Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 161 del 21/02/2024
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
161a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024
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Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente ROSSOMANDO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente RONZULLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,07).
Si dia lettura del processo verbale.
MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (Relazione orale)(ore 10,10)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 855.
Ricordo che nella seduta del 15 febbraio il relatore facente funzioni ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore facente funzioni.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CRAXI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G1.100.
SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 10,12, è ripresa alle ore 10,28).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10,29, è ripresa alle ore 10,51).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Carlo Maria Carafa» di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 855 (ore 10,53)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.
MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.3, che ci apprestiamo a votare, rafforza il divieto di esportazione verso i Paesi che non rispettano i diritti umani, le cui violazioni siano accertate da un organismo internazionale anche con un documento, non vincolante.
Mi sembra del tutto ragionevole prevedere divieti laddove l'ONU, un organismo internazionale, affermi che in un determinato territorio ci sono conflitti armati o qualche altro evento che dovrebbe far ragionare sul fatto di non armarlo.
Voteremo pertanto a favore dell'emendamento 1.3.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.
MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON (M5S). Signora Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 1.8 e chiedo anche, se possibile, di sottoscriverlo.
Con questo emendamento si rafforza e si amplia il divieto di esportazione ai Paesi che non hanno sottoscritto il Trattato sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia con la legge 4 ottobre 2013, n. 118.
Credo che anche questa proposta sia del tutto ragionevole.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.
MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON (M5S). Signora Presidente, con l'emendamento 1.5 si propone di vietare l'esportazione anche di armi sportive da caccia nei Paesi in cui vige il divieto ai sensi del comma 6. Si propone, quindi, di aggiungere anche il divieto di esportazione delle armi leggere nei Paesi che sono in conflitto armato. Il fine è evidente, infatti non esportare armi per uso militare, ma continuare a fornire armi leggere mi sembra una follia assoluta.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.
DELRIO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELRIO (PD-IDP). Signora Presidente, mi rivolgo ai colleghi dell'Assemblea che non hanno seguito il lungo lavoro di Commissione. L'emendamento 1.101, come già il precedente del collega Marton e come i precedenti dei colleghi del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, mira a introdurre in questo provvedimento un riferimento al Trattato internazionale sul commercio delle armi, ratificato da più di cento Paesi, che l'Italia ha sottoscritto e che quindi è un obbligo internazionale.
Signora Presidente, mi rivolgo ai colleghi e alla relatrice, la presidente Craxi, che pure ha mostrato molta disponibilità al dialogo, nonostante la rigidità che veniva dal Governo. Risulta totalmente incomprensibile come in questo provvedimento non si citi il trattato ratificato dall'Italia, che è seguente alla legge n. 185 del 1990: essendo stato ratificato nel 2014, era chiaro che la legge n. 185 del 1990 non potesse farvi esplicito riferimento, ma il trattato disciplina, per tutti i Paesi che lo hanno sottoscritto (e quindi ha un valore importantissimo da un punto di vista internazionale), e mette nero su bianco le condizioni in cui l'importazione e l'esportazione di armi si configurano come un atto legittimo.
Pertanto, abbiamo sottoscritto un trattato dopo venticinque anni dalla citata legge n. 185 (che rappresentò un grande passo in avanti della società civile, politico più che normativo, perché sanciva che i diritti umani non potessero essere calpestati per gli interessi economici sottesi al commercio delle armi); dopo quel grande passo in avanti del 1990, l'altro grande passo in avanti del nostro Paese è stato, appunto, questo trattato sul commercio delle armi, in cui era previsto che la norma che avrebbe dovuto disciplinare gli aspetti più puntuali dovesse essere la modifica alla legge n. 185 del 1990; nonostante ci sia questo riferimento, il Governo sceglie incomprensibilmente di omettere di citare il Trattato sul commercio delle armi che l'Italia ha sottoscritto. La domanda è: perché? Di cosa abbiamo paura, se questa è una norma che abbiamo sottoscritto liberamente? A questa domanda non abbiamo avuto risposta, né dalla relatrice, né dal Governo.
Mi rivolgo al rappresentante del Governo che ci fa la cortesia di essere presente: sarebbe opportuno che, siccome questo è il Parlamento, almeno ribadisse quali sono le ragioni della contrarietà all'inserimento di questo riferimento nel provvedimento. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Delrio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, l'emendamento 1.21 vuole dare corpo al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), che viene ripristinato, ma svuotato, perché non vengono indicati i Paesi oggetto di divieto e non si tiene conto, ad esempio, come invece era previsto precedentemente, delle segnalazioni delle organizzazioni della società civile. Questo è il dato fondamentale. Noi ripristiniamo un organo, che però addirittura viene svuotato di qualsiasi compito.
La cosa più importante in una vicenda come questa è quella di condividere la conoscenza sulla destinazione delle armi e sulle ragioni per le quali sono state inviate. Stiamo parlando, infatti, del settore più grande al mondo. Stiamo parlando di armi, non so se è chiaro. Interverrò poi in dichiarazione di voto, però questo è il dato.
Pertanto, se ripristiniamo un Comitato interministeriale, questo deve avere una funzione e non può essere la foglia di fico dietro cui nascondersi, che però poi non dispone degli argomenti e delle informazioni che possono essere condivisi con il Parlamento e con la società. Questo è il senso dell'emendamento.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.
DELRIO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELRIO (PD-IDP). Signora Presidente, questo è un provvedimento di modifica della legge n. 185, che - come detto - è di grande civiltà. Non comprendiamo le ragioni di tale modifica, sinceramente, cioè non comprendiamo cos'abbia spinto il Governo ad avviarla, ma forse ciò risulterà più chiaro nel corso del dibattito. Certamente va sottolineato il fatto che su alcuni punti le modifiche sono totalmente regressive, sono passi indietro.
In particolare, signora Presidente - come ha già detto prima il mio collega Magni - salutiamo con piacere il ritorno del CISD, cioè di un organismo politico che governi le decisioni relative ai Paesi verso i quali si possono o non si possono esportare armi, e salutiamo con piacere il fatto che la politica riprenda un ruolo più importante in queste decisioni. Tuttavia, non riusciamo a capire come mai il CISD non debba ricevere, com'era invece nella precedente formulazione, informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'UE e da parte di organizzazioni non governative. Spesso queste organizzazioni, colleghi, hanno le notizie più vere sulla realtà di un Paese e sanno cosa vi succede. Parliamo non di organizzazioni terroristiche, ma di organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'UE. Non si capisce perché il CISD non debba ricevere informazioni anche da quegli organismi e almeno valutarle.
Non diversamente da quanto è avvenuto nelle questioni oggetto degli emendamenti del collega Marton sulla trasparenza nella relazione, emendamenti su cui abbiamo votato favorevolmente, anche sulle altre questioni relative alle banche, che vedremo più avanti, il provvedimento in esame fa passi indietro rispetto alla legge n. 185. È un fatto molto grave, perché in questo caso pare proprio che non vi sia nessun'altra ragione, se non quella di avere le mani libere dalle notizie che possono mettere in crisi la nostra coscienza sul rispetto dei diritti umani, ma non vedere non significa che poi le cose non accadano e che i problemi non ci siano. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, identico all'emendamento 1.110, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.111, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento andiamo a riscrivere completamente tre articoli della legge n. 185. Qual è l'obiettivo di questo emendamento? Istituiamo un nucleo ispettivo interforze, al fine di rafforzare tutte le operazioni di controllo sulle operazioni di esportazione. Con l'articolo successivo andiamo a dotare questo nucleo interforze (Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza) dei poteri di accedere alla documentazione, ai dati sulle esportazioni, ai siti e ai locali dove vengono prodotte le armi.
Infine, si dice a questo nucleo, dopo avergli dato i poteri, di relazionare al Ministero dell'interno sulle criticità trovate.
A noi sembra che, nel momento in cui si vanno a dare più poteri e a snellire le operazioni per le industrie, dall'altra parte ci debba essere, da parte dello Stato, un controllo più incisivo sulle operazioni per l'esportazione delle armi. Mi sembra il minimo sindacale su questo tipo di operazioni.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.112, identico all'emendamento 1.113.
MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON (M5S). Signor Presidente, qui siamo al cuore di tutto il provvedimento. Stiamo andando a reintrodurre il divieto di segreto bancario. In Commissione la relatrice aveva presentato un ordine del giorno che - secondo me - andava nella direzione giusta, quella di semplificare le informazioni che le banche danno al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sulle transazioni avvenute nel commercio, nell'esportazione e nell'import di armi.
Noi avremmo votato quell'ordine del giorno della relatrice, perché - secondo me - era necessario. Non è più accettabile vedere relazioni di 2.000 pagine che contengono singole righe di transazioni bancarie, senza alcun tipo di riferimento e totalmente inutili ai fini del controllo parlamentare su tutta l'attività dell'industria bellica nell'esportazione delle armi.
Succede però che la relatrice ritiri quell'ordine del giorno e appaia un emendamento che, di fatto, elimina l'obbligo per le banche di rendicontare le proprie operazioni al MEF e di far apparire quelle transazioni in forma ridotta nella relazione al Parlamento.
Di fatto, andiamo a reintrodurre quindi il segreto bancario sulle operazioni che le banche espletano a seguito di operazioni relative a transazioni di armi. Ritengo che ciò sia inaccettabile e sia un'espropriazione del potere di controllo che questo Parlamento ha. Siamo sicuri di voler reintrodurre il segreto bancario sull'esportazione delle armi? Io non credo che questo Parlamento meriti tale tipo di provvedimento. (Applausi).
DELRIO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, innanzitutto chiedo l'autorizzazione ad apporre la mia firma a questi emendamenti.
PRESIDENTE. Senatore Delrio, in effetti la richiesta è già stata comunicata alla Presidenza.
DELRIO (PD-IDP). La ringrazio, signor Presidente, è colpa della mia età, porti pazienza; lei è ancora giovane.
Intervengo dunque in dichiarazione di voto, per dire che abbiamo condiviso anche in Commissione un tentativo di modifica. Su questo punto però, colleghi, dobbiamo capirci bene: come ha spiegato benissimo il senatore Marton, in Commissione la relatrice aveva dato un'apertura sull'argomento, però qui vorrei ricostruire come nasce il tema.
Questo tema nasce da una direttiva europea, la 2009/43/CE, che stabiliva alcune regole cui si dovevano attenere tutti gli Stati membri e che è stata recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2012. Prima ho detto che in questo provvedimento ci sono alcune regressioni. Ricordo che della modifica proposta dal Governo attendiamo ancora il parere e le motivazioni e ho chiesto al Sottosegretario di intervenire per spiegarcele.
Con questa modifica della legge n. 185 del 1990 stiamo smentendo il decreto legislativo n. 105 del 2012, che stabiliva regole di trasparenza sulle operazioni finanziarie. Ora, mi domando per quale motivo dobbiamo negare, con un aggiornamento della legge n. 185, il decreto legislativo che recepiva la direttiva europea del 2009. Non riusciamo a capire perché l'Italia debba fare diversamente dagli altri Paesi europei. (Applausi).
La motivazione con cui ci è stato proposto questo provvedimento era che bisognava migliorare la parte burocratica, velocizzare e aumentare la competitività delle nostre industrie militari, ma tutto questo non ha niente a che vedere con la velocizzazione. Questa è un'introduzione di opacità e vorremmo sapere qual è la manina che ha deciso che le direttive europee valgano per tutti i Paesi dell'Unione europea, meno che per l'Italia. Vorremmo sapere il nome e il cognome di quella manina che ha pensato bene che le banche non dovranno più dire cosa stanno facendo sulle operazioni di import-export di armi. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Delrio, se la può consolare, anch'io alla mia età ho lo stesso problema.
BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo per dichiarazione di voto su questo emendamento che - dal nostro punto di vista - ha bisogno di un approfondimento e di una comprensione. Come i voti hanno dimostrato, abbiamo anche altre valutazioni rispetto ai colleghi che lo hanno presentato e le approfondiremo in fase di dichiarazioni di voto finali, nell'esigenza di sottrarre la discussione da un tasso di inquinamento ideologico che troppe volte esiste attorno a materie di siffatta natura.
Proprio per questo, per stare il più possibile nel merito delle questioni e per dare coerenza al sistema, l'emendamento proposto e le riflessioni che ha fatto anche il collega Delrio - a nostro giudizio - sono estremamente pertinenti. Il disegno di legge di cui stiamo discutendo non modifica infatti l'impianto complessivo della legge n. 185; introduce un meccanismo, per così dire, di velocizzazione o di maggiore efficienza, su cui vi possono essere molte discussioni, ma non modifica i pilastri e i principi fondamentali della legge n. 185, quelli di trasparenza, tutela e salvaguardia della garanzia dell'intervento dello Stato nell'organizzazione del commercio delle armi, ulteriormente rafforzati dalle direttive europee che sono state testé citate.
Appare di tutta evidenza che, se riteniamo - e credo che in questo Parlamento lo riteniamo tutti - che debba essere il Governo, in quanto soggetto esecutivo garante dello Stato, a svolgere funzioni di tutela e debba essere il Parlamento a svolgere funzioni di indirizzo e di controllo, l'intera filiera afferente al commercio internazionale delle armi debba poter essere sottoposta a un controllo e a una verifica di tale rango. Non possiamo dare al Governo un mandato pieno per quanto riguarda un pezzo della filiera e poi dire che per un elemento della filiera, che non è del tutto banale, quale quello dell'approvvigionamento finanziario, improvvisamente questo tema non c'è.
Allora, delle due l'una: o lo Stato si disimpegna dall'intervento in materia - e noi non siamo di questa opinione - oppure lo mantiene su tutta la filiera. Fare operazioni a metà significa non creare le condizioni per la tutela e la salvaguardia dei principi di cui alla legge n. 185.
È per questo motivo che voteremo a favore di questo emendamento e chiediamo che il Governo e il relatore valutino l'espressione di un parere diverso rispetto a quello reso all'Assemblea. (Applausi).
PRESIDENTE. A questo punto chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo se è confermato il loro parere.
CRAXI, relatrice. Sì, Presidente.
SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale. Sì, Signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, identico all'emendamento 1.113, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.
BASSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea, della relatrice e del rappresentate del Governo sull'ordine del giorno G1.100 perché - come già hanno spiegato i miei colleghi - le modifiche oggi introdotte non ci trovano favorevoli, ma vi sono fortunatamente anche articoli e commi che non sono stati modificati.
Uno di questi è il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, che dispone quanto segue: «Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione ai fini civili delle industrie nel settore della difesa». Quest'ordine del giorno chiede esattamente di dare attuazione a una legge dello Stato.
Quando quella legge è stata approvata, ha fatto partire nella società iniziative importanti. Penso alla creazione dell'Agenzia per la riconversione dell'industria bellica in Lombardia nel 1994, su iniziativa del Comitato cassaintegrati Aermacchi; alla nascita dell'Osservatorio sull'industria bellica in Toscana; alle lotte per la riconversione della fabbrica di mine in Valsella; alle esperienze nel distretto di La Spezia, in Toscana e in Abruzzo. Penso anche ad esperienze in ambito europeo, tra cui, ad esempio, il programma Conver per la riconversione relativa alla difesa.
È proprio nel solco di queste iniziative che oggi chiediamo solo di dare attuazione a quanto previsto dalla legge - lo ribadisco - e di dare un segnale affinché si ritorni a una seria riflessione su politiche per favorire la riconversione per uso, prima duale e poi civile, di parte della produzione militare.
Chiediamo cioè che le imprese oggetto della legge n. 185 del 1990 si dotino annualmente nel loro piano industriale di azioni per una progressiva conversione, anche a fini civili, di parte della loro produzione. Non stiamo negando il valore strategico che può avere l'industria della difesa ai fini della protezione della difesa nel nostro Paese. Chiediamo però che ci sia un impegno affinché le tecnologie che vengono sviluppate e prodotte siano pensate in maniera duale, cioè che gli investimenti in ricerca e sviluppo di queste imprese che - vorrei ricordarlo - sono sostenuti dallo Stato sia con i finanziamenti sia con le commesse, siano pensati per trovare mercato anche nel settore civile.
In primo luogo, questo comporterebbe ricadute positive in molti settori della vita industriale ed economica del nostro Paese, soprattutto perché si inizino a costruire le condizioni affinché un domani si possano riconvertire le industrie, senza che vi siano i ricatti occupazionali che impediscono una tale trasformazione.
Vorrei ripeterlo: non stiamo chiedendo qui ed ora la riconversione ad uso civile dell'intera industria della difesa. Spero che sia un sogno - un sogno comune a tutti - quello di ambire un domani alla fine di tutte le guerre e, di conseguenza, delle industrie belliche, ma non stiamo parlando di questo sogno.
Oggi chiediamo non l'utopia, ma solo un impegno per mettere le premesse e le precondizioni perché si possa lavorare affinché le politiche per la riconversione, previste da questa legge, un domani si possano realizzare senza ricadute occupazionali, ovvero senza il rischio che con un ricatto occupazionale si cerchi e si favorisca un'economia della guerra e dell'armamento a prescindere dalle reali esigenze di difesa del nostro Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
PETRENGA (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRENGA (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata all'esame del disegno di legge di iniziativa governativa finalizzato a introdurre modifiche alla legge n. 185 del 1990, in materia di controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento.
Il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazione agli scambi di materiale di armamento, al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, in particolare in relazione ai delicati meccanismi decisionali.
In particolare, l'intervento apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e senza peraltro modificare la disciplina di merito. La responsabilità di applicazione dei divieti viene attribuita al Comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento per la difesa, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy. È un organismo collegiale chiamato altresì a stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l'applicazione dei divieti. La misura è finalizzata all'esigenza di assicurare un maggior coordinamento decisionale in una materia dai contenuti estremamente sensibili e con numerosi risvolti dal punto di vista politico.
Il testo introduce inoltre alcune disposizioni volte a semplificare le operazioni di scambio di materiale di armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, soprattutto in materia di riduzione degli oneri di produzione documentale che attualmente gravano sulle imprese autorizzate a effettuare le operazioni di scambio di materiale di armamento.
Una modifica è finalizzata a prevedere che la relazione del Parlamento, indicando tra l'altro i Paesi di destinazione del materiale di armamento, con l'ammontare delle operazioni suddivise per tipologie di equipaggiamento e le imprese autorizzate, venga presentata entro il 30 aprile di ogni anno, anziché entro il 31 marzo, chiamando altresì i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy a riferire, per quanto di rispettiva competenza, entro il 15 marzo.
Si tratta insomma di una legge che consolida il quadro normativo vigente e per questo esprimo il parere favorevole al nome del mio Gruppo. (Applausi).
BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, quando si affrontano le materie connesse con l'oggetto del provvedimento di oggi, si corre inevitabilmente il rischio di avventurarsi su un terreno piuttosto sdrucciolevole, che è quello dell'approccio ideologico, che fa sì che spesso negli interlocutori e in chi affronta l'analisi di questi provvedimenti vi sia il velo del pregiudizio, che impedisce una valutazione di merito che invece, per la ponderatezza e anche per la pesantezza dei contenuti di cui stiamo discutendo, dev'essere il faro che illumina il percorso del legislatore quando affronta materie di questa natura. Se vivessimo tutti nel Paese ideale e nel mondo delle meraviglie, sarebbe un tema semplicemente da non doversi considerare. Purtroppo viviamo nel mondo in cui viviamo, quindi il legislatore deve necessariamente porsi anche l'esigenza di affrontare, normare e organizzare le materie più scabrose, come quelle di cui stiamo discutendo.
Certo, credo che nessuno in linea di principio immagini che si possa esprimere un giudizio positivo sull'ipotesi del commercio internazionale delle armi, men che meno una valutazione etica enfatica. Tuttavia, è questo il tempo in cui siamo chiamati a vivere, nel quale c'è una differenza fra il nostro sistema di regole democratiche e il mondo autocratico che tutti i giorni dà prova di sé, dimostrando una tesi che riteniamo essere fallace, cioè che oggi le autocrazie sarebbero più capaci, più efficienti e più pronte ad affrontare le tematiche della vita contemporanea. Se dunque vogliamo smentire la presunta superiorità delle autocrazie, dobbiamo porci il tema della capacità delle democrazie di affrontare tutti i temi, ivi compresi quelli più complessi e quelli più difficili. (Applausi).
Questa premessa di carattere generale è utile per cercare di spiegare le motivazioni per le quali - a nostro giudizio - l'esame parlamentare del presente disegno di legge ha comunque portato a un approdo non banale.
Innanzitutto, un elemento che ci convince è che questa modifica normativa non tocca in alcun modo i principi ordinativi fondamentali della legge n. 185 del 1990, che - come sanno bene i colleghi - non fu solo importante dal punto di vista del percorso legislativo del nostro Paese, visto che introduceva per la prima volta un elemento di regolazione di questo settore, ma a quello pervenne con un dibattito molto largo e approfondito, del tutto scevro da banalità e superficialità.
Ci sono principi ordinativi e fondamentali che vorrei ricordare, fra l'altro, anche a chi ogni tanto si alza e ci racconta che bisognerebbe intervenire immediatamente per impedire l'invio delle armi a questo o a quel Paese. Ad esempio, questa norma, per fortuna, stabilisce già che quando un Paese destinatario è in uno stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, il nostro Paese impedisca il commercio delle armi nei suoi confronti. (Applausi). Allo stesso modo, lo impedisce nel caso in cui sia stato dichiarato verso un Paese l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. Parimenti, stabilisce che, quando il Governo di un Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce o quando in un Paese si destinino al bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa, in tutti questi casi l'Italia non concorra ad alimentare e a fornire armi, perché evidentemente vi sono vincoli significativi e importanti.
Questo aspetto credo dovrebbe essere tenuto in debita considerazione nel dibattito che si fa attorno alle questioni di tale natura. Troppo spesso, all'interno di una compressione tra un approccio populista - da un lato - e un approccio muscolare nazionalista - dall'altro lato - si rischia che la tematica venga affrontata da questa doppia visuale, cioè da quella di chi pensa di lavarsi la coscienza dicendo no alle armi tout court e chi pensa invece di parlare al proprio elettorato, enfatizzando le corde fondamentali, dicendo avanti coi carri e forza con le armi.
In mezzo a queste due polarità che possono eccitare le tifoserie, c'è la capacità di regolazione che parte da alcuni principi e presupposti fondamentali, che sono quelli che ho ricordato in precedenza e che si compendia anche di questo tipo di intervento. Quest'ultimo dal nostro punto di vista, anche grazie al lavoro delle opposizioni, ha trovato un punto di equilibrio all'interno del testo. Infatti, il meccanismo che, attraverso la proposta governativa, attribuisce un'operazione - per così dire - di maggior efficienza o di maggior velocità da parte del Governo di esplicare le sue funzioni previste all'interno della legge n. 185 del 1990, in particolare con l'istituzione del CISD, è compendiato ed equilibrato dal recepimento all'interno del disegno di legge, nel testo così com'è stato proposto dalla Commissione ed emendato rispetto al testo originario, di un riconoscimento del ruolo delle Camere, stabilendo che il Presidente del Consiglio dei ministri sia vincolato a inviare alle Camere una relazione entro il 30 aprile, in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, anche sulla base delle attività che il Parlamento ha fornito in termini di indirizzo.
A noi sembra che questo elemento di compendio e di equilibrio rispetti una gerarchia corretta tra la competenza del Parlamento, che è quella di indirizzo e di controllo, e la competenza del Governo, che è quella di essere il soggetto esecutivo.
Va tutto bene? Evidentemente no. Abbiamo spiegato, in sede di discussione e di votazione, che avremmo ritenuto che, attorno a questo tema, ci fosse una organicità, anche attraverso il mantenimento di un meccanismo di salvaguardia, di garanzia e di controllo delle fonti di approvvigionamento finanziario di questo tipo di filiera. Questo elemento dev'essere a tutela e a garanzia di chi fa le cose in maniera corretta, perché più vi è tutela e più vi è trasparenza attorno al meccanismo di approvvigionamento finanziario, più la moneta buona scaccia la moneta cattiva. (Applausi). Lo diciamo quindi anche a tutela e a salvaguardia di quel pezzo di industria del nostro Paese che fa le cose in maniera pulita, lineare, trasparente e corretta e che avrebbe bisogno anche di uno strumento di garanzia da parte della norma, ma che - per motivi che ci sfuggono e rispetto ai quali non abbiamo avuto notizia in sede di discussione - il Governo ha ritenuto di non dover accogliere.
In ogni caso, la nostra valutazione, per le motivazioni che ho esposto in precedenza, è positiva, il che non significa consegnare alcuna delega in bianco al Governo, ma tentare di introdurre un meccanismo di discussione attorno a questi temi, che provi a portarci fuori da quella dinamica ideologica che già troppi guasti ha creato nel nostro Paese e che - come stiamo vedendo - su altre questioni che afferiscono alla politica estera e, significativamente, al ruolo del nostro Paese in rapporto ai sistemi autocratici determina alcuni tentennamenti. Almeno da questo cerchiamo di tenerci indenni. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che la discussione sulla modifica della legge n. 185 del 1990 dovrebbe impegnarci a discutere di com'è nata tale legge. Come abbiamo cercato di dire precedentemente, è nata sull'onda di una forte discussione dei movimenti pacifisti; anzi, la legge n. 185 è stata già una mediazione rispetto alle richieste che venivano poste. È nata in un clima in cui il mondo si liberava da un certo punto di vista, con il superamento della cortina di ferro, dei blocchi, del Muro di Berlino e dell'apartheid in Sudafrica, con la fine della dittatura in Cile e con il dialogo tra le due Coree, che è sempre stato molto difficile, e potrei andare avanti. È nata cioè sull'onda di una grande discussione e di un mondo che andava verso la distensione.
Oggi affrontiamo il tema di modificare una legge, che è nata su quell'esperienza, discutendo di import-export. Allora si parlava di arrivare al disarmo e da questo è nato, ad esempio, tutto il ragionamento sulla questione delle mine antiuomo (ricordo le lotte sulla Valsella Meccanotecnica).
Adesso, su cosa dovremmo discutere? Dovremmo discutere sul fatto che, a fronte a quel dibattito, nato trentacinque anni fa, ma che era stato preceduto dagli anni Ottanta, ora siamo di fronte al più grande settore produttivo del mondo: gli armamenti sono aumentati a dismisura e la guerra è tornata ad essere l'elemento che regola i rapporti, anziché la distensione, il dialogo re il confronto, anche difficile. È la guerra quella che regola, basti vedere cosa succede con l'invasione in Ucraina, il genocidio a Gaza e via dicendo.
C'è quindi un aumento del numero delle armi. E noi cosa facciamo? Ripristiniamo un organismo politico, ma lo svuotiamo. Ad esempio, non si tiene conto del contributo dei movimenti pacifisti e di quelli per i diritti umani. La nostra legge e - vorrei evidenziarlo - la Costituzione vietano la vendita di armi a Paesi belligeranti o che negano i diritti umani.
Sappiamo tutti, ad esempio, dell'aumento delle esportazioni, il 67 per cento delle quali va in Medio Oriente (e, quando parlo di Medio Oriente, basta vedere in quali Paesi va), quindi sappiamo cosa sta avvenendo continuamente e cos'è avvenuto.
Ora, penso che una discussione di questo tipo non possa essere un fatto burocratico sull'import-export. Bisogna discutere in un momento molto difficile, in cui anche i movimenti ovviamente sono in difficoltà. Il Parlamento dovrebbe fare una discussione per verificare davvero come contribuire alla pace: per farlo, la prima cosa che dobbiamo fare è evitare di vendere armi ai Paesi belligeranti, perché le armi chiedono armi, come abbiamo ripetuto nelle varie discussioni svolte su come intervenire sulla pace.
In primo luogo, bisognerebbe ridurre le armi, quindi discutere su come affrontare la questione. So benissimo che si tratta di un settore industriale che va bene e distribuisce ricchezza. I salari sono anche più alti nelle imprese che si occupano di questa produzione, quindi so benissimo cosa vuol dire affrontare temi del genere. Registriamo però il fatto che c'è un raddoppio nella produzione di armi nel mondo - sostanzialmente anche nel nostro Paese - e lo registriamo come un fatto burocratico: per noi non è tollerabile.
Inoltre si attenua l'informazione, ad esempio su dove vanno le armi, a chi sono vendute, di che tipo di produzione si tratta e cos'è successo prima, durante e dopo. Il fatto di aver tolto il riferimento alla questione bancaria è davvero di grande gravità. È un dato fondamentale, molto grave. Sappiamo che le banche italiane sono tenute a un comportamento, ma sappiamo che poi il capitale e i soldi circolano e che c'è l'intervento delle banche estere, che non hanno le stesse norme che abbiamo noi. Si toglie il dovere di dare informazioni al Parlamento, quindi al Paese la possibilità di conoscere. Questo è il dato fondamentale. Il nostro compito è regolare, controllare e dare la possibilità al popolo, in questo caso alle cittadine e ai cittadini, di conoscere le cose come stanno, per poter intervenire e partecipare.
In questo processo - diciamocelo chiaro - o c'è una partecipazione dal basso, delle masse popolari e dai cittadini, oppure tutto è dato a quelli che invece la guerra la vogliono fare tutti i giorni e pensano che i rapporti tra gli Stati possano essere regolati attraverso le guerre. Il problema è l'alternativa tra pace e guerra sul problema delle armi oppure - parliamoci chiaro - anche rispetto alla convivenza, alla solidarietà, all'inclusione e via dicendo, si pensa che basti armare le persone per difendersi meglio. Abbiamo visto che tutto questo non funziona e non perché lo dico io. Basta guardare i dati: quando girano troppe armi, avvengono troppi morti.
Per tale ragione, siamo contrari a questa proposta. In sostanza, anziché partire da un dato che è peggiorato e vedere come intervenire per migliorare, si va nella direzione di accettare quest'impostazione, quindi si è subalterni prima di tutto culturalmente. Si pensa cioè che questo stato di cose non sia modificabile e quindi la storia oggi ci dice che l'unico modo di regolare i rapporti tra gli Stati e tra le persone è essere il più forte e nelle condizioni di essere armato, e si accetta ciò. Per questa ragione, si subisce la pressione oppure si diminuisce il controllo che è in grado di rendere edotti i cittadini delle condizioni date.
Per tali motivazioni, come Alleanza Verdi e Sinistra, voteremo convintamente contro. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Convitto Nazionale «Marco Foscarini» di Venezia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 855 (ore 11,45)
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. E restiamo così anche in Veneto, senatore Zanettin.
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, la ringrazio per aver ricordato le mie origini venete, delle quali peraltro sono molto orgoglioso.
Il provvedimento che è all'esame oggi di quest'Assemblea ha destato grandi discussioni, delle quali abbiamo avuto un'eco negli interventi anche poc'anzi. Talune le reputo anche strumentali, tanto nei media quanto nel mondo dell'associazionismo. La volontà di contrapporre presunti pacifisti a presunti guerrafondai, che - lo ribadisco - non è stata assente neanche in questo dibattito, risponde a un esercizio retorico cui attingere a buon mercato, ma che non fa i conti né con la realtà, specie in questo tempo inquieto, né tantomeno con gli interessi, gli impegni anche internazionali e le necessità del nostro Paese.
Questioni energetiche, che attengono, più o meno direttamente, ai temi della sicurezza e della difesa, meriterebbero riflessioni e dibattiti seri, scevri da un carico ideologico, secondo me anche datato, e opportunistico, che tutto inquina e nulla lascia di buono. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiali di armamento sono un tema delicato e ovviamente strategico, per tutti i Paesi del mondo e in modo non trascurabile per l'Italia, che comunque, piaccia o non piaccia, risulta essere il sesto Paese al mondo esportatore di armi.
I fatti ci dicono che un provvedimento legislativo in materia era non solo necessario, ma urgente. Basti pensare che questo testo ammoderna un ordinamento che risale addirittura al 1990. Parliamo, in termini assoluti, di trentaquattro anni; in termini relativi, di due ere geologiche nel campo della difesa e della geopolitica. Se consideriamo che la guerra fredda si concluse definitivamente nel 1991, con la dissoluzione dell'Unione sovietica, la normativa vigente, pur con le modifiche apportate, risale a prima della caduta dell'Unione sovietica: quindi ai tempi della guerra fredda, del mondo bipolare, della cortina di ferro, delle aree di influenza e, per certi versi, ai tempi di Yalta.
Proprio di fronte a un contesto internazionale che è invece radicalmente mutato, in un'epoca in cui purtroppo ci troviamo a dover riprendere una certa confidenza con gli armamenti, che non piacciono a nessuno, ma che sono necessari anche in Europa, questo testo prende corpo e forma, si confronta quindi con una nuova realtà, ad essa attiene e in essa ha mosso i suoi passi.
Le armi, purtroppo, evocano scenari che non vorremmo mai dover affrontare, che, per certi versi, avevamo rimosso dalla nostra memoria. La cosa peggiore che una classe dirigente possa fare al riguardo è però lasciare che sia il mercato ad autoregolarsi, un errore troppe volte commesso nel passato. La politica dev'essere in grado di assumersi le proprie responsabilità e credo siano pochi gli ambiti in cui il primato della politica sia così necessario.
Signor Presidente, voglio a tal proposito citare un passo di un autore tardo romano, Vegezio, che, nell'opera «De re militari», espresse un concetto francamente molto significativo per il tempo nel quale viviamo: «si vis pacem, para bellum». Consideriamo infatti che una delle principali questioni emerse nel corso del conflitto ucraino è stata come sostenere la resistenza e come rifornire di munizioni e armamenti l'aggredito.
Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha recentemente più volte dichiarato che il confronto con la Russia (ma non solo, perché sono tante le autocrazie che ci minacciano) potrebbe durare decenni e che quindi è necessario accelerare la produzione di armi e passare dalla produzione lenta del tempo di pace a quella veloce del tempo di guerra.
Per quanto la cosa possa risuonare male alle nostre orecchie e alle nostre speranze di pace, temo che questa considerazione vada presa sul serio ed attuata. È fondamentale, per questo, un indirizzo politico ben coordinato, che governi il commercio di armi e lo scambio di armamenti, per ragioni politiche, economiche e, da ultimo, etiche. Dobbiamo fare in modo che le nostre armi non finiscano dove non vogliamo che vadano.
L'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del CISD è quindi una decisione adeguata alle nuove sfide che, volenti o nolenti, troviamo nel nostro cammino.
Credo che il fatto che la guida del CISD e quella dell'Esecutivo coincidano sia frutto di una scelta saggia, meditata e opportuna, come il fatto che sia prevista la partecipazione di tutti i Dicasteri interessati. Sarà quindi il più alto livello dell'Esecutivo a costituire il Comitato, per dargli il giusto indirizzo strategico, valutando al contempo l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti.
Quello che presentiamo è quindi un testo che va incontro ad alcuni principi cardine: sburocratizzazione dei passaggi, trasparenza e chiarezza dei tempi. La nuova normativa di fatto sveltisce e sburocratizza i passaggi necessari, almeno all'interno dell'Unione europea, per lo scambio di materiali di armamento. A quanti invocano la necessità di una difesa comune europea e poi contestano simili scelte, ricordo solamente che gli interventi normativi vanno in quella direzione, rappresentano una premessa indispensabile verso quell'orizzonte.
Quanto alla sburocratizzazione e alla semplificazione delle procedure, un tema a cui dovremmo essere tutti sensibili e che questa maggioranza e questo Esecutivo considerano prioritario, si è intervenuti rimuovendo la necessità di una previa autorizzazione delle trattative contrattuali nei casi di scambi e semplificando gli oneri di produzione di documenti che gravano sulle imprese, in considerazione dei tempi riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle operazioni, estendendo da centottanta giorni a dodici mesi il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione autorizzata.
Inoltre, le modifiche apportate dal testo chiariscono alcune questioni interpretative riguardanti quello antecedente, soprattutto riguardo al meccanismo con il quale i divieti delle esportazioni vengono applicati al fine di eliminare alcune incertezze interpretative.
Veniamo alla trasparenza, tema assai discusso. Il testo, anche grazie al proficuo lavoro della 3a Commissione, in particolare della sua Presidente, che è anche relatrice del provvedimento, senatrice Craxi, su tale punto prevede che una volta l'anno, entro il 30 aprile, il Governo presenti al Parlamento una relazione del capo del CISD, quindi del Presidente del Consiglio dei ministri, e riferisca alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione. È una scelta chiara: il Parlamento è sovrano su temi così delicati, può pronunciarsi in merito alle scelte, è informato su di esse e può svolgere appieno la sua funzione di controllo. Così facendo, abbiamo sancito nei fatti il primato dell'indirizzo politico, legandolo inevitabilmente alla centralità del Parlamento, purché non sia un arbitrio anziché un primato.
Un'altra questione importante riguarda la riduzione dei tempi. Nei casi di autorizzazione individuale di trasferimento, i termini di durata dei procedimenti sono ridotti alla metà, quando la domanda di autorizzazione riguarda un trasferimento esclusivamente intracomunitario, quindi tra realtà con cui condividiamo una dimensione politica, economica e valoriale comune, da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea.
Onorevoli colleghi, dobbiamo sapere - e lo abbiamo ripetuto più volte in quest'Aula - che una pace disarmata non esiste. Ho ascoltato poco fa l'intervento del senatore Magni: mi sembrava velato di un'utopia che francamente contrasta con la realtà dei tempi. Le armi e la loro importazione ed esportazione sono una realtà di oggi, di ieri e purtroppo di domani con cui dover fare i conti. Dobbiamo quindi attrezzarci. Dobbiamo avere strumenti legislativi idonei, che sostengano una politica di difesa e sicurezza forte, autorevole, anche consapevoli degli inevitabili limiti che in tali ambiti non possono che esserci, date la sensibilità e la delicatezza della materia, che - lo ripeto - va sottratta alla demagogia imperante i cui danni si riversano anche sul settore industriale della difesa, che rappresenta, anche in termini occupazionali, una voce non trascurabile per la nostra economia.
Anche per questa ragione, come Gruppo Forza Italia, non possiamo che sostenere con il nostro voto favorevole il disegno di legge in esame, un provvedimento necessario, che ha l'obiettivo di rendere la nostra normativa conforme alle sfide e all'evoluzione del contesto internazionale, individuando chiaramente i soggetti competenti, le attività di controllo e cogliendo quindi le trasformazioni in atto. Se è vero che scopo dell'atto di guerra è disarmare l'avversario, come diceva Carl von Clausewitz, dobbiamo fare in modo che questo non avvenga, lavorando anche sulla deterrenza (un concetto di cui dobbiamo riappropriarci).
Noi cerchiamo la pace, ma sappiamo di aver bisogno di un contesto di difesa che ci consenta di tutelare il nostro stile di vita e le nostre libertà, che sono nuovamente minacciate, come non capitava da decenni. (Applausi).
MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, se dovessi iniziare con uno slogan o un tweet per spiegare gli effetti delle modifiche apportate alla legge n. 185, che state per approvare a breve, suonerebbero più o meno così: più armi per tutti, più velocemente e con il favore delle tenebre; oppure, come mi è stato suggerito, mille armi con un click. (Applausi). Non è però tutto negativo, e ne parlerò a breve.
Abbiamo ben chiaro il momento storico. Attualmente nel mondo ci sono 31 conflitti armati dichiarati tali ufficialmente, aree di crisi e conflitti non armati, ma con possibilità di escalation. La fonte dei dati che ho citato è l'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo del 2024, non sono io. Sappiamo bene anche che la guerra in Ucraina ha spostato molto i punti di vista e le esigenze strategiche dell'Europa, della NATO e anche dell'Italia. Conosciamo le ricadute che ci sono state sulle industrie della difesa di tutto il mondo.
Tutto ciò premesso, andiamo al tema. La legge n. 185 del 1990 ha un grande pregio, quello di aver definito un principio cardine: l'import, l'export, il transito delle armi e la loro produzione e vendita sono soggetti ad autorizzazione e controllo da parte dello Stato. La domanda che mi pongo è la seguente: dopo le modifiche appena approvate, questo principio cardine sarà ancora valido? La risposta è "ni" e proverò a motivarla.
Concordiamo sulla reintroduzione del CISD, riprendendo la formulazione iniziale della legge. Il fine è quello di far ricadere sull'autorità politica la scelta di negare l'autorizzazione delle forniture a Paesi non idonei a riceverle. Era ora! È una misura che abbiamo proposto anche noi nella passata legislatura, ma non siamo riusciti a farlo. Bene quindi l'assunzione di responsabilità politica del Governo. Questo però non deve sfociare nella discrezionalità assoluta senza contrappesi.
Bene anche la riduzione della burocrazia e lo snellimento delle procedure relative alla documentazione che le industrie difesa devono presentare, soprattutto per progetti tra Stati europei. Sì anche alla riduzione dei tempi autorizzativi necessari. Le industrie italiane devono poter operare al pari delle altre industrie europee. Abbiamo già recepito direttive europee in tal senso, non si torni indietro. Avremmo però voluto che ci fosse un preciso ed esplicito riferimento al Trattato sul commercio delle armi. Peccato che non ci sia. Avremmo voluto potenziare i contrappesi citati poco fa. Se da un lato si migliorano e si velocizzano le procedure per le industrie, dall'altro riteniamo necessario un controllo parlamentare più efficace e che l'opinione pubblica abbia gli strumenti per comprendere ciò che il Governo sta facendo in politica estera con il commercio delle armi. Mi riferisco ovviamente alla relazione obbligatoria al Parlamento.
Abbiamo chiesto che fosse resa più snella, completa, leggibile e che fossero evitati escamotage per nascondere le informazioni. Rete italiana pace e disarmo ce lo ha chiesto a gran voce e, invero, anche la Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad) ne ha parlato. Ricordo che fino a un anno e mezzo fa il suo presidente era il ministro Crosetto. Aiad è andata oltre, evidenziando due temi importanti. Il primo è la difficoltà di ricevere finanziamenti dalle banche, che temono che vedere nella relazione pubblica al Parlamento il loro nome affiancato a un finanziamento erogato a chi produce armi possa recare loro un danno di immagine. Per ovviare a questo problema, Aiad ha proposto l'istituzione di una banca italiana per i soli investimenti dell'industria della difesa - questo è il secondo tema - proposta coraggiosa che il Governo avrebbe potuto valutare. Si è preferito però seguire una strada più comoda e veloce. Si esclude dalla relazione al Parlamento l'obbligo di inserire le transazioni bancarie. In pratica, si reinserisce il segreto bancario. È un peccato che la relatrice abbia ritirato l'ordine del giorno che noi avremmo votato per rendere più trasparente e leggibile la relazione. Va dato atto alla relatrice di averci provato. Chi apre un conto in banca ha il diritto di sapere se la propria banca finanzia progetti di difesa tecnologicamente avanzati, magari nell'aerospaziale o nell'intelligenza artificiale, oppure bombe e missili.
Nel primo caso, magari sarebbe pure contento di aprire il conto corrente in quella banca; nel secondo, magari avrebbe qualche titubanza. Forse è il caso di esplicitare bene chi fa cosa e probabilmente verrà premiato o punito dall'investitore stesso.
Voteremo ovviamente contro questo provvedimento. Ci saremmo aspettati che un provvedimento così importante venisse assegnato alla Commissione difesa in fase referente e non redigente com'è stato fatto in principio, motivo per cui siamo stati noi, con altri colleghi del PD e dell'opposizione, a chiedere che venisse portato in sede referente, perché pensiamo che l'Assemblea abbia il diritto e il dovere di parlare di queste tematiche in modo aperto e franco.
Credo sia anche giunto il momento di informare l'opinione pubblica su una prassi che sta avvenendo ormai da anni in tutte le legislature che ho potuto seguire, ossia quella di aprire finanziamenti a sistemi d'arma con 1 o 2 milioni e spostare poi gli investimenti pesanti di miliardi ai Governi successivi, lasciando in dote esclusivamente debiti e impegni che magari il nuovo Governo si troverà in capo. Credo che questo tipo di atteggiamento non sia corretto - lo hanno fatto tutti, quindi non mi sottraggo alla responsabilità - e credo sia anche un danno per l'industria stessa. L'Aiad, per quanto io possa contrastare le politiche industriali sulle armi, ha sempre denunciato questo tipo di difficoltà per l'industria sia di reperire fondi, sia soprattutto di dare stabilità agli investimenti. Mettere in piedi un'industria, far partire un programma con 1 o 2 milioni, fare assunzioni, comprare strutture per poter avviare un programma che non si sa se sarà portato a termine o no, è un danno per tutta l'industria italiana. Credo che non sia giusto questo tipo di politica, considerando che nelle ultime due sedute di Commissione abbiamo approvato qualcosa come 12 miliardi di investimenti in sistemi d'arma (carri armati, navi, alianti o sottomarini).
Ritengo che tale situazione sia da portare all'opinione pubblica nel più ampio dibattito possibile, dicendo: il Governo sta operando così perché noi crediamo in questo. E l'opposizione deve poter dire: noi non siamo d'accordo, ma decideranno poi gli elettori chi sarà portato a decidere e se premiare o non premiare le politiche del Governo. A mio parere, far riapparire il segreto bancario è stato semplicemente un andare incontro alle esigenze che ha avuto l'Aiad - e rispondo così al senatore Delrio su chi fosse la manina - di fare in modo che le banche finalmente potessero rifinanziare le industrie della difesa in un momento storico in cui alcuni Stati vogliono fortemente incrementare questi investimenti. È una cosa che invece il MoVimento 5 Stelle contrasta fortemente. (Applausi).
PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, l'atto che tra poco voteremo apporta alcune modifiche alla legge che controlla la movimentazione di materiali d'armamento. Con la legge n. 185 del 1990 è stato definito il principio generale secondo il quale l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario, l'intermediazione dei materiali d'armamento, la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione sono soggette ad autorizzazioni e controlli dello Stato. Tale legge era stata concepita alla fine degli anni Ottanta durante la guerra fredda; nonostante da allora il mondo sia totalmente cambiato, come ci ricordano anche gli ultimi avvenimenti, di fatto non è mai stata adeguata e aggiornata ai tempi. Gli unici tre interventi, dal 1990 ad oggi, sono stati fatti nel 1993, quando si è eliminato il CISD, il Comitato interministeriale che di fatto era l'organo decisore per gli scambi di armamento, e successivamente nel 2003 e nel 2012, esclusivamente per il recepimento degli obblighi assunti dall'Italia in sede europea.
La legge n. 185 del 1990 provvede non solo a regolare le autorizzazioni, ma anche a vietare le movimentazioni di prodotti della difesa quando sono in contrasto con i principi dell'articolo 11 della Costituzione, oppure quando mancano adeguate garanzie che il destinatario non li utilizzi al fine di aggredire un altro Paese; e infine, verso i Paesi in conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. La legge n. 185 del 1990 vieta altresì l'autorizzazione nel caso di un Paese sottoposto ad embargo per la fornitura di armi, oppure quando è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali a cui l'Italia aderisce.
Le operazioni in materia di armamento possono essere effettuate solo dalle aziende iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa, i cui destinatari possono essere soggetti ben definiti dai Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano e imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi. Pertanto, non tutti possono comprare, vendere o produrre armamenti, perché proprio la legge n. 185 del 1990 definisce il perimetro entro il quale la cessione è autorizzata, vietata e come viene controllata.
Il disegno di legge contiene modifiche relativamente ad alcuni aggiornamenti alla disciplina, eliminando così alcune incertezze interpretative, al fine di snellire le operazioni di scambio, riducendo in questo modo gli oneri a carico delle aziende autorizzate ad effettuare operazioni, mantenendo però immutati i principi limitativi della legge. (Applausi).
Con le modifiche previste nel provvedimento che tra poco voteremo, viene reintrodotto il CISD, composto dal Presidente del Consiglio, dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy. Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa ha la funzione di assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico, stante la necessità di interconnessione tra i vari Dicasteri coinvolti, in una materia che comporta una serie di valutazioni complesse, caratterizzate da profonde correlazioni tra la politica estera, quella di sicurezza e di difesa, oltre a quella economica e industriale. Il CISD valuta l'esigenza dello sviluppo tecnologico industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti; formula altresì gli indirizzi generali per l'applicazione della legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa; detta infine le direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiale d'armamento. La modifica alla legge n. 185 del 1990 contiene anche una semplificazione di norme per i trasferimenti di materiale all'interno dell'Unione europea e nell'ambito di programmi europei.
Spiace ascoltare chi sostiene che l'attuale modifica di questa legge, promossa dal Governo e dalla maggioranza, abbia come obiettivo un'applicazione meno rigorosa dei suoi principi e criteri. Spiace sentire anche chi sostiene, come il collega Marton che mi ha preceduto, che il provvedimento consentirà di dare più armi per tutti, più velocemente e nel favore delle tenebre. Io penso che o non è stato attento in Commissione o non ha letto il documento, perché vuol dire che non si conosce la materia e non si sa cosa si sta per votare. (Applausi). Ripeto che queste dichiarazioni sono false: i principi e i criteri della legge rimangono invariati. Non è stato toccato alcunché da quel punto di vista.
Mi lasci però ricordare, signora Presidente, che il settore della difesa, che è continuamente messo in discussione, vede oltre 200.000 occupati diretti e indiretti, un fatturato che si attesta intorno ai 17 miliardi, con un gettito fiscale di circa 5 miliardi, che vale oltre l'1 per cento del PIL. I due terzi del fatturato riguardano proprio l'export; è lo stesso settore che in tempo di Covid ha continuato a produrre, ad avere il proprio personale negli stabilimenti e non in cassa integrazione e che ha continuato a contribuire al PIL nazionale.
Per concludere, signor Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, l'atto che tra poco voteremo ci consentirà di avere finalmente uno strumento aggiornato, più snello, maggiormente dettagliato, in cui il decisore politico finalmente si assume la responsabilità negli indirizzi e nelle scelte strategiche nazionali.
Sul fatto che i cittadini sceglieranno proprio in merito alle decisioni che questo Governo sta prendendo, credo che di avere il consenso dell'elettorato lo abbiamo dimostrato dal 2022 in poi. (Applausi).
DELRIO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELRIO (PD-IDP). Signora Presidente, i Democratici italiani sono contrari a questo provvedimento e adesso cercherò di spiegare perché. Non per furore ideologico o perché non si rendano conto dell'importanza della difesa; non viviamo sulle nuvole, sappiamo che il mondo non è fatto solo di anime belle, ma che è necessario per un Paese (noi diciamo, auspicabilmente, per l'Europa) dotarsi di un sistema di difesa. Sappiamo quindi che l'industria dedicata a questo scopo merita rispetto e attenzione; ma senz'altro questo rispetto e questa attenzione non devono fare da velo al fatto che la produzione e l'export delle armi, che rappresentano l'oggetto di questo provvedimento, non possono che essere disciplinati dai principi della Costituzione, da principi di trasparenza, dalla priorità che si deve dare ai diritti umani e dalle considerazioni della legge n. 185 del 1990. Una legge di grande civiltà, che fu il prodotto di una mobilitazione dal basso della società civile italiana, che indicava una chiara direzione. Questa legge oggi viene modificata.
Poco fa è stato detto che i principi generali sono stati mantenuti, ma io cercherò di spiegare perché la legge invece è stata peggiorata, non adeguata, non modernizzata. Noi ci siamo seduti, con grande disponibilità, come del resto hanno fatto anche la Rete italiana pace e disarmo e le associazioni pacifiste, per discutere le modifiche positive da introdurre a questa legge.
Vorrei ricordare in questa sede, se mi permettete, Elio Pagani, che è stato un lavoratore della Aermacchi, che negli anni Ottanta fece obiezione di coscienza a fronte dell'esportazione di armi al Sudafrica dell'apartheid, al Sudafrica razzista. Furono le persone come lui che fecero riflettere sul fatto che non ci può essere priorità di interessi, priorità del commercio, priorità di bilanci, priorità di amministratori delegati che devono far vedere ai loro azionisti i rendimenti in crescita, rispetto all'attenzione alla civiltà, al senso di democrazia che deve animare il comportamento della politica estera italiana e del Governo italiano. Elio Pagani e tanti come lui ci hanno invitato a riflettere sul fatto che l'esportazione di armi non è un commercio qualsiasi. È quindi una questione che richiede il primato della politica, che è stato richiamato in questa sede dal collega.
Ecco, in questo provvedimento non c'è il primato della politica. Ne parli con la presidente Craxi, che è seduta di fianco a lei e che ha cercato un pochino di far riflettere su questo argomento. È vero che c'è una novità positiva, che è la reintroduzione del CISD. Questo Comitato veramente ci ha aperto alla speranza. Il CISD era previsto già nella legge originale, la n. 185 del 1990. È vero che c'è questo ripristino, però - attenzione - insieme ad esso vi è stata l'abolizione di due commi fondamentali. Amici e colleghi, non omettiamo di dirci tutta la verità, altrimenti perdiamo l'equilibrio complessivo del provvedimento.
Mi rivolgo anche all'amico senatore Borghi, che ha fatto una serie di valutazioni, che in parte condivido, e che ritiene che, alla fine, il risultato sia positivo. No e vi spiego perché a mio avviso (pur essendomi approcciato a questo provvedimento senza ideologismi) il risultato alla fine è negativo, molto negativo.
Il comma 5 si occupa della trasparenza rispetto alle decisioni. Il comma 6 è quello che richiede che il CISD venga informato anche dalle organizzazioni non governative, dalle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'Unione europea. Perché abbiamo dovuto abolire questi due commi? Qual è il motivo? Non sono commi che avrebbero comportato un impedimento all'attività del CISD, alla capacità di operatività di questo Comitato politico.
E perché ancora una volta, come noi abbiamo chiesto nell'ordine del giorno, viene abolito l'ufficio di coordinamento della produzione armamenti? Questo ufficio di coordinamento è un ufficio tecnico, che avrebbe potuto fornire al CISD delle informazioni importanti anche sui progetti di riconversione industriale dell'industria di armamenti. Qui dobbiamo dirci con molta franchezza una cosa e noi abbiamo una posizione molto chiara su questo. Non viviamo nel paese di Alice delle meraviglie; sappiamo che esistono autocrati e persone che vogliono imporre con la forza il loro regime. Sappiamo che esistono guerre di potere e che quindi è importante che la democrazia non si faccia trovare sguarnita di fronte ai sistemi di difesa.
Abbiamo però anche una priorità molto chiara: noi crediamo che la sicurezza, amici colleghi della destra, non venga garantita dalla quantità di investimenti in armamenti. Altrimenti, dovremmo chiederci come mai, con 345 miliardi di euro investiti nel 2022 in armamenti in Europa (quattro volte la spesa della Russia; l'Europa spende già 345 miliardi in armamenti e le 15 aziende europee hanno venduto più di 96 miliardi in più di profitti nel 2022, quindi hanno aumentato dell'11 per cento), pur in presenza di questo quadro, si continui a parlare di una risposta insufficiente.
Forse non è che spendiamo poco, né che dobbiamo affrettare l'export di armamenti, visto che già abbiamo profitti alle stelle. Forse il problema che ci dobbiamo porre è che ritorni la politica in Europa (Applausi), che ritorni la politica in Italia, che si continui a ragionare come fece Aldo Moro nel '75 per l'OSCE, per l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Quella era la politica. Che si continui a ragionare, come fece Romano Prodi, dell'allargamento ai Paesi dell'Est che non erano parte del progetto europeo: quella è la politica che ha creato sicurezza in quei Paesi, non la loro spesa militare, amici. Forse dovremmo ricordarci del partenariato euro-mediterraneo di Barcellona del 1995: quella è la politica, che ha creato stabilità e forse processi di democrazia iniziali ed embrionali anche nei Paesi del Mediterraneo.
Di cosa stiamo parlando con questo provvedimento? Stiamo parlando di ridurre i lacci burocratici alle nostre aziende di armamenti? Possiamo farlo fuori da un quadro politico? Lo possiamo fare non menzionando - scusatemi - il Trattato sul commercio delle armi che l'Italia ha ratificato insieme ad altri 103 Paesi e non facendo riferimento agli articoli 6 e 7 di quel trattato sulle condizioni in cui è legittimo o non è legittimo esportare armi? Possiamo cioè dire che c'è il primato della politica, senza fare riferimento al Trattato sul commercio delle armi? Possiamo dire che questo sia il primato della politica?
Possiamo forse dire, amici e colleghi, che vi sia da parte nostra una reticenza rispetto a un regolamento europeo di efficienza della difesa europea? La risposta è no. Noi siamo favorevoli a un sistema di difesa europea. Il problema è che non si spende poco, ma che si spende male, con decine di sistemi d'arma che non dialogano tra di loro. Penso agli investimenti approvati di recente in Commissione difesa: il Partito Democratico ha detto che è giusto ammodernare i nostri sistemi di difesa, ma non ha senso continuare a produrre differenti sistemi d'arma. Ha senso forse spendere meno e spendere meglio, come dicono anche autorevoli esponenti delle nostre Forze armate.
Non ridicolizzate le nostre posizioni, non ridicolizzate le posizioni dei pacifisti. Non stanno chiedendo di fare le anime belle in un mondo di orsi; stiamo chiedendo di riavere il primato della politica, che si esige soprattutto nella trasparenza.
È allora incomprensibile, totalmente incomprensibile, dopo avere recepito non solo il Trattato sul commercio delle armi, ma anche la direttiva del 2009, con il decreto legislativo n. 105 del 2012 sulla trasparenza delle operazioni finanziarie. Sappiamo infatti che vi sono affari, affari sporchi, intorno alle armi e non ho reticenza a dirlo.
La direttiva europea del 2012, che adegua tutti i Paesi europei al rispetto delle stesse regole, prevede esattamente questo: la relazione al Parlamento. Se la politica infatti è sovrana, il Parlamento deve decidere e deve avere gli strumenti per decidere. (Applausi). Questo è un altro punto: come mai non c'è stata un'attenzione allo sforzo di trasparenza sulla relazione al Parlamento? Noi avevamo proposto di approfittare di questa occasione per rendere più trasparente la relazione al Parlamento. Avete detto no e non si capisce il perché.
Vi leggo un comma che dice che la relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano, concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge. Perché dobbiamo abolire questo comma, previsto dal decreto legislativo? Perché dobbiamo abolire il comma di una direttiva europea?
Questo, infatti, è quanto fa questo provvedimento. Qual è la "manina" che ha chiesto di eliminare la relazione al Parlamento e perché? Cosa abbiamo da nascondere, se stiamo semplicemente parlando di industrie statali, alla luce del sole, di banche che operano secondo i principi europei? È questa la risposta che non è venuta dai banchi del Governo.
Io mi permetto di dire al collega e amico Crosetto che questo provvedimento andava affrontato con lui presente in Aula insieme a noi, affinché ci spiegasse come mai questo comma scompare e quale manina lo ha voluto. Perché questa non è la primazia della politica: questa è un'altra cosa, cari colleghi e amici.
Noi ci siamo avvicinati a questo provvedimento senza confusione, sapendo che la pace non è garantita dalla quantità di armamenti che si producono, sapendo che la pace è garantita dal dialogo e dal primato della politica, ma sapendo anche che c'era certamente bisogno di adeguare una grande legge come la n. 185 del 1990 e di migliorarla (sebbene però non sia vero quanto è stato detto, cioè che la legge fosse antiquata, perché era già stata aggiornata col recepimento delle direttive europee).
Dovevamo approfittare per fare un dibattito serio, vero, non per introdurre surrettiziamente minori elementi di trasparenza e di rendicontazione al Parlamento, che è sovrano sul problema delle armi, dell'export e dell'import di armi.
Cari colleghi, avete perso un'occasione. Non sappiamo perché e non sappiamo quale direzione vogliate prendere, ma se vorrete ricominciare a parlare non dello strumento di difesa o dell'industria delle armi come di un argomento che decide da sé le strategie e le impone a voi, ma dello strumento di difesa e dell'industria delle armi come strumento nelle mani di una politica estera e di una politica seria europea, noi ci saremo, ma non con questo provvedimento.
Per questo dichiaro il voto contrario del Partito Democratico. (Applausi).
Saluto a rappresentanze di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Ricciotto Canudo» e del Liceo classico «Publio Virgilio Marone» di Gioia del Colle, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 855 (ore 12,23)
SPERANZON (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPERANZON (FdI). Signor Presidente, l'evoluzione del contesto internazionale, le minacce alla stabilità e la sicurezza globale, l'interconnessione sempre più stretta tra la politica estera, le politiche di difesa, la politica economica e la politica industriale richiedono un aggiornamento della normativa sull'importazione, l'esportazione e il transito di armamenti, per adattarla ad uno scenario mondiale che è radicalmente diverso, non solo rispetto al 1990, quando la legge n. 185 è stata approvata, ma anche a quello di soli pochi anni fa.
In particolare, riteniamo necessario che ad indirizzare e supervisionare le scelte strategiche in materia di trasferimento di armamenti sia un organo politico, non semplicemente una struttura amministrativa, che comprenda il Presidente del Consiglio e i Ministri direttamente coinvolti.
Questo tema non riguarda soltanto il Ministero della difesa e perciò c'è bisogno di un organismo di coordinamento tra Dicasteri - com'è stato ricordato anche da alcuni interventi che mi hanno preceduto - che esprima indirizzi e direttive generali coerenti con la linea dell'Esecutivo.
Il CISD, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa, che era già previsto originariamente, seppure in forma diversa, dalla legge n. 185 del 1990, è dunque la struttura che risponde a questa esigenza di coordinamento politico, non trattandosi di scelte tecniche o procedurali. Fatti salvi i divieti derivanti da obblighi internazionali che sono già esecutivi, è opportuno che sia quest'organo ad applicare i divieti stabiliti dalla legge n. 185. Naturalmente, il Parlamento - così come già previsto dalla normativa vigente - sarà informato annualmente sull'attività del Governo, quindi in particolare del CISD, in materia di trasferimento di armamenti.
I principi cardine del provvedimento sono la semplificazione e la trasparenza, per le imprese innanzitutto. Per questo si riducono gli oneri amministrativi per le aziende nel settore che esportano verso altri Paesi dell'Unione europea, eliminando lo scoglio dell'autorizzazione all'avvio di trattative, e si dimezzano i tempi per i trasferimenti comunitari nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea. Si tratta di provvedimenti che non possono che favorire l'interscambio all'interno del mercato unico e che vanno nella direzione di una maggiore integrazione europea nel campo dell'industria della difesa.
Anche rispetto ad alcuni interventi che mi hanno preceduto, capisco che ci siano la voglia e la necessità di alcuni colleghi di costruire anche attorno a provvedimenti che probabilmente, durante altri Governi di qualche anno fa, avrebbero votato con il cuore leggero, ma il fatto che l'industria e la difesa vengano considerati - e siano - un settore strategico per il rilancio anche della nostra economia nazionale, è di tutta evidenza e basta leggere quello che in passato hanno fatto i Governi.
Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12,29)
(Segue SPERANZON). Cito l'ultima: il Governo Draghi aveva modificato il recovery plan per proporre che anche l'industria militare potesse avere accesso ai fondi del Next generation EU.
Allora - come già detto - a una maggiore semplificazione si accompagnano maggiori trasparenza e severità dei controlli. Francamente, il termine "opacità" che è stato utilizzato in alcuni interventi riferito a questa modifica della norma non so esattamente a cosa possa riferirsi, dato che la norma va nella direzione opposta. Si ampliano i termini per la presentazione della documentazione che attesta la conclusione dell'operazione di trasferimento e si inaspriscono le sanzioni in caso di mancata presentazione. Inoltre, si chiarisce che sono le banche e gli altri intermediari finanziari a dover comunicare le transazioni che riguardano i materiali di armamento.
In sintesi, il disegno di legge in esame adatta la normativa vigente al contesto internazionale ed europeo; mette le scelte strategiche più importanti in tema di trasferimento di armamenti nelle mani di una struttura politica coordinata e flessibile; va incontro alle esigenze di semplificazione manifestate da molte imprese esportatrici, che già sono gravate da un iter procedurale particolarmente lungo, vista la delicatezza del tema. Oltre a questo, disciplina con maggior chiarezza gli obblighi in capo alle imprese e alle banche.
Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento in esame. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Saluto a una delegazione di ragazzi ucraini
PRESIDENTE. Mi è molto gradito salutare, sicuramente insieme a tutti voi, una delegazione di ragazzi ucraini e i loro accompagnatori (Applausi), che abbiamo il piacere di ospitare al Senato e che vedrò dopo a Palazzo Giustiniani per una veloce colazione. Credo sia bello che tutti i Gruppi li abbiano omaggiati di un saluto particolarmente sentito. Grazie di essere qui con noi. (Applausi).
Sulla scomparsa di Aleksej Navalny
PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Seguendo le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di tanti rappresentanti politici di tutti i Gruppi, nessuno escluso, credo sia giusto ricordare in quest'Aula Aleksej Navalny che - come sapete - è morto in maniera tragica mentre era privato della libertà, in una maniera che, comunque la si voglia giudicare, è frutto di una carcerazione piena di stenti - o, forse, peggio - che ha lasciato sbigottito il mondo intero.
Di una cosa non può esservi dubbio: che Navalny fosse prigioniero per le sue idee, fosse rinchiuso - come ha detto il Presidente della Repubblica - per le sue idee e il suo desiderio di libertà in un carcere, in un gulag, che ricorda i tempi più bui della storia e, in particolare, della stessa Russia, allora Unione Sovietica.
Io credo che non ci debbano essere dubbi e polemiche sulla vicinanza che tutti noi, che tutte le forze politiche debbano manifestare a un uomo tornato nella sua terra, nella sua Nazione, sapendo che la sua sorte, con estrema probabilità, poteva essere quella che effettivamente si è poi tragicamente verificata; un uomo che ha combattuto per un anelito di libertà e che oggi diventa il simbolo della presenza, anche in Russia, di una possibilità di riscatto.
L'Italia, che si è schierata - come dimostra anche la vicinanza con i ragazzi che stiamo ospitando - senza se e senza ma dalla parte dell'Ucraina contro l'invasione russa, non può che inchinare le proprie bandiere di fronte ad Aleksej Navalny.
Per lui, prima che i Gruppi che lo vorranno possano esprimere un momento di cordoglio, vi prego di osservare un minuto di silenzio. (L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).
BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, era indispensabile che questo ramo del Parlamento ricordasse sia con le sue parole, sia con l'intervento dei Gruppi, il fatto estremamente grave che noi non abbiamo paura di definire nei termini in cui è: Aleksej Navalny è stato ucciso per le proprie idee; il suo è un omicidio legato alla volontà di impedire l'espressione di idee, l'espressione di libertà, l'espressione di una dialettica che era non funzionale a un regime. Questa è una vicenda che non può passare sotto silenzio, che non ha bisogno di ambiguità e non deve vedere reticenze.
L'omicidio di Aleksej Navalny è la risultante di una traiettoria. Noi non siamo dell'opinione, come alcuni, che improvvisamente il regime autocratico e dittatoriale di Putin sia deragliato e diventato un elemento di natura criminale. No, si è trattata di un'evoluzione. Ogni volta che un regime s'incardina, immaginando che la violenza possa essere lo strumento con il quale il potere conculca il normale sviluppo della dialettica tra i poteri, una volta che si è sdoganata l'idea che la violenza è uno strumento nelle mani di chi detiene il potere, la risultante è questa.
Forse ci siamo voltati troppe volte da un'altra parte; forse ci siamo dimenticati o abbiamo voluto scordarci i casi di Anna Politkovskaja nel 2006 e di Alexander Litvinenko, sempre nel 2006.
Anna Politkovskaja era già stata avvelenata, quando voleva andare a resocontare il caso di Beslan, quella drammatica vicenda in cui i bambini di una scolaresca vennero trucidati, con contorni ancora oggi non chiariti. Mentre si recava in quel territorio, venne avvelenata.
C'è poi il caso di Boris Nemtsov, ucciso sul ponte a pochi metri dal Cremlino. Era uno degli oppositori di quel regime nel 2015, che in quella circostanza venne onorato con un mazzo di fiori da un Presidente del Consiglio che era in visita ufficiale in Russia. Quel presidente del Consiglio si chiamava Matteo Renzi: andò su quel ponte e rese omaggio (Applausi) ad un oppositore ucciso in circostanze che, naturalmente, ancora oggi debbono essere chiarite.
La traiettoria ha portato a vicende che abbiamo drammaticamente visto, tra defenestrazioni, presunti suicidi, oligarchi trovati morti in casa loro, fino alla vicenda dell'oppositore più clamoroso, Prigozhin. Che cosa deve ancora accadere per capire la natura reale del regime putiniano? Che cosa dobbiamo fare noi, onorevoli colleghi?
Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, nel minuto che ho ancora a disposizione.
Si è molto discusso delle dinamiche all'interno del nostro Paese. Allora noi diciamo una cosa molto semplice: è in capo alla Presidente del Consiglio intervenire in maniera netta, trasparente e cristallina, senza reticenze, per assicurare che all'interno del Governo della Repubblica italiana non vi siano margini, ombre e interpretazioni che possano far ritenere che vi siano ambiguità nel rapporto fra l'Italia e la Russia. Noi speriamo che la Presidente del Consiglio non sia più quella del 2014 o del 2022, che decideva e dichiarava che era meglio il regime di Putin rispetto a quello dell'allora Presidente del Consiglio. Noi speriamo che quella sia stata... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. La ringrazio, concluda.
BORGHI Enrico (IV-C-RE).Concludo, signor Presidente, dicendo che è in questo modo che, dal nostro punto di vista, va onorata la memoria in maniera autentica.
PRESIDENTE. Proseguiamo con gli interventi, che mi auguro siano di ricordo e commemorazione: fare un dibattito politico è un'altra cosa. (Commenti).
CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, penso che l'esempio di Aleksej Navalny resterà scritto a caratteri cubitali nelle pagine del grande libro di storia della libertà. Penso anche che la politica abbia il dovere di fare chiarezza e condannare in modo inappellabile quel Governo russo che detiene i prigionieri politici in condizioni inumane. Io non so se a provocare la morte di Navalny sia stata una manina, ma comunque la responsabilità è certa e sta in capo al Governo russo. Ci tengo a far riferimento al Governo, perché noi facciamo la guerra non ai popoli, ma ai Governi che si comportano in modo inumano, contrari a ogni rispetto dei diritti umani, come accade in quel Paese.
Io non getto la croce, anzi penso che negli anni abbia avuto ragione chi ha pensato che si potesse coinvolgere la Russia in un dialogo più stretto con l'Occidente. Sarebbe cambiata la storia del mondo e oggi avremmo probabilmente un nuovo ordine mondiale. Certo è che, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, è cambiata un'era geologica, quindi oggi i rapporti dell'Occidente e in primis naturalmente del Governo italiano con quel Paese ritengo debbano essere approntati alla più grande chiarezza.
In quest'Aula non ci sono stati mai nessuna ambiguità da parte del Governo di centrodestra e nessun voto contrario al totale appoggio e sostegno alla lotta di resistenza del popolo ucraino. Ci tengo a dirlo, perché sono abituata a guardare i fatti e i voti in politica e non i sussurri o le dichiarazioni. Io penso che in quest'Aula la condanna da parte di tutti, come peraltro nella fiaccolata dell'altro giorno, sia inappellabile e credo che dobbiamo continuare a sostenere la lotta di tutti coloro che nel mondo sono privati della loro libertà, siano esse le donne condannate al martirio, i giornalisti che si vogliono imbavagliare, oppure i martiri della libertà come Aleksej Navalny. (Applausi).
LOMBARDO (Misto-Az-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMBARDO (Misto-Az-RE). Signor Presidente, Aleksej Navalny è morto in una colonia penale del Nord della Russia, come muore un uomo libero che sognava una Russia liberata dall'oppressione, dagli abusi di potere e dalla corruzione.
Utilizzerò i pochi minuti di questo intervento non per fare un elogio di Aleksej Navalny. Non è questa l'occasione per fare l'agiografia di un dissidente politico, anche perché probabilmente il mio pensiero sarebbe distante dal suo, a partire dalla partecipazione a eventi della destra ultranazionalista russa. Quello che mi preme riprendere in questa sede è il monito di sua moglie, che ci chiede di far sì che la sua morte non sia stata vana e di continuare la sua battaglia contro il regime autocratico di Putin che l'ha ucciso, probabilmente avvelenandolo col Novichok.
«Non tacete!» è il titolo del libro di Navalny e ringrazio Radio Radicale per averlo concesso, perché non si trova più nelle librerie italiane.
Non tacete: è il monito che Navalny lascia a tutti coloro che sono complici di un regime autocratico. Non tacete: è l'imperativo morale che la sua morte ci lascia. Non tacete, ma rispetto a chi, rispetto a cosa? Non tacete rispetto alla ricerca della verità.
Qualcuno in questa era ha detto che la chiarezza la faranno i medici, la faranno i giudici. Sì, questo è vero in un regime democratico, dove i medici fanno i referti senza paura di essere minacciati di morte. Questo è vero in un regime democratico, dove vige la separazione dei poteri, non dove il potere giudiziario è subordinato al volere politico dell'Esecutivo. (Applausi).
A chi ha pronunciato queste frasi voglio rispondere in maniera netta e incontrovertibile: la chiarezza devono farla i politici, tanto in Russia, quanto in Italia. La libertà di pensiero, come la democrazia, è come l'aria: ti accorgi di quanto sia preziosa solo quando stai per perderla.
Allora di cosa dovremmo preoccuparci nell'esprimere il nostro pensiero libero anche in Italia? Perché fa così paura parlare della narrazione filorussa in Italia? Per me il monito «non tacete» significa lavorare tutti insieme per elevare la consapevolezza dei decisori politici e dell'opinione pubblica sulle minacce interne ed esterne alla democrazia liberale e ai suoi valori. Non tacere significa parlare di un'urgenza di cui... (Il microfono si disattiva automaticamente). Dobbiamo proteggere i nostri processi democratici dal rischio dell'ingerenza esterna e della disinformazione russa. Non tacere significa manifestare la forte preoccupazione in merito alle rilevazioni riguardanti i finanziamenti stanziati dalla Russia a favore di partiti politici, di esponenti politici ed ex politici e di funzionari in diversi Paesi democratici, nel tentativo di interferire con i processi nazionali e acquisire influenza sugli stessi.
Se vogliamo che la morte di Navalny non sia stata vana, come la morte della giornalista Anna Politkovskaja, combattiamo insieme per la libertà e per la democrazia contro i regimi autocratici, come quello di Putin, e a difesa delle democrazie liberali.
In conclusione, la foto di Navalny che, non potendo parlare con la moglie, dalla cella della sua prigionia disegna un cuore con le dita è diventata iconica. Ci ricorda, signor Presidente, che l'amore per la libertà del pensiero è la minaccia più potente per la tirannia. Quindi non tacciamo, nel nome di Aleksej Navalny. (Applausi).
MAIORINO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, oggi quest'Assemblea intende ricordare con commozione la tragicità della morte di un perseguitato politico. Sebbene le autorità russe continuino a negare le responsabilità, oggi si legge che forse Navalny a quarantasette anni è morto per un pugno sul cuore, forse un massaggio cardiaco eccessivo. Certamente, Navalny è morto da perseguitato politico e addirittura da martire politico, perché è tornato nella sua patria; in quella sua patria Russia che amava e che pensava di amare nella maniera migliore onorando quello che - così diceva Anna Politkovskaja - è l'unico dovere di un giornalista: scrivere quello che vede.
Io rigetto qualunque tipo di strumentalizzazione di questa vicenda e credo che, invece, dovremmo interpretare, tutte e tutti, la tragica fine di Navalny, di Politkovskaja e - vorrei aggiungere sommessamente - di Khashoggi, morto invece nel consolato dell'Arabia Saudita di Istanbul, come quel piano inclinato dove tutte, anche le democrazie occidentali, rischiano di cadere, se smettono di considerare sacra la libertà di stampa, la libertà d'espressione e la libertà di inchiesta dei giornalisti.
Oggi che ricordiamo, purtroppo, il giovanissimo Navalny, quarantasette anni, voglio ricordare anche che in questo momento a Londra si sta svolgendo l'udienza per Julian Assange, reo anch'egli di aver indagato, di aver fatto inchieste e di aver rivelato ciò che sapeva. Questo serva da monito per tutte le democrazie che si rispettino. (Applausi).
PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, la scomparsa di Aleksej Navalny ci scuote e ci addolora profondamente. Uomo coraggioso e tenace, Navalny ha dedicato la sua vita alla promozione della democrazia in Russia. La sua morte rappresenta una grave perdita per l'intera comunità internazionale. In questa sede, desidero esprimere il mio cordoglio e rivolgere le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.
Le circostanze che avvolgono la sua morte e il trattamento disumano che Navalny ha subito durante la sua detenzione, del quale abbiamo ampia testimonianza, sollevano numerose ombre e interrogativi. È fondamentale fare chiarezza su quanto accaduto. Non possiamo permettere che la cultura dell'impunità regni sovrana. È comunque evidente che in questa morte vi è una chiara responsabilità politica di Putin.
Come Lega, abbiamo sempre votato tutto quello che era il sostegno al popolo ucraino, il giorno dopo l'invasione russa, e abbiamo votato anche per la risoluzione contro il regime russo, per condannare il trattamento subito proprio da Navalny. La morte di Navalny rappresenta un monito per tutti noi; ci ricorda che la difesa dei diritti umani e la lotta per la libertà non sono mai scontate e non devono essere a giorni alterni o quando conviene politicamente. (Applausi). Richiedono impegno costante e coraggio, molto coraggio, soprattutto in contesti autoritari.
In questa giornata non possiamo non rivolgere il nostro pensiero ad altri attivisti che, in diverse parti del mondo, sono in carcere per le loro idee politiche o sono morti per queste. È proprio di ieri la notizia della morte in carcere in Bielorussia di Igor Lednik, altro prigioniero politico. Penso a figure come Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace detenuta in Iran, e alle giovani donne detenute nel Paese, perché chiedono libertà e diritti. Penso a Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano imprigionato perché critico contro il regime. Penso al premio Nobel per la pace cinese Liu Xiaobo, morto dopo aver passato gli ultimi dieci anni della sua vita in carcere. Queste sono alcune delle molte persone che oggi sono ancora in carcere perché oppositori o perché contro i Governi.
La morte di Navalny non dev'essere vana. Milioni di persone lottano ogni giorno a difesa della loro libertà, soffocate da regime autoritari. Dobbiamo continuare a batterci per il rispetto dei diritti umani in ogni angolo del pianeta: è un dovere morale che ci accomuna. Dobbiamo preoccuparci dell'avanzata dell'autocrazia in diverse parti del mondo; modelli che si rifanno a ideologie totalitarie del passato, che negano la libertà e i diritti individuali e che odiano le nostre democrazie.
Come rappresentanti del popolo, abbiamo il dovere di difendere a voce alta la democrazia e i sistemi liberali come unica garanzia per la tutela di tutti, per la libertà di espressione, di associazione e di manifestazione. Dobbiamo essere uniti nella difesa di questi valori, in memoria di Aleksej Navalny e di tutti i dissidenti che lottano per la libertà nel mondo. Teniamo da parte le polemiche politiche: impegniamoci a costruire un futuro di pace, di democrazia e di rispetto dei diritti umani.
Spiace che, anziché aver onorato la memoria di questa persona così tragicamente morta, si sia voluto lanciare in caciara quello che è un lutto, un profondo lutto, e non più tardi di poco fa mettere in discussione la posizione del Governo, che è sempre stato netto e chiaro - in modo particolare parlo anche del mio partito, la Lega - nelle critiche nei confronti della Russia, dell'aggressione che c'è stata e sul caso Navalny. Visto che si parla di democrazia e di rispetto dei diritti, consiglierei, in una delle tante consulenze del senatore Renzi in Arabia Saudita, di chiedere conto anche sul caso Khashoggi. (Applausi).
CASINI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI (PD-IDP). Signor Presidente, ieri il presidente della Federazione Russa Putin ha fatto affermazioni sull'Italia, esprimendo alcune opinioni favorevoli al nostro Paese, ipocritamente in questo momento.
Vorrei intervenire dicendo una cosa, proprio nella giornata del ricordo di Aleksej Navalny. Noi amiamo la Russia. Noi, proprio perché amiamo la Russia, piangiamo per la Russia in queste ore. (Applausi). Noi piangiamo per la Russia, perché non avremmo mai pensato, nei giorni di Pratica di Mare o dopo la caduta del Muro di Berlino, che si potesse ritornare, in una sorta di corsa a ritroso, verso quell'Unione Sovietica che speravamo completamente dimenticata dalla storia. (Applausi).
Io sono parte della generazione di quei ragazzi che ha solidarizzato con Solgenitsin e con Sakharov, rinchiusi nei gulag della Unione Sovietica. Quando è caduto il Muro di Berlino eravamo tutti travolti da una ventata di speranza. Gli accordi tra gli Stati, addirittura il tentativo di associare la Russia, la nuova Russia, alla NATO, a Pratica di Mare: furono tentativi giusti.
Noi oggi dobbiamo fare una dichiarazione di verità e di giustizia. Siamo tutti complici, in qualche modo, di quello che è successo a Navalny, perché tutti noi abbiamo dato fiducia a chi non meritava la nostra fiducia. Tutti noi abbiamo sperato che quel mondo fosse del passato e non ci siamo accorti che quel mondo ci veniva riproposto. Abbiamo chiuso gli occhi, abbiamo voluto non vedere in faccia una realtà che era più forte delle nostre speranze.
Colleghi, parlo a nome del Gruppo Partito Democratico per dire che le parole del Presidente del Senato sono le nostre parole, così come le parole del Presidente del Consiglio, però, signor Presidente, visto che ha appena parlato una esponente del Gruppo Lega, mi consenta di dire che io sono contentissimo che il Capogruppo della Lega in Senato sia stato in piazza del Campidoglio, assieme a tutti gli altri partiti, per la fiaccolata per Navalny.
Noi non vogliamo riaprire pagine di polemiche sul passato, sulla presenza in Crimea, contrariamente a tutti gli indirizzi delle istituzioni internazionali; non vogliamo tirare fuori le magliette e gli elogi a Putin, spropositati. Fa tutto parte, forse, di quell'abbaglio collettivo. Congediamolo, interpretandolo così.
Colleghi, ieri però il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato che capisce la famiglia, ma aspetta il giudizio dei medici e dei giudici. Trovo sorprendente questa fiducia nella magistratura e nella terzietà dei sanitari russi davanti a un episodio che ha un solo responsabile, cioè il regime russo. (Applausi). Qui, colleghi, non si tratta di aprire una pagina di polemica tra di noi. Noi coltiviamo il valore dell'unità, ma bisogna dire la verità. (Applausi).
Signor Presidente, se trasformiamo questo dibattito in una fiera dell'ipocrisia, perdiamo l'occasione - cui lei ci ha richiamato con le sue alte parole - di mettere in piazza una solidarietà, che è tanto unanime, ma che dev'essere sincera. Se poi, da domani mattina, ricominciamo il gioco del distinguo, allora noi non ci stiamo.
Navalny ci richiama ad assumere una postura di serietà e di onestà. Noi vogliamo essere con la sua famiglia, fino in fondo. Vogliamo essere con sua moglie, con sua madre e coi suoi figli, personalità che ci stanno dando una lezione straordinaria di come, anche in questo millennio così difficile che viviamo, si possa essere solo e semplicemente dalla parte della libertà e della democrazia. (Applausi).
PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Casini. Mi corre l'obbligo di dire che ho avvertito serietà in tutti gli interventi che ho sentito.
SPERANZON (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPERANZON (FdI). Signor Presidente, anch'io francamente ho apprezzato molto gran parte dell'intervento del collega, senatore Casini, ma non capisco, di fronte alle parole chiare, limpide, dure e non interpretabili in modo diverso rispetto a come sono state scandite da parte della senatrice intervenuta a nome della Lega, per quale ragione, in un momento di commemorazione importante e solenne come dovrebbe essere, si cerchi comunque di tracimare (Applausi) rispetto a posizioni che ricordo aver avuto in passato alcuni componenti anche del Gruppo del quale lei fa parte, anche rispetto a quei dissidenti ai quali lei ha fatto riferimento: a Sakharov, a Solgenitsin e a tutti coloro i quali negli anni passati, in quelle latitudini, hanno dovuto subire le persecuzioni di uno Stato assolutamente illiberale, qual era quello dell'Unione Sovietica.
Navalny, peraltro - com'è stato ricordato anche da un collega senatore nel suo intervento in Aula - anche da certa stampa occidentale, oltre che dal regime di Putin, era considerato un pericoloso estremista di destra. In realtà, Navalny era semplicemente un uomo coraggioso, innamorato della Russia, della sua storia millenaria, della sua gente, del suo popolo e della sua patria. Era un cristiano ortodosso nato da una famiglia di militari che si è battuto per la sua patria senza armi, senza violenza.
Hanno provato a ucciderlo in più occasioni, e ci sono quasi riusciti con il Novichok, e probabilmente poi ci sono riusciti con lo stesso veleno, ma niente: come ha dato un bacio a sua moglie, ha salutato i suoi ragazzi, ha preso un aereo ed è tornato in Russia, dove sapeva che ad attenderlo ci sarebbero state la più dura delle prigionie e la più scontata delle morti, così finisce la sua esistenza, ma non il suo sogno di una Russia forte, libera dai tiranni e in pace con il mondo. È stato assassinato da chi ha imparato molto bene da quella scuola di formazione del KGB nell'Unione Sovietica come liquidare i "nemici del popolo" per loro, i "dissidenti politici" per noi; avevano metodi brutali come quelli che certamente hanno applicato nei confronti di Navalny.
Nessun tiranno, neanche Putin, può sconfiggere la libertà. Anche l'invincibile Unione Sovietica è crollata, perché, quando muoiono eroi come Navalny, poi ne nascono altri cento. Com'è stato ricordato anche da alcuni senatori che mi hanno preceduto, oltre a quello che succede in Russia, con la quale vorremmo ricostruire un rapporto e alla quale ci legano dal punto di vista culturale e identitario tante tradizioni, come la religione e altro, non dimentichiamo quello che succede anche nelle carceri del Venezuela, quello che succede nelle carceri cinesi, della Corea del Nord, di Cuba, dell'Iran (Applausi), dove migliaia di dissidenti e di innocenti marciscono e molto spesso muoiono assassinati nel silenzio.
Allora raccogliamo l'appello che ci è stato rivolto da un nostro collega: il silenzio è complice. Allora la morte di Navalny deve indicarci anche la strada, che è quella di non tacere e osservare tutto quello che succede in tanti, troppi angoli e latitudini del nostro pianeta, dove ci sono regimi che continuano a imperversare troppo spesso con il silenzio complice non solo della comunità internazionale, ma - permettetemi - anche di alcuni partiti politici nazionali. (Applausi).
PRESIDENTE. La ringrazio. Vi ringrazio per tutti i vostri interventi.
Apprezzate le circostanze, possiamo sospendere i lavori fino alle ore 15, confermando ai Presidenti dei Gruppi che intorno alle 14,30 ci sarà una Conferenza dei Capigruppo.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 15,38).
Presidenza del vice presidente CENTINAIO
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 21 marzo.
Nel pomeriggio di oggi sarà discusso il decreto-legge in materia di proroga di termini normativi. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul testo approvato alla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. In discussione sulla fiducia potrà intervenire un senatore per ciascun Gruppo. Si passerà quindi alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.
L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione del disegno di legge su bullismo e cyberbullismo, il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il question time con la presenza dei Ministri dell'ambiente, delle imprese e della salute.
Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei seguenti disegni di legge: ratifiche di accordi internazionali; disegno di legge collegato sulla competitività dei capitali, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; dalla sede redigente, disegni di legge sulla sicurezza del personale scolastico e imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
Nella settimana dal 5 al 7 marzo sarà discusso il decreto-legge sull'amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.
Nella settimana dal 12 al 14 marzo si discuteranno i decreti-legge sulla Presidenza italiana del G7, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e sulle elezioni 2024.
Martedì 19 marzo, alle ore 15,30, il Presidente del Consiglio dei ministri terrà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo.
Sarà discusso altresì il decreto-legge sulle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Nelle sedute di giovedì 29 febbraio, 14 marzo e 21 marzo si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il question time.
Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, collegata alla manovra di finanza pubblica.
La Conferenza dei Capigruppo ha convenuto all'unanimità sulla riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge sul sostegno alla realizzazione del Pistoia blues festival e del festival internazionale Time in jazz, sull'istituzione della Giornata nazionale della meraviglia e sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto.
Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio e febbraio 2024:
- Disegno di legge n. 674-B - Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 905 - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Disegno di legge n. 931 - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
- Disegno di legge n. 125 - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
- Disegno di legge n. 943 - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole (dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
- Disegno di legge n. 6 - Modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere (dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 21 marzo:
| Mercoledì | 21 | febbraio | h. 10-20 | - Seguito disegno di legge n. 855 - Modifiche legge n. 185 del 1990 su controllo import export dei materiali di armamento
- Disegno di legge n. 1027 - Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 28 febbraio)
- Disegno di legge n. 866 - Disposizioni e delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo (approvato dalla Camera dei deputati)
- Sindacato ispettivo (giovedì 22)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 22, ore 15) |
| Giovedì | 22 | " | h. 10 |
| Martedì | 27 | febbraio | h. 16,30-20 | - Eventuale seguito disegno di legge n. 866 - Disposizioni e delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo (approvato dalla Camera dei deputati)
- Ratifiche di accordi internazionali
- Disegno di legge n. 674-B - Interventi a sostegno della competitività dei capitali (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 905 - Sicurezza del personale scolastico (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Disegno di legge n. 931 - Imprenditoria giovanile nel settore agricolo (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Sindacato ispettivo (giovedì 29, ore 10)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 29, ore 15) |
| Mercoledì | 28 | " | h. 10-20 | |
| Giovedì | 29 | " | h. 10 |
Gli emendamenti al disegno di legge n. 674-B (Interventi a sostegno della competitività dei capitali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 22 febbraio.
| Martedì | 5 | marzo | h. 16,30 | - Disegno di legge n. 986 - Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (scade il 18 marzo)
- Eventuale seguito argomenti non conclusi |
| Mercoledì | 6 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 7 | " | h. 10 |
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 986 (Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
| Martedì | 12 | marzo | h. 16,30-20 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7 (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 19 marzo)
- Disegno di legge n. 997 - Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024 (scade il 29 marzo)
- Sindacato ispettivo (giovedì 14, ore 10)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 14, ore 15) |
| Mercoledì | 13 | " | h. 10-20 | |
| Giovedì | 14 | " | h. 10 |
I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. … (Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7) e 997 (Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.
| Martedì | 19 | marzo | h. 15,30 | - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo (martedì 19, ore 15,30)
- Eventuale seguito decreti-legge non conclusi
- Disegno di legge n. 1014 - Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina (scade il 5 aprile)
- Sindacato ispettivo (giovedì 21, ore 10)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 14, ore 15) |
| Mercoledì | 20 | " | h. 10-20 | |
| Giovedì | 21 | " | h. 10 |
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1014 (Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1020 (Partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), collegato alla manovra di finanza pubblica.
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1027
(Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 26' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 22' |
| FI-BP-PPE |
| 18' |
| Misto |
| 15' |
| IV-C-RE |
| 13' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 13' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 674-B
(Interventi a sostegno della competitività dei capitali)
(Gruppi 2 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 25' |
| PD-IDP |
| 18' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 15' |
| M5S |
| 15' |
| FI-BP-PPE |
| 12' |
| Misto |
| 10' |
| IV-C-RE |
| 9' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 8' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 8' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 986
(Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria
delle imprese di carattere strategico)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 35' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 30' |
| FI-BP-PPE |
| 24' |
| Misto |
| 20' |
| IV-C-RE |
| 17' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 17' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 26' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 22' |
| FI-BP-PPE |
| 18' |
| Misto |
| 15' |
| IV-C-RE |
| 13' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 13' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 997
(Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 35' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 30' |
| FI-BP-PPE |
| 24' |
| Misto |
| 20' |
| IV-C-RE |
| 17' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 17' |
Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo
del 21 e 22 marzo 2024
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)
| Governo |
| 30' |
| Gruppi 3 ore, di cui: |
|
|
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 26' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 22' |
| FI-BP-PPE |
| 18' |
| Misto |
| 15' |
| IV-C-RE |
| 13' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 13' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1014
(Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 35' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 30' |
| FI-BP-PPE |
| 24' |
| Misto |
| 20' |
| IV-C-RE |
| 17' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 17' |
BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei solo informare i colleghi che il Gruppo Partito Democratico non ha dato il suo assenso a questo impianto del calendario, e non perché non condivida alcuni dei provvedimenti che ha citato e che saranno sottoposti all'attenzione dell'Assemblea (alcuni dei quali non otterranno il nostro sostegno, mentre altri ci vedranno in prima linea, non solo nel confronto, ma anche nel lavoro emendativo).
Vi è però un tema politico che vorrei sottoporre alla sua attenzione e che non può sfuggire a nessuno dei colleghi e delle colleghe presenti. Mi riferisco alle informazioni al Parlamento del ministro Fitto sui contenuti del nuovo PNRR. La mancanza di rispetto verso il Parlamento - mi riferisco all'attenzione data alle richieste del Parlamento - è un danno che si fa non all'opposizione - voglio dirvelo con grande chiarezza - ma alla credibilità di tutti noi. Sono mesi che chiediamo al ministro Fitto di venire qui non a fare un'informativa, che è tuttavia sempre importante, perché consente al Parlamento di essere aggiornato in tempo reale. Noi chiediamo che sui contenuti del nuovo PNRR, contenente il capitolo REPowerEU, trasmesso il 7 agosto 2023 alla Commissione europea e approvato dal Consiglio dell'Unione europea l'8 dicembre, ci sia con chiarezza la relazione del Ministro, che era stato un affare assegnato alle Commissioni. Lo dico anche ai Presidenti delle Commissioni: chiedete rispetto per il lavoro delle Commissioni e per tutti noi. Sono passati mesi e non sappiamo ancora cos'abbia deciso il Governo e, attraverso noi, non sanno cosa il Governo abbia deciso, su tutti i progetti collegati a quell'impianto, centinaia di amministratori locali, di consigli comunali e molti consigli regionali. Io non so se vivete nel nostro stesso Paese, ma così come lo chiedono a noi, in maggioranza e opposizione, immagino lo chiedano a voi.
Non so se il presidente Romeo abbia la sfera di cristallo e dia sul PNRR le risposte che noi non abbiamo. Immagino di no, però so - perché in questa sede ci confrontiamo spesso - che l'insofferenza aumenta. Tuttavia, se l'insofferenza aumenta in un Parlamento con la maggioranza afona, signor Presidente, il rischio è l'umiliazione del Parlamento stesso.
Per queste ragioni, presidente Centinaio, non siamo più in grado di dare il nostro assenso al calendario, e sarà così anche la settimana prossima come in quella successiva, se non avremo una relazione compiuta, che parta - lo dico alla sottosegretaria Siracusano - non da questo semestre, ma dal precedente.
Andate avanti con un semestre di ritardo; ci state parlando del secondo semestre e noi vi stiamo parlando di quello precedente. (Commenti). Lo dico anche per voi, perché, quando si scoprirà che i progetti non vanno avanti nonostante le risorse arrivate da Bruxelles, quando si scoprirà perché il ministro dell'economia Giorgetti non dà risposte al ministro Fitto, allora forse scoprirete il pasticcio che avete costruito o che state coprendo.
Il tema vero, signor Presidente, è che ancora oggi il Parlamento è all'oscuro delle ragioni che hanno portato alle scelte del ministro Fitto di modificare alla radice progetti di investimento per noi rilevanti e centrali.
Per queste ragioni, signor Presidente, il Partito Democratico chiede il voto sul calendario. (Applausi).
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, anche noi non abbiamo votato il calendario in modo favorevole per le ragioni che ha ben descritto il presidente Boccia un attimo fa.
Ci sono due elementi: il primo è che è necessario che il ministro Fitto venga in Aula la prossima settimana per chiarire alcuni aspetti che sembrano sfuggire di mano a questo Governo.
Le proposte di modifica al Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state approvate dalla Commissione europea a dicembre dello scorso anno, quindi da due mesi abbondanti. Serve ovviamente un adeguamento normativo. Ad oggi quell'adeguamento non è possibile per diverse criticità: intanto, perché tagliare in modo orizzontale intere misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza si scontra con l'esigenza di rifinanziare tutte le opere che erano già oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte degli enti locali, che oggi si trovano nella condizione surreale di aver fatto le cose nel modo corretto e di non aver iscritto a bilancio debiti che sono fuori bilancio perché non ci sono più le risorse.
Il Governo non può dire che ha tagliato la misura per rifinanziarla con il Fondo di sviluppo e coesione, perché la Ragioneria generale dello Stato giustamente sta chiedendo di sapere puntualmente quali sono le opere tagliate e quali gli interventi che non si faranno più con il Fondo di sviluppo e coesione o con gli altri fondi che il Governo sta cercando.
Il secondo elemento di criticità concerne la questione di Industria 5.0. Da molti mesi sento il ministro Urso dire che il Governo sarà vicino alle imprese con Industria 5.0, che tutto quello che non si è fatto legge di bilancio si farà con Industria 5.0. Ebbene, oggi scopriamo che a quel modello mancano 6 miliardi perché il PNRR finisce a giugno 2026 e i crediti d'imposta hanno un trascinamento che va oltre il 2026. Quindi, vogliamo capire dal ministro Fitto come vogliono porre rimedio a questi elementi.
Non ci serve un Ministro che dice che verrà in Aula non appena sarà pronta la relazione semestrale, perché quello è un suo obbligo di legge. (Applausi). Noi dobbiamo chiedere al ministro Fitto di intervenire adesso per spiegarci queste criticità.
Mi focalizzo su un altro elemento, che è più di metodo. Personalmente non ho memoria di un Ministro che, sollecitato dalla Conferenza dei Capigruppo, dal Presidente del Senato in persona più volte davanti a noi e da tante forze politiche a venire in Aula, per cinque settimane si neghi al confronto parlamentare. (Applausi). Temo per poco, ma siamo ancora una Repubblica parlamentare. (Applausi).
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, intervengo solo per associarmi alle considerazioni che hanno svolto poco fa i miei colleghi, senatori Boccia e Patuanelli. Onestamente anch'io considero del tutto incomprensibile, e francamente anche molto grave, che il ministro Fitto si rifiuti di interloquire con il Parlamento, peraltro su una materia così importante e così delicata.
Mi sembra, sia dal punto di vista del merito delle cose che venivano richiamate, ma anche dal punto di vista del metodo, davvero inaccettabile.
Mi associo pertanto alle considerazioni svolte e anche noi non daremo il nostro voto favorevole al calendario.
BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, vorrei far rilevare che anche il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe non ha votato nei termini che sono stati descritti dai colleghi il calendario della prossima settimana, esattamente per le motivazioni alle quali ci associamo.
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, mi sembra giusto fare alcune precisazioni. Non che il ministro Fitto abbia bisogno di un avvocato difensore, però mi preme segnalare che il ministro Fitto è stato uno dei più presenti in Aula durante l'esame dei suoi provvedimenti, per cui non si può minimamente affermare che si neghi al confronto parlamentare. (Applausi).
Come avevo anticipato in Capigruppo, vorrei rassicurare sia il senatore Boccia sia il senatore Patuanelli e mi sembra corretto condividere con l'Assemblea la seguente informazione: domani sarà approvata la relazione semestrale in cabina di regia e sarà trasmessa alle Camere. Lunedì il testo sarà in Aula, quindi il ministro Fitto ha dato adesione e disponibilità rispetto a un'informativa che farà in Aula sia alla Camera sia al Senato, pertanto da lunedì si potrà già concordare la data. Vorrei pertanto rassicurare su quest'adesione ricevuta qualche ora fa dal ministro Fitto.
MENNUNI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MENNUNI (FdI). Signor Presidente, stavo ascoltando la questione e capisco a volte le polemiche, ma insomma, colleghi senatori, andare a polemizzare adesso sul tema del PNRR, quando è proprio di diciotto minuti fa - pensate! - la certificazione del fatto che l'Italia è il Paese che ha soddisfatto il numero più alto di traguardi e obiettivi del PNRR a livello europeo (178 su 527), lascia sinceramente un pochino basiti. (Applausi).
Comprendo che vi sia una difficoltà nel dover vedere una maggioranza che comunque va avanti in modo spedito sugli obiettivi e sulle politiche di rilancio, ma almeno cerchiamo di scegliere altri argomenti e altri temi. (Applausi).
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Boccia.
Non è approvata.
Dispongo la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 15,53)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1027, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire sui lavori della Commissione.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, devo purtroppo comunicarle che la 1a Commissione permanente, da me presieduta, non solo non è stata in grado di completare, ma nemmeno di iniziare l'esame di questo provvedimento. Da questo punto di vista, devo esprimere per l'ennesima volta il rammarico unanime di tutta la mia Commissione per non aver avuto la possibilità di esaminare, approfondire e votare questo importante provvedimento, come altri prima.
Voglio comunicare all'Assemblea che, sempre all'unanimità, la Commissione che ho l'onore di presiedere ha deciso, appena completato l'esame degli oggetti all'ordine del giorno - la nostra Commissione, come sapete, è impegnata da alcune questioni molto rilevanti - di aprire una riflessione sulle regole che sovrintendono ai nostri lavori. Ripeto che questa situazione merita una riflessione di tutte le forze politiche, e mi auguro non soltanto da parte dei componenti della 1a Commissione.
Va fatta una riflessione profonda, perché la nostra Costituzione impone che l'esame dei disegni di legge avvenga in entrambi i rami del Parlamento e ciò che sta avvenendo sempre più di frequente non è quanto previsto dal nostro ordinamento.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 1027, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.
NATURALE (M5S). Signor Presidente, ecco l'ennesimo decreto-legge che non contiene quanto dal titolo ci si aspetterebbe: non una lista di proroghe utili per gli italiani, ma per lo più dichiarazioni di allungamenti dei tempi per i mancati obiettivi raggiunti.
Penso, ad esempio, alla proroga al 31 dicembre del termine per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) sul reclutamento del personale da assegnare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf). Si parla tanto della necessità dei controlli sulla qualità in difesa del nostro made in Italy, ma, ad ora, in legge di bilancio si sono solo investiti fondi per le loro indennità.
Si continua a temporeggiare nel reclutamento di altro personale, necessario per un ente che ha quale mission la tutela della qualità e la repressione delle frodi. Senza la certezza di avere personale nel numero adeguato a tutelare le produzioni nazionali, non potremo mai dire di stare dalla parte dei nostri agricoltori e difendere la qualità; e questo anche a tutela dei consumatori che altrimenti, ragionevolmente, orienterebbero le loro scelte solo in riferimento al prezzo più conveniente.
Altro punto allarmante riguarda il contenimento della peste suina. In questo provvedimento è data ulteriore proroga per il completamento degli adempimenti. Dunque, ancora non vi è piena operatività del sistema di registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli animali. È evidente che ci sono gravi falle nel sistema di prevenzione e, anche qui, di tutela per la suinicoltura e per tutto l'indotto.
È un decreto-legge, per il resto, che ha mal interpretato il grido d'allarme del comparto agricolo. Dopo mille tentennamenti, di concreto c'è solo una mancetta con tanto di divisione in fasce. Mi riferisco alla dibattuta Irpef sui redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, protagonista di un patetico siparietto di rassicurazioni annunciate a gran voce dai vari rappresentanti del Governo.
Sulle pagine dei giornali si sono succedute le operazioni disaccordate di Salvini che, per guadagnare qualche punto percentuale, partecipa a comizi più o meno improvvisati a fare le sue promesse da marinaio. Meloni per l'occasione si erge a paladina degli agricoltori e Lollobrigida, in veste di massimo interprete delle volontà di Coldiretti, non ha fatto altro che cercare disperatamente una quadra, mentre il mondo agricolo gli scappava - e gli scappa tuttora - dalle mani. (Applausi).
Dopo tutti questi balletti, lascia sbalordito il fatto che l'unico topolino partorito da questo Governo sia stato trovare i soldi per coprire una misura che veniva prorogata dal 2017.
È evidente che non hanno il polso della situazione che si vive in quello Stato che si dicevano pronti a governare.
Per ottenere quella che è una misura monca si è dovuto mobilitare in protesta l'intero comparto agricolo, con centinaia di trattori dislocati in presìdi presenti in tutta Italia. Il mondo agricolo chiede risposte concrete e non si piega alle logiche delle associazioni filogovernative. Per la maggior parte delle richieste avanzate dal comparto agricolo, l'Esecutivo si è nascosto dietro il dito dell'Europa, sostenendo che tutti i problemi originassero da lì; un gioco che però non ha potuto ovviamente funzionare per l'Irpef agricola, una misura interna nazionale dove la nenia replicata allo sfinimento «tutta colpa degli altri» non può più funzionare. (Applausi).
In Francia, tanto per fare un esempio, ci si è mossi in maniera concreta e il Governo ha messo in campo aiuti straordinari per circa 400 milioni di euro a favore del comparto vitivinicolo, dell'agricoltura biologica e degli allevamenti, insieme ad un altro pacchetto di interventi pubblici a beneficio, in particolare, dell'insediamento dei giovani agricoltori. Da noi invece il massimo che si riesce a fare per i giovani agricoltori è che la maggioranza fa un passo avanti e due indietro e che un disegno di legge che prevedeva uno stanziamento di 100 milioni di euro si riduce a uno di 15 milioni. Quindi, a caduta, è venuta meno anche la misura sugli esoneri dagli obblighi contributivi per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under quarantuno; quella per favorire l'accesso al credito e al microcredito; le disposizioni di favore per le successioni e le donazioni e quelle sulla semplificazione degli adempimenti contabili. Sostanzialmente, l'attività cardine di questo Governo è svuotare ogni provvedimento lasciandolo solo con la cornice: un nulla di fatto che sta prendendo la forma di un insulto agli italiani.
Un altro aspetto su cui a livello europeo, direi a livello internazionale, riusciamo a farci riconoscere e distinguerci - e non certo per fatti meritori - è la capacità di approvare leggi che, oltre a non sprigionare alcuna efficacia, come abbiamo appena detto, sono completamente campate in aria, perché si fondano sul nulla. Penso a quella sulla carne coltivata, spregevolmente declassata dal Governo a carne sintetica, una questione che ha messo in difficoltà perfino la Presidenza della Repubblica e che ci ha coperto di ridicolo davanti alle istituzioni europee, con notifiche inoltrate, ritirate e poi di nuovo inviate fuori tempo massimo. È evidente che siamo di fronte a una lista di strategie distrattive rispetto ai concreti problemi del settore agricolo. (Applausi).
L'ultima chicca in ordine di arrivo in 9a Commissione, quindi nella Commissione di cui faccio parte, è il disegno di legge di iniziativa governativa sull'istituzione del premio di maestro dell'arte della cucina italiana (Applausi), una roba su cui ci sono stati un impegno e dunque una distrazione corali, prima del Consiglio dei ministri, poi della Camera, con tanto di esame nelle varie Commissioni coinvolte e ora tocca a noi in Senato dare seguito a questa follia collettiva. Se davvero l'obiettivo fosse stato quello di valorizzare i maestri della gastronomia del nostro Paese, ben venga, ma sarebbe bastato bandire un concorso.
Un altro provvedimento vuoto, licenziato proprio oggi in Commissione, è quello sugli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, a cui non si danno risorse necessarie per svolgere appieno e dignitosamente le funzioni di tutela elencate nel provvedimento. Caricare di compiti, senza incentivare concretamente, i protagonisti del nucleo portante della nostra economia e del nostro made in Italy non si sta rivelando una strategia vincente; lo dimostrano le proteste contro le stesse associazioni di categoria che sembrano non riuscire a fare da tramite con il Governo dei reali bisogni del comparto agricolo. È un concetto chiaro a tutti, tanto che - secondo le statistiche - ben sette italiani su dieci stanno con i trattori; un quinto dei cittadini addirittura aveva paura che la protesta finisse troppo presto, senza aver raggiunto i necessari risultati.
Questo Governo ha due piedi in una scarpa, come si suol dire: da un lato, riconosce l'agricoltore come custode rispettoso dell'ambiente; dall'altro, non gli riconosce gli strumenti necessari per conseguire il giusto reddito. Sul punto vi è ancora grande ed evidente contraddizione quando si ritengono inattuabili le strategie di tutela dell'ambiente messe in campo con la politica agricola comune (PAC), a suo tempo votata da tutte le forze di maggioranza.
È dunque un po' tardi ora per dare tutta la colpa all'Europa e mettere in atto questa grande contraddizione, che sembra solo una palese manovra elettorale in vista delle elezioni europee. Noi del MoVimento 5 Stelle invece, con le nostre proposte, continuiamo a dimostrare, fatti ed emendamenti alla mano, che ambiente e agricoltura possono - anzi, devono - convivere, garantendo piena redditività agli agricoltori anche attraverso processi transitivi di sostegno economico importante.
Manca una visione a lungo termine, e non mi stancherò mai di ripeterlo, fatta di progetti, piani e sistemi, che si costruiscono con la collaborazione di tutte le parti politiche, il cui obiettivo sia non correre dietro ai trend dei social, ma guardare a traguardi positivi per tutti. Servono concretezza, garanzie e prezzi equi, non turbati dalle continue fluttuazioni di un mercato alterato. Serve un'attenzione rinnovata, con lenti di ingrandimento in grado di interpretare correttamente quanto i settori centrali della nostra economia stanno chiedendo.
Questa non è certamente la via giusta. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «San Giovanni Bosco» di Isernia. Benvenuti. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1027 (ore 16,06)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.
CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, ci saremmo dovuti apprestare a discutere in quest'Aula un provvedimento che anno dopo anno ha assunto sempre maggiore importanza, perché era l'occasione per misurare - da un lato - gli effetti o le mancanze della legge di bilancio e - dall'altro - per dare continuità a provvedimenti che magari non erano entrati in discussioni precedenti. Il milleproroghe nasce così, si moltiplica negli anni e anche quella attuale è stata un'occasione particolarmente massiccia per modificare cose che nella legge di bilancio sono state negate e non trovate.
Non ci stiamo però apprestando a discutere il provvedimento. In realtà siamo di fronte al fatto che, pur non sapendolo, stiamo partecipando al concorso per il provvedimento più veloce della storia. Il milleproroghe è arrivato ieri al Senato, è stato incardinato, è stata concessa qualche ora per presentare emendamenti, senza che nessuno avesse ancora materialmente in mano il testo e il dossier, gli strumenti minimi, e oggi è in Aula, per essere discusso con l'unica soluzione che al Governo viene in mente in questi casi, e cioè la posizione dell'ennesima questione di fiducia.
Questo vuol dire che noi, senatori e senatrici seduti in quest'Aula, in realtà ci apprestiamo a votare un provvedimento di cui non sappiamo nulla, se non quanto letto da qualche articolo sui giornali letto precedentemente o appreso da qualche dichiarazione che si potrebbe manifestare in questo periodo.
Io domando, colleghi - davvero lo domando a tutta la maggioranza - se davvero non vi accorgiate dell'umiliazione del Parlamento che viene perpetrata sistematicamente. Noi non siamo di fronte al fatto che abbiamo tempi che ci obbligano a farlo; il decreto-legge scade la settimana prossima, quindi si sarebbe potuto fare quel minimo di lavoro dignitoso almeno per conoscere il provvedimento. Si sarebbe potuto decidere alcune misure che mancano esplicitamente nel milleproroghe venissero recuperate o meno. Avremmo potuto fare quello per cui siamo qui seduti, essere cioè l'organo legislativo di questo Paese. Io penso che non si possa andare avanti così.
Devo dire di aver apprezzato le dichiarazioni del presidente Balboni, ma quando, a ogni provvedimento, si rifanno le stesse dichiarazioni e poi non succede niente, la sensazione è che si pensi che basti dare qualche contentino, tanto poi tutto proseguirà nello stesso modo. Quel «tutto proseguirà nello stesso modo» è la progressiva delegittimazione del Parlamento della Repubblica italiana (Applausi) e credo che questo non sia davvero più tollerabile, non nelle Commissioni, né in Aula, né per le funzioni, anche perché tutto questo non aumenta neanche il grado di gradimento che i cittadini potrebbero avere per questo Parlamento. Non è vero che così si affrontano e si danno le risposte.
Ho sentito dire che c'è un'agenda economica che procede gloriosamente rispettando i termini. Non mi pare. Siamo un Paese che comincia ad avere seri problemi, più di quelli che si vedono, e continuare a negarli non li fa scomparire, anzi li lascia lì. Ve ne dico alcuni: il proroga termini dovrebbe misurarsi con le scadenze. Potete dirmi perché ancora una volta ai lavoratori fragili diciamo che a noi non interessa nulla della loro esistenza, perché il fatto che ci sia una scadenza al 31 marzo non ci riguarda? Riguarda loro, la loro condizione, la loro possibilità di lavoro, ma non le risposte che dà loro questo Parlamento. Potremmo dire che continuiamo quotidianamente a domandarci come mai abbiamo difficoltà nelle pubbliche amministrazioni, perché non riusciamo a fare le assunzioni necessarie, perché ci sono i problemi? Poi una cosa minima, che servirebbe a garantire un efficace turnover delle pubbliche amministrazioni, come lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quella no, perché non sia mai che ci sia davvero la possibilità di fare assunzioni. Magari però poi lanciamo i proclami che abbiamo fatto in questi giorni sulla necessità degli ispettori del lavoro delle assunzioni e quant'altro. Avete almeno corretto sui Vigili del fuoco quello che era stato negato nella legge di bilancio, ma è troppo poco per dire che c'è un'attenzione alla pubblica amministrazione e al suo funzionamento.
Dovrebbe ben sapere il Ministro delle imprese e del made in Italy che ci sono moltissime crisi e situazioni di cambiamento degli assetti di importanti imprese nel nostro Paese. È stato sollevato dalle organizzazioni sindacali e da alcune grandi aziende il bisogno di prorogare il contratto di espansione, che è una delle forme con cui si affrontano i processi di ristrutturazione, e che peraltro è una misura in gran parte a carico delle imprese e non delle pubbliche amministrazioni. Ebbene, anche in questo caso non si è trovato il tempo per ragionare in occasione del cosiddetto milleproroghe sul fatto che quella poteva essere una data da prorogare. In compenso, vi sono rottamazioni, condoni e sgravi: per questi abbiamo trovato tutto il tempo e le risorse per fare anche del milleproroghe un provvedimento con cui si premiano gli evasori (Applausi) e non si danno risposte a coloro che invece quotidianamente fanno il loro dovere.
Credo che questo bilancio bisogni trarlo tutti insieme. Infatti, non mi sfugge, per esempio, che - meno male - si sono ritrovate le risorse per il bonus psicologo che tanto avevamo rivendicato; in particolare, il collega Sensi è molto attento a questo tema. Non mi sfugge che, dopo la mobilitazione dei ragazzi e delle ragazze, sono tornate le risorse sui disturbi alimentari. In tutte e due i casi, le risorse sono meno di quelle che servirebbero, ma meno male che ci sono. Non mi sfugge che occorrano alcune correzioni, ma ci sono due cose che restano insopportabili. Si dà attenzione solo a una parte del mondo e non ai cittadini nel loro complesso e non si permette al Parlamento di legiferare nel modo corretto, esercitando il proprio ruolo.
Credo che non basti dirci a ogni provvedimento che di questi temi discuteremo la prossima volta. Lo dicono la discussione che abbiamo fatto sul calendario e la vita faticosa che si fa nelle Commissioni. Credo che sia necessaria una sorta di sveglia collettiva e dalle opposizioni la sollecitiamo da molto tempo. Penso che occorra un recupero di orgoglio e c'è una domanda che bisognerebbe farsi: cosa siamo qui a fare? È possibile che non ci sia modo di esercitare se non la pura trascrizione senza dibattito delle scelte che fa il Governo? È possibile pensare che l'unico bisogno che ha il Paese sia continuare a correre di decreto in decreto? È possibile che l'unico bisogno del Paese sia continuare a inventare e a determinare solo punizioni e colpe, anziché non un progetto che dia risposte sociali al Paese, che ne avrebbe grandissimo bisogno?
Queste sono le domande che dovremmo farci e con questo provvedimento abbiamo perso l'ennesima occasione. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.
Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.
CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1027, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.
È iscritto a parlare il senatore Patuanelli. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo per qualche minuto perché vorrei lasciare agli atti alcune dichiarazioni rispetto al provvedimento in discussione e, più in generale, rispetto alle politiche economiche di sostegno alle imprese che questo Governo non sta portando avanti.
Tutto si tiene anche rispetto al ragionamento che stiamo facendo sul Piano nazionale di ripresa residenza. Ho sentito festeggiare perché oggi l'Italia sembra prima per gli obiettivi raggiunti del PNRR; numericamente è ovvio: siamo il Paese che ha avuto più risorse e che ha fissato più obiettivi, ci mancherebbe altro che numericamente non avessimo il maggior numero di obiettivi raggiunti; in realtà, la questione va però considerata percentualmente e sicuramente in quel caso non siamo i primi in Europa. Se abbiamo più risorse di tutti gli altri Paesi europei, non credo sia merito del Governo Meloni; certamente è merito di una persona, cioè del presidente del Consiglio Conte, che ha fatto arrivare quei soldi in questo Paese. (Applausi).
Nel merito vorrei però far riferimento a una parte del provvedimento in esame ed è per questo che ho chiesto di intervenire in discussione. In queste settimane si è tanto dibattuto sulla questione agricola, sulle proteste degli agricoltori e sulla necessità di intervenire per evidenziare la vicinanza all'agricoltura italiana del sistema Paese e non soltanto del Governo. Per questa ragione, si è deciso di reintrodurre una misura importante, quella che determina l'esenzione del pagamento Irpef da parte degli imprenditori agricoli. Su questo tema, però, sono state dette alcune cose a mio avviso imprecise, non so se per scarsa conoscenza della materia da parte di chi le ha dette (non mi riferisco al Ministro, ovviamente) o perché forse mal consigliato. Si è detto che l'Irpef incide maggiormente sui grandi produttori agricoli, quelli che hanno maggiore ricchezza, e invece non incide, se non in maniera molto puntuale, sui piccoli agricoltori. Nel provvedimento che stiamo analizzando vi è la dimostrazione del contrario, tanto che viene messo come soglia un reddito da 10.000 euro e come fascia intermedia fino ai 15.000. La misura complessivamente vale 220 milioni, contro i 240 della misura totale. Ciò dimostra che in origine la misura serviva molto di più alle piccole imprese agricole che alle grandi, che restano tagliate fuori e valgono circa l'8 per cento della misura stessa.
Soprattutto, il principio che forse sfugge è che l'Irpef agricola non ha la dinamica dell'imposta sulle persone fisiche che siamo abituati a vedere in tutti i provvedimenti fiscali, ma nasce sulla base di una considerazione peritale, forfetaria, di reddito dominicale e reddito agrario che nulla hanno a che vedere con la capacità effettiva di fare reddito da parte dell'impresa. Pertanto, imprese che per loro capacità hanno un reddito molto elevato, possono avere un'Irpef agricola bassissima o, in alternativa, un'impresa che non ha la capacità reddituale che può avere un'Irpef molto alta, perché i due ragionamenti sono totalmente svincolati. Sulla visura catastale siamo tutti abituati a leggere reddito dominicale e reddito agrario, ma quelli sono elementi parametrici che non hanno nulla a che fare con la produttività dell'impresa.
Era giusto reinserire questa misura, ma sarebbe stato molto più giusto prevederla già nella legge di bilancio; credo che sarebbe stato meglio rimetterla integralmente, come abbiamo chiesto sin dalla legge di bilancio. Quando c'è stata l'occasione, la proroga di due anni era stata fatta nella legge di bilancio 2021, compatibilmente con le risorse.
Su questo vorrei fare un'ultima considerazione, perché molto spesso in quest'Aula sento esponenti del Governo o della maggioranza dire che dobbiamo fare scelte anche difficili, perché non ci sono le risorse. È del tutto evidente che non c'è la volontà di andare a trovarle le risorse (Applausi), perché se avessimo fatto una misura sacrosanta sugli extraprofitti delle banche, che in queste settimane stanno dichiarando utili con percentuali di raddoppio o triplicazione rispetto ai bilanci degli anni precedenti, e avessimo chiesto a quel sistema un piccolo sacrificio, nella misura anche inferiore al 10 per cento, avremmo avuto le risorse per l'Irpef agricola e per tante altre cose che servono al Paese.
Questo Governo e questa maggioranza stanno continuando a fare una cosa molto semplice: dare la responsabilità di tutto quello che non funziona ai Governi precedenti e attribuirsi meriti degli Esecutivi precedenti che non competono a quello in carica; credo però che la ricreazione stia finendo. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.
Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1027, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, il cosiddetto decreto-legge milleproroghe è senz'altro uno dei provvedimenti più importanti e certamente tra i più complessi, considerate le numerose materie affrontate che il Parlamento ogni anno è chiamato ad approvare.
Eppure, il provvedimento che approveremo oggi forse per qualche Governo che ci ha preceduto poteva essere soltanto un lungo elenco di proroghe, un intervento burocratico scritto per rimandare i problemi o le questioni aperte di un altro anno, spostando le lancette al 2025. È questo che di solito fa la politica che ha il respiro corto: un vizio antichissimo, al punto che già Piero Calamandrei lo denunciò quasi cent'anni fa, definendo il rinvio come uno dei simboli della vita italiana, la cifra, purtroppo, del nostro Paese.
Questo decreto-legge milleproroghe, al contrario, per noi e per questo Governo ha rappresentato il veicolo privilegiato per dare risposte rapide ad altrettante domande che provenivano dai cittadini, dalle aziende, dai lavoratori, dalle imprese piccole, medie e grandi, mettendo in campo iniziative capaci di armonizzare l'entrata in vigore, ad esempio, di riforme fiscali, tecnologiche o ambientali.
Non sta certamente a me ricordare che, sin dal primo giorno di insediamento della presidente Meloni e del Governo di centrodestra, a cui - giova ricordarlo - ogni giorno, fino a pochi istanti fa, viene tributato un marchio d'eccellenza, si è dovuto rimediare agli errori dei precedenti Governi, introducendo ogni sforzo per tutelare l'economia reale del Paese dal tragico scenario geopolitico che ci caratterizza e che è in costante mutamento.
Le importanti riforme varate dal Governo Meloni, che vanno verso il raggiungimento di quegli obiettivi richiesti dal PNNR in cui l'Italia - è notizia di questi minuti - primeggia, quali la riforma fiscale o la riforma della giustizia, sono frutto di importanti riflessioni con le associazioni, con le imprese e con i cittadini, che hanno necessariamente bisogno di tempo. Ecco perché oggi ci troviamo a votare questo decreto-legge, perché è fondamentale per il Paese, per prorogare alcune misure al fine di non abbandonare intere categorie e soprattutto i nostri concittadini.
Il testo che ci accingiamo a votare, infatti, incide sulla proroga di termini di prossima scadenza in diversi ambiti, che spaziano dall'economia alla finanza, dall'agricoltura all'ambiente, passando dalla pubblica amministrazione alla sanità, alla giustizia, agli enti locali. Altro che aver perso la bussola, come abbiamo sentito dire da chi siede alla sinistra di questi nostri banchi! Tutt'altro, cari colleghi, tutt'altro.
Questo Governo ha ben chiara la rotta da seguire, e lo fa con un provvedimento come questo, ad esempio, andando a smantellare l'ultimo baluardo di quella scellerata politica assistenzialista chiamato reddito di cittadinanza: ingenti risorse economiche non saranno più destinate ai patronati per la gestione delle domande, ma verranno invece dirottate sul reddito di inclusione per i poveri veri; l'unica vera arma concreta in grado di aiutare realmente chi ne ha bisogno e non becero clientelismo, né l'unica chance elettorale di foraggiare una fascia di popolazione assistita che, in moltissimi casi - l'abbiamo visto con le migliaia di truffe legate proprio al reddito di cittadinanza - non ne aveva, invece, alcuna necessità.
Colleghi, sono state le imprese a chiedercelo e noi le abbiamo ascoltate, come facciamo sempre, come il centrodestra fa sempre. L'occupazione ha avuto sensibili miglioramenti solo nel momento in cui il Governo di centrodestra ha iniziato a prendere i provvedimenti necessari per far fronte ai problemi delle imprese, primo fra tutti proprio la mancanza di manodopera legata alla distorsione operata dal reddito di cittadinanza, che non ha mai risolto il problema per il quale era stato creato, ossia aumentare l'occupazione e incentivare l'inserimento lavorativo dei percettori di reddito.
Solo l'impresa crea occupazione, amici miei. Solo grazie a un evidente cambio di passo, alla cancellazione del reddito di cittadinanza e agli interventi posti in essere dal Governo Meloni, come il taglio del cuneo fiscale, siamo riusciti ad abbassare il tasso di disoccupazione, che oggi è in continua e costante diminuzione, attestandosi al 7,3 per cento. Un livello di crescita occupazionale mai visto prima in tutti i settori, il che vuol dire più impresa e più Italia anche sui mercati internazionali.
Con questo decreto abbiamo poi prorogato anche per l'anno 2024 lo scudo penale per i medici, una misura adottata in piena pandemia e a seguito dei turni massacranti che il personale medico era costretto a svolgere e che è stato giusto prorogare, limitando ai soli casi di colpa grave la punibilità del personale sanitario nell'esercizio della professione. Abbiamo voluto rispondere così alla grave situazione di disagio che sta vivendo la categoria dei medici ospedalieri negli ultimi anni, che si aggrava di giorno in giorno. D'altronde, i numeri della fuga verso il privato e verso la pensione sono impressionanti e crescenti.
Proprio sulla sanità, signor Presidente, abbiamo sentito dire tante falsità, dentro e fuori quest'Aula. La verità è che, al contrario, abbiamo realizzato il più grande investimento in sanità nella storia della Repubblica italiana: 136 miliardi di euro (altro che tagli alla sanità pubblica). Basta dire che questo Governo ha applicato tagli orizzontali sulla sanità. I tagli, cari colleghi, 37 miliardi di euro in dieci anni, portano invece ben altri nomi e cognomi: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e non certo quello di Giorgia Meloni. Di queste risorse, tre miliardi sono serviti per i contratti dei medici e degli infermieri e due miliardi per abbattere i problemi più sentiti dai nostri cittadini, ossia le liste d'attesa. Questi sono i numeri che devono parlare, perché sulla sanità non è permesso dare false informazioni.
Vorrei peraltro ricordare in aggiunta che in questo provvedimento siamo riusciti a dare la possibilità ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori e di sostituire i medici di medicina generale per abbattere le code e a dare la possibilità alle aziende del Servizio sanitario nazionale di mantenere in servizio fino al 31 dicembre 2025, su base volontaria e oltre l'età pensionabile, dirigenti medici e sanitari. Sapete perché questa possibilità, questa facoltà? Perché in passato purtroppo sulle discipline sanitarie non è stata fatta alcuna programmazione, così come sui piani pandemici. Quindi ad oggi ci troviamo a far fronte a una carenza di personale lato sensu.
Abbiamo poi rifinanziato, anche su proposta del mio Gruppo parlamentare, con 10 milioni di euro per l'anno 2024 il fondo per i disturbi alimentari e l'anoressia, così da assicurare continuità all'assistenza e ai percorsi di cura per chi combatte contro anoressia, bulimia e altri disturbi dell'alimentazione. Abbiamo incrementato di due milioni il bonus psicologo e infine incrementato di 400.000 euro il fondo di assistenza per i bambini oncologici. Siamo intervenuti su un disagio sociale, un disagio dei giovani che incredibilmente era stato trascurato. Questa è una grande soddisfazione, perché a questo servirebbe la politica, a questo serve il Parlamento: a dare risposte ai bisognosi e ai più fragili. Un aiuto concreto e non inutili hashtag, com'eravamo abituati a leggere in passato, cioè sotto il vestito nulla.
Segnali importanti di attenzione, incoraggiamento e vicinanza li abbiamo anche voluti consegnare ai più giovani in ambito universitario, per la formazione e l'educazione, prevedendo un milione di euro per il 2024 a favore degli studenti meritevoli dei collegi accreditati. Sempre per i giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro abbiamo previsto agevolazioni per la stipula di mutui sull'acquisto della prima casa.
Allo stesso modo, ci inorgoglisce la proroga dei termini per la rottamazione delle cartelle, perché diversamente anche chi voleva pagare non sarebbe riuscito a farlo. Altrettanto giusta è stata la conferma del regime fiscale burocratico agevolato per il terzo settore, le associazioni di volontariato e le piccole società sportive; un aiuto concreto per le realtà sociali che si spendono quotidianamente per il prossimo e che, senza questo'ntervento, avrebbero seriamente rischiato il collasso.
Con riferimento invece al comparto sicurezza nel provvedimento assicuriamo un maggior tempo per le assunzioni, facendo slittare al 31 dicembre la possibilità di fare nuove assunzioni ordinarie e straordinarie all'interno del comparto delle Forze dell'ordine, perché riteniamo che la sicurezza sia il core business politico del centrodestra e che sia fondamentale per la gestione di un territorio e per la libertà, quella vera, dei nostri cittadini.
È fondamentale per un Paese civile e lo sa bene anche chi, come me, viene da un territorio storicamente culla del buen vivir, ma, purtroppo, oggi interessato da numerosi episodi di violenza e criminalità.
Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, vorrei ricordare brevemente anche le misure approntate a favore di un settore propulsivo per la crescita complessiva del Paese, cui dev'essere riconosciuto un ruolo fondamentale - o, meglio, strategico - come hanno messo in evidenza prima la pandemia e poi, in questi ultimi due anni, le guerre e le tensioni internazionali.
Mi riferisco al settore agricolo, strategico non solo perché legato alla produzione alimentare, ma perché legato al Governo del territorio e al mantenimento della biodiversità, come sanciremo anche in questo ramo del Parlamento con il riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio.
Sul tema dell'agricoltura, lasciatemi dire, colleghi, che anche qui sento sempre più critiche. Si può criticare tutto, certo; si può fare di più, certo. Però, rispetto a quello che voi definite intervento nato ex post, dopo la protesta degli agricoltori nei confronti del Governo italiano, vorrei ricordare che la cosiddetta protesta dei trattori era in gran parte rivolta a disposizioni europee.
Mai come con il ministro Lollobrigida c'è stata tanta dedizione per questo settore. Ad ogni modo, l'ascolto operato da questo Parlamento e dal Governo delle istanze del settore agricolo si è tradotto, tra l'altro, nella proroga, per gli anni 2024 e 2025, del regime di agevolazione Irpef dei redditi dominicali e agrari, introducendo solo alcuni limiti.
Abbiamo sentito le opposizioni parlare di dietrofront. Al contrario, noi abbiamo reso più giusto e più equo il precedente regime, con un sistema progressivo che esenta totalmente chi si trova maggiormente in difficoltà ed esclude, invece, chi non ne ha bisogno. Questa vuole essere la nostra bussola: curare gli interessi legittimi dei cittadini, dei lavoratori e delle categorie, quegli stessi cittadini, lavoratori e categorie dimenticati da anni dalla politica.
Grazie al Governo Meloni, invece, l'agricoltura è di nuovo al centro dell'economia, al centro dell'agenda politica, perché il made in Italy passa per il mondo agricolo, così come la ripresa economica passa per l'agricoltura.
Per tutti questi motivi, signor Presidente, dichiaro convintamente, a nome del Gruppo Civici d'Italia-Coraggio Italia-UDC-MAIE, il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Abbiamo infatti il dovere di lasciare alle future generazioni un Paese economicamente florido e stabile. Su questo, nessuna proroga. (Applausi).
FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, riprendo in parte i ragionamenti fatti da alcune mie colleghe, la senatrice Camusso prima e ora la senatrice Biancofiore, sulla necessità di un milleproroghe, che è una legge prettamente italiana. Il Governo dice di aver sbagliato e quindi emenda se stesso.
Mai come quest'anno, però, abbiamo atteso con grande gioia il milleproroghe, perché era evidente dalla legge di bilancio che di errori o dimenticanze ne erano stati fatti parecchi.
Partiamo da quello che siete riusciti a recuperare, come il fondo sui disturbi alimentari, che avevate inopinatamente tolto, rispetto a disturbi che invece sono aumentati in questi anni, soprattutto dopo la pandemia da Covid-19, o come il bonus psicologo.
Vengo anche al ragionamento della collega Biancofiore, partendo da un dato. Io veramente non riesco a capire la direzione economica, ma saranno limiti miei personali. È talmente chiara, invece, che dev'essere dovuto veramente soltanto a un mio limite personale il non capire quale sia la bussola economica di questo Governo.
Quando vi siete insediati, avete scritto, nero su bianco, che apprezzate chi produce ricchezza e chi lavora, le imprese e i lavoratori, e che avreste tolto le risorse a un modo parassitario di intendere l'economia, valutando quel sistema come il reddito di cittadinanza, ossia persone che stavano sedute sul divano a percepire un reddito dallo Stato.
Fin qui il discorso poteva avere una sua logica - si premia l'imprenditoria e si toglie ai sussidi - salvo poi fare misure che non corrispondono a quanto detto in premessa. Mai come col ministro Lollobrigida il mondo agricolo è stato protetto: e meno male, perché prima gli avete tolto l'Irpef e poi avete ridimensionato le assicurazioni, secondo quanto previsto dalla nuova PAC. Le assicurazioni sono state ridimensionate al 40 per cento e vengono chieste anche per il 2023, quando erano al 70 per cento. Noi abbiamo presentato un emendamento, che riportava la condicio sine qua non, che ovviamente è stato respinto. Anche qui, la rassicurazione che questo decreto avrebbe visto finalmente due letture complete, Camera e Senato, è un'altra promessa evaporata.
Ci viene allora da chiedere perché l'Irpef non è tornato alle sue dimensioni originarie e perché le assicurazioni non vengono date, nel momento in cui abbiamo un altro ministro, il ministro Musumeci, che dice nelle interviste, ma anche nel chiacchiericcio con i colleghi, che lo Stato non riesce più a dare copertura alle grandi tragedie che avvengono con i cambiamenti climatici in atto e che quindi, quando vi sono le alluvioni, lo Stato non può più risarcire al 100 per cento, e dunque che i cittadini si devono mettere nelle condizioni di fare le assicurazioni. E nel mondo più sensibile, quello agricolo, che è ancora più sottoposto a siccità, alluvioni e cambiamenti climatici, voi le togliete e le ridimensionate: veramente una follia senza senso.
Sicuramente i trattori sono scesi in campo per una visione europea green che non ha avuto un seguito anche dal punto di vista dei risultati ambientali, diciamo però a tutti che senza i sussidi agricoli europei l'agricoltura europea non riuscirebbe a reggere la concorrenza dei Paesi stranieri (Applausi), perché è giusto anche dire che grazie ai soldi provenienti dall'Europa sul mondo agricolo, il mondo agricolo riesce a sopravvivere. Basta però utilizzarli bene, signor Presidente, non com'è stato fatto con la PAC e il ministro Lollobrigida.
Torniamo a quello che manca, data anche l'interlocuzione avuta in dibattiti e convegni pubblici a cui - ringrazio chi mi invita - vengo invitata. Io mi aspettavo due importanti articoli di legge provenienti direttamente dal Governo, o quantomeno dai colleghi della maggioranza, per quanto riguarda il rinvio della messa a gara nel mondo idroelettrico e il rinvio del libero mercato sul mondo gas ed elettricità, perché in tutti i convegni la maggioranza, in modo netto, diceva che avrebbe pensato lei ai danni di una certa sinistra da salotto. Poi osservo che gli emendamenti li hanno presentati tutti quelli di centrosinistra e tutti quelli di centrodestra se ne sono dimenticati, perché evidentemente poi, quando si governa, il salotto cambia e chi prima era in salotto forse scende in piazza e chi prima era in piazza si innamora del salotto.
L'idroelettrico: noi siamo l'unico Paese ad aver messo a gara due beni, l'acqua e l'energia, e l'abbiamo fatto su input di un partito che faceva parte del Governo Draghi e fa parte di questa maggioranza, cioè la Lega. Poi ci si è accorti che non tutto funzionava, che le gare che sono state messe in atto non stanno avendo i vincitori sperati o quantomeno stanno andando a vuoto. Si comincia ad avere l'ansia che fondi stranieri possano partecipare alle gare italiane e acquistare l'energia e l'acqua (Applausi). È veramente un unicum, perché la Francia ha prorogato le proprie concessioni, la Spagna idem, la Norvegia idem, il Portogallo idem. L'unica Nazione che si è sentita di liberalizzare tutto è l'Italia.
Veniamo invece al mercato libero dell'energia. Chi di noi non riceve in questi giorni una telefonata alzi la mano. Io ho trovato l'escamotage perché la telefonata duri pochi secondi: dico che mi occupo dell'argomento e misteriosamente la comunicazione finisce. Al netto di quello che posso escogitare io per evitare di essere disturbata, il tema era questo: inserimmo noi nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017 l'apertura al libero mercato, figuriamoci se non siamo per il libero mercato. Il tema è che dovevano essere introdotti degli elementi preliminari per rendere il libero mercato libero - scusate il gioco di parole - da eventuali imbroglioni, cioè fare un elenco dei venditori reale e non quello che c'è attualmente, che è straordinariamente enorme rispetto a chi si occupa della materia in modo serio.
Così, se io non fossi pronto a rispondere ai grandi fornitori che mi chiamano, dicendo loro di mandarmi una mail per valutare la loro offerta, c'è il rischio che l'anziano che vede offerto molto meno rispetto a quanto paga, non capisca che può ancora rimanere nel mercato tutelato e magari accetti una proposta telefonica tutt'altro che trasparente, ma anzi spesso truffaldina.
Bastava solamente dare un po' di tempo - sei mesi, non un tempo infinito - per fare un controllo vero sull'albo dei venditori e dare un'informazione vera ai cittadini, anche utilizzando la Rai, che viene utilizzata per tutto tranne che per dare informazioni ai cittadini.
Non abbiamo mai chiesto che ritornasse la tutela per tutti, ma che ci fosse per i fragili una tutela vera. Per i fragili veri però, anche per le persone che magari in maniera assolutamente distratta rispondono a una telefonata, pensando che sia il fidanzato e invece no, è il venditore che ti vuole truffare. Forse un minimo di controllo in più sarebbe stato opportuno.
Arriviamo ora all'ultima chicca. Capisco che non volete bene alle imprese né agli agricoltori, avete tolto il reddito cittadinanza perché era da fannulloni. Da sempre voi dite che avete la Patria, Dio e la fede e la comunità. No, anche su Dio avete cominciato ad avere dei tentennamenti perché avete obbligato suore e preti extra-UE a iscriversi al Servizio sanitario nazionale, che prima costava loro 300 euro, mentre adesso gliene costa 2.000. Quindi cominciate a fare cassa anche nel mondo della fede cassa. Non sarebbe forse più opportuno tornare a come era prima di questo accanimento anche nei confronti di chi non soltanto dà la parola di Dio nel nostro Paese, ma si occupa anche degli ultimi e dei deboli, facendo spesso carità e occupandosi delle persone più bisognose al posto dello Stato, che invece se ne dimentica? (Applausi).
Per tutti questi motivi, a prescindere dal fatto che avete posto la questione di fiducia e noi non daremo mai la fiducia a questo Governo, per i contenuti che sono previsti e per tutto quello che manca in maniera vera e profonda, che sarebbe invece servito al nostro Paese, noi esprimeremo un voto convintamente contrario sul provvedimento, con la speranza che effettivamente ci sia un ravvedimento da un punto di vista della direzione in cui vogliamo portare il Paese. Fino ad ora avete vissuto dei soldi del PNRR che sono arrivati dal Governo Draghi, domani, che dovrete finalmente fare qualcosa voi, non vediamo una chiara luce su dove volete portare il Paese. Capiamo invece che avete invece sempre qualcuno da accontentare, che non è mai però la generalità delle persone quanto proprio delle persone talmente puntuali da avere nomi e cognomi. (Applausi).
DAMIANI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAMIANI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, il decreto milleproroghe sconta, come sempre, nell'immaginario collettivo anche una certa diffidenza dell'opinione pubblica. Immaginiamo sempre infatti che esso rinvia dei provvedimenti o delle norme che non hanno raggiunto degli scopi e degli obiettivi.
Approviamo oggi in seconda lettura il provvedimento in Senato. Apro anch'io una parentesi, Presidente, perché oramai è diventata consuetudine ed abitudine approvare i provvedimenti in una sola Camera. Noi siamo il Parlamento; ribadisco questa forma. Il fatto di riuscire a fare anche le doppie letture sarebbe importante. Il provvedimento al nostro esame oggi non soltanto sconta questo passaggio, ma guarda anche a dei tratti, delle linee politiche e degli obiettivi che il nostro Gruppo parlamentare Forza Italia e il centrodestra si sono dati politicamente come obiettivi nell'arco della legislatura. Parlo quindi di semplificazione e nel decreto milleproroghe noi troviamo delle norme che riguardano le semplificazioni. Parlo di modernizzazione e di sostegno alle imprese e noi nel decreto milleproroghe troviamo delle norme in linea con la modernizzazione e il sostegno alle imprese di settori importanti del nostro Paese.
Si tratta di un decreto-legge milleproroghe che, in un momento anche particolare che stiamo vivendo da un punto di vista congiunturale, guarda anche alle necessità del momento. In queste settimane abbiamo anche vissuto delle situazioni di crisi di alcuni settori, delle situazioni di difficoltà che hanno portato gli agricoltori in piazza, quindi abbiamo trovato oggi il veicolo e il provvedimento giusto per approvare delle norme che vadano nella direzione dell'agricoltura. Abbiamo delle difficoltà nella sanità e oggi noi abbiamo individuato il provvedimento per trovare un veicolo all'interno del quale inserire delle norme che riguardano la sanità. Tale provvedimento quindi non rinvia solamente, così come immagina oggi la gente fuori dal Parlamento, ma ha visto anche quella che è la situazione reale, con delle emergenze che sono scoppiate in queste settimane nel Paese e le ha affrontate. Ecco perché è un Governo che interviene in maniera puntuale quando scoppiano dei problemi all'interno del Paese.
Siamo dunque pienamente d'accordo con questo provvedimento, perché tratta delle proposte che abbiamo sempre portato avanti come Forza Italia in tutti questi mesi. Queste norme oggi abbracciano anche tutta una serie di settori strategici e toccano diversi temi: dalla pubblica amministrazione alla scuola, all'università, alla ricerca, alla cultura, alla difesa, alle infrastrutture.
Qualche tema voglio affrontarlo perché, come dicevo, sono dei punti fondamentali anche del nostro programma di governo. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione e gli enti territoriali, ci sono una serie di norme per sbloccare oggi e prorogare anche una serie di assunzioni con le difficoltà che ci sono nelle amministrazioni. Il Corpo dei vigili del fuoco è molto importante ed abbiamo visto anche in queste ore come intervengono sempre nelle situazioni di grave emergenza del Paese: abbiamo dunque previsto tutta una serie di assunzioni in tale ambito. Per quanto riguarda le Forze di polizia, Vigili del fuoco e Polizia municipale, che operano sempre alacremente a favore dei nostri cittadini, prevediamo delle risorse per pagare le loro prestazioni straordinarie, che purtroppo tante volte gli enti di appartenenza non sono in grado di corrispondere, nonostante lo sforzo che il personale delle Forze di polizia, al quale va veramente la nostra gratitudine (Applausi), svolge quotidianamente in difesa e a supporto dei nostri cittadini.
Quanto agli enti locali, abbiamo delle possibilità per una serie di enti - e sono tantissimi nel nostro Paese - che oggi vivono condizioni anche di pre-dissesto finanziario e che quindi non possono affrontare determinate spese. Diamo loro la possibilità di sospendere anche la quota capitale dei mutui per poter pagare tutta una serie di spese che oggi hanno visto anche una serie di aumenti, soprattutto nel campo dell'energia.
Arrivo al comparto della salute, che è uno dei temi fondamentali in questo momento nel nostro Paese: anche in questo caso c'è tutta una serie di possibilità. C'è carenza del personale, quindi cosa possiamo fare? Possiamo oggi finalmente assumere a tempo determinato anche dei professionisti, dei lavoratori autonomi, che possono dare una mano alla sanità pubblica, come anche abbiamo previsto l'innalzamento a settantadue anni dell'età pensionabile. Ne avevamo parlato anche in occasione della manovra finanziaria, ma poi la norma non era stata approvata, poiché non aveva trovato il consenso in quel momento. Oggi con il decreto-legge milleproroghe diamo questa possibilità di continuare a far lavorare del personale che ha già alta specializzazione all'interno delle strutture pubbliche.
C'è anche il discorso dello scudo penale, soprattutto per chi causa morte o lesioni personali in situazioni di carenze di personale sanitario. Si tratta di una norma che ha visto protagonista Forza Italia anche nei mesi e negli anni passati, soprattutto nella scorsa legislatura. Ci teneva tanto il presidente Silvio Berlusconi e noi oggi la portiamo all'interno di questo provvedimento.
Finalmente abbiamo rifinanziato - ecco perché il milleproroghe non tratta soltanto norme di proroga - una serie di fondi come quello sui disturbi alimentari e quello sul bonus psicologo, tanto caro a Forza Italia. Lo abbiamo voluto nella manovra finanziaria anche grazie all'impegno della vice presidente del Senato Ronzulli. Abbiamo sostenuto fortemente tali misure per dare risorse in un momento particolare per la nostra società.
Anche su scuola e università sono previste norme di deroga al dimensionamento scolastico, anche perché purtroppo oggi ci sono dei fenomeni di spopolamento di determinate scuole. Tuttavia, poiché in tante città del nostro Paese la scuolarappresenta un baluardo culturale, l'istituzione, sono previste norme che derogano anche alla rete scolastica e al dimensionamento. Si proroga al 31 luglio la possibilità per alcune università di conferire assegni di ricerca.
Sulla cultura ci sono dei contributi per la conversione in digitale di archivi multimediali; si danno dei contributi alle imprese radiofoniche private e soprattutto erano previsti dei tagli all'editoria (un settore a noi tanto caro), ma noi li spostiamo dal 2025 al 2027, quindi salviamo ancora una volta il comparto.
Su infrastrutture e trasporti, i porti stanno vivendo delle difficoltà a causa della crisi nel mar Rosso, quindi il provvedimento reca risorse in più per favorire chi lavora nelle strutture portuali. Sull'ambiente, vengono prorogate norme di semplificazione per l'installazione di pannelli e di impianti fotovoltaici.
L'agricoltura, come abbiamo detto, è uno dei temi importanti in questo momento, perché nel nostro Paese si sono determinate delle proteste per alcune situazioni. Vorrei ribadire, anche se il tema è di dominio pubblico - lo sanno tutti, siamo tutti esperti in quest'Aula -, che la competenza sulla materia agricola è in particolar modo europea; nonostante questo, non ci siamo sottratti alla nostra responsabilità di Governo, quindi abbiamo approvato norme, citate prima da altri colleghi, che riguardano soprattutto l'Irpef e una serie di misure che agevolano anche i nostri lavoratori nell'agricoltura. In questo modo abbiamo scongiurato tutta una serie di misure dannose per un settore strategico per il nostro Paese.
Arriviamo poi alla materia fiscale, che abbiamo già toccato in altri provvedimenti. Abbiamo la cosiddetta rottamazione-quater, che viene prorogata insieme alle scadenze. Vorrei ricordare che nei mesi passati in quest'Aula c'è stata una battaglia: molti hanno pensato e gridato al condono, quando invece oggi noi ancora una volta andiamo incontro alle difficoltà degli italiani e delle nostre imprese, quindi ancora una volta lottiamo e diamo la possibilità di pagare (perché la gente vuole farlo), ma in un momento delicato come questo dobbiamo dare anche la possibilità di splittare i pagamenti. Sono poi previste norme sull'IVA del terzo settore, per le quali anche il nostro Gruppo parlamentare alla Camera si è battuto molto. È importante anche questo perché il regime dell'esenzione dell'IVA per le imprese del terzo settore slitta al prossimo 1° luglio.
Vi sono poi norme importanti per le piccole società sportive. A questo proposito mi auguro veramente che non ci sia polemica come al solito, perché in questo caso diamo veramente alle società sportive la possibilità di usufruire di una serie di aiuti e sostegni perché lo sport delle società minori è fondamentale anche per la crescita e la cultura del nostro Paese.
Si tratta, quindi, di tanti provvedimenti, tante misure che non vanno solo nella direzione di spostare più in là una norma o una legge, ma che cercano anche di sostenere e di aiutare il Paese in un momento di difficoltà. Per questo il voto del Gruppo parlamentare Forza Italia sarà favorevole. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Pietro Paleocapa» di Bergamo, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1027
e della questione di fiducia (ore 16,53)
PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRRO (M5S). Signor Presidente, quando ascolto i colleghi di maggioranza mi sembra sempre che abbiamo davanti a noi i provvedimenti perfetti per un Paese perfetto e che niente potrebbe andare meglio di così. D'altronde, nel provvedimento in esame avete solo dovuto mettere la toppa ai buchi che avevate fatto voi, perché siete stati voi a dicembre ad esservi dimenticati di rifinanziare il fondo per i disturbi del comportamento alimentare in legge di bilancio; poi avete notato che la questione ha sollevato molte critiche, vista l'importanza del tema e l'attenzione che dite di avere verso i giovani, verso le nuove generazioni, verso la salute, che vi siete accorti di aver fatto un errore madornale e siete corsi ai ripari. (Applausi).
Idem per quanto riguarda le misure a sostegno degli agricoltori: l'Irpef agevolata, la cancellazione parziale - e ricordiamo parziale - dell'Irpef agli agricoltori. Anche in questo caso siete stati voi a eliminare l'agevolazione in legge di bilancio. (Applausi). Fate pace con voi stessi! La mattina smontate quello che avete costruito la sera. Siete dei novelli Penelope, direi. Ci piacerebbe sapere davvero quale Ulisse aspettiate.
Gli interventi che servono al Paese, in realtà, in questo provvedimento, come al solito, non ci sono. Opzione donna non pervenuta: ma non eravate quelli a favore della genitorialità, della natalità, degli incentivi alla famiglia? Non ce n'è ombra. Lo stesso discorso vale per lo smart working per i genitori di ragazzi under quattordici e per i fragili: dov'è la proroga? Non c'è. Non pervenuta neanche questa! Cosa diciamo ai genitori che hanno difficoltà nell'accudire i figli? Licenziatevi, soprattutto le mamme, e quindi addio anche pari opportunità, esattamente come risulta oggi dal rapporto Censis. Complimenti di nuovo! (Applausi).
Prima sentivo il collega Damiani parlare di misure per l'ambiente: ciò che è certo è che le bonifiche e la salute dei cittadini ancora una volta non vi stanno a cuore. Se continuiamo a prorogare i termini entro cui portare a termine le bonifiche dei siti inquinati, vuol dire che le stesse non avranno mai luogo e addio alla salute e alla tutela dell'ambiente! (Applausi).
Non si capisce esattamente chi volete favorire. Anzi no, secondo me si capisce benissimo, perché in questo provvedimento c'è lo scudo erariale. Quindi, insieme all'abolizione del controllo concomitante della Corte dei conti sui fondi del PNRR e all'abolizione dell'abuso d'ufficio, avete creato il perfetto mix esplosivo e dimostrate ancora una volta di voler trattare con i guanti di velluto chi commette reati e mette in atto condotte scorrette nei confronti della pubblica amministrazione; per i comitati d'affari, per quei dipendenti pubblici infedeli che tramano alle spalle dello Stato, dimenticandovi che lo Stato siamo tutti noi, anche voi. E, se fregate lo Stato, state fregando voi stessi, oltre a tutti i cittadini italiani. (Applausi).
Tutto questo, ovviamente, mentre dagli apparati pubblici transitano i miliardi del PNRR. Quindi, la realtà è che, come al solito, volete far partecipare gli amichetti, familiari, congiunti o chi vi pare alla spartizione della torta senza controllo del controllore, così potete fare tutto quello che volete, e dirottare e distorcere le risorse su quello che volete voi. Le solite storie!
Allo stesso modo, favoriamo sempre gli amici con il no alla proroga della tassazione sugli extraprofitti. Vuoi mai tassare di più le banche che stanno facendo soldi anche a scapito dei cittadini italiani? Se andate a guardare gli interessi attivi che le banche danno - ora che sono più alti i tassi - sui depositi dei cittadini, sono saliti di pochissimo, quando, venti o trent'anni fa, con gli stessi tassi di interesse di oggi, gli interessi attivi per i cittadini che hanno i loro soldi in deposito erano tre volte tanto. La differenza - secondo voi - nelle tasche di chi è finita? Non dei cittadini italiani, che si vedono anche tagliare la possibilità di accedere al credito quando ne hanno bisogno, perché c'è stata una contrazione nell'erogazione del credito. Ma allora chi state favorendo veramente? Che progetto di Paese avete in mente? Ma, soprattutto, che favole raccontate continuamente ai cittadini italiani? Di favole dobbiamo parlare, infatti, signor Presidente. Se andiamo a guardare, per esempio, il fact-checking di «Pagella Politica», su 182 dichiarazioni che ha reso nel 2023 la presidente Meloni, i dati risultano piuttosto sconfortanti. So che non vi piace parlare di dati, ma, purtroppo, sono abituata a farlo. Infatti, 70 di quelle 182 dichiarazioni sono poco o per nulla attendibili, ossia, menzogne dichiarate ai quattro venti dalla Presidente del Consiglio. (Applausi).
E abbiamo tutti ben presente quando in quest'Aula sventolava un fax con una data, che non era quella che diceva (Applausi), dichiarando che il presidente Conte aveva approvato il MES - cosa che oltretutto non aveva mai fatto - con il favore delle tenebre. Qua l'unica che lavora con il favore delle tenebre forse è la presidente Meloni, che racconta frottole agli italiani, come dice questo fact-checking. Infatti, poi, altre 53 di quelle dichiarazioni erano imprecise: il che vuol dire che non corrispondevano appieno a verità. Il totale fa 67 per cento: quindi due terzi delle volte la Meloni non dice la verità agli italiani. Solo 59 affermazioni erano attendibili, il 32 per cento, un terzo; a scuola la bocceremmo con risultati del genere. (Applausi).
Queste cose le vediamo continuamente. Anche ieri abbiamo sentito delle affermazioni fantasiose sul superbonus in quest'Aula. Chi ascolta fuori le prende per vere. Ma i dati macroeconomici dei risultati del superbonus, quando li portiamo in Aula, sono completamente diversi dalle frottole che raccontate voi. Eppure, voi continuate a raccontarle a reti congiunte. Solo che non dite mai le fonti delle corbellerie che raccontate agli italiani.
Anche oggi sentivo una collega dire che la crescita, lo sviluppo e l'occupazione le fanno le imprese. Sì, ma non le fanno solo loro. Lo Stato contribuisce in larga parte alla crescita, tant'è che per esempio - non per tornare sempre sul superbonus - che fece quasi un milione di posti di lavoro (Applausi), 12 per cento del PIL e una riduzione del debito pubblico più o meno uguale, oltre il 10 per cento; riduzione del debito pubblico che voi non sapete come affrontare. La verità è che con tutti questi provvedimenti fumosi, come quelli che citava prima sui premi per l'arte culinaria la collega Naturale, buttate fumo negli occhi degli italiani. Non sapete da che parte iniziare per governare il Paese e per farlo crescere davvero.
Ma li avete sentiti i dati sulla crescita? Scesa l'ipotesi per il 2024 allo 0,7 per cento, con tanto di dichiarazioni che dicono che buona parte di questo disastro di micro-crescita sotto la media europea che ci sarà nel Paese è ancora dovuto all'effetto di trascinamento del superbonus. Quindi, quello che potete fare lo state facendo vivendo di rendita su quello che ha fatto il Governo Conte 2. (Applausi). E invece di dirci grazie ogni santo giorno, anche per i 209 miliardi del PNRR, continuate a puntare il dito contro di noi per nascondere la vostra incapacità.
La verità è che non sapete cosa fare. Il PIL è allo zero virgola e il debito è in aumento; nei prossimi mesi sarete costretti a una manovra correttiva per mettere argini al debito pubblico e continuerete a dire che è colpa nostra, invece che della vostra incapacità, quando governate da oltre un anno e mezzo e non avete fatto niente. Vivete solo di rendita. (Applausi).
Svendita delle partecipate, calo della produzione industriale, marcia indietro sulla tassazione degli extra-profitti, contrazione del credito ai privati, tagli sugli investimenti al Sud, definanziamento della sanità, rete delle telecomunicazioni svenduta a fondi esteri, approvazione di un patto di stabilità che ci incatena mani e piedi e pone delle condizioni sul futuro del Paese: direi che di disastri ne avete già fatti abbastanza e il giorno in cui andrete a casa sarà una grande festa per il Paese. (Applausi).
BERGESIO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGESIO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, mi spiace intervenire dopo questa lezione magistrale. (Applausi). Io sarò molto più pratico, anche perché in politica si parla di cose che si fanno, si lavora per il bene dei cittadini e non si fanno solo dei proclami o il libro dei sogni, che non serve a nulla.
Oggi intanto è una giornata importante. Lei lo sa, Presidente, perché è firmatario con me del disegno di legge che è stato approvato in sede deliberante in Commissione attività produttive del Senato per l'istituzione della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Questa è una giornata storica. (Applausi). Con questa norma riconosciamo per legge il ruolo sociale dell'agricoltore: una figura con una funzione fondamentale per proteggere il paesaggio e l'ambiente e contrastare lo spopolamento.
Il provvedimento sostiene, poi, dei progetti importanti, coinvolgendo anche le amministrazioni regionali e locali per realizzare opere di manutenzione e protezione del paesaggio agrario.
La legge istituisce, inoltre, la Giornata nazionale dell'agricoltura, che andrà divulgata anche a livello scolastico; perciò, è un intervento formativo importante. È stato istituito, per i nostri agricoltori, i nostri umili contadini, il premio al merito De agri cultura. Oggi noi stiamo attribuendo agli agricoltori, che giustamente hanno anche protestato per essere riconosciuti come parte integrante della difesa dell'ambiente, il ruolo nei fatti da loro svolto nella società. La Lega e questa maggioranza di Governo, questo centrodestra, saranno sempre dalla vostra parte, cari agricoltori italiani. (Applausi).
Questa approvazione è avvenuta grazie al prezioso lavoro - lo voglio dire in quest'Aula - della 9ª Commissione del Senato. Ringrazio il presidente De Carlo per la grande disponibilità, tutti i commissari che hanno partecipato ai lavori. Ringrazio naturalmente gli uffici legislativi, che si sono impegnati. Ringrazio il Ministro dell'agricoltura, perché, con l'appoggio fondamentale del Ministero dell'agricoltura e del ministro Lollobrigida, siamo riusciti a mandare avanti il provvedimento in modo molto dinamico e veloce.
Infine, ultime, ma non per importanza, io vorrei ringraziare le associazioni sindacali, le associazioni di categoria, quelle di rappresentanza degli agricoltori, che, nei mesi scorsi, ci hanno dato i suggerimenti e ci hanno proposto gli emendamenti. Alla fine, abbiamo approvato un testo che è stato condiviso da tutti e questo è importante.
Il decreto che noi oggi siamo qui chiamati a votare interviene su molti temi, sui quali da sempre si concentrano l'attenzione e l'impegno, anche della Lega e soprattutto di questo Governo. Dagli enti locali all'agricoltura, al tema dell'energia, alle imprese e al lavoro, grazie all'azione decisa del Governo e del Parlamento si interviene con proroghe che rispondono alle esigenze di enti, di associazioni, di categorie, di aziende, ma soprattutto di famiglie, di giovani, di anziani, di italiani veri.
La nostra agricoltura, poi, ha bisogno, oggi più che mai, di un sostegno concreto. Le nostre aziende, purtroppo, sono alle prese con i rincari che si ripercuotono in ogni settore, ma soprattutto sono alle prese con le euro follie verdi, messe in campo quotidianamente nei mesi scorsi. Oggi un po' questa situazione si è frenata, grazie a tutto il subbuglio che le scelte politiche dell'Unione europea sono riuscite a costruire.
Noi, come Governo e anche come Gruppo Lega, in questo Parlamento ci stiamo impegnando con fatica a disinnescare tale subbuglio. Mi riferisco, ad esempio, al Nutriscore, alla carne sintetica: due delle sfide più pressanti, che sembravano fatte apposta per danneggiare i produttori italiani e la qualità delle nostre produzioni e per togliere valore alla nostra sicurezza alimentare, valore inestimabile per tutti i consumatori italiani e non solo.
Non dimentichiamo che proprio la diversità delle regole in materia di sicurezza alimentare e tutela delle risorse naturali è alla base della contrarietà ad accordi commerciali come il CETA o come il Mercosur che, se approvati, rischierebbero di mettere in ginocchio non solo l'agricoltura, ma anche una fetta importantissima del prodotto interno lordo del nostro Paese.
In Italia, poi, grazie al Governo e all'azione del Ministero dell'agricoltura, con i quattro decreti interministeriali in materia di insetti, la commercializzazione di questi ultimi e dei derivati può avvenire solo a determinate condizioni. Siamo riusciti a disinnescare una pericolosa concorrenza, in termini di proteine, per quella che è la nostra carne naturale, la più amata al mondo, quella prodotta dai nostri contadini, dai nostri allevatori.
Sulla dichiarazione di origine in etichetta abbiamo congelato il nuovo regolamento europeo sull'etichettatura armonizzata, che aveva l'obiettivo di spazzare via l'obbligo di dichiarare l'origine sulle etichette dei prodotti. Questo sarebbe stato dannosissimo. È stata emendata anche la riforma delle indicazioni geografiche, quella che mirava a estendere anche ai prodotti di industria e artigianato la certificazione IGP, che per noi è fondamentale per la tutela dei prodotti che derivano dall'agricoltura e, soprattutto, della prima parte della dieta mediterranea.
Importante è stato un risultato cruciale che abbiamo raggiunto, dovuto all'impegno di tutti, che è stato quello di stoppare quella direttiva farneticante che imponeva la riduzione degli agrofarmaci, mirando a ridurne del 50 per cento l'utilizzo.
Non dimentichiamoci che l'agrofarmaco è una cura della pianta, non un danno dell'uomo; se noi curiamo la pianta, curiamo anche il frutto, il prodotto sano e salubre che viene poi immesso in mercato. Allora, l'aver stoppato questa direttiva è stato fondamentale perché già in Italia - e il nostro Paese è all'avanguardia a livello europeo - negli ultimi tre anni l'utilizzo degli agrofarmaci, senza alcuna imposizione, è sceso quasi del 20 per cento. Oggi, se fosse attuata la norma europea, avremmo ridotto le produzioni fino al 70 per cento e sarebbe stato gravissimo.
Anche sul rinvio dei terreni a riposo, ricordo in quest'Aula a tutti noi, ma anche a quelli che avranno la possibilità di ascoltarci, che il 4 per cento di terreni agricoli messi a riposo era un danno enorme.
Gli allevamenti sono stati esclusi dalla direttiva delle emissioni industriali e lo abbiamo fatto - lo voglio dire oggi - per salvaguardare un settore fondamentale. Noi oggi leggiamo a caratteri cubitali che l'inquinamento nella Pianura Padana sarebbe dovuto, dopo il settore industriale, al settore dell'allevamento, ma non è così. Il rilievo dei dati ISPRA contraddice questo dato. L'allevamento e l'agricoltura nel nostro Paese inquinano al massimo fino a un 6 per cento. Se parliamo di trasporti o di altre realtà, arriviamo fino al 25 per cento. Perciò, l'aver escluso dalla direttiva industriale gli allevamenti ci permette di salvaguardare un altro aspetto fondamentale.
Questo decreto contiene poi un aspetto fondamentale - com'è stato detto prima dai colleghi - che non minimizzerei: il fatto di aver prorogato quella che era l'esenzione Irpef per l'agricoltura, coinvolgendo quasi il 90 per cento delle aziende agricole, vuol dire togliere un balzello ancora per un anno - e poi vedremo se ci saranno le risorse per dare continuità - per le aziende già in difficoltà. Si sono recuperati, dopo una legge di bilancio complicatissima, oltre 220 milioni di euro sul 2024. E credo di dover ringraziare, a nome di questo Parlamento, il ministro Giorgetti per il grandissimo sforzo che ha fatto, riuscendo tra le pieghe del bilancio a recuperare queste risorse. (Applausi). È merito del Governo che ha fatto la scelta; merito della maggioranza, ma merito anche del sostegno di tutti i Gruppi parlamentari intervenuti, e questo è positivo.
Per quanto riguarda l'aspetto relativo al rifinanziamento, viene rifinanziato il Fondo per la lotta ai disturbi alimentari per il 2024 con circa 10 milioni di euro. Sono stati anche riaperti i termini per la rottamazione-quater: si potranno pagare entro il 15 marzo le prime due rate scadute. Diamo una mano anche a quelli che sono in difficoltà, che hanno avuto dei problemi e questo è positivo.
Poi anche quest'anno è stata prevista in via sperimentale - lo voglio dire a tutti i nostri amministratori locali, anche dei piccoli Comuni, e a tutti i sindaci - la possibilità di dotare la Polizia locale del taser. È una misura che implementa la sicurezza, soprattutto delle Forze dell'ordine locali, per fare prevenzione sul territorio; avere a disposizione un dispositivo dà una mano per frenare soprattutto quegli episodi di violenza che accadono all'interno dei nostri Comuni, dove magari non sono presenti tutte le Forze di polizia, e dove la Polizia locale svolge un'attività essenziale.
Vi sono poi la proroga delle agevolazioni per i mutui under 36 e le semplificazioni fiscali per il terzo settore, com'è già stato detto in precedenza. In generale, nel decreto sono presenti interventi di buon senso, di grande attenzione ai cittadini e alle famiglie, per il lavoro, per le nostre imprese, ma anche per i lavoratori dipendenti.
Credo che chi siede in quest'Aula sia chiamato a lavorare ogni giorno per il bene del Paese e questo comporta anche ogni tanto dire dei no. C'è tutto quello che avremmo voluto? No, però ci sono le cose essenziali, fondamentali che oggi servono. Dobbiamo avere il coraggio di dire di no - come abbiamo fatto - a molte misure che ci vuole imporre l'Unione europea, perché non possono funzionare per il bene degli italiani. Quello che finalmente oggi sta facendo il Governo è un'azione importante. Questo provvedimento lo denota e dà un segnale di attenzione doveroso e fondamentale a tutto il Paese. Il voto del nostro Gruppo Lega-Salvini Premier sarà quindi favorevole a questo provvedimento. (Applausi).
PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, prima di tutto io avverto l'esigenza - come sempre faccio quando siamo di fronte ad un esempio della patologia del monocameralismo alternato - di denunciare l'umiliazione del Parlamento a cui stiamo assistendo anche in questo caso. Noi non stiamo esaminando il decreto milleproroghe, ma abbiamo fatto una caricatura di un esame. Non abbiamo fatto in tempo ad approfondire praticamente nulla di questo provvedimento, essendo stato il Senato espropriato della possibilità di apportare qualsiasi modifica. Tutto ciò non sembra suscitare in nessuno dei colleghi della maggioranza lo sconcerto che invece dovrebbe suscitare. E devo dire che, quando in Commissione ho chiesto al Presidente di mettere all'ordine del giorno rapidamente la trattazione dei disegni di legge costituzionali che mirano a risolvere tale problema, ho ricevuto una risposta imbarazzata o meglio non c'è stata risposta alcuna. Credo invece che il Senato dovrebbe dare in primo luogo questa risposta, discutendo rapidamente di come mettere fine allo scandalo del monocameralismo alternato e di una Camera che regolarmente, a turno, viene completamente umiliata e subisce la confisca del potere di esame della legge di conversione di un decreto-legge. Non dobbiamo abituarci né rassegnarci a questo.
Credo quindi si debbano fare alcune considerazioni basilari sul piano dei contenuti del provvedimento. La prima è che il provvedimento mette in gioco 400 milioni di euro di risorse pubbliche, che non sono pochi soldi, facendolo in maniera maldestra, senza che ci sia in campo alcun disegno organico di sviluppo del Paese. Si procede in maniera frammentaria, confusa e strumentale.
Ci sono alcune misure che sono oggettivamente gravi, perché onestamente possono essere equiparate a delle mancette, se non a delle marchette, che servono soltanto a compiacere qualche gruppetto di interesse che si presume possa portare altro consenso a questa maggioranza. (Applausi). Come altro possiamo definire la decisione - credo abbastanza sconcertante - di prorogare i termini per il pagamento delle multe comminate a chi non ha rispettato l'obbligo di vaccinazione? C'era bisogno nel milleproroghe di fare una marchetta ai no vax? (Applausi). Credo che non ci fosse alcun bisogno di farlo e penso purtroppo che questo milleproroghe passerà alla storia - o, chissà, alla cronaca - soprattutto come il provvedimento che fa le marchette ai no vax. Brutta storia questa. Brutta, brutta storia.
È altresì una brutta storia la riapertura dei termini per la rottamazione quater delle cartelle fiscali: un regalo agli evasori e a chi non ha rispettato le regole. (Applausi). Come sono marchette i nuovi condoni e i nuovi ravvedimenti speciali.
Insomma la filosofia che ispira il Governo, anche nel milleproroghe, pare volta ad essere mansueti e compiacenti con i forti e con gli scorretti; bellicosi e aggressivi con i cittadini deboli e corretti. (Applausi). Questo non va bene, tanto più che - è la cosa che anche da toscano mi scandalizza - mentre si facevano questi regali fiscali ai cittadini scorretti, si è bocciata la proposta del PD di allungare i termini per il pagamento delle tasse da parte dei cittadini e delle imprese colpiti dall'alluvione in Toscana del novembre 2022. (Applausi). Per questo si dovrebbe provare anche molta vergogna, ma non vedo segni di vergogna all'interno della maggioranza e ne sono sinceramente rammaricato.
Ci sono delle misure positive nel provvedimento? Sì, noi non siamo un'opposizione faziosa e vogliamo indicare anche gli aspetti positivi. Le prime misure positive sono quelle conseguenti all'autocritica che fate, cioè tutti i pezzi del milleproroghe che riscrivono parti della legge di bilancio, che erano scritte male, sono elementi positivi. Sono però il frutto dei vostri errori.
È un po' paradossale, ma lo sottolineiamo con soddisfazione, perché, se ci sono meno errori, noi siamo i primi a festeggiare.
Ci sono anche altre buone scelte che corrispondono all'accoglimento di richieste che ha fatto il Partito Democratico. Penso, ad esempio, a quello che è stato deciso sul bonus psicologo e a quello che è stato deciso, dopo le nostre denunce, per quanto riguarda il fondo per i disturbi alimentari; penso a quello che è avvenuto per i contributi e per il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato.
Concludo però con la denuncia che mi fa più male e che per me costituisce la ferita più grande. Faccio un appello - lo vedo in Aula, seduto ai banchi non del Governo, ma del suo Gruppo - al ministro Ciriani, del quale richiamo davvero l'attenzione perché devo dirgli una cosa importante, ovviamente per il tramite del presidente Centinaio. Sulla vicenda dei risarcimenti ai familiari delle vittime di crimini nazifascisti compiuti in danno di cittadini italiani si sta consumando, signor Ministro, una vergogna che non ha precedenti. Questa vergogna sta seguendo due strade, la prima delle quali è quella del Governo che non fa assolutamente niente per impedire che l'Avvocatura smetta di rendersi ridicola nei processi sostenendo cose assurde e non facendo un esercizio rigoroso di controllo dei requisiti dei ricorrenti, come lei ha dichiarato sulla stampa. Se l'Avvocatura facesse un controllo rigoroso dei requisiti dei ricorrenti, farebbe il suo dovere. Invece no, signor Ministro. La informo che l'Avvocatura sostiene nei processi che le figlie di un fucilato dai nazisti non hanno diritto al risarcimento perché avevano tre e cinque anni quando il loro padre è stato fucilato e, quindi, erano troppo piccole per soffrire. L'Avvocatura nei processi sostiene che il risarcimento non è dovuto perché non c'è l'atto di accettazione dell'eredità. L'Avvocatura nei processi sostiene che i crimini di guerra e contro l'umanità consumati dai nazisti contro cittadini italiani sono soggetti a prescrizione, quando sappiamo che i crimini di guerra e contro l'umanità sono tutti imprescrittibili. (Applausi). L'Avvocatura sta ridicolizzando il Governo in nome del quale agisce nei processi e il Governo non sta muovendo un dito per far finire questo scandalo. Rinnovo a lei, di cui apprezzo la serietà e la competenza, l'appello che ho fatto alla presidente Meloni: fate finire questa vergogna; è nell'interesse di tutti gli italiani.
Nell'esame di questo milleproroghe, dato che molti cittadini che hanno diritto ai risarcimenti ancora non sono a conoscenza della norma inserita dal Governo Draghi (sono centinaia di persone), noi avevamo chiesto un ulteriore differimento di termini al 30 aprile 2024, per avviare le cause civili per chiedere i risarcimenti. Potevate usare verso le vittime del nazifascismo, verso la loro memoria e i loro eredi la stessa attenzione che è stata usata per gli evasori fiscali: non erano proprio ugualmente meritevoli, ma una proroga la meritavano anche loro. La vostra decisione di respingere quella richiesta di riapertura dei termini è una cosa molto brutta, molto ingiusta. Ripresenterò l'emendamento al primo provvedimento in cui potrò farlo e mi auguro, signor Ministro - e mi scusi se ho fatto tante richieste, ma mi paiono giuste - che al prossimo provvedimento la risposta del Governo sia più decorosa di quella che c'è stata questa volta.
Per tutti questi motivi non voteremo la fiducia al Governo. (Applausi).
SPINELLI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPINELLI (FdI). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, oggi approviamo il provvedimento milleproroghe, che in realtà è solo la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Si tratta di venti articoli, 119 commi, ampiamente discussi e approfonditi alla Camera dai nostri colleghi. È vero: qui in Senato il provvedimento è arrivato ieri. Infatti, la doverosa premessa fatta dal presidente della Commissione affari costituzionali (di cui faccio parte), Alberto Balboni, è stata condivisa da tutti i membri. E questo lo vorrei ricordare a tutti i componenti della Commissione. Vorrei altresì ricordare che è una prassi consolidata dai Governi precedenti e non certo imputabile a questo Governo.
Ciò non toglie, però, ad ogni singolo parlamentare la facoltà di approfondire ogni testo. Si tratta, quindi, di un provvedimento che ogni anno segue la legge di bilancio in ordine temporale e che proroga termini e misure urgenti - sottolineo urgenti - che spesso sono rimaste fuori dalla manovra finanziaria.
Faccio questa precisazione perché, nel pieno rispetto degli italiani, il senso di responsabilità di maggioranza e opposizione dovrebbe prevalere sulle motivazioni ideologiche, che molti colleghi di opposizione hanno espresso nelle dichiarazioni di voto. Elenco alcune misure importanti: taglio dell'Irpef agricola per due anni (2024-2025) con esenzione per i redditi agrari sino a 10.000 euro e, per i redditi fino a 15.000 euro, agevolazioni con applicazioni del 50 per cento dell'Irpef dovuta; posticipo di sei mesi, ovvero sino al 30 giugno, dell'obbligo di assicurare i trattori che non circolano in strada (si stimano due milioni di mezzi); estensione fino a settantadue anni di età per i medici in corsia che ne fanno richiesta entro il 31 dicembre 2025 e reintegro dei camici bianchi andati in pensione dal 1° gennaio 2023, qualora ne facciano richiesta; proroga dello scudo penale previsto durante la pandemia per il personale sanitario sino al 31 dicembre 2024; agevolazione per l'acquisto di case per i minori di anni trentasei con ISEE sino a 40.000 euro; proroga del contributo per i collegi universitari di merito dopo l'emergenza del caro-affitti; allungamento dei tempi per fruire dei benefici della zona franca urbana, in favore di imprese e di professionisti colpiti dal sisma del Centro Italia; una finestra per chi non ha pagato le rate della rottamazione quater con l'obiettivo del recupero di evasione, su cui il Governo non indietreggia; scudo erariale per sei mesi, sino al 31 dicembre 2024, per gli amministratori e funzionari pubblici per limitare le contestazioni per danno erariale; 10 milioni per il cosiddetto bonus psicologo; 10 milioni di euro stanziati dal Ministero della salute da destinare al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
La mia personale forma mentis di sindaco mi impone di entrare costantemente nel merito dei provvedimenti e con questa elencazione ho solo voluto evidenziare ed illustrare alcune significative misure, perché l'attuale Governo guidato da Giorgia Meloni è abituato ad ascoltare le richieste, ad analizzarle e, con coerenza, prudenza e fermezza, ad operare le scelte (Applausi).
Nel decreto-legge milleproroghe in esame, a differenza di quanto affermato dai colleghi di opposizione, c'è una visione pragmatica, c'è una prospettiva a partire dai temi. Sull'agricoltura, vorrei ricordare a chi specula sulla protesta dei trattori quanto accaduto in passato. Ricordate tutti le questioni relative alle quote latte, alla lingua blu, alla mucca pazza? Ebbene, i Governi precedenti indicavano un'unica soluzione dei problemi: chiusura e contributi per chi smetteva di coltivare la terra. (Applausi). Oggi, invece, il ministro Lollobrigida ha messo l'agricoltura al centro dell'economia e ricordo a tutti i colleghi, per suo tramite, signor Presidente, le numerose battaglie che sta portando avanti nell'interesse del settore: lotta al cibo sintetico, al Nutriscore e contro le etichette di alert sul vino, e ne potrei citare tante altre.
Nel provvedimento in discussione sono state fatte scelte, frutto di un lavoro attento su temi necessari e urgenti, a cui si garantiscono coperture certe e questo non è scontato. Sono state date risposte importanti sulla sanità, rispetto ai buchi di bilancio ereditati da Conte e Speranza che, per paura delle responsabilità verso gli italiani, in questi giorni alla Camera hanno votato contro l'istituzione della Commissione d'inchiesta Covid. Attendiamo quindi fiduciosi tutti, insieme agli italiani, quella conferenza a reti unificate a cui ci aveva abituato Conte. Aspettiamo soprattutto lui insieme a chi ha votato contro l'istituzione di questa Commissione, per spiegare agli italiani quali sono le paure di scoprire la verità. Ma come: qui chiedete in tutte le sedi tante Commissioni a tema e invece alla Camera votate contro l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Covid?
Signor Presidente, rispondo alla senatrice Pirro tramite lei. Chi dice le menzogne, Giorgia Meloni o Conte, che fugge dalle responsabilità? (Applausi).
È stato adottato un aiuto concreto per le giovani coppie e gli universitari, perché noi, il sostegno alle giovani generazioni, non lo facciamo mancare. Lo Stato c'è, nonostante il voto contrario ideologico delle opposizioni su questo e su tanti altri provvedimenti. (Applausi).
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,31)
(Segue SPINELLI). Concludo il mio intervento sulla misura dei 10 milioni sul Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Abbiamo letto di tutto su questo tema: siamo stati tacciati di non avere a cuore questi problemi, e invece è proprio questo Governo che interviene e garantisce risposte concrete a 3 milioni di persone, pur in assenza di rendicontazione delle Regioni, e anche questo è un tema su cui bisognerebbe aprire una riflessione.
Siamo soddisfatti perché nel provvedimento in esame, al netto delle costanti narrazioni fantasiose di chi è abituato a governare senza vincere le elezioni e di chi ha fatto scelte nell'esclusivo interesse del mantenimento delle proprie poltrone (come quelle sul reddito di cittadinanza dato senza controllo, sul superbonus e sui banchi a rotelle inutili), noi rimaniamo con i piedi per terra (Commenti). Invito alcuni senatori, soprattutto del MoVimento 5 Stelle, a fare un giro nelle scuole; io da sindaco l'ho fatto e quei banchi a rotelle sono negli scantinati. (Applausi. Commenti).
Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. Abbiamo a cuore gli interessi degli italiani e fatevene una ragione: continueremo con determinazione e fermezza a trovare soluzioni ai problemi quotidiani di famiglie, imprese e giovani, nel pieno rispetto del mandato ricevuto dagli italiani, unico nostro datore di lavoro, che ci hanno eletto il 25 settembre 2022. (Applausi).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1027, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Marti).
Invito i senatori Segretari a procedere all'appello, iniziando dal senatore Marti.
(I senatori Segretari Maffoni e Versace fanno l'appello).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti del corso di istruzione per adulti dell'Istituto di istruzione superiore «Giovanni Giorgi» di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Colleghi, devo condividere con voi due comunicazioni sui lavori del Senato.
Previa intesa unanime dei Presidenti dei Gruppi, i nostri lavori oggi proseguono con gli interventi in discussione generale sul cyberbullismo, ovviamente al termine della chiama. Domani l'esame proseguirà con le repliche e le votazioni, a parziale riforma del calendario votato precedentemente.
L'altra comunicazione è questa: la 3a Commissione affari esteri e difesa è autorizzata a riunirsi domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 8,45, congiuntamente con la III Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, per un'audizione del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1027
e della questione di fiducia (ore 18,06)
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1027, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 156 |
| Senatori votanti | 155 |
| Maggioranza | 78 |
| Favorevoli | 93 |
| Contrari | 61 |
| Astenuti | 1 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 215.
Discussione del disegno di legge:
(866) Deputato DORI ed altri. - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e D'Orso; Pittalis ed altri; Maschio ed altri) (Relazione orale)(ore 18,12)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 866, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e D'Orso; Pittalis ed altri; Maschio ed altri.
Il relatore, senatore Berrino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
BERRINO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 866, già approvato dalla Camera dei deputati, in relazione al quale le Commissioni riunite 2ª e 10ª in sede referente hanno apportato alcune modifiche, reca disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
Esso consta di sei articoli. L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017, che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge in primo luogo interviene sull'articolo 1 della citata legge n. 71, per estendere il perimetro di applicazione della prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo, così cercando di intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni.
La disposizione pone espressamente l'accento, in quest'ottica, sulle azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili degli illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgano attività educative anche non formali e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso.
Il provvedimento introduce poi, sempre nella legge n. 71, il nuovo comma 1-bis, il quale reca la definizione di bullismo, per tale intendendosi l'aggressione o la molestia reiterata da parte di una singola o di un gruppo di persone in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonea a provocare sentimenti di ansia, timore, isolamento, emarginazione attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.
In terzo luogo, l'articolo 1 novella l'articolo 3 della legge n. 71 in materia di piano di azione integrato e di tavolo tecnico. Anzitutto è previsto che questi si occupino anche di bullismo, oltre che di cyberbullismo. Cambia poi la struttura del tavolo, la cui istituzione viene affidata a un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, anziché della Presidenza del Consiglio, da adottarsi di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche della famiglia. Inoltre, si prevede che il tavolo sia presieduto da un rappresentante del dipartimento delle politiche per la famiglia. Con riferimento al piano, vengono previste sinergie con i servizi socioeducativi presenti sul territorio, le scuole e gli enti locali e sportivi del terzo settore.
Nell'ambito delle azioni previste dal piano, l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione, di stampa e di soggetti privati.
Sempre l'articolo 1 interviene inoltre sull'articolo 4, introducendo, fra le principali novità, la previsione secondo cui ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, in conformità alle linee di orientamento ministeriale, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte i rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti del settore. È inoltre aggiunto un nuovo articolo 4-bis dedicato al servizio di sostegno psicologico agli studenti. Le Commissioni riunite hanno soppresso il riferimento al servizio di coordinamento pedagogico previsto nel testo approvato alla Camera, quale ulteriore servizio aggiuntivo per il sostegno psicologico agli studenti.
Infine, il disegno di legge novella l'articolo 5, dedicato all'informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero. In particolare, in base al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle funzioni, come specificato in seguito all'approvazione di una modifica da parte delle Commissioni riunite, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale.
Il dirigente informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate e comunque quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti, anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, oggetto di modifica da parte dell'articolo 2 del provvedimento in esame.
Si modifica inoltre la previsione vigente che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti. La novella estende l'ambito della previsione al bullismo e specifica che l'integrazione dei suddetti documenti è operata sulla base delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico, di cui all'articolo 4 della già citata legge n. 71 del 2017.
Il comma 1 del successivo articolo 2 modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25 del regio decreto citato, sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti dei minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile. A differenza degli interventi penali possibili solo a partire dal quattordicesimo anno e nel caso in cui il fatto costituisca reato, per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 25 non è prevista un'età minima e non sono tipizzate le condotte devianti che possono darvi luogo. Si tratta di un istituto introdotto con la legge 25 luglio 1956, n. 888, che ha modificato il regio decreto citato in precedenza. La legge n. 888, dopo aver sostituito la definizione di «minore traviato» con quello di «minore irregolare per condotta o per carattere» ha introdotto e messo al primo posto la misura dell'affidamento del minore al servizio sociale, quelle attività di sostegno e controllo della condotta del minore ordinata dal tribunale per i minorenni e attuata dal servizio sociale. Con tale misura il minore, lasciato nel suo contesto familiare, è però seguito e aiutato dal servizio stesso.
Accanto ad essa, la medesima legge ha conservato la misura del collocamento del minore presso un istituto di rieducazione o istituto medico psicopedagogico.
In primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera a), interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore, aggiungendo alle irregolarità per condotta e per carattere del minore anche il riferimento a condotte aggressive anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui.
Diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Attualmente si inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile oppure da parte dei genitori, dell'ufficio dei siti sociali o dei servizi di educazione e istruzione, di protezione e assistenza dell'infanzia. Con la riforma il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale per i minorenni sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure è il tribunale per i minorenni. Quest'ultimo dovrà previamente sentire il minore stesso, i genitori o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'ordinamento vigente il tribunale effettua indagini sulla personalità del minore e può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso.
La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione da parte del pubblico ministero di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità educative e riparative. Quest'ultimo può essere disposto dal tribunale con decreto e deve svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili.
Nel suddetto decreto devono essere esplicitati gli obblighi, gli obiettivi e la durata dell'intervento che può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale nonché la partecipazione a laboratori teatrali o di scrittura creativa, a corsi di musica, attività sportive e artistiche, a tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri ed alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violenta.
La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa ai servizi sociali territoriali. Essi coinvolgono al fine della suddetta determinazione, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Il progetto di intervento educativo può prevedere la partecipazione al nucleo familiare del minore tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
A conclusione del progetto il tribunale per i minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, adotta un ulteriore decreto motivato, optando tra quattro diverse soluzioni. In base a una norma inserita dalle Commissioni in via referente, il tribunale, nei casi e con le modalità definite dell'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, provvede alla nomina di un curatore speciale.
La riforma inoltre conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di consiglio.
Le ulteriori disposizioni dell'articolo 2 modificano altre norme della legge minorile, coordinandone il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 25.
L'articolo 3 del disegno di legge prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'articolo 4 prevede l'istituzione della Giornata del rispetto, fissata per il 20 gennaio, quale momento di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche del rispetto degli altri e del contrasto a ogni forma di discriminazione.
L'articolo 5 prevede che con regolamento siano apportate le opportune modifiche al DPR 249 del 1998, prevedendo nell'ambito dei diritti e dei doveri dello studente l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool, sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, integrando la disciplina relativa al patto educativo con la previsione dell'espressa indicazione di tutte le attività di formazione curricolare e extracurricolare che la scuola e i docenti della classe intendono organizzare.
L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Bazoli. Ne ha facoltà.
BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, la proposta di legge al nostro esame arriva dalla Camera dove è stata approvata all'unanimità, a testimonianza di una condivisione generale delle sue finalità, che sono quelle di migliorare ed estendere l'applicazione della legge n. 71 del 2017.
Tale legge venne introdotta per combattere il fenomeno del cyberbullismo, per iniziativa dell'allora nostra collega Elena Ferrara. Quella legge, che ha dato buona prova di sé, viene integrata con questa iniziativa legislativa per estenderne l'applicabilità e l'efficacia anche ai fenomeni di bullismo che, accanto ai fenomeni di cyberbullismo, sono altrettanto diffusi purtroppo, soprattutto in questa epoca in cui il disagio minorile si esprime anche molto spesso attraverso queste modalità, cioè attraverso forme di prevaricazione nei confronti di altri minori, spesso fatte in gruppo, spesso anche fatte attraverso atti di violenza e che necessitano e meritano una risposta da parte dell'ordinamento.
A differenza di quanto è stato fatto con il decreto-legge Caivano, che purtroppo, come avevamo ipotizzato durante quella discussione, sta provocando conseguenze molto pesanti sui nostri penitenziari minorili e sulla applicazione di misure anche detentive nei confronti dei ragazzi con tutto quello che questo comporta, in questo caso si punta molto e giustamente sulla prevenzione. Si introducono misure che sono volte a favorire l'educazione, ma anche la prevenzione dei fenomeni di bullismo. Quindi si fa un'estensione dell'applicabilità della legge n. 71 del 2017 anche ai fenomeni di bullismo e si introducono misure, che sono assolutamente condivisibili, di prevenzione di tali fenomeni, anche attraverso l'intervento del tribunale dei minorenni.
È previsto in particolare un nuovo procedimento del tribunale dei minorenni che è volto ad intervenire prima dell'applicazione delle misure coercitive che già oggi sono previste e che sono l'affidamento ai servizi sociali o la collocazione in comunità per i minori che abbiano problemi di questa natura. Prima di arrivare a queste decisioni che già oggi sono possibili per il tribunale dei minorenni, si prevede un procedimento di affidamento dei minori ai servizi sociali per seguire un percorso rieducativo che passa anche attraverso attività che possono servire allo sviluppo emotivo e di maturità dei minori; attività che sono individuate in percorsi che prevedono, ad esempio, laboratori di scrittura privata, partecipazione a laboratori teatrali, corsi di musica, svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri. Si interviene quindi con l'individuazione di percorsi che possono aiutare i minori a sviluppare una maturità anche emotiva nelle relazioni con gli altri minori.
Questa è la strada giusta da intraprendere se vogliamo combattere in modo serio questo fenomeno che è espressione di un disagio purtroppo diffuso oggi nel nostro Paese, senza affidarci unicamente, come purtroppo - ripeto - è stato fatto nell'intervento con il decreto Caivano, alla repressione, che sappiamo essere l'estrema ratio nel caso dei minori, ma rischia poi di diventare un boomerang nel caso in cui si affidi l'intervento repressivo a misure di detenzione dei minori, perché sappiamo che purtroppo la detenzione molto spesso produce fenomeni criminogeni e non aiuta il recupero del minore.
Quindi, noi siamo d'accordo e per questo abbiamo anche votato a favore alla Camera.
Fatta questa lunga e doverosa premessa sulla nostra condivisione degli obiettivi e della finalità del provvedimento, devo anche aggiungere che non abbiamo invece compreso la ragione per la quale si sia fatta una scelta, nonostante ci fosse un sostanziale accordo sul testo licenziato alla Camera, condiviso all'unanimità, e su cui quindi c'era una larga condivisione. Non abbiamo cioè compreso perché nel passaggio al Senato si sia deciso - tra l'altro con una decisione presa all'ultimo minuto - di intervenire con modifiche che francamente hanno peggiorato il testo e di cui, onestamente, non abbiamo capito molto neanche la ratio e gli obiettivi.
Queste modifiche hanno cambiato un paio di aspetti del disegno di legge e in particolare la previsione, introdotta nella legge n. 71 del 2017 dal testo della Camera, che prevedeva la possibilità per gli istituti scolastici di istituire un servizio di sostegno psicologico agli studenti - cosa che è rimasta per fortuna - ma anche, parallelamente, un servizio di coordinamento pedagogico, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo. Con un intervento del relatore, che ha depositato un emendamento nel corso dell'esame in Commissione, questa parte che prevede la possibilità per le scuole di dotarsi di un servizio di coordinamento pedagogico è stata inopinatamente e francamente inspiegabilmente eliminata. Noi abbiamo presentato per l'Assemblea un emendamento volto a ripristinare tale previsione, perché ci sembra che il servizio di coordinamento pedagogico, per le finalità che sono state individuate, sia opportuno, se non doveroso.
L'altra parte che è stata modificata è la conclusione di quel progetto di intervento educativo sotto l'egida del tribunale dei minorenni, che è stato introdotto come misura preventiva prima di applicare eventuali misure coercitive e, quindi,secondo quello spirito del tutto condivisibile di provare a introdurre nuove misure di prevenzione. All'esito di quel percorso è stata eliminata la necessità che il tribunale dei minorenni, prima di decidere se e come concludere quel percorso educativo, debba sentire il minorenne, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale. È stata cioè eliminata la necessità del tribunale di sentire, all'esito del percorso, il minore cui il percorso si riferiva e i suoi genitori. Anche questa decisione è abbastanza incomprensibile. Pertanto, noi abbiamo presentato un emendamento volto a ripristinare il testo approvato dalla Camera, perché riteniamo sia doveroso farlo.
Concludo il mio intervento ribadendo comunque la nostra condivisione di fondo dei principi del testo in esame, anche se sicuramente non abbiamo capito né condiviso l'obiettivo, né la ratio delle decisioni prese. Formulo altresì un auspicio sul fondo triennale, previsto dal disegno di legge, per accompagnare tutti i programmi di sviluppo della promozione di campagne di sensibilizzazione sul bullismo e sul cyberbullismo. L'auspicio è che quell'impegno finanziario, che nel testo è previsto come triennale, possa diventare permanente, perché penso che sarebbe doveroso per dare davvero al presente disegno di legge la possibilità di esplicare i suoi effetti. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.
NAVE (M5S). Signora Presidente, colleghi, ritengo sia importante e doveroso, per poter parlare del provvedimento in atto, conoscere il contesto e anche la definizione del problema, affinché ci possano essere chiari quelli che sono gli elementi su cui andremo poi con le votazioni ad intervenire.
Per definizione possiamo dire che il bullismo è un comportamento aggressivo e ripetitivo verso chi è incapace di difendersi; da una parte c'è il bullo, che esercita la violenza; dall'altra c'è la vittima, che la subisce in modo inerte. Si parla di bullismo quando l'aggressione è deliberata, sistematica e persecutoria; i comportamenti aggressivi possono essere offese, parolacce, insulti, prese in giro per l'aspetto fisico o per il modo di parlare, diffamazione, esclusione, aggressioni fisiche. Presidente, gli ultimi studi hanno dimostrato che il 50 per cento degli studenti tra gli undici e diciassette anni hanno subito atti di bullismo.
C'è poi l'evoluzione del bullismo, che avviene con l'evoluzione della tecnologia; allora nel cyberspazio iniziamo a parlare di cyberbullismo. Anche qui si perpetra su Internet, con l'utilizzo di strumenti tecnologici; è un atto aggressivo anche qui intenzionale e ripetuto da un individuo o da un gruppo verso chi non può difendersi. In questo caso però la platea è più ampia - ovviamente siamo sul web - e il bullo può rimanere anonimo. Ha un pubblico molto più grande e va a caccia di informazioni personali della vittima.
I segnali per riconoscere le vittime del cyberbullismo sono l'uso eccessivo di Internet, la negazione dello stesso, disturbi alimentari e disturbi psicosomatici, perdita dell'interesse in attività con altri studenti, chiamate da scuola per essere riportati a casa, bassa autostima. Chi ha un buon concetto di sé o buona autostima riesce ad ottenere un buon risultato scolastico e un buon livello relazionale. Le vittime di bullismo invece hanno un basso concetto di sé e si sentono inadeguate. I bulli invece fanno i prepotenti, allo scopo di ottenere potere, ammirazione, attenzione e di migliorare la propria immagine. Hanno una grande autostima, sono ottimisti e sanno gestire conflitti e situazioni negative. Hanno tuttavia elementi narcisistici e manie di grandezza. La popolarità aumenta l'autostima e l'uso di condotte aggressive, perché il bullo non ha paura di essere rimproverato. La percezione di sé, però, può nascondere una bassa autostima per quanto riguarda l'ambito scolastico, quello familiare e quello delle emozioni.
Il cyberbullismo invece può essere presente, oltre che in contesti scolastici, anche in luoghi di lavoro. Allora lì, in età adulta, si parla di mobbing. Il bullismo ha effetti sia psicologici che fisici sulla salute dell'adulto, tra i più importanti depressione, ansia e ideazione suicidaria. Lo stress cronico, inoltre, può avere effetti devastanti sulla salute fisica: depressione, diabete, malattie cardiache e malattie psichiatriche. Le conseguenze delle aggressioni ricevute dai bambini si portano avanti fino e oltre i quarant'anni. Gli adulti vittime di bullismo durante gli anni scolastici soffrono di stress psicologico; non riescono a raggiungere livelli di istruzione alti; hanno difficoltà nelle relazioni interpersonali; non riescono a trovare lavoro; non riescono a guadagnare denaro; hanno una minore qualità della vita.
Bullismo e cyberbullismo sono quindi fenomeni sociali interconnessi e massimamente allarmanti, che hanno raggiunto un altissimo livello di diffusione per impatto e gravità delle condotte, tanto da rappresentare una fattispecie di negazione totale dei valori umani nella società attuale e tali da delineare una situazione di emergenza e rischiosità tra le nuove generazioni, ma anche e soprattutto nei confronti di persone fragili. Basta un semplice messaggio WhatsApp o una chat per essere vittime di frodi o di revenge porn, di incitazione all'autolesionismo, all'anoressia o alla bulimia, di molestie, di denigrazione e di molto altro.
Pensiamo quindi, Presidente, che sia incomprensibilmente il fenomeno del bullismo ancora oggi sottovalutato, pur costituendo un'espressione di malessere sociale sia per coloro che provocano il danno e il pregiudizio, sia per coloro che lo subiscono. Dopo anni di cronache e tragedie è inaccettabile un voto normativo in materia. Non si può accettare la non esistenza, nel nostro ordinamento giuridico, di una legge generale che possa regolare e sanzionare in maniera organica la fattispecie di bullismo. La legge n. 71 del 2017, che tutela minori e che abbiamo già sentito dal collega, previene e contrasta il cyberbullismo e rappresenta sicuramente una politica mirata, ma non basta.
Presidente, ecco lo scenario in cui si va a calare questo provvedimento, che è stato già approvato alla Camera; un provvedimento, alla Camera, definito di buon senso, plasmato dal contributo di tutti, opposizione e maggioranza, che ridava valore e dignità all'attività parlamentare. E lì il MoVimento 5 Stelle ha dato il suo forte contributo, con l'egregio lavoro emendativo svolto dalla collega Valentina D'Orso.
Il disegno di legge delega prevede l'estensione al bullismo delle norme già contenute nella legge sopraccitata, la n. 71 del 2017: l'obbligo di inserimento in percorsi rieducativi per chi compie atti di bullismo; prevede attività di volontariato, attività sportive o artistiche. Questo provvedimento riserva un ampio spazio all'informazione e alla prevenzione. È prevista l'introduzione di un codice interno ad ogni scuola, volto a monitorare e contrastare il fenomeno.
Parallelamente, era previsto, nelle scuole di ogni ordine e grado, il servizio di coordinamento pedagogico, valorizzando le figure dei pedagogisti e degli educatori socio pedagogici; specialisti la cui presenza è ormai imprescindibile per il sostegno che offrono agli studenti, ai docenti e alle famiglie nel percorso di crescita personale e sociale, agendo sulle relazioni interpersonali e di gruppo.
Qui, però, signor Presidente, mi tocca inserire la nota dolente. Se avessimo continuato sul provvedimento che arrivava dalla Camera, saremmo stati tutti felici e contenti. Infatti, è proprio sul provvedimento della collega Valentina D'Orso che si viene ad innestare l'elemento dolente. Su questo provvedimento, il Governo e la maggioranza sono riusciti a dare buona prova di sé. Era un'impresa molto ardua: difficile sbagliare, ma ci siete riusciti.
Sulla giustizia non perdete un colpo e riuscite a perseverare nell'errore. Io penso che neanche ora siate riusciti a capire a cosa mi riferisco. In realtà, io parlo proprio di quel servizio di coordinamento pedagogico fortemente voluto. Era importante, era stato votato all'unanimità da maggioranza e opposizione; votato da Forza Italia col parere favorevole del Governo; lo stesso Governo che arriva qui al Senato e cosa fa? Lo sopprime. Ma ci rendiamo conto, signor Presidente? Noi sì; voi, invece, non tanto. Riuscite a sbagliare anche quando i margini di errore sono nulli. Almeno in questo - mi dispiace dirlo, signor Presidente - la maggioranza è tutta unita e coerente. Solo nell'errore riesce ad essere coerente.
In questo corto circuito governativo, però, parafrasando un passaggio del Vangelo, casualmente di Matteo, è corretto dire che non sa la destra quello che fa la destra. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.
POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, questo pomeriggio ho avuto la grande emozione, il grande privilegio di accogliere, presso questa sede istituzionale, insieme alla Presidente della Commissione per la promozione e la tutela dei diritti umani, senatrice Pucciarelli, dei bambini; bambini che provenivano dall'Ucraina, precisamente dalla città di Kharkiv. Quando ho saputo che si trattava di orfani, ho pensato alla storia di tanti uomini e tante donne che, anche in questo Paese, nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, hanno purtroppo perso quei riferimenti valoriali indispensabili per diventare uomini e donne adulti.
Erano seduti a un tavolo quei bambini, nell'ufficio della senatrice Pucciarelli, e giocavano con delle caramelle. Devo ammettere che in quel momento non ho potuto non pensare a mia figlia; non ho potuto non pensare a quale futuro attenderà questi giovani, che non parlano ovviamente l'italiano: abbiamo dovuto rappresentare il nostro piacere di essere con loro attraverso un interprete.
Mi scuso di questa introduzione alla discussione generale che il Gruppo Lega ha l'onore di poter svolgere riguardo a un provvedimento così tanto importante. Forse, mi torna in mente una frase del grande scienziato Einstein, quando disse che nella nostra comunità moderna siamo di fronte alla sovrabbondanza e alla perfezione dei mezzi nell'incertezza dei fini.
Io non ho dubbi che questi bambini che sopravvivranno alla guerra avranno molte più opportunità di diventare bambini seri, integerrimi, dignitosi, rispettosi dell'altrui persona, molto più di quanto non siamo in grado di farlo noi con i nostri figli, in una società che non è in guerra, in una società che ha tutto, in una società che ha la connessione in qualunque angolo delle nostre città.
In qualunque situazione noi siamo, abbiamo dei bambini che sono protetti, tutelati, anche quelli di alcune zone magari meno fortunate del nostro Paese, con un contesto sociale purtroppo più difficile. Noi parliamo da privilegiati, perché siamo in quest'Aula e abbiamo probabilmente delle famiglie che non hanno sofferto, o hanno sofferto limitatamente il vero disagio, certamente non quello di una guerra, come quei bambini dell'Ucraina.
Ebbene, il nostro compito è molto più difficoltoso di quei genitori che non potranno più assistere quei ragazzi, perché noi ci siamo, abbiamo tutti i mezzi a disposizione di cui possiamo fare utilizzo, abbiamo delle bellissime norme, abbiamo bravissimi assistenti sociali, abbiamo degli insegnanti che, pur pagati poco, impiegano veramente una grande passione nel loro ruolo e non riusciamo a risolvere un problema sociale come quello del bullismo e del rispetto che i nostri ragazzi dovrebbero imparare ad avere nei confronti degli altri. Mi chiedo se forse un'esperienza traumatica, come quella di andare a visitare dei luoghi che sono stati distrutti da una guerra, potrebbe magari riportarli alla serietà e al rispetto dell'altruismo.
Forse in questo provvedimento non ci saranno tutte le risposte che noi ci auguriamo siano sufficienti per dare una formazione e una correzione di certe condotte dei nostri ragazzi. Ci impegniamo e faremo il possibile. Abbiamo assunto la responsabilità di far fronte a un vuoto valoriale, che indubitabilmente c'è. Pensiamo ai tantissimi ragazzi che sono cresciuti, ad esempio dopo la Seconda guerra mondiale; magari qualcuno sarà diventato un po' meno onesto di tanti altri, ma abbiamo visto crescere delle generazioni che si sono rimboccate le maniche, hanno avuto la fortuna di essere aiutate dai Paesi occidentali a riprendersi, così come noi stiamo facendo con l'Ucraina che è ancora in guerra. Mi piacerebbe un domani che quei bambini che ho visto si incontrassero magari con mia figlia o con altri figli di parlamentari e di cittadini italiani e condividessero assieme delle esperienze che purtroppo i nostri ragazzi (dico purtroppo, ma fortunatamente) non hanno fatto, perché spesso è l'assenza di ricchezza e di disponibilità che forma in maniera molto più rapida che non l'opulenza.
Dobbiamo far sì che nei percorsi che abbiamo preteso all'interno di questo disegno di legge ci siano delle esperienze atte a far capire ai nostri ragazzi che sbagliano quanto possa essere importante l'assenza di un genitore, la mancanza di un portafoglio che si apre e dà i 50 euro per fare la ricarica del telefonino, di quanto sia importante per una sera non tornare a casa e condividere un'esperienza con una persona estranea. Una volta si chiamava leva militare, si stava qualche giorno fuori casa, anche soltanto magari per la visita, ma si viveva un'esperienza di estraneità al contesto familiare, si cresceva un po' di più tutto insieme, velocemente. Ebbene, con i percorsi che noi abbiamo introdotto all'interno di queste residuali soluzioni, che speriamo di non dover applicare, c'è un po' l'esigenza di ricostruire nella società occidentale degli elementi valoriali, facendo delle esperienze, impiegando il proprio tempo nel lavoro socialmente utile, così come nella messa alla prova penale. Ebbene, in questi contesti noi dobbiamo riempire un vuoto che purtroppo non siamo riusciti, come educatori e come adulti, a inculcare nella mente dei più giovani di noi, per insegnare loro come ci si deve comportare con gli altri e come si devono utilizzare le fortune che quei bambini ucraini probabilmente conosceranno molto più avanti che tanti dei nostri. Quei bambini a sei-sette anni probabilmente non potranno passare delle serate davanti alla televisione e non potranno utilizzare Internet per offendere gli amici, dileggiarli o mandare in giro dei video sessualmente espliciti. Questo purtroppo non avranno la fortuna-sfortuna di poterlo fare.
Infatti tante cose che purtroppo sono oggetto di condotte non troppo reprensibili sono anche il frutto di questo di più che i nostri giovani non sanno utilizzare. Dobbiamo insegnargli come utilizzare questa ricchezza, quella che Einstein chiamava la perfezione dei mezzi nell'incertezza dei fini perché saper utilizzare correttamente un apparecchio informatico potrebbe significare magari trovare anche un buon lavoro, avere una buona formazione e non distruggere la propria immagine che quando poi servirà per andare a cercare lavoro, potrebbe essere compromessa dai precedenti che risultano indelebili all'interno della Rete.
È un provvedimento sul quale, Presidente, il mio Gruppo non avrà dubbi a esprimere il proprio favore nel voto finale. Il provvedimento non sarà magari del tutto soddisfacente come le opposizioni hanno sottolineato, ma non siamo perfetti, non possiamo ricreare un'intelligenza finta e artificiale che sostituisca la parte umana di coloro che avevano il compito di crescere questi ragazzi in maniera rispettosa e assolutamente integerrima. Questo non lo possiamo fare almeno finché l'intelligenza artificiale non acquisirà la fisionomia di un cyborg che potrà sostituire anche l'uomo. Lì ci sarà forse un'ulteriore perfezione dei mezzi, speriamo non più nell'incertezza dei fini.
Quando diamo ulteriori facoltà al pubblico ministero di utilizzare misure rieducative, noi speriamo di poterlo fare, sempre residualmente, per ragazzi che possano tornare a far parte di questa comunità, condividendo con noi delle esperienze, condividendole anche con i meno fortunati perché probabilmente un domani, anche coloro che saranno di nuovo "ricostruiti", dopo un percorso magari di illegalità, dovranno produrre e sostenere qualcuno. Se non saranno le loro famiglie, spero tanto che siano almeno alcuni di questi bambini che ho incontrato questo pomeriggio. Mi farebbe molto piacere.
In conclusione, signor Presidente, con il provvedimento al nostro esame andiamo ad aggiungere un tassello importante in quella disgregazione sociale che, ahimè, nelle civiltà occidentali è ormai troppo evidente. Speriamo di poter fare il possibile per arrestarne la dissoluzione. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Diamo il benvenuto e salutiamo gli studenti del Liceo classico «Nicola Spedalieri» di Catania, che assistono ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 866 (ore 18,52)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bucalo. Ne ha facoltà.
BUCALO (FdI). Signor Presidente, Governo, il provvedimento all'ordine del giorno ha come obiettivo quello di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si tratta purtroppo di fenomeni che non tendono ad arrestarsi. Abbiamo numeri drammatici soprattutto nei confronti dei minori. Dietro questi numeri ci sono i nostri figli, con la loro solitudine, con il loro senso di impotenza, di paura, un dolore profondo che segna in maniera drammatica la loro vita e purtroppo, in alcuni casi, li porta a scelte drammatiche.
Questo disegno di legge apporta delle modifiche alla legge n. 71 del 2017, introducendo una nuova definizione di bullismo, in aggiunta proprio a quella del cyberbullismo, oltre a porre l'accento finalmente a tutela dei minori sia nella posizione di vittime sia nella posizione di responsabili di questi atteggiamenti. Non dobbiamo mai dimenticare infatti che questi ragazzi sono anche loro vittime. Questi ragazzi vivono un forte disagio; alle spalle spesso non c'è una famiglia, ci sono delle famiglie poco attente o, ancora peggio, quando ragazzini e bambini vivono in contesti familiari violenti, dove ogni giorno la violenza è il loro pane quotidiano. Diventa allora normale per questi bambini e ragazzini esternare questi atteggiamenti fuori dal contesto familiare.
Ecco perché nel testo si vanno a privilegiare azioni di carattere formativo ed educativo, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, ma non solo, visto che gli ultimi fatti di cronaca hanno dimostrato come la scuola non sia l'unico luogo nel quale si verificano atti o situazioni di bullismo. È per questo che vengono implementate le sinergie con i servizi socio-educativi presenti sul territorio: le scuole, gli enti locali, i centri sportivi e quelli del terzo settore.
Vorrei subito porre l'attenzione, visti gli interventi precedenti, sull'articolo 4-bis che questo provvedimento introduce nella legge n. 71 del 2017 e che prevede due servizi. Uno è che le Regioni possono fornire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che lo richiedono, anche tramite delle convenzioni con l'ufficio scolastico regionale, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, che ha l'obiettivo fondamentale di favorire sempre lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti con la partecipazione della famiglia. Questo servizio serve anche per individuare se ci sono dei fattori di rischio, delle situazioni sfavorevoli. Questo servizio è stato fondamentale soprattutto nel periodo della pandemia, per cui ha un valore aggiuntivo per gli studenti.
Originariamente - è vero - era previsto anche un altro servizio, che era quello di coordinamento pedagogico negli istituti scolastici. Gli appunti fatti dalle opposizioni mi fanno pensare che sono dovuti solo ad una scarsa conoscenza della struttura scolastica. Nella scuola esiste già un servizio di coordinamento pedagogico ed è già strutturalmente previsto nel sistema scolastico. È un sistema integrato 0-6, rivolto ai bambini dalla nascita a sei anni, mentre in tutte le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione è in capo al dirigente scolastico, che si avvale della collaborazione dei docenti referenti e dei docenti coordinatori del consiglio di classe. Quindi, era logico che questo servizio fondamentale debba essere svolto nella scuola con i docenti della scuola. (Applausi).
Insisto, anche nel profilo professionale dei docenti ci sono la serietà e la qualità del servizio pedagogico. La scuola ha già questo servizio, visto che, per conseguire l'abilitazione, si deve dimostrare la conoscenza di specifiche competenze nel settore antropo-psicopedagogico e metodologico. Quindi, non ci vedo assolutamente niente di strano nel fatto che l'emendamento sia passato e che questo servizio sia tornato - come è giusto - e gestito all'interno delle istituzioni scolastiche.
Si introducono ancora altre novità, come quella che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriale, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte i rappresentanti degli studenti, gli insegnanti, le famiglie, gli esperti di settore.
Questo disegno di legge pone finalmente l'attenzione sul carattere formativo ed educativo e mette al centro anche e soprattutto la famiglia.
Tra gli altri interventi, il tavolo tecnico previsto dalla legge n. 71 del 2017 viene demandato ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Si prevede, inoltre, un ampliamento dei fondi destinati alle campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, ma soprattutto si punta alla diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale. Anche su questo, in ogni articolo c'è il richiamo a quanto sia fondamentale la presenza della famiglia, la sua collaborazione per combattere questi fenomeni.
Penso che in origine l'importantissima legge n. 71 del 2017 aveva lasciato un vuoto, perché erano previsti interventi solo nei confronti del cyberbullismo. Allora, col presente disegno di legge si interviene per colmare il vuoto e, pertanto, si introduce anche una definizione dettagliata di bullismo.
Concludo, signora Presidente, dicendo che il disegno di legge in esame pone al centro dell'attenzione l'aspetto educativo e preventivo per combattere finalmente i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.
MUSOLINO (IV-C-RE). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che ci accingiamo a discutere e che domani voteremo per certi versi segna finalmente un cambio di impostazione, di lavoro; un cambio anche nell'affrontare la tematica e sicuramente ciò è apprezzabile e lo apprezzo.
Finalmente, diversamente dal passato - faccio riferimento specificamente al decreto-legge cosiddetto Caivano - cambia l'approccio, e forse perché il provvedimento è di iniziativa non governativa, ma parlamentare. Pertanto, per quanto mi riguarda, col presente disegno di legge i parlamentari fanno quello che sono chiamati a fare e dimostrano di saperlo fare bene, e cioè studiano la tematica, la affrontano e danno a chi se ne deve occupare gli strumenti per gestire il problema del bullismo e del cyberbullismo. Pertanto, io rimarco innanzitutto questa differenza, questo cambio di passo, che è importante per l'approccio e la ratio che sottendono a questo testo: non più una finalità punitiva, persecutoria, che abbassa la soglia di imputabilità per i minorenni, che crea una generazione di pregiudicati che sta affollando le carceri minorili creando un problema serio, i cui frutti si vedranno più avanti, ma l'emergenza è già emersa.
Per fortuna, invece, nel testo in discussione non è stato seguito questo approccio, non sono stati creati nuovi reati, non sono stati previsti nuovi illeciti e si è opportunamente creduto di dare, a chi su questo campo si deve confrontare e deve agire, gli strumenti per studiare il fenomeno e affrontarlo sul campo. Mi riferisco, innanzitutto, alle istituzioni scolastiche, alle famiglie per ovvi motivi, al terzo settore, alle associazioni, a tutto quel settore che ovviamente ha a che fare con i giovani, e poi ovviamente alle autorità giudiziarie, al tribunale dei minorenni. Vi è, però, una gradualità, un percorso che ci piace e ci convince.
Finalmente non è un'impostazione che vuole criminalizzare, che vuole soltanto dire che ci sono da un lato i buoni e dall'altro i cattivi, da un lato i bulli e dall'altro le vittime. No: questo è un disegno di legge in cui evidentemente, nel momento in cui si è studiato e si è deciso di farlo, si è compreso che tanto i bulli quanto le vittime del bullismo sono vittime, tutti, sia i ragazzi che compiono atti di bullismo e di cyberbullismo, sia i ragazzi che sono vittime di atti e di condotte di bullismo e di cyberbullismo. Sono tutti vittime purtroppo di una società, di un sistema che li spinge verso azioni ovviamente inaccettabili, verso condotte che devono essere assolutamente stigmatizzate e ovviamente perseguite e corrette.
Ma nel correggere non ci deve essere la criminalizzazione: si deve capire che anche i bulli sono effettivamente vittime di un sistema che li spinge ai margini, che li fa aderire a un modello sociale sbagliato, che fa credere loro che prendere in giro, escludere, minacciare, dare il tormento, diffondere video sui social o innescare una campagna di odio verso qualcuno di loro siano condotte che si accettano, condotte che vengono indotte da modelli purtroppo diffusi. E ne siamo responsabili noi adulti, perché evidentemente, nel momento in cui tali modelli hanno preso piede, non siamo stati abbastanza bravi da porvi un argine.
Questa legge pone un argine. Lo pone con degli strumenti di buon senso, ma soprattutto con degli strumenti che impongono a tutti gli attori della vicenda (alle istituzioni scolastiche, alle famiglie, agli enti del terzo settore e al tribunale dei minorenni) di ragionare, di fare rete, allo scopo di portare i soggetti che si sono resi responsabili di condotte di bullismo e di cyberbullismo ad affrancarsi da una tale mentalità, a uscire fuori da un tale dimensione, ad essere veramente recuperati tramite un progetto rieducativo. È bella l'espressione "un progetto" perché dà l'idea finalmente di avere una visione, di comprendere dov'è il problema e di affrontarlo con un progetto che può durare un anno, ma anche di più.
Il procuratore dei minorenni, quando avvierà questo progetto, dopo un anno farà un monitoraggio. E, se il progetto non avrà dato gli esiti sperati, può decidere di prorogarlo, può decidere di rimodularlo, può decidere di affidare temporaneamente il minore ai servizi sociali (come abbiamo inserito al Senato) o può decidere di affidarlo temporaneamente a una casa famiglia. In questa temporaneità e nell'aver inserito l'avverbio "temporaneamente" c'è un apprezzabile punto di vista, un apprezzabile sforzo, perché vuol dire che non ho finito di occuparmene, che non finisce qui, che non ti parcheggeremo in una comunità e poi addio, come finisce finisce. No, è un percorso, è un progetto. L'obiettivo è recuperare; l'obiettivo è fare riguadagnare a questi soggetti la sensibilità (così dice il disegno di legge) verso le altre persone, cioè fargli riconquistare la capacità di avere empatia, di comprendere cos'è la sofferenza e perché non si deve recare sofferenza gratuitamente agli altri e di avviare finalmente un reinserimento nella società.
Per questo l'unica cosa sulla quale posso esprimere un rammarico è il fatto che in sede di Commissione avevamo proposto degli emendamenti per inserire un progetto di reinserimento sociale anche nelle carceri minorili, che non è stato accolto. Me ne dispiaccio e me ne rammarico, ma ritengo che in terza lettura daremo nuovamente fuoco alle polveri - per usare un'espressione figurata - e il nostro impegno sarà sicuramente importante. Così come un altro rammarico lo esprimo per il fatto che non è stato accolto l'emendamento con il quale avevamo chiesto di potenziare i servizi di digitalizzazione per l'individuazione esatta dei minorenni che utilizzano i mezzi social. Se è vero che, per superare una certa cultura di vessazione, di tormento e di violenza, ci vogliono gli strumenti educativi, è altrettanto vero che, per evitare che questa cultura continui a radicarsi o a diffondersi, ci vogliono anche gli strumenti preventivi. E fra gli strumenti preventivi sicuramente un controllo più efficace, che garantisca l'esatta individuazione dei soggetti che utilizzano i social, sarebbe efficace.
Sarebbe efficace, sarebbe auspicabile e lo riproporremo in terza lettura. Davvero, investiamo su questi strumenti informatici, investiamo sul digital device, ma dobbiamo investirvi dando ai ragazzi gli strumenti della consapevolezza.
In conclusione, signor Presidente, senza volere turbare la pazienza dei miei colleghi, anche perché la giornata è stata intensa e lunga, esprimo su questo disegno di legge un apprezzamento generale. Questo perché mi piace molto l'idea del dirigente scolastico chiamato a istituire un tavolo del quale fanno parte le famiglie, gli studenti, le persone esperte nel settore. Penso al garante per l'infanzia, figura che deve essere presente in ogni Comune dove si abbia veramente a cuore la tematica dell'infanzia e del disagio giovanile.
A partire da questo tavolo, mi piace pensare che, da questo momento in poi, non ci saranno più quei casi orribili di cui siamo venuti tutti a conoscenza nelle cronache cittadine, i quali si denotano tutti per un comune denominatore. Sembra sempre che questo bullo, questo cyberbullo, questo insieme di bulli, escano fuori all'improvviso. Una mattina ci si sveglia e: orrore! Il ragazzo era stato minacciato. Il ragazzo era stato vessato. Quella ragazza era stato oggetto di una campagna di odio social. Avevano fatto un video e lo avevano diffuso agli amici, a tutti i suoi compagni di scuola, a tutta la sua comunità e nessuno si era mai accorto di nulla. Questo è quello che noi non possiamo accettare. Perché non è vero che gli altri non si accorgono di quello che succede, ma è molto più comodo e semplice, talvolta anche facile, chiudere gli occhi e pensare che il problema è di chi ce l'ha. Questo noi non lo dobbiamo consentire e non lo dobbiamo permettere.
Questo disegno di legge, nel momento in cui dice che ogni dirigente scolastico deve istituire un tavolo, deve avviare un monitoraggio, deve coinvolgere, deve tentare la mediazione, deve tentare di recuperare quel soggetto, ci chiama ad una responsabilità, che è quella che noi adulti dobbiamo sempre avere, alla quale non possiamo mai abdicare e che, oggi più che mai, trova una normazione specifica nei confronti della quale esprimo assolutamente apprezzamento. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.
PIRRO (M5S). Signor Presidente, ogni tanto in quest'Aula arriva finalmente qualche provvedimento di origine parlamentare e non solo decreti di natura governativa. Abbiamo così il tempo di esaminarlo con un po' più di calma, come si dovrebbe fare sempre, di approfondirlo e di fare un buon lavoro. Che sia un lavoro bipartisan o tripartisan, dividiamoci come vogliamo, ma comunque è un lavoro trasversale fra tutti, per offrire al nostro Paese delle leggi adeguate e delle norme che cercano di affrontare davvero i problemi.
Devo ammettere che questo disegno di legge è sicuramente un esempio di ciò, pur con le criticità che sono già state sollevate in alcuni casi dai colleghi, come la questione della soppressione del servizio di coordinamento pedagogico, su cui anche noi presentiamo un emendamento in Aula, sperando che ci sia un ripensamento della maggioranza, perché le cose non stanno proprio come sono state riferite.
Quello che trovo particolarmente apprezzabile in questo disegno di legge è il sostegno psicologico che viene istituito nelle scuole. L'unico problema è che lo istituiamo sempre a carattere volontario, facoltativo e soprattutto senza costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione. Sinceramente, penso sarà un po' difficile veder messa in pratica tale misura, perché gli psicologi da destinare a questi servizi e per dare il supporto ai nostri studenti non è che possiamo pagarli con l'aria fritta. In qualche modo e da qualche parte le risorse bisognerà trovarle e, se non ne stanziamo di aggiuntive, vorrà dire che verranno tolte da qualche altra parte. E non mi sembra che, all'interno delle nostre istituzioni scolastiche, ci sia tutto questo spreco di denaro. (Applausi).
Considerato che ovunque i genitori sono costretti a portare carta igienica, sapone, carta per fotocopie, ritengo difficile poter raggiungere un risultato soddisfacente su questo fronte. Apprezzo però molto che finalmente si sia capito che il supporto psicologico serve assolutamente.
L'abbiamo detto oggi parlando di bullismo e cyberbullismo, ce lo siamo detti quando abbiamo parlato di violenza di genere. Abbiamo visto e toccato con mano durante la pandemia quanto sia stato utile ai nostri giovani. Ecco, forse stiamo finalmente prendendo tutti atto di quanto siano fragili i nostri ragazzi, di quanto abbiano bisogno di supporto e di accompagnamento verso la maturazione e verso un'età adulta più consapevole e meno conflittuale.
Quindi, prendiamo il buono di quello che c'è. Se non abbiamo stanziato le risorse per metterlo in pratica, almeno stiamo declamando una serie di principi e magari poi in futuro riusciremo anche a dare gambe a questi principi con il denaro necessario.
Parliamo finalmente di prevenzione, parliamo di mediazione, parliamo di formazione, educazione, rieducazione e reinserimento. Apprezziamo anche il potenziamento del numero per l'emergenza dell'infanzia 114, che servirà H24, una volta potenziato, a fornire uno strumento a cui rivolgersi ai ragazzi che non trovano o non hanno ancora il coraggio di discutere di questi problemi con un adulto vicino a loro. A volte è più facile uscire dal guscio e dalla spirale negativa in cui si cade, chiedendo aiuto all'esterno che all'interno della propria famiglia e della propria cerchia di amici. Accogliamo con favore anche l'istituzione della Giornata nazionale del rispetto, che sarà il 20 gennaio.
Insomma di passi positivi ne stiamo facendo. Non partiamo da zero, l'abbiamo detto tutti: una norma già c'era e viene potenziata. Spero che questo aiuti tutti noi ad avere un domani degli adulti migliori, quindi che aiuti in questo caso sulla questione di bullismo e cyberbullismo, ma se facciamo un processo di educazione e rieducazione sui nostri giovani sicuramente saranno adulti più consapevoli, anche nei rapporti con l'altro sesso. Quindi, potremmo vedere dei benefici anche per quanto riguarda la violenza di genere, la parità di genere, rapporti migliori su tantissimi altri aspetti. (Applausi). Infatti, se diamo a questi ragazzi gli strumenti che li aiutino a strutturarsi e a crescere nella maniera corretta, questo li aiuterà in ogni ambito della vita. Questo lo guardiamo davvero con grande favore e con grande aspettativa per quello che saranno i cittadini di domani.
Ripeto, l'unico neo in questo provvedimento è la mancanza delle risorse necessarie, perché veda pienamente compimento. Mi auguro che da questo punto di vista si valutino in futuro delle risorse finanziarie adeguate per far sì che tutto quello che oggi stiamo teorizzando diventi realtà. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minasi. Ne ha facoltà.
MINASI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, mi fa piacere che oggi anche i colleghi dell'opposizione convergano su questo disegno di legge e questo credo sia il segno più chiaro di quanto questo tema, cioè il cyberbullismo e il bullismo, sia sentito oggi da tutti noi. È una problematica sempre più pressante che riguarda direttamente i nostri ragazzi, cioè la fascia della società più indifesa, che sono oggi più che mai esposti a una serie di rischi, di cui purtroppo spesso non sono nemmeno abbastanza consapevoli, e a forme di aggressività e violenza che stiamo vedendo sempre più diffuse.
Questo provvedimento ha prima di tutto il merito di ampliare tutte quelle tutele già previste per i minori dalla precedente legge del 2017, incentrandosi però su azioni di tipo preventivo, perché credo che lì bisogna battere e intervenire, ma anche sulla formazione ed educazione da parte di quelle che sono le agenzie educative deputate, in primis scuola e famiglia. Quindi, allarga queste tutele, in particolare aggiungendo, accanto alla fattispecie del cyberbullismo, prevista dalla legge n. 71, anche quella del bullismo, inquadrandola precisamente.
A seguito, purtroppo, di diversi episodi che hanno avuto anche esiti tragici e sono finiti sulle cronache di stampa, ci siamo infatti dovuti rendere conto di quanto queste azioni di bullismo siano comuni oggi tra i ragazzi (lo ha detto forse qualcuno poco fa: dai recenti studi risulta che oltre il 50 per cento dei ragazzi fra gli undici e i diciassette anni è stato vittima di bullismo) e di quanti danni può causare.
Si tratta di azioni che vengono commesse non solo attraverso la rete Internet, ma anche nella vita reale di ogni giorno.
Era ed è dunque arrivato il momento non più prorogabile di affrontare seriamente questo problema a fronte di un'esigenza concreta, che si è manifestata più volte e che non è più trascurabile. È necessario intervenire per arrivare ad intercettare questo fenomeno in tutte quelle che sono le sue manifestazioni possibili, prima che possa creare danni irreparabili sui ragazzi.
Ecco quindi che il piano di azione integrato e il tavolo tecnico che già si occupavano nella precedente normativa di cyberbullismo, adesso si occuperanno anche di bullismo, prevedendo sinergie con i servizi socioeducativi del territorio, con le scuole, gli enti locali e sportivi e una serie di campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione che serviranno ad incidere su quella che è la cultura del rispetto da parte dei nostri giovani e giovanissimi nei confronti dell'altro.
Questo perché indubbiamente la prima cosa su cui si deve lavorare e su cui bisogna incidere è proprio la mentalità di questi ragazzi che oggi - sono d'accordo con il mio collega che in precedenza l'ha sottolineato - vivono una grande crisi valoriale, loro malgrado, perché poi non tutte le colpe le possiamo addebitare ai ragazzi. Anzi, forse la questione è che oggi la famiglia e la scuola hanno un po' delegato il loro ruolo.
Introduciamo delle novità; la modifica delle misure coercitive di intervento non penale prevista dall'articolo 2, misure applicabili già secondo la precedente normativa a tutti i minori senza limiti di età. In questo caso vengono previste, non solo per i minori irregolari per condotta o carattere, ma anche per quelli che abbiano posto in essere condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica o lesive della dignità altrui nei confronti non solo di persone, ma anche nei confronti di animali, cosa purtroppo anche questa molto frequente.
La novità più rilevante della riforma è l'intervento preliminare a cui il pubblico ministero dà luogo prima di ricorrere alle misure più intense, attivando un percorso di mediazione e chiedendo al tribunale che si disponga un progetto educativo e riparativo che sia gestito dai servizi sociali, ma con il coinvolgimento della famiglia. Il progetto sarà deciso dopo l'ascolto del minore. Ciò è importantissimo perché per aiutarlo a iniziare un percorso di consapevolezza in merito a quanto successo e per personalizzare l'intervento e adattarlo a lui, deve essere coinvolto, deve capire e condividere il percorso predisposto.
Si tratta quindi di una procedura che incarna anch'esso una forma di prevenzione su cui il provvedimento è imperniato, in quanto consente di prevenire l'applicazione di misure successive, certamente più dure e complesse, come l'affidamento del minore al servizio sociale, con un controllo totalizzante su ogni aspetto della sua vita o addirittura sulle uscite di casa o sul tipo di divertimento, fino ad arrivare, nei casi più difficili, al collocamento in una casa famiglia.
Il progetto educativo riparatorio può consentire al ragazzo di non incorrere in questo tipo di provvedimenti, certamente più duri, e previene l'adozione di questi provvedimenti. Questo non può che essere un fattore positivo.
I progetti educativi andranno inoltre a coinvolgere anche la scuola. Anche questa è una previsione particolarmente significativa che il ministro Valditara ha voluto fortemente perché la scuola è purtroppo spesso il teatro privilegiato per la commissione di atti di bullismo e, come istituzione, ha anch'essa una grande responsabilità nei confronti della crescita dei nostri ragazzi. Il disegno di legge prevede quindi che la scuola adotti un codice interno etico per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni e un tavolo permanente di monitoraggio di cui faranno parte i rappresentanti degli studenti e dei docenti, i genitori ed esperti della materia.
Inoltre, anche il dirigente scolastico che abbia notizia di condotte devianti da parte di un loro studente non solo informerà tempestivamente i genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale, e promuoverà adeguate azioni e iniziative educative, ma nei casi più gravi o reiterati potrà chiedere l'attivazione di misura rieducative.
Si tratta quindi di previsioni senza dubbio preziose, intanto per avvicinare gli studenti alla parte della società deputata a occuparsi di loro, della loro crescita e formazione, e poi per insegnare loro anche il senso dell'autorità e del rispetto delle regole a cui spesso non sono abituati, ma a cui dovranno conformarsi nell'ambito della scuola che frequentano e dei percorsi educativi che seguiranno. Percorsi che potranno prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale che farà in qualche modo da specchio per gli atti commessi, mettendo di fronte alle sue responsabilità il ragazzo, o la partecipazione comunque a laboratori teatrali, scrittura creativa, corsi di musica, attività sportive, ossia tutte quelle attività che possono concorrere ad aiutare lo sviluppo del minore a nuovi sentimenti di rispetto per gli altri e alimentare dinamiche relazionali sane, positive e non violente.
È proprio questo a cui dobbiamo puntare ed è ciò che credo facciamo con questo provvedimento innovativo che riesce a intervenire a trecentosessanta gradi su un problema che riguarda non solo i minori autori di bullismo e le loro vittime, ma tutti come società, come sistema che in qualche modo è corresponsabile di tali azioni, perché non è stato capace di educare tali minori ai sentimenti.
Abbiamo dunque plasmato un intervento credo altamente propositivo, che sommato già alle previsioni introdotte dal decreto-legge Caivano certamente potrà andare ad incidere più pesantemente e positivamente sulla prevenzione della violenza giovanile. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leonardi. Ne ha facoltà.
LEONARDI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, quello che ci apprestiamo ad approvare oggi, dopo il passaggio che è già avvenuto alla Camera, è un atto davvero importante che interviene su un fenomeno odioso e purtroppo diffuso fra i più giovani come il bullismo e il cyberbullismo. Un atto che testimonia concretamente una strategia di intervento che è frutto di un lavoro condiviso e della volontà di dare risposte concrete per il quale auspico che si giunga a una votazione unanime anche al Senato. (Applausi).
Non rispondo neanch'io alle polemiche che sono sorte in quest'Aula, ma mi meraviglio di aver sentito in questo anno e più di legislatura attaccare questa democrazia, per cui provvedimenti che arrivavano in un ramo del Parlamento dopo il passaggio nell'altro non potevano essere modificati, mentre oggi che c'è un'esigenza e l'atto tornerà alla Camera, considerato che è stato approvato nel 2023, quindi c'è anche una necessità di aggiornare gli anni di copertura economica, si gridi appunto scandalo. (Applausi).
Solitudine, rabbia, paura sono i sentimenti più diffusi fra le giovani e giovanissime vittime di bullismo e cyberbullismo; un fenomeno preoccupante e che preoccupa tutti noi - e gli interventi che ci sono stati trasversalmente lo hanno sottolineato - e per il quale è urgente il nostro agire. Questo testo fa un grande passo avanti sotto molteplici punti di vista, innanzitutto puntando sulla prevenzione, anche in considerazione della giovane età delle vittime, di quelle che sono delle vere e proprie persecuzioni. Ragazzini di undici, dodici anni, per cui spesso andare a scuola o aprire un social network diventa l'incubo più grande.
Fratelli d'Italia ha posto da sempre una grandissima attenzione alla tutela delle nuove generazioni e un impegno costante nel contrastare questo fenomeno odioso e pericoloso che colpisce proprio i più fragili fra i minori, che vengono presi di mira proprio per questo, con azioni spesso ripetute per mesi, a volte anche per anni, il cui impatto sull'equilibrio e sull'animo di chi le subisce non va mai sottovalutato o minimizzato.
Sappiamo tutti, colleghi, che purtroppo alcuni ragazzi sono arrivati fino a togliersi la vita, oppressi dalle continue aggressioni verbali o fisiche, da una solitudine fatta di paura e di vergogna che impedisce persino di chiedere aiuto; un aiuto che, invece, dobbiamo riuscire a far arrivare, abbattendo quel muro di solitudine che schiaccia questi ragazzi più fragili.
La strategia legislativa del disegno di legge in esame si concentra, pertanto, su azioni di carattere preventivo, con il coinvolgimento imprescindibile della scuola e della famiglia, attraverso iniziative educative e percorsi di recupero destinati sia alle giovani vittime che agli autori di questi atti e, infine, attraverso un monitoraggio costante del fenomeno, che consenta di capire l'effettiva portata del problema, ma anche di valutare l'efficacia delle misure che poniamo in essere.
Abbiamo così deciso di allargare il perimetro della legge n. 71 del 2017 dal solo contrasto del cyberbullismo al contrasto del bullismo, con azioni di carattere preventivo e con strategie a tutela proprio di quei minori, privilegiando il carattere formativo ed educativo di queste azioni e assicurando che trovino attuazione proprio nell'ambito delle istituzioni scolastiche, ma anche delle organizzazioni sportive e del terzo settore; tutti ambiti nei quali l'intervento positivo e propositivo possa coinvolgere e far uscire sia il bullizzato che il bullo da questa situazione.
Si è partiti proprio dando una definizione precisa del bullismo e di quali atti e comportamenti ne definiscono la condotta, così da consentire a tutti di identificarla e di poterla contrastare. Secondo una recente indagine, almeno il 15 per cento dei ragazzi è vittima di bullismo e di cyberbullismo, con una percentuale del 20 per cento nei bambini (consideriamo che un bambino di undici anni su cinque è vittima di bullismo e cyberbullismo); tale percentuale scende intorno al 10 per cento nei ragazzi più grandi, quindi sappiamoche man mano che l'età cresce, diminuisce l'incidenza del fenomeno, ma aumenta la gravità dei reati commessi. Non sto a ricordare i gravissimi fatti di cronaca che, purtroppo, in questi anni hanno funestato la vita di tantissimi minori.
Proprio la scuola risulta, pertanto, l'ambiente più a rischio di violenze e per questo una delle principali novità introdotte prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, adotti un codice interno per la prevenzione del contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed istituisca un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti di studenti, insegnanti, famiglie, ma anche esperti del settore.
Sarà inoltre possibile avvalersi di un servizio di sostegno psicologico per gli studenti.
Per riuscire ad abbattere quel muro di silenzio e solitudine in cui vengono spinte le vittime di bullismo, è necessario coinvolgere tutto il microcosmo che ruota attorno a chi commette gli atti e a chi li subisce. Molto spesso, infatti, gli insulti, le minacce, le offese, le violenze, sia fisiche che verbali o psicologiche, non avvengono di nascosto, ma sono fatti anche plateali che innescano quel fattore branco che induce il gruppo ad operare contro il singolo più debole e molti ad essere spettatori, a volte anche attivi, ad esempio riprendendo con gli smartphone quelle violenze e facendole poi rimbalzare da un telefonino all'altro, oppure sul web.
I dirigenti scolastici, in presenza di questi fenomeni di bullismo e cyberbullismo, oltre ad una informativa che dovranno ovviamente fare tempestivamente alle famiglie (perché il loro coinvolgimento è essenziale), potranno applicare i provvedimenti sanzionatori legati al mondo scolastico, ma soprattutto potranno avviare dei progetti di sostegno e di recupero all'interno delle scuole, anche coinvolgendo tutta la classe. Infatti questi fenomeni non devono avere né chi guarda né chi tace e neanche chi li agisce. Saranno importanti anche i percorsi di mediazione scolastica che la scuola potrà mettere in campo per aiutare e supportare tutto il microcosmo che ruota dentro queste realtà.
Il disegno di legge in esame interviene anche sul tribunale dei minori, prevedendo l'adozione di misure rieducative. La novità più rilevante è la previsione di un intervento preliminare rispetto alle misure stesse, attraverso l'attivazione di percorsi progressivi di mediazione e di recupero che tendono a recuperare il ragazzo o i ragazzi che commettono azioni di bullismo.
Questo perché spesso anche loro sono in qualche modo vittime magari di una violenza che respirano all'interno della propria casa o perché devono comunque essere messi nelle condizioni di maturare al proprio interno che sono azioni e comportamenti sbagliati e quindi correggere questo loro comportamento.
Lo possono fare anche attraverso lo svolgimento di attività di volontariato sociale o attraverso la partecipazione ad attività sportive o artistiche, a laboratori, a corsi di musica, insomma a tutte quelle attività che sono idonee a sviluppare nei confronti dell'altro sentimenti e dinamiche positive, sane e non più legate invece ad una comunicazione violenta che si innesca in maniera ripetuta e continuativa.
Il rispetto, Presidente, è insieme alla prevenzione l'altro concetto chiave di questa norma, che prevede l'istituzione del 20 gennaio quale Giornata nazionale del rispetto, una data che è un omaggio e un simbolo, perché è la data di nascita di Willy Monteiro Duarte, medaglia d'oro al valore civile alla memoria. (Applausi). Colleghi, ricordiamo tutti che Willy fu ucciso in un pestaggio mentre cercava di difendere un amico. Quel gesto, che verrà ricordato ogni anno attraverso iniziative e momenti di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri e del contrasto di ogni forma di discriminazione, sarà un punto importante e qualificante di questa iniziativa normativa.
Abbiamo previsto infine una delega al Governo che lo impegni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge, ad incrementare il servizio per l'assistenza alle vittime del bullismo e cyberbullismo, con il potenziamento del numero 114 di emergenza infanzia, cui tutti i ragazzi potranno rivolgersi per chiedere un aiuto, sapendo che non sono soli.
Pertanto siamo orgogliosi - e concludo, Presidente - di approvare questo provvedimento e di dare risposte concrete alla disperazione di tanti giovani e delle loro famiglie. Un impegno che abbiamo preso da tempo e che continueremo a porre sempre come impegno categorico per tutto il nostro agire politico. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
GIACOBBE (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIACOBBE (PD-IDP). Signora Presidente, oggi chiedo la parola per rendere omaggio ad un italiano emigrato, un grande ufficiale della nostra Repubblica, un imprenditore, un giornalista, un amico: Ubaldo Larobina, fondatore del più grande network di informazione italiana in Australia, «Il Globo», ci ha lasciato lo scorso 16 dicembre. Prendere oggi la parola per celebrarne un breve ricordo non è solo un atto di commiato, ma un modo perché la memoria di quanto fatto da Ubaldo Larobina possa rimanere custodito anche qui, negli archivi di questa Aula sacra della nostra democrazia.
L'Australia che ha corso Ubaldo nel 1957 non era quel grande Paese multiculturale che oggi conosciamo. Gli anni Cinquanta, in particolare, non erano quella realtà erudita e progressista del mondo occidentale moderno e anche noi italiani non godevamo di quell'apprezzamento e di quell'ammirazione che abbiamo saputo costruire nel corso dei decenni successivi. Nel 1959 Larobina fonda il giornale «Il Globo», tutto in lingua italiana, che si pone come obiettivo quello di ridurre le distanze fra l'Italia e l'Australia; distanze che negli anni Cinquanta dello scorso secolo sembravano pressoché insuperabili.
Nel corso dei decenni il giornale è cresciuto, insieme alla sua comunità di lettori e agli italiani d'Australia. Il contributo offerto all'accoglienza dei nostri emigrati, che in quegli anni arrivavano dall'altra parte del mondo in nave e non conoscevano né la lingua inglese, né le usanze del nuovo mondo, è stato straordinario, inferiore forse solo al contributo che lo stesso giornale ha dato per la formazione dell'Australia multiculturale che conosciamo oggi. Dopo aver acquisito anche la proprietà dell'altro storico giornale italiano d'Australia, «La Fiamma», la cui testata nacque dalla volontà dei frati cappuccini per sostenere la nostra comunità immigrata già nel 1947, Larobina fondò alcuni anni dopo la prima stazione radio completamente in lingua italiana, ventiquattro ore al giorno, «Radio Italia». Sempre a Ubaldo va dato il merito di aver traghettato queste testate giornalistiche dagli anni Cinquanta ai nostri giorni. Esse infatti sono tutte ancora in piena attività e al gruppo editoriale si è aggiunta anche una televisione in streaming, che di recente ha chiuso un accordo con la Rai.
Dico questo, signor Presidente, perché è doveroso sottolineare come l'eredità culturale di Ubaldo Larobina sia più che mai viva e continui a produrre benefici per l'Italia e per gli italiani all'estero, anche oggi che purtroppo lui non è più tra noi.
Calabrese di nascita, romano di adozione, Ubaldo ha saputo combinare il meglio di due Paesi, l'Italia e l'Australia. Ha saputo promuovere, difendere e raccontare l'Italia agli italiani e agli australiani. È stato un punto di riferimento per la comunità e dalla sua redazione sono passati i più grandi interpreti della politica australiana e italiana, fra cui anche il mio predecessore, il compianto senatore Nino Randazzo.
Non c'è ad oggi, signor Presidente, un solo aspetto della vita della comunità italiana in Australia che non abbia trovato attenzione e sostegno da parte di Ubaldo Larobina e del suo network di informazione. La sua scomparsa è una grande perdita per tutti noi, ma la sua eredità culturale e umana rappresenta un tesoro unico ed inesauribile, che sarà conservato nella memoria, nel presente e nel futuro degli italiani d'Australia, che Ubaldo Larobina ha servito con umiltà, passione ed orgoglio.
Chiedo infine l'autorizzazione alla Presidenza a consegnare la versione completa del mio intervento in ricordo di Ubaldo Larobina, che per ragioni di tempo ho dovuto ridurre. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.
Inoltre, senatore Giacobbe, la ringrazio anche per averci ricordato che siamo un Paese che ha avuto e continua ad avere molti migranti, che si sono anche integrati, e come, in Paesi anche così lontani.
SIRONI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIRONI (M5S). Signor Presidente, colgo questa occasione per condividere con quest'Aula una notizia che sta facendo il giro del mondo ormai da diverse settimane e che riguarda un filmato divulgato dall'Agenzia spaziale europea, ESA, sulla base di dati raccolti dal servizio europeo di monitoraggio dell'atmosfera Copernicus.
Come probabilmente avrete letto tutti sui giornali, la Pianura Padana, da più di un mese e mezzo, sta superando di più del doppio i limiti previsti per le emissioni nocive in atmosfera. In particolare Milano è stata addirittura descritta come la terza città più inquinata al mondo, più inquinata di Nuova Delhi in India.
Questa, in pratica, è una tragedia che si sta consumando ormai da diversi anni nell'indifferenza totale delle istituzioni. In Lombardia, per esempio, ogni anno muoiono 15.000 persone a causa dell'inquinamento. Nella sola Milano, muoiono 3.000 persone ogni anno. Dei decessi per morte naturale, un quarto, il 25 per cento, è dovuto all'inquinamento atmosferico.
In pratica, è come se ogni anno in Lombardia, in Pianura Padana, si verificasse un terremoto: un terremoto che procura 15.000 morti in Lombardia e 3.000 morti a Milano. Eppure, il tutto accade nell'indifferenza delle istituzioni. Per un terremoto che cosa succede? Lo Stato si premura di risarcire i danni, di fare la ricostruzione e di fare lavori in prevenzione. Invece, per questa catastrofe non accade nulla, nulla viene fatto e passa assolutamente sotto silenzio. Ma le persone muoiono a causa di una catastrofe che non è naturale, bensì è una catastrofe dovuta al comportamento dell'uomo.
È chiaro che qui la responsabilità è delle istituzioni, a partire dal Comune, ma soprattutto della Regione e dello Stato. Sappiamo tutti che è stato licenziato, qualche mese fa, il disegno di legge sulla qualità dell'aria. In quel disegno di legge è stato addirittura posticipato, al 2025, il termine dal quale far partire le azioni per la limitazione alla circolazione dei veicoli inquinanti.
Quindi, non solo vi è una sottovalutazione, una non visione della drammaticità di quello che sta accadendo, ma addirittura si marcia sopra i morti, spostando di due anni i provvedimenti utili a risolvere la situazione. Due anni sono 30.000 morti in Lombardia, senza che le istituzioni facciano assolutamente nulla.
Quindi, da lombarda e da milanese lancio qui il mio grido di dolore e mi associo alla richiesta che è stata avanzata dai nostri consiglieri del MoVimento 5 Stelle in Regione, da sottoporre all'attenzione del Consiglio regionale straordinario, per prendere le misure che sono dovute per la tutela della salute dei residenti.
In particolare, mi rivolgo al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini, che è lombardo e che nonostante tutto continua ad investire in costruzioni di autostrade (a parte il Ponte sullo Stretto) e comunque si continua a cementificare; ad aumentare l'inquinamento di un territorio che è già al collasso, dove la gente muore per l'inquinamento. È pure miope: non si pensa a potenziare il trasporto su ferro, per esempio le ferrovie, che potrebbero risolvere il problema. Dovrebbe dare un impulso in questo senso. Invece continua a costruire autostrade inutili e dannose.
Si dovrebbe investire nel ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli edifici, coibentando gli edifici e creando comunità energetiche per la produzione di energie pulite. Pensiamo al bonus 110, ma è inutile aprire qua questo argomento. Di inceneritori in Lombardia ce ne sono 13 vetusti che causano inquinamento; ci sono gli allevamenti intensivi. Ci sarebbero tante cose da fare che nessuna istituzione sta facendo per evitare morti ingiuste e inutili, dovute alla negligenza delle istituzioni e del Governo. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 22 febbraio 2024
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 19,46).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (855)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 11-quater è aggiunto il seguente:
« 11-quinquies. Fatti salvi i casi di cui ai commi 6, lettera c), e 7, i divieti di cui al presente articolo sono applicati, anche in relazione a specifici materiali, destinatari od operazioni, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. I divieti decorrono dal giorno successivo alla deliberazione di cui al primo periodo, adottata entro quindici giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, durante il quale i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinati dalla presente legge sono sospesi, la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si intende accolta »;
b) all'articolo 5, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia alle Camere una relazione entro il 30 aprile di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione.
2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente entro il 15 marzo sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.
3. La relazione di cui al comma 1 indica i Paesi di destinazione con l'ammontare delle operazioni autorizzate suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analoga suddivisione, le imprese autorizzate; l'elenco degli accordi da Stato a Stato ai sensi dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15; l'elenco delle iscrizioni al registro nazionale di cui all'articolo 3 e delle sospensioni o cancellazioni dal registro medesimo »;
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
« Art. 6. - (Indirizzi generali) - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).
2. Il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy. Le funzioni di segretario sono svolte dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati alle riunioni del CISD altri Ministri interessati.
3. Nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1 e degli obblighi internazionali dell'Italia e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per l'applicazione della presente legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa, detta direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiali di armamento e può stabilire criteri generali per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 11-quinquies.
4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento »;
d) all'articolo 7:
1) al comma 2, le parole da: « e del commercio » fino ad: « ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « , degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy e da un rappresentante dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica »;
2) il comma 3 è abrogato;
e) l'articolo 7-ter è abrogato;
f) l'articolo 8 è abrogato;
g) all'articolo 9:
1) al comma 4, le parole: « e UE » sono sostituite dalle seguenti: « non membri dell'Unione europea »;
2) al comma 7-bis, dopo la parola: « operazioni » sono inserite le seguenti: « intracomunitarie e quelle »;
h) all'articolo 10-quinquies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Nei casi previsti dal presente articolo, i termini di durata del procedimento sono ridotti della metà quando la domanda di autorizzazione riguarda un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea »;
i) all'articolo 13, il comma 4 è abrogato;
l) all'articolo 20:
1) al comma 1, lettera b), le parole: « 180 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;
2) al comma 2, le parole: « 90 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;
m) all'articolo 25-bis, comma 4:
1) le parole: « 150 a euro 1500 » sono sostituite dalle seguenti: « 500 a euro 2.000 »;
2) le parole: « centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « il termine ivi previsto »;
n) all'articolo 27:
1) al comma 1, dopo la parola: « comunicate » sono inserite le seguenti: « dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, »;
2) il comma 4 è abrogato.
2. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
________________
N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
1.7
Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e secondo i princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.".»
1.2
Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera a), è sostituita con la seguente: "a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i princìpi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;".»
1.3
Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;".»
1.4
Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) All'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga, previo atto di indirizzo delle Camere."».
1.8
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Marton (*)
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), inserire la seguente:
"e-bis) quando rientrano nelle proibizioni stabilite dall'articolo 7 del Trattato sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia con la legge 4 ottobre 2013, n. 118, ed entrato in vigore in data 25 dicembre 2014";».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.5
Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) All'articolo 1, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6."».
1.6
Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) All'articolo 1, dopo il comma 11-bis è inserito il seguente: "11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei princìpi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione."».
1.11
Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Controllo dello Stato)
1. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princìpi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e secondo i princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.
3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione, sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.
5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.
6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i princìpi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;
e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.
e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga.
7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.
7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.
8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;
b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;
c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;
d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;
b) le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli esplosivi diversi da quelli ad uso mi-litare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6.
11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.
11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei princìpi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione.
11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili (18).
11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:
a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;
b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21."»
1.12
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «11-quinquies», sopprimere l'ultimo periodo.
1.13
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «11-quinquies», aggiungere il seguente:
«11-sexies. La Relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5 della presente legge, deve riportare i seguenti elenchi:
a) dei Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;
b) dei Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione;
c) dei Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
d) dei Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;
e) dei Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 29 agosto 2014, n. 125, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese;».
Conseguentemente, alla lettera a), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».
1.14
Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di accordi internazionali bilaterali e multilaterali e di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.
2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.
3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari e numero progressivo di autorizzazione degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.
3.1. La relazione di cui al comma 1 deve altresì essere corredata della lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, predisposta tenendo conto dell'esistenza di crisi regionali in corso e dei loro effetti geopolitici, economici e sociali e approvata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite l'Unità di analisi, programmazione,statistica e documentazione storica e l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del medesimo Ministero, d'intesa con il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della presente legge. Per la predisposizione della lista il Ministero può avvalersi della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti, previa loro audizione presso le Commissioni parlamentari competenti.
3.1.1. Nella lista di cui al comma 3.1 devono essere inclusi:
a) i Paesi coinvolti in conflitti armati in contrasto con i princìpi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e, in particolare, i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
b) i Paesi verso cui le esportazioni sono vietate in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 6;
c) i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, coinvolti in confitti armati.
3.1.1.1. In sede di prima attuazione, il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale recante la lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio dei Paesi inclusi nella lista e al relativo aggiornamento. In ogni caso, la lista è aggiornata ogni sei mesi, con la procedura di cui al comma 3.1 e in applicazione dei princìpi di cui al comma 3.1.1. La lista può comunque essere aggiornata in ogni momento, in casi improrogabili e urgenti, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.
3-bis.1. La relazione di cui al comma 1 è compilata secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i contenuti della suddetta tabella A sono integrati, con l'inserimento di ulteriori dati o informazioni relativi all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali d'armamento.
3-bis.2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione previsionale che indica l'orientamento generale del Governo circa la concessione di autorizzazioni e la vendita di armamenti. Nella relazione è incluso un rapporto sullo stato di avanzamento della riconversione dell'industria dei materialidi armamento, di cui all'articolo 1 comma 3. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla relazione previsionale, entro quindici giorni dall'assegnazione."».
b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può provvisoriamente sospendere gli effetti dell'autorizzazione generale nei riguardi di uno Stato che si trova nella lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui all'articolo 5, comma 3.1. La sospensione si applica decorsi dieci giorni dall'adozione del decreto con cui tale Stato è stato inserito nella suddetta lista"».
Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:
«Tabella A(articolo 5, comma 3-bis.1)
ESPORTAZIONI (EX) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Numero | Data | Azienda | Paese di | Quantità | Materiale | Categoria di | Codice | Ammontare | Controvalore | Estremi Atto | Destinazione | Istituti | Importi | |||||||||||||||||
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ESPORTAZIONI (EX) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totale numero Autorizzazioni |
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Totale valore in EUR per paese di Destinazione | Paese | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||
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IMPORTAZIONI (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Numero | Data | Azienda | Paese di | Quantità | Materiale | Categoria di | Codice | Ammontare | Controvalore | Estremi Atto | Destinazione | Istituti | Importi | |||||||||||||||||
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IMPORTAZIONI (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totale numero Autorizzazioni |
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Totale valore in EUR per paese di Destinazione | Paese | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||
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ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Numero | Data | Azienda | Paese di | Quantità | Materiale | Categoria di | Codice | Ammontare | Controvalore | Estremi Atto | Destinazione | Istituti | Importi | ||||||||||||||||||
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ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totale numero Autorizzazioni |
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Totale valore in EUR per paese di Destinazione | Paese | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||
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IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI) |
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Numero | Data | Azienda | Paese di | Quantità | Materiale | Categoria di | Codice | Ammontare | Controvalore | Estremi Atto | Destinazione | Istituti | Importi |
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IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totale numero Autorizzazioni |
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Totale valore in EUR per paese di Destinazione | Paese | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||
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PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero | Data | Azienda | Paese di | Quantità | Materiale | Categoria di | Codice | Ammontare | Controvalore | Estremi Atto | Destinazione | Istituti | Importi | |||||||||||||||||||||
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PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale numero Autorizzazioni |
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Totale valore in EUR per paese di Destinazione | Paese | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DIVISE PER PAESE DI DESTINAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paese | Tipo di transazione | Azienda | Valore in | Quantità del | Materiale | Estremi Atto | Destinazione | Istituti di | Importi | |||||||||||||||||||||||||
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RIEPILOGO DELLE AUTORIZZAZIONI ALIA RIESPORTAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero | Data Rilascio | Paese di | Numero | Nuovo | Quantità | Materiale | Categoria di | Estremi Atto | Istituti di | Importi | ||||||||||||||||||||||||
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»
1.100
Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6.
(Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).
2. il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.
3. Nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.
4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.
5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.
6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49."».
1.101
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», comma 3, dopo le parole: «dell'Italia» inserire le seguenti: «, nonché degli obblighi del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 e ratificato con legge 4 ottobre 2013, n.118,».
1.21
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», sostituire il comma 4, con i seguenti:
«4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento con apposita relazione entro dieci giorni dalla loro adozione e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge.
5. Spetta, altresì, al CISD l'individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6, dandone tempestiva informazione al Parlamento e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge.
6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'Unione Europea e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 agosto 2014, n. 125.»
1.102
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art.6», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla Ue e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 agosto 2014, n. 125.».
1.103
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.».
1.104
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, sopprimere le lettere f) e i).
1.106
Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) all'articolo 10-bis, comma 2, le parole: "e possono essere richieste" sono sostituite dalle seguenti: "e devono essere richieste"».
1.107
Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o qualora il destinatario abbia commesso, o comunque subentrino, violazioni del diritto internazionale vigente, di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, o dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge";
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle commissioni parlamentari competenti per materia.".»
1.110
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 1.109
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
1.111
Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) gli articoli 20-bis e 20-ter sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 20-bis.
(Attività di controllo)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentito il CISD, è istituito un nucleo ispettivo interforze composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD.
2. L'attività del nucleo di cui al comma 1 relativa alle fasi preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è sottoposta alla supervisione e al coordinamento dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il tramite dell'UAMA, fatte salve le specifiche attribuzioni e le competenze dell'autorità giudiziaria e degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli doganale, fiscale e valutario, i quali comunicano in ogni caso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nello svolgimento dell'attività di controllo, può avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti, in aggiunta al nucleo di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione della presente legge. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disciplina con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.
4. Agli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 20-ter.
(Poteri di vigilanza)
1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, supervisionato e coordinato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e la loro coerenza con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3. Gli ispettori designati possono:
a) accedere a tutti i locali pertinenti;
b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro;
c) visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa;
d) confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti.
Art. 20-quater.
(Rapporto del nucleo ispettivo)
1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al CISD un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati."».
1.112
Marton, Ettore Antonio Licheri, Delrio, Alfieri
Respinto
Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 2).
1.113
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Delrio, Alfieri
Id. em. 1.112
Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 2).
1.114
Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:
«n-bis. All'articolo 27, comma 4, dopo le parole: "un capitolo" sono inserite le seguenti: ", comprensivo di una tabella da compilare secondo il modello di cui alla tabella B allegata alla presente legge".
Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:
«Tabella B
(Art. 27, comma 4)
________________
N.B. Per la Tabella B si rinvia al Fascicolo emendamenti n. 2 del 14 febbraio 2024.
G1.100
Basso, Alfieri, Delrio, La Marca
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, A.S. 855-A,
premesso che:
il disegno di legge in titolo apporta modificazioni alla disciplina in materia di autorizzazione agli scambi di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
il comma 3, dell'articolo 1 della predetta legge dispone che: "Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.";
allo scopo di rendere effettiva tale disposizione, il successivo articolo 8, al comma 2, dispone che l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali di armamento, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile;
diversi sono i settori più innovativi nei quali sarebbe possibile sviluppare serie politiche di riconversione, in tal senso basti pensare a mero titolo esemplificativo alla farmacologia, la biologia e l'ingegneria genetica, la nuova agronomica, l'informatica, la robotica l'intelligenza artificiale, la produzione di energia mediante fonti rinnovabili, l'esplorazione spaziale, la scienza dei materiali e le nanotecnologie o ancora la fisica delle particelle;
tuttavia, negli anni tali politiche di riconversione non sono state realizzate. A quanto detto si aggiunga, che ancora oggi non esiste in Italia un'agenzia nazionale per la riconversione dell'industria bellica, nonostante le diverse iniziative legislative presentate nel corso delle diverse legislature;
il ritardo del nostro Paese in merito alle politiche di riconversione potrebbe finanche essere aggravato dalle disposizioni del disegno di legge de quo che, all'articolo 1, comma 1, lettera h), prevede la soppressione del citato l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento;
impegna il Governo:
a valutare con attenzione la scelta di sopprimere l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento alla luce del ruolo strategico che lo stesso può rivestire nell'ambito delle politiche di riconversione delle imprese;
ad approntare serie politiche di riconversione per uso civile delle imprese di produzione di materiali di armamento anche alla luce degli impegni assunti dal nostro Paese nelle sedi europee ed internazionali a favore della Green economy e della lotta al cambiamento climatico;
a prevedere l'introduzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, di una disciplina relativa alle imprese di cui al registro dell'articolo 3, della legge 9 luglio 1990, n.185, affinché le stesse debbano dotarsi annualmente di un piano industriale che preveda azioni di progressiva conversione a fini civili di parte della loro produzione militare.
DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (1027)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
NB. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: « delle Presidenza » sono sostituite dalle seguenti: « della Presidenza »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
"3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego";
b) al comma 3-quater, le parole: "commi 3-bis e 3-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1";
c) al comma 3-quinquies:
1) le parole: "commi 3-bis e 3-ter", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1";
2) le parole: "31 agosto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024" »;
al comma 6, lettera b), le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8 »;
al comma 7, le parole: « per il triennio 2021-2023, e » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2021-2023 e » e dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 » e le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 8, lettera a), dopo le parole: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza » è inserita la seguente: « (PNRR) »;
al comma 9:
alla lettera b), le parole: « per effetto di proroga » sono sostituite dalle seguenti: « per effetto di proroga, »;
alla lettera c), numero 1.3), le parole: « nel limite » sono sostituite dalle seguenti: « , nel limite »;
al comma 11, le parole da: « l'autorizzazione » fino a: « nel territorio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali »;
al comma 14, dopo le parole: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « e comma 25 del decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « e comma 25, del decreto-legge »;
al comma 16, alinea, le parole: « Alla legge » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 3 della legge » e le parole: « all'articolo 3 » sono soppresse;
al comma 20, le parole: « per il contrasto al dissesto » sono sostituite dalle seguenti: « per il contrasto del dissesto »;
al comma 21, la parola: « MASAF » è sostituita dalle seguenti: « Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;
dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:
« 22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente".
22-ter. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024 ».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
« Art. 1-bis. - (Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale) - 1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024".
Art. 1-ter. - (Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione) - 1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, le parole: "al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2024."
Art. 1-quater. - (Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale) - 1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: "3 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi" ».
All'articolo 2:
al comma 4, lettera b), le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2024, »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali »;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entità dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, può essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.
6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.
6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano »;
al comma 8, dopo le parole: « dal comma 7 » e le parole: « per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « , della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 »;
al comma 9, lettera b):
al numero 1.1), la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine »;
al numero 1.2), la parola: « soppresse » è sostituita dalla seguente: « abrogate »;
al numero 2), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 97, comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « , del presente codice » e, al secondo periodo, le parole: « al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del » sono sostituite dalle seguenti: « al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».
All'articolo 3:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: "sessanta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settanta mesi";
b) dopo il comma 929 è inserito il seguente:
"929-bis. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 è presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927" »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";
b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025" »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;
al comma 6, le parole: « agli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « all'adempimento degli obblighi »;
al comma 9:
al primo periodo, dopo le parole: « tramite le strutture informatiche » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , »;
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato »;
al secondo periodo, le parole: « del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin »;
al comma 12, le parole: « i servizi informatici » sono sostituite dalle seguenti: « la prestazione dei servizi informatici », le parole: « Agenzia delle entrate e Sogei » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia delle entrate e la società SOGEI » e le parole: « e dei relativi » sono sostituite dalle seguenti: « e dai relativi »;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
« 12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".
12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024, 2025 e 2026".
12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "Le risorse svincolate" sono inserite le seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2022".
12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 è inserito il seguente:
"822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale".
12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".
12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.
12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro";
b) al secondo periodo, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio";
c) al terzo periodo, le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";
d) al quarto periodo, le parole: "entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028".
12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:
1) dopo le parole: "del PNRR" sono inserite le seguenti: ", approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023,";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".
12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.
12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
« Art. 3-bis. - (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024) - 1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024 ».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, le parole: "fino al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;
al comma 2, le parole: « servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale »;
al comma 4, le parole: « per gli anni 2022 e 2023", sono » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022 e 2023" sono »;
al comma 5, dopo le parole: « agli ordini professionali » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « di cui dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo »;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
« 5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.
5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale" sono sostituite dalle seguenti: "collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale," »;
al comma 6, le parole: « in conseguenza dal collocamento » sono sostituite dalle seguenti: « in conseguenza del collocamento », le parole: « in quiescenza,, le parole » sono sostituite dalle seguenti: « in quiescenza, le parole » e le parole: « di cui dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo »;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, è inserito il seguente:
"164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale".
6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;
al comma 7, lettera a), le parole: « è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti i seguenti »;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024 »;
al comma 8, la parola: « sostitute » è sostituita dalla seguente: « sostituite »;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
« 8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: "le associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione".
8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024".
8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-septies. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.
8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.
8-novies. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: "per un periodo di dodici mesi, prorogabile" sono inserite le seguenti: "o rinnovabile" e le parole: "per un ulteriore periodo di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi".
8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), è differito al 31 dicembre 2024.
8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, le parole: "e 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023 e 2024" ».
All'articolo 5:
al comma 3:
al capoverso 83-ter:
al primo periodo, le parole: « e non oltre » sono soppresse;
al secondo periodo, dopo le parole: « con il Ministro dell'economia e delle finanze » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al terzo periodo, dopo le parole: « e 5-quinquies » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al quinto periodo, le parole: « semi esonero » sono sostituite dalla seguente: « semiesonero »;
al capoverso 83-quater:
al primo periodo, dopo le parole: « 5-quater e seguenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al quarto periodo, dopo le parole: « Ai relativi oneri » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » le parole: « si provvede, mediante » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede mediante » e le parole: « , della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 »;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: "2011/2012" sono sostituite dalle seguenti: "2024/2025" e le parole: "cadenza triennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza biennale"; al secondo periodo, le parole: "cadenza triennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza biennale".
3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.
3-quater. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "all'anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024".
3-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
"3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia" ».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: « , è sostituita » sono sostituite dalle seguenti: « è sostituita »;
al comma 6, la parola: « AFAM » è sostituita dalle seguenti: « per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) » e le parole: « , sono sostituite » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite »;
al comma 7, alinea, dopo le parole: « All'articolo 3-quater » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 8, lettera b), le parole: « , sono sostituite » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite » e le parole: « e comma 5-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , e comma 5-bis, »;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
« 8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro".
8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo.
8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca ».
All'articolo 7:
al comma 3, dopo le parole: « per l'anno 2024, » sono inserite le seguenti: « cui si provvede » e dopo le parole: « dell'autorizzazione » sono inserite le seguenti: « di spesa »;
al comma 4, lettera b), le parole: « A tali oneri » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: "31 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;
al comma 6, dopo le parole: « al primo periodo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
6-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024".
6-quater. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.
6-quinquies. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Fondo unico per lo spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo" e le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";
b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024" e le parole: "l'attività svolta nel 2022" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività svolta nel 2023" ».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
« Art. 7-bis. - (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria) - 1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».
All'articolo 8:
al comma 3, le parole: « Agli oneri di cui dal comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dal comma 2 » e dopo le parole: « per l'anno 2024 » e le parole: « comma 471 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, dopo la parola: "Ucraina" sono inserite le seguenti: "e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso" e dopo le parole: "per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2024". Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;
al comma 4, dopo le parole: « di trasporto ferroviario » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 5, le parole: « e dal Piano » sono sostituite dalle seguenti: « e del Piano »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;
al comma 6, lettera e), la parola: « dispone, » è sostituita dalla seguente: « , dispone »;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;
al comma 8:
all'alinea, le parole: « decreto-legge6 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 6 luglio »;
alla lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, le parole: « dell'ANAS s.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANAS S.p.A. » e le parole: « della società » sono sostituite dalle seguenti: « della società" »;
al comma 9:
all'alinea, le parole: « economico finanziari » sono sostituite dalla seguente: « economico-finanziari »;
al capoverso 3:
al secondo periodo, le parole: « Piani economici finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « piani economico-finanziari » e le parole: « e non oltre » sono soppresse;
al terzo periodo, le parole: « (NADEF) per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 »;
al quarto periodo, le parole: « Piani economico finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « piani economico-finanziari »;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
« 9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "dal 2019 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2024";
b) dopo le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono inserite le seguenti: "e lo sviluppo sostenibile" e la parola: "CIPE", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "CIPESS" »;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
« 10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attività di salvamento acquatico, le parole: "31 marzo 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".
10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate ».
All'articolo 10:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
« Art. 10-bis. - (Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024) - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024" e le parole: "nel 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2024".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».
All'articolo 11:
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.
4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia »;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
« 5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".
5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti »;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".
6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "alla sessione da indire per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024".
6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni" »;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: "sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87," sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno 2024" »;
al comma 9, le parole: « de L'Aquila e Chieti » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Aquila e di Chieti »;
al comma 10, dopo le parole: « con modificazioni » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
« 11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.
11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto è espresso da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede ».
All'articolo 12:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: "per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;
al comma 5, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre », le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo regolamento (UE) 2020/741" »;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: "sino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2025".
6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2024";
b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2025".
6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".
6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: "termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".
6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "8 anni" ».
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
« Art. 12-bis. - (Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione) - 1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: "con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi" sono inserite le seguenti: "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" ».
All'articolo 13:
al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: « aziende agricole » sono sostituite dalle seguenti: « imprese agricole nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura" »;
al comma 3:
all'alinea, le parole: « di conversione » sono soppresse;
alla lettera a) è premessa la seguente:
« 0a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento".
3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonché dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;
b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.
3-quinquies. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
3-sexies. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-quinquies.
3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».
All'articolo 14:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Il comma 6-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, è sostituito dal seguente:
"6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024".
2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".
2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: « negli anni 2018-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , negli anni 2018-2022, » e le parole: « del 2017, è ripartito » sono sostituite dalle seguenti: « del 2017 è ripartito »;
ai commi 3 e 4, le parole: « Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi" ».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: « Fondo nazionale complementare » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo complementare »;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della Camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima Camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della Camera di commercio delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata ».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
« Art. 17-bis. - (Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea) - 1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente differito, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.
Art. 17-ter. - (Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia) - 1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") applicabile in funzione del settore dell'attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario.
3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), le parole: « denominato "Previdenza Italia" » sono sostituite dalle seguenti: « (Comitato Previdenza Italia) »;
alla lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: « dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
alla lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, la parola: « stabilite » è sostituita dalla seguente: « stabiliti » e le parole: « da trasferire, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « da trasferire nonché »;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: « come modificato dal comma 1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « , come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo »;
al secondo periodo, le parole: « come introdotto dal comma 1, lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo »;
al comma 3, le parole: « legge del » sono sostituite dalla seguente: « legge »;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, le parole: "1° agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2020".
4-quater. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, può essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.
4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».
ARTICOLI DA 1 A 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2022 » e le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
« 3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego »;
b) al comma 3-quater, le parole: « commi 3-bis e 3-ter » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1 »;
c) al comma 3-quinquies:
1) le parole: « commi 3-bis e 3-ter », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1 »;
2) le parole: « 31 agosto 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2024 ».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;
b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: « 30 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
6-bis. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8.
7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023 e per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le parole: « per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 »;
b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: « per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 ».
9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 »;
b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: « della durata massima di trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga, »;
c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
1) all'alinea:
1.1) le parole: « della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 »;
1.2) le parole: « 5.410 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 4.745 unità »;
1.3) dopo le parole: « non dirigenziale » sono inserite le seguenti: « , nel limite di spesa annuo di cui al comma 6 »;
2) alla lettera a), le parole: « 1.660 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 2.100 unità »;
3) alla lettera b), le parole: « 750 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 145 unità »;
4) alla lettera c), le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 unità ».
10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: « per il triennio 2021-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo 2021-2024 ».
11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 ».
12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: « per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 ».
13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 ».
14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.
15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.
16. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, è prorogato al 31 dicembre 2024.
20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico, è prorogato al 31 dicembre 2024.
21. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
22. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».
22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023 e 2024 »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro-ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente ».
22-ter. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024.
Articolo 1-bis.
(Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale)
1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».
Articolo 1-ter.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)
1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, le parole: « al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 giugno 2024 ».
Articolo 1-quater.
(Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)
1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: « 3 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi ».
Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024.
4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: « negli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023 e 2024 ». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali.
5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità, le parole: « rendiconto 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « rendiconto 2024 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entità dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, può essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.
6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.
6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 97, comma 1, le parole: « regolamento previsto dall'articolo 99 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis »;
b) all'articolo 99:
1) comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: « sono disciplinate le modalità: » sono sostituite dalle seguenti: « sono disciplinate le modalità » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96. »;
1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono abrogate;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, del presente codice. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5. ».
Articolo 3.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: « sessanta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « settanta mesi »;
b) dopo il comma 929 è inserito il seguente:
« 929-bis. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 è presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927 ».
3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: « e 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024, ».
4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: « sono prorogati di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati di due anni ».
4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;
b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025 ».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
11. In caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e la società SOGEI del 23 dicembre 2009, e dai relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.
12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: « nell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023 e 2024 ».
12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025 e 2026 ».
12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « del rendiconto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023 »;
b) al secondo periodo, dopo le parole: « Le risorse svincolate » sono inserite le seguenti: « in sede di approvazione del rendiconto 2022 ».
12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 è inserito il seguente:
« 822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale ».
12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».
12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.
12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « , per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro »;
b) al secondo periodo, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio »;
c) al terzo periodo, le parole: « 31 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;
d) al quarto periodo, le parole: « entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 ».
12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:
1) dopo le parole: « del PNRR » sono inserite le seguenti: « , approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, »;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;
b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: « 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».
12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.
12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 3-bis.
(Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024)
1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.
Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di salute)
1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023.
1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, le parole: « fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
3. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.
4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: « anche per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: « 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 ».
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.
5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale » sono sostituite dalle seguenti: « collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale, ».
6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 », nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».
6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, è inserito il seguente:
« 164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale ».
6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « La sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione. »;
b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2024 ».
7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024.
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: « le associazioni » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione ».
8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 ».
8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-septies. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.
8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.
8-novies. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: « per un periodo di dodici mesi, prorogabile » sono inserite le seguenti: « o rinnovabile » e le parole: « per un ulteriore periodo di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi ».
8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), è differito al 31 dicembre 2024.
8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024 ».
Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)
1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: « e 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 » e le parole: « il successivo aggiornamento e rinnovo biennale » sono sostituite dalle seguenti: « i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali ».
b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti:
« 83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. ».
3-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: « 2011/2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024/2025 » e le parole: « cadenza triennale » sono sostituite dalle seguenti: « cadenza biennale »; al secondo periodo, le parole: « cadenza triennale » sono sostituite dalle seguenti: « cadenza biennale ».
3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.
3-quater. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « all'anno scolastico 2022/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ».
3-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
« 3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia ».
Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di università e ricerca)
1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al primo periodo la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre ».
2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge.
4. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2024 ».
5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 febbraio 2024 ».
6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le parole: « 2022-2023 e 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 ».
7. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 »;
b) al comma 2, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 ».
8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « per l'anno accademico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 »;
b) le parole: « agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e comma 5-bis, e all'articolo 35-bis ».
8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro ».
8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo.
8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di cultura)
1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni ».
2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2024 ».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino », sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: « Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. ».
5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « 1.000 partecipanti » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 partecipanti ».
5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».
6-bis. A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
6-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024 ».
6-quater. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.
6-quinquies. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « Fondo unico per lo spettacolo » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo » e le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023 e 2024 »;
b) al secondo periodo, le parole: « entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 » e le parole: « l'attività svolta nel 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « l'attività svolta nel 2023 ».
Articolo 7-bis.
(Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)
1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Articolo 8.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi, è prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « a settantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a ottantuno mesi »;
b) al comma 7, le parole: « e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 ».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, dopo la parola: « Ucraina » sono inserite le seguenti: « e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso » e dopo le parole: « per l'anno 2023 » sono inserite le seguenti: « e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 ». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».
5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
6. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « Euro 2 » sono inserite le seguenti: « a decorrere dal 31 gennaio 2024 »;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024. »;
c) al quarto periodo, dopo le parole: « dei veicoli con caratteristiche antinquinamento » sono inserite le seguenti: « Euro 2 e »;
d) al quinto periodo, dopo le parole: « l'esonero dei veicoli » sono inserite le seguenti: « Euro 3 » e le parole: « delle risorse di cui al quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « delle risorse di cui al quinto periodo »;
e) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024, dispone l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo. ».
6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».
8. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alle attività dell'ANAS, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: « a), b) e c) » sono inserite le seguenti: « , a titolo di onere di investimento »;
2) al secondo periodo, le parole: « a decorrere » sono soppresse e dopo le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono inserite le seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
« 3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società ».
9. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari. ».
9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « dal 2019 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2024 »;
b) dopo le parole: « Comitato interministeriale per la programmazione economica » sono inserite le seguenti: « e lo sviluppo sostenibile » e la parola: « CIPE », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « CIPESS ».
10. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. è fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre 2028. ».
10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attività di salvamento acquatico, le parole: « 31 marzo 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».
10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Articolo 9.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».
2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito della crisi in atto in Ucraina, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».
3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali, le parole: « negli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023 e 2024 ».
Articolo 10.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.
1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Articolo 10-bis.
(Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 » e le parole: « nel 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2024 ».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Articolo 11.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)
1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, è differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonché coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data.
4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.
4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.
4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilità di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: « Sino al 30 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ».
5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti.
6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: « undici anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».
6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: « alla sessione da indire per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024 ».
6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: « undici anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».
7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: « sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 30 giugno 2024 ».
8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
b) al comma 3, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2024 ».
9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 ».
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.
11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto è espresso da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede.
Articolo 12.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)
1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».
2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: « per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
3. All'articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: « Conseguentemente, il » sono sostituite dalla seguente: « Il » e le parole: « ulteriori sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».
4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024.
5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: « al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 » e le parole: « del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo regolamento (UE) 2020/741 ».
6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « , senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, » sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. »;
c) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
d) dopo l'undicesimo periodo, è inserito il seguente: « Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».
6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: « sino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2025 ».
6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2024 »;
b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2025 ».
6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 ».
6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: « termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».
6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: « 5 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 8 anni ».
Articolo 12-bis.
(Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)
1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: « con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi » sono inserite le seguenti: « si applica fino al 31 dicembre 2024 e ».
Articolo 13.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
« 1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità alle imprese agricole nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva. ».
2. All'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, le parole: « l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni 2023 e 2024. ».
3. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) alla lettera a), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
a) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
b) alla lettera c), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento ».
3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonché dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;
b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.
3-quinquies. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
3-sexies. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-quinquies.
3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Articolo 14.
(Proroga di termini in materia di sport)
1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».
2. All'articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
2-bis. Il comma 6-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, è sostituito dal seguente:
« 6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024 ».
2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 ».
2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Articolo 15.
(Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 793, alinea, le parole: « , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse;
b) al comma 795, le parole: « Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2024 »;
c) al comma 797, le parole: « nei termini stabiliti dai commi 793 e 795 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine stabilito dal comma 795 » e le parole: « del termine di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « del suddetto termine ».
Articolo 16.
(Proroga di termini in materia di editoria)
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivo, negli anni 2018-2022, dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017 è ripartito fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno 2017.
2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 è calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023, recante « Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale ».
3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al comma 3 secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: « settantadue mesi » sono sostituite dalle seguenti: « novantasei mesi ».
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Articolo 17.
(Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della Camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima Camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della Camera di commercio delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.
Articolo 17-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea)
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente differito, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.
Articolo 17-ter.
(Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia)
1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (« de minimis ») applicabile in funzione del settore dell'attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario.
3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Articolo 18.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: « dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare » sono sostituite dalle seguenti: « del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Comitato Previdenza Italia), istituito in data 21 febbraio 2011 »;
2) al secondo periodo, le parole: « All'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Al predetto Comitato »;
3) al terzo periodo, le parole: « All'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Al Comitato »;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
« 4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato. »;
c) al comma 5, le parole: « Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Per il funzionamento del Comitato »;
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività. ».
2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è abrogato.
4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».
4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: « 30 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, le parole: « 1° agosto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° agosto 2020 ».
4-quater. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, può essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.
4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Articolo 19.
(Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)
1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: « Fino al 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: « Fino al 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».
Articolo 20.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.1
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente: «01. La validità della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n.82/2023 ed in base ai principi di economicità , efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrative in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025.».
1.2
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.".
1.3
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.»
1.4
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole "30 settembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025"».
1.5
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 2-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e: "nel 2020, 2021 e 2022" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli anni 2024, 2025 e 2026" e: "nel 2024, 2025 e 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 7.746.853 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.».
1.6
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° maggio 2023 le parole: «entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.» sono sostituite dalle seguenti: «entro i duecentoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.».»
1.7
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le amministrazioni pubbliche che hanno provveduto all'assunzione a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore alle 17 ore settimanali, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono aumentare le ore lavorative dei contratti di lavoro a tempo parziale fino ad un massimo di 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 5.400,00 euro per nuovo contratto di lavoro.»
1.8
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per l'anno 2024 i bandi per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero prevedono un contingente minimo di operatori non inferiore a quello previsto nel 2023.»
1.9
Precluso
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»
2) alla lettera b), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»
1.10
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Al comma 6, lettera a), sostituire, le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024».
1.11
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:
«6-ter. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024».
6-quater. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 9 maggio 1979, la spesa autorizzata con l'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e prorogata all'anno 2026.»
1.12
Precluso
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
"7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite con dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) Al comma 1, lettera c) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
7-ter. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli Enti Locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.
7-quater. Gli enti di cui al comma 7-ter sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
7-quinquies Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.".
1.13
Furlan, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;
b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;
c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;
d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»
1.14
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;
b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;
c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;
d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»
1.15
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;
b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;
c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;
d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»
1.16
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;
b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;
c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»
1.17
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;
b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;
c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»
1.18
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;
b) al quinto periodo le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;
c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»
1.19
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».»
1.20
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».»
1.21
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «anche se decorso il termine dei sei mesi».»
1.22
Furlan, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.»
1.23
Furlan, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, sono prorogate al 30 giugno 2025.»
1.24
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare all'attività ispettiva sui luoghi di lavoro, nell'area funzionari, famiglia professionale funzionario amministrativo gestionale, posizione economica F1, sono prorogate le graduatorie di concorso per l'assunzione di personale di area III - profilo CU ISPL e profilo CU GIUL - da assumere presso il Ministero del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale «Concorsi ed esami», n. 68 del 27 agosto 2019, aumentato a 1541 unità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale «Concorsi ed esami», n. 60 del 30 luglio 2021.»
1.25
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2025."
1.26
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.»
1.27
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse». Conseguentemente, ovunque ricorrano, nel comma sopprimere le parole: «quarto periodo».
1.28
Precluso
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2024.
8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
1.29
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: «2026» con la seguente: «2032».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), al numero 1.1), sostituire le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2032.
1.30
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: «2026» con la seguente: «2031».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):
al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2031;
al numero 1.2) sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;
sopprimere il numero 1.3).
1.31
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: «2026» con la seguente: «2030».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):
- al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2030;
- al numero 1.2) , sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;
- sopprimere il numero 1.3).
1.32
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Al fine di garantire la funzionalità del Tribunale di Cremona il termine che perfeziona l'efficacia dei trasferimenti con acquisizione delle nuove sedi del personale amministrativo attualmente in servizio nel medesimo Tribunale e negli uffici coordinati - GDP e UNep - con particolare riferimento ai direttori amministrativi, funzionari giudiziari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari, è prorogato fino alla data di effettivo ingresso in servizio del personale individuato in sostituzione; nelle more della copertura totale del fabbisogno di personale, si procede, inoltre, a prevedere il reclutamento di nuovo personale sia tramite apposite procedure concorsuali e selettive, sia ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001."
1.33
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2024.»;
b) il comma 100 è sostituito dal seguente:
«100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2024 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».»
1.34
Precluso
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2 bis le parole: "con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218," sono soppresse.».
1.35
Precluso
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma: "2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025.".»
1.36
Precluso
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma: "2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2024".»
1.37
Precluso
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
"19-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si apportano le seguenti modificazioni:
a) al comma 59 sostituire le parole "10 gennaio 2024" con le seguenti "10 gennaio 2025":
b) al comma 60, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici" con le seguenti "a decorrere dal 1 gennaio 2025 per i clienti domestici.".
1.38
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
«19-bis. Al comma 76 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»
1.39
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
«20-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 20-quater, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2026, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.
20-ter. I soggetti di cui al comma 20-bis, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.
20-quater. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
20-quinquies. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
20-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 20-bis, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.40
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025». All'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183, del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.»
1.41
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22.1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.
22.2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
22.3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
22.4. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»
1.42
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».»
1.43
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 11-bis:
1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».»
1.44
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22.1. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.»
1.45
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22.1 Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.»
1.46
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22.1. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2024.
22.2. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».»
1.47
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22.1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR e al fine della progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei trattamenti economici accessori di tale dirigenza a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.»
1.48
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22.1. È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno 2021 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.»
1.49
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22.1 È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nel corso dell'anno 2021 dalle pubbliche amministrazioni soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.»
1.50
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22.1. Al comma 9 dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il secondo periodo è soppresso.»
1.51
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 22-ter, aggiungere i seguenti:
«22-quater. Per l'esercizio 2023 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 luglio 2024.
22-quinquies. Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti, rispettivamente, al 15 giugno e al 15 luglio.
22-sexies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2024:
a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.»
1.52
Precluso
Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:
«22-quater. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.».
1.53
Precluso
Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:
«22-quater. Al fine di continuare a garantire i servizi ai cittadini e fare fronte alle normali esigenze di funzionamento, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui al comma 1, articolo 50ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Per le medesime finalità, i contratti di cui al presedente comma vengono aumentati a 36 ore settimanali, anche attraverso l'utilizzo dei fondi PNRR e PNC.».
1.54
Precluso
Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:
«22-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, e all'articolo 1, comma 268, della legge 3 dicembre 2021, n. 234, si applicano al personale assunto mediante le procedure concorsuali previste dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
1.55
Precluso
Al comma 22-ter, aggiungere, infine, il seguente:
«22-quater. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4-bis del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.».
1.56
Precluso
Al comma 22-ter, aggiungere, infine, il seguente:
«22-quater. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025".»
1.57
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 22-ter, aggiungere il seguente:
«22-quater. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.»
1.58
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente:
«22-quater. Ai fini del superamento del precariato, per gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, del medesimo testo unico o che non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 264, comma 2, del medesimo decreto legislativo perché non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all' invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine per l'adozione delle procedure di stabilizzazione del personale titolare di contratto subordinato a tempo determinato, di cui all' articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i., è prorogato al 31 dicembre 2025, anche in deroga ai limiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020.».
1.59
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
"22-quater. La validità della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 (duemilacentotrentatre) unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736 (duemilasettecentotrentasei), da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n.82/2023 ed in base ai principi di economicità , efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione , anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR è prorogata fino al 31 dicembre 2025."
1.60
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
"22-quater. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024."
1.61
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
"22-quater. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al terzo periodo, le parole «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024» e al quarto periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»."
1.62
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
«22-quater. Al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2024";
b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "euro 1.674.243 per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti "ed euro 1.250.000 per l'anno 2024".»
G1.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),
premesso che:
il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, e reca, altresì, disposizioni rispondenti ad ulteriori e diverse finalità;
in particolare, in ordine al tema che interessa la firmataria, si rilevano misure di proroga finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico, delle attività connesse alla messa in sicurezza o alla riqualificazione di siti specifici, delle misure di contrasto all'emergenza ambientale;
in proposito, preme segnalare, alla luce del forte e fermo impegno del nostro Paese all'insegna dell'Agenda 2030 e della Agenda urbana europea, adottata con il patto di Amsterdam il 30 maggio 2016, unitamente agli obiettivi del Next Generation EU nonché alle risorse per l'attuazione del PNRR, l'opportunità di rafforzare al massimo l'ambito e il tema dello sviluppo sostenibile in ordine alla previsione di interventi di rigenerazione urbana e di la riqualificazione edilizia, che la stessa Agenda 2030 riconnette alla sicurezza, ove recita che lo sviluppo sostenibile "non può essere realizzato senza la pace, l'integrazione e la sicurezza, che a loro volta saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile."; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e sostenibili è uno degli obiettivi principali che gli Stati aderenti si sono dati; la gestione sostenibile dell'urbanità è inscindibile dalla coesione tra le comunità che la vivono e dalle condizioni della sicurezza, personale e nelle strade, effettiva e percepita,
impegna il Governo:
in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi idonei allo scopo, all'adozione di misure che si strutturino in un piano nazionale di interventi di riqualificazione e recupero delle aree degradate, ispirato ai principi dell'Agenda urbana europea e dell'Agenda 2030, a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione, nonché dalla riqualificazione sociale in termini di mobilità e servizi di inclusione sociale.
G1.2
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),
premesso che:
l'articolo 119, comma 10-bis, del decreto legge 34 del 2020, prevede una maggiorazione del limite di spesa ammesso alle detrazioni superbonus per gli enti del terzo settore che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
la maggiorazione è riconosciuta a condizione che tali soggetti siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito;
con la risposta all'interpello n. 2/2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini dell'applicazione del citato comma 10bis dell'articolo 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, deve considerarsi tassativa (cfr. circolare 3/E del 2023); pertanto, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si ritiene realizzata nel caso in cui i soggetti beneficiari sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie, escludendo quindi l'applicazione della norma a tipologie di titolo diversi da quelli indicati espressamente dalla disposizione;
si tratta di una incoerente esclusione considerato che, come precisato nella stessa circolare, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'Istante potrà comunque fruire del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio,
impegna il Governo
a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'estensione della maggiorazione di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto legge n. 34 del 2020, anche ai casi di possesso dell'immobile in base a titoli diversi da quelli espressamente elencati dalla disposizione, a partire dalle concessioni o convenzioni disposte da enti pubblici.
G1.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato
premesso che:
per i lavoratori fragili del pubblico impiego il termine per usufruire dello smart working è scaduto lo scorso 31 dicembre 2023;
per i lavoratori del settore privato il termine per accedere allo smart working è stato prorogato al 31 marzo 2024 con il decreto anticipi, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191;
appare necessario la proroga del termine scaduto il 31 dicembre 2023, relativo ai lavoratori del pubblico impiego per assicurare a tutti coloro che rientrano nell'elenco delle patologie previste e senza alcuna distinzione tra lavoratori del settore privato e del pubblico impiego;
per superare la distinzione oggi prevista in materia di smart working tra lavoratori del pubblico impiego e del settore privato è necessario procedere ad una proroga del termine previsto all'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,
impegna il Governo
a prevedere una proroga del termine scaduto recato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, al fine di consentire ai lavoratori del pubblico impiego la possibilità di accedere allo smart working almeno fino al termine previsto per i lavoratori del settore privato.
1.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1.1
1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».»
1.0.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1.1
(Proroga termine indennità sindaci)
1. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».»
1.0.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1.1
(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)
1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»
1-quater.2
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dei Dipartimenti competenti, promuove una capillare campagna comunicativa e informativa, che coinvolga anche gli istituti scolastici, finalizzata alla sensibilizzazione in ordine all'utilizzo degli strumenti di controllo parentale sui dispositivi digitali nonché sul loro uso consapevole per la tutela e la sicurezza dei minori.».
1-quater.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-quinquies.
1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;
b) al comma 2, le parole: « euro 1.674.243 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.348.486 per l'anno 2024 ».»
1-quater.0.2
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-quinquies.
1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».»
1-quater.0.3
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-quinquies.
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da loro affidati nei rispettivi territori»;
b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro».»
1-quater.0.4
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-quinquies.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026."».
1-quater.0.5
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-quinquies.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)
1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
1-quater.0.6
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-quinquies.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)
1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
1-quater.0.7
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-quinquies.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)
1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
1-quater.0.8
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-quinquies.
(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)
1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»
2.1
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025». Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
2.2
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».»
2.3
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per gli anni dal 2020 al 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali che hanno approvato già nel 2020 un ripiano del disavanzo di amministrazione, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nei rendiconti di gestione dal 2020 al 2023 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al rendiconto stesso.».
2.4
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».»
2.5
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
"1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."».
2.7
Precluso
Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:
"4-ter. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico, entro il 31 dicembre 2025.".
2.8
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi da 366 a 368 sono sostituiti con i seguenti:
«366. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.
367. Ai candidati di cui al comma 366, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'art. 12 del bando di concorso.
368. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6.1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni
a) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».»
2.10
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».»
2.11
Precluso
Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:
«6-quinquies. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;
c) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».»
2.12
Precluso
Dopo il comma 6-quater inserire il seguente:
«6-quinquies. Fino al 31 dicembre 2024, le procedure di cui all'articolo, 145 comma 2, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza».
2.13
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:
"9-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2024.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.".
2.14
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio entro il 31 dicembre 2025, i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023 e che sono riconosciuti come territori di aree di crisi industriale complessa ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 o ricadenti in aree di elevata crisi ambientale, sono autorizzati ad assumere, anche con contratti a tempo determinato, con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agli oneri relativi valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.15
Precluso
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio entro il 31 dicembre 2025, i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023, sono autorizzati ad assumere, anche con contratti a tempo determinato, con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agli oneri relativi valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.16
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»
2.17
Precluso
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi». Le sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo 13, comma 6, lettera f), e comma 7, non trovano applicazione se nella dichiarazione, resa oltre i termini, anche successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute.»
2.18
Precluso
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: "Per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022, 2023 e 2024".»
2.0.1
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
3. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.»
3.1
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è prorogata per l'anno 2024 con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
3.2
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.».
3.3
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.».
3.4
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. All'articolo 1 comma 73 della legge 29 dicembre n. 197, sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti "per l'anno 2024".
2-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 12 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.».
3.6
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 2-septies, dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le seguenti: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;
2) al comma 2-septies, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1-sexies.1., dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le parole: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;
2) al comma 1-sexies.1., le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».»
3.7
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "10 dicembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 2024". Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.9
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «società di capitali» sono inserite le seguenti: «e per i consorzi con attività esterna».».
3.10
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, dopo le parole "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" inserire le seguenti " e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.»
3.11
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2024 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data, a condizione che i redditi prodotti in Italia non superino il limite annuo di 600.000 euro."».
3.12
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.».
3.13
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026";
b) all'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "nell'anno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".»
3.14
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «nonché alle società da esse controllate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».»
3.15
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12.1 Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, dopo le parole: «dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024».
12.2 Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.»
3.16
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
12.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».»
3.17
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12.1. All'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 30 milioni di euro l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
3.18
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12.1. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
12.2. Agli oneri di cui al comma 12-bis, pari a 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
3.19
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 46,27 milioni di euro per i mesi da marzo a dicembre 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
3.20
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12.1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «di ottobre, novembre e dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di gennaio, febbraio, marzo 2024» e, all'ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;
b) al comma 6, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».
12.1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12.1, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per l'anno 2024.»
3.21
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
12.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».»
3.22
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12.1. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 90 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
3.23
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si applicano agli enti locali che hanno subito lo stesso attacco ai propri sistemi informatici.
3.24
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».
3.25
Precluso
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
"12-bis.1. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.".
3.26
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «Non sono agevolabili i progetti d'investimento di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese».»
3.27
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono essere effettuate entro il 30 giugno 2024.»
3.28
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.».»
3.29
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. Per l'anno 2024, il buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è riconosciuto alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresi coloro che frequentano master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al presente comma, nonché le modalità di emissione e rendicontazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.»
3.30
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;
c) al comma 6, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».»
3.31
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.»
3.32
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi».»
3.33
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
3.34
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: «5-quater. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021.».»
3.35
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12.1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del registro delle imprese, istituiti presso le camere di commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è fissato al 30 giugno 2024.
12.2. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.»
3.36
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
3.37
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. L'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.»
3.38
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.»
3.39
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di garantire adeguati livelli qualitativi e quantitativi nell'attuazione dei piani di potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete esistenti e nella realizzazione degli obiettivi di cui alle Missioni 1 e 2 del PNRR e dei piani di intervento pubblico per le aree geografiche in cui l'offerta di infrastrutture e servizi digitali è assente o insufficiente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad individuare gli standard tecnici cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione delle infrastrutture entro e non oltre il termine del 30 marzo 2024.».»
3.40
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024»;
c) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024».»
3.41
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;
b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».»
3.42
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1».»
3.43
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».»
3.44
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al terzo periodo, le parole: «di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 2.000 euro».»
3.45
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri di cui ai periodi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
b) al comma 534, le parole: «entro il 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024».»
3.46
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
b) al comma 10, primo periodo, le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»
3.47
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»
3.48
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».»
3.49
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».»
3.50
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1 Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la riduzione dell'aliquota IVA di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, è prorogata anche rispetto ai consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.»
3.51
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1 I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.»
3.52
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1 All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi».»
3.53
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12.1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, ai commi 1, 2, lettere a), b) e b-bis), 2-bis e 2-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 16, ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.».»
3.54
Turco, Nave, Bevilacqua, Pirro
Precluso
Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:
«12-bis.1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024 secondo i criteri e le modalità di cui al successivo comma.
12-bis.2. Per le finalità di cui al precedente comma, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del presente comma, è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Non trovano applicazione i commi 3 e 5-bis del predetto decreto legge n. 104 del 2023. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione
12-bis.3. Le maggiori entrate derivanti dai precedenti commi 12 bis e 12 ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo.».
3.55
Damante, Turco, Nave, Bevilacqua
Precluso
Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:
«12-bis.1. Al fine di garantire la continuità nella programmazione degli investimenti delle imprese ubicate nei territori ricadenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, all'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;
12-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis.1, valutati in 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».
3.56
Precluso
Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:
«12-bis.1. Nelle more della riorganizzazione della Struttura di missione della ZES unica e della piena operatività del S.U.D. ZES, il termine di cui all'art. 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, relativamente al riconoscimento dell''agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende prorogato a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
12-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis.1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 del Fondo di sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027.»
3.57
Precluso
Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:
«12-bis.1. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'art. 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12-bis.2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 12 bis sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".».
3.58
Precluso
Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:
"12-bis.1 All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
12-bis.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».".
3.59
Precluso
Dopo il comma 12-bis, inserirei il seguente:
«12-bis.1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".»
3.60
Precluso
Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:
"12-bis.1. All'articolo 21, commi 2 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo al differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».".
3.61
Turco, Nave, Bevilacqua, Pirro
Precluso
Dopo il comma 12-bis inserire il seguente:
«12-bis.1 Ai fini della formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, in attesa dell'implementazione del nuovo piano di incentivi transizione 5.0, autorizzato dalla Commissione Europea in accoglimento della proposta italiana di modifica del PNRR con l'integrazione del RePowerEU, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 della medesima legge, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.».
3.62
Precluso
Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:
«12-bis.1. All'art. 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.".»
3.63
Precluso
Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:
«12-bis.1. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.».
3.64
Precluso
Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:
«12-bis.1. All'articolo 1 comma 683, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".».
3.65
Precluso
Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:
«12 bis.1. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 202321" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".».
3.66
Precluso
Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:
"12-sexiesdecies. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della legge 19 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 maggio 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 31 luglio 2024, il 31 agosto 2024, il 30 settembre 2024, il 31 ottobre 2024, 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
12-septiesdecies. La regolarizzazione di cui al presente articolo si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con decorrenza dalla data del 31 maggio 2024.In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
12-octiesdecies. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
12-noviesdecies. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso."
3.67
Precluso
Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:
"12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 212, le parole "il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono soppresse;
b) al comma 213, la lettera f) è abrogata;
c) al comma 214, la parola "f)," è soppressa.
12-septiesdecies. La dotazione del fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
3.68
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 12-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
«12-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».»
3.69
Precluso
Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:
«12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1057-bis, le parole "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027";
b) al comma 1058-ter, le parole "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027".»
3.70
Precluso
Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:
«12-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 533, è aggiunto infine il seguente capoverso: "I criteri di cui ai capoversi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.";
b) al comma 534, le parole "entro il 31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "entro il 29 febbraio 2024".»
3.71
Precluso
Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:
«12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 203-ter, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) al comma 203-quater, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
c) al comma 203-sexies, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»
3.72
Precluso
Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:
«12-sexiesdecies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".»
3.73
Precluso
Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:
«12-sexiesdecies. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole "60 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";
2) al comma 3, le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".
b) all'articolo 44:
1) al comma 1, le parole "184 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "244 milioni di euro per l'anno 2024".
2) al comma 4, le parole: "5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5.110,8 milioni di euro per l'anno 2024".»
3.74
Precluso
Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:
«12-sexiesdecies. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "e per i sei anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei anni successivi" e le parole: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025";
b) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: "di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025";
2) al secondo periodo, le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025».»
3.75
Precluso
Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:
"12-sexiesdecies. In considerazione degli effetti sul sistema del commercio internazionale causati dagli attacchi terroristici sulle navi mercantili transitanti nel Mar Rosso, inclusi i conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2024."
3.76
Precluso
Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:
«12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 297, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
b) al comma 298, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".»
3.77
Precluso
Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:
"12-sexiesdecies. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "3l dicembre 2027"."
3.78
Precluso
Al comma 12-septies, sostituire le parole: «La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo,» con le seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 3, terzo periodo, e al comma 9» e le parole: «si applica» con le seguenti: «si applicano».
3.80
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Al comma 12-undecies, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;
b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente ai soggetti che non hanno beneficiato delle misure di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021»;
c) al quinto periodo sostituire le parole: «si applicano con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024», con le seguenti: «si applicano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data del versamento, ai sensi del presente comma».
3.81
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Al comma 12-undecies, terzo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».
3.82
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma: «12-sexiedecies. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.83
Precluso
Aggiungere, infine, il seguente:
«12-sexiesdecies. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.».
3.84
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente: «12-sexiesdecies. L'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 è abrogato.».
G3.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato
premesso che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021;
al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-sexies, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025
la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;
nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni - tassativamente elencate - di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come «non soggette ad Iva» mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;
la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorreva sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;
inoltre, la medesima normativa ha identificato come «commerciali» attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;
alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di «Associazioni sportive dilettantistiche» e non anche di «società», lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruite da soggetti «indigenti» (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori)
occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale,
impegna il Governo
a ripristinare, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.
G3.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato
premesso che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021
al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-sexies, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025;
la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;
nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni - tassativamente elencate - di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come «non soggette ad Iva» mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;
la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorreva sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;
inoltre, la medesima normativa ha identificato come «commerciali» attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;
alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di «Associazioni sportive dilettantistiche» e non anche di «società», lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruite da soggetti «indigenti» (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori);
occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale,
impegna il Governo
a valutare di ripristinare, compatibilmente con gli esiti della procedura di infrazione avviata nei confronti dello Stato italiano, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.
3.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 3.1
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»
3.0.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3.1
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.»
3.0.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3.1
(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)
1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.»
3-bis.1
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate, di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data dell'integrale versamento, ai sensi del comma 1, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.»
3-bis.2
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai soggetti che alla data del 24 agosto 2016 risultavano residenti ovvero avevano la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati di dodici mesi.»
G3-bis.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato
il provvedimento all'esame dell'aula reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;
durante l'esame nelle Commissioni riunite I e V alla Camera è stato ampliato l'oggetto dei provvedimenti in esso contenuto: dallo scudo per gli amministratori pubblici alla scadenza delle cartelle esattoriali,
tra i provvedimenti di proroga ci sono, tra gli altri, la rottamazione quater, con la possibilità per chi non ha provveduto di pagare entro il 15 marzo le prime tre rate della dilazione; la proroga del bonus acquisto casa under 36 al 31 dicembre 2024; la proroga del ravvedimento speciale per le dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2022; la proroga per lo slittamento dell'esenzione Iva per gli ETS; la proroga dell'esenzione Irpef per gli agricoltori; il divieto per il 2024 di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di consumatori finali persone fisiche
tra le misure, fortunatamente, non ci sarà lo slittamento al 2027 della spending review per la società Ponte sullo Stretto;
in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico sono necessari almeno altri 250 milioni di euro,
impegna il Governo
ad evitare nei prossimi provvedimenti ulteriori misure di proroga che possano appesantire il bilancio della pubblica amministrazione, anche attraverso l'aumento dei compensi degli amministratori di società in house e/o partecipate.
3-bis.0.1
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Proroga di termini in materia finanziaria per il territorio di Ischia colpito da eventi calamitosi)
1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2024».
3. All'articolo 2, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «fino all'anno di imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2024». Le disposizioni del secondo periodo dell'articolo 2, comma 5-ter, del predetto decreto-legge n. 148 del 2017, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le medesime disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del Piano assistenziale individualizzato (PAI) previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
3-bis.0.2
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
1. Al fine di facilitare gli interventi di potenziamento della gestione delle entrate da parte degli enti locali, in deroga all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni del citato comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario».»
3-bis.0.3
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)
1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.»
3-bis.0.4
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.»
4.1
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025";
b) al comma 4, sostituire le parole: "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" con le seguenti: "anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025" e le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025";
c) al comma 5, sostituire le parole: "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025".
4.3
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: «nazionale aggiornato e» aggiungere le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 3-bis e»;
b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;
2) la lettera c) è abrogata;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato»;
4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;
5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;
6) al comma 7-quater, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;
7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;
8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi»;
c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;
d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti».»
4.6
Precluso
Sostituire il comma 6-bis con il seguente: «6-bis, L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
4.7
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 6-bis, capoverso "164-bis.", sopprimere il terzo periodo.
4.8
Precluso
Dopo il comma 6-ter inserire il seguente: "6-quater. Fino al 31 dicembre 2024, al fine di consentire alle Regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.".
4.9
Precluso
Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
«6-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 240 e 241, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano a decorrere dal'anno 2026.»
4.10
Fregolent, Sbrollini, Musolino
Precluso
Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
«6-quater. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti regolarmente soggiornanti, per motivi religiosi o di culto, nel territorio italiano. L'ammontare del contributo non può essere inferiore a euro 387,34."»
4.11
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere il comma 7;
b) dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: "8-bis 1. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25,3 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
4.13
Precluso
Al comma 7, lettera a), in fine, dopo le parole: "degli esiti delle sperimentazioni aggiungere le seguenti: da parte delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, previa relazione del Ministro della salute elaborata sulla base del monitoraggio effettuato sull'intero territorio nazionale.".
4.15
Precluso
Al comma 7-bis, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome"
4.16
Precluso
Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
« 7-ter. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190. »
4.17
Precluso
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, l'articolo 8-quater, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 502/1992 è sostituito dal seguente: "b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle strutture sanitarie, in forma singola o associata, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate".
4.18
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8.1. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di lavoro da infermieri», sono aggiunte le seguenti: «o da dirigenti sanitari, o da dirigenti delle professioni sanitarie».»
4.19
Precluso
Dopo il comma 8-bis inserire il seguente: "8-bis 1. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
4.20
Precluso
Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: «8-bis.1. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: " e con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: ", dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, di 200 milioni di euro complessivi," e dopo le parole: "140 milioni di euro per il personale del comparto sanità" sono aggiunte le seguenti: "e, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di complessivi 300 milioni di euro annui, di cui 80 milioni di euro per la dirigenza medica e 220 milioni di euro per il personale del comparto sanità";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'indennità di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuta a tutto il personale dipendente impiegato nei servizi di pronto soccorso e pronto soccorso specialistico, nella centrale operativa e 118 e nei servizi di primo intervento."».
4.21
Precluso
Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente: «8-bis.1. Ai soggetti residenti nelle isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.22
Precluso
Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:
«8-bis.1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 355 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata all'anno 2026 ed il limite massimo di spesa è incrementato a 500.00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.».
4.24
Precluso
Al comma 8-undecies, aggiungere, infine, i seguenti: "8-duodecies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, come modificate dai commi 8-duedecies e 8-terdecies del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2024 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
8-terdecies. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole; "a causa di imperizia" sono sostituite dalle seguenti: "per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina";
b) le parole: "quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto " sono sostituite dalle seguenti: "salvo che il fatto
non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici".
8-quaterdecies. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore di Santità e l'Istituto Superiore di Sanità.".
4.25
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 8-undecies, aggiungere i seguenti:
«8-duodecies. All'articolo 25-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
b) dopo le parole: «destinato ai nati negli anni» sono aggiunte le seguenti: «dal 1948 al 1968 e dal».
8-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 8-duodecies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
4.26
Precluso
Al comma 8-undecies, aggiungere, infine, il seguente: "8-duodecies. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
4.27
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-duodecies. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «settore sanitario 2022» sono inserite le seguenti: «relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;
c) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».»
4.28
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi religiosi o di culto in quanto appartenenti ad ordini o congregazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano a decorrere dal 31 dicembre 2025.»
4.29
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
«8-duodecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 688, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";
b) dopo il comma 689 sono aggiunti i seguenti:
"689-bis. A decorrere dall'anno 2024, al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno precedente. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2025.
689-ter. Per soddisfare il fabbisogno di prestazioni riferite al Fondo di cui al comma 688, con decreto del Ministero della salute da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero della Salute un Osservatorio per il monitoraggio delle prestazioni richieste e fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA). Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, all'esito della attività di monitoraggio che l'Osservatorio è tenuto a pubblicare annualmente entro il 31 dicembre, il Ministero della salute può rimodulare le predette risorse da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica".»
4.30
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
"8-duodecies. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026."
4.31
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
«8-duodecies. All'articolo 3-novies, comma 2, capoverso Art. 62-quater.1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg per sacchetto.
1-ter. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:
a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;
b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;
c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;
d) recare le avvertenze sanitarie da individuarsi con decreto dal Ministro della salute;
e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione".»
4.32
Precluso
Aggiungere in fine i seguente commi:
«8-duodecies. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "in via sperimentale" sono soppresse e le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024";
b) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalla seguente: "per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024".
8-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
4.33
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
"8-duodecies. Al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono prevedere il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al corso della scuola di specializzazione. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli specializzandi, da svolgersi con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche individuate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che i medici specializzandi svolgano mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite."
G4.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato
premesso che:
l'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di garantire il contrasto dei Disturbi della nutrizione e della alimentazione ha istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023;
un Fondo che è stato rifinanziato, con un emendamento approvato nel corso dell'iter nelle Commissioni in sede referente, per il solo 2024 con 10 milioni di euro mentre nessuna risorsa è prevista per anni 2025 e 2026, risorse largamente insufficienti limitate al solo 2024, nonostante che si assista ad un incremento drammatico dei casi di anoressia, bulimia e binge eating, che vede coinvolti nel nostro Paese oltre 3 milioni di persone;
i DNA affliggono oltre 55 milioni di persone nel mondo e oltre 3 milioni in Italia, pari a circa il 5 per cento della popolazione: l'8-10 per cento delle ragazze e lo 0,5-1 per cento dei ragazzi soffrono di anoressia o bulimia. L'incidenza è aumentata del 30 per cento per effetto della pandemia e il picco è soprattutto tra i giovanissimi, colpiti fino a quattro volte di più rispetto al periodo pre-COVID, a causa dell'isolamento, della permanenza forzata a casa, della chiusura delle scuole e dell'annullamento delle iniziative di coinvolgimento sociale. Il 90 per cento di chi soffre di tali disturbi è di sesso femminile rispetto al 10 per cento di maschi; il 59 per cento dei casi ha tra i 13 e 25 anni di età, il 6 per cento ha meno di 12 anni. Rispetto alle diagnosi più frequenti, l'anoressia nervosa è rappresentata nel 42,3 per cento dei casi, la bulimia nervosa nel 18,2 per cento e il disturbo di binge eating nel 14,6 per cento;
il numero delle persone coinvolte dai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione impone che il Fondo istituito dall'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sia finanziato anche per gli anni 2025 e 2026 è possibilmente incrementando le risorse stanziate per il 2024,
impegna il Governo
a individuare le risorse necessarie per procedere all'ulteriore incremento delle risorse per l'anno 2024 e per finanziare adeguatamente anche gli anni 2025 e 2026 il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
G4.100
Precluso
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (AS 1027),
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento reca proroghe di termini in materia sanitaria;
durante l'esame in prima lettura alla Camera dei Deputati è stato aggiunto il comma 6-bis il quale prevede che al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di permettere ai medici delle strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate di esercitare le funzioni di responsabile fino al compimento del settantaduesimo anno di età.
4.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: « entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2024».»
4.0.2
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Bonus psicologo)
1. All'articolo 22-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Al fine di incrementare il finanziamento di cui al comma 2, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato «Fondo Psicologo» aperto alle erogazioni liberali in denaro.
4. Per le erogazioni di cui al comma 3 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento delle stesse erogazioni effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società.
5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
10. Agli oneri di cui ai commi da 2 a 7, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
4.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Incremento contributo in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)
1. All'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato "Fondo Psicologo" aperto alle erogazioni liberali in denaro per le quali è istituito un credito d'imposta pari al 70 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società, secondo le modalità previste dall'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
4.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)
1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2025, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.
2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2024.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.
4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-sexies, sono aggiunti i seguenti:
"6-septies. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
6-octies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefìci di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL.".»
4.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefìci per i lavoratori esposti all'amianto)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente: "276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2024. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate.".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa e per l'armonizzazione dei sistemi CUP sulla base di bacini territoriali omogenei)
1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2025, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell' Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro Unico di Prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell' Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.
3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni e le Province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 recante "Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica".
4. Le Regioni e Province autonome adeguano la propria normativa in materia di CUP al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 4, le Regioni e le Province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.
6. L'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma.
7. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dal presente articolo e consentire alle Aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma forniti dall'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
9. Al fine di procedere all'armonizzazione dei sistemi CUP attraverso la definizione di caratteristiche minime ed uniformi relative a tali sistemi a livello nazionale, nonché per rendere possibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso varie tipologie di strutture, comprese quelle non accreditate, per regimi di erogazione e modalità di accesso differenziati, all'interno di ciascun bacino territoriale individuato ai sensi del comma 10 opera un solo Centro Unico di Prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee Guida Nazionali per il Sistema CUP.
10. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della Salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), ciascuna Regione e Provincia autonoma individua, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi.»
5.1
Precluso
Al comma 3, sostituire il capoverso comma 83-ter con il seguente:
«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Per gli anni successivi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 200 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.2
Precluso
Al comma 3, sostituire il capoverso «83-ter» con il seguente:
"83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni, per i medesimi anni scolastici, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per tutti gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.".
5.3
Precluso
Al comma 3, capoverso «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: "per il solo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";
b) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023,"
c) al secondo periodo, sostituire le parole: "per il solo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027" e al medesimo periodo, sostituire le parole: "per il medesimo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";
d) al secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "2,5 per cento" con le seguenti: "5 per cento";
e) al quinto periodo, sostituire le parole: "Per l'anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "Per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027":
f) sostituire il sesto periodo con il seguente: "Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027.".
5.4
Precluso
Al comma 3, capoverso «83-ter» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali";
b) sostituire il quarto periodo con il seguente: "In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.";
c) al sesto periodo, sostituire le parole: "3,6 milioni di euro" con le seguenti: "8,6 milioni di euro" e le parole "7,2 milioni di euro" con le seguenti: "17,2 milioni di euro".
5.5
Precluso
Al comma 3, capoverso «83-ter», secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "2,5 per cento" con le seguenti: "5 per cento" e al sesto periodo, sostituire le parole: "3,6 milioni" con le seguenti: "7,7 milioni" e sostituire le parole: "7,2 milioni" con le seguenti: "15,3 milioni".
5.6
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Al comma 3, capoverso «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: «, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali»
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
- al capoverso comma 83-ter, quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;
- al capoverso comma 83-ter, sostituire il sesto periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,2 milioni di euro per l'anno 2025;
- dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. Al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240, all'articolo 4, comma 1, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/26».
3.2. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
3.3. Sono prorogate per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
3.4. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.2 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».
3.5. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2026».
5.7
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Al comma 3, capoverso comma «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali».
Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:
- al quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;
- al sesto periodo, sostituire le parole: la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 con le seguenti: la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.
5.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 3, capoverso «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali».
Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:
al quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;
al sesto periodo, sostituire le parole: la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 con le seguenti: la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.
5.9
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 3, capoverso «83-ter», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Tale misura è incrementata fino al 30 per cento per le regioni insulari, in ragione delle peculiarità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione».
5.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 326 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024»;
b) il comma 327 è sostituito dal seguente:
«327. Per le finalità di cui al comma 326, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.».
3.2 All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni» e le parole: «36 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni».»
5.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3.1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2025, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il funzionamento della stessa.»;
b) al comma 10 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025» e la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026».
3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a un milione di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»
5.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3.1. All'articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «legge 10 agosto 2023, n. 112» sono aggiunte le seguenti: «, che sono prorogati fino al 30 aprile 2024. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio».»
5.13
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono prorogate fino all'anno scolastico 2030/2031 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.»
5.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1 All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5.15
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2025/2026»;
b) le parole da: «contestualmente, l'opzione economico-sociale» fino alla fine del comma sono soppresse.
5.16
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
5.17
Precluso
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente: "3-bis.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che adempiono all'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.
5.18
Precluso
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente: "3-bis.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutti gli alunni che adempiono all'obbligo scolastico è riconosciuto un bonus di 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.".
5.19
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, inserire i seguenti:
"3-sexies. L'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: "All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:
« 4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 30 giugno 2024 ».
3-septies. Per le finalità di cui al comma 326, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
3-octies. All' articolo 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2023, n.145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 le parole da "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 36 milioni di euro per l'esercizio 2026" sono sostituite da : "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026".
5.20
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:
3-sexies. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione.
3-septies. Per la procedura di cui al comma 3-bis non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.
3-octies. I dirigenti scolastici partecipano alla mobilità interregionale con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo annuali, incluse quelle a seguito di provvedimenti giurisdizionali dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, quelle di cui all'articolo 20, comma 6-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ai reintegri a seguito di un provvedimento giurisdizionale.
5.21
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:
3-sexies. Il dirigente scolastico in servizio in una regione diversa da quella di residenza può essere assegnato, temporaneamente e a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella regione di residenza del proprio nucleo famigliare o del coniuge, subordinatamente alla sussistenza di almeno un posto vacante e disponibile o vacante nominale.
3-septies. Per la procedura di cui al comma 3-quinquies non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.
3-octies. All'istituto dell'assegnazione temporanea è destinato almeno il 50 per cento del numero dei posti vacanti e disponibili nonché vacanti nominali. L'incarico conferito nella forma dell'assegnazione temporanea prevede una clausola risolutiva al venir meno del presupposto che lo ha consentito. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.
5.22
Precluso
Aggiungere in fine i seguenti commi:
"3-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 326, le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con le seguenti "15 aprile 2026";
b) al comma 327, le parole "di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026".
3-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, terzo periodo, le parole "60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026"."
5.23
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:
3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».
3-septies. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026».
5.24
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
"3-sexies. All'articolo 21, comma 4-bis.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026". Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026, Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
5.25
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Al comma 326 dell'articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2026".
5.26
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
"3-sexies. All'articolo 21, comma 4-bis.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024". Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
5.27
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Al comma 326 dell'articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con "30 giugno 2024".
5.28
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:
"3-sexies. All' art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
b) sopprimere l'ultimo periodo.".
5.29
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
"3-sexies. All' art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"
b) sopprimere l'ultimo periodo.
5.30
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
"3-sexies. Al fine di attuare il provvedimento 'Agenda Sud' e non vanificare l'intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica di cui alla Missione 4, Componente 1, all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole "a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "a tempo determinato fino al 31 dicembre 2024";
b) sostituire le parole "con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024";
c) sostituire le parole "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024".
5.31
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: "3-sexies. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.
5.32
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Al Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica.";
b) all'articolo 21, comma 1, le parole "almeno sei anni sono sostituite con le seguenti "almeno tre anni";
c) all'articolo 21, comma 2, la parola "sei" è sostituita con la seguente "tre";
d) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici.".
5.33
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Alla lettera a) dell'articolo 1-quinques del decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "è in ogni caso prorogata la valutazione integrale del servizio giuridico del personale docente assunto con clausola rescissoria".
5.34
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:
"3-sexies. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica" sono soppresse.
5.35
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:
"3-sexies. All'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o in altra provincia".
5.36
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5.37
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
5.38
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:
3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
5.39
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
5.40
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale del 7 dicembre 2023 n. 240, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/2026».
5.41
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
5.42
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. Per l'anno scolastico 2024/2025 sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi.
5.43
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. All'articolo 22, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
5.44
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
"3-sexies. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, sostituire le parole "31 gennaio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024"."
5.45
Precluso
Al comma 3, dopo il capoverso «83-quater», aggiungere i seguenti:
"83-quinquies. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;
b) al capoverso 5-quinquies:
1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono soppresse;
2) il secondo periodo è soppresso;
c) al capoverso 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi."
83-sexies. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».
83-septies. Agli oneri derivanti dai commi 83-quinquies e 83-sexies, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
G5.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede proroghe in materia di istruzione e merito
la legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» ha previsto l'istituzione del Liceo del made in Italy;
in concomitanza con l'emanazione del provvedimento di legge, il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato anche la nota 41318 del 28 dicembre 2023 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSVI) avente a oggetto «Avvio del percorso del Liceo del made in Italy. Legge 27 dicembre 2023, n. 206 Iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2024/2025» con l'intento di fornire tempestive indicazioni operative per consentire l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025;
le istituzioni scolastiche statali e paritarie, che nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa già erogano il percorso del Liceo delle scienze umane - opzione economico sociale, possono sostituire Fattuale LES con il nuovo indirizzo di studi. In questo caso le classi già attivate e successive alle prime diventano ad esaurimento;
per tenere entrambi i percorsi le scuole possono richiedere l'attivazione delle classi prime del liceo del made in Italy, purché - si specifica nella nota del Ministero - il numero complessivo di classi prime non sia superiore a quello delle classi prime funzionanti nel corrente anno scolastico. L'attivazione delle prime classi del liceo del made in Italy deve prevedere la rinuncia da parte dell'istituzione scolastica all'attivazione di un numero corrispondente di classi prime del Liceo delle scienze umane - opzione economico-sociale;
il testo della legge n. 206 del 2023, da un lato, stabilisce che il percorso liceale del made in Italy si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei (articolo 18, comma 1) e non costituirà più, come previsto inizialmente nel ddl governativo, una semplice opzione collegata al liceo delle scienze umane, dall'altro, però, al comma 4 prevede che «l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale» e al comma 5 disciplina una procedura transitoria, nelle more dell'adozione di un regolamento, per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy», su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione. In altre parole: i commi 4 e 5 dell'articolo 18 smentiscono, di fatto, il contenuto del comma 1 del medesimo articolo per cui l'attivazione di prime classi del Liceo del made in Italy, almeno per l'anno scolastico 2024/2025, non costituisce affatto un'articolazione del sistema dei Licei, ma una opzione del Liceo delle scienze umane con annessa confluenza obbligatoria dell'opzione economico-sociale nel nuovo liceo
dal 23 gennaio al 10 febbraio 2024 sono stati inseriti su Unica, la piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito per le iscrizioni, i 92 corsi di Liceo del Made in Italy disponibili nelle diverse regioni d'Italia: 17 in Sicilia; 12 in Lombardia; 12 nel Lazio; 9 in Puglia; 8 nelle Marche; 8 in Calabria; 6 in Abruzzo; 5 in Toscana; 3 in Liguria; 3 in Piemonte; 3 in Veneto; 2 in Molise; 1 in Basilicata; 1 in Emilia-Romagna; 1 in Sardegna; 1 in Umbria. Mentre in Trentino, Valle d'Aosta e Friuli non vi sono state adesioni, la regione Campania ha posto rilievi rispetto alla mancanza di prospettive chiare e non ha autorizzato le scuole richiedenti. Tra le 92 adesioni, 75 sono istituzioni statali e ben 17 provengono da scuole paritarie, queste ultime concentrate in Lazio 5, Lombardia 5, Marche 4 e 1 in Piemonte, 1 in Toscana e 1 in Veneto;
gli iscritti al nuovo liceo voluto dal Governo sono stati solo 375 in tutta Italia: in pratica lo 0,08 per cento sul totale degli iscritti alle scuole secondarie superiori, mentre l'opzione economico-sociale del liceo delle Scienze umane, di cui avrebbe dovuto essere un'alternativa, ha registrato il 3,96 per cento delle iscrizioni, in crescita rispetto all'anno scolastico precedente;
nonostante la confusione normativa, per quest'anno è certo che ogni nuova classe attivata del liceo del Made in Italy implica una classe in meno del Les. E per il prossimo anno non è chiara quale sia l'idea del Governo che, a nostro parere, dovrebbe con chiarezza prevedere che la scelta del Made in Italy non significhi la confluenza del Les. L'avvio del liceo del made in Italy rischia di determinare la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale rappresentato dal Liceo economico sociale che ha sviluppato un profilo formativo caratterizzato da competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Si tratta di un grave impoverimento sul piano culturale e pedagogico. E si tratta di un ulteriore tassello di una deriva per noi inaccettabile, quella che rende il percorso delle scuole secondarie superiori un mero avviamento al mondo del lavoro;
preoccupa, inoltre, il coinvolgimento diretto delle aziende nel co-progettare i percorsi formativi come previsto anche con l'istituzione della Fondazione «Imprese e competenze». È pericolosa, infine, l'opportunità attribuita alla Fondazione di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati perché ciò produrrà una immediata differenziazione dell'offerta formativa tra istituti anche in base al contesto territoriale di appartenenza,
impegna il Governo
a garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/26, la contestuale attivazione delle prime classi del liceo economico-sociale e del liceo del made in Italy, al fine di evitare la confluenza del primo nel secondo, rendendo il liceo del made in Italy un indirizzo parallelo, ma non sostitutivo del Les, un liceo che, intrecciando lo studio del diritto e dell'economia con le scienze umane e la metodologia della ricerca sociale, intende fornire agli studenti gli strumenti per comprendere, in modo approfondito e critico, un mondo complesso e globalizzato come quello attuale.
5.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga graduatorie concorsi per i servizi educativi e scolastici comunali)
1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025».»
6.1
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: 31 luglio 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
6.2
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: "31 luglio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".
6.3
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
"4-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, del citato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
6.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti «2024, 2025, 2026 e 2027».
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.5
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
5-ter. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.
6.6
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.
6.7
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
6.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
6.9
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Nelle more delle trattative della contrattazione 2022-2024 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, emette apposito atto di indirizzo, autorizzando l'ARAN alla costituzione del comparto di contrattazione della ricerca, università ed alta formazione».
6.10
Precluso
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
"8. All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti "fino all'anno accademico 2023/2024"
8.bis. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,"
8.ter Alfine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso le gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.
8-quater. Per la procedura di cui al comma 8-ter sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.
8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 8-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
8-sexies. All'art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso.".
6.11
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
8. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2023/2024».
8.1. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, alinea, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.
8.2. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno due anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
8.3. Per la procedura di cui al comma 8.2 è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
8.4. Agli oneri derivanti dai commi 8.2 e 8.3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.5. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera l-bis) è abrogata.
6.12
Precluso
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
"8. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti "fino all'anno accademico 2023/2024".
8.1. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,".
8.2. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.
8.3. Per la procedura di cui al comma 8-ter sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.
8.4. Agli oneri derivanti dal comma 8-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-sexies. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il numero l-bis) è soppresso."
6.14
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e comma 5-bis»;
b) dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
"8-bis.1. All'articolo 59, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 » sono aggiunte le seguenti « o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione »;
8-bis.2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile».".
6.15
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: e comma 5-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8.1. All'articolo 59, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» sono aggiunte le seguenti «o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione».
8.2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile».
6.18
Precluso
Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
"8-bis.1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.".
6.19
Precluso
Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
"8-bis.1 All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis. Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».
6.20
Precluso
Dopo il comma 8-quinquies, inserire il seguente:
"8-sexies. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza.
Nelle more delle trattative della Contrattazione 2022-2024, entro 3 mesi dall'approvazione della presente disposizione, il Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, emettono apposito atto di indirizzo, autorizzando l'Aran alla costituzione del comparto di contrattazione della Ricerca, Università ed Alta Formazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
6.21
Precluso
Al comma 8-quinquies, aggiungere, infine, il seguente:
"8-sexies. All'art.1 comma 309 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.".
6.22
Precluso
Al comma 8-quinquies, aggiungere, infine, il seguente comma:
"8-sexies. Al comma 9-ter dell'articolo 59 del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297» sono aggiunte le seguenti parole: «o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione»".
6.23
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
8-sexies. Per l'anno 2024, al fine di garantire ai cittadini l'offerta e la continuità nell'erogazione di servizi socio-educativi, possono continuare a svolgere funzioni socio-educative presso le cooperative sociali coloro i quali siano in possesso di titoli di studio diversi da quelli previsti dalle normative vigenti, purché con comprovata esperienza di almeno tre anni in ambito socio-educativo, previo superamento di un corso intensivo di formazione in area psico-pedagogica.
6.24
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
8-sexies. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
6.25
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
8-sexies. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
6.26
Precluso
Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:
"8-sexies. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al presente comma e disciplina le modalità di accesso al medesimo.
8-septies. Agli oneri derivanti dal comma 8-sexies, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.
6.27
Precluso
Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:
"8-sexies. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:
«Art. 8
(Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica)
1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.
2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
3. Il trattamento economico di cui al comma 2 è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2024-2025 e 2025-2026, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi.
4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
5. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."
6.28
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
"8-sexies. Ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 8, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito dell'unico comparto Istruzione e Ricerca, sono costituite, conformemente alla corrispondente suddivisione ministeriale, la sezione contrattuale Scuola e la sezione contrattuale Ricerca, Università e Alta formazione artistica e musicale (AFAM)."
6.29
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
"8-sexies. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'Istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile"."
6.30
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
"8-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole "al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" sono aggiunte le seguenti parole "o con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione".
7.1
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
7.2
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
7.3
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4-ter. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
4-quater. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
7.4
Precluso
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,»;
c) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.»".
7.5
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,»;
c) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.».
7.6
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 6-quinquies aggiungere il seguente:
6-sexies. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8.2
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"10-bis. All'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";
b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.3
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: centodue mesi.
Conseguentemente:
- alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
8.4
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "a ottantuno mesi" con le seguenti: "a centodue mesi";
b) al comma 2, lettera b), le parole: "anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede, per 2.200.000 euro nell'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per 6.600.000 euro nell'anno 2024 e 8.800.000 euro nell'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
8.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: novantasei mesi;
Conseguentemente:
alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000;
al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000 ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per 11.000.000 per il 2024, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
8.6
Precluso
Dopo il comma 3-bis inserire i seguenti:
«3-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: » In conseguenza degli attacchi contro navi commerciali e militari nel Mar Rosso e la relativa riduzione del traffico navale nei principali porti italiani, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2024, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi.
3-quater. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla grave crisi della logistica ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2024, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società per l'anno 2024 rispetto all'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati.
3-quinquies. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza del Mar Rosso, fino al 30 giugno 2024, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti. Agli oneri valutati in 16 milioni di euro per il 2024, si provvede con corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
8.8
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
8.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
8.10
Precluso
Al comma 5, sostituire le parole: "30 giugno 2024" con le parole: "31 dicembre 2024".
8.11
Precluso
Al comma 5, sostituire le parole: "30 giugno 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".
8.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6.1. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.15
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi - Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.
8.16
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.
8.17
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"6.1. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO? e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023."
8.18
Precluso
Dopo il comma 6-ter, inserire il seguente:
«6-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».
8.19
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
6-quater. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi - Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.
8.20
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:
6-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.
8.23
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 9, capoverso comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
8.24
Basso, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 9, capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: le tariffe autostradali fino alla fine del comma con le seguenti: il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Nella suddetta relazione sono inoltre indicati i criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8.25
Basso, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 9, capoverso comma «3», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Dall'incremento di cui al precedente periodo sono esonerate le tratte autostradali interessate da lavori di manutenzione straordinaria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.
8.26
Precluso
Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, i pedaggi autostradali, applicati sulle tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26 si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte".
8.27
Precluso
Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26. non si applicano i pedaggi autostradali previsti nelle suddette tratte".
8.28
Precluso
Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per l'anno 2024, le disposizioni relative all'incremento delle tariffe autostradali non sono applicate, per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, presenti in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26.".
8.29
Basso, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali, come disposto dal presente comma, è sospeso sulle tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete autostradale, in considerazione dello stato di grave disagio presente sulla rete e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza.
8.30
Basso, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è dimezzato per le tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.
8.31
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è sospeso sulla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10.
8.32
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui all'articolo 35, comma 1-ter, del presente decreto.
8.33
Precluso
Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2024, le disposizioni relative alla variazione delle tariffe autostradali non si applicano, in considerazione dei cantieri presenti a seguito del crollo del Ponte Morandi, al tratto autostradale dell'A10 ricompreso tra i caselli di Savona Vado e Genova Ovest, al tratto autostradale della A7 tra i caselli di Genova Ovest e Serravalle Scrivia, al tratto autostradale della A12 tra i caselli di Genova Ovest e Sestri Levante e al tratto autostradale dell'A26 tra i caselli di Novi Ligure e il raccordo A10 Genova-Savona.».
8.34
Precluso
Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
«9-ter. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire la parola "annualmente" con la seguente "semestralmente" , aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire trasparenza sulla gestione e sul funzionamento della rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e civile, le società titolari di concessioni autostradali riferiscono, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, alla presenza del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, o di un suo delegato, sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari con riferimento agli investimenti effettuati per il potenziamento, l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle tratte loro assegnate».
8.36
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «30 settembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8.37
Precluso
Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo"».
8.38
Precluso
Al comma 10-ter sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 dicembre 2024".
8.39
Precluso
Dopo il comma 10-ter inserire il seguente:
"10-quater. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale.
Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50%
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo.».
8.40
Precluso
Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:
«10-quater. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;
b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".
8.41
Precluso
Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:
"10-quater. L'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso 2) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è prorogata al 31 dicembre 2024.".
8.42
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
10-quater. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Continuano ad essere esentati dall'utilizzo delle piattaforme telematiche gli affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
8.43
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
10-quater. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo».
8.44
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
10-quater. Con riferimento agli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al decreti ministeriali 16 febbraio 2018, n. 49, 19 marzo 2020, n. 123 e 29 maggio 2020, n. 224 in materia di rete viaria, ponti e viadotti di province e città metropolitane, le stazioni appaltanti certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai richiamati decreti entro il secondo anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
8.45
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
10-quater. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 12 ottobre 2021, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne», l'articolo 7, comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi, nonché l'ultimazione dei lavori, vanno certificati inderogabilmente entro il 30 marzo 2026.».
8.46
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
10-quater. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.
8.47
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
10-quater. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.
8.48
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
10-quater. All'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2024».
8.49
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
10-quater. All'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».
G8.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),
premesso che:
la rete autostradale italiana è regolata per mezzo di convenzioni di concessione che hanno una durata prevista dalla stessa convenzione unica e il pedaggio per l'utilizzo di queste infrastrutture è previsto nella quasi totalità delle autostrade non gestite dall'Anas;
l'articolo 8, comma 9 proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine entro cui le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario conformemente a quanto disposto dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal Concedente;
l'aggiornamento dei Piani economici finanziari dovrà essere perfezionato per adesso entro il 31 dicembre 2024;
nel frattempo tuttavia il medesimo articolo non prevede alcun rinvio degli adeguamenti tariffari sulla rete autostradale difatti, la disposizione prevede, per le società concessionarie con periodi regolatori scaduti, il riconoscimento di un aggiornamento tariffario, dal 1° gennaio 2024, pari alla componente dell'inflazione dell'anno 2024;
l'incremento previsto ex lege è fissato al 2,3% e corrispondente all'indice d'inflazione NADEF deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023;
Da ultimo, è specificato che anche le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, possono prevedere adeguamenti tariffari attraverso l'approvazione di un piano economico finanziario transitorio;
Attualmente, sono numerose le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione: Ativa S.p.A., SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.a., Brennero, Fiori Tronco A10, SATAP A21;
considerato che:
secondo le principali associazioni dei consumatori, i rincari non trovano giustificazioni reali a fronte di investimenti in sicurezza e attività ordinarie. Nel 2023 sono stati registrati numerosi e gravi disservizi sui principali tratti autostradali, tanto che il Codacons ha richiesto al Garante dei prezzi di intervenire;
l'aumento dei pedaggi andrà ad aggravare le spese che colpiranno tutte le famiglie italiane con il nuovo anno, (assicurazioni per le auto - aumento di quasi l'8%), i costi telefonici e la fine del mercato tutelato del gas: elementi che aumenteranno l'inflazione e ridurranno la capacità di spesa delle famiglie;
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, durante il Governo Conte I, ha lavorato alacremente per sterilizzare gli aumenti delle tariffe autostradali e per la quasi totalità dei tratti dato che il blocco ha riguardato, in particolare, Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25); stimolando i concessionari a una valutazione più puntuale degli aumenti (sul singolo anno anziché ogni cinque anni) e considerando il rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti,
impegna il Governo:
ad adottare provvedimenti urgenti volti ad evitare aumenti indiscriminati dei pedaggi autostradali prevedendo tutele per specifiche categorie di utenti quali pendolari, studenti e fasce deboli della popolazione;
a far sì che, qualsiasi aumento delle tariffe, sia definito anche di concerto con l'autorità di regolazione dei trasporti valutando caso per caso alla luce del rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti evitando rincari automatici.
9.1
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 237, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2025»;
b) al comma 238, le parole: «a decorrere dall'anno 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».
9.2
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente: «1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso entro il 31 dicembre 2028».
9.3
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantirne il normale e corretto funzionamento, le autorizzazioni di spesa rispettivamente per l'erogazione del contributo alle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero - CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e del contributo alle spese di funzionamento dei Comitati Italiani Residenti all'Estero - COMITES, di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, afferente al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono prorogate all'anno 2024 con uno stanziamento rispettivamente pari a 200 mila euro per l'anno 2024 e a 300 mila euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9.4
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di sostenere le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, promosse dagli enti gestori per la diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, le autorizzazioni di spesa previste nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'erogazione di contributi ai citati enti gestori sul capitolo 3153 sono prorogate per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse sono erogate annualmente agli enti gestori sulla base della seguente ripartizione percentuale: 50 per cento a titolo di anticipo del contributo assegnato, 30 per cento come tranche intermedia e 20 per cento riconosciuto a titolo di saldo del contributo approvato. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 le scuole italiane statali all'estero riscuotono le quote di iscrizione, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori contributi volontari per il finanziamento delle spese di funzionamento amministrativo e didattico, nel pieno rispetto del diritto allo studio ed esclusivamente per finalità adeguatamente motivate in sede di predisposizione dei bilanci.
9.5
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
9.6
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le sanzioni previste all'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.
9.7
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Le agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità previste dal predetto articolo 42, commi 3, 4, 5 e 6.
9.8
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 2024."
10.1
Precluso
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2024».».
11.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;
b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».
11.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. È consentito alle parti, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».
11.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 73 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È consentito alla parte, almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».
11.4
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
11.5
Precluso
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
"10-bis. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";
b) all'articolo 12,
1) al terzo comma le parole "negli ultimi tre anni" sono sostituite dalla seguente "nell'ultima consiliatura";
2) all'ultimo comma, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";
c) all'articolo 17, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";
d) all'articolo 19, ultimo comma, la parola "triennio" è sostituita dalla seguente "quadriennio".
10-ter. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 10-bis, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 10-quinquies e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.
10-quater. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione."
b) all'articolo 4:
1) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:
«L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.";
2) al primo comma, secondo periodo, le parole "per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti "tramite posta elettronica certificata";
3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti."
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con
gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere. Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti."
d) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva.";
e) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia."
10-quinquies - Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-bis e 11-quater del presente articolo.".
11.6
Precluso
Dopo il comma 10 inserire i seguenti:
«10-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti sono ripristinate a partire dal 1° gennaio 2025.".
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 500 mila euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.7
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Sostituire il comma 11-ter con il seguente:
11-ter. Nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione».
b) all'articolo 4:
1) al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;
2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;
3) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti»;
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.
Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».
d) all'articolo 7, primo comma 1, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
e) all'articolo 12:
1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;
2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;
g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;
i) all'articolo 20, primo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto, da approvarsi dal Ministro della giustizia».
Conseguentemente, dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:
11-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dal comma 11-ter del presente articolo.
11.8
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 11-ter, aggiungere i seguenti:
11-quater. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione»;
b) all'articolo 4:
1) al primo comma il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;
2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;
3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.
L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti».
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6
Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno.
Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.
Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».
d) all'articolo 7, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
e) all'articolo 12:
1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;
2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;
g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio».
i) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia».
11-quinquies. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 11-bis, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 11-quater e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.
11-sexies. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-bis del presente articolo.
11.9
Precluso
Dopo il comma 11-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:
11-quater. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del settantaduesimo anno di età.
11-quinquies. Il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età è disposto su domanda degli interessati.
11-sexies. Le previsioni di cui ai commi da 11-quater a 11-decies si applicano anche al personale indicato al comma 11-quater che, anche già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.
11-septies. Il compimento del settantesimo anno di età comporta la decadenza da ogni incarico direttivo.
11-octies. Al personale già in quiescenza, che chieda il rientro in servizio, continua ad essere corrisposto il solo trattamento pensionistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11-novies. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo di cui al comma 1 possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, anche in sezioni o settori diversi da quelli in cui prestano servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio, anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.
11-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 11-quater a 11-novies cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2026.»
11.10
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:
11-quater. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 30 aprile 2024.
11.11
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:
11-quater. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
11.0.1
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Compensi professionali avvocatura enti pubblici)
1. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'anno precedente».»
12.1
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro il 30 settembre 2024».".
12.3
Precluso
Al comma 3 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «nove mesi».
12.4
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 del presente articolo, è trasferita all'Amministrazione che ha proceduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono rifiuti. Le modalità con cui il trasferimento deve essere attuato sono demandate a un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
12.6
Precluso
Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
"1-bis.1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 è posticipato di 12 mesi.
1-bis.2. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
1-bis.3. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
1-bis.4. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
1-bis.5. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
1-bis.6. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.2, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.3. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
1-bis.7. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1- 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5 e 1-bis.6 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter."
12.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1 All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
12.10
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente: 6-novies. All'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026».
12.11
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:
6-novies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino all'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica contenente specifiche norme regolamentari e tecniche di attuazione. Tale decreto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2024».
12.12
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:
6-novies. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025».
G12.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),
premesso che:
il provvedimento in esame reca proroghe di termini legislativi di prossima scadenza in diversi ambiti;
in particolare, l'articolo 12, comma 2, del provvedimento in esame contiene una novella al quadro normativo sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale e, segnatamente, all'articolo 17-bis del D.L. 152/2021 prevedendo la proroga al 1° gennaio 2025 del termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica deve adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
considerato che:
come si apprende dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la proroga di un ulteriore anno del termine previsto dall'articolo 17-bis del DL n. 152/2021, già oggetto di proroga per effetto del precedente decreto Milleproroghe n. 198 del 2022, si rende assolutamente necessaria per completare il lavoro avviato e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN;
è di tutta evidenza che, con riferimento alla tematica in questione, l'urgenza di provvedere debba intendersi in primis riferita all'accelerazione e conclusione delle operazioni di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, da cui discende la logica esigenza di una deperimetrazione dei siti risanati e restituiti alle comunità locali con caratteristiche di piena fruibilità e sostenibilità ambientale;
le operazioni di bonifica registrano invece un forte ritardo che si traduce nel permanere di situazioni di inquinamento dei terreni, delle acque superficiali e di falda, delle colture e degli allevamenti, da cui discendono danni ambientali, sanitari ed economici;
il nesso tra patologie e fattori di esposizione è ormai un dato acclarato. Le indagini epidemiologiche condotte nei territori interessati mostrano da anni dati allarmanti, con eccessi di mortalità per numerose tipologie di tumori e malattie anche nella classe di età pediatrico-adolescenziale, con inevitabili implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate;
sebbene la bonifica ed il risanamento di vaste aree del territorio rappresenti un capitolo centrale della transizione ecologica, le risorse economiche stanziate non corrispondono all'entità e complessità degli interventi, senza considerare che ancora non disponiamo di un quadro completo sullo stato di contaminazione del territorio. I dati di sintesi nazionali sullo stato dei procedimenti di bonifica censiti al 31 dicembre 2020 mostrano infatti percentuali rilevanti di procedimenti in attesa di accertamenti e di procedimenti per i quali lo stato della contaminazione non è noto;
rilevato altresì che:
nel contesto sopra descritto appare, dunque, evidente come il fattore tempo divenga un bene avente un contenuto economico e sociale particolarmente prezioso, soprattutto sotto il profilo dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie disponibili per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo socio-economico delle aree interessate,
impegna il Governo:
ad adottare tempestivamente le misure necessarie a reperire ulteriori risorse che consentano di accelerare la conclusione degli interventi di bonifica dei siti contaminati, al fine di perseguire l'interesse primario di restituire alle comunità locali territori risanati e pienamente fruibili, con conseguente miglioramento delle condizioni ambientali, di salute ed economiche della popolazione.
G12.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato,
premesso che
il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;
tra gli interventi a supporto dei diversi settori produttivi, si segnala la necessità di prevedere iniziative specifiche di sostegno al comparto industriale sardo, stante la grave situazione di crisi che attanaglia in particolar modo in alcuni territori dell'isola, da oltre 20 anni ripetutamente colpiti da processi di destrutturazione produttiva e deindustrializzazione, con pesanti e disgreganti conseguenze sulle condizioni di vita delle comunità;
tra questi spicca per la gravità della situazione il Sulcis-Iglesiente, dove negli anni hanno subito tragiche vicende di destrutturazione diversi impianti privati e a partecipazione e controllo pubblico come EurAllumina SpA, Otefal Sail SpA, Portovesme Srl, Alcoa, Rockwool Italia SpA, Carbosulcis SpA;
attualmente, risultano essere quattro i tavoli di crisi attivi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che riguardano Eurallumina SpA, Portovesme Srl e Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria, Sider Alloys;
quanto a Eurallumina S.p.A. è stata disposta l'interruzione delle produzioni con il supporto della CIGS per gli addetti che risultano conseguentemente sospesi dal lavoro, in attesa che si realizzino le opere per la riconversione degli impianti, i miglioramenti ambientali del sito e le opere infrastrutturali che determineranno una riduzione dei costi. Il piano di rilancio dovrebbe essere anche supportato da un Contratto di Sviluppo a sostegno degli investimenti dell'azienda. Lo scorso 17 gennaio 2024 è stato sottoscritto l'Accordo in sede Ministeriale per la concessione della CIGS in deroga in favore dei 201 lavoratori della società ma per soli 6 mesi; pur tuttavia sarebbe della massima urgenza la sottoscrizione dell'Addendum al Protocollo di Intesa, indispensabile per la prosecuzione degli investimenti da parte di Eurallumina SpA e per gli ammortizzatori sociali nel triennio;
quanto alla Portovesme Srl il progetto di riconversione industriale sostenibile si trova ancora ad uno stadio di mera progettualità, risulta essere necessario definire un percorso con adeguate soluzioni industriali ed occupazionali per tutte le produzioni della Portovesme, compreso lo stabilimento di San Gavino; nel 2023 è stata attivata la CIGS per i 527 lavoratori diretti ma si conta che l'indotto consti di altri 1000 lavoratori senza supporto;
in relazione a Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria gli esperimenti di gara espletati nel 2023 finalizzati alla vendita unitaria dei quattro complessi aziendali facenti capo al Gruppo Sanac, non hanno dato esito positivo anche se nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2022, hanno registrato nel tempo l'interessamento, tra gli altri, di ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia e della multinazionale indiana Dalmia (terza gara) la quale, in particolare, non ha inteso offrire le garanzie ambientali e occupazionali richieste dal bando all'esito di un'approfondita due diligence. La Società occupa circa 310 dipendenti, di questi 180 unità in CIGS, dei quali il 76 per cento nello stabilimento sardo;
per ciò che concerne la SiderAlloys Italia Spa, costituita nel febbraio del 2018 sulle spoglie del complesso industriale «ex Alcoa» di Portovesme, sito nel comune di Portoscuso (SU), con lo scopo di riavviare la produzione di alluminio primario, il progetto di riconversione consisterebbe nel rinnovare un impianto obsoleto con nuove tecnologie e a minor impatto ambientale. Di recente la Società ha convocato i sindacati mettendo all'ordine del giorno l'eventualità della cassa integrazione per i 77 lavoratori, dopo che una ventina di contratti non sono stati rinnovati e alcuni operai di una ditta di appalti sono stati licenziati. Da notizie si stampa si è appreso della decisione dei sindacati di disertare l'incontro e la richiesta di riattivare il tavolo di crisi presso il Ministero competente;
alle situazioni delineate si aggiunge la forte incertezza vissuta dai 1500 lavoratori della Saras S.p.A., posto che da notizie di stampa si è appreso della decisione delle società che fanno capo alla famiglia Moratti (Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. «ACM» e Stella Holding S.p.A.) di vendere a Vitol B.V., colosso olandese nel trading di materie prime, oppure a una società interamente controllata e designata da Vitol, il proprio capitale che rappresenta circa il 35 per cento del capitale azionario di Saras, del valore complessivo di circa 1,7 miliardi di euro, a un prezzo pari a euro 1,75 per azione. Il perfezionamento dell'affare è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie: si tratta in particolare delle autorizzazioni ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea sulle sovvenzioni estere e in materia di concorrenza (antitrust) e della normativa sulla golden power italiana,
impegna il Governo:
ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo rilancio di ciascuna delle attività produttive industriali indicate in premessa, anche completando i percorsi di riconversione eco-sostenibile avanzata nella quale la Sardegna ha già maturato importanti esperienze e qualità professionali;
ad attuare pienamente ogni piano e progetto a finanziamento pubblico senza ulteriore indugio, ricomprendendo anche gli interventi di riattivazione delle attività industriali e di ricerca sull'ecosostenibilità dei cicli produttivi, delle azioni di risanamento e bonifica ambientale dei territori compromessi da inquinamento, e quelli di produzione energetica, a partire dalle forme di energia rinnovabile e pulita o a basso impatto ambientale
ad aprire un dossier «golden power» con riguardo alla legittimità del progetto di cessione di Saras S.p.a., che monitori le possibili ripercussioni in termini di occupazione ma anche di investimenti, sviluppo e prospettiva del territorio;
a convocare celermente le organizzazioni sindacali per aggiornare tavoli di discussione e di concertazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni durature per tutti i lavoratori impiegati nel sistema produttivo-industriale;
ad attivare gli opportuni strumenti che assicurino ai lavoratori la necessaria copertura tramite ammortizzatori sociali e il puntuale pagamento dei sussidi dovuti, nonché adeguati percorsi formativi di aggiornamento, qualificazione e riconversione professionale proiettati verso la ripresa produttiva e lavorativa.
G12.3
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),
premesso che:
diversamente da quanto avvenuto nel corso del 2022 e del 2023, a normativa vigente dallo scorso 1° gennaio 2024 i c.d. bonus sociali elettrico e gas naturale per i clienti in condizione economicamente svantaggiata e in gravi condizioni di salute sono riconosciuti con la soglia ISEE prevista prima del loro potenziamento;
in particolare, la soglia per accedere all'agevolazione torna a essere di 9.530 euro dopo alcuni interventi di rafforzamento, di diversa intensità, effettuati nel corso del 2022 che hanno dapprima ampliato la platea dei beneficiari dei bonus innalzando la soglia ISEE per accedervi fino a 12 mila euro (decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 c.d. DL Ucraina bis) e, poi, per l'anno 2023 a 15.000 euro con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), mentre il Dl 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. DL Bollette) ha innalzato a 30 mila la soglia di ISEE di accesso ai bonus elettrico e gas per le famiglie "numerose", quelle con almeno 4 figli a carico;
considerato che:
hanno diritto al bonus sociale gas gli utenti con certificazione ISEE inferiore a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico contro i 15.000 euro (per nuclei familiari piccoli) e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico) del 2023;
oltre alla summenzionata riduzione delle soglie ISEE ai vecchi valori ante 2022, dal 1° gennaio 2024 l'aliquota IVA applicata alle fatture per le forniture di gas naturale è quella ordinaria del 10 per cento per gli usi civili entro i 480 Smc/anno e del 22 per cento nei restanti casi. Le agevolazioni all'aliquota, introdotte con la Legge di Bilancio 2022 e prorogate nel tempo, avevano ridotto al 5 per cento l'IVA sul gas naturale. La misura, però, non è stata rinnovata nella Legge di Bilancio 2024 e, a ciò, va aggiunto anche il mancato azzeramento degli oneri generali di sistema;
con riferimento al bonus sociale elettrico, invece, solo per il primo trimestre 2024, le soglie ISEE per accedere e aver diritto allo stesso rimangono quelle vecchie di 15.000 euro e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico). A partire da aprile 2024, le citate soglie - a meno di modifiche alla normativa vigente - ritorneranno pari a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico;
rilevato altresì che:
in una condizione di assoluta difficoltà per le famiglie, soprattutto quelle che versano in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare i citati soggetti da ulteriori aggravi in bolletta, risulta fondamentale intervenire affinché i bonus sociali elettrico e gas mantengano la soglia ISEE potenziata,
impegna il Governo:
a prevedere nuovi stanziamenti volti a prorogare, almeno fino a fine 2024, i bonus sociali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la medesima soglia ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di attutire e porre rimedio alla crescente difficoltà per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico di far fronte al pagamento delle utenze.
G12.4
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),
premesso che:
la cessazione del regime di tutela di prezzo - ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero - è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024 mentre per il settore del gas naturale, sempre con riferimento ai citati clienti, è avvenuta lo scorso gennaio 2024;
da sempre il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un benchmark facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;
specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle materie prime energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;
considerato che:
a normativa vigente, dal 1° luglio 2024 i clienti domestici non vulnerabili che non avranno sottoscritto un'offerta nel mercato libero, passeranno automaticamente, senza alcuna interruzione di fornitura, al Servizio a Tutele Graduali (STG), che riguarderà circa 4,5 milioni di clienti, con l'esercente di riferimento identificato in fase d'asta;
dai dati emersi a seguito della recente indagine realizzata da Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) circa le offerte presenti alla data del 9 febbraio 2024 sull'apposito Portale di ARERA, sia per i contratti a prezzo fisso che per quelli a prezzo variabile, nelle principali 20 città italiane, per una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di gas all'anno per cottura cibi, riscaldamento e acqua calda, risulta evidente, sebbene il mercato libero promettesse maggiore flessibilità e potenziali risparmi, come la realtà mostri un quadro meno ottimistico;
in particolare, i citati dati mostrano come i contratti a prezzo fisso del mercato libero non offrono vantaggi economici rispetto alle tariffe del regime tutelato, ma anzi registrano addirittura un incremento medio della spesa annua per i consumatori di 188,6 euro, equivalente a un aumento del 12,2%. Per i contratti a prezzo variabile, l'analisi delle offerte disponibili nelle 20 città italiane monitorate rivela che solo una piccola parte di queste rappresenti la soluzione più conveniente rispetto al regime tutelato, con un risparmio medio annuo limitato a 43 euro, pari a un modesto -2,8%;
tenuto conto che:
nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza - rimozione di barriere all'entrata nei mercati - non viene considerata la parte che riguarda il mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontana a causa di una campagna di informazione e comunicazione inesistente;
in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravi in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa almeno di un anno, il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;
rilevato, altresì, che:
la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore del gas naturale, avvenuta lo scorso 10 gennaio, non ha innescato la concorrenza virtuosa auspicata a beneficio dei consumatori;
tale scenario solleva interrogativi sull'efficacia della liberalizzazione del mercato nello stimolare una vera concorrenza tra gli operatori e offrire ai consumatori offerte realmente vantaggiose;
il prossimo luglio è prevista, per i clienti domestici non vulnerabili, la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore elettrico e, a tal fine, risulta fondamentale riflettere sulla mancanza di una efficace concorrenza e sulle limitate opzioni di risparmio per gli utenti finali;
occorre un intervento normativo mirato a proteggere i consumatori e a stimolare una vera competizione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di realizzare un mercato energetico più equo e vantaggioso per tutti e in particolare per le famiglie che altrimenti si ritroverebbero a fronteggiare ulteriori aumenti senza reali alternative di risparmio;
quanto sopra presuppone la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di campagne ad hoc a diffusione nazionale, diverse piattaforme social nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative di competenza volte a prorogare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a incrementare le risorse stanziate per rendere più efficaci e funzionali le campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela nel settore elettrico.
G12.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato
premesso che:
il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;
la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;
la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;
la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;
l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;
nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna misura per dare attuazione alla volontà del Parlamento di prorogare il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di tutelare i clienti domestici e le imprese da ulteriori ingiustificati aumenti anche in conseguenza della fine del mercato tutelato.
G12.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato
premesso che:
il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;
la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;
la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;
la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;
l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;
nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento.
G12.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato
premesso che:
il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;
diverse sono le disposizioni i cui termini in scadenza non si è riusciti a prorogare ulteriormente;
con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) è stato istituito il Fondo per il recupero della fauna selvatica, volto a sostenere l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica
l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta da dette associazioni è preziosa ed encomiabile, ed è altamente impegnativa, considerando il numero di animali ricoverati ogni anno presso le strutture delle associazioni, che può essere quantificato in varie decine di migliaia di esemplari, e il bisogno di cure, assistenza e attività di recupero alla vita selvatica che ciascuno degli animali richiede;
l'importanza della ricerca scientifica, anche a livello sanitario, rivestita dai CRAS - Centri recupero Animali Selvatici - ha un grande valore non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche significato per la salute pubblica di ampio spettro, in linea con le direttive europee e i relativi decreti;
alla questione «etica» e in linea con la salvaguardia e la tutela di quel bene indisponibile dello stato rappresentato dalla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, essi sono divenuti nel tempo un punto di riferimento non solo per gli enti di ricerca per biologi, naturalisti, veterinari e quindi per le Università e gli istituti scientifici, ma anche per le istituzioni che chiedono, sempre più impegno e collaborazione ai CRAS;
i CRAS hanno dovuto partecipare a corsi istituiti dalle regioni tramite gli zooprofilattici e dirigenti USL. Questo impegno è diventato più difficile, più costoso, più rischioso, proprio perché il ruolo dei CRAS è mutato: non più solo «ospedale per animali selvatici», ma luogo di sensibilizzazione ed educazione, studio, di ricerca, osservatorio veterinario e di controllo per la prevenzione e la tutela della salute pubblica;
finanziato inizialmente con 1 milione di euro per l'anno 2021, il Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato quindi rifinanziato con 4 milioni per l'anno 2022, e 1 milione di euro per il 2023;
dal 1° gennaio 2024, invece, non sono più rifinanziate le importanti attività svolte dai Centri recupero Animali Selvatici (CRAS) per il recupero, tutela e cura della fauna selvatica,
impegna il Governo
a garantire, con il primo provvedimento utile, le risorse finanziarie indispensabili al funzionamento dei Centri di recupero Animali Selvatici, garantite fino al 31 dicembre scorso dal Fondo istituito con la legge di bilancio del 2021, per l'importante attività di tutela e di cura della fauna selvatica.
12-bis.1
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024».
13.2
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
"2 bis. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».
2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
13.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di prorogare il finanziamento per la cura e il recupero della fauna selvatica, all'articolo 1, comma 432, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per l'anno 2023», sono aggiunte le seguenti: «e 1,5 milioni di euro per l'anno 2024».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.4
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.5
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Con la finalità di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.6
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa (Well et al.). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.7
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.8
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere gli investimenti in macchinari professionali e in altri beni strumentali durevoli per l'esercizio dell'attività di impresa, in particolare, dell'attività di micro e piccole imprese di settore, il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.9
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e delle crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.10
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.11
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.12
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2 bis. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026". All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
13.13
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3.1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, ultimo periodo, e comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.
3-2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
3-3. Agli oneri di cui al comma 3.1 del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».
13.14
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3.1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 45 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»
b) al comma 46 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»
c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»
d) al comma 48 dopo le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»
3.2. Agli oneri di cui al comma 3.1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.15
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
3.2. Agli oneri dal comma 3.1, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .».
13.16
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
"3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
3-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»".
13.17
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 99, dopo le parole «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,»".
13.18
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3.1. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «nel 2020 e nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020, nel 2021, nel 2022, nel 2023 e nel 2024»".
13.19
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le misure del contributo di cui all'articolo 21 del decreto di approvazione dell'"Avviso pubblico a presentare proposte ai sensi dell'Intervento SRF.01 - Assicurazione agevolate di cui al PSP 2023-2027 - Campagna assicurativa 2023 - Produzioni vegetali" sono elevate al 70 per cento.
13.20
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
3.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.21
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.22
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;
b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;
c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»
d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».
3.2. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.23
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.24
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3-bis con il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: »Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023« sono sostituite dalle seguenti: »A decorrere dall'anno 2017«;
b) sostituire i commi 3-ter e 3-quater con il seguente:
"3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.".
13.25
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3-bis con il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: »2022 e 2023« sono sostituite dalle seguenti: »2022, 2023, 2024 e 2025«;
b) sostituire il comma 3-quater con il seguente:
"3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;
b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.".
13.26
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Sostituire il comma 3-bis, con il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n.132, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2024 e 2024 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo».
Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.
13.27
Precluso
Al comma 3-bis, dopo le parole «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» inserire la seguente «non» e sopprimere le parole «nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.
13.28
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) fino a 25.000 euro, zero per cento;
b) oltre 25.000 euro, 100 per cento.
Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.
13.29
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) fino a 20.000 euro, zero per cento;
b) oltre 20.000 euro, 100 per cento.
Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.
13.30
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) fino a 20.000 euro, zero per cento;
b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro, 30 per cento;
c) oltre 30.000 euro, 60 per cento.
Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.
13.31
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) fino a 15.000 euro, zero per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 20.000 euro, 50 per cento.
Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente:3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.
13.32
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.
Conseguentemente, al comma 3-septies, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.
13.33
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, ultimo periodo, e comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.
3-novies. Ai fini dell'applicazione del comma 3-octies, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
3-decies. Agli oneri di cui al comma 3-octies del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
13.34
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:
3-octies. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;
b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;
c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;
d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».
3-novies. Agli oneri di cui al comma 3-octies, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.35
Precluso
Dopo il comma 3-septies, inserire i seguenti:
"3-octies. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva,
per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.
3-novies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
13.36
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:
3-octies. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.
3-novies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.37
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:
3-octies. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
3-novies. Agli oneri derivanti dal comma 3-octies, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.38
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:
3-octies. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ocites, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.39
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:
3-octies. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
3-novies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.40
Precluso
Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:
"3-opties. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.41
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:
3-octies. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
13.42
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-septies aggiungere i seguenti:
3-octies. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024.
3-novies. Agli oneri derivanti dal comma 3-octies, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
13.43
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:
3-ocites. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole, per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente al 1° gennaio 1997.
13.44
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-septies aggiungere il seguente:
3-octies. All'articolo 15, comma 1-sexies, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
13.45
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:
3-octies. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
13.46
Precluso
Dopo il comma 3-septiers, aggiungere, infine, il seguente: «3-octies. Il credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole.».
13.47
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:
3-octies. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
G13.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),
premesso che:
l'articolo 13, in particolare, proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di sostenere il settore agricolo, in risposta al perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché agli eccezionali eventi metereologici, che hanno caratterizzato l'anno 2023;
ritenuto che:
il settore agricolo costituisce un pilastro fondamentale ma sempre più a rischio nell'ambito dell'economia e dell'identità italiane;
ritenuto inoltre che:
oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, il settore agricolo necessita oggettivamente di un sostegno ulteriore da parte dello stato, dal momento che le problematiche sopra citate non mostrano segni di risoluzione nel breve termine, in particolare le criticità legate al cambiamento climatico;
considerato che:
oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, anche a fronte delle proteste degli agricoltori che stanno manifestando le loro istanze in tutto il paese, sarebbe necessario, in particolare, rafforzare le facilitazioni già previste nel corso degli ultimi anni, volte ad incentivare l'accesso alla professione di agricoltore, la produzione delle aziende, la continuità produttiva del settore;
a ciò sarebbe necessario aggiungere ulteriori iniziative che possano accompagnare l'agricoltore nel percorso di transizione ecologica che oggi ci richiede l'Europa, e tra queste può senza dubbio rientrare l'incentivo per l'acquisto di beni strumentali nell'ambito della cosiddetta Industria 4.0;
le tecnologie digitali 4.0 sono strumenti utilissimi al fine di supportare l'agricoltore nella quotidianità e nella pianificazione delle strategie per la propria attività, compresi i rapporti con tutti gli anelli della filiera, generando un circolo virtuoso in grado di creare valore per la singola azienda e a cascata per i suoi partner;
potenziare il sistema di incentivi che permette alle aziende agricole di innovare la propria attività è certamente fondamentale,
impegna il Governo:
a potenziare lo strumento del credito di imposta per l'acquisto dei beni strumentali previsti dalla cosiddetta agricoltura 4.0, così da sostenere le aziende agricole nel loro percorso di innovazione e modernizzazione, anche con l'obiettivo di creare maggiore valore nella singola filiera.
G13.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;
durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;
il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro;
sono stati evidenziati i limiti della soluzione individuata dall'Esecutivo, che trascura le vere questioni di una seria revisione della Politica agricola comune, dell'incremento dei prezzi, del basso livello dei salari e dei profitti delle piccole e medie imprese agricole e delle storture determinate dai soggetti attivi nella grande distribuzione attraverso le pratiche commerciali sleali e le vendite sottocosto;
una politica reale di sostegno non può non passare attraverso la salvaguardia delle biodiversità e la promozione dei piccoli e medi agricoltori sulla scia delle recenti norme che istituiscono la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, norme in contraddizione profonda con gli accordi di libero scambio che permettono di importare grano canadese al glifosato;
ricordiamo che lo scorso venerdì 9 febbraio, la Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio a causa della siccità che sta affliggendo il proprio territorio: una situazione che sta danneggiando gravemente gli agricoltori e gli allevatori già nel mese di febbraio, statisticamente uno dei più freddi e piovosi dell'anno per il clima mediterraneo,
impegna il Governo:
a predisporre tutti gli atti necessari affinché si possano:
a) verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati standard igienici nella gestione dei prodotti alimentari;
b) verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;
c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;
d) svolgere indagini sul fenomeno dell'italian sounding, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;
e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi extra UE.
G13.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;
durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;
il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro,
impegna il Governo:
a continuare nell'azione di:
a) verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati standard igienici nella gestione dei prodotti alimentari;
b) verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;
c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;
d) svolgere indagini sul fenomeno dell'italian sounding, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;
e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi extra UE.
13.0.1
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)
1. L'articolo 15-bis del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198 è sostituito con il seguente:
«Art. 15-bis - (Disposizioni in materia di accise sulla birra) - 1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024"; b) al comma 3-quater, alla linea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente "986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato".
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
13.0.2
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)
1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024";
b) al comma 3-quater, alinea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:
"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato".
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 14 marzo 2022.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».
13.0.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)
1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024";
b) al comma 3-quater, alinea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:
"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato".
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 14 marzo 2022.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».
13.0.4
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.
2. Nel caso in cui il beneficio sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.»
15.0.1
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».»
16.1
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.»
G16.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato
premesso che:
i recenti segnali di ritorno dell'economia italiana ai trend pre-pandemici non riguardano il settore dell'informazione, dove continuano la caduta verticale dei fatturati e l'erosione del mercato, soprattutto della carta stampata, con gravi ripercussioni sul mercato del lavoro ma, soprattutto, sulla qualità e l'indipendenza delle notizie;
solo assicurando al settore adeguate risorse in grado di garantire la produzione e la circolazione di informazione di qualità è possibile assicurare il pieno diritto di cittadinanza e l'esercizio della politica;
secondo la Fieg, la federazione degli editori di giornali, le vendite in edicola di giornali quotidiani e periodici sono passate dai sei milioni di copie a 1,5 milioni odierni, a fronte di un fatturato di settore passato dai 7,2 miliardi di euro registrato nel 2005 ai 2,9 miliardi di euro nel 2022. Parallelamente, sono cresciute a dismisura, raggiungendo quota 43 milioni, le persone a caccia di informazione sui canali digitali;
un tale declino inarrestabile richiederebbe la messa a punto di strategie, auspicabilmente condivise da parte di tutti gli attori del sistema, ma anche una presa di coscienza da parte della politica e dell'opinione pubblica perché, insieme con le copie e i posti di lavoro, vengono meno gli spazi vitali di democrazia;
un attacco al pluralismo dell'informazione nel nostro Paese è stato sferzato dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019) che ha disposto alle lettere b) e c), la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione dal 1° gennaio 2022, dei contributi concessi ad imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro; enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;
successivamente, per combattere la crisi contingente, la legge di bilancio per l'anno 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», con l'obiettivo di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione, beneficio dal quale sono stati esclusi tutti i piccoli editori cooperativi e no profit, che rappresentano la spina dorsale del pluralismo e dell'informazione locale in Italia;
la legge di bilancio 2024, all'articolo 1, commi da 315 a 322, ha apportato modifiche alla disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, delegando il Governo ad adottare un regolamento per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione;
il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sulla ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, all'articolo 5, comma 1, lettera e) prevede, tra i criteri ed i requisiti di calcolo dei contributi diretti da riconoscere alle imprese editrici, che questi siano concessi alle imprese editrici costituite in forma di cooperativa giornalistica che esercitino unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente a condizione che garantiscano per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali;
successivamente l'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha ridotto, limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le suddette percentuali minime di copie vendute determinandole, rispettivamente, nel 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali,
impegna il Governo
ad adottare entro il 30 giugno 2024 il regolamento di cui all'articolo 1, commi 315 e 316, della legge n. 213 del 2023, prevedendo in esso che il requisito relativo alla percentuale di vendita sulle copie distribuite richiesta non sia superiore a quella prevista dall'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
16.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifica alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di uffici stampa)
1. Al comma 5-bis, dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono ripetibili gli emolumenti, aventi carattere retributivo non occasionale, percepiti in buona fede dai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa, di cui al presente comma, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve.».»
17.1
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziate all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025 e 2026, mediante nuove risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.
1-quater. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di hotspot, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-quinquies. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1-ter presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4, dell'articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-sexies. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1-ter sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi in favore delle aree colpite dalle calamità naturali.
17.2
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024». Conseguentemente, al fine di consentire la conclusione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'ordinanza 3274 del 2003 e successive modificazioni, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'interno, denominato «Fondo per le verifiche sismiche degli edifici strategici» con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto del suddetto fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
17-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.1
(Proroga a favore delle imprese agricole e agroindustriali colpite da eventi sismici)
1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". ».
17-ter.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-quater
(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».
17-ter.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-quater
(Proroga dei termini per gli interventi nelle aree interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)
1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della regione Siciliana colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
17-ter.0.3
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-quater.
(Proroghe in materia di rischi catastrofali)
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».
2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».»
17-ter.0.4
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-quater
(Proroghe in materia di rischi catastrofali)
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».
2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».»
18.2
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Sopprimere i commi 1 e 2;
b) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse di cui al contributo stanziato ai sensi del comma 5 dell'articolo 58-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 58-bis del predetto decreto legge.».
18.3
Precluso
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
"1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (Organismo), previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
2) al secondo periodo, le parole: "All'Assoprevidenza" sono sostituite dalle seguenti: "Al predetto Organismo";
3) al terzo periodo, le parole: "All'Assoprevidenza" sono sostituite dalle seguenti: "All'Organismo";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato.";
c) al comma 5, le parole: "Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza" sono sostituite dalle seguenti: "Per il funzionamento dell'Organismo";
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività.".
2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente all'Organismo entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
18.4
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 1, lettera d):
- all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
- dopo il capoverso comma «5-bis», aggiungere il seguente: «5-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione sull'attività del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare e sul grado di diffusione della previdenza complementare.»
18.5
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: 11-bis.1. L'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché gli ulteriori benefici riconosciuti ai sensi del comma 11-bis, possono essere concessi, nel limite di spesa ivi previsto, per 12 mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, in favore delle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano occupato nel semestre precedente un numero di dipendenti inferiore a 15 e superiore a 5, i quali abbiano già goduto, sino al limite massimo fruibile, di altre prestazioni economiche di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro».
18.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-COVID, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti per il triennio 2024-2026.
18.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre dodici mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
4.2 L'incentivo di cui al comma 4-bis è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.
4.3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
18.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
4.2. L'incentivo di cui al comma 4-bis è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.
4.3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
18.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Al comma 1-quater dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «al 31 dicembre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024,» e le parole: «stipulati entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati entro il 31 dicembre 2023».
4.2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
18.10
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex-lavoratori occupati in aree di crisi complessa che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento delle rispettive aziende, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino essere stati esposti all'amianto potendo chiedere, altresì, i benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2024, e 3,25 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18.11
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024»;
b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-ter.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.».
18.12
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18.13
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. A decorrere dal 2026 i contributi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente confermati. Il CIPESS, con proprie delibere quinquennali, provvede all'assegnazione di tali risorse, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro all'anno, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base dei programmi formulati dagli istituti destinatari, entro il 31 luglio che precede ciascun quinquennio, secondo modalità e criteri, di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
18.14
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18.15
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. La graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1.514 posti, elevati a n. 1.541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro - Profilo amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL - e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Profilo di Ispettore del lavoro Codice CU/ISPL (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 68 del 27 agosto 2019 - Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 60 del 30 luglio 2021) vigente alla data del 31 dicembre 2023 è prorogata di altri dodici mesi dalla scadenza naturale della stessa.
18.16
Precluso
Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti: « 4-sexies. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui al comma 4-ocites, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS" di cui alle delibere della Giunta regionale n 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4-septies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 4-bis.
4-octies. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 4-sexies, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.».
18.17
Precluso
Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:
«4-sexies. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1"
4) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024»;
4-septies. Agli oneri derivanti dal comma 4-sexies, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:
1) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-quater;
2) quanto a 90,2 milioni per l'anno 2027 di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
4-octies. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.»;
b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.».
18.18
Precluso
Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:
«4-sexies. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
4-septies. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»
4-octies. Agli oneri derivanti dai commi 4-sexies e 4-septies pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
18.19
Precluso
Aggiungere in fine i seguenti commi:
"4-sexies. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da "il beneficio di due mesi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il beneficio pari a quattro mesi di contribuzione figurativa, a cui si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre a un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024".
4-septies. All'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026"."
18.20
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 4-quinquies aggiungere i seguenti:
4-sexies. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
4-octies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18.21
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:
4-sexies. A partire dal 2024, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il titolare e i coadiuvanti di panificio iscritto con il codice ATECO 10.71.1, che svolgono lavori notturni esposti a forti escursioni termiche, a movimentazione continua di carichi e all'esposizione respiratoria di farine.
4-septies. I trattamenti pensionistici di cui al comma 4-bis sono erogati entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 4-bis secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 4-bis non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.
18.22
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:
4-sexies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;
b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».
4-septies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.23
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:
4-sexies. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024». Per l'anno 2024, lo stanziamento del Fondo nuove competenze è determinato in 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
18.24
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini
Precluso
Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:
4-sexies. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
18.25
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
4-sexies. Per l'anno 2024, ai datori di lavoro che nel 2023 abbiano fatto ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 44, comma 11-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un periodo inferiore alle cinquantadue settimane regolarmente autorizzate, è riconosciuta la possibilità di avvalersi del medesimo trattamento di integrazione salariale in continuità con quello già richiesto e a completamento delle cinquantadue settimane totali, nel limite di quanto residuato dal biennio 2022-2023.
18.26
Precluso
Al comma 4 quinquies, aggiungere il seguente: «4-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse; b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e a si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.».
18.27
Precluso
Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente: «4-sexies. Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.».
18.28
Precluso
Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente:
«4-sexies. All'articolo 80, comma 3 della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità` contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa" sono sostituite con le seguenti: "una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età` anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità` soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024".
18.29
Precluso
Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente: 4-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 306 le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024";
b) al comma 307 le parole:" la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2024".
18.30
Precluso
Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-sexies. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.».
18.31
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
«4-sexies. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-ter è aggiunto il seguente: "11-ter.1. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non prende in considerazione ulteriori domande".»
G18.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Il Senato
premesso che:
la legge di 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 297, ha esteso l'esonero contributivo già introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite di 8.000 euro annui;
il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 all'articolo 27, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto, in favore dei datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, l'erogazione per 12 mesi di un incentivo pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione nel periodo compreso tra il 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani:
a) under 30;
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;
l'esonero è cumulabile con altri incentivi, come quello per gli under 36 della Legge di Bilancio per il 2023, ma, in questo caso, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto;
l'incentivo è valido per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato, ma non per i rapporti di lavoro domestico) ed è corrisposto mediante conguaglio dei contributi mensili dovuti dal datore di lavoro;
è necessario procedere nella promozione dell'occupazione giovanile stabile tenuto conto che i dati sull'occupazione vedono ancora una preponderante offerta di lavoro a termine e precario,
impegna il Governo
al fine di promuovere e sostenere l'occupazione giovanile stabile a prorogare l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate, under 36 anni e per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 comma 297 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 anche per l'anno 2024 e successivi.
18.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.».
2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
18.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane - 2021/2022)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
18.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane- 2021)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
18.0.4
Maiorino, Nave, Bevilacqua, Pirro
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51)
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) e` sostituita dalla seguente:
«c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e` stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-bis;»;
b) dopo l'articolo 54 e` inserito il seguente articolo 54-bis:
«54-bis.
(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato).
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui e` affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternita` alternativo di cui all'articolo 28.
2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza e` automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternita` a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternita` previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.
3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16 bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sara` automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non gia` calcolati nella precedente proroga.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.
5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, e` concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.».
6. Lo sgravio contributivo previsto dal comma 5 è concesso per il periodo massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti gia` prorogati, ovvero gia` rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.
8. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».".
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 855 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.14 e 1.111 (già 1.30).
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1027
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità a finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Testo integrale dell'intervento del senatore Giacobbe su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
Signor Presidente, oggi chiedo la parola in quest'Aula che rappresenta l'essenza stessa della Repubblica italiana per rendere omaggio a un uomo, un Grand'Ufficiale della nostra Repubblica, un imprenditore, un giornalista, un emigrato, un amico.
Ubaldo Larobina, fondatore del più grande Network di informazione italiano in Australia, il Globo, ci ha lasciati lo scorso 16 dicembre. E prendere oggi la parola per celebrarne un breve ricordo, signor Presidente, non è un atto di commiato - anche esso dovuto - ma è un modo perché la memoria di quanto fatto da Ubaldo Larobina possa rimanere custodito anche qui, negli archivi di questa Aula sacra alla nostra democrazia; così come merita chi, come Larobina, ha speso la sua vita professionale e privata per la comunità italiana, per far sì che i tantissimi emigrati come lui potessero avere una vita migliore.
L'Australia che lo accolse nel 1957 non era quel grande Paese multiculturale che oggi conosciamo. Gli anni 50 in generale non erano quella realtà erudita e progressista del mondo occidentale moderno. E anche noi italiani non godevamo di quell'apprezzamento e di quella ammirazione che abbiamo saputo costruire nel mondo intero nel corso dei decenni successivi, anche e - mi sia consentito - soprattutto grazie ai tantissimi emigrati che come Ubaldo Larobina hanno fatto conoscere ad altre culture, ad altre lingue, ad altre tradizioni, quanto l'Italia e la sua gente fossero capaci di offrire al mondo.
Nel 1959 Larobina fonda e pubblica per la prima volta il giornale «Il Globo», un settimanale, poi quotidiano, e infine bisettimanale, tutto in lingua italiana, che si pone come obiettivo quello di ridurre le distanze fra l'Italia e l'Australia; distanze che negli anni 50 dello scorso secolo sembravano pressoché insuperabili.
Nel corso dei decenni il giornale è cresciuto, insieme alla sua comunità di lettori e agli italiani d'Australia. Il contributo offerto all'accoglienza dei nostri emigrati, che in quegli anni arrivavano dall'altra parte del mondo in nave e non conoscevano né la lingua inglese, né le usanze del nuovo mondo, è stato straordinario; inferiore, forse, solo al contributo che lo stesso giornale ha dato per la formazione dell'Australia multiculturale che conosciamo oggi.
Dopo aver acquisito anche la proprietà dell'altro storico giornale italiano d'Australia, «La Fiamma», la cui testata nacque dalla volontà dei frati Cappuccini per sostenere la nostra comunità emigrata già nel 1947, Larobina fondò alcuni anni dopo la prima stazione radio completamente italiana 24 ore al giorno, Rete Italia.
E sempre a Ubaldo Larobina va dato il merito di aver traghettato queste testate giornalistiche dagli anni 50 ai giorni nostri. Esse, infatti, sono tutte ancora in piena attività e al gruppo editoriale si è aggiunta anche una televisione in streaming che di recente ha anche chiuso un accordo con la Rai.
Dico questo, signor Presidente, perché è doveroso sottolineare come l'eredità culturale di Ubaldo Larobina sia più che mai viva e continui a produrre benefici per l'Italia e per gli italiani all'estero anche oggi che, purtroppo, lui non è più tra noi.
Calabrese di nascita, romano di adozione, Ubaldo Larobina ha saputo combinare il meglio di due Paesi, Italia e Australia, che ha chiamato casa fino alla fine dei suoi giorni. Ha saputo promuovere, difendere, raccontare l'Italia agli italiani e agli australiani. È stato un punto di riferimento per la comunità e dalla sua redazione sono passati i più grandi interpreti della politica australiana e italiana. Un suo direttore, che per anni aveva contribuito all'affermazione de «Il Globo», il compianto Nino Randazzo, è stato il primo senatore italiano eletto nella circoscrizione australiana.
E io stesso, emigrato giovane da poco giunto in Australia, dalle colonne del suo giornale e dalle frequenze della sua radio ho curato rubriche e condotto programmi radiofonici per assistere gli italiani all'estero con problematiche di tipo previdenziale e fiscale.
Non c'è ad oggi, signor Presidente, un solo aspetto della vita della comunità italiana in Australia che non abbia trovato attenzione e sostegno da parte di Ubaldo Larobina e del suo Network di informazione.
La sua scomparsa è una grande perdita per tutti noi, ma la sua eredità culturale e umana rappresenta un tesoro unico e inesauribile che sarà conservato nella memoria, futuro degli italiani d'Australia e, da oggi, anche del Senato e della Repubblica italiana, comunità che Ubaldo Larobina ha servito con umiltà, passione e orgoglio.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Berrino, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Gelmini, La Pietra, Lorenzin, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Pellegrino, Pirovano, Rauti, Renzi, Rubbia, Satta, Scalfarotto, Segre, Sisto, Ternullo, Zaffini, Zedda e Zullo.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Terzi Di Sant'Agata, per attività della 4ª Commissione permanente; Borghesi, Castellone, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Alfieri, Bilotti e Campione, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Dreosto, per partecipare a un incontro istituzionale.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Terzi Di Sant'Agata, per attività della 4ª Commissione permanente; Borghesi, Castellone, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Alfieri, Bilotti e Campione, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Dreosto, per partecipare a un incontro istituzionale.
Gruppi parlamentari, composizione
Il senatore De Rosa ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE.
Il Presidente del Gruppo stesso ha accettato tale adesione.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Nave Luigi, Turco Mario, Croatti Marco, Pirro Elisa, Damante Concetta, Floridia Barbara
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (1030)
(presentato in data 20/02/2024);
senatori Garavaglia Massimo, Stefani Erika, Bizzotto Mara, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Testor Elena, Tosato Paolo
Disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (1031)
(presentato in data 20/02/2024);
senatori Paita Raffaella, Fregolent Silvia, Musolino Dafne, Sbrollini Daniela, Scalfarotto Ivan
Disposizioni a tutela della concorrenza nell'ambito delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive (1032)
(presentato in data 21/02/2024);
senatori Bevilacqua Dolores, Floridia Barbara
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista (1033)
(presentato in data 21/02/2024);
senatrice Ternullo Daniela
Disposizioni in materia di patente a punti per la sicurezza delle imprese (1034)
(presentato in data 21/02/2024).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
sen. De Cristofaro Peppe, sen. Cucchi Ilaria
Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole (943)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 21/02/2024);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della cultura Sangiuliano Gennaro
Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (1021)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 21/02/2024).
Indagini conoscitive, annunzio
L'8ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva "in materia di energia prodotta da fusione nucleare".
La 9ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva "sullo stato dell'automotive in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita".
Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione
Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettere in data 13 e 14 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 25 gennaio e 7 febbraio 2024 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2024/0074, concernente il mancato recepimento della direttiva UE 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE - alla 2a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 21);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2024/0075, concernente il mancato recepimento della direttiva UE 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio - alla 2ª, alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 22);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2024/0076, concernente il mancato recepimento della direttiva UE 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 , recante modifica della direttiva 2003/87/CE, per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato - alla 2ª, alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 23);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2024/0077, concernente il mancato recepimento della direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra - alla 2ª, alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 24);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2181, sul mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli - alla 2a, alla 4a e alla 9a (procedura d'infrazione n. 25);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2187, concernente la non conformità con la direttiva Uccelli - direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH - regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia - alla 2a, alla 4a, alla 8ª e alla 9a (procedura d'infrazione n. 26).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 20 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettere a) ed e), e 8, lettere a-bis), l-bis) e l-ter), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (n. 126).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 7ª e 10ª, che esprimeranno il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 20 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 - le intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 127).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, l'atto è deferito alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione) (COM(2024) 53 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle start-up e dell'innovazione nell'intelligenza artificiale affidabile (COM(2024) 28 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Valutazione a livello di UE delle proposte di aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima - Un passo importante verso il conseguimento degli obiettivi più ambiziosi per il 2030 in materia di clima ed energia nel quadro del Green Deal europeo e di REPowerEU (COM(2023) 796 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 5a Commissione permanente.
Mozioni
ZAMPA, CASINI, CAMUSSO, ALFIERI, DELRIO, SENSI, D'ELIA, ROJC, LA MARCA, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, VERDUCCI, TAJANI, FURLAN, RANDO, ROSSOMANDO, GIACOBBE, MARTELLA, VALENTE, MANCA, MALPEZZI, VERINI - Il Senato,
premesso che:
il 1° febbraio 2021 il colpo di Stato dei militari in Myanmar ha interrotto la transizione del Paese verso la democrazia con la guida di Aung San Suu Kyi, dopo le elezioni democratiche, come riconosciuto dagli osservatori internazionali, dell'8 novembre 2020 che avevano sancito la vittoria schiacciante con l'86 per cento delle preferenze dell'NLD, il partito di Aung San Suu Kyi;
la popolazione del Myanmar ha reagito manifestando pacificamente la sua opposizione e dando vita a organismi rappresentativi: CRPH (Committee representing Pyidaungsu Hluttaw), NUG (National unity government), NUCC (National unity consultative council), riuscendo così ad impedire, nei tre anni di resistenza, alla giunta illegale del Myanmar di prendere il controllo del Paese;
il regime ha imprigionato da subito la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente U Win Myint e numerosi leader democratici; ha colpito la popolazione civile con migliaia di arresti, incarcerazioni, condanne a morte, processi farsa, violenze, stupri, torture, bombardamenti su villaggi, ospedali, chiese, scuole, musei e siti archeologici, violando sistematicamente i diritti umani; inoltre, secondo una nuova analisi satellitare, il Myanmar avrebbe intrapreso un programma di espansione delle carceri su larga scala;
il Myanmar è precipitato in una drammatica crisi umanitaria, i militari hanno impedito l'accesso agli aiuti, come già avvenuto al tempo del ciclone Nargis, causando il tracollo economico e l'isolamento del Paese dal contesto internazionale, il venir meno dei servizi educativi e sanitari e il conseguente abbandono dell'istruzione e delle università, controllate dai militari, da parte degli studenti e dei docenti;
nell'opposizione al regime si è determinato un processo di unità di tutte le forze democratiche, tra gli organismi rappresentativi del popolo e i gruppi etnici, anche armati, che ha dato vita anche a gruppi di difesa del popolo, il PDF (People defence force), e ha consentito la progressiva liberazione di gran parte del territorio del Paese, 36 città e circa il 65 per cento del territorio, specialmente nelle zone rurali e di confine, avviando una prima amministrazione civile;
le donne sono parte attiva della resistenza in Myanmar, dell'organizzazione sociale nei territori liberati, nell'aiuto volontario alla popolazione, nonché nella partecipazione ai gruppi armati;
a tre anni di distanza la resistenza della "Spring revolution" continua, i militari perdono presidi, migliaia di soldati si arrendono, il vertice militare è in difficoltà e diviso, e, dunque, sembra essersi aperta una nuova fase;
la comunità internazionale ha osservato e seguito in questi anni la situazione, non riconoscendo legittimità al regime militare e procedendo con sanzioni significative, ha sostenuto l'iniziativa dell'ASEAN che con il consenso in 5 punti, sempre respinto dai militari del Myanmar, tentava di contribuire alla soluzione della crisi del Paese;
il Consiglio di sicurezza ONU ha approvato il 21 dicembre 2022 la risoluzione 2669, che chiede, tra l'altro, la cessazione immediata di tutte le forme di violenza, la liberazione di tutti i prigionieri politici arbitrariamente in carcere, a partire dal presidente Win Myint e la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, ribadendo l'appello a sostenere le istituzioni e i processi democratici e a perseguire il dialogo costruttivo e la riconciliazione secondo la volontà e gli interessi del popolo;
l'Assemblea generale ONU ha adottato l'8 novembre 2023 una risoluzione sulla situazione dei diritti umani dei musulmani rohingya e delle altre minoranze in Myanmar che, tra l'altro, condanna con la massima fermezza tutte le violazioni e gli abusi dei diritti umani contro i civili, compresi i rohingya e altre minoranze, prima e dopo la dichiarazione ingiustificata dello stato di emergenza il 1° febbraio 2021 e invita le forze armate e di sicurezza del Myanmar a rispettare le norme, la volontà e le aspirazioni democratiche del popolo, a porre fine alla violenza e a rispettare pienamente i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto e, infine, a dichiarare la cessazione dello stato di emergenza;
la Commissione europea, dal colpo di Stato ad oggi, ha adottato una serie di misure restrittive nei confronti di 99 soggetti e 19 entità, soggette al congelamento dei beni, al divieto di viaggio, di entrata e di transito nel territorio UE e il divieto di qualunque forma di finanziamento o sostegno in favore dei destinatari di tali misure. Analogamente, ha disposto l'embargo su armi, e attrezzature, su beni a duplice uso destinati all'esercito e alla polizia di frontiera, il divieto di addestramento militare e cooperazione con l'esercito birmano e le restrizioni all'esportazione di attrezzature per il monitoraggio delle comunicazioni, che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna;
considerato che:
la nuova fase che sembra aprirsi in Myanmar, grazie alla sistematica e totale resilienza del popolo e dei suoi rappresentanti, esige che la comunità internazionale sia al fianco del popolo mentre pone le basi di una democrazia federale e inclusiva, pagata a caro prezzo, che comprende l'esclusione dei militari dal potere politico;
l'intera regione asiatica (ASEAN), nel contesto che vede la presenza della Cina, dell'India, dell'Indo-Pacifico, del Giappone, ha bisogno di stabilità e in tal senso Stati Uniti, Unione europea e Gran Bretagna hanno ripetutamente manifestato la volontà di promuovere la soluzione democratica della crisi in Myanmar;
il recente evento "Rebuilding democracy in post-coup Myanmar", promosso il 1° febbraio 2024 al Parlamento europeo da IPE (Irrawaddy policy exchange), concluso da Romano Prodi, ha messo in luce la necessità di iniziative politiche internazionali urgenti, adeguate alle sfide dell'attuale situazione in Myanmar;
il Ministro degli esteri della Thailandia Parupree Bahidha Nukara, nel recente 24° incontro ministeriale ASEAN-UE a Bruxelles, ha chiesto sostegno all'Unione europea per affrontare la crisi del Myanmar, per mettere in campo iniziative umanitarie, sostenendo che l'ASEAN e la UE possano lavorare insieme per creare cambiamenti;
la drammatica situazione dei rohingya, che sta a cuore all'intera comunità internazionale, può trovare soluzione in un Myanmar democratico, federale, stabile e inclusivo, come è dimostrato dalla presenza di un rappresentante dei rohingya nel NUG;
l'approccio non violento della popolazione del Myanmar sollecita tutte le energie religiose e spirituali del Paese a favorire su basi democratiche, nel rispetto dei diritti umani e della libertà religiosa, un processo di riconciliazione e di pace, al quale non può essere estranea la comunità internazionale, come anche sostenuto in ripetuti appelli da papa Francesco;
occorre affrontare al più presto la crisi umanitaria, ponendo fine alle sofferenze intollerabili della popolazione, in particolar modo dei bambini, degli anziani, delle donne, sfollati nella giungla o rifugiati nei Paesi vicini, anche con aiuti umanitari transfrontalieri, non sotto il controllo dei militari;
considerato, inoltre, che:
il Parlamento italiano in questi ultimi due decenni ha seguito con partecipazione l'intera situazione del Myanmar nel suo cammino verso la democrazia, ha dato vita all'Associazione parlamentari amici della Birmania, ricostituita nella presente Legislatura, ha ospitato in un evento parlamentare nel 2017 Aung San Suu Kyi, ha inviato una delegazione parlamentare in Myanmar, guidata dal sen. Pierferdinando Casini nel settembre 2016, e dialoga con associazioni, università, organizzazioni della società civile italiana che alimentano un grande e diffuso rapporto di amicizia e cooperazione con il Myanmar;
i membri della Camera dei rappresentanti negli USA hanno lanciato il primo caucus bipartisan sulla Birmania, costituito da almeno una trentina di parlamentari, per fare pressione sull'amministrazione statunitense affinché agisca sulla crisi del Paese del Sud-Est asiatico, dopo l'emanazione del "Burma act" in data 23 dicembre 2022,
impegna il Governo:
1) ad adoperarsi in occasione del prossimo G7 a guida italiana perché si raggiunga la cessazione della violenza in Myanmar, la liberazione di tutti i prigionieri politici, di Aung San Suu Kyi e del presidente Win Myint, nonché il pieno ripristino della democrazia;
2) a promuovere in sede UE una strategia nuova, più attiva ed efficace, per la transizione democratica in Myanmar anche sostenendo politicamente e finanziariamente i programmi del NUG, del Movimento di disobbedienza civile e sindacale e delle organizzazioni del Consiglio consultivo nazionale unitario;
3) a sostenere in sede ONU la scelta di un inviato speciale per il Myanmar autorevole e dotato di poteri effettivi;
4) ad adoperarsi nelle sedi internazionali al fine di sostenere il riconoscimento presso la comunità internazionale del Governo di unità nazionale;
5) a sostenere le iniziative di cooperazione e sostegno delle istituzioni italiane, delle città, delle università e della società civile per il Myanmar.
(1-00086)
Interrogazioni
BORGHI Claudio, ROMEO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è l'organismo di indirizzo e coordinamento in materia di salute all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Tra le altre funzioni, è impegnata a fornire una guida sulle questioni sanitarie globali, indirizzare la ricerca sanitaria, stabilire norme e standard e formulare scelte di politica sanitaria basate sull'evidenza scientifica; inoltre, garantisce assistenza tecnica agli Stati membri, monitora e valuta le tendenze in ambito sanitario, finanzia la ricerca medica e fornisce aiuti di emergenza in caso di calamità;
l'OMS, la cui missione principale è "migliorare la salute di tutti, dappertutto", è stata da più parti criticata per aver commesso gravi errori nella gestione della pandemia COVID-19. In particolare le si attribuiscono i colpevoli ritardi nella dichiarazione dell'emergenza sanitaria internazionale, nonché le contraddizioni sull'utilizzo dei tamponi e dei dispositivi individuali di protezione. Tutte queste inerzie hanno caratterizzato l'attività dell'OMS sul COVID-19 nei quattro mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020, la famigerata "fase 1" della crisi sanitaria;
considerato che:
al prossimo incontro dell'Assemblea mondiale della sanità, che si riunirà nel maggio 2024, i 194 Stati membri dell'OMS saranno chiamati ad esprimersi su due risoluzioni: una per adottare un accordo pandemico, l'altra per approvare gli emendamenti agli attuali regolamenti sanitari internazionali-RSI (2005);
in particolare, con l'approvazione del trattato pandemico vi sarà una considerevole cessione della sovranità nazionale degli Stati membri in tema di salute, in quanto verrà riconosciuto il ruolo centrale dell'OMS nella direzione e nel coordinamento sanitario internazionale nelle pandemie. Questo significa che la gestione di una pandemia o di una strategia vaccinale saranno accettate solo se provengono dall'OMS. Dunque, importanti decisioni di politica sanitaria e con impatto su molteplici aspetti personali e sociali della vita dei cittadini italiani verranno presi da un organismo sovrastatale senza che i diretti rappresentanti degli Stati possano avere voce in capitolo;
inoltre, alcuni degli emendamenti formulati dal gruppo di lavoro sui regolamenti sanitari internazionali prevedono che l'OMS possa imporre agli Stati membri caratterizzati da un maggiore sviluppo economico, tra i quali ovviamente figura l'Italia, di finanziare l'adeguamento dei sistemi sanitari degli altri Paesi ai migliori standard, secondo le indicazioni vincolanti del direttore generale dell'OMS stessa, con evidenti pesanti conseguenze sulle finanze pubbliche italiane, viene poi previsto che l'OMS possa imporre, sempre secondo le indicazioni del direttore generale, alle aziende la produzione di determinate tecnologie, nonché di farmaci o di attrezzature sanitarie;
è importante sottolineare che l'OMS ha perso negli anni la sua indipendenza, non solo a causa del congelamento del suo bilancio ordinario e della necessità di fare affidamento per oltre l'80 per cento su contributi volontari fortemente condizionati dai donatori, ma anche a causa di un'alta percentuale di tali contributi provenienti dal settore privato;
l'OMS è considerata cruciale per affrontare pandemie che non rispettano i confini geografici, ma a ben vedere lo è solo se è competente e accountable, e se si pone come rappresentante di tutti gli Stati, ossia con il coinvolgimento fattivo dei decisori pubblici nazionali. In tal senso, diversi dubbi si pongono nel quadro delle suddette proposte di approvazione di un trattato pandemico e di modifica dei regolamenti sanitari internazionali ed anche nell'ambito complessivo della diffusa impotenza e inefficacia dimostrata dal sistema multilaterale nel gestire la pandemia, dominata dal protagonismo di strutture burocratiche spesso ridondanti,
si chiede di sapere, alla luce delle osservazioni esposte, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente individuare delle tempestive soluzioni da adottare in sede di contrattazione in seno all'OMS prima di impegnarsi al rispetto dei suddetti strumenti vincolanti, stanti le notevoli ripercussioni che tali atti hanno sulla sovranità dell'Italia, nonché sulla libertà dei cittadini e sulla democrazia diretta, al fine di garantire la massima trasparenza nel processo della loro redazione e approvazione, salvaguardando in tal modo la più ampia informazione e il dibattito pubblico a livello nazionale, prevedendo altresì che qualora tali garanzie non dovessero essere assicurate siano predisposte le necessarie misure per impedirne l'approvazione.
(3-00969)
GASPARRI, DAMIANI, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito internet il decreto ministeriale cosiddetto "Agrivoltaico", in vigore dal 14 febbraio 2024, che intende promuovere la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale;
lo scopo è quello di rendere possibile la coesistenza delle attività agricole con la produzione di energia pulita;
da una parte quindi le aziende agricole potranno contribuire agli obiettivi climatici e alla decarbonizzazione, dall'altra potranno trarne beneficio attraverso un contributo in conto capitale sull'investimento ed una tariffa incentivante sull'energia elettrica netta immessa in rete;
la coesistenza razionale tra produzione agricola e produzione di energia elettrica garantisce risparmi e vantaggi alla stessa attività primaria della azienda agricola,
si chiede di sapere quali siano le caratteristiche e i benefici attesi dalla misura descritta.
(3-00970)
MAZZELLA - Al Ministro della salute. - Premesso che:
il 14 febbraio 2024, il Ministero della salute ha emanato una circolare con la quale ha disposto l'innalzamento del livello di allerta relativamente alla diffusione della "Dengue", e di intensificare i controlli da parte delle unità di frontiera sulle merci e sui mezzi provenienti dai Paesi "in cui è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia";
col termine Dengue s'intende una malattia virale trasmessa da zanzare del genere Aedes, infettate dal virus Dengue (DENV), di cui esistono quattro diversi sierotipi (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4);
più specificamente, si tratta di una malattia infettiva ampiamente diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali, in grado di determinare la comparsa di focolai epidemici anche in Europa continentale, nelle aree in cui il vettore è presente e attivo;
la Dengue, in genere, causa sintomi simil-influenzali, ma a volte può manifestarsi in una forma grave, chiamata emorragica, che può essere mortale;
tale malattia non è contagiosa direttamente da uomo a uomo ma la trasmissione da persona a persona è possibile solo attraverso gli insetti che, per la Dengue, sono proprio le zanzare. In particolare, il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni e viene quindi prelevato e trasmesso ad altri individui tramite la puntura di zanzara;
nel 2023, in Europa, sono tre i Paesi che hanno registrato casi ed epidemie autoctone sporadiche di Dengue, tra il 1° gennaio e il 5 dicembre 2023, e l'Italia risulta purtroppo prima con 82 casi, seguita da Francia (43) e Spagna (3),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali segnalazioni di casi sospetti all'interno del perimetro nazionale e se presso i punti di ingresso in Italia (porti, aeroporti, scali merci) siano state attuate tutte le misure possibili di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi previste nel PNA 2020-2025;
se abbia già provveduto a realizzare una dotazione di vaccini in grado di proteggere la popolazione a rischio o se abbia adottato altri interventi di sorveglianza delle popolazioni da insetti vettori potenzialmente letali.
(3-00971)
ANCOROTTI, MALAN, DE CARLO, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la Presidenza del G7, l'organizzazione intergovernativa che riunisce le sette maggiori potenze economiche a livello mondiale, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e al quale partecipa anche l'Unione europea;
la Presidenza italiana durerà fino al 31 dicembre 2024 e prevede un fitto programma di riunioni tecniche ed eventi istituzionali, che si articolerà lungo tutto il territorio nazionale;
sulla tematica dello sviluppo industriale sono previsti tre incontri, che si svolgeranno nelle prossime settimane, a cui saranno invitati a partecipare anche i rappresentanti delle più significative imprese italiane;
il primo dei tre eventi a presidenza italiana sarà il B7, il vertice delle confederazioni di industriali dei sette Paesi più sviluppati al mondo, che si terrà, il 13 marzo prossimo, a Verona;
per il giorno dopo è prevista la prima riunione dell'anno dei ministri del G7 avente ad oggetto: "Industria, tecnologia e digitale" cui seguirà, il 15 marzo a Trento, il summit sull'intelligenza artificiale e sull'innovazione digitale;
in questi incontri i Ministri e i rappresentanti delle prime sette potenze economiche mondiali dovranno individuare una linea comune per il futuro di questi settori strategici,
si chiede di sapere quali siano gli obiettivi che si intende perseguire con la presidenza italiana, di quali proposte si farà portatrice l'Italia e che cosa ci si attende dagli incontri menzionati in premessa.
(3-00972)
ZAMPA, BOCCIA, FINA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
secondo il rapporto SVIMEZ "Un Paese, due cure. I divari Nord-Sud nel diritto alla salute", presentato il 7 febbraio 2024 in collaborazione con "Save the Children", sono evidenti i divari tra Nord e Sud nella qualità dei sistemi sanitari regionali e nella conseguente "scelta" di molti cittadini del Mezzogiorno di ricevere assistenza nelle strutture sanitarie del Centro e del Nord, soprattutto per curare le patologie più gravi;
Save the Children ha evidenziato come i divari territoriali siano evidenti già a partire dalla nascita e, nonostante il servizio sanitario nazionale sia un'eccellenza per la cura dei bambini, sia dal punto di vista delle professionalità che dell'universalità di accesso alle cure, le disuguaglianze territoriali sono molto accentuate: infatti, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, il tasso di mortalità infantile (entro il primo anno di vita) è di 1,8 decessi ogni 1.000 nati vivi in Toscana, ma quasi il doppio in Sicilia (3,3) e più che il doppio in Calabria (3,9);
i divari territoriali sono aumentati anche a causa del sottofinanziamento del SSN (in media 6,6 per cento del PIL contro il 9,4 per cento di Germania e l'8,9 per cento di Francia), a fronte di un contributo privato comparativamente elevato (24 per cento della spesa sanitaria complessiva, quasi il doppio di Francia e Germania);
infatti, come già evidenziato nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2024, a giudizio degli interroganti le fantomatiche "misure per il potenziamento del sistema sanitario" ivi previste, lungi dal comportare un reale rafforzamento del SSN, consistono in pochi interventi parziali privi di una visione d'insieme e di un disegno lungimirante e privilegiano i privati accreditati, a conferma della volontà del Governo di "destrutturare" il sistema sanitario pubblico a favore di quello privato;
dai dati regionalizzati di spesa sanitaria risultano livelli di spesa per abitante mediamente più contenuti nelle regioni meridionali: a fronte di una media nazionale di 2.140 euro, la spesa corrente più bassa si registra in Calabria (1.748 euro), Campania (1.818 euro), Basilicata (1.941 euro) e Puglia (1.978 euro);
secondo il rapporto SVIMEZ, il Mezzogiorno, sulla base degli indicatori BES (benessere equo e sostenibile) sulla salute, è l'area del Paese caratterizzata dalle peggiori condizioni di salute: gli indicatori relativi alla speranza di vita mostrano un differenziale territoriale marcato e crescente negli anni, c'è meno prevenzione oncologica e più mobilità sanitaria (il 22 per cento dei malati oncologici del Sud si fa curare al Nord);
il rapporto evidenzia inoltre come l'autonomia differenziata in ambito sanitario aggraverà le disuguaglianze interregionali: sulla base delle risultanze del Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in particolare, tutte le Regioni a statuto ordinario potrebbero richiedere il trasferimento di funzioni, risorse umane, finanziarie e strumentali ulteriori rispetto ai LEA in un lungo elenco di ambiti: gestione e retribuzione del personale, regolamentazione dell'attività libero-professionale, accesso alle scuole di specializzazione, politiche tariffarie, valutazioni di equivalenza terapeutica dei farmaci, istituzioni e gestione di fondi sanitari integrativi;
di conseguenza, "la concessione di ulteriori forme di autonomia potrebbe determinare ulteriori capacità di spesa nelle Regioni ad autonomia rafforzata, finanziate dalle compartecipazioni legate al trasferimento di funzioni e, soprattutto, dall'eventuale extra-gettito derivante dalla maggiore crescita economica";
tutto ciò, in un contesto in cui i LEA non hanno copertura finanziaria integrale a livello nazionale e 5 delle 8 Regioni del Mezzogiorno risultano inadempienti, "determinerebbe una ulteriore differenziazione territoriale delle politiche pubbliche in ambito sanitario e la sperequazione finanziaria tra SSR, nonché le disuguaglianze interregionali nelle condizioni di accesso al diritto alla salute";
secondo Cartabellotta, presidente della fondazione "Gimbe", "Il nostro SSN è ormai profondamente indebolito e segnato da inaccettabili diseguaglianze regionali. E con l'attuazione delle maggiori autonomie in sanità si legittimerà normativamente la 'frattura strutturale' Nord-Sud: il meridione sarà sempre più dipendente dalla sanità del Nord, minando l'uguaglianza dei cittadini nell'esercizio del diritto costituzionale alla tutela della salute. Uno scenario già evidente: su 14 Regioni adempienti ai Livelli Essenziali di Assistenza solo 3 sono del Sud (Abruzzo, Puglia e Basilicata) e tutte a fondo classifica mentre la fuga per curarsi verso il Nord vale € 4,25 miliardi";
quindi l'autonomia differenziata è "inevitabilmente" destinata ad amplificare le diseguaglianze del sistema sanitario nazionale e i divari territoriali, già presenti in materia sanitaria (e non solo) nel nostro Paese, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nel diritto alla salute, fino a creare quello che la fondazione Gimbe ha definito, in un rapporto del 2023, "il regionalismo differenziato in sanità",
si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo rispetto alle gravi e circostanziate considerazioni del rapporto SVIMEZ e della fondazione Gimbe riguardo alla concreta probabilità che gli inaccettabili divari territoriali, già esistenti nel nostro Paese nella qualità dei sistemi sanitari regionali e nell'accesso alle cure, possano ulteriormente aumentare, a causa dell'autonomia differenziata, fino a creare fratture e disuguaglianze difficilmente sanabili.
(3-00973)
VERSACE - Al Ministro della salute. - Premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 104, comma 3-bis, prevedeva che, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, fosse istituito per l'anno 2020 in via sperimentale un fondo di 5 milioni di euro per l'erogazione "degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica";
prevedeva inoltre che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fossero "definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi", nonché il "rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale";
con ritardo, il 22 agosto 2022, il decreto è stato emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2022: i suoi effetti risultano deludenti, perché l'assenza di informazione alle preposte strutture del SSN pare avere reso la misura prevista sostanzialmente inapplicata;
risultano all'interrogante casi in cui gli utenti disabili aventi diritto si sono confrontati con servizi sanitari non informati, che non provvedevano alle prescrizioni di cui all'allegato 1 del decreto 22 agosto 2022, pur in presenza dei requisiti, in assenza di indicazione dai vertici dell'amministrazione competente;
la cosa è particolarmente grave perché il monitoraggio dei risultati di questa prima sperimentazione, previsto all'articolo 2 del decreto, sarebbe stato utile anche per l'aggiornamento dei LEA con l'inserimento di nuovi strumenti nel nomenclatore dell'assistenza protesica;
ancor più grave è il fatto che questa misura "sperimentale", di fatto poco sperimentata, non sia stata prorogata negli anni successivi, malgrado in svariati provvedimenti se ne sia proposto il rifinanziamento con emendamenti di iniziativa parlamentare,
si chiede di sapere che cosa il Ministro in indirizzo abbia fatto per monitorare l'utilizzo di questa misura, e in particolare se e quando abbia comunicato alle Regioni il riparto del fondo stabilito dall'allegato 3 del decreto e quante Regioni ne abbiano disciplinato l'utilizzo e con quali esiti, nonché se non ritenga urgente, in considerazione delle norme, anche di rango costituzionale, che promuovono l'attività sportiva come fattore determinante di salute individuale e di integrazione sociale, proporre un'iniziativa legislativa di carattere organico per l'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive da parte delle persone con disabilità fisica.
(3-00974)
UNTERBERGER, SPAGNOLLI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
secondo un'inchiesta pubblicata dalla "Kronen Zeitung", il più diffuso quotidiano austriaco, all'interno degli allevamenti italiani sarebbe praticato il cosiddetto toe trimming, una procedura volta alla bruciatura delle dita dei piedi dei tacchini dell'età di un giorno, attuata tramite tecnologia a microonde e senza stordimento;
in base a studi scientifici, sarebbe dimostrato chiaramente che si tratta di una pratica che provoca ai piccoli tacchini sofferenze atroci e dolori insopportabili;
tale procedura viene effettuata per massimizzare il profitto, perché altrimenti i tacchini si graffierebbero a vicenda, compromettendo la qualità delle carni;
tutto questo a causa delle condizioni miserevoli in cui gli animali versano negli allevamenti intensivi, dove sono costretti a vivere stipati all'interno di spazi molto ridotti, viste le alte densità cui sono sottoposti in Italia;
in Austria, la cui legislazione in materia di benessere animale vanta standard tra i più elevati a livello europeo, la pratica della bruciatura delle dita è vietata e la densità di allevamento è regolata a 40 chilogrammi per metro quadrato;
per queste ragioni, il verificarsi di una simile atrocità nei confronti dei tacchini negli allevamenti italiani ha creato non poco sgomento, tanto che le organizzazioni degli allevatori austriaci stanno chiedendo provvedimenti contro le carni di tacchino prodotte in Italia;
in particolare, chiedono che i rivenditori di generi alimentari eliminino dai loro scaffali questi prodotti o, quantomeno, non li espongano accanto a quelli austriaci: ciò in considerazione del fatto che le carni austriache sono prodotte garantendo, in tutte le fasi della produzione, meno sofferenze per gli animali e, per questo motivo, possono avere prezzi più alti;
inoltre, chiedono l'introduzione di un divieto generalizzato della pratica di bruciatura delle dita in tutta l'Unione europea, affinché l'agricoltura austriaca, che adotta standard più elevati, rimanga competitiva;
considerato altresì che:
il decreto legislativo n. 146 del 2001, in attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, prevede, nell'allegato (articolo 2, comma 1, lettera b), che "non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni";
l'articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, in merito agli obblighi dei proprietari, custodi e detentori di animali, dispone altresì che questi ultimi debbano "adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili";
con riferimento ai tacchini, esiste in Italia un grande vuoto normativo, non essendo previste disposizioni specifiche, né in merito alle modalità di trattamento negli allevamenti, né alle pratiche vietate, come quella della bruciatura delle dita richiamata: si tratta di una lacuna normativa che, a questo punto, sarebbe opportuno colmare;
quanto riportato dall'inchiesta pubblicata in Austria rischia peraltro di compromettere un comparto che fa del "made in Italy" un sinonimo di qualità e che, a causa di tali prassi, potrebbe essere associato invece a pratiche cruente, che causano profonda sofferenza agli animali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della diffusione della pratica del toe trimming all'interno degli allevamenti di tacchini in Italia, fornendo a tal proposito maggiori informazioni anche riguardo al numero di allevamenti di tacchini presenti sul territorio italiano, e se non intenda, in ogni caso, introdurre apposite disposizioni legislative volte a ridurre la densità di chilogrammi per metro quadrato negli allevamenti e vietare definitivamente la pratica del toe trimming.
(3-00975)
BORGHI Enrico, PAITA, FREGOLENT - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
nell'estate 2023 il Governo ha annunciato una "controffensiva" contro il "caro voli", al fine di bloccare un algoritmo che sarebbe stato alla base dell'aumento dei prezzi dei biglietti aerei nella stagione estiva, salvo poi ritirare la misura per via dei gravi profili di legittimità che questa presentava;
una simile retromarcia si è registrata anche in riferimento alla carenza di taxi, inizialmente affrontata con la possibilità di cumulare le licenze e intervenire sulle tariffe, poi ritirata a fronte delle proteste della categoria;
dopo una stagione estiva a prezzi record, il recente e, viste le dinamiche al rialzo degli ultimi giorni, temporaneo abbassamento dei prezzi dei carburanti è stato rivendicato dal Governo come diretta conseguenza dell'obbligo (illegittimo, secondo il TAR del Lazio) di esposizione dei prezzi medi imposto ai distributori, nonostante tutti gli operatori, incluse le associazioni dei consumatori, siano concordi nell'imputare tale flessione al rallentamento della domanda mondiale e alle dinamiche delle quotazioni internazionali;
sempre in chiave dirigista, il Ministro in indirizzo ha convocato le imprese di assicurazioni per intervenire sulla dinamica dei prezzi delle assicurazioni sulla responsabilità civile e ha presentato un'iniziativa volta a ottenere l'impegno dei ristoratori a contenere i prezzi per le famiglie;
la visione profondamente interventista dello Stato dimostrata nell'ultimo anno è dimostrata anche dalle numerose dichiarazioni in cui il Ministro evoca l'uso della clausola del golden power, sollecita l'introduzione di un tetto ai prezzi di alcuni beni e servizi e richiama la necessità di statalizzare e nazionalizzare le imprese ritenute strategiche per il Paese;
simili prospettive si accompagnano non solo al fallimento dell'operazione Intel, che avrebbe portato nel nostro Paese 4,5 miliardi di euro, 1.500 posti di lavoro e il polo europeo per la produzione dei microprocessori, ma anche al continuo attacco a multinazionali che operano da decenni nel Paese, contribuendo alla crescita dell'Italia (Ryanair, Stellantis, Generali, Uber per citare solo le ultime);
nella stessa prospettiva si inserisce il caso dell'ex ILVA di Taranto, in relazione alla quale la perdurante inerzia del Governo ha imposto il rapido approntamento dell'amministrazione straordinaria e del commissariamento, senza però chiarire quali siano le prospettive dell'impianto, tra voci di statalizzazione e di avvicendamenti tra investitori mai del tutto chiarite,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per assumere una vera politica industriale e economica, scongiurando qualsiasi deriva dirigistica e assicurare il corretto funzionamento del mercato e della libera concorrenza, al fine di garantire le imprese contro qualsiasi ingerenza sui prezzi e quale sia la strategia del Governo in relazione all'ex ILVA di Taranto.
(3-00976)
NATURALE, NAVE, LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, CATALDI, PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE, LOPREIATO, ALOISIO, CASTIELLO, MAZZELLA, CROATTI, MAIORINO, FLORIDIA Barbara, TREVISI - Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:
l'eco-schema 5 della politica agricola comune 2023-2027, recante misure specifiche per gli insetti impollinatori, prevede che non vengano effettuate operazioni di sfalcio, trinciatura, sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
sul punto, il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, che introduce "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti", stabilisce che, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre;
questo limite comporta che solo dopo il 30 settembre le piante di interesse apistico possano essere interrate;
l'impossibilità, specie nel periodo estivo, di effettuare qualsivoglia operazione di sfalcio, trinciatura o sfibratura, come dettagliata nel decreto, oltre ad esporre numerosi territori collocati nelle aree più calde del Paese ad un preoccupante rischio di incendi, pone in difficoltà gli operatori del comparto, poiché il divieto vige a prescindere dall'effettivo ciclo di germinazione-completamento della fioritura del miscuglio in campo;
sebbene ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi", le Regioni, le Province autonome e gli altri enti territoriali possano prevedere al riguardo disposizioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, tra cui l'obbligo di realizzazione di fasce antincendio, permane la difficoltà di fondo relativa alle delimitazioni temporali imposte dalla disciplina nazionale di dettaglio;
considerato che, in un simile quadro, non va sottovalutata la sinergia virtuosa che riguarda gli insetti impollinatori e le piante e che rappresenta la base per il funzionamento degli ecosistemi. Al proposito, oltre il 75 per cento delle principali colture agrarie e circa il 90 per cento delle piante selvatiche da fiore si servono di api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili, uccelli e mammiferi e, più in generale, di impollinatori,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga necessario provvedere ad introdurre strumenti derogatori, specie per i territori collocati nelle aree più calde del Paese, che tengano conto dell'effettivo ciclo di germinazione-completamento della fioritura del miscuglio in campo e che possano scongiurare efficacemente, anche in previsione dell'arrivo della stagione estiva, possibili effetti avversi, quale il rischio di incendi.
(3-00977)
DE POLI, BIANCOFIORE - Al Ministro della salute. - Premesso che:
in un'epoca in cui le sfide nel settore sanitario sono sempre più complesse, la digitalizzazione si configura come un elemento essenziale per costruire un sistema sanitario equo e centrato sui bisogni delle persone;
in linea con questa prospettiva, le iniziative previste dal PNRR, con particolare attenzione alla diffusione della telemedicina, al potenziamento del fascicolo sanitario elettronico e alla digitalizzazione negli ospedali, rappresentano strumenti utili che vanno proprio in questa direzione;
la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale rivestono un ruolo fondamentale anche nel sistema di raccolta e analisi dei dati, strategici per una programmazione sanitaria efficace, la promozione della ricerca e la prevenzione delle malattie,
si chiede di sapere quali siano le azioni finora intraprese per sostenere la transizione digitale del servizio sanitario nazionale e quali saranno le prossime misure messe in campo per sfruttare le risorse del programma Next generation EU nella sanità digitale, intesa come sinonimo di prossimità, per la sua capacità di portare il servizio sanitario a domicilio del paziente, e come sinonimo di sanità sostenibile, che porterà a una riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, assicurando interventi e prestazioni ospedaliere necessari solo a chi ne ha veramente bisogno.
(3-00978)
AMBROGIO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, aveva previsto una delega, in capo al Governo, affinché fossero emanate norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare le discipline dei diversi regimi previdenziali, in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria, nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo;
nelle more dell'attuazione della delega, è stato emanato il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che disciplina, oltre alla contribuzione figurativa, anche la copertura di alcuni periodi scoperti da contribuzione e valutabili mediante riscatto;
l'articolo 6 del decreto legislativo n. 564 riconosce "in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni";
dalla normativa in vigore risulta dunque che sia possibile riscattare gli anni di formazione professionale solo a partire dal gennaio 1997;
risulta altresì che, a causa del tardivo intervento legislativo, coloro i quali abbiano partecipato a corsi professionali prima del 1° gennaio 1997 siano rimasti esclusi, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, in quanto possessori sia dell'attestato professionale sia della vidimazione apposta sul libretto di lavoro dei periodi formativi;
numerosi lavoratori, che negli anni precedenti hanno frequentato corsi di formazione professionale, hanno ricevuto risposta negativa dall'INPS in esito alla richiesta di accredito dei contributi per i periodi di frequenza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative volte a modificare la normativa vigente, al fine di consentire ai lavoratori che hanno frequentato e concluso corsi di addestramento professionale anche in periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, di vedere riconosciuto il computo dei periodi di frequenza, ovvero di ottenere la possibilità di riscatto a titolo oneroso ai fini previdenziali.
(3-00979)
ZULLO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
in Italia il tasso di fertilità è uno dei più bassi d'Europa (l'ISTAT evidenzia una fecondità pari a 1,22 figli per donna) ed è fortemente al di sotto del tasso di mantenimento della popolazione;
nel corso degli ultimi anni si è registrato un incremento delle patologie acute e croniche della sfera riproduttiva. Tra le donne sono aumentate alterazioni tubariche, malattie infiammatorie pelviche, fibromi uterini, endometriosi, alterazioni ormonali e ovulatorie, a cui si sommano altre condizioni mediche, croniche come la sclerosi multipla, o caratterizzate da terapie impattanti, come le patologie oncologiche, in seguito alle quali, come anche illustrato dal documento della Società italiana di ginecologia e ostetricia sulla preservazione della fertilità, pubblicato ad ottobre 2023, si riscontra un alto tasso di infertilità;
considerato che:
tra le principali tecniche utilizzate in caso di patologie che limitano la fertilità o portano all'infertilità, un numero significativo di donne fa ricorso alla crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, anche detta "social freezing". Tale tecnica può essere definita come una terapia dell'infertilità futura e consiste nell'applicazione delle tradizionali tecniche di crioconservazione dei gameti femminili (ovociti), ormai consolidate e sicure, per accedere successivamente alle procedure di PMA (procreazione medica assistita), qualora non si riuscisse a concepire in modo spontaneo perché si è andati a incidere irreversibilmente sulla capacità riproduttiva. Infatti, tra i vantaggi di tale tecnica vi è la possibilità di conservare gli ovociti per essere utilizzati dopo la remissione dalla malattia;
le situazioni cliniche che impattano sulla fertilità, quali le patologie ovariche, le condizioni genetiche della donna, le malattie autoimmuni e la sclerosi multipla, possono causare nelle persone che ne sono affette delle conseguenze significative sul benessere psicologico e finanziario, in quanto, dal punto di vista economico, i trattamenti per l'infertilità, laddove non coperti dal sistema sanitario nazionale, possono essere costosi e mettono a dura prova le risorse finanziarie delle persone che cercano di concepire;
il social freezing può quindi rappresentare un'opzione importante per preservare la fertilità e mitigare alcuni degli impatti negativi associati all'infertilità;
attualmente, l'accesso tramite il SSN alla crioconservazione degli ovociti è limitato unicamente ai casi di pazienti oncologiche, escludendo di fatto un'ampia gamma di pazienti affette da altre patologie che possono portare all'infertilità, come le condizioni croniche illustrate, e che per il desiderio di preservare la propria fertilità si trovano costrette a ricorrere, laddove le risorse personali lo rendano possibile, presso cliniche private che effettuano i servizi di social freezing a costi ingenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda valutare la possibilità di estendere i criteri di accesso alla crioconservazione degli ovociti per includere all'interno del sistema sanitario nazionale anche pazienti affette da condizioni croniche, che impattano sulla fertilità, quali l'endometriosi, le disfunzioni ormonali, i problemi tubarici e la sclerosi multipla, che possono compromettere la capacità riproduttiva, al fine di garantire un accesso più equo a questa importante tecnica di preservazione della fertilità.
(3-00980)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
SBROLLINI - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
con decreto ministeriale del 24 agosto 2023 sono stati definiti i criteri e modalità per l'erogazione, nell'anno 2023, del contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici ai sensi del decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 2023, rep. n. 189, recante "Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
il decreto ha previsto che gli stanziamenti all'uopo destinati venissero ripartiti come segue: 1.020.000 euro per i carnevali che hanno più di 600 anni; 990.000 per i carnevali che hanno tra 500 e 600 anni e 990.000 per i carnevali che hanno tra 25 e 500 anni;
tale ripartizione si traduce inesorabilmente in un finanziamento inadeguato di numerose manifestazioni, posto che la maggior parte dei carnevali storici italiani si colloca nell'ultima fascia (25-500 anni), facendo sì che ben 2 milioni di euro vengano ripartiti tra pochissimi carnevali, mentre il restante milione sia ripartito tra circa 50 manifestazioni;
il bando, inoltre, non chiarisce bene che cosa si intenda per storicità; si stabilisce, infatti, che un carnevale debba avere almeno 25 edizioni documentate per essere definito storico, ma niente si dice in merito alle evidenze probatorie da documentare. Questo comporta, paradossalmente, che sia sufficiente dichiarare che la manifestazione sia nata nel 1400 e non avere alcuna documentazione di sfilate successive, se non negli ultimi 25 anni, che ad essa sia assegnato un finanziamento 3-4 volte superiore ad un carnevale, come quello di Viareggio, che può documentare oltre 100 edizioni in 150 anni;
al fine di stabilire la reale storicità di un carnevale, sarebbe preferibile adottare un criterio più oggettivo che privilegi la documentazione effettiva del numero di edizioni svolte più che la dichiarazione della sua data di nascita, spesso difficile da provare. La storicità di un carnevale, inoltre, sarebbe ben valorizzata se si adottasse come criterio la presenza di musei, archivi, ricerca storica, attività divulgativa e formativa atta a valorizzare la storia e la cultura dei carnevali, oltre a favorire il pubblico di domani;
in ogni caso, affinché il contributo sia calibrato nel miglior modo possibile e quindi più efficace appare opportuno che sia proporzionato ai costi effettivi in bilancio, che dovranno essere sostenuti dal singolo carnevale in quanto generalmente proporzionale alla sua importanza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità esposte e quali iniziative intenda assumere, in termini di incremento degli stanziamenti o di revisione dei criteri di assegnazione, al fine di garantire ai carnevali storici risorse adeguate e coerenti con le manifestazioni organizzate.
(4-01031)
NAVE, LOPREIATO, BEVILACQUA, MARTON, NATURALE, FLORIDIA Barbara, PIRONDINI, CATALDI - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
secondo la legge italiana sono beni culturali tutte le cose immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e la conservazione del patrimonio culturale di una nazione risulta essere fondamentale per conoscere e preservare la sua stessa storia e trasmetterla alle future generazioni, rammentando che non si può affatto parlare di valorizzazione e di fruizione di beni culturali se non esiste un'attività di tutela del bene alla base;
una cosa di cui l'Italia può vantarsi è il patrimonio culturale, che ha ereditato in secoli di storia, con 59 siti UNESCO e con oltre 72 luoghi straordinari tutelati dal FAI; e questo stesso patrimonio culturale estremamente vario e diffuso nel territorio è sempre più esposto al rischio di dispersione, a causa di furti e traffici illeciti, annoverando in tale commercio indegno l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illegale di proprietà di opere del patrimonio culturale, senza trascurare che, talvolta, il bene culturale viene frammentato e venduto proprio per occultare l'origine illecita;
il traffico illecito di beni culturali e opere d'arte in connessione con gli investimenti economici delle criminalità organizzate, a livello internazionale, vale tra i 4 e i 6 miliardi di euro all'anno, paragonabili a quello della droga e delle armi;
considerato che:
all'articolo 9 della Costituzione è promosso lo sviluppo della cultura e proclamata l'assoluta libertà della cultura in tutte le forme in cui essa si esprime e l'autonomia delle strutture che alla promozione della stessa si dedicano;
all'articolo 117 della Costituzione, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e l'organizzazione di attività culturali vengono sancite come materie di legislazione concorrente, dove la legislazione spetta alle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, salvo che per determinazione dei principi fondamentali riservata esclusivamente allo Stato;
con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è stato introdotto in Italia il "codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, con cui è stata data organicità alla materia ed è stato affidato alla Repubblica il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale come azione essenziale per preservare la memoria nazionale e territoriale, nonché la promozione dello sviluppo della cultura con un lavoro condiviso tra Stato, Regioni ed enti;
il 1° aprile 2022 è entrata in vigore sul territorio italiano la convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, elaborata a Nicosia il 19 maggio 2017, la quale prevede la punibilità rispetto ai beni culturali nazionali, del furto e delle altre forme di appropriazione indebita, dello scavo e della rimozione illegale, dell'importazione e dell'esportazione illegale, dell'acquisizione, dell'immissione sul mercato, della falsificazione dei documenti e della distribuzione dei danni;
il 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", novella legislativa che è intervenuta fortemente sul codice penale, integrandolo e prevedendo la punibilità del furto e dell'appropriazione indebita dei beni culturali, della ricettazione, del riciclaggio e dell'autoriciclaggio dei beni culturali; passando per la punibilità dell'importazione, dell'uscita o dell'esportazione illecite di beni culturali fino a giungere alla punibilità di dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento, uso illecito, devastazione, saccheggio di beni culturali o paesaggistici nonché della contraffazione di opere d'arte;
il livello di protezione giuridica apportato ai beni culturali e alle opere d'arte si è rivelato quasi sempre insufficiente,
si chiede di sapere:
quale politica intenda adottare il Ministro in indirizzo per colmare le lacune ancora esistenti come l'attenzione al processo di acquisto di una opera d'arte;
quali misure intenda fare proprie per tracciare i passaggi commerciali dell'opera, verificare la compliance dei soggetti che operano nel mercato dell'arte e tenere monitorate le sottostanti movimentazioni di capitali per individuare immediatamente un'attività illecita;
con quali strumenti innovativi si vorranno rendere disponibili tutte le informazioni sull'autenticità, sull'attribuzione e sulla provenienza delle opere e se il passaporto digitale delle opere possa essere uno strumento risolutivo, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della contraffazione e garantire la tracciabilità e l'autenticità delle opere d'arte contribuendo a preservare il loro valore nel tempo.
(4-01032)
MAIORINO, TREVISI, NAVE, SIRONI, FLORIDIA Barbara, LOREFICE, PIRRO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
le preparazioni oftalmiche, comunemente chiamate colliri, così come, in misura limitata i gel, gli unguenti e le pomate per uso oftalmico, costituiscono il principale presidio terapeutico farmacologico impiegato per la cura e il mantenimento della salute oculare;
alcuni colliri svolgono azione antibiotica, cortisonica, o ipotonizzante risultando essenziali per il trattamento di diverse patologie oculari, talvolta gravi;
considerato che:
attualmente in Italia esistono tre classi di rimborsabilità dei farmaci, individuate dall'Agenzia italiana del farmaco. La classe A, comprendente i farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, la classe H, che include i farmaci che sono a carico del SSN in ambito ospedaliero, e la classe C in cui ricadono i farmaci il cui acquisto è a carico del cittadino;
risulta all'interrogante che il SSN preveda l'inserimento in fascia A unicamente per i colliri destinati al trattamento del glaucoma, patologia coinvolta nell'8 per cento dei casi di cecità, per le preparazioni oftalmiche impiegate nel trattamento dell'"occhio secco" e nel contesto della sindrome di Sjögren, secondo quanto stabilito dalla nota 83 dell'AIFA;
per le altre patologie oculari non vi è alcuna possibilità di prescrivere farmaci ad uso locale attraverso il SSN, nonostante il loro costo non trascurabile che, talvolta, arriva a superare i 20 euro, e i loro limitati tempi di conservazione;
considerato che:
in molte patologie oftalmiche croniche, come le cheratopatie, la secchezza oculare primaria o da patologie sistemiche, le allergie, le patologie infiammatorie croniche o ricorrenti come le uveiti anteriori o posteriori, le infezioni erpetiche e metaerpetiche, l'uso di farmaci oftalmici può protrarsi per settimane o persino più a lungo;
il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, all'art. 8 prevede la fornitura diretta dei farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, dalle farmacie ospedaliere per garantire la continuità assistenziale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle limitazioni attuali nella prescrizione a carico del servizio sanitario nazionale di farmaci oftalmici per patologie diverse dal glaucoma e dall'"occhio secco" legato alla sindrome di Sjögren;
quali iniziative intenda adottare al fine di estendere la possibilità di prescrizione a carico del SSN di farmaci oftalmici ad uso locale per le varie patologie oculari croniche;
se risulti che le farmacie ospedaliere rispettino le disposizioni del decreto-legge n. 347 del 2001, fornendo direttamente i farmaci necessari dopo interventi oftalmici, in coerenza con la continuità assistenziale prevista dalla normativa, in particolare dopo interventi chirurgici come la cataratta.
(4-01033)
MAIORINO, NAVE, PIRRO, LOREFICE - Al Ministro della salute. - Premesso che:
a seguito dell'atto di sindacato ispettivo 4-00901 presentato in Senato da un esponente di Forza Italia il 18 dicembre 2023, il Ministro della salute ha avviato un'ispezione presso l'ospedale "Careggi" di Firenze, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure stabilite dalla nota dell'Agenzia italiana del farmaco in merito alla somministrazione della triptorelina a giovani pazienti transgender. La relazione degli ispettori al Ministro è attesa entro due settimane dal termine dell'ispezione stessa;
successivamente all'ispezione condotta, si è diffusa la notizia di presunte criticità riscontrate nella distribuzione del suddetto farmaco all'interno della struttura ospedaliera;
considerato che:
il centro ospedaliero di Careggi, riconosciuto a livello nazionale ed europeo un'eccellenza, gode di un'elevata reputazione nel rispetto delle esigenze dei pazienti transgender, attestato anche dai genitori stessi;
alcune famiglie di giovani persone transgender seguite nei vari centri italiani, in seguito all'ispezione, hanno inviato una lettera aperta al Ministro, al presidente della Regione e all'assessore per il diritto alla salute, nella quale manifestano la loro preoccupazione, in quanto si starebbe "cercando in modo inquisitorio l'errore per ragioni politiche sulla pelle delle nostre famiglie e delle persone più giovani che invece dovrebbero essere quelle che più stanno a cuore a uno Stato democratico" ed esortano a cessare di mettere a repentaglio la vita dei propri figli;
secondo una comunicazione emanata da 12 società scientifiche, la triptorelina è classificata come un farmaco che sospende in modo temporaneo e reversibile lo sviluppo puberale. Tale farmaco è considerato di vitale importanza, poiché concede ai giovani pazienti e alle loro famiglie il tempo necessario per adottare decisioni ponderate, evitando situazioni di stigmatizzazione sociale, autolesionismo e tentativi di suicidio;
si apprende da notizie di stampa che l'ospedale fiorentino ha già trasmesso una relazione dettagliata al Ministero, in cui si parla di numeri molto ridotti e di procedure complesse e già supervisionate che vengono avviate con il consenso e il coinvolgimento delle famiglie delle e dei minori coinvolti;
"La Regione Toscana ha a sua volta sintetizzato alcuni dati di questa relazione: nel 2022 al Centro regionale per l'incongruenza di genere (CRIG) si sono registrati 60 accessi e 18 prescrizioni per il trattenimento farmacologico; nel 2023 i numeri sono saliti rispettivamente a 150 e 26. Dunque in percentuale la somministrazione della triptorelina è diminuita. L'età media di chi accede al servizio è 14,8 anni, di chi riceve il farmaco 15,2" ("ilpost.it", 24 gennaio 2024);
nella relazione del Careggi si precisa che "la triptorelina viene somministrata solo a ragazzi già in pubertà, e non ai bambini, e si spiega che se a Careggi ci si occupa solo marginalmente della valutazione psicologica dei pazienti è perché a svolgere il servizio è l'ASL Toscana centro". Tale processo di valutazione si articola in varie sedute nell'arco di un anno. Solo se il paziente soddisfa i criteri diagnostici per la disforia di genere, si procede con colloqui regolari, coinvolgendo mensilmente un'équipe multidisciplinare per confermare la diagnosi;
considerato inoltre che:
nessun utente del centro dichiara di avere mai subito un danno a causa dei trattamenti, anzi semmai il contrario;
l'identità di genere è un diritto fondamentale della persona, come ribadito in molte sentenze della Corte costituzionale, nonché un diritto sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come il diritto costituzionale alla salute, che deve essere garantito a ogni persona;
il Ministero ha fatto sapere di aver sollecitato il Comitato nazionale di bioetica e l'AIFA a "rivalutare" l'uso della triptorelina per considerarne l'eliminazione dai farmaci dispensati a carico del servizio sanitario nazionale;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
la tutela del nucleo familiare e il supporto ai genitori sono un tema fondamentale per la salvaguardia di questi minori che viene meno quando si trovano di fronte alla richiesta di una revisione delle già troppo restrittive linee guida attuali, nonché all'invio di un'ispezione il cui intento, anche se a detta del Ministero non sarebbe punitivo, sembrerebbe quantomeno persecutorio;
il clima creato dalla politica, dalle associazioni disinformanti e disinformate, che speculano sull'ignoranza e sui pregiudizi antiscientifici alimentando campagne di odio, aumenta il disagio di queste famiglie e il rischio tanto per i genitori quanto per i figli di gravi danni relazionali, psicologici e fisici;
nel nostro Paese la malasanità dilaga e la sanità pubblica cade a pezzi, ma sembra invece che ci si concentri sui centri di eccellenza sulla base di un'ideologia che va contro tutte le evidenze scientifiche,
si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di garantire ai giovani pazienti transgender i diritti sanitari spesso negati sulla base di pregiudizi e non di evidenze scientifiche e porre l'attenzione sul vero problema sociale e sanitario italiano costituito dalla omotransfobia e dalla carenza di centri specialistici dedicati alla tutela delle persone transgender e di genere diverso, la cui visibilità e quindi le cui esigenze sanitarie sono in aumento negli ultimi anni come mostrato da studi internazionali (Gallup) e da alcuni studi dell'Istituto superiore di sanità.
(4-01034)
MATERA, IANNONE - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
il tratto ferroviario Benevento-Napoli via Valle Caudina è stato chiuso nel mese di marzo 2021, per un ammodernamento tecnologico utile a migliorare la fruibilità dei servizi dei viaggiatori, a efficientare il sistema di videosorveglianza e a ridurre, seppur in maniera marginale, i tempi di percorrenza tra Benevento e Napoli;
gli scali ferroviari di Benevento, Tufara-Ceppaloni, San Martino Valle Caudina, Cervinara, Arpaia e Santa Maria a Vico sono stati, pertanto, interdetti alla circolazione, determinando ovvi disagi a lavoratori pendolari, studenti e turisti;
la gestione del tratto ferroviario Benevento-Napoli via Valle Caudina è attribuita all'Ente autonomo Volturno (EAV), azienda della Regione Campania che opera nel settore del trasporto pubblico su gomma, ferro e funivia;
considerato che:
il presidente dell'ente, Umberto de Gregorio, come si apprende dal sito web istituzionale dell'EAV, che è anche direttore generale, ha dichiarato che i lavori si sarebbero dovuti concludere nel mese di ottobre 2022. Successivamente, lo stesso presidente ha rinviato la conclusione dei lavori dapprima a dicembre 2022, poi a dicembre 2023 e ancora a una data non ben definita, ma auspicabilmente nella primavera 2024 e infine, con il comunicato del 24 gennaio 2024, ha annunciato l'ennesimo rinvio a ottobre 2024, salvo ulteriori dilatazioni dei tempi dovuti ai collaudi che dovrà effettuare l'ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali);
cittadini, studenti e lavoratori della provincia di Benevento, ormai dal 2021, hanno subito e continuano a subire notevoli disagi, con conseguenti e irreparabili pregiudizi economici e lavorativi. Gli esponenti istituzionali degli enti locali coinvolti e le associazioni rappresentative dei pendolari hanno, più volte, chiesto delucidazioni sia al presidente de Gregori che al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Purtroppo, nonostante i numerosi appelli, la tratta ferroviaria risulta ancora bloccata, con l'acuirsi di tutti i conseguenti disagi, aggravati dalla circostanza che il trasporto sostitutivo su gomma ha diversi limiti, in termini sia di portata che di percorrenza;
il presidente de Gregorio, con il suo ultimo comunicato stampa (oltre a rinviare per l'ennesima volta il confronto con i sindaci del territorio, le associazioni dei pendolari, i sindacati e tutte le rappresentanze istituzionali), ha annunciato che la tratta ferroviaria sarà interessata da ulteriori lavori di potenziamento e ammodernamento, per l'importo di circa 90 milioni di euro, la cui conclusione è prevista per giugno 2026;
è doveroso sottolineare che nella tratta finale, verso Benevento, della linea Benevento-Cancello, nonostante gli oltre 155 milioni di euro stanziati per i lavori che si concluderanno nel 2026, non sarà possibile collegare gli impianti a quelli di Rete ferroviaria italiana, pertanto il trasporto dalla stazione Appia (di competenza EAV) fino alla stazione centrale di Benevento (di competenza RFI) sarà effettuato su gomma, mediante navette;
non è ammissibile che i cittadini di un'intera area che interessa tre province (Benevento, Avellino e Caserta) siano abbandonati da anni a sé stessi senza alcuna possibilità di confronto con il presidente dell'EAV e il presidente della Regione. È altrettanto inammissibile che una tratta ferroviaria di particolare rilievo economico e strategico per la provincia di Benevento venga chiusa sine die,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del cronoprogramma aggiornato dei lavori, disponendo, nel caso in cui lo ritenga necessario, l'espletamento di un'opportuna attività di verifica e ove possibile di accelerazione, in particolare per i collaudi che EAV ha chiesto ad ANSFISA di effettuare, ai fini della riapertura, sulla tratta ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina;
se, visti i mancati chiarimenti e interventi del presidente dell'EAV de Gregorio, ritenga opportuno accertare le motivazioni, istituzionali o tecniche, del mancato collegamento della stazione Appia, di competenza EAV, alla stazione centrale di Benevento, di competenza RFI;
se, ravvisata l'infondatezza delle motivazioni che hanno portato a negare il citato collegamento, RFI possa consentire che quest'ultimo continui su binario.
(4-01035)
ROSA - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:
il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 giugno 2023 stabilisce che, per la realizzazione dei piani regionali in merito agli strumenti più efficaci per la rimozione degli animali, possono essere effettuati abbattimenti selettivi in girata ovvero con l'ausilio di un singolo cane, detto "limiere". Il cane deve essere caratterizzato da buone doti naturali (capacità olfattiva, costanza e metodo sulla traccia) e ben addestrato e collegato al conduttore. Il cane e il conduttore, secondo l'articolato, devono aver conseguito uno specifico brevetto per certificare l'operatività e la selettività, valutate da esperti abilitati dai disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti, ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
il medesimo decreto stabilisce che per gli abbattimenti con l'ausilio di mute selettive, gli ausiliari devono aver conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi l'operatività e la selettività, attestato dai medesimi enti o associazioni riconosciute;
considerato che:
l'unico ente di riconoscimento delle razze animali e, nello specifico, delle razze canine riconosciuto dal decreto legislativo n. 529 è l'ENCI (Ente nazionale cinofilia italiana);
con l'inserimento dell'attività cinotecnica nelle discipline sportive riconosciute ed inserite nell'elenco degli sport nel registro attività sportive, tenuto dal Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il cane è ormai considerato come un atleta;
la Regione Basilicata ha sottoposto all'attenzione dei Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura la palese discriminazione che le disposizioni creano nei confronti dei limieri o degli ausiliari che non siano di razza, escludendo, di fatto, una grande parte di squadre di selecontrollori,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano includere tra gli strumenti più efficaci per la rimozione selettiva degli animali anche i cani meticci che siano idonei mediante abilitazione riconosciuta anche da altri enti e associazioni sportivi.
(4-01036)
Risoluzioni in commissione
CRAXI, ALFIERI, BARCAIUOLO, CASINI, DELRIO, DREOSTO, GASPARRI, PETRENGA, PUCCIARELLI, SPAGNOLLI - La 3ª Commissione,
premesso che:
con l'ascesa al potere di Nicolás Maduro nel 2013 in Venezuela si è aperta una stagione politica ed economica drammatica, segnata da gravi conseguenze sul piano sociale, da sistematici episodi di violenza e da casi di violazione dei diritti umani da parte delle autorità governative, dall'incertezza del quadro giuridico, dall'inaffidabilità del sistema giudiziario, dall'arbitrarietà dell'azione amministrativa, dal crollo degli investimenti stranieri, dalla drastica contrazione del prodotto nazionale lordo e dalla crescita esponenziale dei livelli di povertà della popolazione, con importanti ripercussioni anche sul piano dei rapporti e degli equilibri internazionali;
le elezioni presidenziali del 20 maggio 2018, caratterizzate da un forte astensionismo e che hanno visto prevalere il Presidente uscente Maduro, sono state espressamente contestate e ritenute non credibili da larga parte della comunità internazionale, a partire dall'Organizzazione degli Stati americani, dall'Unione europea e dagli Stati Uniti, in ragione dell'assenza di reali garanzie democratiche per i cittadini e per la segnalazione di numerose irregolarità nelle operazioni di voto;
il Governo di Maduro, forte del sostegno di gran parte delle forze armate e di polizia venezuelane, è riuscito a sopravvivere politicamente ed istituzionalmente, fino ad esercitare il controllo sulla gestione delle elezioni legislative del 6 dicembre 2020, che, svoltesi anch'esse in assenza di credibili standard democratici, boicottate dai principali partiti di opposizione e caratterizzate da una scarsa partecipazione al voto degli aventi diritto, hanno portato all'insediamento di una nuova Assemblea nazionale, dominata dai rappresentanti del Gran polo patriottico Simon Bolivar di impronta chavista;
ricordato che:
dal mese di agosto 2021 è stato avviato un processo negoziale tra il regime venezuelano e la Piattaforma unitaria democratica del Venezuela, l'organismo che riunisce le principali anime dell'opposizione democratica, finalizzato a predisporre le condizioni per la cessazione della crisi politica ed economica che affligge il Venezuela, in vista dell'organizzazione nel 2024 di elezioni presidenziali libere, eque e inclusive e della revoca delle sanzioni economiche che gravano da anni sul Paese;
a seguito della firma, nel novembre 2022, di un accordo sociale tra le parti del processo negoziale, gli Stati Uniti hanno avviato un alleggerimento mirato delle sanzioni per alleviare le sofferenze del popolo venezuelano;
la ripresa dei negoziati fra i rappresentanti del Governo di Maduro e quelli dei principali partiti dell'opposizione è sembrata avviare il Paese verso un periodo di riconciliazione e di democratizzazione che ha portato alla sottoscrizione, il 17 ottobre 2023, nello Stato caraibico di Barbados, di due accordi parziali sulla promozione dei diritti politici e delle garanzie elettorali per tutti e sulla protezione degli interessi vitali della nazione, con l'impegno delle parti allo svolgimento di elezioni presidenziali libere ed inclusive nella seconda metà del 2024, in conformità con il calendario costituzionale, aperte all'eleggibilità di candidati che rientrino nei criteri stabiliti dalla legge, previo aggiornamento delle liste elettorali, anche all'estero, e da tenersi alla presenza di missioni internazionali di monitoraggio elettorale;
considerato tuttavia che:
il 22 ottobre 2023 le primarie organizzate dalle forze di opposizione, cui hanno partecipato oltre 2 milioni di cittadini, hanno visto prevalere nettamente Maria Corina Machado, la leader del Partito Vente Venezuela, realtà politica esterna al perimetro del raggruppamento dei partiti della Piattaforma unitaria;
Maria Machado, attivista per i diritti umani, è stata dichiarata ineleggibile nel 2021 per un periodo 15 anni a seguito di un provvedimento arbitrario e anticostituzionale del controllore generale della Repubblica, che l'ha accusata di corruzione e di tradimento verso lo Stato;
ulteriori interdizioni di candidati sono state comminate anche a danno di altre personalità politiche di rilievo della scena politica venezuelana, come Leopoldo López, Henrique Capriles e Freddy Superlano, mediante l'adozione di misure fortemente stigmatizzate dall'Unione europea, in quanto arbitrarie, nonché lesive del diritto dei cittadini venezuelani di scegliere i propri rappresentanti;
il 30 ottobre 2023, peraltro, il Tribunale supremo di giustizia del Venezuela, massima assise del potere giudiziario del Paese, ha sospeso i risultati delle primarie dell'opposizione svolte appena 8 giorni prima, adducendo violazioni commesse nel corso delle operazioni elettorali e stabilendo che Machado non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024;
il 22 gennaio il procuratore generale ha emesso 14 mandati di arresto per il difensore dei diritti umani Tamara Sujú, la giornalista Sebastiana Barráez, l'ex sindaco di Caracas Antonio Ledezma, il leader politico Leopoldo López, l'ex presidente ad interim del Venezuela Juan Guaidó e l'ex sindaco David Smolansky, per tradimento, omicidio e per aver semplicemente esercitato la libertà di esprimere la propria opposizione al regime;
a fine gennaio 2024, la stessa Corte suprema del Venezuela ha quindi respinto il ricorso di Maria Corina Machado in merito all'interdizione da ogni carica pubblica comminata a suo carico, con una pronuncia che rende incerto il percorso di riconciliazione e democratizzazione del Paese culminato con la sottoscrizione degli accordi di Barbados nell'ottobre 2023;
tenuto conto che:
la crisi interna venezuelana ha delle fortissime ricadute anche sul piano regionale ed internazionale, contribuendo ad alimentare focolai di tensioni e di instabilità politica, che rischiano di avere effetti ulteriormente destabilizzanti per gli equilibri dell'intero continente americano;
la recrudescenza del contenzioso relativo al vasto territorio dell'Esequibo con lo Stato sovrano della Guyana seguita allo svolgimento, lo scorso 3 dicembre, su iniziativa del presidente Maduro, di un referendum per l'annessione al Venezuela della ricca regione, costituisce un ulteriore elemento di destabilizzazione, che tende a distrarre l'opinione pubblica interna, rafforzando l'immagine dell'Esecutivo chavista in vista dell'appuntamento elettorale della seconda metà del 2024;
le Nazioni Unite hanno rilevato una serie di crimini contro l'umanità commessi da esponenti del regime di Maduro e sollecitato l'apertura di indagini su diversi funzionari di rilievo del Governo venezuelano;
preso atto che:
il 30 gennaio 2024 gli Stati Uniti hanno infine annunciato la riattivazione delle sanzioni contro il settore del petrolio e del gas venezuelano, denunciando il mancato rispetto da parte di Caracas degli impegni presi in vista delle elezioni presidenziali;
il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 13 luglio 2023 sulle interdizioni politiche in Venezuela, e dell'8 febbraio 2024 sull'ulteriore repressione contro le forze democratiche in Venezuela: attacchi alla candidata presidenziale Maria Corina Machado, ha rimarcato come proprio le elezioni presidenziali del 2024 potrebbero rappresentare un punto di svolta verso il ritorno alla democrazia ed ha esortato gli Stati membri UE ad inasprire le sanzioni esistenti contro il regime di Maduro fino a quando non dimostrerà un impegno chiaro e permanente a sostenere gli standard democratici fondamentali, lo Stato di diritto e i diritti umani;
nel ricordare che Maria Corina Machado, nel corso di un'audizione avvenuta lo scorso 30 gennaio presso la 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) del Senato, ha fra l'altro rimarcato la necessità che tutti i venezuelani siano messi in condizione di votare, anche quelli residenti all'estero, e che venga assicurata protezione internazionale agli attivisti politici che lavorano nel Paese;
nel rimarcare altresì che:
lo svolgimento di elezioni libere e regolari rappresenta una condizione irrinunciabile dei Paesi democratici e l'organizzazione di processi elettorali indipendenti e trasparenti è indispensabile per promuovere un ambiente elettorale competitivo e la fiducia dei cittadini nell'integrità delle elezioni e delle stesse istituzioni democratiche;
l'integrità dei processi elettorali deve essere garantita dal quadro giuridico e istituzionale che ne regola compiutamente lo svolgimento, a partire dalla composizione e dall'operato degli organi preposti all'organizzazione e alla gestione delle elezioni;
la stabilità democratica ed il ripristino di indifferibili condizioni di sicurezza e di legalità in Venezuela sono indispensabili, anche al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini appartenenti ai membri della numerosa comunità italo-venezuelana presente nel Paese;
il rapporto privilegiato che lega il Venezuela al mondo occidentale e in particolare agli Stati Uniti e all'Unione europea si fonda non solo su un profondo rapporto di affinità storiche, culturali e sociali, ma anche su un solido interscambio economico, posto che tuttora essi rimangono i partner commerciali più importanti per Caracas;
ritenuto infine che:
l'unica via di uscita dal grave stato di prostrazione in cui versano il Venezuela e la sua economia, dalla crisi sociale che segna i suoi cittadini, nonché dall'impasse politica-istituzionale che il regime impone da anni al Paese è la ricerca di una soluzione democratica, pacifica e inclusiva, che passi dall'organizzazione di elezioni presidenziali e parlamentari aperte e realmente pluraliste;
l'accordo sulla tabella di marcia elettorale delle Barbados costituisce, in particolare, il meccanismo negoziale più praticabile per risolvere la crisi politica, economica e umanitaria che attanaglia il Venezuela, finalizzato all'organizzazione di elezioni presidenziali competitive e inclusive nel Paese, in cui anche gli attori politici dei partiti di opposizione possano essere liberi di selezionare i propri candidati in vista del prestigioso appuntamento elettorale,
impegna il Governo:
1) a fare pressione in ogni consesso internazionale perché la questione del ripristino delle indispensabili condizioni di democrazia costituzionale, di legalità sostanziale e di pluralismo politico in Venezuela rappresenti una priorità irrinunciabile, richiamando le autorità di Caracas alla necessità di rilasciare i prigionieri politici, a garantire una procedura trasparente per le nomine dei membri del Consiglio nazionale elettorale e a far cessare ogni azione volta ad impedire una reale partecipazione democratica alle prossime competizioni elettorali;
2) ad intraprendere ogni iniziativa utile ai fini del riconoscimento della validità delle elezioni primarie, organizzate lo scorso ottobre dai principali partiti di opposizione e che hanno visto la partecipazione di oltre 2 milioni di elettori, indicando Maria Corina Machado come legittima candidata alle elezioni presidenziali;
3) ad esperire ogni azione utile al fine di consentire ai numerosi cittadini venezuelani residenti in Italia e nei Paesi membri dell'Unione europea di esercitare il proprio diritto al voto in occasione delle prossime competizioni elettorali;
4) a sostenere l'azione diplomatica dell'alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri finalizzata a definire un documento comune tra i 27 Paesi dell'Unione sulla linea del presente atto di indirizzo;
5) ad intraprendere, nello specifico, ogni iniziativa utile a livello diplomatico e nelle sedi internazionali affinché le elezioni presidenziali previste nella seconda metà del 2024 in Venezuela siano libere, eque, inclusive e credibili e si svolgano in modo trasparente, consentendo anche ai legittimi rappresentanti dell'opposizione di prendervi parte in qualità di candidati;
6) ad esperire ogni ulteriore azione utile a tutelare la comunità italiana in Venezuela e le aziende italiane tuttora operanti in quel Paese e i loro legittimi interessi economici.
(7-00011)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-00977 della senatrice Naturale ed altri, sulle disposizioni relative alle piante di interesse apistico;
10ª Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00979 della senatrice Ambrogio, sul riscatto dei periodi di frequenza a corsi professionali a fini previdenziali;
3-00980 del senatore Zullo, sull'estensione dei criteri di accesso alla crioconservazione degli ovociti anche in pazienti affette da patologie croniche.
Risoluzioni da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:
3ª Commissione permanente(Affari esteri e difesa):
7-00011 della senatrice Craxi ed altri, sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 3-00549, della senatrice Versace.