Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 157 del 13/02/2024
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
157aSEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024
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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente CASTELLONE
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 14,03).
Si dia lettura del processo verbale.
VALENTE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 febbraio.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi giovedì 8 febbraio, ha stabilito all'unanimità una rimodulazione dei lavori della settimana corrente.
La seduta di oggi non prevede orario di chiusura.
La votazione per l'elezione dei senatori Segretari e per i componenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti si svolgerà con due chiame, con urne aperte fino alle ore 18. Durante la chiama le Commissioni sono autorizzate a riunirsi.
A partire dalle ore 16 proseguirà la discussione del disegno di legge di riforma della giustizia, fino alla sua conclusione.
Si passerà poi al seguito della legge di delegazione europea e delle connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che potrà proseguire nella seduta di domani.
Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario della settimana, secondo il seguente ordine: ratifica del protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria; disegno di legge di delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo; disegno di legge sulle modifiche alla legge n. 185 del 1990 sul controllo import-export dei materiali di armamento; giovedì 15 febbraio, alle ore 15, il question time.
Sui recenti disordini verificatisi a Napoli
CASTELLONE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, su delega del mio Capogruppo, intervengo solo per manifestare il mio, il nostro, sconcerto, per le immagini che arrivano da Napoli, dove un gruppo di manifestanti, che manifestavano in modo assolutamente pacifico all'esterno della sede Rai di Napoli, è stato brutalmente aggredito dalla polizia, con manganellate che hanno provocato lesioni a quanto si vede importanti in chi manifestava.
Io molti di quei manifestanti li conosco. Sono attivisti e tra loro vi era anche Flavia Carlini, che mi onoro di avere come vice presidente dell'intergruppo sui diritti presente in Senato. Io so con quanto impegno queste persone manifestano per tutelare i diritti di tutti. Vedere come oggi, purtroppo, nel nostro Paese l'uso della forza contro chi manifesta in modo pacifico sembra essere sempre più frequente è davvero preoccupante.
Quindi, aspettiamo di chiarire bene ciò che è successo. Aspettiamo anche una qualche reazione da parte del ministro Piantedosi, ma ci teniamo a condannare quanto accaduto. (Applausi).
MALAN (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FdI). Signor Presidente, ritengo sia necessario comprendere bene la dinamica dei fatti. È ovvio che se le cose sono andate come ha detto la collega, si tratterebbe di un'aggressione ingiustificata. Aspettiamo di vedere come stanno i fatti. Noi, nel dubbio, riteniamo che le Forze dell'ordine si comportino come devono comportarsi.
Se emergeranno evidenze diverse naturalmente ci saranno conseguenze diverse e saranno assunti provvedimenti. Però, se non sappiamo come sono andate le cose, tendiamo a non ritenere che le Forze dell'ordine commettano reati gratuitamente.
PRESIDENTE. Senatore Malan, lei ha espresso con chiarezza un punto di vista. Io penso che, in occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo, la questione, se esiste, verrà posta in termini di eventuali richieste di informative e di approfondimenti, come peraltro lei stesso, senatore Malan, in qualche modo sollecitava.
Votazione per l'elezione di due senatori Segretari e votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti (Votazione a scrutinio segreto mediante schede con il sistema delle urne aperte) (ore 14,12)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di due senatori Segretari e la votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.
La votazione, a scrutinio segreto, avrà luogo per schede, secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 1, del Regolamento.
Per garantire il più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, dinanzi al banco della Presidenza sono state approntate due cabine. I colleghi senatori, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti parlamentari due schede, una di colore azzurro per l'elezione di due senatori Segretari, e una di colore giallo, per l'elezione dei componenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.
Per l'elezione dei due senatori Segretari, ai sensi del comma 3 dell'ulteriore disposizione transitoria del Regolamento per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura, ciascun senatore potrà scrivere sulla scheda un solo nome.
Per l'elezione dei componenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, ciascun senatore potrà indicare tre nominativi per l'elezione dei componenti effettivi e tre nominativi per l'elezione dei componenti supplenti.
La chiama sarà svolta in ordine alfabetico, quindi senza estrazione.
Dopo l'effettuazione di due chiame, le urne resteranno aperte fino alle ore 18, mentre l'Assemblea proseguirà nell'esame del successivo punto all'ordine del giorno.
Dichiaro pertanto aperta la votazione e invito i senatori Segretari a procedere all'appello.
(I senatori Segretari VALENTE e, successivamente, PAGANELLA e CROATTI procedono all'appello).
(Seguono le operazioni di voto).
Si è conclusa la seconda chiama.
Dichiaro quindi chiusa la votazione per i senatori presenti in questo momento in Aula.
Avverto gli onorevoli senatori che non hanno ancora votato che potranno farlo fino alle ore 18, con le ovvie conseguenze che le urne rimarranno aperte e la seduta proseguirà in vista dell'esame del prossimo punto all'ordine del giorno.
(Le urne restano aperte).
(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente RONZULLI - ore 15,33 -).
Sull'approvazione in sede deliberante del disegno di legge n. 317-533-348-B
MARTI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, desidero ringraziare soprattutto la Presidenza per aver consentito e concesso alla 7a Commissione, che si è appena tenuta, di approvare in sede deliberante il disegno di legge sulle foibe, che era tornato qualche giorno fa dalla Camera dopo la seconda lettura, come con assoluta solerzia ci avevate autorizzato a fare.
Desidero inoltre ringraziare le forze politiche tutte, perché il provvedimento, come in prima e in seconda lettura, è stato approvato all'unanimità. Oggi è un giorno importante ed era giusto rendere edotto il nostro intero ramo del Parlamento che il provvedimento è già stato approvato.
Grazie quindi a tutte le forze politiche: è un'importante giornata. (Applausi).
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (Relazione orale)(ore 16,13)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 808.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta dell'8 febbraio si è concluso l'esame degli articoli da 2 a 4 e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5.
Passiamo all'emendamento 5.0.114, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
VERINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola, perché, sia pure nei minuti consentiti, vogliamo riprendere il tema di cui già avevamo parlato nella scorsa seduta, quando abbiamo esaminato gli emendamenti legati alla situazione carceraria.
L'emendamento 5.0.114 è semplice e propone di finanziare, con una cifra peraltro modesta, ma sarebbe un segnale importante, delle case in cui si possa garantire un avvio di reinserimento sociale di detenuti. Com'è stato detto da qualcuno, si tratta una sorta di «convalescenza sociale». Quando un detenuto è alle soglie della scarcerazione (dai sei ai dodici mesi) e i magistrati di sorveglianza garantiscono che ha già compiuto un percorso rieducativo, così come le strutture carcerarie, accoglierlo in una condizione come quella di queste case - noi proponiamo di finanziarle - significa che, all'uscita da esse, al 99 per cento non tornerà a delinquere e a compiere reati. Quindi, è un modo anche per interpretare la sostanza di quella che deve essere la funzione del carcere, cioè rieducativa.
Signora Presidente, lo dico a lei, e lo faccio non per la solita convenzione di rivolgersi al Presidente per parlare, ma in questo momento in qualità di facente funzioni della seconda carica dello Stato. Da quando ci siamo lasciati, giovedì scorso, e parlavamo di queste situazioni, ci siamo resi conto che cosa è successo nelle carceri italiane? Ieri a Latina e a Terni ci sono stati altri due suicidi (Applausi). È stata un'esplosione, dinanzi alla quale il PD, e non solo il PD naturalmente ma la stampa e le persone civili si sono indignati.
Noi abbiamo presentato un'interrogazione, a prima firma del senatore Delrio, avente ad oggetto il gravissimo fatto avvenuto nel carcere di Reggio Emilia, dove un detenuto è stato torturato dentro una struttura dello Stato italiano. Queste sono le carceri.
Allora, vice ministro Sisto, sottosegretario Ostellari, tramite la Presidente, vi chiedo davvero che cosa stiate facendo per la situazione delle carceri. Che cosa fa un Sottosegretario che ha delega in queste cose? Invece di andare a occuparsi davvero delle carceri, frequenta gli istituti di pena per fare le grigliate. Mi riferisco al sottosegretario Delmastro Delle Vedove, che tiene rapporti opachi con la Polizia penitenziaria (Applausi).
Perché non è andato a capire cosa è successo al carcere di Reggio Emilia? Questo fa uno Stato che ha a cuore i valori costituzionali del rispetto della dignità di persone che hanno sbagliato, che è giusto che scontino pene, ma che devono essere trattate come persone e non come bestie. È un appello, Presidente, che faccio a lei e facciamo al Governo, ma davvero ne va della civiltà e della sicurezza del nostro Paese. (Applausi).
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo soltanto per rinnovare la nostra dichiarazione di voto favorevole su questo emendamento e sul pacchetto di emendamenti di cui ci stiamo occupando, compresi quelli che avevamo lasciato la settimana scorsa, proprio perché contengono risorse per il mondo delle carceri.
È fuori discussione che in questo momento si tratti di un'emergenza nazionale. Noi contiamo oggi il diciottesimo suicidio che è avvenuto ieri nel carcere di Terni. Nel giro di pochi giorni, dall'inizio dell'anno (siamo al 13 febbraio), in quarantaquattro giorni, diciotto persone si sono tolte la vita nelle nostre carceri. Ovviamente è difficile accomunarle tutte e trovare un minimo comune denominatore in una scelta così tragica, intima e personale. È impossibile, però queste diciotto persone avevano qualcosa in comune: il fatto di essere ristrette in strutture, come quelle italiane, che non sono degne di un Paese civile. Nella giornata di venerdì sono voluto andare a Verona a fare una visita ispettiva nel carcere di Montorio, dove dal mese di novembre 2023 a oggi si sono suicidati cinque detenuti. È un numero insostenibile, una scia di sangue che io credo un Paese civile non possa sopportare. Abbiamo bisogno di investire nelle carceri e certamente anche di fare un uso meno intensivo dello strumento della reclusione perché, a mio avviso, nelle carceri italiane c'è un sacco di gente che non dovrebbe esserci. Non è ad esempio il carcere il luogo per le persone con malattie psichiatriche. Ricordo inoltre che il numero di tossicodipendenti nelle nostre carceri è esorbitante; ebbene un tossicodipendente va recuperato e spesso si trova in quelle condizioni perché ha commesso reati legati al suo stato di tossicodipendenza. Per non parlare delle persone senza fissa dimora. È un po' come se le nostre carceri fossero diventate una specie di ricettacolo della marginalità; quello che non riusciamo a fare attraverso un sistema sociale che non è abbastanza forte, finisce col diventare una sorta di destino già scritto per persone che prima o poi finiranno in quella situazione.
Abbiamo allora la necessità di investire in modo importante perché queste sono strutture vetuste, in cui non si perde solo la libertà, ma anche la dignità. Basta andare a vedere le mura scrostate, la muffa nelle docce, la mancanza dell'acqua calda dentro le celle, le docce che sono in posti separati con problemi di privacy, di sicurezza e di igiene. Tutto questo richiede un impegno. Lo dico soprattutto a un Governo che dell'uso della sanzione penale sta facendo una sorta di marchio di fabbrica. Noi sappiamo che in questa legislatura il Governo e la maggioranza hanno introdotto 15 nuovi reati. Con il decreto Caivano, tanto per dirne una, anche i reati lievi in tema di tossicodipendenza ora sono puniti con una pena fino a cinque anni di reclusione, consentendo tutta una serie di misure privative della libertà personale che sono inaccettabili.
Pertanto, pur consapevoli del fatto che questi emendamenti sono privi di copertura finanziaria e, quindi, pur comprendendo anche il parere negativo espresso dalla 5a Commissione, bisogna però che il Governo si renda conto che all'emergenza non si può rispondere solo con dei buoni intendimenti. Ho letto oggi con attenzione l'intervista del viceministro Sisto sul «Foglio» e prendo atto degli impegni, però qui ci troviamo a contare un morto un giorno sì e un giorno no. Purtroppo le interviste, per quanto lodevoli, non bastano più. Bisogna agire e subito.
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, nel sottoscrivere e votare a favore di questo emendamento vorrei sottolineare due aspetti. Ritengo anzitutto, proprio perché il concetto della giustizia è volto al recupero delle persone che si trovano in carcere, affinché esse vengano reinserite nella società e nelle attività sociali, che il primo presupposto è che esse vivano in un posto decente e accettabile. Se addirittura siamo in una situazione di degrado, è difficile pensare che sia possibile costruire una relazione con queste persone, sulle quali non sto esprimendo un giudizio su cosa abbiano fatto.
È importante intervenire, tanto che anche il Ministro ha detto sostanzialmente che le carceri sono un problema serio che va affrontato.
Vorrei poi sottolineare un secondo aspetto relativo a situazioni in cui si applica la cosiddetta giustizia riparativa, che ho conosciuto nel mio territorio; anziché in carcere, entro quattro mura, le persone scontano la pena in una cooperativa sociale, producendo molto spesso un risultato importante in termini di produttività e ottenendo il reinserimento nella società. Queste soluzioni infatti producono ricchezza, perché le persone lavorano in serra o nei campi. In sostanza, si verifica un'esperienza molto interessante nel mio territorio che bisognerebbe studiare, perché la stragrande maggioranza di queste persone dopo aver fatto questa esperienza, non è più ricaduta e non ha più dovuto scontare un debito con la giustizia. A me questo pare importante. Quindi, bisogna investire molto sull'educazione e soprattutto sulla giustizia riparativa, perché così recupereremmo molte persone che invece in carcere imparano a diventare delinquenti.
SALLEMI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALLEMI (FdI). Signor Presidente, intervengo per annunciare chiaramente il nostro voto contrario sull'emendamento. Non mi soffermo su ciò che questo Governo ha fatto e continua a fare sulle carceri.
In ogni caso, signor Presidente, per il suo tramite, vorrei invitare il senatore Verini, che durante il suo intervento ha dichiarato che il sottosegretario Delmastro Delle Vedove intrattiene rapporti opachi con la Polizia penitenziaria, ad andare alla prima procura della Repubblica a denunciare se è a conoscenza di cose contrarie. (Applausi). Diversamente, questa è un'accusa grave nei confronti di un Sottosegretario della Repubblica che questa Assemblea non può accettare. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.114, presentato dal senatore Verini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 5.0.115, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione..
BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione dell'Assemblea sugli emendamenti 5.0.115 e sul successivo 5.0.116, che introducono un argomento che è scarsamente al centro dell'attenzione, che è quello della condizione in cui versano le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), cioè quegli istituti che sono stati creati al posto degli ospedali psichiatrici giudiziari a seguito dell'approvazione della legge n. 81 del 2014, che ha appunto eliminato gli ospedali psichiatrici giudiziari. L'argomento, invece, meriterebbe molta più attenzione da parte della politica, perché quelle strutture, nell'ambito della drammatica condizione in cui versano tutte le nostre strutture per l'esecuzione penale, sono in particolare difficoltà. Secondo la legge istitutiva, dovrebbero esserci otto REMS, mentre al momento ce ne sono solo tre. Questo comporta che circa la metà delle persone che dovrebbero essere collocate in queste residenze e ivi trattate sono in attesa di entrarvi e sono tutte persone che hanno gravi problemi psichiatrici e psicologici. Sono cioè persone che hanno bisogno di grande attenzione e di trattamenti specializzati e che invece, in ragione di questa carenza di strutture ad esse dedicate, sono di fatto parcheggiate nei penitenziari ordinari o addirittura nelle loro residenze, di fatto fuori da ogni controllo. Ciò crea enormi problemi a loro, perché non sono trattate adeguatamente rispetto alle loro condizioni e patologie, ma ovviamente anche agli istituti penitenziari ordinari, che non sono attrezzati per gestire pazienti con problemi di questa natura. Questo porta molto spesso anche a problemi di gestione della struttura penitenziaria. Chiunque frequenti i penitenziari italiani per andare a fare visite o ispezioni sa, parlando con i dirigenti di tali istituti, quanto oggi questo sia un problema gigantesco per la gestione dei penitenziari, anche in ragione del sovraffollamento che li affligge.
Tuttavia, anche quelli che rimangono fuori dalle strutture, quindi che rimangono nelle loro residenze, nei loro luoghi di abitazione, ovviamente sono un enorme problema anche di natura sociale, che può addirittura portare a problemi di sicurezza. Infatti, anche recenti episodi di cronaca hanno dimostrato quanto la mancanza di questi luoghi possa portare anche a problemi di sicurezza evidenti nelle nostre città.
Noi richiamiamo pertanto l'attenzione del Governo su questo tema su cui abbiamo presentato due emendamenti, il primo dei quali riguarda il trattamento del personale che va a lavorare nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che ha bisogno di incentivi e di essere supportato, perché quella odierna non è la migliore condizione di lavoro anche per gli operatori psichiatrici che vi lavorano.
Riteniamo necessario accendere un riflettore e vorremmo che da parte del Governo ci fosse una maggiore attenzione anche su questi aspetti che possono sembrare secondari, ma che in realtà sono centrali per il benessere e per il buon funzionamento dei penitenziari ordinari, per il benessere e per il trattamento di queste persone, ma anche per la sicurezza delle nostre città. Ovviamente voi voterete contro i nostri emendamenti, ma mi auguro che questo nostro tentativo di riportare questo tema al centro dell'attenzione della politica, della maggioranza e del Governo, non venga lasciato cadere. (Applausi).
PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRRO (M5S). Signora Presidente, innanzitutto chiedo al collega se posso sottoscrivere l'emendamento 5.0.115 e anche il successivo 5.0.116, perché, come ha giustamente argomentato in questi ultimi minuti il collega, la questione delle REMS è cruciale anche per la gestione dei penitenziari ordinari.
Come ho già avuto modo di dire la settimana scorsa, invito tutti i colleghi che non l'avessero già fatto ad andare a fare una visita ispettiva in una delle nostre carceri per rendersi conto delle condizioni detentive e anche delle condizioni in cui lavora il personale di polizia penitenziaria in quei luoghi, a maggior ragione quando una parte non residuale, non indifferente dei detenuti ha problematiche di carattere psichiatrico che andrebbero affrontate e gestite adeguatamente in strutture appositamente dedicate. Purtroppo nel nostro Paese non c'è ne sono abbastanza, anche laddove a volte ci sono i fondi a disposizione delle Regioni per realizzarle, questi fondi non vengono messi a terra.
Mi auguro vivamente che per tutelare il personale vogliate approvare l'emendamento 5.0.115 sul trattamento accessorio aggiuntivo per il personale, ma spero che analogo parere positivo e votazione favorevole arrivi anche sul successivo emendamento 5.0.116 - così faccio una dichiarazione di voto unica per entrambi - che prevede lo stanziamento di fondi per la realizzazione di ulteriori REMS. Non dimentichiamoci infatti che i cittadini che hanno sbagliato e che devono scontare una pena sono comunque tutelati da una serie di diritti che talvolta non sono riconosciuti nel sistema carcerario italiano. (Applausi).
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, il 5 gennaio di quest'anno Matteo Concetti è morto nel carcere di Ancona, suicida: si è impiccato. Aveva detto a sua mamma che, se fosse tornato in cella, si sarebbe tolto la vita, e così è stato. La mamma di Matteo aveva provato anche a sentire uno di noi, la collega Ilaria Cucchi, soltanto poche ore prima della tragedia, e le istituzioni, purtroppo, anche in quel caso non sono arrivate in tempo. Voglio ricordare in quest'Aula il nome di Matteo Concetti perché Matteo è una delle tante persone che non avrebbero dovuto essere nel carcere di Ancona. Matteo infatti aveva una sindrome bipolare e aveva quindi una patologia che meritava di essere curata; non avrebbe dovuto trovarsi in una casa circondariale. La sua è la storia esemplificativa di tantissime persone.
Per fortuna, in questo nostro Paese abbiamo a un certo punto deciso di eliminare la vergogna dei manicomi criminali, dei luoghi che erano dei veri e propri lager nei quali molte persone che avevano commesso dei reati, ma che non erano chiamati a risponderne perché totalmente incapaci di intendere e di volere a causa di una malattia mentale, venivano però ristretti in condizioni assolutamente inaccettabili. Tra le altre cose, fu proprio una Commissione del Senato, allora presieduta dal senatore Ignazio Marino, a fare un grande lavoro - credo fosse la XVI legislatura - di ispezione e a portare alla luce la vergogna di quel fenomeno. Tuttavia, come spesso succede nel nostro Paese, si resta un po' a metà del guado: si prendono decisioni che di per sé sarebbero anche buone, ma non si completa il processo. Tutto quello che si voleva fare resta a metà, quindi quello che è successo in questo caso è che non abbiamo più quelle strutture, grazie al Parlamento italiano che ha approvato una legge, ma ancora oggi tantissime persone, proprio come Matteo, si trovano in carcere senza che quello sia il luogo dove dovrebbero essere. L'urgenza di avere delle REMS in numero sufficiente da poter assolvere al loro lavoro e alla loro funzione è fondamentale.
Avere persone con malattie psichiatriche in carcere significa anche che queste persone devono essere trattate e gestite dal personale della polizia penitenziaria, che non ha le competenze per trattare persone che si trovano in condizioni patologiche legate al loro stato mentale. Si crea quindi un cortocircuito in cui la Polizia penitenziaria, già in estrema difficoltà dal punto di vista delle risorse, si trova anche a dover fare cose per le quali non ha la qualificazione e le conoscenze, ed è facile che si possano creare anche situazioni incresciose. A me è capitato personalmente di sentirmi dire dal personale della polizia penitenziaria: "senatore, se ho un detenuto che dovrebbe stare in una REMS e che comincia, per esempio, a fare atti di autolesionismo, che tipo di intervento posso fare e fino a dove mi posso spingere, non essendo un medico o un paramedico? Quello che faccio potrebbe configurare anche un'ipotesi di violenza, se interpretato in modo scorretto".
Creiamo una sorta di uragano perfetto, perché mettiamo persone in strutture dove non dovrebbero stare, seguite da persone che non hanno le competenze per gestirle. Poi succede che un bel giorno un ragazzo di venticinque anni dice a sua madre "se mi riportano in quella cella, io la faccio finita", e dopo poche ore quel ragazzo nelle mani dello Stato non c'è più: è morto. Questo è un fallimento per tutti noi. Per cui anch'io chiedo al collega Bazoli di sottoscrivere questo emendamento e chiedo davvero all'Assemblea di approvarlo o quantomeno chiedo alla maggioranza e al Governo di mettere mano a questo problema, che è un problema enorme... (Il microfono si disattiva automaticamente). ...che è concausa dei 18 suicidi che stiamo contando dall'inizio dell'anno. (Applausi).
GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Presidente, colleghe e colleghi, ho apprezzato l'intervento del collega Scalfarotto sul teorema psichiatria e carcere. Credo, colleghe e colleghi, che noi dobbiamo essere problematicamente orgogliosi di una legge che ha segnato in maniera unica il secolo breve, la n. 180, che ha abolito, almeno teoreticamente, i manicomi, scempio dell'umanità e lager di cui dobbiamo restituire memoria. Oggi abbiamo parlato delle Foibe. Dobbiamo restituire memoria all'orrore totale del manicomio. Ricorre il centenario della nascita di Franco Basaglia (Applausi). È un dovere a lui e a tutti coloro che sono morti, soprattutto donne morte, torturate e violentate dalla psichiatria istituzionale.
Negli interventi precedenti devo dire che, forse per la voglia di interferire in maniera positiva, si è quasi colta una nostalgia per strutture ad hoc legate alla sofferenza mentale. Non esistono strutture ad hoc, non possiamo creare scorciatoie per creare vecchi e nuovi manicomi sotto mentite spoglie, i cosiddetti "microcomi". (Applausi). Dobbiamo migliorare la psichiatria, dobbiamo liberare le persone dalla sofferenza mentale e, dove è possibile, non costruire strutture ad hoc, perché ricominceremmo con il vecchio maledetto manicomio, ma creare una mentalità nuova comunitaria di condivisione, perché, con la scusa del sorvegliare e punire, abbiamo distrutto intere generazioni di sofferenza mentale.
Credo allora, colleghi, che proprio adesso, parlando dei suicidi e parlando dei disabili in carcere, spesso inopinatamente, dobbiamo rivendicare l'orgoglio di essere italiani e di avere la legge n. 180, che non è mai stata terminata. Quando ero Sottosegretario di Stato con delega alla salute mentale e presidente dell'Osservatorio di salute mentale, verificai la mancanza di 37.000 infermieri psichiatrici. Come si fa a dire che una cosa va male, se mancano gli operatori? È come dire che non bisogna andare nei pronto soccorsi, perché non esistono medici di pronto intervento.
Chiedo allora - scusate se mi intrometto in parte - che mai come oggi venga rivendicata la voglia di costruire insieme una nuova mentalità sulla sofferenza mentale, che abbatta gli stereotipi della pericolosità e dell'incurabilità. Nel contempo, che non esistono strutture chiuse per le persone con malattia e sofferenza mentale e che tutte le persone in carcere con disabilità fisico-mentali vanno seguite con interventi singoli, specifici e scientificamente corretti (non solo socialmente). Grazie, colleghi, e un abbraccio. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.115, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 5.0.116, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo molto brevemente perché, in realtà, questo emendamento attiene allo stesso argomento che abbiamo trattato fino adesso. A differenza dell'emendamento precedente, qui noi chiediamo che si stanzi qualche risorsa per le strutture. Noi abbiamo un esempio abbastanza lampante della difficoltà che si ha nel mettere a posto queste strutture: strutture che sono esattamente finalizzate alla gestione dei pazienti che presentano problemi di questa natura, fuori da strutture penitenziarie, che non sono minimamente attrezzate e che non sono idonee al trattamento di malattie anche di natura psichiatrica, che giustamente devono essere trattate in luoghi idonei, con specialisti adatti al trattamento.
Noi abbiamo la REMS di Castiglione delle Stiviere, dove c'era il più grande ospedale psichiatrico giudiziario italiano, di 160 posti. Quella residenza per l'esecuzione misure di sicurezza è una struttura che si è iniziato a realizzare nel 2019. I lavori dovevano essere conclusi nel 2023 e sono ancora in corso, perché sono stati accumulati molti ritardi.
Dobbiamo renderci conto tutti che questo è un tema che deve essere affrontato con risorse. Quindi, se non si mettono risorse, questo non è un tema che si può adeguatamente affrontare. Oggi questa è una vera emergenza. Gli ultimi dati sulle persone in attesa di entrare in residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, per essere trattate adeguatamente, sono 675.
Noi abbiamo cioè 675 persone che dovrebbero essere ospitate in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ma che oggi si trovano, per una parte, nei penitenziari ordinari. Io credo che una parte non irrilevante degli atti di autolesionismo o addirittura degli atti di suicidio riguardi proprio persone che dovevano essere trattate in residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza.
Se non sono lì dentro, tali persone sono in strutture sanitarie che, però, non sono attrezzate per gestire problemi di sicurezza che, a volte, persone di questo genere possono portare; oppure sono a casa loro, presso le proprie abitazioni. E ripeto che non occorre andare molto in là nel tempo per riscontrare episodi di cronaca, che hanno suscitato molta attenzione e molta emozione nel nostro Paese, che hanno messo in evidenza, hanno messo a nudo, questo grande problema che riguarda appunto queste persone. Sono soggetti magari non imputabili, perché non sempre capaci di intendere e di volere, ma che devono essere trattate in modo adeguato, anche per evitare profili inerenti alla sicurezza pubblica.
Se 175 persone è un dato numerico che fa impressione, a maggior ragione deve indurre tutti, a partire dal Governo, a fare il possibile perché il nostro Paese venga dotato di strutture idonee ad accogliere queste persone: questo innanzitutto per loro, per consentire loro un trattamento adeguato, ma anche per tutte le esigenze che riguardano la pubblica sicurezza e la gestione adeguata dei nostri penitenziari ordinari.
CUCCHI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCHI (Misto-AVS). Signor Presidente, sarò brevissima, perché direi che i miei colleghi in questa, come anche nella scorsa seduta, hanno già detto tutto al riguardo, anche se sono rimasti abbastanza inascoltati.
Vorrei aggiungere un elemento, facendo un esempio pratico, perché magari arriva di più al cuore e alla testa di tutti. Sto seguendo con molta preoccupazione le vicende di un giovane ragazzo, malato e affetto da gravi disturbi psichiatrici, che è finito a scontare la propria pena in carcere in seguito al cumulo delle cosiddette pene per reati minori.
Il punto primo è che questo ragazzo non doveva essere in carcere, come hanno già detto i miei colleghi: vi è entrato per piccolissimi reati, ma nel carcere, nel frattempo, è diventato assassino, quindi sta scontando una pena per omicidio. Questo, cari colleghi, penso che possiamo essere tutti d'accordo nel dire che è il fallimento dello Stato.
Per questo è così importante finanziare tutte le strutture che consentano di scontare la pena tramite misure alternative, adeguate alle criticità di ciascun detenuto. Ve lo dice una che in carcere ci va almeno una volta a settimana e che quindi sa bene di cosa sta parlando. (Applausi).
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per annunciare il voto favorevole a questo emendamento, che prevede appunto che ci siano risorse, senza le quali non si va lontano.
Anche in questo caso, se posso, chiederei di sottoscrivere l'emendamento, che tra l'altro prevede anche la copertura, quindi, per una volta, potremmo anche provare a votarlo e mettere a disposizione del Dipartimento e del Ministero questi 20 milioni di euro, per fare finalmente le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e consentire alle persone che lo necessitano di essere curate.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.116, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 5.0.117, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
ROSSOMANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, nello scusarmi per la veemenza con cui ho chiesto la parola, per evitare che aprisse già la votazione, desidero sottolineare che questo emendamento propone di investire su un istituto - o, meglio, su un comparto - molto importante, cioè l'Istituto per l'esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, con due finalità importanti.
La prima finalità è che, trattandosi di esecuzione penale esterna, quindi di un'alternativa alla detenzione in carcere, è evidente che, investendo su questo importante comparto, si favorisce il decremento della popolazione penitenziaria.
La seconda finalità - fondamentale - riguarda cosa intendiamo per sicurezza sociale, perché si tratta di programmi che fanno sì che chi sconta la pena all'esterno del carcere in determinate condizioni lo faccia fornendo servizi alla collettività. Ovviamente, per fare questo con azioni di volontariato e programmi vari, ci vogliono qualcosa e qualcuno - insomma, una struttura - che organizzino tutte le attività in collaborazione, per esempio, con gli enti locali a livello centrale e diffuso.
La prima questione è per noi la sicurezza sociale. Anziché evocarla con nuove figure di reato ogni volta che si presenta un problema, dichiarando candidamente, con confessione piena, come ha fatto il ministro Nordio, che non ha nessuna efficacia di deterrenza, ma serve a dare un segnale, non solo rispetto alla sicurezza sociale percepita, ma anche a quella effettiva, proponiamo invece di affrontarla sul serio, promuovendo integrazione e un'alternativa al carcere e quindi alla recidiva. Questa è la prima alternativa, sulla quale vogliamo discutere con voi.
La seconda questione è invece che, quando parlate di emergenza carceraria e di come abbattere il sovraffollamento, pensate sempre e solo esclusivamente a costruire nuove carceri. E al di là del fatto che ci vorranno molti anni, si tratta di una visione che prevede esclusivamente una risposta detentiva e carceraria, senza se e senza ma, che ignora totalmente l'aspetto fondamentale che è quello del trattamento: come si espia la pena, quale pena e in relazione a quale percorso. Da questo punto di vista, non dite che vi state occupando dell'emergenza carceri, perché non lo state facendo e non lo farete mai, se non supererete questa impostazione che è ostativa, per usare un termine a noi noto.
Per finire, su questo punto, investire sull'esecuzione penale esterna vuol dire anche investire sui tempi del processo. A tal riguardo, vice ministro Sisto, visto che non è presente in Aula il ministro Nordio, che nella relazione sullo stato della giustizia ci ha intrattenuto sul fatto che in cima ai suoi pensieri ci sono i tempi della giustizia, ad esempio investire su un funzionamento a pieno ritmo dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna che si occupa della messa alla prova, cioè di quel modo di fare volontariato e di fare servizi che fa sì che ti fermi e invece di proseguire col processo fai quello, è un modo già sperimentato per ridurre e incidere molto sui tempi della giustizia.
Allora mi chiedo, Presidente, quale sia il motivo del parere contrario a questo nostro emendamento, senza neanche una proposta alternativa, che prenda in considerazione che cosa avete fatto e cosa farete. Noi abbiamo fatto qualcosa, perché la messa alla prova l'abbiamo introdotta noi. Adesso vorremmo vedere che cosa contribuirete a fare voi. (Applausi).
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia voce a quella della collega Rossomando e chiedo anche, se mi è consentito, di poter sottoscrivere questo emendamento.
Anche qui, si tratta di risorse per investire su misure alternative, sulla messa alla prova e sull'esecuzione penale esterna. Sono tutti interventi fondamentali, perché dobbiamo entrare nell'ottica che la sanzione penale non è soltanto la reclusione e che l'ordinamento ci offre un ventaglio di possibilità che sono da prendere non soltanto - come qualcuno potrebbe pensare - per una forma di buonismo, per cui si perdona. Tutto il contrario: io penso che questo tipo di sanzioni e questa modalità di scontare la propria condanna abbiano l'effetto, da un lato, di ridurre il sovraffollamento nelle carceri, che sicuramente è qualcosa alla quale siamo tenuti anche da obblighi internazionali (non ci dimentichiamo mai l'ignominia caduta sul nostro Paese a seguito della sentenza Torreggiani); non c'è soltanto questo aspetto, ma c'è anche un interesse - credo - della collettività.
Noi ci riempiamo la bocca con la parola «sicurezza» e devo dire che la destra ne fa uso e abuso, ma la vera sicurezza è quella di fare in modo che chi ha commesso un delitto non ne commetta degli altri. L'idea di dire "io prendo la gente, la chiudo dentro e quindi le persone non delinquono più" presenta una fallacia logica che è legata al fatto che, per la stragrande maggioranza dei reati, si sta in prigione per un tempo medio-breve, ma prima o poi si esce dalle prigioni. Quindi, l'interesse che dovrebbe avere una classe dirigente con la testa sulle spalle è quello di chiedersi: una volta che la persona che ha commesso un reato sconta la sua pena e torna nel circuito della vita civile, come facciamo a fare in modo che questa persona non ricada nell'errore e non provochi ulteriore insicurezza? Infatti, se la persona che ha commesso un reato non ne commette altri, è intuitivo che la nostra sicurezza collettiva aumenta.
Noi sappiamo e le statistiche molto chiaramente ci dicono che il carcere - come diceva benissimo la collega Cucchi - è un luogo criminogeno, cioè se dobbiamo trovare l'università del crimine quella è la galera.
Più persone ci mandiamo, soprattutto persone che si sono macchiate di reati piccoli o piccolissimi, e più è facile che queste persone cadano in una spirale di marginalità e, uscite di prigione, avendo su di sé uno stigma che impedisce loro per esempio di trovare un lavoro, si trovino davanti a situazioni che li portano a delinquere ulteriormente.
Allora, ogni qualvolta noi riusciamo a trovare delle soluzioni che orientino la persona che ha sbagliato verso un processo di rieducazione e di riabilitazione, che è quello che non a caso la nostra Costituzione - lungimirante come è - prevede, noi dovremmo saltarci su, approfittando di questi percorsi che, oltre a far bene al detenuto, fanno bene al Paese e alla collettività.
Chi predica la sicurezza dovrebbe razzolare sul piano della prevenzione, della formazione, dell'orientamento professionale, del lavoro esterno al carcere; tutte possibilità che mettono il concittadino o la concittadina che hanno commesso un reato nella condizione di non commetterne altri.
Per tali ragioni è importante che noi andiamo nella direzione proposta dall'emendamento 5.0.117. Il mio Gruppo esprimerà pertanto un voto favorevole su di esso, invitando l'Assemblea a votare nello stesso modo.
LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, mi fa piacere intervenire perché ogni qualvolta prendo la parola, magicamente arriva il Ministro; la cosa mi procura anche emozione.
Siamo in dirittura d'arrivo, avendo esaminato tutti gli emendamenti all'articolo 5, tutta l'opposizione è concorde nel dire a questo Governo che bisogna investire, che siano figure professionali o misure alternative, è un coro unanime. C'è stato uno scambio di favori nella sottoscrizione di emendamenti. Non capisco sinceramente il voto contrario della maggioranza.
Signor Ministro, non illustro, come nella precedente occasione, tutti gli emendamenti, ma le faccio nuovamente un appello e un invito altrimenti tutto quello che ci siamo detti fino ad oggi, illustrando sia in Commissione che in Assemblea gli emendamenti, non sarà servito a niente. Le vorrei quantomeno strappare un impegno, visto che l'Assemblea esprime voto contrario su tutti gli impegni. Mi riferisco ad un impegno volto a riflettere sulla fondatezza delle nostre rimostranze, oggi preannunciate, perché bisogna assolutamente investire nel comparto giustizia, dato che fino ad oggi non è stato fatto assolutamente nulla. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.117, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 5.0.118, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
VERINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 5.0.118, che voglio porre all'attenzione dell'Assemblea, è stato da noi presentato perché tra i drammi che si vivono all'interno delle nostre carceri e che sono stati ampiamente sottolineati nel corso di tanti interventi, essenzialmente delle senatrici e dei senatori dell'opposizione, è un tema apparentemente meno eclatante e, tuttavia, ugualmente importante. Mi riferisco al fatto che molti istituti di pena di qualsiasi classificazione, dalle case circondariali a quelle di alta e media sicurezza, non hanno un direttore effettivo che dalla mattina alla sera, tutti i giorni, possa seguire la vita quotidiana dell'istituto, intervenire, essere un riferimento costante per la popolazione carceraria che, come è noto, è fatta di detenuti e detenute, ma anche di agenti di polizia penitenziaria.
Avere quindi un riferimento, un direttore di carcere nel pieno delle sue funzioni è certamente un contributo, talvolta, ad affrontare e a prevenire meglio, in tempo reale, fatti e fenomeni che si verificano quotidianamente in quell'universo. Per questo chiediamo, con questo emendamento, di prevedere l'assunzione a tempo pieno di altri sessanta direttori che possano colmare questa lacuna, perché è noto che diverse decine di carceri del nostro Paese hanno un direttore cosiddetto "a scavalco", che cioè contemporaneamente è direttore di un istituto e svolge anche il ruolo di supplenza, di facente funzioni in un altro istituto. Chiediamo, quindi, che almeno questa piccola ma significativa disposizione possa essere accolta.
Colgo infine l'occasione, signor Presidente, per evidenziare che c'è un tema collegato a questo, che è quello dei provveditorati. Precedenti Governi - quindi non sto accusando l'attuale Esecutivo - hanno ridotto, accorpandoli, i provveditorati che gestiscono a livello regionale o interregionale la vita e l'attività degli istituti di pena. Questa esperienza, a quanto risulta dai fatti, non è stata positiva: spesso, un provveditorato che ha sede in una Regione, ma che si deve occupare anche della vita e dell'attività di istituti di pena di altre Regioni, è lontano e la lontananza fisica di un provveditorato, anche se è ovvio che le comunicazioni oggi si possono intraprendere anche attraverso sistemi che non implicano vicinanza fisica - lo dico per esperienza diretta, perché ho sentito queste lamentele - produce comunque ritardi e incomprensioni e determina che a volte sia dedicata più attenzione a un istituto più vicino al provveditorato e minore attenzione a un istituto più lontano. Colgo quindi l'occasione per dire, anche se non è scritto nell'emendamento, che oltre a prevedere direttori pienamente operativi in ogni carcere, bisognerebbe cercare di ragionare insieme anche su come evitare questo accorpamento e garantire a ogni Regione un suo provveditorato.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, approfitto della dichiarazione di voto su questo emendamento - che sottoscriverei, se il collega Verini è d'accordo, e che ovviamente condivido nella sostanza - come di un'occasione preziosa per ringraziare tutte le persone che lavorano nel nostro sistema penitenziario, le direzioni, e la Polizia penitenziaria, perché nella stragrande maggioranza dei casi fanno un lavoro incredibilmente duro e difficile, in condizioni molto complicate.
Ho visitato in questa legislatura un bel numero di carceri e devo dire che dappertutto ho trovato persone estremamente dedicate, che fanno spesso le nozze con i fichi secchi, cioè che provano anche a inventare, nonostante la scarsezza di risorse, per esempio momenti di collaborazione con il territorio, che provano a cercare imprese, come per esempio la Dozza a Bologna, o a trovare fondi del PNRR, come ho visto a Verona, per programmi di orientamento e di formazione. Credo che questo ringraziamento sia dovuto da parte di tutti. Lasciatemi anche dire, però, che, proprio in omaggio alla professionalità e alla fedeltà alle istituzioni di queste persone, la Repubblica deve essere estremamente dura con chi in quel mondo non applica la stessa lealtà alle istituzioni e viola la legge. (Applausi). Eventi come quelli accaduti a Reggio-Emilia o come quelli cui abbiamo assistito a Santa Maria Capua Vetere non sono tollerabili in un Paese civile.
Credo che sia anche giusto, proprio a tutela della stragrande maggioranza delle persone che servono la Repubblica fedelmente e nel rispetto della legge, che a simili mele marce - come si dice con un'espressione forse un po' abusata - che portano disdoro e vergogna sul prestigio di quel corpo e anche sul lavoro duro di così tante persone (tanto l'amministrazione quanto la Polizia penitenziaria) non si debbano fare sconti. Ringrazio quindi chi lavora duramente e porta su di sé lo stress di un lavoro difficile in condizioni complesse, perché comunque sono persone che passano gran parte della loro vita in un ambiente certamente non piacevole come il carcere. Auspico però che la reazione dello Stato nei confronti di chi tradisce il giuramento fatto alla Repubblica sia severa. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.118, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Non essendo stati presentati sull'articolo 9 altri emendamenti oltre quello soppressivo 9.100, presentato dalla senatrice Gelmini, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
GELMINI (Misto-Az-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GELMINI (Misto-Az-RE). Signora Presidente, noi di Azione siamo convinti da sempre che la riforma della giustizia sia un elemento importante per la civiltà giuridica di un Paese, ma sia anche un elemento decisivo per affermarne la competitività e la crescita e oggi la prima parte di questa riforma, annunciata più di un anno fa dal ministro Nordio, arriva finalmente all'approvazione dell'Assemblea.
Noi pensiamo che si debba recuperare sobrietà nella comunicazione, perché il provvedimento in esame non è né una riforma epocale, né tantomeno il male assoluto, come viene dipinto da destra o da sinistra. È sicuramente un passo avanti decisivo nella giusta direzione per ridefinire il processo in chiave garantista e soprattutto per dare attuazione ad alcuni principi costituzionali, come il diritto alla difesa, la presunzione di non colpevolezza, il principio del giusto processo. All'interno di questo provvedimento troviamo l'abolizione dell'abuso d'ufficio, criteri differenti per l'applicazione delle misure cautelari, una ridefinizione del traffico di influenze, ma anche una stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni che riguardano persone terze rispetto al processo.
Parto dall'abuso di ufficio, che è stata una battaglia che ho portato avanti personalmente e come Azione, perché - è emerso anche durante il dibattito - non si contano gli amministratori, i sindaci e i funzionari che sono stati sbattuti in prima pagina, ma alla fine questi procedimenti si sono risolti in un nulla di fatto. Poiché non è una questione di titoli di giornale, ma di persone e vite distrutte, penso che i dati siano implacabili: se le indagini sono molte, i processi pochi e i condannati quasi zero, significa che c'è un problema di efficienza della norma che va evidentemente ripensata.
A ciò si aggiunge, in una stagione di attuazione del PNRR, un costo sociale per quanto riguarda la paura della firma. Dovremmo velocizzare la messa a terra degli investimenti, ma sappiamo che le lungaggini burocratiche e la paura di apporre la firma su alcuni provvedimenti rendono il tutto più difficile. Siamo sì convinti che chi sbaglia è giusto che paghi, e da questo punto di vista non ci deve essere nessuna tolleranza, ma dobbiamo tornare a sostenere che la pubblica amministrazione non è il luogo del malaffare. Passiamo quindi dalla cultura del sospetto alla cultura della fiducia nella cosa pubblica.
Il cosiddetto disegno di legge Nordio però modifica anche la portata del reato di traffico di influenze e anche su questo sono stati spesi fiumi di inchiostro nel sostenere la necessità di circoscrivere, di aggiustare il testo di questa fattispecie di reato, che aveva bisogno di elementi di chiarezza e di certezza.
Vengo anche ad un altro elemento, che è il contrasto all'abuso della custodia cautelare. Voglio sottolineare che questo vuol dire non solo carcerazione e punizione preventiva di un presunto innocente, ma anche sovraffollamento nelle carceri italiane. Anche questo è un punto che ci vede assolutamente d'accordo.
Un'altra novità è la diversa modalità di applicazione delle misure cautelari. Anche in questo caso penso che risponda a un elemento di buon senso il fatto che si passi dal giudice monocratico ad un collegio di magistrati. Così come è degno di nota il fatto che, prima di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, l'indagato sia interrogato per fare dei chiarimenti che potrebbero rendere infondata l'emissione di tale misura.
Vengo al tema delle intercettazioni: il problema non è l'uso delle intercettazioni, ma l'abuso e mi riferisco, in particolare, all'impiego pervasivo dei trojan, che sono forse il simbolo più emblematico dell'abuso delle intercettazioni. Proprio perché dobbiamo tornare ad una visione liberale del diritto penale, penso che sia ragionevole vietare la pubblicazione sulla stampa di intercettazioni che riguardano soggetti terzi non coinvolti nelle indagini. Tutelare la vita e la credibilità di queste persone è secondo noi, da liberali, un fatto doveroso.
La riforma prevede anche che il documento con cui l'indagato apprende dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico dovrà essere notificato garantendo la sua riservatezza senza divulgazioni a terzi. Reputiamo in modo positivo anche il divieto per i pubblici ministeri di appellarsi alle sentenze di assoluzione per una serie di reati che sono contemplati all'interno del disegno di legge in esame. Se l'imputato, d'altronde, è riuscito a dimostrare nel merito la sua innocenza, è giusto che lo Stato desista da ulteriori forme di accanimento.
Proprio perché queste sono battaglie che, come Azione, abbiamo portato avanti da tempo, il nostro è un voto favorevole. Tale voto favorevole dimostra che quando il Governo non cede al panpenalismo e al populismo di ordine penale, il voto di Azione è favorevole. Se si trattasse della fattispecie dei rave party o di altre amenità, è evidente che non daremmo un voto favorevole. Rispetto però a queste misure, che mi auguro portino poi finalmente alla separazione delle carriere, a quella che sì sarebbe una riforma epocale, in attesa di poter esaminare quel testo e di non leggere solo interviste che richiamano questa volontà, il voto di Azione è favorevole al provvedimento. (Applausi).
PETRENGA (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRENGA (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signora Presidente, con l'approvazione di questo disegno di legge il Governo Meloni assume la prima iniziativa verso una giustizia giusta, secondo il programma elettorale premiato dall'elettorato e al fine, nel solco dei precetti costituzionali, di integrare realmente un sistema garantista privo di storture e di eccessi, tale da coniugare le esigenze di giustizia con le migliori tutele che uno Stato di diritto deve prevedere e consentire.
Questa prima iniziativa politica e legislativa mira ad una riforma di più ampio respiro, tale da comprendere nel medio termine altre riforme del codice di procedura penale e persino della Costituzione, al fine di allineare l'ordinamento giuridico alle nuove esigenze e rendere la macchina della giustizia più spedita ed efficiente, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni e con ogni più giusta garanzia per i soggetti coinvolti, oltre che per i soggetti terzi.
Il disegno di legge è strutturato e tecnicamente complesso, ma esalta la portata e la volontà politica del Governo di procedere sulla strada delle riforme e in particolare su quella della giustizia, anche tramite l'assunzione di nuovi magistrati, al fine di integrare le eventuali carenze di organico e implementare i nuovi ruoli che la riforma stessa pretende.
Come già detto il disegno di legge in oggetto, approvato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023, è solo un primo passo verso una riforma integrale della giustizia. L'impegno del Governo è finalizzato al miglior funzionamento della macchina giudiziaria, con la migliore tutela della dignità e dell'onore delle persone che ne sono protagoniste. La regolamentazione della pubblicazione delle intercettazioni, ad esempio, è la prima prova dei migliori intenti di tutela dei terzi estranei a qualsiasi coinvolgimento, senza in alcun modo limitarne l'utilizzo, ma semplicemente l'abuso della pubblicazione al fine di garantire tutti coloro che nulla hanno a che fare con il processo e quindi tutelandone l'immagine e la dignità. L'intenzione è superare finalmente l'odiosa pratica di rischiare di essere condannati nel clamore della stampa e poi essere assolti nel silenzio del tribunale, dopo magari una vita segnata da vicende giudiziarie.
Con la riforma intervenuta nel 2020 tramite il cosiddetto decreto semplificazione, l'articolo 323 era giunto alla sua quarta rielaborazione e, per quanto presentasse specificazioni, ne è rimasta intatta la formulazione generica, che ne ha consentito l'eccessivo ricorso. La riforma intervenuta nel 2020 pertanto non ha funzionato, né è stata utile a contrastare i fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione. Anzi, in considerazione dell'obbligatorietà dell'azione penale sancita dalla Costituzione, ha determinato un'eccessiva attività delle procure, distogliendone uomini e mezzi, senza il raggiungimento di risultati concreti, per come le statistiche hanno dimostrato, ed esponendo mediaticamente i protagonisti, segnati così anche dinanzi all'opinione pubblica. Immagine e dignità che, per quanto garantite dalla presunzione di innocenza prevista dalla Costituzione, difficilmente riescono ad essere riacquistate dopo campagne giornalistiche denigratorie.
Il Governo quindi, proprio con l'intento di portare la Costituzione e i principi fondamentali che la ispirano ad essere protagonista della vita quotidiana del popolo italiano, ha adottato la migliore scelta che potesse decidere: l'abrogazione. Né valgono le ragioni che da alcune parti si sono levate, per le quali il reato di abuso d'ufficio sarebbe un reato spia di altri reati, in quanto proprio la Costituzione, con la previsione del principio di legalità ex articolo 25, insegna che un reato esiste o non esiste. Ciò, però, non inficia il sistema di tutela da eventuali abusi, perché vi sono altri e più efficienti strumenti pronti a contrastare ogni eventuale ed illecita condotta, in quanto, anche per come dichiarato dal Ministro sempre in sede di conferenza stampa, l'arsenale di cui noi disponiamo per combattere gli amministratori infedeli è il più agguerrito d'Europa.
Quello che si è inteso eliminare è la cosiddetta paura della firma, al fine di consentire ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di adottare decisioni e sottoscrivere provvedimenti senza il timore di incappare nella commissione di un abuso e quindi incorrere in un procedimento penale.
L'eliminazione della paura della firma consentirà agli amministratori, specialmente quelli locali, come i sindaci, di ridare slancio all'azione amministrativa, oltre che all'economia. Un'indagine infondata, infatti, è un danno non solo alla vita quotidiana, all'immagine, alla reputazione e alla carriera politica, ma anche un gravoso dispendio economico di uomini e di mezzi. Inoltre, è deleteria proprio per l'economia reale, poiché impedisce l'allocazione di risorse, specialmente in questa delicata fase di attuazione del PNRR.
Tale misura è a tutela di garanzia e rigore nel rispetto delle norme; una giustizia giusta, che funziona, è infatti la migliore garanzia per la più efficace applicazione di una pena, oltre ogni ragionevole dubbio. Per queste ragioni, esprimo convintamente il voto favorevole del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere al disegno di legge in oggetto. (Applausi).
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, io partirò dalla fine della dichiarazione di voto, nel senso che comincerò dichiarando il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. Lo faccio, devo dire la verità, non perché il disegno di legge sia stato presentato da questa maggioranza o da questo Governo. Non è questo il punto. Noi voteremo a favore di questo disegno di legge perché sentiamo che ci appartiene moltissimo. Pensiamo che questo provvedimento sia una possibile espressione normativa di un orientamento, di una visione della giustizia che sentiamo essere molto nostra. Una visione della giustizia garantista, una visione della giustizia che guarda alla sanzione penale come strumento di riabilitazione del reo e quindi alla creazione di una sicurezza genuina per la nostra collettività, una giustizia che sia rispettosa della dignità dei cittadini e delle persone, una giustizia che davvero creda che chiunque sia accusato di un reato è innocente fino a sentenza definitiva.
In fondo, noi, in questo disegno di legge troviamo declinati principi che accogliamo. Per questo votiamo a favore di questo disegno di legge. Infatti, tali principi erano nel nostro programma elettorale e, per questo, ci compiacciamo del fatto che il Governo presenti anch'esso un disegno di legge in linea con le nostre proposte. Quindi, non avrebbe avuto senso nessun'altra posizione se non quella di un voto favorevole e questo sarà.
Devo dire, però, ed è giusto farlo dal punto di vista politico, che questo disegno di legge rappresenta una primizia nel lavoro del Governo sulla giustizia. Come infatti abbiamo avuto occasione di dire al ministro Nordio, quando è venuto in Aula a presentare la sua relazione annuale sullo stato della giustizia nel Paese, di questi principi di garantismo, di rispetto del cittadino, di salvaguardia della sua reputazione, di considerazione dell'imputato innocente fino a sentenza definitiva, di questo orientamento, di questa visione, noi oggi vediamo il primo esempio, a distanza di un anno e mezzo dall'ingresso del Governo a Palazzo Chigi e nei vari Ministeri.
Quello che abbiamo visto, in questo anno e mezzo, sono stati quindici nuovi reati. Siamo partiti con il decreto-legge rave e con questa malsana abitudine di dettare norme penali per decreto-legge: norme che poi vengono cambiate, in fase di conversione, perché sono scritte male. Abbiamo visto il famoso reato dell'orso marsicano; abbiamo visto i famosi reati universali, con il globo terracqueo preso come reato per gli scafisti. Abbiamo visto il decreto-legge Caivano, un altro provvedimento che ha smontato la giustizia minorile e ha introdotto anche per i reati di lieve entità legati alle tossicodipendenze una pena fino a cinque anni. Insomma, è una novità, quindi ci compiacciamo, per così dire, di questo cambio di marcia della maggioranza.
Ci sembra doveroso però anche sottolineare che questo cambio di marcia e questo ritardo non sono casuali, ma sono dovuti al fatto che la maggioranza su questi temi è spaccata in modo profondo, perché, se c'è un'anima schiettamente garantista come quella rappresentata dal ministro Nordio o dal vice ministro Sisto, che vedo presente in Aula, dall'altro abbiamo rappresentanti come il sottosegretario Delmastro delle Vedove e il suo partito, che nella maggior parte dei casi tengono posizioni invece securitarie; non le definirò manettare, ma insomma si può dire che tendano a guardare alla sanzione penale come a una sorta di panacea e a uno strumento che può tranquillizzare l'allarme sociale che si verifica a seguito di un fatto di cronaca. Bene, quindi, signor Ministro: pensiamo che questo disegno di legge sia quasi più nostro che vostro e lo votiamo con convinzione.
Devo dire però, sempre dal punto di vista politico, di essere invece molto dispiaciuto di vedere che la parte sinistra di quest'Aula non voterà il disegno di legge in esame. Mi dispiace soprattutto per quanto riguarda il Partito Democratico, dal quale tra l'altro provengo, perché credo fortemente che il garantismo sia patrimonio costitutivo di chi si considera progressista e democratico. La tutela del cittadino davanti al grande Stato, al Moloch che giudica e che potenzialmente può stritolare, è proprio parte costitutiva della cultura della sinistra (Applausi), mentre vediamo il Partito Democratico votare contro norme che gli sono richieste a vivavoce dai suoi stessi amministratori. Su questo non c'è ombra di dubbio, lo dico da ex Sottosegretario al Ministero dell'interno con delega agli enti locali: nelle mie interlocuzioni con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), anche nello scorso Governo, era la prima cosa che ci veniva richiesta.
Vedere il Partito Democratico presentare una serie di bellissimi emendamenti sulle carceri e sul rafforzamento delle misure alternative mi fa piacere, ma mi chiedo perché, da un lato, si presentino emendamenti che vanno in quella direzione e poi si sostengano posizioni diametralmente opposte. Se infatti il Partito Democratico vota contro non soltanto l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, ma anche contro l'udienza collegiale per la convalida di un provvedimento di privazione della libertà personale (Applausi), mi chiedo dove stia e dove sia andata a finire l'anima libertaria dei democratici di questo paese. Me ne dispiaccio grandemente, perché penso che sia un momento in cui si impoverisce la cultura politica e democratica del Paese. È un brutto momento quello in cui il Partito Democratico vota contro norme di garanzia del cittadino che si trova a fronteggiare la giustizia. (Applausi). È veramente un brutto momento.
Detto questo, non v'è dubbio - e lo ha detto molto bene la presidente Bongiorno - che non si riesca a modificare l'abuso d'ufficio (reato che abbiamo modificato quattro volte, dal 1930 a oggi), se ancora in questi giorni vediamo vicende come quella del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Egli è rientrato nella sua funzione di sindaco di una grande città italiana dalla quale era stato espulso perché condannato addirittura in primo grado per abuso d'ufficio, quindi per la legge Severino aveva dovuto lasciare la sua posizione. Poi è ritornato, una volta assolto, ma quegli anni di amministrazione nessuno li restituirà a Giuseppe Falcomatà (Applausi) e nessuno li restituirà neanche ai cittadini di Reggio Calabria che lo volevano sindaco e che se lo sono visti togliere come loro amministratore da una norma iniqua.
Se quindi la norma non è convincente, cari colleghi del PD, in uno Stato liberale, e soprattutto se è una norma penale a non essere convincente, si deve avere il coraggio di toglierla di mezzo. Sarei stato anche disponibile a trovare una soluzione, se fosse uscita, ma così non è stato. Benissimo: che allora il reato si tolga di mezzo, perché il diritto penale dev'essere l'eccezione e il divieto è l'eccezione alla regola. Tutto ciò che non è vietato è lecito, quindi quando andiamo a scrivere una norma poco chiara, secondo me, attentiamo alla libertà delle persone.
Voglio dire anche un'altra cosa, dopo aver brevemente detto delle udienze (e ricordiamoci di quella collegiale).
Ricordiamoci sempre che nelle nostre carceri più di un terzo dei detenuti sono ancora in attesa di giudizio. (Applausi). Noi parliamo di sovraffollamento e nelle nostre carceri è pieno di persone che ancora non sanno di essere colpevoli.
Analogamente, per un perverso meccanismo della nostra comunicazione, tanti nostri concittadini finiscono sulle pagine dei giornali perché escono notizie che li riguardano, anche se magari non sono parti del processo. Noi abbiamo saputo tutto della vita privata di un primo cittadino di un Comune di questo Paese, che non solo non era parte del processo, ma era addirittura la persona che aveva promosso il procedimento. Questo non è ammissibile, perché è vero che c'è un diritto all'informazione, ma è anche vero che c'è un diritto alla riservatezza e le due cose vanno pesate e considerate sacre nello stesso modo. Troppo spesso in questo nostro Paese questo non accade.
Noi approviamo in questo disegno di legge anche una norma che penso che tutti i nostri concittadini ritenevano che esistesse già: noi stiamo vietando l'intercettazione delle conversazioni tra i difensori e gli imputati. Ma voi potete pensare che noi viviamo in un Paese nel quale l'imputato parla col difensore e qualcuno ascolta? (Applausi). Siamo in un Paese nel quale in questi giorni una procura sta addirittura indagando un difensore per aver scelto una certa strategia processuale. È una cosa incredibile.
Dico due cose brevissimamente: avremmo voluto vedere l'inappellabilità delle assoluzioni di primo grado in tutti i casi (Applausi), perché se un cittadino viene assolto in primo grado, il dubbio che sia innocente resterà sempre e continueremo questa battaglia. Così come pensiamo... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. In realtà lei ha finito il suo tempo. Le concedo ancora un minuto.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Così come vorremmo evitare questa sperequazione sulla procura speciale di coloro che hanno un avvocato d'ufficio per poter proporre appello rispetto a chi ha un avvocato di fiducia.
Insomma, noi votiamo con piena convinzione e pensiamo che questa sia la strada giusta. Pensiamo anche che sia semplicemente il primo passo e aspettiamo il Ministro e il Governo ad altri importanti appuntamenti, primo di tutti la separazione delle carriere (Applausi), ma voteremo certamente con convinzione un provvedimento che sentiamo appartenga profondamente alla cultura liberale e - permettetemi di dire - anche libertaria di questo Paese. (Applausi).
CUCCHI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCHI (Misto-AVS). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il 2024 è iniziato da soli 44 giorni e sono già 18 i detenuti che si sono tolti la vita: una strage. Numeri parziali, perché ad essi si devono sommare anche i migranti dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), come Ousmane, che aveva solo ventidue anni e si è ucciso nel CPR di Ponte Galeria a Roma. Ousmane era partito dalla Guinea sognando l'Europa. Il risveglio dal sogno è stato brutale e si è tolto la vita nel centro di permanenza e rimpatrio. «Rimandate il mio corpo in Africa. Mia madre ne sarà lieta»: queste le sue ultime volontà, scritte in francese, forse con un mozzicone di sigaretta sul muro del centro.
Prima di lui si è suicidato un detenuto del carcere veronese di Montorio. Aveva già provato a suicidarsi a gennaio; prima ancora si è impiccato un detenuto disabile ristretto nel carcere di Carinola, nel Casertano. Il 5 gennaio si è tolto la vita Matteo Concetti, nella casa circondariale di Montacuto, ad Ancona. Matteo Concetti era un malato psichiatrico; il suo è stato un suicidio annunciato, l'aveva detto alla madre che a sua volta l'aveva riferito agli agenti. Quella struttura non era adatta a lui; sua madre aveva chiamato anche me poche ore prima che Matteo Concetti si impiccasse, ma purtroppo era troppo tardi.
L'Unione delle camere penali parla di un bollettino di guerra terrificante, di ecatombe. Occorre aggiungere - precisano gli avvocati - quella dei numerosi atti di autolesionismo, spia evidente di una situazione di diffuso disagio e disperazione divenuta insostenibile per i detenuti, i trattenuti e tutti coloro che in quei luoghi di detenzione prestano il loro servizio. Ricordiamoci che le nostre proteste non sono rivolte solamente a tutelare i diritti dei detenuti, ma anche quelli di tutti gli operatori che lavorano nelle carceri. La decisione di astenersi dalle udienze, per i giorni 7, 8 e 9 febbraio, punta il dito contro il sovraffollamento e le poche risorse destinate all'assistenza di detenuti, anche in termini di organico della Polizia penitenziaria. È un'astensione motivata anche con la necessità di una vera riforma dell'ordinamento giudiziario che tarda ad arrivare nonostante i proclami.
Oggi siamo qui a parlare di un disegno di legge che promette di riformare la giustizia e io mi chiedo dove siano le misure in materia di esecuzione esterna della pena, le misure cautelari alternative al carcere, le risorse per l'incremento di assistenti sociali e psicologici nei luoghi di detenzione, le risorse per gli spazi carcerari e le REMS, le risorse per il personale della giustizia, per l'assunzione di nuovi magistrati. Niente di tutto questo. Il disegno di legge al nostro esame interviene solo per cambiare le regole del gioco nel processo penale e, nascondendosi dietro il cartonato del garantismo, apre autostrade a chi - colletti bianchi soprattutto - commette un certo tipo di reati. Lo fa cancellando reati, mettendo ostacoli lungo il percorso di chi la giustizia la esercita (i magistrati) o la racconta (i giornalisti).
Questo è ciò che accadrà con l'abolizione del reato di abuso d'ufficio e lo svuotamento del reato di traffico di influenze. Tocca smentire il ministro Nordio quando lo definisce un reato evanescente, senza contrasto alcuno né con la Convenzione di Merida né con l'Unione europea. Per farlo basta leggere, infatti, la Convenzione di Merida, l'atto delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre del 2023, e quanto scritto dalla Commissione europea nella proposta di direttiva presentata nel 2023. All'articolo 18 della Convenzione si prevede espressamente l'abuso d'ufficio, mentre all'articolo 19 il traffico di influenze. Interessante poi è la tabella riportata nella proposta di direttiva. Il reato di abuso d'ufficio è contemplato in 25 Stati membri, tutti quelli che hanno risposto al questionario, mentre il traffico di influenze in 23 Stati.
La corruzione - si legge - è un fenomeno endemico che assume aspetti e forme molteplici nei vari settori della società, ad esempio i reati di corruzione, peculato, traffico di influenze e di informazioni, abuso d'ufficio e arricchimento senza causa. Il nostro Governo ha messo tra le sue priorità quella di indebolire la lotta alla corruzione.
Sulla stessa linea troviamo la quarta riforma della prescrizione in sette anni, approvata solo poche settimane fa alla Camera; un tema tanto caro agli avvocati di Governo. La modifica, secondo il CSM, manderà in panne i calendari che si erano dati le corti d'appello e le cassazioni. Il risultato - come hanno denunciato i 26 presidenti delle corti d'appello italiane in una lettera ignorata dal Governo, nella quale chiedevano una norma transitoria - è che saranno migliaia i procedimenti che finiranno prescritti sulla base del principio per cui si applica, se le norme cambiano in corso, sempre la legge più favorevole al reo.
L'altra priorità del Governo è limitare l'uso delle intercettazioni. Si nasconde dietro il tema del costo degli ascolti telefonici e telematici, ignorando però quello che dicono i magistrati. Ad esempio, il procuratore di Bari Roberto Rossi ha spiegato molto chiaramente che si tratta di un investimento. Grazie ai 4 milioni spesi per le intercettazioni, ne abbiamo guadagnati 244 di sequestri e confische.
La scelta del Governo però è un'altra: da un lato, si impedisce al giudice di acquisire le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardano soggetti diversi dalle parti; dall'altro lato, non se ne consente la pubblicazione. Impunità per chi è corruttibile e silenzio per la stampa. Se queste sono le priorità del nostro Governo, se è così che il Ministro intende riformare la giustizia, noi non possiamo che dire no.
Con queste motivazioni, Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. (Applausi).
GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, Ministro e Vice Ministro, colleghi senatori, in questo disegno di legge si affrontano molti argomenti importanti: l'abuso d'ufficio, le intercettazioni, il traffico di influenze, l'avviso di garanzia, l'interrogatorio preventivo, la custodia cautelare, l'appello dei pubblici ministeri.
Si affrontano alcune delle patologie del sistema giustizia con tante storie che abbiamo sentito anche in quest'Aula che, appese al giudizio della magistratura, hanno condizionato la vita di molte persone e delle loro famiglie, per lunghi e interminabili anni, prima di finire poi assolti.
Questa legge cancella innanzitutto il reato di abuso d'ufficio. Chiariamo una questione perché altrimenti, se si cancella un abuso, si è per l'abuso. Non è così. In questi anni ci sono state molte modifiche di questa legge e, quando le norme vengono cambiate spesso, vuol dire che non funzionano. Citiamo dei dati. Nel 2022 si è proceduto all'archiviazione del 90 per cento dei casi affrontati; 3.938 fascicoli aperti, 3.536 archiviazione. Nel 2022 su 205 sentenze, per fatti evidentemente precedenti, in processi per abuso d'ufficio ci sono state 8 condanne, pari all'8,8 per cento. Nel 2021 ci sono state 400.745 indagini con 4.121 archiviazioni (l'87 per cento) e su 318 sentenze ci sono state nove condanne (pari al 2,8 per cento).
Quindi, la paura della firma è dovuta al fatto che la norma non funziona. Colleghi, voler mantenere questa firma vuol dire mandare sul rogo migliaia di persone che poi saranno assolte, e questa è una tortura preventiva. (Applausi). Chi sostiene questa norma è contro il diritto, la verità e la giustizia e mente sapendo di mentire. Ci sono, però, le punizioni, perché quello che si racconta a chi non è informato è che, se si cancella il reato di abuso d'ufficio, poi tutti rubano. Ci sono diciassette tipi di reato, fra cui la corruzione, la concussione, la malversazione, la frode, il peculato, il favoreggiamento, la truffa ai danni dello Stato, la rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, il rifiuto di atti di ufficio. Ministro Nordio, mi aiuti a completare l'elenco. Il ladro, quindi, se viene perseguito, non sfugge perché ci sono moltissimi reati. Questo non funziona. Quindi, non è che vi sia l'impunità del ladro senza l'abuso d'ufficio, ma c'è l'impunità del bugiardo che sostiene una tesi infondata e falsa.
Cari colleghi del PD, leggete le interviste, che ho già citato, del sindaco Ricci del PD, coordinatore dei sindaci, che ha salutato come una vittoria dei sindaci l'approvazione di questa norma e ha chiarito che questa posizione è quella del Gruppo parlamentare, ma non è in linea con quella del partito. Quindi, è in dissenso dai suoi sindaci e dai suoi amministratori e vuole la gogna per gli amministratori anche del suo partito. Questa è la verità. (Applausi). Ricci credo sia il coordinatore dei sindaci, e adesso forse lo rimuoveranno, anzi mi dicono che lo hanno già rimosso. Peccato!
Credo che dobbiamo fare molte cose importanti.
Venendo a un altro punto, noi non aboliamo le intercettazioni, che restano e devono rimanere per i reati gravi, la mafia, il terrorismo ed altri. Ma non ci può essere l'intercettazione a strascico: ci deve essere la tutela delle persone terze estranee al processo. I giornalisti potranno pubblicare solo le intercettazioni il cui contenuto sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel dibattimento. Non si possono rilasciare copie a gogò. Non è come al CSM, dove Davigo copiava e distribuiva le copie degli atti giudiziari, tant'è che poi - come avete visto - anche lui è finito nelle grinfie della giustizia. Si vieta, quindi, al giudice di acquisire nel cosiddetto stralcio le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardino soggetti diversi dalle parti, sempre che ne sia dimostrata la rilevanza. Si introducono, insomma, delle norme che vogliono evitare la gogna mediatica di gente che non è nemmeno indagata. Voi volete la gogna mediatica della gente perbene che viene citata in un'intercettazione e vede la vita, gli affetti e la sua esistenza rovinati senza essere nemmeno indagata. (Applausi). Ma quale civiltà giuridica? Robespierre inorridirebbe davanti alla vostra volontà di gogna. Lo strumento, invece, va mantenuto. Noi non siamo affetti da strabismo giudiziario e non soffriamo nemmeno di archiviazione precox - chi vuole intendere intenda in quest'Aula - che è una malattia che si manifestò in qualche città del Sud molti anni fa in vicende eclatanti. Chiediamo quindi che ci siano maggiori garanzie e non ci sia il discredito di cittadini innocenti che non hanno il dovere di far diventare pubblica la loro esistenza.
Chiediamo l'utilizzazione più attenta del trojan, perché non si può accendere e poi spegnere se uno va a cena con Pignatone; altrimenti basta andare a cena con Pignatone e spengono il trojan. Ce le ricordiamo queste vicende, se qui ci fosse Palamara...(Applausi). Quelli che temono di essere intercettati con il trojan, quindi, vadano a cena con Pignatone, così stanno tranquilli. È successo anche questo, in Italia, ministro Nordio; anzi indaghi ora che è Ministro: come mai quella sera si è spento il trojan quando c'era la cena con Pignatone? Il ristorante era refrattario alle onde magnetiche? Il meccanismo si era interrotto? Quello che sosteniamo è che il trojan vada utilizzato con motivazioni rafforzate, perché ci deve essere, perché lo Stato deve usare ogni mezzo per combattere la mafia e il crimine efferato. Ma deve motivare l'uso di strumenti particolarmente incisivi e invasivi e poi non si fanno eccezioni nelle cene.
Abbiamo introdotto anche un tema. Come Forza Italia abbiamo anche fatto molte proposte e le rivendichiamo. Ringrazio il senatore Zanettin, tutti i nostri esponenti, il ministro Nordio, ma anche - mi si consenta - il vice ministro Sisto. Sulla questione delle intercettazioni tra avvocati e assistiti, a meno che non ci sia il sospetto di un vero e proprio reato che non escludiamo, ci deve essere una garanzia del colloquio con l'avvocato. Pertanto, su questo e altri punti Forza Italia è stata particolarmente incisiva.
Abbiamo introdotto - senza che sia stato risolto - il tema dei test attitudinali. Credo che tutti noi, quando saliamo su un treno o su un aereo, vogliamo che chi guida il treno o l'aereo sia integro. Mi chiedo allora perché devo affidare il giudizio della mia vita e della mia reputazione a una persona come quella che c'è a Firenze, per esempio, che crede che Berlusconi abbia fatto le stragi. In quel caso altro che test psicoattitudinali, ci vuole l'ambulanza! Serve non lei, signor ministro Nordio, ma il ministro Schillaci con un'ambulanza e una cura al poveretto che ancora sostiene queste tesi. I test ci sono in molti Paesi e io credo che se ne potrà parlare in futuro. Visto che dispongono della libertà e della reputazione delle persone, dimostrino la loro integrità come fanno i piloti di aereo, gli autisti di pullman o di treno o i militari, che vengono sottoposti a visite ricorrenti.
Ci sono quindi molte altre questioni. Per quanto riguarda il traffico di influenze, noi crediamo che vada riformulato, perché ad esempio uno potrebbe dire: mi sta simpatico Nordio, come sarebbe bravo se facesse il Presidente della Corte costituzionale, anzi quasi quasi lo votiamo. Questo cosa sarebbe? Sarebbe un traffico di influenze? Noi riteniamo che questo reato vada rivisto e ridefinito affinché ci sia la prova di una dazione di denaro, un denaro dato o promesso realmente, una remunerazione, un fatto specifico. Oggi la fattispecie amplissima diventa indeterminata per cui, se parlo bene di Tizio con Caio, faccio il traffico di influenze. Si tratta di una norma che può essere valida per tutti. Ad esempio, quando la Casaleggio associati prendeva per i suoi siti dei soldi da una società che faceva sigarette elettroniche e poi il partito vicino alla Casaleggio presentava emendamenti sul fumo elettronico, era anche quello un traffico di influenze? O mi chiedo: il traffico di influenze non c'è, se lo fanno Grillo e i grillini con l'armatore di turno? Mi riferisco a quando Grillo diceva ai suoi Ministri di votare gli emendamenti dell'armatore Onorato. Siamo di fronte a un traffico d'influenze che, a un certo punto, diventa come un semaforo rosso: lì il traffico non c'è. Attenzione, i reati vanno tipizzati e definiti con esattezza. (Commenti). Collega, c'è stato anche questo, c'è un'indagine in corso, non lo sto inventando.
L'avviso di garanzia deve essere, appunto, di garanzia e, quindi, deve essere tutelato da quella riservatezza che in Italia non c'è mai stata. Si sono fatti e disfatti Governi, si è alterato il corso della democrazia con l'uso politico della giustizia attraverso tali atti, per cui servono elementi di buon senso per evitare che l'avviso di garanzia sia una clava per alterare la realtà e sia, appunto, un avviso di garanzia.
L'interrogatorio preventivo che si introduce incide sulla custodia cautelare, perché può essere un'alternativa a un ricorso eccessivo a tale misura. In Italia abbiamo più gente che sta in carcere preventivamente di quella che casomai ci sta in espiazione della pena. Procedo per una sintesi approssimativa: noi vogliamo la certezza della pena e l'espiazione della condanna. Anch'io ho avuto un sussulto quando ho visto lo youtuber scarcerato con un patteggiamento, dopo che aveva causato la morte di un bambino nell'incidente automobilistico di Casal Palocco. Con il provvedimento che stiamo varando, dobbiamo quindi rivedere il sistema dell'interrogatorio preventivo.
Nel provvedimento in votazione ci sono molte misure importanti e positive. E noi andremo avanti, perché vogliamo certezza della pena, ma anche separazione delle carriere. Noi vogliamo rispetto della magistratura, ma anche la fine dell'uso politico della giustizia. Non è che, se uno diventa procuratore nazionale antimafia, ha la certezza di diventare parlamentare della sinistra in Italia, come è accaduto in tre casi su tre. (Applausi). Spero che il prossimo ci smentisca, ci stupisca e non diventi parlamentare della sinistra, ma nemmeno del centrodestra, altrimenti dicono che li prendiamo noi.
Crediamo che sulle intercettazioni, sui reati fiscali, sulla sicurezza del lavoro, sulla responsabilità medica ci siano molte cose da fare, anche riforme di ordine costituzionale. Andremo avanti. Forza Italia ha fatto di questa battaglia una sua priorità; l'ha fatta Berlusconi, la cui opera è stata condizionata da un vergognoso uso politico della giustizia, che noi non dimentichiamo, di gente che ha fondato partiti e carriere di Governo sull'uso politico della giustizia, e ricordiamo nomi eclatanti. Noi rispettiamo la magistratura che lavora e si sacrifica ogni giorno. E, per quanto riguarda le carceri, signor Ministro, vorremmo non provvedimenti di liberazioni e di indulti indiscriminati, ma l'applicazione più ampia, ad esempio per i tossicodipendenti, di quelle norme che consentono la custodia domiciliare presso le comunità terapeutiche. La norma già c'è, si può migliorare, si può applicare; in quel modo noi possiamo togliere migliaia di persone dalle carceri e farle andare in una comunità dove forse recuperano la loro vita e la loro resistenza. Ministro Nordio, vice ministro Sisto, c'è la norma, ma c'è da migliorarla. Facciamolo in un mezzo pomeriggio e liberiamo dal carcere persone che possano andare in luoghi dove recuperare la vita, e forse ci ringrazieranno. Quindi, c'è ancora molto da fare.
Con Forza Italia andremo avanti sulla riforma della giustizia. Ci sentiamo artefici, insieme a tutta la maggioranza e anche a tanti altri colleghi di altri settori, di questo provvedimento. Si tratta di una tappa importante e la votiamo con convinzione, perché è l'avvio di una grande riforma per una giustizia giusta, per la fine degli abusi e la certezza del diritto. (Applausi).
STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ministro Nordio, le norme contenute nel disegno di legge in esame sono veramente importanti e forse il dibattito, sia quello pubblico che quello che ha avuto luogo in quest'Aula, si è forse un po' soffermato, anche travolti dall'emozione e dalle sensazioni che ne derivano, sulla previsione dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Tuttavia, noi dobbiamo guardare l'intera normativa, che prevede norme veramente importanti che vanno a segnare un passo in avanti della giustizia italiana verso una maggiore - e mi permetto di sottolinearlo - civiltà, perché sono fondamentalmente misure di garanzia. Colleghi, garanzia non è salvaguardare, blindare o non punire un soggetto che magari ha commesso un misfatto. Garanzia significa rispettare la Costituzione, l'ordinamento, la struttura del nostro Stato.
Andiamo in primis a guardare alcuni interventi che sono stati fatti sulla scorta di una approfondita indagine conoscitiva svolta in Commissione giustizia, che ha portato a risultati e conclusioni che oggi si trasformano in norme. In primis andiamo ad esaminare il rafforzamento del rapporto che c'è fra l'avvocato difensore e la parte assistita. Esistono già delle norme per cui non devono essere intercettate le comunicazioni fra l'avvocato e il suo cliente. Ma oggi arriviamo a rafforzarle, superando un pensiero che magari può essere dilagato o coltivato da qualche parte politica che pensa di poter raccogliere dei voti in questo modo. Lo sottolineiamo: l'avvocato, quando esercita la sua funzione, non è un complice (Applausi), ma sta semplicemente assistendo la parte affinché sia applicata correttamente la legge.
Passiamo a un altro tema che è fondamentale nel nostro Paese. Abbiamo il principio della separazione dei poteri e occorre una stretta separazione se vogliamo che lo Stato funzioni bene e conservi i diritti di cittadini. Però c'è un quarto potere che, purtroppo, a volte non è separato. È vero che esistono delle esigenze di indagine ed esiste anche un diritto all'informazione, ma tale diritto non può trascendere e andare ad invadere l'ambito degli altri poteri: deve lasciare che gli altri poteri vengano esercitati nella piena indipendenza. Nel corso di questo dibattito abbiamo sentito colleghi come il senatore Garavaglia che raccontavano quando fuori dalla procura di Milano venivano diffusi dei volantini su cui erano riportate tutte le intercettazioni che erano state fatte. Questo non potrà e non dovrà più accadere: grazie alla norma che noi introduciamo, non può essere chiesta copia delle intercettazioni se non dalle parti e dal difensore, finché ovviamente non sia pubblicata.
Viene inoltre rafforzato il divieto della pubblicazione, anche parziale, delle intercettazioni, salvo quando non siano utilizzate all'interno di un provvedimento. Non dobbiamo creare dei processi al di fuori delle aule dove si devono svolgere i processi e dobbiamo evitare che ci siano delle vite assolutamente infangate, vite di persone che devono subire degli attacchi al loro decoro e devono essere viste già come dei condannati, quando sono solo all'inizio di un procedimento. Non sono solo vite e professioni distrutte: nel momento in cui hai una vita o una professione distrutta, stai guardando non semplicemente a quella persona, ma all'ambito totale del nostro ordinamento e alla sicurezza che ci deve dare il rispetto della Carta costituzionale.
Per questo ci sono delle norme anche a tutela del terzo. Se è terzo, ci sarà un motivo per cui è terzo: non è un indagato e non è parte di quel processo. Anche qui ci sono delle norme a tutela proprio di questi soggetti, che non sono delle parti, che sono diversi dalle parti e pertanto devono essere esclusi dalle pubblicazioni. Ciò è a confermare un altro assunto, che a volte viene acquisito da giornali o da chi, parte politica, cerca di fare la politica proprio su questo. Se uno parla con l'indagato, non è un indagato per il solo fatto di parlare con lui. Se uno si trova in una situazione in cui occasionalmente parla con una persona al telefono e quella telefonata viene intercettata, non significa che questo sia automaticamente un reo, come l'altro.
Poi ci sono alcune norme veramente fondamentali, che sono già state sottolineate da alcuni colleghi: l'importanza dell'interrogatorio preventivo prima dell'applicazione delle misure cautelari, a grandissima garanzia; l'importanza che la custodia cautelare in carcere o le misure di sicurezza detentive siano adottate a seguito di una decisione collegiale, ad ancor maggiore garanzia. A chi dice che questa norma non va bene, perché non abbiamo magistrati a sufficienza, rispondo che non è un problema della norma, ma sarà un problema piuttosto dell'organizzazione delle attività dell'ufficio, come anche chi mi ha preceduto ha sottolineato. L'importanza delle informazioni di garanzia: se un'informazione è di garanzia, sarà di garanzia. Sono importantissime anche le disposizioni che sono state previste in materia di riservatezza, perché chi riceve un'informazione di garanzia, signori, non è automaticamente condannato; è solo un'informazione di garanzia.
Nel prosieguo delle discussioni che si sono svolte lungamente in Commissione - ringrazio veramente la presidente Bongiorno e tutti i colleghi che hanno seguito il dibattito e hanno dato il loro contributo - è emerso il tema dell'abuso d'ufficio. Ho poco tempo, ma forse basta soltanto ricordare un passaggio. Ci sono state tante discussioni. Secondo una sentenza della Corte di cassazione, il reato di abuso d'ufficio è configurabile in tutti i casi riguardanti l'inosservanza di una regola di condotta collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto dalla legge come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell'adozione dell'atto o del comportamento in cui si sostanzia l'illecito. Penso che non occorra altro: quando una fattispecie diventa così generica e così strumentalizzabile, rischia di andare a ledere i diritti dei cittadini. Quindi bene, noi siamo dalla sua parte, ministro Nordio, con il grande coraggio che ha dimostrato nel proporre l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. (Applausi).
Questo non significa che la Lega sia cieca e sia soltanto un difensore cieco. È stato accolto un nostro ordine del giorno con cui abbiamo impegnato il Governo a costituire un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro le pubbliche amministrazioni, nonché per una valutazione dell'impatto dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Dobbiamo fare un ragionamento su tutti i cosiddetti reati dei colletti bianchi, perché si sta discutendo tanto, vanamente e vagamente. In realtà occorre fare un pensiero su questo punto e noi, come Lega, ci siamo.
Aggiungo inoltre, perché credo sia molto importante, che è stato accolto un altro ordine del giorno proposto dalla Lega, su una materia anch'essa molto delicata la cosiddetta legge Severino, che prevede la sospensione dalle cariche nel momento in cui si è condannati in primo grado. Questa è una norma difficile e delicata. Noi abbiamo invitato il Governo a fare una valutazione su questa legge, per adeguarla all'impianto e al sistema che si è oggi configurato. Io penso che questo sia un grande risultato, una grande prova, anche qui, di tutela delle garanzie che devono esistere nel nostro ordinamento.
Per questa ragione, per quello che abbiamo espresso, anche facendo riferimento agli interventi che sono stati svolti in discussione generale, confermiamo ancora il voto della Lega a favore del provvedimento. (Applausi).
Chiusura di votazione (ore 18,03)
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per l'elezione di due senatori Segretari.
Invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede e al computo di voti nell'adiacente Sala Pannini.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Hanno preso parte alla votazione i senatori:
Alberti Casellati, Alfieri, Aloisio, Ambrogio, Amidei, Ancorotti
Barachini, Barcaiuolo, Basso, Bazoli, Bergesio, Bernini, Berrino, Bevilacqua, Biancofiore, Bilotti, Bizzotto, Boccia, Bongiorno, Borghese, Borghesi, Borghi Claudio, Borghi Enrico, Borgonzoni, Bucalo
Calandrini, Calderoli, Campione, Camusso, Cantalamessa, Cantù, Casini, Castelli, Castellone, Castiello, Cataldi, Cosenza, Crisanti, Croatti, Cucchi
Damante, Damiani, De Carlo, De Cristofaro, De Poli, De Priamo, D'Elia, Della Porta, Delrio, Di Girolamo, Dreosto, Durigon, Durnwalder
Fallucchi, Farolfi, Fazzone, Fina, Aurora Floridia, Barbara Floridia, Franceschini, Furlan
Galliani, Gasparri, Gelmetti, Gelmini, Germanà, Giacobbe, Guidi, Guidolin
Iannone, Irto
Leonardi, Licheri Sabrina, Liris, Lisei, Lombardo, Lopreiato, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lotito
Magni, Malan, Malpezzi, Manca, Mancini, Marcheschi, Martella, Marti, Marton, Matera, Mazzella, Melchiorre, Menia, Mennuni, Mieli, Minasi, Misiani, Morelli, Murelli, Musolino
Nastri, Naturale, Nave, Nicita, Nocco
Occhiuto, Orsomarso, Ostellari
Paganella, Paita, Paroli, Parrini, Patton, Patuanelli, Pellegrino, Pera, Petrenga, Petrucci, Pirondini, Pirovano, Pirro, Pogliese, Potenti, Pucciarelli
Rando, Rapani, Rastrelli, Rauti, Renzi, Rojc, Romeo, Ronzulli, Rosa, Rosso, Rossomando, Russo
Sallemi, Salvitti, Satta, Sbrollini, Scalfarotto, Scarpinato, Scurria, Sensi, Sigismondi, Silvestro, Silvestroni, Sironi, Sisler, Sisto, Spagnolli, Spelgatti, Speranzon, Spinelli, Stefani
Tajani, Ternullo, Terzi Di Sant'Agata, Testor, Tosato, Trevisi, Tubetti, Turco
Unterberger
Valente, Verducci, Verini, Versace
Zambito, Zampa, Zanettin, Zangrillo, Zullo
Saluto a rappresentanze di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Firenze e i docenti e gli studenti del Liceo scientifico sportivo «Prealpi Scuole» di Saronno, in provincia di Varese, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 18,04)
SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, il dibattito che si è svolto nel Paese e in Senato su questo disegno di legge, pur non avendo determinato il benché minimo ripensamento da parte della maggioranza, ha comunque prodotto un importante effetto rivelatore. Ha fatto comprendere ad un'ampia fascia dell'opinione pubblica che questa riforma risponde non affatto agli interessi dei comuni cittadini, ma ad altri interessi, che si celano dietro lo schermo di motivazioni di pura facciata e dietro il paravento di complessi tecnicismi, incomprensibili dal cittadino medio.
Allargando lo sguardo e la mente ad altre riforme già approvate all'inizio legislatura e ad altre che sono in cantiere, si comprende che questa riforma è solo una tappa di un complesso e organico disegno politico della maggioranza di Governo; un disegno politico che, passo dopo passo, ha l'ambizione di riscrivere l'ordinamento statale e il sistema penale, sostituendo i principi e i valori costituzionali che riguardano i rapporti tra Stato e cittadini, il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, con un'altra tavola di valori, antinomici e distonici rispetto alla Costituzione, ma pienamente conformi alla visione antidemocratica, antiegualitaria e classista dello Stato e della società propria di questa maggioranza.
Emblematica, a questo riguardo, sia per la vacuità delle sue motivazioni che per la gravità delle sue ricadute, è l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Abbiamo dimostrato, nel dibattito parlamentare, come, dopo la riforma del 2020, che ha vietato l'esercizio dell'azione penale per tutta l'attività discrezionale amministrativa, sia falsa la motivazione che occorra abrogare il reato per la paura della firma.
Abbiamo dimostrato come sia ancora più falsa tale motivazione nei casi in cui l'abuso di ufficio si realizzi con la dolosa violazione del dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto; e come tale motivazione sia falsa nei casi nei quali l'abuso sia dolosamente posto in essere per recare un danno ingiusto ai cittadini, per motivi biasimevoli di vendetta, di odio, di ritorsione. Abbiamo registrato il significativo, imbarazzato silenzio della maggioranza dinanzi a tali argomenti, ai quali nessuno è stato in grado di rispondere.
Sgombrato il campo dalle motivazioni apparenti della riforma, appare chiaro come l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio abbia, in realtà, carattere ideologico e declini la concezione che questa maggioranza ha del potere pubblico e dei suoi rapporti con i cittadini. Si stabilisce, infatti, che i cittadini saranno privi di difesa contro le forme più gravi e dolose di abuso della pubblica amministrazione. Così, da un rapporto di pari subordinazione, dinanzi alla sovranità della legge, del cittadino titolare del potere pubblico e del cittadino utente del servizio pubblico in conformità all'assetto costituzionale, si passa ad un rapporto di supremazia gerarchica del titolare di autorità, legibus solutus, rispetto al cittadino, ad un rapporto tra padrone e suddito, in conformità a una concezione autoritaria e padronale del potere pubblico.
È un devastante segnale di regressione culturale, perché la protezione dei cittadini contro l'abuso di autorità è uno dei nuclei fondativi della nascita dello Stato liberale (Applausi), tanto che la criminalizzazione dell'abuso d'ufficio è prevista in tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione europea: non solo un segnale regressivo, dunque, ma anche un segnale criminogeno.
Com'è stato osservato, a seguito dell'abrogazione del reato, si dovranno revocare le 3.600 condanne che sono state inflitte dal 1996 al 2000, realizzando così una riabilitazione di massa del peggio della pubblica amministrazione del passato; una riabilitazione del passato che costituisce un semaforo verde per il futuro per tutti gli abusi della stessa tipologia di quelli che lo Stato ha sino ad oggi ritenuto meritevoli di sanzione penale; un vero e proprio viatico per il rilancio di tante delle peggiori patologie d'esercizio del potere pubblico che, alla luce dell'esperienza, si sono rivelate gravemente pregiudizievoli per l'interesse collettivo.
Si pensi all'abuso di potere pubblico che da domani potrà essere praticato impunemente per la costruzione di ramificate reti clientelari finanziate con il denaro pubblico, le quali in cambio di favoritismi delle più varie specie, a tutti coloro che portano voti, compresi le mafie, garantiscono un voto di scambio fidelizzato, premiando così nella competizione politica i peggiori tra i pubblici amministratori e determinando nel contempo la dispersione del denaro pubblico nel buco nero degli sprechi clientelari.
Si pensi all'abuso di potere per favorire nei concorsi e nelle assunzioni parenti, amici degli amici o clienti: si tratta di un nepotismo che ha assunto dimensioni sistemiche e ha compromesso la selezione per merito, premiando le logiche di appartenenza, con grave degrado della qualità della classe dirigente di questo Paese.
Si pensi alla devastazione del territorio e dell'ambiente realizzata con sistematici abusi di potere nel rilascio di concessioni edilizie, sanatorie o provvedimenti autorizzatori in violazione di norme precettive vincolanti. A questo riguardo, mi limito a ricordare che il celebre sacco edilizio di Palermo della mafia degli anni Sessanta nel XX secolo fu realizzato appunto con questi sistemi. (Applausi).
Passando a un'altra perla di questa riforma, abbiamo dovuto registrare un altrettanto significativo e imbarazzato silenzio, quando abbiamo messo in luce come sia stato gravemente amputato il reato di traffico di influenze illecite, tipico di faccendieri della peggior specie e che costituisce uno dei principali strumenti della cassetta degli attrezzi per portare felicemente in porto manovre corruttive. Non solo è stato depenalizzato il reato di traffico di influenze finalizzato a indurre i pubblici amministratori a commettere abusi d'ufficio, settore di lavoro tipico dei lobbisti illegali, ma è stato anche escluso che costituisca reato il comportamento del trafficante di influenza che si faccia pagare per ottenere che il pubblico ufficiale eserciti le sue funzioni e il suo potere.
Come se non bastasse, avete modificato la norma in modo da escludere il reato in tutti i casi nei quali il traffico di influenze è finalizzato all'ottenimento di utilità diverse da quelle economiche, come prestazioni sessuali o voti di scambio, e ciò in aperto contrasto con la disciplina disposta dal nostro codice penale per i reati di corruzione, che per la consumazione dei quali prevede come rilevante qualsiasi vantaggio o utilità materiale o morale, anche se non patrimoniale. Si tratta di un vero e proprio regalo d'impunità alla vasta platea dei lobbisti illegali e più spregiudicati, mentre la pubblica opinione viene informata dalla stampa che ben 97 parlamentari hanno partecipazioni in aziende e in consigli di amministrazione, cioè sono portatori di interessi privati, e mentre l'Italia resta, insieme alla Slovenia e all'Ungheria, l'unico Paese in Europa a non avere una legge sulle lobby.
Dite di no dunque a una legge per disciplinare le lobby e dite di sì a una che favorisce la proliferazione di quelle illegali: è bene che i cittadini capiscano quali corposi interessi si celano dietro la propaganda e le sofisticate chirurgie giuridiche di questa maggioranza. Pressoché tutte le norme previste in questa riforma hanno un unico comun denominatore: rendere più difficili, in un modo o in un altro, le indagini sui reati dei colletti bianchi e il loro arresto, prevedendo procedure differenziate rispetto a quelle previste per i comuni cittadini.
Naturalmente, i veri scopi non sono mai dichiarati, ma sono nascosti dietro altre motivazioni di copertura. Ad esempio, è stato giustificato con la motivazione della tutela della privacy dei terzi l'obbligo imposto al personale di polizia che procede al primo ascolto delle intercettazioni - personale che si alterna nel corso delle giornate più volte e che spesso non conosce lo sviluppo complessivo delle indagini - di non trascrivere durante l'ascolto assolutamente nulla di tutte le conversazioni ritenute in quel frangente irrilevanti per le indagini e anche di quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti. In tal modo si è gravemente pregiudicato il diritto della difesa, in quanto è evidente che solo l'indagato è in grado di stabilire quale conversazione, o parti di conversazioni, siano rilevanti per la sua difesa. È elevato il rischio che il personale di polizia che si alterna all'ascolto, in buona fede, per distrazione, per difetto di comprensione o per una sottovalutazione, ometta di trascrivere conversazioni o brani determinanti per la prova dell'innocenza, per la dimostrazione di un alibi, di un complotto calunnioso, non restando alcuna traccia scritta di quelle conversazioni, neppure i nomi degli interlocutori. E non essendo possibile per l'indagato riascoltare centinaia, a volte migliaia di ore di intercettazioni, si ottiene il risultato di privarlo di qualsiasi bussola per orientarsi e pregiudicare così la sua difesa in un modo che può essere irreversibile. È una lesione grave dei diritti della difesa, priva di ogni giustificazione, tenuto conto che l'ascolto delle intercettazioni, la loro contemporanea trascrizione sommaria e la lettura dei verbali di trascrizione da parte della difesa avvengono in una fase del procedimento ancora coperta dal segreto d'ufficio, preclusa alla commissione e al pubblico, e dunque in una fase nella quale non sussiste il pericolo di una violazione del diritto alla privacy del terzo.
Allora, qual è la reale motivazione di una simile riforma che si cela dietro quella apparente ed inconsistente della tutela della privacy ammannita al grosso pubblico? Ancora una volta la motivazione non è esternabile e quindi deve essere dissimulata. È vero, infatti, che la trascrizione, anche sommaria, delle intercettazioni può essere indispensabile per la difesa. Ma è anche vero che può fornire elementi all'accusa per individuare come complici, o come coinvolti in affari sporchi, soggetti che in una prima fase delle indagini erano sembrati terzi estranei, in un bilanciamento tra l'interesse dell'indagato a conoscere tutti gli atti per la sua piena difesa e l'interesse di complici o personaggi eccellenti a non lasciare alcuna traccia di sé nelle indagini, a sbianchettare ogni possibile spunto per la loro successiva individuazione. Questa maggioranza, che si proclama a ogni piè sospinto garantista, non ha esitato a calpestare il garantismo e a privilegiare l'interesse a garantire l'impunità di altri complici, ostacolando la possibilità di ricostruire a ritroso il completo svolgimento degli accadimenti.
Tutto ciò e molto altro, che pure è previsto nel disegno di legge, avviene - non a caso - mentre è partita la corsa all'oro della spartizione di 195 miliardi di euro del PNRR (Applausi); una corsa all'oro che proprio grazie a queste e altre riforme sta diventando ogni giorno di più una gara truccata, destinata a favorire a rischio e costo zero le componenti più spregiudicate del mondo imprenditoriale e politico, sempre più spesso legate da segreti matrimoni di interesse con le mafie. Più trascorre il tempo, più la gente comune capisce che voi non siete interessati a risolvere i problemi reali dei cittadini, ma siete interessati a risolvere i problemi delle vostre caste sociali, spacciando problemi di casta come problemi generali.
Il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà quindi contro questo disegno di legge, perché noi non rappresentiamo l'Italia delle caste e dei privilegi. Noi rappresentiamo l'Italia di tutti i cittadini che si identificano nei valori di eguaglianza, di legalità della Costituzione; l'Italia che si identifica nei servitori dello Stato che hanno sacrificato la loro vita per salvaguardare quei valori e che, riscattando l'immagine del Paese, a lungo compromessa in un triste passato, hanno dimostrato al mondo che l'Italia intera può non essere seconda a nessuno nel combattere la corruzione e le mafie. Ci opporremo sempre e con tutte le nostre forze affinché quella gloriosa bandiera non venga ammainata e l'Italia non ritorni... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi).
ROSSOMANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSOMANDO (PD-IDP). Signora Presidente, signor Ministro, signori del Governo, colleghi, c'è da chiedersi, in dirittura d'arrivo dell'approvazione di questo disegno di legge, che cosa rimane, tolta la polvere, tolta la propaganda, di questa riforma, a dire di qualcuno grande riforma, ma noi spiegheremo perché non è così.
Accantoniamo per un attimo la questione dell'abuso d'ufficio, che è una specie di "acchiappafantasmi" nel dibattito parlamentare. Ci rimangono una norma che prevede un collegio per deliberare sulla questione delle misure cautelari tra i magistrati, di difficilissima applicazione (ne spieghiamo a breve le ragioni), un interrogatorio preventivo che sarà difficilmente applicabile, che sarà applicato solo per alcuni reati non per altri, con ingiustificabili differenze e che, quindi, sarà immediatamente portato all'attenzione della Corte costituzionale, nonché la limitazione dell'opinione pubblica ad essere informata. Mi fa piacere che alcuni colleghi hanno ricordato anche la norma sulle intercettazioni tra avvocati ed assistiti che, detto per inciso, stavamo discutendo in un disegno di legge, il cui emendamento abbiamo approvato. Scomodare un disegno di legge a contorno per approvare una così semplice norma, probabilmente era eccessivo e sicuramente non è la norma che caratterizza.
Mancano ad oggi 1.650 magistrati su un organico di 10.630. Tre concorsi non riusciranno a colmare questa mancanza se sommiamo i pensionamenti e a questo si aggiungerà il fatto che ovviamente ci saranno diverse incompatibilità. Tra l'altro, entrerebbe in vigore tra oltre due anni. Non sappiamo se augurarci che non entri affatto in vigore o immaginare cosa succederà se invece diventerà operativa, inceppando tutto il sistema giudiziario. Stiamo parlando di un qualcosa che assomiglia al nulla. D'altra parte ciò è in linea col fatto che la norma sulla prescrizione, approvata alla Camera, incomprensibilmente non ha voluto tener conto del fatto che era necessaria la norma transitoria e, di nuovo, granelli di sabbia ad inceppare il meccanismo.
Per quanto riguarda il limite al diritto di informazione dell'opinione pubblica, anche qua, parlando di fatti concreti, ho visto che in molti interventi si è confusa, ancora una volta, la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni con la questione di quali siano o meno consentite. Era stata comunque approvata ed era in vigore una norma che selezionava ciò che entrava nei provvedimenti con equilibri molto ben ponderati, secondo la stessa dichiarazione del garante della privacy. Se qualcosa infatti usciva era una violazione palese di legge, che non si vede come possa essere sanata da norme irragionevoli che, tra l'altro, lasciano assolutamente divulgabile la richiesta di misura cautelare del pubblico ministero che non ha i filtri del giudice per le indagini preliminari e che potrà, in questo caso, circolare liberamente e, negli altri casi, niente fermerà il mercato delle informazioni che purtroppo non viaggiano neanche più su cartaceo, ma su supporti digitali.
Per non parlare del fatto che sarà affidato alla polizia giudiziaria il giudizio su cosa è o meno rilevante per trascriverlo, con tutte le conseguenze sui diritti della difesa. Dimenticavo inoltre che a proposito di grandi discorsi sulle garanzie, sulle intercettazioni e sulle pubblicazioni questa maggioranza è la stessa che vuole ampliare la possibilità delle intercettazioni preventive che, come noto, non godono di alcuna garanzia.
Veniamo ora al fantasma dell'opera e cioè all'abuso d'ufficio, la cui abolizione è la vera attrazione di questa riforma. Siccome il penale è il diritto del fatto, partiamo dai fatti. È un fatto che vi sia stata una modifica recente, si dice, l'ennesima. C'è un piccolo particolare: questa ennesima modifica puntualizza molto chiaramente che è necessaria una violazione di legge esplicita e quindi interviene su quel punto difficile e controverso, che segnava possibili commistioni tra l'ambito della politica, che è quello di poter fare delle scelte anche discrezionali e non economiche nel nome di un interesse che si intende perseguire, e quello della magistratura, che è quello dei tribunali. Lo spiego una volta per tutte (non vedo il senatore Gasparri) perché vorrei che fosse un dato acquisito, quando si citano i dati. I dati del grande numero di archiviazioni del 2021 e del 2022 sono proprio dovuti al fatto che c'è stata questa modifica che è stata approvata da gran parte dei parlamentari che siedono in quest'Aula. E quindi quella modifica l'abbiamo introdotta noi, che con i sindaci parliamo e che ascoltiamo. Lo dico al collega Scalfarotto, che si riferisce a giuste questioni che lamentavano i sindaci, come fanno molti, alcuni - non il senatore Scalfarotto, beninteso - facendo finta di non ricordare. A quelle istanze sono dunque state date delle risposte e quindi sono stati archiviati in gran numero tutti quei procedimenti che erano nati prima. D'altra parte, il 62 per cento delle iscrizioni di reato vengono archiviate, quindi che facciamo, le aboliamo?
Quanto ai reati ambientali, vi do una notizia: per reati ambientali, che sono comunque importanti per motivi che non devo ricordare a questa Assemblea, vi sono state soltanto sedici condanne. Quindi che facciamo, aboliamo i reati ambientali? (Applausi). Quel che accade, invece, è che lasciate senza nessuna garanzia il cittadino comune e quindi la vera cifra di questa maggioranza è il pugno durissimo solo nei riguardi di alcune categorie sociali, che andranno in carcere dove, ben inteso, bisogna sempre marcire, perché ovviamente è questa la parola d'ordine che non è stata ancora abolita; questa bandiera non è stata ancora ammainata dalla maggioranza. Vi è invece impunità e non vi è nessuna garanzia ai cittadini dagli abusi da parte di chi è già in una posizione forte, anche solo per un momento. Badate bene, a differenza di altri, il partito al quale appartengo non ha l'ossessione che anche i colletti bianchi debbano assolutamente marcire in galera, perché per noi non bisogna andare a marcire in galera, ma un conto è come si espia la pena, con il recupero, un conto è l'impunità e un conto è fare una selezione a monte fra chi deve essere giudicato e chi invece può fare qualsiasi cosa, lasciando senza nessuna protezione - questo sì, ce lo sta ricordando l'Europa - i cittadini da qualsiasi forma di abuso. Voi state vendendo ai sindaci la fontana di Trevi, perché questo reato è già stato modificato, può essere migliorato e non è accettabile abolirlo specificando che lo si fa "in attesa di migliorarlo", perché non si capisce per quale motivo - eventualmente saremmo stati disponibili anche su questo - non potesse essere migliorato. La paura della firma dei sindaci è eventualmente sul danno erariale, sul quale vi stiamo chiedendo già dalla scorsa legislatura di fare le riforme che servono, eventualmente su una modifica giusta della legge Severino, che non vuol dire però che ci si può candidare in Parlamento se si hanno condanne definitive per mafia (Applausi), come c'è scritto nel vostro ordine del giorno, che en passant avete fatto approvare, e non si può promettere impunità per qualsiasi cosa e in cambio non dare neanche un euro ai Comuni, ai quali avete sottratto le risorse, cosa che non succedeva da moltissimi anni.
Insomma, lasciate scoperto e senza sanzione il conflitto di interesse, per cui l'amico che promuove l'amico in un concorso o il magistrato che compie un abuso non saranno punibili; lasciate scoperti i comportamenti che non sono neanche ricorribili al TAR.
Signora Presidente, mi avvio a concludere, le chiedo un minimo di bonomia nei miei confronti.
PRESIDENTE. Senatrice, le ho già dato un minuto, gliene do un altro ancora, quindi si prenda tutto il tempo, ma vorrei ricordare che oggi pomeriggio avete parlato praticamente solo voi, quindi il tempo l'ho dato in abbondanza, oltre cinque minuti per ogni per ogni emendamento.
ROSSOMANDO (PD-IDP). Avrà riconosciuto che siamo amanti della materia. La ringrazio, Presidente.
Vorrei concludere il mio intervento con due considerazioni e mi rivolgo anche a chi ha evocato, anche rivolgendosi a noi, la cultura delle garanzie. Se in gran parte si era già intervenuti, se eventualmente potevano farsi dei miglioramenti, se invece rimane l'impunità da ogni forma di abuso, allora io mi chiedo, colleghi, qual è l'egemonia culturale alla quale state dando il voto. Qual è? Voi forse pensate che stiamo parlando di liberalismo, ma stiamo parlando di autoritarismo. Forse, più o meno inconsapevolmente, ci si sta adagiando verso un'indifferenza, si sta scivolando verso una cultura autoritaria e io penso che qualche campanello d'allarme dovrebbe suonare molto forte invece di andare a cercare l'egemonia (di chi e per che cosa) in altri luoghi. Le emergenze sono altre e sono strutturali, materiali: è crollato un soffitto della corte d'appello di Roma, c'è un tilt totale sul processo telematico, nelle carceri ci sono i suicidi; abbiamo proposto una serie di norme, perché non ce ne siamo occupati?
In conclusione, signora Presidente, rimane una polverosa rievocazione delle glorie che furono, rispolverando contrasti e conflitti che pensavamo fossero superati, e invece, nell'indifferenza di alcuni e nell'inconsapevolezza di altri, abbiamo l'affermarsi di una cultura autoritaria, illiberale, che tutela soltanto chi ha già il potere e lascia i cittadini di questo Paese, di questa Costituzione, senza alcuna protezione contro gli abusi di potere. (Applausi).
RASTRELLI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RASTRELLI (FdI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il lungo dibattito in Aula, come sovente accade, ha alternato momenti di reale approfondimento, di convinta adesione, anche di meditata critica, ad altri invero surreali. Ciò a significare la sterile e volgare strumentalità di alcune posizioni politiche. Dico questo perché talvolta il sereno confronto ha ceduto il passo alla logica del paradosso, cioè ciò che, pur essendo potenzialmente esatto, diventa sbagliato perché contrario anche al senso comune, come quando, ad esempio, si è voluto tacciare di contrarietà alla Carta costituzionale un disegno di legge che è tutto intriso, pervaso, di profili costituzionalmente orientati nei principi e nelle scelte. Questo spiega perché intorno al presente disegno di legge si sia coagulata una maggioranza più ampia di quella che sostiene il Governo e questo spiega, ma non giustifica, l'intollerabile resistenza al cambiamento delle opposizioni (Applausi), con il paradosso del Partito Democratico che è giunto a congiungersi carnalmente con il Movimento 5 Stelle in un rapporto incestuoso e contro natura. (Applausi).
PRESIDENTE.Senatore, si rivolga alla Presidenza.
RASTRELLI (FdI). Noi invece, abbiamo il senso sacro della disciplina dei diritti e delle libertà, perché riteniamo che questo sia il fondamento del sano rapporto tra uno Stato di diritto e una comunità di cittadini.
Questo, evidentemente, non è un disegno di legge ordinario, comune, non soltanto perché va ad agire come primo tassello sui delitti contro la pubblica amministrazione, ma perché scardina un sistema, risana delle fratture anche in termini di giustizia e di libertà, va ad incidere su quella che noi vogliamo essere la Nazione del futuro. Questa è ancora una volta la riprova di come il Governo Meloni dalle parole passi ai fatti nel segno della coerenza. (Applausi).
Infatti, sin dall'accordo elettorale di programma era previsto che avremmo inciso profondamente sui temi della giustizia, anche con interventi di natura costituzionale. Era previsto che avremmo agito per l'efficientamento del sistema con interventi di natura sostanziale, processuale, organizzativa e ordinamentale, per garantire il coniugio tra legalità e sicurezza, e non potevamo farlo se non iniziando dall'abrogazione di questa anomalia del sistema che è l'abuso d'ufficio, di questa figura ancipite, a doppio profilo, che nelle intenzioni del legislatore - quello sì autoritario - del 1930 voleva essere, al tempo stesso, varco e barriera: varco per consentire il doveroso controllo dell'autorità giudiziaria sull'attività della pubblica amministrazione, ma anche barriera perché doveva delimitare esattamente i limiti entro cui questo sindacato potesse essere esercitato. Oggi non c'è nulla di tutto questo; oggi è una norma evanescente, ai limiti della norma penale in bianco. Nonostante le continue riforme (1990, 1997, 2012, 2020) è una norma che non si spiega più né nella logica liberale ottocentesca della tutela del cittadino contro la pubblica amministrazione, (quella che era definita la garanzia contro i poteri temuti), ma neanche con la logica ferrea del codice fascista, che ribaltava i termini prospettici della tutela, andando a spostare l'oggetto dell'attenzione dalla tutela del cittadino rispetto alle prevaricazioni della pubblica amministrazione alla tutela della pubblica amministrazione in quanto tale. Quindi si giustificava una norma di tutela dell'ordinamento con funzione residuale, stretta com'era tra due titani che erano il peculato per distrazione e l'interesse privato in atti di ufficio.
Oggi non c'è nulla di tutto questo; oggi è una norma evanescente che impegna risorse, appesantisce il sistema ed è inutile perché abbiamo già un armamentario straordinario penale, disciplinare, amministrativo, contabile, erariale. (Applausi). È una norma inefficace se è vero che l'85 per cento dei procedimenti sono richiesti e decretati di archiviazione e se il 3 per cento di quelli sopravvissuti portano ad affermazione di penale responsabilità. È una norma dannosa, perché finisce con il creare burocrazia difensiva ed effetto di raffreddamento, e spinge il pubblico ufficiale a cercare sempre la soluzione più ragionevole, con dei rallentamenti e delle inefficienze sulla pubblica amministrazione che l'Italia non si può più consentire. (Applausi).
Da ultimo, come ha dichiarato testualmente il Ministro, si tratta di un reato socialmente doloroso, perché noi con questa approvazione oggi portiamo sulle spalle la sofferenza sociale di pubblici amministratori e di pubblici funzionari.
Signor Ministro, me lo consenta, lei è un classicista: prima del voto, volga lo sguardo al cielo a questo splendido velario che sormonta l'Aula. Nelle intenzioni di chi lo ha creato, voleva rappresentare la straordinaria nobiltà della sintesi. Vi sono le quattro capitali dei regni pre-unitari (Firenze, Torino, la sua Venezia e la mia Napoli), a certificare che dovevano riconoscersi in Roma capitale, perché nessuna cosa al mondo, secondo la visione di Puccini (Applausi), poteva esser maggior di Roma. Vi sono i quattro filosofi giuristi (Irnerio, Papiniano, Machiavelli, Filangieri), a significare lo sforzo di perfezione morale nella produzione delle leggi. Infine, signor Ministro, ci sono le quattro virtù civiche per eccellenza (la fortezza, il diritto, la concordia e la giustizia), a significare che solo attraverso la fortezza - non attraverso la forza, ma attraverso la ferma determinazione nel perseguire gli obiettivi - il diritto poteva sublimarsi in giustizia nel segno della concordia nazionale. Poiché è esattamente questo che noi abbiamo promesso alla Nazione, lei avrà il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (Applausi).
GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Presidente, sull'ordine dei lavori. A me risultava che il voto finale fosse a scrutinio segreto.
PRESIDENTE. È stato ritirato.
GASPARRI (FI-BP-PPE). A me dispiace che sia stato ritirato il voto segreto e spiego perché. Il voto segreto avrebbe tutelato i colleghi dell'opposizione, che con il voto segreto hanno votato insieme alla maggioranza una riforma di libertà. (Applausi). Ritirare il voto segreto priva ora quei colleghi della loro libertà. Li ringrazio per i voti segreti che ci hanno dato; il ritiro del voto segreto non vi onora. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).
Governo, composizione
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio ha inviato la seguente lettera:
«Onorevole Presidente,
La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, di concerto con il Ministro della cultura, ha accettato le dimissioni rassegnate dal professor Vittorio SGARBI dalla carica di Sottosegretario di Stato per la cultura.
F.to Giorgia Meloni». (Applausi).
Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:
(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
e dei documenti:
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023
(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022
(ore 18,42)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 969, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1.
Ricordo che nella seduta del 7 febbraio i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale congiunta e le repliche dei relatori e sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, a firma dei senatori Lorefice e Bevilacqua, e n. 2, a firma dei senatori Terzi di Sant'Agata, Murelli, Zanettin, De Poli e Matera, accettata dal Governo.
LOMBARDO (Misto-Az-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMBARDO (Misto-Az-RE). Presidente, sull'ordine dei lavori. Chiedo l'attenzione dell'Assemblea. Noi abbiamo appena finito di votare il disegno di legge Nordio e abbiamo visto anche le comunicazioni che sono arrivate. Adesso ci troviamo a votare uno dei provvedimenti più importanti della partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Mi chiedo che fretta ci sia nel fare una discussione... (Commenti). Posso, Presidente?
PRESIDENTE. Prego, continui, poi dirò la mia. Per favore, colleghi.
LOMBARDO (Misto-Az-RE). Mi chiedo perché dover andare a cominciare una discussione sulla votazione degli emendamenti, che evidentemente porteranno poi i lavori dell'Assemblea a dover spezzettare la discussione e a farla domani mattina, quando, nell'interesse del lavoro dei relatori e del Presidente della Commissione, per tutto il lavoro che è stato fatto dalla Commissione, un provvedimento come quello che ci accingiamo ad approvare meriterebbe una discussione non in una seduta notturna o spezzettata, ma una discussione che dall'inizio alla fine abbia un senso di organicità. Mi chiedo, signor Presidente, se non sia più corretto e serio, nell'interesse - ripeto - della legge di delegazione europea, invece di cominciare adesso l'esame degli emendamenti, per poi fermarsi e dover ricominciare, iniziare la discussione direttamente domani.
PRESIDENTE. Senatore Lombardo, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso all'unanimità di mettere questo punto all'ordine del giorno. Detto questo, sono le ore 18,40 e per la seduta di oggi non è neanche previsto orario di chiusura.
Ripeto che sono solo le ore 18,40. Pertanto, io credo che quest'Aula possa ancora lavorare. Ci sono cittadini che iniziano il turno a quest'ora, pensi un po'.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 969, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3,sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Borghi Enrico e Malpezzi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G3.1.
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.1 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4,sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori a illustrare.
SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, parlo del merito di uno degli emendamenti soppressivi che fanno capo all'articolo 4. Questo emendamento soppressivo riguarda la cosiddetta famigerata legge bavaglio, che penalizza il lavoro dei giornalisti, non difende le garanzie dei cittadini e comprime le libertà sancite dagli articoli 21 e 27 della Costituzione.
Ho già avuto modo di sottolineare, signor Presidente, come a giudizio del Partito Democratico quest'articolo costituisca non un'estensione e un apprezzamento dei diritti dei cittadini, ma un evidente tentativo di erodere gli spazi della libertà d'informazione in Italia. Non c'è un'organizzazione dell'informazione, non una, che non abbia segnalato il grave rischio e nocumento che questa misura porta al diritto di cronaca nel nostro Paese. Lo hanno fatto la Federazione nazionale della stampa italiana, l'ordine dei giornalisti e le organizzazioni internazionali, tutti argomentando con vigore e in punto di diritto il pericolo e il danno di questa legge e di questo articolo. È un rischio, signor Presidente, che inside negli elementi della fragilità strutturale del sistema informativo italiano: la situazione delle agenzie di stampa, il segno rosso sulle vendite di quasi tutti i quotidiani, la condizione in cui versa il servizio pubblico televisivo, lo scontro aperto tra il Governo e alcune testate, le difficoltà economiche della pubblicità e la transizione digitale.
Ora, su questo terreno cedevole la maggioranza mette in fila una serie di provvedimenti punitivi che configurano una volontà di vendetta, quasi un regolamento di conti della politica nei confronti dell'informazione. Oggi qui siamo sulla legge di delegazione, ma incombe un disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa e le querele temerarie che colpiscono soprattutto i più deboli, i freelance, senza tutele e garanzie, quelle sì, altro che il garantismo peloso che abbiamo visto ancora qualche ora fa sempre qui in quest'Aula con il provvedimento Nordio.
Nelle poche ore in cui oggi il Senato si è riunito, signor Presidente, si è verificato un 1-2 minaccioso e pesante nei confronti del giornalismo nel nostro Paese, davvero impressionante. L'aria che ho sentito in Parlamento, anzi, la mancanza di aria e l'asfissia che vengono da questa giornata al Senato sono dunque una mancanza di ossigeno (Applausi), quello della libera informazione, che da oggi sarà ancora più debole e intimidita, bersaglio di un'offensiva che dalla RAI ai quotidiani, dalle testate online alle agenzie di stampa, mette sotto schiaffo il lavoro giornalistico in Italia. Statevi accorti, in campana: è quello che dicono la politica, questa politica, e il potere politico a chi scrive sui giornali nel nostro Paese.
Se una politica flebile, ma incattivita, prende di mira un'informazione sempre più fragile e la mette sotto tiro, signor Presidente, significa che lo stato di salute della nostra democrazia, la sua qualità e il suo vigore sono declinanti e ammalati: ed ecco una democrazia ammalata, senz'aria e senza circolazione di ossigeno.
Concludo sottolineando che le motivazioni più stringenti di questo nostro emendamento soppressivo possono rinvenirsi nell'invito che il Presidente della Repubblica a più riprese ha fatto a ciascuno di noi a considerare la libertà di stampa e il diritto di essere informati come il termometro della salute democratica di un Paese.
Voglio davvero sperare che ognuno di noi, senatrici e senatori, di maggioranza e di opposizione, senta questa realtà evidente, addirittura scontata in uno Stato di diritto, come la forza e la responsabilità di questo voto. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, anche noi abbiamo proposto un emendamento soppressivo, in quanto abbiamo appena finito di discutere una riforma sulla giustizia: questo si salda molto a quanto abbiamo discusso prima, cioè impedire ai giornalismo e ai giornalisti di dire la verità su quello che succede. Il problema non è quello che esce e che viene dettato; non è questione dei giornalisti, ma semmai di quel qualcuno che passa quelle informazioni. Impedire invece a chi fa informazione di pubblicare significa quindi sostanzialmente dare mano libera a chi non vuol far sapere le cose.
Molti processi nel nostro Paese sono stati fatti grazie a interventi di giornalisti che sono stati in grado di sollevare problemi dentro la società, che lo Stato ha dovuto affrontare e risolvere.
Ora, anche alla Camera abbiamo votato contro e sostanzialmente c'è stato un colpo di mano su questo emendamento, introducendo, come si usa dire, la legge bavaglio. Questa è davvero una legge bavaglio, che impedisce cioè di pubblicare atti che dovrebbero essere pubblici per tutti i cittadini, anzi, in questo caso lo dovrebbe fare lo Stato, che quindi dovrebbe garantire questa cosa, ma si scarica tutto sulla questione della libertà di stampa.
Per questa ragione, proponiamo di sopprimere l'articolo. (Applausi).
LOMBARDO (Misto-Az-RE). Signora Presidente, intervengo in Aula, dopo essere intervenuto più volte in Commissione, su questa che è la norma forse più discussa e contestata di questo provvedimento, introdotta alla Camera all'articolo 4, su iniziativa del responsabile giustizia di Azione, onorevole Enrico Costa. Sul suo nome e su questa iniziativa ho sentito tante volte parlare di legge bavaglio, non portandosi rispetto per quei Paesi dove purtroppo veramente c'è un bavaglio all'informazione (Applausi) e non su provvedimenti come questo.
Il tema è quello che questo emendamento intralcerebbe l'attività dei magistrati e dei giornalisti. Io voglio ricordare che il codice di procedura penale, firmato da Giuliano Vassalli, sulla scorta dei lavori della Commissione ministeriale presieduta da Gian Domenico Pisapia, aveva emanato, all'articolo 114, comma 2, esattamente la norma che è stata ripristinata grazie all'emendamento Costa: uguale, identica (Applausi). Eppure, c'è chi in quest'Aula sostiene che quella norma scritta da Vassalli sarebbe degna di Orban. Ma stiamo scherzando? (Applausi).
Qualcuno pensa veramente che prima del 2017 le indagini e le inchieste della magistratura non fossero libere? La norma introduce e ripristina esattamente quello che è stato in vigore dal 1988 al 2017. Non utilizziamo l'affermazione «legge bavaglio» perché mi consta che le inchieste giudiziarie dal 1988 al 2017, oppure dopo, sono state libere di poter svolgere la loro attività. Non utilizziamo il tema della legge bavaglio dicendo che questo è un intralcio all'attività dei giornalisti, ma semplicemente diciamo «no» all'utilizzo del "copia incolla" per poter associare le inchieste dei giornalisti alle inchieste dei magistrati (Applausi). Sono due attività diverse e come tali devono essere affrontate.
Questa misura rientra in una normativa sulla presunzione di innocenza e di non colpevolezza. Io mi chiedo come ci si può definire garantisti e indicare l'emendamento Costa come legge bavaglio. Qui c'è una contraddizione di principio enorme, che prima o poi - lo dico ai colleghi dell'opposizione - bisogna che venga affrontata, perché non si può essere garantisti e chiedere di difendere i cittadini dalla gogna, che purtroppo spesso li espone davanti ai giornali, prima ancora che davanti alle aule dei tribunali, e pensare che un emendamento che va a rafforzare i diritti e le garanzie dei cittadini possa essere una forma di ostacolo, o peggio ancora di impunità per i cittadini stessi. Questa contraddizione viene meno nella misura in cui l'emendamento Costa serve a rafforzare le tutele dei cittadini, il principio di garanzia e il garantismo nel nostro Paese e non ha nulla a che fare con provvedimenti di censura che invece sembrano evocare il tema della legge bavaglio. (Applausi).
RENZI (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZI (IV-C-RE). Signor Presidente, mi sarei volentieri risparmiato l'intervento, se non avesse parlato il collega e amico Filippo Sensi, con il quale ho avuto l'alto onore di condividere le responsabilità a Palazzo Chigi.
Sentirlo evocare la legge bavaglio su questa norma mi ha molto colpito e non solo perché - come ha detto Lombardo - questa norma è stata proposta da un membro del nostro Governo, caro senatore Sensi, vale a dire l'ex ministro Costa, ma anche perché questa norma non impatta minimamente sulla libertà del giornalismo.
È una norma che impedisce il copia-incolla degli atti giudiziari, che viene regolarmente effettuato in ogni passaggio (Applausi), in spregio all'articolo 684 del codice penale che prevede la contravvenzione nel caso di pubblicazione degli atti anche in via riassuntiva e che viene totalmente ignorato. Si può discutere se questa legge funzioni o meno - io la ritengo una legge giusta, doverosa e moralmente ineccepibile, anche se dallo scarso valore applicativo - ma sostenere che in nome di questa legge si arriva a violare le competenze del giornalismo o, addirittura, a far scadere la professionalità dei giornalisti è troppo.
Allora, cara Presidente, sa quando si applica la legge bavaglio? È l'auto bavaglio, è quando un cittadino viene indagato e finisce in prima pagina e quando viene archiviato e assolto e finisce in un trafiletto a pagina 28. (Applausi). Lì c'è l'auto bavaglio. È quando un cittadino viene sbattuto in prima pagina e, poi, totalmente dimenticato dalla stampa quando viene assolto. Lì c'è la legge bavaglio. (Applausi). È alla deontologia professionale del giornalismo che noi vogliamo fare appello. Sostenere infatti che c'è una negazione dei diritti in questo Paese perché si chiede di non pubblicare in forma completa e integrale gli atti di un procedimento di arresto, trovo che sia offensivo dell'idea di giornalismo libero per la quale abbiamo sempre combattuto e che, caro senatore Sensi, ci ha visto combattere battaglie di grande bellezza.
Venire qui a raccontare che c'è una legge bavaglio perché seguite la solita tiritera del «Fatto Quotidiano» non fa onore alla vostra storia e al vostro futuro. (Applausi).
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, dopo l'intervento del collega Sensi, che stimo molto sul piano intellettuale, anch'io sento il bisogno di precisare perché Il Gruppo Forza Italia voterà contro il suo emendamento soppressivo.
Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 19,04)
(Segue ZANETTIN). La norma che è stata introdotta alla Camera dei deputati viene chiamata norma bavaglio, ma francamente, se andiamo a leggere testualmente quanto prescrive non vedo quale sia il bavaglio. Tale misura prescrive semplicemente che non può essere riportata dal giornalista in toto o in parte il virgolettato dell'ordinanza di custodia cautelare.
Al bravo giornalista nulla vieta di fare un riassunto, di fare una parafrasi, di dare conto del contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare. Lo può fare, nessuno glielo vieta. Vengono invece vietate la trascrizione e la riproduzione del virgolettato perché, come abbiamo visto, nei virgolettati scappano i termini incongrui, i termini gergali, le battute fuori posto che, dal punto di vista penale, non hanno nessun significato, non servono a niente, ma che invece hanno grande enfasi mediatica. (Applausi).
Voglio ricordare una frase che forse è passata alla storia perché tutti ce la ricordiamo. Mi riferisco all'espressione «sguattera del Guatemala». Che senso aveva riprodurre quella frase? Il Ministro venne del tutto prosciolto e non aveva nessuna attinenza. Certo, riprodurre quel virgolettato era molto utile per scatenare la pubblica gogna.
Faccio riferimento anche ad un episodio molto più recente, che riguarda la mia Regione e, per certi versi, questo Parlamento. Pochi mesi fa sono state riportate delle intercettazioni telefoniche, nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità veneta, in cui il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si riferiva al nostro collega senatore Crisanti. Erano frasi che non avevano nessuna attinenza con il processo e ciò è stato anche dimostrato processualmente. Riguardavano due soggetti non indagati, però hanno avuto amplissimo risalto mediatico e tutti le abbiamo lette. Va anche precisato che quell'inchiesta è finita poi in un nulla di fatto, tutto archiviato. Ecco, noi non vogliamo più vedere quei virgolettati all'interno delle pagine dei giornali. Il bravo giornalista potrà dare menzione di quelle intercettazioni, rispettando però i canoni deontologici ed anche, io dico, della buona letteratura e della buona lingua italiana.
Da questo punto di vista, condivido totalmente l'operato della Camera e dichiaro fin da ora che il Gruppo Forza Italia voterà contro l'emendamento soppressivo. (Applausi).
SCARPINATO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, proprio l'ultimo intervento del senatore Zanettin dimostra l'inconsistenza giuridica di questa norma, perché il senatore Zanettin ha citato un esempio che riguarda il periodo precedente alla riforma della legge Orlando, quando era possibile pubblicare tutte le intercettazioni perché non c'era la nuova norma che stabiliva che le conversazioni non rilevanti non possono essere pubblicate, quindi quell'esempio dimostra l'impotenza argomentativa. (Applausi). La stessa mancanza di argomenti si è rivelata a proposito dell'abuso d'ufficio, di cui si dice che è stato condannato, ma non si specifica quando ciò è avvenuto, ovvero in base alla norma precedente al 2020. Si prendono così argomenti vecchi e falsi per chi non è un esperto del diritto e si spacciano come argomenti attuali. Non avete argomenti. Questa norma è illogica, apparentemente, perché si dice che bisogna vietare la pubblicazione di un'ordinanza di custodia cautelare prima della chiusura delle indagini per tutelare la presunzione di innocenza. Mi volete spiegare perché non si può pubblicare prima della chiusura delle indagini e si può pubblicare quando c'è il decreto di rinvio a giudizio? Forse cessa la presunzione di innocenza con il decreto di rinvio a giudizio? (Applausi). Al contrario, mentre l'ordinanza di custodia cautelare si basa sui gravi indizi, il decreto di rinvio a giudizio si basa su una ragionevole prognosi di condanna, ancora più grave, quindi che senso ha non consentirlo quando le indagini sono in corso, fino a quando non c'è la chiusura delle indagini e consentirla quando c'è il decreto di rinvio a giudizio? È un differimento della lesione della presunzione di innocenza, non ha nessun senso. Che senso ha affermare che questa norma tutela la presunzione di innocenza quando non si vieta ai giornalisti di venire in possesso dell'ordinanza di custodia cautelare? Non si vieta di fare amplissime sintesi di tutto il contenuto dell'ordinanza esponendo le prove, le ragioni dell'inquinamento probatorio, della fuga, di fare il nome e il cognome della persona: dov'è la tutela della presunzione innocenza con tutto questo riassunto? Che senso ha? Non ha senso se guardiamo lo scopo ufficiale della norma, perché dinanzi a questi argomenti io vorrei sentire qualche cosa. Tant'è che qualche commentatore ha detto che è senza logica, è insensata. Invece è logica, è sensatissima: se invece di guardare lo specchietto della motivazione ufficiale (tutelare la presunzione di innocenza), guardiamo la motivazione reale occulta, vediamo che questa è semplice, ovvero trasformare un fatto in un'opinione. (Applausi). La forza argomentativa e persuasiva di un documento pubblico che viene dall'autorità statale è incomparabilmente superiore per il cittadino rispetto all'opinione del giornalista, perché chiunque fa una sintesi non può fare una sintesi oggettiva, ma fa una sintesi soggettiva e se viene arrestato un imputato eccellente, state sicuri che certi giornali vicini alla sua area politica faranno una sintesi minimizzante e riduttiva e altri ne faranno una completamente diversa, con il risultato finale che scompariranno i fatti e ci saranno soltanto le opinioni e soltanto il relativismo assoluto. Tu la pensi così, io la penso così, ma chissà com'è, il cittadino lo può sapere grazie al diritto di consultare direttamente il documento. (Applausi). Voi avete impedito ai cittadini il diritto di leggersi le carte perché avete paura, perché le indagini penali mettono in luce come funziona la macchina del potere e questo vi fa perdere consenso e quindi bisogna nascondere tutto. (Applausi. Commenti).
STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, forse, senza le dichiarazioni del senatore Scarpinato, non saremmo intervenuti, ma spenderò solo poche parole, perché è giusto ricondurre la questione a verità.
Intanto i giornalisti servono perché l'informazione serve, nonostante quanto detto dal senatore Scarpinato; forse, però, le carte le deve leggere il giudice piuttosto che il cittadino, perché mi sembra che il processo non venga fatto sulle piazze, ma nei tribunali. (Applausi). Inoltre, dubito che il senatore Zanettin abbia carenze sotto il profilo della preparazione giuridica, ma ad ogni buon conto le intercettazioni pubblicate sui giornali riguardanti Zaia e Crisanti sono molto successive all'entrata in vigore della riforma Orlando e pertanto sono state pubblicate in dispregio alla legge. (Applausi).
BEVILACQUA (M5S). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 4.4 e chiedere, per suo tramite, alla maggioranza, che tanto si scalda sulla funzione garantista della presunzione di innocenza del soggetto destinatario dell'ordinanza cautelare, di giustificare il garantismo nei confronti dell'emendamento 4.4, a mia prima firma, che prevede la cancellazione delle parole: «o per estratto» relativamente alla possibilità del giornalista di riportare l'estratto dell'ordinanza cautelare. Infatti, quando al giornalista viene comunque data la possibilità di fare una sintesi del provvedimento dell'ordinanza cautelare, evidentemente la funzione garantista del cosiddetto emendamento Costa viene totalmente a decadere.
Vorrei poi ricordare alla collega Stefani, sempre per suo tramite, che l'ordinanza cautelare fa parte della pubblicità del processo, non è un atto secretato, quindi non si viola la presunzione d'innocenza nel riportare qualcosa che può essere e anzi, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, deve essere riportato all'opinione pubblica. Il punto è che forse, obbligando il giornalista a provvedere con una sintesi ad assicurare il sacrosanto diritto di informazione del cittadino, si espone il giornalista alla possibilità di essere querelato, perché la sintesi non piace al potente di turno che viene scomodato dall'ordinanza cautelare di cui si dà notizia.
Pertanto, in questo frangente cade la maschera del garantismo con cui vorreste ammantare questo provvedimento e viene fuori tutta la vostra paura dell'opinione pubblica, del fatto che vi sia un giudizio morale, che è ben diverso dal giudizio che poi seguirà il procedimento penale, per il solo fatto che una persona possa essere coinvolta in un determinato procedimento e quindi oggetto di un'ordinanza cautelare.
Ricordo che è diritto dei cittadini sapere chi li amministra. Questo provvedimento, infatti, non riguarda i cittadini comuni. È inutile che vi vogliate nascondere dietro il garantismo, perché quelle che hanno paura di finire sul giornale sono persone che, evidentemente, per le funzioni pubbliche che svolgono e per i ruoli che ricoprono, possono avere un nocumento dal fatto di essere oggetto di ordinanze cautelari. Pertanto, se riusciste a spiegare ai cittadini italiani perché una sintesi garantirebbe la presunzione d'innocenza e quello che, invece, è scritto nero su bianco su un'ordinanza cautelare non lo farebbe, fareste sicuramente un'operazione di trasparenza. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G4.1?
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G4.1 esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico agli emendamenti 4.2 e 4.3.
LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOREFICE (M5S). Signora Presidente, vorrei aggiungere qualche elemento alla discussione. Mi dispiace che il ministro Fitto non sia presente, quindi mi rivolgo, per il suo tramite, signor Presidente, alla Sottosegretaria. Vediamo di far arrivare qualche informazione e qualche notizia, anche perché alla Camera si è fatto ricorso a un espediente, utilizzando quel margine di penetrazione che ha la legge n. 234 del 2012.
Nel dettaglio, viene tirata in causa una direttiva che è stata già recepita nell'ordinamento italiano nel 2021. La Commissione europea non ha fatto nessun rilievo all'Italia: non ha inviato una lettera di richiamo, non ha fatto nessuna notazione, tantomeno ha avviato una procedura di infrazione. Noi stiamo utilizzando uno strumento, la legge di delegazione europea, in maniera forse un po' forzata e impropria. Sul merito si sono già ben espressi i colleghi. Ora aggiungo un motivo in più per bocciare questo articolo e l'uso improprio che si fa della legge di delegazione europea. Il Governo ci deve far capire e far sapere come mai viene utilizzato questo tipo di strumento in maniera impropria, quando la Commissione europea non ci ha mai fatto nessun rilievo di merito. Voi avete utilizzato un espediente per aggirare le normali prassi parlamentari. Andava fatto un disegno di legge. Voi state forzando la mano e pertanto il MoVimento 5 Stelle voterà, anche per questo motivo, contro l'articolo e voterà invece a favore degli emendamenti dei colleghi. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.2, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, e 4.3, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.1 non verrà posto ai voti.
MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei intervenire brevemente sull'ordine del giorno G4.1, solo per dire che esso è figlio di un emendamento che noi, come Partito Democratico, avevamo presentato, ma che la Commissione ha deciso di trasformare in ordine del giorno per fare in modo che possa essere un impegno di tutti. Ci teniamo particolarmente e penso che valga la pena di prendersi un minuto per definirne l'importanza. Si tratta di un ordine del giorno molto specifico sul trattamento del personale precario, che deve essere parificato al personale di ruolo. In modo particolare ci siamo concentrati sul tema del personale della scuola e riteniamo giusto far sì, nel prossimo provvedimento utile e con l'impegno di tutta la Commissione, che non ci siano più discriminazioni. Ribadisco anche in questa circostanza che tali discriminazioni non devono essere più presenti neppure per il cosiddetto bonus docenti, quella card importante per la formazione dei docenti e figlia della legge n. 107 del 2015 che, secondo quanto ci dice oggi l'Unione europea, deve essere data anche al personale non di ruolo. L'Italia è in infrazione per questo, pertanto è necessario provvedere al più presto. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, con l'emendamento 8.1 noi sostanzialmente proponiamo di applicare integralmente la direttiva (UE) 2022/431, perché intanto stiamo approvando una legge che fa riferimento all'anno precedente. Quando si dice integralmente, per quale ragione? Quella di impegnare i datori di lavoro a dare la giusta formazione e informazione e a mettere i lavoratori in condizione di conoscere i prodotti cancerogeni, perché qui si sta parlando di rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, non di qualcosa di sofisticato. Siamo di fronte a malattie molto gravi e quindi è necessario non solo applicare le norme, ma applicarle integralmente. Integralmente vuol dire mettere i lavoratori e le lavoratrici esposte all'utilizzo di prodotti di questa natura nelle condizioni di essere messi a conoscenza dei rischi. Si tratta quindi di applicare integralmente la direttiva. Non capisco per quale ragione la maggioranza respinga questo emendamento.
Lo stesso discorso vale anche per l'emendamento 8.4. Anche qui sostanzialmente siamo di fronte a un problema: è necessario far sì che le imprese rispettino le norme e che siano punite qualora non le rispettino. Io sono tendenzialmente per la prevenzione, sono per prevenire e non per reprimere. Però c'è un problema: chi non applica le norme, in particolare di carattere europeo, va comunque sanzionato. In sostanza chiediamo di applicare la norma che è prevista a livello della legge europea.
LOREFICE (M5S). Signora Presidente, intervengo per aggiungere ulteriori informazioni e per spiegare perché abbiamo presentato diversi emendamenti su questo articolo. Ribadiamo l'argomento: stiamo parlando di una norma a tutela dei lavoratori esposti a varie sostanze, per le quali vi sia la certezza che causino tumori, problemi alla riproduzione e che siano anche mutageni. Pertanto sono delle sostanze altamente tossiche, già riconosciute a livello internazionale. Con questa direttiva si cerca finalmente di dare una maggiore tutela ai lavoratori. I nostri emendamenti sono soltanto il frutto di una sessione di audizioni. Sono venuti in audizione alcuni esponenti dell'Inail. Pertanto, abbiamo fatto tesoro di quanto messo in evidenza dall'Inail e lo abbiamo tradotto in emendamenti. Pertanto, non riusciamo a capire il motivo della bocciatura da parte del relatore e del Governo. Parliamo di aumentare le tutele nei luoghi di lavoro per sostanze come il benzene e non solo.
Chiediamo al relatore e al Governo un ripensamento, perché sono materie fondamentali ed importanti. Pertanto non riusciamo a comprendere le motivazioni di questa bocciatura. (Applausi).
CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMUSSO (PD-IDP). Signora Presidente, chiedo ai firmatari di poter aggiungere la mia firma agli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6.
PRESIDENTE. I primi firmatari degli emendamenti in questione fanno cenno di accettare la sua richiesta.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «ed integrale», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.2.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.9, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, fino alle parole «prevenzione sanitaria».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.10.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 9,sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.
MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, vale forse la pena sapere che cosa stiamo votando e a che cosa si riferisce l'articolo 9, che mette in evidenza i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento di una direttiva che riguarda il rafforzamento dell'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro. Abbiamo presentato questo emendamento perché in realtà volevamo sottolineare come per un'effettiva parità salariale si debba avere la certezza che non vengano fatte discriminazioni nei confronti delle donne, perché magari si sono trovate in stato di gravidanza o in maternità o per via dei diversi congedi.
Questo emendamento aiuterebbe quindi il nostro Paese ad avanzare rispetto non solo alla giusta parità salariale, ma al riconoscimento di una stessa parità e dignità della donna in quanto tale, che diventa madre. Mi aspettavo quindi da questa maggioranza, che dice di difendere così tanto la maternità, che di fronte a questo accogliesse l'emendamento in discorso all'unanimità, perché ribadisco che mira a fare in modo che le donne che desiderano diventare madri non vedano gravare sulla loro carriera il peso di una scelta che in moltissimi casi continua a discriminarle dal punto di vista salariale e non solo.
Siccome non ho capito neppure durante la discussione in Aula per quale motivo sia stato dato parere contrario, spero che questo Parlamento e questo Governo così attenti ai diritti delle madri possano cambiare idea. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, anche noi abbiamo presentato un emendamento proprio per sottolineare la necessità di intervenire e alzare l'attenzione su una vera parità tra uomini e donne e conoscere il motivo per cui molto spesso, a parità di mansioni, le donne abbiano sempre uno stipendio inferiore agli uomini.
Abbiamo proposto quindi di introdurre elementi che sostanzialmente portassero ciò a conoscenza dei lavoratori che vengono discriminati, per poterli indirizzare, per intervenire, per chiedere che in questo caso il carico della prova spetti sempre al datore di lavoro, non tanto alla lavoratrice, per dare sanzioni, se necessario, e per costruire un rapporto e dare un ruolo agli organi di parità.
In sostanza, si va verso la bocciatura degli emendamenti precedenti e di questo, nonostante vadano solo nella direzione di portare all'attenzione di tutti noi una vera giustizia sociale, perché è insopportabile che ognuno dichiari che le donne sono sempre penalizzate nel mondo del lavoro, però poi si bocci sempre l'introduzione di elementi che non sono sanzionatori, ma che sono in grado di far emergere certe situazioni e che consentono di intervenire e poi correggere.
È davvero incomprensibile ciò, sotto questo profilo, quindi vuol dire che in sostanza - lo dico con un minimo di ruvidezza - si è sempre dalla parte del più forte, che normalmente sono le imprese e i datori di lavoro. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.0.1, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «società indipendenti».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.0.6 e 10.0.2.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.0.3, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «direttivi specifici ».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.0.7, 10.0.4 e 10.0.5.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.0.8, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «direttivi specifici».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 10.0.9.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 11.0.1, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo di pronunziarsi.
MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.
LOMBARDO (Misto-Az-RE). Signora Presidente, illustro l'emendamento 12.10, che in realtà fa parte di una discussione che già altre volte abbiamo affrontato in Aula, che è quella del fare attenzione all'applicazione della direttiva sull'ETS marittimo, in modo che possa costituire uno svantaggio competitivo per i porti euro-mediterranei: penso innanzitutto al porto di Gioia Tauro, penso al porto del Pireo, al porto di Valencia ed altri porti, soprattutto quelli che riguardano il transhipment.
Se noi non teniamo in considerazione il fatto che la normativa sulla decarbonizzazione, quindi sullo schema dell'Emission trading system, riguarda solo l'Europa e non altri Paesi terzi - penso soprattutto ai porti che si trovano nel Nord Africa - noi non faremo niente per ridurre le emissioni di CO2, ma semplicemente sposteremo le traiettorie del transhipment dai porti euro mediterranei a porti nord africani. Questo determinerà uno svantaggio competitivo, un problema occupazionale e un aumento dei costi e delle tariffe per i consumatori finali.
Dalle audizioni che abbiamo svolto è emerso in maniera evidente che le associazioni di categoria che rappresentano, per esempio, gli armatori, ma anche altre rappresentanze di interessi, ci ammoniscono rispetto a un utilizzo di questa direttiva che si estende al settore marittimo senza tenere in considerazione il fatto che almeno le risorse vengano destinate alla decarbonizzazione.
Signor Presidente, è una tematica che il mio Gruppo ha portato avanti in diverse occasioni e in altri contesti. Ci ritroviamo oggi a sapere che queste considerazioni critiche diventano anche patrimonio della maggioranza che le recepisce in alcuni ordini del giorno che sono stati presentati a nome di tutta la Commissione. Vi chiediamo però un surplus di attenzione perché, se noi consentiamo di creare un dumping da parte dei porti nordafricani rispetto ai porti euro mediterranei, non agevoliamo la transizione energetica o la tutela ambientale, ma semplicemente creiamo un danno alle nostre imprese e all'occupazione dei porti euro mediterranei che si affacciano anche nel nostro Paese.
ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 12.0.1 (testo 2). E chiedo l'attenzione soprattutto alla maggioranza.
Abbiamo discusso più volte del porto di Trieste, il primo per traffico di merci in Italia. Il porto di Trieste storicamente è dotato di una zona franca internazionale, che va sempre più assumendo carattere strategico per la crescita dello Stato. Quest'ultimo rappresenta un caso unico nell'ordinamento giuridico internazionale, soprattutto in considerazione delle vicende storico politiche che ne segnano l'istituzione e, più in generale, che interessano il territorio di Trieste.
Storicamente prima sotto l'impero austro-ungarico, fino al 1918 e, poi, sotto il Regno d'Italia, il porto ha sempre goduto di prerogative particolari dal punto di vista giuridico e organizzativo, che hanno valorizzato la sua natura di luogo volto all'esercizio del commercio internazionale in una zona geografica strategica quale quella del nord-est italiano.
Ai sensi del Trattato di pace di Parigi del 1947, in particolare dell'allegato 8 al Trattato, nonché del Memorandum di Londra del 1954 e dei decreti attuativi del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste del 1955, il porto franco di Trieste è stato mantenuto e ne è stato confermato il regime extradoganale. Con il decreto n. 368 del 2017, recante l'organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresivi della zona del porto franco di Trieste, adottato dal Ministro delle infrastrutture del Governo Gentiloni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si è finalmente colmata una lacuna che prevedeva l'attuazione di una normativa esistente già dal Dopoguerra, definendo il funzionamento della gestione amministrativa dei punti franchi del porto di Trieste per fornire la possibilità concreta di coordinare i processi necessari.
Questo provvedimento fa parte di un disegno di legge che ho depositato e quindi me ne arrogo, da parte del Partito Democratico, la primogenitura e certamente il provvedimento non è attribuibile al Governo Meloni, come asserito alla Camera da alcuni rappresentanti. In un momento storico come questo, con le crisi e le guerre, le aziende a livello globale alzeranno le scorte. Nel porto franco si può stoccare senza quei limiti temporali che invece ci sono nelle zone franche comunitarie, ma le aziende cercheranno anche localizzazioni industriali con agevolazioni in Europa. Dunque, il porto franco rappresenta anche un elemento di stabilizzazione dei traffici commerciali in caso di situazioni critiche come quella nel mar Rosso. Si tratta di un emendamento che voi non avete sostenuto - parlo alla maggioranza - e che non dovrebbe avere colore politico. Se lo avete sostenuto alla Camera, non si capisce questa incoerenza, forse soltanto per alzare una bandierina. Il provvedimento è stato approvato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; è stato discusso nella Commissione per le politiche europee nella scorsa legislatura con autorevolissime audizioni e al suo interno è stato predisposto un impegno da parte del Governo di farsi portavoce in Europa di queste problematiche. Il commissario Gentiloni ha chiesto al Governo italiano di dichiararsi in questo senso. Dunque, nihil obstat, con la benedizione del Governo Meloni, affinché venga approvata finalmente la soluzione attesa da tutti, promossa per primo dal Partito Democratico.
Il porto è per Trieste e per tutta l'area un polmone per l'economia, vista la crisi di aziende importanti per le quali ancora non sono state trovate delle soluzioni. Oltre a fare proclami su Trieste, la città più italiana d'Italia, dateci risposte concrete; questa è quella più importante e speriamo si realizzi con il voto positivo della maggioranza. (Applausi).
PAITA (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo sollecitata dalle riflessioni che faceva il collega Lombardo sull'emendamento che ha meritoriamente proposto in questa discussione, e voglio dargliene atto. È un emendamento che cerca di correggere il tema della direttiva ETS che tanti danni potrebbe produrre ai porti italiani e, in particolar modo, al porto di Gioia Tauro. Non serve che io vi ricordi che quella del porto di Gioia Tauro è una vicenda complessa, che ha avuto un'evoluzione positiva, ma che poteva anche non riprendersi dalla situazione gravissima nella quale era precipitato. Per quella terra, avere una portualità che funziona e dei traffici che rispondono è un elemento di garanzia anche in una situazione di grave crisi occupazionale.
Questa direttiva di fatto penalizza la portualità italiana e ha dei meccanismi del tutto assurdi sotto il profilo della logica. So che magari non vi interessa, ma ci sarebbe anche un Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in questo Paese (Applausi), al quale passa sulla testa tutto: il treno per Sanremo, la direttiva della quale stiamo parlando, il fatto che vengano cancellate le opere nel PNRR per l'alta velocità. Mi sarei aspettata da chi dice che l'Europa non deve avere un atteggiamento ideologico un minimo di lavoro che riguardasse anche gli interessi di questo Paese.
Questo emendamento non corregge quella stortura e non compensa il fatto che non abbiamo un Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in questo Paese, perché non può farlo. L'emendamento, tuttavia, prova a correggere alcuni di questi elementi e per questo lo votiamo senza se e senza ma. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G12.1, G12.2 e G12.3, quest'ultimo con la seguente riformulazione dell'impegno: «a promuovere, nell'ambito della decarbonizzazione del trasporto marittimo mediante la destinazione di una parte dei proventi generati dal medesimo trasporto, misure di sostegno al miglioramento dell'efficienza energetica, dei sistemi di propulsione e generazione delle navi, anche finalizzati all'utilizzo di combustibili alternativi sostenibili, attraverso l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, compatibilmente con le finalità indicate dall'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE e successive modifiche e integrazioni.».
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G12.1 e G12.2 non verranno posti ai voti.
SIRONI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIRONI (M5S). Signora Presidente, l'ordine del giorno G12.1 della Commissione è frutto della sintesi degli emendamenti 12.6 e 12.7, del Movimento 5 Stelle, trasformati e fatti propri dalla Commissione nella formula dell'ordine del giorno.
Io vorrei sottolineare l'importanza di questo intervento, in quanto prevede un'applicazione normativa modificativa e la presa in considerazione della valutazione dell'impronta di carbonio, dell'impronta idrica e dell'impronta ecologica, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, alle tecniche costruttive, ai materiali di costruzione. Questo è un elemento molto importante che in futuro ci potrà aiutare a calcolare, a dare un controvalore economico all'impatto ambientale di un intervento. Faciliterà questo compito, perché diversamente conosciamo il valore economico dell'intervento, ma non il valore economico e il contraltare dell'impatto economico e dell'impatto ambientale. Il testo va proprio in questa direzione e secondo me è una buona predisposizione alla legislazione. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Damiani, accoglie la riformulazione proposta all'ordine del giorno G12.3?
DAMIANI (FI-BP-PPE). Sì, signora Presidente.
PRESIDENTE.Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.3 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.4, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.10, presentato dal senatore Lombardo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.8 (testo 2), presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 12.0.1 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo per chiedere alla collega Rojc di poter sottoscrivere l'emendamento 12.0.1 (testo 2), che avrà il nostro voto convinto. Non ripeto le cose che la senatrice ha già anticipato. Voglio solo dare atto di alcuni elementi, ossia di ciò che il ministro Delrio ha fatto quando aveva l'onore e l'onere di guidare il Ministero delle infrastrutture su questo tema, e del lavoro della collega Rojc, che ha presentato più volte disegni di legge ed emendamenti su questo tema, così come in altre occasioni ha fatto anche il mio Gruppo. Devo dire che del porto franco di Trieste e dell'allegato VIII ne parlavo nel 2011, consigliere comunale a Trieste, allora inascoltato da tutti. (Applausi).
SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, anch'io chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella del senatore Patton all'emendamento 12.0.1 (testo 2).
PRESIDENTE.Immagino che la senatrice Rojc accolga le richieste di sottoscrizione.
ROJC (PD-IDP). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 13,sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, vorrei chiedere un po' di attenzione sul tema affrontato dall'emendamento 13.0.1, a mia prima firma, ma sottoscritto da tutte le forze di opposizione, in cui riproponiamo la questione del salario minimo. Tra l'altro, se questa discussione fosse stata fatta in tempo, avremmo discusso prima rispetto a quanto è avvenuto alla Camera a proposito dell'introduzione del salario minimo. E ci saremmo accorti che, ad esempio, in Europa gli unici a non avere un salario minimo legale sono la Svezia, la Finlandia, la Danimarca, l'Austria e l'Italia. I quattro Paesi che ho citato prima hanno però salari e condizioni economiche salariali doppi, se non tripli, rispetto ai nostri. Quindi, siamo l'unico Paese a non avere un salario minimo legale e neanche lo strumento di riadeguamento dei salari di fronte all'inflazione.
Se avessimo fatto o facessimo una discussione con riferimento sostanzialmente a quanto avviene in Europa, avremmo discusso e trovato forse anche una sintesi sul fatto di introdurre un salario minimo legale fissato a 9 euro lordi. In questo modo avremmo dato un impulso all'aumento della massa salariale dei lavoratori e delle lavoratrici. Questo dato continuate a far finta che non sia un problema che esiste, in una situazione nella quale la nostra economia è costretta a misurarsi con altre economie. Però, guarda caso, una Nazione come la Spagna non solo ha introdotto il salario minimo, ma nel giro di un anno ha aumentato due volte l'adeguamento del salario minimo; la stessa cosa ha fatto la Germania. Sono sostanzialmente Nazioni rispetto alle quali noi non solo siamo competitor, ma che consideriamo anche pari a noi. In sostanza, vorrei sottolineare la necessità di stabilire che non bastano i contratti nazionali di lavoro, e, se si vuole affrontare e quindi anche rispondere alle indicazioni delle normative europee, bisogna introdurre quel meccanismo che è stato proposto e che voi avete bocciato alla Camera, e cioè una soglia sostanzialmente minima.
Perché questo? Avendo noi uno spezzettamento frammentato delle imprese, molto spesso si fa sostanzialmente la competizione sui bassi salari e sul peggiorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. Noi invece dobbiamo spingere le imprese a investire sulla tecnologia e a fare competizione sulla qualità elevata e non sui salari dei lavoratori e delle lavoratrici, anche perché purtroppo abbiamo tanti lavoratori poveri. Se uno ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese - come si usa dire - dal punto di vista dei consumi certamente non può dare un impulso o un contributo. Come ho già avuto modo di dire a suo tempo, un'idea degli anni Trenta era quella di produrre sì le macchine, ma di tenere anche conto di coloro ai quali sarebbero state vendute, quindi porsi il problema che i propri dipendenti avrebbero dovuto essere in grado di far fronte a ciò. Questo è il dato. Forse bisognerebbe discutere meno ideologicamente e più concretamente. In tale caso secondo me avremmo trovato una soluzione corretta per rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici di questo Paese. (Applausi).
LOMBARDO (Misto-Az-RE). Vede, Presidente, quando all'inizio, intervenendo sull'ordine dei lavori, dicevo che argomenti come questi meriterebbero particolare attenzione, nonostante l'orario, non era perché ritenevo che i parlamentari non dovessero lavorare come gli altri, ma perché credo che questa discussione avrebbe meritato uno spazio ben più ampio di quello di un fine seduta, con la velocità che si chiede ai nostri interventi.
La questione che oggi poniamo, Presidente, riguarda più di 3 milioni e mezzo di italiani. È vero che la direttiva europea non impone l'obbligo di scegliere tra la legge e la contrattazione, ma ci chiede di dare dignità a chi oggi, pur avendo un contratto di lavoro, non riesce ad arrivare non dico a fine mese, ma neanche a metà mese. Sto parlando di persone che guadagnano meno di 9 euro lordi l'ora e, guardate, non sto parlando solo di quelli che possono essere immaginati come i lavoratori poveri per eccellenza (penso per esempio ai rider o ai lavoratori delle piattaforme digitali); sto parlando anche dei medici specializzandi, per esempio, che vengono pagati meno di 5 euro l'ora per prendersi cura dei nostri pazienti, dei nostri parenti, dei nostri familiari. (Applausi).
Sto parlando di una serie di lavoratori italiani che purtroppo non vedono rinnovati i loro contratti. E chi dice questo non sono soltanto le opposizioni, che vi chiedono di approvare una norma che imponga una soglia minima, e lo dice in modo molto semplice: sotto i 9 euro lordi l'ora non si chiama lavoro, ma si chiama sfruttamento. (Applausi). È semplice. Ma ve lo dice anche Banca d'Italia; ve lo dicono esponenti che vi ricordano, da parte delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali, come ci siano due problemi. E i due problemi sono i mancati rinnovi dei contratti collettivi nazionali e il fatto che l'aumento dell'inflazione non è compensato. (Commenti).
Mi dispiace se ora chiede tempo. Sì, sono le ore 20, ma questo tema, visto che lo avete detto voi, riguarda tutti e ne parliamo finché abbiamo il tempo di parlarne, proprio perché la discussione meritava di non essere trattata all'ultimo momento.
Signor Presidente, facciamo, purtroppo, la seguente scommessa. Quando la Commissione europea valuterà che esistono in Italia più di tre milioni e mezzo di italiani che, pur avendo un contratto, non riescono a vivere una vita dignitosa e si trovano esattamente nella categoria dei lavoratori poveri che la direttiva cerca di contrastare; quando verrà avviata una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, non ci dite che c'era un disegno di legge più complessivo che era appena stato incardinato alla Camera.
Dite, invece, che vi siete presi la responsabilità, dicendo no al nostro emendamento, non di dare uno schiaffo alle opposizioni, ma di dare uno schiaffo a oltre tre milioni e mezzo di italiani che lavorano e che, nonostante un contratto, lo hanno in condizioni precarie, in condizioni poco dignitose, senza che il Parlamento e questa maggioranza abbiano dato loro le giuste tutele previste dalla normativa.
Signor Presidente, proviamo ad assumerci la responsabilità di questo voto. Ripeto, infatti, che dire no a questa proposta, che le opposizioni ragionevolmente avevano presentato in maniera unitaria, significa oggi dire no alla realtà di salari bassi e poco dignitosi in Italia. (Applausi).
CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, tutti abbiamo seguito in questo periodo una notizia apparentemente positiva per il nostro Paese, che è quella dell'occupazione che continua a crescere. Con meno attenzione, però, abbiamo guardato a che cosa voglia dire, in termini di redditi e di autosufficienza delle persone, un aumento di una occupazione che è sempre più povera.
Anche nella grande attenzione che abbiamo dedicato tutti ai problemi dell'agricoltura in questo periodo, un soggetto è completamente scomparso: quei braccianti che lavorano nei campi a due o tre euro all'ora, spesso nemmeno in regola con i contratti. Noi abbiamo un serissimo problema salariale in questo Paese; problema che peraltro, nonostante i tentativi di impedirne la discussione esercitati alla Camera, diventa ancor più rilevante, perché stanno scadendo molti dei contratti nazionali di lavoro che erano stati rinnovati negli anni scorsi e che si aggiungono a quei contratti che, invece, sono anni e anni che non si rinnovano.
Non noto un particolare protagonismo del Governo al fine di favorire il rinnovo di quei contratti nazionali di lavoro. Torno, dunque - come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto - a proporre il tema del perché non utilizzare positivamente una direttiva europea, che non ci impone delle scelte, ma ci dice che non si possono mettere in alternativa il salario minimo e la contrattazione collettiva: perché non lo sono e non lo sono nei Paesi in cui sta aumentando la contrattazione collettiva e dove aumenta anche il salario minimo. (Applausi).
Tali strumenti non sono in contraddizione, perché non si può, da un lato, dire che ci sono solo delle minoranze di contratti pirata che man mano si manifestano e poi, a qualunque tavolo che convoca il Governo, invitare qualunque organizzazione, senza nessuna rappresentanza, dando valore a contratti che giocano al ribasso gli uni sugli altri. Avere optato per la strada che è stata scelta con questo testo impedisce sia di rafforzare la contrattazione sia di introdurre il salario minimo.
Già poco fa abbiamo visto come vi sia una qualche disattenzione al lavoro delle donne ed alla condizione delle donne. Io capisco che spesso, per questo Governo, le donne esistono solo quando hanno fatto almeno due o tre figli, altrimenti sono soggetti che non hanno alcuna rilevanza. Guardate che, quando negate il salario minimo, lo state negando in particolare alle lavoratrici, che sono la maggior parte di quelle più povere, che hanno meno accesso a retribuzioni positive e che invece, se avessero il salario minimo, avrebbero una condizione che permetterebbe loro autonomia, autosufficienza e anche libertà dalla violenza che spesso caratterizza le situazioni di povertà e precarietà.
Allo stesso modo, negare il salario minimo è negare un'informazione minima necessaria ai lavoratori e alle lavoratrici. Spesso, quando diamo per scontato che basti dire "contratto nazionale di lavoro", in realtà parliamo sempre più frequentemente a persone che non si ritrovano più nei tradizionali settori, perché non lo sono, e non hanno più quella provenienza, ma magari lavorano in un luogo in cui la controparte non c'è e non è identificata. Quindi, il salario minimo è il modo per dire loro - tutti e tutte lo sappiano - che, sotto una certa retribuzione, hanno diritto di protestare e di rivendicare i loro diritti.
Conoscere qual è la propria retribuzione minima credo sia un diritto fondamentale ed anche la possibilità per quelle persone di esercitarlo concretamente.
Non si capisce davvero questa volontà, allora, né perché non si colga la necessità di aumentare i salari in questo Paese. Questa è una scelta che peraltro favorisce la crisi e la difficoltà.
In questi giorni, stanno uscendo dati rispetto al livello della produttività del lavoro, anche riguardanti l'Italia rispetto ad altri Paesi. Spesso si è pensato di poter fare uno scambio tra basse retribuzioni e intensità di lavoro, perché avrebbe aumentato la produttività. Se guardate quei dati, dicono esattamente che l'aumento di produttività è dato dall'innovazione, non dall'intensità dei ritmi di lavoro né dalle basse retribuzioni. Scegliendo quindi di non utilizzare il salario minimo e di non lavorare per aumentare i salari, stiamo costringendo l'intero sistema Paese alla progressiva riduzione della sua capacità di competere.
Vi vedo un po' nervosi, colleghi, ma, per usare le parole della presidente Ronzulli, vorrei dirvi che il terzo turno non è ancora montato: ci sono lavoratori che cominceranno a lavorare alle ore 22. (Applausi).
ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, visto che l'argomento giustamente è stato messo in evidenza ed è interessante, anche noi vorremmo intervenire per replicare alle proposte in esame.
Dato che il tema del salario minimo è stato oggetto di dibattito anche alla Camera e si è susseguita una serie di questioni e polemiche, preferiremmo continuare questa discussione domani mattina alle ore 10 e chiediamo quindi cortesemente di rinviarla.
PRESIDENTE. Chiedo ai Capigruppo se ci sono osservazioni o pareri contrari in merito a questa proposta.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, condivido la richiesta avanzata ora dal presidente Romeo, ma faccio notare che le parole dette un'oretta fa dal senatore Lombardo, che chiedeva di rinviare tutta la discussione a domani per darle senso e organicità, evidentemente avevano qualche fondamento. (Applausi).
Se a quella proposta saggia si risponde in maniera davvero ridicola da parte della Presidenza, nel senso che bisogna andare avanti e lavorare un'altra ora, perché noi qua lavoriamo, e si applaude a questo come se ci fosse invece una parte dell'Assemblea che non ha voglia di lavorare, francamente la discussione poi diventa ridicola.
Condivido e condividiamo allora quanto detto dal senatore Romeo: che sia però un monito per il futuro per essere meno populisti, per così dire. (Applausi).
PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.
Risultato di votazione (ore 20,14)
PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di due senatori Segretari:
| Senatori presenti | 174 |
| Senatori votanti | 174 |
Hanno ottenuto voti le senatrici:
| Murelli | 92 |
| Sbrollini | 48 |
| Dispersi | 1 |
| Schede bianche | 28 |
| Schede nulle | 5 |
Proclamo elette Segretarie le senatrici Elena Murelli e Daniela Sbrollini, alle quali rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. (Applausi. Congratulazioni).
Comunico il risultato della votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.
| Senatori presenti | 174 |
| Senatori votanti | 174 |
Per l'elezione di quattro componenti effettivi hanno ottenuto voti i senatori:
| Malan | 98 |
| Borghesi | 95 |
| Damiani | 94 |
| Irto | 65 |
Per l'elezione di quattro componenti supplenti hanno ottenuto voti i senatori:
| Bergesio | 95 |
| Lotito | 92 |
| Borghese | 92 |
| Aurora Floridia | 36 |
| Dispersi | 8 |
| Schede bianche | 8 |
| Schede nulle | 2 |
Proclamo pertanto eletti membri effettivi i senatori Malan, Borghesi, Damiani e Irto; membri supplenti i senatori Bergesio, Lotito, Borghese e Aurora Floridia. Anche a questi colleghi vanno i nostri auguri di buon lavoro (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 14 febbraio 2024
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 20,17).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (808)
EMENDAMENTI
________________
N.B. Per gli emendamenti già esaminati si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, sedute nn. 155 e 156.
5.0.114
Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Malpezzi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)
1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 1025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»
5.0.115
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis, Malpezzi, Pirro (*), Scalfarotto (*)
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S)
1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma1.
3. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
5.0.116
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis, Malpezzi, Pirro (*), Scalfarotto (*)
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Nuove residenze R.E.M.S)
1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
5.0.117
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini, Malpezzi, Scalfarotto (*)
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)
1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
5.0.118
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Malpezzi, Scalfarotto (*)
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)
1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLI DA 6 A 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 6.
Approvato
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)
1. La lettera c) dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.
Art. 7.
Approvato
(Modifica al codice dell'ordinamento militare)
1. All'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ».
Art. 8.
Approvato
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri di cui all'articolo 5, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 ed euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 9.
Approvato
(Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
EMENDAMENTO
9.100
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 (969)
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO A
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 1.
Approvato
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3, 15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE).
2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.
3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.
5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE).
6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).
7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.
ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 2.
Approvato
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Capo II
DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE
Art. 3.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando la possibilità di applicazione della direttiva medesima ai comuni e alle province secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;
b) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
c) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;
d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva;
e) in relazione all'istituzione del gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica;
f) prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;
g) prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura;
h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento provvede altresì all'aggiornamento degli strumenti adottati;
i) introdurre nella legislazione vigente, anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità;
l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;
n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
o) assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 16 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
p) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
3.1
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province;»
3.2
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) inserire tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;»
3.3
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: «h) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;»
3.4
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: «h) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;»
3.5
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;».
3.6
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;»
G3.1
La Commissione
Accolto
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» (1342-A) reca «Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)»;
in sede di esame presso la Camera dei deputati, il 24 ottobre 2023 la I Commissione (Affari costituzionali) dava parere favorevole all'emendamento 3.14 che interveniva sul citato sull'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge, stabilendo l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; il 23 novembre 2023 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera approvava il medesimo emendamento 3.14; il 14 dicembre, la V Commissione (Bilancio) della Camera, esprimendo il parere sugli emendamenti osservava tra l'altro che «l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 (...) ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e stabiliva come condizione per il proprio parere favorevole che «All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "prevedendo comunque l'obbligo" con le seguenti: anche considerando la possibilità»;
il tema della cybersicurezza è fondamentale anche nell'ottica della crescita della digitalizzazione nel nostro Paese, testimoniata dalla crescita nell'ultimo quinquennio degli indici DESI (Digital Economy and Society Index) della Commissione europea e DMI (Digital Maturity Indexes) dell'Osservatorio Agenda Digitale. Infatti, alla crescente digitalizzazione consegue una sempre maggiore penetrabilità agli attacchi esterni che risulta per il 2022 nettamente superiore alla media mondiale;
la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 redatta dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) indica la necessità di una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi su base annua pari all'1,2 per cento per raggiungere il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, oltre che l'ulteriore innalzamento dei livelli di cybersicurezza nei sistemi informativi nazionali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di reperire, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, le risorse occorrenti per garantire, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, che il livello di cybersicurezza previsto dalla direttiva «NIS 2» sia garantito anche a tutti i comuni ed alle province del nostro Paese.
ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 4.
Approvato
(Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)
1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei princìpi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
4.2
Scarpinato, Bevilacqua, Lorefice, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Pirro, Patuanelli
Id. em. 4.1
Sopprimere l'articolo.
4.3
Sensi, Bazoli, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Mirabelli, Rossomando, Verini
Id. em. 4.1
Sopprimere l'articolo.
4.4
Bevilacqua, Lorefice, Barbara Floridia, Patuanelli
Respinto
Al comma 3 sopprimere le parole: «o per estratto».
G4.1
La Commissione
Accolto
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 969, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023,
premesso che:
al fine di garantire il corretto ed integrale recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, sarebbe opportuno provvedere ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle norme in materia di istruzione, così da:
a) garantire che, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle sentenze della Corte di Cassazione n. 31149 e n. 31150 del 2019, ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, sia riconosciuto a domanda come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero esclusivamente a domanda, nonché che il servizio di insegnamento effettivamente prestato sia valutato ai fini del riconoscimento del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024;
b) introdurre disposizioni tese a garantire che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia riconosciuta ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al termine delle attività didattiche, annualmente a decorrere dall'anno 2023,
impegna il Governo:
a provvedere, nel primo provvedimento utile, a dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 4.0.1.
ARTICOLI DA 5 A 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 5.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2557, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;
c) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2557, una o più autorità competenti, con riferimento ai settori di cui all'allegato alla medesima direttiva; in caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, istituire o designare presso quest'ultima un punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557;
d) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le attività di sostegno di cui all'articolo 10 della citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti di cui alla lettera c) del presente comma, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva (UE) 2022/2557, di promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonché di coordinare l'attività delle autorità competenti di cui alla citata lettera c);
e) avvalersi della facoltà, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2557, di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco contenuto nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva;
f) prevedere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, le soglie ivi previste possano essere presentate come tali o in forma aggregata;
g) prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali;
h) introdurre, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare, la diffida ad adempiere;
i) prevedere che le autorità di cui alla lettera c) possano irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557;
l) prevedere la facoltà, anche per le autorità di cui alla lettera c), nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del presente articolo;
m) assicurare, in attuazione degli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 19 e 21 della direttiva (UE) 2022/2557, il coordinamento tra le disposizioni adottate per il recepimento della medesima direttiva, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo;
n) curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;
o) nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti attribuzioni dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere c) e d) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Restano ferme le attribuzioni degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124;
p) favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa dell'Unione europea.
Art. 6.
Approvato
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali;
b) garantire alle aziende di produzione, nel rispetto del termine di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento dello stato tecnologico delle medesime imprese;
c) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei farmaci, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
d) prevedere che, su autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i fabbricanti possano includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, in conformità alle disposizioni del titolo V della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001;
e) prevedere che il soggetto giuridico responsabile della costituzione e della gestione dell'archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano, con apposita convenzione, si avvalga della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione dello stesso e verifichi la conformità delle medesime informazioni alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, nonché prevedere le modalità di controllo da parte del Ministero della salute e dell'AIFA sul funzionamento dell'archivio al fine delle indagini sui potenziali casi di falsificazione, sul rimborso dei medicinali nonché sulla farmacovigilanza e sulla farmacoepidemiologia. Con la convenzione sono definite le modalità di realizzazione e di gestione del sistema di archivi nonché i relativi costi a carico dei fabbricanti dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), della citata direttiva 2001/83/CE. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
f) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 e il riordino del sistema vigente;
g) prevedere che gli oneri per la realizzazione e la gestione dell'archivio siano interamente a carico del soggetto giuridico costituito ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2016/161.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste nonché all'applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;
b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;
c) garantire la coerenza della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali;
d) individuare una o più autorità, dotate di indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le attività di vigilanza nonché le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compresi lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali dell'elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima direttiva; nel caso di individuazione di più autorità, identificare l'autorità competente come punto unico di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri;
e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, in particolare adottata dall'autorità o dalle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;
f) apportare alla disciplina vigente le modifiche opportune per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per provvedere al coordinamento tra tali modifiche e le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della citata lettera d), nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti da tali disposizioni;
g) prevedere per le sanzioni amministrative di cui alla lettera f) i seguenti limiti edittali:
1) per le persone fisiche, da euro 5.000 a euro 5 milioni;
2) per le persone giuridiche, da euro 30.000 a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando il fatturato è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 5 milioni;
h) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva medesima, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma;
l) in conseguenza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi delle lettere da a) a i) del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
7.1
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso: 1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei princìpi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;
2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;
3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore;».
7.2
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso: 1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;
2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;
3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;».
ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 8.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo, del 3 febbraio 2021, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva, sentita anche la comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio;
b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.
EMENDAMENTI
8.1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo la parola: «corretta», inserire le seguenti: «ed integrale»;
2) alla lettera b), dopo la parola: «corretta», inserire le seguenti: «ed integrale».
8.2
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «corretta», inserire le seguenti: «ed integrale».
8.3
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «direttiva (UE) 2022/431,» inserire le seguenti: «tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,».
8.4
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e monitoraggio», aggiungere le seguenti: «cui ricollegarvi, in caso di inottemperanza, sanzioni particolarmente efficaci e dissuasive a carico del datore di lavoro.»
8.5
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) procedere alla nuova costituzione e nomina del Comitato consultivo di cui all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, formato da esperti nominati dal Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle provincie autonome, al fine dell'aggiornamento degli allegati previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'allegato 38 (valori limite di esposizione professionale per agenti chimici), allegato 39 (valori limite biologici per agenti chimici), l'allegato 43 (valori limite di esposizione professionale per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici) e della predisposizione di un nuovo allegato relativo ai valori limite biologici per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici.».
8.6
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) procedere all'istituzione di un Comitato tecnico sanitario costituito da specialisti sanitari esperti della salute riproduttiva, per entrambi i generi, che possano definire protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e quali siano gli eventi avversi per la salute riproduttiva. Il Comitato deve inoltre, fornire indicazioni sulle indagini strumentali e diagnostiche che si ritiene di dover incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore;
b-ter) prevedere le modalità e i tempi di adozione dei protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e gli eventi avversi per la salute riproduttiva di cui si deve effettuare la registrazione.».
8.7
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) aggiornare la sorveglianza e la prevenzione sanitaria soprattutto per quel che concerne la fissazione ed il rispetto dei limiti di esposizione professionale nuovi o rivisti per tre importanti sostanze, quali l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene, e per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori all'amianto per proteggerli dai rischi di cancro, in conformità al Piano europeo per la lotta contro il cancro.».
8.8
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) indicare i valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall'esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. In particolare definire i limiti del monitoraggio biologico per il benzene e l'acrilonitrile.».
8.9
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) ad adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria al Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.».
8.10
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria alla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili prevista nel Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.».
ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 9.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;
b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e applicative;
c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.
EMENDAMENTI
9.1
Sensi, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Lombardo
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) introdurre disposizioni volte a garantire l'applicazione del divieto di discriminazione, di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE avendo particolare riguardo ai casi in cui la discriminazione riguardi trattamenti meno favorevoli per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio nonché trattamenti meno favorevoli ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, fondati sul sesso, anche in relazione al congedo di paternità, al congedo parentale o al congedo per i prestatori di assistenza;».
9.2
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di destinatari», inserire le seguenti: «, indipendentemente dal numero dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda,».
9.3
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) introdurre disposizioni tese a garantire un migliore accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione salariale.»
ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 10.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;
b) introdurre nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2022/2380;
c) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018.
EMENDAMENTI
10.1
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2380 e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione delle medesime con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e alla riduzione dell'estrazione di materie prime e delle emissioni di CO2 generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatteria, promuovendo in tal modo l'economia circolare.».
10.2
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) adeguare la disciplina nazionale in materia di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851.».
10.0.1
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;
b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.»
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).
10.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;
b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.»
Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
10.0.2
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;
b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.»
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).
10.0.3
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:
a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;
b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;
c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.»
Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
10.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:
a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;
b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;
c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.»
Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
10.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;
b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:
1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;
2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;
c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;
d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;
e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-ter, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito web, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito web dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;
f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.»
Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
10.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese;
b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;
c) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;
d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.»
Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
10.0.8
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile appl icare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;
b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;
c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:
1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;
2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO2 e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;
d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.»
Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).
10.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;
b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le vigenti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;
c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;
d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.»
Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).
ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 11.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali a:
1) prevedere la deroga per i materiali di pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
2) prevedere la deroga per i materiali di base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
3) prevedere la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
4) prevedere la deroga per i materiali CAC (conformità agricola comunitaria), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e alle azioni da intraprendere contro di essi;
b) adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
c) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;
d) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTO
11.0.1
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Delega al Governo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) istituire un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Prevedere modalità affinché gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevano crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possano vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. È facoltà del regolatore includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 12.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;
b) istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione « ETS II », in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;
c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union emissions trading system - EU ETS), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
d) rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;
e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
f) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;
g) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
12.1
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio»;
12.2
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) assicurare che le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/ 98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;».
12.3
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/959 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;».
12.4
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;»
12.5
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) assicurare che i proventi delle aste conseguenti all'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale nel sistema EU ETS siano destinati prioritariamente all'attuazione di misure finalizzate al sostegno finanziario per le famiglie a basso e medio reddito nei medesimi settori;».
12.10
Respinto
Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le parole: «, in particolare dei porti di transhipment nazionali, con volumi superiori a 500.000 teu/anno e una quota di trasbordo sul totale superiore al 70 per cento, per finanziare interventi riconducibili alle infrastrutture per la transizione energetica e per la fornitura di carburanti alternativi».
12.8 (testo 2)
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;».
G12.1
La Commissione
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 969 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023";
premesso che
l'articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (carbon footprint) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di carbon management nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché a introdurre il calcolo dell'impronta d'acqua (water footprint) e l'impronta ecologica (ecological footprint), anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA nell'Annesso Metodologico Ispra Rapporti 288/2018 (ISBN 978-88-448-0902-7).
G12.2
La Commissione
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 969 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023";
premesso che
l'articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione;
considerata l'applicazione, dal 2024, del Sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) anche al settore marittimo, che comporterà l'esigenza per gli operatori di acquistare quote per le emissioni rilasciate dalle loro navi nelle rotte intra-Unione europea e da e verso Paesi terzi;
preso atto che risultano interessa circa 100 compagnie di navigazione marittima, per un numero di imbarcazioni di circa 600;
in considerazione dell'esigenza di sostenere l'industria europea nel settore marittimo della costruzione di navi efficienti e intelligenti e della trasformazione e refitting navale;
assicurato che una parte dei proventi nazionali generati dall'estensione del sistema ETS al trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, è destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo,
impegna il Governo:
a valutare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, l'inserimento di interventi volti a sostenere il rinnovo delle flotte, il miglioramento dell'efficienza energetica, aerodinamica ovvero dei sistemi di propulsione delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili.
G12.3
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 969, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023,
premesso che:
l'articolo 12 del presente provvedimento reca "Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra";
tra le principali modifiche operate alla direttiva 2003/87/CE dalla direttiva n. 2023/959 vi è l'inclusione nell'EU ETS del trasporto marittimo. Nello specifico, sono inserite, nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ("Categorie di attività cui si applica la presente direttiva"), le attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757, vale a dire alle "navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali effettuate dall'ultimo porto di scalo di tali navi verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro" (art. 2, par. 1, Reg. 2015/757). Sono inoltre introdotti gli articoli da 3-octies bis e 3-octies, che recano disposizioni per l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo, per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo, nonché per la verifica e l'accreditamento delle emissioni generate dal trasporto medesimo;
attraverso tale recepimento si estendono gli obblighi di compliance emissivi al comparto marittimo, pertanto, ai soggetti compresi nell'ETS I si aggiungono oltre 100 compagnie di navigazione, con circa 600 imbarcazioni;
considerato che:
l'articolo 12, comma 1, lettera f) assicura che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-octies bis, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;
l'interesse strategico a tutelare e promuovere la sovranità industriale europea nel settore della costruzione di navi efficienti e intelligenti e della trasformazione navale,
impegna il Governo:
nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, a promuovere, nell'ambito della decarbonizzazione del trasporto marittimo mediante la destinazione di una parte dei proventi generati dal medesimo trasporto, misure di sostegno al rinnovo delle flotte, al miglioramento dell'efficienza energetica, dei sistemi di propulsione e generazione delle navi anche finalizzati all'utilizzo di combustibili alternativi sostenibili, attraverso l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative.
G12.3 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 969, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023,
premesso che:
l'articolo 12 del presente provvedimento reca "Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra";
tra le principali modifiche operate alla direttiva 2003/87/CE dalla direttiva n. 2023/959 vi è l'inclusione nell'EU ETS del trasporto marittimo. Nello specifico, sono inserite, nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ("Categorie di attività cui si applica la presente direttiva"), le attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757, vale a dire alle "navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali effettuate dall'ultimo porto di scalo di tali navi verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro" (art. 2, par. 1, Reg. 2015/757). Sono inoltre introdotti gli articoli da 3-octies bis e 3-octies, che recano disposizioni per l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo, per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo, nonché per la verifica e l'accreditamento delle emissioni generate dal trasporto medesimo;
attraverso tale recepimento si estendono gli obblighi di compliance emissivi al comparto marittimo, pertanto, ai soggetti compresi nell'ETS I si aggiungono oltre 100 compagnie di navigazione, con circa 600 imbarcazioni;
considerato che:
l'articolo 12, comma 1, lettera f) assicura che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-octies bis, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;
l'interesse strategico a tutelare e promuovere la sovranità industriale europea nel settore della costruzione di navi efficienti e intelligenti e della trasformazione navale,
impegna il Governo:
a promuovere, nell'ambito della decarbonizzazione del trasporto marittimo mediante la destinazione di una parte dei proventi generati dal medesimo trasporto, misure di sostegno al miglioramento dell'efficienza energetica, dei sistemi di propulsione e generazione delle navi anche finalizzati all'utilizzo di combustibili alternativi sostenibili, attraverso l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, compatibilmente con le finalità indicate all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE e s.m.i..
12.0.1 (testo 2)
Rojc, Spagnolli (*), Patton (*)
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Delega al Governo per il completo recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)
1. Nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di garantire il completo recepimento del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, osservando il seguente principio e criterio direttivo specifico, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: introdurre nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposizioni che regolino le operazioni connesse con il traffico internazionale di beni nel senso di individuare quale operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste, le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a), garantendo che tali disposizioni entrino in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 3.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale ed europea in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 969 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 808:
sull'emendamento 5.0.116, la senatrice Murelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 7, la senatrice Bongiorno avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, la senatrice Pirro avrebbe voluto esprimere voto contrario.
Disegno di legge n. 969:
sull'emendamento 10.1, la senatrice Bilotti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Maffoni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Zedda.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Testor, per attività della 5ª Commissione permanente; Garavaglia, per attività della 6ª Commissione permanente; Zaffini, per attività dell'8ª Commissione permanente.
Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione
Con lettera pervenuta l'8 febbraio 2024, il senatore De Rosa ha comunicato l'intenzione di dimettersi dal Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Senatori Romeo Massimiliano, Paganella Andrea, Marti Roberto, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Minasi Tilde, Murelli Elena, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (317-533-548-B)
(presentato in data 09/02/2024)
S.317 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica. (T.U. con S.533, S.548) C.1457 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.708, C.1496).
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ministro della difesa
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (1020)
(presentato in data 09/02/2024);
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro della cultura
Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (1021)
(presentato in data 09/02/2024).
Disegni di legge, assegnazione
In sede deliberante
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
sen. Romeo Massimiliano ed altri
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (317-533-548-B)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
S.317 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.533, S.548) C.1457 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.708, C.1496)
(assegnato in data 09/02/2024).
In sede redigente
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Bergesio Giorgio Maria
Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa (994)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 13/02/2024);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
sen. D'Elia Cecilia ed altri
Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ) (983)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 13/02/2024);
8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
sen. Rosa Gianni
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette (948)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 13/02/2024).
In sede referente
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo
Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (674-B)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
S.674 approvato dal Senato della RepubblicaC.1515 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 09/02/2024);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
sen. Zambito Ylenia ed altri
Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria (1002)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 13/02/2024).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 09/02/2024 la 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
sen. Malpezzi Simona Flavia, Sen. Ancorotti Renato "Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona" (805)
(presentato in data 18/07/2023)
Camera dei deputati, trasmissione di documenti
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 6 febbraio 2024, ha trasmesso il documento approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, dalle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), nella seduta del 31 gennaio 2024, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 final) (Doc. XVIII, n. 14) (Atto n. 349).
Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 6 febbraio 2024, ha trasmesso il parere motivato concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche (COM(2023) 645 final), approvato, nella seduta del 31 gennaio 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-bis, n. 24) (Atto n. 348).
Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 - lo schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 40 giorni dall'assegnazione.
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle imprese e del made in Italy, al dottor Luca De Angelis, estraneo all'amministrazione.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 8 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze Armate, riferita all'anno 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Doc. XXXVI-bis, n. 2).
Con lettere in data 6 febbraio 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Carinaro (Caserta) e Rocca Priora (Roma).
Con lettera in data 9 febbraio 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Randazzo (Catania).
Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento
Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 8 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, aggiornata al secondo semestre 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Doc. CXLVI, n. 3).
Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento
Con lettere in data 5, 6 e 7 febbraio 2024, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2023 dai seguenti Garanti del contribuente:
della Liguria (Atto n. 350);
del Molise (Atto n. 351);
per la Provincia di Bolzano (Atto n. 352);
per il Piemonte (Atto n. 353).
I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti. Deferimento
Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato, in data 12 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione di garanzia tenutesi nei mesi di novembre e dicembre 2023.
I predetti verbali sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto sciopero n. 5).
Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento
La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:
sentenza n. 13 del 10 gennaio 2024, depositata il successivo 9 febbraio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso «,in costanza di rapporto di impiego,» (Doc VII, n. 58) - alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 10a Commissione permanente.
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 9 e 12 febbraio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
di ENEL Società per azioni, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 186);
di EUR S.p.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 187).
Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 5 febbraio 2024, ha inviato il testo di 22 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 15 al 18 gennaio 2024, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XII, n. 294);
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, alla 4a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XII, n. 295);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (Doc. XII, n. 296);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 297);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione (codificazione), alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 298);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 299);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela delle pratiche sleali e dell'informazione, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 300);
risoluzione sull'attuazione dello sviluppo territoriale (RDC, titolo III, capo II) e la sua applicazione nell'Agenda territoriale europea 2030, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XII, n. 301);
risoluzione sulla politica di concorrenza - relazione annuale 2023, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 302);
risoluzione sul ruolo del Parlamento europeo e della sua diplomazia parlamentare nella politica estera e di sicurezza dell'UE, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (Doc. XII, n. 303);
risoluzione sulle sfide attuali e future in materia di cooperazione transfrontaliera con i paesi vicini, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (Doc. XII, n. 304);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tiacloprid in o su determinati prodotti, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XII, n. 305);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo di adesione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (Doc. XII, n. 306);
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la promozione della libertà della ricerca scientifica nell'UE, alla 4a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XII, n. 307);
risoluzione sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (Doc. XII, n. 308);
risoluzione sui mondi virtuali: opportunità, rischi e implicazioni politiche per il mercato unico, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 309);
risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2022, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (Doc. XII, n. 310);
risoluzione sulla continua persecuzione del Falun Gong in Cina, in particolare il caso di Ding Yuande, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (Doc. XII, n. 311);
risoluzione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della politica comune della pesca e le prospettive future, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 312);
risoluzione sull'attuazione del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - regolamento (UE) n. 1379/2013, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 313);
risoluzione sulla situazione umanitaria a Gaza, la necessità di raggiungere un cessate il fuoco e i rischi di un'escalation regionale, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (Doc. XII, n. 314);
risoluzione sulla situazione in Ungheria e sui fondi dell'UE congelati, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Doc. XII, n. 315).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, in data 9 febbraio 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche (COM(2023) 779 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.
Interrogazioni
PAITA, BORGHI Enrico, SCALFAROTTO, MUSOLINO, SBROLLINI, FREGOLENT - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
il 4 febbraio 2024 partiva dalla stazione di Roma Termini un Frecciarossa, con tanto di livrea speciale, con direzione Sanremo, in vista dell'imminente inaugurazione del 74esimo festival della città ligure;
lo stesso Frecciarossa è partito da Sanremo l'11 febbraio, per riportare a Roma i pochi autorizzati a salire a bordo;
il treno era riservato ai dirigenti, funzionari e dipendenti della RAI, oltre che a una sessantina di giornalisti accreditati;
il Ministro in indirizzo ha affermato di non sapere nulla dell'accordo tra Trenitalia, RAI e RAI Pubblicità, che ha portato all'organizzazione del suddetto treno charter;
le tratte ferroviarie della Liguria sono tristemente note per i disservizi strutturali che le contraddistinguono. Ritardi, infrastrutture centenarie, cancellazioni, tempi di percorrenza interminabili: problematiche affrontate quotidianamente da pendolari e turisti, costretti dall'assenza di alternative a subire un servizio intermittente e inadeguato;
ancora nel 2024 la Liguria non può beneficiare di un servizio di alta velocità paragonabile a quello riservato alle principali città italiane e, ciononostante, Trenitalia non ha avuto difficoltà a organizzare una tratta veloce "riservata" tra Roma e Sanremo,
si chiede di sapere:
chi abbia autorizzato il Frecciarossa charter per Sanremo e se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dell'accordo stipulato in tal senso con la RAI;
quante risorse pubbliche siano state impiegate per garantire detto servizio e quali siano le ragioni per cui si sia ritenuto di non sfruttare l'occasione per offrire a tutti la possibilità di beneficiare di un collegamento rapido con la Liguria, posto che i normali tempi di percorrenza costringono i viaggiatori a tempistiche e condizioni ampiamente deteriori rispetto a quelle riservate al personale RAI.
(3-00946)
ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MALPEZZI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
il 2 febbraio 2024 è stato firmato dal ministro Schillaci il decreto relativo alle nomine della Commissione scientifica ed economica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che raccoglie le indicazioni di competenza del Ministero della salute e delle Regioni;
il decreto del Ministro della salute 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2024 (Regolamento recante modifiche al regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) all'articolo 15 modifica l'articolo 19 del suddetto regolamento, concernente la Commissione scientifica ed economica del farmaco;
il comma 4 del menzionato articolo 19, come modificato, stabilisce che: "La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute ed è composta da dieci membri, di cui il direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia e il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, o un suo delegato, sono membri di diritto; quattro membri sono designati dal Ministro della salute, tra persone di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nazionale e internazionale, almeno quinquennale, nei settori della valutazione dei farmaci, della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della farmaco-economia, uno dei quali con funzioni di presidente; un membro è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; tre membri sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta";
considerato che:
un articolo del quotidiano "la Repubblica" del 7 febbraio 2024 titola "Tra gli esperti dell'Aifa arriva il farmacista di Bari collega del sottosegretario";
si tratta del dottor Vincenzo Danilo Lozupone, titolare di una farmacia a Bari, concittadino di Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato per la salute;
non ci si può non chiedere se il dottor Lozupone abbia quale requisito "comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nazionale e internazionale, almeno quinquennale, nei settori della valutazione dei farmaci, della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della farmaco-economia", come previsto dall'articolo 19 del citato regolamento,
si chiede di sapere se la nomina del dottor Lozupone e le altre nomine spettanti al Ministro della salute, che peraltro registrano l'assenza totale di donne, rispettino i requisiti previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 8 gennaio 2024, n. 3, o se invece non rispondano ad altre logiche a discapito della "comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nazionale e internazionale", che i membri della Commissione dovrebbero avere.
(3-00947)
ZANETTIN - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
da qualche tempo si moltiplicano le aggressioni violente nella città di Vicenza, soprattutto nelle ore serali e notturne, quattro di recente;
gli episodi si susseguono con una cadenza impressionante, senza precedenti, sia nella periferia, che nel centro storico palladiano;
taluno, probabilmente esagerando, paragona ora il capoluogo berico a Gotham City o al Bronx di New York negli anni '70, ma certamente cittadini e commerciati sono molto allarmati;
sebbene le forze dell'ordine facciano sicuramente il possibile, con grande impegno, senza dubbio qualcosa va modificato;
l'interrogante ha l'impressione che negli ultimi tempi siano diminuiti gli interventi ad "alto impatto" e così il costante controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne, immaginando che ciò sia dovuto alle note, e mai risolte, carenze di organico;
tuttavia, il quadro deteriorato dell'ordine pubblico a Vicenza impone immediati interventi drastici e risolutivi per garantire la sicurezza dei cittadini,
si chiede di sapere quali interventi di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico nella città di Vicenza.
(3-00948)
BORGHI Enrico, FREGOLENT, MUSOLINO, PAITA, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
organi di stampa riferiscono che il capo della segreteria del sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove, il magistrato in distacco Federico Carrai, nei giorni immediatamente successivi alla notte di Capodanno in cui l'on. Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, avrebbe sparato un colpo di pistola che ha ferito il genero del capo della scorta del Sottosegretario, si sarebbe recato presso il palazzo di giustizia di Biella;
il magistrato Federico Carrai ha svolto le funzioni di pubblico ministero dal 2017 al 2021 proprio a Biella, dove si contano due sostituti procuratori e una procuratrice;
la sua visita alla procura di Biella e presso i suoi ex uffici è stata immediatamente precedente all'audizione, in qualità di persona informata dei fatti, del sottosegretario Delmastro delle Vedove da parte dei pubblici ministeri;
lo stesso Federico Carrai, contattato dal quotidiano "Domani", ha confermato di aver fatto visita, «per rituali saluti di cortesia», al palazzo di giustizia di Biella prima che il sottosegretario Delmastro delle Vedove venisse ascoltato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se risulti a quale titolo il capo segreteria del sottosegretario Delmastro delle Vedove, già pubblico ministero presso la procura di Biella, si sia recato nei suoi ex uffici prima che i suoi colleghi ascoltassero il Sottosegretario, che si è poi avvalso della facoltà di non rispondere;
se non intenda avviare una verifica sui movimenti, le interlocuzioni e i contenuti della visita in questione, al fine di fugare ogni dubbio circa l'opportunità dell'incontro con gli ex colleghi in un momento di forte concitazione per via delle vicende dello "sparo" di Capodanno.
(3-00950)
BORGHI Enrico, FREGOLENT, MUSOLINO, PAITA, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
l'articolo 8 del decreto ministeriale 21 dicembre 2018 fissa in 45 anni, per gli agenti e assistenti, e in 50 anni, per i sovrintendenti e gli ispettori, il limite di età per il reclutamento del personale dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza (unità operativa "Scorte");
nel corso della 144ª seduta dell'Assemblea del Senato, in risposta all'interrogazione 3-00851 a prima firma Renzi, il Ministro in indirizzo ha confermato che la scorta del sottosegretario Delmastro delle Vedove è stata individuata dal provveditorato regionale competente;
il sottosegretario Delmastro, come noto, condivide con il capo della sua scorta (l'ispettore capo Pablo Morello) un lungo e risalente percorso di amicizia, di condivisione di idee e visioni politiche e un passato di battaglie sindacali nel Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria (SINAPPE);
il capo della scorta del sottosegretario di Stato Delmastro delle Vedove, nonché suocero del giovane ferito dal colpo di pistola che sarebbe stato sparato dall'on. Pozzolo la notte di Capodanno, è nato nel 1964: ne deriva che il suo reclutamento è avvenuto a 58 anni, cioè ampiamente oltre i raggiunti limiti d'età;
secondo organi di stampa nessuno del provveditorato competente ha inteso rilasciare dichiarazioni circa i raggiunti limiti di età dell'ispettore Morello, lasciando del tutto inspiegata la sua assegnazione a capo scorta del sottosegretario Delmastro,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che l'ispettore Pablo Morello sia stato assegnato alla scorta del sottosegretario di Stato Delmastro delle Vedove in violazione dei raggiunti limiti di età;
se risulti quale ufficio abbia disposto tale reclutamento e quale ruolo abbiano svolto gli uffici di diretta collaborazione, o il sottosegretario Delmastro stesso, nel procedimento di formazione della scorta.
(3-00951)
BORGHI Enrico, FREGOLENT, MUSOLINO, PAITA, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il decreto ministeriale 21 dicembre 2018 demanda al provveditorato regionale l'assegnazione delle scorte;
nel corso della 144ª seduta dell'Assemblea del Senato, in risposta all'interrogazione 3-00851, a prima firma del senatore Renzi, il Ministro in indirizzo ha confermato che la scorta del sottosegretario Delmastro delle Vedove è stata individuata e assegnata dal provveditorato regionale competente;
il provveditorato ha assegnato e posto a capo della scorta del sottosegretario Delmastro delle Vedove l'ispettore capo Pablo Morello;
il sottosegretario Delmastro, come noto, proprio condivide con Pablo Morello un lungo e risalente percorso di amicizia, di condivisione di idee e visioni politiche e un passato di battaglie sindacali nel Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria (SINAPPE);
a giudizio degli interroganti, il fatto che un organo dell'amministrazione abbia ritenuto, nell'imparzialità che l'articolo 97 della Costituzione le impone, di affidare la gestione del servizio di sicurezza di un membro del Governo a un soggetto con cui il Sottosegretario ha un consolidato rapporto di amicizia (che, oltre al piano personale, investe anche quello politico e dei comuni interessi) non può in alcun modo rappresentare né una scelta casuale né di opportunità,
si chiede di sapere quali siano stati i criteri, le valutazioni e le motivazioni che hanno convinto il provveditorato regionale dell'opportunità di assegnare la direzione della scorta del sottosegretario Delmastro a un soggetto con cui quest'ultimo ha un consolidato rapporto di amicizia e di condivisione di interessi e idee politiche.
(3-00952)
BERGESIO - Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. - Premesso che:
il Governo di Cuba, nel mese di aprile del 2021, ha avanzato all'Unione europea la richiesta di registrazione dell'indicazione geografica (IG) "Cuba" per la classe merceologica del rum;
la Commissione europea, scaduto il periodo di opposizione partecipato dalla sola Francia, che ha incluso un dossier inviato dal Governo italiano, è attualmente impegnata nella valutazione della richiesta;
l'eventuale approvazione della domanda arrecherebbe un serio danno ai produttori europei di rum;
il processo produttivo del rum "leggero" fu infatti inventato a Cuba dalla famiglia Bacardi nel 1862; successivamente all'esproprio e alla confisca dei beni da parte del regime cubano nel 1960, la famiglia Bacardi, insieme ad altre aziende locali, sono riuscite a ristabilire le proprie attività fuori Cuba, grazie al mantenimento del know-how di produzione;
la domanda di registrazione dell'IG Cuba rum porterebbe ad un'alterazione della concorrenza a vantaggio delle aziende cubane, le quali ancora oggi producono il rum all'interno degli stabilimenti, un tempo sequestrati alla famiglia Bacardi, utilizzando lo stesso disciplinare di produzione, sul quale oggi è avanzata la richiesta di indicazione geografica, la quale sarebbe dunque in contraddizione con l'articolo 17, comma 1, della carta dei diritti fondamentali dell'UE;
è evidente come una simile richiesta abbia come tentativo quello di mettere in discussione la storia e l'identità di un gruppo che è oggi leader mondiale nel comparto degli spiriti, con oltre 200 brand e una presenza in più di 170 Paesi, impiegando circa 8.000 dipendenti;
successivamente alla fusione del gruppo Bacardi con il gruppo Martini e Rossi, l'azienda ha scelto l'Italia come hub strategico per la lavorazione del rum destinato nei Paesi dell'Unione europea, in Medio Oriente, Asia centrale, Africa ed Europa centro-orientale;
sono dunque evidenti gli impatti negativi che si registrerebbero anche sulla dimensione commerciale del gruppo Bacardi-Martini; il 53 per cento delle vendite è infatti legato agli investimenti in attività di marketing, che includono pubblicità, promozioni e patrocinio. Una parte sostanziosa di tali investimenti è indirizzata alla promozione della storia del gruppo attraverso l'utilizzo del marchio identitario,
si chiede di sapere rispetto ai fatti esposti in premessa, a che punto siano le interlocuzioni avviate con le competenti istituzioni europee e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di scoraggiare l'approvazione della richiesta di registrazione dell'indicazione geografica "Cuba" per il rum.
(3-00953)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
ALFIERI, DELRIO, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, D'ELIA, FINA, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA - Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
dal mese di maggio 2023 un cittadino italiano ventinovenne, Filippo Mosca, è rinchiuso in un carcere rumeno, in una cella di trenta metri quadri condivisa da ventiquattro detenuti che, come riportato da diversi organi di stampa, vivrebbero in un clima di costante tensione, tra risse, aggressioni e accoltellamenti;
Filippo Mosca, accusato di traffico internazionale di stupefacenti, è stato condannato a otto anni di reclusione, circa un mese dopo l'arresto, da scontare nel penitenziario di Porta Alba, a Costanza, noto per essere stato uno dei lager del dittatore Nicolae Ceausescu e che più volte la Corte europea per i diritti umani ha condannato a causa delle condizioni degradanti in cui si trovano costretti i reclusi;
inoltre, occorre evidenziare che, come denunciato dai legali, i primi venti giorni di detenzione sarebbero trascorsi in isolamento, in una cella piena di topi, anche all'interno del materasso, quasi senza cibo. Tali condizioni non sarebbero migliorate con la fine dell'isolamento, perché Filippo Mosca si è trovato a dividere una cella con altri ventiquattro detenuti in condizioni disumane, senza servizi igienici, senza acqua calda e finanche senza coperte in un Paese che, come noto, nella stagione invernale raggiunge temperature molto rigide, anche fino a meno dieci gradi;
più volte i legali del nostro connazionale hanno evidenziato le diverse criticità verificatesi nel corso del procedimento penale, in particolare l'utilizzo di intercettazioni non autorizzate, criticità rispetto alle quali si potrà ben adire la Corte EDU. Ma il fatto che più desta preoccupazione è senza dubbio il rigetto della richiesta di affidamento agli arresti domiciliari, nonostante la documentazione sanitaria depositata che attesta la presenza di una patologia permanente;
non solo, in maniera del tutto ingiustificabile, sempre secondo quanto denunciato dai legali di Filippo Mosca, l'amministrazione del penitenziario di Porta Alba avrebbe respinto anche la richiesta di far pervenire i medicinali necessari, sebbene l'amministrazione non ne abbia la disponibilità;
come già evidenziato, le condizioni di detenzione inumane e degradanti del predetto istituto penitenziario sono in aperto contrasto con il rispetto dei diritti umani del detenuto e di tutti gli standard richiesti dalle corti e dalla giurisprudenza europea;
da ultimo basti pensare alla Raccomandazione (UE) 2023/681 sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione, che fornisce orientamenti agli Stati membri dell'Unione europea per rafforzare i diritti degli indagati e imputati soggetti a custodia cautelare, sia in relazione ai loro diritti procedurali che alle condizioni materiali di detenzione, al fine di garantire che le persone che sono private della libertà personale siano trattate con la dignità e nel rispetto dei loro diritti fondamentali,
si chiede di sapere:
quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro della giustizia intenda intraprendere presso le autorità romene, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, al fine di garantire prioritariamente che le condizioni di detenzione di Filippo Mosca assicurino il pieno rispetto dei diritti umani e degli standard europei in materia e se non ritenga altresì necessario e urgente, a seguito della richiesta di detenzione domiciliare avanzata dai legali, adoperarsi perché tale detenzione avvenga in Italia;
quali iniziative il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale intenda intraprendere presso le sedi europee, affinché tutti gli Stati membri si adeguino ai principi della corti europee e alle disposizioni dell'Unione in materia di garanzia del rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti.
(3-00949)
DELRIO, RANDO, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, NICITA, IRTO, D'ELIA, ZAMPA, ALFIERI, CAMUSSO, FINA, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MISIANI, PARRINI, ROJC, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
un video del 3 aprile 2023, registrato dalle telecamere di sicurezza interne della Casa circondariale e di reclusione di Reggio Emilia, confluito agli atti dell'inchiesta chiusa dalla procura di Reggio Emilia a carico di dieci agenti della Polizia penitenziaria, accusati, a vario titolo, di tortura, lesioni e falso, documenta un brutale pestaggio subito da un detenuto tunisino di 44 anni;
nelle immagini si vede il detenuto incappucciato con una federa, messo pancia a terra con uno sgambetto e poi preso a pugni sul volto e sul costato, calpestato con gli scarponi, trattenuto alcuni minuti per braccia e gambe dagli agenti della Polizia penitenziaria. Le immagini mostrano, inoltre, come successivamente, denudato e sollevato di peso e sempre col cappuccio in testa, il detenuto venga trascinato in cella dove, nuovamente picchiato, è stato lasciato completamente nudo dalla cintola in giù per oltre un'ora, malgrado nel frattempo si fosse ferito e sanguinasse;
il filmato mostra quasi dieci minuti del pestaggio, che avviene prima nel corridoio fuori dalla stanza del direttore, poi sulla porta della cella che finisce allagata del sangue della vittima;
secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, nonostante le richieste di aiuto, il detenuto sarebbe rimasto nella cella per oltre un'ora, prima di ricevere i soccorsi;
a seguito della denuncia della vittima e dell'apertura di un fascicolo presso la procura di Reggio Emilia, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per dieci agenti di Polizia penitenziaria accusati, a vario titolo, di tortura, lesioni e falso. Val la pena evidenziare, come a luglio, in occasione dell'adozione di dieci misure interdittive disposte dal giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza il comportamento degli agenti venga definito come «brutale, feroce e assolutamente sproporzionato rispetto al comportamento del detenuto»;
il detenuto, nel frattempo trasferito a Parma, ha espresso il timore di subire ritorsioni e nuove violenze a seguito della denuncia che ha portato all'apertura delle relative indagini;
il garante dei detenuti dell'Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, ha dichiarato che: "Le immagini del violento pestaggio rappresentano una pagina nera della gestione carceraria nella nostra regione. Non si può che provare un senso di ripugnanza e dolore nel vedere uomini in divisa usare metodi non solo illegali ma che tolgono ogni sembianza umana a un uomo incappucciandolo, colpendolo con pugni e calci, rendendolo totalmente vulnerabile e indifeso";
le violente immagini, acquisite dalla Procura di Reggio Emilia, testimoniano di una violenza gratuita e brutale e di una vera e propria tortura avvenuta nei confronti di una persona privata della libertà e sotto la responsabilità dello Stato;
inoltre, tali immagini e il ripetersi di episodi di violenza in diversi istituti penitenziari del nostro Paese provano, ancora una volta, l'importanza, nel rispetto della Convenzione di New York contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, del reato di tortura, introdotto nel nostro ordinamento con la legge 14 luglio 2017, n. 110, quale presidio di legalità e rispetto dell'inviolabilità dell'incolumità fisica e della dignità umana, maggiormente in pericolo nei casi di limitazione della libertà personale,
si chiede di sapere:
quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di fare chiarezza sul gravissimo episodio di tortura avvenuto nella Casa circondariale e di reclusione di Reggio Emilia e quali iniziative necessarie ed urgenti intenda, altresì, intraprendere per garantire l'inviolabilità e l'incolumità fisica dei detenuti in tutti gli istituti penitenziari nazionali;
quali iniziative intenda adottare al fine di scongiurare eventuali ritorsioni ai danni del detenuto vittima delle violenze e degli abusi citati in premessa.
(3-00954)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
FALLUCCHI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
l'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia serve zone svantaggiate quali il Gargano, i monti Dauni e le isole Tremiti, ponendosi come infrastruttura essenziale per lo sviluppo economico e sociale della provincia di Foggia, trattandosi di un'area periferica che non ha valide alternative di collegamento con le principali città italiane, in particolare con Milano;
già 10 anni fa, in uno studio redatto dall'università "Bocconi" di Milano, si evidenziava "la necessità di ricorrere alle forme di oneri servizio pubblico in regime di continuità territoriale proprio per la fase di start up dell'aeroporto, citando non a caso il volo verso Milano Linate, operato in regime di continuità territoriale tutto l'anno";
lo stesso studio sul mercato dei voli passeggeri di linea o charter evidenziò come il collegamento aereo Foggia-Milano abbia benefiche ricadute sulla crescita economica del territorio non solo pugliese (con evidenti positivi effetti socioeconomici su molte altre province, da Campobasso a Potenza, oltre a Barletta-Andria-Trani);
considerato che:
la mancanza di un collegamento giornaliero con Milano obbliga gli abitanti del Gargano e dei monti Dauni a raggiungere gli aeroporti di Bari o di Napoli che distano a non meno di 250 chilometri e richiedono un tempo di percorrenza non inferiore alle 3 ore;
numerose sono le operazioni di continuità territoriale, in termini di oneri di servizio pubblico ad oggi assegnati al trasporto aereo per regioni come la Sardegna e la Sicilia, ma anche su alcune altre tratte specifiche, come quelle in partenza da Ancona su Roma e Milano Linate o quelle bi-giornaliere sulla Trieste-Milano Linate, zone certamente meno svantaggiate, considerato che, ad esempio, Trieste è collegata con Milano con treni Frecciarossa diretti che impiegano meno di 4 ore, mentre il treno da Foggia a Milano ne impiega almeno 6;
la circolare ENAC (EAL 20), risalente al 2012 ma ancora operativa, cita l'aeroporto di Foggia come destinato ad usufruire di un sostegno economico ai fini dello sviluppo sulla base dell'art. 4, commi 206 e 207, della legge n. 350 del 2003,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga possibile, per quanto di sua competenza, garantire la continuità territoriale per la provincia di Foggia, anche prevedendo oneri di servizio pubblico, in particolare, sulla rotta Foggia-Milano Linate, così da garantire l'uguaglianza sostanziale dei cittadini residenti;
se Aeroporti di Puglia e la Regione Puglia abbiano mai fatto istanza per il riconoscimento della continuità territoriale sulla tratta Foggia-Milano Linate.
(4-01012)
LICHERI Sabrina - Al Ministro della salute. - Premesso che:
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 355, prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un registro dei dottori in chiropratica cui possono iscriversi coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e che esercitano le loro mansioni come professionisti sanitari. Al fine di dare attuazione al registro e alla classificazione dei chiropratici come professionisti sanitari, l'ultimo periodo del medesimo comma demanda l'attuazione di un regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione,
la legge 11 gennaio 2018, n. 3, all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito delle professioni sanitarie siano individuate anche le professioni del chiropratico, ai sensi della procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43. Il successivo comma 2 prevede che, previo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti del chiropratico, nonché i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti mediante decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro il 31 dicembre 2022, termine poi prorogato al 30 giugno 2023 dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, così come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14;
considerato che:
la mancata adozione del regolamento di cui alla legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 355, e del decreto di cui alla legge n. 3 del 2018, articolo 7, ha determinato una situazione paradossale per cui, secondo l'Agenzia delle entrate, a questa particolare categoria, non essendo ricompresa in quella delle professioni sanitarie, non si applichi l'esenzione IVA ma lo sconto dell'IVA nella misura ordinaria del 20 per cento;
tuttavia, la commissione tributaria di Ancona ha statuito, con sentenza pronunciata l'11 ottobre 2019, che: "Considerato altresì che al giudice tributario è anche imposto di tenere presente non solo l'ordinamento italiano ma anche quello comunitario, in quanto la normativa italiana deve essere intrepretata in senso conforme al diritto comunitario, se ne deve concludere che sussistono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per godere dell'esenzione IVA, per cui negare l'esenzione Iva al dottore esercente l'attività di chiropratico si tradurrebbe in una violazione del principio di neutralità dell'imposta non applicata alla stessa attività, in quanto ritenuta 'oggettivamente sanitaria' in diversi Stati Europei";
successivamente, anche la Corte di cassazione, nella sentenza n. 21108 del 2 ottobre 2020, se, da un lato, ha aperto all'esenzione dell'attività di chiropratico alla luce della giurisprudenza comunitaria, dall'altro, ha ammonito sulla normativa interna frammentata;
considerato inoltre che:
sul punto la Cassazione, con diversi precedenti, aveva sottolineato l'importanza del regolamento di attuazione quale atto indispensabile per l'individuazione del profilo professionale del dottore in chiropratica e del relativo percorso didattico (sentenza n. 8145/2019);
l'istituzione del registro è fondamentale, oltre che per uniformare l'ordinamento fiscale nazionale alla giurisprudenza comunitaria, anche per garantire adeguati criteri di professionalità e di qualità nell'assistenza medica fornita,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007.
(4-01013)
(già 3-00380)
GELMINI - Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e della salute. - Premesso che:
il terremoto del Centro Italia del 2016 ha causato danni enormi alla provincia di Macerata, tali da giustificare l'inclusione di tutti i comuni che la compongono nell'area denominata "cratere" tramite il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016");
a seguito del sisma la residenza sanitaria assistenziale del comune di San Ginesio (Macerata) è stata dichiarata inagibile, e la chiusura che ne è conseguita ha privato di servizi di assistenza fondamentali, per oltre 7 anni, il territorio di San Ginesio e della valle del Fiastra, già sguarnito di strutture sociosanitarie e povero di collegamenti stradali e ferroviari;
la ricostruzione della RSA di San Ginesio è stata inserita nel piano delle opere pubbliche tramite le ordinanze del commissario straordinario n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018; a queste risorse si aggiungono quelle regionali stanziate dall'ufficio speciale per la ricostruzione (USR) della Regione Marche, che ha approvato la scheda di congruità tecnica dell'azienda sanitaria unica regionale (dal 2023 azienda sanitaria territoriale);
nel marzo 2020 la stazione unica appaltante delle Marche ha indetto una gara pubblica per l'individuazione del progettista da incaricare per l'elaborazione del progetto di ricostruzione della RSA di San Ginesio. Il contratto è stato stipulato il 30 luglio 2020;
il progetto esecutivo è stato consegnato il 14 marzo 2023, e, visto l'esito positivo della verifica preventiva il 19 aprile, il 30 maggio 2023 è stato inserito nella piattaforma SismApp. Questo progetto è stato respinto a causa di una divergenza sull'interpretazione delle norme per l'autorizzazione antisismica tra il settore edilizia sanitaria ospedaliera e l'USR delle Marche, così come dichiarato dall'assessore regionale Francesco Baldelli in risposta all'interrogazione del 15 dicembre 2023, n. 1039, presentata dal consigliere regionale Romano Carancini;
il commissario straordinario Guido Castelli, tramite il decreto n. 90 del 2 febbraio 2024, ha reso noto che oltre 15,5 milioni di euro originariamente destinati alla ristrutturazione o ricostruzione di strutture sanitario-assistenziali nelle province di Ascoli Piceno (Offida), Ancona (Fabriano) e, soprattutto, Macerata (inclusa la RSA di San Ginesio) saranno interamente destinati all'intervento per l'ospedale di Tolentino (Macerata);
il 5 febbraio 2024, in una lettera al sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabacco, il commissario straordinario ha ribadito quanto comunicato nel decreto: la concentrazione dei fondi su Tolentino sarebbe giustificato dall'"esponenziale e generalizzato aumento dei costi" degli interventi per le altre strutture, ragion per cui si è preferito dare la priorità a cantieri o da completare (così Amandola, in provincia di Fermo), o prossimi all'avvio (cioè Tolentino),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, per quanto di competenza, al fine di stanziare fondi aggiuntivi per le strutture sanitario-assistenziali citate, al fine di compensare la sottrazione in favore di Tolentino decretata dal commissario straordinario, oppure se la totalità dei fondi già stanziati sia pienamente sufficiente a finanziare, a tempo debito, tutti gli interventi di ricostruzione previsti;
se intendano prendere posizione o dettare linee guida in merito alla divergenza sull'interpretazione delle norme sull'autorizzazione antisismica che ha determinato il respingimento del progetto esecutivo per la ricostruzione della RSA di San Ginesio;
entro quali tempi e in che termini si procederà alla ricostruzione della RSA di San Ginesio, anche a fronte dell'urgenza dovuta alla generale scarsità di servizi sul territorio e al pesante vuoto assistenziale che la chiusura improvvisa della struttura, oltre 7 anni fa, ha determinato.
(4-01014)
BAZOLI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), secondo quanto rilevato in una nota, evidenzia la necessità di estendere anche per la medesima categoria la possibilità di effettuare l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso datori di lavoro, procedura operativa denominata "Asse.Co.", attualmente riservata ai soli consulenti del lavoro;
al riguardo, la stessa categoria rileva come la richiesta sia stata già avanzata nel corso di ripetuti incontri con l'Ispettorato nazionale del lavoro, all'interno dei quali si è analizzato in maniera più approfondita il sistema dell'asseverazione dei consulenti del lavoro (ideato 10 anni fa) e diventato nel tempo oggetto di prestazione professionale remunerata a cui sono ammessi soltanto i consulenti;
la valorizzazione ed estensione dell'asseverazione, nella quale all'impresa viene certificata la conformità e regolarità dei contratti di lavoro, a giudizio dei commercialisti, comporta una "riserva" di competenze di carattere convenzionale, che genera una disparità ingiustificabile tra le professioni e comporta nei fatti una turbativa del mercato professionale, ragione per la quale il CNDCEC ha rivolto l'istanza per la sottoscrizione in tempi rapidi di un protocollo d'intesa che estenda questa competenza anche alla loro professione;
in tale ambito, la professionalità dei dottori commercialisti ed esperti contabili riveste oggettivamente prerogative in materia di lavoro che necessitano di adeguate tutele e valorizzazione, in considerazione peraltro del fatto che decine di migliaia di iscritti si occupano di tali materie e quasi 800.000 aziende del nostro Paese si avvalgono dell'attività di assistenza e consulenza da parte dei commercialisti, le cui competenze forniscono, come noto, un contributo essenziale e determinante per il sistema economico e imprenditoriale nazionali;
a parere dell'interrogante, le osservazioni da parte del CNDCEC risultano condivisibili e pertinenti, in considerazione del fatto che si inseriscono nel quadro più ampio, dal punto di vista delle competenze professionali attribuite dalla normativa vigente, in ambito economico, sociale e della corretta gestione dei rapporti di lavoro fra le diverse categorie di professionisti, nel fornire assistenza nella gestione dei servizi contabili, economici, giuridici e fiscali;
la necessità di pervenire ad un'intesa tra le categorie professionali, a giudizio dell'interrogante, risulta pertanto urgente e necessaria, in considerazione del fatto che il sistema di verifica volontario mediante il quale il datore di lavoro richiede liberamente di "essere verificato" (al fine dell'ottenimento dell'asseverazione della conformità dei rapporti di lavoro) costituisce una procedura che rientra coerentemente all'interno dell'attività professionale della categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nella gestione dei rapporti con la clientela imprenditoriale,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti e se condivida le richieste da parte del CNDCEC in relazione alla necessità della sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'Ispettorato nazionale del lavoro che estenda anche alla professione le competenze su "Asse.Co.";
quali iniziative di competenza intenda avviare in tempi rapidi, al fine di raggiungere un'intesa tra la categoria dei consulenti del lavoro e il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in grado di consentire a questi ultimi la possibilità di effettuare l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso datori di lavoro, in ragione delle esigenze esposte.
(4-01015)
PAITA, SBROLLINI - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), all'articolo 1, commi 159-171, ha qualificato l'offerta integrata sociosanitaria territoriale, delineando le azioni legate all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e la costituzione di sistemi di servizi integrati presso le Case della comunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui il Servizio sanitario nazionale e gli ATS (ambiti territoriali sociali) garantiscono, alle persone in condizioni di non autosufficienza, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA);
inoltre, ha previsto alcune disposizioni specifiche sui servizi socioassistenziali volti a promuovere "la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti", stabilendo le relative aree di intervento da parte degli ATS (comma 162);
con riferimento alle menzionate aree, le norme in questione stabiliscono la possibilità per gli ATS di integrare l'offerta dei servizi e degli interventi con contributi monetari, precisando che essi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale (comma 164). Nessuna disposizione analoga è prevista per gli under 65;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Piano nazionale per la non autosufficienza (PNNA) 2022-2024 ed è stato disposto il riparto del Fondo per le non autosufficienze per il corrispondente triennio;
le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze (FNA), nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024;
in ossequio alle disposizioni della legge n. 234 del 2021 citate, il PNNA ha definito i LEPS, indicando le risorse del FNA previste per il loro finanziamento, le quali, nel triennio 2022-2024, sono progressivamente aumentate;
a fronte di tale incremento degli stanziamenti FNA, il PNAA demanda alle regioni il compito di individuare la quota percentuale di risorse da destinare alla realizzazione dei servizi di attuazione dei LEPS, per l'anno 2022; per gli anni successivi tale quota deve essere implementata del 10 per cento nel 2023 e del 20 per cento nel 2024;
il PNNA precisa altresì che, nelle more del suo perfezionamento e dei conseguenti trasferimenti di risorse FNA, "le regioni interessate potranno continuare a garantire con risorse proprie gli interventi anche di natura monetaria, alle persone con gravissima disabilità", ciò al fine di "scongiurare l'eventualità di una interruzione nella erogazione delle prestazioni nei confronti di beneficiati in situazione di fragilità e bisogno";
contrariamente a quest'ultima previsione, richiamando nella propria delibera il comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (che, come evidenziato, è riferito esclusivamente alle persone over 65), Regione Lombardia ha interpretato le indicazioni del PNNA disponendo, già a partire da giugno 2024, una consistente riduzione (fino al 50 per cento) dei sussidi monetari mensili corrisposti alle persone con disabilità grave o gravissima e ai loro caregiver familiari: una misura che riguarda oltre 7.000 famiglie e che pregiudica fortemente le prospettive di assistenza, peraltro allo stato non controbilanciate dal rapido approntamento di servizi di assistenza diretta;
è indispensabile assicurare continuità, concretezza, efficacia e libertà ai servizi di assistenza e di cura, senza pregiudicare l'autonomia delle persone interessate e scongiurando ogni possibile soluzione di continuità nella garanzia degli stessi,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per scongiurare la riduzione dei contributi monetari per le persone con disabilità grave o gravissima e per i loro caregiver familiari, attualmente erogati da alcune regioni con le risorse FNA, al fine di garantire piena continuità dell'assistenza nei confronti dei beneficiati in situazione di bisogno;
se non ritengano utile chiarire che i vincoli indicati dal comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono riferibili esclusivamente alle persone non autosufficienti over 65 e che, a fronte del progressivo aumento delle risorse FNA collegato all'attuazione del PNNA, il percorso di potenziamento dei servizi diretti in materia di LEPS non deve pregiudicare, per gli interessati, gli importi monetari attualmente previsti che, tra l'altro, a fronte di servizi carenti, consentono ai beneficiari la facoltà di scegliere, in piena autonomia e libertà, le persone da deputare alla propria assistenza, anche in ragione del carattere intimo e personalissimo, che quest'ultima assume.
(4-01016)
SBROLLINI - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:
in media, circa il 60 per cento degli studenti con disabilità cambia docente ogni anno (il dato sale al 75 per cento per la scuola dell'infanzia), a scapito della tranquillità dello studente e delle famiglie (che devono continuamente cambiare interlocutore e spiegare più volte il contesto personale dei propri figli), della continuità didattica e delle prospettive di consolidamento del percorso scolastico dello studente;
nell'anno scolastico 2022/2023 gli studenti disabili sono stati circa 338.000, a fronte di circa 228.000 insegnanti di sostegno;
il rapporto alunni-insegnanti, pari alla soglia prevista dalla normativa di riferimento (1,6 versus 2), non fa emergere che per oltre un terzo gli insegnanti di sostengo (circa 67.000) sono stati selezionati dalle graduatorie per le supplenze e pertanto non vantano le competenze e una formazione specifica per il sostegno;
la discontinuità del sostegno si registra persino in corso d'anno: il 9 per cento degli studenti vede avvicendarsi più di un insegnante di sostegno in corso d'anno;
l'articolo 34 della nostra Costituzione, nel sancire il diritto all'istruzione, è chiarissimo nell'affermare che "la scuola è aperta a tutti" e che la Repubblica deve rendere "effettivo questo diritto", così come l'articolo 3, comma secondo, della Costituzione sancisce il principio di eguaglianza sostanziale, obbligando la Repubblica a rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che possa limitare la libertà, l'eguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana, nonché la partecipazione al progresso della nostra comunità;
appare evidente che costringere gli studenti che necessitano di essere accompagnati con maggiore attenzione nel proprio percorso didattico a subire il continuo andirivieni degli insegnanti di sostegno e a non interfacciarsi con una preparazione specifica e necessaria rispetto ai propri bisogni significa neutralizzare, di fatto, il diritto all'istruzione di questi studenti,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire agli studenti con disabilità insegnanti di sostegno con una formazione e competenze specifiche e scongiurare il continuo avvicendarsi di questi insegnanti per assicurare continuità didattica e piena consapevolezza del percorso di crescita dello studente.
(4-01017)
MAGNI, CUCCHI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
nel mese di dicembre 2023 la Procura di Milano ha disposto un sequestro impeditivo d'urgenza verso la società che gestiva il centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano, già oggetto di ispezione nell'inchiesta, per frode e turbativa, avviata in precedenza dalla Guardia di finanza, la quale aveva accertato gravissime violazioni dei diritti dei migranti trattenuti: persone con tumore al cervello o epilettiche oppure con gravi problemi psichiatrici considerate "idonei alla vita della comunità ristretta" ma in realtà non sottoposte ad alcuna visita medica; ospiti senza un supporto psicologico e psichiatrico poiché il personale "non conosce" la "lingua" degli ospiti; mancanza di medicinali, un presidio sanitario "gravemente deficitario" a cui si aggiungono, tra l'altro, camerate "sporche", bagni "in condizioni vergognose" e "cibo maleodorante, avariato (...) scaduto";
le condizioni di vita quotidiana nel centro, documentate nell'inchiesta anche attraverso video e fotografie, erano risultate letteralmente disumane, tanto che il Consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno per chiedere la chiusura immediata della struttura;
in seguito al provvedimento, convalidato dal giudice per le indagini preliminari, era stato nominato un amministratore giudiziario per gestire la struttura;
nella giornata di ieri 12 gennaio 2024 la stampa nazionale e locale ha diffuso un comunicato dell'associazione "NAGA SOS CPR" secondo il quale la sera del 10 febbraio il centralino dell'associazione avrebbe ricevuto numerosi messaggi che segnalavano la singolare protesta di alcuni trattenuti, che stesi a terra seminudi sotto la pioggia reclamavano per le condizioni di trattenimento, in particolare per la carenza di assistenza sanitaria e il cibo immangiabile. La stessa associazione ha poi diffuso un video ricevuto nella notte che riprendeva, tra le urla strazianti dei presenti, un violento pestaggio ai danni di due persone in uno stretto corridoio da parte di agenti della Guardia di finanza in tenuta antisommossa; uno dei due era un diciottenne tunisino che si era reso protagonista, ben 5 ore prima, di un'altra protesta per la pessima qualità del cibo, l'altro sembrerebbe un uomo che nulla aveva a che fare con la vicenda;
queste circostanze hanno indotto l'associazione e la rete "Mai più Lager - No ai CPR" a dare disponibilità per domenica 11 febbraio per un accesso a sorpresa nel centro di via Corelli di una propria delegazione (un operatore legale, un'avvocata e un medico infettivologo) al seguito del consigliere regionale Luca Paladini, vice presidente della Commissione Carcere, con il quale da tempo erano in corso approfondimenti sul tema: in 5 ore di visita si sarebbero registrati numerosi episodi di ostruzionismo da parte del personale addetto, della nuova direttrice e delle forze di polizia presenti, adducendo motivazioni di sicurezza o, più spesso, indicazioni ricevute dalla Prefettura di Milano. In particolare, sarebbe stato impedito loro di incontrare le due persone oggetto del violento intervento delle forze di polizia in quanto erano state finalmente inviate al pronto soccorso, con oltre 7 ore di ritardo e correlato rischio per la loro salute, solo dopo che il video aveva cominciato a circolare sui social media. Ma soprattutto, con gravissima violazione delle norme di riferimento, alla delegazione è stato negato l'accesso ai moduli abitativi nei quali sono alloggiati i trattenuti, dei quali sarebbe stato fondamentale raccogliere le testimonianze; è stato solo concesso di incontrarne alcuni individualmente e con tempi di attesa sorprendentemente lunghi tra l'uno e l'altro;
il lungo colloquio con il personale addetto al presidio medico, con i responsabili della struttura, con una psicologa e tre trattenuti avrebbe rivelato particolari inquietanti e registrato ulteriori immotivati rifiuti di collaborazione: l'assenza di un registro degli eventi critici; il rifiuto di consegnare le cartelle cliniche di tre trattenuti che avevano rilasciato apposita delega al consigliere; il rifiuto di aprire la cassaforte contenente il metadone al fine di verificarne la conservazione; la confermata assenza di un frigorifero per i medicinali; la mancanza dell'attestazione comprovante il corretto funzionamento del defibrillatore; l'eloquente dato di ben 34 trasferimenti in autoambulanza in pronto soccorso, nel solo gennaio 2024;
sarebbe stata inoltre confermata la diffusione tra molti trattenuti di uno sfogo cutaneo per il quale non risultano essere state effettuate visite dermatologiche per scongiurare che si tratti di scabbia e accertare se si tratti di intossicazione alimentare o di morsi di insetti o di dermatiti di altra natura; inoltre sarebbe stata confermata anche la somministrazione massiccia di sedativi, in particolare di Valium, a volte associato a Tavor (una delle tre persone incontrate barcollava);
considerato che:
il quadro assume tinte ancor più fosche se si considera che la gran parte del personale ha riferito di aver appreso del pestaggio solo dai video diffusi sui social network;
tali irregolarità e tali comportamenti, già di per sé gravissimi, risultano ancor più significativi in quanto protratti nonostante il commissariamento da parte del Tribunale di Milano, ovvero sotto la migliore e più garantita delle gestioni possibili: quella pubblica;
tali e tante sono le storture che sistematicamente si riscontrano da decenni e ovunque in tutti i luoghi di detenzione amministrativa che gli interroganti non possono che considerare quanto avvenuto come l'ennesima conferma che questi luoghi non siano emendabili, essendo strutturalmente concepiti per la negazione dei diritti fondamentali e della stessa dignità umana,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda, quali attività abbia posto in essere per verificare il pronto ripristino della legalità, della messa in sicurezza delle persone trattenute e il pieno rispetto dei loro diritti fondamentali;
quali iniziative abbia posto in essere per accertare ogni responsabilità, e avviare gli opportuni provvedimenti anche disciplinari;
se non ritenga ormai opportuno e improrogabile l'immediata e definitiva chiusura di tutti i centri per il rimpatrio e se non ritenga inaccettabile che nel nostro Paese sotto l'egida della pubblica amministrazione esistano luoghi in cui i diritti sono sospesi e l'opacità dell'amministrazione sia la regola.
(4-01018)
MAGNI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
da notizie di stampa si apprende che a Milano, nella notte del 7 febbraio 2024, intorno alle ore 3 del mattino, sarebbe stato affisso uno striscione di 12 metri per protestare contro le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Durante l'azione sarebbero state identificate 9 attiviste alle quali sarebbe stato contestato l'illecito amministrativo dell'affissione abusiva (reato depenalizzato);
le attiviste, si legge in una nota del movimento ambientalista, non avevano ancora aperto gli striscioni quando agenti di Polizia, Carabinieri e DIGOS sono intervenuti "tenendo le attiviste in fermo identificativo e sequestrando gli striscioni che leggevano 'Olimpiadi senza neve? Una c(...) pazzesca' e 'Aeroporto a Cortina? Una c(...) pazzesca'. Nonostante non fosse stata svolta alcuna azione, il processo di identificazione da parte delle forze dell'ordine è durato 3 ore", durante le quali le attiviste sarebbero rimaste al freddo in un angolo della strada senza ricevere informazioni sulla loro situazione;
al termine delle attività sarebbe stata comminata a ciascuna di loro una multa per affissione abusiva per un ammontare massimo complessivo di 2.400 euro anche se in realtà l'affissione non si sarebbe mai realizzata. A ben vedere si sarebbe trattato solo di un'azione nonviolenta con l'obiettivo di esprimere legittimo dissenso riguardo alle olimpiadi Milano-Cortina;
l'azione dimostrativa è stata rivendicata da "Extinction rebellion", movimento che negli ultimi mesi ha ricevuto numerose denunce penali, fogli di via e avvisi orali, anche se hanno sempre espresso un dissenso pacifico e non violento a parere dell'interrogante fondamentale in uno Stato democratico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non ritenga eccessiva la misura applicata alle attiviste;
se non ritenga altresì di doversi adoperare affinché venga tutelato il diritto di manifestare il dissenso, garantito dall'articolo 21 della Costituzione.
(4-01019)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00947 della senatrice Zambito ed altri, sulla nomina di un farmacista di Bari a membro della Commissione scientifica ed economica dell'AIFA.