Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 072 del 25/05/2023
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
72a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2023
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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente CASTELLONE
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).
Si dia lettura del processo verbale.
IANNONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 10,08)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 714, già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.
MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, al netto del giudizio che il MoVimento 5 Stelle dà sul provvedimento in esame, ovviamente negativo, poiché non sono state accolte le modifiche che abbiamo proposto ovunque, né qui né ancor prima alla Camera (ragion per cui credo sia difficile aprire ora un dibattito sulle proposte emendative), voglio rilevare a tutti gli onorevoli colleghi che il testo prende in esame anche disposizioni in materia di salute, in particolare riguardanti i laureati in odontoiatria.
Ai laureati in odontoiatria viene concesso di esercitare anche attività microinvasive di medicina estetica. Faccio rilevare che questo tipo di attività non può sconfinare entro certi limiti di carattere anatomotopografico relativi proprio al distretto di interesse della disciplina di odontoiatria. L'articolo 2 della legge n. 409 del 1985, che si va a modificare, prevede che formino oggetto della professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.
Sebbene questo possa rappresentare un problema di carattere molto tecnico, vorrei evidenziare a tutti i membri del Parlamento che nel momento in cui si dà all'odontoiatra la possibilità di agire non solo sul terzo inferiore e sul terzo medio della faccia (cosa rispetto alla quale sono favorevole), ma anche sul terzo superiore, si sta commettendo una irregolarità grossolana. Infatti, il terzo superiore della faccia, che comprende le orbite e la fronte, non è all'interno dello splancnocranio, che è la parte della faccia descritta nella legge n. 409 del 1985 come maxilla, che in qualsiasi testo di anatomia è descritta come il mascellare superiore e la mandibola; tuttavia, le ossa zigomatiche non rientrano in questa definizione, come non vi rientrano le ossa frontali né i relativi tessuti.
Mi auguro che, attraverso alcuni emendamenti che ho presentato, sia data la possibilità di modificare questa norma semplicemente attribuendo un percorso legittimo, quello cioè di dare anche agli odontoiatri la possibilità di praticare la medicina estetica, ma esclusivamente nel terzo inferiore e nel terzo medio della faccia. Se si fa uno sconfinamento nel terzo superiore della faccia - e prego i colleghi di ascoltarmi attentamente - si metterà in moto tutta una serie di contenziosi gravissimi nei confronti dei pazienti. Chi oggi in Aula sta approvando questa misura si prende la responsabilità di un provvedimento che è completamente contrario a ciò che è scritto nei testi di anatomia topografica.
Ripeto che si tratta semplicemente di una correzione che deve essere apportata necessariamente: non c'è possibilità di prendere in esame un distretto della faccia superiore, attribuendolo alle competenze degli odontoiatri, perché la legge n. 409 del 1985 in modo preciso stabilisce che esse riguardano la mascella e i suoi tessuti. Pertanto, in questo caso stiamo attribuendo la possibilità di praticare interventi di medicina estetica, sebbene considerati minori, anche nella parte superiore della faccia, cioè sulla fronte.
Non so come andrà a finire, se verrà posta la questione di fiducia o se sarà consentito di esaminare questi emendamenti, ma invito il Governo a prendere in considerazione, anche in un prossimo provvedimento utile sulla sanità, la correzione di questa norma. Eventualmente, se può essere utile, trasformerò i miei emendamenti in ordini del giorno, pertanto ringrazio tutti gli onorevoli colleghi che vorranno aggiungere la propria firma per contribuire a questa piccola modifica, che consentirà di avere un provvedimento veramente efficace ed utile. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lorenzin. Ne ha facoltà.
LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, senatori, colleghi, siamo in fase di discussione generale di un provvedimento che vi è approdato dopo una lunga maturazione alla Camera dei deputati. Devo dire che innanzi tutto la modalità con cui sono stati organizzati i lavori ci porta assolutamente ad un giudizio negativo. Il Senato non è riuscito di fatto né ad esprimere nelle Commissioni pertinenti un parere articolato né ad intervenire sugli emendamenti fortemente modificativi del testo che sono maturati alla Camera dei deputati. Comincerei dicendo questo, visto che parliamo tanto di riforme costituzionali e istituzionali nel nostro Stato in questo periodo, ma non stiamo rispettando minimamente, neanche nella mera organizzazione dei lavori, le prerogative delle due Camere. Intanto cominciamo con questo.
Dovevamo poi intervenire su un decreto-legge che di per sé è nato in modo piuttosto leggero e che definirei debole; d'altra parte, c'erano solo 5 miliardi per quella che doveva essere l'impostazione del tema energetico e del ristoro ai cittadini a seguito di un anno difficilissimo. Il carovita, l'inflazione, le bolle speculative sui prodotti di prima necessità, le questioni dirimenti riguardanti il lavoro e i salari lo hanno reso infatti un anno non facile per le famiglie italiane.
In questo Parlamento possiamo dire che ormai la luna di miele del Governo è finita, il momento delle riforme non c'è stato e non è arrivato. Non è arrivato con questo decreto-legge in cui noi avremmo immaginato la possibilità di intervenire almeno chirurgicamente, mettendo in campo alcune riforme di sistema che pure erano state annunciate in primis in materia di sanità, su cui poi farò qualche breve accenno e in cui invece si è tornati indietro o si sono fatti pasticci.
Lo stesso è accaduto sul tema sulle grandi questioni, come quelle energetiche, dell'infrastruttura energetica e parimenti che riguardano la parte fiscale. Mentre però la Camera lavorava sugli emendamenti a questo decreto-legge, non è che non sia successo nulla in Italia. Ricordo che la copertura del recovery fund è sulla nostra testa un elemento di garanzia che permette al nostro prodotto interno lordo di reggere le bordate della contemporaneità che arrivano dal lato della riorganizzazione dei sistemi bancari e delle questioni legate ai tassi di interesse. Non è quindi un fatto secondario. Abbiamo appreso che il recovery fund e il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza, su cui tutti facciamo i conti, è a rischio, per bocca del ministro Fitto, ma anche dal documento che ci è arrivato in questi giorni da Bruxelles, in cui mi sembra evidente il richiamo all'Italia non solo sulle questioni storiche su cui veniamo sempre richiamati (il deficit, la produttività del nostro sistema lavoro e la mancata applicazione delle riforme), ma anche sulla mancata attuazione o implementazione delle riforme che sono previste e che sono proprie del PNRR. Tra di esse, vi sono le questioni su cui la maggioranza si è particolarmente concentrata in questi mesi, e cioè il tema delle concessioni demaniali, che è stato l'oggetto principale del dibattito politico concreto nel nostro Paese, e i temi legati alla concorrenza, che sono ancora tutti là e non si sa se e quando arriveranno.
Dall'altra parte, vi è poi un richiamo non banale al tema del fisco, che non è che non si incroci con questo decreto-legge; si incrocia eccome, per com'è impostato il decreto, con una serie di operazioni spot, ma soprattutto rispetto a quello che è previsto o che pare prevedibile nei prossimi anni dal richiamo che ci è stato fatto sull'estensione della flat tax, che viene definito iniquo e crea confusione, all'altro pezzo di riforme su cui siamo stati richiamati, cioè la paventata riforma dell'autonomia differenziata, che pure mette a rischio il sistema del bilancio pubblico oltre al tema della funzionalità del nostro ordinamento.
Siamo quindi in un momento in cui le misure messe in campo o sul piatto dal Governo destano qualche perplessità non soltanto nelle opposizioni, ma direi anche negli osservatori europei, non tanto per un ragionamento politico, quanto sul tema della nostra stabilità finanziaria e della nostra capacità di ripagare il nostro debito quando ci verrà richiesto, cioè a breve, nel momento in cui la copertura che abbiamo avuto sul Patto di stabilità verrà meno e torneremo tutti a essere chiamati ad una seria realtà. Si scoprirà pertanto che tante riforme che qui vengono sbandierate, che valgono 80, 100 o 200 miliardi, sono state soltanto l'ennesima bandierina politica presentata agli italiani. Poi non ci meravigliamo che gli italiani si astengano, non vadano a votare e vengano presi da una sorta di sconforto per cui pensano che nulla possa cambiare. Il primo nostro dovere ce l'abbiamo qui, almeno con un richiamo alla realtà.
Sul decreto-legge in discussione vorrei dire qualcosa in più nel dettaglio. Fatemi dire una cosa, visto che ricevo la bolletta della luce e del gas ogni mese - o trimestralmente, dipende da come si decide di averla - come tutti voi, sul tema degli oneri accessori. Abbiamo visto questo benedetto contributo per avere un ristoro dall'aumento del gas, ma vengono rimessi gli oneri in bolletta che erano stati cancellati. Questo vorrà dire che a breve, quando questa misura, che è temporanea, tornerà, ci ritroveremo che da una parte ci danno e dall'altro ci tolgono. Speriamo solo che nel frattempo saremo riusciti a mettere in campo le misure per la transizione ecologica e che quindi avremo altre misure di approvvigionamento per quanto riguarda l'energia, che ci permettano di tenere contenuti i costi delle bollette.
Vorrei sottolineare alcuni aspetti su cui si sarebbe potuto fare molto di più, ma che sono stati trascurati o quanto meno rimaneggiati in questo decreto-legge: mi riferisco agli aspetti sanitari. Purtroppo sulla sanità in questo Paese stiamo facendo un esercizio poco utile, nel senso per tre anni si è parlato tutti i giorni non di sanità, ma di epidemia, e adesso stiamo vivendo una rimozione del tema. Accanto alla sua rimozione nel dibattito pubblico, purtroppo il tema rimane più che vivo nella vita dei cittadini, perché non sono stati risolti, né in questo decreto-legge, né nella legge di bilancio, né nel provvedimento milleproroghe, né nelle misure che vediamo accanto a noi, i problemi storici di finanziamento del Fondo sanitario nazionale, a cui si aggiungono come aggravante i fatti contemporanei, quindi l'incidenza dell'inflazione sul Fondo e sulle spese sanitarie e il grandissimo tema legato al personale sanitario.
Il Ministro aveva promesso che in questo decreto-legge si sarebbero affrontate questioni che erano state rinviate anche dalla legge di bilancio e che quindi non erano state affrontate: in primis, il tema del pronto soccorso e dell'urgenza, la remunerazione e la stabilizzazione del personale, e i temi legati alla formazione specialistica e al cosiddetto decreto Calabria. Interverrà in seguito la collega Zampa, che credo entrerà nel dettaglio di questi aspetti, quindi non mi ci soffermo, però vorrei affrontare il principio. Abbiamo avuto l'annuncio che si sarebbe messa una fine alla questione dei gettonisti, per poi tornare indietro; abbiamo avuto l'annuncio che avremmo risolto il tema dell'aumento degli stipendi e delle indennità per gli operatori del pronto soccorso per tutto l'anno, e siamo tornati indietro. Ma le riforme dove sono? Il Governo quando ce le presenta, queste riforme? Quando avremo una riforma del personale sanitario? Quando avremo una riforma dell'arruolamento e della formazione degli infermieri?
Anche sulla parte legata all'articolo 15, quanto alla necessità di assumere personale straniero, ad esempio, perché abbiamo una carenza in alcune aree del comparto, non c'è nulla di strutturato. Non c'è una proposta di riforma che ci permetta di riorganizzare il sistema rispetto alle emergenze che ci sono ora sul territorio.
Penso all'Emilia-Romagna e al rischio biologico relativo alla depurazione delle acque, all'antitetanica e a quello che sta accadendo nell'emergenza che abbiamo adesso e non riusciamo neanche a prevedere una riorganizzazione completa degli istituti zooprofilatici sperimentali (IZS) o degli IRCCS.
Concludendo, voglio dire un'ultima cosa, nello specifico, sui massofisioterapisti, perché è una questione di nicchia nel decreto-legge, ma dà la cifra di come lavora la maggioranza. A fronte di un intero ordine professionale, che è quello del superordine delle professioni, che fa un richiamo formale, dicendo un altolà, che, se il Governo o il legislatore vogliono riaprire i termini degli elenchi, lo facciano pure, ma rispettando i criteri che vanno contro l'abuso della professione sanitaria e che quindi sono a tutela della sicurezza dei pazienti e devono essere rivisti insieme agli ordini professionali, che sono preposti a questo lavoro è stato presentato un emendamento alla Camera dei deputati, così, come se nulla fosse, mettendo seriamente a rischio l'organizzazione complessa di questo settore. Tutti gli altri operatori del comparto, che rientrano nelle professioni sanitarie, è come se non esistessero ed è stato fatto un provvedimento, che in questo caso non si può chiamare ad personam, ma che riguarda una parte molto specifica, senza tenere conto delle sentenze del Consiglio di Stato, dei pareri tecnico-scientifici e dei requisiti stringenti. È stato fatto così e noi oggi in questo Senato ci dobbiamo "bere" la fiducia, senza neanche riuscire a intervenire su questi aspetti, che sono di sistema. Guardate, colleghi, che non sono cose così, ma danno l'idea di come si lavora.
Signor Presidente, lavorare così non fa bene a nessuno, non fa bene alle istituzioni che rappresentiamo, non fa bene allo Stato in generale e neanche alla maggioranza, perché poi i problemi sul campo sono tantissimi e molto complicati. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.
CANTU' (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, la conversione del provvedimento in esame, che ci vede senz'altro favorevoli, perché tiene conto di una rilevante consistenza di esigenze del Paese, in economia e in sanità, anche sul versante dell'emergenza e urgenza, recependo una serie di necessità che ci hanno visti da tempo impegnati sull'argomento, ci lascia però un amaro in bocca e un profondo rammarico, perché non si è voluto - o potuto - inserire un piccolissimo emendamento, il 16.010, presentato alla Camera dei deputati, avente ad oggetto l'ormai stranota questione dei ristori medici, con la soluzione messa a punto con il coinvolgimento proattivo delle casse previdenziali, di modestissimo impatto economico e del tutto irrilevante nel bilancio dello Stato, per arrivare a riconoscere finalmente un giusto, seppur tardivo, ristoro ai medici vittime del Covid, prioritarizzando la categoria più colpita, ovvero i medici, rimasti senza alcun indennizzo in forma assicurativa, che durante la prima fase della pandemia hanno patito menomazioni permanenti e i familiari di quei medici deceduti, in alcun modo ristorati.
Sono convinta della bontà della proposta, che continueremo a prospettare con tenacia e pervicace determinazione, perché non sono solo le celebrazioni del 18 marzo di ogni anno che ci devono far ricordare le vittime del Covid, ma una società più giusta, quale quella a cui dobbiamo tendere, deve saper onorare, con la concretezza e la riconoscenza, chi ha avuto il coraggio di agire per salvare altre vite. Ed è per questo che sono convinta che col tempo tutti ce ne convinceremo, a meno che non ci sia una pregiudiziale, perché è chiamato emendamento Cantù; che si chiami come meglio pare, purché ci sia semaforo verde. Io non cerco visibilità.
Allo stesso modo, in questi ultimi tre anni, abbiamo elaborato un riordino della medicina territoriale per il rilancio del ruolo del medico di famiglia, valorizzandolo e responsabilizzandolo, anche in memoria di chi spontaneamente ha dedicato se stesso, fino al gesto estremo, per salvare altre vite. Ed è anche per questo che la professione del medico di medicina generale, che è stata la più colpita in emergenza pandemica, dal nostro punto di vista non solo merita di essere giustamente ristorata, ma dovrà essere proattivamente rilanciata e riqualificata in chiave ordinamentale, così come abbiamo previsto nella risoluzione di accompagnamento al Documento di economia e finanza, perché ci si è resi conto di quanto il medico di famiglia sia una figura determinante nel nostro sistema sanitario.
A tale scopo, ieri abbiamo presentato l'evoluzione della medicina territoriale in prevenzione ed assistenza primaria, un disegno di legge che è stato incardinato in 10a Commissione martedì scorso: un aggiornamento normativo che darà certezza di continuità e di prossimità di cura a tutti quei bisogni che non richiedono ospedalizzazione, in chiave universalistica ed equiaccessibile. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò a una parte del mio intervento, perché una seconda parte la svolgerò in dichiarazione di voto.
In questo provvedimento che chiamiamo "decreto bollette", in effetti, l'aiuto sulle bollette è riferito a soli quattro articoli su 24. Di questo decreto noi non salviamo quasi nulla, ma tornerò sul punto.
Vorrei sottolineare un aspetto: alla Camera dei deputati, in un primo momento, avevate inserito la stabilizzazione dei ricercatori precari nella sanità pubblica, una categoria tenuta per decenni in una condizione di precarizzazione sistematica, per poi stralciare, dopo averli approvati in Commissione, gli emendamenti per assenza di copertura. Quindi, anche la maggioranza probabilmente non lo ha chiaro, perché non si può dire che non si è voluto o potuto discutere. Non si è potuto discutere, né in 10a Commissione, né tantomeno nelle Commissioni riunite. Sostanzialmente è un provvedimento chiuso, che è arrivato in questo modo: prendere o lasciare.
Avete scelto di confermare l'indennità dei medici e degli infermieri dei servizi di emergenza e urgenza e di estendere il ricorso ai gettonisti non soltanto ai servizi di emergenza e di urgenza ospedaliera, come si indicava nel testo iniziale del decreto, ma anche ad altri reparti.
L'articolo 10 permette alle aziende del Servizio sanitario nazionale di procedere all'esternalizzazione dell'affidamento a terzi di servizi medici, anche prorogando i contratti in corso di esecuzione per tutte le specializzazioni.
Inoltre, la stretta non si applicherà ai contratti derivati da procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività ai servizi sanitari in gestione agli operatori economici per la riqualificazione delle strutture sanitarie e dei presidi ospedalieri. Il fatto è che sappiamo benissimo qual è la situazione di partenza: medici e infermieri in affitto senza essere nemmeno iscritti all'albo professionale; dottori mandati a praticare i parti cesarei senza mai essere stati in una sala parto; sanitari in cooperative al lavoro senza sosta, anche per ventiquattr'ore consecutive; medici ultrasessantenni e anche ultrasettantacinquenni.
C'è un'indagine dei Carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) che mette a nudo questo universo, con 175 posizioni trovate irregolari, che hanno portato alla segnalazione di 205 persone, di cui 83 all'autorità giudiziaria. Allo stesso tempo, i dati ci dicono che mancano 300.000 medici, soprattutto ospedalieri, ma c'è un dato che dovrebbe preoccupare tutti noi: ogni giorno sette medici vanno via dal sistema pubblico, si dimettono. Il fenomeno è aumentato del 39 per cento nell'ultimo anno. Allora, cosa diremo ai cittadini e alle cittadine, quando ci verranno a chiedere conto - perché lo faranno - dei servizi fondamentali, come l'assistenza agli anziani, o semplicemente del fatto che aspettano mesi e anni per un esame diagnostico? Che non ci sono i soldi? O che li abbiamo spesi per pagare i gettonisti?
Di fronte a tutto ciò, la maggioranza mette nero su bianco un'ulteriore spinta alla privatizzazione. Da un lato, l'autonomia differenziata che, va verso un regionalismo asimmetrico, quindi di fatto vi è la negazione del senso stesso del welfare; dall'altro, vi è un tetto di spesa che blocca le risorse per assumere personale e per rinnovare i contratti collettivi nazionali di lavoro. Oggi, di fatto, in Italia chi può, perché ha i soldi, non aspetta, mentre chi non ce li ha rinuncia.
Vorrei ricordare a tutti che ci sono 4 milioni di persone in questo Paese che rinunciano alle cure per motivi economici. Insomma, il diritto alla salute pubblica e gratuita per tutti sta scomparendo. Credo che questa sia l'emergenza nelle emergenze e che tutti noi dovremmo farcene carico. Ecco spiegato perché rinunciare a intervenire sui gettonisti è solo l'altra faccia di questa medaglia: la carenza endemica di medici richiederebbe interventi strutturali, volti a ripensare l'assistenza mettendo al centro la persona, la comunità e il territorio; richiederebbe la valorizzazione di tutte le figure professionali che si spendono per il Sistema sanitario nazionale; richiederebbe il coraggio di superare i limiti che non permettono di assumere in modo strutturale il personale; richiederebbe di stanziare almeno il 7 per cento del PIL nazionale per la spesa sanitaria. Dicendo tutto questo, vorrei sottolineare un fatto: il ministro Schillaci ha sostenuto in Commissione che sarebbe intervenuto, perché riteneva una vergogna continuare a incrementare la questione dei gettonisti, ma questo decreto-legge fa esattamente il contrario.
L'altra vergogna di questo decreto è costituita dall'articolo 5 e dagli articoli 17 e seguenti, in cui sostanzialmente si premiano gli evasori. Avete deciso di varare uno scudo penale, l'ennesimo condono per gli evasori, inserito all'ultimo secondo. La maggioranza infatti depenalizza l'omesso versamento, perché i 12 condoni della legge di bilancio evidentemente non sono bastati. In sostanza, si va in questa direzione.
Sarebbe ora che questo Governo prendesse in mano le questioni vere del nostro Paese: la tenuta della sanità pubblica, l'attuazione dei progetti finanziati con il PNRR, la valorizzazione del personale sanitario, senza dimenticare i ricercatori precari e la lotta all'evasione fiscale, smettendo di strizzare l'occhio agli evasori. Insomma, si premiano gli elusori e gli evasori, nemici del welfare, e si è sordi nei confronti della stragrande maggioranza delle persone.
Infine, voglio sottolineare l'unica cosa che ritengo positiva di questo decreto-legge: all'articolo 24, comma 2, la costituzione di un fondo per le persone morte a causa dell'amianto. È l'unico dato che salvo in tutto il testo.
Per questa ragione, ovviamente, noi voteremo contro il provvedimento in esame.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Silvestro. Ne ha facoltà.
SILVESTRO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, prima di tutto bisogna dire che il decreto-legge in esame prosegue con la politica di aiuti ai più deboli già messa in campo da questo Governo. Grazie alle misure contenute nel decreto, oltre alle tematiche energetiche, affrontiamo i rincari delle bollette di energia e del gas, la tematica della sanità e quella degli adempimenti fiscali.
Le tante articolate misure contenute del decreto sono sostenute da risorse economiche per 5,5 miliardi di euro per tutto il 2023. Si tratta di economie di bilancio che dimostrano la gestione molto prudente delle finanze che ha consentito, a pochi mesi dalla legge di bilancio del dicembre 2022, di trovare nuove coperture finanziarie alle misure che il Governo riteneva fondamentali per sostenere il Paese. Pesano ancora, infatti, gli effetti della crisi energetica internazionale, che si fanno sentire soprattutto su alcuni nuclei familiari più fragili.
Il Governo prosegue, quindi, in questa politica di sostegno, perché è convinto, con la sua maggioranza, che solo sostenendo le famiglie italiane può tenere insieme tutto il tessuto sociale e la propria economia. L'economia italiana cresce con valori superiori a quelli degli altri Paesi europei e questo conferma che le politiche economiche adottate sinora sono state quelle più appropriate. Anche a dicembre, gran parte delle risorse è andata a sostenere famiglie e imprese, evitando i danni del caro energia. Ora - come detto - si prosegue nella stessa direzione, modellando molte misure di sostegno al nuovo quadro economico.
Allo stesso modo, nel decreto-legge si affronta il tema importantissimo della spesa farmaceutica e di come procedere con regole che siano chiare per i fornitori, per le Regioni e per lo Stato. Si affronta, però, anche il tema del funzionamento dei pronto soccorso, il problema fondamentale della presenza di questi presidi sui territori, che purtroppo non riescono più a garantire quello straordinario e fondamentale servizio ai cittadini. È un tema che conosco bene e che ho già affrontato, presentando interrogazioni e durante il question time, per tutelare i presidi sanitari della mia terra, la Campania, dove vi è il problema relativo alla presenza dei medici e del personale sanitario, che viene risolto introducendo norme di buon senso. Le persone in prima fila nella sanità devono essere retribuite in modo adeguato per il loro lavoro, per la loro abnegazione e per la loro disponibilità a lunghi straordinari. In tal modo, dovrebbe essere superato anche il problema dei cosiddetti gettonisti.
Allo stesso tempo deve essere garantita, a chi lavora nell'interesse degli altri, la propria incolumità. Non è più tollerabile che chi lavora e interviene per curare un malato rischi di venire aggredito e malmenato dai parenti. Ora si potranno istituire dei posti di polizia a presidio delle strutture ospedaliere, per proteggere medici e infermieri in prima linea.
Da ultimo, vorrei sottolineare l'importanza della messa a punto delle regole relative agli adempimenti fiscali. Come abbiamo già detto, è ancora un momento critico per la nostra economia, seppure essa abbia reagito meglio degli gli altri Paesi europei. Dietro la creazione di prodotti e di ricchezza ci sono spesso piccoli imprenditori, partite Iva che devono affrontare il tema degli adempimenti fiscali. Occorre consentire, dunque, loro di dilazionare i pagamenti, di non essere messi alla gogna per aver saltato un pagamento; di fare in modo che, grazie a uno Stato meno patrigno, possano adempiere alle loro scadenze e ripartire. Questa ci pare un'altra ottima previsione di questo decreto. Si potranno dilazionare i pagamenti sanitari, con uno Stato più amico verso chi vorrà contribuire con il proprio lavoro a far crescere la nostra economia.
Insomma, questo Governo ancora una volta si fa carico delle problematiche degli italiani che lavorano e producono, mettendo in campo norme mirate e risorse adeguate per sostenerli. Il decreto segna, quindi, ancora un passo in avanti nell'azione di Governo, che noi sosteniamo in modo convinto. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trevisi. Ne ha facoltà.
TREVISI (M5S). Signor Presidente, trovo che il decreto al nostro esame, che raggruppa una serie di tematiche, sia, soprattutto per quanto riguarda la parte fiscale, abbastanza incentivante per chi vuole evadere il fisco. Mi riferisco in particolare allo scudo penale: chi paga e ha sempre pagato le tasse incontra uno Stato che spesso non gli riconosce meriti; mentre chi non ha pagato le tasse, pagando quelle che avrebbe dovuto pagare, evita ogni tipo di sanzione e, quindi, di essere penalizzato almeno dal punto di vista pecuniario. A nostro avviso, invece, chi ha fatto il furbo e non ha pagato le tasse dovrebbe pagare di più. Questo meccanismo, che non è nemmeno tanto un fisco piatto, tende a favorire i furbi ed è veramente un incentivo a evadere, perché l'evasore che viene individuato pagherà quello che avrebbe dovuto pagare; se però non viene individuato, evita di pagare le tasse. Questo modo di legiferare, quindi, va anche oltre quello che già era un fisco superato come quello della flat tax, che è sicuramente un fisco iniquo. State andando oltre un fisco uguale per tutti, prevedendo un fisco che finanzia ciò che non deve finanziare, ovvero gli evasori. E anche gli incentivi sull'energia sono tesi soprattutto a favorire le fonti fossili.
Per questo voteremo contro questo provvedimento, perché va proprio nella direzione sbagliata, quella che non dovremmo prendere. Stiamo solo perdendo tempo e stiamo complicando quello che già è complesso da tempo. Stiamo vivendo in una fase in cui avremo degli sconvolgimenti, come quelli che abbiamo visto sul nostro territorio. E, quindi, dovremmo pensare a un fisco benevolo, ma non verso chi evade le tasse, bensì verso chi fa interventi per mettere in sicurezza la propria azienda; verso chi magari investe in efficienza energetica; verso chi investe nella digitalizzazione e nell'ammodernamento della propria attività o propria impresa. Siamo d'accordo su una riduzione delle tasse, ma con un fisco premiante che vada nella direzione delle sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni.
Il fisco che voi immaginate, invece, è forte con i deboli, con gli onesti e con chi ha sempre pagato le tasse e debole con i furbi, con gli evasori, con chi non paga le tasse, con chi inquina. (Applausi). Questa vostra mentalità non è accettabile, perché i danni che state causando con questa politica li pagheremo noi e le generazioni future. Vi chiedo almeno di condividere con noi una strategia. Capisco che ci sono delle misure politiche che - da un lato - possono penalizzare i conti del bilancio, ma - dall'altro - possono essere anche convenienti. Continuare a incentivare, ad esempio, le fonti energetiche fossili è una follia, mentre dobbiamo incentivare quello che abbiamo. Il nostro è un Paese ricco di fonti rinnovabili, che ha la fortuna di avere le fonti rinnovabili presenti proprio nelle aree più in difficoltà, come il Mezzogiorno, per cui quindi dovremmo elaborare provvedimenti che vadano a incentivare le risorse disponibili sul territorio. Credo che questo sia assolutamente in linea anche con il vostro programma, che prevede fra i suoi punti - lo si può leggere sul sito Internet di Fratelli d'Italia - di recuperare la sovranità energetica attraverso un vero piano strutturale delle fonti alternative, soprattutto ad uso domestico, senza andare a rubare i campi dell'agricoltura, così favorendo le speculazioni. Se quindi condividete questo obiettivo, dov'è il piano strutturale delle fonti alternative e rinnovabili? Quando arriverà? Quando farà il Governo questo piano, che reputiamo utile? Noi sappiamo che, se investiamo nelle fonti rinnovabili e alternative 10 miliardi di euro nel Sud Italia, quei 10 miliardi diventeranno 80 miliardi nei prossimi trent'anni in termini di energia. In questo modo andremo nella direzione della riduzione del debito pubblico, dell'aumento del PIL, dell'aumento dei posti di lavoro, della riduzione dell'inquinamento da gas climalteranti.
Non crediamo ai cambiamenti climatici? Mi può andar bene, ma qui stiamo parlando di economia: investendo sulle fonti rinnovabili vi è un ritorno per lo Stato, in alcune aree del Sud, come in Sicilia, pari a sette o otto volte quello che è stato investito. Daremmo al nostro Paese la possibilità di avere una sicurezza energetica.
Voi invece state incentivando fonti fossili che andate a cercare nel globo terracqueo, in tutti i Paesi, come l'Algeria. Cercate fonti fossili da incentivare ed è sbagliato, perché quelle sono fonti che arrivano dall'estero: possono aumentare i prezzi, possono chiudere i rubinetti. Voi dovete invece parlare - come scrivete appunto nel vostro programma - di sicurezza energetica. E la sicurezza energetica viene assicurata dall'energia made in Italy - vedo che usate spesso questi termini - ma posso anche usare termini come energia tricolore, energia generata sull'italico tetto. (Applausi).
Non so se così è più comprensibile, perché non ho questo tipo di narrazione, ma posso imparare, con la speranza che anche voi della maggioranza mi ascoltiate. Noi potremmo parlare di patriottismo energetico: imprese e famiglie che si immolano per dare sovranità energetica alla nostra Patria. Questa è la vera energia del patriota! Quella prodotta sui nostri tetti dalle fonti rinnovabili è la vera energia del patriota. Capite che quella è l'energia interna, l'energia made in Italy, l'energia tricolore? È l'energia che ci può assicurare sia stabilità nei prezzi, sia fornitura per i prossimi anni, ma che ci consente anche di ridurre le nostre emissioni e di ascoltare i giovani, che magari sbagliano in certi atteggiamenti, dando loro un segnale: stiamo producendo energia pulita sul nostro territorio. È un segnale. Anche se il modo di protestare è sbagliato, i temi sono importanti, perché stanno parlando del loro futuro.
Stiamo vedendo che si verificano sempre più frequentemente disastri e calamità. Non si può pensare di intervenire dopo che un fatto è successo, anche perché, se non lo facciamo adesso, i costi sono tanti. Per l'alluvione in Emilia-Romagna si parla di danni per oltre 6 miliardi di euro; con 6 miliardi di euro avremmo fatto il fotovoltaico, con un rendimento, in Sicilia, almeno di 40 miliardi nei prossimi trent'anni. Avremmo speso 6 miliardi per installare il fotovoltaico gratuito sui tetti di imprese e delle case delle famiglie e avremmo avuto nei prossimi anni 40 miliardi di energia made in Italy.
Questi sono gli investimenti che dobbiamo fare e non perché ce lo chiede l'ambiente, ma perché sono convenienti dal punto di vista economico. Cerchiamo di sostenere uno sforzo almeno per quelle misure che non hanno un trade off - come si dice in economia - ossia non hanno conflitti. Ci sono misure, colleghi, che uniscono economia, benessere sociale, sicurezza energetica, ambiente. Cerchiamo almeno di fare un piano strutturale per le fonti alternative partendo da leggi che già esistono.
In Puglia, ad esempio, il reddito energetico in questi giorni sta consentendo a decine, centinaia di famiglie di avere un impianto fotovoltaico gratuito. Come? Con un meccanismo semplice, come vi ho detto. Se noi investiamo 10 miliardi sul fotovoltaico da installare su tetti delle imprese e delle case delle famiglie, ne produrremo 40-50, in base al territorio. Mediamente si produrrebbero 40-50 miliardi di euro in energia e potremmo far sì che di quei 50 miliardi 20 ritornino allo Stato per l'energia non utilizzata e 30 vadano ai cittadini, per abbassare il costo delle bollette. Questo è buon senso. Questo è futuro. (Applausi).
Non è la politica che odora di naftalina, la politica degli anni Ottanta, che è invece quello che voi ci state proponendo. Questo decreto-legge è politica anni Ottanta! È una politica vecchia. Bisogna innovarsi. Dobbiamo capire che il mondo è cambiato, i problemi sono cambiati, come lo sono le tecnologie. Avete una politica vecchia, ormai superata, che purtroppo farà sì che in questi cinque anni non riusciremo a dare le risposte per i prossimi venti-trent'anni e creeremo grossi problemi alle generazioni future.
Vi chiedo davvero di fare uno sforzo perché l'occasione è unica. In questi cinque anni si decide il futuro dei prossimi trenta. E, se non lo capite e continuate con questa politica vecchia, che non fa altro che aumentare i danni e ritardare la soluzione dei problemi, non avremo più risultati. Puntiamo quindi sul made in Italy, come dite voi. Puntiamo sull'energia del patriota. Facciamo quello che avete promesso in campagna elettorale.
Finitela di avvantaggiare gli evasori, le fonti di fossili e i furbi e cercate di incentivare un fisco benevolo per chi investe in efficienza energetica, in sicurezza del Paese, in digitalizzazione e rinnovabili. Questo è il fisico che vogliamo: meno tasse per chi investe nel futuro. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia. Ne ha facoltà.
GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, il mio intervento è volto a spingere Governo e maggioranza a fare qualcosa di più rispetto a ciò che è stato fatto in questo decreto-legge su un tema specifico. Mi riferisco al payback sui dispositivi medici, che a mio avviso va definitivamente superato. E cerco di argomentare perché bisogna trovare una soluzione definitiva che superi questo strumento che ha dimostrato di non funzionare.
Il meccanismo del payback fu introdotto anni fa dai Governi di sinistra pensando di fare cassa, ma non si è mai riusciti a farlo partire e adesso sta dimostrando di tirare la corda, di non funzionare. Faccio qualche esempio: innanzitutto è profondamente iniquo, tant'è che nel decreto-legge è stato previsto più di un miliardo per aiutare le Regioni che non sono riuscite ad applicare questo strumento.
L'obiettivo del payback - per chi non lo sapesse - è porre un freno al consumo dei dispositivi medici, prevedendo un tetto: se sfori il tetto, pagano le Regioni e i produttori. Questo, però, implica una capacità di programmazione che non c'è fino in fondo. Da qui l'iniquità.
Abbiamo postato più di un miliardo: bene, si penserà che così abbiamo aiutato tutte le Regioni, ma non è proprio così. Sapete quanto va alla Regione Lombardia di questo un miliardo e 85 milioni? 5.000 euro.
Si è parlato tanto di autonomia in questi giorni. Facciamo un decreto-legge, diamo più di un miliardo e a un sesto del Paese arrivano 5.000 euro. Come mai? È semplice: in quella Regione si è riusciti a programmare e a stare nei tetti; altrove no. A tal proposito, faccio una riflessione più generale: quando parliamo di autonomia dobbiamo capire di cosa stiamo parlando.
Il secondo tema è come migliorare la programmazione. Il Ministero della salute dovrebbe fare di più, dovrebbe aiutare maggiormente le Regioni a fare programmazione negli acquisti. Faccio due esempi: si può fare una bella gara e comprare degli stent, ovvero quei tubicini che si mettono per evitare complicanze a chi ha problemi di cuore. Perfetto, ma c'è stent e stent. Una ASL può fare una gara e comprare uno stent di ultima generazione, che addirittura, tramite sensori e un software collegato, consente di dare un avviso di un potenziale infarto trenta giorni prima: un super stent, quindi! In alternativa, si può comprare un normale stent, un semplice tubicino. Insomma, c'è una Ferrari oppure una 500. Ma, se compri la Ferrari, devi usarla in quanto tale: se prendi una macchina di quel calibro spendendo un sacco di soldi e poi la usi come una 500, potevi comprare la 500.
Questo è uno dei temi di programmazione che dovrebbe impegnare molto di più - è un auspicio - il Ministero della salute, perché la soluzione è questa e non il fatto di mettere un tetto economico, che non funziona per come è il mercato dei dispositivi medici, che è profondamente diverso da quello dei farmaci: più di 40.000 referenze, più di 40.000 prodotti, spesso con una componente di servizio difficilmente quantificabile. La situazione è completamente diversa da quella dei farmaci, dove c'è quel nome e quel farmaco ed è anche facile stabilire un confronto. Inoltre, il mercato nel settore dei dispositivi medici è molto più concorrenziale rispetto a quello del settore farmaceutico, per cui il prezzo è già tirato proprio perché c'è la concorrenza. Si tratta, quindi, non di una questione di prezzo, ma di come capire questa componente di servizio e anche come si utilizzano i dispositivi. La componente di servizio è difficilmente quantificabile, tant'è che in altri Paesi non si compra il prodotto in quanto tale, ma il prodotto più la componente di servizi; quanta formazione e quante garanzie vengono date; per quanto tempo; si valuta se è possibile prolungare la formazione. Queste componenti sono difficilissime da mettere in una gara.
Occorre poi chiedersi com'è il mercato in Italia rispetto a quello degli altri Paesi. In Italia il mercato è ancora caratterizzato da tanti distributori, che comprano dai produttori e poi distribuiscono. Ad avere questo modello ormai ci siamo noi, in parte la Spagna, la Grecia e i Paesi africani. Pertanto, più che pensare di lavorare sul prezzo, dobbiamo capire meglio questo mercato e trovare delle soluzioni, da un lato improntate a una programmazione migliore, dall'altro all'aiuto al mercato, perché si facilitano davvero i produttori piuttosto che i distributori, i quali non fanno altro che commercializzare un prodotto, lucrando la differenza.
Occorre poi prestare massima attenzione a non crearci da soli un tagliafuori rispetto agli altri Paesi che stanno correndo più di noi sulla tecnologia. Mi spiego: insistere sul meccanismo sciocco del payback fa sì che le grandi multinazionali che producono questi prodotti non scelgano il nostro Paese come primo mercato, dal momento che abbiamo una regola stupida difficile da capire. Provate a spiegare a una multinazionale americana perché esiste questa regola sciocca: non lo capiranno mai; sanno solo che, non si sa per quale ragione, devono accantonare dei soldi e ogni tanto pagare. Il risultato è che ci sceglieranno come secondo mercato, e non come primo. Ciò significa che l'innovazione va prima in altri mercati, e poi, quando sarà tutta ammortizzata, la rivenderanno nel nostro mercato, che a quel punto diventerà di serie B.
Spero di aver contribuito a portare un minimo di chiarezza su un argomento che è molto poco conosciuto dal Parlamento, ma che rischia di metterci nella fascia del Paesi di serie B. Per questo motivo auspico che il Governo trovi definitivamente una modalità per superare questo strumento che ha dimostrato nei fatti di non funzionare. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.
ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ho sentito affrontare - veramente solo accennare - temi molto importanti, come il payback e il costo dell'energia. Sono temi fondamentali, per cui non si può non iniziare questo intervento - come hanno già fatto alcuni colleghi prima di me, a cominciare dalla senatrice Lorenzin - lamentandosi e rammaricandosi per questo metodo.
Io comprendo che un Governo pensi di poter andare alla velocità che preferisce. Credo però che da questa maggioranza ci si dovrebbe attendere qualcosa, dopo aver trascorso diversi anni a opporsi violentemente - a cominciare dall'attuale presidente del Consiglio Meloni - a un metodo che veniva criticato, dimenticando che forse l'emergenza nella quale eravamo immersi aveva qualche elemento di angosciante preoccupazione e drammaticità in più di quella attuale. È difficile accettare che ci si possa trovare in condizioni in cui non si può mai discutere di niente, senza mai riuscire a confrontarsi su nulla.
Ho ascoltato l'onorevole Garavaglia citare la Ferrari e la 500. Voglio dirgli che, a mio avviso, con questo metodo non si costruisce né la Ferrari, né la 500.
Voglio anche ricordare che l'onorevole Meloni definiva pannicelli caldi i 49,5 miliardi di euro che complessivamente il presidente Draghi mise sul decreto bollette; se quello era un pannicello caldo, facendo la debita proporzione, troveremo poi le parole per definire quello al nostro esame.
È un metodo che non porterà la maggioranza e il Governo a produrre cose buone per il Paese. È doveroso per noi dirvelo, prendendo anche atto che ormai noi siamo a una forma di monocameralismo di fatto. Praticamente, quando un provvedimento viene discusso e affrontato in una Camera, nell'altra si fa finta di aprire il dibattito, il confronto e la riflessione, saltando tutti i passaggi.
Mi soffermerò in particolare sulla sanità, uno di quei temi che avrebbe bisogno di una profonda riflessione. Come è stato detto, abbiamo passato anni a discutere in realtà della patologia, cioè di una pandemia violentissima. Sappiamo tutti e siamo consapevoli che la sanità sta attraversando una enorme difficoltà. Questo provvedimento è stato venduto e presentato come una sorta di grande riforma della sanità; in realtà dentro c'è al massimo - come detto da una mia collega alla Camera - qualcosa che assomiglia ad un maquillage. Partendo infatti da un punto e chiedendoci quali effetti concreti dispiegheranno queste misure sulla vita delle persone e nell'ambito dell'emergenza nazionale sanitaria in cui ci troviamo, dobbiamo prendere atto che qui davvero non c'è quello che serve. In realtà ce lo dicono i numeri. La crisi del sistema sanitario non sfugge certamente a nessuno di noi, ma io sono certa che neanche a voi perché conoscete i numeri che preoccupano moltissimo. Nel DEF ci sono segnali di definanziamento; a partire dal 2025, il rapporto spesa sanitaria-PIL si attesterà attorno al 6,2 per cento, un valore inferiore ai livelli precedenti la pandemia e al netto di quello che l'inflazione sta erodendo. È una situazione davvero drammatica.
Le Regioni giudicano insostenibile e insufficiente l'investimento nella spesa sanitaria e, rispetto alle previsioni di spesa sanitaria sino al 2026, il DEF 2023 certifica l'assenza di un cambio di rotta post pandemia.
Potete continuare a dire allora quello che si sente ormai come una specie di litania che poi un giorno avrà - immagino - un punto di conclusione, perché arriverà un momento dal quale da lì in poi la responsabilità delle scelte sarà vostra e non sarà possibile farla ricadere sugli altri. Vi diciamo per l'ennesima volta che non si può continuare a ignorare il pessimo stato di salute del Servizio sanitario nazionale.
Come ho detto nelle Commissioni riunite e ribadisco qui, si arriva a un punto di non ritorno: è difficile rimettere il dentifricio dentro al tubetto quando è uscito. È stato detto in molti modi. In questo momento il Servizio sanitario nazionale corre davvero il rischio di superare il punto di non ritorno.
I principi di universalità, di uguaglianza ed equità sono minati da criticità che compromettono il diritto costituzionale alla tutela della salute. Le liste di attesa costringono a ricorrere al privato, aumentano la spesa out of pocket e impoveriscono le famiglie, ma non possono essere spese sostenute da chi è già in una condizione di difficoltà. Si arriva dunque alla rinuncia alle cure, che sta diventando purtroppo una vera piaga alla quale assistiamo.
Poi ci sono le disuguaglianze regionali e locali, e in questo contesto permettetemi di dire che ho presentato un'interrogazione in materia: i fondi del PNRR destinati alla sanità non si riesce a capire che fine stanno facendo, perché non riusciamo ad avere informazione - e io credo che questo sia profondamente antidemocratico - sullo stato del PNRR circa le Missioni che riguardano la sanità (Missione 5 e Missione 6). È bene che su questo si faccia il punto, perché credo che a sapere come stanno le cose ne abbia non tanto diritto l'opposizione, quanto invece il Paese. Anche a tale proposito è impossibile non ricordare le grida del Presidente del Consiglio, quando era all'opposizione, sulla trasparenza, sul bisogno di informazioni, sul segreto. Diteci come stanno le cose. Non vorremmo dover scoprire che anche le risorse destinate alla sanità stanno messe male.
Le organizzazioni sindacali di categoria hanno detto che il decreto-legge in discussione contiene misure per lo più di ordine normativo e rigorosamente senza impegni economici. L'unico messaggio che - lo voglio precisare - consideriamo vagamente positivo è riservato ai soli pronto soccorso. Questo, però, dopo che il ministro Schillaci aveva preso più volte l'impegno a dare l'indennità per tutto il 2023. Il Ministro della salute è intervenuto più volte per dire che avrebbe anticipato l'indennità facendola partire dal gennaio 2023, ma questo in realtà non si è ancora verificato. È un messaggio giusto quello di affrontare il tema veramente drammatico dello stato del pronto soccorso italiano e di chi vi lavora, ma rischia di essere anche in questo caso solo cosmetico. Non c'è alcuna considerazione per altre discipline che hanno problemi altrettanto gravi: anestesisti, chirurghi, professionisti della prevenzione primaria e coloro che prendono in carico i pazienti post acuzie. Non sono previste risorse extracontrattuali per il contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021.
Si tratta, insomma, di un decreto-legge che in realtà non affronta davvero un problema che consideriamo e continuiamo a considerare drammatico. Su questo - e mi avvio a concludere - non posso non lanciare davvero un appello a ripensare la questione della stabilizzazione dei ricercatori precari che lavorano negli istituti di ricerca e negli istituti zooprofilattici sperimentali: sono giovani che vivono da anni con contratti a tempo determinato, senza alcuna possibilità di stabilizzazione. Vi voglio chiedere: voi che parlate di natalità e di famiglia come credete che un giovane possa pensare di pianificare una vita familiare quando in realtà si continua a dargli risposte che non prevedono per lui la possibilità di farlo? Sembra davvero il gioco della volpe e dell'uva.
Provate quindi a ripensare a queste misure e a rimediare. La nostra è davvero una bocciatura assoluta sia nel metodo che nei contenuti. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.
CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 714, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.
È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,31).
Organizzazione della discussione della questione di fiducia
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge sul sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e in materia di salute e adempimenti fiscali, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, che inizieranno alle ore 11,45, mentre la chiama non avrà luogo prima delle ore 13,15.
Pertanto, sospendo nuovamente la seduta, che riprenderà alle ore 11,45.
(La seduta, sospesa alle ore 11,33, è ripresa alle ore 11,47).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 714
e della questione di fiducia (ore 11,47)
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 714, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, colleghi, lo scorso 23 marzo, proprio in quest'Aula, nel corso del question time, sottoponevo all'attenzione del Ministro dell'economia e delle finanze la questione del caro energia. I rincari delle bollette di luce e gas infatti, sebbene in un contesto meno grave rispetto al passato, continuavano a mettere in grave difficoltà soprattutto l'anello più debole della catena del nostro tessuto sociale: le famiglie con i redditi più bassi e le nostre imprese, soprattutto quelle piccole e medie e le imprese artigiane.
Oggi con questo provvedimento si dà una risposta concreta alle attese e ai bisogni di tanti italiani. La lotta al caro energia per questa maggioranza di centrodestra è sempre stata una priorità. Lo dicono i numeri, non le chiacchiere che di solito si fanno: 9 miliardi di euro sono stati stanziati nel decreto-legge aiuti quater; 21 miliardi in manovra; 4,9 miliardi nel cosiddetto decreto-legge bollette che ci apprestiamo oggi a convertire in legge.
Ciò che ha fatto questo Governo in questo difficilissimo inverno va riconosciuto. C'è stata una strategia composta da più azioni integrate fra loro, non ultimo l'atteggiamento determinato e incisivo dell'Italia in sede europea, dove - come tutti noi sappiamo - si è giocata la partita per stabilire il prezzo massimo all'acquisto del gas.
Il TTF (Title Transfer Facility) olandese è tornato a circa 30 euro per megawattora: un livello così non si vedeva da almeno due anni. Solo per renderci conto, il record venne raggiunto ad agosto con oltre 320 euro per megawattora. I numeri sono eloquenti: abbiamo invertito la rotta. Senza questa partita non avremmo mai fermato la speculazione che avrebbe continuato a sottrarre miliardi e miliardi dalle tasche dei nostri cittadini e delle nostre imprese.
Questa strategia vincente è data anche da provvedimenti concreti, come quello oggi all'esame di quest'Assemblea.
Usciamo dal 2022 con un'inflazione al 12 per cento e con l'incremento dei beni alimentari al 13 per cento.
Quale criterio dovevamo utilizzare nel definire gli aiuti contro il caro energia? Non certamente quello di distribuire soldi a pioggia a tutti. Abbiamo fatto una scelta precisa e ponderata: concentrare la maggior parte degli sforzi sulle famiglie meno abbienti, perché questo succede in una famiglia; questo fanno un papà o una mamma: assicurare il proprio sostegno ai propri figli, ma dando la priorità a chi è più in difficoltà. Sostenere le fasce sociali più basse: non è questo che interessa teoricamente anche all'altra parte di quest'Aula, alla sinistra? Già, in teoria è così; i fatti ci dicono altro.
L'opposizione vota no e pone censure rispetto a un provvedimento che ha alla base il principio dell'equità sociale, ovvero aiutare chi sta più indietro. Per le imprese, grazie a tutta la compagine governativa, si inaugura una nuova stagione, perché dietro un'impresa c'è lavoro. Ancora una volta le norme approvate pongono al centro il sistema produttivo per garantirne la competitività.
L'economia reale, come ha detto il presidente Meloni pubblicamente, è il core business di questo Governo. Vogliamo uno Stato che sia alleato, e non avversario, delle nostre imprese. Questa è la visione condivisa che ci ha spinto con il cosiddetto decreto lavoro ad archiviare il reddito di cittadinanza, un sussidio che era pensato, purtroppo, per chi voleva stare a casa sul divano. Vogliamo creare lavoro, perché di questo hanno bisogno i nostri cittadini e le nostre imprese, da Nord a Sud.
Tornando al provvedimento di oggi, sono diverse le misure previste, tutte molto importanti. Cito le più importanti: proroga e potenziamento del bonus sociale elettrico e del gas; proroga del taglio IVA al 5 per cento per il gas metano per usi civili e industriali; azzeramento oneri di sistema per le utenze di gas; credito d'imposta per le impresa al 40, e al 45 per cento se nel primo trimestre 2023 hanno registrato un incremento delle bollette di luce e gas pari o superiore al 30 per cento rispetto al primo trimestre del 2019; agevolazioni per le aziende agricole che fanno parte, non a caso, del settore primario, perché senza i nostri agricoltori che lavorano la terra non c'è futuro per nessuno di noi; incentivi fino a 200.000 euro per le startup che sviluppano progetti legati, ad esempio, alle rinnovabili.
Mi preme evidenziare che, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, sono stati approvati emendamenti particolarmente rilevanti, che riguardano la vita concreta dei nostri cittadini. Mi riferisco, ad esempio, alla possibilità di installare impianti fotovoltaici nelle strutture turistiche e termali; all'aumento di 8 milioni di euro del fondo unico per lo sport, con l'obiettivo di aiutare le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che nei territori rappresentano il cuore di chi promuove lo sport come strumento di benessere e salute. Ancora, c'è il sostegno dei piccoli Comuni italiani.
Altro capitolo è invece la sanità, per la quale si stanziano circa 1,1 miliardi di euro per evitare che il problema del cosiddetto payback sui dispositivi medici finisca per affossare le aziende del settore biomedicale.
Molto positiva è la costituzione dei posti fissi di Forze dell'ordine nelle strutture ospedaliere con reparti di emergenza e urgenza, sulla base di una valutazione che verrà chiaramente effettuata dal questore competente.
La cronaca ce lo ricorda. Ad esempio, a Vicenza, pochi mesi fa un'infermiera è stata aggredita e ferita al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. Da troppo tempo leggiamo di aggressioni assurde e ingiustificate, che mettono a rischio l'incolumità fisica di coloro che lavorano per tutelare la salute di tutti noi.
Un altro tema, sempre in ambito sanitario, è quello della carenza di personale ospedaliero nei reparti di emergenza e di urgenza. Con il decreto-legge al nostro esame, infatti, da un lato, si prevede la possibilità di far prendere servizio anche ai medici specializzandi; dall'altro, si dà la possibilità a chi dovrebbe andare in pensione di rimanere volontariamente in servizio.
Siamo consapevoli che queste e altre soluzioni sono assolutamente temporanee, però il problema della carenza di medici, infermieri e personale sanitario è strutturale e questo Governo lo eredita, purtroppo, dal passato. Andrà affrontato con una seria programmazione, valorizzando le risorse interne, evitando le distorsioni del sistema attuale, ma sapendo che abbiamo di fronte un grande obiettivo: difendere la sanità pubblica che - lasciatemi dire - è un patrimonio di tutti, perché tutela la salute di ciascuno di noi. Mi avvio alle conclusioni.
A chi pone muri ideologici, ad esempio con le derive ambientaliste, lancerei oggi un messaggio: con la politica dei no questo Paese è rimasto fermo, ma col centrodestra al Governo si cambia registro. Nel sottosuolo italiano ci sono potenzialmente dieci miliardi di metri cubi di gas; su questo punto sono convinto che è doveroso dare risposte serie, non demagogiche, individuando soluzioni, definendo una strategia energetica sostenibile a 360 gradi, da un punto di vista ambientale, economico e soprattutto sociale.
Il provvedimento in esame conferma il nostro approccio concreto. Il Governo ha fatto bene, questa maggioranza lo sostiene convintamente. Andiamo avanti su questa strada. Per questo motivo il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE voterà convintamente a favore del disegno di legge in esame. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame non ha potuto godere della necessaria discussione nelle aule parlamentari, in particolare nelle Commissioni; inoltre sulla sua approvazione viene posta la questione di fiducia, pertanto noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra voteremo contro questo provvedimento per questioni di metodo e di merito.
Una volta tanto, anziché fare propaganda sul fatto che diciamo dei no, diciamo chiaramente che nei pochi mesi di vita di questo Governo abbiamo discusso i provvedimenti aiuti-ter, aiuti-quater e il milleproroghe, mentre oggi è giunto al nostro esame un provvedimento omnibus che affronta la questione delle bollette, il tema della sanità, la questione fiscale, eccetera. Non si interviene cercando di dare risposte strutturali (poi cercherò di spiegarle nel merito) alle problematiche che abbiamo, che non si risolvono dalla sera alla mattina e che - come ho detto altre volte - non sono colpa esclusiva di questo Governo, che è in carica da sette o otto mesi, ma le cui cause vanno ricercate anche nell'operato degli Esecutivi precedenti.
Il dato vero è che non c'è mai una proposta strutturale che affronta un tema e cercherò di essere molto chiaro. Ad esempio, nel provvedimento in esame si continuano a distribuire prebende in modo differenziato e poi, dopo averle date a Tizio e a Caio, scopriamo che Sempronio è rimasto senza e quindi bisogna intervenire di nuovo con degli aiuti. A suo tempo noi abbiamo fatto una proposta tesa a ridurre per tutti i cittadini il peso determinato dal caro bollente: ridurre o togliere l'IVA sulle accise. Questo è l'intervento strutturale che si può e si deve fare: togliere un'imposta sulla tassa. Questo è ciò che noi proponiamo, altro che intervenire a spizzichi e bocconi, altro che dire dei no. Abbiamo avanzato una proposta concreta, che certamente ha dei costi, ma quanto costano gli interventi sempre temporanei che noi facciamo? Quanta disuguaglianza crea questo modo di fare?
In secondo luogo, sempre nel merito, il provvedimento interviene sul terreno della sanità in 12 articoli: praticamente dall'articolo 8 all'articolo 16 si parla di sanità. Nel milleproroghe avete voluto evitare di affrontare un tema rispetto al quale noi forze di minoranza avevamo avanzato una proposta organica in grado di rispondere a una serie di tematiche. Peraltro, anche stamattina ho sentito dire che bisogna dare risposte a chi è in prima fila; in tal senso la prima cosa da fare sarebbe mettere a disposizione risorse per rinnovare il contratto nazionale di lavoro. Questi fondi, però, non si vedono nella legge di bilancio, da nessuna parte. In secondo luogo bisogna affrontare il problema della remunerazione. Nel mio intervento precedente ho spiegato che c'è un "fuggi fuggi" dei medici, degli infermieri e anche degli specialisti dalla sanità pubblica, perché continuate a favorire la sanità privata.
Alla Camera avete approvato in Commissione addirittura la stabilizzazione di una parte dei ricercatori precari; avete scoperto che la misura non era coperta dal punto di vista economico e l'avete stralciata. Per far fronte al caro bollette, ai contratti nazionali di lavoro e alla mancanza di risorse per stabilizzare i lavoratori precari della ricerca, si poteva intervenire ad esempio su una questione importante; in questo Paese, negli ultimi due o tre anni, c'è chi ha guadagnato molto e chi ha perso, quindi si poteva intervenire sugli extraprofitti che invece voi riducete con il condono. Mi soffermerò poi anche su questo punto.
In sostanza non fate mai un intervento strutturale su questo terreno. Il tema degli extraprofitti serve anche perché sulla questione energetica bisogna intervenire, come rilevato stamattina da un senatore nel suo intervento, sul terreno della transizione ecologica per produrre energia, sostenendo le piccole e medie imprese artigiane e le imprese agricole e fargli costituire comunità energetiche, favorendo questo processo affinché si rendano poi autonome dal punto di vista della produzione energetica e, nello stesso tempo, ci rendano autonomi in misura maggiore a livello internazionale, nei confronti dei grandi proprietari delle fonti fossili. Al riguardo non c'è nulla dal punto di vista strutturale e strategico.
Vi è infine una cosa che capisco e che voi continuate a dire. Sono d'accordo sul fatto che sia necessario ridurre le tasse. Credo che tutti noi siamo d'accordo, ma per ridurle è necessario prima di tutto che tutti le paghino e che lo facciano in modo proporzionale, in base alle proprie condizioni, come stabilito dalla Costituzione. Voi invece riducete le tasse agli evasori e agli elusori, incentivando così a non pagarle. Qualcuno infatti può chiedersi cosa accade alla fine se non si pagano le tasse, considerando i 12 condoni e il fatto che si va verso il tredicesimo. C'è questa teoria: si pagano troppe tasse e bisogna fare in modo che lo Stato vada incontro al contribuente. Ma chi va incontro ai pensionati e ai lavoratori dipendenti che pagano fino all'ultimo centesimo? Sono gli uni che in questo Paese pagano realmente le tasse! Chi gli va incontro? Questo è il dato fondamentale! Il problema è che a pagare le tasse sono solo quelli con reddito fisso e questo è inaccettabile perché aumenta la disuguaglianza. (Applausi).
E ancora insisto sul fatto che per garantire uno Stato sociale, l'inclusione e la riduzione delle disuguaglianze ci vogliono le risorse; le tasse vanno pagate. Noi dobbiamo costruire una cultura secondo la quale pagare è giusto; in termini corretti, certo, ma tutti devono contribuire. È questa la cosa che non funziona.
Voi invece lisciate il pelo a quelli che continuano ad evadere le tasse. Questo produce una disuguaglianza fondamentale. Questa è la motivazione della nostra contrarietà. Noi però avanziamo le nostre proposte, non siamo rimasti in silenzio. Per costruire una proposta del genere è necessario anzitutto intervenire su chi ha guadagnato oltre i profitti.
Non penso che l'impresa sia un soggetto che fa della beneficenza; so benissimo che ha bisogno di avere una redditività per poter investire. Siamo però di fronte a 40-50 miliardi di extraprofitti che continuano ad aumentare per le banche, le case farmaceutiche, le società petrolifere e quant'altro. I grandi proprietari però non vanno mai toccati, quindi si può intervenire solamente sugli altri.
Per questa ragione, Presidente, signori del Governo, noi voteremo convintamente contro questo provvedimento. (Applausi).
SBROLLINI (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SBROLLINI (Az-IV-RE). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, ci troviamo davanti ad un decreto-legge importante, com'è stato sottolineato anche in altri interventi, purtroppo con l'ennesima fiducia. Si tratta di un decreto così importante da aver visto anche un apporto costruttivo delle minoranze, a partire dal Gruppo cui appartengo, Italia Viva e Azione, perché, quando si parla di bollette, di carovita, di energia, del benessere delle famiglie, delle imprese e della crescita, saremo sempre dalla parte di chi vuole costruire politiche attive e propositive per il Paese. (Applausi). Invece no, non abbiamo avuto questa possibilità, perché con la questione di fiducia sono venuti meno anche gli apporti costruttivi da parte di tanti emendamenti.
Prima di tutto, vorrei sottolineare quello che manca in questo decreto-legge. Ci sono due questioni, di merito e di metodo: quanto al metodo, come ho già detto, si poteva evitare di porre l'ennesima fiducia; quanto al metodo e al merito, ancora una volta, sui temi cardini, a partire dalla sanità, ci sono soltanto misure tampone e non strutturali. (Applausi). Non voglio tornare sempre sul tema del Meccanismo europeo di stabilità (MES), però ancora una volta abbiamo perso la grande opportunità di quei 37 miliardi (Applausi) che avrebbero messo finalmente a sistema la situazione drammatica che stiamo vivendo. Basta andare in qualsiasi ospedale o pronto soccorso per capire quello che sta succedendo, anche nei luoghi dove la sanità funziona bene.
Cosa manca? Ancora una volta, in questo decreto mancano la politica e una visione - che voi non avete - del Paese e della società. Avete criticato tanto il Governo Draghi, perché era un Governo dei tecnici e non c'era la politica, ma poi in realtà abbiamo visto che quel Governo ha fatto tante riforme e ha messo molti soldi proprio per le priorità del Paese. (Applausi). Infatti, ci sono stati la crescita e soprattutto l'aiuto e il sostegno alle imprese, che sono state le prime a darsi da fare, come hanno sempre fatto, senza lamentarsi. Inoltre, quel Governo ha stanziato risorse importanti, quindi questo era il momento di dimostrare davvero che la politica potrebbe innalzare il livello, l'asticella, e fare qualcosa di concreto. Di fronte a un'inflazione così alta e a una situazione in cui le famiglie ancora soffrono per il carovita e per i problemi legati all'energia (questo provvedimento è stato battezzato appunto decreto bollette), purtroppo vediamo soltanto - ahimè - ancora una grande, grande confusione.
Approfitto inoltre per ribadire, onorevoli rappresentanti del Governo, com'è stato detto più volte in quest'Aula, come sia mancato il tema della responsabilità nell'approccio a questo decreto-legge, ma non solo. Pensiamo a quello che è accaduto nei giorni scorsi con l'alluvione in Emilia-Romagna, che ha visto tante vittime, tanti sfollati e tante famiglie in difficoltà. A tale riguardo, avevamo chiesto, come Italia Viva e Azione, di ripristinare immediatamente la cabina di regia Italia Sicura. (Applausi). Non l'avete fatto e non ci avete ascoltato neanche di fronte ai drammatici, tragici avvenimenti che ci sono stati.
Vorrei poi tornare su alcune misure che, secondo noi, invece sono importanti e in continuità, fortunatamente, con il Governo Draghi. Penso in modo particolare al Fondo sui farmaci innovativi, che ha un avanzo che abbiamo chiesto anche al Governo di poter utilizzare subito, non avrebbe oneri aggiuntivi per lo Stato e avrebbe però dato immediatamente una risposta sulla disponibilità di questi farmaci, a cominciare da quelli salvavita, ma anche altri. Penso anche al fatto che si possa, con questa opportunità, riprendere ad investire sulla produzione dei farmaci in Italia. (Applausi). Quindi anche questa è una grande opportunità.
Abbiamo dato anche la nostra disponibilità a rivedere tutta la questione legata al payback, ma anche in tale materia alcune questioni non sono state affrontate. Non parliamo poi del PNRR: pensiamo ai ritardi che ci sono stati. Ancora non abbiamo capito quali progetti verranno realmente portati avanti, ma abbiamo anche sentito, dalle parole del ministro Fitto nei giorni scorsi, che forse tutte le risorse a disposizione per il PNRR non saranno spese nei tempi utili. Quando ci capiterà di nuovo l'opportunità di avere tutte quelle risorse per mettere a sistema il Paese? Non avremo più, prima di dieci o quindici anni, tali opportunità.
Ancora una volta, rappresentanti del Governo, è mancata la visione. Ancora una volta, è mancata la politica e c'è davvero grande confusione, perché non abbiamo visto ancora una proposta di riforma. Non abbiamo visto riforme, ma soltanto misure tampone, oppure abbiamo visto prendersela con qualcuno che magari è più debole e arriva da altri Paesi. Si è parlato allora di altro, di etnia o di rave party (Applausi), ma si tratta di armi di distrazione di massa, per non entrare nel merito delle questioni.
Basta però parlare con qualsiasi cittadino italiano, per capire che i temi sono altri, come la sanità, il lavoro o la preoccupazione di come arrivare a fine mese e pagare le bollette. C'è poi la preoccupazione di tanti giovani, che hanno un disagio enorme, soprattutto dopo il Covid. Anche su questo abbiamo chiesto grande responsabilità, perché servono davvero politiche di aiuto e di sostegno al disagio mentale e alla preoccupazione per il futuro, pensando alle nuove generazioni, ma anche a quelle che hanno un'età più avanzata e sono in difficoltà.
Si pone infatti il grande tema della denatalità: in Italia sono nati 400.000 bambini in meno. Pensiamo anche alle politiche dell'invecchiamento attivo, a proposito delle quali abbiamo votato un decreto sugli anziani e la non autosufficienza, che non ha niente di quella piccola riforma che avrebbe potuto rappresentare sotto questo profilo.
Concludendo, per tutte queste ragioni, nonostante nel provvedimento ci siano dei passi in avanti e delle politiche di continuità con il Governo Draghi, finalmente e fortunatamente, proprio perché avete deciso di porre la questione di fiducia, non potremo fare nessuna riflessione in positivo e voteremo contro la fiducia. Ci auguriamo però che la prossima volta, con altri decreti importanti che sono in arrivo, si possa davvero discutere nel merito e magari anche accogliere tante proposte che vengono dalle minoranze: parlo, per quanto mi riguarda, di Azione-Italia Viva-RenewEurope. Forse avremmo potuto dare un contributo ulteriore e migliore e magari anche accogliere qualche proposta in più tra quelle che ci ha fatto il Governo (Applausi).
PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto al nostro esame - come tutti ben sanno - è entrato in vigore il 1° aprile, quindi ha già in larga parte dispiegato i propri effetti, che erano e rimangono quelli di dare un sostegno concreto alle famiglie e alle imprese più colpite da questa crisi energetica.
Molte altre disposizioni sono state aggiunte ed altre sono state affinate durante l'esame della Camera, che noi abbiamo fortemente condiviso. Il risultato è un insieme di norme equilibrate che dosano le opportune risorse economiche. La ratio del Governo è risultata quanto mai appropriata: non si sono semplicemente replicate le norme precedenti, ma sono state cucite su misura sulle necessità del tessuto sociale italiano e sui bisogni riscontrati. Ora, gli aiuti sono andati alle famiglie e ai soggetti più fragili e sono stati indirizzati anche alle imprese che ne avevano più bisogno. Lo scopo era continuare a "tenere botta" - perdonatemi l'espressione - rispetto ai rincari energetici.
Si prosegue con misure di sostegno mirate, perché - come tutti ben sappiamo e proviamo sulla nostra pelle - le risorse sono scarse, ma nonostante questo e malgrado una manovra economica fatta solo pochi mesi fa, il decreto-legge mette in campo interventi per la rispettabile somma di circa 5 miliardi di euro. Bene quindi ha fatto l'Esecutivo a non anticipare a dicembre le misure per tutto l'anno, ma a immaginarne di nuove alla scadenza dei vecchi sostegni che terminavano a marzo e quindi più appropriati e consoni ai bisogni che si sarebbero riscontrati nell'inizio dell'annualità. Quindi, le nuove misure sono ora più puntuali e ottimizzano le risorse economiche impiegate.
L'obiettivo è sostenere le famiglie, infatti è stata ora ampliata la platea di quelle che possono beneficiare della tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica. Viene confermato il bonus sociale per i cittadini che si trovano in una condizione di disagio economico e l'obiettivo ulteriore era ed è quello di sostenere i settori produttivi, anch'essi provati dai rincari energetici.
Ebbene, come abbiamo visto dalle ultime proiezioni della Commissione europea, l'Italia cresce e cresce oltre la media europea. Per le imprese è stato prorogato il riconoscimento di alcuni crediti di imposta, ma è prevista anche la rideterminazione della base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, in particolare rivolto ai soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.
Vengono introdotte disposizioni per facilitare la produzione di agroenergie. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) potrà ora dare garanzia diretta per i finanziamenti a micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca, che investono nell'autosufficienza energetica e nella riduzione dei costi di approvvigionamento energetico. Questa, in particolare, è una norma concepita e voluta da Forza Italia.
Il decreto affronta inoltre le criticità del Servizio sanitario nazionale emerse soprattutto durante l'ultimo anno e sfida il problema delle liste d'attesa, che sono ancora troppo lunghe anche per la mancanza di medici e di infermieri. (Applausi). Lo fa attraverso nuovi contratti, che prevedono anche una migliore remunerazione (non è poco e bisogna anche arrendersi all'evidenza). È necessario far funzionare il settore sanitario e integrare le figure professionali finora coperte dai cosiddetti gettonisti.
Inoltre, viene messo in primo piano il tema dei medici che decidono di andare in pensione prima del tempo, ma il problema più grande è quello dei medici italiani che migrano, in cerca di occasioni migliori non offerte dal nostro Servizio sanitario nazionale. Andrà risolto, perché non possiamo permetterci di perdere professionalità che si sono formate da noi, con costi nostri e investimenti nostri, e poi vanno all'estero (fuggono, se si può dire anche questo).
Oltre a ciò, si immagina di istituire appositi presidi di polizia negli ospedali per fermare le aggressioni ai medici e agli infermieri nei pronto soccorso. È insopportabile la sola idea - e credo, colleghi, che tutti lo condividiamo - che un medico che assiste un paziente possa essere aggredito dai parenti di chi sta curando. (Applausi). Ancora più intollerabile è che un medico donna o un'infermiera debbano avere paura di dare la propria disponibilità a svolgere un turno notturno in ospedale: anche a questo va posto rimedio.
Nel decreto vengono inoltre messe in campo misure per superare il cosiddetto payback sui farmaci.
Da ultimo, il decreto, che era strutturato in tre capitoli, affronta il campo fiscale, in cui pure sono state adottate diverse misure: vengono ridotte le sanzioni e definiti, con modalità agevolate, gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1°gennaio 2023.
Ugualmente, vengono modificati alcuni termini degli istituti deflattivi del contenzioso e di definizione agevolata, che erano stati disciplinati dall'ultima legge di bilancio. Quindi sono previste altre misure per andare incontro al contribuente e iniziare un nuovo percorso di conciliazione con il fisco; è evidente il tentativo di anticipare quello che sarà il nuovo approccio dello Stato nei confronti del contribuente, che verrà delineato dalla riforma fiscale concepita da questa maggioranza.
Il Senato non ha potuto modificare il testo del decreto, per evidenti ragioni di tempo e per l'imminente scadenza, ma ricordo che la Camera ha recepito diverse proposte del Gruppo Forza Italia e ha limato e sistemato il testo condiviso da tutta la maggioranza.
Per queste ragioni, oltre a dichiarare il voto favorevole dei senatori di Forza Italia, annuncio che il nostro Gruppo lo farà davvero con orgoglio e determinazione. (Applausi).
CASTELLONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLONE (M5S). Signora Presidente, Ministro, colleghi, lo chiamate decreto bollette, però in realtà sulle bollette non c'è nulla, non c'è alcun aiuto. Infatti, da quando è stato emanato questo decreto-legge, le bollette sono aumentate, come certifica l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), che ha registrato un aumento del 22 per cento ad aprile. Voi però come al solito, con il vostro solito scaricabarile, date la colpa all'ARERA, così come in legge di bilancio, quando non avete rinnovato lo sconto sulle accise, avete dato ai benzinai la colpa dell'aumento del costo dei carburanti.
Avete promesso per mesi di riscrivere il contributo sugli extraprofitti energetici e invece l'avete peggiorato, perché avete ridotto la base imponibile, tagliando il contributo e facendo perdere 400 milioni di euro. Confermate quello che abbiamo già visto in questi mesi, cioè che vi siete candidati ad essere i Robin Hood al contrario. (Applausi). Robin Hood infatti toglieva ai ricchi per dare ai poveri; voi invece togliete ai poveri e strizzate l'occhiolino ai ricchi. Anche in questo decreto-legge avete strizzato l'occhiolino agli evasori, inserendo uno scudo penale per omessi versamenti di IVA maggiori di 250.000 euro. Non dite che sono piccoli contribuenti: più di 250.000 euro significa un fatturato che supera il milione di euro.
Siete Robin Hood al contrario perché non state tassando non solo gli extraprofitti delle grandi imprese energetiche e del settore farmaceutico, ma neanche gli extraprofitti bancari, nonostante le dichiarazioni del ministro Giorgetti. Che fine hanno fatto quelle dichiarazioni? Forse vi spaventano le proteste dell'associazione bancaria? Vi suggerisco di leggere le dichiarazioni dell'amministratore delegato della più grande banca italiana, Intesa San Paolo, che si dice disposto a pagare un contributo sugli extraprofitti bancari, che, secondo «Il Sole 24 Ore», nel primo trimestre 2023 sono aumentati fino al 200 per cento. Vi avevamo proposto di prendere questi extraprofitti e di creare un fondo per sostenere le famiglie nel pagare i mutui.
Forse non ve ne state accorgendo, ma oggi c'è un Paese allo stremo: il numero dei poveri assoluti è il più alto di sempre (più di 5 milioni), 4 milioni e mezzo di lavoratori non riescono a uscire dalla condizione di povertà e i divari non fanno che aumentare. E voi, con questo Paese allo stremo, continuate ad accanirvi sui più deboli. Avete tolto il reddito di cittadinanza, quindi avete penalizzato i poveri; avete tagliato ai pensionati in legge di bilancio; avete tolto alle imprese due strumenti fondamentali che erano serviti a far ripartire l'economia (penso al superbonus e a Transizione 4.0). Avete tagliato anche i fondi per gli affitti: in legge di bilancio avete tagliato il fondo affitti, il fondo morosità incolpevole e il fondo affitti per gli studenti fuori sede (infatti, gli studenti oggi sono accampati nelle tende fuori dalle università e vi chiedono di rifinanziare quel fondo; e noi ve lo chiediamo con loro).
Voi però di quegli affitti non volete parlare e invece parlate di affitti inesistenti, come l'affitto dell'utero, che è già un reato in questo Paese. (Applausi). Vi voglio dare questa notizia: l'utero in affitto in Italia è un reato. (Applausi). Voi, invece, quasi provate a farlo passare come la causa della denatalità, perché anche in questo caso non avete il coraggio di affrontare il problema. La causa della denatalità è la precarietà lavorativa; la causa della denatalità è la mancanza di servizi e di sostegno alle famiglie, che non riescono a conciliare la vita lavorativa con quella familiare, perciò non fanno figli.
Passiamo alla parte sulla sanità. Anche qui siete riusciti a fare una retromarcia clamorosa, sconfessando il vostro stesso Ministro. In realtà, io apprezzo il tentativo che aveva fatto il Ministro, volto a porre un argine all'esternalizzazione verso la sanità privata e un limite all'utilizzo dei gettonisti. Evidentemente, però, quella parte di maggioranza che invece preme per l'esternalizzazione e per la privatizzazione della sanità, perché nelle Regioni in cui governa la sanità è tutta privata, è riuscita a far passare la sua linea.
In questo momento, se non ve ne siete accorti, la sanità è la vera emergenza di questo Paese. Abbiamo le liste d'attesa più lunghe di sempre e vi invito a leggere i dati. L'Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (Svimez) dice che ci sono 13 milioni di prime visite arretrate, 17 milioni di controlli non fatti e mezzo milione di mammografie non fatte come milioni di screening oncologici. State proclamando lo stato di emergenza su qualsiasi cosa, dalla siccità all'immigrazione. Forse, ne va pensato uno su liste d'attesa e sanità: nominiamo un commissario per gestire le liste d'attesa e aiutare le Regioni a farlo.
Invece anche qui, sconfessando il Ministro, avete fatto una retromarcia clamorosa, addirittura ampliando l'utilizzo dei gettonisti ad altri reparti, non solo a quello del pronto soccorso, e poi, ancora più geniale, prevedendo più contributi affinché i medici possano fare più straordinari. Allora forse non avete capito che il problema non sono gli straordinari. Il problema è la mancanza di medici, che già fanno turni massacranti, pertanto chiedere a loro di fare più straordinari è vergognoso e non risolverà il problema! (Applausi).
Infatti, forse non lo sapete, ma i 500 milioni stanziati nella legge di bilancio del 2021 per accorciare le liste d'attesa non sono stati utilizzati proprio perché manca il personale. Quindi, quelle poche risorse andrebbero investite tutte per la stabilizzazione del personale precario e per l'assunzione di tutto quel personale che in questo momento è esternalizzato e lavora presso le cooperative.
Voi, però, avete deciso di non investire un euro in sanità. Lo abbiamo visto in legge di bilancio. Avevate promesso di arrivare all'8 per cento del PIL investito in spesa sanitaria, come gli altri Paesi europei. Noi, con fatica, in pandemia avevamo raggiunto il 7 per cento; voi, in previsione, state scendendo al 6,2 per cento nel 2025, quindi meno di quello che si investiva prima della pandemia.
Infine, tutto questo lo state portando avanti mentre coltivate progetti che andranno ad approfondire le disuguaglianze alle quali accennavo prima. Mi riferisco, allo scellerato progetto di autonomia differenziata. Anche qui, non volete guardare l'evidenza; non volete guardare i dossier pubblicati da Svimez, dalla fondazione Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze (GIMBE), dal servizio del bilancio del Senato e ieri dalla Commissione europea.
La Commissione europea vi dice di fare attenzione perché, com'è ovvio e come vi diciamo da tempo, a costo zero non si potranno garantire i livelli essenziali di prestazione su tutto il territorio nazionale. Servono 100 miliardi: questa è la stima Svimez. La Commissione europea, però, prevede anche un danno per le casse dello Stato, quando permetterete alle Regioni di trattenere il proprio gettito fiscale.
Per questo, proprio per approfondire i profili finanziari dell'autonomia differenziata di tale progetto scellerato, noi oggi abbiamo chiesto un'indagine conoscitiva in Commissione bilancio.
Tutto questo lo state facendo solo per aver promesso di regalare un vessillo elettorale alla Lega prima delle elezioni in Lombardia e adesso, nel silenzio compiacente di tutti gli alleati di Governo, state portando avanti questo progetto scellerato.
Vorrei allora concludere il mio intervento con le parole che ha citato il Presidente della Repubblica evocando Manzoni in occasione dei centocinquant'anni dalla sua morte: «Ambiva a un'Italia unita, che non fosse una mera espressione geografica, una addizione a freddo di diversi Stati e staterelli, ma la sintesi alta di un unico popolo, forte e orgoglioso della sua cultura, della storia, della sua lingua, delle sue radici [...] No, non c'è più differenza tra l'uomo delle Alpi e quello di Palermo».
Nell'annunciare il voto contrario del mio Gruppo, vi prego di riflettere, finché siete in tempo, prima di consegnare questo Paese alla disgregazione e vi esorto a diventare davvero i patrioti che dite di essere. (Applausi).
BORGHESI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHESI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, è evidente che stiamo attraversando un momento molto difficile dal punto di vista economico per le molte cose che sono accadute in questi mesi, dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica, quindi per difficoltà che sono oggettive e che questo Governo ha tentato di affrontare fin da subito, con misure concrete, che vadano davvero ad incidere per aiutare le famiglie e le imprese.
In questo quadro si innesta il provvedimento che stiamo per votare qui oggi, fatto di interventi concreti e mirati, che vanno ad agevolare la vita di famiglie ed imprese. Dev'essere assolutamente ribadito con chiarezza che questo è uno dei tanti tasselli e dei tanti interventi che in soli sette mesi il Governo ha portato alla luce.
Vediamo quindi più nello specifico alcuni fra i più importanti interventi che sono previsti in questa nuova norma. Per il secondo trimestre del 2023 ci saranno agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente svantaggiati, che ARERA rideterminerà per un limite di 400 milioni di euro. Viene prorogata la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustioni per usi civili e industriali, per i consumi nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2023. Si prevede la riduzione del 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Vengono poi stanziati 280 milioni per la riduzione degli oneri generali di sistema del settore gas a carico delle utenze nel secondo trimestre dell'anno in corso. Si prevede la possibilità di erogare un contributo nei mesi da ottobre a dicembre del 2023 a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento e qui è previsto un finanziamento di un miliardo di euro.
Passando alle misure relative alle imprese, all'articolo 4, anche per il secondo trimestre del 2023 vengono confermati alcuni crediti di imposta che erano già stati istituiti nel 2022 ed erano continuati per il primo trimestre dell'anno in corso per contrastare l'aumento dei costi di energia elettrica e di gas in capo alle imprese. In particolare, sto parlando del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento delle spese sostenute appunto per la componente energetica nel secondo trimestre del 2023; di un credito d'imposta per le imprese dotate di contatore di energia elettrica di specifica potenza disponibile diverse dalle energivore, con un contributo pari al 10 per cento; di un credito d'imposta per le imprese gasivore, anche qui in misura del 20 per cento, e di un credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per le imprese non gasivore pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre di quest'anno.
Sono tutti interventi concreti che vanno ad alleviare un problema, che è quello del costo dell'energia per imprese e famiglie, che purtroppo in questi mesi si è ulteriormente aggravato, ma non finisce qui: si incrementa di 10 milioni di euro il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.
Un altro intervento molto importante è quello relativo all'articolo 5, che ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che producono, importano e distribuiscono energia elettrica e gas naturale o prodotti petroliferi, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione di imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, che siano parimenti escluse dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al primo gennaio 2022.
In un'altra disposizione introdotta alla Camera è previsto un credito d'imposta per le startup operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
Si tratta quindi di tante misure che vanno nella direzione - lo ripeto - di ridurre i costi per famiglie e imprese. Ci sono anche altre misure relative al comparto sanità e altre che ridisegnano le modalità degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023. Si tratta di una serie di semplificazioni dal punto di vista fiscale per i soggetti che sono stati oggetto di avvisi di accertamento o di avvisi di rettifica e liquidazione, che vanno ulteriormente a semplificare il rapporto tra il cittadino e il fisco. È uno dei tanti interventi ai quali seguirà, come tutti ben sanno, l'approvazione della delega fiscale, attualmente in discussione alla Camera.
Nel complesso stiamo parlando di un atto normativo assolutamente necessario in un momento molto critico e molto difficile, che prevede interventi mirati e specifici che, da un lato, agevolano il rapporto tra i cittadini e il fisco e, dall'altro, danno concretamente una mano alle nostre imprese e alle nostre famiglie, che in questi mesi hanno subito rincari energetici notevoli.
In quest'ottica il Governo, che ha iniziato il proprio percorso sette mesi fa, continua ad andare concretamente nella direzione giusta. Annuncio pertanto il voto convintamente favorevole del Gruppo Lega sulla questione di fiducia. (Applausi).
LOSACCO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOSACCO (PD-IDP). Signor Presidente, non posso non stigmatizzare quanto è avvenuto ieri in 6a Commissione: un conto è chiedere alle opposizioni un atteggiamento collaborativo per un andamento celere dei lavori, altra cosa è chiedere di licenziare più di cento emendamenti in pochi minuti. Questo è francamente inaccettabile e lo è ancora di più su un provvedimento nato per dare continuità agli interventi contro il caro energia, ma che alla fine si è ritrovato a intervenire su così tante materie che si fatica a comprendere la ratio che ne è alla base e soprattutto le strade che sono state imboccate.
Pensiamo alle norme sulla sanità. Tutte le forze politiche durante la pandemia avevano elogiato i nostri operatori sanitari, tanto che per la prima volta sembrava maturata una consapevolezza trasversale sull'importanza della sanità pubblica; invece, ancora oggi si continua a non dare le risposte che il servizio sanitario attende, a partire dal rafforzamento della spesa sanitaria, con l'obiettivo di avvicinarci all'8 per cento del PIL, mentre, come sappiamo, stiamo scivolando verso il 6 per cento. E poi le assunzioni e la stabilizzazione del personale sanitario sono l'unico modo per contrastare i fenomeni di abbandono ad appannaggio delle strutture private e delle attività libero-professionali, oltre che del progressivo invecchiamento del personale medico.
Questa è la strada che dovremmo intraprendere per rispondere al drammatico tema delle liste d'attesa in un Paese in cui, come ci ha detto ieri Eurispes, per colpa del carovita, un italiano su quattro ha rinunciato a fare visite e controlli. E invece, con questo provvedimento si continua a percorrere la strada delle chiamate a gettone, che ingrossa le sacche del precariato e non garantisce quella continuità nelle cure che è un requisito essenziale della qualità delle prestazioni.
Un tempo si sarebbe detto che in questo modo il privato prenderà il posto del pubblico, ma qui siamo oltre, perché la sanità privata non ha interesse a investire nei piccoli centri o su prestazioni a basso margine di profitto. Questi servizi, come la medicina di base, può garantirli solo il pubblico, e per questo ci saremmo aspettati ben altri interventi, come la previsione di ulteriori risorse per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per gli anni 2022-2024; l'impegno a trovare risorse per superare il blocco del turnover, come tra l'altro annunciato dal Ministro della salute nell'illustrazione delle sue linee programmatiche.
Il provvedimento non fa meglio su altri punti. Contro il caro bollette per le famiglie si è scelto di procedere con una parziale proroga di parte delle misure in essere, senza alcun impegno alla stabilizzazione o alla programmazione. Una coperta clamorosamente corta, davanti a un aumento del costo delle bollette stimato in 300 euro a famiglia e soprattutto al fatto che - cito sempre Eurispes - il 62 per cento della popolazione di un Paese mediamente anziano e con numerose zone climaticamente svantaggiate ha spento il riscaldamento e rinunciato all'acqua calda.
C'è poi il grande tema delle imprese, per le quali, nonostante la diminuzione dei costi delle materie prime, l'aumento delle bollette per il 2023 si fissa in un +35 per cento dalla fase pre-crisi: un aumento che incide soprattutto sulle imprese energivore e gasivore, che oggi arrancano nella competizione con le imprese di quei Paesi in cui il prezzo dell'energia è più basso. Eppure, gli spazi per recuperare le risorse c'erano, a partire dai miliardi degli extraprofitti accumulati dalle società energetiche nel 2022, ma il Governo ha invece incredibilmente operato per un restringimento del contributo di solidarietà da parte di questi soggetti e un'ulteriore riduzione è avvenuta proprio con questo provvedimento.
È altresì doveroso sottolineare, Presidente, interventi legati al sistema fiscale: mi riferisco alla norma sulla previsione di nuove cause di non punibilità per alcuni reati tributari e a quelli sulla regolarizzazione con il pagamento di sanzioni ridotte per attività finanziarie estere e sugli immobili situati all'estero. È una norma - quella sugli immobili - che ha il sapore di una beffa, perché ricorda la bocciatura dello schema del certificato europeo di filiazione, che avrebbe garantito ai figli di coppie omogenitoriali diritti ereditari omogenei su tutto il territorio europeo.
Detto in altri termini, se qualcuno non ha dichiarato un immobile all'estero, può tranquillamente regolarizzarlo; se lo eredita il figlio di una coppia omogenitoriale avrà problemi a farlo, ma ancor più grave è il messaggio che viene veicolato: anziché operare per un patto virtuoso tra fisco e contribuenti, si strizza l'occhio a un modello vizioso, quello in cui lo Stato tollera o addirittura offre copertura al mancato rispetto delle regole, con buona pace di tutti i contribuenti onesti. Come se non bastasse, il Governo ha anche ritirato le misure contro il caro affitti per gli studenti universitari, su cui in questi giorni è stato un profluvio di dichiarazioni tra il paternalistico e l'insofferente, senza capire che il problema di uno studente è prima di tutto il problema di una famiglia; anzi, è la principale preoccupazione di una madre e di un padre.
Insomma, Presidente, dove sono in questo provvedimento le tanto celebrate famiglie? Dove sono le risposte ai tanti interrogativi che si pongono nelle case degli italiani (il carovita, la possibilità di vedere i propri figli studiare o l'idea di avere alle spalle un servizio sanitario adeguato)?
Questo provvedimento risponde poco e male; in alcuni casi, riesce addirittura a peggiorare la situazione, alimentando un clima di incertezza, se non di diffidenza, verso lo Stato e le sue articolazioni.
Ancora una volta, al di là dei proclami, questo Governo dimostra di non avere una programmazione o una visione per rispondere alle preoccupazioni degli italiani.
Per questo motivo, Presidente, annuncio il voto contrario del Partito Democratico. (Applausi).
ZEDDA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZEDDA (FdI). Signor Presidente, colleghi, vorrei ricordare che il Gruppo Fratelli d'Italia, a firma del presidente Malan, ha presentato l'ordine del giorno G15-ter.100, che non potrà essere esaminato a causa della questione di fiducia, ma auspichiamo che il Governo tenga conto del suo contenuto. Se sarà necessario, potremo comunque ripresentarlo nell'ambito di un altro provvedimento, perché ci sta particolarmente a cuore.
Dalla discussione generale e dalle dichiarazioni di voto che ho ascoltato - ho seguito tutti i colleghi - dubito che abbiate letto il provvedimento in esame, perché avete parlato di tutt'altro, ma poco del decreto-legge n. 34 del 2023. Il provvedimento mette in campo 4,9 miliardi di euro: per alcuni non sono tanti, ma in questa situazione di gravità sono tantissimi.
Vorrei fare un parallelo: ognuno di noi in quest'Aula ha partecipato a delle competizioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali. Mi riferisco ai piccoli Comuni, dove un sindaco viene eletto, governa per cinque anni e, se ha governato bene, nella maggior parte dei casi viene riconfermato; ma, se ha governato male - banalmente, se non ha coperto tutte le buche presenti sulle strade - viene battuto dal suo avversario. Voglio dire che il sindaco sconfitto non accusa quello nuovo per non aver in otto mesi tappato le buche delle strade. (Applausi). Voglio dire che in 72 sedute del Senato avete raccontato di un Paese che è in catalessi e avete fatto bene, perché è vero, avete ragione: il nostro Paese è in un totale stato di catalessi. Mi sorprende però la totale assenza, da parte vostra, di un minimo sussulto di dignità politica. Suo tramite, signor Presidente, ricordo alla collega Zampa che le colpe noi ce le prenderemo, ma lo faremo fra cinque anni, non possiamo farlo dopo otto mesi. (Applausi).
Ci avete messo voi in questa situazione e, se aveste eletto il decreto-legge n. 34 del 2023, invece che definirlo iniquo, avreste potuto considerarlo come un fratello minore del cosiddetto decreto-legge aiuti (ovviamente in alcune parti, non in tutte). Le parti simili al decreto-legge aiuti - voi lo avete scritto, votato e acclamato - sono quelle riguardanti l'aiuto economico rispetto al costo dell'energia, ai consumi domestici e alle imprese. Vorrei ricordarvi che a luglio 2022 il costo dell'energia a kilowattora era lievemente differente da quello di marzo 2023: era più del doppio. Pertanto, quando il Governo Meloni sceglie di stanziare ancora delle risorse per erogare aiuti contro il caro energia per consumi domestici e per le imprese, lo fa perché ha una visione e apporta quindi delle modifiche al decreto-legge aiuti: modifica la soglia ISEE, mette al centro le famiglie, perché chi fa figli va aiutato sempre e non demonizzato; aiuta ancora le imprese energivore; inoltre, per esempio per la mia Sardegna e per la Sicilia istituisce un fondo di aiuti alle imprese particolarmente energivore che, se ce ne sarà bisogno, andrà sicuramente rimpinguato.
Rispetto al decreto-legge n. 34 del 2023 e a tutto quello che avete detto, avete mancato di visione politica. Avete criticato questo provvedimento per sola retorica, per fare opposizione. Vi ricordo che, in parte, il decreto-legge aiuti noi lo abbiamo votato.
Quando alle questioni sanitarie, la riforma ci sarà. Il Governo Meloni governerà per cinque anni e farà una reale riforma del Sistema sanitario italiano. Farà non interventi spot, ma riforme vere. Noi abbiamo un'eredità pesante, cara Presidente: abbiamo una mancanza di medici che qualcuno oggi ha stimato in 300.000 unità e una carenza di personale sanitario ancora più elevata.
Vorrei ricordarvi alcuni numeri: dal 2001 al 2023 su 13 Ministri dell'università, tre sono imputabili al centrodestra; dal 2001 al 2023 quattro Ministri su 11 sono imputabili al centrodestra, tutto il resto è del centrosinistra. Ciò significa che quello che abbiamo ereditato sulla sanità è dovuto al fatto che voi non avete avuto una minima visione. (Applausi).
La collega Lorenzin, ministro della sanità, è stato il Ministro con il mandato più duraturo: avrebbe potuto stravolgere in meglio la sanità italiana, ma ciò non è accaduto. Siamo nella situazione che voi avete raccontato, cioè in un totale disastro.
Non dovevate prevedere la pandemia, ne avreste potuto banalmente aggiornare in maniera elastica il numero di laureati in medicina e di specializzandi, prendendo due dati: il numero di pensionamenti a venire e lo spopolamento dalle zone interne verso le città. Ad esempio, se avessimo rimodulato l'attività e il reclutamento dei medici di base, non ci troveremmo in paesi come il mio, un paese collinare della Sardegna, in cui mancano i medici di base ormai da anni, perché ovviamente al medico di base conviene fare il medico in una grande città, dove ha 1.500 persone, mentre se nel piccolo paese non è pieno non riceve uno stipendio. Questo non l'abbiamo fatto noi: lo avete fatto voi.
Quindi ben vengano, ancora e purtroppo, i medici gettonisti e l'incremento della tariffa oraria per chi fa gli straordinari. Ricordo infatti che, se un medico vuole fare lo straordinario, è giusto che venga ben pagato. Poi ci sono i medici che lo straordinario non lo vogliono fare e va bene lo stesso. Chi però fa lo straordinario deve essere ben pagato.
Ben vengano il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero, il contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, la deroga alla compatibilità per il personale delle professioni infermieristiche: qualcosa che stavamo attendendo da tempo.
Vorrei ora parlare di payback. Su 4,9 miliardi, sono stati messi un miliardo e 85 milioni payback. Ho sentito, da parte non di tutti i colleghi, che era corretto mettere un aiuto su questo provvedimento che probabilmente andrà ad ammazzare svariate centinaia di piccole e medie imprese. Il payback nel 2015 con il ministro Lorenzin, il ministro Padoan all'economia e con il Governo Renzi lo avete votato voi. (Applausi). Nel decreto-legge aiuti del 2022 avete messo voi l'attivazione del payback, non l'abbiamo messa noi. Vorrei semplicemente ricordarvelo. Quindi, oltre a migliorare il decreto-legge aiuti sul caro energia, lo miglioriamo anche sul payback. Lo avete attivato e noi cerchiamo di disinnescare una bomba a orologeria e non solo per le piccole e medie imprese, ma anche per le nostre strutture sanitarie.
Alla collega Sbrollini, che non è in Aula, per suo tramite, Presidente, vorrei dire che, quando chiede di approvare il MES sanitario, visto che ho appena parlato di payback, mi viene in mente che il MES potrebbe essere il payback di uno Stato. Voi lo sapete. Si chiede quindi che venga attivato, per poi dichiarare di non utilizzarlo, senza sapere se un domani ci sarà un decreto-legge aiuti del 2030 in cui verrà attivato il MES; la politica italiana dovrebbe mettersi al fianco del presidente Meloni e chiedere in questo momento una riforma di quello strumento, invece di attaccare sempre e comunque il fatto che noi non abbiamo ancora dichiarato che lo andiamo a sottoscrivere.
Tutto ciò avendo visione chiara al fianco degli italiani e non contro gli italiani, come avete fatto voi, riducendo l'Italia allo stato in cui è. Quando raccontate che l'Italia è in questo stato, vuol dire che avete lavorato contro l'Italia. (Applausi).
Nel decreto-legge n. 34 si parla di energie rinnovabili e, se qualche collega del MoVimento 5 Stelle l'avesse letto, lo avrebbe scoperto. Si parla anche di come incrementare, ad esempio per l'autoconsumo, la quantità di energie rinnovabili.
Si pensa alle vittime dell'amianto. Ricordo che il Governo Conte aveva dato alle Regioni dei milioni di euro per togliere l'amianto, ma non dava neanche un centesimo alle Regioni per ricostruire. Visto che parlate tanto di autonomia, come possono le Regioni togliere i tetti in amianto delle scuole e non avere un euro dal Governo italiano per ricostruire? (Applausi). Questo è uno sbaglio che fate perché non amministrate mai una Regione e un Comune; e dove lo fate, magari venite commissariati, come accade spesso.
Il "metodo Giuseppi"... (Commenti).
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.
ZEDDA (FdI). Il "metodo Giuseppi", visti gli interventi di ieri, è per non costruire: non volete costruire il ponte che collega la Calabria e la Sicilia e non volevate ricostruire le scuole italiane, a cui chiedevate di togliere i tetti. (Commenti). Voi siete contro l'evoluzione. State tranquilli perché, se ci fosse stato il ministro Salvini, il risarcimento ci sarebbe stato comunque.
Alla collega Castellone, per il suo tramite, signor Presidente, vorrei dire solo una cosa sullo sconto delle accise. In pochi mesi abbiamo dimostrato di avere ragione. Il mio benzinaio, in un piccolo paese in collina, oggi vende il gasolio a 1,56 euro al litro, mentre a dicembre il prezzo era 1,89 euro al litro. Vi abbiamo dimostrato che avevamo ragione, perché avevamo visione. (Applausi). E mi fa piacere se, grazie all'intervento della collega Castellone, oggi abbiamo dimostrato che chi ci ha preceduto non ha abolito la povertà. (Applausi).
Dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia sul decreto-legge n. 34. (Applausi).
PRESIDENTE. Come stabilito, la votazione con la chiama avrà inizio alle 13,15.
Sospendo pertanto la seduta fino a tale ora.
(La seduta, sospesa alle ore 12,57, è ripresa alle ore 13,17).
Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 13,17)
Procediamo dunque alla votazione.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 714, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Rosso).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Rosso.
(Il senatore segretario Iannone fa l'appello).
(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO- ore 13,22 -).
Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 714, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 156 |
| Senatori votanti | 155 |
| Maggioranza | 77 |
| Favorevoli | 99 |
| Contrari | 54 |
| Astenuti | 2 |
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 34.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
LA MARCA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA MARCA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo su una questione che seguo da tempo e che ho sottoposto un certo numero di volte, in ultima istanza attraverso un'interrogazione, datata ormai quattro mesi fa, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Nel marzo 2017 è stato firmato l'Accordo quadro tra Italia e Canada sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, indispensabile per poter concludere gli accordi di dettaglio con le singole Province e i territori canadesi.
A pochi mesi di distanza dalla firma dell'Accordo quadro tra i due Stati, sono iniziati i contatti tra il Governo della nostra Repubblica e quello della Provincia del Québec, volti a definire un primo protocollo d'intesa fortemente - ripeto, fortemente - auspicato sia dai cittadini italiani residenti in quella Provincia (un numero che aumenta ogni anno), che dai cittadini quebecchesi residenti in Italia.
L'iter procedurale per la definizione dell'intesa tecnica tra Italia e Québec per la conversione delle patenti è da oltre sei anni allo studio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione, come già detto, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e con le competenti autorità quebecchesi.
Nel 2021 la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ulteriormente formalizzato le richieste di chiarimenti da presentare alle autorità quebecchesi, per il tramite del MAECI; chiarimenti necessari per la prosecuzione dei negoziati. Sostanzialmente, dopo sei anni dall'inizio dei negoziati e nonostante i diversi contatti intercorsi tra le autorità delle due parti, nonché le mie sollecitazioni avanzate a livello parlamentare, non si è finora pervenuti ad alcuna conclusione, né risultano prospettate ipotesi temporali relative alla conclusione delle trattative.
Nell'interrogazione presentata oltre quattro mesi fa, chiedevo ai Ministri in questione se avessero ricevuto dalle autorità quebecchesi riscontri relativi alla prosecuzione dei negoziati, quali siano gli ostacoli tecnici che ancora impediscono di arrivare alla conclusione dell'iter ed entro quanto tempo ritengano di poter chiudere il protocollo d'intesa, la cui prolungata conclusione sta suscitando notevoli disagi ad una platea sempre più larga di cittadini.
A queste mie domande non ho mai ricevuto risposta, nonostante sappia per certo che i tecnici del Ministero abbiano fornito tutte le informazioni necessarie ai diretti interessati per rispondere adeguatamente alle mie richieste. Tutto tace, come si suol dire, eppure credo che il nostro lavoro di parlamentari sia quello di cercare di dare soluzioni strutturali ai cittadini, in Italia come all'estero. Auspico quindi una pronta risposta alle mie domande, ma soprattutto a quelle dei cittadini, che attendono da anni un cenno dalle istituzioni. (Applausi).
MAZZELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina la mia città, Torre Annunziata, si è svegliata lacerata dal dolore per la dolorosa dipartita di un nostro concittadino che nel cuore della notte si è tolto la vita lanciandosi dal quarto piano della propria abitazione. Alla base del gesto, la perdita del posto di lavoro, che ha gettato l'uomo in uno stato di sconforto e lo ha condotto ad aprire la finestra del suo balcone. Vada alla famiglia il mio più sentito cordoglio.
Onorevoli colleghi, la perdita del lavoro è un evento traumatico e doloroso che può avere ripercussioni devastanti sulla salute psicofisica delle persone, potendo rappresentare una sconfitta, un fallimento, una rottura nel tessuto delle relazioni sociali e familiari.
Già nel 2012, secondo il rapporto Osservasalute, si registrava un incremento dell'utilizzo degli psicofarmaci, come effetto del disagio scatenato dalla difficoltà socioeconomica e un aumento dei suicidi per la perdita del lavoro, rispetto al passato. A distanza di anni, purtroppo, il trend è aumentato ancora di più, e ormai la perdita occupazionale va considerata come una causa diretta di suicidi. Noi, istituzioni, non possiamo restare inerti di fronte a questa tragedia che, negli ultimi dieci anni, ha spinto oltre 1.000 italiani a togliersi la vita per motivi economici. Abbiamo il dovere civico e morale di levare la corda di mano a chi non è riuscito a sostenere tutto il peso e la vessazione di un sistema economico e lavorativo che sta rendendo i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Addirittura, nel Mezzogiorno, i casi di suicidio sono balzati dal 14 per cento del 2012 al 32 per cento, un incremento figlio della povertà dilagante che serpeggia in un territorio che, dal 2002 al 2017, ha spinto oltre due milioni di cittadini ad abbandonare la propria terra, più della metà giovani, di cui il 33 per cento laureati.
Onorevoli colleghi, non possiamo più permettere che le persone si sentano abbandonate e senza speranza a causa della disoccupazione. Non possiamo più accettare che la mancanza di lavoro diventi una condanna a morte. Ricordiamo che la vita è preziosa e che ogni persona ha il diritto di vivere con dignità e di realizzare i propri sogni. Non lasciamo che la disoccupazione ci rubi questo diritto. Lavoriamo tutti insieme per creare una società più giusta, solidale e umana. (Applausi).
PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 15.
(La seduta, sospesa alle ore 14,02, è ripresa alle ore 15).
Presidenza del vice presidente CASTELLONE
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto question time), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
Il senatore Nicita ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00467 sul decesso di due detenuti presso la casa circondariale di Augusta, in provincia di Siracusa, per tre minuti.
NICITA (PD-IDP). Signor Ministro, questa interrogazione in realtà è la seconda ed è quella che avrei voluto evitare, perché ne avevo già svolto una sulle carceri del siracusano, incluso quella di Augusta, il 1° febbraio. In quell'occasione avevamo posto all'attenzione il tema rilevantissimo del sovraffollamento - da un lato - e - dall'altro - anche il tema del disagio psicologico, del deficit di sostegno sanitario e di cura psicologica in particolare, una situazione di malessere diffuso che riguardava sia i detenuti sia il personale della Polizia penitenziaria.
In quell'occasione ebbi a dire al Sottosegretario di dichiararmi parzialmente soddisfatto per la parte che riguardava gli impegni del Governo sul lato delle nuove assunzioni, dello sblocco delle assunzioni e anche di un'attenzione maggiore sulla turnazione. Mi dichiaravo però insoddisfatto sulla parte che riguardava l'attenzione da dedicare a un momento particolare e grave, che non inizia con questo Governo, perché ha riguardato già il 2022, con un record di suicidi (oltre 80 suicidi) che pone l'Italia al decimo posto fra i Paesi del Consiglio d'Europa. Questo è strano perché non siamo un Paese ai primi posti per i suicidi in generale, ma stiamo avanzando nelle graduatorie per i suicidi nell'ambito delle carceri.
C'è un problema di fondo che va affrontato, ma mentre ne discutevamo è accaduto un altro fatto tragico. Da qui la seconda e odierna interrogazione: due persone sono decedute per sciopero della fame nel carcere di Augusta, a distanza di sessanta e quarantuno giorni rispettivamente, e una terza persona - questo l'abbiamo appreso da notizie di stampa e da quanto ha detto il Garante dei detenuti - ha tentato il suicidio con impiccagione. Non abbiamo avuto notizie, il Garante dei detenuti non ha avuto notizie e neanche l'ufficio di garanzia per i detenuti ha avuto notizie di ciò che è accaduto a quelle persone.
Quindi, in primo luogo vogliamo avere notizie sulla procedura, su cosa è accaduto in merito a queste vicende e, più in generale, come si intende affrontare quella che ormai è un'epidemia dei suicidi nelle carceri, che riguarda tantissime persone che non hanno voce e delle quali è importante che il Parlamento e il Governo affrontino tempestivamente le problematiche.
PRESIDENTE. Il ministro della giustizia, onorevole Nordio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
NORDIO, ministro della giustizia. Signor Presidente, ringrazio il senatore interrogante. Come ho già avuto modo di dire precedentemente, ogni suicidio in carcere è un fardello di dolore ineliminabile, e non solo per noi del Ministero, ma per tutti noi, per la nostra coscienza e la nostra visione etica.
Con riguardo ai due detenuti deceduti in ospedale in conseguenza del deterioramento delle loro condizioni, dovute presumibilmente allo sciopero della fame, sono in corso le doverose attività ispettive finalizzate all'esatta verifica di quanto è occorso nel periodo di detenzione e fino al momento del ricovero in nosocomio. Per quanto posso riferire ora, non sono emersi dei deficit nei doveri cui è tenuta l'amministrazione penitenziaria.
Il discorso è più complesso, perché coinvolge una pluralità di competenze. Come sapete, è l'autorità regionale ad essere preposta all'assistenza sanitaria, una volta che questa non è più efficacemente erogabile all'interno del carcere.
In particolare, nei limiti temporali consentiti in questa sede, riferisco che il signor Z.L.D., il primo di questa dolorosa lista, ha iniziato lo sciopero della fame il 27 febbraio 2023, ritenendo di essere detenuto ingiustamente. Il successivo 24 aprile è stato ricoverato presso l'ospedale di Augusta, ove poi è avvenuto il decesso. Dagli atti emergono delle problematiche di natura psichiatrica, tanto che, con provvedimento del 6 aprile 2023, il magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva richiesto una precipua osservazione e il successivo 17 aprile ne era stato disposto il trasferimento temporaneo presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, perché dotato di una articolazione di tutela della salute mentale. Si era in attesa del posto letto.
Il secondo detenuto, che chiameremo P.D., aveva intrapreso la protesta dello sciopero della fame dal 26 marzo 2023, per motivi di giustizia legati alla sua procedura di estradizione. Il 2 maggio era stato ricoverato presso l'ospedale di Siracusa, ove poi decedeva il successivo 9 maggio. È un intervallo molto breve e, quindi, sono in corso anche qui degli accertamenti per capire quali siano state realmente le cause del decesso. Siamo disposti a riferire e lo faremo sicuramente in un momento successivo, quando avremo tutta la documentazione che sta per essere acquisita.
Quanto agli omessi avvisi al Garante nazionale delle persone detenute - questo è un aspetto più delicato - quando attuano lo sciopero della fame, questa non è un'attività obbligatoria. Non è prevista la comunicazione dell'andamento delle centinaia di manifestazioni di protesta che quotidianamente i detenuti pongono in essere sul territorio nazionale, molte delle quali cessano entro breve termine. Purtroppo è un'attività che sarebbe quasi impossibile monitorare, visto che inizia e finisce in termini spesso molto brevi. Però vi annuncio - questo è un punto d'onore - che, allo scopo di ovviare a questa problematicità, a breve sarà operativa una mailing list presso la sala situazioni del DAP, così che anche l'ufficio del Garante nazionale sia tempestivamente reso edotto, pressoché in tempo reale, dei fatti di particolare rilevanza che si verificheranno all'interno degli istituti penitenziari. Quindi, avremo contezza di tutti gli eventi critici, così da agevolare il miglior adempimento del proprio mandato costituzionale.
Infine, per quanto riguarda la tematica dei suicidi, ribadisco l'attenzione alla sanità penitenziaria, che è e sarà massima, non nascondendo però - lo ripeto - la complessità della problematica, perché la titolarità in capo alle Regioni della competenza a organizzare ed erogare concreti servizi può creare e spesso crea un concorso di competenze. Per quanto è possibile, mi associo alla dolorosa esperienza dei familiari della persona in questione. Ripeto che, ogni volta che una persona decede in carcere, è per noi un fardello di dolore.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Nicita, per due minuti.
NICITA (PD-IDP). Signor Ministro, apprezziamo le sue parole e le condividiamo, nella convinzione che, quando è in gioco il destino delle persone nelle mani dello Stato, delle persone che sono private della libertà, c'è un doppio dovere da parte dello Stato stesso: quello di difendere tutti gli altri e quello di difendere innanzitutto questi cittadini, perché una sconfitta lì è una sconfitta della democrazia e di ciascuno di noi.
Nello stesso tempo, pur conoscendo la sua sensibilità sul tema, non posso ritenermi soddisfatto, per un motivo molto semplice, anzi per due motivi. Il primo è che ho visitato quelle carceri il 24 dicembre e ho presentato un'interrogazione, proprio perché la ritenevo un'urgenza. La seconda è che vi sono state ripetute visite di esponenti del Governo, in particolare del sottosegretario Delmastro Delle Vedove, nelle carceri di quella zona, ma evidentemente non si è sentita l'urgenza di interventi.
Questo è un tema molto delicato, sul quale evidentemente c'è un interesse che va al di là del Governo e dell'opposizione. Ma quando, in alcuni casi, se n'è fatta occasione di strumentalizzazione politica, le notizie di ciò o le presunte notizie di ciò che avviene nelle carceri sono diventate oggetto anche di propaganda politica.
Invece, io vorrei il contrario. Vorrei che le notizie delle emergenze, della cura di dette persone fossero qualcosa di condiviso e permettessero a tutti noi, compreso il Garante dei detenuti, di intervenire per tempo per evitare le loro morti.
PRESIDENTE. Il senatore Berrino ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00463 sull'applicazione della riforma dello strumento delle intercettazioni in ambito penale, per tre minuti.
BERRINO (FdI). Signor Ministro, nel corso della XII legislatura, la legge 103 ha delegato il Governo a procedere alla riforma delle intercettazioni. Tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nell'esercizio della delega spiccavano quelli volti a garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, così come previsto nell'articolo 15 della Costituzione.
In attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo n. 216 del 2017, che ha introdotto diverse disposizioni, soprattutto con riferimento alla fase della esecuzione delle intercettazioni, nonché a quella in cui i risultati delle captazioni devono essere riversati agli atti del procedimento. Anche la fase della selezione dei colloqui rilevanti è stato oggetto di specifica disciplina, in base alla quale le intercettazioni ritenute non rilevanti sono sottoposte al divieto di pubblicazione anche parziale del loro contenuto e delle stesse non può essere autorizzata la copia nemmeno se richiesto dai difensori.
Nonostante questo, accade spesso purtroppo che le intercettazioni giudiziarie finiscano sulla stampa, anche quelle giuridicamente rilevanti, anche quelle fra persone non imputate né indagate. La pubblicazione delle stesse, oltre a violare il diritto di privacy e riservatezza, soprattutto quando le stesse concernano soggetti estranei alle investigazioni, viola anche la segretezza delle indagini in corso, a volte irrimediabilmente minate da una precoce e illegittima fuga di notizie.
Considerato che si ritiene importante assicurare in maniera compiuta la riservatezza delle conversazioni e comunicazioni oggetto di intercettazioni, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro abbia adottato o intenda adottare per monitorare e vigilare sulla corretta applicazione della normativa che ha riformato la disciplina delle intercettazioni e se il Governo intende intervenire al fine precipuo di garantire una maggiore riservatezza dei colloqui captati nel rispetto dell'articolo 15 della Costituzione.
PRESIDENTE. Il ministro della giustizia, onorevole Nordio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
NORDIO, ministro della giustizia. Signor Presidente, come ho esposto sin dal primo giorno sul programma di riforme della giustizia, la disciplina delle intercettazioni, astrattamente, nel codice di procedura penale e anche dopo la riforma che l'interrogante ha citato, potrebbe teoricamente essere sufficiente. Tale assunzione, invece, è smentita dalla realtà dei fatti.
Come lei, senatore Berrino, ha efficacemente ricordato, tale disciplina è rimasta puramente platonica e viene regolarmente violata. Il Governo intende procedere in due momenti, per quanto di sua competenza. La parola finale spetterà, infatti, a voi e penso che sarà un dibattito estremamente interessante. In un primo momento, che sarà a breve, procederà con un disegno di legge di riforma riguardante essenzialmente la tutela dei terzi, in un più ampio programma di revisione totale del codice di procedura penale, che noi auspichiamo essere ispirato al sistema accusatorio.
Ripeto ancora una volta che noi abbiamo un codice di procedura penale, voluto da una medaglia d'argento della Resistenza, il professor Vassalli, che gode di pessima salute, in quanto demolito varie volte da interventi legislativi e dalla Corte costituzionale, anche riguardo alle intercettazioni. Paradossalmente, abbiamo un codice penale, che è ancora quello firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III, che gode di ottima salute e che è stato sempre ritenuto compatibile con la nostra Costituzione, benché nata dalla Resistenza. È uno dei tanti paradossi del nostro sistema giudiziario, che è completamente sfasciato.
In conclusione, intendiamo intervenire in termini davvero molto rapidi e prossimi in un settore limitato, essenzialmente a tutela della privacy. In un tempo successivo, in una prospettiva più ampia di riforma del codice di procedura penale, si procederà a una radicale - e sottolineo radicale - revisione del sistema delle intercettazioni che tuteli non soltanto la privacy, ma anche la correttezza delle indagini e scongiuri la strumentalizzazione che spesso viene fatta attraverso la diffusione pilotata di notizie che dovrebbero restare segrete.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Berrino, per due minuti.
BERRINO (FdI). Signor Ministro, mi ritengo molto soddisfatto della sua risposta sia per i temi su cui lei vuole intervenire, sia per i tempi che ha prospettato, sebbene differenziati. La ringrazio anche a nome di tutte quelle terze persone che si ritrovano sui giornali e che spero a breve, grazie alla sua riforma, non si troveranno più a subire questa pena a cui non devono essere sottoposti. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Magni ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00469 sull'aliquota del contributo di solidarietà sugli extraprofitti delle aziende del settore energetico, per tre minuti.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Ministro, parto dall'articolo 5 del decreto bollette appena convertito in legge, che modifica la modalità di calcolo del contributo di solidarietà sugli extraprofitti imposto alle aziende del settore energetico, riservando loro un trattamento di favore rispetto a quello già previsto, già molto generoso; una misura che determinerà per il bilancio statale, per il solo 2023, un mancato gettito del 15,8 per cento, con conseguente relativo aggravio di oneri pari a 404 milioni. Ancora una volta, quindi, questo Governo decide di affrontare la complicatissima situazione di crisi vissuta dal nostro Paese e derivante dall'effetto della guerra in Ucraina e dalle sanzioni economiche internazionali intervenendo sugli extraprofitti con una misura redistributiva totalmente inadeguata, che dimostra asservimento ai colossi energetici del settore fossile, attingendo solo in minima parte al totale di 40 miliardi di extraprofitti accumulati negli ultimi anni.
Si rinuncia quindi a incamerare somme che avrebbero potuto essere destinate a politiche energetiche diverse di transizione energetica, in primis quelle da investimento in fonti rinnovabili e superamento della dipendenza da fonti fossili. E non solo: gli ultimi dati ci dicono che le famiglie italiane in difficoltà economica sono più che raddoppiate rispetto all'inizio del 2022, passando dal 10 per cento dello scorso anno al 23 per cento di quest'anno. Un italiano su tre è in una situazione economica difficile, metà ha grosse difficoltà a pagare le bollette, uno su tre ha dovuto rinunciare alle spese mediche e all'acquisto di carne e pesce.
La causa la conosciamo tutti. Siamo davanti a un'inflazione strutturale come non si vedeva da trent'anni: aumento dei prezzi, salari bloccati da decenni, precariato generalizzato. All'impennata dell'inflazione corrisponde il crollo del potere d'acquisto delle famiglie e delle persone in genere e, mentre le persone sono obbligate a pagare bollette astronomiche, le società energetiche stanno facendo grandi guadagni non previsti, anzi grandissimi guadagni che questo Governo decide di non intaccare, se non in minima parte.
Ma la punta dell'iceberg è che, a fronte di una situazione come questa, la ricetta del Governo sembra essere acqua fresca e non parlo solo degli extraprofitti: si è fatto un gran parlare delle misure sul cuneo fiscale per poi scoprire che il tutto si risolve con una una tantum di 500 euro che non ha continuità almeno nel 2024. L'Italia è l'unico Paese europeo nell'area OCSE in cui i salari sono diminuiti dal 1990 al 2000 e al 2020 il salario medio annuale è diminuito del 2,9 per cento, mentre in altri Stati come Francia e Germania è aumentato. A questo si aggiunge che il lavoro atipico - ovvero tutte le forme di contratto diverso dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo pieno - rappresenta l'83 per cento delle nuove attivazioni, con un aumento del 34 per cento negli ultimi anni.
Queste ricette ci sembrano del tutto inadeguate. Chiediamo dunque di aumentare il contributo di solidarietà sugli extraprofitti realizzati da parte delle società energetiche per destinare il relativo maggiore gettito a politiche energetiche che sostengano realmente le persone, le famiglie e le imprese italiane. E chiediamo di sapere, oltre a queste, quali nuove iniziative intenda mettere in campo il Governo per combattere la crisi economica in atto.
PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
GIORGETTI, ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, in riferimento al quesito posto dal senatore Magni, rilevo che, sebbene nelle premesse i senatori interroganti facciano riferimento al contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, di cui alla legge di bilancio 2023, chiedono che sia aumentata sino al 100 per cento l'aliquota del contributo straordinario contro i rincari energetici di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, che fa invece riferimento a un esercizio finanziario oggetto di bilanci già approvati.
Tanto premesso, il Governo - con riferimento al contributo relativo all'esercizio 2022 - è intervenuto a più riprese e, dopo un attento bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati, ha fissato l'aliquota al 37 per cento. Con riferimento, invece, al contributo relativo all'anno 2023, avente una base imponibile differente, ha ritenuto di poter fissare la relativa aliquota al 50 per cento. Tale percentuale è stata oggetto di una valutazione del Governo in ordine al necessario contemperamento dei principi costituzionalmente tutelati - quali la capacità contributiva e la libera iniziativa economica - con l'esigenza di reperire tempestivamente risorse da destinare alla tutela delle fasce più deboli della popolazione.
Vorrei assicurare al senatore Magni che l'attenzione continua a essere massima da parte del Governo e a breve avrà anche - credo - sorprese positive per quanto riguarda i suoi interessi. Voglio anche rilevare che - come già annunciato in sede di audizione parlamentare, alla quale il senatore Magni ha partecipato - l'intervento da parte del Governo nei confronti dei lavoratori dipendenti si è sostanziato non nei miseri 15 euro tanto declamati dall'opposizione, ma in realtà in cifre ben più consistenti, come dimostrato da ricerche documentate anche da parte dei media.
Concludo dicendo che prudenzialmente il Governo ha stimato l'imposta sui maxiprofitti energici, concepita da questo Governo nella legge di bilancio. Credo che a breve, quando saranno eseguiti i versamenti, avremo delle sorprese positive di maggior gettito da mettere a disposizione delle famiglie più vulnerabili. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Magni, per due minuti.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Ministro, in merito agli extraprofitti ho già avuto modo di interrogarla e di discutere con lei. Resta un dato: il Governo di cui lei precedentemente faceva parte aveva previsto 10 miliardi; poi avete ridotto a 2,5 miliardi e adesso riducete nuovamente. Questo è ciò che è successo.
Il dato vero è che quelle aziende non solo hanno guadagnato nel 2021 e nel 2022, ma continuano a guadagnare. Questa è la verità. Il problema è che nella tassazione i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno una contribuzione fissa da pagare e non hanno un extragettito, per cui riducono la loro capacità a causa dell'inflazione - perché l'inflazione c'è - e quindi perdono potere d'acquisto. Essi non sono pertanto in grado di sopperire a esigenze dal punto di vista sociale e intaccano i propri risparmi di fronte al fatto che ci sono persone che guadagnano oltre il profitto. Questo è il punto. Quindi, per tale ragione sono totalmente insoddisfatto della sua risposta.
Se poi mi spiegherà che anziché 2,5 sono 3 i miliardi, sono più che contento, ma siamo sempre alle briciole rispetto a una situazione in cui i guadagni sono decisamente extra. Per intervenire su questo ci vuole la volontà politica, e a mio avviso fino a oggi tale volontà non è stata dimostrata.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Catullo» di Belluno, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. (Applausi).
Ripresa dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata,
ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,24)
PRESIDENTE. La senatrice Sironi ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00465 sull'annullamento di un concorso presso l'Agenzia delle entrate, per tre minuti.
SIRONI (M5S). Signor Ministro, introduco il quesito partendo da un caso particolare per giungere anche alla richiesta più ampia in relazione al potere di controllo del MEF sull'operato di Agenzia delle entrate.
Si tratta del tormentato iter di un concorso pubblico bandito dall'Agenzia delle entrate nel 2010 per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia. Il bando è passato prima dalla dichiarazione di illegittimità, perché valorizzava tra i titoli valutabili anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato tramite assegnazione diretta (quindi senza concorso), di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, che nel frattempo la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale. Il bando poi riprendeva il suo iter e nel 2016 la commissione esaminatrice definiva i criteri di valutazione dei titoli; nel 2021 la graduatoria finale dell'Agenzia delle entrate veniva approvata, ma successivamente impugnata davanti al tribunale amministrativo regionale (TAR), che accoglieva i ricorsi per la mancanza di un equilibrato bilanciamento nell'attribuzione del punteggio per titoli e per colloquio, come viceversa era previsto nel bando. La commissione, infatti, aveva attribuito ai titoli una valenza talmente bassa che, nell'ambito della valutazione complessiva, il loro peso risultava del tutto irrilevante, mentre la prova orale, caratterizzata da un'ampia discrezionalità valutativa, assumeva un peso determinante. Nel 2022 il TAR annullava la graduatoria.
Risparmio considerazioni in merito all'obiettivo che si voleva raggiungere con questa tipologia di criteri, ma osservo che la frequenza delle impugnazioni delle procedure concorsuali, anche presso l'Agenzia delle entrate, è causa di danni alla pubblica amministrazione che, oltre a dover sopportare il costo dei giudizi, finisce per dover calibrare l'esito delle procedure selettive tenendo conto delle pronunce giurisdizionali, anche di tipo cautelare, del giudice amministrativo, a cui si aggiungono poi i ritardi nelle assunzioni e le incertezze che l'eventuale riforma della graduatoria potrebbe comportare sino allo spirare del termine per le impugnazioni.
Chiedo quindi quali iniziative questo Ministero ritenga di intraprendere con l'Agenzia delle entrate per evitare il ripetersi di tali circostanze; quali siano le conseguenze sull'Agenzia delle entrate a seguito dell'annullamento di una graduatoria e quali iniziative si ritenga di intraprendere per garantire la prosecuzione dell'ordinaria attività degli uffici. Chiaramente si ritiene che le procedure e le regole di reclutamento dei dipendenti pubblici dovrebbero invece garantire efficacia, trasparenza e tempi certi.
PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
GIORGETTI, ministro dell'economia e delle finanze. Senatrice Sironi, in riferimento ai quesiti posti rappresento che il concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia fu avviato dall'Agenzia delle entrate sulla base dell'articolo 1, comma 530, della legge finanziaria 2007. La citata normativa, al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, consentiva di procedere ad assunzioni di dirigenti per l'Agenzia delle entrate con modalità speciali di reclutamento. Tali modalità speciali consistevano, in particolare, in una deroga alla disciplina ordinaria dei concorsi pubblici per dirigente, che prevedono la valutazione dei titoli, delle prove scritte e della prova orale.
Infatti, nella procedura selettiva per i 175 dirigenti oggetto della precedente interrogazione sono stati valutati i titoli previsti dal bando ed è stata espletata la sola prova orale per accertare le competenze specifiche possedute dai candidati. La procedura concorsuale è stata avviata nel 2010 e si è conclusa solo nel 2021 (in effetti la procedura era speciale) a seguito di un lungo e travagliato iter contenzioso che ha portato anche all'impugnazione della graduatoria dei vincitori. Infatti il TAR del Lazio, con alcune sentenze del novembre 2022, ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da candidati che hanno lamentato presunte illegittimità relative alla fase di valutazione dei titoli, annullando gli esiti della procedura nella parte relativa all'attribuzione del punteggio per titoli.
Con il supporto dell'Avvocatura generale dello Stato è stato proposto ricorso in appello verso le predette sentenze, con istanza di sospensione degli effetti delle stesse in sede cautelare, al fine di ottenere una pronuncia definitiva sul tema nei confronti di tutti i concorrenti (vincitori, idonei e non idonei). Il 15 febbraio il Consiglio di Stato ha emesso le ordinanze nn. 624 e 626 del 2023, con le quali ha accolto la richiesta di sospensione delle impugnate sentenze, ritenendo che, nelle more della definizione del merito, si palesi l'esigenza di mantenere ferma la graduatoria concorsuale e fissando l'udienza pubblica per entrambi i giudizi al 16 maggio 2023. In pari data la causa è stata trattenuta in decisione e si è in attesa della sentenza alla quale l'Agenzia delle entrate si conformerà senza indugio, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa degli uffici che ad oggi non ha registrato impatti negativi sulla prosecuzione della propria attività ordinaria.
Con riferimento, infine, alla richiesta dei senatori interroganti volta a conoscere quali iniziative l'Agenzia intenda intraprendere per evitare il ripetersi di simili evenienze, si rappresenta che nel 2019 sono stati pubblicati due nuovi bandi di concorso per dirigenti: 10 posti per gli uffici preposti all'attività catastale e 150 posti per gli uffici preposti alle attività di controllo e gestione dei tributi. Con l'espletamento di questi due concorsi sarà completato il reclutamento dei dirigenti che occorrono per il presidio di tutti gli uffici.
Da ultimo, come indicato nel piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, pubblicato nella Sezione amministrazione trasparente, l'Agenzia ha precisato che, con le vacanze derivanti dai futuri pensionamenti, intende espletare con periodicità regolare concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Sironi, per due minuti.
SIRONI (M5S). Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, della quale peraltro non sono pienamente soddisfatta in quanto il fatto di aver bandito due successivi altri bandi non risolve la questione relativa al bando precedente.
La mia domanda era orientata a comprendere quali poteri di controllo e di azione possa intraprendere il MEF per garantire e controllare il corretto operato dell'Agenzia delle entrate, che evidentemente non si è comportata del tutto correttamente.
Mi riterrò pienamente soddisfatta quando finalmente potrò vedere direttamente la correttezza dello svolgimento dei concorsi pubblici senza dover tutte le volte ricorrere da un tribunale all'altro. Il fatto solo che questo concorso sia durato dieci anni rileva evidentemente che qualcosa non è andato per la strada per la quale doveva andare.
Tra l'altro, collegandomi anche agli obiettivi del PNRR in merito al rafforzamento dei processi di selezione del personale della pubblica amministrazione, invito il Governo e il MEF a prestare attenzione a questa problematica che coinvolge anche il benessere dei cittadini essere candidati ad un concorso e rimanere in ballo dieci anni è un'esperienza che non auguro a nessuno. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Borghi Claudio ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00466 sul rialzo dei tassi di interesse sui mutui e sui prestiti, per tre minuti.
BORGHI Claudio (LSP-PSd'Az). Signor Ministro, l'inflazione era un fattore che quelli che hanno più o meno la mia età ben ricordano in gioventù, ma per trenta anni ci siamo quasi dimenticati della sua esistenza.
Adesso, soprattutto a seguito dei movimenti dei prezzi delle materie prime, si è assistito a un aumento dell'inflazione che non si registrava da circa trenta anni. Il fatto che la causa sia soprattutto da ricercarsi sul movimento dei prezzi delle materie prime è testimoniato da autorevoli studi; l'ultimo è uscito ieri ed è di un economista considerato fra i migliori al mondo, Blanchard.
Il problema è che la Banca centrale europea ha deciso da tempo di reagire a questo aumento dei prezzi con un vecchio strumento, vale a dire l'aumento dei tassi di interesse. Tale aumento, che era lo strumento da libro di testo negli anni Novanta per raffreddare un'economia che andava in surriscaldamento perché andava troppo bene e quindi portava a un aumento dei prezzi, la cosiddetta inflazione della domanda, viene applicato purtroppo a un'inflazione da offerta.
Noi sappiamo che la Banca centrale è indipendente e quindi, oggettivamente, non possiamo farci molto, ma dobbiamo tenere presente che le sue decisioni impattano nella vita di tante famiglie. Quelle numerose famiglie che hanno contratto un mutuo a tasso variabile adesso si trovano, loro malgrado, una rata che rischia di diventare difficilmente sostenibile. Teniamo presente, ad esempio, la situazione di un lavoratore dipendente o di uno che non ha un incremento di reddito in questa situazione e, anzi, un aggravio di costi (un artigiano o un commerciante), e che deve far fronte a delle spese crescenti.
So che il Governo ha già messo in atto degli interventi per aiutare le famiglie; pensiamo ad esempio alla possibilità di trasformare i mutui a tasso fisso o alla proroga delle agevolazioni fiscali per gli under trentasei. So quindi che il Governo pone attenzione al problema. Vorremmo sapere però quali sono le azioni che il Ministro intende porre in essere nelle sedi opportune per proseguire nell'azione di tutela di famiglie e imprese esposte agli effetti negativi del rialzo dei tassi e, quindi, di contenimento anche degli effetti a cascata sul mercato immobiliare, che sappiamo essere davvero importante per la nostra economia. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
GIORGETTI, ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, con riferimento ai quesiti posti, come è stato opportunamente ricordato anche nella illustrazione dal senatore Borghi, il Governo è già intervenuto reintroducendo la facoltà di rinegoziare a determinate condizioni i mutui ipotecari a tasso variabile, trasformandoli in mutui a tasso fisso e prorogando le agevolazioni fiscali e le garanzie sulla prima casa per gli under 36. Tali misure hanno registrato un grande successo e dobbiamo porci anche il tema di come rifinanziarle, perché sono in via di esaurimento i relativi fondi.
Per quanto riguarda l'andamento dell'inflazione e i suoi riflessi sul mercato immobiliare, a questo proposito devo dire che l'inflazione impatta maggiormente sui beni energetici e alimentari di prima necessità. Per quanto riguarda, invece, il riflesso sul tasso d'interesse medio sulle consistenze dei mutui delle famiglie, nella media di marzo i tassi di interesse sui nuovi prestiti per l'acquisto di abitazioni risultano pari al 4 per cento, mentre per lo stock dei mutui in essere il tasso medio è ancora al 2,66 per cento. Naturalmente questa è una media tra coloro che hanno stipulato mutui a tasso fisso a tassi eccezionalmente convenienti e coloro - famiglie e imprese - che stanno subendo in modo significativo aumenti in questo periodo.
Naturalmente il Governo resta vigile sull'impatto che le condizioni di finanziamento restrittive stanno avendo e possono produrre sul mercato delle abitazioni e sul risparmio delle famiglie. Secondo gli ultimi dati disponibili, a fronte di un calo dei mutui ipotecari del 12,8 per cento nel quarto trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, le compravendite di unità immobiliari a uso abitativo si sono ridotte solamente del 2,1 per cento. Questo vuol dire che evidentemente si ricorre meno all'indebitamento. Anche la dinamica dei prezzi delle abitazioni, in leggera riduzione, non mostra segnali di grande preoccupazione.
Al di là delle grandezze macroeconomiche illustrate, la questione abitativa assume un particolare rilievo sociale, è all'attenzione del Governo ed è una caratteristica molto peculiare italiana. Vorrei ricordare che, nella relazione al Parlamento da ultimo approvata dalle Camere, il Governo ha destinato i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l'anno in corso, un nuovo taglio dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per sopperire al fenomeno del calo del potere d'acquisto delle famiglie, in particolare quelle di reddito medio-basso.
Per quanto riguarda la manovra di bilancio per il prossimo anno, che sarà oggetto della sessione di programmazione, ci sarà un'attenta valutazione considerando i dati più aggiornati sull'inflazione e sui tassi di interesse, auspicando che evidentemente con l'estate cessino gli aumenti - e ragionevolmente questo dovrebbe accadere - al fine di tutelare l'andamento del potere d'acquisto delle famiglie, del mercato del credito e l'accesso ai mutui.
Il Governo - su questo concludo, ma vorrei essere chiaro - tenendo conto del contesto internazionale dei mercati finanziari, guarda con attenzione alle iniziative che il settore bancario porrà in essere, o sta ponendo in essere, per attenuare la divergenza tra l'aumento del margine di interesse sui crediti erogati e quello sui rendimenti dei conti correnti, al fine di garantire condizioni più vantaggiose - oserei dire più eque - per le famiglie. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Borghi Claudio, per due minuti.
BORGHI Claudio (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro. Sono molto soddisfatto di sapere che la questione è all'attenzione che merita da parte del Ministero, perché si tratta di un problema veramente serio per milioni di cittadini italiani e di famiglie.
Se posso permettermi, aggiungo un suggerimento. In tema di moral suasion con le banche, che è uno degli ambiti che competono al Governo, magari si potrebbe incentivare - spontaneamente, mi verrebbe da dire - per chi volesse mantenere il tasso variabile, la trasformazione del mutuo a rata fissa, più che a tasso fisso. Questo perché il mutuo a rata fissa consente di evitare le cattive sorprese di un aumento. Sappiamo che, se il cittadino non riesce a pagare, poi non solo non paga l'incremento, ma non paga neanche tutto il resto. Quindi, è interesse anche della banca essere saldati per il mutuo, ma si allunga o si accorcia, a seconda del movimento dei tassi, la durata residua del mutuo, evitando così di impattare decisamente sui conti.
La ringrazio, signor Ministro. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Scalfarotto ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00468 sul negoziato per il trasferimento a Milano di una sede del Tribunale unificato europeo dei brevetti, per tre minuti.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Ministro, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea ha provocato anche il fatto che una delle sedi centrali del Tribunale unificato europeo dei brevetti (TUEB) lasciasse Londra e naturalmente Milano è stata la candidata ideale per quella posizione, essendo l'Italia una delle più grandi potenze dal punto di vista farmaceutico. Stiamo quindi aspettando finalmente che questa terza sede, che era prevista a Londra, possa arrivare a Milano. In realtà, la trattativa è stata lunga, ma recentemente si è cominciato a temere che il Governo italiano potesse accettare di ottenere una sede a Milano, ma svuotata dalle sue principali competenze. In particolare, il timore era che si perdessero quei brevetti sui cosiddetti supplementary protection certificate, i certificati supplementari che vengono dati ai farmaci che effettivamente si vendono, e che la chimica potesse andare a Monaco.
Nelle more di questa preoccupazione, è accaduto invece che il plenum del Tribunale unificato dei brevetti, l'8 maggio - poi la notizia è stata data il 16 maggio - abbia detto che per il momento parte, il 1° giugno si parte e le competenze di Londra saranno divise a metà tra Parigi e Monaco. A questo punto si è scatenato il panico per l'assegnazione ai due Paesi, Francia e Germania. Tuttavia, signor Ministro, lei ha annunciato nello stesso giorno che Milano avrà questa sede.
Quindi, a questo punto, ho una serie di domande da farle. Prima di tutto: a che punto siamo? Verrà la sede a Milano, come lei ha annunciato? È deciso definitivamente, oppure no? La seconda cosa, assolutamente fondamentale, è capire quali competenze verranno a Milano. L'American chamber of commerce in Italy, che si è molto spesa per la sede del TUEB a Milano, anche perché le industrie farmaceutiche americane sono molto interessate al mercato italiano, ha affermato che, se dovesse succedere che le competenze fossero tagliate, si tratterebbe non di un bicchiere mezzo pieno, ma soltanto di alcune gocce d'acqua. L'enorme potenzialità e l'enorme opportunità per Milano di avere questa sede sarebbero dunque sostanzialmente svuotate.
Ovviamente, quindi, vorrei sapere quali saranno le competenze. Vorrei sapere anche come sia possibile che ci siamo fatti passare sotto il naso la decisione del 16 maggio, che ha dato le competenze a Monaco e Parigi. È evidente che una cosa è farsi dare delle competenze che sono ancora appese, che non sono ancora state date a nessuno; altra cosa è toglierle a Parigi e a Monaco, che stabiliranno degli uffici e assumeranno delle persone e, quindi, cominceranno dal 1o giugno, cioè tra pochi giorni. Quindi, la domanda è anche quando Milano avrà questa sede. Insomma, le domande sono tante. Vorrei che lei ci chiarisse la situazione e, quindi, se il tribunale arriverà a Milano, con quali competenze e da quando.
PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
TAJANI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signor Presidente, il 1o giugno 2023 entrerà in vigore l'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti. Si tratta di una tappa importante per la creazione di un sistema brevettuale europeo, che tuteli e promuova l'innovazione e la competitività italiana sui mercati esteri. Il Governo ha portato avanti un'azione diplomatica per sostenere la candidatura di Milano a ospitare una delle sedi della divisione centrale del Tribunale, che prima della Brexit era destinata a Londra. Grazie a questo intenso lavoro, l'Italia ha raggiunto, la scorsa settimana, un'intesa con Francia e Germania, che prevede l'assegnazione a Milano di una sezione della divisione centrale del Tribunale. È un impegno che il ministro Colonna mi ha appena ribadito nel corso del nostro colloquio, che si è concluso un'ora e mezza fa. L'accordo dovrà ora essere formalizzato dal comitato amministrativo del Tribunale, che si riunirà entro la fine di giugno.
La partita negoziale è stata complessa e l'esito tutt'altro che scontato. Il Governo l'ha affrontata in una logica di sistema e con pragmatismo negoziale. Con questa intesa, il Governo ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato: in primo luogo, una rapida decisione per istituire la sede di Milano e renderla operativa in tempi certi; in secondo luogo, competenze adeguate in settori importanti per il tessuto industriale del nostro Paese; in terzo luogo, garanzie per il corretto funzionamento della sede di Milano.
Abbiamo così evitato che il Tribunale cominciasse a funzionare a regime su due sole località, senza una decisione sulla terza sede, una soluzione transitoria che sarebbe potuta diventare, molto probabilmente, permanente.
Le competenze assegnate alla sede di Milano riguardano comparti particolarmente rilevanti per i nostri interessi nazionali, come il settore farmaceutico, la moda e la filiera agroalimentare. Chiederemo inoltre un attento monitoraggio sul funzionamento della sezione di Milano. In caso di sbilanciamento rispetto all'attività delle altre sedi, il Governo si attiverà per ottenere un riequilibrio anche prima dei sette anni previsti per la revisione dell'accordo.
Si tratta di un risultato significativo non solo per Milano, ma anche per tutto il Paese, con ricadute positive sull'economia; un nuovo impulso alla competitività e alla capacità di innovazione delle imprese italiane, con contributo al rafforzamento delle nostre esportazioni, uno degli obiettivi prioritari del mio mandato.
È un segnale importante che ieri in Commissione politiche dell'Unione europea, proprio qui al Senato, tutti i Gruppi politici si siano espressi a favore di questa scelta del Governo, sottoscrivendo e approvando all'unanimità una risoluzione. Il sostegno trasversale del Parlamento rafforza l'azione dell'Italia in Europa ed è con il gioco di squadra che si ottengono i risultati.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Scalfarotto, per due minuti.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). È molto importante che il Governo abbia il sostegno del Parlamento, perché il Governo da solo, signor Ministro, non ce l'ha fatta.
Io sono molto insoddisfatto di questa sua risposta, perché lei non mi ha detto da quando parte il Tribunale di Milano e non mi ha detto quali sono le sue competenze. In particolare, le ripeto, se noi abbiamo dato a Parigi tutta la parte sugli SPC (certificati di protezione supplementare) e abbiamo dato la chimica a Monaco, finirà che Milano avrà pochissimo. In particolare, aggiungo che questa distribuzione delle competenze renderà molto complicata anche la giurisprudenza del Tribunale unificato europeo dei brevetti, perché potrà succedere che sullo stesso prodotto ci siano molti brevetti, uno con l'SPC, uno con la chimica e uno con la farmaceutica; ci si troverà a dover andare in tre diverse sedi del Tribunale. E questo porterà le imprese quasi a ripudiare il sistema che è stato creato, che era invece molto utile.
Inoltre, il comitato amministrativo non ha la competenza di ripartire le competenze, signor Ministro, perché può soltanto stabilire che tutte le competenze di Londra vadano a Milano. Non può cambiare il trattato - per capirci - e tra l'altro proprio il fatto che a Milano arrivi soltanto una parte delle competenze di Londra mi porta a chiederle: perché quelle competenze potevano stare tutte insieme a Londra e adesso che arrivano a Milano devono essere spacchettate e devono andare a Francia e Germania?
Caro ministro Tajani, ho la grande preoccupazione che questo sia l'ennesimo sintomo - lo pagherà la città di Milano e pagherà l'Italia - del nostro isolamento in Europa, perché casualmente chi sono i Paesi che prendono le competenze di Milano? Sono Francia e Germania. Se il suo Ministero non ratifica il MES, se il suo Ministero non ratifica il CETA, lei si immagina di trovare una collaborazione da parte dei nostri alleati europei? Questo è il risultato del vostro isolamento e della vostra politica estera, che soprattutto in sede europea lascia molto a desiderare per l'interesse del Paese.
PRESIDENTE. Il senatore Gasparri ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00462 sul sostegno alle esportazioni dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, per tre minuti.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Tajani, l'alluvione che ha colpito nelle settimane dal 2 al 17 maggio varie zone dell'Emilia Romagna ha provocato vittime tra la popolazione e grandi danni al territorio e ha colpito il cuore agricolo e industriale della Romagna, con migliaia e migliaia di piccole e medie imprese che hanno subito danni ingenti, ancora in via di quantificazione, e anche una paralisi delle attività.
La Regione, le associazioni d'impresa e delle professioni, gli istituti bancari, il terzo settore, i sindacati tutti hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta che dettaglia le esigenze del territorio per far fronte alle emergenze e per gettare le premesse per una ripartenza delle attività produttive. Nella dichiarazione c'è anche la richiesta di approntare immediatamente un piano di ristori e di risorse da destinare, oltre che alle famiglie, alle imprese colpite da questi eventi. Tra le richieste vi è quella di contributi a favore delle attività produttive aventi sede e unità produttive nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi e che abbiano subito un grave pregiudizio economico.
L'Emilia-Romagna è tra le Regioni più dinamiche dal punto di vista economico e, con 84 miliardi di esportazioni, pari al 13,5 per cento del totale, viene dopo la Lombardia nella classifica delle Regioni italiane. Le Province più colpite sono note ovviamente al Governo: Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Ferrara. Esse hanno tutte quelle imprese che rappresentano anche un'eccellenza nella proiezione internazionale e hanno contribuito, nel 2022, con 36,5 miliardi alle esportazioni e al successo del made in Italy nel mondo.
Gli interroganti quindi chiedono al Governo, in particolare al ministro e vice presidente del Consiglio Tajani, quali misure si intendano adottare da parte del Governo per sostenere le attività delle imprese esportatrici delle aree colpite dall'alluvione e per assicurare la loro rapida ripartenza, fondamentale non solo per quel territorio, ma per tutta l'economia italiana.
PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
TAJANI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Governo si è immediatamente attivato per dare risposte concrete alle popolazioni colpite dalle alluvioni: è stato approvato un decreto da 2 miliardi di euro per i primi interventi.
Quattro ore dopo la conclusione del Consiglio dei ministri, ero a Forlì per illustrare alle amministrazioni locali, alle imprese, ai sindacati e ai cittadini come si potevano utilizzare i fondi messi a disposizione dal Governo, in modo particolare quelli legati al coordinamento del mio Ministero. Proprio per dare risposte concrete, ho chiesto ai vertici dell'Agenzia ICE e di Simest, Sace e Cassa depositi e prestiti di essere presenti con me.
Nell'area colpita dal disastro, nelle province di Forlì, Cesena e Ravenna, quasi 25.000 imprese occupano 270.000 persone e fatturano 70 miliardi; moltissime hanno una forte proiezione internazionale. Le aziende esportatrici potranno contare su un pacchetto di misure di 705 milioni di euro predisposte dal Ministero degli affari esteri con Simest e Agenzia ICE. Nell'immediato, 300 milioni di euro di ristori a fondo perduto compenseranno le perdite materiali subite e le riduzioni di reddito causate dalla sospensione delle attività.
Non vogliamo certo limitarci all'emergenza. Per la ripartenza abbiamo riservato 400 milioni di euro del Fondo 394 gestito da Simest per finanziamenti con tassi agevolati e a fondo perduto del 10 per cento: serviranno a ripristinare i beni danneggiati e a finanziare progetti di internazionalizzazione. Alla misura potranno accedere, senza presentare garanzie, le imprese esportatrici delle aree alluvionate, ma anche quelle che, pur non esportando direttamente, operano nella stessa filiera. In aggiunta, i rimborsi dei finanziamenti già attivi sul Fondo 394 vengono sospesi per dodici mesi.
Sul Fondo ICE, nell'ambito di un pacchetto di oltre 5 milioni di euro, l'Agenzia offrirà gratuitamente i servizi della propria rete nel mondo, un modulo espositivo nelle fiere all'estero, attività promozionali anche di e-commerce, pubblicità, consulenza e formazione all'export.
Sace ha varato una serie di iniziative in ambito credito, liquidità e cauzioni. Penso anzitutto alla moratoria fino a un anno sui finanziamenti garantiti e alla sospensione del pagamento dei premi delle polizze fino al 31 dicembre. A favore di micro e piccole imprese proiettate all'internazionalizzazione, Invitalia propone inoltre un bonus export digitale a fondo perduto; il possibile utilizzo va dal riacquisto di strumenti informatici danneggiati all'assistenza per marketing e vendita attraverso l'online.
Sono strumenti concreti che le imprese potranno attivare con facilità. Esse avranno inoltre a disposizione un indirizzo di posta elettronica per chiarimenti su come accedere alle misure previste. È già aperto da due giorni e lo ripeto perché possiate diffonderlo: export.emergenza2023@esteri.it.
Siamo vicini alle famiglie che hanno perso i propri cari e daremo tutto l'aiuto possibile a chi ha visto distrutto il lavoro di una vita. Come Ministro degli affari esteri e del commercio internazionale sento la responsabilità particolare di restituire, alla seconda Regione esportatrice d'Italia, il dinamismo che la rende famosa e apprezzata nel mondo. L'Emilia Romagna ripartirà subito, più forte di prima, con il sostegno di noi tutti e la tempra della sua gente straordinaria.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Gasparri, per due minuti.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Ministro, la ringrazio a nome del Gruppo Forza Italia e penso di tutto il Senato per la puntualità delle risposte, per la concretezza delle misure varate, per l'assistenza specifica, con tutti gli strumenti e finanziari, che lei ha qui illustrato, alle imprese italiane di quella zona così importante per l'economia e per il sostegno alle attività produttive.
Siamo soddisfatti di quello che è stato già disposto dal Governo. Avevamo visto come lei personalmente si fosse già recato presso il Comune di Forlì. Ancora, siamo soddisfatti della immediatezza delle decisioni e della azione del Governo e della Presidenza del Consiglio. Siamo certi che le misure prese daranno risultati.
La voglio anche ringraziare per la puntualità con cui si rivolge al Parlamento e anche alla Commissione esteri e difesa, dalla quale è appena reduce. Poco fa rispondeva di un'intesa raggiunta un'ora e mezzo fa: riferire più in tempo reale di così al Parlamento non si può. Quindi, la ringrazio, non solo per la risposta al quesito postole, ma anche per tutta la sua attività politico istituzionale, preziosa per la Repubblica italiana.
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del giorno è così esaurito.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 30 maggio 2023
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 30 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 15,57).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (714)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: « dall'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 3, al primo periodo, la parola: « CSEA » è sostituita dalle seguenti: « Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) » e, al secondo periodo, le parole: « con legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;
alla rubrica, le parole: « elettrico e gas » sono sostituite dalle seguenti: « per elettricità e gas ».
All'articolo 2:
al comma 3, dopo le parole: « dai commi 1 e 2 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « sono confermate » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas ».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: « del RepowerEU » sono sostituite dalle seguenti: « del piano REPowerEU »;
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « l'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 4, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».
All'articolo 4:
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
« 10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca ».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
« Art. 4-bis. - (Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo) - 1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "e di 25 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e di 35 milioni di euro per l'anno 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva" ».
All'artico lo 5:
al comma 1, le parole: « della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 », le parole: « del Testo Unico delle Imposte sui Redditi » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, » e le parole: « legge del 24 dicembre 2007, n. 244 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: « reti ed ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « , reti e ambiente » e le parole: « del DM 6 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 »;
alla rubrica, la parola: « agroenergia » è sostituita dalle seguenti: « dell'agroenergia ».
All'articolo 7, comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: « risparmio energetico » sono inserite le seguenti: « previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, »;
al terzo periodo, le parole: « La disposizione si applica » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni del presente comma si applicano ».
Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 7-bis. - (Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici) - 1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "collocati a terra" sono inserite le seguenti: "o su coperture piane o falde";
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale".
Art. 7-ter. - (Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 581, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 9 milioni di euro per l'anno 2023";
b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023".
Art. 7-quater. - (Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità) - 1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità è concesso, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.
Art. 7-quinquies. - (Contributo alla fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile") - 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto ».
All'articolo 8:
al comma 2, al primo periodo, le parole: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: « regione provincia autonoma » sono sostituite dalle seguenti: « regione e provincia autonoma »;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: « o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato » sono sostituite dalle seguenti: « o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti" » e le parole da: « quarto periodo » fino a: « n. 125, » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge n. 78 del 2015 »;
al secondo periodo, le parole: « non rinunciano al contenzioso attivato » sono sostituite dalle seguenti: « non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo »;
dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite »;
al comma 5, le parole: « per il suo rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « per la sua attuazione ».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: « al lordo dell'IVA » sono sostituite dalle seguenti: « al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.
1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio »;
alla rubrica, le parole: « Iva su » sono sostituite dalle seguenti: « Imposta sul valore aggiunto sul » e dopo la parola: « payback » sono inserite le seguenti: « relativo ai ».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: « Sanitario Nazionale (SSN) » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale », dopo le parole: « impossibilità di utilizzare personale già in servizio, » sono inserite le seguenti: « sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, » e dopo le parole: « gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore » sono inserite le seguenti: « relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna »;
al comma 2, le parole: « esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri » sono soppresse, dopo le parole: « dodici mesi » sono inserite le seguenti: « , anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione » e le parole: « Sanitario Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale »;
al comma 3, le parole: « l'ANAC » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità nazionale anticorruzione » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;
al comma 4, le parole: « decisione a contrarre » sono sostituite dalle seguenti: « decisione di contrarre »;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
« 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attività e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presìdi ospedalieri pubblici »;
al comma 6, le parole: « Sanitario Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale »;
al comma 7, al primo periodo, le parole: « ed enti » sono sostituite dalle seguenti: « e gli enti » e, al secondo periodo, la parola: « SSN » è sostituita dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale ».
All'articolo 11:
al comma 1, primo periodo, le parole: « sanitario nazionale SSN », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale », le parole: « emergenza - urgenza » sono sostituite dalla seguente: « emergenza-urgenza », la parola: « CCNL », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presìdi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale »;
al comma 3, le parole: « e dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: », dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo la parola: « complessivi » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « comparto sanità e » sono sostituite dalle seguenti: « comparto sanità, e, »;
al comma 4, le parole: « ai commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1, 1-bis e 3 » e d opo le parole: « cui concorre lo Stato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».
All'articolo 12:
al comma 1, la parola: « SSN », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale » e le parole: « Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza » sono sostituite dalle seguenti: « Medicina d'emergenza-urgenza »;
al comma 2, le parole: « servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi »;
al comma 3, al primo periodo, le parole: « l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando » sono sostituite dalle seguenti: « il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato » e, al secondo periodo, le parole: « tali attività » sono sostituite dalle seguenti: « tale attività »;
al comma 5, le parole: « nazionale in possesso » sono sostituite dalle seguenti: « nazionale, in possesso »;
al comma 6, primo periodo, le parole: « a cui applicare il » sono sostituite dalle seguenti: « per l'applicazione del » e le parole: « le Aziende e gli Enti » sono sostituite dalle seguenti: « le aziende e gli enti ».
All'articolo 13:
al comma 1, capoverso 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo »;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "e amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: ", amministrativo, tecnico e professionale" ».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: « il primo periodo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo, le parole: »;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: "I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo" »;
alla rubrica, dopo le parole: « comma 548-bis, » è inserita la seguente: « della ».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: « o socio sanitarie » sono sostituite dalle seguenti: « o socio-sanitarie, » e le parole: « o private accreditate, una professione » sono sostituite dalle seguenti: « o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o »;
al comma 2, le parole: « Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;
al comma 3, le parole: « Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano », le parole: « del decreto-legge del » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge » e le parole: « convertito in legge » sono sostituite dalla seguente: « convertito »;
al comma 4, le parole: « o socio sanitarie » sono sostituite dalle seguenti: « o socio-sanitarie »;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato ».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
« Art. 15-bis. - (Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario) - 1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
"4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026".
Art. 15-ter. - (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica) - 1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.
3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale".
4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso";
b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato ».
All'articolo 16:
al comma 1, lettera b):
all'alinea, le parole: « il comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « il secondo comma »;
al capoverso 2, la parola: « 2. » è soppressa e le parole: « dì cui » sono sostituite dalle seguenti: « di cui »;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;
alla rubrica, le parole: « contrasto agli episodi di violenza » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto degli atti di violenza ».
All'articolo 17:
a l comma 1, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;
al comma 3, primo periodo, le parole: « del contribuente » sono sostituite dalle seguenti: « presentata dal contribuente ».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
« Art. 17-bis. - (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) - 1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023 ».
All'articolo 20:
al comma 1, lettera a), le parole: « è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « è sostituito dai seguenti », « la parola: « superano » è sostituita dalle seguenti: « superino l'ammontare di » e dopo le parole: « 20 dicembre di ciascun anno. » è inserito il seguente periodo: « A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese »;
al comma 3, le parole: « dalla presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 2 ».
All'articolo 21:
al comma 1, lettera a), le parole: « 2022, 197 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, n. 197 »;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: « all'articolo 4, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 4 del »;
alla lettera b), le parole: « presidente della repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Repubblica »;
alla rubrica, dopo le parole: « e 179 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».
All'articolo 22:
al comma 1, le parole: « all'Agenzia delle entrate-Riscossione. » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia delle entrate-Riscossione ».
All'articolo 24:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: « asbesto correlate » sono sostituite dalla seguente: « asbesto-correlate » e dopo le parole: « n. 257 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al terzo periodo, le parole: « a carico del fondo » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del Fondo di cui al primo periodo » e le parole: « sul fondo » sono sostituite dalle seguenti: « nel medesimo Fondo »;
al comma 3, le parole: « 30 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 4,5 milioni »;
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: « 21 dicembre 2017 » sono inserite le seguenti: « , della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017 »;
al secondo periodo, le parole: « delle Imprese » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese » e le parole: « con gli aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « con la disciplina in materia di aiuti di Stato »;
al comma 6:
all'alinea, le parole: « 5, 6 » sono sostituite dalle seguenti: « 4-bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies » e le parole: « commi 1 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1 a 5 »;
alla lettera d), le parole: « 1,69 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 0,79 milioni » e dopo la parola: « utilizzo » sono inserite le seguenti: « di quota parte ».
Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
« Art. 24-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».
Alla tabella A:
le parole: « Emilia Romagna » sono sostituite dalle seguenti: « Emilia-Romagna ».
Alla tabella B:
dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o provincia autonoma »;
le parole: « Friuli-Venezia Giulia » sono sostituite dalle seguenti: « Friuli Venezia Giulia ».
ARTICOLI DA 1 A 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI
Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE
Articolo 1.
(Rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas)
1. Per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro.
2. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'anno 2023. Con riferimento all'anno 2022, l'Autorità predispone entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
Articolo 2.
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539,78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas.
Articolo 3.
(Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati)
1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del piano REPowerEU, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni euro per l'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
Articolo 4.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca)
1. Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.
Articolo 4-bis.
(Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo)
1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 35 milioni di euro per l'anno 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva ».
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)
1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Articolo 6.
(Tassazione dell'agroenergia)
1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)
1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.
Articolo 7-bis.
(Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « collocati a terra » sono inserite le seguenti: « o su coperture piane o falde »;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale ».
Articolo 7-ter.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 581, dopo le parole: « per l'anno 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 9 milioni di euro per l'anno 2023 »;
b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023 ».
Articolo 7-quater.
(Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità)
1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità è concesso, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.
Articolo 7-quinquies.
(Contributo alla fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile »)
1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE
Articolo 8.
(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24.
2. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022.
3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in merito all'obbligo di indicare nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici:
a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;
b) il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite degli enti del proprio servizio sanitario, verificano la corretta compilazione della fattura elettronica e mettono a disposizione del Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma 4 e le attività poste in essere per la sua attuazione.
6. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 9.
( Imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai dispositivi medici)
1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del ripiano dello sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.
1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio.
2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 1, le aziende fornitrici di dispositivi medici emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Articolo 10.
(Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta)
1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.
2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati, per un periodo non superiore a dodici mesi, anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio sanitario nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
3. Al fine di favorire l'economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. La stazione appaltante, nella decisione di contrarre, motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.
5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attività e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presìdi ospedalieri pubblici.
6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.
7. Le aziende e gli enti di cui al comma 1, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.
Articolo 11.
(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza)
1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro-triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presìdi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.
2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « sono incrementati, » sono inserite le seguenti: « dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, ».
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 1-bis e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Articolo 12.
(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)
1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.
2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.
3. L'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 è coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Per tale attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.
4. L'attività svolta ai sensi del comma 3 è valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente, fermi rimanendo l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica per l'applicazione del coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030, 4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Articolo 13.
(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)
1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo ».
1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « e amministrativo » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrativo, tecnico e professionale ».
Articolo 14.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. Al comma 548-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono soppresse;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. ».
b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: « I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo ».
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)
1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.
5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.
Articolo 15-bis.
(Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario)
1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
« 4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026 ».
Articolo 15-ter.
(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica)
1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.
3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale ».
4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso »;
b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato.
Articolo 16.
(Disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario)
1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole « gravi o gravissime » sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo. ».
1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo III
MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI
Articolo 17.
(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)
1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 206 a 211, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.
3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza presentata dal contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.
Articolo 17-bis.
(Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)
1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.
Articolo 18.
(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)
1. All'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole « e per le quali » sono aggiunte le seguenti: « , alla medesima data, »;
b) alla lettera b), dopo le parole « e per i quali » sono aggiunte le seguenti: « , alla medesima data, ».
Articolo 19.
(Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 167 le parole « entro il 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023 »;
b) al comma 174:
1) al secondo periodo, la parola « trimestrali » è soppressa e le parole « al 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 settembre 2023 »;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. »;
c) al comma 175, le parole « 31 marzo 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Articolo 20.
(Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 194, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese ». Al quarto periodo, le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;
b) al comma 195 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 »;
c) al comma 197 le parole « 10 luglio 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 10 ottobre 2023 »;
d) al comma 199 le parole « nove mesi » sono sostituite con le parole « undici mesi » e le parole « 31 luglio 2023 » sono sostituite con le parole « 31 ottobre 2023 »;
e) al comma 200 le parole « 31 luglio 2024 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2024 »;
f) al comma 206 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 »;
g) al comma 213 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 ».
2. All'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le parole « 31 luglio 2023 » sono sostituite con le parole « 31 ottobre 2023 » e le parole « dell'articolo 291 del codice di procedura civile » sono sostituite con le parole « dell'articolo 391 del codice di procedura civile ».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024, 620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000 euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Articolo 21.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole « le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti » si interpretano nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.
Articolo 22.
(Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria)
1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la parola « demanio », sono inserite le seguenti: « , nonché all'Agenzia delle entrate-Riscossione ».
Articolo 23.
(Causa speciale di non punibilità dei reati tributari)
1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
2. Il contribuente dà immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.
3. Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.
4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Articolo 24.
(Disposizioni finanziarie)
1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è integrata di 44 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo di cui al primo periodo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo.
3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023.
4. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023.
5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 4- bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies , 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi da 1 a 5 del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi d'imposta 2021 e 2022 »;
c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.
7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 24-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Articolo 25.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegati
Tabella A
(Articolo 8, comma 2)
Regione e provincia autonoma | Quote da erogare |
Piemonte | 104.422.832 |
Valle d'Aosta | 2.314.826 |
Lombardia | 5.483 |
PA Bolzano | 23.782.216 |
PA Trento | 25.698.539 |
Veneto | 120.558.877 |
Friuli Venezia Giulia | 66.555.139 |
Liguria | 26.367.599 |
Emilia-Romagna | 88.623.366 |
Toscana | 206.579.792 |
Umbria | 47.755.315 |
Marche | 71.047.095 |
Lazio | 0 |
Abruzzo | 73.317.909 |
Molise | 9.120.621 |
Campania | 0 |
Puglia | 128.363.655 |
Basilicata | 5.075.142 |
Calabria | 2.198.269 |
Sicilia | 17.879.573 |
Sardegna | 65.333.753 |
Totale | 1.085.000.000 |
Tabella B
(Articolo 11, comma 1)
REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | Quota d'accesso anno 2022
| Ripartizione spesa per incremento tariffa oraria
| Ripartizione spesa per incremento tariffa oraria |
|
| prestazioni aggiuntive personale dirigente servizi emergenza-urgenza
| prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto servizi emergenza-urgenza |
PIEMONTE | 7,33% | 3.665.458 | 1.466.183 |
VALLE D'AOSTA | 0,21% | 105.417 | 42.167 |
LOMBARDIA | 16,79% | 8.397.128 | 3.358.851 |
PA BOLZANO | 0,88% | 440.847 | 176.339 |
PA TRENTO | 0,91% | 454.084 | 181.634 |
VENETO | 8,23% | 4.114.931 | 1.645.973 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2,07% | 1.034.645 | 413.858 |
LIGURIA | 2,65% | 1.325.305 | 530.122 |
EMILIA-ROMAGNA | 7,53% | 3.766.295 | 1.506.518 |
TOSCANA | 6,33% | 3.163.064 | 1.265.226 |
UMBRIA | 1,49% | 742.643 | 297.057 |
MARCHE | 2,56% | 1.279.708 | 511.883 |
LAZIO | 9,63% | 4.815.859 | 1.926.344 |
ABRUZZO | 2,18% | 1.089.180 | 435.672 |
MOLISE | 0,50% | 251.947 | 100.779 |
CAMPANIA | 9,25% | 4.627.308 | 1.850.923 |
PUGLIA | 6,61% | 3.305.381 | 1.322.152 |
BASILICATA | 0,92% | 461.721 | 184.688 |
CALABRIA | 3,12% | 1.560.210 | 624.084 |
SICILIA | 8,08% | 4.038.740 | 1.615.496 |
SARDEGNA | 2,72% | 1.360.129 | 544.052 |
TOTALE | 100,00% | 50.000.000 | 20.000.000 |
.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197" sono sostituite dalle seguenti: "stabilito ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.", e le parole: "tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro." sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 580 milioni di euro".
Conseguentemente al comma 3 le parole: "pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 585 milioni di euro per l'anno 2023"
G1.100
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;
l'incremento dei prezzi dell'energia unitamente al forte rialzo dell'inflazione, ai tassi di interesse, sta colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto e rendendo sempre più difficile arrivare «a fine mese»;
espressione di tale sofferenza è il crescente disagio abitativo;
secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'interno, a seguito della cessazione della moratoria disposta durante l'emergenza sanitaria, nel 2021 è avanzata la crescita degli sfratti per morosità;
nel solo 2021 ci sono state 8.163 nuove sentenze di sfratto (quasi il 20 per cento in più rispetto al 2020), di cui 32.083 per morosità (circa l'85 per cento del totale), 33.208 richieste di esecuzione forzata (-45,39 per cento) e 9.537 sfratti eseguiti con la forza pubblica (+ 80,97 per cento);
il fenomeno è diffuso su tutto il territorio nazionale, con le città del sud che presentano la maggiore crescita percentuale del numero di richieste di esecuzione forzata e di sfratti eseguiti: Napoli (+197,94 per cento e -58,77 per cento); Bari (+128 per cento e +100 per cento); Potenza (+233,33 per cento e -383,33 per cento); Catanzaro (+110 per cento e -216,67 per cento);
il rincaro dei prezzi alimentari ed energetici, unitamente all'aumento dei tassi di interesse e le difficoltà di accesso al credito, rischiano di aggravare ulteriormente l'emergenza abitativa;
ritenuto che:
il provvedimento non contiene misure di contrasto al disagio abitativo;
nell'ultima legge di bilancio non sono stati rifinanziati per l'anno 2023 i fondi per l'accesso alle locazioni e il contrasto delle morosità incolpevoli;
è necessario intervenire con urgenza per sostenere le famiglie economicamente più deboli,
impegna il Governo:
quale ulteriore misura volta a recare sostegno alle famiglie e in linea con gli obiettivi di contenimento dell'inflazione e di conservazione di cui al provvedimento in esame, ad assumere con urgenza ulteriori iniziative al fine di contrastare il disagio abitativo e tutelare il diritto all'abitazione, come riconosciuto dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a partire dal rifinanziamento dei fondi per l'accesso alle locazioni e il contrasto delle morosità incolpevoli.
G1.101
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti conseguenti agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;
l'incremento dei prezzi dei prodotti energetici costituisce la principale causa dell'inflazione che sta colpendo milioni di famiglie e imprese;
allo scopo di ricondurre la crescente inflazione nella soglia del 2 per cento, a partire da luglio dello scorso anno la Bce ha avviato una politica monetaria orientata all'aumento dei tassi di interesse;
l'aumento dei tassi di interesse previsto dalla Bce ha comportato una vertiginosa e rapida crescita dei tassi di interesse applicati a mutui e finanziamenti: l'ultimo bollettino mensile dell'Abi, evidenzia come il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato del 4 per cento nel mese di marzo 2023, mentre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento;
tale incremento si traduce a sua volta in centinaia di euro in più che gravano sui bilanci mensili di famiglie e imprese, oltre al peso dell'inflazione;
ritenuto che:
il settore bancario sta registrando una crescita dei ricavi record in conseguenza del margine di interesse favorevole, a fronte di maggiori costi per la clientela;
è opportuno introdurre, come avvenuto per il settore energetico, misure perequative al fine di contenere gli effetti del rincaro dei prodotti finanziari in linea con le iniziative assunte in altri paesi europei;
è necessario intervenire con urgenza individuando soluzioni mirate finalizzate a compensare i maggiori ricavi del settore bancario con le maggiori spese per la clientela e neutralizzare gli aumenti conseguenti ai maggiori interessi applicati sui prestiti, preservando la capacità di spesa delle famiglie e delle imprese,
impegna il Governo
quale ulteriore misura a sostegno delle famiglie e delle imprese e in linea con la finalità di contenere gli effetti dell'inflazione di cui al provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a neutralizzare gli effetti negativi degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui e prestiti alla clientela, anche attraverso la previsione di forme di prelievo sui maggiori ricavi da margine di interesse e commissioni conseguiti dal settore bancario.
G1.102
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
nel provvedimento in esame non si rinvengono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;
in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (Bce) ha avviato un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;
l'aumento dei tassi di interesse sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie e delle imprese;
secondo i dati diffusi da Bankitalia, a marzo 2023, a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81 per cento contro il 3,65 per cento del mese precedente: nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente e al 5,72 per cento a fine 2007; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento contro il 3,55 per cento del mese precedente;
stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui saranno più elevate, e potrebbe altresì aumentare la difficoltà di accesso ai finanziamenti per imprese e famiglie. Inoltre, si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, già confermano il calo dei mutui sulle abitazioni nel terzo trimestre 2022, che segnano un -7,4 per cento rispetto al precedente anno; secondo l'ultimo studio di Crif, nel primo trimestre del 2023 le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
peggiora anche il numero degli sfratti secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'interno, di cui oltre l'80 per cento per morosità;
gli istituti di ricerca concordano nel confermare che i prezzi delle case in Italia continueranno ad aumentare nei prossimi tre anni, specialmente nelle grandi città. La società di consulenza Nomisma parla di una crescita del 12 per cento a Milano e del 9 per cento a Roma. La domanda abitativa ha toccato i massimi storici: quasi il 4 per cento dei nuclei familiari sta attualmente cercando una casa da acquistare e circa il 10 per cento dichiara di voler iniziare la ricerca entro l'anno. Anche gli immobili di impresa costeranno di più;
così il mercato immobiliare italiano continuerà a risentire della recessione e dell'inflazione e a vivere le ripercussioni della crisi globale, e la carenza di alloggi a prezzi accessibili - problema non recente - sarà certamente inasprito dalle nuove tendenze;
considerato che:
secondo i dati emersi da un sondaggio condotto da Swg per Greenpeace, tra l'11 e il 16 gennaio 2023, la maggioranza degli italiani è nettamente contraria all'aumento della spesa militare, mentre più dei due terzi vorrebbero addirittura estendere la tassazione al 100 per cento degli extra profitti anche all'industria bellica;
la direzione che i cittadini vorrebbero seguire è piuttosto chiara, tenuto conto che il 53 per cento degli intervistati pensa che sarebbe meglio investire «esclusivamente» (27 per cento), o «in gran parte» (26 per cento), nella transizione energetica. Soltanto poco più di un quinto ritiene che si debba puntare «in egual misura su fonti fossili e transizione energetica» ed è assolutamente marginale la percentuale di chi vorrebbe investire «in gran parte» (6 per cento), o «esclusivamente» (3 per cento), nelle fonti fossili,
impegna il Governo:
quale misura volta a recare sostegno alle famiglie, a individuare con urgenza risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica e misure specifiche contro il rincaro degli affitti per studenti universitari, eventualmente anche istituendo a tal fine un contributo solidaristico sui cosiddetti extra profitti netti da interessi conseguiti, nei mesi più recenti, dal settore produttivo di armi e munizioni.
G1.103
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
il Capo I del provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;
l'incremento dei prezzi dell'energia unitamente al forte rialzo dell'inflazione, ai tassi di interesse, sta colpendo in maniera significativa il settore immobiliare, soprattutto con riferimento alle locazioni di immobili;
con particolare riferimento ai costi delle utenze, occorre considerare che, nella maggior parte dei casi, gli alloggi affittati risultano essere seconde case e ciò determina, a parità di consumi, che la spesa per l'energia elettrica risulti anche del 30 per cento più alta rispetto a quella di un'utenza domestica residente, a causa di costi fissi più elevati;
inoltre, è un dato acquisito che, oggi, i proprietari di case trovino più conveniente e meno rischioso, optare per affitti a turisti, mediante piattaforme online, piuttosto che destinare i propri immobili a locazione di lunga durata, anche in ragione di una normativa fiscale di favore per gli affitti brevi;
ritenuto che:
il caro affitti penalizza ancora una volta le famiglie a reddito medio o medio basso, soprattutto nei casi di lavoratori e studenti fuori sede;
l'allarmante situazione denunciata dagli studenti universitari negli ultimi giorni, rende evidente l'esigenza di rafforzare le forme di sostegno abitativo, anche attraverso la leva fiscale, in attesa della realizzazione di interventi strutturali nell'ambito delle politiche abitative finalizzate allo sviluppo di un'edilizia residenziale,
impegna il Governo:
quale ulteriore intervento volto a recare sostegni alle famiglie, al fine di contenere gli effetti dell'inflazione nel settore delle locazioni immobiliari e in attesa della realizzazione di politiche abitative per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, a introdurre misure fiscali finalizzate a incentivare la disponibilità di immobili e alloggi destinati a studenti e lavoratori fuori sede con redditi medio bassi, e al contenimento delle spese connesse alla locazione e al relativo godimento, valutando di:
- potenziare lo strumento della cedolare secca e le garanzie per l'affittuario in termini di riduzione del canone di locazione;
- esentare dall'imposta di registro e di bollo i contratti di locazione stipulati da studenti e lavoratori fuori sede;
- sostenere i costi connessi al godimento di immobili e alloggi per studenti e lavoratori fuori sede incrementando il limite di spesa massima ammessa a detrazione e la percentuale di detrazione riconosciuta in relazione al pagamento di canoni di locazione o canoni relativi a contratti di ospitalità, estendendo altresì l'ambito applicativo dell'incentivo anche al deposito cauzionale, alle spese condominiali e alle spese comunque connesse al godimento dell'immobile (es. utenze);
- introdurre un contributo, in forma di detrazione o credito d'imposta, anche attraverso la previsione di rimborso diretto (cash back), ai compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza della stipula di contratti di locazione per studenti e lavoratori fuori sede;
- introdurre un contributo, in forma di detrazione o credito d'imposta, anche attraverso la previsione di rimborso diretto (cash back) ove sostenute dallo studente, in relazione alle spese per la ristrutturazione, a partire dalle spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche, o l'acquisto di mobili destinati ad immobili adibiti ad alloggi per studenti o lavoratori fuori sede.
G1.104
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
il provvedimento in esame si pone in parziale continuità con i precedenti decreti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito;
l'incremento dei prezzi dell'energia unitamente al forte rialzo dell'inflazione, ai tassi di interesse, nonché alla richiesta di alloggi notevolmente superiore alla disponibilità nella maggior parte delle città italiane, sta, da tempo, peggiorando lo squilibrio tra domanda e offerta al punto che l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili è un problema sempre più urgente per gli studenti fuori sede, legato all'aumento dei canoni di locazione e a una crisi abitativa senza precedenti, soprattutto nelle aree a forte vocazione universitaria e turistica;
con particolare riferimento ai costi delle utenze, occorre altresì considerare che, nella maggior parte dei casi, gli alloggi affittati dagli studenti risultano essere seconde case e ciò determina, a parità di consumi, che la spesa per l'energia elettrica risulti anche del 30 per cento più alta rispetto a quella di un'utenza domestica residente, a causa di costi fissi più elevati;
quanto sopra non fa che aggravare la difficile situazione in cui versano numerosi studenti che risiedono in una provincia diversa da quella della sede universitaria, sostenendo annualmente costi ingenti per far fronte ai crescenti canoni di locazione e alle spese accessorie (condominio, tassa sui rifiuti e utenze varie) e che hanno promosso, in questi giorni, una mobilitazione a livello nazionale per denunciare la crisi abitativa legata al caro affitti e chiedere risposte concrete al Governo,
considerato che:
secondo quanto emerso dal Rapporto «Lo student housing tra Pnrr e mercato», presentato nell'ambito del convegno «Il Pnrr e l'investimento nello student housing» dello scorso 13 aprile, allo stato attuale, la copertura dei posti letto offerti agli studenti universitari fuori sede, pari al 40 per cento degli iscritti, si attesta intorno ai 10,5 per cento e deriva da enti specifici che però coprono solo l'8,1 per cento del totale. Considerando che il fabbisogno stimato dell'offerta strutturata di posti letto deve essere pari ad almeno il 20 per cento degli studenti fuori sede (tasso di copertura medio europeo), sarebbero necessari almeno 130mila posti letto;
il citato rapporto inoltre sottolinea come il numero di studenti universitari fuori sede si è mantenuto in crescita nell'ultimo anno, sulla scia di un incremento che prosegue in modo costante dal 2015;
tale incremento è alla base dell'alterazione della tipologia di offerta presente sul mercato immobiliare universitario. I dati Istat, infatti, evidenziano come i prezzi delle camere singole risultino aumentati di ben 11 punti percentuali rispetto al 2021, e di 13 punti rispetto al 2022 fino a raggiungere un costo medio mensile di 539 euro, con picchi massimi nelle grandi città come Milano, Padova, Roma, Firenze e Bologna, che hanno toccato affitti mensili anche di 700 euro al mese; città dove peraltro si concentra circa un quarto del totale dei fuori sede italiani,
impegna il Governo:
ad adottare con sollecitudine iniziative, anche di carattere normativo, tese all'introduzione di un complesso organico di misure - economiche, sociali e fiscali - idonee a contrastare il consistente aumento del costo degli affitti per gli studenti cosiddetti fuori sede, così da dare piena ed effettiva attuazione al diritto all'accesso ai livelli più alti dell'istruzione riconosciuto dall'articolo 34 della Costituzione.
G1.105
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto all'esame interviene in una delicatissima e complicata fase economica e sociale per l'Italia: la crisi energetica non è risolta, l'inflazione è ai massimi da trenta anni, e in risposta agli aumenti dei prezzi la Banca centrale europea sta innalzando i tassi di riferimento per bloccare la spirale inflazionistica con i noti effetti sui mutui e sui prestiti e con l'allargamento delle diseguaglianze, perché l'inflazione origina da spese sostanzialmente incomprimibili quali l'energia e gli alimentari che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;
per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche), principalmente attraverso la sterilizzazione degli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica e il riconoscimento di crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale: in questo provvedimento la sterilizzazione degli oneri di sistema non ha avuto proroga, il credito d'imposta per l'acquisto del gas è stato prorogato (con valori però decisamente inferiori) solo fino al 30 giugno 2023;
l'inverno particolarmente mite, la bassa domanda sia industriale sia domestica e l'offerta eccedente hanno determinato una diminuzione del prezzo del gas di circa il 50 per cento nel primo trimestre dell'anno in corso rispetto ai picchi raggiunti dopo marzo 2022. Anche il Pun (il prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana), influenzato dalla riduzione del prezzo dal gas e dalla ridotta domanda industriale, ha visto un trend in diminuzione: a marzo, infatti, ha raggiunto i 136,3 C/MWh rispetto ai 308,7 euro per MWh dello stesso mese nel 2022, con un calo di oltre il 55 per cento;
alla luce di questi dati è necessario continuare a intervenire per ridurre il costo delle bollette per famiglie e imprese anche perché i prossimi mesi il trend di discesa dei prezzi dei prodotti energetici potrebbe interrompersi: ARERA ha evidenziato come «le quotazioni dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per i prossimi mesi hanno recentemente di nuovo mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo, con aumenti di circa il 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto trimestre rispetto alle quotazioni del secondo trimestre» e che «le quotazioni dei mercati all'ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo (rispettivamente di più del 5 per cento e del 15 per cento rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre)»;
si prefigurano quindi nuovi aumenti del costo della componente energia a partire dalla prossima estate: la mancata proroga delle misure riguardo agli oneri di sistema e, da giugno 2023 delle misure relative al credito d'imposta comporta di nuovo un forte rischio, per gran parte del settore economico e produttivo del nostro Paese, di ridimensionamento dell'attività se non di chiusura di centinaia di migliaia di imprese, oltre a impattare di nuovo pesantemente sui costi delle famiglie, già sotto pressione dal tasso di inflazione così sostenuto che ne erode la capacità d'acquisto;
assolutamente iniqua e incomprensibile appare infine la scelta del governo di ridurre la tassazione sugli extra profitti per le aziende dell'energia che nei mesi scorsi hanno ottenuto utili miliardari,
impegna il Governo
ad intervenire con il primo provvedimento utile per limitare l'impatto dei costi di energia e gas per le imprese e le famiglie anche per il secondo semestre del 2023.
G1.106
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali";
premesso che:
il provvedimento in esame reitera importanti misure a supporto degli utenti di forniture di energia elettrica, al fine di contemperare il forte rincaro dei costi dell'energia verificatesi nel corso dell'ultimo anno;
in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2, componente 1.7), il 10 gennaio 2024 si realizzerà il completamento del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica avviato con la legge 4 agosto 2017, n. 124, «attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele graduali, fissando tetti alla quota di mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori»;
l'articolo 1, comma 60, della predetta legge ha infatti previsto la cessazione - più volte rinviata - dell'efficacia del regime dei prezzi regolati per i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero;
a gennaio di quest'anno il 68,3 per cento dei clienti finali era già passato al mercato libero, mentre il 31,7 per cento delle utenze domestiche (pari a circa 9,5 milioni di clienti, di cui la metà secondo le stime definibili "vulnerabili") si trovava ancora in regime di maggior tutela;
sempre l'articolo 1, comma 60, ha demandato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) la realizzazione di un servizio a tutele graduali, volto ad accompagnare il passaggio al mercato libero per i clienti finali rimasti nel mercato tutelato al termine di cessazione dello stesso;
tale servizio sarà erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali dall'Acquirente Unico.;
lo scorso 19 aprile il Governo ha trasmesso alle Camere lo Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica, che prevede un limite massimo di aree territoriali aggiudicabili allo stesso fornitore, pari al 35 per cento, e prevede che, al termine del servizio di tutele graduali, ai clienti che non abbiano scelto ancora un operatore sul mercato libero l'energia elettrica sia fornita dal medesimo esercente il servizio a tutele graduali sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole;
in vista del termine del mercato tutelato del prossimo 10 gennaio e delle aste per il servizio di tutele graduali che dovranno essere bandite da Acquirente Unico, nonché per un liberalizzazione sostanziale, ordinata ed efficace del mercato dell'energia elettrica, si rende necessario assicurare il rispetto, da parte degli operatori, di standard qualitativi volti a garantire clienti finali ed efficienza del mercato;
impegna il Governo
ad adottare le iniziative necessarie volte a introdurre criteri qualitativi per l'iscrizione e il mantenimento all'elenco venditori energia elettrica, unitamente a meccanismi di controllo che possano garantire un mercato dell'energia ordinato ed efficiente;
a prevedere che l'elaborazione dei predetti criteri venga elaborata da ARERA, sentito il GSE e di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
G1.107
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'attuale crisi economica colpisce particolarmente i soggetti che, oltre all'enorme aumento delle bollette per l'energia e il caro prezzi, devono affrontare anche i costi per l'affitto di una casa;
il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle monoreddito, quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;
il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;
il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;
l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;
è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,
impegna il Governo:
quali ulteriori misure volte a recare sostegno alle famiglie:
a rifinanziare, con il primo provvedimento utile, i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a partire dall'anno in corso, prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità;
a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa.
G1.108
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;
quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;
nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO2 evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;
i comuni geotermici producono quindi una fonte pulita e rinnovabile utilizzata anche da vasti bacini di utenza contigui e hanno quindi diritto a compensazioni adeguate;
a tal fine l'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto «Decreto Aiuti», convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022) interviene sulla geotermia, prevedendo per i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche di corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni;
al tal fine il comma 2-quinquies del medesimo provvedimento prevede che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater»;
ad oggi, dopo oltre 9 mesi dalla pubblicazione della legge n. 91 del 2022, il decreto interministeriale non è stato ancora emanato;
tali ritardi sulla corretta erogazione di risorse già stanziate stanno di fatto penalizzando ulteriormente i territori interessati;
già in data 29 agosto 2022 il Presidente dell'Anci Antonio Decaro sollecitava l'emanazione, in una lettera ai Ministri interessati, del decreto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022 proponendo, per individuare i criteri di riparto ed erogazione, «un percorso coerente e più semplice, che può fondarsi su un riparto di risorse basato sui criteri del decreto legislativo n. 22 del 2010, articolo 16 ovvero ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento»;
impegna il Governo
ad emanare il decreto citato in premessa, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022, eventualmente utilizzando, per la definizione dei parametri di riparto, i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2010.
1.0.1
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)
1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.
4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La fornitura del servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate di cui al comma 2 è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
1.0.2
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Sostegno alle comunità energetiche nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)
1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1,2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 2,2 miliardi di euro, sono utilizzabili anche per il sostegno alla creazione di comunità energetiche da parte dei comuni con più di 5.000 abitanti e delle città metropolitane, nei quartieri a maggiore disagio socio-economico.
2. Le risorse a fondo perduto saranno ripartite fra i comuni e le città metropolitane con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli Enti Locali individueranno i quartieri a maggior disagio socio-economico in cui creare le comunità energetiche e promuoveranno l'adesione dei cittadini.»
2.1
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: "e si applica, altresì, alle forniture acquistate dagli impianti sportivi e natatori"
2.2
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5.1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
5.2. Agli oneri derivanti dal comma 5.1., valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: "gas" aggiungere le seguenti: "e dell'energia elettrica"
G2.100
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;
il comma 2 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;
l'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese;
dalle suddette norme risulta assente il riferimento agli impianti sportivi e natatori;
diversi nei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;
questa condizione, che sta diventando insostenibile per tutte le PMI energivore e le famiglie a basso reddito, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia;
le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltretutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,
impegna il Governo
ad estendere e riconoscere le agevolazioni, sia sotto forma di credito di imposta che quelle relative alla riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA, agli impianti sportivi e natatori, oggi in difficoltà a causa dei pesanti rincari energetici.
G2.101
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
al fine di contenere gli effetti dei rincari dei prodotti energetici, il provvedimento reca disposizioni in materia di acquisto di energia elettrica e gas al fine di sostenere la spesa in bolletta per le imprese maggiormente esposte all'aumento dei prezzi nonché introduce disposizioni fiscali per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese;
considerato che:
in tema di acquisto di energia elettrica, recenti pronunce giurisprudenziali, di merito e di legittimità, hanno ribadito il diritto al rimborso delle addizionali provinciali e regionali applicate all'accisa sull'energia elettrica, negli anni abrogate dal legislatore in quanto in contrasto con la normativa comunitaria;
la Corte di cassazione ha in più occasioni dichiarato l'incompatibilità dell'addizionale provinciale e regionale all'accisa sull'energia elettrica (Cassazione Civile 15198/2019; Cassazione Civile 27099/2019) sottolineando l'incoerenza tra il tributo addizionale e l'articolo I, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio. In particolare, la norma europea permette agli Stati membri dell'UE di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette ma solo a condizione che le stesse abbiano «finalità specifiche» e siano rispettati vincoli particolari in relazione alla determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta;
nei casi di addebito delle accise in bolletta, i consumatori, per ottenere il rimborso, devono presentare la richiesta unicamente nei confronti dei fornitori di elettricità che a loro volta possono avanzare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ma solo successivamente a una sentenza del giudice ordinario civile che accerti l'ammontare del rimborso;
il fornitore di energia elettrica, infatti, è obbligato a difendersi e costituirsi in giudizio ottenendo una sentenza di condanna a proprio carico passata in giudicato al fine di poter richiedere, all'Erario o alle province, il rimborso di quanto corrisposto ai consumatori;
è di tutta evidenza che il processo civile sia particolarmente oneroso tanto per i fornitori di energia elettrica quanto per gli stessi consumatori;
inoltre, con riferimento al contenzioso tributario, nel caso di clienti che presentano più pod, è necessario precisare che deve essere incardinato di fronte alla Corte di giustizia Tributaria della provincia competente e quindi nella provincia dove sono localizzati i pod. Ciò potrebbe comportare che, per un'unica richiesta di rimborso attuata in sede civilistica da parte di clienti multipod, si possano instaurare molteplici contenziosi in sede tributaria;
infine si segnala che in caso di addizionale provinciale versata direttamente alle province per utenze inferiori a 200 KW, attualmente, l'Agenzia delle Dogane si sta dichiarando incompetente in quanto il tributo è stato incamerato direttamente alle province. Le province a loro volta stanno negando il diritto al rimborso per carenza di legittimazione passiva sulla base della considerazione che l'addizionale provinciale ha natura erariale in quanto tributo gestito e amministrato dallo stato;
ritenuto che:
è necessario introdurre semplificazioni finalizzate a favorire il recupero di quanto indebitamente versato da parte di migliaia di imprese, riducendo gli adempimenti a loro carico e i tempi di recupero di quanto dovuto;
le stime riportano un ammontare di circa 3 miliardi di euro da restituire alle imprese fornitrici e ai consumatori finali;
l'accelerazione delle procedure di rimborso, oltre che a restituire alle imprese quanto indebitamente versato, rappresenta un ulteriore e importante sostegno finanziario alla liquidità delle imprese nell'attuale difficile contesto economico,
impegna il Governo:
a monitorare l'andamento delle pratiche di rimborso di cui in premessa e ad assumere ogni iniziativa utile al fine di poter semplificare le procedure di rimborso a favore delle imprese, evitando i costi e le lungaggini dell'accertamento giudiziario.
2.0.1
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica)
1. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2023, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».
2.0.2
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il secondo trimestre 2023)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11:
1) dopo le parole: «primo trimestre» sono aggiunte le seguenti: «e secondo trimestre»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre del 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023»;
c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».».
2.0.3
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicati alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico per il secondo trimestre 2023)
1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.200.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023».
c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».».
3.1
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di misure pluriennali" inserire le seguenti: "aventi l'obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici,".
b) al comma 2:
1) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.";
2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei criteri di cui al presente comma".
3.2
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di misure pluriennali" inserire le seguenti: "aventi l'obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici,"
Conseguentemente, al comma 2:
- dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.";
- aggiungere, in fine, le parole: "nonché dei criteri di cui al presente comma"
3.3
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "residenti" inserire le seguenti: ", con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 40. 000 euro,".
3.4
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Acquirente Unico S.p.A. svolge le attività relative all'individuazione dei clienti e all'assegnazione del contributo.".
G3.100
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, che ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale sia riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh;
ritenuto che:
nel corso del dibattito parlamentare e del ciclo di audizioni, sono state evidenziate le potenziali criticità operative derivanti dall'applicazione della disposizione in quanto l'informazione relativa alle aree climatiche, tipicamente presente nei sistemi di fatturazione del gas, non è presente nei sistemi di fatturazione della commodity elettrica, veicolo per il riconoscimento del bonus in quanto l'utilizzo dell'utenza elettrica permette di identificare l'abitazione di residenza (informazione non disponibile per le utenze gas);
sarebbero pertanto necessari importanti aggiustamenti dei sistemi informativi dei venditori, come evidenziato anche da ARERA, con tempi e costi attualmente non noti e per di più ai fini dell'erogazione di un contributo solo eventuale (in quanto legato al verificarsi di scenari di prezzo) e la cui durata al momento è prevista per soli tre mesi,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e ad adottare ogni misura utile ai fini della corretta ed efficace applicazione, tra cui anche la possibilità di introdurre una gestione centralizzata da parte di Acquirente unico Spa, così garantendo l'erogazione uniforme del contributo alla clientela, analogamente a quanto previsto per il bonus sociale.
3.0.1
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:
a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;
b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».
3.0.2
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)
1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, regioni, sistema bancario e Poste Italiane.
3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.»
3.0.3
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)
1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2024, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
4.1
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "45 per cento";
b) al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "35 per cento";
c) al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "45 per cento";
d) al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "45 per cento".
4.2
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";
b) al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "35 per cento";
c) al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";
d) al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento".
4.3
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "35 per cento";
b) al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "25 per cento";
c) al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "35 per cento";
d) al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "35 per cento".
4.4
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento";
b) al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";
c) al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento";
d) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: "30 per cento".
4.5
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "25 per cento";
b) al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "15 per cento";
c) al comma 4, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "25 per cento";
d) al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "25 per cento".
4.6
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "Alle imprese" inserire le seguenti: "e ai professionisti";
b) al comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 4" inserire le seguenti: "e ai professionisti".
4.7
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: "Alle imprese" inserire le seguenti: "e agli studi professionali".
4.8
Martella, Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «4,5 kW» con le seguenti: «16,5 kW»
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
4.9
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "30 per cento"
Conseguentemente:
- al comma 5, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";
- al comma 9, sostituire le parole: "1.348,66 milioni di euro" con le seguenti: "3.091 milioni di euro" e aggiungere, in fine, le parole: "e anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."
4.10
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento".
4.11
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:
a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»
Conseguentemente:
- al comma 9, sostituire le parole: "1.348,66 milioni di euro" con le seguenti: "1.398,66 milioni di euro";
- all'articolo 24, comma 6:
- all'alinea, sostituire le parole: "4.942,76 milioni di euro" con le seguenti: "4.992,76 milioni di euro";
- dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) quanto a 50 milioni di milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
4.12
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui al comma 5 è altresì riconosciuto agli impianti sportivi e natatori, per l'acquisto di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.»
4.13
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", su sua richiesta,".
4.14
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'eventuale quota di credito non utilizzata entro la data di cui al precedente periodo può essere utilizzata entro e non oltre il 30 giugno 2024."
4.15
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; in tale ultima circostanza, il costo sostenuto sarà proporzionato fino al suo raggiungimento".
4.16
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
"7-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 7, i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 possono essere ripartiti, su opzione del contribuente, in quote annuali di pari importo utilizzabili, secondo le modalità di cui al precedente comma 7, entro la data del 31 dicembre 2025.".
4.17
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca
Precluso
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
"10.1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
10.2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."
G4.100
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
il provvedimento interviene con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
con particolare, l'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcune agevolazioni concesse, in forma di credito d'imposta, nel 2022 dal decreto-legge 27 gennaio 2021, dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, dal decreto-legge 17 maggio 2022. n. 50, dal decreto-legge 9 agosto 115, dal decreto-legge 23 settembre 20220 n. 144 e dal decreto-legge 18 novembre 2022. n. 176, nonché dalla legge 29 dicembre 2022, n. 196, al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese;
a riguardo, va sottolineato come tra le imprese che maggiormente hanno sofferto l'aumento dei costi energetici risultano le piccole medie imprese, in particolare quelle operanti in comuni con una popolazione inferiore ai quindicimila abitanti. Infatti, questa particolare categoria di imprese, oltre che affrontare dei costi infrastrutturali maggiori, risente anche di un mercato di riferimento relativamente piccolo, aggravato, inoltre, dall'aumento dei costi logistici;
l'aumento dei costi energetici, oltre che impattare sui costi di produzione delle imprese, ha avuto un importante effetto inflazionistico anche sui costi del trasporto di merci e, in generale, sulla logistica, penalizzando in maniera ancora più marcata le imprese operanti nei piccoli comuni che, rientrando in aree interne o aree rurali, vedono nella logistica un elemento imprescindibile;
ritenuto che:
il tema del caro energia va affrontato con un approccio sistemico che tenga in considerazione, oltre che i fabbisogni delle imprese, anche le ricadute socioeconomiche delle medesime con particolare riferimento, nel caso di imprese operanti nei comuni sotto i quindicimila abitanti, al ruolo svolto da esse per contrastare il fenomeno di spopolamento delle aree interne;
è necessario garantire iniziative sostanziali che, mediante l'aiuto alle imprese in difficoltà a seguito all'aumento dei costi energetici, assicurino ai territori afflitti dal fenomeno da un punto di vista demografico dei meccanismi di resilienza per le attività economiche ivi stanziate,
impegna il Governo:
nell'ambito dello stanziamento di risorse volte al finanziamento di meccanismi di agevolazione per far fronte al caro energie delle imprese, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare linee di agevolazione esclusive per le imprese con sede in comuni con una popolazione inferiore ai quindicimila abitanti.
G4.101
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
il provvedimento interviene con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale con una spesa di circa 5 miliardi di euro. Nonostante l'impegno di importanti risorse, le disposizioni introdotte sono prive di azioni strutturali capaci di incidere nella riduzione dei prezzi dell'energia, lasciando i prezzi su livelli elevati ed insostenibili per le utenze di famiglie con reddito basso e delle piccole imprese;
nell'anno in corso, tra il mese di gennaio ed aprile, il PUN (Prezzo Unico Nazionale), prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica acquistata sul mercato della Borsa, ha avuto un prezzo medio superiore ai 150 euro al megawattora, molto più alto rispetto ai livelli di prezzo del 2020, (40 euro megawattora);
oltre all'elevato prezzo dell'energia elettrica bisogna tener conto che, tra le componenti della bolletta, si aggiungeranno anche i costi degli oneri generali di sistema che il Governo ha deciso di ripristinare a partire dal 31 marzo per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16.5 kW;
rispetto a tale scelta, le Associazioni rappresentanti delle imprese e degli artigiani avevano già evidenziato come il mancato azzeramento degli oneri generali per tale tipologia di utenze, costituisse un danno per il comparto della piccola manifattura artigiana, composto da migliaia di piccole imprese operanti nei settori di eccellenza del Made in Italy;
circa 1/3 del valore dell'ammontare dei predetti oneri, pari a 5 miliardi, viene, infatti, sostenuto dalle micro e piccole imprese, sulla base di un sistema di contribuzione sperequato e del tutto slegato dai dati effettivi di prelievo di energia dalla rete. Sulle piccole imprese infatti ricadono i costi di maggiori oneri, pur consumando meno energia rispetto ad altri comparti produttivi;
considerato che:
gli scenari di rischio del Documento Economia e Finanza del 2023. rispetto alla dinamica dei prezzi delle materie prime energetiche ritengono che oltre ai rischi legati al prezzo del petrolio, condizioni climatiche meno favorevoli (quali ad esempio la siccità nei mesi estivi e un prossimo inverno più rigido) potrebbero far aumentare nuovamente il prezzo del gas e dell'elettricità. Per tali valutazioni, si è ipotizzato quindi che rispetto alla previsione base i prezzi del gas, dell'energia elettrica e del petrolio risulteranno più elevati del 20 per cento nel secondo semestre del 2023 e nel 2024, declinando negli anni successivi ma rimanendo più elevati dell'ipotesi base;
di nuovi rialzi in vista per i prezzi dell'elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta, ha parlato anche il Presidente ARERA, Stefano Besseghini, in audizione in commissione Finanze alla Camera per l'esame del provvedimento di cui in premessa. Secondo il Presidente dell'Authority per l'energia, i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto. Diversamente dalle aspettative enunciate al Parlamento, il 3 maggio, l'ARERA ha comunicato l'incremento della bolletta gas per la famiglia tipo in tutela, per i consumi di aprile, del 22,4 per cento rispetto a marzo. L'incremento, pur in presenza di un prezzo medio all'ingrosso nello scorso mese in leggero calo, è dovuto principalmente alla riduzione, prevista proprio dal provvedimento in esame di cui in premessa, della componente di sconto UG2, utilizzata nell'ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti;
tenuto conto che:
nel Documento Economia e Finanza del 2023, il costo del pacchetto energia per il 2022 viene quantificato in circa 53,8 miliardi, pari al 2,8 per cento del PIL. Per il 2023, considerando le misure approvate fino a gennaio 2023, la stima ammonterebbe a 26,4 miliardi, un livello corrispondente all'1,3 per cento del PIL;
nonostante il poderoso impiego di risorse pubbliche per la riduzione dei costi della bolletta dell'energia, gli elevati livelli dei prezzi dell'elettricità e del gas hanno contribuito prevalentemente alla crescita dell'inflazione. Secondo i dati ISTAT pubblicati nel mese di aprile abbiamo avuto un aumento dello 0,5 per cento su base mensile e dell'8.3 per cento su base annua, da -7,6 per cento del mese precedente. L'accelerazione del tasso si deve soprattutto all'aumento su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da -18,9 per cento a +26.7 per cento);
considerato, altresì, che:
in questo scenario, le piccole imprese rischiano di non riuscire ad essere in grado di garantire la continuità produttiva delle attività. Si rendono pertanto necessari interventi strutturali che aiutino le piccole imprese a ridurre i costi di energia elettrica. Tra le azioni da compiere per affrontare concretamente tali aspetti è necessario perseguire con maggiore convinzione uno sviluppo delle fonti rinnovabili più deciso di quanto fatto finora;
è opportuno introdurre stimoli immediati e concreti per sostenere le imprese nell'autoproduzione dell'energia da fonti rinnovabili, che rappresenta il modo più rapido ed efficace per aggredire il problema in modo strutturale e per consentire di non subire gli effetti della attuale volatilità dei costi energetici;
secondo lo studio del CNA «Il sole è di Tutti», la produzione fotovoltaica nazionale può essere incrementata in tempi molto rapidi attraverso la valorizzazione del patrimonio nazionale degli immobili «ad uso produttivo» che sfiora le 800 mila unita ed è detenuto, per circa il 70 per cento dalle PMI (si scende al 44 per cento considerando le sole imprese sotto i 10 addetti). Considerando una dimensione media del patrimonio (in gran parte «capannoni» industriali o artigianali) di circa 500 mq ad immobile, si può stimare una superficie complessiva di 400 milioni di mq, un «campo fotovoltaico diffuso» con una potenza stimabile in circa 50.000 MW, capaci di produrre 57.600 GWh, equivalenti ad un consumo di 4,9 milioni di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) o a 5,3 miliardi di metri cubi di gas;
dalla realizzazione degli impianti si otterrebbero vantaggi evidenti per le imprese, che ricaverebbero dall'autoproduzione in media il 50 per cento del loro fabbisogno di energia, ma anche la collettività nel suo complesso, grazie ad una riduzione della dipendenza dalle fonti fossili, della vulnerabilità degli approvvigionamenti, delle emissioni climalteranti. In particolare, sul fronte delle emissioni di gas serra, si determinerebbe un abbattimento complessivo di 23,4 milioni di tonnellate di CO2 (il 31.7 per cento di tutta la CO2 immessa attualmente dalla produzione termoelettrica nazionale e il 20.5 per cento di quella proveniente dalle sole centrali a gas),
impegna il Governo:
a introdurre, nel primo provvedimento utile, l'istituzione triennale di un credito d'imposta per le Piccole e Medie Imprese, con percentuali da applicare in modo inversamente proporzionale alla dimensione della potenza dell'impianto, fino ad un massimo del 50 per cento per le spese sostenute per l'installazione di impianti di auto-produzione da fonti rinnovabili fino a 200 kW e l'eventuale sistema di accumulo.
G4.102
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
la Portovesme Srl, azienda di proprietà della multinazionale svizzera Glencore, ha annunciato sin dallo scorso gennaio e poi ha interrotto dal mese di aprile l'attività industriale di produzione di zinco presso i due siti in Sardegna, limitando l'attività nella sede di Portovesme e bloccandola in quella di San Gavino, fonderia la cui attività risale agli anni '30;
il sito presente in Sardegna tra Portovesme e la fonderia di San Gavino Monreale è l'unico in Italia per la produzione di zinco e piombo;
la Portovesme Srl ha comunicato di aver sospeso le attività a causa degli alti prezzi dell'energia e, contemporaneamente, la società proprietaria ha annunciato l'avvio di uno studio per la sperimentazione di un sito di interesse europeo per la rigenerazione delle batterie al Litio;
le istituzioni locali e i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto di mantenere attivo il sito, dove lavorano oltre 1500 lavoratori tra diretti e indotto nelle more della definizione del progetto di riconversione, ottenendo il rifiuto della compagnia per gli alti costi attuali dell'energia che non sono tornati ai livelli precedenti la pandemia;
altre società industriali del Sulcis, su intervento del Governo, hanno ottenuto contratti bilaterali per l'acquisto di energia a prezzi calmierati;
in Sardegna i costi dell'energia sono più elevati nel resto del Paese anche per l'assenza di una rete di fornitura del metano la cui costruzione non sarà terminata nei prossimi 5 anni; l'obiettivo di bloccare entro il 2025 la produzione di energia da centrali a carbone in Sardegna non sarà raggiunto per l'assenza di una rete di fornitura a metano che potrebbe essere utilizzata per la conversione delle centrali a carbone esistenti e per l'impossibilità di completare entro tale data l'elettrodotto progettato da Terna tra Sicilia e Sardegna,
impegna il Governo:
a operare, analogamente a quanto fatto negli anni scorsi, per la definizione di un contratto bilaterale di fornitura di energia necessario e giustificato dalla particolare condizione della Sardegna;
a intervenire presso la multinazionale svizzera Glencore, proprietaria della Portovesme Srl, ai massimi livelli manageriali internazionali per ottenere il riavvio delle attività industriali nelle more della definizione del progetto di riconversione, a tutela dei 1500 lavoratori, alcuni dei quali privi anche di cassa integrazione.
G4.103
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;
secondo il presidente dell'Authority per l'energia Stefano Besseghini, in audizione in commissione Finanze alla Camera, sono previsti nuovi rialzi in vista per i prezzi dell'elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta: i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto;
tale scenario è aggravato inevitabilmente dall'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (Bce) che ha portato il tasso di deposito al 3,75 per cento;
gli esercizi di vicinato non sono soltanto garanzia di sviluppo economico ed occupazionale ma rappresentano un presidio sociale irrinunciabile soprattutto per i residenti dei centri storici ed in particolare dei piccoli comuni;
in questi ultimi anni numerose attività commerciali di questa tipologia hanno chiuso a causa della concorrenza della grande distribuzione organizzata e dell'e-commerce. La crisi energetica ha purtroppo peggiorato la situazione e senza interventi strutturali queste attività rischiano di estinguersi;
un recente studio condotto da Confesercenti e Ipsos, intitolato «Il Commercio oggi e domani» ha infatti certificato come, dal 2019 al 2023 oltre 52 mila commercianti italiani, abbiano chiuso la propria attività;
ristori delle spese energetiche a carico di questa tipologia di imprese presenti ed in particolare per quelle ricadenti nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in
le misure presenti nel provvedimento in esame per contenere i costi energetici di tali esercizi di vicinato e sono palesemente insufficienti e limitate nel tempo, soprattutto in relazione all'aumento dell'energia e del costo del denaro;
si tratta inoltre di risorse spesso insufficienti per contrastare gli aumenti, erogati sotto forma di credito di imposta e finalizzati in particolar modo alle imprese particolarmente energivore;
nel corso della discussione parlamentare del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti specifici con tali obiettivi senza però essere approvati,
impegna il Governo
a prevedere, già a partire dal prossimo provvedimento utile e in relazione a quanto espresso in premessa, risorse e norme aggiuntive finalizzate alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore di esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi.
4.0.1
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4.1.
(Fondo energie rinnovabili per le PMI)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
3. In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 1, sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai citati contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.»
4.0.2
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4.1.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)
1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è ulteriormente incrementato di 160 milioni di euro per l'anno 2023 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel primo quadrimestre dell'anno 2023, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola -confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al precedente comma, valutati in complessivi 160 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
4.0.3
Franceschelli, Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4.1.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. All'articolo 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 45 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023»;
b) al comma 46 le parole: «primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «primo semestre solare dell'anno 2023».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
4.0.4
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4.1.
1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici, anche paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Quota parte delle somme di cui al periodo precedente, pari integralmente a un milione di euro per l'anno 2023, è destinato, per il suo efficiente completamento, al polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il Bacino minerario della Majella (ex SP 60). Il contributo di cui al primo periodo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni e gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.»
5.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Modifiche al contributo di solidarietà di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)
1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»; e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;
b) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023».
c) dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente: "5-ter. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-bis, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili."
d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.
5.3
Martella, Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.
2. Con Regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 1.»
5.4
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)
1. All'articolo 1, comma 115, della legge del 29 dicembre 2022, n. 232, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento» e le parole: «25 per cento» dalle seguenti: «35 per cento».»
5.5
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "nel limite del 30 per cento" con le seguenti: "nel limite del 20 per cento".
Conseguentemente, dopo l'articolo 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente:
"Art. 7-quinquies.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «al periodo d'imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d'imposta 2022 e 2023».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2023 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'anno 2024,
b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
5.6
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "nel limite del 30 per cento" con le seguenti: "nel limite del 15 per cento".
G5.100
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
nel decreto-legge in esame sono presenti norme per ristorare i costi energetici. Tali norme riguardano contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, fino comunque al 30 giugno 2023;
l'articolo 5 del provvedimento in esame «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo» ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 121 della legge di Bilancio 2023 (legge numero 197 del 2022) scontando di fatto 404 milioni di euro ai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi;
secondo il presidente dell'Authority per l'energia Stefano Besseghini, in audizione in Commissione Finanze alla Camera, sono previsti nuovi rialzi in vista per i prezzi dell'elettricità e gas sui mercati, con conseguenti rischi di rincari in bolletta: i prezzi del gas sono attesi in salita del 5 per cento da luglio a settembre e di un altro 15 per cento da ottobre e dicembre. Per la luce, invece, è previsto un rialzo del 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto;
in una fase come quella attuale, caratterizzata da una forte incertezza sugli scenari economici futuri e nella quale sono ancora evidenti gli effetti di due anni di crisi profondissima, i limiti strutturali delle nostre Pmi appaiono quanto mai evidenti e rischiosi per la tenuta del sistema di fronte alle nuove criticità generate dai recenti eventi bellici e dalla crisi degli approvvigionamenti di materie prime, in particolare energetiche. Criticità strutturali e congiunturali definiscono un quadro in cui è quindi necessario agire con interventi rapidi ed efficaci;
tale scenario è aggravato inevitabilmente dall'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (Bce) che ha portato il tasso di deposito al 3,75 per cento;
secondo gli ultimi dati sono presenti in Italia circa 160mila piccole e medie imprese (Pmi): questa rete territoriale di aziende costituisce il fulcro del sistema produttivo nazionale contribuendo in modo fondamentale allo sviluppo della nostra economia; il valore aggiunto complessivo generato dalle Pmi è pari a 204 miliardi di euro;
le Pmi rappresentano circa un quarto delle imprese che hanno depositato un bilancio valido e occupano oltre 4 milioni di addetti, di cui 2,2 milioni lavorano in aziende piccole e 1,9 milioni in aziende di medie dimensioni;
nel 2021, dopo le perdite subite a causa della pandemia, le stime sui conti economici delle piccole e medie imprese hanno fanno emergere i primi segnali di ripresa, certificati anche dalla tenuta complessiva degli indicatori di stabilità finanziaria;
sulla base di tale stime il fatturato delle Pmi italiane era previsto in crescita dell'8,1 per cento su base annua; tali cifre sono state però messe in discussione dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente crisi energetica;
le misure presenti nel decreto in esame per contenere i costi energetici delle imprese sono palesemente insufficienti e limitate nel tempo, soprattutto in relazione all'aumento dell'energia e del costo del denaro;
si tratta inoltre di risorse spesso insufficienti per contrastare gli aumenti, erogati sotto forma di credito di imposta e finalizzati in particolar modo alle imprese particolarmente energivore;
in questa fase, invece di aumentare la tassazione degli extra profitti, è stato deciso di optare per scelte diametralmente opposte, riducendo le imposte per le imprese che negli ultimi mesi hanno aumentato esponenzialmente i ricavi con la vendita dell'energia;
sarebbe quindi auspicabile che una ulteriore parte di tali extraprofitti venga prelevata ed utilizzata per istituire un apposito fondo per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese;
nel corso della discussione parlamentare del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti specifici con tali obiettivi senza però essere approvati,
impegna il Governo
ad incrementare, già a partire dal prossimo provvedimento utile ed in relazione a quanto espresso in premessa, il contributo straordinario sugli extraprofitti delle società ed utilizzare conseguentemente tali risorse aggiuntive per istituire un fondo finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese.
6.1
Franceschelli, Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "relativo alla produzione di energia" inserire le seguenti: "elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche"
6.0.1
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di cessione crediti commerciali verso enti locali)
1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
2. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» sono aggiunte le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».»
6.0.2
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.».
2. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.»
6.0.3
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Incremento fondo continuità esercizio funzioni degli enti locali)
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.»
6.0.4
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)
1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.».»
6.0.5
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)
1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».»
6.0.6
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Integrazione risorse FSC per riequilibrare la perequazione comunale per il 2023)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 448, le parole: «in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.194.513.365 per l'anno 2023»;
b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: «380 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «417 milioni nel 2023».»
6.0.7
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Gare gas)
1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.»
6.0.8
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Abrogazione sanzioni sulla certificazione Covid-19 per l'anno 2022)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è abrogato.»
7.1
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: ", nonché ai contributi istituiti successivamente alla predetta data, indipendentemente dall'anno di erogazione"
7.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Prevedere il rispetto dell'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che incarica il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di predisporre, con cadenza annuale un "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli" e il rispetto dell'articolo 1, comma 99, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, riattivando la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con l'obiettivo di eliminare gradualmente entro il 2025 tutti i sussidi ambientalmente dannosi, previo confronto con le parti sociali e percorsi di partecipazione democratica, con indicazione di utilizzare le risorse recuperate per evitare impatti sociali ed occupazionali attraverso istituzione di nuovi sussidi ambientalmente favorevoli, investimenti pubblici per la decarbonizzazione, misure di giusta transizione, sostegno all'occupazione e ai redditi, sostegni alle imprese con condizionalità climatico, ambientali ed occupazionali.
1-ter. Prevedere che nessun nuovo investimento pubblico, compresi gli investimenti nazionali ed esteri, di Cassa Depositi e Prestiti e SACE S.p.A., sia destinato a progetti per le fonti fossili.»
7.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Prevedere la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli a minor impatto ambientale, previa valutazione effettuata con l'analisi del ciclo di vita e consultazione con le parti sociali, i settori coinvolti, le associazioni e i movimenti impegnati nell'azione per il clima, le università.»
G7.100
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca tra l'altro misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese e misure in materia di adempimenti fiscali;
è fondamentale in questo contesto intervenire a sanare una problematica impellente riguardante il regime di imposizione fiscale previsto per i cosiddetti fringe benefit, ossia l'insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione;
nella categoria dei fringe benefit rientrano tra l'altro anche i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato in relazione ai quali l'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (attualmente tasso di riferimento della BCE) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;
tale metodo di calcolo risulta adeguato in relazione ai finanziamenti a tasso variabile ma non per i finanziamenti a tasso fisso atteso che, per quest'ultima tipologia di prestiti, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato rispetto a quello di mercato alla stessa data;
con gli attuali tassi della BCE in salita, molti dipendenti, in particolare del settore bancario, che hanno ricevuto il beneficio del tasso fisso agevolato oggi si trovano a dover corrispondere di fatto un tasso variabile;
il comparto bancario evidenzia che l'ancoraggio del beneficio al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) calcolato anno per anno in costanza di contratto introduce, nei mutui a tasso fisso, un elemento di non giustificata aleatorietà rispetto a detto calcolo che dovrebbe essere determinato, semplicemente, dallo spread tra il tasso agevolato e quello di mercato al momento della stipula del contratto,
impegna il Governo
ad intervenire con urgenza per correggere il criterio di determinazione forfetaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, in conseguenza dell'aumento del tasso ufficiale di riferimento della BCE.
7.0.1
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7.1.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)
1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo agli interessi sia del privato, sia della pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tra cui anche lo scomputo di essi dalla quota relativa al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.»
7.0.2
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7.1.
(Aumento detrazioni per i conduttori)
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;
b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00»;
c) al comma 1, lettera a), le parole: «Lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 1.200,00»;
d) a comma 1, la lettera b), le parole: «Lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 600,00».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»
Conseguentemente, alla rubrica del Capo I sostituire le parole: "nel settore elettrico e del gas naturale" con le seguenti: "e il contrasto del disagio abitativo"
7.0.3
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7.1.
(Prestiti ai dipendenti)
1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «sconto» è sostituita dalla seguente: «riferimento»;
b) le parole: «al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»
7.0.4
Martella, Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente::
«Art. 7.1.
(Mitigazione dei rischi delle imprese attraverso l'intervento della SACE S.p.A.)
1. Al fine di far fronte alla carenza di liquidità delle imprese derivante dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nonché dei materiali da costruzione:
a) all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«24-ter. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato»;
b) all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato».»
7.0.5
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7.1.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'impiego di GPL negli impianti per usi industriali)
1. All'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, le parole: «capacità minima di 10 metri cubi» sono soppresse. Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2008, n. 165. le parole: «della capacità complessiva non inferiore a 10 mc» sono soppresse.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
G7-bis.100
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
il provvedimento in esame si limita, nella sostanza, a prorogare parte delle misure già adottate, con precedenti decreti, a sostegno di famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto dei predetti soggetti;
come noto, la crisi energetica determinata dall'invasione russa dell'Ucraina ha messo il nostro Paese di fronte al problema della mancata autosufficienza energetica e dell'impennata delle quotazioni di gas che, de facto, si è tradotto in un incremento vertiginoso del prezzo dell'energia elettrica per le nostre imprese;
considerato che:
l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030;
in particolare, il citato decreto legislativo, nella prospettiva di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, prevede che le regioni individuino «con legge», sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali, le aree «idonee» all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali. In difetto, subentrano i poteri sostitutivi dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (cosiddetto decreto-legge PNRR-ter) ha, successivamente, modificato l'articolo 20 del citato decreto legislativo 199 del 2021 e introdotto una disciplina transitoria-imperniata su decreti ministeriali non ancora adottati- per la quale sono considerate idonee determinate aree elencate dalle lettere a) e seguenti del comma 8 del medesimo articolo 20; disciplina applicabile solo «nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1»;
considerato altresì che:
la diffusione di impianti a fonti rinnovabili consente di limitare l'esposizione della tariffa elettrica alla volatilità dei prezzi delle commodity;
nonostante i ripetuti interventi sulla normativa vigente per dare attuazione alla disciplina eurounitaria in materia di transizione ecologica attraverso la predisposizione di precise linee guida per le aree idonee per la costruzione di impianti FER, l'individuazione di tali superfici nel nostro Paese appare paralizzata dall'inerzia dei Ministeri competenti;
i summenzionati decreti ministeriali avrebbero dovuto, infatti, essere emanati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della RED 2 ma, ad oltre un anno di distanza, il Ministero dell'ambiente continua a temporeggiare e del decreto ministeriale non vi è ancora traccia, malgrado i ripetuti annunci,
impegna il Governo:
ad emanare tempestivamente i decreti attuativi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di procedere con la definizione delle aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in tal modo, scongiurare ulteriori aggravi sui bilanci delle imprese, in particolare di quelle intenzionate ad effettuare ingenti investimenti in questo settore.
7-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.1.
(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)
1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
4. L'incentivo di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi i e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.1
Precluso
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:" e relativi alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.".
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis."
8.2
Precluso
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "limitatamente alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese, nonché piccole o medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003".
8.3
Mazzella, Guidolin, Pirro, Croatti, Barbara Floridia, Turco
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) primo periodo, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «esentando dal pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003»;
2) il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: «9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici esentando dal pagamento le micro e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003».
8.4
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».»
8.5
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:
"6-bis. Alla luce dell'eccezionalità della situazione pandemica e della crescita esponenziale correlata alle spese diagnostiche per il COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, i dispositivi medici prodotti dalle microimprese, nonché dalle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 acquistati dalle regioni, non sono considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
6-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire:
a) un tetto della spesa sanitaria dei dispositivi medici che tenga conto delle peculiarità e dei fabbisogni regionali nonché delle evoluzioni tecnologiche e dell'innovazione del settore dei dispositivi medici;
b) un processo uniforme sull'intero territorio nazionale per la programmazione del fabbisogno di dispositivi medici nonché una piattaforma per il monitoraggio in tempo reale del predetto fabbisogno e del soddisfacimento dello stesso al fine di rilevare per tempo l'eventuale superamento del tetto di spesa e le ragioni che lo hanno determinato nonché le azioni per contenerlo;
c) l'obbligo per le regioni della rendicontazione mensile e della pubblicazione di un avviso pubblico in caso di superamento del tetto di spesa annuale con possibilità, per le imprese che forniscono dispositivi medici al SSN, di ricontrattare la fornitura se questa diventa antieconomica;
d) l'efficientamento della governance dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro in capo ad un organismo centrale nazionale dedicato;
e) ad assicurare l'impiego delle procedure diagnostico-terapeutiche che utilizzino i device più innovativi e in linea con le valutazioni di HTA."
8.6
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:
"6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.
6-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento». "
8.8
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
"6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica."
8.7
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
"6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412 è inserito il seguente:
«412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:
a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;
b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;
c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce di bilancio;
d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;
e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;
f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;
g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;
h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;
i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione»."
G8.100
Turco, Croatti, Mazzella, Pirro, Guidolin
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame istituisce un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023 le cui risorse sono assegnate in quota parte alle regioni in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sulla base della certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale effettuata con decreto ministeriale 6 luglio 2022 che ha individuato la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici;
il decreto ministeriale 6 luglio 2022 ha certificato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici un onere complessivo pari a circa 2.086 milioni di euro. Successivamente, ciascuna regione e provincia autonoma ha emanato il provvedimento diretto a ripartire l'onere complessivo tra le singole aziende fornitrici di dispositivi medici, le quali avrebbero dovuto versare gli importi dovuti in favore delle regioni entro il 14 gennaio 2023, termine poi prorogato dal decreto-legge n. 4 del 2023 al 30 aprile 2023;
le aziende di dispositivi medici che non hanno attivato alcun contenzioso o che vi rinunciano sono tenute a versare l'importo a titolo di ripiano residuale (pari al 48 per cento della quota originariamente prevista) entro il 30 giugno 2023: per le aziende che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale;
in sostanza con questa disposizione il Governo si fa carico della quota che le aziende produttrici di dispositivi medici, a norma di legge (norma inserita già dal 2015 ma rinviata nella sua applicazione), avrebbero dovuto restituire alle regioni per il superamento del tetto (pari al 4,4 per cento) sulla spesa per i dispositivi medici;
la disposizione all'esame avvantaggia indistintamente tutte le aziende produttrici di dispositivi medici: dalle mi ero, piccole e medie imprese fino alle multinazionali;
sulla base della Raccomandazione UH, le microimprese sono definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; le piccole imprese sono definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
le medie imprese sono definite come imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
da un esame condotto sulla regione con lo sforamento del Letto di spesa più elevato, la Toscana, con un payback pari a e 394.735.841,27, (vedi decreto regionale 24681 del 14/12/2022 con il quale è stato approvato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e la quantificazione degli importi dovuti (cosiddetto «Payback») per gli anni 2015, 2016, 2017), è emerso che il payback per gli anni 2015-2018 è relativo per il 35,82 per cento alle prime 10 aziende su circa 1350 aziende; le prime 10 aziende corrispondono allo 0,74 per cento di tutte le imprese di dispositivi medici che hanno venduto alla Toscana dal 2015 al 2018 e sono per la maggior parte multinazionali con sede all'estero; il 58,35 per cento del payback da restituire per il 201 5-18 appartiene alle prime 30 aziende su circa 1350 che corrispondono al 2.22 per cento delle imprese fornitrici della toscana: il 68.86 per cento del payback, pari a 271.814.248,00 e da restituire per il 2015-18, appartiene alle prime 50 aziende su circa 1350 che corrispondono al 3,70 per cento delle imprese fornitrici della Toscana,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le iniziative, anche legislative, necessarie a ripensare il sistema del payback affinché le micro e piccole imprese siano esonerate dalla compartecipazione allo sforamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici e affinché le medie imprese non siano penalizzate alla stessa stregua delle multinazionali di dispositivi medici.
G8.101
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
con l'articolo 8 del provvedimento in esame, in sostanza, il Governo si fa carico della quota che le aziende produttrici di dispositivi medici, a norma di legge (norma inserita già dal 2015 ma rinviata nella sua applicazione), avrebbero dovuto restituire alle regioni per il superamento del tetto (pari al 4,4 per cento) sulla spesa per i dispositivi medici;
la disposizione all'esame ribadisce inoltre talune disposizioni sulla tracciabilità, richiamando la vigenza dell'obbligo di indicare nella fattura elettronica, in modo separato, il costo del bene e il costo del servizio e il codice di repertorio, con l'onere per le regioni e le province autonome di verificarne la corretta compilazione e di relazionare in merito;
indubbiamente sull'economicità della spesa sanitaria ha un ruolo predominante proprio la trasparenza della filiera produttiva di beni e servizi;
l'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto alcune misure concernenti l'informatizzazione dell'ordinazione e dell'esecuzione degli acquisti di beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale e, al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, ha disposto che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi dovrà essere effettuata in forma elettronica;
la citata legge di bilancio 2018 dispone inoltre che per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi avviene per mezzo del sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie,
impegna il Governo:
al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria, ad individuare le più opportune misure per implementare il Sistema di gestione previsto dalla legge di bilancio citata in premessa, al fine di consentire di rilevare in tempo reale l'intera filiera di un centro di costo, la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico, le fasi dell'esecuzione dei contratti, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private.
G8.102
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge all'esame all'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018;
numerose imprese del settore farmaceutico versano oggi in condizione di difficoltà a causa del meccanismo del cosiddetto payback farmaceutico, disciplinato dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 trovandosi costrette a fronteggiare una forte imprevedibilità che ne danneggia le capacità d'investimento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti normativi, un incremento del Fondo di cui all'articolo 8, al fine di coniugare le esigenze di equilibrio finanziario delle regioni con quelle delle imprese, fornitrici dei dispositivi medici.
G8.103
Mazzella, Guidolin, Pirro, Turco
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
l'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nell'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, ha imposto alle aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture sanitarie pubbliche di concorrere al ripianamento dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
successivamente, l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto decreto «Aiuti-bis»), convertito con modificazioni dalla legge n. 142 del 2022, ha introdotto all'interno del citato articolo un nuovo 9-bis, prevedendo una deroga «alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8» assegnando, al contempo, alle regioni e alle province autonome il compito di definire «con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale»;
in altri termini, per mezzo del meccanismo appena descritto, cosiddetto anche «payback sanitario» il legislatore ha previsto una forma di controllo della spesa pubblica sanitaria per i dispositivi medici imponendo la compartecipazione da parte delle imprese produttrici al ripiano del superamento dei limiti di spesa delle strutture sanitarie;
in ragione dell'incombenza del termine scadenzale entro cui le aziende fornitrici avrebbero dovuto assolvere ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome, il governo ha introdotto l'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto milleproroghe) con il quale è stata disposta una breve proroga con nuova scadenza fissata al 30 aprile 2023;
spirato tale termine, numerose aziende fornitrici, a fronte di un onere economico ingente, insostenibile e ritenuto ingiusto, si sono trovate costrette a ricorrere alle vie legali innanzi agli organi giudiziari competenti;
a fondamento della pretesa giudiziaria, si è sostenuta l'illegittimità sostanziale del sistema posto a fondamento del cosiddetto payback sanitario. Segnatamente, i dispositivi medici, a differenza dei farmaci, sono soggetti a una gara a evidenza pubblica per l'espletamento della quale viene fissata dalla committente una base d'asta, ossia un tetto di spesa stabilito ex ante. Vieppiù, per effetto di tale sistema, lo sfioramento dei tetti di bilancio, già assoggettato al vaglio amministrativo-contabile della Corte dei conti, produce l'effetto di generare un'ulteriore e ultronea responsabilità in capo ad operatori economici privati, estranei alle determine poste a fondamento delle spese pubbliche;
consapevole del rischio gravante sull'Erario in virtù dei ricorsi pendenti, il decreto-legge in esame ha introdotto alcune disposizioni volte ad attenuare le criticità connesse al payback sanitario;
la novella, tramite l'istituzione di un fondo da ripartire tra regioni e province autonome, introduce un contributo statale per mezzo del quale viene dimezzata la somma dovuta dalle aziende fornitrici a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a condizione che le stesse imprese non abbiano attivato un contenzioso legale o che rinuncino allo stesso;
considerato che:
nonostante il regime di favor introdotto dal legislatore, le suesposte criticità sono destinate a rimanere irrisolte. Decine di micro e piccole imprese, infatti, entro il 30 giugno 2023 dovranno far fronte a un ingente onere finanziario, esponendosi al rischio di fallimento;
inoltre, la norma si rivelerebbe inidonea a perseguire l'obiettivo di ridurre l'impatto del contenzioso giudiziario pendente con il rischio per l'erario di dover far fronte a una spesa non indifferente in caso di soccombenza in giudizio,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di abrogare definitivamente il meccanismo del cosiddetto payback sanitario previsto dal decreto-legge n. 78 del 2015 destinato, così come congegnato, a fare ricadere sulle imprese il costo delle inefficienze della pubblica amministrazione, ovvero, in via subordinata, di esonerare dal pagamento tutte le micro e piccole imprese;
ad istituire un tavolo di concertazione destinato a valutare l'impegno delle aziende fornitrici a versare alle regioni una percentuale sul fatturato dei dispositivi medici forniti a partire dalle gare che verranno esperite dal 2024 o da altra data compatibile con le reciproche esigenze finanziarie.
G8.104
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
il provvedimento all'esame interviene su diverse questioni inerenti alla salute;
il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettui una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabori un programma triennale per l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza in riferimento alle cure palliative;
l'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale;
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, invece, presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei predetti livelli essenziali di assistenza;
successivamente, la legge di bilancio 2023 ha previsto che siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a presentare, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata, affidando il monitoraggio dell'attuazione all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale;
in sintesi, com'è evidente dalle norme sopra richiamate, si è determinato un conflitto tra due norme per cui emerge una divergenza rispetto i soggetti attuatori dei piani di potenziamento delle stesse reti che era stato approvato nella precedente legislatura: la legge di bilancio 2023 prevede infatti che i piani di attuazione delle Reti di cure palliative siano elaborati dalle regioni e monitorati da Agenas mentre la legge n. 106 del 2021 (decreto sostegni bis) aveva attribuito tale funzione al Ministero affidando il monitoraggio al comitato LEA;
peraltro, nella norma inserita nella legge di bilancio 2023 non vi è riferimento all'applicazione della procedura per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, quale aspetto fondamentale ed innovativo per dare reale impulso alle reti di cure palliative;
il predetto conflitto tra norme, sta di fatto bloccando le procedure e le regioni non riescono a procedere nel consolidamento delle Reti di cure palliative,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative volte a risolvere quanto prima il conflitto interpretativo, al fine di consentire l'avvio delle procedure necessarie per la costituzione e il potenziamento delle reti delle cure palliative.
G8.105
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;
al di là dell'anticipo del finanziamento già previsto nell'ultima legge di bilancio per il personale dei pronto soccorso non c'è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;
niente risorse extracontrattuali per il CCNL 2019-2021, i cui incrementi previsti sono un terzo del tasso inflattivo, niente fiscalità di vantaggio, concessa a privati e altri settori del pubblico impiego, neppure per attività di valore sociale come l'abbattimento delle liste di attesa;
niente anticipo a gennaio 2023, come più volte promesso, dell'indennità di pronto soccorso già prevista dall'articolo 1 comma 526 della legge 197 del 2022 a partire da gennaio 2024 e in questo decreto, dopo non poche sollecitazioni, anticipata solo a giugno 2023;
un decreto che fallisce l'obiettivo di sollevare un Servizio sanitario nazionale in ginocchio e arrestare la fuga di medici, dirigenti sanitari e veterinari, delusi e insoddisfatti, dal Ssn che non saranno di certo incentivati a rimanere nella sanità pubblica da una sanatoria per l'accesso ai ruoli della «area critica» senza specializzazione, o da un incremento minimo della retribuzione oraria delle prestazioni aggiuntive in PS oppure da incarichi libero-professionali per gli specializzandi;
anche il fenomeno del reclutamento dei medici cosiddetti a gettone, fenomeno sempre più rilevante è preoccupante di medici che vengono inseriti nei diversi reparti per tamponare la carenza di personale o più semplicemente per coprire i buchi negli organici, in particolare nelle Terapie intensive, in medicina di Emergenza e Urgenza, ma anche in Pronto Soccorso, in Ginecologia, Pediatria viene regolamentato e legittimato;
l'uso distorto delle esternalizzazioni non soltanto genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta gravi criticità in termini di sicurezza delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia perché riduce la fidelizzazione di questi ultimi alle strutture pubbliche, derivanti da ingaggi professionali distribuiti contemporaneamente su più sedi, con conseguente mancanza di conoscenza da parte dei turnisti dell'organizzazione delle unità operative in cui svolgono le loro prestazioni,
impegna il Governo
a prevedere un intervento legislativo urgente volto a riconoscere al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
G8.106
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;
al di là dell'anticipo del finanziamento già previsto nell'ultima legge di bilancio per il personale dei pronto soccorso non c'è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;
niente risorse extracontrattuali per il CCNL 2019-2021, i cui incrementi previsti sono un terzo del tasso inflattivo, niente fiscalità di vantaggio, concessa a privati e altri settori del pubblico impiego, neppure per attività di valore sociale come l'abbattimento delle liste di attesa;
niente anticipo a gennaio 2023, come più volte promesso, dell'indennità di pronto soccorso già prevista dall'articolo 1 comma 526 della legge 197 del 2022 a partire da gennaio 2024 e in questo decreto, dopo non poche sollecitazioni, anticipata solo a giugno 2023;
un decreto che fallisce l'obiettivo di sollevare un Servizio sanitario nazionale in ginocchio e arrestare la fuga di medici, dirigenti sanitari e veterinari, delusi e insoddisfatti, dal Ssn che non saranno di certo incentivati a rimanere nella sanità pubblica da una sanatoria per l'accesso ai ruoli della «area critica» senza specializzazione, o da un incremento minimo della retribuzione oraria delle prestazioni aggiuntive in PS oppure da incarichi libero-professionali per gli specializzandi;
anche il fenomeno del reclutamento dei medici cosiddetti a gettone, fenomeno sempre più rilevante è preoccupante di medici che vengono inseriti nei diversi reparti per tamponare la carenza di personale o più semplicemente per coprire i buchi negli organici, in particolare nelle Terapie intensive, in medicina di Emergenza e Urgenza, ma anche in Pronto Soccorso, in Ginecologia, Pediatria viene regolamentato e legittimato;
l'uso distorto delle esternalizzazioni non soltanto genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta gravi criticità in termini di sicurezza delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia perché riduce la fidelizzazione di questi ultimi alle strutture pubbliche, derivanti da ingaggi professionali distribuiti contemporaneamente su più sedi, con conseguente mancanza di conoscenza da parte dei turnisti dell'organizzazione delle unità operative in cui svolgono le loro prestazioni,
impegna il Governo
a prevedere un intervento legislativo urgente volto a riconoscere al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.
G8.107
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;
al di là dell'anticipo del finanziamento già previsto nell'ultima legge di bilancio per il personale dei pronto soccorso non c'è molto e, tanto meno, di strutturale per colmare la grave carenza di personale medico e sanitario che affligge il nostro sistema sanitario nazionale;
pochi giorni fa si è chiuso il primo G7 salute in Giappone dopo il Covid ove è stato ribadito, nel documento finale approvato da tutti i rappresentanti dei Paesi presenti, la necessità d'investire nella sanità;
il documento finale diviso in tre parti pone altrettanti obiettivi:
sviluppare e rafforzare l'architettura sanitaria globale per affrontare al meglio le emergenze di sanità pubblica;
contribuire a raggiungere una copertura sanitaria universale più resiliente, equa e sostenibile attraverso il rafforzamento dei sistemi sanitari;
promuovere l'innovazione sanitaria per affrontare le varie sfide sanitarie;
nella dichiarazione finale che introduce il documento i ministri del G7 Salute hanno convenuto sulla necessità di assumersi la «responsabilità collettiva di rafforzare l'architettura sanitaria globale (GHA) traendo lezione da quanto accaduto durante la pandemia Covid per impegnarsi nuovamente a raggiungere la copertura sanitaria universale (UHC) e a sfruttare le innovazioni per migliorare la salute globale»;
sulla base delle esperienze della pandemia COVID-19 e di tutte le iniziative correlate» - si legge ancora nel documento - è necessario «che la salute globale debba continuare a rimanere in cima all'agenda globale» ed evitare che man mano che le attività economiche e sociali riprendono gradualmente abbandonare gli sforzi intrapresi;
il G7 ha condiviso, quindi, una visione comune sulla necessità di un sistema in grado di favorire un rapido aumento dei finanziamenti per fornire tempestivamente nuovi fondi in previsione dell'impatto finanziario di future crisi sanitarie nonché ha concordato sulla necessità di creare un meccanismo ad hoc per consentire a tutte le persone in tutto il mondo, comprese quelle nei paesi a basso e medio reddito, di avere accesso ai vaccini, ai medicinali a prezzi accessibili;
particolare attenzione è stata poi data alla salute degli anziani per i quali è stata ribadita la necessità di un approccio basato sulla salute di comunità con forte incentivo all'assistenza domiciliare,
impegna il Governo
a dare attuazione al documento sottoscritto e approvato al G7 salute stanziando le risorse necessarie affinché si possa arrivare a dedicare alla salute almeno il 7 per cento del PIL, così da rendere il nostro Sistema sanitario nazionale pronto ad affrontare le sfide future.
G8.108
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;
il sistema sanitario nazionale è allo stremo e rischia di implodere in particolare per quanto riguarda i servizi dell'emergenza urgenza;
la cronicità della carenza di personale sanitario soprattutto nei reparti di emergenza/urgenza, e lo scarso indice di gradimento che riscontrano le scuole di specializzazione del settore ha spinto le aziende sanitarie a forme di ingaggio atipiche, attraverso affidamenti di appalti esterni, talvolta di interi reparti, con costi crescenti, contabilizzati non più tra i costi del personale, ma tra quelli di beni e servizi;
la carenza di personale sanitario può stimarsi in circa 25.000 medici e 63.000 infermieri, a fronte di un sistema sanitario che, in ragione della crisi della natalità, sarà chiamato a rispondere a una popolazione che nel 2050 sarà costituita, per circa 1'8 per cento, da persone con più di 85 anni, a fronte di pensionamenti che, per il prossimo quinquennio, sono stimati in 21.050 unità per gli infermieri e 29.331 unità per i medici;
detta cronica carenza di personale, destinata pure ad aggravarsi pregiudica la possibilità di offrire risposte globali e tempestive a tutti i pazienti, acuendo richiamati (e drammatici) fenomeni sanitari e sociali della rinuncia alle cure, dell'aumento delle liste d'attesa e della mobilità passiva non fisiologica;
le tempistiche per ricevere assistenza sanitaria sono sempre più lunghe e aumentano il rischio di pregiudicare le più elementari esigenze di prevenzione, che si pongono alla base di qualsivoglia sistema di tutela sanitaria: tempi d'attesa spesso superiore a un anno e che spesso non riguardano solo le tempistiche relative alla diagnosi, ma anche quelle relative agli interventi terapeutici e assistenziali-riabilitativi, che vengono posti in essere con ritardi che finiscono inesorabilmente per aggravare il quadro clinico del paziente;
per far fronte alle criticità sopradescritte è necessario superare gli attuali limiti legislativi relativi alle spese di personale ponendo fine ai tetti di spesa che vincolano le regioni alle assunzioni;
senza lo sblocco (anche per le regioni in piano di rientro) dei limiti alle assunzioni ora presenti nel nostro ordinamento non si potrà procedere al turn over funzionale, né all'attuazione di modelli organizzativi appropriati per la sanità territoriale, né offrire prospettive concrete di stabilizzazione ai precari,
impegna il Governo
al fine di garantire risposte globali e tempestive a tutti i pazienti, migliori condizioni di lavoro al personale sanitario e medico nonché il loro turn over, la fine di forme contrattuale atipiche con costi crescenti e minore sicurezza a predisporre quanto prima, misure economiche e normative volte a superare in via definitiva la politica dei tetti di spesa per l'assunzione di personale sanitario da parte di tutte le regioni.
G8.109
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;
il Servizio sanitario nazionale si trova in una diffusa condizione di grave carenza di organico del personale sanitario che nei prossimi anni potrà solo peggiorare se non vengono accantonate adeguate risorse per garantire assunzioni di personale, stabilizzazione dei precari e in generale tutte quelle azioni volte a rendere la cura nuovamente un diritto esigibile per tutti i cittadini;
negli anni recenti per far fronte alle gravi carenze di organico le aziende e le strutture del SSN hanno fatto ricorso ad appalti di servizi, evitando l'applicazione puntuale delle norme relative ai tetti di spesa del personale di cui da ultimo al decreto-legge n. 35 del 2019, acuendo le disparità di trattamento con il personale dipendente interno e nei fatti aprendo un mercato secondario completamente incontrollato dove alcune specializzazioni mediche vengono pagate anche 200 euro l'ora o più;
il decreto-legge interviene per circoscrivere le condizioni che legittimano gli affidamenti e la loro durata, anche se non più solo nell'ambito dei servizi di emergenza-urgenza come invece positivamente proposto inizialmente dal Governo;
la positiva reinternalizzazione dei servizi affidati all'esterno può avvenire solo con un massiccio investimento pubblico nel Servizio sanitario nazionale, altrimenti le limitazioni poste dal decreto-legge rischiano una decisa accelerazione alla privatizzazione, sia per le proroghe già disposte attraverso gli emendamenti approvati all'articolo 10 nelle commissioni in sede referente VI e XII, sia per la mancata previsione di adeguate risorse economiche;
in particolare il tema delle risorse necessarie per la reinternalizzazione dei servizi e il rafforzamento del SSN non appare sufficientemente trattato nel decreto-legge, oltre ad essere al momento incompatibile con i saldi di finanza pubblica individuati nel DEF 2023,
impegna il Governo
a reperire tutte le risorse necessarie alla completa reinternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici dati in appalto dalle aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale, e al rafforzamento di quest'ultimo, per garantire a pieno titolo l'accesso alle cure come bene costituzionalmente garantito per tutti i cittadini, superando l'ostacolo normativo del tetto di spesa del personale.
8.0.1
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato)
1. Il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 6 punti percentuali per l'anno 2023 e di 10 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.»
8.0.2
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)
1. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.»
9.1
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Sopprimere il comma 1-ter.
9.0.1
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)
1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.
2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:
a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.
4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.»
10.3
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
"1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura e a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare in tempi idonei le ordinarie procedure di reclutamento, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale;
b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
c) conferire incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui alla lettera a), previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.
2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Le aziende e gli enti del servizio sanitario, contestualmente agli affidamenti di incarichi di cui al comma 1 provvedono ad indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.
4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto già conclusi sono annullate di diritto.";
b) sopprimere i commi 5, 5-bis, 5-ter e 6;
c) al comma 7:
1) al primo periodo, dopo la parola: "avviano" inserire le seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e sopprimere le seguenti parole: "anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili";
2) sopprimere l'ultimo periodo.
10.2
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.";
b) sopprimere i commi da 3 a 6;
c) al comma 7:
1) al primo periodo, dopo la parola: "avviano" aggiungere le seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e sopprimere le parole: "anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili";
2) sopprimere l'ultimo periodo.
10.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.";
b) sopprimere i commi da 2 a 6;
c) al comma 7:
1) al primo periodo dopo la parola: "avviano" aggiungere le seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
2) sopprimere l'ultimo periodo.
10.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale SSN, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza - urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018, per le quali la tariffa oraria fissata rispettivamente dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, e a quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale, può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.»
10.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
- dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN";
- dopo le parole "solo in caso di necessità e urgenza," sono inserite le seguenti: "per una sola volta,";
b) al comma 3, sostituire le parole "le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici" con le seguenti: ", per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
c) il comma 6 è soppresso;
d) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.
10.6
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," inserire le seguenti: "nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN," e dopo le parole: "solo in caso di necessità e urgenza", inserire le seguenti: "per una sola volta,"
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici" con le seguenti: ", per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."
10.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: "verificata l'impossibilità" aggiungere le seguenti: "oggettiva ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e certificata dal direttore delle risorse umane"
10.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: "I contratti stipulati in violazione della disciplina di cui ai commi 1, 2 e 4 sono nulli."
10.9
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: "I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati", inserire le seguenti: "o prorogati in caso di contratti in essere"
Conseguentemente, al medesimo comma:
- sopprimere le parole: "anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione";
- dopo le parole: "possono essere affidati" inserire le seguenti: "nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nelle strutture che svolgono attività di supporto agli stessi servizi tra le quali, in particolare, quelle di anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, chirurgia, pediatria e radiologia"
10.10
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati» inserire le seguenti: «o prorogati in caso di contratti in essere»
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:« anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione»
10.11
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonché l'applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresentative»
10.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:
- dopo le parole "sono elaborate linee guida" aggiungere le seguenti "vincolanti per i Direttori Generali delle AASSLL";
- dopo le parole "i prezzi di riferimento" aggiungere le seguenti "con i relativi tetti di spesa"
10.13
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «nei commi 1 e 2», inserire le seguenti: «nonché delle linee guida di cui al comma 3»
10.15
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario Nazionale una struttura sanitaria pubblica o con struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.».
10.16
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 6, dopo le parole: «una struttura sanitaria pubblica» inserire le seguenti: «o con una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale».
10.17
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Non possono partecipare a tali procedure selettive, ovvero non possono comunque beneficiare della valorizzazione dell'attività svolta presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, né rientrare nella riserva di posti di cui al precedente capoverso, coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dallo stesso per prestare la propria attività presso tali operatori economici privati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»
10.18
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7.1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1, primo periodo:
1) dopo le parole: «dell'energia termica ed elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e dei costi dei carburanti»;
2) dopo le parole: «del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «, i Comitati della Croce Rossa Italiana»;
3) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «, del lavoro e delle politiche sociali e della salute».»
G10.100
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
l'articolo 10 del provvedimento all'esame, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario, consente alle aziende del SSN di affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di ricorrere a personale già in servizio o a personale assumibile per concorso o in quanto idoneo in graduatorie concorsuali in vigore;
i predetti servizi possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro;
si demanda quindi ad un successivo decreto, sentita l'Anac, l'elaborazione di linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici degli affidamenti e si obbliga la stazione appaltante a esplicitare l'osservanza delle predette condizioni requisiti precisando che l'inosservanza è valutata anche ai fini della responsabilità dirigenziale per danno erariale;
la disposizione in esame, quantunque sembrerebbe voler circoscrivere il fenomeno dei cosiddetti «medici a gettone», di fatto finisce per legittimarlo; tale fenomeno consiste nel reclutare medici liberi professionisti o altri sanitari, a chiamata, tramite società private o cooperative, per coprire turni e servizi scoperti; il fenomeno dei cosiddetti «medici a gettone», era iniziato già qualche anno prima della pandemia, ma con l'emergenza sanitaria è diventato sempre più diffuso e riguarda soprattutto i medici d'urgenza che operano nei pronto soccorso, ma anche i pediatri, i ginecologi e gli anestesisti,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
- vietare l'impiego di sanitari a chiamata e consentire piuttosto le procedure straordinarie di reclutamento del personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, già impiegate per tamponare l'emergenza Covid, disponendo l'obbligo per le strutture sanitarie di indire contestuali procedure concorsuali a tempo determinato e indeterminato (a seconda della tipologia di carenza), così da far fronte allo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e a garantire i livelli essenziali di assistenza;
- disciplinare il divieto di affidare a terzi i servizi professionali (medici a gettone) per tutte le professioni sanitarie, disponendo anche l'annullamento delle procedure d'appalto per le quali non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria e le proroghe degli appalti già conclusi.
10.0.1
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-bis, primo periodo, le parole: «annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;
b) dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
«13-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione sono riconosciuti fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.
13-ter. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori relativi ai maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, ai sensi del comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 371 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contestualmente all'emissione di quelli contrattuali.
13-quater. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositI conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste».»
10.0.2
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Il certificato di pagamento straordinario di cui al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione, ove non ancora emesso, deve essere adottato dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, del medesimo articolo 26.
2. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui alla presente disposizione comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile; la responsabilità di cui al precedente periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di appositi conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.»
10.0.3
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incremento fondi contrattazione integrativa ai sensi del Patto per la Salute 2019-2021)
1. Per il triennio 2023-2025 le regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in deroga ai limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di 300.000.000 di euro per il triennio 2023-2025.»
10.0.4
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate», sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;
b) al comma 1, sesto periodo, le parole: «effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate o contabilizzate».»
10.0.5
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Valorizzazione del personale dell'Istituto superiore di sanità)
1. In considerazione degli aumentati impegni del personale dell'Istituto superiore di sanità rispetto al Ssn e nella ricerca di settore nel Pnrr e allo scopo di valorizzare le professionalità acquisite, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o in via di pubblicazione, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente: «310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto superiore di sanità viene incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alla stabilizzazione di precari ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o nel 2023».»
10.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il personale della ricerca)
1. In considerazione dell'incremento delle attività dell'Istituto superiore di sanità rispetto alle esigenze del Ssn, nella ricerca di settore e nell'ambito delle misure previste nel Pnrr, al fine di valorizzare le professionalità acquisite, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente: «310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alle procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne».».
11.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di personale medico e infermieristico" inserire le seguenti: ", temporanea e non superiore a 5 giorni lavorativi,";
b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1.1. Per carenze che perdurano per un periodo superiore ai cinque giorni lavorativi le aziende procedono al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ovvero conferendo incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.".
11.2
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019» inserire le seguenti: «e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018»
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: «in deroga alla contrattazione», inserire le seguenti: «e quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale»
11.3
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "di cui alla tabella B allegata al presente decreto,".
Conseguentemente:
a) al medesimo comma, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Per accedere al relativo finanziamento le regioni, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono al Ministero della salute e pubblicano sul proprio sito istituzionale la documentazione idonea a comprovare la carenza di organico presso i servizi di emergenza - urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e il fabbisogno necessario ad affrontare la predetta carenza. Entro i successivi quindici giorni, il Ministero della salute, entro il limite di cui al primo periodo, definisce il riparto del finanziamento per le regioni e province autonome che abbiano segnalato la predetta carenza.;
b) sopprimere la Tabella B.
11.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 3 le parole: "dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e " sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di 200 milioni di euro complessivi di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità e".
Conseguentemente ai commi 4 e 5 del medesimo articolo le parole "170 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "270 milioni di euro". L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, alinea, del presente decreto-legge è parimenti incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede con quanto recato dal comma 6, lettera e), dell'articolo 24, del presente decreto legge.
Conseguentemente:
All'articolo 24, comma 6 aggiungere la seguente lettera:
«e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
11.5
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di 200 milioni di euro complessivi, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e».
Conseguentemente:
- al comma 4, sostituire le parole: "170 milioni di euro" con le seguenti: "270 milioni di euro";
- al comma 5, sostituire le parole: "170 milioni di euro" con le seguenti: "270 milioni di euro";
- all'articolo 24:
- al comma 6, alinea, sostituire le parole: "4.942,76 milioni di euro" con le seguenti: "5.042,76 milioni di euro";
- al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «d-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
G11.100
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame per ovviare alla carenza di personale sanitario nei servizi dell'emergenza-urgenza consente, per l'anno 2023, alle aziende del Servizio sanitario nazionale di ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive in libera professione intramoenia e di aumentarne la tariffa fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, e per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive concordante a livello regionale e di aumentarne la tariffa fino a 50 euro lordi;
le predette prestazioni aggiuntive mediche e infermieristiche sono finalizzate ad affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, e comunque possono essere impiegate nel limite di complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico;
considerato che:
la possibilità di ricorrere a prestazioni aggiuntive in libera professione intramoenia non dovrebbe essere impiegata per ovviare alla carenza strutturale di organico nel pronto soccorso;
lo strumento delle prestazioni aggiuntive ad integrazione delle attività istituzionali, infatti, dovrebbe rispondere ad esigenze assolutamente momentanee ed eccezionali (come poteva essere ad esempio l'emergenza covid): la disposizione all'esame utilizza invece questo strumento eccezionale in via sistematica per un intero anno e in ragione di una carenza strutturale nell'organico (tutt'altro che momentanea), determinando il sovraccarico lavorativo sui medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
la tariffa oraria proposta e la possibilità perdurante data alle regioni di ricorrere a questo strumento, fanno emergere rilevanti dubbi di economicità per le strutture del Servizio sanitario nazionale rispetto alla possibilità di assumere nuovo personale,
impegna il Governo:
al fine di evitare che il personale sanitario sia sottoposto a turni massacranti che rischiano di incidere sulla qualità delle prestazioni, a circoscrivere l'impiego delle prestazioni aggiuntive di cui in premessa solo a carenze in organico che siano temporanee, per un periodo orientativamente non superiore ad una settimana, consentendo invece procedure semplificate e in deroga alle disposizioni vigenti per il tempestivo reclutamento del personale delle professioni sanitarie.
11.0.1
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Premialità di pronto soccorso)
1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.
2. Le aziende e gli enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, nel rispetto dei limiti di spesa per il fabbisogno del personale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
11.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Premialità di pronto soccorso)
1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.
2. Le aziende e gli enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, nel rispetto dei limiti di spesa per il fabbisogno del personale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."
11.0.3
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)
1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio di cui al medesimo articolo è differito al 30 giugno.
2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 maggio 2023.
3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2023:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023.»
11.0.100 (già 16.0.2)
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)
1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 30 giugno.
2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 maggio 2023.
3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono, per l'anno 2023, così modificati:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2023.»
11.0.4
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Indennità per il servizio prestato in zone disagiate)
1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»
11.0.5
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Premialità per zone disagiate)
1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.
2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»
11.0.6
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Strutture accreditate)
1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»
12.1
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione".
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. Il personale medico privo di diploma di formazione medico specialistica, che non risulti già iscritto ad alcuna scuola di specializzazione, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è contestualmente inserito, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in sovrannumero, nel percorso di formazione specialistica in una delle scuole di specializzazione territorialmente disponibili tra quelle equipollenti o affini a «Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza», con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L'ingresso nella scuola di specializzazione avviene a tempo parziale, tra le scuole disponibili, con priorità in una di quelle per le quali l'azienda sanitaria d'inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne.
1-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto-legge, il personale di cui al comma 1-bis, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è inserito in graduatoria separata ed assunto dalle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa qualora, esaurita la graduatoria principale nonché la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, siano accertati:
a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
b) l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico di altre aziende cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
c) il rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera b), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione.
1-quater. Il personale di cui al comma 1-ter, in esito ai concorsi di cui al comma 1, è inquadrato in ruolo a tempo determinato e con orario parziale. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."
12.2
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di supplire all'assenza di scuole di specializzazione e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici, che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbiano maturato presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del SSN, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico, sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda."
12.3
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere le parole: "per un massimo di otto ore settimanali".
b) al comma 3, sostituire le parole da: "a 40 euro lordi" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto".
12.4
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: "a 40 euro" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto".
12.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 6 dopo le parole: "le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN,".
12.6
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale", inserire le seguenti: ", nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale,"
12.7
Precluso
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "di cui al medesimo primo periodo" con le seguenti: "di entrata in vigore del presente decreto-legge".
12.8
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "al 30 giugno 2032" con le seguenti: "al 30 giugno 2040"
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
"7-bis. Al fine di garantire il fabbisogno di personale nei servizi di emergenza-urgenza per il triennio 2023-2025, i bandi di concorso per dirigente medico nelle discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'Emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, possono prevedere la facoltà per le aziende ed enti del SSN di assegnare il personale assunto, per i primi due anni di servizio, presso i predetti servizi per una percentuale non superiore al 50 per cento dell'orario settimanale di lavoro.
7-ter. Per il triennio 2023-2025 le aziende ed enti del SSN sulla base delle proprie esigenze organizzative, possono disporre, che i dirigenti medici di discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, collocati in altre strutture organizzative, prestino servizio presso i servizi di emergenza-urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi per ogni anno.»
12.9
Mazzella, Guidolin, Pirro, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
"6-bis. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
6-ter. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato."
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente: "7-bis. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
12.10
Mazzella, Guidolin, Pirro, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
"6-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
6-ter. Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.".
12.11
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
"6-bis. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2023 e 2024, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio."
G12.100
Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
l'articolo 12 al fine di ovviare alla carenza di personale sanitario nei servizi dell'emergenza- urgenza, consente, fino al 31 dicembre 2025, al personale medico senza specializzazione di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza;
il requisito richiesto è l'aver maturato tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi;
l'attività di emergenza territoriale (118) è in gran parte svolto da medici convenzionati di medicina generale, che, soprattutto in questa fase di grave pandemia, ed anche a seguito della decurtazione dello stipendio della indennità regionale, tali medici stanno abbandonando il servizio per transitare in altri meglio remunerati e meno rischiosi;
al fine di migliorare il servizio e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera sarebbe auspicabile l'inquadramento nel ruolo sanitario dei medici convenzionati di Emergenza Territoriale, al fine di scongiurare il rischio che transitino in altri servizi,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad autorizzare le strutture sanitarie a bandire procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'Emergenza Territoriale che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio, così da assicurare continuità operativa delle unità mediche, migliorare il servizio e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza- urgenza extraospedaliera.
G12.101
Pirro, Mazzella, Guidolin, Croatti, Turco
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
l'articolo 12 consente, fino al 31 dicembre 2025, ai medici specializzandi, fermo restando il tetto di spesa per l'assunzione di personale, di esercitare la libera professione o avere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale e per un massimo di 8 ore settimanali;
la predetta attività deve essere coerente con la formazione acquisita e il compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, è pari a 40 euro lordi;
l'attività svolta è valutabile nell'ambito nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile per partecipare alle procedure di stabilizzazione con riserva nelle procedure concorsuali;
per le medesime prestazioni aggiuntive i medici specializzati hanno una tariffa che, ai sensi dell'articolo II del provvedimento in esame, può arrivare anche a 100 euro, al netto degli oneri, mentre lo specializzando per la stessa prestazione avrà un compenso orario pari a 40 euro lordi comprensivi i di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di rimuovere la differenza di trattamento retributivo dell'attività svolta in regime libero professionale tra i medici specializzati e gli specializzandi, così da evitare forme ingiuste e improprie nell'impiego di personale da assegnare allo svolgimento della medesima attività.
G12.102
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto legge in esame in diversi articoli, dal 12 al 16 in particolare, tratta questioni afferenti al personale sanitario;
in Basilicata si registra una evidente e grave criticità che riguarda il Servizio sanitario pubblico;
i presìdi ospedalieri così come gli ospedali distrettuali evidenziano una situazione di precarietà e destrutturazione organizzativa che sta mortificando il personale in servizio e rendendo difficile l'erogazione delle prestazioni per i cittadini;
per quanto riguarda il personale in servizio, sulla base di quanto riportato dalle organizzazioni sindacali di settore, le piante organiche, tra pensionamenti, trasferimenti e mancato turn over, presenterebbe vuoti pari quasi al 40 per cento del totale;
difficoltà si riscontrano anche per quel che riguarda la presenza dei medici di base con molti comuni scoperti di presidio, anche pediatrico;
ad aggravare la situazione vi è una condizione di precariato che incide in maniera rilevante sulle criticità di presa in carico dei bisogni dei cittadini;
l'aumento delle liste di attesa accentua le difficoltà delle persone in particolar modo quelle più fragili non solo sanitario ma anche dal punto di vista economico e sociale alimentando diseguaglianze;
questo accentua il fenomeno dei cosiddetti viaggi della speranza da parte di molti pazienti costretti ad emigrare per potersi curare;
le organizzazioni sindacali di categoria e territoriali da tempo denunciano questo stato di estrema difficoltà e hanno dato vita ad importanti e partecipate manifestazioni di protesta cui non sono seguite risposte da parte delle istituzioni tutte;
l'obiettivo è quello di garantire anche ai cittadini lucani il pieno accesso alle cure previsto dalla nostra Carta Costituzionale,
impegna il Governo
ad attivare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto un tavolo in sede ministeriale per affrontare le criticità più rilevanti del sistema sanitario regionale lucano al fine di garantire un progressivo potenziamento del personale sanitario nelle strutture pubbliche e di rendere fruibili prestazioni e cure per i cittadini.
12.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
12.0.2
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
13.2
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13.
(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)
1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse.»;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo.».
2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-quater e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità periodo 2016-2018.»
13.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13.
(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)
1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "Fino al 31 dicembre 2025" sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse."
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo."
2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15- quater e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità periodo 2016-2018.»
13.4
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
«1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'esercizio dell'attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista. Le Aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell'attività libero-professionale intramoenia, di cui ai commi precedenti, per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al presente comma una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.»
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al medesimo articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 2 è soppresso.»
13.5
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
"1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di supplire all'assenza di scuole di specializzazione, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.".
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
14.1
Precluso
Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, le assunzioni di cui al presente comma non sono subordinate ad alcuna forma di nulla osta da parte dell'Università di appartenenza.»
14.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1 aggiungere la seguente lettera: "b-ter. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il settimo periodo aggiungere il seguente periodo: "I suddetti accordi sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al periodo precedente".
14.3
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».»
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "548-bis" inserire le parole: "e 687"
15.0.1
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15.1
(Accertamenti diagnostici neonatali obbligatori)
1. All'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute sottopone a revisione periodica la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie, sulla base della lista delle patologie compilata dal gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Viceministro della salute 17 settembre 2020, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2023.».
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione dei programmi di screening neonatale per le patologie individuate dal decreto di revisione di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo altresì conto dei protocolli operativi disciplinanti eventuali progetti pilota o programmi sperimentali di screening neonatale avviati o conclusi per le medesime patologie.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
15.0.2
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15.1
(Vincolo del fondo destinato allo screening neonatale)
1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 167 del 2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse così come vincolate dal comma 1.
3. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Centro di coordinamento degli screening neonatali, svolge l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati provenienti dalle regioni relativi all'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016. n. 167, all'efficacia degli stessi e alla corretta gestione delle risorse. L'Istituto superiore di sanità pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.»
15.0.3
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15.1
(Modifiche all'articolo 1, comma 687, legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dai seguenti:
"687. A decorrere dalla legge di conversione del presente decreto-legge, le prestazioni relative ai disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) attualmente inserite nell'area della salute mentale sono individuate in una specifica area dei Livelli essenziali d'assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo con uno specifico budget pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2024.
687-bis. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono distribuite annualmente le risorse di cui al comma precedente con priorità verso quelle regioni ove minori sono i servizi per la presa in carico delle persone con i disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA).".»
15-bis.1
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15-bis
(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori sanitari)
1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026.".»
15-bis.2
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15-bis
(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori sanitari)
1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi ai citati elenchi speciali ad esaurimento coloro che presenteranno l'istanza entro il 30 giugno 2023."».
G15-bis.100
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
l'articolo 15-bis è volto è a fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva. Viene prevista una nuova possibilità di inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026;
considerato che:
le misure previste dall'articolo 15-bis non sono eque in quanto riapre i termini di iscrizione all'elenco speciale per i soli Massofisioterapisti di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 precludendo la stessa opportunità ai professionisti sanitari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, quali i tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dei quali il sistema salute ha necessità ancora maggiori,
impegna il Governo:
a valutare di inserire nella disposizione in premessa anche i professionisti sanitari iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, al fine di fronteggiare la carenza di operatori di interesse sanitario ed evitare l'esclusione di migliaia di professionisti sanitari.
G15-bis.101
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
l'articolo 15-bis è volto è a fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva. Viene prevista una nuova possibilità di inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026;
considerato che:
l'attività svolta dai massofisioterapisti fino al 31.12.2018 era qualificabile come professione sanitaria in quanto l'articolo 1 della legge n. 403/71configurava i massofisioterapisti come esercenti una«professione sanitaria»;
il comma 542 dell'articolo 1 della successiva legge n. 145/2018 ha peraltro sancito che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 è abrogato";
il Consiglio di Stato ha pertanto sottolineato che solo i massofisioterapisti che hanno svolto la professione di massofisioterapista entro il 31.12.2018 possono continuare a svolgere la professione sanitaria, attesa «l'attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della Legge n. 403 del 1971 a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l'esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario. 8.6. L'effetto innovativo che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall'art. 5 del D.M. del 9.8.2019, si risolve, dunque, nell'ampliamento dell'ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali già garantitinel previgente ordinamento a tale figura professionale.» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022);
in seguito all'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71 i massofisioterapisti, non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 (in cui sono attualmente inseriti in base alla disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18 solo i massofisioterapisti che avevano maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71), invece possono ora svolgere solo mansioni di «operatori di interesse sanitario» (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17/06/2013, n. 3325);
le esigenze di tutela della salute non consentono pertanto di implementare l'elenco ad esaurimento di cui al citato art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, in quanto i massofisioterapisti non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 non potranno più svolgere la professione sanitaria e quindi acquisire sul campoquella «vasta esperienza lavorativa, conseguente all'esercizio di un'attività professionale svolta in piena autonomia . (per) salvaguardare la professionalità maturata, contemperando tale esigenza con l'interesse alla tutela della salute degli utenti, comunque garantiti dal possesso, in via compensativa, di un congruo requisito esperienziale ragionevolmente ritenuto idoneo a garantire l'erogazione di un appropriato trattamento sanitario.» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022, che sottolinea inoltre come «la scelta compiuta, in primis, dal legislatore di fissare in 36 mesi la soglia di giuridica rilevanza del dato esperienziale . (presenta una) sostanziale coerenza con il torno di tempo in cui si completa l'ordinario percorso formativo oggi previsto per il conseguimento della laurea in fisioterapia, vale a dire l'ambito professionale più vicino, in passato, a quello dei massofisioterapisti»);
i massofisioterapisti che non hanno maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale come massofisioterapisti prima dell'1.1.2019, non potendo più esercitare la professione sanitaria di massofisioterapista, non possono quindi più ottenere l'inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, atteso che «il requisito esperienziale, si rivela una forma di compensazione necessaria, . il legislatore nazionale ha applicato un principio che si dispiega in coerenza con l'impianto regolatorio della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, infatti, prevede espressamente che "È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo" (art. 3 comma 3) . Opinare diversamente significherebbe derogare al livello minimo di qualificazione necessaria fissato dal legislatore per garantire, in un ambito così delicato quale quello della tutela della salute, la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. I requisiti di definizione delle professioni sanitarie e legittimanti il loro esercizio rispondono, invero, ad un interesse di ordine generale di tutelare la collettività contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario di guisa che è tutt'altro che irragionevole la scelta del legislatore di demarcare con nettezza, presidiandole con la formazione di albi e di requisiti formativi ovvero esperienziali chiari, le professioni sanitarie dagli altri operatori di interesse sanitario in vista di una consapevole scelta di cura da parte dell'utente» (così: Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022);
impegna il Governo:
a valutare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 , coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, la possibilità di iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento.
G15-bis.102
Bergesio, Murelli, Garavaglia, Borghesi
Precluso
Il Senato,
in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;
Premesso che:
con l'articolo 15-bis, vengono riaperti i termini di iscrizione all'elenco speciale ad esaurimento (ESE) dei Massofisioterapisti (MFT) di cui all'art. 5 del DM 9 agosto 2019 e, dall'altro, vengono previsti requisiti per l'iscrizione meno stringenti rispetto a quelli previsti sino ad oggi;
Considerato che:
L'attività svolta dai massofisioterapisti fino al 31.12.2018 era qualificabile come professione sanitaria in quanto l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, configurava i massofisioterapisti come esercenti una «professione sanitaria»;
il comma 542 dell'articolo 1 della successiva legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha peraltro sancito l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403;
il Consiglio di Stato ha pertanto sottolineato che solo i massofisioterapisti che hanno svolto la professione di massofisioterapista entro il 31.12.2018 possono continuare a svolgere la professione sanitaria, attesa l'attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della Legge n. 403 del 1971 a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l'esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario;
in seguito all'abrogazione dell'articolo 1 della supra citata legge n. 403 i massofisioterapisti, non iscritti all'elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 (in cui sono attualmente inseriti in base alla disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18 solo i massofisioterapisti che avevano maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71), invece possono ora svolgere solo mansioni di «operatori di interesse sanitario»;
le esigenze di tutela della salute non consentono pertanto di implementare l'elenco ad esaurimento di cui al citato art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, in quanto i massofisioterapisti non iscritti elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 non potranno più svolgere la professione sanitaria e quindi acquisire sul campo quella vasta esperienza lavorativa, conseguente all'esercizio di un'attività professionale e quindi non porteranno acquisire il congruo requisito esperienziale ragionevolmente ritenuto idoneo a garantire l'erogazione di un appropriato trattamento sanitario;
i massofisioterapisti che non hanno maturato almeno 36 mesi di esperienza professionale come massofisioterapisti prima dell'1.1.2019, non potendo più esercitare la professione sanitaria di massofisioterapista, non possono quindi più ottenere l'inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, atteso che il requisito esperienziale, si rivela una forma di compensazione necessaria;
il legislatore nazionale ha applicato un principio che si dispiega in coerenza con l'impianto regolatorio della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, infatti, prevede espressamente che "È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo";
prevedere un diverso sistema di riconoscimento della qualifica professionale significherebbe derogare al livello minimo di qualificazione necessario previsto al fine di garantire, in un ambito così delicato quale quello della tutela della salute, la qualità delle prestazioni fornite sul territorio. I requisiti di definizione delle professioni sanitarie legittimanti il loro esercizio rispondono, invero, ad un interesse di ordine generale di tutelare la collettività contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario, e dunque è necessario prevedere delle precipue regole in ordine all'espletamento di percorsi formativi e all'iscrizione presso albi al fine della verifica del possesso dei necessari requisiti formativi ovvero esperienziali necessari.
Impegna il governo
ad adottare le opportune iniziative di competenza al fine di prevedere che coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/71, da parte del comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026.
15-ter.2
Precluso
Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole "terzo superiore, terzo medio e".
G15-ter.100
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica gli articoli 2 e 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, recante «Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee»;
le modifiche apportate dalla citata disposizione prevedono un ampliamento delle attività che formano attualmente oggetto della professione di odontoiatria, ricomprendendo tra le medesime anche le «attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso»;
appare opportuno che il Governo intervenga per disciplinare la materia in maniera organica, costituendo l'intervento normativo sopra citato soltanto il primo tassello di tale disciplina;
in particolare, nel quadro di tale complessivo intervento normativo, appare opportuno prevedere percorsi di formazione e di aggiornamento specialistici post lauream, nell'ambito delle scuole di specializzazione in chirurgia plastica e dermatologia, o master universitari di Il livello in medicina estetica ovvero ancora corsi di aggiornamento, nell'ambito di programmi di formazione continua in medicina (Ecm), diretti ai laureati in odontoiatria o ai professionisti odontoiatri che intendano svolgere anche le attività di medicina estetica, consentite dal provvedimento in esame;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto previsto nell'ultimo capoverso delle premesse.
G15-ter.101
Pirro, Mazzella, Guidolin, Turco, Croatti
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo aggiuntivo 15-ter recante disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica;
ai commi da 1 a 3 del predetto articolo aggiuntivo dispongono, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, l'abolizione del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale e stabiliscono quindi che il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale;
il successivo comma 4, invece, in totale disarmonia e disomogeneità con i precedenti commi e con l'articolo nel suo complesso, consente agli odontoiatri di esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso;
il Collegio delle Società Scientifiche Italiane di Medicina Estetica - composto da Agorà, SIES e SIME - ha portato all'attenzione delle istituzioni la problematica connessa alla disposizione succitata che, a quanto risulta, è stata inserita anche nel disegno di legge cd. «Semplificazioni», evidenziando che la predetta estensione di una facoltà ad oggi riservata ai soli medici «è priva di un vero razionale tecnico», e rappresenta dunque un «provvedimento politico che appare come una concessione alla categoria degli odontoiatri che si troverebbero legittimati a svolgere attività completamente al di fuori della loro area anatomica di competenza»;
tale attività, si legge in una nota, «vede purtroppo il ripetersi di questo tentativo come avvenuto a dicembre 2020, 2021 e 2022, quando il Collegio è intervenuto con l'adesione delle altre società scientifiche del settore riuscendo a portare una adeguata informazione alle istituzioni, elemento che ha senza meno concorso alla mancata approvazione degli emendamenti proposti»;
il Presidente di Agorà Società Scientifica Italiana di Medicina ad indirizzo Estetico ha rappresentato come sia «doveroso allertare le istituzioni a tutela della salute pubblica dei pazienti e del rispetto delle differenti competenze cliniche del Medico Chirurgo rispetto ai laureato in Odontoiatria privo di una formazione adeguata al di fuori delle proprie aree di competenza, segnalando altresì le ulteriori importanti criticità tecnico-legali che l'approvazione dell'emendamento potrebbe comportare. Non di meno però, da anni il Collegio di Medicina Estetica lavora per una reale e idonea sinergia fra Medicina Estetica ed Odontoiatria. Una sinergia che in realtà è ben rodata e consolidata tra i professionisti che rispettano il proprio ambito di competenza: il Medico Estetico effettua prestazioni e trattamenti di Medicina Estetica mentre l'Odontoiatra quelle di cura e riabilitazione odontoiatrica ottenendo così il miglior risultato, anche in termini di sicurezza per i pazienti»;
il Consiglio Superiore di Sanità, nel 2019, ribadendo quanto già espresso nel 2014, ha espresso «parere favorevole sulla liceità delle terapie con finalità estetica da parte dell'odontoiatra solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985 n. 409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti - dove per "relativi tessuti" si intendono le zone perilabiali e dei mascellari inferiore e superiore, fino all'area sottozigomatica - e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica correlata, e non esclusiva, all'intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente»;
inoltre, nel predetto parere, è stato sottolineato che «le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l'impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell'articolo 2 della legge 409 del 1985» e che «la professione di odontoiatra è professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia e che la professione di odontoiatra si basa sulla formazione odontoiatrica differente dalla formazione prevista per il laureato in medicina e chirurgia»;
considerato che:
qualsiasi ampliamento di competenza in capo ad una professione sanitaria richiede solide evidenze scientifiche e razionali tecnici adeguati e deve discendere dal corpus definito dal percorso formativo e dal profilo professionale specifico;
la tutela della salute per le persone che usufruiscono delle prestazioni sanitarie discende necessariamente dal predetto corpus che, ove carente, espone i cittadini a pericolosi rischi di salute e i professionisti stessi a gravi conseguenze di natura medico-legale,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di:
- rivedere, con estrema urgenza, la disposizione che consente agli odontoiatri di effettuare interventi di medicina estetica, sopprimendo l'estensione di competenze poiché non supportata da alcuna ratio tecnica o evidenza scientifica;
- ripristinare senza alcun indugio la tutela della salute per tutti i cittadini.
16.1
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) nella rubrica, le parole: «manifestazioni sportive, nonché a» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni sportive, nonché lesioni al»;".
16.2
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, a istituire un apposito registro nel quale vengono riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.
1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.
1-quater. Nei procedimenti relativi ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 11-octies, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente.»
16.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:
«1-ter. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, ad istituire un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b) della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.
1-quater Per le stesse finalità di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.
1-quinquies Nei procedimenti di cui ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 11-octies, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente.».
16.4
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. All'articolo 581 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La pena è della reclusione da uno a due anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle proprie funzioni."».
G16.100
Pirro, Mazzella, Guidolin, Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
nel corso dell'esame in sede referente era stato introdotto l'articolo aggiuntivo 16-ter recante disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS: l'articolo prevede che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), dal 1° luglio 2023 e al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018;
il predetto personale, per conseguire la stabilizzazione, deve aver maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, a seguito di procedura selettiva pubblica;
la disposizione inoltre prevedeva, per gli anni dal 2023 al 2025, che l'assunzione a tempo indeterminato avvenisse in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del SSN e dagli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale;
per la predetta stabilizzazione veniva quindi istituito un Fondo utilizzando gli stanziamenti già previsti dalla legge di bilancio 2018, da ripartire con apposito decreto;
considerato che:
il Governo ha richiesto successivamente la soppressione della predetta disposizione in quanto, come rilevato dalla Ragioneria Generale dello Stato, la disposizione era carente di copertura;
sarebbe stato auspicabile invece che, vista la rilevanza dell'intervento, il Governo si adoperasse al fine di reperire le coperture adeguate;
è inaccettabile che i precari della ricerca da oltre 13 anni, debbano essere gli unici a non essere stabilizzati;
la ricerca sanitaria rappresenta il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale e della salute degli individui,
impegna il Governo:
a prevedere le misure economiche e normative volte alla stabilizzazione delle centinaia di lavoratori e lavoratrici precari impiegati negli IRCSS e negli IZS, d'intesa con le regioni nei prossimi strumenti normativi utili.
G16.101
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del SSN e dei professionisti che lavorano al suo interno;
il decreto-legge oggetto della discussione dispone alcune novità per rafforzare la tutela del personale socio-sanitario in servizio presso le strutture sanitarie, attraverso l'estensione del perimetro applicativo e inasprendo la cornice edittale del reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale;
le aggressioni al personale sanitario sono una vera e propria emergenza nazionale, solo negli ultimi 5 anni sono stati più di 12 mila i casi di infortunio in occasione di lavoro accertati positivamente dall'INAIL e codificati come violenze, aggressioni, minacce e similari, con una media di circa 2.500 l'anno dei quali il 75 per cento a danno di donne;
appare opportuno intervenire anche sulla prevenzione degli episodi di violenza e di aggressioni al personale, non solo nell'ambito dell'impianto sanzionatorio delle fattispecie di reato, ma ponendo il personale in una condizione lavorativa sicura anche attraverso la maggiore assunzione delle responsabilità di adeguata prevenzione da parte delle strutture presso cui è impiegato,
impegna il Governo
a individuare le modalità più opportune per rendere cogenti e direttamente applicabili in tutte le strutture presso cui opera il personale socio-sanitario le linee guida di cui alla raccomandazione n. 8 del Ministero della salute, anche prevedendo l'istituzione obbligatoria di un apposito registro delle mancate aggressioni dove vengano registrati tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti.
G16.102
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, il cosiddetto «decreto bollette» comprende anche alcuni interventi in materia sanitaria per lo più di ordine normativo, rigorosamente senza impegni economici, che lasciano privo di soluzione e di prospettive il grande problema del destino del Ssn e dei professionisti che lavorano al suo interno;
nonostante la mancanza di risposte strutturali alla carenza di personale, in un primo momento, con un emendamento approvato all'unanimità in sede referente, sembrava si fosse data almeno una risposta alle centinaia di lavoratori e lavoratrici altamente qualificati e specializzati nella ricerca sanitaria impiegati presso gli IRCCS e IZS pubblici autorizzando gli Istituti a stabilizzare il personale a tempo determinato con più di 3 anni di servizio;
per la prima volta si concretizzava un risultato positivo ponendo fine alla precarizzazione sistematica adottata per decenni nei confronti di questa particolare categoria di lavoratori della sanità pubblica per la prima volta, biologi, chimici, fisici, farmacisti, statistici, ingegneri, data manager, grant officer, infermieri, tecnici e tanti altri lavoratori della ricerca sanitaria pubblica precari ormai da decenni e precari al 100 per cento delle unità con una anzianità media di contratti atipici (borse di studio, partita Iva e CoCoCo etc.) di 12 anni e con picchi di oltre 30 anni vedevano una luce in fondo al tunnel;
si tratta di numeri altissimi di persone che si sono viste negare fino ad ora contributi pensionistici, ferie, congedi parentali, maternità, TFR, e che si scontrano col paradosso di quanto sia indispensabile il loro lavoro per diagnosi e terapie innovative di malattie gravi e invalidanti, di speranza di cure future per malattie oggi ancora incurabili;
successivamente la maggioranza ha sollevato profili di criticità riguardo la definizione delle modalità di quantificazione e di copertura degli oneri per le stabilizzazioni e anziché trovare le coperture necessarie, tale stabilizzazione è saltata lasciando ancora una volta nel limbo queste professionalità;
ancora una volta questi professionisti, dopo anni di precariato, vedono negato il loro diritto alla stabilizzazione,
impegna il Governo
a prevedere nel primo provvedimento utile misure economiche e normative volte alla stabilizzazione delle centinaia di lavoratori e lavoratrici precari impiegati presso gli IRCCS e IZS.
16.0.1
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16.1.
(Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità)
1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possono, per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell'attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.
2. Il compenso orario lordo è determinato nella misura di 35 euro ed è assimilato al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.
3. Il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive non può eccedere l'ammontare annualmente fissato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in sede di approvazione dell'aggiornamento annuale del piano integrato di attività e organizzazione.
4. All'attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.»
16.0.3
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Sospensione effetti del comma 174, articolo 1, della legge n. 311 del 2004 per gli anni 2022 e 2023)
1. Per l'esercizio 2022 e per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.
2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, le regioni predispongono un Piano operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale, attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di dieci anni.
3. Il disavanzo presentato per l'anno 2022 e 2023 dalle singole regioni deve essere imputato ad apposita voce del patrimonio netto quali Perdite portate a nuovo ed essere ripianato dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.»
16.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.'';
b) al comma 2, alinea, le parole: ''di cui alle lettere a), b), c) e d)'', sono sostituite dalle seguenti: ''a), b), c), d) e d-bis)'';
c) al comma 3, le parole: ''alle lettere a), b), c) e d)'', sono sostituite dalle seguenti: ''alle lettere a), b), c), d) e d-bis)'';
d) al comma 7, le parole: ''lettere a), b), c) e d)'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''lettere a), b), c), d) e d-bis)''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
16.0.5
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,»;
b) all'articolo 30, comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi» sono aggiunte le seguenti: «disposti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e le province autonome e ai comandi e distacchi».
2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le regioni e province autonome».»
16.0.6
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Stipula di contratti di somministrazione da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)
1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 36, comma 2, quinto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per l'acquisizione di profili professionali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. I predetti aziende ed enti, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, prevedono la valorizzazione del personale somministrato che abbia garantito il servizio per almeno sei mesi, anche attraverso la riserva di posti non superiore al 50 per cento nell'ambito delle procedure avviate per il reclutamento del personale.»
16.0.7
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Conferimento incarichi di lavoro autonomo da parte delle aziende ed enti del SSN)
1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in deroga all'articolo 7, commi 5-bis e 6, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di funzioni ordinarie in ambito sanitario.»
16.0.8
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
1. All'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, effettuato sulla base dei dati relativi alle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, comunicati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute, con le modalità definite nel decreto del Ministro della salute del 26 settembre 2022. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.».»
16.0.9
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Revisione regolamenti concorsuali personale del Servizio sanitario nazionale)
1. Con decreti del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.»
16.0.10
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Incremento del Fondo sanitario nazionale)
1. Al fine di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 miliardi per l'anno 2023.»
16.0.11
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
1. Fino al 31 dicembre 2026 i medici in possesso del diploma di medico chirurgo specialista, che hanno prestato servizio nel Servizio sanitario nazionale per almeno tre anni, possono esercitare la professione di medico di medicina generale, previo svolgimento di un corso teorico-pratico di tre mesi da tenersi con il supporto di un medico di medicina generale con funzioni di tutor.»
16.0.12
Losacco, Zampa, Boccia, Cottarelli, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006, e dall'articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adeguarsi a garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»
21.1
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
a) al comma 2, sopprimere la lettera b);
b) sopprimere il comma 3.
23.3
Lopreiato, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: ", 10-ter e 10-quater, comma 1," con le seguenti: e 10-ter.
23.4
Lopreiato, Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «da 153 a 158» con le seguenti: «153, 155, 156 157 e 158».
b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata".
23.5
Lopreiato, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "della pronuncia della sentenza di appello" con le seguenti: "della dichiarazione di apertura del dibattimento".
23.6
Lopreiato, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "di appello" con le seguenti: "di primo grado".
23.7
Lopreiato, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "e non vi sia stata una sentenza di condanna all'esito del primo grado di giudizio".
23.8
Lopreiato, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione della punibilità di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il contribuente abbia riportato sentenze definitive di condanna per alcuno dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, anche con riferimento ad annualità non oggetto di regolarizzazione o definizione agevolata.»
23.9
Lopreiato, Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Durante il periodo di sospensione del processo di cui al comma 3, il corso della prescrizione rimane sospeso. Il tempo di sospensione del processo non si computa altresì ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale.»
G23.100
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 23 del presente decreto, che introduce la causa speciale di non punibilità dei reati tributari, amplifica l'effetto sanante dell'adesione alla cosiddetta Tregua Fiscale introdotta dall'attuale Governo nella legge di bilancio 2023. La norma si presta a diverse valutazioni sul piano tecnico giuridico e su quello sostanziale;
occorre rammentare che la nuova normativa non modifica la norma dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 che prevede la non punibilità dell'omesso versamento o della indebita compensazione ma, più modestamente, prevede che soltanto per coloro che hanno aderito ad uno degli istituti della Tregua Fiscale il termine ultimo del versamento - capace di farne derivare la non punibilità penale - si sposta in avanti fino alla pronuncia del giudice di appello. Per tutti gli altri, dunque, - cioè per coloro che non hanno potuto o voluto aderire alla Tregua Fiscale - il termine ultimo del versamento con effetti esonerativi resta fissato nella data di apertura del giudizio di primo grado;
il fenomeno degli omessi versamenti si è tradotto negli ultimi anni in una fonte incontrollata di disponibilità liquide senza che alcuna valutazione di merito creditizio venisse ad accompagnarlo. Alcuni contribuenti hanno verificato che, dovendo reperire risorse finanziarie, era più facile reperirle non pagando i tributi dovuti piuttosto che passare per le ordinarie procedure, ristrettezze, garanzie e valutazioni, di ordine creditizio. Sono, conseguentemente, divenute frequenti le gestioni di finanza aziendale che - fra le diverse possibili opzioni - considera anche quella di non pagare le imposte per un certo periodo di tempo dandosi come scadenza ultima, per il possibile rimborso, la data di apertura dell'udienza di primo grado nel procedimento penale che ne consegue ai sensi del citato articolo 13; la disposizione dell'articolo 23 dilata il già ampio tempo medio di finanziamento senza garanzia che è valutabile nell'ordine di 4 anni spostando la non punibilità penale in avanti fino alla pronuncia del giudice di appello e i provvedimenti di sanatoria ripetuti che consentono una sostanziosa riduzione dell'importo complessivamente dovuto rendono appetibile questa forma di finanziamento rispetto ai tradizionali canali;
il comportamento volutamente omissivo dovrebbe essere scoraggiato tanto più se non è frutto di una temporanea situazione di difficoltà economica ma di calcoli di convenienza che a fronte del mancato versamento delle imposte permette agli imprenditori di partecipare ad esempio a gare pubbliche che richiedono un certo grado di solidità patrimoniale, pagare regolarmente i compensi degli amministratori e distribuire dividendi ai soci;
concedere di pagare il debito tributario fino all'appello significa consentire calcoli strumentali all'imputato; significa disincentivare il patteggiamento o altre forme di definizione anticipata del procedimento perché l'imputato potrà difendersi nel merito in primo grado (e magari anche confidare nella prescrizione del reato) e, se condannato, potrà accedere alle procedure tributarie e avvalersi della causa di non punibilità;
ciò produce effetti negativi sui tempi del processo, in contrasto con gli obiettivi del PNRR che prevedono come è noto, entro il 2026, la riduzione del 25 per cento dei tempi medi dei processi penali nei diversi gradi di giudizio;
infine si rappresenta che la causa speciale di non punibilità dei reati tributari non fa alcun riferimento alla sospensione del termine di prescrizione del reato e nemmeno alla sospensione del termine di improcedibilità dell'azione penale per superamento della durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all'articolo 344-bis codice di procedura penale; tuttavia disponendo l'articolo 23, al comma 3, una sospensione obbligatoria del processo penale sembra doversi ritenere che, in base all'articolo 159, comma 1 codice penale, richiamato dall'articolo 344-bis, comma 6
codice di procedura penale, durante tale sospensione siano sospesi anche i termini di prescrizione del reato e di improcedibilità dell'azione penale;
sarebbe tuttavia opportuno chiarire in questa sede, per evitare possibili dubbi interpretativi, che durante il periodo di sospensione del processo di merito è altresì sospeso il termine di prescrizione del reato e il termine di improcedibilità dell'azione penale,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti la causa speciale di non punibilità dei reati tributari introdotta dal presente provvedimento al fine di prevedere correttivi volti ad escludere la possibilità durante il periodo di sospensione del processo di merito di distribuire utili, dividendi o riserve nonché di partecipare a procedure ad evidenza pubblica, circoscrivendo quindi l'applicazione ai soli casi di obiettiva difficoltà in cui versa il contribuente per l'omesso versamento dell'IVA a fronte del mancato incasso delle fatture emesse;
a chiarire, per evitare possibili dubbi interpretativi, che durante il periodo di sospensione del processo di merito è altresì sospeso il termine di prescrizione del reato e il termine di improcedibilità dell'azione penale.
G23.101
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;
in particolare, l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;
si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);
la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis), omesso versamento di IVA (articolo 10-ter), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-quater comma 1);
la causa di non punibilità così come delineata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;
la distinzione tra crediti non spettanti e quelli inesistenti non è del tutto limpida, al netto degli interventi chiarificatori della giurisprudenza,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire con il primo provvedimento utile per eliminare il reato di indebita compensazione ex articolo 10-quater decreto legislativo 74/2000 da quelli per i quali l'articolo 23 del decreto in conversione consente l'applicazione della causa di non punibilità.
G23.102
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;
in particolare, l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;
si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);
la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis), omesso versamento di IVA (articolo 10-ter), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-quater comma 1);
la causa di non punibilità così come delineata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;
l'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non contempla in maniera esplicita la sospensione della prescrizione sostanziale, né della improcedibilità per superamento dei termini di fase ex articolo 344-bis del codice di procedura penale, in caso di sospensione del processo di merito, a differenza di quanto previsto dall'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000;
ciò può generare problemi connessi al carattere strumentale dell'accesso a soluzioni di dilazione e rateizzazione, con effetti estintivi anche sulle confische dichiarate in primo grado,
impegna il Governo
ad intervenire normativamente con il primo provvedimento utile al fine di esplicitare l'intervenuta sospensione della prescrizione in caso di sospensione del processo.
G23.103
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023. una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sta stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;
in particolare, l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;
si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);
la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis), omesso versamento di IVA (articolo 10-ter), indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-quater comma 1);
la causa di non punibilità così come delineata dall'art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran parte, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;
la previsione di un termine molto ampio entro il quale poter aderire alla tregua fiscale per accedere alla non punibilità, ovvero la pronuncia di appello, determinerebbe il rischio di dispersione dell'attività processuale (che sarebbe protratta anche dopo la celebrazione del giudizio di primo grado e l'intervenuta - eventuale - pronuncia di una sentenza di condanna, per altro, ampiamente dopo il termine ultimo per l'accesso ai riti alternativi della messa alla prova, del patteggiamento o del giudizio abbreviato), oltre a vanificare le risorse già spese per svolgere indagini e celebrare processi penali, favorendo strategie opportunistiche dell'imputato, con rilevanti limitazioni delle future prospettive di adempimento tempestivo e spontaneo,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire con il primo provvedimento per limitare l'arco temporale concesso all'imputato per valutare se accedere alla causa di non punibilità, anticipandolo alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
G23.104
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" (AS 714),
premesso che:
l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023. una causa di non punibilità per taluni reati tributari qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello;
l'articolo 23, comma 1, prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva;
si tratta di contribuenti per i quali sono in corso procedimenti penali per l'accertamento di alcuni reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);
la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati: omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis), omesso versamento di IVA (articolo 10-ter), indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater comma 1);
la causa di non punibilità così come delineata dall'art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 non appare idonea a contemperare l'esigenza di massimizzazione della riscossione del tributo con quella di salvaguardia delle istanze general-preventive, considerando che il costo dell'evasione si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per gran pane, non corrisponde affatto alla fenomenologia della pretesa «evasione di necessità»;
il trattamento di maggior favore che deriva dall'applicazione dell'articolo 23 del decreto in conversione dovrebbe essere ancorato all'adempimento per intero del dovuto, pertanto in un'unica soluzione,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire normativamente con il primo provvedimento utile allo scopo di escludere l'applicazione della causa di non punibilità in caso di pagamento rateale del debito.
G23.105
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
in piena coerenza con le sanatorie e i condoni contenuti nella legge di bilancio 2023 e con l'impianto culturale del disegno di legge delega per la riforma fiscale, il provvedimento all'esame introduce proroghe dei termini previsti dalle disposizioni di legge di bilancio per l'accesso alle misure agevolative e dispone un presunto condono penale con l'esclusione di punibilità per i reati tributari di omesso versamento di ritenute per importo superiore a 150.000 euro, omesso versamento IVA di importo superiore a 250.000 euro e indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro;
mentre nel Documento di Economia e Finanza - DEF - il Governo assume impegni a perseguire gli ambiziosi obiettivi di riduzione del tax gap previsti dal PNRR (che prevedono la riduzione della propensione al gap almeno al 17,7 per cento entro il 2023 e al 15,8 per cento entro il 2024), dall'altro introduce misure, a partire dalla legge di bilancio 2023 e a seguire nel decreto all'esame, che allentano le maglie dei controlli sull'evasione riducendo l'onere tributario per i contribuenti non in regola, in netto contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il PNRR e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale;
il Governo e la maggioranza sembrano non considerare l'evasione fiscale come una fonte di iniquità e un mancato rispetto dell'obbligo costituzionale di contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, ma piuttosto come una presunta difesa nei confronti di una amministrazione finanziaria considerata troppo aggressiva,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti la causa speciale di non punibilità dei reati tributari introdotta dal presente provvedimento allo scopo di adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative normative volte a ripristinare la completa efficacia del dettato normativo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo attraverso il sistema della riscossione in particolare:
a) prevedendo che il discarico per inesigibilità da parte degli Agenti della riscossione avvenga qualora sia verificata l'assenza di beni e di crediti del debitore con controlli effettuati in una data di accesso non anteriore a tre mesi dalla comunicazione e sia verificata anche l'assenza di disponibilità finanziarie;
b) attuando un nuovo processo di cooperazione informatica con gli operatori finanziari che preveda uno scambio di flussi e l'obbligo, per i medesimi operatori, di rendere disponibile agli agenti della riscossione la situazione contabile dei rapporti finanziari.
23.0.1
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 23-bis
(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)
1. All'articolo 1, comma 253, lettera b), capoverso «684-bis», della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato dall'agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».
Capo III-bis
MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Art. 23-ter
(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo, e di stimolo all'adempimento spontaneo)
1. L'Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.
2. Le modalità di attuazione della disposizione del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:
a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;
b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679;
c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Art. 23-quater
(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione)
1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti a esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».»
23.0.2
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 232, le parole: «entro il 31 luglio 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023»;
b) al comma 233, le parole: «a decorrere dal 1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2023»;
c) al comma 235, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;
d) al comma 237, le parole: «Entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2023»;
e) al comma 241, le parole: «Entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1° settembre 2023»;
f) al comma 243, alla lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 settembre 2023».».
24.2
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro" con le seguenti: "È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,";
2) sostituire il secondo periodo con il seguente: "Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società.";
b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, quantificabili in complessivi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
24.3
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Precluso
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società."
24.4
Boccia, Losacco, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Per l'anno 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 330 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.
4-ter. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1, commi 8, 9 e 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-quater. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 4-bis, sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle infrastrutture. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.
4-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.
4-sexies. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»
G24.100
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 24 istituisce per il 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali. Tale Fondo, che ha una dotazione di 20 milioni di euro;
ad oggi risultano, purtroppo, esclusi dall'accesso al beneficio previdenziale ancora molti lavoratori che nel corso della loro carriera sono stati esposti a fibra di amianto;
uno dei casi più rilevanti è sicuramente quello che riguarda gli ex lavoratori MonteFibre di Acerra;
suddetti lavoratori sono stati esposti per anni inconsapevolmente alla pericolosità dell'amianto e purtroppo oggi risultano non essere nelle condizioni di poter accedere alla normativa vigente per poter accedere ai benefici previdenziali;
un numero sempre crescente di lavoratori e anche di familiari degli stessi presenta malattie da esposizione e purtroppo con decessi che si registrano progressivamente nel corso del tempo,
impegna il Governo
sulla base della richiamata norma prevista nel presente provvedimento ad attivare, entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo di conversione in legge, un tavolo tecnico istituzionale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali al fine di individuare soluzione normativa, da inserire in uno dei prossimi provvedimenti, in grado di consentire anche ai lavoratori Montefibre di Acerra di poter accedere ai benefici previdenziali da esposizione.
G24.101
Losacco, Boccia, Cottarelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 24 reca ai commi 6 e 7 le disposizioni per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame riducendo di 5 milioni di euro per l'anno 2023, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio 2021) relativa al credito d'imposta del 40 per cento in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
obiettivo del credito di imposta è quello di sviluppare e potenziare le attività commerciali in ambito agricolo e agroalimentare e favorire nuove opportunità in particolare per quanto riguarda il commercio extranazionale e implementare la logistica,
impegna il Governo
ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte a ripristinare per l'anno 2023 il credito d'imposta del 40 per cento in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari nei termini previsti dalla legge di bilancio 2021.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO
Interrogazione sul decesso di due detenuti presso la casa circondariale di Augusta (Siracusa)
(3-00467) (24 maggio 2023)
Nicita, Boccia, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini. - Al Ministro della giustizia -
Premesso che:
come riportato da diversi organi di stampa in data 10 maggio 2023, due detenuti del carcere di Augusta (Siracusa) sono deceduti in ospedale, a distanza di 15 giorni, dove erano ricoverati in gravi condizioni a seguito di uno sciopero della fame durato 60 giorni in un caso e 41 nell'altro. Inoltre, un terzo detenuto, sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, avrebbe tentato il suicidio;
sul decesso sta indagando l'autorità giudiziaria di Siracusa e la notizia è divenuta nota a seguito delle denunce dei sindacati di Polizia penitenziaria e del Garante nazionale delle persone detenute e private della libertà, Mauro Palma;
in particolare, il Garante dei detenuti ha richiamato l'attenzione pubblica "sulla necessità della completa informazione che deve fluire dagli Istituti penitenziari all'Amministrazione regionale e centrale affinché le situazioni problematiche possano essere affrontate con l'assoluta attenzione che richiedono. Sembra ci sia una sorta di timore verso l'opinione pubblica. E invece serve sapere perché affrontare certe questioni può aiutare a prevenire gli esiti più tragici";
inoltre, occorre evidenziare come l'ufficio del Garante dei detenuti abbia denunciato il fatto di non aver ricevuto alcuna segnalazione in merito al ricovero dei due detenuti;
ad oggi, nel 2023 sono 21 i suicidi verificatisi all'interno delle carceri italiane, 85, invece, i suicidi del 2022, un numero mai così alto. Al riguardo, occorre evidenziare come da un rapporto pubblicato da "Antigone" nel 2022, emerga che, mentre l'Italia in generale figura tra i Paesi con un basso tasso di suicidi a livello europeo, se si guarda al tasso di suicidi nelle carceri, invece, la posizione cambia notevolmente, attestandosi al decimo posto tra i Paesi del Consiglio d'Europa;
gli istituti penitenziari italiani sono caratterizzati da una perdurante situazione di sovraffollamento, che ha comportato diverse condanne per il nostro Paese da parte della Corte EDU di Strasburgo. Infatti, su 50.832 posti regolamentari, di cui 47.418 effettivi, i detenuti sono 54.329, con una percentuale di sovraffollamento del 114 per cento, numeri allarmanti e che fanno dell'Italia uno dei Paesi con gli istituti penitenziari più affollati dell'Unione europea;
il primo firmatario della presente interrogazione con l'atto di sindacato ispettivo 3-00184, presentata lo scorso 1° febbraio 2023, aveva già denunciato la preoccupante situazione di alcune strutture carcerarie nella provincia di Siracusa e tra queste quella della casa di reclusione di Augusta, evidenziando come presso la stessa vi fossero quasi 500 detenuti, a fronte di 364 posti regolamentari e a fronte di un organico della Polizia penitenziaria di sole 60 unità;
in occasione della risposta all'interrogazione, resa in Aula dal Sottosegretario di Stato Ostellari, l'interrogante aveva chiarito la necessità di indagare e di intervenire sulla preoccupante crescita e incidenza dei fenomeni suicidari presso i detenuti italiani, oltre che sulla necessità di approntare interventi strutturali legati ad una maggiore presenza di educatori in carcere, figure preziose per le attività intramurarie e ad una più puntuale assistenza psicologica da fornire a tutti i detenuti;
a fronte degli ultimi decessi appare di tutta evidenza come la situazione carceraria della casa di reclusione di Augusta ben lungi dall'essere migliorata sia finanche drammaticamente peggiorata,
si chiede di sapere:
quali iniziative necessarie ed urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché siano garantite ai detenuti della casa di reclusione di Augusta condizioni di vita massimamente dignitose e sicure;
quali siano i dati relativi al decorso ospedaliero dei due detenuti deceduti a seguito dello sciopero della fame e quali siano state le tempistiche del ricovero dei medesimi;
per quali motivi non sia stato comunicato all'ufficio del Garante nazionale delle persone detenute e private della libertà l'andamento dello sciopero della fame dei detenuti.
Interrogazione sull'applicazione della riforma dello strumento delle intercettazioni in ambito penale
(3-00463) (24 maggio 2023)
Berrino, Malan, Sisler, Sallemi, Rastrelli, Campione, Rapani. - Al Ministro della giustizia -
Premesso che:
nel corso della XVII Legislatura la legge 23 giugno 2017, n. 103, ha delegato il Governo a procedere alla riforma delle intercettazioni;
tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nell'esercizio della delega, spiccavano quelli volti a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione;
in attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, che ha introdotto diverse disposizioni, soprattutto con riferimento alla fase dell'esecuzione delle intercettazioni, nonché a quella in cui i risultati delle captazioni devono essere riversati agli atti del procedimento;
anche la fase della selezione dei colloqui rilevanti è stata oggetto di specifica disciplina, in base alla quale le intercettazioni ritenute non rilevanti sono sottoposte al divieto di pubblicazione, anche parziale, del loro contenuto e di esse non può essere autorizzata la copia, nemmeno se richiesta dai difensori;
nonostante ciò, accade spesso che le intercettazioni giudiziarie finiscano sulla stampa, anche quelle giuridicamente irrilevanti e quelle tra persone non imputate né indagate;
la pubblicazione delle intercettazioni, oltre a violare il diritto di privacy e riservatezza, soprattutto quando esse concernano soggetti estranei alle investigazioni, viola anche la segretezza delle indagini in corso, a volte irrimediabilmente minate da una precoce e illegittima fuga di notizie;
considerato che si ritiene importante assicurare in maniera compiuta la riservatezza delle conversazioni e delle comunicazioni oggetto di intercettazione,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare per monitorare e vigilare sulla corretta applicazione della normativa, che ha riformato la disciplina delle intercettazioni e se il Governo intenda intervenire al fine precipuo di garantire una maggiore riservatezza dei colloqui captati, nel rispetto dell'articolo 15 della Costituzione.
Interrogazione sull'aliquota del contributo di solidarietà sugli extraprofitti delle aziende del settore energetico
(3-00469) (24 maggio 2023)
Magni, De Cristofaro. - Al Ministro dell'economia e delle finanze -
Premesso che:
l'articolo 5 del "decreto bollette" in fase di conversione in legge riserva un trattamento di favore nei confronti delle aziende del settore energetico prevedendo una modalità di calcolo del contributo di solidarietà sugli extraprofitti realizzati nel periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023 ridotta rispetto a quella, già largamente generosa, stabilita dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, come modificato dall'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023): una misura che determinerà per il bilancio statale per il solo anno 2023 un mancato gettito del 15,8 per cento ed un conseguente relativo aggravio di oneri pari a 404 milioni di euro;
la stessa relazione di accompagnamento prevede che, "in un'ottica di estrema prudenza e in assenza dei dati dichiarativi relativi all'utilizzo delle suddette riserve nel 2022, si è ipotizzato che in tale annualità l'utilizzo delle riserve in sospensione sia pari al 30% del loro ammontare complessivo con una riduzione della base imponibile del contributo pari a circa 1,6 miliardi di euro";
ancora una volta questo Governo decide di affrontare la crisi energetica derivante dall'effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni economiche internazionali con una misura redistributiva a giudizio degli interroganti tiepida ed inadeguata, foriera di una scelta di totale asservimento ai colossi energetici del settore fossile, attingendo solo in minima parte al totale dei 40 miliardi di euro di extraprofitti accumulati da questi ultimi nel 2022, con l'aggravante che il restringimento della base imponibile del contributo di solidarietà comporterà una sensibile compromissione del gettito atteso per il 2023, rinunciando ad incamerare somme che avrebbero potute essere destinate a politiche energetiche diverse, di transizione energetica, in primis quelle di investimento in fonti rinnovabili e di superamento della dipendenza dalle fonti fossili;
l'impennata dell'inflazione nel 2022 ha finito per provocare il più forte impoverimento delle famiglie italiane nella storia recente. Negli ultimi tre mesi del 2022, calcola l'ISTAT, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito del 3,7 per cento rispetto al trimestre precedente. Un calo peggiore (pari al 5,6 per cento) lo si era registrato solo all'inizio del 2000 (4,6 per cento in meno) e nella primavera 2020, ma in quel caso era stato un effetto collaterale dell'inizio della pandemia, subito bilanciato dall'aumento pari al 6,6 per cento del trimestre successivo. Stavolta sarebbe impossibile aspettarsi un rimbalzo: la causa della caduta del potere di acquisto non è il calo dei redditi (che, al contrario, sono cresciuti dello 0,8 per cento) ma l'aumento dei prezzi, con l'inflazione che ha sfiorato il 12 per cento nell'ultima parte dello scorso anno;
considerato il perdurare della crisi energetica, la situazione di fortissima difficoltà vissuta dalle persone, i salari immobili da 30 anni, l'inflazione altissima, le condizioni della sanità pubblica, il precariato generalizzato cui sono soggette non solo le nuove generazioni ma intere categorie di lavoratori e lavoratrici,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere nel prossimo provvedimento utile l'integrale restituzione degli extraprofitti realizzati da parte delle società energetiche durante il conflitto russo-ucraino, elevando al 100 per cento l'aliquota di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, e destinando il relativo maggior gettito a politiche energetiche che sostengano realmente le persone, le famiglie e le imprese italiane.
Interrogazione sull'annullamento di un concorso presso l'Agenzia delle entrate
(3-00465) (24 maggio 2023) (già 4-00083) (12 dicembre 2022)
Sironi, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Trevisi, De Rosa, Nave, Marton, Bilotti, Pirondini, Aloisio, Guidolin, Mazzella, Cataldi, Lorefice, Damante, Di Girolamo, Naturale. - Al Ministro dell'economia e delle finanze -
Premesso che:
l'Agenzia delle entrate, con atto n. 146687 del 29 ottobre 2010, ha bandito un concorso pubblico per 175 posti da dirigenti di seconda fascia;
tra i titoli menzionabili dai partecipanti vi era anche l'aver svolto incarichi dirigenziali a tempo determinato presso l'Agenzia delle entrate, anche tramite assegnazione, senza concorso;
considerato che:
la Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, come convertito, che ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica;
a seguito della sentenza della Consulta, che ha pertanto sancito l'illegittimità degli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell'Agenzia dell'entrate non titolari di qualifica dirigenziale secondo l'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, alcuni partecipanti al concorso impugnarono il bando chiedendo di dichiararne l'illegittimità con riferimento proprio ai titoli di cui sopra;
il TAR del Lazio nel 2016 diede ragione ai ricorrenti con la sentenza n. 7636 contro la quale l'Agenzia fece ricorso, al Consiglio di Stato, ma senza trarne esito favorevole;
il concorso riprese quindi il suo iter secondo i dettami del TAR Lazio e del Consiglio di Stato;
con determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, è stata approvata la graduatoria finale di merito, poi rettificata con determinazione n. 0198385 in data 22 luglio 2021;
tale graduatoria è stata impugnata presso il TAR del Lazio da alcuni tra i partecipanti al concorso in quanto, a loro avviso, la commissione esaminatrice aveva arbitrariamente attribuito eccessivo valore alla valutazione del colloquio rispetto a quella data ai titoli e ciò in contrasto con quanto previsto dallo stesso bando;
nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo del Lazio, seconda sezione ter, come portato in evidenza da "Italia Oggi" del 16 novembre 2022 e "La Verità" del 1° dicembre 2022 nonché dai siti internet "unsognoitaliano.eu" e "italianioggi.com", ha accolto diversi dei ricorsi presentati dai partecipanti avverso lo svolgimento del concorso proprio in relazione alla mancanza di un equilibrato bilanciamento nell'attribuzione del punteggio per titoli e per colloquio. Il giudice amministrativo nella sentenza n. 14859 del 14 novembre 2022 evidenzia che l'Agenzia delle entrate, nel bando, aveva "chiaramente inteso affidare la selezione dei candidati meritevoli ad un equilibrato bilanciamento tra, da un lato, il percorso formativo e professionale degli aspiranti (espresso dalla valutazione dei titoli puntualmente individuati nell'art. 7 del Bando, quali i titoli accademici e di studio, i titoli di servizio e gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, nonché le pubblicazioni scientifiche e accademiche) e, dall'altro lato, le competenze acquisite, le capacità manageriali e la preparazione teorica dei medesimi (da valutare, per contro, nell'ambito della prova orale)";
il giudice amministrativo, chiamato a giudicare sulla richiesta di annullamento della graduatoria finale di merito, ha osservato che la commissione esaminatrice, nell'attribuzione del peso ai titoli, ha "talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale";
in particolare dalla sentenza si apprende che, nell'ambito dei titoli accademici e di studio, per i quali "il Bando stabiliva il punteggio massimo di 20, la Commissione ha deciso di attribuire ad ogni laurea magistrale ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso, se conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia, il punteggio di appena 0,5, per ogni master universitario di secondo livello e di primo livello (sempre attinenti all'attività dell'Agenzia) rispettivamente i punteggi di 0,75 e 0,5.; pertanto un candidato teoricamente in possesso di sedici lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su venti";
la stessa discrasia si è verificata per le pubblicazioni per le quali nel bando "era previsto un punteggio massimo di 10 punti. La Commissione ha indicato il punteggio di 0,6 per ciascun 'Libro' pubblicato dal candidato come 'Autore', 0,3 per ciascun 'Libro' pubblicato dal candidato come 'Coautore', 0,05 per ciascun 'articolo' pubblicato sulle 'riviste di settore' e quello di 0,01 per 'Pubblicazioni in atti congressuali': ciò significa in altri termini che pure se si fosse verificata l'ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato 5 monografie come unico autore e 3 monografie come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso non avrebbe comunque conseguito il massimo punteggio previsto";
considerato infine che la sentenza del TAR Lazio ha annullato la graduatoria del concorso con conseguente presumibile sospensione delle funzioni di coloro i quali le avessero assunte a seguito della pubblicazione della graduatoria stessa e dell'immissione nei ruoli,
si chiede di sapere:
quali siano le conseguenze per l'amministrazione a seguito dell'annullamento della graduatoria da parte del TAR del Lazio;
quali iniziative si intenda assumere per garantire la prosecuzione dell'ordinaria attività degli uffici;
quali iniziative infine si ritenga di intraprendere per evitare il ripetersi di simili evenienze.
Interrogazione sul rialzo dei tassi di interesse sui mutui e sui prestiti
(3-00466) (24 maggio 2023)
Claudio Borghi, Romeo. - Al Ministro dell'economia e delle finanze -
Premesso che:
l'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime riscontrato nell'ultimo biennio ha determinato una crescita esponenziale dell'inflazione, colpendo duramente anche l'Italia. Secondo quanto riportato dal Documento di economia e finanza 2023, il tasso di inflazione nazionale (secondo l'indice nazionale NIC) ha raggiunto l'11,8 per cento nei mesi di ottobre e novembre 2022, per poi scendere al 7,7 per cento nel mese di marzo. Nonostante il ribasso recente dei prezzi energetici, che lascerebbe prevedere un ulteriore calo dell'inflazione per l'anno in corso, l'inflazione di fondo rimane sostenuta, al 6,2 per cento nel mese di aprile, anch'essa in leggero calo. Lo stesso DEF 2023 pone tra gli obiettivi chiave di politica economica quello di ridurre l'inflazione e recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, assieme alla produttività, prevedendo un'inflazione media del 5,7 per cento per l'anno in corso, 2,7 per cento nel 2024, e al 2 per cento per il 2025-2026;
come risposta all'inflazione la BCE, da luglio 2022, ha adottato una politica molto restrittiva, ricorrendo per ben 7 volte al rialzo dei tassi di interesse di riferimento per l'area euro. L'ultimo, a inizio maggio 2023, ha portato il tasso di riferimento per le operazioni di rifinanziamento principale al 3,75 per cento. Il costo del denaro è sostanzialmente tornato a livelli mai più raggiunti dal 2008, e la BCE ha già dichiarato di voler proseguire su questa strada per riportare tempestivamente l'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2 per cento;
considerato che:
evidentemente, la strategia messa in campo dalla BCE ha avuto e sta avendo un impatto pesantissimo sui mutui e prestiti per imprese e famiglie, in particolar modo sui mutui ipotecari contratti per gli immobili a uso residenziale, portando quelli a tasso variabile ad un tasso che si attesta intorno al 5 per cento, e determinando un ulteriore inasprimento degli standard creditizi complessivi che stanno comportando una flessione della domanda di prestiti da parte di famiglie e imprese;
il rischio di insolvenza per i soggetti debitori appare dunque sempre più concreto. Come denunciato da una recente indagine dell'osservatorio "SalvaTuaCasa" (Nomisma per Esdebitami Retake), negli ultimi 12 mesi almeno una famiglia su due ha pagato con difficoltà le rate dei mutui o dei prestiti accesi, un segnale preoccupante per la tenuta del sistema del risparmio privato e di riflesso un potenziale duro colpo al mercato immobiliare, già in flessione;
data la centralità del tema della prima casa, soprattutto sotto il profilo della natalità e della famiglia, come bene necessario alla costituzione e allo sviluppo di nuovi nuclei familiari, e alla luce delle azioni già messe in campo da Governo in materia, come la possibilità, a determinate condizioni, di rinegoziare i muti ipotecari contratti a tasso variabile e trasformarli a tasso fisso, così come la proroga delle agevolazioni fiscali e delle garanzie sulla prima casa per gli under 36, che ne dimostra la grande attenzione,
si chiede di sapere quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende porre in essere, nelle sedi opportune, per proseguire nell'azione di tutela di famiglie e imprese esposti agli effetti negativi del rialzo dei tassi di interesse di riferimento dei mutui da parte della BCE, e di contenimento dei medesimi effetti negativi sul mercato immobiliare.
Interrogazione sul negoziato per il trasferimento a Milano di una sede del Tribunale unificato europeo dei brevetti
(3-00468) (24 maggio 2023)
Paita, Scalfarotto, Lombardo. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -
Premesso che:
più del 90 per cento delle esportazioni dell'Unione europea deriva dall'attività di industrie ad alta intensità di proprietà intellettuale, le quali sono responsabili del 76 per cento del commercio del mercato unico;
al fine di tutelare tali realtà industriali la Commissione europea, lo scorso aprile 2023, ha promosso una serie di interventi normativi in materia di proprietà intellettuale volti ad armonizzare le discipline legislative degli Stati membri sui brevetti essenziali standard, sulla concessione obbligatoria di licenze di brevetti in situazioni di crisi e sulla revisione della legislazione sui certificati protettivi complementari;
tali interventi ambiscono a creare un sistema equilibrato, trasparente, affidabile e in grado di limitare il più possibile l'instaurazione di controversie e contenziosi, garantendo concorrenza e competitività sia a livello europeo che sul piano globale;
in questo contesto si inserisce il Tribunale unificato europeo dei brevetti (TUEB), che si propone di realizzare quell'unità della giurisdizione che rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare alle imprese una tutela unitaria e uniforme, in ossequio al principio generale della certezza del diritto;
in questi mesi si sta discutendo la ricollocazione della sede di Londra del TUEB che, per effetto della Brexit, deve essere riportata sul territorio di uno Stato membro;
alla sezione di Londra erano assegnati, in forza dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti 2013/C175/01, le controversie in materia di necessità umane, chimica e metallurgia;
il comitato amministrativo del TUEB dovrà quindi deliberare la riassegnazione della sezione londinese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, dell'accordo, il quale prevede che l'accordo stesso possa essere modificato "al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione";
la città di Milano, quale capoluogo della regione con il secondo PIL più alto dell'Unione europea, rappresenta la sede naturale dove ricollocare la sezione di Londra del Tribunale, che si stima porterà alla città ambrosiana un indotto per un valore di 350 milioni di euro all'anno;
secondo il comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 18 maggio 2023, la riassegnazione di questa sede alla città di Milano sarebbe ormai imminente, tuttavia secondo organi di stampa si starebbe negoziando per ridurre le competenze ad essa assegnate, soprattutto per quanto concerne la competenza sui brevetti chimico-farmaceutici, che verrebbe riassegnata alla sezione di Parigi, cui è già attribuita la competenza in materia di tecniche industriali, trasporti, tessili, carta, costruzioni, fisica ed elettricità;
tale riassegnazione appare fortemente incoerente rispetto al ruolo dell'Italia in quel comparto (la sola industria farmaceutica italiana produce il 52 per cento dei farmaci venduti in Europa) e appare in contrasto con lo stesso articolo 87, paragrafo 2, appena citato, che consente al comitato di modificare l'accordo solo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione (per esempio la Brexit);
al di là delle indiscrezioni, il presidium del TUEB lo scorso 8 maggio ha deciso di ottemperare agli obblighi di operatività assegnando tutte le competenze della sezione di Londra a quelle di Monaco e Parigi a partire dal prossimo 1° giugno, escludendo del tutto qualsiasi riferimento alla sede di Milano;
tale ridimensionamento rischia di pregiudicare sensibilmente gli interessi della città di Milano e del Paese, ma anche del sistema di tutela unificata nel suo complesso, posto che la nuova fisionomia delle competenze del Tribunale comporterebbe il moltiplicarsi delle cause in campo chimico-farmaceutico: la validità di brevetti farmaceutici, chimici e certificati complementari di protezione è frequentemente trattata nell'ambito del medesimo procedimento, e la divisione artificiale delle competenze fra diverse sedi centrali rischia di determinare grandi incertezze dal punto di vista processuale, a discapito del sistema nel suo complesso;
tale circostanza, infatti, porterebbe in molti casi all'impossibilità di instaurare trattazioni congiunte delle controversie, con aumento dei costi e dei tempi per gli operatori;
non si ravvede alcuna motivazione ragionevole che possa giustificare, nel trasferimento della sezione londinese a Milano, la riduzione delle competenze originariamente assegnate,
si chiede di sapere quali iniziative diplomatiche intenda assumere al fine di consentire che l'assegnazione alla città di Milano della sede centrale del TUEB di Londra avvenga nel pieno rispetto delle competenze originariamente assegnate a quest'ultima e se intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 87, paragrafo 3, dell'accordo, che consente a ciascuno Stato membro di dichiarare, entro 12 mesi dalla decisione del comitato, la volontà di non vincolarsi a tale decisione, comportando la convocazione di un'apposita conferenza di revisione con tutti gli Stati membri contraenti al fine portare in quella sede il tema della redistribuzione delle competenze già assegnate alla sezione londinese.
Interrogazione sul sostegno alle esportazioni dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna
(3-00462) (24 maggio 2023)
Ronzulli, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -
Premesso che:
l'alluvione che ha colpito nelle settimane dal 2 al 17 maggio diverse province dell'Emilia-Romagna ha provocato vittime tra la popolazione ed enormi danni al territorio, colpendo il cuore agricolo e industriale della Romagna, composto da migliaia di piccole e medie imprese, che hanno subito ingenti danni alle strutture e la paralisi delle attività produttive;
la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di impresa, delle professioni, degli istituti bancari, del terzo settore e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta, che dettaglia le esigenze del territorio per far fronte all'emergenza e gettare le premesse per una rapida ripartenza delle attività produttive;
nella dichiarazione figura la richiesta di approntare immediatamente un piano di ristori economici e lo stanziamento di risorse adeguate da destinare, oltre che alle famiglie, alle imprese colpite dagli eventi calamitosi. Tra le richieste avanzate vi è la concessione di contributi a favore delle attività produttive aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito grave pregiudizio economico derivante da danni a impianti, beni mobili, produzioni, scorte, mancati raccolti, e da danni derivanti da mancato ricavo dovuto alla sospensione o alla forte riduzione dell'attività;
l'Emilia-Romagna è tra le regioni più dinamiche dal punto di vista delle attività produttive e della proiezione internazionale delle proprie imprese, collocandosi nel 2022 al secondo posto (dopo la Lombardia) nella classifica delle regioni italiane per contributo all'export, con 84,1 miliardi di euro di esportazioni, pari al 13,5 per cento del totale delle esportazioni italiane;
le province maggiormente colpite (Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Ferrara) sono caratterizzate dalla presenza di decine di migliaia di imprese, spesso espressione di eccellenza a livello mondiale, soprattutto nei comparti agroalimentare e manifatturiero, con una spiccata proiezione internazionale. Esse hanno contribuito nel 2022 con 36,5 miliardi di euro di esportazioni al successo del made in Italy nel mondo. Questi territori ospitano inoltre importanti poli fieristici, che sono un punto di riferimento per le imprese del territorio, ma anche una vetrina internazionale di primissimo ordine per l'Italia,
si chiede di sapere quali misure intenda adottare il Governo per sostenere le attività delle imprese esportatrici delle aree colpite dall'alluvione per assicurare la loro rapida ripartenza.
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 714
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Casini, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Franceschelli, Irto, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nicita, Ostellari, Patton, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnolli e Zambito.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatrice Ambrogio Paola
Promozione, a titolo onorifico, per i militari della Croce Rossa Italiana cancellati dai ruoli per raggiunti limiti d'età (728)
(presentato in data 24/05/2023);
senatrice Stefani Erika
Norme in tema di legittimo impedimento del difensore (729)
(presentato in data 24/05/2023);
senatori Franceschini Dario, D'Elia Cecilia, Crisanti Andrea, Rando Vincenza, Verducci Francesco
Misure per il sostegno della filiera dell'editoria libraria (730)
(presentato in data 24/05/2023);
DDL Costituzionale
senatori Marton Bruno, Aloisio Vincenza, Bevilacqua Dolores, Bilotti Anna, Castellone Maria Domenica, Castiello Francesco, Cataldi Roberto, Croatti Marco, Damante Concetta, De Rosa Raffaele, Di Girolamo Gabriella, Floridia Barbara, Guidolin Barbara, Licheri Ettore Antonio, Licheri Sabrina, Lopreiato Ada, Lorefice Pietro, Maiorino Alessandra, Mazzella Orfeo, Naturale Gisella, Nave Luigi, Patuanelli Stefano, Pirondini Luca, Pirro Elisa, Scarpinato Roberto Maria Ferdinando, Sironi Elena, Trevisi Antonio Salvatore, Turco Mario
Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato (731)
(presentato in data 24/05/2023);
senatrice Spelgatti Nicoletta
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione della circoscrizione "Valle d'Aosta" (732)
(presentato in data 25/05/2023);
senatori Parrini Dario, Balboni Alberto, De Cristofaro Peppe, Gelmini Mariastella, Maiorino Alessandra, Occhiuto Mario, Pirovano Daisy
Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (733)
(presentato in data 25/05/2023);
senatore Sensi Filippo
Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei princìpi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 (734)
(presentato in data 25/05/2023).
Disegni di legge, nuova assegnazione
2ª Commissione permanente Giustizia
in sede referente
sen. Fina Michele
Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti (298)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
Già deferito in sede redigente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia).
(assegnato in data 22/05/2023).
Governo, trasmissione di atti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'ingegner Antonello Persano, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, in data 25 maggio 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (COM(2023) 256 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 25 maggio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 19 al 26 maggio 2023)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 20
DE POLI: sulla riapertura di un tribunale a Bassano del Grappa (4-00390) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)
MATERA: sull'assegnazione dei dipendenti assunti presso l'Ispettorato nazionale del lavoro (4-00392) (risp. DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)
MENIA: sulla carenza di organico nelle sedi consolari, in particolare nella regione federale tedesca della Baviera (4-00312) (risp. SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
MENNUNI: sulla formazione professionale dei dipendenti del Ministero della giustizia (4-00397) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)
STEFANI: sul rigetto di un'istanza di legittimo impedimento di un'avvocata di Roma (4-00389) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)
Interrogazioni
PARRINI, ZAMBITO, FRANCESCHELLI - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:
la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), ha introdotto una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, approvando, di fatto, la riduzione non solo delle sedi, che verranno inevitabilmente accorpate, ma anche del contingente dei dirigenti scolastici e dei DSGA;
il personale sarà quasi dimezzato rispetto ad oggi. Si passerà, infatti, dai 6.490 del 2024-2025, ovvero il primo anno in cui entreranno in vigore le norme della legge di bilancio, fino ai 3.144 del 2031-2032. Si tratta di 3.346 dirigenti scolastici in meno che impatteranno negativamente soprattutto sui territori già in difficoltà come le aree interne e le zone marginali del Paese;
secondo alcune stime, a causa di queste norme, oltre 700 istituti scolastici, di ogni ordine e grado, potrebbero essere soppressi o accorpati su tutto il territorio nazionale;
appare quindi evidente che tali disposizioni causeranno inevitabilmente ulteriori disuguaglianze educative;
questi mancati finanziamenti si inseriscono in un quadro nazionale già critico. Dal rapporto di "Save the Children" intitolato "Alla ricerca del tempo perduto - Un'analisi delle disuguaglianze nell'offerta di tempi e spazi educativi nella scuola italiana" emergono dati preoccupanti che confermano, infatti, quanto la privazione educativa sia strettamente legata a quella materiale. I territori dove è più alto il numero di studenti che provengono da famiglie con livelli socioeconomici più bassi sono anche quelli dove gli stessi studenti hanno più difficoltà a raggiungere i livelli di apprendimento adeguati;
valutato che:
secondo le denunce dei sindacati di categoria le riduzioni delle scuole in Toscana dovrebbero essere numerose, tra chiusure ed accorpamenti. Le soppressioni, oltre ad avere pesanti ricadute sulle opportunità formative dei giovani di centri marginali, e non solo, e sui tempi di conciliazione delle loro famiglie, aumenteranno notevolmente il carico di studenti negli altri istituti con ripercussioni negative sulla didattica degli alunni e sul lavoro di docenti e personale amministrativo. È inevitabile che una diretta conseguenza di tali politiche è inoltre l'aumento della dispersione scolastica;
nelle aree interne la chiusura di alcune scuole, oltre a denegare il diritto all'istruzione garantito dall'articolo 34 della nostra Costituzione, potrebbe causare anche la perdita di decine di posti di lavoro tra collaboratori scolastici e amministrativi;
secondo alcune indiscrezioni stampa le riduzioni e gli accorpamenti delle scuole in Toscana riguarderebbero tutte le province: 15 potrebbero interessare il territorio di Siena, 7 il territorio di Massa, 10 il territorio di Pisa, 15 la città metropolitana di Firenze. Senza considerare che il dato attuale può modificarsi in senso nettamente peggiorativo nel corso dei prossimi 10-15 anni visti gli attuali trend demografici;
la Regione Toscana, in data 8 febbraio 2023, ha presentato ricorso alla Corte costituzionale contro l'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, per la violazione degli articoli 117, terzo e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, nonché per la violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione;
preso atto che:
le ricadute negative prodotte dalla legge n. 197 vanno a sommarsi, in particolar modo nelle aree interne, alle norme derivate dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha disposto il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, e dal conseguente decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, che ha disciplinato il numero di alunni per classe;
tali disposizioni, in assenza di deroghe annuali, rischiano di causare la chiusura di istituti storici, presenti prevalentemente nelle aree interne, che rappresentano spesso un'offerta formativa territoriale unica per territori vasti, diversificati e con evidenti difficoltà orografiche che rendono complicati ed eccessivamente lunghi i collegamenti con i grandi centri urbani;
in Toscana un esempio è quello del liceo classico di Piombino che potrebbe essere soppresso, nonostante le proteste di famiglie e studenti ed il ruolo di valorizzazione delle ricchezze culturali e storiche locali svolto fino ad oggi;
per escludere le zone marginali del Paese dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 sono state presentate apposite proposte di legge nel corso delle ultime legislature,
si chiede di sapere:
quali e quanti plessi scolastici, di ogni ordine e grado, verranno soppressi o accorpati in Toscana a causa delle norme prodotte nella legge di bilancio;
quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda, conseguentemente, assumere al fine di salvaguardare il diritto all'istruzione ed i livelli occupazionali presenti, con particolare riferimento alle aree marginali e interne;
se non ritenga, inoltre, urgente e necessario intervenire conseguentemente per modificare e aggiornare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, con particolare riferimento alle zone marginali del Paese.
(3-00471)
PUCCIARELLI - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
l'articolo 1, commi 658 e 659, della legge n. 197 del 2022 ha modificato l'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) prevedendo che "La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, è istituito e disciplinato il polo nazionale della subacquea", autorizzando la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023;
a distanza di 5 mesi non risulta formalizzato il decreto del Ministro della difesa (da concertare con il Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca) per l'istituzione del polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) che ha l'importante obiettivo di esplicitare gli obiettivi e i compiti e definire la struttura di governance;
si tratta di una tappa fondamentale per la realizzazione e lo sviluppo di un cluster underwater coordinato, capace di generare efficacia operativa, innovazione tecnologica e sviluppo per le realtà nazionali industriali, tecniche e scientifiche di settore. La disposizione prevede l'indispensabile attivazione di tutte le possibili sinergie per valorizzare, implementare e promuovere le potenzialità complessive e la competitività nazionale nel campo della subacquea;
il principio ispiratore del polo nazionale della subacquea è quello di riunire tutte le eccellenze italiane e le differenti realtà di settore in una progettualità coordinata di valenza strategica per il sistema Paese, prodromica ad assicurare un ruolo di rilievo all'industria, agli atenei e ai centri di ricerca in Italia e nei consessi internazionali;
ad oggi non si è avuto alcun concreto seguito e non si hanno evidenze di un efficace ed opportuno coinvolgimento delle realtà produttive di settore presenti a livello locale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda coinvolgere tutti gli stakeholder, definendo una governance efficace ed innovativa e favorendo lo sviluppo della cooperazione tecnologica civile e militare, riconoscendo la Marina militare come il fattore abilitante e l'unico riferimento istituzionale dell'iniziativa PNS;
se intenda ambire al rafforzamento della struttura del polo attraverso il coinvolgimento tanto delle grandi aziende di livello nazionale, quanto delle realtà locali capaci di aggregare le PMI innovative, le università e gli enti di ricerca con interessi nei settori di riferimento;
se infine intenda incrementare il coinvolgimento nel PNS delle imprese interessate all'ambito subacqueo al fine di rendere più competitiva la partecipazione nazionale ai bandi europei e l'accesso ai finanziamenti comunitari. Qualora ciò non avvenisse, potrebbe crearsi un possibile polo concorrente con conseguente indebolimento della posizione nazionale in ambito comunitario.
(3-00472)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
ALOISIO, CASTIELLO, DI GIROLAMO, PIRONDINI, CROATTI, GUIDOLIN, NATURALE, MARTON, NAVE, LOPREIATO, CATALDI, SIRONI, BEVILACQUA, LOREFICE, MAZZELLA, MAIORINO, PATUANELLI, PIRRO - Ai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'istruzione e del merito e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. - Premesso che:
gli enti locali lamentano la sostanziale carenza di risorse umane e tecnologiche, cosicché appare opportuno accelerare i processi di reclutamento di nuovo personale per le amministrazioni comunali, soprattutto nelle realtà più circoscritte e nei territori più fragili, anche intervenendo sulle complessive dotazioni e fissando i criteri delle prestazioni in materia, così da accelerare sinergia e convergenza nei servizi fra le città meno e più dotate;
nel corso degli ultimi 20 anni, tra blocco del turnover e tagli, gli enti locali sono stati svuotati di personale e tecnici adeguati alle esigenze, soprattutto alla luce delle sfide poste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, l'Italia è il Paese con il rapporto peggiore tra dipendenti pubblici e cittadini e chi è in servizio ha un'età media superiore ai 50 anni;
il rapporto Svimez 2022 riporta i dati sulla debolezza degli enti pubblici nel Mezzogiorno, specie dei Comuni con percentuali molto alte rispetto al Nord di dipendenti a basso stipendio o a tempo determinato. "Per risolvere questi nodi", si legge nel rapporto, "non si può prescindere dall'inserimento di quadri tecnici in grado di gestire la progettazione e l'attuazione degli interventi del PNRR". Il che rende difficile, se non impossibile, realizzare per tempo i progetti per attingere ai fondi del PNRR. Pertanto, il Sud rischia di perdere i fondi del PNRR ed essere accusato di incapacità;
l'opportunità di rafforzare la qualità del personale delle amministrazioni del Mezzogiorno vede concorde l'Ufficio parlamentare di bilancio che, nell'ambito dell'esame della proposta di PNRR, ha riferito testualmente: "Una criticità della bozza di Piano (...) è la mancata indicazione di interventi di rafforzamento della qualità del personale nelle strutture tecniche di progettazione e monitoraggio dei lavori pubblici, necessario sia a livello centrale, sia a livello periferico delle Amministrazioni pubbliche, in particolare di quelle del Mezzogiorno. Storicamente, la performance di spesa delle risorse dei Fondi strutturali della UE testimonia una minore capacità amministrativa degli enti decentrati meridionali". Pertanto, in un quadro in cui molti soggetti attuatori degli investimenti previsti dal PNRR saranno amministrazioni locali, sarebbe stato fortemente opportuno inserire, all'interno del piano, progetti di rafforzamento delle capacità tecniche del personale;
la necessità di dotare le amministrazioni di maggiore personale tecnico per procedere sia alla fase progettuale sia a quella attuativa delle opere legate al PNRR, anche in considerazione dei forti ritardi accumulati, collide con l'impossibilità di procedere all'assunzione attraverso procedure concorsuali, nel rispetto dei tempi e delle scadenze richieste dal PNRR. Inoltre, i precedenti concorsi espletati non hanno sanato le reali esigenze delle pubbliche amministrazioni;
da ultimo, il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, all'articolo 1, ha disciplinato disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR. Atteso che lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, in occasione delle audizioni sul PNRR, ha considerato l'opportunità di inserire all'interno del piano alcuni progetti di rafforzamento delle capacità del personale delle strutture tecniche di progettazione e monitoraggio dei lavori pubblici, il Governo e la maggioranza parlamentare hanno disatteso queste richieste;
inoltre, i decreti che il Governo ha varato non hanno espletato ciò che occorreva: per rafforzare la capacità amministrativa e tecnica della "macchina pubblica" bisognava, infatti, collocare competenze e risorse dove serve, a partire dal territorio;
come evidenziato dalla sigla sindacale FP CGIL-Napoli, in data 16 gennaio 2023, i funzionari informatici ricoprono una funzione preziosa e delicata di supporto alla cittadinanza, essendo indispensabili per la programmazione e la progettazione degli interventi da finanziare coi fondi del PNRR. Pertanto, la sigla sindacale ha proposto di ovviare alla mancanza di funzionari tecnici attingendo dalle graduatorie,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano valutare l'opportunità di ampliare, secondo modalità annualmente rinnovabili e non oltre il 2026, le procedure di comando tra pubbliche amministrazioni, al fine di consentire il trasferimento temporaneo per le unità che verranno richieste dai singoli enti di personale tecnico presso altri enti, incluso il Ministero dell'istruzione e del merito, che non andrebbe in sofferenza, atteso che potrebbe chiamare personale temporaneo dalle graduatorie di terza fascia, così da consentire la migrazione del personale attualmente impegnato nelle docenze, anche ai fini del supporto presso gli enti locali;
se condividano l'opportunità di attingere dalle graduatorie in essere per sopperire alle carenze di personale degli enti, tra cui funzionari informatici, anche in considerazione del risparmio delle ulteriori risorse che dovrebbero essere inevitabilmente impiegate per bandire nuovi concorsi con un beneficio evidente per gli enti e per la collettività;
se ritengano possibile accordare agli assistenti amministrativi che operano presso le istituzioni scolastiche l'assegnazione in posizioni di coordinamento presso enti regionali o territoriali.
(4-00482)
DAMANTE, NAVE, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
l'annullamento dei voli all'aeroporto di Catania dalle ore 13 di domenica 21 maggio 2023 fino alle ore 9 della giornata di lunedì 22 maggio, causato dalla cenere vulcanica caduta su tutto il territorio etneo, ha provocato per l'ennesima volta caos ed enormi disagi ai passeggeri rimasti a terra;
si tratta di un evento naturale da considerare non esattamente come imprevedibile, considerata la posizione dello scalo alle falde di uno dei vulcani più attivi del mondo e soprattutto l'annuncio della probabile "emergenza Etna" già nei tre giorni precedenti alla chiusura, che ha messo in luce, ancora una volta, l'inefficienza del sistema di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato nell'isola siciliana;
la "riprotezione" dei passeggeri da parte delle compagnie su voli alternativi negli altri scali regionali non è stata in grado di fronteggiare in tempo reale l'improvvisa chiusura, costringendo decine di cittadini a soluzioni di fortuna e a sborsare cifre esorbitanti per raggiungere in tempo le proprie destinazioni;
i siciliani, infatti, fanno i conti con un triplice ordine di problemi: la mancanza di voli "riprotetti" immediatamente disponibili, causato principalmente dalla soppressione di diversi collegamenti di alcune compagnie aeree coprenti tratte da e per la Sicilia; la condizione della Sicilia che, a differenza della Sardegna, continua a non godere del regime di continuità territoriale, con tutti gli svantaggi che ne conseguono (caro voli su tutti); le gravissime inefficienze delle infrastrutture regionali e dei collegamenti stradali e ferroviari;
considerato che:
l'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, prevede che "la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità";
la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità dipende non solo dalla collocazione geografica, ma anche da altri fattori quali la demografia, l'esistenza di servizi pubblici essenziali e la disponibilità di collegamenti marittimi e aerei, condizione imprescindibile per garantire effettività alla libertà di circolazione tutelata dall'articolo 16 della Costituzione;
le disposizioni della legge costituzionale n. 2 del 2022 si pongono in linea con le misure europee sulla continuità territoriale che trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno;
la legge di bilancio per il 2023, ai commi 806-814 dell'art. 1, ha previsto l'istituzione di un fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità;
il dettato costituzionale e le nuove disposizioni previste nella legge di bilancio sono sostanzialmente disapplicati, in quanto il costo dei biglietti aerei risulta fuori mercato e la carenza di voli da e per la Sicilia continua a rappresentare un ostacolo insuperabile a una reale continuità territoriale, oltre che un freno allo sviluppo economico e turistico dell'isola,
si chiede di sapere:
se e con quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda dare piena attuazione ai principi di cui al comma sesto dell'articolo 119 della Costituzione e alle misure previste nella legge di bilancio per il 2023;
se non ritenga di assumere iniziative urgenti al fine di aumentare la frequenza dei voli da e per la Sicilia per contrastare il rincaro dei prezzi dei voli aerei e così tutelare al meglio il diritto alla mobilità dei siciliani.
(4-00483)
CENTINAIO, POTENTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
l'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), disciplina l'istituto della devoluzione delle opere non amovibili prevedendo che, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione, con la restituzione del bene demaniale;
la Direzione regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del demanio, in considerazione della scadenza delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, con proprie comunicazioni indirizzate a tutti i Comuni ha reso noto l'avvio della procedura di cui all'articolo 49 del codice della navigazione per incameramento delle opere legittime inamovibili degli stabilimenti balneari. Tali lettere, di fatto, rappresentano l'avvio delle procedure di esproprio;
la legge finora non è mai stata applicata di fatto alle concessioni storiche, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione prima del regime di "rinnovo automatico" e poi di una lunga serie di proroghe, che hanno sempre rinviato la scadenza dei titoli;
alcuni Comuni hanno quindi dato avviso ai concessionari dei termini nei quali procedere alla produzione della documentazione tecnica utile alla redazione del testimoniale per le verifiche che dovranno essere compiute da apposite commissioni;
tali adempimenti appaiono onerosi sia per i soggetti pubblici sia per quelli privati, specie in pendenza ed in attesa degli esiti delle recenti azioni del Governo consistenti nell'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo tecnico per stabilire i criteri della mappatura delle concessioni demaniali, e con la conseguente incertezza in merito all'applicabilità al settore della direttiva 2006/123/CE, detta "direttiva Bolkestein";
peraltro, ai sensi di legge, la stessa Agenzia prima di agire dovrebbe ottenere l'autorizzazione della Capitaneria di porto, che è preposta a dare avvio alla commissione di incameramento,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano adottare, al fine di chiarire le circostanze dell'iniziativa adottata da parte della Direzione regionale Umbria e Toscana dell'Agenzia del demanio.
(4-00484)
DE POLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. - Premesso che:
gli eccezionali nubifragi nel Centro-Nord (iniziati a partire dal 2 maggio 2023), prolungatisi per più giorni a più riprese e senza interruzioni, hanno interessato tutta la porzione centro-settentrionale dell'Italia, l'Emilia-Romagna nella fase iniziale, per poi toccare le zone limitrofe, in particolare le province di Pesaro-Urbino ed Ancona (con punte fino alle province di Macerata e Fermo);
sono state segnalate numerose strade ed infrastrutture interrotte o inagibili, completamente divelte dalla furia del maltempo, numerosi ed importanti fenomeni franosi, smottamenti, esondazioni di fiumi e torrenti, rotture di argini fluviali, allagamenti diffusi che hanno interessato case, edifici storici, attività produttive e commerciali;
l'eccezionalità del fenomeno meteorologico e le sue ripercussioni sono state imponenti ed estese anche su tutto il litorale, interessato da forti mareggiate con accumulo di materiale detritico proveniente dai corsi d'acqua in particolare a Gabicce, Montegrimano Terme, Sassocorvaro Auditore e Pesaro, dove si sono verificati numerosi smottamenti franosi e danneggiamenti alla viabilità;
ritenuto che:
è di assoluta evidenza che le ripercussioni ed i danni degli eventi meteorologici sui territori interessati, famiglie, collettività tutta, case, edifici, ponti, strade, aziende, industrie, siano di estrema gravità e richiedano interventi assolutamente straordinari per il ripristino, la ricostruzione ed il rilancio delle aree;
il presidente della Regione Marche si è già attivato per avviare le stime propedeutiche alla richiesta per l'avvio della procedura della dichiarazione dello stato di emergenza,
si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno dichiarare lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225 del 1992 e del decreto legislativo n. 1 del 2018 (codice della protezione civile), così come modificati ed integrati dal decreto legislativo n. 4 del 2020, per assicurare una risposta celere ed efficace ai problemi generatisi nelle Marche a seguito delle alluvioni, esondazioni, frane, distruzioni varie e mareggiate sul litorale;
se non si ritenga necessario l'utilizzo della dichiarazione dello stato di emergenza quale miglior strumento operativo-gestionale per affrontare le "emergenze" e per rispondere ai bisogni della collettività marchigiana, in primis quella di Pesaro-Urbino, Ancona e quella del litorale nelle aree di Gabicce, Montegrimano Terme, Sassocorvaro Auditore e Pesaro, con una visione complessiva ed integrata degli interventi da porre in essere secondo specifiche priorità da individuare sulla base dei danni, anche connessi alla strategicità per l'operatività nazionale di traffici e merci.
(4-00485)
SCALFAROTTO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
nel territorio del X municipio di Roma sono fortemente radicate le consorterie mafiose riferibili ai clan Fasciani, Spada e ai "Napoletani" di Ostia;
le organizzazioni mafiose radicate in quest'area hanno dimostrato un'estrema pericolosità e capacità di infiltrarsi nell'economia, come attestano anche importanti confische, in particolare l'area portuale di Ostia confiscata al noto imprenditore Mauro Balini;
nel rapporto sulle mafie nel Lazio n. VI e n. VII a cura dell'osservatorio tecnico-scientifico sulla sicurezza e la legalità della regione Lazio 2022, si dice che Ostia è costituita da un complesso scacchiere criminale, storicamente connesso ad altri scacchieri criminali della capitale, ove operano diverse organizzazioni variegate per struttura e caratteristiche, alcune di tipo mafioso "autoctone", ovvero discendenti dalle mafie tradizionali (camorra e mafia siciliana), altre che si occupano di narcotraffico, altre ancora che, pur in assenza del connotato della mafiosità, hanno comunque operato secondo il "metodo mafioso";
il PNRR, nella missione 6, ha previsto per i municipi di Roma X, XI e XII un investimento di 21 milioni di euro, mentre per l'ospedale "Grassi" di Ostia è oggetto di un finanziamento di circa 55 milioni di euro, che porterà un valore aggiunto straordinario alla regione Lazio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare quali eventuali iniziative siano state avviate dalla Prefettura di Roma al fine di prevenire eventuali infiltrazioni mafiose nei lavori di sub appalto per il PNRR che si svolgeranno nel X municipio;
se non ritenga opportuno porre in essere ulteriori iniziative, anche normative, di vigilanza e controllo, al fine di scongiurare eventuali infiltrazioni malavitose nella realizzazione degli interventi previsti nel PNRR.
(4-00486)
CUCCHI - Ai Ministri dell'interno e della giustizia. - Premesso che:
ha destato ampio scalpore nell'opinione pubblica la notizia di un violento pestaggio avvenuto ai danni di una donna la mattina del 24 maggio 2023 ad opera di quattro agenti della Polizia locale, i quali hanno immobilizzato la donna e, quando si trovava inerme a terra, con le mani alzate, l'hanno colpita ripetutamente con manganellate ai fianchi e alla testa, per spruzzarle poi dello spray al peperoncino in pieno volto;
la scena è stata nitidamente filmata da un residente in via Castelbarco a Milano, zona Bocconi-Navigli, e non si possono nutrire dubbi, a parere dell'interrogante, sulla natura degli abusi perpetrati sulla donna, che appare immobile mentre subisce la violenta aggressione;
appare legittimo il dubbio che la condotta degli agenti possa essere stata aggravata nel movente dall'essere la vittima una donna transessuale e straniera;
a pochi giorni di distanza dalla ricorrenza del 17 maggio, dedicato alla giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, anche in considerazione dei dati ancora drammatici dei reati aggravati da orientamento sessuale e identità di genere, quanto accaduto risulta essere del tutto inaccettabile;
sulla vicenda risulta essere stato aperto un fascicolo da parte della Procura competente,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano adottare per far luce sulla vicenda e per verificare (indipendentemente dall'accertamento di reati, dei quali si occupa l'autorità giudiziaria) irregolarità, omissioni, violazioni di legge, regolamenti o circolari e correlate responsabilità anche disciplinari;
se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno avviare un'ispezione amministrativa che accerti quanto accaduto e la validità dei protocolli in uso per evitare abusi d'ufficio e altri reati compiuti nell'esercizio della funzione di tutori dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza ad opera delle forze dell'ordine;
se non ritenga opportuno, data la frequenza di denunce ai danni di soggetti tutori dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza ad opera delle forze dell'ordine, predisporre un piano di formazione specifico diretto alla prevenzione di condotte abusanti;
se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno avviare l'iter per inserire nell'ordinamento penale la norma che preveda l'inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne.
(4-00487)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
3ª Commissione permanente(Affari esteri e difesa):
3-00437 della senatrice Pucciarelli, sull'istituzione del polo nazionale della subacquea con la collaborazione della Marina militare;
7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00471 del senatore Parrini ed altri, sulle conseguenze della riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA, con particolare riguardo alla Toscana.