Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 058 del 19/04/2023
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
58a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023
_________________
Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CASTELLONE,
del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente ROSSOMANDO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente GASPARRI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,09).
Si dia lettura del processo verbale.
MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Comunico all'Assemblea che è convocata immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
Pertanto sospendo la seduta, che riprenderà a conclusione della riunione della Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 10,13, è ripresa alle ore 10,59).
Discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge:
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (ore 10,59)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 591.
Prima di procedere all'illustrazione delle questioni pregiudiziali - nell'attesa che la senatrice Zampa, che deve intervenire, giunga in Aula - informo che la Conferenza dei Capigruppo, testé riunitasi, ha stabilito che la 5a Commissione è autorizzata a riunirsi nel corso delle discussioni che avremo questa mattina per gli adempimenti che dovrà affrontare e che il voto finale sul provvedimento è previsto per domani mattina alle ore 11, preceduto dallo svolgimento delle dichiarazioni di voto alle ore 10. Le votazioni sugli emendamenti inizieranno invece in giornata, seguendo il programma, con la discussione generale e quant'altro. Ricordo che la seduta di domani reca altri punti rilevanti all'ordine del giorno.
Ha facoltà di parlare la senatrice Zampa per illustrare la questione pregiudiziale QP1.
ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, la ringrazio per la comprensione.
Signor Presidente, colleghi e colleghe, il disegno di legge n. 591, di conversione in legge del decreto-legge n. 20 del 10 marzo scorso, il cosiddetto decreto Cutro, muove dai tragici accadimenti del 26 febbraio scorso. La maggioranza di Governo e il Governo hanno impiegato cinquanta giorni per scrivere norme senza adeguati chiarimenti, che non ci sono arrivati nemmeno nelle lunghe giornate trascorse in Commissione, che, proprio alla luce di quei fatti, fanno apparire una beffa intitolare questo decreto a Cutro.
Dall'analisi del testo - peraltro disordinato, come ho detto - emergono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale, per l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Che i flussi migratori verso l'Italia, così come verso tanti altri Paesi d'Europa - e non solo - non siano un'emergenza, ma un fenomeno strutturale, pare evidente alla grande maggioranza di analisti e studiosi e agli esponenti istituzionali. Ne cito uno: il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinal Zuppi, ha detto che emergenza è un fenomeno molto maggiore di questo.
Ancora gravi sono i rilievi che muoviamo alle modifiche che il testo apporta in materia di protezione speciale, che afferiscono al diritto di asilo, e di divieti di espulsione e respingimento, per la complessità degli istituti coinvolti, di cui non si è tenuto conto. Giova qui richiamare l'articolo 10 della Costituzione italiana, secondo cui lo straniero privato delle libertà nel suo Paese «ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica». Rileviamo inoltre, davvero con estrema preoccupazione, che, a differenza di quanto dichiarato dalla presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro dell'interno e da molti altri esponenti della maggioranza e del Governo, il provvedimento in esame non contiene alcuna misura volta a scongiurare il rischio che si ripetano tragedie analoghe a quella di Cutro. È davvero ridicolo, anzi grottesco, associare il provvedimento ai fatti di Cutro.
L'articolo 1, che riguarda la programmazione dei flussi legali, prevede che siano assegnate quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovano campagne mediatiche sui rischi dei viaggi in mare. Onorevoli colleghi, è davvero un'assurdità grottesca, più che ridicola, perché non tiene conto della tragica realtà dei fatti e degli eventi internazionali. Quelle persone fuggono proprio dai Paesi più lacerati dalla guerra e colpiti dalle persecuzioni: voi pensate davvero che le campagne mediatiche possano essere fatte da parte dei loro aguzzini? Voglio citare il Sud Sudan, che in queste ore ci fa immaginare come dev'essere la qualità della vita di quelle persone, ma anche la Siria, l'Afghanistan e purtroppo tanti altri Paesi. Ebbene, noi immaginiamo che lì vengano fatte campagne mediatiche, per spiegare alle persone che non devono partire?
Voglio poi citare l'articolo 2, che dovrebbe recare misure di semplificazione delle procedure per il rilascio dei permessi di lavoro, che assegna a categorie di professionisti, togliendola all'Ispettorato nazionale del lavoro, la responsabilità di procedere a tutte le verifiche, come l'asseverazione delle condizioni. Questo avviene in assenza di parametri precisi a cui attenersi, come se esistessero persone di serie A, di cui si occuperà l'Istituto nazionale, e persone di serie B, per cui tutto questo si fa in maniera semplicistica, non solo semplificata.
Ancora di più ci preoccupa l'articolo 7, che sopprime il divieto di respingimento e di espulsione di una persona, qualora esistano fondati motivi per ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Quali sono le ragioni di merito, di necessità e di urgenza, secondo l'articolo 77 della Costituzione, per abrogare questa forma di protezione speciale? Davvero non è comprensibile. Il diritto fondamentale alla tutela della vita privata e familiare è previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. E voglio sottolineare che, a differenza di quanto è stato sostenuto proprio in questi giorni dal Governo e dalla stessa Presidente del Consiglio, non è vero che una larga parte dei Paesi dell'Unione europea non preveda e non abbia in vigore norme del tutto simili alla protezione speciale che l'Italia ha assunto. Questa possibilità è del resto prevista dalla cosiddetta direttiva rimpatri del 2008, dal Codice frontiere Schengen, dal Regolamento di Dublino e dal codice dei visti.
Infine, suscita davvero una grande preoccupazione l'articolo 10, laddove prevede la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri e che questa sia effettuata fino al 31 dicembre 2025 in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Sono locuzioni vaghe e generiche - lo abbiamo detto al Sottosegretario nel corso dei lavori in Commissione - che non garantiscono nulla e non ci danno alcuna rassicurazione. Si tratta di norme che voi calate dall'alto sulla testa dei sindaci e dei presidenti delle Regioni e non soltanto di quelli delle Regioni del centrosinistra. Ascoltate anche i vostri presidenti di Regione, perché saranno loro a essere chiamati a gestire quotidianamente la presenza dei migranti e il loro rapporto con i cittadini. In realtà, non averli ascoltati e rifiutarsi di ascoltarli e di coinvolgerli come bisognava fare dà un'idea davvero molto preoccupante di come voi immaginate la democrazia.
Questo intero provvedimento, a ben vedere, è semplicemente ispirato da una logica punitiva nei confronti dei migranti, poco lungimirante e per niente risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, che potrebbe essere affrontato con un qualche efficacia solo con una riforma profonda della normativa sugli ingressi, con un sistema di accoglienza solido e con un supporto all'integrazione sociale, alla creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante, perché noi vogliamo che per ogni migrante ci sia una cornice di diritti, ma anche di doveri.
Voi rifiutate di fare ciò che serve a questo Paese e lo fate solo per ragioni di consenso, contro i principi di umanità e di saggezza a cui invece dev'essere improntata una riforma che davvero dia risposte al fenomeno della migrazione. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Barbara Floridia per illustrare la questione pregiudiziale QP2.
FLORIDIA Barbara (M5S). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.
PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, nella giornata di oggi e anche domani mattina, avremo il tempo di discutere nel merito di questo provvedimento, che il mio Gruppo parlamentare ed io consideriamo e giudichiamo gravissimo, ma per ora mi limito al merito della questione pregiudiziale di costituzionalità, posta peraltro comunemente dal mio Gruppo e dal Gruppo Partito Democratico, e quindi ad illustrare le ragioni per cui anche noi riteniamo questo decreto profondamente incostituzionale.
Quello che esamineremo è un decreto - com'è stato adesso ricordato - che nasce all'indomani della strage di Cutro e che però, contrariamente alla dichiarazione di intenti e addirittura contrariamente al nome che un po' indebitamente porta, non contiene a nostro avviso alcuna norma volta ad incidere concretamente per evitare le stragi in mare, nemmeno per limitare le partenze.
Viceversa, è un decreto che tradisce una logica totalmente punitiva - con l'intento di colpire i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese - che peraltro mette anche le 10.000 persone che oggi usufruiscono della protezione speciale e già vivono nel nostro Paese in una condizione di grande difficoltà e che certamente rischia di spingerle all'irregolarità.
È inoltre un decreto che ha l'obiettivo di smantellare il sistema di secondo livello di accoglienza e integrazione in favore delle misure di prima accoglienza. Questo però non è casuale: evidentemente, avviene perché le misure della cosiddetta prima accoglienza sono meno costose e provvisorie.
Soprattutto, sono misure che non prevedono nessun elemento di inclusione dei migranti nel nostro sistema sociale: è come se si volesse dire, in maniera chiara e definitiva, che il migrante viene trattato come un problema e non come una risorsa. Ciò è evidentemente conseguenza di un ragionamento che viene fatto da molto tempo a questa parte, secondo il quale ciò di cui ci occupiamo sarebbe una grande emergenza e non un fenomeno strutturale, come ci stiamo sforzando di dire ormai da molti anni a questa parte.
Riteniamo che il decreto-legge sia incostituzionale perché adottato in violazione dei principi stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione. Si tratta peraltro di un decreto-legge con più contenuti distinti, il cui testo non è omogeneo; inoltre, sono del tutto carenti i presupposti di straordinaria necessità e urgenza, che invece sarebbero obbligatori in caso di decreto-legge.
Soprattutto nel provvedimento c'è anche una serie di norme che dal nostro punto di vista si pongono in evidente contrasto con i principi costituzionali e con i principi internazionali in materia di asilo.
In particolare, noi riteniamo in contrasto con la Costituzione e i principi internazionali in materia di diritti fondamentali l'articolo 7, che sostanzialmente sta abrogando la protezione internazionale per motivi familiari, e l'articolo 8, che prevede pene spropositate ed equipara condotte molto diverse, in questo caso mettendo clamorosamente in discussione un principio cardine dell'ordinamento giuridico, che è quello della proporzionalità della pena.
Come diremo durante la discussione generale e anche illustrando i tanti emendamenti che abbiamo presentato e che abbiamo cercato di presentare in Commissione, dopo aver atteso per giorni che la maggioranza risolvesse le divisioni e le contraddizioni che aveva al proprio interno, dal nostro punto di vista l'articolo 7 è la disposizione più critica di tutto il provvedimento: viene abrogato il divieto di espulsione nell'ipotesi di protezione speciale connessa al rispetto della vita privata e personale.
Non starò a discutere di tutte le questioni più tecniche di modifica della disciplina della protezione speciale, cioè l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1 (poi lascerò agli atti una un testo più articolato).
Vorrei però dire nei pochi minuti concessimi che la disposizione, dal nostro punto di vista, viola in maniera indiscutibile l'articolo 10 della Costituzione, che garantisce il diritto di asilo allo straniero. Non fu un caso che i Padri costituenti decisero di scrivere in quel modo l'articolo 10 e di conferirgli una così grande solennità, mettendolo di fianco all'articolo 11, che riguarda il ripudio della guerra. Non era un caso che quegli articoli fossero messi uno vicino all'altro, come si può rilevare in qualunque manuale di diritto pubblico.
Per l'appunto, quell'articolo 10, che garantisce il diritto di asilo per lo straniero, viene invece messo radicalmente in discussione nel momento in cui si va a colpire un adeguato sistema di protezione di carattere umanitario, che è esattamente quello che si sta facendo in questo momento, peraltro - lo devo dire, ma anche questo lo ripeterò in sede di discussione di merito sul provvedimento - raccontando anche una clamorosa bugia. Più volte, infatti, in questi giorni si è fatto riferimento a un dato secondo il quale il nostro Paese sarebbe l'unico in Europa ad avere nell'ordinamento nazionale, oltre alla protezione internazionale e alla protezione sussidiaria (quindi all'asilo), anche una protezione speciale specifica. Si è detto che questa sarebbe un'unicità dell'Italia, ma in realtà non lo è, perché sono 18 i Paesi europei che accompagnano gli strumenti di protezione internazionale anche con uno strumento di protezione speciale.
Sono molti, per l'appunto, i Paesi dell'Unione in cui sono in vigore norme assimilabili a quella che avevamo noi. Peraltro, questa possibilità è prevista espressamente dalla direttiva rimpatri, ma anche dal codice frontiere Schengen e dallo stesso regolamento di Dublino, che pure noi abbiamo mille volte criticato, ma che questa disposizione contiene. I permessi di soggiorno di carattere umanitario sono previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Insomma, è evidente che quella che è stata raccontata in questi giorni, secondo la quale il nostro sarebbe l'unico Paese ad avere la protezione speciale, è una bugia. Le disposizioni abrogate dall'articolo 7, invece, rispondevano esattamente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla tutela del diritto alla vita privata e familiare ed è assolutamente evidente - a me pare - che un provvedimento di allontanamento disposto nei confronti di uno straniero tale da costringerlo a rompere il sistema di relazioni sociali e familiari creati all'interno dello Stato ospitante costituisca un'interferenza molto seria nella sua vita privata e familiare.
In sostanza, volevate evidentemente aumentare la clandestinità e l'irregolarità, perché vi conviene avere una dimensione illegale, irregolare e clandestina, visto che su questo lucrate e fate le campagne elettorali con grande cinismo e discorsi che abbiamo ascoltato per molti anni. Avreste fatto e fareste meglio a dirlo in maniera più sincera, perché è evidente che il decreto al nostro esame, alla fine, recherà esattamente questa conseguenza: aumenterà l'irregolarità e la clandestinità e anche i migranti che oggi vivono in Italia regolarmente saranno messi in una condizione molto più difficile.
Devo dire anche che contestiamo con grande forza l'articolo 8, che riteniamo profondamente anticostituzionale: parliamo di un principio decisivo dell'ordinamento giuridico, quello della proporzionalità delle pene, che è un caposaldo della civiltà giuridica del Paese. A me pare francamente molto grave che nel decreto-legge si introducano fattispecie incriminatrici generiche e non tassative e pene non proporzionali alla gravità del fatto.
Potrei andare avanti a lungo, perché sono tante le ragioni d'incostituzionalità, anche quelle contenute all'interno dell'articolo 9, laddove si prevede l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni in caso di provvedimenti concernenti il soggiorno: altra cosa incredibile, perché sostanzialmente si nega alla persona anche banalmente la possibilità di fare ricorso e avvalersi degli strumenti della legge.
Anche all'articolo 10, che allude alla realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, ci sono evidentemente una serie di anomalie e di elementi molto discutibili, anche perché le locuzioni che vengono utilizzate - a questo è stato fatto riferimento anche nell'intervento precedente della senatrice Zampa - sono talmente vaghe e generiche che sembrano prevedere qualunque tipo di deroga.
In conclusione, penso che questo decreto-legge vada rigettato con forza. (Richiami del Presidente). Ho finito sul serio: lo considero un decreto-legge profondamente anticostituzionale e soprattutto un provvedimento profondamente propagandistico, che non risolverà nemmeno una delle questioni politiche delle quali stiamo discutendo, ma anzi aggraverà profondamente la situazione del Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. Avevamo già aggiunto due minuti, senatore.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto professionale per l'agricoltura «ProfAgri» di Salerno, sede di Capaccio Paestum, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale
riferite al disegno di legge n. 591 (ore 11,24)
LOMBARDO (Az-IV-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe del Senato, come voi sapete il Gruppo di Azione-Italia Viva è piuttosto restio a intervenire sulle questioni pregiudiziali d'incostituzionalità. Noi riteniamo che la questione pregiudiziale vada posta con molta parsimonia e oculatezza, solo nei casi in cui sia manifestamente fondato il dubbio d'incostituzionalità di una norma.
Ci darete atto in quest'Aula di non aver utilizzato il tema della pregiudiziale per motivi ostruzionistici, anzi; la nostra preoccupazione è che, a furia di gridare sempre «al lupo al lupo» sull'incostituzionalità di una norma, poi possa succedere che non ci accorgiamo con la dovuta attenzione quando una legge è realmente fuori dalla cornice di legalità costituzionale. Oggi, però, sentiamo il dovere d'intervenire sul punto della costituzionalità.
In questo mio intervento mi limiterò ai profili più strettamente giuridici, mentre in discussione generale entrerò più nel merito della questione dal punto di vista politico. Faccio una doverosa premessa: questa norma, il disegno di legge n. 591, di conversione del decreto-legge n. 20 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi d'ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, per me non si chiama e non si chiamerà decreto-legge Cutro, per rispetto nei confronti del Comune di Cutro e della popolazione calabrese, che non meritano di essere affiancati a questa pessima norma. (Applausi). Lo dico per rispetto di quelle persone che hanno trovato la morte al largo di Steccato di Cutro e per le 390 vittime che sono state ritrovate morte nel Mediterraneo nei primi tre mesi di questo 2023.
Non chiamatelo decreto-legge Cutro! Non chiamatelo nemmeno decreto immigrazione, perché le norme, peraltro in parte condivisibili e di buonsenso sulla programmazione triennale dei flussi, sulle semplificazioni e sull'accelerazione delle procedure, sono solo la prima parte di un corpus normativo che stiamo analizzando oggi.
Come si chiama allora questo decreto-legge che oggi ci troviamo a convertire? Per me si chiama decreto-legge sicurezza-ter. (Applausi). Perché? Anzi tutto, perché risponde a una logica securitaria, non di governo dei flussi migratori, ed è il terzo provvedimento che si affianca al n. 113 del 2018, anche noto come decreto-legge sicurezza - che rappresentava la politica migratoria dell'allora ministro dell'interno Salvini - e al decreto sicurezza-bis, il n. 53 del 2019, che si occupava invece del fronte esterno.
Torniamo alla questione dei dubbi di costituzionalità relativi a questo provvedimento sicurezza-ter.
Nel metodo, il presupposto del ricorso alla decretazione d'urgenza sarebbe quello di essere di fronte a un'emergenza dovuta all'invasione di migranti nel nostro Paese. Faccio due rilievi: ma come? Avevate promesso agli italiani che con voi al Governo la pacchia per i migranti sarebbe finita e non siete riusciti nemmeno a fermare una - e dico una sola - delle imbarcazioni dai porti di partenza? Avete visto la differenza che c'è tra fare propaganda e governare? (Applausi).
Secondo rilievo: quale sarebbe il numero di questa emergenza? Dov'è l'invasione dei tartari alle nostre porte? Evitiamo di raccontare balle agli italiani.
Nel 2022 sono giunte in Italia attraverso il Mar Mediterraneo 105.000 persone; nel primo trimestre del 2023 sono già arrivate 20.000 persone, con un aumento del 320 per cento.
Come dimostrano i numeri, la vostra presenza al Governo non è affatto un deterrente per l'arrivo dei migranti in Italia (Applausi), tant'è vero che il Ministro dell'interno, riprendendo le parole del presidente della CEI, ha detto che non esiste in Italia alcun allarme; esiste uno stato d'emergenza tecnicamente inteso. Sono parole del Ministro dell'interno, quindi smettiamola di usare termini impropri: non esiste alcun allarme invasione migranti; non esiste alcuna emergenza migratoria. L'unica vera drammatica emergenza del nostro Paese si chiama demografia, si chiama denatalità (Applausi), e a questa rischia di aggiungersene un'altra grave, che si chiama ignoranza, quando un Ministro della Repubblica, parlando d'immigrazione, evoca persino la sostituzione etnica.
Non credo che queste espressioni vengano utilizzate per motivi razziali, né per motivi suprematisti. Credo invece che purtroppo lo si faccia per ignoranza, nel senso di ignorare non quello che dicono i senatori in Aula, ma quello che dice il DEF. (Applausi). Tale documento afferma che per andare avanti in alcuni settori dell'economia italiana ci vogliono flussi migratori. Eccola, l'ignoranza.
Noi però non ci arrendiamo all'ignoranza, alla propaganda vuota dei porti chiusi e a quella - mi dispiace dirlo anche agli amici dell'opposizione - di un'altrettanto vuota retorica dell'accoglienza, per cui diciamo "venite, c'è posto per tutti, tanto poi vi facciamo passare dall'Italia e il problema lo scarichiamo agli altri Paesi europei". No, la retorica dei porti aperti e dei porti chiusi è il vero motivo per cui da decenni non governiamo i flussi migratori, ma usiamo la questione migratoria per mero consenso politico.
Torniamo alla legge in esame. Non esistono i presupposti di necessità e urgenza di questa decretazione semplicemente perché non c'è alcun allarme di invasione dello straniero. È illegittima la decretazione d'urgenza che introduce fattispecie incriminatrici e tecnicamente inopportuna (Applausi) altresì l'idea di procedere con emendamenti e subemendamenti, anche di rilievo penale, per modificare una norma che è già entrata in vigore al tempo dell'emanazione del decreto.
Fin qui il metodo, ma andiamo al merito. Sono almeno tre i profili di forte dubbio di legittimità costituzionale. Mi soffermo sul primo: la soppressione della protezione speciale. Facciamo un passo indietro. La protezione dello straniero in Italia si fondava prima del 2018 su tre pilastri: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Nel 2018 il Governo Conte I emanava il decreto sicurezza, su impulso dell'allora ministro Salvini, per eliminare la protezione umanitaria. Raccogliendo le formulazioni della Presidenza della Repubblica sulla base della giurisprudenza costituzionale e in conformità al diritto dell'Unione europea e agli obblighi internazionali, il ministro dell'interno Lamorgese, nell'allora Governo Conte II, emanava il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, configurando una forma di protezione speciale che di fatto ripristinava l'istituto della protezione umanitaria nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e di protezione della salute. Che cosa vuole fare il Governo oggi? Vuole abolire la protezione speciale. Perché lo vuole fare?
Le considerazioni politiche sono due. La prima: è un unicum in Europa. La seconda: è attrattiva dell'immigrazione illegale clandestina.
Andiamo a vederle. È un unicum? No, come ha già rilevato il mio collega De Cristofaro. Tale misura esiste nella maggior parte dei Paesi europei, solo che non si chiama protezione speciale, ma protezione per motivi umanitari.
In secondo luogo, è attrattiva dell'immigrazione illegale? Andiamo a vedere i numeri. Secondo le stime approssimative, in Italia ci sono circa un milione di migranti irregolari o clandestini. Sapete quanti sono coloro che hanno beneficiato della protezione speciale? Quanti sono? Un milione? 100.000? Quanti sono? Sono 10.865 casi. (Applausi).
Allora, colleghi senatori, non siamo davanti a un unicum italiano, né davanti a un fattore attrattivo dell'immigrazione. Il problema semmai è un altro. Il problema è che una fattispecie che doveva essere residuale è diventata la più utilizzata per la difficoltà in Italia a ottenere lo status di rifugiato. (Applausi). Nel 2022 i casi sono 6.161 e 6.770 quelli di protezione sussidiaria. E allora, invece di migliorare il sistema dell'accoglienza, nel senso che vi dirò dopo, nel secondo intervento, avete scelto la scorciatoia di tagliare la protezione speciale, in spregio alle norme costituzionali, all'articolo 10, commi 1 e 3, e ancora, all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'altra parte la riservo per il secondo intervento.
Vi prego semplicemente di ragionare su questo: fermatevi, voi che potete, davanti al rischio d'infrangere la Costituzione, il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale. Ragionate sul fatto che i flussi migratori non si fermano davanti alla deterrenza della norma, perché non c'è paura di una legge che possa mai essere superiore alla paura di morire. (Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Ternullo rinuncia ad intervenire.
MAIORINO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, svolgerò prima alcune considerazioni di ordine tecnico e poi alcune osservazioni di carattere politico.
Nel dettaglio, la pregiudiziale di costituzionalità che abbiamo proposto è imperniata sull'articolo 7 del provvedimento, nel quale si cancella la parte del testo unico sull'immigrazione che disciplina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare. Sappiamo bene, invece, che l'articolo 10 della Costituzione, al terzo comma, garantisce il diritto d'asilo per lo straniero, che non viene adempiuto solo recependo il diritto europeo in materia di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma soprattutto garantendo un adeguato sistema di protezione di carattere umanitario integrato dal sistema d'asilo.
Contrariamente a quanto dice il Governo e in particolare la presidente Meloni, la protezione speciale trova fondamento anche nell'ordinamento europeo, specialmente nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riguarda esattamente il diritto di ogni persona al rispetto della vita privata e familiare.
Sulla base di queste norme, la Corte europea dei diritti umani ha elaborato una significativa giurisprudenza relativa ai limiti che tale diritto pone all'allontanamento dello straniero dal territorio degli Stati parte della Convenzione. I permessi di soggiorno di carattere umanitario sono previsti anche dalla direttiva europea n. 115 del 2008, in cui si legge: «In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare (...)».
La stessa Corte di cassazione, a partire dalla sentenza n. 4455 del 2018, nel fare riferimento alla vita privata e familiare, ha riconosciuto la rilevanza dell'integrazione sociale per quanto concerne l'accertamento di condizioni di vulnerabilità che giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria.
Sembra quindi che nella visione del Governo la declinazione dell'articolo 8 della CEDU non possa essere riconosciuta nell'ambito della protezione speciale nazionale, stante l'abrogazione che viene fatta dell'esplicito richiamo al diritto al rispetto della vita privata e familiare. Così non è e neppure può essere perché il complesso normativo sull'immigrazione è quello che ho appena detto.
In definitiva, il testo previsto dall'articolo 7 del decreto quindi non solo si pone in contrasto con i nostri principi costituzionali - quelli dell'articolo 10 - ma pone l'Italia in una condizione d'inadempienza nei confronti della giurisprudenza interna e di quella della Corte europea dei diritti umani.
Passo ora ad alcune considerazioni di tipo politico. Le disposizioni del provvedimento sono di mero stampo propagandistico: non solo violano il diritto nazionale ed europeo, come ho appena dimostrato, ma nemmeno perseguono lo scopo dichiarato, che sarebbe quello di ridurre gli sbarchi. La protezione speciale non ha nulla a che vedere con gli sbarchi e con il loro numero (Applausi) e la maggioranza, inclusa la presidente Meloni, lo sa benissimo.
Partiamo dai numeri, che sono stati da poco ricordati. Nel 2022 sono stati rilasciati 10.865 permessi di protezione speciale: il 36 per cento è stato concesso a cittadini albanesi; il 24 per cento a cittadini peruviani; a seguire, a persone provenienti dal Mali. Come vedete, i due Stati maggioritari non hanno nulla a che vedere con gli sbarchi: le persone non arrivano via mare. Ricordo - e lo sottolineo - che l'intera America Latina è stata esclusa dal decreto flussi, che giustamente non chiamiamo decreto Cutro.
Come ho detto, queste persone non hanno nulla a che vedere con gli arrivi dal mare: sono persone già integrate in Italia e che spesso lavorano nel settore dei servizi alla persona, sostanzialmente come badanti. Sono coloro che, per capirci, accudiscono i nostri anziani, di cui pure vi riempite la bocca. Voi li gettate nell'irregolarità, fate perdere loro il lavoro e ai nostri anziani la persona di fiducia.
Che cosa si farà, quindi? Si pagheranno in nero o si manderanno via?
Questa è la scelta di fronte a cui si troveranno i datori di lavoro di queste persone che voi additate come illegali, mentre siete voi a renderli tali con questo provvedimento.
Ancora una volta, state perseguendo misure vuote, buone per nascondere la vostra totale incapacità di agire sotto una cortina fumogena di propaganda. Raccontate all'opinione pubblica che la protezione speciale non esiste in Europa e che porta i migranti a scegliere l'Italia perché qui da noi c'è, quando invece sono ben diciotto i Paesi dell'Unione europea in cui è prevista una protezione simile alla nostra, e in molti di tali Paesi coloro che godono di questo tipo di protezione sono assai di più di coloro a cui è riconosciuta qui in Italia.
È quindi evidente che negare ad alcune persone il diritto a vedersi riconosciuto il rispetto della vita privata e familiare, dell'effettivo inserimento sociale in Italia e dei legami culturali, sociali e affettivi significa considerarle non come tali, ma come oggetti; significa negare all'essere umano ciò che lo caratterizza in quanto tale: le relazioni, gli affetti e i legami con altri individui. In una parola, si chiama disumanizzazione (Applausi), che è la precondizione necessaria alla discriminazione e al fomentare l'odio. Come si spiegano altrimenti le ripugnanti parole del vostro ministro Lollobrigida, che parla di sostituzione etnica, con un linguaggio che va al di là di ogni misura tollerabile? E non è ignoranza, lo ribadisco: ormai lo schema è chiaro e noi del MoVimento 5 Stelle non ci cadiamo.
Tutti i giornali oggi parlano del disappunto della Premier, perché la sua classe dirigente, con queste continue uscite, irricevibili in un consesso civile, disfa di notte la credibilità che ella cerca di tessere di giorno. Balle, sono balle. La premier Giorgia Meloni è nata e cresciuta in quello stesso brodo di coltura in cui sono nati e cresciuti tutti i Lollobrigida del partito di maggioranza. (Applausi). Loro dicono semplicemente ciò che lei non può più dire. Vergogna. Per raccattare qualche voto in più non vale la pena alimentare odio e frizioni sociali, calpestare il diritto nazionale e internazionale, isolare il nostro Paese a livello europeo e gettare nell'illegalità - quindi nel mercato nero, se va bene, o nelle maglie della criminalità organizzata, quando va male - decine di migliaia di persone, solo perché a voi non piacciono. (Applausi).
PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, noi siamo convinti che l'esame di questo provvedimento dovrebbe interrompersi. Abbiamo presentato a tale scopo la questione pregiudiziale e riteniamo che esso sia completamente sbagliato, per tutta una serie di ragioni che cercherò di illustrare. Siamo molto dispiaciuti di dover affrontare nuovamente l'argomento del governo dei flussi migratori - un grande fenomeno strutturale del nostro tempo - a partire da un provvedimento che non si pone affatto lo scopo di migliorare il governo dei flussi migratori, ma soltanto di trovare la maniera per strumentalizzarli politicamente nel modo che, ad avviso della maggioranza, è più efficace per la sua convenienza immediata. (Applausi).
Questo è avvenuto con il decreto-legge che sostanzialmente aveva la finalità di complicare la vita alle organizzazioni non governative che salvano le vite in mare; questo avviene con il decreto-legge improvvidamente ribattezzato "Cutro". Dico improvvidamente perché a Cutro è avvenuta una grande tragedia umanitaria e invece le tracce di umanità nelle disposizioni di questo provvedimento sono difficilmente ravvisabili. (Applausi).
È un provvedimento che si presenta doppiamente prigioniero. In primo luogo, prigioniero di un dissidio nella maggioranza: infatti, una parte della maggioranza ha bisogno di sventolare un vessillo e di dire che con questo provvedimento si torna al passato glorioso dei decreti Salvini; e un'altra parte della maggioranza, invece, che esprime la Presidenza del Consiglio, spesso ha avuto una propaganda consonante con quella dei decreti Salvini. In virtù delle responsabilità che copre attualmente, però, sa che insistere su quel percorso porterebbe al nostro Paese più danni che vantaggi, ma da questa prigionia non riesce a emanciparsi. (Applausi).
La confusione di questi giorni è il frutto di questo contrasto insanabile di punti di vista e di interessi. Poi, tutta la maggioranza in generale è prigioniera - e questa è la seconda prigionia - di falsi luoghi comuni, fabbricati negli anni per ricavare dividendi elettorali dalla tragedia dell'immigrazione. (Applausi).
Siete andati al Governo, avete scoperto che nessuna delle proposte che avevate fatto dall'opposizione è concretamente attuabile e realizzabile, vi scontrate con questo dato di fatto e non sapete come cavarvi d'impaccio. Da qui i pasticci, gli errori e le scelte molto gravi sul piano dei valori. Questo provvedimento è un fallimento. È un fallimento sul piano del merito, è un fallimento sul piano del metodo, è un fallimento sul piano dei valori.
Lo è sul piano del merito per quattro ragioni, che cito rapidamente. La prima è l'idea che si debba colpire il sistema dell'accoglienza diffusa: è una sciocchezza, questa. Il sistema dell'accoglienza diffusa va rafforzato, non colpito.
Il secondo errore è quello di decidere di credere alla fola, alla falsità che l'esistenza della protezione speciale, così come esiste nel nostro Paese dal 2020, sia un fattore che alimenta le partenze verso il nostro Paese e attrae flussi migratori. Questo è falso. Dovreste smettere di dirlo e dovreste anche smettere di crederlo: per il vostro bene, per il nostro bene e per il bene del Paese. Ciò vi porta a creare infatti una situazione nella quale si ridurranno le possibilità d'integrazione, s'interromperanno percorsi d'inserimento e d'inclusione già avviati e ci saranno più insicurezza, più illegalità e più irregolarità nel nostro Paese, cose che dovrebbero essere in contrasto con ciò che sbandierate.
Il quarto punto che va sottolineato, sul piano del merito, è l'evidente contrasto con le norme del diritto europeo, con le convenzioni internazionali e con la nostra Costituzione. Questo lo sapete, perché l'ossessione del ritorno ai decreti Salvini è l'ossessione del ritorno a provvedimenti che hanno subito la sorte che conosciamo. Tali provvedimenti sono stati demoliti e derisi da giuristi italiani ed esteri, sono stati oggetto di obiezioni formali del Capo dello Stato in sede di promulgazione e infine, in punti non secondari, sono stati rasi al suolo da pronunciamenti della Corte costituzionale.
Sapete quindi che un giorno questo provvedimento arriverà di fronte alla suprema Corte di legittimità costituzionale e che le parti evidentemente in contrasto con il diritto europeo, con le convenzioni internazionali e con la Costituzione non sopravvivranno. A voi però non interessa che sopravvivano, perché a quel punto avranno già raggiunto il loro scopo: aver creato la percezione che, finalmente, c'è chi esibisce i muscoli, fa la faccia feroce e sa essere molto duro contro deboli e disperati che non possono difendersi. Non è un gran lavoro e dovreste provarne un po' di vergogna. (Applausi).
Sul piano del metodo, quello che avete fatto non va bene, perché, per portare avanti questa campagna propagandistica, avete deciso di chiudervi al confronto con i Gruppi di minoranza in Parlamento. Non abbiamo avuto modo di veder approvato nessun nostro emendamento, nemmeno emendamenti che erano palesemente ragionevoli e approvabili, non animati da alcun intento ostruzionistico. Vi siete chiusi al confronto con l'associazionismo più impegnato nell'integrazione e nel soccorso a queste persone disperate, associazionismo che ieri ha protestato in piazza della Madonna di Loreto e davanti ai palazzi del Senato, in maniera molto ferma. Avete deciso di essere sordi a tutte queste obiezioni, a tutte queste rimostranze e a tutte queste proteste; soprattutto, avete deciso di celebrare una rottura con il sistema delle Regioni e degli enti locali, senza il quale nessuna integrazione seria è possibile nel nostro Paese. (Applausi).
Certo però - e vado a concludere - tutto quello che sto dicendo non vi tange, perché non avete l'obiettivo di fare un'integrazione seria. Credo che debba essere detto in maniera molto chiara che l'obiettivo che state perseguendo è quello di portare avanti quella che potremmo chiamare una nuova politica della tensione: alzare la tensione su un problema per racimolare qualche consenso, disinteressandosi del fatto che, invece di risolvere i problemi, se ne creano di nuovi. Qui veniamo al fallimento sul piano dei valori. Insomma, con le scelte che avete compiuto abbiamo un dibattito pubblico su questo argomento che è meno civile e meno umano, che è stato immiserito da queste forzature e che è diventato più meschino e più gretto.
A tal proposito - e finisco davvero - vorrei dire qualche parola in merito a ciò che è avvenuto ieri. Io ieri mi sono vergognato come cittadino di questo Paese, mi sono profondamente vergognato di fronte alle dichiarazioni del ministro Lollobrigida. (Applausi). E vorrei che - come me - pronunciasse parole di vergogna la diretta superiore del ministro Lollobrigida, cioè la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che da queste dichiarazioni non trarrà alcun beneficio. Perché mi sono vergognato? Mi sono vergognato per il contenuto delle dichiarazioni: la teoria della sostituzione etnica è una teoria di chiarissimo conio e stampo razzista, antisemita, cospirazionista e suprematista (Applausi) e non dovrebbe avere nessun diritto di cittadinanza nel dibattito pubblico italiano nel 2023.
Soprattutto però mi sono vergognato - ed è il motivo per cui chiedo parole di condanna alla Presidente del Consiglio - perché quella dichiarazione, per una coincidenza certamente non voluta, ma che si è realizzata, è stata fatta da un Ministro della Repubblica italiana nel giorno stesso in cui il Capo dello Stato ha pronunciato parole indimenticabili ad Auschwitz (Applausi), dove il razzismo e l'antisemitismo hanno prodotto i guasti più grossi. Il nostro Paese da questi fatti esce screditato, si isola, è meno credibile nel portare avanti azioni per stringere alleanze a livello internazionale, che sono l'unico strumento con il quale possiamo pensare di fare un salto di qualità nel governo dei flussi migratori e possiamo pensare - altro che alla sostituzione etnica! - alle cose che sono scritte nel DEF firmato dal ministro Giorgetti, che ci parla della necessità, per soddisfare le esigenze delle imprese e delle famiglie italiane, di fare una buona integrazione di centinaia di migliaia di lavoratori nei prossimi decenni. E allora avremmo bisogno di canali legali per l'inserimento il più possibile calibrato sulle esigenze delle famiglie e delle imprese. Di questo dovremmo discutere; dovremmo interrompere la politica della tensione e avviare una buona politica dell'integrazione. (Applausi).
DE PRIAMO (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PRIAMO (FdI). Signor Presidente, colleghi, innanzitutto ringrazio il mio Capogruppo e gli altri Capigruppo di maggioranza, che mi hanno delegato a fare questo intervento in merito alle due questioni pregiudiziali sulle quali l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi.
Tali questioni pregiudiziali sono una plastica rappresentazione dell'atteggiamento che, come abbiamo visto, in questi giorni è stato tenuto dalle opposizioni, soprattutto da alcune di esse, in Commissione affari costituzionali, rispetto al decreto-legge in esame, che le stesse questioni pregiudiziali si prefiggono addirittura di non discutere. Nel testo di tali documenti, in uno in modo assai scarno e con poche righe, in un altro in modo più argomentato, vengono poste questioni squisitamente di merito, relative semmai al dibattito che ci sarà. Non ci sono certo, invece, quegli elementi di rilievo costituzionale che dovrebbero motivare non solo l'approvazione, ma la stessa presentazione di tali documenti.
Come dicevo, però, ciò è del tutto coerente con l'atteggiamento e la linea che abbiamo visto in questi giorni, nei quali, in Commissione affari costituzionali, le opposizioni - in particolar modo il Partito Democratico, la sinistra - hanno ritenuto di esercitare un vero e proprio ostruzionismo, che in questa prima fase di legislatura, in Senato, non si era visto a questo livello su nessun provvedimento. Si tratta sicuramente di uno strumento legittimo della dinamica parlamentare e democratica, ma dobbiamo evidenziare che in questo caso viene utilizzato da partiti che hanno tutti governato e quindi contribuito a determinare la situazione esistente, rispetto a un decreto-legge che invece è guidato dal buon senso e vuole migliorare proprio l'esistente.
Il disegno di legge n. 591, da un lato, prevede infatti la riapertura di flussi migratori regolari, attraverso un piano triennale, modificabile annualmente, ma dall'altro vuole contrastare con forza l'immigrazione illegale, anche al fine di evitare tragedie come quella di Cutro e le molte altre che l'hanno preceduta: pensiamo a quella del 2015, al largo del Canale di Sicilia, e a tante alte. La contabilità, forse anche prudenziale, ci parla infatti di oltre 26.000 morti nel Mediterraneo: è una contabilità di guerra. Ebbene, pensiamo che non vi sia nessuna contraddizione tra questi due elementi cardine del decreto-legge, perché non contrastare l'immigrazione irregolare significa delegare agli scafisti e ai loro criminali mandanti la gestione dei flussi migratori. (Applausi).
A questo proposito, è emblematico anche quanto emerso ieri su alcuni media, in relazione a un video girato da presunti scafisti, che, con lo sprezzo di chi lucra sulla vita dei migranti, spacciavano la traversata quasi per un viaggio comodo e tranquillo. Questo ci dice quanto la volontà di spezzare il filo del traffico di esseri umani sia la strada giusta. Questo è l'impegno che dobbiamo alle vittime di Cutro e di altre tragedie simili. In questo modo le possiamo onorare, non certo con le ignobili manifestazioni con i peluche contro il Governo, che corrispondono solo a una categoria: quella dello sciacallaggio politico. (Applausi).
Il contrasto all'immigrazione illegale, dicevamo, serve anche per organizzare meglio quella legale, perché è vero che abbiamo bisogno anche di lavoratori stranieri, ma, come accade in tutta Europa e in tutti i Paesi industrializzati del mondo, dobbiamo poter individuare i settori e le specializzazioni necessarie, nell'agricoltura, nell'industria, nel turismo e in tutte le categorie e i settori che hanno queste necessità. Ecco perché vogliamo che sia chiaro agli italiani che, in un momento storico in cui la crisi in Tunisia, un Paese che aveva una linea di fermezza e di collaborazione rispetto ai traffici d'immigrazione illegale, che oggi vive una fase d'instabilità, si aggiunge al fronte libico già aperto per quanto riguarda gli ingressi illegali dalla fascia subsahariana, la sinistra, anche con queste questioni pregiudiziali, si oppone, come non aveva mai fatto in sei mesi, a un decreto-legge che vuole introdurre un nuovo reato per colpire duramente i responsabili della perdita di vite umane.
Caro senatore Parrini - mi rivolgo al Presidente, ma rispondendo a quanto ho sentito - lei si vergogna delle dichiarazioni di un Ministro che stava semplicemente dicendo che ben vengano i flussi migratori regolati e la buona immigrazione, ma che si vuole anche promuovere l'occupazione femminile che è a livelli bassissimi e fare politiche a favore della natalità. (Applausi).
PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore De Priamo.
DE PRIAMO (FdI). Se il senatore Parrini si è vergognato di quel Ministro, io da cittadino italiano mi sono invece vergognato di una segretaria del Partito Democratico che, al ritorno dalle vacanze, pensa a dipingere la destra italiana come una destra razzista, quando noi il razzismo da sempre lo ripudiamo. (Applausi. Congratulazioni).
Questo decreto, che voi non volete neanche si ponga in discussione, vuole semplificare la gestione dei centri per i migranti affidando, ad esempio, alla Croce Rossa la gestione di quello Lampedusa, che - penso siamo tutti d'accordo - versa in uno stato di criticità inaccettabile.
Ancora, il senatore Parrini ci chiede di migliorare le politiche di accoglienza e poi il suo Gruppo presenta emendamenti contrari alla semplificazione di tutto ciò che concerne la messa in campo di una politica di accoglienza. Quali sono poi queste misure per le quali state gridando allo scandalo in tutte le direzioni? Forse la norma in cui prevediamo premialità di flusso per i Paesi che fanno campagne per disincentivare le partenze? Volete cioè che non vengano disincentivate le partenze dei barconi sui quali le persone perdono la vita? Forse pensate che non siano sufficienti, ma perché non volete queste campagne? Anche su questo ci dovete rispondere.
Oppure vi riferite alla restrizione della protezione speciale, che qui viene dipinta come una sorta di atto disumano, termine che in Commissione abbiamo sentito adoperare un'infinità di volte, poi per fortuna il senatore De Cristofaro in particolare sì è corretto dicendo che ritiene disumane le politiche, ma la sostanza più o meno è la stessa? Dobbiamo ricordare che la protezione speciale in questa modalità è certamente un unicum in Europa: voi lo negate, ma evidentemente è così per le sue spropositate dimensioni attuali e per i cavilli burocratici che, specialmente in seguito al decreto dell'ex ministro Lamorgese, ne hanno fatto una sorta di escamotage per una sanatoria permanente. Dobbiamo ricordare che la protezione speciale riguarda principalmente i cittadini che vengono da Paesi definiti sicuri e non certo rifugiati che hanno dalla loro la Convenzione di Ginevra, la protezione internazionale e la protezione sussidiaria, che non vengono assolutamente toccate da questo provvedimento.
Gli emendamenti presentati dalla maggioranza a questo provvedimento, invece, sono volti a ricondurre la protezione speciale a una sorta di divieto di espulsione da utilizzare solo in casi delimitati e inoppugnabili, ad esempio a fronte del rischio d'induzione al matrimonio forzato e negli altri casi previsti dalla norma. Per il resto, si tratta solo di cavilli che hanno alimentato false speranze nei migranti, hanno paralizzato gli uffici dello Stato e hanno determinato degrado e insicurezza nelle nostre città.
A questo proposito, ho letto che alcuni sindaci del PD si sono svegliati e hanno paventato il rischio tendopoli. Noi vorremmo far loro sommessamente notare - io vengo da una lunga esperienza di amministratore a Roma e posso parlare per la mia città - che tendopoli e bivacchi li abbiamo spesso e continuativamente visti. Basta farsi una passeggiata al Tiburtino, alla stazione Termini, al rione Esquilino, a piazza Vittorio, così come in tante piazze d'Italia nelle quali abbiamo la plastica rappresentazione del modello che voi volete difendere.
Ci accusate quindi di legare sempre il tema della sicurezza all'immigrazione e ci dite anche che abbiamo una fissazione securitaria, quasi evocando una maggioranza che vuole imporre uno Stato di polizia, ma noi vi ricordiamo che se c'è quest'associazione è proprio perché un modello fallimentare ha portato le persone, oggi, ad avere paura a tornare a casa la sera. E ciò accade perché qualcuno, quando ha governato, ha detto che bisognava aprire indiscriminatamente le porte a tutti e ora anche dall'opposizione vorrebbe imporci questo modello. (Applausi).
Ora però ci siamo noi e si governa con il buonsenso, nel rispetto dei principi di solidarietà e accoglienza, certamente, ma anche dei confini.
I colleghi dell'opposizione hanno portato a casa la testa del relatore - per fortuna, metaforicamente - ma è una magra consolazione, perché noi porteremo a casa questo importante provvedimento, che va nell'interesse dell'Italia, la quale ha il diritto a una buona immigrazione, gestita tenendo conto delle proprie necessità, e a un forte contrasto all'immigrazione illegale, anche a tutela di coloro i quali mettono a repentaglio la propria vita affidandosi a mercanti di uomini ai quali noi non daremo mai tregua. (Applausi).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori (QP1) e dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori (QP2), riferita al disegno di legge n. 591.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Prendiamo atto che il senatore Lotito era presente in Aula e ha votato contro la questione pregiudiziale.
Discussione del disegno di legge:
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (ore 12,06)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 591.
Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire sui lavori della Commissione.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, purtroppo, come credo sappiano tutti, la 1a Commissione, cui era assegnato l'esame del provvedimento, non ha potuto concludere le votazioni riguardanti tutti gli emendamenti e i subemendamenti che erano stati presentati. Nonostante abbiamo lavorato a lungo e ci sia stata comunque anche la possibilità di entrare nel merito di parecchie questioni, purtroppo non siamo riusciti a concludere l'esame complessivo del testo nei tempi previsti e a votare il mandato al relatore; pertanto, oggi il provvedimento arriva all'esame dell'Assemblea senza il relatore.
Questa è la situazione dei lavori che hanno riguardato la trattazione del decreto-legge in 1a Commissione.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 591, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo del proponente senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.
SCURRIA (FdI). Signor Presidente, in teoria eravamo venuti in Aula per parlare del decreto-legge n. 20 del 2023, ma in questi giorni e in queste settimane intorno a questo provvedimento si è costruita una narrazione che talvolta poco ha a che fare con quanto esso prevede realmente.
Questo decreto-legge - lo ricordava prima il collega de Priamo e sono contento di intervenire dopo di lui, proprio per dare un continuum a quanto stiamo raccontando - stabilisce numeri certi per i comparti di cui abbiamo necessità per i flussi migratori.
Estende inoltre la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno a tre anni invece che a due, com'era precedentemente, per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare. Pone poi attenzione - di questo si è parlato poco - alla gestione dei centri per i migranti, perché spero che non sia volontà di nessuno accogliere delle persone e poi disinteressarsi di come vengono trattate all'interno di tali centri, quindi il Governo pone la giusta attenzione a chi li gestisce.
Ci sono poi tutte le misure che colpiscono gli scafisti: anche di questo abbiamo sentito parlare poco, quindi non capisco se c'è qualcuno che fa il tifo per loro. Perché di questo non si è parlato, cari colleghi dell'opposizione? Perché non abbiamo avuto, nelle nostre orecchie, i vostri giudizi su tutto ciò che concerne questo aspetto e soprattutto su chi, come queste persone, molte volte ha la responsabilità delle tante morti che abbiamo subito nel Mediterraneo?
C'è l'articolo che sopprime l'intimazione a lasciare il territorio entro quindici giorni: anche di questo abbiamo parlato poco, perché questa è una misura che ci chiede l'Unione europea. Parliamo dell'Unione europea solo quando fa comodo a qualcuno? Quando invece l'Unione europea ci dice cose sulle quali poi il Governo interviene, anche per dare maggiore sicurezza e certezza a queste misure, facciamo finta di niente. C'è conseguentemente la misura che prevede il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri.
C'è poi la madre di tutte le battaglie, quella di cui si è parlato costantemente, come se fosse il tema fondante di quello che dovrà avvenire in futuro, cioè il tema della protezione speciale. Voglio ribadire ancora una volta quello che già è stato detto da molti: ovviamente non stiamo togliendo obblighi europei e internazionali - ci mancherebbe - che prevedono già tante forme di protezione, tutte quelle che garantiscono a una persona che è davvero a rischio di vita e di discriminazione di non dover essere rimpatriata. C'è poi la protezione speciale, sulla quale pure talvolta abbiamo sentito delle inesattezze, perché è un caso unicum in Europa per quello che riguarda il nostro Paese e perché siamo stati gli unici ad attivarla. Ci sono solo altri quattro Paesi in Europa che hanno attivato un processo particolare, tra cui la Spagna, che però ha un elenco specifico di fattispecie su cui questa protezione può essere attivata, tra l'altro dall'azione di un magistrato, che deve prevedere che si entri all'interno di tale fattispecie; c'è poi la Germania, anch'essa con una casistica molto chiara e ben delineata; c'è poi la Francia, che ha solo due tipologie d'intervento; c'è il Belgio, dove si interviene in maniera molto chiara e per situazioni strettamente legate al pericolo di vita. Poi c'è l'Italia, ci siamo noi, che abbiamo di fatto ampliato le ipotesi di questa protezione per tutte le persone che versano in gravi condizioni psicofisiche, oltre che di salute.
Anche su questo, al di là di tutto, i numeri parlano sempre molto chiaro, cari colleghi e caro Presidente: nel 2001 abbiamo avuto un incremento del 735 per cento di questa protezione e delle persone a cui è stata estesa, mentre le domande di asilo e delle altre protezioni sono cresciute solo del 76 per cento. Vi rendete conto di quale differenza stiamo ponendo in essere? Voglio dirlo con una certa chiarezza e i numeri anche qui parlano chiaro: sapete qual è la nazionalità che è stata maggiormente premiata da questa protezione? La comunità albanese, per il 36 per cento.
Molti dei colleghi che sono in quest'Aula ieri hanno partecipato alla riunione congiunta delle due Commissioni delle politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, dov'è venuta a trovarci la Presidente della Commissione integrazione europea del Parlamento albanese. Cari colleghi, vi sembra un Paese da cui bisogna scappare? Vi sembra un Paese - per quello che ci è stato raccontato - in cui c'è questa grandissima necessità di protezione? Stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di una misura che evidentemente allarga i confini di un'immigrazione che, di fatto, è molto lontana da quello di cui si parla.
L'Italia allora, in realtà, con questo decreto-legge ha compiuto il primo passo di una strategia più complessiva sul tema dell'immigrazione, perché questo è un altro fatto che va sottolineato con chiarezza.
Abbiamo posto questo tema nei confronti dell'Unione europea, e lo sapete perché lo abbiamo detto, lo abbiamo ascoltato anche dal nostro Presidente del Consiglio: per la prima volta l'Unione europea ha posto il tema dell'immigrazione come uno degli obiettivi da poter raggiungere nei prossimi anni. Ne stiamo parlando proprio per capire come un fenomeno così complesso e globale possa essere affrontato, ma può essere affrontato anche con accordi bilaterali con i Paesi del Nord Africa e dell'Africa in generale. Anche in questo caso, abbiamo visto il Presidente del Consiglio andare in giro con la valigia in mano per affrontare il tema con questi Paesi. E poi c'è il Piano Mattei, per dare un destino diverso ai Paesi dell'Africa e quindi anche per risolvere il problema dell'immigrazione.
Concludo, Presidente, dicendo che non ci arrenderemo all'idea che uomini, donne e bambini possano rischiare la vita in viaggi della speranza per poi essere abbandonati nelle nostre città senza integrazione e senza aiuto, pensando che tutto questo si chiami solidarietà.
Non ci arrenderemo all'idea che si possa abbandonare l'Africa e si possa e si debba per forza vivere lontano da quel Continente, come dicevano due persone di spiccato profilo, una delle quali ricordata qui da tutti e il cui pensiero dev'essere un valore condiviso, e non per motivi religiosi, ma per la sua portata filosofica e intellettuale. Parlo di Joseph Ratzinger, secondo il quale, nel contesto socio-politico attuale, però, prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra. L'altra persona a cui facevo riferimento era Giovanni Paolo II, il quale diceva che il diritto primario dell'uomo è di vivere nella propria Patria. Su questo lavoriamo, proprio perché sappiamo che il vero conflitto è tra chi pensa che ci sia una visione di fluidità che non prevede confini, appartenenze e tradizioni.
Noi siamo per l'identità della persona, di genere. Ci piacciono le identità locali e nazionali; capiamo e vogliamo riscoprire il senso di comunità e quello delle proprie radici e non ci arrenderemo a non raccontare la bellezza e la forza di queste idee. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.
LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, nel mio primo intervento mi sono concentrato sui profili flagranti d'incostituzionalità e invece ora interverrò dal punto di vista politico.
Ribadisco solo due elementi di cui ho parlato nell'intervento precedente: non siamo davanti a un testo che si può chiamare decreto-legge Cutro, ma al decreto-legge sicurezza-ter, e proprio da questo termine deriva il primo punto politico.
Questo Governo - o, meglio, una parte della maggioranza che appoggia l'attuale Esecutivo, la Lega - vuole mettere una bandierina: questa è la vicenda politica, il succo politico della questione. Volete mettere una bandierina, che non riuscirà a fermare i flussi migratori perché, come dicevo prima, non sono né la deterrenza né la paura della legge a poter fermare la paura di morire.
Nel primo intervento ho detto che l'abolizione della protezione speciale non è altro che un modo in cui di fatto si vuole ritornare con le lancette al 2018, quando si era abolita la protezione umanitaria.
Ho detto che non va bene il sistema dei porti chiusi, semplicemente perché anche voi avete dimostrato, con la vostra presenza e con l'aumento del 320 per cento, che i porti non saranno mai chiusi, e non va bene il principio dei porti aperti, soprattutto quando diciamo: passate e il problema se lo gestiranno gli altri Paesi europei.
Il nostro dovere è dire piuttosto come si governano i flussi migratori. Si governano su tre pilastri: lavoro, sistema di accoglienza e cooperazione internazionale.
Per quanto concerne il lavoro, qual è l'errore che state facendo? Aumentare la programmazione da due a tre anni? Certo che va bene, ma, signori, avete mai conosciuto qualcuno che assume una persona al buio? Assumereste mai una persona al buio? Potete pretendere o chiedere che i nostri imprenditori assumano persone che non hanno mai visto? (Applausi).
Lo volete capire che un sistema d'inserimento lavorativo si fa con la formazione mirata, non sulla base di numeri? Stiamo parlando di persone, non di pacchi. Smettete di avere un approccio logistico, quando si parla di persone. (Applausi).
In secondo luogo, parliamo del sistema di accoglienza. Non posso rivolgermi direttamente al collega, ma tramite la Presidenza, mi rivolgo indirettamente a chi è intervenuto prima; ci sono tre passaggi di questa catena: gli hotspot, che dovrebbero funzionare da sistemi d'identificazione; i CAS, che dovrebbero funzionare da sistemi di centro di accoglienza straordinaria; il SAI, che dovrebbe essere il fulcro di questo sistema di accoglienza e integrazione. La nostra logica è che l'attenzione dovrebbe essere concentrata tutta sul SAI, che ricade sui Comuni. (Applausi). Invece voi che cosa volete fare? Volete ritornare indietro nella catena, pensando che la parolina magica degli hotspot sia il fulcro dal quale gestire il tema dell'accoglienza. Signori, il rischio è che voi trasformiate un centro d'identificazione in un luogo di detenzione informale (Applausi), privando le persone dei diritti e delle libertà fondamentali. È questo l'errore concettuale. Bisogna potenziare il sistema di accoglienza e integrazione e lavorare verso la formazione e l'inserimento lavorativo e invece voi volete tornare indietro, perché questo sistema produrrà immigrazione irregolare. Ritorno al punto: creare un problema per avere consenso dal problema creato e non risolverlo, ma sfruttarlo come un'opportunità di crescita ed integrazione per tutti. (Applausi).
Altro elemento: la cooperazione internazionale. Se noi fermiamo, tutti quanti, le rotatorie della propaganda e cominciamo insieme a pensare che la sovranità nazionale si esercita consapevolmente nel contesto europeo, difenderemo i confini nazionali come europei attraverso una riforma seria del Regolamento di Dublino sulla base del principio di leale cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri. (Applausi).
Non potete dire che se ne deve occupare l'Europa, ma poi non le date la competenza affinché se ne possa occupare; sono questi il fraintendimento e l'ipocrisia che ci sono dietro questa situazione. Dobbiamo difendere i confini nazionali perché europei, attribuendo le competenze all'Europa perché li possa esercitare propriamente. È lì che si esercita la sovranità nazionale, non declamandola.
Altro elemento: la cooperazione internazionale. Non basta evocare il piano Mattei (poi un giorno ci spiegherete - oltre al nome evocativo del piano, che tutti noi non possiamo che approvare - cosa c'è al suo interno). (Applausi). La cooperazione internazionale si fa cercando di capire un elemento fondamentale: non ci può essere protagonismo dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale, se il Mediterraneo, anziché essere un cimitero delle speranze di intere popolazioni, non ridiventa, nella cultura e nella civiltà europea, un luogo di scambio, di crescita, di opportunità di sviluppo e di coesione.
Ricordatevi sempre - e con questo concludo - che la mitologia greca, che evidentemente dovrebbe insegnarci qualcosa, raffigurava l'Europa come una donna che attraversava il mare, dal Sud al Nord, per fuggire da una violenza. Questa è l'idea di Europa che noi dovremmo propugnare: una forza gentile che attraversa il mare, dal Sud al Nord, per portare pace nel mondo, in Europa e nei nostri Continenti. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico industriale «Giambattista Bosco Lucarelli» di Benevento, che sono in visita al Senato. Benvenuti. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 591 (ore 12,24)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Elia. Ne ha facoltà.
D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe, colleghi, diciamoci la verità: questo decreto-legge è nato male, in un Consiglio dei ministri surreale. Paradossalmente, l'essersi avvicinati al luogo della tragedia ha reso ancor più evidente la distanza tra quel Consiglio dei ministri e quello che succedeva intorno. È un decreto-legge che non dà risposte a quella tragedia, né esprime alcuna capacità di governo di un fenomeno strutturale. È un decreto irresponsabile, disumano e, per certi versi, grottesco, come diceva stamattina la senatrice Zampa. Creerà più irregolari, più lavoro nero e nessuna inclusione.
Il provvedimento è nato male, appunto, ma l'iter è proseguito ancora peggio, con ritardi, divisioni e pareri che non arrivavano, difficoltà a discuterlo e alla fine una corsa per intestarsi l'abolizione della protezione speciale: chi la fa meglio? Di fatto, c'è stata un'incapacità della maggioranza, della vostra maggioranza, di votare in Commissione gli emendamenti del Governo: un fallimento.
Eppure, di fronte all'INPS, che ricorda che i migranti salvano le nostre pensioni, di fronte agli schemi del vostro DEF, che dimostrano che i migranti salvano la nostra economia, e di fronte ai dati reali, che prendono il sopravvento sull'ideologia, il nervosismo mette all'opera il solito dispositivo, la logica mai inclusiva, che contrappone i diritti di alcuni a quelli di altri e usa i diritti di una parte contro quelli degli altri. Sfugge l'idea che l'inclusione sia produttrice di benessere per tutti.
Adesso il mantra è "prima le donne": non ci provate! (Applausi). Non provate a usarci contro i migranti. Non provate a buttare la palla dell'occupazione femminile per non affrontare questo nodo. Pensate piuttosto a come non far fallire il Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché lì come Paese ci eravamo dati un obiettivo sull'occupazione femminile, ma ci avete perfino chiesto di stralciare da un ordine del giorno le linee guida sulla clausola del 30 per cento dell'occupazione femminile. Non usate le donne come un esercito di riserva contro quella che voi vedete come un'invasione. (Applausi).
Non provate, ancora, a utilizzare la serissima questione della denatalità, che allude al modo in cui il Paese guarda al futuro, al benessere delle donne, al welfare e alle politiche per la famiglia, perché poi - ed è questo il punto - al di là dei benefici per il PIL e al di là dei numeri squadernati nei documenti economici, c'è qualcosa che viene prima. Stiamo parlando di persone che fuggono per migliorare la propria vita.
Lo voglio dire sommessamente, anzi, neanche tanto: l'umanità è una, nessuno sostituisce qualcun altro. È una vergogna quello che abbiamo sentito ieri dal ministro Lollobrigida (Applausi) e aspettiamo le scuse della presidente Meloni. Ci siamo vergognati: sono complotti usati dalla peggiore destra nel mondo quelli che pensano alla sostituzione etnica.
In ogni caso, tutte le motivazioni di questo decreto si basano su cose non vere: emergenza, invasione, gli unici ad avere la protezione speciale. La storia e la realtà ci dimostrano che i flussi migratori non sono arrestabili e che non cessano le ragioni umane, politiche ed economiche che spingono le persone a rischiare la vita per lasciare i propri Paesi.
L'Europa e l'Italia hanno il dovere di adottare una legislazione utile, come ha ricordato in Polonia il presidente Mattarella.
Fermatevi, dunque. Serve un piano nazionale d'inclusione, fatto per rafforzare e non indebolire le forme di protezione. Serve il sostegno all'accoglienza diffusa: lasciamoci alle spalle la stagione micidiale dei grandi centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA). Voi invece riproponete i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) come l'unica risposta. Serve un'accoglienza di qualità, con una distribuzione dei migranti su tutto il territorio nazionale, con grande senso di responsabilità.
Quello che chiediamo all'Europa - perché è giusto chiederle di cambiare - dobbiamo chiederlo a livello nazionale. Servono progetti per la formazione e l'inserimento lavorativo: non c'è nulla di tutto questo. Ieri lo hanno chiesto tante associazioni in piazza, ma lo hanno chiesto anche le associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) e la Comunità di Sant'Egidio, così come lo chiedono i Comuni. Abbiamo di fronte persone. Il problema è creato dall'incapacità di programmazione e di governo di questo fenomeno strutturale.
Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,32)
(Segue D'ELIA). Si grida all'emergenza, ma poi il vostro ministro Piantedosi ci ha spiegato, di fronte ai rilievi della CEI, che questa emergenza è uno strumento tecnico per adottare provvedimenti veloci ed efficaci. Quindi «non esiste un allarme, ma esiste uno stato di emergenza tecnicamente inteso»: così ha detto il Ministro. C'è pertanto un uso strumentale dei poteri di emergenza e, per ciò stesso, illegittimo.
Il sottosegretario Molteni ancora ieri in Commissione ha voluto sottolineare che non si deroga sui diritti, ma sulle procedure. Eppure la chiusura totale verso i nostri emendamenti, verso quelli che mettevano in prima linea una maggiore garanzia sui diritti, non solo ci fa permanere il dubbio, ma ci dà conferma. Insisto: fermatevi; fermiamoci e facciamo un piano nazionale. Se anche il Ministro riconosce che non c'è emergenza, ascoltate i sindaci delle grandi città italiane. La riforma andrà a colpire persone che in Italia lavorano con contratti regolari e creerà un esercito di irregolari che non potranno essere allontanati in mancanza di accordi con i Paesi dai quali provengono e che andranno ad alimentare il mercato del lavoro nero.
Cancellare la convertibilità dei permessi ottenuti in relazione alla tutela della vita privata e familiare è una delle norme più odiose, palesemente in contrasto con l'articolo 10 della Costituzione, con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali: l'abbiamo ricordato più volte questa mattina.
Qualcuno di voi dice che sono comunque tutelati, ma si genererà un contenzioso continuo. Stiamo facendo una legislazione contro i diritti e le leggi internazionali. I numeri ve li hanno riportati. La gran parte delle persone che chiede la protezione speciale, e che l'ha ottenuta, neanche arriva dagli sbarchi. Facciamo uno sforzo, fermatevi. Rinforziamo l'unitarietà del sistema di accoglienza italiano. Il Sistema accoglienza integrazione (SAI) rimanga accessibile ai richiedenti protezione e ai rifugiati; vengano ripristinati i criteri di riparto per il piano nazionale di accoglienza. Fermatevi, perché questo decreto-legge è irresponsabile e disumano e creerà, solo per poterlo utilizzare a fini di propaganda, un esercito di irregolarità; creerà nuova insicurezza e non darà nessuna risposta al fenomeno dell'immigrazione. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barcaiuolo. Ne ha facoltà.
BARCAIUOLO (FdI). Signor Presidente, le confido di essere basito dallo sviluppo che il dibattito ha avuto, sia in termini di pregiudiziali di costituzionalità sia con riferimento all'inizio della discussione generale. Se per me è incomprensibile, ma assolutamente legittimo non condividere la linea del Governo, è altresì onestamente lapalissiano che dalle opposizioni ci saremmo aspettati almeno una singola proposta, cosa che però non è avvenuta.
Quello dell'immigrazione è un tema che non solo la maggioranza di centrodestra e il Governo Meloni stanno ponendo all'attenzione: ricordo le parole del presidente della Repubblica Mattarella, che ha definito preistoriche le regole europee sull'immigrazione. Dubitando che qualcuno dell'opposizione si voglia iscrivere a Jurassic park, probabilmente a questo tipo di istanze e di attenzione avrebbe dovuto seguire qualche proposta. Idem per il presidente del Partito Popolare Europeo Weber, il quale ha dichiarato che l'Italia va aiutata, perché la situazione è assolutamente intollerabile.
In questo quadro, tra Mattarella, Weber, Giorgia Meloni (quindi il Presidente della Repubblica e due dei rappresentanti dei tre più grandi Gruppi in Europa), dalle opposizioni non arriva una proposta. Arrivano invece critiche rispetto a una linea per cui ringrazio di cuore il Governo: si tratta di una direzione chiara che va verso quello che, a nostro avviso, può essere un tentativo di lenire i problemi che l'immigrazione provoca quotidianamente anche alla nostra Nazione. Il piano Mattei non è qualcosa di immaginario e indefinito, ma semplicemente la constatazione che la soluzione non può essere quella di spostare l'Africa in Europa. (Applausi). Probabilmente, la cosa più giusta è eliminare alcuni europei dall'Africa, che hanno speculato con logiche postcoloniali, prendendo le ricchezze di uno dei sottosuoli tra i più ricchi al mondo.
Il senatore Scurria poco fa ha ricordato le parole di Papa Benedetto XVI, riprese da Papa Francesco, rispetto al diritto a non emigrare. In questa direzione vanno questo decreto-legge e la politica complessiva del Governo, oltre al piano Mattei che, come ha annunciato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da questo autunno si svilupperà in maniera forte.
Dopodiché, l'Italia ha bisogno di migranti? Evidentemente sì, nessuno sta dicendo il contrario, ma ha bisogno di coloro che riusciamo a integrare realmente; e per integrarli realmente serve poter dare loro un lavoro. Da questo punto di vista, il decreto-legge in esame inizia a compiere una vera rivoluzione, perché pone al centro della determinazione delle quote di flussi regolari dei migranti il Ministero del lavoro, cosa che non avveniva precedentemente.
È questo l'orizzonte che dobbiamo assolutamente darci, anche perché, se così non fosse, chiaramente continueremmo a rifocillare la manovalanza della criminalità organizzata, come avviene per coloro che non riescono a integrarsi. D'altronde, basti pensare che abbiamo un cittadino straniero su dieci e che le nostre carceri sono, per oltre un terzo, riempite da cittadini stranieri, proprio perché, senza uno sbocco lavorativo, a queste persone non resta altra scelta che delinquere. (Applausi).
Le migrazioni avvengono per una serie di problemi. Ovviamente, vi è un fattore economico, che bisogna cercare di risolvere, appunto, con le prospettive del piano Mattei; vi è una destabilizzazione geopolitica forte da parte di Russia e Cina - si pensi ad esempio al Sudan - che cercano di mandare migranti verso l'Europa per creare instabilità, confusione e malcontento, che va arginata; vi è stata e in parte vi è ancora, anche in Italia, una speculazione sul business degli immigrati. Mi chiedo se coloro i quali ieri protestavano appartenessero realmente ad associazioni che seguivano l'istanza umanitaria o se fossero quelli diventati ricchi e milionari speculando sul business dell'immigrazione, come per troppo tempo è avvenuto in Italia. (Applausi).
Vi è poi molta questa confusione sulla protezione speciale. Noi ribadiamo che, così come prevista, esisteva solo in Italia. È vero che altre Nazioni prevedono protezioni ulteriori per lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria, ma, ad esempio, la funzione dei rapporti sociali come elemento tale da vietare l'espulsione oggettivamente non aveva senso. Ciò vuol dire che un immigrato irregolare in Italia, nel momento in cui dimostra l'esistenza di rapporti sociali (ma quindi che cosa: l'iscrizione a una bocciofila, ad un sindacato o a una polisportiva), ha il diritto di non essere espulso? È chiaro che questa previsione non poteva e non può funzionare ed il decreto va esattamente in tale direzione.
Signor Presidente, dai banchi dell'opposizione ho sentito gridare alla vergogna rispetto alle parole di ieri del ministro Lollobrigida, cui va tutta la solidarietà, mia e del Gruppo Fratelli d'Italia. Infatti, l'unica cosa di cui mi sono vergognato oggi è di leggere articoli e titoli di giornali, come quello del quotidiano «la Repubblica», che, oggettivamente, dimostrano di non conoscere il significato delle parole. (Applausi).
Andate infatti a cercare la parola "etnia" sui dizionari Zingarelli o Devoto Oli. L'Enciclopedia Treccani definisce l'etnia un raggruppamento umano basato su caratteri culturali e linguistici comuni. Noi, questo concetto, che vi piaccia o no, lo difendiamo e lo vogliamo difendere. Al netto dei flussi regolari, dobbiamo difendere la nostra identità, le nostre radici ellenico-romano-cristiane e quello che ci hanno insegnato, appunto, gli antichi filosofi greci: l'amore per la democrazia e per il diritto; il rispetto delle minoranze, coniugato col dovere della maggioranza di prendere decisioni; il sistema giuridico romano, che ancora oggi è l'architrave del nostro diritto civile e dei nostri istituti principali; e la cultura cristiana, non nel senso confessionale o religioso, ma nel senso che diceva un grande italiano che ha calcato quest'Aula per più di quarant'anni. Mi riferisco a Benedetto Croce e al suo saggio del 1942 secondo cui non possiamo non dirci cristiani. (Applausi).
Questo è l'orizzonte che vogliamo darci. Questo è l'orizzonte che il Governo ha messo a sistema col decreto ONG, cercando di mettere in fila le soluzioni per un problema drammatico, che evidentemente non si può sviluppare e declinare solo sul piano nazionale, ma ha bisogno, ovviamente, anche di soluzioni continentali. E, guarda caso, da quando questo Governo è in essere, dall'Europa iniziano ad arrivare le prime risposte. Prima, invece, ogni volta che veniva sollevato il problema dell'immigrazione, l'Europa non diceva nulla. Oggi, invece, le dichiarazioni di Weber e gli atti del Parlamento europeo vanno finalmente nella direzione opposta.
È quindi chiaro che, con convinzione, nonostante il vostro legittimo ostruzionismo con gli emendamenti e nonostante le vostre bugie rispetto all'etimologia di alcune parole usate ieri, noi andremo avanti. E sono convinto che anche questo decreto sarà un ulteriore mattone che noi della maggioranza poniamo, nel rispetto del mandato elettorale che gli italiani ci hanno affidato il 25 settembre scorso. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.
OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, Governo, colleghi, ho molto apprezzato l'impostazione data sin dall'inizio dal presidente del Consiglio Meloni sulle politiche migratorie. Ci sono finalmente un progetto complessivo e un comportamento corretto e responsabile, che parte dai diritti delle persone.
Il primo diritto - come appunto diceva il collega prima di me - è quello di non essere costretti a emigrare - come sottolineava anche il Presidente del Consiglio qui in quest'Aula - prima ancora di quello a emigrare. Nella storia in verità non è mai stato il pane ad andare verso i poveri, ma sono i poveri ad andare dove c'è il pane. Eppure, c'è uno sforzo di portare competenze e risorse in quei Paesi, di dare avvio a un piano Mattei per l'Africa, garantendo a quelle Nazioni la maggior parte degli introiti della produzione di energia; un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione europea e Nazioni africane, che recupera allo stesso tempo il nostro ruolo strategico nel Mediterraneo.
Lo dimostrano i recenti viaggi in Algeria e in Etiopia del nostro Presidente del Consiglio e in Tunisia del nostro ministro degli esteri Tajani. In Giappone c'è stato il summit sulla politica dei migranti. Lo dimostra l'insistenza con l'Europa per affrontare in modo unitario e strategico un tema così importante, riguardo al quale l'Italia non può certamente essere lasciata da sola; una richiesta di coinvolgimento attivo dell'Europa che sta finalmente ottenendo la dovuta attenzione e di cui noi di Forza Italia siamo stati i primi fautori.
Inoltre, il Governo Meloni, con questo decreto, incrementa i flussi regolari in entrata come mai era successo negli ultimi anni. Aumentano i rapporti di collaborazione con gli Stati di provenienza e di transito dei migranti; si colpiscono i trafficanti di uomini per ridurre i naufragi e le tragedie in mare, nonché le tante morti di persone e di bambini in difficoltà (come quello che è successo a Cutro). Lo stato d'emergenza adottato consentirà poi a tutte le strutture dello Stato di velocizzare l'iter di alcune procedure necessarie per avere a disposizione gli strumenti indispensabili a garantire sempre e in modo strutturale (quindi più umano e solidale) la prima accoglienza, così come ha spiegato molto bene in Commissione il sottosegretario Molteni, che ringrazio e al quale faccio i complimenti per la competenza.
Mi fanno sorridere coloro i quali gridano allo scandalo per l'adozione dello strumento dell'emergenza. Sarebbe anche giusto parlare di uno strumento inappropriato per una politica che è ormai conosciuta, se non fosse che in Italia ormai tutto dev'essere affrontato con gli strumenti dell'emergenza. Figuriamoci la questione dei migranti, che arrivano oggi a decine di migliaia sulle nostre coste, soprattutto in Calabria e in Sicilia. Dopo decenni di politiche di "complicazione", frutto della cultura del sospetto propria della sinistra, non riusciamo più a realizzare un'opera pubblica; non riusciamo a spendere le risorse del PNRR; non riusciamo neanche ad assumere tecnici e dipendenti nella pubblica amministrazione - e sono necessari - senza ricorrere a commissari e a norme straordinarie, che ormai stiamo recependo come ordinarie nel nostro ordinamento.
Un'altra azione del Governo Meloni - meritoria e positiva, lo sottolineo - anche in relazione a questo tema, è il rafforzamento dell'identità italiana in tutti i settori, dal comparto agricolo alla scuola, alla cultura e a tutto il resto. I confini non sono solo muri, a volte invalicabili, senza pietre, ma neanche linee prive di significato: racchiudono idealmente un popolo, che poi è una comunità in continua evoluzione, con valori, culture e tradizioni comuni, che si dà delle regole. Il nostro è un Paese straordinario, con un patrimonio di città storiche bellissime. Siamo eredi, forse un po' indegni, del mondo classico. I tratti caratteristici degli italiani sono proprio quelli di un'affinità elettiva con la cultura artistica e popolare, la raffinatezza dei comportamenti e del pensiero, il carattere passionale e l'inclinazione verso il bello. Siamo più accoglienti e aperti rispetto agli altri. Siamo stati un popolo di navigatori e di mercanti, incline agli scambi commerciali e sociali.
Sappiamo trasmettere calore umano ed è quello che ci dicono i turisti che vengono in Italia. C'è un mito nel mondo, quello degli italiani brava gente: un insieme di giovialità e di naturale inclinazione alla socialità. Nella nostra identità è insito il tratto distintivo e positivo dello spirito dell'accoglienza, che non dobbiamo perdere. Nelle nostre città ci dev'essere un posto per chi arriva da noi: non un posto qualunque per chi arriva dalle miserie e dalla guerra, ma un posto d'onore, in modo che chi arriva si riconosca nei nostri valori e si senta, nello stesso tempo, a casa; quindi un posto d'onore, ma anche un posto che lo faccia sentire a casa. Sono proprio questi i temi dell'inclusione e dell'integrazione sui quali è necessario fare cospicui investimenti, se si ha a cuore la crescita sociale ed economica del nostro Paese.
Siamo cittadini del presente, con alle spalle un passato che più di altri popoli europei è il risultato di migrazioni e di incroci di tante genti e culture, grazie alla posizione geografica, alla conformazione fisica del nostro Paese e al continuo movimento di popolazioni in entrata e in uscita.
Io stesso provengo da una Regione, la Calabria, il cui territorio è stato abitato da una serie vastissima di popoli, quali bruzi, greci, romani, bizantini, normanni, angioini e aragonesi, solo per citarne alcuni. Davanti abbiamo un futuro, che sta in questa solida identità, ma anche nella capacità di integrare il nuovo, non solo di contenerlo spazialmente dentro i confini.
Un Paese chiuso è un Paese morto. È non solo un affare di buon cuore e di buon sentimento, ma anche un'esigenza di produzione di ricchezza materiale e ideale, che è utile alle nostre imprese e alla società più in generale. La sfida è riuscire a creare le condizioni per costruire una possibilità d'integrazione effettiva tra cittadini antichi e nuovi, con una prospettiva di radicamento, in modo che tutti si sentano a casa. Il nostro Paese e le nostre città vanno visti come una sorta di opera collettiva, che si rinnova continuamente, secondo una cultura di produttivo interscambio tra tradizione e innovazione.
Abbiamo già assistito nella storia a questi processi. Ricordo le invasioni barbariche, che all'epoca si chiamavano migrazioni e i barbari erano i popoli che provenivano dall'Europa settentrionale, sullo sfondo della decadenza dell'Impero romano. Quando i goti avanzavano con Alarico e saccheggiavano Roma, ci fu l'azione di un santo, sant'Agostino d'Ippona, che suggerì che l'unico modo di preservare l'identità e le radici cristiane era quello di conquistare quei popoli con la cultura, come poi avvenne. Tutto questo non vuol dire assecondare la filosofia no border, cioè l'apertura indiscriminata dei confini, perché vanificherebbe in un colpo le idee che sono alla base di quel processo di inclusione sociale che mi è tanto caro. Neanche nella narrazione biblica ha funzionato, perché nella città di Babele i popoli non si comprendevano e furono costretti a disperdersi.
Proprio per questi motivi, il Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE ha proposto degli emendamenti, per incrementare i flussi regolari in entrata e per andare incontro alle richieste dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite e a quelle di Confindustria, per assicurare alle imprese i lavoratori e per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - cito al riguardo anche alcuni emendamenti, che poi sono stati trasformati in ordini del giorno - e le persone con disabilità. A nostro avviso, occorrono quindi umanità e sguardo alle esigenze delle nostre imprese.
Il presidente Berlusconi, a cui auguro di nuovo una pronta guarigione (Applausi), in questo edificio, durante una riunione di Gruppo che i colleghi ricorderanno, propose addirittura di mettere a disposizione le case sfitte per le persone che arrivavano nelle nostre città: in questo caso, addirittura prima l'umanità dello sguardo alle imprese.
Devo dunque confessare, alla luce delle considerazioni che ho fino ad ora esposto, che ho preferito non sottoscrivere l'emendamento che riguarda la protezione speciale: pur essendo sicuro dei buoni intenti e della buona fede di chi lo propone, volta a ridurre i pretesti per l'immigrazione clandestina, avevo e ho dubbi riguardo ad alcuni effetti che potrebbero generarsi nei confronti di chi è già integrato, di chi lavora e ha creato una famiglia nel nostro Paese. Abbiamo letto sui giornali alcune storie che mi hanno fatto anche riflettere rispetto a questo.
Purtroppo non è stato possibile un confronto sereno con l'opposizione, perché in 1a Commissione sono stati presentati, in modo strumentale e pretestuoso, circa 400 emendamenti, che hanno creato un teatrino, per esigenze di propaganda elettorale e di fatto hanno impedito la discussione nel merito rispetto a questo punto così importante.
Nonostante il presidente Balboni abbia guidato quella Commissione, non siamo riusciti poi a sviluppare questi argomenti.
Affido quindi queste mie riflessioni al Governo e al presidente del Consiglio Meloni, nella consapevolezza che sapranno tenerle nel giusto conto e, nel caso di possibili distorsioni, correggere con il buonsenso e l'umanità che li contraddistinguono le problematicità che potrebbero verificarsi. Nonostante le buone intenzioni e il buon lavoro svolto dal Governo, nessuno in questo caso può dire di avere una ricetta perfetta per la soluzione di un problema epocale così complesso. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sallemi. Ne ha facoltà.
SALLEMI (FdI). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, sarò onesto: il tema dell'immigrazione nella nostra Nazione è stato sempre spigoloso e foriero di polemiche anche accese.
Negli anni Novanta ero un ragazzo e mi colpì lo sbarco dei 20.000 albanesi al porto di Bari che certamente molti di voi ricorderanno, che generò polemiche. Anche in quel caso, come oggi, l'Italia non fece un passo indietro sul fronte dell'accoglienza.
Allora come oggi, l'Italia fu costretta a urlare all'intera Europa a squarciagola, da sola, che è vero che la lotta all'immigrazione è un principio di legalità e di sicurezza continentale, ma che non può essere solamente una battaglia di facciata. (Applausi).
I grandi fenomeni migratori albanesi mi ricordano l'operazione Bandiere bianche del Governo guidato da Romano Prodi, nel 1997 - molti di voi la ricorderanno - che, usando il termine "pattugliamento" - pensate un po' - attuò un vero e proprio blocco navale, che portò anche a una tragedia: era il marzo del 1997, un venerdì santo per essere esatti, quando, a seguito di una collisione tra un'imbarcazione carica di migranti e un nostro mezzo di pattugliamento, morirono 81 persone. Allora, però, il termine "blocco navale" non suonò scandaloso più di tanto alle orecchie di una certa politica.
Ma veniamo ai giorni nostri. Su Cutro mi permetta una parentesi, Presidente. C'è stata la volontà di creare un clima infame, tentando di addossare la responsabilità di quella immane tragedia a questo Governo, responsabilità che esso non aveva, com'è stato ampiamente dimostrato (anzi, è stato fatto tutto il possibile per salvare vite umane). Il buonismo di facciata al quale abbiamo assistito in questi anni non ha risolto i problemi e non ha evitato le morti in mare, né le nefaste conseguenze dell'immigrazione irregolare, che nei grandi centri urbani, nelle stazioni e nelle periferie si è trasformata in una bomba sociale che pagano i cittadini in termini di sicurezza, serenità e vivibilità. Chi ha propugnato le politiche dei porti aperti e degli ingressi indiscriminati a tutti i costi non si è curato delle conseguenze dell'immigrazione irregolare, né del destino di migliaia di stranieri che, senza casa, senza lavoro, senza documenti e senza dignità, hanno visto il sogno italiano e - mi consenta - europeo diventare un incubo per la sopravvivenza. E, quando devi sopravvivere, Presidente, il pericolo di sconfinare nell'illegalità e nel crimine è a un passo, come purtroppo è accaduto e accadrà.
Qualcuno - e qui mi vergogno - ha anche speculato sull'accoglienza, ha ingrassato le cooperative e ha intercettato finanziamenti pubblici, allargando non il cuore per accogliere, formare e integrare, ma il portafogli per drenare contributi alla faccia dell'umanità e dei buoni sentimenti. (Applausi). Il caso che ha coinvolto la famiglia del collega Soumahoro è emblematico. Sono un garantista sia per indole sia per professione, ma certe domande vanno poste e certe risposte sono attese.
Occorre guardare il tema dell'immigrazione - come sta facendo il Governo Meloni - da altre prospettive. Sin qui le politiche dei porti aperti e degli ingressi indiscriminati hanno fallito. Occorre rovesciare la prospettiva, devono esistere un diritto a non emigrare, ma anche la possibilità per un cittadino del Continente africano di scegliere di rimanere nella propria terra e di avere un lavoro e una crescita economica. Il piano Mattei per l'Africa è la summa di tutto ciò: vuol dire cooperazione, scambi commerciali e collaborazione economica, politica e sociale per tanti Paesi ricchi di risorse e di forza lavoro, che può trovare sbocco proprio in Africa, promuovendo quindi sviluppo e migliori condizioni di vita e crescita. Il piano Mattei guarda al Mediterraneo con una prospettiva nuova, per certi versi obbligata.
Il dominio cinese sull'Africa e sulle sue materie prime è un altro tema che impone una riflessione e una politica lungimirante, come lo fu quella del grande italiano che dà il nome al piano promosso dal Governo, Enrico Mattei, per l'appunto. (Applausi).
È quindi lampante, signor Presidente, come il tema dell'accoglienza non possa ridursi a un semplice binomio sbarco-soccorso. Occorre andare oltre l'ospitalità e capire che dietro gli sbarchi non c'è solo fuga dalla sofferenza, ma ci sono anche criminalità organizzata e sfruttamento. Piaccia o non piaccia, questa realtà esiste.
Andando ai numeri, signor Presidente, nei primi mesi di quest'anno si è registrato un eccezionale incremento di flussi migratori: dal primo gennaio all'11 aprile 2023 sono arrivati in Italia 31.292 migranti, con un incremento pari al 294,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 (7.928 migranti). Se dovesse mantenersi questo trend, si stima che per la fine dell'anno potremmo arrivare a oltre 400.000 nuovi arrivi. L'incremento dei flussi ha dunque portato a un insostenibile sovraffollamento dei centri di prima accoglienza, in particolare presso l'hotspot di Lampedusa, che ha una capienza di soli 389 posti e nei giorni tra il 10 e il 12 e dal 24 al 26 marzo ha registrato presenze fino a 3.000 persone. Ad oggi, il totale delle persone in accoglienza in Italia è pari a 114.643 migranti.
Pensate veramente, colleghi dell'opposizione, che davanti a questi numeri basti aprire le braccia e sorridere per governare un cataclisma come questo? Basta semplicemente dire di venire in Italia sorridendo, per poter dare la percezione che qui c'è spazio per tutti?
Ho letto e ascoltato tante polemiche sulla protezione speciale. Non serve un'ulteriore via di protezione che, reintrodotta dal secondo Governo Conte, anche per calamità naturali o cure mediche rende automatico il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro di due anni, ma che in un solo anno ha aumentato in maniera consistente le partenze senza generare lavoro.
Per invertire la rotta servono due tasselli: visione e programmazione. La visione è quella del piano Mattei, secondo il concetto che il primo diritto è quello di non essere costretti a emigrare. La programmazione è racchiusa in questo decreto-legge che pone un progetto chiaro: in Italia si entra, si arriva e si lavora solo in maniera regolare, passando per la procedura di legge. (Applausi). Chi vuole aggirare queste procedure non sarà accolto; chi vuole delinquere facendo il trafficante di esseri umani al soldo di associazioni criminali sarà severamente punito. Questo è un messaggio chiaro che il Governo lancia alla Nazione.
Grazie al presidente del Consiglio Giorgia Meloni il tema dell'immigrazione ha acquistato una centralità europea e di questo siamo tutti consapevoli. (Applausi).
Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, citando le parole del Santo Padre: i trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti; i viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte; le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. Basta morte e dolore, signor Presidente, su questo siamo tutti d'accordo, ma basta anche nascondersi dietro un falso buonismo. Affrontiamo da Nazione seria quale siamo un tema complesso, con una visione di lunga gittata, anche per la dignità di chi arriva in Italia e ha il diritto di starci. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minasi. Ne ha facoltà.
MINASI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti dei Governo, oggi siamo qui ad affrontare un tema caldissimo che da decenni divide il Paese e accende gli animi. In queste ore, ci ritroviamo contro non solo le opposizioni, ma anche le associazioni, le ONG, i sindacati e addirittura Magistratura democratica, che ieri ha aderito alla manifestazione; e poi ovviamente tutti i sindaci del PD, con in testa il sindaco Gualtieri e questo è bene, perché ogni tanto e solo in casi del genere ci ricordiamo della sua esistenza.
Insomma, ci ritroviamo contro - certamente senza stupircene - tutto il mondo della sinistra che, tra le critiche più dure che abbiamo sentito, ci taccia di non avere umanità, di essere cinici. Più volte anche in quest'Aula siamo stati invitati a guardare negli occhi i migranti che sbarcano, come se fossimo del tutto insensibili e disinteressati alle loro vite e al loro destino. Credo invece che gli unici davvero disinteressati alle vite e al destino della povera gente che sbarca in Italia siate proprio voi, con il vostro buonismo di facciata, messo sempre in bella mostra davanti a microfono e telecamere ogni qualvolta si registra una tragedia come quella di Cutro, che ovviamente da calabrese mi tocca in maniera particolare. Voi la usate strumentalmente per lanciare accuse, come sempre, e forse lavarvi la coscienza per primi.
Non potete far finta di nulla di fronte ad alcuni dati, dai quali è invece imprescindibile partire. Innanzi tutto, tra le 15 rotte attuali, quella del Mediterraneo è la più pericolosa. E non siamo noi a dirlo, ma l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) dell'ONU: dal 2014 ad oggi, quasi la metà dei migranti morti o dispersi nel mondo si è registrata nel solo nostro mare, oltre 27.000 persone; nel 2022 il numero dei dispersi ha superato il numero dei morti accertati, doppiandolo, e nei soli primi tre mesi del 2023 abbiamo registrato, con una stima al ribasso, oltre 500 persone annegate.
Di fronte a questi numeri, solo chi non vuol vedere in faccia la realtà può permettersi il lusso di tacciarci di disumanità e insensibilità. Come pensate di porre rimedio alla pericolosità di questa rotta e impedire le morti in mare? Solo con i soccorsi, spesso proibitivi e a volte impossibili per tutti, nonostante il lavoro incessante della Guardia di finanza e di altre Forze dell'ordine, che voglio qui ringraziare, a nome del mio Gruppo? Pensate forse che, com'è stato lasciato solo dall'Europa, nonostante i continui appelli, l'ultimo dei quali del presidente Mattarella, che voglio ringraziare per la netta posizione espressa in Polonia, il nostro Paese possa davvero avere la forza d'intercettare e intervenire su ogni partenza per soccorrere tutti i migranti che si imbarcano e poi assisterli anche a terra?
Io vengo da una delle Regioni di maggior approdo, la Calabria, e conosco da vicino l'abnegazione e l'impegno senza sosta di agenti e militari, che al lavoro della macchina dei soccorsi sommano anche il lavoro ordinario di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Pensate che si possa continuare a far pesare il carico di salvataggio e assistenza su quelle stesse risorse, che sono insufficienti ancora oggi a coprire le esigenze del territorio, nonostante il potenziamento degli organici che noi abbiamo disposto come Lega e come centrodestra?
Ma voi cos'avete fatto finora, se non parole? Dimostrate sempre - è vero - una grande sollecitudine nel preoccuparvi, ma solo del primo momento dell'immigrazione, cioè i viaggi dei disperati, per usarli contro gli avversari politici, salvo poi dimenticarvene in un momento successivo, quello dell'accoglienza.
Il senatore Parrini avrebbe dovuto vergognarsi in passato, non certo oggi. Le vostre parole oggi sono più vuote e piene di ipocrisia e a dimostrarlo sono certamente altri dati, quelli sugli sbarchi e sui morti negli anni passati. L'unico momento in cui li abbiamo drasticamente ridotti e il numero dei morti in mare è stato il più basso di tutti gli anni e di sempre è stato quando a ricoprire la carica di Ministro dell'interno era il senatore Matteo Salvini (Applausi). È un fatto incontrovertibile, non propaganda elettorale, com'è stato anche detto in quest'Aula. È la riprova che frenare le partenze significa salvare vite umane: ecco perché le vostre accuse s'infrangono, come onde del mare, proprio contro la verità dei numeri.
Le nostre politiche di allora, come quelle di oggi, servono non a salvare noi italiani, ma loro, i migranti, da viaggi che si rivelano condanne a morte (non sappiamo nemmeno quanto) e da una vita misera o comunque disperata, perché migliaia di persone arrivano qui pensando di trovare la loro America e trovano invece fame, disoccupazione ed emarginazione, dato che il sistema non riesce ad assorbirle e integrarle tutte, regalando loro un'esistenza dignitosa come avrebbero diritto.
Allora, a cosa puntiamo con questo decreto-legge? Non vogliamo certo bloccare le migrazioni, caro senatore Lombardo. Sappiamo bene della necessità dei flussi migratori sul nostro territorio. Saremmo sciocchi anche solo a pensarlo e non sarebbe neppure etico, oltre che contrario a un mondo sempre più globalizzato. Quello che intendiamo fare oggi è gestire le migrazioni, cosa che non avete mai fatto. Noi vogliamo accompagnarle, governarle e soprattutto regolarizzarle, perché solo così possiamo evitare i morti in mare, ma soprattutto offrire una vita dignitosa a tutti coloro che riusciamo ad accogliere.
È appunto in questa direzione che vanno le norme che siamo qui a discutere e i nostri emendamenti, tutti volti - da un lato - a contrastare l'immigrazione irregolare, in modo anche indiretto, e quindi sottraendo ai trafficanti di uomini la merce che serve loro solo per lucrare soldi, e - dall'altro - a semplificare e velocizzare le procedure per l'immigrazione regolare, così da garantire a chi arriva una vera opportunità di riscatto.
Per farlo bisogna chiaramente partire da un contingentamento degli ingressi: prevediamo quote preferenziali per chi proviene da Stati che promuovono campagne mediatiche sui rischi dei traffici irregolari; e rendere edotti di questi rischi coloro che scappano dal proprio Paese significa prevenire la possibilità di farli cadere nelle mani dei trafficanti. Cosa c'è di sbagliato in una norma che aiuta i migranti a cercare canali leciti per partire in cerca di futuro?
Ancora una volta, con questo decreto-legge, il Governo dimostra una grandissima capacità di vedere oltre; dimostra vero interesse e la voglia di dare davvero l'occasione di una vita migliore a chi trasmigra, evitandogli come unico sbocco la strada o l'arruolamento nelle fila della criminalità. È vero che un detenuto su tre nelle carceri è straniero, ma, senatrice Maiorino, non è certo per colpa nostra oggi.
In tema di lavoro agricolo - che ovviamente assorbe tanti migranti - il Governo, snellendo le procedure, da un lato, tutela la forza lavoro, cioè i migranti stessi, e, dall'altro lato, gli imprenditori che hanno estremo bisogno di questi lavoratori. A questo proposito, voglio velocemente citare la mia recentissima esperienza di assessore regionale con delega anche all'immigrazione, quando, come primo atto, ho avviato un progetto - ancora in corso - di smantellamento della tristemente nota baraccopoli di San Ferdinando per sostituirla con un villaggio ecosolidale, con tutti i crismi, a sostegno dei braccianti. Di questo nessuno in quindici anni si è mai occupato, lasciando i migranti in un degrado assoluto, a riprova che, in realtà, proprio dalla Lega - contro la quale lanciate le peggiori accuse - arrivano le migliori soluzioni e l'impegno fattivo per rendere il nostro Paese realmente inclusivo e a favore degli ultimi. Lo stanno dimostrando, anche in questa fase d'emergenza, il nostro ministro Piantedosi e il nostro sottosegretario Nicola Molteni, che ringrazio per l'impegno profuso.
Voi cos'avete fatto invece finora, nelle vostre Regioni rosse come la Puglia, se non riempirvi la bocca d'ipocrisia umanitaria?
Nell'opporvi ai nostri provvedimenti rinnegate persino il vostro passato, e per cosa? Per offrire all'Italia, da un lato, e a queste persone disperate, dall'altro, caos e miseria, pur di apparire accoglienti e inclusivi (ma solo a parole, lo ribadisco).
Il vostro lassismo vi rende corresponsabili non solo delle morti in mare, ma anche del degrado in cui la maggior parte dei migranti si trova a vivere oggi per l'impossibilità di offrire a tutti un'esistenza dignitosa. Sono anzi le maglie larghissime che tanto amate, a volte, a incattivire questa povera gente che, una volta sul nostro territorio, finisce rinchiusa senza prospettive in centri di accoglienza o di permanenza sovraffollati e ingestibili, senza dignità e men che meno libertà.
Siete voi a consegnarli a questa vita miserabile; ancora voi a considerarli numeri e non persone.
PRESIDENTE. Senatrice, siamo già a tre minuti aggiuntivi. La invito a concludere, per favore.
MINASI (LSP-PSd'Az). Concludo. Grazie a noi, invece, lo Stato oggi diventa finalmente protagonista e soggetto attivo, che vuole guidare attivamente il percorso dei migranti, anziché subire passivamente il loro arrivo e l'azione criminale dei trafficanti.
Voi parlate, noi agiamo nell'interesse reale di tutti: questa è la differenza. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rando. Ne ha facoltà.
RANDO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe, colleghi, membri del Governo, quando sento parlare di decreto-legge Cutro - è così che lo avete battezzato - chiudo per un istante gli occhi e l'unica cosa che mi torna in mente è l'immagine di quella conferenza stampa con la quale il Governo ha annunciato in pompa magna l'approvazione del provvedimento che oggi stiamo discutendo. Parto da lì, perché credo che quell'immagine sia indicativa e significativa per le tante parole che oggi ci sta dicendo la maggioranza.
Tutti noi, ancora oggi, ricordiamo quella tragedia, che ha un po' graffiato e scalfito i nostri cuori e la nostra sensibilità, che ha segnato profondamente la vita di donne e uomini che si sono visti restituire dal mare i corpi inermi e senza vita di altri esseri umani. Ebbene, nelle ore immediatamente successive a quella tragedia, il Governo ha pensato di mettere in scena una conferenza stampa per annunciare un decreto-legge, quello oggi al nostro esame.
Io, in quelle ore, ero a Cutro e porto ancora con me l'angoscia di quei momenti: la profonda tristezza negli occhi di chi ha vissuto quegli attimi di inumanità; le immagini dei giocattoli dei bambini che hanno perso la vita in mare; gli occhi smarriti dei bambini che avevano perso i genitori e di genitori che avevano perso i figli. Ho parlato con quelle persone, ed è per questo che la discussione che stiamo facendo mi sembra veramente surreale. Pensare che quella conferenza e che questo provvedimento siano stati la risposta che il Governo ha inteso dare a quella tragedia rende chiare ancor di più la confusione e l'assoluta strumentalità della maggioranza.
In Commissione non siete riusciti a sciogliere i vostri nodi e il provvedimento è arrivato in Aula senza relatore. Prima di chiedere risposta ai nodi che attanagliano la maggioranza, faccio però l'ennesimo appello che è arrivato non solo dai banchi dell'opposizione, ma anche dal Paese, da quelli che ieri l'hanno chiesto, non da quelli che fanno i soldi, ma da quelli che aprono il loro cuore all'accoglienza vera. Certo, quando non ci sono accoglienze vere, è giusto che ci siano indagini e che si chieda la verità, ma la maggioranza di quelle associazioni ci ha chiesto di essere ascoltata. Su quella tragedia non abbiamo ancora saputo la verità. Non vogliamo diventare il Paese che rimanda sempre la ricerca della verità fino a farla entrare nell'oblio, il lungo tempo che ci deve far dimenticare. Oggi, a gran voce, chiediamo ancora una volta al Governo che venga fatta chiarezza, perché sono morte più di 100 persone (i cadaveri recuperati sono 94).
Il Governo non è ancora stato in grado di spiegare per quale ragione non si sono attivati i soccorsi. Vogliamo solo saperlo. Mentre il mare restituiva i cadaveri, voi organizzavate una conferenza stampa: l'ennesimo teatrino, l'ennesima occasione per usare l'immigrazione come tema di propaganda elettorale. Eccolo qui il risultato, è davanti ai nostri occhi: in nome della propaganda, fate a gara con chi la spara più grossa. Sentiamo parlare di allarme, leggo di Ministri della Repubblica che parlano di sostituzione etnica. Tutto questo è semplicemente vergognoso. Le parole hanno una responsabilità e un Ministro che parla e pronuncia parole parla al Paese.
Affinché anche in quest'Aula si abbia contezza della necessità di usare un linguaggio e una sensibilità diversi, voglio ricordare le modalità e i tempi in cui è nato questo decreto-legge. Il provvedimento è nato mentre il mare ci restituiva cadaveri di donne, uomini e bambini: esseri umani che scappavano dalla disperazione e che non avevano alcuna intenzione di partecipare a fantomatiche sostituzioni etniche.
Un riferimento particolare poi voglio fare a proposito dell'eliminazione della cosiddetta protezione speciale. Tanti altri colleghi si sono soffermati sul punto. Per il presidente Meloni il nostro Paese offrirebbe una protezione ulteriore rispetto a ciò che accade nel resto d'Europa. A suo avviso, un fatto ingiusto; a nostro avviso, una falsità colossale, ma lo avete detto anche voi, cari colleghi senatori.
Vi invito a leggere - oppure a rileggere, per chi lo ha già fatto e magari lo ha dimenticato - il dossier Senato compilato nel 2018 in occasione della conversione in legge dei decreti Salvini, che spiega in maniera abbastanza semplice e chiara la lunga lista di protezioni complementari presenti in 18 Paesi, oltre a quella dell'asilo politico e della protezione sussidiaria. In Europa, 18 Paesi su 27 hanno forme di protezione umanitaria analoghe alle nostre. Allora, delle due l'una: o il presidente Meloni è in malafede oppure non conosce di ciò di cui parla. In entrambi i casi, siamo di fronte a un fatto grave, perché dovremmo smetterla di usare l'immigrazione come terreno di una becera propaganda politica. Si tratta di esseri umani che scappano della guerra, dalla povertà e dalla fame e hanno il diritto di sognare una vita migliore.
Stiamo ai fatti: i dati ufficiali di Eurostat, aggiornati al 2022, relativi alle richieste di asilo in Europa, raccontano una storia del tutto diversa da quella di cui ci parla spesso questa maggioranza. In Italia - come già detto da qualcuno prima di me - l'anno scorso sono state concesse 10.865 protezioni speciali, con un aumento del 50 per cento rispetto alle 7.092 del 2021, ossia quattro su dieci dei permessi totali rilasciati, che viaggiano perfettamente in linea con la media europea, intorno al 40 per cento rispetto alle richieste.
La Germania, che riconosce forme di protezione umanitaria molto simili alle nostre, nel 2022 ha concesso più di 30.000 protezioni complementari, circa il 25 per cento del totale dei permessi rilasciati. La Spagna, Paese non proprio celebre per la facile concessione dei permessi, nel 2022 conta più di 20.000 permessi, il doppio dell'Italia, più della metà dei permessi di soggiorno concessi. Persino l'Olanda, l'Austria, l'Ungheria e la Grecia, ossia Paesi solitamente ostili a politiche di solidarietà, prevedono forme di protezione umanitaria.
Allora, signor Presidente, diciamo la verità: siamo di fronte all'ennesima pantomima, a un provvedimento palesemente incostituzionale, che permette alle forze politiche che compongono la maggioranza di sfuggire alle vere questioni su cui i cittadini aspettano risposte.
Servono soluzioni concrete per una vera politica d'integrazione e gestione dei flussi migratori e in questo decreto non le vediamo. Attendiamo risposte sull'attuazione del PNRR, sul sostegno alla povertà, sulle politiche di sostegno alla natalità, sulla lotta al cambiamento climatico, sulle riforme e sul contrasto alla criminalità organizzata e approfitto qui per ricordare che la Commissione antimafia non è stata ancora convocata, mentre credo che ce ne sarebbe un gran bisogno.
Ecco, di fronte alle mancanza del Governo, la maggioranza si rifugia nel suo cavallo di battaglia, la propaganda populista sull'immigrazione. La verità, però, è che con questo provvedimento non fate altro che alimentare un clima di odio e paura; una paura che stravolge improvvisamente la vita degli oltre 10.000 stranieri che lo scorso anno hanno ottenuto il permesso umanitario in virtù della protezione speciale assicurata a chi è vittima di persecuzione e torture, per motivi di salute e a chi si sente abbandonato. Abbandonare persone fragili e sofferenti, tuttavia, è uno dei peggiori crimini che un essere umano possa commettere.
Fermatevi. Non c'è nulla di logico, né di umano: state solo peggiorando la situazione degli uffici giudiziari, che saranno chiamati a dirimere i ricorsi. State solo rubando il futuro a migliaia di persone; state solo creando un esercito di invisibili senza protezione e senza diritti, e di irregolari decretati per legge, pronti a essere manovalanza per la criminalità organizzata. Sulla pelle di queste persone si sta giocando una partita di civiltà, ma voi avete deciso di non scendere in campo.
Insomma, prendetevi un attimo e ripensate alla ragione per la quale questo decreto si chiama Cutro. Ripensiamo allora a quei cadaveri, ripensate alle storie di chi oggi aggiungerà ulteriori difficoltà alle proprie sofferenze. Fatelo e può darsi che vi ricorderete di avere occhi giusti e cuore aperto per ritornare a essere umani. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.
BERRINO (FdI). Signor Presidente, colleghe, colleghi, signori rappresentanti del Governo, questa mattina nel corso della discussione che c'è stata prima sulla questione pregiudiziale e ora sul decreto sono emerse alcune prese di posizione che appaiono più che strumentali. Anche nell'ultimo intervento si è parlato della strumentalizzazione che il centrodestra, Fratelli d'Italia e il Governo avrebbero fatto sulla tragedia di Cutro.
Vi invito però - se ve lo siete già dimenticati - ad andare a rileggere quello che dichiaravate in quei giorni su Cutro, quello che avete cercato di portare come strumentalizzazione di una tragedia assoluta vista nei nostri mari, con i tentativi di accusare questo e quello, finanche la Guardia costiera per quello che era accaduto.
Allora, se non vogliamo parlare di strumentalizzazione e di immigrazione solo per fini di propaganda, anche non esclusivamente elettorale, ma per risolvere il problema, ciascuno con le proprie idee e con le proprie diversità, forse prima di accusare gli altri bisognerebbe farsi un esame di coscienza su chi è stato il primo a strumentalizzare la tragedia.
Vi dico - e lo dico a lei, signor Presidente, affinché lo rappresenti a tutto il Senato e all'intero Parlamento - che c'è stata una grande dissimulazione in questi giorni e c'è oggi in Aula, nel tentativo di far credere che con questo decreto si voglia eliminare la protezione speciale, anche se non si elimina e si porta a livelli addirittura superiori rispetto a quelli che ci sono in tutto il resto d'Europa. La chiamiamo protezione umanitaria, come sarebbe corretto fare. E sappiamo benissimo - forse più noi che voi, visto che ne continuate a parlare in termini negativi - che tra la protezione e lo status di rifugiato, da una parte, e la protezione umanitaria, dall'altra, c'è una grande differenza. L'una, com'è già stato ricordato, fa parte delle leggi internazionali ed è dovuta a tutti obbligatoriamente.
L'altra, quella che voi definite speciale e che noi definiamo oggi umanitaria, è lasciata alla discrezionalità degli Stati. Non vi sto ad elencare quello che negli altri Stati europei è previsto per la protezione umanitaria, ma vi dico che con questo decreto-legge l'Italia si porta a un livello superiore a quello degli altri Stati europei. Sapete qual è la grande differenza? Che saranno tassativamente elencati i motivi per cui la protezione umanitaria potrà essere concessa. Questo impedirà che sia concessa laddove non dovrebbe esserlo, mentre a volte è successo che non sia stata concessa a chi invece ne avrebbe avuto diritto.
Voi ne fate una questione di numeri, ma vi dico che, come al solito, questo dipende da come i numeri si leggono e soprattutto da come i numeri si dicono. Se voi dite che la protezione speciale - io dico umanitaria - è stata concessa solo a circa 10.000 persone arrivate nel nostro Paese, io vi faccio presente che nel 2022 sono sbarcate 105.000 persone (lasciamo perdere quelle che non sono sbarcate e che, ad esempio, sono arrivate dalla frontiera Est dell'Italia). Di queste, è vero che solo 10.800 circa hanno avuto la protezione speciale umanitaria, circa 7.000 hanno avuto la protezione sussidiaria e 6.100 lo status di rifugiati. Rimangono, nel solo 2022, 83.000 persone che non sappiamo dove siano finite, che non hanno nessun titolo a rimanere sul nostro territorio e che, sommate alle centinaia di migliaia di persone degli anni precedenti, formano quell'esercito di soggetti a noi sconosciuti che popolano, dico io, ma non sarebbe neanche giusto questo, perché non sappiamo dove siano, quindi diciamo che cercano di sopravvivere nella nostra Italia, nei campi a cui faceva riferimento prima l'esponente della Lega e che voi forse, quando governavate, avete finto che non esistessero; campi in cui non è neanche lontanamente possibile individuare la dignità umana. Ci sono decine di migliaia di persone ammassate senza alcuna possibilità di sussistenza che non sia lavoro nero e sfruttamento; migliaia di persone che vivono attorno alle stazioni delle grandi città, a Roma, a Milano e da altre parti, oltre a quelle che cercano di espatriare in altri Paesi, come a Ventimiglia, vicino casa mia, e che si sommano alle persone rimpatriate senza motivo da altri Stati.
Quando sostenete di aumentare l'immigrazione dando diritti a tutti, vi chiedo: quali sono i diritti a cui pensate? Il diritto di vivere in una baracca, senza acqua potabile, senza fognature, senza cibo e senza fuoco? (Applausi). Sono questi i diritti a cui avete pensato negli ultimi dieci anni in cui siete stati al Governo? Sento parlare di immigrazione di massa, ma a cosa serve l'immigrazione di massa, se non ci sono né le risorse, né i modi per governarla? Forse a ingrossare - ma forse anche a ingrassare - le cooperative che per anni hanno mangiato sull'immigrazione?
Mi dico allora che questo decreto-legge è un forte passo avanti, perché nessuno di voi, ovviamente, ha detto quali sono i molti lati positivi di questo provvedimento, iniziando dall'anno in più che si concede per arrivare alla modernizzazione e alla semplificazione dei permessi e al fatto che si avvia la formazione negli Stati che collaborano con noi per far arrivare lavoratori già formati.
Come Gruppo Fratelli d'Italia, sosteniamo che questo decreto-legge è un grosso passo avanti per l'Italia nella ricerca della governance dell'immigrazione, ma anche per dare a chi viene in Italia quella dignità di donna, di uomo e di bambino che dovrebbero avere tutte le persone che scelgono il nostro Paese per vivere. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, il tempo a mia disposizione è breve, ma vorrei essere molto esplicito e chiaro. Se ieri il ministro Lollobrigida ha dovuto fare una conferenza stampa per spiegare ciò che aveva detto in precedenza, forse c'è qualche ragione: o si era confuso oppure ha detto cose che riteneva sbagliate.
Tra i vari problemi che abbiamo - e che poi cercherò di affrontare - c'è la necessità di affrontare la questione della denatalità e di favorire la natalità.
Spero che nei prossimi cinque anni la natalità raddoppi; però, colleghi, anche se la natalità fra cinque anni raddoppierà, al lavoro queste persone che nascono ci andranno fra diciott'anni. Nel frattempo, abbiamo imprese che richiedono più di 200.000 immigrati per svolgere lavori quest'estate e quest'anno. E noi cosa gli rispondiamo?
Questo non lo dico io. In agricoltura ci sarebbe bisogno di 100.000 lavoratori, che non si trovano. Nell'agroturismo, la Confesercenti riferisce di un buco di 50.000 lavoratori. Ancora, la Banca d'Italia dice che per attuare il PNRR sono necessari 375.000 lavoratori. La Federazione italiana dei lavoratori del legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive (Fillea CGIL) stima che, nel comparto edilizia, l'anno prossimo servirebbero 90.000 lavoratori, che diventeranno 150.000 entro il 2026. Anche nel settore metalmeccanico si chiedono decine e decine di migliaia di lavoratori.
Discutiamo di questo, dunque. Discutiamo del futuro del Paese. Se si vanno a leggere i dati dell'INPS, emerge che i lavoratori migranti rappresentano una risorsa, perché la stragrande maggioranza di loro, il 70 per cento, è sotto i quarantacinque anni. Hanno quindi di fronte un percorso lavorativo molto lungo e saranno quelli che pagheranno lo stato sociale nel nostro Paese. Il problema, allora, è come cerchiamo di affrontare questo dato, perché non vorrei che il Paese morisse, mentre attende la crescita della natalità. Questo è il dato fondamentale, perché fra cinque anni non ci sarà nessuno a lavorare nelle fabbriche e nei campi.
Il punto allora è che, se c'è questa esigenza, forse è meglio che la politica ponga un problema anche alle imprese. Le imprese hanno bisogno di lavoratori e lavoratrici? Bene, ma si consideri che l'immigrazione è un fenomeno che esiste da sempre. Forse i nostri trisnonni non andavano in America del Nord o in America Latina, quando dalle loro parti mancava il lavoro? Non sono andati in Belgio, in Germania o in altre parti d'Europa?
I dati sono questi: di 5,5 milioni di immigrati nel nostro Paese, oltre la metà sono europei che, come qui veniva già detto, svolgono lavori precisi. Ad esempio, accudiscono i nostri anziani, offrono servizi alle persone disabili e fanno i lavori più umili. Il problema è che non ce ne preoccupiamo ed è qui la responsabilità. È vero che anche in passato ci sono stati degli errori, ma non è scaricando la responsabilità sul passato che si risolve il problema.
Di fronte a una tragedia, anziché affrontare il problema con umanità e cercando di capire quale risorsa possa offrire l'immigrazione, emanate un provvedimento con il quale gli immigrati vengono penalizzati, criminalizzati e messi nella condizione di essere clandestini. Questo è il dato fondamentale, perché avete bisogno di costruire la clandestinità per gridare all'invasione. Il problema dell'invasione però non esiste!
Ovviamente, c'è un'immigrazione maggiore, ad esempio perché ci sono le guerre. Ieri abbiamo discusso un decreto con il quale, giustamente, allarghiamo le condizioni di protezione per le persone che vengono dall'Ucraina, perché lì c'è una guerra. Quante sono però le guerre? In Siria, in Afghanistan o in Sudan, chi sta facendo la guerra? Pensate che possiamo fermare questa situazione? Pensate che coi muri si possano fermare questi arrivi oppure la vostra è propaganda?
Forse, allora, è meglio cambiare registro, cercando di affrontare il problema nella sua drammaticità e di costruire corridoi umanitari e flussi regolari, certo, ma anche di preparare le persone. Per costruire e mantenere lo Stato sociale nel nostro Paese, abbiamo infatti la necessità che le persone più giovani, le braccia per il lavoro oggi, date dall'immigrazione, vengano considerate persone con doveri, ma anche diritti: il diritto di conservare la propria dignità, di vivere e di poter agire nel Paese.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.
SBROLLINI (Az-IV-RE). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, è già stato detto molto dal mio collega di partito e di Gruppo Marco Lombardo nei suoi interventi precedenti.
Prima di tutto, onorevoli rappresentanti del Governo, dovreste davvero cambiare nome a questo decreto. È un decreto sicurezza-ter, come più volte è stato detto nei tanti interventi che ci sono stati da parte dei colleghi. Prima di tutto, per il rispetto che si deve alle persone che non ci sono più e che sono morte nella tragedia di Cutro e ai bambini di cui poi nei giorni successivi abbiamo visto le bare, in quei momenti drammatici e tragici. (Applausi). Già solo per questo motivo bisognerebbe cambiare nome al decreto-legge in esame.
Le parole e il linguaggio sono importanti, come pure il senso di responsabilità. Qui non vogliamo fare del buonismo tanto per farlo; vogliamo essere però concreti e razionali, guardare veramente la fotografia che abbiamo oggi del Paese, ma non solo del paese Italia, bensì dell'Europa. Le parole sono importanti. Quando un importante Ministro del Governo parla di sostituzione etnica - e anche qui, tra i banchi della maggioranza, abbiamo ancora sentito colleghi che hanno parlato del significato nel dizionario italiano della parola "etnia" - ci chiediamo come si fa, colleghi, a parlare di questo, dato che esiste anche un tema - l'avete detto pure voi - legato allo spirito di umanità, di solidarietà e di accoglienza che appartiene, questo sì, all'identità stessa del paese Italia. (Applausi).
Volete tornare ai decreti Salvini? Ditelo apertamente. Volete tornare a quelle norme che assolutamente hanno cancellato i diritti fondamentali e le libertà individuali delle persone, senza portare a nessun risultato rispetto alla questione degli sbarchi? Questa è la verità. Allora finitela di essere in campagna elettorale in modo permanente, perché la campagna elettorale è finita e i problemi rimangono tutti tali e quali. Non c'è un tema di emergenza, come l'avete chiamata voi; semmai, c'è un'emergenza sul tema delle politiche d'integrazione. Questo è quello che manca al nostro Paese. (Applausi).
Dobbiamo parlare di temi, questi sì, prioritari, come ha ricordato prima il collega Lombardo, legati alla denatalità. Quando ci sono 400.000 bambini in meno nel nostro Paese e quando il 25 per cento della popolazione è over 65, allora ci dobbiamo fare delle domande. Come ricostruiamo un sistema di welfare equilibrato rispetto alle esigenze del nostro Paese? Come possiamo tenere assieme la richiesta delle imprese e degli imprenditori, che chiedono manodopera in tanti settori strategici del nostro Paese, che porterebbe quindi soltanto benefici e un aumento del PIL? Come possiamo tenere il tema della demografia? Sono tanti i temi su cui ci dovremmo interrogare: quali politiche sociali e quali politiche attuare per tenere assieme un sistema che già oggi non regge più come sistema di welfare?
Purtroppo, ancora una volta, l'impostazione del Governo è sempre la stessa: si alza una bandierina e si dice che c'è un problema di allarme sociale e di emergenza, ma poi non si fa niente. Addirittura, fate una cosa ancora più grave: continuate a fare decreti-legge (decretazione d'urgenza) e poi cambiate le norme in corso d'opera, cambiate gli stessi decreti quando già sono state scritte le norme. (Applausi).
Si è parlato tanto di protezione speciale e voglio intervenire anche a questo proposito.
Voi parlate con gli amministratori locali? Vi confrontate con i Comuni e con gli enti locali? C'è una richiesta pazzesca: ci chiedono di non abbandonare e di non smantellare il sistema di protezione speciale. Ricordo anche che questa è una misura che ormai esiste in 18 Paesi europei su 27, praticamente in tutti i Paesi dell'Europa occidentale. Circa il 50 per cento dei migranti è costituito da nuclei familiari. Senza la protezione speciale, non solo ci sarebbe una costante lesione dei diritti individuali, ma queste persone rimarrebbero condannate ad essere invisibili.
In questo quadro, semmai, occorre ripensare anche il sistema d'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che è un grande tema di cui non parlate. (Applausi). Ecco perché serve un piano nazionale d'accoglienza pubblico, trasparente e professionale, per consentire percorsi tutelati e dignitosi, anche per le persone richiedenti protezione internazionale.
Servono procedure d'identificazione e screening sanitario: così si fa sicurezza sociale, non con la propaganda e con la paura dell'invasione dello straniero. Onorevoli colleghi, i 18 Paesi su 27 che adottano la protezione speciale sono anche importanti: tra di essi vorrei solo nominare la Germania e la Spagna, per motivi legati proprio al tema che stavo citando prima. Non possiamo cioè pensare di non doverci occupare di come si avvia un percorso d'integrazione di queste persone e di regolarizzazione di coloro che già vivono nel nostro Paese. Soprattutto, non ci possiamo isolare dal resto dell'Europa, come invece stiamo facendo. Dov'è l'autorevolezza dell'Italia? Essere fuori dai 18 Paesi su 27 che hanno adottato la protezione speciale: è questa l'autorevolezza del Governo italiano, quando va a parlare in Europa di tali temi? (Applausi).
Onorevoli colleghi e colleghe, questo è il motivo per cui, in maniera sempre molto razionale, concreta e senza fare ostruzionismo, cerchiamo di portare proposte concrete. Questo è il senso che abbiamo sempre dato al nostro agire politico come Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, per cercare di essere collaborativi e costruttivi.
Rappresentanti del Governo, sappiamo benissimo che nessuno ha la bacchetta magica. Si tratta di un tema complesso e difficilissimo, che possiamo però risolvere se togliamo le ideologie e la propaganda, guardiamo in faccia la realtà e parliamo con i nostri Comuni e con le nostre comunità; altrimenti, nessuno fermerà i flussi migratori.
Di fronte al pericolo della morte, alle violenze e alle torture, cosa farebbe un cittadino normale? Cosa farebbe ognuno di noi, se si trovasse in una situazione del genere? Ecco perché bisogna essere autorevoli in Europa, cambiare gli accordi dove non vanno bene e farne con i Paesi di origine di questi cittadini e di queste persone che scappano dalle guerre, dai conflitti e dalle violenze.
Onorevoli colleghi, vi invito davvero a fare una riflessione in proposito, perché su questo possiamo trovare anche un'unità di intenti. Serve infatti all'Italia e a tutta l'Europa trovare non solo una dimensione umanitaria, ma ricostruire e riconsiderare un sistema di welfare che oggi già non regge più.
Concludo, signora Presidente, non solo citando la necessità dello screening sanitario, come ho detto prima, la cura di familiari gravemente malati, la conclusione di formazione scolastica o professionale, l'aiuto alle vittime di tratta o di sfruttamento lavorativo oppure di discriminazioni razziali o per motivi di orientamento sessuale (perché questo si fa in Germania, in Spagna, in Francia, in Olanda e persino in Austria e in Ungheria, Paese a cui siete molto legati), ma anche citando Kant, quindi un illuminista: «Agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo». (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.
TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, stamattina abbiamo tutti parlato molto in merito al decreto-legge al nostro esame, ma non abbiamo ancora puntualizzato quale sia il suo scopo. Lo scopo delle sue disposizioni è prima di tutto semplificare le procedure per l'accesso dei migranti qualificati, attraverso canali legali.
Se non si mette un po' di ordine fra i vari strumenti giuridici attraverso i quali è possibile arrivare e restare legalmente in Italia, anche l'integrazione degli immigrati diventa difficile. Oltre a questo, si potenziano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all'azione delle reti criminali che svolgono la tratta di esseri umani. Viene infatti previsto anche l'inasprimento delle pene per i reati connessi all'immigrazione clandestina.
Dopo la tragedia di Cutro, che ovviamente ha toccato tutti noi profondamente, rispetto al ruolo di chi traffica esseri umani è stata introdotta la nuova fattispecie di reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia d'immigrazione clandestina. Purtroppo, nonostante la buona volontà dei senatori della maggioranza in 1a Commissione e nonostante il lavoro puntuale e certosino del presidente Balboni e la presenza assidua del sottosegretario Molteni, non siamo riusciti a terminare l'esame. Sarà quindi il voto dell'Assemblea a valutare - speriamo positivamente - gli emendamenti sostenuti dalla maggioranza che puntano a migliorare ulteriormente il testo del decreto.
Alcune di queste disposizioni interessano più direttamente la mia Sicilia, in particolare Lampedusa, dove sarà possibile attivare postazioni della Croce Rossa e del 118. Questo dimostra l'attenzione del Governo innanzitutto per l'accoglienza dignitosa e appropriata in un'isola martoriata da troppi anni di arrivi incondizionati. Lampedusa, Presidente, meriterebbe il premio Nobel per la pace per essersi fatta carico per oltre trent'anni di sbarchi sulle proprie coste, di misure di accoglienza assolutamente straordinarie, ma elargite con grande generosità.
Va detto subito che comunque Forza Italia si è fatta carico anche di molte proposte di modifica per dare un quadro di maggiore umanità, facendo proprie le proposte di chi professionalmente si occupa di rifugiati. Avremmo valutato positivamente il confronto anche con le proposte dell'opposizione, perché questo tipo di regole è sempre bene scriverle insieme, ma purtroppo questo non è avvenuto. L'opposizione ha preferito chiudersi nell'ostruzionismo, senza valutare che misure per una più puntuale gestione dei flussi migratori riguardano tutti e non solo l'attuale Governo del Paese.
Vorrei però tornare su quello che reputiamo uno dei punti più qualificanti del decreto: la revisione del meccanismo dei flussi per andare incontro alle esigenze delle imprese e alla richiesta di manodopera stagionale. Attraverso le nuove regole, la programmazione dei flussi di ingresso legale nel nostro Paese dei lavoratori stranieri viene realizzata attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
C'è una precisa programmazione legata alle esigenze delle imprese, quindi le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato vengono definite per un intero triennio. Non ci sono più quote annuali, quindi la programmazione di flussi riguarderà il 2023, il 2024 e il 2025; rispetto a tale programmazione, vengono coinvolti vari attori interessati all'arrivo della manodopera. Viene previsto il coinvolgimento del Parlamento e delle Commissioni competenti, che ovviamente potranno audire i rappresentanti delle categorie dei diversi territori per sentirne le esigenze. Si fissano poi alcuni criteri precisi che incidono anche sugli arrivi irregolari.
L'ulteriore passo in avanti ora previsto è la semplificazione delle procedure per avviare il rapporto di lavoro degli stranieri con le aziende italiane. Viene introdotta un'accelerazione della procedura di rilascio del nullaosta al lavoro subordinato, soprattutto per le esigenze di carattere stagionale. Sono quindi previsti gli ingressi fuori quota per gli stranieri che, nel Paese di origine, hanno superato i corsi di formazione riconosciuti dall'Italia. Viene modificata anche la durata dei permessi di soggiorno, che possono durare fino a tre anni anziché due, per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare.
Si affronta anche il problema della protezione del mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, con disposizioni che rafforzano il ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Per ottimizzare la sua azione di contrasto alle frodi, al personale impegnato viene assegnata la qualifica di ufficiale o di agenti di polizia giudiziaria.
Sono state inserite disposizioni per il commissariamento della gestione dei centri per l'accoglienza o il trattenimento degli stranieri e comunque per farne proseguire il funzionamento.
Il decreto-legge in esame, con le modifiche apportate dalla maggioranza, punta a dare maggiore certezza sia allo straniero che intende inserirsi in modo regolare nel nostro tessuto sociale, sia ai cittadini italiani che chiedono sempre garanzie di legalità e sicurezza. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.
CATALDI (M5S). Signor Presidente, direi che dopo tanti slogan propagandistici è venuto il momento di fare i conti con la realtà che, cari amici della maggioranza, è ben diversa da quella che avete prospettato nei vostri slogan e nella campagna elettorale. La realtà è diversa e ci dice una cosa tranquilla, ossia che non siete in grado di risolvere il problema, perché non lo risolvono gli slogan, né tantomeno il decreto-legge in discussione.
Essendo un decreto-legge, il provvedimento in esame è entrato in vigore subito; siamo qui per la sua conversione in legge, ma è in vigore da quasi due mesi e in questo lasso di tempo non ha prodotto nessun effetto, almeno di quelli che avevate dichiarato nella vostra propaganda: non ha ridotto gli sbarchi, che addirittura sono aumentati, tanto che siete arrivati a dichiarare lo stato di emergenza.
A me sembra che il Governo si sia più preoccupato degli slogan e di fare la voce grossa; peraltro, prevalentemente si mostrano i muscoli e si fa la voce grossa proprio con le persone più fragili e deboli, ma non è facendo la voce grossa che si risolvono i problemi. Nella preistoria, i dinosauri avevano imparato a ruggire più forte perché si illudevano che, ruggendo più forte degli altri animali, avrebbero avuto sempre ragione, avrebbero sempre avuto vittoria; tuttavia, i dinosauri sono proprio quelli che si sono estinti e oggi credo che sul ruggito del dinosauro debba prevalere l'argomentazione logica. (Applausi).
Bisogna pensare di affrontare i problemi con il rigore logico, con ponderazione, avendo anche una visione più ampia rispetto a questa visione così frettolosa, che non riesce a offrire soluzioni, perché non affronta il problema alle radici.
Insomma, anche la scelta della decretazione d'urgenza ha messo il Governo nelle condizioni di agire nell'improvvisazione, emanando norme che poi ha dovuto emendare e correggere. È normale, perché non si può affrontare un tema di così grande portata nella fretta di dare una risposta elettorale.
Manca una visione programmatica. Non è una novità l'immigrazione e non sarà una novità l'aumento dei flussi migratori, che - come già sappiamo - si incrementerà nel tempo. Questa improvvisazione non sta generando alcun effetto, ma sta danneggiando il nostro sistema normativo, come vedremo più avanti. Ormai tutti hanno capito che la promessa di avere le soluzioni pronte in tasca, quelle che sbandieravate in campagna elettorale, in realtà è un nulla di fatto, sono parole al vento; non sono neppure il ruggito di un dinosauro, semmai è un cagnolino che sta abbaiando di fronte al silenzio di una pantera, diciamoci la verità. (Applausi).
Vedete, anche questa dichiarazione di emergenza, se manca una visione programmatica, assomiglia un po' troppo a una dichiarazione di sconfitta, perché non avete offerto alcun tipo di soluzione credibile al problema. (Applausi).
Presidente, mi lasci fare un'osservazione: francamente non ci fidiamo molto di affidare la gestione di un'emergenza a una forza di maggioranza che - vorrei ricordarlo - nella scorsa legislatura non sapeva neanche cosa fosse un'emergenza. Dai banchi dell'opposizione l'attuale maggioranza ci accusava e accusava il Governo Conte di aver inventato un virus che non esisteva, il Covid. Dicevano che non dovevamo dichiarare lo stato d'emergenza e - pensate - lo dicevano in un momento in cui il sistema sanitario nazionale era al collasso: non avevamo i vaccini, né le mascherine e dovevamo difenderci. In quel momento, qual era la soluzione offerta da chi oggi è nella maggioranza? Non fare nulla, dimenticarcelo. Immaginate in che situazione ci saremmo trovati oggi, se non fosse stato dichiarato lo stato d'emergenza.
Ora, anche della scelta della decretazione d'urgenza non si può abusare, questa cosa la contesto sempre. Si può utilizzare, è una scorciatoia legislativa, ma su un tema così delicato, su cui l'opinione pubblica è divisa, vogliamo darci il tempo per una maggiore ponderazione? Vogliamo consentire anche ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento di emendare, se hanno qualche idea importante da mettere in campo? (Applausi).
Al di là di questo provvedimento, quello che mi preoccupa è l'insieme delle politiche migratorie che la maggioranza vuole mettere in campo, perché non servono a nulla. Si fa un intervento sulle ONG e ci si preoccupa che si possa fare un doppio salvataggio in mare. Che sarà mai? Si fa un decreto flussi, ci si rende conto che poi, tutto sommato, alle imprese servono i migranti e si consente l'ingresso di 80.000 migranti regolari, ma non si fa nulla per la cooperazione internazionale e non si programma nulla per aiutare queste popolazioni a non dover scappare dalle proprie terre. Se si vuole fare cooperazione internazionale, bisogna cercare di creare le condizioni minime per la sopravvivenza. Qui c'è un problema: mancano gli ospedali e le scuole, la gente fugge anche per ragioni di salute e dalle guerre. Dobbiamo pianificare interventi a lungo termine, non soltanto gestire l'emergenza. Finora non ho sentito parole sensate da parte del Governo, che possano darci una speranza.
Vorrei entrare nel merito del provvedimento, perché davvero, se non ha avuto effetti materiali o non ha avuto quelli che sperava il Governo, di effetti devastanti sul sistema giudiziario ne ha avuti anche troppi.
Partiamo da un elemento che è emerso: come ha detto prima una collega della maggioranza, c'è stato l'inasprimento delle pene. Benissimo, voi sapete che abbiamo un ordinamento giuridico che è nato sulla base di un equilibrio sanzionatorio: a fronte di un fatto più grave dell'altro, il fatto più grave deve avere una sanzione maggiore, com'è ovvio. Colleghi, fate attenzione a questo, ve lo dico da giurista, non da politico: non si può prevedere la sanzione della reclusione, con un massimo edittale di trent'anni, per un reato colposo. (Applausi).
Cosa facciamo per i reati volontari? Non potete stravolgere un sistema normativo che tiene distinto l'elemento intenzionale; un conto è il gesto volontario - si chiama dolo - un conto è la colpa, che è negligenza, imprudenza, imperizia, e un altro conto è la preterintenzione. Non possiamo stravolgere quell'equilibrio che esiste da quando fu creato addirittura il codice Rocco. Così facendo, si fa soltanto la voce grossa, che non è quella del dinosauro, ma quella di un cagnolino.
Altro punto: volete inasprire le pene? Benissimo, è legittimo farlo, ma siamo in un ordinamento giuridico in cui si rispetta anche la Costituzione. Mi sono preoccupato, ad esempio, quando ho visto le sanzioni. Per carità, potete metterle, ma, come sapete, devono avere una funzione retributiva (quindi la punizione del colpevole), ma anche rieducativa. Non lo dico io, lo dice la Costituzione. Mi dite che senso ha, per chi non ha rispettato le regole del centro di accoglienza o ha procurato un danneggiamento, ad esempio rompendo un vetro, prevedere di andare a togliere il sussidio economico? Questa è una sanzione, sì, ma cos'ha di rieducativo? State dicendo a quella persona che per sei mesi starà senza una lira (perché fino a sei mesi si può applicare questa sanzione); si dovrà quindi procurare i soldi e sappiamo come se li andrà a procurare. E poi mi parlate di sicurezza! Non credo che sia frutto della ragione una scelta del genere. Per me, in questo caso, la ragione non è stata per niente interpellata. (Applausi).
Vi è poi un altro stravolgimento del senso che fornisce il nostro ordinamento giudiziario. Si fa il commissariamento dei centri per migranti. Bene, perché dobbiamo tutelare i crediti dello Stato. Giusto, fate benissimo, d'accordo. Volete tutelarli non dai crediti fiscali - attenzione - ma dai crediti per inadempimenti contrattuali, che non hanno quindi nessun diritto di prelazione. E cosa fate? Accantonate gli utili dell'impresa, perché così lo Stato può fare l'asso pigliatutto, ma vi state dimenticando che esistono altri crediti privilegiati: quelli dei lavoratori che non sono stati pagati. Sono tutelati dal codice civile, non potete stravolgere il nostro ordinamento e le priorità che sono date a crediti più importanti di quelli dello Stato, di gente che lavora e non è stata pagata. (Applausi).
Vorrei poi che mi spiegaste un altro punto sulla distinzione tra migranti regolari e irregolari, ma dovendomi avviare alla conclusione, Presidente, salterò alcune cose di dettaglio, altrimenti non riesco a concludere. Vorrei quindi fare un richiamo al discorso che bisogna valutare gli effetti di questo provvedimento, che ostacola l'integrazione, creando tensioni sociali. Altro che sicurezza: se poniamo queste persone in un senso di frustrazione e nell'emarginazione, è chiaro che prima o poi la violenza esploderà. Non state dando sicurezza all'Italia, la state mettendo in una situazione ancora più pericolosa di quella che abbiamo. Rendetevene conto. (Applausi).
In conclusione, Presidente, credo che, di fronte a un provvedimento normativo che non tiene conto dell'umanità e dei nostri valori, debba essere il nostro mondo interno a ribellarsi e a provare orrore nel pensare che uno Stato possa voltare le spalle ai più deboli, quando c'è bisogno di riconoscere i loro diritti umani. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.
GERMANA' (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, il provvedimento in esame interviene per mettere ordine sui flussi d'ingresso illegale dei lavoratori stranieri e di prevenzione al contrasto all'immigrazione irregolare, per rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, snellire le procedure per potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti crudeli e criminali degli scafisti. In sostanza, cerca di mettere ordine in tutto ciò che riguarda l'immigrazione clandestina, cosa che la sinistra e i colleghi che mi hanno preceduto non hanno saputo fare quando erano al Governo.
È un decreto composto da dieci articoli, che intervengono su misure per la programmazione dei flussi d'ingresso legale dei lavoratori stranieri, per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.
Il decreto interviene altresì su ingresso e soggiorno al di fuori delle quote. Prevede disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato e misure straordinarie in materia di gestione dei centri per i migranti e sulla protezione speciale ex articolo 19 del testo unico sull'immigrazione, di fatto una sanatoria illegale. Ci sono inoltre disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri, argomenti che non vorremmo mai trattare, ma che purtroppo ormai sono all'ordine del giorno e che impegnano continuamente il Governo a trovare soluzioni per evitare morti e stragi.
I numeri dei morti sono ritornati a essere esorbitanti e preoccupanti ed è brutto ovviamente attribuire responsabilità su morti e tragedie, ma purtroppo modificare i decreti sicurezza che la Lega aveva fatto ha comportato un aumento incontrollato dell'immigrazione clandestina nel nostro Paese (Applausi), come dimostrano i numeri. Quando infatti eravamo al Governo ed erano in vigore i decreti di sicurezza di Salvini, nel 2019 gli sbarchi sono stati 11.000, per poi arrivare con le nuove regole a 33.000 nel 2020 e poi a 63.000 e a 105.000 nel 2021 e nel 2022, con un incremento del 60 per cento.
La strage di Cutro, che ha provocato quasi 100 vittime e che ha avuto naturalmente un grandissimo clamore mediatico, purtroppo non è stata l'ultima. Il primo trimestre del 2023 è stato il più letale degli ultimi sei anni, dal 2017, per quanto riguarda le morti di migranti - e anche per questo non è bello dire che noi lo avevamo detto - più di 400 morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale tra gennaio e marzo di quest'anno.
Il Governo è già intervenuto con il precedente decreto sui flussi migratori a riparare i danni fatti dai provvedimenti adottati dall'ex ministro Lamorgese sullo stravolgimento delle norme d'ingresso che favorivano le ONG, che avevano apertamente e pubblicamente dichiarato di voler violare le leggi italiane.
La nostra non è e non è mai stata una posizione di cattiveria, ma l'ennesimo tentativo di cercare di salvare vite umane e tutte queste morti ne sono la dimostrazione.
Anche oggi, come tutte le settimane, mi è capitato di sentire il sindaco, il vice sindaco e l'amministrazione di Lampedusa, dove soltanto in questi giorni ci sono stati meno sbarchi, perché c'è stato mare forte, però a Cutro qualche giorno fa è stato un continuo e io, a nome di tutto il Gruppo Lega, voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Lampedusa per essere sempre in trincea e in prima linea con le enormi difficoltà che riscontra. (Applausi).
Proprio ieri in Commissione ambiente abbiamo avuto l'audizione dell'ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto. È stata l'occasione per ringraziare tutti gli uomini della Guardia costiera per il lavoro che quotidianamente svolgono e per esprimere a lui personalmente tutta la nostra solidarietà - così come avevamo già fatto pubblicamente in passato, in situazioni simili - per gli attacchi indegni e meschini che il Corpo ha subito. (Applausi). Attaccare la Guardia costiera è qualcosa di assolutamente meschino e quindi ancora grazie ai suoi uomini, che mettono a rischio la propria vita per salvarne altre.
Allo stesso modo, ringraziamo indistintamente tutte le Forze dell'ordine. Mi è capitato di fare una telefonata a uno dei due carabinieri che la notte della tragedia sono intervenuti per primi sulla spiaggia di Cutro e nelle mie orecchie rimbomba ancora il suo racconto del carabiniere: lo conosco personalmente, perché è della provincia di Messina; mi ha raccontato che, arrivati lì con il mare in tempesta e le acque gelide, non hanno esitato a tuffarsi in mare per salvare vite, mettendo a rischio la propria. Un ringraziamento va quindi, lo ripeto, a tutte le Forze dell'ordine.
Tornando al decreto, un passaggio va fatto sulla protezione speciale, che, come ho già detto prima, rappresenta una sanatoria illegale: non possiamo pensare che si possa fare integrazione semplicemente con il permesso di soggiorno. La protezione speciale rappresenta un fattore attrattivo d'immigrazione di cui il nostro Paese non ha bisogno; è qualcosa che sta mettendo in difficoltà il nostro sistema di sicurezza.
È un provvedimento che inoltre garantisce le tutele di chi arriva in Italia e il nostro è un Paese che non deve prendere lezioni da nessuno sulla gestione dell'accoglienza. Noi, però, siamo per un'accoglienza vera, non finta, per un'accoglienza con i fatti e non con le parole, quelle di cui la sinistra si è tanto riempita la bocca per poi leggere sui giornali di quattro dei suoi governatori che non hanno firmato lo stato d'emergenza dichiarato dalla Protezione civile e che quindi si sono rifiutati di collaborare nella gestione dell'emergenza. Li vogliono far sbarcare tutti, però poi pretendono che a ospitarli siano altri: questa è la solita ipocrisia rossa. (Applausi).
Noi siamo per l'accoglienza, per un'accoglienza giusta che garantisca condizioni di sicurezza idonee e di dignità alle persone che sbarcano. Certamente non saremo mai e poi mai per incrementare quel business ghiotto e quelle occasioni di ruberia come quelle che hanno investito recentemente la famiglia Soumahoro. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sensi. Ne ha facoltà.
SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, sottosegretario Molteni, mi si consentirà un fumo di emozione: è la prima volta che parlo in quest'Aula e mi si strozzerebbe la voce in gola se non ricordassi, anche solo per un istante, la memoria del senatore Bruno Astorre (Applausi); mi sembra di sentirlo qui tra noi, con la sua forza terragna, la sua umanità (rara, purtroppo), la sua esperienza che indegnamente proverò a usare come un sestante per cercare orientamento e lume nei mesi che verranno e negli incroci che affronteremo.
Signor Presidente, prendo la parola su un decreto-legge che misura la temperatura di una democrazia come la nostra, ne scruta il senso, ne evoca i fondamenti e ne perimetra i margini, i confini e i bordi.
Colleghi - e mi rivolgo a loro per il suo tramite, Presidente - oggi non si misura la forza di una maggioranza che si serra, si rinchiude e si blinda - e lo dico senza enfasi - sulla vita delle persone, sulla loro esposta fragilità, sulla loro nudità, sulle loro speranze e sulle loro disperate attese. Proprio questa mattina un ragazzo è morto nel naufragio dello scafo che lo portava a Lampedusa. Era assieme a cinquanta persone - persone, signor Presidente - tra cui undici donne e quattro bambini, che sono state tratte in salvo, come succede ogni giorno che Dio manda in terra. Cambiano i Governi e cambiano le opposizioni, ma non si ferma questo strazio, questo dolore che tutti dovrebbe accomunarci nel rispetto, e invece...
Dicevo, signor Presidente, che in quest'Aula oggi non si misura la forza di una maggioranza, ma la qualità di una democrazia, la nostra cultura del diritto, il senso delle cose e l'idea che abbiamo di noi nel mondo. Non ho le qualità e le competenze per argomentare con dottrina su questo provvedimento - lo hanno fatto e lo faranno con acribia e puntualità i colleghi - ma desidero sottolineare un punto di fondo più generale e forse vago ma, come si usa dire, politico e che riguarda che razza di Paese siamo.
Dico "razza" pensando con scorno, per lui e per noi, alle inaccettabili ancorché rivelatrici parole usate ieri da un Ministro, che non nomino per il rispetto che porto per quest'Assemblea e per il Governo del nostro Paese. Incrocio lo sguardo del sottosegretario Molteni, che rispetto molto; perfino mi era parso di scorgere, qualche ora fa, quello del sottosegretario Durigon, che pure dovette lasciare un suo precedente incarico di Governo per l'improvvida proposta di chiamare un parco, intitolato alla memoria di Falcone e Borsellino, con il nome "Mussolini". Ecco, perfino in lui ho scorto - così mi è sembrato - l'imbarazzo per l'uscita di quel Ministro che non nomino.
Dicevo: che razza di Paese emana questo decreto-legge dalla sua lingua di legno, quella che denomina flussi le persone, le donne, gli uomini e i bambini - flussi? - e chiama contrasto l'accoglienza, un'organizzazione intelligente e assennata, civile, torta in uno stato d'emergenza che la dice lunga non sulle questioni di merito, ma sulla paura - sì, la paura - che questo Governo e questa maggioranza vogliono evocare, suscitare, alimentare, fomentare e accendere?
Colleghi della maggioranza - mi permetterà di rivolgermi a loro, Presidente - la paura che con questo provvedimento volete seminare e piantare nel Paese come un frutto avvelenato, nasce in realtà in voi, vi abita e vi muove fin dai primi passi di questo Governo: la paura dell'altro, del diverso, del non conforme (come si usa dire a destra), dello straniero e dell'estraneo, che, senatrici e senatori, siamo noi, è ognuno di noi. Ciascuno di noi è quell'altro, quel diverso, quel non conforme o quello straniero che credete illusoriamente di fermare, di bloccare e di contrastare. Già, di contrastare, un verbo che, più che dell'altro, dice di voi, rinserrati nella difesa, senza aver compreso cosa abita in voi. Quella paura credete di esorcizzarla proiettandola fuori, additando altrove un nemico, un bouc émissaire, un capro espiatorio, per non realizzare e confessare quello che la paura che fa e che mette questo decreto-legge dice di voi. La paura degli italiani si legge nel provvedimento in discussione. Una sfiducia profonda nei confronti di questo Paese, della sua capacità di accogliere e integrare e di crescere insieme, come si fa - badate - non in un irenico mondo ideale, ma nel resto del mondo; di sicuro, nel resto d'Europa.
Governare con la paura, come sa chi va per mare e governa la sua imbarcazione (in senso etimologico), ma punta in verità al naufragio, lo cerca. Dicevano gli antichi: naufragium feci, bene navigavi.
Questo cortocircuito logico è esattamente la fallacia del vostro provvedimento, al quale noi oggi qui, questo sì, ci opponiamo, con una forza che viene dalla passione per ciò che è fragile, per l'umano e per le persone, che è un altro modo di dire la politica, il suo senso e il suo orizzonte.
Per non guardare quei volti - sì, senatrice Minasi - per non sentire le loro storie, per non ascoltare la loro sete di futuro, li sterilizzate in questa neolingua che marcisce in gola e che spersonalizza, secondo una movenza che è non solo della nostra burocrazia, ma anche della destra, che, per la complessità della sua storia, utilizza sempre questo doppio registro: non dico, ma evoco (e noi altri ci siamo intesi).
Trovo in questa ipocrisia, quella dei flussi e del contrasto, la pellagra di chi non ha il coraggio di dire ciò che suggerisce, la strizzata d'occhio, il segnale convenuto, il "capisci a me". Se avete il coraggio, ditelo; ditelo qui, in quest'Aula, cos'avete in mente con questo provvedimento. Ditelo senza infingimenti, circonlocuzioni, esoterismi. Santo cielo, la sostituzione etnica, le palette identitarie!
Ditelo, come avete fatto in piazza nei vostri raduni. C'è abbondanza di immagini sulla Rete, con la sicumera dell'opposizione degli anni scorsi, già oggi anche della mia. La rassegna stampa sarebbe efficacissima, ma io non cerco una clip da condividere sui social, quanto piuttosto un filo di ragionamento comune. Argomenti quadrati e testardi sono stati richiamati a più riprese oggi in Aula: i numeri veri dei migranti, l'allarme dei sindaci e delle comunità, le preoccupazioni di chi fa impresa. Eppure, sottosegretario Molteni, dovrebbero premervi i timori delle ONG e delle associazioni, il grido della Chiesa, i profili di costituzionalità, il quadro normativo europeo, e potrei continuare.
Argomenti che fanno ballare i gangheri del vostro decreto-legge e lo smontano agli occhi dei cittadini, che - badate bene - cercano verità e chiarezza, motivazioni ben fondate e non capestri, perché è su questa solidità che si costruiscono le comunità e il nostro stare assieme, non sui vostri spettri, su parole d'ordine fuori tempo e fuori sincrono, sulla faccia feroce. Guardate che non risponde ai problemi questa vostra tetra haka.
Signor Presidente, in conclusione, chiedo: ma con la corsa che il Paese tutto è chiamato a fare sul PNRR, su un'occasione irripetibile di sviluppo e di riforma del Paese, che il Governo sta trattando come se i soldi li dovessimo cacciare noi e non ce li dessero, vi pare che stiamo qui a discutere se la protezione speciale porti più o meno persone in Italia o se il problema della denatalità si affronta agitando il piano Kalergi?
A noi così non pare ed è per questo che non concludo questo intervento con l'invito al Governo e alla maggioranza a fermarsi, perché a fermarvi non saranno la vostra coscienza o la nostra opposizione in quest'Aula, temo, ma i fatti. Sarà la durezza sconveniente della realtà a sconfessare questa ideologia, questa crudeltà sottovuoto; sarà la vostra paura, quella che pensavate di far germogliare tra la gente, che in realtà vi assilla e vi tormenta, a far tremare quello che avete portato in Aula. Sì, sarà la vostra paura a perdervi. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lisei. Ne ha facoltà.
LISEI (FdI). Signor Presidente, esprimo un ringraziamento al presidente Balboni, al sottosegretario Molteni, al Governo ed anche al mancato relatore, senatore Andrea De Priamo, per il lavoro che abbiamo fatto in Commissione, nonostante l'ostruzionismo. E solidarietà esprimo anche al ministro Lollobrigida: forse noi avremo paura del diverso, ma mi sembra che voi abbiate un po' paura del vocabolario italiano. (Applausi).
Ad ogni buon conto, credo che questo Governo, in cinque mesi, abbia dispiegato tutto quello che poteva dispiegare in poco tempo e che stia facendo di tutto per fermare l'immigrazione clandestina e gli sbarchi, quindi per favorire la diminuzione delle morti nel mar Mediterraneo: tre decreti, tutti e tre citati meglio di me dai colleghi, accordi bilaterali con i Paesi frontalieri per attuare il piano Mattei e con l'Africa, visione in Europa che è diametralmente cambiata da quando Giorgia Meloni è andata in Europa.
Segnalo che, a mio giudizio, tale visione è cambiata non tanto e non soltanto nelle parole dei documenti europei. Credo infatti che dimostri qualcosa il fatto che, qualche giorno fa, Macron abbia stilato un accordo con Sunak per difendere i confini della Manica dall'immigrazione e che saranno schierati centinaia di agenti per difendere i confini dall'immigrazione clandestina.
D'altro canto, noi manteniamo e manterremo un impegno costante, nella consapevolezza che esiste un problema e nella consapevolezza del nostro obiettivo, che è quello di bloccare le partenze, rimpatriare gli immigrati clandestini che sono venuti in Italia e integrare gli immigrati che ne hanno diritto.
Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo. Non abbiamo capito francamente quale sia il vostro. E lo dico perché è curioso vedere come la sinistra, in generale, abbia sempre la capacità di schierarsi esattamente dalla parte opposta rispetto agli interessi dell'Italia e degli italiani. (Applausi). E non è che risolve i problemi. Quando ci sono problemi, la sinistra trova sempre il modo di girarsi dall'altra parte per non guardarli e di alzare bandiera bianca di fronte ad essi (a volte forse più la bandiera rossa). Sono queste le soluzioni che state proponendo all'Italia.
C'è il problema degli anarchici, di Cospito, del 41-bis? Togliamogli il 41-bis, che problema c'è? C'è il problema della droga e dello spaccio? Legalizziamo le droghe, che problema c'è? C'è il problema dell'immigrazione clandestina? Saniamo tutti i clandestini, prendiamoli tutti, facciamoli venire in Italia e diamo a tutti un permesso di soggiorno, saniamo quelli che sono già clandestini; gli diamo la cittadinanza con lo ius soli e abbiamo risolto il problema dell'immigrazione clandestina (non ci sono più clandestini, d'altro canto).
Noi abbiamo un'altra visione, ci dispiace, fatevene una ragione. Noi non ci volteremo dall'altra parte: vogliamo fare di tutto per bloccare gli sbarchi e per risolvere il problema, che non riguarda soltanto quelle persone, ma gli italiani. Gli sbarchi vanno fermati: è molto semplice, è banale. Capisco che, tutte le volte che si parla d'immigrazione, voi utilizzate la retorica che gli immigrati ci servono; gli immigrati ci servono per risolvere tutti i problemi che abbiamo in Italia. Non facciamo più figli? Ci servono gli immigrati, li fanno loro. Servono lavoratori? Non c'è problema, servono gli immigrati per il lavoro italiano. Per qualsiasi problema, per qualsiasi cosa che non fanno più gli italiani, la soluzione è: la fanno gli immigrati. Anche votare PD: non lo fanno più gli italiani, probabilmente domani lo faranno gli immigrati. (Applausi. Commenti).
La nostra è una soluzione molto diversa. Molto banalmente, se c'è un problema di denatalità, vogliamo risolvere il problema della denatalità; vogliamo aiutare le mamme a fare figli promuovendo politiche di conciliazione con il lavoro, vogliamo premiare le famiglie, cosa che faremo con l'azione di Governo. (Applausi). Vogliamo trovare soluzioni. Il lavoro? Certo che c'è un problema di lavoro e che c'è una richiesta. Infatti non pensiamo che si risolva solo con gli immigrati. È una delle ragioni per le quali vogliamo togliere il reddito di cittadinanza, per far andare a lavorare anche i cittadini italiani che possono farlo, che sono occupabili e che domani dovranno andare a lavorare. (Applausi). O vogliamo risolvere tutto con gli immigrati?
Sono curiose questa retorica e questa narrativa della sinistra, secondo cui voi state con i poveri e con le persone che hanno bisogno, mentre noi siamo brutti, cattivi e disumani. Però poi è bello vedere come la mattina vi fate un giro per le Caritas, magari nelle ONG, e la sera i vostri leader di partito fanno le cene di gala negli attici di cantanti famosi, con Jovanotti e altri, mangiando caviale e godendosela. (Applausi). È un po' curiosa questa cosa, no? È curioso stare con i poveri la mattina e la sera invece con i VIP, con i cantanti e con le celebrity. Cosa che noi non facciamo, e lo dico chiaramente. Ma va bene, vanno bene il salario minimo e il caviale libero. Siamo tutti d'accordo, per carità: salario minimo e caviale libero. (Applausi. Commenti).
Visto che però poi noi in quelle strade, in quelle periferie, in mezzo alla gente e in quelle stazioni ci stiamo, vi diciamo che disumano è far pensare a quelle persone di poter venire in Italia, perché per tutte loro c'è un futuro. Disumano è mettere quelle persone a rischio in mare per farle arrivare e invece farcele morire. Disumano è far arrivare quelle persone e lasciarle in mezzo a una strada. Disumano è lasciarle nelle mani della criminalità, perché più persone vengono, più morti in mare ci sono o più criminalità c'è nel nostro Paese, perché queste persone finiscono costantemente nelle mani della criminalità: basta accendere un telegiornale per vederlo. Disumane sono quindi le proposte che fate: quelle, sì, sono disumane.
L'immigrazione clandestina è un problema e ne siamo consapevoli; è un problema che va risolto, per l'Italia, per gli italiani e anche per quelle stesse persone. Quindi, mettetevi il cuore in pace.
Forse i dati e i numeri oggi non ci danno ragione, ma gli italiani sanno che questo problema lo vogliamo risolvere. Gli italiani sanno che i confini li difendiamo sempre, non quando ci pare. Non è che i confini ci sono solo tra l'Ungheria o tra la Russia e l'Ucraina: ci sono anche in Italia e in Europa e vanno difesi dappertutto.
È per questo che non ci arrenderemo, fatevene una ragione. È per questo che credo che gli italiani siano più sereni che ci sia il centrodestra a governare e che ci sia Giorgia Meloni al Governo (Applausi), perché, se non ci fosse Giorgia Meloni, oggi forse gli sbarchi sarebbero il doppio, il triplo o il quadruplo. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Onorevoli colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 16 per permettere alla 5a Commissione di terminare i propri lavori.
(La seduta, sospesa alle ore 14,21, è ripresa alle ore 16,01).
Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 16,01)
Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che si intendono illustrati.
Poiché il rappresentante del Governo ha bisogno di qualche minuto, sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 16,07, è ripresa alle ore 16,14).
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.
MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.301, 1.302, 1.303, 1.5 e 1.304. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 2).
Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.9, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16, 1.310, 1.311, 1.312, mentre è favorevole sugli emendamenti 1.10, 1.17, 1.18 e 1.19 (testo 2).
Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G1.300 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di prevedere». Il Governo accoglie altresì gli ordini del giorno G1.301 e G.1.304 (già 1.13), nonché l'ordine del giorno G1.302 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di attivare». Il parere invece è contrario sull'ordine del giorno G1.303.
Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.
PRESIDENTE. L'emendamento 1.300 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 1.1,su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALDI (M5S). Signor Presidente, francamente non capisco perché dal Governo sia stato dato parere contrario su questo emendamento.
Qui si sta parlando di tenere conto nella determinazione dei flussi anche dei ricongiungimenti familiari. Nel contesto normativo italiano non possiamo non tenere conto dei valori della nostra cultura, per cui dire di no dimostra un'insensibilità del Governo verso i valori condivisi dalla nostra Nazione. Poteva essere invece l'occasione per dimostrare che c'è umanità, che c'è sensibilità, che c'è empatia, anche quando si ha a che fare con il freddo costrutto normativo.
Mi chiedo: «Ma non è questo il Governo che sostiene i valori della famiglia?». (Applausi). Sostiene i valori della famiglia, ma questi valori, signor Presidente, sono universali e non riservati soltanto alla comunità italiana. La legge italiana vale per tutti, si applica sul territorio italiano. Oppure i vostri valori della famiglia sono quelli, non soltanto della famiglia tradizionale, ma della famiglia italiana? Vi rivolgo questa domanda. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2 (testo 2), presentato dai senatori Zanettin e Matera.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 1.3 a 1.5.
L'emendamento 1.303 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.304, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 1.305 a 1.309 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.8 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dai senatori Gelmini e Scalfarotto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dai senatori Zanettin e Matera.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.12, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori,su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 1.16, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 1.310 e 1.311 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.312, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 1.18, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
La prima parte dell'emendamento 1.19 (testo 2) è identica agli emendamenti 1.17 e 1.18 e, quindi, viene assorbita.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della seconda parte dell'emendamento 1.19 (testo 2), presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.313 è stato ritirato.
Senatore Zanettin, accetta la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno G1.300?
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.300 (testo 2) e G1.301 non verranno posti ai voti.
Senatrice Maiorino, accetta la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno G1.302?
MAIORINO (M5S). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.302 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Senatore Cataldi, sull'ordine del giorno G1.303 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?
CATALDI (M5S). Signor Presidente, io insisto per la votazione perché francamente non capisco il parere contrario.
Questo ordine del giorno vuole impegnare il Governo a favorire politiche di integrazione come il potenziamento dei servizi di alfabetizzazione e di apprendimento linguale. Voi state promettendo agli italiani un clima di sicurezza. Ma, se non favoriamo le politiche di integrazione, voi state andando nella direzione opposta. Rischiamo di creare emarginazione, rischiamo di creare tensioni sociali. Quindi, voi, paradossalmente, state dando una risposta ai vostri elettori che è esattamente nella direzione contraria a quello che volete fare. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.303, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.304 non verrà posto ai voti.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.
MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.300, 2.301 e 2.302. Il parere è favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.4. Il parere è contrario sugli emendamenti 2.305, 2.306, 2.307, 2.308, 2.309, 2.5 e 2.6.
Il parere è contrario sugli emendamenti 2.8, 2.9, 2.313, 2.314, 2.315, 2.316, 2.317, 2.318, 2.319, 2.10, 2.11 e 2.12.
Il parere sull'ordine del giorno G2.300 è favorevole con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di». Il parere sull'ordine del giorno G2.301 è favorevole con la seguente riformulazione: «a valutare l'opportunità di».
Sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 il parere è contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 2.301 e 2.302 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dai senatori Zanettin e Matera.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dai senatori Zanettin e Matera.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
MAIORINO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, vorrei comunicare che, come Gruppo, abbiamo sbagliato completamente il voto su uno degli emendamenti precedenti, il 2.3. Chiedo quindi che venga messo a verbale.
PRESIDENTE. Lo mettiamo a verbale, senatrice Maiorino. Ammetto di non sapere come gestire un fatto del genere, cioè che un intero Gruppo abbia sbagliato a votare. Comunque lo mettiamo a verbale. (Applausi).
Gli emendamenti 2.303 e 2.304 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.305, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.306, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 2.307 e 2.308 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.309, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 2.310 e 2.311 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 2.9, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 2.312 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.313, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 2.314 a 2.319 sono stati ritirati.
Passiamo all'emendamento 2.10, identico all'emendamento 2.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.11, a mia prima firma, ma in realtà tutti gli emendamenti che stiamo esaminando dicono più o meno la stessa cosa. Essi dicono sostanzialmente che i lavoratori stranieri che sono in Italia e hanno un contratto di lavoro devono essere regolari, devono essere regolarizzati. Non ha senso avere persone che hanno dei lavori (perché i nostri imprenditori hanno bisogno di loro) e noi legislatori le lasciamo in uno stato di irregolarità. (Applausi). Ciò vuol dire che queste persone avranno meno diritti; vuol dire che queste persone naturalmente saranno più a rischio dal punto di vista sociale e della marginalità; vuol dire di conseguenza che queste norme servono a garantire quella sicurezza di cui questa maggioranza si fa portavoce.
Allora, se noi abbiamo delle persone, come è successo recentemente durante il click day, con 80.000 posti messi a disposizione e 240.000 richieste, la domanda è, cari colleghi: i 160.000 che avevano pronti i contratti di lavoro e i cui datori di lavoro hanno chiesto la regolarizzazione, perché ne avevano bisogno, mi dite che cosa saranno, se non 160.000 irregolari che abbiamo nel Paese e che voi avete reso irregolari? (Applausi). Sarebbero persone che hanno un lavoro in questo nostro Paese.
E allora chiedo come si fa a non votare emendamenti di questo genere. Qui c'è una responsabilità molto precisa da parte vostra, perché - ripeto - sono persone di cui le nostre famiglie hanno bisogno. Magari si tratta di badanti, di persone che hanno la cura dei componenti delle nostre famiglie; si tratta di lavoratori agricoli, si tratta di lavoratori del turismo, si tratta di tutte quelle persone che le nostre associazioni datoriali, a partire da Confindustria fino a tutte le altre, ci chiedono di regolarizzare.
I pareri del Governo sono irrazionali, che danno l'impressione - è soltanto un'impressione, sottosegretario Molteni - che vogliate promuovere l'irregolarità. Quell'irregolarità impedisce che la vicenda strategica, epocale, strutturale delle migrazioni venga gestita in modo razionale, con un approccio di lungo periodo, senza creare quell'allarme sociale sul quale avete speculato in questi anni e sul quale avete costruito il vostro consenso. (Applausi). Questa è la verità. Se rendessimo questa vicenda razionale - quale è, perché si tratta di una vicenda razionale - non avremmo più l'allarme sociale che avete pompato negli ultimi anni.
Chiedo quindi, ovviamente, agli altri Gruppi di opposizione di votare l'emendamento a mia prima firma, come tutti quelli che stiamo votando, ma devo sottolineare davanti alla pubblica opinione e al Paese, che stanno seguendo i lavori, quale sia la responsabilità del Governo. (Applausi).
GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento in esame e, con l'occasione, illustro anche i successivi emendamenti che abbiamo presentato: l'emendamento 2.0.2, a prima firma della senatrice Valente, e l'emendamento 2.0.1, a mia prima firma. La ratio è la stessa ed è quella di ridurre il numero delle persone irregolari e garantire, specialmente a coloro che già lavorano o già hanno dato prova di una effettiva integrazione nel Paese, di acquisire un titolo di regolarità permanente.
Mi lasci dire, signor Presidente, che è davvero inspiegabile il fatto che il Governo si ostini a dare parere negativo. Abbiamo presentato una serie di emendamenti per rendere possibile un processo di emersione dal lavoro nero e per rendere quindi possibile l'inserimento regolare nel sistema produttivo del nostro Paese. L'unica risposta che abbiamo ricevuto a questi emendamenti è stata l'insistenza nel formulare in maniera ancora peggiorativa l'articolo 7, di cui diremo in seguito, che ha anch'esso - esattamente come il parere negativo a questi emendamenti - l'unico effetto di aumentare il numero della presenza irregolare nel nostro Paese, con danno per tutti. Ciò è infatti un danno, naturalmente, per gli interessati, che non potranno partecipare in maniera regolare al nostro sistema produttivo, e un danno per tutte le nostre imprese e tutti i nostri concittadini. (Applausi).
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, ho chiesto la parola anch'io per esprimermi sull'emendamento in esame, a prima firma del senatore Scalfarotto, ma anche su quelli immediatamente successivi, come l'emendamento 2.12, a mia prima firma, o quelli di cui parlava adesso l'onorevole Giorgis, perché sono tutti più o meno relativi alla stessa materia e tutti insistono sullo stesso tema.
In questi giorni, in Commissione, siamo stati molte ore e molti giorni a discutere e a proporre emendamenti che davvero ci sembravano di puro buonsenso e che sostanzialmente portavano avanti una tesi molto semplice. La tesi era la seguente: come mai, dinanzi alla richiesta esplicita di incrementare i flussi, che arriva non da singole forze politiche, non dalle associazioni che si occupano di volontariato e di migranti da molti anni, ma dalle imprese, dalle organizzazioni datoriali e da settori significativi della produzione del Paese, il Governo fa finta di niente e anzi costruisce un decreto-legge con un'impostazione tutta tesa non a ridurre l'irregolarità, ma ad aumentarla? La ragione me la sono chiesta, in questi giorni. Anche io non ho capito il motivo per cui arrivava sempre un parere negativo. Certamente mi ero dato una risposta, ma poi nella giornata di ieri ho compreso che quella mia risposta era parziale.
La risposta che mi ero dato era molto semplice, cioè che in qualche modo convenisse immettere nella irregolarità queste persone perché, così facendo, non sarebbe venuto meno un argomento di campagna elettorale, quello che viene usato sempre per prendere i voti, per avere consenso e perché in qualche modo, attraverso quel tipo di argomento e attraverso la costruzione della fabbrica della paura che è stata agitata in tutti questi anni, si costruisce quella guerra tra poveri su cui in particolare le destre di questo Paese hanno trovato grande consenso. Le stesse destre che hanno saputo utilizzare, dal loro punto di vista nella maniera più utile, le inquietudini e le preoccupazioni della popolazione. Sicuramente è conveniente lasciare in uno stato di irregolarità e addirittura di clandestinità alcune migliaia di persone.
Ieri però ho avuto una illuminazione, Presidente. Devo dire che non ero arrivato a pensare questa cosa, ma quando si discute di un tema serio come il calo demografico e leggo invece da parte di autorevolissimi esponenti della maggioranza la tesi classica del suprematismo, cioè la tesi della sostituzione etnica, allora capisco. (Applausi. Commenti). Capisco il motivo per cui a tutti questi emendamenti di buonsenso è stato ripetutamente detto di no.
Concludo, Presidente, dicendo che qualche volta invece della sostituzione etnica servirebbe la sostituzione etica (Applausi), cioè la sostituzione di chi evidentemente non sa fare il suo lavoro, pensa di governare il Paese continuando a fare propaganda, è abituato a prendere i voti semplicemente alimentando le peggiori paure e i peggiori istinti di questo Paese e secondo me non è degno e non merita di governare l'Italia. (Applausi. Congratulazioni).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giuseppe Giusti Sinopoli» di Agira, in provincia di Enna, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 591 (ore 16,42)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.11, presentato dai senatori Scalfarotto e Gelmini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatore De Carlo, accetta la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G2.300?
DE CARLO (FdI). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Senatore Bergesio, accetta la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G2.301?
BERGESIO (LSP-PSd'Az). La accetto, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.301 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alle parole «il seguente:», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione..
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.
MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 e 3.11, nonché sull'ordine del giorno G3.300. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 3.10, 3.318, 3.319, 3.320, 3.321, 3.322, 3.323, 3.0.1 e 3.0.2.
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, lei giustamente ha eccepito l'irritualità di un Gruppo che esprime un parere e poi lo rinnega in Aula, come ha fatto prima. Io però esprimo un po' di perplessità sul fatto che il Governo continua a esprimere pareri su emendamenti ufficialmente ritirati (e ce ne sono sei o sette a ogni articolo). Chiedo quindi che il Governo aggiorni il suo fascicolo, perché esprimere pareri su emendamenti ufficialmente ritirati per l'Aula crea un po' di confusione rispetto alle votazioni. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 3.300 a 3.304 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 3.305 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 3.306 a 3.313 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 3.7, presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 3.314 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dai senatori Zanettin e Matera.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 3.315 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 3.316 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Della Porta e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 3.317 a 3.320 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.321, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 3.322 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.323.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, con l'emendamento 3.323 cerchiamo di risolvere un problema che non è immediatamente connesso alla questione dei flussi migratori, ma è un aspetto un po' tecnico legato al settore marittimo. Sostanzialmente, le imprese del settore marittimo ci hanno segnalato - e questo ha avuto anche una certa visibilità sugli organi di stampa - che con la normativa che abbiamo attualmente, i lavoratori extracomunitari che lavorino su una nave che attracca in un porto italiano, per esempio sulle navi da crociera (sapete che molti lavoratori delle nostre imprese, anche crocieristiche, vengono da altri Paesi), nel momento in cui la nave arriva in porto dovrebbero essere scaricati, messi su un aereo e rimandati immediatamente nel Paese di provenienza, il che provocherebbe notevoli problemi operativi a quelle vere e proprie città galleggianti che sono le nostre navi da crociera, ma anche su più piccole imbarcazioni.
Allora, noi abbiamo cercato, con questo emendamento, di allargare l'ipotesi del permesso di soggiorno e del visto che si ha quando la nave è ormeggiata nel nostro Paese ad altre situazioni, quindi anche quando la nave sia in transito, sia in arrivo o in partenza. Questo consentirebbe, appunto, a tutti coloro che ci lavorano, non soltanto nell'ipotesi già prevista, quindi che sia ormeggiata, di poter continuare a lavorare, ma anche se sia in arrivo, in partenza o in transito: questo garantirebbe agli armatori di continuare a lavorare. Quindi, ripeto, l'emendamento non ha a che fare immediatamente con i flussi migratori generalmente intesi, ma con una fattispecie molto specifica che però riguarda moltissimo la nostra nautica, che - come sapete - è uno dei settori di massima eccellenza del nostro export e del nostro made in Italy.
Chiederei, se possibile, al Governo di accantonare questo emendamento per verificare, magari con gli uffici, se tecnicamente questa cosa abbia senso, perché - ripeto - non va a incidere immediatamente sul grande fenomeno dei flussi migratori, ma va ad incidere su un settore del made in Italy importante, come la nostra nautica, e del turismo, come la nautica da diporto e la nautica crocieristica, per cui potremmo utilizzare questo particolare veicolo legislativo per risolvere un problema che sembra riguardare magari una minoranza, un piccolo gruppo, però è un gruppo molto importante per la nostra economia.
Chiederei al Governo di cambiare parere. Mi rendo conto che farlo in corsa non è così semplice, però se il sottosegretario Molteni volesse acconsentire all'accantonamento e approfondire la questione con gli uffici, gliene sarei grato soprattutto a nome delle imprese della nautica e della crocieristica, che sono appunto molto importanti per il nostro Paese.
PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se mantiene il parere contrario sull'emendamento in esame.
MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.323, presentato dai senatori Scalfarotto e Gelmini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.300 non verrà posto ai voti.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.
MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.4 e 4.0.4. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.0.304.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Fina e Zampa, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 4.300 a 4.306 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.4, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 4.0.300 a 4.0.303 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.304, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.
MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.1 e sull'emendamento 5.0.100. Esprimo parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.300 e 5.301 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Zanettin e Matera.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 5.302 a 5.305 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.306 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/3, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/4, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/5, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.100/6.
MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, intervengo per spiegare il motivo della presentazione di questo emendamento e del voto che esprimeremo. L'emendamento 5.0.100/6 cerca di ovviare al tentativo di ancorare la sostanza dell'emergenza, ossia le deroghe alla normativa vigente con i poteri speciali che ne conseguono, non alla data di scadenza dell'emergenza (ammesso che sia tra sei mesi e che non venga prorogata), bensì alla data del 31 dicembre 2025. Formalmente l'emergenza dichiarata potrebbe anche decadere, ma di fatto le deroghe che essa istituisce permangono attraverso il decreto-legge. Il nostro emendamento fa in modo che invece le deroghe siano ancorate alla durata dell'emergenza.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/6, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/7, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/9, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, identico all'emendamento 5.0.100/11, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/10 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/12, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/13, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.100/14.
CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALDI (M5S). Signor Presidente, capisco che la normazione dell'emergenza possa giustificare delle deroghe. Sono un giurista e so bene che, in alcuni ambiti, ci sono delle differenze e che questo può consentire tutto. Finché si tratta di snellire procedimenti burocratici e di favorire una velocizzazione, sono ammesse tutte le deroghe del mondo, ma non senza limiti.
Questo emendamento vuole sottolineare l'importanza, comunque, di garantire almeno la tutela ambientale, la tutela paesaggistica, soprattutto delle nostre coste, e la tutela dei beni culturali. Quindi, non capisco il parere contrario del Governo. Forse non avete a cuore questa ricchezza, che è del popolo italiano. Ricordate, infatti, che la qualità della vita si basa anche sulla possibilità di godere di quello che è un bene comune di tutti noi.
Le linee politiche del Governo spesso non sembrano così sensibili alla tutela ambientale, invece il MoVimento 5 Stelle vuole la tutela ambientale, non soltanto per rispettare i diritti e le aspettative degli italiani di oggi, ma anche quelli delle prossime generazioni. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/14, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 5.0.100/300 e 5.0.100/301 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/15, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/16 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/17, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/18, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/19, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/20 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/21, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/22, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/23 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/24, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/25, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/26, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/27, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/28, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 5.0.100/29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, chiedo semplicemente alla maggioranza di leggere questo emendamento, il 5.0.100-slash-29. Slash, però, è una parola straniera e non si può dire. (Commenti). La battuta è vostra, non è mia. È vostra la battuta, la ridicolaggine è vostra.
Comunque, questo emendamento dice che le donne vittime di violenza, per le quali è stato accertato che siano state vittime di violenza, vengono trasferite, in via prioritaria, presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale. Ora io vorrei capire - già ci ho provato in Commissione, ma non ho avuto una risposta - per quale motivo la maggioranza si oppone a una misura così sensata, volta a tutelare le donne vittime di violenza inviandole presso i centri dove possono essere accolte e sostenute. (Applausi).
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, il suo Gruppo avrebbe terminato il tempo a disposizione. Eccezionalmente le do due minuti, però li usi bene.
Prego, ha facoltà di parlare.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, mi sembrano utilizzati particolarmente bene in questo caso, visto che ci stiamo occupando di vittime di violenza e che quest'Aula in più occasioni ha avuto l'opportunità di esprimere la propria condanna di questo tipo di violenze perpetrate nei confronti delle donne. Si tratta di evitare un automatismo. Non dobbiamo trattare queste persone come se fossero pacchi postali; in particolare, quando ci sono particolari circostanze di debolezza o di fragilità, credo che il legislatore dovrebbe avere la civiltà e la coscienza di occuparsi di queste persone, come per esempio le donne vittime di violenza. Negli emendamenti già respinti abbiamo parlato di persone vittime di tortura, di persone LGBT e di tutta una serie di categorie di persone che sono particolarmente gravate, oltre che dal viaggio, dalle torture, dalle difficoltà e dalla traversata, anche da problemi ulteriori, sui quali quest'Aula molto spesso ha espresso la sua condanna. Quindi direi che è coerente da parte nostra votare a favore di questo emendamento della collega Maiorino e l'invito, anche da parte del Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope, è dunque quello di votare a favore dell'emendamento. (Applausi).
BALBONI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo se possiamo accantonare questo emendamento, per fare un approfondimento. (Applausi).
PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intende accogliere la richiesta di accantonare l'emendamento 5.0.100/29.
MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto l'emendamento 5.0.100/29. Il tempo del senatore Scalfarotto è stato utilizzato bene.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/30, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.100/31.
CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALDI (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento stiamo chiedendo semplicemente di tenere conto, in questi trasferimenti, dell'unità dei nuclei familiari eventualmente presenti. Mi appello di nuovo alla sensibilità umana di questo Governo, perché vede, Presidente, i migranti non sono cose, non possiamo considerarli carichi residuali: sono persone. (Applausi). E se credete nel valore della famiglia, dimostratelo anche quando vi occupate della normazione. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/31, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/32, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole: «periodo precedente».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/33.
Gli emendamenti 5.0.100/34 e 5.0.100/35 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.0.100/36.
GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, le farò perdere solo pochi minuti, perché ha dell'incredibile questo parere negativo. Probabilmente non avete letto il testo, così come penso che non abbiate letto il testo del precedente emendamento, che è stato respinto.
Non tenere conto, nella determinazione dei criteri di riallocazione delle persone trattenute nei centri di prima accoglienza, dell'unità dei nuclei familiari, o non tenere conto dei minori che devono rimanere ovviamente insieme ai genitori, lasciatemi dire che ha dell'incredibile! Come possono il Governo e la maggioranza fare ciò, senza neanche alzare la mano e dare una spiegazione? Almeno date una spiegazione e diteci perché, secondo voi, è necessario respingere un emendamento che si limita a esplicitare il principio in base al quale i nuclei familiari non vanno smembrati e i minori devono comunque rimanere insieme ai genitori. (Applausi).
Quale sarebbe il danno dall'accogliere questi emendamenti? Mi chiedo, se questi emendamenti venissero accolti, quale sarebbe, secondo il Governo e la maggioranza, il danno che questo vostro legiferare produrrebbe. Chiedo scusa all'onorevole collega che si lamentava del fatto che non ho alzato la mano immediatamente, ma l'Assemblea può permettersi di far passare senza spendere una sola parola un voto che nega questo elementare principio? (Applausi).
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, intervengo per ribadire il voto contrario a questo emendamento, come abbiamo fatto per quello precedente, perché vorrei, attraverso la Presidenza, comunicare al collega Giorgis che è già così. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/36, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «alla salute».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/37.
Passiamo alla prima parte dell'emendamento 5.0.100/38, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
VALENTE (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTE (PD-IDP). Signor Presidente, abbiamo già provato a dirlo in Commissione al sottosegretario Molteni, chiedendogli un supplemento di riflessione. Mi permetto di aggiungere un intervento su questo subemendamento e collegarlo al subemendamento 5.0.100/29, di cui prima anche il presidente Balboni ha chiesto l'accantonamento, perché in realtà la proposta emendativa in esame è propedeutica a tale subemendamento.
Come è stato detto - mi permetto di ribadirlo - le donne che subiscono violenza, in modo particolare tra gli stranieri, e che arrivano nei centri di prima accoglienza hanno innanzitutto bisogno di essere accolte da qualche operatore che sappia capire la loro condizione. Si tratta molto spesso di donne che non solo non sono consapevoli dei propri diritti, ma che fanno fatica a raccontare o addirittura ad essere consapevoli di quello che hanno subito e che tante volte sono addirittura accompagnate dagli uomini che hanno esercitato su di loro violenza, tanto nel Paese d'origine, quanto nei lunghi viaggi che sono state costrette a percorrere. Quindi, è proprio indispensabile ciò che proponiamo, come abbiamo detto al sottosegretario Molteni, anche in applicazione del principio che nel suo emendamento il Governo ha provato ad affermare. In Commissione glielo abbiamo ripetuto più di una volta: l'emendamento del Governo è stato giustificato dal sottosegretario Molteni, a più riprese, dicendo che era sostanzialmente volto a rendere più compatibile il sistema con il rispetto della dignità delle persone, perché favoriva dei numeri più sostenibili nei centri di prima accoglienza. Allora, proprio per rendere questi numeri più sostenibili e per valutare le condizioni di queste persone e anche i titoli per avanzare richiesta di protezione speciale - il sottosegretario Molteni ci ha detto che l'abolizione della protezione speciale non è stata fatta tout court, ma sono state salvaguardate alcune categorie e tra queste le donne vittime di violenza - chiedo dunque all'Assemblea chi sia in grado oggi, in un centro di prima accoglienza, di dire se una donna ha subito o meno violenza. Con l'emendamento in esame ci permettiamo di venire in soccorso a quella che potrebbe essere, in qualche modo, anche una volontà espressa, ma secondo noi non inverata, nell'attività del Governo e negli atti che ha messo in campo.
Noi vi diciamo: mettete nei centri di prima accoglienza operatori e operatrici in grado di capire se quella donna effettivamente ha subito violenza, perché così a quella donna possiamo garantire un processo di integrazione effettivo. (Applausi). Per noi i centri di prima accoglienza servono soprattutto a favorire percorsi di integrazione e, se l'integrazione per noi è la parola maestra da perseguire, questa è una condizione essenziale anche eventualmente per favorire poi il passaggio delle donne nei centri antiviolenza (CAV), di cui all'articolo che abbiamo chiesto prima di accantonare.
Chiederei, quindi, se abbiamo accantonato quello precedente, di accantonare anche questo e di provare in qualche modo almeno a riscrivere un emendamento che abbia un senso e che provi veramente a salvaguardare i percorsi di donne che hanno già subito delle sofferenze tanto atroci e alle quali forse andrebbe evitato un ulteriore percorso di sofferenza. (Applausi).
LISEI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LISEI (FdI). Signor Presidente, come abbiamo già spiegato in Commissione e ha detto molto succintamente il senatore Balboni, tutti questi emendamenti propongono una serie di attività che vengono già svolte, a meno che non riteniate che fino ad oggi non siano state svolte. In quel caso sarebbe un'autocritica rispetto a quello che avete fatto e che è stato fatto all'interno dei centri di accoglienza negli ultimi anni, anche da tante associazioni di volontariato che svolgono proprio i servizi che vengono qui proposti, compreso quello di tutelare le donne e i minori, di non separare le donne dai minori. Sono tutti i servizi che oggi come ieri vengono erogati all'interno dei centri di accoglienza. Votare questi emendamenti non vuol dire altro che affermare che fino ad oggi queste attività, le nostre associazioni di volontariato, lo Stato, le associazioni che sono coinvolte non le hanno svolte e ammettere che questo non avverrebbe. Se voi avete contezza che ciò non avviene, denunciatelo pubblicamente; diversamente votare questi emendamenti vorrebbe dire mettere una croce sulle tante attività di volontariato che ha svolto lo Stato e che hanno svolto le associazioni ed è una delle ragioni per le quali questi emendamenti non sono stati accolti. Crediamo fortemente che queste attività siano svolte, crediamo nello Stato, crediamo nelle associazioni che lavorano in quei centri di accoglienza. Anche se è pleonastico, ribadisco che il motivo per il quale non voteremo quegli emendamenti è perché farlo significherebbe mettere una croce e gettare discredito proprio su quelle attività. (Applausi).
PAITA (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, ho chiesto la parola perché penso che sia necessario sostenere queste emendamento e sostenerlo con una logica che deve essere molto chiara: noi non possiamo lasciare queste attività ad una iniziativa volontaristica. Noi abbiamo il dovere di organizzare questo servizio perché sappiamo perfettamente che possono esserci casi, anche numerosi, di donne oggetto di violenza (Applausi). E il fatto di imporre in una legge una previsione circostanziata obbliga un investimento in termini economici.
Mi appello, allora, alla sensibilità del presidente Balboni, che rispetto al precedente emendamento ha dato un segnale importante che noi abbiamo apprezzato. Anche in detto caso, chiediamo che venga in qualche modo recuperato lo spirito di questo emendamento, che è sacrosanto, valutando insieme in che modalità, magari con una forma diversa, con una riformulazione che possa essere accolta pienamente dal Governo.
PRESIDENTE. I colleghi mi hanno chiesto perché ho dato la parola alla senatrice Paita. L'ho fatto semplicemente perché il Gruppo delle Autonomie ha ceduto sei minuti del tempo a sua disposizione al Gruppo Azione Italia Viva.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, visto che si tratta di un tema delicato come quello della violenza sulle donne, invito i presentatori degli emendamenti, se si vuole affrontare questo tema, a farlo magari in un'altra occasione, valutando attentamente tutte le risorse che - come è stato detto - vengono già messe in campo dal sistema dell'accoglienza. Molte volte dobbiamo conoscere prima di deliberare. Quindi non usiamo strumentalmente questi temi, ma cerchiamo di capire, in primo luogo, quali sono effettivamente le realtà e i servizi che già vengono espressi e forniti dallo Stato.
In secondo luogo, visto che si mettevano in evidenza i centri antiviolenza, bisogna poi verificare anche se c'è posto al loro interno per fare questo tipo di attività e se hanno personale a sufficienza poter poi fare anche il tipo di lavoro in più richiesto.
Il tema è quindi sicuramente intelligente, va a posto e siamo d'accordo sul fatto che vada approfondito. Tuttavia, prima di affrontarlo con un emendamento, bisogna capire disponibilità, personale, quello che c'è già e gli eventuali costi che devono essere messi in campo. Altrimenti diventa un emendamento un po' strumentale per dire abbiamo detto di no, così andate a dire ai cittadini che abbiamo detto di no a un intervento per cercare di mettere in campo azioni per tutelare le donne che sono state vittime di violenza. Io penso che sarebbe più corretto fare questo tipo di intervento.
È un tema che si può porre, che si porrà in un'altra occasione, ma occorre un approfondimento, uno studio relativo a quello che succede oggi. È infatti possibile che magari già lo Stato paghi un servizio - come sicuramente sarà - per le donne vittime di violenza e sarebbe quasi come squalificare quel servizio a favore qualcosa che non sappiamo se sarà disponibile o meno. Le cose si fanno con intelligenza, soprattutto quando si tratta di argomenti seri.
Pertanto, dico che sensibilità sul tema c'è, lo approfondiamo e magari lavoreremo a un disegno di legge o a un emendamento su un prossimo decreto-legge, perché poi bisogna quantificare anche il costo, bisogna tornare in 5a Commissione, valutare anche la disponibilità dei centri antiviolenza e vedere quanti ce ne sono. Ad esempio, ricordo che già si denunciava una mancanza di personale per affrontare tutte le denunce che vengono fatte. Si tratterebbe, quindi, di un potenziamento dei centri antiviolenza a livello generale; sono tutti elementi che vanno valutati, non possiamo farlo in Aula con un emendamento che altrimenti rischia solo di essere strumentale.
Io prima ho sentito tutte le vostre proposte: facciamo emergere tutto il lavoro nero che c'è. Sì, però dal 2011 al 2022 ci sarebbe stata una bella occasione per poter fare emergere il lavoro nero sugli immigrati extracomunitari, visto che le imprese e Confindustria ce li chiedono. (Applausi). Avete governato e, se non lo avete fatto, è troppo comodo venire a dire queste cose. Dico quindi di mettere da parte le questioni strumentali e di andare avanti con l'approvazione degli emendamenti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/38, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «diritti fondamentali».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/40.
Gli emendamenti 5.0.100/39 e 5.0.100/41 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/42, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/43 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/44, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/45, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/46 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/47, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/48, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/49, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 5.0.100/50, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALDI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 5.0.100/50 interviene su una disposizione normativa che attribuisce al prefetto la possibilità di ospitare i migranti in strutture provvisorie. Tuttavia, non dà una definizione temporale. C'è un inciso - ed è qui che vogliamo intervenire - che dice «per il tempo strettamente necessario». Signor Presidente, quanto è il tempo strettamente necessario? Un anno, sei mesi, sette giorni? Vogliamo dare un po' più di certezza di diritto? Queste formulazioni non sono in linea con la tecnica normativa, perché le norme devono essere sì generali e astratte, ma non vaghe e indefinite come quella che avete scritto. (Applausi).
Saluto a rappresentanze di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Ignazio Buttitta» di Bagheria, in provincia di Palermo, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Saluto altresì a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico «Val Boite» di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno. Benvenuti anche a voi. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 591 (ore 17,31)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/50, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/51, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/52, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/53, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/54 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/55, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/56, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, sostanzialmente identico all'emendamento 5.0.100/57, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/58, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/59, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/60, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/61, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «servizi di accoglienza», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/62.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/63, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, fino alle parole «apposito accordo», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/64.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/65, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/66 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/67, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/68 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/69, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/70, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «mai riguardare», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/71.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/72, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/73 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/74, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/75, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/76, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/77 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/78, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/79, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/80, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/81, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/82, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/83, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.0.100/84, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 5.0.100/85, presentato dalla senatrice Gelmini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/86 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/87, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/88, presentato dalla senatrice Gelmini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,39)
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/89, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/90, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/91, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/92, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/93, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/94, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/95, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/96, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/97, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/98, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/99 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/101 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/102, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/103, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 5.0.100/104, 5.0.100/105 e 5.0.100/302 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/106, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.0.100/107, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 5.0.100/108, presentato dalla senatrice Gelmini. (Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/109, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/110, presentato dalla senatrice Gelmini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/111, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 5.0.100/112 e 5.0.100/113 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/114, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/115 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/116, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/117, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/118, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 5.0.100/119 e 5.0.100/120 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/121, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/122, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, fino alle parole «sopprimere i numeri 2)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/124.
L'emendamento 5.0.100/123 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/125, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/126, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/127, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/128, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/129, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 5.0.100/130 a 5.0.100/135 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/136, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/137, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/138, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/303 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/139, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «nigeriani, libici», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendament0 5.0.100/140.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/141, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/142, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/143, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/144, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/145, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/146, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/147, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/148, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/149, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/150, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/151 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/152, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 5.0.100/153 e 5.0.100/154 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/155, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 5.0.100/156, 5.0.100/157 e 5.0.100/158 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/159, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/160, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/161, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/162, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/163, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/164, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/165, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/304 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/166, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/167, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/168, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/169, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.100/170 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/171, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/172, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100, presentato dal Governo.
(Segue la votazione).
La votazione è annullata.
Colleghi, scusate, mi hanno avvisato ora che c'era un emendamento accantonato, di cui non ero stata informata.
Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 5.0.100/29.
MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, su questo emendamento, che è stato accantonato, faccio presente che c'è un parere contrario da parte della 5a Commissione. Presumo che ci sia quindi una valutazione di impatto economico, qualora l'emendamento venisse preso in considerazione. Pertanto alla luce dell'importanza di una valutazione ulteriore, che potrà essere fatta successivamente, senza però tralasciare l'importanza del tema che è stato sollevato dalle opposizioni, che ha trovato un riscontro positivo anche da parte della maggioranza e una valutazione di grande attenzione da parte del Governo, inviterei i presentatori a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, in modo tale che rimanga un impegno nei confronti del Governo a riproporre il tema in uno dei prossimi provvedimenti, facendo anche una valutazione ulteriore e più ampia per capire se questo servizio oggi viene o non viene garantito all'interno dei centri, a tutela delle donne vittime di violenza ed eventualmente di prendere in considerazione l'ipotesi di inserirlo in un futuro provvedimento. Quindi chiedo a nome del Governo, di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, intende accogliere la proposta del rappresentante del Governo?
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, ringrazio il Governo e la maggioranza per aver preso in considerazione questo importante intervento a vantaggio delle donne vittime di violenza. Naturalmente avremmo preferito che il parere fosse favorevole sull'emendamento e che questa misura potesse essere inserita in modo sistematico all'interno del provvedimento in esame. Accettiamo la trasformazione in ordine del giorno, auspicando che sia un impegno vero quello che prende il Governo, affinché le donne vittime di violenza possano essere effettivamente tutelate e indirizzate ai centri, qualora non fosse già così. Non credo che ci sia sistematicamente questa accortezza e quindi facciamo in modo che ci sia. (Applausi).
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.0.100/29 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100, presentato dal Governo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 5.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALDI (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento in esame chiediamo di rivedere le quote d'ingresso, non così, a fantasia, ma adeguandole alla domanda. Onorevoli colleghi, avete capito che, per certi versi, gli immigrati sono anche una risorsa. Lo avete capito, perché ve lo chiede il mondo dell'imprenditoria. Adesso ditemi perché: onorevoli colleghi, come avete stabilito che le quote, per il 2023, debbano essere di 80.000 unità. Ci dite qual è la domanda? Con quale criterio avete stabilito una quota? Non lo dico io, ma lo dice la Coldiretti: risulta che le quote flussi per il 2023 sono insufficienti a dare risposta alle esigenze produttive. Allora vi chiedo se tenete o meno al sistema produttivo italiano, perché in questo modo rischiate di danneggiare gli imprenditori italiani. (Applausi).
ZAMPA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAMPA (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo sugli emendamenti all'articolo 5 per richiamare l'attenzione dei colleghi della maggioranza, che supponiamo siano sensibili al tema di una buona relazione con i sindaci e i Presidenti delle Regioni, sul fatto che questo articolo manomette davvero il sistema dell'accoglienza e priva i sindaci e i Presidenti delle Regioni della possibilità di pianificare, di gestire e di affrontare il tema, vedendolo calato dall'alto: mi limito a citare le parole del Presidente della Regione Emilia Romagna che ha denunciato il fatto che tutti i Presidenti di Regione sono stati sentiti rapidamente, venerdì scorso, senza però alcun effettivo recepimento delle cose che avevano da dire e senza neanche alcun interesse ad ascoltarli. Lo stesso vale per i sindaci: in questi giorni e in queste ore, come avrebbero dovuto dirvelo, più di così, che è ingestibile e che non si può calare sulle loro teste un problema che diventerà ancora più grande?
Cosa dobbiamo immaginare? Voi ci assicurate che non ci saranno le tende, come se tutto il problema girasse intorno alle tende. Il tema non è se staranno nelle tende - il che, semmai, apre un problema di difesa dei diritti umani - o se staranno nelle caserme dismesse o se verranno individuati luoghi che i sindaci dovranno vedersi evidentemente imposti, che sarà il prefetto a scegliere. Questo davvero colpisce, in particolare se si pensa alla dottrina sulla quale la Lega in questi anni ha costruito il proprio consenso politico, che è di una buona relazione con il territorio e con gli enti locali. Non è così che si può produrre qualcosa di buono. Io sono colpita evidentemente, da un lato, dalla questione dei diritti delle persone migranti e anche dalla superficialità che dalla discussione e dal confronto di oggi è emersa a questo riguardo. Esiste però anche un problema che voi dite di sicurezza e che noi invece sosteniamo essere più razionale, cioè di buona gestione, di integrazione, che necessiterebbe di un tentativo di fare un passo avanti nella buona relazione tra i cittadini e gli stranieri che arrivano. Voi mettete davvero i sindaci in enorme difficoltà e io credo che questo si rivelerà subito. Non ci sarà bisogno di aspettare molto per vedere i cattivi risultati di questa decisione. Abbiamo tentato, in Commissione, di ragionare su questo punto e mi pare evidente che non vi sia nessuna attenzione rispetto alle ragioni avanzate, ma a questo proposito ascoltate anche i vostri sindaci perché, credetemi, non sono d'accordo neanche loro, oltre ai sindaci del centro-sinistra, anche se vi voglio ricordare che i sindaci, una volta eletti, sono i sindaci di tutti. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.
MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.300, condizionato alla seguente riformulazione dell'impegno al Governo: «a valutare l'opportunità di rafforzare comunicazioni». Sull'ordine del giorno G6.301 il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di potenziare le strutture e gli organici preposti alla concessione e al rilascio dei permessi di soggiorno», quindi è espunta la parte dalle parole «le strutture» alle parole «nonché». Sull'ordine del giorno G6.302, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.0.100 e 6.0.300 con la seguente riformulazione: «All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al secondo periodo, le parole: «l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio» sono sostituite dalle seguenti: «l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale».
Il parere è contrario sugli altri emendamenti.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 6.300 a 6.310 sono ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 6.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALDI (M5S). Signor Presidente, su questo emendamento chiederei al Governo una riflessione aggiuntiva, perché non si tratta di un fatto politico, ma proprio di un fatto tecnico.
L'emendamento 6.5 interviene su una disposizione normativa che prevede il commissariamento dei centri per i migranti quando sono inadempienti nei confronti dello Stato; non parliamo però di crediti fiscali, ma di crediti ordinari dello Stato, per garantire i quali il Governo ne propone l'accantonamento per metterli in un fondo impignorabile, perché giustamente lo Stato deve avere la garanzia di essere pagato.
Il problema che si solleva con questo emendamento è di natura tecnica. Ci sono anche altri creditori: i crediti dei lavoratori sono crediti privilegiati. Con l'emendamento 6.5 stiamo semplicemente chiedendo di escludere i crediti privilegiati, che sono previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile. Ci sono lavoratori che non hanno percepito lo stipendio e lo Stato prende tutto e lascia in bianco i lavoratori. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Sull'ordine del giorno G6.300 è stata avanzata dal Governo una proposta di riformulazione. Chiedo alla senatrice Pirovano se accoglie tale proposta.
PIROVANO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, accetto la proposta di riformulazione.
Vorrei anche dire due parole su questo ordine del giorno, a cui tengo molto. L'avevo spiegato in Commissione: questo ordine del giorno è semplicissimo e chiede di fare chiarezza, in particolare in favore degli enti locali, sui contributi statali ed europei che ci sono per garantire l'integrazione dei cittadini regolarmente residenti nel nostro territorio, con un occhio di riguardo per le donne e i giovani, i minori in generale e i bambini, perché da sindaco ho notato che ultimamente, probabilmente anche perché siamo sempre alle prese con qualche emergenza, purtroppo stanno arrivando meno informazioni ai territori, anche da parte di associazioni e cooperative, riguardo a come utilizzare i fondi che ci sono.
Quindi, non si chiedono soldi in più, perché i soldi ci sono e sono anche tanti (ricordo per esempio il Fondo asilo migrazione e integrazione, che è forse il più noto di tutti), però spesso non arrivano le informazioni nei Comuni: parlo di soldi che servono per fare i corsi di lingua, in particolare per le donne ma non solo, o per l'integrazione dei giovani e spesso si devono utilizzare risorse che per fortuna nei nostri territori non mancano, come quelle del volontariato, delle parrocchie e quant'altro. Quindi, oltre ai fondi che vanno direttamente alle scuole, occorre fare un po' di chiarezza.
Pertanto, accetto la proposta di riformulazione, però mi auguro che il Governo assuma veramente l'impegno di dare informazioni ai territori per garantire una migliore integrazione. Ne parliamo sempre tutti, però parlarne non basta più. Bisogna integrare i cittadini regolarmente residenti nel nostro Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Sull'ordine del giorno G6.301 il Governo ha avanzato una proposta di riformulazione. Chiedo alla senatrice Maiorino se accetta di riformularlo.
MAIORINO (M5S). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.301 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Sull'ordine del giorno G6.302 il Governo ha avanzato una proposta di riformulazione. Chiedo al senatore Occhiuto se accetta di riformularlo.
OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Accetto, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.302 (testo 2) non verrà posto ai voti.
L'emendamento 6.0.100/300 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100/301, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 6.0.100/302 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100/303, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100/304, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100/305, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100/306, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 6.0.100/307 a 6.0.100/311 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.0.100/312, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «diritti fondamentali», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.0.100/313 e 6.0.100/314.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100/315, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100, presentato dal Governo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Sull'emendamento 6.0.300 è stata proposta una riformulazione. Chiedo al Presidente della 5a Commissione in merito all'espressione del parere.
CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, dobbiamo attendere ancora.
PRESIDENTE. Ne dispongo pertanto l'accantonamento.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «4.000 posti», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.4.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.6, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.7, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Resta accantonato l'emendamento 6.0.300 (testo 2).
Sottosegretario Molteni, possiamo procedere con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7?
MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione dei lavori.
PRESIDENTE. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 18,45).
Invito il Presidente della 5ª Commissione, senatore Calandrini, ad esprimere il parere sull'emendamento 6.0.300 (testo 2), precedentemente accantonato.
CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, la 5ª Commissione esprime parere non ostativo.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.300 (testo 2).
GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e anche del Governo su questo emendamento, che sta per essere messo in votazione, e vorrei che vi fosse piena consapevolezza di cosa quest'Aula sta per votare.
L'emendamento è molto semplice: esso prevede la abrogazione di una parte dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che disciplina le modalità di trattenimento e di accoglienza. L'articolo 10, al comma 1, stabilisce che sono altresì erogati, a coloro che sono trattenuti, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale e la somministrazione di corsi di lingua italiana e servizio di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui agli articoli successivi.
In sostanza, noi oggi abbiamo una legge dello Stato che prevede espressamente che siano assicurati, a coloro che sono trattenuti nei centri di prima accoglienza, oltre ai più elementari ed essenziali beni materiali, anche la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. L'emendamento che stiamo per approvare chiede di sopprimere questa parte dell'articolo 10 della legge n. 142 del 2015 e quindi di far venir meno, tra le prestazioni e i servizi assicurati a coloro che sono trattenuti, la mediazione linguistico-culturale. Noi riteniamo che non sia più necessario garantire, a coloro che tratteniamo, quel minimo livello di capacità di comprendere la loro situazione e non siamo più neanche disponibili a consentire loro di avere contezza dei propri diritti e dei propri doveri, attraverso i servizi di orientamento legale.
Ora io mi chiedo perché stiamo abrogando servizi e condizioni essenziali che dal 2015 faticosamente tentiamo di garantire. Presidente, per il suo tramite chiedo al Governo o a qualche esponente della maggioranza di alzarsi in piedi, di prendere la parola e di dire a quest'Aula perché bisognerebbe eliminare questi essenziali servizi. (Applausi).
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signora Presidente, siccome dalla maggioranza non arrivano risposte all'interrogativo del senatore Giorgis, che secondo me è molto pertinente, mi permetto di rispondere io al senatore Giorgis, perché credo di sapere le ragioni per cui, anche se sembra incredibile, viene presentato un emendamento come questo. E sa la ragione qual è, Presidente? Queste cose, senatore Giorgis, costano qualche soldo, qualche piccola risorsa. Evidentemente si pensa di poter fare a meno di essenziali situazioni e di mettere per l'appunto i migranti in una condizione ancora più difficile di quella in cui sono. Ricordiamoci sempre che parliamo di prima accoglienza, di persone che arrivano da viaggi drammatici e da condizioni drammatiche. Evidentemente si risparmia qualche centesimo sulla pelle di quelle persone, esattamente mentre - come sappiamo - si aumentano le spese militari e si fanno cose che vanno in una direzione completamente diversa. È questa la ragione, senatore Giorgis. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.300 (testo 2), presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Gasparri, prima del suo intervento dovremmo ascoltare i pareri.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, credo che il mio intervento abbia rilevanza in vista dei pareri: intendo infatti esporre una riformulazione che vorrei proporre su un punto.
PRESIDENTE. Senatore Gasparri, è un po' irrituale, ma ha facoltà di intervenire.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, faccio riferimento all'emendamento 7.301, che interviene su aspetti importanti, come la cancellazione delle condizioni psicofisiche o di altre motivazioni, che spesso sono servite per un uso improprio dei permessi speciali, su cui interviene il decreto-legge in esame e la relativa azione emendativa del Parlamento. Propongo pertanto una riformulazione dell'emendamento, con la soppressione del punto 1.1), in cui ci sono dei riferimenti ad accordi internazionali. Propongo soltanto la soppressione di questa parte. Ho inteso comunicarlo prima del parere, perché essendo una riformulazione può essere utile per chi dovrà esprimere i pareri.
PRESIDENTE. Naturalmente non è un testo 2 o un testo 3, ma intanto...
GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, a parte l'irritualità della procedura, è interessante che si tratti del presentatore di un emendamento che per settimane è stato su tutte le cronache - è questo l'emendamento di cui si è parlato per settimane - e sul quale il Governo, in Commissione, non si è mai pronunciato. Non abbiamo avuto modo, in Commissione, di sapere se il Governo dava parere favorevole o contrario.
Questo è un emendamento molto importante. Signor Presidente, le chiedo almeno questo, vista l'irritualità e visto che quasi di soppiatto la maggioranza si ricrede di ciò che ha sbandierato per settimane in televisione e su tutti i telegiornali (Applausi). Signor Presidente, almeno chieda al senatore Gasparri di dire all'Assemblea cosa comporta far venire meno l'1.1) e dunque far venire meno la soppressione, che proponeva originariamente, dell'inciso: «,o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6». Quali sono, onorevoli colleghi, gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6, che la maggioranza ha detto in tutte le sedi di voler abrogare e adesso ci dice che ci ha ripensato? Chiederei di conoscerli.
So quali sono gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6: sono gli obblighi di diritto internazionale e comunitario, che richiamano la Carta europea dei diritti dell'uomo e la Carta di Nizza. (Applausi). Onorevoli colleghi, sapete su cosa la richiamano? La richiamano sulla protezione speciale. (Applausi). Dunque vorremmo che, in questa irritualità, il senatore Gasparri ci spiegasse, insieme a tutta la maggioranza, perché l'emendamento è sottoscritto non solo dal senatore Gasparri, ma da senatori di tutta la maggioranza, se questo ravvedimento dell'ultimo momento è operoso, che alla fine, come sarebbe saggio, indurrà il sottosegretario Molteni ad alzarsi, fra poco, e a dire che anche l'emendamento del Governo, che forse in maniera abbastanza controversa, vuole abrogare la protezione speciale, in realtà verrà ritirato.
Delle due l'una: o lo avete presentato temendo che il richiamo al rispetto degli obblighi internazionali, alla Carta di Nizza e alla CEDU imponga al nostro Paese di continuare a garantire la protezione speciale (Applausi); oppure avete capito che a questi obblighi non possiamo sottrarci e non possiamo farlo non solo perché - come è stato specificato nella nota del Quirinale che ha accompagnato l'approvazione del decreto - noi agli obblighi internazionali non vogliamo e non dobbiamo sottrarci (Applausi), ma anche perché forse vi siete resi conto - voglio sperare - che eliminare la protezione speciale avrà come unica, eventuale conseguenza quella di aprire un contenzioso infinito. Gli obblighi internazionali permangono e, quindi, potranno fare ricorso e chiedere l'applicazione della Carta di Nizza e della CEDU. Forse, sarebbe bene quindi ridurre l'incertezza, ridurre il rischio di irregolarità e rinunciare a questo decreto o perlomeno all'articolo 7. (Applausi).
PRESIDENTE. Avendo aperto la discussione prima dell'espressione dei pareri, ovviamente devo dare la parola a tutti i Gruppi.
LOMBARDO (Az-IV-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, siamo arrivati al cuore del provvedimento e non possiamo che sottolineare che le questioni pregiudiziali di costituzionalità che avevamo fatto valere questa mattina adesso vengono al pettine. Questo è il tema. (Applausi).
È un ravvedimento operoso? È un'indicazione che ci viene dalla saggezza di chi aveva già detto, quando avete chiesto l'abolizione della protezione umanitaria, che gli obblighi internazionali, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali non potevano essere violati? Ci siamo arrivati? Bene, allora io chiedo non di ridimensionare, come fa l'emendamento presentato dal senatore Gasparri, ma - come dicevo all'inizio - di pensare, di fermarvi e di evitare di abolire la protezione speciale. Questo è il punto. (Applausi).
Fermatevi voi, prima che ve lo dicano i giudici della Corte costituzionale e i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea. (Applausi).
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, nel merito ovviamente mi associo a quanto precedentemente illustrato dai senatori Giorgis e Lombardo. Credo che sia del tutto illegittimo che un senatore riformuli un proprio emendamento, perché non c'è una prassi, non c'è una procedura che lo preveda. Se passa il fatto che ciascuno può riformulare un proprio emendamento, non esistono più delle regole in base alle quali questa Assemblea possa decidere come comportarsi sugli emendamenti. Capisco la riformulazione da parte del Governo. Ma, se è un senatore a riformulare il proprio emendamento, allora chiedo che si ritorni anche in 5a Commissione per valutare gli eventuali effetti finanziari di questo emendamento. (Applausi). Altrimenti, su ogni emendamento possiamo proporre riformulazioni e avere il parere del Governo.
Credo che sarebbe stato più logico chiedere prima l'espressione del Governo, che casomai avrebbe potuto riformularlo nella direzione che il presidente Gasparri ha voluto indicare all'Assemblea. Ma questo diventa un precedente che io ritengo sia difficile da gestire nelle settimane che verranno. (Applausi).
ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, questo tema è stato un po' il cuore della discussione politica delle ultime settimane ed è stato posto non dal Governo, se non all'articolo 7 nella formulazione del Governo, ma dalle forze di maggioranza. Ritengo pertanto del tutto legittimo che, prima dell'espressione di pareri, direttamente i presentatori di questo emendamento chiedano, o quantomeno che si metta agli atti che noi chiediamo, che venga espunto il punto messo in evidenza dal senatore Gasparri, primo firmatario dell'emendamento. Non vedo quindi grandissime irritualità, nel senso che la maggioranza preferisce che l'emendamento non abbia quel punto.
Il problema sul fatto di cambiare idea è che su questo tema fin dall'inizio - perdonatemi - è stata fatta una grandissima confusione. (Commenti in Aula). Il senatore Giorgis ha espresso il suo parere legittimo. Voi potete andare sui giornali e fare i comunicati...
PRESIDENTE. Presidente Romeo, lei conosce la cortese formula per cui ci si rivolge alla Presidenza.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Ha ragione, mi rivolgo a lei.
Parto dal presupposto per cui è stato detto fin dall'inizio che con il decreto-legge in esame noi cancellavamo la protezione speciale, come se la protezione speciale non esistesse più dall'oggi al domani con l'arrivo di questo provvedimento e col nostro emendamento. In realtà, la protezione speciale si chiama in quel modo per casi speciali ed eccezionali, altrimenti probabilmente sarebbe stata chiamata protezione normale, protezione a tutti, salvaguardia per tutti e quant'altro.
Noi abbiamo cancellato l'estensione che è stata fatta di questa protezione speciale col decreto-legge n. 130 del 2020, promulgato dall'allora ministro Lamorgese. La protezione speciale nasce come forma di protezione complementare, ai sensi degli obblighi e delle direttive comunitarie; pertanto ci manca solo che noi andiamo ad approvare una legge che viola i nostri obblighi costituzionali o addirittura il diritto comunitario. (Commenti in Aula). Io non ho interrotto e non ho fatto rumore sulle vostre dichiarazioni. Dico semplicemente che ci manca solo che facciamo una norma che viola il diritto comunitario o le norme internazionali. Quindi potrebbe essere benissimo ultroneo inserirlo, metterlo o toglierlo, vale per tutte le leggi. Tuttavia, le forme di protezione per gli immigrati - per cui è un punto politico - previste dal diritto internazionale sono il diritto d'asilo, se scappano dalla guerra, e la protezione sussidiaria, se il ritorno in patria costituisce per loro grave pericolo; inoltre naturalmente il diritto comunitario afferma che ogni Stato può mettere in campo delle forme di protezione complementare. Prima c'era la protezione umanitaria, poi con i decreti Salvini l'abbiamo trasformata in protezione speciale - sostanzialmente quella valeva per tutti - prevedendo delle casistiche molto ben precise e chiare: cioè nel caso di un immigrato che ha subito violenza, per cure mediche che nei Paesi d'origine non si possono mettere in campo proprio anche per una serie di sistemi sanitari profondamente diversi, per calamità eccezionali e quant'altro. Questi erano i casi speciali. In modo legittimo, il secondo Governo Conte, con la ministra Lamorgese nel 2020 approva un provvedimento in cui stabiliscono che la protezione speciale non vale solo per alcuni casi speciali e ampliano il ventaglio di possibilità. Pertanto questa protezione si apre a condizioni psicofisiche particolari. Insomma, è un po' generico, signor Presidente, andare a verificare effettivamente le condizioni psicofisiche dell'immigrato che arriva e con questa scusa molti hanno ottenuto sostanzialmente la protezione speciale. (Commenti in Aula). Se non avete timore di quello che dico, non interrompetemi.
L'altra questione riguardava un'altra dicitura che è stata introdotta, quella che fa riferimento alla salvaguardia della vita familiare e personale dell'immigrato. Anche questo è un elemento che dava alle commissioni territoriali ampia capacità di poter intervenire, concedendo la protezione speciale. Nel frattempo è successo che la protezione speciale, che prima veniva indirizzata su casi speciali, è diventata una specie di sanatoria per regolarizzare tutti quelli che si vedevano respinta la richiesta di diritto di asilo e di protezione sussidiaria (Applausi).
A quel punto, io capisco benissimo la posizione del Partito Democratico e della sinistra, perché è legittima; non la rispetto e non la condivido, ma è legittima.
Arrivano tutti irregolari: noi per superare il problema della clandestinità li trasformiamo tutti in regolari. Poi ci accusano che non riusciamo a rimpatriarli e ci credo: se hanno in mano un permesso di soggiorno. Hai voglia a rimpatriarli, se alla fine hanno il permesso di soggiorno. (Applausi). (Commenti).
PRESIDENTE. Colleghi, naturalmente sapete che non si possono esporre cartelli.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Fatemi finire e poi ascolterò il vostro intervento con estrema serietà.
Cosa facciamo con il nostro emendamento? Riportiamo la protezione speciale nelle sue condizioni di specialità. Ma è evidente che gli obblighi internazionali e costituzionali sono garantiti. Se qualcuno rischia di essere perseguitato per orientamento religioso, politico, sessuale e identità di genere, volete che non gli venga concesso il permesso? Noi non abbiamo mai chiesto di togliere questo. Alla luce di questo, bisogna spiegare bene ai cittadini italiani e a tutti che la nostra proposta... (Vivaci commenti).
PRESIDENTE. Colleghi, ho visto e ho già richiamato. Sta parlando il presidente Romeo. Abbiamo tutti compreso benissimo. Lasciate alla Presidenza il compito di dirigere i lavori. Abbiamo compreso benissimo e non mi costringente a richiamarvi nominalmente. (Applausi).
Presidente Romeo, un momento. Colleghi, sapete tutti benissimo che non si possono esporre cartelli, altrimenti gli assistenti verranno a ritirarli. Io ero molto concentrata sulle parole del presidente Romeo. Prego, continui il suo intervento.
ROMEO (LSP-PSd'Az). La ringrazio, perché stavo spiegando, se possibile, le ragioni del nostro intervento.
Il centrodestra legittimamente, a differenza di chi ha posizioni diverse, sostiene che preferisce e vuole regolarizzare dei casi specifici e giusti. Ci sono: c'è il decreto flussi, c'è solo la protezione e il diritto d'asilo, c'è la protezione sussidiaria, c'è una forma di protezione speciale. Non possiamo però usare la protezione speciale sostanzialmente per dare in mano un permesso a tutti, dicendo che in questo modo si integrano, anche perché su 45.000 protezioni speciali ottenute solo 2.600 sono convertite in permessi di lavoro. Quindi, non è dando un pezzo di carta che automaticamente ci sono l'integrazione e il lavoro. Non è questo il punto, tant'è vero che nel decreto noi insistiamo affinché venga potenziata l'integrazione di coloro che hanno tutti i diritti a rimanere sul nostro territorio. (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Romeo.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Presidente, sinceramente non capisco questa polemica per cui si vuol far passare che noi volevamo cancellare i diritti umanitari e costituzionali: noi riportiamo la protezione speciale né più né meno a come era stata pensata - a nostro giudizio - dai decreti Salvini, ossia per casi speciali e non per tutti. (Applausi). È legittimo. Questo è il succo dell'emendamento. (Applausi).
Quindi, è un punto formale che viene tolto. Ci mancherebbe altro, c'è la discussione se metterlo o metterlo, meglio metterlo o non metterlo. Facciamo una cosa, Presidente: questi obblighi costituzionali e comunitari mettiamoli come postilla a tutte le leggi che facciamo. Se dobbiamo ribadirlo perché abbiamo paura che non li osserviamo, scriviamolo. A noi va bene comunque. (Applausi).
PAITA (Az-IV-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, il mio intervento non è teso a verificare quanta marcia indietro sta facendo la maggioranza su questo punto. Di marcia indietro si tratta e, siccome abbiamo tutti tanta esperienza qua dentro, lo abbiamo capito in modo molto chiaro. E potremmo anche essere parzialmente soddisfatti di aver indotto, insieme probabilmente ad altre realtà istituzionali, questo parziale ripensamento, che non ci soddisfa, ma in qualche modo sentenzia il fatto che voi avete commesso un errore di valutazione, anche molto grossolano.
Il punto è un altro: voi non lo potete fare in Aula (Applausi) e quest'Aula non può essere messa sotto schiaffo di iniziative che arrivano in corso d'opera. Per quale ragione non lo potete fare in Aula? La riformulazione di un emendamento in corso d'opera prevede compensazioni da parte degli altri soggetti titolari della discussione, e cioè eventuali subemendamenti.
Presidente, mi rivolgo a lei, che in questo momento ci deve dirigere: noi ovviamente prendiamo atto della volontà della maggioranza. Le chiederei di governare in maniera ordinata questa richiesta di modifica con una sospensione, affinché si riconvochi la Commissione, o come lei riterrà, perché abbiamo piena fiducia nella sua capacità di dirigere i lavori d'Assemblea in questa fase. Ma di certo non possiamo passare sopra a un atto che in questo momento lede il diritto nostro di contro avanzare proposte su una modifica che è arrivata. Spero di essere stata chiara. (Applausi).
PRESIDENTE. L'ordine dei lavori spetta a me. Intanto, trattandosi di una riformulazione, non si parla di eventuali subemendamenti, ma ci si può ovviamente esprimere: si riapre un dibattito e infatti ho dato la parola un po' a tutti.
Voglio anche sottolineare che, visto che è stato comunque sollevato un tema di costituzionalità, questo anche il motivo per cui ho dato più spazio agli interventi.
Detto ciò, chiediamo al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 7; se poi sono necessari alcuni minuti di sospensione per poter valutare la riformulazione ed esprimersi anche compiutamente sulle votazioni, li concederò, sapendo che non è possibile presentare subemendamenti.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, intervengo dal momento che lei ha dato facoltà a tutti i Gruppi di esprimersi. Vorrei semplicemente sottolineare anch'io la situazione veramente grottesca nella quale ci troviamo.
Per ricapitolare anche ai colleghi che non fanno parte della 1a Commissione, e che quindi non sanno esattamente cosa è accaduto in questi giorni, siamo stati fermi più o meno una settimana.
L'opposizione è stata accusata di aver fatto ostruzionismo, ma questo "famoso" ostruzionismo in realtà c'è stato per due giorni: sei-sette ore un giorno e altre sei-sette ore un altro giorno; sei ore più sei fa dodici. Per contro, per le altre ventiquattr'ore moltiplicato dieci, e cioè duecentoquaranta ore, dieci giorni in cui siamo stati fermi, c'è stata una sorta di auto ostruzionismo, chiamiamolo così. Siamo stati fermi, cioè, in attesa che arrivasse finalmente il famoso emendamento del Governo.
L'emendamento è arrivato stanotte - un tempo si sarebbe detto: col favore delle tenebre - ed è arrivato anche il famoso "canguro", che stamattina è stato ritirato.
Insomma, capite bene che siamo in un autentico stato confusionale che, però, dobbiamo spiegare al Paese, perché altrimenti non si capisce a cosa è dovuto. È dovuto a una ragione evidente: a un conflitto tra le forze che compongono la maggioranza parlamentare. Sinceramente non penso che sia un conflitto sul merito della questione, perché credo che alla fine la pensino nello stesso modo: hanno preso i voti per trent'anni esattamente dicendo questo al loro elettorato, perciò non credo ci siano particolari differenze tra gli elettori dell'una e dell'altra forza. Quindi, immagino che anche dal punto di vista politico non ci sono tutte queste differenze. Tuttavia, cosa è successo?
All'interno della maggioranza c'era chi evidentemente era più sensibile al fatto che, con questo tipo di emendamento, si rischiava un autentico corto circuito istituzionale, perché - ha ragione chi l'ha detto - è evidente che esso apre la strada a 10.000 ricorsi e a una situazione palesemente a rischio incostituzionalità. È stato richiamato ed è assolutamente evidente che è così. E probabilmente c'era poi all'interno della stessa maggioranza chi voleva invece in qualche modo utilizzare fino in fondo gli strumenti della propaganda. Capisco che dà fastidio, ma è la realtà di quello che si è determinato nelle ultime settimane.
Il punto politico, però, è sempre lo stesso. Tutto questo nasce perché, nel momento in cui si assume il governo del Paese, non si mette da parte la propaganda come terreno di intervento politico. (Applausi). Questa è la verità della vicenda. È chiaro che, se tu interpreti il ruolo di Governo, ma continui a fare esattamente quello che hai fatto negli anni... Insomma, avete detto tutto e il contrario di tutto in questi giorni. Dinanzi all'obiezione di chi, come le forze di opposizione, tutte - devo dire - ha avanzato argomenti francamente anche molto ragionevoli, addirittura a un certo punto ci avete raccontato - pensate voi - che la protezione speciale non esiste in alcuna parte del mondo. Invece poi abbiamo scoperto - come sapevamo e ora lo sanno tutti, perché ne parlano tutti i giornali e quindi evidentemente è un argomento conosciuto - che i Paesi europei che aggiungono alla protezione sussidiaria e all'asilo anche la protezione speciale sono 18. Non è cioè una fattispecie solo italiana, ma anche altri 18 ordinamenti europei hanno una legislazione come la nostra sul punto. Era quindi stata raccontata una bugia.
È stata raccontata poi anche un'altra clamorosa bugia. Mi dispiace dirlo. Non mi posso rivolgere direttamente al senatore Romeo e quindi, Presidente, lo farò sempre per suo tramite, come sappiamo e come è giusto che sia.
PRESIDENTE. Il Presidente la ringrazia.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Come si può dire in quest'Aula, davvero impunemente, che il processo della protezione speciale serve a costruire una nuova sanatoria, a fermare l'invasione e tutte le stupidaggini che abbiamo ascoltato in questi giorni? Sapete quante sono le persone che nel 2022 hanno usufruito della protezione speciale? Sono 10.500 persone. (Applausi). Non sono le centinaia di migliaia di cui state cianciando da giorni, paventando e raccontando il rischio dell'invasione. Capisco che dovete accontentare il vostro elettorato e capisco anche che lo dovete fare in maniera ancora più forte ora che siete costretti alla marcia indietro dinanzi alla realtà, a qualche autorevole richiamo, a dati inoppugnabili e ad una evidente questione di costituzionalità. Davvero però basta propaganda. Se volete governare il Paese, avete preso i voti, siamo in democrazia, siete in maggioranza, fatelo senza ricorrere alla propaganda permanente che utilizzate come unico metro di governo. (Applausi).
GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, è stata posta una serie di questioni anche direttamente a me, mentre si dovrebbe girare alla Presidenza. È mio costume rispondere a delle domande che mi vengono fatte su un aspetto delicato che sta giustamente richiamando l'attenzione dell'Aula e, quindi, sull'emendamento in questione. Sono state dette delle cose non vere. Si fa propaganda? No: si fanno leggi. C'è chi fa ostruzionismo e chi vuole cambiare le leggi in base a un mandato che questa maggioranza ha avuto dal corpo elettorale (Applausi) e non perché uno si sveglia la mattina e vuole correggere le leggi.
È una materia delicata e controversa? Sì: è una materia delicata e controversa. Non ci sono norme analoghe a quelle italiane in altri Paesi - e lo dico alla Presidenza, per non rivolgermi al senatore De Cristofaro - perché le fattispecie codificate in Italia non hanno uguali per la loro ampiezza, generosità e portata demagogica, che si sono stratificate nel corso degli anni. Poi ogni Paese ha le sue norme e le sue regole.
Questo è un Parlamento in cui c'è dibattito politico, dove le maggioranze hanno articolazioni e sensibilità diverse. Alla fine abbiamo presentato un emendamento che ha le firme di esponenti di tutti i Gruppi della maggioranza perché è un punto di sintesi e di soluzione. Con l'emendamento cambiano le regole della protezione speciale, ve lo dovete mettere bene in testa. Non facciamo propaganda, ma cambiamo l'ordinamento legislativo dello Stato. Potrei fare mille esempi. Con il testo, se mai sarà approvato, con il numero corretto che la Presidente giustamente citava prima, ad esempio non si potranno addurre - lo dico ai colleghi che sono intervenuti, per il tramite della Presidenza - le condizioni psicofisiche per poter avere la protezione speciale, perché è un concetto aleatorio. Tutti possono avere condizioni psicofisiche provate, anche qualsiasi lavoratore di qualsiasi nazionalità. Si dice che si può avere il permesso speciale se si ha una patologia che nel proprio Paese non può essere curata: in questo caso si può venire in Italia. Ma se si ha il morbillo, ad esempio, si può curarlo nel proprio Paese e non serve venire in Italia.
Viene quindi cambiata profondamente la regolamentazione demagogica che è stata portata ad estreme conseguenze, per noi sbagliate, nel 2020. Siccome chi governava nel 2020 oggi è all'opposizione, abbiamo il diritto democratico di scrivere norme diverse e lo stiamo facendo con questo emendamento (Applausi), che cambia profondamente le regole. Potrei fare mille altri esempi in cui questa protezione speciale non ci sarà più. Non viene completamente abolita, e l'abbiamo sempre detto; personalmente, sono intervenuto in Parlamento, sui giornali e nei dibattiti pubblici e televisivi chiarendo che non viene abolita con questa normativa, ma viene rivista in senso più restrittivo.
Dopodiché si tiene il dibattito parlamentare. C'è un punto controverso, il punto 1.1. Se chi presenta un emendamento prende atto del dibattito, dovreste essere contenti della sua utilità su un punto della questione, e non dire che c'è confusione; la confusione non c'è. Il decreto-legge è stato fatto e viene migliorato; voi avete fatto ostruzionismo, mentre noi facciamo leggi per lo Stato, per dare maggiore sicurezza sui temi dell'immigrazione, pur salvando migliaia di persone ogni giorno. Un giorno siamo i nazisti che fanno stragi, mentre un altro giorno si lamenta che entrano troppe persone. Vorrei sapere ad esempio quando Gentiloni, che fu esponente del Partito Democratico, da commissario dell'Unione europea all'economia vorrà dare dei soldi alla Tunisia. Il commissario Gentiloni, che non è del mio partito, vorrà darglieli quando arriveranno i fondamentalisti in Tunisia? (Applausi).
A proposito di questa modifica, non credo che ci siano nemmeno le eccezioni formali dell'onorevole Paita, perché si sopprime una riga; non si riformula un testo aggiungendo delle cose che si possono modificare. C'è un punto controverso? Per noi non è decisivo. C'è un riferimento ad accordi internazionali? Che restino pure. Ma tutto il resto, che modifica in maniera sostanziale la protezione speciale, resta se l'emendamento verrà approvato. C'è la serietà dell'ascolto: noi in Parlamento ci stiamo per confrontarci, non per fare soltanto crociate polemiche e lanciare insulti. Quindi, se ascoltiamo, riflettiamo e miglioriamo le norme, lo facciamo perché siamo parlamentari seri, non propagandisti di serie B. (Applausi). Questo stiamo facendo ora in Aula.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge. Dopodiché concederò cinque minuti di sospensione per prendere visione della proposta di riformulazione.
MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.300. Signor Presidente, francamente non ho capito bene la riformulazione dell'emendamento 7.301, quindi ne propongo l'accantonamento. (Applausi).
PRESIDENTE. Sottosegretario Molteni, a questo punto la sospensione di cinque minuti sarebbe utile anche per lei. Ma, se vuole, le posso leggere la riformulazione.
MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. No, signor Presidente, accantoniamolo.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7,7, 7.302, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.304 e 7.13.
Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G7.300 e G7.301. È invece contrario sugli ordini del giorno G7.302, G7.303 e G7.304.
Esprimo altresì parere contrario su tutti gli emendamenti dal 7.0.100/1 al 7.0.100/173. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.0.100 (testo 2).
Esprimo inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti dal 7.0.200/300 al 7.0.200/308. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.0.200, previa la seguente riformulazione: al comma 3, dopo la parola «sussistenza», aggiungere le parole «alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 7.0.1, che risulterebbe assorbito dall'esito della votazione dell'emendamento 7.301, precedentemente accantonato. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7.0.302.
Il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 7.
BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, il sottosegretario Molteni con grande onestà intellettuale, durante la definizione dei pareri, quando siamo arrivati all'emendamento 7.301 - lo dico soprattutto, attraverso lei, al presidente Romeo - ha confermato di non aver capito la riformulazione del senatore Gasparri. Ora, evidentemente il presidente Romeo non è stato in grado, nonostante la passione che ci ha messo, di spiegare all'Assemblea le caratteristiche che in qualche modo sottintendevano i contributi del senatore Gasparri, rispetto ad alcuni limiti che questo quadro normativo così confuso ha in merito al contesto internazionale.
La cosa che vorremmo dirle a nome di tutto il Partito Democratico, Presidente, è che, se servono dieci minuti anziché cinque per far sì che il sottosegretario Molteni capisca meglio la riformulazione del senatore Gasparri, noi ci siamo e ovviamente siamo disponibili a continuare per tutta la sera, pur di completare il lavoro emendativo, non solo perché ovviamente è nostro dovere, ma perché vorremmo completare anche questa sera o questa notte, se servisse. (Applausi).
PRESIDENTE. Grazie, senatore Boccia. Non ho difficoltà ovviamente a concedere una pausa più lunga. Impieghiamo questi dieci minuti affinché i Capigruppo mi facciano sapere, per le vie brevi, se possiamo proseguire con i lavori. Mi sembra che una serie di cose siano state chiarite.
Sospendo la seduta per dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19,37, è ripresa alle ore 19,47).
Chiedo al rappresentante del Governo di esprimersi sull'emendamento a prima firma del senatore Gasparri, che era rimasto in sospeso.
MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo un parere conforme.
PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, certamente il parere è conforme nel senso che la riformulazione proposta trova il parere favorevole e una convergenza da parte del Governo.
Dato che era rimasto in sospeso il parere del Governo sull'emendamento 7.301, per il quale viene proposta una riformulazione, ne darei conto all'Assemblea in modo che tutti siamo sicuri di aver compreso cosa poi verrà messo in votazione: a pagina 145 del fascicolo, alla riga dove si leggono le parole «1) al comma 1.1:», viene espunto l'intero periodo fino alle parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6».
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, sono a chiedere, per il suo tramite, l'intervento illustre del Presidente della Commissione bilancio a tutela del fatto che questa riformulazione non abbia profili finanziari.
PRESIDENTE. Credo che la sua richiesta possa essere senz'altro rivolta dalla Presidenza al presidente Calandrini.
CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, ha ragione il senatore Patuanelli: per quanto riguarda l'emendamento 7.301, era già stato espresso precedentemente il parere non ostativo che quindi permane, perché nel più c'è il meno; con la riformulazione non cambia assolutamente nulla, anzi si restringe il ragionamento. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.2, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, 7.3, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori, e 7.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 7.300, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.301 (testo 2).
MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signora Presidente, immagino che tutta l'Assemblea ricordi la vicenda della ragazza pakistana di nome Saman, che è stata barbaramente uccisa dai propri familiari perché volevano che sposasse un uomo nel proprio Paese, un caso di matrimonio forzato. Ebbene, Saman è stata uccisa perché tornò a casa per prendere i documenti che le servivano per poter svolgere una vita normale nel nostro Paese, tra cui anche il permesso di soggiorno. Per questo già nella scorsa legislatura tutto il Parlamento si attivò - devo dire sotto l'impulso soprattutto del MoVimento 5 Stelle e della collega deputata Stefania Ascari - per esaminare una legge che tutelasse le donne vittime di questo reato e consentisse loro di avere immediatamente il permesso di soggiorno. Quell'iter si interruppe con il cadere della legislatura.
Noi abbiamo ripresentato questo emendamento all'interno di questo provvedimento, l'emendamento 7.0.1, che è stato all'esame della Commissione affari costituzionali fin dall'inizio dell'esame di questo provvedimento. Devo dire che, avendo illustrato questo emendamento, avevo anche trovato una certa sensibilità e una propensione all'accoglimento da parte del Governo e della maggioranza e ho ricevuto anche una telefonata da parte della segreteria della ministra Roccella che mi garantiva che avrebbe fatto ulteriori approfondimenti, perché naturalmente nel merito erano d'accordo. Devo dire che con grande sconcerto rileviamo l'assoluta scorrettezza del senatore Gasparri nell'aver voluto inserire questo accorgimento e questa misura in un emendamento per noi dell'opposizione assolutamente invotabile, perché è l'emendamento sul quale si è discusso in tutta l'ultima ora, che sostanzialmente elimina o svuota di significato la protezione speciale. Trovo che questo sia un comportamento politicamente davvero molto scorretto, che va anche contro l'atteggiamento che il Governo, nella persona del sottosegretario Molteni, aveva tenuto in Commissione e che abbiamo apprezzato.
Chiedo quindi quantomeno che venga data alle forze di opposizione, che sono state promotrici di questa iniziativa, in realtà il MoVimento 5 Stelle in particolare, la possibilità di votare a favore di questa iniziativa, ossia quella del contrasto al matrimonio forzato e di concedere il permesso di soggiorno alle vittime di tale reato, e quindi di votare per parti separate questo emendamento, in particolare il comma b) della prima parte, che reca proprio la norma che prevede questo accorgimento a tutela delle donne, delle ragazze e delle bambine vittime di questo reato. (Applausi).
RANDO (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANDO (PD-IDP). Signora Presidente, abbiamo apprezzato lo sforzo che questa maggioranza ha cercato di fare, con la rivisitazione del tema della protezione speciale.
Sentiamo però un obbligo, perché noi vogliamo fare memoria di quanto è successo a Cutro quel giorno e quindi leggeremo i nomi delle persone che sono morte e delle quali siamo riusciti a conoscere l'identità: Fariba, Afghanistan, di otto mesi; Jafar, Afghanistan, di trentatré anni; Sardar, Afghanistan, di ventotto anni; Masha, Iran, nata il 21 aprile 1974; Mohammadi, Afghanistan, nato il 21 maggio 2003; Sabna, Afghanistan, di sedici anni; Behrozi, Afghanistan, di sedici anni; Mesomeh, Afghanistan, di venticinque anni; Abolfazi, Afghanistan, di quattordici anni; Abidu, Afghanistan, di ventotto anni; Jomgh Gol, Afghanistan, 21 marzo 1994; Osman, Afghanistan, di sei anni; Golbibi, Afghanistan, di cinquant'anni; Shabnam, Afghanistan, di otto anni; Torpekay, Afghanistan, del 4 aprile 1981; Ali, Afghanistan, di un anno; Mohammd Zamman, Afghanistan, di ventinove anni; Wazir Ahmad, Afghanistan, del 6 giugno 1988; Basira, Afghanistan, di trentadue anni; Muzamel, Afghanistan, di sette anni; Noori, Afghanistan, di ventisei anni; Roman, Afghanistan, di ventidue anni; Shahida, Pakistan, di venticinque anni; Amir Ali, Afghanistan, di nove anni; Hydari, Afghanistan, di settant'anni; Golsum, Afghanistan, del 23 luglio 1994; Siwar, Tunisia, dell'8 febbraio 1999; Zahra, Afghanistan, dell'11 febbraio 2020; Suhaila, Afghanistan, del 24 luglio 1977; Mahdi, Afghanistan, di undici anni; Asia, Afghanistan, di cinquant'anni; Marzia, Afghanistan, di trentaquattro anni; Osman, Afghanistan, di cinquant'anni; Mariam, Afghanistan, di diciassette anni; Azan, Pakistan, del 18 febbraio 2008; Sita, Afghanistan, di undici anni; Fereshten, Afghanistan, del 21 marzo 1990; Shiragha, Afghanistan, di quarantacinque anni; Mina, Afghanistan, di venticinque anni; Mohamed, Afghanistan, 22 marzo 1991, Hamid, Afghanistan, 26 febbraio 1998; Zanya, Afghanistan, quarantuno anni; Kobra, Afghanistan, ventiquattro anni; Kenan, Afghanistan, quarantotto anni; Samiullah, Afghanistan, trentacinque anni; Hassif, Afghanistan, diciassette mesi; Farah, Afghanistan, sedici anni; Sodina, Afghanistan, ventuno anni; Roqia, Afghanistan, 1 agosto 2020; Roqia, Afghanistan, 1 agosto 2020; Yousuf, Pakistan, trentuno anni; Gul Makai, Afghanistan, sessantadue anni; Parina, Afghanistan, trentacinque anni; Almolki, Siria, 28 febbraio 2016; Heidy, Afghanistan, nove anni; Ghasemi, Afghanistan, sedici anni; Alisc Ahmad, Afghanistan, cinquantacinque anni; Syed Reza, Afghanistan, diciassette anni; Benimin, Afghanistan, otto anni; Randa, Palestina, nato il 10 maggio 1996; Hamed, Afghanistan, nato il 28 ottobre 1999; Ferhadi, Afghanistan, ventisette anni; Pari, Afghanistan, nato il 24 luglio 1977; Anni Marwa, Afghanistan, dodici anni; Serajuddin, Afghanistan, nata il 16 settembre 1990; Armin, Afghanistan, cinque anni; Misam, Afghanistan, 21 marzo 2010; Mohamad, Pakistan, nato il 14 agosto 2001; Mohamad, Afghanistan, due anni; Akef, Afghanistan, 12 ottobre 2017; Sadaf, Afghanistan, tre anni; Mina, Afghanistan, 24 novembre 1997; Morteza, Afghanistan, 22 febbraio 2015; Sana, Afghanistan, 1 gennaio 2017; Aref, Afghanistan, nato nel 2003; Sohail, Turchia/Afghanistan, nato l'1 dicembre 2022; Sajad, Afghanistan, 23 marzo 1998; Farid Ahmad, 25 maggio 2020; Rahim, Pakistan, 11 febbraio 1982; Maaheda, Afghanistan, 5 ottobre 2005; Kamran, Afghanistan, 1 maggio 1987; Mohammadi, Afghanistan, trent'anni; Mohammad, Afghanistan, 1 gennaio 2000; Sadigeh, Afghanistan, 1 gennaio 2004; Zabiullah, Afghanistan, 14 giugno 1986; Hassan, Somalia, 1 gennaio 2003. Assieme a loro tutti quelli di cui non conosciamo ancora i nomi. Dobbiamo ricordarli tutti. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatrice Rando, credo che nominarli tutti, una ad uno, sicuramente non richiama in vita queste persone, ma restituisce loro quella dignità che la loro morte non può assolutamente cancellare. (Applausi).
È stata avanzata una richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 7.301 (testo 2). Prima di procedere a questa votazione, c'è una questione tecnica, perché si era detto che, se approvato questo emendamento, sarebbe stato ritenuto assorbito il seguente, l'emendamento 7.0.1, a prima firma della senatrice Maiorino, che ha il medesimo contenuto di quella parte dell'articolo a cui faceva riferimento la senatrice Maiorino.
Poiché sull'emendamento 7.0.1 c'era un parere ostativo della 5a Commissione, prima di mettere in votazione l'emendamento 7.301 (testo 2) per parti separate, chiedo al Presidente della 5a Commissione se permane il parere negativo o se decade.
CALANDRINI (FdI). Certamente, viene meno il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, sull'emendamento 7.0.1.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 7.301 (testo 2).
Non è approvata.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.301 (testo 2), presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risulta pertanto preclusa la lettera a) dell'emendamento 7.7.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle lettere b) e c) dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, visto che l'orario di fine seduta era previsto per le ore 20, dobbiamo stabilire se vogliamo proseguire i lavori. Se può darci qualche minuto di tempo, possiamo fare una breve consultazione tra i Capigruppo.
PRESIDENTE. Senatore Romeo, c'era un accordo a concludere i lavori per le ore 20, con l'intesa che si sarebbe finito di votare tutti gli emendamenti per procedere, nella giornata di domani, alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale. Questa era stata la decisione presa in seno alla Capigruppo.
Se siamo d'accordo, potremmo andare avanti a oltranza stasera per concludere la votazione degli emendamenti oppure prevedere un orario di chiusura. Se non ci sono contrarietà, non c'è bisogno di convocare una Conferenza dei Capigruppo.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, visto che la maggior parte degli emendamenti sono riferiti all'articolo 7, una proposta potrebbe essere quella di concludere le votazioni sull'articolo 7 e poi domani mattina ci resterebbe un numero esiguo di emendamenti prima di proseguire con le dichiarazioni di voto.
PRESIDENTE. Io direi questo, colleghi: andiamo avanti sicuramente con la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7, che è il più impegnativo.
Concluso l'articolo 7, vediamo a che punto siamo e a che ora eventualmente convocarci domani mattina. La seduta è prevista per le 10; magari potremmo provare ad anticipare.
Ora andiamo avanti altrimenti consumiamo tempo di lavoro prezioso.
L'emendamento 7.302 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.303 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.10, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.14, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.304 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 7.305 a 7.312 sono stati ritirati.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G7.300 e G7.301 non verranno posti ai voti.
Il senatore De Cristofaro insiste per la votazione dell'ordine del giorno G7.302.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.302, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
La senatrice Maiorino insiste per la votazione dell'ordine del giorno G7.303.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.303, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Il senatore De Cristofaro insiste per la votazione dell'ordine del giorno G7.304.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.304, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/3 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/4, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/6, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/9, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/10, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/11 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/12, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/13, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/14, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/15, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/16 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/17, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «si trovi in una delle condizioni».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 7.0.100/20 e 7.0.100/21.
Gli emendamenti 7.0.100/18 e 7.0.100/19 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/22, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «che il richiedente».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 7.0.100/23 a 7.0.100/27.
Gli emendamenti 7.0.100/26, 7.0.100/28 e 7.0.100/29 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/30, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/31, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/32 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/33, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «solo qualora».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 7.0.100/34 e 7.0.100/35.
L'emendamento 7.0.100/36 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/37, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 7.0.100/38 e 7.0.100/39 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/40, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/41, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/42, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/43, presentato dalla senatrice Gelmini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/44, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/45, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/46, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/47 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/48, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 7.0.100/49 e 7.0.100/50 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/51, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/52, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/53, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/54, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alle parole «si applica qualora».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.100/55.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/56, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/57, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/58 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/59, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/60, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/61 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/62, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/63, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/64, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/65, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/66, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/67, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/68, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.0.100/69, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, e 7.0.100/70, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/71, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.0.100/72, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, e 7.0.100/73, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/74, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/75, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/76, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, identico all'emendamento 7.0.100/77, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 7.0.100/78 e 7.0.100/301 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/79, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/80 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/81, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, fino alle parole «qualora il richiedente».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.100/82.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/83, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/84, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/85, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/86, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/87, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/88 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/89, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/302 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/90, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/91 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/92, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/93, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/94, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 7.0.100/95, 7.0.100/96 e 7.0.100/97 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/98, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «il richiedente riferisca».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.100/99.
L'emendamento 7.0.100/100 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/101, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «delle condizioni».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.100/102.
Gli emendamenti 7.0.100/103 e 7.0.100/104 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/105, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/106 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/107, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alle parole «il giudice».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.100/108.
Gli emendamenti 7.0.100/109 e 7.0.100/110 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/111, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/112 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/113, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/114 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/115, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/116, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/117 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/118, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/119, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.100/120, presentato dalla senatrice Gelmini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/121, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/122, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/123, presentato dalla senatrice Gelmini, identico all'emendamento 7.0.100/124, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/125, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/126, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 7.0.100/303 e 7.0.100/127 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/128, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/129 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/130, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 7.0.100/131 e 7.0.100/304 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/132, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/133, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 7.0.100/134 e 7.0.100/135 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/136, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/137, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/138 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/139, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/140, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/141 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/142, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/143 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/144, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/145, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.100/146 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/147, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/148, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/149, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/150, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/151, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, sono un po' antico e, purtroppo o per fortuna, essendo ancora in parte vivo, ho memoria. Ho memoria di cose bellissime e qualcuna di molto triste. Ricordo di una persona dolcissima, competentissima e un po' eroica, che si chiamava Andreatta. In una sera come questa, ed era presidente Violante, mi permisi di dire che l'"accanimento" di troppe votazioni impreviste metteva, non dico a repentaglio - purtroppo è accaduto - la vita delle persone. Non voglio drammatizzare, signor Presidente, ma quando l'orario si protrae in maniera imprevista è in qualche modo imprevedibile, perché la necessità e l'urgenza sono relative. Nonostante l'importanza enorme del provvedimento, spesso criticato in maniera un po' fantasmagorica, esiste lo stress. Su questo non mi maschero. Nonostante sia definito fragile, direi che la "metto nei fondelli" a parecchie persone: sono forte abbastanza. Forte non a livello di prevaricare, ma di condurre le nostre battaglie. Esistono però persone che, non prevedendo, hanno magari da fare terapie che non vogliono esplicitare, magari per problemi di glicemia, di epilessia, di ipertensione e - va bene, mettetecelo - di disabilità. Questo stress imprevisto mette a rischio, certo moderato - ma è successo con Andreatta e non solo - la vita delle persone.
Mi permetto di dire intanto che, se la necessità e l'urgenza sono tali - forse come in questo caso, lo dovrebbero prevedere il mio Capogruppo o i nostri Presidenti di Commissione - va definito prima, perché si può prevedere di andare a fare le terapie, un controllo elettrocardiografico o altro. In ogni caso, spesso l'ipotensione, non mangiare a una certa ora non è un problema di fame, ma va previsto, altrimenti davvero - io scateno magari in maniera un po' volgare il principio di precauzione - condurre costantemente in questo modo - non certo per colpa sua, anzi complimenti per la dolcezza e l'autorevolezza con cui ci conduce - può portarci a correre dei rischi.
Propongo dunque umilmente, non avendone i poteri diretti, di sospendere quanto prima i lavori per evitare magari che si inciampi per terra, che ci prenda una crisi depressiva, perché spero che non accada più quello che è accaduto al grande - e non solo grosso - Andreatta. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Guidi, eravamo rimasti intesi che avremmo terminato la votazione degli emendamenti all'articolo 7 e poi avremmo fatto il punto della situazione. Questo - a mio avviso - guardando a che punto siamo arrivati, richiederebbe ancora una buona mezz'ora. Se questo è compatibile, andiamo avanti; altrimenti, se riteniamo diversamente, possiamo interrompere i nostri lavori.
Il senatore Guidi ha fatto un rilievo e una proposta che interviene su una decisione che avevamo informalmente preso. Se c'è l'esigenza di interrompere, ho bisogno ovviamente che si esprimano i Capigruppo per - come avevo anticipato - proporre all'Assemblea di riprendere i lavori domani mattina quantomeno alle ore 9. Mi stanno rendendo edotta su una modifica in corso d'opera su alcuni punti che avevamo già in programma domani, per cui sto cercando di capire cosa significa questo, in modo da poter concordare come proseguire. C'è una novità rispetto alla programmazione che avevamo già stabilito.
Sono stata testé informata che, con l'accordo dei Presidenti di Camera e Senato, le votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria, già previste per le ore 10 di domani, non avranno più luogo. Non credo che ci avrebbero impegnato molto, ma ovviamente la decisione rispetto a che ora riprendere i nostri lavori domani mattina non può che essere dei Capigruppo.
Dobbiamo ancora terminare l'esame degli emendamenti, per cui io vi proporrei di riprendere i nostri lavori alle ore 9,30, ma naturalmente è l'Assemblea che decide. (Commenti). Intervengono i Capigruppo e dicono cosa ne pensano, non siamo all'assemblea del liceo. Chiedo quindi ai Capigruppo di esprimersi e di fare una proposta, così la mettiamo ai voti e domani tranquillamente riprendiamo i nostri lavori.
MALAN (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FdI). Signor Presidente, domani la seduta era prevista alle ore 10 e a quell'ora bisognerebbe iniziare a votare, per cui all'inizio della seduta non possiamo avere un voto imprevisto. In secondo luogo, diverse Commissioni si devono riunire anche con voti importanti e con scadenze obbligatorie.
Pertanto, visto che domani si riduce moltissimo il lavoro che dobbiamo fare - dopo questo provvedimento restano solo le mozioni - credo che potremmo iniziare alle ore 10 come previsto. (Applausi).
PRESIDENTE. Questa è la proposta del presidente Malan. Io chiedo a ciascun Presidente di Gruppo di esprimersi; se raggiungiamo un accordo senza dover votare, è bene; altrimenti metterò in votazione la proposta.
PAITA (Az-IV-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, io concordo totalmente con quanto detto dal senatore Malan. Domani, anche grazie alla comunicazione che lei ci ha dato, abbiamo un ordine del giorno ridotto, per cui possiamo tranquillamente iniziare il lavoro alle ore 10, ripartendo dall'articolo che abbiamo lasciato.
Peraltro mi faccia dire che il senatore Guidi ha posto una questione importante: quando ci assumiamo la responsabilità di chiudere una seduta entro un determinato orario, è vero che ci possono essere degli imprevisti, ma dobbiamo considerare anche tutta una serie di questioni che magari per alcune persone sono rilevanti anche fisicamente.
BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei solo ricordare ai colleghi che domani la giornata prevede il question time alle ore 15 e mi pare che sia confermato. Siccome la discussione delle mozioni è prima del question time, non penso - lo dico al senatore Malan e gli altri colleghi - che possa metterci in difficoltà se iniziamo mezz'ora prima: o ci diamo la garanzia comune che l'esame delle mozioni finisce prima del question time; altrimenti è evidente che rischiamo che si metta in discussione l'esame e la votazione delle mozioni. Il nodo è questo, signor Presidente. Se c'è la garanzia dell'Assemblea che l'esame delle mozioni si completa prima del question time, stiamo parlando della stessa lingua; altrimenti c'è un problema di orario che va risolto dai Presidenti dei Gruppi parlamentari.
Per quanto mi riguarda, se fate una valutazione per cui si inizia alle ore 9,30 e finiamo in tempo, va bene; se iniziamo alle ore 10, noi dobbiamo avere la certezza che le mozioni vengano votate prima del question time.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, io sono d'accordo con l'osservazione del senatore Boccia perché i tempi della seduta di domani...(Commenti in Aula).Siamo di due partiti diversi.
PRESIDENTE. Registro una certa stanchezza, che per fortuna non coglie la Presidenza. Prego, senatore De Cristofaro.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, intervengo solo per dire che concordo, ma semplicemente perché l'iter della mozione non è proprio rapidissimo, perché prevede comunque una discussione generale e delle dichiarazioni di voto. Dobbiamo anche considerare le dichiarazioni di voto su questo decreto-legge.
Quindi, sono tre ore solo per le dichiarazioni di voto, poi vi è la discussione generale sulla mozione, il tempo per la votazione dell'articolo 8 e degli altri articoli. Il rischio è che si arrivi al question time e saltino le mozioni. Onestamente è un rischio che si corre e penso che sarebbe sbagliato. Francamente, per mezz'ora, propongo di anticipare la seduta alle ore 9,30.
RONZULLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RONZULLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, anche per noi va benissimo la proposta del senatore Malan di iniziare domani mattina alle ore 10. Ricordo al senatore Boccia che avevamo già stabilito in Conferenza dei Capigruppo di procedere con la mozione e poi con il question time. Siccome siamo persone per bene e rispettiamo gli accordi, faremo esattamente quello che abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo. (Applausi).
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, per il nostro Gruppo l'orario di inizio di domani non è determinante, ma è determinante che si possa, prima del question time, discutere la mozione che è calendarizzata. Con questa garanzia, noi possiamo iniziare anche alle ore 10, ma ci deve essere la garanzia che ci sono i tempi per discutere la mozione prima del question time, come deciso in Conferenza dei Capigruppo.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, solo per dare la garanzia sulle mozioni: se dovessimo essere in ritardo, vorrà dire che rinunceremo all'intervento o faremo solo cinque minuti di dichiarazione di voto per consentire il voto della mozione.
PRESIDENTE. Perfetto. Mi sembra di capire che rimaniamo come segue: l'impegno è necessario, perché non sfugge a nessuno che il tempo che noi dobbiamo ancora impiegare per votare gli emendamenti non è uguale a quello che avremmo impiegato per votare i componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria. È tutta qua la questione.
Quindi, rimaniamo che siamo convocati per le ore 10, come avevamo stabilito.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 20 aprile 2023
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 20 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 20,48).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (591)
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
Malpezzi, Giorgis, De Cristofaro, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 591, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;
premesso che:
vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
sia le modifiche in materia di protezione speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia quelle in materia di divieti di espulsione e di respingimento, per la complessità degli istituti coinvolti, avrebbero dovuto essere oggetto di un disegno di legge ordinario anche, e soprattutto, al fine di valutare la compatibilità degli interventi previsti con gli obblighi costituzionali e con quelli derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;
considerato che:
contrariamente a quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'interno si tratta di un provvedimento che non contiene alcuna misura volta a scongiurare il rischio che si ripetano tragedie analoghe a quella che si è verificata sulle coste di Cutro;
l'articolo 1, riguardante la programmazione dei flussi di ingresso legale, al comma 5 prevede che i "decreti flussi" assegnino, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovano per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, ovvero campagne mediatiche di dissuasione dalle partenze, della cui efficacia è fin troppo facile dubitare, senza tener conto, peraltro, che già attualmente i decreti flussi prevedono quote riservate a specifici Paesi che abbiano sottoscritto o stiano per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria;
l'articolo 2, che dovrebbe recare misure di semplificazione delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro, pone a regime una disciplina transitoria che demanda la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro - verifica che, in base alla precedente disciplina generale, spetterebbe all'Ispettorato nazionale del lavoro - ad alcune categorie di professionisti, quali consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato);
le verifiche in oggetto dovranno tenere conto anche della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall'impresa;
il decreto-legge attribuisce, così, in via definitiva e in modo superficiale, ad alcune "categorie di professionisti" ed alle associazioni datoriali di categoria il compito di asseverare la capacità finanziaria del datore di lavoro in relazione alle previste assunzioni, nonostante tale valutazione sia estremamente complessa e debba tener conto di molti fattori;
poiché tutto ciò avverrà in assenza di parametri precisi cui attenersi, vi è il rischio che tale asseverazione avvenga a seguito di valutazioni non adeguate (nei migliori dei casi) o più o meno compiacenti (nei casi peggiori);
l'articolo 7 sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (di cui all'articolo 19, comma 1.1. Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998);
di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;
quali siano le ragioni di merito e di necessità e urgenza, ex articolo 77 della Costituzione, per abrogare tale forma di protezione speciale è davvero difficile da comprendere;
il diritto fondamentale della tutela della vita privata e familiare è previsto dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti umani e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonti certamente non derogabili che tutelano diritti non comprimibili;
l'effetto di questa scelta improvvida e del tutto ingiustificabile, sia alla luce del diritto internazionale sia del nostro sistema delle fonti, sarà inoltre quello di incrementare ulteriormente il numero delle persone "irregolari" che non potranno essere allontanate, in mancanza di accordi per il rimpatrio con la maggioranza dei Paesi dai quali provengono, dando luogo, così, ad una situazione che, lungi dall'essere di "prevenzione e contrasto" dell'immigrazione irregolare - come recita il Titolo del decreto-legge - finirà, inevitabilmente, per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero ed accrescere il rischio che coloro che verranno messi ai margini della società diventino preda della criminalità;
è inoltre probabile che l'abnorme e irragionevole compressione della protezione speciale determini l'attivazione di moltissime azioni giudiziarie volte a fare accertare la sussistenza di diritti fondamentali non adeguatamente tutelati dal legislatore;
a differenza di quanto sostenuto dal Governo, sono molti i Paesi dell'Unione europea in cui sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale: tale possibilità è del resto espressamente prevista dalla c.d. Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal c.d. Codice Visti (regolamento 810/2009);
l'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale;
in particolare, il comma 1, alla lettera a) apporta modifiche al citato testo unico sull'immigrazione, intervenendo sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 di cui all'articolo 12, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva previsti e dunque punendo le condotte previste al comma 1 con la pena della reclusione da due a sei anni in luogo dei precedenti limiti edittali fissati nella pena della reclusione da uno a cinque anni. Per i casi di cui al comma 3, invece, la pena della reclusione è innalzata a un minimo di sei e a un massimo di sedici anni;
il comma 1, lettera b), introduce nel predetto Testo unico sull'immigrazione l'articolo 12-bis, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;
tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza, finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime a una o più persone;
occorre rilevare come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, sia strutturata con una formula ampia e indeterminata tale da sollevare problemi di conformità ai principi costituzionali, in particolare rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale, con conseguenti rischi di violazione dell'articolo 25 della Costituzione;
applicare questa nuova fattispecie di reato a chi "dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato" pone sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro, e rischia di ammettere interpretazioni estensive che potrebbero giungere a punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato";
al riguardo, giova ricordare ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno - in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione;
suscita altresì preoccupazione l'articolo 10 laddove prevede che la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri sia effettuata, fino al 31 dicembre 2025, "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale", fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
la locuzione è talmente vaga e generica che, al di là della specificazione contenuta nella relazione illustrativa, sembrerebbe consentire ogni tipo di deroga, ovvero di scelta legislativa, anche in relazione ad esempio al rispetto dei requisiti, già peraltro del tutto inadeguati e spesso disattesi, relativi alla tutela della salute e della dignità delle persone trattenute;
considerato infine che:
l'intero provvedimento è improntato ad una logica punitiva nei confronti dei migranti, assolutamente poco lungimirante e niente affatto risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, considerato che solo una riforma profonda delle normative sugli ingressi, un solido sistema di accoglienza e di supporto all'integrazione sociale e la creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante possono essere la risposta al fenomeno della migrazione e, non di certo, l'ingannevole e mendace promessa di allontanare dal territorio nazionale persone che richiedono protezione;
delibera,
ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 591.
QP2
Barbara Floridia, Maiorino, Cataldi
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 591, Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,
premesso che:
l'articolo 7 del decreto in esame rivede la disciplina della protezione speciale, prevedendo l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare;
l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione garantisce il diritto d'asilo per lo straniero, che non viene adempiuto solo recependo il diritto europeo in materia di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma soprattutto garantendo un adeguato sistema di protezione di carattere umanitario, integrato nel sistema di asilo;
i permessi di soggiorno di carattere umanitario, sono previsti dall'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che stabilisce che: "[...] in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare [...]";
le disposizioni abrogate dall'articolo 7 del decreto-legge in fase di conversione rispondevano a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
considerato che:
una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione a partire dalla sentenza 4455/2018 per poi affermarsi con le successive29459, 29460 e 29461 del 2019, facendo riferimento al diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell'articolo 8 CEDU, ha riconosciuto rilevanza all'integrazione sociale ai fini dell'accertamento di una condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, vigente nel nostro ordinamento fino proprio al 2018 e che integrata nel sistema di asilo, si poneva quale forma di protezione di «carattere atipico e residuale» al fine di garantire tutela in quelle situazioni, inevitabilmente non tipizzabili a priori in cui, pur non sussistendo i presupposti per una forma tipica di protezione, si ravvisasse una condizione di vulnerabilità, per cui il rimpatrio avrebbe comportato una violazione dei diritti fondamentali, lesiva della dignità umana, meritevole di tutela in forza del diritto di asilo costituzionale;
proprio sulla valorizzazione del diritto alla vita privata riconosciuto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), la Corte europea dei diritti umani ha elaborato una significativa giurisprudenza relativa ai limiti che tale diritto pone all'allontanamento degli stranieri dal territorio degli Stati parte della Convenzione;
è evidente che un provvedimento di allontanamento disposto nei confronti di uno straniero, che lo costringa a rompere quel complesso di relazioni sociali e/o familiari create nello Stato ospitante, costituisce un'interferenza nella sua vita privata e/o familiare;
in linea con questa giurisprudenza, il decreto-legge 130/2020 aveva previsto il riconoscimento della protezione speciale, che ha sostituito nel nostro ordinamento la previgente protezione umanitaria, nell'ipotesi in cui vi fosse il rischio che l'allontanamento dello straniero determini una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare;
l'abrogazione prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 20/2023 si pone, quindi, in contrasto non solo con i principi costituzionali di cui all'articolo 10 della Costituzione, ma pone l'Italia inadempiente nei confronti non solo della giurisprudenza interna, ma anche di quella della Corte Europea dei diritti umani,
delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 591.
________________
(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata un'unica votazione.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE E PERMANENZA DEI LAVORATORI STRANIERI
Articolo 1.
(Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)
1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa delibera del Consiglio dei ministri e successivamente trasmesso al Parlamento. I pareri delle competenti Commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale il decreto è comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
1.300
Pirovano, Gasparri, Lisei, Biancofiore
Ritirato
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)
1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.
6. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
7. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."
Art. 1-bis
(Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)
1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22:
1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»;
2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni della questura competente»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.».
4) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
«5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.».
5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.».
b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis.».
c) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».
Art. 1-ter
(Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: «Titoli di prelazione» è sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»;
b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 , anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.»;
d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri»;
e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche , con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.».
e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».
2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «può essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,».
Art. 1-quater
(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;
b) al comma 3-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;
c) al comma 3-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.».
"Art. 1-quinquies
(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.»".
Art. 1-sexies
(Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie)
1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.
2. L'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è sostituito dal seguente:
«4-quater. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria.».
«Art. 1-septies
(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)
1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
3. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia.".
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12.".
5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1-octies
(Modifiche al sistema di accoglienza)
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole "anche i richiedenti protezione internazionale e," sono soppresse;
b) al comma 1-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). ";
c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario.".
d) al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-bis e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 e dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";
2) il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 9:
1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";
3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
4) il comma 4-bis è abrogato;
5) al comma 4-ter, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis";
c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
4. I cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afghano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-novies
(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)
All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza";
b) al comma 1:
1) la lettera e) è soppressa;
2) conseguentemente, alla lettera d), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:
a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;
b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;
c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";
f) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti : "riduzione o";
2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».
Art. 1-decies
(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.
3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.
Art. 1-undecies
1.All'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comma 1, al secondo periodo, le parola: " , la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio" sono soppresse."
Art. 1-duodecies
(Protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis sono soppresse;
b) all'articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-bis,»;
c) all'articolo 19:
1) al comma 1.1:
1.1) al primo periodo, le parole: «,o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6» sono soppresse;
1.2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
2) al comma 1.2:
2.1) al primo periodo, dopo le parole «la Commissione territoriale trasmette», sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
2.2) il secondo periodo è soppresso.";
3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) le parole: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine»;
3.2) le parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;";
d) all'articolo 20-bis:
1) al comma 1, la parola: «grave» è sostituita dalle seguenti: «contingente ed eccezionale»;
2) al comma 2:
2.1) dopo la parola: «rinnovabile» sono inserite le seguenti: «per un periodo ulteriore di sei mesi»;
2.2) la parola: «grave» è sostituita dalla seguente: «eccezionale»;
2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;";
2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
3 Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
4.I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.
«Art. ter decies
(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";
b) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. In caso di arrivi consistenti e ravvicinati nel territorio nazionale di richiedenti protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure d'esame di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le funzioni di cui al comma 1-bis possono essere svolte da personale a qualsiasi titolo in servizio presso le commissioni territoriali, in possesso dei requisiti per l'accesso all'area dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale."
c) all'articolo 28-bis:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;
1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis.";
1.3) alla lettera c), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-bis" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera b)";
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";
d) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";
e) all'articolo 35-bis:
1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e);";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis.".
f) dopo l'articolo 35-bis è inserito il seguente:
"Art. 35-ter.
(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)
1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-bis, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.
2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.
3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.
4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.
5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili.".
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6,
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";
1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d), ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";
2) al comma 3-bis, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";
b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis.
(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.
Art. 6-ter.
(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)
1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenutonei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.
2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:
a) mancanza di un documento di viaggio;
b) mancanza di un indirizzo affidabile;
c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
d) mancanza di risorse finanziarie;
e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.".
Art. quater decies
(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";
b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-bis o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 2 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";
c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-bis, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";
d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";
e) all'articolo 35-bis, il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. La commissione che adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 4. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.".
Art. quinquies decies
(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 13, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
"5-bis.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";
b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».
Art. sexies decies
(Disposizioni penali)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, le parole: «?da uno a cinque anni?» sono sostituite dalle seguenti: «?da due a sei anni?» e al comma 3 le parole: «?da cinque a quindici anni?» sono sostituite dalle seguenti: «?da sei a sedici anni?»;
b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.
2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.
4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.
6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.».
2. All'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis,».
3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis,».
4. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis), del codice di procedura penale, le parole «dall'articolo 12, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis».
Art. septies decies
(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)
1. All'articolo 35-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «risiede all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso».
2. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «casi previsti al comma 4», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della lettera f),».
3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 è abrogato.
"Art. octies decies
(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)
1. All'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-ter" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ovvero in una delle strutture di cui all'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39"."
Art. nove decies
(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)
1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2.ter. Per l'applicazione del comma 1, lett. d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.»;
b) all'articolo 15, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2.ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.»".
Art. vicies
(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.
1.1
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «e per lavoro autonomo» inserire le seguenti: «tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposta ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
1.2 (testo 2)
Approvato
Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.».
1.3
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati,» inserire le seguenti: «il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
1.4
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole da: «e successivamente trasmesso» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento.».
1.301
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: "trenta giorni" con le parole: "sessanta giorni".
1.302
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Precluso
Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro.".
1.303
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa
Ritirato
Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro. Ove vengano disposte audizioni, il termine di cui al secondo periodo è prorogato di trenta giorni.".
1.5
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.2 (testo 2)
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.».
1.304
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
Al comma 3, dopo la parola: "nazionale" inserire le seguenti: "e avuto riguardo anche allo specifico fabbisogno di lavoratori stagionali".
1.305
Ritirato
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Con il medesimo decreto, nell'individuazione dei flussi di ingresso, è riservata per ogni annualità una quota di ingressi specifica per i cittadini provenienti dai Paesi dei Balcani Occidentali, quali Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo, anche qualora non siano stati sottoscritti accordi di cooperazione in materia migratoria.".
1.306
Ritirato
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Il medesimo decreto, nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore del lavoro domestico e della cura della persona, tenuto conto del fabbisogno nazionale. Le quote di ingresso per il settore del lavoro domestico e della cura della persona non sono legate alla sottoscrizione di accordi di cooperazione migratoria con il paese di origine dei lavoratori.".
1.307
Ritirato
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Il medesimo decreto, nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore turistico-alberghiero non inferiore a 100.000 unità lavorative.".
1.308
Ritirato
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per ogni annualità, il medesimo decreto, nell'individuazione dei flussi di ingresso, riserva una quota di ingressi per i cittadini provenienti da Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali paesi nelle more della stipula di accordi specifici in materia migratoria.".
1.309
Ritirato
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, il medesimo decreto riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore agricolo non inferiore a 100.000 unità lavorative.".
1.6
Gelmini, Scalfarotto, Paita, Malpezzi
Respinto
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti».
1.7
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente».
1.8
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente.».
1.9
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il decreto fissa una quota di ingressi riservata per il settore del lavoro domestico, pari almeno al venti per cento degli ingressi complessivamente stabiliti.».
1.10
Approvato
Al comma 4, dopo le parole: «Le istanze» inserire le seguenti: «di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
1.11
Meloni, Parrini, Giorgis, Valente, Zampa
Respinto
Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al periodo precedente deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».
1.12
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 1.11
Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al capoverso che precede deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».
1.310
Zampa, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Ritirato
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da paesi particolarmente soggetti alle conseguenze della crisi climatica.".
1.311
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da paesi particolarmente soggetti a crisi alimentari.".
1.312
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa
Respinto
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso di cui vengano assegnate quote riservate ai sensi del periodo precedente, la quota di ingressi individuata dai decreti di cui al presente articolo è automaticamente aumentata del 10 per cento.".
1.17
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Approvato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.».
1.18
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 1.17
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.».
1.19 (testo 2)
Occhiuto, Ternullo, Pirovano, Lisei, Biancofiore, Spelgatti, Tosato
Approvato (*)
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."».
________________
(*) La parte evidenziata in neretto è assorbita dall'approvazione dell'em. 1.17.
1.313
Ritirato
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente comma: "5-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.".
G1.300
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione,
premesso che:
al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro, il decreto-legge prevede, all'articolo 1, la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi,
considerato che:
l'impatto del provvedimento sul prodotto interno lordo dipenderà dai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri individuati con il decreto di cui all'articolo 1, i quali devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro,
impegna il Governo:
a prevedere, nel decreto di cui all'articolo 1, criteri che consentano di reperire il capitale umano con le conoscenze e le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta anche per i profili professionali più qualificati e di più difficile reperimento, anche sulla base delle indicazioni raccolte dal confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
G1.300 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione,
premesso che:
al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro, il decreto-legge prevede, all'articolo 1, la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi,
considerato che:
l'impatto del provvedimento sul prodotto interno lordo dipenderà dai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri individuati con il decreto di cui all'articolo 1, i quali devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nel decreto di cui all'articolo 1, criteri che consentano di reperire il capitale umano con le conoscenze e le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta anche per i profili professionali più qualificati e di più difficile reperimento, anche sulla base delle indicazioni raccolte dal confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
G1.301
Romeo, Dreosto, Pirovano, Spelgatti, Tosato
Accolto
Il Senato,
in sede di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,
premesso che:
I tumulti, iniziati in Tunisia a cavallo tra il 2010 e il 2011, passati alla storia con la denominazione di "primavere arabe" - hanno generato un arco di crisi che ha coinvolto gran parte del mondo arabo e del c.d. Mediterraneo allargato, in particolar modo il quadrante del Nord Africa; le conseguenze politiche e sociali di tali dinamiche hanno determinato un alto grado di instabilità nella regione nordafricana e generato un aumento esponenziale dei flussi di immigrazione irregolare;
ad esclusione di alcune esperienze politiche, che assumono pertanto un carattere di eccezionalità, ancora oggi il Nord Africa e il Sahel presentano numerosi elementi di instabilità politica e conflitti di intensità variabile che generano per i Paesi coinvolti da una parte la difficoltà nella gestione del proprio territorio, dall'altra pericolosi vuoti di potere che vengono colmati da milizie eterodirette e formazioni jihadiste;
il recente conflitto in Ucraina, scatenato dall'invasione russa, acuisce il contesto di instabilità regionale sopra descritto, viste le ripercussioni che coinvolgono la sicurezza dell'intero quadrante mediterraneo;
come si apprende da numerose analisi tecniche e informazioni di stampa, la crescente influenza che le milizie paramilitari legate alla Federazione Russa hanno sui territori del Sahel e del Nord Africa ha ripercussioni dirette sul fenomeno dell'immigrazione illegale; parte del fenomeno migratorio va, di conseguenza, inquadrato all'interno di una cornice di guerra ibrida che ha come fine la minaccia alla stabilità e sicurezza dell' Unione europea;
considerato che:
la Tunisia - uno dei principali Paesi di partenza dei flussi migratori - continua a vivere una situazione di estrema fragilità economica e soffre l'incognita sul futuro dei finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale, necessari per il sostentamento dello Stato;
la Libia continua a rimanere politicamente e territorialmente divisa e il rischio di un'escalation della guerra civile risulta essere permanente,
valutato infine che risulta certamente prioritario assumere tutte le iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne italiane, e conseguentemente dell'Unione Europea, al fine di contrastare i flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad essa connessa; al contempo è fondamentale integrare tale azione interna con una intensa attività diplomatica sui territori di transito e partenza dei migranti, e porre in cima alle varie politiche di immigrazione e sicurezza il principio del disincentivo alla partenza come priorità per l'approccio a tale materia,
impegna pertanto il Governo:
al fine di contrastare l'immigrazione illegale e le organizzazioni di trafficanti, a rendere prioritario, in una cornice multilaterale che coinvolga l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica, il supporto ad un processo di stabilizzazione, prevenzione e gestione delle crisi nell'area del Mediterraneo allargato.
G1.302
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),
premesso che:
l'articolo 1 reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri sul territorio nazionale;
il fenomeno migratorio nella sua globalità non può essere limitato solamente alle migrazioni determinate da guerre e persecuzioni, la sua gestione deve anche necessariamente comprendere la gestione della migrazione di tipo economico;
proprio per le sue caratteristiche transfrontaliere anche la migrazione economica deve trovare una risposta globale e comune all'interno dell'Unione Europea che dovrà non solo strutturare un nuovo e più funzionale sistema comune di asilo europeo, ma dovrà essere capace di gestire i migranti economici in modo funzionale alla richiesta di manodopera del sistema industriale europeo e alla competitività del mercato unico,
impegna, quindi, il Governo:
ad attivare nelle competenti sedi europee le opportune interlocuzioni per avviare un piano di gestione solidale e comune dei migranti economici, attraverso la determinazione di flussi di ingresso legali per lavoratori stranieri a livello europeo.
G1.302 (testo 2)
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),
premesso che:
l'articolo 1 reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri sul territorio nazionale;
il fenomeno migratorio nella sua globalità non può essere limitato solamente alle migrazioni determinate da guerre e persecuzioni, la sua gestione deve anche necessariamente comprendere la gestione della migrazione di tipo economico;
proprio per le sue caratteristiche transfrontaliere anche la migrazione economica deve trovare una risposta globale e comune all'interno dell'Unione Europea che dovrà non solo strutturare un nuovo e più funzionale sistema comune di asilo europeo, ma dovrà essere capace di gestire i migranti economici in modo funzionale alla richiesta di manodopera del sistema industriale europeo e alla competitività del mercato unico,
impegna, quindi, il Governo:
a valutare l'opportunità di attivare nelle competenti sedi europee le opportune interlocuzioni per avviare un piano di gestione solidale e comune dei migranti economici, attraverso la determinazione di flussi di ingresso legali per lavoratori stranieri a livello europeo.
G1.303
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),
premesso che:
l'integrazione dei cittadini stranieri è un processo che richiede tempo e condizioni di vita dignitose, in un contesto sociale che non determini fenomeni di discriminazione o, peggio, di ghettizzazione;
per quanto la conoscenza della cultura e della lingua del paese di arrivo dei migranti possano apparire precondizioni acquisite, i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia non sono sempre in grado di farsi comprendere e integrarsi per la mancanza di questi strumenti,
considerato che:
l'intersezione tra domanda e offerta di lavoro, anche quando agevolata dai patronati e dalle associazioni di categoria che si fanno tramite per mettere in contatto i migranti con famiglie o aziende, rischia di essere meno efficace se non supportata da una forma di conoscenza basilare della lingua e della cultura del paese di arrivo,
impegna il Governo:
a favorire politiche di integrazione come il potenziamento dei servizi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua e della cultura italiana in favore dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.
G1.304
De Carlo, Della Porta, Lisei, Spinelli
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale sul territorio nazionale dei lavoratori stranieri, prevedendo che per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
il decreto di cui sopra indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, entro il quale il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza rinnovo della domanda ed allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
1.0.1
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Camusso, Zampa
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Applicazione dei decreti riguardanti i flussi di ingresso legale anche ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».
1.0.2
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modalità di accesso per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)
Le disposizioni di cui ai nuovi decreti flussi si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi che saranno previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di pubblicazione della presente legge di conversione. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».
1.0.3
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione)
1. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dai seguenti:
"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione.
2-bis. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente, ed essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, se in stato di disoccupazione secondo la definizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui agli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per comprovata integrazione di cui al comma 2 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015."».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 2.
(Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)
1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22:
1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
« d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2. »;
2) al comma 5, le parole: « sentito il questore » sono sostituite dalle seguenti: « acquisite le informazioni della questura competente »;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione. ».
4) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
« 5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. ».
5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale. ».
b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis. ».
c) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:
« Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3. ».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
2.300
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, comma 3 bis, lettera a), le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;".
2.301
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Ritirato
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, comma 3 bis, lettera b), le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;".
2.302
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.»;".
2.3
Approvato
Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5.0.1, sostituire le parole: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» con le seguenti: «elementi ostativi di cui al presente articolo».
2.4
Approvato
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5-quater, sostituire le parole: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».
2.303
Ritirato
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
"4-bis) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il visto di ingresso può essere rilasciato al cittadino straniero anche in formato digitale e per via telematica.".
2.304
Ritirato
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6-bis), aggiungere infine le seguenti parole:
"e costituisce titolo provvisorio di soggiorno".
2.305
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5 inserire il seguente: "5-bis) al comma 11, le parole: «, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale» sono soppresse e, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.».".
2.306
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) all'articolo 24:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis.»;
2) al comma 10 le parole: «, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.» sono abrogate.".
2.307
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) all'articolo 24:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis.»;
2) al comma 7, le parole: «di nove mesi in un periodo» sono abrogate.".
2.308
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa
Ritirato
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) all'articolo 24:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis.»;
2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle parole: «al di fuori».".
2.309
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) all'articolo 24:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis.»;
2) al comma 17, dopo la parola «stagionale» sono inserite le seguenti: «e può essere convertito, ricorrendone le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero nel permesso di soggiorno di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 30»;".
2.5
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: "è demandata" fino alla fine del comma, con le seguenti: "è demandata all'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate che possono avvalersi dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.";
b) sopprimere il comma 4.
2.6
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli già».
2.310
Ritirato
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli già».
2.311
Ritirato
Al comma 1, lettera c), capoverso art. 24-bis), comma 4, sostituire le parole "a campione" con la seguente: "periodici".
2.8
Valente, Meloni, Giorgis, Parrini, Zampa
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere il seguente comma:
«4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».
2.9
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 2.8
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 24-bis», aggiungere il seguente comma:
«4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».
2.312
Ritirato
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere il seguente: «4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».
2.313
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 28, comma 1, le parole: «per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari» sono sostituite dalle parole: «a qualunque titolo».".
2.314
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) fratelli o sorelle.».".
2.315
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) la persona con la quale lo straniero dimostri di essere stata unito, prima di lasciare il proprio paese, da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolata da rapporti di parentela, affinità o adozione ovvero da matrimonio.»".
2.316
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1-bis, le parole: «dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati» sono sostituite dalle parole: «della dichiarazione rese dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».".
2.317
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le parole: «ovvero altra forma di protezione»; 2) al comma 1-bis, le parole: «un rifugiato» sono sostituite dalle parole: «la persona di cui al comma 1».".
2.318
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
"c-bis) all'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), le parole: «regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono soppresse;
2) alla lettera c) le parole: «regolarmente soggiornante» sono soppresse.".
2.319
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 30, comma 1, lett. b) le parole: «da almeno un anno» sono soppresse.".
2.10
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».
2.11
Id. em. 2.10
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».
2.12
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare un rapporto di lavoro subordinato, anche stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazione costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».
G2.300
De Carlo, Della Porta, Lisei, Spinelli, Pirovano, Gasparri, Biancofiore
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi compresi;
l'intento delle modifiche introdotte, in altri termini, è quello di consentire l'impiego di tali lavoratori in tempi rapidi allo scopo di meglio favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale;
impegna il Governo:
ad apportare ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, analogamente a quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, allo scopo di introdurre misure di accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo a 30 giorni dalla presentazione della richiesta allo sportello unico per l'immigrazione i termini per il rilascio del nullaosta;
salvo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico medesimo sui corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine, a prevedere che, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o stagionale, il lavoratore extracomunitario debba essere munito del visto rilasciato entro 20 giorni dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
G2.300 (testo 2)
De Carlo, Della Porta, Lisei, Spinelli, Pirovano, Gasparri, Biancofiore
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi compresi;
l'intento delle modifiche introdotte, in altri termini, è quello di consentire l'impiego di tali lavoratori in tempi rapidi allo scopo di meglio favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
apportare ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, analogamente a quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, allo scopo di introdurre misure di accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo a 30 giorni dalla presentazione della richiesta allo sportello unico per l'immigrazione i termini per il rilascio del nullaosta;
salvo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico medesimo sui corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine, prevedere che, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o stagionale, il lavoratore extracomunitario debba essere munito del visto rilasciato entro 20 giorni dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
G2.301
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pirovano, Tosato, Spelgatti, De Carlo, Lisei
V. testo 2
Il Senato, esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, premesso che:
il provvedimento stabilisce nuove modalità di programmazione con quote di stranieri da ammettere per lavoro subordinato, definite non più solo per un anno, ma per un triennio, dal 2023 al 2025. Inoltre, le nuove norme rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e semplificano le procedure burocratiche, attraverso canali legali, dei migranti qualificati;
queste misure risultano particolarmente importanti per il settore dell'agricoltura per scongiurare il rischio che ogni anno, a ridosso delle campagne agricole, le aziende si trovino senza la forza lavoro necessaria per raccogliere i prodotti agricoli,
impegna il Governo:
alla luce delle problematiche legate alla richiesta di manodopera in agricoltura, a valutare l'opportunità di introdurre, con gli appositi strumenti normativi, misure di accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo i termini per il rilascio del nullaosta e per il rilascio del visto, analogamente a quanto previsto in via transitoria dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.
G2.301 (testo 2)
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pirovano, Tosato, Spelgatti, De Carlo, Lisei
Accolto
Il Senato, esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, premesso che:
il provvedimento stabilisce nuove modalità di programmazione con quote di stranieri da ammettere per lavoro subordinato, definite non più solo per un anno, ma per un triennio, dal 2023 al 2025. Inoltre, le nuove norme rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e semplificano le procedure burocratiche, attraverso canali legali, dei migranti qualificati;
queste misure risultano particolarmente importanti per il settore dell'agricoltura per scongiurare il rischio che ogni anno, a ridosso delle campagne agricole, le aziende si trovino senza la forza lavoro necessaria per raccogliere i prodotti agricoli,
impegna il Governo a valutare l'opportunità, alla luce delle problematiche legate alla richiesta di manodopera in agricoltura, di introdurre, con gli appositi strumenti normativi, misure di accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo i termini per il rilascio del nullaosta e per il rilascio del visto, analogamente a quanto previsto in via transitoria dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.
2.0.1
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)
1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari) - 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:
a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.
3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:
a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;
b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:
a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;
c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.
11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».
2.0.2
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)
1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Permesso di soggiorno per comprovata integrazione). - 1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.
3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.
5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato."
2. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente:
"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione, previsto dall'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."».
2.0.3
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)
1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale."».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 3.
(Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: « Titoli di prelazione » è sostituita dalla seguente: « Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine »;
b) al comma 1, le parole: « e dal Ministero dell'istruzione, » sono sostituite dalle seguenti: « , dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero » e, dopo le parole: « formazione professionale », sono aggiunte le seguenti: « e civico-linguistica »;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22. »;
d) al comma 3, le parole: « Gli stranieri », sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri »;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis. ».
2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « può essere convertito, » sono aggiunte le seguenti: « al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
3.1
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Camusso, Zampa
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, dopo le parole: "formazione professionale", sono aggiunte le seguenti: "e civico-linguistica"».
3.2
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e, dopo le parole:» fino a «e civico-linguistica».
3.300
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da «e, dopo le parole» fino alla fine del periodo.
3.301
Ritirato
Al comma 1, lettera b) dopo la parola «professionale» inserire le seguenti: «e legate all'espressione culturale, ai principî di educazione civica e ai fondamenti della lingua».
3.302
Ritirato
Al comma 1, lettera b) dopo la parola «professionale» inserire le seguenti: «e finalizzate alla consapevolezza civica e all'espressione linguistica».
3.303
Ritirato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «civico-linguistica» con le seguenti: «civico-culturale e linguistica».
3.304
Ritirato
Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «civico-linguistica» inserire le seguenti: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».
3.3
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22."»;
b) sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
"4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis."».
3.4
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «allo straniero residente all'estero che completa», con le seguenti: «allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano».
3.305
Ritirato
Al comma 1, lettera c), capoverso "2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «allo straniero residente all'estero che completa», con le seguenti: «allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano».
3.5
Occhiuto, Ternullo, Lisei, Pirovano, Biancofiore
Approvato
Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «residente all'estero», aggiungere le seguenti: «, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito».
3.306
Ritirato
Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), primo periodo, dopo le parole: «settore produttivo interessato» aggiungere le seguenti: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».
3.307
Ritirato
Al comma 1, lettera c), capoverso "2-bis", terzo periodo le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 8 mesi».
3.308
Ritirato
Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), sostituire le parole "entro sei mesi" con le seguenti: "entro 12 mesi".
3.309
Ritirato
Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), dopo le parole "da parte del datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", a seguito di svolgimento di regolare periodo di prova".
3.310
Ritirato
Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), dopo le parole "da parte del datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", a seguito dello svolgimento di un tirocinio formativo di sei mesi".
3.311
Ritirato
Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo sostituire le parole «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida» con le seguenti: « Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito adotta linee guida».
3.312
Ritirato
Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».
3.313
Ritirato
Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «, accogliendo le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza».
3.6
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Approvato
Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dopo le parole: «intese tecniche», inserire le seguenti: «con organizzazioni internazionali o».
3.7
Occhiuto, Ternullo, Lisei, Pirovano, Biancofiore
Id. em. 3.6
Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dopo le parole:« intese tecniche» aggiungere le seguenti:
«, con organizzazioni internazionali o»
3.314
Ritirato
Al comma 1, lettera e), capoverso "4-bis", dopo le parole: «intese tecniche», inserire le seguenti: «con organizzazioni internazionali o».
3.8
Approvato
Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine».
3.315
Ritirato
Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi».
3.9
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:
«4-ter. I soggetti di cui al comma 4-bis possono altresì fornire al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 o i percorsi di formazione professionale promossi dal soggetto stesso ovvero che dimostri il possesso di titoli di studio analoghi acquisiti in Italia o di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, garanzie economiche e di inserimento lavorativo in Italia al fine di garantire al lavoratore straniero mezzi di sussistenza sufficienti per i viaggi di andata e ritorno, un alloggio idoneo e mezzi di sostentamento in Italia, per almeno un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale, salvo che il lavoratore dimostri di disporre di risorse economiche stabili e adeguate di analogo importo per provvedervi personalmente per almeno un anno.
4-quater. I soggetti di cui al comma 4-bis possono svolgere l'attività di cui al comma 4-ter anche in collaborazione con associazioni italiane di imprenditori, con università italiane, con enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, con enti religiosi civilmente riconosciuti, con soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero.
4-quinquies. In ogni caso il lavoratore straniero deve sottoscrivere l'impegno a contattare entro dieci giorni dal suo ingresso in Italia ai sensi del comma 4-ter i datori di lavoro preventivamente indicati dai medesimi soggetti di cui ai commi 4-bis e 4-quater ai fini della possibile formalizzazione del rapporto di lavoro, o a iscriversi al centro per l'impiego territorialmente competente.
4-sexies. I soggetti di cui ai commi 4-bis e 4-quater trasmettono tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche per la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5.
4-septies. Trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi. Allo straniero titolare di tale visto è rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto dall'articolo 39-bis.1 se aveva acquisito in Italia i titoli di studio universitari ivi indicati ovvero un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.
4-octies. La ricevuta di tali permessi e il permesso consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero. Il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno un anno in tali settori, qualifiche e mansioni. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno il lavoratore straniero che non ha i requisiti per soggiornare ad altro titolo è tenuto a lasciare il territorio dello Stato con oneri a proprio carico o a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».
3.10
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Gelmini, Zampa
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:
«4-ter. Fatta salva la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5, e trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 ovvero che dimostri il possesso di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi ai fini dell'ingresso e del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto nell'articolo 39-bis.1 se si tratta di persona che abbia acquisito in Italia il titolo di studio universitario ivi indicato ovvero di un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.
4-quater. Ai fini del rilascio del visto il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e di mezzi di sostentamento in Italia per un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale.
4-quinquies. I mezzi di sussistenza possono essere altresì messi a disposizione da enti operanti nel campo della formazione e del lavoro nei paesi terzi di cui al comma 4-bis, da associazioni italiane di imprenditori, da università italiane, da enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, da enti religiosi civilmente riconosciuti, da soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero, anche in collaborazione tra loro.
4-sexies. La ricevuta dei permessi di soggiorno e i permessi di soggiorno indicati nel comma 4-ter consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero; il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di durata almeno annuale in tali settori, qualifiche e mansioni.
4-septies. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero è tenuto a fare rientro nel paese di origine o di abituale residenza con oneri a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».
3.316
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro quattro mesi dalla conclusione del corso."».
3.12
Occhiuto, Ternullo, Pirovano, Lisei, Biancofiore, Spelgatti, Tosato
Approvato
Al comma 1, alla lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere il seguente:
«4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.».
Conseguentemente, alla lettera e), all'alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le parole "sono inseriti i seguenti".
3.11
Della Porta, Spinelli, Gelmini, Pirovano, Spelgatti, Tosato
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».
3.317
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023, 2024 e 2025 è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».
3.318
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e dopo le parole: «può essere convertito,?» sono aggiunte le seguenti: «?al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,?».
3.319
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quello rilasciato ad altro titolo può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, anche dopo la sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.».".
3.320
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
Al comma 2, dopo le parole: "n. 286, " inserire le seguenti: "le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e".
3.321
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse.".
3.322
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Ritirato
Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole: «comunque prima della» sono sostituite dalle parole: «anche dopo la».".
3.323
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 27, comma 1-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "ormeggiate", sono inserite le seguenti: ", in arrivo, in partenza e transito".».
G3.300
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591),
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
si prevede, in particolare, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri,
considerato che:
il settore del trasporto marittimo è chiamato oggi ad affrontare una grave carenza di personale marittimo che si è qualificata come strutturale a livello di sistema paese ed ha assunto, in occasione dei picchi di lavoro che interessano le compagnie di navigazione nella fase estiva dei servizi, in particolare rispetto all'attività di collegamento con le isole, un carattere di emergenza tale da mettere a rischio l'operatività stessa dei servizi forniti con ovvi conseguenziali impatti sulle industrie turistiche isolane e sul diritto, costituzionalmente garantito, alla continuità territoriale;
visto lo scenario di significativa gravità, il Governo, di concerto con le Parti sociali ed in coordinamento con le Associazioni nazionali rappresentanti le imprese di armamento navale italiano particolarmente attive nel settore dei servizi di collegamento con le isole, sta coltivando fattive collaborazioni volte all'individuazione delle corrette iniziative finalizzate a mantenere l'operatività di questo settore strategico, ponendosi quale obiettivo l'implementazione di iniziative formative e di semplificazione amministrativa, per fronteggiare la strutturale carenza di personale, sia con riferimento all'imminente stagione estiva 2023, sia nel medio periodo;
le rilevazioni circa la reale entità della carenza di personale marittimo, effettuate al fine di circoscrivere ed identificare i reali fabbisogni delle compagnie di navigazione, hanno messo in evidenza una situazione preoccupante che rischia di determinare, anche in occasione dei prossimi mesi, la necessità di individuare soluzioni straordinarie e temporanee finalizzate a rimediare ad una problematica oramai cronica del sistema,
valutato inoltre che:
in assenza di misure correttive in ambito formativo e di semplificazione del settore, che consentano di sopperire alla presente grave necessità, il sistema del trasporto marittimo nazionale rischia di non essere più in grado di assicurare i servizi marittimi di continuità territoriale con le isole;
secondo il dato sul 2023 raccolto dalle associazioni di categoria, il fabbisogno oggi consolidato di personale marittimo complessivo, riferito alla totalità delle figure professionali, tra comuni sottoufficiali ed ufficiali, allo stato attuale di difficoltoso reperimento, rileva una carenza di personale per la prossima stagione estiva pari a circa 3.000 marittimi. Lo stesso, rappresenta un dato strutturale e che promette di ripresentarsi nell'ambito dei picchi di lavoro estivi dei prossimi anni,
impegna il Governo a:
valutare ed individuare, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore marittimo, le parti sociali e tutti gli enti preposti di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, i reali fabbisogni del mercato del lavoro nel settore del trasporto marittimo al fine di considerare l'estensione della possibilità di impiego di personale straniero extra-quote massime ammesso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, con il previsto DPCM, e consentire alle compagnie marittime di intercettare queste necessarie risorse professionali così da garantire i servizi rispetto all'imminente stagione estiva 2023 e poter fronteggiare la generale e strutturale carenza di personale che affligge il settore.
3.0.1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)
1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:
a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;
b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;
c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1. o 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
e) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;
f) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;
g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedano legalmente in Italia;
h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.».
3.0.2
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Gelmini, Zampa
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure straordinarie a tutela dei cittadini della Federazione russa a rischio di persecuzione)
1. Ai fini del presente articolo si intende a rischio di persecuzione il cittadino della Federazione russa il quale:
a) si sia sottratto agli obblighi militari o risulti comunque a rischio di essere sottoposto ad obblighi militari e per questo abbia abbandonato la Federazione russa;
b) faccia parte o abbia un collegamento stabile con organizzazioni individuate dalla legislazione della Federazione russa come "agenti stranieri" o "estremiste";
c) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazione degli articoli 208 e 275 in materia di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, 276 in materia di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico, 280, in materia di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, 282 in materia di utilizzo di una simbologia estremista, 284, in materia di collaborazione con organizzazioni sgradite, del codice penale della Federazione Russa;
d) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate;
e) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla cosiddetta propaganda gay;
f) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate.
2. I visti e i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini della Federazione russa per motivi di studio o di ricerca scaduti dopo il 24 febbraio 2022 sono rinnovati fino al 30 giugno 2024 su richiesta del titolare quando il medesimo dimostri alle autorità competenti al rilascio di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.
3. Ai fini del comma 2, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sulla fondatezza dei motivi alla base della richiesta di rinnovo.
4. Fino al 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 21, 22 e 24 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 22, e al lavoro stagionale, ai sensi del comma 4 del citato articolo 24, di cittadini della Federazione russa è rilasciato anche quando i cittadini della Federazione russa per i quali è stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro subordinato o stagionale risultino già presenti sul territorio nazionale a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.
5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli interni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le norme attuative del presente articolo.».
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni. »;
b) al comma 3-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni. »;
c) al comma 3-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni. ».
EMENDAMENTI
4.1
Respinto
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
«0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: "per cure mediche" aggiungere le seguenti "e del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi,"».
4.300
Ritirato
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
«0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: "per cure mediche" aggiungere le seguenti "e del permesso di soggiorno rilasciato a coloro che sono perseguitati per motivi religiosi,"».
4.301
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"
4.302
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"
4.303
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"
4.304
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"
4.305
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"
4.306
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"
4.4
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 21, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 13.362.035,4 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
4.0.4
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche se in condizione di non regolarità sul territorio nazionale, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.
3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza.
3-quater. Gli stranieri di cui al comma 3-ter possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure.
3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le rispettive legislazioni di settore ai fini della piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo."».
4.0.300
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 4-bis
(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"3-bis. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale".
4.0.301
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"3-bis. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale."
4.0.302
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.
3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure".
4.0.303
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Gli stranieri, fino al compimento del ventunesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.
3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure".
4.0.304
Pirovano, Tosato, Spelgatti, Gasparri, Lisei, Biancofiore
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394."».
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 5.
(Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie)
1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.
2. L'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è sostituito dal seguente:
« 4-quater. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria. ».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
5.300
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «possono ottenere,» inserire la seguente: «anche»
5.301
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio,»
5.1
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «nel corso del triennio» inserire le seguenti: «2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto».
5.302
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori richiesti» inserire la seguente: «, anche»
5.303
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «con priorità rispetto ai nuovi richiedenti,»
5.304
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo»
5.305
Ritirato
Al comma 2, capoverso «4-quater», sopprimere le parole: «anche connesse ai flussi migratori irregolari»
5.2
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».
5.306
Ritirato
Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis.Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1."
5.0.100/1
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-bis".
5.0.100/2
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 1.
5.0.100/3
Id. em. 5.0.100/2
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 1.
5.0.100/4
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo, sopprimere le parole: "Per le finalità di cui al presente comma,".
5.0.100/5
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e".
5.0.100/6
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", sostituire, ovunque ricorrano, le parole "fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti: "fino al termine dello stato di emergenza".
5.0.100/7
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".
5.0.100/8
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 5.0.100/7
All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".
5.0.100/9
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, sostituire le parola: "2025" con la seguente: "2024".
5.0.100/10
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".
5.0.100/11
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Id. em. 5.0.100/9
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".
5.0.100/12
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza".
5.0.100/13
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, dopo le parole "all'articolo 10 del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti: ", nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza".
5.0.100/14
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 10 del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti: ", ferme restando le norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
5.0.100/300
Barbara Floridia, Cataldi, Maiorino
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il primo periodo con il seguente: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi e nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno può avvalersi per la gestione dei predetti punti e strutture della Croce Rossa Italiana.";
b) al secondo periodo, sostituire le parole: "per tale tipologia" con le seguenti: "per tali tipologie".
5.0.100/301
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 2, sopprimere le parole: "nel punto di crisi di Lampedusa".
5.0.100/15
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole: "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19 comma 4".».
5.0.100/16
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza".
5.0.100/17
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 2, dopo le parole "della Croce Rossa Italiana" inserire le seguenti: "e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale".
5.0.100/18
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 2, sopprimere le parole: "con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto."
5.0.100/19
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 3.
5.0.100/20
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 3.
5.0.100/21
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo", con le parole: "Nel caso in cui l'eccezionale afflusso di migranti lo richieda,".
5.0.100/22
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 3, capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «al presente articolo,» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente».
5.0.100/23
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 3, dopo le parole: «di cui al presente articolo,» inserire le seguenti: «se vi acconsentono espressamente,»
5.0.100/24
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 3, dopo le parole: «al comma 1» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ+».
5.0.100/25
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola: "trasferiti" inserire le seguenti: ", in via eccezionale e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,".
5.0.100/26
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola: "trasferiti" inserire le seguenti: ", in via eccezionale,".
5.0.100/27
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola: "trasferiti" inserire le seguenti: ", nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,".
5.0.100/28
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le donne che riferiscano di essere state vittime di violenza.".
5.0.100/29
Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.100/29
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis, al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le donne vittime di violenza sono trasferite in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale.".
G5.0.100/29 (già em. 5.0.100/29)
Accolto
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 591,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui al subemendamento 5.0.100/29.
5.0.100/30
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente avviene nel pieno rispetto del diritto alla vita familiare.".
5.0.100/31
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis, al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I trasferimenti tengono conto dell'unità dei nuclei familiari eventualmente presenti.".
5.0.100/32
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per i nuclei familiari con minori.".
5.0.100/33
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Precluso
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le persone minori di età.".
5.0.100/34
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per le persone con disabilità.".
5.0.100/35
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sopprimere il secondo periodo.
5.0.100/36
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario.".
5.0.100/37
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Precluso
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di psicologici specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.".
5.0.100/38
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.".
5.0.100/39
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale esperto in mediazione linguistica e culturale.".
5.0.100/40
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 5.0.100/38
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso quello all'effettiva protezione dei dati personali.".
5.0.100/41
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali.".
5.0.100/42
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.".
5.0.100/43
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis",al secondo periodo, dopo la parola "effettuata" inserire le seguenti: "dal Ministro dell'interno, con proprio decreto adottato".
5.0.100/44
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 3, al capoverso "1-bis", aggiungere il seguente:
"1-ter. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4"."
5.0.100/45
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 4.
5.0.100/46
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", sostituire le parole: "Nelle more dell'individuazione di" con le parole: "Nel caso in cui non vi sia".
5.0.100/47
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «al presente articolo,» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente».
5.0.100/48
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, dopo le parole: "dal prefetto" inserire le seguenti: ", sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,".
5.0.100/49
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, sostituire le parole: "per il tempo strettamente necessario" con le seguenti: "per un tempo non superiore a una settimana".
5.0.100/50
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, sostituire le parole: "per il tempo strettamente necessario," con le seguenti: "fino a sette giorni successivi a detta individuazione di disponibilità,".
5.0.100/51
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario» con le seguenti: «per un periodo massimo di 10 giorni».
5.0.100/52
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, dopo le parole: "in strutture di accoglienza provvisorie" inserire le seguenti: ", previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente,".
5.0.100/53
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, sostituire le parole "le prestazioni" con le seguenti: "adeguate prestazioni, rispettose della dignità della persona".
5.0.100/54
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, sostituire le parole: "le prestazioni" con le seguenti: "adeguate prestazioni".
5.0.100/55
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «il vestiario,» aggiungere le seguenti: «il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale».
5.0.100/56
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: ", l'assistenza psicologica".
5.0.100/57
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Sost. id. em. 5.0.100/56
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: "e psicologica".
5.0.100/58
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" aggiungere le seguenti: ", l'assistenza legale".
5.0.100/59
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: "e socio-sanitaria".
5.0.100/60
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: "e sociale".
5.0.100/61
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: ", servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri".
5.0.100/62
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Precluso
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: ", servizi di accoglienza con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa allo status dello straniero,".
5.0.100/63
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, capoverso "2-bis", dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della Difesa, è possibile utilizzare le caserme e le strutture militari non più in uso che risultino idonee.".
5.0.100/64
Precluso
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, capoverso "2-bis", dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della Salute e di intesa con le Regioni, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso.".
5.0.100/65
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le strutture di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.".
5.0.100/66
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le strutture di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.".
5.0.100/67
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di spazi idonei ad accogliere nuclei familiari con minori.".
5.0.100/68
Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.".
5.0.100/69
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa, Gelmini, De Cristofaro, Cataldi
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di personale specializzato nell'accoglienza e nell'assistenza di donne vittime di violenza.".
5.0.100/70
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare nuclei familiari con minori.".
5.0.100/71
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Precluso
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare persone minori di età.".
5.0.100/72
Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "Nell'adozione delle misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti è assicurato il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare.".
5.0.100/73
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.".
5.0.100/74
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 5.
5.0.100/75
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 5.0.100/74
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 5.
5.0.100/76
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 5, sopprimere le parole: ", con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto,".
5.0.100/77
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, le parole: «con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto,» sono soppresse.
5.0.100/78
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente: "5-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.".
5.0.100/79
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-ter".
5.0.100/80
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", sopprimere il comma 1.
5.0.100/81
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
5.0.100/82
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
5.0.100/83
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera a).
5.0.100/84
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 5.0.100/83
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1 sopprimere la lettera a).
5.0.100/85
Id. em. 5.0.100/83
All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», comma 1, sopprimere la lettera a)
5.0.100/86
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma1, alinea, dopo le parole : "anche i richiedenti protezione internazionale", sono inserite le seguenti: "nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+";»
5.0.100/87
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera b).
5.0.100/88
Id. em. 5.0.100/87
All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», comma 1, sopprimere la lettera b)
5.0.100/89
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";"
5.0.100/90
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, lettera b), sostituire le parole da: «, nonchè i richiedenti» fino a « per i rifugiati UNHCR)» con le seguenti:
«nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).»;
5.0.100/91
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: "che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)."
5.0.100/92
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: "che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)."
5.0.100/93
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art.5-ter», al comma 1 lettera b) dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)» aggiungere le seguenti: «nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+».
5.0.100/94
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera b) dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)» aggiungere le seguenti: «nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+».
5.0.100/95
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, sopprimere la lettera c).
5.0.100/96
Id. em. 5.0.100/95
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, sopprimere la lettera c).
5.0.100/97
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso "1-quater" con il seguente:
"1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che non si presentano presso la struttura di destinazione individuata del servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa notifica possono decadere dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo qualora l'Ente locale titolare del progetto di accoglienza, sentito l'interessato, valuti che non ricorrano obiettive e motivate ragioni che giustifichino il ritardo nella presentazione."
5.0.100/98
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere le parole: "a-bis)";
b) aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, i titolari di permesso di soggiorno di cui alla lettera a-bis) del comma 1, possono avvalersi di una tempistica pari a trenta giorni.".
5.0.100/99
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera c), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «novanta giorni».
5.0.100/100
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera c), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
5.0.100/101
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, lettera c), al capoverso "1-quater", sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "quindici giorni".
5.0.100/102
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, sostituire le parole: "sette giorni", con le seguenti: "quindici giorni".
5.0.100/103
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», apportare le seguenti modificazioni:
a) Sostituire la parola: «decadono» con le seguenti: «possono decadere»;
b) dopo le parole: «secondo la valutazione» aggiungere le seguenti: «sempre espressamente motivata».
5.0.100/104
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», sopprimere le parole: «obiettive e».
5.0.100/105
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, lettera c), al capoverso "1-quater", sopprimere la parola "obiettive".
5.0.100/302
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, lettera c), sostituire le parole "secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario" con le seguenti: "autodichiarate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
5.0.100/106
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera d).
5.0.100/107
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 5.0.100/106
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1 sopprimere la lettera d).
5.0.100/108
Id. em. 5.0.100/106
All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», comma 1 sopprimere la lettera d)
5.0.100/109
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", sopprimere il comma 2.
5.0.100/110
Id. em. 5.0.100/109
All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», sopprimere il comma 2
5.0.100/111
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, le lettere a) e b) sono soppresse.
5.0.100/112
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, sopprimere la lettera a).
5.0.100/113
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera a), sopprimere il numero 1).
5.0.100/114
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
"1) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata presso le strutture di cui all'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in mancanza di posti disponibili, per il tempo strettamente necessario ad effettuare il trasferimento in dette strutture, è assicurato presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142."
5.0.100/115
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
5.0.100/116
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera a), sopprimere il numero 2).
5.0.100/117
Id. em. 5.0.100/116
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
5.0.100/118
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 2, la lettera a) numero 2) sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: «è sostituito dal seguente: "3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché degli stranieri vittime di trauma o tortura, nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."».
5.0.100/119
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, sopprimere la lettera b).
5.0.100/120
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 1).
5.0.100/121
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) numero 1) dopo le parole: «di accoglienza» aggiungere le seguenti: «e inclusione».
5.0.100/122
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 4) e 5).
5.0.100/123
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 2).
5.0.100/124
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 5.0.100/122
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 2).
5.0.100/125
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire il capoverso "1-bis" con il seguente:
"1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni. dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."
5.0.100/126
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole: "può essere accolto" con le seguenti: "è accolto in via prioritaria".
5.0.100/127
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: "specifiche esigenze" inserire le seguenti: "delle persone in condizioni di vulnerabilità e dei rispettivi nuclei familiari, ove presenti".
5.0.100/128
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: "e nel limite dei posti disponibili".
5.0.100/129
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere i numeri 3), 4) e 5).
5.0.100/130
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 3).
5.0.100/131
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 3).
5.0.100/132
Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).
5.0.100/133
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 4).
5.0.100/134
Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).
5.0.100/135
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 5).
5.0.100/136
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, sopprimere la lettera c).
5.0.100/137
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 5.0.100/136
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, sopprimere la lettera c).
5.0.100/138
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 4, sopprimere le parole: ", anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afghano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava,".
5.0.100/303
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 4, sostituire le parole: "possono essere accolti" con le seguenti: "sono accolti".
5.0.100/139
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici, iracheni, pakistani, ghanesi, bengalesi».
5.0.100/140
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici».
5.0.100/141
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", aggiungere, in fine, il seguente comma: "6-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.".
5.0.100/142
Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-quater".
5.0.100/143
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera c), capoverso "2", sopprimere le seguenti parole: "anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, ".
5.0.100/144
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", sopprimere le parole: ", fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura,".
5.0.100/145
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo le parole: "trasferimento del richiedente in altra struttura" inserire le seguenti: ", nei casi di condotta particolarmente grave".
5.0.100/146
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo le parole: "altra struttura" inserire le seguenti: "idonea all'accoglienza".
5.0.100/147
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso "2", sostituire la parola: «adotta» con le seguenti: «può adottare, sempre con provvedimento motivato»;
b) sopprimere la lettera c).
5.0.100/148
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo la parola: "adotta" inserire le seguenti: " , con i tempi e le modalità definite da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ".
5.0.100/149
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera a), dopo le parole: "esclusione temporanea" inserire le seguenti: ", per un massimo di sette giorni,".
5.0.100/150
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera b), dopo le parole: "esclusione temporanea" inserire le seguenti: ", per un massimo di sette giorni,".
5.0.100/151
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), sopprimere le parole: "o più".
5.0.100/152
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza psicologica".
5.0.100/153
Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza sanitaria".
5.0.100/154
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza sociale".
5.0.100/155
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e della mediazione linguistico-culturale".
5.0.100/156
Meloni, Valente, Giorgis, Parrini, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei servizi di orientamento legale e al territorio".
5.0.100/157
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e della somministrazione di corsi di lingua italiana".
5.0.100/158
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», sopprimere la lettera c).
5.0.100/159
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera c) sostituire le parole: «non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi» con le seguenti: «non superiore a un mese».
5.0.100/160
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), sostituire le parole: "per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi," con le seguenti: "per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,".
5.0.100/161
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), sostituire la parola "o" con le seguenti: "ovvero riduzione temporanea da un terzo alla metà o, nei casi di violazione grave e ripetuta,".
5.0.100/162
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), dopo la parola "o" inserire le seguenti: ", in caso di comportamenti gravemente violenti,".
5.0.100/163
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), dopo la parola "revoca" inserire le seguenti: ", anche parziale,".
5.0.100/164
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di violazione ripetuta, ma non grave, si applica una sospensione da sette a trenta giorni.".
5.0.100/165
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1) lettera d) capoverso "2-bis" dopo le parole: «in modo individuale» inserire le seguenti: «ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, ».
5.0.100/304
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera d), capoverso comma "2-bis", dopo le parole: "in modo individuale," inserire le seguenti: "nel rispetto del principio del contraddittorio e con l'assistenza di un difensore".
5.0.100/166
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", dopo le parole: "di protezione internazionale" aggiungere, infine, le seguenti: ", solo per i casi di violazione particolarmente grave".
5.0.100/167
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Esclusi i casi di violazione particolarmente gravi, in luogo delle misure di cui al comma 2, il richiedente può domandare di essere ammesso ad attività di volontariato civico all'interno della struttura, per il ripristino dei danneggiamenti compiuti o in attività educative.".
5.0.100/168
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 2, il richiedente può essere inserito in un percorso di assistenza psicologica all'interno della struttura, volto a prevenire atteggiamenti e comportamenti violenti nei confronti di cose o persone.".
5.0.100/169
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere il seguente comma: "Qualora sia adottata una delle misure di cui al comma 2, sono sempre assicurati il assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, nonché l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17".
5.0.100/170
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera e), capoverso "4", sopprimere le parole: "il gestore richiama formalmente il richiedente e".
5.0.100/171
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
"1-bis. I criteri e le modalità di applicazioni delle sanzioni di cui alla lettera c) del comma 1, sono definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere.".
5.0.100/172
Respinto
All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
"1-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.".
5.0.100
Il Governo
Approvato
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 5-bis.
(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)
1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
3. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia.".
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12.".
5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 5-ter.
(Modifiche al sistema di accoglienza)
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole "anche i richiedenti protezione internazionale e," sono soppresse;
b) al comma 1-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). ";
c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario.".
d) al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-bis e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 e dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";
2) il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 9:
1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";
3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
4) il comma 4-bis è abrogato;
5) al comma 4-ter, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis";
c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
4. I cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afghano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5-quater.
(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)
- All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza";
b) al comma 1:
1) la lettera e) è soppressa;
2) conseguentemente, alla lettera d), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:
a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;
b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;
c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";
f) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti : "riduzione o";
2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».
5.0.1
Naturale, Maiorino, Cataldi, Mazzella, Bevilacqua
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Innalzamento quota massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per esigenze di lavoro stagionale per l'anno 2023)
1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per l'anno 2023.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21.».
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 6.
(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.
3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
6.300
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "in possesso di qualificate e comprovate professionalità" con le seguenti: "in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270"
6.301
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed esperienza".
6.302
Ritirato
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il Prefetto informa il Presidente dell'ANAC.".
6.303
Ritirato
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario chi, nei due anni anteriori alla nomina, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa."
6.304
Ritirato
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di commissario le seguenti situazioni:
a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per delitto non colposo;
b) avvio del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."
6.305
Ritirato
Al comma 2, dopo le parole "e delle finanze" inserire le seguenti: ", previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,"
6.306
Ritirato
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da "tenendo conto" fino alla fine del periodo con le seguenti: "valutate la sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, la capienza del centro e la durata della gestione".
6.307
Ritirato
Al comma 2, dopo le parole: "tenendo conto" inserire le seguenti: "della complessità dell'incarico,".
6.308
Ritirato
Al comma 2, dopo le parole: "della capienza del centro" inserire le seguenti: ", della necessità e frequenza dei controlli esercitati".
6.309
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: "della durata della gestione" con le seguenti: "delle concrete difficoltà di gestione, nonché della durata della medesima".
6.310
Ritirato
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché della qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti".
6.4
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «né essere soggetto a pignoramento,».
6.5
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «né essere soggetto a pignoramento», inserire le seguenti: «ad accezione dei crediti privilegiati di cui all'articolo 2751- bis del Codice Civile,».
6.6
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole da: «il prefetto» fino a: «opera di diritto», con le seguenti: «opera di diritto la risoluzione del contratto per inadempimento».
G6.300
Pirovano, Romeo, Tosato, Spelgatti
V. testo 2
Il Senato,
esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,
premesso che:
il provvedimento in esame punta a contrastare l'immigrazione irregolare, anche prevedendo disposizioni speciali per l'ingresso di migranti regolari che arrivano nel nostro Paese;
si ritiene particolarmente utile ed importante la ricognizione, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività già in essere e dei contributi pubblici, statali ed europei, vincolati a programmi per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale;
è fondamentale che gli enti locali, a cui sono affidati i percorsi di integrazione rivolti ai migranti presenti regolarmente in Italia, ricevano informazioni dettagliate riguardo i programmi e i fondi dedicati e che, a loro volta, forniscano al Ministero dell'interno dati utili per un'analisi delle condizioni di vita e di integrazione dei cittadini stranieri,
impegna il Governo:
a fornire comunicazioni e aggiornamenti rivolti agli amministratori locali in merito a tutti i programmi e i fondi previsti a livello nazionale ed europeo, da un lato per coordinare le azioni in materia di integrazione nei vari ambiti, in particolar modo con riferimento ai programmi rivolti alle donne e ai minori, e dall'altro lato per scongiurare la dispersione di risorse fondamentali per garantire l'attuazione delle politiche di integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul nostro territorio.
G6.300 (testo 2)
Pirovano, Romeo, Tosato, Spelgatti
Accolto
Il Senato,
esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,
premesso che:
il provvedimento in esame punta a contrastare l'immigrazione irregolare, anche prevedendo disposizioni speciali per l'ingresso di migranti regolari che arrivano nel nostro Paese;
si ritiene particolarmente utile ed importante la ricognizione, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività già in essere e dei contributi pubblici, statali ed europei, vincolati a programmi per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale;
è fondamentale che gli enti locali, a cui sono affidati i percorsi di integrazione rivolti ai migranti presenti regolarmente in Italia, ricevano informazioni dettagliate riguardo i programmi e i fondi dedicati e che, a loro volta, forniscano al Ministero dell'interno dati utili per un'analisi delle condizioni di vita e di integrazione dei cittadini stranieri,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di rafforzare comunicazioni e aggiornamenti rivolti agli amministratori locali in merito a tutti i programmi e i fondi previsti a livello nazionale ed europeo, da un lato per coordinare le azioni in materia di integrazione nei vari ambiti, in particolar modo con riferimento ai programmi rivolti alle donne e ai minori, e dall'altro lato per scongiurare la dispersione di risorse fondamentali per garantire l'attuazione delle politiche di integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul nostro territorio.
G6.301
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),
premesso che:
l'articolo 6 reca misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti;
i cittadini stranieri entrati in modo irregolare sul territorio nazionale, vengono condotti in centri governativi localizzati nei pressi delle aree di sbarco o di principale ingresso nel Paese per la prima assistenza sanitaria, il foto-segnalamento e la pre-identificazione;
nei centri, dove il sovraffollamento, soprattutto nei mesi estivi, rende critiche le condizioni dei migranti, si pone in atto anche un primo scambio di informazioni sulle procedure per l'asilo;
per richiedere invece un permesso di soggiorno, o un rinnovo, la fila davanti alle questure inizia a formarsi a notte fonda, per sperare di entrare all'ufficio immigrazione la mattina seguente e spesso gli stessi sportelli legali gratuiti consigliano agli stranieri di recarsi a notte fonda perché durante l'orario di apertura, spesso limitato alla mattina, riescono ad accedere solo una decina di persone ogni giorno,
impegna il Governo:
a potenziare le strutture interne per l'accoglienza, l'assistenza e l'instradamento dei migranti, nonché le strutture e gli organici preposti alla concessione ed al rilascio dei permessi di soggiorno.
G6.301 (testo 2)
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),
premesso che:
l'articolo 6 reca misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti;
i cittadini stranieri entrati in modo irregolare sul territorio nazionale, vengono condotti in centri governativi localizzati nei pressi delle aree di sbarco o di principale ingresso nel Paese per la prima assistenza sanitaria, il foto-segnalamento e la pre-identificazione;
nei centri, dove il sovraffollamento, soprattutto nei mesi estivi, rende critiche le condizioni dei migranti, si pone in atto anche un primo scambio di informazioni sulle procedure per l'asilo;
per richiedere invece un permesso di soggiorno, o un rinnovo, la fila davanti alle questure inizia a formarsi a notte fonda, per sperare di entrare all'ufficio immigrazione la mattina seguente e spesso gli stessi sportelli legali gratuiti consigliano agli stranieri di recarsi a notte fonda perché durante l'orario di apertura, spesso limitato alla mattina, riescono ad accedere solo una decina di persone ogni giorno,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di potenziare le strutture e gli organici preposti alla concessione ed al rilascio dei permessi di soggiorno.
G6.302
Occhiuto, Ternullo, Lisei, Pirovano, Biancofiore
V. testo 2
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 10 marzo 2023, n.20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,
premesso che:
l'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI - Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri sul territorio nazionale;
secondo i dati del Ministero del Lavoro relativi al mese di gennaio 2023, i MSNA - minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio risultano essere circa 20.000, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.299 posti di accoglienza finanziati, dedicati ai MSNA in 214 progetti;
alla luce dei dati evidenziati si rende necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI, al fine di allineare la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e consentire, attraverso il coinvolgimento di nuovi Comuni nella rete, la distribuzione delle presenze sul territorio nazionale allentando in tal modo la pressione e il carico nelle aree che oggi registrano maggiori concentrazioni;
l'urgenza è data altresì dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e alla protezione dei minori presenti sul territorio nazionale, che impone allo Stato la prima accoglienza e la protezione, e al sistema territoriale dei comuni la presa in carico nell'ambito della rete SAI, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla l. 47/2017;
allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone disabili o con disagio mentale ovvero con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata;
ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono 803 in 41 progetti, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti e, di
conseguenza, a garantire posti per persone particolarmente vulnerabili, così come la normativa comunitaria e nazionale impone,
impegna il Governo:
ad adottare misure volte a procedere, a fronte dei posti già finanziati nel Sistema SAI, ad un incremento della rete di 4000 posti per minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per disagio mentale e sanitario;
a incrementare il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, considerate le necessità di accoglienza e presa in carico di minori stranieri non accompagnati e persone portatrici di disagio mentale e sanitario.
G6.302 (testo 2)
Occhiuto, Ternullo, Lisei, Pirovano, Biancofiore
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 10 marzo 2023, n.20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,
premesso che:
l'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI - Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri sul territorio nazionale;
secondo i dati del Ministero del Lavoro relativi al mese di gennaio 2023, i MSNA - minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio risultano essere circa 20.000, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.299 posti di accoglienza finanziati, dedicati ai MSNA in 214 progetti;
alla luce dei dati evidenziati si rende necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI, al fine di allineare la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e consentire, attraverso il coinvolgimento di nuovi Comuni nella rete, la distribuzione delle presenze sul territorio nazionale allentando in tal modo la pressione e il carico nelle aree che oggi registrano maggiori concentrazioni;
l'urgenza è data altresì dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e alla protezione dei minori presenti sul territorio nazionale, che impone allo Stato la prima accoglienza e la protezione, e al sistema territoriale dei comuni la presa in carico nell'ambito della rete SAI, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla l. 47/2017;
allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone disabili o con disagio mentale ovvero con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata;
ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono 803 in 41 progetti, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti e, di
conseguenza, a garantire posti per persone particolarmente vulnerabili, così come la normativa comunitaria e nazionale impone,
impegna il Governo a valutare l'opportunità:
di adottare misure volte a procedere, a fronte dei posti già finanziati nel Sistema SAI, ad un incremento della rete di 4000 posti per minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per disagio mentale e sanitario;
di incrementare il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, considerate le necessità di accoglienza e presa in carico di minori stranieri non accompagnati e persone portatrici di disagio mentale e sanitario.
6.0.100/300
Ritirato
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, dopo le parole: "del sistema di soccorso" aggiungere le seguenti: "e di protezione civile".
6.0.100/301
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti: "due mesi".
6.0.100/302
Ritirato
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "tre mesi".
6.0.100/303
Barbara Floridia, Maiorino, Cataldi
Respinto
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, dopo le parole: "al fine di" inserire le seguenti: "individuare le misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, necessità e non discriminazione, e di".
6.0.100/304
Barbara Floridia, Cataldi, Maiorino
Respinto
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, dopo le parole: "emergenza-urgenza" inserire le seguenti: "e nel trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali".
6.0.100/305
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, le parole da: "degli abitanti" fino al punto sono sostituite dalle seguenti: "di tutte le persone".
6.0.100/306
Barbara Floridia, Maiorino, Cataldi
Respinto
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1," inserire le seguenti: "tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitarie,"
6.0.100/307
Ritirato
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, dopo le parole: "di adeguate professionalità" aggiungere le seguenti: ", anche specializzate in disturbi post-traumatici,".
6.0.100/308
Ritirato
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, dopo le parole: "di adeguate professionalità" aggiungere le seguenti: "mediche e paramediche".
6.0.100/309
Ritirato
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, dopo le parole: "presa in carico e assistenza" aggiungere le seguenti: "sanitaria e psicologica".
6.0.100/310
Ritirato
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di garantire un'adeguata assistenza alle donne migranti che giungono sull'isola di Lampedusa in stato di gravidanza, nella struttura medicalizzata è sempre presente del personale medico specializzato in ginecologia e ostetricia.".
6.0.100/311
Ritirato
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nella struttura medicalizzata di cui al comma 1 è garantita adeguata assistenza alle donne vittime di violenza tramite personale specializzato nell'accoglienza e assistenza a tali tipologie di vittime.".
6.0.100/312
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di psicologici specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici e di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza, oltre che, in ogni caso, personale esperto in mediazione linguistica e culturale.«
6.0.100/313
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.«
6.0.100/314
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.«
6.0.100/315
Barbara Floridia, Cataldi, Maiorino
Respinto
All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 150.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
6.0.100
Il Governo
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
1. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell'ambito del sistema di soccorso della Regione Siciliana, è attivata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza - urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), sentito il Ministero della salute, stipula un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, il Comune di Lampedusa e Capitaneria di Porto Guardia Costiera finalizzato a garantire alla postazione medicalizzata di cui al comma 1, l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria, nonché i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante.
3. L'attivazione della postazione di cui al comma 1 avviene nell'ambito del sistema sanitario regionale della Regione Siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Alle disposizioni di cui al comma 2 si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) a legislazione vigente.».
6.0.300
Pirovano, Tosato, Spelgatti, Gasparri, Lisei, Biancofiore
V. testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comma 1, al secondo periodo, le parole: ", la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio" sono soppresse.»
6.0.300 (testo 2)
Pirovano, Tosato, Spelgatti, Gasparri, Lisei, Biancofiore
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al secondo periodo, le parole: "l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e piscologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio" sono sostituite dalle seguenti: "l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale".»
6.0.1
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di Accoglienza e Integrazione)
1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, alle parole «Dalle disposizioni del presente decreto» premettere le seguenti «Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge».
6.0.2
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)
1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 176.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.0.4
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)
1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
6.0.6
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:
"Art. 4-quater.
(Ingressi per richiesta di asilo).
1. Il visto di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovino nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, non appartenenti all'Unione europea, esclusi i casi di ricollocazione, o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen, e manifestino la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale o di protezione speciale.
2. Può ottenere il visto lo straniero o l'apolide indicato al comma 1, il quale abbia i seguenti requisiti:
1) il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero il riconoscimento della protezione speciale indicati nell'articolo 19, commi 1 e 1.1;
2) la verifica, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso e che non sia titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;
3) non si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone indicate nei commi 1 e 2 attraverso la realizzazione di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero dei visti possono essere ulteriormente incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'interno e degli affari esteri, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. Il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.
4. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 3 il visto di cui al comma 1 è altresì rilasciato a stranieri o apolidi che attestino la loro situazione individuale bisognosa di protezione internazionale o speciale sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.
5. Il visto è rilasciato allo straniero o all'apolide che abbia i requisiti indicati nei commi 1 e 2 che abbia presentato, anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito dei programmi di ingresso ed accoglienza di cui al comma 3, un'apposita domanda di visto, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e inoltrata con modalità riservate e in via telematica alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda di visto può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda deve pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni. Il termine è di trenta giorni allorché la rappresentanza ritenga sussistano comprovati dubbi sulla documentazione prodotta nell'ipotesi indicata nel secondo periodo del comma 4 e abbia perciò inviato una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali il visto deve essere rilasciato. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.
6. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e con atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda. Alla comunicazione, tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, deve essere allegata anche l'eventuale richiesta di parere inviata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e il successivo parere reso.
7. Il rilascio del visto è altresì comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio.
8. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta; l'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari."».
6.0.7
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:
"Art. 4-quater.
(Ingressi per richiesta di asilo).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone che manifestano un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o della protezione speciale di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, nell'ambito di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, realizzati anche in attuazione di norme o di programmi internazionali o dell'Unione Europea. Priorità è data alle persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ai coniugi o parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero di visti rilasciabili nell'ambito di tali programmi possono essere incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra qualificati enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. In ogni caso il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto è acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.
2. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 1 il visto di ingresso per motivi umanitari è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, il quale manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale, allorché si trovi nella seguente situazione:
1) si trova nel territorio di uno Stato, anche diverso dallo Stato di appartenenza, non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen;
2) manifesta un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore iscritti nel registro indicato nell'articolo 42, i quali si fanno anche carico di concorrere alle spese del viaggio e di sistemazione in Italia;
3) non ha in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso;
4) non è titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;
5) non si trova in una situazione di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
6) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.
3. La domanda di visto può essere inoltrata alla rappresentanza italiana competente per il luogo in cui lo straniero o l'apolide si trova, con modalità telematiche semplificate e riservate, anche nella lingua dello straniero o dell'apolide, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione, può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia, ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza,. La risposta alla domanda è data osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio. Il rilascio del visto e dell'eventuale documento di viaggio è gratuito.
4. L'eventuale rigetto della domanda di visto deve essere motivato e indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto. L'l'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare. Il giudice si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, e il suo difensore. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 o 2 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio, ove necessari."».
ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 7.
(Protezione speciale)
1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
3. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
7.5
Cataldi, Maiorino, De Rosa, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7.
(Protezione sanitaria speciale)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 2, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: "d-bis) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";
b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse".».
7.301
Gasparri, Pirovano, Lisei, Biancofiore
V. testo 2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono soppresse;
b) all'articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-bis,»;
c) all'articolo 19:
1) al comma 1.1:
1.1) al primo periodo, le parole: «,o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6» sono soppresse;
1.2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
2) al comma 1.2:
2.1) al primo periodo, dopo le parole «la Commissione territoriale trasmette», sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
2.2) il secondo periodo è soppresso.";
3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) le parole: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine»;
3.2) le parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;";
d) all'articolo 20-bis:
1) al comma 1, la parola: «grave» è sostituita dalle seguenti: «contingente ed eccezionale»;
2) al comma 2:
2.1) dopo la parola: «rinnovabile» sono inserite le seguenti: «per un periodo ulteriore di sei mesi»;
2.2) la parola: «grave» è sostituita dalla seguente: «eccezionale»;
2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;";
dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.".
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio».
7.301 (testo 2)
Gasparri, Pirovano, Lisei, Biancofiore
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono soppresse;
b) all'articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-bis,»;
c) all'articolo 19:
1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
2) al comma 1.2:
2.1) al primo periodo, dopo le parole «la Commissione territoriale trasmette», sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
2.2) il secondo periodo è soppresso.";
3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) le parole: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine»;
3.2) le parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;";
d) all'articolo 20-bis:
1) al comma 1, la parola: «grave» è sostituita dalle seguenti: «contingente ed eccezionale»;
2) al comma 2:
2.1) dopo la parola: «rinnovabile» sono inserite le seguenti: «per un periodo ulteriore di sei mesi»;
2.2) la parola: «grave» è sostituita dalla seguente: «eccezionale»;
2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;";
dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.".
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio».
7.7
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto (*)
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, dopo il secondo periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., sono aggiunte le seguenti parole: "o qualora sussistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della sua vita privata e familiare"»;
b) sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza e/o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente»;
c) sopprimere il comma 3.
________________
(*) La parte evidenziata in neretto è preclusa dall'approvazione dell'em. 7.301 (testo 2)
7.302
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole "quarto periodo" inserire la seguente: "non".
7.8
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero comporta anzitutto la verifica della sussistenza dei presupposti per godere del diritto di asilo e del divieto di estradizione per reati politici garantiti dall'articolo 10, commi 3 e 4, della Costituzione e di rischi concreti e attuali che l'eventuale rimpatrio comporti una lesione, sproporzionata rispetto ai motivi dell'eventuale rifiuto, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, valutati sulla base dell'intensità, della durata e della stabilità dei legami sociali e familiari in Italia, delle sue condizioni di vita e di salute, della sua età, della conoscenza della lingua italiana e del suo inserimento nella società italiana nel rispetto della Costituzione e delle leggi penali nonché della natura dei suoi eventuali legami con il Paese di origine.»
7.9
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
7.303
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: "fino alla data", con le seguenti: "fino ai dodici mesi successivi alla data".
7.11
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa
Respinto
Al comma 3, sopprimere le parole: «per una sola volta e».
7.12
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «per una sola volta», con le seguenti: «per tre volte».
7.14
Maiorino, Cataldi, De Rosa, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «triennale».
7.304
Zampa, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Ritirato
Al comma 3, sostituire la parola "annuale" con la seguente "triennale".
7.13
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».
7.305
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: " Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro."
7.306
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
Al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole: "se ne ricorrono i requisiti di legge".
7.307
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
Al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole "se ne ricorrono i requisiti di legge".
7.308
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."
7.309
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine
7.310
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni. dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».".
7.311
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4"."
7.312
Ritirato
Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.".
G7.300
Accolto
Il Senato,
esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,
premesso che:
l'articolo 35-bis, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di controversie sul riconoscimento della protezione internazionale dispone che la proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 del medesimo articolo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis;
sarebbe auspicabile intervenire con una modifica al succitato comma 5 aggiungendo in fine la previsione di rigetto della domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c).",
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di intervenire con gli opportuni strumenti, per chiarire che, anche in caso di ricorso o istanza cautelare, viene rigettata la domanda presentata dal richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura.
G7.301
Accolto
Il Senato,
esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,
premesso che:
in materia di domande di protezione internazionale, è importante accelerare le procedure per identificare tempestivamente i cittadini stranieri che possiedono i requisiti per accedere alla protezione internazionale nel nostro Paese;
sarebbe utile a tale scopo che potesse essere fatta richiesta di protezione internazionale anche presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero per evitare l'arrivo irregolare degli aventi diritto allo status di rifugiato;
sarebbe importante anche prevede che per accertare i requisiti sullo status di rifugiato, il ministero dell'interno si avvalesse delle strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato di origine o di transito dello straniero,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di mettere in atto le misure idonee affinché la richiesta di protezione internazionale possa essere presentata anche presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero e che le strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato di origine o di transito dello straniero possano accertare i requisiti sullo status di rifugiato.
G7.302
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,
premesso che,
le persone con esigenze specifiche non dovrebbero in linea di principio essere trattenute, e le condizioni ed esigenze particolari di alcune categorie di richiedenti asilo devono comunque essere prese in considerazione (vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI);
non appare prevista alcuna esclusione esplicita dalla procedura in frontiera delle persone vulnerabili o con esigenze specifiche, inclusi minori non accompagnati. Diversamente da quanto previsto dalla Direttiva 2013/32/UE che esplicita che tali richiedenti dovrebbero essere esonerati da tali procedure, qualora non possano godere del sostegno adeguato alla loro condizione;
l'attuale prassi di assegnazione di porti di sbarco sempre più lontani dai luoghi degli incidenti costringe le imbarcazioni con i naufraghi a bordo, fra cui persone in grave stato di vulnerabilità, ad estenuanti e superflui viaggi in mare, fino ad arrivare a situazioni paradossali come quella in cui i minori non accompagnati salvati in mare dalla GEO Barents hanno dovuto prima affrontare molte ore di navigazione per sbarcare al porto di La Spezia, per poi essere trasferiti nuovamente a sud, a Foggia. Bambine, bambini e adolescenti devono ricevere al più presto, come le altre persone che vengono salvate, l'assistenza umanitaria di cui hanno bisogno,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di escludere esplicitamente dalle procedure in frontiera i minori e le persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 142/2015, in linea con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE e considerare che ai minori non accompagnati richiedenti asilo sia comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione.
G7.303
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),
premesso che:
l'articolo 7 del decreto in esame rivede la disciplina della protezione speciale, prevedendo l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare;
l'articolo 8 introduce nuove disposizioni penali al fine di contrastare l'immigrazione irregolare;
valutate le risultanze del ciclo di audizioni tenutosi presso la 1° Commissione in cui sono emerse evidenti criticità relativamente all'incertezza interpretativa derivante dalle modifiche apportate che rischiano di inficiare il diritto di asilo costituzionalmente garantito da un lato e, dall'altro, l'effettiva perseguibilità del reato introdotto dal nuovo articolo 12-bis del Testo Unico dell'immigrazione,
impegna il Governo:
a riferire periodicamente nelle competenti sedi parlamentari circa gli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto in esame.
G7.304
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,
premesso che:
le disposizioni contenute in particolare nell'articolo 7, lungi dal produrre un'incidenza concreta sulle cause delle stragi in mare o limitare le partenze, appaiono dirette a colpire i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese così come di quelle che vivono già in Italia;
nel 2022 le richieste di asilo per protezione speciale hanno registrato un aumento del 5% rispetto all'anno precedente: in Italia, infatti, su un totale di 52.625 domande esaminate, sono state 10.865 i beneficiari di protezione speciale (21%), 6.161 coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato (12%), 6.770 la protezione sussidiaria (13%) e 27.385 i dinieghi (53%);
le modifiche normative introdotte a partire da 2018 hanno profondamente modificato la disciplina nazionale in tema di asilo. Il sistema, originariamente, prevedeva tre forme di tutela per gli stranieri che arrivavano in Italia in fuga da persecuzioni, da guerre, da carestie o altri cataclismi climatici: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Queste tre forme di tutela erano state consolidate nel nostro ordinamento da norme di legge internazionali ed interne e convalidate dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte che le aveva definite come piena attuazione del diritto costituzionale di asilo;
alle modifiche normative intercorse con la legge n.132/2018 che aveva eliminato la protezione umanitaria sostituendola con una più ridotta protezione speciale e con i permessi di soggiorno per cure mediche, per calamità e alto valore civile, ha posto in una certa misura un limite il decreto legge n. 130/2020 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173 il quale, raccogliendo alcune osservazioni formulate in precedenza dal Presidente della Repubblica, ha esteso significativamente la protezione speciale per quei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e di protezione della salute, ciò nel rispetto "degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia";
in contrasto con siffatti principi il decreto legge in via di conversione prevede una forte limitazione in materia di protezione speciale in particolare nella parte che riguarda la salvaguardia della vita privata e familiare: la disposizione contenuta nell'articolo 7 ridimensiona significativamente l'ampiezza di tale protezione e ha suscitato forti dubbi di costituzionalità;
nel nostro ordinamento, infatti, il diritto di asilo viene sancito "direttamente" dalla Costituzione, laddove all'articolo 10 riconosce a "lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge";
la nozione adottata dal Costituente è di fatto più ampia di quella contenuta nella Convenzione di Ginevra: il presupposto richiamato va indiscutibilmente oltre rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria e fa riferimento al mancato godimento delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, il ventaglio delle libertà alle quali si allude è indubbiamente ampio e comprende non solo quelle disciplinate nel titolo V, ma anche quelle contemplate nei titoli precedenti, principi fondamentali, rapporti civili, etico sociali ed anche economici;
la citata previsione copriva la protezione umanitaria ed in seguito la più ampia protezione speciale presente nel nostro Paese e comprende tutta una serie di situazioni (lavoro, salute, famiglia, ambiente) che aggiungono nuove forme di libertà a quelle tradizionali;
la disposizione contenuta nell'art. 7 del decreto in via di conversione abroga il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1., del decreto legislativo n. 286 del 1998 (il Testo Unico sull'Immigrazione), che consentiva il riconoscimento della protezione speciale nei confronti di coloro i quali sussiste il fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare;
si tratta inoltre di un diritto tutelato dall'articolo 29 della Costituzione, dall'articolo 8 della CEDU e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, alle quali la legge ordinaria non può derogare: tale disposizione confligge quindi con norme democratiche che tutelano diritti fondamentali,
considerato che:
non si possono trascurare le enormi criticità di diritto transitorio che derivano dalle nuove disposizioni che riguardano solo le nuove domande, mentre alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, andrà comunque applicata la normativa previgente (articolo 7 comma 2);
a tal proposito, occorre rilevare che già ad oggi alcune questure non stiano provvedendo ad analizzare le istanze di protezione speciale, e che per quanto concerne, invece, i permessi già rilasciati e tuttora in corso di validità, il decreto consente il rinnovo per un'unica volta e di durata annuale, fatta salva - qualora vi siano i presupposti di legge - la possibilità di convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
sebbene la norma non stabilisca una vera e propria abolizione della protezione speciale in senso stretto, di fatto impedisce ad una larga parte di persone di accedervi: una larga maggioranza dei titolari di questa forma di protezione, infatti, la otteneva proprio in virtù dei presupposti contenuti nelle disposizioni abrogate. Così facendo si colpirà in modo significativo quella parte di popolazione straniera che si era già integrata nel nostro Paese, si tratta inoltre di una disposizione che avrà un forte impatto sull'irregolarità e che alimenterà la criminalità organizzata e costringerà tali persone a piegarsi al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo,
impegna il Governo:
a reintrodurre nel primo provvedimento utile una disciplina completa ed esaustiva in adempimento dei principi costituzionali e internazionali sopra richiamati in materia di protezione speciale, con la previsione di idonei strumenti posti a garanzia di una piena tutela per tutti quanti necessitano di protezione e a predisporre un sistema coordinato di misure a tutela del diritto di asilo che rispetti i precetti della Costituzione.
7.0.100/1
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", sopprimere il comma 1.
7.0.100/2
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1 sopprimere la lettera a).
7.0.100/3
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "a cura dell'amministrazione medesima" con le parole: "a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo".
7.0.100/4
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché mediante comando o ricollocamento in ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 1.1 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.".
7.0.100/6
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.0.100/7
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 7.0.100/6
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 sopprimere la lettera b).
7.0.100/8
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 1).
7.0.100/9
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero1), sostituire il numero 1.1.) con il seguente:
«1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che, dopo essere entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, senza motivo, non si è presentato direttamente alle autorità quanto prima rispetto alle circostanze del suo ingresso, escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso;"»
7.0.100/10
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.2.
7.0.100/11
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b), numero 1) sopprimere il punto 1.2).
7.0.100/12
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera b), numero 1), al numero "1.2)", apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire l'alinea con la seguente: «dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:»;
b) aggiungere, in fine, la seguente lettera: «b-ter) La procedura accelerata si applica ai minori non accompagnati e ai minori di età inferiore a 12 anni e ai relativi familiari;»
7.0.100/13
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), alla fine del numero 1.2. aggiungere le seguenti parole "escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso".
7.0.100/14
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/15
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Id. em. 7.0.100/14
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/16
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/17
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che impediscono il respingimento alla frontiera ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/18
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/19
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/20
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 7.0.100/17
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/21
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 7.0.100/17
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/22
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente riferisca di essere stato vittima di discriminazione o violenza a causa del proprio sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere".
7.0.100/23
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Precluso
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente sia una donna che riferisca di essere stata vittima di violenza".
7.0.100/24
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Precluso
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente sia una persona minore di età".
7.0.100/25
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Precluso
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria.".
7.0.100/26
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione speciale".
7.0.100/27
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 7.0.100/22
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine".
7.0.100/28
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.3.
7.0.100/29
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sempre che il richiedente non riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine".
7.0.100/30
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
7.0.100/31
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 7.0.100/30
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 2).
7.0.100/32
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", dopo le parole: "comma 2" aggiungere le seguenti: ", e soltanto qualora risulti con evidenza che il richiedente si trova in una condizione che giustifica il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente,".
7.0.100/33
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un mediatore culturale,".
7.0.100/34
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", solo qualora il richiedente possa essere adeguatamente assistito nella presentazione della domanda e nella partecipazione al procedimento,".
7.0.100/35
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Precluso
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente la partecipazione al procedimento,".
7.0.100/36
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un interprete,".
7.0.100/37
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", in via eccezionale e senza pregiudizio del diritto di difesa,".
7.0.100/38
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", qualora ricorrano eccezionali ragioni di necessità e urgenza,".
7.0.100/39
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), nel comma 2-bis aggiungere alla fine il seguente periodo: "L'indicazione della procedura accelerata in frontiera deve essere espressamente menzionata, con traduzione anche in lingua comprensibile all'interessato, sia nella copia della verbalizzazione che deve essere rilasciata dalla Questura al richiedente ai sensi dell'articolo 26, sia nel testo della decisione della Commissione territoriale".
7.0.100/40
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente.".
7.0.100/41
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La procedura accelerata può essere adottata nei casi in cui il richiedente sia entrato nel territorio nazionale a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso in mare.".
7.0.100/42
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera c).
7.0.100/43
Id. em. 7.0.100/42
All'emendamento 7.0.100, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere la lettera c)
7.0.100/44
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
7.0.100/45
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole: "o nuove prove".
7.0.100/46
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), dopo la parola: "personali" inserire le parole: "o familiari".
7.0.100/47
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole da: ", che rendono" fino a "giurisdizionale".
7.0.100/48
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) numero 1) sopprimere le seguenti parole: «che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale».
7.0.100/49
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere la parola: "significativamente".
7.0.100/50
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: "alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa," con le parole: "riferisca di essere stato".
7.0.100/51
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: "alleghi fondatamente" con le parole: "riferisca".
7.0.100/52
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole: ", non per sua colpa,".
7.0.100/53
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole "non per sua colpa" inserire le seguenti: "o per comprovate cause di forza maggiore".
7.0.100/54
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale.".
7.0.100/55
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Precluso
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica.".
7.0.100/56
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
7.0.100/57
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 7.0.100/56
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) sopprimere il numero 2).
7.0.100/58
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: "o sono stati addotti".
7.0.100/59
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: "o nuove prove".
7.0.100/60
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo la parola: "internazionale" inserire le seguenti: "ovvero altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente".
7.0.100/61
Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo la parola "internazionale" inserire le seguenti: "ovvero ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/62
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: «e che il ritardo» alla fine del periodo.
7.0.100/63
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole "a colpa del ricorrente" inserire le seguenti: "è determinata da comprovate cause di forza maggiore".
7.0.100/64
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: ", su cui grava onere di allegazione specifica".
7.0.100/65
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 7.0.100/64
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: «, su cui grava l'onere di allegazione specifica».
7.0.100/66
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.".
7.0.100/67
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: "3.2-bis. Tutte le decisioni sulla domanda di protezione internazionale sono rese per iscritto e sono comunicate al richiedente in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.".
7.0.100/68
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera d).
7.0.100/69
Id. em. 7.0.100/68
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera d).
7.0.100/70
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 7.0.100/68
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 sopprimere la lettera d)
7.0.100/71
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.
7.0.100/72
Id. em. 7.0.100/71
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
7.0.100/73
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 7.0.100/71
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1).
7.0.100/74
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) il numero 1 è sostituito dal seguente:
«1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);
c) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e);
d) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)."»
7.0.100/75
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.
7.0.100/76
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).
7.0.100/77
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 7.0.100/76
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2.
7.0.100/78
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere la parola: "non".
7.0.100/301
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere la parola "non".
7.0.100/79
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere ovunque ricorrano le parole: "respinge o".
7.0.100/80
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente.".
7.0.100/81
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/82
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Precluso
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/83
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera e).
7.0.100/84
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 7.0.100/83
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere la lettera e).
7.0.100/85
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera e), al capoverso "Art. 35-ter", comma 1, sostituire le parole "articolo 6-bis" con le seguenti: "articolo 6".
7.0.100/86
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, alla lettera e), capoverso "Art. 35-ter", apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole "quattordici" con "trenta";
b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
c) al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: "o, ove possibile" con la seguente: "e";
d) al comma 4, al secondo capoverso eliminare le parole "anche non".
7.0.100/87
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), al capoverso "Art. 35-ter", comma 1, sostituire le parole "nel termine di quattordici giorni" con le seguenti: "nel termine di ventuno giorni".
7.0.100/88
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1, primo periodo, le parole: "quattordici giorni" sono sostituite dalle parole: "diciotto giorni".
7.0.100/89
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1 sostituire le parole: "e si applica l'articolo 35-bis, comma 3" con le parole: "e sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".
Conseguentemente, al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
7.0.100/302
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
7.0.100/90
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: "La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".
7.0.100/91
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "due giorni" con le parole: "cinque giorni".
7.0.100/92
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ", ove possibile,".
7.0.100/93
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", sostituire il comma 3 con il seguente: "La proposizione del ricorso determina la cessazione del trattenimento e il trasferimento del richiedente presso una struttura di accoglienza.".
7.0.100/94
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3 sostituire le parole: "non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto" con le parole: "deve essere trasferito presso una struttura idonea all'accoglienza.".
7.0.100/95
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3 sostituire le parole: "non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto" con le parole: "non può essere trattenuto.".
7.0.100/96
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3, dopo la parola: "trattenuto" sono aggiunte le seguenti: "salvo che sussistano gravi motivi di salute che ne giustifichino il trasferimento presso struttura più idonea".
7.0.100/97
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
7.0.100/98
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca di avere subito gravi violazioni dei propri diritti durante il trattenimento.".
7.0.100/99
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa
Precluso
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza dello Stato di origine.".
7.0.100/100
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/101
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/102
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Precluso
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
7.0.100/103
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.".
7.0.100/104
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.".
7.0.100/105
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.".
7.0.100/106
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.".
7.0.100/107
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo il giudice, ove accerti che il richiedente ha subito trattamenti inumani e degradanti nel corso del trattenimento, trasmette senza indugio gli atti alla Procura della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione penale.".
7.0.100/108
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Precluso
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice accerta che nel corso del trattenimento il richiedente sia stato adeguatamente informato della possibilità di esercitare i diritti derivanti dal presente decreto legislativo.".
7.0.100/109
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che durante il trattenimento il richiedente non sia stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.".
7.0.100/110
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice verifica altresì che il trattenimento sia avvenuto nel pieno rispetto della dignità del richiedente.".
7.0.100/111
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che il trattenimento sia avvenuto secondo modalità tali da non ledere la libertà personale del richiedente.".
7.0.100/112
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale.".
7.0.100/113
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica.".
7.0.100/114
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente.".
7.0.100/115
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", sopprimere il comma 2.
7.0.100/116
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, sopprimere la lettera a).
7.0.100/117
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 1)
7.0.100/118
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.1.
7.0.100/119
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.2.
7.0.100/120
Sost. id. em. 7.0.100/119
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1.2)
7.0.100/121
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 2)
7.0.100/122
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera a), numero 2) alla fine aggiungere il seguente periodo:
"In ogni caso il trattenimento può essere disposto o prorogato nelle ipotesi previste dal presente comma soltanto nei confronti dello straniero o apolide che abbia già manifestato in Italia la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e non sia minore non accompagnato, né sia portatore di esigenze particolari indicate all'articolo 17, allorché, in relazione alle circostanze concrete della sua situazione individuale, il trattenimento sia indispensabile per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie ad accertare la sua identità o nazionalità perché risulta avere già presentato con identità o cittadinanza diverse un'altra domanda di protezione internazionale in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero perché ha esibito alle autorità italiane documenti di viaggio o di identificazione rivelatisi falsi o contraffatti senza segnalare tempestivamente la sua vera identità e nazionalità e senza indicare che tali documenti sono falsi o contraffatti e che sono stati usati al fine di uscire dal Paese di origine o di provenienza per sottrarsi al pericolo di subire persecuzioni o torture o danni gravi".
7.0.100/123
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art.7-bis", comma 2, sopprimere la lettera b).
7.0.100/124
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 7.0.100/123
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, sopprimere la lettera b).
7.0.100/125
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso "Art. 6-bis".
7.0.100/126
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Id. em. 7.0.100/125
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b) sopprimere il capoverso "Articolo 6-bis".
7.0.100/303
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, sopprimere le parole "e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4".
7.0.100/127
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 2.
7.0.100/128
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 2.
7.0.100/129
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, sopprimere il primo periodo.
7.0.100/130
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole ", ovvero non presti idonea garanzia finanziaria" e il secondo periodo.
7.0.100/131
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7.0.100/304
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. In ogni caso, le circostanze di cui al comma 2 non ricorrono laddove attribuibili a difficoltà linguistiche e di comunicazione non superate con l'ausilio di un interprete".
7.0.100/132
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 3.
7.0.100/133
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "il tempo strettamente necessario" con le seguenti "due settimane".
7.0.100/134
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "quattro settimane" con le seguenti "due settimane".
7.0.100/135
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "quattro settimane" con le seguenti "due settimane".
7.0.100/136
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 4.
7.0.100/137
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le strutture e i centri di cui al periodo precedente garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona."
7.0.100/138
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: "In ogni caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."
7.0.100/139
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "dove sono garantiti adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, nel rispetto della sua dignità ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."
7.0.100/140
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, alla fine aggiungere i seguenti periodi: "Il trattenimento in ognuno di tali locali è consentito soltanto dopo che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale abbia effettuato le verifiche ed espresso parere favorevole circa l'effettivo rispetto delle caratteristiche di idoneità dei locali. Al Garante è sempre consentito l'accesso a tali luoghi. I trattenuti hanno sempre diritto di inviare reclami scritti e riservati al Garante. Qualora i requisiti di idoneità dei locali vengano meno il Garante lo comunica per iscritto al Questore, al Ministero dell'Interno e alla competente autorità giudiziaria e i locali devono essere immediatamente chiusi. In ogni caso tale trattenimento può avvenire soltanto in locali, la cui ubicazione è espressamente indicata nel provvedimento amministrativo o giudiziario che dispone o convalida il trattenimento o lo proroga. In tali locali è comunque ammessa la visita dell'autorità giudiziaria, del difensore, dei familiari, dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e degli enti iscritti nel registro nazionale delle associazioni ed enti operanti in favore dell'immigrazione."
7.0.100/141
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
"4-bis. La convalida del trattenimento è disposta dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida, secondo le procedure e le garanzie previste nel comma 5 dell'articolo 6".
7.0.100/142
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso "Art. 6-ter".
7.0.100/143
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 1.
7.0.100/144
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In tutti i casi e luoghi di trattenimento di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui agli articoli 6 e 7.".
7.0.100/145
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 2.
7.0.100/146
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Ritirato
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b) capoverso "Articolo 6-ter", sopprimere il comma 2).
7.0.100/147
Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera a).
7.0.100/148
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera b).
7.0.100/149
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera d).
7.0.100/150
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Zampa
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 3.
7.0.100/151
Respinto
All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, sostituire i primi due periodi con il seguente: "Il trattenimento non può protrarsi oltre il termine strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento che deve avvenire entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 604/2013".
Allegato B
Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 591 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.312, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 3.9, 3.10, 3.318, 3.319, 3,320, 3.322, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.0.4, 7.5, 7.0.1, 7.0.302, 7.0.303, 7.0.304, 7.0.305 e 7.0.306.
In relazione alla proposta 3.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nell'identico testo della proposta 3.5.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 3 e 4.
L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché sulle proposte relative agli articoli 2, 5, 6, 8, 9, 10 e 11.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 2,6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.305, 2.306, 2.309, 2.313, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 5.0.100/15, 50100/22, 5.0.100/24, 5.0.100/47, 5.0.100/51, 5.0.100/55, 5.0.100/75, 5.0.100/90, 5.0.100/93, 5.0.100/94, 5.0.100/100, 5.0.100/103, 5.0.100/118, 5.0.100/121, 5.0.100/139, 5.0.100/140, 5.0.100/147, 5.0.100/159, 5.0.100/1.65, 5.0.1, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.6, 6.0.7, 7.0.100/92, 7.0.100/93, 7.0.100/94, 7.0.100/122, 7.0.100/169 e 7.0100/171.
II parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 2, 7, 8, 9, 10 e 11, fatta eccezione per le proposte 10.300 e 10.0.300, il cui esame resta sospeso.
L'esame resta altresì sospeso sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.100/58, 5.0.100/69, 5.0.100/74, 5.0.100/76, 5.0.100/125, 5.0.114/126, 5.0.100/128, 5,0.100/169, 5.0.100/4, 5.0.100/5, 5.0.100/17, 5.0.100/29, 5.0.100/37, 5.0.100/38, 5.0.100/40, 5.0.100/42, 5.0.100/44, 5.0.100/49, 5.0. 199/50, 5.0.100/56, 5.0.100/57, 5.0.100/59, 5.0.100/60, 5.0.100/61, 5.0.100/62, 5.0.100/63, 5.0.100/64, 5.0.100/67, 5.0.100/70, 5.0.100/71, 5.0.100/72, 5.0.100/89, 5.0.100/91, 5.0.100/92, 5.0.100/95, 5.0.100/96, 5.0.100/97, 5.0.100/98, 5.0.100/102, 5.0.100/114, 5.0.100/127, 5.0.100/138, 5.0.100/303, 5.0.100/143, 5.0.100/149, 5.0.100/150, 5.0.100/152, 5.0.100/160, 5.0.100/161, 5.0.100/162, 5,0.100/163, 5.0.100/164, 5.0.100/166, 5.0.100/167, 5.0.100/168, 6.0.100/301, 6.0.100/304, 6.0.100/312, 6.0.100/313, 6.0.100/314 e 6.0.100/315.
Sull'emendamento 10.300, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che lo stesso sia riformulato come la proposta 10.0.300.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 6.0.300 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 591:
sugli emendamenti 1.17 e 1.18, la senatrice Cosenza avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.11, la senatrice Bilotti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 6.0.300, il senatore Franceschini avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bilotti, Bongiorno, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, Delrio, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Marca, La Pietra, Martella, Marton, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nicita, Ostellari, Pera, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi e Spagnolli, per attività della 3ª Commissione permanente; Borghese e Valente, per partecipare a un incontro istituzionale.
Governo, trasmissione di atti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale:
- al dottor Ottavio Ricchi, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- alla dottoressa Mariella Mainolfi, dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero della salute.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Con lettere in data 12 e 17 aprile 2023 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Amendolara (Cosenza), Boscoreale (Napoli), Portogruaro (Venezia), Caronno Varesino (Varese) e Spinea (Venezia).
Parlamento europeo, trasmissione di documenti
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 14 aprile 2023, ha inviato il testo di 11 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 13 al 16 marzo 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XII, n. 116);
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999, alla 4a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 117);
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 118);
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il numero di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 119);
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (Doc. XII, n. 120);
risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotto contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 94100 (MON-94100-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XII, n. 121);
risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2021, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (Doc. XII, n. 122);
risoluzione sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (Doc. XII, n. 123);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XII, n. 124);
risoluzione sull'ulteriore repressione contro il popolo della Bielorussia, in particolare i casi di Andrzej Poczobut e Ales Bialiatski, alla 3a Commissione permanente (Doc. XII, n. 125);
risoluzione sulle relazioni UE-Armenia, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (Doc. XII, n. 126).
Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana
La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea ha proceduto in data odierna alla propria costituzione, eleggendo Presidente l'onorevole Salvatore Caiata.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Scarpinato, Pirondini e Naturale hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00351 della senatrice Bevilacqua ed altri.
Mozioni
MALAN, ROMEO, RONZULLI, BIANCOFIORE, SPERANZON, LOTITO - Il Senato,
premesso che:
nel suo messaggio agli italiani del 31 dicembre 2021 il Presidente della Repubblica ha ricordato che "è la Costituzione il fondamento, saldo e vigoroso, della unità nazionale. Lo sono i suoi principi e i suoi valori che vanno vissuti dagli attori politici e sociali e da tutti i cittadini";
pochi giorni fa, giovedì 13 aprile, il Senato, attraverso gli interventi su argomenti non all'ordine del giorno di tre senatori di diversi gruppi e del Presidente, ha ricordato con commozione i tragici fatti del 16 aprile 1973 a Primavalle, nel contesto della diffusa violenza politica di quegli anni, con il comune auspicio che mai abbia a ripetersi una simile stagione;
richiamandosi alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa e in particolare alla "posizione unanime" in essa espressa "contro ogni potere totalitario, a prescindere da qualunque ideologia", e segnatamente contro il nazismo, il fascismo, il comunismo,
riconosce l'importanza delle date che ricordano momenti fondamentali della storia dell'Italia unita, libera e democratica: il 25 aprile, festa della liberazione, il 1° maggio, festa del lavoro, il 2 giugno, nascita della Repubblica e elezione dell'Assemblea costituente, il 17 marzo, proclamazione del Regno d'Italia, il 4 novembre, festa dell'unità d'Italia e delle forze armate, e di altre in memoria di pagine particolarmente significative come il 27 gennaio, giornata internazionale in memoria delle vittime della Shoah, il 10 febbraio, giorno del ricordo in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata, il 18 aprile, quando gli elettori italiani collocarono la nostra nazione nel mondo libero e democratico, il 9 novembre "giorno della libertà", quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino,
si impegna, auspicando la collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche, ad adottare le opportune iniziative perché le pubbliche commemorazioni degli avvenimenti della storia italiana ed europea si svolgano nel rispetto della dovuta accuratezza storica, senza trarne occasione per attacchi ad avversari che pure si riconoscono nei principi, nei valori e nel dettato costituzionale, affinché tali eventi rappresentino momenti di effettiva condivisione e partecipazione di tutte le componenti politiche e culturali che si riconoscono nei valori della libertà e della democrazia, e rafforzino i sentimenti di unità nazionale, di inclusione, di perseguimento del bene comune e, ove necessario, di riconciliazione.
(1-00044)
Interrogazioni
PAITA, SBROLLINI, VERSACE - Al Ministro per lo sport e i giovani. - Premesso che:
secondo l'Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport, più del 40 per cento dei casi di discriminazione e violenza verbale fa riferimento alle origini delle vittime, mentre nel 37,9 per cento dei casi esse fanno riferimento ai loro tratti somatici, sempre a forte connotazione xenofoba e razzista;
del tutto frequenti sono anche gli insulti sessisti rivolti alle arbitre che, grazie alle più recenti conquiste sul piano dell'eguaglianza di genere, sempre più numerose e di frequente si trovano a dirigere competizioni sportive;
nel 74 per cento dei casi documentati, la discriminazione avviene nell'ambito dello sport professionistico e dilettantistico di alto e medio livello, anche se ciò non deve far ritenere che il fenomeno non riguardi anche gli altri livelli sportivi, per i quali la carenza di dati e rilevamenti appare determinante;
i principali attori di fenomeni discriminatori sono i gruppi di tifosi (36,5 per cento dei casi), subito seguiti dagli stessi sportivi (31,8 per cento), a conferma che per estirpare fenomeni denigratori e discriminatori occorre agire tanto sul piano della tifoseria che su quello degli atleti, chiamando in causa direttamente le società sportive di riferimento;
per realizzare un percorso di inclusione e contrasto al razzismo e a qualsiasi forma violenza all'interno degli stadi appare infatti indispensabile coinvolgere direttamente le società sportive, realizzando una cooperazione e una collaborazione tra pubblico e privato che possa contribuire a conseguire al più presto gli obiettivi di eradicazione di fenomeni tanto odiosi quanto stigmatizzabili;
le società di calcio sono tra le prime che, sulla base di un'azione coordinata, devono adoperarsi per individuare e segnalare gli autori di atti violenti e discriminatori, nonché per promuovere la cultura dello sport e dei suoi valori di riferimento, posto che la quasi totalità delle discriminazioni sportive registrate (78,7 per cento) avviene negli stadi di calcio;
per quanto riguarda gli episodi di violenza, infatti, solo nella stagione 2021-2022 si sono registrati 113 scontri fra tifoserie, 9 aggressioni dirette alle forze dell'ordine e numerosissimi incidenti nei luoghi adiacenti agli impianti sportivi e alle vie di trasporto dei tifosi, che spesso diventano teatro di vere e proprie guerriglie: scenari, tutti, che negano il valore dello sport e allontanano famiglie e appassionati dagli eventi;
la violenza, in tutte le sue forme, trova terreno fertile nell'ignoranza, nella mancanza di cultura e del rispetto per il prossimo e per la comunità in cui si vive: proprio per questo iniziative di tipo culturale, inclusive e volte a trasmettere i valori irrinunciabili di ogni sportivo devono trovare spazio e priorità all'interno dei programmi e delle strategie delle società sportive;
occorre ricordare che partecipare a un evento sportivo, prendendovi parte o tifando, non significa accedere a un ordinamento tribale votato all'esclusione dell'altro, alla violenza, alla denigrazione dell'avversario, ma al contrario significa condivisione di valori, sana competizione volta a misurarsi, passione, divertimento e momento di socialità in cui parte della comunità compartecipa delle gioie e delle delusioni che lo sport può regalare, facendo sentire il singolo parte di qualcosa di più complesso e articolato;
ripensare gli stadi sportivi in quest'ottica, prendendo spunto anche dal modello e dall'approccio adottato in Inghilterra su questo piano, necessita di un'azione condivisa, partecipata e coordinata, che possa restituire l'evento sportivo e gli stadi ai più piccoli, ai giovani, alle famiglie e a tutti gli appassionati che non vivono lo sport in maniera tossica e nociva, ma come la naturale occasione ricreativa e di sviluppo delle relazioni sociali,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per avviare un percorso coordinato di contrasto ai fenomeni discriminatori e di violenza negli stadi attraverso il coinvolgimento delle società sportive e degli stessi atleti, al fine di riportare lo sport, la sua cultura e i suoi valori di riferimento al centro delle competizioni, restituendo gli stadi agli appassionati, alle famiglie, ai giovani e ai bambini che intendono vivere lo sport come momento di socialità, condivisione e divertimento e non come il teatro di atti di violenza e discriminazione.
(3-00360)
MALPEZZI, FURLAN, ZAMPA, ROJC, PARRINI, D'ELIA, ALFIERI, ZAMBITO, MANCA, VERDUCCI, SENSI, BAZOLI, MARTELLA, FINA, ROSSOMANDO, RANDO, NICITA, IRTO, VALENTE, GIACOBBE, LOSACCO - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:
con decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328, sono state adottate le linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della missione 4, componente 1, del piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea;
con decreto ministeriale 5 aprile 2023, n. 63, e circolare 5 aprile 2023, n. 958, sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse destinate alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione, ai fini della valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento o orientatore che ricopra il ruolo di cui al punto 10.2 delle linee guida per l'orientamento;
sono, altresì, definite le indicazioni sui compiti, i requisiti e i compensi del docente tutor e orientatore;
l'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico con particolare riferimento alle attività di orientamento, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023;
si prevede che sia il dirigente scolastico ad avviare la procedura per la selezione dei docenti volontari che desiderano svolgere le funzioni di tutor e di docente orientatore. Questi docenti devono anche essere disponibili a partecipare alla formazione propedeutica di 20 ore, che è necessaria per individuare successivamente le figure di tutor e docente orientatore;
nella circolare ministeriale si stabilisce che, al fine di favorire un'applicazione efficace della misura, ciascuna istituzione scolastica possa individuare un tutor per raggruppamenti costituiti da un minimo di 30 studenti fino ad un massimo di 50 studenti;
in sede applicazione dell'introduzione della figura del tutor e dell'orientatore, sono prese in considerazione, per le attività curriculari, esclusivamente le classi terze quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado, escludendo il biennio e quelle di scuola secondaria di primo grado;
già al momento della scelta della scuola superiore, le caratteristiche e i talenti personali, le motivazioni e i desideri riguardanti il proprio futuro si intrecciano a riflessioni sulle possibilità concrete che gli studenti percepiscono di avere nel mondo reale;
i percorsi di orientamento dovrebbero innanzitutto fornire gli strumenti necessari per conoscere sé stessi e la realtà esterna, per definire i propri obiettivi formativi e lavorativi, tenendo nella giusta considerazione i bisogni e le caratteristiche individuali;
alla scuola in primo luogo spetta il compito, in rete con altri soggetti pubblici e privati, di realizzare una didattica orientativa per lo sviluppo delle competenze, un sistema integrato quindi, una comunità orientativa educante, che proponga un approccio centrato sulla persona e sui suoi bisogni, che possa anche prevenire e contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica;
emergono criticità nel passaggio dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado e le iniziative di continuità si limitano spesso ad attività finalizzate a controllare l'attuazione dell'obbligo scolastico e a verificare l'adeguatezza del percorso formativo scelto utilizzando i risultati raggiunti dagli alunni. In tal senso si registrano poche iniziative che puntano sulla progettazione di percorsi didattici che coinvolgono gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonostante nel primo biennio si concentri la percentuale più alta di abbandoni, ripetenze e passaggi ad altri corsi di studio;
inoltre, è proprio in questi due anni che si radicano i processi che poi portano a generare il fenomeno dei NEET (not in education, employment or training). La mancanza di dialogo tra i due cicli di istruzione porta inevitabilmente a una segmentazione del progetto formativo che dovrebbe accompagnare l'alunno dalla scuola dell'infanzia al termine della scuola secondaria di secondo grado e, quindi, a una non uniformità e talvolta ripetitività che rende poco agevole il percorso scolastico;
si ritiene che:
è un grave errore aver escluso nelle attività di orientamento la scuola secondaria di primo grado poiché la scelta effettuata dagli alunni di quel ciclo di studio non è, spesso, fatta con consapevolezza e potrebbe costituire, pertanto, causa di dispersione scolastica futura;
l'orientamento è strategico e tutti i percorsi scolastici dovrebbero essere orientativi: si tratta di un aspetto fondamentale per la crescita culturale e sociale delle studentesse e degli studenti da collocare strategicamente in un'impostazione sistemica;
si considera, inoltre, eccessivo il numero medio di studenti affidati al tutor o all'orientatore poiché non si fa coincidere la funzione esercitata con il gruppo classe, impedendo un'efficace azione orientativa, didattica, pedagogica. La figura rischia di non essere in grado di intercettare e dare risposte efficaci ai bisogni di individualizzazione, dovendosi relazionare con gruppi anche di 50 alunni;
infine, per le attività formative che prevedono una didattica attiva e laboratoriale, programmate dai collegi e propedeutiche alla formazione dei docenti, come rilevato nel parere espresso dal CSPI del 28 marzo 2023 schema di circolare ministeriale recante "Avvio delle iniziative propedeutiche all'attuazione delle Linee guida sull'orientamento - A.S. 2023/2024. Il tutor scolastico: prime indicazioni" sarebbe opportuno coinvolgere anche le università, che da anni si occupano di formazione degli insegnanti, evitando l'erogazione esclusivamente in modalità telematica,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni per cui si è scelto in modo incomprensibile di escludere o di non partire nelle attività di orientamento dalla scuola secondaria di primo grado nonostante la scelta effettuata dagli alunni di quel ciclo di studio sia spesso faticosa e potrebbe costituire, pertanto, causa di dispersione scolastica futura;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di estendere già dall'anno scolastico in corso anche alla scuola secondaria di primo grado e al biennio della scuola superiore di secondo grado la formazione orientativa di cui al decreto ministeriale 5 aprile 2023;
se non ritenga di rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, come previsto dal decreto ministeriale n. 328 del 2022, supportando studenti e famiglie ad una scelta consapevole e ponderata, tale da valorizzare le potenzialità e i talenti degli studenti e contribuire alla riduzione della dispersione scolastica;
se non ritenga di ampliare le attività formative rispetto alle previste 20 ore, al fine di realizzare efficaci percorsi di orientamento necessari a rafforzare le competenze connesse con la professione docente e con l'obiettivo di conseguire adeguate competenze per lo svolgimento della funzione del docente tutor;
se non ritenga di ridurre il numero degli alunni affidati al tutor, nella misura da far coincidere la funzione con il gruppo classe, in modo tale da rendere realmente efficace l'azione didattica;
in tal senso, se non intenda individuare ulteriori risorse da destinare ad un'attività di orientamento realmente efficace allo scopo.
(3-00361)
MARTELLA, MALPEZZI, FURLAN, CAMUSSO, ROSSOMANDO, RANDO, CRISANTI, ROJC - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
l'istituto penale per i minori di Treviso è stato aperto nel 1981, a seguito della dismissione della struttura minorile veneziana, ricavando alcuni spazi all'interno del carcere per adulti;
la struttura non si presenta come un edificio progettato a tale scopo e a riprova di ciò basti pensare al fatto che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, nel visitare l'istituto nell'estate 2016, lo descrisse testualmente come "un parallelepipedo disposto su due piani in cui coabitano uffici, camere di pernottamento e locali per le attività. La principale criticità dell'istituto penale minorile è l'inadeguatezza e la carenza di spazi";
durante la visita il Garante affermò anche che "Colpisce negativamente la contiguità e la mescolanza tra il carcere per adulti e l'istituto per minori, anche se i contatti tra le due tipologie di detenuti sono sempre evitate";
tali parole servono a ben comprendere in quale contesto si è sviluppata la violenta sommossa del 12 e 13 aprile 2022 che portò alla chiusura della struttura;
il primo firmatario della presente interrogazione ha avuto modo di visitare l'istituto in data 30 gennaio 2023 e lo scorso 14 aprile, e, in queste circostanze, anche di interloquire con i responsabili dell'amministrazione penitenziaria, gli agenti della Polizia penitenziaria e gli operatori;
la previsione di interventi di ripristino a seguito dei danni registrati durante la sommossa, come riportato anche in un documento predisposto dalle organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria, non ha affatto posto rimedio alle criticità strutturali che lasciano sostanzialmente immutati i rischi di incolumità dei detenuti, del personale in servizio e di tutti coloro che vi accedono;
la convivenza in un unico reparto di detenuti minorenni e adulti, la mancanza di un locale per eventuali isolamenti sanitari, l'esistenza di un unico sbarramento che separa la "sezione" dal resto dell'istituto e dalle porte di uscita comportano serissime difficoltà nella gestione dei detenuti;
inoltre, i lavori effettuati per i servizi igienici appaiono del tutto inadeguati. Altrettanto si dica relativamente alla sicurezza della sezione, stante la mancanza di un secondo accesso; inoltre il cancello risulta essere l'unico sbarramento tra il reparto detentivo e le diverse aree sensibili quali l'infermeria, l'ufficio del comandante nonché le porte d'uscita dell'istituto che tra l'altro sono in vetro e alluminio;
a queste carenze strutturali si aggiunga il mancato ripristino dell'impianto di videosorveglianza e la mancanza di una garitta nel cortile passeggi;
come di tutta evidenza, le attuali condizioni dell'istituto minorile difficilmente rispondono alle finalità rieducative dei detenuti e anzi rischiano finanche di aggravare le condizioni di fragilità;
da circa un anno manca un direttore in pianta stabile e dal 1° marzo 2023 questa figura è divenuta del tutto assente;
inoltre, dei 7 educatori previsti dalla pianta organica ne sono presenti solo 2 e nel complesso su 15 unità di personale civile risultano esserne in servizio solo 5. Si aggiunga che mancano anche 11 agenti penitenziari;
secondo quanto risulta, lo stesso Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità starebbe ipotizzando la previsione di trasferire l'istituto minorile presso una struttura più idonea, che sarebbe stata individuata nell'ex casa circondariale di via Verdi a Rovigo, anch'essa interessata da lavori di ristrutturazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga che i lavori di ripristino siano propedeutici alla riapertura della struttura di Treviso, nonché se ritenga tale struttura ancora compatibile con gli obiettivi di rieducazione dei detenuti;
quali iniziative ritenga opportuno intraprendere al fine di assicurare la presenza presso l'istituto di un adeguato quantitativo di personale al fine di garantire il pieno funzionamento della struttura.
(3-00362)
ALFIERI, BOCCIA, BORGHI Enrico - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
in data 22 marzo 2023, Artem Uss, l'imprenditore russo figlio del governatore della regione di Krasnojarsk ed esponente politico del partito "Russia unita", è evaso dagli arresti domiciliari a Basiglio, nel sud di Milano;
l'imprenditore era stato fermato all'aeroporto di Milano Malpensa in ottemperanza a un mandato di cattura degli Stati Uniti, mentre stava per imbarcarsi su un volo per Istanbul. Negli Stati Uniti, infatti, è accusato di numerosi reati: violazione dell'embargo nei confronti del Venezuela, contrabbando di petrolio verso Cina e Russia, frode bancaria, riciclaggio e, soprattutto, contrabbando di tecnologie militari dagli Stati Uniti verso la Russia;
in data 11 novembre 2022 gli Stati Uniti hanno avanzato la richiesta di estradizione, pertanto si è avviato il normale iter giudiziario che prevede che siano la Corte d'appello prima e la Corte di cassazione poi a pronunciarsi in merito all'estradizione;
secondo quanto ricostruito da diversi organi di stampa, in data 19 ottobre 2022, due giorni dopo il fermo, il procuratore di New York ha inviato al Ministero della giustizia una nota con la quale si avvertiva "dell'altissimo pericolo di fuga" del detenuto, esortando dunque i colleghi italiani a tenerlo in carcere a Busto Arsizio fino all'estradizione;
in data 25 novembre la Corte d'appello di Milano in camera di consiglio ha stabilito gli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere per Artem Uss, disponendo l'utilizzo delle procedure di controllo mediante i mezzi elettronici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, il braccialetto elettronico;
a seguito della decisione della Corte d'appello di Milano le autorità statunitensi avrebbero inviato una nuova nota, indirizzata al direttore della Cooperazione giudiziaria del Ministero. In particolare, nella lettera si evidenzia che "Dato l'altissimo rischio di fuga che Uss presenta esortiamo le autorità italiane a prendere tutte le misure possibili per disporre nei confronti di Uss la misura della custodia cautelare per l'intera durata del processo di estradizione";
occorre evidenziare come il presidente della Corte d'appello di Milano, Giuseppe Ondei, abbia chiarito come ai sensi del comma 1 dell'articolo 714 del codice di procedura penale in ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione possa essere sottoposta, a richiesta del Ministro della giustizia, a misure coercitive;
considerato che:
secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, la nota con la quale il Dipartimento di giustizia statunitense chiedeva all'Italia di non concedere i domiciliari Uss visto l'alto rischio di fuga sarebbe stata inviata al Ministero della giustizia in data 29 novembre; tuttavia tale nota sarebbe stata inoltrata alla Corte d'appello di Milano solo il 19 dicembre, dunque 20 giorni dopo la ricezione;
si aggiunga che, una volta saputo degli arresti domiciliari, le autorità statunitensi avrebbero prontamente chiesto il sequestro dei telefoni; anche tale richiesta, sempre secondo quanto riportato dai predetti organi di stampa, sarebbe stata inviata con un notevole ritardo: la Procura di Milano, infatti, l'avrebbe ricevuta solo in data 17 febbraio. Artem Uss dunque avrebbe goduto della libertà di utilizzo dei suoi dispositivi telefonici per un notevole lasso di tempo, stante la mancata conoscenza da parte della Procura di Milano della richiesta inviata dalle autorità statunitensi;
considerato, infine, che:
la brutale aggressione russa ha inflitto all'Ucraina e alla sua popolazione immani sofferenze e devastazioni e ha trascinato il continente europeo in un conflitto che sta assumendo sempre più dimensioni globali, con preoccupanti ripercussioni anche in Medio Oriente e in Nord Africa, con il rischio di un contagio del conflitto;
la fuga di Artem Uss, uomo molto vicino al presidente Vladimir Putin, mina la credibilità dell'Italia di fronte ad un alleato storico quale gli Stati Uniti oltre che all'intera comunità internazionale vista la particolare congiuntura che il nostro Paese e i suoi Paesi partner si trovano a vivere proprio a seguito del conflitto ucraino,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale fuga, alla luce delle ripetute note di allarme inviate all'Italia dalle autorità statunitensi cadute nel vuoto, mini la credibilità del nostro Paese nei rapporti con gli Stati Uniti e in generale di fronte all'intera comunità internazionale.
(3-00363)
D'ELIA, VERDUCCI, RANDO - Ai Ministri della cultura e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
Giuseppe Mazzini è stato uno straordinario protagonista della storia del nostro Paese, politico, rivoluzionario, giornalista, inventore di parole d'ordine che hanno ispirato l'impegno di tanti per la causa italiana e la giustizia sociale. Anima dell'appassionata esperienza della Repubblica romana del 1849;
morì il 10 marzo 1872 a Pisa, in casa di Nathan Rosselli, clandestino, sotto il falso nome di George Brown. La sua morte fu una ferita per tanti e grande fu il riconoscimento, non solo da parte dei suoi seguaci, del contributo che Mazzini aveva dato alla costruzione di un'identità nazionale italiana;
come ricorda Franco Corleone nel suo blog su "L'Espresso", l'immagine del corpo di Mazzini morente si impresse nella memoria collettiva grazie a un dipinto di Silvestro Lega, un pittore della scuola dei macchiaioli. Nel dipinto il corpo di Mazzini è avvolto da una coperta a quadri, la stessa che aveva avvolto tre anni prima Carlo Cattaneo, il pensatore repubblicano e federalista che veniva considerato l'avversario del teorico dell'unità, a simboleggiare un'ideale continuità del pensiero democratico;
la tela fu messa all'asta da Christie's nel 1959, successivamente fu acquisita dal museo della Scuola di design di Providence, capitale del Rhode Island;
in tale museo oggi non è esposta, e la motivazione data dalla direzione del museo è che sia meno interessante di altre presenti nel museo e pertanto il quadro di Lega è in storage, cioè in un deposito, senza la possibilità di vederlo in quella collocazione per mancanza di personale;
considerato che:
il Governo italiano, attraverso la rappresentanza diplomatica negli Stati Uniti potrebbe avanzare una proposta di acquisto o di prestito per rendere nuovamente fruibile la tela;
come suggerito dallo stesso autore del blog, la sede naturale potrebbe essere presso la "Domus mazziniana" di Pisa oppure presso l'ambasciata italiana di New York in ricordo della "Mazzini society", associazione antifascista fondata da Gaetano Salvemini,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni intendano intraprendere, al fine di rendere nuovamente fruibile al pubblico una tela che riveste una straordinaria rilevanza per la storia e l'identità nazionale del nostro Paese.
(3-00364)
MARTI, ROMEO, PAGANELLA - Al Ministro per lo sport e i giovani. - Premesso che:
il piano nazionale di ripresa e resilienza individua nello sport uno strumento importante di inclusione e coesione sociale, tanto più in contesti urbani ove esistono situazioni di grave disagio giovanile, e per questo destina risorse per interventi di costruzione e riqualificazione di impianti sportivi attraverso appositi bandi a favore dei Comuni;
con particolare riferimento a uno degli strumenti più efficaci delle politiche pubbliche governative in tema di sport, ossia il bando Sport e periferie, è stato segnalato da più parti come i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) a gravare sui fondi FSC del settennato 2014-2020, per quanto riguarda il piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 11, risultano però troppo stringenti. Infatti numerosi soggetti beneficiari (Comuni di piccole dimensioni siti in zone a forte disagio socio-economico) hanno accumulato incolpevoli ritardi per l'espletamento delle procedure di gara propedeutiche all'assunzione delle dette obbligazioni. Le motivazioni di tali ritardi sono riconducibili al costante stato di emergenza che si prolunga, per varie cause, ormai dal febbraio 2020. In particolare, la crisi energetica e dei prezzi delle materie prime dovuta principalmente alla guerra in Ucraina ha costretto i beneficiari ad apportare numerosi varianti ai loro progetti, al fine di poter realisticamente aggiudicare gli interventi;
accanto a questo, nonostante la diffusa necessità di consentire alle comunità locali di costruire, ristrutturare, riqualificare l'impiantistica sportiva, anche e soprattutto alla luce della loro citata funzione sociale, appare il caso di segnalare come la prossima scadenza delle concessioni degli impianti impedisca, di fatto, ai soggetti che ne gestiscono le attività, di accedere a delle linee di finanziamento strumentali a investimenti mirati nel rilancio delle strutture;
considerato che in sede di esame in Senato del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato accolto l'ordine del giorno G/564/28/5 (testo 2), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa finalizzata a consentire la realizzazione degli interventi inseriti nel piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 11,
si chiede di sapere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Ministro in indirizzo con riferimento ai suddetti interventi destinati al settore sportivo, al fine di garantire ai Comuni una utile e congrua flessibilità nella realizzazione di importanti progetti d'impiantistica sportiva, volti ad incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale, nel rispetto degli obiettivi del PNRR, anche mediante il rafforzamento e la stabilizzazione del sistema di garanzia alle linee di finanziamento per i soggetti gestori degli stessi impianti.
(3-00365)
RONZULLI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
si è appena conclusa a Karuizawa la riunione dei Ministri degli esteri del G7, organizzata dalla presidenza giapponese;
nel comunicato finale si riafferma l'impegno del G7 e della UE ad affrontare le sfide globali (inclusi il cambiamento climatico, la salute, la sicurezza alimentare ed energetica, la migrazione irregolare); a sostenere e rafforzare l'ordine internazionale libero e aperto, basato sullo stato di diritto; a promuovere una pace comprensiva, giusta e durevole in Ucraina, in linea con la Carta ONU; a rafforzare la cooperazione con i partner nell'Indo-Pacifico, in Medio Oriente, Africa, Asia centrale, America latina e Caraibi;
l'aggressione russa all'Ucraina continua a richiedere un costante impegno del G7 su molteplici fronti, ad esempio nel sostegno alla resilienza ucraina; nella promozione di una soluzione pacifica del conflitto in linea con la risoluzione A/RES/ES-11/6 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; nonché nella futura ricostruzione nel Paese;
l'importanza del continente africano, relativamente al quale l'Italia ha guidato la discussione, e la gravità delle crisi in corso in Sudan e Tunisia, fanno emergere l'esigenza per il G7 di assumere un ruolo maggiormente incisivo nelle questioni legate allo sviluppo del continente, rafforzando il partenariato con l'Africa;
è necessario preservare il carattere libero e aperto dell'Indo-Pacifico, agendo insieme all'ASEAN e agli altri partner nella regione, secondo principi condivisi improntati alla risoluzione pacifica delle dispute, nonché alla tutela dell'integrità territoriale, delle libertà fondamentali e dei diritti umani,
si chiede di sapere quali siano gli esiti della riunione e quali iniziative abbia intenzione di intraprendere il Ministro in indirizzo per favorire un rafforzamento del partenariato G7-Africa e della collaborazione con i Paesi asiatici, continuando ad assicurare, nell'agenda del G7, la centralità del continente africano e dell'Indo-Pacifico nei processi decisionali relativi alle sfide globali, anche in vista della presidenza italiana del 2024.
(3-00366)
FLORIDIA Aurora - Al Ministro per lo sport e i giovani. - Premesso che:
la crisi siccitosa che attanaglia il Nord Italia non risparmia nemmeno l'area delle Dolomiti: la carenza d'acqua provoca grandi difficoltà, in particolare nella provincia di Belluno, dove ARPA Veneto nel suo "Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto", aggiornato al 31 gennaio 2023, parla di situazione grave nel Bellunese, a causa di precipitazioni al di sotto della media storica e della scarsa presenza di neve. È un quadro preoccupante, in una provincia servita da un acquedotto che perde circa il 70 per cento dell'acqua captata dalle sorgenti;
il rifacimento della pista da bob di Cortina "Eugenio Monti", per l'edizione dei giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, dal costo stimato di circa 120 milioni di euro lordi, comporterà la deforestazione di un'area stimata di 20.000 metri quadrati con l'abbattimento di 200 larici storici, conseguente impoverimento del suolo e un rischio di permeabilità del terreno;
inoltre, in un primo momento, risulta all'interrogante che per il funzionamento della futura pista da bob si prevedesse il prelievo di acqua dal Boite, un corso d'acqua di carattere torrentizio affluente destro del fiume Piave, ma, viste le complicazioni dovute alla sua limitata portata idrica, spesso ghiacciata, si è conseguentemente deciso di ricorrere al prelievo di oltre 3.000 metri cubi di acqua dall'acquedotto comunale per la formazione del ghiaccio necessario alla pista Eugenio Monti, in un territorio già sofferente dal punto di vista idrico;
considerato che:
l'acquedotto in questione risulta spesso in condizioni critiche nei periodi di grande affluenza turistica, e, in ragione dell'imponente picco di arrivi durante l'edizione italiana dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, sono prevedibili effetti negativi sul sistema idrico locale;
è evidente che la pista risulterà avere un enorme impatto dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista ambientale, nonostante gli iniziali proclami su una edizione dei giochi olimpici all'insegna della sostenibilità,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire che l'enorme consumo di acqua necessario al funzionamento della pista da bob di Cortina non comprometta le risorse idriche a servizio dei cittadini e se l'argomento sia all'ordine del giorno della cabina di regia e del commissario straordinario nazionale, come previsto nel cosiddetto decreto siccità approvato recentemente dal Consiglio dei ministri.
(3-00367)
LICHERI Ettore Antonio - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 29, tenutosi in data 17 aprile 2023, riferisce che: "Il 5 agosto 2021, il Consiglio dei ministri ha avuto conferma dall'allora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Parlamento, dopo un'indagine conoscitiva della Commissione affari esteri e comunitari della Camera, del fatto che l'impegno militare degli Emirati Arabi Uniti in Yemen era cessato. In seguito, lo scenario ha continuato a evolversi positivamente: da aprile 2022 le attività militari in Yemen sono rallentate e circoscritte e l'attività diplomatica ha avuto una importante accelerazione. L'impegno degli Emirati Arabi Uniti con altri attori regionali ha fatto progressi. Tra il 2015 e il 2021 gli Emirati hanno stanziato 5,5 miliardi di euro per la stabilizzazione e ricostruzione dello Yemen, impegno che è continuato nel 2022 con 500 milioni di euro e ancora nel novembre scorso, con Fondo monetario internazionale e Arab Monetary Fund, con un impegno di 1,5 miliardi di dollari in tre anni. Considerati i nuovi elementi, il Consiglio dei ministri oggi, dopo aver ascoltato una dettagliata relazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha dato attuazione a quanto stabilito dal precedente Governo, e dunque attesta che l'esportazione di materiale d'armamento negli Emirati Arabi Uniti non ricade più tra i divieti stabiliti dall'art. 1, commi 5 e 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185";
considerato che:
il Governo italiano aveva adottato, a fine luglio 2019, gli atti necessari per consentire all'Autorità nazionale per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) la sospensione di tutte le licenze relative all'esportazione di bombe d'aereo e loro componenti che potevano essere utilizzate dall'Arabia saudita o dagli Emirati arabi uniti nel conflitto in Yemen;
nel mese di dicembre 2020 la III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati ha votato una risoluzione sulla drammatica situazione dello Yemen. Nel testo votato dalla maggioranza, oltre a una ricostruzione della situazione dell'epoca e delle precedenti decisioni prese dal Parlamento italiano, venivano date importanti e precise indicazioni al Governo: "ad adottare gli atti necessari per revocare le licenze in essere, relative alle esportazioni verso i Paesi dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti di bombe d'aereo e missili, che possono essere utilizzate per colpire la popolazione civile, e della loro componentistica; a mantenere la sospensione della concessione di nuove licenze per i medesimi materiali e Paesi e a valutare la possibilità di estendere tale sospensione anche ad altre tipologie di armamenti, sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace; a valutare la possibilità di adottare mirate misure sospensive nei confronti di ogni altro Paese attivamente coinvolto nel conflitto in Yemen; a proseguire, con i partner internazionali, nell'azione umanitaria coordinata sotto la guida delle Nazioni Unite per alleviare le sofferenze della popolazione e a valutare la possibilità di ulteriori iniziative in ambito umanitario e sanitario a sostegno del Piano di risposta umanitario delle Nazioni Unite alla crisi dello Yemen; ad operare uno sforzo politico e diplomatico in sede multilaterale per rilanciare il processo politico e raggiungere una soluzione diplomatica e multilaterale del conflitto in corso in Yemen, attraverso un maggiore sostegno dei negoziati di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'Inviato Speciale per lo Yemen Martin Griffiths e di un intervento immediato per garantire il cessate il fuoco, come più volte auspicato dallo stesso; a sostenere in sede di Consiglio dell'Unione europea ogni iniziativa politica volta anche a rafforzare le capacità degli Stati membri di continuare ad attuare procedure rigorose per monitorare il rispetto degli embarghi sulle armi da parte di tutti gli Stati membri; a sostenere, anche nel ruolo di membro eletto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, la prosecuzione di indagini efficaci e indipendenti sulle violazioni e sui crimini commessi in Yemen dalle parti in conflitto";
valutato che:
a livello eurocomunitario, si sono susseguiti molteplici atti di indirizzo in cui è stata ribadita la linea politica contenuta nella citata risoluzione della Commissione Esteri, volta ad esortare tutti gli Stati membri ad astenersi dal vendere armi ed attrezzature militari all'Arabia saudita e agli Emirati arabi, al contempo ribadendo la necessità di introdurre un divieto a livello europeo di vendita, esportazione, aggiornamento e manutenzione di qualsiasi forma di equipaggiamento di sicurezza ad Arabia saudita ed Emirati arabi;
a settembre 2021, con la risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione umanitaria e politica nello Yemen, viene segnalata la sistematica persecuzione dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti, degli avvocati e degli insegnanti che si esprimono su questioni di politica e di diritti umani, nonché l'intensificazione della repressione della libertà di associazione, riunione ed espressioni. Tali ragioni giustificano "tutti gli Stati Membri a sospendere la vendita e le esportazioni di tecnologie e di sorveglianza negli Emirati", non trattandosi solo di materiale atto ad offendere, bensì di qualsiasi strumento utile alla repressione interna;
la decisione assunta dal Governo nel citato Consiglio dei ministri n. 29, pertanto, si pone in controtendenza rispetto a quanto affermato a livello sia nazionale che comunitario, e fa sì che lo Stato italiano si distanzi dalle iniziative precedentemente intraprese e, anziché essere protagonista di una iniziativa a livello europeo volta ad un embargo completo su tutti i sistemi d'arma verso gli attori coinvolti nel conflitto e verso i Paesi che commettono violazioni di diritti umani o addirittura crimini di guerra, ne faciliti la diffusione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rendere noti nel dettaglio gli elementi che hanno contribuito alla decisione presa in sede di Consiglio dei ministri, evidentemente in controtendenza rispetto agli indirizzi assunti in precedenza relativamente all'astensione dal vendere armi ed attrezzature militari all'Arabia saudita e agli Emirati arabi.
(3-00368)
FURLAN, NICITA, VERDUCCI, PARRINI, RANDO, ALFIERI, MANCA, ROJC, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, BORGHI Enrico, MALPEZZI, VALENTE, MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE - Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo. L'azienda rappresenta un'importante risorsa da valorizzare per il Paese, che richiede investimenti e modelli virtuosi di sviluppo e occupazione;
nell'azienda persiste uno stato di incertezza in merito al piano industriale, che risulta ancora non approvato, sul piano immobiliare, approvato tardivamente, e sulla sua tenuta finanziaria, che si prolunga ormai da quasi due anni;
considerato che:
in tale situazione, si è assistito alla proroga del contratto di servizio fino a settembre 2023, che in molte sue parti rimane ancora oggi inapplicato;
il contratto di lavoro del personale è scaduto nel mese di dicembre 2022 e permane uno stato di incertezza sulle risorse economiche necessarie per il rinnovo;
gli annunci sull'eliminazione del canone RAI dalle bollette elettriche, connessi all'assenza di nuovi investimenti, restituiscono un clima di profonda incertezza sulle risorse economiche necessarie alla continuità operativa e al funzionamento dell'azienda;
a fronte di un ricorso sempre più frequente alle esternalizzazioni della produzione televisiva e radiofonica, continuano a registrarsi mancati investimenti tecnologici necessari alla crescita aziendale. Viene, così, sostanzialmente superato un modello di investimento che direzioni la RAI verso investimenti strutturali, efficienza e valorizzazione delle professionalità esistenti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali siano le azioni che il Governo intende intraprendere per affrontare la questione della valorizzazione dell'azienda RAI dal punto di vista degli investimenti tecnologici e della tutela occupazionale;
quali azioni intendano intraprendere al fine di consentire la rapida approvazione del piano industriale da parte della RAI-Radiotelevisione italiana e la piena applicazione, in tutte le sue parti, del contratto di servizio prorogato, anche in considerazione della proclamazione di uno sciopero del settore previsto per il 26 maggio 2023;
se intendano confermare la volontà del Governo di procedere all'eliminazione del pagamento del canone RAI tramite la bolletta elettrica e, in caso affermativo, quali siano le opzioni previste per il finanziamento e la stabilità finanziaria all'azienda;
quali siano le intenzioni del Governo sul caso "Raiway", sul futuro assetto industriale della consociata e sulle opzioni strategiche perseguibili nel settore delle torri di trasmissione.
(3-00369)
IANNONE, MARCHESCHI, COSENZA, BUCALO, MANCINI - Al Ministro per lo sport e i giovani. - Premesso che il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, modifica la disciplina delle attività secondarie e strumentali delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche, quali attività derivanti da rapporti di sponsorizzazione o promozioni pubblicitarie, cessione di diritti, gestione di impianti e strutture sportive, nonché indennità legate alla formazione degli atleti;
considerato che tale provvedimento, operante un vero e proprio riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, è entrato in vigore il 17 novembre 2022 e le misure relative invece al lavoro sportivo si sarebbero dovute applicare a partire dal 1° gennaio 2023; termine quest'ultimo spostato al 1° luglio prossimo dal decreto milleproroghe 2023, che ha al contempo bloccato l'avvio, per tutto il 2023, delle novità sul trattamento tributario dei compensi degli sportivi dilettanti,
si chiede di sapere se il 1° luglio 2023 sarà la data di entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo o se siano prevedibili ulteriori proroghe e quali saranno i benefici per il mondo sportivo complessivamente considerato.
(3-00370)
ROMEO - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
il Torino Comics è un salone mercato del fumetto, nato nel 1994, che si svolge in primavera al Lingotto Fiere di Torino, giunto oramai alla 27a edizione, tenutasi tra il 14 e il 6 aprile 2023;
quest'anno tra i vari spazi espositivi era prevista una "zona rossa", un'area vietata ai minori di 18 anni dedicata ai fumetti erotici, all'informazione e alla sensibilizzazione sui temi della sessualità. Tra gli espositori in questa parte della mostra figurava lo spagnolo Luis Quiles con un'opera, la cui immagine è diventata tristemente nota, che raffigura un Ministro della Repubblica italiana, umiliato e oltretutto raffigurato in un atteggiamento che volutamente riporta alla mente la gestualità di una nefasta ideologia del '900;
senza voler entrare in valutazioni artistiche improprie nel caso di specie, è innegabile che il vicepremier Salvini viene dileggiato in un'opera di assoluta volgarità, priva di contenuti;
l'autore, invece di scusarsi, ha difeso quello che è a suo avviso il ruolo dell'artista, evidenziando come tutte le sue opere vogliono essere una "critica contro estremismi, violenze e strategie della politica europea messe in campo per non gestire il problema dell'immigrazione, molto presente anche in Spagna";
va ricordato in ogni caso che l'evento torinese vanta, tra gli altri, il patrocinio della città di Torino, della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Torino e della SIAE;
anche gli organizzatori della rassegna hanno preso le distanze dall'accaduto e hanno tenuto a sottolineare la natura "apolitica e apartitica" del Torino Comics,
si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo circa i fatti descritti e quali iniziative intenda assumere in futuro per evitare il ripetersi di azioni che nulla hanno a che vedere con l'arte o il legittimo esercizio di satira o critica politica, ma che a giudizio dell'interrogante esprimono solo volgarità e generano disgusto e se non ritenga di dover richiamare ad una più attenta valutazione da parte delle istituzioni pubbliche nella concessione dei patrocini.
(3-00371)
RAPANI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
i decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 hanno dato il via a un piano di riordino degli uffici giudiziari, con la soppressione di importanti presidi di legalità: 30 tribunali, 38 procure, tutte le 220 sezioni distaccate dei tribunali centrali e 674 uffici di giudice di pace;
la revisione, giustificata dalla necessità di migliorare l'efficienza del sistema giustizia e ispirata a presunti obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ha di fatto reso più difficile l'accesso alla giustizia, scaricando ulteriori costi e disagi sulla collettività;
paradossale è il caso del tribunale di Rossano, soppresso per essere accorpato al presidio di Castrovillari, che da struttura realizzata per una circoscrizione di 120.000 abitanti è stata destinata a ospitare una maxi circoscrizione di 240.000 abitanti;
un gruppo di lavoro del Ministero attribuì all'allora presidente del tribunale di Castrovillari l'attestazione secondo cui gli spazi del presidio del Pollino sarebbero stati addirittura sovrabbondanti e la relazione fu determinante ai fini della chiusura del tribunale di Rossano;
oggi, però, si scopre che il tribunale di Castrovillari necessita di essere ampliato: con determina n. 77701 del 22 marzo 2023 è stata, infatti, avviata un'indagine di mercato per la selezione di 5 operatori economici per l'affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria al fine di pervenire alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'ampliamento degli spazi del presidio giudiziario di Castrovillari;
in particolare, dovrebbero essere effettuati interventi sugli impianti, sulle strutture e sull'edilizia con nuove sedi amministrative, giudiziarie e delle forze dell'ordine per un costo complessivo di ben 6 milioni di euro;
proprio il presidente della camera penale di Castrovillari, auspicando un'immediata concentrazione dell'attività giurisdizionale presso l'unica sede dell'ufficio accorpante, rilevava che: "in un territorio ad alta densità criminale l'impedimento al regolare espletamento della giustizia, costituirà soltanto un vantaggio per la criminalità organizzata";
inequivocabili sono state le dichiarazioni dello stesso ministro Nordio sulla chiara volontà di rivedere la riforma della geografia giudiziaria, in merito al quale sono in fase di creazione tavoli di lavoro per la valutazione delle modalità con cui coniugare la tutela del diritto alla giustizia, soprattutto in sedi disagiate, con l'efficientamento delle infrastrutture giudiziarie, anche tramite la creazione di uffici di prossimità e la digitalizzazione;
diverse sono le iniziative legislative, anche regionali, oggi all'esame del Senato, condivise all'unanimità, nella consapevolezza che la riforma della geografia giudiziaria non solo abbia acuito le gravi carenze del sistema giudiziario, con conseguenti ulteriori difficoltà degli uffici accorpanti nel far fronte all'inevitabile incremento degli affari giudiziari provenienti dalle sezioni distaccate, ma anche sul piano dell'accesso alla giurisdizione;
non è più l'epoca in cui lo Stato arretra, spegnendo luci di legalità sul territorio: valorizzare la giustizia di prossimità significa erogare servizi di giustizia al cittadino e far percepire la presenza dello Stato sul territorio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda riconsiderare l'opportunità di procedere con l'indagine di mercato per l'ampliamento degli spazi del presidio giudiziario di Castrovillari, anche alla luce di quanto dichiarato sulla riforma della geografia giudiziaria.
(3-00372)
AMBROGIO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il progetto "Ovale oltre le sbarre", nato nel maggio 2010 con l'obiettivo di perseguire, attraverso il gioco del rugby, il recupero fisico, sociale ed educativo di detenuti e giovani disagiati, vede ad oggi più di 10 istituti penitenziari attivi, con il coordinamento della Federazione italiana rugby (FIR) e con l'appoggio di società tutor o singoli allenatori, nella diffusione di tale pratica sportiva;
tra le tappe fondamentali del progetto, si segnalano il protocollo d'intesa, siglato il 2 febbraio 2018, tra la FIR e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) per favorire la diffusione del rugby in carcere e la successiva circolare dell'11 settembre 2019, diffusa dal DAP a tutti gli istituti penitenziari italiani, in cui si evidenzia che: "la pratica sportiva nel contesto detentivo svolge un significativo ruolo nel promuovere la valorizzazione della corporeità e l'abbattimento delle tensioni indotte dalla detenzione, favorendo forme di aggregazione sociale e la sperimentazione di positivi modelli relazionali, che possono essere di sostegno ad un futuro percorso di reinserimento"; "esercitare un'attività sportiva attraverso la guida di tecnici e/o istruttori qualificati consente di sperimentare il rispetto delle regole non come limitazione ma come valore condiviso, potenziando gli effetti positivi dello sport ai fini dell'adozione di comportamenti socialmente adeguati"; "l'accettazione delle regole e dei differenti ruoli, la correttezza verso gli avversari, lo spirito di squadra finalizzato al raggiungimento del risultato, così come il saper accettare la sconfitta e la consapevolezza dell'impegno e della costanza che la pratica sportiva richiede, sono tutti elementi che consentono di indirizzare positivamente l'energia e l'aggressività, rinforzando lo spirito di gruppo ed il riconoscimento di norme comportamentali consone, contribuendo, al tempo stesso, ad aumentare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità/possibilità";
considerato che:
è emerso, a mezzo stampa, come 13 dei 27 atleti-detenuti della squadra di rugby "La Drola" della casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino siano risultati positivi agli esami antidroga disposti a sorpresa dalla direzione sanitaria;
"La Drola" è iscritta dal 2011 al campionato regionale FIR di serie C2 ed ha svolto, sin dalla sua nascita, un ruolo pionieristico all'interno del progetto;
tutti i giocatori coinvolti, reclutati tra gli istituti penitenziari di Piemonte e Liguria, avevano sottoscritto un codice etico e comportamentale in cui, tra l'altro, si erano impegnati a non assumere stupefacenti, come confermato dallo stesso presidente e cofondatore del club Walter Rista, ex stella del rugby italiano, nominato nel 2021 commendatore della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;
dall'articolo de "La Stampa", edizione di Torino, del 23 marzo 2023 è emerso altresì come gli atleti-detenuti siano risultati positivi a cannabinoidi e cocaina, rei di "non aver resistito alla droga, che in carcere circola più che a Porta Palazzo", nota piazza di spaccio torinese;
appurato che:
il fenomeno dello spaccio e del consumo di droghe all'interno delle carceri italiane ha ormai assunto proporzioni preoccupanti, con dati ufficiali secondo cui oltre il 60 per cento dei detenuti fa regolare uso di cannabis, cocaina e anfetamine;
il quadro riportato, come a più riprese denunciato dai sindacati del personale penitenziario, non fa altro che acuire le ben note carenze strutturali e gestionali del sistema detentivo italiano,
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo voglia intraprendere per arginare e debellare lo spaccio e il consumo di droghe nelle carceri italiane e, nella fattispecie, all'interno della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino;
quali siano le valutazioni operative affinché il progetto "Ovale oltre le sbarre" non si riduca ad una mera occasione di svago concessa, in deroga, ai detenuti, ma torni a rispettare appieno la propria funzione rieducativa e morale;
quale sia lo stato degli interventi organizzativi, organici e gestionali, volti alla riduzione e al completo superamento delle note criticità in fatto di carenza di risorse e di personale, anche amministrativo e dirigenziale, finora applicati e programmati.
(3-00374)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
RANDO, BASSO, CAMUSSO, D'ELIA, DELRIO, FINA, FURLAN, IRTO, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, ROJC, SENSI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
nella notte dell'8 aprile 2023 un ordigno è esploso davanti all'abitazione di Paola Lanzara, sindaco di Castel San Giorgio, nel salernitano;
sebbene non siano stati registrati feriti, la bomba carta ha danneggiato il portone del palazzo nel quale risiede il sindaco così come alcune vetture parcheggiate nei pressi dello stabile;
nelle 24 ore precedenti, ossia nella notte tra il 6 e il 7 aprile, una bomba carta è esplosa davanti alla casa del primo cittadino di Roccapiemonte, Carmine Pagano;
considerato che:
anche Carmela Zuottolo, sindaco di un'altra città dell'agro nocerino-sarnese, San Marzano sul Sarno, ha denunciato agli organi di informazione che nella sua città sono avvenuti due atti di intimidazione nei confronti di due componenti della maggioranza, Pasquale Alfano e Angela Calabrese;
con l'arrivo dei fondi del PNRR i sindaci saranno chiamati a gestire somme di denaro notevoli e ad assumere decisioni e atti fondamentali per la vita delle loro comunità;
l'ultimo rapporto di "Avviso pubblico" ha fatto registrare un incremento delle minacce e delle intimidazioni ai danni dei presidenti e dei consiglieri regionali che, com'è noto, nell'esercizio delle loro funzioni, dispongono del potere di legiferare e prendere provvedimenti che hanno una ricaduta significativa su vaste aree territoriali; dal rapporto si evince che nel solo 2021 sono stati 438 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza. Insieme agli incendi di auto, abitazioni, strutture e mezzi comunali, le intimidazioni corrono anche sul web, in particolar modo sui social network, dove girano fake news e hate speech. Tutto ciò accade, in particolare, nei Comuni medio-piccoli, al di sotto dei 20.000 abitanti, dove gli amministratori sono a più diretto contatto con la popolazione e spesso non godono di particolari forme di protezione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti e se non intenda attivare subito un tavolo specifico con la Prefettura per mettere in sicurezza il lavoro degli amministratori locali dell'agro nocerino-sarnese ormai oggetto di troppe intimidazioni.
(3-00359)
ROSA - Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. - Premesso che:
l'art. 14 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", attribuisce un contributo, fino al 30 novembre 2023, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, volti ad ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
il comma 2 prevede l'adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto attuativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire "i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni (...), con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, (...) nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli";
ad oggi, il decreto attuativo non è stato adottato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
quali siano le tempistiche per l'adozione del decreto interministeriale volto a stabilire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge n. 17 del 2022.
(3-00373)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DI GIROLAMO, SCARPINATO, BEVILACQUA, SIRONI, TREVISI, PIRRO, PIRONDINI, LOPREIATO, BILOTTI, TURCO, DE ROSA, ALOISIO, NAVE, NATURALE, DAMANTE, FLORIDIA Barbara, MAIORINO, MAZZELLA, GUIDOLIN, LOREFICE - Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della cultura e dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
il Consiglio della Città metropolitana di Venezia di martedì 22 marzo 2022 con deliberazione n. 7/2022 ha approvato la proposta di piano integrato della Città metropolitana di Venezia denominato "Più sprint", ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge n. 152 del 2021;
il piano integrato prevede al suo interno la realizzazione della "cittadella dello sport" di Tessera denominata "Bosco dello sport", progetto fortemente voluto dal sindaco Luigi Brugnaro;
il 22 aprile 2022 è stato approvato il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - missione 5 'Inclusione e coesione', componente 2 'Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore', investimento 2.2 'Piani urbani integrati' del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", tra cui il piano "Più sprint" della Città metropolitana di Venezia e il progetto "Bosco dello sport";
il 3 febbraio 2023 è stato sottoscritto l'accordo di programma per la realizzazione del complesso polifunzionale dedicato allo sport professionistico ed amatoriale, all'educazione, alla salute e all'intrattenimento, denominato "Bosco dello sport" a Tessera, in variante agli strumenti urbanistici comunali, da parte del Comune e della Città metropolitana di Venezia, successivamente ratificato con deliberazione n. 9 del 23 febbraio 2023 dal Consiglio comunale di Venezia;
i provvedimenti approvati si pongono completamente al di fuori dei requisiti, delle prescrizioni e delle condizioni previste dal PNRR presentato dal Governo italiano il 30 aprile 2021 alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, i cui fondi devono essere utilizzati secondo criteri precisi, che non trovano riscontro alcuno nella "cittadella dello sport";
in particolare, i principali fattori di criticità sono molteplici e nel dettaglio sono i seguenti;
i progetti finanziati dalla missione 5 dal PNRR prevedono il risanamento di aree urbane disagiate: la cittadella dello sport è prevista a Tessera, dove l'indice di criminalità è bassissimo, il disagio sociale praticamente inesistente, il territorio è costituito da un paesaggio agrario incontaminato dove sono presenti fiumi di risorgiva, con flora e fauna significative, e suggestivi percorsi nel verde molto frequentati. In altri e più chiari termini l'area non presenta alcuna caratteristica di area urbana disagiata;
il progetto del Bosco dello sport e la realizzazione delle infrastrutture relative comporta il consumo di 36,56 ettari di suolo e si pone in contrasto con le finalità stesse del regolamento (UE) n. 2021/241 ("Next generation EU"): rivoluzione verde, sviluppo sostenibile, economia circolare, "green deal". Nello specifico gli artt. 18 e 19 del regolamento europeo stabiliscono che tutte le misure del PNRR debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli ambienti naturali". Tale vincolo si traduce in una valutazione della Commissione di conformità degli interventi al principio del "do no significant harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852;
la tangenziale bypass di Tessera, parte essenziale del Bosco dello sport, interferisce con l'area a tutela paesaggistica, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1985, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna Veneziana", e con il sito UNESCO "Venezia e la sua laguna" (C394), in contrasto con la raccomandazione n. 10 del patrimonio mondiale, che richiede di "Fermare tutti i nuovi progetti a larga scala proposti all'interno del sito e del suo più ampio contesto territoriale";
la tangenziale interferisce altresì con il complesso monumentale del forte Rossarol, tutelato ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 e della legge n. 78 del 2001 sulle vestigia della prima guerra mondiale, e la stessa Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e laguna con nota prot. 20108 del 18 novembre 2022 ritenuto opportuno indicare che "ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi al patrimonio culturale",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali verifiche di propria competenza ritengano opportuno avviare per dare corso ai necessari accertamenti;
se ritengano legittimo l'utilizzo dei fondi del PNRR secondo quanto stabilito dalla delibera approvata dal Consiglio della città metropolitana di Venezia in data 22 marzo 2022 e dal decreto ministeriale 22 aprile 2022;
se la nuova opera pubblica "tangenziale bypass di Tessera" sia compatibile con le tutele previste per le aree da essa interferite.
(4-00385)
POTENTI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
come noto, il Comune di Roma ha sottoscritto un accordo in base al quale settimanalmente un apposito convoglio ferroviario trasferisce 900 tonnellate di rifiuti all'impianto della Waste energy company di Amsterdam;
questo impianto, un termovalorizzatore, garantisce la produzione di energia che viene rivenduta ai consumatori olandesi, mentre il Comune di Roma sborsa ogni settimana 180.000 euro per trasportare i rifiuti a 1.600 chilometri di distanza, attraversando altri Paesi, tra cui la Svizzera;
l'emergenza rifiuti di Roma è diventata quindi un caso internazionale, come riporta un articolo del "Corriere della Sera" dell'8 aprile 2023, che definisce tale operazione "antieconomica", e che sta sollevando reazioni politiche in territorio svizzero, dove il deputato ticinese Bruno Storni, rappresentante del partito socialista, ha recentemente presentato un'interrogazione al Consiglio nazionale, lamentando i costi per i contribuenti svizzeri dovuti al carico di transito dei convogli sulle linee elvetiche;
il commissario per l'ambiente della Commissione UE, Virginijus Sinkevicius, recentemente presente a Roma per una visita istituzionale, ha riconosciuto l'importanza di un piano rifiuti che preveda il ricorso nullo alle discariche e la centralità del termovalorizzatore, "perché lo hanno tutte le grandi città europee";
tuttavia, nel corso di un intero decennio, Roma, la capitale d'Italia, non è ancora riuscita a trovare una collocazione alternativa per i propri rifiuti urbani, che rappresentano una frazione largamente minoritaria di tutti i rifiuti generati nel Paese, considerando anche gli speciali, la cui gestione rappresenta una costante emergenza, principalmente a causa della carenza di impianti di gestione,
si chiede di sapere:
vista la nomina a commissario di Governo del sindaco di Roma Gualtieri, e la previsione da questi comunicata di veder terminato l'impianto di smaltimento rifiuti nell'ottobre 2026, se e di quali ulteriori informazioni sia in possesso il Ministro in indirizzo al fine di appurare la rispondenza delle funzioni commissariali ai tempi di esecuzione dell'opera;
se vi sia intenzione di intervenire riguardo alle difficili situazioni sui trasporti transfrontalieri e se queste possano arrecare costi a carico dello Stato.
(4-00386)
POTENTI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premessa:
ad aprile 2021 è esploso in Toscana lo scandalo "KEU" sullo smaltimento degli scarti delle concerie di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, dove con "KEU" ci si riferisce ad un insieme di ceneri derivanti dai processi di essiccazione dei fanghi di depurazione che, dopo specifico trattamento chimico, possono essere utilizzati in edilizia e nella produzione di asfalti, secondo i principi di economia circolare;
nel caso specifico, i fanghi in questione derivano dal distretto conciario di Santa Croce sull'Arno, ritenuti potenzialmente inquinati e non rispettosi dei limiti previsti per evitare la concentrazione di sostanze inquinanti, al fine di garantire tutela dell'ambiente e della salute umana, soprattutto dopo le operazioni di miscelazione;
a marzo 2023 ARPAT, l'agenzia regionale Toscana di protezione ambientale, ha pubblicato il rapporto relativo allo studio di elevata valenza scientifica condotto da un gruppo di lavoro coordinato dall'università di Pisa in collaborazione con il CNR e altri autorevoli istituti di ricerca, relativo alle caratteristiche del KEU;
i risultati dei campionamenti provenienti in particolare dall'impianto del consorzio Aquarno S.p.A. sono piuttosto allarmanti ed evidenziano l'esistenza di una vera e propria "bomba ecologica per la salute umana e per l'ambiente" come anche definito dall'ex assessore regionale per l'ambiente Baronti;
le indagini infatti hanno evidenziato presenza nel KEU di cromo trivalente, sostanza chimica che, in determinate condizioni, si può trasformare nel tempo in cromo esavalente, considerato uno dei più pericolosi inquinanti ambientali, in quanto tossico, mutageno e cancerogeno, e in grado di diffondersi su ampie aree grazie alla sua elevata solubilità in acqua;
prescindendo dalle inchieste giudiziarie in corso sulla questione, si apre ora la partita estremamente difficile e delicata della bonifica, che richiederà enormi risorse finanziarie che rischiano di ricadere sulle spalle dei cittadini;
come affermato dallo stesso Baronti, la Toscana, come altre Regioni, negli ultimi 50 anni è stata teatro di numerosi disastri ambientali, soprattutto nei grandi distretti industriali del conciario, cartario, chimico, tessile e calzaturiero, con enormi quantità di residui di lavorazioni, che negli anni sono stati mal gestiti e quindi interrati, sversati nei fossi canali e fiumi, smaltiti illegalmente, trasportati fuori continente, affondati in mare: eventi nei quali il più delle volte è stata coinvolta la malavita;
è evidente, quindi, la necessità di incrementare, attraverso un servizio pubblico, il controllo sull'attuale sistema di produzione di rifiuti, del relativo trattamento, riciclo o riuso, fino allo smaltimento finale, attraverso un sistema che preveda il coinvolgimento diretto e volontario delle imprese, a garanzia della legalità e del rispetto delle normative comunitarie e nazionali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche descritte e come intenda intervenire al fine di garantire il recupero di un controllo chiaro e costante sul ciclo dei rifiuti, fino alle delicate fasi di smaltimento, al fine di scongiurare disastri ambientali e soprattutto contrastare l'intervento di organizzazioni criminali e meccanismi illeciti in tali ambiti;
se ritenga utile e opportuno supervisionare e supportare la struttura regionale per individuare ogni e più idonea cautela per operare le bonifiche delle aree individuate.
(4-00387)
FLORIDIA Aurora, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
la figura del caregiver familiare, letteralmente "prestatore di cura", individua la persona responsabile di un altro soggetto dipendente, anche disabile, di cui si prende cura in un ambito domestico: è colui che organizza e definisce l'assistenza di cui necessita una persona, anche congiunta, e in genere è un familiare di riferimento, quasi sempre a titolo gratuito;
la figura si distingue da quella del caregiver professionale, cioè qualcuno che presta assistenza dietro pagamento e regolarmente inquadrato in un contratto (assistente personale, operatore sociosanitario, educatore, terapista occupazionale, badante);
il profilo del caregiver è stato riconosciuto e delineato normativamente per la prima volta dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi 254-256, legge n. 205 del 2017), che, al comma 255 dell'articolo 1, lo definisce come persona che assiste e si prende cura di specifici soggetti, quali il coniuge o una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, che abbia la certificazione dello stato di invalidità in base alla legge n. 104 del 1992;
sulla base di recenti dati ISTAT, in Italia i caregiver sarebbero circa 8,5 milioni, ovverosia il 14,9 per cento della popolazione. Il 60 per cento è disoccupato, la gran parte di genere femminile;
nonostante i numerosi tentativi intercorsi in tal senso, ad oggi non esiste una normativa dedicata che a livello nazionale disciplini la categoria, prevedendo le opportune misure di sostegno e tutela dei caregiver: di conseguenza, a tale figura spettano solo le tutele previste dalla legge n. 104 del 1992 e dal decreto legislativo n. 151 del 2001;
l'assenza di una legislazione ad hoc per i caregiver lascia ancora oggi l'Italia indietro rispetto a diversi altri Paesi UE: in Europa infatti sono molti gli Stati che tutelano esplicitamente da tempo chi assiste i propri cari, ad esempio Germania, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Romania, Polonia, Grecia; è evidente la necessità di introdurre misure specifiche di supporto ed aiuto per quanti si trovano a volgere questa attività, anche in ragione dell'inadeguatezza delle misure stabilite in loro favore dalla legge n. 104 del 1992, come anche inadeguato è il sostegno economico riconosciuto agli invalidi che non copre minimamente le spese necessarie per ricorrere all'aiuto esterno, e trasforma di fatto troppo spesso in un vero e proprio calvario la vita di chi si trova a doversi occupare di un proprio familiare non autosufficiente (quasi sempre, come detto, donne);
in particolare, infatti, in assenza di un idoneo supporto esterno, i caregiver e più di sovente, le caregiver, sono soggette a sacrificare le proprie legittime aspirazioni lavorative e personali abbandonando il lavoro stipendiato per occuparsi a tempo pieno della cura del proprio caro non autosufficiente, sostenendo orari di lavoro estenuanti, che spesso ne compromettono anche la salute;
il caregiver infatti, come detto, presta assistenza a titolo gratuito: si tratta di una scelta obbligata, che comporta un carico di responsabilità, preoccupazioni ed incombenze che durano anni, a volte decenni;
si tratta di persone che per ovvi motivi non hanno una competenza professionale, né la preparazione pedagogica e psicologica necessaria, e, in mancanza di supporto da altre figure o di risorse materiali per delegare in parte la cura a figure professionali, senza ferie stabilite, né giorni di malattia, è frequente l'insorgenza di una patologia definita "burden del caregiver": una particolare risposta allo stress cronico che viene percepito dai caregiver ed è dovuto alle loro azioni di cura nei confronti di familiari ammalati;
nello specifico, il burden del caregiver è una sindrome con manifestazioni psicofisiche simili al burnout, con una sensazione crescente di stanchezza e di esaurimento emotivo, che può portare ad un calo delle difese immunitarie, allo sviluppo di sintomi psichici come ansia e depressione, e con problematiche varie come disturbi del sonno, disturbi gastro-intestinali e un generale peggioramento della qualità di vita; nei casi peggiori di abbandono istituzionale e sociale si ha il fenomeno degli "omicidi suicidi", per cui il caregiver uccide il proprio assistito e poi si toglie la vita;
il Parlamento europeo, anche grazie alla petizione presentata dall'associazione "Genitori tosti in tutti i posti", accolta a marzo 2022 unitamente al progetto che ha visto coinvolti, oltre al nostro Paese, anche altri Stati membri, relativamente alla conciliazione tempo di cura e lavoro del caregiver familiare, ha dato mandato affinché ci fosse un'indagine conoscitiva sull'applicazione di leggi e direttive in merito da parte del nostro Governo,
si chiede di sapere:
quali iniziative verranno intraprese per sostenere i caregiver familiari italiani, prevedendo il giusto riconoscimento di quello che è, a tutti gli effetti, un impegno a tempo pieno che impedisce di impiegarsi in qualsiasi altro lavoro;
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per promuovere una normativa di settore che preveda idonee misure di sostegno per i caregiver familiari, nonché una definizione strutturale dei diritti e delle tutele per il riconoscimento della categoria come categoria lavoratrice, assieme ad un monitoraggio puntuale sui dati e le statistiche riferite al fenomeno del burden che colpisce i caregiver familiari italiani;
se non ritenga opportuno attivarsi affinché i fondi a sostegno della figura del caregiver, stanziati dalla legge di bilancio per il 2021, vengano rifinanziati per le prossime annualità ed incrementati per coprire il reale fabbisogno di sostegno per i caregiver familiari italiani, il cui lavoro di assistenza solleva lo Stato italiano dall'impegnare ingenti fondi per mantenere strutture e pagare professionisti, materiali e servizi necessari per assistere il "plotone" di svariate persone di ogni età non autosufficienti in Italia.
(4-00388)
STEFANI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
dai comunicati dell'ordine degli avvocati di Roma e di varie associazioni forensi si apprende che, in data 14 aprile 2023, all'avvocatessa del foro di Roma Ilaria Salamandra, una giudice del Tribunale capitolino ha negato l'accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento richiesto per assistere il figlio minore, di soli due anni, in un ricovero in day hospital. Il rigetto dell'istanza è stato motivato da parte del Tribunale con la possibilità che il minore potesse essere accompagnato dal padre;
il rigetto dell'istanza presentata dall'avvocatessa è fatto grave che colpisce in particolare il diritto alla genitorialità, condizionato dalla discrezionalità del giudicante che, come nel caso di specie, non è stato in grado di operare un corretto ed equo bilanciamento di interessi;
in una fattispecie come quella verificatasi il legittimo impedimento non può soggiacere alla discrezione del giudice;
l'avvocatura riveste un rilevante ruolo sociale ed è di fondamentale importanza garantire e rispettare i diritti degli avvocati e dei loro assistiti, soprattutto in simili frangenti della vita;
le associazioni forensi sono intervenute a gran voce nel chiedere il rispetto della categoria e che vengano sollecitati il presidente del Tribunale di Roma, il comitato pari opportunità del consiglio giudiziario di Roma ed il Consiglio superiore della magistratura al fine di adottare gli opportuni provvedimenti volti a rimuovere le discriminazioni subite dall'avvocatessa e per impedire che situazioni come questa non abbiano più a ripetersi;
considerato che il rigetto dell'istanza di legittimo impedimento richiesto per assistere il figlio di due anni ricoverato in day hospital, motivato dalla possibilità che il minore potesse essere accompagnato dal padre, comporta non solo un'evidente discriminazione di genere, ma una grave violazione del diritto di difesa, del diritto alla genitorialità e della normativa generale sul legittimo impedimento,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intraprendere al fine di impedire che possano ripetersi episodi come quello descritto e se non ritenga altresì opportuna una revisione del sistema del legittimo impedimento.
(4-00389)
DE POLI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
sono stati molti gli incontri tenutisi a Bassano del Grappa (Vicenza) con il comitato per l'istituzione del "Tribunale della Pedemontana" e con i sindaci dei territori interessati (l'ultimo avvenuto il 6 febbraio 2023) e successivamente è previsto un incontro con le associazioni di categoria;
la circostanza testimonia la sensibilità ed il dibattito costruttivo con cui il Governo intende finalizzare gli obiettivi prefissati, anche alla luce delle nuove risorse messe a disposizione con il PNRR per efficientare la giustizia civile ed amministrativa;
il progetto del nuovo "tribunale della Pedemontana" riveste un'importanza assolutamente strategica per dare risposta alle istanze di legalità e giustizia dei territori della regione, rimaste disattese nonostante le promesse di intervento contenute nei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012;
studi statistici accreditati dell'ISTAT hanno posto bene in evidenza quanto il tribunale di prima istanza collocato a Bassano del Grappa possa diventare un formidabile sostegno per l'economia regionale e, di conseguenza, nazionale;
l'istituzione del nuovo tribunale risulta essere una scelta adeguata che porterebbe grandissimi vantaggi alle imprese e ai cittadini di quest'area, venendo a costituire un polo giuridico specializzato che potrebbe diventare fonte certa di attrazione di nuovi capitali;
dallo studio regionale si ricava che la zona pedemontana corrispondente al nuovo circondario, grande il 9,4 per cento del Veneto (nonostante un territorio costituito per il 40 per cento da montagne), genera, da sola, il 10,7 per cento del reddito regionale, per un valore aggiunto di oltre 14 miliardi di euro;
l'intera area contribuisce, sempre da sola, al 2 per cento dell'export nazionale, una quota superiore a quella di molte intere regioni italiane; sono presenti un numero di imprese per chilometro quadrato che è molto elevato (C26,6 contro le C17 della media nazionale) superiore a quello di intere province industrializzate e l'area costituisce una zona geograficamente omogenea e perfettamente idonea ad acquisire una propria autonomia giudiziaria, giustificata sia da importanti specificità economiche (comprende ben 4 distretti industriali e ben 6 aree ad elevata specializzazione manifatturiera), sia dal fatto che gli edifici giudiziari che ne costituiscono la sede sono collocati proprio al centro di tale area geografica;
considerato che:
la zona pedemontana in particolare non è esente dal rischio di riciclaggio di introiti illeciti dovuti all'attività della criminalità organizzata, che si è infiltrata pericolosamente da molti anni anche in Veneto;
la presenza di un tribunale della Pedemontana potrebbe contrastare efficacemente le gravi conseguenze di azioni criminali sempre più sofisticate e spregiudicate che investono il mondo delle imprese;
gli investitori e le imprese, soprattutto le multinazionali, si insediano e investono in ragione dell'efficienza, efficacia e rapidità della giustizia civile, molte cause potrebbero trovare in questo nuovo tribunale dell'area pedemontana un foro di elezione nazionale e ciò gioverebbe, dal punto di vista economico, ad un bacino di utenza di centinaia di migliaia di persone,
si chiede di sapere:
quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo per dare efficienza, efficacia e rapidità alla giustizia civile, dando seguito al progetto di realizzazione del tribunale della Pedemontana in tempi compatibili con le sfide poste dal PNRR;
quali iniziative d'urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per mantenere il presidio giudiziario a Bassano del Grappa ed agevolare la costituzione del tribunale della Pedemontana, che abbia come ambito di operatività i comuni più prossimi delle province di Vicenza, Padova e Treviso, tenuto conto dell'importanza del ruolo della giustizia, in particolare quella civile, nel sistema economico di una regione altamente produttiva come il Veneto.
(4-00390)
FLORIDIA Aurora, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
il parco nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni è un'area geomarina protetta e fa parte della rete europea delle aree naturali di eccellenza, essendo sito d'interesse comunitario e zona di protezione speciale per la presenza di habitat e forme di vita, straordinaria presenza di biodiversità;
il 12 aprile 2023, l'8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato ha approvato la proposta di nomina del ragioniere Giuseppe Coccorullo a presidente dell'ente parco nazionale, presentato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il 21 marzo 2023 e annunciata nella seduta n. 52 del 23 marzo 2023;
considerato che la nomina a presidente di un parco può riguardare soggetti dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa, nonché nell'ambito di aree protette e biodiversità, così come richiamato dall'art. 9 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, e che per quanto risulta agli interroganti il presidente nominato, dal curriculum agli atti, non possiede;
ritenuto che l'assenza di un adeguato indirizzo programmatico aprirebbe numerose criticità gestionali, anche perché le comunità locali sono state totalmente esautorate dalla scelta e dall'individuazione del presidente e vi è l'esigenza di un pieno e continuo rapporto di collaborazione tra l'ente parco e la comunità presso cui lo stesso parco insiste,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno vigilare sulla questione, altresì avviando interlocuzioni con gli enti territoriali interessati, affinché, qualora riscontrata la non rispondenza ai requisiti di legge, venga assicurata una nuova selezione di soggetti più idonei alla conservazione ambientale dell'area protetta, al fine di rimuovere tutti gli ostacoli per garantire una corretta e più funzionale gestione d'indirizzo dell'organo di vertice dell'ente parco nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni.
(4-00391)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
2ª Commissione permanente (Giustizia):
3-00372 del senatore Rapani, sulla riforma della geografia giudiziaria, con particolare riferimento al tribunale di Castrovillari (Cosenza);
3-00374 della senatrice Ambrogio, sul progetto di recupero dei detenuti attraverso il gioco del rugby;
7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00371 del senatore Romeo, su un'opera esposta al Torino Comics.