Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 093 del 27/07/2023
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
93a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2023
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Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente ROSSOMANDO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente GASPARRI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06).
Si dia lettura del processo verbale.
LOREFICE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Discussione del disegno di legge:
(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,12)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 819, già approvato dalla Camera dei deputati.
Onorevoli colleghi, prendendo atto dell'assenza del Presidente, dei Vice Presidenti e dell'Ufficio di Presidenza dell'8a Commissione, comunico all'Assemblea in loro vece che, non essendosi conclusi i lavori in Commissione, è stato impossibile affidare il mandato al relatore in tempo utile per l'avvio della nostra seduta. Lo comunico io, purtroppo, in assenza - ripeto - dei vertici della Commissione di cui mi rammarico.
Il disegno di legge n. 819 sarà pertanto discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.
Dichiaro aperta la discussione generale.
I primi iscritti a parlare, la senatrice Sironi e il senatore Fina non sono presenti in Aula. Daremo loro una chance di intervenire successivamente.
È iscritta a parlare la senatrice Spinelli. Ne ha facoltà.
SPINELLI (FdI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, è oggi in discussione in Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, e del decreto-legge ricostruzioni n. 88, trasformato in maxiemendamento, con il quale il Governo Meloni ha dato già concreto e celere riscontro ai territori alluvionati di tre Regioni: Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
Le risorse stanziate sono eccezionali e senza precedenti, pari a 4 miliardi e 500 milioni. La nomina del commissario Figliuolo, cui va tutto il nostro augurio di buon lavoro, è autorevole. Siamo sicuri che gestirà questa fase di ricostruzione successiva all'emergenza con grande competenza e spirito di servizio.
Con il Governo Meloni nessuno viene lasciato indietro, imprese, famiglie e cittadini, perché tutti sono al centro di questo provvedimento.
A volte in Aula si susseguono degli interventi - legittimi, per carità - recitati in politichese, con il rischio talvolta di omettere i veri contenuti del provvedimento. Da amministratore pubblico ho una forma mentis basata sulla concretezza, per cui preferisco in questo mio intervento in discussione generale entrare nel merito per elencare alcune misure e comprenderne la reale entità.
In questo provvedimento vi sono: sospensione dei termini tributari, contributivi, previdenziali e assistenziali; sospensione dei versamenti tributari derivanti dalle cartelle di pagamento; sospensione delle fatture dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, dei rifiuti urbani che graverebbero sulle famiglie; sospensione delle rate in scadenza nell'anno in corso dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni e alle Province; sospensione anche dei procedimenti civili, penali e amministrativi; concessione della possibilità al personale appartenente all'amministrazione giudiziaria di poter svolgere il proprio lavoro in forma agile.
Veniamo però adesso ai numeri: 20 milioni per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche; 10 milioni per il sostegno agli iscritti all'università, con una somma aggiuntiva di 3,5 milioni attribuita all'Università di Bologna per personale dipendente, professori e ricercatori; vicinanza totale ai lavoratori dipendenti, con un'integrazione e l'istituzione di un fondo di 620 milioni per il 2023; vicinanza assoluta ai lavoratori autonomi, anche in questo caso con un'indennità una tantum e uno stanziamento di 253 milioni per il 2023; sostegno alle imprese, anche con l'accesso al fondo di garanzia a titolo gratuito, senza il pagamento di alcuna commissione; 100 milioni stanziati per le attività agricole, cui si aggiungono 75 milioni di euro come fondo stanziato per l'innovazione in agricoltura; otto milioni per gli interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie. Utile è la disposizione del Ministero della cultura con cui l'incremento di un euro sul costo dei biglietto d'ingresso nei luoghi della cultura andrà ad aiutare la ricostruzione di tutto il patrimonio culturale distrutto. Ancora, ci sono cinque milioni di euro per gli impianti sportivi; 10 milioni di euro a sostegno delle attività turistiche ricettive; 200 milioni di euro per incrementare il fondo per le emergenze nazionali e per coprire tutti gli interventi di somma urgenza che sono stati eseguiti dagli enti locali.
Parliamo quindi di due miliardi di euro stanziati velocemente nella fase emergenziale, cui sono stati aggiunti 2,5 miliardi per la fase della ricostruzione, il tutto in tempo record, un mese dagli eventi tragici, quindi una risposta eccezionale da parte del Governo.
Mi rivolgo, sempre per il tramite del Presidente, alla minoranza. Avete capito tutti questi numeri? Avete preso bene gli appunti? Avevamo abituato gli italiani alle chiacchiere; noi invece preferiamo i fatti. Il Governo Meloni non lascia indietro nessuno e continua a essere presente per aiutare le popolazioni colpite a risollevarsi e a tornare competitive. (Applausi). Noi siamo abituati alla coerenza.
Dopo l'analisi nel merito del provvedimento, per me doverosa nei confronti di tutti i cittadini italiani che seguono con attenzione il dibattito parlamentare, vorrei però condividere con tutti voi, per il tramite del Presidente, una riflessione più politica anche in questa fase di discussione. Speravo di non fare questa riflessione oggi in Aula. Vivo in Emilia-Romagna, ho fatto il sindaco per dieci anni e attualmente sono vice sindaco di Coriano, una città della provincia di Rimini. Come spesso accade nella nostra Regione una parte politica, in questo caso il PD, anche in una situazione eccezionale come l'alluvione, piuttosto che fare il bene dei territori, in ogni piazza e ancor più grave in ogni sede istituzionale in cui io sono presente in qualità di vice sindaco e consigliere provinciale, ha solo fatto campagna elettorale.
Non capisco, lo dico non solo da parlamentare, ma soprattutto da cittadina comune, perché se al Governo si va senza vincere le elezioni, in Aula si invoca sempre senso di responsabilità e unità nazionale e, se invece al Governo ci va chi è stato eletto democraticamente, le minoranze fanno a gara per demolire le sue azioni a scapito dei cittadini. Credete davvero che i cittadini vivano ancora nel mondo delle favole? No, fatevene una ragione. Non aspettiamo risposte rispetto a quello che abbiamo posto, perché la migliore risposta l'hanno data i cittadini il 25 settembre.
Ringrazio comunque, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, chi ha creato tutte queste polemiche pretestuose. Nel mio territorio, molti esponenti del PD, soprattutto nella mia provincia, piuttosto che parlare delle attività, si sono concentrati per un mese abbondante solo sul nome del commissario e, sicuramente, su questioni elettorali future che probabilmente agitano le anime all'interno del Partito Democratico. Capisco che non è facile fare la minoranza ed è ancora più difficile per chi è sempre stato in maggioranza.
Sappiate che a casa nostra il popolo è sovrano, come recita la Costituzione, e quindi dal 25 settembre le scelte competono alle forze politiche di centrodestra, che hanno ricevuto il mandato direttamente dai cittadini. Viva la democrazia!
Gli attacchi continui degli ultimi tempi, in realtà, per noi sono fonte di opportunità per evidenziare, con i documenti alla mano, come la Regione Emilia-Romagna, che si è sempre descritta come la prima della classe, in sintesi non ha investito nella prevenzione. Ci sono richieste di sindaci inevase negli anni e quindi il frutto è un territorio fragile, perché nessuna politica di visione e strutturale è stata portata a compimento. Nel 2011 si erano verificati gli stessi avvenimenti. Molte sono state le richieste di pulizia dei fiumi, ma nulla è stato fatto. Cito un esempio: di 23 casse di espansione necessarie per il nostro territorio, ne sono state realizzate 12 e neanche completate. Nel 2011 sono esondati gli stessi fiumi, che sono poi esondati nel 2023.
Quindi ha fatto bene Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio, a rientrare prima dalla missione e a recarsi nei luoghi alluvionati e benissimo hanno fatto i ministri Musumeci, Lollobrigida, Urso e Zangrillo a confrontarsi con i territori. È stato ottimo il lavoro, di cui sono molto orgogliosa, del vice ministro Galeazzo Bignami e dell'onorevole Alice Buonguerrieri, che ho avuto l'onore di accompagnare nella provincia di Rimini, per un confronto serio e diretto con i sindaci. Ringrazio tutte le donne e gli uomini che, in sinergia con i sindaci, la Protezione civile, i vigili del fuoco e le Forze dell'ordine, si sono rimboccati le maniche per dare una risposta immediata a questi territori.
Concludendo, signor Presidente, l'approvazione del provvedimento in esame, nonostante le numerose polemiche degli esponenti del Partito Democratico che governa la Regione Emilia-Romagna da cinquanta anni, ma che oggi è forza politica di minoranza nel Paese e non può più orientare le scelte del Governo, va nella direzione tracciata da Giorgia Meloni. Citando le sue parole, questo Governo lavora per dare risposte concrete; a volte farà scelte impopolari, ma i cittadini hanno fiducia: ci hanno votato per fare le cose necessarie e quello continueremo a fare, per l'Italia e per tutti gli italiani. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sironi. Ne ha facoltà.
SIRONI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, la collega senatrice di maggioranza ha lanciato parecchi guanti di sfida: uno per tutti, vorrei far presente che, durante il Governo Conte, il MoVimento 5 Stelle ha abbattuto e ricostruito il ponte Morandi a Genova, in un anno. (Applausi).
Sfido dunque la maggioranza a sistemare le cose sul territorio in Emilia in un anno, anche se mi sembra difficile che questa tempistica venga rispettata. Il mio commento, comunque, è che nessuno - sicuramente non io - vuole mettere in discussione il fatto che quello in carica sia un Governo eletto e faccio all'Esecutivo gli auguri di miglior governo possibile nell'interesse di tutti.
Vorrei fare, però, una riflessione. Agli inizi della mia carriera di avvocato, ho pensato di essermi scelta una professione ben impegnativa, in quanto oltre a dovermi preoccupare dei miei problemi, mi sono presa l'impegno di dedicarmi anche alla soluzione dei problemi altrui ed è una grossa responsabilità che un avvocato si assume. Mi consolavo pensando che d'altra parte un medico probabilmente si assume una responsabilità anche maggiore, ovvero quella della vita e della salute delle persone. Porto questa riflessione in Aula perché una persona che decide di impegnarsi in politica in realtà si assume l'enorme responsabilità del benessere degli italiani, dell'Italia e anche delle relazioni internazionali. Questa maggioranza sta certamente sollevando i rappresentanti delle opposizioni da questo senso di responsabilità, perché, come si può facilmente verificare da quel che accade in quest'Aula, siamo assolutamente marginalizzati, in quanto sulla maggior parte dei provvedimenti che arrivano in Aula viene posta la fiducia e praticamente il percorso è diventato unicamerale; il bicameralismo di fatto è scomparso e quindi noi ci ritroviamo semplicemente a votare un sì o un no. Certamente scaricate da noi la responsabilità, ma ve ne assumete una grande a vostro carico. Rinnovo quindi l'auspicio che riusciate a fare veramente il bene dell'Italia, anche senza accettare i consigli che possono venire dalle opposizioni. Qualcuno diceva che la gente dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio e forse, sulla base di questa citazione, voi vi state muovendo.
Proprio ieri ho seguito un'intervista del presidente Meloni che finalmente sembrava aver preso atto del fatto che abbiamo un problema dal punto di vista della cura e della gestione del territorio per il rischio idrogeologico e quindi ha parlato di quello che dovrebbe essere il primo piano di prevenzione nazionale, quando in realtà tutti noi ben sappiamo che altri Governi si sono cimentati in questo piano. Lo stesso Governo Conte, con il piano "proteggi Italia", aveva stanziato 11 miliardi in tre anni proprio per prevenire e agire contro il dissesto idrogeologico, tra l'altro partendo a monte dal finanziamento del progetto Cartografia geologica e geotematica (CARG), che è quella cartografia geotematica che consente di muoversi avendo conoscenza della reale situazione sul territorio.
Certo, se parliamo di un piano di prevenzione del dissesto idrogeologico, dobbiamo partire innanzitutto dal riconoscimento del fatto che stiamo vivendo un periodo di crisi, che qualcuno chiama cambiamento climatico, espressione che non piace a qualcun altro in particolare della maggioranza, ma è sotto gli occhi di tutti ed è inconfutabile quello che sta accadendo tra siccità, alluvioni, temporali e tornado: è evidente che qualcosa di strano sta accadendo. Non necessariamente episodi di questo genere non si sono mai verificati nel corso della vita del pianeta, solo che il prezzo che stiamo pagando ora è quello dovuto all'antropizzazione del territorio.
Pertanto, rispetto a un evento meteorologico come quello che è avvenuto a Milano nei giorni scorsi, che è stato veramente impressionante e devastante per la violenza con cui si è manifestato, i danni e le ripercussioni vengono accentuate dal fatto che il nostro territorio è stato antropizzato e cementificato. Sappiamo bene che la cura del suolo è importantissima, perché quando piove in modo così abbondante e violento, se il suolo è permeabile (ci sono varie gradazioni, dal bosco, al prato, al campo coltivato) ha la possibilità di assorbire l'acqua fino al 50 per cento; viceversa, se il suolo è cementificato, l'acqua non può essere assorbita, perché scorre sul suolo e sul cemento a una velocità fino a cinque volte superiore, trascinando via con sé tutto quello che incontra (detriti, fango) causando i danni che si sono verificati, per esempio, in Emilia-Romagna. Un piano di prevenzione, quindi non può prescindere da una valutazione degli interventi antropici che sono stati fatti sul territorio. (Applausi).
La mia riflessione è pertanto la seguente: in Europa queste destre votano contro il Restore nature act, che intende preservare la natura, ripristinare la biodiversità. L'origine di questa decisione sta nel fatto che la natura, che è stata violentata e modificata, poi crea dei problemi. Mi chiedo pertanto che tipo di piano di prevenzione riuscirà a fare questo Governo di destra che non appoggia l'idea di preservare la natura e di considerarla un elemento importante. Come riuscirà a venirne a capo la presidente del Consiglio Meloni? A questo punto, per carità, cambiare idea è sintomo di intelligenza, e quindi forse questa maggioranza potrebbe ritornare sulle proprie drastiche posizioni negazioniste (la parte della maggioranza che ha manifestato quest'orientamento).
Venendo al merito del provvedimento in esame, ieri in 8a Commissione abbiamo giusto preso in rassegna gli ordini del giorno, perché, come è noto, questo decreto-legge arriva all'esame dell'Assemblea senza relatore, mentre gli emendamenti non sono neanche stati letti. Sono stati accolti invece parecchi ordini del giorno, peccato però che la grande maggioranza di essi (se non tutti) sono stati accolti con la formulazione tipica «impegna il Governo a valutare l'opportunità di», compiendo, quindi, un "giro" molto largo, e sempre compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. In particolare vorrei ricordare un nostro ordine del giorno in cui si fa riferimento alla ricostruzione in Emilia-Romagna di edifici pubblici che non possono essere ricostruiti in situ, perché in Emilia-Romagna è stato edificato anche laddove non bisognava farlo, in zone a rischio. Pertanto, se un edificio non è proprio il caso di riscostruirlo esattamente nello stesso posto, perché tra un paio di mesi rischierebbe di subire la stessa sorte, si chiede, nell'ordine del giorno, che quel posto dove l'edificio verrà abbattuto venga riforestato e naturalizzato, perché la forestazione impedisce le frane in quanto le radici degli alberi svolgono proprio questa funzione. Questa misura, che mi sembra assolutamente importante da condividere con la maggioranza, è stata di nuovo subordinata alle condizioni sopra descritte. Io non so che fine facciano gli ordini del giorno; mi auguro che comunque ce ne sia un elenco da tenere a memoria. (Applausi).
PRESIDENTE. È sopraggiunto anche il senatore Fina a cui diamo ora la parola.
È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.
FINA (PD-IDP). Signor Presidente, mi consenta in premessa di dire che arriverà un tempo in cui la maggioranza smetterà di fare opposizione all'opposizione. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Fina, lei non era presente quando le ho dato la parola. La inviterei a essere corretto, perché potevo anche non dargliela più, visto che non si era presentato all'inizio dei lavori.
FINA (PD-IDP). Ripeto a me stesso, perché probabilmente non sono stato chiaro, che stavo esprimendo una mia opinione.
PRESIDENTE. Poteva essere dichiarato decaduto, invece sta parlando. (Commenti).
Sta parlando il senatore Fina. Senatore Nicita, è inutile alzare il microfono per intervenire. Lei non ha la parola. Io ho detto semplicemente che ho dato la parola al senatore Fina, ma che potevo dichiararlo decaduto. Ora ha la parola il senatore Fina, non lei, senatore Nicita.
Senatore Fina, si avvalga della facoltà di parlare.
*FINA (PD-IDP). Signor Presidente, spero solo di poter recuperare questi secondi persi inutilmente.
Vorrei precisare: lei mi ha dato la parola perché ero il secondo iscritto a parlare. La prima iscritta a parlare non era presente; io ero fuori dall'Aula e pensavo di avere ancora dieci minuti. Tuttavia, la ringrazio per avermi dato questa opportunità e ripeto la mia opinione, nel merito degli interventi che ho iniziato ad ascoltare, in questo dibattito e anche nei precedenti.
Io spero che, a un certo punto, la maggioranza smetta di fare opposizione all'opposizione. Lo dico non perché questo sia un nostro interesse, (cosa che potrebbe essere poco interessante) ma perché, alla fine, ammesso e non concesso che si possano giudicare negative le attività e le azioni fatte dai Governi precedenti, io presumo che, dopo nove mesi, le elettrici e gli elettori di questa maggioranza si aspettino che essa risponda delle cose che fa e non si limiti solo a paragonare le cose che non fa con quelle che sono state fatte nel passato.
Anche in questo inizio di dibattito noi faremo una scelta probabilmente stravagante: parleremo, cioè, del merito del decreto di cui stiamo parlando.
Il 31 maggio in quest'Aula si svolgeva la discussione sulla legge di conversione del decreto cosiddetto siccità. Nel mentre, i territori dell'Emilia-Romagna venivano colpiti dagli eventi calamitosi che hanno generato devastazioni, lutti e gravi danni all'economia.
Oggi siamo convocati a discutere e confrontarci sulla conversione del decreto-legge che il Governo ha emanato all'indomani di quegli eventi, il decreto alluvione. E anche oggi, come il 31 maggio scorso, il Paese è alle prese con fenomeni climatici estremi, che stanno causando danni e devastazioni in varie Regioni.
Anzitutto, sentiamo il dovere di esprimere ancora una volta la nostra vicinanza alle comunità della Lombardia, del Friuli e del Veneto, gravemente colpite da nubifragi e grandinate, ma anche alle comunità della Sicilia e della Puglia, alle prese con gravi incendi che mettono in pericolo centri abitati, infrastrutture, persino ospedali e che hanno già causato, purtroppo, vittime e feriti. Esprimiamo la massima vicinanza e tutto il sostegno istituzionale ai Presidenti delle Regioni, ai sindaci, ai sistemi di protezione civile e assistenza alle popolazioni, alle Forze dell'ordine, ai tanti volontari e alle tante volontarie impegnati.
Un grazie al sistema di Protezione civile europeo, che non fa mancare, anche in questo caso, il suo contributo essenziale di uomini e mezzi. Vorrei sottolineare questo punto perché, per la tragedia dell'Emilia-Romagna (per la quale, dai vicini Paesi all'interno del sistema di protezione comunitario sono arrivati 120 uomini e 55 mezzi dalla Slovenia, dalla Francia, dalla Slovacchia e dal Belgio), è accaduto che si è sottolineato un esempio di solidarietà e risposta comune europea, che ha fatto il paio con la forza resiliente di un popolo, quello emiliano-romagnolo, che non possiamo definire altrimenti che esemplare.
La circostanza per la quale siamo di fronte, dunque, all'ennesimo decreto per affrontare l'emergenza di eventi calamitosi, nella coincidenza di un dibattito che, incidentalmente, avviene ancora una volta con un'emergenza in corso, sottolinea ancora, laddove ve ne fosse bisogno, il segno di questi tempi e la portata epocale dei fenomeni climatici estremi dei quali siamo spettatori.
È questo un terreno di confronto politico che avrebbe dovuto e dovrebbe far registrare solidarietà e convergenze tra le forze parlamentari per soluzioni condivise, confortati da una consapevolezza diffusa sull'emergenza climatica che sta colpendo il pianeta. Leggo con qualche interesse, anche in questi ultimi giorni, interviste, da Musumeci a Zaia, che tutto sommato debbono fare i conti con la realtà, anche se con fatica e con tanti "ma" e "se".
Proprio su questo terreno una parte politica, quella che oggi governa il Paese e che in Europa fa riferimento alle destre nazionaliste e conservatrici, ha scelto di assumere una posizione vagamente negazionista, che nasconde la verità degli studi scientifici e si sottrae alla responsabilità della non più rinviabile conversione ecologica.
Lo stigma di questa adesione ideale, sostanzialmente negazionista, e delle conseguenti azioni di Governo è disseminato in tutti i provvedimenti che via via siamo stati chiamati a discutere in quest'Aula e nella strategia complessiva del Governo Meloni.
Purtroppo non fa eccezione il provvedimento che oggi siamo chiamati a discutere. Entrando ancor più nel merito, si tratta di un decreto-legge che, seppur stando alla freddezza e alla sintesi dei numeri, sembra stanziare complessivamente un paio di miliardi, mentre - e ne siamo consapevoli tutti - ne servirebbero almeno nove: oltre quattro miliardi per danni a beni pubblici; oltre due miliardi per circa 70 edifici privati danneggiati; circa 900 milioni per quasi 10.000 imprese danneggiate; oltre 1 miliardo per 9.300 imprese agricole colpite. Basterebbero queste poche indicazioni e la sproporzione tra le risorse annoverate e il fabbisogno reale per comprendere la portata del tutto insufficiente del provvedimento che esaminiamo. Il fabbisogno del territorio trova la sua dimensione emergenziale anche in questo caso sui numeri: 1.105 frane disseminate in 83 Comuni, a causa di una quantità di precipitazioni pari a 4 miliardi di metri cubi di acqua caduta in circa 16.000 metri quadrati.
È un provvedimento insufficiente nella dimensione delle risorse messe a disposizione dei territori, ma che denuncia anche il ritardo con il quale alcune decisioni cruciali sono state assunte nei mesi che abbiamo alle spalle. È il caso innanzitutto della nomina del commissario, ricaduta dopo lunghi silenzi e ritardi da Palazzo Chigi sul generale Figliuolo, un uomo delle istituzioni verso il quale nutriamo grande stima da sempre, a differenza della presidente Meloni e del suo Governo, che solo oggi, dopo anni di attacchi per la gestione dell'emergenza Covid, riscoprono un servitore dello Stato, capace e adatto alla sfida della ricostruzione della Romagna. (Applausi). È una scelta dunque tardiva e contraddittoria, non solo perché in contrasto con i giudizi fino a ieri pronunciati su Figliuolo e oggi smentiti, ma anche perché assunta a prescindere, e forse persino a dispetto del territorio, cioè di quelle figure istituzionali alle quali naturalmente bisogna affidarsi nella gestione commissariale laddove il Governo fosse stato in grado di evitare partigianerie miopi, superare divisioni profonde al suo interno, emanciparsi da un certo infantilismo politico su una nomina tanto delicata. Peraltro, è una nomina a commissario che evidentemente ha il carattere della transitorietà.
Evidenzio, quindi, mancanza di risorse e di strumenti, frutto delle scelte del Governo, ma anche della bocciatura di tante nostre proposte emendative che, con spirito costruttivo, dai banchi dell'opposizione abbiamo provato ad avanzare. Maggioranza e Governo hanno rispedito al mittente questo spirito e questa disponibilità al dialogo, bocciando in modo seriale emendamenti e ordini del giorno che avrebbero dato risposte concrete: una pratica già vista e denunciata dal nostro Governo per precedenti decreti-legge, come ad esempio quello dedicato all'emergenza Ischia, gestita dall'azione del Governo, simile e medesima nelle azioni parlamentari.
Abbiamo detto in Commissione che ci sarebbe bisogno per questo Paese di un codice della ricostruzione, cioè di una regola uguale per tutti che preceda gli eventi drammatici e rispetto alla quale le cittadine e i cittadini possano attenersi per sapere che cosa spetta loro. Non c'è questo codice, non c'è stato nemmeno in passato: si è incardinato nella discussione parlamentare e non si è approvato. È un limite di tutti, ma il punto è che ogni volta in questi nove mesi in cui abbiamo discusso di eventi simili - purtroppo anche in questo caso - si è registrata una disparità di diritti rispetto a quello che c'è stato in passato (Applausi), anche quando, pur vituperati, c'erano altri Governi, e di questo rispondete con la vostra responsabilità davanti alle cittadine e ai cittadini a partire da quelli della Romagna. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.
ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, non si può affrontare questo tema senza rivolgere un pensiero di solidarietà e di vicinanza alle popolazioni colpite in Emilia-Romagna, in Umbria, nelle Marche. (Applausi).
Vorrei qui in particolare esprimere una profonda vicinanza alle famiglie di quanti hanno perso i propri cari negli accadimenti avvenuti ottantacinque giorni fa. Oggi ci troviamo qui a discutere di un decreto-legge che riguarda fatti e avvenimenti di ottantacinque giorni fa e sentiamo parlare con trionfalismo delle straordinarie capacità, quasi magiche, del Governo. Era stato chiesto nell'immediato di tenere insieme emergenza e ricostruzione, perché questa era la cosa più importante da fare.
Lo avevamo imparato nella nostra terra, con il terremoto, che bisogna tenere insieme emergenza e ricostruzione. Quando si parla dell'Emilia-Romagna - lo voglio dire a chi mi ha preceduto, al primo intervento che ho ascoltato - bisogna davvero mettersi una mano sulla coscienza, provare a ricordare cosa è stata l'emergenza del terremoto e misurare la capacità straordinaria di quella gente e di quelle amministrazioni (Applausi) di ricostruire in modo incredibile quanto c'era, a una velocità e con un'efficacia che pochi possono vantare.
Quando parliamo di questa alluvione, noi parliamo di 1.600 chilometri quadrati di estensione dell'alluvione in Emilia-Romagna, di sette Province colpite, di due eventi alluvionali in due settimane, di quattro miliardi di metri cubi d'acqua (in una Regione che ne consuma 1,4), di 1.500 frane in 83 Comuni. Quando si parla di questa alluvione, bisogna prima di tutto, dopo aver espresso la solidarietà doverosa e necessaria (non l'ho sentita nel primo intervento, tra l'altro di una cittadina dell'Emilia-Romagna), ringraziare quanti fin dal primo momento, dopo il silenzio terribile di quella notte, hanno lavorato con determinazione e coraggio: le sindache e i sindaci, i funzionari, i cittadini, le associazioni, tutta la gente dell'Emilia-Romagna.
Conosco la mia terra, la Romagna in fiore che portiamo nel cuore, e so quanto siamo capaci di rispondere alle difficoltà con determinazione e coraggio. Lavorando insieme, noi abbiamo il senso del "noi": noi insieme. Non stiamo a guardare e non stiamo a fare polemiche, ma mettiamo mano all'aratro e lavoriamo. Profonda conoscenza del territorio e delle proprie comunità: questo hanno rivelato gli amministratori, le sindache e i sindaci che sono corsi a lavorare. Hanno lavorato e voglio ringraziare: 1.100 vigili del fuoco, che sono stati impegnati in oltre 10.000 interventi; 350 mezzi; 506 interventi nel centro di coordinamento aereo, che ha soccorso 800 persone; volontari ovunque; 8.000 tra donne e uomini del Servizio nazionale della protezione civile; 12 colonne mobili da tutte le Regioni. Sono venuti dalla Slovacchia, dalla Slovenia, dalla Francia, dal Belgio. Poi vanno ringraziate la Croce rossa e le Forze dell'ordine, prima di parlare e fare polemiche.
Noi il fango l'abbiamo spalato e spaleremo anche il fango che viene buttato sotto forma di parole sull'Emilia-Romagna. Noi non siamo tranquilli e non siamo soddisfatti. Ma non è che non siamo tranquilli e non siamo soddisfatti da questa parte dell'Aula. Non sono tranquille le persone, non è tranquilla la gente dell'Emilia-Romagna, non lo sono le imprese, non lo sono i Comuni colpiti dall'alluvione. Il decreto contiene solo un terzo delle risorse necessarie a far fronte a quanto è avvenuto. Servono risposte sui rimborsi, sulle proroghe delle sospensioni dei pagamenti e sui cantieri. Mancano le risorse per le imprese. Abbiamo chiesto la possibilità di dare 20.000 euro subito alle attività commerciali, come bar, negozi e piccole aziende, per dare un segnale concreto di vicinanza immediata. Ma di questo non c'è nulla.
Continuano a non esserci le risorse per il 100 per cento dei rimborsi, come è stato chiesto. Non c'è sostegno all'attività che i Comuni dovranno fare a supporto delle famiglie, delle imprese e della ricostruzione. Fatevi un giro: chi verrà in Emilia-Romagna, a parte il fatto che resterà ammirato dalla capacità dei romagnoli di rimettere in pista tutto quello che serve per le vacanze degli italiani e non solo degli italiani (Applausi), parlerà con le persone e capirà che non basta quello che c'è in questo decreto. Non basta. Non si sentono la vicinanza e i fatti che servono.
Non sono stati prorogati la sospensione dei pagamenti di bollette, le scadenze fiscali e i mutui. Non sono stati prorogati, lo ripeto. Io sono nata in un piccolo paese della Romagna, che si chiama Mercato Saraceno, dove l'acqua e il vento si sono davvero accaniti; anche lì non c'è ancora quanto serve. Non è arrivato nulla per ora a copertura delle centinaia di interventi che i Comuni in somma urgenza hanno dovuto fare per ripristinare almeno un minimo di normalità: riapertura delle strade, messa in sicurezza del territorio, argini.
Non è stato attivato il credito d'imposta che così bene aveva funzionato nella ricostruzione post terremoto. (Applausi). Il tempo scorre, sono passati già due mesi; rischiamo di arrivare all'autunno impreparati; anzi, alcune zone sono già state pesantemente e nuovamente colpite dal maltempo di questi giorni.
Le imprese a oggi non sanno ancora come periziare i propri danni. L'unico sostegno alle famiglie è arrivato da quell'acconto di 3.000 euro, grazie a una sperimentazione decisa dall'amministrazione regionale con la Protezione civile per la prima volta in Italia. Funziona così: basta certificare che si è in zone alluvionate e arriva un primo bonifico che salirà a 5.000 euro. Questi aiuti stanno già arrivando alle famiglie che invece in passato hanno dovuto attendere fino a un anno.
In conclusione, Presidente, mettete l'Emilia-Romagna davvero nelle condizioni di poter ripartire come merita perché è la locomotiva di questo Paese e mettete il generale Figliuolo, cui oggi finalmente volete bene, nelle condizioni di fare il proprio lavoro. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rapani. Ne ha facoltà.
RAPANI (FdI). Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, oggi mi tocca intervenire su un provvedimento che prevede interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali del 1° maggio. Sinceramente sarei voluto intervenire per ben altro. Sarei voluto intervenire forse per apprezzare il lavoro fatto negli anni trascorsi, per cercare di evitare, più che fronteggiare, determinate emergenze. Ci troviamo invece a dover parlare di ristorare dei danni per ricostruire aree private, infrastrutture pubbliche, sostenere imprese e famiglie che naturalmente sono state danneggiate; addirittura siamo dovuti ricorrere alla nomina di un commissario. Chissà perché siamo dovuti ricorrere alla nomina di un commissario quando forse qualcun altro avrebbe potuto assurgere a questo ruolo.
Guarda caso parliamo di questi provvedimenti dopo l'alluvione dell'Emilia-Romagna. Se andiamo a vedere dal 1900 oggi l'alluvione più importante che si è registrata in Italia, rileviamo che essa si è verificata proprio in Emilia-Romagna nel novembre del 1951.
Qualcuno che mi ha preceduto ha detto che nel passato sono stati fatti dei piani. Non lo so. So solo dire che nel passato effettivamente sono stati fatti tanti provvedimenti a partire dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nota come legge Galasso, e dalla creazione delle autorità di bacino regionali nel 1996. Nel 2000 ci siamo inventati poi i piani di assetto idrogeologico; nel 2016, con tali piani, abbiamo creato addirittura le autorità di bacino distrettuali, prevedendone sette in tutta Italia. Per fare cosa però? Solo ed esclusivamente per fare un'operazione a tavolino e andare a prevedere dei vincoli. Non è però con i vincoli che si risolvono i problemi idrogeologici legati alle alluvioni. Purtroppo non è così perché oltre al danno, c'è anche la beffa di quei proprietari che si trovano dei terreni a destinazione edificabile sottoposti a vincoli sui quali devono pagare l'IMU, senza possibilità di trasformarli per l'uso previsto.
Vorrei fare oggi una riflessione ad alta voce e pormi degli interrogativi. Perché avvengono le alluvioni? Le alluvioni avvengono per via dell'esondazione di un corso d'acqua. Perché un corso d'acqua esonda? Lo fa perché ci sono gli argini in condizioni precarie, gli alvei da pulire. Forse sono questi i problemi che ci dovremmo porre. Perché gli argini sono in condizioni precarie? Forse perché ci sono i sottoboschi che sono troppo sporchi e abbandonati.
Forse perché ci sono dei tagli abusivi dei boschi, che poi naturalmente provocano le frane e vanno a riempire gli alvei dei torrenti?
Forse ci dovremmo allora preoccupare di un piano che vada a prevedere la pulizia del sottobosco e qui potremmo fare ricorso alla figura, di cui abbiamo discusso qualche giorno fa, la figura dell'agricoltore custode, dando all'agricoltore la possibilità di pulire e mantenere puliti i sottoboschi, così da evitare o meglio calmierare un po' certi fenomeni.
Allo stesso modo potremmo prevedere nei piani dei tagli dei boschi sottoposti a controllo, previa una martellata, perché in certi periodi è necessario detto taglio per poter consentire una rigenerazione: in questo modo forse riusciremo a mantenere anche un certo controllo.
Per quale motivo gli alvei sono sporchi? Probabilmente perché - come diceva qualcuno prima - i terreni sono poco permeabili, ragion per cui tutto quello che i fiumi trovano nell'alveo finisce a valle.
Sarebbe opportuno pensare allora a una pulizia degli alvei. Magari sarebbe opportuno eliminare un po' di materiale inerte presente negli alvei, anche perché vengono autorizzate delle cave che, come al solito, sono sempre a monte dei torrenti: naturalmente, movimentando i materiali, chiaramente quando piove l'altro materiale scende a valle.
Vi devo però porre anche un altro problema: a chi compete il controllo dei torrenti e dei fiumi? Compete ai Comuni, ma la proprietà di chi è? È dello Stato e chi li gestisce? Li gestisce l'ABR, mentre la manutenzione degli argini spetta alle Regioni. Per quanto riguarda poi la manutenzione degli alvei, le Regioni devono emettere delle ordinanze nei confronti dei Comuni.
C'è probabilmente un bisticcio: ci sono troppi organi che hanno competenza. Sarebbe opportuno allora individuare un organo che ha la competenza dal controllo alla gestione, dalla polizia agli interventi che si devono andare a fare, anche perché così facendo, purtroppo, mai nessuno farà manutenzione e pulizia degli argini e dei torrenti.
A proposito degli inerti, ho provato a fare due conti alla spicciola. Provate a immaginare un torrente largo 100 metri, con una lunghezza di un chilometro, per una profondità di 5 metri - purtroppo, con il materiale arrivato nei torrenti, i letti dei fiumi si sono alzati notevolmente - e provate a fare una moltiplicazione semplicissima: abbiamo 500.000 metri quadri di materiale che, se so solo pensassimo a rivenderlo a coloro che hanno le autorizzazioni delle cave a 5 euro per metro quadro, potremmo introitare 2,5 milioni di euro per solo un chilometro di torrente e sappiamo che i torrenti non sono lunghi un chilometro. Se anche volessimo ridurre il prezzo del 50 per cento, portandolo a 2,5 euro, stiamo parlando di 1,25 milioni di euro, tutti i soldi che possono essere utilizzati per la manutenzione dell'argine e per la pulizia dei torrenti.
Per fare questo la cosa principale è che bisogna assegnare la competenza solo ed esclusivamente a un ente.
Certo, il Presidente del Consiglio ha detto che nei prossimi giorni faremo un piano di prevenzione idrogeologica serio, nel quale sicuramente non andremo a porre quei vincoli che effettivamente non servono a risolvere il problema. In quel piano andremo però a individuare un ente unico, che abbia tutte le competenze, dal controllo alla manutenzione, dalla pulizia alla gestione; così come andremo a prevedere un piano dei manutenzione del patrimonio boschivo, con la programmazione e il controllo dei tagli. Inoltre - come ho detto prima - andremo a incentivare la figura dell'agricoltore custode.
Solo così forse potremmo evitare di piangerci addosso, quando purtroppo si verificheranno certi eventi e solo così molto probabilmente riusciremo a evitare di leccarci le ferite dopo che ci siamo fatti male.
In conclusione, signor Presidente, mi sarei aspettato oggi una riflessione del genere e non una polemica strumentale a tutti i costi, anche perché non possiamo assolutamente accettare polemiche da chi nel passato non ha fatto niente per cercare di risolvere il problema. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.
DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, l'Assemblea è oggi riunita con un elemento di importante novità: ci troviamo a discutere di un'emergenza reale. Questa è la novità. Sì, perché questo Esecutivo ha uno strano concetto del presupposto costituzionale di necessità e urgenza. L'ho detto più volte e lo ribadisco ancora, perché è bene ripetere le cose, visto che non vengono comprese. Lo sappiamo bene, lo abbiamo visto con i decreti Rai, INPS, carne sintetica, ponte sullo Stretto, rave party. Tuttavia, anche in questo caso date prova quantomeno di imperizia. Rispondete all'emergenza con settimane di ritardo e con un testo palesemente insufficiente.
Per restare nel tema del provvedimento in esame, l'Italia si sta tropicalizzando, con caldo intenso e improvvise precipitazioni che mettono in ginocchio i nostri territori e il tessuto socio-economico di intere Regioni. A questo si aggiunge il fatto che viviamo in un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico, dove la cementificazione avanza a vista d'occhio. Ve ne siete accorti, vero? Almeno di questo siete consapevoli? Spero di sì. Sono passati quasi tre mesi dalle prime inondazioni e dalle prime frane che hanno colpito l'Emilia-Romagna ed è tutto ancora al punto di partenza. Le famiglie non riescono a tornare nelle proprie abitazioni, le imprese faticano a ripartire e aspettano sostegni economici per riprendere le loro attività e gli enti locali stanno facendo uno sforzo enorme, avendo già anticipato 500 milioni di euro.
In passato sbandieravate facili soluzioni, ora invece improvvisate risposte. Ma a gridarvi in faccia ci sono le famiglie e i Comuni colpiti da quella terribile alluvione. Vi sembra normale che, ad oggi, per quelle famiglie, l'unico sostegno concreto, dal punto di vista economico, per meglio intenderci, sia arrivato solo dalla Regione? Stanziate dei fondi e, anziché trovare il modo per farli arrivare a destinazione il prima possibile, ne mettete buona parte nei capitoli di bilancio dei vari Ministeri, giusto così per complicare un tantino di più il tutto.
Come MoVimento 5 Stelle abbiamo tentato di migliorare questo testo con le nostre proposte e alcuni nostri emendamenti sono stati accolti, chiaramente, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati e solo in quella sede. Penso ad esempio alla possibilità di prorogare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR per i Comuni. Penso all'emendamento che consentirà ai Comuni alluvionati di non perdere le risorse loro destinate dalla legge di bilancio 2019. E penso alla possibilità, per artigiani e commercianti, di stipulare contratti di locazione di durata commisurata al periodo utile alla messa in sicurezza degli immobili colpiti e, quindi, inferiore a quella prevista dalla legge.
In ogni caso, onorevoli colleghi, credo che con questo decreto-legge si sia persa un'occasione davvero importante. È così nella misura in cui non siete riusciti a tenere la vostra appartenenza politica fuori da questo provvedimento. Le dichiarazioni di queste settimane di Ministri e Sottosegretari restituiscono infatti l'istantanea di una maggioranza impegnata ad auto-glorificarsi, ad auto-assolversi e mai - e dico mai - pronta a fare autocritica. (Applausi). Il sospetto è che vi spaventino le responsabilità. Stime fondate parlano di quasi nove miliardi di euro di danni. Questa è stata la richiesta avanzata e voi ne offrite meno della metà, ovvero 3,8. In questo, come in altri casi, si manifesta la vostra difficoltà nel dare le risposte.
Signori del Governo e della maggioranza, quando non si hanno risposte, non è colpa della domanda e nemmeno di chi la pone. Come ci ricorda un noto aforisma, «le domande non sono mai indiscrete; le risposte lo sono, a volte», e diciamo che le vostre lo sono state in maniera eccessiva. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che il sottosegretario Bignami non si fidava delle cifre fornite dal Governatore della Regione maggiormente colpita dall'alluvione. (Applausi). L'affermazione del Sottosegretario, oltre che palesemente di parte, evidenzia scarsa conoscenza della normativa di riferimento. Mi dispiace che non sia presente il sottosegretario Bignami: avrei gradito dirgli tranquillamente in viso tutto ciò. Che dire, poi, del ministro Musumeci, che a quanto pare vedremo tra qualche istante?
Probabilmente avrà pensato che, se lo fanno gli altri, può farlo anche lui e quindi con estrema disinvoltura ha risposto ai rappresentanti degli enti locali, che gli chiedevano aiuti per fronteggiare l'emergenza, che il Governo non è un bancomat. Ma vi rendete conto?(Applausi. Commenti). Le parole del Ministro mortificano le popolazioni di quei territori e gettano ulteriore fango per le strade di quei luoghi. (Applausi). C'è da vergognarsi! (Applausi. Commenti).
PRESIDENTE. Senatrice Di Girolamo, la prego di rivolgersi alla Presidenza.
DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, sto rivolgendo solo lo sguardo verso i colleghi. È proprio quello stesso Ministro che da governatore ritenne opportuno aumentare lo stipendio della sua portavoce da 74.000 a 160.000 euro. (Applausi). Il Ministro ha la memoria corta, ma noi no. In quel caso le casse della Regione Siciliana cos'erano? È lo stesso Ministro che, in un'intervista due giorni fa, si è vantato di aver investito, sempre da governatore, 480 milioni contro il rischio idrogeologico in Sicilia e allo stesso tempo fa parte di un Governo che impegna 14 miliardi nella costruzione di un ponte su una delle sette faglie più pericolose al mondo. (Applausi).
Colleghi, questo provvedimento arriva in ritardo e non risponde in maniera soddisfacente alle richieste e alle giuste aspettative di chi ha subìto danni materiali e morali elevatissimi. Noi del MoVimento 5 Stelle siamo al fianco delle popolazioni colpite e abbiamo cercato in tutti i modi di aggiustare il tiro di un decreto assai deludente, specchio di un Governo che non sa e non vuole saperne di rimboccarsi le maniche e iniziare ad affrontare i problemi reali del Paese. Siete tanto impegnati a dire di essere bravi, ma non lo avete ancora dimostrato e di certo non lo avete fatto nemmeno con questo provvedimento. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.
POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, gli aspetti che possiamo esaminare come conseguenza non immediatamente diretta dei fenomeni metereologici che colpiscono ciclicamente l'Italia afferiscono a molti rapporti, anche di natura privatistica, non escludendo poi le responsabilità personali che possono generare anche disastri economici superiori ai danni materiali immediatamente contabilizzati.
Inizierò questo mio intervento in discussione generale ricordando come il 10 settembre del 2017, durante l'alluvione che colpì la città di Livorno, morirono otto persone, che ricordo oggi. L'ex sindaco 5 Stelle, Filippo Nogarin, è ad oggi l'unico imputato nel processo in corso. Il 13 luglio il pubblico ministero ha chiesto quattro anni di condanna per l'ex sindaco, il pm ha commentato dicendo di aver studiato quel processo in maniera assolutamente capillare e maniacale proprio per capire. Ovviamente non commento un processo in corso, anche se vi chiedo di consentirmi di rappresentare quali gravi responsabilità possano conseguire dalla titolarità di posizioni amministrative e come, prima di questo evento eccezionale, nessuna coscienza si sia altrettanto maniacalmente dedicata a studiare quanto quel mio territorio fu malamente gestito nei decenni precedenti, tollerando il mantenimento di abitazioni costruite sui greti dei corsi d'acqua, trasformatisi in quella occasione in enormi fiumi di fango; scegliendo la tombatura di modesti fiumiciattoli che in quell'occasione sono diventati, attraverso un tappo esplosivo, una scarica di massa d'acqua che si è riversata nei seminterrati di abitazioni circostanti, uccidendo purtroppo alcuni abitanti. L'acqua o il ghiaccio che cadono dal cielo purtroppo con maggiore o minore quantità hanno un funzionamento tecnico e fisiologico uguale in ogni parte del mondo. A differire sono, purtroppo, la cultura del vivere il territorio, la scelta degli stili di vita, la qualità e la volontà degli amministratori, anche quella dei giudici, che su quei fatti devono poi magari indagare.
La natura stessa di imprevedibilità è alla base del principio che libera da responsabilità chi subisca un evento del genere, cui non poteva rimediarsi con comportamenti diligenti.
È in questo senso da citare un orientamento recente del tribunale amministrativo regionale della Toscana, che statuisce come il fenomeno dei cambiamenti climatici stia di fatto accentuando il rischio della fenomenologia delle trombe d'aria e che il fenomeno non possa più essere definito eccezionale, anche qualora si ripresenti con cadenza irregolare; si esclude quindi il caso fortuito per il soggetto che si trovasse responsabilizzato a dover risarcire dei danni.
Dopo i fatti di Ischia e dopo l'emergenza siccità, con il testo oggi in esame purtroppo abbiamo nuovamente riproposto una decretazione d'urgenza, perché dobbiamo rispondere a un'emergenza distruttiva, questa volta conseguente all'alluvione che ha colpito il territorio dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche. Non parlerò quindi dell'impatto del cambiamento climatico, atteso che ieri sera già alcune trasmissioni televisive ne hanno fatto un uso discutibile anche per creare sensazionalismo televisivo, mescolando notizie e informazioni in maniera molto confusa per impressionare. A volte questo è anche un perfetto colpevole per individuare una causa di forza maggiore - come dicevo prima - rispetto alle gravi mancanze gestionali del territorio; mancanze cui sono poi chiamati a rispondere gli amministratori del territorio.
La cultura della manutenzione e della prevenzione è un'azione di buon senso, frutto dell'agire quotidiano che nei secoli precedenti era innato nelle nostre genti, poiché metabolizzato nell'esercizio di arti e mestieri, che aveva lo scopo di ottimizzare l'uso delle risorse scarne e la fatica fisica. Oggi pertanto meraviglia lo stupore per alcuni risultati di ricerche scientifiche che ci notiziano di buone prassi sulle funzioni dell'apparato radicale di certi alberi o sulla capacità ombreggiante delle piante, capaci di abbattere la temperatura, come se la nostra meravigliosa opera paesaggistica di viali, parchi storici, aree verdi delle nostre città e delle nostre campagne fosse il frutto di un mero vezzo vocato al solo gusto dell'apparenza estetica.
Condivido quindi le considerazioni del senatore di Fratelli d'Italia di ristabilire una sorta di orgoglio della vanga, che è quella cultura avvezza alla fatica e al rispetto delle fatiche di generazioni precedenti e di attaccamento al territorio, che si sintetizza con la proposta che ricordava il collega prima di riconoscere la funzione sociale e lavorativa del legame con la terra, quello che tanti oggi purtroppo dimenticano, molto abili a chiacchierare e poco a fare. Invece la Lega difende proprio questo sui territori, con l'azione quotidiana dei nostri amministratori.
È tuttavia certo l'effetto prodotto dall'impatto climatico, ovvero la serie di eventi conseguenti alle estreme manifestazioni meteorologiche, dalle cui conseguenze anche in questi ultimi giorni il nostro Paese ha subìto devastazioni di opposta natura, dal fuoco all'acqua, quando non siano moti tellurici. Sono queste le principali forze naturali con cui il nostro Paese ha storicamente dovuto fare i conti, senza poter sperare in una soluzione di continuità.
Oggi, pertanto, noi mettiamo a disposizione per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni tosco-romagnole e marchigiane enormi capitali pubblici, unitamente alle competenze e alla rodata esperienza di un illustre commissario per l'emergenza, che ancora una volta, con la sua nomina, acclara come la struttura militare del nostro Paese sia una delle ultime aree della pubblica amministrazione capace di garantire che, alla emanazione di ordini e provvedimenti, segua una altrettanto efficace e conseguente capacità di verifica sull'esecuzione e sull'adozione di quei comandi. Si tratta di un potere di ordinanza in deroga a disposizioni di legge, una cabina di coordinamento per la ricostruzione dei territori. Dotiamo quindi il commissario di un'apposita contabilità speciale a lui aperta e a lui intestata, precise e dettagliate misure per la ricostruzione privata e pubblica in deroga a norme e vincoli, affidata all'asseverazione dei professionisti, con criteri puntuali e originali anche per il trattamento di materiali destinati alle discariche. In questo senso mi trovo d'accordo anche con l'opposizione quando sostiene che sarebbe utile e forse anche necessario redigere un testo unico specifico sul complesso di norme destinate ad applicarsi in casi emergenziali, come per il caso della sospensione dei termini processuali, fiscali, una precisa indicazione delle modalità per comprovare anche la natura dei danni e la loro rapida liquidazione.
Alla luce del ciclico ripetersi di eventi luttuosi e devastanti è altrettanto urgente un corpus normativo dell'emergenza.
L'emergenza alluvionale ha inoltre meravigliato tutti i cittadini per la straordinaria risposta civica dei volontari, dai quali è stato possibile misurare la forza dell'altruismo del nostro popolo, ma anche le forme di aiuto provenienti da strutture pubbliche della pubblica amministrazione: ricordavo prima la capacità militare.
Ma torno a Livorno, e al caso dell'aiuto portato in Emilia-Romagna da gruppi di agenti della Polizia municipale di Livorno, che si stanno avvicendando per dare sostegno alle popolazioni colpite dall'alluvione, collaborando con la polizia locale a presiedere i comuni dell'Unione della Romagna Faentina.
Il giudizio che la Lega dà di questo provvedimento è, pertanto, assolutamente positivo. Purtroppo, avremmo avuto il piacere di non dover redigere il testo in esame, di non dover parlare della tragedia che ha colpito quelle terre. Altresì, ripeto che questa dovrebbe essere l'occasione per inorgoglire nuovamente i territori; per riportare anche una cultura dell'operatività e dell'operosità, cercando di allontanare quelle teorie che, purtroppo, a volte condizionano un corretto, pragmatico e operativo attivismo delle amministrazioni locali; per diventare preparati, pronti e dotati di strumenti immediatamente applicabili per intervenire qualora - speriamo sempre più raramente - ce ne fosse bisogno. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Delrio. Ne ha facoltà.
DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, abbiamo oggi in discussione un decreto importante, molto atteso dalla popolazione dell'Emilia-Romagna. È un decreto cui abbiamo provato a dare un nostro contributo, ma - ahimè - anche stamattina, purtroppo, nonostante gli sforzi costruttivi, abbiamo sentito parole più di polemica che concrete.
Ha ragione il senatore Fina, signor Presidente - non credo che lei debba decidere cosa lui può o non può dire - a dire che forse in quest'Aula oggi dovremmo ragionare di come aiutare al meglio le popolazioni dell'Emilia-Romagna, non di come fare il processo al Partito Democratico. (Applausi).
Voi non dovrete rendere conto al Partito Democratico di quello che state facendo al Governo. Dovrete rendere conto ai cittadini e ho paura che sia molto peggio. Ho paura che sia molto peggio, perché conosco i cittadini dell'Emilia-Romagna, che ho avuto l'onore di amministrare per oltre quindici anni, prima da sindaco e poi da consigliere regionale. Io vi garantisco che sarà molto peggio rendere conto a loro che a noi, perché con loro le chiacchiere hanno poco posto.
Prima di tutto, però, siamo qui oggi, nella solennità di quest'Aula, per rendere omaggio alle vittime, alle diciassette persone che hanno perso la vita, a tutti feriti e agli sfollati, al dolore di quelle famiglie. Nella memoria di quello che è successo c'è un grande insegnamento per tutti noi, un grande monito per i decisori politici, e non solo, a fare presto e a fare bene. L'unico modo per onorare questi sacrifici, infatti, è quello di fare presto e fare bene.
Il Partito Democratico oggi rende onore a tutto il sistema della Protezione civile, che è un sistema che onora l'Italia. (Applausi). E ancora una volta permettetemi di dire, senza alcuno spirito polemico, che sarebbe giusto anche riconoscere i passi in avanti che ha fatto questo Paese con l'intuizione straordinaria di Zamberletti quando istituì il sistema della Protezione civile, allorché mise in campo l'idea che il Paese si può proteggere solo se tutte le sue energie vengono chiamate a raccolta.
Ricordo che la protezione civile è fatta non solo dalla Difesa, ma anche dai Vigili del fuoco, dai volontari e dalle associazioni. È un sistema misto, che ha mostrato sempre il meglio di questo Paese, che sa appunto stringersi, sa essere solidale, sa essere capace di enormi sacrifici quando vede le sofferenze altrui.
In questo caso, io vorrei dire un grazie personale a chi comanda la Protezione civile, il dottor Curcio, e a tutti i suoi uomini, perché li ho visti all'opera in diverse situazioni. Permettetemi una nota personale. Io li ho visti all'opera quando ero sindaco, in occasione del terremoto del 2012, e li ho visti all'opera quando avevo la delega alla protezione civile a Palazzo Chigi, in occasione del terremoto di Amatrice. Ho visto la loro capacità straordinaria di essere vicini al dolore, alla disperazione, alla tragedia e la loro capacità, giorno dopo giorno, di restituire fiducia, senso dello Stato, fiducia nelle istituzioni, che sono il vero patrimonio che non va disperso.
È per questo che noi critichiamo questo decreto-legge, signora Sottosegretaria, se posso rivolgermi a lei, tramite il Presidente. Critichiamo questo decreto perché temiamo che questa sia un'occasione persa, perché mai come in questo momento la risposta è risultata inadeguata rispetto a quello che si vede. Lo hanno detto benissimo i miei colleghi, sottolineando il fatto che non solo c'è una sproporzione enorme tra le risorse di cui necessitiamo - i due miliardi che avete detto di avere stanziato - ma in realtà questi due miliardi non ci sono: questo è il problema vero. Per chi sa leggere i bilanci - la collega che prima è intervenuta ha detto di essere stata amministratrice, quindi dovrebbe saper leggere i bilanci - questi due miliardi non sono a disposizione; sono miliardi che erano già nel bilancio dello Stato per altre questioni e non sono a disposizione per le cose di cui abbiamo bisogno immediatamente. Abbiamo bisogno immediatamente di indennizzi alle imprese e alle famiglie; abbiamo bisogno immediatamente di restituire ai Comuni i soldi per la somma urgenza. (Applausi). Non c'è nulla di tutto questo.
Stiamo attenti - e lo diciamo senza alcuno spirito polemico, perché non c'è nulla di tutto questo - perché sono passati tre mesi e non possiamo certo raccontarci, cari colleghi, che quello che è successo dipende dal fatto che per la navigazione del Po non siano stati spesi 12, 13 o 20 milioni (non ricordo neanche la cifra esatta, fossero anche 500 milioni, e lo stesso varrebbe per quello che succede in Italia, in Germania, in Svizzera o in Francia). Se l'alluvione fosse stata in Lombardia, permettetemi di farvi presente che non avrei mai detto che la colpa era di Fontana, che non ha realizzato alla svelta le casse di espansione del Seveso. (Commenti). Ma lasciate perdere, per favore.
Signor Presidente, c'è però una questione: non so perché, ma non riesco ad abituarmi all'idea che la politica possa migliorare imitando i difetti peggiori degli altri; la politica non è imitare i difetti degli altri. Se qualcuno ha avuto il difetto di non considerare le situazioni oggettive, non è che dovete imitarlo: siete al Governo, e governate (Applausi). Non è che dovete ricordare gli errori.
È chiaro che potrei anche dirvi che il primo piano contro il dissesto idrogeologico in questo Paese l'ha fatto un Governo a guida PD e che questo piano ha consentito e consente oggi alle aree del Bisagno e dell'Arno e ad altre di non andare più sott'acqua quando piove. Potrei dirvi che sono state stanziate diverse centinaia di milioni e diversi miliardi per questi ambiti, ma invece preferirei dire che cosa possiamo fare insieme per migliorare.
Innanzitutto c'era una lezione da imparare e per questo diciamo che il decreto-legge è inadeguato e insufficiente: credeteci, lo vedrete con i vostri occhi tra qualche mese, quando spero che tornerete sui luoghi dell'alluvione e vedrete le facce degli emiliano-romagnoli. Allora lo capirete.
Vi diciamo che è inadeguato e ancora una volta, anche se non mi piace, faccio una nota personale. Ero al tavolo che trattava i fondi per il terremoto nel 2012, come Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), oltre che come sindaco di Reggio Emilia. In quel momento, il Governo Monti era in grandissime difficoltà economiche, come ricorderete, il Paese era sull'orlo della bancarotta e si dovette fare una manovra enorme di sacrifici per gli italiani. Le risposte del Governo Monti, nonostante le grandissime difficoltà, furono molto più rapide, efficaci e capaci di dare una prospettiva di ricostruzione e di sostegno: questo è il punto che vi stiamo dicendo.
Attenzione, perché aver detto che due miliardi del bilancio già stanziati - cioè due miliardi che non sono aggiuntivi - non sono una risposta capace di dare sostegno, sollievo e aiuto agli emiliano-romagnoli non è una critica a Fratelli d'Italia o al presidente Meloni, ma un dato di fatto. Si tratta di un allarme che vi stiamo dando per dirvi che, se non si cambia direzione rapidamente (non mi interessa qui la polemica rispetto al commissario), si compromette quel senso di fiducia nelle istituzioni che noi abbiamo costruito dal 2012 ad oggi.
Come ha detto il presidente Mattarella (non un esponente di basso livello del PD, come sono io), l'esempio della ricostruzione del terremoto in Emilia-Romagna è un esempio per tutto il Paese ed è stato un esempio di efficienza e di capacità di risposta. (Applausi). Lo ha detto il Presidente della Repubblica, certificando il fatto che in otto anni abbiamo completato la ricostruzione di un territorio devastato. Non vi stiamo dicendo che avete sbagliato a non nominare Bonaccini presidente, ma che sbagliate a delegittimarlo come presidente. (Applausi). Se è vero infatti che non possiamo delegittimare un Governo regolarmente eletto dai cittadini, come il Governo Meloni, voi non potete delegittimare il Presidente della Regione, che pure è stato direttamente e non indirettamente eletto dai cittadini. (Applausi). Allora occorre rispetto per le istituzioni e per chi è stato eletto, che non rappresenta solo chi lo ha eletto, ma anche coloro che sono all'opposizione.
Vorrei finire come ho iniziato. Non dovrete rendere conto a noi; dovrete rendere conto ai cittadini dell'Emilia-Romagna, perché quella gente, quelle famiglie e quelle imprese, un secondo dopo aver visto il disastro abbattersi su di sé, sul proprio futuro e sui propri figli, si sono rimboccate le maniche e hanno detto: noi ci siamo e vogliamo sapere chi è al nostro fianco. Siccome ci hanno messo il cuore, il cervello, la volontà e la capacità, temo molto che si aspettino una altrettanto rapida, efficace, sicura e seria risposta da parte del Governo e delle istituzioni, come sanno di potere contare, questo sì, sui loro sindaci, di qualunque colore. Sanno di poterci contare, mentre noi oggi vi diciamo che ancora oggi questi cittadini sanno di non poter contare sul Governo italiano e questo ci preoccupa molto. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Farolfi. Ne ha facoltà.
FAROLFI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il 16 maggio sono partita la mattina presto dal mio Comune, Brisighella, in provincia di Ravenna, dove sono vice sindaco, per venire a Roma. Pioveva, ma non forte. Ero preoccupata per l'allerta meteo, considerato quanto accaduto la settimana prima, ma proprio per questo ho sperato che l'allerta, addirittura rossa, fosse dovuta a un eccesso di zelo. Purtroppo non è stato così: una tempesta perfetta si è abbattuta su parte dell'Emilia e su tutta la Romagna, la mia terra, non più raggiungibile né in auto, né in treno, tanto che sono riuscita a tornare a casa solo il giovedì mattina (il 18 maggio), un po' con il treno, un po' in auto e un po' a piedi, nel senso che, per raggiungere il mio paese, ho dovuto camminare per più di tre chilometri lungo i binari della linea ferroviaria Firenze-Faenza, purtroppo chiusa per le tante frane.
Ciò che ho visto, una volta arrivata, rimarrà sempre impresso nei miei occhi. Il paesaggio non era, non è e non sarà più quello di prima: colline spaccate, sanguinanti di frane, ponti e strade che non esistono più e che non sarà più possibile ricostruire nelle stesse posizioni; e poi fango, fango, tanto fango dappertutto, fiumi esondati, case e campi allagati, intere frazioni isolate. Per giorni siamo stati senza acqua e senza energia elettrica. Una tragedia che, direttamente o indirettamente, non ha risparmiato nessuno: in molti hanno perso la casa e il lavoro di una vita e ci sono state anche delle vittime. A loro, come alle vittime del maltempo di ieri e dell'altro ieri, va il nostro cordoglio e alle famiglie va la nostra vicinanza. (Applausi).
Come se non bastasse, a tutto ciò vanno aggiunti i danni causati dalla tromba d'aria di sabato scorso in alcuni Comuni della bassa Romagna e a Ravenna. È vero che una calamità come quella che si è verificata a maggio non poteva essere evitata, visti gli eventi eccezionali per intensità e per vastità e il fatto che si sono ripetuti nell'arco di pochi giorni. Tuttavia, se si fosse fatta la dovuta prevenzione, gli effetti sarebbero stati più limitati e ridotti; ma, si sa, la prevenzione non porta voti. Siamo tutti consapevoli - come ha ribadito il ministro Musumeci - che la tropicalizzazione è arrivata in Italia più di dieci anni fa. Sappiamo tutti che oltre la metà del territorio nazionale ricade in zona sismica e quasi la totalità è a rischio frane o dissesto idrico o idrogeologico.
Eppure proprio la Regione Emilia-Romagna, il cui Presidente riveste da vari anni anche la carica di commissario contro il dissesto idrogeologico e la cui ex vice presidente aveva niente meno che la delega al patto per il clima, proprio l'Emilia-Romagna si è fatta trovare impreparata.
La Regione che vuole sempre primeggiare in tutto stavolta ha primeggiato per inefficienza. È inutile riempirsi la bocca con parole come patto per il clima e tutela dell'ambiente, se poi non si è in grado di mettere in atto le azioni conseguenti, a cominciare dalle più semplici, come la pulizia dei fiumi, o se poi si rimandano indietro 55 milioni al Ministero dei trasporti, perché non si è in grado di spenderli. E non importa se quei finanziamenti non erano destinati a noi, ma all'idrovia ferrarese, resta sempre il fatto che erano finalizzati alla sicurezza idraulica e non sono stati spesi.
Presidente, contro un terremoto non si può fare nulla, ma per limitare i danni di un'alluvione invece si può fare tanto. Nessuno però si è preso la responsabilità di quanto avvenuto, anzi. Il sindaco di Lugo, per esempio, nell'intervista a un giornale locale, ha affermato che l'alluvione è stata causata in gran parte dalla crisi climatica, sottolineando quella crisi climatica che la destra continua a negare, come a voler sottintendere che la colpa è del Governo che non fa abbastanza per contrastarla. Ho citato il sindaco di Lugo perché l'intervista è uscita pochi giorni dopo l'alluvione e ho trovato veramente di cattivo gusto scegliere quel momento per iniziare la campagna elettorale per le amministrative del 2024. (Applausi).
Detto questo, vorrei ricordare a lui e a tutti coloro che ci accusano di negazionismo che il Governo Meloni non è in carica da nemmeno un anno e poi, se c'è un Governo che vuole riprendere in mano il piano nazionale per l'adattamento al mutato contesto climatico (che, lo ricordo, è iniziato nel 2016, ben sette anni fa, e non è mai decollato), quello è proprio il Governo Meloni. Ricordo, fra l'altro, che era anche un punto del programma elettorale.
Quanto alla polemica circa le parole del ministro Musumeci, che ha detto che una ricostruzione non può durare anni e anni, ma deve avere un termine, che ragionevolmente potrebbe essere di nove-dieci anni, vorrei ricordare che questa frase è stata detta in tempi non sospetti (mi sembra a febbraio) nell'ambito di un disegno di legge per l'adozione di un modello unico per le ricostruzioni, proprio per facilitarle. Quel modello che auspica il senatore Fina e che il Governo Meloni farà, a differenza dei Governi precedenti. (Applausi).
Si tratta quindi di una polemica pretestuosa e strumentale, anche perché altrimenti qualcuno dovrebbe spiegare perché la struttura commissariale per il sisma è ancora in piedi dopo undici anni e, come dice il collega senatore Barcaiuolo, delle due l'una: o fa comodo a qualcuno mantenerla o i lavori non sono ancora finiti.
Mi chiedo poi perché se la sinistra, che è stata al Governo, di riffa e di raffa, ben undici anni, era così consapevole dei rischi del cambiamento climatico e degli eventi estremi che ne sarebbero potuti conseguire, non ha portato a compimento quel piano? Perché se la sinistra, che ha sempre governato in Regione, era così consapevole dei rischi, non ha costruito tutte le casse di espansione? (Applausi). Perché ha costruito sistematicamente, anche nelle terre definite a pericolosità idraulica, tanto da ottenere il primato fra le Regioni per consumo di suolo nelle aree alluvionali? (Applausi). E perché Ravenna è la seconda provincia della Regione per consumo di suolo a rischio alluvione? E ancora, perché la Regione non ha fatto manutenzione e messo in sicurezza i corsi d'acqua, i fiumi e i torrenti, alcuni dei quali, tra l'altro, già esondati nel 2011 e nel 2019, tra cui il Savio e il Sillaro?
E ancora: perché nel 2017 la Regione ha varato una legge urbanistica, non ancora applicata del tutto, nonostante siano passati sei anni, che a parole dice di voler limitare il consumo di suolo, ma che di fatto ne consente un uso del 3 per cento? L'ettaraggio previsto per l'uso rimane praticamente lo stesso degli anni precedenti (Applausi), aggravando così ancora di più il bilancio delle aree impermeabili.
Insomma, perché non è stato fatto tutto il possibile per limitare e ridurre gli effetti di eventi estremi? Ipotizzo una risposta: perché la sinistra in Emilia-Romagna, per fini elettorali, si accompagna ad un certo ambientalismo, spesso integralista, che non le consente mai di avere un approccio pragmatico alle cose, ma sempre ideologico.
Dopo quanto successo però, pur di nascondere la polvere sotto il tappeto e distrarre l'attenzione dalle vere responsabilità, consci di non poter incolpare solo il cambiamento climatico, hanno pensato bene di tirare in ballo anche nutrie e istrici che, come noto, hanno il vizio e la brutta abitudine di scavare le tane. Sia chiaro: l'attività di escavazione crea per forza da anni. Una volta, fra l'altro, le nutrie venivano indicate come animali nocivi: oggi questo termine non si può più usare, ma bisogna utilizzare «opportunista», in quanto meno negativo. Il risultato, però, non cambia: sempre danni fanno. Sono la prima a dire che sono specie che vanno contenute, ma, se certi argini fossero stati costruiti con pietrisco, cemento armato o gabbie preconfezionate, le nutrie e gli istrici avrebbero avuto più difficoltà a scavarsi le tane.
Forse sarebbe bastato anche solo un regolare controllo degli argini, come si faceva una volta, con il guardiano idraulico (Applausi), figura che non esiste più, in modo da individuare subito il rischio di fontanazzi in caso di piena e così porvi rimedio, evitando lo straripamento. Oggi, però, i servizi di bacino sul territorio non si vedono più, si sono fatti di nebbia.
Signor Presidente, i romagnoli non hanno l'anello al naso e credo che sia arrivato il momento di dare loro delle risposte serie, perché la verità è che tanti danni si potevano evitare o limitare e chi ha delle responsabilità se le deve assumere e non fare a scaricabarile, nascondendosi dietro l'eccezionalità degli eventi dovuti al cambiamento climatico e alle specie fossorie.
Per questo abbiamo accolto con piacere la nomina a Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatosi a far data dal 1° maggio 2023 del generale Figliuolo: è stata la scelta migliore che si potesse fare.
Detto questo, voglio ringraziare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutto il Governo, che con il decreto-legge cosiddetto alluvione hanno stanziato subito circa due miliardi e con il decreto-legge cosiddetto ricostruzione ne hanno stanziati altri 2,5. In due soli mesi sono quindi stati stanziati quasi cinque miliardi, praticamente la metà di quanto richiesto e sempre sperando che la cifra richiesta sia stata calcolata sui danni effettivi e non pregressi (Applausi), ma questo lo appurerà il commissario.
Da romagnola, posso testimoniare che il Governo ci è stato vicino e per questo voglio ringraziare non solo il presidente Meloni, che ha lasciato il G7 e Hiroshima con un giorno di anticipo per raggiungerci e rendersi conto di persona di quale fosse la situazione, ma anche tutti i Ministri, i Vice Ministri e i Sottosegretari che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, venendo in Romagna, in particolare nella mia provincia, una delle più colpite: chi a Ravenna, chi a Lugo, chi a Faenza, chi a Brisighella... (Il microfono si disattiva automaticamente).
In conclusione, credo che nella mia provincia quasi tutti i Comuni abbiano potuto constatare la solidarietà in presenza del Governo. In particolare, per il mio Comune ringrazio il vice ministro Bignami, che ci è stato molto vicino. (Applausi).
Voglio esprimere infine la mia gratitudine anche a tutti coloro che ci hanno aiutato: la Protezione civile, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, le associazioni di volontariato e infine, perché non ce lo dobbiamo dimenticare, i nostri ragazzi, gli angeli del fango arrivati da tutta Italia (noi li chiamiamo i burdel de paciug, vale a dire i ragazzi del fango). (Applausi). Un grazie va quindi alla nostra gioventù, che in questi frangenti dimostra sempre una grande generosità.
Ai romagnoli, signor Presidente, mi lasci dire: «tnì bota», che vuol dire «tenete botta», perché sono certa che ci rialzeremo più forti di prima e che il Governo Meloni farà di tutto per non lasciare indietro nessuno. (Applausi).
Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,37)
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Ha chiesto di intervenire il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, senatore Nello Musumeci.
MUSUMECI, ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Signor Presidente, onorevoli senatori, com'è noto, martedì pomeriggio, d'intesa con la Presidenza e con i Capigruppo, sarò in Aula per riferire sulle calamità che hanno interessato la nostra Nazione da Nord a Sud dal 19 luglio in poi e che in certe aree ancora perdurano.
Faremo un'analisi di ciò che è avvenuto, degli interventi coordinati dal Governo e, soprattutto, delle proposte che abbiamo il dovere di avanzare e di sottoporre, seppure nella sede più appropriata nel prosieguo dell'attività dell'Assemblea, per far fronte a una condizione che diventa sempre più insostenibile.
Non ho avuto il piacere di partecipare e seguire il dibattito che si è sviluppato attorno al provvedimento in esame, ma sono certo che le tematiche sono uguali a quelle che più volte abbiamo affrontato in quest'Aula e che temo saremo costretti ad affrontare in futuro, se non avremo tutti il coraggio di mettere da parte i pregiudizi e di sederci attorno a un tavolo, per capire cosa realmente si può fare, senza valutare quello che non è stato fatto e avrebbe potuto essere fatto: esercizio facile, ma che rischia di compromettere l'indispensabile clima di serenità, nel quale tutti abbiamo il dovere di lavorare.
Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 819, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Martedì prossimo parleremo anche della drammatica realtà della Regione Siciliana e di quello che, negli ultimi dieci anni, i Governi regionali hanno saputo o non hanno saputo fare. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 61, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.
È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 11,41, è ripresa alle ore 12,01).
Presidenza del vice presidente GASPARRI
Organizzazione della discussione della questione di fiducia
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.
Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 819, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor presidente, colleghi, signor ministro Musumeci, oggi in quest'Aula esaminiamo un importante provvedimento legislativo che tocca da vicino tutti i nostri territori, che purtroppo hanno ancora delle ferite aperte. Parlo in particolare dell'Emilia-Romagna e di parte dei territori della Toscana e delle Marche. Le immagini delle onde d'acqua che hanno allagato abitazioni, aziende, strade, città, e le nostre campagne, provocando purtroppo morte e distruzione, sono ancora vive nelle menti e nei cuori di tutti noi.
Prima di passare alla rassegna del decreto-legge, che in realtà contiene in sé due decreti (alluvione e ricostruzione), lasciate che rivolga un pensiero col cuore alle diciassette vittime dell'Emilia-Romagna (Applausi), ma anche ai 20.000 sfollati. Non posso purtroppo non ricordare quanto è successo negli ultimi giorni, con i violenti nubifragi in Lombardia dove ancora una volta hanno perso la vita due persone, e le tempeste di grandine in Veneto, che hanno provocato seri anni a famiglie, aziende e a tutto il mondo dell'agricoltura.
Vorrei cogliere l'occasione per dire grazie allo straordinario mondo del volontariato, ai nostri ragazzi del fango (Applausi), alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco e chiaramente alla nostra meravigliosa Protezione civile e a tutti i suoi volontari, che proprio nelle ore più drammatiche hanno lavorato senza sosta per salvare quante più vite possibile e aiutare tutti i cittadini di quei luoghi.
Il provvedimento di oggi è uno strumento di intervento che ha anche una sua natura strutturale, in quanto azione di sistema e di programmazione che guarda quindi al futuro. Sottolineo questo aspetto perché - è vero - l'Italia è un Paese bravo a gestire le emergenze, ma tante volte purtroppo si è meno bravi il giorno dopo l'emergenza e lo stesso vale per la prevenzione. Il Governo ha dato subito però le prime risposte ai territori colpiti dall'alluvione dello scorso maggio. Cito qui solo le misure più importanti come i 30 milioni per l'attuazione dei primi interventi nelle Province romagnole, i quattro milioni per i Comuni toscani e gli altri quattro milioni destinati ai Comuni marchigiani.
Grazie a questo Governo e a questa maggioranza, con questo provvedimento oggi mettiamo in campo 4,7 miliardi per risollevare le popolazioni duramente colpite dagli eventi alluvionali e franosi dello scorso maggio. Mi limito qui a citare le misure più salienti: 600 milioni per i lavoratori e la cassa integrazione, 300 milioni per i professionisti e gli artigiani, 700 milioni per sostenere la produttività delle aziende, di cui 300 milioni di contributi a fondo perduto per le imprese esportatrici, 100 milioni di euro per applicare il regime di aiuto per le aree a crisi industriale, 10 milioni per le imprese del settore turistico e della ristorazione. Inoltre, sono stati stanziati 200 milioni per tutto il mondo agricolo, per la nostra agricoltura, per il nostro primario, con misure come ad esempio l'integrazione del reddito mensile per i lavoratori agricoli.
Si è previsto, per le società e le aziende che hanno subito danni, di sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti e inoltre l'accesso agevolato al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Abbiamo stanziato, di quei 4,7 miliardi, oltre due miliardi per la ricostruzione delle infrastrutture. Fatti dunque, non chiacchiere (Applausi); è questo il bello e la concretezza di questo Governo, è il linguaggio da sempre vincente, anche nei territori, del buon governo del centrodestra.
Questo provvedimento però va anche oltre e si occupa del post-emergenza. Dopo l'emergenza - dicevo - c'è una seconda fase, quella della ricostruzione. Di una nuova disciplina della ricostruzione c'era assolutamente bisogno e oggi, con questo provvedimento, si compie un passo in avanti, uniformando e quindi definendo in maniera chiara, puntuale e precisa la metodologia di intervento, la metodologia di finanziamento e poi quella, altrettanto importante, della governance. La governance è affidata a una cabina di regia che, accanto al commissario straordinario, coinvolge anche il dipartimento Casa Italia, la Protezione civile, i Presidenti delle Regioni; quindi la governance tiene conto dei territori e delle comunità locali, consentendo così di definire le priorità, a partire dalla riapertura delle scuole, dalla risistemazione delle strade e della viabilità, al ripristino degli argini dei fiumi e alla messa in sicurezza degli alvei.
Il commissario Francesco Paolo Figliuolo, a cui va tutta la nostra riconoscenza e la nostra fiducia (Applausi) e che gode di una stima trasversale, è una personalità pragmatica, competente e preparata ed è già al lavoro concreto. Sta lavorando per rivedere l'elenco dei Comuni colpiti, per redigere il piano per le opere pubbliche, il piano per i beni culturali danneggiati, per gli interventi sul dissesto idrogeologico, per le infrastrutture stradali e ambientali. C'è dunque una road map chiara e precisa, con una visione d'insieme che è un metodo di lavoro che noi riteniamo assolutamente efficace, efficiente e, in una parola, vincente.
Questo provvedimento interviene non solo sulla ricostruzione pubblica, ma anche chiaramente su quella dei privati. Valuto quindi positivamente, in questa sede, il via libera all'emendamento sulla ricostruzione privata, grazie al quale i Comuni non dovranno farsi più carico della redazione della scheda di rilevazione dei danni e i cittadini si potranno rivolgere direttamente ai professionisti abilitati. La ricostruzione va fatta; l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana sono territori ancora feriti. L'obiettivo di tutti, condiviso certamente dai territori, a cui dobbiamo dare risposte, è evitare le lungaggini e gli intoppi che si sono verificati in passato. Non a caso infatti, grazie a questo decreto, si autorizza l'applicazione immediata dell'articolo 140 del nuovo codice dei contratti pubblici, per l'esecuzione di lavori e interventi di somma urgenza connessi alle alluvioni che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna e parte delle Regioni Marche e Toscana.
L'obiettivo è correre, fare presto, fare bene e dare risposte concrete. L'obiettivo è far sì che, una volta passata l'emergenza, dopo che i riflettori mediatici si sono spenti, i territori e le comunità non si sentano abbandonati. (Applausi). È vero che noi italiani siamo i primi al mondo nel gestire le emergenze, ma dobbiamo diventare i primi al mondo anche e soprattutto nella prevenzione e nella ricostruzione.
È ora di cambiare paradigma. Questo provvedimento, sotto questo aspetto, va sicuramente nella giusta direzione. Per questo motivo il mio Gruppo voterà convintamente a favore del provvedimento. (Applausi).
FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, colleghi e colleghe, rappresentante del Governo, ministro Musumeci, mentre fuori da queste porte da mesi in Italia infuriano eventi climatici estremi, in questa Aula, nei miei primi nove mesi e mezzo di lavoro con questo Governo, ho assistito con sempre più incredulità, imbarazzo e impazienza alla deliberazione di atti puramente simbolici, privi di qualsiasi concreto slancio che possa realmente aiutare il nostro Paese.
I minuti di silenzio e le manifestazioni di vicinanza per le vittime e i territori colpiti da alluvioni, frane, smottamenti, siccità e incendi, stanno diventando sempre più assordanti, riempiendo l'Aula di migliaia di voci di italiane e italiani che chiedono, a ragione, di essere aiutati dal loro Governo, ma di essere aiutati subito.
La macchina governativa invece continua imperterrita a seguire vecchi schemi di soluzione, a offrire strumenti di risposta lenti e inadeguati rispetto a un mondo cambiato, che registra, anche solo in Italia, un forte aumento degli eventi climatici ad alta intensità e capacità distruttiva.
Le soluzioni per contrastare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico ci sono. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo da mesi alla maggioranza un confronto sano e maturo, degno di una moderna democrazia, che riesca a porre al centro dell'attenzione i bisogni e le necessità di un Paese oggi più che mai alle prese con mille difficoltà.
Non è possibile risolvere problemi nuovi con strumenti vecchi; il Governo Meloni non riesce proprio a cogliere questo concetto. Prova ne è il fatto che anche oggi ci troviamo a discutere un altro provvedimento cerotto, che non punta ad affrontare il problema alla radice, ma si limita a tamponare un'emorragia che non accenna ad arrestarsi.
Il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, oltre a essere stato presentato con il solito rituale di totale e confusionale disorganizzazione, a cui, come già detto in altre occasioni, non mi abituerò mai, risponde con notevole ritardo alle drammatiche richieste di aiuto provenienti dalle Regioni colpite da questi eventi meteorologici estremi. Si accoda al decreto siccità, anch'esso varato con ritardo rispetto alla necessità di agire tempestivamente su una problematica stabilmente presente in Italia e per il quale ci sono voluti mesi per la nomina del commissario e per l'istituzione della cabina di regia, convocata solo una volta. Anticipa altresì il decreto-legge per la tutela dei lavoratori nell'emergenza caldo, che sarà discusso in Assemblea in autunno. Nel frattempo i famosi lavoratori che volete tanto tutelare saranno cotti a puntino.
Questi sono solo alcuni esempi dell'utilizzo compulsivo e disordinato dei decreti di urgenza, i quali intervengono solo quando i problemi sono già acuti. L'utilizzo della decretazione di urgenza come mezzo per arginare i danni generati da questi eventi climatici è quindi diventato obsoleto. Questo Governo sta cercando di risolvere con uno strumento emergenziale un problema ormai diventato endemico e strutturale nel nostro Paese.
In questa ottica inadeguato è anche continuare a ricorrere alla nomina di specifici commissari ad acta, come anche questo provvedimento fa, per la gestione di qualunque situazione emergenziale; di questo passo avremo più commissari che comuni cittadini. È un metodo inappropriato, incapace di rispondere adeguatamente agli appelli e alle richieste di tutela dei cittadini e delle imprese, che più di tutti stanno scontando sulla propria pelle le conseguenze degli eventi climatici estremi, che quotidianamente viviamo e che richiedono la messa in sicurezza del territorio e delle persone che lo abitano.
Cosa manca al Governo Meloni? Manca una visione politica e metodica improntata all'adeguamento del nostro Paese e ai devastanti effetti del cambiamento climatico. Queste sfide vanno affrontate con un piano unico e organico che preveda, da un lato, il contrasto e la compensazione degli impatti causati da incendi, alluvioni e frane e, dall'altro, consenta, in un'ottica di prevenzione, di ridurre le emissioni climalteranti che contribuiscono al riscaldamento globale e sono la causa principale dello scatenarsi di questi eventi estremi.
Tradotto in parole povere, il fantomatico piano Mattei, come interpretato da questo Governo, che intende sfruttare le fonti fossili del gas naturale altamente climalteranti, va messo nel cassetto per lasciare posto al potenziamento delle fonti rinnovabili.
Il regolamento faro in grado di sostenere l'Italia nel percorso di mitigazione e contrasto agli eventi climatici esiste: è la normativa europea sul clima (il regolamento n. 1.119 del 2021), che risponde alle sacrosante richieste dei territori, che chiedono il rafforzamento della formazione e della riqualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni anche locali.
Inspiegabile è il motivo per cui il Governo è sordo di fronte a questa richiesta. È infatti preoccupante delegittimare gli enti territoriali interessati e le strutture tecniche locali e non c'è nessuna ragione che possa motivare la mancanza di coraggio nell'adottare un approccio inclusivo e partecipativo dal basso, che parta dai territori. Un vero controsenso, se pensiamo alle mire autonomistiche di parte del Governo.
Tale regolamento europeo prevede validi strumenti in grado di mettere a terra la tematica della decarbonizzazione e la graduale diminuzione delle emissioni climalteranti, con l'istituzione di un comitato consultivo scientifico sui cambiamenti climatici in grado di affiancare aziende, industrie e cittadini, sostenendole concretamente nel loro lavoro di rinnovamento e transizione energetica.
Questa normativa è fondamentale per incardinare un'armonizzazione di tutte le politiche pubbliche all'economia circolare, massimizzando in maniera complementare i benefici della dimensione ambientale, sociale ed economica dello sviluppo.
Le risorse economiche per affrontare la mitigazione degli effetti climatici ci sono: spendiamo ogni anno oltre 22 miliardi di euro in sussidi dannosi per l'ambiente, che vanno trasformati in sussidi ambientalmente favorevoli per sostenere anche le migliaia di aziende virtuose e il cambio di rotta.
Ritengo frustrante dover ripetere ancora una volta il dato che l'aumento della temperatura media globale di 1,1 gradi centigradi rispetto all'era pre-industriale è causa degli eventi che stanno colpendo anche il nostro Paese e che sono sotto gli occhi di tutti. È irresponsabile che colleghe e colleghi della maggioranza ci continuino a propinare ragionamenti totalmente scollati dalla realtà, mentre fuori danni ambientali, economici e sociali stanno mettendo in ginocchio la vita di interi territori. Tutto ciò è inaccettabile nel 2023.
Per tutti i motivi illustrati sopra, per tutti gli irragionevoli no del Governo a un vero cambio di rotta, annuncio il nostro no alla fiducia. (Applausi).
MUSOLINO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSOLINO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, colleghi senatori, mi spiace che il ministro Musumeci stia lasciando l'Aula: avrei avuto piacere che restasse ad ascoltare; vuol dire che ascolterà in seguito la registrazione, se ne avrà il piacere e l'occasione.
Ripeto, mi dispiace che il Ministro abbia ritenuto opportuno lasciare l'Aula, ma è sicuramente per le gravi emergenze che deve affrontare; immagino dove stia andando; del resto ieri è stato impegnato tutta la mattinata sulla mozione di sfiducia alla ministra Garnero Santanchè (Applausi), per cui oggi recupererà, andando a fare la sua parte. Mi auguro che dalla Sicilia arrivino notizie importanti; martedì prossimo il Ministro non potrà lasciare l'Aula e allora scopriremo che cosa è stato fatto.
Mi scusi per questo inciso, signor Presidente, ma immagino che sia comprensibile.
Intanto annuncio che il Gruppo Per le Autonomie esprimerà un voto favorevole sulla fiducia e sul decreto alluvioni: lo dobbiamo assolutamente come segnale di solidarietà, di rispetto e di vicinanza ai territori colpiti dalle alluvioni e più che mai in questo caso effettivamente la decretazione d'urgenza è lo strumento che l'ordinamento prevede per consentire al legislatore un intervento immediato, rapido e quanto più efficace per affrontare quella che appunto è un'emergenza. Tuttavia, al di là del caso specifico e della contingenza, non posso non rilevare che questo è il 26° decreto-legge sul quale è stata posta la questione di fiducia: credo che in meno di un anno di fiducia francamente 26 voti di fiducia siano troppo, perché si schiaccia il ruolo del Parlamento, che è pronto a fare la sua parte, a discutere, a migliorare, a integrare i provvedimenti del Governo e non deve essere delegittimato in questo modo, perché questo significa delegittimarlo.
Per entrare nel merito, signor Presidente, questo è un provvedimento che riguarda l'emergenza ambientale. In questi mesi, negli ultimi anni, abbiamo visto quanto sia facile, rovinosamente facile, che un temporale si trasformi in un nubifragio, che un nubifragio si trasformi in un ciclone e che un ciclone si trasformi in un'emergenza che comporta un'alluvione, una perdita di terreni, di aziende, di attività e di case. È stato fin troppo facile assistervi nel maggio di quest'anno e adesso abbiamo l'emergenza roghi. Cosa sta succedendo al nostro Paese? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre e le risposte non possono certamente arrivare dalla decretazione d'urgenza.
Oggi, con il provvedimento al nostro esame, cerchiamo di riparare i danni, di dare un aiuto economico, di dire alle popolazioni colpite che le stiamo assistendo, che cerchiamo di aiutarle nella difficile fase della ricostruzione, ma ci sono danni che non possono essere riparati, con nessuna somma al mondo. Ci sono ricordi, nelle case che sono state sommerse dal fango e distrutte, che non torneranno ad esistere neanche con il risarcimento più generoso che possiamo immaginare. Ci sono aziende in cui sono stati persi anche gli animali e le coltivazioni, che erano il frutto di sacrifici di generazioni, che non torneranno più ad essere quelle di prima. Rinasceranno, ripartiranno, ma non saranno più quelle che erano state fatte dai nonni o addirittura dagli avi, in anni ancora più lontani.
Ciò significa che dobbiamo lavorare sull'emergenza climatica con una legge e con una programmazione che non dovrebbe avere una prospettiva inferiore almeno ai dieci anni, perché ci vogliono almeno dieci anni per incidere sulle politiche urbanistiche del territorio, sulle politiche emergenziali, sulle politiche ambientali, per imparare un nuovo modo attraverso il quale utilizzare il nostro territorio, il nostro suolo, le nostre risorse e lasciare i vecchi modelli di sfruttamento, che come vedete sono diventati insostenibili. Questo è ciò che mi aspetto dal Governo. Oggi esprimiamo un voto di fiducia, che non è soltanto la fiducia sul provvedimento, è una fiducia, un investimento, ma soprattutto un incoraggiamento al Governo a prendere in mano questa situazione e a volerla definitivamente affrontare. Basta con la decretazione d'urgenza! Con le decretazioni d'urgenza aiutiamo le popolazioni colpite nell'immediato, ma poi cominciamo a ragionare sul futuro. Lo dobbiamo alle future generazioni, lo dobbiamo a chi abita questa terra. È per questo motivo che mi auguro che le parole che ieri il Presidente del Consiglio ha espresso proprio sull'emergenza climatica siano seguite velocemente dai fatti. Proteggere il territorio significa rafforzare tutti i dispositivi di primo intervento per coloro che operano sul campo.
Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,23)
(Segue MUSOLINO). A questo proposito, richiamo la sensibilità del Governo all'aiuto e al sostegno ai sindaci, che sono quelli che si trovano a scendere in campo quando le città vengono sommerse dal fango o vengono lambite dal fuoco, che devono dare aiuto e sostegno ai loro cittadini, devono fare da cuscinetto e da tramite tra le istituzioni nazionali e regionali e i loro cittadini, che vanno da loro a chiedere aiuto, sostegno e soprattutto comprensione e solidarietà. Spesso sono i sindaci a incassare la rabbia, ovvero il primo sentimento dei cittadini. Questi sindaci non vanno abbandonati, ma vanno aiutati e sostenuti, con risorse economiche di immediato utilizzo, perché solo così, effettivamente, i territori potranno affrontare le emergenze. Il legislatore nazionale si occupi invece di programmare la gestione ambientale, le nuove politiche ambientali per uscire da questa situazione che è davvero intollerabile. Con questa dichiarazione di voto e con queste premesse, confermo quindi il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord) sul provvedimento in esame. (Applausi).
CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROATTI (M5S). Signor Presidente, utilizzerò questo intervento per parlare da senatore, ma soprattutto da romagnolo che ha visto la sua terra in ginocchio. Tantissime famiglie nelle Marche, in Toscana e in Emilia-Romagna hanno visto persone care andare via ed è a loro che rivolgo innanzitutto il mio pensiero, per le loro perdite. (Applausi).
Da romagnolo, ancora prima che da politico, denuncio che il Governo delle giravolte non ha fatto abbastanza sul nostro territorio. Ho visto sindaci lavorare ventiquattr'ore su ventiquattro, così come la Protezione civile, le Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco, i medici, gli ospedali aperti ventiquattr'ore su ventiquattro, la Croce rossa, che però non hanno ricevuto le risposte adeguate. Alla nostra terra, in questo momento, servono soldi, non servono chiacchiere. Ho visto imprenditori lavorare ventiquattro ore al giorno per supportare le aziende intorno alle loro andate distrutte; ho visto cittadini ospitare in casa persone, ho visto sindaci e consiglieri comunali negli hotspot, nei centri di smistamento accogliere persone con il sorriso nonostante avessero perso tutto. Ho visto famiglie che hanno perso qualsiasi cosa essere solidali con i vicini. Ci siamo rimboccati tutti le maniche su questi territori. A non arrivare, ad arrivare tardi, male o in maniera inadeguata sono state le reazioni del Governo in questo momento. Da politico, ma prima di tutto da romagnolo, ho sperato di poter collaborare. Abbiamo creato una sorta di cabina di regia fra parlamentari del territorio presentando emendamenti, ma tengo a dire a chi ci sta seguendo fuori da quest'Aula che questo provvedimento è arrivato ieri a mezzogiorno in Aula e ne è uscito alle 19. Tutte le proposte che sono arrivate dai territori, quindi, sono diventate carta straccia, perché si può parlare solo in un ramo del Parlamento, in questo viene messa la fiducia senza darci la possibilità di parlare in maniera diretta di quello che è successo sui nostri territori. (Applausi).
Oltre alla fatica e oltre a non aver avuto risposte su questi temi, abbiamo ricevuto anche parole di offesa sui nostri territori. Il ministro Musumeci è venuto a chiedere la fiducia qualche minuto fa e poi è andato via, ma prima, rivolgendosi ai sindaci dei nostri territori, ha detto che il Governo non è un bancomat. Queste sono parole inaccettabili, lo dico io in questa sede a nome dei sindaci dei nostri territori che non possono parlare. (Applausi). È vergognoso confrontarsi in questa maniera con il territorio. I sindaci - del centrodestra e del centrosinistra, non conta il colore politico quando si amministra un Comune - sono solo da tutelare. Non ci si può rivolgere in questo modo a queste persone, perché si alimenta solamente la rabbia e la frustrazione di un territorio che è in difficoltà, che ha bisogno solamente di soldi in questo momento.
L'elenco delle cose che non hanno funzionato è lunghissimo. Ho già parlato del fatto che non abbiamo potuto lavorare come Parlamento, ma c'è anche la questione della nomina del commissario per la ricostruzione, che ha richiesto ben sessanta giorni. È inaccettabile che si sia fatto questo percorso, perché il territorio ha bisogno che si operi con immediatezza, non si può aspettare; questa attesa è stata estenuante perché ci sono pratiche che vanno accelerate immediatamente. D'altra parte, le risorse che arrivano da questo provvedimento derivano dal taglio di altri fondi - dal fondo di integrazione salariale all'anticipo pensionistico, dalla formazione al reddito di cittadinanza - dai quali si attinge per riversare quelle risorse su un'altra necessità, ma questo è un errore.
Per non parlare di quello che è successo in relazione al periodo degli esami, con il ministro Valditara che ha discriminato i giovani delle nostre Province, impedendo loro di poter sostenere un esame come tutti gli altri ragazzi. O ancora, per non dire del bonus del 110 per cento, tanto evocato in campagna elettorale ma di cui non è passato assolutamente nulla in nessuno dei provvedimenti che abbiamo esaminato finora, così che tutti coloro che stanno operando con il superbonus sono in grandissima difficoltà, a maggior ragione nel nostro territorio alluvioniato. Potrei anche parlare di questi decreti blindati, ma soprattutto qui è stato detto che si è raschiato il fondo del barile. Da romagnolo devo dire che a noi non sta bene che si raschi il fondo del barile per noi quando questo Paese è pieno di barili pieni e mi riferisco a coloro che hanno fatto soldi con extraprofitti durante la pandemia e durante la guerra (i produttori di armi, le industrie farmaceutiche, le assicurazioni, le banche). (Applausi).
Io non capisco perché non avete il coraggio di andare a toccare quei barili e continuate a dirci che non ci sono i soldi per gli aiuti. Questo è scandaloso! Poi siamo andati a cercare i soldi proprio negli spazi di fragilità del nostro Paese, nel gioco d'azzardo: siamo andati ad aumentare le estrazioni settimanali del gioco d'azzardo, con cui si rovinano le persone e le loro famiglie. Noi siamo andati a cercare i soldi lì e lasciamo tranquilli chi ne ha tantissimi. (Applausi).
Vi sono poi delle spese assurde, come tanti hanno ricordato. Si cercano soldi per il ponte sullo Stretto di Messina, si riescono a trovare i soldi per le società di calcio; si riescono anche a trovare fondi per i vitalizi, molto bene, però per noi i soldi non ci sono. Pertanto, dei 9 miliardi di cui abbiamo bisogno, si trovano solo le risorse previste dal provvedimento in discussione. Alcuni sostengono che i soldi del PNRR non sono necessari, che sono troppi e non utilizzabili. Siamo davanti a infrastrutture necessarie e alcune persone in quest'Aula ancora sostengono che i fondi del PNRR non sono sufficienti. Tuttavia settembre è vicinissimo, siamo all'inizio di agosto, il commissario straordinario sta iniziando a operare e le scuole dovranno essere riaperte, gli istituti dovranno far rientrare i ragazzi. Qualche giorno fa sono stato in una scuola con la sottosegretaria Frassinetti: ci sono scuole completamente distrutte, i professori hanno salvato quello che potevano, ma non ci sono più le stanze. Altre piogge sono arrivate in questi giorni a Fusignano, a Savarna e a Lugo; è il terzo nubifragio che abbiamo subito e anche gli amministratori di quei paesi chiedono di nuovo lo stato di emergenza.
Dovevamo lavorare tutti uniti, lo avevamo detto sin dall'inizio; tuttavia, invece di soldi sono piovute parole sprezzanti sul nostro territorio. Ho ricordato che ci avete detto che il Governo non è un bancomat e i sindaci ci sono rimasti male; sono arrivati anche insulti ai giovani di Ultima generazione, che erano in quelle aree a spalare: mentre qui qualcuno sosteneva che dovevano andare a dare una mano, loro erano già sui nostri territori a spalare il fango. (Applausi). Qualche mio collega ha ricordato che Galeazzo Bignami, addirittura rivolgendosi al Presidente della Regione, ha detto che non si chiedono soldi sulla fiducia; addirittura fece un post in cui disse qualcosa del tipo: voi vi fidereste di Schlein e compagni? Questa è campagna elettorale fatta sulle persone che soffrono! È vergognoso comportarsi così in questa fase! (Applausi). Dovete venire a vedere cosa succede sul nostro territorio prima di utilizzare queste parole! Capisco che nei palazzi, dove si possono fare video con Photoshop, dove si può tranquillamente parlare di comunicazione, non si vede cosa succede, ma non si possono dire utilizzare frasi come «raschiare il fondo del barile» quando in Emilia Romagna, dopo il terremoto del 2012, con i fondi della ricostruzione, il PIL è passato dall'1,8 al 2,4 per cento. Parliamo quindi di un territorio che, se si investe con i ristori corretti, può ripartire velocemente.
Concludo il mio intervento, signor Presidente, toccando le uniche note positive del provvedimento: le nuove generazioni, i giovani, i ragazzi che, dopo la pandemia, con tutto quello che è successo, si sono avvicinati alla nostra Regione da tutt'Italia, sono corsi nella nostra Regione, hanno dato una mano spalando il fango, dando un sostegno con la loro presenza, in continuità con i lavori che stava facendo la Protezione civile. È stato un abbraccio caldissimo da parte di quei giovani, che non sono responsabili di quello che succede in questo Paese, che non hanno voce in capitolo, che vengono vessati, additati come membri di baby gang, descritti come giovani che stanno sul divano e che non hanno voglia di andare a lavorare, come persone che non stanno affrontando correttamente il loro percorso di vita. Loro sono arrivati per primi nel nostro territorio con le pale a spalare e ad aiutare tutti. A loro va quindi il mio ringraziamento e un grandissimo abbraccio per quello che hanno fatto in quei giorni. (Applausi).
Dall'altra parte, gli ultimi grandi eroi di questa storia sono stati i sindaci dei nostri territori che, anche se accusati da tutti quanti, dall'una e dall'altra parte politica, a seconda di chi era l'amministratore, si sono messi a lavorare a testa bassa ventiquattr'ore al giorno. Sono esausti. Sono distrutti. Ogni volta che si va ad incontrarli sui territori, cosa che faccio tutti i weekend, sono tantissimi e sono veramente in difficoltà. Hanno bisogno di soldi, perché i lavori fatti, di somma urgenza, li hanno fatti con risorse loro e con le risorse degli imprenditori dei territori. Imprenditori che stanno lavorando gratis per aiutare le loro comunità. Addirittura, imprenditori e agricoltori che hanno fatto completamente allagare i loro campi per salvare le case dei loro territori. Queste scene, se non venite a vederle, non le conoscete. Se passate con gli elicotteri o se venite con gli stivali a fare le passerelle con i giubbotti della Protezione civile non le vedete. Dovete venire sul territorio a vederle.
In conclusione, signor Presidente, anche per l'utilità di tutto il lavoro che abbiamo fatto, noi continueremo a collaborare, perché dobbiamo farlo per il nostro territorio. Ringrazio tutti i commissari che hanno lavorato all'interno delle Commissioni, ma chiedo ai patrioti delle giravolte: ricordate quando volevate dare mille euro con un click a tutti i cittadini durante la pandemia? Ecco, questo forse è il momento di cliccare anche per il nostro territorio. (Applausi).
Proprio per questo motivo, per la responsabilità che dobbiamo assumerci davanti ai nostri cittadini, a nome del MoVimento 5 Stelle dichiaro il nostro voto di astensione su questo provvedimento. (Applausi).
FREGOLENT (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (Az-IV-RE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, questo decreto era stato preannunciato più volte, con visite dei rappresentanti del Governo nei territori alluvionati, dicendo che quei territori, in particolare l'Emilia Romagna, erano una locomotiva per il Paese e non potevamo permetterci di non farla ripartire.
Quindi, noi ci aspettavamo tantissimo da questo provvedimento che è ovviamente urgente perché vi è l'urgenza di dare soldi ai Comuni, agli imprenditori, ai cittadini che hanno perso tutto. Invece, nell'urgenza vi siete dimenticati la cosa più importante: le risorse per far ripartire quei territori.
Di risorse, infatti, ce ne sono talmente poche che il commissario che voi avete nominato, il generale Figliuolo (nomina che noi di Italia Viva abbiamo subito applaudito), in audizione ha detto che mancano le risorse addirittura per l'ordinaria amministrazione, figuriamoci per la ricostruzione.
Se non credete ad una forza di opposizione, almeno credete a chi avete nominato commissario per la ricostruzione, impiegandovi un tempo infinito di trenta giorni (Applausi), perché eravate troppo concentrati sull'obiettivo di non far emergere il nome di Stefano Bonaccini: giammai che le istituzioni possano collaborare insieme a prescindere dalle forze politiche. Avete scelto un uomo di grande livello, che ci ha aiutato e che ha salvato il Paese della pandemia, e che ora sostiene che non ci sono le risorse adeguate.
Noi abbiamo assistito, in quei giorni drammatici, a delle testimonianze straordinarie: i giovani del fango, i sindaci, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, gli imprenditori, i comuni cittadini rimboccarsi le maniche e cercare di salvare il salvabile. Voglio ricordare gli imprenditori agricoli, che hanno preferito allagare i propri campi piuttosto che vedere danneggiati i mosaici di Ravenna, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e che oggi ci chiedono: ma chi ci ridarà il nostro raccolto? Chi ci darà le risorse? Di certo non si trovano qui le risorse che servono a quegli imprenditori.
Mi piace, invece, soffermarmi su quanto accaduto successivamente, in questi giorni. Noi abbiamo avuto delle catastrofi naturali, col Nord allagato e gli incendi al Sud: incendi che, purtroppo, non sono una catastrofe naturale ma sono volontà dell'uomo. In questi giorni, la premier Meloni ha dichiarato l'importanza dei cambiamenti climatici. Noi sottolineiamo con piacere il ravvedimento della premier Meloni, la quale, soltanto qualche settimana fa, intervenendo in una campagna elettorale straniera, quella in Spagna, a favore di Vox, dichiarava che i cambiamenti climatici non esistono e che la transizione ecologica è una sciagura. È un bel cambiamento di idea (Applausi) e noi sottolineiamo con favore che anche la premier Meloni si sia accorta che ci sono i cambiamenti climatici e che quindi vanno prese delle misure concrete. Quello che ci ha sorpreso è che ha annunciato il primo grande intervento relativo al dissesto idrogeologico mai preso nel nostro Paese in tutti questi anni e che finalmente vedrà la luce grazie all'intervento di questo Governo.
Ebbene, premier Meloni, la ringrazio per aver fatto un annuncio - l'ennesimo - su una misura così importante, ma vorrei soltanto ricordare che c'era una misura che si chiamava Italia Sicura, che è stata adottata nel 2016 ma poi smantellata per motivi di competenze dal Governo Conte I, e di cui voi ci avete detto che ci sarebbe stata la rinascita nel decreto PNRR con un ordine del giorno. A differenza però di quella che era l'unità di missione Italia Sicura, la competenza non è più in capo alla Presidenza del Consiglio e in quell'ordine del giorno avete previsto che fosse di competenza del ministro Musumeci, che si occupa della Protezione civile. Avete comunque detto che avreste assicurato la rinascita di una misura che c'era e che - a detta di persone non appartenenti alla nostra forza politica che sono state audite in occasione sia del decreto-legge alluvioni che del decreto-legge siccità - ha rappresentato l'unica e l'ultima volta in cui in questo Paese si è speso sul sistema di prevenzione dei disastri legati all'acqua.
Ebbene, presidente Meloni, siamo contenti che anche lei si sia accorta che bisogna investire in prevenzione, ma questo decreto-legge non lo fa. Cerca di rispondere a un'emergenza, ma in realtà - come ho detto - non risponde all'emergenza di una ricostruzione di un territorio che è stato devastato e che ancora oggi vede delle frane importanti e una mobilità che non esiste. Ancora oggi i sindaci chiedono di essere ascoltati per ripristinare almeno la possibilità di muoversi all'interno di quel territorio, cosa che è ancora impedita.
Non possiamo pertanto votare a favore, ma purtroppo voteremo contro, perché avremmo voluto che fossero date delle risposte più concrete a un territorio che ne ha bisogno e a persone che lo stanno chiedendo a gran voce, a prescindere dalla appartenenza politica e dalla capacità di ascolto che voi avete dimostrato. Continuano a farlo scrivendo a noi che siamo stati eletti in quei territori, chiedendoci degli aiuti concreti, perché non ne stanno vedendo; lo dicono con rammarico, perché sono abituati a piangere poco e a operare molto, ma non sono stati dati loro gli strumenti per operare.
Per questi motivi, il nostro voto è profondamente contrario e auspichiamo che al più presto porrete rimedio alla mancanza di risorse per far ripartire dei territori così importanti per la nostra economia, per la nostra bellezza, per la nostra capacità di accoglienza, e che in questo momento sono molto, molto delusi dalle risposte che voi avete dato. (Applausi).
ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame è stato approvato dal Consiglio dei ministri dopo i gravi eventi alluvionali dell'Emilia e della Romagna. Al primo decreto-legge, il n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza, è stato unito il decreto-legge n. 88, contenente disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione: una risposta efficace a quegli eventi tragici anche attraverso consistenti risorse economiche destinate alla ricostruzione. Tale ricostruzione è stata affidata ad un uomo del fare, noto per essere una persona che risolve i problemi con concretezza, efficacia e onestà, il generale Figliuolo (Applausi), nominato commissario straordinario alla ricostruzione.
Innanzitutto vanno rilevati la tempestività del Governo e la volontà di risolvere i problemi al di fuori di ogni polemica o speculazione politica. La nomina del commissario è avvenuta in concordia con le diverse amministrazioni, compreso il presidente della Regione Bonaccini che, come tutti i governatori, è già gravato da impegni e incombenze per gestire il suo importante territorio.
Tutto l'articolato è volto a dare risposte immediate e risolutive ai danni creati dalla tragica alluvione. Oltre agli interventi consueti nei casi di calamità naturale su termini e scadenze burocratiche, si sono implementate norme specifiche per iniziare la ricostruzione. Innanzitutto è stata prevista, fino a fine agosto, la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi. È stato disposto il rinvio delle udienze giudiziarie che avevano scadenze a ridosso dei giorni dei tragici eventi alluvionali. Accanto a queste, ci sono le disposizioni sul lavoro agile per il personale delle amministrazioni giudiziarie, così come sono stati sospesi i procedimenti amministrativi. Si è provveduto a dare un adeguato sostegno economico alle attività didattiche, a quelle universitarie e di formazione, per farle riprendere tempestivamente.
Nel settore lavoro il decreto contiene norme per riconoscere ai lavoratori gli ammortizzatori sociali e per prevedere i rinnovi dei contratti a tempo determinato; contiene inoltre misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi, le cui attività sono rimaste bloccate per diversi mesi. Sono stati rafforzati gli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che costituiscono il grosso del tessuto dei territori colpiti; così come sono previste misure di sostegno alle attività agricole alluvionate. Essendo un territorio di grandi esportatori, sono previste misure che, tramite Simest, possono sostenere con appositi contributi le imprese dell'export. Così come sono previste la sospensione dei termini per gli adempimenti contabili e societari e la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti. Non mancano gli interventi per ripristinare e consolidare le strutture sanitarie e l'intera rete dell'assistenza ospedaliera e territoriale.
Essendo l'Emilia e la Romagna territori ricchi di un patrimonio culturale inestimabile, si è intervenuti per assicurarne la piena tutela; così come interventi sono stati previsti per le infrastrutture sportive e per sostenere la veloce ripresa del comparto turistico, così importante soprattutto sulla parte costiera della Regione. Attenzione è stata rivolta anche ai Comuni, quali enti in prima fila nella gestione del ripristino dei territori, che hanno potuto beneficiare di una serie di proroghe di incombenze.
Con le norme del decreto-legge n. 88, trasfuse in questo decreto, viene affrontato il tema della ricostruzione, non solo dell'Emilia-Romagna, ma anche delle zone della Toscana e delle Marche, attraverso la figura del commissario straordinario, affiancato da una cabina per il coordinamento alla ricostruzione. Viene inoltre agevolata la ricostruzione privata, con appositi contributi che verranno gestiti dal commissario Figliuolo. A sostenere l'intero importante impianto normativo sono state stanziate consistenti risorse, appostate in un apposito fondo di ricostruzione delle zone colpite: più di due miliardi quest'anno e altri miliardi (ingenti risorse) negli anni successivi, nonostante le difficoltà di bilancio.
Il lavoro del commissario Figliuolo è e sarà importante; lo vedrà impegnato in compiti molto impegnativi e per questo gli facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. (Applausi). Voglio ringraziare anche i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, la Protezione civile, tutti i volontari e la catena della solidarietà, che, come sempre, hanno profuso un grande impegno. (Applausi).
Nell'annunciare il voto favorevole dei senatori di Forza Italia al provvedimento e alla fiducia, voglio fare un'ultima riflessione. Io sono un alluvionato del 1994 in Piemonte e so che cosa vuol dire sentirsi il fango addosso. So che cosa vuol dire sentirselo anche dopo che ti sei lavato cento volte. Sembra di averlo sottopelle. So che cosa vuol dire sentire nelle narici quella puzza del giorno dopo, che non ti abbandona anche quando non c'è più. So che cosa vuol dire il proprio territorio martoriato, distrutto, ferito: prima arriva la paura di non farcela, poi la rabbia e poi la disperazione.
Mi ricordo, anche se sono passati tanti anni, che la prima cosa, dopo che hai riabbracciato i parenti e gli amici, che vuoi è che torni la normalità per poter sperare di dimenticare e di andare avanti nella tua vita. (Applausi). Che cosa cerchi oltre la tua comunità che sa di non potercela fare da sola? Cerchi lo Stato, la presenza dello Stato che ti aiuti, una volta per tutte, a tornare alla normalità e non sentirti più quel fango addosso. Ecco, il provvedimento al nostro esame, a mio avviso, dice ai cittadini alluvionati: lo Stato c'è, è qui con te. (Applausi).
MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevole colleghi e colleghe, da emiliana sono orgogliosa della risposta di questo Governo a un'emergenza così importante che ha coinvolto tre Regioni: la Regione Marche, la Regione Toscana e soprattutto l'Emilia-Romagna e in particolare la Romagna.
Da emiliano romagnola sono veramente orgogliosa della mia terra, della laboriosità, del pragmatismo e della voglia di ripartenza immediata che caratterizzano gli imprenditori e i cittadini emiliano romagnoli. Qualcuno in questa Aula ha detto che sono passati ottantacinque giorni dall'alluvione e questo Governo non ha fatto niente. Ricordo che pochi giorni dopo l'alluvione, il Governo ha stanziato due miliardi, molto di più rispetto alle aspettative dei famosi 30 milioni che si leggevano sui giornali. Lo ha fatto per dare una risposta concreta ai cittadini e alle attività colpite dall'alluvione dell'Emilia-Romagna; una risposta per tutti i settori: l'agricoltura, l'allevamento, il commercio, il turismo, le piccole e medie imprese, la scuola, la sanità, i dipendenti e addirittura i lavoratori autonomi. (Applausi).
Ringrazio le Forze dell'ordine, le Forze armate, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, il personale sanitario, le associazioni. Non voglio dimenticare nessuno. Ringrazio soprattutto i giovani del fango: quei giovani che abbiamo visto tutti che si sanno far su le maniche per ripristinare il proprio territorio e le proprie attività in tutti i settori. (Applausi).
Vanno però messe in luce le responsabilità oggettive di chi ha amministrato per decenni quel territorio e che, all'indomani dell'evento, ha immediatamente indicato nel cambiamento climatico il capo espiatorio. Al contrario, però, il World weather attribution, un istituto formato da scienziati di tutto il mondo che verifica la correlazione sussistente tra eventi naturali e cambiamenti climatici ha sbugiardato la narrazione mainstream. Non si può dire con certezza che l'alluvione romagnola sia stata causata dal climate change e dall'uomo.
Nessuno mette in discussione l'esistenza di un cambiamento climatico - si badi bene - ma il punto è determinare se e fino a quando l'uomo risulta essere responsabile all'interno di questo processo. Forse si sarebbe potuto prevedere, forse nel maggior parte dell'impatto sicuramente; se però il territorio fosse stato maggiormente presidiato e preparato, le conseguenze sarebbero potute essere meno impattanti. Dobbiamo considerare che l'alluvione è - guarda caso - avvenuta in una pianura alluvionale, dove il rischio geologico è massimo. Non lo dicono la Lega o il centrodestra. Se noi andiamo direttamente a prendere la nota dell'ISPRA del 19 maggio 2023, rileviamo che si illustra direttamente il territorio dell'Emilia-Romagna che è potenzialmente più allagabile rispetto ad altri. Questo ce lo dice la storia. Se noi andiamo a vedere direttamente la rete idrica che è stata costruita dal cardinale Alberoni, che io ho ripreso all'interno dell'informativa del ministro Musumeci, sicuramente dobbiamo constatare che all'epoca avevano più lungimiranza di noi.
Ci sono stati dei gravi effetti di comunicazione tra chi gestisce i fiumi e i torrenti, quindi la Regione, e gli altri gestori del sistema idrico, i consorzi di bonifica e il canale emiliano romagnolo con i conseguenti conflitti di competenza e i ritardi e le inefficienze.
Sempre nella nota si legge che il 14,6 per cento del territorio regionale è considerato a pericolosità elevata e molto elevata per quanto riguarda le frane. Dobbiamo allora farci una domanda, considerando soprattutto i criteri e i fattori che ricadono sotto la responsabilità delle politiche pubbliche. È soprattutto su questi aspetti che richiamo la responsabilità dell'amministrazione regionale e locale dell'Emilia-Romagna. Attribuire il disastro al cambiamento climatico è stato il tentativo delle amministrazioni per scansare ogni responsabilità.
Quest'alluvione, come quella di Ischia e come tutte le altre avvenute negli anni, dimostra purtroppo una sola cosa: negli ultimi cinquant'anni non è stato fatto nulla per la manutenzione degli argini e per la pulizia dei fiumi.
Preferiamo quindi preservare la natura, l'agricoltura, gli allevamenti e, soprattutto, le persone. Dobbiamo avere una visione programmatica, costruendo adeguati argini sui fiumi, dragandoli, e pulendo gli alberi, i canali, ma anche i tombini nei paesi e nelle città, nonché i boschi. Soprattutto, oltre alla manutenzione, dobbiamo fare una seria programmazione dei lavori e questo è l'importante che dev'essere fatto.
Le grandinate sono imprevedibili e il terremoto è imprevedibile, mentre l'evento alluvionale è stato un disastro annunciato.
Torniamo però al decreto alluvioni, un provvedimento importante del Governo, che prevede un ventaglio di interventi in più settori, con un commissario straordinario alla ricostruzione qual è il generale Figliuolo.
Si tratta di un provvedimento che indica lo stanziamento per il funzionamento della struttura pari a cinque milioni di euro per il 2023 e il 2024 e che in totale stanzia 4,5 miliardi di euro di risposte e di fondi che devono essere utilizzati per ripristinare le attività sul territorio, partendo dalla sospensione diretta dei termini tributari e contributivi per i soggetti titolari di attività al momento dell'alluvione.
Viene istituito il fondo straordinario a sostegno della continuità didattica, con la dotazione di 20 milioni di euro per ripristinare le attività scolastiche; 10 milioni di euro, invece, sono destinati al fondo per il turismo a supporto dei porti turistici, degli stabilimenti termali e balneari, dei parchi tematici e di tutto il trasporto dei viaggiatori.
Infine, all'interno del decreto ci sono norme importanti per le aziende e per i liberi professionisti, l'indennità speciale per i lavoratori autonomi, la sospensione dei termini, gli aiuti per le imprese esportatrici e la sospensione dei pagamenti delle bollette.
Una richiesta importante che abbiamo fatto come Lega è che le risorse stanziate in questo decreto non siano utilizzate per altre opere sul territorio che non c'entrano nulla con l'alluvione. Per questo il commissario, entro due mesi dal suo insediamento, deve fare un'analisi puntuale degli elenchi dei danni che gli enti locali hanno fatto avere all'Emilia-Romagna e che la Regione ha girato direttamente al Governo senza controllarli.
Sono contenta che sia stato individuato il commissario Figliuolo, una persona con capacità manageriali, di alto profilo, che opera con pragmatismo e imparzialità come un grande militare sa fare; una persona senza sbandamenti ideologici o politici, che ascolterà tutte le esigenze, dando risposte adeguate ai vari bisogni dei territori e di chi ha subito maggiori danni.
Concludo, signora Presidente, confidando nell'operato del generale Figliuolo e naturalmente nel processo di un percorso lineare e trasparente che sappia rispondere direttamente e velocemente alle esigenze e alle attività del territorio.
Come Lega, però, ritengo sia necessario ripristinare la cultura della vanga, dando sostegno agli agricoltori, che sono le vere sentinelle del territorio e sanno direttamente far fronte al dissesto idrogeologico.
Infine, rivolgendomi a quanti continuano a dire che è tutta colpa del cambiamento climatico, consiglio loro direttamente la cura della zappa, anche a quegli ambientalisti che deturpano i monumenti e bloccano il traffico stradale e aereo.
Non mi resta che ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questo decreto-legge, annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (Applausi).
MANCA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCA (PD-IDP). Signora Presidente, ministro Calderoli, signor Sottosegretario, il ministro Musumeci, ponendo la questione di fiducia, ha correttamente ammesso di non aver avuto il piacere di ascoltare la discussione generale.
Signora Presidente, per noi era un suo dovere farlo (Applausi); era necessario salvaguardare la credibilità del Governo ed era necessario per salvaguardare il ruolo del Parlamento.
Stiamo affrontando un provvedimento importante, non solo per i sostegni e gli aiuti ai territori colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna, in Toscana e nelle Marche, ma siamo di fronte a un passaggio cruciale nel nostro Paese, con costanti problematiche, come incendi che dilagano nel Mezzogiorno, ma anche incidenti climatici anomali, che colpiscono ulteriormente aree del nostro Paese già colpite come l'Emilia-Romagna, ma anche Regioni e città importanti come la Lombardia e Milano.
Dunque consideriamo questo dibattito particolarmente importante. Lo hanno detto molto bene i colleghi del Gruppo Partito Democratico: il senatore Delrio, la senatrice Zampa e il senatore Fina. Vogliamo iniziare esprimendo innanzitutto solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime (Applausi), perché questo è per noi il primo rapporto necessario. Lo dico anche alla maggioranza e al Governo: è opportuno che in un prossimo provvedimento vi occupiate di istituire immediatamente un fondo per sostenere le famiglie delle vittime (Applausi), cosa che ancora non è avvenuta. Riteniamo necessaria questa misura, affinché questi eventi non lascino nell'indeterminatezza, nell'incertezza e nell'ulteriore solitudine famiglie che hanno pagato con la vita un prezzo enorme.
Vogliamo dire grazie per quello che è stato fatto, in perfetta sintonia con l'identità di quelle terre laboriose: l'Emilia-Romagna è una terra che sa unire l'impegno sociale con iniziative utili ad uno sviluppo economico, capace sempre di rafforzare il senso di comunità. Sono terre dove è forte il senso di appartenenza. Ecco perché diciamo grazie alla Protezione civile, un volto importante, bello e straordinario di questo territorio. (Applausi). Diciamo allo stesso tempo grazie ai tanti volontari, ai tanti cittadini e ai tanti amministratori che hanno saputo rappresentare e stare vicini ai propri cittadini, alle imprese e alle famiglie così pesantemente colpite. Non esisterebbe l'unità nazionale se non si legittimasse immediatamente il ruolo delle istituzioni territoriali, regionali e locali, che è così prezioso per salvaguardare l'unità nazionale e la credibilità delle istituzioni, richiamandoci immediatamente ai principi di leale collaborazione.
Onorevoli colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia, avete una strana idea della democrazia. Non abbiamo mai messo in discussione la legittimità di questa maggioranza politica e dunque non mettiamo in discussione la legittimità del Governo italiano. Tuttavia, allo stesso tempo vi chiediamo, nell'interesse del Paese, di non mettere in discussione la legittimità dei governi territoriali e regionali (Applausi), che non appartengono al Partito Democratico, perché una volta eletti rappresentano tutti i cittadini di quel territorio. Insomma, avete una cultura che sembra a targhe alterne nel rispetto delle istituzioni democratiche e sembra più appartenere al passato, nel tentativo cioè di gestire il potere della ricostruzione per colpire un sistema territoriale sul piano politico (Applausi).
Continuo a pensare che questa sfida dimostri già nei fatti il suo fallimento e lo ha già dimostrato in passato. Ricordiamo che quei territori hanno un forte senso di appartenenza: se si tagliano le radici sulle quali si fonda la vita delle famiglie e delle imprese, quei territori reagiscono. Hanno già reagito anche durante altri tentativi di utilizzare una dicotomia e un'apertura di valori che vi hanno portato, nel 2015 e nel 2020, a fare iniziative contro quella terra, per prenderla. Siete stati rispediti al mittente quando suonavate i campanelli, per cercare di dimostrare che la tossicodipendenza e i trafficanti di droga si colpiscono con la propaganda, anziché con l'operato del sistema delle Forze dell'ordine, che invece è la garanzia fondamentale del nostro Paese. (Applausi).
Siamo convinti che occorra, oggi più di ieri, ascoltare la scienza. L'Italia è destinata a subire maggiori danni rispetto ad altri Paesi. Basta leggere qualche libro e ascoltare gli scienziati e i tanti giovani che stanno studiando nelle università italiane ed europee, che ci dicono con chiarezza che siamo un territorio molto esposto, più esposto di altri.
Bastano alcuni numeri: rispetto al 1880, nel mondo l'aumento medio della temperatura è stato di poco più di un grado centigrado, mentre in Italia siamo a 2,4 gradi centigradi in più; circa il 28 per cento del territorio italiano presenta già oggi segni di desertificazione e il 94 per cento dei Comuni è a rischio frane, alluvioni ed erosioni costiere. Siamo cioè in presenza di un dissesto idrogeologico che riguarda tutto il Paese. Se parliamo poi della siccità, il volume dei ghiacciai alpini si è ridotto del 50 per cento negli ultimi decenni. La dispersione delle reti idriche nel nostro Paese - tragitto verso l'utente finale - è peraltro del 42 per cento.
Mi rivolgo con grande chiarezza a questo Governo e a questa maggioranza, perché è il Governo italiano: dovete abituarvi ad assumervi la responsabilità che comporta essere in maggioranza e al governo del Paese, cioè affrontare le sfide. Rinunciate al costante tentativo di fare opposizione al passato e cominciate ad assumervi le responsabilità per il presente e per il futuro. (Applausi). Fermate prima di tutto gli apprendisti stregoni che in molti casi abitano ancora nel vostro Governo e nella vostra maggioranza: ogni giorno sentiamo dibattiti assurdi in ogni dove, in cui c'è chi considera i cambiamenti climatici come un'invenzione della sinistra o, peggio ancora, una forma estrema dell'ambientalismo radicale. Addirittura, mettete in contrapposizione la necessità che abbiamo di un adattamento ai cambiamenti climatici del nostro Paese con una necessaria iniziativa di sviluppo economico e di crescita economica dell'intero Paese.
Ebbene, vi invito con molta forza a cambiare strada, perché a rischio c'è la competitività dell'Italia. Di fronte all'alluvione in Emilia-Romagna, dovrebbe essere prima di tutto interesse del Governo ricercare la leale collaborazione con la Regione e gli enti territoriali, perché in gioco ci sono la competitività del nostro Paese, la ripartenza, la crescita, il lavoro e la capacità di costruire coesione sociale nell'intero Paese. C'è un pezzo di PIL che, se non viene salvaguardato, rischia di abbassare le previsioni della crescita del nostro Paese, rischia cioè di essere un problema per l'intero Paese. Ve lo chiediamo con grande chiarezza: perché non portate in quest'Aula il più rapidamente possibile il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici? (Applausi). Perché non portate in quest'Aula subito, voi che siete al governo del Paese, una legge sull'uso del suolo per passare dalla cultura del consumo alla cultura della manutenzione, della rigenerazione, del rammendo?
Se volete usare tutta la legislatura per affrontare le emergenze, vi vogliamo dire subito che rischiate di paralizzare il Paese e di spendere il doppio delle risorse necessarie per un piano per la manutenzione, il contrasto al dissesto idrogeologico e la salvaguardia della competitività economica e sociale dell'Italia. Le questioni ambientali rappresentano un'opportunità nuova per lo sviluppo economico, non un limite.
Mi auguravo che il ministro Musumeci fosse qui per poterci ascoltare, ma la nostra critica nei confronti dei tempi con i quali avete gestito questi decreti-legge è molto semplice: sono trascorsi quasi novanta giorni e la cornice economica di riferimento non c'è. Per salvaguardare gli impegni presi non da noi, ma dal Presidente del Consiglio dei ministri, c'è bisogno di restituire il 100 per cento dei danni alle famiglie e alle imprese, affinché lo Stato dimostri vicinanza, capacità di ripartenza e rispetto delle istituzioni. La promessa del Presidente del Consiglio dei ministri non è carta straccia, segna la credibilità delle istituzioni. Non c'è una cornice economica finanziaria sufficiente per poter dare atto che la promessa del Presidente del Consiglio diventa realtà. Cambiate verso.
Dovete venire in quest'Aula anche a definire un quadro finanziario ed economico su cui, se anche fosse in deficit, trovereste il sostegno del Partito Democratico e delle opposizioni (Applausi), perché di fronte ad una calamità l'investimento in deficit è la migliore risposta, perché assicura un ritorno in termini di capacità di crescita, di prodotto interno lordo, di occupazione e di lavoro. Invece, restano promesse.
Per questo, pur ribadendo la totale fiducia nei confronti del commissario, che è impegnato in un'opera di ricostruzione molto importante, non possiamo garantire la fiducia ad un Governo che disattende gli impegni del Presidente del Consiglio e che non definisce ancora una cornice normativa ed economica capace di rimettere in piedi questo territorio e di restituirgli un suo diritto: le risorse per le famiglie e per le imprese per ripartire. Voteremo contro la fiducia perché il Governo ha dimostrato ancora una volta confusione, superficialità e distanza dalle regole fondamentali della democrazia. La Sinistra e il Centrosinistra in Italia, di fronte alla calamità, non speculano sul piano politico, perché le nostre ragioni sono sempre a fianco dell'interesse generale e del bene comune del Paese. Questa è la nostra identità e queste sono le nostre radici, che nessuno ci potrà contestare. (Applausi).
LISEI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LISEI (FdI). Signora Presidente, colleghi, credo anch'io, anche se è già stato fatto da chi mi ha preceduto, che sia doveroso rivolgere un ricordo ed esprimere vicinanza alle famiglie delle 17 vittime che hanno perso la vita in questa tragica alluvione. (Applausi). Allo stesso modo, è doveroso e sentito il ringraziamento a tutti quelli che si sono rimboccati le maniche, al Presidente della Repubblica, alla Presidente del Consiglio, ai Ministri e ai Vice Ministri che sono venuti sul territorio, alle Forze dell'ordine, alla Protezione civile, alle Forze armate, ai volontari, ai ragazzi del fango e a tutti i sindaci che - ne siamo consapevoli - sono intervenuti e hanno cercato di adoperarsi in tutti i modi. Il nostro ringraziamento va davvero a tutti, di qualsiasi colore politico, anche a quelli che successivamente hanno ceduto alle polemiche.
Gli eventi catastrofici che hanno colpito la nostra Regione - i colleghi che mi hanno preceduto sono in gran parte emiliano-romagnoli - resteranno nel cuore e nella memoria degli italiani e di quel popolo; resterà la memoria di quei campi allagati, delle case piene di fango, delle aziende e dei macchinari danneggiati. Dispiace però dire che questi fatti meritano anche risposte e verità. Li meritano proprio la voglia di ripartire, la produttività e la genuinità che il popolo emiliano-romagnolo ha sempre dimostrato nel tempo, altrimenti continuiamo a cedere sempre e soltanto alla retorica. Lo meritano quei volti e quei vestiti sporchi di fango, perché forse quel fango è stato rimosso, ma, come ricordava anche qualche collega che mi ha preceduto, rimarrà impregnato non soltanto addosso, ma anche nella memoria.
Dobbiamo dire le cose come stanno: nessuno mette in discussione il fatto che ci sia stato un evento atmosferico significativo, però non accettiamo e non permettiamo che il cambiamento climatico diventi la foglia di fico per nascondere le responsabilità, l'inadeguatezza e l'incapacità di chi quel territorio lo doveva curare. (Applausi). È inutile che continuiate a ripeterlo: nessuno di noi è negazionista del cambiamento climatico. Siamo forse più realisti sul fallimento del Partito Democratico nella gestione di quei territori. (Applausi). È inutile che continuiate a parlare di negazionismo: già l'8 novembre, in occasione della conferenza COP27, Giorgia Meloni ha ricordato che l'Italia avrebbe fatto la sua parte nella lotta al cambiamento climatico. Credo che questa sia la dimostrazione che nessuno neghi il cambiamento climatico, così come non lo ha negato il ministro Nello Musumeci quando ha detto, in una delle sue prime dichiarazioni, che quel piano di adeguamento al cambiamento climatico che avete lasciato nei cassetti dal 2015 e che nessuno ha preso in mano va ripreso e utilizzato. Ha parlato di piano di adeguamento al cambiamento climatico.
Non risponderò neanche alle accuse pervenute dal MoVimento 5 Stelle, perché gridano ancora vendetta gli 11 miliardi mai spesi del Piano proteggi Italia, il più grande piano contro il dissesto idrogeologico, soldi mai utilizzati, e, per pietà, non ricorderò i condoni di Ischia. La verità è che qualcuno doveva pulire gli alvei, qualcuno doveva contenere la fauna selvatica, qualcuno doveva realizzare le casse di espansione e qualcuno doveva contenere l'impermeabilità del suolo.
La sinistra, purtroppo, ha gravi, gravissime responsabilità. Avete ignorato tutti in quegli anni: avete ignorato i cittadini; avete ignorato gli agricoltori; avete ignorato i consorzi; avete ignorato le opposizioni, che vi dicevano che c'era un problema; avete ignorato addirittura voi stessi, perché negli atti della Regione, nelle vostre delibere, c'era scritto che dovevate intervenire, con quelle 23 casse di espansione che qualche collega ha citato. (Applausi). Siete riusciti ad ignorare voi stessi.
La collega Murelli ha detto che era un disastro annunciato e ho visto il dissenso dell'opposizione, ma lo ha detto anche Legambiente, non soltanto lei. E ciò che fa arrabbiare è che tutto ciò accadeva e continua ad accadere mentre il presidente Bonaccini, col quale sono stato in Consiglio regionale e che per molti aspetti stimo, continuava a gonfiarsi il petto e a specchiarsi di quanto la Regione fosse brava e bella, promulgando il patto per il clima e per il lavoro, mentre dovevano essere eseguiti alcuni interventi. E tutto ciò accadeva mentre il vostro segretario Schlein filosofeggiava sulla circolarità, la linearità e le strategie attuative della neutralità. Continuava a filosofeggiare su teorie lontane dai territori, perché, purtroppo, voi avete una visione del territorio, spiace dirlo, legata a quell'ecologismo radical chic secondo il quale il territorio sia un quadro bucolico sopra il comodino, da guardare, che si autoregola e che non vada gestito. Questo mentre magari in televisione guardate gli attivisti di Ultima Generazione e li sostenete nelle loro gesta.
Mi dispiace che dobbiamo essere noi a darvi quelle risposte. Mi dispiace, perché, sì, la politica non è imitare i difetti degli altri. Tra l'altro, devo dire di avere apprezzato l'intervento del collega Delrio e la moderazione con cui ci avete portato qui. Purtroppo, però, dobbiamo dare delle risposte che servono anche per evitare appunto di commettere gli errori e reiterare i difetti che hanno compiuto gli altri.
In cinquantatré anni ininterrotti di Governo del territorio non avete pulito gli alvei, non avete realizzato le casse di espansione, non avete fatto il contenimento della fauna selvatica e non avete reso permeabile il suolo. Infatti, tra i tanti record della Regione Emilia-Romagna, purtroppo, vi è anche quello di avere il suolo più impermeabilizzato d'Italia. Ed è inutile dire che avete fatto la legge sul consumo del suolo, quando il suolo era già consumato. Questa è la verità.
Arriverò poi anche al tema delle risorse, ma credo sia un po' paradossale che chi ha creato il problema non solo pretenda di indicare quale sia la soluzione, ma addirittura di dare lezioni su come dovrebbe avvenire la ricostruzione.
Anche qui, per onore di cronaca, l'esempio del decreto cosiddetto sisma lasciamolo da parte. Lasciamolo da parte, perché la struttura del decreto sisma, dopo dodici anni, è ancora in piedi, ma o il decreto sisma è chiuso o non è chiuso. I risarcimenti del sisma sono arrivati a distanza di mesi e mesi. (Applausi). Voi continuate a richiamare il decreto-legge n. 74 del 2012 che non individuava risorse certe e avete aumentato le accise della benzina con quel decreto-legge. I primi 300 milioni sono arrivati dopo quattro mesi (Applausi): basta prendere gli articoli de «il Fatto Quotidiano» che sono ancora online, in cui i sindaci si lamentavano che non era arrivato un euro, neanche i soldi che erano arrivati sul numero della Regione.
Credo che anche semplicemente fare un paragone con questo Governo sia abbastanza impietoso. Non è questione che la maggioranza fa opposizione all'opposizione, perché voi siete al governo e in maggioranza in quella Regione; queste sono responsabilità che avevate voi, così come vostra responsabilità era quella di aiutare il Governo a mettere a disposizione le risorse nel più breve tempo possibile. Non l'avete fatto (Applausi) e avete consegnato elenchi incompleti; avete consegnato elenchi alzando continuamente la posta e nei quali c'erano degli interventi che non c'entravano nulla con l'alluvione.
Credo che purtroppo sia abbastanza chiaro che in una prima fase avete collaborato e vi siete travestiti da agnelli nella speranza probabilmente che Bonaccini venisse nominato commissario. Poi, quando avete capito che Bonaccini non sarebbe stato il commissario, siete tornati quello che siete, ossia lupi, e avete iniziato a speculare sulla disgrazia. (Applausi). Avete iniziato a cercare di recuperare del consenso su una disgrazia che era di tutti: questa è la verità. (Applausi). A un certo punto, avete iniziato ad attaccare. (Commenti). No, non vi preoccupate, guardate che i lupi...
PRESIDENTE. Senatore Lisei, per favore, si rivolga alla Presidenza e completi l'intervento per favore. Colleghi, lasciamo concludere l'intervento, siamo al termine della discussione. (Commenti. Richiami del Presidente).
LISEI (FdI). Comunque non vi preoccupate, perché i lupi sono tutelati dall'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) e ormai anche i tesserati del Partito Democratico sono in via d'estinzione (Applausi), quindi sarete comunque tutelati.
Quando abbiamo nominato il commissario Figliuolo, quando abbiamo individuato... (Commenti).
PRESIDENTE. Colleghi, il senatore deve completare l'intervento. Senatore Lisei, la prego di rivolgersi alla Presidenza e non all'opposizione, grazie.
LISEI (FdI). Avete finito?
PRESIDENTE. Vada avanti, la prego, perché le ho già dato due minuti in più.
LISEI (FdI). Non mi ha dato due minuti in più, Presidente: mi hanno interrotto per due minuti, quindi spero che mi venga consentito di finire l'intervento.
L'intervento che ha posto in essere e le risorse che ha messo in campo questo Governo, rispetto a quelli venuti prima e a quello che è stato fatto in precedenza, sono straordinari. È straordinario aver trovato due miliardi di euro in settantadue ore; è straordinario oggi aver stanziato per gli interventi di somma urgenza 2,5 miliardi di euro. È chiaro che questi interventi non finiranno qui, ma è altrettanto chiaro che questo Governo è intervenuto, lo ha fatto in maniera celere e continuerà a stare al fianco del popolo emiliano-romagnolo, così come ha fatto in quei giorni drammatici.
Voi avete perso l'occasione di dimostrare che volevate collaborare con il Governo. Avete perso l'occasione di chiedere scusa per quanto non è stato fatto in quella Regione. Avete perso l'occasione di dimostrare almeno una volta che prima vengono gli interessi degli italiani. Per noi verranno sempre prima gli interessi degli italiani. (Applausi). Siamo con il commissario Figliuolo e riguardo alle ricostruzioni basta che prendiate tutti i tweet di Giorgia Meloni quando difendeva il commissario Figliuolo (Commenti), perché noi siamo sempre con l'Esercito e con le Forze dell'ordine. (Commenti). Prendete un tweet di Giorgia Meloni, se sapete aprire un social, e vedrete che noi siamo sempre con l'Esercito e con le Forze dell'ordine, non a correnti alternate come fate voi. Siamo sempre con le nostre Forze dell'ordine. (Applausi).
PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore, siamo veramente oltre il termine massimo.
LISEI (FdI). Ho concluso. (Applausi).
PRESIDENTE. Procediamo, dunque, alla votazione.
Sui lavori del Senato
NICITA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NICITA (PD-IDP). Signora Presidente, siccome non vedo il ministro Musumeci, volevo avere conferma che sarà qui a riferire martedì sul disastro della Sicilia (Commenti), visto che è stato Presidente della Regione negli scorsi cinque anni e che la destra governa la Sicilia, che sta bruciando. (Commenti). Vorremmo applicare, martedì prossimo, gli stessi criteri che abbiamo sentito adesso, cioè la speculazione sulle tragedie altrui. (Commenti). Le chiedo se ci conferma la presenza del Ministro almeno il prossimo martedì, visto che oggi è assente.
PRESIDENTE. Le confermo che martedì prossimo è prevista la presenza del Ministro.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 819, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Melchiorre).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Melchiorre.
(Il senatore segretario Lorefice fa l'appello).
Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 819, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 171 |
| Senatori votanti | 171 |
| Maggioranza | 86 |
| Favorevoli | 102 |
| Contrari | 69 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 61.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il question time.
(La seduta, sospesa alle ore 14,02, è ripresa alle ore 15).
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto question time), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
Il senatore De Cristofaro ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00618 sulla mancata concessione di uno spazio per il forum annuale di Sbilanciamoci da parte del Comune di Cernobbio, per tre minuti.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Ministro, immagino che lei sappia che il 21 luglio scorso il Comune di Cernobbio ha negato al circolo ARCI Terra e libertà di Como l'autorizzazione per l'utilizzo della sala polifunzionale per l'organizzazione del forum annuale della campagna Sbilanciamoci. Il divieto è stato giustificato dalla Giunta comunale per motivi di ordine pubblico ed è stato detto che non è possibile accogliere eventi negli spazi comunali nel periodo di svolgimento del forum Ambrosetti, che quest'anno si terrà a Cernobbio nei giorni dal 1° al 3 settembre 2023.
Si tratta in realtà di un evento che non si tiene per la prima volta. La campagna Sbilanciamoci ha promosso il forum a Cernobbio anche l'anno scorso; peraltro era presente l'allora ministro delle infrastrutture Giovannini e c'erano diversi esponenti della società civile e diversi esponenti di organizzazioni sindacali. Negli anni precedenti erano state promosse altre occasioni del forum di Cernobbio, sempre con la presenza di Ministri e di Sottosegretari, anche in sale comunali. Peraltro, stiamo parlando di una rete, che per l'appunto si chiama Sbilanciamoci, composta da 51 organizzazioni della società civile, molto attiva e molto impegnata in tutto il territorio nazionale nella solidarietà sociale, in quella internazionale, nell'educazione, nella formazione, nella tutela dell'ambiente e nella promozione della non violenza. Tra queste 51 organizzazioni ci sono l'ARCI, il WWF, Emergency, Pax Christi, Beati i costruttori di pace: in sostanza un arcipelago molto largo di organizzazioni che da molto tempo a questa parte svolgono nel nostro Paese un lavoro molto importante e - dal mio punto di vista - molto positivo.
Le chiedo per l'appunto se è a conoscenza di quello che ho appena detto; se la prefettura o la questura di Como abbiamo dato indicazioni al Comune di Cernobbio di non concedere la sala per il forum Sbilanciamoci per i cosiddetti motivi di ordine pubblico; cosa pensa e come pensa di poter risolvere questa situazione spiacevole che si è creata, per permettere, come negli altri anni, lo svolgimento regolare del forum di cui ho detto.
PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
PIANTEDOSI, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, il prefetto di Como ha acquisito elementi informativi dal Comune, dai quali risulta che l'evento oggetto del presente atto di sindacato ispettivo parlamentare - come peraltro ricordato dall'interrogante - è programmato in concomitanza con l'annuale convegno organizzato dallo Studio Ambrosetti presso l'hotel Villa d'Este di Cernobbio, dal 1° al 3 settembre prossimi. A margine e in concomitanza con l'evento, nel corso degli anni sono state organizzate iniziative in simbolica opposizione al convegno in parola. Lo scorso anno, in particolare, ha avuto luogo l'iniziativa organizzata dall'associazione Sbilanciamoci, che aveva le caratteristiche di un contro forum di discussione e confronto politico, che si è svolto presso i locali dell'oratorio San Giuseppe a Cernobbio.
Per quanto riguarda il forum Ambrosetti, in analogia con le precedenti edizioni, anche quest'anno saranno pianificati attenti i servizi di vigilanza di ordine e sicurezza pubblica, nonché misure tutorie nei confronti delle personalità che interverranno. A tale scopo presso la prefettura di Como, lo scorso 21 luglio, si è svolta una prima riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del sindaco, durante la quale non sono state date indicazioni dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza in merito all'iniziativa Sbilanciamoci.
Tornando però alle notizie acquisite dal Comune di Cernobbio, risulta che la comunicazione di diniego dello stesso 21 luglio, riguardante l'utilizzo della sala polifunzionale a cui lei si riferisce, luogo diverso da quello richiesto l'anno scorso, fa riferimento a motivazioni riconducibili più propriamente alle esigenze di assicurare l'ordinato svolgimento del forum Ambrosetti a giudizio dell'amministrazione comunale. Infatti la prefettura di Como ha evidenziato che, sempre a giudizio dell'amministrazione comunale, la sala richiesta dista 800 metri dalla sede del forum, si trova all'interno del plesso scolastico Don Umberto Marmori e viene usata in via prioritaria per riunioni del collegio docenti, connesse alle attività scolastiche già previste e calendarizzate a partire dal 1° settembre.
La stessa prefettura ha comunicato altresì che il sindaco di Cernobbio ha comunque fatto presente di essersi reso disponibile con gli organizzatori dell'iniziativa Sbilanciamoci per individuare di comune accordo un'altra struttura per ospitare l'evento. La prefettura di Como, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto dell'autonomia dell'ente locale, continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda e a supportare iniziative del Comune volte a garantire la realizzazione di tutte le manifestazioni pubbliche richieste con modalità che assolvono alle esigenze di un ordinato svolgimento delle stesse.
Confido in una prossima soluzione della vicenda.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore De Cristofaro, per due minuti.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Ministro, sono parzialmente soddisfatto, nel senso che mi fa piacere che lei ha inteso assicurare me, ma più in generale l'Assemblea, della volontà di risolvere positivamente la questione. Mi riterrò pienamente soddisfatto quando la questione sarà risolta.
Spero davvero che si risolva perché capisce bene che sarebbe un precedente onestamente inaccettabile. Stiamo parlando peraltro non di una manifestazione di piazza, ma di un convegno che si fa tutti gli anni che, anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, è totalmente compatibile con il forum.
PRESIDENTE. Il senatore Cantalamessa ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00622 sugli accordi con le Regioni per migliorare la gestione dei beni confiscati alla mafia, per tre minuti.
CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Signor Ministro, colleghi, premesso che pochi giorni fa, il 19 luglio per la precisione, è ricorso il trentunesimo anniversario dell'eccidio di via D'Amelio, uno dei peggiori attentati di stampo terroristico mafioso avvenuto in Italia, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino, membro del pool antimafia, e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina, il ricordo delle pagine buie del nostro passato e delle scelte coraggiose che alcuni grandi persone hanno portato avanti a costo della propria vita deve essere un faro che orienta le politiche governative di contrasto alle mafie; politiche che devono prevedere un'azione integrata che affianchi alla prevenzione e alla repressione azioni sistematiche che colpiscano con sequestri e confische i beni mafiosi per destinarli a fini sociali.
Nel corso degli ultimi mesi magistratura e Forze dell'ordine hanno conseguito importanti risultati, che contribuiscono ad affermare la legalità e contrastare la mafia su tutto il territorio nazionale. È fondamentale che si prosegua in questa direzione - da un lato - puntando sugli organici e rafforzando i presidi di legalità e di sicurezza e - dall'altro - sottraendo alla mafia e ai mafiosi il patrimonio immobiliare per restituirgli nuova dignità, utilizzandolo soprattutto per fini sociali.
Sulle pagine dei giornali di lunedì 24 luglio si legge di una vasta operazione antimafia a Foggia e provincia, dove i Carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di oltre 80 persone tra vertici affiliati e contigui della mafia foggiana, una delle più pericolose e violente organizzazioni criminali.
In questi giorni il Ministro in indirizzo ha partecipato alla sottoscrizione di un accordo istituzionale tra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e la Regione Siciliana, finalizzato ad implementare e migliorare la gestione dei beni stessi in ambito regionale. Secondo un report reso noto dal TGR Piemonte, sebbene in questa Regione i beni confiscati alle mafie continuino a crescere, quasi uno su dieci non è utilizzato.
Si chiede dunque di sapere se non ritenga opportuno mettere in atto le azioni necessarie al fine di incentivare e agevolare accordi con le Regioni dell'intero territorio nazionale, affinché i vari soggetti istituzionali coinvolti lavorino congiuntamente per implementare e migliorare la gestione dei beni confiscati alla mafia in ambito regionale.
PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
PIANTEDOSI, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, la lotta alla mafia è e sarà sempre una priorità del Governo. Per questa ragione siamo convinti che investire in legalità e sicurezza rappresenti una premessa fondamentale per il benessere e la crescita del Paese.
A tale fine il Governo agisce simultaneamente su due fronti in particolare: per un verso, intendiamo valorizzare le elevate professionalità nelle Forze di polizia, investendo risorse, sia sul piano investigativo che su quello della prevenzione, nonché rafforzando gli organici esistenti, grazie agli specifici stanziamenti della legge di bilancio per il 2023 e alle risorse che saranno richieste dal mio Dicastero in vista della prossima manovra di bilancio. Per altro verso, grazie a una legislazione di prevenzione e contrasto delle mafie assai avanzata che ha il nostro Paese, divenuto un punto di riferimento a livello internazionale, siamo impegnati nell'azione contro le infiltrazioni criminali nel tessuto economico e sociale.
In questo contesto riveste rilievo strategico la confisca dei beni acquisiti illegalmente dalla criminalità organizzata, beni che possono diventare un presidio di legalità sul territorio, concorrendo al suo sviluppo e favorendo il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.
Tale consapevolezza, che è ormai patrimonio comune, ha portato negli ultimi tempi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a incrementare la propria operatività: basti pensare che dal settembre 2022 - cioè dall'epoca in cui è iniziato il lavoro dell'attuale Governo - a oggi sono stati destinati ben 1.757 immobili, con un incremento del 79 per cento rispetto all'anno precedente, con un sensibile miglioramento anche nella gestione delle aziende confiscate che impiegano diverse migliaia di persone.
Per la prima volta dalla sua istituzione l'Agenzia ha recentemente avviato le procedure per la destinazione diretta agli enti del terzo settore aggiudicatari di un apposito bando nazionale di ben 242 immobili.
Per migliorare ulteriormente questi risultati è essenziale il programma di potenziamento dell'organico dell'Agenzia, che porterà - auspicabilmente entro l'anno - al completamento della sua dotazione di personale, oggi di 200 unità, e che il Governo con il decreto-legge n. 75, attualmente in conversione in questo ramo del Parlamento, ha ulteriormente incrementato di 100 unità.
Come da lei ricordato, senatore, qualche giorno fa sono stato alla prefettura di Palermo, dove è stato sottoscritto un accordo tra l'Agenzia nazionale e la Regione Siciliana finalizzato a valorizzare i beni confiscati presenti sul territorio regionale e per l'individuazione di possibili modalità di riuso, recupero e rigenerazione urbana, anche attraverso la collocazione di presidi delle Forze di polizia.
Analogo accordo era stato sottoscritto lo scorso febbraio con la Regione Calabria, mentre ieri ho personalmente presenziato alla consegna di un immobile al Comune di Cantù per destinarlo ad attività sociali. Grazie a tali strumenti viene rafforzata la cooperazione interistituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno e l'Agenzia nazionale, anche al fine di supportare gli enti locali e valorizzare i beni confiscati per finalità istituzionali e sociali.
Tale accordo - quello con la Regione Siciliana, analogamente a quello che ha riguardato la Regione Calabria - si inquadra in una linea di azione volta alla promozione di analoghe intese con tutte le altre Regioni, nella consapevolezza di dover affinare gli strumenti a disposizione per agevolare la fruizione dei beni.
In conclusione, voglio assicurare che ogni colpo alla criminalità organizzata ci induce ad agire con sempre più determinazione, come dimostra l'imponente operazione che pochi giorni ha inferto un durissimo colpo alla mafia foggiana, una delle più pericolose e violente organizzazioni criminali del Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Cantalamessa, per due minuti.
CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Signor Ministro, la sua risposta ci soddisfa e - mi permetto di aggiungere - non avevamo dubbi.
C'è qualcuno che pensa che, poiché le mafie sparano meno, siano diventate meno pericolose. Sappiamo che così non è. La DIA ha parlato di come la criminalità organizzata stia cercando di prendere le slot machine nel metaverso e questo ci dà il senso di dove sta andando; cosa che è stata confermata alla Commissione antimafia quando siamo stati a udire i vertici della FBI e della DEA negli Stati Uniti. In tale occasione ci è stato riferito che negli Stati Uniti 2 miliardi di dollari sono stati riciclati in Bitcoin su videogiochi dei nostri ragazzi. Questo è per dire dove stanno andando le criminalità organizzate, e lei lo sa molto bene, signor Ministro, così come lo sanno bene il Governo e la maggioranza.
Mi piace ricordare che, quando siamo stati negli Stati Uniti ad audire i vertici dell'FBI e della DEA, sono stati tutti concordi nel riconoscere all'Italia quello che lei prima diceva, signor Ministro, ovvero che l'Italia ha la migliore legislazione antimafia al mondo e ha le migliori capacità investigative al mondo. Alle donne e agli uomini delle Forze dell'ordine va il nostro eterno ringraziamento per questa lotta che portiamo avanti come migliori al mondo, così come ci è stato riconosciuto dalle principali agenzie investigative. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Nicita ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00623 sui recenti casi di gestione dei porti di sbarco dei migranti, per tre minuti.
NICITA (PD-IDP). Signor Ministro, il 18 luglio 2023 le autorità italiane hanno chiesto alla nave di ricerca e soccorso Geo Barents, di Medici senza frontiere, di far sbarcare una parte dei 346 migranti salvati nei giorni 15 e 16 luglio in due porti diversi: Marina di Carrara e Livorno. Tutto ciò è avvenuto a una distanza considerevole dalla zona dei soccorsi, senza che fosse fornita alcuna spiegazione su questa scelta e soprattutto sui criteri di assegnazione dei porti.
Peraltro, questa decisione è arrivata il giorno successivo allo sbarco di 116 di quei migranti a Lampedusa. Quindi, potremmo dire che si è trattato di un triplo sbarco, che ha sottoposto le persone salvate, che evidentemente già vivevano una condizione di grande fragilità, a una situazione di ulteriore fragilità, sebbene fosse necessario fornire invece assistenza medica e psicologica a molte di queste persone. Tuttavia, si potrebbe dire con una battuta che c'è stata anche una "quarta rata", perché l'interminabile ed estenuante viaggio di alcuni di questi migranti non è nemmeno finito a Livorno. Infatti, 73 minori non accompagnati, di cui 15 con meno di dieci anni, uno di un anno e uno di due, scesi a terra a Livorno, hanno dovuto riprendere il viaggio in pullman alla volta di Taranto. È questo un giro d'Italia triste, per noi inspiegabile, che ha i caratteri della crudeltà, una crudeltà lesiva dei più elementari diritti umani.
La Regione Toscana ha espresso contrarietà rispetto alla scelta di dividere in due porti, peraltro vicini, lo sbarco dei 346 migranti della Geo Barents. L'assessora regionale alla protezione civile, Monia Monni, e l'assessora regionale per il sociale, Serena Spinelli, hanno fatto una lunga dichiarazione in merito, che riporto in parte: «Dividere in due porti di sbarco rende il viaggio (...) ancora più disumano e ci impone di predisporre il nostro sistema di protezione civile solo nel porto di Carrara, rendendo estremamente difficile garantire un'adeguata accoglienza nel porto di Livorno». L'accoglienza significa, per molti di questi migranti - pensiamo alle donne e ai minori - verificare le condizioni che li hanno portati lì, anche sotto il profilo psicologico, per poi individuare lo strumento migliore dell'accoglienza stessa. Anche il sindaco Salvetti si è lamentato di questo frazionamento e del fatto che ci sono stati, in sei mesi, ben sei sbarchi a Livorno, una città molto lontana dalle zone di soccorso e non necessariamente attrezzata. La Regione Toscana ha predisposto un'accoglienza su un porto, con un sistema che funziona ed è efficiente e che invece riceve delle inefficienze a causa di decisioni del Governo che non riusciamo a comprendere.
D'altra parte, a Lampedusa circa 9.000 persone sono sbarcate in sette giorni e nell'hotspot di Lampedusa ci sono più di 3.000 persone, a fronte di una capienza di 400 posti. Nel 2021 sono sbarcati 67.467 migranti e nel 2023, solo a fine giugno, ne abbiamo già 60.802, quindi quasi quanto nell'intero 2021. Nel 2022 sono stati oltre 105.000. È evidente che, quando parliamo di accoglienza, parliamo di un sistema integrato che deve essere predisposto con dei criteri anche di economicità, efficienza, esperienza e professionalità. Questo frazionamento dei porti e poi della successiva accoglienza non si comprende, anche alla luce - lo voglio ricordare, signor Ministro - dell'allegato alla convenzione SAR del 2004 che parla di place of safety, di luogo sicuro, nel quale vanno garantiti i sistemi di accoglienza e anche le assistenze di tipo psicologico.
Signor Ministro, chiediamo di sapere quali sono i motivi, le ragioni e i criteri per cui quei migranti siano sbarcati in posti diversi e così lontani da quelli di prima accoglienza; quali siano le condizioni dell'hotspot di Lampedusa e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitarne il collasso; quali iniziative intenda altresì adottare per garantire l'accoglienza adeguata dei migranti sulle coste della Toscana e infine quali sono, se esistono, dei criteri che rivelano una sistematicità nell'attribuire porti lontani a quelle imbarcazioni.
PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
PIANTEDOSI, ministro dell'interno. Signor Presidente, il Governo ha ritenuto non più sostenibile che soltanto i porti della Sicilia e della Calabria subissero in modo continuo e pressoché esclusivo l'impatto migratorio, con evidenti ricadute sia sulla qualità dell'accoglienza che sulla gestione dei connessi servizi di ordine e sicurezza pubblica. In piena attuazione delle vigenti disposizioni normative interne e internazionali e in sinergia con tutte le amministrazioni territoriali coinvolte, il doppio sbarco dei migranti presenti sulla Geo Barents nell'occasione è stato dettato da valutazioni tecniche relative alla sicurezza della navigazione di competenza del Comando generale delle Capitanerie di porto, nonché da esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di soccorso e accoglienza dei migranti. Segnalo agli onorevoli interroganti che queste modalità sono state ritenute legittime dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, adito proprio dalla Geo Barents per un altro precedente caso.
Più precisamente, al fine di consentire un sollecito svolgimento delle procedure sanitarie, anche a tutela delle situazioni di vulnerabilità, le operazioni di polizia e la conseguente distribuzione dei migranti sul territorio, tenuto conto della capacità ricettiva delle strutture di accoglienza dedicate, si è stabilito di far sbarcare a Marina di Carrara i richiedenti asilo destinati ai centri di accoglienza straordinari siti in Toscana, dando la priorità ai minori non accompagnati, ai nuclei familiari, alle donne e infine agli uomini. La prefettura di Massa, come peraltro quella di Livorno, ha poi impartito specifiche disposizioni finalizzate a garantire lo sbarco prioritario a soggetti che richiedessero immediate cure mediche, così come individuati dai sanitari dell'ufficio di sanità marittima e della Croce rossa italiana saliti a bordo.
Circa Lampedusa, le evidenzio che dopo la dichiarazione dello stato di emergenza voluto dal Governo, l'affidamento della gestione dell'hotspot alla Croce rossa italiana, alcuni interventi strutturali e il costante e rapido turnover degli ospiti della struttura, grazie a procedure accelerate di cui ora si dispone, hanno consentito di superare la situazione di assoluto degrado in cui versava tale centro prima delle iniziative di questo Governo e l'assoluta inadeguata accoglienza riservata agli ospiti. Sono presenti oggi nell'hotspot 408 persone su una capienza che è stata incrementata da 440 a 680 posti.
Con riferimento proprio allo stato di emergenza, non posso non evidenziare come le maggiori criticità a gestire il sistema di accoglienza, la cui capacità è stata incrementata di circa il 22 per cento sul territorio nazionale, si stiano registrando proprio nelle Regioni che, non avendo espresso l'intesa come proprio la Toscana, non sono in condizioni di avvalersi delle deroghe di protezione civile ai fini di una più tempestiva attivazione delle strutture a ciò dedicate. Di contro, proprio nelle Regioni maggiormente interessate dai flussi in ingresso come la Sicilia e la Calabria, si rivela una sostanziale tenuta del sistema di accoglienza rafforzato grazie alle misure acceleratorie introdotte per effetto dello stato di emergenza. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Parrini, per due minuti.
PARRINI (PD-IDP). Egregio signor Ministro, noi non siamo soddisfatti delle sue risposte. Ci sembra che in esse ci sia una fuga da una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Nella gestione dei flussi migratori il bilancio di questo Governo è del tutto fallimentare sia sul piano dell'efficacia operativa, sia sul piano morale e umanitario. I fallimenti sulle politiche migratorie si aggiungono a quelli sull'utilizzo dei fondi del PNRR, a quelli sulla riforma del fisco, a quelli che si manifesteranno con durezza in occasione della prossima legge finanziaria, quando assisteremo - c'è da scommetterci - all'urto fragoroso tra le risorse effettivamente disponibili e una grande quantità di promesse irrealizzabili o rovinose.
In materia migratoria il vostro comportamento appare viziato - spiace doverlo dire - da malafede e superficialità. La vostra propaganda pre-elettorale è stata travolta dai fatti: anche se i TG RAI li nascondono più che possono, gli arrivi via mare sono in fortissimo aumento, il sistema dell'accoglienza è quasi al collasso, le strutture sono sovraffollate e molte sul punto di scoppiare. Il dialogo e la concertazione con i Comuni e con le Regioni, indispensabili per condurre azioni serie di accoglienza e di integrazione, è ai minimi storici. Con i Comuni si sta peraltro facendo il gioco delle tre carte anche sulla sicurezza urbana; i fondi promessi non arrivano; gli annunciati aumenti di organico delle Forze dell'ordine nemmeno. Una bugia segue l'altra.
I bandi per l'accoglienza, sottofinanziati per pura demagogia, vanno deserti in misura crescente; i soggetti più affidabili del terzo settore cominciano a starne alla larga, come lei saprà. Di recente Marzio Mori della Fondazione Caritas di Firenze ha ricordato che gli enti solidaristici non sono albergatori; che le persone vanno accolte con dignità; che non si tratta solo di fornire un servizio di vitto e alloggio, ma anche di fare integrazione con iniziative opportune di inserimento sociale e lavorativo attuabili solo con fondi adeguati. Ha poi ricordato che l'accoglienza senza integrazione non è vera accoglienza ed è un pericolo per tutti, sotto ogni punto di vista, a partire da quello della sicurezza e della coesione sociale.
Tuttavia, quando si è ostaggio della propria propaganda - nello specifico lo slogan ad effetto è il seguente: con noi porti chiusi e meno spese per i migranti - si fa fatica ad aprire gli occhi; invece sarebbe bene cominciare ad aprirli e anche cominciare a indicare una via concreta per superare la legge Bossi-Fini con una politica strutturale di promozione dell'immigrazione legale. Temo, però, che si andrà avanti per rattoppi emergenziali estemporanei, senza un disegno meditato e complessivo.
Sui grossi problemi in fatto di accoglienza una lettera allarmata dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) di fine giugno ancora attende una risposta da parte sua. Lo scorso 17 luglio il presidente del Veneto Zaia, che è della Lega come il vice presidente del Consiglio Salvini, ha detto che l'impressione è che ci sia molta confusione, dopodiché ha chiesto una cabina di regia tra ANCI, Regioni e Governo. Signor Ministro, a chiederle di cambiare strada è Zaia. Signor Ministro, se non vuole ascoltare il PD, ascolti almeno il Presidente del Veneto.
Tra le cose più preoccupanti vi è poi la mancanza di programmazione, a meno di non voler chiamare programmazione le telefonate in extremis che i prefetti verticisticamente fanno ai sindaci per prospettare l'arrivo di lì a poche ore di un certo numero di profughi e per chiedere di trovare loro in tutta fretta una sistemazione. Questa non è programmazione: è il caos non dichiarato ed è intollerabile.
In ultimo, signor Ministro, vista la situazione reale, sarebbe consigliabile evitare gli eccessi retorici: presentare come un grande successo il memorandum con la Tunisia è stato un azzardo molto grande da parte sua e della presidente del Consiglio Meloni. Quell'accordo produrrà pochissimo in termini di contenimento delle partenze ed è discutibilissimo sul piano etico, perché privo di garanzie reali sul rispetto dei diritti umani di donne, uomini e bambini che fuggono dalla fame, dalla guerra e dalle persecuzioni. Avete esaltato la recente conferenza internazionale di Roma su sviluppo e migrazioni del Mediterraneo, ma anche quell'iniziativa, al di là delle buone intenzioni, è stata solo uno spot, che ha fatto notizia per le assenze che ha registrato più che per le decisioni concrete (praticamente nessuna) che ha prodotto. Lo stesso può dirsi dei vari sforzi che avete fatto in sede europea, invariabilmente affondati dai Governi sovranisti di cui vi proclamate grandi amici.
Signor Ministro, le chiediamo ancora una volta di prendere atto che la linea che avete fin qui seguito è sbagliata e assai dannosa. Per l'ennesima volta le chiediamo un'autocritica e un mutamento di rotta... (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, lasciate che il collega possa terminare il suo intervento. È in corso il question time. (Commenti). Infatti stiamo tenendo i tempi. La invito a concludere, senatore Parrini.
PARRINI (PD-IDP). Stavo dicendo che per l'ennesima volta chiediamo al Ministro un mutamento di rotta. Speriamo di sbagliare, ma siamo convinti che per l'ennesima volta la nostra richiesta sarà ignorata. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore De Poli ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00620 sulla revisione delle dotazioni organiche delle Forze armate, per tre minuti.
DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signora Presidente, colleghi, sottopongo oggi pomeriggio all'attenzione dell'Assemblea un tema che è centrale, perché riguarda il personale militare a salvaguardia della difesa del nostro Paese e delle nostre istituzioni democratiche. Ringrazio il ministro della difesa Guido Crosetto per la sua presenza oggi in Aula.
Come è noto, nel Consiglio dei ministri dello scorso 17 luglio 2023 è stato approvato il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega n. 119 del 2022, ha rideterminato le dotazioni organiche complessive delle nostre Forze armate (Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare). Si prevede in particolare un incremento del personale da 150.000 a 160.000 unità.
Le nostre Forze armate sono il baluardo della nostra democrazia, il custode della nostra sicurezza e, dunque, del valore della pace e della concordia. Ricordo, fra l'altro, l'impegno profuso nelle nostre comunità e nei territori: penso, ad esempio, al ruolo svolto dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, allo straordinario contributo di professionalità, generosità e umanità fornito dai nostri militari durante la pandemia per le operazioni di soccorso, per la sicurezza dei nostri cieli e dei nostri mari e in occasione delle missioni internazionali di pace. È qualcosa di straordinario, che mi commuove e che - ne sono sicuro - è e resterà scolpito per sempre nel cuore di tutti gli italiani. Siamo orgogliosi di tutto questo.
Lo scenario globale oggi è sempre più complesso e richiede nuove risposte. Siamo dunque consapevoli dell'ampliamento delle competenze e dei compiti delle Forze armate, la cui stima è riconosciuta da tutti, anche e soprattutto a livello internazionale.
L'ampliamento delle competenze e dei compiti, soprattutto in materia di difesa, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico, è fondamentale per proteggersi da eventuali attacchi nei confronti dei nostri siti strategici e, chiaramente, per la sicurezza della nostra Repubblica.
Signor Ministro, sappiamo della sua grande attenzione rispetto a tutti questi temi. Ecco perché oggi in quest'Aula vorrei chiedere, data la rilevanza dell'intervento, di voler illustrare i principali criteri di ripartizione dei volumi organici tra le Forze armate e indicare quali potrebbero essere i futuri percorsi per un reale incremento dell'efficacia e dell'operatività dello strumento militare, anche alla luce del nuovo contesto internazionale.
PRESIDENTE. Il ministro della difesa, signor Crosetto, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
CROSETTO, ministro della difesa. Signor Presidente, con questo provvedimento il Governo dà il via ad un percorso virtuoso, accogliendo le istanze parlamentari contenute nella legge n. 119 del 2022, richiamate dal senatore De Poli, orientato a superare gli ormai non più sostenibili effetti della riduzione imposti dalla legge n. 244 del 2012. Dal 2012 a oggi il mondo è cambiato e, purtroppo, non è cambiato in meglio. E il modo in cui è cambiato impone di cambiare anche le Forze armate.
Per questo nuovo processo di revisione dello strumento militare si è voluto mettere in campo il volume organico massimo consentito dalla delega che - lo ricordo - è pari a 10.000 unità. Solo così si può determinare il passaggio del modello professionale delle Forze armate da 150.000 al nuovo modello di 160.000, ricalibrando gli organici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e attraverso l'utilizzo di risparmi di bilancio previsti dalla stessa legge n. 244.
Nel rispetto della delega, con l'intenzione di perseguire gli obiettivi di ringiovanimento dello strumento e di alta specializzazione delle professionalità - questo diceva la delega - le 10.000 unità incrementali sono state ripartite riservandone: 5.000 ai volontari, 2.659 ai sottoufficiali, 2.341 agli ufficiali, distribuite prevalentemente tra medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri logistici dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari.
In tal modo abbiamo deciso di adeguare gli organici delle Forze armate sia in funzione delle rinnovate esigenze funzionali operative sia per ripianare le posizioni organiche interforze internazionali, in modo da assicurare costantemente un livello adeguato delle cosiddette componenti operative proiettabili.
All'esito dell'incremento, le dotazioni organiche complessive di ciascuna forza armata risulteranno così determinate: Esercito italiano, 93.100 unità (+3.700); Marina militare, 30.050 unità (+3.250); Aeronautica militare, 36.850 unità (+3.050).
Il percorso complessivo di revisione dello strumento militare non può terminare con la accennata rivalutazione quantitativa e soprattutto qualitativa degli organici, ma dovrà essere completato dall'attuazione degli altri criteri di delega contenuti nella legge n. 119. Tra questi, di particolare rilevanza sono, ad esempio, la riforma, la razionalizzazione organizzativa e il potenziamento del sistema sanitario militare, la creazione di una riserva ausiliare dello Stato, composta da personale militare volontario dislocato sul territorio e adeguatamente addestrato, prontamente impiegabile in caso di calamità, a sostegno delle attività di protezione civile o, in forma complementare, per le attività in campo logistico della cooperazione civile e militare.
Fino a oggi, l'attuazione di richiamati criteri di delega non è stata possibile per l'assenza delle coperture finanziarie. A tal riguardo, nella riunione del Consiglio dei ministri della scorsa settimana è stato deliberato uno specifico disegno di legge, che intende rinnovare per due anni le deleghe legislative al Governo contenute nella citata legge n. 119 del 2022, che scadrebbero altrimenti ad agosto e il cui esercizio è essenziale per il completamento della revisione dello strumento militare nazionale.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore De Poli, per due minuti.
DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Ministro, mi ritengo soddisfatto delle sue risposte. Credo che il mondo sia cambiato e quindi anche le nostre forze militari devono essere attente e preparate rispetto a quello che ci aspetta. Soprattutto - come diceva lei - occorre un intervento strategico anche rispetto a medici, personale sanitario, ingegneri, informatici e quant'altro: tutta una serie di personale in aiuto strategico soprattutto per proteggere il nostro Paese, ma anche per intervenire nei casi - li abbiamo visti, purtroppo - di calamità nelle varie parti a livello nazionale e internazionale per quanto riguarda le missioni di pace.
Credo che questo sia un compito importante e fondamentale che ancora una volta le nostre Forze armate si prepararono a fare, poiché - ribadisco quello che diceva prima - sono ancora il baluardo della nostra democrazia e i custodi della nostra sicurezza. Proprio per questo, la ringrazio. (Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Zedda ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00619 sul completamento della disciplina in materia di libertà sindacale per il personale ad ordinamento militare, per tre minuti.
ZEDDA (FdI). Signor Ministro, lo scorso 17 luglio, il Consiglio dei ministri ha deliberato un decreto legislativo di grande rilevanza per la difesa e per il personale militare, concernente il coordinamento normativo e l'inclusione del codice dell'ordinamento militare delle disposizioni di rango primario relative all'attuazione della libertà sindacale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
Oltre al provvedimento appena citato, il Ministero della difesa, a poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge 28 aprile 2022, n. 46, che ha normato l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ha avviato - e in molti casi definito - l'iter approvativo di quasi tutti gli interventi normativi strumentali dell'esercizio delle prerogative sindacali a favore del personale militare.
Chiediamo al ministro Crosetto quali altri interventi regolatori sono necessari per il completamento della disciplina e quali le tempistiche entro le quali il Ministero interrogato ritiene possano essere realizzati per rendere effettiva l'operatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.
PRESIDENTE. Il ministro della difesa, signor Crosetto, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
CROSETTO, ministro della difesa. Signor Presidente, onorevoli senatori, senatrice Zedda, condivido la scelta di offrire rilevanza al decreto legislativo approvato la scorsa settimana in sede preliminare dal Consiglio dei ministri, perché esso consentirà di avere un quadro normativo chiaro, univoco e soprattutto sistematicamente collocato all'interno del codice dell'ordinamento militare. Si tratta di un passo importante anche sotto il profilo simbolico, perché significa e indica l'apertura di una nuova epoca per la tutela dei diritti delle donne e degli uomini in divisa. Il provvedimento ha richiesto un importante e profondo lavoro di raccordo e coordinamento legislativo tra più fonti di rango primario che in tempi diversi hanno disciplinato, prima, la rappresentanza militare e le connesse procedure di concentrazione e, adesso, le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.
Lo sforzo del Dicastero relativo all'attuazione della legge n. 46 del 2022, attraverso l'adozione delle numerose disposizioni discendenti di rango primario e regolamentare, è stato considerevole. Molte di queste sono già vigenti e altre sono sulla via della definitiva conclusione e dei relativi iter approvativi. Oltre al decreto legislativo di cui parliamo, tra i provvedimenti di maggior rilievo approvati, direttamente strumentali al concreto avvio dell'attività delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, segnalo: il decreto che disciplina le modalità di versamento alle associazioni delle quote trattenute sulla retribuzione e il decreto legislativo n. 206 del 2022 in materia di adeguamento delle procedure di contrattazione nel comparto sicurezza e difesa, nonché di istituzione dell'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Sono invece in corso di definizione altri provvedimenti necessari al concreto avvio dell'attività delle associazioni, tra cui cito il regolamento sulle modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione e il regolamento di attuazione della legge.
È infine da tempo pronto il testo del decreto legislativo, previsto anch'esso dalla citata legge n. 46, relativo alla definizione della disciplina delle limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa anche fuori dal territorio nazionale e a bordo di unità navali.
Nonostante la delega scada il 27 novembre, il provvedimento non può essere ancora tecnicamente finalizzato in quanto oggi le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non sono ancora state dichiarate rappresentative e non possono pertanto esprimere il previsto parere richiesto dalla legge. Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che prevede la proroga, sino a novembre 2024, del termine per l'esercizio di tale importante delega.
In estrema sintesi, l'effettiva operatività delle suddette associazioni potrà verosimilmente concretizzarsi nel corso del primo trimestre del 2024, con il citato decreto del Ministro della pubblica amministrazione, una volta realizzate le seguenti condizioni: completamento e vigenza del quadro giuridico di riferimento, ma soprattutto computo degli associati e accertamento del conseguimento delle soglie percentuali di rappresentatività previste dalla legge.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Zedda, per due minuti.
ZEDDA (FdI). Caro Ministro, è stato per me molto importante poterla interrogare su questa materia, che so essere particolarmente sentita dalle Forze armate e dalle Forze di polizia a ordinamento militare. La ringrazio, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia e di tutti i lavoratori del comparto interessato. Lei, con il Governo Meloni, sta ascoltando e dando risposte concrete a tutto il mondo militare, a lungo dimenticato. Mi ritengo fortemente soddisfatta della sua risposta. (Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Gelmini ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00624 su iniziative contro il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico, per tre minuti.
GELMINI (Az-IV-RE). Signor Ministro, le cronache di questi giorni ci consegnano l'immagine di un Paese profondamente ferito per eventi di maltempo davvero traumatici, che infliggono un colpo credo difficilmente sostenibile a quel negazionismo climatico che pure esiste e alberga in settori della sua maggioranza. A partire dalla martoriata Emilia-Romagna, passando per la Lombardia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, sono moltissimi i casi di grandinate e di trombe d'aria; situazioni nelle quali ci sono stati non solo profondi danni alle cose, ma anche vittime fra i cittadini. Per non parlare del Mezzogiorno, dove il caldo da bollino rosso ha determinato situazioni insostenibili; penso a Catania e a Palermo, città assediate e isolate, in parte perfino senza la corrente elettrica e con danni davvero incalcolabili.
Io mi auguro, signor Ministro, che lei riesca a far prevalere, all'interno della sua maggioranza, la consapevolezza di uno scatto in avanti, di una presa di posizione molto ferma da parte del Governo su questo fronte. Noi la interroghiamo per conoscere quale sarà il finanziamento idoneo, tempestivo e adeguato per risarcire i danni causati dai cambiamenti climatici. Sappiamo, per esempio, che in Emilia Romagna, dove abbiamo grande fiducia nel generale Figliuolo, dei nove miliardi necessari ne sono stati stanziati solo due e mezzo. Quindi, vogliamo capire quale sarà l'intervento in quella Regione. Ricordiamo l'impegno del Governo per quanto riguarda un'unica unità di missione, Italia Sicura, per far fronte al dissesto idrogeologico. Ma vorremmo anche conoscere l'opinione del Governo per quanto riguarda il piano nazionale integrato dell'energia e del clima e il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.
Serve, signor Ministro, un approccio di sistema e, quindi, ci aspettiamo da lei risposte puntuali. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
PICHETTO FRATIN, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Signor Presidente, rivolgo un grazie agli interroganti.
In merito al tema posto dagli onorevoli interroganti, è evidente la necessità di un intervento importante da parte del Governo, e quindi dello Stato, nell'affrontare in termini di prevenzione la situazione di cambiamento climatico che stiamo vivendo. Pianificazione e controllo sono le parole chiave per evitare di rincorrere l'emergenza e continuare a rammaricarsi per gli eventi estremi e contrapposti che hanno diviso l'Italia in questi giorni. Dobbiamo affrontare questa sfida definendo procedure e meccanismi rapidi e chiari, per realizzare le centinaia di opere già programmate. Posso assicurare che il Governo è già impegnato su questo fronte per garantire un coordinamento stretto fra tutti i soggetti attuatori, nella fase sia emergenziale che in quella ordinaria.
La questione principale sono non i finanziamenti, ma il meccanismo e la procedura di spesa. La lunghezza degli iter autorizzativi, gli intrecci di competenze e la capacità degli enti locali di gestire gare complesse e onerose sono tanti fattori che in qualche modo incidono sull'effettiva capacità di spesa, la quale deve avere una solida programmazione a monte. Per questo abbiamo fortemente sostenuto il rafforzamento tecnico delle autorità di bacino distrettuali che devono garantire che gli interventi e le risorse siano inseriti in una pianificazione generale delle misure.
Stiamo altresì lavorando per assicurare la piena interoperabilità delle banche dati dei sistemi di monitoraggio, che consentono un quadro conoscitivo sempre aggiornato sullo stato della situazione degli interventi e un sistema integrato avanzato di previsione degli eventi.
Anche attraverso l'implementazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici miriamo, tra le altre cose, alla costruzione di un contesto organizzativo incentrato su un sistema di governance nazionale che possa assicurare, sulla base della condivisione delle conoscenze, una maggiore coerenza e sinergia delle azioni multilivello attraverso l'individuazione per ogni ambito territoriale di specifici interventi tra loro complementari, scadenzati sulla base del livello di priorità e assegnati puntualmente a soggetti puntualmente individuati con le congrue assegnazioni finanziarie. Non possiamo più permetterci che i progetti restino sulla carta, ma dobbiamo garantire un sistema di realizzazione di interventi che garantisca il rapido impegno di tutte le risorse nazionali ed europee disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico.
Faccio presente, colleghi, che ci troviamo con la programmazione del Fondo sviluppo coesione 2014-2020 con un livello di spesa bassissimo, con un intreccio delle competenze tra Stato, Regioni, Province, Comuni, enti e consorzi molto difficile, che gli interroganti conoscono bene; con situazioni legate anche a vecchi meccanismi di norma - sono da rispettare, ma sono stati cambiati recentemente - che prevedono che le assegnazioni fatte a realtà regionali, anche con l'automatico commissariamento e l'incarico di commissari e di presidenti di Regione, risultano in progettazione da dieci-dodici anni, e non è ancora finita la progettazione.
Questo naturalmente a fianco della programmazione del Piano nazionale adattamento climatico e in parte del PNIEC, ancorché sia sul fronte energetico, fa parte delle azioni per quella programmazione nazionale che proprio gli interroganti, nella loro interrogazione, citano e che è necessario proprio a livello di organizzazione del nostro Stato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Gelmini, per due minuti.
GELMINI (Az-IV-RE). Signor Ministro, noi prendiamo atto delle sue parole, che però rendono ancora più incomprensibile il diniego del Governo rispetto a una proposta di Azione-Italia Viva sulla costituzione immediata - una richiesta che abbiamo avanzato all'inizio della legislatura - rispetto a un'unica unità di missione. Non solo.
Il sito di «la Repubblica» evidenzia un fatto che, se confermato, sarebbe estremamente grave. Dal PNRR sarebbero escluse opere legate al dissesto idrogeologico e all'idrogeno. Non solo: noi ci aspettiamo da lei e dal Governo parole di chiarezza rispetto alla necessità e all'urgenza di una legge italiana sul clima. Essendo questa una battaglia anche culturale, vorremmo parole di chiarezza anche con riferimento al green deal. Abbiamo ascoltato esponenti illustri della vostra maggioranza negare i cambiamenti climatici, l'urgenza degli interventi e criticare l'Europa. Ebbene, i fatti di questi giorni dimostrano, se ce ne fosse bisogno, di come siano indispensabili una legge nazionale sul clima, ma anche un cambio di approccio dal punto di vista culturale. Siamo convinti che la transizione ecologica debba essere affrontata tutelando le filiere produttive, ma occorrono interventi immediati. Occorrono un approccio sistemico e un piano di adattamento ai cambiamenti climatici.
Noi oggi non possiamo che ringraziare la Protezione civile e il Corpo dei vigili del fuoco per il lavoro straordinario che fanno (Applausi), ma da lei, Ministro, ci saremmo aspettati non l'elenco delle difficoltà, che francamente conosciamo bene - chi ha fatto l'amministratore locale le conosce bene - ma uno scatto in avanti sul PNRR e soprattutto chiarezza e interventi per risarcire le popolazioni, sostenere i sindaci e dare una risposta a quella che è un'emergenza che dura da troppi giorni. (Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Di Girolamo ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00621 sulle politiche volte alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, per tre minuti.
DI GIROLAMO (M5S). Signor Ministro, l'interrogazione trae spunto da dati inconfutabili quanto preoccupanti.
Nel 2021 le emissioni globali di CO2 provenienti da fonti fossili sono aumentate di oltre il 5 per cento, tornando quasi al livello del 2019. Nel 2021 in Italia le emissioni di gas ritenute maggiormente responsabili del cambiamento climatico ammontavano a 240 milioni di tonnellate: stiamo parlando di anidride carbonica, metano e protossido di azoto.
In estrema sintesi, rischiamo seriamente di mancare l'obiettivo di riduzione di emissioni al 2030 per 110 milioni di tonnellate di CO2.
Le chiedo dunque che cosa state facendo o che cosa avete intenzione di fare per recuperare la rotta. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
PICHETTO FRATIN, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti.
L'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima è un passaggio fondamentale per delineare la politica energetica e ambientale del nostro Paese nell'obiettivo proprio della decarbonizzazione nel medio e nel lungo termine.
Il PNIEC, che sarà trasmesso nelle prossime ore al Parlamento - risulta pubblicato nella sua integrità sul sito del Ministero e quindi è in fase di trasmissione - sarà sottoposto a una consultazione pubblica e conterrà un dettaglio di misure per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione aggiuntivi rispetto alle azioni già previste nel PNRR, così come potenziato anche da quello che sarà il nuovo capitolo REPowerEU.
L'accelerazione sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, la promozione dell'efficienza energetica degli edifici, l'incentivazione dell'autoconsumo energetico e la decarbonizzazione dei trasporti sono tutti ambiti chiave su cui dovranno concentrarsi le politiche pubbliche dei prossimi anni, che dovranno favorire al contempo anche un cambiamento delle abitudini al consumo.
È evidente che occorrerà non solo garantire un quadro normativo stabile, ma anche non ingenerare incertezze nei cittadini e negli operatori e avere anche forme di sostegno e di incentivazione fiscale che stimolino la transizione energetica in tutti i settori. Al tempo stesso, sarà fondamentale continuare a investire sul fronte della ricerca e dello sviluppo per offrire le migliori soluzioni tecnologiche possibili al raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione.
Anche l'economia circolare dovrà fornire il suo contributo con la ricerca di soluzioni che minimizzino l'uso di materie prime, oltre che i consumi del ciclo produttivo e riducano gli scarti.
Il processo di decarbonizzazione dovrà procedere di pari passo con la sicurezza energetica del Paese, che dovrà aumentare la sua resilienza e autonomia nel tempo. Tale percorso è tuttavia notevolmente complesso e non si presta a soluzioni semplici o a scelte precostituite, ma richiederà misure in grado di fornire l'utilizzo di tutte le tecnologie possibili, che tengano in considerazione i vari aspetti di sostenibilità economica e sociale, nonché di compatibilità con gli obiettivi di tutela ambientale, fermo restando che il nostro Paese ha sottoscritto e persegue l'impegno dell'abbattimento del 55 per cento delle emissioni al 2030 e naturalmente la neutralità al 2050.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Di Girolamo, per due minuti.
DI GIROLAMO (M5S). Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, ma non posso dichiararmi soddisfatta. So bene che lei di certo non rientra nella categoria di quanti negano i cambiamenti climatici e ce ne ha dato prova anche in questo momento.
Tuttavia, però, non si può dire che stiamo facendo molto, se poi, al momento di decidere, votare e prendere decisioni con dei voti, il nostro Paese si gira dall'altra parte, come è successo con la direttiva case green in Europa. Quindi, pare proprio che, alla consapevolezza di dover intervenire, quando lei parla di comunità energetiche rinnovabili, di economia circolare, di ricerca e di migliori tecnologie, poi non seguano azioni politiche e voti coerenti, tanto a Bruxelles, quanto in Italia
Signor Ministro, non si può dire che bisogna investire sulle rinnovabili e poi confermare l'intenzione - come avete fatto - di fare del nostro Paese l'hub mediterraneo del gas. Dite che il nuovo piano recentemente inviato a Bruxelles, e quindi prossimamente pubblicato sui nostri siti istituzionali, rispetti tutti i target fissati, addirittura faccia anche di più, ma poi evitate di parlarci delle emissioni ETS, delle auto e delle case. Sono certa che abbiamo il dovere politico e morale di essere ambiziosi sulla tutela del clima e dell'ambiente, sia per il presente che per il futuro delle nuove generazioni, esattamente come ci ricorda la nostra Costituzione. (Applausi).
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del giorno è così esaurito.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
RANDO (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANDO (PD-IDP). Signor Presidente, trentuno anni fa, tra il 27 e il 28 luglio 1993, ci furono gli attentati - li ricordiamo - in via Palestro a Milano e davanti alle basiliche romane di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro. (Brusìo)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di abbassare sensibilmente il volume della voce, visto anche l'argomento trattato.
RANDO (PD-IDP). La ringrazio, signora Presidente. Dispiace anche questo.
A Milano fu una strage in cui persero la vita i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'agente di polizia municipale Alessandro Ferrari e il cittadino marocchino Moussafir Driss. Tanti sono stati i feriti, sia a Milano che a Roma. Si trattava di stragismo terroristico-mafioso e da questa Aula dobbiamo mandare un abbraccio di vicinanza ai familiari e un pensiero profondo alle vittime innocenti. Si trattò di una strategia terroristica, che seguiva le stragi di Capaci del 23 maggio, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonino Montinaro. Vi fu poi quella di via D'Amelio, in cui persero la vita, il 19 luglio, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina e la settima vittima, Rita Atria, una giovane testimone di giustizia, che si suicidò il 26 luglio dopo aver appreso della strage di via D'Amelio e della morte del suo Borsellino, un uomo e un giudice che le era stato accanto.
Si scelse di colpire i siti artistici prestigiosi, simbolo dell'identità, della bellezza e della storia del nostro Paese. Fu una sfida alla stessa convivenza civile e comunitaria; un tentativo di minacciare e piegare lo Stato e la democrazia, finalizzato a indebolire e allentare l'azione di contrasto al crimine organizzato e la stessa legislazione antimafia e colpire il sistema democratico. Oggi si è alzata un'unica voce rigorosa, quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un piano eversivo. Ci fu però una risposta da parte di tutte le istituzioni: Parlamento, Governo, magistratura e Forze dell'ordine. Tanti sono stati i processi che hanno assicurato alla giustizia gli autori degli attentati. Il Paese e i suoi cittadini hanno difeso la libertà ed è emersa una forte coscienza collettiva, che ha condannato in maniera forte e rigorosa la disumana violenza delle organizzazioni terroristiche mafiose. C'è stata un'enorme reazione sociale e civile. Certamente ancora oggi non conosciamo pienamente la verità sui mandanti veri delle stragi e dobbiamo continuare a cercare e a scavare. Lo dobbiamo alle vittime innocenti, ai loro familiari, al Paese, alla democrazia. Dobbiamo seminare memoria, per raccogliere sempre più un impegno, che dobbiamo alla nostra Repubblica.
Un pensiero, signor Presidente e colleghi, lo si deve a don Luigi Ciotti, che ha dato speranza al nostro Paese, stando sempre accanto ai familiari delle vittime e accendendo sempre un faro sull'impegno antimafia nel Paese. Eppure, in questi giorni un Ministro della Repubblica lo ha definito un signore in tonaca ignorante e superficiale e ha detto anche che, se c'è qualche italiano che continua a parlare di mafia in questo Paese, può anche espatriare.
Noi diremo da quest'Aula, con convinzione, che a dover espatriare sono la cultura e la subcultura mafiose e non chi invece accende un faro sempre più forte in questo Paese per difendere le istituzioni democratiche. (Applausi).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Rando, anche per il filo storico e logico di un ricordo che è molto significativo in quest'Aula.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 1° agosto 2023
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 1° agosto, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 16,01).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (819)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 88 del 2023
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: « , che costituisce parte integrante del » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al »;
al comma 3, le parole: « e le trattenute » sono sostituite dalle seguenti: « e delle trattenute »;
al comma 4, dopo le parole: « dalle ingiunzioni » sono inserite le seguenti: « previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è azzerato »;
al comma 6, terzo periodo, le parole: « , non trovano applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « non si applicano » e le parole: « di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « sospesi ai sensi del presente comma »;
al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « alle ingiunzioni » sono inserite le seguenti: « previste dal testo unico »;
al comma 11:
al primo periodo, le parole: « , nonché alle province dei predetti comuni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni »;
al secondo periodo, le parole: « pari a 1.050.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, »;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e le parole: « ovvero degli importi » sono sostituite dalle seguenti: « e degli importi »;
al secondo periodo, la parola: « distribuito » è sostituita dalla seguente: « distribuiti »;
al comma 13, dopo le parole: « commi 4, 8 e 9 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».
All'articolo 2:
ai commi 1 e 3, primo periodo, le parole: « salvo quelle » sono sostituite dalle seguenti: « salve quelle »;
al comma 4, quarto periodo, le parole: « di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, » e le parole: « amministrativi e » sono soppresse;
al comma 6, lettera b), numero 1), le parole: « salvo i casi » sono sostituite dalle seguenti: « salvi i casi ».
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: « salvo quelle » sono sostituite dalle seguenti: « salve quelle ».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: « ovvero la sede legale o la sede operativa » sono inserite le seguenti: « o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione », le parole: « e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali » sono soppresse, dopo le parole: « del 23 maggio » è inserita la seguente: « 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023 »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:
a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;
b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;
c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;
d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
1-ter. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 settembre 2023 »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Per gli enti locali di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale »;
al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « terzo comma, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 1° maggio 2023, sono prorogati di sei mesi »;
al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi ».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
« Art. 4-bis. - (Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali) - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1° maggio 2024, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili è sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 4-ter. - (Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali) - 1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quaterdecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 ».
All'articolo 5:
al comma 1
al primo periodo, dopo le parole: « istituzioni scolastiche » sono inserite le seguenti: « statali e paritarie » e le parole: « lo stanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « la dotazione »;
al secondo periodo, dopo le parole: « istituzioni scolastiche » sono inserite le seguenti: « statali e paritarie »;
al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: « istituzioni scolastiche » sono inserite le seguenti: « statali e paritarie »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 »;
alla rubrica, dopo le parole: « istituzioni scolastiche » sono inserite le seguenti: « statali e paritarie ».
All'articolo 6:
al comma 1:
al primo periodo, dopo la parola: « artistica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al secondo periodo, la parola: « relative » è soppressa e la parola: « , ovvero » è sostituita dalla seguente: « nonché »;
al comma 2, lettera a), la parola: « risultino » è sostituita dalla seguente: « risultano »;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: « e il danneggiamento » sono sostituite dalle seguenti: « o il danneggiamento »;
al secondo periodo, le parole: « Finanziamento Ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamento ordinario »;
al comma 4, la parola: « Istituzioni », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « istituzioni » e le parole: « e il danneggiamento » sono sostituite dalle seguenti: « o il danneggiamento »;
al comma 7, primo periodo, la parola: « Istituzioni » è sostituita dalla seguente: « istituzioni » e dopo la parola: « artistica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 8, le parole: « erogate », « aggiuntive », « quelle » e « destinate » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « erogati », « aggiuntivi », « quelli » e « destinati »;
al comma 9, le parole: « pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023, ».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: « risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha » sono sostituite dalle seguenti: « risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente », le parole: « sono impossibilitati » sono sostituite dalle seguenti: « sono stati o sono impossibilitati » e le parole: « dall'INPS » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) »;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;
al comma 4, le parole: « all'ultimo » sono sostituite dalle seguenti: « al secondo »;
al comma 5, primo periodo, la parola: « hanno » è sostituita dalla seguente: « avevano »;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: « dell'Inps » sono sostituite dalle seguenti: « da parte dell'INPS »;
al terzo periodo, dopo le parole: « limite di spesa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « in esame » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai medesimi commi da 1 a 8. »;
al comma 11:
alla lettera c), dopo le parole: « 20 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;
alla lettera d), le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;
al comma 12, le parole: « ove necessario » sono sostituite dalle seguenti: « , ove necessario, ».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
« Art. 7-bis. - (Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato) - 1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa ».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: « risiedono o sono domiciliati ovvero operano, » sono sostituite dalle seguenti: « risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano », la parola: « abbiano » è sostituita dalla seguente: « hanno » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « limite di spesa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « in esame » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al medesimo comma 1 ».
All'articolo 10:
al comma 1, primo periodo, le parole: « regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, » e dopo le parole: « a fondo perduto » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 3, le parole: « a SIMEST » sono sostituite dalle seguenti: « alla SIMEST ».
All'articolo 11:
al comma 1, alinea, la parola: « operativa » è sostituita dalle seguenti: « legale od operativa o unità locali »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il comma 1, lettera c), si applica anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023 »;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima ».
All'articolo 12:
i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subìto danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni competenti attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento delle risorse di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.
3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.
4. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2 del presente articolo, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5. Le risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:
a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;
b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano.
5-bis. In conseguenza di quanto disposto dal comma 5, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono rimodulate in 100 milioni di euro »;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « del 23 maggio » è inserita la seguente: « 2023 »;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
« 9-bis. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal presente articolo, il fondo istituito dal comma 444 della medesima legge è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;
al comma 10, dopo le parole: « del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 »;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
« 10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso rateale e non rateale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), possono essere ristrutturati, previa comunicazione dell'impresa agricola, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, di cui uno di preammortamento, e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefìci o contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione ».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
« Art. 12-bis. - (Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi) - 1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiate da movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, sono esenti dall'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora siano necessari il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa.
Art. 12-ter. - (Verifiche antimafia) - 1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia e di eseguire con efficacia e celerità gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, fino al 31 dicembre 2023 ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefìci economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 ».
All'articolo 13:
al comma 1, primo periodo, le parole: « ripartite alle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « ripartite tra le regioni »;
al comma 3, le parole: « regolamento(UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, », dopo le parole: « del medesimo decreto legislativo » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « alle tempistiche prescritte » sono sostituite dalle seguenti: « ai tempi prescritti »;
al comma 5, secondo periodo, le parole: « e per tali » sono sostituite dalle seguenti: « e di tali ».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: « biglietti di ingresso » e dopo le parole: « 15 settembre 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « all'articolo 101 del » sono inserite le seguenti: « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al »;
al comma 2, alinea, le parole: « A tal fine è istituito, presso lo stato di previsione » sono sostituite dalle seguenti: « Per il fine di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione ».
All'articolo 16:
al comma 2:
al primo periodo, la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto », le parole: « in cui ricadono » sono sostituite dalle seguenti: « nel cui territorio sono situate », la parola: « emanato » è sostituita dalla seguente: « adottato » e le parole: « di cui comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma »;
al terzo periodo, le parole: « di Sport e salute S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Sport e salute S.p.a. ».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: « i parchi divertimento » sono sostituite dalle seguenti: « i parchi di divertimento » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente »;
al comma 3, la parola: « determinati » è sostituita dalla seguente: « derivanti ».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
« Art. 17-bis. - (Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche) - 1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del mese di maggio 2023, i responsabili delle attività medesime, purché in regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del citato regolamento, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti atte a compensare il rischio aggiuntivo di incendio.
2. L'idoneità delle misure di cui al comma 1, in relazione al maggior rischio di incendio nell'attività, deve risultare da apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012. L'attestazione e la documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza degli organi ispettivi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024 ».
All'articolo 18:
al comma 1, le parole: « dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo » e le parole: « del medesimo decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo codice di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018 »;
al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 25, comma 2, del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al ».
All'articolo 19:
al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 140 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;
al comma 2, dopo le parole: « lettere a), b) e c), del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al » e dopo le parole: « commi 6, 7 e 11, del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. I comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso ».
All'articolo 20:
al comma 3, dopo le parole: « comma 2, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al »;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. Per l'anno 2023 il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare in un'unica soluzione, in favore dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4-quater. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 settembre.
4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine previsto dall'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 dicembre.
4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.
4-octies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni ».
Dopo il capo I sono inseriti i seguenti:
« Capo I-bis
PRINCÌPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ
Art. 20-bis. - (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del presente decreto, sentite le regioni interessate, previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato dei comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso che presentino un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
3. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 20-ter. - (Commissario straordinario alla ricostruzione) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.
5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti o consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui.
6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies con gli interventi di rispettiva competenza;
b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e);
c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e):
1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo;
d) informa periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;
f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, e degli organismi in house delle medesime amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari. I presidenti delle regioni interessate, in qualità di sub-commissari, operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al primo periodo è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.
Art. 20-quater. - (Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-bis. Essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario, che la presiede, dal Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione nazionale comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:
a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 20-ter, comma 3;
b) nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) nella definizione dei criteri per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.
Art. 20-quinquies. - (Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.
3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l'anno 2024 e a 641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.
4. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
Capo I-ter
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE
Sezione I
RICOSTRUZIONE DEI BENI PRIVATI DANNEGGIATI
Art. 20-sexies. - (Ricostruzione privata) - 1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalità di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi e le modalità di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici.
2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.
3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto è risolto di diritto.
5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 20-septies. - (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata) - 1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un professionista abilitato e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.
2. All'esito dell'istruttoria relativa alla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.
3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.
7. I contributi e i benefìci previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
8. I comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II
RICOSTRUZIONE DEI BENI PUBBLICI DANNEGGIATI
Art. 20-octies. - (Ricostruzione pubblica) - 1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis, in particolare:
a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva:
a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;
b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;
c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;
d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;
e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali, comprendente altresì l'individuazione dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del presente decreto.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree a ciò destinate devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, nonché acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Mediante successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di cui al primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti nei piani di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessati provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il CUP degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
7. I contributi di cui al presente articolo nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.
8. Dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo è attuato sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per la depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data del 6 luglio 2023.
Art. 20-novies. - (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) - 1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, i soggetti attuatori sono:
a) le regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare lo stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 20-octies, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa società ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la società ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. Per gli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo intervento, si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter può avvalersi, previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.
Capo I-quater
MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE
Art. 20-decies. - (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali) - 1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il relativo ricavato è ceduto come contributo al comune da cui provengono i materiali stessi.
3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi o da altri soggetti competenti o comunque svolte su incarico degli stessi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.
5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Le disposizioni del terzo periodo del presente comma si applicano anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto è effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un apposito avviso, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.
6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.
7. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei princìpi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.
10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nei mezzi di trasporto, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma sono circoscritti adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto a eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
12. A esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni competenti operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo I-quinquies
RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20-undecies. - (Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023) - 1. Nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Art. 20-duodecies. - (Disposizioni finanziarie) - 1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui ».
All'articolo 21:
al comma 2, primo periodo, le parole: « all'articolo 44, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al ».
All'articolo 22:
al comma 2, le parole: « 10,12 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 9,07 milioni » e le parole: « e 2,84 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di 2,84 milioni di euro »;
al comma 3:
all'alinea, le parole: « articoli 1, 5, 6 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 1, 5, 6, commi 2, 6 e 7 » e dopo le parole: « di cassa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
alla lettera e), le parole: « delle minori spese » sono sostituite dalle seguenti: « di quota parte delle minori spese ».
All'allegato 1:
alla voce: « Castel Maggiore », le parole: « alle frazioni » sono sostituite dalle seguenti: « alla frazione »;
alla voce: « Castel San Pietro Terme », la parola: « Molinonovo » è sostituita dalle seguenti: « Molino Nuovo »;
alle voci: « Ozzano dell'Emilia », « Pianoro », « San Benedetto Val di Sambro » e « San Lazzaro di Savena », le parole: « alla frazione » sono sostituite dalle seguenti: « alle frazioni »;
alla voce: « San Lazzaro di Savena », la parola: « Pizzocalbo » è sostituita dalla seguente: « Pizzocalvo ».
Dopo l'allegato 1 è aggiunto il seguente:
« ALLEGATO 1-bis
(Articolo 20-quinquies, comma 3)
Stato di previsione | Unità di voto | Codice Missione | Descrizione Missione | Codice Programma | Descrizione Programma | Importo in euro | |
Ministero dell'università e della ricerca | 1.1 | 017 | Ricerca e innovazione | 022 | Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata | 15.000.000 | |
| Totale Ministero dell'università e della ricerca | 15.000.000 | |||||
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 1.2 | 014 | Infrastrutture pubbliche e logistica | 005 | Sistemi idrici e idraulici | 949.999 | |
1.1 | 014 | Infrastrutture pubbliche e logistica | 011 | Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali | 122.994.272 | ||
1.4 | 014 | Infrastrutture pubbliche e logistica | 010 | Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità | 4.134.697 | ||
2.6 | 013 | Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto | 006 | Sviluppo e sicurezza della mobilità locale | 3.272.340 | ||
2.5 | 013 | Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto | 009 | Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 51.772.260 | ||
2.3 | 013 | Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto | 002 | Autotrasporto ed intermodalità | 37.000.000 | ||
2.4 | 013 | Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto | 005 | Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | 4.901.130 | ||
4.1 | 007 | Ordine pubblico e sicurezza | 007 | Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | 10.441.094 | ||
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 235.465.792 | ||||||
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 1.3 | 009 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 006 | Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione | 5.000.000 | |
Totale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 5.000.000 | ||||||
Ministero dell'economia e delle finanze | 1.8 | 029 | Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica | 010 | Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato | 154.539.729 | |
20.1 | 028 | Sviluppo e riequilibrio territoriale | 004 | Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali | 450.000.000 | ||
22.2 | 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 003 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 15.750.438 | ||
1.2 | 029 | Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica | 003 | Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria | 33.474.670 | ||
1.6 | 029 | Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica | 007 | Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio | 14.200.207 | ||
1.1 | 029 | Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica | 001 | Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità | 1.000.000 | ||
5.1 | 007 | Ordine pubblico e sicurezza | 005 | Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese | 6.809.395 | ||
Totale Ministero dell'economia e delle finanze | 675.774.439 | ||||||
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
| 1.8 | 004 | L'Italia in Europa e nel mondo | 012 | Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari | 30.204.195 | |
Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 30.204.195 | ||||||
Ministero dell'istruzione e del merito | 1.2 | 022 | Istruzione scolastica | 008 | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica | 5.565.312 | |
Totale Ministero dell'istruzione e del merito | 5.565.312 | ||||||
Ministero dell'interno | 3.1 | 007 | Ordine pubblico e sicurezza | 008 | Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica | 100.367.659 | |
3.3 | 007 | Ordine pubblico e sicurezza | 010 | Pianificazione e coordinamento Forze di polizia | 55.899.094 | ||
4.2 | 008 | Soccorso civile | 003 | Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico | 55.847.516 | ||
6.2 | 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 003 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 7.246.736 | ||
Totale Ministero dell'interno | 219.361.005 | ||||||
Ministero della giustizia | 1.2 | 006 | Giustizia | 002 | Giustizia civile e penale | 24.370.754 | |
1.1 | 006 | Giustizia | 001 | Amministrazione penitenziaria | 26.306.678 | ||
1.3 | 006 | Giustizia | 003 | Giustizia minorile e di comunità | 100.000 | ||
1.5 | 006 | Giustizia | 011 | Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione | 17.820.930 | ||
Totale Ministero della giustizia | 68.598.362 | ||||||
Ministero della difesa | 1.5 | 005 | Difesa e sicurezza del territorio | 006 | Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari | 33.000.000 | |
| Totale Ministero della difesa | 33.000.000 | |||||
Ministero della cultura | 1.9 | 021 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | 015 | Tutela del patrimonio culturale | 3.496.679 | |
Totale Ministero della cultura | 3.496.679 | ||||||
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 5.2 | 010 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 007 | Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico | 17.000.000 | |
1.5 | 018 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 012 | Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico | 3.937.227 | ||
5.1 | 010 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 008 | Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse | 79.100.000 | ||
Totale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 100.037.227 | ||||||
| Totale complessivo | 1.391.503.011 |
| ||||
».
Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi».
ARTICOLI DA 1 A 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO 1
Capo I
INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023
Articolo 1.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è azzerato.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.
8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del 2022.
10. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
11. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui all'allegato 1 nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.050.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
12. Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9, valutati in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)
1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:
a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 3 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 luglio 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023.
9. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 luglio 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori indicati nell'allegato 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)
1. Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1° maggio 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
Articolo 4.
(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi)
1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023.
1-bis. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:
a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;
b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;
c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;
d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
1-ter. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 settembre 2023.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
3-bis. Per gli enti locali di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.
4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023.
6-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 1° maggio 2023, sono prorogati di sei mesi.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.
Articolo 4-bis.
(Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1° maggio 2024, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili è sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
Articolo 4-ter.
(Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali)
1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quaterdecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.
Articolo 5.
(Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dei territori colpiti dall'emergenza)
1. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato « Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica », con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza.
2. Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di università e alta formazione)
1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari nonché di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
2. Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:
a) alla data del 1° maggio 2023, risultano residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;
b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.
4. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.
5. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
6. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:
a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;
b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
7. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
8. I contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7, pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.
2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.
4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.
5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui ai medesimi commi da 1 a 8.
10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche, ove necessario, mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 7-bis.
(Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato)
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
Articolo 8.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)
1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 1.
3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Articolo 9.
(Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura:
a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del « Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina » di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;
b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del « Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina » di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 10.
(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)
1. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. La misura di cui al comma 1 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Articolo 11.
(Sospensione di termini in favore delle imprese)
1. Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
1-bis. Il comma 1, lettera c), si applica anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023.
2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
3. Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.
4-bis. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.
Articolo 12.
(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022)
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subìto danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni competenti attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento delle risorse di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.
3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.
4. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2 del presente articolo, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5. Le risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:
a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;
b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano.
5-bis. In conseguenza di quanto disposto dal comma 5, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono rimodulate in 100 milioni di euro.
6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
7. La ripartizione di cui al comma 6 è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.
8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025, è destinato a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al medesimo comma 428 realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n. 197 del 2022.
9. All'articolo 1, comma 443, della legge n. 197 del 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « raccolta di legname » sono inserite le seguenti: « avulso e »;
b) le parole: « , in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene » sono soppresse.
9-bis. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal presente articolo, il fondo istituito dal comma 444 della medesima legge è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.
10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso rateale e non rateale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), possono essere ristrutturati, previa comunicazione dell'impresa agricola, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, di cui uno di preammortamento, e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefìci o contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione.
Articolo 12-bis.
(Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi)
1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiate da movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, sono esenti dall'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora siano necessari il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa.
Articolo 12-ter.
(Verifiche antimafia)
1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia e di eseguire con efficacia e celerità gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, fino al 31 dicembre 2023 ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefìci economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
Articolo 13.
(Interventi urgenti in materia sanitaria)
1. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto, è autorizzato un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.
2. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.
3. Fino al 31 agosto 2023 e nei comuni di cui all'allegato 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9.
4. Fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 3, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.
5. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.
Articolo 14.
(Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione)
1. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, il costo dei biglietti di ingresso, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è incrementato di 1 euro.
2. Per il fine di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a:
a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;
b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura « Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A. »;
c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.
3. La maggiorazione di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 15.
(Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari)
1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.
Articolo 16.
(Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione)
1. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, una quota del Fondo « Sport e Periferie », istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate, è adottato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 1. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 17.
(Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti)
1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Articolo 17-bis.
(Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche)
1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del mese di maggio 2023, i responsabili delle attività medesime, purché in regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del citato regolamento, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti atte a compensare il rischio aggiuntivo di incendio.
2. L'idoneità delle misure di cui al comma 1, in relazione al maggior rischio di incendio nell'attività, deve risultare da apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012. L'attestazione e la documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza degli organi ispettivi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.
Articolo 18.
(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)
1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del medesimo codice di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018, è incrementato nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2023.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Articolo 19.
(Procedure di somma urgenza e di protezione civile)
1. In caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2-bis. I comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
Articolo 20.
(Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)
1. Con riferimento all'anno 2022, per i comuni indicati nell'allegato 1, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. entro il 31 luglio 2023.
2. Per i comuni indicati nell'allegato 1, il termine di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogato al 31 luglio 2023.
3. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora approvato il rendiconto 2022, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 giugno 2023.
4. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, è prorogato al 31 luglio 2023.
4-bis. Per l'anno 2023 il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare in un'unica soluzione, in favore dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4-quater. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 settembre.
4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine previsto dall'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 dicembre.
4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.
4-octies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni.
Capo I-bis
PRINCÌPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ
Articolo 20-bis.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del presente decreto, sentite le regioni interessate, previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato dei comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso che presentino un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
3. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
Articolo 20-ter.
(Commissario straordinario alla ricostruzione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.
5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti o consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui.
6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies con gli interventi di rispettiva competenza;
b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e);
c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e):
1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo;
d) informa periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;
f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, e degli organismi in house delle medesime amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari. I presidenti delle regioni interessate, in qualità di sub-commissari, operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al primo periodo è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.
Articolo 20-quater.
(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-bis. Essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario, che la presiede, dal Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione nazionale comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:
a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 20-ter, comma 3;
b) nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) nella definizione dei criteri per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.
Articolo 20-quinquies.
(Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.
3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l'anno 2024 e a 641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.
4. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
« ALLEGATO 1-bis
(Articolo 20-quinquies, comma 3)
Stato di previsione | Unità di voto | Codice Missione | Descrizione Missione | Codice Programma | Descrizione Programma | Importo in euro | |
Ministero dell'università e della ricerca | 1.1 | 017 | Ricerca e innovazione | 022 | Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata | 15.000.000 | |
| Totale Ministero dell'università e della ricerca | 15.000.000 | |||||
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 1.2 | 014 | Infrastrutture pubbliche e logistica | 005 | Sistemi idrici e idraulici | 949.999 | |
1.1 | 014 | Infrastrutture pubbliche e logistica | 011 | Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali | 122.994.272 | ||
1.4 | 014 | Infrastrutture pubbliche e logistica | 010 | Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità | 4.134.697 | ||
2.6 | 013 | Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto | 006 | Sviluppo e sicurezza della mobilità locale | 3.272.340 | ||
2.5 | 013 | Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto | 009 | Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 51.772.260 | ||
2.3 | 013 | Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto | 002 | Autotrasporto ed intermodalità | 37.000.000 | ||
2.4 | 013 | Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto | 005 | Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | 4.901.130 | ||
4.1 | 007 | Ordine pubblico e sicurezza | 007 | Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | 10.441.094 | ||
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 235.465.792 | ||||||
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 1.3 | 009 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 006 | Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione | 5.000.000 | |
Totale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 5.000.000 | ||||||
Ministero dell'economia e delle finanze | 1.8 | 029 | Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica | 010 | Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato | 154.539.729 | |
20.1 | 028 | Sviluppo e riequilibrio territoriale | 004 | Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali | 450.000.000 | ||
22.2 | 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 003 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 15.750.438 | ||
1.2 | 029 | Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica | 003 | Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria | 33.474.670 | ||
1.6 | 029 | Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica | 007 | Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio | 14.200.207 | ||
1.1 | 029 | Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica | 001 | Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità | 1.000.000 | ||
5.1 | 007 | Ordine pubblico e sicurezza | 005 | Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese | 6.809.395 | ||
Totale Ministero dell'economia e delle finanze | 675.774.439 | ||||||
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
| 1.8 | 004 | L'Italia in Europa e nel mondo | 012 | Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari | 30.204.195 | |
Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 30.204.195 | ||||||
Ministero dell'istruzione e del merito | 1.2 | 022 | Istruzione scolastica | 008 | Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica | 5.565.312 | |
Totale Ministero dell'istruzione e del merito | 5.565.312 | ||||||
Ministero dell'interno | 3.1 | 007 | Ordine pubblico e sicurezza | 008 | Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica | 100.367.659 | |
3.3 | 007 | Ordine pubblico e sicurezza | 010 | Pianificazione e coordinamento Forze di polizia | 55.899.094 | ||
4.2 | 008 | Soccorso civile | 003 | Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico | 55.847.516 | ||
6.2 | 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 003 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 7.246.736 | ||
Totale Ministero dell'interno | 219.361.005 | ||||||
Ministero della giustizia | 1.2 | 006 | Giustizia | 002 | Giustizia civile e penale | 24.370.754 | |
1.1 | 006 | Giustizia | 001 | Amministrazione penitenziaria | 26.306.678 | ||
1.3 | 006 | Giustizia | 003 | Giustizia minorile e di comunità | 100.000 | ||
1.5 | 006 | Giustizia | 011 | Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione | 17.820.930 | ||
Totale Ministero della giustizia | 68.598.362 | ||||||
Ministero della difesa | 1.5 | 005 | Difesa e sicurezza del territorio | 006 | Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari | 33.000.000 | |
| Totale Ministero della difesa | 33.000.000 | |||||
Ministero della cultura | 1.9 | 021 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | 015 | Tutela del patrimonio culturale | 3.496.679 | |
Totale Ministero della cultura | 3.496.679 | ||||||
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 5.2 | 010 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 007 | Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico | 17.000.000 | |
1.5 | 018 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 012 | Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico | 3.937.227 | ||
5.1 | 010 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 008 | Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse | 79.100.000 | ||
Totale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 100.037.227 | ||||||
| Totale complessivo | 1.391.503.011 |
| ||||
».
Capo I-ter
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE
Sezione I
RICOSTRUZIONE DEI BENI PRIVATI DANNEGGIATI
Articolo 20-sexies.
(Ricostruzione privata)
1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalità di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi e le modalità di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici.
2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.
3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto è risolto di diritto.
5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo 20-septies.
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)
1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un professionista abilitato e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.
2. All'esito dell'istruttoria relativa alla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.
3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.
7. I contributi e i benefìci previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
8. I comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II
RICOSTRUZIONE DEI BENI PUBBLICI DANNEGGIATI
Articolo 20-octies.
(Ricostruzione pubblica)
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis, in particolare:
a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva:
a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;
b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;
c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;
d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;
e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali, comprendente altresì l'individuazione dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del presente decreto.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree a ciò destinate devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, nonché acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Mediante successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di cui al primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti nei piani di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessati provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il CUP degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
7. I contributi di cui al presente articolo nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.
8. Dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo è attuato sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per la depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data del 6 luglio 2023.
Articolo 20-novies.
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)
1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, i soggetti attuatori sono:
a) le regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare lo stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 20-octies, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa società ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la società ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. Per gli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo intervento, si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter può avvalersi, previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.
Capo I-quater
MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE
Articolo 20-decies.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali)
1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il relativo ricavato è ceduto come contributo al comune da cui provengono i materiali stessi.
3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi o da altri soggetti competenti o comunque svolte su incarico degli stessi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.
5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Le disposizioni del terzo periodo del presente comma si applicano anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto è effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un apposito avviso, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.
6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.
7. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei princìpi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.
10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nei mezzi di trasporto, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma sono circoscritti adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto a eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
12. A esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni competenti operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo I-quinquies
RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20-undecies.
(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023)
1. Nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Articolo 20-duodecies.
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 21.
(Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi)
1. Per l'anno 2023, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi doganali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa ai sensi degli articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del medesimo testo unico, ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro, al Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023.
4. Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto.
Articolo 22.
(Disposizioni finanziarie)
1. È abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,07 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,84 milioni di euro per l'anno 2028.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, 6, commi 2, 6 e 7, 8, 18 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 507.138.598 euro per l'anno 2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e 2.840.000 euro per l'anno 2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;
b) quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7 comma 11, lettera d).
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 23.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
EMILIA ROMAGNA | ||
PROVINCIA | COMUNE | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE |
FE | ARGENTA | Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola |
BO | BOLOGNA | Limitatamente alla frazione di Paleotto |
BO | BORGO TOSSIGNANO | Tutto il territorio comunale |
BO | BUDRIO | Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso |
BO | CASALFIUMANESE | Tutto il territorio comunale |
BO | CASTEL DEL RIO | Tutto il territorio comunale |
BO | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | Limitatamente alla località di capoluogo ovest |
BO | CASTEL MAGGIORE | Limitatamente alla frazione di Castello |
BO | CASTEL SAN PIETRO TERME | Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molino Nuovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro |
BO | CASTENASO | Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile |
BO | DOZZA | Limitatamente al capoluogo |
BO | FONTANELICE | Tutto il territorio comunale |
BO | IMOLA | Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese. |
BO | LOIANO | Tutto il territorio comunale |
BO | MEDICINA | Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova |
BO | MOLINELLA | Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine |
BO | MONGHIDORO | Tutto il territorio comunale |
BO | MONTE SAN PIETRO | Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola |
BO | MONTERENZIO | Tutto il territorio comunale |
BO | MONZUNO | Tutto il territorio comunale |
BO | MORDANO | Tutto il territorio comunale |
BO | OZZANO DELL'EMILIA | Limitatamente alle frazioni Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale |
BO | PIANORO | Limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino e Livergnano |
BO | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | Limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle |
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA | Limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella di Idice e Cicogna |
BO | SASSO MARCONI | Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano |
BO | VALSAMOGGIA | Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle |
FC | BAGNO DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
FC | BERTINORO | Tutto il territorio comunale |
FC | BORGHI | Tutto il territorio comunale |
FC | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Tutto il territorio comunale |
FC | CESENA | Tutto il territorio comunale |
FC | CESENATICO | Tutto il territorio comunale |
FC | CIVITELLA DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
FC | DOVADOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | FORLÌ | Tutto il territorio comunale |
FC | FORLIMPOPOLI | Tutto il territorio comunale |
FC | GALEATA | Tutto il territorio comunale |
FC | GAMBETTOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | GATTEO | Tutto il territorio comunale |
FC | LONGIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | MELDOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | MERCATO SARACENO | Tutto il territorio comunale |
FC | MODIGLIANA | Tutto il territorio comunale |
FC | MONTIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | PORTICO E SAN BENEDETTO | Tutto il territorio comunale |
FC | PREDAPPIO | Tutto il territorio comunale |
FC | PREMILCUORE | Tutto il territorio comunale |
FC | ROCCA SAN CASCIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | RONCOFREDDO | Tutto il territorio comunale |
FC | SAN MAURO PASCOLI | Tutto il territorio comunale |
FC | SANTA SOFIA | Tutto il territorio comunale |
FC | SARSINA | Tutto il territorio comunale |
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Tutto il territorio comunale |
FC | SOGLIANO AL RUBICONE | Tutto il territorio comunale |
FC | TREDOZIO | Tutto il territorio comunale |
FC | VERGHERETO | Tutto il territorio comunale |
RA | ALFONSINE | Tutto il territorio comunale |
RA | BAGNACAVALLO | Tutto il territorio comunale |
RA | BAGNARA DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
RA | BRISIGHELLA | Tutto il territorio comunale |
RA | CASOLA VALSENIO | Tutto il territorio comunale |
RA | CASTEL BOLOGNESE | Tutto il territorio comunale |
RA | CERVIA | Tutto il territorio comunale |
RA | CONSELICE | Tutto il territorio comunale |
RA | COTIGNOLA | Tutto il territorio comunale |
RA | FAENZA | Tutto il territorio comunale |
RA | FUSIGNANO | Tutto il territorio comunale |
RA | LUGO | Tutto il territorio comunale |
RA | MASSA LOMBARDA | Tutto il territorio comunale |
RA | RAVENNA | Tutto il territorio comunale |
RA | RIOLO TERME | Tutto il territorio comunale |
RA | RUSSI | Tutto il territorio comunale |
RA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | Tutto il territorio comunale |
RA | SOLAROLO | Tutto il territorio comunale |
RN | MONTESCUDO | Tutto il territorio comunale |
RN | CASTELDELCI | Tutto il territorio comunale |
RN | SANT'AGATA FELTRIA | Tutto il territorio comunale |
RN | NOVAFELTRIA | Tutto il territorio comunale |
RN | SAN LEO | Tutto il territorio comunale |
MARCHE | ||
PU | FANO | Tutto il territorio comunale |
PU | GABICCE MARE | Tutto il territorio comunale |
PU | MONTE GRIMANO TERME | Tutto il territorio comunale |
PU | MONTELABBATE | Tutto il territorio comunale |
PU | PESARO | Tutto il territorio comunale |
PU | SASSOCORVARO AUDITORE | Tutto il territorio comunale |
PU | URBINO | Tutto il territorio comunale |
TOSCANA | ||
FI | FIRENZUOLA | Tutto il territorio comunale |
FI | MARRADI | Tutto il territorio comunale |
FI | PALAZZUOLO SUL SENIO | Tutto il territorio comunale |
FI | LONDA | Tutto il territorio comunale |
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
01.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
All'articolo, anteporre il seguente:
"Art. 01.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, ricompresi nei territori indicati nell'allegato 1. Salvo quanto diversamente indicato da ciascuna disposizione, le disposizioni si applicano limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti."
01.2
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
All'articolo 1, premettere il seguente:
"Art. 01.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, ricompresi nei territori indicati nell'allegato 1. Salvo quanto diversamente indicato da ciascuna disposizione, le disposizioni si applicano limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti."
1.1
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, dopo la parola: "residenza" aggiungere le seguenti: ", il domicilio".
Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ", nonché i termini per i versamenti dovuti in ragione degli avvisi bonari emessi prima del 1° maggio 2023"
1.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, dopo la parola: "residenza" aggiungere le seguenti: ", il domicilio".
1.3
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "o la sede operativa" aggiungere le seguenti: "o le unità locali".
1.4
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "nei territori" con le seguenti: "in tutto il territorio dei comuni".
Conseguentemente, al comma 1, allegato 1, sopprimere la colonna «Circoscrizione territoriale».
1.5
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, allegato 1, alla voce: "BO - BOLOGNA" sostituire le parole: "Limitatamente alla frazione di Paleotto" con le seguenti: "Tutto il territorio comunale"
Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato 1:
a) alla voce: BO-BUDRIO sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso con le seguenti: Tutto il territorio comunale;
b) alla voce BO-CASTEL GUELFO DI BOLOGNA sostituire le parole: Limitatamente alla località di capoluogo ovest con le seguenti: Tutto il territorio comunale;
c) alla voce: BO-CASTENASO sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile con le seguenti: Tutto il territorio comunale;
d) alla voce: BO-DOZZA sostituire le parole: Limitatamente al capoluogo con le seguenti: Tutto il territorio comunale;
e) alla voce: BO - MONTE SAN PIETRO sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Monte san Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola con le seguenti: Tutto il territorio comunale;
f) alla voce: BO-OZZANO DELL'EMILIA sostituire le parole: Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale con le seguenti: Tutto il territorio comunale;
g) alla voce: BO-PIANORO sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano con le seguenti: Tutto il territorio comunale;
h) alla voce: BO-SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle con le seguenti: Tutto il territorio comunale;
i) alla voce: BO-SAN LAZZARO DI SAVENA sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna con le seguenti: Tutto il territorio comunale;
j) alla voce: BO-SASSO MARCONI sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano con le seguenti: Tutto il territorio comunale;
k) dopo la voce: BO-VALSAMOGGIA aggiungere le seguenti:
BO - Baricella - Tutto il territorio comunale
BO - Bentivoglio - Tutto il territorio comunale
BO - Camugnano - Tutto il territorio comunale
BO - Casalecchio - Tutto il territorio comunale
BO - Castel di Casio - Tutto il territorio comunale
BO - Granarolo Emilia - Tutto il territorio comunale
BO - Malalbergo - Tutto il territorio comunale
BO - Marzabotto - Tutto il territorio comunale
BO - Minerbio - Tutto il territorio comunale
1.6
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta dei dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi effettuate mediante ritenute alla fonte si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate e non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.»
1.7
Parrini, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto che prevedono proroghe di termini o di procedimenti amministrativi, misure di sostegno o altri benefici comunque denominati in favore dei comuni elencati nell'allegato 1 si applicano anche alle città metropolitane, alle province e alle unioni di comuni di cui tali comuni fanno parte.»
1.8
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentite preliminarmente le regioni interessate, dispone con proprio provvedimento nuovi sopralluoghi presso i territori colpiti dagli eventi alluvionali, al fine di integrare l'elenco dei comuni di cui all'allegato 1, sulla base di una più compiuta valutazione dei danni rilevati.»
1.9
Zambito, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zampa
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "sono sospesi" aggiungere le seguenti: "i versamenti ai fondi pensione integrativi e"
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: "31 agosto" con le seguenti: "31 dicembre"
1.10
Sironi, Croatti, Di Girolamo, Trevisi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sostituire le parole «31 agosto 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023» e sopprimere le seguenti parole: «agli adempimenti e»;
2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «tributari» aggiungere le seguenti: «e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria»;
3) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole «20 novembre 2023», con le seguenti: «29 febbraio 2024 ovvero in dodici rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024; sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali."»
1.11
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:" 31 agosto" con le seguenti: "31 dicembre".
Conseguentemente:
- al medesimo comma 2, sopprimere le parole: "agli adempimenti e";
- al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "tributari" aggiungere le seguenti: "e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria";
- al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "20 novembre 2023," con le seguenti: "29 febbraio 2024 ovvero in dodici rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024; sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali"
1.12
Di Girolamo, Croatti, Sironi, Trevisi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sostituire le parole «31 agosto 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»
b) al comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole «31 agosto 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»
c) al comma 7 sostituire le parole «, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.» con le seguenti: «in tre rate mensili consecutive di pari importo entro il 30 giugno 2024»
d) al comma 9 sostituire le parole «31 agosto 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»
e) sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9 valutati in 25,92 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 83,96 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 41,98 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e quanto ai restanti 41,98 milioni di euro ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto legge».
1.13
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "31 agosto" con le seguenti: "31 dicembre".
Conseguentemente, al comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
1.14
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "31 agosto" con le seguenti: "31 dicembre".
Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "20 novembre 2023" con le seguenti:" 29 febbraio 2024 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 29 febbraio 2024"
1.15
Trevisi, Croatti, Di Girolamo, Sironi
Precluso
Al comma 3 sostituire le parole: «gli articoli 23 e 24» con le seguenti «articoli 23, 24, 25 e 25-bis»
1.16
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: "e 24" con le seguenti: ", 24, 25 e 25-bis"
1.17
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della regione e degli enti locali; fino al 31 agosto 2023 la regione e gli enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza."
Conseguentemente:
- al comma 7, dopo le parole: "unica soluzione" aggiungere le seguenti: "o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata";
- al comma 12 dopo le parole: "dei termini di pagamento delle fatture emesse" aggiungere le seguenti: "e delle modalità di rateizzazione";
- dopo il comma 12, aggiungere il seguente: "12-bis. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo, gli enti locali di cui all'allegato 1 non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato 1 procedono al pagamento a favore del beneficiario."
1.18
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente «A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'Allegato 1 e le relative unioni di Comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'art. 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale».
1.19
Irto, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "31 agosto" con le seguenti: "1° agosto".
1.20
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo non si applicano alle comunicazioni relative all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché agli adempimenti relativi agli infortuni e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e agli adempimenti relativi alla denuncia degli imponibili contributivi."
1.21
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il termine di presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative al periodo d'imposta 2022 e da effettuarsi entro il 30 novembre 2023, è prorogato al 31 marzo 2024."
1.22
Trevisi, Di Girolamo, Sironi, Croatti
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il termine di presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative al periodo d'imposta 2022 e da effettuarsi entro il 30 novembre 2023, è prorogato al 31 marzo 2024».
1.23
Di Girolamo, Croatti, Sironi, Trevisi
Precluso
Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.» con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2023, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.»;
b) al quarto periodo, sostituire le parole: «20 novembre 2023», con le seguenti: «31 dicembre 2023.»
1.24
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "in unica soluzione entro il 20 novembre 2023" con le seguenti: "entro il 16 gennaio 2024, in un'unica soluzione ovvero mediante congrui piani di rateizzazione fino a 12 rate mensili di pari importo".
1.25
Croatti, Di Girolamo, Sironi, Trevisi
Precluso
Al comma 7 dopo le parole «, in unica soluzione» inserire le seguenti «o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata»
1.26
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "20 novembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023"
Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: "20 novembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023"
1.27
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "20 novembre 2023" con le seguenti: "15 dicembre 2023"
Conseguentemente, al medesimo comma 7, aggiungere, in fine, le parole: "fatta salva la previsione di adesione a congrui piani di rateizzazione degli importi che saranno predisposti"
1.28
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: "relativi" aggiungere le seguenti: "agli avvisi bonari di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e"
1.29
Sironi, Croatti, Di Girolamo, Trevisi
Precluso
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole «i termini di versamento relativi» aggiungere le seguenti: «agli avvisi bonari di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e»
1.30
Croatti, Di Girolamo, Sironi, Trevisi
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto sono sospesi sino al 31 agosto 2023 i termini di pagamento delle fatture emesse e da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1 maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l'allacciamento, l'attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro relative alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del Sistema Informativo Integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.»
1.31
Trevisi, Di Girolamo, Sironi, Croatti
Precluso
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Fino alla data del 31 agosto 2023, nei confronti delle imprese agricole aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, gli Organismi Pagatori riconosciuti erogano aiuti e contributi senza operare sospensioni o detrazioni di importi, ivi compresi quelli presenti nel Registro di cui all'art. 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.».
1.32
Sironi, Trevisi, Di Girolamo, Croatti
Precluso
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Le sospensioni di cui al presente articolo si applicano anche al versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli».
1.33
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. I versamenti di cui al comma 7 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 20 novembre 2023."
1.34
Trevisi, Di Girolamo, Sironi, Croatti
Precluso
Dopo il comma 8 inserire il seguente: «8-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2023, non è dovuto il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con decreto del del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 dicembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo».
1.35
Parrini, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-bis. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, il comune può applicare un coefficiente di riduzione delle tariffe di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999 n. 158 e all'articolo 40 del decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 nonché all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e all'articolo 1, commi da 816 a 837 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, proporzionale al periodo d'inattività, debitamente certificato, dai soggetti stessi."
1.36
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Sostituire il comma 10 con il seguente:
"10. Al comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 come convertito con legge 11 aprile 2023, n. 38, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono infine aggiunte le seguenti parole: «e per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127, del 01 giugno 2023."
1.37
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «, secondo periodo»;
b) dopo le parole: «è estesa» aggiungere le seguenti: «, per tutte la categorie di soggetti ivi previste,»;
c) sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;
d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per gli interventi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.»
1.38
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 10 sostituire le parole: "31 dicembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2024"
1.39
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 10, sostituire le parole: "31 dicembre 2023" con le seguenti: "31 marzo 2024"
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Per gli interventi effettuati nei territori indicati al periodo precedente, la detrazione del 90 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024."
1.40
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 marzo 2024»;
2) dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per gli interventi effettuati nei territori indicati al periodo precedente, la detrazione del 90 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.».
1.41
Irto, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-bis. In considerazione degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 per gli interventi effettuati nei territori interessati, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024."
1.42
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-bis. I termini di esecuzione dei lavori indicati dai titoli abilitativi e i termini di esecuzione dei lavori previsti dai capitolati di gara sono prorogati fino al 30 giugno 2024."
1.43
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 12 sostituire le parole da: "L'Autorità di regolazione" fino alla fine del comma con le seguenti: "è disposto l'esonero, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, del pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo nonché delle rate in scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani."
1.44
Zambito, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zampa
Precluso
Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: "6 mesi" con le seguenti: "9 mesi"
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: "di integrazione finanziaria" aggiungere le seguenti: "e di aiuto e sostegno alle famiglie di cui al comma 1 del presente articolo"
1.45
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi."
1.46
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
"Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e dal 1° gennaio 2025. Ai piani di rateizzazione non trovano applicazione le disposizioni in materia di interessi di mora connessi agli adempimenti di cui al presente comma."
1.47
Di Girolamo, Trevisi, Sironi, Croatti
Precluso
Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi.»
1.48
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
"12-bis. È istituito un Fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie di conduttori come individuate dal comma 1, la cui dotazione è stabilita in 25 milioni di euro da assegnare alla regione interessata con provvedimento da adottarsi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto. La regione, con provvedimento successivo, provvede al riparto delle somme tra i comuni interessati stabilendo altresì i criteri di assegnazione.
12-ter. È sospesa, sino alla data del 31 dicembre 2023, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
12-quater. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per il ristoro del mancato reddito per effetto delle disposizioni di cui al comma 12-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri di accesso e di erogazione delle risorse agli aventi diritto."
1.49
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: "12-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore degli utenti individuati ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta dichiarando di avere subìto danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo."
1.50
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
«12-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore degli utenti individuati ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta dichiarando di avere subìto danni a seguito degli eventi metereologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.»
1.51
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: "12-bis. Le somme dovute a decorrere dalla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture di cui al comma precedente sono oggetto di rateizzazione. Al fine di individuare condizioni più favorevoli agli utenti finali, ARERA, con proprio provvedimento, definisce i piani di rateizzazione prevedendo il pagamento della prima rata a partire da luglio 2024 senza la corresponsione di interessi."
1.52
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. Le somme dovute a decorrere dalla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture di cui al comma precedente sono oggetto di rateizzazione. Al fine di individuare condizioni più favorevoli agli utenti finali, ARERA, con proprio provvedimento, definisce i piani di rateizzazione prevedendo il pagamento della prima rata a partire da luglio 2024 senza la corresponsione di interessi.»
1.53
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente: "12-bis. Le sospensioni di cui al presente articolo si applicano anche al versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli."
1.54
Zambito, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zampa
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
"13-bis. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, aventi la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
13-ter. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023 dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti aventi la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, entro un importo massimo annuo di 600 euro."
1.55
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
"13-bis. Al fine di anteporre l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese che operano nei territori di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza del 4 e 23 maggio 2023, gli atti di pagamento adottati in applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e dell'articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, hanno carattere prioritario a favore delle suddette imprese."
1.56
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
«13-bis. Al fine di anteporre l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese che operano nei territori di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza del 4 e 23 maggio 2023, gli atti di pagamento adottati in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e dell'art. 11-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, hanno carattere prioritario a favore delle suddette imprese.».
1.57
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: "13-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, ed eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000, spetta una detrazione dell'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, nella misura massima di 30.000 euro."
1.58
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Ai territori di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza del 4 e del 23 maggio 2023, a decorrere dal 1° maggio 2023 e per un periodo non superiore a 5 anni, sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle Zone economiche speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91».
G1.1
Malpezzi, D'Elia, Verducci, Rando
Precluso
Il Senato,
premesso che:
la regione Lombardia da venerdì 21 luglio 2023 e nel corso dei giorni successivi è stata interessata da intensi fenomeni atmosferici, tempeste di vento, grandinate, violenti temporali che hanno colpito in particolare i territori del milanese, della Brianza, di Bergamo, Cremona, Mantova provocando ingenti danni al patrimonio pubblico, a quello privato, alle infrastrutture e alle attività economiche a partire dal settore agricolo;
già in precedenza tra 1'11 e il 12 luglio 2023 una ondata di maltempo molto intesa ha colpito Como, comuni limitrofi e il Canturino, facendo registrare allagamenti, tetti scoperchiati, alberi caduti, auto danneggiate, allagamenti con numerosi interventi da parte dei vigili del Fuoco;
pioggia e vento hanno causato la caduta di alberi e rami che in molti casi hanno bloccato le strade a Como, in particolare il Viadotto dei lavatoi, Grandate, Montano Lucino e Villa Guardia ed anche sulla tratta ferroviaria tra Fino Mornasco e Camerlata;
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
allo stesso tempo, in questi giorni il Sud Italia è colpito da un'ondata di calore senza precedenti che sta provocando numerosi incendi: alte temperature e siccità, infatti, sono condizioni che favoriscono il propagarsi degli incendi boschivi;
premesso altresì che:
l'Italia è stata il Paese con il maggior numero di decessi dovuti al caldo eccezionale nel 2022 (oltre 18.000 delle 61.000 vittime totali in Europa, ed è esposto a molti rischi a causa della crisi climatica, che hanno provocato in questi anni molte vittime e innumerevoli feriti;
l'esposizione individuale a ciascuno di questi rischi, tuttavia, può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l'adozione di alcuni semplici accorgimenti;
considerato che:
la Protezione Civile ha realizzato in questi anni la campagna di comunicazione nazionale "Io non rischio" sulle buone pratiche per affrontare i rischi naturali: ognuno di essi, dalle alluvioni ai terremoti, viene illustrato e raccontato ai cittadini insieme alle buone prassi per minimizzarne l'impatto su persone e cose; un'iniziativa importante per la diffusione di una consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri: il sistema più efficace per difendersi da un rischio è conoscerlo. Questo tipo di conoscenza, per essere realmente utile, di solito comporta un livello di approfondimento che difficilmente può essere comunicato con un semplice spot radiofonico o televisivo;
da questi presupposti è nata l'idea originaria di "Io non rischio": formare i volontari di protezione civile sulla conoscenza e la comunicazione del rischio per poi farli andare in piazza, nella loro città, a incontrare i cittadini e informarli;
i disastri naturali e altre emergenze possono verificarsi in qualsiasi momento e, quando si verificano a scuola, tutti dovrebbero essere preparati a gestirli in modo sicuro ed efficace. Dirigenti scolastici, insegnanti, personale, genitori e studenti possono collaborare per promuovere e mantenere la sicurezza in tutta la scuola e ridurre al minimo gli effetti delle emergenze e di altre situazioni pericolose, anche perché alcuni disastri naturali possono essere previsti, dando alle scuole un avvertimento sufficiente per evacuare o prendere altre precauzioni di sicurezza, ma altri possono verificarsi inaspettatamente o subire rapidi cambiamenti che mettono improvvisamente in pericolo una scuola;
impegna il Governo:
a favorire e sviluppare la promozione nelle scuole di ogni ordine e grado di campagne di informazione e promozione della sicurezza dai rischi naturali anche connessi al cambiamento climatico, anche rafforzando la campagna della Protezione Civile "Io non rischio", al fine di sostenere buone prassi che consentano agli studenti e al personale scolastico di gestire e affrontare con più consapevolezza i rischi derivanti dai disastri naturali.
G1.2
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari; a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
la sola Emilia Romagna ha quantificato in circa 9 miliardi di euro i danni subiti a causa dell'alluvione, circa 2 miliardi di euro necessari solo per i primissimi interventi;
rispetto a quanto sarebbe necessario, il decreto legge in esame non fornisce un quadro chiaro e definitivo del processo di ricostruzione né del complesso degli interventi infrastrutturali, idraulici e idrogeologici, finalizzati alla messa in sicurezza del territorio; ad oggi non è stato proposto, in particolare, un percorso rapido ed efficace capace di far fronte alla drammatica situazione di dissesto idrogeologico che ha colpito l'intero arco appenninico emiliano-romagnolo, e di evitare scongiurare il ripetersi di eventi così drammatici;
la distruzione portata dagli eventi alluvionali non ha provocato esclusivamente eccezionali danni al sistema economico e produttivo, ma ha causato oltre 23 mila sfollati e 17 vittime, con il carico di dolore e lutti che ciò ha comportato;
impegna il governo:
ad istituire, nel primo provvedimento utile, un fondo per il sostegno delle famiglie delle vittime degli eventi alluvionali del maggio 2023.
G1.3
Precluso
Il Senato,
premesso che:
la regione Lombardia da venerdì 21 luglio 2023 e nel corso dei giorni successivi è stata interessata da intensi fenomeni atmosferici, tempeste di vento, grandinate, violenti temporali che hanno colpito in particolare i territori del milanese, della Brianza, di Bergamo, Cremona, Mantova provocando ingenti danni al patrimonio pubblico, a quello privato, alle infrastrutture e alle attività economiche a partire dal settore agricolo;
già in precedenza tra 1'11 e il 12 luglio 2023 una ondata di maltempo molto intesa ha colpito Como, comuni limitrofi e il Canturino, facendo registrare allagamenti, tetti scoperchiati, alberi caduti, auto danneggiate, allagamenti con numerosi interventi da parte dei vigili del Fuoco;
pioggia e vento hanno causato la caduta di alberi e rami che in molti casi hanno bloccato le strade a Como, in particolare il Viadotto dei lavatoi, Grandate, Montano Lucino e Villa Guardia ed anche sulla tratta ferroviaria tra Fino Mornasco e Camerlata;
tra le zone più colpite vi sono anche Anzano del Parco e Alserio;
oltre al comasco danni si sono registrati anche nel Varesotto e nel lecchese;
le amministrazioni stanno provvedendo alla conta dei danni che hanno interessato anche il comparto economico a partire da quello agricolo,
impegna il Governo
a prevedere, con tempestività, considerata la portata degli eventi, specifici interventi di sostegno finanziario per i territori citati in premessa e provvedendo a ristorare i comuni e anche i comparti economici colpiti sulla base dei danni registrati.
G1.4
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;
il decreto in esame non dà alcuna copertura finanziaria all'impegno straordinario di risorse umane e strumentali cui saranno chiamati gli enti locali colpiti dall'alluvione del maggio 2023 nello svolgimento delle attività loro attribuite dal decreto e in particolare quelle preordinate al riconoscimento dei contributi di ricostruzione e riparazione ai beni privati. Le funzioni svolte in tutto il processo di ricostruzione dovranno, infatti, essere svolte dagli enti locali sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a finanziare con risorse umane, finanziarie e strumentali adeguati le funzioni svolte in tutto il processo di ricostruzione dagli enti locali interessati.
G1.5
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
l'impegno finanziario complessivo dei due decreti, decreto n. 61 del 2023 e decreto 88, rifuso con emendamento nel decreto in esame, è infatti molto lontano da quella stima dei danni - che ammonta a 9 miliardi di euro, elaborata dalla regione Emilia-Romagna, al fine di garantire tutti gli indennizzi e la ricostruzione,
impegna il Governo
a stanziare progressivamente le risorse finanziarie mancanti per il triennio 2024-2026 per raggiungere la cifra di 9 miliardi di euro necessari a garantire il ristoro dei danni al 100 per cento e la ricostruzione pubblica e privata.
G1.6
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
il decreto in esame prevede, infatti, per la copertura delle spese di parte corrente finalizzate alla ricostruzione privata, lo stanziamento di 120 milioni di euro, cifra insufficiente a garantire la copertura del 100 per cento dei danni,
impegna il Governo
a stanziare, nel primo provvedimento utile, ulteriori risorse, per un ammontare complessivo di 700 milioni di euro per la copertura delle spese di parte corrente relative agli interventi di ricostruzione privata.
G1.7
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
nel mese di aprile 2023 in molte aree dell'Emilia-Romagna si sono verificate gelate tardive che hanno danneggiato frutta e ortaggi provocando una significativa riduzione della produzione ortofrutticola e mancati redditi per le imprese agricole,
impegna il Governo
ad estendere le misure previste a favore delle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023 anche alle imprese localizzate in Emilia-Romagna colpite dalle eccezionali gelate verificatesi a partire dal mese di aprile 2023 che nella pressoché totalità delle stesse coincidono.
G1.8
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede che, sulla base di danni effettivamente accertati, contributi a ristoro di imprese agricole colpite dagli eventi meteorologici verificatisi tra il 2 e il 17 maggio 2023,
impegna il Governo
ad estendere il contributo anche a favore di imprese che gestiscono strutture ad uso agrituristico.
G1.9
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a due mesi dalla terribile alluvione che ha devastato la Romagna il quadro dell'agricoltura rimane preoccupante. Gli impianti frutticoli e le coltivazioni non sono più rispondenti alle esigenze del mercato;
le principali emergenze individuate fin da subito sono i terreni completamente sradicati e franati, i siti alluvionati, l'asfissia che l'alluvione ha determinato nei vigneti e nei frutteti, gli allevamenti allagati, i danneggiamenti irreversibili alle infrastrutture viarie vicinali e poderali, le rotture degli impianti di irrigazione, i danni idrogeologici e spondali;
occorre programmare progetti di riconversione varietale, dando un contributo agli agricoltori che espiantano, per favorire l'introduzione di varietà più resistenti al climate change e che sostengono investimenti in tecniche innovative per migliorare le fasi di conservazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti frutticoli;
dall'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi non si evince se saranno ricomprese anche i terreni egli impianti delle imprese agricole che hanno subito danni,
impegna il Governo
a sostenere e incentivare gli investimenti a favore del settore frutticolo per ricostruire e rinnovare le strutture, i mezzi, gli impianti frutticoli in campo, con un'intensità di aiuto che possa arrivare al 100 per cento attraverso procedure rapide e snelle che diano velocemente liquidità alle imprese.
G1.10
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
gli eventi alluvionali hanno causato il danneggiamento di impianti irrigui gestiti dai consorzi di bonifica;
ritardare ulteriormente gli interventi di ripristino delle aree allagate comporta il rischio idraulico di vaste aree del territorio romagnolo,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a sospendere i contributi consortili e a finanziare interventi con opere d'urgenza atti a prevenire il rischio di ulteriori rotture ed esondazioni e a soddisfare le richieste di approvvigionamento irriguo, che già stanno pervenendo da numerose aziende agricole.
G1.11
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei Comuni;
il comma 19 dell'articolo 1 del decreto in esame proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cosiddetto superbonus al 110 per cento per gli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dall'alluvione, di cui all'allegato 1 al decreto in esame,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte:
- ad ampliare l'ambito temporale di sostenimento delle spese di ulteriori sei mesi per recuperare il tempo del blocco dei lavori conseguente agli effetti degli eventi alluvionali, al fine di tutelare tutte le situazioni in cui, dopo il 31 dicembre 2023, si decade dal beneficio della superdetrazione nella misura del 110 per cento o del 90 per cento, evitando che per i soggetti che hanno subito gli effetti dell'alluvione scatti, sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 fino al 31 marzo 2024, la riduzione al 70 per cento ordinariamente prevista dal legislatore;
- a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per la detrazione del 110 per cento agli IACP nelle province alluvionate.
G1.12
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei Comuni;
l'alluvione ha fatto registrare 17 vittime e 23 mila sfollati,
impegna il Governo:
a garantire la copertura finanziaria per i primi interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali e per gli interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle strutture stesse;
a garantire la copertura finanziaria per le spese straordinarie, non programmate e non programmabili che gli enti locali e la AUSL stanno affrontando per consentire l'accoglienza in sicurezza, l'assistenza e la cura delle persone con fragilità, disabilità, non autosufficienza evacuate da strutture di accoglienza e ricovero o dalle proprie abitazioni in relazione agli eventi di dissesto idrogeologico, per gli interventi domiciliari per le persone con fragilità, disabilità, non autosufficienza che - pur non essendo evacuate dalla propria abitazione - non possono proseguire le attività e gli inserimenti in strutture sociosanitarie precedentemente frequentate e rese inagibili o difficilmente accessibili per problemi alla viabilità e ai servizi di collegamento e trasporto.
G1.13
Losacco, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;
l'articolo 1 del decreto in esame prevede, al comma 12, prevede che l'Arera, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione fino a sei mesi dal 1° maggio 2023 dei termini di pagamento delle fatture dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei rifiuti urbani, nonché le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici, fornitrici ed esercenti il servizio,
impegna il Governo
in relazione alla sospensione del pagamento delle utenze, ad adottare ogni iniziativa utile per prevedere piani di rateizzazione del debito eventualmente accumulato per evitare la concentrazione in un termine breve di oneri non sostenibili per l'utente.
G1.14
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
inoltre, vi sono 772 strade totalmente o parzialmente interrotte e 1105 frane in 83 comuni;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;
un'importante azione propedeutica alle azioni di mitigazione del rischio idrogeologico viene svolta dalla pianificazione di bacino attuata dalle Autorità di bacino distrettuali, che forniscono gli strumenti conoscitivi, tecnico-operativi e prescrittivi, per garantire la difesa del suolo e delle risorse idriche sul territorio nazionale;
la legge di bilancio 2023 ha tagliato il 40 per cento dei Fondi assegnati annualmente all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, comportando l'azzeramento degli stanziamenti per gli studi sul territorio, i servizi specialistici e le convenzioni scientifiche necessari per l'attività istituzionale di pianificazione, oltre a non rendere sostenibile la spesa per l'ordinaria gestione dell'Ente,
impegna il Governo:
a prevedere un incremento dello stanziamento ordinario a favore dell'Autorità di bacino del Fiume Po per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto;
a prevedere un contributo finanziario di 1 milione di euro per sviluppare nei comuni collinari montani compresi nelle zone alluvionate di cui al presente decreto attività di censimento delle frane e analisi e comprensione dei processi che hanno causato l'innesco delle frane, definizione di linee di indirizzo per l'assetto ed il consolidamento dei versanti a scala di bacino, al fine di garantire la massima efficacia in relazione alla tipologia di frana e ai meccanismi che l'hanno innescata, identificazione e attuazione di tecniche di monitoraggio per la mitigazione del rischio da frana in tutte quelle situazioni il rischio ed in particolare nelle situazioni in cui non è possibile intervenire in modo risolutivo con interventi strutturali.
G1.15
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari; a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi, permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;
la legge n. 205 del 2017 ha previsto l'istituzione, nelle regioni italiane più sviluppate (in cui non sono previste le Zone economiche speciali - ZES indicate dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, a favore delle regioni meno sviluppate e in transizione) di Zone logistiche semplificate (Zls) dirette a favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali;
con la legge n. 160 del 2019 viene integrato tale quadro normativo modificando il regime giuridico delle Zls prevedendo Zlsr («Zone logistiche semplificate rafforzate») contemplando per le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nelle Zls risorse a sostegno di investimenti «limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale» ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (Tue);
nonostante le regioni interessate abbiano già individuato e territori e deliberato l'istituzione restano da ufficializzare, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Zls in Toscana, Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna;
in Emilia-Romagna, regione colpita gravemente dall'alluvione, è ancora fermo l'iter per l'istituzione della ZLS di Ravenna, che comprende 11 nodi intermodali da Ravenna a Piacenza, 25 aree produttive, 9 province,
impegna il Governo
al fine sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive e di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nei territori colpiti dall'alluvione, ad adottare i provvedimenti necessari all'istituzione della Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Emilia-Romagna di cui in premessa.
G1.16
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei Comuni,
impegna il Governo
a prevedere che i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei territori alluvionati e che per effetto dell'alluvione hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, possano usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 31 dicembre 2023, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.
G1.17
Irto, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,
impegna il Governo
a prevedere lo stanziamento di risorse adeguate per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei comuni, delle province e della città metropolitana dei territori alluvionati da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto.
G1.18
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,
impegna il Governo
a stanziare risorse adeguate per il ristoro degli enti locali a fronte delle spese sostenute per l'emergenza e per i mancati introiti di IMU e TARI.
G1.19
Rando, Basso, Casini, Delrio, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;
per la messa in sicurezza del territorio alluvionato occorrerebbero circa 2 miliardi,
impegna il Governo
a rifinanziare con risorse adeguate il fondo emergenze nazionali per garantire la messa in sicurezza del territorio alluvionato prima delle piogge autunnali.
G1.20
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,
impegna il Governo:
a istituire un Fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie di conduttori nei territori alluvionati o a rifinanziare il Fondo affitti e il Fondo per la morosità incolpevole, destinando una quota ai conduttori delle zone alluvionate;
a prevedere, al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.
G1.21
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;
il decreto in esame disciplina, tra le altre cose, le modalità di istituzione, composizione e di funzionamento della Cabina di coordinamento per la ricostruzione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il Commissario straordinario informi la Cabina di coordinamento bimestralmente ovvero ogni qualvolta si renda opportuno e necessario per garantire l'efficacia del processo di ricostruzione.
G1.22
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;
il decreto in esame disciplina il procedimento di nomina e le funzioni del Commissario straordinario alla ricostruzione che dura in carica fino a giugno 2024,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la proroga della durata in carica del Commissario per tre anni.
G1.23
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito della ricostruzione pubblica, un piano speciale per le infrastrutture stradali regionali e degli enti locali che quantifichi il danno e sia conseguentemente finanziato con ulteriori risorse, riservando una quota non inferiore al 30 per cento della dotazione della contabilità speciale.
G1.24
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la ripresa dell'attività scolastica nei territori alluvionati, anche con riferimento al ripristino degli arredi scolastici.
G1.25
Losacco, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, spetta una detrazione dell'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, nella misura massima di 30.000 euro.
G1.26
Parrini, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,
impegna il Governo
a garantire il coinvolgimento dei sindaci dei comuni, dei presidenti delle unioni di comuni, dei presidenti delle province e dei sindaci delle città metropolitane territorialmente interessati dal processo di ricostruzione anche mediante la possibilità di istituire appositi comitati istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito dell'attività svolta dai presidenti delle regioni interessate in qualità di subcommissari.
G1.27
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge n. 61 prevede interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.; in data 21 luglio 2023 nel bresciano numerosi temporali, con venti anche a 100 km/h, si sono abbattuti causando gravi danni in oltre 100 comuni, dove si sono registrati allagamenti, alberi abbattuti, tetti di case scoperchiati;
anche molte altre zone della Lombardia sono state interessate da eventi analoghi di estrema violenza: in poche ore, infatti, si sono registrati oltre 60 mm di pioggia nella provincia di Brescia, 51 a Bergamo e Monza Brianza, 49 a Varese, 34 mm a Lecco, 31 mm a Mantova e 27 a Milano;
molto pesanti le conseguenze per l'agricoltura visto che le fortissime grandinate hanno letteralmente spazzato via campi di mais, soia, pomodoro pronto per la raccolta, angurie, meloni, zucche, oltre che ad alcuni pascoli;
l'intera regione ha, dunque, sofferto dei danni causati dalla nuova ondata di quelle che vengono definite «bombe d'acqua» che sono, purtroppo, ormai molto frequenti, e che hanno provocato numerosi feriti e due vittime;
impegna il Governo
a stanziare i fondi necessari per i primi, urgenti interventi indispensabili per porre un primo rimedio ai gravi danni causati dai numerosi eventi temporaleschi di queste ore, eventi che ormai, stante il cambiamento climatico in atto, non possono più essere considerati eccezionali e imprevisti.
G1.28
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
nello specifico, i fondi per la ricostruzione privata e la ricostruzione pubblica non sono sufficienti e parimenti deludente è la previsione di indennizzi per i danni «fino al 100 per cento e nei limiti delle risorse stanziate»,
impegna il Governo
a stanziare adeguate risorse finanziarie aggiuntive per garantire il ristoro del 100 per cento dei danni subiti da cittadini e imprese.
1.0.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)
1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668."
1.0.2
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)
1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati
medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.».
1.0.3
Irto, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti).
1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.»
1.0.4
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)
1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre 2023, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.
2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera e) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023."
1.0.5
Sironi, Croatti, Di Girolamo, Trevisi
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)
1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre
2023, previsti dall'art. 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.
2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'art. 16, comma 1-bis, lettera e) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023.»
1.0.6
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)
1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre 2023, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.
2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera e) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023."
1.0.7
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Esonero contributivo a favore della filiera agricola, della pesca e acquacoltura)
1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1 maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
3. L'esonero di cui al primo comma è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».»
1.0.8
Di Girolamo, Trevisi, Sironi, Croatti
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi e dipendenti)
1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
1.0.9
Sironi, Croatti, Di Girolamo, Trevisi
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Proroga termini filiera agricola)
1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori indicati nell'allegato I:
a) la validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza negli anni 2022 e 2023 o in corso di rinnovo, sono prorogati di dodici mesi;
b) il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115 e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, è prorogato al 31 dicembre 2023».
1.0.10
Sironi, Croatti, Di Girolamo, Trevisi
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Compensazione TARI)
1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
1.0.11
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Esonero contributivo filiere agricole e pesca)
1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1 maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»
1.0.12
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni in materia di conservazione documentale)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per il periodo d'imposta 2023 e per i precedenti periodi d'imposta per i quali non sono ancora prescritti i termini relativi agli accertamenti, non si applicano le disposizioni e le conseguenze di cui all'articolo 2220 del codice civile e agli articoli 22 e 39, comma 2, lett. c), del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600.»
1.0.13
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni).
1. Ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022.»
1.0.14
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art 1-bis
(Misure di sostegno per incremento consumi energetici).
1. Al fine di ammortizzare l'incremento del costo dei consumi energetici, conseguente all'utilizzo di apparati di deumidificazione per la bonifica e il risanamento degli ambienti interessati da fenomeni di allagamento nonché di acqua necessaria al lavaggio ed alla sanificazione degli stessi, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 l'importo fatturabile per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua non può eccedere quello relativo alla media dei consumi rilevati dai gestori nei corrispondenti periodi dei tre anni precedenti. Tale misura, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12 in tema di sospensioni, si applica per l'intera durata dello stato di emergenza come dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
2. Con autonomi provvedimenti, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato, ai fini di compensare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.»
1.0.15
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Istituzione della Zona logistica semplificata della Regione Emilia-Romagna).
1. Al fine sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive e di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nei territori colpiti dall'alluvione è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, della regione Emilia-Romagna, come risulta da cartografia, corredata dal Piano di sviluppo strategico, allegata parte integrante della delibera dell'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna n. 70 del 2 febbraio 2022 approvata dalla delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»
4.1
Parrini, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali."
4.2
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "nonché a discrezione dell'autorità responsabile per il procedimento nel caso di procedimenti riguardanti attività o opere connesse ai servizi pubblici locali"
4.3
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3.1. Per gli enti locali di cui all'allegato 1, ferme restando le sospensioni di termini di cui all'articolo 1, sono altresì sospesi i termini relativi a tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili in scadenza nel periodo tra il 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023, ivi compresi i termini connessi a richieste della Corte dei conti, anche in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché relativi ad obblighi di rendicontazione e monitoraggio di qualsiasi natura. Per gli enti locali di cui al periodo precedente, sono inoltre sospesi tutti i termini relativi alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, compresi quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale complementare (PNC), che scadono nel periodo intercorrente tra il 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023. Le richieste di erogazione di contributi in acconto o in corso d'opera condizionate alla registrazione di dati nei sistemi di monitoraggio ivi compreso il sistema REGIS, sono soddisfatte dalla Ragioneria generale dello Stato mediante il ricorso alla procedura di anticipazione di risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41."
4.5
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "prove di recupero" aggiungere le seguenti: "anche in modalità telematica" e dopo le parole: "di oggettiva" aggiungere le seguenti: "e documentata."
4.6
Irto, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "prove di recupero" aggiungere le seguenti: "anche in modalità telematica"
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: "di oggettiva" aggiungere le seguenti: "e documentata"
4.7
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
4.8
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle procedure concorsuali funzionali a reclutare personale per supportare le gestioni commissariali, le regioni e gli enti locali coinvolti nell'alluvione."
4.9
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "di lavoro vigenti" aggiungere le seguenti: "e al limite di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2024."
4.10
Parrini, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'allegato 1 e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale."
4.11
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
"A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'allegato 1 e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale."
4.12
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Sopprimere il comma 7.
4.13
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare la massima partecipazione alle fasi attuative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al precedente periodo, i Ministeri competenti sono autorizzati a concedere la proroga delle scadenze ai comuni di cui all'Allegato 1 e alle relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea."
4.14
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. A favore delle imprese con sede legale o sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare al momento dell'erogazione del saldo, sottoponendo il pagamento dell'anticipo a clausola risolutiva, l'esecuzione dei controlli previsti dalle seguenti disposizioni:
a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4.15
Parrini, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Per l'annualità 2023, i comuni individuati all'allegato del presente decreto, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2022."
4.16
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Fino alla data del 31 agosto 2023, nei confronti delle imprese agricole aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, gli organismi pagatori riconosciuti erogano aiuti e contributi senza operare sospensioni o detrazioni di importi, ivi compresi quelli presenti nel Registro di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33."
4.17
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Gli eventi calamitosi integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023."
4.0.1
Irto, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4.1.
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del «Progetto 1000 Esperti PNRR» nei territori interessati dall'alluvione)
1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR», di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10 per cento della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.
3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.
4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017.
5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del target di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.»
4.0.2
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del "Progetto 1000 Esperti PNRR" nei territori interessati dall'alluvione)
1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge 1 giugno 2023 n. 61, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", di cui al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10% della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la Regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.
3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la Regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.
4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai limiti di cui all'art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo n. 75 del 2017.
5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del target di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.
4.0.3
Irto, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4.1.
(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)
1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in scadenza dal 1° maggio 2023, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'elenco allegato 1, conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.
2. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici (controllo funzionale e regolazione delle attrezzature), in scadenza nel 2023 e rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 a soggetti che risiedono nei comuni interessati dall'evento calamitoso, conservano la loro efficacia per i 12 mesi successivi alla scadenza.
3. Con riferimento al Programma Sicuro, Verde Sociale - Riqualificazione dell'ERP di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che definisce il cronoprogramma procedurale degli adempimenti in attuazione del comma 7 bis del D.L. 6 maggio 2021 n. 59 convertito dalla Legge 1&$176; luglio 2021 n. 101, il termine stabilito al 30 giugno 2023 per l'avvio dei lavori è differito di 6 mesi.
4. Tutti i termini pendenti di inizio e conclusione di interventi nei territori di cui all'allegato 1, finanziati con le risorse di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 ottobre 2018 adottato in attuazione del Decreto Interministeriale 16 marzo 2015 di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, sono differiti di 6 mesi.»
4.0.4
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4.1.
(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)
1. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e i termini di validità delle convenzioni di lottizzazione o accordi similari e dei piani attuativi comunque denominati e relativi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza provocata dagli eventi alluvionali, conservano la loro validità per 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni e dichiarazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2. Sono prorogati al 30 novembre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, fino al 30 novembre 2023 il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'allegato 1.»
4.0.5
Sironi, Croatti, Di Girolamo, Trevisi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)
1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturali, edilizia, sismica in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non sono stati rinnovati, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.
4.0.6
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4.1.
(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)
1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturali, edilizia, sismica in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non sono stati rinnovati, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.»
5.1
Di Girolamo, Trevisi, Sironi, Croatti
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «istituzioni scolastiche», inserire le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,»;
b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole «è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche» con le seguenti: « è definito, con priorità per le istituzioni scolastiche pubbliche, il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62»;
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola «dei», con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, situate nei»
5.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: "a retribuire personale interno e/o esterno per l'effettuazione dei servizi previsti".
5.3
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: interessate dall'emergenza con le seguenti: «, nonché a favore del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, interessati dall'emergenza.»
5.4
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "31 agosto 2023", con le seguenti: "31 dicembre 2023".
5.5
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare l'avvio delle attività estive a favore di ragazzi e bambini in tutte le zone colpite è previsto uno stanziamento straordinario di ? 2 milioni di euro a favore dei comuni interessati per consentire il ripristino dei luoghi idonei. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 18.»
G5.1
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
sono stati centinaia i giovani che hanno un loro contributo nel soccorso delle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna;
per incoraggiare e premiare il forte senso civico e l'impegno dimostrato dai tanti giovani, soccorsi anche da tutte le regioni, grazie all'approvazione di un emendamento sottoscritto dal Gruppo Pd, è stato riconosciuto, all'articolo 5, comma 3-bis, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore;
non risulta, invece, approvato l'emendamento, sempre proposta dal Gruppo Pd, che per le medesime finalità prevedeva il riconoscimento come crediti formativi universitari delle attività di volontariato svolte nei territori alluvionati;
«I care, "Me ne importa, mi sta a cuore", sono parole significative» diceva don Lorenzo Milani, legate ad un impegno che va riconosciuto e premiato,
impegna il Governo
ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, che riconoscono, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, lo svolgimento delle attività di volontariato svolte nei territori alluvionati dagli studenti della scuola secondaria superiore, anche agli studenti universitari.
G5.2
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;
l'articolo 5 del decreto in esame reca misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza. In particolare, il comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2023, di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere fra gli enti beneficiari del riparto delle risorse previsto dall'articolo 5 del decreto in esame gli enti e i soggetti del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni interessati dall'emergenza.
5.0.1
Sironi, Croatti, Di Girolamo, Trevisi
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 5- bis
(Misure per il trasporto scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)
1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1maggio 2023, attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro».
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
6.1
Sironi, Croatti, Di Girolamo, Trevisi
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:
a) alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;
b) siano iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.»;
c) siano in possesso di documentazioni attestanti condizioni straordinarie di danni alle persone, alle cose, agli immobili o alle attività produttive».
6.2
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: "Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto già versato,"
Conseguentemente:
- al medesimo comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) siano in possesso di documentazioni attestanti condizioni straordinarie di danni alle persone, alle cose, agli immobili o alle attività produttive;"
- dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Il mancato introito degli Atenei trova copertura finanziaria a valere su fondi appositamente stanziati."
6.3
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "per l'anno accademico 2022/2023" con le seguenti: "per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024"
6.4
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 22/10/2004, n. 270 le attività di volontariato svolte nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023."
7.1
Zambito, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zampa
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "1° maggio 2023," aggiungere le seguenti: "o comunque entro la data di entrata in vigore del presente decreto,"
Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: "le giornate di sospensione" aggiungere le seguenti: "o riduzione"
7.2
Di Girolamo, Trevisi, Sironi, Croatti
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo»;
2) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
«5-bis. Ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo del comma 1, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate.
5-ter. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri di determinazione delle imprese funzionalmente e stabilmente collegate a quelle aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1».
7.3
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ", nonché ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo"
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5-bis. Ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo del comma 1, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate.
5-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione delle imprese funzionalmente e stabilmente collegate a quelle aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1."
7.4
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. L'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa anche ai lavoratori dipendenti in forza al momento dell'evento straordinario emergenziale, qualora successivo alla data del 1° maggio 2023."
7.5
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. Ai lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto presso un datore di lavoro avente unità produttiva in uno dei Comuni di cui all'Allegato che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a euro 600."
7.6
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato impossibilitati a prestare attività lavorativa che lavorano presso un datore di lavoro con sede legale o operativa ubicata in uno dei territori indicati nell'allegato 1, possono essere prorogati per un massimo di 90 giorni."
7.7
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 4, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "novanta"
7.8
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 4, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "novanta".
7.9
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 4, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta"
7.10
Trevisi, Sironi, Croatti, Di Girolamo
Precluso
Al comma 4, sostituire la parola «quindici» con la seguente «trenta»
7.11
Zambito, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zampa
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato impossibilitati a prestare attività lavorativa che risiedono in uno dei territori indicati nell'allegato 1, possono essere prorogati per un massimo di 30 giorni."
7.12
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "Ai lavoratori agricoli" aggiungere le seguenti: "e agli stagionali del settore turismo"
7.13
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole «restanti lavoratori agricoli», inserire le seguenti «e per i lavoratori stagionali che alla data dell'evento emergenziale non hanno un rapporto di lavoro attivo».
7.14
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "Per i restanti lavoratori agricoli", aggiungere le seguenti: "compresi i lavoratori stagionali che alla data dell'evento emergenziale non hanno un rapporto di lavoro attivo."
7.15
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori con contratto intermittente, è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate lavorative, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica all'INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio."
7.16
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Per i lavoratori con contratto intermittente è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica all'INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio.».
7.17
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori con contratto intermittente è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica all'INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio."
7.18
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 per almeno un giorno e ai lavoratori che hanno avuto uno o più contratti di lavoro stagionale nell'anno 2022, per l'anno 2023 viene riconosciuto a fini contributivi e assistenziali e per l'eventuale accesso al requisito della disoccupazione, anche agricola, il trascinamento delle giornate lavorate nel 2022, se di miglior favore, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione nei suddetti elenchi per l'anno 2023."
7.19
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 6, dopo le parole: "di consultazione sindacale," aggiungere le seguenti: ", fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148,"
7.20
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 6, dopo le parole: "di consultazione sindacale," aggiungere le seguenti: ", fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148,".
7.21
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: ", in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo"
7.22
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 11, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:
b) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione, fino al fabbisogno, del maggior gettito riveniente dalla seguente disposizione: All'articolo 1, comma 64, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: dal 1° gennaio 2024 sono sostituite dalle seguenti: dal 1° giugno 2023.
G7.1
Zambito, Basso, Casini, Delrio, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;
l'articolo 7 riconosce un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa che, al 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati o lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto-legge, a seguito degli eventi straordinari per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con determinate delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023, nonché ai lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori, e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari;
l'articolo 8 del decreto in esame prevede la corresponsione di un'indennità una tantum quale misura di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:
garantire l'integrazione salariale prevista dall'articolo 7 anche ai lavoratori con contratto intermittente;
garantire l'indennità prevista dall'articolo 8 del decreto in esame anche ai lavoratori autonomi occasionali, ai lavoratori domestici e ai collaboratori sportivi.
G7.2
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 7 riconosce un'integrazione al reddito mensile anche ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa in seguito agli eventi alluvionali. Tale prestazione è riconosciuta entro il limite temporale del 31 agosto 2023;
la crisi derivante dagli eventi alluvionali ha ridotto e continua a ridurre in misura significativa l'attività produttiva nell'ambito agricolo,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare al 31 dicembre 2023 la cassa integrazione emergenziale a favore dei lavoratori agricoli delle zone colpite dalle recenti alluvioni nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
7.0.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Proroga contratti a tempo determinato in scadenza e proroga NASPI/DIS-COLL)
1. Per i lavoratori a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati a tempo determinato, impiegati presso imprese che richiedono l'accesso all'integrazione al reddito di cui all'articolo 7, il datore di lavoro può procedere, per il medesimo periodo di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza, anche a scopo di somministrazione.
2. In favore dei lavoratori residenti o domiciliati nei comuni di cui all'Allegato 1, le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario dell'integrazione al reddito di cui all'articolo 7 e delle indennità di cui all'articolo 8. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
8.1
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "dei lavoratori autonomi" aggiungere le seguenti: ", anche titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 codice civile, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,"
8.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "dei lavoratori autonomi o professionisti", aggiungere le seguenti: "anche titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 codice civile, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,".
Conseguentemente:
al comma 1, dopo le parole: di previdenza e assistenza, aggiungere le seguenti: nonché in favore dei lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,;
dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori che al 1 maggio 2023 sono residenti, domiciliati ovvero operano in uno dei Comuni di cui all'Allegato 1, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza causata dagli eventi alluvionali, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
2-ter. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1° maggio 2023, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.
2-quater. Ai lavoratori dello spettacolo, coinvolti a vario titolo, costretti all'inattività per il periodo tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023, in deroga all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in considerazione che tali eventi sono considerati per cessazione involontaria del rapporto di lavoro, la prevista indennità ALAS spettacolo 2023, viene anticipata e disposta in pagamento con le modalità previste dal comma 9 dell'articolo 7 dello stesso decreto.
8.3
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "di previdenza e assistenza," aggiungere le seguenti: "nonché agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 che non siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla cassa integrazione salariale emergenziale"
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "253,6 milioni" con le seguenti: "280 milioni"
8.4
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "di previdenza e assistenza" aggiungere le seguenti: "nonché in favore dei lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,"
8.5
Di Girolamo, Trevisi, Sironi, Croatti
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «nel caso degli agenti e rappresentanti», aggiungere le seguenti: «e degli operatori al commercio su area pubblica».
8.6
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "nel caso degli agenti e rappresentanti" aggiungere le seguenti: "e degli operatori al commercio su area pubblica"
8.7
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori che al 1° maggio 2023 sono residenti, domiciliati ovvero operano in uno dei Comuni di cui all'Allegato 1, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza causata dagli eventi alluvionali, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente."
8.8
Sironi, Croatti, Di Girolamo, Trevisi
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1/5/23, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.».
8.9
Zambito, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zampa
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1° maggio 2023, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali."
8.10
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. I datori di lavoro del settore agricolo, con unità produttive site nel territorio dei Comuni indicati nell'Allegato al presente Decreto, nonché i datori di lavoro agricoli che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori agricoli anche a tempo determinato residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale emergenziale per gli eventi alluvionali di cui al presente decreto. Il trattamento è concesso in deroga ai requisiti di accesso riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ed è riconosciuto anche agli operai agricoli a tempo determinato purché iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nel 2023 per almeno un giorno."
9.1
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "delle imprese" con le seguenti: "delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e delle imprese con numero di dipendenti fino a 499;"
Conseguentemente:
- al medesimo comma, medesimo alinea, dopo le parole: "a titolo gratuito," aggiungere le seguenti: "per un importo massimo garantito fino a 7,5 milioni";
- sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di garanzia di cui al medesimo comma è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
9.2
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: "localizzate" con le seguenti: "aventi sede legale od operativa o unità locali"
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, con copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro."
9.3
Trevisi, Sironi, Croatti, Di Girolamo
Precluso
Si apportano le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis.Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono estese alle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, alle condizioni previste dalla predetta disposizione."
b) al comma 2, dopo le parole: «del Fondo di garanzia di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «e della dotazione assegnata a SACE Spa di cui al comma 1-bis»
9.4
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. In deroga alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la garanzia del Fondo è concessa in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1 su finanziamenti finalizzati all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, anche se non già garantiti dal Fondo, nella misura del 70 per cento per la garanzia diretta e, nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, per la riassicurazione. Le predette garanzie sono concesse a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di estinzione e abbia una maggior durata rispetto a quello oggetto di estinzione."
9.5
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Gli interventi del Fondo di Garanzia di cui al presente articolo possono essere accompagnati da contributi in conto interessi o in conto impianti, per favorire il finanziamento degli investimenti in attesa della definizione e dell'attuazione dei provvedimenti per l'indennizzo dei danni, e per garantire la continuità produttiva."
G9.1
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;
a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;
si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;
dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;
mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;
l'articolo 9 del decreto in esame riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni colpiti indicati nell'allegato 1 al decreto-legge l'accesso al Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito, quindi, senza il pagamento di alcuna commissione, e secondo le percentuali di copertura massime previste dalla disciplina ordinaria (80 per cento per la garanzia diretta e 90 per cento per la riassicurazione), ulteriormente elevabili (fino al 90 per cento per la garanzia diretta e fino al 100 per cento per la riassicurazione),
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:
- innalzare l'importo massimo garantito dal Fondo fino a 7,5 milioni e a prevedere poi, sempre in via transitoria e per i territori colpiti dagli eventi alluvionali, l'estensione del perimetro di attività del Fondo alle mid cap;
- prevedere l'ammissibilità alla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, con copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, dei nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza.
10.1
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: "localizzate" con le seguenti: "aventi sede legale, sede operativa, ovvero unità locali"
10.0.1
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure urgenti di sostegno alle imprese non esportatrici).
1. Al fine di sostenere le imprese non incluse nell'articolo 10 aventi sede legale e/o sede operativa, e/o unità locali nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
11.1
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, alinea, dopo le parole: "la sede" aggiungere le seguenti: "legale o la sede"
11.2
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "30 giugno 2023", con le seguenti: "31 dicembre 2023"
Conseguentemente:
- al medesimo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) le revoche delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° maggio 2023;"
- al comma 3, sostituire le parole: "31 luglio 2023", con le seguenti: "31 dicembre 2023"
11.3
Irto, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023"
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "31 luglio 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023"
11.4
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023"
Conseguentemente:
- al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023";
- dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) le revoche delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° maggio 2023;
c-ter) le scadenze contrattuali dei prestiti non rateali e dei rispettivi elementi accessori previste a partire dal 1° maggio 2023;
c-quater) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2023, le domande di iscrizione alle camere di commercio e le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
c-quinquies) il versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.
- al comma 3, sostituire le parole: "31 luglio 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023";
- sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.
4-bis. Le sospensioni di cui ai precedenti commi non determinano l'inammissibilità delle imprese beneficiarie al Fondo centrale di Garanzia per le PMI, fino al completo pagamento delle rate sospese.»
11.5
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi" con le seguenti: "30 novembre 2023"
Conseguentemente:
- al medesimo comma:
lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", senza applicazione di sanzione e interessi";
lettera b), sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "30 novembre 2023";
- dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Ai fini della previsione di cui alla lettera c) del comma 1, le società e le imprese che intendano avvalersene, devono comunicarlo alla banca. Resta comunque facoltà delle stesse richiedere, nell'ambito di detta comunicazione, la sola sospensione dei rimborsi in conto capitale.
2-ter. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.»
11.6
Di Girolamo, Trevisi, Sironi, Croatti
Precluso
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».
11.7
Parrini, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "30 settembre 2023"
11.0.1
Trevisi, Sironi, Croatti, Di Girolamo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi,
alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione è concessa temporaneamente in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'art. 107, par. 2, b) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare,
l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
11.0.2
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
"Art. 11-bis
(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023).
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «de minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."
11.0.3
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie).
1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.
2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.
3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»
11.0.4
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)
1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione
2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100% del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.
3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.".
11.0.5
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis
(Crediti vantati dalle imprese)
1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
11.0.6
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
"Art. 11-bis
(Sospensione obblighi civilistici relativi alle perdite)
1. Alle sole imprese di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, si applicano, anche per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40."
11.0.7
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
"Art. 11-bis
(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive).
1. Limitatamente alle attività ricettive turistico-alberghiere ubicate nei comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di Firenze e della provincia di Pesaro e Urbino, il termine del 30 giugno 2023 di cui al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera i), è prorogato al 31 ottobre."
12.1
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 12
(Sostegno alle imprese agricole)
1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati, che hanno subìto danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, sono assegnati contributi nella misura del cento per cento del danno subìto, senza franchigia, al netto del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione, sommate al contributo concesso, non possono superare il cento per cento del danno ammissibile. I contributi possono riguardare:
a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;
b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;
d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;
e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subìto;
f) la perdita delle produzioni, anche zootecniche, in relazione al danno effettivamente subìto;
g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subìto;
h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subìto o, in alternativa, nei casi in cui gli eventi alluvionali ne hanno determinato la totale perdita, come a titolo esemplificativo a causa di frane, per l'acquisto; gli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residuati bellici;
i) spese amministrative per la gestione delle istanze di ripristino dei danni subiti.
2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 6 del presente articolo.
3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma e garantendo le stesse modalità di accesso e di contribuzione di cui al comma 1. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui al comma 6 con la possibilità di integrare l'eventuale aiuto richiesto con ulteriori future risorse laddove le attuali somme stanziate non riescano a soddisfare il cento per cento del danno subìto.
4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 6, sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.
5. Con riferimento alle aree ricadenti nei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, in deroga alle tempistiche di presentazione previste dal regolamento del Fondo Agricat, a causa di eventi di forza maggiore, i termini di presentazione delle istanze al Soggetto gestore del citato fondo per gli eventi catastrofali sono differiti fino alla data di conclusione del periodo emergenziale.
6. Le risorse del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, prioritariamente per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 155 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro.
7. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subìto danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, entro la scadenza del 30 giugno 2023, stabilita dal regime di aiuto di cui all' articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
8. La ripartizione di cui al comma 7 viene effettuata secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.
9. Successivamente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 7, al fine di consentire la rapida erogazione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subìto danni dalla siccità 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le regioni possono anticipare la liquidazione alle aziende che hanno subìto danni sotto condizione risolutiva laddove per esse non sia ancora stata conclusa la verifica sui dati inseriti all'interno della certificazione antimafia.
10. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
11. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»;
b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.
12. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.
13. È sospeso ogni termine amministrativo e tecnico per la totalità dei procedimenti in agricoltura, siano essi istanze di contributo indipendentemente dalla fonte e dall'autorità di gestione del fondo, prassi normative o vincoli previsti per il rispetto di eventuali impegni sottoscritti dalle imprese agricole, nonché il rinvio di tutte le imminenti scadenze e dei termini fissati per la conclusione dei lavori legati alla ricostruzione del Sisma 2012. La sospensione dei termini non riguarda la concessione e l'erogazione di aiuti, contributi e risorse alle imprese agricole. Le regioni possono adottare meccanismi di anticipazione per concedere fino al 70 per cento dell'aiuto previsto per le domande di pagamento presentate a valere sulla campagna PAC 2023.
14. Al fine di prevenire la crescente diffusione di organismi nocivi nelle aree colpite dall'alluvione e adottare misure fitosanitarie adeguate il Fondo per la protezione delle piante istituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 è incrementato di due milioni di euro
15. Sono sospesi i mutui e le imposte per gli Enti, le Associazioni e le Strutture economiche partecipate da aziende agricole danneggiate ricadenti nei Comuni alluvionati.
16. Una quota pari al 3 per cento del fondo del PSRN è destinata al PSR della Regione Emilia-Romagna al fine di avviare gli interventi strategici per la ripartenza del settore agricolo.
17. Per il periodo d'imposta 2023, le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sindacali per interventi a sostegno dei soggetti con residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato del presente decreto sono deducibili nel limite del reddito imponibile del contribuente. La predetta deduzione è riconosciuta a condizione che l'erogazione sia effettuata con sistemi di pagamento tracciabili."
12.2
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12
(Sostegno alle imprese agricole)
1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati, che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, sono assegnati contributi nella misura del cento per cento del danno subito, senza franchigia, al netto del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione, sommate al contributo concesso, non possono superare il cento per cento del danno ammissibile. I contributi possono riguardare:
a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;
e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito;
f) la perdita delle produzioni, anche zootecniche, in relazione al danno effettivamente subito;
g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subito;
h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subito o, in alternativa, nei casi in cui gli eventi alluvionali ne hanno determinato la totale perdita (es. a causa di frane), per l'acquisto; gli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residuati bellici;
i) spese amministrative per la gestione delle istanze di ripristino dei danni subiti.
2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la Regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5 del presente articolo.
3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma e garantendo le stesse percentuali di contribuzione al comma 2. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e alla erogazione come previsto dall'articolo15 del regolamento del fondo, nel limite della disponibilità di cui al successivo comma 5.
4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.
5. Le risorse del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, prioritariamente per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 155 del 2022, sono rimodulate in 100 milioni di euro.
6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, entro la scadenza del 30 giugno 2023, stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo. n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
7. La ripartizione di cui al comma 6 è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.
8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
9. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «raccolta di legname» inserire le seguenti: «avulso e»;
b) le parole «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.
10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto- legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale."
12.3
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e iscritte nell'anagrafe delle imprese agricole, la cui azienda o la parte prevalente della stessa, sia ubicata nel territorio della regione Emilia-Romagna e che abbiano subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi a partire dal mese di aprile 2023. La regione competente procede alla delimitazione dei territori interessati o alla rettifica della delimitazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."
Conseguentemente, al comma 5:
a) dopo le parole: "produzioni agricole" aggiungere le seguenti: "e agli interventi di cui al comma 4-bis nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2023";
b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Conseguentemente, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 50 milioni di euro."
12.4
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis Per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ad integrazione delle risorse di cui al precedente comma, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023».
b) dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10.bis Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»
12.5
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Al comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate a progetti che interessano territori colpiti da fenomeni di dissesto idrogeologico o da uno stato di calamità naturale, previa valutazione effettuata da una apposita Commissione ministeriale di valutazione integrata da esperti appartenenti all'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), alle Autorità di bacino interregionali e regionali e alla Protezione civile.»
12.6
Sironi, Trevisi, Croatti, Di Girolamo
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, in collaborazione con l'Autorità di distretto, la Regione e gli enti locali, verifica l'efficienza e l'efficacia delle opere di drenaggio urbano dei centri con almeno 5000 abitanti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio2023.»
12.7
Croatti, Di Girolamo, Sironi, Trevisi
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10- bis. Le imprese agrituristiche che operano nei territori di cui all'Allegato 1 del presente decreto possono svolgere, fino al 31 dicembre 2023, l'attività di somministrazione di pasti e bevande in deroga ai limiti attualmente imposti per le attività agricole connesse.».
G12.1
Zambito, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 12 consente alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali, che hanno subito danni eccezionali e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva;
stabilisce che una quota del Fondo per l'innovazione in agricoltura istituito dalla legge di bilancio 2023 venga destinata a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al decreto in esame;
le imprese della pesca e dell'acquacoltura sono state fortemente penalizzate soprattutto nell'area della foce del Po per effetto degli sversamenti di limo, fango e detriti trasportati dal fiume e dai suoi affluenti in mare,
impegna il Governo
a prevedere risorse aggiuntive finalizzate a compensare le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura danneggiate dagli eventi alluvionali.
12.0.1
Di Girolamo, Sironi, Trevisi, Croatti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure per il sostegno ai servizi commerciali primari)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025, in fase di determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, in deroga a quanto ordinariamente disposto, è prevista l'applicazione sul 50 per cento degli utili netti dichiarati di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.»
12.0.2
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale)
1. Al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dall'alluvione, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»
12.0.3
Zambito, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
«Art. 12.1
(Disposizioni in materia di rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)
1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.»
12.0.4
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
«Art. 12.1
(Disposizioni in materia di fringe benefit per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali)
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 5.000, le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo d'imposta 2023, sotto forma di erogazioni liberali o di somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, anche per la fruizione di determinati servizi ricollegabili all'evento alluvionale.»
12.0.5
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
"Art. 12.1
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2023 nei confronti dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61.»"
12-ter.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 92, comma 3,» aggiungere le seguenti: «e 4,».
13.1
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5-bis: Per l'attivazione di interventi psicosociali erogati da psicologi con specifica formazione in psicologia dell'emergenza e interventi educativi a favore degli anziani, bambini, adolescenti, disabili, soggetti con sofferenza psichiatrica pregressa e persone colpite sul piano socioeconomico agli enti locali di cui all'allegato 1 del presente decreto legge, è autorizzato per gli anni 2023 e 2024 un contributo pari a 3 milioni di euro
5-ter. Per l'attivazione di interventi di Salute mentale nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto finalizzati a prevenire le conseguenze successive agli eventi post-traumatici da stress, alla prevenzione dei ricoveri in reparti di psichiatria e al rischio suicidario, a favore della popolazione con disturbi psichiatrici o popolazione a rischio sono stanziati 5,971 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.
5-quater: I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla Regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute."
13.2
Croatti, Di Girolamo, Sironi, Trevisi
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Sono attivati interventi psicosociali erogati da psicologi con specifica formazione in psicologia dell'emergenza e interventi educativi a favore degli anziani, bambini, adolescenti, disabili, soggetti con sofferenza psichiatrica pregressa e persone colpite sul piano socioeconomico.
5-ter. Sono attivati interventi di Salute mentale finalizzati a prevenire le conseguenze successive agli eventi post-traumatici da stress, alla prevenzione dei ricoveri in reparti di psichiatria e al rischio suicidario, a favore della popolazione con disturbi psichiatrici o popolazione a rischio.».
13.3
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Negli allevamenti DPA situati all'interno delle aree colpite dall'emergenza relativa all'alluvione del maggio 2023, qualora non sia possibile far effettuare la registrazione elettronica dei trattamenti al veterinario responsabile delle scorte o ad un veterinario associato all'allevamento, o ad altra figura delegata secondo quanto stabilito dal manuale operativo della Ricetta elettronica veterinaria (REV), è consentito derogare a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, per quanto riguarda i tempi di registrazione dei trattamenti (48 ore da inizio e fine trattamento), a condizione che la registrazione venga effettuata su formato cartaceo nei tempi prescritti e che la registrazione in formato elettronico venga regolarizzata appena possibile, a risoluzione delle problematiche collegate con l'emergenza. Qualora gli animali debbano essere inviati al macello o sottoposti a macellazione speciale di urgenza (MSU), i trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni, anche se non registrati elettronicamente, dovranno essere comunque riportati nella documentazione di accompagnamento degli animali o delle carcasse, ai sensi della vigente normativa."
13.4
Zambito, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zampa
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Al fine di tutelare la salute della popolazione presente nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto legge e prevenire il rischio infettivo collegato alla presenza di acqua stagnante sono stanziate risorse pari a 300.000 euro per l'anno 2003 al fine di prevedere l'attivazione di misure di rafforzamento delle attività di profilassi delle malattie prevenibili con vaccinazioni che si rendono necessarie sulla base della valutazione del suddetto rischio. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla Regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute."
13.5
Di Girolamo, Sironi, Trevisi, Croatti
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di tutelare la salute della popolazione presente nei comuni di cui all'allegato elenco e prevenire il rischio infettivo collegato alla presenza di acqua stagnante si prevede l'attivazione di misure di rafforzamento delle attività di
profilassi delle malattie prevenibili con vaccinazioni che si rendono necessarie sulla base della valutazione del suddetto rischio».
13.6
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Con l'obiettivo prioritario di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e anche al fine contribuire alla fase di ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali colpite degli eventi alluvionali, i servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna garantiscono attività di assistenza e supporto mettendo a disposizione le competenze professionali, tecniche e sanitarie del proprio personale."
13.7
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Per far fronte al controllo delle zanzare a seguito dell'impatto dell'emergenza alluvionale sulla popolazione, rafforzare le attività di sorveglianza entomologica e veterinaria, anche attraverso monitoraggi straordinari su cui orientare l'esecuzione degli interventi specifici adulticidi e larvicidi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto sono stanziati per l'anno 2023 risorse pari a 200.000 euro. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla Regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute."
13.0.1
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Sospensione effetti comma 174, art 1, L. 311/2004 per anno 2023)
1. Per l'esercizio 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche qualora questa presentino un disavanzo al IV trimestre riconducibile essenzialmente alle maggiori spese sostenute a causa della particolare situazione emergenziale connessa all'evento catastrofico dell'alluvione che ha interessato il territorio regionale, al trascinamento sull'anno 2023 delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza da Covid- 19, nonché per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le Regioni predispongono un Piano Operativo di efficientamento del SSR - dal 2024- attraverso la sottoscrizione entro dicembre 2023 di un accordo tra il Ministro della Salute, i Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di anni 10.
3. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quale Perdita portate a nuovo ed essere ripianato dalla Regione stessa nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.»
13.0.2
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Sospensione effetti comma 174, art 1, L. 311/2004 per anno 2023)
1. Per l'esercizio 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la Regione Emilia-Romagna qualora questa presenti un disavanzo al IV trimestre riconducibile essenzialmente alle maggiori spese sostenute a causa della particolare situazione emergenziale connessa all'evento catastrofico dell'alluvione che ha interessato il territorio regionale, al trascinamento sull'anno 2023 delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza da Covid- 19, nonché per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario la Regione deve predisporre un Piano Operativo di efficientamento del SSR - dal 2024- attraverso la sottoscrizione entro dicembre 2023 di un accordo tra il Ministro della Salute, i Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di anni 10.
3. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalla Regione Emilia Romagna, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quale Perdita portate a nuovo ed essere ripianato dalla Regione stessa nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.»
13.0.3
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13 bis.
(Interventi urgenti in materia sociosanitaria e socioassistenziali)
1. Al fine di provvedere alla ricollocazione della popolazione con fragilità, disabilità o non autosufficienza evacuata da strutture di accoglienza e ricovero o similari e dalle proprie abitazioni situate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono stanziati euro 300.000 per l'anno 2023 a copertura delle spese urgenti e indifferibili di ricovero in soluzione di accoglienza alternativa, di trasferimento e accompagnamento, o di assistenza straordinaria, anche domiciliare, compensativa della mancata possibilità di inserimento e frequenza nelle strutture, anche semiresidenziali, precedentemente frequentate e rese inagibili o inaccessibili dagli eventi di dissesto idrogeologico.
2. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali e consentire gli interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla Regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute.»
13.0.4
Parrini, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13 bis
(Misure a sostegno delle aziende ed enti del SSN dei territori colpiti dall'emergenza)
1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale dei territori colpiti dall'emergenza, per affrontare la esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria alle popolazione, a fronte della carenza di personale medico e infermieristico, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite dell'importo complessivo per l'anno 2023 di 5 milioni di euro. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
2. Per l'anno 2023, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale che operano nei territori coinvolti dall'emergenza, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza sanitaria e non sanitaria del SSN e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, fino ad un importo complessivo di 8 milioni di euro.
3. A tal fine si prevede l'erogazione di un contributo vincolato alla regione Emilia-Romagna di euro 13.000.000.»
14.1
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dell'Agenzia per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalle alluvioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento."
14.0.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art.14-bis.
(Recupero e restauro dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario)
1. Al fine di provvedere al recupero, restauro e sanificazione dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, a interventi di ripristino e consolidamento dei depositi archivistici e bibliotecari e alla riattivazione delle strutture danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché alla realizzazione di nuove strutture nei Comuni di cui all'allegato 1 è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e finanze di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
14.0.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art.14-bis.
(Interventi sulle aste fluviali)
1. All'interno delle fasce fluviali delimitate dagli argini maestri dei corsi d'acqua (fascia A e B) o nelle aree a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4), prima dell'assegnazione di qualsiasi tipo di risarcimento, è necessario che la Regione, in collaborazione con l'Autorità di distretto, valuti la possibilità della delocalizzazione delle infrastrutture danneggiate.
2. La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Autorità di distretto, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a verificare lungo il corso dei fiumi esondati nei territori di cui all'allegato 1, a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio, la possibilità di allargare le aree di esondazione dei fiumi anche attraverso lo spostamento degli argini. La verifica include la stima dei relativi costi.
14.0.3
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art.14-bis.
(Interventi di prevenzione del rischio di alluvioni)
1. Nelle aree di naturale esondazione dei fiumi dei territori di cui all'allegato 1 è fatto divieto di autorizzare ulteriori edificazioni ad esclusione delle opere strettamente funzionali a garantire la sicurezza della popolazione.
2. Al fine di realizzare il contenimento di acqua di piena, sono ripristinati i corsi naturali dei reticoli idrografici secondari e delle antiche canalizzazioni di irrigazione.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Regione Emilia Romagna approva il piano di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
15.1
Di Girolamo, Sironi, Trevisi, Croatti
Precluso
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati» con le seguenti «possono corrispondere, in favore degli enti gestori privati, un contributo secondo i rispettivi regolamenti, in luogo del pagamento del corrispettivo per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari a copertura delle prestazioni non erogate e non convertite in altra forma»
b) sostituire le parole «secondo il con le seguenti: «tenendo conto del»;
c) aggiungere, in fine, le seguenti parole «e di quello che sarebbe stato l'andamento, in condizioni normali, delle stesse prestazioni nei mesi di maggio, giugno e luglio».
15.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati con le seguenti: possono corrispondere, in favore degli enti gestori privati, un contributo secondo i rispettivi regolamenti, in luogo del pagamento del corrispettivo per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari a copertura delle prestazioni non erogate e non convertite in altra forma.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo:
a) sostituire le parole: secondo il con le seguenti: tenendo conto del;
b) aggiungere, in fine, le parole: e di quello che sarebbe stato l'andamento, in condizioni normali, delle stesse prestazioni nei mesi di maggio, giugno e luglio.
G15.1
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 15, del provvedimento in esame, prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023;
dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali si è appresa l'urgenza di intervenire al fine di tutelare la qualità dei lavoratori Educatori professionali;
sembrerebbe, come denunciato dagli addetti ai lavori, che non vengano riconosciute le ore di lavoro in assenza dell'utente, per malattia o per altri motivi, nonostante siano già spese previste e messe a bilancio;
sembrerebbe che solo alcuni comuni o Consorzi permettano il recupero nella settimana successiva previo consenso della famiglia nel caso di minori;
ancora, che i tempi di spostamento previsti per lo svolgimento del lavoro (ad esempio scuola-casa dell'utente) non vengano considerati e riconosciuti come tempo lavoro;
l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che attua specifici progetti educativi e riabilitativi. Nei servizi socio-assistenziali e nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute le sue funzioni sono identificabili all'interno della prospettiva pedagogico educativa con azioni volte ad evitare e comunque a contenere le difficoltà educativo relazionali e le povertà educative, nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della crescita pedagogico - educativa e dei progetti volti alla promozione del benessere individuale e sociale;
a questa condizione si aggiunge l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, a causa della quale agli educatori professionali non sarebbero state riconosciute le ore non svolte per causa di forza maggiore nei territori alluvionati,
impegna il Governo
a riconoscere agli educatori professionali impegnati nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali le ore non svolte per causa di forza maggiore e ad introdurre, già a partire dal prossimo provvedimento utile, norme atte a tutelare la dignità lavorativa di questi lavoratori.
G16.1
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame destina all'articolo 16, comma 1, una quota del Fondo «Sport e Periferie», pari a 5 milioni di euro nel 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
il comma 2 prevede l'emanazione di un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori colpiti, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate;
dalla prima ricognizione sarebbero ben 135 gli impianti sportivi pubblici danneggiati dalla alluvione. Si trovano in 46 comuni, e il totale dei danni, ancora provvisorio, arriva già a circa 24 milioni di euro;
a livello economico, la stima provvisoria quantifica a 24 milioni di euro i danni subiti. Una cifra destinata a salire, al momento così suddivisa: 2 milioni di euro nella città metropolitana di Bologna, 9 milioni nella provincia di Forlì-Cesena, 12 milioni nella provincia di Ravenna e 1 milione nella provincia di Rimini;
far ripartire al più presto le attività sportive nelle zone colpite dall'alluvione è un obiettivo a cui bisogna lavorare con sinergia per individuare le priorità per ripartire;
recuperare gli impianti significa salvaguardare lo sport di base e quegli spazi di socialità che molto importanti per le comunità. Senza dimenticare le tante persone che vivono di sport, e che in questo momento vedono a rischio il loro posto di lavoro,
impegna il Governo
al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, a reperire risorse adeguate destinate al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate e a prevedere - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - interventi volti a sostenere tali strutture attraverso agevolazioni anche sotto forma di credito di imposta.
16.0.1
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)
1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni di euro annui integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. L'autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa annua di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
16.0.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)
1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Regione Emilia Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024 integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso la medesima Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
16.0.3
Croatti, Di Girolamo, Sironi, Trevisi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)
1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a migliorare il rischio idrogeologico e gli affetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni annui integrativo rispetto a quello previsto dal c. 698 della Legge 197 del 29.12.2022.
2. L'autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa annua di 2,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2024. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
16.0.4
Irto, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Rafforzamento delle attività dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po in relazione all'azione di mitigazione del rischio da frane)
1. Per le esigenze volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 ed in particolari ai pesanti effetti che si sono verificati nell'ambito collinare montano, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 1.000.000 di euro.
2. Con le risorse finanziarie di cui al comma precedente l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po provvederà a sviluppare le seguenti attività nei comuni collinari montani compresi nell'Allegato 1:
a) censimento delle frane e analisi e comprensione dei processi che hanno causato l'innesco delle frane;
b) definizione di linee di indirizzo per l'assetto ed il consolidamento dei versanti a scala di bacino, al fine di garantire la massima efficacia in relazione alla tipologia di frana e ai meccanismi che l'hanno innescata;
c) identificazione e attuazione di tecniche di monitoraggio per la mitigazione del rischio da frana in tutte quelle situazioni di rischio ed in particolare nelle situazioni in cui non è possibile intervenire in modo risolutivo con interventi strutturali.»
16.0.5
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art.16-bis.
(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità)
1. Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa nei limiti di 200 milioni di euro per il 2023 e 400 milioni per il 2024. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'Economia, previa intesa in conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 64, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 1° gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° giugno 2023».
16.0.6
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità)
1. Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei comuni, delle province e della città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia, previa intesa in conferenza Stato-città-autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.»
17.0.1
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17.1
(Misure di sostegno per la ripresa economica dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali)
1. Al fine di sostenere la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, ai soggetti esercenti attività d'impresa, localizzati antecedentemente alla data del 1° maggio 2023 nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che non abbiano avuto accesso ad altre forme di sostegno al reddito in relazione ai suddetti eventi alluvionali, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, per un importo non inferiore a 4 mila euro.
2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio del fatturato dei mesi di maggio, giugno e luglio 2023 registri una variazione negativa pari almeno al 20 per cento dell'ammontare medio del fatturato dei medesimi mesi del 2022. Il contributo di cui al presente comma, nella misura minima di cui al comma 1, spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° agosto 2022, in assenza del predetto requisito di fatturato.
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché i criteri di determinazione dell'ammontare del contributo per classi di fatturato, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.»
17.0.2
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17.1
(Misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali)
1. Al fine di sostenere le imprese localizzate nei comuni indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono erogati contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro.
2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La misura di sostegno di cui al presente articolo è riconosciuta alle condizioni e nei limiti del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
4. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»
18.1
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "2.400 milioni"
18.2
Sironi, Trevisi, Croatti, Di Girolamo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «1 miliardo»
b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è utilizzato anche per assicurare il ristoro a favore dei comuni e delle relative unioni di comuni, province e città metropolitane di cui all'Allegato 1, a fronte delle maggiori spese sostenute a fronte delle urgenze determinate dall'emergenza alluvionale. Il ristoro in questione può altresì riguardare i maggiori oneri connessi all'emergenza dovuti al pagamento dello straordinario richiesto ai dipendenti, nonché quale integrazione della perdita di gettito, connessa all'emergenza e non altrimenti compensata, di tributi e entrate patrimoniali dei medesimi enti.».
18.3
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "1.000 milioni"
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è utilizzato anche per assicurare il ristoro a favore dei comuni e delle relative unioni di comuni, province e città metropolitane di cui all'Allegato 1, a fronte delle maggiori spese sostenute a fronte delle urgenze determinate dall'emergenza alluvionale. Il ristoro in questione può altresì riguardare i maggiori oneri connessi all'emergenza dovuti al pagamento dello straordinario richiesto ai dipendenti, nonché quale integrazione della perdita di gettito, connessa all'emergenza e non altrimenti compensata, di tributi e entrate patrimoniali dei medesimi enti."
18.4
Parrini, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalle alluvioni spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro."
18.5
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
"2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 109/2018, in relazione agli immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero già danneggiati dai medesimi eventi sismici e a quelli resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, con ordinanza emanata ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 109/2018, provvede a disciplinare la concessione dei contributi con possibilità di esercitare un'opzione fra:
a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui all' articolo 5- bis del decreto-legge 186/2022 e del Piano di cui all'articolo 5- ter del medesimo decreto-legge;
b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.
2-ter. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 2-bis trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la demolizione e ricostruzione a seguito degli eventi sismici, con le maggiorazioni necessarie a coprire gli oneri connessi alle delocalizzazioni, fino ad un massimo del 30%.
2-quater. Il contributo di cui al comma 2-bis è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione e la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito in base alla disciplina vigente alla data di presentazione della relativa istanza di delocalizzazione.
2-quinquies. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.
2-sexies. In relazione ai soggetti di cui ai commi da 2-bis a 2 quinquies, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»
18.6
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
"2-bis. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
2-ter. Agli oneri di cui comma 2-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, nei limiti di euro 10 milioni."
18.7
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027."
18.8
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente
"2-bis. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027."
18.9
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 03 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
c) al comma 4, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
d) al comma 5, le parole: «16 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
18.10
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 03 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
c) al comma 4, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
d) al comma 5, le parole: «16 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023>
19.1
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: "in deroga all'articolo 229, comma 2," aggiungere le seguenti: "nonché all'articolo 63 e all'allegato II.4."
19.2
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti pubblici coinvolti nelle attività necessarie a fronteggiare i danni dovuti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, e senza pregiudicare l'ordinario funzionamento dei propri servizi, per le annualità dal 2023 al 2025, gli enti in oggetto sono autorizzati ad incrementare il proprio organico in servizio al 31 dicembre 2022 del 5 per cento con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, prorogabili. Per le assunzioni i suddetti enti possono attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Ai fini del presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire in base alla consistenza al 31 dicembre 2022 degli organici della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni, delle Unioni e degli enti pubblici del territorio regionale coinvolti nell'alluvione. Sulle assunzioni di cui al presente comma non operano i limiti e i vincoli assunzionali di cui alla normativa vigente e in particolare, i limiti al personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato di cui all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e di cui all'articolo 1, comma 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i vincoli di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e i limiti in materia di salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."
19.3
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
"2-bis. I Comuni di cui all'Allegato 1 e le relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all'art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 90 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
2-ter. In deroga all'articolo 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, le relative Unioni, nonché le Province e la Città metropolitana di cui alla deliberazione di emergenza del 4 e 23 maggio 2023 applicano il Codice dei contratti di cui al suddetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decorrenza 1° ottobre 2023."
19.4
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Al fine di supportare gli enti pubblici coinvolti nelle attività necessarie a fronteggiare i danni dovuti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto e in particolare nella progettazione, affidamento e direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di somma urgenza e ripristino dei reticoli idrici, delle infrastrutture di bonifica e delle opere per la messa in sicurezza dei reticoli stradali, il commissario delegato, nominato con l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 992 del 8 maggio 2023, è autorizzato a sottoscrivere uno o più contratti di fornitura di servizi con società pubbliche e private di ingegneria o a sottoscrivere contratti con società di lavoro interinale fino a un importo massimo di 9.500.000 euro. I tecnici delle società contraenti sono messi a disposizione degli enti che hanno in carico le opere da attuare."
19.5
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire l'efficacia e la tempestività delle attività di prevenzione e controllo dei rischi sul territorio i Comuni indicati nell'Allegato 1 provvedono all'immediata redazione o all'aggiornamento dei piani di protezione civile, nonché laddove ancora non esistenti, alla strutturazione di presidi territoriali e strutture permanenti che operino per la gestione delle misure post-emergenziali necessarie nei medesimi comuni.
20.1
Parrini, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
"4.1.In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4.2. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4.3. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e la gestione dell'emergenza, per l'anno 2023, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza alluvione sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate.
4.4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui al comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intendono prorogati di 6 mesi.
4.5. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2023.
4.6. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
4.7. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine del 31 luglio di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.
4.8.Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 1, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato al presente decreto procedono al pagamento a favore del beneficiario.
4.9. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine dei 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 139, comma 1, del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di 60 giorni."
20.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4.2. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4.3. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e la gestione dell'emergenza, per l'anno 2023, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il medesimo anno, Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza alluvione sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate.
4.4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui al comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intendono prorogati di 6 mesi.
4.5. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2023.
4.6. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
4.7. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine del 31 luglio di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.
4.8. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine dei 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 139, comma 1, del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di 60 giorni.
20.3
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4.1. I Comuni di cui all'allegato 1, le relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane in via eccezionale e derogatoria per gli anni 2023 e 2024, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa relativa all'emergenza di cui al presente decreto. Gli incassi di cui al periodo precedente si riferiscono agli accertamenti di competenza degli esercizi 2023 e 2024, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti."
20.4
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nei Comuni di cui all'Allegato 1, fino al 30 settembre 2023, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.
20.0.1
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20.1.
(Oneri sostenuti dai Consorzi di bonifica e dai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani per i primi interventi urgenti)
1. Ai Consorzi di bonifica e ai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nei territori indicati nell'allegato 1, che hanno provveduto alla realizzazione dei primi interventi urgenti di ripristino e soccorso e delle opere provvisionali attraverso mezzi e personale propri al fine di fronteggiare l'emergenza, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per tali finalità.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il rimborso delle ore di straordinario per il servizio prestato dal proprio personale non dirigenziale impegnato nelle attività connesse all'emergenza.
3. Le risorse finanziarie sono erogate previa rendicontazione comprovante le spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consorzi di bonifica che sono intervenuti a supporto delle attività dei Consorzi dei territori indicati nell'allegato 1.»
20.0.2
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20.1
(Interventi edilizi urgenti e opere temporanee)
1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, gli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati dall'evento calamitoso sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.
2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 9-bis, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle corrispondenti disposizioni della regione Emilia-Romagna, i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori edilizi di messa in sicurezza e ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica nonché della pianificazione paesaggistica e di bacino, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza idraulica e idrogeologica e sismica. La comunicazione include altresì una documentazione fotografica ed eventuali valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità con gli eventi calamitosi.
3. I soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile.
4. Le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all'attività delle aziende agricole, sono rimosse, in deroga al termine previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito.»
20.0.3
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1.
(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici)
1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto, che abbiano un valore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 inferiore a euro 40 mila, è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura non superiore all'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 20 mila euro.
2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari nell'anno 2023 pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.0.4
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art.20.1.
(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici)
1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1 del presento decreto, che abbiano un valore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 inferiore a euro 40 mila, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 15 mila euro.
2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari nell'anno 2023 pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.0.5
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20.1
1. Per l'annualità 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è definito il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni.»
20.0.6
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20.1
(FSC)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite alle Regioni le risorse ancora non ripartite relative al ciclo di programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc).»
20-bis.1
Irto, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "eventi alluvionali" aggiungere le seguenti: "e franosi"
20-bis.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, aggiungere in fine le parole: in coerenza con gli obblighi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
20-bis.3
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli ulteriori territori di cui al primo periodo sono individuati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentite preliminarmente le regioni interessate, sulla base di una più compiuta valutazione dei danni rilevati da effettuarsi, all'esito di nuovi sopralluoghi presso i territori colpiti dagli eventi alluvionali ed atmosferici, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto."
20-ter.1
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "sino al 30 giugno 2024" con le seguenti: "per 3 anni"
20-ter.2
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 2, premettere le parole: "Entro il 10 agosto 2023,"
20-ter.3
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1," aggiungere le seguenti: ", comprese le procedure in caso di somma urgenza attivate nel maggio 2023"
Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. Al fine della copertura delle spese sostenute per le attività proprie della fase di gestione dell'emergenza di cui al presente decreto-legge relative alle procedure in caso di somma urgenza, sono stanziati 2.400 milioni di euro."
20-ter.4
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"6-bis. Sulla base di apposita convenzione con il commissario alla ricostruzione, Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata assicura il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione nei territori di cui alla deliberazione dello stato d'emergenza del 4 e 23 maggio 2023. Ai relativi oneri, da trasferire al commissario per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla già menzionata convenzione, si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 6."
20-ter.5
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) entro tre mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento alluvionale, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano di interventi di cui alla presente lettera può prevedere, altresì, eventuali misure di delocalizzazione necessarie per la riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico e per esigenze di tutela paesaggistica, nonché è adottato, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni interessate che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sulla base di una relazione del Dipartimento della Protezione civile, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Il medesimo piano di interventi tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata in carica del Commissario ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 20-quinquies. Contestualmente all'adozione del piano generale pluriennale, definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, pubblica e privata, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e)."
Conseguentemente, all'articolo 20-quinquies, comma 1:
- sostituire le parole: "con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "con uno stanziamento complessivo di 2.000 milioni di euro, ripartito in 1000 milioni di euro per l'anno 2023, in 600 milioni di euro per l'anno 2024 e in 400 milioni di euro per l'anno 2025";
- aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al Fondo affluiscono altresì le risorse appositamente stanziate dalla legge di bilancio per il finanziamento degli interventi individuati dal piano generale pluriennale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera b)."
20-ter.6
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 7, lettera c), aggiungere il seguente numero:
3-bis) nell'ambito degli interventi di gestione del rischio alluvioni, individua e coordina gli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità da attuare prioritariamente;.
20-ter.7
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 7, lettera d), sostituire la parola: "semestrale" con le seguenti: "bimestrale ovvero ogni qualvolta si renda opportuno e necessario per garantire l'efficacia del processo di ricostruzione"
20-ter.8
Parrini, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 7, lettera d), sostituire la parola: "semestrale" con la seguente: "trimestrale"
20-ter.9
Zambito, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zampa
Precluso
Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: "Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, nomina subcommissari, uno per ciascuna delle regioni interessate, individuati nei Presidenti delle regioni medesime."
20-quater.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: dai Segretari Generali delle autorità di bacino distrettuale interessate,.
20-quater.2
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
"c-bis) nella definizione degli indirizzi e dei criteri per l'approvazione dei provvedimenti adottati dal commissario ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1;
c-ter) nell'approvazione dei piani previsti dal comma 2 dell'articolo 20-octies."
20-quinquies.1
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "6.500 milioni di euro, ripartito in 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1.000 milioni di euro per l'anno 2025"
20-quinquies.2
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "2.500 milioni di euro, ripartito in 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 800 milioni di euro per l'anno 2024 e in 700 milioni di euro per l'anno 2025"
Conseguentemente, all'articolo 20-sexies, al comma 3, alinea, sostituire le parole: "fino al 100 per cento" con le seguenti: "pari al 100 per cento"
20-quinquies.3
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "2.500 milioni di euro, ripartito in 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 800 milioni di euro per l'anno 2024 e in 700 milioni di euro per l'anno 2025"
20-quinquies.4
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "1.600 milioni di euro, ripartito in 800 milioni di euro per l'anno 2023, in 500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 300 milioni di euro per l'anno 2025"
Conseguentemente, all'articolo 20-septies, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. Per il finanziamento delle attività svolte dai Comuni ai sensi del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui al comma 4 dell'articolo 20-quinquies. Al relativo riparto si provvede con provvedimento del Commissario straordinario, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Città."
20-quinquies.5
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: "1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "1.100 milioni di euro, ripartito in 700 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 100 milioni di euro per l'anno 2025"
Conseguentemente, all'articolo 20-decies, comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4."
20-quinquies.6
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 afferiscono complessivi 300 milioni di euro per l'anno 2023, 600 milioni per l'anno 2024 e 600 milioni per l'anno 2025.
1-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, all'articolo 1, comma 64, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° giugno 2023».
20-quinquies.7
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono altresì gli avanzi, eventualmente determinatisi a seguito dell'arresto dei prezzi nel comparto energetico, delle risorse rivenienti dal contributo di solidarietà di cui ai commi 115 e 116 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
20-quinquies.8
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 5 sostituire le parole: "all'entrata del bilancio dello Stato" con le seguenti: "all'autorità competente in via ordinaria di cui all'articolo 20-ter, comma 12"
20-sexies.1
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "un mese"
20-sexies.2
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: "per il rafforzamento locale"
20-sexies.3
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero:
3-bis) interventi di eventuale delocalizzazione di immobili ad uso residenziale e produttivo ricadenti in aree a elevata pericolosità idraulica;.
Conseguentemente, all'articolo 20-septies, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis) nel caso di delocalizzazioni degli immobili di cui all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), i Comuni identificano le aree o gli immobili presso cui delocalizzare, sentito il parere dei proprietari e conduttori, provvedendo a rilasciare preventiva certificazione di compatibilità urbanistica per il sito di ricollocamento.
20-sexies.4
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: paesaggistici ed ambientali, aggiungere le seguenti: adottando obbligatoriamente misure di riduzione della vulnerabilità nei confronti degli eventi alluvionali,.
20-sexies.5
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: paesaggistici e ambientali, aggiungere le seguenti: la sicurezza e la buona conservazione dei beni culturali.
20-sexies.6
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) individua, in collaborazione con le Autorità di Bacino distrettuale, lungo il corso dei fiumi esondati nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, gli interventi per l'ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso lo spostamento degli argini, con la stima dei relativi costi;.
20-sexies.7
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 2, aggiungere le parole: e alla redazione finale dell'Attestato di Qualificazione Energetica asseverato.
20-sexies.8
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 3, lettera a), premettere le parole: "definitiva messa in sicurezza"
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesima lettera:
- sopprimere la parola: "pubbliche";
- aggiungere, in fine, le parole: "ivi inclusi gli interventi di ricostruzione conseguenti a smottamenti e frane su proprietà private"
20-sexies.9
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ", compresi i beni mobili e i beni mobili registrati"
20-sexies.10
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
"a-bis) ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi i terreni danneggiati direttamente o che hanno subito effetti a seguito di danni ad altri terreni colpiti dall'alluvione, comprese le attrezzature, gli impianti tecnici e frutticoli al servizio di detti terreni e gli interventi di rimozione di inquinanti e di eliminazione di avvallamenti o danni intervenuti a seguito dell'alluvione;"
20-sexies.11
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) sostituzione di mobili e grandi elettrodomestici distrutti o danneggiati con nuovi beni acquistati e destinati ad arredare unità abitative, comprese le pertinenze;.
20-sexies.12
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 3, lettera b), dopo la parola: "turistiche" aggiungere le seguenti: ", ad uso agrituristico"
20-sexies.13
Irto, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: "per l'autonoma sistemazione" con le seguenti: "per il contributo di autonoma sistemazione"
20-sexies.14
Croatti, Di Girolamo, Sironi, Trevisi
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera i) inserire la seguente:
«i-bis) sostegno alle Imprese Ferroviarie che effettuano servizi di trasporto ferroviario di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico aventi origine o destino nei territori indicati, agli operatori di trasporto multimodale e alle imprese che esercitano attività terminalistiche con sede operativa nei territori indicati, la cui operatività è stata sospesa, interrotta o compromessa a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, comma 2, è riconosciuto un contributo a copertura delle perdite di bilancio e degli extra costi sostenuti al fine di ripristinare il regolare esercizio ferroviario e le attività ad esso connesse nei territori alluvionati. I contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n.??651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n.??1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Le imprese di cui alla presente lettera procedono a rendicontare quanto previsto secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»
20-sexies.15
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) oneri per la demolizione e ricostruzione di eventuali immobili da delocalizzare, compresa la dismissione delle attività e la rifunzionalizzazione degli immobili nei quali sono ricollocate le attività produttive e le unità abitative, comprensive dello spostamento e riparazione di macchinari ancora funzionanti e dell'acquisto di quelli non più riparabili, del rifacimento di impianti e di ogni altro onere catastale ed urbanistico connesso.
20-sexies.16
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
"5-bis. In alternativa alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei territori di cui all'articolo 20-bis e che per effetto dell'alluvione hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 31 dicembre 2023, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.
5-ter. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
5-quater. Il credito di imposta di cui al comma 5-bis è attribuito nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 20-quinquies.
5-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5-quater. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025."
20-sexies.17
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
"6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quanto a 580 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."
20-sexies.18
Croatti, Di Girolamo, Sironi, Trevisi
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Per gli interventi effettuati nei territori di cui all'articolo 20-bis, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31dicembre 2024.»
20-septies.1
Parrini, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1 sopprimere la lettera a).
20-septies.2
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Sono fatti salvi, anche ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, gli effetti dei titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati avviati nella fase dell'emergenza per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1010 del 22 giugno 2023."
20-septies.3
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici compatibili con il quadro ambientale, derivante dai cambiamenti climatici in atto e dalle condizioni di rischio connesse, i Comuni ricadenti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis sospendono il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di nuove costruzioni in tutte le aree ad elevata pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale
20-septies.4
Zambito, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zampa
Precluso
Al comma 8 sostituire le parole da: "articolo" fino alla fine del comma con le seguenti: "decreto sulla base delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 20-quinquies"
20-septies.5
Zampa, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito
Precluso
Al comma 8 sopprimere le parole: "e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"
20-octies.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, alinea, dopo le parole: per interventi di aggiungere le seguenti: delocalizzazione,.
20-octies.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: ", finanziando in via preferenziale progetti che prevedono anche la realizzazione di interventi di drenaggio urbano sostenibile, verificata la loro effettiva coerenza con le specificità urbanistiche dei luoghi;".
20-octies.3
Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "infrastrutture stradali" aggiungere le seguenti: "di interesse nazionale"
Conseguentemente,
- al medesimo articolo, medesimo comma, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
"e-bis) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies per le infrastrutture stradali regionali e degli enti locali che individua gli interventi, quantifica il danno e prevede un finanziamento rispetto alle risorse disponibili non inferiore al 30 per cento della dotazione della contabilità speciale;"
- all'articolo 20-novies:
al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero della loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2018 n. 1, ciascun ente territoriale interessato opera in qualità di soggetto attuatore a cui vengono assegnate le risorse di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e-bis)."
20-octies.4
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili.
20-octies.5
Trevisi, Croatti, Di Girolamo, Sironi
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per gli interventi di forestazione urbana diffusa, di rinaturalizzazione del suolo e degli ambienti fluviali, di implementazione delle aree verdi urbane e dei corridoi ecologici, al fine di mitigare gli impatti ambientali dei cambiamenti climatici sull'ambiente costruito e contrastare il consumo di suolo.»
20-octies.6
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora la programmazione dei beni culturali preveda la costruzione e l'allestimento di nuovi archivi e biblioteche, al fine di garantire la sicurezza e la buona conservazione dei beni culturali, l'autorizzazione per la loro realizzazione è rilasciata acquisito il parere delle competenti Soprintendenze del Ministero della cultura e dei Vigili del fuoco.
20-octies.7
Delrio, Basso, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "un mese"
20-octies.8
Fina, Basso, Delrio, Casini, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 7, dopo le parole: "nonché le spese" aggiungere le seguenti: "per i lavori già avviati alla data del 6 luglio 2023 e"
20-novies.1
Parrini, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "Le regioni" aggiungere le seguenti: "e gli enti locali"
20-novies.2
Franceschelli, Basso, Delrio, Casini, Fina, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) i Consorzi di bonifica;"
20-novies.3
Manca, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 1 sopprimere le lettere b), c), d) e f).
Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma" con le seguenti: "a valere sulle risorse della contabilità speciale del commissario. Con provvedimenti del Commissario straordinario si provvede al trasferimento delle relative risorse finanziarie"
20-novies.4
Irto, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "può individuare" con la seguente: "individua"
20-decies.1
Trevisi, Croatti, Di Girolamo, Sironi
Precluso
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: «; tali materiali» fino alla fine del periodo
20-decies.2
Rando, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Verducci, Zambito, Zampa
Precluso
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "da essi incaricate" con le seguenti: "da essi appositamente incaricate per il servizio"
20-undecies.0.1
Zambito, Basso, Delrio, Casini, Fina, Franceschelli, Irto, Losacco, Manca, Parrini, Rando, Verducci, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo 20-undecies aggiungere il seguente:
«Art. 20-undecies.1.
(Disposizioni a sostegno delle istituzioni scolastiche)
1. Per garantire la continuità didattica, la tutela del diritto al proseguimento degli apprendimenti, il ripristino della piena funzionalità scolastica e dei servizi e della fruibilità in sicurezza degli spazi, delle strumentazioni, delle dotazioni in generale colpite dagli eventi alluvionali:
a) possono essere attivati, nell'anno scolastico 2023/2024, eventuali incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle attività didattiche;
b) possono essere attivati incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine dell'attività didattica;
c) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può derogare motivatamente al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.»
Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo I-quinquies con il seguente: "Recupero della capacità produttiva e della piena funzionalità scolastica"
21.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro e non oltre cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina il Presidente della Regione Emilia Romagna Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto e per la relativa ricostruzione.
21.3
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro e non oltre cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina il Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto e per la relativa ricostruzione.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO
Interrogazione sulla mancata concessione di uno spazio per il forum annuale di "Sbilanciamoci" da parte del Comune di Cernobbio
(3-00618) (26 luglio 2023)
De Cristofaro. - Al Ministro dell'interno -
Premesso che:
in data 21 luglio 2023 il Comune di Cernobbio ha negato l'autorizzazione per l'utilizzo della sala polifunzionale alla campagna "Sbilanciamoci!" al circolo ARCI "Terra e Libertà" di Como per l'organizzazione del forum annuale;
il divieto è stato giustificato in questo modo dalla Giunta comunale: "per motivi di ordine pubblico, non è possibile accogliere eventi negli spazi comunali nel periodo di svolgimento del Forum Ambrosetti, che quest'anno si terrà a Cernobbio nei giorni dall'1 al 3 settembre 2023";
la campagna Sbilanciamoci ha promosso il forum a Cernobbio anche l'anno scorso con la presenza del Ministro pro tempore delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, di esponenti della società civile e delle organizzazioni sindacali;
la campagna Sbilanciamoci ha promosso in altre tre occasioni il forum a Cernobbio, a cui hanno partecipato ministri e sottosegretari, anche in sale comunali, senza organizzare manifestazioni all'aperto, senza che mai si sia verificato nessun problema di ordine pubblico;
considerato che "Sbilanciamoci" è una rete di 51 organizzazioni della società civile impegnate nella solidarietà sociale ed internazionale, nell'educazione e nella formazione, nella promozione della nonviolenza, nella tutela dell'ambiente. Tra queste: ARCI, WWF, Emergency, Beati i costruttori di pace, Pax Christi, Coordinamento nazionale delle comunità d'accoglienza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se risulti che la Prefettura o la Questura di Como abbiano dato indicazione al Comune di Cernobbio di non concedere la sala per il forum di Sbilanciamoci, adducendo "motivi di ordine pubblico" o alle strutture ricettive (pubbliche e private) di non ospitare convegni durante lo svolgimento del forum dello Studio Ambrosetti dal 1° al 3 settembre;
se non ritenga che la decisione del Comune del Cernobbio non violi l'articolo 17 (diritto di riunione) e l'articolo 21 della Costituzione (libertà di espressione);
se in definitiva non voglia intervenire per permettere lo svolgimento del forum di cui in premessa.
Interrogazione sugli accordi con le Regioni per migliorare la gestione dei beni confiscati alla mafia
(3-00622) (26 luglio 2023)
Cantalamessa, Romeo. - Al Ministro dell'interno -
Premesso che:
il 19 luglio 2023 è ricorso il 31° anniversario dell'eccidio di via D'Amelio, uno dei peggiori attentati di stampo terroristico-mafioso avvenuto in Italia, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino, membro del pool antimafia, e cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina;
il ricordo delle pagine buie del nostro passato e delle scelte coraggiose che alcune grandi persone hanno portato avanti a costo della propria vita devono essere un faro che orienta le politiche governative di contrasto alle mafie, politiche che devono prevedere un'azione integrata, che affianca alla prevenzione e alla repressione azioni sistematiche che colpiscono con sequestri e confische i beni mafiosi per destinarli a fini sociali;
nel corso degli ultimi mesi, magistratura e forze dell'ordine hanno conseguito importanti risultati che contribuiscono ad affermare la legalità e a contrastare la mafia su tutto il territorio nazionale, ed è fondamentale che si prosegua in questa direzione, da un lato puntando sugli organici e rafforzando i presidi di legalità e di sicurezza, dall'altro sottraendo alla mafia e ai mafiosi il patrimonio immobiliare per restituirgli nuova dignità, utilizzandolo soprattutto per fini sociali;
sulle pagine dei giornali di lunedì 24 luglio, si legge di una vasta operazione antimafia a Foggia e provincia, dove i Carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di oltre 80 persone tra vertici, affiliati e contigui della mafia foggiana, una delle più pericolose e violente organizzazioni criminali;
in questi giorni il Ministro in indirizzo ha partecipato alla sottoscrizione di un accordo istituzionale tra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e la Regione Siciliana finalizzato ad implementare e a migliorare la gestione dei beni stessi in ambito regionale;
secondo un report reso noto dal TGR Piemonte, sebbene in questa regione i beni confiscati alle mafie continuino a crescere, quasi uno su dieci non è utilizzato, per problemi principalmente legati alle risorse necessarie alla progettazione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno mettere in atto le azioni necessarie al fine di incentivare e agevolare accordi con le Regioni dell'intero territorio nazionale, affinché i vari soggetti istituzionali coinvolti lavorino congiuntamente per implementare e migliorare la gestione dei beni confiscati alla mafia in ambito regionale.
Interrogazione sui recenti casi di gestione dei porti di sbarco dei migranti
(3-00623) (26 luglio 2023)
Parrini, Nicita, Boccia, Franceschelli, Furlan, Rando, Zambito. - Al Ministro dell'interno -
Premesso che:
il 18 luglio 2023 le autorità italiane hanno chiesto alla nave di ricerca e soccorso "Geo Barents" di Medici senza frontiere di far sbarcare una parte dei 346 migranti salvati nei giorni 15 e 16 luglio, in due porti diversi, Marina di Carrara e Livorno, a una distanza considerevole dalla zona dei soccorsi, senza fornire alcuna spiegazione su questa scelta;
questa decisione è arrivata il giorno successivo allo sbarco di 116 di questi migranti a Lampedusa;
i sindaci delle città interessate dagli sbarchi e la stessa organizzazione non governativa hanno protestato riguardo all'assurdità del "triplo" sbarco che ha costretto i migranti a ore e ore di navigazione in più rispetto a quanto sarebbe stato possibile, in condizioni al limite della disumanità, senza tener conto dell'impellente necessità di assistenza medica e psicologica per molte di queste persone ormai allo stremo delle forze;
tuttavia, l'interminabile ed estenuante viaggio di alcuni di questi migranti non è finito, neanche, a Livorno poiché 73 minori non accompagnati (di cui 15 con meno di 10 anni, uno di un anno e uno di 2) scesi a terra hanno dovuto riprendere il viaggio in pullman alla volta di Taranto;
a giudizio degli interroganti la gestione di questi minori non accompagnati, salvati nel mare della Sicilia, mandati prima a Marina di Carrara e poi a Livorno dove, una volta sbarcati, sono stati caricati su un pullman per andare a Taranto, è assolutamente indecente e lesiva dei più elementari diritti umani;
la Regione Toscana ha espresso contrarietà rispetto alla scelta di dividere in due porti lo sbarco dei 346 migranti della Geo Barens: le assessore regionali per la protezione civile, Monia Monni, e per il sociale, Serena Spinelli, hanno dichiarato in merito: "Dividere in due porti lo sbarco rende il viaggio ancora più disumano e ci impone di predisporre il nostro sistema di protezione civile solo nel porto di Carrara, rendendo estremamente difficile garantire un'adeguata accoglienza nel porto di Livorno. Quello che il Governo non vuole capire è che le persone non scendono dalla nave, salgono sui pullman e tutto finisce lì. Quando le persone scendono dopo mesi di tribolazioni e giorni di navigazione, in condizioni estreme, devono essere curate e assistite. Per le donne occorre attivare la procedura anti-tratta, farle parlare con operatori specializzati per capire se sono state vittime di stupro o violenze. Per i minori servono controlli pediatrici e devono essere accolti in strutture adeguate alla loro età e alla loro condizione di fragilità. Come Regione Toscana organizziamo il controllo sanitario con la Cross, l'assistenza pediatrica con il Meyer, attiviamo le associazioni e siamo in costante raccordo con i servizi sociali dei Comuni, ma sono procedure che richiedono tempo ed organizzazione, che è difficile garantire in due posti diversi e distanti tra loro";
a Livorno ci sono stati sei sbarchi in poco più di sei mesi, cui la città ha fatto fronte con solidarietà, organizzazione e efficienza con le strutture del volontariato, del sociale e della protezione civile, come ha sottolineato il sindaco, Salvetti, nonostante le mancate risposte del Governo e il fatto che nell'ultimo anno il numero degli sbarchi sia quintuplicato;
gli arrivi dei migranti sull'isola di Lampedusa, ormai senza sosta, pari a circa 9.000 in 7 giorni, stanno rendendo estremamente difficile la gestione degli sbarchi e dell'accoglienza, nonostante il piano di trasferimenti messo in atto dal Governo;
nell'hotspot di Lampedusa ci sono più di 3.000 persone a fronte di una capienza di 400 posti;
secondo i numeri forniti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nel 2021 sono sbarcati 67.477 migranti, nel 2022 105.120 e nel 2023 (a fine giugno) già 60.802, quasi il numero dell'intero anno 2021;
è evidente che il notevole aumento del numero dei migranti registrato nell'ultimo anno ha reso ancora più precario e fragile un sistema di "accoglienza" già messo duramente alla prova;
a fronte di questa situazione altamente complessa, le scelte del Governo per gestire (o meglio per tentare di gestire) gli sbarchi ormai quotidiani sono a giudizio degli interroganti assolutamente inadeguate e appaiono spesso improntate alla più totale estemporaneità,
si chiede di sapere:
per quali motivi questi migranti siano stati sbarcati in due porti diversi, anziché nei posti sicuri (place of safety) più prossimi alle zone di soccorso, dando luogo a una scelta incomprensibile che ha messo duramente alla prova e comportato ulteriori disagi e sofferenze a persone già duramente provate sia fisicamente che psicologicamente;
quali siano le condizioni dell'hotspot di Lampedusa e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitarne il collasso, con le inevitabili conseguenze sui piani della sicurezza e della violazione dei diritti fondamentali delle persone lì presenti;
quali iniziative intenda altresì adottare per garantire l'accoglienza adeguata dei migranti sulle coste della Toscana, assicurando alle città e ai paesi interessati dagli sbarchi un'organizzazione che sia all'altezza della situazione, nonché risorse idonee a far fronte a un fenomeno crescente, nel rispetto della dignità, della salute, della vita e dei diritti delle persone accolte.
Interrogazione sulla revisione delle dotazioni organiche delle Forze armate
(3-00620) (26 luglio 2023)
Biancofiore, De Poli. - Al Ministro della difesa -
Premesso che nella riunione del Consiglio dei ministri dello scorso 17 luglio 2023 è stato deliberato in sede preliminare il decreto legislativo che, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 119 del 2022 che ha introdotto disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale, ha rideterminato a 160.000 unità le dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in controtendenza rispetto alle limitazioni imposte dalla legge n. 244 del 2012, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda illustrare i principali criteri di ripartizione dei volumi organici fra le forze armate e indicare quali potranno essere i futuri possibili percorsi per un reale incremento dell'efficacia e dell'operatività dello strumento militare, anche in relazione alla particolare situazione internazionale.
Interrogazione sul completamento della disciplina in materia di libertà sindacale per il personale ad ordinamento militare
(3-00619) (26 luglio 2023)
Barcaiuolo, Menia, Malan, Mieli, Speranzon, Zedda. - Al Ministro della difesa -
Premesso che:
il 17 luglio 2023 il Consiglio dei ministri ha deliberato un decreto legislativo di grande rilevanza per il Ministero della difesa e per il personale militare, concernente il coordinamento normativo e l'inclusione nel codice dell'ordinamento militare delle disposizioni di rango primario relative all'attuazione della libertà sindacale per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare;
oltre al provvedimento citato il Ministero, a poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge 28 aprile 2022, n. 46, che ha normato l'esercizio della libertà sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, ha avviato (e, in molti casi, definito) l'iter approvativo di quasi tutti gli interventi normativi strumentali all'esercizio delle prerogative sindacali a favore del personale militare,
si chiede di sapere quali altri interventi regolatori siano necessari per il completamento della disciplina e quali siano le tempistiche entro le quali il Ministro in indirizzo ritiene che possano essere realizzati per rendere effettiva l'operatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.
Interrogazione su iniziative contro il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico
(3-00624) (26 luglio 2023)
Enrico Borghi, Gelmini, Fregolent, Lombardo, Sbrollini, Paita, Versace. - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica -
Premesso che:
secondo le recenti stime dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) è molto probabile che nel quinquennio 2023-2027 la temperatura sarà di circa 1,5 gradi superiore ai livelli preindustriali per almeno un anno ed è praticamente certo che il medesimo quinquennio sarà il più caldo mai registrato;
nel nostro Paese, il cambiamento climatico è fin troppo evidente, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con frequenti eventi violenti, sfasamenti stagionali e sbalzi termici, che oltre ad arrecare gravi danni alle cose e a mettere a rischio l'incolumità e la vita delle persone (sono alcuni, dal Nord al Sud, i morti e molti i feriti, solo in questi ultimi giorni) pregiudicano in modo rilevante qualità e quantità dei raccolti agricoli;
dalla giornata di giovedì 20 luglio 2023 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emesso diversi avvisi di condizioni meteorologiche avverse, a seguito di fenomeni atmosferici di forte intensità su Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano ed Emilia-Romagna, caratterizzati da rovesci di forte intensità, temporali e raffiche di vento;
la Lombardia è stata colpita da una violenta ondata di maltempo, con fenomeni estremi quali grandinate con chicchi dalle dimensioni anomale e trombe d'aria nelle zone di Bergamo, Cremona e Brescia, che hanno flagellato centinaia di ettari di terreno e distrutto coltivazioni e allevamenti, provocando danni anche alle abitazioni e ai mezzi di trasporto, nonché un blackout a Milano, con la richiesta da parte della Regione dello stato di emergenza;
le province di Treviso, Verona, Belluno, Vicenza e Padova sono state colpite da un'ondata di maltempo di forte intensità, che ha causato la caduta di alberi d'alto fusto, con il conseguente blocco della circolazione stradale e ferroviaria; anche in questo caso le grandinate sono state violentissime e hanno distrutto impianti industriali e coltivazioni, spingendo il presidente della Regione Veneto a chiedere lo stato di calamità;
nella pianura friulana e nell'isontino, da Pordenone a Gorizia, la grandine e il vento hanno tempestato abitazioni e autovetture, arrecando ingenti danni anche alle coltivazioni e creando gravi ripercussioni sulla viabilità, spingendo il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Fedriga a firmare lo stato di emergenza;
nell'Alto-Adige e in particolare nella provincia di Bolzano temporali e piogge intense, abbinate ad episodi di grandine, hanno vessato le zone di Terlano, val d'Isarco, val di Vizze, Brunico e Dobbiaco; come conseguenza, si sono registrati innumerevoli disagi anche alla circolazione dei treni verso il Brennero;
anche in Emilia-Romagna, nelle zone già devastate dall'alluvione, numerosi sono stati i temporali caratterizzati da fortissime raffiche di vento nelle province di Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Ravenna e Parma, che in alcuni casi sono degenerate in vere e proprie trombe d'aria;
molte regioni del Sud sono state interessate da fenomeni di caldo intenso, con gravi conseguenze in Sicilia, dove il caldo ha danneggiato i cavi elettrici a Catania, lasciando una parte della città e alcuni comuni della provincia senza acqua corrente e energia elettrica per oltre 72 ore, e ha scatenato incendi che hanno accerchiato Palermo e altre zone dell'isola; questi incendi si sono aggiunti ai numerosissimi verificatisi anche in Calabria e Sardegna;
i danni prodotti da calamità naturali sempre più frequenti e violente sono aggravati dalla fragilità di un territorio sempre più esposto a fenomeni di dissesto idrogeologico, per contrastare i quali sarebbe opportuno ripristinare l'apposita unità di missione "Italia sicura", istituita a tal fine nel 2014;
le risorse del PNRR destinate ad interventi contro il dissesto idrogeologico ammontano a circa 2,5 miliardi di euro, ma di questi più di un miliardo risulta assegnato per interventi su infrastrutture danneggiate da precedenti calamità; sembrano quindi mancare risorse sufficienti alla messa in sicurezza del territorio e alla prevenzione di danni futuri;
è evidente che di fronte a episodi sempre più frequenti, accanto al potenziamento dei soccorsi alle popolazioni colpite, si pone il tema di un meccanismo di sostegno alle imprese e alle famiglie che subiscono danni ingenti e sono costrette ad affrontarne le conseguenze senza avere contezza né certezza dei diritti e degli aiuti che saranno loro riconosciuti e assegnati;
a dimostrare l'esigenza di un diverso meccanismo istituzionale e finanziario di risposta alle calamità è stata purtroppo la recente alluvione della Romagna dove, a fronte di una stima di circa 9 miliardi di euro di danni, sono stati stanziati sul piano nazionale circa 2,5 miliardi, sufficienti per gli interventi più urgenti, ma non per soddisfare le necessità di un programma di ricostruzione, di cui sono stati delegati, cioè di fatto rinviati, alla struttura commissariale i contenuti, e non è stato ancora determinato il rapporto tra le opere necessarie e le risorse effettivamente disponibili,
si chiede di sapere quali iniziative, anche di tipo normativo, il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza sulla materia, intenda avviare per contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e la fragilità del territorio nazionale, per aggiornare il programma di interventi di prevenzione finanziati dal PNRR o in altra forma per rendere tempestivi gli interventi e sufficienti gli stanziamenti di risposta ai danni delle calamità naturali, per coinvolgere nella loro programmazione e gestione le istituzioni locali e per ripristinare rapidamente la continuità della vita civile ed economica nei territori colpiti.
Interrogazione sulle politiche volte alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica
(3-00621) (26 luglio 2023)
Di Girolamo. - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica -
Premesso che:
nell'ambito degli strumenti e delle politiche per fronteggiare i cambiamenti climatici, un ruolo fondamentale è svolto dal monitoraggio delle emissioni dei gas climalteranti (gas serra). La UE e tutti i suoi Stati membri hanno firmato e ratificato l'accordo di Parigi e sono fortemente determinati ad attuarlo. In linea con questo impegno, i Paesi UE hanno convenuto di avviare l'Unione sulla strada che la porterà a diventare la prima economia e società a impatto climatico zero entro il 2050;
per limitare l'aumento delle temperature globali attorno a 1,5 gradi centigradi, la soglia più sicura raccomandata dalla scienza e dal richiamato accordo di Parigi del 2015 per evitare gli effetti peggiori del climate change, le emissioni nette di gas serra dovrebbero scendere del 43 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2010. Secondo gli scienziati ONU esperti del clima, vanno invece verso un aumento del 10,6 per cento;
nel 2021 le emissioni globali di anidride carbonica sono rimbalzate del 5,3 per cento rispetto al 2020, restando appena dello 0,36 per cento al di sotto dei livelli del 2019. Cina, Stati Uniti, UE, India, Russia e Giappone sono le economie che emettono più anidride carbonica al mondo. Insieme, rappresentano il 49,2 per cento della popolazione mondiale, il 62,4 per cento del PIL globale, il 66,4 per cento del consumo di combustibili fossili e il 67,8 per cento delle emissioni globali di anidride carbonica fossile. Tutti e sei hanno aumentato le emissioni nel 2021 rispetto al 2020;
le emissioni dell'Unione europea sono aumentate del 6,5 per cento nel 2021, da un livello eccezionalmente basso nel 2020 a causa dei blocchi causati dalla pandemia di coronavirus;
secondo il rapporto "CO2 emissions of all world countries", pubblicato da Joint research centre (JRC), International energy agency (IEA) e Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, l'agenzia per la valutazione ambientale olandese), "Nel 2021, le emissioni globali di CO2 fossile sono aumentate del 5,3%, tornando quasi al livello del 2019, raggiungendo 37,9 Gt, appena lo 0,36% in meno rispetto al 2019, con il mondo che è tornato ai livelli di emissioni di CO2 pre-pandemia";
negli ultimi anni il nostro Paese ha rallentato moltissimo il taglio delle emissioni di gas serra (fra il 2014 e il 2021 si sono ridotte solo del 3 per cento), e allo stesso modo tra il 2015 e il 2019 le fonti rinnovabili sono cresciute solo del 3 per cento, a fronte di una media UE del 13 per cento;
nel 2021 in Italia le emissioni di gas ritenute maggiormente responsabili del cambiamento climatico, come l'anidride carbonica, il metano e il protossido di azoto ammontano a 240 milioni di tonnellate;
secondo il rapporto "Zero carbon policy agenda", pubblicato dall'Energy&Strategy group della School of management del Politecnico di Milano nel mese di ottobre 2022, il nostro Paese rischia di mancare l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 per 110 milioni di tonnellate di anidride carbonica,
si chiede di sapere:
quali siano le politiche ad oggi messe in campo dal Ministro in indirizzo per assicurare la riduzione delle emissioni di anidride carbonica;
se e in che modo ritenga opportuno adoperarsi al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in tema di riduzione delle emissioni;
quali siano le strategie a medio e lungo periodo che il Governo ha intenzione di adottare per invertire la rotta descritta.
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 819
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Casini, Castelli, Castiello, Cattaneo, Cosenza, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Martella, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rosa, Rubbia, Segre e Sisto.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Onn. Varchi Maria Carolina, Almici Cristina, Ambrosi Alessia, Amich Vincenzo, Colosimo Chiara, De Corato Riccardo, Deidda Salvatore, Di Giuseppe Andrea, Iaia Dario, Longi Eliana, Lucaselli Ylenja, Malaguti Mauro, Marchetto Aliprandi Marina, Morgante Maddalena, Tremaglia Andrea, Urzi' Alessandro, La Salandra Giandonato, Colombo Beatriz, Perissa Marco, Caretta Maria Cristina, Kelany Sara, Di Maggio Grazia, Buonguerrieri Alice, Gardini Elisabetta, Maschio Ciro, Polo Barbara, Ciaburro Monica, Loperfido Emanuele, Malagola Lorenzo, Vinci Gianluca, Filini Francesco, Rossi Fabrizio, Pellicini Andrea, Lancellotta Elisabetta Christiana, Mollicone Federico
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano (824)
(presentato in data 27/07/2023)
C.887 approvato dalla Camera dei deputati.(assorbe C.342, C.1026).
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Cantu' Maria Cristina, Marti Roberto, Romeo Massimiliano, Murelli Elena, Minasi Tilde, Paganella Andrea, Centinaio Gian Marco, Bongiorno Giulia, Garavaglia Massimo, Bizzotto Mara, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Dreosto Marco, Germana' Antonino, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo, Ternullo Daniela, Silvestro Francesco, Rosso Roberto, Mancini Paola, Satta Giovanni, Bucalo Carmela, Marcheschi Paolo
Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori di alta specialità (823)
(presentato in data 27/07/2023).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Valente Valeria
Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale (90)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
(assegnato in data 27/07/2023);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Dep. Centemero Giulio ed altri
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti (816)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
C.107 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1061)
(assegnato in data 27/07/2023);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Sen. Calandrini Nicola ed altri
Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza" (785)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 27/07/2023);
9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Fallucchi Anna Maria ed altri
Disposizioni in materia di assunzioni al fine di favorire innovazione, sviluppo e competitività delle piccole e medie imprese (565)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 27/07/2023);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Sen. Zampa Sandra ed altri
Abrogazione del comma 565 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e altre disposizioni in materia di determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale (742)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 27/07/2023);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Sen. Castellone Maria Domenica ed altri
Disposizioni concernenti l'assistenza sanitaria primaria e di prossimità (811)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 27/07/2023).
Camera dei deputati, trasmissione di documenti
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 25 e 26 luglio 2023, ha trasmesso:
il documento concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 final), approvato, nella seduta del 19 luglio 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e confermato, nella seduta del 26 luglio 2023, dall'Assemblea della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-bis, n. 10) (Atto n. 216);
il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) (COM(2023)166 final), approvato, nella seduta del 19 luglio 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-bis, n. 11) (Atto n. 217).
I predetti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.
Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento
Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera del 26 luglio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 - la proposta di nomina del dottor Marco Mezzaroma a Presidente della società Sport e Salute Spa (n. 12).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.
Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile Lange Antares 23E marche di identificazione D-KVLS, in località Val di Fua, Borgorose (RI), in data 8 agosto 2021.
La predetta documentazione è trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 227).
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 26 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, riferita all'anno 2022.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Doc. CLXIV, n. 12).
Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento
La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:
sentenza n. 166 del 24 maggio 2023, depositata il successivo 27 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), nella parte in cui prevede, al primo periodo, che «il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi» (Doc. VII, n. 35) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;
sentenza n. 167 del 7 giugno 2023, depositata il successivo 27 luglio, con la quale dichiara:
l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario;
in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno;
in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno (Doc. VII, n. 36) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 26 e 27 luglio, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento (INSR) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 110);
della Fondazione la Biennale di Venezia, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 111);
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 112);
della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 113);
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 114).
Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 26 e 27 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:
la deliberazione n. 56/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Verso un ospedale sicuro e sostenibile»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 218);
la deliberazione n. 57/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 4a, alla 5a, e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 219);
la deliberazione n. 58/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 4a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 220);
la deliberazione n. 59/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 221);
la deliberazione n. 60/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (potenziamento, modello predittivo, SDK)»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 222);
la deliberazione n. 61/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Promozione impianti innovativi (incluso Off-shore)»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 223);
la deliberazione n. 62/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Portale unico del reclutamento»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 224);
la deliberazione n. 63/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 225);
la deliberazione n. 74/2023/G concernente l'integrazione della deliberazione n. 7/2023/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il "Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2023 e nel contesto triennale 2023-2025 con il seguente intervento PNRR: «XXXI/23. Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 226).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, con lettere in data 26 e 27 luglio 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari (COM (2023) 221 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 26 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione) (COM (2023) 223 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 26 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;
la Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura delle ritenute alla fonte in eccesso (COM (2023) 324 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 26 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (rifusione) (COM (2023) 231 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 27 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.
Petizioni, annunzio
Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.
Il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede la fissazione di un limite massimo annuale di cinquecento mandati attivi per ciascun avvocato iscritto all'Albo (Petizione n. 535, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Francesco Di Pasquale da Cancello e Arnone (Caserta) chiede:
- il riconoscimento della tredicesima mensilità ai lavoratori autonomi (Petizione n. 536, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- il riconoscimento della validità a fini pensionistici di ciascun contributo previdenziale versato (Petizione n. 537, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- un'attenta attività di vaglio in sede di programmazione di lavori pubblici al fine di evitare sprechi di risorse economiche (Petizione n. 538, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- interventi volti a prevenire i black out elettrici, con particolare riguardo al periodo estivo (Petizione n. 539, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- interventi volti a contrastare il fenomeno della carenza idrica (Petizione n. 540, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- modifiche alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) (Petizione n. 541, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- che non venga abolito il reato di abuso di ufficio (Petizione n. 542, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- un'attenta attività di monitoraggio degli incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione (Petizione n. 543, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni stringenti in materia di somministrazione di bevande alcoliche (Petizione n. 544, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- interventi in materia di decoro urbano (Petizione n. 545, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere l'incremento degli organici delle forze dell'ordine (Petizione n. 546, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 3a);
- l'istituzione della figura del Garante dello Stato (Petizione n. 547, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- l'istituzione di Commissioni ad hoc con finalità di controllo dei lavori pubblici (Petizione n. 548, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- l'istituzione della Giornata della buona amministrazione (Petizione n. 549, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- interventi volti ad incrementare i controlli sulle strade (Petizione n. 550, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- interventi di contrasto al fenomeno della deforestazione (Petizione n. 551, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- che sia attribuita maggiore rilevanza alle petizioni presentate ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione (Petizione n. 552, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- trasparenza in materia di tassazione (Petizione n. 553, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- interventi di contrasto al fenomeno dell'inquinamento atmosferico (Petizione n. 554, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- interventi a sostegno del territorio del Basso Volturno (Petizione n. 555, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- disposizioni volte a fare rientrare nella fascia di esenzione dal ticket sanitario i prodotti dermatologici (Petizione n. 556, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere la possibilità per i pazienti a basso reddito di usufruire del ticket sanitario anche per le visite in regime privato (Petizione n. 557, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- l'istituzione di una Commissione di studio e di inchiesta relativamente al rapporto tra spesa pubblica e tassazione (Petizione n. 558, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- modifiche alla Costituzione nel senso di prevedere forme ulteriori di partecipazione dei cittadini al procedimento legislativo (Petizione n. 559, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- interventi di ammodernamento del parco immobiliare italiano (Petizione n. 560, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- l'abolizione delle imposte sugli immobili (Petizione n. 561, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Andrea Zenobi da Deruta (Perugia) chiede, in relazione alle fattispecie del telelavoro e del lavoro agile, disposizioni volte a rendere obbligatoria per i datori di lavoro la corresponsione di un rimborso al lavoratore, anche in via forfettaria ma comunque parametrato agli indici del costo della vita, relativo alle spese sostenute per lo svolgimento a domicilio dell'attività lavorativa (Petizione n. 562, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Alberto Pratesi da Lecce chiede disposizioni volte a disciplinare il c.d. diritto di satira (Petizione n. 563, assegnata alla 1a Commissione permanente);
la signora Roberta Ravello a nome dell'Associazione Horse Angels odv, chiede interventi a sostegno di un fondo pensionistico per cavalli da corsa a fine carriera (Petizione n. 564, assegnata alla 9a Commissione permanente);
il signor Federico Renda da Palermo chiede disposizioni urgenti in materia di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati ai rifugiati ucraini (Petizione n. 565, assegnata alla 1a Commissione permanente).
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 14 al 27 luglio 2023)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 27
DE POLI: sulla dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Marche per gli eventi meteorologici del maggio 2023 (4-00485) (risp. MUSUMECI, ministro per la protezione civile e le politiche del mare)
LA MARCA ed altri: sul funzionamento del consolato generale a Toronto (4-00542) (risp. SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
LISEI: sui danni provocati dalle ingenti precipitazioni in Emilia-Romagna (4-00435) (risp. MUSUMECI, ministro per la protezione civile e le politiche del mare)
MENIA: sui contributi a giornali e periodici italiani all'estero (4-00481) (risp. SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
Interrogazioni
MENIA - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno. - Premesso che:
da anni, sempre più spesso, si ha notizia dai giornali, dalle inchieste radio e televisive, e soprattutto dalle indagini della magistratura, con numerosi accusati e sentenze di condanna, di attività illecite volte al riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso false ricostruzioni della stessa sulla base dello ius sanguinis. Si tratta di un lucroso giro d'affari internazionale con centinaia di migliaia di richieste annue, con ipotesi di coinvolgimento di funzionari pubblici, dirigenti, consulenti, e altre persone poste sotto attenzione per pratiche che vanno dal riciclaggio, all'evasione fiscale, al traffico di essere umani, alla falsità ideologica, alla falsificazione di documenti pubblici e a dichiarazioni di residenza che sono fittizie o false;
la ricostruzione dell'albero genealogico da parte di agenzie intermediarie può arrivare a costare dai 6.000 ai 10.000 euro, talvolta fino a 20.000 euro. L'allarmante fenomeno è particolarmente evidente nell'America latina, i cui giornali lo hanno sovente evidenziato e stigmatizzato;
a questa situazione si aggiunge quella concernente la compravendita di visti; il 23 luglio 2023 il quotidiano "il Giornale" ha rivelato di aver intercettato uno scambio epistolare tra un dirigente e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale su un sistema consolidato di visti e passaporti facili per consentire l'ingresso regolare di stranieri in Italia. Questa situazione induce a mantenere alta l'allerta in materia di cittadinanza italiana e di visti, e a verificare con attenzione l'effettivo possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti. L'aumento vertiginoso del rilascio di passaporti italiani, principalmente in alcuni Paesi dell'America latina, mette a dura prova il Visa waiver program (VWP), che consente di recarsi per turismo o affari negli Stati Uniti d'America in regime di esenzione del visto per viaggi brevi di cui godono i cittadini italiani ed altri Paesi dell'Unione europea;
uno dei maggiori timori per gli Stati Uniti d'America, i cui rapporti con l'Italia sono basati su un comune e consolidato patrimonio di cultura, valori, interessi e legami, riguarda quei cittadini che si trattengono oltre la scadenza del loro visto, con le violazioni alle leggi sull'immigrazione che ne conseguono. Sul punto è utile evidenziare che il rifiuto dei visti d'ingresso negli Stati Uniti di cittadini italiani per viaggi di turismo o di affari è notevolmente aumentato, dal 2,4 per cento del 2006 al 20,82 per cento del 2020. Tali percentuali lasciano supporre che il Dipartimento di Stato americano stia monitorando la tendenza in materia di rilascio di cittadinanza e di visti, e non si può escludere che in futuro possa verificarsi una sospensione o una limitazione dell'electronic system for travel authorization (noto come ESTA), il sistema elettronico per l'autorizzazione al viaggio senza visto del Governo americano;
dalle ricerche più recenti emergerebbe chiaramente che la richiesta della cittadinanza italiana iure sanguinis sia spesso finalizzata unicamente all'ottenimento del passaporto italiano per i vantaggi che ne discendono, da utilizzare altrove, soprattutto negli Stati Uniti e Canada. Per molti richiedenti la finalità ultima della cittadinanza italiana è quella di poter risiedere all'estero: a conferma di questo i dati dei nuovi iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero della circoscrizione consolare di Barcellona (Spagna) indicano che circa la metà è di origine latino-americana,
si chiede di sapere:
quale sia la situazione con riferimento alla criticità evidenziate e quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti sopra accennati;
quali azioni intendano intraprendere e, data la vastità e la gravità del fenomeno, se ritengano di utilità l'istituzione di una commissione d'inchiesta ad hoc sul fenomeno delle anomalie nei passaporti e nei visti.
(3-00629)
MISIANI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
in prossimità dell'apertura della prossima sessione di bilancio che vedrà Parlamento e Governo entrambi impegnati nell'esame di fondamentali documenti di bilancio, quali la nota di aggiornamento del DEF 2023, il Documento programmatico di bilancio (DPB) e il disegno di legge di bilancio, emergono preoccupanti iniziative e atteggiamenti assunti dal Governo che rischiano di mettere in difficoltà le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui ruolo è di fondamentale importanza nella redazione dei predetti documenti e con riferimento ai rapporti di natura economico-finanziaria con l'Unione europea e con gli organismi finanziari internazionali;
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia, ha recentemente approvato, in esame preliminare, un regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Oltre all'istituzione presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dell'ispettorato generale per il PNRR, la riorganizzazione del Ministero prevede la creazione del Dipartimento dell'economia, cui sono attribuite competenze in materie di interventi finanziari nell'economia (tra gli altri nei settori di infrastrutture, garanzie pubbliche, sostegno sociale e all'export), valorizzazione del patrimonio pubblico e gestione delle partecipazioni societarie dello Stato e tutela degli attivi strategici;
ad aggravare la situazione, numerose fonti di stampa hanno riportato nei giorni scorsi la notizia di una possibile sostituzione della figura del Ragioniere generale dello Stato. Ad oggi non paiono rassicuranti alcune dichiarazioni pubbliche, rese recentemente, da parte di alcuni esponenti dell'attuale Governo tese a circoscrivere la portata della notizia;
considerato che:
la figura del Ragioniere generale dello Stato, nell'ambito del nostro ordinamento, è tenuta ad assicurare l'unità di indirizzo e il coordinamento delle attività della Ragioneria generale e del sistema delle ragionerie da essa dipendenti, tanto più rilevante oggi se si tiene conto della particolare situazione economica nazionale, dell'andamento della finanza pubblica e dell'elevato livello di debito pubblico nazionale;
il complesso di competenze, poteri di conoscenza e coordinamento dei fenomeni finanziari pubblici, la personale responsabilità in relazione all'attività di contabilizzazione ragionieristica, nonché la particolare posizione di vertice sul personale della Ragioneria, fanno del Ragioniere generale dello Stato una figura dotata di peculiare rilevanza tra gli organi dell'amministrazione statale;
il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto n. 827 del 1924, affida al Ragioniere generale dello Stato: a) le funzioni di cui agli articoli 162, lett. a), e 174, ovvero la vigilanza sulle ragionerie centrali e periferiche, da esercitare sia a mezzo di disposizioni sia attraverso verifiche e ispezioni; b) la responsabilità per l'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili e per l'efficace servizio del riscontro contabile su tutta l'amministrazione dello Stato; nonché il potere di disporre gli opportuni richiami alle singole ragionerie quando rilevi irregolarità di qualsiasi specie;
tali funzioni sono integrate, come previsto dal regolamento, da funzioni di natura consultiva e istruttoria, quali la proposta all'approvazione del Ministro dell'economia dei regolamenti, delle istruzioni e degli altri provvedimenti in materia di contabilità; la designazione al Ministro delle persone da proporre per il conferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di incarichi dirigenziali generali negli uffici di tale livello del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 è stato rinnovato, a decorrere dal 23 gennaio 2023 e per la durata di tre anni, l'incarico all'attuale Ragioniere generale dello Stato, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda tempestivamente fornire chiarimenti in merito alla notizia della sostituzione della figura del Ragioniere generale dello Stato, che rappresenta il vertice di una struttura di assoluta centralità e garanzia nell'ambito dell'amministrazione ministeriale;
quali siano gli intendimenti con riferimento ad eventuali avvicendamenti nel Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e se non reputi opportuno fornire adeguate rassicurazioni circa il mantenimento nel ruolo del Ragioniere generale, in considerazione del recente rinnovo dell'incarico disposto con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 e del profilo di elevata e riconosciuta professionalità, a garanzia di una corretta ed equilibrata gestione del bilancio pubblico, anche in ossequio ai principi costituzionali relativi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e alla sostenibilità del debito pubblico.
(3-00630)
DELRIO, ALFIERI, BAZOLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, FRANCESCHELLI, FURLAN, LA MARCA, LOSACCO, MANCA, MARTELLA, RANDO, SENSI, VALENTE, VERDUCCI - Al Ministro per lo sport e i giovani. - Premesso che:
l'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), istituisce, in via sperimentale relativamente al triennio 2014-2016, un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale;
l'istituzione dei corpi civili di pace rappresenta una novità quasi assoluta nel panorama europeo e mondiale e prevede la formazione, rafforzata e specialistica, dei giovani volontari ammessi alla sperimentazione dei corpi civili di pace effettuata dall'ente o dall'organizzazione proponente il progetto in collaborazione o in partenariato con centri studi o di ricerca, istituti universitari o altri organismi, con competenze nelle materie relative ai progetti. Infine, prima dell'impiego sono svolte attività di sensibilizzazione organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui i giovani sono tenuti a partecipare;
il 30 dicembre 2016 è stato pubblicato il primo bando per la selezione di 106 volontari da impiegare in progetti in Italia e all'estero. In data 8 marzo 2019 è stato pubblicato il secondo bando per la selezione di 130 volontari da impiegare in progetti in Italia e all'estero;
da ultimo, il 25 maggio 2023, è stato pubblicato il terzo bando per la selezione di 153 operatori volontari da impiegare nei progetti per i corpi civili di pace, da realizzare in Italia e all'estero. In particolare, il bando riguarda due progetti da realizzare in Italia per 14 operatori volontari e 26 progetti da realizzare all'estero per 139 operatori volontari. I progetti avranno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio non inferiore a 30 ore settimanali o a 1.400 ore annue;
il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha reso noto come in pochissimi giorni siano arrivate più di 800 candidature;
come evidenziato dalla presidente della Conferenza nazionale enti servizio civile, Laura Milani: "È un bel segnale che arriva dai giovani, un riconoscimento dell'interesse nei confronti di questo Istituto sperimentale di costruzione di una pace positiva e di diffusione della cultura della nonviolenza e della solidarietà. La guerra in Ucraina e i tanti conflitti nel mondo ci spingono a investire maggiormente nella trasformazione non violenta dei conflitti e in forme di prevenzione che permettano di intervenire prima che si accendano focolai di guerra";
val la pena evidenziare come i CCP agiscano in qualità di difensori dei diritti umani e operino per prevenire e trasformare il conflitto attraverso attività di mediazione, dialogo, informazione e promozione dei principi democratici: interventi che si configurano come azione civile di operatori professionali e volontari che, come parti terze, sostengono gli attori locali nella prevenzione e trasformazione dei conflitti;
a fronte di una richiesta di partecipazione così elevata da parte di giovani donne e uomini, appare certamente opportuno un investimento di adeguate risorse da parte del Governo volto alla stabile organizzazione dei corpi civili di pace,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi affinché, già in occasione del prossimo provvedimento di spesa o comunque in sede di approvazione del disegno di legge di bilancio, il Governo stanzi maggiori risorse in favore dei corpi civili di pace, anche alla luce della grande richiesta di partecipazione registrata in questi anni.
(3-00631)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CUCCHI - Ai Ministri dell'interno e della giustizia. - Premesso che:
come si apprende da organi di stampa il cittadino indiano S.S., condannato per stalking e tentata violenza sessuale, scontata la sua pena è tornato a minacciare la sua vittima C.B., nonostante su di lui penda un mandato di espulsione in quanto non ha un permesso di soggiorno valido;
la donna, attraverso il suo avvocato Diego Perugini, ha reso noto di essere stata di recente contattata dal suo aguzzino e minacciata di morte, per tale motivo è stata costretta a sporgere di nuovo denuncia, evidenziando che essendo libero, rilasciato dal centro di prima accoglienza in attesa di espulsione, egli potrebbe in qualsiasi momento mettere in pratica quanto minacciato anche in ragione del fatto che conosce perfettamente l'indirizzo dell'abitazione della donna;
per tale ragione, nonostante la denuncia, la donna si è vista costretta ad affidarsi a un servizio di sorveglianza privata perché i Carabinieri, allertati più volte della situazione, non avrebbero sufficiente personale per proteggerla;
considerato che l'uomo parrebbe essere tornato in custodia in un carcere di Roma in attesa del nuovo processo, e quindi non sarà espulso per molto tempo ancora,
si chiede di sapere che cosa i Ministri in indirizzo intendano fare per garantire la sicurezza di questa donna e in generale per contrastare efficacemente le condotte correlate alla violenza di genere quando siano, come nel caso descritto, già state oggetto di denuncia, e talvolta di condanna.
(4-00599)
PIRRO, FLORIDIA Barbara, CROATTI, LICHERI Ettore Antonio, MARTON - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il Corpo di Polizia penitenziaria garantisce la sicurezza e le condizioni di legalità all'interno degli istituti penitenziari, espleta il servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e concorre all'ordine e la sicurezza pubblica e al pubblico soccorso. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, gli viene affidata la partecipazione al trattamento rieducativo dei condannati, conferendogli così una specificità che lo contraddistingue e differenzia dalle altre forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
i circa 41.000 uomini e donne della Polizia penitenziaria svolgono i loro compiti istituzionali nei 206 istituti penitenziari per adulti, 19 per minori e nelle strutture e servizi connessi con impegno, dedizione, abnegazione e spirito di servizio;
considerato che:
il problema principale delle carceri italiane è il sovraffollamento. A marzo 2019, su 46.904 posti disponibili negli istituti di pena, erano presenti 60.512 detenuti, ossia 13.608 in più rispetto alla capienza regolamentare, con un sovraffollamento del 129 per cento (come si legge sul sito della Polizia penitenziaria). Questo porta al tragico fenomeno dei suicidi dei detenuti, una media di 4-5 al mese, senza contare quelli sventati dagli agenti in servizio, almeno 25 ogni uno messo in atto;
anche nella Polizia penitenziaria il fenomeno dei suicidi fa registrare percentuali preoccupanti. Se nella società civile risultano 0,06 suicidi ogni mille abitanti, si sale a 0,13 suicidi ogni mille poliziotti penitenziari, mediamente si suicidano 7 agenti penitenziari ogni anno (sempre dallo stesso sito);
si aggiunge la carenza di personale di polizia e altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria. La Polizia penitenziaria ha subito un taglio lineare del personale da 45.000 a 41.000 unità, ciò nondimeno il personale attualmente in servizio è inferiore di 5.000 unità anche rispetto al nuovo organico previsto (36.000 su 41.000). Non viene garantito nemmeno il turn-over del personale che va in pensione;
considerato infine che:
la situazione nella casa circondariale di Torino "Lorusso Cutugno" rispecchia perfettamente quella nazionale (carenza cronica di personale, disagio degli operatori di polizia, turni massacranti, sovraffollamento); in particolare da alcuni giorni il personale di Polizia penitenziaria sta vivendo momenti di grande difficoltà a causa di un detenuto con problemi psichiatrici che sta creando numerosi problemi alla sicurezza interna della struttura;
il detenuto, di 26 anni, pugile professionista, che tra l'altro ha ucciso un compagno di cella a calci e pugni, è violento e pericoloso, ha incendiato e distrutto la propria cella e la sezione del 41-bis, oltre a diverse strutture e arredi della casa circondariale. Per essere contenuto e reso inoffensivo deve essere affrontato, non senza rischi per la propria incolumità, da più agenti e sedato tramite ausilio del personale del 118;
secondo il Sindacato Polizia penitenziaria la situazione è diventata insostenibile. Gli agenti non dovrebbero gestire detenuti con problemi psichiatrici, che andrebbero bensì trasferiti e curati nelle REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), dove è presente personale formato per tali situazioni;
il SAPPE richiede l'applicazione dell'articolo 14-bis dell'ordinamento penitenziario che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi, inoltre evidenzia la carenza di strumenti idonei a permettere interventi incisivi che garantiscano l'incolumità degli operatori (taser, guanti e corpetti anti taglio, maggiore addestramento),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
se intenda intervenire per verificare le problematiche descritte ed eventualmente valutare l'istituzione di un tavolo operativo al fine di trovare soluzioni coinvolgendo anche il SAPPE.
(4-00600)
PIRRO, ROSSOMANDO, GIORGIS, FLORIDIA Barbara, CROATTI, LICHERI Ettore Antonio, MARTON - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
in data 20 agosto 2020 la ditta AFS Service S.r.l., azienda specializzata in servizi alle imprese, con 3.500 dipendenti in tutta Italia, ha iniziato a gestire, in monocommittenza, un polo logistico a Orbassano (Torino), so interporto, per conto di Amazon, multinazionale dell'e-commerce;
AFS ha svolto l'attività con propri dipendenti (137) utilizzando un magazzino in locazione e investendo ingenti somme al fine di predisporre gli ambienti e formare il personale secondo gli standard ferrei richiesti da Amazon, per il quale ha fornito in esclusiva servizi di smistamento e cross-docking di merci;
Amazon ha comunicato a AFS la cessazione del contratto a partire dal 31 luglio 2023 (in realtà si apprende che i dipendenti verranno lasciati a casa dal 27 luglio) provocando nei fatti il licenziamento di tutto il personale impiegato, 137 dipendenti, di cui 87 con contratto a tempo indeterminato e 50 in somministrazione, che a causa di quanto deciso si trovano dinnanzi ad un futuro incerto conseguente alla mancanza di reddito;
considerato inoltre che:
Amazon ha fatturato, solo in Italia, nell'anno 2021, 8,75 miliardi di euro, con un incremento del 21 per cento rispetto all'anno precedente e fatto investimenti per circa 4 miliardi di euro, con un incremento del 38 per cento rispetto all'anno precedente (fonte diretta "aboutamazon.it");
Amazon ha aperto, sempre ad Orbassano, ma in una zona diversa, a circa 2 chilometri dal sito precedente, un nuovo polo logistico, investendo 50 milioni di euro, dove sarebbero previste circa 500 nuove assunzioni;
i sindacati hanno chiesto di ricollocare i 137 dipendenti AFS nella nuova struttura Amazon, richiesta che è stata rigettata. A fronte del rifiuto sono iniziate agitazioni sindacali sfociate in data 21 luglio in un'assemblea pubblica con presidio organizzata da CGIL Torino categorie FILT, NIDIL e FILCAMS ad Orbassano di fronte alla sede del Comune;
le organizzazioni sindacali hanno cercato di coinvolgere l'amministrazione comunale di Orbassano per un'intermediazione che portasse ad un confronto con la multinazionale, ma, ad oggi, non c'è stata risposta da nessuna delle parti;
Amazon ha motivato la cessazione del contratto e il conseguente licenziamento dei lavoratori in base a mere considerazioni commerciali, senza tenere minimamente conto della necessità di preservare i livelli occupazionali e delle competenze acquisite dai lavoratori. I dipendenti AFS sarebbero, infatti, già formati e idonei a prestare la loro opera presso il polo logistico di nuova costruzione, per questo motivo a loro si potrebbe garantire il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;
se intenda intervenire per verificare la situazione descritta ed eventualmente valutare l'istituzione di un tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che coinvolga AFS ed Amazon oltre alle parti sociali, al fine di trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti.
(4-00601)
SIRONI, DI GIROLAMO, ALOISIO, BILOTTI, NAVE, LOPREIATO, TURCO, CROATTI, BEVILACQUA, NATURALE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRONDINI, LICHERI Sabrina, CATALDI, CASTIELLO, TREVISI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che la fauna selvatica è considerata, in Italia, "patrimonio indisponibile dello Stato" ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La Convenzione di Washington (CITES) del 1975 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione fissa i principi e il quadro di riferimento normativo. La Convenzione di Berna del 1979 ha come obiettivi la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali nonché la promozione della cooperazione fra Stati. L'Unione europea con la direttiva 92/43/CEE "Habitat" si è attivata per promuovere una forma di tutela dell'habitat naturale, con particolare riguardo alla flora e alla fauna selvatiche;
considerato che:
intorno alla fine degli anni '90 il parco naturale Adamello-Brenta, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), usufruendo di un finanziamento dell'Unione europea, avviarono il progetto "Life Ursus", finalizzato a salvare da un'ormai inevitabile estinzione il piccolo nucleo di orsi bruni sopravvissuti, tramite il rilascio di alcuni individui provenienti dalla Slovenia e ponendosi come obiettivo la ricostituzione di un nucleo vitale di orsi bruni nelle Alpi centrali e la progressiva distribuzione e diffusione degli orsi nei territori regionali limitrofi, prevedendo interventi di educazione e di formazione dei cittadini;
nel 2010 il Ministero per l'ambiente e ISPRA hanno predisposto un piano d'azione Interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE) adottato di concerto con le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento;
la Provincia autonoma ha promulgato la legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, prevedendo il potere di deroga al divieto di cattura o di uccisione dell'orso in capo al presidente della Provincia, il quale, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, può autorizzarne il prelievo, la cattura o l'uccisione, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che non venga messa a rischio la conservazione della specie, onde garantire, tra l'altro, l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
in 20 anni gli orsi hanno ripopolato l'area dove sono stati introdotti, in misura maggiore di quanto inizialmente previsto: erano previsti 40-50 orsi, mentre sono attualmente un centinaio, tutti concentrati nella medesima zona;
con riferimento ai recenti episodi riportati anche dai mass media, alcuni orsi presenti nel territorio della provincia di Trento sono stati interessati da situazioni di contatto, anche violento, con esseri umani, dalle dinamiche tuttora da accertare nel dettaglio;
a seguito di tali episodi il presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato dei provvedimenti di abbattimento degli orsi coinvolti, denominati JJ4 e MJ4 e, avverso i provvedimenti, numerose associazioni ambientaliste hanno presentato ricorso sia di fronte al Tribunale amministrativo regionale che al Consiglio di Stato;
il TAR di Trento ha emanato ordinanza cautelare con la quale si sospende l'esecuzione dei provvedimenti di abbattimento e il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione terza), con ordinanze pubblicate in data 14 luglio 2023, ha confermato la sospensione dei provvedimenti di abbattimento, ritenendo, tra le motivazioni, che il provvedimento che dispone l'abbattimento dell'animale appare sproporzionato e non coerente con le normative sovrannazionali e nazionali che impongono l'adeguata valutazione di misure intermedie, ferma restando la disposta captivazione (peraltro in aree apposite recintate di dimensioni invero alquanto anguste per un orso) a tutela della sicurezza pubblica;
risultano depositati numerosi progetti di autorevoli associazioni ambientaliste, alternativi all'abbattimento degli orsi, per favorire e promuovere il rispetto e la convivenza con la fauna selvatica che popola il territorio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, in particolare, se sia a conoscenza dei progetti, alternativi agli abbattimenti, proposti per la salvaguardia della fauna selvatica che popola il territorio;
se intenda avviare iniziative, di concerto con i competenti enti, per la tutela e la salvaguardia della popolazione degli orsi bruni presente nella provincia di Trento;
se ritenga opportuno avviare, di concerto con gli organi territoriali competenti, un monitoraggio degli obiettivi previsti e conseguiti dal progetto "Life Ursus", con particolare riferimento alle stime di crescita anno per anno della popolazione degli orsi (anche considerando la sopraggiunta anzianità dei primi esemplari introdotti), alla prevista creazione di corridoi faunistici per la distribuzione e diffusione degli orsi nei territori regionali limitrofi, nonché ai previsti interventi di educazione e di formazione dei cittadini per favorire la convivenza con gli orsi;
se intenda prevedere appositi fondi per finanziare ulteriori specifici progetti, anche sperimentali, di concerto con i competenti enti territoriali, e con particolare riferimento alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e alla Provincia autonoma di Trento, che possano conciliare la conservazione della specie degli orsi bruni e garantire la sicurezza pubblica;
se intenda, più in generale, attivare uno specifico tavolo tecnico per la trattazione delle problematiche riguardanti la popolazione plantigrada, coinvolgendo Regioni e Province autonome interessate, enti competenti, associazioni ambientaliste e associazioni rappresentative delle categorie coinvolte.
(4-00602)
DE POLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:
nella giornata del 20 luglio 2023 tutto il nordest del Veneto è stato attraversato da una violentissima grandinata associata a forti raffiche di vento e tifoni, che in pochissime ore hanno prodotto una serie di danni ingentissimi a persone, stabili, strade, proprietà, colture, aziende, allevamenti;
il presidente Zaia ha attivato nell'immediatezza le procedure necessarie per la "dichiarazione d'urgenza" per una calamità meteorologica naturale non dissimile dall'alluvione che ha colpito in pochi giorni le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana;
una sequenza di fenomeni temporaleschi associati a tempeste anomale di grandine si sono abbattute in Veneto, in particolare nelle province di Padova, Vicenza e Rovigo, distruggendo in primis le coltivazioni delle campagne;
osservato che:
il fenomeno meteorologico è assai noto ai climatologi, che parlano di downburst, che irrompe in alta quota e sulle montagne (raffiche di vento che piegano ed abbattono alberi come fuscelli), mentre a bassa quota (come nella pianura padano-veneta) si verificano grandinate con chicchi dal diametro fino a 10 centimetri;
sono fenomeni che distruggono o danneggiano ogni bene che incontrano (purtroppo il diametro dei chicchi di grandine dipende dal "carburante convettivo" dei molti giorni di umidità stanziali e persistenti che si trovano nella pianura lombardo-veneta);
si tratta di una "fenomenologia convettiva", cioè di temporali con vento, grandine, fulmini, e rovesci intensi, che possono susseguirsi nell'arco dell'anno o della stagione primaverile o estiva anche più volte;
ritenuto che:
sono state impegnate ingenti somme per rispondere alle necessità di primo soccorso ed altrettante risorse e costi per lo Stato in capitale umano, moltissimi volontari, cittadini coordinati dai sindaci e dalla protezione civile locale, dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine;
i costi finanziari necessari per fronteggiare questi tipi di calamità naturali sono sempre più ingenti e ripetuti e quindi potenzialmente "strutturali" per famiglie ed aziende;
i danni degli eventi meteorologici accaduti nei territori interessati per famiglie, collettività tutta, case, edifici, ponti, strade, aziende industriali e agricole sono di estrema gravità e richiedono interventi assolutamente straordinari per il ripristino, la ricostruzione ed il rilancio delle aree;
il bilancio delle perdite è pesante per il tessuto produttivo veneto, in particolare quello medio-piccolo;
la stima dei danni attualmente ammonta ad almeno 100 milioni di euro,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno dichiarare, visto il carattere eccezionale degli eventi avversi ed i danni ingenti prodotti sui territori, lo "stato di emergenza" ai sensi del codice della protezione civile 2 gennaio 2018 e del combinato disposto degli artt. 24, comma 1, e 7, comma 1, lett. c), al fine di assicurare una risposta celere ed efficace ai problemi generatisi nelle province di Padova, Vicenza, Rovigo, Belluno, Verona, Venezia;
se non intenda riconoscere lo "stato di calamità" per l'agricoltura veneta, al fine di concludere l'iter della procedura ed ottenere le misure contributive di sostegno previste;
se non ritenga opportuno attivare il "fondo di solidarietà nazionale" per la ripartizione delle risorse finanziarie alle imprese ed all'agricoltura;
se non voglia prevedere, altresì, una moratoria fiscale assicurando la sospensione dei pagamenti ai cittadini, famiglie ed aziende, che, in condizioni di criticità impreviste, rischiano nel contingente di non poter onorare i propri impegni con l'erario.
(4-00603)
DE CRISTOFARO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la Sicilia sta attraversando una fase di grave emergenza e sono tantissimi i disagi che stanno vivendo in questi giorni i cittadini siciliani e i turisti presenti sull'isola a causa dei tanti incendi, caldo record, assenza di acqua, aeroporti chiusi e disagi alla circolazione;
l'aeroporto civile di Catania "Vincenzo Bellini" negli ultimi decenni ha registrato un notevole incremento di passeggeri, arrivando nel 2022 ad oltre 10 milioni di persone in transito: si tratta del primo in Italia, per traffico nazionale, con oltre 4.600.000 passeggeri;
i servizi aeroportuali vengono gestiti da una società pubblica, la SAC S.p.A., Società Aeroporto Catania, partecipata dalla Città metropolitana di Catania, dai Comuni di Siracusa, di Comiso e di Catania, Camera di commercio del Sud Est Sicilia, IRSAP di Palermo e dal Libero consorzio comunale di Siracusa. Compito della SAC è, tra l'altro, quello di garantire lo sviluppo e la realizzazione dell'aerostazione, delle infrastrutture di volo (pista, raccordi, piazzali), assicurandone la manutenzione e la piena efficienza;
l'aeroporto il 16 luglio 2023 è stato interessato da un incendio che ha causato la chiusura del terminal A, dove transita il 90 per cento del traffico passeggeri, sia in arrivo che in partenza;
nel buio causato dall'incendio, centinaia di passeggeri sono stati sospinti fuori dal terminal. Le fiamme sono state domate dall'intervento dei Vigili del fuoco;
l'incendio, a quanto pare causato da un corto circuito, ha reso inagibile il terminal A, causando l'annullamento o lo spostamento di gran parte dei voli sugli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso;
subito dopo l'incendio, la Procura della Repubblica di Catania ha sequestrato una piccola parte dell'aerostazione, autonoma dalla biglietteria e dai check in, ed ha aperto un fascicolo per incendio doloso ed incendio colposo. Lo stesso procuratore Carmelo Zuccaro ha affermato che il provvedimento di sequestro è "stato solo parziale e non impedisce la riapertura dello scalo". La procura ha emesso un sequestro di natura probatoria e finalizzato ad accertare, oltre alle cause del rogo, anche se ci siano state violazioni delle norme sulla sicurezza negli aeroporti;
dalle prime indagini e dai filmati pubblici, sembra che non si sia attivato l'impianto antincendio, che avrebbe dovuto spegnere in pochi minuti il piccolo incendio, contrariamente a ciò che l'amministratore delegato di SAC dottor Nico Torrisi che ha dichiarato alla stampa l'indomani dell'incendio, ossia che "l'impianto antincendio ha perfettamente funzionato";
il 17 luglio la SAC ha comunicato la chiusura temporanea del terminal A e dell'aeroporto per 48 ore, annullando quasi tutti i voli e spostandone alcuni sugli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso. Oltre 40.000 passeggeri al giorno sono stati così sottoposti a lunghi ed estenuanti trasferimenti in bus verso i lontani scali di Palermo, Trapani e Comiso, penalizzati dalla scadente rete ferroviaria e viaria, che non permette veloci spostamenti tra le varie città dell'isola;
in data 19 luglio Torrisi ha comunicato, infine, la chiusura del terminal A per altri 5 giorni, annunziando il potenziamento del terminal C anche con strutture della protezione civile;
il 20 luglio il presidente della Regione Sicilia Schifani ha annunciato: "Ieri sera ho chiamato il ministro Crosetto al quale ho chiesto la possibilità dell'utilizzo dello scalo dell'aeroporto militare di Sigonella. Ringrazio a nome dei siciliani il ministro Crosetto per la grande sensibilità dimostrata sulla vicenda, che denota ancora una volta la serietà ed affidabilità del Governo Meloni". È stata così annunciata un'imminente apertura ad uso civile dell'aeroporto militare, apertura che non si è mai verificata;
il 23 luglio il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, in una sua nota sulla situazione nell'aeroporto di Catania, ha affermato "È ormai è evidente che ci sia stata una mancata programmazione e che siano state carenti le verifiche sui programmi infrastrutturali, annunciati e mai realizzati";
ad oggi, 26 luglio, l'aeroporto di Fontanarossa è ancora parzialmente riaperto, l'apertura totale dello scalo è stata spostata ad agosto. Inoltre, per gli incendi degli ultimi giorni l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, che porta all'aeroporto di Trapani, viene chiusa ad intervalli e i roghi in atto minacciano anche l'aeroporto di Palermo Punta Raisi;
il danno al sistema produttivo di Catania e della Sicilia orientale è grave, sia per l'impatto immediato sul turismo nel pieno della stagione, sia per una questione d'immagine, che rischia di perdurare nel tempo;
Assoesercenti ha calcolato che a Catania, ogni giorno, per la sola chiusura e lenta riapertura dell'aeroporto le imprese perdono 40 milioni di euro, così come pesante è la ricaduta sul turismo, a causa delle disdette;
considerato che:
di fronte a questo "cataclisma infrastrutturale", conseguente ai disastrosi effetti della crisi climatica, risulta ancora più incomprensibile, a parere dell'interrogante, che la priorità del Ministro in indirizzo e dell'intero Governo per la Sicilia sia il finanziamento per la realizzazione del ponte sullo stretto, un'opera che, visto quanto sta accadendo in queste ore sull'isola, appare sempre di più inutile, di difficile realizzazione e a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali;
di fronte a tale drammatica situazione che sta creando danni ingenti alle infrastrutture, all'economia, al patrimonio ambientale e all'agricoltura, la Sicilia avrebbe bisogno innanzitutto di investimenti massicci da dedicare al potenziamento di aeroporti e ferrovie, alla manutenzione delle infrastrutture e del territorio, all'ammodernamento delle strade e autostrade, di investimenti per adattare le città al cambiamento climatico,
si chiede di sapere:
quali opere di ammodernamento della rete dei trasporti presenti in Sicilia il Ministro in indirizzo intenda finanziare affinché in futuro l'isola non sia costretta a rivivere i disagi che sta drammaticamente affrontando in questi giorni;
quali siano le reali cause dell'incendio che ha causato la quasi totale chiusura dell'aeroporto civile di Catania e se sia stato dovuto a cause fortuite o a inadempienze inaccettabili;
se l'ENAC abbia certificato regolarmente la conformità delle misure di sicurezza predisposte dalla SAC per l'aeroporto Vincenzo Bellini;
se la SAC abbia eseguito quanto previsto dal piano per la sicurezza e per quali ragioni, all'esplosione dell'incendio, non si sarebbero attivate le luci di emergenza che segnalano il percorso alle uscite più vicine;
se risulti se sia stata adottata al momento dell'incendio la procedura di emergenza;
se risulti il motivo per cui non sono mai entrate in azione le squadre di intervento da parte della SAC;
se sia informato circa l'entrata in funzione o meno dell'impianto antincendio sprinkler (installato allo scopo di rilevare e spegnere l'incendio nei suoi stadi iniziali ovvero di controllarne lo sviluppo in modo da consentire lo spegnimento con mezzi manuali);
se, alla luce delle troppe carenze emerse nella gestione della sicurezza dello scalo, non ritenga di doversi attivare per quanto di competenza al fine di giungere alla sostituzione del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato della SAC, dimostratisi incapaci di rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, di prevenire l'incendio del terminal A e di gestire adeguatamente la fase di emergenza, che perdura ancora adesso e che ha causato la cancellazione di centinaia di voli.
(4-00604)
GASPARRI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy. - Premesso che Cassa depositi e prestiti possiede il 60 per cento di Open Fiber, mentre il fondo Macquarie ne controlla il rimanente 40 per cento, si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo risulti che esistono "patti parasociali" tra Cassa depositi e prestiti e Macquarie che potrebbero, in prospettiva, ingenerare nuovi oneri a carico della stessa Cassa depositi e prestiti.
(4-00605)
SIRONI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che l'Agenzia delle entrate, con atto n. 146687 del 29 ottobre 2010, ha bandito un concorso pubblico per 175 posti da dirigenti di seconda fascia e tra i titoli menzionabili dai partecipanti vi era l'aver svolto incarichi dirigenziali a tempo determinato presso l'Agenzia, anche tramite assegnazione, senza concorso;
considerato che:
a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, alcuni partecipanti al concorso impugnarono il bando chiedendo di dichiararne l'illegittimità con riferimento proprio ai titoli citati;
il TAR del Lazio nel 2016 diede ragione ai ricorrenti con la sentenza n. 7636, contro la quale l'Agenzia delle entrate fece ricorso, al Consiglio di Stato, ma senza trarne esito favorevole, quindi il concorso riprese il suo iter secondo i dettami del TAR Lazio e del Consiglio di Stato;
con determinazione del direttore dell'Agenzia prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 è stata approvata la graduatoria finale di merito, poi rettificata con determinazione n. 0198385 in data 22 luglio 2021;
la graduatoria è stata impugnata presso il TAR del Lazio da alcuni tra i partecipanti al concorso e il TAR Lazio, sede di Roma (sezione seconda), ha annullato la graduatoria del concorso con le sentenze n. 14858 e n. 14859 del 14 novembre 2022: "manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa" le determinazioni assunte dalla commissione di concorso (nella seduta del 10 febbraio 2016, n. 2) relative ai "criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio da attribuire agli stessi";
il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sezione settima), definitivamente pronunciandosi sull'appello, con le sentenze n. 6237 e n. 6238 del 26 giugno 2023, ha confermato l'annullamento della graduatoria del concorso;
la direzione centrale risorse umane dell'Agenzia delle entrate, in data 12 luglio 2023, ha inviato un'informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e dell'area funzioni centrali, nella quale dichiara che "l'Agenzia, in coordinamento con l'Avvocatura dello Stato, sta già avviando tutti i passaggi propedeutici e necessari per conformarsi senza indugio alle statuizioni dei giudici amministrativi e ottenere nel più breve tempo possibile la rinnovazione della fase di valutazione dei titoli; tuttavia le operazioni di rivalutazione previste non sono immediate ma richiedono necessariamente un congruo lasso di tempo per essere effettuate";
si afferma inoltre che, "in attesa del completamento della rivalutazione dei titoli e della individuazione dei 175 vincitori e, quindi, nelle more della attuazione nel merito e in concreto delle decisioni del Consiglio di Stato, è necessario garantire la continuità alle delicatissime funzioni dirigenziali svolte nelle diverse strutture e assicurare efficienza e buon andamento alle peculiari funzioni istituzionali che la legge affida all'Agenzia. In tale senso, confortati da conferente e autorevole giurisprudenza amministrativa, è opportuno rassicurare tutti coloro che all'attualità sono stati dichiarati vincitori e assunti in servizio, sulla prosecuzione degli incarichi e sulla piena legittimità degli atti da loro emanati, stante la necessità di garantire la continuità delle funzioni affidate e la correntezza dell'attività amministrativa cui sono stati preposti";
dal contenuto dell'informativa non si evince un cronoprogramma, né un'indicazione temporale precisa in merito allo svolgimento e alla conclusione della procedura interna per dare seguito a quanto stabilito dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato;
tale vaghezza temporale è in contrasto palese con l'urgenza di ristabilire una situazione di legittimità in merito ad un concorso pubblico che risale al lontano 2010;
sulla stessa questione l'interrogante ha precedentemente presentato, il 12 dicembre 2022, l'atto di sindacato ispettivo 4-00083 e il 24 maggio 2023 l'atto 3-00465;
peraltro, nella risposta data all'interrogante nel corso della seduta di question time svoltosi in Senato il 25 maggio 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze ha dichiarato che: "in pari data (16 maggio 2023) la causa è stata trattenuta in decisione e si è in attesa della sentenza alla quale l'Agenzia delle Entrate si conformerà senza indugio",
si chiede di sapere:
quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito alla questione e in merito al perdurare della permanenza dei dirigenti alla guida delle rispettive strutture dirigenziali, dopo l'annullamento del concorso per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa, così come disposto dal TAR e dal Consiglio di Stato;
quali urgenti iniziative intenda assumere presso l'Agenzia delle entrate, affinché venga stabilita una tempistica certa, dando rapida esecuzione alla statuizione dei giudici amministrativi con conseguente rinnovazione della fase di valutazione dei titoli in merito al concorso pubblico bandito nel 2010.
(4-00606)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
3ª Commissione permanente(Affari esteri e difesa):
3-00629 del senatore Menia su un giro d'affari per concessione di documenti internazionali e della cittadinanza italiana.