 11, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2, dopo le parole: « enti del Terzo settore » sono inserite le seguenti: « privi di personalità giuridica » e le parole: « inferiori a 220.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a 300.000 »;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata »;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia »;
4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3 »;
d) all'articolo 24, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza »;
e) all'articolo 30, comma 2:
1) alla lettera a), le parole: « 110.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 euro »;
2) alla lettera b), le parole: « 220.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 300.000 euro »;
3) alla lettera c), le parole: « 5 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 7 unità »;
f) all'articolo 31, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: « 1.100.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.500.000 euro »;
2) alla lettera b), le parole: « 2.200.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di euro »;
3) alla lettera c), le parole: « 12 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 20 unità »;
g) all'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « venti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati »;
h) all'articolo 41, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice »;
i) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « eventualmente aderisca » sono inserite le seguenti: « , o da un suo delegato, »;
l) all'articolo 48:
1) al comma 3, le parole: « entro il 30 giugno di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione »;
2) al comma 4, dopo le parole: « assegnando un termine » sono inserite le seguenti: « non inferiore a trenta giorni e »;
m) all'articolo 87, comma 3:
1) le parole: « all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13 »;
2) le parole: « il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13 »;
n) all'articolo 89, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
« 15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo 937. Il requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa »;
o) all'articolo 101, comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».
Art. 5.
Approvato
(Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)
1. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: « una quota non superiore al » sono sostituite dalla seguente: « il ».
Art. 6.
Approvato
(Estinzione della Fondazione Italia sociale)
1. L'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, è abrogato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Italia sociale è estinta e liquidata, con la procedura prevista dall'articolo 16 dello statuto di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017.
Art. 7.
Approvato
(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni)
1. Al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposta sulle successioni e donazioni, all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».
Art. 8.
Approvato
(Modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità)
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 705 del codice civile è aggiunto il seguente:
« Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità, questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati ».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono individuati i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia prevista dal terzo comma dell'articolo 705 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1133
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti condizioni:
- all'articolo 4, comma 2, siano soppresse le lettere f-bis), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies);
- all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 3 del presente decreto» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
- l'articolo 15-ter sia sostituito dal seguente: «l. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il l° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato.».
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1097
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1097:
sull'articolo 3, la senatrice Cosenza avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Damiani, D'Elia, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fregolent, Furlan, Garavaglia, La Pietra, Melchiorre, Mennuni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Patton, Pera, Rauti, Renzi, Ronzulli, Rosso, Rubbia, Segre e Sisto.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Enrico, Craxi e Menia, per attività della 3ª Commissione permanente; Campione, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Losacco e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Dreosto, Floridia Aurora, Licheri Ettore Antonio, Maiorino, Mieli, Spinelli, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Insindacabilità, richieste di deliberazione. Deferimento
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Matera - I Sezione civile, con lettera pervenuta in data 20 giugno 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento civile (R.G. 1538/2023) nei confronti dell'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti.
I predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (Doc. IV-ter, n. 7).
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro della difesa
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate (1173)
(presentato in data 25/06/2024)
C.1854 approvato dalla Camera dei deputati.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Berrino Gianni, Della Porta Costanzo, Liris Guido Quintino, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Pogliese Salvo, Maffoni Gianpietro, Sigismondi Etelwardo, Amidei Bartolomeo, Guidi Antonio, Fallucchi Anna Maria, Silvestroni Marco, Calandrini Nicola, Farolfi Marta, Rapani Ernesto, Barcaiuolo Michele, Iannone Antonio, Biancofiore Michaela
Disposizioni per promuovere lo sviluppo del turismo motoristico (1172)
(presentato in data 20/06/2024).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Stefani Erika
Disposizioni per il rafforzamento delle misure di protezione per i minori vittime di maltrattamenti e abusi (1164)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/06/2024);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Sen. Bucalo Carmela ed altri
Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi (1165)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 25/06/2024);
8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
Sen. Floridia Aurora ed altri
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca (1166)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 25/06/2024);
7ª (Cultura, istruzione) e 10ª (Sanità e lavoro)
Sen. Sbrollini Daniela ed altri
Disposizioni per la promozione della salute nel sistema nazionale di istruzione e formazione e reintroduzione della medicina scolastica (885)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/06/2024).
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della difesa Crosetto Guido ed altri
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate (1173)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione
C.1854 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 25/06/2024).
Disegni di legge, nuova assegnazione
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
in sede deliberante
Sen. Dreosto Marco ed altri
Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo (451)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
Già assegnato, in sede redigente, alla 1ª Commissione permanente (Aff. costituzionali)
(assegnato in data 25/06/2024);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
in sede deliberante
Sen. Fallucchi Anna Maria ed altri
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (597)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
Già assegnato, in sede redigente, alla 7ª Commissione permanente (Cultura, istruzione)
(assegnato in data 25/06/2024);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
in sede deliberante
Sen. Calandrini Nicola ed altri
Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza" (785)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
Già assegnato, in sede redigente, alla 7ª Commissione permanente (Cultura, istruzione)
(assegnato in data 25/06/2024);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
in sede deliberante
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della cultura Sangiuliano Gennaro
Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (1021)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
Già assegnato, in sede redigente, alla 7ª Commissione permanente (Cultura, istruzione)
(assegnato in data 25/06/2024).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 20/06/2024 la 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" (1133)
(presentato in data 07/05/2024)
Governo trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Stefano Mantella, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 19 giugno 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che sono state autorizzate:
in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi e la restituzione dei risparmi di spesa in ordine al progetto "Parco archeologico di Su Colori - Messa in sicurezza dei siti di Su Colori e Sa Coa De Sa Multa in Laerru (SS)" del Comune di Laerru. La predetta comunicazione è trasmessa alla 5a e alla 7a Commissione permanente;
in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2018 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi e l'utilizzo dei risparmi di spesa in ordine al progetto "Restauro, consolidamento e miglioramento sismico della chiesa di San Vittore in Ascoli Piceno" della Parrocchia Santa Maria Madre di Dio in Ascoli Piceno. La predetta comunicazione è trasmessa alla 5a e alla 7a Commissione permanente.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 24 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XXX, n. 2).
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 giugno 2024, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 giugno 2024, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Giampaolo Spinato, giornalista.
Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, riferita all'anno 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente (Doc. CLXIV, n. 21).
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per l'anno 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 498).
Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 19 giugno 2024, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2024/2053 - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente il non corretto recepimento della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 30/1).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera del 19 giugno 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 - lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024 (n. 168).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2061 del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (COM(2024) 247 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2025 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2024) 120 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento
Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con lettera in data 19 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita all'anno 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XCVIII, n. 1).
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21 e 25 giugno 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 253);
della Cassa Nazionale del Notariato, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 2a alla 5a Commissione permanente (Doc. XV, n. 254);
dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. XV, n. 255);
dell'INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 256).
Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 64/2024/G, concernente "I finanziamenti per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche e il sostegno alla ciclabilità cittadina".
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 499).
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 giugno 2024, ha inviato la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 12/SEZAUT/2024/FRG, sull'analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa, riferita all'anno 2022.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 500).
Petizioni, annunzio
Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.
I signori Roberto Zappia, Rossitza Gueorguieva Toneva, Diana Romano e Samuela Besana, a nome dell'Associazione Verità Nascoste, e numerosissimi altri cittadini, chiedono l'attivazione delle opportune procedure parlamentari al fine di modificare l'orientamento del Governo italiano e del suo rappresentante presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito al processo di revisione dei Regolamenti di Sanità Internazionale e al nuovo Accordo sulla Prevenzione (c.d. Accordo pandemico) (Petizione n. 895, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 3a e 10a Commissione permanente);
il signor Mauro Battistini da Seravezza (Lucca) chiede nuove disposizioni in materia di tassazione dei redditi volte a garantire un sistema di calcolo delle imposte coerente con la reale capacità contributiva dei cittadini (Petizione n. 896, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Mario Oliari da Salò (Brescia) chiede che la commemorazione delle vittime del nazifascismo abbia luogo unitamente a quella di tutti gli altri caduti per l'Italia nella giornata del 4 novembre, Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate e, conseguentemente, l'abolizione della festa del 25 aprile (Petizione n. 897, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Alessio Paiano da Cavallino (Lecce) chiede modifiche all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, in materia di procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale (Petizione n. 898, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Maurizio Scazzeri da Torchiarolo (Brindisi) chiede:
- misure urgenti in materia di Graduatorie Provinciali di Supplenza, volte a stabilire l'inserimento in coda alla graduatoria degli specializzati all'estero e a prevedere per quest'ultimi la possibilità di stipulare contratti di lavoro solo in esito al riconoscimento del titolo da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Petizione n. 899, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere la valutazione prioritaria del diploma oltre che del titolo di laurea ai fini dell'accesso alla classe di concorso da Insegnante Tecnico Pratico (Petizione n. 900, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- misure volte a prevedere la stabilizzazione dei docenti appartenenti alla classe di concorso A066, anche attraverso l'attivazione di procedure straordinarie (Petizione n. 901, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Marco Goretti da Rimini chiede la piena applicazione della legge 4 dicembre 2017, n. 181, recante riconoscimento del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica (Petizione n. 902, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Enrico Maranzana da Lecco chiede disposizioni volte a modificare i criteri di redazione dei tabelloni scolastici riportanti gli esiti di fine anno (Petizione n. 903, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Alessandro Composto da Francavilla di Sicilia (Messina) chiede l'abolizione dei percorsi abilitanti per docenti (Petizione n. 904, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Francesco Paletta da Crema chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta in materia di corruzione nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria (Petizione n. 905, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Aurelio Rosini da Mariglianella (Napoli) chiede modifiche agli articoli 96 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) in materia, rispettivamente, di segnali di doppio senso di circolazione e di circolazione rotatoria e segnali di obbligo generico (Petizione n. 906, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Carlo Guglielminotti Bianco da Biella chiede:
- modifiche ai decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36, e 29 agosto 2023, n. 120, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (Petizione n. 907, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- l'istituzione della figura delle "palestre commerciali" (Petizione n. 908, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Edoardo Macrì da Milazzo (Messina) chiede disposizioni volte a prevedere l'installazione obbligatoria di pannelli solari sulle terrazze condominiali, anche attraverso la previsione di incentivi statali (Petizione n. 909, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Salvatore Caputo da Milano chiede disposizioni volte a prevedere la possibilità di superamento del termine per il pagamento dei contributi volontari INPS (Petizione n. 910, assegnata alla 10a Commissione permanente);
la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Petizione n. 911, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Gianni Lanzinger da Bolzano propone una serie organica di argomentazioni in relazione al previsto esame in sede parlamentare della riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige (Petizione n. 912, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Traino Aniello da Neirone (Genova) chiede:
- l'estensione a dodici mesi del termine di utilizzo della carta "Dedicata a te" (Petizione n. 913, assegnata alla 5a Commissione permanente);
- la creazione di un sistema automatico basato sull'intelligenza artificiale finalizzato al controllo dei contenuti diffusi sui canali RAI, aperto alla partecipazione dei cittadini, in modalità open source (Petizione n. 914, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Maurizio Scazzeri da Torchiarolo (Brindisi) e numerosi altri cittadini chiedono:
- la regolarizzazione delle operazioni di nomina dei docenti, sia a tempo determinato che indeterminato, con particolare riguardo alla questione dell'ammissibilità dei titoli conseguiti all'estero (Petizione n. 915, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere che la nomina in ruolo sia subordinata al possesso da parte del docente di un titolo effettivamente riconosciuto (Petizione n. 916, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- l'attribuzione di un punteggio inferiore ai possessori di titoli conseguiti all'estero al fine di valorizzare i docenti in attesa di stabilizzazione in possesso di ordinario percorso di specializzazione (Petizione n. 917, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- nuove misure a garanzia dell'equità di trattamento dei candidati docenti nell'ambito dei percorsi abilitanti (Petizione n. 918, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Maurizio Michele Blo, in qualità di Presidente del Comitato Nazionale Moratoria Geoingegneria, e numerosissimi altri cittadini, chiedono il blocco immediato di qualsiasi attività di geoingegneria sul territorio nazionale (Petizione n. 919, assegnata alla 8a Commissione permanente);
la signora Paola Vagnoni da Milano chiede:
- nuove disposizioni relative alla figura dell'amministratore di condominio prevedendo, in particolare, l'istituzione di un Albo professionale e di un Consiglio di disciplina (Petizione n. 920, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- nuove disposizioni in materia di affitti brevi, con particolare riguardo all'esercizio di tale attività in presenza di Regolamenti condominiali di natura contrattuale (Petizione n. 921, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Luciano Conconi da Milano chiede nuove disposizioni in materia elettorale, volte a tenere in considerazione il fenomeno dell'astensionismo (Petizione n. 922, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone (Caserta) chiede:
- nuove disposizioni in materia di autocertificazioni (Petizione n. 923, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni a tutela della sanità pubblica e l'istituzione di poliambulatori nei Comuni sprovvisti di altre strutture sanitarie (Petizione n. 924, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni stringenti in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico (Petizione n. 925, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- nuove disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) (Petizione n. 926, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- interventi di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica (Petizione n. 927, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere il rimborso da parte delle Regioni del costo sostenuto dai cittadini per visite mediche urgenti effettuate in regime privato (Petizione n. 928, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori pubblici (Petizione n. 929, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- la piena attuazione di quanto disposto dall'articolo 46 della Costituzione, relativamente al diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende (Petizione n. 930, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Pierpaolo Luigi Senatore da Angri (Salerno) chiede disposizioni urgenti volte alla tutela e al rafforzamento della professione di giornalista (Petizione n. 931, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede:
- disposizioni volte a prevedere che la RAI si doti di un Regolamento pubblico finalizzato ad informare gli utenti sulle corrette modalità di compilazione e invio di messaggi e segnalazioni all'Azienda nonché di un Regolamento interno per dipendenti e collaboratori relativo alle modalità di gestione dei messaggi e della partecipazione alle trasmissioni degli utenti con telefonate e altri social media (Petizione n. 932, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere la trasmissione in chiaro sul satellite ed altri mezzi di diffusione dei canali di informazione pubblica Rainews 24 e di RadioRai 1, senza necessità di sottoscrivere l'abbonamento a pagamento tivùsat (Petizione n. 933, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Alessandro Polinori, Presidente dell'Associazione Lipu-BirdLife Italia, anche a nome delle Associazioni Animalisti italiani, Anpana, Cabs, Enpa, Gaia animali e ambiente, Lac, Lav, Leal, Leidaa, Legambiente, Lndc animal protection, Oipa, Pronatura, Rete dei Santuari e WWF Italia, chiede disposizioni contro la liberalizzazione della caccia e a salvaguardia della normativa di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (Petizione n. 934, assegnata alla 8a Commissione permanente);
la signora Rosanna Occhiodoro da Ancona chiede l'attivazione delle opportune procedure parlamentari volte a consentire ai cittadini italiani rimasti in Ucraina di uscire dal Paese (Petizione n. 935, assegnata alla 3a Commissione permanente).
Interrogazioni
ALOISIO, CROATTI, TURCO, CASTIELLO, PIRONDINI, NAVE, LOPREIATO, BILOTTI, MARTON, PIRRO, DI GIROLAMO - Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
l'articolo 119 della Costituzione prevede l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Gli enti territoriali, attraverso le entrate proprie, la compartecipazione al gettito dei tributi erariali e i trasferimenti dal fondo perequativo, devono provvedere al finanziamento "integrale" delle funzioni pubbliche loro attribuite;
il fondo di solidarietà comunale (FSC), che è lo strumento di perequazione fiscale dei Comuni, è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse, svolgendo una funzione di compensazione delle risorse storiche e di perequazione determinata dalla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale. La dotazione annuale del fondo è definita per legge ed è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria;
nella seduta del 31 marzo 2015 della Conferenza Stato-Città e autonomie locali è stato raggiunto un accordo tra il Governo e l'Associazione nazionale Comuni italiani sui criteri di riparto delle risorse del FSC per l'anno 2015. L'accordo ha consentito di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale vengono stabiliti i criteri di formazione e di riparto;
l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse ai Comuni è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote del fondo via via crescenti, fino al raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2021. Tale progressione è stata modificata dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che individua un incremento costante della quota percentuale del fondo da distribuire tra i Comuni su una base perequativa del 5 per cento annuo dal 2020, col raggiungimento del 100 per cento della perequazione a decorrere dal 2030;
considerato che:
l'ex Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, in data 26 maggio 2021 è stata audita dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale;
relativamente ad un quesito posto da un parlamentare in merito al fondo di solidarietà comunale, l'allora Ministra ha risposto che il nodo della perequazione va sottoposto ad una sostenibilità di bilancio ed è inutile che ci si giri attorno, ha un costo e va trovato un equilibrio finanziario, pertanto i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali devono capire i margini per allargare il concetto di perequazione ma nel quadro di una sostenibilità. "Francamente" ha continuato "credo che al 100 per cento non ci si possa arrivare (...). La domanda se sia possibile una perequazione al 100 per cento è già stata posta da me al dottor Salvatore Bilardo del MEF, e la risposta è che sia quasi impossibile arrivare al 100 per cento";
in data 29 maggio 2024, presso la stessa Commissione parlamentare è stato audito il professor Giampaolo Arachi, membro del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), intervenuto sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale;
come si legge a pagina 30 della memoria depositata dall'UPB in Commissione, "la mancata applicazione integrale dei criteri standard penalizza in media significativamente il Sud, per 31,9 euro pro capite, (...) mentre favorisce il Nord-Ovest, per 17,2 euro pro capite, e soprattutto il Nord-Est, per circa 23,3 euro pro capite";
pertanto, l'UPB dichiara che la permanenza di flussi finanziari non perequati nell'ambito del FSC appare in contrasto con le disposizioni dell'articolo 119 della Costituzione e altera significativamente gli esiti redistributivi;
considerato infine che gli interroganti hanno valutato, con un conteggio basato sulla popolazione residente nelle macroaree, che lo Stato avrebbe privato il Mezzogiorno di 638 milioni di euro all'anno, e cioè oltre 5 miliardi di euro dal 2015, drenando al Nord maggiori risorse per oltre 4,4 miliardi,
si chiede di sapere:
se, atteso che secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio la permanenza di flussi finanziari non perequati nell'ambito del fondo di solidarietà comunale appare in contrasto con le disposizioni dell'art. 119 della Costituzione, i Ministri in indirizzo condividano l'opportunità di garantire una perequazione integrale prima del 2030;
se condividano l'opportunità di stanziare risorse sufficienti a soddisfare economicamente i Comuni fragili che sono stati penalizzati a seguito della perequazione non integrale;
se il Ministro dell'economia intenda rendere noto un documento che rechi gli stanziamenti annuali che ciascun Comune meridionale, dal 2015, avrebbe dovuto maturare applicandosi una perequazione integrale e, ai fini di un confronto, un prospetto che rechi gli stanziamenti maturati da ciascun Comune nelle rispettive annualità.
(3-01205)
ZAMBITO, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, BASSO, CAMUSSO, FURLAN, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA, NICITA, PARRINI, ROJC - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:
il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della missione 4, componente 1, del PNRR, ha previsto l'introduzione di un piano formativo rivolto agli insegnanti al fine di sostenerli nell'acquisizione di competenze e di conoscenze necessarie allo svolgimento dei ruoli di docente "orientatore" e di docente "tutor";
costoro dovrebbero fornire un apporto significativo, nella progettazione e nel monitoraggio dei percorsi di orientamento da attivare nell'istituto;
secondo quanto riportato sul sito ministeriale, il ministro Valditara, il 22 marzo 2023, ha dichiarato "Nello specifico, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, il docente tutor avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche a favore di una personalizzazione dell'istruzione nelle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di secondo grado, favorendo il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà e consentendo a quelli che hanno particolari talenti di potenziarli. Il docente orientatore dovrà invece favorire le attività di orientamento per consentire ai ragazzi di fare scelte in linea con le loro aspirazioni, potenzialità e progetti di vita, nella consapevolezza dei diversi percorsi di studi e/o di lavoro e della varietà di offerte dei territori, del mondo produttivo e universitario. Un approccio, questo, che deve avvenire nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti, degli studenti e delle loro famiglie";
il percorso formativo, organizzato da INDIRE su incarico del Ministero, ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di docente tutor e docente orientatore;
secondo la scheda tecnica per la partecipazione alla formazione "OrientaMenti", a cura di INDIRE, allegata alla circolare n. 2739 del 27 giugno 2023, "Il percorso formativo rivolto ai docenti è progettato per un totale di 20 ore di formazione equivalente, erogate in modalità asincrona tramite MOOC. Il percorso si compone di 6 moduli e ciascun modulo è articolato in diverse lezioni. Il numero di lezioni per modulo è variabile in relazione ai rispettivi obiettivi formativi, di seguito riepilogati. L'ordine di fruizione dei contenuti è scelto dal corsista ed è condizionato unicamente allo svolgimento del questionario di ingresso";
secondo quanto si apprende e secondo quanto riportato anche in un articolo sul blog "La letteratura e noi", autrice l'insegnante Orsetta Innocenti, del 10 giugno 2024, il processo formativo non si svolgerebbe secondo le modalità esposte, ma sarebbe possibile svolgere l'intero corso senza guardare neanche un video, a scapito della formazione dei docenti e del ruolo che "dovrebbero" svolgere,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di verificare che lo svolgimento del percorso formativo dei docenti orientatori e dei docenti tutor sia rispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, nel rispetto degli studenti che hanno il diritto di avere figure professionali specializzate "adeguatamente formate", come dichiarato dallo stesso Ministro.
(3-01206)
CAMUSSO, MANCA, TAJANI, LA MARCA, ROJC, FINA, ZAMBITO, MARTELLA, VERINI, VALENTE, RANDO, FURLAN, D'ELIA, DELRIO, ALFIERI, GIACOBBE, MALPEZZI - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
secondo quanto si apprende da un comunicato stampa ufficiale, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha autorizzatoil socio Invitalia "a sottoscrivere l'accordo che comporterà l'ingresso di Seri Industrial nel capitale di Industria Italiana Autobus (IIA) con una partecipazione di controllo";
tale decisione arriva dopo la delibera di Leonardo e Invitalia di accogliere l'offerta presentata da Seri Industrial, a conclusione di un percorso avviato dal Ministero per l'individuazione di un nuovo partner industriale disposto a sostituire nella compagine societaria di IIA non solo Invitalia, ma anche Leonardo, che per motivazioni non del tutto chiare ha deciso di cedere le proprie quote, disattendendo gli impegni presi;
è ormai un dato di fatto che il Governo intenda procedere con la liquidazione delle quote pubbliche di IIA, azienda italiana leader nella produzione di autobus elettrici per gli enti locali, beni di importanza strategica per il nostro Paese nel settore della mobilità, settore cui sono state destinate importanti risorse del PNRR proprio al fine di potenziare le infrastrutture del trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile;
il comunicato del Ministero continua affermando che "l'accordo garantisce la salvaguardia dei livelli occupazionali degli stabilimenti di Flumeri e Bologna. Prevede inoltre la realizzazione di un piano industriale focalizzato sulla produzione di autobus elettrici e su un rafforzamento della competitività dell'azienda"; la decisione presa dal Ministero ha confermato la volontà di autorizzare la vendita delle quote pubbliche ad un soggetto privato sul quale sono però state sollevate numerose perplessità e opposizioni da parte di lavoratori e sigle sindacali, la cui posizione unanimemente contraria alla cessione dell'azienda al gruppo Seri è stata totalmente ignorata. I sindacati hanno infatti più volte invitato il Governo a discutere congiuntamente dei piani industriali presentati dai potenziali partner interessati ad entrare nella compagine sociale di IIA, rimanendo purtroppo inascoltati;
inoltre, come già evidenziato in una precedente interrogazione (3-00964, ancora in attesa di risposta) Seri Industrial è nota nel territorio campano per scarsa capacità manageriale e viene considerata poco affidabile rispetto alla prospettiva di investimenti e rilancio dei siti produttivi;
considerato che:
in una intervista a "Il Mattino" - Avellino del 17 giugno 2024, il presidente del CdA di Prima Sole Components S.p.A., Maurizio Stirpe, ha rilasciato dichiarazioni nelle quali vengono avanzati dubbi in merito ai criteri adottati per la selezione del gruppo Seri e l'esclusione delle altre cordate, fra cui quella della sua azienda. Stirpe, in particolare, contrasta quanto affermato durante l'ultimo confronto ministeriale sulla vertenza dalla sottosegretaria Bergamotto, che ha motivato l'esclusione dell'offerta della cordata Stirpe-Gruppioni a causa dell'assenza di un piano industriale e di garanzie della salvaguardia dei livelli occupazionale; Stirpe afferma, invece, che l'offerta vincolante presentata dalla sua azienda includeva tutti i documenti necessari;
in data 30 maggio 2024, in attesa del riassetto societario della IIA, il Consorzio ASI di Avellino, ente pubblico economico che opera al fine di garantire un sistema infrastrutturale e di servizi idoneo agli investimenti in Irpinia, ha avanzato una richiesta di sopralluogo congiunto all'amministratore delegato di IIA, Giancarlo Schisano, al fine della possibile riacquisizione, ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di una porzione di terreno intestato alla IIA, ma attualmente inutilizzata, per poterla assegnare a quanti fossero interessati a sviluppare nuove iniziative industriali per lo sviluppo produttivo della valle Ufita. Schisano ha replicato con una nota formale, in maniera netta e perentoria, intimando all'ASI di astenersi dal perseguire qualsiasi procedura volta alla riacquisizione dei terreni inutilizzati di proprietà di IIA. Una vicenda non marginale, considerando i 600.000 metri quadrati di terreno un elemento centrale per garantire che la trattativa con la Seri Industrial andasse a buon fine;
considerato altresì che:
la decisione del Governo di privatizzare un asset strategico dell'industria italiana e di affidarlo al gruppo Seri è controversa e desta profonde preoccupazioni circa le conseguenze che essa avrà sullo sviluppo produttivo e occupazionale dei territori coinvolti;
la vendita della IIA, azienda simbolo della transizione ecologica oggi a controllo pubblico, costringerà con grande probabilità il nostro Paese a dipendere dall'estero per la produzione di autobus elettrici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda fare chiarezza sulle motivazioni che stanno alla base della scelta di autorizzare la sottoscrizione dell'accordo di vendita con Seri Industrial, esplicitando altresì i motivi per cui si è proceduto a una decisione senza tenere in alcuna considerazione la contrarietà di lavoratori e sindacati in merito alla cessione di un'azienda competitiva e strategica per l'economia del Paese;
se sia a conoscenza di quanto riportato in premessa circa la controversia esistente fra l'ASI di Avellino e il management di IIA, che potrebbe ostacolare l'investimento di nuovi capitali sul territorio irpino, e quali iniziative intenda porre in essere a riguardo;
quali azioni si intenda intraprendere al fine di assicurare che la Seri industrial rispetti gli impegni presi, garantendo il potenziamento produttivo della IIA e la continuità occupazionale e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del sito di Bologna e di Flumeri.
(3-01207)
BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA - Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:
l'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, stabilisce che il "Paese di origine" deve essere individuato applicando le regole doganali sull'origine delle merci e, nello specifico, gli articoli da 60 a 63 del Regolamento (UE) n. 952/2013 recante il Codice doganale dell'Unione (CDU);
con riferimento al Codice doganale dell'Unione, le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio, mentre quelle alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale;
l'indicazione dell'origine non è obbligatoria, lo diviene solo quando la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore circa l'origine del prodotto;
l'indicazione dell'origine è una delle informazioni più importanti ricercate in etichetta dai consumatori; tuttavia la normativa comunitaria non tutela l'italianità dei prodotti, i quali avendo ottenuto l'ultima trasformazione nel nostro Paese, vengono venduti sul mercato come italiani, nonostante le materie prime utilizzate siano di origine estera;
si tratta di una forma di concorrenza sleale che permette l'importazione nel nostro Paese di prodotti di bassissima qualità, le cui materie prime sono impiegate in processi produttivi che non rispondono agli stessi standard di qualità richiesti all'Italia, con evidenti carenze sotto il profilo delle garanzie di sicurezza e delle tutele della salute umana e del lavoro;
a rischio è la sopravvivenza di migliaia di aziende agricole che, anche a causa degli altri costi di produzione, non riescono più ad essere competitive sul mercato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia prontamente adoperarsi nel promuovere presso le competenti Istituzioni europee una revisione del criterio dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, di cui all'articolo 60 del Codice doganale dell'Unione, affinché venga riconosciuta e tutelata l'origine dei prodotti agroalimentari made in Italy.
(3-01208)
MAIORINO, CASTELLONE, PATUANELLI, DI GIROLAMO, NAVE, PIRRO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, FLORIDIA Barbara, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. - Premesso che:
da quanto emerge in una videoinchiesta sotto copertura condotta dalla testata giornalistica on line "Fanpage" sul mondo dei militanti appartenenti alla "Gioventù nazionale", il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, oltre ad inquietanti elementi che rimandano a ideologie neofasciste, verrebbe alla luce anche una possibile truffa ai danni dello Stato su modalità illegittime di impiego delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile;
la videoinchiesta mostra l'impegno dei giovani militanti, possibili appartenenti alla futura classe dirigente di Fratelli d'Italia, in prima linea in tutte le manifestazioni del partito e a stretto contatto con la classe dirigente, mentre partecipano e avallano comportamenti ispirati da forti idee politiche della destra post fascista, di stampo omofobico ("il mio professore è gay e convive con un uomo" "che schifo, cambia classe") e razzista ("il nero va bene su tutto, ma non sulla pelle");
a questo genere di comportamenti si aggiungono momenti celebrativi di forte ispirazione politica come la "festa contro l'odio politico" organizzata dai dirigenti del movimento giovanile, con la partecipazione di diversi parlamentari, in risposta all'imbrattamento di una delle sedi di Gioventù nazionale a Roma: "Qua ci vorrebbe un bel manganello", dice un militante, "Il problema è che non li possiamo più caricare, una volta si poteva fare, ora è diventato un problema";
tra gli elementi di maggiore inquietudine documentati dall'inchiesta, oltre ai saluti romani e ad atti inneggianti al terrorismo nero, vi sono poi le rilevazioni di Flaminia Pace, la leader di Gioventù nazionale, sul sistema di raccolta delle offerte per "Casa Italia", il circolo di Fratelli d'Italia da lei stessa fondato;
oltre all'attività politica condotta a "Casa Italia", la Pace è anche membro della commissione affari europei e cooperazione al Consiglio nazionale giovani, l'organo consultivo a cui è demandata la rappresentanza dei giovani nell'interlocuzione con le istituzioni, tra cui l'ufficio per il servizio civile universale del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che definisce le modalità di svolgimento del servizio civile;
da quanto rivelato dalla stessa Pace, a partire dal prossimo anno, alle entrate del circolo "Casa Italia" si aggiungerebbero infatti proprio quelle derivanti dal servizio civile, con "soldi" che "vengono dallo stato, a ogni ragazzo per fare questo volontariato", pari a "500 euro al mese". La Pace aggiunge inoltre che, a fronte di questa entrata, non ci sarebbe la prestazione di alcun servizio, sostenendo che: "dei 500 euro si gradisce una buona offerta";
gli inquietanti elementi descritti sono provati dalle registrazioni audio e video delle conversazioni della Pace pubblicate da Fanpage nell'ambito della citata inchiesta "Gioventù meloniana",
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati dall'inchiesta giornalistica e se intenda, per quanto di competenza, fornire ulteriori chiarimenti in merito a quegli atti e condotte che potrebbero essere fatti risalire ad apologia o propaganda dell'ideologia fascista, a carico di alcuni militanti appartenenti a Gioventù nazionale;
se non ritenga di valutare con particolare attenzione l'accreditamento di tale realtà associativa al programma del servizio civile universale o di altre associazioni del terzo settore con cui la stessa si trova a collaborare;
se ritenga opportuno, a fronte delle rivelazioni della leader di Gioventù nazionale, Flaminia Pace, avviare, nell'ambito delle proprie competenze, un'indagine atta ad escludere un impiego illegittimo delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile, per finanziare il sistema di raccolta del circolo di Fratelli d'Italia "Casa Italia".
(3-01209)
ROSSOMANDO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
come si apprende da notizie di stampa, l'ufficio del giudice di pace di Torino si trova in una drammatica situazione a causa della gravissima carenza di organico: su 120 giudici che dovrebbero operare nell'ufficio, sono operativi solo in 13, con una percentuale di scopertura dei posti del 94 per cento. Questo comporta un carico di lavoro abnorme per i giudici in servizio, che non possono far fronte a tutte le richieste, calendari delle udienze esauriti e tempi lunghissimi per la fissazione di nuove udienze. Dai dati rilevati si evidenzia come, da gennaio a giugno 2024, siano stati posti in carico a ciascun giudice di pace circa 1.100 ricorsi, una quantità praticamente impossibile da affrontare ed espletare;
a causa della situazione, 500 avvocati hanno indirizzato una lettera al consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino per chiedere interventi legislativi urgenti per risolvere le problematiche che stanno portando l'ufficio dei giudici di pace alla paralisi e arrivando a prefigurare lo strumento estremo di astensione dalle udienze;
la presidente dell'ordine degli avvocati di Torino, Simona Grabbi, ha nelle settimane scorse inviato una lettera al Ministro in indirizzo per descrivere la grave situazione nella quale versa l'ufficio del giudice di pace torinese e per sollecitare un intervento legislativo volto a risolvere la situazione gravissima di carenza di organico;
la soluzione proposta è quella di anticipare l'ingresso di 30 giudici di pace che stanno per completare il tirocinio e il cui ingresso è previsto a gennaio 2025. Per consentire tale operazione, che aiuterebbe a risolvere in parte la grave situazione, viene richiesto il necessario intervento normativo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente individuare la più rapida soluzione per provvedere alla gravissima carenza di organico descritta e al conseguente disservizio causato ai cittadini torinesi.
(3-01210)
BORGHI Enrico - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
nella giornata del 18 giugno 2024, al termine della manifestazione, tenutasi in piazza Santi Apostoli a Roma, per la difesa della Costituzione della Repubblica, ha avuto luogo un'inaccettabile aggressione politica a danno di alcuni studenti: un gruppo di persone legate al movimento politico neofascista "Casapound" ha accerchiato e aggredito quattro giovani manifestanti, scaraventandoli a terra con calci e pugni nel tentativo di impadronirsi della loro bandiera e dei simboli del movimento politico giovanile di cui fanno parte, la Sinistra universitaria;
alcuni dei giovani aggrediti, a causa del pestaggio, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le necessarie cure mediche;
la DIGOS ha individuato gli autori dell'aggressione: militanti del movimento di estrema destra Casapound, già noti alle forze dell'ordine per diversi precedenti e che sarebbero legati a "Gioventù nazionale", l'ala giovanile di Fratelli d'Italia. Dalla ricostruzione della DIGOS si è confermato come l'aggressione sia stata mossa esclusivamente da un movente politico e per l'avversione alla bandiera rossa della "Rete degli studenti medi" sventolata dai manifestanti;
la brutale aggressione politica deve essere fermamente condannata senza alcuna minima giustificazione, così come i criminali assicurati prontamente alla giustizia senza indugio alcuno: nello spazio democratico e pluralista della Repubblica non può esservi spazio per rigurgiti neofascisti e aggressioni politiche che si propongano di restaurare il periodo più buio e infame della storia italiana. I valori della Costituzione rappresentano un presidio invalicabile a difesa delle libere istituzioni e delle libertà democratiche e impongono rapidità, certezza e determinazione nel disgregare ogni possibile germe di antidemocraticità,
si chiede di sapere:
quali azioni e verifiche il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre in campo misure di prevenzione volte a scongiurare un ritorno dei gruppi di estrema destra mossi esclusivamente da odio politico, del tutto incompatibile con la Costituzione italiana, con il rischio che compiano nuovamente atti di violenza sulla base dell'avversità politica;
se non intenda sollecitare misure volte a prevenire ulteriori aggressioni di stampo politico e neofascista a danno di manifestazioni pacifiche e libere, come l'attento monitoraggio di Casapound e Gioventù nazionale;
se risulti fondata la circostanza che gli aggressori abbiano avuto o abbiano legami di qualsiasi natura con Gioventù nazionale, ala giovanile di Fratelli d'Italia.
(3-01211)
CAMUSSO, VALENTE, VERDUCCI, FRANCESCHELLI, MALPEZZI, D'ELIA, TAJANI, PARRINI, MIRABELLI, ROJC, ZAMBITO, BAZOLI, MANCA, FURLAN, FINA, GIACOBBE, MARTELLA, GIORGIS, BASSO - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
è all'attenzione dell'opinione pubblica la sconvolgente vicenda di Satnam Singh, il bracciante 31enne di origini indiane morto in data 19 giugno 2024, dopo essere stato mutilato due giorni prima, a causa di un macchinario avvolgi-plastica che gli aveva tranciato di netto un braccio. Successivamente, invece di essere soccorso, Satnam è stato caricato su un mezzo di trasporto dal suo titolare e abbandonato poi per strada, a pochi passi dalla sua abitazione;
durante l'edizione del TG1 delle ore 20:00 del 19 giugno 2024, dopo ben 17 minuti dall'inizio del telegiornale, è andato in onda un servizio che ha narrato il tragico e brutale episodio della morte sul lavoro di Singh, utilizzando una strategia comunicativa a giudizio degli interroganti quantomeno inopportuna;
in apertura del servizio, la voce scelta per narrare la vicenda è stata quella del padre del titolare, indagato per omicidio colposo e omesso soccorso, il quale si è avventurato in affermazioni decisamente raccapriccianti, affermando che "il lavoratore ha fatto di testa sua; è stata una leggerezza, una leggerezza che è costata cara a tutti";
è doveroso ricordare che, ai sensi del testo unico per la sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 2008), sono i datori di lavoro i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro. È sempre del datore di lavoro la responsabilità di assicurare ai lavoratori che tutti i dispositivi di sicurezza necessari siano perfettamente funzionanti. Di conseguenza, avvertire verbalmente un lavoratore, dicendo "non avvicinarti al mezzo", così come ha riportato il padre del titolare durante il servizio, non costituisce un adeguato dispositivo di sicurezza;
inoltre, non rientra in nessuna pratica di primo soccorso abbandonare per strada il corpo di un uomo che è stato appena ferito e mutilato;
il giornalista RAI ha proseguito il servizio senza interrompere il padre del titolare, facendo intendere che siano stati i colleghi braccianti e i caporali presenti sul luogo dell'incidente ad astenersi dalla richiesta dei soccorsi. Neanche una domanda utile è stata posta all'intervistato volta a capire i retroscena di quel gesto barbaro. Non è stato domandato come mai il datore di lavoro non abbia chiamato immediatamente il 118 o perché il bracciante lavorasse per lui senza un contratto di lavoro regolare e sotto caporali;
considerato che:
la tragica vicenda di Satnam Singh sta indignando l'opinione pubblica, accendendo un faro sulla piaga del caporalato;
il ruolo del servizio pubblico di informazione dovrebbe essere quello di approfondire le notizie di cronaca e "raccontare cosa accade nel mondo e combattere le fake news";
rispetto ad un tema così importante ci si aspetta dalla RAI un approccio comunicativo finalizzato a garantire un giusto diritto di cronaca ed un'informazione approfondita e puntuale, e non un servizio superficiale e inopportuno che veicola interpretazioni fuorvianti dei fatti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del citato servizio del TG1 e come intenda intervenire, per quanto di competenza e per quanto stabilito nel contratto di servizio tra la RAI e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per ristabilire la funzione del servizio pubblico e garantire ai cittadini un'informazione corretta e veritiera.
(3-01212)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
FAZZONE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
in organico al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Matera, un dipendente con qualifica di ispettore antincendi, in data 28 agosto 2023, ha inoltrato una comunicazione-segnalazione ai vertici del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, facendo circostanziato riferimento a gravi e reiterate condotte tenute dal comandante provinciale, tanto (e soprattutto) nei confronti del segnalante, quanto di altri dipendenti del comando di Matera;
malgrado siano decorsi oltre 9 mesi dall'inoltro della segnalazione, alcuna concreta attività o misura è stata tempestivamente adottata da parte del competente Dipartimento, eccezione fatta per la comunicazione-disposizione del direttore regionale ingegner Vincenzo Ciani, il quale, con nota del 17 gennaio 2024, a conferma dei fatti e a tutela del segnalante, ha dichiarato testualmente di aver "adottato in via cautelativa, per quanto di competenza, e su istanza dell'interessato, il provvedimento di trasferimento temporaneo ex art. 42 d.P.R. n. 64/2012, presso la Direzione regionale", a far data dal 1° ottobre 2023;
la decisione cautelativa adottata, aderente al principio di precauzione imposto in circostanze analoghe, non attenua una presunta inerzia del Dipartimento nel verificare le gravi condotte contestate, ovvero, il mancato e tempestivo avvio di un procedimento finalizzato all'accertamento delle gravi e reiterate condotte sofferte e segnalate dall'ispettore all'interno dell'ambiente lavorativo; nonché reiterati episodi di conflitto di interessi consumatisi a danno dell'amministrazione durante i 9 mesi trascorsi dalla segnalazione;
al fine di tutelarsi dagli eventuali comportamenti ritorsivi e atti mobbizzanti o vessatori posti in essere in suo danno e della sua integrità psicofisica, e di assicurare l'assistenza al figlio minorenne beneficiario dei diritti previsti dalla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, l'interessato si è rivolto ad un legale, inoltrando in data 16 maggio 2024 formale denuncia con contestuale riserva di richiedere, nelle sedi opportune, l'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso patiti e patiendi;
considerato che il Ministero, nel rispetto della normativa vigente, del codice di condotta di contrasto al mobbing e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, è tenuto ad intervenire tempestivamente al fine di tutelare la salute psicofisica del dipendente e contrastare ogni forma di violenza morale o psicologica posta in essere nel luogo di lavoro,
si chiede di sapere quali strumenti di verifica e misure di tutela intenda adottare il Ministro in indirizzo e, più in particolare, se intenda procedere all'invio di un'ispezione per l'accertamento dei fatti per preservare la dignità dei lavoratori quali pubblici dipendenti nell'ufficio di appartenenza, e contrastare qualsiasi comportamento riconducibile al mobbing o ad altri fenomeni, comunque denominati, anche al fine di ripristinare il buon andamento delle attività connesse in seno al comando dei Vigili del fuoco di Matera per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di pubblico interesse.
(3-01204)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MURELLI - Ai Ministri della salute e dell'università e della ricerca. - Premesso che:
secondo fonti di stampa, alcuni studenti del corso di laurea in infermieristica dell'Università del Salento non avrebbero potuto svolgere il tirocinio, obbligatorio, nella struttura ospedaliera, in quanto non si sarebbero sottoposti alla quarta somministrazione vaccinale Sars-Cov-2;
la ASL di Lecce avrebbe motivato il rifiuto sulla base di una legge regionale che disciplina l'obbligo di vaccinazione degli operatori sanitari;
considerato che:
a livello nazionale, dal 1° novembre 2022, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, non è più richiesto l'obbligo di vaccinazione COVID ed è stato eliminato l'obbligo di vaccinazione COVID per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
una legge della Regione Puglia imporrebbe invece tale misura, creando così un evidente disallineamento tra la normativa nazionale e quella regionale;
il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'istruttoria per capire la legittimità del trattamento dei dati personali dei tirocinanti. In particolare, ci si interroga in ordine alla finalità e alla base giuridica per il trattamento dei dati relativi alla quarta dose di vaccino. Invero, secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), ogni trattamento di dati personali deve avere una base legale ben definita e una finalità chiara;
la situazione che si è delineata presso la ASL di Lecce ha delle chiare e significative implicazioni sia per il settore sanitario che per quello educativo. In particolare, impedire a dei tirocinanti di completare il loro percorso formativo potrebbe avere ripercussioni sul diritto allo studio e sulla disponibilità futura di personale infermieristico qualificato,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritengano opportuno ed urgente procedere ad indagare in ordine a ciò che è accaduto presso l'ASL di Lecce e, in particolare, valutare se le misure sanitarie adottate dalla Regione Puglia siano proporzionate e rispettino i diritti fondamentali delle persone, inclusa la protezione dei loro dati personali e il diritto allo studio.
(4-01283)
SILVESTRO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
ai sensi dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che interviene in materia di "Condizioni di lavoro giuste ed eque", "Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite";
secondo quanto disposto dalla Direttiva 93/104/CE del Consiglio UE del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive, assicurandosi che ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale. Analogamente, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e prassi nazionali. In particolare, il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro;
ai sensi della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 ("che coordina le disposizioni contenute nella direttiva 93/104/CE alla luce delle successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla direttiva 2000/34/CE"), concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati e devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa;
secondo quanto disposto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con sentenza C-55/18 del 14 maggio 2019, gli Stati Membri sono tenuti a definire le modalità attuative attraverso cui tutelare i lavoratori, considerati parte debole nel rapporto di lavoro, e imporre ai datori la predisposizione di un sistema oggettivo, affidabile e accessibile volto a misurare la durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dai lavoratori. Pertanto, è compito degli Stati Membri disciplinare le modalità attuative che possano dar seguito a siffatto sistema, considerando la specificità propria di ciascun settore interessato;
la tutela del riposo dei lavoratori è salvaguardata anche dalla Costituzione della Repubblica italiana, secondo cui "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Analogamente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003, che ha recepito le citate direttiva concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Più specificamente, il legislatore italiano non disciplina il tetto massimo di ore lavorative, ma fissa un riferimento, precisando il quantitativo di ore durante le quali sospendere le attività lavorative. Pertanto, atteso che i lavoratori hanno diritto ad un riposo di 11 ore consecutive su 24, la giornata lavorativa non dovrà eccedere la durata massima di 13 ore. Tuttavia, ai lavoratori dipendenti non può essere richiesto di lavorare 91 ore a settimana (13 ore per 7 giorni) o 65 ore (13 ore per 5 giorni), atteso che la normativa vigente individua una soglia indicativa, detta orario normale di lavoro, di 40 ore settimanali;
nonostante le tutele della legislazione nazionale ed europea, secondo un report pubblicato nel mese di febbraio 2021 dall'Istituto nazionale per l'Analisi delle politiche pubbliche, più della metà degli occupati italiani è obbligata a lavorare in orari cosiddetti "antisociali", cioè di notte o nei festivi o di sabato, mentre più di un lavoratore dipendente su sei fa straordinari non pagati. Secondo la ricerca in oggetto, che ha coinvolto 45.000 persone tra i 18 e i 74, il motivo per cui ci si dedica a un turno straordinario è dovuto alla carenza di personale. In particolare, un lavoratore su dieci che fa straordinari dichiara che non può rifiutare di farli quando il datore di lavoro lo chiede;
analogamente, un occupato su cinque non chiede permessi dal lavoro per motivi personali, perché impossibilitato, di fatto, perché non è ben visto. In particolare, soprattutto le donne denunciano la pressione di un contesto che disincentiva l'uso dei permessi. Come denunziano diversi sindacati, le aziende ricorrono agli straordinari, che coinvolgono il 60 per cento degli occupati, dal momento che preferiscono non assumere di fronte alla carenza di personale o alla crescita degli alti carichi di lavoro,
si chiede di sapere:
anche al fine di dar seguito alla disciplina europea in materia di "condizioni di lavoro giuste ed eque", se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare disposizioni volte a rafforzare il monitoraggio degli orari effettivamente svolti nei luoghi di lavoro privati, al fine di perseguire episodi di abuso contrattuale, come ad esempio nel caso di part time fittizi;
se ritenga opportuno disciplinare il diritto di costituire rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro nelle aziende con un minimo di 5 dipendenti e di creare un fondo ad hoc e percorsi di ricollocazione per i dipendenti che denunciano il proprio datore di lavoro, a seguito di episodi di sfruttamento sul luogo di lavoro.
(4-01284)
BERRINO - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
il Parlamento, pressoché all'unanimità, ha approvato il disegno di legge "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" (legge n. 93 del 2023), dotando il nostro Paese di un sistema di tutela dai reati di pirateria audiovisiva tra i più efficienti ed efficaci in Europa e prevedendo l'istituzione della piattaforma automatizzata "Piracy shield" (in servizio dallo scorso 1° febbraio 2024) che consente una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all'ordine cautelare emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 9-bis, comma 4-bis, del regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica;
verrà presentata anche quest'anno la ricerca annuale FAPAV-IPSOS concernente la stima del danno economico al settore e all'intera economia causato dalla pirateria: stando alle rilevazioni della precedente ricerca, il dato è stato allarmante, ancora più di quanto misurato nel 2021: 70,2 milioni di fruizioni perse e un danno economico, se si considerano le offerte legali sottoscritte e mantenute per l'intero anno, di 767 milioni di euro per film e serie televisive e 11,4 milioni di fruizioni perse e 285 milioni di euro di danno economico potenziale per lo sport live. Considerando l'intera economia, la pirateria di contenuti audiovisivi causa una perdita di oltre 2 miliardi di euro di fatturato e un impatto negativo sul PIL di oltre 900 milioni di euro;
risulta però che vi sono soggetti operanti in Italia che, dall'entrata in vigore della legge, perpetuano comportamenti omissivi: "Google", il motore di ricerca più largamente utilizzato in Italia e nel mondo, ha ritenuto infatti di non iscriversi alla piattaforma automatizzata, rischiando di rendere vane le previsioni introdotte dalla legge n. 93. Nonostante essa preveda espressamente all'art. 2, comma 5, tali obblighi in capo ai motori di ricerca, Google continua a non disabilitare, tramite il proprio servizio di "open DNS", la risoluzione dei siti pirata (per esempio FQDN) segnalati attraverso la piattaforma Piracy shield, non dando così seguito all'ordine dell'AGCOM di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente; inoltre, Google non esegue il delisting dal proprio motore di ricerca dei siti pirata bloccati appunto dalla piattaforma;
risulta all'interrogante un ulteriore comportamento omissivo di Google: all'interno del motore di ricerca sono presenti annunci sponsorizzati che spiegano come evitare il geoblocking e guardare gratuitamente in altri Paesi dei contenuti che in Italia sono a pagamento. È notizia recente che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4277 del 13 maggio 2024 ha riconosciuto Google responsabile (in quanto hosting attivo e non passivo) del contenuto delle inserzioni pubblicate sul proprio motore di ricerca, di fatto riconoscendo che quando Google svolge attività promozionale a pagamento di siti di terze parti non può essere qualificato come hosting provider passivo, in quanto realizza un "controllo" delle informazioni pubblicate e consente ai suoi clienti di "ottimizzare la loro vendita on line". In tal senso, quindi, Google si qualifica come hosting provider attivo con obblighi di controllare e verificare il contenuto che viene sponsorizzato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali azioni intenda intraprendere affinché Google ottemperi alle previsioni della legge n. 93 del 2023 a tutela dei contenuti audiovisivi, ma più in generale dell'industria creativa in Italia;
quali azioni intenda intraprendere per rendere effettivi gli obblighi di controllo per Google al fine di non pubblicizzare la commissione di un reato come la violazione del diritto d'autore.
(4-01285)
CASINI, LOMBARDO - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
l'acquisto da parte di Seri Industrial di Industria italiana autobus (IIA) è stato, ad avviso degli interroganti, un atto unilaterale e ingiustificato, presentato dal Governo come unica alternativa possibile per evitare la messa in liquidazione dell'azienda;
IIA è stata costituita a fine 2014 e, a seguito di una complessa vicenda industriale e societaria, era infine stata sottoposta al controllo di una compagine a prevalente capitale pubblico (Invitalia e Leonardo); gli stabilimenti produttivi dell'azienda si trovano a Flumeri (Avellino) e Bologna e la loro sorte suscita interrogativi e angosce nelle relative comunità locali;
il Governo ha affermato di aver operato nell'interesse esclusivo dell'azienda e dei lavoratori, sostenendo che non esistono scenari alternativi a questo tipo di privatizzazione e che sarebbero state stabilite condizioni "di garanzia" per il futuro sviluppo della società, tra cui il mantenimento di stabili livelli occupazionali negli stabilimenti di Flumeri e di Bologna;
è emersa chiaramente la contrarietà dei sindacati circa la decisione unilaterale del Governo di individuare Seri Industrial come acquirente, senza confronto con gli stessi sindacati e le istituzioni locali;
è fondamentale garantire la trasparenza e la partecipazione di tutte le parti interessate a un processo di privatizzazione di un'azienda strategica come Industria italiana autobus, assicurando nel contempo la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti nel processo di privatizzazione e di acquisizione dell'azienda;
Vittorio Civitillo, amministratore delegato di Seri Industrial, ha parlato con la stampa di un piano di rilancio, di risanamento e di efficienza con ricadute, dal punto di vista sia degli investimenti che dell'occupazione, di cui non sono minimamente chiari i contorni, né gli obiettivi,
si chiede di sapere
perché il Ministro in indirizzo abbia scelto di vendere l'azienda a un socio finanziario che, si ipotizza, potrebbe ulteriormente cederla, in tutto o in parte, a un socio industriale estero, anziché a soggetti della filiera italiana specializzati nella produzione di autobus;
se ritenga opportuno valutare l'effettiva applicazione di procedure di confronto e consultazione con i sindacati e le istituzioni locali nell'ambito di un processo di privatizzazione di un'azienda strategica come Industria italiana autobus;
quali misure intenda adottare per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti nel processo di privatizzazione;
se ritenga necessario valutare l'opportunità di introdurre misure volte a garantire maggiore trasparenza e partecipazione delle parti interessate in futuri processi di privatizzazione di aziende strategiche nel settore dei trasporti;
se intenda prendere in considerazione l'eventuale revisione delle condizioni "di garanzia" stabilite per il futuro sviluppo della società, al fine di assicurare maggiori tutele per i lavoratori e una maggiore sostenibilità dell'azienda nel lungo termine.
(4-01286)
MARTI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
i cittadini di Lecce sono stati chiamati ad esprimersi al secondo turno per scegliere il proprio sindaco fra Carlo Salvemini del centrosinistra e Adriana Poli Bortone del centrodestra;
nella mattinata di sabato 22 giugno 2024 il presidente della Regione Puglia Emiliano ha convocato una riunione con i primari della ASL di Lecce, parlando anche dell'imminente ballottaggio, approfittando quindi del suo ruolo per aggirare le regole che impongono il silenzio elettorale nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni;
la violazione è tanto più grave perché proviene da una figura istituzionale, che dovrebbe essere garanzia di tutti i cittadini pugliesi;
la sanità pubblica salentina soffre gravi mancanze e necessita di interventi seri che possano migliorare diversi aspetti: lunghissime liste di attesa, chiusura di reparti, servizi territoriali pressoché inesistenti, operatori sovraccaricati, e deve puntare ad essere un servizio per i cittadini e non certo uno strumento di potere politico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che il presidente della Regione Puglia abbia violato le norme che impongono il silenzio elettorale e quali provvedimenti intenda mettere in atto al riguardo.
(4-01287)
ROJC, FURLAN, CAMUSSO, LORENZIN, LA MARCA, VERDUCCI, BASSO, SENSI, RANDO, MALPEZZI, MANCA, FINA, MARTELLA, VERINI, VALENTE, GIACOBBE, D'ELIA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, annunciando le misure più importanti che la UE sta adottando per fronteggiare le prossime emergenze legate agli incendi, lo scorso mese di maggio ha dichiarato che "dobbiamo imperativamente continuare a rafforzare la nostra resilienza collettiva alle catastrofi naturali. Il posizionamento anticipato dei vigili del fuoco e l'espansione della nostra flotta aerea antincendio sono tappe fondamentali di questo impegno";
in un'epoca segnata dai cambiamenti climatici, i Vigili del fuoco spesso sono dovuti passare nel giro di pochi giorni, se non di poche ore, dall'emergenza incendi all'emergenza maltempo, dimostrando la necessità di investire e di adeguare gli organici, rendendo il ruolo del Corpo sempre più centrale nella prevenzione e nella gestione delle grandi emergenze;
gli incendi boschivi sono stati negli ultimi anni uno dei più gravi flagelli che abbiano colpito il territorio del Friuli-Venezia Giulia, sommandosi alle esigenze connesse all'aumento dei residenti nelle località turistiche, al transito estivo dei flussi automobilistici, ai moltissimi interventi di soccorso tecnico urgente in cui è quotidianamente impegnato il personale;
in una nota, il sindacato FP della CGIL ha preso posizione ricordando "le difficoltà che accompagnano un lavoro rischioso e non sufficientemente supportato da risorse adeguate";
parla di "una situazione di forte disagio e carenze nell'organico regionale, come peraltro esiste anche a livello nazionale";
in particolare, secondo tale denuncia, mancano in Friuli-Venezia Giulia 230 figure e le squadre spesso sono ridotte a 3 unità rispetto alle 5 necessarie e quindi il territorio non è coperto in tempi brevi e in modo uniforme;
la carenza nella dotazione organica a livello nazionale è davvero preoccupante: 4.000 operativi e 2.500 amministrativi (raggruppamento temporaneo professionisti) in meno;
inoltre, l'età media dei vigili del fuoco è molto avanzata, 47 anni, e dal suo insediamento (ottobre 2022) il Governo non ha ancora pianificato né bandito un concorso pubblico;
sempre secondo la denuncia della CGIL, a causa della mancanza di tale personale, i servizi di soccorso estivi saranno sempre più difficoltosi;
a risentirne sarebbero gli interventi riconducibili ai sempre più frequenti fenomeni di maltempo, conseguenza dei cambiamenti climatici spesso sottovalutati, i presidi marittimi e l'aumento dei voli all'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari (Gorizia);
inoltre, considerando l'attuale carenza di organico, i pensionamenti in arrivo e le assunzioni fatte ormai "con il contagocce", si rischia di non garantire la copertura del territorio regionale e il soccorso tecnico urgente alla popolazione;
secondo il coordinatore regionale di FP CGIL, Renato Chittaro, "d'estate va coperta anche l'apertura delle sedi stagionali di Grado e Lignano, che si somma anche all'aumento di voli all'aeroporto Trieste airport";
ad aggravare la situazione ci sono anche i ritardi nell'avvio, a livello nazionale, dei corsi di formazione per nuovi capisquadra, l'elevata età media del personale, la carenza di autisti, l'avvicinarsi di un grande evento come "GO!2025", che innalzerà sicuramente i livelli di sicurezza da garantire sul territorio regionale;
sempre sul territorio regionale si tengono eventi che richiedono una rafforzata vigilanza negli ambiti di competenza dei Vigili del fuoco, tra cui va annoverato, dal 27 al 29 giugno, il G7 istruzione, che si terrà a Trieste, mentre a Lignano l'evento verrà declinato in versione "young",
si chiede di sapere:
in che misura il Ministro in indirizzo abbia preso atto della situazione preoccupante che gli è stata posta dalle rappresentanze sindacali anche nel recente incontro al Viminale;
se intenda attivarsi con urgenza al fine di bandire un concorso pubblico per i Vigili del fuoco e quali altri provvedimenti intenda attuare nell'immediato per far fronte alla grave carenza di organico in Friuli-Venezia Giulia.
(4-01288)
MUSOLINO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
secondo il rapporto sulle "Condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore agroalimentare", pubblicato nel 2022 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), nel nostro Paese vi sarebbero all'incirca 150 insediamenti non autorizzati, i quali ospiterebbero 10.000 immigrati lavoratori tra casolari fatiscenti, baracche irregolari, tende e roulotte costretti a vivere in condizioni di sfruttamento e povertà inaccettabili e profondamente lesive della dignità umana;
la missione 5, componente 2, investimento 2.2 del PNRR, al fine di superare insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, ha previsto un investimento pari a 200 milioni di euro con l'obiettivo di creare o ristrutturare alloggi per i lavoratori del settore agricolo per consentire di dare loro abitazioni dignitose ed eliminare così le infiltrazioni di gruppi criminali che si insediano nelle zone più povere del Paese;
l'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di assicurare il conseguimento i suddetti obiettivi, prevede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro in indirizzo, di un commissario straordinario avente i compiti di adottare tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei progetti e di coordinare contestualmente le varie amministrazioni per la realizzazione dei piani;
la nomina del commissario straordinario si è avuta in ritardo, non rispettando il termine ultimo dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, peraltro in apparente lesione del potere di nomina previsto dall'articolo 7: infatti, il Consiglio dei ministri, il 4 giugno 2024, su proposta del Ministro dell'interno, invece che del Ministro del lavoro come stabilito dalla legge, ha conferito l'incarico di commissario straordinario al dottor Maurizio Falco, attuale prefetto di Latina;
il ritardo di oltre 60 giorni nella nomina del commissario straordinario, per di più in palese violazione delle prerogative di nomina, testimonia la scarsa attenzione e inerzia del Governo nel dare attuazione al piano di investimento pari a 200 milioni di euro previsti dal PNRR, che consentirebbe di fornire una soluzione duratura ed efficace contro il fenomeno di lunga data delle condizioni abitative dei lavoratori migranti nel settore agroalimentare, nelle quali si innestano e proliferano situazioni di gravissima illegalità come il caporalato e lo sfruttamento di lavoratori immigrati costretti a vivere senza tutele e ricattati da organizzazioni criminali e datori di lavoro;
non è ancora chiara la sorte delle risorse citate e, con l'accumulo di ritardi e inadempienze, diventa sempre più concreto il pericolo che esse vengano spostate su altre misure;
appare incomprensibile come il Ministro in indirizzo, rispetto a un problema grave di propria competenza come lo sfruttamento dei lavoratori nel settore dell'agricoltura, abbia delegato le proprie scelte ad un altro Ministero, rappresentando in modo plastico la mancanza di un piano e di una visione globale che possa sradicare l'odioso fenomeno dell'abusivismo abitativo di migranti costretti a lavorare in condizioni di illegalità, senza alcun tipo di diritto e tutela,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda fornire chiarimenti sul ritardo della nomina del commissario straordinario, dei motivi per i quali tale nomina non è avvenuta su sua proposta bensì su quella del Ministro dell'interno e la ratio della decisione di nominare un prefetto, il quale tuttavia opera presso il Ministero del lavoro;
quali progetti e iniziative il commissario straordinario stia adottando e intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per raggiungere gli obiettivi della missione 5, componente 2, investimento 2.2 del PNRR e se intenda utilizzare appieno tutte le risorse previste e appositamente stanziate;
quali azioni stia assumendo e intenda assumere al fine di superare il fenomeno ormai conosciuto e studiato degli insediamenti abusivi e combattere contestualmente lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, ricattati da organizzazioni criminali che ledono la dignità di migliaia di persone e operano in violazione dei diritti umani, cose che non possono minimamente essere accettate nel nostro Paese.
(4-01289)
SPAGNOLLI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
il Regolamento di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, individuando inoltre le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale;
in particolare, nell'Allegato 1 (articolo 3) al Regolamento, sono individuate le classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore, sulla base delle prestazioni emissive, di cui alla Tabella 1, che hanno come criterio di riferimento quello delle "stelle": in un range che va da 1 a 5, più una stufa è performante, più stelle ottiene all'interno della classificazione;
la classificazione ha ad oggetto differenti tipologie di generatori, tutti volti a sostituire definitivamente gli impianti obsoleti e inquinanti: caminetti aperti, camini chiusi, inserti a legna, stufe a legna, cucine a legna, stufe ad accumulo, stufe, inserti e cucine a pellet, (termostufe) e caldaie;
con particolare riferimento alle stufe ad accumulo, è opportuno fare però talune precisazioni;
per loro stessa definizione, tali generatori sono apparecchi a lento rilascio di calore, con un tempo di combustione determinato (generalmente, da due a tre ore): essi bruciano velocemente il combustibile, in modo che la massa di cui sono costituite possa assorbire il calore, per rilasciarlo poi all'ambiente, nelle successive 20-24 ore, mediante irraggiamento;
l'obiettivo di questa tipologia di generatori, generalmente prodotti nel nord Europa e ampiamente commercializzati nell'arco alpino italiano, è evidentemente quello di ridurre il consumo di combustibile, massimizzando la produzione di calore per il tempo più lungo possibile;
considerato che:
ai sensi del citato Regolamento (articolo 1, comma 3, lett. d), possono essere oggetto di certificazione ambientale, in particolare, le stufe ad accumulo conformi alla norma UNI EN 15250;
la suddetta norma tecnica, la quale non si applica agli apparecchi alimentati meccanicamente, agli apparecchi con ventilatore per l'aria comburente o ad apparecchi con caldaia, specifica i requisiti relativi alla progettazione, alla fabbricazione, alla costruzione, alla sicurezza e alle prestazioni (rendimento ed emissioni), alle istruzioni e alla marcatura, oltre ai relativi metodi e combustibili di prova per apparecchi domestici a lento rilascio di calore alimentati con combustibili solidi;
in Italia, non esistono enti qualificati per certificare secondo la richiamata norma tecnica, né tantomeno produttori industriali di stufe ad accumulo;
le emissioni e le prestazioni degli apparecchi a lento rilascio di calore sono misurate a partire dallo stato freddo, fino al completo spegnimento;
il campione di particolato viene prelevato sempre dal secondo lotto di test e la misurazione viene fatta mediante due test di prestazione separati, effettuati in giorni diversi, laddove la prestazione finale è calcolata come media dei risultati ottenuti;
considerato altresì che:
per quanto riguarda le stufe a legna, il suddetto Regolamento (articolo 1, comma 3, lett. c), fa riferimento invece alla normativa di certificazione UNI EN 13240, la quale prevede differenti modalità di prove: misurazione di soli 45 minuti di combustione, solo dopo che il generatore è stato preriscaldato, ovvero portato alle condizioni ottimali; misurazione di tre combustioni, di cui due consecutive (che possono essere anche una la sera ed una la mattina), il che fa sì che la resa sia sempre ottimale;
gli effetti prodotti dalle due differenti normative tecniche sono notevoli: mentre nel caso delle stufe ad accumulo viene misurata la durata totale della combustione, oltre che le successive ore di rilascio del calore dato dalla massa di accumulo, nel caso delle stufe a legna, è prevista invece la misura solamente dei momenti di massima efficienza;
inoltre, nell'Allegato 1 (articolo 3) al Regolamento, i valori limite di una stufa ad accumulo, che ha un tempo di combustione determinato di due o tre ore, sono addirittura imposti come inferiori rispetto a quelli di una stufa a legna, che può fare combustione invece per otto, dieci, dodici ore consecutive;
in alcune regioni, come ad esempio l'Emilia-Romagna, è stato imposto il divieto di vendita di generatori con classificazione inferiore alle "5 stelle", con l'obiettivo di ridurre gli inquinanti e le polveri fini nell'aria, senza alcuna distinzione però in merito alla tipologia di generatori di calore;
esistono, infatti, generatori classificati a "4 stelle", che hanno polveri inferiori ad altri classificati a "5 stelle", tenendo conto che spesso la classificazione massima delle "5 stelle" è raggiunta solamente in laboratorio, dopo un lavoro di assestamento millimetrico effettuato da ingegneri specializzati, il che non sempre equivale al valore reale, tenuto conto anche del tempo di funzionamento effettivo;
tale classificazione è estremamente penalizzante nei confronti di quei generatori di calore, come le stufe ad accumulo certificate EN 15250, che sono concepiti nell'ottica dell'assoluto risparmio energetico, mediante l'utilizzo di materiali naturali (ad esempio, la pietra, che riduce l'impatto per la produzione) e delle minori quantità possibili di combustibile e di emissioni;
a fronte delle disparità derivanti dal differente approccio metodologico per la certificazione dei generatori di calore, sarebbe opportuno: introdurre un coefficiente che paragoni i tempi di certificazione tra un generatore e l'altro o, in alternativa, modificare i valori di riferimento dei diversi generatori, tenendo conto del relativo tempo di funzionamento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia chiarire, con particolare riferimento alle stufe ad accumulo, sulla base di quale normativa siano stati definitivamente indicati i relativi valori limite e, in generale, quale istituto o ente abbia avallato le classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore, come da tabella allegata al Regolamento di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186.
(4-01290)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01206 della senatrice Zambito ed altri, sui corsi di formazione per i docenti "tutor" e per i docenti "orientatori";
9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01207 della senatrice Camusso ed altri, sulla vendita di Industria Italiana Autobus a Seri Industrial;
3-01208 della senatrice Bizzotto ed altri, sulle misure di tutela dell'origine dei prodotti agroalimentari italiani.
Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione, già assegnata per lo svolgimento alla 5ª Commissione permanente(Programmazione economica, bilancio), sarà svolta presso la Commissione permanente:
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-01201, della senatrice Tajani, sul finanziamento dei progetti di innovazione sociale dei Comuni.