Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 176 del 09/04/2024

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

176a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

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Presidenza del vice presidente RONZULLI,

indi del vice presidente CENTINAIO

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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 179 del 16 aprile 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 3 aprile 2024 è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il seguente disegno di legge di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria» (1092), già presentato alla Camera dei deputati il 29 marzo 2024.

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione (ore 16,39)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Catania.

Con ricorso depositato il 14 settembre 2023, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Catania ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 28 giugno 2023, ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese dall'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi allo stesso tribunale ordinario di Catania.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 34 del 20 febbraio 2024, depositata in cancelleria il successivo 4 marzo. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 14 marzo 2024.

Nella seduta del 26 marzo 2024 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso all'unanimità parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione (Doc. IV-quater, n. 2).

Chiedo quindi al presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Franceschini, se intende intervenire.

FRANCESCHINI (PD-IDP). Signora Presidente, lei ha riassunto perfettamente tutta la vicenda e, quindi, non aggiungo nulla. Faccio soltanto presente all'Assemblea che la discussione di merito è già avvenuta in quest'Aula il 28 giugno 2023, sede nella quale c'è stato il confronto tra i Gruppi, anche con votazioni distinte.

In questo caso la Giunta ha deliberato, come in altri casi, all'unanimità, perché si tratta semplicemente di difendere davanti alla Corte la decisione già presa dal Senato.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo soltanto per esprimere il nostro voto favorevole e sottolineare quello che già correttamente ha detto il presidente Franceschini. Qui non stiamo discutendo del merito della vicenda, sulla quale ci siamo già intrattenuti e abbiamo già deliberato. Stiamo soltanto stabilendo che il Senato possa difendere le sue deliberazioni davanti alla Corte costituzionale. Naturalmente non sarebbe né opportuno, né pensabile che il Senato fosse contumace davanti alla Consulta e, quindi, votiamo semplicemente per consentire alla nostra Camera di presentarsi davanti alla Corte costituzionale.

Si tratta solo di questo e voteremo, di conseguenza, a favore.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, anch'io intervengo solo per ribadire che voteremo a favore, coerentemente con quello che abbiamo sempre fatto quando si è trattato di votare la costituzione del Senato in un conflitto distribuzione. È una prassi costante che seguiamo anche in questo caso.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, intervengo solo per anticipare, anche da parte del Gruppo Lega, il voto a favore della costituzione in giudizio del Senato nel conflitto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso, sospendo la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 17,02).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Catania.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «J.F. Kennedy» di Monselice, in provincia di Padova, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(788) Deputato D'ORSO ed altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 788, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MARTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge oggi all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 788, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, di cui la 7a Commissione permanente ha concluso l'esame in sede redigente lo scorso 13 marzo senza introdurre alcuna modifica. (Brusìo).

PRESIDENTE.Colleghi, si fa davvero fatica a parlare con il brusìo. Prego, senatore Marti.

MARTI, relatore. Il disegno di legge n. 788, che si compone di tredici articoli, reca disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

L'articolo 1 definisce la professione di pedagogista. Il pedagogista è specialista dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità in generale. (Brusìo).

PRESIDENTE. Proviamo a fare un po' di silenzio mentre il senatore Marti riferisce all'Assemblea, per cortesia.

MARTI, relatore. In tali ambiti, il pedagogista svolge attività didattica, di sperimentazione e di ricerca. La disposizione in esame specifica che tale professione è di livello apicale e può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. (Brusìo).

Presidente, stiamo parlando di una riforma che la categoria professionale in questione attende da più di trent'anni. I colleghi saranno sicuramente molto interessati, ma così è veramente difficile intervenire.

PRESIDENTE. Ho richiamato l'Assemblea già due volte. Ha ragione.

MARTI, relatore. L'articolo 2 stabilisce che, per l'esercizio della professione di pedagogista, è richiesto il conseguimento di uno o dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi; laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche;laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education; laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

La professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o negli enti pubblici italiani o stranieri. Si prevedono, inoltre, l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio richiesto, nonché l'accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi mediante una prova valutativa.

Novellando l'articolo 1 della legge n. 163 del 2001, il medesimo articolo 2 specifica che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali sopra menzionate abiliti all'esercizio delle professioni di pedagogista.

L'articolo 3, invece, definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico quale professionista operativo di livello intermedio che svolge delle funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e con responsabilità deontologica; può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale. Anche la professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con un rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 4 stabilisce che, per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico ed educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, è necessario il possesso del titolo di laurea triennale, classe di laurea L19, ovvero il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle norme applicabili, previo accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studi.

È altresì necessaria l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5. Quest'ultimo articolo istituisce, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali e socio-pedagogici, consentendo la contemporanea iscrizione ai due albi. Gli iscritti ai suddetti albi sono tenuti al segreto professionale e, in caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia, dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle Province autonome di Trento e Bolzano, su base provinciale. L'Ordine è costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 definisce le condizioni per l'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici, tra le quali è previsto il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della stessa professione.

L'articolo 8 disciplina la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative, prevedendo che ne siano membri i presidenti stessi degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tra le funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'ordine, sono individuati l'adozione del regolamento interno per il funzionamento dello stesso, la predisposizione e l'aggiornamento del codice deontologico, la cura dell'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale.

L'articolo 9 detta delle disposizioni per il riconoscimento dei titoli accademici in pedagogia, conseguiti presso le istituzioni universitarie estere, ai fini dell'esercizio della professione di pedagogista, nonché dei titoli di educatore socio-pedagogico, conseguiti presso istituzioni di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.

L'articolo 10 disciplina la formazione degli albi e l'istituzione degli ordini regionali e delle Province autonome, prevedendo la nomina di un commissario che, in sede di prima attuazione della legge, disponga l'indizione delle elezioni dei presidenti degli albi e gli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle Province autonome.

L'articolo 11 detta disposizioni transitorie in materia di iscrizioni agli albi di cui articolo 5, consentendo, in sede di prima applicazione della legge, l'iscrizione agli albi a determinate categorie di professionisti.

L'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 13 reca soltanto la clausola di invarianza finanziaria. (Applausi).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

MUSOLINO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signora Presidente, il disegno di legge che ci accingiamo a votare reca le disposizioni per l'ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e l'istituzione dei relativi ordini professionali.

È un provvedimento di iniziativa parlamentare, peraltro era stato già avviato nella XV legislatura, quando c'era stato il primo tentativo di regolare queste figure che poi non aveva trovato un seguito, ossia l'occasione di essere portato a compimento nella forma di un testo di legge completo. Sulla volontà di organizzare, regolare e disciplinare le due figure c'è assolutamente condivisione da parte del Gruppo Italia Viva-il Centro-Renew Europe. Sono figure fondamentali, il pedagogista e l'educatore socio-pedagogico, che non si rivolgono - come si legge nel disegno di legge - esclusivamente ai giovani, come saremmo portati a credere per la figura storica del pedagogista, o meglio del pedagogo, che è sempre stato una figura illuminata. Sono invece figure che sviluppano la propria professionalità e rivolgono quindi la loro competenza professionale a gruppi di persone, anche adulti e a nuclei familiari, oltre che ovviamente ai minori, perché rivestono un ruolo fondamentale nella nostra società. Hanno infatti il compito, da cui deriva la necessità di dare loro una disciplina organica, superando i precedenti riferimenti normativi, di aiutare le persone in formazione a superare i conflitti, a superare dinamiche relazionali alterate, magari anche a causa di una mancata o imperfetta conoscenza di alcuni fenomeni o circostanze che comunque creano frizioni o impedimenti alla crescita.

Si tratta quindi di figure che davvero trovano un chiaro riferimento anche nella Costituzione, laddove essa si impegna a rimuovere gli ostacoli che ogni individuo incontra nel proprio cammino, per garantirgli la capacità di relazionarsi con tutti, una corretta e completa conoscenza, per rimuovere gli ostacoli, nonché la parità di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Da questo punto di vista, signora Presidente, noi su questo testo di legge non esprimiamo contrarietà, non abbiamo motivi di opposizione o comunque di contrasto. Ma - come ha detto anche il mio collega, onorevole Giachetti, alla Camera - c'è qualcosa che non ci convince ed è rimasto nel testo del disegno di legge portato all'esame del Senato. In merito dobbiamo quindi aggiungere una osservazione decisamente critica. Mi riferisco alla necessità, che si ripropone anche nel testo in esame, di creare un nuovo ordine professionale al quale dovranno iscriversi queste figure, che dovrà disciplinarle, regolarle e determinarne le condizioni per lo svolgimento della professione. Sulla necessità di creare un nuovo ordine professionale francamente non ci trovate d'accordo, perché gli ordini professionali sono formazioni sociali francamente superate e/o superabili. Non ci trovate d'accordo perché gli ordini professionali, nelle esperienze in cui ancora svolgono la loro attività, in ogni caso danno sempre adito a formazioni che si determinano come corporazioni di fatto e hanno questa deriva, questa nascita. Crearne uno nuovo francamente non ci convince: non riteniamo ce ne sia la necessità per consentire l'esercizio delle professioni pedagogiche, che peraltro già vengono esercitate, e quindi non avevano bisogno di un ordine per trovare riconoscimento; tutti i laureati in pedagogia potevano quindi continuare a lavorare e operare come stavano facendo, dato che li riconoscete come di fatto già nelle condizioni di iscriversi all'istituendo ordine.

Non c'era bisogno di creare questi ordini professionali anche perché, francamente, l'istituzione di un ordine professionale - che deve ancora stabilire il suo regolamento e poi dovrà prevedere il suo codice deontologico e gli organi di garanzia e disciplina - darà luogo a un appesantimento che non riteniamo di condividere.

Senza voler rubare tempo ai colleghi su questa discussione, visto che nel testo e nella sostanza siamo d'accordo quanto alla disciplina delle due figure professionali, preannuncio a nome di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe un voto di astensione. (Applausi).

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, colleghe e colleghi, presidente Marti, sono molto commosso nel parlare di questa realtà, perché la pedagogia ha fatto parte di tutta la mia vita professionale, senza invadere mai il campo. Da neuropsichiatra, ma, prima ancora, da persona con disabilità - non ammessa a scuola, se non al liceo - ho sempre vissuto sulla mia pelle - disabile: non male, carina questa! - e su quella professionale l'enorme valore della pedagogia. (Brusio).

PRESIDENTE. Senatore Guidi, scusi se la interrompo un secondo solo. Colleghi, per cortesia, se dovete parlare, potete farlo fuori dall'Aula. A me non piace fare questa parte, ma vi assicuro che diventa difficilissimo riuscire a parlare con questo brusio. Prego senatore, scusi.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, lei è, come sempre, cortesissima, oltre che corretta nel suo mandato.

Ecco, la pedagogia è antica, molto più della legge che aspetta da tanti decenni una consacrazione in quest'Aula. Nasce dalla Grecia, è un connubio tra filosofia, senso di giustizia e apprendimento; una realtà quasi sacra, laicamente per il bambino che cresce, per l'adolescente, per l'adulto e, perché no, anche per il politico.

Mi perdonerete se parlo di me: ho avuto la fortuna di vivere in un laboratorio molto importante, quello di neuropsichiatria infantile, sito in via dei Sabelli a Roma, con il grande Giovanni Bollea, dove pedagogia, psicologia e neuropsicologia avevano un ruolo e dei limiti, dettati soprattutto da quel rispetto che per anni non abbiamo trovato.

Abbiamo dovuto aspettare oltre trent'anni - come diceva poco fa il mio caro presidente Marti - per avere una collocazione professionale, nell'albo, ma anche umana, perché questo lavoro così prezioso spesso è stato confuso con altre realtà, pur sapendo benissimo quanto danno si faceva a chi si permetteva di essere un pochettino sperimentatore, prima ancora che per gli altri, per se stesso.

Io ho vissuto professionalmente la realtà affascinante, ma anche drammatica, dell'inserimento e poi dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità. Quante volte ho sentito i pedagogisti preoccupati perché nulla si doveva frapporre tra le persone con disabilità e il ruolo dell'insegnante, per non far prevalere il concetto "insieme, ma separati".

Io devo dire che chi, più di tutti, ha cercato il ruolo giusto tra l'insegnante curricolare, l'insegnante di sostegno (di sostegno per la classe, non solo per la persona con disabilità), e il ruolo dei genitori è stato il pedagogista. Ad essi dobbiamo dire tutti grazie. Io lo dico loro davvero, colleghi, dal profondo del cuore.

Può essere un po' istrionico, può essere facile, ma lo dico con enorme partecipazione: della ASL 22 di San Benedetto del Tronto, dove ho lavorato, prima da volontario, per poi diventarne, nel corso degli anni, il primario, io non scorderò mai Antonietta, la pedagogista, che per anni ha vissuto un po' di subalternità rispetto al neuropsichiatra, rispetto all'assistente sociale, rispetto alla bella ortofonista Viola.

Ebbene, piano piano, ella è riuscita a garantire un percorso d'eccellenza che soltanto il pedagogista poteva garantire: professionalità, ma anche un'attenzione particolare, che poi ha fatto la storia. Non voglio usare l'espressione attenzione speciale, perché speciale è un termine, che non vorrei mai accomunare alla disabilità.

Quando anche io ho vissuto il periodo precedente alla legge n. 180 del 1978, con il mio amico Franco Basaglia e i colleghi spesso ci siamo trovati un pochino in conflitto, perché per Franco e i colleghi della psichiatria non bisognava perder tempo. Bisognava dedicare tutte le forze per chiudere gli ospedali psichiatrici, i lager ignobili del Novecento.

Noi non abbiamo perso tempo, ma non abbiamo dato retta a Franco, perché pensavamo, con i pedagogisti, che per prevenire i disturbi mentali anche una corretta informazione, formazione e integrazione delle persone con disabilità dovesse essere prioritaria; e sempre ci siamo trovati di fronte, accanto, vicino, assieme ad Andrea Canevaro, tutti i pedagogisti.

Io credo che quello di oggi non sia solo un percorso che porti al futuro: ci mancherebbe altro. Oggi guardiamo al futuro, ma diamo un minimo di risarcimento a queste persone che hanno fatto dell'apprendimento il luogo centrale della loro professione, ma anche del loro impegno umano.

Dobbiamo dire grazie ai pedagogisti e alla pedagogia, che è alle spalle, che è nel presente e che, soprattutto, sarà nel futuro: non soprattutto, ma anche per merito grande di questo provvedimento. Quindi, grazie presidente Marti, grazie signor Presidente del Senato, grazie, colleghi. Soprattutto, un grande grazie all'umile, ma fortissima, professionalità di tanti pedagogisti. (Applausi).

PRESIDENTE. Grazie a lei, senatore Guidi. La Presidenza desidera davvero ringraziarla anche per la pazienza, oltre per il contenuto del suo intervento.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, inizio il mio intervento ricordando alle forze di maggioranza che abbiamo seguito il provvedimento in discussione fin dalla prima lettura alla Camera, attraverso il lavoro congiunto fatto con le altre forze politiche dell'opposizione in sede di intergruppo parlamentare sulle professioni educative. Stiamo discutendo un disegno di legge che ha avuto una consonanza di intenti tra maggioranza e minoranza, anche se su alcuni specifici punti avremmo voluto evidenziare degli elementi di diversità e avremmo preferito che fossero stati compresi alcuni nostri rilievi.

Veniamo a sapere oggi dagli organi di comunicazione di massa - in realtà lo riscontriamo anche nella vita sociale e collettiva del Paese - come il disagio, la fragilità, la vulnerabilità delle generazioni più giovani e degli adolescenti, quello che accade nelle famiglie, nelle scuole, nei territori, ma anche in quel vasto universo dei social (un vero e proprio contesto altro), siano effettivamente una realtà di grande impatto. Si sente dire spesso che la soluzione è quella di affiancare - verrebbe da dire di giustapporre - alle dinamiche di contesto così come sono, senza modificare nulla, per esempio, delle pratiche didattiche e della relazione educativa, la figura dello psicologo. Naturalmente quest'ultimo svolge un ruolo importante nella presa in carico del disagio psichico e del malessere psicologico, specialmente nelle fasi acute e nelle fasi emergenziali. Esiste in realtà un estremo di povertà e vulnerabilità in un intervento psicologico; c'è tutto un ampio campo di intervento educativo, formativo, pedagogico che ha tradizionalmente e sempre di più le competenze per prendere in carico i bisogni educativi dei bambini, dei giovani di tutte le età della vita. Il pedagogista prende in carico tutto quel vasto campo di bisogni educativi e formativi ed elabora progetti per strutture, servizi e interventi che offrono risposte di qualità.

La società nel suo insieme ha dunque bisogno di queste figure per poter gestire la complessità e anche tutte quelle costanti criticità ed emergenze della vita associata contemporanea; figure che sono adeguatamente formate per svolgere la loro professione negli ambiti pubblici, nel terzo settore, nel privato socio-educativo. Noi crediamo che sia giusto che il Paese, la politica e questo Parlamento li riconoscano.

A ciò si aggiunga anche la necessità importante di dare risposte certe ai tanti ragazzi e alle tante ragazze che si laureano nelle lauree triennali e magistrali di quest'area pedagogica ed educativa. Si tratta di giovani, ragazze e ragazzi, che spesso si chiedono se troveranno un lavoro; eppure, una volta laureati, sono proprio coloro i quali si occupano e si preoccupano delle diverse fragilità e se ne prendono cura. Ragazzi e ragazze BES, minori non accompagnati, migranti di prima o seconda generazione, ma anche anziani: spesso si tratta delle figure più ai margini della società, quelli cioè che preoccupano le statistiche e su cui le risorse evidentemente non bastano. La strutturazione in ordini e in albi permetterà una riconoscibilità pubblica di queste importanti professionalità. A ciò si aggiunga anche la necessità di affermare l'integrazione tra le diverse professioni e le relative professionalità. Ogni professione è importante, offre un contributo specifico ai problemi della comunità, e le soluzioni ai problemi comuni, sociali ed educativi si arricchiscono soltanto con l'integrazione del sistema delle professioni e delle tante competenze che possono rendere migliore il nostro mondo. I pedagogisti progettano, coordinano e costituiscono progetti formativi mirati ad accompagnare giorno dopo giorno la crescita dei bambini, specialmente nei servizi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e naturalmente nella scuola primaria; dei giovani, più in generale, per prevenire per l'appunto il disagio educativo e la dispersione scolastica, così come nell'extra-scuola e nei contesti non formali e informali, offrono consulenza e supervisione per monitorare la qualità degli interventi e prevenire situazioni di crisi e affaticamento lavorativo.

Insomma, questi progetti educativi e pedagogici sono guidati da una precisa intenzionalità formativa, che vuole costruire contesti educativi per supportare l'apprendimento per tutta la vita attraverso la fiducia in sé, attraverso l'autostima, attraverso l'espressione di sé, la messa alla prova delle proprie competenze, abilità, risorse; la valorizzazione, cioè, dell'identità delle persone grazie a quelle attività educative che creano le condizioni di co-partecipazione, per esempio per l'incontro ludico, espressivo e di sviluppo di un pensiero creativo e innovativo.

I pedagogisti possono svolgere un ruolo importante nella costruzione della comunità educante, concetto che abbiamo richiamato tante volte in questi anni e a cui noi teniamo tantissimo, attraverso un ruolo di mediazione educativa, di supporto e consulenza nella presa in carico dei bisogni educativi emergenti.

Per queste ragioni, annunciando il voto favorevole di Alleanza Verdi-Sinistra, vogliamo ribadire l'importanza di questo provvedimento per il riconoscimento delle figure professionali che svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo di un sistema di welfare al servizio delle persone, in particolare quelle più fragili, per contrastare le povertà educative e promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in ogni età della vita. (Applausi).

OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, il disegno di legge che oggi ci accingiamo a votare è più di un mero atto legislativo. Lo definirei quasi una sorta di primo passo verso un patto generazionale che riconosce e valorizza il ruolo fondamentale dell'educazione nel plasmare il domani. Un patto attraverso il quale ogni generazione si impegna a trasmettere valori, conoscenza e competenze alla successiva, non solo per il progresso individuale, ma anche per il benessere collettivo della società, promuovendo l'apprendimento continuo e il pensiero critico nella vita quotidiana come pilastro fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale e morale, assicurando che delle decisioni prese oggi possano beneficiarne anche le generazioni future. Un approccio pedagogico alla società di questo tipo enfatizza l'importanza della formazione degli insegnanti, l'accesso universale all'educazione di qualità, l'integrazione dell'educazione formale con esperienze di apprendimento non formali e anche informali, un'attenzione speciale all'educazione alla cittadinanza, alla sostenibilità e all'etica.

Con questo disegno di legge cominciamo ad affermare che l'educazione è un diritto inalienabile di ogni bambino, di ogni giovane, di ogni persona, ma affermiamo anche che il nostro dovere è quello di fornirlo al meglio e in ogni modo possibile. Prendere seriamente e regolare con attenzione le professioni legate all'educazione significa assicurarsi che solo persone qualificate e attente gestiscano questo importante compito. Vuol dire anche offrire ai genitori e alle famiglie non solo tranquillità, ma la fiduciosa certezza che i loro figli siano in mani sicure.

Assicurare che educatori e pedagogisti siano riconosciuti e regolamentati attraverso la costituzione di un albo non solo è un atto di governance, ma un gesto di profonda cura per la nostra società. Riflettiamo un momento sul passato: nell'antica Grecia l'educazione aveva un ruolo centrale. I greci credevano fermamente che per essere cittadini completi e attivi, le persone dovessero essere ben formate sia nel corpo che nella mente, ma non era solo una questione di essere fisicamente forti o sapere leggere e scrivere, ma era quella di sviluppare un pensiero critico e la moralità. I grandi pensatori greci hanno posto le basi di queste idee, insegnando l'importanza di interrogarsi e ragionare per migliorare se stessi e la società. Anche durante il Rinascimento si riscoprirono queste antiche nozioni greche e romane, dando vita a un'era di rinascita culturale e intellettuale. L'Umanesimo rinascimentale poneva l'individuo al centro dell'universo conoscitivo, promuovendo un'educazione che abbracciasse tutte le facoltà umane, dall'arte alla scienza, dalla letteratura alla matematica. L'impatto di queste filosofie educative è stato immenso. Nell'antica Grecia hanno contribuito a creare le basi per la democrazia e la filosofia occidentale; nel Rinascimento hanno spianato la strada a incredibili progressi in tutti i campi del sapere, dalla pittura alla fisica, stimolando la curiosità e l'esplorazione del mondo. Quindi, sia nell'antica Grecia che durante il Rinascimento l'educazione era vista non solo come un mezzo per guadagnarsi da vivere, ma come un modo per arricchire la vita interiore di ciascuno e contribuire allo stesso tempo al benessere della società.

Anche in figure storiche come quella di Gesù Cristo, che può essere considerato un modello d'insegnamento pedagogico nonostante i tanti secoli di distanza, si ritrovano i valori fondamentali dell'educazione e dell'insegnamento. Gesù Cristo è stato uno dei più influenti insegnanti della storia, famoso per il suo approccio diretto e per la capacità di trasmettere messaggi profondi tramite parabole. La sua pedagogia, basata sull'esempio personale e sull'interazione diretta, ha ispirato cambiamenti nella filosofia, nell'etica e nell'educazione ben oltre l'ambito religioso, facendo di lui un esempio per educatori e pensatori attraverso i secoli. Gesù ha insegnato l'importanza di servire gli altri e di considerare tutti gli individui con dignità e rispetto, indipendentemente dal loro status sociale. Questo principio è essenziale anche nell'educazione moderna, dove l'inclusività, il rispetto per la diversità e la promozione dell'eguaglianza sono valori fondamentali.

Dico tutto questo perché è la storia, quindi, che ci insegna il valore dell'investimento nell'educazione. Quando prendiamo seriamente l'apprendimento, possiamo trasformare il mondo spingendo l'umanità verso nuovi orizzonti di progresso e di comprensione. Investire nella pedagogia e dare valore alle professioni educative significa investire nel più potente motore di progresso a nostra disposizione; significa dare forma a cittadini globali dotati di resilienza e capacità critica, pronti a contribuire attivamente alle sfide ambientali, sociali ed economiche; significa preparare le generazioni future non solo a vivere in questo mondo, ma a migliorarlo, a trasformarlo con le loro mani, le loro menti e i loro i cuori.

Guardiamo anche oltre l'orizzonte immediato. Viviamo in un'epoca di transizioni epocali, in cui l'intelligenza artificiale, la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione stanno ridisegnando il mondo come lo conosciamo, quindi dobbiamo preparare i nostri giovani non solo a partecipare passivamente, ma ad essere architetti nel mondo del domani. Con il crescente ruolo dell'intelligenza artificiale, dobbiamo assicurarci che le nostre scuole insegnino non solo come utilizzare la tecnologia, ma come farlo con etica e responsabilità. Di fronte alle sfide della transizione verde, dobbiamo formare i nostri giovani a essere non solo custodi del pianeta, ma anche pionieri di un futuro sostenibile.

Immaginiamo le aule del futuro, dove l'intelligenza artificiale si fonde con la sapienza umana per creare esperienze di apprendimento personalizzate, dove la curiosità è alimentata da realtà virtuali che portano gli studenti in viaggio attraverso il tempo e lo spazio. I nuovi concetti di green economy e di sostenibilità sono complessi ed evidenti negli stessi edifici scolastici. Anche l'architettura influisce direttamente sulla pedagogia attraverso la progettazione di spazi che possono stimolare o inibire l'insegnamento e l'apprendimento. Ad esempio, aule luminose, aree di apprendimento flessibili e spazi aperti come i cortili scolastici, le aree comuni e le biblioteche incoraggiano la comunicazione e lo scambio di idee. Gli spazi progettati con una forte connessione con la natura possono migliorare il benessere fisico e mentale degli studenti, rendendo l'apprendimento più efficace e possono educare anche all'importanza della sostenibilità ambientale. La città stessa può essere vista come una grande aula in cui opportunità di apprendimento si estendono oltre gli spazi formali delle scuole e includono musei, parchi, piazze, spazi pubblici, la città stessa con la sua architettura, con la sua storia, la sua cultura. Progettare città con spazi che incoraggiano la partecipazione civica e la coesione sociale può essere visto come una forma di pedagogia sociale, dove l'ambiente urbano insegna e rafforza valori come la solidarietà e la responsabilità comunitaria.

Approvando il presente disegno di legge, quindi, facciamo molto di più che riconoscere l'importanza delle professioni pedagogiche: ci interessiamo di tutte queste cose, ci impegniamo sul tipo di futuro che vogliamo costruire; un futuro in cui il processo educativo e pedagogico sia al centro di ogni attività umana, sia perno del progresso responsabile della civiltà; un futuro in cui ogni giovane abbia la possibilità di realizzare un proprio potenziale intellettuale e critico, in cui la società nel suo insieme si muova con più fiducia verso orizzonti sempre più ampi.

Il voto favorevole di Forza Italia vale oggi anche come un impegno verso questo accordo, verso questo patto tra generazioni di cui ho parlato, incentrato proprio sull'approccio pedagogico della società, come è evidente in tutto ciò che ho detto. Il voto odierno serve anche per definire un mondo migliore domani; un mondo abitato da cittadini che hanno uno spirito più responsabile e critico e che quindi possono far diventare il mondo migliore. (Applausi).

ALOISIO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, attraversiamo un periodo caratterizzato da significative mutazioni sociali, relazionali e culturali che generano incertezza in ambito educativo, come già ho avuto modo di far notare intervenendo sulla necessità di introdurre l'educazione emotiva come disciplina curriculare al fine di fornire gli strumenti essenziali per gli studenti per comprendersi e per comprendere i propri compagni ed affrontare la complessità della vita. Inoltre, sempre su questo tema, ho depositato atti di sindacato ispettivo e sto predisponendo uno specifico disegno di legge.

Ebbene, credo che ciascuna forza politica, sotto questo profilo, dovrebbe contribuire a individuare i possibili interstizi dove scovare le risorse necessarie per potenziare l'offerta educativa per i ragazzi e le ragazze che partecipano alle classi di ogni ordine e grado. Ritengo che innanzi alle sfide poste dai cambiamenti globali, divenga imperativo individuare risposte efficaci alle situazioni emergenti, supportando i nostri giovani, i loro insegnanti e i genitori, favorendo le relazioni tra gli studenti e le famiglie. Oggi alla scuola vengono attribuiti compiti che talvolta superano la reale funzione che l'istituzione scolastica dovrebbe svolgere. La complessità della realtà e le molteplici sollecitazioni cui i ragazzi sono esposti richiedono una maggiore collaborazione e uno scambio reciproco all'interno della comunità educativa.

Oggi siamo chiamati a esaminare un testo che reca l'obiettivo di disciplinare disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative, istituendo i relativi albi professionali. Sinteticamente, il provvedimento ha due obiettivi: per un verso, introdurre una disciplina organica delle figure dell'educatore pedagogico e del pedagogista, anche sotto il profilo delle funzioni e dei requisiti d'accesso; per l'altro, prevedere per queste due professioni la creazione di un ordine e contestualmente l'iscrizione in appositi albi.

Il disegno di legge è frutto di un testo risultante dall'unificazione di quattro diversi disegni di legge ed è stato proprio il MoVimento 5 Stelle per primo a depositare una proposta sul tema, ovvero l'Atto Camera 596 a prima firma della collega deputata Valentina D'Orso. Tuttavia, nonostante la nostra forza politica abbia manifestato perplessità e si sia tradizionalmente espressa in modo contrario nei confronti degli albi professionali, che spesso rendono complicato l'esercizio della professione, in tal caso non possiamo che accogliere un'esigenza sentita da questa categoria, che effettivamente richiedeva un intervento normativo già da tempo. Non occorre certo ricordare come le professioni educative e pedagogiche rappresentino, a oggi, un settore di certo rilievo, contando più di 200.000 addetti distribuiti negli ambiti più diversi: assistenziali, giudiziari, socio-sanitari e della salute, scolastici ed extrascolastici. Parliamo di un segmento professionale delicatissimo, cui si richiede un'approfondita formazione accademica e tanto tirocinio e dove vengono corrisposte paghe ai limiti della povertà.

Presidente, onorevoli, colleghi, esistono ben tredici diverse tipologie di contratto, con notti passive e reperibilità in azienda non pagate, turni di lavoro massacranti. Questi giovani professionisti, dopo un'impegnativa formazione accademica e tanti sacrifici, vengono mortificati con richieste di lavoro assistenziale, inviati in giro per le famiglie o per le classi, come fattorini di Uber, con l'aggravio che se un ragazzo si assenta, l'educatore professionale non viene pagato, né vengono rimborsati gli spostamenti e la benzina; non esistono ferie in quanto utilizzati a partita IVA e per arrivare a fine mese sono costretti a fare tre o quattro servizi in cooperative diverse. Ad aggravare la condizione lavorativa di questi operatori sociali vi è un esercito di soggetti privi di titoli che operano a basso costo, deprimendo il settore e abbassando la qualità delle prestazioni a danno della popolazione più fragile.

Nonostante l'impiego di un fiume di denaro pubblico di cui non sono visibili i risultati, soprattutto nei settori dell'istruzione e in quello sanitario, ciò che si nota è un continuo aumento delle problematiche sociali, come la violenza di genere o quella esercitata contro i professori e i sanitari, fino alla dispersione scolastica e alle baby gang, che sono diventate una vera piaga sociale.

Si pensi anche solo alla risposta dello Stato rispetto ai gravi fatti di Caivano: un provvedimento che ha inanellato per lo più misure repressive, senza considerare che, in queste zone in primis, occorre un esercito di professori. Non a caso dico professori, educatori competenti, dei veri tecnici in sintesi, scuole a tempo pieno e inoltre di ogni ordine e grado, aperte ai cittadini, biblioteche, palestre, stadi, cineforum, giardini attrezzati; strutture che permettano, creandola ed alimentandola, una vita sociale. È una pratica che deve essere alimentata, per formare i giovani nel fisico, nello spirito e nell'anima. Pensate, mi viene in mente un viaggio che feci persino nell'Albania degli anni Settanta. Le chiese erano state trasformate in palestre e tutti i giardini erano attrezzati con strutture ginniche.

Come se non bastasse, mi corre l'obbligo di evidenziare come oggi la figura dell'educatore si articoli in tante rappresentazioni quanti sono gli utilizzi che gli enti ne fanno. Con questo provvedimento, invece, riusciremo finalmente a identificare le attività riservate per legge, ponendo fine al caos normativo, potendo così dirimere le controversie nate essenzialmente da un vuoto legislativo, che sta creando numerosi disagi agli amministratori pubblici, specie in ambito socio-sanitario, nonché restituire dignità professionale a 200.000 professionisti e qualità dell'intervento educativo e pedagogico agli utenti.

Insomma, è più che evidente che questo settore così importante, di grandissima rilevanza sociale e umana, necessitava di un albo.

Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1 disciplina la figura del pedagogista, qualificandolo come lo specialista di livello apicale dei processi educativi, con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo, rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'articolo 2 definisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista, indicando i titoli di studio necessari e le lauree direttamente abilitanti, disponendo che per l'esercito della professione è necessaria l'iscrizione all'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, individuato quale professionista operativo di livello intermedio, che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica.

L'articolo 4 definisce i requisiti per l'esercito dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico, nonché quelli per l'esercizio del ruolo di educatore nei servizi educativi per l'infanzia.

L'articolo 5 istituisce rispettivamente l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, specificando che è consentita la contemporanea iscrizione ai due albi. Infine, l'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, mentre i restanti articoli sono di carattere ordinamentale.

Presidente, onorevoli colleghi, l'auspicio è che il provvedimento che ci accingiamo a licenziare in quest'Aula possa mettere in sicurezza il lavoro e la vita di migliaia di donne e uomini, anche attraverso l'istituzione di un ordine professionale. Del resto, come esercitare una professione che reca l'obiettivo di aiutare gli altri, quando si è costantemente precari, sottopagati e senza sicurezza alcuna?

Presidente, onorevoli colleghi, nel mentre dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle, concludo ricordando che ogni bambino ha diritto di essere educato con la scienza che gli è propria: la pedagogia. E noi istituzioni abbiamo il diritto, ma anche il dovere, di sostenerla, per far sì che ciascun bambino possa essere sostenuto al netto di uno schieramento politico e più semplicemente nell'interesse di milioni di bambini e bambine e delle generazioni che verranno.

Ogni bambina e bambino è portatore di uno scrigno di conoscenza e come nella celebre fiaba de "Il Piccolo Principe" di Saint Exupéry, l'aviatore adulto soccorre il fanciullo per esserne a sua volta soccorso. Compito di un buon educatore è sapersi mettere in ascolto, guardare negli occhi del fanciullo che ha davanti, senza alcun pregiudizio di sorta; riconoscerlo per dare risposta ai bisogni che la natura chiede, come in ogni essere vivente. (Applausi).

MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 788, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati, di cui la 7a Commissione, alla luce della convergenza di tutte le forze politiche, ha concluso l'esame senza introdurre modifiche. Ringrazio il presidente Marti e tutti i colleghi per tale convergenza.

Tutti sanno, almeno a grandi linee, cos'è uno psicologo, un'assistente sociale o un professore. Molto meno conosciuta è invece la professione del pedagogista, che svolge la sua funzione in maniera complementare ai ruoli appena citati. Si tratta di un professionista specializzato nei processi educativi e formativi, con una sua propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Il suo compito è progettare, coordinare e intervenire con una valutazione pedagogica in tutti i contesti educativi, nei comparti socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari. Il pedagogista, di conseguenza, non si occupa solo di bambini, vuole invece dare valore all'essere umano nella fase di apprendimento, in qualsiasi età venga svolta. Non si impara solo a scuola, dunque. Anche gli adulti in diversi contesti vengono coinvolti in processi educativi. Che ci si trovi ad affrontare una sfida lavorativa o si stia visitando un museo, anche da grandi si scoprono cose nuove e si cerca di applicarle alla vita quotidiana.

Il pedagogista studia in particolare l'ambito scolastico, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e di cooperazione internazionale. La parola pedagogia deriva dal greco "condurre i bambini". Nell'antica Roma, non a caso, il pedagogo era uno schiavo greco che impartiva lezione ai ragazzi. Il moderno pedagogista continua a vivere a stretto contatto con l'insegnamento. Ma il suo fine è studiare le modalità con cui l'essere umano, di qualsiasi età, può entrare in contatto con sé stesso o con l'altro, attraverso un processo di formazione. Quest'ultimo chiaramente può avvenire a scuola, quando si imparano nozioni di diverse materie e si formano le prime amicizie importanti, ma anche in tutti gli altri contesti della vita in cui bisogna scoprire come fare qualcosa di nuovo o diventare qualcosa che vogliamo essere.

In tal senso è importante la connessione tra la pedagogia e le neuroscienze. Per svolgere questa professione è necessario seguire un percorso di studi universitario apposito come la laurea magistrale in scienze dell'educazione. Infatti tale professione è di livello apicale ed è affiancata da quella, non meno nobile, dell'educatore professionale che avrà terminato almeno un percorso di laurea triennale.

Questo provvedimento sancisce finalmente la nascita dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consentendo la contemporanea iscrizione ai due albi. La creazione di albi professionali specifici permette di valorizzare e riconoscere l'importanza di queste competenze e di garantire un'adeguata tutela per i professionisti del settore. L'istituzione di un albo e di un ordine professionale rappresenta una modalità di approccio sistemico e corretto per garantire dignità e rispetto a mestieri ai quali spesso è mancato il riconoscimento valoriale.

Viene di conseguenza fornito un quadro normativo che stabilisce una chiara identità professionale, permettendo anche una migliore integrazione tra diversi professioni del settore, promuovendo una sinergia tra le competenze e le professionalità coinvolte nell'ambito educativo, grazie anche al ruolo del costituendo Consiglio nazionale dell'ordine chiamato all'adozione del regolamento interno per il funzionamento dell'albo, alla predisposizione e all'aggiornamento del codice deontologico, alla cura dell'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale.

Questo disegno di legge ci pone nella direzione giusta: quella di tutelare le fragilità, supportare i giovani, sostenere i progetti di vita adulta, aiutare a comprendere le diversità tutte, ma anche affiancare questi operatori nel loro percorso scolastico e lavorativo con il giusto riconoscimento.

Per questo motivo annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo Lega, certi che si tratti di un altro passo avanti per il riconoscimento del merito e della professionalità di un intero settore che è a pieno servizio della collettività. (Applausi).

D'ELIA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, con il voto di oggi si conclude l'iter di un disegno di legge che alla Camera ha visto impegnate maggioranza e opposizione, in un percorso di audizioni, fatto anche di emendamenti, che abbiamo condiviso.

Si interviene sulla figura dei pedagogisti e dell'educatore socio-pedagogico. Voglio qui ricordare che le professioni pedagogiche sono entrate nel dibattito parlamentare grazie all'ingresso qui due legislature fa della collega Vanna Iori. Parliamo di una realtà che coinvolge ambiti importanti (giudiziario, ambientale, sportivo e dei servizi) e presidi socio-educativi e socio-assistenziali che parlano a tutte le età, com'è stato ricordato, non solo ai ragazzi.

In questa legislatura, diverse proposte di legge sono confluite nel testo. Non tutti i problemi sono risolti - ci tornerò - ma rimane importante l'intenzione condivisa di dare centralità a queste figure, riconoscerne la funzione e valorizzarne il ruolo attraverso la costituzione degli albi.

Anche per questo abbiamo scelto di non modificare l'equilibrio trovato nella discussione fatta dai colleghi e dalle colleghe della Camera, pur non essendo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto.

Per quel che ci riguarda, siamo intervenuti - come ha ricordato il senatore De Cristofaro - con emendamenti frutto del lavoro dell'intergruppo sulle professioni educative, composto da parlamentari di Camera e Senato, presieduto dalla collega Malpezzi, con il sostegno degli onorevoli Manzi e Piccolotti. Alcuni sono stati accolti, in particolare quelli che hanno superato la previsione dell'esame di Stato, portandoci alla condivisione del testo. Lo facciamo con la consapevolezza che l'emergenza Covid, questa parentesi che alcuni hanno così fretta di chiudere o di criminalizzare, quanto alla gestione, ha lasciato segni profondi e credo anche indicazioni di lavoro per chi vuole leggere e non dimenticare quello che come società abbiamo imparato dall'epidemia. La crisi serve anche a questo: a migliorare, capire, valutare, correggere storture e rispondere ai bisogni emersi nell'emergenza, alcuni dei quali sono frutto di problemi strutturali, che in quelle occasioni diventano evidenti e condivisi.

Sono emerse così fragilità della nostra società, in particolare nella scuola, esistenti già prima della pandemia. Quante volte abbiamo parlato del disagio della comunità scolastica e delle domande che insegnanti e studenti ci pongono? Troppe volte la risposta è stata solo di tipo punitivo e repressivo (Applausi), nell'illusione che la crisi sia una sorta di disordine nelle relazioni, a cui si può rispondere ristabilendo autoritariamente gerarchie, senza cogliere la crisi di senso e di futuro, nonché il bisogno di cura delle relazioni e delle persone che emerge da quel luogo d'incontro tra diversi qual è la scuola.

In questi giorni è ancora nelle sale un film davvero da vedere, «La sala professori» di Çatak, un film non facile, dove si vedono all'opera, da un lato, la tolleranza zero e la sua ideologia e, dall'altro, l'investimento nella comunità educante e l'educazione ai valori progressisti. La trama però non è lineare e non è un semplificato confronto tra torti e ragioni, perché la relazione educativa, il contesto, le risposte individuali e collettive, i rancori, le aspettative dei ragazzi e i diritti si mescolano nella realtà, si incontrano e si scontrano. Non ci sono risposte semplificate.

Anche per questo abbiamo bisogno di più figure e, per il benessere educativo e psicologico, è importante investire nella comunità educante, anche attraverso professionalità specifiche, che possono affiancare il lavoro quotidiano dei docenti, come quella del pedagogista e dell'educatore. Questo infatti prevediamo nel disegno di legge sulla comunità educante a prima firma Malpezzi, che stiamo discutendo sempre in 7a Commissione, per riconoscere la centralità della relazione educativa, consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità all'interno dell'ambiente in cui vivono, attivare a tal fine le risorse della comunità, che non è composta solo dalla scuola in senso stretto, ma da enti locali, terzo settore, realtà cittadine, oratori, centri giovani e centri famiglie, che possono sostenere scuola, ragazzi e ragazze.

Nella tessitura di questa rete, pedagogisti ed educatori possono accompagnare l'opera della scuola recuperando anche situazioni di fragilità e dispersione, contrastando la povertà educativa e lavorando a una scuola inclusiva, che sappia eliminare le criticità relazionali con un'azione di prevenzione. Sono questi gli unici tetti che servono alla scuola: quelli che proteggono tutte e tutti e non quelli che discriminano. Questo perché, siccome non siamo stati capaci di fare la legge sulla cittadinanza, continuiamo a chiamare stranieri bambine e bambini nati qui (il 67,5 per cento) o arrivati piccolissimi. (Applausi).

Queste figure intervengono anche a rafforzare le risposte della comunità scolastica. Abbiamo molto e giustamente parlato dello psicologo, figura che viene domandata in modo forte dagli stessi studenti. Come, però, ha ricordato anche qui il senatore De Cristofaro, non tutto può essere chiesto allo psicologo. Bisogna cambiare le pratiche didattiche e intervenire nelle relazioni.

Lo psicologo è fondamentale per la presa in carico del malessere psicologico, ma povertà educativa e vulnerabilità necessitano di una pluralità di azioni, in un campo di intervento educativo, formativo e pedagogico.

Ci sono parole che avremmo voluto vedere nel testo, legate alle funzioni di queste due figure, che non sono state accolte. Sono, appunto, inclusione scolastica e sociale, ottica promozionale e preventiva, rispetto, condizioni di fragilità, vulnerabilità, disabilità, obiettivo della crescita integrale e dell'inclusione, definendo quindi interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con tutte le agenzie.

Stiamo parlando, dunque, di professionalità fondamentali, cui sicuramente gli albi daranno riconoscimento. Avremmo preferito, però, un unico albo con due elenchi, come per altri ordini. Ma sono aperte adesso soprattutto questioni che riguardano la qualità del lavoro, i salari, i costi per l'iscrizione all'albo. Molte, tantissime donne vivono condizioni di lavoro davvero precarie e con retribuzioni basse, pur operando in servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Su queste e su altre questioni rimane la necessità, già sollevata nella discussione alla Camera, di un tavolo presso il Ministero, affrontando in particolare la figura dell'educatore, affrontando anche alcuni nodi - come ci ha chiesto una petizione - legati alla distinzione dell'ambito sanitario e dell'ambito socio-pedagogico, e alla fase di transizione che adesso si apre.

Inoltre, voglio qui ricordare le osservazioni che sono arrivate dalla 4ª Commissione, che ha recepito a sua volta le osservazioni del professor Giacomini, presidente della commissione scolastica del Friuli Venezia Giulia per l'istruzione in lingua slovena. Tali osservazioni segnalano la questione della lingua e la necessità di capire come ampliare le convenzioni tra università di Trieste, Udine, Capodistria e Lubiana, al fine di garantire, anche in queste professioni, nella professione di pedagogista, il personale della scuola nell'insegnamento della lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia.

Infine, colleghe e colleghi, le professioni educative hanno bisogno di maggiore riconoscimento, e non solo sul piano giuridico. Questo è solo un primo passo. C'è bisogno di una strategia multilivello, contrattuale, lavorativa, economica, di risorse da stanziare ed assolutamente della convocazione di questo tavolo.

Con queste accortezze, con la consapevolezza che oggi si compie un passo avanti nel riconoscimento di queste figure, ma che servono anche altri strumenti, strategie ed investimenti, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. (Applausi).

COSENZA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSENZA (FdI). Signor Presidente, ci accingiamo ad approvare un provvedimento volto ad istituire l'Ordine delle professioni pedagogiche. Fratelli d'Italia, con l'intento di introdurre una disciplina organica e compiuta del settore, ha cominciato a lavorare già nella scorsa legislatura, nell'assenza di azioni concrete dei Governi precedenti.

È vero che questo provvedimento viene fuori da un lavoro pluriennale, però non abbiamo trovato dei provvedimenti concreti, già vitali. E Fratelli d'Italia lo ha fatto per armonizzare un quadro normativo frammentario attraverso un percorso di ascolto intrapreso con le associazioni del settore, in primis con l'associazione italiana dei pedagogisti, alla quale si sono unite via via le altre, e in molti hanno seguito. Poi, con un lavoro corale, si è giunti ad un risultato evidentemente virtuoso ed unitario. Tutto ciò con la finalità di dare alla figura dei pedagogisti la dignità che meritano e ciò non solo per il lavoro che nel corso della storia hanno svolto importanti figure come Maria Montessori e don Lorenzo Milani, ma anche per costruire il loro ruolo di oggi per il futuro.

In questa cornice normativa è prevista l'istituzione dell'ordine professionale, che avrà il compito di dotare la categoria di un unico codice deontologico. Questo per garantire la qualità delle prestazioni e a tutto vantaggio degli utenti che sono costituiti - come sappiamo - soprattutto dai soggetti più fragili della nostra società: minori, anziani, disabili, soggetti con deficit educativo e relazionale. È necessario quindi che tali professionisti nell'esercizio della propria attività garantiscano professionalità, ma allo stesso tempo siano anche motivati con i dovuti riconoscimenti.

Il cambiamento epocale provocato dalle trasformazioni tecnologiche, socio-economiche e ambientali ci chiede una profonda riflessione sul ruolo del percorso educativo, certamente nella scuola, ma anche nei diversi ambiti della comunità, della famiglia, della società, proprio attraverso l'azione delle professioni educative. Sarebbe un errore, infatti, non capire che oggi, al fianco del necessario rafforzamento della funzione della scuola, c'è necessità che le professioni educative svolgano un'attività sinergica ed integrata nei vari contesti come l'educazione agli adulti, la formazione professionale, l'educazione alla salute e al rispetto, l'educazione ambientale. Gli educatori per questo motivo devono essere in grado di operare in una gamma di contesti diversi per promuovere l'agenda sociale e politica, al fine di far progredire l'intera comunità. Si incide così in una realtà in continua evoluzione che proprio per questo ha bisogno di figure ancorate a radici e valori (Applausi), al fine di interagire in maniera responsabile con il mondo attuale. Noi oggi facciamo i conti con una società che ha bisogno di essere ricucita - come diceva Maria Montessori - che ha bisogno di ritrovare il vero senso di comunità, di riappropriarsi della propria identità attraverso quei punti di riferimento solidi e qualificati, che possono essere innanzitutto un esempio.

Questo provvedimento ci pone nella direzione giusta perché noi crediamo nella centralità della funzione educativa non solo come risposta alle difficoltà dei giovani, ma anche per costruire quelle relazioni sane a trecentosessanta gradi, che sono alla base del benessere e del progresso. Per questo motivo desidero ringraziare i pedagogisti per l'attività che svolgono, augurando loro buon lavoro, e annunciare il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sull'esplosione occorsa presso la centrale idroelettrica di Bargi

CASINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (PD-IDP). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per esprimere anzitutto solidarietà e anche cordoglio, purtroppo - sembra ci siano tre morti e sei dispersi - alla comunità bolognese, in particolare alla comunità di Camugnano. È stato infatti segnalato qualche ora fa un incidente - sembra a 30 metri di profondità - presso la centrale idroelettrica del bacino di Suviana. Pare si tratti di un'esplosione a un generatore.

Naturalmente in questo momento qui al Senato seguiamo con apprensione le notizie che ci arrivano e che ci sono in parte trasmesse a titolo individuale dal prefetto di Bologna, che sta andando sul luogo dell'incidente.

È ovvio che, quando il Governo sarà in grado di fornire delle notizie, sarà utile che il Senato sia a disposizione, perché è una vicenda molto triste che segna non solo la nostra comunità, ma l'intero Paese. (Applausi).

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Signora Presidente, a nome di Azione vorrei esprimere solidarietà per l'incidente che si è verificato a Suviana. La più recente delle notizie che abbiamo ricevuto dalla prefettura riporta il dato di tre decessi e sei dispersi. Il cordoglio va innanzitutto ai familiari delle vittime e la speranza è che i soccorritori possano recuperare le persone disperse e assicurarle ai loro cari.

Questa tragedia interroga tutto il Parlamento anche sul tema della sicurezza nelle centrali e più in particolare sulle modalità in cui si sono sviluppate le vicende che hanno portato agli odierni fatti gravi.

In questo momento la nostra solidarietà va ai soccorritori, alla prefettura e a tutte le autorità che si stanno impegnando per mettere in sicurezza quante più persone possibili. Il cordoglio da parte nostra, invece, va alle vittime e ai loro familiari. (Applausi).

LISEI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI (FdI). Signor Presidente, anch'io da bolognese mi unisco a quanto detto da chi mi ha preceduto rispetto al cordoglio per i familiari, sicuramente di una vittima accertata, probabilmente di altre due vittime, sicuramente di tanti feriti e di alcuni - al momento - dispersi. È un incidente tragico che coinvolge la comunità appenninica nel suo complesso e il Comune di Camugnano, ma quel bacino serve tutta la comunità appenninica ed è sempre grande la sensibilità dei cittadini e dei residenti di quella zona. Speriamo che l'intervento tempestivo e i soccorsi che stanno portando avanti la Protezione civile e i Vigili del fuoco, che in Emilia-Romagna si distinguono nella capacità di intervenire, come hanno dimostrato - purtroppo - anche nei tragici fatti dell'alluvione, siano utili per salvare più vite possibili.

Anche noi di Fratelli d'Italia siamo vicini ai familiari delle persone coinvolte e a quelle comunità. Era giusto e doveroso ribadirlo, per quanto pleonastico e per quanto poco possa alleviare le sofferenze delle famiglie coinvolte. Vedremo quali saranno le cause di quanto accaduto; saranno comunque morti sul lavoro e come tali devono avere la massima sensibilità da parte delle istituzioni per cercare di capire, anche nelle centrali in questione che sono luoghi particolarmente a rischio, come si possano prevenire infortuni del genere.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, anch'io da emiliana, a nome del Gruppo Lega, voglio esprimere il cordoglio alle vittime dell'incidente alla centrale idroelettrica di Bargi, nel Comune di Camugnano. La centrale dell'ENEL è naturalmente anche la centrale idroelettrica più potente che abbiamo in Emilia-Romagna.

Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i soccorritori che stanno lavorando: sono operazioni difficili, l'incendio è scoppiato al piano - 9 della centrale, c'è molto fumo e i soccorritori fanno fatica ad arrivare. Purtroppo, ci sono stati dei morti, dei feriti e ci sono sei persone scomparse. Speriamo veramente che queste persone possano ritornare alle loro famiglie e siamo a disposizione dei soccorritori.

Qualche collega ha detto che, così come per l'alluvione, come istituzioni siamo tutti vicini alla Regione Emilia-Romagna. (Applausi).

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signora Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia vorrei associarmi anche io al cordoglio per le vittime e esprimere alle loro famiglie la solidarietà dell'intero Parlamento rispetto a questa gravissima tragedia che ha colpito la comunità appenninica dell'Emilia Romagna.

L'auspicio è che i soccorritori possano salvare vite umane e che i dispersi possano sopravvivere a questa tremenda sciagura.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo soltanto per unire la nostra voce a quella di tutti gli altri colleghi nell'esprimere il cordoglio per questo disastro, le cui dimensioni sembrano già veramente gravissime. Tra l'altro, sottolineo ancora una volta che si tratta di un incidente sul luogo di lavoro, per cui alla preoccupazione e al cordoglio che va alle vittime e ai dispersi, si aggiunge anche il pensiero in merito ai tanti incidenti sul lavoro che continuano ad accadere nel nostro Paese. Speriamo davvero che i dispersi siano ritrovati in buone condizioni di salute e confidiamo nel lavoro di tutti coloro che si stanno adoperando in questo momento sui luoghi del disastro.

Ovviamente la ricostruzione dei fatti verrà dopo. In questo momento bisogna stringersi alle famiglie degli scomparsi, pregare e sperare che le persone non reperibili non abbiano subìto conseguenze e, naturalmente, unirci al dolore delle comunità che hanno subito questo terribile evento. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, vorrei intervenire a nome della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro d'inchiesta che presiedo. Ovviamente anch'io mi associo al cordoglio e alla solidarietà nei confronti delle famiglie. Vorrei però sottolineare - come abbiamo già fatto - che ultimamente ci sono troppi incidenti plurimi, c'è una media di oltre tre morti al giorno e quindi è necessario riprendere a discutere di questo tema in quest'Aula, perché non possiamo sempre piangere dopo, a fatti avvenuti. È necessario alzare il livello di attenzione, di responsabilità e intervenire per la prevenzione di eventi del genere, perché diventa davvero molto difficile continuare a piangere solo quando le cose sono successe.

Per questo considero necessario svolgere una discussione franca tra di noi per vedere come possiamo contribuire a far sì che siffatti fatti non solo diminuiscano nel numero, ma non accadano più. (Applausi).

CROATTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signora Presidente, anche noi del Gruppo MoVimento 5 Stelle vogliamo esprimere la nostra solidarietà e vicinanza per i fatti avvenuti oggi nel Comune di Camugnano presso la centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino bolognese. Si tratta di un fatto che ci sta tenendo da ore in apprensione, perché ancora non c'è chiarezza sull'episodio né sul numero delle persone che in questo momento risultano disperse.

Rivolgo pertanto un grandissimo ringraziamento a tutti coloro che in questo momento si stanno attivando per supportare e cercare di aiutare le persone disperse. Soprattutto, però, desideriamo esprimere la nostra vicinanza a tutti i loro familiari. (Applausi).

PRESIDENTE. Anche questa Presidenza si unisce ai ringraziamenti verso i soccorritori ed esprime solidarietà alle famiglie coinvolte.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il secondo gruppo di docenti e studenti dell'Istituto tecnico commerciale «J.F. Kennedy» di Monselice, in provincia di Padova, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Discussione dei disegni di legge:

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Relazione orale) (ore 18,24)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690.

Il relatore, senatore Rastrelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

RASTRELLI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 806 interviene in materia di operazioni investigative condotte sui dispositivi informatici, introducendo, in particolare, una specifica disciplina per il loro sequestro in ambito penale. Nel corso del lungo e approfondito esame svolto dalla Commissione giustizia con la preziosa regia della presidente Bongiorno, è stato approvato un emendamento a firma di chi parla, che ha modificato l'originario Atto Senato 806, a prima firma del senatore Zanettin, adottato quale testo base. Questo è avvenuto da un lato disciplinando in modo più preciso la procedura di cui al nuovo articolo 254-ter del codice di procedura penale per il sequestro dei dispositivi elettronici e, dall'altro, apportando al codice di rito e alle disposizioni di attuazione tutta una serie di modifiche conseguenti all'introduzione della nuova disciplina.

Il testo che giunge oggi all'esame dell'Assemblea si compone di quattro articoli. Prima però di procedere alla puntuale disamina del provvedimento, ritengo senz'altro opportuno ricordare che la necessità di un intervento legislativo su questa delicatissima tematica è stata evidenziata con chiarezza nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni che abbiamo svolto presso la Commissione giustizia. In questo documento finale, infatti - opero una citazione testuale - è stato rilevato come «mentre le captazioni godono di garanzie procedimentali rilevanti e di una formale forte tutela della riservatezza (...), di analoghe tutele non gode invece il sequestro di dispositivi informatici come smartphone, tablet e PC. La materia, infatti, viene trattata con gli strumenti ordinari, attribuendosi al contenuto dei dispositivi informatici natura di documento, nonostante invece si tratti molto spesso di contenuti comunicativi rilevanti ed analoghi a quelli delle intercettazioni. Inoltre, si tratta di attività di ricerca della prova che, pur essendo particolarmente invasiva, è oggi possibile per qualunque tipo di reato, persino per le contravvenzioni, senza sottostare ad alcuna condizione di ammissibilità, come quelle ad esempio previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale».

Evidenzio, sul punto, che la disciplina proposta dalla Commissione si inserisce esattamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, in modo particolare, con la recente e nota sentenza n. 170 del 2023. Con questa decisione, infatti, la Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della procura della Repubblica di Firenze nella parte in cui era diretto a contestare la legittimità dell'acquisizione di corrispondenza del senatore Renzi, in violazione dell'articolo 68, terzo comma della Costituzione. La Corte, sul punto, ha dichiarato che la procura non poteva acquisire, senza la preventiva autorizzazione del Senato, i messaggi di posta elettronica e Whatsapp del parlamentare o a lui diretta che fossero conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzo, oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare e di terzi. Questi messaggi sono stati ritenuti, infatti, riconducibili alla nozione di corrispondenza costituzionalmente rilevante e la cui tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fintanto che essa conservi caratteri di attualità e interesse per gli interlocutori.

Passando quindi al merito del provvedimento, l'articolo 1 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-ter, il quale reca specifica disciplina per il sequestro di dispositivi, sistemi informatici e telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica.

Si tratta di una procedura particolarmente articolata, che è suddivisa in tre fasi distinte: l'apprensione fisica del dispositivo, la copia e l'analisi dei dati e infine l'acquisizione dei soli dati che abbiano rilievo investigativo.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 18,30)

(Segue RASTRELLI, relatore). La prima fase riguarda quindi la apprensione fisica del dispositivo. A ben vedere, il sequestro dei dispositivi elettronici non determina soltanto lo spossessamento fisico dello strumento, ma incide anche e soprattutto sui dati digitali in esso contenuti. Viene quindi finalmente introdotta una riserva di giurisdizione. Nel corso delle indagini preliminari, compete quindi al giudice per le indagini preliminari (gip), su richiesta del pubblico ministero, disporre il sequestro di dispositivi e sistemi informativi o telematici, con decreto motivato. Il sequestro può essere disposto solo se i dispositivi, i sistemi informatici e telematici o le memorie digitali risultino necessari per la prosecuzione delle indagini e purché ciò avvenga nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è poi immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura la esecuzione. È importante evidenziare come, quando non sia possibile per questioni di urgenza...

PRESIDENTE. Mi scusi, collega. Posso chiedere ai colleghi senatori, per favore, di abbassare un po' il tono della voce, perché facciamo fatica a sentire la relazione? Grazie.

RASTRELLI, relatore. Quando non è possibile, per questioni di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato del pubblico ministero e negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro possono procedere ufficiali di polizia giudiziaria, i quali poi trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato acquisito.

Dopo l'esercizio dell'azione penale, il sequestro è invece disposto dal giudice, che procede direttamente, e la duplicazione è eseguita mediante perizia. Il provvedimento di legge prevede che il sequestro perda efficacia in caso di mancato rispetto dei termini previsti, ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. In ogni caso, il sequestro dei dispositivi digitali è eseguito con modalità tecniche che siano idonee ad evitare ogni alterazione o perdita di dati. A questo fine, il pubblico ministero adotta le tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni, con la copia del decreto di sequestro che viene consegnata direttamente all'interessato, se presente. Naturalmente quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità, il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero, con decreto motivato.

Il pubblico ministero provvede poi alla duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici o delle memorie digitali, avvisando la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate o comunque quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, come anche la persona offesa del reato, del giorno, dell'ora e del luogo che siano fissati per il conferimento dell'incarico peritale. La disposizione di legge prevede tempi assolutamente stringenti per lo svolgimento delle attività tecniche. La duplicazione può avvenire in deroga, purché con modalità tecniche che siano sempre idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

Una volta effettuata l'analisi del duplicato informatico, il nuovo articolo 254-ter delinea due distinte procedure, nel solco della giurisprudenza costituzionale, a seconda della tipologia di elemento da acquisire (comunicativo o non comunicativo). Il pubblico ministero infatti, nel caso di dati aventi contenuto non comunicativo, dispone il sequestro di quelli strettamente pertinenti al reato.

Nel caso invece di dati aventi contenuto comunicativo, deve richiedere al giudice per le indagini preliminari un nuovo decreto autorizzativo per ottenere il sequestro, sussistendo gli stessi presupposti delle intercettazioni come regolamentate dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale. Contro i decreti di sequestro è comunque sempre ammessa formale procedura di riesame.

Andando in punto di sintesi, l'articolo 2 reca poi una serie di modifiche al codice di procedura penale. In modo particolare, al comma 1, lettera a), si interviene modificando l'articolo 114 del codice di procedura penale in merito alla pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non rilevanti e quindi il disegno di legge, in ampia coerenza, amplia quel divieto di pubblicazione anche al contenuto di duplicati che siano formati ai sensi del nuovo 254-ter.

La lettera b) interviene sull'articolo 233 del codice di procedura penale, disciplinando puntualmente la consulenza tecnica extraperitale.

La lettera c) interviene sul comma 1-bis dell'articolo 247 e disciplina i casi e le forme della perquisizione informatica, ricomprendendo anche, tra le attività di computer forensics, i dispositivi e le memorie digitali.

La lettera d) introduce nel codice di rito il nuovo articolo 250-bis per quanto riguarda una specifica disciplina per le perquisizioni dei sistemi informatici o telematici.

La lettera e) aggiunge due ulteriori commi all'articolo 252-bis del codice di procedura penale, per quanto attiene il sequestro del corpo di reato o delle cose pertinenti il reato, che siano reperite nel corso di una perquisizione.

La lettera f) inserisce il nuovo comma 1-bis nell'articolo 254 del codice di procedura a tutela della garanzia costituzionale di inviolabilità e segretezza della corrispondenza.

La lettera g), ancora, aggiunge ulteriori commi all'articolo 254-bis per quanto attiene il sequestro di dati informatici non presso il detentore, ma presso i fornitori di sistemi informatici.

La lettera h) interviene sull'articolo 259 del codice, includendo nella specifica disciplina, dettata per la custodia dei dati e dei programmi informatici, anche l'eventualità che si tratti di sottoporre a custodia dispositivi, sistemi informatici e memorie digitali.

La lettera i) modifica l'articolo 293 del codice e disciplina gli adempimenti esecutivi dell'ordinanza.

La lettera m) sostituisce il secondo il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale in materia di accertamenti urgenti in materia informatica.

La lettera n) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 355 del codice che disciplinano puntualmente convalida del sequestro ed il suo riesame.

La lettera o) inserisce nell'articolo 415-bis del codice di procedura penale in materia di conclusione delle indagini i termini di puntuale avviso all'indagato. Ai sensi quindi della nuova disposizione, l'avviso di conclusione deve contenere altresì l'avvertimento che l'indagato ed il suo difensore abbiano facoltà di esaminare dati, informazioni e programmi oggetto di sequestro.

La lettera p) apporta le necessarie modifiche di coordinamento all'articolo 431 del codice di rito in materia di formazione del fascicolo per il dibattimento.

La lettera q) inserisce un nuovo comma nell'articolo 454 del codice di procedura penale in materia di contenuti e formule della richiesta di giudizio immediato.

Da ultimo, la lettera r) aggiunge un nuovo comma all'articolo 461 del codice di rito in tema di opposizione al decreto penale.

Per terminare, Presidente, l'articolo 3 del disegno di legge introduce, nelle norme di attuazione di coordinamento e transitorie, due nuove disposizioni che attengono la custodia e la conservazione delle duplicazioni informatiche.

L'articolo 4 reca la necessaria disposizione transitoria per la quale le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione abbia inizio in data successiva all'entrata in vigore.

Trattandosi di un provvedimento particolarmente articolato e particolarmente prezioso, quale ultimo scrupolo, chiedo, signor Presidente, di allegare il testo integrale della relazione al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, il disegno di legge in esame nasce da un'iniziativa parlamentare del senatore Zanettin e della presidente Bongiorno per regolamentare in modo più puntuale il sequestro di dispositivi e di sistemi informatici in ipotesi di reato. L'esame in Commissione è iniziato dopo un'approfondita indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni.

L'indagine ha chiarito quali siano i risvolti e le problematiche legate alle intercettazioni, con temi che si collegano anche al sequestro dei supporti informatici. Forza Italia ha quindi presentato il proprio disegno di legge, che traduce in atto normativo le conclusioni di quella indagine, ritenendo fondamentale che i sequestri citati siano accompagnati dalle opportune garanzie e dal necessario contraddittorio fra le parti, per decidere cosa sia rilevante o meno a livello processuale.

L'iter in Commissione è stato lungo e molto approfondito, anche grazie al lavoro del relatore Rastrelli, che ha proposto alla Commissione un nuovo testo, realizzando un'apprezzabile sintesi tra le diverse esigenze, come abbiamo poc'anzi potuto ascoltare.

Il nostro Gruppo ha proposto di circoscrivere solo ai reati più gravi la possibilità di sequestrare i dispositivi elettronici. Infatti, il sequestro di tali strumenti rappresenta un tema molto delicato, che coinvolge certamente anche la riservatezza di tutti i cittadini, che deve essere sempre tutelata e garantita. Il testo, quindi, intende porre su un piano di parità accusa e difesa, sulla base di un principio tutelato sia dalla Costituzione che dal codice di procedura penale.

Peraltro, le modifiche ora introdotte sono in linea con la giurisprudenza costituzionale e recepiscono altresì le indicazioni espresse dalla Corte di cassazione. Diversi sono stati gli emendamenti del nostro Gruppo, prima al testo e poi alle successive proposte emendative del relatore. Tutte le nostre proposte erano volte a regolamentare la materia in senso garantista e a stabilire ciò che è penalmente rilevante e quello che, al contrario, è penalmente irrilevante. Durante il procedimento devono essere poste in atto tutte le garanzie, indicando le ragioni che rendono necessario il sequestro e il tipo di operazioni che verranno messe in atto.

Questo testo detta puntualmente la procedura in proposito, evidenziando le opportune garanzie per le parti. Possiamo quindi affermare che siamo in presenza di un esempio positivo di lavoro parlamentare che, dopo una specifica attività istruttoria, ha individuato i problemi e prospettato le soluzioni che a noi sembrano le più opportune. In sintesi, abbiamo un provvedimento importante, che stabilisce una soluzione tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che è irrilevante ai fini del procedimento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bilotti. Ne ha facoltà.

BILOTTI (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi, intervengo oggi su questo delicatissimo disegno di legge, sforzandomi di semplificare al massimo ciò di cui ci stiamo occupando a chi ci ascolta al di fuori di quest'Aula, al di fuori di questo Palazzo, al di fuori delle nostre modalità, spesso troppo tecniche. Purtroppo, tra gli svariati comunicati stampa del Governo spesso si perde il senso e la dimensione delle cose.

Allora, è meglio fare tra di noi un esercizio di sintesi, magari per fermare nel tempo un passaggio legislativo molto delicato. Oggi parliamo di disposizioni in materia di sequestro di dispositivi informatici. Lo stesso argomento, se affrontato qualche anno fa, ci avrebbe fatto pensare a computer, tablet, al massimo a consolle di gioco come Xbox o Playstation. Sarebbe risuonata come una cosa un po' lontana dal nostro quotidiano, se non per i giovanissimi o a livello aziendale. Invece nel 2024 parlare di device - diciamolo in italiano, periferiche informatiche - vuol dire parlare dell'oggetto più utilizzato nelle nostre vite, della tecnologia più diffusa e pervasiva mai esistita dall'inizio dell'umanità: parliamo dei nostri telefoni cellulari, degli smartphone. I nostri telefonini ormai sono una vera e propria estensione del nostro intelletto, nel bene e nel male. Conservano in memoria una quantità maggiore di dati rispetto alla nostra capacità di ricordare in modo vivido date e fatti. Attraverso l'intelligenza artificiale ci stiamo aprendo a prospettive tecnologiche ancor più spinte e pericolose. Questa è una novità abbastanza recente che sta cambiando i nostri comportamenti a causa degli effetti psicologici di oggetti particolarmente invadenti e delle nuove tendenze sociali, effetto delle nuove modalità di comunicazione che hanno innescato.

Chiunque di noi, fuori e dentro quest'Aula, è fortemente consapevole che ogni cambiamento sociale e ogni novità tecnologica devono essere studiati a fondo e su di esso vanno sempre rivisti e corretti i perimetri giuridici che ne garantiscono un utilizzo sicuro e consapevole. Proprio questa consapevolezza, signor Presidente, ha spinto il MoVimento 5 Stelle, in particolare il collega senatore Scarpinato, forte di un'esperienza lunga e proficua nei diversi ruoli ricoperti all'interno dell'apparato della giustizia italiana, a presentare per primo una proposta equilibrata utile a colmare le attuali lacune giuridiche sul tema. Per comparare la proposta iniziale del senatore Scarpinato con quella presentata dalla maggioranza, confido nella successiva dichiarazione di voto del collega. Ciò su cui vorrei invece porre l'attenzione è quanto sia importante creare leggi che abbiano l'obiettivo di equilibrare la potenza invasiva di alcuni strumenti di indagine con i diritti che vanno garantiti al cittadino che queste indagini le subisce. Da un lato, bisognerebbe sempre evitare che la modalità con cui si affronta un'indagine si trasformi in un'azione preventiva fortuita e dimensionalmente sproporzionata e, dall'altro lato, che alcune categorie, già identificate attraverso taluni reati o con forti capacità economiche e difensive, vivano delle situazioni privilegiate rispetto ai comuni cittadini. Ogni volta che rendiamo la procedura penale più complessa e meno fluida; ogni volta che aumentiamo il numero degli attori di un determinato processo, in questo caso inserendo nel processo di approvazione di un atto investigativo non solo le persone direttamente interessate o i propri tecnici di riferimento, ma anche figure con un interessamento marginale, dovremmo pensare a quanto questo renda molto più complesso il lavoro di analisi e di suddivisione dei dati e di segretezza degli stessi. È una garanzia che dovrebbe essere patrimonio dello stesso indagato. In tema di tempestività delle indagini, mi risulta antideduttivo pensare a un'indagine in cui, invece di creare semplicemente una sana filiera delle responsabilità, si vada a rallentare tutta la macchina con oneri aggiuntivi e quindi nuovi colli di bottiglia.

Credo che la nostra proposta sia frutto di una dimensione operativa molto più realistica e concreta, soprattutto considerando che non è previsto nessun incremento di personale a disposizione. Il complicato intervento normativo da parte del relatore ha previsto una sostanziale sovrapposizione del procedimento di sequestro dei dispositivi mobili a quanto disposto in materia di intercettazioni; non solo, ha previsto un allineamento ai limiti della procedibilità del differente e maggiormente invasivo procedimento intercettivo. Anche la proposta del collega Scarpinato prevedeva una procedura ispirata a quella delle intercettazioni, ma con i dovuti adattamenti. La proposta del relatore, invece, interpretando in maniera assolutamente estensiva la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, ha esteso direttamente sull'istituto del sequestro del dispositivo, a prescindere da ciò che in esso è contenuto, l'autorizzazione a monte del giudice per le indagini preliminari. E successivamente, nei casi di rinvenimento di materiale rientrante nel disposto di cui all'articolo 15 della Costituzione, è prevista un'ulteriore autorizzazione da parte del gip. Dello stesso, diversamente, non è dato sapere.

Da un lato, infatti, non si comprendono le ragioni per le quali per il sequestro di materiale che non rientri nei limiti indicati dall'articolo 15 della Costituzione, ovvero per i programmi o i documenti informatici, serva l'autorizzazione del gip. Ricordiamo che si tratta di materiale che allo stato può essere appreso senza alcun tipo di autorizzazione, in quanto avente natura di documento ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale, con la conseguenza che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni. Del resto, neanche la citata sentenza della Corte si spinge a tanto e quindi l'intento del legislatore appare ultroneo rispetto a detta pronuncia.

Proprio sul punto, Presidente, mi preme segnalare l'illogicità di questa previsione, laddove dispone l'autorizzazione del gip per il sequestro di un documento informatico contenuto all'interno di un dispositivo elettronico, quando, se avesse ad oggetto lo stesso identico documento, ma non in formato digitale, bensì analogico, il sequestro costituirebbe un atto rientrante tra le attività che il pubblico ministero può tranquillamente svolgere autonomamente e senza alcuna autorizzazione. Dall'altro lato, l'essere assoggettati ai limiti più stringenti delle intercettazioni farà sì che molti dei sequestri attualmente possibili non potranno più esserlo, in ragione del fatto che il delitto per il quale si richiede la prova dovrà necessariamente rientrare all'interno dei limiti di pena ivi previsti, ovvero nel catalogo dei reati tassativamente indicati.

Ulteriore criticità è quella relativa all'utilizzo in altri procedimenti. Anche in questo caso la casistica è stata ulteriormente ridotta, andando a circoscrivere in misure importanti le attività di indagine del pubblico ministero. Inoltre, la disciplina derogatoria rispetto alla procedura di duplicazione non ci ha convinto. È incomprensibile l'esclusione dei più gravi delitti contro la pubblica amministrazione e dei cosiddetti delitti da codice rosso, che espone il testo, nel primo caso, ad un pericolo relativamente ad una anticipata discovery, nel secondo alla vittimizzazione secondaria della persona offesa. Avete valutato cosa comporterà il doppio passaggio del gip dell'azione alle incompatibilità che da ciò ne deriveranno? E, soprattutto, che nei collegi di piccole dimensioni ciò comporterà una paralisi dell'attività decisoria? Non sarebbe il caso di valutare positivamente l'emendamento a nostra prima firma che prevede l'assunzione di 500 magistrati, al fine di scongiurare tale rischio, anche in considerazione del fatto che la collegialità nelle decisioni sulla custodia cautelare in carcere, presente nel cosiddetto disegno di legge Nordio, creerà simili problemi nella gestione dei procedimenti?

Siamo ben consapevoli del fatto che il modo di comunicare sia in continua evoluzione. Avviene molto più spesso, infatti, in modo digitale e non si può continuare a circoscrivere la tutela apprestata dall'articolo 15 della Costituzione a forme di comunicazione sempre meno utilizzate, in quanto la garanzia dei beni costituzionali va adattata all'evoluzione dei costumi sociali. Se questo è vero, è altresì vero che non si può far ricadere all'interno della tutela dell'articolo 15, estendendone all'infinito l'applicabilità, anche questioni che nulla vi hanno a che vedere: leggasi i documenti e i programmi informatici.

Il MoVimento 5 Stelle è fiducioso sul fatto che molte delle criticità suesposte verranno corrette dall'approvazione di emendamenti presentati per l'esame in Assemblea. Non sono stati presentati emendamenti ostruzionistici; sono tutti di merito. Il Gruppo non è di per sé ostile al provvedimento, a condizione che siano corrette le storture del testo, altrimenti potrebbe essere considerato l'ennesimo provvedimento atto a creare lacci e lacciuoli volti ad imbrigliare l'attività inquirente, a creare favoritismi verso l'impunità dei colletti bianchi, determinando l'inefficienza della giustizia. Pensateci: valutate gli emendamenti delle opposizioni. Una valutazione ponderata potrebbe comportare una votazione all'unanimità del provvedimento. (Applausi).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Arcangelo Ghislieri» di Cremona e del Liceo linguistico statale «Virgilio» di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690 (ore 18,54)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, la disinvolta disciplina codicistica con la quale si sono legittimate le operazioni investigative condotte nei dispositivi informatici (smartphone, computer, tablet) è apparsa non solo inadeguata, ma anche inidonea a limitare le attività di indagine che impattano sui diritti fondamentali, nonché su quelli cosiddetti di seconda e terza generazione. Appare quindi arduo sostenere che l'attuale disciplina non sia obsoleta e inadeguata di fronte ai nuovi ritrovati della scienza e della tecnica. Tuttavia, se da un lato i tempi delle riforme non possono coincidere con la velocità del progresso, sotto altro profilo la rapidità con cui a volte la tecnica si evolve e si innesta nel procedimento penale non può avere come contraltare un legislatore inattivo sulla materia. Ormai, però, lo era dal 2008 e infatti oggi noi siamo qui a lavorare su un importante testo che andrà ad integrare in maniera fondamentale la nostra legislazione penalistica.

In definitiva, a ben vedere, ogni singola attività condotta su un apparecchio elettronico è ormai idonea ad interferire con le libertà della persona. Si imponeva quindi un estremo rigore nel valutare la proporzione tra contenuto del provvedimento ablativo ed esigenze di accertamento dei fatti. Di contro, l'assenza di qualsivoglia limite previsto in tale specifico nodo procedurale rischiava di confliggere ancora di più con i recenti approdi della giurisprudenza interna, atteso che prima la Corte costituzionale, ma anche molte pronunce della Corte di cassazione, proprio con riferimento allo smartphone, hanno decretato l'illegittimità di sequestri cosiddetti totalizzanti.

Si è infatti notato che tali dispositivi dischiudono al loro interno un vero e proprio mondo virtuale idoneo a descrivere l'intera esistenza digitale delle persone. Più precisamente, in riferimento allo smartphone, non è apparso peregrino sostenere come esso, mediato dalla connessione alla rete, diventi una vera e propria proiezione informatica dell'individuo che abbraccia l'intera esistenza dell'uomo. Questi, infatti, attraverso il dispositivo elettronico svolge la sua vita digitale, lavora, effettua ricerche, comunica, socializza, esercitando così i suoi diritti fondamentali, per non parlare di comunicazioni che possono addirittura afferire anche alla sfera religiosa. A volte può accadere a ciascuno di noi di esprimere un inconfessabile momento di personalità al proprio parroco e oggi ciò avviene anche con lo smartphone. Si è così sostenuto che anche nel luogo virtuale assumono rilievo sia l'articolo 13 della Costituzione, presupposto di tutti gli altri diritti di libertà, sia i successivi segmenti indicati negli articoli 14 e 15 della Costituzione, che ne ampliano, rafforzano e perfezionano la portata.

Tuttavia, nonostante l'impatto sui valori tutelati dalla Costituzione sia ormai evidente, era stata consegnata all'interprete una disciplina molto frammentaria tra gli articoli 244, 247, 253, 254 e 354 del codice di procedura penale, che però non precisa limiti e divieti, né presupponeva un controllo giurisdizionale preventivo o effettivo a posteriori e sullo sfondo delle questioni si è adombrato il rischio di una prova del tutto illecita.

È doveroso citare alcuni pronunciamenti della Corte di cassazione che anche recentemente, in forza dei precedenti (mi riferisco alla sentenza 3 gennaio 2024, n. 222), si è soffermata sulla cosiddetta apprensione dei dati generica ed esplorativa. Questo è uno dei vulnus che il legislatore, nell'ambito di questo testo di riforma, ha voluto cogliere come elemento fondante della necessità di valorizzare l'onere motivazionale, perché in questo si individua il rapporto tra libertà fondamentali e i beni costituzionalmente protetti.

Quindi è importante ed era importante che il legislatore introducesse una valutazione preventiva da parte di un giudice, che a questo punto potrà dare un proprio giudizio terzo e imparziale, quando naturalmente sotto il sequestro cade un dispositivo informatico e soprattutto - come nel famoso caso che riguarda la fondazione Open - quando in quello specifico momento di attività di sequestro probatorio sono caduti degli strumenti informatici che dovevano servire per dimostrare al pubblico ministero quali fossero le relazioni tra alcuni soggetti non sottoposti ad una indagine e quelli indagati. Ebbene, in quel caso c'è stata una evidente stroncatura da parte della giurisprudenza su un utilizzo che potremmo definire a rete, che l'investigatore aveva voluto utilizzare per andare a fare quella che si chiama indagine esplorativa, cioè una ricerca all'interno di un mare magnum di dati. E ciò addirittura aveva costretto quell'investigatore ad utilizzare delle parole chiave per ricercare in quel mare magnum di documenti informatici quello che forse secondo lui poteva dirsi interessante per fare dei collegamenti tra soggetti non indagati, titolari e proprietari di quegli strumenti, e i soggetti in quel momento sotto indagine. Cito questo caso naturalmente non perché voglia prendere le difese di una situazione in qualche modo afferente ad altra realtà politica, e forse neppure quello, perché poi c'è stata una precisa indicazione della giurisprudenza in questo senso. Ma è evidente che è stato un caso dal quale abbiamo appreso dalla stessa giurisprudenza, che ha dovuto in qualche modo limitare l'utilizzo di questo strumento, dei principi che poi successivamente stanno diventando il motivo anche per cui il legislatore si è dovuto muovere in questo senso. Ad ogni modo, già la giurisprudenza del 2020, in questo specifico segmento, aveva utilizzato un monito ben preciso sui cosiddetti sequestri omnibus, ovverosia la necessità di individuare dei limiti al sequestro probatorio di materiale informatico e telematico quando fosse necessaria la copia integrale del contenuto di quegli strumenti.

Signor Presidente, avviandomi a concludere, è evidente che, anche in ragione di scandali che molto recentemente hanno riguardato anche il movimento che io rappresento, la Lega, ci si domanda perché fino ad ora il legislatore non abbia pensato a limitare in maniera rigorosa l'utilizzo di quelli che poi sono strumenti molto potenti, soprattutto nel momento in cui essi fanno apprensione di materiale informatico. Faccio riferimento a quanto pochi giorni fa è emerso sulla stampa ed è stato oggetto anche di un'attività conoscitiva della Commissione di inchiesta sul fenomeno mafioso. Mi riferisco allo scandalo dei cosiddetti dossieraggi che hanno riguardato molti esponenti del mio partito e che sono stati semplicemente il frutto di un accesso abusivo ad una banca dati nella quale erano contenuti dei documenti informatici. È ovvio che quei documenti informatici trovano un momento di giustificazione da parte del soggetto che li va ad esaminare quando ci sia ovviamente liceità nel loro utilizzo per scopi investigativi. Questo però non basta. Quello era un caso in cui il soggetto si è avventurato per fini personali, che poi dovremo ancora chiarire quali fossero, nel compimento di quei dossier, ma nulla toglie il fatto che poi anche durante un'inchiesta o un'indagine si possano andare a fare delle conoscenze, le più varie, all'interno del materiale informatico contenuto nei dispositivi.

È ovvio, quindi, che la Lega appoggerà in maniera molto sentita e forte anche le modifiche che sono intervenute da parte del Governo in sede di Commissione giustizia. Ringrazio la collega Stefani che, con un emendamento a sua prima firma, ha operato un intervento assolutamente produttivo di effetti positivi sul tempo necessario a compiere l'attività di ascolto, che fino ad ora era stato disciplinato in una certa maniera.

Siamo sicuramente consci del fatto che questo provvedimento non esaurisce le esigenze di riforma di un sistema che ha la possibilità di utilizzare, a tutela dei cittadini, per indagare crimini anche gravissimi, degli strumenti che sono evidentemente molto più forti e penetranti rispetto a quelli del passato. È altrettanto comprensibile che vi siano, sull'altro piatto della bilancia - ce lo dice una giurisprudenza solidissima, che ormai è diventata un monolite - delle garanzie finalizzate ad equilibrare un sistema che altrimenti sarebbe di stampo sovietico, cubano o chi più ne ha più ne metta. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bazoli. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, quando abbiamo finito l'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, il Gruppo Partito Democratico ha redatto un documento nel quale richiamava l'esigenza di intervenire, con una nuova disciplina, sul sequestro degli smartphone. Dall'indagine conoscitiva era infatti emersa questa lacuna. E lo aveva sottolineato in particolare il procuratore nazionale antimafia Melillo, che aveva detto che quello era un tema da affrontare e disciplinare. Nelle conclusioni del documento che abbiamo depositato agli atti di quella indagine conoscitiva abbiamo, quindi, detto che occorreva intervenire su questo punto.

Faccio questa premessa per dire che noi ovviamente, coerentemente con quella posizione, eravamo e siamo dell'idea di intervenire con una disciplina appropriata, che dia un regolamento chiaro alle modalità e alle condizioni attraverso le quali il pubblico ministero, nell'ambito di un'indagine penale, possa sequestrare il telefonino di una persona. E lo siamo perché - come ha sottolineato il dottor Melillo nell'indagine conoscitiva - il telefonino è ormai diventato uno strumento nel quale è contenuta la documentazione della vita di una persona. Esso è forse lo strumento più invasivo, dal punto di vista della privacy, che si possa immaginare, perché al suo interno ci sono comunicazioni, chat, immagini, video e documenti che racchiudono la vita di una persona. Quindi era necessario intervenire con una disciplina appropriata, perché non c'era.

Di questo eravamo convinti tutti, tant'è vero che anche il MoVimento 5 Stelle, attraverso il senatore Scarpinato, aveva depositato una proposta di legge che interveniva sul punto. Questa era quindi una bella occasione per poter fare un lavoro tutti insieme, cioè per fare un lavoro condiviso da parte del Parlamento sui temi della giustizia, che di solito ci vedono divisi, magari anche per motivi un po' strumentali e ideologici. Questa era una bella occasione per provare a fare un lavoro insieme e noi eravamo disponibili.

Però la realtà dei fatti è andata in modo molto diverso. C'era una proposta legge a prima firma Zanettin e Bongiorno, sulla quale si poteva fare un ragionamento. Era una proposta di legge che secondo noi andava migliorata, ma era certamente una buona base di partenza. C'era inoltre il testo Scarpinato, che era ottimo. Invece ci siamo trovati improvvisamente a discutere di un emendamento del relatore, ovviamente suggerito dal Governo - lo sappiamo benissimo - che ha completamente rivoluzionato e riscritto il testo a prima firma Zanettin (quindi un testo di maggioranza). In brevissimo tempo siamo stati costretti a lavorare su un testo che cambiava completamente i presupposti di partenza e la pista di lavoro che era stata tracciata dalla proposta sia di Scarpinato, sia del collega Zanettin.

Noi avevamo proposto di fare almeno un breve ciclo di audizioni e ce ne sono state concesse solo due che secondo noi, e lo abbiamo detto ripetutamente anche in Commissione, non sono state sufficienti a chiarire gli aspetti più critici di questa nuova proposta di legge, sostanzialmente incarnata nell'emendamento del relatore.

Quello che è emerso dall'istruttoria che abbiamo potuto svolgere in modo riservato - quindi non come sarebbe stato opportuno, cioè attraverso un'istruttoria in Commissione - ha rivelato che si tratta di una proposta che purtroppo presenta molte criticità, molte contraddizioni e un procedimento farraginoso che rischia di prestarsi a svariati incidenti di percorso. Si poteva scrivere meglio, si poteva farlo in modo molto più lineare.

È stato detto e ricordato dal relatore, durante la relazione introduttiva, che ci saranno almeno due decreti di sequestro e ci saranno due richieste al gip sulle quali potrà essere presentato un reclamo, quindi si potranno avere, sulle due richieste e i due decreti successivi, dei procedimenti incidentali.

Non si è messo curiosamente alcun limite alla sequestrabilità dei cellulari, salvo l'introduzione di un limite molto, molto elevato - e secondo me molto discutibile - alla sequestrabilità di alcuni materiali rinvenuti nei cellulari (non tutti) relativi alle chat e alle e-mail che sono contenute negli smartphone e nelle memorie digitali. Per quelli si è ritenuto che si debbano applicare i limiti, molto stringenti e rilevanti, che riguardano le intercettazioni telefoniche. Cioè si potrà sequestrare uno smartphone per qualunque tipo di reato, ma le chat e le e-mail che sono in esso contenute potranno essere sequestrate solamente se si parla di reati con una pena superiore ai cinque anni, cioè i reati per i quali sono previste le intercettazioni. Si è giustificata questa decisione, che ovviamente limita fortemente l'acquisibilità dei dati delle chat e delle e-mail contenute sullo smartphone rispetto allo status quo, dicendo che quella è corrispondenza per cui, in aderenza anche alla sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito che le chat e le e-mail sono corrispondenza, bisogna applicare proprio per questo i limiti previsti dal codice di procedura penale per le intercettazioni, facendo una indebita e infondata equiparazione tra la corrispondenza e le intercettazioni, cosa che la sentenza della Corte costituzionale, che è stata richiamata per giustificare questa decisione, non fa, anzi, quella sentenza dice esattamente il contrario, cioè dice che la corrispondenza non è e non può essere paragonata alle intercettazioni. Infatti le intercettazioni, dice la sentenza della Corte, ricorrono quando ci sono due condizioni: la prima di ordine temporale, cioè che la comunicazione deve essere in corso al momento della sua captazione, e quindi la comunicazione deve essere colta nel suo momento dinamico, e la seconda è che tale captazione avvenga in modo occulto, cioè all'insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre. Quella è la ragione che giustifica tale particolare limitazione, correttissima, che riguarda le intercettazioni, perché queste ultime hanno questa caratteristica: sono captate nel momento in cui avviene la comunicazione e all'insaputa del soggetto che sta comunicando.

La corrispondenza è un'altra cosa. Equiparare la corrispondenza all'intercettazione ai fini di una limitazione del sequestro delle e-mail e delle chat è un'indebita, e secondo noi ingiustificata, operazione ermeneutica che produce il solo effetto di limitare fortemente la sequestrabilità delle chat e delle e-mail.

Questo comporta, per esempio, che in un caso come l'indagine che riguarda il tenente Striano per l'accesso abusivo alle banche dati della finanza, per quei reati che non sono sopra la soglia dei cinque anni di reclusione - prevista con questa nuova norma - non sarà possibile estrarre dal cellulare sequestrato alla persona accusata le chat o le e-mail dalle quali magari potrebbe risultare un indizio di reato a suo carico.

Ha senso questa cosa? Noi pensiamo di no e che sia un errore. Questa è la ragione per la quale pensiamo che sia stato fatto un lavoro non accurato e che si sia approfittato per porre ulteriori limiti a uno strumento d'indagine come la captazione dei dati, che invece deve avere una sua coerenza con il sistema. Ci sono una procedura farraginosa e limiti secondo noi non giustificabili e anche contraddittori, perché non si mette alcun limite al sequestro, ma si mettono limiti draconiani all'acquisizione dei dati come le chat e le email. Tutto questo ci fa concludere che si tratta dell'ennesima occasione mancata ed è un peccato, perché su questo invece c'era sicuramente da parte nostra grande disponibilità a un lavoro congiunto che credo avrebbe potuto portare anche a una condivisione globale di quest'Assemblea parlamentare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sisler. Ne ha facoltà.

SISLER (FdI). Signor Presidente, onorevoli senatori, il presente disegno di legge, come detto, d'iniziativa del senatore Zanettin e della presidente Buongiorno, poi brillantemente emendato dal senatore Rastrelli, che ne è anche relatore, è volto a riformare le disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano i sequestri di dispositivi elettronici, sistemi informatici, smartphone e memorie digitali. Rappresenta un grande traguardo per chi come noi crede profondamente nello Stato di diritto.

All'interno dei dispositivi elettronici, dei nostri cellulari e computer è conservata la nostra intera esistenza, non soltanto la corrispondenza. Attraverso il sequestro di tali dispositivi, si ha accesso, oltre alla messaggistica, alle fotografie, ai video, alla cronologia degli spostamenti, ai social network, alle note, alle cartelle cliniche e alle dichiarazioni dei redditi, insomma, ad ogni aspetto della vita professionale e privata di un cittadino. Non rappresenta un'intromissione soltanto nella vita del cittadino a cui il dispositivo viene sottratto, ma anche - ed è questa la parte che credo non potesse più essere tollerata e meritasse una disciplina assolutamente garantista, che consenta il sequestro solo in casi eccezionali - di tutti coloro che per ragioni familiari, sentimentali o professionali hanno rapporto con lui e possibilmente anche di terzi con cui non ha alcun rapporto diretto.

L'attuale disciplina confligge con l'articolo 15 della Costituzione, com'è stato detto, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione in quanto inviolabili. La riforma che stiamo analizzando si instaura nel solco del tracciato della Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 170 del 2023.

È assurdo e impensabile che, secondo l'attuale disciplina, un singolo pubblico ministero, quindi quello che se ne occupa, con un proprio solo decreto e con la propria firma possa disporre il sequestro di dispositivi che custodiscono una mole enorme di informazioni personali che spesso purtroppo, come sappiamo, fuggono dalle procure (e si tratta di fughe sempre del tutto casuali e mai politicamente orientate, ovviamente), arrecando danni irreparabili a soggetti spesso innocenti, poi sottoposti ad indagini, e, come abbiamo detto, non solo ad essi, ma anche a persone del tutto estranee.

Il presente disegno di legge attribuisce quindi al giudice, nell'ambito delle indagini preliminari, la competenza a disporre, su richiesta del pubblico ministero, il sequestro dei dispositivi con un proprio decreto motivato soltanto quando risulti necessario per la prosecuzione delle indagini e nel rispetto del criterio di proporzione. Delegheremo pertanto finalmente a una figura terza e imparziale, sottraendo al solo arbitrio della pubblica accusa la decisione finale su un sequestro che viola fortemente la sfera personale dell'individuo.

Per tali motivi, sosteniamo con forza questo provvedimento, che in una Nazione civile e in un ordinamento liberale e garantista verrebbe accolto come un atto di semplice buon senso.

Oggi poniamo un altro tassello verso la riforma globale della giustizia, che l'Italia e gli italiani aspettano da decenni. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, previ accordi intercorsi tra i Capigruppo, la seduta di domani avrà inizio alle ore 11.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LA MARCA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MARCA (PD-IDP). Signor Presidente, prendo la parola per ricordare una persona, un amico, un signore, che è stato un vero punto di riferimento per tutti i cittadini italiani nel mondo, scomparso prematuramente la notte di Pasqua a causa di una grave malattia. Figlio di emigrati, Michele Schiavone aveva raggiunto i genitori in Svizzera, dove ha fatto il suo percorso di studi e conseguito mete professionali non facili da raggiungere per un emigrato.

Per decenni, egli ha dedicato le sue energie al campo associativo, per dare identità ed autonomia alle comunità di emigrati. È stato non meno presente ed attivo nella federazione svizzera del PCI, prima, la più importante all'estero, e poi nella formazione nella quale si è trasformata. Eletto sin dal 2004 nel Consiglio generale degli italiani all'estero, il più alto organo di rappresentanza della collettività italiana nel mondo, ne è stato segretario generale per più mandati, fino ad oggi.

Nel CGIE ha impresso una forte spinta di attivismo, proiettandolo verso un rapporto costante con le istituzioni nazionali e regionali italiane, nel tentativo di far pesare sempre di più la collettività italiana nel mondo, nelle politiche di internazionalizzazione del Paese.

Michele ed io legammo subito, sin dalla prima assemblea generale del CGIE alla quale partecipai, molti anni addietro: forse per le origini pugliesi che ci accomunavano, forse per il nostro comune disprezzo per l'ipocrisia che ci circondava, ma soprattutto per un sincero desiderio di vedere rispettata l'enorme diaspora, che lui era convinto fosse una vera e propria risorsa per la madrepatria.

Un uomo onesto, instancabile lavoratore, dal cuore grande, indignato per il trattamento sempre meno rispettoso nei confronti degli italiani all'estero da parte delle istituzioni. Una delle ultime cose che mi disse fu di andare avanti e lottare per tutti noi, perché l'Italia e gli italiani riconoscano il nostro valore e ci diano il peso che meritiamo.

Caro segretario, caro Michele, sei stato un esempio per milioni di italiani nel mondo e la tua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Continuerò a lottare, come mi hai insegnato a fare, ricordando con affetto le tue parole. (Applausi).

PRESIDENTE. Grazie, senatrice La Marca. Anche la Presidenza si unisce al ricordo di Michele Schiavone.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 10 aprile 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,23).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali (788)

ARTICOLI DA 1 A 13 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Definizione della professione di pedagogista)

1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'attività professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.

2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.

Approvato

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista)

1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;

b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;

c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;

d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;

e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

3. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogista ».

Art. 3

Approvato

(Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico)

1. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4.

Approvato

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:

a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;

b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

Art. 5.

Approvato

(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici)

1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti.

2. È istituito l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.

3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.

Approvato

(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7.

Approvato

(Condizioni per l'iscrizione agli albi)

1. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;

c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Art. 8.

Approvato

(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.

3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;

b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;

c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;

g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine.

Art. 9.

Approvato

(Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero)

1. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 2 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.

2. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

Art. 10.

Approvato

(Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

Art. 12.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 13.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 788

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, anche nella fase di costituzione degli Ordini, la copertura dei costi sia assicurata dai soggetti interessati, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Testo integrale della relazione orale del senatore Rastrelli sui disegni di legge nn. 806 e 609

Il disegno di legge in titolo interviene in materia di operazioni investigative condotte nei dispositivi informatici, introducendo, in particolare, una specifica disciplina per il loro sequestro in ambito penale.

Nel corso del lungo ed approfondito esame svolto dalla Commissione giustizia, è stato approvato un emendamento, a firma di chi parla, che ha modificato l'originario Atto Senato 806 (adottato quale testo base), da un lato, disciplinando in modo più preciso la procedura, di cui al nuovo articolo 254-ter del codice di procedura penale, per il sequestro dei dispositivi elettronici e, dall'altro apportando al codice di rito e alle disposizioni di attuazione alcune modifiche conseguenti alla introduzione proprio della nuova disciplina.

Il testo che giunge all'esame dell'Assemblea si compone di quattro articoli.

Prima di procedere alla puntuale disamina del provvedimento ritengo opportuno ricordare che la necessità di un intervento legislativo su questa delicata tematica è stata evidenziata con chiarezza nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, svolta dalla Commissione giustizia. In tale documento infatti - cito testualmente - «è stato rilevato come, mentre le captazioni godono di garanzie procedimentali rilevanti e di una forte tutela della riservatezza una volta depositate nell'ADI, di analoghe tutele non gode invece il sequestro di dispositivi informatici come smartphone, tablet e pc. La materia, infatti, viene trattata con gli strumenti ordinari, attribuendosi al contenuto dei dispositivi informatici natura di documento, nonostante si tratti molto spesso di contenuti comunicativi rilevanti analoghi a quelli delle intercettazioni. Inoltre, si tratta di attività di ricerca della prova che, pur essendo particolarmente invasiva, è oggi possibile per qualunque tipo di reato, persino per le contravvenzioni, senza sottostare a condizioni di ammissibilità come quelle previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale».

Vorrei aggiungere inoltre che la disciplina proposta dalla Commissione si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare con la recente e nota sentenza n. 170 del 2023. Con questa decisione la Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, nella parte in cui era diretto a contestare la legittimità dell'acquisizione di corrispondenza del senatore Renzi in violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. La Corte ha dichiarato che la procura non poteva acquisire, senza preventiva autorizzazione del Senato, messaggi di posta elettronica e whatsapp del parlamentare, o a lui diretti, conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi, oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare e di terzi. Tali messaggi sono stati ritenuti infatti riconducibili alla nozione di "corrispondenza", costituzionalmente rilevante e la cui tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori.

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-ter, il quale reca, come anticipato, una specifica disciplina per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute.

Si tratta di una articolata "procedura" suddivisa in tre distinte fasi: l'apprensione del dispositivo; la copia e l'analisi dei dati e infine l'acquisizione dei soli dati di rilievo investigativo.

La prima fase riguarda, come accennato, l'apprensione del dispositivo. A ben vedere, il sequestro dei dispositivi elettronici non determina solo lo spossessamento dello strumento, ma incide soprattutto sui dati digitali in esso custoditi.

Viene in primo luogo introdotta una riserva di giurisdizione: nel corso delle indagini preliminari, compete al gip, su richiesta del pubblico ministero, disporre il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici o di memorie digitali, con decreto motivato. Il sequestro può essere disposto solo se i dispositivi, i sistemi informatici o telematici o le memorie digitali risultino necessari per la prosecuzione delle indagini (in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta) e nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria al pubblico ministero che ne cura, direttamente o per il tramite della polizia giudiziaria, l'esecuzione (comma 1).

Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di disposizione del mezzo di ricerca della prova, entro quarantotto ore: dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla Polizia giudiziaria (comma 4).

Dopo l'esercizio dell'azione penale, il sequestro è disposto dal giudice che procede, e la duplicazione è eseguita mediante perizia.

Il sequestro perde efficacia: in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (comma 5).

Il pubblico ministero può delegare, per l'esecuzione del sequestro, gli ufficiali di Polizia giudiziaria, i quali, come anticipato, sono legittimati a procedervi anche di propria iniziativa, salva la successiva trasmissione del verbale al pubblico ministero per la convalida del giudice. In ogni caso il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente (comma 2).

Quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità, il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria (comma 3).

I commi 6-11 dell'articolo 254-ter del di codice procedura penale disciplinano la fase successiva al sequestro materiale dei dispositivi e dei sistemi informatici o telematici e delle memorie digitali e in particolare la fase della duplicazione e analisi del contenuto.

Il pubblico ministero provvede alla duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, avvisando la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione e della facoltà di nominare consulenti tecnici. La disposizione prevede tempi stringenti per lo svolgimento delle operazioni tecniche: tra l'avviso (che deve avvenire entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro) e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere infatti un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2, per le quali, la persona sottoposta alle indagini priva del difensore è avvisata che è assistita da un difensore d'ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia (comma 6).

Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico (comma 7).

I difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve (comma 8).

La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità (comma 9).

La duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità: nel caso di procedimenti per gravi reati anche informatici, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi.

Effettuata la duplicazione, il pubblico ministero dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

L'articolo 321 del codice di procedura penale - è appena il caso di ricordare - disciplina il sequestro preventivo "impeditivo", il quale si connota per un duplice presupposto fattuale: il rapporto di pertinenza della cosa con il reato e il concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze.

Effettuata l'analisi del duplicato informatico, l'articolo 254-ter delinea due distinte procedure a seconda della tipologia di elemento da acquisire (comunicativo o non comunicativo). Il pubblico ministero infatti, nel caso di dati aventi contenuto non comunicativo, dispone il sequestro dei dati strettamente pertinenti al reato, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta e, comunque, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione; nel caso di dati aventi contenuto comunicativo, deve chiedere al giudice per le indagini preliminari un nuovo decreto autorizzativo per ottenere il sequestro sussistendo gli stessi presupposti delle intercettazioni (articoli 266, comma 1, e 267, comma 1, del codice di procedura penale, nonché, nel caso di procedimenti per reati di criminalità organizzata, articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991). Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo. La conservazione del duplicato informatico avviene in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza presso la procura della Repubblica, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza, fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati possono chiederne la distruzione a tutela della riservatezza, quando i dati, le informazioni o i programmi non sono necessari per il procedimento: la decisione spetta al giudice in camera di consiglio e la distruzione deve essere eseguita sotto il suo controllo, con redazione di apposito verbale.

In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.

La distruzione, nei casi in cui è prevista, è eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.

Contro i decreti di sequestro (emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12) è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al codice di procedura penale.

L'articolo 2, comma 1, lettera a), modifica il comma 2-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 del codice di procedura penale. Il disegno di legge amplia il divieto di pubblicazione anche al contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter diversi dai dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 del medesimo articolo.

La lettera b) interviene sull'articolo 233 del codice di procedura penale, il quale disciplina la consulenza tecnica estraperitale. Si tratta, come noto, di un mezzo di prova che può essere introdotto dalle parti nel procedimento quando non sia disposta la perizia. Il disegno di legge, introducendo il nuovo comma 1-quater nell'articolo 233 del codice di procedura penale, amplia le attività di indagine esercitabili dall'esperto ricomprendendovi anche la facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, potendo formulare osservazioni e riserve. 

La lettera c) interviene sul comma 1-bis dell'articolo 247 del codice di procedura penale che disciplina i casi e le forme della perquisizione informatica ricomprendendo anche tra le attività di computer forensics sui dispositivi e le memorie digitali.

Sempre con riguardo al tema della ricerca probatoria, la lettera l) apporta modifiche al comma 1-bis dell'articolo 352 del codice di procedura penale, il quale disciplina le perquisizioni informatiche a iniziativa della polizia giudiziaria nei casi di flagranza o d'urgenza.

Il disegno di legge modifica il comma 1-bis adeguando la formulazione testuale (che attualmente richiama solo i sistemi informatici o telematici) alla nuova disciplina: viene così inserito il riferimento anche ai "dispositivi e alle memorie digitali"; aggiunge sempre al comma 1-bis un ulteriore periodo ai sensi del quale in caso di perquisizione informatica la polizia giudiziaria deve avvisare l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile; introduce nell'articolo 352 del codice di procedura penale un nuovo comma 1-ter per il quale i dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione informatica sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13, e quindi attraverso il riversamento su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità.

La lettera d) inserisce nel codice di rito il nuovo articolo 250-bis con il quale si introduce una specifica disciplina per le perquisizioni di sistemi informatici o telematici.

Quando è disposta la perquisizione informatica, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

In assenza dell'imputato o di chi ha la disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, la copia del decreto di perquisizione è consegnata e l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.

La lettera e) aggiunge due ulteriori commi (commi 1-bis e 1-ter) all'articolo 252 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, prevede il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, reperite nel corso di una perquisizione. Il nuovo comma 1-bis prevede che i dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione informatica, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12 (che, come anticipato, delinea due distinte procedure a seconda della tipologia di elemento da acquisire ovvero se comunicativo o non comunicativo). L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13, in tema di riversamento su idonei supporti. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. Il nuovo comma 1-ter prevede inoltre che quando, a seguito della perquisizione informatica, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applica la disciplina del sequestro dettata dal nuovo articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo (che prevede nei casi d'urgenza che sia il pubblico ministero con decreto motivato a disporre il sequestro).

La lettera f) inserisce il nuovo comma 1-bis nell'articolo 254 del codice di procedura penale. Tale articolo prevede una limitazione alla garanzia costituzionale di inviolabilità e segretezza della corrispondenza consentendo il sequestro, presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni, di documenti rientranti nella nozione di "corrispondenza". Il nuovo comma 1-bis prevede che il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12 (che, come anticipato, delinea due distinte procedure a seconda della tipologia di elemento da acquisire ovvero se comunicativo o non comunicativo), fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-ter.

La lettera g) aggiunge due ulteriori commi nell'articolo 254-bis, il quale riguarda il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni per la cui esecuzione l'autorità giudiziaria può stabilire modalità acquisitive specifiche, strumentali alla regolare fornitura dei servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni. Il nuovo comma 1-bis prevede che il sequestro è disposto ai sensi del già ricordato articolo 254-ter, comma 12. Il comma successivo precisa che si applicano le disposizioni di cui al nuovo articolo 254-ter in quanto compatibili.

La lettera h) interviene sull'articolo 259 del codice di procedura penale, includendo nella specifica disciplina dettata per la custodia di "dati, informazioni o programmi informatici" sequestrati anche l'eventualità che si tratti di sottoporre a custodia conseguente a sequestro probatorio "dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali".

La successiva lettera i) modifica l'articolo 293 del codice di procedura penale, che disciplina gli adempimenti esecutivi dell'ordinanza che dispone la misura cautelare. Nello specifico si prevede che il difensore abbia anche il diritto alla trasposizione su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, del codice di procedura penale.

La lettera m) sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale in tema di accertamenti urgenti informatici.

Oltre ad inserire il riferimento anche ai dispositivi e alle memorie digitali si prevede che se del caso, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici gli ufficiali di polizia giudiziaria sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-ter.

Sempre la lettera m) aggiunge un nuovo comma 2-bis all'articolo 354 del codice di procedura penale, per il quale quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

La successiva lettera n) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 355 del codice di procedura penale che disciplina la convalida del sequestro e il suo riesame. La nuova disposizione prevede che nel caso di sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, avente ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero deve richiedere al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

La lettera o) inserisce nell'articolo 415-bis del codice di procedura penale il nuovo comma 2-ter, in tema di avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.

Ai sensi della nuova disposizione l'avviso deve contenere altresì l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo.

  La lettera p) apporta modifiche all'articolo 431 del codice di procedura penale in materia di formazione del fascicolo dibattimentale.

Il disegno di legge: interviene quindi sulla lettera h) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale prevedendo che debbano essere collocati nel fascicolo per il dibattimento non solo il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, ma anche in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, qualora non debbano essere custoditi altrove; inserisce un ulteriore comma nell'articolo 431 del codice di procedura penale, ai sensi del quale, ai fini della formazione del fascicolo per il dibattimento e ferma la facoltà delle parti di concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.

La lettera q), poi, inserisce un nuovo comma nell'articolo 454 del codice di procedura penale. Tale articolo, occorre rammentare, stabilisce che la richiesta di giudizio immediato deve intervenire entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, per ottenere la misura dell'accelerazione che il procedimento subisce a seguito della scelta operata dal pubblico ministero. Il comma 2 dell'articolo 454, poi, impone al pubblico ministero di depositare il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al Gip. Il comma 2-bis prevede che, nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, con la richiesta di giudizio immediato il pubblico ministero deve depositare anche l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini probatori. La disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà di depositare, entro 15 giorni dalla notifica all'imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero (articolo 456, comma 4 del codice di procedura penale), l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Tale termine può essere prorogato su richiesta del difensore di ulteriori 10 giorni. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme dell'articolo 268, comma 6.

Il nuovo comma 2-ter del quale il disegno di legge prevede l'introduzione, stabilisce che entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, (e quindi entro quindici giorni dalla notifica) il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo (vedi lettera o), da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato, ovvero di ammissione di prove.

Da ultimo la lettera r) aggiunge un nuovo comma nell'articolo 461 del codice di procedura penale in tema di opposizione al decreto penale. In base alla nuova disposizione (comma 1-bis) entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.

L'articolo 3 del disegno di legge introduce nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, due nuove disposizioni: l'articolo 82-bis in materia di attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro e l'articolo 82-ter che disciplina la conservazione dei duplicati informatici.

Più nel dettaglio l'articolo 82-bis prevede che i supporti sui quali sono riversati i dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro informatico devono essere racchiusi in apposite custodie numerate. Ogni custodia, a sua volta, deve essere racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali. Nel caso in cui tali modalità di conservazione non siano possibili debbono essere comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti.

L'articolo 82-ter invece, prevede che al fine al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico assicuri l'assoluta riservatezza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, (per il quale il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso all'archivio delle intercettazioni, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito) e comma 3 (che prevede che all'archivio possono accedere il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati). L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati.

L'articolo 4 reca infine una disposizione transitoria per la quale le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva a quella della sua entrata in vigore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Carlo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Garavaglia, Germana', La Pietra, Lopreiato, Martella, Mazzella, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sigismondi, Sisto, Tajani, Turco e Unterberger.

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Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Pirro e Zambito, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), nella seduta del 26 marzo 2024, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione n. 7-00002 sull'adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti (Doc. XXIV, n. 18).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 27 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023) 769 definitivo) (Doc. XVIII-bis, n. 19).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 3 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2023) 637 definitivo) (Doc. XVIII-bis, n. 20).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Commissione parlamentare per la semplificazione, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 aprile 2024, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione il senatore Antonio Nicita in sostituzione del senatore Lorenzo Basso, dimissionario.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 3 aprile 2024, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 2 aprile 2024, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti di Carlo Nordio, Ministro della giustizia.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Vinci Gianluca

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani (821-B)

(presentato in data 05/04/2024)

C.982 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati. (T.U. con C.1214, C.1347, C.1584, C.1639, C.1677, C.1685, C.1754).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Pirondini Luca, Lopreiato Ada, Mazzella Orfeo

Introduzione del delitto di omicidio e di lesioni gravi o gravissime sul lavoro (1091)

(presentato in data 29/03/2024);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (1092)

(presentato in data 03/04/2024);

senatore Scalfarotto Ivan

Modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale al fine di tutelare la libertà personale dell'imputato durante le udienze (1093)

(presentato in data 03/04/2024);

senatore Potenti Manfredi

Modifiche all'articolo 158 del codice penale in materia di decorrenza del termine della prescrizione (1094)

(presentato in data 03/04/2024);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (1095)

(presentato in data 09/04/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Borghi Enrico

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (767)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Mennuni Lavinia ed altri

Istituzione del Giorno dei caduti delle Forze di polizia (1075)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

dep. Vinci Gianluca

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani (821-B)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.982 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1214, C.1347, C.1584, C.1639, C.1677, C.1685, C.1754)

(assegnato in data 09/04/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Sbrollini Daniela

Dichiarazione di monumento nazionale della «Città dell'armonia» di Valdagno (1026)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 09/04/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Ambrogio Paola ed altri

Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica digitale (1039)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Dep. Rizzetto Walter ed altri

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (1060)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.630 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.373)

(assegnato in data 09/04/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Regione Toscana

Modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica (1064)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Versace Giusy

Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica nelle scuole (1071)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Fazzone Claudio

Disposizioni per la riattivazione delle centrali nucleari esistenti sul territorio nazionale e la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare (1063)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. De Poli Antonio

Disposizioni per la messa a dimora di un albero per ogni residente centenario (1077)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Romeo Massimiliano

Disposizioni per il rilancio del settore dell'ippica (1070)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Bergesio Giorgio Maria ed altri

Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare (1078)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 09/04/2024);

5ª (Bilancio) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici)

sen. Nicita Antonio ed altri

Modifiche agli articoli 10 e 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e disposizioni in materia di legge annuale per il digitale (1067)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Patton Pietro

Modifiche agli statuti speciali delle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, in merito alla procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1019)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. De Cristofaro Peppe

Modifiche al codice civile, alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, e altre disposizioni in materia di vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso, di stato giuridico dei figli, di accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero, nonché delega al Governo per l'adeguamento della legislazione vigente (1051)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021 (1089)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

(assegnato in data 09/04/2024);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (1092)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 03/04/2024);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Matteo

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1086)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.1435 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.41, C.96, C.195, C.411, C.412, C.526, C.529, C.578, C.634, C.684, C.686, C.697, C.718, C.865, C.874, C.892, C.985, C.1030, C.1218, C.1258, C.1265, C.1303, C.1398, C.1413, C.1483)

(assegnato in data 09/04/2024).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ª Commissione permanente Giustizia

in sede referente

dep. Pittalis Pietro ed altri

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione (985)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.893 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.745, C.1036, C.1380)

già deferito in sede redigente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 26/03/2024).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 3 aprile 2024 è stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione):

Dreosto - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle ingerenze esterne nei processi democratici italiani", previ pareri della 2a, 3a, 5a e della 8a Commissione permanente (Doc. XXII, n. 13).

Affari assegnati

In data 5 aprile 2024 è stato deferito alle Commissioni riunite 4a (Politiche dell'Unione europea) e 5a (Programmazione economica, bilancio) ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, l'affare concernente il monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Atto n. 451).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 27 marzo 2024, ha trasmesso:

il documento concernente la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2023) 790 final), approvato nella seduta del 19 marzo 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-bis, n. 31) (Atto n. 449);

il documento concernente la proposta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE DEL Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (COM(2023) 755 final), approvato, nella seduta del 20 marzo 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-bis, n. 32) (Atto n. 450).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere del 28 marzo 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - gli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei seguenti programmi pluriennali di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento):

- SMD 16/2023, denominato «Data Center», relativo al consolidamento e potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nell'ambito dell'Information Communication Technology (n. 146);

- SMD 29/2023, denominato «Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (CETLI) NBC di Civitavecchia» (n. 147).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, gli schemi di decreto sono stati deferiti - in data 3 aprile 2024 - alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro della difesa, con lettera del 3 aprile 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2024 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (n. 148).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 27 marzo e 4 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- al dottor Marco Montanaro, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

- alla dottoressa Fiammetta Furlai, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- alla dottoressa Patrizia Scarchilli, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 aprile 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi in ordine al progetto "Sostegno alla lotta contro il covid-19 e l'insicurezza alimentare in Burkina Faso" dell'Associazione Tamat Centro Studi Formazione e Ricerca - ETS.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 5a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria, con lettera pervenuta in data 27 marzo 2024, ha inviato la prima relazione sull'attività svolta dalla Commissione intelligenza artificiale per l'informazione, istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 25 marzo 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 453).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, relativo all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Doc. LXXV, n. 2).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera pervenuta in data 29 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, la relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia, relativa all'anno 2023 (Doc. CXXXI, n. 2).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (Doc. CXVIII, n. 2).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, relativa all'anno 2023, comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XXXVII-bis, n. 2).

Il Ministro della cultura, con lettera in data 29 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la relazione concernente gli interventi realizzati e avviati nell'ambito del piano strategico "Grandi progetti beni culturali", riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Doc. CXI, n. 2).

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 5 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina della professoressa Angela Bracco a presidente del Museo Storico della fisica e centro studi e ricerche E. Fermi (CREF) (n. 32).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 5 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina del professor Roberto Ragazzoni a presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) (n. 33).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 27 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, relativa all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 9a Commissione permanente (Doc. CCXIV, n. 1).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, la relazione sullo stato di attuazione del piano di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, aggiornata al mese di giugno 2023.

Il predetto documento è deferito,ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Doc. CCXXVI, n. 2).

Negli scorsi mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'esercizio finanziario 2023, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Con lettera in data 3 aprile 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Villapiana (Cosenza).

Con lettera in data 27 marzo 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente l'affidamento della gestione del Comune di Melito di Napoli (Napoli) ad una commissione straordinaria.

Governo, ritiro di atti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 marzo 2024, ha ritirato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento SMD 17/2023, denominato «Capacità ISR e ASW lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo» (Atto del Governo n. 139).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla sospensione parziale dell'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione e qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia (COM(2024) 142 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla sospensione parziale dell'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia (COM(2024) 143 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 25 marzo 2024, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è inviata, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 22 febbraio 2024, causa C-660/22, Ente Cambiano società cooperativa per azioni contro Agenzia delle Entrate. Rinvio pregiudiziale - Articolo 63 RFUE - Libera circolazione die capitali - Direttiva 2008/7/CE - Banche di credito cooperativo il cui patrimonio netto supera una certa soglia - Normativa nazionale che impone a tali banche il pagamento di una somma corrispondente al 20% di detto patrimonio netto per conferire la loro azienda bancaria ad una società per azioni in cambio di titoli di quest'ultima - Articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte - Obbligo di indicare le ragioni che giustificano la necessità di una risposta della Corte - Situazione puramente interna - Irricevibilità - alla 2a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (Doc. XIX, n. 22).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 16 al 31 marzo 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 26 marzo 2024 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 dal Garante del contribuente per la Sicilia.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 448).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 51 del 6 marzo 2024, depositata il successivo 28 marzo 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice» (Doc VII, n. 66) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 52 del 5 marzo 2024, depositata il successivo 28 marzo 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'articolo 23-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo» (Doc VII, n. 67) - alla 1a, alla 2a e alla 8a Commissione permanente;

sentenza n. 55 del 7 marzo 2024, depositata il successivo 8 aprile 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore (Doc VII, n. 68) - alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 3 aprile 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti C.P.A., per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 213);

dell'Ente Nazionale per il Microcredito, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. XV, n. 214);

dell'Accademia della Crusca, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 215).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 marzo 2024, ha inviato la relazione, approvata con deliberazione n. 4/SEZAUT/2024/FRG dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa, concernente la gestione dei servizi sanitari regionali per gli esercizi 2022 e 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 452).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Difensore civico della Regione Liguria, in data 29 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Doc. CXXVIII, n. 8).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti:

- della regione Emilia Romagna concernente la "Sessione europea 2024.Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea". Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (n. 18);

- della regione Toscana in merito all'adozione di un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di ogni forma di violenza. Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (n. 19).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento

Il legale rappresentante della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 29 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione stessa nell'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Doc. CVII, n. 2).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 2 aprile 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) (COM(2024) 60 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 2 aprile 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d'Egitto (COM(2024) 461 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 2 aprile 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 4ª.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Rastrelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00374 della senatrice Ambrogio.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-00953, del senatore Bergesio, rivolta al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è rivolta anche al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Mozioni

ZAMPA, SENSI, ALFIERI, DELRIO, ROSSOMANDO, RANDO, BASSO, MALPEZZI, VALENTE, D'ELIA, LA MARCA, CAMUSSO, NICITA, VERDUCCI, MARTELLA, ROJC, FURLAN, GIACOBBE, MANCA, FRANCESCHELLI, VERINI, LORENZIN, MISIANI - Il Senato,

premesso che:

la guerra di aggressione su vasta scala condotta dalla Federazione Russa contro l'Ucraina rappresenta una tragedia umanitaria e una violazione massiccia e continua del diritto internazionale. Lo spostamento forzato di civili ucraini, in particolare di bambini dalla tenera età fino ai 17 anni, nella Federazione Russa o all'interno dei territori ucraini temporaneamente occupati, è uno degli aspetti più orribili di questa aggressione;

al riguardo si rendono necessarie e non più rinviabili azioni volte all'accertamento delle responsabilità e alla consegna alla giustizia di tutti gli autori del reato, a tutti i livelli di responsabilità;

le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa hanno ripetutamente condannato fermamente la pratica del trasferimento e della deportazione forzata di civili, in particolare bambini cui è stata imposta la cittadinanza russa, al fine di promuoverne l'adozione da parte di coppie russe. Al riguardo si evidenzia come tale pratica si ponga in aperto contrasto con il diritto internazionale, in particolare alla Convenzione di Ginevra (IV) relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra e al Protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, di cui la Federazione Russa e l'Ucraina sono firmatari;

tali pratiche, inoltre, costituiscono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e, come osservato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella risoluzione 2482 (2023) "Aspetti giuridici e violazioni dei diritti umani legati all'aggressione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa", un possibile genocidio, dal momento che atti come "le uccisioni o il trasferimento forzato di bambini di un gruppo ad un altro gruppo, ai fini della loro russificazione mediante l'adozione da parte di famiglie russe e/o il loro trasferimento in orfanotrofi a gestione russa o in strutture residenziali come i campi estivi" potrebbero rientrare nell'articolo II della Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio;

le autorità ucraine e le organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani stanno lavorando intensamente per documentare e indagare sul trasferimento forzato e sulla deportazione di civili e per trovare, sostenere e liberare le vittime e riunirle alle loro famiglie. La pratica degli allontanamenti illegali di ucraini nella Federazione Russa dai territori temporaneamente occupati nelle regioni di Donetsk e Luhansk, già iniziata prima dell'aggressione militare della Federazione Russa, ha assunto successivamente al 24 febbraio 2022, la portata di una vera e propria deportazione con attività pianificate e organizzate in modo sistematico e che, secondo quanto denunciato da diverse organizzazioni internazionali, vedrebbero coinvolti tutti i livelli del processo decisionale politico;

nell'aprile del 2023, il Governo ucraino ha dichiarato di aver raccolto segnalazioni di oltre 19.384 bambini classificati come "deportati" nella Federazione Russa, di cui solo 361, secondo le autorità, sarebbero sono tornati a casa;

la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Vladimirovich Putin, e contro la commissaria per i Diritti dei bambini della Presidenza della Federazione Russa, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, in relazione ai presunti crimini di guerra di deportazione illegale e trasferimento forzato di minori dalle aree temporaneamente controllate o occupate dell'Ucraina verso la Federazione Russa;

il trascorrere del tempo diminuisce le possibilità di ritrovare questi bambini, sottoposti a diversi soprusi: il cambio di cittadinanza e di nome, adozioni illegali. Secondo quanto denunciato da diverse organizzazioni internazionali sarebbe stata imposto loro una nuova cultura e una nuova lingua con drammatiche ricadute fisiche e psicologiche;

dopo più di due anni di conflitto occorre rafforzare ulteriormente il sostegno politico per il raggiungimento degli obiettivi del piano di risposta umanitaria per l'Ucraina, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini sfollati e delle loro famiglie. Secondo diverse stime, infatti, si ritiene che per sostenere le comunità colpite dalla guerra in Ucraina e i rifugiati ucraini e le comunità che li ospitano nella regione per tutto il 2024 sia necessaria una somma totale compresa tra i 4 e i 5 miliardi di dollari;

occorre rafforzare, inoltre, tutte le forme di cooperazione possibili tra i Paesi membri dell'UE, al fine di contribuire al miglioramento della situazione dei bambini ucraini, ovunque si trovino: i minori che si trovano in Ucraina, quelli che sono sfollati all'interno del Paese e quelli che hanno trovato protezione temporanea in Europa, nonché i bambini che sono attualmente dispersi o sono stati deportati o sfollati con la forza nella Federazione Russa e in Bielorussia,

impegna il Governo:

1) a sostenere in tutte le sedi internazionali gli sforzi dell'Ucraina per documentare e accertare la situazione di ogni bambino scomparso, fornendo, sostegno politico, logistico e finanziario per l'istituzione di un meccanismo legale efficace, rapido e sicuro per identificare, rintracciare e rimpatriare i minori, anche coinvolgendo le diverse organizzazioni internazionali come l'UNICEF, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, l'Alto Commissariato per i Diritti Umani e altre agenzie competenti delle Nazioni Unite;

2) a fornire un pieno sostegno alle autorità ucraine competenti a tutti i livelli e alle organizzazioni non governative che si occupano di specifiche categorie di bambini come gli sfollati interni, quelli che necessitano di cure in istituto, gli orfani, i figli dei soldati caduti in guerra e dei veterani e quelli fisicamente e psicologicamente colpiti dalla guerra, in particolare nell'impegno volto a garantire il pieno accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, compresa la riabilitazione fisica e psicologica, e il loro pieno reinserimento.

(1-00090)

ALFIERI, BOCCIA, CASINI, DELRIO, LA MARCA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI - Il Senato,

premesso che:

nella striscia di Gaza a seguito della campagna militare avviata dal Governo israeliano la popolazione è allo stremo e si trova a vivere in condizioni drammatiche;

all'impressionante numero di vittime che oramai ha superato la soglia delle 31.000, occorre aggiungere la carestia imminente nel nord della striscia di Gaza e l'insicurezza alimentare che l'intera popolazione di Gaza sta affrontando a livelli di crisi o peggiori, secondo quanto evidenziato dal nuovo rapporto dell'Integrated food security phase classification (IPC), pubblicato in data 18 marzo 2024;

secondo il nuovo rapporto, 1,1 milioni di persone a Gaza, ovvero circa metà della popolazione, hanno completamente esaurito le loro scorte di cibo e le loro capacità di fare fronte alla situazione, e stanno lottando contro una fame catastrofica e la morte per fame. Si tratta del numero più alto mai registrato dal sistema IPC di persone che affrontano una fame catastrofica, ed il doppio del numero registrato nel rapporto dell'IPC di appena tre mesi fa;

Cindy McCain, direttrice esecutiva del World food programme (WFP), ha dichiarato che: "La gente a Gaza sta morendo di fame ora. La velocità con cui questa crisi di fame e malnutrizione provocata dall'uomo ha devastato Gaza è terrificante";

il rapporto sottolinea come la carestia, anche nel nord di Gaza, possa essere fermata solo attraverso il pieno accesso alle organizzazioni umanitarie per fornire cibo, acqua, prodotti nutrizionali, medicine, servizi sanitari e igienico-sanitari, su larga scala, all'intera popolazione civile;

secondo le stime del WFP servirebbero almeno 300 camion al giorno semplicemente per soddisfare i bisogni alimentari di base, soprattutto nel nord. Dall'inizio dell'anno, il WFP è riuscito, invece, a far arrivare solo 9 convogli al nord;

considerato che:

il 15 marzo una nave noleggiata dall'organizzazione "World Central Kitchen" (WCK), del cuoco statunitense di origine spagnola José Andrés, in collaborazione con l'organizzazione non governativa "Open arms", è arrivata davanti alle coste della striscia di Gaza consegnando 200 tonnellate di generi alimentari;

da tempo Unione europea, Stati Uniti, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti lavorano all'ipotesi di un corridoio marittimo. A fronte della distruzione da parte dell'esercito israeliano di tutti i porti della striscia, gli Stati Uniti hanno annunciato un piano per costruirne uno temporaneo per consegnare gli aiuti;

tuttavia, il Pentagono ha chiarito che il tempo stimato per il completamento del progetto è di circa due mesi e che occorre il lavoro di circa mille militari statunitensi;

diversi Paesi hanno iniziato a lanciare gli aiuti dal cielo, una modalità di aiuto prevista anche nella missione italiana "Levante" e che diverse organizzazioni umanitarie hanno denunciato come inefficace e pericolosa: basti pensare al fatto che all'inizio del mese di marzo almeno cinque persone sono morte e dieci sono state ferite dopo essere state colpite da pacchi difettosi, lanciati sul campo profughi di Al Shati, a ovest della città di Gaza;

le consegne aeree presentano l'ulteriore criticità legata alla quantità degli aiuti, i camion possono contenere circa 10 volte la quantità di cibo rispetto a un pacco lanciato dal cielo. Inoltre, come evidenziato da diverse organizzazioni internazionali, nelle altre crisi in cui si è fatto ricorso a questo tipo di consegne (durante la guerra civile siriana e in aiuto dei profughi yazidi circondati dal Daesh in Iraq) le Nazioni Unite si sono sempre coordinate con organizzazioni attive sul campo per garantire una distribuzione sicura;

nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla situazione umanitaria a Gaza, la necessità di raggiungere un cessate il fuoco e i rischi di un'escalation regionale (2024/2508(RSP)) i deputati hanno chiesto a Israele di consentire e facilitare immediatamente la fornitura completa di aiuti in tutta Gaza attraverso tutti i valichi esistenti, e sottolineano l'urgente necessità di un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli, ribadendo la richiesta di un cessate il fuoco immediato e permanente per affrontare il rischio imminente di carestia a Gaza;

il Parlamento UE ha accolto con favore l'apertura di corridoi di aiuti marittimi per Gaza, ma ha sottolineato che la distribuzione via terra debba essere la priorità. Alla luce della diffusione di malattie e delle morti confermate di bambini a causa di malnutrizione e disidratazione, i deputati europei hanno, infine, esortato le autorità israeliane ad aprire i valichi di Rafah, Kerem Shalom, Karmi ed Erez, riconoscendo anche il ruolo indispensabile dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) nella regione;

l'Italia, invece, continua a bloccare il proprio contributo annuale all'UNRWA, nonostante la Commissione europea abbia proceduto con il pagamento di una prima tranche da 50 milioni di euro degli 82 previsti per il 2024, dopo che, a fine gennaio, aveva sospeso il suo sostegno all'Agenzia in seguito alle accuse riguardo al coinvolgimento di 12 membri del personale negli attacchi di Hamas di ottobre scorso;

l'Alto rappresentante della UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha usato parole molto dure, dichiarando mercoledì 13 marzo al Consiglio di sicurezza dell'ONU che Israele sta usando la fame per fare la guerra a Gaza e che la mancanza di aiuti è un disastro "artificiale";

lo scorso 25 marzo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione S/RES/2728(2024) con la quale si chiede il cessate il fuoco a Gaza dopo mesi di veti incrociati e quattro tentativi falliti. Il documento ha ottenuto 14 voti a favore e l'astensione, per la prima volta, degli Stati Uniti, e chiede l'immediato cessato il fuoco da entrambe le parti per il mese sacro di Ramadan, che conduca a un cessate il fuoco durevole. Con la risoluzione è stato richiesto, inoltre, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e garanzie da Israele rispetto alla consegna degli aiuti umanitari ai palestinesi nella striscia. Il documento richiede, infine, il rispetto degli obblighi "del diritto internazionale in relazione a tutte le persone detenute" e "deplora" gli attacchi contro i civili e gli atti di terrorismo;

la Corte internazionale di giustizia lo scorso 28 marzo ha stabilito che lo Stato di Israele, conformemente ai suoi obblighi derivanti dalla Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio e considerate le condizioni di vita sempre peggiori che devono affrontare i palestinesi, deve agire tempestivamente per garantire la fornitura senza ostacoli di beni essenziali e assistenza umanitaria tra cui cibo, acqua ed elettricità, nonché forniture mediche e assistenza medica agli abitanti della striscia di Gaza;

nonostante la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e il favore verso tale risoluzione espresso da larga parte della comunità internazionale, il Governo israeliano ha continuato non solo ad affermare la propria volontà di procedere con la campagna militare verso Rafah, ma, dopo due settimane di intense operazioni militari, ha distrutto l'ospedale al-Shifa di Gaza City, la più grande struttura sanitaria dell'intera striscia, provocando numerose vittime;

rilevato, infine, che:

il 2 aprile, 7 operatori umanitari che lavoravano per la citata organizzazione non governativa statunitense World Central Kitchen sono stati uccisi in un raid aereo dell'esercito israeliano. Al riguardo il World Central Kitchen ha dichiarato che la squadra stava viaggiando in "una zona senza scontri a bordo di due auto blindate marchiate con il logo WCK" e che "nonostante il coordinamento dei movimenti con l'Idf, il convoglio è stato colpito mentre lasciava il magazzino di Deir al-Balah, dove la squadra aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari umanitari portati a Gaza lungo la rotta marittima";

il raid è stato prontamente condannato dall'Alto rappresentante UE per la politica estera, Josep Borrell, e dal Commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, e da numerosi Paesi e gli Stati Uniti hanno chiesto un'indagine in tempi rapidi per fare chiarezza sull'accaduto,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere le necessarie iniziative diplomatiche in ogni sede internazionale al fine di porre fine al blocco degli aiuti da parte di Israele e assicurare così la consegna degli aiuti umanitari all'interno della striscia alla popolazione civile;

2) ad adoperarsi in tutte le sedi internazionali perché il governo israeliano rispetti il cessate il fuoco e le garanzie per gli aiuti umanitari richiesti con la citata risoluzione S/RES/2728(2024), approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.

(1-00091)

Interrogazioni

SIGISMONDI, LIRIS - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

domenica 10 marzo 2024 si sono svolte le elezioni regionali in Abruzzo per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo;

la Regione aveva pubblicato sul proprio sito il calendario delle operazioni elettorali contenente "le scadenze dei principali adempimenti e divieti previsti per l'elezione del presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo a partire dal 50° giorno antecedente quello delle elezioni";

in particolare, il calendario stabiliva il divieto da sabato 24 febbraio sino a domenica 10 marzo 2024 di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori anche su sondaggi realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto (art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

da sabato 9 marzo, giorno antecedente a quello della votazione, è scattato, inoltre, a norma dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, il "silenzio elettorale", per cui era fatto divieto effettuare: i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico; una nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale; la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

giovedì 29 febbraio, in violazione del termine della pubblicazione dei sondaggi elettorali, il giornale "Domani" ha pubblicato un articolo nel quale si diceva che "Ieri la società Izi ha intercettato il sorpasso: D'Amico a 53, Marsilio a 47";

venerdì 8 marzo, giorno della chiusura della campagna elettorale, il sito del giornale "la Repubblica" ha pubblicato un articolo dal titolo "Sondaggi politici, il centrodestra arriva in affanno al voto in Abruzzo: FdI perde più di tutti. Impennata del Pd", nel quale, oltre ai dati percentuali delle liste, si prefigurava "Una sorta di effetto Sardegna che era stato previsto dai sondaggisti già all'indomani del ko alle Regionali";

sabato 9 marzo, durante il periodo di "silenzio elettorale" il programma televisivo "Accordi & Disaccordi" sul canale "Nove Tv" ha mandato in onda un monologo del giornalista e direttore de "il Fatto Quotidiano", Marco Travaglio, teso ad attaccare l'azione svolta dal presidente Marsilio alla guida della Regione oltre a dichiarazioni che gli interroganti considerano diffamatorie rivolte nei confronti del presidente;

si è trattato di un fatto accaduto a 8 ore dall'apertura dei seggi elettorali, episodio che, a giudizio degli interroganti, è difficile non configurare come premeditato ed inteso ad indebolire l'immagine pubblica del candidato e a influenzare gli elettori che seguivano la trasmissione;

per la violazione del temine della pubblicazione di sondaggi elettorali o del silenzio elettorale le norme prevedono sanzioni irrisorie, basti pensare che per la violazione del silenzio elettorale si è puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire il corretto svolgimento delle competizioni elettorali e per evitare che fatti gravi come quelli descritti si possano ripetere.

(3-01052)

AMBROGIO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la protezione civile e le politiche del mare. - Premesso che:

ormai 7 anni fa entrava in vigore il codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017), cuore normativo di una riforma nata dalla legge delega n. 106 del 2016, con l'ambizioso obiettivo di disciplinare e valorizzare quel vasto comparto socioeconomico di cui fanno parte associazioni, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e altre tipologie di enti non profit (oltre 360.000, 5 per cento del PIL);

il codice del terzo settore avrebbe quindi dovuto codificare il perimetro, i soggetti coinvolti, le regole di funzionamento, il regime fiscale, gli spazi di coordinamento normativo e decisionale di questo sistema sociale ed economico, sviluppando e potenziando così tutto l'ambito dell'economia sociale;

la riforma prevedeva oltre 40 decreti attuativi, solo in parte adottati;

il percorso di riforma è, ad oggi, in attesa dell'autorizzazione da parte della UE di alcune norme concernenti il nuovo regime fiscale, oltre che della concreta applicazione del cambio di regime IVA, da "escluso" ad "esente" per tutti gli enti non commerciali, e di tutta una serie di semplificazioni amministrative, attualmente oggetto di discussione parlamentare;

anche se l'ingresso a regime del registro unico nazionale del terzo settore è in atto e sono oltre 122.000 gli enti già iscritti, la piattaforma richiede ancora significativi interventi di semplificazione e snellimento funzionale;

constatato che:

è lo stesso mondo del volontariato, specie quello declinato sul territorio in piccole realtà associative come la protezione civile con le organizzazioni di volontariato, a palesare, con sempre maggiore intensità, un malessere diffuso circa i contenuti e le modalità applicative della riforma;

si tratta di un malcontento che emerge con grande difficoltà in seno ai tavoli nazionali, che vedono un significativo sbilanciamento di rappresentanza in favore delle grandi strutture associative;

la riforma ha di fatto avviato all'estinzione diverse realtà associative, non in grado di far fronte alle incombenze burocratiche ed economiche previste dal registro, peraltro, al netto di alcune limitate eccezioni, indistintamente applicate a ramificazioni di volontariato tra loro profondamente lontane ed eterogenee, quali fondazioni, enti ecclesiastici e le già citate organizzazioni di protezione civile;

l'aziendalizzazione del volontariato, che come detto sta causando lo scioglimento di diverse piccole associazioni, sta parallelamente generando il consolidamento delle forme associative strutturate, con realtà nazionali e territoriali che giocoforza assorbono e inglobano i soggetti in difficoltà, disperdendo quelle caratteristiche di specificità e territorialità che precedentemente permeavano tali contesti;

in particolare, volendo tenere al centro di questa analisi di contesto il mondo della protezione civile, occorre richiamare, oltre al complesso di regole introdotte dal decreto legislativo n. 117 del 2017, l'utilizzo del volontariato di protezione civile in convenzione, dinamica che richiede più risorse per i maggiori costi di gestione e di coordinamento, nonché l'obbligo, da gennaio 2025, di specifica partita IVA per ogni organizzazione (e relativi registri contabili) nelle more del transito dal regime di esclusione al regime di esenzione IVA;

occorre altresì evidenziare i continui mutamenti normativi in tema di sgravi fiscali, che, per esempio, hanno escluso le associazioni di protezione civile dall'applicazione di uno sconto pari all'IVA per l'acquisto di mezzi antincendio, prerogativa ormai riservata a una ristretta cerchia di portatori di interesse; non secondariamente, si richiamano le pesanti incombenze in ordine alla rendicontazione delle risorse percepite dalla pubblica amministrazione, che, oltre a richiedere competenze spesso esternalizzate, impongono un dispendio di tempo inevitabilmente sottratto all'attività operativa;

ritenuto che il mondo del volontariato operante nel terzo settore, in particolare quello attivo nell'ambito della protezione civile, debba poter esprimere nell'operatività tutto il proprio potenziale, senza dispersione di risorse ed energie;

considerato che:

a parere di molti esponenti del volontariato, la riforma del terzo settore ha avuto l'effetto ridurre il numero delle associazioni;

con la frammentazione delle agevolazioni fiscali applicate al comparto, si sono generate disparità, favorendo la creazione di una sorta di gerarchia tra le diverse realtà operanti;

la riforma del terzo settore ha mancato, completamente o in gran parte, i propri obiettivi in ottica di semplificazione e valorizzazione del volontariato, finendo per converso per imbrigliarlo, rischiando di compromettere, in modo definitivo, il rapporto fiduciario che sta alla base di qualsiasi impegno volontario,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito alla tematica;

se non ritengano quantomeno necessario e auspicabile, tenuto conto della specifica operatività richiesta, un intervento puntuale di sostegno, in primo luogo con sgravi fiscali per il carburante destinato agli automezzi in servizio, e di snellimento procedurale in favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

se non ritengano che il mancato raggiungimento degli obiettivi per cui era nata la riforma del terzo settore imponga una pausa di riflessione nell'attuale iter attuativo o un serio ragionamento in ordine alla possibilità di incardinare una nuova riforma che superi il registro unico, nel solco della completa e reale valorizzazione di un comparto centrale per l'Italia.

(3-01053)

RANDO, VERINI, BASSO, FURLAN, NICITA, D'ELIA, IRTO, TAJANI, CAMUSSO, MANCA, GIACOBBE, LA MARCA, PARRINI, ROJC, MALPEZZI, DELRIO, FRANCESCHELLI, CRISANTI, MELONI, ZAMPA, GIORGIS - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

con un video pubblicato sul social network "TikTok", il clan Sarno, tra i più attivi della "camorra", ha annunciato il "ritorno", con la propria organizzazione criminale, nella località di Ponticelli (Napoli), mostrando uomini incappucciati e armati;

il messaggio, che mostra armi, proiettili e passamontagna, sembrerebbe essere un avvertimento per gli altri clan attivi nella periferia orientale di Napoli;

il video evidenzia come, ancora una volta, la camorra scelga di utilizzare i social network per portare avanti la propria propaganda criminale;

il rapporto "Le mafie nell'era digitale", stilato dalla Fondazione Magna Grecia, ha evidenziato come le mafie siano approdate già da diverso tempo sui social network;

come si legge nel rapporto, il social network diventa «luogo di sponsorizzazione e comunicazione con gli affiliati così come con i nemici. Fino ad arrivare, con lo sbarco in Rete della nuova generazione criminale, alla creazione dell'"interreale mafioso". Ovvero di una continuità tra quanto accade in rete e il mondo reale. Una verità parallela che con l'arrivo di TikTok viene messa in diretta come in un Grande fratello mafioso»;

questo nuovo modo di comunicare presenta dei vantaggi per i mafiosi, poiché consente loro di fare delle riunioni "virtuali" in modo più veloce rispetto a quello tradizionale;

Enzo Ciconte, studioso autore del volume "Dall'Omertà ai social. Come cambia la comunicazione della mafia", ha affermato a proposito dei mafiosi che utilizzano i social network: «Loro vogliono convincere gli altri giovani, a scegliere quella strada lì. Oggi hanno capito che più delle riunioni formali, più dell'atteggiamento spavaldo in piazza, conta molto anche mostrarsi a questi ragazzi che hanno voglia di cambiare vita, perché è nei giovani la voglia di cambiare vita. E vogliono mostrare a questi giovani che loro sono arrivati ad un punto di ricchezza e di potere proprio in ragione della loro appartenenza. Quindi il messaggio che mandano questi video, questi filmati, queste fotografie è esattamente questo: cercare di portare questi giovani dalla loro parte»;

un dossier della Direzione di Polizia criminale ha evidenziato quale altro aspetto preoccupante l'abbassamento dell'età di chi commette reati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali azioni intenda adottare al fine di contrastare l'utilizzo dei social network da parte della mafia.

(3-01054)

BERGESIO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

in previsione della data del 27 marzo 2023, in cui sarà possibile prenotarsi sul portale per la richiesta di assunzione di lavoratori extracomunitari nel rispetto delle quote previste dal "decreto flussi" (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022), l'Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto con la nota n. 2066/2023 per illustrare le novità contenute nel decreto-legge n. 20 del 2023, che si prefigge di introdurre misure di programmazione dei flussi e soprattutto di semplificazione e accelerazione nelle procedure di rilascio dei nulla osta al lavoro;

in particolare, la normativa prevede un meccanismo di silenzio assenso di 20 giorni decorrenti dall'invio della domanda con conseguente rilascio del nulla osta stagionale in modalità telematica, attribuendo un ruolo di controllo preventivo alle associazioni datoriali firmatarie del protocollo con il Ministero dell'interno, mentre per le domande presentate dai privati viene richiesta un'asseverazione;

tale facilitazione ha velocizzato in maniera notevole le procedure, lasciando di fatto in capo alle associazioni di categoria tutta l'attività preliminare di valutazione della capacità economico-patrimoniale e lasciando in capo all'ispettorato territoriale del lavoro il compito di verificare, sulle domande di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, i requisiti contrattuali e reddituali del datore di lavoro disponibile alla conversione e una funzione accertativa (eventualmente da effettuare congiuntamente con l'Agenzia delle entrate) finalizzata a svolgere controlli a campione sull'operato degli asseveratori;

in provincia di Cuneo, nell'anno 2023, sia al decreto 2022 che decreto 2023, sono state trasmesse circa 160 domande di conversione e circa 1.200 domande di flussi stagionali;

in fase di istruttoria delle domande di conversione, è emersa la difficoltà dell'ispettorato territoriale di Cuneo a fornire un criterio o linee guida uniformi relative alla capacità economica aziendale, con la conseguente emissione di preavvisi di rigetto poco congruenti, che non si basavano su ragionamenti in termini di capacità economica, cioè verifica della capacità di sostenere il costo della manodopera richiesta, ma si limitavano ad interpretazioni letterali a svantaggio principalmente delle aziende di dimensioni maggiori, dal momento che la verifica si basava in una semplice sottrazione tra le fatture attive e le fatture passive dell'anno, finendo per penalizzare le aziende che nell'anno avevano sostenuto investimenti notevoli, che hanno un'incidenza sulle fatture di acquisto;

le indicazioni trasmesse con la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che traggono origine da una precedente circolare (n. 3/2022), non sembrano chiarire i dubbi: in particolare è incoerente l'assimilazione tra il concetto di reddito imponibile e fatturato (individuati in 30.000 euro), atteso che integrano fattispecie ben diverse; incoerenza che la nota n. 2066/2023 dell'INL cerca di risolvere avvicinando le due ipotesi quando parla di "fatturato al netto degli acquisti superiore a € 30.000", precisando altresì che la soglia economica, nel caso di più richieste di lavoratori stranieri da assumere, non debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori ponendo in risalto il giudizio sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero di richieste presentate, e quindi la verifica sulla loro accoglibilità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga fondamentale mettere in atto tutte le azioni necessarie per fornire indicazioni puntuali e precise sia agli asseveratori per consentire loro di svolgere tutte le pratiche con regolarità e professionalità, vista la loro responsabilità, anche sotto il profilo penale, sia agli ispettorati territoriali, in particolare a quello di Cuneo, per consentire una fattiva collaborazione fra i soggetti coinvolti, al fine di rendere la procedura snella e agevole.

(3-01055)

(già 4-01122)

RENZI, BORGHI Enrico, FREGOLENT, MUSOLINO, PAITA, SBROLLINI, SCALFAROTTO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

nella notte del 31 dicembre 2023, durante i festeggiamenti nella Pro loco di Rosazza (Biella), cui partecipavano il deputato Pozzolo e il sottosegretario Delmastro delle Vedove, dalla pistola risultata essere di proprietà del primo partiva un colpo che feriva Luca Campana, genero del capo della scorta di quest'ultimo;

al veglione organizzato dalla sorella del sottosegretario Delmastro delle Vedove, attuale sindaca di Rosazza, presero parte parte numerosi amici e parenti, ivi inclusi i familiari di alcuni membri della scorta di Delmastro e diversi agenti della Polizia penitenziaria;

secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, al momento dello sparo della pistola del deputato Pozzolo, il sottosegretario aveva abbandonato la sala in solitaria, con la scorta rimasta all'interno del locale per proseguire i festeggiamenti in maniera del tutto anomala e irrituale, come emerso anche dalle parole del Ministro in indirizzo nel corso della 144ª seduta dell'Assemblea del Senato, in risposta all'interrogazione 3-00851, a prima firma Renzi;

in riferimento ai fatti esposti, il sottosegretario Delmastro delle Vedove ha mutato più volte versione. Al momento dello sparo si sarebbe trovato a "trecento metri di distanza" perché: 1) uscito "fuori con due conoscenti della figlia"; 2) "uscito per buttare la monnezza"; 3) andato a "caricare il cibo avanzato in macchina"; 4) andato a "fumare una sigaretta";

anche secondo il capo della scorta, Pablito Morello, il sottosegretario era fuori dalla sala al momento dell'esplosione del colpo;

organi di stampa, tuttavia, riportano stralci della testimonianza di Luca Campana, genero del capo della scorta del sottosegretario (colpito dal proiettile esploso dalla pistola del deputato Pozzolo), che ricostruendo gli avvenimenti conferma la presenza di Delmastro delle Vedove nella sala al momento dello sparo, da lui "lontano circa 3 metri" e "senza cappotto", quindi a una distanza ben inferiore ai trecento metri affermati dal sottosegretario e tutt'altro che in procinto di uscire all'esterno, trattandosi di una notte con temperature poco al di sotto dello zero;

quest'ultima versione è del tutto discordante rispetto a quella raccontata più volte da Delmastro: la gravità dell'evento, le numerose discordanze e, soprattutto, la delicatezza delle attribuzioni istituzionali di quest'ultimo impongono di chiarire senza indugio la sua posizione e il suo ruolo nella dinamica degli avvenimenti;

il deputato Pozzolo insiste nell'affermare di non avere esploso il colpo di pistola e trovandosi Delmastro in prossimità della pistola, è precipuo obbligo morale e giuridico del sottosegretario contribuire a chiarire i fatti e svelare cosa sia realmente accaduto quella notte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile sollecitare il sottosegretario Delmastro delle Vedove a riferire circa gli avvenimenti descritti in premessa, soprattutto per fugare ogni incertezza circa il suo coinvolgimento nella dinamica dello sparo e chiarire le ragioni che lo hanno portato ad affermare circostanze del tutto diverse da quelle riferite dalla vittima.

(3-01056)

DURNWALDER - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

l'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, così come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, prevede per gli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC) l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno e che, fino all'adozione del decreto citato, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso;

il foglio di servizio deve riportare: la targa del veicolo, il nome del conducente, la data, il luogo e i chilometri di partenza e arrivo, l'orario di inizio servizio, la destinazione e orario di fine servizio, i dati del fruitore del sevizio;

con segnalazione del 16 maggio del 2019 il Garante per la protezione dei dati personali ha rivolto al Governo, ai sensi dell'articolo 57. p.1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 2016/679, una segnalazione relativa alla criticità caratterizzanti, in termini di protezione dei dati personali, il disposto di cui al citato articolo 11, comma 4 della legge citata;

in particolare il Garante ha ravvisato la dubbia compatibilità, con il principio di proporzionalità, della previsione dell'obbligo d'indicazione, all'interno del foglio di servizio, dei dati del fruitore del servizio stesso e del percorso effettuato, rappresentando che il trattamento, peraltro massivo, di informazioni così delicate, quali l'ubicazione o gli spostamenti degli interessati, sono suscettibili di disvelare anche dettagli sensibili della loro vita;

la raccolta dei dati da inserire sul foglio di servizio comporta un ulteriore aggravio burocratico ed economico per gli esercenti NCC;

considerato che:

il Garante ha sollecitato un intervento normativo, di natura correttiva rispetto alla previsione considerata, volta a superare i profili di criticità evidenziati ed evitare ingiustificate limitazioni dei diritti degli interessati;

tale intervento normativo, seppur auspicato, non risulta a tutt'oggi effettuato;

il 22 febbraio scorso il Ministero delle infrastrutture ha presentato alle associazioni di categoria una bozza di decreto attuativo dell'articolo 11, che prevede l'introduzione di una modalità di compilazione del foglio di servizio molto articolata, che costringerebbe gli esercenti a fermarsi in sede o in autorimessa per compilare un format diverso per ogni prenotazione effettuata dal cliente con conseguenti perdite economiche,

si chiede di sapere se la versione definitiva del decreto attuativo terrà conto delle criticità evidenziate dal Garante e se la modalità di compilazione del foglio elettronico saranno riviste al fine di alleggerire l'onere burocratico ed economico degli esercenti.

(3-01058)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, BASSO, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHINI, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

l'Italia è uno dei Paesi europei con tassi più bassi di mortalità neonatale e infantile. Nel 2020, il tasso di mortalità infantile (nei 27 Paesi UE) è stato di 3,3 decessi per mille nati vivi. Valori più bassi del tasso italiano sono stati osservati solo in alcuni Paesi del nord Europa, come Svezia, Finlandia e Norvegia;

la pubblicazione dell'indagine "Mortalità infantile in Italia. Profonde diseguaglianze geografiche ed etniche" di Mario De Curtis, Silvia Simeoni e Luisa Frova sul numero di gennaio-febbraio 2024 della rivista "Pediatria" della Società italiana di pediatria ha fatto emergere dati preoccupanti sul numero di minori deceduti nel Sud del Paese in confronto alle altre regioni e nel raffronto tra famiglie italiane e straniere;

nell'indagine sono stati calcolati i tassi di mortalità e i rapporti tra questi (mortality rate ratio, MRR) che permettono di valutare le differenze significative nella mortalità tra gruppi eterogenei, per esempio tra i figli di genitori stranieri ed italiani, tra le regioni e le aree geografiche;

nel 2020, l'anno della pandemia da COVID-19, la mortalità neonatale è stata del 1,76 per mille nati vivi (corrispondente al 70,2 per cento della mortalità infantile) e nei nati da genitori stranieri è stata il 55 per cento più elevata rispetto a quella nati da genitori italiani. La mortalità post neonatale è stata 0,75 per mille nati vivi e nei nati da genitori stranieri è stata dell'80 per cento superiore. Ancora, la mortalità infantile è stata del 2,51 per mille, registrando un aumento del 60 per cento nei bambini con genitori stranieri rispetto a quelli con genitori italiani;

dall'indagine emerge che le regioni con un maggiore tasso di mortalità infantile sono quelle del Mezzogiorno: Calabria, Sicilia, Campania e Puglia. Al contrario le regioni con minori mortalità sono state l'Emilia-Romagna, la Toscana, il Veneto e il Piemonte. In particolare le situazioni più critiche si osservano in Sicilia e Puglia dove i tassi di mortalità sia neonatale sia post neonatale sono più elevati della media nazionale;

nel Mezzogiorno si è osservata una maggiore mortalità rispetto al Nord per le seguenti cause di morte: distress respiratorio neonatale (MRR: 3,01), nascite premature (MRR: 2,57), malformazioni congenite cardiocircolatorie (MRR:1,72), ipossia (MRR: 1,71) e patologie mal definite (MRR:2,99), così indicate dall'ICD-10, capitolo XVIII. Tra Centro e Nord non esistono differenze rilevanti, ad eccezione della prematurità (MRR: 1,46);

i figli di genitori stranieri hanno presentato un rischio più elevato di mortalità infantile rispetto a quelli italiani;

le ragioni della maggiore mortalità dei bambini figli di genitori stranieri devono essere messe in relazione alle condizioni perinatali che iniziano prima della nascita e riguardano principalmente la salute della donna in gravidanza. Le donne straniere sono mediamente più giovani delle donne italiane, tuttavia, a causa di svantaggi sociali, economici e culturali, come il maggior numero gestanti minorenni e ragazze madri, basso reddito familiare, occupazioni meno garantite e più gravose, alimentazione inadeguata, condizioni igieniche e abitative precarie, cure ostetriche ritardate o inadeguate, sono più inclini a partorire prematuramente e a patologie perinatali che coinvolgono il neonato;

un bambino, sia italiano che straniero, che nasce nel Mezzogiorno ha un rischio di morire nel primo anno di vita del 70 per cento più elevato di uno che nasce al Nord. Se il Mezzogiorno avesse avuto lo stesso tasso di mortalità del Nord non sarebbero morti 155 bambini. La maggiore mortalità neonatale e infantile nelle regioni del Mezzogiorno è principalmente attribuibile a cause storiche correlate a problematiche economiche e sociali, che si sono accentuate negli ultimi anni per causa della crisi economica iniziata nel 2008 e della pandemia hanno coinvolto anche l'età pediatrica. È noto che una situazione sociale svantaggiata è strettamente correlata al rischio di malattia;

le Regioni del Mezzogiorno presentano un'organizzazione sanitaria meno efficace rispetto a quella osservata nelle Regioni del Centro-Nord. Un segno indiretto di questo divario è rappresentato da una maggiore migrazione sanitaria dei minori delle regioni del Mezzogiorno rispetto ad atre aree del Paese;

"in sanità, ha fatto notare recentemente la fondazione Gimbe in un'analisi sull'applicazione dell'autonomia differenziata in ambito sanitario, il gap tra Nord e Sud configura ormai una 'frattura strutturale', come dimostrano sia i dati sugli adempimenti ai LEA sia quelli sulla mobilità sanitaria. Alla maggior parte dei residenti al Sud non sono garantiti nemmeno i LEA, alimentando il fenomeno della mobilità sanitaria verso le Regioni più che ricche del Nord (...) Il ddl Calderoli sull'autonomia differenziata, approvato al Senato e ora in discussione alla Camera potrebbe segnare un punto di non ritorno nell'equità dell'assistenza sanitaria tra le Regioni italiane in un contesto caratterizzato dalla grave crisi di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti emersi nella ricerca sulla mortalità infantile e nell'analisi della fondazione Gimbe e quali iniziative urgenti intenda adottare per contrastare un fenomeno preoccupante legato al divario tra Nord e Sud, e tra cittadini italiani e stranieri, nei casi di mortalità infantile;

se non ritenga necessario un aumento delle risorse, in modo particolare nelle regioni del Sud, al fine di investire sull'assistenza materno-infantile e sull'organizzazione dei punti nascita;

quali siano le sue valutazioni rispetto alle gravi considerazioni della fondazione Gimbe riguardo alla concreta probabilità che i divari territoriali, già esistenti nel nostro Paese nella qualità dei sistemi sanitari regionali e nell'accesso alle cure, possano ulteriormente aumentare una volta approvato il provvedimento sull'autonomia differenziata.

(3-01059)

PUCCIARELLI - Al Ministro per lo sport e i giovani. - Premesso che:

il decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 100, comma 4, ha rivisto la disciplina che regola l'applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, fissando l'importo annuo degli stessi ad una somma non inferiore ad euro 2.500;

nel 2023 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità è stato fissato a 3.377,50 euro, ossia più 25,15 per cento rispetto al 2022;

il decreto 17 dicembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto una lieve riduzione del 4,5 per cento, 152 euro. La misura minima di canone è stata, dunque, aggiornata a 3.225,50 euro;

ritenuto l'importante ruolo svolto dalle realtà demaniali marittime con finalità di carattere sportivo, ricreativo e legate alle tradizioni locali nel nostro Paese;

la stessa direttiva 2006/123/CE, al considerando 35, afferma infatti che: "le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un'attività economica ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo stia mettendo in atto, d'intesa con il competente Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affinché sia riconosciuta all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale la specificità della disciplina delle concessioni demaniali marittime per attività sportive amatoriali, e dei relativi canoni, svolte da associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che perseguono esclusivamente o prevalentemente finalità sociali e ricreative.

(3-01060)

ZANETTIN - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

la stampa locale informa che il cittadino marocchino M.E.H., già condannato per diversi reati, si è reso responsabile a Vicenza in data 3 aprile 2024 di una violenta aggressione nei confronti di una sessantaduenne, che si era rifiutata di dargli l'elemosina all'uscita di un supermercato;

la vittima è stata brutalmente presa a bastonate;

E.H. è stato destinatario di provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, per ben tre volte è stato accompagnato in un centro di permanenza per il rimpatrio, ma poi è sempre rimasto nel nostro Paese per cavilli burocratici;

diversi cittadini intervistati dalla stampa denunciano una situazione intollerabile nel quartiere ove staziona;

il sindaco della città, Giacomo Possamai, invoca l'aiuto dello Stato per il rimpatrio,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per ottenere in modo definitivo l'espulsione dal territorio nazionale di M.E.H..

(3-01061)

PAITA, SCALFAROTTO, FREGOLENT, SBROLLINI, BORGHI Enrico - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. - Premesso che:

il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

con la circolare n. 1714 del 20 aprile 2022, l'INPS ha stabilito che il "principio regolatore generale è che l'assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli", ma "i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti", ferma restando l'erogazione a un solo genitore "in presenza di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo o provvedimento del giudice";

numerosi centri antiviolenza, CAF e patronati riferiscono della difficoltà delle donne vittime di violenza che, nella peculiare fase, straordinaria e transitoria in cui esse si allontanano dal coniuge o convivente violento (pur mantenendo formalmente la medesima residenza), trovando rifugio e ospitalità nei centri antiviolenza e case famiglia, "in condizioni di segretezza a tutela della propria incolumità", non riescono a ottenere una diversa ripartizione (parziale o integrale) dell'assegno unico e universale;

nei casi descritti, infatti, spesso è il genitore autore della violenza che continua a percepire, anche integralmente, l'assegno unico e universale, ancorché in presenza di ordinanze cautelari di divieto di avvicinamento al genitore vittima o di certificato di abbandono notificati all'INPS;

l'impossibilità di presentare un'ulteriore domanda o di modificare quella esistente per le donne vittime di violenza che riparano presso centri antiviolenza e case rifugio e, quindi, in presenza di situazioni tanto drammatiche quanto delicate, impone di chiarire e definire in maniera più adeguata e consapevole, anche solo a livello interpretativo, i principi di erogazione dell'assegno unico e universale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare per garantire che l'INPS possa consentire alle donne vittime di violenza presso case rifugio e centri antiviolenza di richiedere o modificare la propria domanda per l'assegno unico e universale, al fine di non vedere pregiudicato il proprio diritto a godere del beneficio.

(3-01062)

(già 4-01053)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MELONI, FURLAN, NICITA - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:

con i decreti del 6 dicembre 2023 nn. 2575 e 2576, il Ministero dell'istruzione e del merito ha bandito concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

tali concorsi sono finalizzati alla copertura di 9.641 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024 per la scuola dell'infanzia e primaria e 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024 per la scuola secondaria;

l'86,51 per cento dei candidati per la scuola secondaria sarda e il 76,51 per cento dei candidati per la scuola dell'infanzia e primaria sarde hanno superato la prova scritta e sono in attesa di convocazione per la prova orale;

i decreti del direttore generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, nn. 2575 e 2576, hanno individuato gli USR (Uffici scolastici regionali) responsabili delle distinte procedure concorsuali in caso di esiguo numero di posti conferibili, prevedendo la possibilità di procedere ad ulteriori aggregazioni;

con decreti del 18 gennaio 2024 il Ministero dell'istruzione e del merito ha poi effettivamente proceduto all'accorpamento delle sedi concorsuali;

per lo svolgimento della prova orale per la copertura di posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria (classe di concorso ADAA e ADEE), gli aspiranti docenti sardi dovranno recarsi in Toscana; o ancora, per la scuola secondaria, gli aspiranti docenti sardi dovranno svolgere la prova orale in Campania (per esempio, per le c.d.c. A002, A038, A040, A051), Toscana (per esempio, per le c.d.c. A005, A013, A014, A018), Lazio (per esempio, per le c.d.c. A008, A010, A021), Emilia-Romagna (per esempio, per le c.d.c. A009, A015, A031), Piemonte (per esempio, per la c.d.c. A027), Marche (per esempio, per le c.d.c. A017 o A049), Liguria (per esempio, per le c.d.c. A019 o A037), Veneto (per esempio, per le c.d.c. A033 o A043);

per la prova orale ogni candidato ammesso riceverà la convocazione, ai sensi dei decreti dipartimentali del dicembre 2023 menzionati, "almeno 15 giorni prima" rispetto alla data del calendario d'esame sul Portale unico del reclutamento;

considerato che:

la finestra di preavviso concordato dal bando (15 giorni) è indicativa, dipendendo tutto dall'Ufficio scolastico regionale responsabile e dalle disponibilità delle commissioni. A tutt'oggi non è noto quando inizieranno le prove;

è di tutta evidenza che l'accorpamento delle sedi concorsuali penalizza gli aspiranti docenti residenti in Sardegna, che dovranno affrontare un viaggio di gran lunga più dispendioso rispetto ai colleghi residenti nel continente. La continuità territoriale, infatti, assicura prezzi calmierati per i residenti in Sardegna, ma unicamente sulle tratte da e per Roma e Milano. Negli altri casi, i cittadini residenti in Sardegna dovranno organizzare lo spostamento sulla base delle poche disponibilità delle compagnie aeree e saranno loro applicate tariffe che dipendono dalla stagionalità e dal periodo di prenotazione. Tra le sedi individuate per lo svolgimento delle prove scritte, infatti, vi sono regioni come la Campania, verso la quale parte un solo aereo diretto al giorno e unicamente da Cagliari; la Liguria, raggiungibile effettuando scali o con un solo volo diretto che effettua servizio tre giorni a settimana; o addirittura le Marche, verso la quale non esiste, ad oggi, un collegamento diretto da e per l'isola;

a ciò si aggiunga che, da indicazioni del bando, la traccia da sviluppare per svolgere la "lezione simulata" verrà estratta, dal candidato, se presente, o dalla Commissione, 24 ore prima dell'orario programmato per la prova; circostanza che costringerà molti degli aspiranti docenti sardi a un pernottamento più lungo nella regione indicata, a causa della preparazione della prova;

inoltre, gli aspiranti docenti erano autorizzati a inoltrare domanda per lo svolgimento delle prove per più classi di concorso; vi sono già segnalazioni di aspiranti docenti residenti in Sardegna che dovranno sostenere due prove d'esame in due regioni differenti, probabilmente a pochi giorni l'una dall'altra,

si chiede di sapere:

quale criterio sia stato utilizzato nella scelta delle sedi concorsuali e se sia stato preso in considerazione nell'individuazione delle regioni responsabili delle procedure concorsuali il fattore insulare, costituzionalmente riconosciuto come elemento legittimante strumenti volti a rimuovere diseguaglianze e svantaggi derivanti dall'insularità, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, che garantisca pari opportunità ai cittadini e cittadine su tutto il territorio nazionale;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire agli aspiranti docenti residenti in Sardegna e che dovranno effettuare la prova orale in una diversa regione, il pieno esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, come quello di non essere discriminati nell'accesso e svolgimento delle procedure concorsuali.

(3-01057)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

la nuova strada regionale 10 è una delle più importanti arterie stradali del Nordest;

l'interrogante ha già manifestato l'urgenza dell'avanzamento dell'infrastruttura, sia nella XVIII Legislatura che in quella in corso (3-00073);

la realizzazione del tratto da Borgo Veneto a Carceri è stata suddivisa in due stralci esecutivi: il primo stralcio esecutivo, da Borgo Veneto allo svincolo di Ponso, è stato finanziato dalla Regione Veneto con risorse a valere sul fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione pari a 89,7 milioni di euro;

il secondo stralcio esecutivo, dallo svincolo di Ponso a Carceri, è stato finanziato dall'accordo di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., in ragione della revisione della rete stradale di interesse nazionale, con risorse pari a 80 milioni di euro;

considerato che il completamento dell'infrastruttura, oltre a rappresentare da decenni una legittima aspettativa per i territori coinvolti, consentirebbe di mettere adeguatamente in comunicazione una delle zone più produttive del Paese con la rete autostradale e alleggerire il traffico sui centri abitati,

si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda attuare per individuare le risorse necessarie al completamento dell'ultimo tratto viario da Borgo Veneto e Montagnana (Padova) fino a Legnago (Verona) e per assicurarne la realizzazione.

(4-01126)

BORGHI Claudio - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

all'amministrazione di Torno, sulle sponde del lago di Como, è stato presentato un progetto per il "nuovo complesso turistico, ricettivo e residenziale" da realizzare nella zona, con la partecipazione di due importanti aziende italiane e con probabile coinvolgimento anche di investitori statunitensi;

si tratta di un intervento mastodontico di circa 29.000 metri quadrati, che prevede la costruzione di alberghi di lusso, parchi, residence e un porto, con impatti importanti anche sulla viabilità della zona;

si ricorda che negli ultimi anni la medesima zona è stata già interessata dalla costruzione di hotel di lusso e altre strutture turistiche di alto livello, nonché di importanti interventi di urbanistica che hanno messo in seria difficoltà la vivibilità e la fruibilità della zona;

si tratta di un'area di particolare pregio naturalistico, paesaggistico, storico e identitario, inquadrata da due monumenti nazionali, quali la Villa Pliniana e la Chiesa di San Giovanni Battista, che rischia di venire compromessa nella sua unicità;

il lago di Como è un ecosistema naturalmente fragile e dinamico intorno al quale si è sviluppato un sistema sociale ed economico con una propria identità, in termini di competitività economica, ma anche di qualità della vita, coesione e benessere sociale;

si tratta, quindi, di una realtà unica nel suo genere, che necessita di adeguate misure di tutela e di valorizzazione, anche per scongiurare impatti negativi sulla stabilità idrogeologica dell'area interessata e quindi di tutta la regione,

si chiede di sapere se e quali iniziative, per quanto di propria competenza, il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di verificare l'adeguatezza degli interventi previsti presso il lago di Como, per garantire il rispetto di tutte le prescrizioni e autorizzazioni previste dalle normative vigenti regionali e nazionali, e scongiurare rischi per l'ambiente e per la popolazione di una zona molto fragile, che già sta soffrendo per gli impatti di una eccessiva e poco controllata urbanizzazione.

(4-01127)

GASPARRI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

nella mattinata di sabato 30 marzo 2024, numerosi correntisti di BNL-BNP Paribas hanno riscontrato addebiti multipli errati sui propri conti correnti, che in alcuni casi hanno causato l'azzeramento degli stessi;

la gravità di quanto verificatosi ha indotto numerosi clienti di BNL a rivolgersi alla stampa per denunciare i disagi occorsi, tra l'altro in giorni festivi;

stante la gravità dei fatti, a tutela dei tanti clienti disorientati dall'ennesimo episodio di inefficienza della banca l'interrogante ha sensibilizzato le autorità di vigilanza, affinché avviino un'indagine approfondita su BNL;

a giudizio dell'interrogante BNL potrebbe non essere in grado di garantire un servizio serio ed affidabile ai propri clienti, considerato che non è la prima volta che ciò accade e che la stessa dimostri palese inadeguatezza;

BNL, da molto tempo, si dimostra meritevole di critiche e quanto verificatosi in questi giorni, per quanto rappresentato come un banale incidente tecnico, conferma che i consumatori ed i clienti devono manifestare maggior prudenza nei confronti di questa banca ed evitare ripensamenti,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito a quanto accaduto e se ritenga di accertare, nell'ambito delle proprie prerogative, ogni responsabilità;

se ritenga di intraprendere iniziative volte a tutelare l'esercizio del credito ed i diritti dei consumatori, al fine di evitare che si ripetano analoghi, incresciosi episodi.

(4-01128)

GASPARRI - Al Ministro della difesa. - Premesso che:

risulta all'interrogante che il sindacato ITAMIL Esercito, regolarmente registrato all'albo del Ministero della difesa dal 2021 e accessibile tramite il portale "www.itamil.org", abbia denunciato le condizioni alloggiative inadeguate del personale dell'operazione "Strade Sicure", in particolare presso la caserma "Morelli di Popolo" di Torino;

dalle notizie pervenute, le segnalazioni riguarderebbero la presenza di stanze vetuste, di condizioni abitative scadenti, di un numero insufficiente di docce funzionanti e riscaldamento inadeguato, nonostante l'installazione di un impianto di termosifoni nuovi, che rimangono spenti e incelofanati;

si sarebbe inoltre evidenziata la presenza di materassi sporchi e di disturbi durante il turno di riposo dei nuclei smontanti del personale impegnato nell'operazione "Strade sicure" causati da lavori edili;

le suddette condizioni, oltre a determinare un rischio per il benessere e la sicurezza del personale militare, potrebbero rappresentare una violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle condizioni alloggiative in cui versa il personale impegnato nell'operazione "Strade Sicure" presso la caserma "Morelli di Popolo" di Torino;

se ritenga opportuno intraprendere azioni ispettive per accertare le eventuali responsabilità in capo agli addetti alla ricognizione degli alloggi e del personale preposto alla sicurezza, conformemente alla normativa sulla sicurezza del lavoro;

se intenda verificare l'adeguata allocazione delle risorse finanziarie destinate all'operazione "Strade Sicure" e valutare l'opportunità di interventi di integrazione di bilancio per garantire condizioni abitative adeguate e conformi agli standard richiesti per il personale militare.

(4-01129)

PAITA, SBROLLINI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

la nozione di livelli essenziali è stata introdotta nella Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;

in ambito sanitario, i livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati poi definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, che costituisce un classificatore e nomenclatore delle prestazioni sanitarie sulla base della loro erogabilità da parte del SSN;

elencava, negli allegati, le attività e le prestazioni incluse nei LEA, le prestazioni escluse e le prestazioni che potevano essere fornite dal SSN solo a particolari condizioni;

con la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 556, della legge n. 208 del 2015) è stata istituita la commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel servizio sanitario nazionale, con il precipuo scopo di elaborare una proposta di aggiornamento dei LEA per il 2017;

l'aggiornamento si è avuto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, con cui sono state disposte modifiche al nomenclatore della specialistica ambulatoriale, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obsolete, nonché innovando il nomenclatore dell'assistenza protesica, l'elenco delle malattie rare e quello delle malattie croniche, introducendo introdotto nuovi vaccini e nuovi accertamenti per patologie neonatali;

l'entrata in vigore dei nuovi LEA è stata impostata come "progressiva", perché legata ad una verifica, da parte delle Regioni, della loro sostenibilità economica;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ha previsto un aggiornamento annuale, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, a cura della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel servizio sanitario nazionale;

le risorse necessarie per l'aggiornamento sono state stanziate soltanto dalla legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021), che, a decorrere dal 2022, finalizza a tale scopo uno stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale;

il termine per l'approvazione dei nuovi LEA era stato inizialmente fissato al 1° gennaio 2024, poi rinviato al 1° aprile dello stesso anno e ora, si apprende, ulteriormente differito al 1° gennaio 2025;

tale decisione, che comporta un ritardo di più di 7 anni nell'adozione dei nuovi LEA, si traduce in un concreto pregiudizio per i cittadini, che si vedono precluso l'accesso al SSN, ad esempio, per tutte le prestazioni di procreazione medicalmente assistita, per il trattamento di oltre un centinaio di patologie rare, per la diagnosi e il monitoraggio della celiachia, il riconoscimento dell'endometriosi come malattia invalidante, gli screening neonatali per alcune patologie come la SMA (nonostante le risorse ottenute dagli interroganti con l'ultima legge di bilancio a tale scopo), per gli ausili informatici e di comunicazione per disabili, per i disturbi alimentari e per diverse prestazioni avanzate per il trattamento dei tumori;

insieme a tali prestazioni fondamentali, inoltre, è stata rinviata alla medesima data l'entrata in vigore del nuovo tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e della protesica per disabili;

simili decisioni costringono il SSN a garantire prestazioni definite più di 20 anni fa e, solo in parte, aggiornate nel 2017, neutralizzando concretamente la portata "fondamentale" che la nostra Costituzione riconosce al diritto alla salute,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per anticipare l'entrata in vigore dei nuovi LEA e del nuovo tariffario e, in subordine, come intenda assicurare su tutto il territorio nazionale almeno il rapido aggiornamento di quelle prestazioni il cui rinvio non appare in alcun modo procrastinabile salvo mettere gravemente a rischio la salute degli interessati, come l'estensione degli screening neonatali.

(4-01130)

CUCCHI, FLORIDIA Aurora, MAGNI, DE CRISTOFARO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria", prevede, all'articolo 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura;

in particolare, si prevedono le fattispecie in cui tali forme di fruizione delle agevolazioni sono vietate e quelle che sono escluse da tale divieto, nonché l'esplicita deroga per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016;

tra le regioni oggetto della deroga quanto al "superbonus", è stata, dunque, esclusa l'Emilia-Romagna, pure colpita da diversi eventi sismici, seppur nel 2012;

non si comprende tale scelta (che evidentemente colpisce famiglie, cittadine e cittadini che ancora oggi stanno completando la ricostruzione dei propri immobili, lasciandoli soli e nella disperazione) che non pare affatto considerare le richieste di sindaci e amministratori locali, e che rischia di risultare assolutamente discriminatoria;

l'esclusione, come dichiarato anche dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, penalizzerebbe un numero di cantieri pari al 5 per cento del totale, già autorizzati e finanziati dalla struttura commissariale, ma che sono ancora aperti a causa di diverse ragioni, tra le quali l'aumento del costo dei materiali che ne ha rallentato il completamento; peraltro, si tratterebbe, in totale, di risorse economiche che peserebbero sulle casse dello Stato per non più di 50-60 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su quanto riferito;

se non ritenga di dover intervenire al più presto per introdurre correttivi al decreto-legge n. 39 del 2024, in tal modo ricomprendendo anche l'Emilia-Romagna tra le regioni oggetto di specifica deroga in relazione al superbonus.

(4-01131)

GASPARRI - Al Ministro della difesa. - Premesso che:

i conflitti in corso nel fronte arabo, specificatamente tra Israele e Palestina, e nell'Europa dell'est, tra Russia e Ucraina, generano profonde preoccupazioni e sottolineano la necessità di rafforzare la difesa del territorio italiano;

recentemente, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato maggiore della difesa, nel corso dell'audizione informale svoltasi il 26 marzo 2024, presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e del Senato, ha rappresentato l'urgenza di un significativo incremento delle forze armate italiane, stimando la necessità di almeno 10.000 nuovi militari;

il sindacato Itamil Esercito ha riportato, tramite gli organi di stampa, le comunicazioni dello Stato maggiore dell'Esercito riguardanti vincoli di bilancio per l'anno 2024 che precluderanno la possibilità di ulteriori rafferme, negando così al personale volontario in ferma prefissata di un anno la possibilità di prolungare il proprio servizio nell'Esercito a fini concorsuali, in particolare per il concorso per volontari in ferma prefissata di 4 anni;

tale situazione prefigura la prospettiva di congedare giovani soldati, di età compresa tra i 22 e i 25 anni, i quali hanno investito speranze e sforzi nel servizio militare;

si evidenzia il rischio che tale decisione possa da un lato alimentare il fenomeno della disoccupazione, dall'altro rappresentare anche uno spreco delle risorse economiche ed umane della difesa impiegate per la loro formazione, con conseguente perdita di efficienza per la forza armata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle comunicazioni dello Stato maggiore dell'Esercito, circa i vincoli di bilancio che ostacolano le rafferme per l'anno 2024, e quali misure intenda adottare per assicurare la permanenza in servizio del personale volontario in ferma prefissata di un anno e prevenire la perdita di risorse investite nella loro formazione;

quali azioni intenda intraprendere per garantire il mantenimento in servizio dei giovani soldati formati, evitando il loro congedo forzato e permettendo un graduale rinnovamento del personale delle forze armate, in modo da preservare la continuità e l'efficienza operativa attraverso un incremento delle risorse per garantire nuovi arruolamenti nell'Esercito;

se intenda procedere ad una revisione dei test di ammissione per il passaggio al ruolo di volontari in ferma prefissata di 4 anni, affinché questi riflettano più accuratamente le competenze militari essenziali, piuttosto che conoscenze generiche.

(4-01132)

TURCO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

in data 17 novembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero della giustizia il bando relativo al "Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Direttore, da inquadrare nell'Area funzionale Terza, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria";

al termine delle prove selettive, svolte in date e con calendari diversi per ogni distretto di Corte di appello, sono state pubblicate le relative graduatorie;

nell'atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2022 del Ministro della giustizia emesso in data 26 novembre 2021 (pag. 1, sub 1) ed emanato successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, era previsto che per "il completamento delle piante organiche del personale dell'amministrazione (...) Saranno assicurati il definitivo scorrimento delle graduatorie";

peraltro, il piano integrato di attività e organizzazione del 30 giugno 2022 per gli anni 2022-2024, nell'allegato documento "piano triennale del fabbisogno del personale", prevedeva per l'anno 2022 (pagg. 20 e 21) l'esaurimento della vigente graduatoria direttori con assunzione e preliminare utilizzo del budget residuale 2019-2020 pari a 70.194.152,34 euro, di cui 59.623.825,75 relativi all'attuazione di quanto autorizzato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019;

al fine di procedere allo scorrimento delle graduatorie si è posta la necessità dell'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzatorio, a cui era propedeutica la trasmissione del piano integrato e dell'allegato piano del fabbisogno del personale al Dipartimento della funzione pubblica, incaricata della predisposizione del decreto stesso;

da giugno 2022 a gennaio 2023 i candidati risultati idonei, in considerazione della scadenza di efficacia delle graduatorie con valenza biennale tra febbraio (Campobasso) e aprile 2023 (Lecce), hanno inviato varie diffide al Ministero della giustizia e al Dipartimento della funzione pubblica, che si sono rimbalzati responsabilità per ragioni variamente riconducibili al mancato invio del piano integrato o alla carenza della documentazione necessaria. È stato comunque ribadito che il Dipartimento della funzione pubblica stava procedendo alla redazione del predetto decreto che avrebbe dovuto assicurare lo scorrimento della graduatoria e l'assunzione degli idonei, ma che era in ritardo in quanto alcune amministrazioni avevano inviato il piano integrato di attività e organizzazione in ritardo;

in data 12 giugno 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 con il quale, all'art. 13, si autorizzava il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ad indire procedure di reclutamento con assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale indicate nella tabella 16, allegata allo stesso decreto, contenente la previsione dello scorrimento delle graduatorie per assunzioni programmate di 347 unità con qualifica area funzionari, ex area terza F3 direttore (aut. bando decreto 20 giugno 2019), così come già previsto dal piano intergato per il triennio 2022-2024, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2022 n. 1901. Tanto veniva previsto anche per il concorso di cancellieri esperti, bandito successivamente (11 dicembre 2020);

considerato che:

in data 23 giugno 2023 il Ministero ha disposto per lo scorrimento dei cancellieri esperti (con assunzione prevista per il 5 settembre 2023), ma nulla per i direttori;

il sottosegretario Delmastro ha risposto in data 12 luglio 2023, presso la Camera dei deputati, all'interrogazione 5-01104 con una dichiarazione a giudizio dell'interrogante sconcertante e fuorviante, in palese contrasto con quanto contenuto nel piano integrato e nello stesso decreto licenziato dal Governo, laddove afferma che "in seguito alla procedura concorsuale per l'assunzione di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza fascia economica F1, all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria formatasi a seguito del concorso per titoli ed esami per la copertura di 2.133 posti elevati a 2736 di personale non dirigenziale, a tempo pieno e determinato, da inquadrare nell'area funzionale Terza fascia economica F1 e infine nella riqualificazione dei cancellieri esperti in funzionari giudiziari, mediante scorrimento integrale della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna indetta con avviso n. 1 del 19 settembre 2016 in attuazione della legge 6 agosto 2015 n. 132, la dotazione organica dell'Area Funzionale Terza allo stato attuale è inferiore rispetto al numero delle unità in servizio, escludendo dal computo le limitate vacanze nelle figure tecniche (...) Per tale ragione non vi è la possibilità di provvedere a scorrere le graduatorie dei Distretti di Corte di Appello ancora capienti, se non a seguito dell'ampliamento della dotazione organica";

la valutazione della dotazione organica dell'area funzionale terza, fascia economica F3, rappresenta un presupposto già verificato nel piano integrato del 30 giugno 2022 per gli anni 2022-2024, nonché dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 che prevedeva il reclutamento con assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale indicate nella tabella 16;

inspiegabilmente, nonostante le previsioni del piano integrato e delle disposizioni contenute nel decreto che contemplava lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso direttori amministrativi area terza fascia F3, il Ministero ha assunto e riqualificato fuori dal piano previsionale dei fabbisogni 2022-2024 funzionari di area terza F1 di cui non aveva bisogno e non ha proceduto all'assunzione dei direttori (area terza F3) come era previsto, lasciando invariata la scopertura della dotazione organica dei direttori;

il Ministero, peraltro, prestando fede delle parole del sottosegretario Delmastro, ha ingolfato con gli scorrimenti di un altro concorso e con la riqualificazione dei cancellieri, e ora pure con lo scorrimento degli addetti all'ufficio per il processo, l'area terza, immettendo funzionari F1 (in sovrannumero), che non sono e non possono essere direttori fascia F3 e le cui assunzioni sono state effettuate fuori dal piano del fabbisogno 2022-2024 allegato al piano integrato o dalla previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023, senza che vi fosse esigenza di coperture della dotazione organica;

pertanto, lo scenario delineato dalle parole del Sottosegretario comporta: area terza ingolfata da F1, ma scoperture invariate (35 per cento) nel profilo direttori, con conseguente carenze di personale nella figura del direttore in vari distretti di corte di appello, tribunali, giudici di pace e procure,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivalutare quanto affermato dal sottosegretario Delmastro e dare seguito all'immediata assunzione, per scorrimento della graduatoria degli idonei, di 347 unità con qualifica area funzionari, area terza F3 direttore così come già previsto dal piano integrato per il triennio 2022-2024, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2022 n. 1901 e autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 (registrato dalla Corte dei conti il 30 maggio 2023 al n. 1603).

(4-01133)

(già 3-00614)

SCALFAROTTO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

organi di stampa riferiscono come i pubblici ministeri Michele Ruggiero e Alessandro Pesce, condannati in via definitiva per aver minacciato dei testimoni, siano ancora in servizio presso il Tribunale di Bari;

con la condanna, risalente al gennaio 2023, è stata inflitta loro la pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione per violenza privata nei confronti di alcuni testimoni;

i fatti risalgono al loro periodo di servizio presso la Procura di Trani, dove durante lo svolgimento degli interrogatori hanno utilizzato modalità intimidatorie, violenze verbali e minacce sui testimoni per costringerli a incolpare alcuni imputati di aver preso tangenti;

alla luce della gravità delle condotte condannate, il Consiglio superiore della magistratura è intervenuto sanzionando sia Ruggiero sia Pesce: il primo è stato sospeso per due anni e trasferito a Torino, il secondo è stato sospeso per nove mesi e trasferito a Milano: a entrambi, inoltre, è stato imposto il passaggio alla funzione di giudice civile;

i due magistrati hanno impugnato la sanzione davanti alle sezioni unite civili della Cassazione competenti in materia;

ne consegue che il provvedimento disciplinare è rimasto non eseguito e i due pubblici ministeri non hanno subito alcun tipo di sanzione, risultando ancora operativi presso il Tribunale di Bari, dove i reati sono stati consumati;

la loro mancata sospensione è dovuta inoltre alla decisione della Procura generale della Cassazione di non richiedere, in sede disciplinare, l'applicazione di alcun provvedimento cautelare;

secondo quanto risulta dal quotidiano "Il Foglio", la Cassazione, lo scorso 16 gennaio 2024, ha deciso in merito al ricorso, ma la sentenza, dopo tre mesi, non è stata ancora depositata;

anche la stessa Procura di Bari, nonostante la sentenza e gli accertati fatti di violenza compiuti dai due pubblici ministeri, non ha adottato nessuna misura organizzativa interna volta a limitare il loro coinvolgimento, ed essi tuttora risultano attivi in importanti indagini;

Ruggiero risulta inoltre imputato in un altro processo, ormai giunto alle battute finali, per un altro episodio di violenza privata nei confronti di testimoni e per due episodi di falso in atto pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se vi siano iniziative che possa assumere nel caso di specie nell'ambito delle proprie competenze a legislazione vigente, ovvero se intenda proporre l'introduzione di misure volte ad evitare che magistrati condannati per gravi reati connessi allo svolgimento delle proprie funzioni continuino a svolgerle in attesa dell'esecuzione della sentenza, in particolare nel medesimo luogo ove hanno dato corso alle condotte criminose oggetto di condanna.

(4-01134)

SBROLLINI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

nel Regno Unito è entrato in vigore un importante pacchetto anti immigrazione, varato dal Governo guidato da Rishi Sunak, che restringe ulteriormente i criteri post "Brexit" per ottenere il visto lavorativo che consente la permanenza nel Paese;

la misura, in particolare, ha alzato lo stipendio minimo annuo richiesto per ottenere il visto, passando dalle attuali 26.200 a 38.700 sterline. Senza il raggiungimento di tale soglia, nessun lavoratore potrà essere sponsorizzato dalle aziende e quindi ottenere il visto lavorativo. Solo il 27 per cento degli inglesi guadagna quanto il nuovo salario minimo richiesto: appare quindi estremamente difficile per un giovane lavoratore o un neolaureato italiano, che magari ha investito in somme notevoli per formarsi nel Regno Unito, ottenere un lavoro con una retribuzione simile;

nel Regno Unito, secondo i dati dell'AIRE, ci sono attualmente oltre 550.000 italiani, cifra che supera le 700.000 unità se si considerano anche i non iscritti. L'età media è di 37 anni e circa il 30 per cento sono ragazze e ragazzi under 30;

tra le misure è stata inoltre introdotta una nuova soglia salariale necessaria per ottenere un documento che consente il ricongiungimento con un familiare nel Regno Unito, passando da 18.600 a 29.000 sterline. La cifra poi, entro l'inizio del 2025, salirà ulteriormente a 38.700;

per superare la richiesta salariale quasi proibitiva esiste tuttavia un visto speciale che consente ai lavoratori under 30 o under 35 di restare nel Regno Unito per due anni senza sponsorizzazione. Questo visto è concesso però solo a persone provenienti da Giappone, Australia, Canada, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Monaco, San Marino e Andorra, non includendo quindi alcuno Stato dell'Unione europea;

quanto sopra rappresenta una decisione iniqua, sproporzionata e fortemente pregiudizievole per tutti i cittadini italiani che hanno rapporti stabili e consolidati col Regno Unito o che, comunque, intendono recarvisi per sviluppare relazioni che affondano le proprie radici nella comune storia europea, che sussiste a prescindere dalla Brexit,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di sollecitare l'adozione di criteri per il rilascio del visto per il Regno Unito che consenta di tutelare i lavoratori o giovani laureati italiani che attualmente risiedono nel Regno Unito e che rischiano di non ottenere il rinnovo del visto dopo anni di lavoro o investimenti sul proprio futuro professionale.

(4-01135)

MARTELLA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per lo sport e i giovani e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

l'edizione dei giochi olimpici invernali del 2026 si svolgerà in Italia nelle sedi di Milano e Cortina e una delle gare più importanti previste nel programma dei giochi dovrà svolgersi su pista da bob, slittino e skeleton;

per tale finalità, il progetto di demolizione e ricostruzione della pista da bob "Eugenio Monti" di Cortina prevedeva un costo di realizzazione di circa 120 milioni di euro e di circa 1,3 milioni di euro annui per la successiva manutenzione periodica;

tale imponente opera, oltre a rappresentare un impegno progettuale e finanziario notevole, aveva sollevato l'opposizione di numerosi comitati locali, allarmati dall'impatto ambientale della struttura, in termini sia di consumo di suolo che di consumi energetici, nonché le preoccupazioni relative agli oneri finanziari;

lo scorso 16 ottobre 2023, il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), durante la sessione del Comitato olimpico internazionale svoltasi a Mumbai, ha annunciato che la nuova pista da bob, originariamente prevista a Cortina d'Ampezzo in vista delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, non sarà più costruita;

il Governo era a conoscenza, ormai da diversi mesi, delle difficoltà connesse alla realizzazione della pista da bob, in particolare per la mancata individuazione di un'azienda responsabile per l'abbattimento e la ricostruzione dell'impianto, ma ha ritenuto opportuno informare il CONI solamente lo scorso 14 ottobre, senza darne comunicazione pubblica;

la conclusione della vicenda presenta gravi ricadute economiche di immagine per il Paese, se si considera l'importanza dell'evento a livello mondiale, per gli organizzatori dell'evento sportivo e per gli spettatori italiani e stranieri;

questa rinuncia prefigura uno scenario che porta allo svolgimento delle gare bob, slittino e skeleton in una località diversa da Cortina, molto presumibilmente con una soluzione alternativa all'estero. Allo stato attuale, pertanto, non vi sono certezze su dove si svolgeranno le gare olimpiche di bob, slittino e skeleton di Milano-Cortina 2026;

da notizie di stampa emergono difficoltà anche su svariate altre opere da realizzare in vista dello svolgimento dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Governo abbia provveduto a comunicare al CONI la decisione di non realizzare la pista da bob a Cortina d'Ampezzo solamente lo scorso 14 ottobre 2023, nonostante le difficoltà connesse alla realizzazione fossero note da molto più tempo, e perché non abbia comunicato direttamente la suddetta decisione tramite una conferenza stampa;

se intenda chiarire, al fine di salvaguardare l'immagine e la credibilità del nostro Paese, quali siano le opzioni disponibili per lo svolgimento delle gare olimpiche di bob, skeleton e slittino in programma per l'edizione Milano-Cortina del 2026 e se, al tal fine, intenda fare ricorso all'utilizzo di impianti all'estero, evidenziando i relativi costi;

se intenda chiarire quale sia lo stato di avanzamento di tutte le opere e gli interventi previsti per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 e se vi siano ritardi nel cronoprogramma dei lavori che possano compromettere il regolare svolgimento delle gare inserite nel calendario dei giochi olimpici invernali, a danno degli atleti, degli organizzatori dell'evento sportivo e degli spettatori italiani e stranieri.

(4-01136)

(già 3-00752)

MINASI - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

nel mese di marzo 2024, il Comune di Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria, ha pubblicato un avviso per la selezione di esperti per lo svolgimento di attività di supporto ai Comuni di Bagaladi, Bova, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti, per la realizzazione della "Strategia di Area Grecanica", finanziata nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI);

l'avviso è finalizzato a selezionare cinque esperti, con i seguenti profili: segreteria tecnica, program manager, segreteria amministrativa, media manager e revisore contabile;

la durata dell'incarico è pari a 30 mesi, con 10 giorni di lavoro al mese per un totale di 300 giornate lavorative, a fronte di una retribuzione da 15 a 60.000 euro a seconda dei diversi profili;

le candidature potevano essere presentate in una forbice temporale molto ristretta, dalle ore 17 del 12 marzo alle ore 20 del 14 marzo, poco più di 48 ore;

a normativa vigente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che disciplina l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, i bandi di concorso devono essere pubblicati sul Portale unico del reclutamento e devono contenere un termine di presentazione della domanda non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione;

fonti vicine all'amministrazione comunale di Bagaladi, tuttavia, hanno precisato che l'ente locale calabrese non avrebbe indetto un nuovo avviso pubblico, bensì riattivato un avviso precedente, del dicembre 2023, che era stato sospeso per via di errori materiali;

l'avviso, finalizzato alla selezione dei 5 esperti, era stato pubblicato il 14 dicembre 2023 con scadenza prevista per il 30 dicembre immediatamente successivo, ma i sindaci degli altri comuni interessati avevano prontamente chiesto che il bando venisse annullato, in quanto la procedura di selezione non aveva coinvolto appieno gli altri enti della "Strategia" nella fase propedeutica all'avvio della medesima;

a seguito della riapertura del bando, i medesimi sindaci hanno manifestato nuovamente di non condividere le modalità attraverso le quali il Comune di Bagaladi ha gestito la procedura di selezione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato delle modalità di svolgimento della procedura di selezione richiamata in premessa e se la medesima sia conforme alle leggi vigenti;

quali iniziative, inoltre, intenda adottare al fine di assicurare che le procedure di concorso per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni avvengano nel pieno rispetto delle norme in vigore.

(4-01137)

GASPARRI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

a seguito dell'inchiesta della Procura di Perugia, nella quale sono coinvolti il magistrato della Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati e il luogotenente della Guardia di finanza Pasquale Striano, per la vicenda di dossieraggio e ispezione di segnalazioni sospette, il 6 marzo 2024 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha avviato un ciclo di audizioni finalizzate a svolgere attività di verifica e di controllo su quanto è avvenuto;

il 6 marzo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, nel corso dell'audizione nella citata Commissione, ha evidenziato "la gravità dei fatti in corso di individuazione e accertamento nell'indagine del collega Cantone è estrema (...). In generale, le condotte attribuite al sottotenente Striano, impregiudicate le valutazioni possibili soltanto dopo il contraddittorio processuale, per estensione e sistematicità mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale (...). A parte la mia esperienza, credo che ci siano molti elementi che confliggono con l'idea di azioni concepite e realizzate da un singolo ufficiale ipoteticamente - lo ripeto, ipoteticamente - infedele. Credo che uno dei punti importanti e centrali dell'indagine del procuratore di Perugia sia proprio quello di comprendere la figura e il sistema di relazioni del sottotenente Striano";

il 25 marzo, nel corso dell'audizione del direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Michele Carbone, in merito ai risvolti sui dossieraggi e fughe di notizie, l'interrogante, nell'evidenziare i principi di "trasparenza, legalità e affidabilità" richiamati dall'audito, ha posto alcuni quesiti su atti di impulso eventualmente impartiti al finanziere nell'ambito delle attività investigative;

in merito all'indagine "Breakfast" condotta dalla Procura di Reggio Calabria, dettagliatamente ricostruita dal generale Carbone, l'interrogante ha sottolineato che dalla ricostruzione dei fatti emergerebbe un'attività investigativa riguardo alla quale Striano avrebbe reso conto il 17 luglio 2015, il 21 dicembre 2015, l'8 gennaio 2016 e il 29 gennaio 2016, rilevando che le testimonianze sarebbero successive ai periodi di distacco di Striano a Reggio Calabria, che risalgono al periodo dal 26 maggio 2014 al 18 giugno 2015 e in periodi successivi;

all'epoca dei fatti, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria era il dottor Cafiero De Raho, attuale vicepresidente della Commissione antimafia;

l'interrogante, in più occasioni dall'avvio dell'inchiesta, ha inoltre sollevato problemi di inopportunità rispetto alla partecipazione all'attività della Commissione antimafia, da parte del vertice della Procura all'epoca dei fatti, non potendo svolgere la funzione di controllore su vicende che riguardano la sua stessa attività;

lo svolgimento e la tempistica dei fatti fanno ipotizzare la non estraneità di Striano all'indagine condotta dalla Procura di Reggio Calabria;

in risposta alle domande poste dall'interrogante, il generale Carbone ha affermato che Striano "non ha partecipato soltanto all'operazione 'Breakfast', ma ha partecipato anche ad altre operazioni. Non mi risulta, per quanto riguarda l'impiego nella seconda fase, quindi nell'operazione che è stata condotta nel 2014-2015, che ci sia stata una richiesta nominativa da parte della procura di Reggio Calabria nei confronti di Striano. Ma Striano era uno stretto collaboratore di un ufficiale della Guardia di finanza, anch'egli in forza alla Direzione investigativa antimafia, che evidentemente viene impiegato dalla direzione centrale per quanto riguarda l'indagine 'Breakfast', dove addirittura viene poi confermato";

lo stesso generale Carbone ha dato conto di un passaggio di una lettera del centro operativo di Reggio Calabria del 1° luglio 2014 in merito alla richiesta di proroga dell'aggregazione del luogotenente Striano: "si comunica che, nell'ambito del terzo settore di questo ufficio, è stato costituito un gruppo di lavoro formato da ufficiali di polizia giudiziaria che sta svolgendo alcune deleghe di attività di indagine del sostituto procuratore distrettuale antimafia Giuseppe Lombardo, relativi al procedimento penale operazione 'Breakfast'. In particolare, il gruppo di cui sopra, di cui fa parte il luogotenente Striano, attraverso analisi di oltre cento faldoni e altro copioso carteggio di natura finanziaria, rinvenuto e sottoposto a sequestro presso le sedi amministrative e le private dimore di soggetti indagati, ha dimostrato che i coniugi Matacena-Rizzo detengono il controllo in via diretta e/o immediata di una vasta galassia societaria, organizzata secondo lo schema tipico delle società a scatole cinesi. Attualmente il gruppo di lavoro si sta occupando degli accertamenti di natura economico-patrimoniale, dell'analisi della documentazione e dei supporti informatici sequestrati a carico dell'indagato Scajola Claudio, al fine di contestargli l'aggravante mafiosa, in vista dell'udienza fissata per il 17 luglio presso il tribunale del riesame di Reggio Calabria, accertamenti di natura patrimoniale che consentono di effettuare le ricostruzioni della galassia societaria riconducibile al gruppo di Vincenzo Speziali. Per quanto sopra, si chiede di valutare l'opportunità di prorogare l'aggregazione del luogotenente Striano fino al 29 agosto. Questa aggregazione poi è andata avanti fino a un certo punto, ma chi scriveva, ovvero il responsabile del centro operativo di Reggio Calabria, non metteva più le date ogni quindici giorni, ogni venti giorni, bensì 'fino ad esigenze cessate'. Quindi, Striano ha potuto collaborare in quella sede";

nel concludere le risposte alle domande dell'interrogante, il generale Carbone ha affermato che: "Il gruppo di lavoro in seno alla DNAA, inizialmente costituito nel 2015 e poi rinnovato nel 2018, operava - lo dicono i protocolli, non lo dico io - sotto la direzione del responsabile delle SOS all'interno di quell'organismo";

la vicenda dalla quale risulta un'attività di dossieraggio è a giudizio dell'interrogante ancor più inquietante perché attuata con metodologie in palese violazione delle norme costituzionali a difesa della riservatezza e dell'attività, anche, di esponenti delle istituzioni nell'esercizio delle loro funzioni,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo;

se ritenga di assumere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, per far luce su questa vicenda.

(4-01138)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00374, della senatrice Ambrogio, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-01058 del senatore Durnwalder, sulle nuove disposizioni in merito alla compilazione del foglio di servizio degli NCC;

3-01060 della senatrice Pucciarelli, sulle concessioni demaniali marittime per attività sportive amatoriali;

10ª Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01053 della senatrice Ambrogio, sulle criticità della riforma del terzo settore, in particolare rispetto alle organizzazioni di protezione civile;

3-01059 della senatrice Zampa ed altri, sulla mortalità infantile.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01118, della senatrice Fregolent.