Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 177 del 10/04/2024
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
177a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024
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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente RONZULLI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,06).
Si dia lettura del processo verbale.
MURELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Onorevoli colleghi, in ragione della concomitanza di eventi istituzionali, come emerso nella Capigruppo informale di ieri, dopo le repliche, l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti a tutti gli articoli e l'espressione dei pareri sul complesso del provvedimento che stiamo per esaminare, la seduta sarà sospesa e riprenderà alle ore 12 con votazioni immediate. Non so prevedere quanto impiegheremo per svolgere questa parte del lavoro, in ogni caso non si procederà a votazioni prima delle ore 12.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(806) ZANETTIN e BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali
(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici
(Relazione orale) (ore 11,10)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 806, con il seguente titolo: Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690.
Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rastrelli.
RASTRELLI, relatore. Signor, Presidente, ancor prima dell'illustrazione degli emendamenti, mi limiterò a svolgere un intervento in termini assolutamente essenziali. Avrei anzi volentieri evitato di esercitare la mia facoltà di replica, ma se da un lato è dovere del relatore, ove possibile, preservare la terzietà del proprio ruolo rispetto all'Assemblea è altrettanto vero che è diritto del relatore, quando è necessario, riportare il confronto e la discussione sui temi di merito, naturalmente rispettando ogni forma di dissenso rispetto al testo proposto, ma andando a contestare imprecisioni e inesattezze ovvero, quando ve ne siano, anche vere e proprie forme di ipocrisia.
A tratti, nella discussione generale, alcuni richiami evocativi alle sette trombe dell'apocalisse o comunque a scenari allarmanti rispetto a questo provvedimento di legge esigono una replica. Non so se, nel caso specifico, l'ipocrisia sia realmente quella forma di omaggio e di rispetto che il vizio rende alla virtù; solo che mi è sembrato talvolta forzato andare a richiamare sforzi condivisi, pulsioni unanimi e poi argomentare, in un disegno di legge così delicato, di occasione perduta, quando per contro questo provvedimento di legge è un'occasione colta, valorizzata e portata fino in fondo.
Questo provvedimento di legge, questo disegno articolato, ambizioso e prezioso va a colmare finalmente una straordinaria lacuna dell'ordinamento, va finalmente a regolamentare una materia delicatissima, va a raccogliere le puntuali indicazioni di tutti gli interlocutori istituzionali, va a valorizzare tutte le sollecitazioni qualificate che abbiamo raccolto in sede di Commissione giustizia al Senato. È un disegno di legge che vuole preservare la pienezza assoluta dei mezzi e degli strumenti di contrasto investigativo ad ogni forma di criminalità e di illegalità; ma vuole farlo conciliandola con la tutela estrema del diritto sacrosanto alla riservatezza di ogni cittadino, perché, Presidente, in uno Stato di diritto moderno l'unica sintesi possibile tra esigenze investigative ed esigenze di riservatezza costituzionalmente protette sta nell'ampliamento delle garanzie secondo i princìpi di proporzionalità e adeguatezza.
Non comprendo, allora, come si possa resistere rispetto alla riserva di giurisdizione, come si possa contestare la scelta di anticipare la giurisdizionalizzazione, di rafforzarla, di affidarla ad un giudice terzo che intervenga non soltanto nel momento dell'apprensione fisica dei dispositivi digitali, ma anche e soprattutto nella fase di accesso ai dati in esso contenuti, perché in una dinamica così delicata, così pericolosa, così pervasiva come l'accesso ai contenuti degli smartphone, dei dispositivi elettronici, in cui è racchiusa un'intera esistenza, vita, passioni, elementi personali, relazioni, che investe non soltanto l'ultimo detentore del dispositivo, ma tutta la rete di relazioni con la quale abbia, nel corso della vita, interloquito, un accesso privo di controlli e privo di regole assume una potenza devastante. Questo disegno di legge diventa allora comunque un approdo. È un disegno di legge che rappresenta una garanzia di giurisdizione, che è sicuramente un punto di equilibrio, forse non l'unico possibile, ma nelle condizioni date - di questo sono convinto - il migliore possibile. (Applausi).
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 806, nel testo proposto dalla Commissione, sui quali sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, intendo chiarire le finalità dell'emendamento 1.200. In Commissione giustizia abbiamo tutti concordato sulla necessità di introdurre delle nuove regole per il sequestro dei cellulari, dei tablet, dei computer portatili per il motivo che questi apparecchi contengono una messaggistica - chat, SMS - che è parificata a corrispondenza e che quindi gode della tutela costituzionale di cui all'articolo 15. Per questo motivo, tutti abbiamo concordato sulla necessità che il pubblico ministero non può più autonomamente sequestrare questa apparecchiatura, ma deve richiedere l'autorizzazione del giudice. Senonché, quello che è accaduto è che la maggioranza, invece di tenersi dentro questo perimetro entro il quale vi era la concordia di tutti, ha ritenuto di dover debordare e quindi di estendere la nuova disciplina che si propone anche a documenti e dati che non hanno nulla a che spartire con il concetto di corrispondenza, perché in una memoria digitale, in uno smartphone possono trovarsi copie di fatture, di ricevute, di documentazioni bancarie e altri documenti che non sono assimilabili a corrispondenza e quindi non sono coperti dall'articolo 15 della Costituzione. Non solo, ma si è ritenuto di estendere questa nuova disciplina non solo al sequestro degli apparecchi di telefonia mobile, ma anche a memorie digitali, ad esempio a pen drive che non hanno nulla a che fare con il concetto di corrispondenza e che possono contenere, appunto, documenti che non hanno nulla a che fare con la corrispondenza. A causa dell'estensione di questa nuova normativa anche ai dati che non hanno natura di corrispondenza e anche a memorie esterne e pen drive, si è creata una vera e propria schizofrenia nel nostro sistema processuale, perché si è creato un doppio regime normativo dei sequestri dipendente esclusivamente dalla natura del supporto del documento.
Infatti, anche quando sarà approvata questa nuova normativa resteranno in vigore le norme del codice di procedura penale che continuano ad autorizzare il pubblico ministero a sequestrare con decreto motivato tonnellate di documenti che non hanno natura di corrispondenza (contabilità aziendale, documentazione bancaria, ricevute e fatture). Questa norma resterà in vigore.
Sennonché, se un pubblico ministero dovrà sequestrare anche una sola ricevuta in formato digitale, in pendrive, esclusivamente perché ha una natura digitale, il pubblico ministero dovrà richiedere l'autorizzazione del giudice, attivare un procedimento incidentale che prevede l'obbligo della notifica da un minimo di otto a un massimo di sedici persone (la persona indagata, quella offesa, quella a cui appartiene l'apparecchio, quella a cui dovrebbe essere restituita, i rispettivi avvocati), col pericolo che basta che soltanto una di queste notificazioni vada a vuoto perché occorra ricominciare da capo. Solo alla fine potrà effettuare il sequestro di questa sola ricevuta che si trova in un pendrive, col paradosso che se qualcuno la stampa, il pubblico ministero la potrà sequestrare autonomamente; tuttavia, se avesse il pendrive, avremmo un vero e proprio stress di uffici giudiziari che, per disporre il sequestro di documenti che - lo ripeto - non hanno natura di corrispondenza, dovranno attraversare questa procedura così complessa.
Tra le ricadute vi è la diffusione del virus delle incompatibilità, perché avremo giudici che per sequestrare un pendrive in cui c'è una ricevuta diventeranno incompatibili a formare i collegi e quindi nei piccoli tribunali avremo la moltiplicazione delle incompatibilità e una paralisi. Avremo inoltre un inutile stress di uffici giudiziari, che già non hanno risorse, i quali dovranno distrarre fondi per fare decine e decine di notifiche per sequestrare documenti che non hanno nulla a che fare con la corrispondenza. Naturalmente questo servirà a tanti per traguardare l'agognato risultato della prescrizione e quindi dell'impunità.
Con questo emendamento vogliamo quindi trovare una razionalizzazione: spacchettiamo, distinguiamo il sequestro di tutti i documenti che hanno natura di corrispondenza da quelli che non hanno tale natura. Pertanto stabiliamo che, se devo sequestrare uno smartphone, chiedo una sola volta l'autorizzazione al gip per quanto riguarda i documenti che non hanno natura di corrispondenza. Se dentro il cellulare, oltre alla corrispondenza, trovo ricevute, fatture e documenti che non hanno natura di corrispondenza, li sequestro senza bisogno di attivare quella procedura, così come li posso sequestrare in cartaceo. È una razionalità e serve a evitare una schizofrenia dell'ordinamento e uno spreco di risorse. È anche una proposta di razionalizzazione che serve a raggiungere effettivamente il risultato di un ponderato equilibrio tra il diritto alla privacy e l'esigenza di efficienza delle indagini. (Applausi).
BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, io illustro gli emendamenti anche per replicare alle considerazioni svolte dal relatore, perché ieri mi pareva di essere stato abbastanza chiaro nel mio intervento in discussione generale, quando ho spiegato che noi siamo totalmente d'accordo sull'idea di introdurre una procedura giurisdizionalizzata per il sequestro degli smartphone nell'ambito delle indagini. Tanto è vero che siamo d'accordo che siamo stati forse quelli che più di altri, fin da subito, in esito all'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, hanno segnalato questa esigenza anche in ragione delle considerazioni fatte dal procuratore nazionale antimafia, dottor Melillo.
Questa posizione noi non la cambiamo. Noi siamo assolutamente d'accordo sul fatto che sia necessario questo intervento. La nostra contestazione, che poi è stata riversata e tradotta in emendamenti puntuali, riguarda le modalità con le quali si è intervenuti, perché noi siamo convinti che si potesse fare - l'ho detto ieri e lo ribadisco adesso - un lavoro più accurato che non presentasse quei profili di criticità e di contraddizione che sono stati testé sottolineati dal collega Scarpinato, ma che anche noi non abbiamo mancato di far rilevare sia in discussione in Commissione, sia ieri in discussione generale. Quelle contraddizioni e quelle criticità rischiano di mettere dei granelli di sabbia in una procedura, quella del sequestro degli smartphone, che merita di essere regolamentata e attribuita al controllo del giudice, ma che non deve essere resa difficile o farraginosa, perché se noi facciamo un procedimento che prevede una doppia richiesta, un doppio decreto e un doppio intervento del giudice, interventi sui quali si possono fare richieste di riesame, noi introduciamo una complicazione notevolissima nel procedimento, che rischia anche di innescare problemi non facilmente risolvibili nel caso in cui questo avvenga in uffici piccoli, dove i problemi di incompatibilità dei giudici che decidono sulle singole richieste di riesame rischiano di creare problemi insormontabili.
Secondo noi questo tema andava allora affrontato ragionandoci un po' di più, prendendo in considerazione per una volta in maniera più fattiva e costruttiva anche le ragioni e gli argomenti dell'opposizione e non introducendo emendamenti all'ultimo minuto, come è stato in questo caso, che hanno completamente riscritto anche proposte di legge della maggioranza. Occorreva procedere in modo diverso per evitare questi rischi. I nostri emendamenti cercano di ricondurre alla linearità una proposta di legge, della quale noi condividiamo pienamente gli obiettivi e le finalità, ma che così redatta rischia di creare molti pasticci, oltre a restringere in maniera incongrua - e anche qui contraddittoria - il perimetro e l'area dei documenti sequestrabili attraverso il sequestro degli smartphone.
Quindi, questa è la filosofia che ci ha ispirato. I nostri emendamenti sono finalizzati a questi obiettivi e a rendere più lineare ed eliminare le criticità del provvedimento, che sono figlie di questo modo di procedere, ma ci tenevo a ribadire che lo facciamo nello spirito costruttivo che ci ha animato in questo caso e che purtroppo la maggioranza non ha voluto cogliere.
SCARPINATO (M5S). L'articolo 2 prevede un emendamento che tiene conto della necessità, per evitare la paralisi degli uffici giudiziari, di aumentare il numero dei giudici, perché se abbiamo appena spiegato che quello che oggi si può fare con un decreto o con un'acquisizione del pubblico ministero, senza coinvolgere il giudice, cioè il sequestro di documenti che non hanno natura di corrispondenza, deve necessariamente passare attraverso una richiesta al giudice, perché oggi è tutto informatizzato e i documenti in cartaceo sono rari, questo significa che in ogni piccolo tribunale avremo la paralisi, perché quotidianamente i pubblici ministeri chiederanno ai giudici decreti di sequestro. Esauriremmo tutti i giudici possibili che non potranno più comporre collegi.
Per questo motivo, tenuto conto che già c'è un'altra riforma che prevede il collegio per l'emanazione dell'ordinanza di custodia cautelare per la quale è stato proposto l'aumento dell'organico di 250 unità (assolutamente sottodimensionato rispetto alle esigenze), se si aggiunge questa ulteriore norma che prevede l'incompatibilità dei giudici, perché dovranno decidere quotidianamente su decine di sequestri di materiale che non è assimilabile a corrispondenza, dobbiamo necessariamente elevare almeno a 500 l'organico. Altrimenti questa sarà un'inefficienza programmata.
Quando ai cittadini diciamo che i processi durano e che non possono concludersi entro breve termine, ciò non è frutto di un destino cinico e baro, ma di decisioni come queste, che mettono sabbia negli ingranaggi della macchina della giustizia (Applausi), senza necessità. Qualcuno deve spiegare perché un pubblico ministero per sequestrare una ricevuta debba scomodare un giudice e paralizzare la giustizia. Aggiungiamo questo alla riforma della prescrizione e avremo il triangolo delle Bermude. Attraverso queste tecniche defatiganti si disincentiva il ricorso ai riti alternativi e si arriva alla prescrizione dei reati in un Paese che in questo momento, a leggere la rassegna quotidiana del Ministero dell'interno, è una Caporetto della legalità, da Milano a Palermo. Invece di potenziare gli strumenti per la giustizia, cosa facciamo? Ci inventiamo procedure farraginose che non hanno alcun senso giuridico. Non c'è copertura costituzionale e non viene in campo l'articolo 15 della Costituzione, perché dobbiamo scomodare un giudice per sequestrare una fattura. Qualcuno lo spieghi; non c'è alcuna spiegazione. Si chiama garantismo selettivo, che serve semplicemente a mettere sabbia negli ingranaggi della macchina della giustizia. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
RASTRELLI, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 1.228 ed esprimo parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.200. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.200. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.200. Esprimo parere favorevole sulla proposta di coordinamento.
SISTO, vice ministro della giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Zanettin, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.228?
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Sì, signor Presidente.
Saluto a rappresentanze di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto agli studenti del Liceo di scienze umane «Giordano Bruno» di Roma e agli studenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Gian Domenico Romagnosi» di Erba, in Provincia di Como, che assistono ai nostri lavori. (Applausi).
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Colleghi, come avevo preannunciato, sospendo i lavori dell'Assemblea fino alle ore 12. Riprenderemo immediatamente con l'esame degli emendamenti e con le votazioni.
(La seduta, sospesa alle ore 11,33, è ripresa alle ore 12,03).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690 (ore 12,03)
PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere con l'esame degli emendamenti e con le votazioni, vorrei fare il punto sullo stato dei lavori dell'Assemblea.
Ricordo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G1.200, presentato dal senatore Scalfarotto. Sulla proposta di coordinamento, ovviamente, il parere è favorevole. Inoltre, ricordo che l'emendamento 1.228 è stato ritirato dal senatore Zanettin.
Procediamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.
SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, l'emendamento 1.200, da noi proposto, introduce una modalità di sequestro dei cellulari e dei tablet che è stata testata in alcune procure della Repubblica e che è idonea a garantire la tutela della privacy dell'indagato... (Brusìo).
PRESIDENTE. Colleghi, dato che tra poco inizieremo le votazioni, vi invito a prendere posto silenziosamente per consentire al senatore Scarpinato di svolgere l'intervento.
Prego, senatore Scarpinato.
SCARPINATO (M5S). Questo emendamento prevede una procedura rapida ed efficace per garantire la tutela della privacy e l'efficacia delle indagini nel caso di sequestro di cellulari e di tablet. Sostanzialmente propone di estendere al sequestro di cellulari e di tablet, con i dovuti adattamenti, la stessa procedura che è prevista per le intercettazioni. Sottolineo che si tratta di un procedimento che è stato già applicato nella prassi da alcune procure della Repubblica, come la procura di Trento, e ha dato esito positivo.
Si prevede, con una differenza fondamentale rispetto al provvedimento della maggioranza, una distinzione: il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione del giudice esclusivamente nei casi in cui debba sequestrare apparecchi elettronici che contengono al loro interno della corrispondenza, della messaggistica. In questo caso, infatti, entra in campo l'articolo 15 della Costituzione che garantisce la libertà e la segretezza delle comunicazioni.
Si prevede, invece, che il pubblico ministero, così come non deve richiedere al giudice l'autorizzazione per il sequestro di documenti che non hanno natura di corrispondenza - fatture, ricevute e documentazione bancaria - non debba richiedere al giudice l'autorizzazione anche quando questi documenti, invece che avere un supporto cartaceo, hanno un supporto informatico. Mi pare il minimo di razionalità. Non possiamo fare due regimi giuridici a seconda non della diversa natura del documento, ma del loro supporto. Si prevede che il pubblico ministero, effettuato il sequestro, immediatamente custodisca la copia informatica dell'apparecchio sequestrato nello stesso archivio digitale previsto per le intercettazioni. Egli effettua immediatamente l'analisi del materiale rilevante per le indagini e procede alla distruzione di tutto quello che non è rilevante.
Noi vorremmo sapere perché una procedura di questo genere debba essere bocciata e debba invece esserne prevista una complicatissima, che prevede la richiesta e l'autorizzazione del giudice anche per il sequestro di memorie digitali che non contengono corrispondenza, tra l'altro esponendo il sequestro e le indagini a un pericolo gravissimo, perché è prevista, dopo il sequestro, l'attivazione comunque di una procedura che dura circa quindici giorni.
Chi ha proposto questo disegno di legge ha ascoltato le audizioni che si sono svolte in Commissione giustizia? Ha acquisito consapevolezza del fatto che oggi qualsiasi cittadino che abbia un minimo di cultura informatica, un secondo dopo che gli hanno sequestrato un cellulare, va a casa, apre WhatsApp web sul computer e può cancellare immediatamente quello che c'è nel suo cellulare? Mettiamo quindici giorni di tempo a disposizione di qualsiasi persona cui abbiamo sequestrato un tablet o un cellulare, invece di stabilire che ne debba immediatamente essere fatta una copia per evitare un tale pericolo? Io veramente non capisco come si fanno queste norme. Ma dove viviamo? Siamo marziani? Stabilire che ci vogliono quindici giorni con un indagato che ha la possibilità, da casa, di eliminare, attraverso un computer, il contenuto di WhatsApp mi pare follia, un regalo alla criminalità.
Inoltre, questa proposta evita una seconda ricaduta negativa, e cioè quella di ingolfare gli uffici dei giudici con richieste di sequestro di memorie digitali che non contengono corrispondenza e che determinano l'incompatibilità successiva di quello stesso giudice che sequestra una memoria informatica a comporre i collegi giudicanti.
Per questo insistiamo affinché venga votato il nostro emendamento. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.203, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.204.
SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, questo intervento emendativo è un complemento del precedente: cerchiamo di limitare i danni. Invece di stabilire una procedura per cui entro cinque giorni il pubblico ministero deve attivare le notifiche a ben otto persone, come minimo, per una durata, in totale, di quindici giorni, riduciamo i tempi. Si tratta di tempi che possono essere utilizzati dai malintenzionati per rimuovere da remoto i contenuti dei cellulari che sono stati sequestrati. Noi proponiamo che il pubblico ministero debba fare le notifiche entro quarantott'ore dal deposito del sequestro, e non entro cinque giorni, e che il procedimento, invece di durare dieci giorni, abbia una durata di tre giorni. Ma cosa ci vuole a duplicare?
È poi possibile che dobbiamo notificare all'indagato, alla persona offesa, al proprietario del telefonino, a chi ha diritto alla restituzione e - siamo a otto, se sono più imputati diventano sedici - ai loro avvocati? Basta che una di queste notifiche non vada a segno e dobbiamo ricominciare da capo. Mi sembra una follia. Almeno riduciamo i tempi. (Applausi).
RENZI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZI (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo su questo emendamento, come potrei intervenire su altri, non per giustificare o per rendere ragione della nostra posizione, ma per esprimere, per oggi e per le prossime votazioni, il senso di disappunto che si prova quando un membro di questa Camera, peraltro ex pubblico ministero, si permette di parlare delle garanzie costituzionali per i cittadini con l'espressione che egli ha testé utilizzato nel generale disinteresse dell'Assemblea.
Noi stiamo facendo queste norme per garantire ai cittadini il rispetto dei principi costituzionali della Parte I della Costituzione. (Applausi). E Scarpinato usa il termine «malintenzionati», frutto di un giustizialismo che è ontologico, per cui il cittadino non è un cittadino che ha dei diritti costituzionalmente garantiti: per lui è un malintenzionato, uno di cui ancora non è stata provata la criminalità. Di questo si parla. (Applausi).
Di fronte a questo atteggiamento culturale di Roberto Scarpinato, dei grillini e dei giustizialisti, mi stupisce il silenzio del PD, che non prende le distanze da un atteggiamento allucinante. Non sono malintenzionati: sono i cittadini, caro Scarpinato! (Applausi).
PRESIDENTE. Naturalmente, quando ci rivolgiamo non alla Presidenza o citiamo colleghi, ovviamente siamo tutti senatori e senatrici.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.204, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «gravi indizi di reato si applica l'articolo 203».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.205 a 1.212.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.213, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alla parola «condotta».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.214.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.215, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.216.
SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella mia esperienza di sequestri di cellulari e di materiale informatico ho purtroppo avuto a che fare con tanti malintenzionati che sono stati condannati con sentenza definitiva. (Applausi). Ho dovuto sperimentare che alcuni di questi malintenzionati sono stati capaci di alterare i dati sequestrati. Pertanto, non vi è alcuna volontà di offendere i cittadini, ma è un dato che traggo dalla mia esperienza.
Premesso questo, l'emendamento in esame insiste sul punto. Se vogliamo garantire la genuinità del materiale sequestrato e considerare il pericolo che possa essere alterato da remoto, dobbiamo accelerare le operazioni di duplicazione. L'emendamento prevede pertanto che le operazioni di duplicazione debbano svolgersi nel più breve tempo possibile e non oltre le settantadue ore. Mi pare una garanzia per tutti e non capisco perché una proposta di questo genere debba meritare un intervento come quello del senatore Renzi. (Applausi).
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo per dichiarare il voto contrario del mio Gruppo e ricordare a quest'Assemblea che i malintenzionati sono tali soltanto dopo il giudizio.
Qui stiamo parlando di una fase molto preliminare nella quale, in questo momento, nel nostro Paese, vengono portati via degli strumenti che contengono tutta la nostra vita senza alcuna garanzia sia per chi sarà poi riconosciuto come malintenzionato, sia per chi sarà poi riconosciuto completamente innocente. Queste seconde persone - come anche le prime, mi lasci dire - hanno tutte dei diritti garantiti dalla nostra Carta costituzionale e che in questo momento non sono efficaci.
È veramente preoccupante una visione del diritto penale, per esempio, nella quale qualcuno dice, soprattutto se ha un'esperienza come pubblico ministero e pubblica accusa, che sarebbe auspicabile sequestrare un telefono per poterci trovare all'interno un estratto conto. Mi viene da dire che, nell'esperienza di tutti noi, è parte il fatto che, se la Polizia giudiziaria va in una banca e chiede l'estratto conto, le viene dato. Non c'è bisogno di andare a prendere un telefonino per fare una pesca a strascico. Si va nel luogo dove si può ottenere il mezzo di prova, con le maggiori garanzie possibili per l'imputato. Allora tu, Polizia giudiziaria, fai la fatica di andare a reperire l'estratto conto nella filiale di banca e non andando a prendere il telefonino che contiene i dati sanitari, i ricordi e i fatti personali. Mi spiego? (Applausi).
Noi stiamo cercando di operare nell'ambito di un diritto penale che vuole andare a pescare il malintenzionato - come dice il collega Scarpinato - ma nel rispetto delle garanzie costituzionali. Altrimenti entriamo in un'ottica del diritto penale nella quale, pur di condannare qualcuno, si fa strame delle garanzie costituzionali, nella visione secondo cui esistono non innocenti, ma soltanto colpevoli non ancora identificati; una concezione del diritto penale che abbiamo conosciuto non solo, purtroppo, negli studi televisivi di questo Paese, ma soprattutto, dolorosamente, nelle aule di giustizia di questo nostro Paese. (Applausi).
GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Da vecchio psichiatra e antico politico vorrei capire, perché il termine mi spaventa molto per chi lo esprime, cosa significa in realtà "malintenzionato". È qualcuno che guarda l'anima di qualcuno in una profezia auto-avverante? O è il solito, riprovevole atteggiamento di chi vede il male potenziale in un altro, senza avere alcuna categoria scientifica né etica? A me questa cosa fa schifo e paura. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.216, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.217, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alla parola «dati».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.218.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.219, sostanzialmente identico all'emendamento 1.220.
SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPINATO (M5S). Il comma 10 del disegno di legge in esame prevede che, in alcuni casi di reati particolarmente gravi, si possa fare a meno della procedura di duplicazione, che abbiamo detto dura quindici giorni. In particolare, si fa riferimento ai procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-bis, e 371-bis; si tratta di reati di mafia e di altri reati di questo genere. Noi proponiamo di inserire in questo elenco anche i reati del codice rosso e i reati più gravi contro la pubblica amministrazione. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.219, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.220, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.221.
SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPINATO (M5S). Prendiamo atto che non sono stati inseriti... (Commenti del senatore Licheri).
PRESIDENTE. Senatore Licheri, confidi nella Presidenza. Anche lei, senatore Borghi. (Commenti). No, senatore Licheri, le chiedo veramente la cortesia. Il dibattito ha già una sua giusta e non solo legittima, ma auspicata dialettica. Prego, senatore Scarpinato.
SCARPINATO (M5S). Prendiamo atto che non sono stati inseriti i reati del codice rosso e i reati contro la pubblica amministrazione. Questo emendamento propone di inserire, tra i reati gravi, il reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Viviamo in un Paese in cui leggiamo ogni giorno, da Torino a Palermo, di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione (Applausi), di comitati di affari, di cricche in combutta con i mafiosi, che stanno dissanguando le risorse del Paese. Vogliamo ritenerlo grave o no questo reato? (Applausi).
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, questi emendamenti allargano sui reati sui quali si indaga, il che non significa che le persone che sono indagate siano colpevoli. Anche il caso di... (Commenti). Sì, però può darsi anche il contrario.
Presidente, mi permetto di ricordare alla collega Maiorino, per il suo tramite, che fintanto è vigente la Costituzione del 1948 tutti gli imputati sono innocenti fino a sentenza definitiva. (Applausi). Non può essere, senatrice Maiorino. Tutti gli imputati sono innocenti fino a sentenza definitiva e come tali vanno trattati, anche coloro... (Commenti).
PRESIDENTE.Un momento, senatore Scalfarotto.
Senatore Renzi, consentite alla Presidenza di tentare di regolare il dibattito. Intanto chiederei al vice ministro Sisto se può cortesemente riprendere posto, così la sua presenza ci aiuta a rasserenare il dibattito acceso.
Senatore Scalfarotto, la prego di proseguire, interloquendo sempre tramite la Presidenza.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Vorrei ricordare che questa è proprio la difficoltà nella quale ci imbattiamo: far ricordare alla nostra opinione pubblica e anche agli illustri membri di questa Camera che tutti gli imputati, anche quelli indagati per i crimini più odiosi, sono innocenti fino a sentenza definitiva. Non è che se io vengo indagato... (Commenti). Presidente, con la collega senatrice Maiorino ho un ottimo rapporto, però...
PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, si rivolga alla Presidenza. Chiedo anche a lei di aiutare la Presidente a far svolgere il dibattito. (Commenti).
Colleghi, non è che se aggiungete i vostri commenti aiutiate il senatore Scalfarotto. Ho testé richiamato la senatrice Maiorino. Senatore Renzi, non sta aiutando il collega.
Prego, senatore Scalfarotto, prosegua.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Presidente,mi scusi, ma non è il collega Renzi che mi deve aiutare. Mi deve aiutare lei.
PRESIDENTE. È esattamente quello che sto facendo, senatore Scalfarotto. Solo per chiarezza, lo dico a lei e a tutti i colleghi: come richiamo la senatrice Maiorino se parla mentre lei sta intervenendo, lo faccio anche con colleghi del suo Gruppo. E lo faccio nel momento in cui sto cercando di tutelare il suo intervento e soprattutto sto invitando l'Assemblea ad ascoltarla. Adesso la prego di proseguire.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Tentavo di dire che la cosa che mi preoccupa è che...
PRESIDENTE. Senatore De Carlo, eravamo su questo lato in questo momento, ma mi rivolgo anche a lei. Prego, senatore Scalfarotto, in questo momento lei suscita una certa partecipazione. La prego, però, di proseguire.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). La cosa mi preoccupa perché io sto dicendo una cosa assolutamente scontata. E mi turba il fatto che sollevi ironie e battute il principio che tutti gli imputati sono innocenti fino a sentenza definitiva e che la gravità del reato ascritto a una persona non è che lo renda un po' meno innocente, e quindi non è che la presunzione d'innocenza vale per il divieto di sosta e non vale per i reati di mafia. (Applausi). La presunzione di innocenza vale per tutti e, quindi, tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva. Ce ne dimentichiamo perché, per esempio, le nostre carceri sono imbottite, piene zeppe di gente che è in prigione prima della sentenza definitiva. (Applausi).Siamo entrati in un'ottica della quale culturalmente e politicamente è soprattutto responsabile il MoVimento 5 Stelle - lo vediamo anche dal mercato del pesce indegno che è stato messo in scena questa mattina - per il quale la presunzione di innocenza in questo nostro Paese non vale più. (Applausi. Commenti).
Mi faccia dire un'ultima cosa, signora Presidente: la presunzione di innocenza si applica anche a quelli che oggi stanno sulle prime pagine dei giornali.
Il senatore Scarpinato ha fatto riferimento, per indicare i malintenzionati, a coloro che oggi sono indagati e sono sulle prime pagine dei giornali come indagati. (Commenti).
PRESIDENTE. Adesso davvero mi costringete a chiamare nominalmente i colleghi che non solo interrompono, ma interloquiscono anche col senatore Scalfarotto che ha diritto, come tutti in Aula, a terminare il suo intervento. Pertanto, senatore Licheri, non mi costringa a richiamarla verbalmente.
La Presidenza insindacabilmente richiama i colleghi che stanno interrompendo inopinatamente il senatore Scalfarotto. Pertanto, senatore, la prego di concludere e chiedo anche agli altri colleghi di lasciare che sia la Presidenza a richiamare, ove necessario.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Se si tenesse il tempo come nel basket penso che avrei impiegato due minuti.
PRESIDENTE. Non si preoccupi, perché sui tempi sono garante sempre io.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Io non ho citato gli articoli che parlano dell'inchiesta di Torino, ma qualcuno lo avrà fatto.
Dico che noi votiamo contro questi emendamenti perché secondo noi i malintenzionati, cioè i colpevoli di reati, vanno perseguiti, ma non a discapito delle loro garanzie costituzionali.
Noi, pertanto, ci dobbiamo attrezzare ed è questa la ragione per la quale, quando il senatore Scarpinato ha presentato emendamenti per l'assunzione di più magistrati, noi li abbiamo sempre votati. A nostro avviso dobbiamo mettere gli inquirenti in condizione di fare le loro indagini, ma non prendendo scorciatoie, non sacrificando i diritti dell'imputato. Va condannato il colpevole nel rispetto dei diritti costituzionali, perché questa è la Repubblica italiana. Quella che avete visto in scena in questo momento non è la Repubblica nata dalla Costituzione del 1948. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.221, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.222, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.223, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.224, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «del dispositivo».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.225.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.226, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.227, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.228 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.229, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.230, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.231, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.232, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Tron Zanella» di Schio, in provincia di Vicenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690 (ore 12,35)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.233, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.234, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, e all'emendamento 1.235, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.236.
SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, vorrei spiegare l'emendamento 1.236 con un esempio concreto. Supponiamo che un pubblico ministero ottenga dal giudice l'autorizzazione al sequestro di un cellulare di un'esponente della Guardia di finanza che abbia fatto un accesso abusivo per le segnalazioni di operazioni sospette e ottenga questo sequestro per reato di accesso abusivo. Poniamo che, effettuato il sequestro, esaminando le chat, accerti che quel poliziotto l'accesso abusivo l'ha fatto dietro la corresponsione di una somma di denaro da parte di terzo (reato di corruzione). Ebbene, il comma 14 di questo disegno di legge stabilisce che il pubblico ministero non potrà utilizzare quella chat per il reato di corruzione.
Noi chiediamo, facendo ricorso alla sentenza Cavallo delle Sezioni unite della Cassazione, che almeno nei casi in cui vi sia una connessione tra reati, come nel caso in esame, e cioè che un reato sia stato commesso per eseguirne un altro, siano utilizzabili le chat. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.236, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.237, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'ordine del giorno G1.200.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, chiedo al rappresentante del Governo e al relatore di riconsiderare il proprio parere, perché quello che facciamo con questo ordine del giorno è semplicemente provare a portare lungo le linee logiche il disegno di legge e completarlo su alcune questioni che ci sembrano non risolte.
Quello che chiediamo, cioè, è che il contraddittorio e il potere decisionale del giudice delle indagini preliminari, quindi del giudice terzo, si applichino praticamente in ogni occasione, salvo casi assolutamente eccezionali. Proviamo a far diventare una regola quella per la quale, quando c'è un sequestro di un device tecnologico, di uno strumento tecnologico come un telefonino, il pubblico ministero e l'imputato - diciamo la parte contro la quale si procede - possano avere un contraddittorio davanti al giudice.
Tra le altre cose, sempre nell'ordine del giorno, chiediamo di estendere le tutele a quella parte della messaggistica che c'è nel telefono, per esempio quella che intercorre tra il soggetto proprietario dello strumento e il proprio difensore, che è un argomento del quale in Commissione ci siamo abbondantemente occupati dall'inizio della legislatura.
Quindi, è un ordine del giorno e non un emendamento, perché non pretende di avere efficacia normativa immediata, ma chiede al Governo di valutare la possibilità che in futuro, de iure condendo, si attui la filosofia che ha ispirato questo disegno di legge; filosofia su cui, al di là di tutte le varie declinazioni su cui abbiamo ovviamente dei disaccordi, c'è l'accordo - mi pare - generale di arrivare a legiferare sulla materia, tenuto conto del paradigma principale che le decisioni le prende il giudice per le indagini preliminari che è terzo, il pubblico ministero è parte, l'imputato può difendersi nel contraddittorio, come poi è la natura del processo accusatorio. Niente di rivoluzionario.
MAIORINO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Su che cosa, senatrice Maiorino?
MAIORINO (M5S). Signora Presidente, credo che abbiamo passato il 30 per cento dei voti per oggi e, quindi, la diaria ce la siamo guadagnata. Vedo che il presidente Renzi... (Applausi. Commenti).
PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, per cortesia, si rivolga alla Presidenza.
MAIORINO (M5S). Togliere la scheda dal banco, grazie.
PRESIDENTE. Intanto la Presidenza è attenta, anche con la segnalazione dei senatori Segretari, che non ci siano voti che non corrispondano alla presenza.
FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, se qualcuno ha pensato che io votassi al posto del senatore Renzi, visto che non c'è stata alcuna votazione... (Commenti). La tessera l'ho tolta. Visto che qualcuno ha fatto un'insinuazione per eventuali voti, preciso che da questi banchi non è abitudine votare per conto di altri colleghi. Non so in altri posti dove l'onestà è di casa. (Applausi. Commenti).
PRESIDENTE. Senatrice Fregolent, ho detto con estrema chiarezza che questa Presidenza è attenta. (Commenti). Senatrice Fregolent, prima che lei intervenisse, questa Presidenza mi sembra che abbia già precisato con molta nettezza. Proseguiamo, perché sul punto ho già risposto che non c'era alcuna questione rilevata da questa Presidenza.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.200, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,42)
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Procediamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.202, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.203, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.204, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.205, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.206, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.207, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.208, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.209, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.210, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, e all'emendamento 2.211, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.212, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.213, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.214, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.215, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.216, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Procediamo alla votazione dell'emendamento all'articolo 3.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 4.0.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, ho illustrato, in occasione dell'esame dei precedenti emendamenti, quali saranno le conseguenze dell'entrata in vigore di questo disegno di legge. Dal giorno dopo l'entrata in vigore, il pubblico ministero che vorrà sequestrare documenti che non hanno natura di corrispondenza dovrà chiedere l'autorizzazione del giudice, se questi hanno un supporto informatico. Questo determinerà l'incompatibilità di tali giudici a comporre successivamente i collegi giudicanti.
Questo significa che nei piccoli tribunali, dove c'è un organico da venti a ventidue persone, si determina il pericolo di una paralisi. Se aggiungiamo che la riforma Nordio prevede un collegio per le ordinanze di custodia cautelare, ci rendiamo conto di trovarci dinanzi al pericolo di una paralisi degli uffici giudiziari, a meno che non si provveda, ora e non tra due anni, ad aumentare l'organico in modo congruo.
Noi chiediamo che queste riforme, se devono camminare, camminino sulle gambe dei giudici che sono negli uffici e non determinino la paralisi degli uffici programmati. Se così fosse, noi ci troveremmo dinanzi a una inefficienza programmata, che lede il diritto dei cittadini ad un processo rapido ed efficiente.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole su questo emendamento. Spiego che voteremo a favore perché questo è l'approccio che ci convince. Ogni qualvolta sono stati presentati emendamenti nei quali sono state chieste maggiori risorse, non solo per la magistratura, ma anche per il personale della Polizia penitenziaria e per tutto il personale che lavora nelle carceri (psicologi, psichiatri o mediatori culturali), abbiamo sempre votato a favore e voteremo a favore.
Non ci convince, invece, l'idea che, dato che non ci sono sufficienti risorse, il prezzo delle carenze organizzative della giustizia si ribalti sulle garanzie costituzionali del cittadino. Quando sento dire che non si può fare l'udienza collegiale per la convalida del provvedimento di custodia cautelare perché non abbiamo abbastanza magistrati rispondo che, pazienza, questo è un problema dello Stato. La nostra carenza organizzativa non può mica risolversi con una riduzione delle garanzie dei cittadini, perché saremmo pazzi. (Applausi).
Non è pensabile - dato che lo Stato non ce la fa a organizzarsi - limitare gli spazi di libertà dei cittadini. Allora, se ci vogliono più magistrati perché il processo sia equo, giusto e anche efficace (perché, lo voglio sottolineare, l'interesse alla repressione del crimine sta seduto su questi banchi come tra tutti gli altri banchi, anche quelli sotto i nostri), pensiamo soltanto che l'obiettivo a cui tendere, cioè quello di combattere la criminalità, non si possa risolvere, poiché non abbiamo gli strumenti, nel dire: cari cittadini, questo abbiamo e quindi voi, i vostri diritti costituzionali, li vedete ridotti. Questo non è pensabile.
Pertanto, con la stessa energia, forza e determinazione con la quale abbiamo votato praticamente contro tutti gli emendamenti a questo disegno di legge, che ci pare un disegno di legge di civiltà, voteremo a favore dell'emendamento 4.0.200; perché, se per reprimere la criminalità, vogliamo rafforzare il meccanismo della giustizia, le porte sono non aperte, ma apertissime. Anzi, vediamo se in sede di legge di bilancio (anche se il DEF è misterioso, quindi non sappiamo bene come la faremo) il viceministro Sisto e i suoi colleghi ci porteranno risorse per la giustizia e non tagli.
Intanto a questo emendamento aderiamo con convinzione e con convinzione voteremo a favore. (Applausi).
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.200, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Coord. 1, presentata dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Colleghi, alle ore 14,45 il Presidente del Senato ricorderà le vittime dell'incidente di Suviana. Poiché è convocato il Consiglio di Presidenza, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 14,45.
(La seduta, sospesa alle ore 12,53, è ripresa alle ore 14,50).
Presidenza del presidente LA RUSSA
La seduta è ripresa.
Colleghi, ho invitato i Presidenti di Gruppo a richiamare i parlamentari in Aula, perché fra un attimo riprenderemo la discussione del disegno di legge recante disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici: nel frattempo, ricordo che nella mattinata di oggi si è concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti riferiti a questo provvedimento, ci saranno fra poco le dichiarazioni di voto finali (sono iscritti i senatori Scalfarotto, Zanettin, Scarpinato, Erika Stefani, Verini e Berrino) e poi passeremo alla votazione finale.
Sulla tragedia occorsa presso la centrale idroelettrica di Bargi
PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Cari senatori e care senatrici, come sapete, purtroppo ieri una violenta esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi, nel bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino bolognese, ha provocato il decesso di tre persone; almeno cinque sono gli operai rimasti feriti e quattro quelli che risultano tuttora dispersi. Mi sono personalmente informato, fino a pochi minuti fa, della situazione. Lo scenario, come mi è stato riferito, è tuttora molto critico e anche pericoloso. Mentre vi parlo, i soccorritori - a cui rivolgo il mio e il vostro sincero ringraziamento - sono ancora impegnati nelle operazioni, in condizioni difficilissime.
Quella di Suviana è l'ennesima tragedia avvenuta sul posto di lavoro: ancora una volta, vite spezzate laddove ci si reca per lavorare. Questo è un dramma enorme, che continuiamo a vivere quasi ogni giorno. Quella di Suviana è una tragedia non attesa, perché non ci potevano essere avvisaglie. Eppure è giusto e doveroso, appena sarà possibile, una volta finiti i lavori di intervento immediato, capire fino in fondo cos'è successo.
Nonostante negli anni siano stati diversi gli aggiornamenti al sistema normativo, tuttavia ci troviamo ancora oggi a commemorare dei morti. Avere più sicurezza è un impegno difficile, lo sappiamo bene; ma non è, non può essere e non deve essere un impegno impossibile. Occorre però la volontà di tutti, nessuno escluso, dalle istituzioni, centrali e locali, e dalle imprese ai lavoratori stessi, passando infine per le figure preposte al controllo della sicurezza: ognuno deve fare la propria parte.
Desidero, care senatrici e cari senatori, formulare in quest'Aula il cordoglio personale e quello del Senato alle famiglie delle vittime e gli auguri di pronta guarigione agli operai rimasti feriti. La nostra sincera vicinanza va inoltre alle famiglie dei dispersi e la loro speranza è anche la nostra speranza e il dolore di tutte le famiglie di chi è rimasto coinvolto è anche il nostro dolore.
Vi chiedo di osservare qualche attimo di silenzio. (L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).
Sulla scomparsa di due carabinieri nell'incidente stradale occorso nel salernitano
PRESIDENTE. Voglio ricordare anche i due Carabinieri morti nell'incidente stradale nel Salernitano, il maresciallo Francesco Pastore e l'appuntato Francesco Ferrara. All'Arma dei Carabinieri e ai familiari dei due militi vanno la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690 (ore 14,56)
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge in titolo. Nel corso della mattinata si è concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti riferiti al provvedimento.
Passiamo alla votazione finale.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Italia Viva - Il Centro - RenewEurope per annunciare - lo dico sin dall'inizio - il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. Il nostro è un voto convinto a favore di una norma che penso abbiamo atteso anche per troppo tempo.
La nostra legislazione fa fatica a star dietro agli sviluppi tecnologici e ai cambiamenti rapidissimi del nostro modo di vivere e una questione che sicuramente avevamo aperta davanti agli occhi è quella del nostro rapporto con questi strumenti tecnologici che ormai, come tanti colleghi anche durante la discussione generale hanno detto, sono diventati veramente parte integrante delle nostre vite, quasi un prolungamento delle nostre mani, dei nostri occhi e delle nostre teste, soprattutto i telefoni cellulari. Questi strumenti contengono al loro interno sostanzialmente tutta la nostra vita, perché dentro un telefono cellulare ci sono ovviamente tutti gli indirizzi delle persone che conosciamo e le nostre fotografie dei nostri momenti privati; attraverso l'utilizzo del telefono cellulare possiamo sapere dov'era una persona in un certo momento, perché ogni fotografia digitale reca un luogo e un'ora molto precisi, quindi ci permette di ricostruire tutto, anche i dati della salute di una persona; i nostri conti correnti ormai sono praticamente dentro il nostro telefono cellulare, tramite il quale possiamo sapere quanti soldi ci sono nel conto corrente, quali sono gli investimenti fatti da una persona o i pagamenti che ha eseguito. Oppure, non avete mai pensato ai nostri acquisti online? Il profilo come consumatore di ognuno di noi è determinato dal fatto che si compra sempre più online e sul vostro account di Amazon si saprà se vi piace comprarvi un paio di scarpe anziché un altro, che libri leggete o che musica ascoltate. È chiaro quindi che intorno a quegli strumenti è necessario stabilire una rete di protezione, che è quella che i nostri costituenti e il legislatore fino ad oggi consideravano propria della corrispondenza e delle conversazioni, tutte cose che oggi non esistono quasi più. Da quanto tempo - mi viene da chiedervi, colleghi e colleghe - non comprate un francobollo e non spedite una lettera cartacea? Oppure, mi viene da chiedervi quanto oggi telefonate a voce e quanto scrivete su WhatsApp.
Ci pensavo ieri, ascoltando il collega Bazoli, quando diceva che sono state allargate alla messaggistica le stesse norme delle intercettazioni. Penso che sia giusto. Non so cosa capiti nella vostra esperienza, ma di telefonate a voce a me capita di farne veramente poche: scrivo e il messaggino di WhatsApp è la telefonata di oggi. Per questo credo che quel messaggino WhatsApp debba avere precisamente le stesse regole di protezione costituzionale delle nostre conversazioni, perché la sua funzione è la stessa. Così non è, perché a oggi un telefonino poteva essere sostanzialmente sequestrato senza particolari garanzie, con tutto quello che ne deriva (e considerate che ne derivano conseguenze molto serie, per questo mi permetto di raccontarvi una storia di vita vera).
Mi richiamo a un caso di sequestro di una serie di telefoni e di computer fatto in una giornata di dicembre alle ore 6 di mattina, quando un bel numero di persone (parliamo di diverse decine) si sono sentite suonare il citofono e un gruppo di finanzieri (credo più o meno 150) è salito nelle loro case, nonostante fossero incensurati e non accusati di nulla, e portato via i loro computer e in particolare i telefoni. Erano finanziatori di una fondazione politica, il cui nome è Open, e tutti contributori tramite fondi che erano versati assolutamente in modo trasparente attraverso bonifici bancari, che - mi viene da dire - erano facilissimi da reperire, perché bastava andare in banca, chiedere l'estratto conto della fondazione Open e sarebbero risultati tutti. Invece si prendono questi strumenti, che contengono tutte le cose di cui vi ho parlato sin qui, e vengono portati via ai legittimi titolari, le cui vite, ben al di là di quel singolo finanziamento fatto alla fondazione Open, sono state nelle mani degli inquirenti e purtroppo, come accade spesso nel nostro Paese, sono finite sui giornali: tutto.
Mi si viene a dire che dobbiamo essere pronti a sconfiggere, come dice il nostro collega senatore Scarpinato, i malintenzionati, ma in questo caso di malintenzionati non ce n'erano (e comunque, come dicevo questa mattina, questi si vedono a valle del processo penale, non all'inizio). Tuttavia queste persone, giustamente, hanno chiesto tutela alla magistratura e ci sono state cinque sentenze della Corte di cassazione, che è fatta da magistrati, i più alti magistrati del Paese, che hanno detto chiaramente alla procura di Firenze che quei sequestri erano illegittimi. Vi leggo parole scritte dalla Suprema corte di cassazione: si trattava di una ricerca di dati esplorativa e sproporzionata, di un sequestro onnivoro ed invasivo di una serie indifferenziata di dati personali; si trattava - dice ancora la Cassazione - di un sequestro strutturalmente asimmetrico rispetto alla notizia di reato per cui si procedeva. Cinque volte la Corte di cassazione afferma che quel sequestro era sbagliato, fatto male, ingiusto e ingiustificato, tant'è che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha dovuto riconoscere, praticamente quasi all'unanimità (diciamo a larghissima maggioranza), che quelle cinque sentenze della Corte di cassazione costituivano fumus persecutionis nei confronti di un parlamentare.
Mi viene da dire: se quella persona non fosse stata un parlamentare? Se non avesse avuto gli strumenti che ha un parlamentare, che tipo di tutela avrebbe avuto in una situazione del genere? Io credo che queste tutele vadano riconosciute a tutti. Bisogna che torniamo - e orgogliosamente - nell'alveo della presunzione di innocenza. Dobbiamo recuperare la cultura delle garanzie del processo penale (Applausi), perché quella è la cultura della democrazia, dello Stato di diritto, dell'habeas corpus. La democrazia nasce da lì: dal limitare il potere coercitivo dello Stato, che si ferma davanti alle garanzie riconosciute all'imputato.
Le nostre democrazie nascono da lì.
Questo disegno di legge allora non fa altro che implementare questo principio. Poi la Corte costituzionale - non voglio entrare nell'esame della sentenza n. 170 - ha inverato quello che sto dicendo in una sentenza che, appunto, dice che quella messaggistica equivale a corrispondenza e non a semplice documentazione. Questo disegno di legge in fondo fa questo e lo fa anche in modo ragionevole, perché, per esempio, stabilisce che, in caso di urgenza, sia ancora il pubblico ministero a occuparsi di queste incombenze, anche se ovviamente con le garanzie dell'intervento del gip.
Noi ci siamo permessi, con convinzione, di presentare un ordine del giorno che malauguratamente la maggioranza - e in questo fa sempre capolino quel dualismo tra garantismo e "manettarismo" che contraddistingue questo Governo - non ha accolto. Avremmo voluto un maggiore coraggio per definire in modo completo il ruolo del giudice delle indagini preliminari che, in quanto terzo e imparziale, nel quadro di un processo accusatorio, deve mettere le due parti in una situazione di piena parità. Il Governo non lo ha fatto, ma comunque pensiamo che questo disegno di legge rappresenti un grande passo avanti. Si era capito che serviva, anche all'esito dell'importante indagine conoscitiva che abbiamo fatto in Commissione giustizia, e devo dire che sulla necessità di questo disegno di legge concordavano alla fine tutti i Gruppi.
È proprio in questo spirito che accogliamo il disegno di legge in esame, che è un provvedimento di civiltà che migliora l'assetto, anche costituzionale e democratico, del nostro Paese. Per queste ragioni il nostro Gruppo voterà con convinzione a favore. (Applausi).
Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 15,07)
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signora Presidente, il disegno di legge in esame, di cui siamo orgogliosamente promotori, va a colmare una grave lacuna dell'ordinamento e rappresenta - io credo - un caposaldo della riforma della giustizia in chiave garantista, voluta da questa maggioranza di centrodestra, in particolare da Forza Italia, come elemento qualificante della nostra azione politica.
Si deve ricordare che nel primo anno di questa legislatura la Commissione giustizia del Senato, su impulso della presidente Bongiorno, ha avviato un'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, al fine di evidenziare le criticità e i possibili interventi normativi per meglio bilanciare, in chiave garantista, i rapporti tra difesa e pubblica accusa, che sono stati alterati negli ultime legislature a seguito di legislazioni manettare e giustizialiste.
Da tale poderoso lavoro è emersa, tra le altre cose, la necessità di questo disegno di legge e di una disciplina del sequestro dello smartphone, che, a fronte di una sempre più sofisticata digitalizzazione della società, contemperasse le obiettive esigenze delle indagini, per accertare e punire chi commette reati, assicurandolo alla giustizia, con la tutela della privacy dei cittadini, che - ricordiamolo - è un diritto primario di rango costituzionale, protetto dall'articolo 15 della Costituzione.
Il tumultuoso progresso tecnologico ha trasformato infatti il telefono cellulare, lo smartphone che tutti adoperiamo e portiamo con noi, nella scatola nera della vita di ciascuno. Nello smartphone finiscono registrati non solo i contatti telefonici, le chat delle applicazioni di messaggistica e le email, ma anche le foto, i video della vita privata, i dati sanitari, fiscali, bancari, talvolta anche registrazioni della sfera intima. Nello smartphone finiscono però anche i dati di terzi, perché ormai questi strumenti sono diventati anche sostituti delle relazioni interpersonali, che sempre più si svolgono attraverso scambio di messaggi scritti o vocali. Acquisire in modo massivo i contenuti di un telefonino significa quindi violare e travolgere la privacy non solo dell'indagato, ma anche di soggetti terzi del tutto estranei alle indagini.
Ad oggi, colleghi, nessun atto investigativo è invasivo della privacy di un indagato e di coloro che con lui abitualmente interagiscono quanto il sequestro dello smartphone, che ha la capacità di mettere letteralmente a nudo l'universo mondo dei soggetti coinvolti.
Le tradizionali intercettazioni telefoniche o ambientali non hanno mai avuto nel nostro ordinamento una pervasività nemmeno paragonabile. A fronte della prodigiosa evoluzione tecnologica, le norme codicistiche del sequestro penale appaiono obsolete ed inadeguate e necessitano di una revisione.
Credo sia chiaro a tutti in quest'Aula che in un'inchiesta penale esiste una differenza abissale tra, ad esempio, il sequestro a fini probatori di un documento e il sequestro del telefonino. Il sequestro di smartphone, in relazione ai dati altamente sensibili in esso contenuti, necessita pertanto di disciplina ad hoc e dovrà essere quindi circondato da garanzie paragonabili piuttosto a quelle proprie delle intercettazioni rispetto a quelle tradizionali del sequestro probatorio.
La selezione dei loro contenuti dovrà poi essere assistita da un contraddittorio tra le parti per decidere cosa sia rilevante a fini processuali, anche in relazione alla conservazione dei dati nell'archivio digitale delle intercettazioni, e cosa invece non è penalmente rilevante, deve rimanere segreto, non transitare nel fascicolo del dibattimento e tantomeno finire sulle pagine dei giornali. Ciò è esattamente quanto è previsto da questo nostro disegno di legge, che propone di introdurre l'articolo 254-ter del codice di procedura penale, prevedendo una specifica disciplina per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali, prevedendo, riguardo alla procedura, che l'autorità giudiziaria possa procedere mediante decreto motivato che indichi espressamente le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione all'oggetto delle indagini, con criteri di proporzionalità e adeguatezza.
Originariamente, il disegno di legge a mia prima firma prevedeva che a disporre se questo fosse il pubblico ministero. Molto opportunamente - io credo - il relatore, senatore Rastrelli, che ringrazio per l'accurato e approfondito lavoro svolto in Commissione, ha delineato con una riformulazione una procedura diversa e ancora più garantista di quella ipotizzata nella prima stesura. Il sequestro dello smartphone, nel testo che andiamo a votare, viene infatti disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero. Viene quindi inserita una cosiddetta finestra di giurisdizione nella quale, a maggior garanzia dell'indagato e dei terzi coinvolti nei contatti, è chiamato ad esprimersi un giudice e non solo il rappresentante della pubblica accusa. Anche il giudizio sulla penale rilevanza dei dati da acquisire al fascicolo è di competenza del gip.
Sulla giurisdizionalizzazione del procedimento mi pare siano ora d'accordo - almeno così ho colto dagli interventi sia in discussione generale che questa mattina nell'illustrazione degli emendamenti - anche le opposizioni.
Va ribadito che ciò che è penalmente rilevante deve rimanere nell'archivio segreto, non deve essere acquisito al fascicolo del dibattimento né tantomeno divulgato a terzi o, peggio, ai media.
Spiegherò, signor Presidente, perché sottolineo in modo così netto e preciso la necessità di mantenere segreti i dati acquisiti con il sequestro dello smartphone.
Poco fa il senatore Scalfarotto nel suo intervento ha parlato di un caso di vita vera. Anch'io, per il suo tramite, signor Presidente, al senatore Scalfarotto parlerò di un caso di vita vera e concreta. Il sottoscritto è stato in passato indirettamente interessato dal sequestro di un telefonino di un soggetto terzo. Ancora oggi la mia chat di messaggi Whatsapp scambiati con Luca Palamara, conosciuto ai tempi della mia consiliatura al Consiglio superiore della magistratura, è online sul sito di un noto quotidiano. Qualunque collega interessato può verificarlo; l'abbiamo fatto ieri in diretta durante la discussione generale insieme con il relatore, senatore Rastrelli. La mia chat con Luca Palamara non aveva né ha mai avuto rilevanza penale né tantomeno disciplinare, né tantomeno per così dire "gossippara", al punto che nessun media l'ha mai né commentata né rilanciata. Aveva contenuti esclusivamente istituzionali e di circostanza. Ciò nonostante, questa chat ancora oggi è pubblica, in quanto prima oggetto di un sequestro, poi acquisita al fascicolo di indagine, transitata quindi sulle pagine dei giornali e infine online. Non ho mai fatto una questione politica di ciò, anche se riguardava un periodo nel quale ero pure parlamentare e quindi protetto dalle speciali guarentigie dell'articolo 68 della Costituzione, ma credo che ciò sia stato comunque un fatto ingiusto ed esagerato.
In quella vicenda, molto peggio è andata a tanti magistrati interlocutori di Palamara. Le loro chat, dichiarate penalmente irrilevanti, dichiarate disciplinarmente irrilevanti, giudicate irrilevanti anche sotto il profilo della incompatibilità in prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura, divenute pubbliche, però, sono state utilizzate impropriamente per penalizzare prospettive di carriera, mortificare professionalità, esporre alla gogna mediatica. Talune contenevano espressioni gergali, confidenze improprie, talvolta addirittura epiteti scurrili, poco confacenti alla funzione, ma sono convinto dovessero comunque rimanere segrete, coperte dalla tutela dell'articolo 15 della Costituzione, e che sia stato un abuso divulgarle. Con questo intervento normativo si potrà dunque porre finalmente un freno a scempi di tale natura.
Ho ascoltato con attenzione le critiche che sono state portate a questo provvedimento nel corso della discussione generale e nel dibattito di questa mattina. Non mi convince, senatore Scarpinato, chi critica le maggiori garanzie per il cittadino indagato previste da questo disegno di legge. Io replico che le garanzie non sono mai troppe, se sottese alla tutela di principi di rango costituzionale, come il diritto alla privacy e la presunzione di non colpevolezza.
Non mi pare pertinente neanche l'esempio citato, sempre dal senatore Scarpinato, ma anche dal senatore Bazoli, con riferimento all'ipotesi di reato contestata al finanziere responsabile di un presunto dossieraggio ai danni di politici piuttosto che di uomini e donne dello spettacolo. Nel caso specifico, per il reato di cui all'articolo 615-ter del codice penale, aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale dell'agente e dall'accesso ad una banca dati di pubblico interesse, la pena prevista varia da un minimo di anni tre al massimo di anni otto e giustifica quindi, anche de iure condendo, sia le intercettazioni telefoniche che il sequestro di chat e mail.
L'approvazione di questo disegno di legge, come sottolineato da molta dottrina, è urgente e, per certi versi, addirittura tardiva, perché di fatto va a recepire un'evoluzione giurisprudenziale già matura, che si ispira in particolare alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 e a diverse sentenze della Corte di cassazione.
In conclusione dell'intervento voglio ringraziare il vice ministro Sisto per il proficuo lavoro svolto in Commissione, sempre a supporto della nostra iniziativa legislativa, che si colloca nell'alveo della poderosa riforma della giustizia di stampo garantista, cui Forza Italia lavora e i cui contorni si stagliano sempre più nitidamente in questi mesi.
Come ieri è stato ricordato in discussione generale in Commissione giustizia, stiamo per approvare un nuovo testo della disciplina della proroga delle intercettazioni, che pure è stato ispirato dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva della Commissione giustizia. Nel disegno di legge Nordio, già votato in questo ramo del Parlamento e di prossima approvazione alla Camera, è stato trasposto il divieto assoluto di intercettazioni delle conversazioni tra avvocato e cliente, che pure era stato ispirato dalla stessa indagine conoscitiva. In Commissione giustizia voteremo a breve anche la riforma della prescrizione, che tornerà ad essere un istituto di diritto sostanziale.
Insomma, rimane solo la separazione delle carriere, alla quale Forza Italia tiene molto, ma che il ministro Nordio ha annunciato passerà a breve al vaglio del Consiglio dei ministri.
Un ringraziamento non formale lo voglio rivolgere anche alla presidente Bongiorno per l'autorevolezza con cui guida la nostra Commissione, a tutto il personale della Commissione giustizia, ai funzionari di Commissione e dell'Ufficio studi, che ci supportano sempre con grande professionalità e competenza nella nostra opera di legislatori.
Ciò premesso, Forza Italia voterà orgogliosamente a favore di questo disegno di legge, di cui si è fatta promotrice e che si colloca appieno nel solco della nostra grande tradizione culturale, garantista e liberale. (Applausi).
SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, nell'esordio di questa dichiarazione di voto, io tengo a sottolineare che il MoVimento 5 Stelle è stato il primo partito, in ordine temporale, che ha depositato, il 9 maggio 2023, un disegno di legge, a mia firma, per introdurre, nel codice di procedura penale, una nuova disciplina del sequestro dei dispositivi di comunicazione mobile, cellulari, tablet e personal computer.
Depositammo quel disegno di legge ritenendo indispensabile che il legislatore intervenisse con urgenza su questa materia, per due ordini di motivi.
In primo luogo perché questi apparecchi contengono messaggistica di varia tipologia - chat, mail e sms - che, alla luce della più recente evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, va qualificata come corrispondenza la cui libertà e segretezza è presidiata all'articolo 15 della Costituzione. Dunque il sequestro deve essere autorizzato dal giudice e non può essere disposto autonomamente dal pubblico ministero. In secondo luogo perché il regime normativo attuale autorizza il sequestro indiscriminato di tutto il contenuto degli apparecchi sequestrati e non imponendo la successiva secretazione della parte di questo contenuto che non è rilevante per le indagini, determina una violazione del diritto alla riservatezza che non è necessitata da esigenze investigative, ma è causato soltanto da un deficit normativo.
Per ovviare a questi gravi limiti, il nostro disegno di legge proponeva una nuova disciplina legislativa che prevedeva una sequenza procedimentale semplice, rapida, lineare, già felicemente sperimentata in alcune procure della Repubblica e idonea a bilanciare la tutela della riservatezza con l'efficacia delle indagini. In sostanza, si proponeva di estendere al sequestro dei cellulari e dei tablet la stessa disciplina delle intercettazioni, con opportuni adattamenti. In sintesi, si prevedeva che il pubblico ministero non potesse più procedere autonomamente a questi sequestri, ma dovesse richiedere l'autorizzazione del giudice. Effettuato il sequestro, il pubblico ministero doveva, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore, realizzare una copia del contenuto dello strumento sequestrato con una procedura idonea ad assicurare la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. Questa copia doveva essere immediatamente conservata nell'archivio digitale delle intercettazioni, che come sapete è coperto dal segreto d'ufficio; il pubblico ministero doveva selezionare rapidamente gli elementi utili per le indagini e distruggere tutta la parte della copia che non era rilevante per le indagini.
Ingenuamente, ci attendevamo che su una simile proposta potessero convergere, con eventuali integrazioni o modifiche, tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza già nel maggio dell'anno scorso, facendosi carico comune della necessità condivisa di dare risposta rapida alle esigenze dell'amministrazione della giustizia dei cittadini. Ma si trattava, per l'appunto, di un'ingenuità e di un'illusione, perché, cammin facendo, nel corso di questa legislatura, abbiamo dovuto prendere atto che questa maggioranza, nel realizzare le riforme sulla giustizia, antepone sistematicamente agli interessi generali della collettività e della giustizia, l'interesse particolare di limitare, ostacolare e imbrigliare in tutti i modi possibili i poteri di indagine della magistratura nei confronti dei reati dei colletti bianchi, strumentalizzando a questo fine tutte le occasioni che si presentano e celando questo obiettivo dietro complessi tecnicismi che non sono comprensibili al cittadino medio e dietro la maschera di un garantismo di mera facciata.
Per ragioni di tempo, mi limiterò a due esemplificazioni di come questa tecnica legislativa di strumentalizzazione occulta delle riforme sia stata realizzata anche nel disegno di legge in esame.
Il primo esempio è legato alla più recente attualità ed è immediatamente comprensibile anche dai senatori che non hanno competenze giuridiche: poniamo che una procura della Repubblica individui alcuni esponenti delle Forze di polizia che hanno effettuato migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti personaggi politici sensibili e importanti esponenti del mondo imprenditoriale e che il pubblico ministero chieda e ottenga dal giudice il sequestro dei cellulari e dei tablet degli indagati per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e per il reato di abuso d'ufficio. Poniamo che a seguito dell'esame del materiale sequestrato, il pubblico ministero individui chat e mail che attestano che quegli accessi abusivi sono stati effettuati su richiesta di terzi dietro corresponsione di somme di denaro, prove inequivocabili del reato di corruzione previsto dall'articolo 319. Oggi, con l'attuale normativa, il pubblico ministero può utilizzare queste chat per procedere anche per reato di corruzione.
Ebbene, dal giorno successivo all'approvazione di questo disegno di legge il pubblico ministero sarà privato della possibilità di utilizzare le chat che provano la corruzione. (Applausi). Il comma 14 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede infatti che i materiali sequestrati non possano essere utilizzati per reati diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati i sequestri, tranne che per i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, tra i quali, come è noto, non rientrano i reati di corruzione e altri reati dei colletti bianchi. E questo neanche nei casi in cui un reato, la corruzione, sia stato commesso per eseguire un altro reato, l'accesso abusivo ai sistemi informatici.
Un esempio paradigmatico di come questa maggioranza approfitti di ogni occasione per mettere sabbia negli ingranaggi del contrasto alla corruzione. Un esempio paradigmatico di garantismo classista, utilizzato alla bisogna come alibi per garantire l'impunità di classe dei colletti bianchi dalla stessa maggioranza, pronta a tramutarsi in feroce giustizialista per i reati della gente comune e degli emarginati, prevedendo l'utilizzo a tutto spiano di intercettazioni e di trojan per reati come i rave party e, da ultimo, persino per il reato di induzione all'accattonaggio, come proposto dall'articolo 13 del pacchetto di sicurezza presentato alla Camera il 12 gennaio 2024 dai ministri Crosetto, Piantedosi e Nordio. L'induzione all'accattonaggio sì, la corruzione no: se questa non è giustizia di classe, cos'è la giustizia di classe? Non lo so. (Applausi).
Per ragioni di tempo mi devo limitare solo a un altro esempio della finalizzazione occulta di questo disegno di legge, quella di imbrigliare i poteri di indagine del pubblico ministero senza valide ragioni. Il codice di procedura penale vigente attribuisce al pubblico ministero il potere di sequestrare, con decreto motivato, i documenti e i dati che non sono in alcun modo assimilabili al concetto di corrispondenza, per esempio fatture, documentazione bancaria e aziendale, fotografie, eccetera. Questo disegno di legge priva il pubblico ministero di questo potere quando questi documenti sono su supporto informatico, ad esempio quando sono contenuti in una pen drive. In questi casi, anche se si tratta di documenti che non sono coperti dall'articolo 15 della Costituzione, il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione al giudice, deve dare vita a un procedimento incidentale per la duplicazione del supporto, con la notifica ad almeno otto soggetti, che possono diventare sedici e infine, nella terza fase, può fare il sequestro. Un vero e proprio sfiancamento delle indagini, che determina un enorme spreco di risorse e di tempi. Si consideri che è sufficiente che una sola di queste numerose notifiche vada a vuoto, perché si determini la necessità di ricominciare da capo. Si consideri l'effetto perverso della diffusione a catena del virus delle incompatibilità, perché il giudice che ha autorizzato il sequestro di una pen drive diventa incompatibile a formare i collegi giudicanti. Si consideri l'assurdo giuridico per cui questa complessa procedura è prevista solo se i documenti sono su supporto informatico, mentre, se sono su supporto cartaceo, il pubblico ministero non ha bisogno di attivarla e può sequestrare direttamente i documenti.
Mi avvio alla conclusione. Un altro piccolo capolavoro di ingegneria giuridica, non giustificato da alcuna valida ragione istituzionale, ma idoneo a contribuire ad ingolfare ulteriormente, con una miriade di defatiganti adempimenti, uffici giudiziari che sono già allo stremo per carenza di mezzi e di risorse, allungando a dismisura i tempi del processo e offrendo così a tanti l'ancora di salvataggio di traguardare i tempi di salvifiche prescrizioni.
In questo Parlamento - e qui concludo - sembra di vivere in un'altra Italia. Mentre il Paese reale è dissanguato, da Nord a Sud, da un esercito di cricche, di comitati d'affari in combutta con clan mafiosi, nelle Aule parlamentari, dall'inizio di questa legislatura, la principale preoccupazione della maggioranza di Governo non è quella di contrastare la corruzione e la mafia dei colletti bianchi, ma, al contrario, quella di contrastare la magistratura, gli organismi di controllo e il giornalismo investigativo indipendente. Non possiamo che prendere atto che in Parlamento convivono e si confrontano le rappresentanze politiche di due Italie diverse: quella dei potenti intoccabili e quella dei cittadini che credono ancora nella giustizia e nella legalità. E siccome noi rappresentiamo questi ultimi, non voteremo questo disegno di legge. (Applausi).
STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame consta di un solo articolo, ma in realtà è un disegno di legge importante che si pone veramente sul solco di un'attività nel settore della giustizia che è iniziata all'alba di questa legislatura grazie allo stimolo del Governo e anche grazie alla Commissione giustizia, del Senato in particolare. Colgo l'occasione per ringraziare anche la presidente Bongiorno proprio per il suo equilibrio e per la grande efficienza con cui conduce i lavori della Commissione giustizia. (Applausi).
Quanto alle linee che sono state adottate fin dall'inizio di questa legislatura sul tema della giustizia, si è cercato innanzitutto di riprendere dei concetti di garanzia e di tutela che magari nel tempo si sono venuti un po' ad incrinare. Si vive un periodo abbastanza particolare, nel quale pare che vi sia una contrapposizione fra politica e magistratura, contrapposizione alimentata, in realtà, da alcuni Gruppi politici che probabilmente su questo intendono fare campagna elettorale e recupero di consensi, quando invece noi vogliamo semplicemente ristabilire i poteri e la stessa separazione dei poteri.
Le linee direttrici che abbiamo adottato hanno riguardato in particolare il tema delle intercettazioni, che rappresentano un sistema particolarmente invasivo nella ricerca della prova, un tema che purtroppo ha lasciato aperti dei punti di domanda, dei dubbi nello stesso procedere. Fra gli obiettivi vi era quello, intanto, di intervenire sulla possibilità di comunicazione e di pubblicazione dei dati oggetto delle intercettazioni. Ci sono stati degli interventi in proposito, come quelli della riforma Orlando e poi le norme contenute nella riforma Cartabia, ma noi abbiamo inteso intervenire anche su vari provvedimenti su questo tema al fine di ristabilire un equilibrio o di riequilibrare degli interessi che paiono anche contrapposti, ma che vanno a incidere su temi e diritti meritevoli di tutele anche costituzionali. Ci siamo accorti un po' tutti - diremo in particolare dove - di questa lacuna che si era trovata all'interno dell'ordinamento. Infatti, se per un verso sul tema delle intercettazioni si è legiferato, si è intervenuti, si è cercato di approfondire e di garantire le tutele, restava un vuoto sullo strumento, invece, del sequestro. Questo perché i tempi sono cambiati: ormai la corrispondenza non è più la lettera cartacea firmata e mandata per posta; oramai le intercettazioni non vengono effettuate più come si potrebbe immaginare guardando qualche vecchissimo film con l'antennina che cerca di captare la conversazione fra i presenti. In realtà ci sono strumenti informatici veloci, la tecnologia è sempre più veloce ed è difficile anche rincorrerla con gli strumenti normativi, quindi ci troviamo di fronte a un panorama molto più complesso.
Il provvedimento in esame riguarda il sequestro di tali dispositivi elettronici (i nostri computer, gli stessi telefoni attuali) nei quali, come hanno ricordato anche i colleghi che mi hanno preceduta, è contenuta una mole di dati incredibile, come se tutta la nostra vita fosse contenuta all'interno di un computer portatile: i dati che riguardano la propria salute contenuti nella documentazione medica, i dati che riguardano la vita personale, foto, immagini, audio, video, che riguardano la propria sfera di intimità.
È stato svolto in Commissione giustizia al Senato un importantissimo lavoro, dal quale si è tratto spunto per varie iniziative legislative e faccio riferimento alla indagine conoscitiva sulle intercettazioni, che si è conclusa con un documento condiviso a larga maggioranza, ma probabilmente alcuni temi sono stati più condivisi di quanto non abbia dimostrato il voto finale, perché soprattutto sul tema del sequestro di documenti informatici abbiamo avuto una larga condivisione anche da parte della stessa Commissione. Ricordo qual è il tema che abbiamo sottolineato. Intanto, è stato sollevato un problema sulla garanzia dei contenuti del sequestro di dispositivi e dei contenuti che non sono particolare oggetto delle indagini. Ciò perché
se, per un verso, le captazioni nel sistema delle intercettazioni hanno delle garanzie procedimentali e presentano anche una forte tutela della riservatezza, in quanto è previsto l'archivio riservato, tuttavia queste tutele non sono proprio previste nel caso del sequestro di questi dispositivi informatici. Si tratta poi, come si diceva prima, di un'attività particolarmente invasiva, che riguarda qualsiasi tipo di reato, compresi anche i reati contravvenzionali, come non accade invece per le intercettazioni, che hanno dei limiti e delle condizioni per poter essere fatte, anche se riguardano un certo tipo di reato. In questo caso, anche per un reato lievissimo, anche contravvenzionale, si può arrivare a sequestrare un intero dispositivo che ha al proprio interno tutta la nostra vita.
Il problema non è il sequestro del dispositivo in sé, ma il fatto che le informazioni all'interno del dispositivo possono essere messe a disposizione delle parti, anche di quelle stesse parti processuali, le quali magari non sono tenute alla riservatezza. Accade quindi che molti dati sensibili, magari riservati, sono stati pubblicati e spesso questi dati non derivano da intercettazioni, ma dal sequestro di un dispositivo informatico.
Per questo oggi si arriva a discutere questo importante disegno di legge, per cui ringrazio il presentatore, senatore Zanettin, e la presidente della 2a Commissione Bongiorno, che si sono fatti carico - stimolando anche quest'Aula - di proporre questo disegno di legge, con cui anche i valenti auditi intervenuti in Commissione giustizia non hanno fatto altro che riconoscere che si sono salvaguardati dei principi fondamentali. Innanzitutto c'è stata una consapevolezza piena dei valori in gioco e si è cercato di trovare una soluzione equilibrata, che noi condividiamo.
Ci sono, infatti, degli interessi contrapposti: uno è quello che va dall'accertamento dei fatti all'acquisizione della prova, l'altro è il diritto non solo alla dignità e alla reputazione della persona, ma anche alla libertà stessa dell'individuo. Pertanto, il presente disegno di legge interviene su uno snodo cruciale delle indagini e per questo si è scelto di aprire una vera e propria finestra di giurisdizione che è garante della legalità, proprio perché sono in gioco dei diritti fondamentali ed è per questo che si chiede l'intervento del gip.
Ricordiamo che questo è un disegno di legge di iniziativa parlamentare e anche questo è un aspetto importante che sottolinea ancora l'importanza del Parlamento, che quindi si tira fuori da quel ruolo, di cui a volte è stato accusato, di essere troppo ancillare nei confronti del Governo. Il provvedimento, infatti, restituisce la parola proprio a noi, al Parlamento, per svolgere il nostro ufficio.
La norma segue comunque una direttiva che è stata anche confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, più volte ricordata oggi in quest'Aula, parlando in particolare del caso che riguardava il senatore Renzi e anche l'applicazione delle guarentigie parlamentari, ma che pone anche un altro tema. Per esempio, se io utilizzo gli estratti conto bancari, questi devono considerarsi un mero documento o una forma di intercettazione?
Sono state fatte alcune critiche rispetto alla proposizione del presente disegno di legge, comunque la nostra è una Repubblica e abbiamo una Carta costituzionale chiara e seria. L'attività investigativa non deve seguire i principi del whatever it takes, che ci piacque in altri settori, ma che nel caso di una indagine investigativa non obbedisce ai princìpi di una civiltà democratica. Non siamo qui per difendere le posizioni di una singola persona o la storia personale di chi ha subìto la pubblicazione di alcune intercettazioni, di chi ha subìto dei processi che alla fine si sono chiusi con delle assoluzioni, ma siamo qui a stigmatizzare e a sottolineare di nuovo le libertà della Repubblica e i princìpi costituzionali; nel momento in cui la giustizia agisce nella sua piena sacralità, noi la rispettiamo e questa sacralità deve essere distinta dagli altri poteri. Noi siamo per una Repubblica garantista, in cui vengono tutelate la libertà e la dignità delle persone. Per questa ragione il Gruppo della Lega voterà a favore del provvedimento in esame. (Applausi).
VERINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERINI (PD-IDP). Signora Presidente, prima della norma che stiamo esaminando, i cui limiti cercherò di affrontare in questo intervento, vorrei segnalare un dato politico che - secondo noi - attiene al rapporto che questo Governo, questa maggioranza, hanno con il sistema della giustizia e che - non giriamoci attorno - si è palesato con evidenza in molti dei provvedimenti che abbiamo affrontato negli scorsi mesi, dalla prescrizione all'abuso d'ufficio, dai test psicoattitudinali per i magistrati agli attacchi - secondo noi - all'autonomia della magistratura. L'elenco potrebbe essere più lungo, perché un assillo di questo Governo sembra essere quello di indebolire l'azione della magistratura, la sua indipendenza, colpendo il principio civile e costituzionale della separazione dei poteri, o quantomeno quello di rendere più complicato, più difficile il lavoro della magistratura, soprattutto nel contrasto e nel perseguimento di alcuni tipi di reati. Questo provvedimento ne è un esempio.
Lo ha detto bene ieri il senatore Bazoli: questa avrebbe potuto essere un'occasione per un lavoro comune, per giungere a un esito condiviso con convergenze larghe. C'era il disegno di legge a doppia firma Zanettin-Bongiorno e c'era l'altro disegno di legge del senatore Scarpinato: erano basi importanti, nella sostanza condivisibili. Invece non avete voluto, non siete stati in grado di cogliere questa opportunità. Respingendo tutte le osservazioni e gli emendamenti che anche l'opposizione nel suo insieme ha prodotto, siete stati in grado di compiere un pasticcio, anche in un provvedimento come questo che era partito su binari accettabili. Del resto, erano state le parole del ministro Nordio, qualche mese fa, a essere chiare: collegandosi a questa norma, si spinse a dire come sia inaudito che uno smartphone possa essere sequestrato con la sola firma di un pubblico ministero, vista la concentrazione di notizie che possono essere in esso contenute. Insomma, per il ministro Nordio, con un richiamo che noi consideriamo in questo caso improprio alla Costituzione, il sequestro fatto dal singolo magistrato confliggerebbe con qualsiasi regola.
Sappiamo tutti - e voi lo sapete certamente meglio di me e lo dico davvero - quanto l'oggetto smartphone sia un simbolo di questo tempo. In questi apparecchi - è vero, lo sappiamo - c'è la vita, quasi tutta la vita di tante persone - ciò la dice lunga - e in particolare di tanti giovani. Ci sono sogni, speranze, segreti d'amore ed affetti. Spesso è un antidoto - spesso un falso antidoto, ma comunque un antidoto - a solitudini e crisi esistenziali. E le cose intime, personali vanno tutelate.
Non si tratta quindi, ovviamente, di mettere in discussione la riservatezza dei dati a disposizione del magistrato, la tutela della privacy per i diretti interessati, oltre la fattispecie degli eventuali reati su cui si sta indagando. La tutela della privacy e la riservatezza vanno rispettati, però sempre e non a corrente alternata. Lo dico senza vis polemica particolare: i dati riservati da proteggere possono e debbono essere certi dati contenuti in questi strumenti, ma potevano essere anche quelli dei rappresentanti della Polizia penitenziaria di Sassari, che un sottosegretario come Delmastro ha invece diffuso. Erano dati riservati anche quelli. I dati riservati vanno tutelati tutti e sempre.
Il PD, fin dalla scorsa legislatura e anche nell'attuale, sostiene questa esigenza, che va nella direzione vera e garantista del rispetto dei diritti, senza però - secondo noi - che questo rispetto confligga con l'interesse generale che hanno tutti i cittadini di rispetto della legalità. Detto questo, l'idea che il pubblico ministero nella sua attività investigativa venga dipinto come una figura oscura fuori controllo, che si impossessa dei dati e non vigila sulla loro divulgazione, per me è malata.
Colpire errori, casi colposi o, peggio, dolosi di divulgazione indebita di dati è doveroso; colpire però una categoria intera come la magistratura è tipico di sistemi (Applausi) che si possono chiamare in modi diversi, ma certamente non democratici, perché in quelle realtà agli attacchi seguono quasi sempre provvedimenti di sottomissione. A nostro giudizio, questo atteggiamento si configura come una continua opera di delegittimazione della figura del pubblico ministero, che si vuole a tutti i costi rappresentare come estranea alla cultura della giurisdizione, magari con la pericolosa chimera - sì, chimera pericolosa, almeno per me - della separazione delle carriere.
Voglio fare doverosamente un riferimento. Anche a me, nel mio piccolo, è capitato, avendo seguito in questi anni i temi della giustizia, di polemizzare con certi atteggiamenti sopra le righe di alcuni pubblici ministeri, con alcuni atteggiamenti iperprotagonisti, con alcuni atteggiamenti che forse potevano sembrare non coerenti con un principio sacro, che è quello del rispetto della presunzione di innocenza. Detto questo, vorrei ricordare che ci sono tanti magistrati e tanti pubblici ministeri che hanno passato la loro vita a combattere i poteri criminali e le mafie, e che per questo vivono sotto scorta. (Applausi). Uno di questi si chiama Roberto Scarpinato e vorrei dire al senatore Renzi che bisognerebbe criticare, polemizzare, ma portare rispetto nei confronti di queste persone per quello che fanno e hanno fatto per tutti noi.
Mi avvio a concludere. Non può essere in discussione, per noi, il rispetto della riservatezza e della privacy: qui si sarebbe dovuto intervenire affrontando questa esigenza, rafforzando i punti di criticità; rafforzando ancora di più il ruolo delle difese, senza pregiudicare però la tempestività dell'attività investigativa che - come tutti sanno - ha bisogno di essere svolta con immediatezza, senza intralci burocratici e senza imposizioni anticipate di discovery degli atti in fasi ancora delicate, con il rischio di insabbiamento delle prove e di vanificare l'esito di indagini delicate. Sì, il rischio reale è quello di rendere le indagini più difficili, più macchinose. Il meccanismo rischia di diventare un vero e proprio labirinto con due successive autorizzazioni del giudice per le indagini preliminari, con i due provvedimenti peraltro impugnabili entrambi al tribunale del riesame e poi in Cassazione.
Allungare i tempi prevedendo la doppia procedura di sequestro degli smartphone e dei sistemi informatici è una sorta di udienza stralcio che rischia di far disperdere in particolare il materiale archiviato in cloud, con un doppio svantaggio: non tutelare affatto i diretti interessati e creare ulteriori difficoltà agli investigatori. Inoltre, si aumenterebbero le difficoltà degli uffici del gip, in quanto si scaricherebbe lì l'onere di controllo sulle acquisizioni dei tabulati. Senza contare poi che aggraverebbe il contesto la previsione di un collegio di giudici - di là da venire peraltro - per decidere le eventuali misure cautelari. Insomma, si è andati molto oltre, ben oltre la sentenza della Corte che chiedeva il rispetto dei criteri di necessità e di proporzione; e ciò anche perché, derogate alcune ipotesi di reato, a cominciare dalle circostanze legate alla criminalità di ordine mafioso e al terrorismo, non si capisce, o forse si capisce fin troppo, il motivo che ha spinto maggioranza e Governo a non considerare, tra le deroghe automatiche, anche quelle riferiti riferite ai reati contro la pubblica amministrazione e di corruzione.
Signor Presidente, ho concluso. Noi saremmo davvero tentati di votare contro questo provvedimento, non per la sua ispirazione originaria, ma per questo pasticcio. Ma è la prima lettura, questa, e ci aspettiamo che alla Camera le proposte, gli emendamenti, gli argomenti che l'opposizione ha presentato e che qui avete respinto possano invece conoscere un ripensamento. Per questo motivo, non voteremo contro né ovviamente a favore, perché vogliamo ancora credere che su certi temi delicati come questi, che tengono insieme privacy, ma anche legalità, lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione e diritti della difesa, la seconda lettura prossima nell'altro ramo del Parlamento possa essere diversa.
Devo essere sincero. Non siamo molto fiduciosi che questo possa avvenire, ma il PD vuole essere una forza d'opposizione seria, che non vuole rassegnarsi a dire solo no e che fa opposizione indicando alternative a una linea del Governo spesso troppo pasticciata e, in molti casi, dannosa per l'Italia. (Applausi).
Saluto a rappresentanze di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico «Giuseppe Garibaldi-Leonardo da Vinci» di Cesena, nonché i docenti e gli studenti dell'Istituto «Giovanni Falcone-Augusto Righi» di Corsico in provincia di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Saluto ad una delegazione di amministratori locali
PRESIDENTE. Saluto, inoltre, a nome dell'Assemblea, il Presidente della IV Circoscrizione, il Presidente della VI Circoscrizione e i consiglieri del Comune di Messina, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690 (ore 15,50)
BERRINO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERRINO (FdI). Signor Presidente, intervengo, da ultimo, alla dichiarazione di voto del Gruppo Fratelli d'Italia su un provvedimento che giudichiamo molto importante per una serie di motivi, che sono già stati in parte anche elencati da chi mi ha preceduto nella discussione generale e nelle dichiarazioni di voto, ma su cui vorrei tornare.
Come evidenziato in 2ª Commissione, nell'indagine che abbiamo portato avanti - di questo ringrazio il presidente Bongiorno, che l'ha condotta con grande pazienza e disponibilità - tutti, ma proprio tutti, hanno evidenziato il buco normativo sul sequestro degli strumenti informatici, telefonini e smartphone, che fanno parte della nostra vita.
Questa lacuna ha rilevato come l'impianto legislativo debba, in alcuni momenti della vita, rincorrere i vari cambiamenti che avvengono nelle abitudini di noi cittadini. Ed è quello che la Commissione ha rilevato con la propria indagine, con i tanti auditi ascoltati in Commissione. E l'ha rilevato anche la giurisprudenza, in ultimo con la sentenza n. 222 del gennaio 2024, in cui, interpretando quello che è stato scritto, ha evidenziato come, ogni volta che si addiviene al sequestro di un telefonino o di uno smartphone, si ha un sequestro smisurato rispetto alla prova che è lo scopo delle indagini per cui si dispone il sequestro.
Oggi la maggioranza è allargata rispetto alle dichiarazioni di voto. Oggi, la maggioranza politica, allargata ad altri settori di questo Parlamento che hanno già annunciato il loro voto favorevole sul provvedimento, ha pensato che fosse necessario intervenire; e lo ha fatto con un'istanza propria, parlamentare, non seguendo Diktat o provvedimenti che arrivano dal Governo, come è stato insinuato.
Lo abbiamo fatto consapevoli che nei nostri smartphone - come è stato rilevato - c'è la vita, ma c'è anche di più della vita. C'è anche la vita degli altri, infatti, e non solo la nostra. C'è la vita dei nostri genitori, con ricordi indelebili che per alcuni sono solo a loro interno. C'è la vita dei nostri figli, dei nostri amici, dei nostri parenti, di persone estranee alla nostra vita, perché magari nostri clienti o per caso con noi coinvolti. Ci sono le nostre risorse economiche. Ci sono le password di tutto quello che serve oggi per vivere.
Quindi, è molto di più. Nella discussione si è detto che sequestrare un telefonino è come sequestrare un appartamento. È molto di più, perché in 500 giga di memoria all'interno di un telefonino c'è molto di più, anche di una casa di 500 metri quadrati. Questo perché ci sono beni immateriali che in casa non si trovano, con altre problematiche che oggi noi non abbiamo toccato, ma su cui bisogna riflettere.
Quando, infatti, i 500 giga non bastano, noi facciamo riferimento a contenitori esterni di memoria, che non sempre sono situati nel nostro territorio nazionale. E questo è un problema ulteriore, quando si va alla ricerca di notizie dentro i nostri telefonini.
Sono soddisfatto e siamo soddisfatti che oggi si arrivi all'approvazione di questo provvedimento che rafforza le garanzie del cittadino, che noi dobbiamo principalmente tutelare; cittadino che - come è stato detto - è innocente fino al terzo grado di giudizio e così deve essere considerato; cittadino le cui libertà e prerogative non possono neppure essere sacrificate perché questa legge, una volta approvata, per funzionare bene necessiterebbe di un numero di magistrati molto più ampio. Non è compito del Parlamento questo e noi non possiamo pensare che, siccome forse rallenta e siccome, forse, per dare piena attuazione alla legge ci vorrebbero più magistrati, la libertà di noi cittadini debba rimanere compressa.
Devo dire anche che rifiuto di pensare - conosco bene chi ha promosso la legge, i suoi firmatari e noi tutti che l'abbiamo difesa - che in questa sede sia in atto un tentativo nascosto (per alcuni invece molto palese) di inserire granelli, pietroline, ghiaia o scogli nella macchina giustizia per non farla più funzionare. Non è questo l'intento di chi ha proposto il disegno di legge e non è questo l'intento di chi vota convintamente a favore. L'ho già detto precedentemente: noi siamo uomini liberi, noi siamo donne libere nel nostro complesso. Siamo una maggioranza allargata e libera di pensare e di esprimersi e a volte anche di trovare soluzioni che magari non piacciono, che sono differenti, ma che hanno come unico obiettivo migliorare la vita di tutti noi e anche la giustizia.
Trovo sconcertante che ogni volta che un nostro provvedimento sulla giustizia non piace a qualcuno, venga detto che noi siamo nemici della magistratura. Non può essere, non può esistere questo rapporto: siccome non fate come diciamo noi, vi ponete immediatamente in contrasto alla magistratura. (Applausi).
Non è questo il fine di questa legge. Anzi, non abbiamo voluto dire e non vogliamo sostenere che i pubblici ministeri non siano in grado di difendere le nostre libertà. Noi vogliamo dire che due persone possono valutare meglio di una. Ma, per garantire comunque le indagini è sempre possibile, laddove le necessità di urgenza lo rilevino, che anche il pubblico ministero possa addivenire al sequestro. Questo lo facciamo nel rispetto delle prerogative della nostra libertà, che è superiore a qualsiasi altro bene per gli uomini liberi. Parlo di uomini - ma anche di donne, mi riferisco al genere umano - che non possono essere considerati malfattori solo perché forse - e dico forse - qualcuno di loro ha compiuto qualche reato.
Questo ci riporta a dire che quello al nostro esame non è un provvedimento ideologico, come qualcuno ha voluto sottolineare. Apprezzo anche che il Partito Democratico abbia deciso di astenersi, proprio - io lo interpreto così - perché non ha una posizione ideologica. Probabilmente aveva una posizione differente ma non ideologicamente avversa. Devo dire anche che rifuggo e rifiuto - e rifiutiamo tutti assieme - l'accusa di attuare un garantismo selettivo a favore di qualcheduno. L'ho già detto in altre occasioni e lo ripeto oggi: nessuno di questa maggioranza, nessuno di noi del Gruppo Fratelli d'Italia ha un'ideologia selettiva nei confronti di qualcheduno o di qualche settore della nostra società o del nostro Stato. I nostri provvedimenti vogliono essere uguali per garantire i princìpi e le libertà di ciascuno di noi, di ciascun cittadino e cittadina italiani. (Applausi).
Devo anche dire che c'era - come è stato sottolineato - un'altra proposta di legge su cui potevamo lavorare. Abbiamo scelto la nostra non perché proveniva da noi, ma perché abbiamo ritenuto che l'altra proposta depositata fosse distonica rispetto al nostro ordinamento costituzionale e non garantisse ai cittadini quelle libertà che noi stessi vogliamo tutelare.
Ancora una volta mi trovo obbligato a dire che noi rifiutiamo l'etichetta di garantismo classista nei confronti di qualcheduno. Come ho già detto un'altra volta, questo è un linguaggio che si usava negli anni '70 e che fortunatamente è stato superato. Continuare a usare queste definizioni, che hanno molto a che fare con la politica e poco con la giustizia, non può essere da noi accettato. Noi, per definizione stessa del nostro movimento politico, rifuggiamo il classismo; non ne parliamo, non lo attuiamo mai e non vogliamo che nessun altro ci metta in bocca di essere classisti, perché così non è. Per noi l'ultimo dei cittadini è il primo dei cittadini e il primo dei colletti bianchi è l'ultimo dei cittadini: per noi non cambia nulla. Noi abbiamo un bene prioritario da difendere, che è quello della buona giustizia e della libertà di ciascuno di noi. E siccome rifiutiamo di essere definiti malintenzionati, con molte buone intenzioni e da benintenzionati votiamo favorevolmente al provvedimento, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 806, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 690.
Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:
(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,02)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1010, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Amidei, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
AMIDEI, relatore. Signor Presidente, Governo, esimi colleghi, oggi ci accingiamo a votare un provvedimento importante, l'Atto Senato 1010, perché andremo a riconoscere la figura del maestro dell'arte della cucina italiana. Finalmente si arriva a riconoscere il ruolo di colui che ha consentito, nel tempo, che la cucina italiana fosse apprezzata in tutto il mondo e fosse considerata oggi, grazie al lavoro svolto nei vari settori che poi elenchiamo nel provvedimento stesso, la miglior cucina al mondo.
Migliore cucina al mondo significa non solo saper cucinare, ma anche utilizzare i prodotti italiani, la biodiversità del nostro Paese che consente di portare, con il grande lavoro che svolgono gli agricoltori, il cibo sulle nostre tavole: un cibo sano, un cibo che si caratterizza per mille provenienze, per caratteristiche peculiari date anche da condizioni pedoclimatiche diverse del nostro Paese, in sostanza i prodotti migliori al mondo anche negli ingredienti della cucina italiana. Migliore cucina al mondo, quindi, significa sapore, qualità, salute, benessere. Con questo premio andiamo a riconoscere il grande lavoro del maestro della cucina italiana.
Il disegno di legge n. 1010 reca disposizioni per l'istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana». L'atto è stato approvato in prima lettura alla Camera, con l'Atto Camera 1419, il 31 gennaio 2024 e trasmesso il successivo 1° febbraio al Senato. Le finalità principali della proposta - di cui all'articolo 1 - sono il sostegno e la promozione dell'arte culinaria quale eccellenza italiana mediante l'azione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), orientata al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.
L'articolo 2 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del premio «Maestro dell'arte della cucina italiana», conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e con la loro opera abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale.
L'articolo 3 indica le categorie di merito nelle quali è conferito annualmente il premio del Presidente del Consiglio dei ministri, e quindi gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura e arte casearia.
L'articolo 4 precisa che il premio è costituito da una medaglia di bronzo.
L'articolo 5 stabilisce i requisiti per la candidatura, tra i quali l'aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile e aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.
L'articolo 6 regola l'iter di presentazione delle candidature, che sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base di segnalazioni effettuate dalle associazioni di categoria e trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.
L'articolo 7 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato di selezione delle candidature, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio e durano in carica tre anni.
L'articolo 8 reca la disciplina della fase istruttoria dell'iter di conferimento del premio che viene svolta dal citato comitato.
L'articolo 9 stabilisce che coloro che sono insigniti del premio in commento possono ricevere incarichi di esperti negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
L'articolo 10 stabilisce che l'insignito del premio, il quale si renda indegno, incorre nella revoca dello stesso.
L'articolo 11 prevede che, in sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della proposta in esame, conferisca sei premi di maestro dell'arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie di merito indicate all'articolo 3, e che i maestri ai quali viene conferito il primo premio costituiscano il comitato di selezione di cui all'articolo 7 per il primo triennio di applicazione della legge.
L'articolo 12 stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, identificando la relativa copertura.
Ebbene, in conclusione, è evidente che questa figura rappresenta per tutti noi italiani motivo di orgoglio, perché è sì un premio e un riconoscimento, ma implica aspetti legati alla professionalità, alle capacità, ma anche alla cultura, alla storia, alla tradizione, a quanto il cibo, a quanto l'arte della cucina siano elementi di socializzazione, valorizzazione e apprezzamento del prodotto italiano. Vi è, però, anche un aspetto, come avete potuto notare, legato alla qualità della persona che verrà insignita di questo premio, che deve essere retta nel suo modo di essere e di operare, anche come esempio nella figura stessa di questo maestro. Deve quindi essere una figura completa, virtuosa, capace, orgoglio per la cucina italiana. Ringrazio il Governo e la Commissione che si è adoperata in tal senso, nonché tutti i colleghi che si sono impegnati per far sì che si arrivasse a questo punto. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Amidei, mi ha fatto venire anche un leggero languorino.
Il rappresentante del Governo, senatore La Pietra rinuncia alla replica, ma questa Presidenza non rinuncia - e credo che si unirà anche l'Assemblea - a rivolgergli i migliori auguri di buon compleanno. (Applausi). Ringrazio gli Uffici che mi hanno ricordato la data.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza ed è in distribuzione il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
Chiedo ai colleghi di lasciare l'Aula se non sono interessati, così il brusio si attenua e noi possiamo andare avanti.
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signora Presidente, Sottosegretario, colleghi senatori, la tutela delle eccellenze italiane è un obiettivo che merita sempre un'attenta riflessione da parte di tutti, perché traccia l'identità stessa del nostro Paese. Un obiettivo che è diventato la realtà di un percorso che, da quando il Governo Meloni si è insediato, abbiamo voluto percorrere con caparbietà e l'istituzione del premio al merito di Maestro dell'arte della cucina italiana che stiamo approvando lo testimonia e ne rafforza l'iter.
Quando parliamo, infatti, di sovranità alimentare, che non a caso si è voluta fortemente richiamare nella stessa denominazione del Ministero e che il ministro Lollobrigida, con encomiabile testardaggine, non manca mai di sottolineare, parliamo implicitamente di eccellenze della nostra Nazione. Parliamo con orgoglio e convinzione di un lavoro a 360 gradi di promozione di ogni comparto dell'enogastronomia. Per questo rispediamo al mittente qualsiasi volontà di deridere un premio ai nostri artisti culinari, come pure il goffo tentativo delle opposizioni di ridurlo in maniera denigratoria a una semplice medaglia di cartone.
Colleghi, dopo le nostre bellezze architettoniche e storiche, la caratteristica per cui il nostro Paese è rinomato in tutto il mondo è sicuramente la nostra cucina. La cucina italiana è fatta di materie prime pregiate, per la genuinità degli ingredienti, per la loro lavorazione e per la loro tradizione. Questo è indiscutibilmente vero è certificato; basti pensare che siamo i numeri uno al mondo per la biodiversità in ambito agroalimentare.
Siamo il Paese europeo con il maggior numero di prodotti a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea. Possiamo vantare di avere ben 326 prodotti tra DOP, IGP e STG; 527 vini certificati con i bollini DOC, DOCG e IGT, secondo i dati forniti dal Ministero dell'agricoltura. Sembra uno scioglilingua, ma non lo è. Non è un caso che - lo dice l'Agenzia nazionale del turismo - un turista su quattro scelga proprio l'Italia per scoprire l'enogastronomia e le sue eccellenze, con l'acquolina in bocca, direi.
Di fronte a questi numeri noi abbiamo il dovere, con tutti i mezzi a nostra disposizione, di difendere il buon nome dell'Italia e promuovere le nostre eccellenze enogastronomiche, perché non solo l'Italia è la capitale a livello mondiale della dieta mediterranea e i suoi benefici sono arcinoti e studiati in campo scientifico e accademico, ma anche perché l'arte culinaria italiana contribuisce a costruire la narrazione del nostro Paese all'estero. Come si faccia ad essere contrari a questo provvedimento resta un mistero.
Colleghi, il nostro non è il Paese della pizza o del parmigiano, ma è anche il Paese della pizza e del parmigiano, degli spaghetti e del mandolino. Il nostro Paese è e deve continuare ad essere un grande Paese, capace di esportare i propri prodotti e la propria tradizione culinaria nel mondo, capace di valorizzarne la qualità e promuovere la tradizione. È proprio su questi due concetti che il presente disegno di legge si fonda: valorizzare la qualità, conservare le tradizioni e dare supporto alle professionalità, con l'obiettivo di sostenere e promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana, riconoscendo il lavoro e il merito di chi si fa ambasciatore della qualità della nostra cucina nostrana, perché il merito dei successi e dell'italianità nel mondo è anche dovuto a tutti quei professionisti del settore, agli artigiani del cibo, del vino e dell'olio, che ogni giorno nelle loro attività trasformano ed esaltano questi straordinari prodotti e rendono onore al nostro Paese e alla sua fama internazionale.
Vogliamo quindi dare un giusto riconoscimento a chi porta avanti la tradizione, a chi tutte le mattine si alza e apre un ristorante, un laboratorio di pasticceria o una gelateria tra mille difficoltà, perché rappresentano l'impalcatura, l'ossatura economica, sociale e culturale del nostro Paese, che ha permesso a tutto il comparto dell'enogastronomia di diventare leader mondiale in eccellenze enogastronomiche.
Di fronte ad una minoranza che probabilmente preferisce parlare di carne sintetica, di carne coltivata o di farina di grilli, la nostra risposta non può che andare in senso ostinatamente opposto. Noi preferiamo - e lo ribadiamo a gran voce - i prodotti tipici originari, quelli della nostra tradizione, e vogliamo premiare chi lavora a questi prodotti.
Oggi l'istituzione di questo premio non è altro che una vicinanza delle istituzioni, del Governo e di questa maggioranza, che vanno a stabilire un criterio e a valorizzare ancora di più quella che non solo è una professione, ma una vera e propria arte, perché abbiamo persone che ci mettono cuore, passione e fatica ogni giorno e riescono a portare il made in Italy in tutti i Paesi del mondo.
Nel merito, con l'istituzione di questo premio vogliamo infatti celebrare il genio italiano dell'arte culinaria, valorizzando la cucina italiana fatta di saperi e di sapori che nulla hanno a che vedere con il cibo spazzatura, con l'indiscutibile valore aggiunto che i maestri insigniti del premio avranno anche la possibilità di ottenere incarichi presso gli istituti alberghieri, in deroga ai limiti imposti dalla legge n. 165 del 2001.
È questa la nostra visione per costruire delle sinergie virtuose tra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro, mettendo nelle condizioni i professionisti del settore di trasmettere competenze e sapere ai più giovani ed essere per loro un chiaro, chiarissimo esempio di dedizione e sacrifici, di capacità, di valore, di merito e di successo: valori che ogni giorno contribuiscono a fare grande la nostra Nazione nel mondo e a renderci orgogliosi di essere italiani.
Signor Presidente, promuovere la nostra cucina significa quindi promuovere il nostro Paese, senza se e senza ma; promuovere la nostra cultura e la nostra identità. Per tutte queste ragioni, annuncio con profondo orgoglio il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-UDC-MAIE-Coraggio Italia. (Applausi).
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, in premessa tengo a precisare che prendo con estrema serietà l'importanza della nostra cucina e dei nostri prodotti agroalimentari. Ho avuto l'onore di servire la Repubblica come responsabile del nostro commercio internazionale e so bene che gli oltre 50 miliardi che otteniamo dalla vendita dei nostri prodotti agroalimentari sono una colonna della nostra economia e un biglietto da visita della nostra cultura, della nostra impresa, del nostro essere italiani in tutto il mondo. Quindi mi perdoni se il mio intervento sarà severo, perché non vuole in nessun modo sminuire l'importanza della cucina e dell'agricoltura italiana.
Signora Presidente, mi lasci dirle una cosa: il fatto che quest'Assemblea sia riunita, peraltro davanti a una scolaresca, per discutere un disegno di legge nell'Aula del Senato dal titolo: "Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»" è un segno di grande preoccupazione. (Applausi). Se noi, di mercoledì pomeriggio alle 16,30, non abbiamo da fare nient'altro che questo e - lo segnalo sempre alla povera scolaresca - stiamo per andar via, perché poi non abbiamo più nulla da fare e domani non ci sarà Aula, questa è una dimostrazione preoccupante non per il Parlamento, ma per il Governo che non produce atti legislativi da portare all'attenzione del Parlamento. (Applausi). Perché la verità è che il Parlamento sarebbe ben felice di lavorare, ma la maggioranza, evidentemente, non è in grado di produrre, forse per mancanza di accordi, forse per mancanza di idee, forse per mancanza di politiche, provvedimenti legislativi di una certa serietà.
Questo disegno di legge è tra l'altro di iniziativa governativa, non è un disegno di iniziativa parlamentare. Tenete conto, cari ragazzi, che il Consiglio dei ministri si è riunito e ha votato cioè il ministro Lollobrigida ha detto: signora Presidente del Consiglio - anzi, signor Presidente del Consiglio - vorrei sottoporre un disegno di legge di iniziativa governativa dal titolo: "Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»". Un disegno di legge talmente fondamentale che il costo a carico del bilancio dello Stato è di 2.000 euro. In quest'Aula c'è ora un certo numero di senatori - non so quanti siamo, ma potremmo essere qualcuno di più - che stanno tutti a deliberare su 2.000 euro, cioè il costo di dieci prosciutti di Parma, più o meno, credo; non di dieci tonnellate di prosciutto, ma di dieci prosciutti. (Applausi).
E si sfiora il ridicolo quando io leggo nel provvedimento che «agli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 euro annui» si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto (...), «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
Immagino si sia riunita anche la Commissione bilancio per dirci, come ha detto il relatore, che l'articolo 12 del disegno di legge individua gli oneri a carico dello Stato e le relative coperture. Complimenti: avete trovato la copertura su 2.000 euro! Peccato che poi qui arrivi un DEF, come leggiamo dai giornali, privo dell'indebitamento programmatico. Non siamo, cioè, in grado di sapere come saranno gestite le finanze pubbliche di questo Paese. Gli investitori non sanno quanto ci dovremo indebitare, ma, grazie al cielo, la maggioranza di destra ha trovato la copertura di 2.000 euro. Io non so veramente come ringraziarvi, perché davvero la solidità delle finanze pubbliche riposa in buone mani.
Mi verrebbe, invece, da porre una domanda al ministro Lollobrigida, che da poco ha stanziato non 30.000 euro, ma 2 milioni di euro, per assumere trenta nuovi collaboratori. Il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare... (Vivaci commenti. Commenti della senatrice Paita).
PRESIDENTE. Per cortesia! Senatore Scalfarotto, lei si rivolga alla Presidenza. Senatrice Paita, non siamo allo stadio. (Commenti dei senatori De Carlo e Paita).
Per cortesia, adesso basta! Io non sto a discutere con la senatrice Paita o con il senatore De Carlo.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, io non mi stavo rivolgendo a nessuno. Stavo facendo il mio intervento senza parlare a nessuno in particolare. Stavo portando avanti i miei contenuti. Fintanto che a questo Governo va bene, grazie alla Carta costituzionale, io sono libero di dire tutto quello che voglio, senza interruzioni e senza commenti: o sbaglio? Gradirei, dunque, che la Presidenza, in caso di interruzioni, mi tutelasse nella mia funzione.
PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, la sto tutelando. Guardi, le concedo addirittura altri quattro minuti.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). E li userò tutti e quattro.
Come stavo dicendo, mi piacerebbe che il Ministro dell'agricoltura venisse qui a dirmi perché, non 2.000 euro, ma appunto due milioni di euro sono utilizzati per trenta nuovi collaboratori. Immagino che qualcuno avrà anche contribuito a scrivere questo pregiato disegno di legge del valore di 2.000 euro. Immagino che ci sia costato di più pagare il collaboratore dell'ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura.
Signor Presidente, noi ci asterremo, non voteremo contro questo disegno di legge. È lodevole istituire un premio per la cucina italiana, ma bastava un decreto del Ministro; bastava un semplice pezzo di carta del Ministero per prevedere questo premio. Figuriamoci: ne potevamo fare una caterva! E invece, voi ci chiamate qui in Aula. Tutto questo quando, ad esempio, la peste suina africana è arrivata fino in Emilia Romagna. Noi abbiamo il tema della peste suina, che è arrivata in un'altra Regione dove prima non era presente e a me piacerebbe poter parlare con il sottosegretario La Pietra di tale questione. Che lui sia bloccato qui in Aula, membro del Governo di uno dei Paesi del G7, a discutere di questo disegno di legge è veramente incredibile.
Il punto qual è? È il fatto che il Governo si occupi di questa materia. Volevate fare un disegno di legge? Ma bastava il disegno di legge di iniziativa di un qualsiasi parlamentare. Vivaddio: ogni tanto il Parlamento potrebbe legiferare su propria iniziativa e invece dal Governo arriva questo: ma davvero? Ma stiamo scherzando?
Se io dico questo è perché quella che sembra una cosa scherzosa o ironica non lo è. Signor Sottosegretario, questo è un tema politico fondamentale. Perché se questi sono i vostri contenuti, se il vostro Ministero, con tutto quello che c'è dietro (gli uffici e gli esperti) partorisce questo pezzo di carta, io da parlamentare di questo Paese devo essere preoccupatissimo. Ma mi chiedo, che cosa fate lì? Di che cosa vi occupate? Vi occupate di politica agricola comune? Come è possibile? Questo è un sintomo di una crisi decisionale drammatica unita al fatto che, appunto, non producete nelle Commissioni. Se noi oggi non abbiamo più niente da fare e domani non avremo altri disegni di legge da esaminare, vuol dire che l'iniziativa legislativa di questo Governo non esiste, che la proposta politica, la visione del Paese non esiste. (Applausi).
La vostra visione del Paese si esaurisce nel premio di maestro dell'arte della cucina italiana. Lo capisce questo? Comprende la gravità politica di questo problema? Non è tanto il disegno di legge, è che cosa questo disegno di legge dimostra: che voi ci teniate in Aula a discutere di questo, dimostra che questo Governo non esiste, non ha un'idea di Paese, non ha un progetto o una visione, oltre a non avere i numeri della finanza pubblica. (Applausi).
Noi abbiamo la benzina che pare arriverà a 2,5 euro al litro. Abbiamo il potere di acquisto delle nostre famiglie che, secondo i dati Istat, è sceso rispetto all'anno scorso, e voi ci convocate in Aula, in plenaria, per una legge da 2.000 euro? (Applausi).
Signor Sottosegretario, ne tragga le conseguenze politiche. (Applausi. Commenti).
PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, per la precisione non è vero che domani la Camera e il Senato non lavorano. Domani mattina ci sarà il sindacato ispettivo... (Commenti).
Scusi, senatore De Carlo, so fare il mio lavoro. Domani mattina ci sarà il sindacato ispettivo, domani pomeriggio ci sarà il question time, che sono attività primarie delle Camere. Non c'è soltanto l'attività legislativa, ma c'è anche quella conoscitiva e quella di controllo. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo «Torricelli - Ballardini», di Faenza, in provincia di Ravenna, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi. Commenti del senatore Scalfarotto).
Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1010 (ore 16,33)
PRESIDENTE. Non è una discussione tra me e lei. Ho dato un'indicazione, ho dato delle informazioni. Le darò la parola a fine seduta. (Proteste del senatore Scalfarotto).
A fine seduta le darò la parola, senatore Scalfarotto.
Andiamo avanti.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Ho diritto di parlare.
PRESIDENTE. Sì, ma decido io quando.
SILVESTRO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SILVESTRO (FI-BP-PPE). Signora Presidente, innanzitutto voglio evidenziare il voto favorevole dei senatori di Forza Italia a questo disegno di legge. (Vive, reiterate proteste del senatore Scalfarotto).
PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto la richiamo all'ordine.
Prosegua, senatore Silvestro.
SILVESTRO (FI-BP-PPE). Quella che a prima vista potrebbe apparire una iniziativa marginale ha in realtà uno scopo importante, cioè quello di ribadire il sostegno delle istituzioni italiane nella promozione delle eccellenze dei nostri territori.
Il prodotto italiano rappresenta infatti anche un patrimonio culturale straordinario, che si tramanda e si preserva di generazione in generazione. Parliamo delle nostre tradizioni, dei valori della italianità, realizzati dal lavoro di migliaia di artigiani e imprenditori che costituiscono il meglio della produzione e dello stile di vita italiano.
Quindi parliamo di prodotti italiani di qualità, di tradizione e sapere, uniti all'innovazione nel modo di produrli, con grande attenzione al momento della socialità. Il loro consumo è di fatto un vero e proprio modello italiano nell'arte culinaria ed enogastronomica e costituisce la dieta mediterranea. Una ricchezza che va ad unirsi al grande patrimonio culturale e architettonico italiano, che pure non ha uguali nel mondo, rappresentando una delle ragioni di attrazione del turismo da tutto il mondo.
Allo stesso tempo, questi prodotti riproducono il marchio delle tante eccellenze che identificano il made in Italy sui mercati mondiali. Vale ricordare che l'Italia possiede il più alto numero di prodotti identificati e garantiti per il tipo di lavorazione e per il territorio dal quale provengono. Il successo di questi manufatti è dovuto alla capacità professionale di tanti esperti, cui è indirizzato il premio che viene istituito con questo disegno di legge. Non solo cucina, ma anche gelateria, pasticceria, arte vitivinicola, olivicola e casearia. Queste sono le categorie in cui ogni anno un maestro per ogni categoria potrà fregiarsi del titolo e dell'apposita medaglia conferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri: un riconoscimento all'unicità e riconoscibilità di alcuni prodotti italiani che sono eccezionali ambasciatori nel mondo.
Noi riteniamo che le parole "medaglia di bronzo" vadano intese semplicemente come "medaglia" e che il ministro Lollobrigida vi possa tranquillamente porre rimedio nel primo provvedimento utile. Il premio rappresenta infatti il massimo riconoscimento in quella categoria e va inteso come tale, a prescindere dal materiale con cui verrà coniata la medaglia. Del resto, il provvedimento si inserisce in una serie di disposizioni con cui si è inteso valorizzare e promuovere l'eccellenza italiana, in un percorso normativo coerente. Tra questi ricordiamo il fondo per la sovranità alimentare, istituito con la prima legge di bilancio di questo Governo, dove è presente anche la norma per la promozione del consumo all'estero dei prodotti nazionali di qualità e dove è stato istituito il fondo per la protezione nel mondo per indicazioni geografiche italiane, agricole e alimentari del vino e delle bevande spiritose.
Quindi una unità di propositi del Governo Meloni per valorizzare il meglio del meglio dell'Italia creativa e produttiva in campo agroalimentare, cui va il plauso e il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (Applausi).
LICHERI Sabrina (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LICHERI Sabrina (M5S). Signora Presidente, rivolgo un saluto alle colleghe e ai colleghi senatori e ai membri del Governo presenti. L'Assemblea, come abbiamo visto in maniera anche abbastanza animata, è chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge recante "Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»", un provvedimento che - lo dico subito anch'io, Presidente - di fatto non apporta nessuna innovazione e nessuna miglioria sostanziale al mondo della cucina italiana. Un altro, ennesimo, inutile specchietto per le allodole. (Applausi).
Guardi, Presidente, noi non siamo contrari a priori a un intervento legislativo in materia, ma sicuramente reputiamo più opportuno un atto amministrativo del Dicastero competente, per ragioni di economia procedurale delle Camere e per una questione di ipertrofia legislativa. Sicuramente troviamo alquanto bizzarro che uno dei settori più importanti dell'economia italiana diventi oggetto di attenzione del Ministero competente solo ed esclusivamente rispetto a interventi pubblicitari, perché di questo alla fine si tratta.
Vorrei entrare anche nel merito del provvedimento, nonostante si faccia fatica a trovare questo merito. Provo a fare una sintesi, Presidente. Si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio, attribuito da un comitato di selezione nominato da alcuni esponenti dell'Esecutivo, nominati a loro volta tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a cittadini italiani che si rendono noti per le loro qualità culinarie. Ora, Presidente, con tutta la buona volontà e con tutte le buone intenzioni, il Parlamento può veramente esaminare provvedimenti di questo spessore, in un momento storico in cui ci troviamo dinanzi a sfide globali decisamente più importanti e decisamente più urgenti?
Avrei compreso e avremmo apprezzato un provvedimento legislativo all'interno del quale, al netto dell'istituzione di questo premio, fosse previsto quantomeno un intervento correttivo delle diverse storture o anche di una sola stortura presente all'interno della filiera della ristorazione.
Forse il ministro Lollobrigida e la presidente Meloni non hanno letto l'ultimo report sul tema, ma il 2023 è stato un anno nero proprio per la ristorazione. Il numero delle imprese che hanno cessato l'attività, che sono fallite o risultano inattive, ha oltrepassato la vetta delle 28.000 unità e a farne le spese sono le città del turismo per eccellenza, Firenze prima tra tutte, seguita da Roma, Milano, Napoli, Torino. Stiamo assistendo ad una decrescita preoccupante, pericolosa. Le attività di ristorazione stanno diminuendo, con il risultato che più di un ristorante su 100 ha chiuso i battenti. E, se pochissimi anni fa la colpa la si poteva attribuire al Covid, alla significativa diminuzione dei volumi di clientela, adesso non ci sono più scusanti che tengano.
La situazione non è migliore neanche sul versante dei bar, un'altra espressione di italianità nel mondo, con i suoi prodotti di pasticceria e bevande iconiche: pensiamo al cappuccino, al caffè espresso. Dopo cinque anni solo un bar su due riesce a restare sul mercato. I dati del primo semestre del 2023, poi, mostrano come anche in questo caso le chiusure oltrepassano in maniera significativa le aperture di nuove iniziative imprenditoriali. Su poco più di 1.100 piccole aziende che fanno capolino, infatti, ve ne sono più di 1.008 che chiudono per sempre le porte di entrata. Ecco perché occorre un immediato piano d'azione supportato economicamente per sollevare un settore che sta precipitando, non certo delle medaglie, tra l'altro pure di bronzo. (Applausi).
Confortante sarebbe stato assistere ad una politica di coordinamento tra le imprese della ristorazione e gli istituti alberghieri, ad esempio favorendo l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro su meccanismi lavorativi; oppure ragionare su un provvedimento legislativo che intervenisse sulla carenza di personale, sulla previsione di strumenti anche di agevolazione fiscale, che incentivasse assunzioni, stabilizzazioni del personale o ancora l'istituzione di istituti tecnici superiori che favorissero la creazione e la strutturazione di figure professionali necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni - quelli veri - del settore della ristorazione.
Utile sarebbe stato prevedere strumenti di agevolazione delle imprese impegnate nel settore rispetto all'assunzione di giovani, incidendo sul lavoro povero, sulla precarietà, sulla difficoltà dei lavoratori stagionali, perché vi do una notizia: quello che questa maggioranza interpreta come aumento dell'occupazione è una lettura sbagliata, per la quale avete addirittura esultato. Esistono fattori obiettivi, Presidente, per spiegare che fra quei dati che da quella parte sono stati fraintesi - per così dire - sicuramente non ci sono le politiche di questo Governo, perché la verità è proprio il contrario. Questo Governo sta evidentemente puntando ad un mercato del lavoro più precario e con sempre meno tutele. Non c'è stato un intervento legislativo che sia uno di questo Governo volto a superare le difficoltà della nostra economia.
Ma come si fa ad essere soddisfatti, ad essere orgogliosi davanti alla crescita pari a zero, davanti all'aumento delle disuguaglianze? Ma che dati leggete? La politica di questo Governo non risolve, addirittura aggraverà i problemi, perché non può essere diversamente se si comprimono i salari, se si aumenta la precarietà. Sapete quale lavoro sta aumentando e per il quale avete esultato? Quello sottopagato, quello che per forza, per disperazione bisogna accettare, accettando così di diventare lavoratore povero. Però ci sono le medagliette, e va bene.
Questo segmento dell'economia mai come ora avrebbe avuto bisogno di una sana boccata di ossigeno, perché troppi sono stati gli imprevisti duri vissuti da questo settore: una pandemia mondiale, la crisi del personale, l'inflazione e i rincari energetici. Politiche pubbliche non dico perfette, ma sensate, utili: è di questo che c'è più che mai bisogno, non di sorrisini, pacche sulla spalla, medaglietta istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, inutile e non funzionale alla risoluzione delle problematiche inerenti il settore della ristorazione. Ma lo sappiamo: voi siete continuamente in campagna elettorale e, quindi, via libera a questi provvedimenti in pieno stile spot pubblicitario. Se c'è una filiera che nel nostro Paese, con questo Governo, non conosce crisi, Presidente, è quella della fantasia legislativa marginale e superflua. Oggi potremmo consegnare addirittura una medaglietta d'oro.
Per tutte queste ragioni, coerentemente con la posizione assunta dai colleghi del MoVimento 5 Stelle alla Camera, annuncio il voto contrario a questo provvedimento. (Applausi).
BERGESIO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGESIO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, oggi è in approvazione un disegno di legge per l'istituzione del premio al merito di Maestro dell'arte della cucina italiana, rivolto ai cittadini italiani che si siano in maniera encomiabile distinti nel campo della gastronomia, nelle categorie della gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura, arte casearia, e con la loro opera abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana facendo conoscere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana nel mondo.
Come correttamente recita il provvedimento, l'arte culinaria, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga artigianalità e creatività e questo è un passaggio fondamentale. È sacrosanto, quindi, sostenere e promuovere lo sviluppo di questa vera e propria arte orientando l'azione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, ringraziamo il Ministro per aver voluto portare così velocemente all'approvazione dell'Assemblea questo provvedimento che ha istituito un premio volto al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità. Il premio annuale - è vero - è costituito da una medaglia di bronzo con l'emblema della Repubblica italiana e la dicitura relativa alla categoria, ma io credo che la simbolicità del premio sia molto importante. Ringrazio anche il sottosegretario La Pietra, per la sua disponibilità a seguire il provvedimento sia in Commissione sia in Aula e in una giornata come questa festeggerà ancora meglio con l'approvazione di questo provvedimento.
Le associazioni di categoria potranno dare il loro contributo - non escludiamo nessuno - segnalando al Ministero quanti siano degni di essere insigniti di questo premio.
Vorrei rivolgermi, signora Presidente, a chi mi ha preceduto. Ho ascoltato qualcuno che si è un po' infervorato su alcuni temi, però dobbiamo essere chiari, perché altrimenti c'è il rischio di dire cose non vere a chi sta ascoltando la diretta del Senato. Questo Governo dal 22 novembre 2022 ad oggi ha svolto 75 Consigli dei ministri, ha approvato 57 decreti-legge, 92 disegni di legge, 73 decreti legislativi, per un totale di 222 provvedimenti varati. (Applausi). Questo Esecutivo merita quindi rispetto; peraltro, le risorse messe a disposizione di questi provvedimenti sono coperte al 96 per cento. Questi dati non li ho inventati, ma sono pubblicati da autorevoli organi di informazione. Questo Parlamento lavora: se qualcuno, che adesso non è più presente in Aula, non è mai in Commissione è un problema suo, non nostro; quello che lui non fa non è un problema di tutta l'Assemblea. Io con molti colleghi che vedo qui mi sento responsabile della mia azione in Commissione e in Aula, perché ci sono e credo che questo sia importante; senatrici e senatori meritano moltissimo rispetto, perché lavoriamo tantissimo. Perciò, signora Presidente, certi atteggiamenti non sono solo deplorevoli, ma vanno a inficiare il prezioso lavoro di molte persone qui in Senato.
Questa iniziativa - come stavo dicendo - si inserisce in un quadro normativo volto a sostenere, promuovere e tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, che ha già visto l'incremento di 200.000 euro per l'anno 2023 del Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, volto a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria, a valorizzare il patrimonio agroalimentare e l'enogastronomia italiana. Con legge di bilancio è stato anche istituito il Fondo per la sovranità alimentare, volto a rafforzare il sistema agricolo nazionale, con una dotazione di 25 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026. Infine, la legge di bilancio 2024 ha disposto il rifinanziamento di alcune misure volte al sostegno degli indigenti, per gli acquisti di beni di prima necessità, stabilendo l'incremento di 600 milioni di euro solo per quest'anno del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburante e di abbonamenti istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Sulla tutela del made in Italy, ricordo a tutti i colleghi che questo disegno di legge si inquadra anche in quel provvedimento, la legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, che include la certificazione della ristorazione italiana nel mondo, sulle misure di promozione della cucina italiana all'estero, nonché sull'istituzione di un fondo per la tutela delle indicazioni geografiche registrate dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo. Si istituisce inoltre, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, un fondo con una dotazione di un milione di euro l'anno, per la promozione del consumo all'estero dei nostri prodotti nazionali di qualità, ed anche il fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche protette.
Sappiamo che l'italian sounding è uno dei problemi enormi che ha il nostro prezioso prodotto italiano, il nostro made in Italy che con tanta fatica viene prodotto dai nostri agricoltori, dai nostri produttori agricoli. Credo che l'impegno e il sostegno dell'agroalimentare italiano per la tutela della salute passi anche attraverso il conferimento di premi a coloro che svolgono questo lavoro con fatica e valorizzano un settore così fondamentale della nostra economia.
Negli ultimi anni siamo stati attaccati da parte del resto del mondo, in particolare da parte dell'Unione europea. C'è stato un attacco feroce alla dieta mediterranea e questa è anche una risposta; così come abbiamo risposto approvando una legge che dice che l'agricoltore è custode dell'ambiente e del territorio. Allora, anche qui, la capacità di definire e istituire il premio di maestro di arte della cucina italiana valorizza un'altra parte importante della filiera dell'agroalimentare italiano.
È di questi giorni, Presidente, la protesta di Coldiretti, che è partita con una mobilitazione al valico del Brennero per una proposta di legge europea sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola: chiede l'obbligo di etichettatura di origine dei prodotti europei, ma anche di abolire la normativa relativa alla lavorazione sostanziale garantita dal codice doganale, per contrastare il proliferare del fenomeno dell'italian sounding, che spaccia come italiani prodotti lontani dalla nostra storia e dalle nostre tradizioni, nonché di qualità scarsissima. Noi vogliamo il principio di reciprocità: chi porta anche solo 10 grammi di prodotto alimentare in Italia, questo deve essere prodotto con le stesse caratteristiche con cui gli italiani lo producono. (Applausi). Non possiamo più permetterci che non ci sia un principio di reciprocità e questo lavoro lo stiamo facendo in Commissione e lo faremo anche la prossima settimana, quando daremo il parere sulla Politica agricola comune.
È indispensabile incrementare anche i controlli per bloccare le truffe a tavola. Dobbiamo dire basta all'importazione di prodotti che usano sostanze vietate che poi ci vengono propinate. Ma gli attacchi inferti dall'Europa non si fermano: a dicembre c'è stato l'attacco della Corte dei conti dell'Unione europea nell'audit sui decreti italiani sull'etichettatura d'origine; poi l'approvazione della cosiddetta direttiva breakfast, quella di prevedere l'obbligo dell'indicazione di origine per i succhi di frutta e le marmellate. Ricordo che almeno otto italiani su dieci chiedono lo stop alle importazioni di prodotti alimentari che non rispettano le stesse regole di quelli italiani. Assurdo poi che l'Unione europea si rifiuti di fare chiarezza su prodotti che incidono fortemente sull'economia di una Nazione, in primis sulla salute dei suoi cittadini. Anche qui ricordo che la nuova PAC punta sulla sostenibilità, ma a spese degli agricoltori, che in realtà sono i primi ambientalisti del pianeta.
Per questo, signora Presidente, è importante continuare a combattere per difendere la qualità delle nostre produzioni, la trasformazione in tavola, il lavoro delle nostre aziende già piegate dalla crisi climatica ed economica, dalle pesanti ripercussioni delle guerre che ci sono in questo momento nel mondo. Allora, i riconoscimenti rivolti a coloro che sono custodi e ambasciatori di questo valore inestimabile e delle eccellenze culinarie italiane cadono nel momento giusto e trovano riferimento nel lavoro compiuto con dedizione e passione dai nostri cuochi, che anche qui definirei i custodi dell'eccellenza agroalimentare italiani. (Applausi).
Signora Presidente, lo diceva Tolstoj: solo col lavoro agricolo può aversi una vita razionale e morale. L'agricoltura indica cos'è più e cos'è meno necessario, essa guida razionalmente la vita. Bisogna toccare la terra sempre: partire dalla terra per arrivare alla tavola, come fanno i nostri cuochi. Per questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier. (Applausi).
FRANCESCHELLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signor Presidente, credo non ci sia un cittadino nel nostro Paese che possa dire che la cucina non sia un'arte, una storia, una cultura, una tradizione, un valore turistico, culturale e identitario delle nostre tante Regioni e del nostro Paese nella sua interezza. Però noi qui siamo chiamati non a votare uno slogan o il titolo di una legge, ma a votare il contenuto di un provvedimento che disciplina quello che noi oggi chiamiamo il «Maestro dell'arte della cucina italiana». Con ciò voglio dire che quanto ho ascoltato anche nell'ultimo intervento del collega Bergesio non lo ritrovo nel provvedimento; così come non vi ritrovo ciò che ha dichiarato il relatore, perché qui di collegamenti con la filiera, con la salvaguardia della sostenibilità produttiva, del chilometro zero e dell'identità territoriale non c'è nulla. (Applausi).
Tra i requisiti che si devono avere per ottenere il premio vi sono i seguenti elementi: aver concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento; aver maturato quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza; aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile; aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali. Dove sono tutte le misure di sostegno all'agricoltura che sono state narrate fin qui? (Applausi). Questo provvedimento, infatti, ben si collocava rispetto a quello che è stato detto, cioè la valorizzazione della filiera. Sappiamo tutti che oggi uno dei più grossi problemi che ha l'agricoltura italiana è la differenza tra quello che viene pagato all'agricoltore e il costo del prodotto sullo scaffale o al ristorante. (Applausi). Allora bisognava valorizzare la filiera anche ai fini dell'ottenimento di un riconoscimento che avrebbe avuto una specificità e una particolarità.
Si parla di settore, come ho sentito anche in altri interventi. Oggi la ristorazione ha tanti problemi. Uno dei principali problemi è la formazione professionale, ma troppo spesso nei nostri provvedimenti non vediamo inserite quelle condizioni di formazione professionale di base, che siano gli istituti professionali, nella fattispecie l'alberghiero, o le agenzie formative che dovrebbero fare gli istituti professionali per formare personale che poi deve andare a lavorare in quei settori che hanno una forte caratterizzazione, una forte specialità. Anche questo nel provvedimento non lo troviamo.
Si tratta di un disegno di legge che purtroppo - dispiace dirlo - non contiene politiche strutturali, ma contiene uno slogan, come altri slogan che noi abbiamo visto nei provvedimenti che sono arrivati qui sino ad oggi e che siamo chiamati a votare. Noi non ci sentiamo di votare uno slogan; noi vogliamo votare dei contenuti. Se si voleva dare un premio, oltre a sostenere giustamente il Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia alimentare e dell'agroalimentare, istituito nel 2022 dal Governo Draghi, e non con 200.000 euro ma con molte più risorse che sarebbero necessitate per questo tipo di sostegno, oggi, per contro, ci troviamo solamente a definire un premio che è una medaglia di bronzo e una cifra di 2.000 euro, come hanno ricordato altri. Tutto ciò poteva essere fatto con un atto amministrativo (Applausi), ma non certamente con un atto legislativo, e non tanto perché noi riteniamo di dover impiegare il nostro tempo in altro modo. Noi siamo ben fieri di stare qui e di servire il Paese con gli atti che si necessitano, ma gli atti sono di varia forma e di vario contenuto e noi oggi andiamo ad approvare un provvedimento che poteva essere fatto e plasmato in altro modo. Quando si approva una legge, poi l'iter anche di modifica è legislativo. Se questo premio aveva raggiunto l'obiettivo per il quale era stato posto, potevano essere apportati i giusti correttivi in modo molto più snello e molto meno burocratico senza impegnare i due rami del Parlamento per un disegno di legge che, una volta fatto, assume un valore completamente diverso da un atto amministrativo. (Applausi).
Questa è una contraddizione anche rispetto a quanto diciamo e sentiamo nelle campagne elettorali. Anche quando abbiamo affrontato il tema dell'agricoltura alla presenza della Presidente del Consiglio dei ministri, uno dei punti era la burocrazia. Ma come si fa a chiedere la sburocratizzazione del Paese quando noi siamo i primi burocrati che costruiscono norme che si potevano fare in altro modo, con un semplice atto amministrativo? (Applausi).
È questo il problema! (Brusìo. Richiami del Presidente).
Mi avvio alla conclusione senza fraintendimenti: noi siamo fieri di tutte le maestranze, dei cuochi e di tutti coloro che lavorano nelle cucine, che tengono alto l'onore in Italia e all'estero, perché la cucina italiana è un valore non solo all'interno dei confini nazionali, ma nel mondo. Ma non ce la sentiamo di dar loro un riconoscimento nella forma che viene proposta con questo disegno di legge, perché non è dignitoso per la professione che rappresentano.
Per questo annunciamo il voto contrario del Partito Democratico. (Applausi).
MAFFONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAFFONI (FdI). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, siamo qui oggi per discutere e approvare il disegno di legge per l'istituzione del premio di Maestro dell'arte della cucina italiana, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati.
Ci stiamo impegnando costantemente e instancabilmente per mettere ogni giorno la promozione del nostro patrimonio enogastronomico al centro delle politiche della nostra Nazione. Tale impegno delinea una direzione chiara, intrapresa dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare fin dall'inizio: valorizzare e difendere un patrimonio unico e inimitabile, qual è la nostra cucina italiana. (Applausi).
Signora Presidente, vogliamo valorizzare tale patrimonio fino al punto da avanzare la proposta di riconoscere la cucina italiana quale patrimonio immateriale dell'umanità, dell'UNESCO.
Sappiamo tutti quanto la cucina italiana rappresenti un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, come sono conosciuti i prodotti made in Italy di altissima qualità e le ricette storiche che per ogni Regione d'Italia hanno la propria identità e tradizione. (Applausi); tradizioni sono a servizio del talento e della creatività dei cuochi italiani, che rendono la nostra cucina italiana famosa e invidiata a livello internazionale.
Con questo provvedimento si è voluto creare un riconoscimento per i grandi talenti italiani che fosse tutto italiano, un premio per i maestri di cucina e di pasticceria. Il simbolo di questo premio è proprio il maestro pasticciere Igino Massari. (Applausi). Della nostra cucina dobbiamo essere orgogliosi, ma la cucina nasce anche dalla ricerca delle materie prime che in Italia sono così variegate e di qualità, dalla stratificazione di tante culture e contaminazioni, dalla rappresentazione attraverso alcuni personaggi che si fregiano di una titolarità che gli viene data dalle loro capacità e dalla loro esperienza.
Ritengo quindi giusto che un buon Governo debba individuare le persone che nel mondo possano fregiarsi della loro capacità, al pari dei maestri di altre Nazioni, ad esempio la Francia, per poter diffondere e rappresentare al meglio - quali persone titolate a farlo - quello che la nostra cultura culinaria sa far emergere, quello che la nostra produzione enologica sa valorizzare, quello che la nostra produzione olivicola sa rendere eccellente.
Inoltre, tale provvedimento, dando un riconoscimento vero e proprio, riuscirà anche a mettere i maestri di cucina nella condizione di insegnare, in qualità di esperti riconosciuti, nei corsi degli istituti agrari e alberghieri, per trasmettere ai giovani la grande tradizione italiana, che spesso deriva dall'esperienza che hanno accumulato e conquistato nel tempo e che è giusto che uno Stato metta a disposizione delle nuove generazioni.
Spesso la nostra Nazione difetta della valorizzazione delle professioni tecniche. L'ascensore sociale spesso è legato alla formazione umanistica e la scelta di altre attività è stata considerata di secondo piano. Vediamo che ha effetti anche sull'occupazione, perché tanti ragazzi che hanno scelto il percorso universitario fanno poi fatica a posizionarsi nel mondo del lavoro, quando avrebbero potuto seguire una passione come la cucina e imparare un mestiere. Si tratta molto spesso anche di talenti da coltivare attraverso la cultura, nel mondo dell'arte, dell'artigianalità e, insomma, della creatività. Il Governo Meloni cerca di riavvicinare molto le giovani generazioni ad alcuni maestri che hanno fatto la storia di questa Nazione, che sono l'orgoglio italiano, ma che sono stati disincentivati e che potrebbero ridare grande valore nel futuro al made in Italy e migliorare anche di molto i dati occupazionali.
Questo va di pari passo con iniziative del Governo in tale direzione, come l'istituzione del liceo del made in Italy, come stimolo ad avvicinarsi a queste professioni e a formare e far crescere sempre più ambasciatori delle bellezze e delle eccellenze del nostro patrimonio nazionale, come quelli che con questo premio si vogliono premiare e ringraziare.
L'auspicio espresso dal Governo e che condividiamo noi oggi in quest'Aula è che anche questa legge possa essere un contributo per omogeneizzarsi in senso positivo ad altre Nazioni dell'Unione europea, che sono partite prima e hanno già raggiunto risultati che noi auspichiamo di contribuire a raggiungere, se non di superare.
La cucina italiana vale 228 miliardi, secondo i riportati dal report Foodservice market monitor "Frontiere evolutive per il settore del Foodservice" di Deloitte e l'export nel 2023 è cresciuto del 14 per cento. Penso valga la pena investire 2.000 euro con trasparenza per questo premio, per raccogliere moltissimo in termini di valore economico e culturale per l'Italia, grazie ai tanti talenti che nel tempo hanno saputo valorizzare la nostra Nazione attraverso le loro grandi capacità creative e di ricerca, rendendolo un esempio che oggi, grazie al Parlamento, sarà un riconoscimento istituzionale da parte del Governo.
Ricordo infine che sono stati investiti 8 miliardi di euro nei diciotto mesi di questo Governo: si tratta del più grande stanziamento mai fatto prima dai Governi precedenti.
Per questo e per altri motivi che abbiamo appena espresso, mi sento quindi di dire che il nostro Gruppo voterà in modo favorevole a questo atto del Governo. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Per fatto personale
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo per fatto personale. Come dice il Regolamento, si ha fatto personale quando a un senatore vengono attribuite opinioni contrarie a quelle espresse. Il tema era proprio questo ed è quello che ho cercato di fare prima. Io ho fatto un intervento politico e lei, Presidente, ha ritenuto di chiosare il mio intervento, mettendomi in bocca parole che io non avevo detto. Ai fini del verbale, io non ho detto che il Parlamento non lavora; ho detto che il Governo non è in condizione di mandarci disegni di legge da approvare (questo è un problema politico del Governo) e che noi quindi non possiamo lavorare sull'agenda di Governo. È ovvio che domani ci sarà il sindacato ispettivo, ma non era questo il punto del mio intervento. Volevo anzitutto sottolineare questo.
Dopodiché volevo anche dire, con grande franchezza e grande tranquillità, che non mi sono sentito garantito, come parlamentare, nelle mie prerogative, che sono quelle di esprimere la mia opinione e di non sentirmi commentare dalla Presidenza, perché la Presidenza dovrebbe avere la caratteristica di essere super partes. Lei ha chiosato il mio intervento, volendo l'ultima parola sulle cose che io dicevo. Questo secondo me non è corretto o, quantomeno, mi ha fatto sentire leso nelle mie prerogative, che sono quelle di rappresentare i miei elettori. Se lei toglie la parola a me, la toglie ai miei elettori; io sono qui per rappresentare loro e rispondere soltanto a loro.
Dico un'ultimissima cosa. Vorrei scusarmi molto profusamente nei confronti degli Uffici: se per qualche ragione gli Uffici si sono sentiti tirati per la giacca da me, me ne scuso moltissimo, perché la stima e la fiducia che ho da molti anni per il loro lavoro è infinita. Purtroppo, quando un parlamentare non si sente tutelato dalla Presidenza, trova un salvagente dove lo trova. Per questo mi scuso, non accadrà mai più. La Presidenza di turno mi aiuterà a non far accadere questo, se svolgerà il suo compito con quelle caratteristiche di terzietà che, signora Presidente, lei oggi francamente non ha avuto. Spero non voglia commentare anche questo mio intervento, sennò poi mi costringe a chiedere la parola di nuovo.
PRESIDENTE. Mi spiace, ma devo farlo, perché non le ho tolto la parola. Lei avrebbe probabilmente ragione se io le avessi tolto la parola. Non solo non gliel'ho tolta, ma le ho concesso quattro minuti in più. Inoltre io non l'ho richiamata all'argomento, secondo l'articolo 90 del Regolamento. Io non ho commentato il suo intervento e vorrei che rimanesse a verbale anche questo. Ho fatto una precisazione. Lei ha parlato di Aula che non lavora e io, in quanto Presidente in questo momento, difendo l'Aula del Senato, che domani lavora. (Applausi).
DAMIANI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAMIANI (FI-BP-PPE). Presidente, grazie. Ho ascoltato, essendo presente in Aula in quel momento, e ritengo che il suo intervento e quindi il comportamento della Presidenza sia stato ineccepibile. Eravamo in sede di dichiarazione di voto ed era già aperto il microfono del collega che stava intervenendo. Lei ha fatto solo un richiamo all'ordine, perché si stava andando oltre. Non c'è stata alcuna chiosa sulle opinioni politiche che ha espresso liberamente il collega qui in Aula. Io ritengo che il fatto non sussista e che ci sia stato un comportamento corretto da parte della Presidenza.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Damiani.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giuseppe Giusti Sinopoli» di Agira, in provincia di Enna, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, ho chiesto la parola per una cosa che sentiamo molto, ma che credo possa essere nel sentire comune di tutta l'Assemblea. Noi vorremmo abbracciare da qui le famiglie, le fidanzate, gli amici di due ragazzi che avevano ventisette e venticinque anni. Si chiamavano Francesco Pastore e Francesco Ferraro. (Applausi).Erano due giovanissimi carabinieri e sono morti per strada l'altro giorno vicino a Eboli. Stavano lì, il maresciallo Pastore e l'appuntato scelto Ferraro, a difendere la sicurezza di tutti i cittadini. Vorremmo abbracciare anche le comunità di Manfredonia e Montesanto Salentino che ieri hanno dato l'ultimo straziante saluto ai loro figli.
Siamo vicini, naturalmente, all'Arma dei carabinieri colpita dalla perdita sul campo di questi due ragazzi che avevano scelto questa strada perché volevano stare dalla parte della legalità. Avrebbero potuto perdere la vita magari perché colpiti da rapinatori, mafiosi, terroristi e sono morti probabilmente - lo diranno le inchieste e i giudizi della magistratura - per omicidio stradale. Questo non rende ovviamente meno crudele e doloroso il loro sacrificio, anzi, ma una cosa è certa: ricordiamo tutti che questi ragazzi stavano lì per tutti noi, come fanno ogni giorno tantissimi altri ragazzi in divisa e per questo non li dimenticheremo. (Applausi).
PRESIDENTE. Grazie, senatore Verini, la Presidenza si associa.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 11 aprile 2024
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 11 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 17,16).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali (806) (V. nuovo titolo)
Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali (806) (Nuovo titolo)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)
1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
« Art. 254-ter. - (Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute) - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto altresì di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-bis, e 371-bis, comma 4-bis, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nel medesimo articolo 13. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.
14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.
15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 del presente articolo è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.
16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.
17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, è eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.
19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 del presente articolo è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257 ».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
1.200
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 1
(Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale in materia di sequestro di dati, informazioni, programmi, comunicazioni, conversazioni, corrispondenza informatica contenuti in dispositivi e sistemi informatici o telematici)
1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo o un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-A.S, comma 4-bis e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.
5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.
6. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.
7. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.
8. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.
9. Le operazioni di cui al comma 8 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato o convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.
10. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.
11. Le comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute acquisite in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzate.
12. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.».
1.201
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 1
(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici)
1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.
4. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.
6. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
7. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
8. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 7 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
9. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.
10. Le operazioni di cui al comma 9 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.
11. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.
12. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.
13. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.
14. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.».
1.202
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art.254-ter» con il seguente:
«Art. 254-ter.
(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)
1. Nel corso delle indagini preliminari, l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini nel rispetto del criterio di proporzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
4. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato e, in ogni caso entro cinque giorni dal sequestro, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; a tal fine l'autorità giudiziaria procede alla duplicazione integrale dei dispositivi sequestrati su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. I supporti informatici così ottenuti sono conservati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.
5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4.
6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»
7. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
8. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.
9. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»
1.203
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Id. em. 1.202
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 254-ter», con il seguente:
«Art. 254-ter.
(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)
1. Nel corso delle indagini preliminari, l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini nel rispetto del criterio di proporzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
4. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato e, in ogni caso entro cinque giorni dal sequestro, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; a tal fine l'autorità giudiziaria procede alla duplicazione integrale dei dispositivi sequestrati su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. I supporti informatici così ottenuti sono conservati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.
5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4.
6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»
7. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
8. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.
9. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»
1.204
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.
1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».
b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.».
1.205
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.
1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».
b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.».
c) al comma 7, sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,».
1.206
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.
1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».
b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;
c) al comma 7, sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;
d) al comma 10, sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis».
1.207
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.
1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».
b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;
c) al comma 7, sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;
d) al comma 10, sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis»;
e) al comma 11, sopprimere le parole: «o delle memorie digitali».
1.208
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.
1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».
b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;
c) al comma 7, sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;
d) al comma 10, sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis»;
e) al comma 11, sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;
f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»
1.209
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di un dispositivo, di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.
1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».
b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;
c) al comma 7, sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;
d) al comma 10, sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis»;
e) al comma 11, sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;
f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»
g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».
1.210
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.
1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».
b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;
c) al comma 7, sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;
d) al comma 10, sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis»;
e) al comma 11, sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;
f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»
g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».
h) sopprimere il comma 14.
1.211
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.
1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».
b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;
c) al comma 7, sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,»;
d) al comma 10, sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis»;
e) al comma 11, sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;
f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»
g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».
h) sopprimere il comma 14.
i) sopprimere il comma 16.
1.212
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 1, con i seguenti:
«1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis e di minaccia col mezzo del telefono, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.
1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».
1.213
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, capoverso «Art.254-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le parole: «in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta,»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «situazione di urgenza» inserire le seguenti: «o quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini».
1.214
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta,».
1.215
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 4, primo periodo, dopo le parole: «situazione di urgenza» inserire le seguenti: «o quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini»
1.216
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:
«6. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.
7. Le operazioni di cui al comma 6 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.
8. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o un sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.
9. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.
10. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.
11. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.»:
b) sopprimere i commi da 12 a 19.
1.217
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, capoverso «Art.254-ter», sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati afferenti la sfera di riservatezza di terzi che non siano pertinenti ai reati per i quali si procede.».
1.218
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»
1.219
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 10, sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter, 371-bis, comma 4-bis e 406, comma 5-bis».
1.220
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sost. id. em. 1.219
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 10, dopo le parole: «406, comma 5-bis,» inserire le seguenti: «266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter».
1.221
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 10, dopo le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» inserire le seguenti: «ovvero di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,».
1.222
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 10, dopo le parole: «371-bis, comma 4-bis,» inserire le seguenti: «quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,».
1.223
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1.224
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con i seguenti:
«12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
12-bis. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.».
1.225
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.».
1.226
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni, dei programmi dei dati inerenti a comunicazioni, delle conversazioni o della corrispondenza informatica inviate e ricevute pertinenti al reato nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.».
Conseguentemente sopprimere il comma 14.
1.227
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.».
Conseguentemente sopprimere il comma 14.
1.228
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter» al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «del duplicato informatico,» inserire le seguenti: «mediante l'utilizzo di parole chiave»
1.229
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 12, primo periodo, sopprimere la parola: «strettamente».
1.230
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta» con le seguenti: «pertinenti al reato».
1.231
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: «in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta».
1.232
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 12, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente sopprimere il comma 14.
1.233
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art.254-ter», sopprimere il comma 14.
1.234
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Id. em. 1.233
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sopprimere il comma 14.
1.235
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Id. em. 1.233
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sopprimere il comma 14.
1.236
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3» con le seguenti: «commi 2 e 3»;
b) dopo il comma, inserire il seguente: «14-bis. Il materiale contenuto nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico non può essere utilizzato in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali il sequestro è stato originariamente disposto, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1.».
1.237
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 16 con il seguente: «16. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».
G1.200
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali;
premesso che:
il provvedimento, intervenendo sul codice di procedura penale, si propone di disciplinare il procedimento di sequestro i dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, in ossequio a quell'approccio garantista che è il diretto portato del principio di presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 della Costituzione, così come del principio del giusto processo e del contraddittorio così come definiti dall'articolo 111 della Costituzione;
la disciplina introdotta, tuttavia, appare ancora fortemente improntata a un modello inquisitorio poco coerente rispetto a un sistema giurisdizionale che trova fonda nel principio del contraddittorio e della "parità delle armi", il cui inveramento richiede ulteriori e più coraggiosi interventi legislativi,
impegna il Governo:
a) a riservare al giudice per le indagini preliminari, anziché all'autonomia del pubblico ministero, il compito di disporre il sequestro dei dati, limitando tale strumento ai soli reati per cui è possibile disporre l'intercettazione e, coerentemente con la relativa disciplina, consentendo il sequestro sole ove sussistano gravi indizi di reato o lo stesso sia indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, ferma la disciplina prevista in materia per i delitti di criminalità organizzata;
b) a prevedere che, in ossequio al principio del contraddittorio, il pubblico ministero possa richiedere al giudice per le indagini preliminari di disporre il predetto sequestro mediante la circostanziata indicazione dei criteri di selezione dei dati, delle informazioni e dei programmi che si intendono sequestrare e che tale indicazione venga notificata all'indagato e al suo difensore con l'avviso che nei cinque cinque giorni successivi potranno essere presentate deduzioni al giudice per le indagini preliminari;
c) a stabilire che copia del decreto di sequestro venga notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa nonché all'avente diritto alla restituzione del dispositivo nonché dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati;
d) a prevedere, a pena di inutilizzabilità, che la richiesta di sequestro presentata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminare non possa riguardare comunicazioni, conversazioni o corrispondenza inviata, ricevuta o qualunque titolo archiviata e che la stessa non possa riguardare conversazioni o comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari e tra imputato e difensore.
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 114, comma 2-bis, dopo le parole: « o 454 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter, diversi dai dati, dalle informazioni e dai programmi sequestrati ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 254-ter »;
b) all'articolo 233, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
« 1-quater. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-bis, e può formulare osservazioni e riserve »;
c) all'articolo 247, comma 1-bis, dopo le parole: « ritenere che » è inserita la seguente: « determinati » e le parole: « ancorché protetto » sono sostituite dalle seguenti: « in un dispositivo o in una memoria digitale, ancorché protetti »;
d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:
« Art. 250-bis. - (Perquisizioni di sistemi informatici o telematici) - 1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.
2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore »;
e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.
1-ter. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo »;
f) all'articolo 254, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-ter »;
g) all'articolo 254-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12.
1-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-ter in quanto compatibili »;
h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole « custodia riguarda » sono inserite le seguenti: « dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero »;
i) all'articolo 293, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il difensore ha altresì diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter »;
l) all'articolo 352:
1) al comma 1-bis, le parole: « sistemi informatici o telematici » sono sostituite dalle seguenti: « dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile »;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
« 1-ter. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione di cui al comma 1-bis sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13 »;
m) all'articolo 354:
1) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In relazione ai dispositivi, ai sistemi informatici o telematici o alle memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano altresì le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e a impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-ter, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici »;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo »;
n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione »;
o) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
« 2-ter. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo »;
p) all'articolo 431:
1) al comma 1, lettera h), dopo le parole: « al reato » sono inserite le seguenti: « e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, »;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie »;
q) all'articolo 454, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
« 2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493 »;
r) all'articolo 461, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493 ».
EMENDAMENTI
2.200
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nonché del contenuto» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nonché delle comunicazioni, conversazioni e corrispondenza elettronica inviate e ricevute non confluite nei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter».
2.202
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 250-bis", al comma 1, sopprimere le parole: «o della memoria digitale,» e sopprimere l'ultimo periodo.
2.203
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) all'articolo 252, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Le comunicazioni, conversazioni o la corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1.
1-ter. Quando a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.".»
2.204
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: «f) all'articolo 254, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1, fermo per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo.".»
2.205
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «, memorie digitali».
2.207
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente: «m) all'articolo 354, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché provveda alla sua conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1."».
2.208
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché provveda alla sua conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1."»
2.213
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera o), capoverso «2-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: «in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta».
2.215
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16,» con le seguenti: «conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.».
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
« Art. 82-bis. - (Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro) - 1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice sono racchiusi in apposite custodie numerate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.
3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti.
Art. 82-ter. - (Conservazione del duplicato informatico) - 1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, del codice avvenga con le modalità previste dal medesimo articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente ».
EMENDAMENTO
3.200
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 3
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;
b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;
c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva a quella della sua entrata in vigore.
EMENDAMENTO
4.0.200
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 4-bis
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)
1. Al fine di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché a causa della trasformazione del giudice della cautela in organo collegiale per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.
2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 11.963.706 per l'anno 2025, euro 32.598.316 per l'anno 2026, euro 41.787.156 per l'anno 2027, euro 41.787.156 per l'anno 2028, euro 50.140.356 per l'anno 2029, euro 56.655.103 per l'anno 2030, euro 56.709.128 per l'anno 2031, euro 59.028.976 per l'anno 2032, euro 59.222.298 per l'anno 2033 e euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)
«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA | |
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione | 1 |
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione | 1 |
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: |
|
Presidente aggiunto della Corte di cassazione | 1 |
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione | 1 |
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche | 1 |
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità | 65 |
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione | 442 |
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo | 1 |
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti | 52 |
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti | 53 |
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado | 314 |
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati | 10.227 |
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie | 194 |
N. Magistrati ordinari in tirocinio | (numero pari a quello dei posti |
TOTALE | 11.353 |
PROPOSTA DI COORDINAMENTO
Coord.1
Il Relatore
Approvata
All'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso «Art. 250-bis», alla rubrica, sostituire le parole: «sistemi informatici o telematici» con le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali»;
Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali» con le seguenti: «di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali».
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici (690)
ARTICOLO 1
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
« Art. 254-ter. - (Sequestro di uno strumento elettronico) - 1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento informatico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice competente l'autorizzazione a disporre il sequestro. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la convalida è data, con decreto motivato, quando il sequestro dello strumento elettronico è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.
3. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice competente. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.
4. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.
5. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.
6. Il pubblico ministero ordina la copia del contenuto dello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.
7. Le operazioni di cui al comma 6 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.
8. La copia dei dati è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati ».
2. All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché la copia dei dati di strumenti elettronici ».
________________
N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 806.
DISEGNO DI LEGGE
Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» (1010)
ARTICOLI DA 1 A 12 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Finalità)
1. L'arte culinaria, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga artigianalità e creatività. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ne sostiene e ne promuove lo sviluppo, orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.
Art. 2.
Approvato
(Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana »)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana », di seguito denominato « premio », conferito ai cittadini italiani che si siano in maniera encomiabile distinti nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì istituito un registro ove sono iscritti i nomi di coloro ai quali è stato conferito il premio.
Art. 3.
Approvato
(Conferimento del premio)
1. Il premio è conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite di uno per ciascuna delle seguenti categorie di merito:
a) gelateria;
b) pasticceria;
c) cucina;
d) vitivinicoltura;
e) olivicoltura;
f) arte casearia.
2. L'elenco delle categorie di merito di cui al comma 1 può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 4.
Approvato
(Decorazione)
1. Il premio è costituito da una medaglia di bronzo che presenta, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, in ragione dell'appartenenza a una delle categorie di merito di cui all'articolo 3, una delle seguenti diciture:
a) « Maestro dell'arte della gelateria italiana »;
b) « Maestro dell'arte della pasticceria italiana »;
c) « Maestro dell'arte della cucina italiana »;
d) « Maestro dell'arte vitivinicola italiana »;
e) « Maestro dell'arte olivicola italiana »;
f) « Maestro dell'arte casearia italiana ».
Art. 5.
Approvato
(Requisiti dei candidati)
1. Per la candidatura al premio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) avere concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento;
b) avere maturato almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza nel settore di riferimento;
c) avere tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile;
d) avere adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.
Art. 6.
Approvato
(Presentazione delle candidature)
1. Le candidature per il conferimento del premio sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le associazioni di categoria possono presentare segnalazioni al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Le candidature sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. A ciascuna candidatura sono allegati i seguenti atti:
a) documento d'identità;
b) codice fiscale;
c) curriculum vitae;
d) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti.
Art. 7.
Approvato
(Comitato di selezione)
1. Le candidature sono esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
c) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;
e) un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza.
3. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione, per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), del Ministro rispettivamente competente e, per i componenti di cui alla lettera e), del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 8.
Approvato
(Fase istruttoria)
1. Il comitato di cui all'articolo 7 svolge un'istruttoria preordinata ad accertare che i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungere livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito di cui all'articolo 3.
2. L'istruttoria è condotta con modalità che assicurino una valutazione approfondita del livello di eccellenza dei candidati.
Art. 9.
Approvato
(Affidamento di incarichi di esperto negli istituti professionali)
1. Agli insigniti del premio possono essere conferiti incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 10.
Approvato
(Revoca del premio)
1. Incorre nella perdita del premio l'insignito che se ne renda indegno.
2. La revoca del premio può essere proposta da ciascuno dei Ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. La proposta di revoca è presentata al comitato, che, previa sommaria delibazione, la comunica all'interessato. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato ovvero, in caso di mancata presentazione, dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 7 decide sulla proposta di revoca del premio.
4. La revoca del premio è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 11.
Approvato
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conferisce sei premi di Maestro dell'arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie di merito indicate all'articolo 3.
2. I Maestri di cui al comma 1 costituiscono il comitato di selezione di cui all'articolo 7 per il primo triennio di applicazione della presente legge.
Art. 12.
Approvato
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti ai disegni di legge nn. 806 e 690
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.0.200.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1010
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 806:
sull'emendamento 1.236, la senatrice Paita avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Bevilacqua, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Germanà, La Pietra, Lopreiato, Lorenzin, Mazzella, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rosso, Rubbia, Segre, Sigismondi, Sisto e Turco.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Onn. Bergamini Davide, Molinari Riccardo, Carloni Mirco, Bruzzone Francesco, Pierro Attilio
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (1096)
(presentato in data 10/04/2024)
C.851 approvato dalla Camera dei deputati;
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (1097)
(presentato in data 10/04/2024)
C.1532 conclusione anomala per stralcio. (stralcio di C.1532-bis, C.1532-ter) C.1532-ter approvato dalla Camera dei deputati.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatore Speranzon Raffaele
Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (1098)
(presentato in data 10/04/2024);
Regione Piemonte
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) (1099)
(presentato in data 10/04/2024).
Camera dei deputati, trasmissione di documenti
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 3 aprile 2024, ha trasmesso il documento approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, dalla XI Commissione (Lavoro), nella seduta del 27 marzo 2024, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti (COM(2023) 715 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 final) (Doc. XVIII, n. 16) (Atto n. 455).
Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 10 aprile 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (n. 149).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 2ª e 10ª, che esprimeranno il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.
Governo, trasmissione di atti
Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 10 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina del professor Sergio Carmelo Guglielmo Vinciguerra a componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) (n. 34).
Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 8a Commissione permanente.
Governo, trasmissione di documenti e assegnazione
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 aprile 2024, ha inviato, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera a), e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2). Alla Sezione II del Documento è allegata la Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 196 del 2009.
Al Documento sono allegati:
la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Doc. LVII, n. 2 - Allegato I);
il documento "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica" (Doc. LVII, n. 2 - Allegato II);
la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 2 - Allegato III);
il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 2 - Allegato IV);
la relazione sull'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2, comma 576 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Doc. LVII, n. 2 - Allegato V).
Il Documento è deferito, ai sensi dell'art. 125-bis del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti nonché, per eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della nuova agenda europea per l'innovazione (COM(2024) 121 definitivo), alla 7a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione su prezzi e costi dell'energia in Europa (COM(2024) 136 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.
Deferimento alla Commissione per la semplificazione di atti già annunciati
Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, l'atto n. 163 - annunciato nella seduta n. 70 del 23 maggio 2023 - è deferito alla Commissione per la semplificazione.
Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 8 aprile 2024, ha inviato una segnalazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla trasparenza e alle condizioni concorrenziali riscontrate nei mercati degli apparecchi acustici in Italia.
La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 456).
Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento
In data 5 aprile 2024 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 dal Garante del contribuente per la regione Umbria.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 454).
Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti
L'interrogazione 3-01038, del senatore Croatti ed altri, rivolta ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, è rivolta solo al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Interrogazioni
CROATTI, DI GIROLAMO, FLORIDIA Barbara, MAIORINO, LICHERI Sabrina, SIRONI, NATURALE, DAMANTE, ALOISIO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
con l'art. 1, comma 408, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) è stato prorogato di un ulteriore anno (31 dicembre 2024) lo stato di emergenza nel quale si trova da ormai 11 anni l'Emilia-Romagna, a seguito del terremoto del 2012: una misura indispensabile a garantire l'operatività degli enti locali ancora impegnati nella ricostruzione post sisma;
nel provvedimento, però, non è stata contestualmente prevista la proroga relativa all'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) dei fabbricati inagibili ubicati nei comuni colpiti dal sisma, non considerando che non tutto il patrimonio immobiliare è stato definitivamente ricostruito e reso agibile;
considerato che la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) prevedeva la proroga dell'esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, per i comuni colpiti dal sisma del 2012,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente adottare iniziative di carattere normativo tese a prorogare, anche per l'anno 2024, l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati inagibili ubicati nei comuni delle zone colpite dal sisma del 2012.
(3-01063)
SCALFAROTTO, BORGHI Enrico - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione;
quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino;
in tali strutture lo straniero dovrebbe essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità, mentre le condizioni dei CPR italiani si rivelano di fatto disumane e indegne di una società civile, con servizi e strutture fatiscenti, forti carenze sul piano igienico-sanitario e pericoli per l'incolumità delle persone, posto il crescente aumento di abusi e violenze registrati all'interno dei CPR stessi;
il periodo di permanenza nei CPR, che dovrebbe essere quello "strettamente necessario" e sufficiente a procedere all'identificazione e al rimpatrio, è stato raddoppiato con il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, passando da un trattenimento massimo di 3 mesi (prorogabili di ulteriori 3 mesi) a uno di 18 mesi, realizzando di fatto un prolungato stato di detenzione del tutto incompatibile con i principi della nostra Carta costituzionale;
tale prolungamento della privazione della libertà personale, alla luce dei dati forniti dal Ministero dell'interno, risulta persino inutile rispetto all'obiettivo prefissato (aumento dei rimpatri), posto che la capacità di rimpatrio è ferma al 50 per cento circa, anche laddove vi sia stata una permanenza media di 18 mesi, ma mancano anche evidenze che l'aumento del numero dei CPR possa comportare un qualche miglioramento in tal senso, posto che è principalmente l'assenza di accordi di rimessione con molti Paesi esteri a comportare il prolungamento delle sofferenze connesse alla permanenza all'interno del CPR:
l'incremento di circa 9 milioni di euro per l'anno 2024, anziché essere rivolto alla risoluzione delle numerose ed evidenti criticità dei CPR attivi, è stato destinato all'ampliamento della rete dei CPR, con una scelta che getta non pochi interrogativi circa la strategia del Governo sul tema dei rimpatri e, soprattutto, sull'obbligo di garantire il rispetto della dignità della persona anche in questo frangente;
mancano le risorse e le figure professionali idonee a garantire una corretta gestione dei CPR e per rispondere alle normali esigenze di vita dei migranti ivi detenuti, spesso non riuscendo neanche a garantire la comunicazione attraverso l'abbattimento delle barriere linguistiche e culturali;
sono migliaia i casi autolesionismo registrati tra le persone trattenute nei CPR: sia che essi nascondano abusi, sia che disvelino un reale malessere psicologico, in entrambi i casi dimostrano come questi centri siano pensati e vissuti come una sorta di lager, dove i diritti, la dignità e le aspettative di vita vengono compressi drammaticamente nell'attesa di un'esecuzione dell'espulsione sine die,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere le note criticità dei CPR richiamate in premessa e se non ritenga utile innestare sulla rete dei CPR dei percorsi di formazione, anche professionalizzanti, che possano portare ad un circolo virtuoso per la crescita del Paese.
(3-01064)
MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
il 6 aprile 2024 si è tenuta, a Milano, una manifestazione cui hanno partecipato migliaia di persone per la chiusura dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) nel nostro Paese e contro la preannunciata apertura di nuove strutture, anche all'estero;
com'è noto, i CPR sono strutture realizzate per trattenere gli immigrati irregolarmente presenti nel territorio nazionale in attesa di espulsione e diventate negli anni veri e propri luoghi di detenzione: le modalità della cosiddetta detenzione amministrativa non sono stabilite da norme di legge, come previsto dall'articolo 13 della Costituzione, bensì da un norme regolamentari, direttive ministeriali e convenzioni stipulate tra prefetture ed enti gestori privati;
come emerso anche da recenti inchieste giudiziarie, i CPR presentano gravissime criticità di gestione e di rispetto dei diritti (primo fra tutti quello alla salute) che, in particolare, al centro di via Corelli, a Milano, ma anche a Ponte Galeria a Roma e a Macomer, raggiungono dei livelli assolutamente inaccettabili ed ingiustificabili;
basti ricordare che, a dicembre 2023, la Procura di Milano ha accertato gravissime violazioni dei diritti dei migranti trattenuti: persone con tumori o crisi epilettiche, oppure con gravi problemi psichiatrici considerate "idonei alla vita della comunità ristretta", ma in realtà non sottoposte ad alcuna visita medica; ospiti senza un supporto psicologico e psichiatrico, poiché il personale "non conosce" la "lingua" degli ospiti; mancanza di medicinali, un presidio sanitario "gravemente deficitario" a cui si aggiungono, tra l'altro, camerate "sporche", bagni "in condizioni vergognose" e "cibo maleodorante, avariato (...) scaduto". A seguito dell'ispezione la Procura ha disposto un sequestro impeditivo d'urgenza verso la società che gestiva il CPR, già indagata per frode e turbativa dalla Guardia di finanza, e la struttura è stata posta sotto commissariamento, ma non risulta che le criticità siano state risolte;
a Roma, nel CPR più grande d'Italia, i trattenuti non hanno alcuna possibilità di comunicare con l'esterno, sebbene il regolamento lo permetta. Nella sezione femminile alle nigeriane vittime di tratta si aggiungono anche badanti che hanno perso il permesso di soggiorno e nella sezione maschile, il 3 febbraio scorso, si è ucciso Ousmane Sylla, un ragazzo della Guinea di 22 anni arrivato minorenne non accompagnato in Italia, che invece di essere protetto è finito nel circuito del CPR. Numerosissime le irregolarità registrate anche a Macomer, dove poche settimane fa c'è stato un incendio e per giorni i trattenuti hanno dovuto dormire nelle tende;
ovunque sono numerosi i tentati suicidi;
anche a livello internazionale, l'Ufficio regionale europeo della World Health Organization (WHO) ha evidenziato i rischi per la salute delle persone migranti nei CPR,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga ormai improrogabile l'immediata e definitiva chiusura di tutti i centri per il rimpatrio, primi fra tutti del CPR di via Corelli a Milano, il CPR di Ponte Galeria a Roma e il CPR di Macomer, quali luoghi del tutto incompatibili con il rispetto dei diritti umani.
(3-01065)
GASPARRI, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
nel maggio 2023 la Camera dei deputati ha approvato la mozione (1-00083) dei Gruppi di maggioranza, a prima firma Cattaneo, che impegna il Governo ad adottare iniziative per istituire idonei percorsi di ricerca e sviluppo, al fine di recuperare il ruolo dell'Italia nel campo dello studio e dello sviluppo tecnico in materia nucleare;
presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è stata quindi istituita la Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile (PNNS), a cui partecipano i principali enti pubblici di ricerca, esponenti del mondo delle università, di associazioni scientifiche, di soggetti pubblici del settore della sicurezza nucleare, di imprese che hanno investito nel settore nucleare, nella produzione di componenti e impianti e nelle applicazioni mediche nel settore nucleare;
i risultati dell'articolato lavoro della Piattaforma diventano la base per valutare l'elaborazione e l'adozione da parte dell'Italia di una "Strategia nazionale per il nucleare sostenibile" e soprattutto sicuro, di ultimissima generazione, e verranno valutati all'interno di una più vasta consultazione relativa al piano integrato energia e clima (PNIEC), che punta alla diversificazione delle fonti e all'integrazione delle differenti soluzioni tecnologiche disponibili, al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica;
inoltre l'8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato sta svolgendo un'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare attraverso un ciclo di audizioni di esperti,
si chiede di sapere quali siano i prossimi passi nel percorso verso un'energia nucleare sostenibile in Italia.
(3-01066)
MALAN, SPERANZON, ZEDDA, BARCAIUOLO, MENIA, MIELI - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
con il processo di dismissioni del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa si è avviata, da tempo, una procedura volta alla valorizzazione e alla razionalizzazione di immobili militari e alla loro contestuale rivalutazione nel tessuto urbano di pertinenza;
questa politica di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, con l'obiettivo principale di contenere i costi di esercizio e migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale all'interno delle infrastrutture, necessita che siano favorite ampie intese con gli enti territoriali e centrali competenti, al fine di stimolare ed incentivare iniziative e progetti di rigenerazione, riqualificazione di siti militari, dismessi o ancora in uso, così da contribuire alla ripresa del settore immobiliare;
considerato che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164, istituisce la Direzione generale dei lavori (GENIODIFE) e l'ufficio centrale demanio e patrimonio (PATRIDIFE);
a valle dell'adozione del provvedimento di modifica del decreto di struttura (decreto ministeriale 17 gennaio 2024) con il quale verranno definite le competenze e le unità organizzative delle nuove realtà, occorre prevedere misure che assicurino un'accelerazione delle procedure di dismissione, consentendo di raggiungere in tempi ragionevoli anche il miglioramento delle condizioni di vita del personale militare,
si chiede di sapere quale sia l'intendimento del Ministro in indirizzo al riguardo, quali siano le azioni poste già in essere dal Governo e quelle in programma, finalizzate ad implementare il programma di dismissione immobiliare, con le correlate attività di efficientamento delle infrastrutture.
(3-01067)
NICITA, BOCCIA, ZAMPA, FURLAN, RANDO, CAMUSSO, ZAMBITO, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, MARTELLA, MIRABELLI, ROJC, VERDUCCI, VERINI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
secondo quanto riportato da diversi quotidiani nazionali, in data 4 aprile 2024, l'imbarcazione "Mare Jonio", alle ore 12:10, ha ricevuto un segnale di aiuto da parte di un'imbarcazione in distress (posizione latitudine 34 18 0 nord); alle ore 13:45 la medesima imbarcazione ha ricevuto una e-mail da parte di "Alarm phone" in cui si comunicava un distress case e, giunta nella località, ha avvistato un'imbarcazione di naufraghi. Dopo aver effettuato le comunicazioni al MRCC Roma, l'equipaggio ha proceduto alla distribuzione di salvagenti e ha iniziato il recupero dei naufraghi;
dopo circa 10 minuti, secondo la ricostruzione effettuata dall'equipaggio, confermata dagli atti e dai video in loro possesso, sul posto è giunta una motovedetta libica (codice identificativo 658) con la quale l'equipaggio della Mare Jonio ha subito comunicato via radio. Nel rispetto della convenzione "SAR" Amburgo 1979 e delle leggi internazionali vigenti, la stessa Mare Jonio si è qualificata come OSC (one scene coordinator);
secondo la testimonianza dell'equipaggio, sorretta dalle registrazioni video acquisite, alla vista della motovedetta con gente armata, i naufraghi si sono gettati a mare. A quel punto dalla motovedetta sono state sparate due raffiche di proiettili sia in aria che nella prossimità dei rescue boat della Mare Jonio;
successivamente al recupero di 58 persone, di cui una donna e due minori non accompagnati, è stato assegnato un place of safety a Pozzallo (Ragusa), nel quale dopo qualche ora è stato notificato il sequestro dell'imbarcazione per asserita violazione del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori e ciò prima di ascoltare le testimonianze dirette;
la vicenda occorsa alla "Mare Jonio" è di inaudita gravità, giacché, nel corso di una delicata operazione di salvataggio, un'imbarcazione italiana OSC e persone migranti sono state messe in condizioni di pericolo di vita anche a causa dei colpi di arma da fuoco provenienti dalla motovedetta libica;
premesso inoltre che:
secondo quanto riportato dal quotidiano "Corriere della sera" dell'8 aprile 2024, riguardo al centro accoglienza dei richiedenti asilo di Mineo, lo scorso mese di novembre, Paolo Pizzarotti, presidente della società proprietaria del "Residence degli aranci" ha proposto al Governo, nel caso di una possibile riapertura del centro, di gestirlo direttamente prevedendo la costituzione di laboratori artigiani, industriali e agricoli al fine di formare ogni anno 2.500 richiedenti asilo, con l'impegno di assumere nei propri cantieri 400 migranti per il 2024 e 400 per il 2025;
in Italia, secondo i dati riportati da Unioncamere, le imprese non riescono a reperire il 70 per cento della forza lavoro necessaria al loro funzionamento;
ogni anno in Italia ci sono circa 80.000 richiedenti asilo che vengono tenuti "parcheggiati" senza ricevere alcun tipo di formazione finalizzata all'inserimento lavorativo;
tra il mese di dicembre 2019 e il mese di luglio 2021, nell'ambito del progetto "Forwork", finanziato dalla Commissione europea, coordinato da ANPAL e con la fondazione Debenedetti, nei centri di prima accoglienza del Piemonte, ben 1.262 richiedenti asilo sono stati inseriti in corsi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro e dopo un anno e mezzo il 50 per cento di coloro che hanno seguito i corsi ha trovato lavoro;
purtroppo si tratta di iniziative isolate poiché, a tutt'oggi, i richiedenti asilo sono considerati più un problema che una risorsa,
si chiede di sapere:
come siano stati ricostruiti i fatti relativi alla Mare Jonio, nei verbali di fermo, dal momento che la testimonianza dell'equipaggio, in possesso anche delle videoregistrazioni, è stata acquisita solo successivamente alle contestazioni;
come sia stato possibile che una motovedetta libica abbia messo in pericolo la vita di persone migranti in trasbordo e un equipaggio italiano impegnato come OSC con atti di guerriglia;
quali iniziative il Governo intenda adottare in relazione all'azione della guardia libica;
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo riguardo all'opportunità di dare una formazione ai richiedenti asilo nel rispetto della loro dignità e nella prospettiva di un solido inserimento nella società e nel mondo del lavoro.
(3-01068)
BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
l'Italia presenta caratteristiche climatiche e geografiche che la rendono particolarmente esposta a fenomeni di scarsità idrica e di siccità che, data la frequenza, hanno ormai assunto carattere strutturale, provocando una trasformazione e una modificazione del regime dei flussi idrici;
la gestione delle acque in agricoltura e per gli usi irrigui viene svolta nella consapevolezza dell'importanza di tutelare gli equilibri naturali e di garantire i servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente, fondamentale per i territori e le produzioni agroalimentari italiane;
l'uso irriguo, pur se inteso a fini produttivi ed economici, assolve anche la funzione di garantire una sufficiente biodiversità e vitalità dei suoli, che sarebbero ridotte o compromesse se esposti al disseccamento ed al conseguente innalzamento della temperatura, avviando un possibile processo di desertificazione;
la tutela del sistema fluviale deve quindi trovare un necessario punto di equilibrio tra tutela dei territori d'acqua disegnati dal reticolo idraulico di drenaggio ed irrigazione che ne costituisce l'elemento fondante ed essenziale per la sopravvivenza del patrimonio naturale e culturale del paesaggio agricolo italiano;
nell'ambito della direttiva europea quadro sulle acque, si dispone il passaggio dall'applicazione del deflusso minimo vitale, ovvero quello minimo indispensabile per mantenere l'equilibrio ecologico del corpo idrico, al deflusso ecologico inteso come il volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari;
il piano di azione per la salvaguardia delle risorse idriche europee della Commissione europea ("blueprint"), per migliorare la gestione quantitativa e qualitativa delle acque, ha affiancato al concetto di deflusso minimo vitale quello di deflusso ecologico, evidenziando la necessità di stabilire un approccio comune e condiviso a livello europeo al deflusso ecologico inteso a tenere in debita considerazione la tutela dell'ambiente e degli equilibri naturali;
con i decreti direttoriali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza ecologica STA n. 29 e n. 30 del 2017, si è dato seguito al suddetto piano di azione europeo;
l'applicazione del deflusso ecologico nasce quindi per garantire il benessere dei corpi idrici; purtuttavia si evidenzia che le criticità legate all'applicazione dei criteri tecnici per l'individuazione del deflusso ecologico, se non opportunamente definiti, rischiano di impattare sulla qualità delle acque interne, creando difficoltà all'equilibrio ambientale del nostro Paese, riducendo l'accumulo idrico nei bacini montani e di conseguenza impattando sulla produzione di energia elettrica e sulle attività agricole;
i recenti eventi di siccità che hanno interessato il Paese, e che prevedibilmente lo interesseranno nei mesi a venire, confermano la necessità di operare in modo adattativo al proporzionale peggioramento delle condizioni di disponibilità idrica, evidenziando l'urgenza di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche;
presso il Ministero è stato inoltre attivato un "tavolo tecnico nazionale sui deflussi ecologici", al fine di approfondire i criteri di ammissibilità, in strette condizioni di necessità, di minori rilasci temporanei ai deflussi ecologici ed operare in modo corretto e armonizzato a livello nazionale, in piena coerenza con le norme europee, già a partire dal 2024,
si chiede di sapere:
se per far fronte alle gravi conseguenze dovute ai fenomeni di scarsità idrica, anche in relazione al deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali, come alluvioni violente e siccità prolungate, sia prevista la possibilità di una deroga all'applicazione del deflusso ecologico, coincidente con il termine del ciclo di programmazione della direttiva quadro sulle acque, ovvero la fine del 2027, consentendo in questo lasso di tempo di concordare una definizione del deflusso ecologico più opportuna, che tenga anche conto degli esiti delle sperimentazioni previste dalla vigente normativa;
se il Ministro in indirizzo voglia rendere note le risultanze dei lavori del tavolo tecnico nazionale sui deflussi ecologici ed in particolare se stia lavorando per definire misure più adeguate alle esigenze del settore agricolo.
(3-01069)
MARTELLA, FRANCESCHELLI, ROJC, ALFIERI, MALPEZZI, BASSO, TAJANI, CAMUSSO, IRTO, GIACOBBE, D'ELIA, VALENTE, FURLAN, ZAMPA, VERDUCCI, MANCA, FINA, LA MARCA, RANDO, DELRIO, ZAMBITO, NICITA - Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
dopo alcuni mesi caratterizzati da un costante, seppur modesto, calo dei prezzi di listino dei carburanti alla pompa, negli ultimi giorni si assiste ad una nuova fase di aumento dei prezzi dei carburanti, a livelli preoccupanti per imprese e famiglie;
secondo la rilevazione di "Quotidiano energia", il prezzo medio della benzina ammonta a 2,048 euro al litro, con punte di 2,131 al servito, mentre per il diesel si passa da un massimo di 2,030 euro al litro a un minimo di 1,852. Su alcune tratte autostradali, invece, si segnalano distributori che hanno già superato la soglia dei 2,5 euro al litro;
le cause di tale impennata vanno ricercate, principalmente, nell'ondata di aumenti che ha investito il mercato internazionale delle materie prime. Il greggio, infatti, ha recentemente superato la soglia dei 90 dollari al barile nelle quotazioni di Londra, punto di riferimento per l'intero mercato europeo, facendo registrare un aumento del 20 per cento rispetto ai minimi di inizio dicembre 2023;
l'aumento dei prezzi dei carburanti è fortemente legato alle tensioni geopolitiche connesse ai teatri di guerra aperti in Ucraina e in Medio Oriente, aree fortemente interessate dalla produzione di idrocarburi che, ad oggi, non offrono alcun accenno di raffreddamento. Gravano in modo particolarmente pesante sull'andamento del greggio la diminuzione del traffico nel canale di Suez, con molte petroliere costrette a deviare verso il capo di Buona Speranza, e gli attacchi ucraini sulle infrastrutture petrolifere russe, i quali avrebbero distrutto 900.000 barili di capacità di raffinazione;
nonostante al momento i rialzi per gli automobilisti italiani siano per ora limitati al 7 per cento per la benzina e al 5 per cento per il diesel, il dato relativo al costo medio del carburante è destinato a salire ulteriormente nelle prossime settimane, anche a fronte di un inevitabile aumento della domanda determinato dalla maggiore mobilità dei cittadini durante il periodo primaverile e estivo;
considerato che:
i dissesti geopolitici citati agiscono su un quadro economico già di per sé problematico, che vede l'Italia posizionarsi tra i Paesi con il carico fiscale più elevato sui prezzi dei carburanti. Nel mese di marzo, secondo i dati ufficiali del Ministero delle imprese e del made in Italy, accise e IVA hanno pesato per il 57 per cento del prezzo finale della benzina e per il 52 per cento di quello del diesel;
benché la maggioranza che sostiene l'attuale Governo avesse manifestato a più riprese, in sede di campagna elettorale, la volontà di intervenire sulle accise, finora sono state adottate insufficienti misure per il contenimento dei prezzi dei carburanti alla pompa. In tal senso, il decreto-legge n. 5 del 2023 ha da subito evidenziato i propri limiti e la scarsa efficacia a fronte dell'andamento dei prezzi in aumento, a partire dai contenuti dell'articolo 1 sull'obbligo per gli esercenti di attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione di esporre in modo evidente i cartelloni con i prezzi medi giornalieri di riferimento. La disposizione è stata attuata con decreto ministeriale 31 marzo 2023 che, a sua volta, è stato poi oggetto della pronuncia n. 1806 del Consiglio di Stato, pubblicata il 23 febbraio 2024, che l'ha giudicata irragionevole e sproporzionata;
l'obbligo dei cartelli sui prezzi medi ha pertanto ottenuto un effetto risibile ed è servito unicamente a dare l'impressione che l'Esecutivo agisse sul problema del caro carburante. Nel frattempo nessuna misura è stata adottata sul fronte delle accise sui carburanti e ciò appare tanto più grave se si considera che in Italia l'88 percento delle merci viaggia su gomma, con il rischio concreto è che si innesti un "effetto domino" con rincari a cascata su altri beni di consumo, in primis i prodotti agroalimentari;
è uno scenario che molte famiglie italiane, che negli ultimi due anni hanno visto erodersi il proprio potere d'acquisto, difficilmente potrebbero sostenere, se non al costo di ulteriori rinunce,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso intervenire con urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'aumento in atto dei prezzi dei carburanti e tutelare per tale via le imprese e i consumatori in vista maggiore mobilità durante il periodo primaverile e estivo;
quali misure intendano adottare per far fronte alla pronuncia n. 1806 del Consiglio di Stato e se, a tal fine, intendano adottare misure condivise con le associazioni di rappresentanza degli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburanti per autotrazione;
se non ritengano opportuno attivarsi per garantire almeno nei confronti delle imprese una riduzione delle accise sui carburanti, in misura tale da compensare l'incremento dei costi di rifornimento di carburanti alla pompa sostenuti nell'esercizio della propria attività.
(3-01070)
GIORGIS, PARRINI, VALENTE, MELONI, VERDUCCI, MANCA, CAMUSSO, VERINI, BASSO, MARTELLA, ROJC, IRTO, DELRIO, GIACOBBE, SENSI, LA MARCA, D'ELIA, ZAMBITO, FINA, FRANCESCHELLI, MALPEZZI, TAJANI, BAZOLI, FURLAN, CASINI, RANDO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
l'art. 1-ter del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 ("Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024"), ha introdotto una nuova normativa sperimentale, prevedendo che, in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli studenti che si trovano al di fuori del comune di residenza per motivi di studio potranno esercitare tale diritto anche nel comune di domicilio, se tale comune è situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
il 5 aprile 2024 è stata adottata dal Ministero dell'interno la circolare n. 27, nella quale sono state fornite le indicazioni operative in ordine a questa nuova disciplina sperimentale;
nella circolare, in particolare, è stato specificato che, per esercitare tale diritto, gli interessati devono presentare apposita domanda al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, secondo un modello che sarebbe allegato alla circolare stessa; e che tale domanda deve essere presentata dai cittadini interessati al proprio Comune di residenza "non oltre domenica 5 maggio 2024" ossia entro il 35° giorno antecedente alla data della consultazione;
dalla lettura della circolare sembrerebbe desumersi che siano i Comuni a dover pubblicare sui propri siti il modulo ("all. 1") necessario per fare richiesta per l'esercizio di tale diritto, rendendolo così accessibile a tutti i cittadini interessati;
tuttavia, ad oggi, a meno di un mese dalla data ultima per la presentazione delle domande necessarie per l'esercizio di questo diritto, risulterebbe da ricerche via web sui siti dei Comuni che solo un numero estremamente esiguo di questi abbia adeguatamente pubblicizzato la possibilità di esercizio di questo nuovo diritto, e soprattutto abbia reso disponibile sul proprio sito il modulo necessario ad avanzare la richiesta,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per rendere effettivo nelle prossime elezioni europee il diritto di voto in un comune diverso da quello nelle cui liste l'elettore risulti iscritto, in particolare garantendo che il modulo necessario per la presentazione della domanda sia reso accessibile a tutti i cittadini interessati in tempi congrui e coerenti con la data ultima del 5 maggio 2024, e se non ritenga perciò opportuna la pubblicazione del modulo direttamente sul sito del Ministero dell'interno, così da agevolarne la diffusione e facilitarne la reperibilità.
(3-01071)
NICITA, FURLAN, RANDO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
l'ultimo bando di selezione per il servizio civile universale ha visto escluse, a causa della riduzione dei fondi stanziati, tutte le misericordie delle regioni del Sud Italia, aderenti al programma proposto dalla confederazione nazionale delle misericordie d'Italia (Sicilia, Campania e Puglia, in particolare);
il movimento delle misericordie rappresenta, nel panorama degli enti del terzo settore, una delle principali componenti, annoverando oltre 700 confraternite sparse in tutto il territorio nazionale e più di 650.000 volontari iscritti, che da sempre hanno servito in ambito socio-sanitario la parte più debole della popolazione, oltre ad essere molto attivi anche in altri settori socio-culturali e nell'ambito della protezione civile;
l'esclusione di molti programmi del servizio civile e, fra questi, quelli delle misericordie del Sud Italia avrà ricadute negative proprio per i cittadini più deboli, ammalati, soli, anziani e diversamente abili con la drastica riduzione dei servizi offerti dalle associazioni e, in alcuni casi, anche la loro sospensione, soprattutto in territori disagiati e nei comuni più piccoli, dove le misericordie rappresentano una delle poche e, spessissimo, l'unica risorsa sociale e l'unico presidio territoriale di aiuto e di sostegno ai meno fortunati;
considerato che:
il servizio civile rappresenta, inoltre, un importante sostegno economico per i giovani del Sud che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro;
paradossalmente, a fronte di una maggiore richiesta giovanile nelle regioni e nelle zone disagiate del Sud, si assiste, in molti i progetti del Nord, alla difficoltà a reperire giovani e all'impossibilità di coprire i posti messi a disposizione, con la conseguenza, inaccettabile e incomprensibile, di aver tagliato fuori zone del Paese dove molteplici sono i bisogni sociali e dove si assiste ad una vera e propria emergenza giovanile,
si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di risolvere le criticità evidenziate e consentire, almeno, una redistribuzione dei posti trasferendo nelle regioni meridionali, e in particolare in Sicilia, i posti assegnati al Nord Italia, ma non interamente assorbiti.
(3-01072)
NICITA, D'ELIA, FURLAN, RANDO, VERDUCCI - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, tre componenti dell'orchestra sinfonica di Palermo sono stati sospesi dai rispettivi incarichi in seguito alle dichiarazioni, rilasciate ormai due mesi fa, in cui esprimevano un giudizio critico nei confronti dell'operato della direttrice d'orchestra, Beatrice Venezi;
il fatto risale al mese di gennaio 2024, quando alcuni membri dell'orchestra hanno messo in dubbio le capacità professionali della direttrice, giudicando, in un'intervista al quotidiano "la Repubblica" del 24 gennaio scorso, la direzione di Beatrice Venezi "non adeguata" e "incoerente con l'esecuzione musicale". Tale sarebbe stata la mancanza di affiatamento, a detta dei musicisti, che l'orchestra avrebbe in più occasioni scelto di ignorare la direttrice, guardando solo gli spartiti;
già a febbraio, la Fondazione sinfonica siciliana si era schierata a difesa della direttrice d'orchestra, condannando con fermezza la condotta dei musicisti coinvolti, giudicata incompatibile con gli obblighi contrattuali di diligenza e contraria al codice etico. Ai tre professori d'orchestra, inoltre, è stato contestato di non aver espresso i propri dubbi già nel corso delle prove, ai primi strumenti e alla stessa Venezi, incrinando così il rapporto con la direttrice d'orchestra;
le misure punitive impartite ai tre musicisti, due dei quali costretti a una settimana di sospensione non retribuita, rientrano nel solco della "linea dura" imposta dal sovrintendente della fondazione, Andrea Peria, al fine di tutelare l'immagine del teatro e scongiurare episodi simili a quello verificatosi il 23 gennaio scorso, quando nessuno degli orchestrali aveva battuto i piedi sul palco, come da prassi, per accompagnare l'uscita della direttrice;
nel caso in cui dovessero emergere altre critiche, il sovrintendente ha già anticipato che ricorrerà a ulteriori sanzioni disciplinari, anche più pesanti;
considerato che:
risultano quantomeno eccessivi i provvedimenti adottati nei confronti dei tre professori d'orchestra, i quali si sono limitati a esprimere una legittima critica professionale, senza spingersi oltre;
i metodi adottati dal sovrintendente Peria per sanzionare i "trasgressori", rei di aver esternato la propria opinione, non sono certamente consoni a un contesto culturale di prestigio, quale quello dell'orchestra sinfonica siciliana, dove il valore di un musicista dovrebbe essere misurato sulla base esclusivamente delle sue capacità tecniche;
questo sgradevole episodio a danno dei tre lavoratori restituisce l'ennesima immagine di intolleranza nei confronti della diversità di pensiero, che utilizza misure intimidatorie e punitive al fine di sedare il dissenso,
si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, al fine di tutelare la libertà di espressione, principio fondante di ogni forma di arte.
(3-01073)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
LOMBARDO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la legge 5 agosto 2022, n. 118 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"), ha conferito all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) il compito di definire le modalità di attuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione tra utenti e operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto, nell'ambito delle misure adottate dal Governo e previste dal PNRR per la riduzione del contenzioso;
con la delibera n. 21/2023, l'ART ha esteso le proprie competenze includendo le controversie relative agli indennizzi dovuti ai passeggeri in caso di ritardo prolungato, negato imbarco o cancellazione del volo, già regolati e riconosciuti dal regolamento (CE) n. 261/2004;
il nuovo sistema di rimborsabilità dei biglietti previsto dalla delibera n. 21/2023 prevede che i passeggeri presentino reclamo alla compagnia e, in caso di mancata risposta, debbano espletare un tentativo di conciliazione presso l'ART e protrarre la procedura di 60 giorni, mentre il regolamento europeo non stabilisce alcun termine per agire in giudizio;
in caso di mancato accordo in sede stragiudiziale, vale comunque la condizione di procedibilità per il ricorso giurisdizionale;
secondo i dati presentati nella relazione annuale ART 2023, solo il 14 per cento delle istanze di conciliazione si è concluso con un accordo tra le parti;
il regolamento (CE) n. 261/2004, nell'espressione delle tempistiche previste per il rimborso, già assolve la funzione deflattiva specificando i termini di tempo entro cui è dovuto l'indennizzo (immediato e comunque non oltre 7 giorni);
considerato che:
l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione prolunga i tempi per ottenere il rimborso e favorisce le compagnie aeree, che possono evitare il pagamento immediato delle compensazioni pecuniarie previste dal regolamento europeo;
le compagnie aeree non sono incentivate a pagare le compensazioni nei tempi previsti dal regolamento europeo, poiché conveniente è essere chiamati nella procedura di conciliazione;
la procedura di conciliazione non si conclude con un esito favorevole o sfavorevole, ma nella maggior parte dei casi comunque finisce a giudizio, motivo per cui, di fatto, la procedura di conciliazione non è una metodologia efficace per la deflazione del contenzioso;
il menzionato ampliamento delle competenze dell'ART è considerato illegittimo, poiché violerebbe le norme europee che hanno precedenza sulla normativa nazionale;
le condizioni di avvio della procedura stabilite dall'ART sarebbero in contrasto con normativa comunitaria, che già disciplina il rimborso dei passeggeri entro 7 giorni dai disagi subiti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità relative all'ampliamento delle competenze dell'ART riguardo alle controversie sui rimborsi dei passeggeri dei voli;
quali misure abbia adottato o intenda adottare per garantire che i passeggeri ricevano i rimborsi dei biglietti aerei nei tempi previsti dalla normativa europea senza dover passare attraverso un tentativo obbligatorio di conciliazione che prolunga i tempi e favorisce le compagnie aeree.
(4-01139)
SIRONI, DI GIROLAMO, CASTIELLO, ALOISIO, LOREFICE, NATURALE, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, BEVILACQUA, TREVISI, PIRONDINI - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute. - Premesso che:
le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono un gruppo di migliaia di composti chimici inodori, incolori e insapori che vengono largamente utilizzati per la produzione industriale di materiali di largo consumo idrorepellenti come confezioni di alimenti, tessuti, vernici, attrezzature antincendio, fondi antiaderenti per cotture e pentole, vernici, imballaggi, immobili, prodotti fitosanitari, e molto altro. Secondo una larga letteratura scientifica ormai consolidata tali sostanze sono altamente inquinanti per l'ambiente, perché tendono ad accumularsi in modo persistente e a contaminare il suolo, l'aria e le acque, comprese quelle potabili; sono inoltre soggette a bio-accumulo lungo la catena alimentare con potenziali conseguenze tossicologiche;
negli ultimi anni sono stati ampiamente documentati i loro effetti nocivi sulla salute umana: i PFAS interferiscono con l'azione degli ormoni e danneggiano il sistema endocrino; l'esposizione prolungata agli PFAS è stata infatti associata all'insorgenza di tumori, malattie metaboliche, infertilità maschile e interferenze con la salute riproduttiva delle donne;
ad oggi un cittadino italiano non ha la possibilità di misurare la presenza di PFAS nel proprio organismo, se non rivolgendosi a centri di analisi situati all'estero;
considerato che:
tra il 2002 e il 2007 lo studio europeo "Perforce" ha monitorato le acque dei maggiori fiumi europei e ha rilevato che il PFOA (capostipite della famiglia dei PFAS) sia la sostanza prevalente nelle acque fluviali e che il fiume Po sia il fiume europeo più inquinato, con la presenza di ben 200 nanogrammi per litro, dove negli altri fiumi europei non si superano i 20 nanogrammi;
già nel 2019 il commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile, in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche, ha dichiarato che nel fiume Po ci sono PFAS in quantità 100 volte superiori a quelle dei siti più inquinati, mentre il C6O4 (PFAS di nuova generazione) è presente addirittura in quantità quasi 2.000 volte superiore, andando a contaminare le falde acquifere, fiumi e acquedotti di tutto il Nord Italia percorso dai 652 chilometri di lunghezza del Po;
gravi casi di contaminazione diffusa da PFAS sono stati riscontrati nei suoli, nelle acque e negli acquiferi sotterranei delle regioni Veneto, Piemonte e Lombardia, determinando estesi problemi di approvvigionamento idropotabile, nonché rischi per la salute;
i fanghi di depurazione vengono spesso utilizzati come ammendante in agricoltura, pratica che contribuisce a diffondere i PFAS sui terreni, sui prodotti agricoli contaminando la falda e l'intero ecosistema;
il dossier della Commissione ecomafie del 2022 riporta tra l'altro che: "I casi più gravi sono localizzati nelle regioni Veneto e Piemonte, ma la Commissione ha accertato che la diffusione dei PFAS si riscontra in tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle Regioni del Nord e nel bacino del Po, tenuto conto della molteplicità delle attività produttive in cui vengono impiegate le sostanze";
una recente indagine promossa da "Greenpeace" tramite accessi agli atti per raccogliere i dati di tutte le agenzie di tutela della salute (ATS) lombarde, nonché agli enti gestori delle acque potabili, ha mostrato che, su circa 4.000 di campioni analizzati dagli enti preposti tra il 2018 e il 2022, circa il 19 per cento del totale (pari a 738 campioni) è risultato positivo alla presenza di PFAS;
nel comunicato stampa di Greenpeace si legge: "L'indagine condotta in Lombardia svela l'esistenza di un'emergenza ambientale e sanitaria fuori controllo che le autorità locali e nazionali continuano a sottostimare, nonostante sia chiaro che la contaminazione da PFAS coinvolga migliaia di persone, spesso esposte al rischio in modo inconsapevole. (...) L'emergenza PFAS richiede una risposta nazionale in Italia";
considerato inoltre che:
ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 la disciplina degli scarichi, come altre materie ambientali, è competenza dello Stato che la regola anche attraverso l'indicazione di valori limite di emissione di cui all'allegato 5, parte terza. Il fatto che il citato allegato 5 non annoveri i PFAS è da ritenere una grave mancanza;
il 23 dicembre 2020 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, che prevede l'obbligatorietà delle analisi della presenza di PFAS nelle acque. La direttiva è stata recepita dal decreto legislativo n. 18 del 2023, il cui art. 24, comma 1, recita: "Le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti intendano avviare per la salvaguardia del territorio, dell'ambiente e soprattutto della salute dei cittadini, al fine di scongiurare il rischio di disastro ambientale;
quali interventi a tutela della salute e dell'ambiente intendano adottare, alla luce dei dati forniti dal monitoraggio sistematico svolto dalle varie Regioni sulla presenza di PFAS nelle acque superficiali e sotterranee, nonché negli impianti di depurazione;
se intendano adottare una forma sistematica di monitoraggio della presenza di PFAS nelle falde acquifere e della possibile presenza di PFAS nelle acque ad uso potabile sul territorio nazionale;
se intendano aprire un'interlocuzione con le Regioni finalizzata all'elaborazione e all'adozione di un quadro normativo organico sul tema dell'inquinamento da PFAS, comprendente la valutazione dell'utilizzo di sostanze alternative non impattanti su ambiente e salute, nonché alle modalità di monitoraggio e di studio dei potenziali rischi per la salute derivanti dall'esposizione a tali sostanze, consentendo ad ogni singolo cittadino di verificare la presenza di PFAS nel proprio corpo rivolgendosi a strutture situate sul territorio nazionale;
quali iniziative, anche di tipo normativo, intendano adottare al fine di introdurre dei valori limite emissivi per i PFAS e un tempestivo divieto di produzione e di utilizzo di tali sostanze;
se intendano assumere iniziative per garantire un'adeguata gestione dei fanghi e dei rifiuti contaminati da PFAS, anche al fine di limitarne lo spandimento sui terreni e il trasporto da aree altamente contaminate ad aree con contaminazione minore.
(4-01140)
SIRONI, DI GIROLAMO, CASTIELLO, ALOISIO, LOREFICE, NATURALE, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, BEVILACQUA, TREVISI, PIRONDINI - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani. - Premesso che:
nel 2019 il Comitato olimpico internazionale ha assegnato alle città di Milano e Cortina d'Ampezzo l'organizzazione dei giochi olimpici e paralimpici invernali 2026;
nel dossier di candidatura è detto che le olimpiadi della neve si svolgeranno prevalentemente con capitali privati, utilizzando strutture esistenti e all'insegna della sostenibilità;
in questi giorni a Cortina d'Ampezzo è iniziata la costruzione della pista per le gare di bob, slittino e skeleton;
contrariamente alle raccomandazioni dello stesso CIO, che invita a utilizzare impianti esistenti e funzionanti, si tratta di un impianto completamente nuovo del costo di 124 milioni di euro, che va a sostituire la pista storica impiegata durante le olimpiadi invernali del 1956, ora quasi completamente demolita;
la nuova pista occupa un intero crinale del col Druscié, nord-est Tofane, nella conca d'Ampezzo;
la conca d'Ampezzo è uno dei più importanti contesti montani al mondo, interamente sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e del decreto ministeriale 10 giugno 1952, dove, fra l'altro, si legge: "l'intero territorio del comune di Cortina d'Ampezzo comprende nel suo insieme bellezze che costituiscono un quadro naturale di rara suggestività anche per le Dolomiti che circondano l'incantevole conca";
le Dolomiti dal 2009 sono iscritte nella World heritage list dell'Unesco (Italy) (N1237) con un perimetro che, sia della zona "core" che della zona "buffer", circonda completamente la città ampezzana, come si evince dalla tavola "Dolomiti settentrionali/Nördliche Dolomiten - section B" della cartografia ufficiale del sito;
considerato che:
il progetto della pista da bob, slittino e skeleton di Cortina d'Ampezzo non è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale prevista dalla direttiva 2011/92/UE, con la motivazione che le piste da bob non sono elencate negli allegati alla direttiva stessa, nonostante l'infrastruttura abbia un impatto ambientale, idrogeologico, forestale, paesaggistico ed ecosistemico significativo;
per la realizzazione della pista viene tagliata una foresta di larici secolari di 20.000 metri quadrati senza alcuna valutazione ambientale, nonostante il taglio degli alberi sia una delle attività elencate nell'allegato II della direttiva (punto 1.d);
il piano complessivo delle opere olimpiche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, non è stato sottoposto alla valutazione ambientale prevista dalla direttiva, valutazione necessaria anche allo scopo di misurare eventuali effetti cumulativi delle varie opere e interventi;
la violazione delle norme unionali sulle valutazioni ambientali è contestata mediante il ricorso al sistema delle autocertificazioni e autovalutazioni da parte degli uffici pubblici competenti o dei soggetti proponenti (come quella resa dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in merito alla VAS olimpica con nota m_amte_MiTE_REGISTRO_UFFICIALE_U_0085958_11-07-2022 dell'11 luglio 2022), senza alcuna pubblicazione preventiva di piani, programmi e progetti e senza dare la possibilità ai portatori di interesse di presentare osservazioni,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se intendano procedere, nei limiti delle proprie attribuzioni, alle valutazioni ambientali omesse prima di continuare nella realizzazione delle opere olimpiche;
se intendano assumere iniziative di competenza affinché le direttive europee in materia di valutazione ambientale siano rispettate e non vengano aggirate mediante il sistema delle autocertificazioni.
(4-01141)
IANNONE - Ai Ministri della salute e per le disabilità. - Premesso che:
l'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede che: "Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale";
la ASL Salerno-Nocera Inferiore (distretto sanitario 60) ha deliberato, in forza di una a parere dell'interrogante imprecisata e immotivata necessità di superamento di quanto disposto dall'articolo menzionato, il trasferimento di 41 pazienti affetti da disabilità gravi e gravissime da una struttura di eccellenza, abilitata da oltre 70 anni all'assistenza di pazienti, a una RSA;
quanto accaduto si inserisce in un più ampio disegno di sostanziale assimilazione delle disabilità psichiche, sensoriali e neurologiche a quelle fisiche, ponendo in tal modo un limite temporale alle prestazioni sociosanitarie assistenziali dei pazienti che necessitano, invece, di un'assistenza di elevata qualità e specializzazione, non configurabile e non immaginabile in una RSA;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
il trasferimento sarebbe stato, peraltro, deciso da commissioni UVBR (unità di valutazione del bisogno riabilitativo) composte irregolarmente, in quanto non conformi alle linee guida regionali di cui alla delibera di Giunta regionale n. 482 del 25 marzo 2004, in termini sia di numero che di tipologia di professionisti coinvolti, includendo solo un fisiatra, un fisioterapista ed un infermiere, vale a dire professionisti non idonei per valutare le specifiche condizioni mediche dei soggetti trasferiti;
i familiari dei pazienti hanno presentato oltre 200 reclami formali nell'arco di un anno e mezzo, tutti senza risposta da parte degli organi competenti, contro i verbali delle commissioni, richiedendo nuove valutazioni effettuate, questa volta, da commissioni UVBR regolarmente composte;
visto, inoltre, che a gennaio 2024, presso la Regione Campania, sono state depositate oltre 11.000 firme ai fini della presentazione di una legge di iniziativa popolare volta a salvaguardare la vita dei disabili gravi e gravissimi e delle loro famiglie,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere affinché la Regione Campania adotti un adeguato ed efficiente sistema assistenziale in grado di far fronte alle condizioni di soggetti portatori di gravissime disabilità, senza che questi vengano forzatamente trasferiti in istituti non capaci di offrire loro il sostegno di cui hanno bisogno;
se e quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano prendere nei confronti della Regione Campania per il mancato rispetto della normativa sulla composizione delle commissioni UVBR.
(4-01142)
IANNONE - Al Ministro della cultura. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il teatro "Giuseppe Verdi" è il tempio della cultura salernitana fin dal secondo Ottocento ed oggi ospita, oltre alla stagione lirica, di balletto e di concerti, anche stagioni teatrali, rassegne, concerti, appuntamenti per i giovani, laboratori, stagioni di ricerca e visite guidate;
il rendiconto della stagione operistica, musicale e concertistica del 2023, approvato dalla Giunta comunale, riporta cifre disastrose che parlano di una gestione spregiudicata delle risorse economiche che rischia di non valorizzare l'immagine e il prestigio del teatro campano;
in particolare, ammontano a 5.115.038,09 euro le spese del teatro Verdi, a fronte di un incasso da botteghino di soli 349.052 euro; cifre disastrose che vedono la Regione Campania e il Ministero della cultura investire sul futuro del teatro, a fronte di nessuno stanziamento nel 2023 dal Comune di Salerno;
come si apprende da fonti di stampa, "le spese generali ammontano ad oltre 778 mila euro. Tra queste, c'è la pulizia del Massimo Cittadino affidata a Salerno Pulita che è costata 142 mila euro; Salerno Solidale, per il servizio di accoglienza e botteghino, invece 325 mila euro. Tre milioni totali per il capitolo 'uscite' riguardanti la Lirica: di questi, 2 milioni e 500 mila sono destinati solo agli artisti, circa 13 mila euro all'assistenza tecnica e fiscale quasi 176 mila euro agli oneri previdenziali a carico dell'ente. Per le scene e l'attrezzeria, per le opere liriche la spesa è pari a 56.997 euro circa; 148 mila euro per i costumi di scena; poco più di 9mila euro per gli strumenti e spartiti; circa 68mila euro per audio, video, luci e quasi 100 mila euro per il trasporto e facchinaggio";
spiccano, poi, gli oltre 45.000 euro per l'ideazione e il coordinamento grafico-editoriale e i 40.000 per la stampa dei programmi, i manifesti e la pubblicità, mentre nessuna spesa per la gestione del sito web;
tra le voci di spesa ci sarebbe anche il "capodanno in piazza" a Salerno, pagato con i fondi destinati al teatro, ma anche eventi come Salerno jazz e "Tempi moderni", tre manifestazioni che poco e nulla hanno a che vedere con il teatro Verdi;
proprio sui fondi destinati al teatro, la Regione e il Comune hanno attaccato il Governo, omettendo però che la rimodulazione degli stanziamenti statali si era resa necessaria perché i contributi concessi erano stati destinati a tre manifestazioni che avrebbero dovuto essere finanziate dall'amministrazione comunale,
si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza, anche di carattere ispettivo, il Ministro in indirizzo intenda assumere per accertare e valutare i costi di gestione del teatro Verdi di Salerno per la realizzazione della stagione lirico-sinfonica, l'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali e il supporto alla direzione artistica nella ricerca di sovvenzioni e fondi ministeriali, affinché venga garantita l'elevata qualità dell'offerta artistica del teatro.
(4-01143)
CATALDI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
con sentenza del 5 febbraio 2024 del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il 7 febbraio successivo, è stata accolta una domanda di sfratto per finita locazione proposta dalla Investire SGR, con conseguente condanna del conduttore (Agenzia del demanio) al rilascio dell'immobile in cui ha sede lo stesso Tribunale. La data del rilascio è fissata per il 29 dicembre 2026;
il rischio concreto che il tribunale si debba trasferire altrove ha provocato forti preoccupazioni nell'avvocatura, dato che un eventuale trasferimento interromperebbe la continuità e l'efficienza dei servizi giudiziari offerti a cittadini e imprese;
il sindaco di Ascoli Piceno sembra aver ottenuto rassicurazioni dal sottosegretario per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove sull'acquisto dell'edificio da parte dell'Agenzia del demanio, ma persistono preoccupazioni riguardanti i tempi e le modalità di tale operazione;
non è chiaro che ci siano delle alternative nel caso in cui l'operazione di acquisto non dovesse andare in porto. Non è dato neppure sapere quale sia il costo dell'operazione e se ci saranno altri potenziali acquirenti in competizione con l'Agenzia che possano far lievitare le richieste economiche rendendole insostenibili e speculative;
è indispensabile valutare in ogni caso l'impatto di queste dinamiche sul diritto di accesso alla giustizia da parte dei cittadini e le possibili ripercussioni sull'avvocatura locale nonché sui tempi dei procedimenti;
considerato che, a parere dell'interrogante:
è fondamentale garantire la stabilità e la continuità dei servizi giudiziari;
è necessario valutare con urgenza soluzioni alternative per la sede del Tribunale di Ascoli Piceno, non solo per evitare richieste economiche speculative, ma anche per avere un piano di riserva nel caso in cui l'acquisizione dell'edificio non dovesse concretizzarsi;
l'eventuale trasferimento degli uffici giudiziari dovrebbe avvenire minimizzando i disagi per il personale e i cittadini, garantendo la continuità dei servizi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione del Tribunale di Ascoli Piceno e quali azioni intenda intraprendere per garantire la permanenza degli uffici giudiziari nella loro attuale ubicazione;
se esistano ipotesi alternative per una nuova sede e quali criteri vengano adottati per la scelta di questa nuova ubicazione;
come intenda gestire i disagi legati a un eventuale trasferimento degli uffici giudiziari, in termini di accessibilità dei servizi per i cittadini e di continuità lavorativa per il personale e gli avvocati;
quali siano le iniziative in programma per mitigare l'impatto economico e sociale di un eventuale trasferimento su avvocati, personale del tribunale e su tutta la comunità servita dal tribunale;
se siano stati valutati eventuali effetti sul carico di lavoro del tribunale e sui tempi di attesa per i procedimenti a seguito delle turbolenze generate dalla situazione di incertezza.
(4-01144)
DE PRIAMO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
con deliberazione n. 265 del 2 ottobre 1997 il Consiglio comunale di Roma ha approvato il progetto di lottizzazione delle aree costituenti la sottozona E1 del piano regolatore generale denominata "Torrino Mezzocammino"; con deliberazione n. 44 del 27 gennaio 2001 lo stesso Consiglio comunale ha autorizzato la stipula della convenzione urbanistica;
con atto a rogito del notaio La Gioia del 18 settembre 2001 è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica, recante, tra l'altro, i pareri di tutti gli enti interessati, tra i quali l'Ente nazionale per le strade e in data 26 settembre 2001 è stata rilasciata la concessione per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione;
a partire dal 2002, ed a seguito del rilascio della concessione per l'esecuzione delle opere, hanno avuto inizio i lavori di urbanizzazione del quartiere nel rispetto delle deliberazioni di approvazione del progetto di lottizzazione e in esecuzione della convenzione sottoscritta con l'amministrazione comunale;
il quartiere Torrino Mezzocammino si sviluppa nell'ambito di un perimetro compreso tra le viabilità principali di via Cristoforo Colombo, via di Mezzocammino, via Ostiense ed il grande raccordo anulare, e registra attualmente una popolazione di circa 12.000 abitanti, che è destinata ad aumentare a 15.000 al termine delle costruzioni in corso;
sebbene il quartiere fosse già individuato dagli strumenti urbanistici vigenti e oggetto di specifica pianificazione a seguito dell'approvazione del progetto di lottizzazione, ANAS non ha provveduto all'installazione dei pannelli fonoassorbenti nel tratto di interesse del quartiere; il tratto del GRA che interessa il quartiere ha un'estensione di circa un chilometro e nello stesso tratto, ma per una lunghezza ben maggiore, ANAS aveva provveduto ad installare i pannelli fonoassorbenti, sia nel lato interno del GRA, che nello spartitraffico centrale;
inoltre, con la delibera del Consiglio comunale n. 60 del 23 maggio 2002 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Roma, in attuazione della legge n. 447 del 1995 e definita la classificazione acustica del territorio comunale;
ANAS non ha realizzato i pannelli fonoassorbenti per il contenimento degli effetti acustici, né ha provveduto ad adeguare gli interventi a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale della citata delibera n. 60 in materia di inquinamento acustico;
considerato che:
a dimostrazione dell'impatto acustico e della necessità di realizzare l'opera, nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il febbraio 2011, furono effettuate delle prove fonometriche in prossimità dell'istituto scolastico sito nel quartiere di Torrino Mezzocammino, in largo Buzzelli, dalle quali emersero alcuni punti di criticità ed in particolare fu appurata la violazione dei limiti fissati dalla vigente normativa che impongono l'adozione di misure di mitigazione;
l'interlocuzione con ANAS è successivamente proseguita, non essendo in tale fase mai stata posta in dubbio la competenza di tale ente alla realizzazione dell'opera, al punto che nelle more dell'intervento principale era stata ipotizzata la realizzazione di asfalto fonoassorbente nel tratto adiacente al quartiere, che non sarà mai eseguito dall'ente proprietario;
soltanto a partire dal 2015, ANAS inizia ad eccepire il tema della competenza ritenendo che essa debba essere ricondotta al titolare della concessione edilizia, in forza di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004;
il citato art. 8 in relazione agli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, come nel caso di specie, stabilisce che le opere di mitigazione acustica "sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto";
il progetto di lottizzazione, la convenzione e la concessione sono precedenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, di talché ANAS, proprietario dell'infrastruttura, non può imputare ad altri soggetti un onere che ricade nella sua diretta sfera di competenza;
da quanto descritto, è possibile constatare la specifica competenza dell'ANAS e le responsabilità derivanti, in quanto: a) ANAS ha realizzato la terza corsia del GRA omettendo di realizzare i pannelli fonoassorbenti in prossimità del quartiere di Torrino Mezzocammino; b) ANAS non ha dato esecuzione agli oneri derivanti dalla delibera del Consiglio comunale di Roma n. 60 del 2002, in relazione al rispetto delle misure per il contenimento acustico, eccependo che l'atto del Comune è successivo alla realizzazione dell'opera infrastrutturale, ma trascura che era già vigente la norma di rango legislativo di cui alla legge n. 447 del 1995; c) il piano di lottizzazione è precedente al decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004, i permessi per la realizzazione delle opere pubbliche erano già stati rilasciati al momento della sua entrata in vigore e, inoltre, l'opera non è stata inserita nella convenzione urbanistica stipulata tra Comune di Roma e consorzio incaricato della realizzazione delle opere pubbliche; d) è stato accertato il superamento dei valori limite che impongono l'adozione delle misure di contenimento da parte del titolare dell'infrastruttura;
la situazione descritta e la violazione dei limiti previsti dalla normativa vigente sono tali da evidenziare l'oggettiva inosservanza delle regole tecniche da parte dell'ente gestore dell'infrastruttura stradale, suscettibili di determinare il diritto al risarcimento del danno patito. Ciò impone allo stesso ente di adottare le misure di contenimento a fronte delle violazioni constatate, dovendo in proposito ritenersi prevalente, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (si vedano le sentenze della Cassazione n. 20927 del 2015 e n. 20198 del 2016);
considerato inoltre che a seguito di diverse sollecitazioni, tra cui quelle dell'interrogante, finalmente, l'amministrazione di Roma capitale, nel mese di maggio 2022, ha annunciato che ANAS avrebbe eseguito l'intervento da anni atteso e realizzato i pannelli fonoassorbenti lungo il tratto interessato del quartiere; successivamente, nel mese di novembre 2022 ANAS ha posizionato il cantiere, ma i lavori si sono presto bloccati ed il cantiere è stato chiuso nel mese di agosto 2023 in ragione di un'asserita indisponibilità di fondi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di verificare le ragioni che allo stato precludono la realizzazione dell'opera ed in particolare se intenda sollecitare ANAS affinché i lavori siano celermente riavviati ed eseguiti, al fine di assicurare la realizzazione delle opere di mitigazione acustica mediante la realizzazione di pannelli fonoassorbenti nel tratto del grande raccordo anulare di Roma prossimo al quartiere Torrino Mezzocammino, nel rispetto della normativa vigente.
(4-01145)
MATERA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG, la sezione delle autonomie della Corte dei conti si è pronunciata sulla richiesta di parere formulata dalla sezione regionale di controllo per la Toscana con deliberazione n. 137/2023/QMIG riguardante la possibilità di individuare criteri idonei a distinguere le ipotesi in cui il vincolo di competenza di talune entrate possa estendersi anche alla gestione di cassa. L'origine del quesito è che permarrebbero dubbi sulle singole fattispecie normative che impongono vincoli di competenza, in quanto sarebbe ammissibile la presenza di un tale vincolo senza che necessariamente sia presente un vincolo di cassa. La sezione della Toscana ha chiesto la possibilità di individuare dei criteri per stabilire le casistiche in cui il vincolo di competenza delle entrate debba estendersi anche alla gestione di cassa;
la deliberazione della sezione della Toscana ha analizzato le seguenti entrate: sanzioni per violazione del codice della strada di cui agli artt. 208 e 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992; proventi dei parcheggi a pagamento di cui all'art. 7, comma 7, del codice stesso; proventi da imposta di soggiorno e contributo di sbarco di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011; proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; contributi da attività estrattive previsti e disciplinati dalle singole leggi regionali; quota parte del 10 per cento dei proventi da alienazioni immobiliari destinate all'estinzione anticipata di mutui ai sensi dell'art. 56-bis, comma 11, del decreto-legge n. 69 del 2013; proventi da alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
la sezione delle autonomie ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. Le entrate indicate dalla sezione remittente si considerano vincolate nei termini di cui in motivazione". La deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei conti investe tutti gli enti, riafferma per gli enti in crisi di liquidità il rispetto del principio della voluntas legis delle norme istitutive dei vincoli, riguarda tutte le sezioni regionali della Corte nell'esercizio della propria attività di controllo sui bilanci degli enti locali;
considerato che:
occorre tenere conto di importanti precedenti in materia di entrate vincolate, rappresentati dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR, recante "Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il 'Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali'". Questa precisa che solo le entrate previste dall'articolo 180, comma 3, lettera d), del testo unico (ovvero quelle i cui vincoli siano previste da legge, da trasferimenti e da prestiti) possono essere considerate vincolate anche per cassa. Per le altre entrate, per le quali è prevista una generica destinazione, non operano i vincoli anzidetti. Nella parte conclusiva della pronuncia, la sezione ha poi ritenuto di ribadire il principio che, con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra: entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'art. 180, comma 3, lett. d), citato; entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter, lett. d), del testo unico; entrate con vincolo di destinazione generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 (utilizzo entrate vincolate e anticipazioni di tesoreria) del testo unico;
la deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG ha effetti sicuramente dirompenti sul lavoro quotidiano degli uffici finanziari: il vincolo di cassa, oltre che alle entrate da trasferimenti e finanziamenti, si estende a tutte le entrate derivanti da: sanzioni per violazione del codice della strada di cui agli artt. 208 e 142; proventi dei parcheggi a pagamento di cui all'art. 7, comma 7; proventi da imposta di soggiorno e contributo di sbarco; proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; contributi da attività estrattive previsti e disciplinati dalle singole leggi regionali; quota parte del 10 per cento dei proventi da alienazioni immobiliari destinate all'estinzione anticipata di mutui ai sensi dell'art. 56-bis, comma 11 del decreto-legge n. 69 del 2013; proventi da alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come sopra detto;
sembra facile intuire un aggravio gestionale per gli enti chiamati ora alla gestione di vincoli in termini sia di competenza che di cassa e non appare chiaro se questi vincoli verranno estesi in futuro anche ad altri tipi di entrata a natura vincolata;
vi è la necessità di garantire una contabilità che sia rispettosa dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dettati dall'articolo 97 della Costituzione e una sana e corretta gestione delle risorse,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda intraprendere iniziative volte a verificare quali effetti determina l'applicazione della deliberazione per gli enti locali.
(4-01146)
SPERANZON - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
Christian Raimo, scrittore, insegnante di storia e filosofia in istituti scolastici pubblici ed ex assessore per la cultura del III municipio del Comune di Roma capitale, ospite del programma di La7 "L'aria che tira" condotto da David Parenzo, parlando del caso di Ilaria Salis, avrebbe dichiarato: "Cosa bisogna fare con i neonazisti? Per me bisogna picchiarli";
difendendo convintamente e senza alcun rimorso la sua dichiarazione, ha spiegato come lui insegni ai suoi studenti a picchiare fascisti e neonazisti, incitando, in tal modo, alla violenza, da questi definita "giusta" quando applicata per il perseguimento della democrazia, nel nome dell'antifascismo e dell'antinazismo militanti;
dato che:
Christian Raimo non è nuovo ad affermazioni del genere: nel 2020, quando ricopriva l'incarico di assessore per la cultura del III municipio, tramite il suo account "Twitter" attaccò la memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della gioventù barbaramente assassinato nel 1975 da militanti comunisti di Avanguardia operaia a colpi di chiave inglese, definendolo "icona del peggior neofascismo";
nel 2004, firmò l'appello per la liberazione del terrorista pluriomicida Cesare Battisti, all'epoca in arresto in Francia, dopo aver beneficiato per molti anni della protezione concessa dalla "dottrina Mitterrand"; nel 2019, poi, quando Battisti fu finalmente estradato in Italia dalla Bolivia, Raimo continuò a chiederne la liberazione, dicendosi anche favorevole all'abolizione "dell'ergastolo e delle galere";
considerato che:
le affermazioni di Christian Raimo arrivano ad un mese di distanza dalle dichiarazioni di cordoglio rilasciate dalla docente di filosofia teoretica dell'università "Sapienza", Donatella Di Cesare, in occasione della morte di Barbara Balzerani, la brigatista rossa condannata all'ergastolo per l'omicidio dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti e tra i responsabili della strage di via Fani e del sequestro Moro;
a giudizio dell'interrogante la gravità delle dichiarazioni, assolutamente non in discussione, è maggiore nel momento in cui proviene da chi è pagato con il denaro dei cittadini per formare e istruire i nostri figli; sempre più frequenti sono, infatti, gli episodi che vedono docenti degli istituti scolastici e universitari pubblici, come Raimo e Di Cesare, ergersi a "cattivi maestri" della violenza politica e del terrorismo, poiché difendono e commemorano i terroristi di ieri, giustificando, o addirittura incoraggiando, le aggressioni a sfondo politico di oggi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, pur nel rispetto dell'autonomia scolastica, intenda valutare l'opportunità di prendere provvedimenti nei confronti di Christian Raimo, vista anche la funzione educativa che dovrebbe svolgere in quanto docente.
(4-01147)
SBROLLINI - Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. - Premesso che:
le ultime settimane del mese di febbraio 2024 hanno visto il territorio di Vicenza e di Padova flagellati dal maltempo e dalle perturbazioni;
fortunatamente negli ultimi anni in quelle province sono stati diversi gli interventi di natura difensiva per il territorio: i bacini di laminazione a disposizione sono stati utilizzati con risultati decisivi e hanno evitato allagamenti diffusi e limitato notevolmente danni che diversamente sarebbero stati ben più drammatici;
nonostante l'opera di prevenzione e mitigazione dei danni, questi ultimi si sono rivelati comunque ingenti;
numerosi smottamenti e frane conseguenti alle piogge intense hanno messo in ginocchio alcune zone urbane e portato devastazione nelle campagne procurando danni consistenti all'agricoltura locale;
più di 3.000 vicentini sono stati interessati dai danni dovuti al fango che ha invaso le loro case ed è ora necessario garantire un aiuto da parte delle istituzioni e tempi certi per permettere ai cittadini di ricominciare a utilizzare le loro abitazioni ed agli imprenditori di riprendere a far funzionare le loro aziende,
si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda adottare per dare una risposta concreta di vicinanza ai territori colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo in Veneto;
se il Governo intenda dichiarare lo stato di calamità naturale e stanziare risorse adeguate per gli indennizzi e quali siano le tempistiche e gli stanziamenti previsti per ristorare le popolazioni interessate.
(4-01148)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):
3-01071 del senatore Giorgis ed altri, sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di iscrizione dell'elettore;
7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01073 del senatore Nicita ed altri, sulle critiche mosse alla direttrice d'orchestra Beatrice Venezi.