Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 134 del 07/12/2023

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

134a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2023

_________________

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,

indi del vice presidente CENTINAIO

_________________

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 142 del 9 gennaio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_________________

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Relazione orale)(ore 9,40)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 912.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

I relatori ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica. (Brusio. Richiami del Presidente).

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 8-quinquies.0.301 (già 8.0.27).

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Poiché siamo in attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati, e all'articolo 1-bis, che invito i presentatori ad illustrare.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi e colleghe, illustro l'emendamento 1-bis.0.300. È più o meno dal 2012 che proponete al Paese lo slogan che bisogna cancellare la riforma Fornero sulle pensioni e che bisogna avere un sistema tutto diverso. (Brusio. Richiami del Presidente).

Anche gli ultimi mesi sono stati caratterizzati perennemente da questo slogan, che dà evidentemente per scontato che sia facile intervenire sul sistema previdenziale senza avere l'idea di dove portarlo.

Siamo infatti di fronte al fatto che l'unica cosa che avete fatto è stata peggiorare una delle poche norme della legge Fornero che invece aveva trovato il gradimento delle lavoratrici; una delle pochissime norme, mi verrebbe da dire, visto che molti anni sono stati dedicati a migliorare il contesto e soprattutto a proteggere le condizioni più deboli. Non so se lo abbiate colto, ma il riferimento, ovviamente, è a opzione donna, che non è mai stata un favore alle lavoratrici, non lo è stata all'origine e non lo è tuttora nella norma, in quanto determinava una condizione di ricalcolo della loro pensione pur di permetter loro di uscire anticipatamente; una delle poche forme, a differenza di altre che avete inventato negli anni, che non aveva grandi oneri per lo Stato. Eppure vi siete accaniti su questa: lo avete fatto l'anno scorso e con il disegno di legge di bilancio continuate a farlo.

In verità credo che il problema sia che non capite la ragione per cui le lavoratrici sono disposte a perdere una parte della loro rendita pensionistica, pur di lasciare il lavoro prima. Continua infatti a sfuggirvi l'idea che, finché non c'è una condivisione del lavoro di cura, finché non ci sono gli asili nido, finché non ci sono le strutture che permettano alle lavoratrici di affrontare contemporaneamente il lavoro e la condizione della loro famiglia, il loro lavoro varrà continuamente doppio e determinerà grandissima stanchezza.

Ritengo pertanto che sarebbe bene che quest'Assemblea provasse ad ascoltare la domanda che ci viene dalle lavoratrici. Ognuno di voi, come la sottoscritta e come tanti altri, ha la posta inondata di domande di lavoratrici che chiedono di arrivare alla pensione, stanche per aver lavorato numerosi anni e trovandosi spesso nella condizione, dopo superato la lunga fase della cura dei figli, di dover curare gli anziani e comunque dare risposte. (Brusio. Richiami del Presidente).

Non c'è un tempo in cui il lavoro di cura mette in difficoltà le donne: ciò accade in tutta la loro vita, perché è un ciclo continuo, che inizia con le nascite e prosegue fino alla morte dei loro cari. Pertanto, da questo punto di vista, penso che davvero bisogni che ascoltiate quelle lavoratrici per oggi, per coloro che possono e vorrebbero rispondere ai criteri di opzione donna e la possibilità di avvalersene, ma anche rispetto ai discorsi che fate per il futuro. Non ci sarà infatti un'occupazione femminile degna di questo nome e competitiva con il resto dell'Europa se non cominceremo a pensare che, se si fanno due lavori invece di uno e se ci si occupa della cura della famiglia e si sta contemporaneamente nel mercato del lavoro, questo determina stanchezze e fragilità ben diverse da quelle maschili.

Invece di continuare ad accanirsi su queste lavoratrici, forse sarebbe bene ripristinare quella norma e riconoscere loro che il lavoro di cura non è un fatto privato, che si svolge solo ed esclusivamente tra le mura di casa. Il lavoro di cura è ciò che ci permette di dire che abbiamo un welfare e le tutele. Esattamente per questo credo che dovrebbe essere un onere di quest'Assemblea approvare l'emendamento 1-bis.0.300. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1-bis.0.302, in quanto è in atto un contenzioso che i lavoratori dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) chiedono venga risolto per via parlamentare attraverso l'introduzione di una norma interpretativa autentica e sembrava che ci fosse una disponibilità a intervenire su questo. Alla Camera, in Commissione cultura, a giugno 2023 era stata approvata una risoluzione che riguardava proprio questo caso e intendeva risolvere il problema di centinaia di pensionati che si vedono liquidare la pensione, quanto alla quota B, in misura inferiore a quella dovuta. Ciò per un'interpretazione errata tra ENPALS e INPS dal 2014.

L'emendamento 1-bis.0.302 prevede, sì, un costo, ma davvero irrisorio.

Il problema è che in sostanza questi lavoratori stanno intentando le cause e le stanno vincendo tutte. Sosteniamo quindi la necessità di approvare questo emendamento per risolvere la questione di un contenzioso aperto da anni, che la Camera si era impegnata a risolvere. In questo decreto-legge - che non so se definire anticipi o ritardi - non si affronta il problema, nonostante sia stato detto a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che lo si sarebbe risolto.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1-bis.0.303, che affronta alcune questioni relative alla previdenza.

Molto spesso, in campagna elettorale ci si allarga molto nelle dichiarazioni, ma poi non sempre agli elettori e alle elettrici ritorna quello che alcuni promettono. Oggi siamo davanti a un caso molto più forte: non solo non ritornano le promesse (cancelliamo la Fornero), ma la maggioranza è riuscita in un intento che onestamente credevo impossibile per qualsiasi politico e cioè peggiorare di molto la legge Fornero. Questo è avvenuto per opzione donna, come ci ha ricordato la senatrice Camusso, e avverrà per i medici, per gli infermieri e per i lavoratori degli enti locali in modo drammatico, anche in termini generali: continuate a chiamare quota 103 quello che invece è un aumento di nove mesi, che è parente stretto di un anno. (Applausi). E siccome non basta, volete fare tutto con ricalcolo contributivo, andando a far rimettere a ogni lavoratore e a ogni lavoratrice 300-400 euro al mese di pensione. È una vergogna, ma il massimo lo avete fatto con quello che per noi è un elemento di grande giustizia sociale. (Brusio).

PRESIDENTE. Senatrice Furlan, mi dispiace interromperla, ma ricordo ai colleghi che siamo in un momento di lavoro dell'Assemblea, non so se questo è chiaro. Siamo in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119 del Regolamento. (Commenti). Guardo verso questa parte dell'Emiciclo perché è da qui che proviene il brusìo, come ieri mi sono rivolta verso l'altra parte e ho richiamato. Voglio dirlo molto nettamente: ieri sera qualcuno aveva chiesto di iniziare i lavori alle ore 9: abbiamo iniziato alle ore 9,30, ma non sono ancora passati i venti minuti dall'inizio della seduta necessari per procedere alle votazioni; dunque, per impiegare utilmente il tempo, stiamo illustrando gli emendamenti. Rendiamo quindi utile e degno il lavoro di quest'Assemblea e cerchiamo di lasciar svolgere gli interventi, da qualsiasi Gruppo provengano. Ovviamente passerò poi a chiamare nominalmente chi impedisce di svolgere i lavori. (Brusio).

Prego, senatrice Furlan, prosegua. (Applausi).

FURLAN (PD-IDP). La ringrazio, signor Presidente. Capisco che per qualcuno ascoltare la verità che viene messa loro davanti agli occhi sia problematico, ma è quello che hanno fatto. (Applausi).

Come dicevo, la cosa più incredibile è stato l'anticipo pensionistico (Ape) sociale, che viene allungata di cinque mesi, mentre diminuiscono i soggetti che ne hanno diritto. Ricordo a tutta l'Assemblea che l'Ape sociale era stata pensata per i lavoratori e per le lavoratrici licenziati, per chi nella propria famiglia ha un figlio, un marito o una moglie con gravi problemi di salute cronici. (Applausi). Era stata pensata per i lavoratori che ogni giorno svolgono mansioni usuranti, spesso collegate a lavori pericolosi, in un Paese in cui ogni giorno abbiamo un bollettino di morti sul lavoro. Anche su questo fronte avete colpito: cinque mesi in più, accompagnati dal dimezzamento dei soggetti riconosciuti come aventi diritto.

Spero davvero, per il bene di tanti lavoratori e di tante lavoratrici, che sulla previdenza non facciate quello che avete promesso in campagna elettorale; almeno però non continuate a danneggiare la vita di tanti uomini e tante donne del Paese! (Applausi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BORGHI Claudio, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno G1.1.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.300, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.301, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.0.300, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.0.301, presentato dal senatore Pirondini, identico all'emendamento 1-bis.0.302, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.0.303, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2-bis che invito i presentatori ad illustrare.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, vorrei sottolineare alcuni aspetti dell'emendamento 2-bis.0.300. Come ho detto prima, è necessario trovare una soluzione per i lavoratori dell'ENPALS. Anche in tal caso, siamo di fronte a lavoratori del pubblico impiego che prendono la liquidazione dopo due anni; dal momento che il regolamento prevede che per avere alcuni servizi dopo che si è andati in pensione lo si debba comunicare entro l'ultimo giorno utile del pensionamento, con l'emendamento 2-bis.0.300 chiediamo di dare la possibilità di prorogare i termini per i lavoratori e le lavoratrici che non l'hanno fatto entro il termine prestabilito. Sono infatti comunque creditori nei confronti dell'ente a cui chiedono tale misura.

Nello stesso tempo, nel momento in cui sono creditori, sotto il profilo della loro liquidazione, chiederebbero la possibilità di rientrare nei benefit che ci sono. È un fondo che non costa nulla allo Stato, perché sostanzialmente se lo pagano i lavoratori e le lavoratrici.

Non si capisce perché si sia espresso parere contrario su questo emendamento e quindi noi lo ripresentiamo in Aula e vi chiediamo di votare a favore, perché - insisto a ricordarlo - è un diritto dei lavoratori e delle lavoratrici ripristinare la possibilità di rientrare, nel momento in cui sono creditori nei confronti dell'ente che deve pagare loro la liquidazione. In sostanza, chiedono di poter rientrare e godere dei benefit proposti dal fondo predetto.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BORGHI Claudio, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2-bis.0.300.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.0.300, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 3-bis e 3-ter, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BORGHI Claudio, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3-bis.300 e 3-ter.300.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-bis.300, presentato dal senatore Scalfarotto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-ter.300, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 4, 4-ter e 4-quater, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BORGHI Claudio, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 4.0.300, su cui il parere è favorevole.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.300.

MANCA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (PD-IDP). Signora Presidente, noi consideriamo molto grave il fatto che si sia portato in Aula questo tema, perché a nostro avviso l'emendamento 4.0.300 configura un condono. Quando il Governo è costretto a portare in Aula un emendamento di questo tipo con la firma di un parlamentare, che interviene su scadenze già consolidate (perché quelle di cui stiamo parlando, per quello che riguarda la rottamazione-quater, sono previste al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre) 2023, per noi questo è un condono. Si sceglie con questo emendamento di abbandonare tutte le proposte che erano utili per i lavoratori e per le pensioni e la destra persevera con un vizio consolidato, quello di introdurre condoni al posto di misure utili per sostenere il lavoro e la crescita. (Applausi).

Riteniamo questo atteggiamento molto grave. Voglio tornare a chiedere al senatore Lotito di ritirare questo emendamento, perché per noi è la violazione di un principio chiaro: si interviene su scadenze già consolidate, configurando un vantaggio per gli evasori e uno svantaggio per chi le tasse le paga regolarmente. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, mi associo a quanto ha appena affermato il senatore Manca, anche perché ieri sera - vorrei ricordarlo a quest'Assemblea - abbiamo discusso e chiesto con forza il ritiro di questo emendamento che prevede un condono. Sottolineo che prima ho cercato di illustrare due emendamenti su questioni che non costano assolutamente nulla dal punto di vista economico alla collettività, perché riguarda lavoratori che si pagano da sé, ma sono stati bocciati. Nell'emendamento 4.0.300 c'è invece una scadenza che prevede un condono e quindi, di fatto, lo Stato avrà una mancata entrata: questo è il dato fondamentale. Si adottano due pesi e due misure. Per questa ragione, insisto anch'io che venga ritirato, altrimenti voteremo contro.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, sull'emendamento 4.0.300 sono intervenuto ieri, prima che decidessimo di chiudere la seduta dell'Assemblea, quindi non ripeto né quanto hanno affermato i miei colleghi oggi, né quanto ho dichiarato ieri. Credo però che, se lo spirito è quello che è stato evidenziato anche in Commissione, rispetto all'esigenza di consolidare qualcosa che l'Agenzia delle entrate già fa, non si riaprono termini post-votazione dell'emendamento. Si faccia una riformulazione che anticipa la data al 5 dicembre: voteremo comunque contro l'emendamento, ma almeno avremo chiuso la possibilità di pagare che viene data oggi a chi non aveva pagato; è questo che configura una fattispecie di condono. Si anticipi questa data al 5 dicembre e l'emendamento avrà una ratio diversa (Applausi); non avrà il nostro voto, ma almeno avrà una ratio.

PAITA (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (IV-C-RE). Signor Presidente, colleghi, ciò che non può Giorgia Meloni, ciò che non può Matteo Salvini e ciò che non può nessun altro degli esponenti della destra di questo Paese può il senatore Lotito. (Applausi). Il senatore Lotito è il vero capo della maggioranza, colleghi, dobbiamo dargliene atto e dobbiamo in qualche modo anche rendergli onore in quest'Aula. Vedete, in Commissione questo provvedimento è stato presentato dal sottosegretario Freni, da tutti gli esponenti del Governo, dal ministro Ciriani come a saldo zero: invece, cammin facendo, non è stato più a saldo zero perché, a seconda delle circostanze che venivano poste, diventava a saldo molto variabile. Evidentemente non ci sono medici che in queste ore gridano il loro dolore perché sono trattati in un modo indecente da un Governo che non vuole prendere atto che la sanità è al collasso e alcune persone sono penalizzate sotto il profilo pensionistico, come infermieri e come medici che hanno fatto la loro parte rischiando la loro vita durante l'emergenza Covid. (Applausi). No, tutto questo non si poteva fare; ma naturalmente, per essere coerenti e sdraiati sulle esigenze del senatore Lotito, si può rendere questo decreto-legge da saldi invariati a saldi molto variati. Complimenti, avete eletto il vostro nuovo leader della maggioranza e ne prendiamo atto. Credo che i cittadini abbiano molto da ridire circa il fatto che si diano priorità a queste cose anziché agli infermieri e ai medici di questo Paese.

Buon lavoro al Governo e buon lavoro al senatore Lotito. (Applausi).

DAMIANI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI, relatore. Grazie, Presidente, solo un minuto di replica per riportare l'argomento e l'emendamento sui corretti binari. Mi rivolgo a lei, Presidente, perché ho sentito terminologie completamente sbagliate e fuorvianti. Riportiamo il dibattito sull'emendamento, che ha il parere favorevole perché è un emendamento di tecnica di bilancio. Noi chiudiamo la contabilità precisamente il 18 dicembre e, quindi, con una scadenza ancora possibile e in corso, spostiamo i pagamenti delle due rate entro il 18 dicembre 2023. Non è una mancata entrata di bilancio, anzi, è la possibilità oggi di far pagare e di far entrare soldi nelle casse dello Stato. I termini è giusto utilizzarli, ma questo non è un condono; si tratta soltanto di un aggiustamento di contabilità di bilancio. (Applausi).

ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Grazie, Presidente. Intervengo solo per dichiarare il nostro voto favorevole a questo emendamento, dicendo ai colleghi dell'opposizione che noi possiamo comprendere e che probabilmente hanno anche le loro ragioni sul metodo di alcuni emendamenti che vengono presentati in Commissione bilancio all'ultimo secondo. Non c'è alcun dubbio che anche la maggioranza debba assolutamente fare una riflessione su questo tema. (Commenti).

Però l'invito che faccio è che tutto questo entusiasmo e questa visibilità che date al senatore Lotito rischia di diventare per lui un motivo di vanto. Quindi, anziché fare opposizione, rischiate di fargli un favore, se continuate a dire che lui può quello che tanti altri non possono. (Commenti). L'invito che rivolgo è: usate con attenzione il vostro metodo di fare opposizione.

Così come, se vogliamo in qualche modo far sì che la classe politica ritrovi un po' di credibilità, impariamo a chiamare le cose per quello che sono: questa è una rimessione in termini. C'è lo spostamento di un termine per il versamento delle due rate. Lo dico al senatore Manca, che segue le questioni in Commissione bilancio e quindi dovrebbe conoscere bene la materia. (Commenti e vivaci proteste).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. (Prolungate proteste).

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,13, è ripresa alle ore 10,17).

Colleghi, vi invito a prendere posto.

La sospensione è stata utile ad avere un chiarimento. La Presidenza naturalmente raccoglierà, come ha sempre fatto, informazioni più dettagliate su quanto è avvenuto in Aula. Io ero intenta ad ascoltare l'intervento del presidente Romeo e obiettivamente non era arrivato alcun sentore a questa Presidenza né a coloro che siedono a questo banco insieme a me. Comunque, come sempre, le segnalazioni vengono raccolte: sapete che questa Presidenza è sempre molto attenta al linguaggio. (Commenti).

Presidente Romeo, se non ricordo male lei stava terminando.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Sì, Presidente, tra l'altro era un intervento in cui cercavo di far sorridere l'Assemblea, ma ha sortito un effetto direi contrario.

PRESIDENTE. Infatti io ero molto attenta alle sue parole. Colpevolmente attenta. E in ogni caso, colleghi, la Presidenza ha raccolto tutte le informazioni; se vi sono gli estremi di qualcosa, state pur certi che vi sarà dato seguito.

Presidente Romeo, la prego di concludere.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Mi scuso. Il mio intento era, come detto, di far sorridere l'Assemblea, spiegando che non si tratta di un condono ma di una rimessione in termini, sostanzialmente per dare la possibilità a chi non ha effettuato i versamenti a ottobre e novembre di poterli fare entro il 18 dicembre, senza decadere dai benefici. Chiamiamo le cose per quelle che sono.

Poi, sul metodo, sulle questioni politiche, sulle polemiche, come maggioranza siamo sempre disponibili a comprendere e anche ad ammettere se c'è qualche questione che bisogna migliorare, facendo anche, qualche volta, autocritica. Evitiamo però che ne derivi una lotta nell'Aula, perché l'intento era assolutamente un altro.

Ad ogni modo, chiamiamo le cose con il loro nome: non è un condono, è una rimessione in termini. Per questo voteremo a favore dell'emendamento 4.0.300.

PRESIDENTE. Grazie, presidente Romeo, il termine «condono» è stato, evidentemente scatenante sotto tutti i punti di vista.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Borghi, era già intervenuta la senatrice Paita. Dovrebbe dirmi su che cosa intende intervenire.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Sull'ordine dei lavori, Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, io credo che non si possa far passare sotto silenzio quello che è accaduto. (Brusio). Vorrei evitare l'attacco preventivo.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire, senatore Borghi?

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Sull'atteggiamento tenuto dal Governo in quest'Aula.

PRESIDENTE. A tale proposito considero esaustiva la conclusione della Presidenza.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Quindi io mi rimetto alla definizione della Presidenza. (Brusio).

PRESIDENTE. Ecco, rimettiamoci al buon senso della Presidenza che ha compreso la questione, e anche alla stretta di mano che c'è stata qui in Aula. Andiamo avanti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.300, presentato dal senatore Lotito.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-ter.300, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-quater.300, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 5.0.19 fa parte di un pacchetto di emendamenti che abbiamo presentato come Gruppo e che sono stati tutti respinti dal Governo.

Il tema riguarda i mutui, in particolare quelli a tasso variabile e il sostegno alle famiglie e alle imprese. Abbiamo presentato diversi emendamenti su questo tema e viene da sorridere pensando solo che qualche mese fa, per esempio il 29 giugno, «Il Sole 24 Ore» titolava: «Meloni al Consiglio europeo: sui mutui dobbiamo fare di più»; il «Corriere della sera» dell'8 agosto, giornata particolarmente calda che ha prodotto un'idea sugli extraprofitti e le misure per il caro voli - tutte poi ritirate dal Governo - riportava: «L'annuncio di Salvini: la tassa sugli extra profitti servirà per aiutare le famiglie sui mutui».

Se fate una ricerca su Google sulle parole «mutui« e «Governo Meloni» vengono fuori tantissime parole, inversamente proporzionali alle risorse e alle misure concrete che avete predisposto per le famiglie e le imprese su questo tema. Voi sapete che il livello dei tassi di interesse, a causa della congiuntura macroeconomica, è particolarmente cresciuto in questo Paese. Noi abbiamo individuato una serie di pacchetti, di proposte e di misure, presentate in una serie di emendamenti al decreto-legge asset e al decreto-legge anticipi; abbiamo anche individuato le coperture e le risorse. Ebbene, il Governo ripetutamente ha detto di no. È giusto che gli italiani sappiano. Quei milioni di famiglie e di imprese che hanno visto crescere in modo repentino il costo del proprio finanziamento per investimenti e per mutui per abitazioni e per la prima casa, sappiano che non c'è stata la possibilità di inserire e di far nascere, come dicono i nostri emendamenti, due fondi di sostegno che sarebbero serviti ad aiutare esattamente famiglie e imprese.

Vedete, colleghi, questo è un momento fondamentale nel quale, se erodiamo la capacità di spesa degli italiani in ragione del maggior costo dell'indebitamento, (questo riguarda sia le imprese che le famiglie) ciò si traduce in una riduzione della domanda che va a incidere in modo ancora più significativo sulle aspettative di crescita del prodotto interno lordo. Un prodotto interno lordo che, nella legge di bilancio, voi prevedete che crescerà di oltre l'uno per cento, quando tutti gli organismi internazionali danno lo 0,7 per cento, peraltro allineato anche a quella che è la dinamica europea.

Ecco, in questo contesto e con questa misura era necessario dare un segnale. Le risorse erano coperte. In ogni caso, ci sarebbe anche quella tassa sugli extraprofitti che avete cancellato.

Fa riflettere che, rispetto a tutte le risorse che fino agli ultimi giorni sono state messe sul tavolo da questo Governo per una serie di misure del tutto irrisorie, frammentarie, non si sia trovato, da parte del Governo, ma soprattutto da parte dei colleghi della maggioranza che so essere sensibili a questi temi, il coraggio di dire sì ad un emendamento che non riguarda la destra o la sinistra, ma riguarda le famiglie degli italiani e un momento particolare del nostro equilibrio socio economico.

Quindi, da questo punto di vista, il parere del Governo e della maggioranza diventa una responsabilità pesante che iniziate a caricarvi sulle vostre spalle. (Applausi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BORGHI Claudio, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.24, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.8, presentato dalla senatrice Damante, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.300.

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, annuncio l'intenzione di ritirare l'emendamento per trasformarlo in ordine del giorno, ma, se posso, aggiungo brevi considerazioni per spiegarne il motivo. Questo emendamento è volto ad istituire un fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi, che rispondano ad esigenze mediche non soddisfatte. Detto così, è ovvio che non sia particolarmente chiaro, se non agli addetti ai lavori, di che cosa esso tratti.

Per fare un esempio concreto in modo che tutti possano comprenderne le esigenze, si tratta delle macchine di perfusione che si utilizzano nei casi di trapianto d'organo. Queste macchine consentono di utilizzare organi che, ad oggi, senza la loro disponibilità, andrebbero persi, perché non utilizzabili. Consente anche di allungare i tempi di trasporto degli organi dal luogo di prelievo al luogo di impianto. Consentono anche, a volte, ai medici di avere tempi di intervento più adeguati a conciliare ore di riposo in modo che abbiano una prontezza maggiore nel momento in cui effettuano gli interventi.

Ovviamente, ciò ridurrebbe i tempi di attesa dei pazienti in attesa di un trapianto, in quanto, mettendo a disposizione più organi va da sé che ci sarebbero più trapianti, le liste di attesa si accorcerebbero e salveremmo delle vite umane.

Capisco che in questo momento possano non esserci le risorse. L'emendamento è ripresentato anche nel disegno di legge di bilancio. Adesso ne chiedo la trasformazione in ordine del giorno e mi auguro che la maggioranza voglia fare una riflessione su questo tema, perché è davvero fondamentale per la vita delle persone. (Applausi).

ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Io mi regolo dando la parola ovviamente al presidente Romeo e a chi la chiede su questo emendamento trasformato in ordine del giorno, in modo tale che i relatori e il Governo possano tener conto di tutti gli interventi e i pareri dei senatori dell'Assemblea.

Presidente Romeo, ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, con l'intenzione da parte della presentatrice di trasformare l'emendamento 5.0.300 in ordine del giorno, chiedo - se possibile - al Governo la disponibilità a esprimere un parere favorevole, aggiungendo la mia firma e quella della senatrice Murelli, perché entrambi abbiamo partecipato a un convegno insieme con la senatrice Pirro, che è anche presidente dell'intergruppo che tratta queste tematiche. Effettivamente rispetto al tema delle donazioni e del trasporto degli organi, tutto ciò che è innovativo e che può aiutare ad andare in questa direzione merita l'attenzione dovuta da parte del Governo.

Capiamo e comprendiamo che le risorse in questo momento non ci sono, però l'idea è di aumentare questo fondo a livello nazionale proprio per i sui centri sui trapianti, al fine di implementare tecnologie innovative sul trasporto di organi. Pensiamo che prestare attenzione a questo tema sia importante. Pertanto, se il Governo esprimerà parere favorevole, come immaginiamo, chiedo di aggiungere la firma mia e della senatrice Murelli all'ordine del giorno G5.0.300.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prenderà nota.

SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-C-RE). Signora Presidente, vorreisostenere questo importante ordine del giorno, aggiungendo la firma di tutto il Gruppo Italia Viva, augurandoci però che queste risorse possano individuarsi già nella legge di bilancio, perché sarebbe un grande segnale.

Abbiamo lavorato in modo trasversale, come ha detto anche il collega Romeo, con tutti i colleghi e le colleghe della Commissione, quindi l'auspicio è che si possa davvero - e lo chiedo al Governo - non solo esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno G5.0.300, ma soprattutto trovare le risorse nella legge di bilancio.

SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signora Presidente, vorrei aggiungere la firma dei componenti del nostro Gruppo a sostegno di quanto previsto dall'ordine del giorno, che è assolutamente doveroso. Penso che sarebbe un ottimo, un bellissimo segnale da parte di tutta l'Assemblea se riuscissimo ad approvarlo all'unanimità, ma anche per porre l'attenzione su un tema, quello dei trapianti, che tocca moltissime famiglie italiane.

Ieri abbiamo dato una grandissima dimostrazione di civiltà approvando il provvedimento sull'oblio oncologico, che a mio parere ha dato prestigio a tutta l'azione di questa legislatura. Continuiamo su questa strada, perché dovremmo comunque, al di là degli scontri politici, lavorare tutti insieme su provvedimenti di questo livello e di questa portata.

SATTA (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SATTA (FdI). Signora Presidente, intervengo per confermare la volontà dei componenti del Gruppo Fratelli d'Italia di aggiungere la firma all'ordine del giorno G5.0.300 che riguarda un tema che condividiamo.

PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, anche da parte delGruppo per le Autonomie esprimo apprezzamento per il contenuto dell'ordine del giorno G5.0.300 e chiedo di aggiungere la firma, auspicando il parere favorevole del Governo.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, anche la componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto chiede di aggiungere la firma all'ordine del giorno.

GELMINI (Misto-Az-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (Misto-Az-RE). Signor Presidente, anche da parte mia esprimo piena condivisione di questo ordine del giorno, con l'auspicio che la legge di bilancio sia l'occasione per trovare le risorse, ma anche per fare un dibattito molto approfondito sul tema della sanità. Abbiamo ancora un problema enorme che è l'articolo 33. C'è tempo per cancellarlo ed evitare il taglio delle pensioni di medici, infermieri e personale della scuola. Mi auguro che la legge di bilancio sia veramente l'occasione per evitare quello che sarebbe un nuovo caso esodati. Leggiamo sui giornali che su questo punto c'è un'apertura del ministro Schillaci, ma non è sufficiente: quell'articolo va semplicemente cancellato.

ZAMPA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per chiedere di sottoscrivere come Capogruppo in Commissione affari sociali e sanità questo ordine del giorno. Ringrazio la collega Pirro per la sua sensibilità e intelligenza e anche io formulo l'auspicio che il Governo non solo accolga l'ordine del giorno, ma abbia un ripensamento complessivo, mantenendo questo spirito, che è stato poco fa evocato, di lavorare su questi temi spogliandoci un po' delle appartenenze, riconoscendo che la salute è un bene prioritario di cui tutti dovremmo occuparci, individuando le risorse necessarie a mettere in sicurezza i nostri cittadini e ovviamente chi per loro lavora.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G5.0.300.

BORGHI Claudio, relatore. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere è favorevole; il Governo accoglie certamente l'indicazione dell'Assemblea, ovviamente compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ma è chiaro che ci sarà la massima attenzione per poter reperire le risorse che sono destinate alla sicurezza e alla salute dei nostri cittadini.

PIRRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno G5.0.300 venga comunque posto ai voti, perché sarebbe bello vedere il nostro tabellone illuminarsi di tutte luci verdi. Contestualmente, a nome del nostro Capogruppo, chiedo di aggiungere le firme di tutti i membri del MoVimento 5 Stelle che non abbiano già firmato. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.0.300, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.19, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BORGHI Claudio, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3 (testo 2), presentato dalla senatrice Licheri Sabrina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.17, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina, fino alle parole «di ammontare pari a due volte».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.10.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, io voglio dirlo chiaro in quest'Aula: sulla norma extraprofitti indietro non si torna. Sulle banche noi andiamo dritti. Nei primi sei mesi hanno fatto più di 20 miliardi di utili, quindi a fine anno ci saranno 40 miliardi di utili delle banche italiane senza che però nemmeno una parte di questi utili tornino ai risparmiatori che hanno soldi sui conti correnti». (Applausi). È vergognoso! Noi andiamo dritti. Una piccola parte potremmo usarla per aumentare pensioni e stipendi dei lavoratori italiani; una piccola parte, credo sia di buon senso. (Applausi). Se a fine anno le banche italiane invece di guadagnare 40 miliardi, ne guadagnassero 30 o 35, i loro azionisti saranno comunque contenti. (Applausi). Con questi soldi però aiuteremo, perché indietro non si torna, tanti lavoratori. Matteo Salvini, 28 agosto 2023.

È passato tanto tempo, da agosto le cose sono cambiate. Ha detto queste cose in una diretta Facebook e non dal Ministero.

Siccome sulla norma extraprofitti indietro non si torna, noi presentiamo un emendamento che propone di far sì che quella tassa funzioni veramente, utilizzando poi quei soldi per aiutare le persone che non riescono a pagare l'affitto o il mutuo. Questo serve agli italiani oggi, non domani. Oggi! (Applausi).

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.10, presentato dal senatore Turco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 che invito i presentatori ad illustrare.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, devo dire che mi sorprende il parere contrario del Governo perché l'emendamento 7.19 è volto a rispondere ad una serie di domande che sono state anche oggetto del dibattito nei mesi scorsi. Tale emendamento intende sostanzialmente sterilizzare l'incremento, il gettito fiscale legato all'andamento dei prezzi del carburante. È di tutta evidenza che, a seguito dell'impennata, avvenuta in particolare nei mesi scorsi, dei prezzi della benzina e, più in generale, dei carburanti, il Governo, o meglio lo Stato, attraverso il meccanismo automatico di applicazione delle accise ha avuto un aumento di gettito.

Sembrerebbe quindi, anche per mantenersi coerenti rispetto alle cose che sono state dette, che si debba introdurre comunque un meccanismo di blocco delle accise una volta che si raggiunge il plafond stabilito all'interno della legge di bilancio. Invece qui cosa succede? Avviene che, se fatto 100 in legge di bilancio il gettito delle accise e il valore del carburante aumenta, lo Stato continua ad incassare e quindi c'è una doppia penalizzazione nei confronti dell'utenza e dei cittadini. Quindi, noi ci troviamo ad avere una classe politica che a parole dice che bisogna bloccare l'aumento del prezzo del carburante e nei fatti lascia correre che lo Stato, di fatto, faccia il biscazziere su un andamento da cui le casse dell'Erario hanno un ritorno positivo. Questo secondo elemento, dal nostro punto di vista, non è accettabile. Quindi, per essere coerenti con le cose che si sono ripetutamente dette, anche a livello governativo, occorrerebbe votare a favore di questo emendamento.

MISIANI (PD-IDP). Signora Presidente, l'emendamento 7.301 riguarda un tema molto delicato, perché - com'è noto - a legislazione vigente dal prossimo gennaio per il gas e da aprile per la luce finirà il regime di maggior tutela e 5 milioni di famiglie andranno in libero mercato. È un passaggio molto delicato che avviene in una fase complessa.

Nel 2022 abbiamo avuto la peggiore crisi energetica da cinquant'anni, che ha portato ad un'impennata dei prezzi della luce del gas e ad un'estrema volatilità dei mercati, mentre il 2023 è un anno purtroppo segnato da una guerra drammatica in Medio Oriente e da mercati ancora lontani da una condizione di normalità. Invito i colleghi a guardare il monitoraggio che ARERA fa delle offerte di libero mercato disponibili: a novembre la media delle offerte per un utente tipo della luce a libero mercato ha prezzi superiori del 17 per cento rispetto alla tutela. Il differenziale è addirittura del 21,4 per cento per il gas (mercato libero rispetto al regime di tutela). Questi 5 milioni di famiglie non sono state informate a dovere, sono in una situazione di grande incertezza, vengono bombardate da campagne di marketing aggressive e le state esponendo ad una vera e propria stangata, dopo due anni di inflazione che ha eroso il potere d'acquisto dei redditi. Il rinvio era stato ipotizzato più volte dal ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ed è oggi purtroppo scomparso dai radar del Governo. In compenso, due giorni fa, il Consiglio dei ministri ha annunciato una campagna di comunicazione, a trenta giorni dall'avvio del libero mercato per il gas. Si fa una campagna di comunicazione che andava promossa mesi e mesi fa per rendere gli utenti consapevoli. (Applausi).

Qui il tema non è una campagna di informazione a babbo morto, ma è il rinvio che voi stessi avete ipotizzato per preparare al meglio questo passaggio che è stato deciso anni fa, ma in una fase completamente diversa, quando non c'era la crisi energetica che ci ha investito e non c'era questa volatilità dei prezzi.

L'emendamento che sto illustrando chiede il rinvio di un anno, non per mettere in discussione questo passaggio, ma per prepararlo al meglio a difesa di questi cinque milioni di famiglie. (Applausi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BORGHI Claudio, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.19, presentato dai senatori Paita e Borghi Enrico, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.300, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.301, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.3.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, vorrei rendere quest'Assemblea edotta del fatto che l'emendamento 7.0.3 rientra in un pacchetto di emendamenti che vanno ad agire su quelli che sono noti come sussidi ambientalmente dannosi (SAD), di cui purtroppo facciamo ancora largamente uso e dai quali, così come dagli extraprofitti, sarebbe possibile dedurre almeno 20 miliardi. Si otterrebbero in tal modo due benefici: maggiori entrate per le casse dello Stato e minori immissioni inquinanti nell'aria e, quindi, minore inquinamento. Sarebbero benefici rispetto alla crisi climatica che stiamo vivendo. Questo emendamento è il primo, ma ce ne sono almeno altri due che vanno nella stessa direzione.

Come MoVimento 5 Stelle chiediamo a quest'Assemblea un supplemento di riflessione rispetto a questo indirizzo e rispetto al parere sull'emendamento 7.0.3 perché possa essere approvato, così come ci chiedono anche tutti i giovani del Paese per il loro futuro. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.3, presentato dalle senatrici Castellone e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.17, dalle senatrici Castellone e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BORGHI Claudio, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.8, 8.0.300, 8.0.37 e 8.0.29.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 8.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole su questo emendamento che era stato presentato dalla senatrice Ronzulli e che io ho semplicemente copiato, perché evidentemente si era dimenticata di ripresentarlo in Assemblea. Ho interpretato in questo modo il fatto di non aver trovato l'emendamento della senatrice Ronzulli in Assemblea; sarà stata semplicemente una dimenticanza.

Tale emendamento giustamente stabilisce alcune proroghe nell'attuazione del superbonus 110 per cento, misura che evidentemente è ben vista da parte almeno di un pezzo della maggioranza e che - a mio avviso - va sostenuta.

Chiederei dunque a tutte le forze di opposizione di aiutare e sostenere l'emendamento presentato da una forza di maggioranza che forse ha qualche problema con gli alleati. Noi siamo sempre disponibili a dare una mano e anche mettere il dito in qualche piaga. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.0.300, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori, fino alle parole «lavori per almeno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.0.37.

Passiamo all'emendamento 8.0.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NATURALE (M5S). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signora Presidente, con questo emendamento si vuole dare un aiuto agli agricoltori, che non hanno visto risolti i loro problemi e che sono stati fortemente toccati a livello di cambiamenti climatici. Un aiuto per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre sarebbe doveroso. E questa è la richiesta che avanziamo con l'emendamento in esame, per far sì che possano avere un minimo di sollievo, visto che gli interventi per questo settore sono stati davvero risibili.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.29, presentato dalla senatrice Naturale.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo agli emendamenti riferiti agli articoli 8-ter e 8-quinquies, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BORGHI Claudio, relatore. Sull'emendamento 8-ter.300 vorrei sentire prima il parere del Governo. Sull'emendamento 8-ter.0.300 formulo un invito al ritiro. Esprimo parere contrario sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Signor relatore, si tratta di una consultazione che dovrebbe eventualmente avvenire prima di tale fase. Comunque, andiamo avanti.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sugli emendamenti 8-ter.300 e 8-ter.0.300 il Governo formula un invito al ritiro.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimersi.

BORGHI Claudio, relatore. Invito al ritiro.

PRESIDENTE. C'è un allineamento.

OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Presidente, noi ci rimettiamo alla decisione del Governo. Evidentemente ci sono delle questioni tecniche. Auspichiamo però che in futuro si possa riconsiderare questo aspetto.

Abbiamo sanato un'ingiustizia che durava da anni, per quanto riguarda gli aspetti contabili. Speriamo che anche gli altri professionisti, i consulenti del lavoro, possano accedere alla presentazione telematica dei bilanci presso la camera di commercio. Mi sembra un fatto positivo, perché valorizza il lavoro di una categoria professionale e di tanti giovani.

PRESIDENTE. Senatore Occhiuto, lei è il secondo firmatario e, quindi, interpreto la sua rimessione con il fatto che ritira l'emendamento 8-ter.300.

Stante l'assenza del senatore Paroli, l'emendamento 8-ter.0.300 è decaduto.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-quinquies.0.300, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 8-quinquies.0.301 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-quinquies.0.302, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BORGHI Claudio, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Vorrei però intervenire brevemente sull'articolo precedente, se possibile.

PRESIDENTE. Prego, Sottosegretario.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il senatore Occhiuto ha evidenziato al Governo la questione affrontata nell'articolo precedente. Certamente il Governo ha estrema attenzione al tema. Vi sarà successivamente un approfondimento adeguato per poter risolvere la questione.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.18, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.300, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.0.51, presentato dalla senatrice Damante, fino alle parole «50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.0.300.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-bis, che invito i presentatori ad illustrare.

PARRINI (PD-IDP). Signora Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola per illustrare l'emendamento 9-bis.300, che riguarda una serie di proposte che con i senatori Franceschelli e Zambito, a nome di tutto il Gruppo PD, abbiamo avanzato affinché vi fosse una risposta all'alluvione che ha colpito la Toscana il 2 novembre.

Come è ben noto a tutto l'Emiciclo, il 2 novembre si è abbattuto un nubifragio sulle parti centrali della nostra Regione. Ci sono stati otto morti e danni per 3 miliardi di euro. Vi era la grandissima necessità che il Governo desse immediatamente delle risposte concrete e adeguate.

Il nostro emendamento andava in quella direzione, prevedendo interventi per le urgenze, per i lavoratori, per le imprese, nonché ristori alle famiglie che hanno subito danni molto ingenti, nonché di nominare il Presidente della Regione quale commissario alla ricostruzione, per facilitare lo svolgimento di tutte le azioni necessarie.

Ci duole constatare che in Commissione questo emendamento è stato quasi completamente ignorato e respinto.

Io vorrei che fosse chiaro che questo Governo, che è così celere e rapido quando si tratta di mettersi sull'attenti di fronte alle richieste del senatore Lotito, (Applausi) è poi molto lento e incapace di dare qualsiasi risposta quando si tratta di rispondere ai bisogni di una Regione colpita da un'alluvione che ha causato otto morti e tre miliardi di danni. Quindi, il mio intervento è anche una richiesta al Governo affinché cessi di perseguire una linea di opposizione vergognosa a una richiesta sacrosanta.

Sapete fino ad oggi, di fronte a tre miliardi di danni, quanto ha stanziato il Governo per la Toscana? Cinque milioni. Si tratta - basta usare una calcolatrice - dello 0,2 per cento del fabbisogno. Non c'è di fronte a noi né un decreto-legge, né una bozza di decreto-legge che metta delle risorse adeguate. Non ci sono impegni concreti per lo stanziamento di fondi che servano perlomeno a contrastare le emergenze più gravi. In compenso, in questo decreto-legge è stata inserita una proroga canzonatoria dei termini per il versamento di contributi e tributi: una proroga di pochissimi giorni che è suonata come un pugno in faccia, uno schiaffo alle tante imprese che hanno subito danni immensi a causa dell'alluvione. (Applausi).

Smettete di prendere in giro i toscani. Smettete di prendere in giro le aziende, le imprese, gli enti locali, le famiglie della Toscana. Date delle risposte. L'accoglimento di questo emendamento sarebbe una prima occasione per dare risposte. Io credo che chi sceglierà di votare contro questo emendamento si assumerà una responsabilità molto grave e metterà la faccia su una decisione sbagliata, vergognosa, indecorosa, soprattutto alla luce del fatto che si è pronti a fare spazio a richieste sbagliate e si chiude la porta in faccia alle richieste giuste. Questo non va assolutamente bene. (Applausi).

PRESIDENTE. L'emendamento 9-bis.0.301 si intende illustrato.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BORGHI Claudio, relatore. Signor Presidente, mi spiace ovviamente perché il tema è sentito da tutti, ma tecnicamente è impossibile inserire una specie di disegno di legge aggiuntivo in questo decreto.

Esprimo quindi parere contrario su entrambi gli emendamenti in esame. (Brusio).

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.0.300, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.0.301, presentato dalla senatrice Floridia Barbara, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BORGHI Claudio, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.14, presentato dai senatori Paita e Borghi Enrico, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.15, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-bis.300, presentato dai senatori Paita e Borghi Enrico, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-bis.301, presentato dalla senatrice Paita.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-bis.0.300, presentato dai senatori Paita e Borghi Enrico, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-bis.0.301, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-ter.300, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10-quater.0.300.

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, il Governo si è dimenticato di un po' di cose in questo provvedimento, che doveva essere non oneroso, ma che poi lo è diventato; cose che incidono sulla carne viva dei cittadini, tra cui tutto il tema degli affitti, della casa, del diritto dell'alloggio e, in questo senso, il tema ancora più grande del diritto allo studio.

Il diritto allo studio, nel nostro Paese, ancora oggi non è pienamente realizzato in tutte le sue forme, nonostante ci riempiamo la bocca, in quest'Aula, dei temi riguardanti i bambini e il loro futuro, le diseguaglianze, l'investimento sul capitale umano.

In questo emendamento noi affrontiamo la grande questione del trasporto scolastico. Signor Presidente, studiare costa. Costa circa 1.800 euro l'anno in età scolastica a famiglia, e questo costo differisce da Regione a Regione, creando delle ingiustizie e diseguaglianze che arrivano fino a mille euro di variazione.

Faccio degli esempi concreti. Per quanto riguarda un pasto in mensa, questo costa 5,43 euro al Sud, che diventano 7,40 nel Centro Italia. Sui trasporti ferroviari, ci sono Regioni virtuose come l'Emilia-Romagna, l'Umbria, il Lazio, la Campania e la Provincia autonoma di Trento, dove l'abbonamento annuale è molto conveniente e vede integrato anche il trasporto pubblico urbano. Le peggiori sono, invece, il Piemonte, la Lombardia e la Sicilia, con una differenza annuale di oltre mille euro.

In questo emendamento e negli altri che seguiranno noi abbiamo presentato delle risposte, con la costituzione di fondi che permettano l'accesso al trasporto scolastico nelle città e nelle Regioni. Cerchiamo anche risposte sui temi degli affitti e della dispersione.

Concludo dicendo, signor Presidente, che in questi emendamenti c'è un'altra grande questione, quella delle borse di studio. Nel nostro Paese gli idonei non beneficiari sono 4.974: 4.974 bambini e ragazzi meriterebbero una borsa di studio, le cui famiglie dovrebbero essere aiutate dallo Stato e non hanno accesso a tali fondi. È un'ingiustizia. (Applausi).

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-quater.0.300, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11, che invito i presentatori ad illustrare.

RANDO (PD-IDP). Signor Presidente, questo emendamento prevede un aumento da sei milioni a dieci milioni per il fondo affitti degli studenti. Un Paese che non guarda al futuro non guarda ai propri studenti. Ed è un Paese sordo anche alla richiesta, alla voce che hanno alzato gli studenti, con le tende nelle piazze. È un Paese che non capisce quanto oggi sia ancora più difficoltoso, anche per le famiglie che vivono l'inflazione, investire sui propri ragazzi.

Questo Paese si deve prendere cura dei propri studenti e il diritto allo studio deve essere effettivo; un Paese che non guarda al futuro, non guarda ai propri studenti.

Su questo noi chiediamo che anche la maggioranza si renda conto di cosa significa oggi ancora di più il costo sostenuto da una famiglia per uno studente universitario. Oggi il costo degli affitti è pari a quasi 350 euro al mese, a cui si devono aggiungere circa 80 euro per spese condominiali e bollette; al Nord il canone è ancora più alto, e arriva a 400 euro mensili, mentre al Centro scende a 328 euro.

Il tema vero dell'emendamento 11.0.2, con cui si invita veramente a rendere effettivo il diritto allo studio e a guardare al futuro del proprio Paese agendo oggi, è quello dell'abbandono. Bisogna leggere i dati e i ragazzi ce lo hanno detto andando in piazza e mettendo le tende. Noi non possiamo permetterci di essere sordi al richiamo chiaro che hanno fatto gli studenti e le studentesse. Oggi solo il 28,3 per cento della popolazione tra i venticinque e i trentaquattro anni riesce a conseguire un titolo universitario; il tasso di abbandono è cresciuto raggiungendo il 14 per cento nel 2021 ed è facile prevedere che sia destinato a salire ulteriormente, visto il forte incremento dei costi a carico delle famiglie per mantenere uno studente universitario.

Pertanto, dobbiamo veramente riflettere sull'emendamento 11.0.2 e pensare che, se vogliamo investire sul futuro di questo Paese, dobbiamo agire immediatamente. (Applausi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DAMIANI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.2, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.3, presentato dal senatore Turco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.5, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, che invito i presentatori ad illustrare.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, quello che sto per pronunciare non è solo un intervento con il quale sostengo le ragioni di un emendamento, ma vuole essere, tramite la Presidente, anche un appello ai colleghi della maggioranza rispetto alla vicenda delicatissima e urgentissima che riguarda l'ex Ilva. E questo appello voglio rivolgerlo a tutti voi, perché sono certo possiate capire cosa sta accadendo e intervenire per cambiare direzione di marcia. Se così non farete, vi assumerete davvero una grande responsabilità.

Cosa deve accadere, infatti, cari colleghi, affinché voi possiate capire che, con quello che sta avvenendo, si sta compromettendo il futuro della siderurgia italiana, il futuro di 10.500 lavoratori, di altrettanti lavoratori dell'indotto, degli stabilimenti di Taranto, di Genova e di Novi Ligure? Cosa deve accadere ancora, colleghi, per capire che ieri l'assemblea dei soci non ha prodotto nulla ed è stata rinviata ancora la decisione al 22 dicembre, cioè a Natale, tanto dei lavoratori che non sanno come passeranno il Natale chi se ne importa? Cosa deve accadere ancora, colleghi, perché voi vi rendiate conto che le sigle sindacali hanno indetto quarantott'ore di sciopero per evitare che si chiuda l'altoforno, così come forse vorrebbe l'azienda, per interrompere le produzioni?

Cosa deve accadere ancora perché vi rendiate conto che c'è un socio privato che probabilmente non ha alcun interesse a investire in Europa, anzi, che forse trova vantaggioso eliminare dal mercato europeo un proprio competitor? E parlo di un socio privato che nel 2023, colleghi, ha incassato più di quattro miliardi di dollari di utile di fronte a 53 miliardi di dollari di ricavi e tutto questo sta avvenendo nel silenzio, nell'afasia, nella grave responsabilità del Governo.

Ricordate, colleghi, che con un decreto si è stabilito che c'erano 680 milioni per procedere in una certa direzione e sono stati bruciati per pagare le bollette. C'era un miliardo per il piano di decarbonizzazione collegato al PNNR ed è stato tolto di mezzo. E poi il ministro Fitto ha firmato un memorandum motu proprio di cui non conosciamo i contenuti, che in quest'Aula abbiamo chiesto più volte di conoscere. Non si sa nulla. Non si capisce come possa andare avanti e questo - guardate non è proprio possibile. Non ce lo aspettavamo dal Governo che voi chiamate "della Nazione". O forse invece ce lo potevamo aspettare, perché quello degli ex Ilva è proprio il fallimento del Governo in campo di politica industriale e non solo.

L'appello, allora, è il seguente: fermatevi finché c'è ancora tempo, fatelo prima del 22 dicembre; approviamo questo emendamento, con il quale cambiamo la governance; attiviamo un aumento di capitale del socio pubblico rappresentato da Invitalia e lo attiviamo subito perché questo avvenga entro il 31 dicembre. La nostra esortazione è che si approvi l'emendamento; che lo Stato possa controllare quello che sta avvenendo; che si apra davvero una grande stagione di concertazione che coinvolga il Parlamento, che fino ad oggi è stato all'oscuro di tutto, e anche una parte del Governo, se non sbaglio, le parti sociali, le associazioni di categoria, quelle parti della siderurgia italiana che possono concorrere a un nuovo progetto per dare una prospettiva a Taranto e non solo a Taranto, ma all'impresa siderurgica tutta nel nostro Paese così importante per il manifatturiero.

L'appello, colleghi, è dunque a fermarvi e ad approvare questo emendamento; altrimenti tutti quanti pagherete una grave responsabilità per il futuro del nostro Paese dal punto di vista non solo industriale, ma anche della sua competitività in Europa. (Applausi).

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 12 è stato presentato un solo emendamento, passerei direttamente all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 13.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 13.21, con il qualecerchiamo di offrire supporto alle imprese del settore ceramico, che sono tra quelle che hanno subito maggiormente le conseguenze del caro energia raddoppiando le quote di remunerazione del servizio di interrompibilità. Sarebbe un bel segnale per rispondere a una forte, sentita, grave richiesta d'aiuto che proviene appunto dal settore ceramico. (Applausi).

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, tengo davvero a illustrare l'ordine del giorno G13-quinquies.300, volto a dare pieno compimento all'emendamento che è stato presentato dal Governo per quanto accaduto in Friuli-Venezia Giulia, dove un sindaco e un coordinatore della Protezione civile sono stati sanzionati, anche poi con conseguenze penali, a seguito di un tragico incidente che ha coinvolto un volontario.

L'emendamento che è stato introdotto dal Governo chiarisce quali siano effettivamente le responsabilità dei volontari della Protezione civile, mettendo in sicurezza la loro attività che è estremamente importante. Voglio ricordare che in Italia ci sono un 1.300.000 volontari della Protezione civile. Il ruolo di questo ente è importantissimo se pensiamo, ad esempio, che oltre il 90 per cento dei nostri Comuni è a rischio idrogeologico.

Resta evidentemente da chiarire quali siano le responsabilità dei sindaci nella loro funzione di responsabili dei propri nuclei di Protezione civile.

Chiedo pertanto al Governo di chiarire questa posizione. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo intende intervenire?

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, ho chiesto prima di intervenire sugli emendamenti all'articolo 12.

PRESIDENTE. Senatore Magni, non lo abbiamo ancora posto in votazione. Siamo in fase di illustrazione. Come le avevo anticipato, le darò la parola per dichiarazione di voto.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, vorrei ora illustrare l'emendamento 13-quinquies.0.302 e sottolineare un dato. Tale misura è riferita all'imprenditoria agricola e, in particolare, a quella femminile e giovanile.

Parliamo tanto di spopolamento e della necessità di favorire i giovani e le donne, si chiede di aumentare di 10 milioni il fondo e si dice di no? Siamo davvero in una situazione nella quale non si capisce dove si intende andare. Sono stati presentati emendamenti che cercano di affrontare temi che danno una prospettiva; ad esempio alle zone rurali che si spopolano, considerando il fatto che tendenzialmente i giovani nell'ambito del tessuto agricolo rappresentano anche un'innovazione dal punto di vista delle metodologie, del rapporto di lavoro, di quanto producono, della qualità ed ecologico, oltre a favorire un cambio generazionale considerato l'invecchiamento, in particolare nel settore agricolo.

Siamo contrari e si fanno decreti contro l'emigrazione e poi, però - guarda caso - gli unici che sono costretti a lavorare in agricoltura sono i sottopagati, i clandestini, quelli che in sostanza facciamo finta di non vedere. E non promuoviamo invece l'attività dei giovani e delle donne. Vorrei sottolineare questo dato e l'emendamento in esame ha forza da questo punto di vista.

Chiedo per tali ragioni di esprimere su di esso un voto favorevole.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto e salutiamo gli studenti dell'Istituto comprensivo «Gino Strada» di Monte Urano, in provincia di Fermo, che assistono ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 912 (ore 11,28)

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli e emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

DAMIANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.0.10. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.300. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 13. Esprimo parere contrario sull'emendamento 13-ter. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13-quater.300 e 13-quater.301. Invito al ritiro dell'emendamento 13-quinquies.300. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G13-quinquies.300. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 13-quinquies.0.300, 13-quinquies.0.301, 13-quinquies.0.302, 13-quinquies.0.303, 13-quinquies.0.304, 13-quinquies.0.305 e 13-quinquies.0.306.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sull'emendamento 12.0.10 esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.300, il Governo deve evidenziare che la proposta presenta profili di criticità, in quanto inciderebbe su contenziosi in atto ed è suscettibile di generarne ulteriori, atteso che attiene ad annualità di fondi già ripartiti. Pertanto, su questo emendamento il Governo si rimette all'Assemblea.

Sugli emendamenti 13.8, 13.10, 13.13, 13.14, 13.17, 13.21 e 13-ter.300 esprimo parere contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13-quater.300 e 13-quater.301. Sull'emendamento 13-quinquies.300 esprimo un invito al ritiro. Accolgo l'ordine del giorno G13-quinquies.300. Sui restanti emendamenti esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, oltre che per chiedere di poter sottoscrivere questo emendamento, intervengo per sottolineare il fatto che bisogna tradurre i soldi che sono già usciti in capitale e renderli disponibili.

Voglio sottolineare un dato che è pubblico. Oltre alle cose che ha detto il senatore Martella, in quest'azienda siamo di fronte a una situazione di grande difficoltà. Ve lo dico perché ho avuto l'occasione di sentire con le mie orecchie il prefetto di Genova porci il problema della sicurezza. In sede di audizione dinanzi a una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia recatasi a Genova, il prefetto ci ha posto questo problema - e l'abbiamo anche reso pubblico in una relazione - dicendosi molto preoccupato perché siamo di fronte non a una manutenzione preventiva e ordinaria, ma fortemente a rischio. In più, ho visto che, a Taranto, si pensa addirittura di premiare i lavoratori se riducono gli infortuni. Questo l'ho letto in una proposta che è stata scritta. Ora, se metto insieme l'informazione avuta (che non era stata richiesta) e quello che tutti abbiamo letto, perché c'è una lettera firmata dalla responsabile delle relazioni umane, è chiaro che sono molto importanti interventi strutturali dal punto di vista della salvaguardia occupazionale, ma nello stesso tempo per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, altrimenti parliamo tanto di sicurezza, ma poi non interveniamo in un'azienda di queste dimensioni.

Questo credo sia un tema a cui tutti noi siamo sensibili, cioè quello di avere immediatamente la liquidità sufficiente per intervenire e fare la manutenzione ordinaria e straordinaria. Questo è il dato fondamentale.

Per tale ragione, sarebbe opportuno votare a favore di questo emendamento. (Applausi).

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, sul tema Acciaierie d'Italia e Ilva credo che non ci siano forza o componente politica che non abbiano commesso alcuni errori nella gestione di quello stabilimento. Lo dico per primo, avendo fatto il Ministro dello sviluppo economico in una stagione complicata, e mi assumo una parte delle responsabilità di ciò che ancora non si è risolto in quello stabilimento.

Ho maturato però una certezza sola, ossia che non sarà una gestione di mercato e privata a poter garantire l'occupazione, la reambientalizzazione e la decarbonizzazione di quel sito. Soltanto l'intervento dello Stato - il che non significa che esso faccia l'imprenditore e gestisca dal punto di vista manageriale quello stabilimento - può garantire le risorse e il percorso di decarbonizzazione necessari allo stabilimento di Taranto a tutela dell'occupazione e soprattutto della vita delle persone che vivono in quel territorio.

Perdere questa occasione e tornare invece a sperare che ci sia un imprenditore dell'acciaio che investa in uno stabilimento come quello, con le necessità e le difficoltà che ha e con la concorrenza che nella produzione di acciaio arriva da Paesi molto lontani da noi, dove le tutele ambientali e dei diritti di lavoratori e i costi delle materie prime sono totalmente diversi da quelli che abbiamo nel nostro Paese, è follia e utopia. Non perdiamo l'occasione, non retrocediamo da un impegno preso, che è quello di aumentare la presenza dello Stato nel capitale sociale di quello stabilimento. Individuiamo i manager migliori per gestirlo, ma facciamo sì che la linea e l'indirizzo li dia lo Stato italiano. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.10, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.300, presentato dal senatore Romeo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 13-ter.300 risulta assorbito dalla precedente votazione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.10, presentato dal senatore Turco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.13, presentato dalla senatrice Paita.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.14, presentato dal senatore Turco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.17, presentato dalla senatrice Paita.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.21, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13-quater.300, presentato dal senatore Liris e da altri senatori, identico all'emendamento 13-quater.301, presentato dai senatori Gasparri e Lotito.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Stante l'assenza del senatore Paroli, l'emendamento 13-quinquies.300 è decaduto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13-quinquies.300 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13-quinquies.0.300, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 13-quinquies.0.301, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TAJANI (PD-IDP). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signora Presidente, all'articolo 13-quinques diversi Gruppi hanno presentato emendamenti a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile nel settore agricolo. Noi, come Gruppo, voteremo favorevolmente a tutti gli emendamenti che vanno in tale direzione, ricordando che questa settimana l'Ispettorato nazionale del lavoro ha certificato ben 44.000 dimissioni volontarie di donne a seguito della nascita del primo o del secondo figlio. Questo significa che lo Stato, quindi noi, attraverso la nostra attività legislativa, dobbiamo sostenere maggiormente in tutte le forme l'occupazione femminile, sia nel lavoro dipendente, sia nel lavoro autonomo e imprenditoriale. L'occasione per cominciare a dare un segnale sarebbe il voto unanime dell'Assemblea su questi emendamenti. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13-quinquies.0.301, presentato dai senatori Franceschelli e Manca, fino alle parole «30 milioni di euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 13-quinquies.0.302 e 13-quinquies.0.303.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13-quinquies.0.304, presentato dalla senatrice Naturale, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «subito danni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 13-quinquies.0.305.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13-quinquies.0.306, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 14-bis, che invito i presentatori ad illustrare.

DI GIROLAMO (M5S). Signora Presidente, svolgerò un unico intervento per illustrare tutti gli emendamenti che ho presentato all'articolo 14-bis, visto che sono gli unici. Con questi emendamenti intendo chiedere al Governo (oltre alla sua attenzione a quanto sto per dire, cortesemente, ma, vado avanti comunque) il ripristino del tavolo istituzionale già previsto - la ringrazio, Sottosegretaria - che permette ai sindaci di comuni interessati dalla tratta autostradale A24 e A25 di interloquire con il Ministero, con il gestore dell'autostrada (oggi ANAS, prossimamente Strada dei parchi) e con tutti gli attori interessati (quindi anche i comitati dei consumatori), cioè con tutti coloro che hanno interesse, in primo luogo, alla sicurezza dell'infrastruttura e, in secondo luogo, alla riduzione delle tariffe. Voglio ricordare in quest'Aula (prima di tutto ovviamente a me stessa) che la tariffa di tale tratte autostradali è tra le più care d'Europa.

Andando avanti nei successivi emendamenti, e in linea con quello che ho appena riferito su una tariffazione così alta, quello che chiedo non è altro che ciò che è sempre stato chiesto da tutti i Gruppi politici quando si parlava di A24 e A25, ovvero di prevedere una formula di riduzione delle tariffe per coloro che, per forza di cose - lo sottolineo - devono utilizzare l'autostrada per potersi spostare. Più precisamente, parlo dei pendolari che provengono dall'Abruzzo per recarsi a Roma (città capitale) per questioni di lavoro, di chi si sposta per motivi sanitari e per curarsi o dei giovani studenti, già soggetti a un caro affitti indescrivibile. Chiedo quindi di portare un'attenzione particolare a queste persone che si spostano dall'Abruzzo, nonché a coloro che - come i pendolari e tutte le categorie di cui ho appena riferito - da Roma Est si spostano a Roma capitale. Sto parlando di questioni di cui sono certa tutti i Gruppi politici hanno contezza, perché se ne è discusso lungamente.

Voglio ricordare, sempre a quest'Assemblea e per prima a me stessa, che in Commissione il MoVimento 5 Stelle si è astenuto sull'emendamento del Governo, presentato per mano dei relatori, che prevede la riconsegna della gestione delle autostrade A24 e A25 da ANAS a Strada dei parchi. Il motivo dell'astensione è molto banale. Siamo a ridosso della scadenza della gestione demandata ad ANAS (avverrà il 31 dicembre), quindi le soluzioni sono due: o si proroga ad ANAS o si restituisce a Strada dei parchi. Una delle due: il Governo ha scelto la seconda.

Ebbene, a me interessa, in particolare, che il tutto avvenga alla scadenza prevista, ma tra le righe il Governo già prevede che ciò non sarà possibile. Già prevede, infatti, la possibilità di proroga ad ANAS oltre la scadenza del 31 dicembre.

Presidente, questo è il contenuto degli emendamenti che ho presentato, su cui chiedo davvero al Governo di porre un'attenzione diversa. Si tratta di questioni non propagandistiche, ma di merito, che i membri del Governo stesso, in altre circostanze, in altri sedi, hanno egualmente proposto. Sono quindi certa che il Governo avrà un'attenzione particolare per questi temi. (Applausi).

FINA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei chiedere di poter sottoscrivere l'emendamento 14-bis.302. Sono certo - aggiungo - che sarà sottoscritto e votato anche dai parlamentari di Fratelli d'Italia, perché quello che è scritto qui corrisponde esattamente a quanto dichiarò l'onorevole Francesco Lollobrigida prima di andare al Governo, cioè prima di diventare Ministro e, incidentalmente, anche capostazione. (Applausi).

PRESIDENTE. La chiosa era ultronea.

Proseguiamo con le illustrazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 14-bis.

NICITA (PD-IDP). Signora Presidente, torno a ricordare - visto che sono passati alcuni minuti - che questo Governo dice di no al sostegno ai mutui degli italiani. Poco fa mi sono riferito al tema delle imprese; con questo emendamento ci rivolgiamo alle famiglie, con un costo che è davvero sostenibile, perché cumula massimo 250 più 50 milioni di euro in tre anni. Si tratta di una misura molto banale, destinata peraltro a un numero ridotto di famiglie: massimo un milione, all'interno del quale vi sono dei sottocasi, quindi parliamo di un numero di cittadini che si può gestire.

Noi proponiamo una misura di credito d'imposta per la parte eccedente del costo del mutuo, per un periodo di tempo (sei mesi), che va dal momento in cui è iniziato l'incremento dei costi dei mutui fino alla fine dell'anno. Lo facciamo per dare la possibilità, a coloro che hanno visto aumentare questi mutui, ma anche a coloro che ne hanno chiesto la rinegoziazione o che hanno adottato altre misure, come l'allungamento della rateizzazione, di avere un incremento del reddito disponibile e quindi di tornare a realizzare le spese che l'incremento dei mutui non ha permesso loro di fare. È una misura assolutamente possibile, che altri Paesi hanno realizzato (abbiamo previsto delle coperture), ed è molto sentita dagli italiani.

Questo Governo insiste molto sul credito d'imposta, per alcune questioni, ed è molto attento ad alcuni settori. Qui si fa riferimento a tutti gli italiani; magari questi italiani non sono sportivi, non sono giocatori di calcio, non sono soggetti attenzionati da alcuni interessi, ma in questo momento chiedono semplicemente un sostegno aggiuntivo a questo Governo e a questa maggioranza, che ci hanno bocciato l'emendamento in Commissione e si accingono purtroppo a farlo anche in quest'Aula.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, in poche parole, il nostro Paese è in ritardo nell'approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Tutte le volte che discutiamo in quest'Aula di alluvioni, di eventi climatici estremi, di disastri e di ristori a cittadini e imprese ci occupiamo dell'emergenza e non ci occupiamo mai della prevenzione e della pianificazione. (Applausi).

Siamo in ritardo e chiediamo che tale Piano sia attuato. Un atteggiamento positivo in questo senso, che peraltro naturalmente è neutro, perché poi andiamo a scriverlo il Piano, è anche la migliore risposta al rischio che anche in questo nostro Paese, tra le fila di quelli che lo rappresentano, ci siano negazionisti o persone che minimizzano le problematiche legate al caos climatico. (Applausi).

PRESIDENTE. Colleghi, per il prosieguo dei lavori, poiché siamo agli sgoccioli con i tempi, sarò molto più rigorosa e darò un tempo molto più limitato per gli interventi in fase di illustrazione degli emendamenti, anche se siamo in dirittura d'arrivo.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

DAMIANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Esprimo altresì un parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G14-bis.300 come raccomandazione, con una riformulazione nella parte che impegna il Governo a «informare tempestivamente il tavolo istituzionale di cui in premessa sulle politiche tariffarie adottate a tutela dei fruitori dell'infrastruttura».

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

Accolgo l'ordine del giorno G14-bis.300 come raccomandazione, subordinatamente alla riformulazione letta dal senatore Damiani.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14-bis.300.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signora Presidente, mi domando se il ministro Salvini sappia che su questo emendamento è stato espresso un parere contrario. Nel primo question time di questa legislatura posi una domanda al ministro Salvini proprio su questo tavolo e lui si disse contento di ricevere i sindaci di ogni colore politico all'interno del suo Ministero per renderli partecipi delle decisioni del Governo. E adesso il tavolo viene soppresso! Bene, chiederò a Salvini se era d'accordo su questo parere. (Applausi).

LIRIS (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIRIS (FdI). Signor Presidente, vorrei soltanto ricordare che avevamo quasi fatto un patto tra gentiluomini e gentildonne di non fare polemica su questo argomento. C'è stata una deriva ideologica, che ha un nome e un cognome, da parte di alcune forze politiche che hanno messo in discussione un tema, quello dell'A24 e dell'A25, tanto sulla gestione, quanto sulla manutenzione e sul discorso riguardante i conti pubblici.

Infatti, si è proceduto in maniera non ortodossa in passaggi quali quelli fatti nei confronti di Strada dei Parchi, mettendo a repentaglio 1.700 dipendenti e anche le casse dello Stato perché di fatto, come Stato, abbiamo perso due volte in ambito giudiziario e siamo stati condannati a spese che potevano essere di 3, 4 o 5 miliardi di euro. Questa transazione non soltanto mette una parola fine alla paura di andare in cassa integrazione da parte di 1.700 dipendenti, ma sana una situazione creata in maniera non ortodossa e sbadata a livello amministrativo, su un'onda emotiva che non deve condizionare gli uffici e i Ministeri.

Ricordiamo chi stava festeggiando con spumante o champagne (non ricordo esattamente la marca) sotto Palazzo Chigi, quando ci fu la statalizzazione delle autostrade, salvo poi oggi aver cambiato idea.

Il tavolo di cui si parla è in piedi da anni. Io ne ho fatto parte negli ultimi cinque o sei anni ed ho sempre partecipato. Il ministro Salvini e il vice ministro Bignami non hanno alcuna intenzione di far venir meno l'interlocuzione con i sindaci, tanto è vero che hanno continuato ad incontrarli e continueranno ad incontrarli ancora in futuro, con noi che faremo parte di quel tavolo e che li assisteremo. I sindaci continueranno ad essere protagonisti.

Pertanto, chiedo anche al Governo, nella riformulazione dell'ordine del giorno, che credo ci sarà, di non accettare non tanto il fatto di interloquire con il tavolo dei sindaci, perché non è mai stato sciolto, ma di notiziarlo sul processo che stiamo portando avanti, anche nel momento in cui c'è un ritorno a Strada dei Parchi, perché questo tipo di percorso dev'essere disciplinato, com'è corretto che sia.

Questo non tanto per la famiglia Toto, dei cui interessi non devo occuparmi io, ma per i 1.700 dipendenti che, per colpa di qualcuno che, a livello ideologico, ha portato avanti una battaglia sconnessa rispetto alle norme dello Stato, rischiavano di passare il Natale in cassa integrazione. Pertanto, di Soloni che, dopo aver governato dieci anni, vengono a dare lezioni al centrodestra, sono abbastanza stanco.

Il Governo Meloni ha preso di petto un tema difficilissimo; lo ha affrontato, lo ha risolto e oggi siamo a festeggiare il fatto che 1.700 persone passeranno il Natale in santa pace. Questa è la vittoria dello Stato! (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.300, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.301, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.302, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.303, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'ordine del giorno G14-bis.300, sul quale è stata avanzata una richiesta di riformulazione e trasformazione in raccomandazione.

Chiedo alla presentatrice, senatrice Di Girolamo, se accetta tale richiesta.

DI GIROLAMO (M5S). Signora Presidente, sono davvero sconcertata. A me, quindi, viene chiesto di riformulare il testo nel senso di prevedere l'informazione di un tavolo che, nello stesso emendamento del Governo, depositato per mano dei relatori, è stato soppresso: a normativa vigente, è soppresso. Mi chiedono, cioè, di riformulare un testo in maniera scorretta.

Chiaramente, non lo accetto e ricordo nuovamente a quest'Assemblea e, prima di tutti, a me stessa che quest'ordine del giorno è stato copiato tal quale da quello accolto nella scorsa legislatura alla Camera, depositato dall'attuale ministro Lollobrigida (il n. 9/3702/37), nella seduta del 3 agosto 2022, n. 737, tal quale approvato ed accolto dal Governo Draghi.

Ora, qui, voi state negando ciò che a voi è stato concesso. Voi prima pensavate di fare qualcosa e ora ci state ripensando, complimenti!

Signor Presidente, chiedo di porre ai voti l'ordine del giorno. (Applausi).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G14-bis.300.

LIRIS (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIRIS (FdI). Signora Presidente, questo atteggiamento mi sembra abbastanza di cattivo gusto, per un motivo molto semplice. Non c'è la volontà di andare a beneficiare il territorio in questo dibattito sulll'interlocuzione con i sindaci; c'è la volontà di spostare l'attenzione rispetto a una soluzione della problematica che è stata trovata da questo Governo e non da quelli precedenti (alcuni dei quali lo hanno creato), decisione per la quale molti hanno festeggiato. (Applausi).

Noi abbiamo risolto questo problema, abbiamo portato a casa la soluzione; non hanno votato contro in Commissione, perché hanno riconosciuto che siamo stati bravi, e adesso si va a guardare il dito e non la luna, cioè si va a parlare nell'interlocuzione con i sindaci. Guardo i colleghi della Lega, guardo il mio amico Massimiliano Romeo e guardo negli occhi anche tutto il resto del centrodestra: non esiste il fatto che in futuro manchi l'interlocuzione con i sindaci del territorio. Il tavolo c'è, ci sarà e il ministro Salvini, così come il vice ministro Bignami, continueranno a portare avanti un'interlocuzione che negli ultimi dieci anni è stata portata avanti proprio per risolvere le problematiche create dai Governi che oggi non ci sono più per scelta degli italiani. (Applausi).

Continueremo pertanto a istituire tavoli con i sindaci e a parlare con i nostri territori, ascoltandoli così come abbiamo fatto quando, col ministro Lollobrigida e con gli altri parlamentari, siamo stati a presidiare tutti i caselli dell'autostrada, perché questo era il percorso che abbiamo deciso di fare per stare vicini ai territori. (Commenti).

PRESIDENTE. Colleghi, se c'è uno spunto polemico in una dichiarazione di voto è evidente che poi viene raccolto dalla parte opposta, quindi consentiamo a ciascuno di svolgere il proprio intervento, coi toni che la Presidenza riterrà di moderare, se necessario. Senatore Liris, prosegua; dall'altro lato dell'emiciclo, consentitegli di proseguire.

LIRIS (FdI). Signora Presidente,sa quanto la rispetto, ma per molto meno lei azzittisce questa parte. (Applausi).

PRESIDENTE.No, non è assolutamente così. Non c'è bisogno di alcuna sottolineatura. Sarebbe stato di buon gusto accettare quanto era stato detto. Prosegua, la ascoltiamo con attenzione. (Commenti). Senatrice Di Girolamo, per cortesia, andiamo avanti.

LIRIS (FdI). Per quanto riguarda il tema del caro pedaggi, nella transazione tombale fatta in questa situazione, secondo la soluzione così suggerita, alla quale abbiamo partecipato tutti, da Giorgia Meloni a tutto Palazzo Chigi, ai Ministeri competenti, al presidente Marsilio, ai parlamentari di tutte le forze politiche che se ne sono interessati per trovare la soluzione, c'è il blocco delle tariffe dei pedaggi al 2017. (Commenti).

PRESIDENTE. Senatrice Di Girolamo, non mi costringa a richiamarla nominalmente, per favore.

LIRIS (FdI). Signora Presidente, lo so che la verità fa male, non mi vogliono far continuare.

Noi abbiamo ottenuto anche il blocco dei costi dei pedaggi al 2017. Questo significa che... (Commenti).

PRESIDENTE. Senatrice Di Girolamo, adesso questo diventa un richiamo formale, per cortesia. Lei ha già fatto la sua esposizione con la vis polemica che ha ritenuto necessaria, adesso consentiamo al senatore Liris di proseguire. La Presidenza, ovviamente, è attenta.

LIRIS (FdI). Signora Presidente, provavo a parlare e spero di poter completare un concetto, anche perché dà la possibilità poi di andare al voto.

PRESIDENTE. Le garantisco che può farlo.

LIRIS (FdI). Nella transazione tombale di 500 milioni, rispetto agli svariati miliardi che avremmo dovuto dare alla famiglia Toto, abbiamo chiesto il blocco delle tariffe dei pedaggi al 2017, fino alla fine della concessione che avrà la famiglia Toto.

Ciò significa che il costo non verrà indicizzato in base all'inflazione. Pertanto, questa è un'ulteriore conquista, nella misura in cui tanti costi dei pedaggi in altre autostrade vanno aumentando. Apriremo una trattativa con il gestore per quanto riguarda i pendolari, che chiaramente avranno un trattamento diverso proprio per la fruizione costante dello stesso tratto di strada.

Su questa pagina, dunque, anche in Commissione mi sono comportato in una certa maniera. Avevamo detto che non doveva essere elemento di confusione, ma sta diventando un momento per andare a guardare il dito e non la luna rispetto a un'interlocuzione con i sindaci che non è mai mancata da parte del centrodestra per salvare il territorio rispetto alle scelte dissennate di chi oggi strilla dalla parte della minoranza e che continuerà a maggior ragione oggi che siamo in maggioranza e al Governo. (Applausi).

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, leggo dal sito fratelliditalia.it: «5 maggio 2022. Fratelli d'Italia chiede agevolazioni tariffarie per i pendolari delle A24 e A25. Non sono sufficienti azioni tampone per risolvere le criticità di un'arteria autostradale che tocca 113 Comuni di Lazio e Abruzzo. Servono interventi strategici per ridare dignità a quelle popolazioni che vivono in aree in cui le infrastrutture sono carenti. Non è accettabile che in Italia ci siano delle zone dove si viaggia gratuitamente, come previsto per la A22 per gli abitanti di Bolzano, grazie a Fratelli d'Italia, così come in passato per molte altre occasioni, e altre nelle quali i cittadini sono costretti a pagare cifre esorbitanti per muoversi, mentre i concessionari incassano, come nel caso della Strada dei parchi, circa 180 milioni di euro dai pedaggi. Fratelli d'Italia è sempre stato attento a queste problematiche e, dopo aver partecipato con i sindaci ai presidi presso i caselli autostradali, oggi ha incontrato nuovamente gli stessi amministratori locali per dare loro sostegno e per chiedere al Governo di prevedere per i residenti di quelle aree di percorrere gratuitamente le A24 e A25 e, così, ripagarli delle sofferenze vissute fino ad oggi». (Applausi).

Signor Presidente, io sono umanamente solidale, tramite lei, con il senatore Liris, che è costretto a dire il contrario di quello che il suo partito diceva il 5 maggio 2022. (Applausi. Commenti).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14-bis.300, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,08)

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.0.300, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.0.301, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.0.302, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.0.303, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 15, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DAMIANI, relatore. Signor Presente, esprimo parere contrario sull'emendamento 15.1.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice Damante.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 16, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DAMIANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.300 con la riformulazione proposta dalla 5a Commissione. Esprimo parere contrario sull'emendamento 16.10 e sull'ordine del giorno G16.300.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 16.300 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato ad una riformulazione. Senatore Lotito, la accetta?

LOTITO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.300 (testo 2), presentato dal senatore Lotito.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.10, presentato dai senatori Boccia e Lorenzin, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatrice Pirro, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G16.300?

PIRRO (M5S). Assolutamente sì, signor Presidente, e vorrei intervenire anche in dichiarazione di voto, se me lo consente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Mi stupisce il parere contrario anche dopo la trasformazione in ordine del giorno quando in Commissione, in realtà, alcuni pareri dei Ministeri competenti erano parzialmente favorevoli e quelli contrari erano dovuti al fatto che era necessario un chiarimento sulla platea di cui stiamo parlando. Vorrei chiarire a tutti di cosa parliamo. Parliamo di atleti di rilievo nazionale che, ad oggi, non vengono arruolati nelle Forze dell'ordine e nella Polizia di Stato perché affetti da difetti del metabolismo glucidico o lipidico. Stiamo parlando generalmente di diabete di tipo 1 e iperlipidemie familiari; cose che non confliggono con la vita quotidiana, tanto che questi atleti arrivano anche a svolgere competizioni internazionali.

Mi auguro che ci possa essere una riflessione su questi aspetti e magari un impegno a "valutare l'opportunità di" invece che una bocciatura in questi termini anche perché è davvero anacronistico che ancora venga impedito il loro arruolamento. In ogni caso sarà mia cura cercare di interloquire con i Ministeri competenti per far capire di cosa parliamo e soprattutto dei numeri irrisori di cui stiamo parlando. (Applausi).

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La senatrice Pirro accetta la sottoscrizione dell'ordine del giorno da parte del Gruppo Partito Democratico.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.300, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

NOCCO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dalla senatrice Pirro, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.4, presentato dal senatore Croatti, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.8, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.300, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.301, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17-ter, che invito i presentatori ad illustrare.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 17-ter.0.300, perché con questa proposta abbiamo inteso ripristinare le risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. Il Fondo conteneva 100 milioni che questo Governo ha pensato di tagliare. Abbiamo pensato anche di rifondere il Fondo per il sostegno al ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per 70 milioni, che questo Governo ha deciso di tagliare, e di aumentare quello per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di 8 milioni per l'anno 2024 e 2 milioni per l'anno 2025.

Vede, signor Presidente, noi ricordiamo gli impegni che il ministro Locatelli aveva assunto presso la 10a Commissione del Senato al momento del suo insediamento: aveva promesso che si sarebbe occupata di attuare la legge delega per l'implementazione del progetto di vita delle persone disabili e di migliorare l'iter di accertamento dell'invalidità civile. Aveva proposto un piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche e aveva promesso modifiche alla legge sul dopo di noi. Aveva anche promesso interventi per la vita autonoma delle persone con disabilità e anche che si sarebbe occupata del riconoscimento del caregiver familiare. Dopo un anno e due mesi non abbiamo visto ancora nessuna proposta del ministro Locatelli e invece vediamo questi tagli. Si vedono tagliare le risorse di fondi estremamente importanti.

Siccome, Presidente, non basta istituire un Ministero per dare le risposte che attendono le persone con disabilità, i loro familiari e i loro caregiver, penso che sarebbe opportuno che tutta l'Aula appoggiasse e sostenesse questo emendamento, in quanto propone quello che la maggioranza ha promesso durante la campagna elettorale e che non solo non ha realizzato, ma per il quale ha addirittura tagliato i fondi che erano già previsti.(Applausi).

PRESIDENTE. Avviso il Gruppo Partito Democratico che avete esaurito il tempo a vostra disposizione per le illustrazioni. (Commenti). Senatrice Lorenzin, purtroppo avete esaurito il tempo. Le do la parola, senatrice, però è una concessione. Chi esaurisce il tempo poi non potrà intervenire.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti).

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, ricordo ai colleghi che sull'ordine dei lavori almeno ai rappresentanti dei Gruppi non mi pare che la parola sia stata mai tolta. Oppure abbiamo cambiato il Regolamento anche su questo? Magari non me ne sono accorto e nella notte abbiamo cambiato il Regolamento, e quindi ai rappresentanti dei Gruppi non è più consentito intervenire.

Signor Presidente, siccome lei, come me e come gli altri Presidenti dei Gruppi parlamentari fa parte della Conferenza dei Capigruppo, e siccome sul provvedimento in esame siamo in dirittura d'arrivo, le ricordo che avevamo chiesto buon senso; proprio perché avevamo "asciugato" molto la discussione generale, avevamo chiesto un eventuale supplemento dei tempi se fossimo arrivati agli ultimi due o tre articoli. Mi pare che siamo proprio a quel punto. Dopodiché, mi era sembrato di capire che lei aveva dato la disponibilità a concedere qualche minuto in più. Se questo è diventato un problema, ne prendiamo atto e apriamo un dibattito su tutto il resto - avrei voluto chiedere al ministro Ciriani se sono in arrivo i quattro emendamenti annunciati ieri e che non sono ancora arrivati agli Uffici - sulla restante parte connessa alla manovra. Siccome oggi la discussione alla fine, nonostante le differenze molto nette, sta andando avanti, forse sarebbe il caso di consentire ai colleghi di completare l'illustrazione degli articoli e degli emendamenti.

PRESIDENTE. Presidente Boccia, sono d'accordo su quello che era stato concordato durante la riunione dei Capigruppo. Le comunico che al Gruppo Partito Democratico sono già stati concessi quattordici minuti in più di quello che era stato stabilito. Ciò considerato, lascerei un minuto per l'illustrazione ai colleghi del Partito Democratico tutte le volte che volete illustrare un emendamento; non di più, però.

LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, cercherò di usare al meglio questo minuto concessomi.

L'emendamento 17-ter.0.301 è stato presentato da me e dal Gruppo del Partito Democratico, ma credo che possa avere il sostegno di tutto il Parlamento perché è il frutto di un lavoro fatto dall'intergruppo parlamentare per le neuroscienze e l'Alzheimer. Noi pensiamo che la bocciatura di questo emendamento in questa sede possa però essere un elemento di riflessione per tutti su una questione importantissima da riconsiderare in legge di bilancio, cioè il rifinanziamento del fondo Alzheimer, che è stato istituito nel 2021 a seguito di un lunghissimo lavoro cominciato nel 2014 con l'approvazione del Piano nazionale demenze e l'istituzione del tavolo delle demenze presso l'Istituto superiore di sanità. Si tratta di un lavoro concluso quest'anno di ricerca in AIFA con il progetto Interceptor ed è un lavoro importantissimo, che non esaurisce l'enorme problema... (Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti).

PRESIDENTE. Senatrice, avevamo detto un minuto. (Applausi).

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 17-ter.0.301.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

NOCCO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17-ter.0.302.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 17-ter.0.301.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere alla senatrice Lorenzin il voto per parti separate sull'emendamento 17-ter.0.301, in maniera tale che possa essere votato separatamente quanto contenuto alla lettera b).

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Il Governo avrà il tempo poi per poter rielaborare come meglio crede, per raggiungere l'obiettivo di dare i farmaci quando ci saranno i pazienti... (Commenti).

PRESIDENTE. Se non c'è accordo, però, sulla votazione per parti separate deve decidere l'Assemblea per alzata di mano.

Siete d'accordo? Tutti siete d'accordo a votarlo per parti separate? I Capigruppo cosa mi dicono? Va bene, votiamolo per parti separate.

Io dico semplicemente una cosa: lo votiamo per parti separate sapendo che c'è il parere contrario di relatori, Governo e 5a Commissione. Come lo volete separare?

DI GIROLAMO (M5S). Lo ripeto: in maniera tale che possa essere votata separatamente la lettera b). L'avevo già chiesto. Poi chiaramente la collega farà una dichiarazione di voto per motivare questa richiesta.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 17-ter.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PIRRO (M5S). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, sarò telegrafica nell'annunciare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle su questo emendamento, d'accordo con il mio Capogruppo. Chiedo di aggiungere le firme di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17-ter.0.300, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 17-ter.0.301, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

GUIDOLIN (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDOLIN (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente per mettere l'Assemblea a conoscenza dei motivi per cui abbiamo chiesto la votazione per parti separate di questo emendamento. Siccome questa sarà materia di discussione anche in legge di bilancio, non so se tutti sanno che dal 2014 in Italia abbiamo un Piano nazionale demenze, che non è mai stato finanziato. In Francia hanno previsto nel loro piano 2 miliardi, giusto per far capire la dimensione delle cose. Nella scorsa legislatura abbiamo creato un fondo per dare risposte immediate ai territori, a livello assistenziale. Ci sono medici che non riescono nemmeno a fare una diagnosi precoce. Dal punto di vista assistenziale sono stati distribuiti dei soldi, ma non siamo d'accordo sul fatto che queste risorse (che già sono poche, sono briciole, stiamo raschiando il barile) vengano ulteriormente spezzettati e destinati ad altro. Se vogliamo fare un'azione unita, tutta l'Assemblea insieme con il Governo, visto che qui lo sollecito, finanziamo il Piano nazionale demenze. È una cosa importante: un milione e mezzo di cittadini sono coinvolti da questa malattia, tre milioni di famiglie nel nostro Paese. Voi capite che 15 milioni in un fondo non danno risposte alla ricerca, ai farmaci e a tutto quello che ruota intorno a questo mondo. Quindi dichiaro il voto contrario alla lettera b) di questo emendamento e favorevole a tutto il resto. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera b) dell'emendamento 17-ter.0.301, presentato dalla senatrice Lorenzin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte dell'emendamento 17-ter.0.301, presentato dalla senatrice Lorenzin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 17-ter.0.302, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, chiedo di poterlo sottoscrivere.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17-ter.0.302, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

NOCCO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 18.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, vorrei spiegare a tutti di cosa si tratta. L'articolo 18 conferisce un bonus ai lavoratori a part-time ciclico verticale, di cui in quest'Aula ho già parlato diverse volte. Sono prevalentemente lavoratori delle mense o educatori professionali. L'emendamento 18.5 chiede semplicemente di aumentare il bonus da 550 a 650 euro.

Ciò su cui vorrei soffermarmi, però, è che, se non sbaglio, questa maggioranza ha detto più volte di essere contraria alla politica dei bonus. Vediamo invece che ricorre agli stessi strumenti che tanto ha criticato, anche quando si mette sul piatto e si offre una soluzione strutturale. Su questo punto, infatti, abbiamo detto diverse volte che c'era un fondo istituito nella legge di bilancio 2022, che avrebbe dovuto essere usato per dare la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) ai lavoratori che nei tre mesi estivi non percepiscono niente. Voi della maggioranza invece avete sprecato quel tesoretto, che doveva servire per una soluzione strutturale, per dare due volte un bonus che non serve in ordinaria amministrazione, che noi avevamo proposto durante la pandemia, in una situazione di emergenza, affiancando una soluzione strutturale. Invece voi la soluzione strutturale l'avete cestinata e continuate con la politica dei bonus, che avete criticato. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.5, presentato dalla senatrice Pirro, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.34, presentato dal senatore Turco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18-bis, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

NOCCO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere, come Gruppo Per le Autonomie, l'emendamento 18-bis.0.300.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, desidero sottoscrivere l'emendamento presentato dalla senatrice Camusso.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18-bis.0.300, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18-bis.0.301, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

NOCCO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.1, presentato dai senatori Delrio e Nicita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.6, presentato dalla senatrice Naturale, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 20, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

NOCCO, relatrice. Esprimo parere contrario.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.4, presentato dalla senatrice Floridia Barbara, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

NOCCO, relatrice. Esprimo parere contrario.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.8, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21-ter, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

NOCCO, relatrice. Esprimo parere contrario.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 21-ter.0.300, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «2024 e 2025».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 21-ter.0.301.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 22, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

NOCCO, relatrice. Esprimo parere contrario.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Turco, insiste per la votazione?

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, aggiungo la firma all'ordine del giorno G22.300 e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G22.300, presentato dai senatori Turco e Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23, che invito i presentatori a illustrare.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, di questo argomento abbiamo parlato molte volte. Credo che sia un tema che comunque dovrà trovare una soluzione, perché è necessario: ce lo chiedono i lavoratori, le imprese e i cittadini. Questa soluzione ha incontrato la contrarietà del Governo, fino a oggi, in tutte le occasioni che abbiamo discusso in questo tema.

Io vorrei trasformare quindi questo emendamento in un ordine del giorno per impegnare il Governo a trovare una soluzione, perché una soluzione va trovata, parziale o totale lo vedremo. La cosa che non è accettabile è che su questo tema è un anno che si dica sostanzialmente no. La cosa sta peggiorando, sta degenerando. Il rischio di fallimento delle imprese è reale, lo dichiarano le imprese e le associazioni imprenditoriali, così come il rischio che i lavoratori perdano il posto di lavoro. I costi per la collettività sarebbero elevati, quindi io ritiro l'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno e chiedo al Governo di accoglierlo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

NOCCO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Inoltre, il parere sull'emendamento 23.4 resta contrario anche in caso di trasformazione in ordine del giorno.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Magni, primo firmatario dell'emendamento 23.4, se intende ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, anche se il parere resta contrario.

MAGNI (Misto-AVS). No, signor Presidente. Lo mantengo come emendamento.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «almeno», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 23.8.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.13, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.18, presentato dalla senatrice Lopreiato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.21, presentato dal senatore Mazzella, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

NOCCO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento X1.1.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, questo emendamento noi lo abbiamo presentato avvalendoci del confronto col ministro Ciriani, che, qui presente in Aula, può anche dare atto della correttezza, del gentlemen's agreement che abbiamo raggiunto.

Ciò ha consentito di esaurire in maniera temporalmente contenuta i nostri lavori (mancano venti minuti alle ore 13), con un impegno, che è stato rispettato da parte di tutta l'opposizione, che ha consentito al Governo di non strozzare i tempi con una fiducia. Quando si vuole, quindi, come si è visto, è possibile mettere in campo delle azioni che contemperino l'esigenza di convertire i decreti e di assicurare una discussione parlamentare.

All'interno di questo gentlemen's agreement c'era anche che avremmo voluto, come facciamo in questa circostanza, inserire nel dibattito alcuni temi che poi riprenderemo nella discussione della manovra di bilancio. Questo è uno di quelli, perché noi riteniamo che sia indispensabile riprendere in mano la questione dei cosiddetti cervelli in fuga dall'estero, questione che il Governo ha impropriamente penalizzato attraverso uno strumento fiscale all'interno del disegno di legge di bilancio.

Il Governo, in questo momento, dà parere contrario a questo tema. Vogliamo allora dire, con grande tranquillità, ma anche con grande determinazione, che noi non ci fermeremo a questo livello. Il tema del rimpatrio dei cervelli, attraverso il ripristino integrale delle modalità fiscali previste in precedenza, sarà tema che riproporremo all'attenzione della Commissione e all'attenzione dell'Aula, perché la fuga dei cervelli è controproducente nei confronti del Paese.

Ci preme, quindi, non solo metterlo agli atti, ma suggellare la questione in termini di voto, per dire che noi non ci fermeremo qui. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento X 1.1, presentato dai senatori Paita e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto che, come ha ricordato poco fa il senatore Enrico Borghi, arrivano al termine di una settimana molto complessa, caratterizzata da rinvii e ritardi, vorrei dire che questo è l'ultimo miglio per la maggioranza per provare a incidere, attraverso i Gruppi parlamentari, sull'impianto della manovra. Come è noto, infatti, la maggioranza non ha presentato emendamenti al disegno di legge di bilancio, quindi ha riversato tutte le proprie speranze sul Governo che corregge se stesso.

Lo dico in questa sede perché non abbiamo l'occasione di tornare in Conferenza dei Capigruppo, a meno che lei non ci dia informazioni diverse (ma immagino di no), e vorrei che restasse agli atti e che attraverso di lei arrivasse al Presidente La Russa il fatto che noi stiamo ancora aspettando i quattro emendamenti del Governo. Ministro Ciriani, ci auguriamo che arrivino nella giornata di oggi, anche se per la verità li aspettavamo ieri.

Quello che oggi segnaliamo, signor presidente Centinaio, è che alla fine di questo provvedimento la maggioranza ha trovato le risorse (diverse centinaia di milioni di euro e il senatore Manca in dichiarazioni di voto darà la lista di queste cose) per la chirurgia estetica e per gli integratori, ma non li ha trovati per il fondo per le non autosufficienze, per opzione donna, per il fondo per l'Alzheimer e le demenze; insomma non ha trovato le risorse per gli italiani che soffrono. (Applausi).

Allora, signor Presidente, io mi auguro che oggi arrivino gli emendamenti del Governo che correggono il Governo e che forse provano a interpretare le speranze vane della maggioranza. Se così non dovesse essere, signor Presidente, nelle ore successive noi chiederemo un'immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo, perché dovremo rivedere i tempi sui quali poggia la settimana dedicata alla discussione del disegno di legge di bilancio. Glielo dico prima, così dopo non polemizziamo. Ci auguriamo davvero che arrivino questi emendamenti. Ricordo a tutti noi che addirittura abbiamo tre relatori: all'inizio pensavo fosse fossero divisi per competenze specifiche, perché la manovra è fatta di tre tomi molto pesanti, invece semplicemente ognuno controlla l'altro, perché tre Gruppi parlamentari divisi su tutto devono controllarsi tra di loro. (Applausi).

Signor Presidente, ci mettiamo nelle sue sagge mani, nella consapevolezza che la Presidenza vorrà garantire che tutti i Gruppi parlamentari possano vedere rispettate le proprie richieste. (Applausi).

PRESIDENTE. Presidente Boccia, faremo presente al Governo la sua indicazione.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, intanto vorrei dire che, siccome c'è stato uno scambio di messaggi, l'ordine degli interventi in dichiarazione di voto sarà quello naturale.

Vorrei poi segnalare, molto più brevemente rispetto a quanto fatto dal collega Boccia, la preoccupazione rispetto a carte, testi, documenti che stanno girando, come spesso accade, e che rappresenterebbero gli emendamenti che il Governo sta per presentare al disegno di legge di bilancio. Quei testi non sono quattro, sono più vicini a 40 che a quattro. Se così fosse, è chiaro che concordo col senatore Boccia, nel senso che va rivisto completamente il calendario delle prossime settimane. Io ho una grande preoccupazione e lo dico in questa sede: il decreto-legge che votiamo in questi minuti doveva essere all'esame dell'Assemblea la scorsa settimana, è stato approvato in Consiglio dei ministri il 18 ottobre e ci troviamo ad approvarne la conversione in legge il 7 dicembre, quindi quasi a termine, senza che ci sia stato alcun moto ostruzionistico da parte dell'opposizione. La maggioranza e il Governo, cioè, si incasinano da soli.

Ho una grande preoccupazione. Mentre alla peggio un decreto scade e si arriva all'ultimo giorno utile per convertirlo, non approvare la legge di bilancio il 31 dicembre significa portare il Paese in esercizio provvisorio. Ho il timore e il sospetto che ci si arriverà per incapacità totale di Governo e maggioranza nel gestire un percorso che, grazie alle opposizioni, è ordinato, ma che non sarà sicuramente grazie alle opposizioni che si porterà a termine. (Applausi).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, se guardassimo con obiettività ai fatti di questi giorni, dovremmo chiamare il decreto in esame non decreto anticipi, ma decreto ritardi. (Applausi). Quelle che esso contiene, infatti, sono misure che dovevano essere prese da tempo e che in molti casi non saranno prese neanche nella legge di bilancio e, quindi, le risposte sui temi della previdenza, della sanità e di tanti altri argomenti che sono contenuti in questo decreto resteranno senza risposte ancora per diversi mesi.

Prima di entrare nel merito, desidero ringraziare il Presidente della Commissione bilancio e i relatori per l'importante lavoro svolto in Commissione e fare due considerazioni. La prima è che il no del Governo alla presentazione di emendamenti alla legge di bilancio ha fatto sì che i membri della maggioranza portassero in questo decreto le loro istanze. Ciò ha snaturato in parte il decreto che, da titolo, doveva affrontare solo le questioni indifferibili per diventare a tutti gli effetti parte della legge di bilancio, ma senza i tempi di discussione e i margini di agibilità che competono alla manovra economica. Appare quindi del tutto evidente che la richiesta di non presentare emendamenti alla più importante legge che ogni anno il Parlamento è chiamato a esaminare sta producendo una distorsione sull'esame dei provvedimenti. L'abbiamo visto plasticamente in questo provvedimento e temo che lo vedremo anche nei provvedimenti economici del nuovo anno.

Dall'inizio della legislatura, il Governo ha emanato 47 decreti-legge. Con questa media saranno 200 decreti in cinque anni contro i 146 della XVIII legislatura e i 100 della XVII. C'è poi il costante ricorso alla questione di fiducia: 42 volte nei primi 400 giorni, da parte di una Presidente del Consiglio che oggi fa esattamente quello che criticava ai suoi predecessori quando era all'opposizione. Ancora, segnalo l'impossibilità nel portare avanti iniziative legislative di origine parlamentare, come se il Parlamento fosse solo il luogo della ratifica burocratica o quello solamente chiamato alle celebrazioni e alle commemorazioni. Mai come ora il Parlamento dovrebbe difendere le sue prerogative, a partire proprio dai colleghi della maggioranza che sono stati privati della possibilità di portare in legge di bilancio le istanze del proprio territorio, i temi in nome dei quali sono entrati in Parlamento.

La seconda considerazione è che il provvedimento che oggi votiamo contiene sicuramente alcune misure positive. Tuttavia - come rilevo anche sul proroga termini - la sensazione è che molte di esse non siano in un quadro organico. Si riduce l'IVA sui ritocchi estetici, ma nel frattempo in legge di bilancio si aumenta quella sui beni di prima necessità per l'infanzia; si guarda inermi alle legittime proteste degli operatori sanitari e si cerca - è il caso di dirlo - di indorare la pillola rinviando la fatturazione elettronica per i medici.

Si introduce il codice per gli affitti brevi, ma non si fa una riflessione su come le piattaforme digitali hanno stravolto il mercato immobiliare, rendendo le nostre più importanti città un bed and breakfast a cielo aperto, con buona pace delle famiglie, degli studenti, dei commercianti e delle piccole imprese, che non riescono più a prendere in affitto un locale o un appartamento.

Gli elementi migliori, Presidente, sono negli aiuti alla Toscana, nella proroga dell'assistenza ai profughi ucraini e nell'estensione del fondo di garanzia per il terzo settore. Sempre sul terzo settore, tengo a ringraziare la Commissione per l'approvazione del mio emendamento con cui si estende al 2024 la possibilità per le ONLUS di poter accedere al 5 per mille della dichiarazione dei redditi.

Quello che invece ci preoccupa, Presidente, è che tutte le proposte volte a sciogliere i grandi nodi sono state respinte. Penso a quelle per il rafforzamento del trasporto pubblico locale e, soprattutto, per la proroga del mercato tutelato. È ovvio che la libera concorrenza porta beneficio al consumatore. Ma la libera concorrenza si concretizza quando le imprese sono obbligate a competere e quando i cittadini non sono sommersi da pratiche commerciali aggressive o da comunicazioni mendaci. In questo caso si chiama giungla.

ARERA ha stimato che il 61 per cento delle persone che hanno accettato un nuovo contratto si è trovato a pagare bollette più salate di prima; solo lo 0,8 ha conosciuto una forte convenienza economica. Per questa ragione, prima di passare al mercato libero, occorreva sminare il campo da tutto quello che ha reso questo mercato un vero e proprio incubo per le famiglie. Era questa la questione che il Governo doveva portare in Europa, come era stato chiesto anche dall'ordine del giorno approvato in Commissione e sottoscritto anche da alcuni membri della maggioranza. Purtroppo, però, così non è stato.

Vi limitate a un monitoraggio sui prezzi che ricorda iniziative come il cartello dei prezzi medi della benzina o il carrello della spesa calmierato. Sfido a trovare una sola persona che dica che, dopo queste iniziative, i prezzi dei generi alimentari sono scesi.

In virtù di tutti questi elementi annuncio il voto contrario del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. (Applausi).

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, iniziamo con due notizie positive, ringraziando ovviamente anche noi il Presidente della Commissione bilancio e il relatore per aver approvato due emendamenti a cui teniamo molto. Il primo è sul trasporto pubblico locale: una vera rivoluzione, che prende spunto da un disegno di legge presentato nella passata legislatura dalla collega Paita e soprattutto dalla collega Noja. Tale misura ribalta il modo con il quale vengono dati i finanziamenti al trasporto pubblico locale, nel senso che vengono finanziate le società e le aziende che hanno un piano anche per quanto riguarda il trasporto dei disabili. Ciò rende questo emendamento particolarmente interessante, perché finalmente cerca di aggiornare la realtà dell'Italia al resto d'Europa. Ringrazio quindi per l'approvazione di questo emendamento.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, anche noi abbiamo presentato, come il collega Patton, la possibilità per il terzo settore e le ONLUS di poter accedere al 5 per mille della dichiarazione dei redditi per tutto il 2024. Anche questo è un elemento importante, perché attualmente il terzo settore sta ovviando a tutte le mancanze dello Stato, della macchina pubblica, ad esempio, per tutto ciò che riguarda la gestione dei migranti. È quindi un elemento importante, di grande civiltà.

Al netto di queste due buone notizie, l'esito di quello che viene chiamato decreto anticipi - in teoria doveva anticipare parte della manovra e forse consentire alla maggioranza di poter presentare gli emendamenti che in manovra invece non le è stato consentito fare - è abbastanza deludente. E lo è perché anche dal respingimento degli emendamenti che non sono stati approvati si percepisce una certa difficoltà nel gestire il quotidiano e una mancanza di visione strategica.

Cerco di declinare quanto detto in tre esempi. In primo luogo, non sono stati dati pareri favorevoli agli emendamenti che riguardano il mondo dell'agricoltura; un mondo che, al netto delle fotografie fatte dai presidenti delle grandi associazioni, in realtà vive un momento di grande difficoltà, perché ha appena subìto dei danni alluvionali non da poco in alcune Regioni importanti per il mondo agricolo; che è reduce da periodi di grande siccità e vede una legge di bilancio un po' avara nei suoi confronti. Ad esempio, non è stata concessa la detrazione Irpef alle aziende agricole, come se le aziende agricole fossero di serie B. In compenso, nella PAC europea, che poteva essere gestita in maniera più flessibile da parte degli Stati, queste aziende si vedono oggetto di una decurtazione per quanto riguarda le assicurazioni, proprio sugli eventi alluvionali e naturali. Eppure, il ministro Musumeci voleva che le assicurazioni dessero il loro assenso a tutte le case dei cittadini italiani per un'assicurazione contro i danni; addirittura nel disegno di legge di bilancio c'è questo per quanto riguarda gli strumenti delle aziende; agli agricoltori, invece, che hanno bisogno dell'assicurazione per eventi calamitosi, questa viene decurtata. È evidente, quindi, la difficoltà per le piccole aziende, che non avranno la possibilità di colmare quel gap tra quello che oggi viene dato loro dallo Stato e quello che una volta avevano, per cui si avranno sempre meno aziende che si assicureranno, e ciò è un grave danno in relazione ai futuri eventi calamitosi.

In secondo luogo, evidenzio come sono stati trattati in generale i lavoratori e in particolare i medici. Abbiamo visto la protesta che c'è stata? Non c'è nessun piano di intervento per quanto riguarda sia il lavoro, sia l'impresa, a parte il taglio del cuneo fiscale, che però non è paragonabile a quello che furono gli 80 euro di renziana memoria: sono comunque molti di meno e in molto meno tempo.

C'è una certa propensione a cercare delle risorse per le pensioni, ma - diciamo la verità - per la prima volta viene resa efficace ed efficiente nella sua totalità la legge Fornero. Il che francamente ci stupisce, dati i proclami elettorali di chi oggi è alla maggioranza.

Infine, per quanto riguarda il rientro dei cervelli, si tratta di un tema delicato: noi abbiamo ricevuto da parte di molti lavoratori e di molti italiani all'estero una richiesta di revisione totale di quelle norme. Spesso gli italiani non vanno all'estero perché sono felici di andarci, ma perché vedono lì la possibilità di realizzare i propri sogni. Penso in primo luogo alla categoria dei ricercatori, che - non so perché - in Italia non riescono ad avere fortuna se non hanno un certo pedigree e una certa tradizione di famiglia. All'estero, invece, la formazione della scuola italiana, che è ancora una delle migliori, viene apprezzata talmente tanto che sono i nostri ricercatori a essere chiamati a gestire molte ricerche. (Applausi). Ricordiamo che furono i ricercatori italiani a scoprire il Covid: tre ricercatrici donne, per la precisione. Allora, farli rientrare in Italia significa far rientrare persone che abbiamo formato noi fino ai venticinque anni, e ciò è un qualcosa di economicamente vantaggioso per il nostro Paese: li abbiamo formati, li abbiamo fatti andare all'estero, dove hanno maturato un'esperienza, e per cui rientrano arricchiti. E, invece, c'è una specie di accanimento per tutto ciò che è pensiero, cultura, scuola e formazione, un comparto che non ha mai avuto grandissime risorse. Signor Ministro, non si preoccupi: abbiamo avuto periodi di magra; poi si è cercato di correre ai ripari in questi anni e, anche attraverso le risorse del PNRR, si poteva dare una svolta. Invece, si ha una visione che francamente non ci aspettavamo di chiusura, di un ritorno al passato di cui questo Paese non aveva bisogno. Di tutto ha bisogno di questo Paese tranne che di risorse per quanto riguarda la formazione, la cultura e l'integrazione dei giovani nel mondo del lavoro.

Allora, come diceva il collega Patton, più che di anticipi si tratta di ritardi: ritardi strutturali per un Paese che di questi ritardi non ha bisogno. Questo Paese ha bisogno di una svolta radicalmente opposta, di risorse e di visioni strategiche perché il mondo sta cambiando e il periodo è difficile: la nostra economia non cresce come ci si aspettava; vedere il segno positivo rispetto al segno negativo ovviamente fa sempre piacere, ma non si tratta della percentuale positiva degli scorsi anni che pure criticavate dicendo che, nonostante fosse molto superiore rispetto a quella attuale, non era sufficiente e, rispetto agli altri Paesi, non era niente. Se non era niente una crescita del 3,6 per cento o il rimbalzo famoso del 6,1 per cento nel 2021, allora lo 0,7 per cento è una pallida fotografia di quello che fu. Proprio perché è una pallida fotografia, le risorse che ci sono oggi nella legge di bilancio e in questo decreto-legge, che è una pre-legge di bilancio, sono assolutamente insufficienti per dare le risposte che gli italiani si aspettavano, in un momento di inflazione altissima, di caro bollette e di una realtà fatta di cittadini che, al netto dei proclami e delle fotografie di rito del Governo, fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Non c'è nulla per quello che chiamiamo il ceto medio, che non si sente più tale. Se oggi chiediamo a un medico, a un avvocato o a un commercialista come si sente, ci risponderà che si sente sempre di più nella parte di chi non ha mai la possibilità di avere detrazioni - l'ISEE non lo consente - e, pur non facendo parte dei paperoni, viene trattato come tale, per cui deve pagare tutto, fino all'ultimo centesimo, e non riesce più ad arrivare alla fine del mese.

Proprio perché questo decreto-legge, come la legge di bilancio - ma su quella abbiamo ancora tempo per discuterne - non dà risposte agli italiani, noi voteremo contro. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo tema, essendo intervenuto in discussione generale e su molti emendamenti, non dirò cose nuovissime. Sostanzialmente mi limiterò alla dichiarazione di voto. Vorrei però sottolineare un dato: come ha affermato il senatore Patton, anziché essere il decreto-legge anticipi, quello in esame credo sia un provvedimento che arretra la situazione, porta indietro e non in avanti.

Abbiamo cercato di affrontare l'esame di questo decreto-legge innanzitutto dal punto di vista del metodo, in modo condiviso tra maggioranza e opposizione. Anch'io riconosco al presidente Calandrini una gestione corretta, ma non basta il metodo del confronto. Intanto abbiamo affrontato nella discussione il tema degli emendamenti onerosi e ordinamentali e tutti abbiamo ragionato cercando di dare delle risposte a questioni presenti nella nostra società e che hanno un rapporto diretto con le persone in carne e ossa. Almeno da parte nostra c'è stata una certa disponibilità. Man mano che si andava avanti sono, però, intervenuti degli emendamenti del Governo, dei relatori e di singoli senatori che andavano a stravolgere il concetto di partenza, perché erano tutti costosi. Per quanto riguarda gli emendamenti delle opposizioni, si è chiuso su tutte le richieste che si facevano; mentre dall'altro lato vi è stata, ad esempio, l'accettazione degli emendamenti presentati dal senatore Lotito. Oggi siamo di fronte a un fatto comportamentale: abbiamo cercato di affrontare un metodo e di rispettarlo, dopodiché la maggioranza non l'ha rispettato per niente.

Quanto al merito, si è detto di no a una serie di temi che ho cercato di illustrare anche durante la discussione e la presentazione degli emendamenti, ad esempio, su questioni rispetto alle quali lavoratori, lavoratrici e cittadini aspettano da anni risposte concrete a sacrosante richieste, per evitare contenziosi e lungaggini. E ci è stato detto di no.

Ora, non ripeto la questione degli emendamenti, ma sottolineo le cose che qui sono state dette. Ad esempio, non si è affrontato un tema fondamentale. Noi siamo in una situazione in cui in tutto il Paese è emersa con forza, ad esempio dai ragazzi che hanno messo le tende davanti alle università, la questione del caro affitti per i giovani che vanno all'università, in particolare quelli che abitano in periferia e devono spostarsi nelle grandi città. L'università richiede giustamente la partecipazione continua alle lezioni. Siamo di fronte a costi eccessivi: c'è una disuguaglianza tra chi abita in città e chi abita fuori e, nello stesso tempo, si impedisce l'ascensione sociale. Questo è il punto fondamentale. Come si diceva prima, chi proviene dalle famiglie del ceto medio è figlio di genitori che in questi anni si sono impoveriti, per la crisi e l'inflazione. Tutto questo lo sappiamo. Si stanno intaccando i risparmi, nel nostro Paese, per poter andare avanti. È chiaro che, a questo punto, si spingono i figli a frequentare università meno prestigiose - quindi solo l'élite può iscriversi ad alcune università - o addirittura a lasciare gli studi. È un dramma per un Paese se non si capisce ciò.

Come si diceva prima, i giovani sono da incentivare. In particolare, le donne hanno una sensibilità diversa. Non si tratta solo di un fatto generazionale. Intervengono, ad esempio, nelle aree rurali, in cui hanno una grande capacità per tutto ciò che riguarda la produzione agricola. Hanno un'idea del chilometro zero e favoriscono il made in Italy - con cui voi tanto vi sciacquate la bocca - e cioè un rapporto di qualità; nello stesso tempo, dimostrano un'attenzione maggiore nei confronti della conservazione dell'ambiente rispetto alle persone della mia età. Al di là della riconversione, che uno si sforza di fare, la mia generazione è nata nella logica dell'espansionismo e dell'industrialismo. Mi spaventa il fatto di non vedere il futuro. Nei confronti dei giovani c'è solo la repressione. Questo è il dato. È una critica fondamentale. Se il buongiorno si vede dal mattino e se questo era il decreto anticipi della finanziaria, cosa posso aspettarmi dalla finanziaria? Questo mi pare il dato fondamentale.

Posso andare avanti: pensiamo a tutta la fragilità. È stato bocciato un emendamento sull'apprendistato e parlo sempre dei giovani, perché voglio rimanere su questo argomento. Ma voi davvero pensate che una persona possa lavorare, come lavoratore somministrato, un mese da una parte e un mese dall'altra, quindici giorni da una parte e quindici giorni dall'altra? In questo modo non aumenta la sua professionalità e, nello stesso tempo, affronta le criticità senza essere sufficientemente esperto. L'apprendistato invece dovrebbe favorire questo. Penso poi alla necessità di favorire l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro. Per fare questo, però, bisogna cambiare l'impostazione adottata fino ad oggi. Io credo di conoscere il mondo del lavoro: un lavoratore o una lavoratrice disabile o fragile deve avere un tutor o qualcuno che lo segue, perché altrimenti viene emarginato anche in quella realtà. Non basta l'inserimento nel posto di lavoro, ma è importante anche il modo attraverso cui viene inserito, seguito e cosa gli si fa fare. Di questo dovremmo discutere tutti noi, magari dividendoci sulla soluzione, perché magari io sono più collettivista e qualcuno invece più mercantilista. Ma il problema è un altro: sapere cioè se abbiamo di fronte un Paese che va in questa direzione. Devo chiedere con tutta franchezza a qualcuno se può spiegarmi se c'era questo messaggio, perché non lo vedo, mentre si trovano le risorse per rispondere invece a nicchie di interesse. Questa è l'altra cosa fondamentale di cui bisogna parlare, perché è l'impostazione che viene fuori.

Presidente, non posso che annunciare convintamente un voto contrario del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra rispetto a detta impostazione. Ho parlato di questo argomento, ma potrei riferirmi, ad esempio, al ragionamento che abbiamo fatto anche in altre occasioni. Pensiamo a renderci autonomi dagli altri rispetto a quello che è avvenuto negli ultimi anni e che continua ad avvenire, dato che ci sono le guerre e il clima cambia. Pensiamo alla questione della transizione ecologica, a rendere il nostro Paese più autonomo nella produzione. Se si deve fare questo, bisogna investire sul nuovo, sulla transizione e quindi sulle rinnovabili; favorire le comunità energetiche, e non solo perché è un fatto ambientalmente corretto e giusto per ridurre le emissioni, ma anche perché si riducono la nostra dipendenza e la nostra ricattabilità rispetto ad altri. E, invece, andiamo da un dittatore come Putin a un altro dittatore come quello dell'Azerbaigian, o in Egitto e in altre parti del mondo. Passiamo da un autoritarismo all'altro. Siamo ricattabili e, quindi, dobbiamo renderci autonomi.

Ora, di questo non c'è traccia. Discuteremo della legge di bilancio, ovviamente, ma non ve ne è traccia. In relazione al disegno di legge di bilancio, noi abbiamo dato la nostra disponibilità. Io non sono intervenuto prima rispetto agli interventi dei presidenti Boccia e Patuanelli, ma ci siamo dati agli affidamenti, anche stamattina in Commissione. È chiaro che, se il Governo arriva con 15 emendamenti, e quindi emenda sé stesso - a parte il fatto che aveva annunciato che la manovra doveva essere approvata entro il 28 di novembre e forse lo sarà il 28 dicembre - se cambia le carte in tavola, è ovvio che a questo punto l'atteggiamento, per quanto ci riguarda, in sede di bilancio non sarà quello che abbiamo tenuto, in modo molto corretto, durante la discussione del decreto al nostro esame. Ve lo dico adesso, perché non è intenzione nostra assecondare un'altra volta questa impostazione e poi alla fine avere due dita negli occhi. (Applausi).

LOTITO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTITO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, colleghe senatrici, vorrei iniziare questo intervento innanzitutto in controtendenza rispetto a quanto detto dal senatore Magni, ringraziando il Presidente della Commissione bilancio, i relatori e il Governo per aver individuato un metodo di lavoro condiviso.

In Commissione ci si è confrontati nel merito - come ricorderà Borghi - anche con le opposizioni e il testo del decreto è stato integrato con parecchie norme utili e funzionali alla ratio complessiva del provvedimento. È un decreto fondamentale per i numeri del bilancio dello Stato del 2023 e lo è ancora per i riflessi che si hanno e si avranno sul 2024. A parlare sono soprattutto le poste economiche, che utilizzano integralmente i 18,2 miliardi di maggiore indebitamento deliberato dalle due Camere - come ricorderete - l'11 ottobre del 2023. In particolare, si tratta di 17,5 miliardi di maggiori spese e 700 milioni di minori tasse. Ma sono numeri che certamente si riverberano anche sul bilancio 2024, visto che vengono anticipate al 2023 molte poste del prossimo anno.

L'impostazione è quella di un decreto molto razionale e soprattutto equilibrato, proprio come la legge di bilancio 2024 che stiamo esaminando in Commissione bilancio.

Anche i numeri sul 2024 vedono un sostanziale bilanciamento tra entrate per 2,389 miliardi e spese per 2,407 miliardi di euro. La novità di questo Governo e della maggioranza sta proprio nel misurare l'equità delle misure e le risorse per farvi fronte. Si tratta di norme di buon senso, che sono dirette a quella ampia platea di persone che ha sofferto di più negli ultimi anni di congiuntura negativa, salvaguardandone il reddito.

Viene aumentato il potere di acquisto dei pensionati, con quasi 1,5 miliardi di euro, anticipando di un mese, al 1° dicembre 2023, la decorrenza della perequazione automatica delle pensioni. La perequazione è a valere sui ratei dei trattamenti pensionistici di tutto il 2023.

Vi è poi il tema degli statali che rinnovano i contratti, per i quali viene prevista una indennità di vacanza contrattuale che copre il periodo di dicembre 2023.

Due miliardi e mezzo vengono dedicati al rinvio della seconda rata dell'anticipo delle imposte dei redditi dei lavoratori autonomi con dichiarazione sotto i 170.000 euro. Questo anticipo può essere dilazionato tra gennaio e maggio in cinque rate mensili.

Viene introdotto un contributo di solidarietà, stimato in 450 milioni di euro per il 2024, a carico delle imprese del settore energia che in questo periodo hanno fatto i maggior profitti.

Poi c'è un capitolo di disposizioni dedicato a perequare il trattamento degli enti territoriali. In particolare, vengono dati 300 milioni di euro alla Regione Sicilia per provvedere al fabbisogno sanitario regionale del 2023; 25 milioni di riduzione del concorso alla finanza pubblica al Trentino-Alto Adige; 40 milioni vanno a ciascuna Provincia autonoma di Trento e di Bolzano a titolo di compartecipazione del gettito delle accise petrolifere; a Bolzano vanno anche 24 milioni di compensazione degli oneri previsti dalla convenzione con la Rai.

Quaranta milioni vanno alla Regione Molise come contributo vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione. Viene rifinanziato con 500 milioni per il 2023 il fondo per il trasporto pubblico locale; 35 milioni vanno al cosiddetto bonus trasporti per coprire il costo dell'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale.

È previsto anche un emendamento, introdotto in Commissione bilancio, per il differimento dei termini relativi agli adempimenti contributivi e previdenziali delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato colpite dagli eventi calamitosi del 2 novembre. Contrariamente a quello che è stato detto, non siamo stati insensibili al trovare le soluzioni per le popolazioni che hanno subito una tale sventura.

Poi c'è il capitolo infrastrutture. Per gli alloggi e le residenze universitarie vengono stanziati 96 milioni come cofinanziamento del target previsto dal PNRR per lo stesso scopo. Per coprire i fabbisogni di cassa del 2023 di RFI (Rete ferroviaria italiana), sia per nuove opere che per la produzione straordinaria, viene stanziato un miliardo di euro. Inoltre, ci sono i contributi agli investimenti.

La nuova Sabatini a favore delle piccole imprese viene rifinanziata con 50 milioni. Ai programmi della difesa e di elevato contenuto tecnologico in campo aeronautico vanno 326 milioni. Vi sono misure a sostegno delle imprese esportatrici, attraverso una norma inserita in Commissione bilancio. Sempre in Commissione bilancio, è stata aggiunta una norma che rilancia il fondo di garanzia per le PMI.

Diversi contributi economici vengono stanziati in ambito dello sport, con dieci milioni al CONI, tre milioni al Comitato paraolimpico, otto milioni per il completamento del Velodromo nel comune di Spresiano, in provincia di Treviso.

Viene poi istituito un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio, con l'adozione di 2,76 miliardi nel 2024. Infine, vengono incrementate di 15 miliardi, portati a 18,2 miliardi per il 2023, le risorse per l'attuazione del cosiddetto superbonus 110. Ma nel bilancio dello Stato dei prossimi anni, la cessione dei crediti edilizi peserà ancora per circa 23 miliardi ogni anno, con strascichi finora quantificati in 135 miliardi.

Un sostegno al settore delle costruzioni e dell'edilizia verrà certamente dai cantieri del PNRR. Con una modifica introdotta in Commissione bilancio, viene ulteriormente rafforzata la capacità amministrativa sia della pubblica amministrazione che dei soggetti attuatori. Per quanto riguarda le ristrutturazioni, che rappresentano la metà del valore della produzione del settore, che è di circa 300 miliardi di euro, il sistema degli incentivi va ricondotto a razionalità e sostenibilità. È quello che sta facendo questo Governo, che è consapevole dell'importanza strategica del comparto edilizia sull'economia nazionale.

Concludo ribadendo un plauso al lavoro fatto in Commissione, un lavoro di squadra, in cui i senatori di Forza Italia hanno giocato un ruolo importante e soprattutto determinante, che ha portato a un provvedimento molto concreto. Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia. (Applausi).

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento segnalando che non è che sia sempre tutto da buttare nel cestino, anche se avremmo preferito proprio non veder arrivare in Aula la maggior parte di questo provvedimento.

Ovviamente, non possiamo che essere contenti della proroga dello smart working nel settore privato; come ho detto già ieri, sarebbe stato bello avere tempi più lunghi, dato che è stato concesso solo fino al 31 marzo, e mi auguro che sappiate che c'è il problema del settore pubblico, per cui questa proroga non è ancora stata concessa e auspico che arrivi. Non posso che essere più che soddisfatta di quello che è accaduto poche ore fa in quest'Aula, quando tutti i Gruppi parlamentari hanno messo la firma su un mio ordine del giorno volto a istituire un fondo per l'acquisizione di macchine come quelle per la perfusione che si utilizzano per i trapianti. È stato certamente un momento di unità e di propositività di questo Parlamento; esulteremo di più quando questo buon proposito diventerà legge, con l'istituzione del fondo che abbiamo adesso solamente richiesto.

Mi duole però constatare che, nel complesso, si parla di un decreto-legge a tutela del lavoro per le esigenze indifferibili, che dovrebbe promuovere la crescita e azioni positive per la nostra economia, ma in realtà nella pratica vediamo tutto il contrario, perché in legge di bilancio vi apprestate ad aumentare le tasse per i cittadini italiani per circa due miliardi; tuttavia, non paghi di questo, mentre ai cittadini aumentate le tasse, nel provvedimento in discussione fate uno sconto alle imprese energetiche sulla tassa sugli extraprofitti che pure era stata istituita e condonate l'ultima rata che dovevano versare per una somma che va quantificata tra i 450 e gli 800 milioni di euro; pertanto, se aveste riscosso quanto dovevate, avreste potuto tranquillamente dimezzare l'aumento di tasse che fate nel disegno di legge di bilancio.

Non basta solo questo: nella legge di bilancio fate un favore alle banche tale per cui prima avete varato la norma sugli extraprofitti anche per loro e poi l'avete trasformata in modo che non paghino le tasse sugli extraprofitti. Insomma, non si capisce da che parte volete andare o, meglio, si capisce benissimo: come al solito, state legiferando in maniera da avvantaggiare pochi, che erano già beneficiari di numerosi vantaggi e in una posizione economica eccellente, e continuate a svantaggiare le classi già sfavorite della popolazione; ad esempio, nel provvedimento in discussione anticipate il taglio dei fondi per la disabilità e avete respinto tutti gli emendamenti, come abbiamo visto poco fa, che andavano a rifinanziare una serie di fondi per la non autosufficienza, la disabilità o l'Alzheimer. (Applausi). Tutto è stato bocciato.

La quantità di tempo che ci siamo presi in quest'Aula per illustrare gli emendamenti e discuterli fa ben capire quanto siate lontani dalla realtà del nostro Paese e ci state portando in una direzione che non è quella che serve all'Italia. Sono più le cose che non ci sono nel decreto-legge che quelle che ci sono; a parte la fortuna che non ci sia, come ho detto ieri, l'emendamento per consentire ai condannati di entrare di nuovo nei Comuni e al riguardo vi ringrazio per aver capito che forse era troppo. Non avete voluto approvare le norme per la transizione digitale, né quelle di supporto ai cittadini che stanno affrontando il caro mutui; non volete aiutare il Paese a fare una vera transizione energetica, non fate niente per il credito d'imposta per chi acquista impianti da fonti di energia rinnovabili e non volete abolire i sussidi ambientalmente dannosi. Mi domando cos'è che volete fare, a parte aiutare le banche e gli altri che fanno extraprofitti. (Applausi).

Vi siete insediati dicendo che eravate il Governo del lasciar fare a chi vuole fare, ma neanche questo state mantenendo: state affossando persino le imprese che ci hanno aiutato ad alzare il PIL subito dopo la pandemia, i cosiddetti esodati del superbonus, piccole imprese italiane che avevano in pancia tantissimi crediti del superbonus, strumento che raccontate ovviamente malissimo, accusandolo di essere colpevole di un buco di bilancio che però nei conti pubblici non esiste. Ribadisco ancora una volta infatti che non c'è nessun documento che attesti che esiste il buco di bilancio che andate raccontando voi, mentre ci sono tantissimi documenti che attestano quanto la misura abbia spinto il PIL, abbia fatto aumentare l'occupazione e abbia fatto ridurre il rapporto debito-PIL grazie all'impulso che ha dato a questo Paese (14 punti di debito ridotti grazie al superbonus).

Voi invece, nel cosiddetto decreto sulla circolazione dei crediti d'imposta, la circolazione dei crediti l'avete cancellata. Adesso andate raccontando che le imprese sono in difficoltà per colpa della nostra norma, mentre in realtà sono in difficoltà perché non hanno più potuto cedere i crediti perché voi glielo avete impedito. (Applausi).L'unico buco di bilancio che verrà certificato il prossimo anno è quello che state provocando voi, perché nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza avete scritto che per l'anno prossimo il PIL del Paese sarebbe cresciuto dell'1,2 per cento, ma adesso le stime sono già allo 0,7 per cento. Questo differenziale è quello che vi avrebbe permesso di decantare una fantomatica riduzione del rapporto debito-PIL e che invece, a causa delle mancate misure per la crescita del Paese che voi non avete adottato, crescerà. Il buco di bilancio lo avete fatto voi e lo vedremo l'anno prossimo. (Applausi).

Non avete neanche prorogato le misure a favore dei territori colpiti dal sisma e dall'alluvione. Vi accanite, cioè, contro chi è in difficoltà, come gli studenti fuori sede, perché la Ministra va a parlare di alloggi, di residenze e di misure che possano favorirli, ma poi nella pratica tutte le proposte che vi vengono fatte in questa direzione naturalmente le bocciate. Parlate di chi vuole fare? Ebbene, le nostre imprese chiedono un quadro normativo chiaro e duraturo per poter programmare e fare investimenti e aumentare l'occupazione, ma voi non lo fate. Le misure più utilizzate dalle imprese per l'innovazione tecnologica e per guardare al futuro, come Innovazione 4.0, le avete trasformate rendendole inutili, non le prorogate e non accogliete neanche gli emendamenti che vi suggeriscono cosa fare quando non siete capaci di capirlo da soli. Niente, assolutamente niente.

La stessa cosa accade con la Strada dei parchi, com'è stato detto prima: avete tradito tutte le promesse fatte, avete tradito i sindaci e avete tradito i pendolari che percorrono quella strada ogni giorno a tariffe altissime. Tante promesse in fase pre-elettorale, ma anche subito dopo, e poi nei fatti andate in direzione completamente opposta. (Applausi).

Vi siete dipinti come il Governo pronto ad affrontare le sfide e la guida del Paese, ma a noi sembra che ci stiate guidando direttamente dentro il baratro della recessione. La vostra manovra doveva essere seria, prudente e responsabile, ma siete responsabili solo nei confronti di chi ha già tanto e invece siete totalmente irresponsabili nei confronti dei cittadini di questo Paese.

Per questi motivi, il nostro voto al disegno di legge di conversione è contrario. (Applausi).

BORGHI Claudio (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, molte volte, quando si discutono i decreti-legge in Assemblea, in certi casi, si passa molto tempo in discussioni anche accalorate, come abbiamo visto stamattina, per aspetti - mi verrebbe da dire - potenzialmente non rilevantissimi. Si impiega invece pochissimo tempo per spiegare dei punti relativi a questi decreti-legge, a quello al nostro esame in particolare, che sono di estrema rilevanza ed anche di estremo peso finanziario. Aspetti che potrebbero interessare ai cittadini; sicuramente gli impattati se ne accorgono, mentre qualcun altro forse può pensare che si tratti solo di minuzie. Se ne sono accorti ad esempio tutti i pensionati, che a dicembre hanno ricevuto una pensione un po' più alta rispetto al solito, perché si è deciso di anticipare il conguaglio dell'incremento pensionistico che questo Governo ha riconosciuto a tutti i pensionati (ricordo che stiamo parlando di 16 milioni di persone).

Il fatto di far avere questo incremento a dicembre, invece che l'anno prossimo, secondo me è stata una cosa gradita da parte di molti pensionati, come penso che chiunque abbia potuto verificare. Stiamo parlando però di 1,4 miliardi di euro. Un conto sono le piccole cose, un conto situazioni che impattano vaste platee, come quella dei pensionati: 1,4 miliardi di soldini in più che sono arrivati nelle tasche di pensionati che spesso hanno pensioni vicine alla minima o quantomeno basse sono convinto siano stati una cosa gradita a dicembre.

Vorrei ricordare che sempre in questo decreto-legge ci sono altri due miliardi per l'incremento e l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, tutte misure giuste; non stiamo regalando niente a nessuno, questo dev'essere chiaro. I pensionati hanno diritto alla loro rivalutazione e i dipendenti pubblici hanno diritto al loro contratto, questo dev'essere chiaro. In passato le pensioni non sono mai state rivalutate (quantomeno negli ultimi dieci anni), anche quando si era in presenza di incrementi molto più piccoli dell'inflazione, anzi, in certi casi impercettibili; nell'incertezza, però, si faceva cassa su tutto e quindi si bloccavano le rivalutazioni. Quest'abitudine è partita dalla legge Fornero. Tutti parlano delle quote della legge Fornero, ma la misura di tale legge che ha più danneggiato i pensionati è stato il blocco per tre anni della rivalutazione. Poi persino la Corte costituzionale ha detto che forse non era il caso. Fatto sta però che il punto di partenza era il blocco con tranquillità della rivalutazione per tre anni, com'è stato fatto anche in altri casi.

In questo caso, pur in presenza di un incremento forte dell'inflazione, si è deciso di riconoscere qualcosa a tutti e alla maggior parte tutto. Almeno si fa un po' di chiarezza sulle pensioni perché, in modo assolutamente strumentale, tante volte dall'opposizione ho sentito dire che si fa cassa sui pensionati perché magari a chi aveva 10.000 euro di pensione non è stato dato l'aumento di 1.000 euro al mese. Formalmente ne aveva diritto, lo riconosco, ma dall'altra parte può anche essere che forse, in una situazione di risorse scarse, prendere e dare 1.000 euro al mese a chi già ne riceve 10.000 era un'impostazione un po' aggressiva. In ogni caso, qualcosa abbiamo dato a tutti e, in questo caso, l'anticipo del conguaglio è parte di tale piano di rivalutazione delle pensioni che ha pesato attivamente sulle casse dello Stato. Immaginate infatti cosa voglia dire sulla massa di tutte le pensioni riconoscere, com'è stato fatto l'anno scorso, un aumento oltre l'8 per cento su tutte le pensioni di 16 milioni di cittadini. Sono state cifre molto importanti, che hanno pesato sul bilancio.

Oggettivamente però questo provvedimento arriva a 16 milioni di cittadini. Il superbonus è arrivato a pochi fortunati. Credo sia meglio cercare di dedicarsi alle pensioni piuttosto che fare regali random, a qualcuno. (Applausi).

Lo stesso discorso vale per i contratti collettivi del pubblico impiego. È diritto di un lavoratore avere il contratto aggiornato perché anche per il lavoratore, come per il pensionato, se il contratto non viene aggiornato, in presenza di inflazione, c'è una riduzione reale dello stipendio.

Stiamo parlando in ogni caso di diritti, ma anche in questo caso, se c'è una vacanza contrattuale, è perché da anni non sono stati rinnovati.

Anche sul fatto che ci fosse un'enorme inerzia nel rinnovo dei contratti stiamo vedendo un intervento da parte del Governo su obiettivi che erano attesi in certi casi da anni e che spero si raggiungano in modo definitivo. D'altra parte, nel disegno di legge di bilancio ci sono le risorse, specialmente per alcune categorie più numerose, in modo tale da non avere un'indennità di vacanza contrattuale, ma l'effettivo rinnovo del contratto.

Parlando sempre di macrotemi, sulla questione della Strada dei Parchi ne ho sentite tante, però mi sembra che non sia mai stato ricordato abbastanza il colpo di mano del Governo precedente, nello specifico probabilmente del Presidente del medesimo Governo, che era il migliore e non falliva mai (però in questo caso forse un po' gli era scappata la "miglioranza"), il quale aveva espropriato, probabilmente in maniera illegittima, a giudicare da quanto dicono i tribunali, un'autostrada a un concessionario, cui era conseguita una penale per lo Stato di 5 miliardi di euro. Noi magari leggiamo il giornale e non ce ne rendiamo conto, ma 5 miliardi significa non poter rinnovare i contratti di cui sopra, significa non poter pagare le pensioni di cui sopra e così via. Quindi, se il Governo - penso sia stato riconosciuto più o meno da tutti - è riuscito finalmente a trovare un accordo, invece di andare in chissà quali contenziosi per chissà quanti anni, penso sia una cosa di cui beneficeranno tutti, al di là dello specifico caso dell'utenza e di chi utilizza l'autostrada, che peraltro avrà le tariffe bloccate, altra cosa che ritengo utile.

Sempre fra i buchi che si cerca di coprire, non si è parlato per niente di trasporto pubblico locale. In questo provvedimento ci sono 500 milioni per il trasporto pubblico locale e in certi casi, con i soldi messi da questo Governo, tanti sindaci di sinistra fanno la ruota come i pavoni, dicendo di essere bravi. Sono bravi, ma probabilmente perché c'è un Governo che li supporta, com'è giusto che sia, perché garantire il diritto di spostarsi in modo efficace ed efficiente ai cittadini non è né di destra, né di sinistra (Applausi), ma questo Governo cerca di andare incontro esattamente a queste esigenze. Mi auguro che venga riconosciuto o quantomeno che ne venga preso atto.

Seppure sarebbe stato piacevole, utile e doveroso fare di più subito, c'è anche un inizio di intervento nei confronti delle aree alluvionate della Toscana. Magari uno non ci pensa, ma non è questo l'intervento a favore delle aree alluvionate; serve esclusivamente per evitare un'ingiustizia terribile, vale a dire che chi in quel momento aveva la casa sott'acqua si veda recapitare anche una sola cartella, perché quel giorno non aveva pagato le tasse o i contributi. Quindi, questo è un intervento contingente, com'è giusto che sia in un decreto-legge in cui bisogna affrontare le questioni urgenti: bisogna evitare la beffa che qualcuno, magari evacuato o scappato da casa, perché era scattata l'evacuazione per pericolo di inondazione, debba addirittura prendere una multa per quello che è successo.

Credo quindi che ci siano aspetti molto positivi in questo decreto-legge e sono contento che alla fine l'abbiamo esaminato con un certo grado di accordo, più o meno fra tutti.

Un'ultima cosa, prima di chiudere: vorrei ricordare ai rappresentanti del Governo presenti in Aula che quando il livello di "parere-contrarismo", per così dire, comincia a salire oltre un certo livello, forse una qualche riflessione va fatta. Il Parlamento infatti - vorrei ricordarlo - non ha il potere approvativo, ma quello legislativo, per cui il fatto che ci siano interventi dei senatori, che, con una certa leggerezza, ricevono parere contrario dal Governo o dai Ministeri (non si riesce mai neanche a capire bene quale sia l'origine di questi pareri contrari) non è esattamente foriero di un buon rapporto fra il Governo e il Parlamento. (Applausi). Io preferirei che si desse un po' più di attenzione a questo.

Questo vale ancora di più per interventi da parte di organi dello Stato pur rispettabilissimi e altissimi, ma che - mettiamola così - non mi risulta abbiano potere di dare pareri sugli emendamenti. (Applausi). Quindi la prossima volta, se arriva qualche altissima parte del nostro ordinamento repubblicano a dire che forse un determinato emendamento non va bene, noi lo approviamo e poi quella lo stralcia, perché la faccia davanti agli elettori la mettiamo noi, non lei. (Applausi).

MANCA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (PD-IDP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il cosiddetto decreto-legge anticipi anticipa purtroppo una manovra senza respiro, che risulta espansiva solo nei dettagli delle regole di finanza pubblica perfino nel confermare misure già in essere, come il cuneo contributivo, che noi abbiamo condiviso, ma che voi non siete stati in grado di rendere strutturale nell'interesse generale del lavoro e delle imprese.

È una manovra inefficace per rilanciare la crescita. C'è un grande assente nel dibattito di oggi. Il fatto che il Governo e i relatori abbiano rinunciato alla replica in questa sede conferma l'assenza di idee e di progetti (Applausi) e la difficoltà a rappresentare un'idea dello sviluppo economico e sociale di questo Paese. È una manovra inefficace perché c'è un grande assente, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che resta l'unica leva per favorire investimenti pubblici e privati in una stagione nella quale le imprese e l'economia non crescono. Eppure, non c'è alcun collegamento tra la politica economica di questo Governo e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è il pilastro fondamentale per intercettare i cambiamenti in campo energetico, sociale e digitale per innovare questo Paese e garantirgli un futuro positivo per una nuova crescita economica.

L'Europa e l'Italia non possono essere un mercato; sono un luogo produttivo, di crescita, di lavoro e di opportunità. Voi rinunciate a tutto questo e ci presentate una manovra che attacca al cuore il pilastro dei diritti. Mi rivolgo al Governo per suo tramite, signor Presidente: ma perché continuate a considerare la salute, l'istruzione, la formazione delle risorse umane e la scuola un costo, quando in realtà sono investimenti fondamentali per un'idea di sviluppo economico, di società e di riduzione delle disuguaglianze? (Applausi). Di fronte a noi, ovunque ci giriamo, c'è la grande questione educativa. Considerare l'istruzione e la salute come un costo e non come un investimento rappresenta per me il fallimento delle vostre politiche di Governo, sulle quali noi abbiamo dimostrato di avere un'idea e una proposta alternativa di società, perché i nostri valori sono incompatibili con i vostri.

Presentate una manovra in deficit di 15,7 miliardi, ma sia chiaro - lo dico ai colleghi di maggioranza - che non c'è solo improvvisazione e propaganda. Abbiamo visto in questo dibattito, in fase di conversione del decreto-legge anticipi, tanta improvvisazione e tantissima propaganda. È evidente che abbiate costruito una manovra in cui il decreto-legge anticipi anticipa in qualche modo i saldi di finanza pubblica dentro i quali dovrete muovermi per questa manovra.

Come dicevo, non ci sono solo improvvisazione e propaganda. Per noi, il vostro è uno schema vecchio, tipico di tutti i Governi di destra, e lo voglio riassumere in questo modo: nessuna politica industriale; pensate che basti il mercato, senza lo Stato, per agganciare i fattori del cambiamento. In realtà, è il mercato che ha bisogno di più Stato, perché la transizione energetica e digitale richiede un progetto per lo sviluppo; richiede un piano industriale che voi non avete e che negate; richiede di abbracciare la questione dei cambiamenti climatici come un'opportunità, non come un problema. Invece voi li negate e, anziché valorizzare e regolamentare le comunità energetiche, parlate di nucleare di terza generazione. Voi avete la propaganda perché il vostro obiettivo in questa manovra non è il Paese e non è nemmeno l'attuazione del vostro programma di mandato; il vostro obiettivo sono le elezioni europee (Applausi) e la regolazione dei conti interni a questa maggioranza.

Avete cioè bisogno di capire quale sarà l'esito di questa tornata elettorale, ma lo fate purtroppo dimenticando che avete avuto la responsabilità di governare il nostro Paese e che lo state facendo senza un'idea di futuro, anzi mangiando futuro. In questo momento avremmo bisogno di discutere delle riforme e di affrontare, ad esempio sul terreno della salute e dell'istruzione, perfino una riclassificazione della spesa pubblica. Dovreste andare a Bruxelles a discutere del Patto di stabilità e della riclassificazione con Eurostat, pensando che una parte fondamentale della salute non può essere contabilizzata per cassa, quando la ricerca e l'innovazione hanno portato medicinali, farmaci e soprattutto opportunità per prevenire, anziché curare, che rappresentano il più grande e importante investimento per questo Paese. Rinunciate al terreno delle riforme e rinunciate dunque a confrontarvi su un'idea di società e di comunità.

Ora, lo dico, questo decreto anticipi è anche l'anticipo del vostro fallimento. (Applausi). Per me è l'anticipo della rinuncia a dare attuazione al programma di mandato. È facile presentarsi agli elettori con più pensioni per tutti e con meno tasse per tutti, per poi, quando siete al Governo, tagliare lo sconto che avevamo definito sulle accise sui carburanti e aumentare le stesse accise, aumentando quindi il carburante. Chi è che ha bisogno della benzina? Spesso è il lavoratore, spesso sono le persone più deboli, che si recano sul luogo di lavoro. Un conto è la propaganda, un altro conto è l'esercizio del Governo.

Lo dico perché il vostro programma di mandato prevedeva e prevede meno tasse per tutti. Ecco, riemergono in questa sede, attraverso un emendamento parlamentare, per cui il lupo perde il pelo, ma non il vizio, operazioni che si devono chiamare con il loro nome. Quando un parlamentare in quest'Aula presenta un emendamento, con il consenso del Governo, per intervenire sulla rottamazione-quater, a rate già scadute, per noi questo si chiama condono. Non c'è un'altra definizione. (Applausi). Confondete il fatto che la rottamazione-quater è un'iniziativa del contribuente in un rapporto con lo Stato, per cui questo lo aiuta a recuperare un debito fiscale, non quantificando gli interessi. Evidentemente, ci sono persone che conoscete, sapete perfettamente chi non ha pagato, dovete dare una mano a coloro che non hanno rispettato un patto fiscale tra lo Stato e il contribuente. (Applausi).

Questo per noi è il vizio: condoni, anziché un lavoro necessario sul recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale. Io continuo a pensare che chiunque governerà questo Paese debba lavorare per contrastare l'evasione fiscale, non per ampliarla. Allora mi chiedo: come fate a guardare negli occhi i lavoratori e i giovani ai quali avete detto no al salario minimo, quando contemporaneamente lavorate per favorire l'evasione e aiutare l'elusione fiscale? (Applausi). Come fate a pensare e solo ad ipotizzare ciò? Che idea di società avete? Un'idea di società nella quale riducete l'IVA per le attività di chirurgia estetica e per gli integratori alimentari e poi l'aumentate per i pannolini e per il latte materno. (Applausi). Ma che idea di società ha questa destra? Che idea di priorità ha, nell'interesse generale del Paese?

Signor Presidente, ringrazio il presidente Calandrini per aver consentito, per lo meno in Commissione bilancio, un confronto evidente e utile. In questo modo, abbiamo evidenziato le nostre proposte, perché, di fronte ai vostri tagli sul pilastro della previdenza, noi rispondiamo con la reintroduzione di Opzione donna e delle misure sociali (Applausi), perché è inaccettabile in questo Paese parlare di politiche di genere e colpire l'uscita dal mondo del lavoro delle donne. È inaccettabile.

Non sono politiche di genere, le vostre sono scelte per lasciare da sole le persone più deboli, più fragili. Sono scelte per aumentare le disuguaglianze, perché nella solitudine, cioè in un mercato che da solo fa da sé, si ampliano le disuguaglianze, non ci sarà crescita economica, dovrete ricorrere al taglio dei servizi essenziali ai cittadini e a proposito dei vostri tagli lineari, quando vi accorgerete che la sostenibilità del debito non c'è senza crescita, dovrete mettere mano al taglio lineare sui servizi, che significa ampliare delle disuguaglianze, lasciare da sole le persone che non ce la fanno, costruire un'idea di società senza coesione e senza comunità. Voi rinunciate al futuro del Paese, in questo modo. Ecco perché avete un'idea sbagliata.

Noi abbiamo tentato di produrre in questa sede un'idea di Paese e di società alternativa. Abbiamo proposto iniziative utili sul lavoro e abbiamo proposto iniziative utili per gli studenti sugli affitti, ma quale idea di Paese c'è alla base della scelta di smontare il Fondo per l'affitto, (Applausi) non garantendo ai giovani a basso reddito la possibilità di studiare, e, dall'altra parte, di aiutare l'elusione e l'evasione fiscale, pensando che l'unico obiettivo sia capitalizzare le banche, e di non aiutare il lavoro, non alzare i salari e non garantire l'accesso al lavoro in maniera degna ed equa?

Poi ci si lamenta che i nostri giovani scelgano una strada per andare fuori dal nostro Paese. Certo, se sono costretti ad entrare a 5 euro l'ora nel mercato del lavoro, perché voi dite di no ai 9 euro del salario minimo, ci sarà una ragione. Avete un'altra idea, corporativa: per voi vengono prima i consulenti del lavoro rispetto ai lavoratori, alle persone, alle imprese e all'idea di società e di sviluppo economico di questo Paese. (Applausi).

In conclusione, queste sono le ragioni per le quali le nostre proposte sono incompatibili con le vostre priorità e ne siamo orgogliosamente fieri, perché abbiamo un'idea di società e di Paese alternativa. Voi state sbagliando, ve lo diciamo ora per allora. Non avete una visione lunga. State perfino tradendo il vostro programma di mandato e state dicendo al vostro elettorato che è molto facile promettere, ma poi, purtroppo, la vostra identità e i vostri valori vi portano a favorire un'idea corporativa della società e a demolire la giustizia, l'equità, la solidarietà e la necessità che abbiamo di costruire crescita e sviluppo economico. (Applausi).

Per questo voteremo contro il provvedimento in esame. Presidente, lo dico a lei perché si rivolga al Governo: ci avete detto che doveva essere una conversione a saldi invariati. Avete fatto una conversione del decreto anticipi utilizzando circa 800 milioni di euro. Ora fate in fretta, prima che inizi la discussione del disegno di legge di bilancio, a reperire le risorse per gli affitti e a individuare le risorse per contrastare i tagli che avete fatto sulle disabilità, perché noi su questo non arretreremo. Abbiamo bisogno di risorse aggiuntive per stimolare una ripresa di valori fondamentali per aiutare i giovani, per aiutare le donne e per aiutare un'idea di società alternativa alla vostra. Voteremo convintamente contro. (Applausi).

MENNUNI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENNUNI (FdI). Signor Presidente, vorrei invece ringraziare innanzitutto il presidente Calandrini, che ha saputo condurre benissimo i lavori della Commissione. (Applausi). Vorrei ringraziare ovviamente i relatori, tra cui la nostra senatrice Nocco, il relatore Borghi e il relatore Damiani, e vorrei ringraziare tutti i senatori che si sono impegnati nel varare questo disegno di legge così importante.

Prima di trattare però di temi economici, credo che sia sempre utile soffermarci un secondo sulla fase congiunturale, storica ed economica che stiamo tutti vivendo, cari senatori.

Io ricorderei a tutti noi, che pensavamo che non spirasse più quel terribile vento pandemico, che invece ha cominciato a spirare quello di due guerre ai confini, alle porte dell'Europa. Quindi, indubbiamente viviamo una fase piuttosto complessa. C'è un detto che dice: io non auguro a mio figlio di vivere in tempi storici interessanti. Indubbiamente, noi oggi viviamo in tempi storici di interesse.

Quante e quali sono le trasformazioni che stiamo vivendo? Proprio oggi, per esempio, qualcuno richiamava i rapporti con l'Unione europea. In Commissione, abbiamo varato un'importante risoluzione, sia alla Camera che al Senato, in merito alla governance europea. Abbiamo chiesto, con quell'atto che è stato approvato stamattina, di andare a rivedere il rapporto deficit-PIL del 3 per cento e il rapporto debito-PIL del 60 per cento. Sappiamo e siamo tutti coscienti di quanto sarebbe incredibilmente difficile garantire quella crescita che oggi occorre a tutta l'area euro, se quei parametri rimanessero in vigore, a prescindere da quelli che siano i regolamenti che verranno applicati dalla Commissione europea.

Ma entriamo adesso in medias res. Io ho avuto l'onore e l'onere di svolgere questa dichiarazione di voto per il Gruppo Fratelli d'Italia. Prima il senatore Borghi ha detto che è un diritto del pensionato che noi sosteniamo il suo potere d'acquisto. Sono veramente lieta di poter asserire che questo è vero e giusto, e infatti lo stiamo facendo. Abbiamo previsto quasi 1,5 miliardi di anticipo della decorrenza della perequazione automatica per le pensioni a decorrere su tutti i ratei pensionistici del 2023. E questo perché vogliamo sostenere i nostri pensionati.

Vorrei richiamare l'attenzione su un'importante emendamento a firma mia, del presidente della 10ª Commissione, senatore Zaffini e di molti altri, in merito ai mutui agevolati. Ricordo anche che in Commissione noi abbiamo riproposto quell'emendamento, perché in quella sede è stato fatto un bel lavoro, molto qualificante. Non a caso, siamo riusciti, mediante quell'intervento, a concedere ai bancari degli istituti di credito la possibilità di avere i fringe benefit rivalutati, che li portano a quasi una tredicesima in più rispetto a quella che sarebbe stata prevista.

Richiamo anche quei 2,5 miliardi dedicati al rinvio della seconda rata dell'anticipo delle imposte dei redditi per tutti coloro che abbiano redditi sotto i 170.000 euro. Noi riteniamo che bisogna sostenere, supportare quello che è un ceto medio - senatori - che ha sofferto molto e che oggi noi riteniamo di andare a sostenere.

Qualcuno prima stava richiamando il tema della Toscana. È vero che la Toscana ha sofferto ed è per questo che noi abbiamo previsto 50 milioni per le emergenze nazionali e per il fondo a sostegno anche delle imprese esportatrici della Regione Toscana colpite dai recenti eventi alluvionali, con ristori sotto forma di contributo a fondo perduto, attingendo alle giacenze del fondo SIMEST.

Ad adiuvandum, sempre per chi si preoccupava per la questione della Toscana, della quale anche noi ci siamo preoccupati, la Commissione ha approvato il differimento dei termini per gli adempimenti contributivi e previdenziali di tutta la Regione, colpita appunto dalle alluvioni di novembre.

Vogliamo continuare a parlare dell'impresa? Vogliamo trattare del tema del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese? Certo, è un provvedimento composito, perché l'intendimento è partire dal generale, ma anche andare a toccare nel particolare la carne viva delle esigenze, delle varie realtà.

E allora come non richiamare, per esempio, il tema del trasporto pubblico? Ho sentito che qualcuno lo ha fatto, con il rifinanziamento di 500 milioni per il 2023 e 35 milioni per il bonus trasporti. E cito poi il contributo di solidarietà, che è stato previsto a carico delle imprese del settore delle energie.

Altro che abbandono delle categorie dei vulnerabili da parte nostra. (Applausi).

È poi previsto il 5 per mille per le ONLUS e la relativa proroga. Noi riteniamo che, in virtù del principio di sussidiarietà, ci sia quella valenza sociale che deve essere sempre da noi adeguatamente sostenuta. La formazione è uno dei temi che mi sta maggiormente a cuore e anche in questo caso andiamo a sostenere la libertà di scelta educativa con i 50 milioni di euro previsti per le scuole paritarie. Qualcuno prima dagli scranni della minoranza si preoccupava dell'edilizia universitaria. Non lo fate, perché noi prevediamo 96 milioni di euro per gli alloggi e le residenze universitarie. (Applausi).

Vorrei poi richiamare un altro aspetto oltre ai sostegni, alle agevolazioni in ambito agricolo, oltre al fatto che continuiamo a dedicare attenzione a quell'ambito per noi fondamentale (mens sana in corpore sano) e, quindi, al sostegno adeguato allo sport. (Applausi). Abbiamo attenzionato quel frutto avvelenato del superbonus che ci siamo trovati in eredità. Anche sul superbonus io stessa, in momenti di confronto in seno alla Commissione, avevo chiesto determinati interventi e spero ancora di poter arrivare a una composizione, a una chiusura ordinata di quei cantieri. Tuttavia, già nel presente provvedimento un passo importante siamo riusciti a svolgere mediante quella corposa misura di 15 miliardi prevista per far fronte ai pagamenti del superbonus degli anni scorsi.

Potrei dilungarmi molto di più, snocciolando i tanti provvedimenti contenuti nel disegno di legge in esame, ma io credo che la sostanza sia chiara a tutti. Ci apprestiamo a varare una manovra di bilancio complessa e, pur tuttavia, manteniamo sempre alta l'attenzione verso le singole esigenze che ci vengono manifestate. Il sommo poeta diceva: «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta». Anche oggi la nave è in gran tempesta, ma ringraziando il cielo abbiamo il vantaggio di avere un nocchiere che sa tenere la barra dritta in nome del popolo italiano. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BERGESIO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, quando penso a Mario Roggero, di professione gioielliere, a tutto quello che gli è accaduto e ha dovuto subire - e non mi riferisco solo agli ultimi avvenimenti, ma a tutta la sua esperienza da commerciante, serio, scrupoloso, vittima di due feroci rapine, una nel 2015 e l'altra nel 2021 - con le drammatiche conseguenze che ben conosciamo, penso a un uomo, a un padre di famiglia, a un lavoratore che più volte ha visto la sua vita e quella dei suoi familiari in pericolo di morte.

Ha visto il suo patrimonio, i soldi raccolti con sudore, con il lavoro suo e della sua famiglia volatilizzarsi in un attimo, strappati via da gente che, a differenza sua, ha scelto la strada del crimine. Ma non basta: possiamo solo immaginare come possa essere trovarsi davanti a un'arma che minaccia me e, ancor peggio, mia moglie e le mie figlie.

Ho letto le parole scritte dalla figlia di Mario e mi permetto di citare un passaggio del suo lungo post: «Immediatamente nella mia mente è affiorato il ricordo della rapina precedente, quella del 2015».

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Bergesio.

Senatrice, la parola «vergogna» la usi a casa sua. Posso chiederle gentilmente di uscire dall'Aula? Quando interviene lei nessuno interviene e nessuno dice niente, almeno quando presiedo io. (Applausi).

BERGESIO (LSP-PSd'Az). «In quell'occasione mia sorella maggiore Laura aveva colto in negozio i due malviventi, camuffati da clienti. Mio papà, all'età di 65 anni, era stato picchiato selvaggiamente, ricevendo un pugno in faccia così forte da spaccargli il naso. In una frazione di secondo è affiorato nella mia mente il racconto di Laura, che era stata minacciata con una pistola puntata alla testa, chiusa in bagno e immobilizzata con delle fascette ai polsi. Mi aveva raccontato che aveva chiesto loro in lacrime di non sparare perché aveva due figli a casa. E di nuovo, a distanza di alcuni anni, ecco un'altra aggressione alla mia famiglia».

Ricordi che definirei brutali, che mettono i brividi e di fronte ai quali, come rappresentante delle istituzioni, non posso che farmi delle domande. Cosa avremmo potuto e cosa dobbiamo fare noi più e meglio di quanto non sia stato fatto per evitare che simili tragedie accadano? Quali sono le nostre responsabilità nei confronti della famiglia Roggero? Avremmo potuto evitare che il signor Mario fosse costretto a difendere con un'arma la sua famiglia e oggi a rispondere delle sue azioni con una pena sproporzionata. Ancora, cosa avrei fatto io al suo posto? Lo dico qui: aderisco e invito anche altri ad aderire, senza se e senza ma, alla raccolta fondi promossa dalla famiglia Roggero per aiutare Mario e i suoi familiari a sostenere le enormi spese che devono affrontare. Anche questo merita una riflessione, Presidente: per aver difeso il suo lavoro, i suoi sacrifici e soprattutto la sua famiglia, Mario dovrà versare enormi somme di denaro a chi voleva portargli via i soldi e minacciava e malmenava sua moglie e le sue figlie. Personalmente, mi impegnerò e sarò sempre al fianco dei tanti Mario che purtroppo spesso nel nostro Paese si trovano ad affrontare situazioni magari non drammatiche come questa, ma ugualmente dolorose e umilianti.

Da quest'Aula, signor Presidente, deve partire un abbraccio forte alla famiglia Roggero, a papà Mario, alla moglie e alle figlie, persone vere che vengono dalla nostra terra, dal Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, una terra che tanto dà e mai chiede nulla in cambio. Siamo con voi, Mario, ogni giorno e per sempre. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 12 dicembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 dicembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 14,13).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (912)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

X1.1

Paita, Enrico Borghi

Respinto

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) a preservare e confermare integralmente, anche ai fini del rispetto del principio di affidamento, il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per come disciplinato alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

alla rubrica, dopo la parola: « Anticipo » è inserita la seguente: « del ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù) - 1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attributi per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) - 1. Al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-bis. - (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione) - 1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.

4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.

5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonché il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.

7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.

8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.

10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo.

12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

a) garantire l'integrità e la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni.

16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica;

b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3".

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette" ».

All'articolo 3:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) - 1. All'articolo 50, comma 1, lettera g), e all'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "articoli 114 e 135" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 105, 114 e 135".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

Art. 3-ter. - (Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori) - 1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "organi costituzionali" sono inserite le seguenti: ", o di rilevanza costituzionale,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

Art. 3-quater. - (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023) - 1. All'articolo 6, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole da: "modificato ai sensi del primo periodo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, può destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre" ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « centosettantamila euro » il segno di interpunzione « , » è soppresso, le parole: « premi assicurativi INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari »;

al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari) - 1. Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, dopo le parole: "sciroppi di qualsiasi natura" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987".

Art. 4-ter. - (Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4-quater. - (Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023) - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), alinea, le parole: "secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate";

b) la lettera c-bis) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole: ", nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione" sono soppresse.

3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: ", su richiesta," sono soppresse.

5. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento".

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024 ».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 2024 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 »;

al comma 2, le parole: « per l'anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e a » e dopo le parole: « e 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 »;

al comma 3, le parole: « L'articolo 4, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « Il comma 1 dell'articolo 4 ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione) - 1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

"7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis.

7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario ».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « 7 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 maggio 2022 »;

alla lettera a), le parole: « 15 settembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2024 »;

alla lettera b), le parole: « al comma 4: 1) al » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 4, » e le parole: « 30 novembre 2024 » sono sostitute dalle seguenti: « 10 dicembre 2024 »;

al comma 2, dopo le parole: « presente articolo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla rubrica, le parole: « 7 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 maggio 2022 ».

Nel capo I, dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) - 1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Art. 8-ter. - (Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità) - 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater, le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono sostituite dalle seguenti: "alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".

Art. 8-quater. - (Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti)-1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato".

Art. 8-quinquies. - (Disposizioni in materia di piani di risparmio) - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 è sostituto dal seguente:

"112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione".

2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo" sono soppresse ».

All'articolo 9:

al comma 2:

alla lettera a), capoverso 841, le parole: « ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ottobre 2023" »;

alla lettera c), capoverso 843, le parole: « di bilancio.". » sono sostituite dalle seguenti: « di bilancio"; »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « testo unico » sono inserite le seguenti: « delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, »;

alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: « per riscaldamento". » sono sostituite dalle seguenti: « per riscaldamento"; »;

al comma 4, dopo le parole: « 104 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 6, dopo le parole: « 3-ter, del » sono inserite le seguenti: « testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al »;

al comma 7, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 » e le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione »;

al comma 11, dopo le parole: « previa intesa in » sono inserite le seguenti: « sede di »;

al comma 12, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica" ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria) - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti: "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo," ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « del decreto legge » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

Nel capo II, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« Art. 10-bis. - (Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta) - 1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Ferme restando le modalità di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Nel capo III, all'articolo 11 sono premessi i seguenti:

« Art. 10-ter. - (Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE) - 1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse".

Art. 10-quater. - (Incremento del fondo "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto") - 1. Al fine di incrementare il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « di co-finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « di cofinanziamento », le parole: « n. 388. con » sono sostituite dalle seguenti: « n. 388, con » e le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, »;

al comma 2, dopo le parole: « già concluse » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 3, dopo la parola: « ammissibili » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

3-ter. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494, è incrementato di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa ».

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: « pari 1.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 1.000 milioni » e dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: « è autorizzata la somma » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa ».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-bis. - (Disposizioni fiscali per l'industria fonografica) - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 13-ter. - (Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria) - 1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, volte a estendere il regime transitorio all'anno 2019 si applicano anche a decorrere dall'anno 2020.

Art. 13-quater. - (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale) - 1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.

3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.

4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, le medesime unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone, pubblicizza o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque, nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8, concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali".

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

Art. 13-quinquies - (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici) - 1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi.

2. La misura di cui al comma 1 è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Le domande di finanziamento agevolato presentate a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.

4. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo".

5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro;

b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 4.550.000 euro;

c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro;

d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro;

e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro;

f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro;

g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro;

h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro;

i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro;

l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro;

m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro;

n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 3.595.000 euro;

o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro ».

All'articolo 14:

alla rubrica, dopo la parola: « Rifinanziamento » è inserita la seguente: « del ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. - (Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25) - 1. La società Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito denominata "concessionario", è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicate al comma 5 del presente articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, di seguito denominata "Convenzione Unica", fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della società ANAS S.p.a. ai sensi del citato articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:

a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonché dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;

b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.

2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato del relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:

a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:

1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;

2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;

b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

c) è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

d) è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera a);

e) è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), numero 3), nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;

b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;

c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo del citato decreto-legge n. 68 del 2022;

d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati.

4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di conclusione della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, l'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.

6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuto a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini:

a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;

b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, come incrementato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.

9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022.

10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, le parole: "dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009". La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - (Fondo di garanzia per le PMI) - 1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalità:

a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000;

b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50 per cento;

c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo;

d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.

3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalla seguente: "500.000".

5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operatività del Fondo. Per la medesima finalità sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è conseguentemente abrogato.

6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal presidente del consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese" sono soppresse. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo di cui al comma 6 del presente articolo, il predetto consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente comma.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ».

All'articolo 16:

al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1-quater, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";

b) all'articolo 12, comma 2-bis, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";

c) all'articolo 25, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

"6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023" »;

al comma 3, le parole: « indebitamento netto, derivanti dal » sono sostituite dalle seguenti: « indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al ».

All'articolo 17:

al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali ».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

« Art. 17-bis. - (Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus) - 1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "terzo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto anno successivo" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 17-ter. - (Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS) - 1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante, scelto di intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, sono rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

All'articolo 18:

al comma 2, dopo le parole: « prestazione lavorativa » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14) - 1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024 ».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera c), le parole: « della loro caratteristiche » sono sostituite dalle seguenti: « delle loro caratteristiche », le parole: « legge. 28 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « legge 28 marzo » e le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« Art. 20-bis. - (Misure urgenti in materia di istruzione) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "e del merito" ».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito »;

al comma 2, lettera b), le parole: « di euro 37.259.690 » sono sostituite dalle seguenti: « di spesa di 37.259.690 euro » e le parole: « di euro 51.886.624 » sono sostituite dalle seguenti: « di spesa di euro 51.886.624 »;

al comma 4, le parole: « previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 5, dopo le parole: « all'articolo 14 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;

al comma 6, alinea, le parole: « Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 »;

al comma 8, le parole: « Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600 » sono sostituite dalle seguenti: « Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-bis del presente articolo, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis »;

al comma 12:

all'alinea, le parole: « 7, 9 » sono sostituite dalle seguenti: « 7 e 9, », le parole: « di euro » sono soppresse e le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024, »;

alla lettera a), le parole: « quanto a euro » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a » e la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti »;

alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla rubrica, le parole: « immigrazione, sicurezza e per prosecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione ».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

« Art. 21-bis. - (Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato) - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.

Art. 21-ter. - (Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza) - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 901 è inserito il seguente:

"901-bis. Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007" ».

All'articolo 22:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3:

alla lettera a), le parole: « per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile »;

alla lettera b), alle parole: « disponibile nell'Indice » sono premesse le seguenti: « all'indirizzo », le parole: « decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale » sono sostituite dalle seguenti: « codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » e le parole: « di ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANPR »;

alla lettera c), le parole: « in ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ANPR », le parole: « , che non rientrano » sono sostituite dalle seguenti: « e che non rientrano », le parole: « punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022 » e le parole: « l'Istituzione » sono sostituite dalle seguenti: « l'istituzione »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) all'ISTAT"; »;

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « al comma 3." » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3". »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi ».

Nel capo IV, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

« Art. 22-bis. - (Bonus psicologo) - 1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: « delle agevolazioni » sono sostituite dalle seguenti: « relative alle agevolazioni » e le parole: « con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, dalla legge »;

al comma 6, le parole: « per l'anno 2033, », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2033 e »;

al comma 7:

all'alinea, la parola: « 18, » è soppressa;

alla lettera n), le parole: « con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, dalla legge » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003 »;

alla lettera q), il segno di interpunzione « ; » è sostituito dal seguente: « . ».

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

All'allegato 1 è premesso il seguente:

« Allegato A

(articolo 21-bis, comma 1)

N.

NOME

CODICE

COMUNE

PR

1

BARBERINO DI MUGELLO

48002

FI

2

BORGO SAN LORENZO

48004

FI

3

CALENZANO

48005

FI

4

CAMPI BISENZIO

48006

FI

5

CAPRAIA E LIMITE

48008

FI

6

CERRETO GUIDI

48011

FI

7

EMPOLI

48014

FI

8

FIRENZUOLA

48018

FI

9

FUCECCHIO

48019

FI

10

MARRADI

48026

FI

11

MONTELUPO FIORENTINO

48028

FI

12

PALAZZUOLO SUL SENIO

48031

FI

13

SCARPERIA E SAN PIERO

48053

FI

14

SESTO FIORENTINO

48043

FI

15

SIGNA

48044

FI

16

VINCI

48050

FI

17

VICCHIO

48049

FI

18

COLLESALVETTI

49008

LI

19

LIVORNO

49009

LI

20

ROSIGNANO MARITTIMO

49017

LI

21

BIENTINA

50001

PI

22

CALCINAIA

50004

PI

23

CASCIANA TERME LARI

50040

PI

24

CASCINA

50008

PI

25

CASTELFRANCO DI SOTTO

50009

PI

26

CHIANNI

50012

PI

27

CRESPINA LORENZANA

50041

PI

28

FAUGLIA

50014

PI

29

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

50022

PI

30

PISA

50026

PI

31

PONSACCO

50028

PI

32

PONTEDERA

50029

PI

33

SAN GIULIANO TERME

50031

PI

34

SAN MINIATO

50032

PI

35

SANTA CROCE SULL'ARNO

50033

PI

36

SANTA MARIA A MONTE

50035

PI

37

VECCHIANO

50037

PI

38

CANTAGALLO

100001

PO

39

CARMIGNANO

100002

PO

40

MONTEMURLO

100003

PO

41

POGGIO A CAIANO

100004

PO

42

PRATO

100005

PO

43

VAIANO

100006

PO

44

VERNIO

100007

PO

45

AGLIANA

47002

PT

46

BUGGIANO

47003

PT

47

CHIESINA UZZANESE

47022

PT

48

LAMPORECCHIO

47005

PT

49

LARCIANO

47006

PT

50

MARLIANA

47007

PT

51

MASSA E COZZILE

47008

PT

52

MONSUMMANO TERME

47009

PT

53

MONTALE

47010

PT

54

MONTECATINI TERME

47011

PT

55

PESCIA

47012

PT

56

PIEVE A NIEVOLE

47013

PT

57

PISTOIA

47014

PT

58

PONTE BUGGIANESE

47016

PT

59

QUARRATA

47017

PT

60

SAN MARCELLO PITEGLIO

47024

PT

61

SERRAVALLE PISTOIESE

47020

PT

62

UZZANO

47021

PT

 ».

All'allegato 2, le parole: « Allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « "Allegato 1 » e le parole: « dello Stato. » sono sostituite dalle seguenti: « dello Stato.". ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo I

MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 1.

(Anticipo del conguaglio di perequazione nell'anno 2023)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

1.1

Misiani, Mirabelli, Manca, Lorenzin, Nicita

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»

G1.1

Malan, Romeo, Gasparri, Biancofiore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912-A),

     impegna il Governo a:

     intervenire a tutela delle aspettative pensionistiche del personale della sanità.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1-bis.

(Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù)

1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attributi per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

EMENDAMENTI

1-bis.300

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

       a) al comma 1, sopprimere le parole da: «e scomputando,» fino alla fine del periodo;

       b) al comma 2, sopprimere le parole da: «e tenendo conto» fino alle seguenti: «dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».

     Conseguentemente:

       1) al comma 2, sostituire le parole: «di complessivi euro 1.281.675» con le seguenti: «2.063.058»;

       2) al comma 3, sostituire le parole: «ad euro 23.428.458» con le seguenti: «34.665.921».

1-bis.301

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

      a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 575, 576, 577, 578 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  per il personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 575, della medesima legge n. 197 del 2022, è riconosciuto anche per i predetti anni, tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero dell'università e della ricerca.»;

      b) al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

           «Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia italiana per la gioventù nell'importo complessivo di euro 35.628.»;

       c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nell'importo complessivo di euro 109.380.».

     Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «e ad euro 726.841», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, ad euro 410.628 in riferimento al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, ad euro 323.346 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.».

1-bis.0.300

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter

 (Disposizioni in materia di Opzione donna)

          1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

          b) il comma 1-bis è soppresso;

          c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1".

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1-bis.0.301

Pirondini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter

(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

          1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

          a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

          b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

          c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata».

1-bis.0.302

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Id. em. 1-bis.0.301

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter

(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

       1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

           a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

           b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

            c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata».

1-bis.0.303

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter

(Proroga dell'APE sociale)

          1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

          2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028.»

ARTICOLI 2 E 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Campagna reddituale)

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

« Art. 34-bis. - (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione) - 1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.

4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.

5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonché il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.

7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.

8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.

10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo.

12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

a) garantire l'integrità e la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni.

16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica;

b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3 ».

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ».

EMENDAMENTO

2-bis.0.300

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 2-ter

(Modifiche in materia di adesione al Fondo di credito INPS)

    1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS, ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento.»

ARTICOLI 3 E 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

(Anticipo rinnovo contratti pubblici)

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi ».

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3-bis.

(Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)

1. All'articolo 50, comma 1, lettera g), e all'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « articoli 114 e 135 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 105, 114 e 135 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

EMENDAMENTO

3-bis.300

Scalfarotto

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole «le parole: "articoli 114 e 135" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 105, 114 e 135"» con le seguenti « le parole: "di cui agli articoli 114 e 135" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui agli articoli 105, 114 e 135"

          b) al comma 2, sostituire le parole «400.000 euro» con le seguenti «800.000 euro»

ARTICOLO 3-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3-ter.

(Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori)

1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « organi costituzionali » sono inserite le seguenti: « , o di rilevanza costituzionale, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

EMENDAMENTO

3-ter.300

Patuanelli, Damante, Castellone

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLI 3-QUATER E 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3-quater.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023)

1. All'articolo 6, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole da: « modificato ai sensi del primo periodo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, può destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre ».

Articolo 4.

(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTI

4.4

Paita

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «centosettantamila euro», aggiungere le seguenti: «ovvero redditi agrari».

4.0.300

Lotito

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1

          1. Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.»

ARTICOLI 4-BIS E 4-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4-bis.

(Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari)

1. Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, dopo le parole: « sciroppi di qualsiasi natura » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 ».

Articolo 4-ter.

(Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTO

4-ter.300

Patuanelli, Castellone, Damante

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 4-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4-quater.

(Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), alinea, le parole: « , secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate »;

b) la lettera c-bis) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole: « , nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione » sono soppresse.

3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: « , su richiesta, » sono soppresse.

5. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo le parole: « del presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento ».

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024.

EMENDAMENTO

4-quater.300

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: « entro il 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 luglio 2024 »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. »;

b) al comma 10:

1) le parole: « entro il 16 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 »;

3) al terzo periodo, le parole « a decorrere dal 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 17 dicembre 2024 »;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: « 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 2024 »;

d) al comma 12, dopo le parole: « al comma 10 » è inserito il seguente periodo: « In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017 ».

1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.24

Paita

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

          "b) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del  20  per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per  cento del costo, per la quota di investimenti superiori  a  10  milioni  di euro e fino al limite massimo di costi  complessivamente  ammissibili pari a 20 milioni di euro.

          c) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza;"»

5.0.8

Damante

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di transizione digitale)

          1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole "e guasti dei dispositivi on-field)", aggiungere, in fine, le seguenti voci:

          "migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per fornitura dati a macchine e/o software,

          Software per fornitura funzionalità anche avanzate (es. virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud", software per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati"; "sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali" e per l'ottimazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS),

          Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM, .) e della gestione e il coordinamento della logistica (es. WMS),

          Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce",

          Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting)

          Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain,

          Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale,

          Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile".».

5.0.300

Pirro, Castellone, Patuanelli, Damante

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.300

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte)

          1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo Nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte.

          2. Sono definiti dispositivi medici che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte quei dispositivi in grado di:

          a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti;

          b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione espresse dal Servizio Sanitario Nazionale.

          3. Il Fondo di cui al comma 1 è impiegato per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere le caratteristiche di cui al comma 2, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ai sensi del presente articolo.

          4. La valutazione di cui al comma 3 ha una validità di 36 mesi. Decorso tale termine l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali procede a una nuova valutazione del dispositivo medico finalizzata al rinnovo dell'accesso al Fondo e basata sull'effettiva allocazione più efficiente di risorse umane, finanziarie e strutturali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle evidenze eventualmente prodotte nell'arco del periodo di accesso al Fondo stesso.

          5. La determinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in base al fabbisogno emerso dalle valutazioni di Health Technology Assessment di cui al comma 3 e nel limite massimo dello 0,2% del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.

          6. La spesa per l'acquisto dei dispositivi tramite il Fondo di cui al comma 1 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'art. 17, comma 1 lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, salvo che per l'ammontare eccedente l'importo di cui al comma 5.

          7. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le regioni.».

G5.0.300 (già em. 5.0.300)

Pirro, Castellone, Patuanelli, Damante (*)

Approvato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»

       premesso che:

            sono definiti dispositivi medici che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte quei dispositivi in grado di: a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti; b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione espresse dal Servizio Sanitario Nazionale,

       impegna il Governo:

           a istituire uno specifico Fondo nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere specifiche caratteristiche, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle; i senatori Romeo e Murelli e i restanti componenti del Gruppo LSP-PSd'Az; la senatrice Sbrollini e tutto il Gruppo IV-C-RE; il senatore Salvitti e tutto il Gruppo Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Patton e tutto il Gruppo Aut (SVP-PATT, Cb); Satta e tutto il Gruppo FdI; il senatore Magni e i restanti componenti del Gruppo Misto-AVS; le senatrici Gelmini e Zampa.

5.0.19

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate di mutui o dei prestiti)

          1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, da integrare in relazione alle necessità in sede di legge di bilancio per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni  2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni  2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 6.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per l'anno 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.

4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

5. Per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

EMENDAMENTI

6.1

Sabrina Licheri

Respinto

Sopprimere l'articolo

6.3 (testo 2)

Sabrina Licheri

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

          2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

          3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

          5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

6.17

Sabrina Licheri

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 5, sostituire le parole: «di ammontare pari al beneficio» con le seguenti: «di ammontare pari a due volte e mezzo il valore del beneficio».

6.18

Sabrina Licheri

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «di ammontare pari al beneficio» con le seguenti: «di ammontare pari a due volte il valore del beneficio».

     Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

 (Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

          1. Per l'anno 2023, in conseguenza dei maggiori interessi applicati ai contratti di mutuo ipotecari, il limite massimo di 4.000 euro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 6.000 euro.

          2. Ai maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.»

6.0.10

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

          b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

          a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

          b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

          c) sopprimere il comma 3;

          d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

          e) sopprimere il comma 5-bis;

          f) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire le parole: "per essere assegnate al finanziamento" fino a fine periodo, con le seguenti: "per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.";

          2) dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo."

          3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo."»

ARTICOLI 6-BIS E 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 6-bis.

(Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione)

1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

« 7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis.

7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Articolo 7.

(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole « precedente bimestre » sono sostituite dalle seguenti: « mese precedente » e la parola « quadrimestre » è sostituita dalla seguente « bimestre ».

1-bis. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario.

EMENDAMENTI

7.19

Paita, Enrico Borghi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, oltre che nei casi previsti dall'articolo 1, commi 290 e 291 come modificato dal presente articolo, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono così rideterminate:

          a) benzina: 478,40 euro per mille litri;

          b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

          c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

          d) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

     Conseguentemente dall'articolo 1, comma 292, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole ", da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato," sono soppresse

7.300

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Respinto

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

          «1-ter. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

          1-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1-ter. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

          1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediate apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.301

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Tajani, Losacco

Respinto

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

7.0.3

Castellone, Maiorino

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

     1. All'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse;

          b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

          "5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria".»

7.0.17

Castellone, Maiorino

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi della Missione M2C2)

          1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione M2C2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1031 è sostituito con il seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2031, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

          1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

          2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

          3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

          Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km

Contributo (euro)

 

 

0-30

. 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)

. 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)

. 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)

. 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)

. 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)

. 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

 

 

31-60

. 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)

. 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)

. 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)

. 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)

. 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)

. 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

          b) dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti:

          "1031-bis. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma 1031 in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.

          1031-ter. Per chi acquista un veicolo di categoria N nuovo di fabbrica, con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate, alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3° fascia.";

          c) al comma 1033, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel devono essere di fabbrica.";

          d) al comma 1037, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori del settore che vendono veicoli usati recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta con le medesime modalità di cui al periodo precedente.";

          2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177, 1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-bis e 1031-ter del presente articolo.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177,1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8.

(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 10 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2024 »;

b) al comma 4, primo periodo, le parole « 20 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2024 ».

1) al primo periodo, le parole « 20 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTI

8.8

Tajani, Misiani, Martella, Losacco

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

          2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

8.0.300

Patuanelli, Damante, Castellone

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8.1

          1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

          2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

          4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

          b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».».

8.0.37

Nave

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8.1

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

          1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

          2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

8.0.29

Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8.1.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

          2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».»

ARTICOLI 8-BIS E 8-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

Articolo 8-ter.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater, le parole: « negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili »;

b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, le parole: « agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ».

EMENDAMENTI

8-ter.300

Lotito, Occhiuto

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell'albo dei consulenti del lavoro»;

          b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'albo dei consulenti del lavoro».

8-ter.0.300

Paroli

Decaduto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

          1. All'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n° 322 e all'articolo 12, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n° 546 del 31 dicembre 1992, dopo le parole "consulenti del lavoro" sono inserite le seguenti "e gli iscritti nel registro dei revisori legali".»

ARTICOLI 8-QUATER E 8-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8-quater.

(Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato ».

Articolo 8-quinquies.

(Disposizioni in materia di piani di risparmio)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 è sostituto dal seguente:

« 112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione ».

2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: « con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo, » sono soppresse.

EMENDAMENTI

8-quinquies.0.300

Paita

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-sexies

(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)

          1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo periodo dopo le parole: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile" sono inserite le seguenti: "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".»

8-quinquies.0.301

Paita

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-sexies

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

          1. Al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.

          b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."»

8-quinquies.0.302

Paita

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Articolo 8-sexies

(Tassazione agroenergia)

          1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato  resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità  di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

          2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.»

Capo II

MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9.

(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 841 è sostituito dal seguente:

« 841. In attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023 »;

b) al comma 842, le parole: « ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030 »;

c) il comma 843 è sostituito dal seguente:

« 843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio »;

d) i commi 844 e 845 sono abrogati.

3. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: « , nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell'articolo 75 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento »;

c) al comma 4-bis dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro »;

d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: « 713,71 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 688,71 milioni di euro ».

4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2023, 49,061 milioni per l'anno 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, può essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale. L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati di esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione.

10. Alla regione Molise è assegnato per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.

11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

12-bis. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « del progetto definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « del progetto di fattibilità tecnico-economica ».

EMENDAMENTI

9.2

Paita

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1. All'articolo 21-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo  1,  comma  407,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024";

          b) al comma 2, aggiungere, in fine, "A  decorrere dal  2024,  agli  oneri  derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a Euro 1.828.995,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,  allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute»

9.18

Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli

Respinto

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

          «3. Le disposizioni recate dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

          4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: «, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse;

          b) dopo il comma 1, dell'articolo 75, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento»;

          c) al comma 4-bis dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro»;

          d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «688,71 milioni di euro».

          5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191.

          6. In attuazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».

9.300

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:

          «12-ter. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

          12-quater. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

          12-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

          12-sexies. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediate riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145».

9.0.51

Damante

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

          1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

          2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

          3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'annoprecedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.300

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5.000 abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

          1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

          2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

          3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34.»

ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-bis.

(Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: « esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, » sono sostituite dalle seguenti: « fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, ».

EMENDAMENTI

9-bis.0.300

Parrini, Franceschelli, Zambito

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter

          1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

          a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

          b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

          c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

          2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          3. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 95 del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

          4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

          5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche:

          a) ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

          b) ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dagli atti di cui all'articolo 9,commi da 3-bisa 3-sexies, del decreto-legge2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446,e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792,della legge 27 dicembre 2019, n.160.

          Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della Regione e degli Enti locali; fino al 31 agosto 2023 la Regione e degli Enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

          6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

          7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

          8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024, ovvero in sei rate di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n.78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bisa 3-sexies, del decreto-leggen.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n.78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della leggen.160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

          9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge27 luglio 2000, n.212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

          10. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 3, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241,243, lettera a), e 250 della legge n.197 del 2022, a partire dal 2 novembre 2023.

          11. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 10, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 170 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          12. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024.

          13. Con riferimento alle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1:

          a) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 2 novembre 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

          b) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

          14. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

          15. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 innanzi ai tribunali e gli uffici del giudice di pace nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

          16. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 15. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

          17. Fermo quanto disposto dai commi 15 e 16, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 2 novembre 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023.

          18. Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 2 novembre fino al 31 dicembre 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 2 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

          19. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 18, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

          20. Le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 non operano nei seguenti casi:

          a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978,n.833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

          b)procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22aprile 2005, n.69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

          1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-terdella legge 26 luglio 1975, n.354;

          2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

          3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

          c)procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta diparte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

          21. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 16 e 18 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

          22. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 15 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 novembre 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 17 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 dicembre 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 16 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 18 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023.

          23. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 dicembre 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b),del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

          24. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 2 novembre 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

          25. Nei giudizi di cui al comma 24, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 2 novembre 2023.

          26. Per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza. E' facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2023. La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.

          27. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

          a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;

          b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

          c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Toscana per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;

          d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

          28. Nei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 aprile 2024.

          29. Per il medesimo periodo di cui al comma 26, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

          30. Le disposizioni di cui ai commi 26 e 27 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.

          31. Nei casi di cui ai commi 26 e 27, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

          32. Per gli enti locali ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

          33. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

          34. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 26 e 27, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale. Fino al 31 dicembre 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

          35. Nei territori dei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 2 novembre 2023.

          36. Per i comuni ricadenti nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 2 novembre 2023, sono prorogati di sei mesi.

          37. Le disposizioni dei commi da 26 a 36, non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

          38. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza.

          39. Fino al 31 dicembre 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

          40. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2023/2024 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

          41. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

          42. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          43. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per l'anno accademico 2022/2023 e 2023/2024, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari nonché di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

          44. Ferme restando le disposizioni generali di cui ai commi da 4 a 14 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

          a) alla data del 2 novembre, risultano residenti o domiciliati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

          b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

          45. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

          46. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.

          47. Agli oneri di cui ai commi da 43 a 46, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          48. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Firenze è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

          a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

          b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

          49. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 43, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

          50. I contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 48 e 49 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

          51. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 49, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          52. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),in ogni caso entro il limite temporale del 31 dicembre 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

          53. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 52, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

          54. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

          55. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

          56. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 52 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 52 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detrattele giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

          57. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo14 settembre 2015, n.148.

          58. Le integrazioni al reddito di cui al comma 52 sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.223.

          59. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo14 settembre 2015, n.148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

          60. Agli oneri derivanti dal comma 52, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          61. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

          62. 1. Per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          63. L'indennità di cui al comma 62 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 62.

          64. Alle attività di cui ai commi 62 e 63, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          65. Agli oneri derivanti dal comma 62 e 63, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          66. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

          a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

          b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

          67. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 66, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

          68. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          69. La misura di cui al comma 68 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

          70. All'attuazione de comma 68 si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 250 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          71. Le società e le imprese che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, possono richiedere la sospensione, per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

          a) i versamenti e gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 dicembre 2023;

          c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

          72. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 72 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

          73. Per le società e le imprese aventi sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 2 novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

          74. I versamenti sospesi ai sensi del comma 71 e 73 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine o in sei rate semestrali di pari importo.

          75. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 2 novembre 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

          76. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subìto danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, che abbiano superfici aziendali situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

          77. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione toscana attua, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione Toscana può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

          78. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

          79. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 80, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          80. Le risorse del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

          a) 50 milioni di euro sono assegnati alla Regione Toscana sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

          b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano

          81. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

          82. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

          83. Fino al 31 dicembre 2023 e nei comuni situati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9.

          84. Fino al 31 dicembre 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 83, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

          85. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

          86. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

          87. Per il fine di cui al comma 86, le risorse del Fondo sono destinate a:

          a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;

          b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;

          c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

          88. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

          89. Agli oneri derivanti dal comma 86, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          90. Per i mesi di novembre e dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di ottobre 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

          91. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al comma 1, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate, è adottato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 91.

          92. Gli interventi di cui al comma 91, sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          93. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

          94. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 93, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

          95. Agli oneri derivanti dal comma 93, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          96. Le disposizioni dei commi da 97 a XY, sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

          96. Ai fini del presente decreto, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

          97. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 99.

          98. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

          99. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

          100. Al predetto Fondo affluiscono:

          a) nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

          b) da risparmi di spesa e maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

          101. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

          102. 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 101 e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "de minimis". In particolare, può essere disposta:

          a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

          b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

          c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

          d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

          e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

          f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

          g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

          h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

          i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

          l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

          m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

          103. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

          104. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

          105. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

          106. La certificazione di agibilità di cui al comma 105 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9-bis.0.301

Barbara Floridia

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

          1.All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee- octies), aggiungere la seguente: "ee- novies) Secca di Tindari".»

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10.

(Trasporto pubblico locale)

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste.

2. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTI

10.14

Paita, Enrico Borghi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

         « 1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono erogate, sotto forma di contributi, in favore delle imprese di trasporto pubblico locale e regionale che derivino dalla fusione con analoghe imprese operante nel medesimo territorio regionale. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di attribuzione dei contributi di cui al presente comma.»

     Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «pari a 635 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024.»

10.15

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Tajani, Basso, Fina, Irto, Losacco

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti: «2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»; b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 535 milioni di euro ai sensi dell'articolo 23 e quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 65 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

ARTICOLO 10-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10-bis.

(Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)

1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Ferme restando le modalità di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

EMENDAMENTI

10-bis.300

Paita, Enrico Borghi

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter

(Fondoaffitti)

          1. Al fine di sostenere le politiche abitative dei comuni, la dotazione è autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 100 milioni per incrementare la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

10-bis.301

Paita

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

          1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

10-bis.0.300

Paita, Enrico Borghi

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter

(Ferrobonus)

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

10-bis.0.301

Paita

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-ter

(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,"

          b) al comma 853, le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2024" e le parole da "con il supporto" a "(UPI)" sono soppresse.»

Capo III

MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN MATERIA DI SPORT

ARTICOLO 10-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10-ter.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE)

1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« 15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse ».

EMENDAMENTO

10-ter.300

Patuanelli, Damante, Castellone

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 10-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10-quater.

(Incremento del fondo « Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto »)

1. Al fine di incrementare il fondo denominato « Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto », istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

EMENDAMENTO

10-quater.0.300

Malpezzi, D'Elia, Lorenzin, Manca, Crisanti, Rando, Verducci, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies

(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)

          1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

          3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

          4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

          b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 11.

(Edilizia universitaria)

1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338, con una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, già concluse ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché i connessi pagamenti, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

3-ter. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494, è incrementato di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

EMENDAMENTI

11.0.2

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Lorenzin, Manca

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Fondo affitto studenti fuori sede)

          1. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni".

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.0.3

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuori sede)

          1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

          2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

          3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

11.0.5

Manca, Tajani, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

          1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 12.

(Anticipo investimenti FS)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTO

12.0.10

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita, Magni (*)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Acquisizione della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo)

          1. All'articolo 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

          b) alla lettera b), le parole:« da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« da convertire, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima».»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13.

(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTI

13.300

Romeo, Gasparri, Patuanelli, Boccia, Malan, Salvitti, Enrico Borghi, De Cristofaro, Spagnolli

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Per lo stesso fine, l'articolo 4 bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore.»

     Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13-ter

13.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Manca

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

          a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 15 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»

     Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:« e sostegno dell'impresa femminile»

13.10

Turco

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.13

Paita

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al punto 1);

          b) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese localizzate in Italia nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;"»

13.14

Turco

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

          b) al comma 90, primo periodo, le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025".

          1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.17

Paita

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e` compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

13.21

Sabrina Licheri

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.»

ARTICOLI 13-BIS E 13-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13-bis.

(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: « fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 13-ter.

(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, volte a estendere il regime transitorio all'anno 2019 si applicano anche a decorrere dall'anno 2020.

EMENDAMENTO

13-ter.300

Patuanelli, Damante, Castellone

Assorbito dall'approvazione dell'em. 13.300

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLI 13-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13-quater.

(Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.

3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale o provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.

4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, le medesime unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone, pubblicizza o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque, nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8, concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali ».

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

EMENDAMENTI

13-quater.300

Liris, Ambrogio, Gelmetti, Mennuni

Approvato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

       a) ai commi 3 e 5, dopo le parole: «e, per i locatori», sopprimere le seguenti: «che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8»;

       b) al comma 7, sostituire le parole: «le medesime» con le seguenti: «tutte le»;

       c) al comma 9:

              1) al primo periodo, sopprimere la parola: «, pubblicizza»;

              2) al terzo periodo sopprimere le parole: «, nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8,» e aggiungere dopo le parole: «prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di» e prima delle parole: «assenza dei requisiti di cui al primo periodo» le parole: «esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in».

13-quater.301

Gasparri, Lotito

Id. em. 13-quater.300

Apportare le seguenti modificazioni:

      a) ai commi 3 e 5, dopo le parole: «e, per i locatori», sopprimere le seguenti: «che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8»;

      b) al comma 7, sostituire le parole: «le medesime» con le seguenti: «tutte le»;

      c) al comma 9:

          1) al primo periodo, sopprimere le parole: «, pubblicizza»;

          2) al terzo periodo sopprimere le parole: «, nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8,» e aggiungere dopo le parole: «prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di» e prima delle parole: «assenza dei requisiti di cui al primo periodo» le parole: «esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in».

ARTICOLO 13-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13-quinquies.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi.

2. La misura di cui al comma 1 è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Le domande di finanziamento agevolato presentate a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.

4. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo ».

5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro;

b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 4.550.000 euro;

c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro;

d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro;

e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro;

f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro;

g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro;

h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro;

i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro;

l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro;

m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro;

n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 3.595.000 euro;

o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

13-quinquies.300

Paroli

Decaduto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

          «5-bis.  All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          "2-bis. Limitatamente al possesso dei requisiti per l'accesso agli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese previsti dal presente articolo, la residenza fiscale in Italia è equiparata alla sede legale nel territorio nazionale".»

G13-quinquies.300

Dreosto

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 912 recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili";

     Premesso che:

     il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, volendo garantire la tutela della salute e della sicurezza di tutti coloro che prestano un'attività lavorativa, di tipo subordinato o autonomo, estende esplicitamente il proprio ambito di applicazione anche ad alcune situazioni che per alcuni profili non sono del tutto riconducibili alla fattispecie del rapporto di lavoro, come il volontariato;

          a seguito dei dubbi interpretativi generati dalle previsioni contenute nel D.lgs 81/08, è intervenuto il decreto legislativo n. 106/2009, che ha apportato significative modifiche con l'intento di ridisegnare il quadro normativo relativamente alla figura del volontario, eliminando l'esplicita previsione dell'applicabilità generalizzata del decreto legislativo alle organizzazioni di volontariato;

          il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2011, è intervenuto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, interpretando la normativa precedente in ragione del fatto che non poteva essere applicata al volontario così come si applica al datore di lavoro in relazione al rapporto che lo lega ai suoi dipendenti;

          ad oggi, l'equiparazione fra i volontari della Protezione Civile, circa 10.000 persone, i lavoratori può essere applicata solo per la necessità di sottoporsi a formazione, informazione, addestramento e per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

          gli organi di stampa riportano in questi giorni la notizia secondo cui la Procura di Udine, in seguito all'incidente accaduto a Preone in cui un caposquadra ha perso la vita, ha indagato il Sindaco del Comune e il coordinatore della Protezione civile per la carenza di sicurezza sul luogo di lavoro;

          in Commissione con l'approvazione dell'emendamento del Governo 13.0.1000 che ha novellato il comma 3-bis, articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008   n. 81  è stata introdotta una particolare tutela per i volontari  della protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni,      

     impegna il Governo: 

     a valutare l'opportunità di intervenire con appositi strumenti, anche di carattere interpretativo, affinché vengano fornite certezze all'azione del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di responsabile della Protezione Civile. 

________________

(*) Accolto dal Governo

13-quinquies.0.300

Paita

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-sexies.

(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)

          1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono eliminate;

          b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".»

13-quinquies.0.301

Franceschelli, Manca

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-sexies

(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

          1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

13-quinquies.0.302

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-sexies

(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

      1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

      2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13-quinquies.0.303

Naturale

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-sexies.

(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

          1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13-quinquies.0.304

Naturale

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-sexies.

(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

          1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dal l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

          3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

          4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Misure in materia di investimenti, di sostegno alle imprese agricole e in materia di sport».

13-quinquies.0.305

Franceschelli, Manca

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-sexies

(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

          1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'atti­vità economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dal­ l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

          3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

          4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

13-quinquies.0.306

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-sexies

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi)

          1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

          a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

ARTICOLI 14 E 14-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 14.

(Rifinanziamento del Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 14-bis.

(Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25)

1. La società Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito denominata « concessionario », è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicate al comma 5 del presente articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, di seguito denominata « Convenzione Unica », fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della società ANAS S.p.a. ai sensi del citato articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:

a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonché dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;

b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a. per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.

2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato del relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:

a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:

1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;

2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;

b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

c) è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

d) è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera a);

e) è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), numero 3), nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;

b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a. nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;

c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022;

d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati.

4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di conclusione della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, l'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.

6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini:

a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;

b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, come incrementato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.

9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022.

10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, le parole: « dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25, mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009 ». La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

14-bis.300

Di Girolamo, Maiorino

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 7-ter comma 8, del decreto-legge del 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge  5 agosto 2022, n. 108, sostituire le parole da un rappresentante dell'ANAS S.p.a. con le seguenti " dal legale rappresentante di Strada dei Parchi S.p.a,"»

14-bis.301

Di Girolamo, Maiorino

Respinto

Al comma 9, sopprimere la parola: «,8,».

14-bis.302

Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Fina (*)

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «10-bis. Nelle more del completamento della velocizzazione della tratta ferroviaria Roma Pescara e in conformità con il protocollo di intesa sottoscritto nel marzo 2022 tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Abruzzo, Regione Lazio ed Rfi spa, a decorrere dall'anno 2024, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Regione Abruzzo che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.

          10-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione.».

          10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

14-bis.303

Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «10-bis. A decorrere dall'anno 2024, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.

          10-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione.

          10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

G14-bis.300

Di Girolamo, Maiorino

Respinto

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 14-bis del provvedimento in esame reca disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25 necessarie per la Sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile;

     considerato che:

          l'articolo 7-ter  comma 8 del decreto legge 68 del 2022 dispone la risoluzione della convenzione tra ANAS S.p.A. e strada dei Parchi S.p.A. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 e A25 e l'affidamento di tale rete autostradale ad ANAS S.p.A. per cui, a tal fine, è stato istituito un tavolo istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti composto dal Ministro da un rappresentare dell'ANAS, da un rappresentante della regione Abruzzo, un rappresentante della regione Lazio e una rappresentanza dei Sindaci dei Comuni interessati dalle tratte autostradali A24 e A25 e del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti,

     considerato altresì che:

          l'articolo 14-bis sopprime l'articolo 7-ter comma 8 del decreto legge 68 del 2022 riguardante l'istituzione del tavolo istituzionale di cui in premessa,

     impegna il Governo:

          a ripristinare il Tavolo istituzionale di cui in premessa e a concordare con il medesimo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con il gestore delle tratte autostradali A24 e A25, forme di agevolazione per particolari categorie di cittadini che le utilizzano, residenti nelle regioni Lazio ed Abruzzo.

14-bis.0.300

Manca, Fina, Irto, Basso, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-ter

(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)

          1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

          2. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

          3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

14-bis.0.301

Nicita, Misiani, Lorenzin, Manca

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter

(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)

          1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.

          2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

          4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all' articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14-bis.0.302

Mirabelli, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Tajani, Losacco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)

          1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14-bis.0.303

Mirabelli, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Tajani, Losacco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter

(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

          1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 15.

(Anticipo difesa)

1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è rifinanziata di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTO

15.1

Damante

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLI 15-BIS E 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 15-bis.

(Fondo di garanzia per le PMI)

1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalità:

a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000;

b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate « PMI », rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50 per cento;

c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo;

d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.

3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 2 milioni » sono sostituite dalla seguente: « 500.000 ».

5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operatività del Fondo. Per la medesima finalità sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è conseguentemente abrogato.

6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal presidente del consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « , nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese » sono soppresse. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo di cui al comma 6 del presente articolo, il predetto consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente comma.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 16.

(Misure in materia di sport)

1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è disposto un contributo di euro 8 milioni per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana. Per le finalità di cui al presente comma il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1-quater, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 »;

b) all'articolo 12, comma 2-bis, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 »;

c) all'articolo 25, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

« 6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023 ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

16.300

Lotito

V. testo 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

          «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5".»

16.300 (testo 2)

Lotito

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

          «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo".»

16.10

Boccia, Lorenzin

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».».

G16.300

Pirro (*)

Respinto

Il Senato

          in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»

     premesso che

          il D.P.R.15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ha previsto all'articolo 582 un elenco di imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, tra cui i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico;

          il decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014 recante "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" ha specificato che  rientrano tra i difetti del metabolismo glicidico: diabete mellito di tipo 1 e 2; ridotta tolleranza glucidica; glicosurie normoglicemiche e rientrano tra i difetti del metabolismo lipidico:  ipercolesterolemie primitive; ipertrigliceridemie; iperlipidemie  miste,

     impegna il Governo:

          a prevedere, anche con uno specifico intervento normativo, che i difetti del metabolismo glicidico, lipidico come indicati nella direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014, nonché le intolleranze al glutine non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Lorenzin e tutti i componenti del Gruppo PD-IDP.

Capo IV

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 17.

(Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTI

17.2

Pirro

Respinto

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

     Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera p), inserire la seguente: «p-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.4

Croatti

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è utilizzato per incrementare l'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 ad euro 1.500,00 comprensivo dell'adeguamento automatico.»

17.8

Paita

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e  stabilizzare  il  contingente  complessivo  di operatori volontari da avviarvi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.»

17.0.300

Paita

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17.1

 (Incremento stanziamento 5x1000)

          1. All'articolo articolo 1, comma 154 il quinto periodo legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".»

17.0.301

Paita

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17.1

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

          1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.».

ARTICOLI 17-BIS E 17-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 17-bis.

(Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus)

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « terzo anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto anno successivo » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 17-ter.

(Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante, scelto d'intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, sono rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

EMENDAMENTI

17-ter.0.300

Zambito, Zampa, Misiani, Camusso, Furlan, Manca, Nicita (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-quater

(Fondi a sostegno delle disabilità)

          1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

          2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

          3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

          4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2024 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 178 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          b) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 172 milioni di euro per l'anno 2025.»

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Pirro e tutti i componenti del Gruppo M5S.

17-ter.0.301

Lorenzin, Zampa, Camusso, Zambito, Manca, Nicita, Magni (*), Enrico Borghi (*)

Respinto. Votato per parti separate

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-quater

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 330, le parole »2021, 2022 e 2023« sono sostituite dalle seguenti "2021, 2022, 2023 e 2024";

          b) al comma 331, dopo le parole "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015," inserire le seguenti "all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione - RIN,";

          c) dopo il comma 332, inserire il seguente: "332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme."

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

17-ter.0.302

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Nicita, Enrico Borghi (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-quater

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

          1. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          b) a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 18.

(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)

1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa, e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

EMENDAMENTI

18.5

Pirro

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

      a) al comma 2, sostituire le parole: «550 euro» con le seguenti: «650 euro»;

      b) ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

18.0.34

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria)

      1. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

          b) al comma 3 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;

          c) al comma 4 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».»

ARTICOLO 18-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 18-bis.

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024.

EMENDAMENTI

18-bis.0.300

Paita (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-ter.

(Esonero contributivo lavoratori agricoli)

          1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorre dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Patton e tutti i componenti del Gruppo Aut (SVP-PATT, Cb)

18-bis.0.301

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Nicita, Magni (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-ter

(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)

          1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 19.

(Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo le parole « 31 ottobre 2023 » sono sostituite da « 30 novembre 2023 »;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. »;

c) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023 ».

EMENDAMENTI

19.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

19.0.1

Delrio, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento dell'assegno unico e universale)

     1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          "1-bis. Ai fini del presente decreto, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si applica prevedendo che il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione.";

          b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, primo periodo, le parole ", limitatamente all'anno 2022" sono soppresse e le parole "175 euro" sono sostituite dalle seguenti "250 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

          2) al comma 2, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

          3) al comma 3, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

          4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          "4. Per ciascun figlio con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 125 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 115 euro mensili in caso di disabilità grave e a 105 euro mensili in caso di disabilità media.";

          5) i commi 5 e 6 sono abrogati;

          6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

          "6-bis. Per ciascun figlio con disabilità il contributo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con l'assegno.";

          7) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale importo è erogato al secondo percettore di reddito.";

          c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, le parole "per le prime tre annualità" sono soppresse;

          2) al comma 2, le parole "25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "35.000 euro";

          3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

          "7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, negli anni 2023 e 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.";

          4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

          "8. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per un importo pari a due terzi a decorrere dal 1° marzo 2025 e per un importo pari a un terzo nell'anno 2026 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2027.";

          5) al comma 9-bis, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024.";

          d) all'articolo 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di affidamento condiviso con la previsione di collocamento esclusivo o prevalente presso uno dei genitori, cui siano stati precedentemente riconosciuti assegni familiari, nonché nei casi in cui sia stata prevista la corrispondenza di un assegno in favore del genitore collocatario per il mantenimento dei figli minori, figli disabili, nonché maggiorenni economicamente non sufficienti, l'assegno è assegnato direttamente al genitore collocatario.";

          e) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno.";

          f) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole "un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono inserite le seguenti "due rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,".

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 miliardi a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1,4 miliardi di euro mediante i residui di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e quanto a 1,6 miliardi di euro  mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

19.0.2

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Magni

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello)

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.0.6

Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

 (Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)

          1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

          3. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».

ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 20.

(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)

1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato per l'anno 2023 di euro 50 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTO

20.4

Barbara Floridia

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Rimangono vigenti per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

          1-ter. Sono prorogati per l'anno scolastico 2024/2025 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Al personale in servizio a tempo indeterminato, assunto al 31 dicembre 2023, è consentito il trasferimento, i passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilita` del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025.

          1-quater. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

          1-quinquies. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modifiche:

            1) alla lettera a), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiungente le seguenti ", a domanda,";

            2) alla lettera b), le parole "di cui alla presente sezione" sono sostituite con le seguenti: "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024".

          1-sexies. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione" sono soppresse.

          1-septies. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a valere sulle risorse di cui al comma 330 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

     Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo: «Misure per le scuole dell'infanzia paritarie» con la seguente: «Misure urgenti per l'Istruzione».

ARTICOLI 20-BIS E 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 20-bis.

(Misure urgenti in materia di istruzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR, nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « , dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « e del merito ».

Articolo 21.

(Misure in materia di immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito.

2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) le parole « nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024 ».

3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.

4. I criteri e le modalità di concessione del contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.

6. All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « , per la metà, » e « , per l'altra metà, » sono soppresse;

b) dopo le parole « in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza » sono inserite le seguenti: « e ad interventi assistenziali straordinari ».

7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023.

8. Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole « corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti « e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

9. Al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023.

9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-bis del presente articolo, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis.

10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole « 2022 e 2023 » sono aggiunte le seguenti « e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 ».

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9, pari a euro 239,859 milioni per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 23.

EMENDAMENTO

21.0.8

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Disposizioni per le operazioni di identificazione e prima accoglienza dei migranti)

          1. Al fine di limitare il sovraffollamento dell'hot spot dell'isola di Lampedusa, fino al perdurare dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 e in ogni caso fino al prolungarsi dell'eccezionale afflusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, è ammesso l'espletamento delle operazioni di prima accoglienza, identificazione e successivo trasferimento dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo alla frontiera dell'isola di Lampedusa, su apposite navi idonee allo svolgimento di tali attività.

          2. Con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di individuazione e utilizzo delle navi di cui al comma 1.

          3. Con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile sono stabilite le modalità di assistenza sanitaria, supporto psicologico e di mediazione culturale a bordo delle navi di cui al comma 1.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli interni.»

ARTICOLI 21-BIS E 21-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 21-bis.

(Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.

Articolo 21-ter.

(Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 901 è inserito il seguente:

« 901-bis. Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli Organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007 ».

EMENDAMENTI

21-ter.0.300

Paita

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-quater.

(Contributo adozione minori stranieri)

          1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

          2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          3.  L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.».

21-ter.0.301

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-quater

(Contributo adozioni internazionali)

          1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

          2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

          4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 22.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;

b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle more della messa a disposizione dei servizi dell'ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati nell'ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022, concernente l'istituzione della medesima ANA;

d) all'ISTAT »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3 ».

ORDINE DEL GIORNO

G22.300

Turco, Di Girolamo (*)

Respinto

Il Senato

          in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»

     premesso che

          l'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca disposizioni in materia di accreditamento istituzionale. In particolare, il comma 3, lettera b), prevede tra i criteri generali uniformi  la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;

          l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007). ha previsto che le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;

          la disposizione della legge  n.-296/2006 è rimasta lettera morta fino all'approvazione del 23 marzo 2011, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" che ai fini di una migliore razionalizzazione dell'attività di diagnostica di laboratorio, l'Allegato A del documento contiene criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta, ferma restando l'autonomia delle singole Regioni, in particolare di quelle che hanno già avviato il processo di razionalizzazione della rete delle strutture di laboratorio, alla traduzione operativa degli stessi ritenuta più consona alle specifiche realtà territoriali;

          il Ministero della Salute con circolare del 16 aprile 2015, n. 11669, concernente la riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio nel Servizio sanitario nazionale ha evidenziato che si è avuta un'applicazione "molto variabile" e con "difficoltà operative e modalità inique di attuazione" a livello regionale di quanto previsto dall'art. 1, comma 796, lettera. o), della legge. n. 296/2006 e dall'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011. La stessa circolare espressamente dispone che le aggregazioni di strutture di laboratorio (nelle varie forme possibili) "sono previste quale forma organizzativa per il raggiungimento delle soglie di produttività stabilite dall'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011". Consegue chiaramente da ciò che al fine del raggiungimento della soglia minima di attività stabilita dall'art. 8-quater, comma 3, lett. b) del d. Lgs. n. 502/92 è consentita l'aggregazione dei laboratori analisi autorizzati e accreditati.

     alla luce quindi della sopravvenuta normativa che ha disposto la riorganizzazione delle reti di diagnostica di laboratorio di analisi pubbliche e private accreditate, è opportuno chiarire le modalità attraverso le quali tali nuove forme di aggregazioni potranno raggiungere la soglia minima di efficienza per l'accesso all'accreditamento istituzionale,

     impegna il Governo

          a valutare, anche con un intervento di carattere normativo, la modifica dell'articolo 8-quater comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 502/1992, al fine di stabilire che il criterio della soglia minima di efficienza per l'accesso all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private, deve essere conseguito da parte delle strutture sanitarie o in forma singola o in forma aggregata.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLI 22-BIS E 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 22-bis.

(Bonus psicologo)

1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 23.

(Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato relative alle agevolazioni per i bonus edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

3. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera a) è abrogata.

4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7.

5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

6. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033 e 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033 e 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;

c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003;

o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

8. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

EMENDAMENTI

23.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          «2-bis.Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

          2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

     Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

          1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

          2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

          3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

          4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

          5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

23.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          «2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

          2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

23.13

Paita

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

23.18

Lopreiato

Respinto

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) sostituire le parole: «3.134,8 milioni» con le seguenti: «3.127,8 milioni» e all'Allegato 1 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce: «Ministero della Giustizia»;

          b) dopo la lettera p) inserire la seguente: «p-bis) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.21

Mazzella

Respinto

Al comma 7, lettera l), sostituire le parole: «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

ARTICOLI 23-BIS E 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE E ALLEGATI A, 1 E 2

Articolo 23-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 24.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

« Allegato A

(articolo 21-bis, comma 1)

N.

NOME

CODICE

COMUNE

PR

1

BARBERINO DI MUGELLO

48002

FI

2

BORGO SAN LORENZO

48004

FI

3

CALENZANO

48005

FI

4

CAMPI BISENZIO

48006

FI

5

CAPRAIA E LIMITE

48008

FI

6

CERRETO GUIDI

48011

FI

7

EMPOLI

48014

FI

8

FIRENZUOLA

48018

FI

9

FUCECCHIO

48019

FI

10

MARRADI

48026

FI

11

MONTELUPO FIORENTINO

48028

FI

12

PALAZZUOLO SUL SENIO

48031

FI

13

SCARPERIA E SAN PIERO

48053

FI

14

SESTO FIORENTINO

48043

FI

15

SIGNA

48044

FI

16

VINCI

48050

FI

17

VICCHIO

48049

FI

18

COLLESALVETTI

49008

LI

19

LIVORNO

49009

LI

20

ROSIGNANO MARITTIMO

49017

LI

21

BIENTINA

50001

PI

22

CALCINAIA

50004

PI

23

CASCIANA TERME LARI

50040

PI

24

CASCINA

50008

PI

25

CASTELFRANCO DI SOTTO

50009

PI

26

CHIANNI

50012

PI

27

CRESPINA LORENZANA

50041

PI

28

FAUGLIA

50014

PI

29

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

50022

PI

30

PISA

50026

PI

31

PONSACCO

50028

PI

32

PONTEDERA

50029

PI

33

SAN GIULIANO TERME

50031

PI

34

SAN MINIATO

50032

PI

35

SANTA CROCE SULL'ARNO

50033

PI

36

SANTA MARIA A MONTE

50035

PI

37

VECCHIANO

50037

PI

38

CANTAGALLO

100001

PO

39

CARMIGNANO

100002

PO

40

MONTEMURLO

100003

PO

41

POGGIO A CAIANO

100004

PO

42

PRATO

100005

PO

43

VAIANO

100006

PO

44

VERNIO

100007

PO

45

AGLIANA

47002

PT

46

BUGGIANO

47003

PT

47

CHIESINA UZZANESE

47022

PT

48

LAMPORECCHIO

47005

PT

49

LARCIANO

47006

PT

50

MARLIANA

47007

PT

51

MASSA E COZZILE

47008

PT

52

MONSUMMANO TERME

47009

PT

53

MONTALE

47010

PT

54

MONTECATINI TERME

47011

PT

55

PESCIA

47012

PT

56

PIEVE A NIEVOLE

47013

PT

57

PISTOIA

47014

PT

58

PONTE BUGGIANESE

47016

PT

59

QUARRATA

47017

PT

60

SAN MARCELLO PITEGLIO

47024

PT

61

SERRAVALLE PISTOIESE

47020

PT

62

UZZANO

47021

PT

Allegato 1

Articolo 23, comma 7, lettera a)

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

Stato di previsione

2023

MISSIONE/programma

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.000

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)

1.000

 

 

1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

1.020

1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)

20

1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (12)

1.000

 

 

23. Fondi da ripartire (33)

920

23.1 Fondi da assegnare (1)

340

 

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

580

 

 

21. Debito pubblico (34)

187,8

21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)

187,8

 

 

Ministero della giustizia

 

1. Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)

7,0

1.4 Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (6)

7,0

 

 

TOTALE

3.134,8

Allegato 2

(articolo 23, comma 8)

«Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale

2023

2024

2025

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

227.600

143.000

116.814

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

538.420

456.468

435.554

- CASSA -

Descrizione risultato differenziale

2023

2024

2025

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

282.600

185.000

152.814

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

593.431

498.468

471.554

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

».

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 912 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1-bis.0.301, 1-bis.300, 1-bis.301, 1-bis.0.300, 1-bis.0.302, 1-bis.0.303, 2-bis.0.300, 3-bis.300, 4.4,

5.24, 5.0.8, 5.0.300, 5.0.19, 6.18, 6.0.10, 7.19, 7.0.17, 7.300, 8.0.37, 8.8, 8.0.300, 8.0.29, 8-quinquies.0.300, 8-quinquies.0.301, 8-quinquies.0.302, 9.2, 9.18 e 9.300 (già 9.78), 9.0.51, 9.0.300 (già 9.0.49), 9-bis.0.300 [già 9.0.56 (testo 2)], 9-bis.0.301, 10.14, 10.15, 10-bis.300 (già 10.0.20), 10-bis.0.300 (già 10.0.18), 10-bis.0.301 (già 10.0.5), 10-quater.0.300 (già 10.0.13), 11.0.2, 11.0.3, 11.0.5, 12.0.10, 13.8, 13.10, 13.14, 13.21, 13-quinquies.300, 13-quinquies.0.300 (già 13.0.67), 13-quinquies.0.301 (già 13.0.2), 13-quinquies.0.302 (già 13.0.3), 13-quinquies.0.303 (già 13.0.5), 13-quinquies.0.304 (già 13.0.8), 13-quinquies.0.305 (già 13.0.10), 13-quinquies.0.306 (già 13.0.25), 14-bis.302, 14-bis.303, 14-bis.0.300 (già 14.0.18), 14-bis.0.301 (già 14.0.2 testo 2), 14-bis.0.302 (già 14.0.18). 14-bis.0.303 (già 14.0.5), 16.10, 17.4, 17.8, 17.2, 17.0.300 (già 17.0.4), 17.0.301 (già 17.0.26), 17-ter.0.300 (già 17.0.18), 17-ter.0.301 (già 17.0.13), 17-ter.0.302 (già 17.0.19), 18.5, 18.0.34, 18-bis.0.300 (già 18.0.8), 18-bis.0.301 (già 18.0.30), 19.0.1, 19.0.2, 19.0.6, 20.4, 21.0.8, 21-ter.0.300 (già 21.0.16) e 21-ter.0.301 (già 21.0.15), 23.4, 23.8, 23.13, 23.18 e 23.21.

Sull'emendamento 16.300, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: "3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo".».

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 13.300.

II parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 912:

sull'emendamento 1.1, il senatore Magni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.0.300, la senatrice Paita avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 4-ter.300 e 5.0.8, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 13-quinquies.0.301 (1a parte), la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Balboni, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, D'Elia, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Petrenga, Pirovano, Rauti, Renzi, Rubbia, Scalfarotto, Segre e Sisto.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi e Spagnolli, per attività della 3ª Commissione permanente; Sironi, per attività dell'8ª Commissione permanente; Floridia Aurora, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Castellone, Losacco, Malpezzi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Giacobbe, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 6 dicembre 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» (Doc. XXIV, n. 12).

Il predetto documento è inviato al Ministro delle imprese e del made in Italy.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 6 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 definitivo) (Doc. XVIII, n. 8).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 6 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) (COM(2023) 314 definitivo) (Doc. XVIII-bis, n. 14).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 5 dicembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 - lo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 101).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 40 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 5 dicembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 60 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del made in Italy, concernente la notifica 2023/0675/IT - C50A, relativa al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti d animali vertebrati nonché di divieto della denominazione dicarne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 310).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2023) 765 definitivo), alla 4a e alla 5a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione sui documenti programmatici di bilancio 2024: valutazione globale (COM(2023) 900 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 6 dicembre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 dicembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 1° al 7 dicembre 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 42

CATALDI ed altri: sulla semplificazione del processo civile (4-00795) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

sui ritardi nei pagamenti degli avvocati che esercitano il gratuito patrocinio (4-00808) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

CUCCHI: sulle misure per fronteggiare l'emergenza carceraria (4-00697) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

MALPEZZI ed altri: sul rientro dei dirigenti scolastici fuorisede vincitori del concorso 2017 nella propria regione (4-00788) (risp. VALDITARA, ministro dell'istruzione e del merito)

PIRRO ed altri: sulla situazione delle carceri italiane, in particolare a Torino (4-00600) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

POTENTI, STEFANI: sulla predisposizione di un nuovo regolamento relativo alla redazione degli atti giudiziari in ambito civile (4-00504) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

PUCCIARELLI: sulle modalità di espletamento del nuovo concorso straordinario 2023 per la scuola secondaria (4-00688) (risp. VALDITARA, ministro dell'istruzione e del merito)

ROJC ed altri: sulla realizzazione del nuovo edificio per la scuola primaria a tempo pieno del Comune di Terzo d'Aquileia (Udine) (4-00307) (risp. VALDITARA, ministro dell'istruzione e del merito)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GIORGIS, ROSSOMANDO, VERDUCCI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa, e documentato da diversi video postati sui social network, nella giornata del 5 dicembre 2023, presso il campus "Luigi Einaudi" di Torino, si sono ripetuti momenti di tensione tra gli studenti nel corso di una manifestazione di protesta, e vi è stato un intervento degli agenti del reparto mobile della Polizia in tenuta antisommossa;

per evitare il contatto tra i due gruppi di studenti, quelli del FUAN, che volevano fare volantinaggio nel campus e quello degli studenti che protestavano contro tale iniziativa, sono stati schierati gli agenti del reparto mobile;

a seguito del lancio di alcune lattine e bottiglie di vetro quattro agenti sarebbero stati feriti;

dopo due cariche, che gli organi di stampa hanno definito "di alleggerimento", quando la tensione tra gli studenti sembrava scemata, vi sarebbe stato un ulteriore intervento delle forze di pubblica sicurezza, in cui sarebbero rimasti feriti diversi studenti e due docenti, successivamente ricoverati al pronto soccorso del "Gradenigo";

nella convinta e ferma condanna di ogni ricorso alla violenza,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto gli agenti ad effettuare i tre interventi citati;

se la condotta delle forze di polizia sia stata sempre proporzionata e conforme agli standard internazionali che, come ricorda Amnesty international, "prescrivono alle stesse forze di polizia di svolgere innanzitutto un ruolo di vigilanza e di facilitazione delle assemblee pubbliche, in cui dialogo e tentativi di de-escalation delle tensioni sono basi fondamentali per la tutela, l'esercizio e il pieno godimento del diritto di assemblea e protesta pacifica".

(3-00818)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FINA - Ai Ministri per lo sport e i giovani e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

la circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023 ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 35, comma 8-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, riguardante i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima di una specifica data e inquadrati secondo il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

l'art. 1 della circolare affronta un punto che richiede approfondimenti e chiarimenti, specificamente riguardo ai rapporti di lavoro che risultino diversamente riqualificati a seguito di accertamenti ispettivi o di pronunce giudiziali passate in giudicato;

le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) hanno sollevato alcune criticità in merito alla precisazione della circolare INPS, che sembra escludere dall'applicazione dell'art. 35, comma 8-quater, tutti quei casi in cui risultino "rapporti di lavoro diversamente riqualificati a seguito di accertamento ispettivo o di pronuncia giudiziale passata in giudicato";

tale precisazione potrebbe non essere aderente all'incipit legislativo della norma concepito come una forma di tutela per il periodo pregresso, limitando l'introduzione di criteri non previsti nella normativa;

preso atto della giurisprudenza applicata, che ha già interpretato e applicato positivamente il comma 8-quater dell'art. 35, ritenendo dirimente l'intervento in favore delle organizzazioni coinvolte;

appare, dunque, necessario tutelare il diritto delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di vedersi applicata la norma di salvaguardia,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione dei Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, in merito alla precisazione contenuta nell'art. 1 della circolare, che sembra escludere dall'applicazione dell'art. 35, comma 8-quater, i rapporti diversamente riqualificati a seguito di accertamenti ispettivi o pronunce giudiziali passate in giudicato;

se non ritengano che tale precisazione non sia in linea con l'incipit legislativo della norma, concepito come una forma di tutela per il periodo pregresso e quali azioni concrete anche di carattere normativo intendano porre in essere;

se non intendano, visto il già intervenuto orientamento favorevole della giurisprudenza applicata, intraprendere ogni iniziativa possibile al fine di arrivare alla modifica alla circolare INPS per garantire una maggiore coerenza con la normativa di salvaguardia;

se non riconoscano la necessità di tutelare il diritto delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di vedersi applicata la norma di salvaguardia prevedendo anche eventuali interventi normativi volti ad evitare interpretazioni restrittive, che potrebbero compromettere i diritti delle organizzazioni sportive coinvolte.

(4-00885)