Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 116 del 24/10/2023
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
116a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023
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Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente GASPARRI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CASTELLONE
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 14,14).
Si dia lettura del processo verbale.
STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 ottobre.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Gruppi parlamentari, denominazione
PRESIDENTE. Informo altresì che, con lettera del 19 ottobre 2023, il senatore Enrico Borghi ha comunicato che l'Assemblea del Gruppo da lui presieduto ha deliberato la variazione della denominazione del Gruppo stesso in «Italia Viva-Il Centro-Renew Europe».
Con lettera pervenuta in pari data, i senatori Gelmini, Calenda, Versace e Lombardo hanno contestato la legittimità della predetta deliberazione. La Presidenza ha pertanto avviato le verifiche conseguenti.
Discussione del disegno di legge:
(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 14,18)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 674.
I relatori, senatori Damiani e Orsomarso, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Damiani.
DAMIANI, relatore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, quello che ci accingiamo oggi ad esaminare in Aula è un disegno di legge di iniziativa del Governo, l'Atto Senato 674: «Interventi a sostegno della competitività dei capitali». È un disegno di legge del Governo molto importante in termini non solo di semplificazione, ma anche di regolazione del mercato dei capitali, che ultimamente è un po' asfittico nel nostro Paese. Quindi, il Governo si è posto oggi l'obiettivo di riformare il mercato dei capitali e anche di dare delle nuove regole, al fine di agevolare la crescita dell'economia italiana e delle nostre aziende. È il Governo stesso che, nell'ambito del disegno di legge, esercita anche una delega.
Mi soffermerò pochi minuti nella mia relazione su un aspetto importante della vita e del futuro dei nostri ragazzi, perché il provvedimento è abbastanza complesso dal momento che riguarda norme di semplificazione, disciplina di autorità nazionali di vigilanza e - come dicevo - misure di promozione dell'inclusione finanziaria.
L'articolo 21 tratta l'introduzione dell'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie dell'educazione finanziaria. Si tratta di una norma importante che il Governo ha recepito da disegni di legge che, anche nelle passate legislature, sono stati presentati da numerosi colleghi, che voglio qui ringraziare tutti per aver portato avanti questo discorso e le stesse iniziative nelle passate legislature. Da parte mia, me ne sono fatto carico sia nella XVIII legislatura che in questa. Oggi il Governo, grazie anche a questo disegno di legge, acquisisce una norma che si aggancia a quella che, nel 2019, ha reintrodotto lo studio dell'educazione civica nelle nostre scuole primarie e secondarie. Oggi, quindi, anche l'educazione finanziaria rientrerà nelle nozioni che bisognerà insegnare ai nostri ragazzi sin dalla tenera età. Questo perché di recente - leggevo appena ieri alcuni dati in proposito - l'OCSE ha confermato che il nostro Paese ha i livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria, per cui abbiamo anche questo divario da coprire rispetto agli altri Paesi europei, in un momento di evoluzione non soltanto del sistema economico e finanziario, ma anche degli strumenti che abbiamo a disposizione. Oggi vediamo che nelle nostre città - e questo è anche un problema - sono sempre meno gli sportelli fisici bancari in quanto le banche si stanno trasformando quasi tutte in banche online e la stessa vendita dei prodotti finanziari avviene in gran parte per via informatica. La percezione, quindi, oggi cambia completamente.
Per questo è importante che gli studenti inizino sin dalla tenera età a studiare delle piccole nozioni di economia e finanza. In questi anni ho partecipato a tante iniziative in questo senso e ringrazio tutti gli organismi economici e finanziari, le banche, le assicurazioni, la Banca d'Italia, la Consip, la Consob, perché si sono messe a disposizione e hanno capito quale deve essere la sensibilità. È meglio avere oggi di fronte un utente consapevole che uno non consapevole. È nato così anche il Comitato per l'educazione finanziaria in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha svolto un grande lavoro negli ultimi anni.
Ottobre è da tempo il mese dell'educazione finanziaria e sono tante le iniziative che si svolgono ormai in tutto il Paese e anche questo ha spinto e ha dato una forza in più per approvare oggi, all'interno di questo disegno di legge, la norma in questione. L'educazione finanziaria finalmente verrà insegnata e studiata nelle scuole e ritengo che questo sia un momento importante anche per il nostro Paese.
Mi fermo a questo, perché il disegno di legge - come dicevo - è complesso e tocca molti altri aspetti. Lascio quindi al correlatore, senatore Orsomarso, l'illustrazione della seconda parte della relazione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Orsomarso.
ORSOMARSO, relatore. Signor Presidente, gentili colleghi, membri del Governo, il collega Damiani si è soffermato sul tema dell'educazione finanziaria, che è stato in questi anni il cruccio suo e del partito che rappresenta.
Desidero innanzitutto ringraziare il Governo e il sottosegretario Freni che ha seguito in questi mesi le diverse audizioni; i componenti della minoranza in Commissione; il presidente Garavaglia che oggi ha seguito il provvedimento in Commissione insieme a noi e non può essere ora qui per motivazioni personali.
Mi preme sottolineare insieme alcuni aspetti, anche per chi ci segue. Leggevo oggi, nel venire in Aula, il testo che ha accompagnato tutto il lavoro del Libro verde, e cioè dei Governi che hanno preceduto il nostro.
Quando si esamina il contesto di riferimento rispetto a tutti i dati, mi sento di sottolineare, in un momento importante, in queste settimane in cui le agenzie di rating mondiali danno i voti all'Italia, che il contesto di riferimento che dà importanza a questo provvedimento risiede nel fatto che l'Italia è sempre stata un po' in ritardo sulla digitalizzazione, sulla capitalizzazione, sui mercati finanziari. Occorre mostrare a noi stessi e anche all'esterno la consapevolezza del fatto che abbiamo un contesto di riferimento molto positivo, perché si parla del risparmio delle famiglie e delle imprese che ancora oggi, nel contesto europeo e internazionale, è uno dei più importanti: ad esempio, non abbiamo avuto il problema dei mutui, come è accaduto nelle crisi finanziarie quali quella della Lehman Brothers, e questo è un punto di forza.
L'obiettivo fondante del provvedimento in esame, che in sostanza semplifica la possibilità delle nostre imprese di quotarsi sui mercati finanziari, è di mettere in parallelo l'attività dei mercati finanziari con quella delle banche. Tutti sappiamo cosa è successo dagli Accordi di Basilea in avanti. Il collega Damiani ricordava gli sportelli che si dematerializzano e il fatto che la principale funzione delle banche, garantita dalla Costituzione, è prestare denaro per servire l'economia; le banche ormai si trasformano quasi plasticamente, per cui nelle insegne tutti quanti potete leggere la dicitura "banche e assicurazioni".
Questo provvedimento è importante, nella misura in cui tutti noi siamo consapevoli che questi sono i dati. Nel confronto coi Paesi asiatici, con gli Stati Uniti e, in Europa, con la Francia, il 7 per cento circa delle nostre imprese riesce ad avere accesso ai mercati finanziari: sono circa 190 miliardi di euro - nel mentre stiamo mettendo in campo una legge di bilancio che ha pochi spazi di manovra, pari a circa 28-30 miliardi di euro - le risorse degli italiani che direttamente o indirettamente vanno nel capitale di rischio di imprese oltre confine. È questa l'importanza del provvedimento in esame, se proprio vogliamo sottolineare tutti gli aspetti a cui l'Unione europea ci spinge, con le direttive e anche con l'idea di costruire un mercato dei capitali finanziari europeo, dove si compete complessivamente.
Con il collega Damiani e anche con gli altri senatori della minoranza, pensiamo che occorra essere impegnati non soltanto affinché venga insegnata l'educazione finanziaria nelle scuole - come prevede uno degli articoli del testo in esame - ma anche per accompagnare i trentenni, i quarantenni, i cinquantenni, e se si guarda all'Italia, anche il Mezzogiorno più che le aree più produttive, alla grande svolta: piccole e medie imprese (PMI), società a responsabilità limitata (Srl), semplificazione, il controllo, garanzia delle minoranze.
Mi piace sottolineare, in un momento in cui si parla spesso di Governi che schiacciano la funzione del Parlamento, che la nostra Commissione, in seno a questo Parlamento, ha avuto un grande vantaggio nel confronto con i diversi stakeholder che abbiamo ascoltato e le associazioni di categoria, attraverso un emendamento che io e il mio collega abbiamo voluto presentare per smuovere l'aspetto più controverso di questo provvedimento: mi riferisco alla garanzia delle minoranze nei consigli di amministrazione. Sulla base di tale emendamento il Governo, che ha lasciato campo libero al Parlamento per intervenire, ha avuto un testo di riferimento con cui le minoranze e la maggioranza, con le sue diverse sensibilità, hanno messo in campo un testo che credo rappresenti la misura di equilibrio migliore possibile che ha accompagnato il dibattito.
Pertanto, anche con l'astensione della minoranza che abbiamo avuto in Commissione, penso e spero che abbiamo fatto ciò su cui ci interroghiamo ogni giorno, e cioè il miglior lavoro possibile, su una frontiera di futuro straordinario, perché su questo abbiamo accumulato ritardo. È un fatto generazionale, proprio di un'Italia che è sempre stata ripiegata su sé stessa e conservativa non solo nella sua visione della vita e dei valori, ma anche nelle abitudini e nel correre veloci.
Consegniamo quindi alla valutazione dell'Assemblea gli articoli e i diversi emendamenti e ringrazio davvero il Governo, tramite il sottosegretario Freni, per la libertà con cui tutto il Parlamento, anche la minoranza, si è espresso nell'emendare al meglio un testo che - secondo me - rappresenta una delle pietre miliari di provvedimenti legislativi di tutta questa legislatura. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.
NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, il provvedimento che ci troviamo a discutere nasce diverso tempo fa da una discussione avviata nei Governi precedenti - come hanno ricordato i relatori - coinvolge diverse istituzioni internazionali (in particolare l'OCSE) e il MEF con il Libro verde, esaminando il punto di partenza del nostro Paese nell'ambito della competitività in generale, e poi dalla competitività dei capitali in particolare, che ci trasmette una fotografia del Paese - com'è stato scritto anche nel Libro verde - «in cronico ritardo».
Rispetto a questo ritardo ci sono due grandi direttrici che vanno affrontate. La prima riguarda le specificità europee, e infatti l'Europa è impegnata da diversi anni in tutta una serie di iniziative - alcune delle quali sono ancora in corso - che cercano di completare quella gamba della libertà della circolazione dei capitali che è uno dei pezzi importanti e determinanti del single market, del mercato unico. C'è infatti un problema di armonizzazione e di competitività dei mercati europei rispetto a quelli internazionali; c'è una specializzazione finanziaria in corso, ma c'è anche la necessità - come pure è stato ricordato - di attribuire a questi mercati in tutta l'Europa certezza, sicurezza, tutela dei risparmiatori, indipendenza delle autorità, nonché capacità di promuovere una armonizzazione europea che incrementi non solo la competitività dei singoli Stati membri rispetto agli altri in Europa, ma anche e soprattutto la competitività europea nel quadro internazionale.
I punti di partenza sono noti e sono stati citati anche recentemente nella relazione di accompagnamento. Rispetto ai dati di qualche anno fa, avevamo una media di quattro società quotate in borsa nel mercato regolamentato italiano; come media annuale è davvero poco. Il 90 per cento delle obbligazioni societarie viene quotato in borse estere e solo il 7 per cento dei portafogli degli investitori istituzionali ad azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane. Dall'altra parte, però, gli investitori italiani, sia direttamente che indirettamente, hanno allocato 190 miliardi di euro in equity, in investimenti in capitale di rischio oltreconfine.
Questo ci dà un quadro della necessità dell'intervento ed è il motivo per il quale il Partito Democratico ma anche le altre forze, partendo dai Governi precedenti, hanno posto il tema della spinta che deve essere data al mercato dei capitali e a tutta una serie di riforme che vanno fatte e riguardano la trasparenza, l'educazione finanziaria, l'indipendenza delle autorità di vigilanza e anche alcuni strumenti di governance. A tale proposito mi piace richiamare una notizia positiva che è contenuta nell'ultimo rapporto dell'OCSE, secondo cui in realtà le piccole e medie imprese italiane hanno visto crescere il fatturato del 10 per cento negli ultimi anni rispetto ad altre imprese europee. Ciò significa che potenzialmente quelle imprese, alle quali guardiamo come futuri attori, soggetti per entrare nel mercato dei capitali e ravvivarlo, in effetti costituiscono una domanda potenziale molto interessante.
Venendo alla questione della riforma e quindi di come noi stiamo intervenendo, devo dire che siamo partiti da un testo che abbiamo ereditato dai Governi precedenti e che affrontava con equilibrio alcune questioni; naturalmente abbiamo una diversa coloritura su alcuni punti in particolare, ma il quadro e l'impianto complessivo erano condivisibili ed erano quelli da cui siamo partiti, con alcuni pilastri fondamentali: certezza, trasparenza, semplificazione, in particolare semplificazione nell'accesso al mercato dei capitali; cito anche la questione della governance andando a ridefinire alcune questioni di equilibrio della governance, la disciplina delle autorità nazionali di vigilanza, misure di inclusione finanziaria e poi alcune misure che riguardano il patrimonio destinato.
Rispetto a tale quadro, nel dibattito svolto abbiamo sicuramente degli aspetti positivi, quelli che ho appena citato e che ci vendono assolutamente concordi.
C'è stato, nell'ambito di un provvedimento partito tanto tempo fa e arrivato anch'esso in ritardo, un dibattito che, nel metodo prima ancora che nel merito, ha visto a un certo punto perdere l'impostazione di equilibrio che era stata data. Quando affrontiamo questi temi - mi riferisco soprattutto alla governance - dobbiamo tenere presente innanzitutto che le esigenze degli investitori e dei finanziatori devono contemperare diversi portatori di interesse; quando parliamo di conflitti di interesse fra management e azionisti, dobbiamo tenere presente che esistono ovviamente dei modelli internazionali ai quali noi vogliamo convergere, che vanno però poi trapiantati nella specificità dei capitalismi, della diversity of capitalism che ciascun Paese ha anche come tradizione. Quindi noi qui abbiamo da contemperare un trade-off abbastanza evidente e difficile, che ha bisogno di equilibrio, tra quella che è l'esigenza del management di poter avere la libertà ed esprimere la propria azione e quella degli azionisti che devono tutelare i propri investimenti.
Nel far ciò vanno evitati due rischi opposti: da una parte, quello che viene chiamato short termism, cioè la speculazione, l'ingresso di investitori che semplicemente fanno quello che si chiama hit and run, "prendi i soldi e scappa", senza investimenti di lungo periodo, soprattutto in alcuni settori strategici; dall'altra parte, però dobbiamo evitare il rischio dello status quo, situazioni cioè nelle quali anche le riforme di governance di fatto bloccano in una situazione statica quella che è la dinamica delle società. Si verrebbe così a perdere un punto fondamentale del mercato per il controllo delle imprese, cioè l'idea che il potenziale investitore, che vuole entrare in un'azienda perché convinto di poter portare un valore aggiuntivo, abbia invece una deterrenza perché ritiene che le regole siano talmente asfittiche da non poter portare il proprio contributo di pungolo a quelli che sono i progetti della società.
Il punto di partenza era un punto di equilibrio; c'è stata poi una sorta di caotica rincorsa, in particolare sui punti che riguardano il voto maggiorato e plurimo. Era un'esigenza che vi era ed era stata tracciata già nel Libro verde del MEF, dove sostanzialmente si chiedeva un punto importante: l'armonizzazione anche su questo tema, perché abbiamo diverse imprese che poi, alla fine, vanno a cercare altrove la propria collocazione e la propria scelta finanziaria in funzione di queste tipologie di garanzia.
Rispetto ad alcune tendenze che abbiamo visto, in Commissione - come dirà poi la Capogruppo meglio di me - siamo intervenuti - da una parte - per riportare a un equilibrio l'esigenza di chi chiede voto plurimo e maggiorato per poter far valere il proprio investimento, anche rispetto a un rischio che esiste di liste del CDA che possono essere bloccate o riproporre tutte insieme persone da nominare in un'unica lista senza la possibilità di avere una sorta di flessibilità e con un rischio di status quo e di troppa vicinanza al management, e - dall'altra parte - per evitare il rischio che non ci siano più un orientamento, una proporzione a quel principio one share, one vote che comunque alla fine è il meccanismo di liquidità e di segnalazione di efficienza del mercato dei capitali.
Ci sembra che, rispetto ad alcune proposte che perdevano di vista l'equilibrio, si sia poi alla fine fatto un tentativo da parte del Governo, nel dialogo con la sua maggioranza, che noi abbiamo stimolato anche con le nostre osservazioni.
C'è però un punto di fondo: sostanzialmente su questo tema si ritorna alla fine a una proposta che, in termini di trasparenza e certezza, stabilisce alcune questioni chiare, presentando però un meccanismo abbastanza farraginoso. Non a caso poi alla fine il Governo ha indicato la possibilità di una delega su questo per andare a reintervenire sul TUF.
Rispetto a questo dibattito la questione che a noi pare dirimente è che va bene un percorso di delega, ma non ci può essere una delega in bianco. Noi abbiamo indicato, restando abbastanza colpiti dal fatto che non sia stato accettato, un comitato tecnico - come si fece per la riforma del TUF anni fa - di tecnici ed esperti perché la materia è complessa e noi alla fine dobbiamo portare un equilibrio istituzionale che vada bene per tutto il Paese in una prospettiva di crescita.
Questa circostanza per la quale il Governo non ha accolto questo comitato noi la riteniamo abbastanza grave perché, come ha dimostrato il dibattito nella Commissione, il Governo, con la propria maggioranza, molto spesso, su temi complicati e complessi, non riesce a tirar fuori il meglio possibile per il Paese. Noi ci siamo stati e siamo in Commissione per questo, ma riteniamo che riforme così importanti abbiano bisogno di terzietà e di indipendenza. Un comitato tecnico era necessario a questo fine - lo ripetiamo ancora - e quindi ci auguriamo che si possa andare verso tale strada. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.
MANCA (PD-IDP). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, l'esigenza di utilizzare meglio e bene i mercati - lo ha ricordato prima il senatore Nicita - per rafforzare e aumentare la capitalizzazione delle imprese resta purtroppo, anche dopo questo provvedimento, un tema di straordinaria attualità, una necessità. Noi sappiamo perfettamente che l'ossatura imprenditoriale del nostro Paese è composta da medie e piccole imprese, che devono senza dubbio trovare nei mercati ambiti e spazi per capitalizzarsi meglio, condizione fondamentale per un accesso al credito composto, ordinato e finalizzato soprattutto ad interpretare i cambiamenti che, nell'economia e nella società, attraversano un modello di sviluppo che deve inevitabilmente essere nuovo, ma, senza gli investimenti delle imprese e senza un utilizzo pieno dei mercati in questa direzione, il tema della bassa capitalizzazione delle piccole e medie imprese resta una questione fondamentale da affrontare.
Lo dico con chiarezza: ho ascoltato le relazioni del senatore Damiani e del senatore Orsomarso, ma continuo a considerare l'iniziativa del Governo insufficiente e inadeguata, senza una visione dello sviluppo economico. Continuo a pensare che un tema come questo poteva essere un'occasione straordinaria per aumentare la tracciabilità delle operazioni, per rendere al mercato la fiducia necessaria per investire nelle medie imprese. In questo Paese l'elemento della fiducia resta una delle grandi questioni attualmente irrisolte, anzi, io continuo a dire che vi è la confusione di un Governo che mi sembra più orientato ad autocelebrarsi o a fare opposizione al passato piuttosto che ad affrontare il terreno fondamentale della crescita economica.
Siamo di fronte ad un intervento riparatorio e di equilibrio del Governo, che si è reso necessario per evidenti, disomogenee complicazioni e diversità di intervento da parte della maggioranza di Governo. Infatti si è agito con emendamenti spesso confusi, improvvisati, quasi tali da compromettere l'equilibrio fondamentale che lascia inevitabilmente agli statuti delle aziende quotate l'elemento fondamentale per definire la governance.
Attenzione: quando la politica mette mano alla governance delle aziende quotate, lo deve fare dopo un ampio dibattito nel Paese. Dentro questo disegno di legge, che è un collegato alla legge di bilancio, avete approvato una delega in bianco con un emendamento. In poche parole, avete costretto il Governo, di fronte a posizioni molto diverse tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, a introdurre in una delega ad un collegato, una delega in bianco per una riforma, peraltro in bianco, del testo unico che - non dobbiamo dimenticarlo mai - fu frutto di un lavoro importante a fronte di un dibattito vero nel Paese tra capitali, associazioni, economisti e autorità preposte competenti. Ci avete chiesto una delega in bianco per una mediazione che non c'è stata, a fronte di un provvedimento che ha trovato nel Governo, anziché la voglia di governare il Paese e di avere una visione per lo sviluppo economico, la voglia di celebrare le divisioni interne alla maggioranza.
Ora, voi capite che c'è una distanza enorme tra quello che state comunicando in termini celebrativi dei risultati ottenuti in quest'anno di Governo, di fronte ad un'esigenza che noi comprendiamo e che condividiamo; c'è bisogno di allineare ai Paesi più importanti d'Europa anche le regole fondamentali del rapporto con i mercati del nostro Paese. Ma, da qui a quello che avete combinato dentro questa approvazione in quest'Aula oggi, credo che ci siano di mezzo un dilettantismo, un'improvvisazione e una confusione insostenibili per lo sviluppo economico di questo Paese. È il motivo principale per il quale il Partito Democratico vi aveva presentato emendamenti che tentavano di dare a questo punto contenuti tecnici ed economici, con autorità competenti, per aprire un vero dibattito tra economisti, in una relazione con la società e i mercati, se vogliamo fare una vera riforma del testo unico.
Invece oggi vi siete presentati in quest'Aula con una delega sostanzialmente in bianco, senza alcun progetto, senza alcuna visione. Io non ho ascoltato l'obiettivo di Governo da parte dei relatori in quest'Aula; non l'ho compreso e me ne scuso. Ho grande rispetto della vostra capacità e della vostra competenza; tuttavia, credo che non si sia compreso, perché è totalmente assente, da parte del Governo, un'idea dello sviluppo economico, della crescita e soprattutto del rafforzamento della dorsale fondamentale delle medie e piccole imprese, che saranno decisive per la competitività economica e per generare nuova e buona occupazione.
Questo per noi è il punto più importante dal quale dovete ripartire. Mettete via l'autocelebrazione, cominciate a governare il Paese di fronte ad una responsabilità che avete, quella di guidare la crescita economica. Non troviamo alcuna misura utile per la crescita in questo anno di Governo. Il provvedimento in esame, sul quale avete costretto in qualche modo il Governo ad una mediazione per effetto di cattive procedure introdotte da parte di singoli Gruppi della maggioranza, ne è l'ulteriore dimostrazione. Cambiate strada e fatelo in fretta; dobbiamo guardare alla crescita, perché la crescita economica dovrà determinare nuova e buona occupazione. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegrino. Ne ha facoltà.
PELLEGRINO (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che oggi discutiamo e che fa parte degli allegati alle decisioni di bilancio è diretto a introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate, favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari. Per portare avanti questa riforma il Governo ha fatto un ottimo lavoro di sintesi, con riferimento anche ad alcuni documenti predisposti negli anni scorsi. Infatti, nel marzo 2022 il MEF ha pubblicato un libro verde sulla competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, in cui si sottolineava come la piazza italiana dei capitali manifesti una condizione di cronico ritardo rispetto a quella delle altre economie avanzate, a causa di debolezze strutturali dell'ecosistema di riferimento e per la presenza di alcuni ostacoli di natura normativa e regolamentare.
Inoltre, nel report della Organization for economic cooperation and development (OECD) Capital market review of Italy for 2020, pubblicato dall'OCSE, ci si interrogava su come creare opportunità di crescita per le imprese e i risparmiatori italiani e si segnalava che nel corso degli ultimi dieci anni una media inferiore a quattro società all'anno è stata quotata sul mercato regolamentato dalla borsa italiana, mentre la capitalizzazione del mercato del Paese in percentuale al PIL si era attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee. Grazie al Governo Meloni, abbiamo finalmente un testo di legge che mira a dare risposte a questi problemi, in maniera organica, per portare l'Italia su un campo più competitivo a livello internazionale.
Prima di addentrarmi nei dettagli del disegno di legge n. 674, vorrei parlare dell'articolo che ritengo di più grande rilevanza nell'ottica della crescita sociale ed economica della nostra Nazione.
Finalmente, con l'articolo 21 si parla di partecipazione piena e consapevole dei cittadini italiani alla vita economica del Paese. Finalmente, MEF e Miur sono incaricati di elaborare una strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il mio personale auspicio è che il Governo riesca a supportare, con una dose di risorse più consistenti, questa bellissima decisione.
Finalmente, con questo disegno di legge si riconosce il diritto alla formazione economica e finanziaria, prima lasciata all'iniziativa di singoli istituti scolastici o associazioni, e la si inserisce come insegnamento nelle ore di educazione civica per dare una prima conoscenza ai nostri ragazzi di finanza personale, di risparmio, di investimento e di finanza digitale e dematerializzata.
L'importanza dell'alfabetizzazione finanziaria è ormai riconosciuta a livello internazionale: possedere a livello individuale competenze utili per compiere scelte economiche in maniera responsabile e consapevole accresce il benessere economico delle persone e risulta una condizione fondamentale non solo per l'inclusione finanziaria, ma anche per quella sociale, perché sviluppa maggiore capacità di autotutela e consapevolezza. Per il futuro delle nuove generazioni è importante che questo insegnamento abbia trovato il suo campo di applicabilità nella scuola, perché essa è la struttura educativa maggiormente deputata a far acquisire progressivamente le competenze ai futuri cittadini, con il fine di compiere in modo consapevole scelte - e, nello specifico, scelte finanziarie - adeguate alle proprie esigenze e possibilità.
Oggi è inevitabile doversi confrontare con molteplici e frequenti decisioni in questo campo, dall'utilizzo dei pagamenti elettronici alla richiesta di un mutuo, passando attraverso la programmazione pensionistica. Di contro, le statistiche ci mostrano che su questo gli italiani hanno competenze finanziarie ridotte e inferiori, se rapportate a quelle dei cittadini di altre Nazioni. I fattori culturali sono quelli che ne hanno determinato il peso maggiore e pertanto, a chi pone dubbi sul fatto che l'educazione finanziaria debba essere introdotta a scuola alla luce del contesto attuale, riteniamo che la risposta debba essere significativamente «sì».
Per fortuna, l'educazione civica è tornata ad essere un insegnamento attualmente obbligatorio e le finalità dell'articolo 21 di questo disegno di legge sono esattamente in linea con la legge istitutiva della materia, la legge n. 92 del 2019. Le competenze economiche e finanziarie contribuiscono a sviluppare una cittadinanza attiva e utile e promuovono la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità.
In secondo luogo, l'inserimento dell'educazione economica e finanziaria in insegnamenti equiparabili a quello italiano dell'educazione civica è una strada intrapresa già in altri Paesi. Sulla base dell'ultimo censimento OCSE, infatti, diverse Nazioni lo hanno introdotto o lo stanno introducendo come insegnamento obbligatorio nella scuola, anche se in maniera eterogenea, a seconda delle differenze del contesto istituzionale e della propria organizzazione scolastica.
L'articolo 21 rappresenta pertanto il primo passaggio di un percorso verso la diffusione sempre più strutturata delle tematiche economico-finanziarie tra gli insegnamenti curriculari. È una misura importante e urgente per proseguire con maggiore forza ed efficacia il percorso verso un innalzamento della cultura economica e finanziaria dei giovani.
È indubbio, infine, che una maggior conoscenza tra i cittadini di queste materie sul lungo termine aiuterebbe anche il corretto funzionamento dei mercati, dando il suo piccolo, ma importante contributo alla loro stabilità.
Venendo alle principali proposte a cui fa riferimento il testo che esaminiamo oggi, esse incidono sulla disciplina delle società di capitali, con l'obiettivo di sviluppare il mercato italiano e renderlo più attrattivo, sia attraverso l'offerta di servizi di investimento più competitivi da parte dell'industria finanziaria nazionale, sia mediante la rimozione di alcuni degli ostacoli alla domanda di capitali da parte delle imprese. Queste misure si pongono inoltre come esigenza indifferibile e condivisa, visto che si inquadrano nell'ambito degli adeguamenti a normative europee provenienti da Bruxelles, tendendo, da un lato, a rimuovere o attenuare vincoli di natura normativa e operativa all'accesso e alla permanenza sul mercato da parte delle imprese e, dall'altro, indirizzando gli investimenti verso il tessuto produttivo e semplificando alcune previsioni in materia di intermediari.
L'approvazione di questo disegno di legge pertanto è un obiettivo ambizioso, urgente e indispensabile per l'economia del Paese. Il disegno di legge per la competitività dei capitali si propone come un pacchetto di interventi organico, che mira a incentivare le quotazioni delle società e a diffondere l'azionariato della borsa italiana.
Il provvedimento contiene modifiche al testo unico della finanza, al codice civile e ad alcuni decreti adottati nel pieno della crisi Covid e introduce semplificazioni normative e operative volte a facilitare il ricorso delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, al mercato dei capitali e in alternativa al solo mercato tradizionale del credito per realizzare i nostri obiettivi di crescita.
Questo provvedimento si inserisce in un contesto di progressivo rafforzamento della struttura finanziaria, intrapreso dalle aziende italiane nell'ultimo decennio, accompagnandole verso una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento, realizzata attraverso l'emissione di titoli obbligazionari e l'aumento di nuove quotazioni in borsa. Tutto ciò va nell'ottica di contribuire a ridurre la dipendenza delle aziende dal credito bancario, particolarmente diffusa fra le piccole e medie imprese. Infatti, per le imprese di minore dimensione l'accesso al finanziamento alternativo è ostacolato da rilevanti barriere all'entrata.
In particolare, le emissioni di titoli sono contenute a causa degli elevati costi fissi unitari delle operazioni e del minore interesse degli investitori con imprese con bilanci ovviamente di norma più rischiosi. Sono perciò evidenti i benefici che un mercato di capitali sviluppato può portare all'economia di un Paese: da un lato, consente alle imprese una riduzione del costo di capitale e crea una sana diversificazione delle fonti; dall'altro, il confronto e l'interlocuzione costanti con investitori istituzionali, nazionali e internazionali offre opportunità interessanti, come lo sviluppo del business, il rafforzamento della governance dei fattori ESG e, in generale, opportunità di crescita e sviluppo.
Accingendomi a concludere, con questo disegno di legge il Governo Meloni ha voluto avviare un vero e proprio cambio di passo strutturale nel rapporto tra imprese e mercato dei capitali, da un lato, rimuovendo vincoli normativi e operativi e modificando l'accesso al mercato da parte delle imprese e, dall'altro, ancora introducendo misure che stimolano, sia sul lato della domanda, sia su quello dell'offerta, la canalizzazione degli investimenti attraverso i mercati.
Non ultimo e non meno importante, il Governo Meloni si è occupato anche di una forma di investimento che indubbiamente è la più importante, cari colleghi: il capitale umano, capace di generare nel prossimo futuro una conoscenza finanziaria che possa apportare implicazioni in termini di benessere individuale e sociale per affermare un cambiamento fondamentale della nostra Nazione. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.
BORGHI Claudio (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, mi scuso per l'inversione dell'ordine degli interventi, ma purtroppo è difficile essere contemporaneamente in più posti.
Circa trentaquattro anni fa, da ragazzino, iniziai per la prima volta a lavorare nella borsa di Milano. Ricordo la grande emozione per quello che all'epoca era il cuore della crescita dell'Italia degli anni Ottanta e Novanta, perché era il luogo in cui il risparmio degli italiani aveva trovato un nuovo impiego, dopo essere stato mobilitato per la prima volta dall'acquisto dei titoli di Stato. Il passaggio era stato, direi, naturale: dai titoli di Stato ci si era mossi sui fondi di investimento e, indirettamente o direttamente, quindi dai fondi di investimento o dal risparmio diretto, alla Borsa. La Borsa quindi, come luogo fisico di mercato, non sarebbe durata molto, perché di lì a poco, dai primi anni Novanta, il mercato diventò telematico e tuttora quindi si corre il rischio che quella che è stata vista come una sparizione fisica in realtà venga interpretata come una vaghezza anche di luogo, di ownership, come dicono gli americani, cioè di possesso delle regole del mercato.
Questo provvedimento è un primo passo fondamentale, cui dovranno seguirne altri, per cercare di riprendere in mano la competitività del possesso dei luoghi del mercato, perché non è indifferente se il mercato è in Italia o da qualsiasi altra parte nel mondo. Troppo spesso si è temuto o si è creduto che vedere sullo stesso schermo le contrattazioni di diversi prodotti finanziari comportasse che il luogo di scambio fosse lo schermo, ma non è così: qualche mercato - si pensi per esempio a quelli iper rischiosi e non regolati sulle criptovalute - era non si sa dove, mentre alcuni altri erano profondamente regolati. Il fatto di riuscire a creare uno spazio di mercato competitivo per le aziende è fondamentale, sia per la crescita delle imprese italiane, sia per la sicurezza degli investitori.
In particolar modo vorrei ricordare che al momento le dimensioni della nostra Borsa non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle che dovrebbe avere un'economia delle nostre dimensioni. Si pensi che alcune delle principali aziende italiane hanno scelto di non quotarsi: cito, per esempio, i casi Ferrero o Barilla, per dire nomi conosciuti da tutti, che sono aziende di enorme importanza sia strategica sia occupazionale per l'Italia, che hanno deciso da sempre di non quotarsi, non trovando attraente la possibilità di raccogliere capitali nei mercati finanziari e nella Borsa. Altre aziende sono state ritirate dalla quotazione in tempi non sospetti, invece altre ancora hanno deciso di quotarsi altrove, tipicamente in luoghi dove magari la regolamentazione era più competitiva, sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista delle regole: un caso tipico, per esempio, è quello dell'Olanda, che in certi frangenti agisce in modo predatorio nei confronti degli altri Paesi; tuttavia, se c'è un predatore, dall'altra parte non bisogna farsi preda, per cui bisogna cercare, per quanto possibile, di adeguare le nostre regole in modo tale da rendere un ecosistema competitivo, per far sì che le nostre aziende continuino a fiorire in un mercato nostro.
Anche l'acquisizione di Borsa italiana da parte del London stock exchange è stata oggetto di diverse tappe che hanno portato poi a soluzioni di compromesso e che tuttora in futuro potrebbero portare a modifiche, ma tutto dev'essere subordinato a una regolamentazione precisa del nostro approccio ai mercati dei capitali.
Per quanto riguarda invece il risparmio personale, faccio un accenno a uno dei punti molto importanti del provvedimento in esame, vale a dire la segnalazione di attività sospette. Quante volte abbiamo visto pubblicità molto invasive, in tempi recenti, di strumenti che propagandavano cose che sembravano azioni, ma che in realtà non lo erano? Ho fatto anche le mie segnalazioni, perché in certi casi mi mettevo nei panni di un consumatore o di un risparmiatore non particolarmente esperto in questioni di mercati derivati o di prodotti strutturati, che avrebbe potuto avere la precisa sensazione che alcune piattaforme (sempre propagandate con la magica formula del tasso zero, commissioni zero, interessi zero, tutto a zero) consentissero di comprare qualsiasi quantitativo, anche frazioni di azioni rinomate delle società più note del mondo, come Tesla, Amazon, eccetera. In realtà, queste operazioni nascondevano prodotti strutturati, con i quali chi pensava di investire in un mercato su quelle azioni, in realtà si assumeva il rischio controparte di quella piattaforma del mercato.
Il fatto di avere una regolamentazione precisa su questi temi è un primo passo per quello che mi auguro diventerà un grande mercato dei capitali, che potrà aiutare la futura crescita dell'Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Damiani.
DAMIANI, relatore. Signor Presidente, dopo aver ascoltato gli interventi in discussione generale, intervengo pochi minuti per sottolineare che c'è stato un percorso di confronto; pertanto, come relatore, ringrazio tutti i soggetti che sono stati auditi in Commissione, tutti i componenti della Commissione finanze e le forze politiche, che tutte hanno dato un contributo fattivo al disegno di legge, come anche il presidente Garavaglia, sostituito in corso d'opera dal senatore Melchiorre, che pure ringrazio per il lavoro svolto.
Vorrei fare solo un inciso. Come maggioranza e come relatori, abbiamo lavorato sempre in sinergia. Ci eravamo dati e ci siamo dati degli obiettivi: oltre a migliorare alcune norme di semplificazione, il correlatore nel suo intervento precedente ha ricordato la possibilità di intervenire meglio e, anche per rendere più appetibile il discorso dei mercati dei capitali, ristrutturare la governance. Siamo quindi intervenuti con una normativa che ha portato a un dibattito e a un equilibrio sulla stessa norma che ha riguardato le liste dei consigli d'amministrazione; inoltre, come pure tutti chiedevano, c'è un intervento normativo anche sul voto maggiorato.
Ecco perché mi meraviglia sentire alcuni interventi, visto che tra l'altro nella stessa parte politica vi sono due posizioni diametralmente opposte: il senatore Nicita è stato più equilibrato nel riconoscere il lavoro svolto, mentre il senatore Manca ha detto tutt'altro rispetto al suo collega di partito. Diciamo quindi che alcuni problemi di organizzazione forse sono stati più interni all'opposizione che non alla maggioranza, la quale, sempre di comune accordo con il Governo, ha lavorato sul disegno di legge in discussione. Siamo intervenuti sempre con uno spirito di maggioranza e di squadra, perché - questo lo riconosciamo - il tema è delicato, non bisogna essere invasivi oltremodo e così noi siamo stati.
Questo è il motivo per cui tenevo a replicare in merito a quanto ascoltato in discussione generale.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Orsomarso.
ORSOMARSO, relatore. Signor Presidente, farò una breve replica. Vorrei ringraziare anch'io il facente funzioni presidente Melchiorre, che ha seguito le ultime giornate che hanno prodotto il lavoro riguardante il provvedimento in discussione.
Desidero replicare - lo diceva anche il collega Damiani - a questo doppio spirito che abbiamo ravvisato non nell'ambito di diverse componenti delle minoranze, ma addirittura nello stesso partito. Ringrazio il collega Nicita, a cui ricordo che lo abbiamo sentito anche in Commissione, dove vi sono stati due mesi di lunghe e approfondite relazioni di stakeholder. Al di là dell'artificio retorico, della competenza e dell'approfondimento (non penso che qui rispetto a un tema tanto ampio ci siano esperti della materia finanziaria che hanno la palla di vetro), penso che noi interpretiamo il nostro ruolo non con sufficienza e non con presunzione. Se volessi fare una battuta, direi che in un'intercettazione non trovereste nessuno di coloro che stanno da questa parte dell'Aula a dire in una conversazione privata: «Evviva, abbiamo una banca». Il tema dell'approccio della politica verso la finanza interroga i Governi d'Europa e di tutto il mondo. La debolezza strutturale dell'Italia è stata raccontata nel libro verde.
Mi soffermo sul metodo e sul merito. Quanto al primo, non conosco nessun altro metodo, rispetto al Parlamento e ai commissari, che non sia quello di discutere in Commissione, non in altri luoghi. Anche rispetto ai temi centrali che riguardano la governance, l'Italia ha un'anomalia ed è il fatto che si vota una lista dei consigli d'amministrazione in blocco, senza permettere - come accade in Francia e in altri Paesi che tra l'altro hanno votazioni con tempistica diversa - di presentare, da parte di azionisti o gruppi di azionisti, candidati all'assemblea ed essere votati per avere una governance che coincida su questo.
Quanto all'altro tema, non vogliamo essere autocelebrativi: come Fratelli d'Italia - e, in generale, vale per tutti i diversi partiti della coalizione - abbiamo fatto un anno di Governo.
Voglio utilizzare una metafora che ha utilizzato il ministro Crosetto. Noi oggi abbiamo di fronte una montagna: per scalare una montagna o ti impressioni e non l'affronti per nulla o devi cominciare a puntellare. Questo provvedimento arriva anche da altri Governi e noi abbiamo provato a realizzarlo con il massimo della responsabilità e del punto di equilibrio rispetto anche alle ricadute. Lo diceva bene il senatore Borghi, nel sottolineare che un settore di imprese italiane (ad esempio, Barilla o Ferrero), di genio italico e di grande operosità italiana, ha deciso di non stare nella turbolenza dei mercati, in cui spesso le speculazioni e altro hanno rappresentato una grande rottura. In Commissione abbiamo ascoltato un pezzo di capitale italiano tipico della struttura di questo nostro Paese, che ha dentro 11 miliardi, e che non vuole fare il passacarte, ma avere un sistema di governance che tenga conto anche di queste ragioni. Questo è il metodo, questo il merito.
Rispetto a tutte le altre questioni, che spero possiate vedere con onestà, anche se è ovvio poi che l'opposizione fa l'opposizione, questa norma importante, che riguarderà anche futuri Governi, si incastra in un determinato contesto. Pensiamo al made in Italy, alle norme sul reshoring, alla triangolazione degli accordi con Germania e Francia fatta dal ministro Urso, alla semplificazione fiscale ed a un sistema di compliance che guarda alle nostre imprese non come a un nemico da battere, da tassare e stratassare, ma da accompagnare insieme a un nuovo mercato di capitali, con banche magari governate con il principio del merito (e, anche lì, il metodo: chi decide?).
Queste sono in sintesi le motivazioni che ci hanno mosso. Sono alla mia prima legislatura ed è questo il primo progetto di legge del quale sono relatore. Credo che nessuna norma possa mai avere la perfezione e, non a caso, abbiamo dato ampia delega al Governo, che non toccherà i punti già discussi e votati con i diversi emendamenti, da svolgere in dodici mesi, per quanto riguarda l'armonizzazione e la riforma del TUF, che in prospettiva, per la velocità con cui viaggia, dovrà avere manutenzione ordinaria e straordinaria quasi ogni anno.
Questa è la sintesi degli interventi. Non abbiamo trattato la questione con sufficienza, ma abbiamo fatto una relazione avendo lavorato molti mesi e penso che tutta l'Assemblea, compresa la minoranza, non meriti mai l'atteggiamento della sufficienza o della presunzione. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, le mie saranno poche e brevi repliche.
Prima dei ringraziamenti di rito, vorrei formulare qualche considerazione rispetto a questo disegno di legge e allo sviluppo che ha avuto. Credo che, se avessimo chiesto a un ignoto passante conoscitore del mercato finanziario fino a un anno fa di dirci qual era lo stato di salute del mercato finanziario in Italia, avrebbe potuto rispondere, magari citando Montale, che solo qualcosa ci poteva dire, cioè ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Ecco, a distanza di un anno, lo stesso ignoto passante che dovesse trovarsi a guardare l'assetto normativo del mercato dei capitali italiano, certamente troverebbe degli enormi passi avanti.
Tali passi avanti si devono al grandissimo lavoro che il Senato ha fatto sul disegno di legge al nostro esame e al suo testo base che, rispetto alla formulazione con cui è entrato in questo ramo del Parlamento, ne esce certamente accresciuto e migliorato nell'ottica di garantire, sempre e comunque, che la crescita del mercato dei capitali sia omogenea e in linea con le prassi di mercato. Non dobbiamo ignorare infatti che il mercato dei capitali non è e non può essere un fenomeno squisitamente domestico, ma assume una rilevanza strutturale soprattutto a livello di interrelazioni sovranazionali.
In quest'ottica, il Governo ha sottoposto al Parlamento un emendamento, che il Parlamento, almeno in Commissione, ha recepito, che è quello che ci ha portato ad affiancare al disegno di legge capitali nella sua formulazione originaria, come modificata dagli emendamenti, una legge delega che potrà garantire, affiancandosi al disegno di legge, quell'ulteriore passo avanti che il nostro mercato di capitali chiede da tempo.
È una delega, e lo dico anche per tranquillizzare l'opposizione, che il Governo non intende esercitare in autonomia, chiuso in segrete stanze, senza coinvolgere gli esperti.
Personalmente, e a nome del Governo, do per scontato che il testo del decreto delegato sarà collazionato col supporto degli esperti e che, quando il Parlamento darà il proprio contributo alla revisione di quel testo, lo farà col supporto degli esperti. È un testo, quello della delega, che porterà il mercato dei capitali italiano a fare un ulteriore passo avanti; un passo avanti che dovrebbe, per lo meno nelle intenzioni, condurre il nostro mercato dei capitali ai livelli di quelli europei, non per capitalizzazione probabilmente - ci vorrà qualche anno - ma certamente per impatto regolatorio, perché un mercato dei capitali funzionante è un mercato di capitali che ha un impatto regolatorio affidabile, perché si investe su un mercato quando quel mercato viene ritenuto affidabile. Il sistema Paese è affidabile e il mercato dei capitali italiano diventerà pienamente affidabile grazie all'implementazione che questo disegno di legge e la successiva delega daranno al mercato dei capitali.
Ringrazio dunque tutta la Commissione, i relatori e anche per il concorso virtuoso che le forze di opposizione hanno portato a questo disegno di legge, perché non dobbiamo dimenticare che le forze di opposizione hanno concorso in modo virtuoso e intelligente al miglioramento del testo base portato dal Governo in questo ramo del Parlamento.
Grazie ancora a tutti voi, con l'auspicio di poterci ritrovare a breve per dire esattamente ciò che siamo e ciò che vogliamo del mercato dei capitali. (Applausi).
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DAMIANI, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 1.4 esprimo parere favorevole.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
BORGHESI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 1.4.
TURCO (M5S). Signora Presidente, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 1.4.
ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.4.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DAMIANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DAMIANI, relatore. Esprimo parere contrario.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 15,20)
Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DAMIANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, che invito i presentatori ad illustrare.
TURCO (M5S). Signor Presidente, con riferimento a questo emendamento, il MoVimento 5 Stelle chiede la possibilità di apportare una modifica all'articolo 2389 del codice civile in tema di determinazione dei compensi dell'organo amministrativo. È bene che, nel momento in cui c'è una società quotata o una società a partecipazione pubblica a rilevanza sociale, la definizione dei compensi spettanti all'organo amministrativo vedano anche la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, scelti tra particolari figure professionali e di competenza nel settore, in modo tale da favorire l'equità salariale all'interno della stessa società quotata o della stessa società a partecipazione pubblica. (Applausi).
PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
ORSOMARSO, relatore. Esprimo parere contrario.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'articolo 8 è stato soppresso dalla Commissione.
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ORSOMARSO, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento 9.1.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ORSOMARSO, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento 10.1.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ORSOMARSO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Sironi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ORSOMARSO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 12.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.2, presentato dai senatori Losacco e Tajani, fino alle parole «discussione assembleare».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 12.3 e 12.4.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dai senatori Losacco e Tajani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.7, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.8, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.9, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.10, presentato dal senatore Castiello e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 12-bis, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.
TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, anche la discussione generale si è incentrata sul tema sintetizzato in questo articolo, e cioè la questione del voto di lista. Pertanto, per rendere esplicita la posizione del Gruppo Partito Democratico, illustro l'emendamento 12-bis.202.
Molto semplicemente, con tale emendamento ammettiamo la possibilità della presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente rimettendo allo statuto, secondo ovviamente le indicazioni e le regolamentazioni delle autorità competenti, Consob in primis, di far sì che la presentazione della lista avvenga nella modalità più trasparente e più a garanzia delle minoranze possibile, senza intervenire in maniera che noi riteniamo macchinosa e farraginosa sulle modalità di votazione della lista.
TURCO (M5S). Signor Presidente, sempre con riferimento al tema della lista del consiglio di amministrazione, desidero innanzitutto ricordare che, nell'ambito dell'originario provvedimento governativo approvato dal Consiglio dei ministri, questa possibilità non era contemplata. Ringrazio quindi tutti i componenti della Commissione che, anche grazie alla disponibilità del Governo, hanno svolto un lavoro collegiale per disciplinare la possibilità data agli amministratori uscenti di presentare e proporre la lista dei consigli di amministrazione. Siamo stati favorevoli, ma andando a stabilire, al contempo, una serie di limiti allo strapotere dell'organo amministrativo, per evitare il rischio di avere organi amministrativi fotocopia che si ripetono nel tempo.
Per questo motivo, nell'emendamento oggetto di discussione, proponiamo due limiti importanti. Da una parte, si limita la possibilità che gli amministratori uscenti possano ricoprire il 100 per cento della lista del Consiglio di amministrazione, riducendolo al 50 per cento dei posti disponibili, in modo tale da favorire il passaggio manageriale a giovani che generalmente sono sinonimo anche di innovazione. Dall'altra parte, poniamo un altro limite allo strapotere dell'organo amministrativo, ponendo fine agli incarichi plurimi in moltitudini di società, anche quotate, così come anche a incarichi che si ripetono all'infinito nel tempo, proponendo un limite massimo di nove anni per la ripresentazione della propria candidatura nell'ambito delle liste del Consiglio di amministrazione. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
ORSOMARSO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.200, presentato dai senatori Tajani e Losacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.201, presentato dai senatori Tajani e Losacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.202, presentato dai senatori Tajani e Losacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.203, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.204, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.205, presentato dai senatori Tajani e Losacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.206, presentato dai senatori Tajani e Losacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12-bis.207, presentato dai senatori Turco e Croatti, fino alle parole «numero di voti».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12-bis.208.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.209, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.210, presentato dai senatori Tajani e Losacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.211, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.212, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.213, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.214, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.215, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.216, presentato dai senatori Tajani e Losacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12-bis.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
TURCO (M5S). Signor Presidente, sempre in merito al provvedimento sul voto maggiorato, noi siamo favorevoli al voto maggiorato rispetto al voto plurimo, così come peraltro proposto dal Governo, con riferimento alle società quotate.
Sul punto, signor Presidente, mentre il Governo propone un voto maggiorato senza porre delle condizioni, la nostra proposta mira a riconoscere sì un voto maggiorato, condizionandolo però ad un principio che vorrebbe favorire la stabilità finanziaria all'interno delle società quotate. Noi andiamo quindi a prevedere un voto maggiorato, in funzione del tempo di stabilità finanziaria e di possesso delle azioni, a quegli azionisti che dimostrano fedeltà nel possesso delle azioni.
Con questo provvedimento chiediamo al Governo di valutare attentamente gli effetti che il voto plurimo può avere sulle nostre società e soprattutto sugli obiettivi del disegno di legge, favorendo invece un voto plurimo, in modo tale da condizionarlo al tempo di possesso dell'azione o del titolo societario e da contrastare anche il fenomeno della speculazione. (Applausi).
TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, sempre a proposito del voto plurimo, siamo favorevoli al fatto che gli statuti possano contemplare la possibilità di voto plurimo. Con il nostro emendamento poniamo dei limiti, in primis al fatto che possano essere poste delle limitazioni alla cessione delle azioni a cui viene attribuita la facoltà di voto plurimo, e poi introduciamo la possibilità di stabilire un lasso temporale entro cui il voto plurimo si può esercitare, quindi non ad infinitum, in modo che gli statuti possano prevedere dei periodi di tempo determinati. Ci sembra una misura che contempera diverse esigenze. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
ORSOMARSO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti all'articolo 13.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dai senatori Tajani e Losacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.5, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.7, presentato dai senatori Tajani e Losacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.11, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 13-bis, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ORSOMARSO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 13-bis.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13-bis.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 13-bis.201.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13-bis.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento che è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 16-bis, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.
TURCO (M5S). Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che l'articolo 16-bis riguarda le banche popolari. Con questo articolo, il Governo aumenta l'attivo patrimoniale da otto miliardi a sedici miliardi. Io ricordo innanzitutto al Governo che andare a modificare questo parametro senza condizionarlo al parere vincolante, in base ai trattati europei, della BCE, crea confusione nell'ambito del sistema bancario. Noi oggi siamo andati a modificare una norma senza avere un preventivo parere positivo della BCE. Questo è un primo aspetto.
Il secondo aspetto è che questa norma non dice cosa accade a quelle banche popolari che non hanno la possibilità di aumentare l'attivo patrimoniale - attenzione: non è il capitale, ma è l'attivo di bilancio patrimoniale - da otto a sedici miliardi. Cosa accade a quelle banche popolari che non avranno questa possibilità? Non accade nulla, ma voi non lo dite e quindi si crea un problema. Voi andate a creare una dicotomia tra banche popolari che avranno questa possibilità e banche popolari che non l'avranno.
Signor Presidente, vorrei poi lanciare un grido di allarme. Oggi viviamo in un momento di desertificazione bancaria, dove cittadini e imprese non hanno la possibilità di accesso non solo al credito, ma anche alla moneta bancaria. Ci sono territori, soprattutto nel retroterra, dove lo sportello bancario è un vero e proprio miraggio. E con questa norma non favorite il contrasto alla desertificazione. (Applausi).
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 16-bis altri emendamenti oltre quello soppressivo 16-bis.200, presentato dai senatori Turco e Croatti, indico la votazione del mantenimento dell'articolo stesso.
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 16-ter, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.
TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, anche di questo tema si è parlato in discussione generale. Semplicemente, noi chiedevamo la costituzione di una commissione tecnica, composta da esperti di alto profilo internazionale, che accompagnasse il Governo nell'attuazione della delega, soprattutto in riferimento alle tematiche maggiormente tecniche.
Inspiegabilmente, in Commissione questo emendamento è stato respinto. Ricordo che la delega fiscale prevede la composizione di una commissione tecnica per accompagnare il Governo nell'attuazione della delega stessa. Non capiamo perché, invece, su questa materia non si possa mettere nero su bianco che il Governo, su alcune tematiche di rilievo internazionale, dall'alto contenuto tecnico, si faccia accompagnare da esperti indipendenti sulla materia. (Applausi).
TURCO (M5S). Signor Presidente, nell'ambito dell'articolo 16-ter, andiamo a presentare una serie di proposte tra cui innanzitutto, sempre con riferimento alla presentazione della lista del Consiglio di amministrazione, andiamo a disciplinare come essa si deve formare. Non basta infatti semplicemente proporla, ma è bene anche garantire la trasparenza con cui tale lista viene a generarsi e quindi ad essere redatta.
Sempre con riferimento all'articolo 16-ter, andiamo a riproporre una norma che stiamo riproponendo da diverso tempo, già dalla scorsa legislatura, che si ispira al pensiero di Adriano Olivetti: favorire il rapporto di equità salariale tra il manager e l'ultimo dei lavoratori stipendiati all'interno delle società, soprattutto di quelle quotate, in modo tale da garantire questo rapporto nel tempo, senza favorire solo l'aumento salariale del manager a discapito della forza lavoro. Proponiamo quindi che questo rapporto venga mantenuto nel tempo da 1 a 50.
In ultimo, Presidente, sempre con riferimento al limite allo strapotere dell'organo amministrativo, proponiamo un limite ai mandati sia dell'organo amministrativo sia degli organi di controllo (proprio per evitare il ripetersi nel tempo di tali incarichi), fissando un limite a tre mandati, per un massimo nove anni. Ciò per favorire l'ingresso di giovani e quindi, a questo punto, anche l'innovazione e una maggiore autonomia nei controlli societari. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
DAMIANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16-ter.200. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.200, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.201, presentato dai senatori Tajani e Losacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.202, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.203, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.204, presentato dai senatori Tajani e Losacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.205, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.206, presentato dai senatori Tajani e Losacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.207, presentato dai senatori Turco e Croatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.208, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.209, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.210, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.211, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter-212, presentato dai senatori Tajani e Losacco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter-213 presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16-ter, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento che è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DAMIANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 18 altri emendamenti oltre quello soppressivo 18.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.
Il Senato approva.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DAMIANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20-bis.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DAMIANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 21.200, con una piccola riformulazione, un'aggiunta che adesso il Governo dirà. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 21.201, 21.202 e 21.203.
FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, i pareri sono conformi a quelli del relatore, con una riformulazione che il Governo propone all'emendamento 21.200, al secondo comma, in ultimo (lo rileggo): «sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi», con l'inserimento quindi delle parole «e assicurativi».
PRESIDENTE. Invito il senatore Calandrini, Presidente della 5a Commissione permanente, a pronunziarsi su questa proposta di riformulazione.
CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, il parere su questa proposta di riformulazione è favorevole, perché non incide sui saldi di finanza pubblica.
PRESIDENTE. Senatore Lotito, accetta la riformulazione proposta dal Governo?
LOTITO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, per quanto concerne la riformulazione, chiaramente l'accetto. Per quanto concerne gli altri emendamenti, li ritiro.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.200 (testo 2).
TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURCO (M5S). Signor Presidente, innanzitutto faccio una premessa, con riferimento all'articolo 21 e all'emendamento presentato dal collega Lotito. Noi qui abbiamo fatto un grande lavoro in Commissione, grazie anche alle aperture del Governo, perché nella prima formulazione si parlava solo di educazione finanziaria, mentre oggi non solo abbiamo un articolato che apre alle associazioni assicurative, previdenziali e bancarie, ma - attenzione, Presidente - noi sosteniamo e abbiamo sostenuto - e di questo ringrazio i relatori e il Governo - anche l'inserimento del riconoscimento della cultura di fare impresa. Oggi, per raggiungere l'obiettivo della competitività dei capitali e della crescita economica dell'impresa, non basta regolamentare semplicemente al meglio il mercato finanziario; per raggiungere questo obiettivo occorre aiutare i giovani e gli imprenditori a fare impresa.
Qui rivolgo un doveroso ringraziamento anche all'Accademia italiana di economia aziendale, che ci ha fornito la possibilità di accogliere una loro proposta all'interno del provvedimento, la quale ci permette a questo punto, nell'educazione civica, di parlare non solo di educazione finanziaria, ma anche di cultura d'impresa. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.200 (testo 2), presentato dai senatori Lotito e Turco.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 21.201 a 21.203 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al provvedimento: innanzitutto il Sottosegretario, che ha lavorato quotidianamente con noi in Commissione, i relatori che sono stati fondamentali e hanno profuso molto impegno e tutti i commissari che hanno partecipato alla stesura di questo importante disegno di legge.
È stato un lavoro intenso quello fatto in Commissione e probabilmente è una delle prime volte che accade per un provvedimento di questo genere: abbiamo avuto il tempo necessario per farlo, anche perché è stato fatto con una collaborazione forte anche da parte dell'opposizione. Questo fa capire che, quando si vuole, si riescono ad ottenere risultati importanti in termini di regolamentazione.
È un provvedimento che probabilmente tocca poco nell'intimo gli italiani ed è poco sentito dalla piazza, ma è comunque fondamentale per un settore particolare come quello dei mercati. È una regolamentazione importante, perché comincia a far crescere l'Italia da questo punto di vista e ad avvicinarla ad altri mercati che hanno una tradizione molto più vasta rispetto alla nostra e regolamentata in maniera completamente diversa. Unitamente a questo, c'è anche una delega al Governo che farà crescere ancora di più questo provvedimento. Com'è stato dimostrato in questi giorni di lavoro, il Governo ha detto che non avocherà a sé esclusivamente la stesura dei prossimi provvedimenti, ma li vedrà insieme a noi in Commissione.
È un provvedimento molto importante, che adeguerà l'Italia da un punto di vista regolamentare, in modo tale che il mercato finanziario in Italia possa diventare molto più attrattivo e tutelare gli investitori: ciò significa che potremo avere molti capitali anche dall'estero che verranno investiti in Italia. È un'importante provvedimento anche e soprattutto in questi termini.
Annuncio pertanto il voto favorevole da parte del Gruppo di cui faccio parte. (Applausi).
PATTON (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATTON (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, il nostro intervento sarà limitato al tema dell'educazione finanziaria.
Dall'ultima indagine triennale della Banca d'Italia emerge un'obiettiva vulnerabilità degli italiani a errori e truffe e questo perché l'educazione finanziaria in Italia non ha raggiunto un livello soddisfacente, né sufficiente per mettere al riparo i cittadini e le cittadine da scelte sbagliate, da costi eccessivi e, appunto, da truffe. L'indagine in questione parla di un livello di alfabetizzazione finanziaria degli adulti basso, seppure in leggero miglioramento: in una scala da 0 a 20 il punteggio medio è 10,6. Da questi dati risulta chiaro il bisogno di investire nell'educazione finanziaria.
L'accordo sottoscritto fra l'università di Bolzano e la Banca d'Italia, proprio per creare percorsi mirati per gli studenti di Scienze della formazione, che come futuri insegnanti avranno la possibilità di far conoscere anche ai più piccoli gli strumenti capaci di favorire autonomia e scelte responsabili di consumo e di spesa, va in questa direzione.
Sono allora sicuramente positive le norme contenute in questo provvedimento, che portano l'educazione finanziaria all'interno degli insegnamenti di educazione civica nelle scuole, come elemento per la partecipazione piena e consapevole alla vita economica. È importante che tutto questo sia all'interno di un provvedimento pensato per accrescere la competitività italiana e il sostegno all'economia, con l'obiettivo di promuovere interventi di ammodernamento del quadro normativo, alla luce delle dinamiche evolutive dei mercati e della crescente concorrenza tra piazze finanziarie internazionali.
Questa misura, come specifica la Banca d'Italia, è inserita in un contesto di progressivo rafforzamento della struttura finanziaria intrapreso dalle imprese italiane nell'ultimo decennio e, da un lato, tende a rimuovere o ad attenuare vincoli di natura normativa e operativa all'accesso e alla permanenza nel mercato da parte delle imprese, dall'altro, a indirizzare gli investimenti verso il tessuto produttivo, semplificando alcune previsioni in materia di intermediari.
Nonostante questi sviluppi positivi, il divario tra la dimensione dei mercati dei capitali italiani e quella dei principali Paesi europei resta però ampio. Fra le ragioni di queste differenze vi sono la limitata dimensione media delle aziende quotate italiane e la minore propensione ad accedere al mercato.
Proprio quest'ultimo aspetto, dal nostro punto di vista, è fondamentale per comprendere la reale e fattiva importanza dell'educazione finanziaria, perché una formazione di base più efficiente contribuirebbe a un cambio di passo interessante nella competitività del mercato italiano. Cittadini che meglio conoscono la finanza e il funzionamento dell'economia non sono solo cittadini che gestiscono meglio le loro finanze, ma sono anche cittadini che hanno maggiori strumenti per comprendere il funzionamento della finanza pubblica e quindi per valutare le scelte compiute in sede politica. L'inserimento dell'educazione finanziaria nelle scuole di ogni ordine e grado può darci una marcia in più per comprendere le dinamiche socioeconomiche che ci circondano e, in un mondo che va avanti velocemente, come Paese dobbiamo essere in grado di concedere nuovi strumenti alle giovani generazioni e di creare sempre più opportunità al passo con i tempi. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Elio Vittorini» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie della vostra visita e buon futuro. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 674 (ore 16,11)
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, anche noi, non facendo parte di questa Commissione, non abbiamo potuto seguire direttamente la discussione in merito al provvedimento, ma vorrei sottolineare alcuni aspetti, partendo da un dato.
Questo provvedimento negli intenti era considerato un fatto di grande positività, perché interviene in particolare nella questione delle piccole e medie imprese. Devo dire, però, che oggettivamente, quanto al risultato finale, sono più le ombre delle luci. Sottolineo subito che noi ci asterremo su questo provvedimento, proprio per queste ombre.
Vorrei sottolineare, in particolare, la questione delle piccole e medie imprese. Discutiamo certamente di società di capitali, ma avendo vissuto e vivendo in un territorio in cui il sistema delle piccole e piccolissime imprese ha retto per oltre cent'anni (nel mio territorio l'industria è nata alla fine del 1800) posso dire che per le piccole e medie imprese è importante ovviamente avere le spalle sufficientemente larghe per rendere nel mercato dei capitali, ma la forza maggiore è fare rete, cioè avere un sistema in cui ci sono servizi a livello del territorio, una produzione e una formazione della manodopera, una capacità di unirsi per intervenire sui mercati internazionali e un sistema di credito. Per questo è nato in passato un sistema di banche locali che sostenevano tale processo. Il problema è che molto spesso pensiamo di fare una cosa positiva, in questo terreno dei capitali, per molti piccoli o medi imprenditori, ma il rischio è di portare in qualche modo acqua al mulino dei grandi capitali.
La critica che voglio evidenziare è che, se certamente occorre avere un'attenzione sul problema del mercato dei capitali, bisogna soprattutto salvaguardare il sistema, la rete, cioè questo tessuto distributivo nel territorio che vada in tale direzione. Non è solo un atto del Novecento, perché anche in questo periodo, anche nelle migliori famiglie, accade questo.
Invece voi avete introdotto una modifica il cui rischio è che a decidere siano sempre gli stessi, quelli che hanno non tanto il capitale, che hanno più azioni, ma quelli che hanno maggiore influenza dal punto di vista politico e del nome, più che della sostanza. Questo rischio c'è.
Io ho condiviso e condivido l'emendamento che proponeva di istituire una commissione tecnica in grado di delineare il modo e il comportamento; invece, si chiede mano libera, una delega in bianco al Governo. Questo è un errore fondamentale, perché rischiamo di avere un sistema senza controllo: questo è il vero rischio a cui andiamo incontro.
Infine, vorrei fare una sottolineatura sull'articolo 21. È positivo che si estenda l'educazione civica a quella finanziaria e via dicendo, però vorrei ricordare l'articolo 41 della Costituzione. Se bisogna estendere la formazione sul terreno civico, la prima cosa da dire è che l'impresa ha anche una responsabilità sociale: è previsto dalla nostra Costituzione. Bisognerebbe insegnare cos'è ad esempio l'utilità sociale, cioè che non sempre il profitto dev'essere al primo posto rispetto alle esigenze sociali. Bisogna quindi avere attenzione. Ho già discusso e ho già posto questo problema in passato, ma se un'impresa ha un compito sociale, è chiaro che si deve fare carico delle difficoltà: ad esempio, come abbiamo visto in alcuni casi e nella realtà, nel periodo pandemico le forze sociali e imprenditoriali hanno avuto la capacità di trovare anche soluzioni in questa direzione. Tuttavia, nelle situazioni di estrema povertà, in cui la disuguaglianza aumenta, mi chiedo se questo sia un problema solo per la politica o anche di chi fa impresa. Ad esempio, visto che discutiamo di fare educazione finanziaria e visto che le imprese nel mondo del lavoro richiedono manodopera e pongono il problema della sua mancanza, il punto è che si devono fare carico anche di una parte sociale, della formazione dei nuovi cittadini che vengono nel nostro Paese, sia quanto alla lingua, sia quanto a cosa e come produrre. Ad esempio, avrei considerato positivamente un intervento formativo anche sulla sicurezza, perché molto spesso in quest'Aula (e non solo) abbiamo sentito che nascono imprese senza che si sappia a quali rischi si va incontro: basta andare alla camera di commercio e scrivere che c'è un'impresa.
In particolare, è stato detto dalle organizzazioni datoriali del settore edilizio che basta iscriversi, ma uno non sa neanche a quale rischio va incontro. Pertanto, la formazione è un fatto positivo, però voglio sottolineare che bisogna dare peso e sostanza a quanto prevede la nostra Costituzione che, all'articolo 41, richiama l'impresa non solo alla capacità di conoscere la previdenza e a tutto ciò che bisogna fare, ma soprattutto al fatto che ha anche una responsabilità sociale.
Per questa ragione, per queste lacune che ci sono e che ho cercato di sottolineare, pur brevemente, noi ci asterremo sul provvedimento in esame. (Applausi).
FREGOLENT (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (Az-IV-RE). Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento che ci apprestiamo a votare contiene una serie di disposizioni che erano molto attese da quasi tutti gli stakeholder e gli operatori finanziari. Si tratta di diverse norme che, a vario titolo, costituiscono un intervento importante in materia finanziaria e che, ne siamo certi, consentiranno il rafforzamento della competitività del nostro sistema e una maggiore apertura del mercato alle piccole e medie imprese, nell'ottica, da un lato, di favorirle, attraverso la quotazione e il rafforzamento patrimoniale, dall'altro, di consentire loro nuove forme di finanziamento che prescindono, almeno in parte, da quello squisitamente bancario.
Le nostre imprese, durante i periodi di crisi, sono state investite e hanno sofferto maggiormente rispetto alle loro cugine d'oltralpe e di oltremanica, perché piccole e ancora poco integrate nel sistema produttivo europeo; perché fatte ancora di singole eccellenze, frutto dell'inventiva e del coraggio dei nostri imprenditori, ma non appieno parte della filiera del nostro continente; perché vivono, anche se meno di un tempo, dei finanziamenti del credito bancario, prive o quasi di strumenti finanziari che consentano una capitalizzazione alternativa.
Una vera competitività dei mercati finanziari e dei capitali interessa anche le banche, tanto come emittenti, in quanto le banche sono tra le principali società quotate ed emittenti di strumenti finanziari (ad esempio, titoli obbligazionari) con i quali raccolgono risorse per supportare al meglio l'economia reale, quanto come consulenti, in quanto le banche supportano le imprese ad accedere al mercato dei capitali, tramite attività di ricerca (cosiddetto scouting), consulenza (cosiddetto advisory), strutturazione e collocamento dei titoli emessi dalle imprese, ma anche e soprattutto come intermediari, in quanto sono gli istituti di credito che contribuiscono all'allocazione del risparmio, essendo i principali distributori di prodotti finanziari e di investimento e consentono agli investitori, soprattutto retail, di accedere al mercato in maniera assistita e tutelata.
Tali norme erano quindi assolutamente necessarie e non più rinviabili. Infatti, se guardiamo i dati dei nostri mercati azionari, nel 2022 complessivamente si sono registrate 30 nuove ammissioni (erano 49 nel 2021). Anche se è una proporzione più ampia rispetto a quella di altri Paesi europei, questo dato comunque non è positivo.
Il fenomeno più rilevante, oltre al numero ridotto di nuove quotazioni in un anno (da circa dieci anni il numero è inferiore a cinque), è rappresentato anche per l'Italia dalle numerose uscite dal listino. Le condizioni macroeconomiche in cui operano le imprese italiane sono note e le abbiamo accennate, ma ancora più grave è il livello d'incertezza relativamente alle prospettive future: guerra, forniture di materie prime e mercati di sbocco, inflazione e restrizione del credito, disponibilità di manodopera e regime fiscale.
In questo quadro, non può stupire che si constatino il preoccupante fenomeno di una certa ritrosia da parte di molte imprese nazionali a quotarsi e il frequente abbandono di molte di esse. Contemporaneamente, si assiste alla fuga di un numero non elevato, ma significativo soprattutto per dimensioni e qualità, di aziende per trasferire le loro quotazioni all'estero, in Paesi - a loro dire - più ospitali.
In sostanza, la Borsa in Italia rappresenta sempre meno - basta osservare il decrescente livello della sua capitalizzazione in rapporto al PIL - il volto del capitalismo di successo. Verrebbe da domandarsi se per un'impresa italiana quotarsi in Borsa e in Italia sia ancora considerato essenziale.
A livello europeo, queste nuove norme sono complementari e vanno nella direzione del nuovo piano d'azione europeo per l'unione del mercato dei capitali. In Europa i mercati finanziari nazionali sono frammentati e vi sono ampie divergenze tra di essi. Come abbiamo detto, quindi, esistono piazze più sviluppate, a maggiore vocazione internazionale e caratterizzate da un ambiente più favorevole alla quotazione e da un'ampia presenza di liquidità e di investitori istituzionali. È fondamentale sostenere la realizzazione dell'unione del mercato dei capitali europeo: penso alle iniziative della federazione bancaria europea, al progetto Markets4Europe, che cerca e propone soluzioni per lo sviluppo e l'integrazione dei mercati di capitali in Europa. Occorre una forte accelerazione a tutte queste norme, che vanno nella giusta direzione.
Parlando poi delle modifiche operate nella Commissione di merito in sede referente, bisogna valutare positivamente il lavoro svolto. Non c'è dubbio che il disegno di legge sia stato migliorato: sono state riviste e meglio precisate alcune norme sulla semplificazione in materia di accesso ai mercati di capitali e su alcuni temi che riguardano la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari diffusi, oltre che sul tema della sottoscrizione delle obbligazioni emesse da società per azioni e dei titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata (quest'ultimo è un tema assai delicato, le cui conseguenze vanno spesso a impattare direttamente sui piccoli investitori).
Assai positivo poi è il giudizio sull'articolo 16-ter introdotto in sede referente, con il quale si delega il Governo ad avviare la revisione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, in particolare al fine di sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio, aumentare la competitività del mercato nazionale, semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, facilitare il passaggio della quotazione sui mercati non regolamentati a quelli regolamentati e, infine, rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a maggior tutela degli investitori.
Sull'articolo 16-bis, anch'esso introdotto da un emendamento in Commissione in sede referente, invece non possiamo trovarci d'accordo. Riteniamo pericoloso un innalzamento del limite dell'attivo delle banche popolari. Tra l'altro, tale innalzamento è di fatto un raddoppio. Si passa da 8 a 16 miliardi di euro: davvero troppo.
Nel 2015 ero alla Camera dei deputati e, proprio in Commissione finanze, affrontammo una serie di crisi bancarie senza precedenti in Italia. A mio avviso, abbiamo messo in sicurezza il sistema bancario, varando le riforme degli istituti di credito cooperativo e delle banche popolari, nel tentativo di preservare il loro rapporto col territorio e, al contempo, di operare con maggiore solidità nel panorama globalizzato.
Ora, andare a porre mano a quelle norme, consentendo a banche di dimensioni molto grandi il mantenimento della forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata e relativo regime, a nostro avviso costituisce un rischio e rappresenta un passo indietro di cui oggi, a distanza di otto anni dalla riforma, non sentivamo il bisogno.
Per questa serie di motivi, annuncio il nostro voto di astensione sul provvedimento in esame. (Applausi).
LOTITO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOTITO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, innanzitutto vorrei evidenziare che il Governo ha messo in atto un disegno di legge molto articolato per regolamentare il mercato dei capitali, contrariamente a quello che è stato detto fino adesso, cioè che non è stato fatto nulla e che non sono state ascoltate le parti.
È un insieme di articoli valutato e scritto con esperti che hanno dato il proprio contributo, dapprima durante la consultazione pubblica promossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e poi, di nuovo, durante l'esame in Commissione finanze al Senato. La Commissione ha svolto un ampio giro di audizioni e raccolto le memorie dei tanti soggetti e associazioni competenti per materia: dalla Consob alla Banca d'Italia, all'associazione delle società quotate, a quelle degli imprenditori, ai grandi studi legali che accompagnano le quotazioni e agli studiosi. Tutti hanno inteso fornire il proprio contributo, che è stato molto prezioso.
Si tratta quindi di un testo che ha trovato una larga competenza e convergenza. In Italia il mercato dei capitali ha dimostrato finora di essere assolutamente inadeguato a sostenere la crescita della nostra economia e la spinta pubblica è insufficiente a sostenere un'economia nazionale in rapida evoluzione, anche a causa delle ripetute crisi dei mercati internazionali. Il mercato privato presenta ancora troppi operatori con dimensioni non adeguate e soprattutto non idonee a supportare il lungo ciclo di vita delle aziende, che richiede finanziatori in grado di sostenerne le scelte, delineate dai piani industriali che, come sapete, sono sempre pluriennali.
Gli investitori in capitale di rischio, i cosiddetti venture capitalist, che in Italia sono presenti, ma ancora di numero ridotto e con propensione al rischio ridotta, spesso accompagnano la nascita e la crescita dimensionale delle imprese fino alla quotazione sul mercato regolamentato. Le quotazioni però sono poche, anzi pochissime, e molti sono i delisting, cioè azioni quotate che, dal valore di borsa, non trovano ulteriori stimoli alla propria crescita dimensionale. Per fornire un dato, nel 2022 si sono quotate venti nuove società, per un valore di 4,7 miliardi, ma i delisting sono stati venti, per un valore di 43,5 miliardi.
L'Italia, ottava potenza industriale al mondo, ha il ventiduesimo mercato regolamentato per valore, con una capitalizzazione di borsa di circa 630 miliardi: meno di un terzo del PIL italiano. Tutti i titoli della borsa italiana valgono meno del 25 per cento del primo titolo quotato a Wall Street, Apple, che vale circa 2.700 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, prima economia del mondo, hanno il primo mercato borsistico al mondo, con un valore di capitalizzazione complessiva di circa 45.000 miliardi di dollari: circa due volte il PIL americano. Parliamo di un mercato borsistico dinamico ed efficiente, quello americano, che attira capitali da tutto il mondo. Altri esempi: la borsa francese vale 2.620 miliardi, pari all'88 per cento del PIL. La borsa olandese vede una capitalizzazione complessiva di oltre 1.080 miliardi, superando il proprio PIL.
La borsa olandese ci interessa direttamente, perché, come sappiamo bene, grazie a una regolamentazione molto più favorevole, si è portata via parecchie aziende italiane, quotandole sul mercato di Amsterdam. È aumentato il suo prestigio e il suo giro d'affari. L'apporto di nuovi capitali ha consentito la sua crescita dimensionale e di fatturato, garantendo comunque il controllo degli azionisti di riferimento.
Questo disegno legge, tra le altre cose, va nella direzione di rendere più attrattiva l'idea di quotarsi e di rimanere in Italia. Affronta cioè le criticità che frenano le aziende ad entrare in borsa ovvero le inducono ad uscirne, incentivando la quotazione di nuove imprese e facilitando gli aumenti di capitale di quelle già quotate.
Il testo affronta complessivamente il tema dello sviluppo dei mercati dei capitali, con misure che favoriscono la raccolta di capitali sul mercato e inizia a rafforzare il ruolo dell'investitore istituzionale nel finanziamento del capitale.
Vengono abrogate le norme di regolazione che addirittura eccedevano la previsione della disciplina europea: tra queste, l'obbligo di segnalazione dell'operazione effettuata dagli azionisti di controllo e la responsabilità del collocatore sul prospetto e del controllo di completezza pre-avvio dell'istruttoria di approvazione del prospetto.
Viene abolito anche il potere della Consob in materia di obblighi di acquisto e ripristino del flottante per chi venga a detenere una partecipazione superiore al 90 per cento del capitale.
Ci sono poi una serie di disposizioni che mirano a facilitare le forme di accesso al mercato dei capitali sia nella fase delle quotazioni, che viene semplificata, sia in quella successiva.
Viene valorizzata l'autonomia statutaria delle società. In tal senso va la norma, introdotta in Commissione finanze, sulla rappresentanza alle assemblee delle società quotate, che avviene esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società. Le modifiche statutarie, da approvare entro il 2025, regoleranno queste disposizioni.
La Commissione finanze ha introdotto un articolo che consente al consiglio di amministrazione uscente di presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione e delle modalità di elezione. Il consiglio di amministrazione approva con la maggioranza di due terzi e propone una lista che contiene il numero dei candidati maggiorato di un terzo; viene rivisto anche il meccanismo di elezione successivo (prima, come sapete, erano quattro quinti).
Sono state accolte le norme sul voto plurimo, che diventa estendibile fino a dieci, e, attraverso un nuovo articolo sul voto maggiorato, inserito in Commissione finanze, un meccanismo che darà più potere in assemblea agli azionisti stabili di una società. Ecco perché poi le nostre società avranno più rigore per andare in Olanda, com'è successo per grandi gruppi industriali, perché avremo la possibilità di farlo in Italia.
Viene rafforzato il ruolo dell'investitore istituzionale (cioè le casse previdenziali e i fondi di pensione) nel finanziamento del capitale delle società quotate, che in Italia è di gran lunga inferiore a quello del resto d'Europa. Si tratta però di un primo passo, se consideriamo che in Europa la media del patrimonio investito in azioni dagli investitori istituzionali è il 10 per cento, mentre in Italia è fermo all'1 per cento.
Si mette mano anche al sistema sanzionatorio e amministrativo della Consob, consentendo di definire il procedimento con modalità negoziali.
Insomma siamo in presenza di una serie di riforme che avvicinano il modello italiano del mercato dei capitali a quello di altri Paesi europei meno restrittivi e più attrattivi del nostro.
L'importante ora è approvare questo testo, che certamente segna una scelta opportuna, dopo venticinque anni che il TUF non riceveva modifiche sostanziali. Si tratta di un passo utile in avanti, cui potranno seguirne altri, ove il mercato lo richiedesse, e certamente li richiederà. L'altro dato di cui tener conto è infatti che molti investitori italiani scelgono l'estero.
L'ultimo dato della Banca d'Italia, di giovedì scorso, vede un saldo negativo di investimenti italiani all'estero, rispetto a quelli esteri in Italia, di circa 50 miliardi nell'ultimo anno.
Gli investitori italiani, anche attraverso i fondi di investimento, hanno quindi spostato i propri soldi all'estero. È necessario che questi capitali rimangano in Italia o vi rientrino e tornino a sostenere l'economia reale italiana.
Il testo approvato dalla Commissione finanze include una serie di modifiche ed integrazioni che lo rendono ancora più completo rispetto al testo iniziale.
Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (Applausi).
TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURCO (M5S). Signor Presidente, Governo, cari colleghi, il provvedimento in esame fa parte di un percorso iniziato da tempo, volto a colmare le distanze del mercato dei capitali italiano da quello degli altri Paesi esteri.
Nell'ultimo decennio, il nostro mercato dei capitali è stato oggetto di importanti riforme strutturali, volte a migliorare la solidità finanziaria e la dimensione patrimoniale delle imprese. Nonostante le riforme introdotte, esso risulta però ancora formato per circa il 75 per cento da imprese a controllo familiare, con una capitalizzazione di mercato rapportata al PIL notevolmente al di sotto della media europea. Per incentivare la quotazione e la permanenza delle società nel mercato finanziario, si interviene oggi ancora una volta sulla normativa primaria modificando il diritto societario.
Prima di entrare nel merito del provvedimento, è doveroso evidenziare che il disegno di legge in discussione risulta in molte parti modificato e migliorato rispetto al provvedimento approvato dal Governo. Si tratta di un'opportunità che in questa legislatura il Parlamento ha avuto solo in rare occasioni.
Preliminarmente, mi preme ringraziare il Governo, il presidente Garavaglia, a cui auguro una pronta guarigione, i relatori e tutti i commissari per il lavoro sinergico svolto in Commissione e soprattutto per le attenzioni riservate alle proposte emendative del MoVimento 5 Stelle. Alcune di tali proposte sono state fatte proprie dalla maggioranza e altre, come la soppressione del quorum agevolato sugli aumenti di capitale, nonché il provvedimento che estende l'educazione civica anche alla cultura d'impresa e non solo all'educazione finanziaria, oltre alla previsione di obblighi in tema di trasparenza informativa, sono state approvate dalla stessa maggioranza.
Tra i temi di particolare importanza ancora da risolvere vi è la dicotomia tra la possibilità concessa alle PMI quotate sotto forma di Srl di accedere a sistemi di dematerializzazione delle quote e l'assenza però di un nuovo sistema normativo adeguato per facilitare il loro accesso al mercato dei capitali. Si conserva infatti lo stesso ordinamento codicistico di un modello di società chiuso, focalizzato sulla persona del socio più che sulla partecipazione. Il provvedimento pertanto non rimuove i vincoli di carattere strutturale, congeniti a tali forme societarie, così come non definisce un nuovo statuto normativo con un modello societario intermedio tra le società quotate azionarie e le società chiuse, capace di offrire maggiori tutele ai soci investitori e maggiori presìdi di trasparenza e legalità, nonché adeguati assetti organizzativi.
Siamo quindi di fronte ad una riforma superficiale da questo punto di vista, che dimostra mancanza di visione e che rischia di vanificare l'obiettivo prefissato di facilitare la quotazione e la permanenza nel mercato finanziario delle PMI sotto forma di Srl. È come se in un gran premio volessimo far correre una Fiat 500 come una Ferrari, cambiando ruote e carrozzeria, ma lasciando inalterati i motori e l'assetto di marcia.
Altro tema invece fondamentale del provvedimento in esame è il voto di lista del consiglio di amministrazione, ossia la possibilità agli amministratori uscenti di presentare una propria lista in sede di rinnovo dell'organo amministrativo. Com'è noto, l'articolo 147-ter del TUF ammette il voto di lista, garantendo la rappresentanza dei soci di minoranza, ma non disciplina la possibilità per gli amministratori di proporre una propria lista. È una prassi, quella della lista del consiglio di amministrazione, richiamata dal codice di autodisciplina di corporate governance e tipica delle compagini societarie a capitale diffuso presenti anche in molti Paesi europei.
Secondo Assonime in Italia sono 50 le società quotate, ovvero il 21 per cento, a prevedere nello statuto tale possibilità, ma sono solo 15 ad aver adottato tale scelta, tra cui Telecom Italia, Generali e UniCredit. Il tema, apparentemente solo tecnico, rischia di avere rilevanti effetti sul futuro del nostro capitalismo, perché finisce per mettere in discussione il primato degli azionisti di maggioranza relativa e tende a far accrescere la managerialità delle nostre imprese, favorendo così la loro progressiva apertura al mercato finanziario. La norma, nonostante la sua importanza e rilevanza, non risultava presente nel disegno di legge governativo, a dimostrazione ancora dell'approssimazione con cui il testo è stato redatto ed approvato dal Governo.
Il MoVimento 5 Stelle, sin dall'inizio, si è posto a favore di tale opportunità, demandando agli statuti societari tale possibilità senza imporre schemi rigidi, viste le variegate situazioni di composizione societaria e soprattutto prevedendo tutele a favore della rappresentatività delle minoranze qualificate.
Nonostante la sua introduzione, permangono criticità che potrebbero limitarne l'utilizzo e la diffusione, come la mancanza di definizione delle modalità di formazione della lista del CDA, la trasparenza dell'intero processo di composizione e la documentabilità delle decisioni. Non si prevedono inoltre strumenti per contenere il rischio dello strapotere dei manager uscenti che possono permanere senza fine all'interno della governance aziendale, limitando così il ricambio generazionale, che spesso è fonte di innovazione e crescita.
Di fronte a queste criticità, abbiamo avanzato proposte purtroppo non accolte, come il limite al numero di mandati amministrativi cumulabili dai manager nella stessa società, così come contemporaneamente in altre società, nonché il limite al numero degli amministratori uscenti da inserire nella lista del CDA in modo da evitare liste fotocopie e favorire l'ingresso di nuovi e giovani manager. Sempre per limitare il possibile strapotere del management abbiamo riproposto, anche qui senza esito, una disciplina che il MoVimento 5 Stelle sta portando avanti da tempo per contenere gli stipendi stratosferici dei top manager (Applausi), che in molte realtà, anche italiane, ha raggiunto cifre esorbitanti, superando persino di 600 volte quelli dell'ultimo lavoratore in grado.
Lungi dal voler stabilire un tetto, che potrebbe essere fonte di fuga di cervelli, abbiamo proposto da tempo una norma ispirata al pensiero di Olivetti, che prevede il mantenimento di un rapporto cosiddetto di equità, fissato da uno a cinquanta tra lo stipendio del top manager e quello dei lavoratori di grado più basso. Si tratta di un provvedimento che contribuirebbe a far aumentare salari bassi, fermi da oltre vent'anni, migliorando allo stesso tempo la produttività. Per favorire la partecipazione qualificata dei lavoratori, abbiamo inoltre previsto la partecipazione al consiglio di amministrazione di un loro rappresentante di comprovata professionalità, esperienza e competenza nel settore. Ma anche questa proposta non è stata accolta dal Governo.
Un ulteriore tema di grande interesse, su cui la Commissione ha molto dibattuto, è stato il voto plurimo o multiplo, un vero dilemma, dove la maggioranza ha dimostrato tutte le sue divisioni. In particolare, per il voto plurimo a favore delle società non quotate il Governo ha preferito confermare la norma attuale, aumentando sic et simpliciter il voto da assegnare alle azioni a voto plurimo, innalzandolo fino a dieci voti. Tale scelta va in controtendenza rispetto all'obiettivo di rendere più aperto e attrattivo il mercato finanziario. Per evitare abusi da parte dei soci di controllo e per rafforzare le tutele a favore di investitori istituzionali e risparmiatori, il MoVimento 5 Stelle ha preferito estendere anche alle società non quotate il sistema del voto maggiorato, con una premialità a favore dei soci stabili, per contrastare anche la speculazione. È uno strumento, quello del voto plurimo, poco democratico, che rafforza, senza condizioni di merito, solo l'azionista di riferimento, il quale continua a mantenere il controllo societario in maniera non proporzionale al capitale posseduto, con la conseguenza di limitare le tutele e gli interessi delle minoranze. Ancora una volta, Presidente, il Governo dimostra di essere vicino ai poteri economici, sacrificando però gli interessi del Paese e dei soci di minoranza. In questi termini si vanifica l'esigenza di rendere più attrattivo, aperto e competitivo il nostro mercato dei capitali.
Infine, riguardo al sistema del voto maggioritario per le società quotate, la norma in esame prevede un'ulteriore maggiorazione rispetto ai due voti massimi previsti dall'attuale normativa. In questo caso noi abbiamo condiviso la prospettiva di aumentare il voto maggiorato, legandolo però al principio della stabilità dell'azionista.
In ultimo, il provvedimento in esame prevede la delega al Governo per modificare il TUF. In definitiva, si vuole già riformare quello che oggi si approva: un'assurdità e un chiaro segnale dell'incapacità del Governo di racchiudere nel testo in esame le modifiche che ritiene necessarie per rilanciare il nostro sistema finanziario. Si rimanda così a un successivo provvedimento quello che oggi si ritiene già inutile. Le norme in approvazione, pertanto, rischiano di avere validità temporanea, di creare confusione e incertezza tra gli operatori e di destabilizzare il sistema finanziario per il carattere intrinsecamente transitorio delle norme.
Per queste ragioni, pur ritenendo validi gli intenti originari del provvedimento in esame, esprimo, a nome del MoVimento 5 Stelle, il voto di astensione, non condividendo i risultati raggiunti nel loro complesso. Ancora una volta il Governo Meloni e la maggioranza dimostrano la loro incapacità e soprattutto la mancanza di coraggio nel riformare un settore strategico per la crescita del nostro Paese. Ed è proprio con riferimento alla mancanza di coraggio, Presidente, che vorrei concludere questo mio intervento citando Seneca, che a riguardo di coraggio dice: «Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili». (Applausi).
BORGHESI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHESI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, questo disegno di legge è diretto a introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nei mercati finanziari. Il mercato dei capitali italiano infatti è ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate. Nel corso degli ultimi dieci anni mediamente solo quattro società all'anno sono state quotate sul mercato regolamentato della Borsa valori italiana e la capitalizzazione di mercato del Paese, in percentuale al PIL, si è attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee.
Allo stesso tempo, nel 2018, il numero totale di obbligazioni societarie emesse in Italia e all'estero da parte di imprese non finanziarie italiane era stato pari a circa solo il 6 per cento di tutte le emissioni europee. Inoltre, il 90 per cento di tutte le obbligazioni societarie italiane era quotato in una borsa estera, mentre solo il 7 per cento dei portafogli degli investitori istituzionali italiani era investito in azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane: un dato che evidenzia le dimensioni contenute del mercato italiano. Per contro, gli investitori italiani avevano allocato circa 190 miliardi di euro agli investimenti nel capitale di rischio di imprese oltreconfine. Infine, si pensi che i titoli italiani rappresentano circa il 3,6 per cento di quelli europei, mentre i titoli francesi rappresentano circa il 18 per cento.
Quindi, è evidente che il mercato dei capitali italiano manifesta una condizione di cronico ritardo rispetto a quelli delle altre economie avanzate, dovuto sia a debolezze strutturali, sia alla presenza di alcuni ostacoli di natura normativa e regolamentare. Parte di questa debolezza e ostacoli sono comuni all'intera area dell'Unione europea, che rispetto ad altre principali aree economiche a livello internazionale presenta un gap competitivo significativo, dovuto anche agli scarsi progressi conseguiti nel superamento della frammentazione dei mercati dei capitali e a un sistema di regole non sempre in grado di tenere il passo dell'evoluzione dei meccanismi di intermediazione dei capitali.
Il declino dei mercati azionari europei è stato accentuato rispetto a quello di altre principali piazze finanziarie: un trend che riguarda i dati del mercato sia primario che secondario. La dimensione del mercato azionario europeo è inferiore sia a quello nordamericano, sia a quello delle altre principali piazze finanziarie internazionali. Una parte delle debolezze denunciate con riferimento ai mercati di capitale è però specifica del contesto italiano e si riflette in uno spiazzamento competitivo del mercato dei capitali italiano anche rispetto ai mercati più dinamici dell'Unione europea.
Quindi, prendendo spunto da questa che è una situazione generale, il provvedimento si è posto gli obiettivi di promuovere le nuove ammissioni alla quotazione e la permanenza sul mercato regolamentato soprattutto delle PMI; potenziare il ruolo degli organi di regolamentazione e consolidare il quadro istituzionale; migliorare le condizioni per la partecipazione da parte degli investitori individuali qualificati; incoraggiare la partecipazione ai mercati di capitali italiani da parte di investitori istituzionali; migliorare l'accesso alle condizioni di liquidità nel mercato delle obbligazioni societarie per le imprese non finanziarie; valorizzare le potenzialità del digitale ai fini dell'accesso al mercato e rendere il sistema di applicazione delle regole più efficace ed efficiente.
Per far questo sono numerosissimi i provvedimenti che sono contenuti in questo disegno di legge. Cito i principali, che sono stati già oggetto di discussione e hanno catalizzato per molte settimane l'attenzione dell'opinione pubblica: ad esempio la lista del consiglio di amministrazione. La nuova disciplina prevede che occorra la maggioranza dei due terzi del consiglio di amministrazione uscente, e quindi non più dei quattro quinti, per approvare la lista; che il numero dei candidati sia pari a quello necessario, maggiorato di un terzo, e che i posti in consiglio siano distribuiti in maniera proporzionale alle liste di minoranza che abbiano ottenuto più del 20 per cento, eliminando quindi il discusso super premio del 49 per cento.
Un'altra importante innovazione è quella del voto maggiorato: le società potranno introdurre nei propri statuti, appunto, il voto maggiorato, arrivando fino a un moltiplicatore di dieci, dando quindi più potere agli azionisti stabili. I diritti di voto concessi agli azionisti cresceranno di anno in anno, con la possibilità di arrivare fino a un massimo di dieci voti per azione, che sarà quindi diluita nell'arco temporale di un decennio.
Altro aspetto importante contenuto è la delega che è stata conferita al Governo per riformare il testo unico della finanza (TUF): una delega non generica, ma con principi ben specifici: sostenere la crescita del Paese favorendo l'accesso delle imprese al capitale di rischio, con particolare riguardo ai mercati regolamentati; aumentare la competitività del mercato nazionale; semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti; facilitare il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati; rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione; semplificare le regole del governo societario; prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio; contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli; assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni e assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative. Si tratta, quindi, di paletti e principi ben precisi che il Governo dovrà rispettare per riformare il TUF.
Oltre a queste, che sono delle importantissime novità, ve ne sono molte altre. Ne cito alcune: ad esempio, il capo I introduce misure di semplificazione del quadro normativo e di incentivo al rafforzamento dei mercati di capitali. Ci sono degli interventi volti ad ampliare i casi di esenzione della disciplina dell'offerta fuori sede, ricomprendendovi anche l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione per importi superiori o uguali a 250.000 euro e alle offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con il diritto di voto effettuate da emittenti quotate sui mercati regolamentati; viene innalzata da 500 milioni a un miliardo di euro la soglia di capitalizzazione rilevante ai fini della qualifica di piccola e media impresa; si consente alle piccole e medie imprese di accedere su base volontaria al regime di dematerializzazione previsto dal TUF, con emissione in forma scritturale delle quote. Viene riformata la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi che riguardano da vicino le imprese che intendono aprirsi al mercato di capitali. Si introduce per le società aventi negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facilities, MTF) la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Viene prevista la soppressione della possibilità attribuita alla Consob di aumentare il flottante qualora un soggetto che detiene un'interessenza superiore al 90 per cento del capitale rappresentato dai titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento della quotazione.
Con l'articolo 8 vengono riproposte alcune misure già introdotte dal decreto-legge n. 76 del 2020 per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitale italiane. In particolare, sono previsti, per un periodo sperimentale fino al 30 aprile 2025, quorum agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali. Viene introdotta poi una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla quotazione. Viene chiarito che i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto decorrono dalla data di presentazione della relativa bozza. Viene abrogato l'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo. Si consente, ove contemplato dallo Statuto, che le assemblee di società quotate si possano svolgere esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.
L'articolo 18 reca norme relative alla disciplina del cooling off o del cooling in, ossia regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato.
Inoltre, l'articolo 21 mira a promuovere l'inclusione finanziaria nel nostro Paese inserendo l'educazione finanziaria nell'ambito dell'educazione civica.
Purtroppo il tempo è troppo poco per citare tutte le novità che sono introdotte in questo disegno di legge, che è comunque assolutamente fondamentale e ridisegna il mercato dei capitali italiano, che ad oggi comunque è sottodimensionato e ha molti difetti. Ritengo che il lavoro che è stato fatto in Commissione dalla maggioranza, e in molti casi anche grazie all'aiuto dell'opposizione, abbia prodotto un testo che sicuramente porterà il mercato dei capitali italiano a essere al passo con quello dei maggiori mercati internazionali.
Annuncio, per tutti questi motivi, il voto favorevole del Gruppo Lega. (Applausi).
TAJANI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, mi rivolgo per suo tramite soprattutto ai colleghi della maggioranza e ai membri del Governo - saluto il sottosegretario Freni - per rappresentare - come abbiamo già fatto in Commissione - il nostro rammarico per il metodo, ancora prima che per il merito, con cui il Governo e la maggioranza parlamentare hanno condotto l'iter di questo disegno di legge e della delega collegata che - come abbiamo visto nella discussione - operano su materie di estrema delicatezza per la credibilità e l'affidabilità del Paese nel consesso economico e finanziario internazionale.
Pensiamo che oggi avremmo potuto giungere a una convergenza di valutazioni più ampie sul testo che è approdato all'esame della 6a Commissione già la scorsa primavera. Come è stato ricordato da altri colleghi, quel testo era in gran parte frutto di un percorso avviato nel 2020, quando il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) decise di commissionare un report, poi pubblicato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sui limiti e le criticità del mercato dei capitali italiani, con lo scopo evidente di semplificare e riformare la legislazione italiana, allineandola alle migliori prassi internazionali. Su quel testo si scelse di far esprimere, su impulso del MEF, della Consob, di Banca d'Italia, attraverso una consultazione pubblica, gli operatori di mercato e le associazioni di categoria, addivenendo infine alla pubblicazione nel 2022 del già citato Libro verde che, con ampio consenso degli operatori e degli osservatori del settore, si poneva alla base del processo legislativo; questo in maniera seria, trasparente e comprensibile dalle imprese e dagli investitori a livello internazionale.
Noi riteniamo che quel percorso sia stato male interpretato dalla maggioranza che, talora mostrando imperizia e una certa estemporaneità, ha emendato il testo introducendo meccanismi macchinosi e farraginosi su temi delicati, quali sono quelli di cui abbiamo discusso (il voto di lista e la maggiorazione del voto), costringendo poi il Governo a numerose mediazioni e riformulazioni del testo. Tale circostanza ha poi indotto osservatori e testate economiche a sospettare che la maggioranza si stesse muovendo non in difesa di un interesse generale, ma avendo a mente alcune situazioni particolari, cosa che mai deve succedere nel processo legislativo. (Applausi).
Grande perplessità suscita poi anche la quasi totalità di sovrapposizione della delega di riforma del testo unico della finanza (TUF) con il provvedimento che oggi votiamo. Basta leggere gli articoli della delega per capire che, contrariamente a quanto è stato sostenuto in quest'Aula, la sovrapposizione c'è anche sul tema della maggiorazione del voto. Ricordo a tutti noi che la certezza del diritto è precondizione essenziale per qualunque investimento e il dubbio che il disegno di legge capitali possa configurare una sorta di temporary rule - come si direbbe nel diritto anglosassone - cioè una legge a tempo destinata ad essere superata dalla delega, non è certo un buon viatico per rendere competitivo a livello internazionale il mercato dei nostri capitali.
Nonostante queste considerazioni che - come avete ascoltato - sono fortemente critiche, nei lavori di Commissione non ci siamo mai sottratti dal proporre miglioramenti al testo, nello spirito costruttivo che ha caratterizzato il percorso della costruzione del Libro verde durante la scorsa legislatura. Risulta quindi inspiegabile come mai il nostro emendamento - l'ho illustrato in precedenza - che richiedeva la costituzione di un comitato tecnico composto da esperti di alto profilo internazionale per affiancare il Governo nell'attuazione della delega, sia stato respinto. Ricordo che lo stesso metodo fu adottato, nella sua veste di direttore generale del Tesoro, da Mario Draghi nel 1997 e nel 1998, quando il Testo unico sulle attività finanziarie tuttora vigente fu costruito. Furono un percorso e un esito che portarono al Paese credibilità e autorevolezza. Dobbiamo quindi pensare che il Governo abbia timore di avvalersi di esperti indipendenti su temi di carattere eminentemente tecnico?
Voglio sperare sinceramente di no e, quindi, auspico ancora che, nel percorso che porterà questo provvedimento e la delega alla Camera e poi all'attuazione della delega da parte del Governo, si possa rimediare su questo e su altri punti. La nostra volontà rimane collaborativa nell'interesse del Paese e della credibilità e stabilità economica dell'Italia, in un momento in cui tutti sappiamo che il Paese è un osservato speciale sui mercati internazionali per via dell'importante e crescente debito pubblico. Anche misure di questa natura, che possono sembrare tecniche, vengono osservate con un occhio particolare da investitori e imprese a livello internazionale.
Quelle appena illustrate sono le ragioni per cui, pur confermando uno spirito collaborativo per il bene del Paese, non possiamo che astenerci, con un atteggiamento vigile sul disegno di legge e sulla delega connessa. (Applausi).
TUBETTI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TUBETTI (FdI). Signor Presidente, colleghi senatori, componenti del Governo, i provvedimenti in discussione e che andremo ad approvare portano seco due importanti segnali di discontinuità con il passato: il diritto alla conoscenza delle regole della finanza e la necessità di adeguare il contesto normativo del Paese alle regole europee, tenendo però in considerazione la realtà economica del Paese; il suo tessuto imprenditoriale, fatto di piccole e medie imprese e il loro valore umano prima ancora che economico; le famiglie che tante volte sono dietro a tali imprese. Sono argomenti molto cari alla nostra parte politica.
È un cambio culturale, dunque, frutto di una mentalità liberale che è difficile rinvenire se non andando in là con gli anni. Difatti, se ripercorriamo i sessant'anni che ci separano dalla svolta del 1962, è difficile non stupirsi di fronte all'incredibile continuità delle scelte delle nostre classi dirigenti in materia di istruzione, quale che ne fosse il colore politico. È altrettanto paradossale che le innumerevoli riforme che hanno investito la scuola declinassero spaventosamente verso una rimozione delle barriere del merito e una facilitazione esasperante degli studi, quasi a valorizzare la non conoscenza, ovvero il trionfo dell'anarchia. È chiaro che dentro questa cornice generale veniva a sfumare, fino poi a sparire e ad annullarsi, l'insegnamento dell'educazione civica, perché non vi è la cultura di far crescere lo studente come cittadino di domani (Applausi). Peggio ancora: vi era la volontà di mantenere l'ignoranza su taluni argomenti che, anche nell'immaginario collettivo, erano destinati a pochi per scelta politica.
La finanza è l'archetipo di questa forma mentis, diretta a consegnare a pochi eletti le regole del gioco, per escludere scientificamente la collettività. Oggi il Parlamento istituisce l'educazione finanziaria come materia di studio, affinché sin dagli albori del percorso formativo si consenta alle nuove generazioni di essere informate sugli strumenti che concorrono allo sviluppo del Paese (Applausi); l'abitudine a conoscere per decidere, che è la base per ogni società che si definisca, nei fatti e non nelle parole dei simboli dei partiti, democratica. Questo non significa omologare e massificare la conoscenza, tutt'altro. L'ambizione dichiarata è quella di dare la possibilità a tutti di essere sui blocchi di partenza e non limitare a pochi la possibilità di correre i cento metri. (Applausi).
Sarebbe riduttivo e a tratti ingenuo limitarsi però a enfatizzare solo la portata, anche se storica, dell'articolo 21. Questa proposta di legge, infatti - come ho detto nelle premesse - costituisce il culmine di un processo di consultazione cominciato con il report "Capital Market Review of Italy" dell'OCSE, sviluppatosi nel Libro verde del 2022. La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita non può essere effettiva se anche questo importante settore non si armonizza con gli altri interventi, primi fra tutti quelli dei fondi del PNRR.
Cito la rimozione dei vincoli, sia legali che operativi, all'accesso al mercato delle imprese, incentivando nella loro direzione il risparmio dei privati, con un effettivo controllo: semplificare è giusto e doveroso, ma è altrettanto doveroso approntare degli strumenti per evitare - come è capitato in passato - che alla semplificazione corrispondesse quel "libera tutti" che abbiamo letto nei giornali e visto nei tribunali. (Applausi).
Oltre a ciò, segnalo l'importantissima riforma organica della disciplina delle società emittenti di strumenti finanziari diffusi, la soppressione di molteplici obblighi che accomunano tale categoria di società a quelle con titoli quotati in mercati regolamentati. L'eliminazione di questi obblighi garantisce maggior facilità di circolazione del loro capitale, mantenendo comunque adeguato il livello di garanzia degli operatori. L'obiettivo ultimo, in sostanza, è costituire un gradino normativo che permetta al sistema finanziario di diversificarsi in relazione alle diverse esigenze di tutela degli investitori e società differenti. (Applausi).
Infine, ma non per questo destinati a essere solo un titolo di coda, vi sono gli interventi significativi in materia di piccola e media impresa. La proposta di legge riporta queste società al loro giusto alveo, quello del motore di un Paese dove le PMI costituiscono l'ossatura del tessuto economico, al quale attribuire la giusta dignità e non solo un ruolo troppo spesso ancillare.
Questa dignità passa, anche e soprattutto, nell'innalzare la capitalizzazione massima delle PMI a un miliardo di euro e nel semplificare l'ammissione alla quotazione. Come anche si registra l'importanza non banale della possibilità di conferimento delle deleghe di voto ai gestori di portafogli. L'eliminazione del riferimento al conferimento di tali deleghe per singole assemblee implica la possibilità di rilasciarle per molteplici occasioni. In tal modo, oltre a favorire l'esercizio dei diritti di voice degli azionisti, fondamentali per le società sane, viene riallineata la disciplina italiana al nuovo quadro normativo euro-unionale.
È altresì degna di nota la riforma dell'articolo 2351 del codice civile, volta a delineare la flessibilità della disciplina italiana agli standard europei. La proposta, infatti, prevede l'incremento da tre a dieci del numero di voti assegnabili alla singola azione a voto plurimo e a partire dalle nuove quotazioni. Corredano la proposta numerose disposizioni di semplificazione degli adempimenti amministrativo finanziari, limite alle emissioni di titoli di debito in materia di potere, anche sanzionatorio, della Consob e di tutela contro le frodi.
Consentitemi poi lo sfogo, caratteristica che mi contraddistingue: troppo spesso si è alzato un coro stonato, nel mainstream, di coloro che, non avendo argomenti propri, ripetevano come un disco rotto l'incapacità di Fratelli d'Italia di rispettare le regole del Trattato dell'Unione. Ci trattavano da irresponsabili, perché contestati per gli atteggiamenti zelanti, supini e remissivi, chiaramente nei confronti degli alleati europei: e mi fermo qua, per decoro dell'Aula. (Applausi).
Adeguarsi alle direttive dell'Unione è un dovere, ma lo si può e lo si deve fare sviluppando, nel tracciato delineato, un proprio e altrettanto legittimo pensiero coerente, anche e soprattutto valutando le realtà economiche dello Stato, la spina dorsale del sistema Italia. Ed è questo il senso concreto della proposta di legge su cui, convintamente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore. Agli altri lasciamo il diritto di ragionare sulla lunghezza delle orate, sulle dimensioni delle melanzane, sul potere alimentare delle cavallette: a ciascuno il suo. (Applausi).
PRESIDENTE. Colleghi, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 16-ter.200, occorre modificare il titolo del disegno di legge, attraverso la votazione di una proposta di coordinamento presentata dai relatori.
Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Tit.1000, presentata dai relatori.
È approvata.
Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti».
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, ho chiesto la parola per ricordare Stefano Cucchi. Due giorni fa era l'anniversario - il quattordicesimo - della sua uccisione, per la quale - come è noto - ci sono state sentenze definitive che hanno dimostrato come lo Stato democratico può e deve essere capace di punire anche chi tra coloro che dovrebbero essere i suoi servitori viola leggi, norme, diritti umani e principi costituzionali. Del resto, chiedere scusa e colpire responsabili di violazioni è per uno Stato segno di forza e non di debolezza.
La sorella Ilaria si è battuta per anni per la verità e la giustizia sull'uccisione di Stefano, un ragazzo che non doveva morire ucciso a trentuno anni mentre era sotto la custodia dello Stato. E lo ha fatto contro false testimonianze, omertà, comportamenti che sono stati sconfitti dal suo dolore; un dolore trasformato in coraggio, come quello dei suoi genitori, del suo avvocato Anselmo e quello di tante persone e associazioni, forze ed esponenti politici che l'hanno accompagnata in questa battaglia. E faccio un nome su tutti, quello di Luigi Manconi.
Ho preso però la parola, Presidente, anche per altre due ragioni che espongo brevemente. La prima è per esprimere solidarietà a Ilaria Cucchi (Applausi), fatta oggetto di nuove minacce che lei ha denunciato proprio in questi giorni. Le siamo vicini contro l'odio e gli stalker. (Applausi).
Vorrei poi ringraziarla. Sì, la voglio ringraziare per l'onore e la disciplina con i quali svolge il suo mandato parlamentare. La battaglia nel nome di suo fratello Ilaria la conduce ancora, tutti i giorni; ne siamo testimoni in Commissione giustizia, lo vediamo con il suo recarsi a visitare carceri e verificare le condizioni dei detenuti. A questo proposito, Presidente, unisca anche lei la voce, assieme alla nostra e a quella di tutti, per la vera e drammatica emergenza carceri.
Lo abbiamo visto altresì con il suo recarsi a visitare per esempio, nei giorni scorsi, il centro di permanenza e rimpatrio di Ponte Galeria, a ispezionare quella struttura dove degli esseri umani, scappati da fame, miseria, persecuzioni, guerre e mancanza di futuro sono reclusi e trattati come gli esseri umani non dovrebbero mai essere.
Infine, abbiamo sentito unire la sua voce, qualche giorno fa, per il caso della morte di un altro Stefano nel carcere di Oristano, Stefano Dal Corso, sul cui caso è giusto condurre nuove indagini, eseguire l'autopsia e avere certezze.
Ho finito. Ho voluto dire queste cose per ricordare innanzitutto la morte di Stefano Cucchi, ma anche per ringraziare la senatrice Cucchi che fa vivere il ricordo di suo fratello ogni giorno, anche con intransigente passione, attraverso valori e principi che tutti noi dovremmo condividere e provare a far vivere. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, ho chiesto un minuto non per aggiungere qualcosa a quanto detto dal senatore Verini, perché ovviamente condivido le sue parole e quindi lo ringrazio per le cose dette. Intervengo per sottolineare il fatto che in questo anno di esperienza parlamentare, che ho avuto modo di condividere con la senatrice Cucchi, ella ha avuto - come diceva il senatore Verini - la capacità, la forza e la determinazione di non abbassare mai l'attenzione su questi fatti, sui fatti degli ultimi, quelli che sono dimenticati - come si usa dire in gergo - da Dio, da tutti. Alla fine, nessuno si accorge di loro, perché sono un residuo della società. Vengono considerati così. Con Ilaria, invece, ho avuto la possibilità di visitare le carceri e affrontare questo problema e di vedere anche una speranza. Su questi temi molto delicati, infatti, in Italia ci sono esperienze molto avanzate, come ad esempio quella delle pene riparative, che forse in questo Parlamento dovremmo discutere di più per capire come affrontare e dare risposta a problemi che abbiamo tutti noi come società. Grazie Ilaria. (Applausi).
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, voglio aggiungere anche la mia voce al ricordo di Stefano Cucchi per sottolineare il lavoro che certo la senatrice Ilaria Cucchi sta facendo insieme a noi, ma che io credo debba essere considerato un patrimonio del Senato intero. L'idea che, quando un nostro concittadino è nelle mani delle autorità, il suo corpo per lo Stato sia sacro è uno dei principi fondamentali della democrazia. Il principio dell'habeas corpus ha dato sostanza alla personalità dei cittadini e ha messo fine all'arbitrio del potere.
Io credo che la storia di Stefano Cucchi esemplifichi precisamente che cosa tutto questo significa, che cosa significa vivere in uno Stato democratico, essere in custodia di quello Stato e avere la garanzia che lo Stato saprà irrogare sanzioni penali se quel cittadino ha commesso reati; ma in ogni caso quelle sanzioni penali non saranno mai rivolte contro la dignità umana di quella persona. Uno Stato democratico è questo: lo Stato nel quale i cittadini delegano l'uso della forza e della coercizione allo Stato e lo Stato risponde a quella delega nel sacro impegno di esercitarla entro i limiti della legge e della Costituzione.
La storia di Stefano Cucchi ci racconta che non sempre è così, che purtroppo ancora oggi in molti casi sentiamo parlare di maltrattamenti. Sono aperte procedure penali nei confronti di persone che dovrebbero rappresentare lo Stato. E io credo che, proprio nell'interesse di chi invece serve lo Stato con fedeltà ai principi della Costituzione, non dobbiamo dare nessun margine di operatività, nessun margine di libertà a chi vìola quei principi che - ripeto - a mio avviso hanno il carattere della sacralità. Utilizziamo questi momenti e questa data certo per ricordare Stefano, certo per ringraziare Ilaria - permettimi di chiamarti così - ma soprattutto per ricordare che la sua battaglia, la loro battaglia, ha una valenza universale che va ben al di là del caso specifico. (Applausi).
MAIORINO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, ci è parso doveroso e necessario cogliere l'occasione, per me preziosa, di ringraziare Ilaria Cucchi. Lo faccio a titolo personale e a nome del Gruppo politico che rappresento, nel ricordo naturalmente del fratello Stefano Cucchi. Ricordo vividamente quella vicenda, che il nostro Paese ha attraversato e ha segnato davvero alcune delle pagine più cupe, direi anche dal punto di vista di alcune comunicazioni e dichiarazioni istituzionali che sono state rilasciate in quel periodo.
Ma andiamo avanti, non rivanghiamo quel passato. Io sento di dover ringraziare Ilaria Cucchi, perché ha evitato un pericolo a questo Paese. Se non fosse stato per la sua determinazione, per la sua forza e per il suo coraggio incrollabile nella ricerca della giustizia e nella ricerca semplicemente di rimettere le cose al proprio posto, individuando le responsabilità là dove ce ne sono, al di là di chi siano e che ruoli ricoprano i responsabili, io credo che il nostro Paese ne avrebbe riportato un danno enorme. Invece, grazie all'impegno di Ilaria e di chi le è stato accanto, questo pericolo il nostro Paese lo ha scampato. Oggi possiamo dirci più orgogliosamente dalla parte delle istituzioni e dalla parte delle Forze dell'ordine, che certamente hanno guadagnato da questa azione di pulizia, trasparenza e identificazione delle responsabilità. Come è stato già detto in precedenza, chiunque è nelle mani dello Stato deve essere doppiamente garantito e doppiamente protetto, e non il contrario. Mi unisco, quindi, ai ringraziamenti di chi ha parlato prima di me nel ricordo di Stefano Cucchi. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 25 ottobre 2023
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 25 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 17,23).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (674) (V. nuovo titolo)
Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (674) (Nuovo titolo)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo I
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI
Art. 1.
Approvato nel testo emendato
(Tecniche alternative per l'ammissione a negoziazione)
1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
« b-bis) l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000 a eccezione dei collocamenti finalizzati all'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione;
b-ter) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf ».
EMENDAMENTI
1.4
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani (*)
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF."».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di offerta fuori sede»
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Borghesi, il senatore Turco e i restanti componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle, il senatore Rosso e i restanti componenti del Gruppo Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE, il senatore Magni e i restanti componenti del Gruppo Misto.
1.0.1
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)
1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.».
ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate)
1. All'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ai 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 1 miliardo di euro ».
Art. 3.
Approvato
(Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti uguali diritti, delle società di cui al medesimo comma possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-ter. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma 2-bis si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-quater. Per le società di cui al comma 2 che si avvalgano della disciplina del comma 2-bis è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-undecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato ».
2. All'articolo 100-ter, comma 2, alinea, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, » sono inserite le seguenti: « nonché, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ».
EMENDAMENTO
3.0.2
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis
1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lettera c), c.c. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo"».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83-sexies, comma 3, le parole: « Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. » sono soppresse;
b) all'articolo 102, comma 4, le parole: « o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 » sono sostituite dalle seguenti: « o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione »;
c) all'articolo 114-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: « I piani di compensi » sono sostituite dalle seguenti: « Negli emittenti quotati, i piani di compensi »;
2) il comma 2 è abrogato;
d) l'articolo 116 è abrogato;
e) all'articolo 118, il comma 2 è abrogato;
f) all'articolo 148-bis:
1) al comma 1, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;
g) all'articolo 165-ter:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate »;
2) al comma 6, le parole: « e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 » sono soppresse;
h) all'articolo 165-quater, comma 1, le parole: « e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;
i) all'articolo 165-quinquies, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;
l) all'articolo 165-sexies, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;
m) all'articolo 191-ter, comma 6, le parole: « o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante » sono soppresse;
n) all'articolo 193, comma 1, le parole: « 116, comma 1-bis, » sono soppresse.
2. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) è abrogata.
3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2325-bis è inserito il seguente:
« Art. 2325-ter. - (Società emittenti strumenti finanziari diffusi) - Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.
Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.
Non si considerano emittenti diffusi:
1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;
2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;
3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali;
4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.
Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.
Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, si applica alla società di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;
b) all'articolo 2341-ter, primo comma, dopo le parole: « al mercato del capitale di rischio » sono inserite le seguenti: « o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione »;
c) all'articolo 2391-bis:
1) al primo comma, le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « con azioni quotate in mercati regolamentati »;
2) al terzo comma, lettera b), le parole: « che fa ricorso al mercato del capitale di rischio » sono soppresse.
4. L'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.
EMENDAMENTI
4.1
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 102, comma 4, dopo le parole: "non quotati" sono inserite le seguenti: "o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";».
4.4
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) all'articolo 125-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione.";».
4.7
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 2325-bis, il primo comma è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";»
4.9
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», sostituire il primo comma con il seguente:
«Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;
2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.».
4.10
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la rubrica con la seguente: «Emittenti diffusi»;
2) al primo comma, sostituire le parole: «mercati regolamentati italiani» con le seguenti: «mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;
3) al quinto comma, sostituire le parole: «dalle azioni o dagli strumenti finanziari» con le seguenti: «dalle azioni o dai valori mobiliari»;
4) al sesto comma, sopprimere le seguenti parole: «strumenti finanziari».
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera c).
4.13
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», terzo comma, numero 2), dopo la parola: «liquidatorio», sopprimere le seguenti: «o in continuità indiretta».
4.14
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
«b-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter".
b-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter";
b-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";».
4.200
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
«c-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";
c-ter) all'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono inserite le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";».
4.16
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile".».
ARTICOLI DA 5 A 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato
(Estensione alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».
Art. 6.
Approvato
(Disposizioni in materia di flottante)
1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108 » sono soppresse.
Art. 7.
Approvato
(Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2412:
1) al primo comma, dopo le parole: « il doppio del capitale sociale » sono inserite le seguenti: « risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma »;
2) al quinto comma, dopo le parole: « ad essere » sono inserite le seguenti: « sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere »;
b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
« Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica ».
EMENDAMENTO
7.0.200
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Trattamento economico degli amministratori)
1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».
________________
N.B. L'articolo 8 non è posto in votazione, poiché soppresso dalla Commissione in sede referente
ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 9.
Approvato
(Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66-bis, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate;
b) all'articolo 66-ter:
1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
2) al comma 6, lettera a), le parole: « vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero » sono soppresse.
EMENDAMENTO
9.1
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato;».
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Approvato
(Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)
1. All'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019 »;
b) il comma 7 è abrogato.
EMENDAMENTO
10.1
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 93-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è soppressa.».
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
Approvato
(Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)
1. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 7 è abrogato.
EMENDAMENTI
11.2
Respinto
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:
a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;
b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;
c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;
d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;
e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.
1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.»
ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 12.
Approvato
(Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)
1. Dopo l'articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
« Art. 135-undecies.1. - (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato) - 1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute ».
4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione ».
2. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024.
EMENDAMENTI
12.2
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.
4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci."».
12.3
Precluso
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.
4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci."».
12.4
Precluso
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.
4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci."».
12.5
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», sostituire il primo comma con il seguente:
«1. Salvo che lo Statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.»
12.7
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», primo comma, sostituire le parole: «Lo statuto può prevedere» con le seguenti: «Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto».
Conseguentemente,
- sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'art. 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.»;
- al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dell'assemblea» aggiungere le seguenti parole: «e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2» e al secondo periodo, sostituire le parole: «le risposte alle domande pervenute.» con le seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 127-ter, commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati.».
12.8
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», al comma 1, sostituire le parole: «Lo statuto può prevedere che» con le seguenti: «Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che».
12.9
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.».
12.10
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies.»
ARTICOLO 12-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 12-bis.
Approvato
(Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate)
1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
« Art. 147-ter.1. - (Lista del consiglio di amministrazione) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:
a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.
2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.
3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:
a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b), con le seguenti modalità:
1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
3) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;
b) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:
1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a);
2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia;
c) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.
4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente ».
2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.
EMENDAMENTI
12-bis.202
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1»:
1) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter.1, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione, garantendo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente.»
2) sopprimere i commi 2, 3 e 4;
b) Sopprimere il comma 3.
12-bis.203
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»;
2) dopo il comma 2, inserire, il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera b-bis), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza.»
12-bis.204
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) lo Statuto può prevedere almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»
12-bis.207
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo Statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3.»
12-bis.208
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;»
12-bis.209
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: «c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.».
12-bis.211
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, inserire, il seguente: «4-bis. Lo Statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.».
12-bis.212
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.».
12-bis.213
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.».
12-bis.214
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:
a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;
b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione.».
12-bis.215
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto già previsto dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati."»
ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 13.
Approvato
(Disposizioni in materia di voto plurimo)
1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « dieci ».
EMENDAMENTI
13.1
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13
(Disposizioni in materia di voto maggiorato)
1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.".
2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»
13.2
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Lo statuto può prevedere che il numero massimo di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale."»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo."».
13.3
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso i diritti di voto potenziati non possono essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società."».
13.4
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449."».
13.5
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
13.7
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo."».
13.11
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo."».
ARTICOLO 13-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 13-bis.
Approvato
(Disposizioni in materia di voto maggiorato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni »;
b) l'articolo 127-quinquies è sostituito dal seguente:
« Art. 127-quinquies. - (Maggiorazione del voto) - 1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.
2. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.
3. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.
4. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
6. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.
10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.
11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione ».
EMENDAMENTI
13-bis.200
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 127-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nelle società italiane quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attributi due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4. Lo Statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.»
13-bis.201
Decaduto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e informazioni in merito all'esistenza di un rapporto di concerto ai sensi dell'art. 101-bis, commi 4 e 4-bis. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente. La Consob altresì disciplina con regolamento i casi nei quali l'esistenza di concerto rappresenta un'informazione privilegiata ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato.".»
ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 14.
Approvato
(Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)
1. All'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « i fondi pensione, » sono inserite le seguenti: « gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ».
Art. 15.
Approvato
(Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera i), dopo le parole: « proprie azioni » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;
2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
« i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;
3) alla lettera i-bis), dopo le parole: « strumenti finanziari partecipativi » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;
4) dopo la lettera i-bis) è inserita la seguente:
« i-bis.1) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una SGR o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;
5) alla lettera i-quater), alinea, le parole: « che gestisce direttamente il proprio patrimonio » sono soppresse;
6) alla lettera l), le parole: « le Sicav e le Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna »;
7) alla lettera m), le parole: « e la Sicav » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav e la Sicav in gestione esterna »;
8) alla lettera m-ter), le parole: « e la Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna »;
9) alla lettera q-bis), le parole: « e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicaf »;
10) alla lettera q-quinquies), le parole: « e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna »;
b) all'articolo 35-bis:
1) al comma 6, dopo le parole: « da quello degli altri comparti » sono inserite le seguenti: « ; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale »;
2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.
6-ter. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.
6-quater. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-bis dell'articolo 57 »;
c) all'articolo 35-quinquies, comma 5, dopo le parole: « gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, » sono inserite le seguenti: « 2351, secondo comma, ultimo periodo, »;
d) all'articolo 35-decies, comma 1, alinea, le parole: « che gestiscono i propri patrimoni » sono soppresse;
e) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:
« Art. 38. - (Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno) - 1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:
a) adottano la forma di società per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;
d) lo statuto prevede:
1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;
2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;
e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;
f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;
g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b).
2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.
3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.
4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.
5. Si applicano gli articoli 35-quater, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies.
6. Il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.
7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.
8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.
9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile »;
f) all'articolo 57, dopo il comma 6-bis.1 è inserito il seguente:
« 6-bis.2. La procedura disciplinata dal comma 6-bis trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr ».
2. Le modifiche recate dal presente articolo si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
EMENDAMENTO
15.2
Inammissibile
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 6, dopo le parole: "da quello degli altri comparti" sono inserite le seguenti "; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi."»;
b) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 36, il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: "4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti."»;
c) al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) all'articolo 57, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", sono inserite le seguenti "società o associazioni professionali"».
d) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;
e) al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti».
ARTICOLI 16 E 16-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 16.
Approvato
(Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea)
1. All'articolo 24, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob » sono sostituite dalle seguenti: « per più assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile »;
Art. 16-bis.
Approvato
(Disposizioni in materia di limite all'attivo delle banche popolari)
1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « 8 miliardi di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 16 miliardi di euro ».
EMENDAMENTO
16-bis.200
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
ARTICOLO 16-TER NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 16-ter.
Approvato nel testo emendato
(Delega al Governo per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali e in particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale nonché sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali;
b) aumentare la competitività del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;
c) facilitare il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati;
d) rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;
e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;
f) prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;
g) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;
h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;
i) aggiornare il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonché delle raccomandazioni e degli standard internazionali;
l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi ed integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.
EMENDAMENTI
16-ter.200
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «per la riforma organica della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole: «per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»
16-ter.201
Respinto
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo costituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.»
16-ter.202
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento;».
16-ter.203
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;»
16-ter.204
Respinto
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «aumentare la competitività del mercato nazionale» aggiungere le seguenti:« in linea con l'obiettivo della realizzazione del capital market union, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,»
16-ter.205
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «disciplinando in particolare le modalità per garantire:
1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;
2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;»
16-ter.206
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) semplificare la disciplina del governo societario, garantendo tutela delle minoranze e favorendo l'adozione delle regole nell'ambito degli statuti societari, al fine di regolamentare la vita interna della società nel rispetto del codice civile, e nell'ambito dei codici di autodisciplina al fine di definire i criteri per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed a individuare, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione;»
16-ter.207
Respinto
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a cinquanta volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società;»
16-ter.208
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore;»
16-ter.209
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti e disposti, nonchè all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;»
16-ter.210
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) garantire la piena partecipazione agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, attraverso una revisione delle disposizioni relative agli incarichi dei componenti degli organi medesimi volta ad evitare la contemporanea appartenenza a più di tre organi di amministrazione e controllo;»
16-ter.211
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate».
16-ter.212
Respinto
Sostituire il comma 3, con i seguenti:
«3. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
3-bis. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.»
16-ter.213
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».
Capo II
DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA
ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 17.
Approvato
(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)
1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
« 6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa ».
EMENDAMENTO
17.1
Inammissibile
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alinea, dopo le parole: «28 dicembre 2005, n. 262,» aggiungere le seguenti: «alla fine del comma 6-bis, è aggiunto il seguente periodo: "L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza." e»;
b) sostituire il capoverso «6-ter», con il seguente: «6-ter. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma, può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.»
ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 18.
Approvato
(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)
1. L'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:
« Art. 29-bis. - (Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico) - 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « nei due anni precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente »;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse ».
1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti ».
3. All'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. » sono soppresse.
EMENDAMENTO
18.1
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 19.
Approvato
(Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati)
1. All'articolo 7-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto ».
2. All'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-terdecies è aggiunto il seguente:
« 2-quaterdecies. La Consob può ordinare ai soggetti di cui al comma 2-terdecies la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attività di investimento prestati da chi non vi è abilitato ».
Art. 20.
Approvato
(Modifiche ai poteri sanzionatori della Consob)
1. Nella parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 196-bis è aggiunto il seguente titolo:
« TITOLO II-bis.
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 196-ter. - (Impegni) - 1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.
3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se:
a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo ».
EMENDAMENTO
20.1 (testo 2)
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 196-ter» apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.».
b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».
c) al comma 3, sostituire le parole: «può d'ufficio riaprire» con le seguenti: «può comunque avviare o proseguire» e sopprimere la lettera a);
d) al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.»;
e) dopo il capoverso «Art. 196-ter», inserire il seguente: «Art. 196-quater. - (Procedura di transazione) - 1. Nella comunicazione di cui al primo periodo dell'art. 196-ter, ovvero in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, Consob può fissare un termine entro il quale gli interessati possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.
2. Consob informa le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:
a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;
b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;
c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento;
d) la stima delle possibili sanzioni.
3. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.
4. In caso di esito favorevole di tali discussioni, Consob fissa un termine entro il quale gli interessati possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte.
5. Consob può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Consob non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 3.
6. Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo, nonché gli uffici interni a tal fine competenti.»
ARTICOLI 20-BIS E 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 20-bis.
Approvato
(Interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007)
1. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Capo III
MISURE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE FINANZIARIA
Art. 21.
Approvato nel testo emendato
(Misure in materia di educazione finanziaria)
1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: « culturale » è inserita la seguente: « , economica »;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « diritto alla salute e al benessere della persona » sono sostituite dalle seguenti: « diritto alla salute, al benessere della persona e all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, alinea, le parole: « con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito »;
2) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
« h-bis) educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile »;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria »;
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « e alla cittadinanza attiva » sono inserite le seguenti: « e l'educazione finanziaria ».
2. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'istruzione e del merito »;
b) al comma 6, le parole: « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'istruzione e del merito »;
c) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3 »;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
« 10-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».
EMENDAMENTI
21.200
V. testo 2
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), alle parole: «e all'educazione finanziaria» premettere le seguenti: «al risparmio e all'investimento,» e dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «alla pianificazione»;
b) alla lettera c):
1) al numero 2), capoverso «h-bis)», dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «pianificazione»;
2) al numero 3), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari».
21.200 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), alle parole: «e all'educazione finanziaria» premettere le seguenti: «al risparmio e all'investimento,» e dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «alla pianificazione»;
b) alla lettera c):
1) al numero 2), capoverso «h-bis)», dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «pianificazione»;
2) al numero 3), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
21.201
Ritirato
Al comma 1, alla lettera b), alle parole: «e all'educazione finanziaria» premettere le seguenti: «al risparmio e all'investimento,» e dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «alla pianificazione».
21.202
Ritirato
Al comma 1, alla lettera c):
1) al numero 2), capoverso «h-bis)», dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «pianificazione»;
2) al numero 3), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari».
21.203
Ritirato
Al comma 2, lettera d), al capoverso «10-bis»:
a) dopo le parole: «fondi pensione» aggiungere le seguenti: «nonché con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi»;
b) dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «della pianificazione».
ARTICOLI 22 E 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo IV
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO
Art. 22.
Approvato
(Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato)
1. Al fine di rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci pro forma, certificati da un revisore contabile »;
b) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
« 4-quinquies. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato ».
Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 23.
Approvato
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE
Tit. 1000
I Relatori
Approvato
Al titolo, sostituire le parole: «per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 674 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.
In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 674
Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge sono state trasmesse in data 2 maggio 2023; il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica;
la relazione AIR afferma che gli obiettivi del disegno di legge coincidono con gli obiettivi della strategia europea per l'Unione dei mercati dei capitali e che il provvedimento è stato predisposto tenendo in considerazione i contenuti del rapporto "OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers", redatto dall'OCSE a gennaio 2020 su impulso del Ministero dell'economia e delle finanze;
il disegno di legge contiene disposizioni finalizzate all'attuazione degli obiettivi annunciati dal Ministero dell'economia e delle finanze con la pubblicazione del Libro Verde "La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita";
sui temi oggetto dell'intervento normativo è stata svolta nel 2022 una consultazione pubblica, di cui viene data evidenza nella relazione AIR, nell'ambito della quale sono stati acquisiti ventiquattro contributi da parte di associazioni di categoria, operatori di mercato e studi legali;
secondo quanto evidenziato nella relazione AIR, nel corso degli ultimi dieci anni, una media inferiore a quattro società l'anno è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa valori italiana e la capitalizzazione di mercato del Paese, in percentuale del PIL, si è attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
l'articolo 12-bis (Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate) introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'articolo 147-ter.l. Il comma 3 di detto articolo, che disciplina l'assegnazione dei componenti del consiglio di amministrazione alle diverse liste nel caso in cui il consiglio uscente abbia presentato una propria lista, presenta alcune imprecisioni redazionali, che potrebbero determinare criticità in sede applicativa;
in primo luogo, le lettere a) e b) dell'articolo 12-bis stabiliscono, nell'eventualità che la lista del consiglio uscente risulti la più votata in assemblea, le modalità per l'assegnazione dei componenti del nuovo consiglio, rispettivamente, alla lista maggioritaria e a quelle minoritarie. Le due lettere condividono dunque la premessa, tanto che le prime parole di esse sono sostanzialmente identiche: sarebbe pertanto opportuno unificarle sotto un solo alinea, riportando la premessa («se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti in assemblea») nell'alinea del comma 3 e facendo della lettera c), che disciplina il caso in cui la lista del consiglio uscente sia l'unica presentata, un comma a sé stante;
in secondo luogo, la lettera a) dell'articolo 12-bis rinvia, per individuare quanti consiglieri spettino alla lista del consiglio uscente, a quanto stabilito dalla lettera b). Sarebbe pertanto opportuno invertire le due lettere tra loro, al fine di rispecchiare il succedersi delle fasi elettorali nella norma che le disciplina;
da ultimo, la lettera b) dell'articolo 12-bis disciplina l'assegnazione dei componenti nel consiglio di amministrazione alle liste di minoranza che non siano espressione del consiglio uscente nel caso in cui le due liste di minoranza più votate non oltrepassino il 20 per cento del totale dei voti (numero 1) ovvero nel caso in cui Io oltrepassino (numero 2). Nello specifico, la lettera b), numero 1), prevede che, qualora le due liste di minoranza più votate non superino, insieme, il 20 per cento del totale dei voti, esse debbano ricevere un numero di posti in consiglio non inferiore al 20 per cento, ripartiti in proporzione al numero di voti da ciascuna riportati, mentre «i restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a)»; manca tuttavia una previsione che indichi come si individuano i singoli eletti delle liste di minoranza, se cioè anche ad esse si applica la procedura recata dalla lettera a) per la lista maggioritaria o no. Inoltre, la lettera b), numero 2), prevede che, qualora le due liste di minoranza più votate superino, insieme, il 20 per cento del totale dei voti, entrino in consiglio di amministrazione tutte le liste di minoranza che abbiano raggiunto almeno il 3 per cento dei voti, proporzionalmente ai voti ricevuti e spartendosi, sempre proporzionalmente, i voti delle liste che non abbiano raggiunto il 3 per cento; mancano, tuttavia, sia una previsione sull'individuazione dei singoli eletti di minoranza che entrano in consiglio, come al numero 1), sia la previsione di quanti seggi vadano alla lista maggioritaria proposta dal consiglio uscente;
l'articolo 13-bis (Disposizioni in materia di voto maggiorato), comma 1, lettera b), sostituisce l'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di maggiorazione del voto, introducendo tre nuovi commi (2, 3 e 11) e riformulando gli altri al fine di tenere conto di quanto è stato introdotto. ln particolare, il comma 8 del nuovo articolo riprende la formulazione del precedente comma 6, introducendo il diritto di recesso per i soci nel caso di applicazione della disciplina introdotta dal nuovo comma 2. Tuttavia, la nuova formulazione rimuove il riferimento alla «deliberazione» che introduce negli statuti le previsioni di cui ai commi 102; ciò non solo rende poco precisa la formulazione del comma 9, che parla ancora invece di «deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8», ma rende esercitabile il diritto di recesso, nel caso di maggiorazione del voto ai sensi del comma 2, in qualsiasi momento e non solo a seguito della deliberazione di modifica dello statuto;
l'articolo 16-bis (Delega al Governo per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti), comma 1, al secondo periodo, che delinea la cornice di riferimento per l'esercizio della delega al Governo, prevede tra l'altro che ciò avvenga «nel rispetto dei principi costituzionali», con un rinvio di carattere generale alla Carta che, benché presente in alcune altre leggi di delegazione recenti (si veda ad esempio la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega per la riforma fiscale, all'articolo 1, comma 1), appare essere del tutto superfluo e persino inopportuno, dal momento che la legge non può prevedere l'esercizio di una delega legislativa in contrasto con i principi costituzionali;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
invita il Governo, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del disegno di legge prevista dalla relazione AIR, a esplicitare l'efficacia delle misure nel ridurre i divari alla base dell'intervento legislativo, con riferimento, in particolare, ai profili che seguono: numero totale di obbligazioni societarie emesse, in Italia e all'estero da parte di imprese non finanziarie italiane in percentuale al PIL e in rapporto al totale delle emissioni europee; percentuale delle obbligazioni societarie italiane quotate in una borsa estera; alla quota di portafoglio degli investitori istituzionali italiani investito in azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane; ammontare degli investimenti italiani nel capitale di rischio di imprese estere, sia direttamente che indirettamente tramite fondi di investimento esteri; quota dei titoli italiani del MSCI Europe Index; onerosità del processo di quotazione in Italia, anche alla luce delle innovazioni introdotte in materia di voto plurimo e voto maggiorato, rispetto ad altri ordinamenti nazionali; consapevolezza da parte dei risparmiatori delle opportunità e dei rischi correlati alle varie forme di investimento finanziario;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita a valutare le modifiche esposte in premessa.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 674:
la senatrice Bilotti sull'emendamento 12-bis.200 avrebbe voluto esprimere un voto di astensione e sull'emendamento 12-bis.209 avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Croatti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, Iannone, La Marca, La Pietra, Licheri Ettore Antonio, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Paita, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto e Ternullo.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio e Terzi Di Sant'Agata, per attività di rappresentanza del Senato; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Cristofaro, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Occhiuto e Sbrollini per partecipare a un incontro istituzionale; Casini, per partecipare a un incontro internazionale; Licheri Sabrina e Marton, da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Rapani Ernesto, Zullo Ignazio, Rosa Gianni, Orsomarso Fausto, Petrenga Giovanna, Fallucchi Anna Maria, Sigismondi Etelwardo, Gelmetti Matteo, Calandrini Nicola, Pellegrino Cinzia, Silvestroni Marco, De Priamo Andrea, Iannone Antonio, Petrucci Simona, Spinelli Domenica, Farolfi Marta
Delega al Governo in materia di politiche per l'inclusione delle persone con disabilità uditiva (913)
(presentato in data 18/10/2023);
senatore Gelmetti Matteo
Istituzione della città metropolitana di Verona (914)
(presentato in data 18/10/2023);
senatori Bucalo Carmela, Iannone Antonio, Russo Raoul, Matera Domenico, Rosa Gianni, Rapani Ernesto, Della Porta Costanzo, Sigismondi Etelwardo, Satta Giovanni, Gelmetti Matteo, Petrucci Simona, Spinelli Domenica, Barcaiuolo Michele, Petrenga Giovanna, Farolfi Marta, Castelli Guido, Orsomarso Fausto, Tubetti Francesca, Sallemi Salvatore, Fallucchi Anna Maria
Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accesso ai corsi universitari (915)
(presentato in data 19/10/2023);
Regione Sicilia
Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie. Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264 (916)
(presentato in data 17/10/2023);
senatori Nicita Antonio, Basso Lorenzo, Fina Michele, Camusso Susanna Lina Giulia, Verini Walter, Irto Nicola, Misiani Antonio, Manca Daniele, Rossomando Anna, Rando Vincenza, D'Elia Cecilia, Verducci Francesco, Tajani Cristina, Meloni Marco, Furlan Annamaria, Lorenzin Beatrice, Delrio Graziano, Franceschelli Silvio, Valente Valeria, La Marca Francesca, Martella Andrea
Misure sulla Trasparenza dei Contenuti Generati da Intelligenza Artificiale (917)
(presentato in data 19/10/2023);
senatori Cucchi Ilaria, Floridia Aurora, De Cristofaro Peppe
Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli (918)
(presentato in data 24/10/2023);
senatrice La Marca Francesca
Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana e di acquisizione e revoca della cittadinanza (919)
(presentato in data 23/10/2023).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Sen. De Poli Antonio ed altri
Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco (858)
previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/10/2023);
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Sen. Gasparri Maurizio ed altri
Nuovo ordinamento della polizia locale (883)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/10/2023);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Stefani Erika
Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali (901)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 24/10/2023);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Misiani Antonio
Istituzione dell'addizionale provinciale e metropolitana sul traffico di passeggeri nei porti e negli aeroporti nonché modifica all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di ripartizione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali (53)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/10/2023);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Misiani Antonio
Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute per l'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, in materia di prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (54)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 24/10/2023);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Sen. Borghi Enrico
Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla memoria dei caduti del «Grande Torino» (893)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/10/2023);
8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
Sen. Sigismondi Etelwardo, Sen. Liris Guido Quintino
Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale (877)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/10/2023);
8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
Sen. Sironi Elena ed altri
Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale (911)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/10/2023).
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Sen. La Marca Francesca ed altri
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016;
b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune (827)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 24/10/2023);
5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo ed altri
Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (912)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
(assegnato in data 19/10/2023).
Disegni di legge, nuova assegnazione
2ª Commissione permanente Giustizia
in sede referente
Sen. Scarpinato Roberto Maria Ferdinando
Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici (690)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Già deferito in sede redigente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.
(assegnato in data 24/10/2023).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 23/10/2023 la 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
Sen. Pirovano Daisy ed altri "Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia" (737)
(presentato in data 29/05/2023)
Camera dei deputati, trasmissione di documenti
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 11 ottobre 2023, ha trasmesso il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e all'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) (COM(2023) 314 final), approvato, nella seduta del 5 ottobre 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2, allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-bis, n. 15) (Atto n. 285).
Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società OPNET S.p.a. - Piano annuale 2023-2024 relativo all'acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1 a, alla 8 a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 287).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 e 20 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale:
- al professor Massimo Osanna, estraneo all'amministrazione, nell'ambito del Ministero della cultura;
- al dottor Renato Grimaldi, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) e sugli obiettivi di performance collegati, aggiornata al 30 giugno 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Doc. CXIV, n. 1).
Il Ministro della cultura, con lettera in data 20 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2022.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Doc. CLXX, n. 1).
Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 19 ottobre 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Fabio Florindo e del dottor Sergio Guerrieri quali componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (n. 20).
Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.
Con lettera in data 23 ottobre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Monte di Procida (Napoli).
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'applicazione del regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas (COM(2023) 572 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.
Autorità di regolazione dei trasporti, trasmissione di documenti. Deferimento
Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con lettera in data 17 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità, aggiornata al 30 giugno 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Doc. CCXVI, n. 1).
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 18 ottobre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Associazione di Promozione Sociale (ENS A.P.S.) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Doc. XV, n. 134);
di SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. (SOGEI S.p.A.) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 135).
Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 76/2023/G concernente "Gli esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno 2022 e le misure conseguenziali adottate dalle Amministrazioni".
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 286).
Regioni e province autonome, trasmissione di atti
Con lettera in data 19 ottobre 2023, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 14 novembre 2022, n. 86, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Villanova Monteleone (Sassari) e la nomina del dottor Giovanni Fadda a Commissario straordinario per la gestione provvisoria del comune.
Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti
È pervenuto al Senato un voto della Regione Veneto relativo "Il Consiglio regionale del Veneto ricorda la tragedia del Vajont e promuove la conservazione della memoria collettiva come presidio civico perché non si ripetano mai più simili disastri".
Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente (n. 8).
Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 17 ottobre 2023, ha inviato il testo di 14 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 2 al 5 ottobre 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XII, n. 223);
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi, alla 1a, alla 3a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Doc. XII, n. 224);
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XII, n. 225);
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità, alla 4a, alla 6a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XII, n. 226);
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 227);
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 228);
risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 x 1507 x MIR162 x NK603 x DAS-40278-9 e da nove sottocombinazioni, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XII, n. 229);
risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MIR162 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/1685, (UE) 2019/1305 e (UE) 2019/208 per quanto riguarda il materiale di riferimento, alla 4a alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XII, n. 230);
risoluzione sulla segregazione e sulla discriminazione dei bambini rom nelle scuole, alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XII, n. 231);
risoluzione sull'armonizzazione dei diritti delle persone autistiche, alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XII, n. 232);
risoluzione su dimensioni standardizzate per i bagagli a mano, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XII, n. 233);
risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan, in particolare la persecuzione di ex funzionari governativi, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 234);
risoluzione sul caso di Zarema Musaeva in Cecenia, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 235);
risoluzione sulla nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+), alla 1a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XII, n. 236).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
in data 18 ottobre 2023, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/62/UE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione (COM(2023) 582 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;
in data 18 ottobre 2023, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le infrastrutture per l'informazione territoriale (COM(2023) 584 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;
in data 18 ottobre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 80/2009, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (COM(2023) 591 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;
in data 18 ottobre 2023, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (COM(2023) 592 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;
in data 18 ottobre 2023, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l'adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi (COM(2023) 596 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a e alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;
in data 23 ottobre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la revisione del meccanismo di sospensione (COM(2023) 642 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 23 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.
Interpellanze
BOCCIA, MISIANI, MARTELLA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, ALFIERI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MELONI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. - Premesso che:
la situazione dello stabilimento ex ILVA di Taranto è estremamente preoccupante e l'incontro del 27 settembre 2023 tra il Governo e le organizzazioni sindacali ha confermato l'assenza di una strategia volta a garantire la continuità operativa per l'azienda. Dopo 5 anni di gestione Arcelor Mittal, nonostante l'impiego di ingenti risorse pubbliche, la produzione dello stabilimento è a rischio di collasso. L'altoforno 3 è stato demolito, il 5 è in fase di terminazione, mentre per gli altoforni 1 e 2 è prevista la chiusura alla fine del 2024, salvo riqualificazione. Nel 2023 la produzione scenderà sotto i 3 milioni di tonnellate, con una previsione di successiva riduzione a 1,7 milioni. Allo stato attuale in ADI (Acciaierie d'Italia) sono occupati 3.500 dipendenti su un totale di 8.200 e continua il ricorso agli ammortizzatori sociali. Dall'ultimo bilancio di ADI emergono debiti per 2 miliardi di euro, in gran parte verso altre società del gruppo Arcelor Mittal, che nel 2023 sarebbero saliti a oltre 2,5 miliardi;
nel corso dell'audizione presso la X Commissione della Camera del 17 ottobre 2023, il presidente ADI ha elencato le principali criticità che il complesso dell'ex ILVA di Taranto sta affrontando, di carattere sia giudiziario che finanziario e societario. Tra queste vi sono: a) la difficoltà di ADI ad accedere a forme di finanziamento di mercato e il fatto che la società, non avendo la proprietà degli impianti ed essendo l'accordo tra azionisti di durata limitata, non possa finanziare l'ingente circolante con il credito commerciale; b) l'aumento dei costi, dovuto alla crisi energetica, che ha ridotto il finanziamento del circolante con la cassa generata dalla gestione costringendo a ridurre la produzione e impedendo di procedere nelle emissioni degli ordini per la realizzazione dei nuovi impianti; c) la difficoltà di sostenere la fornitura commerciale di gas che è destinata a sostituire il servizio di fornitura in regime di default di cui ADI beneficia attualmente, a causa non solo dell'aumento congiunturale del costo del gas determinato dal recente conflitto mediorientale, ma anche della situazione finanziaria dell'azienda. Per tale ragione potrebbe determinarsi uno scenario di interruzione del servizio del gas con una conseguente interruzione della produzione; d) le tempistiche strette richieste dal settore siderurgico che contrastano con le lentezze delle decisioni sul sito, a causa della "situazione giuridica, normativa e contrattuale nella quale la società si trova ad operare";
i provvedimenti finora adottati dal Governo per affrontare la situazione dell'ex ILVA di Taranto ne hanno aggravato lo stato di crisi, capovolgendo il percorso finalizzato alla ripresa dei livelli produttivi e occupazionali, alla decarbonizzazione della produzione e alla messa in sicurezza ambientale del sito. Gran parte delle misure finora adottate rispondono alle richieste di Arcelor Mittal, con grave pregiudizio per gli interessi dei lavoratori, delle imprese dell'indotto, della città di Taranto, della tutela della salute dei cittadini e dell'interesse nazionale. Il decreto-legge n. 2 del 2023 ha sbloccato risorse per 680 milioni di euro in favore di Arcelor Mittal per garantire liquidità all'azienda e ha sancito il ritorno dello scudo penale in suo favore, senza che tali interventi abbiano prodotto risultati apprezzabili sulla ripresa produttiva ed occupazionale. Con l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, è stata prevista in favore di Arcelor Mittal la salvaguardia penale agli interventi di decarbonizzazione ed è stato stabilito che l'azienda possa essere ceduta dal gruppo ILVA in amministrazione straordinaria anche in caso di sequestro degli impianti, consentendone la continuità operativa anche nel caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea dovesse confermare la confisca degli impianti. A queste misure, si aggiungono le limitazioni al potere di ordinanza nei confronti del sindaco di Taranto;
sul piano della riconversione del sito, l'attuazione del piano di decarbonizzazione, che dovrebbe portare alla totale elettrificazione dell'area a caldo con un investimento di oltre 5 miliardi di euro, risulta di fatto ferma, mentre incombe la scadenza del 2026, anno in cui finirà l'esenzione dello stabilimento di Taranto dal sistema UE dei "certificati verdi", con il rischio per l'azienda di finire fuori mercato per effetto di costi aggiuntivi per centinaia di milioni di euro. Sul fronte delle risorse da mettere a disposizione per il rilancio e la riconversione dello stabilimento di Taranto, le operazioni finora previste dal Governo hanno destato forti perplessità. A fronte dello stralcio dal PNRR del finanziamento di un miliardo di euro destinato ad attivare la produzione del "preridotto", il Governo non ha finora chiarito quali e quante risorse saranno messe a disposizione tramite il fondo di sviluppo e coesione, il REPowerEU e il Just transition fund. In tale contesto preoccupa il trasferimento del miliardo di euro dal PNRR al FSC, tenuto conto che su tale fondo dovranno essere riposizionati anche tutti gli altri interventi definanziati a seguito della revisione del piano, nonché il capitolo REPowerEU su cui si dovrà trovare un accordo con la UE;
si apprende che nei giorni scorsi il ministro Fitto avrebbe sottoscritto un memorandum con l'amministratore delegato di ADI e Arcelor Mittal, finalizzato a garantire lo stanziamento di oltre 2 miliardi di euro derivanti dal FSC ma senza alcuna chiarezza sugli impegni finanziari a carico del gruppo Mittal. Tale accordo confermerebbe il cambio netto della posizione del Governo in favore di Arcelor Mittal, compresa l'intenzione di cedere al gruppo franco-indiano la quota pubblica, archiviando ogni ipotesi finora sostenuta di portare Invitalia al 60 per cento del capitale di ADI con il coinvolgimento di una cordata di imprenditori siderurgici italiani con l'obiettivo di rilanciare lo stabilimento di Taranto,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che il ministro Fitto abbia sottoscritto, in luogo del Ministro delle imprese e del made in Italy competente per materia, un memorandum con l'amministratore delegato di ADI e Arcelor Mittal e se corrisponda al vero l'intenzione del Governo di procedere alla cessione delle quote pubbliche ad Arcelor Mittal, rinunciando al percorso finalizzato a portare Invitalia al 60 per cento del capitale di ADI;
se si intenda rendere pubblici i contenuti del memorandum e quali siano le condizioni e le prospettive per ADI e la strategia che si intende mettere in atto, in assenza di un piano industriale, per garantire la continuità aziendale e i livelli occupazionali di una realtà di importanza strategica per il Paese;
se si intenda rendere note le disponibilità del FSC e se queste siano sufficienti a garantire il ripristino dell'intervento previsto per l'impianto del preridotto di ferro nello stabilimento di Taranto e il rifinanziamento di tutte le misure definanziate dal PNRR, e se sia intenzione del Governo mettere a carico delle spettanze della Regione Puglia una quota consistente degli interventi previsti per il sito;
quali misure si intenda adottare al fine di rimuovere il rinvio sine die degli interventi di ambientalizzazione del sito, tenuto conto del giudizio pendente presso la Corte di giustizia della UE e del parere espresso dalla Commissione europea sulla legittimità delle autorizzazioni ambientali concesse allo stabilimento ex ILVA di Taranto;
se si intenda istituire un tavolo permanente, con il coinvolgimento delle istituzioni locali, finalizzato a fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti ex ILVA e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, e alla stesura di un accordo di programma di durata pluriennale per il raggiungimento dei predetti obiettivi;
se sia intenzione del Governo favorire la dismissione di altri importanti impianti siderurgici in Italia, a partire da quello di Piombino, e quali iniziative si intenda adottare per fronteggiare la preoccupante situazione anche negli stabilimenti ex ILVA di Genova Cornigliano e Novi Ligure, dove si sono registrati anche recentemente il blocco delle produzioni e un aumento della cassa integrazione, effetto della mancanza di un piano industriale serio nonostante le ripetute dichiarazioni fatte al riguardo.
(2-00010p. a.)
ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CRISANTI, D'ELIA, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MISIANI, NICITA, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità. - Premesso che:
con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), il Governo Conte II ha istituito un fondo a carattere strutturale denominato "fondo per la disabilità e la non autosufficienza". Il comma 330 dell'articolo 1 prevedeva una dotazione finanziaria di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, indirizzando le risorse del fondo all'attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia. Inoltre, il successivo comma 331 ha disposto un incremento di 50 milioni di euro a favore del fondo per le non autosufficienze;
con legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), il Governo Draghi ha mutato la denominazione in "fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità", disponendone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di conferire maggiore ordine sistematico alle risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità e consentire una migliore allocazione delle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità;
in attuazione della riforma 1.1 prevista nella missione 5 "inclusione e coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" del piano nazionale di ripresa e resilienza, durante il Governo Draghi è stata approvata la legge 22 dicembre 2021, n. 227, collegata alla manovra di finanza pubblica 2021-2023, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (detta legge quadro sulla disabilità), i cui ambiti di intervento sono stati individuati: a) nella definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore; b) nell'accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l'handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di accertamento dell'invalidità; c) nella valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e vita indipendente; d) nell'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; e) nella riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; f) nell'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
l'articolo 1, comma 1, della legge n. 227 aveva previsto un termine di 20 mesi per l'adozione dei decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale; tale termine legislativo è stato differito al 15 marzo 2024, dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (milleproroghe);
considerato che:
nella relazione illustrativa al disegno di legge di delega in materia di disabilità, essa viene rappresentata come una "condizione della persona che richiede un approccio globale, teso a riconoscerne le implicazioni e la rilevanza nel quadro di ogni politica, sia specifica sia di ordine generale, affinché le esigenze delle persone con disabilità siano sempre e debitamente considerate. Non a caso, l'attenzione verso le persone con disabilità caratterizza tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), interessando trasversalmente differenti misure e comportando un impegno trasversale da parte di più amministrazioni competenti". Aggiungendo che, secondo quanto riportato dall'ISTAT "il numero delle persone con disabilità in Italia è di 3.150.000, pari al 5,2 per cento della popolazione". Inoltre, "solo i beneficiari di provvidenze economiche, in Italia, ammontano a 4,5 milioni";
il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (detto decreto "anticipi"), attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato, all'articolo 23, comma 7, lettera l), prevede la riduzione di 350 milioni per l'anno 2023 del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della citata legge n. 234 del 2021;
considerato, altresì, che:
alla manifestazione "Expo AID", sul tema delle disabilità, dello scorso 22 e 23 settembre 2023 il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato: "il modello che stiamo cercando di costruire con il ministro Locatelli e con il Governo, non è solamente erogare dei servizi, che sì possono migliorare la qualità della vita di persone che comunque rimangono a un margine ma è cercare di costruire percorsi personali che ruotino attorno ai bisogni specifici di quella persona, che ruotino intorno al talento di quella persona. Quello vuol dire dare una dignità", aggiungendo, "noi siamo impegnati in una serie di fronti, abbiamo tutto il tema dei decreti delegati collegati alla Legge sulla disabilità. E lì ce ne sono due che sono centrali: la riforma dell'accessibilità per l'invalidità e i percorsi multidisciplinari personalizzati per le persone con disabilità";
numerose associazioni di settore hanno appreso, con sconcerto e delusione, l'azzeramento delle risorse del fondo per la disabilità. Dello stesso avviso sono anche le associazioni sindacali che hanno lamentato lo scarso coinvolgimento e la insufficiente interlocuzione con il Governo in materia di disabilità,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi che, dapprima, hanno indotto il Governo a differire al 15 marzo 2024 l'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge di delega in materia di disabilità e, poi, ad azzerare le risorse del fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità, previsto come una delle fonti di copertura necessarie per dare attuazione alla legge delega;
se il Governo non reputi opportuno adottare, in tempi brevi, in anticipo rispetto alla scadenza prevista per il 15 marzo 2024, i decreti attuativi della riforma in materia di disabilità al fine di consentire di avere un quadro normativo coerente e unitario e di rispondere, finalmente, in maniera più efficace all'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi e i procedimenti di accertamento della disabilità, così da rendere effettivi gli strumenti finalizzati alla determinazione dei progetti di vita personalizzate delle persone con disabilità;
se non ritenga urgente e doveroso provvedere a ripristinare le risorse del fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria al processo di riforma in materia di disabilità.
(2-00011p. a.)
Interrogazioni
SENSI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, BASSO, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHINI, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
l'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica», convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha introdotto «un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi» conosciuto come bonus psicologo;
tale norma è stata in seguito modificata in sede di esame della legge di bilancio per il 2023 che, all'articolo 1, comma 538, grazie a un emendamento del gruppo parlamentare del Partito Democratico, ha stanziato 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro dal 2024 per rifinanziare la misura, rendendola stabile e portando il limite del contributo da 600 a 1.500 euro; risorse, tuttavia, ridotte rispetto allo stanziamento previso dai governi precedenti, che era arrivato nel 2022 a 25 milioni, cifra, purtroppo, capace di fare fronte soltanto al 10 per cento delle domande presentate all'INPS;
ad oggi, tuttavia, il decreto attuativo per la misura non è stato ancora pubblicato, non consentendo a migliaia di cittadini di poter usufruire del bonus; mancanza resa ancora più grave dalle rassicurazioni che, a più riprese, il Governo ha fornito circa l'erogazione del bonus: la prima, del Ministro della salute, Orazio Schillaci, che in una intervista a "Il Sole 24 ore", aveva assicurato che l'erogazione sarebbe partita entro giugno 2023; la seconda, lo scorso 24 maggio 2023, in XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera, da parte del sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato, il quale, rispondendo a una interrogazione in Commissione da parte dell'opposizione, aveva detto che erano in via di risoluzione "alcune criticità derivanti da possibili interpretazioni differenti della norma primaria" e che, di conseguenza, il bonus sarebbe stato erogato in tempi brevi, entro l'estate 2023;
secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2023, il bonus psicologo di quest'anno dovrebbe arrivare entro il 31 dicembre 2023, scadenza massima consentita, dopo la quale le risorse verrebbero redistribuite nel bilancio ordinario dello Stato;
a 10 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, mancando il decreto attuativo, latitano ancora le indicazioni sulle modalità e la tempistica della presentazione delle domande per usufruire del bonus per il 2023,
si chiede di sapere se il decreto attuativo per l'erogazione del cosiddetto bonus psicologico, per l'anno 2023, sia finalmente in fase di emanazione, così da consentire, anche per l'anno in corso, di usufruire delle risorse utili per le sessioni di psicoterapia o, in caso contrario, quando sarà emanato.
(3-00756)
VALENTE, D'ELIA, SENSI, ROSSOMANDO, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, ZAMBITO, VERDUCCI, RANDO, TAJANI, ROJC, BAZOLI, DELRIO, NICITA, FINA, MALPEZZI, ZAMPA, MANCA, LA MARCA, VERINI, LOSACCO, MARTELLA - Ai Ministri della giustizia e per le pari opportunità e la famiglia. - Premesso che:
è stata portata all'attenzione degli interroganti una vicenda processuale, attualmente pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli e relativa all'allegazione (in un procedimento avviato nel contesto di una crisi familiare caratterizzata da episodi di violenza domestica) relativa a gravi abusi di carattere sessuale, emersa dai racconti del minore alla madre, al medico, alla psicoterapeuta, alla nonna e alla zia materna e ripetuti in sede di consulenza tecnica d'ufficio;
in conseguenza di tale vicenda, il minore ha sviluppato un forte rifiuto verso la figura paterna con significativi episodi di sofferenza fisica e psicologica in occasione degli incontri con il padre, successivamente sospesi dal Tribunale;
una consulenza tecnica d'ufficio, nel 2021, attribuiva tale rifiuto all'influenza della madre sul minore, secondo i canoni della cosiddetta sindrome di alienazione parentale, rifiutata dalla comunità scientifica; la stessa CTU escludeva comunque qualunque necessità di sottrarre il figlio alla madre;
il procedimento penale per gli abusi si concludeva con l'archiviazione; il parallelo procedimento civile si concludeva, in primo grado, con provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale della madre, tempestivamente impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli; nelle more del giudizio di impugnazione, il Tribunale di Napoli disponeva il trasferimento del minore presso una casa-famiglia, autorizzando a tal fine l'impiego della forza pubblica; tale provvedimento veniva adottato in assenza di ascolto diretto del minore e, a seguito dell'impugnazione, è stato sospeso dalla Corte d'Appello di Napoli, che ha fissato l'udienza per la trattazione per il 25 ottobre 2023;
considerato che:
il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha disciplinato i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (introducendo gli artt. 473-bis.40 seguenti del Codice di procedura civile); nell'ambito di essi, "al fine di accertare le condotte allegate" il giudice può "disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile" (art. 473-bis.42);
il successivo art. 473-bis.44, comma 1 specifica che gli esperti e gli altri ausiliari dei quali il giudice si avvalga siano "dotati di competenze specifiche in materia" e dunque non vengano scelti unicamente con riferimento a loro competenze di carattere generale; analogamente, il comma 2 prevede che i consulenti tecnici siano scelti "tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere" e che il giudice indichi "nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori";
pertanto, il giudice civile è chiamato ad accertare con ogni mezzo i fatti allegati o riferiti e il loro carattere pregiudizievole nei confronti del minore, indipendentemente dall'accertamento dei fatti e della responsabilità in sede penale; oggetto del procedimento civile non è l'accertamento di responsabilità penali, ma l'accertamento dell'impatto delle condotte pregiudizievoli e abusanti sull'interesse superiore del minore e sul suo benessere fisico e psicologico;
inoltre, l'ausilio di esperti o consulenti avviene secondo elevati standard di professionalità e di esperienza nel campo della violenza domestica e di genere, per garantire un accertamento scevro da pregiudizi che rispetti l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, evitando qualunque forma di vittimizzazione secondaria delle donne (come evidenziato dalla Relazione finale sull'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, XVIII Legislatura, doc. XXII-bis, n. 15) e assicurando piena tutela all'interesse del minore;
infine, l'articolo 473-bis.45 del Codice di procedura civile disciplina l'ascolto del minore in questi procedimenti, cui deve procedere il giudice personalmente secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, dunque facendosi assistere da "da esperti e altri ausiliari" e comunque con modalità che garantiscano "la serenità e la riservatezza" del minore stesso (art. 473-bis.5 c.p.c.): si tratta di strumento centrale in tali procedimenti, specie nel caso di adozione di provvedimenti quale l'allontanamento dalla casa familiare ovvero dalla madre; nel caso richiamato, l'ascolto diretto del minore è invece stato del tutto omesso;
considerato altresì che:
in simile quadro, nessuno spazio può essere riconosciuto alla cosiddetta sindrome di alienazione parentale, né mediante richiami espliciti, né mediante l'interpretazione surrettizia e strumentale di singoli elementi della fattispecie alla luce di tale costrutto, scientificamente infondato;
la Corte di cassazione ha affermato, con l'ordinanza n. 9691/2022, in un caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale a danno di una madre, che "il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre" e che il concetto di abuso psicologico non può mai apparire "indeterminato e vago, e di incerta pregnanza scientifica" ovvero "insuscettibile di essere descritto secondo i parametri diagnostici della scienza medica";
ciononostante, come dimostra la vicenda descritta, numerosi tribunali continuano a utilizzare tale costrutto non scientifico, pregiudicando il rapporto tra il minore e la madre ritenuta "malevola" o "alienante"; ciò si traduce troppo spesso nella decisione di sottrarre, anche con l'ausilio della forza pubblica, il minore alla madre (anche ove questi abbia sempre vissuto in buona armonia con lei, espressamente manifestando la volontà di rimanere), con elementi di grave preoccupazione sul piano della traumatizzazione del minore (nel caso richiamato, di appena otto anni), anche considerando che tali provvedimenti, come più volte stigmatizzato dalla Corte di Cassazione (si veda l'ordinanza n. 21465/2022 e n. 13217/2021), omettono di valutare gli effetti traumatici della separazione del minore dalla madre; la stessa Corte, inoltre, nella richiamata ordinanza n. 9621/2022 ha affermato, rispetto ad analogo provvedimento, che l'uso "di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia", anche "a prescindere dai vizi del decreto", non appare "misura conforme ai principi dello Stato di diritto",
si chiede di sapere quali azioni e provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo, in generale e con riferimento a casi come quello evocato in narrativa, al fine di dare piena attuazione alle richiamate disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022, sia mediante specifici interventi normativi sia favorendo una più coerente pratica giudiziaria con i mezzi consentiti dall'ordinamento e nel rispetto del principio di separazione dei poteri e anche, se del caso, mediante l'istituzione "di una commissione interministeriale […] che esamini la condizione di tutti i minori allontanati coattivamente dalla loro abitazione, valutandone le conseguenze e gli effetti sui minori stessi e sul genitore dal quale sono stati forzatamente allontanati", come evidenziato nella Relazione finale sull'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio della XVIII Legislatura; nonché assicurando l'adeguato ed effettivo potenziamento della formazione di tutti gli operatori del processo, al fine di affrontare casi come quello esposto in narrativa secondo canoni di equilibrio e rigorosa attinenza ai dati e agli strumenti forniti dalla scienza.
(3-00757)
RENZI, BORGHI Enrico, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il regime speciale per i lavoratori "impatriati", il quale consiste nella detassazione del 70 per cento (elevato all'80 per cento per le regioni del Sud) degli emolumenti maturati da lavoratori italiani che sono stati almeno due anni all'estero e si impegnano a tornare e restare in Italia per almeno due anni;
la detassazione si applica per quattro anni (cinque se si ha un figlio), prorogabili di ulteriori cinque se il cittadino che rientra in Italia acquista un'immobile da adibire ad uso residenziale, anche se gli per gli ulteriori cinque anni si prevede una detassazione del 50 per cento (60 al Sud), elevata al 90 per cento se si hanno tre figli;
secondo organi di stampa e alla luce di alcuni approfondimenti, risulta agli interroganti che il Governo stia valutando di modificare il suddetto regime: a) riducendo la detassazione dal 70 al 50 per cento; b) prevedendo un tetto massimo pari a 600.000 euro; c) incrementando il periodo di permanenza minima all'estero da due a tre anni e quello di permanenza in Italia da due a cinque anni; d) riconoscendo il regime agevolativo esclusivamente ai lavoratori che, rientrati in Italia, avviino un rapporto di lavoro "nuovo" e con un soggetto diverso dal datore di lavoro presso il quale era impiegato all'estero; e) eliminando la proroga del regime agevolativo, che dunque si riduce, di fatto, da dieci a cinque anni;
tali modifiche appaiono del tutto incoerenti con la ratio e la finalità della misura, che si proponeva proprio di riportate nel Paese il prezioso "capitale umano" disperso nel corso dei decenni, con indubbi benefici per la finanza pubblica e l'economia grazie al "rientro" delle risorse finanziarie che questo accompagnano e che, altrimenti, sarebbe rimasto confinato a promuovere la crescita economica e sociale in Paesi esteri,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e se non ritenga utile confermare l'attuale disciplina del regime speciale per i lavoratori impatriati;
quali siano stati, nel corso degli anni, gli effetti del suddetto regime sulla finanza pubblica e sul sistema economico, sia in termini di gettito (diretto e indiretto), che in termini di impatto sulla crescita;
se, in subordine, non ritenga di differire l'efficacia delle nuove disposizioni in modo tale da non pregiudicare quei lavoratori che si trovano all'estero che, per effetto della repentina entrata in vigore delle modifiche, rischiano di vedere pregiudicate le proprie aspettative.
(3-00758)
PAITA, RENZI, BORGHI Enrico, SBROLLINI, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
secondo organi di stampa all'ex direttore del pronto soccorso del policlinico di Bari, Vito Procacci, e ad almeno altri due primari è stata notificata, dall'Ispettorato del lavoro, una sanzione amministrativa di oltre 27.000 euro, per non aver rispettato, nei tragici mesi della pandemia da COVID-19, i riposi prescritti e aver lavorato più delle ore previste per legge, violando la normativa in materia di straordinari e risposi per medici e infermieri;
la circostanza, se confermata, porterebbe all'assurda conseguenza di sanzionare l'impegno e il sacrificio, talvolta estremo, di migliaia di medici e infermieri che hanno consentito al Paese di attraversare uno dei periodi più critici della storia recente: turni estenuanti, decessi, lacrime in corsia, personale medico-sanitario sfiancato e caduto nel sonno sulle postazioni di lavoro: queste immagini indelebili sono, tutte, profondamente impresse nella memoria collettiva dell'Italia;
gli sforzi immani del personale del nostro sistema sanitario nazionale hanno consentito di salvare centinaia di migliaia di persone (8.600 solo al policlinico di Bari) e sono derivati da un atto di profonda consapevolezza e dedizione al presidio del diritto fondamentale alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione, che in quelle fasi era concretamente messo a repentaglio per tutta la collettività;
appaiono emblematiche, in tal senso, le parole del dottor Procacci, contenute nella lettera inviata al Presidente della Repubblica: "Le affido tutta l'amarezza, la delusione e lo sgomento per il trattamento ricevuto da uno Stato che amo ma nel quale a oggi faccio fatica a riconoscermi. Mi sento profondamente ferito da un Paese che fino a poco tempo fa ci definiva eroi e oggi ci chiama trasgressori in un burocratico quanto asettico verbale di sanzione amministrativa che ci rinfaccia di aver portato avanti la nostra missione di medici, infermieri e operatori socio-sanitari nonostante le grandi difficoltà di garantire la salute dei cittadini per conto delle istituzioni, anche a costo della propria vita";
il mancato riconoscimento del sacrificio del personale medico e sanitario attraverso specifiche premialità e il fatto di averlo, anzi, abbandonato a una strutturale situazione di carenza di personale non può tradursi, addirittura, nel paradossale sanzionamento amministrativo di chi ha adempiuto con disciplina e onore alla protezione del bene più prezioso dell'ordinamento,
si chiede di sapere:
se quanto esposto sia vero e, nel caso, quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno per i profili di competenza, al fine di annullare senza indugio le sanzioni amministrative comminate;
quali iniziative intendano adottare per conferire il dovuto riconoscimento a coloro che, in ragione della straordinaria emergenza pandemica, hanno sacrificato, con abnegazione, i propri turni di riposo prestando servizio per tutto il tempo necessario e al di là di specifici vincoli temporali, così da compensarli, almeno parzialmente, per gli enormi sacrifici patiti durante la pandemia.
(3-00759)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
VERINI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
"Le forbici di Atropo" è il titolo di un libro scritto da Anna Martellotti e Mirco Porzi che gli autori avrebbero voluto presentare a Foligno (Perugia), in uno spazio pubblico comunale, la "sala del camino" della biblioteca dei ragazzi;
per la presentazione erano stati contattati esperti e conoscitori della mitologia greca e tra questi la professoressa Rita Barbetti, insegnante di latino e greco che ha svolto studi sugli argomenti trattati nel libro;
la concessione della sala per la presentazione del libro è stata però rifiutata dall'amministrazione comunale con la motivazione che la professoressa Rita Barbetti ricopre attualmente anche la carica di consigliere comunale di opposizione;
non c'è alcuna attinenza tra gli argomenti trattati nel libro ed eventuali risvolti di ordine politico e peraltro non vi è alcuna concomitanza con appuntamenti elettorali;
l'episodio colpisce il diritto di ciascuna persona di svolgere in piena libertà le attività che attengono alla propria formazione culturale senza costrizioni o impedimenti esterni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questo grave episodio e come intenda intervenire per rimuovere la censura posta di fatto dall'amministrazione comunale al fine di ripristinare il diritto di ciascun cittadino di esercitare libere funzioni senza incorrere in arbitrarie, ingiuste e lesive decisioni dei diversi livelli dell'autorità politica ed amministrativa.
(4-00781)
CUCCHI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
com'è noto i centri di permanenza per i rimpatri, fin dalla loro costituzione, avvenuta con il testo unico sull'immigrazione (articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998), poi, anche di recente, potenziati dall'articolo 10 del decreto-legge n. 20 del 2023, detto "decreto Cutro", pur nelle differenti denominazioni che hanno assunto negli anni (prima "centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA)", poi "centri di permanenza temporanea (CPT)" e successivamente "centri di identificazione ed espulsione (CIE)", solo in ultimo, con l'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017 centri di permanenza per i rimpatri) sono stati motivo di dibattito spesso aspro tra le forze politiche, gli attivisti in tema di diritti umani e i giuristi esperti in tema di immigrazione: risulta evidente infatti che l'intento principale di questo istituto non è mai mutato a prescindere dalla denominazione assunta, difatti, sia gli attuali CPR, che i CPT che i CIE hanno avuto lo scopo di trattenere i soggetti sprovvisti di un titolo di soggiorno valido in attesa di rimpatrio, identificandoli e successivamente deportandoli dal territorio italiano presso il Paese terzo di origine. Tale pratica si è tradotta nella pratica, soprattutto con i CPR, nella reclusione di migliaia di soggetti in condizioni deprivanti con implicazioni fallimentari per l'Italia: sono numerosi i report che negli anni hanno accertato gravi violazioni nell'accesso al diritto di difesa, in materia sanitaria e anche con riguardo alle condizioni generali di trattenimento degli "ospiti" delle strutture. Tale situazione ha caratterizzato a lungo, nel corso degli anni, numerosi dei CPR nei quali si registrano trattamenti inumani e degradanti verso gli stranieri trattenuti in attesa di rimpatrio;
a partire dal 25 luglio 2018 (fonte: dossier di "Valori.it"), risulta essere iscritta nel registro delle camere di commercio la società ORS Italia S.r.l. con sede a Roma, ramo italiano della ORS Service AG, gestore di oltre 100 centri di accoglienza in Svizzera, Austria e Germania e controllata al 100 per cento da ORS Holding (partecipata per intero dalla OXZ Holding di Zurigo);
ancora nel 2015, ORS è stata oggetto di un rapporto di "Amnesty international" che ha denunciato le condizioni inumane di accoglienza dei migranti nel centro austriaco di Traiskirchen: "progettato per 1.800 persone, era arrivato a ospitare 4.600. La logica, in quel centro come in tutte le strutture gestite da ORS, sembra essere sempre la stessa: taglio dei costi e massimizzazione del profitto con 'risparmi' su visite sanitarie, corsi di formazione, penuria di cibo, qualità degli alloggi"; in seguito, nel 2018 l'organizzazione non governativa "Droit de rester" ha denunciato la cattiva gestione da parte di ORS delle strutture di accoglienza di Friburgo;
considerato che:
in Italia ORS è attiva dal 22 agosto 2018; dopo un periodo di inattività, nel 2019 si è aggiudicata diversi appalti per la gestione di centri di accoglienza in Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; dall'inizio del 2022, inoltre ORS Italia ha iniziato la gestione dei centri di Ponte Galeria a Roma, in seguito all'aggiudicazione della gara bandita dalla Prefettura di Roma nel 2021;
tale gestione è stata sottoposta a ispezioni per verificare la veridicità delle denunce arrivate da persone lì recluse, in particolare la drammatica vicenda del cittadino tunisino di 26 anni, Wissem Ben Abdel Latif, morto mentre era ricoverato presso il servizio psichiatrico ALS 3 ospitato dall'ospedale "San Camillo" di Roma, ma che aveva iniziato a manifestare segni di sofferenza psichica proprio nel CPR di Ponte Galeria, vicenda sulla quale l'interrogante ha già presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-00384 il 18 aprile 2023;
nonostante le critiche sulle modalità di gestione dei CPR, nel febbraio 2022, la ORS ha ottenuto altresì l'assegnazione della gestione del CPR di Torino, peraltro con un ribasso rispetto al prezzo di gara addirittura dell'11 per cento, come si evince dal dossier di "Coalizione italiana libertà e diritti civili";
negli anni, in relazione alle criticità legate alla gestione dei CPR da parte della società citata e in particolare circa il mancato rispetto delle condizioni minime di vita e sanitarie sono stati depositati diversi atti di sindacato ispettivo, molti dei quali non hanno ricevuto ancora risposta;
di recente l'interrogante ha appreso, dall'inchiesta giornalistica andata in onda su "Rainews24" la sera del 29 settembre 2023, che in almeno un caso il contratto di servizio stipulato con ORS Italia il 21 novembre 2018 sia stato sottoscritto senza che fosse stata acquisita l'obbligatoria "informativa antimafia" pur prevista dal decreto legislativo n. 159 del 2011 e richiesta da oltre sei mesi (maggio 2019) "attesa l'urgenza di attivare il servizio di gestione del CPR";
sembrerebbe inoltre sostenuta da riscontri giornalistici l'attività di lobbying del gruppo ORS svolta presso il Parlamento italiano; in particolare, come riporta anche il quotidiano "Il Giornale" (1° ottobre 2023), in un articolo relativo al business dei CPR, la "Telos Analisi e Strategie" S.r.l. è stata incaricata con contratto a tempo indeterminato, stipulato in data 1° settembre 2020, di fornire la propria consulenza e rappresentare ove necessario ORS Management AG nella conduzione di un'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni nazionali, regionali e locali sulle politiche dell'accoglienza, assistenza e dell'immigrazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, sia a conoscenza della vicenda;
se non ritenga opportuno verificare l'idoneità strutturale e organizzativa e la qualità di vita all'interno dei CPR affidati alla gestione di ORS Italia affinché venga garantito il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità di ogni persona;
se non ritenga opportuno accertare che le diverse procedure di affidamento a ORS in Italia abbiano pienamente rispettato la normativa in vigore in materia di affidamento di servizi pubblici, con particolare riguardo alla normativa antimafia;
quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire una permanenza dignitosa degli ospiti dei CPR;
se ritenga infine opportuna l'attività di lobbying condotta da ORS Italia.
(4-00782)
AMIDEI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la strada statale 309 Romea fa parte della strada europea E55 e collega Ravenna a Mestre (di poco meno di 127 chilometri di lunghezza, dei quali 71 attraversano la regione Veneto);
per l'alto numero di incidenti che la caratterizzano è sopranominata la "strada della morte"; le rilevazioni della localizzazione degli incidenti stradali da parte di ACI e di ISTAT evidenziano infatti che questa strada statale è tra le meno sicure d'Italia; la pericolosità è dovuta dall'aumento costante della commistione di traffico leggero e pesante che grava sul non adeguato tratto stradale, dal crescente pendolarismo che determina in alcuni orari della giornata forti criticità nella percorrenza, dall'intersezione con altre strade che la rendono ancora più fragile dal punto di vista della sostenibilità del traffico;
da tempo si dibatte del progetto di realizzazione della Orte-Mestre, seguendo i tracciati della E45, della E55 e della strada statale 309, ed ultimamente, anche a fronte di un rinnovato interessamento da parte della Regione Veneto, di "nuova Romea" o "variante alla Romea", che di fatto consisterebbe nella realizzazione del troncone nord della Orte-Mestre cioè di quel tratto viario della E55 che attualmente insiste sul tracciato esistente della strada statale 309 "Romea"; la Regione Veneto considera questa opera non solo un rafforzamento dell'asse infrastrutturale regionale ma anche il superamento di criticità sempre più legate alla sicurezza in quanto diverrebbe un'autostrada affiancata all'attuale strada statale dedicata essenzialmente al traffico pesante;
sull'opera, già inserita nella legge obiettivo, che nel 2010 ha avuto l'approvazione del progetto preliminare della commissione VIA nazionale e nel 2013 quella dell'allora CIPE, gravano però gli aumenti dei costi di realizzazione e di approvvigionamento dei materiali dovuti anche alle note vicende internazionali tra Russia e Ucraina,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di superare le criticità che da sempre caratterizzano la Romea e se la realizzazione della "nuova Romea" rientri tra le priorità strategiche che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende adottare per facilitare lo sviluppo e la sicurezza del territorio.
(4-00783)
VERINI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la Complanare di Orvieto (Terni) è un'opera infrastrutturale pubblica prevista nell'accordo di programma quadro per la viabilità Governo-Regione Umbria del 2004 e finanziato con le risorse del fondo di sviluppo e coesione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione Umbria, della Provincia di Terni e del Comune di Orvieto;
il primo tracciato della Complanare è stato realizzato nel 2017 e consente di collegare Orvieto Scalo con l'abitato di Ciconia e il polo ospedaliero, con la realizzazione del Ponte Sandro Pertini sul fiume Paglia;
il secondo tratto, ancora da realizzare, consentirà di raggiungere la frazione di Sferracavallo, decongestionando così definitivamente il traffico sulle strade delle frazioni di Orvieto Scalo e Sferracavallo;
al fine di mitigare l'impatto del secondo stralcio della "Complanare" sui terreni di pregio agricolo destinati a produzioni tipiche e d'eccellenza, il Comune di Orvieto aveva predisposto un'ipotesi di nuovo tracciato della complanare nel segno della sostenibilità. Tale ipotesi veniva inviata alla Società Autostrade che, con lettera protocollo n. 00235536 del 29 giugno 2022, rispondeva rammentando che, nella fase di progettazione definitiva, il nuovo tracciato avrebbe dovuto ottemperare alla prescrizione della fascia di rispetto di 30 metri dalla sede autostradale;
la stessa Società Autostrade per l'Italia chiedeva al Comune che le venisse trasmesso il progetto con il rispetto dei requisiti previsti per l'asse principale, che la rotatoria di innesto tra l'asse 1-B e la viabilità esistente, compresi i rami di collegamento alla viabilità ordinaria, doveva essere posta ad una distanza tale da risultare esterna alla fascia di rispetto dei 30 metri e che inoltre dovevano essere trasmessi gli elaborati idraulici in merito al nuovo asse viario, per evitare di compromettere la officiosità idraulica della rete di recapito degli attraversamenti autostradali di monte attualmente in esercizio;
è passato più di un anno dalla lettera inviata dalla Società Autostrade per l'Italia e si sono perse le tracce del progetto del nuovo tracciato, mentre permane l'inderogabile necessità di completare l'opera viaria,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dei fatti esposti in premessa, nello specifico dei ritardi nell'attivazione dei nuovi cantieri;
quando si preveda l'indizione delle gare d'appalto e se tali ritardi siano legati alle mancate autorizzazioni dei vari enti, compresa la Soprintendenza e Autostrade per l'Italia;
se, considerando l'aumento generalizzato dei costi di materiali ed energetici, saranno rispettate le previsioni di spesa e se saranno eventualmente previsti finanziamenti aggiuntivi e, nel caso, attingendo a quali risorse e per quali importi.
(4-00784)
SCALFAROTTO, SBROLLINI - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:
notizie di stampa riferiscono il caso di una classe del Liceo scientifico "Ribezzo" di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in cui una docente di Lettere avrebbe deciso di dedicare alcune ore di insegnamento alla lettura de "Il mondo al contrario", il libro scritto dal generale dell'Esercito italiano Roberto Vannacci, che, a causa dei contenuti apertamente razzisti e omofobi ivi sostenuti, ha comportato il trasferimento del suo autore, disposto dal Ministro della difesa, e la sua destinazione ad altro incarico;
nonostante le inaccettabili opinioni presentate nel libro, la dirigente scolastica del "Ribezzo", avrebbe giustificato l'iniziativa spiegando che "… i ragazzi sono stati inseriti in un ambiente che gli permette (rectius: permette loro) la libertà di affrontare degli argomenti e trarne considerazioni proprie ma indirizzate verso l'approfondimento delle fonti, verso un senso critico che devono acquisire verso tutto quello che gli arriverà nella loro vita";
secondo la dirigente, dunque, il confronto con qualsiasi prospettiva, nessuna esclusa, comprese quelle che appaiono evidentemente in contrasto con i valori costituzionali e potenzialmente anche con il codice penale, contribuirebbe a preparare gli studenti a una valutazione critica delle informazioni e a lavorare sul tema della libertà di pensiero,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza intenda avviare il Ministro in indirizzo sul caso esposto in premessa e se non intenda accertare le modalità e il contesto critico attraverso i quali presso il Liceo scientifico "Ribezzo" di Francavilla Fontana (Brindisi) è proposta a giovanissimi lettori l'analisi del testo in questione;
quali azioni concrete e urgenti intenda porre in essere al fine di evitare che una scuola pubblica contribuisca a diffondere scritti ispirati a marcata intolleranza e completa insensibilità rispetto alle tematiche del rispetto e dell'inclusione;
se non ritenga necessario avvalersi dei poteri ispettivi previsti dalla normativa per accertare le finalità dell'iniziativa descritta, che gli interroganti ritengono in contrasto con l'art. 604-bis del codice penale che punisce "con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico";
se non intenda rendere noti eventuali propositi del "Ribezzo" indirizzati ad inserire nella programmazione scolastica dei prossimi anni altri testi razzisti e omofobi (gli interroganti sperano non sia di ispirazione, ma ne esistono di peggiori: il secolo scorso ha prodotto scritti che hanno condotto a guerre e genocidi) con lo scopo teorico di perfezionare ulteriormente l'esercizio della libertà di pensiero, ma promuovendo invece tra gli studenti, e ciò è più grave, attraverso il veicolo della scuola pubblica, una cultura di intolleranza e di violenza.
(4-00785)
FREGOLENT - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
l'orario ferroviario invernale di Trenitalia porta novità poco positive per i viaggiatori che utilizzano la stazione ferroviaria della città di Parma;
dal prossimo 10 dicembre 2023, infatti, 5 treni delle Frecce percorreranno per intero la linea dell'alta velocità nel tratto tra Milano e Bologna fermando solamente nella stazione medio-padana di Reggio Emilia;
nello specifico a Parma non fermeranno più i treni in partenza per Milano alle ore 12.09 (Freccia proveniente da Bari) e alle ore 14.09 (Freccia proveniente da Lecce) e quelli in arrivo da Milano alle ore 11.52 (convoglio diretto a Taranto), ore 13.52 (Milano-Lecce) e ore 14.52 (Milano-Lecce);
la decisione, dettata, a quanto pare, da ragioni squisitamente economiche e di mercato, sarebbe stata presa da Trenitalia a causa dello scarso traffico passeggeri, sui treni citati, nelle fermate emiliane (Parma, Reggio Emilia, Modena) lungo la linea storica;
la decisione dell'azienda di trasporti pubblica penalizza ulteriormente i cittadini e i pendolari che utilizzano la stazione di Parma e si somma alla decisione di escludere la città e, più in generale, questa tratta dalla linea ad alta velocità;
la politica di Trenitalia nei confronti della città di Parma e del territorio circostante che comprende tutta l'area medio-padana emiliano-romagnola si somma alla mancanza dell'interconnessione ferroviaria, sulla quale l'azienda, in 15 anni, non ha mai puntato, escludendo di fatto dal percorso tutti i convogli veloci;
dal 10 dicembre, di fatto, partendo da Parma verso sud si sarà costretti a fare un cambio di treno a Bologna, solo due Frecciarossa Milano-Roma saranno mantenuti sulla tratta interessata, elemento che determinerà una quasi totale carenza di connessione dei convogli veloci con la rete ferroviaria regionale, i cui treni sono già molto affollati;
la decisione di Trenitalia ha comportato una generale levata di scudi da parte di tutte le forze politiche dell'assise comunale, di parlamentari di ogni schieramento e di molte associazioni locali e di consumatori, che chiedono che venga rivista una decisione che ritengono sciagurata e fortemente lesiva dei cittadini di Parma e del suo hinterland, i quali si vedono fortemente limitati nella loro mobilità e penalizzati nell'erogazione di un servizio necessario come quello del trasporto pubblico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della decisione di Trenitalia e dei gravissimi disagi di cui, conseguentemente, saranno vittime i cittadini di Parma e se non ritenga di intervenire con sollecitudine presso l'azienda, affinché riveda la sua decisione, garantendo l'accesso ai passeggeri dello scalo medio-padano ai convogli ad alta velocità, sanando un vulnus grave perpetrato ai danni di tutta la popolazione del centro dell'Emilia-Romagna da una decisione unilaterale presa dall'azienda di trasporti ferroviari.
(4-00786)
MARTI - Al Ministro per lo sport e i giovani. - Premesso che:
la Federazione Italiana Giuoco Calcio, fondata nel 1898, riconosciuta dalla FIFA nel 1905 e membro fondatore della UEFA nel 1954, è l'associazione delle società e delle associazioni sportive che perseguono il fine di praticare il gioco del calcio in Italia;
la FIGC è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
è tuttora oggetto di dibattito giuridico la natura della FIGC, se qualificabile come organismo di diritto pubblico, in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
è ormai acquisito ai fini del rilievo pubblicistico, da un lato, che la Federazione calcistica italiana non beneficia di un finanziamento maggioritario da parte del CONI, né tanto meno i suoi organi sono nominati per più della metà dal Comitato olimpico nazionale italiano, ma dall'altro è pur vero che, da una ricognizione normativa, nella veste di ente pubblico preposto al settore, il CONI dispone di poteri di vigilanza nei confronti delle Federazioni sportive, estrinsecantesi principalmente nell'approvazione del bilancio annuale e nel controllo sulla gestione e sul rispetto dell'ordinamento sportivo, fino al commissariamento dell'ente federale (artt. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 242 del 1999 e 23, comma 3, dello statuto del CONI);
non si può non rilevare che in questo periodo il mondo del calcio italiano sta attraversando una profonda crisi: dal doping, al calcio scommesse, fino agli scarsi risultati ottenuti dalla nazionale italiana nelle qualificazioni nei più importanti tornei internazionali;
dal complesso di queste vicende, unite al fatto che il calcio rappresenta una realtà economica e sociale di notevole importanza nazionale, si giustifica l'attenzione che il mondo politico-istituzionale riserva al settore;
da notizie pubblicate sugli organi di stampa, risulta che negli ultimi anni la FIGC abbia provveduto ad una riparametrazione degli emolumenti degli organi di vertice della Federazione, partendo da quello del presidente Gravina, che è passato da 36.000 euro annui a 240.000 euro, cifra fissata quale limite massimo anche per i manager pubblici. Non è chiaro se aumenti esponenziali siano limitati alla figura del Presidente o abbiano interessato anche gli altri organi di vertice e dirigenziali;
il Presidente della FIGC inoltre percepisce un cospicuo compenso da parte della UEFA, in quanto federazione partecipante,
si chiede di sapere:
se risponda al vero che negli ultimi anni la FIGC abbia proceduto ad un aumento esponenziale degli emolumenti del Presidente della Federazione e degli altri organi di vertice e dirigenziali;
se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno, per quanto descritto in premessa circa la dimensione pubblicistica della FIGC, estendere anche alla medesima le norme sugli obblighi di pubblicazione dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti, valevoli per la pubblica amministrazione.
(4-00787)
MALPEZZI, D'ELIA, FURLAN, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA, MARTELLA, NICITA, RANDO, ROJC, SENSI, VALENTE, VERDUCCI - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:
a breve dovrebbe essere emanato il bando del concorso ordinario per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica;
da quanto si apprende da notizie di stampa il Ministero ha inviato alle organizzazioni sindacali la bozza del bando in cui si prevede che saranno 587 i posti messi a concorso in tutte le regioni tranne il Molise e la Basilicata e che si potrà fare domanda per un'unica regione;
tale notizia ha generato grandi preoccupazioni tra le centinaia di dirigenti scolastici fuori sede che erano stati assunti con il concorso del 2017, svolto su base nazionale, e che per questo erano stati mandati in servizio fuori dalla propria sede di residenza. Tuttavia, nella bozza di bando sono messi a concorso tanti posti anche nelle sedi dove i dirigenti scolastici auspicavano di fare rientro;
si segnala, infatti, che nella tabella allegata alla bozza del bando si prevede l'assegnazione di posti anche in quelle regioni del centro e sud Italia, dove è molto difficile rientrare con la mobilità e dove il dimensionamento previsto dalla legge di bilancio per il 2023 renderà praticamente impossibile il ricongiungimento familiare, che non solo è più che legittimo come esigenza personale di ogni lavoratore, ma diventa una condizione essenziale per svolgere con ancora più efficacia la propria professione;
per la Campania, per esempio, si mettono a bando 34 posti, quando circa 200 dirigenti continuano a lavorare fuori sede e, a giugno, non hanno potuto presentare istanza di mobilità in ingresso in Regione per mancanza di posti autorizzati;
per il Lazio, che perderà circa 55 autonomie in seguito al dimensionamento, saranno autorizzati 50 posti a bando, mentre vi sono ancora numerosi dirigenti fuori sede che non sono stati autorizzati alla mobilità di rientro nella propria regione di residenza;
l'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 agosto 2015, n. 635, attuativo dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015, stabilisce che "i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio";
l'articolo 15, comma 5, del decreto del direttore generale 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che "i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente";
occorre evidenziare, che il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ha reso disponibili esclusivamente per le operazioni di mobilità interregionale dell'anno scolastico 2023/2024, "il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione", purché non derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, e senza richiesta di assenso, né dell'Ufficio scolastico di provenienza, né di quello di destinazione, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale;
con tale previsione il legislatore aveva ritenuto di consentire il rientro dei dirigenti fuori sede;
come è noto, inoltre, l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234 del 2021, ha disposto che: "Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche";
in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 alla disposizione citata sono stati aggiunti i seguenti periodi: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi";
pertanto, le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 sono rientrate nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale, alle suddette condizioni. Tuttavia, nonostante tali previsioni, il numero dei dirigenti fuorisede nelle Regioni del centro sud è ancora consistente e con la previsione prevista nella bozza del bando del prossimo concorso ordinario rischiano di non poter più rientrare nella propria regione;
vanno evidenziati due provvedimenti che, invece, impattano negativamente sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici: la pubblicazione del nuovo regolamento che ripristina il reclutamento regionale della dirigenza e la modifica approvata in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 198 del 2022 (legge n. 14 del 2023), che consente ai candidati esclusi dalla procedura del concorso nazionale, che abbiano in atto un contenzioso con l'amministrazione di sostenere una prova di ammissione ad un corso-concorso riservato e di essere ricollocati nella graduatoria di merito nazionale in coda ai 166 vincitori ancora da assumere;
si tratta di provvedimenti che, allungando la validità della graduatoria nazionale o prevedendo graduatorie regionali ad esito delle procedure concorsuali ordinarie, individueranno altri aventi titolo alla nomina a dirigente scolastico, determinando un ulteriore ostacolo al rientro dei dirigenti scolastici nella loro regione di residenza,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attuare per consentire ai dirigenti scolastici fuorisede vincitori del concorso 2017 di tornare nella propria regione di residenza.
(4-00788)
PAITA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
il 21 ottobre 2023 si è svolta a Milano una manifestazione in solidarietà con il popolo palestinese;
"Jewish News", periodico inglese di informazione on line, ha pubblicato sui propri canali social un video girato presumibilmente da uno dei partecipanti nel quale si vedono numerose persone pronunciare slogan in arabo, che il quotidiano traduce in inglese con "Open us the borders, so we can kill the Jews", "Aprite i confini così possiamo uccidere gli ebrei";
il quotidiano "la Repubblica", ripreso da alcuni siti di informazione on line, nel dare la notizia ha raccolto una dichiarazione del presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, del seguente tenore: «Siamo in democrazia e le manifestazioni bisogna autorizzarle, è giusto che si facciano, altrimenti diventeremmo come l'Iran. Ma chiedo alla questura, a chi di dovere, di identificare queste persone. Tutto il mondo civile non può accettare una cosa del genere, non solo gli ebrei italiani»;
il Console onorario di Israele di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, Marco Carrai, ha annunciato che presenterà denuncia per apologia di delitti con finalità di terrorismo per le frasi scandite dai partecipanti a detta manifestazione;
la cosiddetta "legge Mancino" (legge 25 giugno 1993, n. 205) sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l'incitamento all'odio, alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali,
si chiede di sapere:
se quanto riportato dal periodico inglese e ripreso dai quotidiani italiani corrisponda al vero e in particolare se le immagini siano effettivamente riconducibili alla manifestazione di cui in premessa o a altre manifestazioni tenutesi sul territorio italiano e se la traduzione degli slogan, dall'arabo, sia corretta;
se gli autori di questi o altri slogan antisemiti sono stati identificati o denunciati in applicazione della legge Mancino;
se l'autorità di pubblica sicurezza sia dotata di strumenti idonei a riconoscere, nell'immediatezza, fattispecie riconducibili alla legge Mancino e posti in essere in lingue diverse da quella italiana;
se vi siano evidenze che, anche nelle altre manifestazioni in favore della Palestina tenutesi nelle ultime settimane, siano stati più o meno sistematicamente pronunciati slogan di incitamento all'odio e alla violenza verso il popolo ebraico e come si intenda prevenire e sanzionare simili condotte illegittime;
quali iniziative siano state intraprese e si intenda adottare misure per impedire che le manifestazioni in solidarietà con il popolo palestinese si trasformino in momenti di sostegno alla propaganda dei terroristi di Hamas o di espressione di sentimenti antisemiti, odio razziale e istigazione al terrorismo o alla violenza verso gli ebrei residenti in Italia.
(4-00789)
GASPARRI - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
è giusto che le istituzioni sostengano l'industria dell'audiovisivo e del cinema italiano, veicolo importante per diffondere messaggi culturali e settore che crea un importante valore aggiunto;
guardando la lista dei lavori finanziati, però, sembra che lo Stato più che contribuire ad un settore industriale e ad un modello culturale finanzi esclusivamente il lavoro di registi strapagati senza valutarne il valore delle opere;
ci sono, infatti, film che non vanno in sala, non vanno in televisione, non vanno sulle piattaforme e grazie ai contributi pubblici coprono il 100 per cento dei costi, comprese le autoretribuzioni a chi li produce e in alcuni casi addirittura a tutti i parenti inseriti nella filiera produttiva, pagata con i contributi pubblici;
tra le opere finanziate ci sono quelle di Luca Guadagnino e Edoardo Gabbriellini con il film "We are who we are" che hanno percepito 2,4 milioni di euro; a Gabriele Muccino per la serie "A casa tutti bene 2" sono andati 2,2 milioni di euro; Saverio Costanzo per "Finalmente l'alba" ha avuto uno stipendio come regista, pagato anche con fondi pubblici, di 1,7 milioni di euro. Analoga cifra a Joseph Maximilian Wright per "M-Il figlio del secolo". Paolo Genovese per "I leoni di Sicilia" ha avuto 1,4 milioni di retribuzione pagata anche con soldi pubblici. Ancora Saverio Costanzo per "L'amica geniale" altri 1,4 milioni di euro. E Gabriele Muccino, sempre per la serie "A casa tutti bene", 1,1 milioni di euro;
risultano inoltre finanziati Alessandro Aronadio con "Era ora" e Fabio Mollo con "My soul summer", che hanno ricevuto 1,2 milioni di euro a testa e avrebbero incassato poche migliaia di euro;
se poi si andasse a scavare nelle varie società di produzione si troverebbero amici e parenti, le cui funzioni non sono chiare, ma che sono ben retribuite anche o solo grazie ai soldi pubblici;
è giusto che lo Stato sostenga il cinema e l'audiovisivo, e continuerà a farlo con una cifra analoga al passato di circa 800 milioni di euro, e il Ministro in indirizzo ha già confermato, giustamente, il massimo sostegno economico a questo tipo di attività,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attuare una riforma dei finanziamenti valutando effettivamente il valore delle opere, bonificando questo settore da clientelismi e sperperi ed evitando di alimentare i colossi multinazionali che si prendono, per i loro ricchi bilanci, soldi dei contribuenti italiani sostenendo di più i produttori italiani, anche non indipendenti, che siano fortemente radicati nel nostro Paese e abbiano bilanci credibili e attendibili.
(4-00790)
FLORIDIA Aurora, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della cultura e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
in data 22 dicembre 2003, la decisione della Commissione europea (Decisione 2004/69/CE) ha confermato come sito di interesse comunitario (SIC) il Monte Baldo, in particolare, le località della Val dei Mulini, di Senge di Marciaga e di Rocca di Garda ubicate nel comune di Costermano sul Garda, in provincia di Verona, e inserite come sito SIC/ IT 3210007 nella rete Natura 2000 dal 1996;
il 20 dicembre 2018, con la delibera n. 53 della Giunta comunale, l'Amministrazione di Costermano ha approvato il "piano ambientale del parco di interesse locale". Il parco di interesse locale ricalca per estensione, in gran parte, l'area SIC;
in data 8 marzo 2021, la delibera n. 10 della Giunta comunale ha previsto l'approvazione di una variante al "piano ambientale del parco di interesse locale", ponendo le basi per la realizzazione di diversi interventi, tra cui un ponte ciclopedonale sospeso, un campeggio, parcheggi, punti ristoro, aree museali, un parco avventura, piste ciclabili e sentieri attrezzati;
il 30 giugno 2023, la delibera n. 88 della Giunta comunale ha approvato il project financing di iniziativa privata avente ad oggetto la realizzazione di un ponte e le relative strutture di servizio, la realizzazione di un parcheggio per 400 persone e 10 autobus;
considerato che:
il 18 ottobre 2021, 65 associazioni veronesi hanno sottoscritto un appello per fermare il progetto di realizzazione del ponte nell'area naturalistica di Costermano sul Garda e tutelarne l'eccezionale biodiversità;
in data 8 agosto 2023, è stato presentato un esposto alla Procura della Corte di Conti di Venezia e alla Procura Generale presso il Tribunale di Verona nei confronti del sindaco, degli assessori comunali, dei consiglieri di maggioranza e del segretario comunale di Costermano sul Garda da parte dei consiglieri di minoranza, che denunciano perequazioni urbanistiche per il progetto del ponte sospeso sopra la Valle dei Mulini e l'ipotesi di reato in "abuso d'ufficio e danno alle finanze del comune";
tutti questi interventi non sono stati sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) cumulativa, come prescritto dall'articolo 6 della Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, tenuto conto del contenzioso comunitario ancora attivo (EU Pilot 6730/14) della Commissione europea sulla cattiva applicazione della valutazione di incidenza ambientale in Italia, e la comunicazione della Commissione europea C(2021) 6913 final del 28 settembre 2021, determinerebbe l'insorgere della responsabilità dello Stato italiano e l'apertura di una procedura di infrazione;
ritenuto che:
la realizzazione di un ponte sospeso, lungo circa 330 metri e alto circa 70 metri, illuminato e a pagamento, inoltre, prevede la costruzione di un campeggio, l'ampliamento di alcuni edifici con aumento di cubatura, la predisposizione di torri, passerelle e piattaforme e un parcheggio, in un'area incontaminata, precedentemente non edificabile, attirando un turismo di massa non confacente a un sito SIC;
nel territorio comunale di Costermano sul Garda sono presenti aree a rischio idrogeologico, erosione e caduta massi, e la stessa Valle dei Mulini è stata interessata nel 2020 da una frana;
il territorio in questione è molto vulnerabile a causa di un'elevata perdita di biodiversità, dovuta anche a un forte sviluppo edilizio che ha trasformato i centri lacustri e l'entroterra,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano chiarire come sia possibile costruire un ponte che impatterebbe in modo significativo assieme alle altre opere e infrastrutture programmate in un'area così fragile, riconosciuta sito di interesse comunitario;
quali misure di mitigazione e di adattamento sono state previste per la salvaguardia, il rispetto della legalità, della tutela e dell'integrità dell'ecosistema naturale presente nell'area interessata;
quali iniziative, per quanto di competenza, intendano avviare in merito alle autorizzazioni rilasciate per il suddetto progetto in materia di vincoli paesaggistici, monumentali, ambientali e architettonici a tutela del comune di Costermano sul Garda, considerata l'assenza di una valutazione di incidenza ambientale cumulativa di tutti i progetti e interventi previsti.
(4-00791)
CATALDI, BEVILACQUA, GUIDOLIN, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, DE ROSA, PIRRO, LOPREIATO, NAVE - Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
il fenomeno dell'immigrazione è spesso al centro del dibattito politico, ma troppo frequentemente l'attenzione si concentra sugli effetti finali piuttosto che sulle cause profonde che spingono le persone a lasciare la loro terra d'origine;
per affrontare efficacemente la questione dell'immigrazione, è fondamentale guardare oltre la superficie e indagare le cause strutturali che alimentano questo fenomeno. Povertà, conflitti armati, persecuzioni e instabilità politica sono solo alcune delle ragioni che spingono le persone a intraprendere viaggi pericolosi alla ricerca di una vita migliore;
considerato che, a parere degli interroganti:
occorrere riflettere sempre di più sulla necessità di un potenziamento della cooperazione internazionale per creare condizioni accettabili di vivibilità nei Paesi di origine. Questo significa investire, ad esempio, in infrastrutture come ospedali e scuole, ma anche promuovere la stabilità politica e la crescita economica;
un altro aspetto cruciale è la necessità di regolamentare e controllare il commercio di armi anche attraverso accordi internazionali. Fornire armi a Paesi politicamente instabili o in cui si sa che verranno utilizzate contro la popolazione civile è un atto irresponsabile che alimenta ulteriormente le cause dell'immigrazione;
non basta dunque focalizzarsi solo sull'accoglienza e l'integrazione, ma anche sulle cause profonde che spingono le persone a migrare;
l'Italia, data la sua posizione geografica, è uno dei principali Paesi europei di arrivo per i migranti e ha la responsabilità di gestire questo fenomeno in modo umano e sostenibile,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per migliorare le politiche di integrazione dei migranti in Italia, in particolare in termini di accesso all'istruzione, al mercato del lavoro e ai servizi sanitari;
quali azioni siano previste per potenziare la cooperazione internazionale, al fine di migliorare le condizioni di vita nei Paesi di origine dei migranti, inclusa la costruzione di ospedali e scuole;
come intendano affrontare la questione delle forniture di armi a Paesi politicamente instabili, e quali misure siano in programma per prevenire che queste armi siano utilizzate contro la popolazione civile.
(4-00792)
CATALDI, BEVILACQUA, GUIDOLIN, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, DE ROSA, BILOTTI, PIRRO, LOPREIATO, NAVE - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
come emerge da una serie di articoli di stampa locale, negli ultimi 18 mesi, più di 70.000 persone sono state licenziate nelle Marche, con una prevalenza di giovani sotto i 44 anni;
la regione ha visto peraltro un aumento dei contratti intermittenti e una diminuzione dei contratti a tempo indeterminato;
si parla anche di più del 65 per cento di giovani nelle Marche, che sono senza un futuro lavorativo stabile, con stipendi annuali lordi di circa 11.000 euro;
le donne inoltre guadagnano in media 7.000 euro in meno rispetto agli uomini;
il territorio marchigiano è caratterizzato non solo dalla presenza di numerose aree di crisi (come le aree di crisi industriale complessa e aree di crisi industriale non complessa), ma ha dovuto anche affrontare altre sfide quali gli eventi sismici del 2016 e del 2017, che hanno colpito ben 140 comuni con pesanti ripercussioni sul piano economico e occupazionale;
la diffusione della pandemia ha peggiorato la situazione economica della regione;
i ritardi nella ricostruzione continuano a penalizzare una popolazione che oramai è in condizioni inaccettabili;
a tutto questo si aggiunge il fatto che, secondo quanto denunciato dalla CGIL Marche, le pensioni nella regione risultano di un importo medio tra i più bassi d'Italia, sei pensionati su dieci sono sotto la soglia di povertà,
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda adottare il Governo per contrastare la crescente disoccupazione e precarietà nel mercato del lavoro nelle Marche;
quali misure siano in programma per trattenere i giovani nella regione e offrire loro un futuro lavorativo;
quali azioni concrete intenda intraprendere per colmare la disparità salariale tra uomini e donne;
se sia in previsione un piano di investimenti specifico per le aree di crisi industriale complessa e per le aree economicamente depresse, come quelle presenti nella regione delle Marche;
come intenda stimolare nel territorio l'occupazione e la crescita economica;
quali misure intenda adottare per affrontare la problematica delle pensioni basse e sotto la soglia della povertà.
(4-00793)
CATALDI, BEVILACQUA, GUIDOLIN, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, DE ROSA, BILOTTI, PIRRO, LOPREIATO, NAVE - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:
la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è un elemento chiave per migliorare l'efficienza e la trasparenza dei servizi offerti ai cittadini;
nonostante gli sforzi compiuti, numerosi sono ancora i ritardi e le inefficienze nel processo di digitalizzazione, che impattano negativamente sull'accessibilità e la qualità dei servizi;
considerato che, a parere degli interroganti:
è necessario accelerare il processo di digitalizzazione attraverso investimenti mirati in tecnologie avanzate e formazione del personale;
l'adozione di soluzioni digitali innovative potrebbe non solo migliorare l'efficienza amministrativa, ma anche contribuire a ridurre il divario digitale tra diverse aree del Paese,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per potenziare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
se consideri l'implementazione di nuove tecnologie, come l'Intelligenza Artificiale e la Blockchain, come strumenti utili per migliorare l'efficienza e la trasparenza dei servizi;
quali misure ritenga opportune per formare il personale della Pubblica Amministrazione nell'uso delle nuove tecnologie, al fine di garantire un'implementazione efficace e sostenibile del processo di digitalizzazione.
(4-00794)
CATALDI, BEVILACQUA, GUIDOLIN, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, DE ROSA, BILOTTI, LOPREIATO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
la crescente enfasi del formalismo che caratterizza oggi il processo civile sta mettendo in discussione l'equilibrio tra diritto processuale e diritto sostanziale mettendo al rischio la prevalenza di quest'ultimo e generando la paradossale conseguenza per cui la forma prevale sulla sostanza;
quando la forma è diretta a garantire il contraddittorio nulla quaestio, ma quando le regole procedimentali diventano inutilmente complicate e generano conseguenze sul diritto sostanziale nel caso di errore allora non si può più parlare di civiltà giuridica;
un eccessivo formalismo ha portato a situazioni in cui il diritto processuale viene elevato a un livello tale da sovrastare il diritto sostanziale. Un errore procedurale teoricamente rimediabile ha spesso la conseguenza di compromettere il merito delle richieste della parte;
occorre dunque ristabilire un equilibrio tra il rispetto delle norme procedurali e la necessità di fare giustizia nel caso concreto. Questo richiede una maggiore flessibilità nel sistema, permettendo ai giudici di esercitare un certo grado di discrezionalità quando la forma rischia di prevalere sulla sostanza;
all'origine del problema ci sono le riforme degli anni '90. Si sperava che queste potessero rendere il processo civile più rapido ed evitare il costante abuso della richiesta di rinvio per esaminare e controdedurre. Sono seguite numerose altre riforme della giustizia civile che hanno reso però il procedimento oltremodo complicato e di fatto hanno rallentato i tempi per arrivare alla sentenza;
le riforme sono state caratterizzate da un aumento del formalismo e delle incombenze procedurali oltre che delle udienze necessarie con la conseguenza di aver reso particolarmente complesso il procedimento rallentando i tempi e compromettendo appunto la giustizia sostanziale;
esistono già in Italia forme procedurali semplificate, come nel caso del rito del lavoro, che dimostrano come sia possibile costruire un processo più snello, efficiente e meno complicato per le parti coinvolte;
considerato che, a parere degli interroganti:
è fondamentale semplificare il processo civile per renderlo più accessibile ad avvocati e cittadini e per ridurre i tempi del procedimento;
un processo civile più snello potrebbe non solo portare benefici ai cittadini, ma anche ridurre il carico di lavoro dei tribunali e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per semplificare il processo civile, in particolare per ridurre le incombenze procedurali e il numero di udienze necessarie;
se consideri la possibilità di introdurre un modello di processo civile semplificato, ispirato a quello del processo del lavoro, e, nel caso, quali siano i tempi previsti per l'implementazione di tale modello;
quali misure ritenga opportune per garantire che la semplificazione del processo civile non comprometta la qualità della giustizia, ma anzi contribuisca a renderla più efficace e tempestiva.
(4-00795)
CATALDI, BEVILACQUA, GUIDOLIN, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, DE ROSA, BILOTTI, PIRRO, LOPREIATO, NAVE - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
senza dubbio il trasporto pubblico ha un'importante funzione sociale, dato che permette a tutti, indipendentemente dallo status economico, di muoversi liberamente;
purtroppo la realtà è ben diversa rispetto all'immaginazione, per cui le inefficienze e il sovraffollamento hanno trasformato quello che dovrebbe essere un servizio pubblico in un incubo quotidiano;
considerato che, a parere degli interroganti:
il trasporto pubblico potrebbe essere una delle soluzioni più efficaci per ridurre l'inquinamento nelle nostre città, ecco perché vale la pena concentrarsi su un impegno collettivo per migliorare la qualità e l'accessibilità del servizio, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e persone con disabilità, anche investendo in infrastrutture di trasporto moderne e sostenibili;
occorre prendere atto di quanto il trasporto pubblico sia oggi un servizio essenziale per la mobilità dei cittadini e per il funzionamento efficiente delle città e delle aree metropolitane;
considerato infine che numerosi cittadini lamentano una generale inadeguatezza dei servizi di trasporto pubblico, che impattano negativamente sulla loro qualità di vita, ed è sempre più urgente un intervento di efficientamento e potenziamento,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per migliorare l'efficienza e l'accessibilità dei servizi di trasporto pubblico;
quali misure ritenga opportune per garantire che il trasporto pubblico sia accessibile a tutte le fasce della popolazione, inclusi anziani e persone con disabilità.
(4-00796)
CATALDI, BEVILACQUA, GUIDOLIN, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, DE ROSA, BILOTTI, PIRRO, LOPREIATO, NAVE - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il sistema penitenziario si trova di fronte a una crisi che va oltre la semplice questione del sovraffollamento. Le carceri, spesso descritte come luoghi dimenticati dalla società, rappresentano un microcosmo in cui emergono con forza i limiti e le contraddizioni del nostro sistema giuridico e sociale;
le condizioni attuali delle carceri sembrano spesso essere inadeguate, compromettendo la dignità e i diritti fondamentali dei detenuti;
il sovraffollamento e la mancanza di programmi efficaci di reinserimento sociale rappresentano problemi persistenti nel sistema penitenziario;
considerato che, a parere degli interroganti:
è urgente intraprendere una riforma complessiva del sistema penitenziario, che vada oltre la semplice costruzione di nuovi istituti di pena;
una riforma efficace dovrebbe includere misure per migliorare le condizioni di vita all'interno delle carceri e programmi di reinserimento sociale per i detenuti;
considerato infine che la Costituzione afferma il principio secondo cui la pena deve avere scopo rieducativo e non meramente punitivo,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per affrontare il problema del sovraffollamento nelle carceri;
se consideri la possibilità di introdurre programmi di reinserimento sociale più efficaci, inclusi percorsi formativi e lavorativi per i detenuti;
quali misure ritenga opportune per garantire che il sistema penitenziario rispetti i principi rieducativi sanciti dalla Costituzione.
(4-00797)
CATALDI, BEVILACQUA, GUIDOLIN, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, DE ROSA, BILOTTI, PIRRO, LOPREIATO, NAVE - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
il cambiamento climatico è una delle più gravi minacce che l'umanità deve affrontare nel XXI secolo. Non si tratta più di un problema relegato a scenari apocalittici di fantascienza, ma di una realtà che sta già avendo un impatto devastante su ecosistemi, economie e comunità;
per affrontare il tema del cambiamento climatico è però necessario un cambiamento radicale nel modo di pensare e di agire;
l'Italia, con la sua ricca biodiversità e la sua posizione geografica, è particolarmente vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici, ma ha anche l'opportunità di diventare un punto di riferimento nella lotta contro questa crisi. Basterebbe investire in fonti energetiche rinnovabili, promuovere la mobilità sostenibile e incentivare pratiche agricole eco-compatibili;
la transizione verso un modello energetico sostenibile non è solo una necessità ecologica, ma anche una grande opportunità economica;
è arrivato il momento di passare dalle parole all'azione e occorre agire con urgenza e determinazione, per costruire un futuro sostenibile;
considerato che, a parere degli interroganti:
è necessario valutare l'efficacia delle politiche energetiche e ambientali attualmente in atto, con particolare attenzione all'uso e alla promozione delle fonti rinnovabili;
un'azione più incisiva in questo settore potrebbe non solo contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici, ma anche stimolare l'economia attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle energie pulite,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per valutare e potenziare l'efficacia delle politiche energetiche e ambientali, in particolare per quanto riguarda l'uso delle fonti rinnovabili;
se consideri l'adozione di incentivi fiscali o altri meccanismi di stimolo per promuovere l'uso di energie rinnovabili;
quali misure ritenga opportune per assicurare che l'Italia raggiunga gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati a livello europeo e internazionale.
(4-00798)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
10ª Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00756 del senatore Sensi ed altri, sulla mancata emanazione del decreto attuativo per l'erogazione del cosiddetto bonus psicologo.